112 Ib 610
87. Estratto della sentenza 2 luglio 1986 della I Corte di diritto pubblico nella causa Gelli c. Ufficio federale di polizia (ricorso di diritto amministrativo)
Regeste (de):
- Europäisches Auslieferungs-Übereinkommen (EAUe), Bundesgesetz über die internationale Rechtshilfe in Strafsachen (IRSG). Sachauslieferung.
- 1. Das Begehren um Sicherungsbeschlagnahme (Art. 20 Ziff. 1 EAUe) ist implizit in jenem um Herausgabe von Gegenständen enthalten (E. 3a). Das Bundesamt für Polizeiwesen, das zur Anordnung der Beschlagnahme zuständig ist (Art. 45 Abs. 1 und Art. 47 Abs. 3 IRSG), darf sich auf eine schon von der kantonalen Behörde angeordnete Beschlagnahme stützen (E. 8). Anforderung an die Begründung des Gesuchs um Herausgabe von Gegenständen, die Beweisstücke bilden (Art. 20 Ziff. 1 lit. a EAUe); Möglichkeit, diese Gegenstände gruppen- oder kategorienweise zu bezeichnen. Pflicht der ersuchten Partei, von der ersuchenden Partei im Falle ungenügender Unterlagen zusätzliche Angaben zu verlangen (Art. 13 EAUe) (E. 3b).
- 2. Die Verpflichtung zur Sachauslieferung gemäss Art. 20 EAUe setzt voraus, dass die Auslieferung des Verfolgten bewilligt worden ist, und bleibt bestehen, auch wenn die Möglichkeit der Übergabe der Person infolge Flucht oder Tod dahingefallen ist (Art. 20 Ziff. 2 EAUe). Zusatzersuchen, die vor der Flucht des Verfolgten gestellt wurden und durch diese hinsichtlich der Auslieferung der Person gegenstandslos geworden sind, kann inbezug auf die Sachauslieferung stattgegeben werden, unter der Voraussetzung, dass die in den Unterlagen geschilderten Taten Auslieferungsdelikte sind, und dass schon vor der Flucht ein prinzipieller Entscheid über die Auslieferung des Verfolgten gefällt worden ist. Wenn diese Bedingungen nicht erfüllt sind, muss der ersuchende Staat, wenn er dem EÜR beigetreten ist, ein auf dieses Übereinkommen gestütztes Ersuchen stellen, wobei das Abkommen nur auf Beweismittel (Art. 3 Ziff. 1) und nicht auf Deliktsgut anwendbar ist. Kompetenz der kantonalen Behörden zur Beurteilung solcher Ersuchen. Für die Beute bzw. deren Erlös sind, wenn Art. 20 Ziff. 1 lit. b EAUe keine Anwendung findet, ausschliesslich die Bestimmungen des IRSG massgebend, aus denen sich kein völkerrechtlicher Anspruch des ersuchenden Staates ergibt (Art. 1 Abs. 4 IRSG) (E. 5).
- 3. Herausgabe von Gegenständen, die Beweisstücke darstellen (Art. 20 Ziff. 1 lit. a EAUe); Beziehung zum Auslieferungsdelikt. Für die Pflicht zur Herausgabe genügt das Vorliegen irgendeines Zusammenhanges mit dem Auslieferungsdelikt oder dem hiefür im ersuchenden Staat eröffneten Verfahren, welcher die fraglichen Gegenstände prima facie als geeignet erscheinen lässt, als Beweisstücke zu dienen; Grenzen der Prüfung dieser Eignung durch den Auslieferungsrichter, der nicht in die Kompetenz des Sachrichters einzugreifen hat (E. 7a-b).
- Schutz des Geheimbereiches von nicht beteiligten Dritten. Eine Anwendung der Art. 9 und 10 IRSG auf dem Gebiet der Auslieferung ist nicht von vornherein ausgeschlossen; ihr kommt jedoch nur beschränkte Bedeutung zu; der Auszuliefernde ist nicht legitimiert, sich zu seinen Gunsten auf die Interessen Dritter zu berufen (E. 7c).
- 4. a) Herausgabe von Gegenständen, die Diebesgut oder dessen Erlös darstellen (Art. 20 Ziff. 1 lit. b EAUe). Aus eigenem Antrieb von den kantonalen Behörden ergriffene vorsorgliche Massnahmen stehen der Anwendung von Art. 20 EAUe nicht entgegen (E. 9a). Schutz der Rechte des ersuchten Staates oder Dritter an diesen Gegenständen: genereller in Art. 20 Ziff. 1 EAUe verankerter Verweis auf das interne Recht des ersuchten Staates. Unterscheidung zwischen Gegenständen, die (nur) als Beweisstücke dienen, und jenen, die aus der strafbaren Handlung herrühren. Pflicht des ersuchten Staates, die ersteren herauszugeben allenfalls unter dem Vorbehalt, dass sie wieder zurückerstattet würden (Art. 20 Ziff. 4 EAUe; Art. 59 Abs. 2 IRSG). Befugnis des ersuchten Staates, über diese Gegenstände, falls bei der Übergabe kein Vorbehalt angebracht wurde, nach eigenem Recht zu verfügen (Rückgabe an den Verfolgten, Einziehung, Deckung der Gerichtskosten, Rückgabe an den Geschädigten). Gegenstände, die für den ersuchenden Staat keine Beweismittel darstellen: Recht der Schweiz, diese zurückzuhalten, wenn die in Art. 34 und Art. 59 Abs. 1 IRSG umschriebenen Bedingungen erfüllt sind (E. 9b).
Regeste (fr):
- Convention européenne d'extradition (CEExtr), loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP). Remise d'objets.
- 1. La demande de saisie conservatoire (art. 20 par. 1 CEExtr) est implicitement contenue dans celle de remise d'objets (consid. 3a). L'Office fédéral de la police, compétent pour ordonner une telle saisie (art. 45 al. 1 et 47 al. 3 EIMP), peut valablement s'appuyer sur une saisie déjà ordonnée par l'autorité cantonale (consid. 8). Exigences de motivation d'une demande qui tend à la remise d'objets constituant des pièces à conviction (art. 20 par. 1 let. a CEExtr); une désignation par catégories ou par groupes est admissible. Devoir de la Partie requise d'exiger de la Partie requérante un complément d'informations en cas d'insuffisance (art. 13 CEExtr) (consid. 3b).
- 2. L'obligation de remettre les objets selon l'art. 20 CEExtr présuppose que l'extradition de l'individu réclamé ait été accordée, et elle subsiste même si la possibilité d'une remise de la personne est tombée ensuite de décès ou d'évasion (art. 20 par. 2 CEExtr). Pour la remise d'objets, on peut aussi tenir compte des demandes complémentaires présentées avant la fuite de l'individu réclamé, et qui sont de ce fait devenues sans objet en ce qui concerne la remise de la personne, à condition que les faits mentionnés dans ces demandes complémentaires constituent des infractions donnant lieu à extradition et qu'une décision de principe ait été prise sur l'extradition de l'individu réclamé avant sa fuite. Si ces conditions ne sont pas remplies, l'Etat requérant doit, s'il a adhéré à la CEEJ, présenter une demande fondée sur cette Convention, laquelle ne s'applique cependant qu'aux pièces à conviction (art. 3 par. 1) et non aux objets provenant de l'infraction. Compétence de l'autorité cantonale pour statuer sur une telle demande. Pour les objets provenant de l'infraction, respectivement le produit de leur réalisation, les seules dispositions déterminantes, au cas où l'art. 20 par. 1 let. b CEExtr ne serait pas applicable, sont celles de l'EIMP, qui ne confère à l'Etat requérant aucune prétention de droit international (art. 1 al. 4 EIMP) (consid. 5).
- 3. Remise d'objets constituant des pièces à conviction (art. 20 par. 1 let. a CEExtr); rapport avec l'infraction donnant lieu à extradition: il suffit d'un lien quelconque avec les faits délictueux poursuivis ou avec la procédure ouverte dans l'Etat requérant, lien qui fasse apparaître, prima facie, les objets en question propres à servir de pièces à conviction; limites imposées lors de ce contrôle au juge de l'extradition, qui ne doit pas se substituer au juge étranger compétent sur le fond (consid. 7a-b).
- Protection du domaine secret de tiers non impliqués. Une application des art. 9 et 10 EIMP en matière d'extradition ne peut être exclue d'emblée; elle a toutefois une portée limitée; le poursuivi n'est en aucune façon légitimé à faire valoir pour son propre compte les intérêts de tiers (consid. 7c).
- 4. a) Remise d'objets provenant de l'infraction ou constituant le produit de leur réalisation (art. 20 par. 1 let. b CEExtr). Des mesures provisionnelles prises motu proprio par les autorités cantonales ne font pas obstacle à l'application de l'art. 20 CEExtr (consid. 9a). Protection des droits de la Partie requise ou de tiers sur les objets à remettre: l'art. 20 par. 1 CEExtr renvoie de façon générale au droit interne de l'Etat requis. Distinction entre les objets constituant (seulement) des pièces à conviction et ceux provenant de l'infraction. Obligation de l'Etat requis de remettre les premiers, éventuellement sous réserve de restitution (art. 20 par. 4 CEExtr; art. 59 al. 2 EIMP). Faculté pour l'Etat requérant, en l'absence de réserve formulée au moment de la remise, de disposer de tels objets selon sa propre législation (restitution à la personne poursuivie, confiscation, couverture des frais de justice, restitution au lésé). Objets ne constituant pas des pièces à conviction pour l'Etat requérant: droit de la Suisse de les retenir si les conditions fixées aux art. 34 et 59 al. 1 EIMP sont remplies (consid. 9b).
Regesto (it):
- Convenzione europea di estradizione (CEEstr), legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale (AIMP). Consegna di oggetti.
- 1. La domanda di sequestro conservativo (art. 20
IR 0.353.1 Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957
CEEstr Art. 20 Consegna di oggetti - 1. A domanda della Parte richiedente, la Parte richiesta sequestrerà e rimetterà, nella misura consentita dalla sua legislazione, gli oggetti:
1 A domanda della Parte richiedente, la Parte richiesta sequestrerà e rimetterà, nella misura consentita dalla sua legislazione, gli oggetti: a che possono servire da mezzi di prova; o b che, provenendo dal reato, sono stati trovati al momento dell'arresto in possesso dell'individuo richiesto o sono scoperti ulteriormente. 2 La consegna degli oggetti indicati nel paragrafo 1 del presente articolo sarà effettuata anche qualora l'estradizione già accordata non potesse aver luogo in seguito alla morte o all'evasione dell'individuo richiesto. 3 Se i detti oggetti sono suscettibili di sequestro o di confisca sul territorio della Parte richiesta, questa potrà, ai fini di una procedura penale in corso, custodirli temporaneamente o rimetterla sotto condizione di restituzione. 4 Sono, tuttavia, riservati i diritti che la Parte richiesta o terzi avrebbero acquisito su questi oggetti. Se vi sono di tali diritti, gli oggetti, terminato il processo, saranno restituiti il più presto possibile e senza spese alla Parte richiesta. SR 351.1 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP) - Assistenza in materia penale
AIMP Art. 45 Sequestro conservativo - 1 In caso di fermo, gli oggetti e i beni che possono servire come mezzi di prova nel procedimento penale straniero o provengono dal reato sono posti al sicuro.
1 In caso di fermo, gli oggetti e i beni che possono servire come mezzi di prova nel procedimento penale straniero o provengono dal reato sono posti al sicuro. 2 Se necessario, le autorità cantonali possono ordinare la perquisizione della persona fermata e dei locali. IR 0.353.1 Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957
CEEstr Art. 20 Consegna di oggetti - 1. A domanda della Parte richiedente, la Parte richiesta sequestrerà e rimetterà, nella misura consentita dalla sua legislazione, gli oggetti:
1 A domanda della Parte richiedente, la Parte richiesta sequestrerà e rimetterà, nella misura consentita dalla sua legislazione, gli oggetti: a che possono servire da mezzi di prova; o b che, provenendo dal reato, sono stati trovati al momento dell'arresto in possesso dell'individuo richiesto o sono scoperti ulteriormente. 2 La consegna degli oggetti indicati nel paragrafo 1 del presente articolo sarà effettuata anche qualora l'estradizione già accordata non potesse aver luogo in seguito alla morte o all'evasione dell'individuo richiesto. 3 Se i detti oggetti sono suscettibili di sequestro o di confisca sul territorio della Parte richiesta, questa potrà, ai fini di una procedura penale in corso, custodirli temporaneamente o rimetterla sotto condizione di restituzione. 4 Sono, tuttavia, riservati i diritti che la Parte richiesta o terzi avrebbero acquisito su questi oggetti. Se vi sono di tali diritti, gli oggetti, terminato il processo, saranno restituiti il più presto possibile e senza spese alla Parte richiesta. IR 0.353.1 Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957
CEEstr Art. 13 Complemento d'informazioni - Se le informazioni comunicate dalla Parte richiedente si rivelano insufficienti per permettere alla Parte richiesta di prendere una decisione in applicazione della presente Convenzione, quest'ultima Parte domanderà il complemento d'informazioni necessario e potrà assegnare un termine per l'ottenimento delle stesse.
- 2. L'obbligo di consegnare gli oggetti secondo l'art. 20
IR 0.353.1 Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957
CEEstr Art. 20 Consegna di oggetti - 1. A domanda della Parte richiedente, la Parte richiesta sequestrerà e rimetterà, nella misura consentita dalla sua legislazione, gli oggetti:
1 A domanda della Parte richiedente, la Parte richiesta sequestrerà e rimetterà, nella misura consentita dalla sua legislazione, gli oggetti: a che possono servire da mezzi di prova; o b che, provenendo dal reato, sono stati trovati al momento dell'arresto in possesso dell'individuo richiesto o sono scoperti ulteriormente. 2 La consegna degli oggetti indicati nel paragrafo 1 del presente articolo sarà effettuata anche qualora l'estradizione già accordata non potesse aver luogo in seguito alla morte o all'evasione dell'individuo richiesto. 3 Se i detti oggetti sono suscettibili di sequestro o di confisca sul territorio della Parte richiesta, questa potrà, ai fini di una procedura penale in corso, custodirli temporaneamente o rimetterla sotto condizione di restituzione. 4 Sono, tuttavia, riservati i diritti che la Parte richiesta o terzi avrebbero acquisito su questi oggetti. Se vi sono di tali diritti, gli oggetti, terminato il processo, saranno restituiti il più presto possibile e senza spese alla Parte richiesta. IR 0.353.1 Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957
CEEstr Art. 20 Consegna di oggetti - 1. A domanda della Parte richiedente, la Parte richiesta sequestrerà e rimetterà, nella misura consentita dalla sua legislazione, gli oggetti:
1 A domanda della Parte richiedente, la Parte richiesta sequestrerà e rimetterà, nella misura consentita dalla sua legislazione, gli oggetti: a che possono servire da mezzi di prova; o b che, provenendo dal reato, sono stati trovati al momento dell'arresto in possesso dell'individuo richiesto o sono scoperti ulteriormente. 2 La consegna degli oggetti indicati nel paragrafo 1 del presente articolo sarà effettuata anche qualora l'estradizione già accordata non potesse aver luogo in seguito alla morte o all'evasione dell'individuo richiesto. 3 Se i detti oggetti sono suscettibili di sequestro o di confisca sul territorio della Parte richiesta, questa potrà, ai fini di una procedura penale in corso, custodirli temporaneamente o rimetterla sotto condizione di restituzione. 4 Sono, tuttavia, riservati i diritti che la Parte richiesta o terzi avrebbero acquisito su questi oggetti. Se vi sono di tali diritti, gli oggetti, terminato il processo, saranno restituiti il più presto possibile e senza spese alla Parte richiesta. IR 0.353.1 Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957
CEEstr Art. 20 Consegna di oggetti - 1. A domanda della Parte richiedente, la Parte richiesta sequestrerà e rimetterà, nella misura consentita dalla sua legislazione, gli oggetti:
1 A domanda della Parte richiedente, la Parte richiesta sequestrerà e rimetterà, nella misura consentita dalla sua legislazione, gli oggetti: a che possono servire da mezzi di prova; o b che, provenendo dal reato, sono stati trovati al momento dell'arresto in possesso dell'individuo richiesto o sono scoperti ulteriormente. 2 La consegna degli oggetti indicati nel paragrafo 1 del presente articolo sarà effettuata anche qualora l'estradizione già accordata non potesse aver luogo in seguito alla morte o all'evasione dell'individuo richiesto. 3 Se i detti oggetti sono suscettibili di sequestro o di confisca sul territorio della Parte richiesta, questa potrà, ai fini di una procedura penale in corso, custodirli temporaneamente o rimetterla sotto condizione di restituzione. 4 Sono, tuttavia, riservati i diritti che la Parte richiesta o terzi avrebbero acquisito su questi oggetti. Se vi sono di tali diritti, gli oggetti, terminato il processo, saranno restituiti il più presto possibile e senza spese alla Parte richiesta. SR 351.1 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP) - Assistenza in materia penale
AIMP Art. 1 Oggetto - 1 La presente legge disciplina, in quanto altre leggi o convenzioni internazionali non dispongano altrimenti, tutti i procedimenti della cooperazione internazionale in materia penale, segnatamente:4
1 La presente legge disciplina, in quanto altre leggi o convenzioni internazionali non dispongano altrimenti, tutti i procedimenti della cooperazione internazionale in materia penale, segnatamente:4 a l'estradizione di persone penalmente perseguite o condannate (parte seconda); b l'assistenza per un procedimento penale all'estero (parte terza); c il perseguimento e la repressione di un reato in via sostitutiva (parte quarta); d l'esecuzione di decisioni penali straniere (parte quinta). 2 ...5 3 La presente legge s'applica soltanto alle cause penali in cui il diritto dello Stato richiedente consente di adire il giudice. 3bis La presente legge, in quanto altre leggi o convenzioni internazionali non dispongano altrimenti, si applica per analogia ai procedimenti della cooperazione in materia penale con tribunali internazionali o altre istituzioni interstatali o sovranazionali che esercitano funzioni di autorità penali se il procedimento riguarda: a reati di cui ai titoli dodicesimobis, dodicesimoter o dodicesimoquater del Codice penale6; o b altri reati, quando il tribunale o l'istituzione si fonda su una risoluzione delle Nazioni Unite vincolante per la Svizzera o da questa appoggiata.7 3ter Il Consiglio federale può inoltre stabilire in un'ordinanza che la presente legge si applica per analogia ai procedimenti della cooperazione in materia penale con altri tribunali internazionali o altre istituzioni interstatali o sovranazionali che esercitano funzioni di autorità penali se: a la costituzione del tribunale o dell'istituzione si fonda su una base giuridica che stabilisce chiaramente le competenze del tribunale o dell'istituzione in materia di diritto penale e di procedura penale; b la procedura dinanzi al tribunale o all'istituzione garantisce il rispetto dei principi dello Stato di diritto; e c la cooperazione contribuisce a tutelare gli interessi della Svizzera.8 4 La presente legge non conferisce alcun diritto alla cooperazione in materia penale.9 - 3. Consegna di oggetti costituenti mezzi di prova (art. 20
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CEEstr Art. 20 Consegna di oggetti - 1. A domanda della Parte richiedente, la Parte richiesta sequestrerà e rimetterà, nella misura consentita dalla sua legislazione, gli oggetti:
1 A domanda della Parte richiedente, la Parte richiesta sequestrerà e rimetterà, nella misura consentita dalla sua legislazione, gli oggetti: a che possono servire da mezzi di prova; o b che, provenendo dal reato, sono stati trovati al momento dell'arresto in possesso dell'individuo richiesto o sono scoperti ulteriormente. 2 La consegna degli oggetti indicati nel paragrafo 1 del presente articolo sarà effettuata anche qualora l'estradizione già accordata non potesse aver luogo in seguito alla morte o all'evasione dell'individuo richiesto. 3 Se i detti oggetti sono suscettibili di sequestro o di confisca sul territorio della Parte richiesta, questa potrà, ai fini di una procedura penale in corso, custodirli temporaneamente o rimetterla sotto condizione di restituzione. 4 Sono, tuttavia, riservati i diritti che la Parte richiesta o terzi avrebbero acquisito su questi oggetti. Se vi sono di tali diritti, gli oggetti, terminato il processo, saranno restituiti il più presto possibile e senza spese alla Parte richiesta. - Protezione della sfera segreta di terzi non implicati. Un'applicabilità degli art. 9 e
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CEEstr Art. 20 Consegna di oggetti - 1. A domanda della Parte richiedente, la Parte richiesta sequestrerà e rimetterà, nella misura consentita dalla sua legislazione, gli oggetti:
1 A domanda della Parte richiedente, la Parte richiesta sequestrerà e rimetterà, nella misura consentita dalla sua legislazione, gli oggetti: a che possono servire da mezzi di prova; o b che, provenendo dal reato, sono stati trovati al momento dell'arresto in possesso dell'individuo richiesto o sono scoperti ulteriormente. 2 La consegna degli oggetti indicati nel paragrafo 1 del presente articolo sarà effettuata anche qualora l'estradizione già accordata non potesse aver luogo in seguito alla morte o all'evasione dell'individuo richiesto. 3 Se i detti oggetti sono suscettibili di sequestro o di confisca sul territorio della Parte richiesta, questa potrà, ai fini di una procedura penale in corso, custodirli temporaneamente o rimetterla sotto condizione di restituzione. 4 Sono, tuttavia, riservati i diritti che la Parte richiesta o terzi avrebbero acquisito su questi oggetti. Se vi sono di tali diritti, gli oggetti, terminato il processo, saranno restituiti il più presto possibile e senza spese alla Parte richiesta. - 4. a) Consegna di oggetti costituenti il bottino del reato o il ricavo della sua realizzazione (art. 20
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CEEstr Art. 20 Consegna di oggetti - 1. A domanda della Parte richiedente, la Parte richiesta sequestrerà e rimetterà, nella misura consentita dalla sua legislazione, gli oggetti:
1 A domanda della Parte richiedente, la Parte richiesta sequestrerà e rimetterà, nella misura consentita dalla sua legislazione, gli oggetti: a che possono servire da mezzi di prova; o b che, provenendo dal reato, sono stati trovati al momento dell'arresto in possesso dell'individuo richiesto o sono scoperti ulteriormente. 2 La consegna degli oggetti indicati nel paragrafo 1 del presente articolo sarà effettuata anche qualora l'estradizione già accordata non potesse aver luogo in seguito alla morte o all'evasione dell'individuo richiesto. 3 Se i detti oggetti sono suscettibili di sequestro o di confisca sul territorio della Parte richiesta, questa potrà, ai fini di una procedura penale in corso, custodirli temporaneamente o rimetterla sotto condizione di restituzione. 4 Sono, tuttavia, riservati i diritti che la Parte richiesta o terzi avrebbero acquisito su questi oggetti. Se vi sono di tali diritti, gli oggetti, terminato il processo, saranno restituiti il più presto possibile e senza spese alla Parte richiesta. IR 0.353.1 Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957
CEEstr Art. 20 Consegna di oggetti - 1. A domanda della Parte richiedente, la Parte richiesta sequestrerà e rimetterà, nella misura consentita dalla sua legislazione, gli oggetti:
1 A domanda della Parte richiedente, la Parte richiesta sequestrerà e rimetterà, nella misura consentita dalla sua legislazione, gli oggetti: a che possono servire da mezzi di prova; o b che, provenendo dal reato, sono stati trovati al momento dell'arresto in possesso dell'individuo richiesto o sono scoperti ulteriormente. 2 La consegna degli oggetti indicati nel paragrafo 1 del presente articolo sarà effettuata anche qualora l'estradizione già accordata non potesse aver luogo in seguito alla morte o all'evasione dell'individuo richiesto. 3 Se i detti oggetti sono suscettibili di sequestro o di confisca sul territorio della Parte richiesta, questa potrà, ai fini di una procedura penale in corso, custodirli temporaneamente o rimetterla sotto condizione di restituzione. 4 Sono, tuttavia, riservati i diritti che la Parte richiesta o terzi avrebbero acquisito su questi oggetti. Se vi sono di tali diritti, gli oggetti, terminato il processo, saranno restituiti il più presto possibile e senza spese alla Parte richiesta. IR 0.353.1 Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957
CEEstr Art. 20 Consegna di oggetti - 1. A domanda della Parte richiedente, la Parte richiesta sequestrerà e rimetterà, nella misura consentita dalla sua legislazione, gli oggetti:
1 A domanda della Parte richiedente, la Parte richiesta sequestrerà e rimetterà, nella misura consentita dalla sua legislazione, gli oggetti: a che possono servire da mezzi di prova; o b che, provenendo dal reato, sono stati trovati al momento dell'arresto in possesso dell'individuo richiesto o sono scoperti ulteriormente. 2 La consegna degli oggetti indicati nel paragrafo 1 del presente articolo sarà effettuata anche qualora l'estradizione già accordata non potesse aver luogo in seguito alla morte o all'evasione dell'individuo richiesto. 3 Se i detti oggetti sono suscettibili di sequestro o di confisca sul territorio della Parte richiesta, questa potrà, ai fini di una procedura penale in corso, custodirli temporaneamente o rimetterla sotto condizione di restituzione. 4 Sono, tuttavia, riservati i diritti che la Parte richiesta o terzi avrebbero acquisito su questi oggetti. Se vi sono di tali diritti, gli oggetti, terminato il processo, saranno restituiti il più presto possibile e senza spese alla Parte richiesta. IR 0.353.1 Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957
CEEstr Art. 20 Consegna di oggetti - 1. A domanda della Parte richiedente, la Parte richiesta sequestrerà e rimetterà, nella misura consentita dalla sua legislazione, gli oggetti:
1 A domanda della Parte richiedente, la Parte richiesta sequestrerà e rimetterà, nella misura consentita dalla sua legislazione, gli oggetti: a che possono servire da mezzi di prova; o b che, provenendo dal reato, sono stati trovati al momento dell'arresto in possesso dell'individuo richiesto o sono scoperti ulteriormente. 2 La consegna degli oggetti indicati nel paragrafo 1 del presente articolo sarà effettuata anche qualora l'estradizione già accordata non potesse aver luogo in seguito alla morte o all'evasione dell'individuo richiesto. 3 Se i detti oggetti sono suscettibili di sequestro o di confisca sul territorio della Parte richiesta, questa potrà, ai fini di una procedura penale in corso, custodirli temporaneamente o rimetterla sotto condizione di restituzione. 4 Sono, tuttavia, riservati i diritti che la Parte richiesta o terzi avrebbero acquisito su questi oggetti. Se vi sono di tali diritti, gli oggetti, terminato il processo, saranno restituiti il più presto possibile e senza spese alla Parte richiesta. SR 351.1 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP) - Assistenza in materia penale
AIMP Art. 59 Consegna di oggetti e beni - 1 Se le condizioni per l'estradizione sono adempiute, sono consegnati gli oggetti e i beni in possesso della persona perseguita che:
1 Se le condizioni per l'estradizione sono adempiute, sono consegnati gli oggetti e i beni in possesso della persona perseguita che: a possono servire come mezzi di prova, o b provengono dal reato. 2 Se una terza persona che ha acquisito diritti in buona fede, un'autorità o il danneggiato che abita in Svizzera fanno valere diritti sugli oggetti o i beni che possono servire come mezzi di prova, la consegna avviene soltanto se lo Stato richiedente garantisce la restituzione gratuita dopo la chiusura del suo procedimento. 3 Gli oggetti o i beni che provengono dal reato comprendono: a oggetti con i quali è stato commesso il reato; b il prodotto o il ricavo del reato, il valore di rimpiazzo e l'indebito profitto; c i doni o altre liberalità che sono serviti o erano destinati a determinare o a ricompensare l'autore del reato e il valore di rimpiazzo. 4 Gli oggetti o i beni che provengono del reato possono essere trattenuti in Svizzera se: a il danneggiato cui devono essere restituiti dimora abitualmente in Svizzera; b un'autorità fa valere diritti su di essi; o c una persona estranea al reato, le cui pretese non sono garantite dallo Stato richiedente, rende verosimile di aver acquisito in buona fede diritti su tali oggetti o beni in Svizzera o, in quanto dimorante abitualmente in Svizzera, all'estero. 5 Parimenti, oggetti o beni giusta il capoverso 1 possono essere trattenuti in Svizzera fintanto che sono necessari per un procedimento penale pendente in Svizzera. 6 Se un avente diritto fa valere pretese su oggetti o beni giusta il capoverso 4, la loro consegna allo Stato richiedente viene rimandata fino a quando la situazione giuridica sia chiarita. Gli oggetti o i beni litigiosi possono essere consegnati all'avente diritto solo se: a lo Stato richiedente vi acconsente; b nel caso del capoverso 4 lettera b, l'autorità dà il suo consenso, o c la fondatezza della pretesa è stata riconosciuta da un'autorità giudiziaria svizzera. 7 La consegna di oggetti o di beni è indipendente dall'estradizione effettiva della persona perseguita. 8 Non vengono consegnati gli oggetti e i beni di cui al capoverso 1 lettera b che spettano alla Svizzera in esecuzione di un accordo di ripartizione in applicazione della legge federale del 19 marzo 2004107 sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati.108 SR 351.1 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP) - Assistenza in materia penale
AIMP Art. 59 Consegna di oggetti e beni - 1 Se le condizioni per l'estradizione sono adempiute, sono consegnati gli oggetti e i beni in possesso della persona perseguita che:
1 Se le condizioni per l'estradizione sono adempiute, sono consegnati gli oggetti e i beni in possesso della persona perseguita che: a possono servire come mezzi di prova, o b provengono dal reato. 2 Se una terza persona che ha acquisito diritti in buona fede, un'autorità o il danneggiato che abita in Svizzera fanno valere diritti sugli oggetti o i beni che possono servire come mezzi di prova, la consegna avviene soltanto se lo Stato richiedente garantisce la restituzione gratuita dopo la chiusura del suo procedimento. 3 Gli oggetti o i beni che provengono dal reato comprendono: a oggetti con i quali è stato commesso il reato; b il prodotto o il ricavo del reato, il valore di rimpiazzo e l'indebito profitto; c i doni o altre liberalità che sono serviti o erano destinati a determinare o a ricompensare l'autore del reato e il valore di rimpiazzo. 4 Gli oggetti o i beni che provengono del reato possono essere trattenuti in Svizzera se: a il danneggiato cui devono essere restituiti dimora abitualmente in Svizzera; b un'autorità fa valere diritti su di essi; o c una persona estranea al reato, le cui pretese non sono garantite dallo Stato richiedente, rende verosimile di aver acquisito in buona fede diritti su tali oggetti o beni in Svizzera o, in quanto dimorante abitualmente in Svizzera, all'estero. 5 Parimenti, oggetti o beni giusta il capoverso 1 possono essere trattenuti in Svizzera fintanto che sono necessari per un procedimento penale pendente in Svizzera. 6 Se un avente diritto fa valere pretese su oggetti o beni giusta il capoverso 4, la loro consegna allo Stato richiedente viene rimandata fino a quando la situazione giuridica sia chiarita. Gli oggetti o i beni litigiosi possono essere consegnati all'avente diritto solo se: a lo Stato richiedente vi acconsente; b nel caso del capoverso 4 lettera b, l'autorità dà il suo consenso, o c la fondatezza della pretesa è stata riconosciuta da un'autorità giudiziaria svizzera. 7 La consegna di oggetti o di beni è indipendente dall'estradizione effettiva della persona perseguita. 8 Non vengono consegnati gli oggetti e i beni di cui al capoverso 1 lettera b che spettano alla Svizzera in esecuzione di un accordo di ripartizione in applicazione della legge federale del 19 marzo 2004107 sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati.108
Sachverhalt ab Seite 614
BGE 112 Ib 610 S. 614
Con sentenza del 19 agosto 1983 (DTF 109 Ib 317 segg.) il Tribunale federale ha dichiarato ammissibile l'estradizione all'Italia di Licio Gelli limitatamente ai fatti motivanti imputazioni di calunnia, truffa (affare Savoia Assicurazioni), millantato credito, concorso in bancarotta fraudolenta (affare Banco Ambrosiano), contemplati nei tre mandati di cattura 20 gennaio 1982, 11 giugno 1982 e 15 settembre 1982 del Giudice istruttore presso il Tribunale di Roma, rispettivamente in un
BGE 112 Ib 610 S. 615
ordine di cattura 17 settembre 1982 dei Sostituti Procuratori della Repubblica di Milano. La consegna all'Italia del ricercato non poté effettuarsi poiché, evaso dal carcere nell'imminenza della deliberazione del Tribunale federale, Gelli non fu più rintracciato. Con decisione del 17 gennaio 1984 l'Ufficio federale di polizia (UFP), aderendo ad una domanda italiana presentata il 5 luglio 1983, estendeva l'estradizione di Gelli ai fatti ritenuti nei capi d'accusa 1 e 4 di un ulteriore mandato di cattura n. 1267/82 F emesso ancora con riferimento alla bancarotta del Banco Ambrosiano il 1o giugno 1983 dal Giudice istruttore di Milano. Adito con ricorso di diritto amministrativo di Gelli del 15 febbraio 1984, il Tribunale federale - accertato che il ricercato non si trovava nella potestà dello Stato richiesto né in quella dello Stato richiedente - annullava con decisione 21 maggio 1984 il provvedimento dell'Ufficio federale di polizia e stralciava la procedura ricorsuale siccome priva d'oggetto, specificando che la decisione aveva riferimento alla persona e non concerneva l'eventuale consegna di oggetti. Con nota verbale del 23 agosto 1983 l'Ambasciata d'Italia a Berna aveva nel frattempo domandato alla Svizzera la consegna ai sensi dell'art. 20
IR 0.353.1 Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 CEEstr Art. 20 Consegna di oggetti - 1. A domanda della Parte richiedente, la Parte richiesta sequestrerà e rimetterà, nella misura consentita dalla sua legislazione, gli oggetti: |
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1 | A domanda della Parte richiedente, la Parte richiesta sequestrerà e rimetterà, nella misura consentita dalla sua legislazione, gli oggetti: |
a | che possono servire da mezzi di prova; o |
b | che, provenendo dal reato, sono stati trovati al momento dell'arresto in possesso dell'individuo richiesto o sono scoperti ulteriormente. |
2 | La consegna degli oggetti indicati nel paragrafo 1 del presente articolo sarà effettuata anche qualora l'estradizione già accordata non potesse aver luogo in seguito alla morte o all'evasione dell'individuo richiesto. |
3 | Se i detti oggetti sono suscettibili di sequestro o di confisca sul territorio della Parte richiesta, questa potrà, ai fini di una procedura penale in corso, custodirli temporaneamente o rimetterla sotto condizione di restituzione. |
4 | Sono, tuttavia, riservati i diritti che la Parte richiesta o terzi avrebbero acquisito su questi oggetti. Se vi sono di tali diritti, gli oggetti, terminato il processo, saranno restituiti il più presto possibile e senza spese alla Parte richiesta. |
BGE 112 Ib 610 S. 616
a motivo dell'irricevibilità ed in via subordinata a motivo dell'infondatezza della domanda italiana. L'UFP ha concluso all'integrale reiezione del gravame.
Erwägungen
Considerando in diritto:
3. a) Il ricorrente sostiene che la domanda presentata dall'Italia è irricevibile poiché essa non ha chiesto il sequestro, come previsto dall'art. 20
IR 0.353.1 Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 CEEstr Art. 20 Consegna di oggetti - 1. A domanda della Parte richiedente, la Parte richiesta sequestrerà e rimetterà, nella misura consentita dalla sua legislazione, gli oggetti: |
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1 | A domanda della Parte richiedente, la Parte richiesta sequestrerà e rimetterà, nella misura consentita dalla sua legislazione, gli oggetti: |
a | che possono servire da mezzi di prova; o |
b | che, provenendo dal reato, sono stati trovati al momento dell'arresto in possesso dell'individuo richiesto o sono scoperti ulteriormente. |
2 | La consegna degli oggetti indicati nel paragrafo 1 del presente articolo sarà effettuata anche qualora l'estradizione già accordata non potesse aver luogo in seguito alla morte o all'evasione dell'individuo richiesto. |
3 | Se i detti oggetti sono suscettibili di sequestro o di confisca sul territorio della Parte richiesta, questa potrà, ai fini di una procedura penale in corso, custodirli temporaneamente o rimetterla sotto condizione di restituzione. |
4 | Sono, tuttavia, riservati i diritti che la Parte richiesta o terzi avrebbero acquisito su questi oggetti. Se vi sono di tali diritti, gli oggetti, terminato il processo, saranno restituiti il più presto possibile e senza spese alla Parte richiesta. |
b) Pure infondata è l'obiezione per cui la domanda sarebbe irricevibile perché generica. Certo, la Convenzione esige che lo Stato richiedente faccia espressa istanza per la consegna di oggetti, e questa esigenza formale si giustifica anche per motivi materiali. Non sarebbe infatti ammissibile che d'ufficio si procedesse al sequestro e poi alla consegna di tutti indistintamente gli oggetti o i beni in possesso dell'estradando o di cui egli dispone nello Stato richiesto. Come espressamente stabilisce l'art. 20
IR 0.353.1 Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 CEEstr Art. 20 Consegna di oggetti - 1. A domanda della Parte richiedente, la Parte richiesta sequestrerà e rimetterà, nella misura consentita dalla sua legislazione, gli oggetti: |
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1 | A domanda della Parte richiedente, la Parte richiesta sequestrerà e rimetterà, nella misura consentita dalla sua legislazione, gli oggetti: |
a | che possono servire da mezzi di prova; o |
b | che, provenendo dal reato, sono stati trovati al momento dell'arresto in possesso dell'individuo richiesto o sono scoperti ulteriormente. |
2 | La consegna degli oggetti indicati nel paragrafo 1 del presente articolo sarà effettuata anche qualora l'estradizione già accordata non potesse aver luogo in seguito alla morte o all'evasione dell'individuo richiesto. |
3 | Se i detti oggetti sono suscettibili di sequestro o di confisca sul territorio della Parte richiesta, questa potrà, ai fini di una procedura penale in corso, custodirli temporaneamente o rimetterla sotto condizione di restituzione. |
4 | Sono, tuttavia, riservati i diritti che la Parte richiesta o terzi avrebbero acquisito su questi oggetti. Se vi sono di tali diritti, gli oggetti, terminato il processo, saranno restituiti il più presto possibile e senza spese alla Parte richiesta. |
IR 0.353.1 Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 CEEstr Art. 20 Consegna di oggetti - 1. A domanda della Parte richiedente, la Parte richiesta sequestrerà e rimetterà, nella misura consentita dalla sua legislazione, gli oggetti: |
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1 | A domanda della Parte richiedente, la Parte richiesta sequestrerà e rimetterà, nella misura consentita dalla sua legislazione, gli oggetti: |
a | che possono servire da mezzi di prova; o |
b | che, provenendo dal reato, sono stati trovati al momento dell'arresto in possesso dell'individuo richiesto o sono scoperti ulteriormente. |
2 | La consegna degli oggetti indicati nel paragrafo 1 del presente articolo sarà effettuata anche qualora l'estradizione già accordata non potesse aver luogo in seguito alla morte o all'evasione dell'individuo richiesto. |
3 | Se i detti oggetti sono suscettibili di sequestro o di confisca sul territorio della Parte richiesta, questa potrà, ai fini di una procedura penale in corso, custodirli temporaneamente o rimetterla sotto condizione di restituzione. |
4 | Sono, tuttavia, riservati i diritti che la Parte richiesta o terzi avrebbero acquisito su questi oggetti. Se vi sono di tali diritti, gli oggetti, terminato il processo, saranno restituiti il più presto possibile e senza spese alla Parte richiesta. |
IR 0.353.1 Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 CEEstr Art. 12 Domanda e atti a sostegno - 1.9 La domanda sarà espressa per iscritto e presentata per via diplomatica. Un'altra via potrà essere convenuta mediante accordo diretto fra due o più Parti.10 |
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2 | A sostegno della domanda sarà prodotto: |
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oneri che non possono essere soddisfatti o che lo possono solo a malapena (cfr. a proposito del Trattato con gli Stati Uniti d'America del 14 maggio 1900, ma con portata generale, DTF 97 I 382 consid. 5a). Si può in questo contesto osservare che giusta l'art. 22
SR 351.11 Ordinanza del 24 febbraio 1982 sull'assistenza internazionale in materia penale (OAIMP) OAIMP Art. 22 Esecuzione della decisione - Gli averi personali dell'estradando e gli oggetti e i beni sequestrati a titolo conservativo possono essere consegnati alle autorità dello Stato richiedente anche in assenza di una domanda speciale. Per gli oggetti e i beni, ciò vale anche se scoperti ad estradizione avvenuta ovvero quando non sia possibile eseguire l'estradizione. |
IR 0.353.1 Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 CEEstr Art. 13 Complemento d'informazioni - Se le informazioni comunicate dalla Parte richiedente si rivelano insufficienti per permettere alla Parte richiesta di prendere una decisione in applicazione della presente Convenzione, quest'ultima Parte domanderà il complemento d'informazioni necessario e potrà assegnare un termine per l'ottenimento delle stesse. |
5. Secondo il ricorrente, per la decisione circa la consegna degli oggetti sarebbe lecito fondarsi unicamente sui fatti per i quali l'estradizione è stata dichiarata ammissibile nella sentenza del Tribunale federale del 19 agosto 1983, ad esclusione di quelli contenuti nella domanda italiana complementare del 5 luglio 1983, sulla quale l'UFP si è pronunciato il 17 gennaio 1984 con una decisione che è stata però annullata in seguito dal Tribunale federale. Su questa censura valgono le considerazioni seguenti.
a) Innanzitutto giova rilevare che ambedue le domande italiane relative all'estradizione della persona furono sottoposte alla Svizzera allorquando Gelli si trovava in stato di detenzione estradizionale: né l'una né l'altra sono posteriori alla fuga. Sulla prima di queste domande il Tribunale federale si pronunciò quale istanza unica, in applicazione della cessata LEstr, con la sentenza del 19 agosto 1983; sulla seconda domanda di estradizione del 5 luglio 1983, accolta dall'UFP in applicazione dell'AIMP a titolo di estensione dell'estradizione, il Tribunale federale - stavolta quale istanza di ricorso - rifiuto invece di pronunciarsi, poiché ritenne che un giudizio sull'estradabilità della persona fosse privo d'interesse per la sopravvenuta e ormai constatata impossibilità di consegna dell'evaso. Nella relativa decisione del 21 maggio 1984 il Tribunale federale si premurò tuttavia di avvertire in modo esplicito che essa si riferiva esclusivamente alla persona del ricercato e
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lasciava impregiudicata la questione dell'eventuale consegna degli oggetti richiesti dall'Italia, che non costituiva materia del suo giudizio: tale decisione non osta quindi, di per sé, ad una presa in considerazione dei fatti posti alla base della domanda complementare italiana del 5 luglio 1983. b) Come risulta dall'art. 20
IR 0.353.1 Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 CEEstr Art. 20 Consegna di oggetti - 1. A domanda della Parte richiedente, la Parte richiesta sequestrerà e rimetterà, nella misura consentita dalla sua legislazione, gli oggetti: |
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1 | A domanda della Parte richiedente, la Parte richiesta sequestrerà e rimetterà, nella misura consentita dalla sua legislazione, gli oggetti: |
a | che possono servire da mezzi di prova; o |
b | che, provenendo dal reato, sono stati trovati al momento dell'arresto in possesso dell'individuo richiesto o sono scoperti ulteriormente. |
2 | La consegna degli oggetti indicati nel paragrafo 1 del presente articolo sarà effettuata anche qualora l'estradizione già accordata non potesse aver luogo in seguito alla morte o all'evasione dell'individuo richiesto. |
3 | Se i detti oggetti sono suscettibili di sequestro o di confisca sul territorio della Parte richiesta, questa potrà, ai fini di una procedura penale in corso, custodirli temporaneamente o rimetterla sotto condizione di restituzione. |
4 | Sono, tuttavia, riservati i diritti che la Parte richiesta o terzi avrebbero acquisito su questi oggetti. Se vi sono di tali diritti, gli oggetti, terminato il processo, saranno restituiti il più presto possibile e senza spese alla Parte richiesta. |
IR 0.353.1 Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 CEEstr Art. 20 Consegna di oggetti - 1. A domanda della Parte richiedente, la Parte richiesta sequestrerà e rimetterà, nella misura consentita dalla sua legislazione, gli oggetti: |
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1 | A domanda della Parte richiedente, la Parte richiesta sequestrerà e rimetterà, nella misura consentita dalla sua legislazione, gli oggetti: |
a | che possono servire da mezzi di prova; o |
b | che, provenendo dal reato, sono stati trovati al momento dell'arresto in possesso dell'individuo richiesto o sono scoperti ulteriormente. |
2 | La consegna degli oggetti indicati nel paragrafo 1 del presente articolo sarà effettuata anche qualora l'estradizione già accordata non potesse aver luogo in seguito alla morte o all'evasione dell'individuo richiesto. |
3 | Se i detti oggetti sono suscettibili di sequestro o di confisca sul territorio della Parte richiesta, questa potrà, ai fini di una procedura penale in corso, custodirli temporaneamente o rimetterla sotto condizione di restituzione. |
4 | Sono, tuttavia, riservati i diritti che la Parte richiesta o terzi avrebbero acquisito su questi oggetti. Se vi sono di tali diritti, gli oggetti, terminato il processo, saranno restituiti il più presto possibile e senza spese alla Parte richiesta. |
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limiti del suo testo, deve venir applicata ogni volta che è possibile. c) Discende da queste premesse che, per la consegna di oggetti, non v'è motivo ragionevole di tener conto unicamente dei fatti per i quali l'estradizione è stata concessa con la sentenza 19 agosto 1983 del Tribunale federale, e di escludere invece in limine quelli per i quali l'Italia aveva pure domandato a titolo aggiuntivo l'estradizione con istanza inoltrata prima del giudizio del Tribunale federale e prima della fuga del ricercato. L'argomento che si potrebbe addurre per tale esclusione - cioè la mancanza di una decisione d'estradizione per tali fatti - è puramente formale: da un lato, giova ribadire che una decisione sull'estradizione di principio della persona esiste; dall'altro, occorre considerare che - se l'istruzione della causa l'avesse consentito - il Tribunale federale si sarebbe già allora pronunciato con un unico giudizio su ambedue le richieste italiane pendenti. Escludere ai fini della consegna di oggetti quei fatti significherebbe, nelle concrete circostanze, in contrasto con lo spirito ed il fine dell'art. 20
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1 | A domanda della Parte richiedente, la Parte richiesta sequestrerà e rimetterà, nella misura consentita dalla sua legislazione, gli oggetti: |
a | che possono servire da mezzi di prova; o |
b | che, provenendo dal reato, sono stati trovati al momento dell'arresto in possesso dell'individuo richiesto o sono scoperti ulteriormente. |
2 | La consegna degli oggetti indicati nel paragrafo 1 del presente articolo sarà effettuata anche qualora l'estradizione già accordata non potesse aver luogo in seguito alla morte o all'evasione dell'individuo richiesto. |
3 | Se i detti oggetti sono suscettibili di sequestro o di confisca sul territorio della Parte richiesta, questa potrà, ai fini di una procedura penale in corso, custodirli temporaneamente o rimetterla sotto condizione di restituzione. |
4 | Sono, tuttavia, riservati i diritti che la Parte richiesta o terzi avrebbero acquisito su questi oggetti. Se vi sono di tali diritti, gli oggetti, terminato il processo, saranno restituiti il più presto possibile e senza spese alla Parte richiesta. |
SR 351.1 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP) - Assistenza in materia penale AIMP Art. 1 Oggetto - 1 La presente legge disciplina, in quanto altre leggi o convenzioni internazionali non dispongano altrimenti, tutti i procedimenti della cooperazione internazionale in materia penale, segnatamente:4 |
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1 | La presente legge disciplina, in quanto altre leggi o convenzioni internazionali non dispongano altrimenti, tutti i procedimenti della cooperazione internazionale in materia penale, segnatamente:4 |
a | l'estradizione di persone penalmente perseguite o condannate (parte seconda); |
b | l'assistenza per un procedimento penale all'estero (parte terza); |
c | il perseguimento e la repressione di un reato in via sostitutiva (parte quarta); |
d | l'esecuzione di decisioni penali straniere (parte quinta). |
2 | ...5 |
3 | La presente legge s'applica soltanto alle cause penali in cui il diritto dello Stato richiedente consente di adire il giudice. |
3bis | La presente legge, in quanto altre leggi o convenzioni internazionali non dispongano altrimenti, si applica per analogia ai procedimenti della cooperazione in materia penale con tribunali internazionali o altre istituzioni interstatali o sovranazionali che esercitano funzioni di autorità penali se il procedimento riguarda: |
a | reati di cui ai titoli dodicesimobis, dodicesimoter o dodicesimoquater del Codice penale6; o |
b | altri reati, quando il tribunale o l'istituzione si fonda su una risoluzione delle Nazioni Unite vincolante per la Svizzera o da questa appoggiata.7 |
3ter | Il Consiglio federale può inoltre stabilire in un'ordinanza che la presente legge si applica per analogia ai procedimenti della cooperazione in materia penale con altri tribunali internazionali o altre istituzioni interstatali o sovranazionali che esercitano funzioni di autorità penali se: |
a | la costituzione del tribunale o dell'istituzione si fonda su una base giuridica che stabilisce chiaramente le competenze del tribunale o dell'istituzione in materia di diritto penale e di procedura penale; |
b | la procedura dinanzi al tribunale o all'istituzione garantisce il rispetto dei principi dello Stato di diritto; e |
c | la cooperazione contribuisce a tutelare gli interessi della Svizzera.8 |
4 | La presente legge non conferisce alcun diritto alla cooperazione in materia penale.9 |
IR 0.353.1 Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 CEEstr Art. 20 Consegna di oggetti - 1. A domanda della Parte richiedente, la Parte richiesta sequestrerà e rimetterà, nella misura consentita dalla sua legislazione, gli oggetti: |
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1 | A domanda della Parte richiedente, la Parte richiesta sequestrerà e rimetterà, nella misura consentita dalla sua legislazione, gli oggetti: |
a | che possono servire da mezzi di prova; o |
b | che, provenendo dal reato, sono stati trovati al momento dell'arresto in possesso dell'individuo richiesto o sono scoperti ulteriormente. |
2 | La consegna degli oggetti indicati nel paragrafo 1 del presente articolo sarà effettuata anche qualora l'estradizione già accordata non potesse aver luogo in seguito alla morte o all'evasione dell'individuo richiesto. |
3 | Se i detti oggetti sono suscettibili di sequestro o di confisca sul territorio della Parte richiesta, questa potrà, ai fini di una procedura penale in corso, custodirli temporaneamente o rimetterla sotto condizione di restituzione. |
4 | Sono, tuttavia, riservati i diritti che la Parte richiesta o terzi avrebbero acquisito su questi oggetti. Se vi sono di tali diritti, gli oggetti, terminato il processo, saranno restituiti il più presto possibile e senza spese alla Parte richiesta. |
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l'estradizione è divenuta impossibile. In effetti, se si dovesse ritenere che per i fatti della domanda italiana del 5 luglio 1983 è applicabile unicamente il diritto interno - cioè l'art. 74
SR 351.1 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP) - Assistenza in materia penale AIMP Art. 74 Consegna di mezzi di prova - 1 Gli oggetti, i documenti o i beni sequestrati a scopo di prova, nonché gli atti e le decisioni sono messi a disposizione dell'autorità estera competente, a sua richiesta, dopo la chiusura della procedura d'assistenza giudiziaria (art. 80d). |
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1 | Gli oggetti, i documenti o i beni sequestrati a scopo di prova, nonché gli atti e le decisioni sono messi a disposizione dell'autorità estera competente, a sua richiesta, dopo la chiusura della procedura d'assistenza giudiziaria (art. 80d). |
2 | Se una terza persona che ha acquisito diritti in buona fede, un'autorità o il danneggiato che dimora abitualmente in Svizzera fanno valere diritti sugli oggetti, i documenti o i beni giusta il capoverso 1, quest'ultimi sono consegnati soltanto se lo Stato richiedente ne garantisce la restituzione gratuita dopo la chiusura del suo procedimento. |
3 | La consegna può essere rinviata fintanto che gli oggetti, i documenti o i beni sono necessari per un procedimento penale pendente in Svizzera. |
4 | I diritti di pegno fiscali sono retti dall'articolo 60. |
SR 351.1 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP) - Assistenza in materia penale AIMP Art. 78 Accettazione e trasmissione - 1 Fatta salva la trasmissione diretta all'autorità cantonale o federale competente per l'esecuzione, l'UFG riceve le domande estere. |
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1 | Fatta salva la trasmissione diretta all'autorità cantonale o federale competente per l'esecuzione, l'UFG riceve le domande estere. |
2 | L'UFG esamina sommariamente se la domanda soddisfa le esigenze formali e la trasmette all'autorità d'esecuzione competente, eccetto che sembri manifestamente inammissibile. |
3 | Se necessario, l'UFG rinvia la domanda allo Stato richiedente a scopo di modifica o completamento. |
4 | L'accettazione e la trasmissione della domanda all'autorità competente non possono essere impugnate. |
5 | Sono fatte salve le disposizioni procedurali giusta l'articolo 18. |
6. (L'estradizione avrebbe dovuto esser concessa in estensione di quella già accordata, anche per i fatti di bancarotta rimproverati a Gelli nel mandato di cattura del 1o giugno 1983, prodotto con la domanda complementare del 5 luglio successivo: la pregiudiziale riservata al considerando 5d deve quindi considerarsi verificata.)
7. Secondo l'art. 20
IR 0.353.1 Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 CEEstr Art. 20 Consegna di oggetti - 1. A domanda della Parte richiedente, la Parte richiesta sequestrerà e rimetterà, nella misura consentita dalla sua legislazione, gli oggetti: |
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1 | A domanda della Parte richiedente, la Parte richiesta sequestrerà e rimetterà, nella misura consentita dalla sua legislazione, gli oggetti: |
a | che possono servire da mezzi di prova; o |
b | che, provenendo dal reato, sono stati trovati al momento dell'arresto in possesso dell'individuo richiesto o sono scoperti ulteriormente. |
2 | La consegna degli oggetti indicati nel paragrafo 1 del presente articolo sarà effettuata anche qualora l'estradizione già accordata non potesse aver luogo in seguito alla morte o all'evasione dell'individuo richiesto. |
3 | Se i detti oggetti sono suscettibili di sequestro o di confisca sul territorio della Parte richiesta, questa potrà, ai fini di una procedura penale in corso, custodirli temporaneamente o rimetterla sotto condizione di restituzione. |
4 | Sono, tuttavia, riservati i diritti che la Parte richiesta o terzi avrebbero acquisito su questi oggetti. Se vi sono di tali diritti, gli oggetti, terminato il processo, saranno restituiti il più presto possibile e senza spese alla Parte richiesta. |
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dall'art. 20
IR 0.353.1 Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 CEEstr Art. 20 Consegna di oggetti - 1. A domanda della Parte richiedente, la Parte richiesta sequestrerà e rimetterà, nella misura consentita dalla sua legislazione, gli oggetti: |
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1 | A domanda della Parte richiedente, la Parte richiesta sequestrerà e rimetterà, nella misura consentita dalla sua legislazione, gli oggetti: |
a | che possono servire da mezzi di prova; o |
b | che, provenendo dal reato, sono stati trovati al momento dell'arresto in possesso dell'individuo richiesto o sono scoperti ulteriormente. |
2 | La consegna degli oggetti indicati nel paragrafo 1 del presente articolo sarà effettuata anche qualora l'estradizione già accordata non potesse aver luogo in seguito alla morte o all'evasione dell'individuo richiesto. |
3 | Se i detti oggetti sono suscettibili di sequestro o di confisca sul territorio della Parte richiesta, questa potrà, ai fini di una procedura penale in corso, custodirli temporaneamente o rimetterla sotto condizione di restituzione. |
4 | Sono, tuttavia, riservati i diritti che la Parte richiesta o terzi avrebbero acquisito su questi oggetti. Se vi sono di tali diritti, gli oggetti, terminato il processo, saranno restituiti il più presto possibile e senza spese alla Parte richiesta. |
IR 0.353.1 Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 CEEstr Art. 20 Consegna di oggetti - 1. A domanda della Parte richiedente, la Parte richiesta sequestrerà e rimetterà, nella misura consentita dalla sua legislazione, gli oggetti: |
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1 | A domanda della Parte richiedente, la Parte richiesta sequestrerà e rimetterà, nella misura consentita dalla sua legislazione, gli oggetti: |
a | che possono servire da mezzi di prova; o |
b | che, provenendo dal reato, sono stati trovati al momento dell'arresto in possesso dell'individuo richiesto o sono scoperti ulteriormente. |
2 | La consegna degli oggetti indicati nel paragrafo 1 del presente articolo sarà effettuata anche qualora l'estradizione già accordata non potesse aver luogo in seguito alla morte o all'evasione dell'individuo richiesto. |
3 | Se i detti oggetti sono suscettibili di sequestro o di confisca sul territorio della Parte richiesta, questa potrà, ai fini di una procedura penale in corso, custodirli temporaneamente o rimetterla sotto condizione di restituzione. |
4 | Sono, tuttavia, riservati i diritti che la Parte richiesta o terzi avrebbero acquisito su questi oggetti. Se vi sono di tali diritti, gli oggetti, terminato il processo, saranno restituiti il più presto possibile e senza spese alla Parte richiesta. |
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nella giurisprudenza e in dottrina (cfr. sentenza 19 giugno 1985 in re Gelli, consid. 5b; MARKEES, Internationale Rechtshilfe in Strafsachen. Das Bundesgesetz vom 20. März 1981 (IRSG), SJK 421a, n. 3.312.1). b) Alla luce dei suesposti criteri, non si può negare - contrariamente alla tesi ricorsuale - che i documenti sequestrati, rispettivamente fotocopiati dall'originale possano servire quale mezzo di prova nel quadro di un'inchiesta che ha tratto fra l'altro al dissesto dell'Ambrosiano di Milano e ad una complessa ed intricata serie di operazioni finanziarie, in cui sono coinvolti altri personaggi insieme con il ricercato. La tesi ricorsuale, per cui sarebbe necessario che i documenti si riferiscano direttamente a precisi versamenti, limitatamente ad epoche ben circoscritte e relative ai due affari Savoia Assicurazioni e Banco Ambrosiano, non può essere accolta perché eccessivamente riduttiva. Sufficiente è per contro che si tratta per massima parte di annotazioni redatte verosimilmente dallo stesso ricercato e relative ad operazioni finanziarie aventi fra l'altro relazione con i conti costituiti in Svizzera e con la sua situazione patrimoniale. Da un documento sembrano emergere dati relativi alla spartizione di compensi tra personaggi - indicati con le semplici iniziali - coinvolti nelle vicende dell'Ambrosiano. Non v'è dubbio - e questo è decisivo - che ove imputazioni del genere di quelle elevate in Italia contro Gelli e i suoi coprevenuti avessero dato luogo ad un procedimento penale in Svizzera, le autorità inquirenti svizzere sarebbero legittimate a sequestrare ed esaminare documentazioni del genere che fossero rinvenute sul prevenuto o al suo domicilio. Non v'è quindi motivo per non trasmettere all'Italia la documentazione sequestrata e, rispettivamente, fotocopiata dall'originale. c) Resta quindi da esaminare, per quanto riguarda i documenti, l'obiezione secondo cui alla loro consegna all'Italia osterebbe la protezione della sfera segreta, ai sensi dell'art. 9 e
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1 | A domanda della Parte richiedente, la Parte richiesta sequestrerà e rimetterà, nella misura consentita dalla sua legislazione, gli oggetti: |
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2 | La consegna degli oggetti indicati nel paragrafo 1 del presente articolo sarà effettuata anche qualora l'estradizione già accordata non potesse aver luogo in seguito alla morte o all'evasione dell'individuo richiesto. |
3 | Se i detti oggetti sono suscettibili di sequestro o di confisca sul territorio della Parte richiesta, questa potrà, ai fini di una procedura penale in corso, custodirli temporaneamente o rimetterla sotto condizione di restituzione. |
4 | Sono, tuttavia, riservati i diritti che la Parte richiesta o terzi avrebbero acquisito su questi oggetti. Se vi sono di tali diritti, gli oggetti, terminato il processo, saranno restituiti il più presto possibile e senza spese alla Parte richiesta. |
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1 | A domanda della Parte richiedente, la Parte richiesta sequestrerà e rimetterà, nella misura consentita dalla sua legislazione, gli oggetti: |
a | che possono servire da mezzi di prova; o |
b | che, provenendo dal reato, sono stati trovati al momento dell'arresto in possesso dell'individuo richiesto o sono scoperti ulteriormente. |
2 | La consegna degli oggetti indicati nel paragrafo 1 del presente articolo sarà effettuata anche qualora l'estradizione già accordata non potesse aver luogo in seguito alla morte o all'evasione dell'individuo richiesto. |
3 | Se i detti oggetti sono suscettibili di sequestro o di confisca sul territorio della Parte richiesta, questa potrà, ai fini di una procedura penale in corso, custodirli temporaneamente o rimetterla sotto condizione di restituzione. |
4 | Sono, tuttavia, riservati i diritti che la Parte richiesta o terzi avrebbero acquisito su questi oggetti. Se vi sono di tali diritti, gli oggetti, terminato il processo, saranno restituiti il più presto possibile e senza spese alla Parte richiesta. |
IR 0.353.1 Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 CEEstr Art. 20 Consegna di oggetti - 1. A domanda della Parte richiedente, la Parte richiesta sequestrerà e rimetterà, nella misura consentita dalla sua legislazione, gli oggetti: |
|
1 | A domanda della Parte richiedente, la Parte richiesta sequestrerà e rimetterà, nella misura consentita dalla sua legislazione, gli oggetti: |
a | che possono servire da mezzi di prova; o |
b | che, provenendo dal reato, sono stati trovati al momento dell'arresto in possesso dell'individuo richiesto o sono scoperti ulteriormente. |
2 | La consegna degli oggetti indicati nel paragrafo 1 del presente articolo sarà effettuata anche qualora l'estradizione già accordata non potesse aver luogo in seguito alla morte o all'evasione dell'individuo richiesto. |
3 | Se i detti oggetti sono suscettibili di sequestro o di confisca sul territorio della Parte richiesta, questa potrà, ai fini di una procedura penale in corso, custodirli temporaneamente o rimetterla sotto condizione di restituzione. |
4 | Sono, tuttavia, riservati i diritti che la Parte richiesta o terzi avrebbero acquisito su questi oggetti. Se vi sono di tali diritti, gli oggetti, terminato il processo, saranno restituiti il più presto possibile e senza spese alla Parte richiesta. |
IR 0.353.1 Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 CEEstr Art. 20 Consegna di oggetti - 1. A domanda della Parte richiedente, la Parte richiesta sequestrerà e rimetterà, nella misura consentita dalla sua legislazione, gli oggetti: |
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1 | A domanda della Parte richiedente, la Parte richiesta sequestrerà e rimetterà, nella misura consentita dalla sua legislazione, gli oggetti: |
a | che possono servire da mezzi di prova; o |
b | che, provenendo dal reato, sono stati trovati al momento dell'arresto in possesso dell'individuo richiesto o sono scoperti ulteriormente. |
2 | La consegna degli oggetti indicati nel paragrafo 1 del presente articolo sarà effettuata anche qualora l'estradizione già accordata non potesse aver luogo in seguito alla morte o all'evasione dell'individuo richiesto. |
3 | Se i detti oggetti sono suscettibili di sequestro o di confisca sul territorio della Parte richiesta, questa potrà, ai fini di una procedura penale in corso, custodirli temporaneamente o rimetterla sotto condizione di restituzione. |
4 | Sono, tuttavia, riservati i diritti che la Parte richiesta o terzi avrebbero acquisito su questi oggetti. Se vi sono di tali diritti, gli oggetti, terminato il processo, saranno restituiti il più presto possibile e senza spese alla Parte richiesta. |
BGE 112 Ib 610 S. 623
come sarebbe dimostrato dal fatto che nel progetto del Consiglio federale i disposti relativi alla sfera segreta erano previsti all'art. 61, incluso appunto nella terza parte, e che essi furono trasferiti nella prima parte per ragioni d'ordine politico (cfr. su tale divergenza tra Consiglio degli Stati e Consiglio nazionale, risoltasi secondo la tesi del primo: Boll.uff. CSt 1977 pag. 625 segg., CN 1979 pagg. 846 e 852, CSt 1980 pag. 216, CN 1980 pag. 1340 segg., CSt 1981 pag. 75 segg.). L'apprezzamento dell'UFP a proposito della soluzione per finire ancorata nella legge è condiviso da MARKEES, autore del progetto (SJK 412a, n. 1.133), ed anche da SCHULTZ che, a proposito di tale trasferimento nella parte generale, parla di "ausgesprochene parlamentarische Fehlentscheidung" (Die Entwicklung der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen in der Schweiz, Festschrift für Kurt Furgler, pag. 261; inoltre, Das neue Schweizer Recht der internationalen Zusammenarbeit in Strafsachen, Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft, 96/1984 pag. 603 e segg.). Nella sua sistematica, la soluzione adottata dal legislatore mostra però la precisa volontà di questo di estendere l'applicazione delle disposizioni sulla protezione della sfera segreta anche al campo dell'estradizione, nella misura almeno in cui questa - intesa come procedimento unitario - comprende anche provvedimenti che, come la consegna di cose regolata dall'art. 34
SR 351.1 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP) - Assistenza in materia penale AIMP Art. 34 |
IR 0.353.1 Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 CEEstr Art. 20 Consegna di oggetti - 1. A domanda della Parte richiedente, la Parte richiesta sequestrerà e rimetterà, nella misura consentita dalla sua legislazione, gli oggetti: |
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1 | A domanda della Parte richiedente, la Parte richiesta sequestrerà e rimetterà, nella misura consentita dalla sua legislazione, gli oggetti: |
a | che possono servire da mezzi di prova; o |
b | che, provenendo dal reato, sono stati trovati al momento dell'arresto in possesso dell'individuo richiesto o sono scoperti ulteriormente. |
2 | La consegna degli oggetti indicati nel paragrafo 1 del presente articolo sarà effettuata anche qualora l'estradizione già accordata non potesse aver luogo in seguito alla morte o all'evasione dell'individuo richiesto. |
3 | Se i detti oggetti sono suscettibili di sequestro o di confisca sul territorio della Parte richiesta, questa potrà, ai fini di una procedura penale in corso, custodirli temporaneamente o rimetterla sotto condizione di restituzione. |
4 | Sono, tuttavia, riservati i diritti che la Parte richiesta o terzi avrebbero acquisito su questi oggetti. Se vi sono di tali diritti, gli oggetti, terminato il processo, saranno restituiti il più presto possibile e senza spese alla Parte richiesta. |
BGE 112 Ib 610 S. 624
denegata rilevanza probatoria nel quadro del procedimento in corso in Italia - eccezione che Gelli è legittimato ad opporre in proprio, con l'effetto indiretto di proteggere eventualmente anche terzi - già si è visto nelle considerazioni precedenti. Infine, non si vede come alle persone che il ricorrente non nomina potrebbe esser riconosciuta la qualità di terzi non implicati ai sensi della giurisprudenza del Tribunale federale, nella misura in cui esse fossero coinvolte nella stessa vicenda (cfr. DTF 107 Ib 255 consid. 2bb, DTF 105 Ib 429 consid. 6; GAAC 46/1982 n. 68 pagg. 384 e 409; sentenza 8 febbraio 1984 in re Banque scandinave en Suisse S.A.). Ne viene che, per quanto concerne la trasmissione dei documenti sequestrati in originale, rispettivamente fotocopiati, nulla si oppone alla consegna all'Italia, per cui il ricorso di diritto amministrativo su codesto punto dev'essere respinto in quanto ricevibile.
8. Per quel che ha tratto alla consegna dei fondi e valori, v'è da esaminare anzitutto se - come il ricorrente pretende - sia rilevante dal punto di vista formale il fatto che l'UFP non abbia direttamente ordinato il sequestro di beni, ma si sia appoggiato ad un sequestro predisposto - con decisione del settembre 1982, risp. del 16 maggio 1983 - dal Procuratore pubblico della giurisdizione sottocenerina. È vero che - competente in virtù dell'art. 47
SR 351.1 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP) - Assistenza in materia penale AIMP Art. 47 Ordine di arresto e altre decisioni - 1 L'UFG emette un ordine di arresto in vista d'estradizione. Esso può prescindervi segnatamente se la persona perseguita: |
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1 | L'UFG emette un ordine di arresto in vista d'estradizione. Esso può prescindervi segnatamente se la persona perseguita: |
a | verosimilmente non si sottrarrà all'estradizione né comprometterà l'istruzione penale, o |
b | può produrre immediatamente il suo alibi. |
2 | Se la persona perseguita non è in condizione d'essere incarcerata o se altri motivi lo giustificano, l'UFG può, in luogo della carcerazione, decidere altri provvedimenti cautelari. |
3 | Simultaneamente, esso decide quali oggetti e beni debbano rimanere od essere messi al sicuro. |
SR 351.1 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP) - Assistenza in materia penale AIMP Art. 45 Sequestro conservativo - 1 In caso di fermo, gli oggetti e i beni che possono servire come mezzi di prova nel procedimento penale straniero o provengono dal reato sono posti al sicuro. |
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1 | In caso di fermo, gli oggetti e i beni che possono servire come mezzi di prova nel procedimento penale straniero o provengono dal reato sono posti al sicuro. |
2 | Se necessario, le autorità cantonali possono ordinare la perquisizione della persona fermata e dei locali. |
SR 351.1 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP) - Assistenza in materia penale AIMP Art. 49 Esecuzione - 1 Le decisioni di cui all'articolo 47 sono eseguite dalle autorità cantonali. |
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1 | Le decisioni di cui all'articolo 47 sono eseguite dalle autorità cantonali. |
2 | L'ordine di arresto in vista d'estradizione non è eseguibile fin tanto che la persona perseguita si trova in carcere preventivo o espiatorio.95 |
3 | Senza il consenso dell'UFG, la persona perseguita non può essere né messa in libertà né allontanata dalla Svizzera. |
9. Il ricorrente obietta inoltre che alla consegna dei beni all'Italia farebbero ostacolo, da un lato, il sequestro penale ordinato dal Procuratore pubblico sottocenerino e, dall'altro, sequestri
BGE 112 Ib 610 S. 625
civili ottenuti da terzi sugli stessi beni e più precisamente su parte degli averi depositati presso la SBS e l'UBS di Ginevra. Anche queste obiezioni non sono fondate. a) Il provvedimento preso dal Procuratore pubblico sottocenerino è una semplice misura cautelativa, che non può far ostacolo all'applicazione dell'art. 20
IR 0.353.1 Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 CEEstr Art. 20 Consegna di oggetti - 1. A domanda della Parte richiedente, la Parte richiesta sequestrerà e rimetterà, nella misura consentita dalla sua legislazione, gli oggetti: |
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1 | A domanda della Parte richiedente, la Parte richiesta sequestrerà e rimetterà, nella misura consentita dalla sua legislazione, gli oggetti: |
a | che possono servire da mezzi di prova; o |
b | che, provenendo dal reato, sono stati trovati al momento dell'arresto in possesso dell'individuo richiesto o sono scoperti ulteriormente. |
2 | La consegna degli oggetti indicati nel paragrafo 1 del presente articolo sarà effettuata anche qualora l'estradizione già accordata non potesse aver luogo in seguito alla morte o all'evasione dell'individuo richiesto. |
3 | Se i detti oggetti sono suscettibili di sequestro o di confisca sul territorio della Parte richiesta, questa potrà, ai fini di una procedura penale in corso, custodirli temporaneamente o rimetterla sotto condizione di restituzione. |
4 | Sono, tuttavia, riservati i diritti che la Parte richiesta o terzi avrebbero acquisito su questi oggetti. Se vi sono di tali diritti, gli oggetti, terminato il processo, saranno restituiti il più presto possibile e senza spese alla Parte richiesta. |
IR 0.353.1 Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 CEEstr Art. 20 Consegna di oggetti - 1. A domanda della Parte richiedente, la Parte richiesta sequestrerà e rimetterà, nella misura consentita dalla sua legislazione, gli oggetti: |
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1 | A domanda della Parte richiedente, la Parte richiesta sequestrerà e rimetterà, nella misura consentita dalla sua legislazione, gli oggetti: |
a | che possono servire da mezzi di prova; o |
b | che, provenendo dal reato, sono stati trovati al momento dell'arresto in possesso dell'individuo richiesto o sono scoperti ulteriormente. |
2 | La consegna degli oggetti indicati nel paragrafo 1 del presente articolo sarà effettuata anche qualora l'estradizione già accordata non potesse aver luogo in seguito alla morte o all'evasione dell'individuo richiesto. |
3 | Se i detti oggetti sono suscettibili di sequestro o di confisca sul territorio della Parte richiesta, questa potrà, ai fini di una procedura penale in corso, custodirli temporaneamente o rimetterla sotto condizione di restituzione. |
4 | Sono, tuttavia, riservati i diritti che la Parte richiesta o terzi avrebbero acquisito su questi oggetti. Se vi sono di tali diritti, gli oggetti, terminato il processo, saranno restituiti il più presto possibile e senza spese alla Parte richiesta. |
IR 0.353.1 Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 CEEstr Art. 20 Consegna di oggetti - 1. A domanda della Parte richiedente, la Parte richiesta sequestrerà e rimetterà, nella misura consentita dalla sua legislazione, gli oggetti: |
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1 | A domanda della Parte richiedente, la Parte richiesta sequestrerà e rimetterà, nella misura consentita dalla sua legislazione, gli oggetti: |
a | che possono servire da mezzi di prova; o |
b | che, provenendo dal reato, sono stati trovati al momento dell'arresto in possesso dell'individuo richiesto o sono scoperti ulteriormente. |
2 | La consegna degli oggetti indicati nel paragrafo 1 del presente articolo sarà effettuata anche qualora l'estradizione già accordata non potesse aver luogo in seguito alla morte o all'evasione dell'individuo richiesto. |
3 | Se i detti oggetti sono suscettibili di sequestro o di confisca sul territorio della Parte richiesta, questa potrà, ai fini di una procedura penale in corso, custodirli temporaneamente o rimetterla sotto condizione di restituzione. |
4 | Sono, tuttavia, riservati i diritti che la Parte richiesta o terzi avrebbero acquisito su questi oggetti. Se vi sono di tali diritti, gli oggetti, terminato il processo, saranno restituiti il più presto possibile e senza spese alla Parte richiesta. |
SR 351.1 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP) - Assistenza in materia penale AIMP Art. 1 Oggetto - 1 La presente legge disciplina, in quanto altre leggi o convenzioni internazionali non dispongano altrimenti, tutti i procedimenti della cooperazione internazionale in materia penale, segnatamente:4 |
|
1 | La presente legge disciplina, in quanto altre leggi o convenzioni internazionali non dispongano altrimenti, tutti i procedimenti della cooperazione internazionale in materia penale, segnatamente:4 |
a | l'estradizione di persone penalmente perseguite o condannate (parte seconda); |
b | l'assistenza per un procedimento penale all'estero (parte terza); |
c | il perseguimento e la repressione di un reato in via sostitutiva (parte quarta); |
d | l'esecuzione di decisioni penali straniere (parte quinta). |
2 | ...5 |
3 | La presente legge s'applica soltanto alle cause penali in cui il diritto dello Stato richiedente consente di adire il giudice. |
3bis | La presente legge, in quanto altre leggi o convenzioni internazionali non dispongano altrimenti, si applica per analogia ai procedimenti della cooperazione in materia penale con tribunali internazionali o altre istituzioni interstatali o sovranazionali che esercitano funzioni di autorità penali se il procedimento riguarda: |
a | reati di cui ai titoli dodicesimobis, dodicesimoter o dodicesimoquater del Codice penale6; o |
b | altri reati, quando il tribunale o l'istituzione si fonda su una risoluzione delle Nazioni Unite vincolante per la Svizzera o da questa appoggiata.7 |
3ter | Il Consiglio federale può inoltre stabilire in un'ordinanza che la presente legge si applica per analogia ai procedimenti della cooperazione in materia penale con altri tribunali internazionali o altre istituzioni interstatali o sovranazionali che esercitano funzioni di autorità penali se: |
a | la costituzione del tribunale o dell'istituzione si fonda su una base giuridica che stabilisce chiaramente le competenze del tribunale o dell'istituzione in materia di diritto penale e di procedura penale; |
b | la procedura dinanzi al tribunale o all'istituzione garantisce il rispetto dei principi dello Stato di diritto; e |
c | la cooperazione contribuisce a tutelare gli interessi della Svizzera.8 |
4 | La presente legge non conferisce alcun diritto alla cooperazione in materia penale.9 |
SR 351.1 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP) - Assistenza in materia penale AIMP Art. 59 Consegna di oggetti e beni - 1 Se le condizioni per l'estradizione sono adempiute, sono consegnati gli oggetti e i beni in possesso della persona perseguita che: |
|
1 | Se le condizioni per l'estradizione sono adempiute, sono consegnati gli oggetti e i beni in possesso della persona perseguita che: |
a | possono servire come mezzi di prova, o |
b | provengono dal reato. |
2 | Se una terza persona che ha acquisito diritti in buona fede, un'autorità o il danneggiato che abita in Svizzera fanno valere diritti sugli oggetti o i beni che possono servire come mezzi di prova, la consegna avviene soltanto se lo Stato richiedente garantisce la restituzione gratuita dopo la chiusura del suo procedimento. |
3 | Gli oggetti o i beni che provengono dal reato comprendono: |
a | oggetti con i quali è stato commesso il reato; |
b | il prodotto o il ricavo del reato, il valore di rimpiazzo e l'indebito profitto; |
c | i doni o altre liberalità che sono serviti o erano destinati a determinare o a ricompensare l'autore del reato e il valore di rimpiazzo. |
4 | Gli oggetti o i beni che provengono del reato possono essere trattenuti in Svizzera se: |
a | il danneggiato cui devono essere restituiti dimora abitualmente in Svizzera; |
b | un'autorità fa valere diritti su di essi; o |
c | una persona estranea al reato, le cui pretese non sono garantite dallo Stato richiedente, rende verosimile di aver acquisito in buona fede diritti su tali oggetti o beni in Svizzera o, in quanto dimorante abitualmente in Svizzera, all'estero. |
5 | Parimenti, oggetti o beni giusta il capoverso 1 possono essere trattenuti in Svizzera fintanto che sono necessari per un procedimento penale pendente in Svizzera. |
6 | Se un avente diritto fa valere pretese su oggetti o beni giusta il capoverso 4, la loro consegna allo Stato richiedente viene rimandata fino a quando la situazione giuridica sia chiarita. Gli oggetti o i beni litigiosi possono essere consegnati all'avente diritto solo se: |
a | lo Stato richiedente vi acconsente; |
b | nel caso del capoverso 4 lettera b, l'autorità dà il suo consenso, o |
c | la fondatezza della pretesa è stata riconosciuta da un'autorità giudiziaria svizzera. |
7 | La consegna di oggetti o di beni è indipendente dall'estradizione effettiva della persona perseguita. |
8 | Non vengono consegnati gli oggetti e i beni di cui al capoverso 1 lettera b che spettano alla Svizzera in esecuzione di un accordo di ripartizione in applicazione della legge federale del 19 marzo 2004107 sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati.108 |
BGE 112 Ib 610 S. 626
concernente l'esecuzione dell'estradizione - distingue quanto alla consegna effettiva tra gli oggetti che servono allo Stato richiedente quali mezzi probatori e gli altri oggetti o beni di cui lo Stato richiedente non abbisogna come mezzi di prova. Questi ultimi possono essere trattenuti ("zurückbehalten", "retenus"), segnatamente se debbono essere restituiti ad una persona lesa che abita in Svizzera (art. 59 cpv. 1 lett. a), se una persona estranea al reato rende verosimile di avere su di essi diritti acquisiti in buona fede in Svizzera e le sue pretese non sono garantite (lett. b), oppure se sono necessari per un procedimento penale pendente in Svizzera (lett. c). Per contro, come appare logico alla luce della loro finalità, gli oggetti costituenti mezzi di prova debbono essere consegnati: se ricorrono però le stesse condizioni testé esaminate, al momento della loro consegna può essere richiesta la restituzione gratuita (art. 59 cpv. 2
SR 351.1 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP) - Assistenza in materia penale AIMP Art. 59 Consegna di oggetti e beni - 1 Se le condizioni per l'estradizione sono adempiute, sono consegnati gli oggetti e i beni in possesso della persona perseguita che: |
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1 | Se le condizioni per l'estradizione sono adempiute, sono consegnati gli oggetti e i beni in possesso della persona perseguita che: |
a | possono servire come mezzi di prova, o |
b | provengono dal reato. |
2 | Se una terza persona che ha acquisito diritti in buona fede, un'autorità o il danneggiato che abita in Svizzera fanno valere diritti sugli oggetti o i beni che possono servire come mezzi di prova, la consegna avviene soltanto se lo Stato richiedente garantisce la restituzione gratuita dopo la chiusura del suo procedimento. |
3 | Gli oggetti o i beni che provengono dal reato comprendono: |
a | oggetti con i quali è stato commesso il reato; |
b | il prodotto o il ricavo del reato, il valore di rimpiazzo e l'indebito profitto; |
c | i doni o altre liberalità che sono serviti o erano destinati a determinare o a ricompensare l'autore del reato e il valore di rimpiazzo. |
4 | Gli oggetti o i beni che provengono del reato possono essere trattenuti in Svizzera se: |
a | il danneggiato cui devono essere restituiti dimora abitualmente in Svizzera; |
b | un'autorità fa valere diritti su di essi; o |
c | una persona estranea al reato, le cui pretese non sono garantite dallo Stato richiedente, rende verosimile di aver acquisito in buona fede diritti su tali oggetti o beni in Svizzera o, in quanto dimorante abitualmente in Svizzera, all'estero. |
5 | Parimenti, oggetti o beni giusta il capoverso 1 possono essere trattenuti in Svizzera fintanto che sono necessari per un procedimento penale pendente in Svizzera. |
6 | Se un avente diritto fa valere pretese su oggetti o beni giusta il capoverso 4, la loro consegna allo Stato richiedente viene rimandata fino a quando la situazione giuridica sia chiarita. Gli oggetti o i beni litigiosi possono essere consegnati all'avente diritto solo se: |
a | lo Stato richiedente vi acconsente; |
b | nel caso del capoverso 4 lettera b, l'autorità dà il suo consenso, o |
c | la fondatezza della pretesa è stata riconosciuta da un'autorità giudiziaria svizzera. |
7 | La consegna di oggetti o di beni è indipendente dall'estradizione effettiva della persona perseguita. |
8 | Non vengono consegnati gli oggetti e i beni di cui al capoverso 1 lettera b che spettano alla Svizzera in esecuzione di un accordo di ripartizione in applicazione della legge federale del 19 marzo 2004107 sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati.108 |
IR 0.353.1 Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 CEEstr Art. 20 Consegna di oggetti - 1. A domanda della Parte richiedente, la Parte richiesta sequestrerà e rimetterà, nella misura consentita dalla sua legislazione, gli oggetti: |
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1 | A domanda della Parte richiedente, la Parte richiesta sequestrerà e rimetterà, nella misura consentita dalla sua legislazione, gli oggetti: |
a | che possono servire da mezzi di prova; o |
b | che, provenendo dal reato, sono stati trovati al momento dell'arresto in possesso dell'individuo richiesto o sono scoperti ulteriormente. |
2 | La consegna degli oggetti indicati nel paragrafo 1 del presente articolo sarà effettuata anche qualora l'estradizione già accordata non potesse aver luogo in seguito alla morte o all'evasione dell'individuo richiesto. |
3 | Se i detti oggetti sono suscettibili di sequestro o di confisca sul territorio della Parte richiesta, questa potrà, ai fini di una procedura penale in corso, custodirli temporaneamente o rimetterla sotto condizione di restituzione. |
4 | Sono, tuttavia, riservati i diritti che la Parte richiesta o terzi avrebbero acquisito su questi oggetti. Se vi sono di tali diritti, gli oggetti, terminato il processo, saranno restituiti il più presto possibile e senza spese alla Parte richiesta. |
Nel caso in esame, trattandosi dei mezzi di prova (documenti) di cui s'è detto al considerando 7, nulla osta alla loro consegna incondizionata alla Repubblica Italiana, dato che è pacifico che nessuna pretesa è stata avanzata. Per quanto ha tratto invece ai fondi e valori - che non abbisognano di per sé alla Parte richiedente quali mezzi di prova (cfr. infra, consid. 10) - consta dall'incarto che terzi hanno fatto valere dei diritti ed hanno ottenuto in particolare dei sequestri: l'UFP dovrà pertanto tutelare le loro ragioni in applicazione degli art. 34 cpv. 4
SR 351.1 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP) - Assistenza in materia penale AIMP Art. 34 |
BGE 112 Ib 610 S. 627
10. Resta da esaminare l'obiezione ricorsuale secondo cui fa ostacolo alla consegna dei beni e valori l'assenza di una relazione con i reati per i quali l'estradizione è stata o avrebbe dovuto essere accordata. a) A tal proposito giova ricordare che non si tratta di un caso d'applicazione dell'art. 20
IR 0.353.1 Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 CEEstr Art. 20 Consegna di oggetti - 1. A domanda della Parte richiedente, la Parte richiesta sequestrerà e rimetterà, nella misura consentita dalla sua legislazione, gli oggetti: |
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1 | A domanda della Parte richiedente, la Parte richiesta sequestrerà e rimetterà, nella misura consentita dalla sua legislazione, gli oggetti: |
a | che possono servire da mezzi di prova; o |
b | che, provenendo dal reato, sono stati trovati al momento dell'arresto in possesso dell'individuo richiesto o sono scoperti ulteriormente. |
2 | La consegna degli oggetti indicati nel paragrafo 1 del presente articolo sarà effettuata anche qualora l'estradizione già accordata non potesse aver luogo in seguito alla morte o all'evasione dell'individuo richiesto. |
3 | Se i detti oggetti sono suscettibili di sequestro o di confisca sul territorio della Parte richiesta, questa potrà, ai fini di una procedura penale in corso, custodirli temporaneamente o rimetterla sotto condizione di restituzione. |
4 | Sono, tuttavia, riservati i diritti che la Parte richiesta o terzi avrebbero acquisito su questi oggetti. Se vi sono di tali diritti, gli oggetti, terminato il processo, saranno restituiti il più presto possibile e senza spese alla Parte richiesta. |
IR 0.353.1 Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 CEEstr Art. 20 Consegna di oggetti - 1. A domanda della Parte richiedente, la Parte richiesta sequestrerà e rimetterà, nella misura consentita dalla sua legislazione, gli oggetti: |
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1 | A domanda della Parte richiedente, la Parte richiesta sequestrerà e rimetterà, nella misura consentita dalla sua legislazione, gli oggetti: |
a | che possono servire da mezzi di prova; o |
b | che, provenendo dal reato, sono stati trovati al momento dell'arresto in possesso dell'individuo richiesto o sono scoperti ulteriormente. |
2 | La consegna degli oggetti indicati nel paragrafo 1 del presente articolo sarà effettuata anche qualora l'estradizione già accordata non potesse aver luogo in seguito alla morte o all'evasione dell'individuo richiesto. |
3 | Se i detti oggetti sono suscettibili di sequestro o di confisca sul territorio della Parte richiesta, questa potrà, ai fini di una procedura penale in corso, custodirli temporaneamente o rimetterla sotto condizione di restituzione. |
4 | Sono, tuttavia, riservati i diritti che la Parte richiesta o terzi avrebbero acquisito su questi oggetti. Se vi sono di tali diritti, gli oggetti, terminato il processo, saranno restituiti il più presto possibile e senza spese alla Parte richiesta. |
BGE 112 Ib 610 S. 628
determinarsi in punto alla loro punibilità secondo il diritto svizzero (sentenza 21 maggio 1986 in re Kisacik, concernente una richiesta d'estradizione presentata dall'Italia). Un certo rigore in questo campo è doveroso, specie con riguardo alle domande che possono pervenire in futuro da Stati che non hanno aderito alla Convenzione o le cui domande non potessero fondarsi né su di essa né sulla CEAG, ma fossero rette unicamente dal diritto interno (art. 74
SR 351.1 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP) - Assistenza in materia penale AIMP Art. 74 Consegna di mezzi di prova - 1 Gli oggetti, i documenti o i beni sequestrati a scopo di prova, nonché gli atti e le decisioni sono messi a disposizione dell'autorità estera competente, a sua richiesta, dopo la chiusura della procedura d'assistenza giudiziaria (art. 80d). |
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1 | Gli oggetti, i documenti o i beni sequestrati a scopo di prova, nonché gli atti e le decisioni sono messi a disposizione dell'autorità estera competente, a sua richiesta, dopo la chiusura della procedura d'assistenza giudiziaria (art. 80d). |
2 | Se una terza persona che ha acquisito diritti in buona fede, un'autorità o il danneggiato che dimora abitualmente in Svizzera fanno valere diritti sugli oggetti, i documenti o i beni giusta il capoverso 1, quest'ultimi sono consegnati soltanto se lo Stato richiedente ne garantisce la restituzione gratuita dopo la chiusura del suo procedimento. |
3 | La consegna può essere rinviata fintanto che gli oggetti, i documenti o i beni sono necessari per un procedimento penale pendente in Svizzera. |
4 | I diritti di pegno fiscali sono retti dall'articolo 60. |
IR 0.353.1 Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 CEEstr Art. 20 Consegna di oggetti - 1. A domanda della Parte richiedente, la Parte richiesta sequestrerà e rimetterà, nella misura consentita dalla sua legislazione, gli oggetti: |
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1 | A domanda della Parte richiedente, la Parte richiesta sequestrerà e rimetterà, nella misura consentita dalla sua legislazione, gli oggetti: |
a | che possono servire da mezzi di prova; o |
b | che, provenendo dal reato, sono stati trovati al momento dell'arresto in possesso dell'individuo richiesto o sono scoperti ulteriormente. |
2 | La consegna degli oggetti indicati nel paragrafo 1 del presente articolo sarà effettuata anche qualora l'estradizione già accordata non potesse aver luogo in seguito alla morte o all'evasione dell'individuo richiesto. |
3 | Se i detti oggetti sono suscettibili di sequestro o di confisca sul territorio della Parte richiesta, questa potrà, ai fini di una procedura penale in corso, custodirli temporaneamente o rimetterla sotto condizione di restituzione. |
4 | Sono, tuttavia, riservati i diritti che la Parte richiesta o terzi avrebbero acquisito su questi oggetti. Se vi sono di tali diritti, gli oggetti, terminato il processo, saranno restituiti il più presto possibile e senza spese alla Parte richiesta. |
IR 0.353.1 Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 CEEstr Art. 20 Consegna di oggetti - 1. A domanda della Parte richiedente, la Parte richiesta sequestrerà e rimetterà, nella misura consentita dalla sua legislazione, gli oggetti: |
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1 | A domanda della Parte richiedente, la Parte richiesta sequestrerà e rimetterà, nella misura consentita dalla sua legislazione, gli oggetti: |
a | che possono servire da mezzi di prova; o |
b | che, provenendo dal reato, sono stati trovati al momento dell'arresto in possesso dell'individuo richiesto o sono scoperti ulteriormente. |
2 | La consegna degli oggetti indicati nel paragrafo 1 del presente articolo sarà effettuata anche qualora l'estradizione già accordata non potesse aver luogo in seguito alla morte o all'evasione dell'individuo richiesto. |
3 | Se i detti oggetti sono suscettibili di sequestro o di confisca sul territorio della Parte richiesta, questa potrà, ai fini di una procedura penale in corso, custodirli temporaneamente o rimetterla sotto condizione di restituzione. |
4 | Sono, tuttavia, riservati i diritti che la Parte richiesta o terzi avrebbero acquisito su questi oggetti. Se vi sono di tali diritti, gli oggetti, terminato il processo, saranno restituiti il più presto possibile e senza spese alla Parte richiesta. |
BGE 112 Ib 610 S. 629
1983 per fondare il sequestro provvisionale del patrimonio di Gelli presso le due banche ginevrine in applicazione dell'art. 120 CPP/TI. Per la verità, ci si potrebbe chiedere se questo generico rinvio alla decisione di un'altra autorità soddisfi le esigenze di motivazione che fanno parte del diritto d'essere sentito assicurato dall'art. 4
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 4 Lingue nazionali - Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 35 - 1 Le decisioni scritte, anche se notificate in forma di lettera, devono essere designate come tali, motivate, e indicare il rimedio giuridico. |
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1 | Le decisioni scritte, anche se notificate in forma di lettera, devono essere designate come tali, motivate, e indicare il rimedio giuridico. |
2 | L'indicazione del rimedio giuridico deve menzionare il rimedio giuridico ordinario ammissibile, l'autorità competente e il termine per interporlo. |
3 | L'autorità può rinunciare a indicare i motivi e il rimedio giuridico allorché la decisione sia interamente conforme alle domande delle parti e nessuna parte chieda la motivazione. |
11. È quindi da indagare se i motivi addotti dal Procuratore pubblico sottocenerino a sostegno del sequestro fondato sull'art. 120 CPP/TI possano esser posti alla base anche della decisione di consegna ai sensi dell'art. 20
IR 0.353.1 Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 CEEstr Art. 20 Consegna di oggetti - 1. A domanda della Parte richiedente, la Parte richiesta sequestrerà e rimetterà, nella misura consentita dalla sua legislazione, gli oggetti: |
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1 | A domanda della Parte richiedente, la Parte richiesta sequestrerà e rimetterà, nella misura consentita dalla sua legislazione, gli oggetti: |
a | che possono servire da mezzi di prova; o |
b | che, provenendo dal reato, sono stati trovati al momento dell'arresto in possesso dell'individuo richiesto o sono scoperti ulteriormente. |
2 | La consegna degli oggetti indicati nel paragrafo 1 del presente articolo sarà effettuata anche qualora l'estradizione già accordata non potesse aver luogo in seguito alla morte o all'evasione dell'individuo richiesto. |
3 | Se i detti oggetti sono suscettibili di sequestro o di confisca sul territorio della Parte richiesta, questa potrà, ai fini di una procedura penale in corso, custodirli temporaneamente o rimetterla sotto condizione di restituzione. |
4 | Sono, tuttavia, riservati i diritti che la Parte richiesta o terzi avrebbero acquisito su questi oggetti. Se vi sono di tali diritti, gli oggetti, terminato il processo, saranno restituiti il più presto possibile e senza spese alla Parte richiesta. |
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1 | A domanda della Parte richiedente, la Parte richiesta sequestrerà e rimetterà, nella misura consentita dalla sua legislazione, gli oggetti: |
a | che possono servire da mezzi di prova; o |
b | che, provenendo dal reato, sono stati trovati al momento dell'arresto in possesso dell'individuo richiesto o sono scoperti ulteriormente. |
2 | La consegna degli oggetti indicati nel paragrafo 1 del presente articolo sarà effettuata anche qualora l'estradizione già accordata non potesse aver luogo in seguito alla morte o all'evasione dell'individuo richiesto. |
3 | Se i detti oggetti sono suscettibili di sequestro o di confisca sul territorio della Parte richiesta, questa potrà, ai fini di una procedura penale in corso, custodirli temporaneamente o rimetterla sotto condizione di restituzione. |
4 | Sono, tuttavia, riservati i diritti che la Parte richiesta o terzi avrebbero acquisito su questi oggetti. Se vi sono di tali diritti, gli oggetti, terminato il processo, saranno restituiti il più presto possibile e senza spese alla Parte richiesta. |
aa) Per quanto attiene all'affare Savoia Assicurazioni, secondo l'interpretazione della domanda italiana data dal Tribunale federale nella sentenza del 19 agosto 1983 (consid. 7b-c, non pubblicato in DTF 109 Ib 317 segg.), Gelli è considerato implicato nella faccenda per aver incassato in Italia tre assegni circolari di 10 milioni di lire ognuno emessi in relazione a queste operazioni. Non è sostenuto da nessuno che tali proventi del supposto reato siano stati trasferiti in Svizzera, segnatamente siano finiti sui conti delle banche di Ginevra. Per quanto riguarda questa imputazione, pertanto, non esistono fondi in Svizzera la cui consegna potrebbe entrare in linea di conto. ab) Per quanto riguarda la bancarotta del Banco Ambrosiano, entrano in considerazione l'ordine di cattura 17 settembre 1982 dei Sostituti Procuratori della Repubblica di Milano ed il mandato di cattura 1o giugno 1983 del Giudice istruttore di Milano.
BGE 112 Ib 610 S. 630
Secondo l'ordine di cattura del 17 settembre 1982, il defunto Roberto Calvi, nella sua duplice qualità di Presidente del Banco Ambrosiano S.p.A. in Milano e del Banco Ambrosiano Holding Lussemburgo, avrebbe disposto che gli istituti americani consociati di Nassau, Managua e/o Lima effettuassero accrediti per la somma complessiva di ca 70 milioni di dollari USA presso banche svizzere, segnatamente l'UBS di Ginevra, su conti di cui disponevano Gelli o persone a lui facenti capo, e ciò nel primo semestre del 1982. Nell'opposizione a suo tempo proposta contro la domanda d'estradizione, il ricercato aveva tra l'altro obiettato che questa accusa si era rivelata falsa e che nessun importo in detto periodo era stato accreditato sui suoi conti di Ginevra. Nella sentenza del 19 agosto 1983 il Tribunale federale, dopo aver rilevato che il suo esame doveva limitarsi ai fatti contenuti nell'ordine di cattura del 17 settembre 1982, aveva considerato che non spettava al giudice dell'estradizione di effettuare accertamenti per verificare se tali fatti fossero esatti oppure, come sosteneva il ricercato, erronei. In particolare, il Tribunale federale aveva a quel momento rifiutato di richiamare atti dalla Procura pubblica sottocenerina (DTF 109 Ib 324/25 consid. 11b), non trattandosi della verifica di un alibi ma del tema generale della colpevolezza, da lasciare al giudice italiano del merito. Diversa è invece la situazione odierna, dove si tratta di giudicare se debbano rimettersi all'Italia somme costituenti prodotto del reato ed accreditate sui conti del ricercato nelle circonstanze di fatto e di tempo descritte nell'ordine di cattura del 17 settembre 1982 e nella relativa documentazione. Ora, né dalla motivazione dell'UFP, né dal decreto di sequestro del Procuratore pubblico sottocenerino, pur ampiamente motivato, risulta che dal suddetto preteso versamento di 70 milioni di dollari proveniente dalle consociate americane del Banco Ambrosiano siano affluite somme sui conti di Gelli nel primo semestre del 1982: i documenti prodotti con il ricorso di diritto amministrativo a sostegno della tesi del ricercato (lettere 19 ottobre 1982 al Giudice istruttore Harari, 21 marzo 1983 al Procuratore pubblico Bernasconi e 19 ottobre 1982 al Giudice istruttore Harari) e già anteriormente noti all'Ufficio federale di polizia, non sono stati minimamente contestati da quest'ultimo nella risposta al ricorso. Si deve quindi concludere con riferimento ai fatti menzionati nell'ordine di cattura del 17 settembre 1982 che - quantomeno allo stadio attuale della procedura - non risultano esser stati effettuati sui conti ginevrini del ricercato accrediti come quelli descritti
BGE 112 Ib 610 S. 631
nel predetto ordine di cattura, qui determinante.
Diversa è invece la situazione per quanto concerne il mandato di cattura del 1o giugno 1983 (cfr. supra, consid. 6). Relativamente a questo mandato risulta infatti che il conto di Gelli presso l'UBS è stato accreditato il 4 ed il 13 maggio 1981 delle somme di rispettivamente 7 milioni e 1,5 milioni di dollari USA, provenienti dal bonifico iniziale di 95 milioni di dollari (cfr. DTF 109 Ib 324 consid. 10b; decreto di sequestro del Procuratore pubblico sottocenerino, pag. 23). La materialità del versamento non è d'altronde contestata da Gelli, che le attribuisce tuttavia causa legittima. Per quanto riguarda questo mandato di cattura, è quindi assodata l'esistenza di un provento del reato di 8,5 milioni di dollari, come sostenuto nella domanda italiana di estradizione. b) Anteriore al predetto mandato di cattura, il decreto di sequestro del 16 maggio 1983 emanato dal Procuratore pubblico sottocenerino colpisce però tutti i beni in disponibilità di Gelli presso le due banche ginevrine per un importo che - secondo la valutazione fornita dalle banche depositarie allo stesso magistrato con lettere del 2 e 4 maggio 1983 - ammontava a circa 112 milioni di franchi svizzeri complessivamente (decreto citato, pag. 4). Secondo la documentazione fatta raccogliere dal Giudice delegato tramite l'UFP e da questo rimessa al Tribunale federale, tale importo - valuta al 31 dicembre 1985 - è nel frattempo aumentato. La base del sequestro deducibile dal decreto suddetto del Procuratore pubblico è molto più larga di quanto risulta dal mandato e dagli ordini di cattura testé menzionati: esso tiene infatti conto del procedimento penale italiano, e segnatamente dell'ordine di cattura del 17 settembre 1982, ma - come espressamente viene rilevato - non si limita ad esaminare i periodi e le modalità esecutive menzionate in quest'ordine, né si restringe al solo primo semestre del 1982. Per assidere il sequestro, si ipotizzano nel decreto del Procuratore sottocenerino reati commessi da terzi all'estero, in particolare nell'ambito della gestione del Banco Ambrosiano da parte del defunto Roberto Calvi da solo o in concorso con altri, reati commessi da Gelli all'estero, in particolare quelli in danno del Banco Ambrosiano di cui all'ordine di cattura del 17 settembre 1982, ma comprensivi anche di elementi costitutivi di truffa e d'appropriazione indebita, ed inoltre reati perpetrati anche nei confronti di Calvi (estorsioni); in seguito, si prospettano intermediazioni o
BGE 112 Ib 610 S. 632
protezioni ricompensate in modo indebito sotto forma di provvigioni sproporzionate, nonché prestazioni fiduciarie illecite per conto di terzi. Dalla lettura della motivazione del decreto risulta certo con chiarezza che il Procuratore pubblico ha ritenuto la sussistenza di indizi giustificanti il sospetto che l'intero complesso di beni oggetto del sequestro ordinato sia di provenienza delittuosa o quantomeno illecita (questione sulla quale il Tribunale federale non è in questa sede chiamato a pronunciarsi): ma emerge altresì con altrettanta chiarezza che - all'infuori dell'accredito complessivo di 8,5 milioni di dollari USA - gli altri fondi, parzialmente esistenti in epoca anteriore ai fatti rilevanti per l'estradizione, hanno un'origine che non si identifica con quella descritta nei mandati di cattura italiani motivanti l'estradizione. c) Contrariamente all'opinione dell'UFP, non si può quindi concludere che possano trasmettersi all'Italia puramente e semplicemente tutti i beni sequestrati dal Procuratore pubblico sottocenerino. La situazione è nettamente diversa da quella descritta nel già citato caso Grosby (DTF 97 I 383 /84 consid. 5b), ove il Tribunale federale era giunto alla conclusione che la persona ricercata (per traffico di stupefacenti) traeva da tale illecito commercio tutti i mezzi di sussistenza e che tutto il suo patrimonio era formato dal prodotto di tale attività delittuosa. Essa è invece paragonabile a quella descritta nelle sentenze apparse in DTF 53 I 320 segg. e DTF 47 I 121 /23, ove il Tribunale federale ha esattamente esaminato la questione della provenienza del reato. In virtù dell'art. 20
IR 0.353.1 Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 CEEstr Art. 20 Consegna di oggetti - 1. A domanda della Parte richiedente, la Parte richiesta sequestrerà e rimetterà, nella misura consentita dalla sua legislazione, gli oggetti: |
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1 | A domanda della Parte richiedente, la Parte richiesta sequestrerà e rimetterà, nella misura consentita dalla sua legislazione, gli oggetti: |
a | che possono servire da mezzi di prova; o |
b | che, provenendo dal reato, sono stati trovati al momento dell'arresto in possesso dell'individuo richiesto o sono scoperti ulteriormente. |
2 | La consegna degli oggetti indicati nel paragrafo 1 del presente articolo sarà effettuata anche qualora l'estradizione già accordata non potesse aver luogo in seguito alla morte o all'evasione dell'individuo richiesto. |
3 | Se i detti oggetti sono suscettibili di sequestro o di confisca sul territorio della Parte richiesta, questa potrà, ai fini di una procedura penale in corso, custodirli temporaneamente o rimetterla sotto condizione di restituzione. |
4 | Sono, tuttavia, riservati i diritti che la Parte richiesta o terzi avrebbero acquisito su questi oggetti. Se vi sono di tali diritti, gli oggetti, terminato il processo, saranno restituiti il più presto possibile e senza spese alla Parte richiesta. |
BGE 112 Ib 610 S. 633
dalle erogazioni fatte alla Bellatrix S.A. in Panama di cui è discorso nel mandato di cattura del 1o giugno 1983, siano per altri canali pervenuti sui conti di Gelli. È quanto sembrano affermare, in una lettera del 12 febbraio 1986 indirizzata all'UFP e da questo rimessa per conoscenza al Tribunale federale il 19 febbraio successivo, i due Giudici istruttori milanesi Pizzi e Bricchetti, con riferimento a affermati versamenti da conti Ortolani su conti Gelli del 13 febbraio 1981 (8'150'000.-- dollari), del 6 marzo 1981 (2'500'000.-- dollari) e del 23 aprile 1981 (3'000'000.-- di dollari). Su tal punto la causa, non istruita, dev'essere rinviata all'UFP perché provveda a quanto occorre, dopo aver richiesto - se del caso - più precise informazioni ai magistrati italiani ed aver sentito il patrono del ricorrente. In terzo luogo, la presente decisione non esclude che nel quadro non di questa procedura convenzionale di estradizione, ma di una procedura di assistenza giudiziaria fondata unicamente sul diritto svizzero (art. 74
SR 351.1 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP) - Assistenza in materia penale AIMP Art. 74 Consegna di mezzi di prova - 1 Gli oggetti, i documenti o i beni sequestrati a scopo di prova, nonché gli atti e le decisioni sono messi a disposizione dell'autorità estera competente, a sua richiesta, dopo la chiusura della procedura d'assistenza giudiziaria (art. 80d). |
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1 | Gli oggetti, i documenti o i beni sequestrati a scopo di prova, nonché gli atti e le decisioni sono messi a disposizione dell'autorità estera competente, a sua richiesta, dopo la chiusura della procedura d'assistenza giudiziaria (art. 80d). |
2 | Se una terza persona che ha acquisito diritti in buona fede, un'autorità o il danneggiato che dimora abitualmente in Svizzera fanno valere diritti sugli oggetti, i documenti o i beni giusta il capoverso 1, quest'ultimi sono consegnati soltanto se lo Stato richiedente ne garantisce la restituzione gratuita dopo la chiusura del suo procedimento. |
3 | La consegna può essere rinviata fintanto che gli oggetti, i documenti o i beni sono necessari per un procedimento penale pendente in Svizzera. |
4 | I diritti di pegno fiscali sono retti dall'articolo 60. |
Dispositiv
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
Il ricorso di diritto amministrativo è respinto nella misura in cui è ricevibile per quanto riguarda la consegna alla Repubblica Italiana dei documenti di cui alla lettera a della decisione dell'UFP del 5 marzo 1984; per il resto, il ricorso di diritto amministrativo è parzialmente accolto nel senso dei considerandi, il dispositivo b della decisione impugnata è annullato e la causa è rinviata su tal punto all'UFP per nuova decisione.