|
RS 954.1 LIsFi Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari Art. 20 Persone qualificate incaricate della gestione |
||||||
| La gestione dei gestori patrimoniali e dei trustee deve essere esercitata da almeno due persone qualificate. | ||||||
| È sufficiente una persona qualificata se è fornita la prova che la continuità d'esercizio è garantita. | ||||||
| È considerato qualificato per la gestione chi dispone di una formazione adeguata per l'attività di gestore patrimoniale o trustee e di un'esperienza professionale sufficiente nell'ambito della gestione patrimoniale per conto di terzi o nell'ambito di un trust nel momento in cui assume la gestione. Il Consiglio federale disciplina i dettagli. | ||||||
|
RS 954.1 LIsFi Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari Art. 32 [1] Definizione |
||||||
| Per direzione del fondo s'intende chiunque, in nome proprio e per conto degli investitori, gestisce autonomamente fondi di investimento di cui all'articolo 15 capoverso 1 lettera a della legge del 23 giugno 2006 [2] sugli investimenti collettivi (LICol) o esercita l'amministrazione di una SICAV di cui all'articolo 13 capoverso 2 lettera b LICol. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 5 della LF del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° mar. 2024 (RU 2024 53; FF 2020 6011). [2] RS 951.31 | ||||||
|
RS 954.1 LIsFi Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari Art. 52 Obbligo di autorizzazione |
||||||
| Gli istituti finanziari con sede all'estero (istituti finanziari esteri) necessitano di un'autorizzazione della FINMA per istituire una succursale in Svizzera nella quale prevedono di occupare persone che, in nome dell'istituto finanziario estero interessato, a titolo professionale e permanente, in Svizzera o dalla Svizzera: | ||||||
| gestiscono valori patrimoniali o svolgono l'attività di trustee; | ||||||
| esercitano la gestione patrimoniale per investimenti collettivi di capitale o istituti di previdenza; | ||||||
| negoziano valori mobiliari; | ||||||
| concludono affari; o | ||||||
| tengono conti della clientela. | ||||||
| Le direzioni dei fondi estere non possono istituire succursali in Svizzera. | ||||||
| Il Consiglio federale può concludere trattati internazionali che prevedono che gli istituti finanziari degli Stati contraenti possano aprire una succursale senza l'autorizzazione della FINMA se entrambi gli Stati contraenti riconoscono come equivalenti le rispettive normative riguardanti l'attività degli istituti finanziari e le misure nel settore della vigilanza. | ||||||
|
RS 954.1 LIsFi Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari Art. 52 Obbligo di autorizzazione |
||||||
| Gli istituti finanziari con sede all'estero (istituti finanziari esteri) necessitano di un'autorizzazione della FINMA per istituire una succursale in Svizzera nella quale prevedono di occupare persone che, in nome dell'istituto finanziario estero interessato, a titolo professionale e permanente, in Svizzera o dalla Svizzera: | ||||||
| gestiscono valori patrimoniali o svolgono l'attività di trustee; | ||||||
| esercitano la gestione patrimoniale per investimenti collettivi di capitale o istituti di previdenza; | ||||||
| negoziano valori mobiliari; | ||||||
| concludono affari; o | ||||||
| tengono conti della clientela. | ||||||
| Le direzioni dei fondi estere non possono istituire succursali in Svizzera. | ||||||
| Il Consiglio federale può concludere trattati internazionali che prevedono che gli istituti finanziari degli Stati contraenti possano aprire una succursale senza l'autorizzazione della FINMA se entrambi gli Stati contraenti riconoscono come equivalenti le rispettive normative riguardanti l'attività degli istituti finanziari e le misure nel settore della vigilanza. | ||||||
|
RS 954.1 LIsFi Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari Art. 52 Obbligo di autorizzazione |
||||||
| Gli istituti finanziari con sede all'estero (istituti finanziari esteri) necessitano di un'autorizzazione della FINMA per istituire una succursale in Svizzera nella quale prevedono di occupare persone che, in nome dell'istituto finanziario estero interessato, a titolo professionale e permanente, in Svizzera o dalla Svizzera: | ||||||
| gestiscono valori patrimoniali o svolgono l'attività di trustee; | ||||||
| esercitano la gestione patrimoniale per investimenti collettivi di capitale o istituti di previdenza; | ||||||
| negoziano valori mobiliari; | ||||||
| concludono affari; o | ||||||
| tengono conti della clientela. | ||||||
| Le direzioni dei fondi estere non possono istituire succursali in Svizzera. | ||||||
| Il Consiglio federale può concludere trattati internazionali che prevedono che gli istituti finanziari degli Stati contraenti possano aprire una succursale senza l'autorizzazione della FINMA se entrambi gli Stati contraenti riconoscono come equivalenti le rispettive normative riguardanti l'attività degli istituti finanziari e le misure nel settore della vigilanza. | ||||||
|
RS 954.1 LIsFi Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari Art. 52 Obbligo di autorizzazione |
||||||
| Gli istituti finanziari con sede all'estero (istituti finanziari esteri) necessitano di un'autorizzazione della FINMA per istituire una succursale in Svizzera nella quale prevedono di occupare persone che, in nome dell'istituto finanziario estero interessato, a titolo professionale e permanente, in Svizzera o dalla Svizzera: | ||||||
| gestiscono valori patrimoniali o svolgono l'attività di trustee; | ||||||
| esercitano la gestione patrimoniale per investimenti collettivi di capitale o istituti di previdenza; | ||||||
| negoziano valori mobiliari; | ||||||
| concludono affari; o | ||||||
| tengono conti della clientela. | ||||||
| Le direzioni dei fondi estere non possono istituire succursali in Svizzera. | ||||||
| Il Consiglio federale può concludere trattati internazionali che prevedono che gli istituti finanziari degli Stati contraenti possano aprire una succursale senza l'autorizzazione della FINMA se entrambi gli Stati contraenti riconoscono come equivalenti le rispettive normative riguardanti l'attività degli istituti finanziari e le misure nel settore della vigilanza. | ||||||
|
RS 954.1 LIsFi Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari Art. 32 [1] Definizione |
||||||
| Per direzione del fondo s'intende chiunque, in nome proprio e per conto degli investitori, gestisce autonomamente fondi di investimento di cui all'articolo 15 capoverso 1 lettera a della legge del 23 giugno 2006 [2] sugli investimenti collettivi (LICol) o esercita l'amministrazione di una SICAV di cui all'articolo 13 capoverso 2 lettera b LICol. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 5 della LF del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° mar. 2024 (RU 2024 53; FF 2020 6011). [2] RS 951.31 | ||||||
|
RS 954.1 LIsFi Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari Art. 32 [1] Definizione |
||||||
| Per direzione del fondo s'intende chiunque, in nome proprio e per conto degli investitori, gestisce autonomamente fondi di investimento di cui all'articolo 15 capoverso 1 lettera a della legge del 23 giugno 2006 [2] sugli investimenti collettivi (LICol) o esercita l'amministrazione di una SICAV di cui all'articolo 13 capoverso 2 lettera b LICol. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 5 della LF del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° mar. 2024 (RU 2024 53; FF 2020 6011). [2] RS 951.31 | ||||||
|
RS 954.1 LIsFi Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari Art. 32 [1] Definizione |
||||||
| Per direzione del fondo s'intende chiunque, in nome proprio e per conto degli investitori, gestisce autonomamente fondi di investimento di cui all'articolo 15 capoverso 1 lettera a della legge del 23 giugno 2006 [2] sugli investimenti collettivi (LICol) o esercita l'amministrazione di una SICAV di cui all'articolo 13 capoverso 2 lettera b LICol. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 5 della LF del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° mar. 2024 (RU 2024 53; FF 2020 6011). [2] RS 951.31 | ||||||
|
RS 954.1 LIsFi Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari Art. 32 [1] Definizione |
||||||
| Per direzione del fondo s'intende chiunque, in nome proprio e per conto degli investitori, gestisce autonomamente fondi di investimento di cui all'articolo 15 capoverso 1 lettera a della legge del 23 giugno 2006 [2] sugli investimenti collettivi (LICol) o esercita l'amministrazione di una SICAV di cui all'articolo 13 capoverso 2 lettera b LICol. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 5 della LF del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° mar. 2024 (RU 2024 53; FF 2020 6011). [2] RS 951.31 | ||||||
|
RS 954.1 LIsFi Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari Art. 32 [1] Definizione |
||||||
| Per direzione del fondo s'intende chiunque, in nome proprio e per conto degli investitori, gestisce autonomamente fondi di investimento di cui all'articolo 15 capoverso 1 lettera a della legge del 23 giugno 2006 [2] sugli investimenti collettivi (LICol) o esercita l'amministrazione di una SICAV di cui all'articolo 13 capoverso 2 lettera b LICol. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 5 della LF del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° mar. 2024 (RU 2024 53; FF 2020 6011). [2] RS 951.31 | ||||||
|
RS 954.1 LIsFi Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari Art. 32 [1] Definizione |
||||||
| Per direzione del fondo s'intende chiunque, in nome proprio e per conto degli investitori, gestisce autonomamente fondi di investimento di cui all'articolo 15 capoverso 1 lettera a della legge del 23 giugno 2006 [2] sugli investimenti collettivi (LICol) o esercita l'amministrazione di una SICAV di cui all'articolo 13 capoverso 2 lettera b LICol. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 5 della LF del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° mar. 2024 (RU 2024 53; FF 2020 6011). [2] RS 951.31 | ||||||
|
RS 954.1 LIsFi Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari Art. 32 [1] Definizione |
||||||
| Per direzione del fondo s'intende chiunque, in nome proprio e per conto degli investitori, gestisce autonomamente fondi di investimento di cui all'articolo 15 capoverso 1 lettera a della legge del 23 giugno 2006 [2] sugli investimenti collettivi (LICol) o esercita l'amministrazione di una SICAV di cui all'articolo 13 capoverso 2 lettera b LICol. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 5 della LF del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° mar. 2024 (RU 2024 53; FF 2020 6011). [2] RS 951.31 | ||||||
|
RS 954.1 LIsFi Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari Art. 32 [1] Definizione |
||||||
| Per direzione del fondo s'intende chiunque, in nome proprio e per conto degli investitori, gestisce autonomamente fondi di investimento di cui all'articolo 15 capoverso 1 lettera a della legge del 23 giugno 2006 [2] sugli investimenti collettivi (LICol) o esercita l'amministrazione di una SICAV di cui all'articolo 13 capoverso 2 lettera b LICol. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 5 della LF del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° mar. 2024 (RU 2024 53; FF 2020 6011). [2] RS 951.31 | ||||||
|
RS 954.1 LIsFi Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari Art. 32 [1] Definizione |
||||||
| Per direzione del fondo s'intende chiunque, in nome proprio e per conto degli investitori, gestisce autonomamente fondi di investimento di cui all'articolo 15 capoverso 1 lettera a della legge del 23 giugno 2006 [2] sugli investimenti collettivi (LICol) o esercita l'amministrazione di una SICAV di cui all'articolo 13 capoverso 2 lettera b LICol. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 5 della LF del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° mar. 2024 (RU 2024 53; FF 2020 6011). [2] RS 951.31 | ||||||
|
RS 954.1 LIsFi Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari Art. 32 [1] Definizione |
||||||
| Per direzione del fondo s'intende chiunque, in nome proprio e per conto degli investitori, gestisce autonomamente fondi di investimento di cui all'articolo 15 capoverso 1 lettera a della legge del 23 giugno 2006 [2] sugli investimenti collettivi (LICol) o esercita l'amministrazione di una SICAV di cui all'articolo 13 capoverso 2 lettera b LICol. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 5 della LF del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° mar. 2024 (RU 2024 53; FF 2020 6011). [2] RS 951.31 | ||||||
|
RS 954.1 LIsFi Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari Art. 32 [1] Definizione |
||||||
| Per direzione del fondo s'intende chiunque, in nome proprio e per conto degli investitori, gestisce autonomamente fondi di investimento di cui all'articolo 15 capoverso 1 lettera a della legge del 23 giugno 2006 [2] sugli investimenti collettivi (LICol) o esercita l'amministrazione di una SICAV di cui all'articolo 13 capoverso 2 lettera b LICol. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 5 della LF del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° mar. 2024 (RU 2024 53; FF 2020 6011). [2] RS 951.31 | ||||||
|
RS 954.1 LIsFi Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari Art. 23 Fondi propri |
||||||
| I gestori patrimoniali e i trustee devono disporre di fondi propri adeguati. | ||||||
| I fondi propri devono ammontare costantemente ad almeno un quarto dei costi fissi dell'ultimo conto annuale, fino a un massimo di 10 milioni di franchi. | ||||||
|
RS 954.1 LIsFi Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari Art. 23 Fondi propri |
||||||
| I gestori patrimoniali e i trustee devono disporre di fondi propri adeguati. | ||||||
| I fondi propri devono ammontare costantemente ad almeno un quarto dei costi fissi dell'ultimo conto annuale, fino a un massimo di 10 milioni di franchi. | ||||||
|
RS 954.1 LIsFi Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari Art. 23 Fondi propri |
||||||
| I gestori patrimoniali e i trustee devono disporre di fondi propri adeguati. | ||||||
| I fondi propri devono ammontare costantemente ad almeno un quarto dei costi fissi dell'ultimo conto annuale, fino a un massimo di 10 milioni di franchi. | ||||||
|
RS 954.1 LIsFi Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari Art. 23 Fondi propri |
||||||
| I gestori patrimoniali e i trustee devono disporre di fondi propri adeguati. | ||||||
| I fondi propri devono ammontare costantemente ad almeno un quarto dei costi fissi dell'ultimo conto annuale, fino a un massimo di 10 milioni di franchi. | ||||||
|
RS 954.1 LIsFi Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari Art. 23 Fondi propri |
||||||
| I gestori patrimoniali e i trustee devono disporre di fondi propri adeguati. | ||||||
| I fondi propri devono ammontare costantemente ad almeno un quarto dei costi fissi dell'ultimo conto annuale, fino a un massimo di 10 milioni di franchi. | ||||||
|
RS 954.1 LIsFi Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari Art. 32 [1] Definizione |
||||||
| Per direzione del fondo s'intende chiunque, in nome proprio e per conto degli investitori, gestisce autonomamente fondi di investimento di cui all'articolo 15 capoverso 1 lettera a della legge del 23 giugno 2006 [2] sugli investimenti collettivi (LICol) o esercita l'amministrazione di una SICAV di cui all'articolo 13 capoverso 2 lettera b LICol. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 5 della LF del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° mar. 2024 (RU 2024 53; FF 2020 6011). [2] RS 951.31 | ||||||
|
RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) Art. 10 |
||||||
| Le persone, cui spetti di prendere o preparare la decisione, devono ricusarsi: | ||||||
| se hanno un interesse personale nella causa; | ||||||
| se sono il coniuge o il partner registrato di una parte o convivono di fatto con essa; | ||||||
| se sono parenti o affini in linea retta, o in linea collaterale fino al terzo grado, di una parte; | ||||||
| se sono rappresentanti d'una parte o hanno agito per essa nella medesima causa; | ||||||
| se possono avere per altri motivi una prevenzione nella causa. | ||||||
| Se la ricusazione è contestata, decide l'autorità di vigilanza; quando concerne un membro d'un collegio, decide quest'ultimo senza il suo concorso. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 5 della L del 18 giu. 2004 sull'unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2005 5685; FF 2003 1165). [2] Introdotta dall'all. n. 5 della L del 18 giu. 2004 sull'unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2005 5685; FF 2003 1165). | ||||||
|
RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) Art. 10 |
||||||
| Le persone, cui spetti di prendere o preparare la decisione, devono ricusarsi: | ||||||
| se hanno un interesse personale nella causa; | ||||||
| se sono il coniuge o il partner registrato di una parte o convivono di fatto con essa; | ||||||
| se sono parenti o affini in linea retta, o in linea collaterale fino al terzo grado, di una parte; | ||||||
| se sono rappresentanti d'una parte o hanno agito per essa nella medesima causa; | ||||||
| se possono avere per altri motivi una prevenzione nella causa. | ||||||
| Se la ricusazione è contestata, decide l'autorità di vigilanza; quando concerne un membro d'un collegio, decide quest'ultimo senza il suo concorso. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 5 della L del 18 giu. 2004 sull'unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2005 5685; FF 2003 1165). [2] Introdotta dall'all. n. 5 della L del 18 giu. 2004 sull'unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2005 5685; FF 2003 1165). | ||||||
|
RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) Art. 10 |
||||||
| Le persone, cui spetti di prendere o preparare la decisione, devono ricusarsi: | ||||||
| se hanno un interesse personale nella causa; | ||||||
| se sono il coniuge o il partner registrato di una parte o convivono di fatto con essa; | ||||||
| se sono parenti o affini in linea retta, o in linea collaterale fino al terzo grado, di una parte; | ||||||
| se sono rappresentanti d'una parte o hanno agito per essa nella medesima causa; | ||||||
| se possono avere per altri motivi una prevenzione nella causa. | ||||||
| Se la ricusazione è contestata, decide l'autorità di vigilanza; quando concerne un membro d'un collegio, decide quest'ultimo senza il suo concorso. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 5 della L del 18 giu. 2004 sull'unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2005 5685; FF 2003 1165). [2] Introdotta dall'all. n. 5 della L del 18 giu. 2004 sull'unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2005 5685; FF 2003 1165). | ||||||
|
RS 954.195.2 R-COPA Regolamento della Commissione delle offerte pubbliche di acquisto del 21 agosto 2008 (R-COPA) - Regolamento della Commissione OPA Art. 18 Incompatibilità - (art. 126 cpv. 1 LInFi) [1] |
||||||
| I membri della Commissione non esprimono pubblicamente il loro parere in merito a offerte pubbliche di acquisto in corso o già concluse. | ||||||
| I membri della Commissione evitano di esprimere pubblicamente opinioni che divergono dai pareri della Commissione su questioni di principio. | ||||||
| Dinanzi alla Commissione, i suoi membri non rappresentano alcuna parte e non forniscono alcuna consulenza su questioni concernenti le offerte pubbliche di acquisto. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I del R della Commissione del 30 ott. 2015, approvata dalla FINMA il 2 dic. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5335). | ||||||
|
RS 954.195.2 R-COPA Regolamento della Commissione delle offerte pubbliche di acquisto del 21 agosto 2008 (R-COPA) - Regolamento della Commissione OPA Art. 17 Segreto d'ufficio |
||||||
| I membri e i collaboratori del segretariato della Commissione sottostanno al segreto d'ufficio per tutti gli affari sottoposti alla Commissione nonché riguardo alle deliberazioni della Commissione stessa. | ||||||
|
RS 954.195.2 R-COPA Regolamento della Commissione delle offerte pubbliche di acquisto del 21 agosto 2008 (R-COPA) - Regolamento della Commissione OPA Art. 17 Segreto d'ufficio |
||||||
| I membri e i collaboratori del segretariato della Commissione sottostanno al segreto d'ufficio per tutti gli affari sottoposti alla Commissione nonché riguardo alle deliberazioni della Commissione stessa. | ||||||
|
RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) Art. 30 |
||||||
| L'autorità, prima di prendere una decisione, sente le parti. | ||||||
| Essa non è tenuta a sentirle, prima di prendere: | ||||||
| una decisione incidentale non impugnabile con ricorso a titolo indipendente: | ||||||
| una decisione impugnabile mediante opposizione; | ||||||
| una decisione interamente conforme alle domande delle parti; | ||||||
| una misura d'esecuzione; | ||||||
| altre decisioni in un procedimento di prima istanza, quando vi sia pericolo nell'indugio, il ricorso sia dato alle parti, e nessun'altra disposizione di diritto federale conferisca loro il diritto di essere preliminarmente sentite. | ||||||
|
RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) Art. 30 |
||||||
| L'autorità, prima di prendere una decisione, sente le parti. | ||||||
| Essa non è tenuta a sentirle, prima di prendere: | ||||||
| una decisione incidentale non impugnabile con ricorso a titolo indipendente: | ||||||
| una decisione impugnabile mediante opposizione; | ||||||
| una decisione interamente conforme alle domande delle parti; | ||||||
| una misura d'esecuzione; | ||||||
| altre decisioni in un procedimento di prima istanza, quando vi sia pericolo nell'indugio, il ricorso sia dato alle parti, e nessun'altra disposizione di diritto federale conferisca loro il diritto di essere preliminarmente sentite. | ||||||
|
RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) Art. 35 |
||||||
| Le decisioni scritte, anche se notificate in forma di lettera, devono essere designate come tali, motivate, e indicare il rimedio giuridico. | ||||||
| L'indicazione del rimedio giuridico deve menzionare il rimedio giuridico ordinario ammissibile, l'autorità competente e il termine per interporlo. | ||||||
| L'autorità può rinunciare a indicare i motivi e il rimedio giuridico allorché la decisione sia interamente conforme alle domande delle parti e nessuna parte chieda la motivazione. | ||||||
|
RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) Art. 32 |
||||||
| Prima di decidere, l'autorità apprezza tutte le allegazioni rilevanti prodotte dalla parte in tempo utile. | ||||||
| Essa può tener conto delle allegazioni tardive che sembrino decisive. | ||||||
|
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 29 Garanzie procedurali generali |
||||||
| In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole. | ||||||
| Le parti hanno diritto d'essere sentite. | ||||||
| Chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo. Ha inoltre diritto al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti. | ||||||
|
RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) Art. 32 |
||||||
| Prima di decidere, l'autorità apprezza tutte le allegazioni rilevanti prodotte dalla parte in tempo utile. | ||||||
| Essa può tener conto delle allegazioni tardive che sembrino decisive. | ||||||
|
RS 954.1 LIsFi Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari Art. 52 Obbligo di autorizzazione |
||||||
| Gli istituti finanziari con sede all'estero (istituti finanziari esteri) necessitano di un'autorizzazione della FINMA per istituire una succursale in Svizzera nella quale prevedono di occupare persone che, in nome dell'istituto finanziario estero interessato, a titolo professionale e permanente, in Svizzera o dalla Svizzera: | ||||||
| gestiscono valori patrimoniali o svolgono l'attività di trustee; | ||||||
| esercitano la gestione patrimoniale per investimenti collettivi di capitale o istituti di previdenza; | ||||||
| negoziano valori mobiliari; | ||||||
| concludono affari; o | ||||||
| tengono conti della clientela. | ||||||
| Le direzioni dei fondi estere non possono istituire succursali in Svizzera. | ||||||
| Il Consiglio federale può concludere trattati internazionali che prevedono che gli istituti finanziari degli Stati contraenti possano aprire una succursale senza l'autorizzazione della FINMA se entrambi gli Stati contraenti riconoscono come equivalenti le rispettive normative riguardanti l'attività degli istituti finanziari e le misure nel settore della vigilanza. | ||||||
|
RS 954.1 LIsFi Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari Art. 52 Obbligo di autorizzazione |
||||||
| Gli istituti finanziari con sede all'estero (istituti finanziari esteri) necessitano di un'autorizzazione della FINMA per istituire una succursale in Svizzera nella quale prevedono di occupare persone che, in nome dell'istituto finanziario estero interessato, a titolo professionale e permanente, in Svizzera o dalla Svizzera: | ||||||
| gestiscono valori patrimoniali o svolgono l'attività di trustee; | ||||||
| esercitano la gestione patrimoniale per investimenti collettivi di capitale o istituti di previdenza; | ||||||
| negoziano valori mobiliari; | ||||||
| concludono affari; o | ||||||
| tengono conti della clientela. | ||||||
| Le direzioni dei fondi estere non possono istituire succursali in Svizzera. | ||||||
| Il Consiglio federale può concludere trattati internazionali che prevedono che gli istituti finanziari degli Stati contraenti possano aprire una succursale senza l'autorizzazione della FINMA se entrambi gli Stati contraenti riconoscono come equivalenti le rispettive normative riguardanti l'attività degli istituti finanziari e le misure nel settore della vigilanza. | ||||||
|
RS 954.1 LIsFi Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari Art. 52 Obbligo di autorizzazione |
||||||
| Gli istituti finanziari con sede all'estero (istituti finanziari esteri) necessitano di un'autorizzazione della FINMA per istituire una succursale in Svizzera nella quale prevedono di occupare persone che, in nome dell'istituto finanziario estero interessato, a titolo professionale e permanente, in Svizzera o dalla Svizzera: | ||||||
| gestiscono valori patrimoniali o svolgono l'attività di trustee; | ||||||
| esercitano la gestione patrimoniale per investimenti collettivi di capitale o istituti di previdenza; | ||||||
| negoziano valori mobiliari; | ||||||
| concludono affari; o | ||||||
| tengono conti della clientela. | ||||||
| Le direzioni dei fondi estere non possono istituire succursali in Svizzera. | ||||||
| Il Consiglio federale può concludere trattati internazionali che prevedono che gli istituti finanziari degli Stati contraenti possano aprire una succursale senza l'autorizzazione della FINMA se entrambi gli Stati contraenti riconoscono come equivalenti le rispettive normative riguardanti l'attività degli istituti finanziari e le misure nel settore della vigilanza. | ||||||
|
RS 954.1 LIsFi Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari Art. 52 Obbligo di autorizzazione |
||||||
| Gli istituti finanziari con sede all'estero (istituti finanziari esteri) necessitano di un'autorizzazione della FINMA per istituire una succursale in Svizzera nella quale prevedono di occupare persone che, in nome dell'istituto finanziario estero interessato, a titolo professionale e permanente, in Svizzera o dalla Svizzera: | ||||||
| gestiscono valori patrimoniali o svolgono l'attività di trustee; | ||||||
| esercitano la gestione patrimoniale per investimenti collettivi di capitale o istituti di previdenza; | ||||||
| negoziano valori mobiliari; | ||||||
| concludono affari; o | ||||||
| tengono conti della clientela. | ||||||
| Le direzioni dei fondi estere non possono istituire succursali in Svizzera. | ||||||
| Il Consiglio federale può concludere trattati internazionali che prevedono che gli istituti finanziari degli Stati contraenti possano aprire una succursale senza l'autorizzazione della FINMA se entrambi gli Stati contraenti riconoscono come equivalenti le rispettive normative riguardanti l'attività degli istituti finanziari e le misure nel settore della vigilanza. | ||||||
|
RS 954.1 LIsFi Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari Art. 52 Obbligo di autorizzazione |
||||||
| Gli istituti finanziari con sede all'estero (istituti finanziari esteri) necessitano di un'autorizzazione della FINMA per istituire una succursale in Svizzera nella quale prevedono di occupare persone che, in nome dell'istituto finanziario estero interessato, a titolo professionale e permanente, in Svizzera o dalla Svizzera: | ||||||
| gestiscono valori patrimoniali o svolgono l'attività di trustee; | ||||||
| esercitano la gestione patrimoniale per investimenti collettivi di capitale o istituti di previdenza; | ||||||
| negoziano valori mobiliari; | ||||||
| concludono affari; o | ||||||
| tengono conti della clientela. | ||||||
| Le direzioni dei fondi estere non possono istituire succursali in Svizzera. | ||||||
| Il Consiglio federale può concludere trattati internazionali che prevedono che gli istituti finanziari degli Stati contraenti possano aprire una succursale senza l'autorizzazione della FINMA se entrambi gli Stati contraenti riconoscono come equivalenti le rispettive normative riguardanti l'attività degli istituti finanziari e le misure nel settore della vigilanza. | ||||||
|
RS 954.1 LIsFi Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari Art. 52 Obbligo di autorizzazione |
||||||
| Gli istituti finanziari con sede all'estero (istituti finanziari esteri) necessitano di un'autorizzazione della FINMA per istituire una succursale in Svizzera nella quale prevedono di occupare persone che, in nome dell'istituto finanziario estero interessato, a titolo professionale e permanente, in Svizzera o dalla Svizzera: | ||||||
| gestiscono valori patrimoniali o svolgono l'attività di trustee; | ||||||
| esercitano la gestione patrimoniale per investimenti collettivi di capitale o istituti di previdenza; | ||||||
| negoziano valori mobiliari; | ||||||
| concludono affari; o | ||||||
| tengono conti della clientela. | ||||||
| Le direzioni dei fondi estere non possono istituire succursali in Svizzera. | ||||||
| Il Consiglio federale può concludere trattati internazionali che prevedono che gli istituti finanziari degli Stati contraenti possano aprire una succursale senza l'autorizzazione della FINMA se entrambi gli Stati contraenti riconoscono come equivalenti le rispettive normative riguardanti l'attività degli istituti finanziari e le misure nel settore della vigilanza. | ||||||
|
RS 954.1 LIsFi Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari Art. 32 [1] Definizione |
||||||
| Per direzione del fondo s'intende chiunque, in nome proprio e per conto degli investitori, gestisce autonomamente fondi di investimento di cui all'articolo 15 capoverso 1 lettera a della legge del 23 giugno 2006 [2] sugli investimenti collettivi (LICol) o esercita l'amministrazione di una SICAV di cui all'articolo 13 capoverso 2 lettera b LICol. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 5 della LF del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° mar. 2024 (RU 2024 53; FF 2020 6011). [2] RS 951.31 | ||||||
|
RS 954.1 LIsFi Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari Art. 32 [1] Definizione |
||||||
| Per direzione del fondo s'intende chiunque, in nome proprio e per conto degli investitori, gestisce autonomamente fondi di investimento di cui all'articolo 15 capoverso 1 lettera a della legge del 23 giugno 2006 [2] sugli investimenti collettivi (LICol) o esercita l'amministrazione di una SICAV di cui all'articolo 13 capoverso 2 lettera b LICol. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 5 della LF del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° mar. 2024 (RU 2024 53; FF 2020 6011). [2] RS 951.31 | ||||||
|
RS 954.1 LIsFi Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari Art. 52 Obbligo di autorizzazione |
||||||
| Gli istituti finanziari con sede all'estero (istituti finanziari esteri) necessitano di un'autorizzazione della FINMA per istituire una succursale in Svizzera nella quale prevedono di occupare persone che, in nome dell'istituto finanziario estero interessato, a titolo professionale e permanente, in Svizzera o dalla Svizzera: | ||||||
| gestiscono valori patrimoniali o svolgono l'attività di trustee; | ||||||
| esercitano la gestione patrimoniale per investimenti collettivi di capitale o istituti di previdenza; | ||||||
| negoziano valori mobiliari; | ||||||
| concludono affari; o | ||||||
| tengono conti della clientela. | ||||||
| Le direzioni dei fondi estere non possono istituire succursali in Svizzera. | ||||||
| Il Consiglio federale può concludere trattati internazionali che prevedono che gli istituti finanziari degli Stati contraenti possano aprire una succursale senza l'autorizzazione della FINMA se entrambi gli Stati contraenti riconoscono come equivalenti le rispettive normative riguardanti l'attività degli istituti finanziari e le misure nel settore della vigilanza. | ||||||
|
RS 954.1 LIsFi Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari Art. 32 [1] Definizione |
||||||
| Per direzione del fondo s'intende chiunque, in nome proprio e per conto degli investitori, gestisce autonomamente fondi di investimento di cui all'articolo 15 capoverso 1 lettera a della legge del 23 giugno 2006 [2] sugli investimenti collettivi (LICol) o esercita l'amministrazione di una SICAV di cui all'articolo 13 capoverso 2 lettera b LICol. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 5 della LF del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° mar. 2024 (RU 2024 53; FF 2020 6011). [2] RS 951.31 | ||||||
|
RS 954.1 LIsFi Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari Art. 32 [1] Definizione |
||||||
| Per direzione del fondo s'intende chiunque, in nome proprio e per conto degli investitori, gestisce autonomamente fondi di investimento di cui all'articolo 15 capoverso 1 lettera a della legge del 23 giugno 2006 [2] sugli investimenti collettivi (LICol) o esercita l'amministrazione di una SICAV di cui all'articolo 13 capoverso 2 lettera b LICol. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 5 della LF del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° mar. 2024 (RU 2024 53; FF 2020 6011). [2] RS 951.31 | ||||||
|
RS 954.1 LIsFi Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari Art. 32 [1] Definizione |
||||||
| Per direzione del fondo s'intende chiunque, in nome proprio e per conto degli investitori, gestisce autonomamente fondi di investimento di cui all'articolo 15 capoverso 1 lettera a della legge del 23 giugno 2006 [2] sugli investimenti collettivi (LICol) o esercita l'amministrazione di una SICAV di cui all'articolo 13 capoverso 2 lettera b LICol. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 5 della LF del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° mar. 2024 (RU 2024 53; FF 2020 6011). [2] RS 951.31 | ||||||
|
RS 954.1 LIsFi Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari Art. 32 [1] Definizione |
||||||
| Per direzione del fondo s'intende chiunque, in nome proprio e per conto degli investitori, gestisce autonomamente fondi di investimento di cui all'articolo 15 capoverso 1 lettera a della legge del 23 giugno 2006 [2] sugli investimenti collettivi (LICol) o esercita l'amministrazione di una SICAV di cui all'articolo 13 capoverso 2 lettera b LICol. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 5 della LF del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° mar. 2024 (RU 2024 53; FF 2020 6011). [2] RS 951.31 | ||||||
|
RS 954.1 LIsFi Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari Art. 32 [1] Definizione |
||||||
| Per direzione del fondo s'intende chiunque, in nome proprio e per conto degli investitori, gestisce autonomamente fondi di investimento di cui all'articolo 15 capoverso 1 lettera a della legge del 23 giugno 2006 [2] sugli investimenti collettivi (LICol) o esercita l'amministrazione di una SICAV di cui all'articolo 13 capoverso 2 lettera b LICol. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 5 della LF del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° mar. 2024 (RU 2024 53; FF 2020 6011). [2] RS 951.31 | ||||||
|
RS 954.1 LIsFi Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari Art. 32 [1] Definizione |
||||||
| Per direzione del fondo s'intende chiunque, in nome proprio e per conto degli investitori, gestisce autonomamente fondi di investimento di cui all'articolo 15 capoverso 1 lettera a della legge del 23 giugno 2006 [2] sugli investimenti collettivi (LICol) o esercita l'amministrazione di una SICAV di cui all'articolo 13 capoverso 2 lettera b LICol. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 5 della LF del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° mar. 2024 (RU 2024 53; FF 2020 6011). [2] RS 951.31 | ||||||
|
RS 954.1 LIsFi Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari Art. 32 [1] Definizione |
||||||
| Per direzione del fondo s'intende chiunque, in nome proprio e per conto degli investitori, gestisce autonomamente fondi di investimento di cui all'articolo 15 capoverso 1 lettera a della legge del 23 giugno 2006 [2] sugli investimenti collettivi (LICol) o esercita l'amministrazione di una SICAV di cui all'articolo 13 capoverso 2 lettera b LICol. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 5 della LF del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° mar. 2024 (RU 2024 53; FF 2020 6011). [2] RS 951.31 | ||||||
|
RS 954.1 LIsFi Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari Art. 32 [1] Definizione |
||||||
| Per direzione del fondo s'intende chiunque, in nome proprio e per conto degli investitori, gestisce autonomamente fondi di investimento di cui all'articolo 15 capoverso 1 lettera a della legge del 23 giugno 2006 [2] sugli investimenti collettivi (LICol) o esercita l'amministrazione di una SICAV di cui all'articolo 13 capoverso 2 lettera b LICol. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 5 della LF del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° mar. 2024 (RU 2024 53; FF 2020 6011). [2] RS 951.31 | ||||||
|
RS 954.1 LIsFi Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari Art. 32 [1] Definizione |
||||||
| Per direzione del fondo s'intende chiunque, in nome proprio e per conto degli investitori, gestisce autonomamente fondi di investimento di cui all'articolo 15 capoverso 1 lettera a della legge del 23 giugno 2006 [2] sugli investimenti collettivi (LICol) o esercita l'amministrazione di una SICAV di cui all'articolo 13 capoverso 2 lettera b LICol. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 5 della LF del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° mar. 2024 (RU 2024 53; FF 2020 6011). [2] RS 951.31 | ||||||
|
RS 954.1 LIsFi Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari Art. 52 Obbligo di autorizzazione |
||||||
| Gli istituti finanziari con sede all'estero (istituti finanziari esteri) necessitano di un'autorizzazione della FINMA per istituire una succursale in Svizzera nella quale prevedono di occupare persone che, in nome dell'istituto finanziario estero interessato, a titolo professionale e permanente, in Svizzera o dalla Svizzera: | ||||||
| gestiscono valori patrimoniali o svolgono l'attività di trustee; | ||||||
| esercitano la gestione patrimoniale per investimenti collettivi di capitale o istituti di previdenza; | ||||||
| negoziano valori mobiliari; | ||||||
| concludono affari; o | ||||||
| tengono conti della clientela. | ||||||
| Le direzioni dei fondi estere non possono istituire succursali in Svizzera. | ||||||
| Il Consiglio federale può concludere trattati internazionali che prevedono che gli istituti finanziari degli Stati contraenti possano aprire una succursale senza l'autorizzazione della FINMA se entrambi gli Stati contraenti riconoscono come equivalenti le rispettive normative riguardanti l'attività degli istituti finanziari e le misure nel settore della vigilanza. | ||||||
|
RS 954.1 LIsFi Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari Art. 32 [1] Definizione |
||||||
| Per direzione del fondo s'intende chiunque, in nome proprio e per conto degli investitori, gestisce autonomamente fondi di investimento di cui all'articolo 15 capoverso 1 lettera a della legge del 23 giugno 2006 [2] sugli investimenti collettivi (LICol) o esercita l'amministrazione di una SICAV di cui all'articolo 13 capoverso 2 lettera b LICol. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 5 della LF del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° mar. 2024 (RU 2024 53; FF 2020 6011). [2] RS 951.31 | ||||||
|
RS 954.1 LIsFi Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari Art. 52 Obbligo di autorizzazione |
||||||
| Gli istituti finanziari con sede all'estero (istituti finanziari esteri) necessitano di un'autorizzazione della FINMA per istituire una succursale in Svizzera nella quale prevedono di occupare persone che, in nome dell'istituto finanziario estero interessato, a titolo professionale e permanente, in Svizzera o dalla Svizzera: | ||||||
| gestiscono valori patrimoniali o svolgono l'attività di trustee; | ||||||
| esercitano la gestione patrimoniale per investimenti collettivi di capitale o istituti di previdenza; | ||||||
| negoziano valori mobiliari; | ||||||
| concludono affari; o | ||||||
| tengono conti della clientela. | ||||||
| Le direzioni dei fondi estere non possono istituire succursali in Svizzera. | ||||||
| Il Consiglio federale può concludere trattati internazionali che prevedono che gli istituti finanziari degli Stati contraenti possano aprire una succursale senza l'autorizzazione della FINMA se entrambi gli Stati contraenti riconoscono come equivalenti le rispettive normative riguardanti l'attività degli istituti finanziari e le misure nel settore della vigilanza. | ||||||
|
RS 954.1 LIsFi Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari Art. 52 Obbligo di autorizzazione |
||||||
| Gli istituti finanziari con sede all'estero (istituti finanziari esteri) necessitano di un'autorizzazione della FINMA per istituire una succursale in Svizzera nella quale prevedono di occupare persone che, in nome dell'istituto finanziario estero interessato, a titolo professionale e permanente, in Svizzera o dalla Svizzera: | ||||||
| gestiscono valori patrimoniali o svolgono l'attività di trustee; | ||||||
| esercitano la gestione patrimoniale per investimenti collettivi di capitale o istituti di previdenza; | ||||||
| negoziano valori mobiliari; | ||||||
| concludono affari; o | ||||||
| tengono conti della clientela. | ||||||
| Le direzioni dei fondi estere non possono istituire succursali in Svizzera. | ||||||
| Il Consiglio federale può concludere trattati internazionali che prevedono che gli istituti finanziari degli Stati contraenti possano aprire una succursale senza l'autorizzazione della FINMA se entrambi gli Stati contraenti riconoscono come equivalenti le rispettive normative riguardanti l'attività degli istituti finanziari e le misure nel settore della vigilanza. | ||||||
|
RS 954.1 LIsFi Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari Art. 32 [1] Definizione |
||||||
| Per direzione del fondo s'intende chiunque, in nome proprio e per conto degli investitori, gestisce autonomamente fondi di investimento di cui all'articolo 15 capoverso 1 lettera a della legge del 23 giugno 2006 [2] sugli investimenti collettivi (LICol) o esercita l'amministrazione di una SICAV di cui all'articolo 13 capoverso 2 lettera b LICol. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 5 della LF del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° mar. 2024 (RU 2024 53; FF 2020 6011). [2] RS 951.31 | ||||||
|
RS 954.1 LIsFi Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari Art. 32 [1] Definizione |
||||||
| Per direzione del fondo s'intende chiunque, in nome proprio e per conto degli investitori, gestisce autonomamente fondi di investimento di cui all'articolo 15 capoverso 1 lettera a della legge del 23 giugno 2006 [2] sugli investimenti collettivi (LICol) o esercita l'amministrazione di una SICAV di cui all'articolo 13 capoverso 2 lettera b LICol. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 5 della LF del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° mar. 2024 (RU 2024 53; FF 2020 6011). [2] RS 951.31 | ||||||
|
RS 954.1 LIsFi Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari Art. 52 Obbligo di autorizzazione |
||||||
| Gli istituti finanziari con sede all'estero (istituti finanziari esteri) necessitano di un'autorizzazione della FINMA per istituire una succursale in Svizzera nella quale prevedono di occupare persone che, in nome dell'istituto finanziario estero interessato, a titolo professionale e permanente, in Svizzera o dalla Svizzera: | ||||||
| gestiscono valori patrimoniali o svolgono l'attività di trustee; | ||||||
| esercitano la gestione patrimoniale per investimenti collettivi di capitale o istituti di previdenza; | ||||||
| negoziano valori mobiliari; | ||||||
| concludono affari; o | ||||||
| tengono conti della clientela. | ||||||
| Le direzioni dei fondi estere non possono istituire succursali in Svizzera. | ||||||
| Il Consiglio federale può concludere trattati internazionali che prevedono che gli istituti finanziari degli Stati contraenti possano aprire una succursale senza l'autorizzazione della FINMA se entrambi gli Stati contraenti riconoscono come equivalenti le rispettive normative riguardanti l'attività degli istituti finanziari e le misure nel settore della vigilanza. | ||||||
|
RS 954.1 LIsFi Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari Art. 32 [1] Definizione |
||||||
| Per direzione del fondo s'intende chiunque, in nome proprio e per conto degli investitori, gestisce autonomamente fondi di investimento di cui all'articolo 15 capoverso 1 lettera a della legge del 23 giugno 2006 [2] sugli investimenti collettivi (LICol) o esercita l'amministrazione di una SICAV di cui all'articolo 13 capoverso 2 lettera b LICol. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 5 della LF del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° mar. 2024 (RU 2024 53; FF 2020 6011). [2] RS 951.31 | ||||||
|
RS 954.1 LIsFi Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari Art. 20 Persone qualificate incaricate della gestione |
||||||
| La gestione dei gestori patrimoniali e dei trustee deve essere esercitata da almeno due persone qualificate. | ||||||
| È sufficiente una persona qualificata se è fornita la prova che la continuità d'esercizio è garantita. | ||||||
| È considerato qualificato per la gestione chi dispone di una formazione adeguata per l'attività di gestore patrimoniale o trustee e di un'esperienza professionale sufficiente nell'ambito della gestione patrimoniale per conto di terzi o nell'ambito di un trust nel momento in cui assume la gestione. Il Consiglio federale disciplina i dettagli. | ||||||
|
RS 954.1 LIsFi Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari Art. 20 Persone qualificate incaricate della gestione |
||||||
| La gestione dei gestori patrimoniali e dei trustee deve essere esercitata da almeno due persone qualificate. | ||||||
| È sufficiente una persona qualificata se è fornita la prova che la continuità d'esercizio è garantita. | ||||||
| È considerato qualificato per la gestione chi dispone di una formazione adeguata per l'attività di gestore patrimoniale o trustee e di un'esperienza professionale sufficiente nell'ambito della gestione patrimoniale per conto di terzi o nell'ambito di un trust nel momento in cui assume la gestione. Il Consiglio federale disciplina i dettagli. | ||||||
|
RS 954.1 LIsFi Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari Art. 31 Cambiamento del gestore di patrimoni collettivi |
||||||
| Il gestore di patrimoni collettivi comunica previamente l'assunzione dei suoi diritti e dei suoi obblighi da parte di un altro gestore di patrimoni collettivi all'autorità competente per la vigilanza dell'investimento collettivo di capitale o dell'istituto di previdenza. | ||||||
|
RS 954.1 LIsFi Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari Art. 31 Cambiamento del gestore di patrimoni collettivi |
||||||
| Il gestore di patrimoni collettivi comunica previamente l'assunzione dei suoi diritti e dei suoi obblighi da parte di un altro gestore di patrimoni collettivi all'autorità competente per la vigilanza dell'investimento collettivo di capitale o dell'istituto di previdenza. | ||||||
|
RS 954.1 LIsFi Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari Art. 32 [1] Definizione |
||||||
| Per direzione del fondo s'intende chiunque, in nome proprio e per conto degli investitori, gestisce autonomamente fondi di investimento di cui all'articolo 15 capoverso 1 lettera a della legge del 23 giugno 2006 [2] sugli investimenti collettivi (LICol) o esercita l'amministrazione di una SICAV di cui all'articolo 13 capoverso 2 lettera b LICol. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 5 della LF del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° mar. 2024 (RU 2024 53; FF 2020 6011). [2] RS 951.31 | ||||||
|
RS 954.1 LIsFi Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari Art. 32 [1] Definizione |
||||||
| Per direzione del fondo s'intende chiunque, in nome proprio e per conto degli investitori, gestisce autonomamente fondi di investimento di cui all'articolo 15 capoverso 1 lettera a della legge del 23 giugno 2006 [2] sugli investimenti collettivi (LICol) o esercita l'amministrazione di una SICAV di cui all'articolo 13 capoverso 2 lettera b LICol. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 5 della LF del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° mar. 2024 (RU 2024 53; FF 2020 6011). [2] RS 951.31 | ||||||
|
RS 954.1 LIsFi Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari Art. 52 Obbligo di autorizzazione |
||||||
| Gli istituti finanziari con sede all'estero (istituti finanziari esteri) necessitano di un'autorizzazione della FINMA per istituire una succursale in Svizzera nella quale prevedono di occupare persone che, in nome dell'istituto finanziario estero interessato, a titolo professionale e permanente, in Svizzera o dalla Svizzera: | ||||||
| gestiscono valori patrimoniali o svolgono l'attività di trustee; | ||||||
| esercitano la gestione patrimoniale per investimenti collettivi di capitale o istituti di previdenza; | ||||||
| negoziano valori mobiliari; | ||||||
| concludono affari; o | ||||||
| tengono conti della clientela. | ||||||
| Le direzioni dei fondi estere non possono istituire succursali in Svizzera. | ||||||
| Il Consiglio federale può concludere trattati internazionali che prevedono che gli istituti finanziari degli Stati contraenti possano aprire una succursale senza l'autorizzazione della FINMA se entrambi gli Stati contraenti riconoscono come equivalenti le rispettive normative riguardanti l'attività degli istituti finanziari e le misure nel settore della vigilanza. | ||||||
|
RS 954.1 LIsFi Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari Art. 15 Attività all'estero |
||||||
| L'istituto finanziario effettua una comunicazione alla FINMA prima di: | ||||||
| istituire, acquistare o cedere una filiale, una succursale o una rappresentanza all'estero; | ||||||
| acquistare o cedere una partecipazione qualificata in una società estera. | ||||||
|
RS 954.1 LIsFi Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari Art. 20 Persone qualificate incaricate della gestione |
||||||
| La gestione dei gestori patrimoniali e dei trustee deve essere esercitata da almeno due persone qualificate. | ||||||
| È sufficiente una persona qualificata se è fornita la prova che la continuità d'esercizio è garantita. | ||||||
| È considerato qualificato per la gestione chi dispone di una formazione adeguata per l'attività di gestore patrimoniale o trustee e di un'esperienza professionale sufficiente nell'ambito della gestione patrimoniale per conto di terzi o nell'ambito di un trust nel momento in cui assume la gestione. Il Consiglio federale disciplina i dettagli. | ||||||
|
RS 954.1 LIsFi Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari Art. 20 Persone qualificate incaricate della gestione |
||||||
| La gestione dei gestori patrimoniali e dei trustee deve essere esercitata da almeno due persone qualificate. | ||||||
| È sufficiente una persona qualificata se è fornita la prova che la continuità d'esercizio è garantita. | ||||||
| È considerato qualificato per la gestione chi dispone di una formazione adeguata per l'attività di gestore patrimoniale o trustee e di un'esperienza professionale sufficiente nell'ambito della gestione patrimoniale per conto di terzi o nell'ambito di un trust nel momento in cui assume la gestione. Il Consiglio federale disciplina i dettagli. | ||||||
|
RS 954.1 LIsFi Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari Art. 20 Persone qualificate incaricate della gestione |
||||||
| La gestione dei gestori patrimoniali e dei trustee deve essere esercitata da almeno due persone qualificate. | ||||||
| È sufficiente una persona qualificata se è fornita la prova che la continuità d'esercizio è garantita. | ||||||
| È considerato qualificato per la gestione chi dispone di una formazione adeguata per l'attività di gestore patrimoniale o trustee e di un'esperienza professionale sufficiente nell'ambito della gestione patrimoniale per conto di terzi o nell'ambito di un trust nel momento in cui assume la gestione. Il Consiglio federale disciplina i dettagli. | ||||||
|
RS 954.1 LIsFi Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari Art. 52 Obbligo di autorizzazione |
||||||
| Gli istituti finanziari con sede all'estero (istituti finanziari esteri) necessitano di un'autorizzazione della FINMA per istituire una succursale in Svizzera nella quale prevedono di occupare persone che, in nome dell'istituto finanziario estero interessato, a titolo professionale e permanente, in Svizzera o dalla Svizzera: | ||||||
| gestiscono valori patrimoniali o svolgono l'attività di trustee; | ||||||
| esercitano la gestione patrimoniale per investimenti collettivi di capitale o istituti di previdenza; | ||||||
| negoziano valori mobiliari; | ||||||
| concludono affari; o | ||||||
| tengono conti della clientela. | ||||||
| Le direzioni dei fondi estere non possono istituire succursali in Svizzera. | ||||||
| Il Consiglio federale può concludere trattati internazionali che prevedono che gli istituti finanziari degli Stati contraenti possano aprire una succursale senza l'autorizzazione della FINMA se entrambi gli Stati contraenti riconoscono come equivalenti le rispettive normative riguardanti l'attività degli istituti finanziari e le misure nel settore della vigilanza. | ||||||
|
RS 954.1 LIsFi Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari Art. 27 Delega di compiti |
||||||
| Il gestore di patrimoni collettivi può delegare compiti a terzi sempre che tale delega sia nell'interesse di una gestione adeguata. | ||||||
| Chi delega la gestione del patrimonio di un istituto di previdenza o di un investimento collettivo di capitale a un gestore di patrimoni collettivi rimane responsabile dell'osservanza delle relative prescrizioni di investimento applicabili. | ||||||
|
RS 954.1 LIsFi Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari Art. 32 [1] Definizione |
||||||
| Per direzione del fondo s'intende chiunque, in nome proprio e per conto degli investitori, gestisce autonomamente fondi di investimento di cui all'articolo 15 capoverso 1 lettera a della legge del 23 giugno 2006 [2] sugli investimenti collettivi (LICol) o esercita l'amministrazione di una SICAV di cui all'articolo 13 capoverso 2 lettera b LICol. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 5 della LF del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° mar. 2024 (RU 2024 53; FF 2020 6011). [2] RS 951.31 | ||||||
|
RS 954.1 LIsFi Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari Art. 32 [1] Definizione |
||||||
| Per direzione del fondo s'intende chiunque, in nome proprio e per conto degli investitori, gestisce autonomamente fondi di investimento di cui all'articolo 15 capoverso 1 lettera a della legge del 23 giugno 2006 [2] sugli investimenti collettivi (LICol) o esercita l'amministrazione di una SICAV di cui all'articolo 13 capoverso 2 lettera b LICol. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 5 della LF del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° mar. 2024 (RU 2024 53; FF 2020 6011). [2] RS 951.31 | ||||||
|
RS 954.1 LIsFi Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari Art. 32 [1] Definizione |
||||||
| Per direzione del fondo s'intende chiunque, in nome proprio e per conto degli investitori, gestisce autonomamente fondi di investimento di cui all'articolo 15 capoverso 1 lettera a della legge del 23 giugno 2006 [2] sugli investimenti collettivi (LICol) o esercita l'amministrazione di una SICAV di cui all'articolo 13 capoverso 2 lettera b LICol. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 5 della LF del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° mar. 2024 (RU 2024 53; FF 2020 6011). [2] RS 951.31 | ||||||
|
RS 954.1 LIsFi Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari Art. 32 [1] Definizione |
||||||
| Per direzione del fondo s'intende chiunque, in nome proprio e per conto degli investitori, gestisce autonomamente fondi di investimento di cui all'articolo 15 capoverso 1 lettera a della legge del 23 giugno 2006 [2] sugli investimenti collettivi (LICol) o esercita l'amministrazione di una SICAV di cui all'articolo 13 capoverso 2 lettera b LICol. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 5 della LF del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° mar. 2024 (RU 2024 53; FF 2020 6011). [2] RS 951.31 | ||||||
|
RS 954.1 LIsFi Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari Art. 32 [1] Definizione |
||||||
| Per direzione del fondo s'intende chiunque, in nome proprio e per conto degli investitori, gestisce autonomamente fondi di investimento di cui all'articolo 15 capoverso 1 lettera a della legge del 23 giugno 2006 [2] sugli investimenti collettivi (LICol) o esercita l'amministrazione di una SICAV di cui all'articolo 13 capoverso 2 lettera b LICol. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 5 della LF del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° mar. 2024 (RU 2024 53; FF 2020 6011). [2] RS 951.31 | ||||||
|
RS 954.1 LIsFi Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari Art. 20 Persone qualificate incaricate della gestione |
||||||
| La gestione dei gestori patrimoniali e dei trustee deve essere esercitata da almeno due persone qualificate. | ||||||
| È sufficiente una persona qualificata se è fornita la prova che la continuità d'esercizio è garantita. | ||||||
| È considerato qualificato per la gestione chi dispone di una formazione adeguata per l'attività di gestore patrimoniale o trustee e di un'esperienza professionale sufficiente nell'ambito della gestione patrimoniale per conto di terzi o nell'ambito di un trust nel momento in cui assume la gestione. Il Consiglio federale disciplina i dettagli. | ||||||
|
RS 954.1 LIsFi Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari Art. 20 Persone qualificate incaricate della gestione |
||||||
| La gestione dei gestori patrimoniali e dei trustee deve essere esercitata da almeno due persone qualificate. | ||||||
| È sufficiente una persona qualificata se è fornita la prova che la continuità d'esercizio è garantita. | ||||||
| È considerato qualificato per la gestione chi dispone di una formazione adeguata per l'attività di gestore patrimoniale o trustee e di un'esperienza professionale sufficiente nell'ambito della gestione patrimoniale per conto di terzi o nell'ambito di un trust nel momento in cui assume la gestione. Il Consiglio federale disciplina i dettagli. | ||||||
|
RS 954.1 LIsFi Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari Art. 52 Obbligo di autorizzazione |
||||||
| Gli istituti finanziari con sede all'estero (istituti finanziari esteri) necessitano di un'autorizzazione della FINMA per istituire una succursale in Svizzera nella quale prevedono di occupare persone che, in nome dell'istituto finanziario estero interessato, a titolo professionale e permanente, in Svizzera o dalla Svizzera: | ||||||
| gestiscono valori patrimoniali o svolgono l'attività di trustee; | ||||||
| esercitano la gestione patrimoniale per investimenti collettivi di capitale o istituti di previdenza; | ||||||
| negoziano valori mobiliari; | ||||||
| concludono affari; o | ||||||
| tengono conti della clientela. | ||||||
| Le direzioni dei fondi estere non possono istituire succursali in Svizzera. | ||||||
| Il Consiglio federale può concludere trattati internazionali che prevedono che gli istituti finanziari degli Stati contraenti possano aprire una succursale senza l'autorizzazione della FINMA se entrambi gli Stati contraenti riconoscono come equivalenti le rispettive normative riguardanti l'attività degli istituti finanziari e le misure nel settore della vigilanza. | ||||||
|
RS 954.1 LIsFi Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari Art. 32 [1] Definizione |
||||||
| Per direzione del fondo s'intende chiunque, in nome proprio e per conto degli investitori, gestisce autonomamente fondi di investimento di cui all'articolo 15 capoverso 1 lettera a della legge del 23 giugno 2006 [2] sugli investimenti collettivi (LICol) o esercita l'amministrazione di una SICAV di cui all'articolo 13 capoverso 2 lettera b LICol. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 5 della LF del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° mar. 2024 (RU 2024 53; FF 2020 6011). [2] RS 951.31 | ||||||
|
RS 954.1 LIsFi Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari Art. 52 Obbligo di autorizzazione |
||||||
| Gli istituti finanziari con sede all'estero (istituti finanziari esteri) necessitano di un'autorizzazione della FINMA per istituire una succursale in Svizzera nella quale prevedono di occupare persone che, in nome dell'istituto finanziario estero interessato, a titolo professionale e permanente, in Svizzera o dalla Svizzera: | ||||||
| gestiscono valori patrimoniali o svolgono l'attività di trustee; | ||||||
| esercitano la gestione patrimoniale per investimenti collettivi di capitale o istituti di previdenza; | ||||||
| negoziano valori mobiliari; | ||||||
| concludono affari; o | ||||||
| tengono conti della clientela. | ||||||
| Le direzioni dei fondi estere non possono istituire succursali in Svizzera. | ||||||
| Il Consiglio federale può concludere trattati internazionali che prevedono che gli istituti finanziari degli Stati contraenti possano aprire una succursale senza l'autorizzazione della FINMA se entrambi gli Stati contraenti riconoscono come equivalenti le rispettive normative riguardanti l'attività degli istituti finanziari e le misure nel settore della vigilanza. | ||||||
|
RS 954.1 LIsFi Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari Art. 52 Obbligo di autorizzazione |
||||||
| Gli istituti finanziari con sede all'estero (istituti finanziari esteri) necessitano di un'autorizzazione della FINMA per istituire una succursale in Svizzera nella quale prevedono di occupare persone che, in nome dell'istituto finanziario estero interessato, a titolo professionale e permanente, in Svizzera o dalla Svizzera: | ||||||
| gestiscono valori patrimoniali o svolgono l'attività di trustee; | ||||||
| esercitano la gestione patrimoniale per investimenti collettivi di capitale o istituti di previdenza; | ||||||
| negoziano valori mobiliari; | ||||||
| concludono affari; o | ||||||
| tengono conti della clientela. | ||||||
| Le direzioni dei fondi estere non possono istituire succursali in Svizzera. | ||||||
| Il Consiglio federale può concludere trattati internazionali che prevedono che gli istituti finanziari degli Stati contraenti possano aprire una succursale senza l'autorizzazione della FINMA se entrambi gli Stati contraenti riconoscono come equivalenti le rispettive normative riguardanti l'attività degli istituti finanziari e le misure nel settore della vigilanza. | ||||||
|
RS 954.1 LIsFi Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari Art. 32 [1] Definizione |
||||||
| Per direzione del fondo s'intende chiunque, in nome proprio e per conto degli investitori, gestisce autonomamente fondi di investimento di cui all'articolo 15 capoverso 1 lettera a della legge del 23 giugno 2006 [2] sugli investimenti collettivi (LICol) o esercita l'amministrazione di una SICAV di cui all'articolo 13 capoverso 2 lettera b LICol. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 5 della LF del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° mar. 2024 (RU 2024 53; FF 2020 6011). [2] RS 951.31 | ||||||
|
RS 954.1 LIsFi Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari Art. 20 Persone qualificate incaricate della gestione |
||||||
| La gestione dei gestori patrimoniali e dei trustee deve essere esercitata da almeno due persone qualificate. | ||||||
| È sufficiente una persona qualificata se è fornita la prova che la continuità d'esercizio è garantita. | ||||||
| È considerato qualificato per la gestione chi dispone di una formazione adeguata per l'attività di gestore patrimoniale o trustee e di un'esperienza professionale sufficiente nell'ambito della gestione patrimoniale per conto di terzi o nell'ambito di un trust nel momento in cui assume la gestione. Il Consiglio federale disciplina i dettagli. | ||||||
|
RS 954.1 LIsFi Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari Art. 52 Obbligo di autorizzazione |
||||||
| Gli istituti finanziari con sede all'estero (istituti finanziari esteri) necessitano di un'autorizzazione della FINMA per istituire una succursale in Svizzera nella quale prevedono di occupare persone che, in nome dell'istituto finanziario estero interessato, a titolo professionale e permanente, in Svizzera o dalla Svizzera: | ||||||
| gestiscono valori patrimoniali o svolgono l'attività di trustee; | ||||||
| esercitano la gestione patrimoniale per investimenti collettivi di capitale o istituti di previdenza; | ||||||
| negoziano valori mobiliari; | ||||||
| concludono affari; o | ||||||
| tengono conti della clientela. | ||||||
| Le direzioni dei fondi estere non possono istituire succursali in Svizzera. | ||||||
| Il Consiglio federale può concludere trattati internazionali che prevedono che gli istituti finanziari degli Stati contraenti possano aprire una succursale senza l'autorizzazione della FINMA se entrambi gli Stati contraenti riconoscono come equivalenti le rispettive normative riguardanti l'attività degli istituti finanziari e le misure nel settore della vigilanza. | ||||||
|
RS 954.1 LIsFi Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari Art. 32 [1] Definizione |
||||||
| Per direzione del fondo s'intende chiunque, in nome proprio e per conto degli investitori, gestisce autonomamente fondi di investimento di cui all'articolo 15 capoverso 1 lettera a della legge del 23 giugno 2006 [2] sugli investimenti collettivi (LICol) o esercita l'amministrazione di una SICAV di cui all'articolo 13 capoverso 2 lettera b LICol. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 5 della LF del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° mar. 2024 (RU 2024 53; FF 2020 6011). [2] RS 951.31 | ||||||
|
RS 954.1 LIsFi Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari Art. 20 Persone qualificate incaricate della gestione |
||||||
| La gestione dei gestori patrimoniali e dei trustee deve essere esercitata da almeno due persone qualificate. | ||||||
| È sufficiente una persona qualificata se è fornita la prova che la continuità d'esercizio è garantita. | ||||||
| È considerato qualificato per la gestione chi dispone di una formazione adeguata per l'attività di gestore patrimoniale o trustee e di un'esperienza professionale sufficiente nell'ambito della gestione patrimoniale per conto di terzi o nell'ambito di un trust nel momento in cui assume la gestione. Il Consiglio federale disciplina i dettagli. | ||||||
|
RS 954.1 LIsFi Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari Art. 20 Persone qualificate incaricate della gestione |
||||||
| La gestione dei gestori patrimoniali e dei trustee deve essere esercitata da almeno due persone qualificate. | ||||||
| È sufficiente una persona qualificata se è fornita la prova che la continuità d'esercizio è garantita. | ||||||
| È considerato qualificato per la gestione chi dispone di una formazione adeguata per l'attività di gestore patrimoniale o trustee e di un'esperienza professionale sufficiente nell'ambito della gestione patrimoniale per conto di terzi o nell'ambito di un trust nel momento in cui assume la gestione. Il Consiglio federale disciplina i dettagli. | ||||||
|
RS 954.1 LIsFi Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari Art. 32 [1] Definizione |
||||||
| Per direzione del fondo s'intende chiunque, in nome proprio e per conto degli investitori, gestisce autonomamente fondi di investimento di cui all'articolo 15 capoverso 1 lettera a della legge del 23 giugno 2006 [2] sugli investimenti collettivi (LICol) o esercita l'amministrazione di una SICAV di cui all'articolo 13 capoverso 2 lettera b LICol. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 5 della LF del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° mar. 2024 (RU 2024 53; FF 2020 6011). [2] RS 951.31 | ||||||
|
RS 954.1 LIsFi Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari Art. 20 Persone qualificate incaricate della gestione |
||||||
| La gestione dei gestori patrimoniali e dei trustee deve essere esercitata da almeno due persone qualificate. | ||||||
| È sufficiente una persona qualificata se è fornita la prova che la continuità d'esercizio è garantita. | ||||||
| È considerato qualificato per la gestione chi dispone di una formazione adeguata per l'attività di gestore patrimoniale o trustee e di un'esperienza professionale sufficiente nell'ambito della gestione patrimoniale per conto di terzi o nell'ambito di un trust nel momento in cui assume la gestione. Il Consiglio federale disciplina i dettagli. | ||||||
|
RS 954.1 LIsFi Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari Art. 20 Persone qualificate incaricate della gestione |
||||||
| La gestione dei gestori patrimoniali e dei trustee deve essere esercitata da almeno due persone qualificate. | ||||||
| È sufficiente una persona qualificata se è fornita la prova che la continuità d'esercizio è garantita. | ||||||
| È considerato qualificato per la gestione chi dispone di una formazione adeguata per l'attività di gestore patrimoniale o trustee e di un'esperienza professionale sufficiente nell'ambito della gestione patrimoniale per conto di terzi o nell'ambito di un trust nel momento in cui assume la gestione. Il Consiglio federale disciplina i dettagli. | ||||||
|
RS 954.1 LIsFi Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari Art. 20 Persone qualificate incaricate della gestione |
||||||
| La gestione dei gestori patrimoniali e dei trustee deve essere esercitata da almeno due persone qualificate. | ||||||
| È sufficiente una persona qualificata se è fornita la prova che la continuità d'esercizio è garantita. | ||||||
| È considerato qualificato per la gestione chi dispone di una formazione adeguata per l'attività di gestore patrimoniale o trustee e di un'esperienza professionale sufficiente nell'ambito della gestione patrimoniale per conto di terzi o nell'ambito di un trust nel momento in cui assume la gestione. Il Consiglio federale disciplina i dettagli. | ||||||
|
RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 1 |
||||||
| Il contratto non è perfetto se non quando i contraenti abbiano manifestato concordemente la loro reciproca volontà. | ||||||
| Tale manifestazione può essere espressa o tacita. | ||||||
|
RS 954.1 LIsFi Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari Art. 20 Persone qualificate incaricate della gestione |
||||||
| La gestione dei gestori patrimoniali e dei trustee deve essere esercitata da almeno due persone qualificate. | ||||||
| È sufficiente una persona qualificata se è fornita la prova che la continuità d'esercizio è garantita. | ||||||
| È considerato qualificato per la gestione chi dispone di una formazione adeguata per l'attività di gestore patrimoniale o trustee e di un'esperienza professionale sufficiente nell'ambito della gestione patrimoniale per conto di terzi o nell'ambito di un trust nel momento in cui assume la gestione. Il Consiglio federale disciplina i dettagli. | ||||||
|
RS 954.1 LIsFi Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari Art. 20 Persone qualificate incaricate della gestione |
||||||
| La gestione dei gestori patrimoniali e dei trustee deve essere esercitata da almeno due persone qualificate. | ||||||
| È sufficiente una persona qualificata se è fornita la prova che la continuità d'esercizio è garantita. | ||||||
| È considerato qualificato per la gestione chi dispone di una formazione adeguata per l'attività di gestore patrimoniale o trustee e di un'esperienza professionale sufficiente nell'ambito della gestione patrimoniale per conto di terzi o nell'ambito di un trust nel momento in cui assume la gestione. Il Consiglio federale disciplina i dettagli. | ||||||
|
RS 954.1 LIsFi Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari Art. 20 Persone qualificate incaricate della gestione |
||||||
| La gestione dei gestori patrimoniali e dei trustee deve essere esercitata da almeno due persone qualificate. | ||||||
| È sufficiente una persona qualificata se è fornita la prova che la continuità d'esercizio è garantita. | ||||||
| È considerato qualificato per la gestione chi dispone di una formazione adeguata per l'attività di gestore patrimoniale o trustee e di un'esperienza professionale sufficiente nell'ambito della gestione patrimoniale per conto di terzi o nell'ambito di un trust nel momento in cui assume la gestione. Il Consiglio federale disciplina i dettagli. | ||||||
|
RS 954.1 LIsFi Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari Art. 32 [1] Definizione |
||||||
| Per direzione del fondo s'intende chiunque, in nome proprio e per conto degli investitori, gestisce autonomamente fondi di investimento di cui all'articolo 15 capoverso 1 lettera a della legge del 23 giugno 2006 [2] sugli investimenti collettivi (LICol) o esercita l'amministrazione di una SICAV di cui all'articolo 13 capoverso 2 lettera b LICol. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 5 della LF del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° mar. 2024 (RU 2024 53; FF 2020 6011). [2] RS 951.31 | ||||||
|
RS 954.1 LIsFi Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari Art. 20 Persone qualificate incaricate della gestione |
||||||
| La gestione dei gestori patrimoniali e dei trustee deve essere esercitata da almeno due persone qualificate. | ||||||
| È sufficiente una persona qualificata se è fornita la prova che la continuità d'esercizio è garantita. | ||||||
| È considerato qualificato per la gestione chi dispone di una formazione adeguata per l'attività di gestore patrimoniale o trustee e di un'esperienza professionale sufficiente nell'ambito della gestione patrimoniale per conto di terzi o nell'ambito di un trust nel momento in cui assume la gestione. Il Consiglio federale disciplina i dettagli. | ||||||
|
RS 954.1 LIsFi Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari Art. 20 Persone qualificate incaricate della gestione |
||||||
| La gestione dei gestori patrimoniali e dei trustee deve essere esercitata da almeno due persone qualificate. | ||||||
| È sufficiente una persona qualificata se è fornita la prova che la continuità d'esercizio è garantita. | ||||||
| È considerato qualificato per la gestione chi dispone di una formazione adeguata per l'attività di gestore patrimoniale o trustee e di un'esperienza professionale sufficiente nell'ambito della gestione patrimoniale per conto di terzi o nell'ambito di un trust nel momento in cui assume la gestione. Il Consiglio federale disciplina i dettagli. | ||||||
|
RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 1 |
||||||
| Il contratto non è perfetto se non quando i contraenti abbiano manifestato concordemente la loro reciproca volontà. | ||||||
| Tale manifestazione può essere espressa o tacita. | ||||||
|
RS 954.1 LIsFi Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari Art. 52 Obbligo di autorizzazione |
||||||
| Gli istituti finanziari con sede all'estero (istituti finanziari esteri) necessitano di un'autorizzazione della FINMA per istituire una succursale in Svizzera nella quale prevedono di occupare persone che, in nome dell'istituto finanziario estero interessato, a titolo professionale e permanente, in Svizzera o dalla Svizzera: | ||||||
| gestiscono valori patrimoniali o svolgono l'attività di trustee; | ||||||
| esercitano la gestione patrimoniale per investimenti collettivi di capitale o istituti di previdenza; | ||||||
| negoziano valori mobiliari; | ||||||
| concludono affari; o | ||||||
| tengono conti della clientela. | ||||||
| Le direzioni dei fondi estere non possono istituire succursali in Svizzera. | ||||||
| Il Consiglio federale può concludere trattati internazionali che prevedono che gli istituti finanziari degli Stati contraenti possano aprire una succursale senza l'autorizzazione della FINMA se entrambi gli Stati contraenti riconoscono come equivalenti le rispettive normative riguardanti l'attività degli istituti finanziari e le misure nel settore della vigilanza. | ||||||
|
RS 954.1 LIsFi Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari Art. 52 Obbligo di autorizzazione |
||||||
| Gli istituti finanziari con sede all'estero (istituti finanziari esteri) necessitano di un'autorizzazione della FINMA per istituire una succursale in Svizzera nella quale prevedono di occupare persone che, in nome dell'istituto finanziario estero interessato, a titolo professionale e permanente, in Svizzera o dalla Svizzera: | ||||||
| gestiscono valori patrimoniali o svolgono l'attività di trustee; | ||||||
| esercitano la gestione patrimoniale per investimenti collettivi di capitale o istituti di previdenza; | ||||||
| negoziano valori mobiliari; | ||||||
| concludono affari; o | ||||||
| tengono conti della clientela. | ||||||
| Le direzioni dei fondi estere non possono istituire succursali in Svizzera. | ||||||
| Il Consiglio federale può concludere trattati internazionali che prevedono che gli istituti finanziari degli Stati contraenti possano aprire una succursale senza l'autorizzazione della FINMA se entrambi gli Stati contraenti riconoscono come equivalenti le rispettive normative riguardanti l'attività degli istituti finanziari e le misure nel settore della vigilanza. | ||||||
|
RS 954.1 LIsFi Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari Art. 20 Persone qualificate incaricate della gestione |
||||||
| La gestione dei gestori patrimoniali e dei trustee deve essere esercitata da almeno due persone qualificate. | ||||||
| È sufficiente una persona qualificata se è fornita la prova che la continuità d'esercizio è garantita. | ||||||
| È considerato qualificato per la gestione chi dispone di una formazione adeguata per l'attività di gestore patrimoniale o trustee e di un'esperienza professionale sufficiente nell'ambito della gestione patrimoniale per conto di terzi o nell'ambito di un trust nel momento in cui assume la gestione. Il Consiglio federale disciplina i dettagli. | ||||||
|
RS 954.1 LIsFi Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari Art. 32 [1] Definizione |
||||||
| Per direzione del fondo s'intende chiunque, in nome proprio e per conto degli investitori, gestisce autonomamente fondi di investimento di cui all'articolo 15 capoverso 1 lettera a della legge del 23 giugno 2006 [2] sugli investimenti collettivi (LICol) o esercita l'amministrazione di una SICAV di cui all'articolo 13 capoverso 2 lettera b LICol. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 5 della LF del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° mar. 2024 (RU 2024 53; FF 2020 6011). [2] RS 951.31 | ||||||
|
RS 954.1 LIsFi Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari Art. 52 Obbligo di autorizzazione |
||||||
| Gli istituti finanziari con sede all'estero (istituti finanziari esteri) necessitano di un'autorizzazione della FINMA per istituire una succursale in Svizzera nella quale prevedono di occupare persone che, in nome dell'istituto finanziario estero interessato, a titolo professionale e permanente, in Svizzera o dalla Svizzera: | ||||||
| gestiscono valori patrimoniali o svolgono l'attività di trustee; | ||||||
| esercitano la gestione patrimoniale per investimenti collettivi di capitale o istituti di previdenza; | ||||||
| negoziano valori mobiliari; | ||||||
| concludono affari; o | ||||||
| tengono conti della clientela. | ||||||
| Le direzioni dei fondi estere non possono istituire succursali in Svizzera. | ||||||
| Il Consiglio federale può concludere trattati internazionali che prevedono che gli istituti finanziari degli Stati contraenti possano aprire una succursale senza l'autorizzazione della FINMA se entrambi gli Stati contraenti riconoscono come equivalenti le rispettive normative riguardanti l'attività degli istituti finanziari e le misure nel settore della vigilanza. | ||||||
|
RS 954.1 LIsFi Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari Art. 32 [1] Definizione |
||||||
| Per direzione del fondo s'intende chiunque, in nome proprio e per conto degli investitori, gestisce autonomamente fondi di investimento di cui all'articolo 15 capoverso 1 lettera a della legge del 23 giugno 2006 [2] sugli investimenti collettivi (LICol) o esercita l'amministrazione di una SICAV di cui all'articolo 13 capoverso 2 lettera b LICol. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 5 della LF del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° mar. 2024 (RU 2024 53; FF 2020 6011). [2] RS 951.31 | ||||||
|
RS 954.1 LIsFi Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari Art. 20 Persone qualificate incaricate della gestione |
||||||
| La gestione dei gestori patrimoniali e dei trustee deve essere esercitata da almeno due persone qualificate. | ||||||
| È sufficiente una persona qualificata se è fornita la prova che la continuità d'esercizio è garantita. | ||||||
| È considerato qualificato per la gestione chi dispone di una formazione adeguata per l'attività di gestore patrimoniale o trustee e di un'esperienza professionale sufficiente nell'ambito della gestione patrimoniale per conto di terzi o nell'ambito di un trust nel momento in cui assume la gestione. Il Consiglio federale disciplina i dettagli. | ||||||
|
RS 954.1 LIsFi Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari Art. 52 Obbligo di autorizzazione |
||||||
| Gli istituti finanziari con sede all'estero (istituti finanziari esteri) necessitano di un'autorizzazione della FINMA per istituire una succursale in Svizzera nella quale prevedono di occupare persone che, in nome dell'istituto finanziario estero interessato, a titolo professionale e permanente, in Svizzera o dalla Svizzera: | ||||||
| gestiscono valori patrimoniali o svolgono l'attività di trustee; | ||||||
| esercitano la gestione patrimoniale per investimenti collettivi di capitale o istituti di previdenza; | ||||||
| negoziano valori mobiliari; | ||||||
| concludono affari; o | ||||||
| tengono conti della clientela. | ||||||
| Le direzioni dei fondi estere non possono istituire succursali in Svizzera. | ||||||
| Il Consiglio federale può concludere trattati internazionali che prevedono che gli istituti finanziari degli Stati contraenti possano aprire una succursale senza l'autorizzazione della FINMA se entrambi gli Stati contraenti riconoscono come equivalenti le rispettive normative riguardanti l'attività degli istituti finanziari e le misure nel settore della vigilanza. | ||||||
|
RS 954.1 LIsFi Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari Art. 32 [1] Definizione |
||||||
| Per direzione del fondo s'intende chiunque, in nome proprio e per conto degli investitori, gestisce autonomamente fondi di investimento di cui all'articolo 15 capoverso 1 lettera a della legge del 23 giugno 2006 [2] sugli investimenti collettivi (LICol) o esercita l'amministrazione di una SICAV di cui all'articolo 13 capoverso 2 lettera b LICol. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 5 della LF del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° mar. 2024 (RU 2024 53; FF 2020 6011). [2] RS 951.31 | ||||||
|
RS 954.1 LIsFi Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari Art. 20 Persone qualificate incaricate della gestione |
||||||
| La gestione dei gestori patrimoniali e dei trustee deve essere esercitata da almeno due persone qualificate. | ||||||
| È sufficiente una persona qualificata se è fornita la prova che la continuità d'esercizio è garantita. | ||||||
| È considerato qualificato per la gestione chi dispone di una formazione adeguata per l'attività di gestore patrimoniale o trustee e di un'esperienza professionale sufficiente nell'ambito della gestione patrimoniale per conto di terzi o nell'ambito di un trust nel momento in cui assume la gestione. Il Consiglio federale disciplina i dettagli. | ||||||
|
RS 954.1 LIsFi Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari Art. 52 Obbligo di autorizzazione |
||||||
| Gli istituti finanziari con sede all'estero (istituti finanziari esteri) necessitano di un'autorizzazione della FINMA per istituire una succursale in Svizzera nella quale prevedono di occupare persone che, in nome dell'istituto finanziario estero interessato, a titolo professionale e permanente, in Svizzera o dalla Svizzera: | ||||||
| gestiscono valori patrimoniali o svolgono l'attività di trustee; | ||||||
| esercitano la gestione patrimoniale per investimenti collettivi di capitale o istituti di previdenza; | ||||||
| negoziano valori mobiliari; | ||||||
| concludono affari; o | ||||||
| tengono conti della clientela. | ||||||
| Le direzioni dei fondi estere non possono istituire succursali in Svizzera. | ||||||
| Il Consiglio federale può concludere trattati internazionali che prevedono che gli istituti finanziari degli Stati contraenti possano aprire una succursale senza l'autorizzazione della FINMA se entrambi gli Stati contraenti riconoscono come equivalenti le rispettive normative riguardanti l'attività degli istituti finanziari e le misure nel settore della vigilanza. | ||||||
|
RS 954.11 OIsFi Ordinanza del 6 novembre 2019 sugli istituti finanziari (OIsFi) - Ordinanza sulle borse Art. 15 Delega di compiti - (art. 14 cpv. 1 LIsFi) |
||||||
| Vi è una delega di compiti secondo l'articolo 14 capoverso 1 LIsFi quando gli istituti finanziari incaricano un fornitore di servizi di eseguire interamente o in parte, in modo autonomo e durevole, un compito essenziale modificando così le condizioni alla base dell'autorizzazione. | ||||||
| Sono compiti essenziali: | ||||||
| per i gestori patrimoniali o i trustee: i compiti secondo l'articolo 19 LIsFi; | ||||||
| per i gestori di patrimoni collettivi: i compiti secondo l'articolo 26 LIsFi; | ||||||
| per le direzioni dei fondi: i compiti secondo gli articoli 32, 33 capoverso 4 e 34 LIsFi; | ||||||
| per le società di intermediazione mobiliare: i compiti secondo gli articoli 41 e 44 LIsFi. | ||||||
|
RS 954.1 LIsFi Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari Art. 32 [1] Definizione |
||||||
| Per direzione del fondo s'intende chiunque, in nome proprio e per conto degli investitori, gestisce autonomamente fondi di investimento di cui all'articolo 15 capoverso 1 lettera a della legge del 23 giugno 2006 [2] sugli investimenti collettivi (LICol) o esercita l'amministrazione di una SICAV di cui all'articolo 13 capoverso 2 lettera b LICol. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 5 della LF del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° mar. 2024 (RU 2024 53; FF 2020 6011). [2] RS 951.31 | ||||||
|
RS 954.1 LIsFi Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari Art. 52 Obbligo di autorizzazione |
||||||
| Gli istituti finanziari con sede all'estero (istituti finanziari esteri) necessitano di un'autorizzazione della FINMA per istituire una succursale in Svizzera nella quale prevedono di occupare persone che, in nome dell'istituto finanziario estero interessato, a titolo professionale e permanente, in Svizzera o dalla Svizzera: | ||||||
| gestiscono valori patrimoniali o svolgono l'attività di trustee; | ||||||
| esercitano la gestione patrimoniale per investimenti collettivi di capitale o istituti di previdenza; | ||||||
| negoziano valori mobiliari; | ||||||
| concludono affari; o | ||||||
| tengono conti della clientela. | ||||||
| Le direzioni dei fondi estere non possono istituire succursali in Svizzera. | ||||||
| Il Consiglio federale può concludere trattati internazionali che prevedono che gli istituti finanziari degli Stati contraenti possano aprire una succursale senza l'autorizzazione della FINMA se entrambi gli Stati contraenti riconoscono come equivalenti le rispettive normative riguardanti l'attività degli istituti finanziari e le misure nel settore della vigilanza. | ||||||
|
RS 954.1 LIsFi Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari Art. 52 Obbligo di autorizzazione |
||||||
| Gli istituti finanziari con sede all'estero (istituti finanziari esteri) necessitano di un'autorizzazione della FINMA per istituire una succursale in Svizzera nella quale prevedono di occupare persone che, in nome dell'istituto finanziario estero interessato, a titolo professionale e permanente, in Svizzera o dalla Svizzera: | ||||||
| gestiscono valori patrimoniali o svolgono l'attività di trustee; | ||||||
| esercitano la gestione patrimoniale per investimenti collettivi di capitale o istituti di previdenza; | ||||||
| negoziano valori mobiliari; | ||||||
| concludono affari; o | ||||||
| tengono conti della clientela. | ||||||
| Le direzioni dei fondi estere non possono istituire succursali in Svizzera. | ||||||
| Il Consiglio federale può concludere trattati internazionali che prevedono che gli istituti finanziari degli Stati contraenti possano aprire una succursale senza l'autorizzazione della FINMA se entrambi gli Stati contraenti riconoscono come equivalenti le rispettive normative riguardanti l'attività degli istituti finanziari e le misure nel settore della vigilanza. | ||||||
|
RS 954.1 LIsFi Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari Art. 52 Obbligo di autorizzazione |
||||||
| Gli istituti finanziari con sede all'estero (istituti finanziari esteri) necessitano di un'autorizzazione della FINMA per istituire una succursale in Svizzera nella quale prevedono di occupare persone che, in nome dell'istituto finanziario estero interessato, a titolo professionale e permanente, in Svizzera o dalla Svizzera: | ||||||
| gestiscono valori patrimoniali o svolgono l'attività di trustee; | ||||||
| esercitano la gestione patrimoniale per investimenti collettivi di capitale o istituti di previdenza; | ||||||
| negoziano valori mobiliari; | ||||||
| concludono affari; o | ||||||
| tengono conti della clientela. | ||||||
| Le direzioni dei fondi estere non possono istituire succursali in Svizzera. | ||||||
| Il Consiglio federale può concludere trattati internazionali che prevedono che gli istituti finanziari degli Stati contraenti possano aprire una succursale senza l'autorizzazione della FINMA se entrambi gli Stati contraenti riconoscono come equivalenti le rispettive normative riguardanti l'attività degli istituti finanziari e le misure nel settore della vigilanza. | ||||||
|
RS 954.1 LIsFi Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari Art. 52 Obbligo di autorizzazione |
||||||
| Gli istituti finanziari con sede all'estero (istituti finanziari esteri) necessitano di un'autorizzazione della FINMA per istituire una succursale in Svizzera nella quale prevedono di occupare persone che, in nome dell'istituto finanziario estero interessato, a titolo professionale e permanente, in Svizzera o dalla Svizzera: | ||||||
| gestiscono valori patrimoniali o svolgono l'attività di trustee; | ||||||
| esercitano la gestione patrimoniale per investimenti collettivi di capitale o istituti di previdenza; | ||||||
| negoziano valori mobiliari; | ||||||
| concludono affari; o | ||||||
| tengono conti della clientela. | ||||||
| Le direzioni dei fondi estere non possono istituire succursali in Svizzera. | ||||||
| Il Consiglio federale può concludere trattati internazionali che prevedono che gli istituti finanziari degli Stati contraenti possano aprire una succursale senza l'autorizzazione della FINMA se entrambi gli Stati contraenti riconoscono come equivalenti le rispettive normative riguardanti l'attività degli istituti finanziari e le misure nel settore della vigilanza. | ||||||
|
RS 954.1 LIsFi Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari Art. 52 Obbligo di autorizzazione |
||||||
| Gli istituti finanziari con sede all'estero (istituti finanziari esteri) necessitano di un'autorizzazione della FINMA per istituire una succursale in Svizzera nella quale prevedono di occupare persone che, in nome dell'istituto finanziario estero interessato, a titolo professionale e permanente, in Svizzera o dalla Svizzera: | ||||||
| gestiscono valori patrimoniali o svolgono l'attività di trustee; | ||||||
| esercitano la gestione patrimoniale per investimenti collettivi di capitale o istituti di previdenza; | ||||||
| negoziano valori mobiliari; | ||||||
| concludono affari; o | ||||||
| tengono conti della clientela. | ||||||
| Le direzioni dei fondi estere non possono istituire succursali in Svizzera. | ||||||
| Il Consiglio federale può concludere trattati internazionali che prevedono che gli istituti finanziari degli Stati contraenti possano aprire una succursale senza l'autorizzazione della FINMA se entrambi gli Stati contraenti riconoscono come equivalenti le rispettive normative riguardanti l'attività degli istituti finanziari e le misure nel settore della vigilanza. | ||||||
|
RS 954.1 LIsFi Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari Art. 52 Obbligo di autorizzazione |
||||||
| Gli istituti finanziari con sede all'estero (istituti finanziari esteri) necessitano di un'autorizzazione della FINMA per istituire una succursale in Svizzera nella quale prevedono di occupare persone che, in nome dell'istituto finanziario estero interessato, a titolo professionale e permanente, in Svizzera o dalla Svizzera: | ||||||
| gestiscono valori patrimoniali o svolgono l'attività di trustee; | ||||||
| esercitano la gestione patrimoniale per investimenti collettivi di capitale o istituti di previdenza; | ||||||
| negoziano valori mobiliari; | ||||||
| concludono affari; o | ||||||
| tengono conti della clientela. | ||||||
| Le direzioni dei fondi estere non possono istituire succursali in Svizzera. | ||||||
| Il Consiglio federale può concludere trattati internazionali che prevedono che gli istituti finanziari degli Stati contraenti possano aprire una succursale senza l'autorizzazione della FINMA se entrambi gli Stati contraenti riconoscono come equivalenti le rispettive normative riguardanti l'attività degli istituti finanziari e le misure nel settore della vigilanza. | ||||||
|
RS 954.1 LIsFi Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari Art. 32 [1] Definizione |
||||||
| Per direzione del fondo s'intende chiunque, in nome proprio e per conto degli investitori, gestisce autonomamente fondi di investimento di cui all'articolo 15 capoverso 1 lettera a della legge del 23 giugno 2006 [2] sugli investimenti collettivi (LICol) o esercita l'amministrazione di una SICAV di cui all'articolo 13 capoverso 2 lettera b LICol. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 5 della LF del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° mar. 2024 (RU 2024 53; FF 2020 6011). [2] RS 951.31 | ||||||
|
RS 954.1 LIsFi Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari Art. 32 [1] Definizione |
||||||
| Per direzione del fondo s'intende chiunque, in nome proprio e per conto degli investitori, gestisce autonomamente fondi di investimento di cui all'articolo 15 capoverso 1 lettera a della legge del 23 giugno 2006 [2] sugli investimenti collettivi (LICol) o esercita l'amministrazione di una SICAV di cui all'articolo 13 capoverso 2 lettera b LICol. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 5 della LF del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° mar. 2024 (RU 2024 53; FF 2020 6011). [2] RS 951.31 | ||||||
|
RS 954.11 OIsFi Ordinanza del 6 novembre 2019 sugli istituti finanziari (OIsFi) - Ordinanza sulle borse Art. 15 Delega di compiti - (art. 14 cpv. 1 LIsFi) |
||||||
| Vi è una delega di compiti secondo l'articolo 14 capoverso 1 LIsFi quando gli istituti finanziari incaricano un fornitore di servizi di eseguire interamente o in parte, in modo autonomo e durevole, un compito essenziale modificando così le condizioni alla base dell'autorizzazione. | ||||||
| Sono compiti essenziali: | ||||||
| per i gestori patrimoniali o i trustee: i compiti secondo l'articolo 19 LIsFi; | ||||||
| per i gestori di patrimoni collettivi: i compiti secondo l'articolo 26 LIsFi; | ||||||
| per le direzioni dei fondi: i compiti secondo gli articoli 32, 33 capoverso 4 e 34 LIsFi; | ||||||
| per le società di intermediazione mobiliare: i compiti secondo gli articoli 41 e 44 LIsFi. | ||||||
|
RS 954.1 LIsFi Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari Art. 52 Obbligo di autorizzazione |
||||||
| Gli istituti finanziari con sede all'estero (istituti finanziari esteri) necessitano di un'autorizzazione della FINMA per istituire una succursale in Svizzera nella quale prevedono di occupare persone che, in nome dell'istituto finanziario estero interessato, a titolo professionale e permanente, in Svizzera o dalla Svizzera: | ||||||
| gestiscono valori patrimoniali o svolgono l'attività di trustee; | ||||||
| esercitano la gestione patrimoniale per investimenti collettivi di capitale o istituti di previdenza; | ||||||
| negoziano valori mobiliari; | ||||||
| concludono affari; o | ||||||
| tengono conti della clientela. | ||||||
| Le direzioni dei fondi estere non possono istituire succursali in Svizzera. | ||||||
| Il Consiglio federale può concludere trattati internazionali che prevedono che gli istituti finanziari degli Stati contraenti possano aprire una succursale senza l'autorizzazione della FINMA se entrambi gli Stati contraenti riconoscono come equivalenti le rispettive normative riguardanti l'attività degli istituti finanziari e le misure nel settore della vigilanza. | ||||||
|
RS 954.1 LIsFi Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari Art. 52 Obbligo di autorizzazione |
||||||
| Gli istituti finanziari con sede all'estero (istituti finanziari esteri) necessitano di un'autorizzazione della FINMA per istituire una succursale in Svizzera nella quale prevedono di occupare persone che, in nome dell'istituto finanziario estero interessato, a titolo professionale e permanente, in Svizzera o dalla Svizzera: | ||||||
| gestiscono valori patrimoniali o svolgono l'attività di trustee; | ||||||
| esercitano la gestione patrimoniale per investimenti collettivi di capitale o istituti di previdenza; | ||||||
| negoziano valori mobiliari; | ||||||
| concludono affari; o | ||||||
| tengono conti della clientela. | ||||||
| Le direzioni dei fondi estere non possono istituire succursali in Svizzera. | ||||||
| Il Consiglio federale può concludere trattati internazionali che prevedono che gli istituti finanziari degli Stati contraenti possano aprire una succursale senza l'autorizzazione della FINMA se entrambi gli Stati contraenti riconoscono come equivalenti le rispettive normative riguardanti l'attività degli istituti finanziari e le misure nel settore della vigilanza. | ||||||
|
RS 954.1 LIsFi Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari Art. 52 Obbligo di autorizzazione |
||||||
| Gli istituti finanziari con sede all'estero (istituti finanziari esteri) necessitano di un'autorizzazione della FINMA per istituire una succursale in Svizzera nella quale prevedono di occupare persone che, in nome dell'istituto finanziario estero interessato, a titolo professionale e permanente, in Svizzera o dalla Svizzera: | ||||||
| gestiscono valori patrimoniali o svolgono l'attività di trustee; | ||||||
| esercitano la gestione patrimoniale per investimenti collettivi di capitale o istituti di previdenza; | ||||||
| negoziano valori mobiliari; | ||||||
| concludono affari; o | ||||||
| tengono conti della clientela. | ||||||
| Le direzioni dei fondi estere non possono istituire succursali in Svizzera. | ||||||
| Il Consiglio federale può concludere trattati internazionali che prevedono che gli istituti finanziari degli Stati contraenti possano aprire una succursale senza l'autorizzazione della FINMA se entrambi gli Stati contraenti riconoscono come equivalenti le rispettive normative riguardanti l'attività degli istituti finanziari e le misure nel settore della vigilanza. | ||||||
|
RS 954.1 LIsFi Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari Art. 32 [1] Definizione |
||||||
| Per direzione del fondo s'intende chiunque, in nome proprio e per conto degli investitori, gestisce autonomamente fondi di investimento di cui all'articolo 15 capoverso 1 lettera a della legge del 23 giugno 2006 [2] sugli investimenti collettivi (LICol) o esercita l'amministrazione di una SICAV di cui all'articolo 13 capoverso 2 lettera b LICol. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 5 della LF del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° mar. 2024 (RU 2024 53; FF 2020 6011). [2] RS 951.31 | ||||||
|
RS 954.1 LIsFi Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari Art. 32 [1] Definizione |
||||||
| Per direzione del fondo s'intende chiunque, in nome proprio e per conto degli investitori, gestisce autonomamente fondi di investimento di cui all'articolo 15 capoverso 1 lettera a della legge del 23 giugno 2006 [2] sugli investimenti collettivi (LICol) o esercita l'amministrazione di una SICAV di cui all'articolo 13 capoverso 2 lettera b LICol. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 5 della LF del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° mar. 2024 (RU 2024 53; FF 2020 6011). [2] RS 951.31 | ||||||
|
RS 954.1 LIsFi Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari Art. 32 [1] Definizione |
||||||
| Per direzione del fondo s'intende chiunque, in nome proprio e per conto degli investitori, gestisce autonomamente fondi di investimento di cui all'articolo 15 capoverso 1 lettera a della legge del 23 giugno 2006 [2] sugli investimenti collettivi (LICol) o esercita l'amministrazione di una SICAV di cui all'articolo 13 capoverso 2 lettera b LICol. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 5 della LF del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° mar. 2024 (RU 2024 53; FF 2020 6011). [2] RS 951.31 | ||||||
|
RS 954.1 LIsFi Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari Art. 52 Obbligo di autorizzazione |
||||||
| Gli istituti finanziari con sede all'estero (istituti finanziari esteri) necessitano di un'autorizzazione della FINMA per istituire una succursale in Svizzera nella quale prevedono di occupare persone che, in nome dell'istituto finanziario estero interessato, a titolo professionale e permanente, in Svizzera o dalla Svizzera: | ||||||
| gestiscono valori patrimoniali o svolgono l'attività di trustee; | ||||||
| esercitano la gestione patrimoniale per investimenti collettivi di capitale o istituti di previdenza; | ||||||
| negoziano valori mobiliari; | ||||||
| concludono affari; o | ||||||
| tengono conti della clientela. | ||||||
| Le direzioni dei fondi estere non possono istituire succursali in Svizzera. | ||||||
| Il Consiglio federale può concludere trattati internazionali che prevedono che gli istituti finanziari degli Stati contraenti possano aprire una succursale senza l'autorizzazione della FINMA se entrambi gli Stati contraenti riconoscono come equivalenti le rispettive normative riguardanti l'attività degli istituti finanziari e le misure nel settore della vigilanza. | ||||||
|
RS 954.1 LIsFi Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari Art. 20 Persone qualificate incaricate della gestione |
||||||
| La gestione dei gestori patrimoniali e dei trustee deve essere esercitata da almeno due persone qualificate. | ||||||
| È sufficiente una persona qualificata se è fornita la prova che la continuità d'esercizio è garantita. | ||||||
| È considerato qualificato per la gestione chi dispone di una formazione adeguata per l'attività di gestore patrimoniale o trustee e di un'esperienza professionale sufficiente nell'ambito della gestione patrimoniale per conto di terzi o nell'ambito di un trust nel momento in cui assume la gestione. Il Consiglio federale disciplina i dettagli. | ||||||
|
RS 954.1 LIsFi Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari Art. 32 [1] Definizione |
||||||
| Per direzione del fondo s'intende chiunque, in nome proprio e per conto degli investitori, gestisce autonomamente fondi di investimento di cui all'articolo 15 capoverso 1 lettera a della legge del 23 giugno 2006 [2] sugli investimenti collettivi (LICol) o esercita l'amministrazione di una SICAV di cui all'articolo 13 capoverso 2 lettera b LICol. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 5 della LF del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° mar. 2024 (RU 2024 53; FF 2020 6011). [2] RS 951.31 | ||||||
|
RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 704 [1] |
||||||
| Una deliberazione dell'assemblea generale approvata da almeno due terzi dei voti rappresentati e dalla maggioranza dei valori nominali rappresentati è necessaria per: | ||||||
| la modificazione dello scopo sociale; | ||||||
| l'introduzione del voto preponderante del presidente nell'assemblea generale; | ||||||
| l'introduzione nello statuto di una disposizione concernente lo svolgimento dell'assemblea generale all'estero; | ||||||
| la revoca della quotazione dei titoli di partecipazione della società; | ||||||
| il trasferimento della sede della società; | ||||||
| l'introduzione nello statuto di una clausola compromissoria; | ||||||
| la rinuncia alla designazione di un rappresentante indipendente in un'assemblea generale virtuale di una società le cui azioni non sono quotate in borsa; | ||||||
| lo scioglimento della società. [3] | ||||||
| la riunione di azioni, sempre che non richieda il consenso di tutti gli azionisti interessati; | ||||||
| l'aumento del capitale con capitale proprio, mediante conferimenti in natura o mediante compensazione con un credito, e la concessione di vantaggi speciali; | ||||||
| la limitazione o soppressione del diritto d'opzione; | ||||||
| l'introduzione di un capitale condizionale, l'introduzione di un margine di variazione del capitale o la creazione di capitale di riserva secondo l'articolo 12 della legge dell'8 novembre 1934 [2] sulle banche; | ||||||
| la conversione di buoni di partecipazione in azioni; | ||||||
| la limitazione della trasferibilità delle azioni nominative; | ||||||
| l'introduzione di azioni con diritto di voto privilegiato; | ||||||
| il cambiamento della moneta del capitale azionario; | ||||||
| Le disposizioni statutarie che prevedono, per talune deliberazioni, una maggioranza superiore a quella prescritta dalla legge possono essere adottate, modificate o abrogate soltanto alla maggioranza prevista. [4] | ||||||
| I titolari di azioni nominative che non abbiano aderito ad una deliberazione concernente la modificazione dello scopo sociale o l'introduzione di azioni con diritto di voto privilegiato non sono vincolati, durante un periodo di sei mesi dalla pubblicazione di questa deliberazione nel «Foglio ufficiale svizzero di commercio», alle limitazioni statutarie della trasferibilità delle azioni. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733; FF 1983 II 713). [2] RS 952.0 [3] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325). [4] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325). | ||||||
|
RS 954.1 LIsFi Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari Art. 52 Obbligo di autorizzazione |
||||||
| Gli istituti finanziari con sede all'estero (istituti finanziari esteri) necessitano di un'autorizzazione della FINMA per istituire una succursale in Svizzera nella quale prevedono di occupare persone che, in nome dell'istituto finanziario estero interessato, a titolo professionale e permanente, in Svizzera o dalla Svizzera: | ||||||
| gestiscono valori patrimoniali o svolgono l'attività di trustee; | ||||||
| esercitano la gestione patrimoniale per investimenti collettivi di capitale o istituti di previdenza; | ||||||
| negoziano valori mobiliari; | ||||||
| concludono affari; o | ||||||
| tengono conti della clientela. | ||||||
| Le direzioni dei fondi estere non possono istituire succursali in Svizzera. | ||||||
| Il Consiglio federale può concludere trattati internazionali che prevedono che gli istituti finanziari degli Stati contraenti possano aprire una succursale senza l'autorizzazione della FINMA se entrambi gli Stati contraenti riconoscono come equivalenti le rispettive normative riguardanti l'attività degli istituti finanziari e le misure nel settore della vigilanza. | ||||||
|
RS 954.1 LIsFi Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari Art. 52 Obbligo di autorizzazione |
||||||
| Gli istituti finanziari con sede all'estero (istituti finanziari esteri) necessitano di un'autorizzazione della FINMA per istituire una succursale in Svizzera nella quale prevedono di occupare persone che, in nome dell'istituto finanziario estero interessato, a titolo professionale e permanente, in Svizzera o dalla Svizzera: | ||||||
| gestiscono valori patrimoniali o svolgono l'attività di trustee; | ||||||
| esercitano la gestione patrimoniale per investimenti collettivi di capitale o istituti di previdenza; | ||||||
| negoziano valori mobiliari; | ||||||
| concludono affari; o | ||||||
| tengono conti della clientela. | ||||||
| Le direzioni dei fondi estere non possono istituire succursali in Svizzera. | ||||||
| Il Consiglio federale può concludere trattati internazionali che prevedono che gli istituti finanziari degli Stati contraenti possano aprire una succursale senza l'autorizzazione della FINMA se entrambi gli Stati contraenti riconoscono come equivalenti le rispettive normative riguardanti l'attività degli istituti finanziari e le misure nel settore della vigilanza. | ||||||
|
RS 954.1 LIsFi Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari Art. 52 Obbligo di autorizzazione |
||||||
| Gli istituti finanziari con sede all'estero (istituti finanziari esteri) necessitano di un'autorizzazione della FINMA per istituire una succursale in Svizzera nella quale prevedono di occupare persone che, in nome dell'istituto finanziario estero interessato, a titolo professionale e permanente, in Svizzera o dalla Svizzera: | ||||||
| gestiscono valori patrimoniali o svolgono l'attività di trustee; | ||||||
| esercitano la gestione patrimoniale per investimenti collettivi di capitale o istituti di previdenza; | ||||||
| negoziano valori mobiliari; | ||||||
| concludono affari; o | ||||||
| tengono conti della clientela. | ||||||
| Le direzioni dei fondi estere non possono istituire succursali in Svizzera. | ||||||
| Il Consiglio federale può concludere trattati internazionali che prevedono che gli istituti finanziari degli Stati contraenti possano aprire una succursale senza l'autorizzazione della FINMA se entrambi gli Stati contraenti riconoscono come equivalenti le rispettive normative riguardanti l'attività degli istituti finanziari e le misure nel settore della vigilanza. | ||||||
|
RS 954.1 LIsFi Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari Art. 32 [1] Definizione |
||||||
| Per direzione del fondo s'intende chiunque, in nome proprio e per conto degli investitori, gestisce autonomamente fondi di investimento di cui all'articolo 15 capoverso 1 lettera a della legge del 23 giugno 2006 [2] sugli investimenti collettivi (LICol) o esercita l'amministrazione di una SICAV di cui all'articolo 13 capoverso 2 lettera b LICol. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 5 della LF del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° mar. 2024 (RU 2024 53; FF 2020 6011). [2] RS 951.31 | ||||||
|
RS 954.1 LIsFi Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari Art. 32 [1] Definizione |
||||||
| Per direzione del fondo s'intende chiunque, in nome proprio e per conto degli investitori, gestisce autonomamente fondi di investimento di cui all'articolo 15 capoverso 1 lettera a della legge del 23 giugno 2006 [2] sugli investimenti collettivi (LICol) o esercita l'amministrazione di una SICAV di cui all'articolo 13 capoverso 2 lettera b LICol. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 5 della LF del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° mar. 2024 (RU 2024 53; FF 2020 6011). [2] RS 951.31 | ||||||
|
RS 954.1 LIsFi Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari Art. 52 Obbligo di autorizzazione |
||||||
| Gli istituti finanziari con sede all'estero (istituti finanziari esteri) necessitano di un'autorizzazione della FINMA per istituire una succursale in Svizzera nella quale prevedono di occupare persone che, in nome dell'istituto finanziario estero interessato, a titolo professionale e permanente, in Svizzera o dalla Svizzera: | ||||||
| gestiscono valori patrimoniali o svolgono l'attività di trustee; | ||||||
| esercitano la gestione patrimoniale per investimenti collettivi di capitale o istituti di previdenza; | ||||||
| negoziano valori mobiliari; | ||||||
| concludono affari; o | ||||||
| tengono conti della clientela. | ||||||
| Le direzioni dei fondi estere non possono istituire succursali in Svizzera. | ||||||
| Il Consiglio federale può concludere trattati internazionali che prevedono che gli istituti finanziari degli Stati contraenti possano aprire una succursale senza l'autorizzazione della FINMA se entrambi gli Stati contraenti riconoscono come equivalenti le rispettive normative riguardanti l'attività degli istituti finanziari e le misure nel settore della vigilanza. | ||||||
|
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 191 Possibilità di adire il Tribunale federale |
||||||
| La legge garantisce la possibilità di adire il Tribunale federale. | ||||||
| Può prevedere un valore litigioso minimo per le controversie che non concernono una questione giuridica d'importanza fondamentale. | ||||||
| In determinati settori speciali, la legge può escludere la possibilità di adire il Tribunale federale. | ||||||
| La legge può prevedere una procedura semplificata per ricorsi manifestamente infondati. | ||||||
|
RS 954.1 LIsFi Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari Art. 23 Fondi propri |
||||||
| I gestori patrimoniali e i trustee devono disporre di fondi propri adeguati. | ||||||
| I fondi propri devono ammontare costantemente ad almeno un quarto dei costi fissi dell'ultimo conto annuale, fino a un massimo di 10 milioni di franchi. | ||||||
|
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 191 Possibilità di adire il Tribunale federale |
||||||
| La legge garantisce la possibilità di adire il Tribunale federale. | ||||||
| Può prevedere un valore litigioso minimo per le controversie che non concernono una questione giuridica d'importanza fondamentale. | ||||||
| In determinati settori speciali, la legge può escludere la possibilità di adire il Tribunale federale. | ||||||
| La legge può prevedere una procedura semplificata per ricorsi manifestamente infondati. | ||||||
|
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 191 Possibilità di adire il Tribunale federale |
||||||
| La legge garantisce la possibilità di adire il Tribunale federale. | ||||||
| Può prevedere un valore litigioso minimo per le controversie che non concernono una questione giuridica d'importanza fondamentale. | ||||||
| In determinati settori speciali, la legge può escludere la possibilità di adire il Tribunale federale. | ||||||
| La legge può prevedere una procedura semplificata per ricorsi manifestamente infondati. | ||||||
|
RS 954.1 LIsFi Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari Art. 32 [1] Definizione |
||||||
| Per direzione del fondo s'intende chiunque, in nome proprio e per conto degli investitori, gestisce autonomamente fondi di investimento di cui all'articolo 15 capoverso 1 lettera a della legge del 23 giugno 2006 [2] sugli investimenti collettivi (LICol) o esercita l'amministrazione di una SICAV di cui all'articolo 13 capoverso 2 lettera b LICol. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 5 della LF del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° mar. 2024 (RU 2024 53; FF 2020 6011). [2] RS 951.31 | ||||||
|
RS 954.1 LIsFi Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari Art. 32 [1] Definizione |
||||||
| Per direzione del fondo s'intende chiunque, in nome proprio e per conto degli investitori, gestisce autonomamente fondi di investimento di cui all'articolo 15 capoverso 1 lettera a della legge del 23 giugno 2006 [2] sugli investimenti collettivi (LICol) o esercita l'amministrazione di una SICAV di cui all'articolo 13 capoverso 2 lettera b LICol. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 5 della LF del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° mar. 2024 (RU 2024 53; FF 2020 6011). [2] RS 951.31 | ||||||
|
RS 954.1 LIsFi Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari Art. 32 [1] Definizione |
||||||
| Per direzione del fondo s'intende chiunque, in nome proprio e per conto degli investitori, gestisce autonomamente fondi di investimento di cui all'articolo 15 capoverso 1 lettera a della legge del 23 giugno 2006 [2] sugli investimenti collettivi (LICol) o esercita l'amministrazione di una SICAV di cui all'articolo 13 capoverso 2 lettera b LICol. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 5 della LF del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° mar. 2024 (RU 2024 53; FF 2020 6011). [2] RS 951.31 | ||||||
|
RS 954.1 LIsFi Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari Art. 32 [1] Definizione |
||||||
| Per direzione del fondo s'intende chiunque, in nome proprio e per conto degli investitori, gestisce autonomamente fondi di investimento di cui all'articolo 15 capoverso 1 lettera a della legge del 23 giugno 2006 [2] sugli investimenti collettivi (LICol) o esercita l'amministrazione di una SICAV di cui all'articolo 13 capoverso 2 lettera b LICol. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 5 della LF del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° mar. 2024 (RU 2024 53; FF 2020 6011). [2] RS 951.31 | ||||||
|
RS 954.1 LIsFi Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari Art. 32 [1] Definizione |
||||||
| Per direzione del fondo s'intende chiunque, in nome proprio e per conto degli investitori, gestisce autonomamente fondi di investimento di cui all'articolo 15 capoverso 1 lettera a della legge del 23 giugno 2006 [2] sugli investimenti collettivi (LICol) o esercita l'amministrazione di una SICAV di cui all'articolo 13 capoverso 2 lettera b LICol. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 5 della LF del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° mar. 2024 (RU 2024 53; FF 2020 6011). [2] RS 951.31 | ||||||
|
RS 954.1 LIsFi Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari Art. 32 [1] Definizione |
||||||
| Per direzione del fondo s'intende chiunque, in nome proprio e per conto degli investitori, gestisce autonomamente fondi di investimento di cui all'articolo 15 capoverso 1 lettera a della legge del 23 giugno 2006 [2] sugli investimenti collettivi (LICol) o esercita l'amministrazione di una SICAV di cui all'articolo 13 capoverso 2 lettera b LICol. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 5 della LF del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° mar. 2024 (RU 2024 53; FF 2020 6011). [2] RS 951.31 | ||||||
|
RS 954.1 LIsFi Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari Art. 32 [1] Definizione |
||||||
| Per direzione del fondo s'intende chiunque, in nome proprio e per conto degli investitori, gestisce autonomamente fondi di investimento di cui all'articolo 15 capoverso 1 lettera a della legge del 23 giugno 2006 [2] sugli investimenti collettivi (LICol) o esercita l'amministrazione di una SICAV di cui all'articolo 13 capoverso 2 lettera b LICol. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 5 della LF del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° mar. 2024 (RU 2024 53; FF 2020 6011). [2] RS 951.31 | ||||||
|
RS 954.1 LIsFi Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari Art. 32 [1] Definizione |
||||||
| Per direzione del fondo s'intende chiunque, in nome proprio e per conto degli investitori, gestisce autonomamente fondi di investimento di cui all'articolo 15 capoverso 1 lettera a della legge del 23 giugno 2006 [2] sugli investimenti collettivi (LICol) o esercita l'amministrazione di una SICAV di cui all'articolo 13 capoverso 2 lettera b LICol. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 5 della LF del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° mar. 2024 (RU 2024 53; FF 2020 6011). [2] RS 951.31 | ||||||
|
RS 954.1 LIsFi Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari Art. 32 [1] Definizione |
||||||
| Per direzione del fondo s'intende chiunque, in nome proprio e per conto degli investitori, gestisce autonomamente fondi di investimento di cui all'articolo 15 capoverso 1 lettera a della legge del 23 giugno 2006 [2] sugli investimenti collettivi (LICol) o esercita l'amministrazione di una SICAV di cui all'articolo 13 capoverso 2 lettera b LICol. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 5 della LF del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° mar. 2024 (RU 2024 53; FF 2020 6011). [2] RS 951.31 | ||||||
|
RS 954.1 LIsFi Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari Art. 32 [1] Definizione |
||||||
| Per direzione del fondo s'intende chiunque, in nome proprio e per conto degli investitori, gestisce autonomamente fondi di investimento di cui all'articolo 15 capoverso 1 lettera a della legge del 23 giugno 2006 [2] sugli investimenti collettivi (LICol) o esercita l'amministrazione di una SICAV di cui all'articolo 13 capoverso 2 lettera b LICol. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 5 della LF del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° mar. 2024 (RU 2024 53; FF 2020 6011). [2] RS 951.31 | ||||||
|
RS 954.1 LIsFi Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari Art. 32 [1] Definizione |
||||||
| Per direzione del fondo s'intende chiunque, in nome proprio e per conto degli investitori, gestisce autonomamente fondi di investimento di cui all'articolo 15 capoverso 1 lettera a della legge del 23 giugno 2006 [2] sugli investimenti collettivi (LICol) o esercita l'amministrazione di una SICAV di cui all'articolo 13 capoverso 2 lettera b LICol. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 5 della LF del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° mar. 2024 (RU 2024 53; FF 2020 6011). [2] RS 951.31 | ||||||
|
RS 954.1 LIsFi Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari Art. 32 [1] Definizione |
||||||
| Per direzione del fondo s'intende chiunque, in nome proprio e per conto degli investitori, gestisce autonomamente fondi di investimento di cui all'articolo 15 capoverso 1 lettera a della legge del 23 giugno 2006 [2] sugli investimenti collettivi (LICol) o esercita l'amministrazione di una SICAV di cui all'articolo 13 capoverso 2 lettera b LICol. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 5 della LF del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° mar. 2024 (RU 2024 53; FF 2020 6011). [2] RS 951.31 | ||||||
|
RS 954.1 LIsFi Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari Art. 32 [1] Definizione |
||||||
| Per direzione del fondo s'intende chiunque, in nome proprio e per conto degli investitori, gestisce autonomamente fondi di investimento di cui all'articolo 15 capoverso 1 lettera a della legge del 23 giugno 2006 [2] sugli investimenti collettivi (LICol) o esercita l'amministrazione di una SICAV di cui all'articolo 13 capoverso 2 lettera b LICol. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 5 della LF del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° mar. 2024 (RU 2024 53; FF 2020 6011). [2] RS 951.31 | ||||||
|
RS 954.1 LIsFi Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari Art. 32 [1] Definizione |
||||||
| Per direzione del fondo s'intende chiunque, in nome proprio e per conto degli investitori, gestisce autonomamente fondi di investimento di cui all'articolo 15 capoverso 1 lettera a della legge del 23 giugno 2006 [2] sugli investimenti collettivi (LICol) o esercita l'amministrazione di una SICAV di cui all'articolo 13 capoverso 2 lettera b LICol. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 5 della LF del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° mar. 2024 (RU 2024 53; FF 2020 6011). [2] RS 951.31 | ||||||
|
RS 954.1 LIsFi Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari Art. 32 [1] Definizione |
||||||
| Per direzione del fondo s'intende chiunque, in nome proprio e per conto degli investitori, gestisce autonomamente fondi di investimento di cui all'articolo 15 capoverso 1 lettera a della legge del 23 giugno 2006 [2] sugli investimenti collettivi (LICol) o esercita l'amministrazione di una SICAV di cui all'articolo 13 capoverso 2 lettera b LICol. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 5 della LF del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° mar. 2024 (RU 2024 53; FF 2020 6011). [2] RS 951.31 | ||||||
|
RS 954.1 LIsFi Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari Art. 32 [1] Definizione |
||||||
| Per direzione del fondo s'intende chiunque, in nome proprio e per conto degli investitori, gestisce autonomamente fondi di investimento di cui all'articolo 15 capoverso 1 lettera a della legge del 23 giugno 2006 [2] sugli investimenti collettivi (LICol) o esercita l'amministrazione di una SICAV di cui all'articolo 13 capoverso 2 lettera b LICol. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 5 della LF del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° mar. 2024 (RU 2024 53; FF 2020 6011). [2] RS 951.31 | ||||||
|
RS 954.1 LIsFi Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari Art. 32 [1] Definizione |
||||||
| Per direzione del fondo s'intende chiunque, in nome proprio e per conto degli investitori, gestisce autonomamente fondi di investimento di cui all'articolo 15 capoverso 1 lettera a della legge del 23 giugno 2006 [2] sugli investimenti collettivi (LICol) o esercita l'amministrazione di una SICAV di cui all'articolo 13 capoverso 2 lettera b LICol. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 5 della LF del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° mar. 2024 (RU 2024 53; FF 2020 6011). [2] RS 951.31 | ||||||
|
RS 954.1 LIsFi Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari Art. 32 [1] Definizione |
||||||
| Per direzione del fondo s'intende chiunque, in nome proprio e per conto degli investitori, gestisce autonomamente fondi di investimento di cui all'articolo 15 capoverso 1 lettera a della legge del 23 giugno 2006 [2] sugli investimenti collettivi (LICol) o esercita l'amministrazione di una SICAV di cui all'articolo 13 capoverso 2 lettera b LICol. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 5 della LF del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° mar. 2024 (RU 2024 53; FF 2020 6011). [2] RS 951.31 | ||||||
|
RS 954.1 LIsFi Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari Art. 32 [1] Definizione |
||||||
| Per direzione del fondo s'intende chiunque, in nome proprio e per conto degli investitori, gestisce autonomamente fondi di investimento di cui all'articolo 15 capoverso 1 lettera a della legge del 23 giugno 2006 [2] sugli investimenti collettivi (LICol) o esercita l'amministrazione di una SICAV di cui all'articolo 13 capoverso 2 lettera b LICol. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 5 della LF del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° mar. 2024 (RU 2024 53; FF 2020 6011). [2] RS 951.31 | ||||||
|
RS 954.1 LIsFi Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari Art. 32 [1] Definizione |
||||||
| Per direzione del fondo s'intende chiunque, in nome proprio e per conto degli investitori, gestisce autonomamente fondi di investimento di cui all'articolo 15 capoverso 1 lettera a della legge del 23 giugno 2006 [2] sugli investimenti collettivi (LICol) o esercita l'amministrazione di una SICAV di cui all'articolo 13 capoverso 2 lettera b LICol. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 5 della LF del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° mar. 2024 (RU 2024 53; FF 2020 6011). [2] RS 951.31 | ||||||
|
RS 954.1 LIsFi Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari Art. 32 [1] Definizione |
||||||
| Per direzione del fondo s'intende chiunque, in nome proprio e per conto degli investitori, gestisce autonomamente fondi di investimento di cui all'articolo 15 capoverso 1 lettera a della legge del 23 giugno 2006 [2] sugli investimenti collettivi (LICol) o esercita l'amministrazione di una SICAV di cui all'articolo 13 capoverso 2 lettera b LICol. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 5 della LF del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° mar. 2024 (RU 2024 53; FF 2020 6011). [2] RS 951.31 | ||||||
|
RS 954.1 LIsFi Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari Art. 32 [1] Definizione |
||||||
| Per direzione del fondo s'intende chiunque, in nome proprio e per conto degli investitori, gestisce autonomamente fondi di investimento di cui all'articolo 15 capoverso 1 lettera a della legge del 23 giugno 2006 [2] sugli investimenti collettivi (LICol) o esercita l'amministrazione di una SICAV di cui all'articolo 13 capoverso 2 lettera b LICol. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 5 della LF del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° mar. 2024 (RU 2024 53; FF 2020 6011). [2] RS 951.31 | ||||||
|
RS 954.1 LIsFi Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari Art. 32 [1] Definizione |
||||||
| Per direzione del fondo s'intende chiunque, in nome proprio e per conto degli investitori, gestisce autonomamente fondi di investimento di cui all'articolo 15 capoverso 1 lettera a della legge del 23 giugno 2006 [2] sugli investimenti collettivi (LICol) o esercita l'amministrazione di una SICAV di cui all'articolo 13 capoverso 2 lettera b LICol. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 5 della LF del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° mar. 2024 (RU 2024 53; FF 2020 6011). [2] RS 951.31 | ||||||
|
RS 954.1 LIsFi Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari Art. 32 [1] Definizione |
||||||
| Per direzione del fondo s'intende chiunque, in nome proprio e per conto degli investitori, gestisce autonomamente fondi di investimento di cui all'articolo 15 capoverso 1 lettera a della legge del 23 giugno 2006 [2] sugli investimenti collettivi (LICol) o esercita l'amministrazione di una SICAV di cui all'articolo 13 capoverso 2 lettera b LICol. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 5 della LF del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° mar. 2024 (RU 2024 53; FF 2020 6011). [2] RS 951.31 | ||||||
|
RS 954.1 LIsFi Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari Art. 32 [1] Definizione |
||||||
| Per direzione del fondo s'intende chiunque, in nome proprio e per conto degli investitori, gestisce autonomamente fondi di investimento di cui all'articolo 15 capoverso 1 lettera a della legge del 23 giugno 2006 [2] sugli investimenti collettivi (LICol) o esercita l'amministrazione di una SICAV di cui all'articolo 13 capoverso 2 lettera b LICol. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 5 della LF del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° mar. 2024 (RU 2024 53; FF 2020 6011). [2] RS 951.31 | ||||||
|
RS 954.1 LIsFi Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari Art. 32 [1] Definizione |
||||||
| Per direzione del fondo s'intende chiunque, in nome proprio e per conto degli investitori, gestisce autonomamente fondi di investimento di cui all'articolo 15 capoverso 1 lettera a della legge del 23 giugno 2006 [2] sugli investimenti collettivi (LICol) o esercita l'amministrazione di una SICAV di cui all'articolo 13 capoverso 2 lettera b LICol. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 5 della LF del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° mar. 2024 (RU 2024 53; FF 2020 6011). [2] RS 951.31 | ||||||
|
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 191 Possibilità di adire il Tribunale federale |
||||||
| La legge garantisce la possibilità di adire il Tribunale federale. | ||||||
| Può prevedere un valore litigioso minimo per le controversie che non concernono una questione giuridica d'importanza fondamentale. | ||||||
| In determinati settori speciali, la legge può escludere la possibilità di adire il Tribunale federale. | ||||||
| La legge può prevedere una procedura semplificata per ricorsi manifestamente infondati. | ||||||
|
RS 954.1 LIsFi Legge federale del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) - Legge sugli istituti finanziari Art. 32 [1] Definizione |
||||||
| Per direzione del fondo s'intende chiunque, in nome proprio e per conto degli investitori, gestisce autonomamente fondi di investimento di cui all'articolo 15 capoverso 1 lettera a della legge del 23 giugno 2006 [2] sugli investimenti collettivi (LICol) o esercita l'amministrazione di una SICAV di cui all'articolo 13 capoverso 2 lettera b LICol. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 5 della LF del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° mar. 2024 (RU 2024 53; FF 2020 6011). [2] RS 951.31 | ||||||
|
RS 291 LDIP Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP) Art. 5 |
||||||
| Le parti possono pattuire il foro per una controversia esistente o futura in materia di pretese patrimoniali derivanti da un determinato rapporto giuridico. Il patto può essere stipulato per scritto o in un'altra forma che consenta la prova per testo. [1] Salvo diversa stipulazione, il foro prorogato è esclusivo. | ||||||
| Se le parti hanno semplicemente convenuto che il foro competente è in Svizzera, la competenza dei tribunali svizzeri è determinata dalle disposizioni della presente legge. In mancanza di tali disposizioni, è competente il tribunale adito per primo. [2] | ||||||
| La proroga di foro è inefficace se una parte si trova abusivamente privata di un foro previsto dal diritto svizzero. | ||||||
| ... [3] | ||||||
| [1] Nuovo testo nel per. giusta l'all. n. 1 del DF del 22 dic. 2023 che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione dell'Aia sugli accordi di scelta del foro, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 561; FF 2023 1460). [2] Introdotto dall'all. n. 1 del DF del 22 dic. 2023 che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione dell'Aia sugli accordi di scelta del foro, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 561; FF 2023 1460). [3] Abrogato dall'all. n. 2 del DF del 22 dic. 2023 che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione dell'Aia sugli accordi di scelta del foro, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 561; FF 2023 1460). | ||||||
|
RS 291 LDIP Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP) Art. 5 |
||||||
| Le parti possono pattuire il foro per una controversia esistente o futura in materia di pretese patrimoniali derivanti da un determinato rapporto giuridico. Il patto può essere stipulato per scritto o in un'altra forma che consenta la prova per testo. [1] Salvo diversa stipulazione, il foro prorogato è esclusivo. | ||||||
| Se le parti hanno semplicemente convenuto che il foro competente è in Svizzera, la competenza dei tribunali svizzeri è determinata dalle disposizioni della presente legge. In mancanza di tali disposizioni, è competente il tribunale adito per primo. [2] | ||||||
| La proroga di foro è inefficace se una parte si trova abusivamente privata di un foro previsto dal diritto svizzero. | ||||||
| ... [3] | ||||||
| [1] Nuovo testo nel per. giusta l'all. n. 1 del DF del 22 dic. 2023 che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione dell'Aia sugli accordi di scelta del foro, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 561; FF 2023 1460). [2] Introdotto dall'all. n. 1 del DF del 22 dic. 2023 che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione dell'Aia sugli accordi di scelta del foro, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 561; FF 2023 1460). [3] Abrogato dall'all. n. 2 del DF del 22 dic. 2023 che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione dell'Aia sugli accordi di scelta del foro, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 561; FF 2023 1460). | ||||||
|
RS 291 LDIP Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP) Art. 2 |
||||||
| Se la presente legge non prevede un foro speciale, sono competenti i tribunali o le autorità svizzeri del domicilio del convenuto. | ||||||
|
RS 291 LDIP Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP) Art. 2 |
||||||
| Se la presente legge non prevede un foro speciale, sono competenti i tribunali o le autorità svizzeri del domicilio del convenuto. | ||||||