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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 102 |
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| Il matrimonio è celebrato pubblicamente, in presenza di due testimoni maggiorenni e capaci di discernimento. | ||||||
| L'ufficiale dello stato civile rivolge agli sposi singolarmente la domanda se vogliono unirsi in matrimonio. | ||||||
| Ricevute le risposte affermative, l'ufficiale dello stato civile dichiara che, in virtù di questo vicendevole consenso, il matrimonio è celebrato. | ||||||
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RS 211.435.1 OAPuE Ordinanza dell' 8 dicembre 2017 sulla realizzazione di atti pubblici e autenticazioni in forma elettronica (OAPuE) Art. 8 Responsabilità per i dati, la loro gestione e la loro trasmissione |
||||||
| La responsabilità dei dati sulle persone registrate nominate da un'autorità cantonale incombe al rispettivo Cantone. | ||||||
| La responsabilità dei dati sulle persone registrate nominate da un'autorità federale incombe a detta autorità. | ||||||
| Il pubblico ufficiale trasmette al RegPU i dati necessari per la verifica delle firme e l'autenticazione del pubblico ufficiale secondo l'articolo 7 capoverso 1 lettera i. | ||||||
| I dati possono essere iscritti attraverso una maschera di registrazione del RegPU o, previa autorizzazione dell'UFG, essere trasmessi al RegPU da un altro sistema attraverso un'interfaccia. La procedura d'autorizzazione è retta dall'articolo 20. | ||||||
| L'autorità cantonale o federale competente provvede all'aggiornamento costante dei dati. | ||||||
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RS 211.435.1 OAPuE Ordinanza dell' 8 dicembre 2017 sulla realizzazione di atti pubblici e autenticazioni in forma elettronica (OAPuE) Art. 8 Responsabilità per i dati, la loro gestione e la loro trasmissione |
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| La responsabilità dei dati sulle persone registrate nominate da un'autorità cantonale incombe al rispettivo Cantone. | ||||||
| La responsabilità dei dati sulle persone registrate nominate da un'autorità federale incombe a detta autorità. | ||||||
| Il pubblico ufficiale trasmette al RegPU i dati necessari per la verifica delle firme e l'autenticazione del pubblico ufficiale secondo l'articolo 7 capoverso 1 lettera i. | ||||||
| I dati possono essere iscritti attraverso una maschera di registrazione del RegPU o, previa autorizzazione dell'UFG, essere trasmessi al RegPU da un altro sistema attraverso un'interfaccia. La procedura d'autorizzazione è retta dall'articolo 20. | ||||||
| L'autorità cantonale o federale competente provvede all'aggiornamento costante dei dati. | ||||||
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RS 211.435.1 OAPuE Ordinanza dell' 8 dicembre 2017 sulla realizzazione di atti pubblici e autenticazioni in forma elettronica (OAPuE) Art. 8 Responsabilità per i dati, la loro gestione e la loro trasmissione |
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| La responsabilità dei dati sulle persone registrate nominate da un'autorità cantonale incombe al rispettivo Cantone. | ||||||
| La responsabilità dei dati sulle persone registrate nominate da un'autorità federale incombe a detta autorità. | ||||||
| Il pubblico ufficiale trasmette al RegPU i dati necessari per la verifica delle firme e l'autenticazione del pubblico ufficiale secondo l'articolo 7 capoverso 1 lettera i. | ||||||
| I dati possono essere iscritti attraverso una maschera di registrazione del RegPU o, previa autorizzazione dell'UFG, essere trasmessi al RegPU da un altro sistema attraverso un'interfaccia. La procedura d'autorizzazione è retta dall'articolo 20. | ||||||
| L'autorità cantonale o federale competente provvede all'aggiornamento costante dei dati. | ||||||
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RS 211.435.1 OAPuE Ordinanza dell' 8 dicembre 2017 sulla realizzazione di atti pubblici e autenticazioni in forma elettronica (OAPuE) Art. 2 Definizioni |
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| Nella presente ordinanza s'intende per: | ||||||
| pubblico ufficiale: una persona autorizzata ufficialmente secondo il diritto federale o cantonale a realizzare atti pubblici o autenticazioni in forma elettronica, segnatamente: notai liberi professionisti,notai pubblici,collaboratori di un'autorità del registro fondiario, del registro di commercio e del registro dello stato civile,un ingegnere geometra iscritto nel registro dei geometri che ha ottenuto l'autorizzazione dal Cantone ai sensi dell'articolo 46a capoverso 1 dell'ordinanza del 18 novembre 1992 [2] concernente la misurazione ufficiale; | ||||||
| notai liberi professionisti, | ||||||
| notai pubblici, | ||||||
| collaboratori di un'autorità del registro fondiario, del registro di commercio e del registro dello stato civile, | ||||||
| un ingegnere geometra iscritto nel registro dei geometri che ha ottenuto l'autorizzazione dal Cantone ai sensi dell'articolo 46a capoverso 1 dell'ordinanza del 18 novembre 1992 [2] concernente la misurazione ufficiale; | ||||||
| conferma di ammissione: prova elettronica che la persona che realizza un atto pubblico o un'autenticazione in forma elettronica ne è autorizzata al momento della realizzazione; | ||||||
| verbale: annotazione in cui il pubblico ufficiale verbalizza ciò che constata nel realizzare atti pubblici e autenticazioni in forma elettronica; | ||||||
| certificato: certificato digitale di un prestatore di servizi di certificazione riconosciuto ai sensi della legge del 18 marzo 2016 [3] sulla firma elettronica (FiEle). | ||||||
| [1] Introdotto dall'all. n. 3 dell'O del 23 ago. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 529). [2] RS 211.432.2 [3] RS 943.03 | ||||||
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RS 211.435.1 OAPuE Ordinanza dell' 8 dicembre 2017 sulla realizzazione di atti pubblici e autenticazioni in forma elettronica (OAPuE) Art. 2 Definizioni |
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| Nella presente ordinanza s'intende per: | ||||||
| pubblico ufficiale: una persona autorizzata ufficialmente secondo il diritto federale o cantonale a realizzare atti pubblici o autenticazioni in forma elettronica, segnatamente: notai liberi professionisti,notai pubblici,collaboratori di un'autorità del registro fondiario, del registro di commercio e del registro dello stato civile,un ingegnere geometra iscritto nel registro dei geometri che ha ottenuto l'autorizzazione dal Cantone ai sensi dell'articolo 46a capoverso 1 dell'ordinanza del 18 novembre 1992 [2] concernente la misurazione ufficiale; | ||||||
| notai liberi professionisti, | ||||||
| notai pubblici, | ||||||
| collaboratori di un'autorità del registro fondiario, del registro di commercio e del registro dello stato civile, | ||||||
| un ingegnere geometra iscritto nel registro dei geometri che ha ottenuto l'autorizzazione dal Cantone ai sensi dell'articolo 46a capoverso 1 dell'ordinanza del 18 novembre 1992 [2] concernente la misurazione ufficiale; | ||||||
| conferma di ammissione: prova elettronica che la persona che realizza un atto pubblico o un'autenticazione in forma elettronica ne è autorizzata al momento della realizzazione; | ||||||
| verbale: annotazione in cui il pubblico ufficiale verbalizza ciò che constata nel realizzare atti pubblici e autenticazioni in forma elettronica; | ||||||
| certificato: certificato digitale di un prestatore di servizi di certificazione riconosciuto ai sensi della legge del 18 marzo 2016 [3] sulla firma elettronica (FiEle). | ||||||
| [1] Introdotto dall'all. n. 3 dell'O del 23 ago. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 529). [2] RS 211.432.2 [3] RS 943.03 | ||||||
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RS 211.435.1 OAPuE Ordinanza dell' 8 dicembre 2017 sulla realizzazione di atti pubblici e autenticazioni in forma elettronica (OAPuE) Art. 2 Definizioni |
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| Nella presente ordinanza s'intende per: | ||||||
| pubblico ufficiale: una persona autorizzata ufficialmente secondo il diritto federale o cantonale a realizzare atti pubblici o autenticazioni in forma elettronica, segnatamente: notai liberi professionisti,notai pubblici,collaboratori di un'autorità del registro fondiario, del registro di commercio e del registro dello stato civile,un ingegnere geometra iscritto nel registro dei geometri che ha ottenuto l'autorizzazione dal Cantone ai sensi dell'articolo 46a capoverso 1 dell'ordinanza del 18 novembre 1992 [2] concernente la misurazione ufficiale; | ||||||
| notai liberi professionisti, | ||||||
| notai pubblici, | ||||||
| collaboratori di un'autorità del registro fondiario, del registro di commercio e del registro dello stato civile, | ||||||
| un ingegnere geometra iscritto nel registro dei geometri che ha ottenuto l'autorizzazione dal Cantone ai sensi dell'articolo 46a capoverso 1 dell'ordinanza del 18 novembre 1992 [2] concernente la misurazione ufficiale; | ||||||
| conferma di ammissione: prova elettronica che la persona che realizza un atto pubblico o un'autenticazione in forma elettronica ne è autorizzata al momento della realizzazione; | ||||||
| verbale: annotazione in cui il pubblico ufficiale verbalizza ciò che constata nel realizzare atti pubblici e autenticazioni in forma elettronica; | ||||||
| certificato: certificato digitale di un prestatore di servizi di certificazione riconosciuto ai sensi della legge del 18 marzo 2016 [3] sulla firma elettronica (FiEle). | ||||||
| [1] Introdotto dall'all. n. 3 dell'O del 23 ago. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 529). [2] RS 211.432.2 [3] RS 943.03 | ||||||
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RS 211.435.1 OAPuE Ordinanza dell' 8 dicembre 2017 sulla realizzazione di atti pubblici e autenticazioni in forma elettronica (OAPuE) Art. 2 Definizioni |
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| Nella presente ordinanza s'intende per: | ||||||
| pubblico ufficiale: una persona autorizzata ufficialmente secondo il diritto federale o cantonale a realizzare atti pubblici o autenticazioni in forma elettronica, segnatamente: notai liberi professionisti,notai pubblici,collaboratori di un'autorità del registro fondiario, del registro di commercio e del registro dello stato civile,un ingegnere geometra iscritto nel registro dei geometri che ha ottenuto l'autorizzazione dal Cantone ai sensi dell'articolo 46a capoverso 1 dell'ordinanza del 18 novembre 1992 [2] concernente la misurazione ufficiale; | ||||||
| notai liberi professionisti, | ||||||
| notai pubblici, | ||||||
| collaboratori di un'autorità del registro fondiario, del registro di commercio e del registro dello stato civile, | ||||||
| un ingegnere geometra iscritto nel registro dei geometri che ha ottenuto l'autorizzazione dal Cantone ai sensi dell'articolo 46a capoverso 1 dell'ordinanza del 18 novembre 1992 [2] concernente la misurazione ufficiale; | ||||||
| conferma di ammissione: prova elettronica che la persona che realizza un atto pubblico o un'autenticazione in forma elettronica ne è autorizzata al momento della realizzazione; | ||||||
| verbale: annotazione in cui il pubblico ufficiale verbalizza ciò che constata nel realizzare atti pubblici e autenticazioni in forma elettronica; | ||||||
| certificato: certificato digitale di un prestatore di servizi di certificazione riconosciuto ai sensi della legge del 18 marzo 2016 [3] sulla firma elettronica (FiEle). | ||||||
| [1] Introdotto dall'all. n. 3 dell'O del 23 ago. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 529). [2] RS 211.432.2 [3] RS 943.03 | ||||||
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RS 211.435.1 OAPuE Ordinanza dell' 8 dicembre 2017 sulla realizzazione di atti pubblici e autenticazioni in forma elettronica (OAPuE) Art. 2 Definizioni |
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| Nella presente ordinanza s'intende per: | ||||||
| pubblico ufficiale: una persona autorizzata ufficialmente secondo il diritto federale o cantonale a realizzare atti pubblici o autenticazioni in forma elettronica, segnatamente: notai liberi professionisti,notai pubblici,collaboratori di un'autorità del registro fondiario, del registro di commercio e del registro dello stato civile,un ingegnere geometra iscritto nel registro dei geometri che ha ottenuto l'autorizzazione dal Cantone ai sensi dell'articolo 46a capoverso 1 dell'ordinanza del 18 novembre 1992 [2] concernente la misurazione ufficiale; | ||||||
| notai liberi professionisti, | ||||||
| notai pubblici, | ||||||
| collaboratori di un'autorità del registro fondiario, del registro di commercio e del registro dello stato civile, | ||||||
| un ingegnere geometra iscritto nel registro dei geometri che ha ottenuto l'autorizzazione dal Cantone ai sensi dell'articolo 46a capoverso 1 dell'ordinanza del 18 novembre 1992 [2] concernente la misurazione ufficiale; | ||||||
| conferma di ammissione: prova elettronica che la persona che realizza un atto pubblico o un'autenticazione in forma elettronica ne è autorizzata al momento della realizzazione; | ||||||
| verbale: annotazione in cui il pubblico ufficiale verbalizza ciò che constata nel realizzare atti pubblici e autenticazioni in forma elettronica; | ||||||
| certificato: certificato digitale di un prestatore di servizi di certificazione riconosciuto ai sensi della legge del 18 marzo 2016 [3] sulla firma elettronica (FiEle). | ||||||
| [1] Introdotto dall'all. n. 3 dell'O del 23 ago. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 529). [2] RS 211.432.2 [3] RS 943.03 | ||||||
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RS 211.435.1 OAPuE Ordinanza dell' 8 dicembre 2017 sulla realizzazione di atti pubblici e autenticazioni in forma elettronica (OAPuE) Art. 2 Definizioni |
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| Nella presente ordinanza s'intende per: | ||||||
| pubblico ufficiale: una persona autorizzata ufficialmente secondo il diritto federale o cantonale a realizzare atti pubblici o autenticazioni in forma elettronica, segnatamente: notai liberi professionisti,notai pubblici,collaboratori di un'autorità del registro fondiario, del registro di commercio e del registro dello stato civile,un ingegnere geometra iscritto nel registro dei geometri che ha ottenuto l'autorizzazione dal Cantone ai sensi dell'articolo 46a capoverso 1 dell'ordinanza del 18 novembre 1992 [2] concernente la misurazione ufficiale; | ||||||
| notai liberi professionisti, | ||||||
| notai pubblici, | ||||||
| collaboratori di un'autorità del registro fondiario, del registro di commercio e del registro dello stato civile, | ||||||
| un ingegnere geometra iscritto nel registro dei geometri che ha ottenuto l'autorizzazione dal Cantone ai sensi dell'articolo 46a capoverso 1 dell'ordinanza del 18 novembre 1992 [2] concernente la misurazione ufficiale; | ||||||
| conferma di ammissione: prova elettronica che la persona che realizza un atto pubblico o un'autenticazione in forma elettronica ne è autorizzata al momento della realizzazione; | ||||||
| verbale: annotazione in cui il pubblico ufficiale verbalizza ciò che constata nel realizzare atti pubblici e autenticazioni in forma elettronica; | ||||||
| certificato: certificato digitale di un prestatore di servizi di certificazione riconosciuto ai sensi della legge del 18 marzo 2016 [3] sulla firma elettronica (FiEle). | ||||||
| [1] Introdotto dall'all. n. 3 dell'O del 23 ago. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 529). [2] RS 211.432.2 [3] RS 943.03 | ||||||
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RS 211.435.1 OAPuE Ordinanza dell' 8 dicembre 2017 sulla realizzazione di atti pubblici e autenticazioni in forma elettronica (OAPuE) Art. 2 Definizioni |
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| Nella presente ordinanza s'intende per: | ||||||
| pubblico ufficiale: una persona autorizzata ufficialmente secondo il diritto federale o cantonale a realizzare atti pubblici o autenticazioni in forma elettronica, segnatamente: notai liberi professionisti,notai pubblici,collaboratori di un'autorità del registro fondiario, del registro di commercio e del registro dello stato civile,un ingegnere geometra iscritto nel registro dei geometri che ha ottenuto l'autorizzazione dal Cantone ai sensi dell'articolo 46a capoverso 1 dell'ordinanza del 18 novembre 1992 [2] concernente la misurazione ufficiale; | ||||||
| notai liberi professionisti, | ||||||
| notai pubblici, | ||||||
| collaboratori di un'autorità del registro fondiario, del registro di commercio e del registro dello stato civile, | ||||||
| un ingegnere geometra iscritto nel registro dei geometri che ha ottenuto l'autorizzazione dal Cantone ai sensi dell'articolo 46a capoverso 1 dell'ordinanza del 18 novembre 1992 [2] concernente la misurazione ufficiale; | ||||||
| conferma di ammissione: prova elettronica che la persona che realizza un atto pubblico o un'autenticazione in forma elettronica ne è autorizzata al momento della realizzazione; | ||||||
| verbale: annotazione in cui il pubblico ufficiale verbalizza ciò che constata nel realizzare atti pubblici e autenticazioni in forma elettronica; | ||||||
| certificato: certificato digitale di un prestatore di servizi di certificazione riconosciuto ai sensi della legge del 18 marzo 2016 [3] sulla firma elettronica (FiEle). | ||||||
| [1] Introdotto dall'all. n. 3 dell'O del 23 ago. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 529). [2] RS 211.432.2 [3] RS 943.03 | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 102 |
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| Il matrimonio è celebrato pubblicamente, in presenza di due testimoni maggiorenni e capaci di discernimento. | ||||||
| L'ufficiale dello stato civile rivolge agli sposi singolarmente la domanda se vogliono unirsi in matrimonio. | ||||||
| Ricevute le risposte affermative, l'ufficiale dello stato civile dichiara che, in virtù di questo vicendevole consenso, il matrimonio è celebrato. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 102 |
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| Il matrimonio è celebrato pubblicamente, in presenza di due testimoni maggiorenni e capaci di discernimento. | ||||||
| L'ufficiale dello stato civile rivolge agli sposi singolarmente la domanda se vogliono unirsi in matrimonio. | ||||||
| Ricevute le risposte affermative, l'ufficiale dello stato civile dichiara che, in virtù di questo vicendevole consenso, il matrimonio è celebrato. | ||||||