Urteilskopf
104 Ib 321
50. Estratto della sentenza della Ia Corte civile del 26 settembre 1978 nella causa M. e P. contro Dipartimento di giustizia del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza sul registro di commercio
Regeste (de):
Regeste (fr):
Regesto (it):
Erwägungen ab Seite 321
BGE 104 Ib 321 S. 321
Dai considerandi:
2. Nel merito, il gravame è rivolto anzitutto contro la mancata cancellazione dei dimissionari dal registro di commercio prima del 10 gennaio 1978. I ricorrenti postulano infatti che la data delle dimissioni venga rettificata e riportata all'11 novembre
BGE 104 Ib 321 S. 322
1977, subordinatamente al 2 dicembre, ed ancor più subordinatamente al 22 dicembre. a) Lo scopo essenziale del registro di commercio è quello di far conoscere i titolari di un'impresa esercitata nella forma commerciale ed i fatti giuridici ad essa pertinenti, nell'interesse dei terzi ed in maniera più generale del pubblico; in particolare, l'iscrizione nel registro deve permettere di stabilire in modo chiaro ed univoco il sistema delle responsabilità (v. DTF 84 I 190 /191; 80 I 274 consid. 1; 75 I 78). Il registro di commercio tende dunque a favorire e a rassicurare i rapporti d'affari con l'esattezza e la pubblicità che contraddistinguono le diverse iscrizioni, e ciò grazie alla loro registrazione ed alla relativa pubblicazione nel FUSC che deve avvenire " senza ritardo " ed in linea di principio "per intiero " (art. 931 cpv. 1
CO). Ogni iscrizione porta la data del giorno in cui la notificazione è stata registrata nel giornale, è provvista di un numero progressivo che ricomincia ogni anno ed è firmata dall'ufficiale del registro (art. 932 cpv. 1
CO, 11 e 19 cpv. 2 ORC; HIS, ad art. 932
CO, n. 74 segg.). Tuttavia, essa diventa efficace nei confronti dei terzi soltanto il primo giorno feriale successivo a quello della data di pubblicazione stampata sul numero del FUSC nel quale l'iscrizione stessa è apparsa (art. 932 cpv. 2
CO): questo giorno è dunque determinante per i terzi di buona fede che possono così fidarsi delle iscrizioni e cancellazioni repertoriate nel FUSC (v. SCHUCANY, Kommentar zum schweiz. Aktienrecht, II ediz., ad art. 718
CO, n. 3). Giusta l'art. 937
CO, nel registro di commercio devono inoltre essere iscritte tutte le modificazioni di fatti già iscritti e queste modificazioni, con le cancellazioni, sono d'altronde assimilate esplicitamente alle nuove iscrizioni (art. 33
ORC; HIS, ad art. 932, n. 3, e ad art. 938 ni. 2, 4-7; GUHL/MERZ/KUMMER, Das schweizerische Obligationenrecht, VI ediz., pag. 737; PATRY, Grundlagen des Handelsrechts, in Schweizerisches Privatrecht, vol. VIII/1, pag. 135). Il cennato art. 937
CO si rivolge dunque alle persone già iscritte ed agli organi responsabili, imponendo loro l'obbligo di fare le necessarie notificazioni nelle forme prescritte dalla legge (art. 934 cpv. 1
CO, 19 cpv. 1, 21, 22 e 23 ORC; HIS, ad art. 937, ni. 21 e 22); in effetti, l'ufficiale del registro non procede d'ufficio ad alcuna iscrizione senza aver previamente invitato gli interessati ad eseguire le notificazioni obbligatorie, per regolarizzare in questo modo la propria situazione (art. 941
BGE 104 Ib 321 S. 323
CO; VON STEIGER, Le droit des sociétés anonymes en Suisse, IV ediz., pag. 133; PATRY, op.cit., ibidem, pagg. 136/137). Per quanto concerne le società anonime, la notificazione dei fatti da iscrivere nel registro di commercio dev'essere effettuata, per principio, dall'amministrazione (art. 720
CO); se quest'ultima è composta di più persone, detta notificazione deve anche esser firmata dal presidente o da chi ne fa le veci, come pure dal segretario o da un secondo membro del consiglio d'amministrazione (art. 22 cpv. 2
ORC).
b) Nelle società anonime, l'assemblea generale degli azionisti può revocare in qualsiasi momento gli amministratori ch'essa aveva precedentemente nominato, con la sola riserva di eventuali azioni di risarcimento spettanti alle persone revocate (art. 705
CO; v. DTF 80 II 121 consid. 1). A questo diritto dell'assemblea generale corrisponde, secondo un'opinione generalmente ammessa in dottrina e condivisa dal Tribunale federale, la facoltà per l'amministratore di dimettersi dalle sue funzioni d'ogni tempo e per qualunque motivo: gli si riconosce pertanto il diritto di dimissionare, ch'egli esercita mediante manifestazione di volontà unilaterale e recettizia (v. BÜRGI, ad art. 705
CO, n. 7; VON STEIGER, op.cit., pag. 247; PATRY, Précis du droit suisse des sociétés, Berna 1977, vol. II, pag. 250; SCHUCANY, op.cit., ad art. 705, n. 2; GUHL/MERZ/KUMMER, op.cit., pag. 632; VON STEIGER/FREYMOND, Les inscriptions concernant les sociétés anonymes au registre du commerce, Zurigo 1938, pag. 60; GUHL, La société anonyme, SJK (FJS) n. 399, pag. 3). Le dimissioni comportano di conseguenza la fine del mandato d'amministratore con effeto ex nunc, dal momento in cui l'amministrazione della società ha preso atto delle dimissioni stesse (v. BÜRGI, ibidem, n. 8; PATRY, Précis, vol. II, pag. 250; VON STEIGER, op.cit., pag. 247; cfr. anche art. 404
CO). Nei confronti della società esse diventano allora immediatamente efficaci: il consenso dell'assemblea generale, quello del consiglio d'amministrazione o l'eventuale discarico sono infatti ininfluenti e non ne costituiscono una condizione di validità. Per quanto concerne i rapporti interni, è dunque determinante la ricezione delle dimissioni da parte della società, senza riguardo al fatto che tali dimissioni siano state magari rassegnate in un momento inopportuno o addirittura in dispregio di un contratto di lavoro: in questo caso rimangono infatti riservate le sole azioni di risarcimento danni ai sensi dell'art. 705 cpv. 2
CO
BGE 104 Ib 321 S. 324
(v. VON STEIGER, op.cit., pagg. 246/247; VON STEIGER/FREYMOND, op.cit., pag. 60; BÜRGI, ad art. 705
CO, ni. 8-10; errato s'avvera dunque in questo contesto l'apprezzamento giuridico, non motivato, contenuto in DTF 48 II 403 consid. 4a, che la dottrina reputa comunque superato). Nei confronti dei terzi di buona fede, le dimissioni esplicheranno invece i loro effetti soltanto dopo l'iscrizione nel registro di commercio, e più precisamente il giorno feriale immediatamente successivo a quello della relativa pubblicazione nel FUSC (art. 932 e
933 CO). Viste le responsabilità di cui agli art. 718 e
754 CO, gli amministratori dimissionari hanno comunque un evidente interesse ad una rapida rettifica delle iscrizioni divenute inesatte, e quindi suscettibili di indurre gli interessati in errore (cfr. art. 933 cpv. 2
CO). In una società anonima, l'istanza di cancellazione degli amministratori revocati o dimissionari, ovvero la notificazione del (nuovo) fatto da iscrivere dev'esser fatta tempestivamente dall'amministrazione, poiché in caso d'omissione intenzionale o per negligenza, l'organo responsabile dovrà risarcire i danni derivati dall'omissione stessa (art. 705
, 720
, 937
e 942
CO; 22 cpv. 2, 33 e 59 ORC). È pacifico quindi che la notificazione delle dimissioni non può esser fatta dagli amministratori dimissionari che, rinunciando al loro mandato, hanno perso automaticamente la facoltà di rappresentare la società, firmando per essa (art. 717
-719
CO): l'obbligo di far procedere all'iscrizione spetta per contro ai membri restanti dell'amministrazione o, in mancanza d'amministratori rimasti in carica, ad un curatore designato espressamente a tal scopo, giusta l'art. 393 n
. 4 CC (v. DTF 94 I 565; cfr. inoltre, BÜRGI, ad art. 705, n. 10; VON STEIGER, op.cit., pagg. 247/248; VON STEIGER/FREYMOND, op.cit., pag. 60 in fine; JdT 1930 I pag. 360; ZBJV (RJB) 66/1930, pag. 284 segg.).
3. a) Nel caso concreto, i ricorrenti hanno presentato le loro dimissioni alla società con lettera del 4 novembre 1977. Per quanto riguarda i rapporti interni, dette dimissioni sono divenute dunque efficaci nel momento in cui sono state ricevute e registrate dalla società stessa. L'iscrizione nel giornale e la relativa pubblicazione sul FUSC sono quindi irrilevanti in questo contesto, cosicché i ricorrenti non possono nemmeno vantare un interesse degno di protezione alla modificazione della decisione impugnata e, quindi, all'eventuale rettifica della data delle dimissioni: su questo punto, il ricorso è pertanto
BGE 104 Ib 321 S. 325
irricevibile in virtù dell'art. 103 lett. a
OG (cfr. DTF 103 Ib 149 consid. 4a - b; DTF 101 Ib 109 segg.).
b) Per quanto concerne i rapporti esterni nei confronti dei terzi di buona fede, la situazione è invece diversa poiché per codeste persone l'iscrizione nel registro diventa efficace soltanto il giorno feriale successivo a quello della data di pubblicazione stampata sul numero del FUSC nel quale è apparsa (art. 932 cpv. 2
CO). Orbene, in concreto, i ricorrenti hanno rassegnato le loro dimissioni, presentandole regolarmente alla società il 4 novembre 1977 e, vista l'inazione dell'amministratore restante, hanno poi sollecitato l'intervento dell'ufficiale del registro, con lettera dell'11 novembre 1977. Questo scritto non costituiva però una notificazione conforme alla legge poiché emanava da persone che, per quanto concerne la società, già avevano rinunciato al mandato d'amministratore, perdendo in tal modo la facoltà di rappresentarla ai sensi degli art. 720
CO e 22 cpv. 2 ORC. I ricorrenti hanno allora optato per la convocazione dell'assemblea generale che, tenutasi il 23 novembre successivo, accettò le loro dimissioni. Dette dimissioni furono notificate dal presidente del consiglio d'amministrazione il 2 dicembre 1977, ma questi produsse come documento giustificativo il processo verbale assembleare non autenticato (cfr. art. 28 cpv. 2
ORC in comb. con gli art. 937
CO e 33 ORC). Il verbale venne infatti vidimato soltanto il 22 dicembre e ripresentato poi all'Ufficio del registro ad una data che non risulta dall'incarto. L'iscrizione (o meglio la cancellazione: cfr. art. 33 cpv. 1
ORC), portante il numero progressivo 86 (cfr. art. 19 cpv. 2
ORC) avvenne il 10 gennaio 1978 e la pubblicazione sul FUSC, decisiva per i terzi di buona fede giusta l'art. 932 cpv. 2
CO, il 25 gennaio successivo. In queste circostanze, l'eventuale rettifica della data d'iscrizione delle dimissioni all'11 novembre 1977, subordinatamente al 2 dicembre, ed ancor più subordinatamente al 22 dicembre, che avrebbe fors'anche potuto esser apportata - tenendo conto della data presumibile della notificazione - in virtù dell'art. 8
ORC, non potrebbe produrre effetto alcuno, poiché la predetta cancellazione è ormai già apparsa nel FUSC n. 345 del 25 gennaio 1978. Senza dover esaminare in questa sede la questione di sapere se l'ufficiale del registro avesse eventualmente potuto agire con maggiore sollecitudine (cfr. peraltro DTF 92 I 499), è pacifico infatti che le dimissioni non potrebbero comunque esplicare effetti retroattivi
BGE 104 Ib 321 S. 326
nei confronti dei terzi di buona fede che il FUSC è destinato a ragguagliare e che debbono poter trarre incondizionato affidamento dalle iscrizioni ivi apparse. Su questo punto, il gravame s'avvera dunque infondato. c) La richiesta dei ricorrenti tendente ad ottenere la pubblicazione sul FUSC della data (rettificata) delle dimissioni è inesaudibile, poiché contraria al sistema legale. L'art. 641 n
. 8 CO prescrive infatti l'iscrizione nel registro soltanto per i nomi degli amministratori e delle persone incaricate di rappresentare la società, con l'indicazione del domicilio e della cittadinanza (cfr. art. 711
CO), e gli art. 40 e
78 ORC esigono poi la menzione del nome di battesimo della persona iscritta. Ogni modificazione di questi dati personali deve quindi esser annotata nel registro in virtù dell'art. 937
CO, ed in particolare si dovrà menzionare qualsiasi manchevolezza nella composizione del consiglio d'amministrazione (v. VON STEIGER/FREYMOND, op.cit., pag. 60). Per contro, le date effettive riguardanti la nomina degli amministratori, le rispettive dimissioni e la comunicazione di quest'ultime all'Ufficio del registro non sono indicazioni che debbono essere registrate e pubblicate poiché, contrariamente alla data dell'iscrizione, non v'è un interesse pubblico o privato che giustifichi a priori una siffatta annotazione.
4. I ricorrenti chiedono infine che il Tribunale federale ordini all'Ufficio del registro di Lugano di procedere nei confronti della società conformemente a quanto disposto dall'art. 86
ORC. Sotto questo profilo, il ricorso è tuttavia inammissibile per carenza di un interesse personale, immediato ed attuale ai sensi dell'art. 103 lett. a
OG. In effetti, prestando un minimo d'attenzione, i ricorrenti avrebbero potuto constatare nell'incarto stesso che l'ufficiale del registro aveva invitato la società a sostituire i dimissionari e porsi in consonanza alla legge entro un termine di 30 giorni, con lettera del 31 gennaio 1978 e sotto comminatoria di scioglimento giusta l'art. 86 cpv. 1
ORC. In pratica, il gravame diventa dunque su questo punto privo d'oggetto, ciò che rende superfluo qualsiasi esame inteso ad accertare se la cennata procedura potesse o dovesse esser avviata, nel concreto caso, prima del 31 gennaio 1978. In quest'ambito, si può inoltre rilevare che l'opinione dell'autorità cantonale, secondo cui la procedura dell'art. 86
ORC implica la previa cancellazione degli amministratori svizzeri sul
BGE 104 Ib 321 S. 327
registro di commercio e, se del caso, il previo avvio della procedura prevista dall'art. 60
ORC, potrebbe minare il principio fondamentale della veridicità delle iscrizioni sancito dall'art. 38
ORC. Tale modo d'agire produrrebbe infatti un ingiustificato ritardo nel ripristino di una situazione legittima, lasciando sussistere una società anonima, il cui consiglio d'amministrazione più non risponde alle esigenze legali, per un periodo di tempo più o meno lungo. Le procedure previste dagli art. 60 e
86 ORC perseguono invece scopi diversi e possono esser avviate simultaneamente, qualora i necessari presupposti siano beninteso adempiuti (cfr. DTF 94 I 568 consid. 5). Spetterà all'ufficiale del registro di sincronizzare i due procedimenti allo scopo di ristabilire l'ordine legale prescritto dagli art. 711 e
937 CO senza ulteriori indugi.
Dispositiv
Il Tribunale federale pronuncia:
In quanto ricevibile, il ricorso è respinto.
104 Ib 321
50. Estratto della sentenza della Ia Corte civile del 26 settembre 1978 nella causa M. e P. contro Dipartimento di giustizia del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza sul registro di commercio
Regeste (de):
- Demissionen von Verwaltungsräten einer Aktiengesellschaft und ihre Löschung im Handelsregister.
- 1. Allgemeine Grundsätze über Eintragungen in das Handelsregister (E. 2a).
- 2. Wirkung der Demissionen gegenüber der Gesellschaft (Innenverhältnis) und gegenüber gutgläubigen Dritten (Aussenverhältnis) (E. 2b). 3. Wirkungen im vorliegenden Fall (E. 3). 4. Verfahren gemäss Art. 60 und Art. 86 HRegV (E. 4).
Regeste (fr):
- Démissions des administrateurs d'une société anonyme, radiation du registre du commerce.
- 1. Principes généraux concernant les inscriptions au registre du commerce (consid. 2a).
- 2. Effets des démissions à l'égard de la société (rapports internes) et des tiers de bonne foi (rapports externes) (consid. 2b). 3. Situation au cas particulier (consid. 3). 4. Procédure réglée par les art. 60
et art. 86RS 221.411 ORC Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC)
Art. 60
Le disposizioni riguardanti il capitale azionario si applicano per analogia alla moneta, all'aumento e alla riduzione del capitale di partecipazione nonché ai conferimenti ulteriori sul capitale di partecipazione.
ORC (consid. 4).RS 221.411 ORC Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC)
Art. 86 [1]
[1] Abrogato dal n. I dell'O del 6 mar. 2020, con effetto dal 1° gen. 2021 (RU 2020 971).
Regesto (it):
- Dimissioni degli amministratori di una società anonima e loro cancellazione dal registro di commercio.
- 1. Principi generali concernenti le iscrizioni nel registro di commercio (consid. 2a).
- 2. Efficacia delle dimissioni nei confronti della società (rapporti interni) e nei confronti dei terzi di buona fede (rapporti esterni) (consid. 2b). 3. Situazione nel caso concreto (consid. 3). 4. Procedure di cui agli art. 60 e
art. 86RS 221.411 ORC Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC)
Art. 86 [1]
[1] Abrogato dal n. I dell'O del 6 mar. 2020, con effetto dal 1° gen. 2021 (RU 2020 971).
ORC (consid. 4).RS 221.411 ORC Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC)
Art. 86 [1]
[1] Abrogato dal n. I dell'O del 6 mar. 2020, con effetto dal 1° gen. 2021 (RU 2020 971).
Erwägungen ab Seite 321
BGE 104 Ib 321 S. 321
Dai considerandi:
2. Nel merito, il gravame è rivolto anzitutto contro la mancata cancellazione dei dimissionari dal registro di commercio prima del 10 gennaio 1978. I ricorrenti postulano infatti che la data delle dimissioni venga rettificata e riportata all'11 novembre
BGE 104 Ib 321 S. 322
1977, subordinatamente al 2 dicembre, ed ancor più subordinatamente al 22 dicembre. a) Lo scopo essenziale del registro di commercio è quello di far conoscere i titolari di un'impresa esercitata nella forma commerciale ed i fatti giuridici ad essa pertinenti, nell'interesse dei terzi ed in maniera più generale del pubblico; in particolare, l'iscrizione nel registro deve permettere di stabilire in modo chiaro ed univoco il sistema delle responsabilità (v. DTF 84 I 190 /191; 80 I 274 consid. 1; 75 I 78). Il registro di commercio tende dunque a favorire e a rassicurare i rapporti d'affari con l'esattezza e la pubblicità che contraddistinguono le diverse iscrizioni, e ciò grazie alla loro registrazione ed alla relativa pubblicazione nel FUSC che deve avvenire " senza ritardo " ed in linea di principio "per intiero " (art. 931 cpv. 1
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 931 |
||||||
| Una persona fisica che gestisce un'impresa la quale, nell'ultimo esercizio, ha realizzato una cifra d'affari di almeno 100 000 franchi, deve iscrivere la sua impresa individuale nel registro di commercio del luogo della stabile organizzazione dell'impresa. Sono dispensati da tale obbligo le persone che esercitano una professione liberale e gli agricoltori, qualora non gestiscano un'impresa in forma commerciale. | ||||||
| Le succursali devono essere iscritte nel registro di commercio del luogo in cui si trovano. | ||||||
| Le imprese individuali e le succursali che non sottostanno all'obbligo di iscrizione hanno il diritto di farsi iscrivere. | ||||||
|
RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 932 |
||||||
| Gli istituti di diritto pubblico sono tenuti a farsi iscrivere nel registro di commercio se esercitano principalmente un'attività economica privata o se il diritto della Confederazione, del Cantone o del Comune lo prevede. Si fanno iscrivere nel luogo in cui hanno sede. | ||||||
| Gli istituti di diritto pubblico che non sottostanno all'obbligo di iscrizione hanno il diritto di farsi iscrivere. | ||||||
|
RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 932 |
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| Gli istituti di diritto pubblico sono tenuti a farsi iscrivere nel registro di commercio se esercitano principalmente un'attività economica privata o se il diritto della Confederazione, del Cantone o del Comune lo prevede. Si fanno iscrivere nel luogo in cui hanno sede. | ||||||
| Gli istituti di diritto pubblico che non sottostanno all'obbligo di iscrizione hanno il diritto di farsi iscrivere. | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 932 |
||||||
| Gli istituti di diritto pubblico sono tenuti a farsi iscrivere nel registro di commercio se esercitano principalmente un'attività economica privata o se il diritto della Confederazione, del Cantone o del Comune lo prevede. Si fanno iscrivere nel luogo in cui hanno sede. | ||||||
| Gli istituti di diritto pubblico che non sottostanno all'obbligo di iscrizione hanno il diritto di farsi iscrivere. | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 718 [1] |
||||||
| Il consiglio d'amministrazione rappresenta la società nei confronti dei terzi. Salvo disposizione contraria dello statuto o del regolamento d'organizzazione, ogni amministratore ha il potere di rappresentare la società. | ||||||
| Il consiglio d'amministrazione può delegare il potere di rappresentanza a uno o più amministratori (delegati) o a terzi (direttori). | ||||||
| Almeno un amministratore dev'essere autorizzato a rappresentare la società. | ||||||
| La società deve poter essere rappresentata da una persona domiciliata in Svizzera. Questa persona deve essere un membro del consiglio d'amministrazione o un direttore. Essa deve avere accesso al libro delle azioni e all'elenco di cui all'articolo 697l, sempre che l'elenco non sia tenuto da un intermediario finanziario. [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733; FF 1983 II 713). [2] Introdotto dalla cifra I n. 3 della LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali (RU 2007 4791; FF 2002 2841, 2004 3545). Nuovo testo giusta la cifra I n. 2 della LF del 12 dic. 2015 concernente l attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria rivedute nel 2012, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1389; FF 2014 563). | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 937 |
||||||
| Le autorità del registro di commercio verificano se sono soddisfatte le condizioni legali dell'iscrizione nel registro di commercio, in particolare se la notificazione e i documenti giustificativi violano disposizioni imperative e se il loro contenuto è conforme alle prescrizioni legali. | ||||||
|
RS 221.411 ORC Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) Art. 33 Diniego dell'approvazione |
||||||
| Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. | ||||||
| Se il diniego dell'approvazione si fonda su lacune alle quali l'ufficio cantonale del registro di commercio non può porre rimedio, quest'ultimo invia la decisione negativa alle persone che hanno presentato la notificazione. Dà loro la possibilità di indirizzare all'UFRC il loro parere scritto. | ||||||
| Se approva a posteriori l'iscrizione, l'UFRC ne informa l'ufficio cantonale del registro di commercio. Quest'ultimo gli ritrasmette elettronicamente l'iscrizione. | ||||||
| Se nega definitivamente l'approvazione dell'iscrizione, l'UFRC emana una decisione impugnabile. | ||||||
|
RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 937 |
||||||
| Le autorità del registro di commercio verificano se sono soddisfatte le condizioni legali dell'iscrizione nel registro di commercio, in particolare se la notificazione e i documenti giustificativi violano disposizioni imperative e se il loro contenuto è conforme alle prescrizioni legali. | ||||||
|
RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 934 |
||||||
| Se un ente giuridico non esercita più alcuna attività e non ha più attivi realizzabili, l'ufficio del registro di commercio lo cancella d'ufficio dal registro di commercio. | ||||||
| A tal fine l'ufficio del registro di commercio intima all'ente giuridico di comunicargli un eventuale interesse al mantenimento dell'iscrizione. Se questa diffida rimane infruttuosa, mediante pubblicazione nel Foglio ufficiale svizzero di commercio intima agli altri interessati di comunicargli un tale interesse. Se anche questa diffida rimane infruttuosa, cancella l'ente giuridico. [1] | ||||||
| Se altri interessati fanno valere un interesse al mantenimento dell'iscrizione, l'ufficio del registro di commercio trasmette il caso al giudice per decisione. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325). | ||||||
BGE 104 Ib 321 S. 323
CO; VON STEIGER, Le droit des sociétés anonymes en Suisse, IV ediz., pag. 133; PATRY, op.cit., ibidem, pagg. 136/137). Per quanto concerne le società anonime, la notificazione dei fatti da iscrivere nel registro di commercio dev'essere effettuata, per principio, dall'amministrazione (art. 720
|
RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 720 [1] |
||||||
| [1] Abrogato dalla cifra I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), con effetto dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325). |
|
RS 221.411 ORC Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) Art. 22 Statuto e atto di fondazione |
||||||
| Nel registro di commercio è iscritta come data dello statuto il giorno in cui: | ||||||
| i promotori hanno accettato lo statuto; o | ||||||
| l'organo competente della società ha deciso l'ultima modifica dello statuto. | ||||||
| Nel registro di commercio è iscritta come data dell'atto di fondazione il giorno in cui: | ||||||
| l'atto pubblico attestante la costituzione della fondazione è stato allestito; | ||||||
| la disposizione a causa di morte è stata allestita; o | ||||||
| l'atto di fondazione è stato modificato da un tribunale o un'autorità. | ||||||
| Qualora lo statuto o l'atto di fondazione fossero modificati o adeguati, occorre produrre all'ufficio del registro di commercio una nuova versione completa dello statuto o dell'atto di fondazione. | ||||||
| I seguenti documenti devono essere legalizzati da un pubblico ufficiale: | ||||||
| gli statuti di:società anonime, società in accomandita, società a garanzia limitata, società cooperative, società di investimento a capitale fisso, società di investimento a capitale variabile; | ||||||
| società anonime, | ||||||
| società in accomandita, | ||||||
| società a garanzia limitata, | ||||||
| società cooperative, | ||||||
| società di investimento a capitale fisso, | ||||||
| società di investimento a capitale variabile; | ||||||
| atti di fondazione. [1] | ||||||
| Gli statuti delle associazioni devono essere firmati da un membro della direzione. [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 feb. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 114). [2] Introdotto dal n. I dell'O del 2 feb. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 114). | ||||||
b) Nelle società anonime, l'assemblea generale degli azionisti può revocare in qualsiasi momento gli amministratori ch'essa aveva precedentemente nominato, con la sola riserva di eventuali azioni di risarcimento spettanti alle persone revocate (art. 705
|
RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 705 |
||||||
| L'assemblea generale può revocare tutte le persone che ha nominato. [1] | ||||||
| Rimangono riservate le azioni di risarcimento che spettassero alle persone revocate. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325). | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 705 |
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| L'assemblea generale può revocare tutte le persone che ha nominato. [1] | ||||||
| Rimangono riservate le azioni di risarcimento che spettassero alle persone revocate. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325). | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 404 |
||||||
| Il mandato può essere sempre revocato o disdetto da entrambe le parti. | ||||||
| Chi però revoca o disdice il mandato intempestivamente, deve risarcire l'altra parte del danno che gliene deriva. | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 705 |
||||||
| L'assemblea generale può revocare tutte le persone che ha nominato. [1] | ||||||
| Rimangono riservate le azioni di risarcimento che spettassero alle persone revocate. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325). | ||||||
BGE 104 Ib 321 S. 324
(v. VON STEIGER, op.cit., pagg. 246/247; VON STEIGER/FREYMOND, op.cit., pag. 60; BÜRGI, ad art. 705
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 705 |
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| L'assemblea generale può revocare tutte le persone che ha nominato. [1] | ||||||
| Rimangono riservate le azioni di risarcimento che spettassero alle persone revocate. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325). | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 705 |
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| L'assemblea generale può revocare tutte le persone che ha nominato. [1] | ||||||
| Rimangono riservate le azioni di risarcimento che spettassero alle persone revocate. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325). | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 705 |
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| L'assemblea generale può revocare tutte le persone che ha nominato. [1] | ||||||
| Rimangono riservate le azioni di risarcimento che spettassero alle persone revocate. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325). | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 933 |
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| Ogni modifica dei fatti iscritti nel registro di commercio deve esservi iscritta. | ||||||
| Le persone che cessano le loro funzioni possono chiedere la loro cancellazione dal registro di commercio. L'ordinanza disciplina i dettagli. | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 705 |
||||||
| L'assemblea generale può revocare tutte le persone che ha nominato. [1] | ||||||
| Rimangono riservate le azioni di risarcimento che spettassero alle persone revocate. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325). | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 720 [1] |
||||||
| [1] Abrogato dalla cifra I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), con effetto dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325). |
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 937 |
||||||
| Le autorità del registro di commercio verificano se sono soddisfatte le condizioni legali dell'iscrizione nel registro di commercio, in particolare se la notificazione e i documenti giustificativi violano disposizioni imperative e se il loro contenuto è conforme alle prescrizioni legali. | ||||||
|
RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 942 |
||||||
| Le decisioni degli uffici del registro di commercio sono impugnabili entro 30 giorni dalla loro notifica. | ||||||
| Ogni Cantone designa un tribunale superiore come unica autorità giudiziaria di ricorso. | ||||||
| Le autorità giudiziarie cantonali comunicano senza indugio le loro decisioni all'ufficio del registro di commercio e le notificano all'autorità federale di alta vigilanza sul registro di commercio. [1] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 18 mar. 2022 sulla lotta contro l'abuso del fallimento, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2023 628; FF 2019 4321). | ||||||
|
RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 717 [1] |
||||||
| Gli amministratori e i terzi che si occupano della gestione sono tenuti ad adempiere i loro compiti con ogni diligenza e a salvaguardare secondo buona fede gli interessi della società. | ||||||
| Devono trattare allo stesso modo gli azionisti che si trovano nella stessa situazione. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733; FF 1983 II 713). | ||||||
|
RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 719 |
||||||
| Le persone autorizzate a rappresentare la società firmano per essa, aggiungendo alla ditta sociale la propria firma. | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 719 |
||||||
| Le persone autorizzate a rappresentare la società firmano per essa, aggiungendo alla ditta sociale la propria firma. | ||||||
3. a) Nel caso concreto, i ricorrenti hanno presentato le loro dimissioni alla società con lettera del 4 novembre 1977. Per quanto riguarda i rapporti interni, dette dimissioni sono divenute dunque efficaci nel momento in cui sono state ricevute e registrate dalla società stessa. L'iscrizione nel giornale e la relativa pubblicazione sul FUSC sono quindi irrilevanti in questo contesto, cosicché i ricorrenti non possono nemmeno vantare un interesse degno di protezione alla modificazione della decisione impugnata e, quindi, all'eventuale rettifica della data delle dimissioni: su questo punto, il ricorso è pertanto
BGE 104 Ib 321 S. 325
irricevibile in virtù dell'art. 103 lett. a
|
RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 719 |
||||||
| Le persone autorizzate a rappresentare la società firmano per essa, aggiungendo alla ditta sociale la propria firma. | ||||||
b) Per quanto concerne i rapporti esterni nei confronti dei terzi di buona fede, la situazione è invece diversa poiché per codeste persone l'iscrizione nel registro diventa efficace soltanto il giorno feriale successivo a quello della data di pubblicazione stampata sul numero del FUSC nel quale è apparsa (art. 932 cpv. 2
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 932 |
||||||
| Gli istituti di diritto pubblico sono tenuti a farsi iscrivere nel registro di commercio se esercitano principalmente un'attività economica privata o se il diritto della Confederazione, del Cantone o del Comune lo prevede. Si fanno iscrivere nel luogo in cui hanno sede. | ||||||
| Gli istituti di diritto pubblico che non sottostanno all'obbligo di iscrizione hanno il diritto di farsi iscrivere. | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 720 [1] |
||||||
| [1] Abrogato dalla cifra I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), con effetto dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325). |
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RS 221.411 ORC Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) Art. 28 [1] Complemento |
||||||
| Su domanda o d'ufficio, l'ufficio del registro di commercio iscrive a posteriori i fatti notificati e documentati che non ha iscritto per errore. Il complemento deve essere designato come tale e figurare nel registro giornaliero. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 mar. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 971). | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 937 |
||||||
| Le autorità del registro di commercio verificano se sono soddisfatte le condizioni legali dell'iscrizione nel registro di commercio, in particolare se la notificazione e i documenti giustificativi violano disposizioni imperative e se il loro contenuto è conforme alle prescrizioni legali. | ||||||
|
RS 221.411 ORC Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) Art. 33 Diniego dell'approvazione |
||||||
| Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. | ||||||
| Se il diniego dell'approvazione si fonda su lacune alle quali l'ufficio cantonale del registro di commercio non può porre rimedio, quest'ultimo invia la decisione negativa alle persone che hanno presentato la notificazione. Dà loro la possibilità di indirizzare all'UFRC il loro parere scritto. | ||||||
| Se approva a posteriori l'iscrizione, l'UFRC ne informa l'ufficio cantonale del registro di commercio. Quest'ultimo gli ritrasmette elettronicamente l'iscrizione. | ||||||
| Se nega definitivamente l'approvazione dell'iscrizione, l'UFRC emana una decisione impugnabile. | ||||||
|
RS 221.411 ORC Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) Art. 19 Iscrizione fondata su una sentenza o una decisione |
||||||
| Il tribunale o l'autorità che ordina l'iscrizione di fatti nel registro di commercio trasmette all'ufficio del registro di commercio la pertinente sentenza o decisione. La sentenza o la decisione può essere trasmessa soltanto dopo che è diventata esecutiva. È fatto salvo l'articolo 176 capoverso 1 della legge federale dell'11 aprile 1889 [1] sulla esecuzione e sul fallimento (LEF). | ||||||
| L'ufficio del registro di commercio procede senza indugio all'iscrizione. | ||||||
| Se il dispositivo della sentenza o della decisione contiene disposizioni poco chiare o incomplete riguardanti i fatti da iscrivere, l'ufficio del registro di commercio chiede all'autorità competente di fornire chiarimenti scritti. | ||||||
| Se l'interdizione di esercitare un'attività figurante nell'estratto 3 per autorità (art. 39 della legge del 17 giugno 2016 [2] sul casellario giudiziale) è poco chiara, l'UFRC può chiedere al tribunale, nell'ambito dell'esame di cui all'articolo 928a capoverso 2bis CO, chiarimenti scritti. [3] | ||||||
| È fatta salva l'approvazione dell'iscrizione da parte dell'UFRC. | ||||||
| [1] RS 281.1 [2] RS 330 [3] Introdotto dal n. I dell'O del 25 ott. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2023 634). | ||||||
|
RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 932 |
||||||
| Gli istituti di diritto pubblico sono tenuti a farsi iscrivere nel registro di commercio se esercitano principalmente un'attività economica privata o se il diritto della Confederazione, del Cantone o del Comune lo prevede. Si fanno iscrivere nel luogo in cui hanno sede. | ||||||
| Gli istituti di diritto pubblico che non sottostanno all'obbligo di iscrizione hanno il diritto di farsi iscrivere. | ||||||
|
RS 221.411 ORC Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) Art. 8 Registro giornaliero |
||||||
| Tutti i fatti da iscrivere nel registro di commercio sono inseriti nel registro giornaliero. | ||||||
| L'ufficio del registro di commercio procede alle iscrizioni fondandosi sulla notificazione e sui documenti giustificativi oppure su una sentenza o su una decisione, oppure effettua le iscrizioni d'ufficio. | ||||||
| Il registro giornaliero contiene: | ||||||
| le iscrizioni; | ||||||
| il numero e la data dell'iscrizione; | ||||||
| la sigla d'identificazione della persona che ha provveduto all'iscrizione o l'ha ordinata e l'indicazione dell'ufficio del registro di commercio; | ||||||
| gli emolumenti per l'iscrizione; | ||||||
| l'elenco dei documenti giustificativi su cui si fonda l'iscrizione. | ||||||
| Le iscrizioni nel registro giornaliero sono numerate in ordine progressivo. La numerazione ricomincia da capo per ogni anno civile. Numeri già assegnati di iscrizioni che non hanno acquisito validità giuridica non possono essere riutilizzati nel corso del medesimo anno civile. | ||||||
| Le iscrizioni nel registro giornaliero non possono essere modificate a posteriori e devono essere conservate a tempo indeterminato. | ||||||
BGE 104 Ib 321 S. 326
nei confronti dei terzi di buona fede che il FUSC è destinato a ragguagliare e che debbono poter trarre incondizionato affidamento dalle iscrizioni ivi apparse. Su questo punto, il gravame s'avvera dunque infondato. c) La richiesta dei ricorrenti tendente ad ottenere la pubblicazione sul FUSC della data (rettificata) delle dimissioni è inesaudibile, poiché contraria al sistema legale. L'art. 641 n
|
RS 221.411 ORC Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) Art. 8 Registro giornaliero |
||||||
| Tutti i fatti da iscrivere nel registro di commercio sono inseriti nel registro giornaliero. | ||||||
| L'ufficio del registro di commercio procede alle iscrizioni fondandosi sulla notificazione e sui documenti giustificativi oppure su una sentenza o su una decisione, oppure effettua le iscrizioni d'ufficio. | ||||||
| Il registro giornaliero contiene: | ||||||
| le iscrizioni; | ||||||
| il numero e la data dell'iscrizione; | ||||||
| la sigla d'identificazione della persona che ha provveduto all'iscrizione o l'ha ordinata e l'indicazione dell'ufficio del registro di commercio; | ||||||
| gli emolumenti per l'iscrizione; | ||||||
| l'elenco dei documenti giustificativi su cui si fonda l'iscrizione. | ||||||
| Le iscrizioni nel registro giornaliero sono numerate in ordine progressivo. La numerazione ricomincia da capo per ogni anno civile. Numeri già assegnati di iscrizioni che non hanno acquisito validità giuridica non possono essere riutilizzati nel corso del medesimo anno civile. | ||||||
| Le iscrizioni nel registro giornaliero non possono essere modificate a posteriori e devono essere conservate a tempo indeterminato. | ||||||
|
RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 711 [1] |
||||||
| [1] Abrogato dalla cifra I n. 3 della LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4791; FF 2002 2841, 2004 3545). |
|
RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 711 [1] |
||||||
| [1] Abrogato dalla cifra I n. 3 della LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4791; FF 2002 2841, 2004 3545). |
|
RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 937 |
||||||
| Le autorità del registro di commercio verificano se sono soddisfatte le condizioni legali dell'iscrizione nel registro di commercio, in particolare se la notificazione e i documenti giustificativi violano disposizioni imperative e se il loro contenuto è conforme alle prescrizioni legali. | ||||||
4. I ricorrenti chiedono infine che il Tribunale federale ordini all'Ufficio del registro di Lugano di procedere nei confronti della società conformemente a quanto disposto dall'art. 86
|
RS 221.411 ORC Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) Art. 86 [1] |
||||||
| [1] Abrogato dal n. I dell'O del 6 mar. 2020, con effetto dal 1° gen. 2021 (RU 2020 971). |
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 719 |
||||||
| Le persone autorizzate a rappresentare la società firmano per essa, aggiungendo alla ditta sociale la propria firma. | ||||||
|
RS 221.411 ORC Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) Art. 86 [1] |
||||||
| [1] Abrogato dal n. I dell'O del 6 mar. 2020, con effetto dal 1° gen. 2021 (RU 2020 971). |
|
RS 221.411 ORC Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) Art. 86 [1] |
||||||
| [1] Abrogato dal n. I dell'O del 6 mar. 2020, con effetto dal 1° gen. 2021 (RU 2020 971). |
BGE 104 Ib 321 S. 327
registro di commercio e, se del caso, il previo avvio della procedura prevista dall'art. 60
|
RS 221.411 ORC Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) Art. 60 |
||||||
| Le disposizioni riguardanti il capitale azionario si applicano per analogia alla moneta, all'aumento e alla riduzione del capitale di partecipazione nonché ai conferimenti ulteriori sul capitale di partecipazione. | ||||||
|
RS 221.411 ORC Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) Art. 38 Contenuto dell'iscrizione |
||||||
| L'iscrizione nel registro di commercio delle ditte individuali contiene le indicazioni seguenti: | ||||||
| la ditta e il numero d'identificazione delle imprese [1]; | ||||||
| la sede e il domicilio legale; | ||||||
| la forma giuridica; | ||||||
| lo scopo; | ||||||
| il titolare della ditta individuale; | ||||||
| le persone autorizzate a rappresentare. | ||||||
| [1] Nuova espr. giusta l'all. n. 3 dell'O del 26 gen. 2011 sul numero d'identificazione delle imprese, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 533). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo. | ||||||
|
RS 221.411 ORC Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) Art. 86 [1] |
||||||
| [1] Abrogato dal n. I dell'O del 6 mar. 2020, con effetto dal 1° gen. 2021 (RU 2020 971). |
|
RS 221.411 ORC Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) Art. 38 Contenuto dell'iscrizione |
||||||
| L'iscrizione nel registro di commercio delle ditte individuali contiene le indicazioni seguenti: | ||||||
| la ditta e il numero d'identificazione delle imprese [1]; | ||||||
| la sede e il domicilio legale; | ||||||
| la forma giuridica; | ||||||
| lo scopo; | ||||||
| il titolare della ditta individuale; | ||||||
| le persone autorizzate a rappresentare. | ||||||
| [1] Nuova espr. giusta l'all. n. 3 dell'O del 26 gen. 2011 sul numero d'identificazione delle imprese, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 533). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo. | ||||||
Dispositiv
Il Tribunale federale pronuncia:
In quanto ricevibile, il ricorso è respinto.
Registro di legislazione
CC 393 n
CO 404
CO 641 n
CO 705
CO 711
CO 711 e
CO 717
CO 718
CO 718 e
CO 719
CO 720
CO 931
CO 932
CO 932 e
CO 933
CO 934
CO 937
CO 942
OG 103
ORC 8
ORC 19
ORC 22
ORC 28
ORC 33
ORC 38
ORC 40 e
ORC 60
ORC 60 e
ORC 86
|
RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 404 |
||||||
| Il mandato può essere sempre revocato o disdetto da entrambe le parti. | ||||||
| Chi però revoca o disdice il mandato intempestivamente, deve risarcire l'altra parte del danno che gliene deriva. | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 705 |
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| L'assemblea generale può revocare tutte le persone che ha nominato. [1] | ||||||
| Rimangono riservate le azioni di risarcimento che spettassero alle persone revocate. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325). | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 711 [1] |
||||||
| [1] Abrogato dalla cifra I n. 3 della LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4791; FF 2002 2841, 2004 3545). |
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 717 [1] |
||||||
| Gli amministratori e i terzi che si occupano della gestione sono tenuti ad adempiere i loro compiti con ogni diligenza e a salvaguardare secondo buona fede gli interessi della società. | ||||||
| Devono trattare allo stesso modo gli azionisti che si trovano nella stessa situazione. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733; FF 1983 II 713). | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 718 [1] |
||||||
| Il consiglio d'amministrazione rappresenta la società nei confronti dei terzi. Salvo disposizione contraria dello statuto o del regolamento d'organizzazione, ogni amministratore ha il potere di rappresentare la società. | ||||||
| Il consiglio d'amministrazione può delegare il potere di rappresentanza a uno o più amministratori (delegati) o a terzi (direttori). | ||||||
| Almeno un amministratore dev'essere autorizzato a rappresentare la società. | ||||||
| La società deve poter essere rappresentata da una persona domiciliata in Svizzera. Questa persona deve essere un membro del consiglio d'amministrazione o un direttore. Essa deve avere accesso al libro delle azioni e all'elenco di cui all'articolo 697l, sempre che l'elenco non sia tenuto da un intermediario finanziario. [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733; FF 1983 II 713). [2] Introdotto dalla cifra I n. 3 della LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali (RU 2007 4791; FF 2002 2841, 2004 3545). Nuovo testo giusta la cifra I n. 2 della LF del 12 dic. 2015 concernente l attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria rivedute nel 2012, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1389; FF 2014 563). | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 719 |
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| Le persone autorizzate a rappresentare la società firmano per essa, aggiungendo alla ditta sociale la propria firma. | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 720 [1] |
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| [1] Abrogato dalla cifra I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), con effetto dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325). |
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 931 |
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| Una persona fisica che gestisce un'impresa la quale, nell'ultimo esercizio, ha realizzato una cifra d'affari di almeno 100 000 franchi, deve iscrivere la sua impresa individuale nel registro di commercio del luogo della stabile organizzazione dell'impresa. Sono dispensati da tale obbligo le persone che esercitano una professione liberale e gli agricoltori, qualora non gestiscano un'impresa in forma commerciale. | ||||||
| Le succursali devono essere iscritte nel registro di commercio del luogo in cui si trovano. | ||||||
| Le imprese individuali e le succursali che non sottostanno all'obbligo di iscrizione hanno il diritto di farsi iscrivere. | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 932 |
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| Gli istituti di diritto pubblico sono tenuti a farsi iscrivere nel registro di commercio se esercitano principalmente un'attività economica privata o se il diritto della Confederazione, del Cantone o del Comune lo prevede. Si fanno iscrivere nel luogo in cui hanno sede. | ||||||
| Gli istituti di diritto pubblico che non sottostanno all'obbligo di iscrizione hanno il diritto di farsi iscrivere. | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 933 |
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| Ogni modifica dei fatti iscritti nel registro di commercio deve esservi iscritta. | ||||||
| Le persone che cessano le loro funzioni possono chiedere la loro cancellazione dal registro di commercio. L'ordinanza disciplina i dettagli. | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 934 |
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| Se un ente giuridico non esercita più alcuna attività e non ha più attivi realizzabili, l'ufficio del registro di commercio lo cancella d'ufficio dal registro di commercio. | ||||||
| A tal fine l'ufficio del registro di commercio intima all'ente giuridico di comunicargli un eventuale interesse al mantenimento dell'iscrizione. Se questa diffida rimane infruttuosa, mediante pubblicazione nel Foglio ufficiale svizzero di commercio intima agli altri interessati di comunicargli un tale interesse. Se anche questa diffida rimane infruttuosa, cancella l'ente giuridico. [1] | ||||||
| Se altri interessati fanno valere un interesse al mantenimento dell'iscrizione, l'ufficio del registro di commercio trasmette il caso al giudice per decisione. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325). | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 937 |
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| Le autorità del registro di commercio verificano se sono soddisfatte le condizioni legali dell'iscrizione nel registro di commercio, in particolare se la notificazione e i documenti giustificativi violano disposizioni imperative e se il loro contenuto è conforme alle prescrizioni legali. | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 942 |
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| Le decisioni degli uffici del registro di commercio sono impugnabili entro 30 giorni dalla loro notifica. | ||||||
| Ogni Cantone designa un tribunale superiore come unica autorità giudiziaria di ricorso. | ||||||
| Le autorità giudiziarie cantonali comunicano senza indugio le loro decisioni all'ufficio del registro di commercio e le notificano all'autorità federale di alta vigilanza sul registro di commercio. [1] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 18 mar. 2022 sulla lotta contro l'abuso del fallimento, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2023 628; FF 2019 4321). | ||||||
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RS 221.411 ORC Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) Art. 8 Registro giornaliero |
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| Tutti i fatti da iscrivere nel registro di commercio sono inseriti nel registro giornaliero. | ||||||
| L'ufficio del registro di commercio procede alle iscrizioni fondandosi sulla notificazione e sui documenti giustificativi oppure su una sentenza o su una decisione, oppure effettua le iscrizioni d'ufficio. | ||||||
| Il registro giornaliero contiene: | ||||||
| le iscrizioni; | ||||||
| il numero e la data dell'iscrizione; | ||||||
| la sigla d'identificazione della persona che ha provveduto all'iscrizione o l'ha ordinata e l'indicazione dell'ufficio del registro di commercio; | ||||||
| gli emolumenti per l'iscrizione; | ||||||
| l'elenco dei documenti giustificativi su cui si fonda l'iscrizione. | ||||||
| Le iscrizioni nel registro giornaliero sono numerate in ordine progressivo. La numerazione ricomincia da capo per ogni anno civile. Numeri già assegnati di iscrizioni che non hanno acquisito validità giuridica non possono essere riutilizzati nel corso del medesimo anno civile. | ||||||
| Le iscrizioni nel registro giornaliero non possono essere modificate a posteriori e devono essere conservate a tempo indeterminato. | ||||||
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RS 221.411 ORC Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) Art. 19 Iscrizione fondata su una sentenza o una decisione |
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| Il tribunale o l'autorità che ordina l'iscrizione di fatti nel registro di commercio trasmette all'ufficio del registro di commercio la pertinente sentenza o decisione. La sentenza o la decisione può essere trasmessa soltanto dopo che è diventata esecutiva. È fatto salvo l'articolo 176 capoverso 1 della legge federale dell'11 aprile 1889 [1] sulla esecuzione e sul fallimento (LEF). | ||||||
| L'ufficio del registro di commercio procede senza indugio all'iscrizione. | ||||||
| Se il dispositivo della sentenza o della decisione contiene disposizioni poco chiare o incomplete riguardanti i fatti da iscrivere, l'ufficio del registro di commercio chiede all'autorità competente di fornire chiarimenti scritti. | ||||||
| Se l'interdizione di esercitare un'attività figurante nell'estratto 3 per autorità (art. 39 della legge del 17 giugno 2016 [2] sul casellario giudiziale) è poco chiara, l'UFRC può chiedere al tribunale, nell'ambito dell'esame di cui all'articolo 928a capoverso 2bis CO, chiarimenti scritti. [3] | ||||||
| È fatta salva l'approvazione dell'iscrizione da parte dell'UFRC. | ||||||
| [1] RS 281.1 [2] RS 330 [3] Introdotto dal n. I dell'O del 25 ott. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2023 634). | ||||||
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RS 221.411 ORC Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) Art. 22 Statuto e atto di fondazione |
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| Nel registro di commercio è iscritta come data dello statuto il giorno in cui: | ||||||
| i promotori hanno accettato lo statuto; o | ||||||
| l'organo competente della società ha deciso l'ultima modifica dello statuto. | ||||||
| Nel registro di commercio è iscritta come data dell'atto di fondazione il giorno in cui: | ||||||
| l'atto pubblico attestante la costituzione della fondazione è stato allestito; | ||||||
| la disposizione a causa di morte è stata allestita; o | ||||||
| l'atto di fondazione è stato modificato da un tribunale o un'autorità. | ||||||
| Qualora lo statuto o l'atto di fondazione fossero modificati o adeguati, occorre produrre all'ufficio del registro di commercio una nuova versione completa dello statuto o dell'atto di fondazione. | ||||||
| I seguenti documenti devono essere legalizzati da un pubblico ufficiale: | ||||||
| gli statuti di:società anonime, società in accomandita, società a garanzia limitata, società cooperative, società di investimento a capitale fisso, società di investimento a capitale variabile; | ||||||
| società anonime, | ||||||
| società in accomandita, | ||||||
| società a garanzia limitata, | ||||||
| società cooperative, | ||||||
| società di investimento a capitale fisso, | ||||||
| società di investimento a capitale variabile; | ||||||
| atti di fondazione. [1] | ||||||
| Gli statuti delle associazioni devono essere firmati da un membro della direzione. [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 feb. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 114). [2] Introdotto dal n. I dell'O del 2 feb. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 114). | ||||||
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RS 221.411 ORC Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) Art. 28 [1] Complemento |
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| Su domanda o d'ufficio, l'ufficio del registro di commercio iscrive a posteriori i fatti notificati e documentati che non ha iscritto per errore. Il complemento deve essere designato come tale e figurare nel registro giornaliero. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 mar. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 971). | ||||||
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RS 221.411 ORC Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) Art. 33 Diniego dell'approvazione |
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| Se nega l'approvazione, l'UFRC comunica la sua decisione all'ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. | ||||||
| Se il diniego dell'approvazione si fonda su lacune alle quali l'ufficio cantonale del registro di commercio non può porre rimedio, quest'ultimo invia la decisione negativa alle persone che hanno presentato la notificazione. Dà loro la possibilità di indirizzare all'UFRC il loro parere scritto. | ||||||
| Se approva a posteriori l'iscrizione, l'UFRC ne informa l'ufficio cantonale del registro di commercio. Quest'ultimo gli ritrasmette elettronicamente l'iscrizione. | ||||||
| Se nega definitivamente l'approvazione dell'iscrizione, l'UFRC emana una decisione impugnabile. | ||||||
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RS 221.411 ORC Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) Art. 38 Contenuto dell'iscrizione |
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| L'iscrizione nel registro di commercio delle ditte individuali contiene le indicazioni seguenti: | ||||||
| la ditta e il numero d'identificazione delle imprese [1]; | ||||||
| la sede e il domicilio legale; | ||||||
| la forma giuridica; | ||||||
| lo scopo; | ||||||
| il titolare della ditta individuale; | ||||||
| le persone autorizzate a rappresentare. | ||||||
| [1] Nuova espr. giusta l'all. n. 3 dell'O del 26 gen. 2011 sul numero d'identificazione delle imprese, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 533). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo. | ||||||
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RS 221.411 ORC Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) Art. 60 |
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| Le disposizioni riguardanti il capitale azionario si applicano per analogia alla moneta, all'aumento e alla riduzione del capitale di partecipazione nonché ai conferimenti ulteriori sul capitale di partecipazione. | ||||||
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RS 221.411 ORC Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) Art. 86 [1] |
||||||
| [1] Abrogato dal n. I dell'O del 6 mar. 2020, con effetto dal 1° gen. 2021 (RU 2020 971). |