SR 747.201 Legge federale del 3 ottobre 1975 sulla navigazione interna (LNI) LNI Art. 3 Sovranità dei Cantoni sulle acque - 1 La sovranità sulle acque compete ai Cantoni. È riservato il diritto federale. |
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1 | La sovranità sulle acque compete ai Cantoni. È riservato il diritto federale. |
2 | I Cantoni possono vietare o limitare la navigazione sulle loro acque oppure contenere il numero dei natanti ammessi su una via d'acqua, nella misura in cui l'interesse pubblico o la protezione di diritti importanti lo esigono. |
3 | Sull'ammissione dei natanti delle imprese pubbliche di navigazione decide il Consiglio federale. |
SR 747.201 Legge federale del 3 ottobre 1975 sulla navigazione interna (LNI) LNI Art. 3 Sovranità dei Cantoni sulle acque - 1 La sovranità sulle acque compete ai Cantoni. È riservato il diritto federale. |
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1 | La sovranità sulle acque compete ai Cantoni. È riservato il diritto federale. |
2 | I Cantoni possono vietare o limitare la navigazione sulle loro acque oppure contenere il numero dei natanti ammessi su una via d'acqua, nella misura in cui l'interesse pubblico o la protezione di diritti importanti lo esigono. |
3 | Sull'ammissione dei natanti delle imprese pubbliche di navigazione decide il Consiglio federale. |
SR 747.201 Legge federale del 3 ottobre 1975 sulla navigazione interna (LNI) LNI Art. 3 Sovranità dei Cantoni sulle acque - 1 La sovranità sulle acque compete ai Cantoni. È riservato il diritto federale. |
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1 | La sovranità sulle acque compete ai Cantoni. È riservato il diritto federale. |
2 | I Cantoni possono vietare o limitare la navigazione sulle loro acque oppure contenere il numero dei natanti ammessi su una via d'acqua, nella misura in cui l'interesse pubblico o la protezione di diritti importanti lo esigono. |
3 | Sull'ammissione dei natanti delle imprese pubbliche di navigazione decide il Consiglio federale. |
SR 747.201 Legge federale del 3 ottobre 1975 sulla navigazione interna (LNI) LNI Art. 25 Norme di rotta e di stazionamento - 1 Il Consiglio federale emana le norme per la rotta e lo stazionamento dei battelli, nonché le prescrizioni su la segnalazione, i segnali e i fuochi, il trasporto di materie pericolose e la sicurezza della navigazione. |
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1 | Il Consiglio federale emana le norme per la rotta e lo stazionamento dei battelli, nonché le prescrizioni su la segnalazione, i segnali e i fuochi, il trasporto di materie pericolose e la sicurezza della navigazione. |
2 | Esso può emanare prescrizioni sullo sci nautico e attività analoghe come anche sulla protezione degli altri utenti delle acque. |
3 | I Cantoni possono emanare prescrizioni locali particolari, per garantire la sicurezza della navigazione o la protezione dell'ambiente. |
SR 747.201 Legge federale del 3 ottobre 1975 sulla navigazione interna (LNI) LNI Art. 25 Norme di rotta e di stazionamento - 1 Il Consiglio federale emana le norme per la rotta e lo stazionamento dei battelli, nonché le prescrizioni su la segnalazione, i segnali e i fuochi, il trasporto di materie pericolose e la sicurezza della navigazione. |
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1 | Il Consiglio federale emana le norme per la rotta e lo stazionamento dei battelli, nonché le prescrizioni su la segnalazione, i segnali e i fuochi, il trasporto di materie pericolose e la sicurezza della navigazione. |
2 | Esso può emanare prescrizioni sullo sci nautico e attività analoghe come anche sulla protezione degli altri utenti delle acque. |
3 | I Cantoni possono emanare prescrizioni locali particolari, per garantire la sicurezza della navigazione o la protezione dell'ambiente. |
SR 451 Legge federale del 1o luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN) LPN Art. 1 - La presente legge è, nei limiti della competenza conferita alla Confederazione dall'articolo 78 capoversi 2-5 della Costituzione federale, intesa a:7 |
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a | rispettare e proteggere le caratteristiche del paesaggio, l'aspetto degli abitati, i luoghi storici, le rarità naturali e i monumenti culturali del Paese e a promuoverne la conservazione e la tutela; |
b | sostenere i Cantoni e assicurare la collaborazione con gli stessi nell'adempimento dei loro compiti di protezione della natura e del paesaggio e di conservazione dei monumenti storici; |
c | sostenere gli sforzi delle associazioni che si occupano della protezione della natura, della protezione del paesaggio o della conservazione dei monumenti storici; |
d | proteggere la fauna e la flora indigene, nonché la loro diversità biologica e il loro spazio vitale naturale; |
dbis | promuovere la conservazione della diversità biologica e l'uso sostenibile dei suoi componenti mediante la giusta ed equa condivisione dei benefici derivanti dall'utilizzazione delle risorse genetiche; |
e | promuovere l'insegnamento e la ricerca nell'ambito della protezione della natura e del paesaggio e della conservazione dei monumenti storici, nonché la formazione e la formazione continua di specialisti. |
SR 451 Legge federale del 1o luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN) LPN Art. 18 - 1 L'estinzione di specie animali e vegetali indigene dev'essere prevenuta mediante la conservazione di spazi vitali sufficienti (biotopi) e altri provvedimenti adeguati. Nel prendere questi provvedimenti sarà tenuto conto degli interessi agricoli e forestali degni di protezione. |
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1 | L'estinzione di specie animali e vegetali indigene dev'essere prevenuta mediante la conservazione di spazi vitali sufficienti (biotopi) e altri provvedimenti adeguati. Nel prendere questi provvedimenti sarà tenuto conto degli interessi agricoli e forestali degni di protezione. |
1bis | Devono essere segnatamente protetti le zone ripuali, le praterie a carice e le paludi, le fitocenosi forestali rare, le siepi, i boschetti in terreni aperti, i prati secchi e altri siti che nell'equilibrio naturale hanno una funzione compensatrice o presentano condizioni favorevoli alle biocenosi.56 |
1ter | Se, tenuto conto di tutti gli interessi, non è possibile evitare che gli interventi tecnici pregiudichino biotopi degni di protezione, chi opera l'intervento prende misure speciali onde assicurarne la migliore protezione possibile, il ripristino o una sostituzione confacente.57 |
2 | Nella lotta contro gl'insetti, specialmente con sostanze velenose, si baderà a non compromettere le specie animali e vegetali meritevoli di protezione. |
3 | La Confederazione può promuovere, in luoghi idonei, la riacclimazione di specie che allo stato selvaggio sono estinte, o in pericolo d'estinguersi, in Svizzera. |
4 | Sono riservate la legislazione federale sulla caccia e la protezione degli uccelli e quella sulla pesca. |
SR 700 Legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (Legge sulla pianificazione del territorio, LPT) - Legge sulla pianificazione del territorio LPT Art. 17 Zone protette - 1 Le zone protette comprendono: |
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1 | Le zone protette comprendono: |
a | i ruscelli, i fiumi, i laghi e le loro rive; |
b | i paesaggi particolarmente belli e quelli con valore naturalistico o storico-culturale; |
c | i siti caratteristici, i luoghi storici e i monumenti naturali e culturali; |
d | i biotopi per gli animali e vegetali degni di protezione. |
2 | Il diritto cantonale può prevedere, in vece delle zone protette, altre misure adatte. |
SR 747.201 Legge federale del 3 ottobre 1975 sulla navigazione interna (LNI) LNI Art. 3 Sovranità dei Cantoni sulle acque - 1 La sovranità sulle acque compete ai Cantoni. È riservato il diritto federale. |
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1 | La sovranità sulle acque compete ai Cantoni. È riservato il diritto federale. |
2 | I Cantoni possono vietare o limitare la navigazione sulle loro acque oppure contenere il numero dei natanti ammessi su una via d'acqua, nella misura in cui l'interesse pubblico o la protezione di diritti importanti lo esigono. |
3 | Sull'ammissione dei natanti delle imprese pubbliche di navigazione decide il Consiglio federale. |
SR 747.201 Legge federale del 3 ottobre 1975 sulla navigazione interna (LNI) LNI Art. 25 Norme di rotta e di stazionamento - 1 Il Consiglio federale emana le norme per la rotta e lo stazionamento dei battelli, nonché le prescrizioni su la segnalazione, i segnali e i fuochi, il trasporto di materie pericolose e la sicurezza della navigazione. |
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1 | Il Consiglio federale emana le norme per la rotta e lo stazionamento dei battelli, nonché le prescrizioni su la segnalazione, i segnali e i fuochi, il trasporto di materie pericolose e la sicurezza della navigazione. |
2 | Esso può emanare prescrizioni sullo sci nautico e attività analoghe come anche sulla protezione degli altri utenti delle acque. |
3 | I Cantoni possono emanare prescrizioni locali particolari, per garantire la sicurezza della navigazione o la protezione dell'ambiente. |
SR 747.201 Legge federale del 3 ottobre 1975 sulla navigazione interna (LNI) LNI Art. 25 Norme di rotta e di stazionamento - 1 Il Consiglio federale emana le norme per la rotta e lo stazionamento dei battelli, nonché le prescrizioni su la segnalazione, i segnali e i fuochi, il trasporto di materie pericolose e la sicurezza della navigazione. |
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1 | Il Consiglio federale emana le norme per la rotta e lo stazionamento dei battelli, nonché le prescrizioni su la segnalazione, i segnali e i fuochi, il trasporto di materie pericolose e la sicurezza della navigazione. |
2 | Esso può emanare prescrizioni sullo sci nautico e attività analoghe come anche sulla protezione degli altri utenti delle acque. |
3 | I Cantoni possono emanare prescrizioni locali particolari, per garantire la sicurezza della navigazione o la protezione dell'ambiente. |
SR 747.201 Legge federale del 3 ottobre 1975 sulla navigazione interna (LNI) LNI Art. 27 Manifestazioni nautiche ed esercizi militari - 1 Per corse sperimentali, durante le quali è derogato alle prescrizioni, e per manifestazioni nautiche è necessaria l'autorizzazione dei Cantoni. I Cantoni possono vincolarla a condizioni speciali. |
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1 | Per corse sperimentali, durante le quali è derogato alle prescrizioni, e per manifestazioni nautiche è necessaria l'autorizzazione dei Cantoni. I Cantoni possono vincolarla a condizioni speciali. |
2 | I Cantoni possono vietare totalmente o parzialmente la navigazione, per una durata limitata, nella zona della manifestazione. |
3 | L'esercizio di imprese pubbliche di navigazione può essere limitato soltanto con il consenso della Confederazione. |
4 | Il Consiglio federale emana prescrizioni su l'interdizione o la limitazione temporanee della navigazione in caso di esercizi militari. |
SR 747.201 Legge federale del 3 ottobre 1975 sulla navigazione interna (LNI) LNI Art. 27 Manifestazioni nautiche ed esercizi militari - 1 Per corse sperimentali, durante le quali è derogato alle prescrizioni, e per manifestazioni nautiche è necessaria l'autorizzazione dei Cantoni. I Cantoni possono vincolarla a condizioni speciali. |
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1 | Per corse sperimentali, durante le quali è derogato alle prescrizioni, e per manifestazioni nautiche è necessaria l'autorizzazione dei Cantoni. I Cantoni possono vincolarla a condizioni speciali. |
2 | I Cantoni possono vietare totalmente o parzialmente la navigazione, per una durata limitata, nella zona della manifestazione. |
3 | L'esercizio di imprese pubbliche di navigazione può essere limitato soltanto con il consenso della Confederazione. |
4 | Il Consiglio federale emana prescrizioni su l'interdizione o la limitazione temporanee della navigazione in caso di esercizi militari. |
SR 747.201 Legge federale del 3 ottobre 1975 sulla navigazione interna (LNI) LNI Art. 3 Sovranità dei Cantoni sulle acque - 1 La sovranità sulle acque compete ai Cantoni. È riservato il diritto federale. |
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1 | La sovranità sulle acque compete ai Cantoni. È riservato il diritto federale. |
2 | I Cantoni possono vietare o limitare la navigazione sulle loro acque oppure contenere il numero dei natanti ammessi su una via d'acqua, nella misura in cui l'interesse pubblico o la protezione di diritti importanti lo esigono. |
3 | Sull'ammissione dei natanti delle imprese pubbliche di navigazione decide il Consiglio federale. |
SR 747.201 Legge federale del 3 ottobre 1975 sulla navigazione interna (LNI) LNI Art. 27 Manifestazioni nautiche ed esercizi militari - 1 Per corse sperimentali, durante le quali è derogato alle prescrizioni, e per manifestazioni nautiche è necessaria l'autorizzazione dei Cantoni. I Cantoni possono vincolarla a condizioni speciali. |
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1 | Per corse sperimentali, durante le quali è derogato alle prescrizioni, e per manifestazioni nautiche è necessaria l'autorizzazione dei Cantoni. I Cantoni possono vincolarla a condizioni speciali. |
2 | I Cantoni possono vietare totalmente o parzialmente la navigazione, per una durata limitata, nella zona della manifestazione. |
3 | L'esercizio di imprese pubbliche di navigazione può essere limitato soltanto con il consenso della Confederazione. |
4 | Il Consiglio federale emana prescrizioni su l'interdizione o la limitazione temporanee della navigazione in caso di esercizi militari. |
SR 747.201 Legge federale del 3 ottobre 1975 sulla navigazione interna (LNI) LNI Art. 27 Manifestazioni nautiche ed esercizi militari - 1 Per corse sperimentali, durante le quali è derogato alle prescrizioni, e per manifestazioni nautiche è necessaria l'autorizzazione dei Cantoni. I Cantoni possono vincolarla a condizioni speciali. |
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1 | Per corse sperimentali, durante le quali è derogato alle prescrizioni, e per manifestazioni nautiche è necessaria l'autorizzazione dei Cantoni. I Cantoni possono vincolarla a condizioni speciali. |
2 | I Cantoni possono vietare totalmente o parzialmente la navigazione, per una durata limitata, nella zona della manifestazione. |
3 | L'esercizio di imprese pubbliche di navigazione può essere limitato soltanto con il consenso della Confederazione. |
4 | Il Consiglio federale emana prescrizioni su l'interdizione o la limitazione temporanee della navigazione in caso di esercizi militari. |
SR 747.201 Legge federale del 3 ottobre 1975 sulla navigazione interna (LNI) LNI Art. 3 Sovranità dei Cantoni sulle acque - 1 La sovranità sulle acque compete ai Cantoni. È riservato il diritto federale. |
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1 | La sovranità sulle acque compete ai Cantoni. È riservato il diritto federale. |
2 | I Cantoni possono vietare o limitare la navigazione sulle loro acque oppure contenere il numero dei natanti ammessi su una via d'acqua, nella misura in cui l'interesse pubblico o la protezione di diritti importanti lo esigono. |
3 | Sull'ammissione dei natanti delle imprese pubbliche di navigazione decide il Consiglio federale. |
SR 747.201.1 Ordinanza dell'8 novembre 1978 sulla navigazione nelle acque svizzere (Ordinanza sulla navigazione interna, ONI) - Ordinanza sulla navigazione interna ONI Art. 53 Navigazione in prossimità delle rive - 1 Ad eccezione dei battelli in servizio regolare che circolano secondo l'orario ufficiale, dei battelli della polizia, dell'UDSC e delle forze di salvataggio, i battelli a motore non possono:123 |
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1 | Ad eccezione dei battelli in servizio regolare che circolano secondo l'orario ufficiale, dei battelli della polizia, dell'UDSC e delle forze di salvataggio, i battelli a motore non possono:123 |
a | circolare nella zona rivierasca interna a meno che vogliano approdare o partire, stazionare o attraversare passaggi stretti; durante queste manovre essi devono scegliere la via più breve; |
b | circolare ad una velocità superiore a 10 km/h in prossimità delle rive interne ed esterne. |
2 | Il capoverso 1 lettera a non si applica: |
a | ai natanti a propulsione elettrica, sempreché la loro potenza non superi 2 kW; |
b | alle imbarcazioni dei pescatori professionisti al lavoro; |
c | alle imbarcazioni che praticano la pesca alla traina, se l'autorità competente ha concesso l'autorizzazione.125 |
3 | È vietato navigare nelle zone di vegetazione acquatica (canneti, giuncheti e ninfee). Di regola, occorre tenere una distanza di almeno 25 m.126 |
4 | L'autorità competente può limitare la velocità massima a 10 km/h alla sola zona rivierasca interna, quando: |
a | le zone rivierasche sono vicine l'una all'altra, si toccano o si sovrappongono e la sicurezza del traffico lo esige; |
b | non vi siano da temere pregiudizi per la navigazione o altri inconvenienti, specie laddove la riva è ripida e disabitata. |
SR 747.201.1 Ordinanza dell'8 novembre 1978 sulla navigazione nelle acque svizzere (Ordinanza sulla navigazione interna, ONI) - Ordinanza sulla navigazione interna ONI Art. 53 Navigazione in prossimità delle rive - 1 Ad eccezione dei battelli in servizio regolare che circolano secondo l'orario ufficiale, dei battelli della polizia, dell'UDSC e delle forze di salvataggio, i battelli a motore non possono:123 |
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1 | Ad eccezione dei battelli in servizio regolare che circolano secondo l'orario ufficiale, dei battelli della polizia, dell'UDSC e delle forze di salvataggio, i battelli a motore non possono:123 |
a | circolare nella zona rivierasca interna a meno che vogliano approdare o partire, stazionare o attraversare passaggi stretti; durante queste manovre essi devono scegliere la via più breve; |
b | circolare ad una velocità superiore a 10 km/h in prossimità delle rive interne ed esterne. |
2 | Il capoverso 1 lettera a non si applica: |
a | ai natanti a propulsione elettrica, sempreché la loro potenza non superi 2 kW; |
b | alle imbarcazioni dei pescatori professionisti al lavoro; |
c | alle imbarcazioni che praticano la pesca alla traina, se l'autorità competente ha concesso l'autorizzazione.125 |
3 | È vietato navigare nelle zone di vegetazione acquatica (canneti, giuncheti e ninfee). Di regola, occorre tenere una distanza di almeno 25 m.126 |
4 | L'autorità competente può limitare la velocità massima a 10 km/h alla sola zona rivierasca interna, quando: |
a | le zone rivierasche sono vicine l'una all'altra, si toccano o si sovrappongono e la sicurezza del traffico lo esige; |
b | non vi siano da temere pregiudizi per la navigazione o altri inconvenienti, specie laddove la riva è ripida e disabitata. |
SR 747.201.1 Ordinanza dell'8 novembre 1978 sulla navigazione nelle acque svizzere (Ordinanza sulla navigazione interna, ONI) - Ordinanza sulla navigazione interna ONI Art. 53 Navigazione in prossimità delle rive - 1 Ad eccezione dei battelli in servizio regolare che circolano secondo l'orario ufficiale, dei battelli della polizia, dell'UDSC e delle forze di salvataggio, i battelli a motore non possono:123 |
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1 | Ad eccezione dei battelli in servizio regolare che circolano secondo l'orario ufficiale, dei battelli della polizia, dell'UDSC e delle forze di salvataggio, i battelli a motore non possono:123 |
a | circolare nella zona rivierasca interna a meno che vogliano approdare o partire, stazionare o attraversare passaggi stretti; durante queste manovre essi devono scegliere la via più breve; |
b | circolare ad una velocità superiore a 10 km/h in prossimità delle rive interne ed esterne. |
2 | Il capoverso 1 lettera a non si applica: |
a | ai natanti a propulsione elettrica, sempreché la loro potenza non superi 2 kW; |
b | alle imbarcazioni dei pescatori professionisti al lavoro; |
c | alle imbarcazioni che praticano la pesca alla traina, se l'autorità competente ha concesso l'autorizzazione.125 |
3 | È vietato navigare nelle zone di vegetazione acquatica (canneti, giuncheti e ninfee). Di regola, occorre tenere una distanza di almeno 25 m.126 |
4 | L'autorità competente può limitare la velocità massima a 10 km/h alla sola zona rivierasca interna, quando: |
a | le zone rivierasche sono vicine l'una all'altra, si toccano o si sovrappongono e la sicurezza del traffico lo esige; |
b | non vi siano da temere pregiudizi per la navigazione o altri inconvenienti, specie laddove la riva è ripida e disabitata. |
SR 747.201.1 Ordinanza dell'8 novembre 1978 sulla navigazione nelle acque svizzere (Ordinanza sulla navigazione interna, ONI) - Ordinanza sulla navigazione interna ONI Art. 53 Navigazione in prossimità delle rive - 1 Ad eccezione dei battelli in servizio regolare che circolano secondo l'orario ufficiale, dei battelli della polizia, dell'UDSC e delle forze di salvataggio, i battelli a motore non possono:123 |
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1 | Ad eccezione dei battelli in servizio regolare che circolano secondo l'orario ufficiale, dei battelli della polizia, dell'UDSC e delle forze di salvataggio, i battelli a motore non possono:123 |
a | circolare nella zona rivierasca interna a meno che vogliano approdare o partire, stazionare o attraversare passaggi stretti; durante queste manovre essi devono scegliere la via più breve; |
b | circolare ad una velocità superiore a 10 km/h in prossimità delle rive interne ed esterne. |
2 | Il capoverso 1 lettera a non si applica: |
a | ai natanti a propulsione elettrica, sempreché la loro potenza non superi 2 kW; |
b | alle imbarcazioni dei pescatori professionisti al lavoro; |
c | alle imbarcazioni che praticano la pesca alla traina, se l'autorità competente ha concesso l'autorizzazione.125 |
3 | È vietato navigare nelle zone di vegetazione acquatica (canneti, giuncheti e ninfee). Di regola, occorre tenere una distanza di almeno 25 m.126 |
4 | L'autorità competente può limitare la velocità massima a 10 km/h alla sola zona rivierasca interna, quando: |
a | le zone rivierasche sono vicine l'una all'altra, si toccano o si sovrappongono e la sicurezza del traffico lo esige; |
b | non vi siano da temere pregiudizi per la navigazione o altri inconvenienti, specie laddove la riva è ripida e disabitata. |