107 II 97
13. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 19 mars 1981 dans la cause N.L. (recours de droit public traité comme recours en nullité).
Regeste (de):
- Zuständigkeit der schweizerischen Behörden bezüglich der Verschollenerklärung von Ausländern.
- Die schweizerischen Behörden sind zuständig, Ausländer, die ihren letzten bekannten Wohnsitz in der Schweiz gehabt haben, für verschollen zu erklären. Ihre Zuständigkeit ist ebenso für den Fall zu bejahen, da der Gesuchsteller in der Schweiz Rechte auszuüben gedenkt, die von einer Verschollenerklärung abhängig sind, und wenn von ihm vernünftigerweise nicht verlangt werden kann, dass er sein Gesuch bei den Behörden des letzten Wohnsitzes oder der Heimat des Verschwundenen stelle.
Regeste (fr):
- Compétence des autorités suisses pour déclarer l'absence de ressortissants étrangers.
- Les autorités suisses sont compétentes pour déclarer l'absence d'étrangers qui ont eu en Suisse leur dernier domicile connu. Leur compétence doit être également admise si le requérant entend exercer en Suisse des droits subordonnés à une déclaration d'absence et qu'on ne puisse raisonnablement exiger de sa part qu'il présente sa requête aux autorités du dernier domicile ou de l'origine du disparu.
Regesto (it):
- Competenza delle autorità svizzere a dichiarare la scomparsa dei cittadini stranieri.
- Le autorità svizzere sono competenti a dichiarare la scomparsa di cittadini stranieri che abbiano avuto in Svizzera il loro ultimo domicilio conosciuto. Tale competenza va ammessa anche laddove il richiedente intenda esercitare in Svizzera diritti subordinati ad una dichiarazione di scomparsa e non possa da lui ragionevolmente pretendersi che presenti la propria domanda alle autorità dell'ultimo domicilio o d'origine dello scomparso.
Sachverhalt ab Seite 97
BGE 107 II 97 S. 97
N.L. ressortissant des Etats-Unis d'Amérique, et Y.Y. née M., de nationalité norvégienne, se sont mariés le 8 mai 1941 à Mollens-Randogne. Ils ont vécu en Valais. Le 16 juillet 1980, N.L., domicilié à Crans-sur-Sierre, a requis le juge instructeur du district de Sierre de déclarer l'absence d'Y.L. née M. Il a exposé que depuis 1968 il vivait séparé de sa femme, laquelle avait disparu en mer au printemps 1971, au cours d'une traversée entre l'île de
BGE 107 II 97 S. 98
Malte et celle de Pantelleria. Le requérant n'avait plus eu de nouvelles depuis lors et l'enquête avait abouti à la thèse d'un suicide. Comme il désirait se remarier, il devait préalablement faire dissoudre son mariage en conformité de l'art 102
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 102 - 1 Il matrimonio è celebrato pubblicamente, in presenza di due testimoni maggiorenni e capaci di discernimento. |
|
1 | Il matrimonio è celebrato pubblicamente, in presenza di due testimoni maggiorenni e capaci di discernimento. |
2 | L'ufficiale dello stato civile rivolge agli sposi singolarmente la domanda se vogliono unirsi in matrimonio. |
3 | Ricevute le risposte affermative, l'ufficiale dello stato civile dichiara che, in virtù di questo vicendevole consenso, il matrimonio è celebrato. |
Erwägungen
Extrait des considérants:
2. Sous l'empire de l'art. 8
SR 211.435.1 Ordinanza dell' 8 dicembre 2017 sulla realizzazione di atti pubblici e autenticazioni in forma elettronica (OAPuE) OAPuE Art. 8 Responsabilità per i dati, la loro gestione e la loro trasmissione - 1 La responsabilità dei dati sulle persone registrate nominate da un'autorità cantonale incombe al rispettivo Cantone. |
|
1 | La responsabilità dei dati sulle persone registrate nominate da un'autorità cantonale incombe al rispettivo Cantone. |
2 | La responsabilità dei dati sulle persone registrate nominate da un'autorità federale incombe a detta autorità. |
3 | Il pubblico ufficiale trasmette al RegPU i dati necessari per la verifica delle firme e l'autenticazione del pubblico ufficiale secondo l'articolo 7 capoverso 1 lettera i. |
4 | I dati possono essere iscritti attraverso una maschera di registrazione del RegPU o, previa autorizzazione dell'UFG, essere trasmessi al RegPU da un altro sistema attraverso un'interfaccia. La procedura d'autorizzazione è retta dall'articolo 20. |
5 | L'autorità cantonale o federale competente provvede all'aggiornamento costante dei dati. |
SR 211.435.1 Ordinanza dell' 8 dicembre 2017 sulla realizzazione di atti pubblici e autenticazioni in forma elettronica (OAPuE) OAPuE Art. 8 Responsabilità per i dati, la loro gestione e la loro trasmissione - 1 La responsabilità dei dati sulle persone registrate nominate da un'autorità cantonale incombe al rispettivo Cantone. |
|
1 | La responsabilità dei dati sulle persone registrate nominate da un'autorità cantonale incombe al rispettivo Cantone. |
2 | La responsabilità dei dati sulle persone registrate nominate da un'autorità federale incombe a detta autorità. |
3 | Il pubblico ufficiale trasmette al RegPU i dati necessari per la verifica delle firme e l'autenticazione del pubblico ufficiale secondo l'articolo 7 capoverso 1 lettera i. |
4 | I dati possono essere iscritti attraverso una maschera di registrazione del RegPU o, previa autorizzazione dell'UFG, essere trasmessi al RegPU da un altro sistema attraverso un'interfaccia. La procedura d'autorizzazione è retta dall'articolo 20. |
5 | L'autorità cantonale o federale competente provvede all'aggiornamento costante dei dati. |
SR 211.435.1 Ordinanza dell' 8 dicembre 2017 sulla realizzazione di atti pubblici e autenticazioni in forma elettronica (OAPuE) OAPuE Art. 8 Responsabilità per i dati, la loro gestione e la loro trasmissione - 1 La responsabilità dei dati sulle persone registrate nominate da un'autorità cantonale incombe al rispettivo Cantone. |
|
1 | La responsabilità dei dati sulle persone registrate nominate da un'autorità cantonale incombe al rispettivo Cantone. |
2 | La responsabilità dei dati sulle persone registrate nominate da un'autorità federale incombe a detta autorità. |
3 | Il pubblico ufficiale trasmette al RegPU i dati necessari per la verifica delle firme e l'autenticazione del pubblico ufficiale secondo l'articolo 7 capoverso 1 lettera i. |
4 | I dati possono essere iscritti attraverso una maschera di registrazione del RegPU o, previa autorizzazione dell'UFG, essere trasmessi al RegPU da un altro sistema attraverso un'interfaccia. La procedura d'autorizzazione è retta dall'articolo 20. |
5 | L'autorità cantonale o federale competente provvede all'aggiornamento costante dei dati. |
BGE 107 II 97 S. 99
rattache moins à l'exercice qu'à la jouissance des droits civils, non visée par la loi précitée. Théoriquement, la déclaration d'absence et les institutions analogues peuvent être soit rattachées au statut personnel de l'absent, soit soumises de manière distributive aux règles de conflits régissant chacun des domaines où elles sont destinées à produire des effets particuliers. La première solution mérite préférence, en principe. Elle prévient le démembrement de la jouissance des droits civils et empêche que des décisions contradictoires ne soient rendues sur la situation juridique de la personne disparue (SCHNITZER, Handbuch des internationalen Privatrechts, 4e éd., t. I p. 298 s.). Partant, l'art. 2 al. 1
SR 211.435.1 Ordinanza dell' 8 dicembre 2017 sulla realizzazione di atti pubblici e autenticazioni in forma elettronica (OAPuE) OAPuE Art. 2 Definizioni - Nella presente ordinanza s'intende per: |
|
a | pubblico ufficiale: una persona autorizzata ufficialmente secondo il diritto federale o cantonale a realizzare atti pubblici o autenticazioni in forma elettronica, segnatamente: |
a1 | notai liberi professionisti, |
a2 | notai pubblici, |
a3 | collaboratori di un'autorità del registro fondiario, del registro di commercio e del registro dello stato civile, |
a4 | un ingegnere geometra iscritto nel registro dei geometri che ha ottenuto l'autorizzazione dal Cantone ai sensi dell'articolo 46a capoverso 1 dell'ordinanza del 18 novembre 19927 concernente la misurazione ufficiale; |
b | conferma di ammissione: prova elettronica che la persona che realizza un atto pubblico o un'autenticazione in forma elettronica ne è autorizzata al momento della realizzazione; |
c | verbale: annotazione in cui il pubblico ufficiale verbalizza ciò che constata nel realizzare atti pubblici e autenticazioni in forma elettronica; |
d | certificato: certificato digitale di un prestatore di servizi di certificazione riconosciuto ai sensi della legge del 18 marzo 20168 sulla firma elettronica (FiEle). |
SR 211.435.1 Ordinanza dell' 8 dicembre 2017 sulla realizzazione di atti pubblici e autenticazioni in forma elettronica (OAPuE) OAPuE Art. 2 Definizioni - Nella presente ordinanza s'intende per: |
|
a | pubblico ufficiale: una persona autorizzata ufficialmente secondo il diritto federale o cantonale a realizzare atti pubblici o autenticazioni in forma elettronica, segnatamente: |
a1 | notai liberi professionisti, |
a2 | notai pubblici, |
a3 | collaboratori di un'autorità del registro fondiario, del registro di commercio e del registro dello stato civile, |
a4 | un ingegnere geometra iscritto nel registro dei geometri che ha ottenuto l'autorizzazione dal Cantone ai sensi dell'articolo 46a capoverso 1 dell'ordinanza del 18 novembre 19927 concernente la misurazione ufficiale; |
b | conferma di ammissione: prova elettronica che la persona che realizza un atto pubblico o un'autenticazione in forma elettronica ne è autorizzata al momento della realizzazione; |
c | verbale: annotazione in cui il pubblico ufficiale verbalizza ciò che constata nel realizzare atti pubblici e autenticazioni in forma elettronica; |
d | certificato: certificato digitale di un prestatore di servizi di certificazione riconosciuto ai sensi della legge del 18 marzo 20168 sulla firma elettronica (FiEle). |
SR 211.435.1 Ordinanza dell' 8 dicembre 2017 sulla realizzazione di atti pubblici e autenticazioni in forma elettronica (OAPuE) OAPuE Art. 2 Definizioni - Nella presente ordinanza s'intende per: |
|
a | pubblico ufficiale: una persona autorizzata ufficialmente secondo il diritto federale o cantonale a realizzare atti pubblici o autenticazioni in forma elettronica, segnatamente: |
a1 | notai liberi professionisti, |
a2 | notai pubblici, |
a3 | collaboratori di un'autorità del registro fondiario, del registro di commercio e del registro dello stato civile, |
a4 | un ingegnere geometra iscritto nel registro dei geometri che ha ottenuto l'autorizzazione dal Cantone ai sensi dell'articolo 46a capoverso 1 dell'ordinanza del 18 novembre 19927 concernente la misurazione ufficiale; |
b | conferma di ammissione: prova elettronica che la persona che realizza un atto pubblico o un'autenticazione in forma elettronica ne è autorizzata al momento della realizzazione; |
c | verbale: annotazione in cui il pubblico ufficiale verbalizza ciò che constata nel realizzare atti pubblici e autenticazioni in forma elettronica; |
d | certificato: certificato digitale di un prestatore di servizi di certificazione riconosciuto ai sensi della legge del 18 marzo 20168 sulla firma elettronica (FiEle). |
SR 211.435.1 Ordinanza dell' 8 dicembre 2017 sulla realizzazione di atti pubblici e autenticazioni in forma elettronica (OAPuE) OAPuE Art. 2 Definizioni - Nella presente ordinanza s'intende per: |
|
a | pubblico ufficiale: una persona autorizzata ufficialmente secondo il diritto federale o cantonale a realizzare atti pubblici o autenticazioni in forma elettronica, segnatamente: |
a1 | notai liberi professionisti, |
a2 | notai pubblici, |
a3 | collaboratori di un'autorità del registro fondiario, del registro di commercio e del registro dello stato civile, |
a4 | un ingegnere geometra iscritto nel registro dei geometri che ha ottenuto l'autorizzazione dal Cantone ai sensi dell'articolo 46a capoverso 1 dell'ordinanza del 18 novembre 19927 concernente la misurazione ufficiale; |
b | conferma di ammissione: prova elettronica che la persona che realizza un atto pubblico o un'autenticazione in forma elettronica ne è autorizzata al momento della realizzazione; |
c | verbale: annotazione in cui il pubblico ufficiale verbalizza ciò che constata nel realizzare atti pubblici e autenticazioni in forma elettronica; |
d | certificato: certificato digitale di un prestatore di servizi di certificazione riconosciuto ai sensi della legge del 18 marzo 20168 sulla firma elettronica (FiEle). |
SR 211.435.1 Ordinanza dell' 8 dicembre 2017 sulla realizzazione di atti pubblici e autenticazioni in forma elettronica (OAPuE) OAPuE Art. 2 Definizioni - Nella presente ordinanza s'intende per: |
|
a | pubblico ufficiale: una persona autorizzata ufficialmente secondo il diritto federale o cantonale a realizzare atti pubblici o autenticazioni in forma elettronica, segnatamente: |
a1 | notai liberi professionisti, |
a2 | notai pubblici, |
a3 | collaboratori di un'autorità del registro fondiario, del registro di commercio e del registro dello stato civile, |
a4 | un ingegnere geometra iscritto nel registro dei geometri che ha ottenuto l'autorizzazione dal Cantone ai sensi dell'articolo 46a capoverso 1 dell'ordinanza del 18 novembre 19927 concernente la misurazione ufficiale; |
b | conferma di ammissione: prova elettronica che la persona che realizza un atto pubblico o un'autenticazione in forma elettronica ne è autorizzata al momento della realizzazione; |
c | verbale: annotazione in cui il pubblico ufficiale verbalizza ciò che constata nel realizzare atti pubblici e autenticazioni in forma elettronica; |
d | certificato: certificato digitale di un prestatore di servizi di certificazione riconosciuto ai sensi della legge del 18 marzo 20168 sulla firma elettronica (FiEle). |
BGE 107 II 97 S. 100
doit dès lors être admis à présenter une requête de déclaration d'absence auprès des autorités suisses du lieu de son domicile actuel au sens de l'art. 7h précité, d'autant plus que ce lieu est aussi celui du dernier domicile conjugal (cf. dans ce sens, VISCHER, Droit international privé, Traité de droit privé suisse, t. I/4 p. 53; BECK, n. 104 s. ad art. 7h
SR 211.435.1 Ordinanza dell' 8 dicembre 2017 sulla realizzazione di atti pubblici e autenticazioni in forma elettronica (OAPuE) OAPuE Art. 2 Definizioni - Nella presente ordinanza s'intende per: |
|
a | pubblico ufficiale: una persona autorizzata ufficialmente secondo il diritto federale o cantonale a realizzare atti pubblici o autenticazioni in forma elettronica, segnatamente: |
a1 | notai liberi professionisti, |
a2 | notai pubblici, |
a3 | collaboratori di un'autorità del registro fondiario, del registro di commercio e del registro dello stato civile, |
a4 | un ingegnere geometra iscritto nel registro dei geometri che ha ottenuto l'autorizzazione dal Cantone ai sensi dell'articolo 46a capoverso 1 dell'ordinanza del 18 novembre 19927 concernente la misurazione ufficiale; |
b | conferma di ammissione: prova elettronica che la persona che realizza un atto pubblico o un'autenticazione in forma elettronica ne è autorizzata al momento della realizzazione; |
c | verbale: annotazione in cui il pubblico ufficiale verbalizza ciò che constata nel realizzare atti pubblici e autenticazioni in forma elettronica; |
d | certificato: certificato digitale di un prestatore di servizi di certificazione riconosciuto ai sensi della legge del 18 marzo 20168 sulla firma elettronica (FiEle). |
3. Le recourant devra, pour obtenir la dissolution de son mariage, établir que le droit de son pays d'origine reconnaît la compétence des tribunaux suisses en la matière et admet la déclaration d'absence comme cause de divorce (art. 7h al. 1
SR 211.435.1 Ordinanza dell' 8 dicembre 2017 sulla realizzazione di atti pubblici e autenticazioni in forma elettronica (OAPuE) OAPuE Art. 2 Definizioni - Nella presente ordinanza s'intende per: |
|
a | pubblico ufficiale: una persona autorizzata ufficialmente secondo il diritto federale o cantonale a realizzare atti pubblici o autenticazioni in forma elettronica, segnatamente: |
a1 | notai liberi professionisti, |
a2 | notai pubblici, |
a3 | collaboratori di un'autorità del registro fondiario, del registro di commercio e del registro dello stato civile, |
a4 | un ingegnere geometra iscritto nel registro dei geometri che ha ottenuto l'autorizzazione dal Cantone ai sensi dell'articolo 46a capoverso 1 dell'ordinanza del 18 novembre 19927 concernente la misurazione ufficiale; |
b | conferma di ammissione: prova elettronica che la persona che realizza un atto pubblico o un'autenticazione in forma elettronica ne è autorizzata al momento della realizzazione; |
c | verbale: annotazione in cui il pubblico ufficiale verbalizza ciò che constata nel realizzare atti pubblici e autenticazioni in forma elettronica; |
d | certificato: certificato digitale di un prestatore di servizi di certificazione riconosciuto ai sensi della legge del 18 marzo 20168 sulla firma elettronica (FiEle). |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 102 - 1 Il matrimonio è celebrato pubblicamente, in presenza di due testimoni maggiorenni e capaci di discernimento. |
|
1 | Il matrimonio è celebrato pubblicamente, in presenza di due testimoni maggiorenni e capaci di discernimento. |
2 | L'ufficiale dello stato civile rivolge agli sposi singolarmente la domanda se vogliono unirsi in matrimonio. |
3 | Ricevute le risposte affermative, l'ufficiale dello stato civile dichiara che, in virtù di questo vicendevole consenso, il matrimonio è celebrato. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 102 - 1 Il matrimonio è celebrato pubblicamente, in presenza di due testimoni maggiorenni e capaci di discernimento. |
|
1 | Il matrimonio è celebrato pubblicamente, in presenza di due testimoni maggiorenni e capaci di discernimento. |
2 | L'ufficiale dello stato civile rivolge agli sposi singolarmente la domanda se vogliono unirsi in matrimonio. |
3 | Ricevute le risposte affermative, l'ufficiale dello stato civile dichiara che, in virtù di questo vicendevole consenso, il matrimonio è celebrato. |