109 V 18
3. Urteil vom 28. Januar 1983 i.S. Bundesamt für Sozialversicherung gegen Kemény und Versicherungsgericht des Kantons Bern
Regeste (de):
- Art. 21
SR 831.20 Legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI)
LAI Art. 21 Diritto - 1 L'assicurato ha diritto ai mezzi ausiliari, compresi in un elenco allestito dal Consiglio federale, dei quali ha bisogno per esercitare un'attività lucrativa o adempiere le sue mansioni consuete, per conservare o migliorare la sua capacità al guadagno, per studiare, per imparare una professione o seguire una formazione continua oppure a scopo di assuefazione funzionale.152 L'assicurazione sopperisce alle spese per protesi dentarie, occhiali e sostegni plantari solo per quanto costituiscono un complemento essenziale ai provvedimenti sanitari d'integrazione.
1 L'assicurato ha diritto ai mezzi ausiliari, compresi in un elenco allestito dal Consiglio federale, dei quali ha bisogno per esercitare un'attività lucrativa o adempiere le sue mansioni consuete, per conservare o migliorare la sua capacità al guadagno, per studiare, per imparare una professione o seguire una formazione continua oppure a scopo di assuefazione funzionale.152 L'assicurazione sopperisce alle spese per protesi dentarie, occhiali e sostegni plantari solo per quanto costituiscono un complemento essenziale ai provvedimenti sanitari d'integrazione. 2 L'assicurato, che, a causa della sua invalidità, ha bisogno di apparecchi costosi per spostarsi, stabilire contatti nel proprio ambiente o attendere alla propria persona, ha diritto, indipendentemente dalla sua capacità al guadagno, a tali mezzi ausiliari, compresi in un elenco allestito dal Consiglio federale. 3 L'assicurazione fornisce i mezzi ausiliari in proprietà o a prestito in un tipo semplice e adeguato. Se un mezzo ausiliario sostituisce oggetti che l'assicurato dovrebbe acquistare anche senza l'invalidità, l'assicurato è tenuto a partecipare alla spesa.153 4 Il Consiglio federale può prevedere che l'assicurato possa continuare a utilizzare il mezzo ausiliario fornito a prestito anche quando non sono più adempiute le condizioni poste all'assegnazione.154 SR 831.232.51 Ordinanza del DFI del 29 novembre 1976 sulla consegna di mezzi ausiliari da parte dell'assicurazione per l'invalidità (OMAI)
OMAI Art. 7 Preparazione all'uso, riparazione e manutenzione - 1 Se l'uso di un mezzo ausiliario esige una preparazione particolare dell'invalido, l'assicurazione ne assume le spese.
1 Se l'uso di un mezzo ausiliario esige una preparazione particolare dell'invalido, l'assicurazione ne assume le spese. 2 In assenza di un terzo responsabile, l'assicurazione assume le spese di riparazioni, adeguamenti o sostituzioni parziali divenuti necessari nonostante l'utilizzazione ineccepibile del mezzo ausiliario. All'assicurato può essere richiesta una partecipazione alle spese. L'importo della partecipazione è fissato nell'allegato. 2bis Se le spese per un mezzo ausiliario più caro rispetto a quello menzionato nell'elenco sono assunte secondo l'articolo 21bis capoverso 2 LAI18, le spese di riparazione sono assunte nella stessa misura percentuale.19 3 Ove non altrimenti disposto dall'allegato, per le spese d'uso e di manutenzione dei mezzi ausiliari l'assicurazione eroga un sussidio annuo corrispondente alle spese effettive fino a un massimo di 485 franchi. Le spese d'uso e di manutenzione dei veicoli a motore non sono assunte dall'assicurazione. 4 Per le spese di mantenimento di cani da guida per ciechi l'assicurazione assegna un sussidio mensile. L'importo del sussidio è fissato nell'allegato. SR 831.232.51 Ordinanza del DFI del 29 novembre 1976 sulla consegna di mezzi ausiliari da parte dell'assicurazione per l'invalidità (OMAI)
OMAI Art. 7 Preparazione all'uso, riparazione e manutenzione - 1 Se l'uso di un mezzo ausiliario esige una preparazione particolare dell'invalido, l'assicurazione ne assume le spese.
1 Se l'uso di un mezzo ausiliario esige una preparazione particolare dell'invalido, l'assicurazione ne assume le spese. 2 In assenza di un terzo responsabile, l'assicurazione assume le spese di riparazioni, adeguamenti o sostituzioni parziali divenuti necessari nonostante l'utilizzazione ineccepibile del mezzo ausiliario. All'assicurato può essere richiesta una partecipazione alle spese. L'importo della partecipazione è fissato nell'allegato. 2bis Se le spese per un mezzo ausiliario più caro rispetto a quello menzionato nell'elenco sono assunte secondo l'articolo 21bis capoverso 2 LAI18, le spese di riparazione sono assunte nella stessa misura percentuale.19 3 Ove non altrimenti disposto dall'allegato, per le spese d'uso e di manutenzione dei mezzi ausiliari l'assicurazione eroga un sussidio annuo corrispondente alle spese effettive fino a un massimo di 485 franchi. Le spese d'uso e di manutenzione dei veicoli a motore non sono assunte dall'assicurazione. 4 Per le spese di mantenimento di cani da guida per ciechi l'assicurazione assegna un sussidio mensile. L'importo del sussidio è fissato nell'allegato. - Hilfsmittel: Kein Selbstbehalt auf Reparaturkosten bei Hörmitteln.
Regeste (fr):
- Art. 21 LAI, art. 7 al. 2 et 3 OMAI.
- Moyen auxiliaire: Pas de participation de l'assuré aux frais de réparation d'appareils acoustiques.
Regesto (it):
- Art. 21 LAI, art. 7 cpv. 2 e 3 OMAI.
- Mezzi ausiliari: Nessuna partecipazione dell'assicurato alle spese di riparazione di apparecchi acustici.
Sachverhalt ab Seite 18
BGE 109 V 18 S. 18
A.- Tibor Kemény (geb. 1930) ist seit früher Kindheit schwerhörig und wurde seit 1961 von der Invalidenversicherung mit Hörapparaten versorgt. Aufgrund einer Verfügung der Eidgenössischen Ausgleichskasse vom 7. August 1979 erhielt er am 14. Februar 1980 leihweise einen neuen Hörapparat, der samt Zubehör Fr. 1'189.-- kostete. Am 22. Juni 1981 wurde der Invalidenversicherung eine Rechnung der Hörmittelzentrale des Schwerhörigen-Vereins Bern für die Reparatur des Hörapparates im Betrag von Fr. 111.40 eingereicht. Mit Verfügung vom 9. Juli 1981 übernahm die Ausgleichskasse Fr. 81.40, indem sie - gestützt auf die Weisungen des Bundesamtes für Sozialversicherung (BSV) in den IV-Mitteilungen Nr. 223 vom 1. Mai 1981 (ZAK 1981 S. 192) - einen Selbstbehalt von Fr. 30.-- anrechnete.
B.- Das Versicherungsgericht des Kantons Bern hiess mit Entscheid vom 22. September 1981 die vom Versicherten erhobene Beschwerde gut, hob die Verfügung vom 9. Juli 1981, soweit sie sich auf den Selbstbehalt von Fr. 30.-- bezieht, auf und wies die Verwaltung an, dem Versicherten auch den Betrag von Fr. 30.-- zu vergüten. Zur Begründung führte das Gericht aus, die Amtsanweisung in den IV-Mitteilungen Nr. 223 bezüglich der Reparaturkosten von Hörapparaten entbehre einer gesetzlichen und verordnungsmässigen Grundlage.
C.- Mit der vorliegenden Verwaltungsgerichtsbeschwerde beantragt das BSV, der kantonale Entscheid sei aufzuheben und die Kassenverfügung vom 9. Juli 1981 wiederherzustellen. Tibor Kemény schliesst auf Abweisung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde.
BGE 109 V 18 S. 19
Erwägungen
Das Eidg. Versicherungsgericht zieht in Erwägung:
1. Art. 21 Abs. 4

SR 831.20 Legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI) LAI Art. 21 Diritto - 1 L'assicurato ha diritto ai mezzi ausiliari, compresi in un elenco allestito dal Consiglio federale, dei quali ha bisogno per esercitare un'attività lucrativa o adempiere le sue mansioni consuete, per conservare o migliorare la sua capacità al guadagno, per studiare, per imparare una professione o seguire una formazione continua oppure a scopo di assuefazione funzionale.152 L'assicurazione sopperisce alle spese per protesi dentarie, occhiali e sostegni plantari solo per quanto costituiscono un complemento essenziale ai provvedimenti sanitari d'integrazione. |
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1 | L'assicurato ha diritto ai mezzi ausiliari, compresi in un elenco allestito dal Consiglio federale, dei quali ha bisogno per esercitare un'attività lucrativa o adempiere le sue mansioni consuete, per conservare o migliorare la sua capacità al guadagno, per studiare, per imparare una professione o seguire una formazione continua oppure a scopo di assuefazione funzionale.152 L'assicurazione sopperisce alle spese per protesi dentarie, occhiali e sostegni plantari solo per quanto costituiscono un complemento essenziale ai provvedimenti sanitari d'integrazione. |
2 | L'assicurato, che, a causa della sua invalidità, ha bisogno di apparecchi costosi per spostarsi, stabilire contatti nel proprio ambiente o attendere alla propria persona, ha diritto, indipendentemente dalla sua capacità al guadagno, a tali mezzi ausiliari, compresi in un elenco allestito dal Consiglio federale. |
3 | L'assicurazione fornisce i mezzi ausiliari in proprietà o a prestito in un tipo semplice e adeguato. Se un mezzo ausiliario sostituisce oggetti che l'assicurato dovrebbe acquistare anche senza l'invalidità, l'assicurato è tenuto a partecipare alla spesa.153 |
4 | Il Consiglio federale può prevedere che l'assicurato possa continuare a utilizzare il mezzo ausiliario fornito a prestito anche quando non sono più adempiute le condizioni poste all'assegnazione.154 |

SR 831.201 Ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità (OAI) OAI Art. 14 Elenco dei mezzi ausiliari - 1 L'elenco dei mezzi ausiliari da consegnare nell'ambito dell'articolo 21 LAI è oggetto di un'ordinanza del DFI74 che emana anche disposizioni complementari riguardanti:75 |
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1 | L'elenco dei mezzi ausiliari da consegnare nell'ambito dell'articolo 21 LAI è oggetto di un'ordinanza del DFI74 che emana anche disposizioni complementari riguardanti:75 |
a | la consegna o il rimborso dei mezzi ausiliari; |
b | i sussidi alle spese di adeguamento di apparecchi e d'immobili rese indispensabili dall'invalidità; |
c | i sussidi alle spese cagionate da servizi speciali di terze persone di cui abbisogna l'assicurato al posto di un mezzo ausiliario; |
d | i sussidi di ammortamento ad assicurati che hanno acquistato a proprio carico un mezzo ausiliario al quale hanno diritto; |
e | l'importo del mutuo in caso di mutuo con autoammortamento ad assicurati che per svolgere l'attività lucrativa in un'azienda agricola o in un'altra azienda hanno diritto a un mezzo ausiliario costoso che non può essere ripreso dall'assicurazione o difficilmente può essere riutilizzato. |
2 | Il DFI può autorizzare l'UFAS81 a: |
a | definire i casi di rigore in cui gli importi stabiliti in applicazione del capoverso 1 lettera a possono essere ecceduti; |
b | fissare limiti alla copertura assicurativa di mezzi ausiliari specifici; |
c | allestire un elenco dei modelli di mezzi ausiliari rispondenti ai requisiti dell'assicurazione.82 |
2. (BGE 107 V
154 Erw. 2b.)
3. Die vom 1. Januar 1977 bis Ende August 1980 gültig gewesene Wegleitung über die Abgabe von Hilfsmitteln sah in Rz. 22 vor, Reparaturkosten unter Fr. 50.-- gingen zu Lasten des Versicherten, wobei belegte Reparaturkosten von mehr als Fr. 100.-- pro Kalenderjahr zurückerstattet würden. Das BSV legt in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde dar, diese Weisung habe zu Rechtsungleichheiten geführt und zudem sei auch die Art der Rechnungsstellung von Bedeutung gewesen. In der Neuauflage der Wegleitung über die Abgabe von Hilfsmitteln (gültig ab 1. September 1980) bestimmte Rz. 23, dass pro Kalenderjahr der im Anhang 2 vorgesehene Betrag für Reparaturen von Hilfsmitteln als geringfügig gilt und daher vom Versicherten als Selbstbehalt zu tragen ist (für Hilfsmittel allgemein Fr. 50.--, für orthopädische Massschuhe Fr. 50.--, für Kleinautomobile Fr. 200.--). Die belegten Kosten im Kalenderjahr wurden nach Abzug des Selbstbehaltes vergütet. Laut den Ausführungen des BSV haben Reaktionen vor allem von Verbänden der Hilfsmittellieferanten gegen diese Selbstbeteiligung
BGE 109 V 18 S. 20
dazu geführt, den gesamten Fragenkomplex einer erneuten Überprüfung zu unterziehen. Das Amt gelangte zum Schluss, den Selbstbehalt - ausgenommen bei Reparaturen von orthopädischen Massschuhen, leihweise abgegebenen Motorfahrzeugen und Hörapparaten - fallen zu lassen und Art. 7 Abs. 2

SR 831.232.51 Ordinanza del DFI del 29 novembre 1976 sulla consegna di mezzi ausiliari da parte dell'assicurazione per l'invalidità (OMAI) OMAI Art. 7 Preparazione all'uso, riparazione e manutenzione - 1 Se l'uso di un mezzo ausiliario esige una preparazione particolare dell'invalido, l'assicurazione ne assume le spese. |
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1 | Se l'uso di un mezzo ausiliario esige una preparazione particolare dell'invalido, l'assicurazione ne assume le spese. |
2 | In assenza di un terzo responsabile, l'assicurazione assume le spese di riparazioni, adeguamenti o sostituzioni parziali divenuti necessari nonostante l'utilizzazione ineccepibile del mezzo ausiliario. All'assicurato può essere richiesta una partecipazione alle spese. L'importo della partecipazione è fissato nell'allegato. |
2bis | Se le spese per un mezzo ausiliario più caro rispetto a quello menzionato nell'elenco sono assunte secondo l'articolo 21bis capoverso 2 LAI18, le spese di riparazione sono assunte nella stessa misura percentuale.19 |
3 | Ove non altrimenti disposto dall'allegato, per le spese d'uso e di manutenzione dei mezzi ausiliari l'assicurazione eroga un sussidio annuo corrispondente alle spese effettive fino a un massimo di 485 franchi. Le spese d'uso e di manutenzione dei veicoli a motore non sono assunte dall'assicurazione. |
4 | Per le spese di mantenimento di cani da guida per ciechi l'assicurazione assegna un sussidio mensile. L'importo del sussidio è fissato nell'allegato. |
4. a) Das BSV begründet die Einführung eines Selbstbehalts bei den drei angeführten Hilfsmitteln (orthopädisches Schuhwerk, leihweise abgegebene Motorfahrzeuge und Hörapparate) wie folgt: Schuhe würden auch von nicht Behinderten benötigt, die bei teurem Schuhwerk ebenfalls für Reparaturkosten aufzukommen oder statt dessen bei billigeren Schuhen vermehrte Anschaffungen zu tätigen hätten. Bei den Motorfahrzeugen gelte es zu beachten,
BGE 109 V 18 S. 21
dass die von der Invalidenversicherung abgegebenen Motorfahrzeuge in einem gewissen Ausmasse auch für nichtberuflich bedingte Fahrten verwendet werden könnten. Bei den Hörapparaten falle ins Gewicht, dass anlässlich von Reparaturen auch verschiedene Unterhalts- bzw. Betriebsarbeiten (wie z.B. Reinigung des Gerätes und der Kontakte) ausgeführt würden, die im Gegensatz zu anderen Behelfen nicht der Versicherte, sondern nur der Fachmann tätigen könne. Unterhalts- bzw. Betriebskosten habe jedoch der Versicherte - mit Ausnahme in Härtefällen - selbst zu tragen (Art. 7 Abs. 3

SR 831.232.51 Ordinanza del DFI del 29 novembre 1976 sulla consegna di mezzi ausiliari da parte dell'assicurazione per l'invalidità (OMAI) OMAI Art. 7 Preparazione all'uso, riparazione e manutenzione - 1 Se l'uso di un mezzo ausiliario esige una preparazione particolare dell'invalido, l'assicurazione ne assume le spese. |
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1 | Se l'uso di un mezzo ausiliario esige una preparazione particolare dell'invalido, l'assicurazione ne assume le spese. |
2 | In assenza di un terzo responsabile, l'assicurazione assume le spese di riparazioni, adeguamenti o sostituzioni parziali divenuti necessari nonostante l'utilizzazione ineccepibile del mezzo ausiliario. All'assicurato può essere richiesta una partecipazione alle spese. L'importo della partecipazione è fissato nell'allegato. |
2bis | Se le spese per un mezzo ausiliario più caro rispetto a quello menzionato nell'elenco sono assunte secondo l'articolo 21bis capoverso 2 LAI18, le spese di riparazione sono assunte nella stessa misura percentuale.19 |
3 | Ove non altrimenti disposto dall'allegato, per le spese d'uso e di manutenzione dei mezzi ausiliari l'assicurazione eroga un sussidio annuo corrispondente alle spese effettive fino a un massimo di 485 franchi. Le spese d'uso e di manutenzione dei veicoli a motore non sono assunte dall'assicurazione. |
4 | Per le spese di mantenimento di cani da guida per ciechi l'assicurazione assegna un sussidio mensile. L'importo del sussidio è fissato nell'allegato. |

SR 831.232.51 Ordinanza del DFI del 29 novembre 1976 sulla consegna di mezzi ausiliari da parte dell'assicurazione per l'invalidità (OMAI) OMAI Art. 7 Preparazione all'uso, riparazione e manutenzione - 1 Se l'uso di un mezzo ausiliario esige una preparazione particolare dell'invalido, l'assicurazione ne assume le spese. |
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1 | Se l'uso di un mezzo ausiliario esige una preparazione particolare dell'invalido, l'assicurazione ne assume le spese. |
2 | In assenza di un terzo responsabile, l'assicurazione assume le spese di riparazioni, adeguamenti o sostituzioni parziali divenuti necessari nonostante l'utilizzazione ineccepibile del mezzo ausiliario. All'assicurato può essere richiesta una partecipazione alle spese. L'importo della partecipazione è fissato nell'allegato. |
2bis | Se le spese per un mezzo ausiliario più caro rispetto a quello menzionato nell'elenco sono assunte secondo l'articolo 21bis capoverso 2 LAI18, le spese di riparazione sono assunte nella stessa misura percentuale.19 |
3 | Ove non altrimenti disposto dall'allegato, per le spese d'uso e di manutenzione dei mezzi ausiliari l'assicurazione eroga un sussidio annuo corrispondente alle spese effettive fino a un massimo di 485 franchi. Le spese d'uso e di manutenzione dei veicoli a motore non sono assunte dall'assicurazione. |
4 | Per le spese di mantenimento di cani da guida per ciechi l'assicurazione assegna un sussidio mensile. L'importo del sussidio è fissato nell'allegato. |

SR 831.232.51 Ordinanza del DFI del 29 novembre 1976 sulla consegna di mezzi ausiliari da parte dell'assicurazione per l'invalidità (OMAI) OMAI Art. 7 Preparazione all'uso, riparazione e manutenzione - 1 Se l'uso di un mezzo ausiliario esige una preparazione particolare dell'invalido, l'assicurazione ne assume le spese. |
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1 | Se l'uso di un mezzo ausiliario esige una preparazione particolare dell'invalido, l'assicurazione ne assume le spese. |
2 | In assenza di un terzo responsabile, l'assicurazione assume le spese di riparazioni, adeguamenti o sostituzioni parziali divenuti necessari nonostante l'utilizzazione ineccepibile del mezzo ausiliario. All'assicurato può essere richiesta una partecipazione alle spese. L'importo della partecipazione è fissato nell'allegato. |
2bis | Se le spese per un mezzo ausiliario più caro rispetto a quello menzionato nell'elenco sono assunte secondo l'articolo 21bis capoverso 2 LAI18, le spese di riparazione sono assunte nella stessa misura percentuale.19 |
3 | Ove non altrimenti disposto dall'allegato, per le spese d'uso e di manutenzione dei mezzi ausiliari l'assicurazione eroga un sussidio annuo corrispondente alle spese effettive fino a un massimo di 485 franchi. Le spese d'uso e di manutenzione dei veicoli a motore non sono assunte dall'assicurazione. |
4 | Per le spese di mantenimento di cani da guida per ciechi l'assicurazione assegna un sussidio mensile. L'importo del sussidio è fissato nell'allegato. |
BGE 109 V 18 S. 22
für nicht der Invalidenversicherung anzulastende Abnützungen eines Hilfsmittels oder - wie bei den Hörgeräten - um eine pauschale Überwälzung von Unterhaltskosten. Dieser Einwand ist unbegründet. Der über den Betrag von Fr. 20.-- hinaus bei orthopädischen Massschuhen pro Kalenderjahr erhobene Selbstbehalt (Rz. 23.1 Nachtrag 2 zur Wegleitung) ist schon deshalb nicht zu beanstanden, weil laut Art. 21 Abs. 3

SR 831.20 Legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI) LAI Art. 21 Diritto - 1 L'assicurato ha diritto ai mezzi ausiliari, compresi in un elenco allestito dal Consiglio federale, dei quali ha bisogno per esercitare un'attività lucrativa o adempiere le sue mansioni consuete, per conservare o migliorare la sua capacità al guadagno, per studiare, per imparare una professione o seguire una formazione continua oppure a scopo di assuefazione funzionale.152 L'assicurazione sopperisce alle spese per protesi dentarie, occhiali e sostegni plantari solo per quanto costituiscono un complemento essenziale ai provvedimenti sanitari d'integrazione. |
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1 | L'assicurato ha diritto ai mezzi ausiliari, compresi in un elenco allestito dal Consiglio federale, dei quali ha bisogno per esercitare un'attività lucrativa o adempiere le sue mansioni consuete, per conservare o migliorare la sua capacità al guadagno, per studiare, per imparare una professione o seguire una formazione continua oppure a scopo di assuefazione funzionale.152 L'assicurazione sopperisce alle spese per protesi dentarie, occhiali e sostegni plantari solo per quanto costituiscono un complemento essenziale ai provvedimenti sanitari d'integrazione. |
2 | L'assicurato, che, a causa della sua invalidità, ha bisogno di apparecchi costosi per spostarsi, stabilire contatti nel proprio ambiente o attendere alla propria persona, ha diritto, indipendentemente dalla sua capacità al guadagno, a tali mezzi ausiliari, compresi in un elenco allestito dal Consiglio federale. |
3 | L'assicurazione fornisce i mezzi ausiliari in proprietà o a prestito in un tipo semplice e adeguato. Se un mezzo ausiliario sostituisce oggetti che l'assicurato dovrebbe acquistare anche senza l'invalidità, l'assicurato è tenuto a partecipare alla spesa.153 |
4 | Il Consiglio federale può prevedere che l'assicurato possa continuare a utilizzare il mezzo ausiliario fornito a prestito anche quando non sono più adempiute le condizioni poste all'assegnazione.154 |

SR 831.232.51 Ordinanza del DFI del 29 novembre 1976 sulla consegna di mezzi ausiliari da parte dell'assicurazione per l'invalidità (OMAI) OMAI Art. 7 Preparazione all'uso, riparazione e manutenzione - 1 Se l'uso di un mezzo ausiliario esige una preparazione particolare dell'invalido, l'assicurazione ne assume le spese. |
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1 | Se l'uso di un mezzo ausiliario esige una preparazione particolare dell'invalido, l'assicurazione ne assume le spese. |
2 | In assenza di un terzo responsabile, l'assicurazione assume le spese di riparazioni, adeguamenti o sostituzioni parziali divenuti necessari nonostante l'utilizzazione ineccepibile del mezzo ausiliario. All'assicurato può essere richiesta una partecipazione alle spese. L'importo della partecipazione è fissato nell'allegato. |
2bis | Se le spese per un mezzo ausiliario più caro rispetto a quello menzionato nell'elenco sono assunte secondo l'articolo 21bis capoverso 2 LAI18, le spese di riparazione sono assunte nella stessa misura percentuale.19 |
3 | Ove non altrimenti disposto dall'allegato, per le spese d'uso e di manutenzione dei mezzi ausiliari l'assicurazione eroga un sussidio annuo corrispondente alle spese effettive fino a un massimo di 485 franchi. Le spese d'uso e di manutenzione dei veicoli a motore non sono assunte dall'assicurazione. |
4 | Per le spese di mantenimento di cani da guida per ciechi l'assicurazione assegna un sussidio mensile. L'importo del sussidio è fissato nell'allegato. |

SR 831.232.51 Ordinanza del DFI del 29 novembre 1976 sulla consegna di mezzi ausiliari da parte dell'assicurazione per l'invalidità (OMAI) OMAI Art. 7 Preparazione all'uso, riparazione e manutenzione - 1 Se l'uso di un mezzo ausiliario esige una preparazione particolare dell'invalido, l'assicurazione ne assume le spese. |
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1 | Se l'uso di un mezzo ausiliario esige una preparazione particolare dell'invalido, l'assicurazione ne assume le spese. |
2 | In assenza di un terzo responsabile, l'assicurazione assume le spese di riparazioni, adeguamenti o sostituzioni parziali divenuti necessari nonostante l'utilizzazione ineccepibile del mezzo ausiliario. All'assicurato può essere richiesta una partecipazione alle spese. L'importo della partecipazione è fissato nell'allegato. |
2bis | Se le spese per un mezzo ausiliario più caro rispetto a quello menzionato nell'elenco sono assunte secondo l'articolo 21bis capoverso 2 LAI18, le spese di riparazione sono assunte nella stessa misura percentuale.19 |
3 | Ove non altrimenti disposto dall'allegato, per le spese d'uso e di manutenzione dei mezzi ausiliari l'assicurazione eroga un sussidio annuo corrispondente alle spese effettive fino a un massimo di 485 franchi. Le spese d'uso e di manutenzione dei veicoli a motore non sono assunte dall'assicurazione. |
4 | Per le spese di mantenimento di cani da guida per ciechi l'assicurazione assegna un sussidio mensile. L'importo del sussidio è fissato nell'allegato. |

SR 831.232.51 Ordinanza del DFI del 29 novembre 1976 sulla consegna di mezzi ausiliari da parte dell'assicurazione per l'invalidità (OMAI) OMAI Art. 7 Preparazione all'uso, riparazione e manutenzione - 1 Se l'uso di un mezzo ausiliario esige una preparazione particolare dell'invalido, l'assicurazione ne assume le spese. |
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1 | Se l'uso di un mezzo ausiliario esige una preparazione particolare dell'invalido, l'assicurazione ne assume le spese. |
2 | In assenza di un terzo responsabile, l'assicurazione assume le spese di riparazioni, adeguamenti o sostituzioni parziali divenuti necessari nonostante l'utilizzazione ineccepibile del mezzo ausiliario. All'assicurato può essere richiesta una partecipazione alle spese. L'importo della partecipazione è fissato nell'allegato. |
2bis | Se le spese per un mezzo ausiliario più caro rispetto a quello menzionato nell'elenco sono assunte secondo l'articolo 21bis capoverso 2 LAI18, le spese di riparazione sono assunte nella stessa misura percentuale.19 |
3 | Ove non altrimenti disposto dall'allegato, per le spese d'uso e di manutenzione dei mezzi ausiliari l'assicurazione eroga un sussidio annuo corrispondente alle spese effettive fino a un massimo di 485 franchi. Le spese d'uso e di manutenzione dei veicoli a motore non sono assunte dall'assicurazione. |
4 | Per le spese di mantenimento di cani da guida per ciechi l'assicurazione assegna un sussidio mensile. L'importo del sussidio è fissato nell'allegato. |

SR 831.232.51 Ordinanza del DFI del 29 novembre 1976 sulla consegna di mezzi ausiliari da parte dell'assicurazione per l'invalidità (OMAI) OMAI Art. 7 Preparazione all'uso, riparazione e manutenzione - 1 Se l'uso di un mezzo ausiliario esige una preparazione particolare dell'invalido, l'assicurazione ne assume le spese. |
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1 | Se l'uso di un mezzo ausiliario esige una preparazione particolare dell'invalido, l'assicurazione ne assume le spese. |
2 | In assenza di un terzo responsabile, l'assicurazione assume le spese di riparazioni, adeguamenti o sostituzioni parziali divenuti necessari nonostante l'utilizzazione ineccepibile del mezzo ausiliario. All'assicurato può essere richiesta una partecipazione alle spese. L'importo della partecipazione è fissato nell'allegato. |
2bis | Se le spese per un mezzo ausiliario più caro rispetto a quello menzionato nell'elenco sono assunte secondo l'articolo 21bis capoverso 2 LAI18, le spese di riparazione sono assunte nella stessa misura percentuale.19 |
3 | Ove non altrimenti disposto dall'allegato, per le spese d'uso e di manutenzione dei mezzi ausiliari l'assicurazione eroga un sussidio annuo corrispondente alle spese effettive fino a un massimo di 485 franchi. Le spese d'uso e di manutenzione dei veicoli a motore non sono assunte dall'assicurazione. |
4 | Per le spese di mantenimento di cani da guida per ciechi l'assicurazione assegna un sussidio mensile. L'importo del sussidio è fissato nell'allegato. |
Dispositiv
Demnach erkennt das Eidg. Versicherungsgericht:
Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird abgewiesen.