112 IV 125
37. Auszug aus dem Urteil des Kassationshofes vom 11. Dezember 1986 i.S. Z. gegen Polizei- und Militärdepartement des Kantons Basel-Stadt (Nichtigkeitsbeschwerde)
Regeste (de):
- Art. 20a ff. UWG; Art. 3 Abs. 1 der Verordnung über die Bekanntgabe von Preisen.
- Wer in Katalogen, Inseraten und/oder auf Plakaten die Kunden auffordert, über die Preise zu verhandeln bzw. nach dem Tagestiefstpreis zu fragen, und damit nachdrücklich die Bereitschaft bekundet, die angebotenen Waren unter gewissen Voraussetzungen zu Preisen zu verkaufen, die unter den bei den Waren angegebenen Preisen liegen, verstösst gegen Art. 3 Abs. 1
SR 942.211 Ordinanza dell'11 dicembre 1978 sull'indicazione dei prezzi (OIP)
OIP Art. 3 Obbligo di indicare il prezzo - 1 Per le merci offerte in vendita al consumatore deve essere indicato in ogni momento il prezzo effettivamente da pagare in franchi svizzeri (prezzo al minuto).7
1 Per le merci offerte in vendita al consumatore deve essere indicato in ogni momento il prezzo effettivamente da pagare in franchi svizzeri (prezzo al minuto).7 2 L'obbligo di indicare i prezzi s'applica anche ai negozi giuridici analoghi alla compera. 3 L'indicazione non è obbligatoria per le merci vendute all'incanto o in altro modo di vendita analoga.
Regeste (fr):
- Art. 20a ss LCD; art. 3 al. 1 de l'ordonnance sur l'indication des prix.
- Celui qui, dans un catalogue, dans une annonce publicitaire ou par une affiche, invite la clientèle à se renseigner sur les prix, soit par exemple à demander le prix du jour le plus bas et qui donne ainsi d'une manière insistante l'impression qu'il est prêt, à certaines conditions, à vendre la marchandise offerte au-dessous du prix indiqué, viole l'art. 3 al. 1 de l'ordonnance sur l'indication des prix, selon lequel le prix à payer effectivement pour la marchandise offerte au consommateur doit être indiqué (consid. 2 et 4).
Regesto (it):
- Art. 20a segg. LCSl; art. 3 cpv. 1 dell'ordinanza sull'indicazione dei prezzi.
- Chi, in un catalogo, in un annuncio pubblicitario o per un cartellone, invita la clientela a negoziare i prezzi e a informarsi sul prezzo minimo del giorno, dando così chiaramente l'impressione d'essere disposto, a certe condizioni, a vendere la merce offerta a un prezzo inferiore a quello indicato, viola l'art. 3 cpv. 1 dell'ordinanza sull'indicazione dei prezzi, secondo il quale le merci offerte in vendita al consumatore devono essere contrassegnate con il prezzo da pagare effettivamente (consid. 2 e 4).
Sachverhalt ab Seite 125
BGE 112 IV 125 S. 125
A.- Im Jahre 1985 eröffnete das Discounthaus X. (TV, Hi-Fi, Video usw.) eine Filiale in Basel. Im Katalog wurden für die einzelnen angebotenen Waren zwar konkrete Preise angegeben, doch wurde im Katalog wie auch in Zeitungsinseraten und auf
BGE 112 IV 125 S. 126
Plakaten im Innern des Geschäftslokals mit folgenden Slogans auf die Möglichkeit des "Marktens" hingewiesen: - "Wär besser määrtet, kauft günschtiger i. - Mir hälfe Dir derby." - "Wär fröhlich isch, cha au no määrte."
- "Über 3 Mio Frangge Zusatzrabatt im letschte Joor."
- "Den Tagestiefstpreis verhandeln Sie mit uns."
- "Verlangen Sie im Laden den Tages-Tiefstpreis, es lohnt sich." usw.
B.- Der Polizeigerichtspräsident des Kantons Basel-Stadt sprach Z. den Direktor der Fa. X., am 24. Juni 1986 von der Anschuldigung der Widerhandlung gegen die V über die Bekanntgabe von Preisen frei. Der Appellationsgerichtsausschuss des Kantons Basel-Stadt hob am 8. September 1986 den Entscheid des Polizeigerichtspräsidenten in Gutheissung einer Beschwerde des Polizei- und Militärdepartements des Kantons Basel-Stadt (Abteilung Administrative Dienste) auf und wies die Sache zur Verurteilung von Z. wegen Widerhandlung gegen Art. 3 und 7 der V über die Bekanntgabe von Preisen an die Vorinstanz zurück.
C.- Z. führt eidgenössische Nichtigkeitsbeschwerde mit dem Antrag, das Urteil des Appellationsgerichtsausschusses vom 8. September 1986 sei aufzuheben und der Entscheid des Polizeigerichtspräsidenten vom 24. Juni 1986 sei zu bestätigen.
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
2. Gemäss Art. 3 Abs. 1
SR 942.211 Ordinanza dell'11 dicembre 1978 sull'indicazione dei prezzi (OIP) OIP Art. 3 Obbligo di indicare il prezzo - 1 Per le merci offerte in vendita al consumatore deve essere indicato in ogni momento il prezzo effettivamente da pagare in franchi svizzeri (prezzo al minuto).7 |
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1 | Per le merci offerte in vendita al consumatore deve essere indicato in ogni momento il prezzo effettivamente da pagare in franchi svizzeri (prezzo al minuto).7 |
2 | L'obbligo di indicare i prezzi s'applica anche ai negozi giuridici analoghi alla compera. |
3 | L'indicazione non è obbligatoria per le merci vendute all'incanto o in altro modo di vendita analoga. |
SR 942.211 Ordinanza dell'11 dicembre 1978 sull'indicazione dei prezzi (OIP) OIP Art. 3 Obbligo di indicare il prezzo - 1 Per le merci offerte in vendita al consumatore deve essere indicato in ogni momento il prezzo effettivamente da pagare in franchi svizzeri (prezzo al minuto).7 |
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1 | Per le merci offerte in vendita al consumatore deve essere indicato in ogni momento il prezzo effettivamente da pagare in franchi svizzeri (prezzo al minuto).7 |
2 | L'obbligo di indicare i prezzi s'applica anche ai negozi giuridici analoghi alla compera. |
3 | L'indicazione non è obbligatoria per le merci vendute all'incanto o in altro modo di vendita analoga. |
SR 942.211 Ordinanza dell'11 dicembre 1978 sull'indicazione dei prezzi (OIP) OIP Art. 7 Indicazione - 1 Il prezzo al minuto e il prezzo unitario devono essere indicati sulla merce stessa o in prossimità di quest'ultima (iscrizione, stampa, etichetta, cartellino, ecc.). |
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1 | Il prezzo al minuto e il prezzo unitario devono essere indicati sulla merce stessa o in prossimità di quest'ultima (iscrizione, stampa, etichetta, cartellino, ecc.). |
2 | Se l'indicazione sulla merce stessa non è conveniente a causa degli innumerevoli prodotti a prezzi identici oppure per ragioni d'ordine tecnico, i prezzi possono essere indicati sotto altra forma a condizione che le indicazioni siano facilmente consultabili e agevolmente leggibili (indicazione sullo scaffale, indicazione dei prezzi correnti, presentazione di cataloghi, ecc.). |
3 | Si può parimenti far ricorso alle modalità di cui al capoverso 2 per oggetti d'antiquariato, oggetti d'arte, tappeti orientali, pellicce, orologi, gioielli e altri oggetti di metalli preziosi se il loro prezzo supera i 5000 franchi.19 |
SR 942.211 Ordinanza dell'11 dicembre 1978 sull'indicazione dei prezzi (OIP) OIP Art. 9 Specificazione - 1 L'indicazione deve evidenziare il prodotto e l'unità di vendita cui si riferisce il prezzo al minuto. |
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1 | L'indicazione deve evidenziare il prodotto e l'unità di vendita cui si riferisce il prezzo al minuto. |
2 | Le quantità sono indicate secondo le prescrizioni della legge federale del 17 giugno 201120 sulla metrologia.21 |
3 | Sono riservate prescrizioni più severe applicantisi alla specificazione recata in altri atti legislativi. |
SR 942.211 Ordinanza dell'11 dicembre 1978 sull'indicazione dei prezzi (OIP) OIP Art. 13 - 1 Se, nella pubblicità, sono menzionati prezzi, categorie o limiti di prezzi in cifre, devono essere indicati i prezzi effettivamente da pagare. |
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1 | Se, nella pubblicità, sono menzionati prezzi, categorie o limiti di prezzi in cifre, devono essere indicati i prezzi effettivamente da pagare. |
1bis | ...53 |
2 | I produttori, gli importatori e i grossisti possono comunicare prezzi indicativi.54 |
SR 942.211 Ordinanza dell'11 dicembre 1978 sull'indicazione dei prezzi (OIP) OIP Art. 14 Specificazioni - 1 Le indicazioni di prezzi devono evidenziare chiaramente la merce e l'unità di vendita o il genere e l'unità delle prestazioni di servizi e le tariffe cui il prezzo si riferisce. |
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1 | Le indicazioni di prezzi devono evidenziare chiaramente la merce e l'unità di vendita o il genere e l'unità delle prestazioni di servizi e le tariffe cui il prezzo si riferisce. |
2 | Le merci e le prestazioni di servizi devono essere designate in modo agevolmente leggibile o distintamente udibile secondo criteri essenziali quali la marca, il tipo, la qualità e le caratteristiche.58 |
2bis | I criteri essenziali devono essere indicati nel materiale pubblicitario. Possono anche essere indicati tramite il riferimento a una fonte digitale se: |
a | il riferimento nel materiale pubblicitario è agevolmente leggibile o distintamente udibile; e |
b | i criteri essenziali contenuti nella fonte digitale sono immediatamente consultabili, ben visibili e agevolmente leggibili.59 |
3 | L'indicazione dei prezzi deve corrispondere all'illustrazione o al testo cui si riferisce la merce designata. |
4 | Sono riservate prescrizioni più severe applicantisi alla specificazione recata in altri atti legislativi. |
BGE 112 IV 125 S. 127
Die Preisbekanntgabeverordnung regelt nicht ausdrücklich die Fälle, in denen gegenüber verschiedenen Kunden für die gleichen Waren unterschiedliche Preise gehandhabt werden. Wie in solchen Fällen die Preise anzuschreiben sind, ist vorliegend nicht zu entscheiden. Die Fa. X. gab im Katalog, in Zeitungsinseraten und auf Plakaten im Innern des Geschäftslokals mit verschiedenen Slogans nachdrücklich und unmissverständlich ihre Bereitschaft kund, die angebotenen Waren zu Preisen zu verkaufen, die in einem unbestimmten, erst noch auszuhandelnden Ausmass unter den angeschriebenen Preisen lagen, und sie forderte sämtliche Kunden auf, nach dem Tagestiefstpreis zu fragen bzw. über den Preis zu verhandeln, wozu sie ihre Hilfe anbot. Damit hatten die bei den Waren angegebenen Preise nach der zutreffenden Auffassung der Vorinstanz weitgehend nur noch die Funktion von Richtpreisen und waren sie daher nicht die tatsächlich zu bezahlenden Preise im Sinne von Art. 3 Abs. 1
SR 942.211 Ordinanza dell'11 dicembre 1978 sull'indicazione dei prezzi (OIP) OIP Art. 3 Obbligo di indicare il prezzo - 1 Per le merci offerte in vendita al consumatore deve essere indicato in ogni momento il prezzo effettivamente da pagare in franchi svizzeri (prezzo al minuto).7 |
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1 | Per le merci offerte in vendita al consumatore deve essere indicato in ogni momento il prezzo effettivamente da pagare in franchi svizzeri (prezzo al minuto).7 |
2 | L'obbligo di indicare i prezzi s'applica anche ai negozi giuridici analoghi alla compera. |
3 | L'indicazione non è obbligatoria per le merci vendute all'incanto o in altro modo di vendita analoga. |
SR 942.211 Ordinanza dell'11 dicembre 1978 sull'indicazione dei prezzi (OIP) OIP Art. 3 Obbligo di indicare il prezzo - 1 Per le merci offerte in vendita al consumatore deve essere indicato in ogni momento il prezzo effettivamente da pagare in franchi svizzeri (prezzo al minuto).7 |
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1 | Per le merci offerte in vendita al consumatore deve essere indicato in ogni momento il prezzo effettivamente da pagare in franchi svizzeri (prezzo al minuto).7 |
2 | L'obbligo di indicare i prezzi s'applica anche ai negozi giuridici analoghi alla compera. |
3 | L'indicazione non è obbligatoria per le merci vendute all'incanto o in altro modo di vendita analoga. |
4. Der Beschwerdeführer macht geltend, die von der Fa. X. in der Werbung verwendeten Slogans ("Wär besser määrtet, kauft günschtiger i" usw.) stellten unbezifferte Hinweise auf mögliche Preisreduktionen dar, die nicht unter Art. 17
SR 942.211 Ordinanza dell'11 dicembre 1978 sull'indicazione dei prezzi (OIP) OIP Art. 17 Menzione della riduzione di prezzo - 1 L'indicazione in cifre di riduzioni di prezzo, abbuoni, vantaggi procurati da campagne di ritiro o di scambio come anche di regali, ecc. è assimilata all'indicazione di altri prezzi all'infuori di quelli effettivamente da pagare. |
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1 | L'indicazione in cifre di riduzioni di prezzo, abbuoni, vantaggi procurati da campagne di ritiro o di scambio come anche di regali, ecc. è assimilata all'indicazione di altri prezzi all'infuori di quelli effettivamente da pagare. |
2 | L'obbligo di indicare i prezzi e di specificare il prodotto e l'unità di vendita si applica, giusta la presente ordinanza, a tali indicazioni. Sono eccettuate le indicazioni concernenti parecchi prodotti di ugual natura, prodotti diversi, gruppi di prodotti o assortimenti, sempre che l'aliquota o l'importo di riduzione siano i medesimi.63 |
3 | Il capoverso 2 si applica per analogia alle prestazioni di servizio.64 |
BGE 112 IV 125 S. 128
"Riesen-Resten-Markt, Reduktionen bis 92%" als unzulässig erachtet, da in Fällen, in denen nicht ein einheitlicher Reduktionssatz gewährt wird, bei Angabe von Zahlen gemäss Art. 17 Abs. 2
SR 942.211 Ordinanza dell'11 dicembre 1978 sull'indicazione dei prezzi (OIP) OIP Art. 17 Menzione della riduzione di prezzo - 1 L'indicazione in cifre di riduzioni di prezzo, abbuoni, vantaggi procurati da campagne di ritiro o di scambio come anche di regali, ecc. è assimilata all'indicazione di altri prezzi all'infuori di quelli effettivamente da pagare. |
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1 | L'indicazione in cifre di riduzioni di prezzo, abbuoni, vantaggi procurati da campagne di ritiro o di scambio come anche di regali, ecc. è assimilata all'indicazione di altri prezzi all'infuori di quelli effettivamente da pagare. |
2 | L'obbligo di indicare i prezzi e di specificare il prodotto e l'unità di vendita si applica, giusta la presente ordinanza, a tali indicazioni. Sono eccettuate le indicazioni concernenti parecchi prodotti di ugual natura, prodotti diversi, gruppi di prodotti o assortimenti, sempre che l'aliquota o l'importo di riduzione siano i medesimi.63 |
3 | Il capoverso 2 si applica per analogia alle prestazioni di servizio.64 |
SR 942.211 Ordinanza dell'11 dicembre 1978 sull'indicazione dei prezzi (OIP) OIP Art. 3 Obbligo di indicare il prezzo - 1 Per le merci offerte in vendita al consumatore deve essere indicato in ogni momento il prezzo effettivamente da pagare in franchi svizzeri (prezzo al minuto).7 |
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1 | Per le merci offerte in vendita al consumatore deve essere indicato in ogni momento il prezzo effettivamente da pagare in franchi svizzeri (prezzo al minuto).7 |
2 | L'obbligo di indicare i prezzi s'applica anche ai negozi giuridici analoghi alla compera. |
3 | L'indicazione non è obbligatoria per le merci vendute all'incanto o in altro modo di vendita analoga. |
SR 942.211 Ordinanza dell'11 dicembre 1978 sull'indicazione dei prezzi (OIP) OIP Art. 3 Obbligo di indicare il prezzo - 1 Per le merci offerte in vendita al consumatore deve essere indicato in ogni momento il prezzo effettivamente da pagare in franchi svizzeri (prezzo al minuto).7 |
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1 | Per le merci offerte in vendita al consumatore deve essere indicato in ogni momento il prezzo effettivamente da pagare in franchi svizzeri (prezzo al minuto).7 |
2 | L'obbligo di indicare i prezzi s'applica anche ai negozi giuridici analoghi alla compera. |
3 | L'indicazione non è obbligatoria per le merci vendute all'incanto o in altro modo di vendita analoga. |
SR 942.211 Ordinanza dell'11 dicembre 1978 sull'indicazione dei prezzi (OIP) OIP Art. 7 Indicazione - 1 Il prezzo al minuto e il prezzo unitario devono essere indicati sulla merce stessa o in prossimità di quest'ultima (iscrizione, stampa, etichetta, cartellino, ecc.). |
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1 | Il prezzo al minuto e il prezzo unitario devono essere indicati sulla merce stessa o in prossimità di quest'ultima (iscrizione, stampa, etichetta, cartellino, ecc.). |
2 | Se l'indicazione sulla merce stessa non è conveniente a causa degli innumerevoli prodotti a prezzi identici oppure per ragioni d'ordine tecnico, i prezzi possono essere indicati sotto altra forma a condizione che le indicazioni siano facilmente consultabili e agevolmente leggibili (indicazione sullo scaffale, indicazione dei prezzi correnti, presentazione di cataloghi, ecc.). |
3 | Si può parimenti far ricorso alle modalità di cui al capoverso 2 per oggetti d'antiquariato, oggetti d'arte, tappeti orientali, pellicce, orologi, gioielli e altri oggetti di metalli preziosi se il loro prezzo supera i 5000 franchi.19 |
SR 942.211 Ordinanza dell'11 dicembre 1978 sull'indicazione dei prezzi (OIP) OIP Art. 3 Obbligo di indicare il prezzo - 1 Per le merci offerte in vendita al consumatore deve essere indicato in ogni momento il prezzo effettivamente da pagare in franchi svizzeri (prezzo al minuto).7 |
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1 | Per le merci offerte in vendita al consumatore deve essere indicato in ogni momento il prezzo effettivamente da pagare in franchi svizzeri (prezzo al minuto).7 |
2 | L'obbligo di indicare i prezzi s'applica anche ai negozi giuridici analoghi alla compera. |
3 | L'indicazione non è obbligatoria per le merci vendute all'incanto o in altro modo di vendita analoga. |