104 III 61
16. Sentenza 25 maggio 1978 nella causa X. S.A.
Regeste (de):
- Art. 66 Abs. 2 GebTSchKG; Art. 1 und Art. 2 des Tarifs für die Kosten der Revision von Banken und Anlagefonds vom 28. April 1975.
- Festsetzung des Entgelts des Sachwalters im Nachlassverfahren über Banken; anwendbare Grundsätze und Prüfungsbefugnis des Bundesgerichts.
Regeste (fr):
- Art. 66 al. 2 Tarif LP; art. 1 et art. 2 du tarif des indemnités pour la révision des banques et des fonds de placement, du 28 avril 1975.
- Détermination de la rémunération du commissaire dans la procédure de concordat bancaire; principes applicables et pouvoir d'examen du Tribunal fédéral.
Regesto (it):
- Art. 66 cpv. 2 TarLEF; art. 1 e art. 2 della tariffa delle indennità per la revisione di banche e di fondi d'investimento, del 28 aprile 1975.
- Determinazione della mercede del commissario nella procedura di concordato concernente le banche; principi applicabili e potere d'esame del Tribunale federale.
Sachverhalt ab Seite 61
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La X. S.A., designata quale commissario del concordato della Banca Y. con decisione 7 marzo 1977, ha presentato le sue fatture (spese incluse) per il periodo compreso fra il 7 marzo 1977 e il 31 gennaio 1978, esponendo un importo complessivo di Fr. 938 916.65. Per la remunerazione oraria, essa s'è fondata sulle tariffe della Camera svizzera delle società fiduciarie, ritenendo un'indennità di Fr. 135.- per i direttori, di Fr. 80.- a 100.- per gli specialisti (giuristi ed esperti fiscali), di Fr. 50.- a 80.- per i periti contabili, e di Fr. 15.- a 40.- per il segretariato. Con decisione 13 marzo 1978, la II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino, quale
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unica autorità giudicante in tema di moratoria, di fallimento e di concordato delle banche e delle casse di risparmio, ha stabilito la remunerazione della ricorrente in Fr. 760'000.- netti, riducendo così le sue pretese di Fr. 178'916.65. Le argomentazioni addotte dalla Corte cantonale saranno riprese nei considerandi di diritto. Con ricorso del 28 marzo 1978, la X. S.A. ha impugnato la cennata decisione, postulandone l'annullamento e chiedendo che la sua remunerazione fosse "confermata nell'importo totale di Fr. 938'916.65 di cui alle fatture presentate". Dei motivi del gravame si dirà, in quanto necessario, nei considerandi. Il Tribunale federale ha accolto il gravame, ed ha rinviato la causa alla II Camera civile del Tribunale d'appello per nuovi schiarimenti e nuova decisione ai sensi dei considerandi.
Erwägungen
Considerato in diritto:
1. Giusta l'art. 64 cpv. 2 della tariffa applicabile alla legge federale sull'esecuzione e sul fallimento del 7 luglio 1971 (TarLEF), relativo alla procedura di moratoria bancaria, il giudice della moratoria stabilisce globalmente la rimunerazione del commissario; servono all'uopo da direttive le aliquote previste nella tariffa delle indennità per la revisione di banche e fondi d'investimento adottata dalla Commissione federale delle banche il 28 aprile 1975 (qui di seguito TarCFB). Quest'ultima tariffa s'applica poi anche in caso di concordato, onde permettere all'autorità competente di fissare la mercede del commissario, del liquidatore e della commissione di vigilanza (art. 66 cpv. 2 TarLEF). L'art. 1 della TarCFB prevede una rimunerazione oraria che va da 70.- a 125.- Fr. per i direttori e i proprietari, da 55.- a 85.- per i revisori responsabili, da 30.- a 50.- per gli altri revisori, e da 25.- a 35.- per il personale di cancelleria. In queste somme non sono però comprese le spese di viaggio e di soggiorno, quelle postali, telefoniche e di materiale, che possono esser fatturate separatamente (art. 1 cpv. 1, seconda parte). Per le revisioni straordinarie ordinate a corto termine dalla Commissione federale delle banche, la tariffa applicabile alla categoria di persone di cui all'art. 1 cpv. 1 lett. a e b (dunque i direttori, i proprietari ed i revisori responsabili) può poi esser aumentata del 20% al massimo (art. 2).
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Come risulta dal testo stesso della TarLEF, l'autorità dei concordati chiamata a stabilire la remunerazione del commissario gode di un margine d'apprezzamento assai esteso. Le aliquote previste dalla TarCFB servono infatti e unicamente da direttive e, in mancanza di una convenzione specifica o di un'usanza prestabilita, devono comunque valere i principi generali (v. DTF 101 II 110 /111): così, la mercede del commissario sarà determinata tenendo conto della natura dell'incarico, della mole del lavoro, del tempo impiegato, del grado di difficoltà, nonché dell'utile e del successo del lavoro fornito (v. DTF 68 III 127consid. 3). Ne discende che la fissazione di codesta mercede è una decisione che involge quasi esclusivamente questioni d'apprezzamento (cfr. DTF 68 III 127), cosicché il Tribunale federale - che pur può controllare anche l'adeguatezza della pronunzia impugnata in virtù dell'art. 53 cpv. 2

SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 53 - 1 À l'entrée en vigueur de la présente loi sont abrogés: |
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1 | À l'entrée en vigueur de la présente loi sont abrogés: |
a | les dispositions cantonales sur les banques, à l'exception toutefois de celles qui visent les banques cantonales, de celles qui régissent le commerce, à titre professionnel, des papiers-valeurs et de celles qui règlent la surveillance de l'application des prescriptions de droit cantonal contre les abus en matière d'intérêts; |
b | l'art. 57 du tit. fin. du code civil suisse212. |
2 | Les dispositions cantonales sur le privilège légal en faveur des dépôts d'épargne cessent leur effet si elles n'ont pas été remplacées, dans les trois ans à partir de l'entrée en vigueur de la présente loi, par de nouvelles dispositions conformes aux art. 15 et 16. |

SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 19 - Le recours au Tribunal fédéral est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral33. |
2. a) Per le prestazioni fornite quale commissario del concordato della Banca Y., la ricorrente ha presentato a scadenze regolari le sue fatture, ove figuravano tanto le spese di trasferta, postali, telefoniche, di cancelleria, ecc., quanto gli onorari dei singoli collaboratori. Alle fatture erano poi allegati due giustificativi da cui risultava, per ogni categoria di persone (direttori, specialisti, periti contabili e impiegati di segretariato), il dettaglio dell'attività svolta, le ore consacrate a tale attività, la tariffa oraria e l'onorario mensile complessivo. Orbene, a queste fatture minuziosamente dettagliate, la Corte cantonale ha risposto con una riduzione globale di Fr. 178'916.65
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non sufficientemente ed altrettanto debitamente motivata; se si eccettua la rimunerazione globale dei periti contabili, ridotta da Fr. 210'000.- a Fr. 160'000.-, le altre posizioni sono state praticamente ritoccate senza spiegazione alcuna, a tal punto che, dalla sentenza stessa, non emergono quegli elementi che dovrebbero permettere di interpretare e documentare - quantomeno nelle grandi linee - l'impugnata decurtazione della mercede. Già per questo motivo, la querelata decisione dev'essere annullata, con rinvio della causa alla II Camera civile, affinché emani una nuova pronunzia ragionevolmente motivata, ossia, in altre parole, affinché specifichi quali sono le indennità ch'essa ritiene adeguate per le singole prestazioni e quali sono le posizioni ch'essa reputa dover necessariamente ridurre. Il Tribunale federale non avrebbe infatti motivo alcuno per sostituire il proprio apprezzamento a quello dell'autorità cantonale soltanto se tali elementi risultassero chiaramente dalla relativa decisione, in modo da poter risalire senza difficoltà alla rimunerazione del commissario e poter così giustificare qualsiasi falcidia. b) A favore dell'annullamento della pronunzia impugnata milita poi il fatto che, in sede cantonale, la ricorrente non ha avuto alcuna possibilità per esprimersi sulla contestata riduzione degli onorari e, segnatamente, sui motivi - rimasti per ora pressoché sconosciuti - che hanno spinto l'autorità cantonale a fissare un'indennità globale di Fr. 760'000.-. Con il rinvio della causa, la II Camera civile avrà quindi l'opportunità di considerare le critiche che la ricorrente ha mosso alla sua decisione e di valutare in particolare l'argomento secondo cui la diversa natura ed il maggior grado di difficoltà dei compiti affidati al commissario nel concreto caso giustificherebbero un aumento dell'onorario-base del 20%, giusta l'art. 2 TarCFB applicato per analogia. Quest'ultima questione rimane comunque totalmente impregiudicata in questa sede, poiché il Tribunale federale non dispone di sufficienti elementi per potersi addentrare oltre nell'argomento. c) Nel suo gravame, la X. S.A. rimprovera inoltre all'autorità cantonale d'aver disatteso l'art. 1 cpv. 1, seconda parte TarCFB, per aver ridotto la rimunerazione a Fr. 760'000.- senza esprimersi in alcun modo sulle spese e parlando addirittura di "un onorario di Fr. 938'000.-". Anche questa critica è di per sé fondata, poiché l'onorario esposto dalla ricorrente
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non era di Fr. 938'916.65, ma di Fr. 834'078.40 (Fr. 938'916.65 - 104'838.25); secondo l'art. 1 cpv. 1, seconda parte TarCFB, le spese vive possono infatti esser fatturate separatamente, per cui l'autorità avrebbe dovuto scorporarle dall'indennità globale richiesta o comunque specificare se tali spese - peraltro non contestate né altrimenti messe in questione - erano comprese o meno nella remunerazione definitiva di 760'000.- franchi. Tuttavia, dal dispositivo della pronunzia impugnata, sembra potersi dedurre che la Corte cantonale ha voluto diminuire a Fr. 760'000.- l'importo totale delle fatture presentate, per cui l'onorario effettivo sarebbe stato fissato in pratica a Fr. 655'161.75 (760'000.- - 104'838.25).
3. Sugli altri punti, ed in particolare sui vari argomenti addotti dalla II Camera civile e contestati dalla ricorrente, l'impugnata decisione sfugge invece alla censura del Tribunale federale. a) In primo luogo, giuste appaiono le riflessioni dell'istanza cantonale in merito alla tariffa oraria esposta dalla ricorrente che, pur essendo conforme alle norme della Camera svizzera delle società fiduciarie, supera nondimeno di alcune posizioni gli importi massimi stabiliti dalla TarCFB (art. 1

IR 0.631.252.913.693.3 Arrangement du 15 juin 2010 entre le Département fédéral des finances de la Confédération suisse et le Ministère fédéral des finances de la République fédérale d'Allemagne concernant la création, au passage frontière de Rheinfelden-autoroute (CH)/Rheinfelden-autoroute (D), de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés D Art. 1 - 1. Des bureaux à contrôles nationaux juxtaposés sont créés, sur le territoire de la Confédération suisse et sur celui de la République fédérale d'Allemagne, au passage frontière de Rheinfelden-autoroute (CH)/Rheinfelden-autoroute (D). |
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1 | Des bureaux à contrôles nationaux juxtaposés sont créés, sur le territoire de la Confédération suisse et sur celui de la République fédérale d'Allemagne, au passage frontière de Rheinfelden-autoroute (CH)/Rheinfelden-autoroute (D). |
2 | Les contrôles suisse et allemand sont effectués auprès de ces bureaux. |
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l'autorità cantonale ha esplicitamente riconosciuto che la Z. era una banca di più modeste dimensioni, la cui liquidazione era dunque meno complessa e meno irta di difficoltà. c) In quest'ordine di idee, sfugge alla critica anche la valutazione di un certo tipo di lavoro svolto in casu dai periti contabili della ricorrente, ma che in pratica avrebbe potuto esser eseguito da impiegati meno qualificati, quali ad esempio quelli di cancelleria. Più opinabile appare invece il richiamo a DTF 101 II 109 segg., ove il Tribunale federale aveva stabilito in Fr. 750.- al giorno l'onorario oggettivamente adeguato di un professore d'università, nonché il susseguente confronto con l'indennità esposta dai direttori e dagli specialisti della ricorrente; per un verso, trattavasi infatti d'una remunerazione giornaliera valida nel 1971 (cfr. sent. citata, pag. 116) e, per altro verso, detto Tribunale aveva comunque distinto, ai fini della retribuzione, fra il lavoro svolto da un libero professionista e quello eseguito da un alto funzionario quale un docente d'università (v. sent. citata, consid. 3b). Purtuttavia, anche quest'ultima constatazione non giova alla ricorrente poiché, per tacere del fatto che detto raffronto è stato istituito a titolo essenzialmente accessorio, la sua remunerazione quale commissario del concordato deve comunque esser stabilita partendo dalle aliquote previste nella tariffa della CFB, così come disposto dall'art. 66 cpv. 2 TarLEF. d) Nel suo giudizio, la Corte cantonale censura anche l'operato del commissario, rilevando in sostanza che la ricorrente ha autorizzato pagamenti integrali a creditori chirografari e che il lavoro svolto ha dato adito a parecchie critiche apparse perfino sulla stampa. La X. S.A. contesta ovviamente ogni addebito, osservando peraltro che tali critiche "non possono influenzare il giudizio circa l'entità della rimunerazione" e che, comunque, l'autorità giudicante non è mai intervenuta nei suoi confronti facendo uso "delle sue prerogative disciplinari e di sorveglianza". Già ad un sommario esame, quest'ultima obiezione cade tuttavia nel vuoto poiché, con lettera 13 gennaio 1978, la II Camera civile aveva sottoposto alla ricorrente i punti che erano oggetto di maggiori critiche, rimproverandola in particolare per aver eseguito dei pagamenti integrali a comuni creditori chirografari. Orbene, se l'autorità dei concordati non era pienamente soddisfatta del lavoro svolto, essa poteva senz'altro operare una certa riduzione dell'onorario richiesto senza cadere
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in abusi, poiché una siffatta falcidia non è di per sé inadeguata né insostenibile né, tanto meno, illegittima. e) Come già rilevato, la ricorrente ha presentato le sue fatture a scadenze regolari, facendovi figurare le sue prestazioni quale liquidatore per i diversi periodi e le spese di trasferta, postali, telefoniche, ecc. Per questo rispetto, essa pretende che riducendo ora gli onorari esposti senza aver mai "preso formale posizione circa l'entità delle tariffe e la loro applicabilità alle funzioni esplicate dai singoli collaboratori", l'autorità cantonale avrebbe "disatteso principi giuridici cardinali quali quello della buona fede e della proporzionalità". Nelle sue osservazioni, la Corte cantonale contesta tali allegazioni, asserendo che essa aveva comunque "espresso ai rappresentanti della X. S.A. il suo disaccordo sull'entità delle parcelle emesse e la sua preoccupazione che l'onorario globale dovuto al commissario del concordato venisse a gravare in modo sproporzionato la massa dei creditori della banca". Malgrado queste divergenze, e pur ammettendo che l'autorità avrebbe fors'anche potuto opporsi fin dall'inizio alle tariffe prescelte, non vi sono nel concreto caso sufficienti elementi che permettano di sostanziare la censura invocata. In effetti, la ricorrente non pretende d'essersi previamente accordata con l'autorità, in modo tale che codeste tariffe sarebbero state senz'altro accettate, se non espressamente, almeno tacitamente. Per contro, la X. S.A., in quanto sperimentato commissario nelle procedure di moratoria e di concordato, avrebbe potuto e dovuto sapere che le competenti autorità debbono stabilire la relativa mercede applicando come direttive le aliquote della TarCFB. La censura di violazione del principio della buona fede è quindi infondata.