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RS 747.201 LNI Legge federale del 3 ottobre 1975 sulla navigazione interna (LNI) Art. 3 Sovranità dei Cantoni sulle acque |
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| La sovranità sulle acque compete ai Cantoni. È riservato il diritto federale. | ||||||
| I Cantoni possono vietare o limitare la navigazione sulle loro acque oppure contenere il numero dei natanti ammessi su una via d'acqua, nella misura in cui l'interesse pubblico o la protezione di diritti importanti lo esigono. | ||||||
| Sull'ammissione dei natanti delle imprese pubbliche di navigazione decide il Consiglio federale. | ||||||
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RS 747.201 LNI Legge federale del 3 ottobre 1975 sulla navigazione interna (LNI) Art. 3 Sovranità dei Cantoni sulle acque |
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| La sovranità sulle acque compete ai Cantoni. È riservato il diritto federale. | ||||||
| I Cantoni possono vietare o limitare la navigazione sulle loro acque oppure contenere il numero dei natanti ammessi su una via d'acqua, nella misura in cui l'interesse pubblico o la protezione di diritti importanti lo esigono. | ||||||
| Sull'ammissione dei natanti delle imprese pubbliche di navigazione decide il Consiglio federale. | ||||||
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RS 747.201 LNI Legge federale del 3 ottobre 1975 sulla navigazione interna (LNI) Art. 3 Sovranità dei Cantoni sulle acque |
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| La sovranità sulle acque compete ai Cantoni. È riservato il diritto federale. | ||||||
| I Cantoni possono vietare o limitare la navigazione sulle loro acque oppure contenere il numero dei natanti ammessi su una via d'acqua, nella misura in cui l'interesse pubblico o la protezione di diritti importanti lo esigono. | ||||||
| Sull'ammissione dei natanti delle imprese pubbliche di navigazione decide il Consiglio federale. | ||||||
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RS 747.201 LNI Legge federale del 3 ottobre 1975 sulla navigazione interna (LNI) Art. 25 Norme di rotta e di stazionamento |
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| Il Consiglio federale emana le norme per la rotta e lo stazionamento dei battelli, nonché le prescrizioni su la segnalazione, i segnali e i fuochi, il trasporto di materie pericolose e la sicurezza della navigazione. | ||||||
| Esso può emanare prescrizioni sullo sci nautico e attività analoghe come anche sulla protezione degli altri utenti delle acque. | ||||||
| I Cantoni possono emanare prescrizioni locali particolari, per garantire la sicurezza della navigazione o la protezione dell'ambiente. | ||||||
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RS 747.201 LNI Legge federale del 3 ottobre 1975 sulla navigazione interna (LNI) Art. 25 Norme di rotta e di stazionamento |
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| Il Consiglio federale emana le norme per la rotta e lo stazionamento dei battelli, nonché le prescrizioni su la segnalazione, i segnali e i fuochi, il trasporto di materie pericolose e la sicurezza della navigazione. | ||||||
| Esso può emanare prescrizioni sullo sci nautico e attività analoghe come anche sulla protezione degli altri utenti delle acque. | ||||||
| I Cantoni possono emanare prescrizioni locali particolari, per garantire la sicurezza della navigazione o la protezione dell'ambiente. | ||||||
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RS 451 LPN Legge federale del 1o luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN) Art. 1 [1] |
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| La presente legge è, nei limiti della competenza conferita alla Confederazione dall'articolo 78 capoversi 2-5 della Costituzione federale, intesa a: [2] | ||||||
| rispettare e proteggere le caratteristiche del paesaggio, l'aspetto degli abitati, i luoghi storici, le rarità naturali e i monumenti culturali del Paese e a promuoverne la conservazione e la tutela; | ||||||
| sostenere i Cantoni e assicurare la collaborazione con gli stessi nell'adempimento dei loro compiti di protezione della natura e del paesaggio e di conservazione dei monumenti storici; | ||||||
| sostenere gli sforzi delle associazioni che si occupano della protezione della natura, della protezione del paesaggio o della conservazione dei monumenti storici; | ||||||
| proteggere la fauna e la flora indigene, nonché la loro diversità biologica e il loro spazio vitale naturale; | ||||||
| promuovere la conservazione della diversità biologica e l'uso sostenibile dei suoi componenti mediante la giusta ed equa condivisione dei benefici derivanti dall'utilizzazione delle risorse genetiche; | ||||||
| promuovere l'insegnamento e la ricerca nell'ambito della protezione della natura e del paesaggio e della conservazione dei monumenti storici, nonché la formazione e la formazione continua di specialisti. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 224; FF 1991 III 897). [2] Nuovo testo giusta l'all. del DF del 21 mar. 2014 (Protocollo di Nagoya), in vigore dal 12 ott. 2014 (RU 2014 2629; FF 2013 2531). [3] Nuovo testo giusta l'all. n. 2 della L del 21 mar. 2003 sull'ingegneria genetica, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4803; FF 2000 2145). [4] Introdotta dall'all. del DF del 21 mar. 2014 (Protocollo di Nagoya), in vigore dal 12 ott. 2014 (RU 2014 2629; FF 2013 2531). [5] Nuovo testo giusta l'all. n. 19 della LF del 20 giu. 2014 sulla formazione continua, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 689; FF 2013 3085). | ||||||
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RS 451 LPN Legge federale del 1o luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN) Art. 18 |
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| L'estinzione di specie animali e vegetali indigene dev'essere prevenuta mediante la conservazione di spazi vitali sufficienti (biotopi) e altri provvedimenti adeguati. Nel prendere questi provvedimenti sarà tenuto conto degli interessi agricoli e forestali degni di protezione. | ||||||
| Devono essere segnatamente protetti le zone ripuali, le praterie a carice e le paludi, le fitocenosi forestali rare, le siepi, i boschetti in terreni aperti, i prati secchi e altri siti che nell'equilibrio naturale hanno una funzione compensatrice o presentano condizioni favorevoli alle biocenosi. [1] | ||||||
| Se, tenuto conto di tutti gli interessi, non è possibile evitare che gli interventi tecnici pregiudichino biotopi degni di protezione, chi opera l'intervento prende misure speciali onde assicurarne la migliore protezione possibile, il ripristino o una sostituzione confacente. [2] | ||||||
| Nella lotta contro gl'insetti, specialmente con sostanze velenose, si baderà a non compromettere le specie animali e vegetali meritevoli di protezione. | ||||||
| La Confederazione può promuovere, in luoghi idonei, la riacclimazione di specie che allo stato selvaggio sono estinte, o in pericolo d'estinguersi, in Svizzera. | ||||||
| Sono riservate la legislazione federale sulla caccia e la protezione degli uccelli e quella sulla pesca. | ||||||
| [1] Introdotto dall'art. 66 n. 1 della L del 7 ott. 1983 sulla protezione dell'ambiente, in vigore dal 1° gen. 1985 (RU 1984 1122; FF 1979 III 713). [2] Introdotto dall'art. 66 n. 1 della L del 7 ott. 1983 sulla protezione dell'ambiente, in vigore dal 1° gen. 1985 (RU 1984 1122; FF 1979 III 713). | ||||||
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RS 700 LPT Legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (Legge sulla pianificazione del territorio, LPT) - Legge sulla pianificazione del territorio Art. 17 Zone protette |
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| Le zone protette comprendono: | ||||||
| i ruscelli, i fiumi, i laghi e le loro rive; | ||||||
| i paesaggi particolarmente belli e quelli con valore naturalistico o storico-culturale; | ||||||
| i siti caratteristici, i luoghi storici e i monumenti naturali e culturali; | ||||||
| i biotopi per gli animali e vegetali degni di protezione. | ||||||
| Il diritto cantonale può prevedere, in vece delle zone protette, altre misure adatte. | ||||||
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RS 747.201 LNI Legge federale del 3 ottobre 1975 sulla navigazione interna (LNI) Art. 3 Sovranità dei Cantoni sulle acque |
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| La sovranità sulle acque compete ai Cantoni. È riservato il diritto federale. | ||||||
| I Cantoni possono vietare o limitare la navigazione sulle loro acque oppure contenere il numero dei natanti ammessi su una via d'acqua, nella misura in cui l'interesse pubblico o la protezione di diritti importanti lo esigono. | ||||||
| Sull'ammissione dei natanti delle imprese pubbliche di navigazione decide il Consiglio federale. | ||||||
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RS 747.201 LNI Legge federale del 3 ottobre 1975 sulla navigazione interna (LNI) Art. 25 Norme di rotta e di stazionamento |
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| Il Consiglio federale emana le norme per la rotta e lo stazionamento dei battelli, nonché le prescrizioni su la segnalazione, i segnali e i fuochi, il trasporto di materie pericolose e la sicurezza della navigazione. | ||||||
| Esso può emanare prescrizioni sullo sci nautico e attività analoghe come anche sulla protezione degli altri utenti delle acque. | ||||||
| I Cantoni possono emanare prescrizioni locali particolari, per garantire la sicurezza della navigazione o la protezione dell'ambiente. | ||||||
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RS 747.201 LNI Legge federale del 3 ottobre 1975 sulla navigazione interna (LNI) Art. 25 Norme di rotta e di stazionamento |
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| Il Consiglio federale emana le norme per la rotta e lo stazionamento dei battelli, nonché le prescrizioni su la segnalazione, i segnali e i fuochi, il trasporto di materie pericolose e la sicurezza della navigazione. | ||||||
| Esso può emanare prescrizioni sullo sci nautico e attività analoghe come anche sulla protezione degli altri utenti delle acque. | ||||||
| I Cantoni possono emanare prescrizioni locali particolari, per garantire la sicurezza della navigazione o la protezione dell'ambiente. | ||||||
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RS 747.201 LNI Legge federale del 3 ottobre 1975 sulla navigazione interna (LNI) Art. 27 Manifestazioni nautiche ed esercizi militari |
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| Per corse sperimentali, durante le quali è derogato alle prescrizioni, e per manifestazioni nautiche è necessaria l'autorizzazione dei Cantoni. I Cantoni possono vincolarla a condizioni speciali. | ||||||
| I Cantoni possono vietare totalmente o parzialmente la navigazione, per una durata limitata, nella zona della manifestazione. | ||||||
| L'esercizio di imprese pubbliche di navigazione può essere limitato soltanto con il consenso della Confederazione. | ||||||
| Il Consiglio federale emana prescrizioni su l'interdizione o la limitazione temporanee della navigazione in caso di esercizi militari. | ||||||
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RS 747.201 LNI Legge federale del 3 ottobre 1975 sulla navigazione interna (LNI) Art. 27 Manifestazioni nautiche ed esercizi militari |
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| Per corse sperimentali, durante le quali è derogato alle prescrizioni, e per manifestazioni nautiche è necessaria l'autorizzazione dei Cantoni. I Cantoni possono vincolarla a condizioni speciali. | ||||||
| I Cantoni possono vietare totalmente o parzialmente la navigazione, per una durata limitata, nella zona della manifestazione. | ||||||
| L'esercizio di imprese pubbliche di navigazione può essere limitato soltanto con il consenso della Confederazione. | ||||||
| Il Consiglio federale emana prescrizioni su l'interdizione o la limitazione temporanee della navigazione in caso di esercizi militari. | ||||||
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RS 747.201 LNI Legge federale del 3 ottobre 1975 sulla navigazione interna (LNI) Art. 3 Sovranità dei Cantoni sulle acque |
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| La sovranità sulle acque compete ai Cantoni. È riservato il diritto federale. | ||||||
| I Cantoni possono vietare o limitare la navigazione sulle loro acque oppure contenere il numero dei natanti ammessi su una via d'acqua, nella misura in cui l'interesse pubblico o la protezione di diritti importanti lo esigono. | ||||||
| Sull'ammissione dei natanti delle imprese pubbliche di navigazione decide il Consiglio federale. | ||||||
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RS 747.201 LNI Legge federale del 3 ottobre 1975 sulla navigazione interna (LNI) Art. 27 Manifestazioni nautiche ed esercizi militari |
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| Per corse sperimentali, durante le quali è derogato alle prescrizioni, e per manifestazioni nautiche è necessaria l'autorizzazione dei Cantoni. I Cantoni possono vincolarla a condizioni speciali. | ||||||
| I Cantoni possono vietare totalmente o parzialmente la navigazione, per una durata limitata, nella zona della manifestazione. | ||||||
| L'esercizio di imprese pubbliche di navigazione può essere limitato soltanto con il consenso della Confederazione. | ||||||
| Il Consiglio federale emana prescrizioni su l'interdizione o la limitazione temporanee della navigazione in caso di esercizi militari. | ||||||
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RS 747.201 LNI Legge federale del 3 ottobre 1975 sulla navigazione interna (LNI) Art. 27 Manifestazioni nautiche ed esercizi militari |
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| Per corse sperimentali, durante le quali è derogato alle prescrizioni, e per manifestazioni nautiche è necessaria l'autorizzazione dei Cantoni. I Cantoni possono vincolarla a condizioni speciali. | ||||||
| I Cantoni possono vietare totalmente o parzialmente la navigazione, per una durata limitata, nella zona della manifestazione. | ||||||
| L'esercizio di imprese pubbliche di navigazione può essere limitato soltanto con il consenso della Confederazione. | ||||||
| Il Consiglio federale emana prescrizioni su l'interdizione o la limitazione temporanee della navigazione in caso di esercizi militari. | ||||||
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RS 747.201 LNI Legge federale del 3 ottobre 1975 sulla navigazione interna (LNI) Art. 3 Sovranità dei Cantoni sulle acque |
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| La sovranità sulle acque compete ai Cantoni. È riservato il diritto federale. | ||||||
| I Cantoni possono vietare o limitare la navigazione sulle loro acque oppure contenere il numero dei natanti ammessi su una via d'acqua, nella misura in cui l'interesse pubblico o la protezione di diritti importanti lo esigono. | ||||||
| Sull'ammissione dei natanti delle imprese pubbliche di navigazione decide il Consiglio federale. | ||||||
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RS 747.201.1 ONI Ordinanza dell'8 novembre 1978 sulla navigazione nelle acque svizzere (Ordinanza sulla navigazione interna, ONI) - Ordinanza sulla navigazione interna Art. 53 Navigazione in prossimità delle rive |
||||||
| Ad eccezione dei battelli in servizio regolare che circolano secondo l'orario ufficiale, dei battelli della polizia, dell'UDSC e delle forze di salvataggio, i battelli a motore non possono: [1]È considerata come zona rivierasca interna, lo specchio d'acqua che si estende fino a 150 m dalla riva; come zona rivierasca esterna, lo specchio d'acqua che si estende oltre la zona rivierasca interna fino a 300 m sia dalla riva, sia dalle zone di piante acquatiche situate davanti la stessa o dalle costruzioni erette nell'acqua. | ||||||
| circolare nella zona rivierasca interna a meno che vogliano approdare o partire, stazionare o attraversare passaggi stretti; durante queste manovre essi devono scegliere la via più breve; | ||||||
| circolare ad una velocità superiore a 10 km/h in prossimità delle rive interne ed esterne. | ||||||
| Il capoverso 1 lettera a non si applica: | ||||||
| ai natanti a propulsione elettrica, sempreché la loro potenza non superi 2 kW; | ||||||
| alle imbarcazioni dei pescatori professionisti al lavoro; | ||||||
| alle imbarcazioni che praticano la pesca alla traina, se l'autorità competente ha concesso l'autorizzazione. [3] | ||||||
| È vietato navigare nelle zone di vegetazione acquatica (canneti, giuncheti e ninfee). Di regola, occorre tenere una distanza di almeno 25 m. [4] | ||||||
| L'autorità competente può limitare la velocità massima a 10 km/h alla sola zona rivierasca interna, quando: | ||||||
| le zone rivierasche sono vicine l'una all'altra, si toccano o si sovrappongono e la sicurezza del traffico lo esige; | ||||||
| non vi siano da temere pregiudizi per la navigazione o altri inconvenienti, specie laddove la riva è ripida e disabitata. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 mag. 2007, in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 2275). [2] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 ott. 2015, in vigore dal 15 feb. 2016 (RU 2015 4351). [3] Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992 219). [4] Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992 219). | ||||||
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RS 747.201.1 ONI Ordinanza dell'8 novembre 1978 sulla navigazione nelle acque svizzere (Ordinanza sulla navigazione interna, ONI) - Ordinanza sulla navigazione interna Art. 53 Navigazione in prossimità delle rive |
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| Ad eccezione dei battelli in servizio regolare che circolano secondo l'orario ufficiale, dei battelli della polizia, dell'UDSC e delle forze di salvataggio, i battelli a motore non possono: [1]È considerata come zona rivierasca interna, lo specchio d'acqua che si estende fino a 150 m dalla riva; come zona rivierasca esterna, lo specchio d'acqua che si estende oltre la zona rivierasca interna fino a 300 m sia dalla riva, sia dalle zone di piante acquatiche situate davanti la stessa o dalle costruzioni erette nell'acqua. | ||||||
| circolare nella zona rivierasca interna a meno che vogliano approdare o partire, stazionare o attraversare passaggi stretti; durante queste manovre essi devono scegliere la via più breve; | ||||||
| circolare ad una velocità superiore a 10 km/h in prossimità delle rive interne ed esterne. | ||||||
| Il capoverso 1 lettera a non si applica: | ||||||
| ai natanti a propulsione elettrica, sempreché la loro potenza non superi 2 kW; | ||||||
| alle imbarcazioni dei pescatori professionisti al lavoro; | ||||||
| alle imbarcazioni che praticano la pesca alla traina, se l'autorità competente ha concesso l'autorizzazione. [3] | ||||||
| È vietato navigare nelle zone di vegetazione acquatica (canneti, giuncheti e ninfee). Di regola, occorre tenere una distanza di almeno 25 m. [4] | ||||||
| L'autorità competente può limitare la velocità massima a 10 km/h alla sola zona rivierasca interna, quando: | ||||||
| le zone rivierasche sono vicine l'una all'altra, si toccano o si sovrappongono e la sicurezza del traffico lo esige; | ||||||
| non vi siano da temere pregiudizi per la navigazione o altri inconvenienti, specie laddove la riva è ripida e disabitata. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 mag. 2007, in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 2275). [2] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 ott. 2015, in vigore dal 15 feb. 2016 (RU 2015 4351). [3] Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992 219). [4] Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992 219). | ||||||
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RS 747.201.1 ONI Ordinanza dell'8 novembre 1978 sulla navigazione nelle acque svizzere (Ordinanza sulla navigazione interna, ONI) - Ordinanza sulla navigazione interna Art. 53 Navigazione in prossimità delle rive |
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| Ad eccezione dei battelli in servizio regolare che circolano secondo l'orario ufficiale, dei battelli della polizia, dell'UDSC e delle forze di salvataggio, i battelli a motore non possono: [1]È considerata come zona rivierasca interna, lo specchio d'acqua che si estende fino a 150 m dalla riva; come zona rivierasca esterna, lo specchio d'acqua che si estende oltre la zona rivierasca interna fino a 300 m sia dalla riva, sia dalle zone di piante acquatiche situate davanti la stessa o dalle costruzioni erette nell'acqua. | ||||||
| circolare nella zona rivierasca interna a meno che vogliano approdare o partire, stazionare o attraversare passaggi stretti; durante queste manovre essi devono scegliere la via più breve; | ||||||
| circolare ad una velocità superiore a 10 km/h in prossimità delle rive interne ed esterne. | ||||||
| Il capoverso 1 lettera a non si applica: | ||||||
| ai natanti a propulsione elettrica, sempreché la loro potenza non superi 2 kW; | ||||||
| alle imbarcazioni dei pescatori professionisti al lavoro; | ||||||
| alle imbarcazioni che praticano la pesca alla traina, se l'autorità competente ha concesso l'autorizzazione. [3] | ||||||
| È vietato navigare nelle zone di vegetazione acquatica (canneti, giuncheti e ninfee). Di regola, occorre tenere una distanza di almeno 25 m. [4] | ||||||
| L'autorità competente può limitare la velocità massima a 10 km/h alla sola zona rivierasca interna, quando: | ||||||
| le zone rivierasche sono vicine l'una all'altra, si toccano o si sovrappongono e la sicurezza del traffico lo esige; | ||||||
| non vi siano da temere pregiudizi per la navigazione o altri inconvenienti, specie laddove la riva è ripida e disabitata. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 mag. 2007, in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 2275). [2] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 ott. 2015, in vigore dal 15 feb. 2016 (RU 2015 4351). [3] Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992 219). [4] Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992 219). | ||||||
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RS 747.201.1 ONI Ordinanza dell'8 novembre 1978 sulla navigazione nelle acque svizzere (Ordinanza sulla navigazione interna, ONI) - Ordinanza sulla navigazione interna Art. 53 Navigazione in prossimità delle rive |
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| Ad eccezione dei battelli in servizio regolare che circolano secondo l'orario ufficiale, dei battelli della polizia, dell'UDSC e delle forze di salvataggio, i battelli a motore non possono: [1]È considerata come zona rivierasca interna, lo specchio d'acqua che si estende fino a 150 m dalla riva; come zona rivierasca esterna, lo specchio d'acqua che si estende oltre la zona rivierasca interna fino a 300 m sia dalla riva, sia dalle zone di piante acquatiche situate davanti la stessa o dalle costruzioni erette nell'acqua. | ||||||
| circolare nella zona rivierasca interna a meno che vogliano approdare o partire, stazionare o attraversare passaggi stretti; durante queste manovre essi devono scegliere la via più breve; | ||||||
| circolare ad una velocità superiore a 10 km/h in prossimità delle rive interne ed esterne. | ||||||
| Il capoverso 1 lettera a non si applica: | ||||||
| ai natanti a propulsione elettrica, sempreché la loro potenza non superi 2 kW; | ||||||
| alle imbarcazioni dei pescatori professionisti al lavoro; | ||||||
| alle imbarcazioni che praticano la pesca alla traina, se l'autorità competente ha concesso l'autorizzazione. [3] | ||||||
| È vietato navigare nelle zone di vegetazione acquatica (canneti, giuncheti e ninfee). Di regola, occorre tenere una distanza di almeno 25 m. [4] | ||||||
| L'autorità competente può limitare la velocità massima a 10 km/h alla sola zona rivierasca interna, quando: | ||||||
| le zone rivierasche sono vicine l'una all'altra, si toccano o si sovrappongono e la sicurezza del traffico lo esige; | ||||||
| non vi siano da temere pregiudizi per la navigazione o altri inconvenienti, specie laddove la riva è ripida e disabitata. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 mag. 2007, in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 2275). [2] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 ott. 2015, in vigore dal 15 feb. 2016 (RU 2015 4351). [3] Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992 219). [4] Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992 219). | ||||||