Urteilskopf

108 Ia 59

13. Auszug aus dem Urteil der I. öffentlichrechtlichen Abteilung vom 3. März 1982 i.S. Schweizerische Vereinigung für den Wassersport und Mitbeteiligte gegen Regierungsrat und Verwaltungsgericht des Kantons Schwyz (staatsrechtliche Beschwerde)
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 60

BGE 108 Ia 59 S. 60

Der Regierungsrat des Kantons Schwyz beschloss, die am Zürichsee gelegenen Gebiete Frauenwinkel, Aahorn, Nuoler-Ried und Bätzimatt unter Schutz zu stellen. Gestützt auf kantonales Recht und das Binnenschiffahrtsgesetz erliess er für jedes der vier Gebiete weitgehend übereinstimmende Schutzverordnungen. Diese sehen je eine Naturschutzzone, eine Landschaftsschutzzone und eine Wasserzone vor. § 5 der Verordnungen regeln die Wasserzonen: Nach Abs. 1 bezweckt die Wasserzone die Erhaltung und Verbesserung eines natürlichen Seeuferzustandes; Abs. 2 verbietet das Anlegen, Stationieren sowie das Durchfahren mit Wasserfahrzeugen aller Art und sieht lediglich gewisse Ausnahmen für die Fischerei, die Seepolizei und die Fischereiaufsicht vor; das Baden ist nach Abs. 3 nur an den hierfür besonders bezeichneten Stellen gestattet. Da die Bestimmungen über die Wasserzonen angefochten wurden, der Regierungsrat den Schutz der vier Gebiete aber als vordringlich erachtete, erliess er am 25. Februar 1980 gestützt auf das Binnenschiffahrtsgesetz folgendes Verbot: In den Gebieten Frauenwinkel, Aahorn, Nuoler-Ried und Bätzimatt werden im Zürichsee Wasserzonen ausgeschieden, in denen jedes Durchfahren, Anlegen oder Stationieren mit Wasserfahrzeugen aller Art verboten ist. Von diesem Verbot werden die Berufsfischerei, die Seepolizei, die Fischereiaufsicht und teilweise die Sportfischerei ausgenommen. Die Beschwerdeführer fechten sowohl die Schutzverordnungen als auch das Verbot des Regierungsrats vom 25. Februar 1980 mit staatsrechtlicher Beschwerde an. Das Bundesgericht weist die Beschwerden ab.
Erwägungen

Auszug aus den Erwägungen:

4. a) Die Beschwerdeführer behaupten, das Verbot, die ausgeschiedenen Wasserzonen mit Wasserfahrzeugen aller Art zu befahren, schränke ihre individuelle Freiheit in ungerechtfertigter Weise ein. Sinngemäss beschweren sie sich damit über einen Eingriff in ihre persönliche Freiheit. Nach der neueren Praxis des Bundesgerichts schützt die persönliche Freiheit als zentrales Freiheitsrecht nicht nur die Bewegungsfreiheit und die körperliche Integrität, sondern darüber hinaus alle Freiheiten, die elementare Erscheinungen der Persönlichkeitsentfaltung des Menschen darstellen (BGE 107 Ia 55 E. 3a,
BGE 108 Ia 59 S. 61

BGE 104 Ia 39 f., mit Hinweisen). Das Bundesgericht hat indessen wiederholt zum Ausdruck gebracht, nicht jeder beliebige Eingriff in das Recht der Persönlichkeit rechtfertige die Berufung auf ein ungeschriebenes verfassungsmässiges Recht; namentlich habe die persönliche Freiheit nicht die Funktion einer allgemeinen Handlungsfreiheit, auf die sich der Einzelne gegenüber jedem staatlichen Akt, der sich auf seine persönliche Lebensgestaltung auswirkt, berufen könnte (BGE 107 Ia 56, mit Hinweisen; vgl. auch PETER SALADIN, Grundrechte im Wandel, 3. Auflage 1982, S. 98; JÖRG PAUL MÜLLER, Elemente einer schweizerischen Grundrechtstheorie, Bern 1982, S. 18 und 141). Eine Grenzziehung des Schutzbereiches der persönlichen Freiheit ist daher notwendig. Diese kann aber nicht ein für allemal gefunden werden, sondern ist von Fall zu Fall zu suchen. Hierfür sind die Zielrichtung des Freiheitsrechts und die Intensität, mit der die konkret in Frage stehende Massnahme in dieses eingreift, von Bedeutung. Der Schutzbereich der persönlichen Freiheit wird durch das für die Wasserzonen geltende Fahrverbot klarerweise nicht berührt. Die persönliche Freiheit garantiert den Beschwerdeführern nicht die Möglichkeit, jeden See an beliebiger Stelle befahren zu dürfen. Es wird auch keine elementare Erscheinungsform der Persönlichkeitsentfaltung betroffen. Das Fahrverbot bezieht sich sodann nur auf einen kleinen Teil des Zürichsees und bedeutet daher keine intensive Beschränkung. So wie das Verbot des Windsurfing auf dem Sihlsee nicht in den Wirkungsbereich der persönlichen Freiheit eingreift (unveröffentlichtes Urteil Fässler vom 4. April 1979, E. 6), so ist es auch im vorliegenden Fall ganz klar, dass das für die Wasserzonen angeordnete Fahrverbot deren Schutzbereich nicht berührt. b) Die Beschwerdeführer machen ferner geltend, das sowohl im Regierungsratsbeschluss vom 25. Februar 1980 als auch in den § 5 der einzelnen Schutzverordnungen enthaltene Fahrverbot widerspreche dem Bundesrecht und entbehre einer genügenden gesetzlichen Grundlage. Träfe dies zu, so wären die Beschwerden bereits aus diesem Grunde gutzuheissen. Liegt hingegen keine Verletzung von Bundesrecht vor, so ist weiter zu prüfen, ob das Fahrverbot den Grundsatz der Verhältnismässigkeit verletze, wie dies die Beschwerdeführer behaupten. aa) Art. 3 Abs. 1
SR 747.201 Legge federale del 3 ottobre 1975 sulla navigazione interna (LNI)
LNI Art. 3 Sovranità dei Cantoni sulle acque
1    La sovranità sulle acque compete ai Cantoni. È riservato il diritto federale.
2    I Cantoni possono vietare o limitare la navigazione sulle loro acque oppure contenere il numero dei natanti ammessi su una via d'acqua, nella misura in cui l'interesse pubblico o la protezione di diritti importanti lo esigono.
3    Sull'ammissione dei natanti delle imprese pubbliche di navigazione decide il Consiglio federale.
und 2
SR 747.201 Legge federale del 3 ottobre 1975 sulla navigazione interna (LNI)
LNI Art. 3 Sovranità dei Cantoni sulle acque
1    La sovranità sulle acque compete ai Cantoni. È riservato il diritto federale.
2    I Cantoni possono vietare o limitare la navigazione sulle loro acque oppure contenere il numero dei natanti ammessi su una via d'acqua, nella misura in cui l'interesse pubblico o la protezione di diritti importanti lo esigono.
3    Sull'ammissione dei natanti delle imprese pubbliche di navigazione decide il Consiglio federale.
des Bundesgesetzes über die Binnenschiffahrt (Binnenschiffahrtsgesetz, BSG; SR 747.201) lauten wie folgt:
BGE 108 Ia 59 S. 62

"1 Die Gewässerhoheit steht den Kantonen zu. Das Bundesrecht bleibt vorbehalten. 2 Soweit das öffentliche Interesse oder der Schutz wichtiger Rechtsgüter es erfordern, können die Kantone die Schiffahrt auf ihren Gewässern verbieten oder einschränken oder die Zahl der auf einem Gewässer zugelassenen Schiffe begrenzen." Art. 25 Abs. 3
SR 747.201 Legge federale del 3 ottobre 1975 sulla navigazione interna (LNI)
LNI Art. 25 Norme di rotta e di stazionamento
1    Il Consiglio federale emana le norme per la rotta e lo stazionamento dei battelli, nonché le prescrizioni su la segnalazione, i segnali e i fuochi, il trasporto di materie pericolose e la sicurezza della navigazione.
2    Esso può emanare prescrizioni sullo sci nautico e attività analoghe come anche sulla protezione degli altri utenti delle acque.
3    I Cantoni possono emanare prescrizioni locali particolari, per garantire la sicurezza della navigazione o la protezione dell'ambiente.
BSG ermächtigt die Kantone, besondere örtliche schiffahrtspolizeiliche Vorschriften zu erlassen, "um die Sicherheit der Schiffahrt oder den Umweltschutz zu gewährleisten". Art. 3 der allgemeinen Bestimmungen des Binnenschiffahrtsgesetzes, der die Gewässerhoheit der Kantone vorbehält, sieht in Abs. 2 ausdrücklich und in umfassender Weise vor, dass die Kantone die Schiffahrt auf ihren Gewässern nicht nur einschränken, sondern verbieten können. Freilich muss ein Verbot durch das öffentliche Interesse oder den Schutz wichtiger Rechtsgüter gerechtfertigt sein. Dass der Natur- und Heimatschutz, der primär Sache der Kantone ist, im öffentlichen Interesse liegt, bedarf keiner weiteren Begründung: Es ergibt sich dies namentlich aus Art. 24sexies
SR 747.201 Legge federale del 3 ottobre 1975 sulla navigazione interna (LNI)
LNI Art. 25 Norme di rotta e di stazionamento
1    Il Consiglio federale emana le norme per la rotta e lo stazionamento dei battelli, nonché le prescrizioni su la segnalazione, i segnali e i fuochi, il trasporto di materie pericolose e la sicurezza della navigazione.
2    Esso può emanare prescrizioni sullo sci nautico e attività analoghe come anche sulla protezione degli altri utenti delle acque.
3    I Cantoni possono emanare prescrizioni locali particolari, per garantire la sicurezza della navigazione o la protezione dell'ambiente.
der Bundesverfassung und der Natur- und Heimatschutzgesetzgebung (vgl. insbesondere Art. 1 lit. d
SR 451 Legge federale del 1o luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN)
LPN Art. 1 - La presente legge è, nei limiti della competenza conferita alla Confederazione dall'articolo 78 capoversi 2-5 della Costituzione federale, intesa a:7
a  rispettare e proteggere le caratteristiche del paesaggio, l'aspetto degli abitati, i luoghi storici, le rarità naturali e i monumenti culturali del Paese e a promuoverne la conservazione e la tutela;
b  sostenere i Cantoni e assicurare la collaborazione con gli stessi nell'adempimento dei loro compiti di protezione della natura e del paesaggio e di conservazione dei monumenti storici;
c  sostenere gli sforzi delle associazioni che si occupano della protezione della natura, della protezione del paesaggio o della conservazione dei monumenti storici;
d  proteggere la fauna e la flora indigene, nonché la loro diversità biologica e il loro spazio vitale naturale;
dbis  promuovere la conservazione della diversità biologica e l'uso sostenibile dei suoi componenti mediante la giusta ed equa condivisione dei benefici derivanti dall'utilizzazione delle risorse genetiche;
e  promuovere l'insegnamento e la ricerca nell'ambito della protezione della natura e del paesaggio e della conservazione dei monumenti storici, nonché la formazione e la formazione continua di specialisti.
und Art. 18 ff
SR 451 Legge federale del 1o luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN)
LPN Art. 18
1    L'estinzione di specie animali e vegetali indigene dev'essere prevenuta mediante la conservazione di spazi vitali sufficienti (biotopi) e altri provvedimenti adeguati. Nel prendere questi provvedimenti sarà tenuto conto degli interessi agricoli e forestali degni di protezione.
1bis    Devono essere segnatamente protetti le zone ripuali, le praterie a carice e le paludi, le fitocenosi forestali rare, le siepi, i boschetti in terreni aperti, i prati secchi e altri siti che nell'equilibrio naturale hanno una funzione compensatrice o presentano condizioni favorevoli alle biocenosi.56
1ter    Se, tenuto conto di tutti gli interessi, non è possibile evitare che gli interventi tecnici pregiudichino biotopi degni di protezione, chi opera l'intervento prende misure speciali onde assicurarne la migliore protezione possibile, il ripristino o una sostituzione confacente.57
2    Nella lotta contro gl'insetti, specialmente con sostanze velenose, si baderà a non compromettere le specie animali e vegetali meritevoli di protezione.
3    La Confederazione può promuovere, in luoghi idonei, la riacclimazione di specie che allo stato selvaggio sono estinte, o in pericolo d'estinguersi, in Svizzera.
4    Sono riservate la legislazione federale sulla caccia e la protezione degli uccelli e quella sulla pesca.
. NHG), ferner aus der Aufnahme der Gebiete Frauenwinkel, Ufenau, Lützelau und Nuoler-Ried in das Bundesinventar der Landschaften und Naturdenkmäler (Ziff. 14 05 und 14 06, SR. 451.11) sowie aus dem BB vom 19. Juni 1975 über die Genehmigung zweier Übereinkommen der Unesco, u.a. des Übereinkommens über Feuchtgebiete als Lebensraum für Wasser- und Watvögel (SR 451.41 und 0.451.45). Auch das Raumplanungsgesetz des Bundes fordert ausdrücklich Schutzzonen als Lebensräume für schutzwürdige Tiere und Pflanzen (Art. 17 Abs. 1 lit. d
SR 700 Legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (Legge sulla pianificazione del territorio, LPT) - Legge sulla pianificazione del territorio
LPT Art. 17 Zone protette - 1 Le zone protette comprendono:
1    Le zone protette comprendono:
a  i ruscelli, i fiumi, i laghi e le loro rive;
b  i paesaggi particolarmente belli e quelli con valore naturalistico o storico-culturale;
c  i siti caratteristici, i luoghi storici e i monumenti naturali e culturali;
d  i biotopi per gli animali e vegetali degni di protezione.
2    Il diritto cantonale può prevedere, in vece delle zone protette, altre misure adatte.
. RPG). Angesichts der klaren Kompetenz nach Art. 3 Abs. 2
SR 747.201 Legge federale del 3 ottobre 1975 sulla navigazione interna (LNI)
LNI Art. 3 Sovranità dei Cantoni sulle acque
1    La sovranità sulle acque compete ai Cantoni. È riservato il diritto federale.
2    I Cantoni possono vietare o limitare la navigazione sulle loro acque oppure contenere il numero dei natanti ammessi su una via d'acqua, nella misura in cui l'interesse pubblico o la protezione di diritti importanti lo esigono.
3    Sull'ammissione dei natanti delle imprese pubbliche di navigazione decide il Consiglio federale.
BSG und der eindeutigen öffentlichen Interessen am Naturschutz ergibt sich, dass das für die Wasserzonen angeordnete Fahrverbot im Binnenschiffahrtsgesetz eine gesetzliche Grundlage findet und nicht gegen dieses verstösst. Bei dieser Rechtslage ist es nicht erforderlich, das Verbot zusätzlich auch auf Art. 25 Abs. 3
SR 747.201 Legge federale del 3 ottobre 1975 sulla navigazione interna (LNI)
LNI Art. 25 Norme di rotta e di stazionamento
1    Il Consiglio federale emana le norme per la rotta e lo stazionamento dei battelli, nonché le prescrizioni su la segnalazione, i segnali e i fuochi, il trasporto di materie pericolose e la sicurezza della navigazione.
2    Esso può emanare prescrizioni sullo sci nautico e attività analoghe come anche sulla protezione degli altri utenti delle acque.
3    I Cantoni possono emanare prescrizioni locali particolari, per garantire la sicurezza della navigazione o la protezione dell'ambiente.
BSG abzustützen, wie dies der Regierungsrat tut. Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführer lässt sich aus den Art. 25
SR 747.201 Legge federale del 3 ottobre 1975 sulla navigazione interna (LNI)
LNI Art. 25 Norme di rotta e di stazionamento
1    Il Consiglio federale emana le norme per la rotta e lo stazionamento dei battelli, nonché le prescrizioni su la segnalazione, i segnali e i fuochi, il trasporto di materie pericolose e la sicurezza della navigazione.
2    Esso può emanare prescrizioni sullo sci nautico e attività analoghe come anche sulla protezione degli altri utenti delle acque.
3    I Cantoni possono emanare prescrizioni locali particolari, per garantire la sicurezza della navigazione o la protezione dell'ambiente.
und 27
SR 747.201 Legge federale del 3 ottobre 1975 sulla navigazione interna (LNI)
LNI Art. 27 Manifestazioni nautiche ed esercizi militari
1    Per corse sperimentali, durante le quali è derogato alle prescrizioni, e per manifestazioni nautiche è necessaria l'autorizzazione dei Cantoni. I Cantoni possono vincolarla a condizioni speciali.
2    I Cantoni possono vietare totalmente o parzialmente la navigazione, per una durata limitata, nella zona della manifestazione.
3    L'esercizio di imprese pubbliche di navigazione può essere limitato soltanto con il consenso della Confederazione.
4    Il Consiglio federale emana prescrizioni su l'interdizione o la limitazione temporanee della navigazione in caso di esercizi militari.
BSG nicht die Unzulässigkeit von Fahrverboten, die im Interesse des Naturschutzes erlassen worden sind, ableiten. Der Titel des zweiten Abschnittes des Kapitels über die Verkehrsregeln zeigt, dass es sich bei den Art. 25 bis
SR 747.201 Legge federale del 3 ottobre 1975 sulla navigazione interna (LNI)
LNI Art. 27 Manifestazioni nautiche ed esercizi militari
1    Per corse sperimentali, durante le quali è derogato alle prescrizioni, e per manifestazioni nautiche è necessaria l'autorizzazione dei Cantoni. I Cantoni possono vincolarla a condizioni speciali.
2    I Cantoni possono vietare totalmente o parzialmente la navigazione, per una durata limitata, nella zona della manifestazione.
3    L'esercizio di imprese pubbliche di navigazione può essere limitato soltanto con il consenso della Confederazione.
4    Il Consiglio federale emana prescrizioni su l'interdizione o la limitazione temporanee della navigazione in caso di esercizi militari.
27 BSG um
BGE 108 Ia 59 S. 63

schiffahrtspolizeiliche Anordnungen handelt. Art. 25 enthält insbesondere Regeln über "Fahrt und Stilliegen"; um die Sicherheit der Schiffahrt oder den Umweltschutz zu gewährleisten, können die Kantone besondere örtliche Vorschriften erlassen. Diese Bestimmungen verbietet es den Kantonen nicht, gestützt auf Art. 3 Abs. 2
SR 747.201 Legge federale del 3 ottobre 1975 sulla navigazione interna (LNI)
LNI Art. 3 Sovranità dei Cantoni sulle acque
1    La sovranità sulle acque compete ai Cantoni. È riservato il diritto federale.
2    I Cantoni possono vietare o limitare la navigazione sulle loro acque oppure contenere il numero dei natanti ammessi su una via d'acqua, nella misura in cui l'interesse pubblico o la protezione di diritti importanti lo esigono.
3    Sull'ammissione dei natanti delle imprese pubbliche di navigazione decide il Consiglio federale.
BSG auch weitergehende Fahrverbote zu erlassen. Auch aus Art. 27
SR 747.201 Legge federale del 3 ottobre 1975 sulla navigazione interna (LNI)
LNI Art. 27 Manifestazioni nautiche ed esercizi militari
1    Per corse sperimentali, durante le quali è derogato alle prescrizioni, e per manifestazioni nautiche è necessaria l'autorizzazione dei Cantoni. I Cantoni possono vincolarla a condizioni speciali.
2    I Cantoni possono vietare totalmente o parzialmente la navigazione, per una durata limitata, nella zona della manifestazione.
3    L'esercizio di imprese pubbliche di navigazione può essere limitato soltanto con il consenso della Confederazione.
4    Il Consiglio federale emana prescrizioni su l'interdizione o la limitazione temporanee della navigazione in caso di esercizi militari.
BSG ergibt sich nicht, dass die im vorliegenden Fall angeordneten Fahrverbote gegen das Binnenschiffahrtsgesetz verstossen. Art. 27
SR 747.201 Legge federale del 3 ottobre 1975 sulla navigazione interna (LNI)
LNI Art. 27 Manifestazioni nautiche ed esercizi militari
1    Per corse sperimentali, durante le quali è derogato alle prescrizioni, e per manifestazioni nautiche è necessaria l'autorizzazione dei Cantoni. I Cantoni possono vincolarla a condizioni speciali.
2    I Cantoni possono vietare totalmente o parzialmente la navigazione, per una durata limitata, nella zona della manifestazione.
3    L'esercizio di imprese pubbliche di navigazione può essere limitato soltanto con il consenso della Confederazione.
4    Il Consiglio federale emana prescrizioni su l'interdizione o la limitazione temporanee della navigazione in caso di esercizi militari.
BSG regelt "Veranstaltungen und militärische Übungen"; nach Abs. 2 können die Kantone die Schiffahrt im Gebiete der Veranstaltung vorübergehend ganz oder teilweise verbieten. Diese auf derartige Veranstaltungen zugeschnittenen Bestimmungen schliessen es indessen keineswegs aus, nach Art. 3 Abs. 2
SR 747.201 Legge federale del 3 ottobre 1975 sulla navigazione interna (LNI)
LNI Art. 3 Sovranità dei Cantoni sulle acque
1    La sovranità sulle acque compete ai Cantoni. È riservato il diritto federale.
2    I Cantoni possono vietare o limitare la navigazione sulle loro acque oppure contenere il numero dei natanti ammessi su una via d'acqua, nella misura in cui l'interesse pubblico o la protezione di diritti importanti lo esigono.
3    Sull'ammissione dei natanti delle imprese pubbliche di navigazione decide il Consiglio federale.
BSG die Schiffahrt im öffentlichen Interesse oder zum Schutz von wichtigen Rechtsgütern zu beschränken. Auch aus Art. 53
SR 747.201.1 Ordinanza dell'8 novembre 1978 sulla navigazione nelle acque svizzere (Ordinanza sulla navigazione interna, ONI) - Ordinanza sulla navigazione interna
ONI Art. 53 Navigazione in prossimità delle rive
1    Ad eccezione dei battelli in servizio regolare che circolano secondo l'orario ufficiale, dei battelli della polizia, dell'UDSC e delle forze di salvataggio, i battelli a motore non possono:123
a  circolare nella zona rivierasca interna a meno che vogliano approdare o partire, stazionare o attraversare passaggi stretti; durante queste manovre essi devono scegliere la via più breve;
b  circolare ad una velocità superiore a 10 km/h in prossimità delle rive interne ed esterne.
2    Il capoverso 1 lettera a non si applica:
a  ai natanti a propulsione elettrica, sempreché la loro potenza non superi 2 kW;
b  alle imbarcazioni dei pescatori professionisti al lavoro;
c  alle imbarcazioni che praticano la pesca alla traina, se l'autorità competente ha concesso l'autorizzazione.125
3    È vietato navigare nelle zone di vegetazione acquatica (canneti, giuncheti e ninfee). Di regola, occorre tenere una distanza di almeno 25 m.126
4    L'autorità competente può limitare la velocità massima a 10 km/h alla sola zona rivierasca interna, quando:
a  le zone rivierasche sono vicine l'una all'altra, si toccano o si sovrappongono e la sicurezza del traffico lo esige;
b  non vi siano da temere pregiudizi per la navigazione o altri inconvenienti, specie laddove la riva è ripida e disabitata.
der Verordnung über die Schiffahrt auf schweizerischen Gewässern (BSV; SR 747.201.1) können die Beschwerdeführer nichts für ihre Auffassung herleiten. Diese Vorschrift, welche das Fahren in der Uferzone generell regelt, steht dem Erlass gezielter weitergehender Beschränkungen durch die Kantone, welche durch das öffentliche Interesse oder den Schutz wichtiger Rechtsgüter erforderlich sind, keineswegs entgegen. Art. 53
SR 747.201.1 Ordinanza dell'8 novembre 1978 sulla navigazione nelle acque svizzere (Ordinanza sulla navigazione interna, ONI) - Ordinanza sulla navigazione interna
ONI Art. 53 Navigazione in prossimità delle rive
1    Ad eccezione dei battelli in servizio regolare che circolano secondo l'orario ufficiale, dei battelli della polizia, dell'UDSC e delle forze di salvataggio, i battelli a motore non possono:123
a  circolare nella zona rivierasca interna a meno che vogliano approdare o partire, stazionare o attraversare passaggi stretti; durante queste manovre essi devono scegliere la via più breve;
b  circolare ad una velocità superiore a 10 km/h in prossimità delle rive interne ed esterne.
2    Il capoverso 1 lettera a non si applica:
a  ai natanti a propulsione elettrica, sempreché la loro potenza non superi 2 kW;
b  alle imbarcazioni dei pescatori professionisti al lavoro;
c  alle imbarcazioni che praticano la pesca alla traina, se l'autorità competente ha concesso l'autorizzazione.125
3    È vietato navigare nelle zone di vegetazione acquatica (canneti, giuncheti e ninfee). Di regola, occorre tenere una distanza di almeno 25 m.126
4    L'autorità competente può limitare la velocità massima a 10 km/h alla sola zona rivierasca interna, quando:
a  le zone rivierasche sono vicine l'una all'altra, si toccano o si sovrappongono e la sicurezza del traffico lo esige;
b  non vi siano da temere pregiudizi per la navigazione o altri inconvenienti, specie laddove la riva è ripida e disabitata.
BSV enthält keine abschliessende Regelung der Beschränkungen, welche die Sportschiffahrt in der Uferzone zu beachten haben, wie die Beschwerdeführer meinen. Auch die Art. 24sexies Abs. 4
SR 747.201.1 Ordinanza dell'8 novembre 1978 sulla navigazione nelle acque svizzere (Ordinanza sulla navigazione interna, ONI) - Ordinanza sulla navigazione interna
ONI Art. 53 Navigazione in prossimità delle rive
1    Ad eccezione dei battelli in servizio regolare che circolano secondo l'orario ufficiale, dei battelli della polizia, dell'UDSC e delle forze di salvataggio, i battelli a motore non possono:123
a  circolare nella zona rivierasca interna a meno che vogliano approdare o partire, stazionare o attraversare passaggi stretti; durante queste manovre essi devono scegliere la via più breve;
b  circolare ad una velocità superiore a 10 km/h in prossimità delle rive interne ed esterne.
2    Il capoverso 1 lettera a non si applica:
a  ai natanti a propulsione elettrica, sempreché la loro potenza non superi 2 kW;
b  alle imbarcazioni dei pescatori professionisti al lavoro;
c  alle imbarcazioni che praticano la pesca alla traina, se l'autorità competente ha concesso l'autorizzazione.125
3    È vietato navigare nelle zone di vegetazione acquatica (canneti, giuncheti e ninfee). Di regola, occorre tenere una distanza di almeno 25 m.126
4    L'autorità competente può limitare la velocità massima a 10 km/h alla sola zona rivierasca interna, quando:
a  le zone rivierasche sono vicine l'una all'altra, si toccano o si sovrappongono e la sicurezza del traffico lo esige;
b  non vi siano da temere pregiudizi per la navigazione o altri inconvenienti, specie laddove la riva è ripida e disabitata.
und 24septies
SR 747.201.1 Ordinanza dell'8 novembre 1978 sulla navigazione nelle acque svizzere (Ordinanza sulla navigazione interna, ONI) - Ordinanza sulla navigazione interna
ONI Art. 53 Navigazione in prossimità delle rive
1    Ad eccezione dei battelli in servizio regolare che circolano secondo l'orario ufficiale, dei battelli della polizia, dell'UDSC e delle forze di salvataggio, i battelli a motore non possono:123
a  circolare nella zona rivierasca interna a meno che vogliano approdare o partire, stazionare o attraversare passaggi stretti; durante queste manovre essi devono scegliere la via più breve;
b  circolare ad una velocità superiore a 10 km/h in prossimità delle rive interne ed esterne.
2    Il capoverso 1 lettera a non si applica:
a  ai natanti a propulsione elettrica, sempreché la loro potenza non superi 2 kW;
b  alle imbarcazioni dei pescatori professionisti al lavoro;
c  alle imbarcazioni che praticano la pesca alla traina, se l'autorità competente ha concesso l'autorizzazione.125
3    È vietato navigare nelle zone di vegetazione acquatica (canneti, giuncheti e ninfee). Di regola, occorre tenere una distanza di almeno 25 m.126
4    L'autorità competente può limitare la velocità massima a 10 km/h alla sola zona rivierasca interna, quando:
a  le zone rivierasche sono vicine l'una all'altra, si toccano o si sovrappongono e la sicurezza del traffico lo esige;
b  non vi siano da temere pregiudizi per la navigazione o altri inconvenienti, specie laddove la riva è ripida e disabitata.
BV schliessen kantonales Recht nicht aus. Die Befugnis des Bundes, Bestimmungen zum Schutze der Tier- und Pflanzenwelt sowie Vorschriften über den Schutz des Menschen und seiner natürlichen Umwelt zu erlassen, steht kantonalem, dem Bundesrecht nicht wiedersprechendem Recht nicht entgegen. Die Argumentation der Beschwerdeführer ist daher klarerweise unbegründet. Das im Interesse des Naturschutzes angeordnete Fahrverbot ist nicht bundesrechtswidrig und verstösst daher nicht gegen den Grundsatz der derogatorischen Kraft des Bundesrechts. Die fehlende Rechtsgrundlage für das Fahrverbot leiten die Beschwerdeführer einzig aus dem behaupteten Verstoss gegen Bundesrecht ab. Es ist daher im vorliegenden Verfahren nicht zu prüfen, ob das Verbot auch im kantonalen Recht eine ausreichende gesetzliche Grundlage finden würde. bb) Die Beschwerdeführer bestreiten mit Recht nicht, dass der Schutz der Natur, speziell der Biotopschutz, um den es im
BGE 108 Ia 59 S. 64

vorliegenden Fall geht, allgemein im öffentlichen Interesse liegt. Sie wiederholen einzig ihre bereits dem Verwaltungsgericht vorgetragene Meinung, das Fahrverbot in den Wasserzonen sei unverhältnismässig. Was sie gegen die ausführlichen und sorgfältigen Erwägungen des Verwaltungsgerichts vortragen, ist jedoch nicht geeignet, eine Verletzung des Grundsatzes der Verhältnismässigkeit darzutun. (...)
Informazioni decisione   •   DEFRITEN
Documento : 108 IA 59
Data : 03. marzo 1982
Pubblicato : 31. dicembre 1982
Sorgente : Tribunale federale
Stato : 108 IA 59
Ramo giuridico : DTF - Diritto costituzionale
Oggetto : Libertà personale. Un divieto di navigazione riferito a determinati settori di acque non incide sull'ambito protetto della


Registro di legislazione
Cost: 24septies  24sexies
LNI: 3 
SR 747.201 Legge federale del 3 ottobre 1975 sulla navigazione interna (LNI)
LNI Art. 3 Sovranità dei Cantoni sulle acque
1    La sovranità sulle acque compete ai Cantoni. È riservato il diritto federale.
2    I Cantoni possono vietare o limitare la navigazione sulle loro acque oppure contenere il numero dei natanti ammessi su una via d'acqua, nella misura in cui l'interesse pubblico o la protezione di diritti importanti lo esigono.
3    Sull'ammissione dei natanti delle imprese pubbliche di navigazione decide il Consiglio federale.
25 
SR 747.201 Legge federale del 3 ottobre 1975 sulla navigazione interna (LNI)
LNI Art. 25 Norme di rotta e di stazionamento
1    Il Consiglio federale emana le norme per la rotta e lo stazionamento dei battelli, nonché le prescrizioni su la segnalazione, i segnali e i fuochi, il trasporto di materie pericolose e la sicurezza della navigazione.
2    Esso può emanare prescrizioni sullo sci nautico e attività analoghe come anche sulla protezione degli altri utenti delle acque.
3    I Cantoni possono emanare prescrizioni locali particolari, per garantire la sicurezza della navigazione o la protezione dell'ambiente.
25bis  27
SR 747.201 Legge federale del 3 ottobre 1975 sulla navigazione interna (LNI)
LNI Art. 27 Manifestazioni nautiche ed esercizi militari
1    Per corse sperimentali, durante le quali è derogato alle prescrizioni, e per manifestazioni nautiche è necessaria l'autorizzazione dei Cantoni. I Cantoni possono vincolarla a condizioni speciali.
2    I Cantoni possono vietare totalmente o parzialmente la navigazione, per una durata limitata, nella zona della manifestazione.
3    L'esercizio di imprese pubbliche di navigazione può essere limitato soltanto con il consenso della Confederazione.
4    Il Consiglio federale emana prescrizioni su l'interdizione o la limitazione temporanee della navigazione in caso di esercizi militari.
LPN: 1 
SR 451 Legge federale del 1o luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN)
LPN Art. 1 - La presente legge è, nei limiti della competenza conferita alla Confederazione dall'articolo 78 capoversi 2-5 della Costituzione federale, intesa a:7
a  rispettare e proteggere le caratteristiche del paesaggio, l'aspetto degli abitati, i luoghi storici, le rarità naturali e i monumenti culturali del Paese e a promuoverne la conservazione e la tutela;
b  sostenere i Cantoni e assicurare la collaborazione con gli stessi nell'adempimento dei loro compiti di protezione della natura e del paesaggio e di conservazione dei monumenti storici;
c  sostenere gli sforzi delle associazioni che si occupano della protezione della natura, della protezione del paesaggio o della conservazione dei monumenti storici;
d  proteggere la fauna e la flora indigene, nonché la loro diversità biologica e il loro spazio vitale naturale;
dbis  promuovere la conservazione della diversità biologica e l'uso sostenibile dei suoi componenti mediante la giusta ed equa condivisione dei benefici derivanti dall'utilizzazione delle risorse genetiche;
e  promuovere l'insegnamento e la ricerca nell'ambito della protezione della natura e del paesaggio e della conservazione dei monumenti storici, nonché la formazione e la formazione continua di specialisti.
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SR 451 Legge federale del 1o luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN)
LPN Art. 18
1    L'estinzione di specie animali e vegetali indigene dev'essere prevenuta mediante la conservazione di spazi vitali sufficienti (biotopi) e altri provvedimenti adeguati. Nel prendere questi provvedimenti sarà tenuto conto degli interessi agricoli e forestali degni di protezione.
1bis    Devono essere segnatamente protetti le zone ripuali, le praterie a carice e le paludi, le fitocenosi forestali rare, le siepi, i boschetti in terreni aperti, i prati secchi e altri siti che nell'equilibrio naturale hanno una funzione compensatrice o presentano condizioni favorevoli alle biocenosi.56
1ter    Se, tenuto conto di tutti gli interessi, non è possibile evitare che gli interventi tecnici pregiudichino biotopi degni di protezione, chi opera l'intervento prende misure speciali onde assicurarne la migliore protezione possibile, il ripristino o una sostituzione confacente.57
2    Nella lotta contro gl'insetti, specialmente con sostanze velenose, si baderà a non compromettere le specie animali e vegetali meritevoli di protezione.
3    La Confederazione può promuovere, in luoghi idonei, la riacclimazione di specie che allo stato selvaggio sono estinte, o in pericolo d'estinguersi, in Svizzera.
4    Sono riservate la legislazione federale sulla caccia e la protezione degli uccelli e quella sulla pesca.
24sexies
LPT: 17
SR 700 Legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (Legge sulla pianificazione del territorio, LPT) - Legge sulla pianificazione del territorio
LPT Art. 17 Zone protette - 1 Le zone protette comprendono:
1    Le zone protette comprendono:
a  i ruscelli, i fiumi, i laghi e le loro rive;
b  i paesaggi particolarmente belli e quelli con valore naturalistico o storico-culturale;
c  i siti caratteristici, i luoghi storici e i monumenti naturali e culturali;
d  i biotopi per gli animali e vegetali degni di protezione.
2    Il diritto cantonale può prevedere, in vece delle zone protette, altre misure adatte.
ONI: 53
SR 747.201.1 Ordinanza dell'8 novembre 1978 sulla navigazione nelle acque svizzere (Ordinanza sulla navigazione interna, ONI) - Ordinanza sulla navigazione interna
ONI Art. 53 Navigazione in prossimità delle rive
1    Ad eccezione dei battelli in servizio regolare che circolano secondo l'orario ufficiale, dei battelli della polizia, dell'UDSC e delle forze di salvataggio, i battelli a motore non possono:123
a  circolare nella zona rivierasca interna a meno che vogliano approdare o partire, stazionare o attraversare passaggi stretti; durante queste manovre essi devono scegliere la via più breve;
b  circolare ad una velocità superiore a 10 km/h in prossimità delle rive interne ed esterne.
2    Il capoverso 1 lettera a non si applica:
a  ai natanti a propulsione elettrica, sempreché la loro potenza non superi 2 kW;
b  alle imbarcazioni dei pescatori professionisti al lavoro;
c  alle imbarcazioni che praticano la pesca alla traina, se l'autorità competente ha concesso l'autorizzazione.125
3    È vietato navigare nelle zone di vegetazione acquatica (canneti, giuncheti e ninfee). Di regola, occorre tenere una distanza di almeno 25 m.126
4    L'autorità competente può limitare la velocità massima a 10 km/h alla sola zona rivierasca interna, quando:
a  le zone rivierasche sono vicine l'una all'altra, si toccano o si sovrappongono e la sicurezza del traffico lo esige;
b  non vi siano da temere pregiudizi per la navigazione o altri inconvenienti, specie laddove la riva è ripida e disabitata.
Registro DTF
104-IA-35 • 107-IA-52 • 108-IA-59
Parole chiave
Elenca secondo la frequenza o in ordine alfabetico
libertà personale • consiglio di stato • protezione della natura • posto • tribunale federale • diritto cantonale • organizzatore • ricorso di diritto pubblico • protezione dell'ambiente • acqua • costituzione federale • navigazione • legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio • proporzionalità • legalità • legge federale sulla pianificazione del territorio • limitazione • bisogno • motivazione della decisione • direttiva
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