SR 942.211 Ordinanza dell'11 dicembre 1978 sull'indicazione dei prezzi (OIP) OIP Art. 3 Obbligo di indicare il prezzo - 1 Per le merci offerte in vendita al consumatore deve essere indicato in ogni momento il prezzo effettivamente da pagare in franchi svizzeri (prezzo al minuto).7 |
|
1 | Per le merci offerte in vendita al consumatore deve essere indicato in ogni momento il prezzo effettivamente da pagare in franchi svizzeri (prezzo al minuto).7 |
2 | L'obbligo di indicare i prezzi s'applica anche ai negozi giuridici analoghi alla compera. |
3 | L'indicazione non è obbligatoria per le merci vendute all'incanto o in altro modo di vendita analoga. |
SR 942.211 Ordinanza dell'11 dicembre 1978 sull'indicazione dei prezzi (OIP) OIP Art. 3 Obbligo di indicare il prezzo - 1 Per le merci offerte in vendita al consumatore deve essere indicato in ogni momento il prezzo effettivamente da pagare in franchi svizzeri (prezzo al minuto).7 |
|
1 | Per le merci offerte in vendita al consumatore deve essere indicato in ogni momento il prezzo effettivamente da pagare in franchi svizzeri (prezzo al minuto).7 |
2 | L'obbligo di indicare i prezzi s'applica anche ai negozi giuridici analoghi alla compera. |
3 | L'indicazione non è obbligatoria per le merci vendute all'incanto o in altro modo di vendita analoga. |
SR 942.211 Ordinanza dell'11 dicembre 1978 sull'indicazione dei prezzi (OIP) OIP Art. 3 Obbligo di indicare il prezzo - 1 Per le merci offerte in vendita al consumatore deve essere indicato in ogni momento il prezzo effettivamente da pagare in franchi svizzeri (prezzo al minuto).7 |
|
1 | Per le merci offerte in vendita al consumatore deve essere indicato in ogni momento il prezzo effettivamente da pagare in franchi svizzeri (prezzo al minuto).7 |
2 | L'obbligo di indicare i prezzi s'applica anche ai negozi giuridici analoghi alla compera. |
3 | L'indicazione non è obbligatoria per le merci vendute all'incanto o in altro modo di vendita analoga. |
SR 942.211 Ordinanza dell'11 dicembre 1978 sull'indicazione dei prezzi (OIP) OIP Art. 7 Indicazione - 1 Il prezzo al minuto e il prezzo unitario devono essere indicati sulla merce stessa o in prossimità di quest'ultima (iscrizione, stampa, etichetta, cartellino, ecc.). |
|
1 | Il prezzo al minuto e il prezzo unitario devono essere indicati sulla merce stessa o in prossimità di quest'ultima (iscrizione, stampa, etichetta, cartellino, ecc.). |
2 | Se l'indicazione sulla merce stessa non è conveniente a causa degli innumerevoli prodotti a prezzi identici oppure per ragioni d'ordine tecnico, i prezzi possono essere indicati sotto altra forma a condizione che le indicazioni siano facilmente consultabili e agevolmente leggibili (indicazione sullo scaffale, indicazione dei prezzi correnti, presentazione di cataloghi, ecc.). |
3 | Si può parimenti far ricorso alle modalità di cui al capoverso 2 per oggetti d'antiquariato, oggetti d'arte, tappeti orientali, pellicce, orologi, gioielli e altri oggetti di metalli preziosi se il loro prezzo supera i 5000 franchi.19 |
SR 942.211 Ordinanza dell'11 dicembre 1978 sull'indicazione dei prezzi (OIP) OIP Art. 9 Specificazione - 1 L'indicazione deve evidenziare il prodotto e l'unità di vendita cui si riferisce il prezzo al minuto. |
|
1 | L'indicazione deve evidenziare il prodotto e l'unità di vendita cui si riferisce il prezzo al minuto. |
2 | Le quantità sono indicate secondo le prescrizioni della legge federale del 17 giugno 201120 sulla metrologia.21 |
3 | Sono riservate prescrizioni più severe applicantisi alla specificazione recata in altri atti legislativi. |
SR 942.211 Ordinanza dell'11 dicembre 1978 sull'indicazione dei prezzi (OIP) OIP Art. 13 - 1 Se, nella pubblicità, sono menzionati prezzi, categorie o limiti di prezzi in cifre, devono essere indicati i prezzi effettivamente da pagare. |
|
1 | Se, nella pubblicità, sono menzionati prezzi, categorie o limiti di prezzi in cifre, devono essere indicati i prezzi effettivamente da pagare. |
1bis | ...53 |
2 | I produttori, gli importatori e i grossisti possono comunicare prezzi indicativi.54 |
SR 942.211 Ordinanza dell'11 dicembre 1978 sull'indicazione dei prezzi (OIP) OIP Art. 14 Specificazioni - 1 Le indicazioni di prezzi devono evidenziare chiaramente la merce e l'unità di vendita o il genere e l'unità delle prestazioni di servizi e le tariffe cui il prezzo si riferisce. |
|
1 | Le indicazioni di prezzi devono evidenziare chiaramente la merce e l'unità di vendita o il genere e l'unità delle prestazioni di servizi e le tariffe cui il prezzo si riferisce. |
2 | Le merci e le prestazioni di servizi devono essere designate in modo agevolmente leggibile o distintamente udibile secondo criteri essenziali quali la marca, il tipo, la qualità e le caratteristiche.58 |
2bis | I criteri essenziali devono essere indicati nel materiale pubblicitario. Possono anche essere indicati tramite il riferimento a una fonte digitale se: |
a | il riferimento nel materiale pubblicitario è agevolmente leggibile o distintamente udibile; e |
b | i criteri essenziali contenuti nella fonte digitale sono immediatamente consultabili, ben visibili e agevolmente leggibili.59 |
3 | L'indicazione dei prezzi deve corrispondere all'illustrazione o al testo cui si riferisce la merce designata. |
4 | Sono riservate prescrizioni più severe applicantisi alla specificazione recata in altri atti legislativi. |
SR 942.211 Ordinanza dell'11 dicembre 1978 sull'indicazione dei prezzi (OIP) OIP Art. 3 Obbligo di indicare il prezzo - 1 Per le merci offerte in vendita al consumatore deve essere indicato in ogni momento il prezzo effettivamente da pagare in franchi svizzeri (prezzo al minuto).7 |
|
1 | Per le merci offerte in vendita al consumatore deve essere indicato in ogni momento il prezzo effettivamente da pagare in franchi svizzeri (prezzo al minuto).7 |
2 | L'obbligo di indicare i prezzi s'applica anche ai negozi giuridici analoghi alla compera. |
3 | L'indicazione non è obbligatoria per le merci vendute all'incanto o in altro modo di vendita analoga. |
SR 942.211 Ordinanza dell'11 dicembre 1978 sull'indicazione dei prezzi (OIP) OIP Art. 3 Obbligo di indicare il prezzo - 1 Per le merci offerte in vendita al consumatore deve essere indicato in ogni momento il prezzo effettivamente da pagare in franchi svizzeri (prezzo al minuto).7 |
|
1 | Per le merci offerte in vendita al consumatore deve essere indicato in ogni momento il prezzo effettivamente da pagare in franchi svizzeri (prezzo al minuto).7 |
2 | L'obbligo di indicare i prezzi s'applica anche ai negozi giuridici analoghi alla compera. |
3 | L'indicazione non è obbligatoria per le merci vendute all'incanto o in altro modo di vendita analoga. |
SR 942.211 Ordinanza dell'11 dicembre 1978 sull'indicazione dei prezzi (OIP) OIP Art. 17 Menzione della riduzione di prezzo - 1 L'indicazione in cifre di riduzioni di prezzo, abbuoni, vantaggi procurati da campagne di ritiro o di scambio come anche di regali, ecc. è assimilata all'indicazione di altri prezzi all'infuori di quelli effettivamente da pagare. |
|
1 | L'indicazione in cifre di riduzioni di prezzo, abbuoni, vantaggi procurati da campagne di ritiro o di scambio come anche di regali, ecc. è assimilata all'indicazione di altri prezzi all'infuori di quelli effettivamente da pagare. |
2 | L'obbligo di indicare i prezzi e di specificare il prodotto e l'unità di vendita si applica, giusta la presente ordinanza, a tali indicazioni. Sono eccettuate le indicazioni concernenti parecchi prodotti di ugual natura, prodotti diversi, gruppi di prodotti o assortimenti, sempre che l'aliquota o l'importo di riduzione siano i medesimi.63 |
3 | Il capoverso 2 si applica per analogia alle prestazioni di servizio.64 |
SR 942.211 Ordinanza dell'11 dicembre 1978 sull'indicazione dei prezzi (OIP) OIP Art. 17 Menzione della riduzione di prezzo - 1 L'indicazione in cifre di riduzioni di prezzo, abbuoni, vantaggi procurati da campagne di ritiro o di scambio come anche di regali, ecc. è assimilata all'indicazione di altri prezzi all'infuori di quelli effettivamente da pagare. |
|
1 | L'indicazione in cifre di riduzioni di prezzo, abbuoni, vantaggi procurati da campagne di ritiro o di scambio come anche di regali, ecc. è assimilata all'indicazione di altri prezzi all'infuori di quelli effettivamente da pagare. |
2 | L'obbligo di indicare i prezzi e di specificare il prodotto e l'unità di vendita si applica, giusta la presente ordinanza, a tali indicazioni. Sono eccettuate le indicazioni concernenti parecchi prodotti di ugual natura, prodotti diversi, gruppi di prodotti o assortimenti, sempre che l'aliquota o l'importo di riduzione siano i medesimi.63 |
3 | Il capoverso 2 si applica per analogia alle prestazioni di servizio.64 |
SR 942.211 Ordinanza dell'11 dicembre 1978 sull'indicazione dei prezzi (OIP) OIP Art. 3 Obbligo di indicare il prezzo - 1 Per le merci offerte in vendita al consumatore deve essere indicato in ogni momento il prezzo effettivamente da pagare in franchi svizzeri (prezzo al minuto).7 |
|
1 | Per le merci offerte in vendita al consumatore deve essere indicato in ogni momento il prezzo effettivamente da pagare in franchi svizzeri (prezzo al minuto).7 |
2 | L'obbligo di indicare i prezzi s'applica anche ai negozi giuridici analoghi alla compera. |
3 | L'indicazione non è obbligatoria per le merci vendute all'incanto o in altro modo di vendita analoga. |
SR 942.211 Ordinanza dell'11 dicembre 1978 sull'indicazione dei prezzi (OIP) OIP Art. 3 Obbligo di indicare il prezzo - 1 Per le merci offerte in vendita al consumatore deve essere indicato in ogni momento il prezzo effettivamente da pagare in franchi svizzeri (prezzo al minuto).7 |
|
1 | Per le merci offerte in vendita al consumatore deve essere indicato in ogni momento il prezzo effettivamente da pagare in franchi svizzeri (prezzo al minuto).7 |
2 | L'obbligo di indicare i prezzi s'applica anche ai negozi giuridici analoghi alla compera. |
3 | L'indicazione non è obbligatoria per le merci vendute all'incanto o in altro modo di vendita analoga. |
SR 942.211 Ordinanza dell'11 dicembre 1978 sull'indicazione dei prezzi (OIP) OIP Art. 7 Indicazione - 1 Il prezzo al minuto e il prezzo unitario devono essere indicati sulla merce stessa o in prossimità di quest'ultima (iscrizione, stampa, etichetta, cartellino, ecc.). |
|
1 | Il prezzo al minuto e il prezzo unitario devono essere indicati sulla merce stessa o in prossimità di quest'ultima (iscrizione, stampa, etichetta, cartellino, ecc.). |
2 | Se l'indicazione sulla merce stessa non è conveniente a causa degli innumerevoli prodotti a prezzi identici oppure per ragioni d'ordine tecnico, i prezzi possono essere indicati sotto altra forma a condizione che le indicazioni siano facilmente consultabili e agevolmente leggibili (indicazione sullo scaffale, indicazione dei prezzi correnti, presentazione di cataloghi, ecc.). |
3 | Si può parimenti far ricorso alle modalità di cui al capoverso 2 per oggetti d'antiquariato, oggetti d'arte, tappeti orientali, pellicce, orologi, gioielli e altri oggetti di metalli preziosi se il loro prezzo supera i 5000 franchi.19 |
SR 942.211 Ordinanza dell'11 dicembre 1978 sull'indicazione dei prezzi (OIP) OIP Art. 3 Obbligo di indicare il prezzo - 1 Per le merci offerte in vendita al consumatore deve essere indicato in ogni momento il prezzo effettivamente da pagare in franchi svizzeri (prezzo al minuto).7 |
|
1 | Per le merci offerte in vendita al consumatore deve essere indicato in ogni momento il prezzo effettivamente da pagare in franchi svizzeri (prezzo al minuto).7 |
2 | L'obbligo di indicare i prezzi s'applica anche ai negozi giuridici analoghi alla compera. |
3 | L'indicazione non è obbligatoria per le merci vendute all'incanto o in altro modo di vendita analoga. |