104 Ib 205
35. Urteil vom 3. Februar 1978 i.S. X. AG gegen Eidg. Volkswirtschaftsdepartement
Regeste (de):
- Schlachtviehordnung.
- Überprüfung einer bundesrätlichen Verordnung durch ein Departement (E. 2).
- Gesetz- und Verfassungsmässigkeit von Art. 17 Abs. 3
SR 916.341 Ordinanza del 26 novembre 2003 concernente il mercato del bestiame da macello e della carne (Ordinanza sul bestiame da macello, OBM) - Ordinanza sul bestiame da macello
OBM Art. 17 Vendita all'asta - 1 I contingenti doganali parziali 5.1-5.6, 6.1-6.3 nonché i quantitativi d'importazione stabiliti dall'UFAG secondo l'articolo 16 delle categorie di carne e di prodotti carnei 5.76, 6.41 e 6.42 sono venduti all'asta nella misura del 100 per cento.37
1 I contingenti doganali parziali 5.1-5.6, 6.1-6.3 nonché i quantitativi d'importazione stabiliti dall'UFAG secondo l'articolo 16 delle categorie di carne e di prodotti carnei 5.76, 6.41 e 6.42 sono venduti all'asta nella misura del 100 per cento.37 2 I quantitativi d'importazione seguenti stabiliti dall'UFAG secondo l'articolo 16 sono venduti all'asta come segue: a i quantitativi d'importazione delle categorie di carne e di prodotti carnei 5.72, 5.73 e 5.75: nella misura del 60 per cento; b i quantitativi d'importazione delle categorie di carne e di prodotti carnei 5.71 e 5.74: nella misura del 50 per cento.38 3 Al momento dell'assegnazione, l'UFAG può, in funzione delle offerte pervenute, aumentare o ridurre al massimo del 25 per cento il quantitativo delle categorie di carne e di prodotti carnei 5.71-5.76, 6.41 e 6.42 messo all'asta. Le ulteriori disposizioni sono pubblicate nel bando. - Vereinbarkeit der sofortigen Inkraftsetzung des revidierten Art. 17 Abs. 3
SR 916.341 Ordinanza del 26 novembre 2003 concernente il mercato del bestiame da macello e della carne (Ordinanza sul bestiame da macello, OBM) - Ordinanza sul bestiame da macello
OBM Art. 17 Vendita all'asta - 1 I contingenti doganali parziali 5.1-5.6, 6.1-6.3 nonché i quantitativi d'importazione stabiliti dall'UFAG secondo l'articolo 16 delle categorie di carne e di prodotti carnei 5.76, 6.41 e 6.42 sono venduti all'asta nella misura del 100 per cento.37
1 I contingenti doganali parziali 5.1-5.6, 6.1-6.3 nonché i quantitativi d'importazione stabiliti dall'UFAG secondo l'articolo 16 delle categorie di carne e di prodotti carnei 5.76, 6.41 e 6.42 sono venduti all'asta nella misura del 100 per cento.37 2 I quantitativi d'importazione seguenti stabiliti dall'UFAG secondo l'articolo 16 sono venduti all'asta come segue: a i quantitativi d'importazione delle categorie di carne e di prodotti carnei 5.72, 5.73 e 5.75: nella misura del 60 per cento; b i quantitativi d'importazione delle categorie di carne e di prodotti carnei 5.71 e 5.74: nella misura del 50 per cento.38 3 Al momento dell'assegnazione, l'UFAG può, in funzione delle offerte pervenute, aumentare o ridurre al massimo del 25 per cento il quantitativo delle categorie di carne e di prodotti carnei 5.71-5.76, 6.41 e 6.42 messo all'asta. Le ulteriori disposizioni sono pubblicate nel bando. SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 4 Lingue nazionali - Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio.
- Liegt in der sofortigen Anwendung des revidierten Art. 17 Abs. 3
SR 916.341 Ordinanza del 26 novembre 2003 concernente il mercato del bestiame da macello e della carne (Ordinanza sul bestiame da macello, OBM) - Ordinanza sul bestiame da macello
OBM Art. 17 Vendita all'asta - 1 I contingenti doganali parziali 5.1-5.6, 6.1-6.3 nonché i quantitativi d'importazione stabiliti dall'UFAG secondo l'articolo 16 delle categorie di carne e di prodotti carnei 5.76, 6.41 e 6.42 sono venduti all'asta nella misura del 100 per cento.37
1 I contingenti doganali parziali 5.1-5.6, 6.1-6.3 nonché i quantitativi d'importazione stabiliti dall'UFAG secondo l'articolo 16 delle categorie di carne e di prodotti carnei 5.76, 6.41 e 6.42 sono venduti all'asta nella misura del 100 per cento.37 2 I quantitativi d'importazione seguenti stabiliti dall'UFAG secondo l'articolo 16 sono venduti all'asta come segue: a i quantitativi d'importazione delle categorie di carne e di prodotti carnei 5.72, 5.73 e 5.75: nella misura del 60 per cento; b i quantitativi d'importazione delle categorie di carne e di prodotti carnei 5.71 e 5.74: nella misura del 50 per cento.38 3 Al momento dell'assegnazione, l'UFAG può, in funzione delle offerte pervenute, aumentare o ridurre al massimo del 25 per cento il quantitativo delle categorie di carne e di prodotti carnei 5.71-5.76, 6.41 e 6.42 messo all'asta. Le ulteriori disposizioni sono pubblicate nel bando.
Regeste (fr):
- Ordonnance sur le bétail de boucherie.
- Contrôle d'une ordonnance du Conseil fédéral par un Département (consid. 2).
- Légalité et constitutionnalité de l'art. 17 al. 3 de l'ordonnance sur le bétail de boucherie dans sa teneur de 1976 (consid. 3, 4).
- Compatibilité de la mise en vigueur immédiate de l'art. 17 al. 3 révisé de l'ordonnance sur le bétail de boucherie avec le principe de la proportionnalité et avec l'art. 4 Cst. (consid. 5).
- Y a-t-il dans l'application immédiate de l'art. 17 al. 3 révisé de l'ordonnance sur le bétail de boucherie, relatif aux nouveaux calculs du contingent, un effet rétroactif inadmissible? Question résolue par la négative (consid. 6).
Regesto (it):
- Ordinanza sul bestiame da macello.
- Controllo da parte di un Dipartimento di una ordinanza del Consiglio federale (consid. 2).
- Legittimità e costituzionalità dell'art. 17 cpv. 3 dell'ordinanza sul bestiame da macello, nel suo testo del 1976 (consid. 3, 4).
- Il fatto di mettere in vigore immediatamente l'art. 17 cpv. 3 riveduto dell'ordinanza sul bestiame da macello è compatibile con il principio della proporzionalità e con l'art. 4 Cost. (consid. 5).
- È ravvisabile nell'applicazione immediata dell'art. 17 cpv. 3 riveduto dell'ordinanza sul bestiame da macello alla nuova determinazione dei contingenti un effetto retroattivo non consentito? Questione risolta negativamente (consid. 6).
Sachverhalt ab Seite 206
BGE 104 Ib 205 S. 206
Nach Art. 12 ff
SR 916.341 Ordinanza del 26 novembre 2003 concernente il mercato del bestiame da macello e della carne (Ordinanza sul bestiame da macello, OBM) - Ordinanza sul bestiame da macello OBM Art. 12 Deposito di una garanzia per lo sgombero del mercato - 1 L'organizzazione incaricata può obbligare i titolari di quote del contingente a depositare una garanzia per lo sgombero del mercato, qualora sussistano dubbi sulla loro solvibilità.24 |
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1 | L'organizzazione incaricata può obbligare i titolari di quote del contingente a depositare una garanzia per lo sgombero del mercato, qualora sussistano dubbi sulla loro solvibilità.24 |
2 | L'importo della garanzia è determinato sulla base dell'entità della quota del contingente e non deve superare i 300 000 franchi. |
SR 916.341 Ordinanza del 26 novembre 2003 concernente il mercato del bestiame da macello e della carne (Ordinanza sul bestiame da macello, OBM) - Ordinanza sul bestiame da macello OBM Art. 19 Termine di pagamento - 1 Per le quote del contingente assegnate per la durata di un periodo di contingentamento e per le quote dei contingenti doganali 101 e 102 secondo l'allegato 3 dell'ordinanza del 18 giugno 200853 sul libero scambio 1, il termine di pagamento è di 90 giorni per il primo terzo del prezzo di aggiudicazione, 120 giorni per il secondo terzo e 150 giorni per l'ultimo terzo, a decorrere dalla data in cui è emanata la decisione.54 |
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1 | Per le quote del contingente assegnate per la durata di un periodo di contingentamento e per le quote dei contingenti doganali 101 e 102 secondo l'allegato 3 dell'ordinanza del 18 giugno 200853 sul libero scambio 1, il termine di pagamento è di 90 giorni per il primo terzo del prezzo di aggiudicazione, 120 giorni per il secondo terzo e 150 giorni per l'ultimo terzo, a decorrere dalla data in cui è emanata la decisione.54 |
2 | Per le altre quote del contingente il termine di pagamento è di 30 giorni dalla data in cui è emanata la decisione. |
"Auf die erste, im zweiten Halbjahr 1976 beginnende Importperiode werden keine neuen Einzelkontingente nach Art. 19 festgesetzt. Die Kontingente des Jahres 1975 bleiben bis zur Revision der entsprechenden Bestimmungen dieser Verordnung gültig." Mit Beschluss vom 3. November 1976 änderte der Bundesrat verschiedene Artikel der SV ab; der mit Beschluss vom 30. Juni 1976 geschaffene Art. 50 Abs. 3
SR 916.341 Ordinanza del 26 novembre 2003 concernente il mercato del bestiame da macello e della carne (Ordinanza sul bestiame da macello, OBM) - Ordinanza sul bestiame da macello OBM Art. 19 Termine di pagamento - 1 Per le quote del contingente assegnate per la durata di un periodo di contingentamento e per le quote dei contingenti doganali 101 e 102 secondo l'allegato 3 dell'ordinanza del 18 giugno 200853 sul libero scambio 1, il termine di pagamento è di 90 giorni per il primo terzo del prezzo di aggiudicazione, 120 giorni per il secondo terzo e 150 giorni per l'ultimo terzo, a decorrere dalla data in cui è emanata la decisione.54 |
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1 | Per le quote del contingente assegnate per la durata di un periodo di contingentamento e per le quote dei contingenti doganali 101 e 102 secondo l'allegato 3 dell'ordinanza del 18 giugno 200853 sul libero scambio 1, il termine di pagamento è di 90 giorni per il primo terzo del prezzo di aggiudicazione, 120 giorni per il secondo terzo e 150 giorni per l'ultimo terzo, a decorrere dalla data in cui è emanata la decisione.54 |
2 | Per le altre quote del contingente il termine di pagamento è di 30 giorni dalla data in cui è emanata la decisione. |
SR 916.341 Ordinanza del 26 novembre 2003 concernente il mercato del bestiame da macello e della carne (Ordinanza sul bestiame da macello, OBM) - Ordinanza sul bestiame da macello OBM Art. 12 Deposito di una garanzia per lo sgombero del mercato - 1 L'organizzazione incaricata può obbligare i titolari di quote del contingente a depositare una garanzia per lo sgombero del mercato, qualora sussistano dubbi sulla loro solvibilità.24 |
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1 | L'organizzazione incaricata può obbligare i titolari di quote del contingente a depositare una garanzia per lo sgombero del mercato, qualora sussistano dubbi sulla loro solvibilità.24 |
2 | L'importo della garanzia è determinato sulla base dell'entità della quota del contingente e non deve superare i 300 000 franchi. |
BGE 104 Ib 205 S. 207
neu umschrieben. Art. 17 Abs. 3
SR 916.341 Ordinanza del 26 novembre 2003 concernente il mercato del bestiame da macello e della carne (Ordinanza sul bestiame da macello, OBM) - Ordinanza sul bestiame da macello OBM Art. 17 Vendita all'asta - 1 I contingenti doganali parziali 5.1-5.6, 6.1-6.3 nonché i quantitativi d'importazione stabiliti dall'UFAG secondo l'articolo 16 delle categorie di carne e di prodotti carnei 5.76, 6.41 e 6.42 sono venduti all'asta nella misura del 100 per cento.37 |
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1 | I contingenti doganali parziali 5.1-5.6, 6.1-6.3 nonché i quantitativi d'importazione stabiliti dall'UFAG secondo l'articolo 16 delle categorie di carne e di prodotti carnei 5.76, 6.41 e 6.42 sono venduti all'asta nella misura del 100 per cento.37 |
2 | I quantitativi d'importazione seguenti stabiliti dall'UFAG secondo l'articolo 16 sono venduti all'asta come segue: |
a | i quantitativi d'importazione delle categorie di carne e di prodotti carnei 5.72, 5.73 e 5.75: nella misura del 60 per cento; |
b | i quantitativi d'importazione delle categorie di carne e di prodotti carnei 5.71 e 5.74: nella misura del 50 per cento.38 |
3 | Al momento dell'assegnazione, l'UFAG può, in funzione delle offerte pervenute, aumentare o ridurre al massimo del 25 per cento il quantitativo delle categorie di carne e di prodotti carnei 5.71-5.76, 6.41 e 6.42 messo all'asta. Le ulteriori disposizioni sono pubblicate nel bando. |
SR 916.341 Ordinanza del 26 novembre 2003 concernente il mercato del bestiame da macello e della carne (Ordinanza sul bestiame da macello, OBM) - Ordinanza sul bestiame da macello OBM Art. 17 Vendita all'asta - 1 I contingenti doganali parziali 5.1-5.6, 6.1-6.3 nonché i quantitativi d'importazione stabiliti dall'UFAG secondo l'articolo 16 delle categorie di carne e di prodotti carnei 5.76, 6.41 e 6.42 sono venduti all'asta nella misura del 100 per cento.37 |
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1 | I contingenti doganali parziali 5.1-5.6, 6.1-6.3 nonché i quantitativi d'importazione stabiliti dall'UFAG secondo l'articolo 16 delle categorie di carne e di prodotti carnei 5.76, 6.41 e 6.42 sono venduti all'asta nella misura del 100 per cento.37 |
2 | I quantitativi d'importazione seguenti stabiliti dall'UFAG secondo l'articolo 16 sono venduti all'asta come segue: |
a | i quantitativi d'importazione delle categorie di carne e di prodotti carnei 5.72, 5.73 e 5.75: nella misura del 60 per cento; |
b | i quantitativi d'importazione delle categorie di carne e di prodotti carnei 5.71 e 5.74: nella misura del 50 per cento.38 |
3 | Al momento dell'assegnazione, l'UFAG può, in funzione delle offerte pervenute, aumentare o ridurre al massimo del 25 per cento il quantitativo delle categorie di carne e di prodotti carnei 5.71-5.76, 6.41 e 6.42 messo all'asta. Le ulteriori disposizioni sono pubblicate nel bando. |
BGE 104 Ib 205 S. 208
seien die ALw und das EVD anzuweisen, das Kontingent für Bindenstotzen und zugeschnittene Binden für die Zeit ab 22. November 1976 nach den vorherigen Kontingentsgrundlagen neu festzusetzen. Sie macht geltend, durch die Neuregelung der Grundlagen für die Berechnung der Kontingente sei ihre bisherige Geschäftskonstellation zerschlagen worden, denn sie führe dazu, dass sie in Zukunft ihr Fleisch nicht mehr wie bisher hauptsächlich von der Z. beziehen könne, sondern vier Lieferanten berücksichtigen müsse. Das EVD schliesst auf Abweisung der Beschwerde.
Erwägungen
Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
2. Die Beschwerdeführerin hat bereits vor dem EVD geltend gemacht, die anwendbaren Bestimmungen der Verordnung, die auf sie angewandt worden waren, seien gesetz- und verfassungswidrig. Das EVD nahm an, dass es, als dem Bundesrat untergeordnete Behörde, die Verordnungsbestimmungen bloss akzessorisch und nur daraufhin überprüfen könne, ob sie klar und eindeutig gesetz- und verfassungswidrig seien. Nach Art. 49
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 49 - Il ricorrente può far valere: |
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a | la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento; |
b | l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti; |
c | l'inadeguatezza; questa censura non è ammissibile quando un'autorità cantonale ha giudicato come autorità di ricorso. |
Das Bundesgericht hat in BGE 100 Ib 17 E. 4b erkannt, dass ein Bundesbeamter in Ausübung seines Amtes an die Verordnungen des Bundesrates und die Weisungen seines Departements gebunden ist und deren Gesetzmässigkeit nicht zu prüfen hat. Ob das auch gilt, wenn das Departement als Beschwerdeinstanz entscheidet, ist möglicherweise anders zu beurteilen. Es kann aber unentschieden bleiben, wie es sich damit verhält. Ob
BGE 104 Ib 205 S. 209
die SV verfassungs- und gesetzwidrig ist, ist Rechtsfrage. Dem Bundesgericht steht zu ihrer Beurteilung volle Kognition zu. Sie reicht damit mindestens ebensoweit wie diejenige der Verwaltungsbehörden. Eine allfällige Verweigerung des rechtlichen Gehörs durch Kognitionsbeschränkung würde somit im bundesgerichtlichen Verfahren geheilt (BGE 98 Ib 176 E. 3 mit Hinweis).
3. a) Es ist unbestritten, dass das Kontingent der Beschwerdeführerin auf Grund der revidierten SV für die am 22. November 1976 beginnende neue Kontingentsperiode richtig errechnet worden ist. Die Quote der Beschwerdeführerin am Gesamtkontingent beträgt danach 3,2169%. Die Beschwerdeführerin macht dagegen geltend, die Änderung der SV vom 3. November 1976 sei verfassungs- und gesetzwidrig. b) Die SV stellt eine bundesrätliche Verordnung dar, die auf Grund der in Art. 23
SR 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura LAgr Art. 23 Prestazione sostitutiva, tassa sostitutiva - 1 Qualora l'assegnazione di un contingente doganale sia subordinata a una prestazione all'interno del Paese (art. 22 cpv. 2 lett. b), il Consiglio federale può stabilire un'adeguata prestazione sostitutiva o una tassa sostitutiva, se: |
|
1 | Qualora l'assegnazione di un contingente doganale sia subordinata a una prestazione all'interno del Paese (art. 22 cpv. 2 lett. b), il Consiglio federale può stabilire un'adeguata prestazione sostitutiva o una tassa sostitutiva, se: |
a | la prestazione all'interno del Paese non è indispensabile in considerazione della finalità perseguita; oppure |
b | l'adempimento della prestazione all'interno del Paese è impossibile per l'importatore o costituirebbe un provvedimento di eccessivo rigore. |
2 | La prestazione sostitutiva o la tassa sostitutiva è stabilita in modo da compensare i vantaggi derivanti per l'importatore dal fatto di essere stato esonerato dalla prestazione all'interno del Paese. |
SR 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura LAgr Art. 117 Consiglio della ricerca agronomica - 1 Il Consiglio federale designa un Consiglio permanente della ricerca agronomica. Il Consiglio si compone di 15 membri al massimo. Le cerchie interessate, segnatamente il settore della produzione, i consumatori e la scienza, vi sono equamente rappresentate.176 |
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1 | Il Consiglio federale designa un Consiglio permanente della ricerca agronomica. Il Consiglio si compone di 15 membri al massimo. Le cerchie interessate, segnatamente il settore della produzione, i consumatori e la scienza, vi sono equamente rappresentate.176 |
2 | Il Consiglio della ricerca agronomica fornisce all'UFAG raccomandazioni concernenti la ricerca agronomica, segnatamente in merito alla pianificazione a lungo termine. |
BGE 104 Ib 205 S. 210
offensichtlich aus dem Rahmen der dem Bundesrat im Gesetz delegierten Kompetenzen herausfallen oder aus andern Gründen verfassungs- oder gesetzwidrig sind. Es kann jedoch sein eigenes Ermessen nicht an die Stelle desjenigen des Bundesrates setzen und hat auch nicht zu untersuchen, ob die vorgesehenen Massnahmen wirtschaftlich zweckmässig sind oder nicht. Für die Zweckmässigkeit der angeordneten Massnahmen zur Erreichung des gesetzes- oder verfassungsrechtlich bestimmten Zieles trägt der Bundesrat die Verantwortung, nicht das Bundesgericht. Die von ihm verordnete Regelung verstösst allerdings dann gegen Art. 4
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 4 Lingue nazionali - Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. |
Die Beschwerdeführerin beruft sich ausser auf Art. 4
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 4 Lingue nazionali - Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. |
SR 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura LAgr Art. 23 Prestazione sostitutiva, tassa sostitutiva - 1 Qualora l'assegnazione di un contingente doganale sia subordinata a una prestazione all'interno del Paese (art. 22 cpv. 2 lett. b), il Consiglio federale può stabilire un'adeguata prestazione sostitutiva o una tassa sostitutiva, se: |
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1 | Qualora l'assegnazione di un contingente doganale sia subordinata a una prestazione all'interno del Paese (art. 22 cpv. 2 lett. b), il Consiglio federale può stabilire un'adeguata prestazione sostitutiva o una tassa sostitutiva, se: |
a | la prestazione all'interno del Paese non è indispensabile in considerazione della finalità perseguita; oppure |
b | l'adempimento della prestazione all'interno del Paese è impossibile per l'importatore o costituirebbe un provvedimento di eccessivo rigore. |
2 | La prestazione sostitutiva o la tassa sostitutiva è stabilita in modo da compensare i vantaggi derivanti per l'importatore dal fatto di essere stato esonerato dalla prestazione all'interno del Paese. |
SR 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura LAgr Art. 23 Prestazione sostitutiva, tassa sostitutiva - 1 Qualora l'assegnazione di un contingente doganale sia subordinata a una prestazione all'interno del Paese (art. 22 cpv. 2 lett. b), il Consiglio federale può stabilire un'adeguata prestazione sostitutiva o una tassa sostitutiva, se: |
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1 | Qualora l'assegnazione di un contingente doganale sia subordinata a una prestazione all'interno del Paese (art. 22 cpv. 2 lett. b), il Consiglio federale può stabilire un'adeguata prestazione sostitutiva o una tassa sostitutiva, se: |
a | la prestazione all'interno del Paese non è indispensabile in considerazione della finalità perseguita; oppure |
b | l'adempimento della prestazione all'interno del Paese è impossibile per l'importatore o costituirebbe un provvedimento di eccessivo rigore. |
2 | La prestazione sostitutiva o la tassa sostitutiva è stabilita in modo da compensare i vantaggi derivanti per l'importatore dal fatto di essere stato esonerato dalla prestazione all'interno del Paese. |
SR 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura LAgr Art. 23 Prestazione sostitutiva, tassa sostitutiva - 1 Qualora l'assegnazione di un contingente doganale sia subordinata a una prestazione all'interno del Paese (art. 22 cpv. 2 lett. b), il Consiglio federale può stabilire un'adeguata prestazione sostitutiva o una tassa sostitutiva, se: |
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1 | Qualora l'assegnazione di un contingente doganale sia subordinata a una prestazione all'interno del Paese (art. 22 cpv. 2 lett. b), il Consiglio federale può stabilire un'adeguata prestazione sostitutiva o una tassa sostitutiva, se: |
a | la prestazione all'interno del Paese non è indispensabile in considerazione della finalità perseguita; oppure |
b | l'adempimento della prestazione all'interno del Paese è impossibile per l'importatore o costituirebbe un provvedimento di eccessivo rigore. |
2 | La prestazione sostitutiva o la tassa sostitutiva è stabilita in modo da compensare i vantaggi derivanti per l'importatore dal fatto di essere stato esonerato dalla prestazione all'interno del Paese. |
BGE 104 Ib 205 S. 211
4. a) Nach Art. 17 Abs. 3
SR 916.341 Ordinanza del 26 novembre 2003 concernente il mercato del bestiame da macello e della carne (Ordinanza sul bestiame da macello, OBM) - Ordinanza sul bestiame da macello OBM Art. 17 Vendita all'asta - 1 I contingenti doganali parziali 5.1-5.6, 6.1-6.3 nonché i quantitativi d'importazione stabiliti dall'UFAG secondo l'articolo 16 delle categorie di carne e di prodotti carnei 5.76, 6.41 e 6.42 sono venduti all'asta nella misura del 100 per cento.37 |
|
1 | I contingenti doganali parziali 5.1-5.6, 6.1-6.3 nonché i quantitativi d'importazione stabiliti dall'UFAG secondo l'articolo 16 delle categorie di carne e di prodotti carnei 5.76, 6.41 e 6.42 sono venduti all'asta nella misura del 100 per cento.37 |
2 | I quantitativi d'importazione seguenti stabiliti dall'UFAG secondo l'articolo 16 sono venduti all'asta come segue: |
a | i quantitativi d'importazione delle categorie di carne e di prodotti carnei 5.72, 5.73 e 5.75: nella misura del 60 per cento; |
b | i quantitativi d'importazione delle categorie di carne e di prodotti carnei 5.71 e 5.74: nella misura del 50 per cento.38 |
3 | Al momento dell'assegnazione, l'UFAG può, in funzione delle offerte pervenute, aumentare o ridurre al massimo del 25 per cento il quantitativo delle categorie di carne e di prodotti carnei 5.71-5.76, 6.41 e 6.42 messo all'asta. Le ulteriori disposizioni sono pubblicate nel bando. |
BGE 104 Ib 205 S. 212
Beeinträchtigung der Konkurrenzfähigkeit ist aber nicht zu erwarten, da die neue Bestimmung alle kontingentsberechtigten Lebensmittelhändler trifft. Die Nachteile der erforderlich werdenden Anpassung der Betriebsstruktur sind auch keineswegs derart schwer, dass die Anpassung unzumutbar schiene. Macht die richtige Durchführung der SV Massnahmen nötig, die von Seiten der Kontingentsinhaber eine Anpassung an neue Erfordernisse verlangen, müssen sie die daraus erwachsenden Komplikationen auf sich nehmen (BGE 99 Ib 179). Die Beschwerdeführerin macht weiter geltend, es sei gar nicht sicher, ob sie vier Betriebe finden werde, die bereit seien, ihr Bindenstotzen und zugeschnittene Binden zu liefern, und ausserdem würde sie von diesen Lieferanten abhängig und müsste ihre Geschäftsbedingungen akzeptieren. Es scheint wenig wahrscheinlich, dass die Beschwerdeführerin keine Lieferanten finden oder sich deren Preisdiktat zu fügen haben wird. Sollte sich in der Zukunft zeigen, dass die Beschwerdeführerin auch bei gutem Willen ihrerseits nicht genügend mit Stotzen und zugeschnittenen Binden beliefert wird, müsste die ALw diesem Umstand in geeigneter Weise Rechnung tragen, z.B. durch eine erneute Revision der umstrittenen Bestimmung. b) Die Beschwerdeführerin hat diese sich aus der Neuordnung ergebenden Beschränkungen ihrer Vertragsfreiheit nur hinzunehmen, wenn die Revision von Art. 17 Abs. 3 lit. b
SR 916.341 Ordinanza del 26 novembre 2003 concernente il mercato del bestiame da macello e della carne (Ordinanza sul bestiame da macello, OBM) - Ordinanza sul bestiame da macello OBM Art. 17 Vendita all'asta - 1 I contingenti doganali parziali 5.1-5.6, 6.1-6.3 nonché i quantitativi d'importazione stabiliti dall'UFAG secondo l'articolo 16 delle categorie di carne e di prodotti carnei 5.76, 6.41 e 6.42 sono venduti all'asta nella misura del 100 per cento.37 |
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1 | I contingenti doganali parziali 5.1-5.6, 6.1-6.3 nonché i quantitativi d'importazione stabiliti dall'UFAG secondo l'articolo 16 delle categorie di carne e di prodotti carnei 5.76, 6.41 e 6.42 sono venduti all'asta nella misura del 100 per cento.37 |
2 | I quantitativi d'importazione seguenti stabiliti dall'UFAG secondo l'articolo 16 sono venduti all'asta come segue: |
a | i quantitativi d'importazione delle categorie di carne e di prodotti carnei 5.72, 5.73 e 5.75: nella misura del 60 per cento; |
b | i quantitativi d'importazione delle categorie di carne e di prodotti carnei 5.71 e 5.74: nella misura del 50 per cento.38 |
3 | Al momento dell'assegnazione, l'UFAG può, in funzione delle offerte pervenute, aumentare o ridurre al massimo del 25 per cento il quantitativo delle categorie di carne e di prodotti carnei 5.71-5.76, 6.41 e 6.42 messo all'asta. Le ulteriori disposizioni sono pubblicate nel bando. |
SR 916.341 Ordinanza del 26 novembre 2003 concernente il mercato del bestiame da macello e della carne (Ordinanza sul bestiame da macello, OBM) - Ordinanza sul bestiame da macello OBM Art. 17 Vendita all'asta - 1 I contingenti doganali parziali 5.1-5.6, 6.1-6.3 nonché i quantitativi d'importazione stabiliti dall'UFAG secondo l'articolo 16 delle categorie di carne e di prodotti carnei 5.76, 6.41 e 6.42 sono venduti all'asta nella misura del 100 per cento.37 |
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1 | I contingenti doganali parziali 5.1-5.6, 6.1-6.3 nonché i quantitativi d'importazione stabiliti dall'UFAG secondo l'articolo 16 delle categorie di carne e di prodotti carnei 5.76, 6.41 e 6.42 sono venduti all'asta nella misura del 100 per cento.37 |
2 | I quantitativi d'importazione seguenti stabiliti dall'UFAG secondo l'articolo 16 sono venduti all'asta come segue: |
a | i quantitativi d'importazione delle categorie di carne e di prodotti carnei 5.72, 5.73 e 5.75: nella misura del 60 per cento; |
b | i quantitativi d'importazione delle categorie di carne e di prodotti carnei 5.71 e 5.74: nella misura del 50 per cento.38 |
3 | Al momento dell'assegnazione, l'UFAG può, in funzione delle offerte pervenute, aumentare o ridurre al massimo del 25 per cento il quantitativo delle categorie di carne e di prodotti carnei 5.71-5.76, 6.41 e 6.42 messo all'asta. Le ulteriori disposizioni sono pubblicate nel bando. |
SR 916.341 Ordinanza del 26 novembre 2003 concernente il mercato del bestiame da macello e della carne (Ordinanza sul bestiame da macello, OBM) - Ordinanza sul bestiame da macello OBM Art. 17 Vendita all'asta - 1 I contingenti doganali parziali 5.1-5.6, 6.1-6.3 nonché i quantitativi d'importazione stabiliti dall'UFAG secondo l'articolo 16 delle categorie di carne e di prodotti carnei 5.76, 6.41 e 6.42 sono venduti all'asta nella misura del 100 per cento.37 |
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1 | I contingenti doganali parziali 5.1-5.6, 6.1-6.3 nonché i quantitativi d'importazione stabiliti dall'UFAG secondo l'articolo 16 delle categorie di carne e di prodotti carnei 5.76, 6.41 e 6.42 sono venduti all'asta nella misura del 100 per cento.37 |
2 | I quantitativi d'importazione seguenti stabiliti dall'UFAG secondo l'articolo 16 sono venduti all'asta come segue: |
a | i quantitativi d'importazione delle categorie di carne e di prodotti carnei 5.72, 5.73 e 5.75: nella misura del 60 per cento; |
b | i quantitativi d'importazione delle categorie di carne e di prodotti carnei 5.71 e 5.74: nella misura del 50 per cento.38 |
3 | Al momento dell'assegnazione, l'UFAG può, in funzione delle offerte pervenute, aumentare o ridurre al massimo del 25 per cento il quantitativo delle categorie di carne e di prodotti carnei 5.71-5.76, 6.41 e 6.42 messo all'asta. Le ulteriori disposizioni sono pubblicate nel bando. |
BGE 104 Ib 205 S. 213
diese Weise zu Zuteilungen zu kommen. Um das zu vermeiden, sollten daher je Lieferant höchstens 25% der gesamten Zukäufe als Kontingentsgrundlage angerechnet werden. Dadurch werde die Bildung von Vorschaltfirmen erschwert oder sogar verunmöglicht. Der zu beurteilende Fall zeigt, dass die Gefahr des Missbrauchs der Kontingentsordnung auf Grund der bisherigen Fassung von Art. 17 Abs. 3
SR 916.341 Ordinanza del 26 novembre 2003 concernente il mercato del bestiame da macello e della carne (Ordinanza sul bestiame da macello, OBM) - Ordinanza sul bestiame da macello OBM Art. 17 Vendita all'asta - 1 I contingenti doganali parziali 5.1-5.6, 6.1-6.3 nonché i quantitativi d'importazione stabiliti dall'UFAG secondo l'articolo 16 delle categorie di carne e di prodotti carnei 5.76, 6.41 e 6.42 sono venduti all'asta nella misura del 100 per cento.37 |
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1 | I contingenti doganali parziali 5.1-5.6, 6.1-6.3 nonché i quantitativi d'importazione stabiliti dall'UFAG secondo l'articolo 16 delle categorie di carne e di prodotti carnei 5.76, 6.41 e 6.42 sono venduti all'asta nella misura del 100 per cento.37 |
2 | I quantitativi d'importazione seguenti stabiliti dall'UFAG secondo l'articolo 16 sono venduti all'asta come segue: |
a | i quantitativi d'importazione delle categorie di carne e di prodotti carnei 5.72, 5.73 e 5.75: nella misura del 60 per cento; |
b | i quantitativi d'importazione delle categorie di carne e di prodotti carnei 5.71 e 5.74: nella misura del 50 per cento.38 |
3 | Al momento dell'assegnazione, l'UFAG può, in funzione delle offerte pervenute, aumentare o ridurre al massimo del 25 per cento il quantitativo delle categorie di carne e di prodotti carnei 5.71-5.76, 6.41 e 6.42 messo all'asta. Le ulteriori disposizioni sono pubblicate nel bando. |
BGE 104 Ib 205 S. 214
und Kritiken an ihrer Durchführung fehlen nicht. Es liegt deshalb im öffentlichen Interesse, dass das richtige und programmgemässe Funktionieren der Ordnung nach Möglichkeit gesichert wird. Das mit der Revision von Art. 17 Abs. 3
SR 916.341 Ordinanza del 26 novembre 2003 concernente il mercato del bestiame da macello e della carne (Ordinanza sul bestiame da macello, OBM) - Ordinanza sul bestiame da macello OBM Art. 17 Vendita all'asta - 1 I contingenti doganali parziali 5.1-5.6, 6.1-6.3 nonché i quantitativi d'importazione stabiliti dall'UFAG secondo l'articolo 16 delle categorie di carne e di prodotti carnei 5.76, 6.41 e 6.42 sono venduti all'asta nella misura del 100 per cento.37 |
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1 | I contingenti doganali parziali 5.1-5.6, 6.1-6.3 nonché i quantitativi d'importazione stabiliti dall'UFAG secondo l'articolo 16 delle categorie di carne e di prodotti carnei 5.76, 6.41 e 6.42 sono venduti all'asta nella misura del 100 per cento.37 |
2 | I quantitativi d'importazione seguenti stabiliti dall'UFAG secondo l'articolo 16 sono venduti all'asta come segue: |
a | i quantitativi d'importazione delle categorie di carne e di prodotti carnei 5.72, 5.73 e 5.75: nella misura del 60 per cento; |
b | i quantitativi d'importazione delle categorie di carne e di prodotti carnei 5.71 e 5.74: nella misura del 50 per cento.38 |
3 | Al momento dell'assegnazione, l'UFAG può, in funzione delle offerte pervenute, aumentare o ridurre al massimo del 25 per cento il quantitativo delle categorie di carne e di prodotti carnei 5.71-5.76, 6.41 e 6.42 messo all'asta. Le ulteriori disposizioni sono pubblicate nel bando. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 4 Lingue nazionali - Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. |
BGE 104 Ib 205 S. 215
5. a) Der Bundesrat hat die Novelle zur SV acht Tage nach ihrer Publikation in der Amtlichen Sammlung der eidgenössischen Gesetze in Kraft gesetzt. Zudem hat er in einer Übergangsbestimmung unter anderem angeordnet, die Einzelkontingente der Lebensmittelhandelsfirmen für Bindenstotzen und zugeschnittene Binden seien nach Art. 22 bereits auf die am 22. November 1976 beginnende Importperiode nach dem revidierten Art. 17 zu bemessen. Die Beschwerdeführerin beanstandet diese Art des Vorgehens. Sie habe sich auf die neuen Gegebenheiten nicht einstellen können und müsse nun einen Kontingentsverlust hinnehmen, weil die Bemessung der Kontingentsgrundlagen abrupt geändert worden sei. Die sofortige Anwendung der neuen Vorschriften über die Berechnung der Kontingentsgrundlagen verletze den Grundsatz der Verhältnismässigkeit und stelle eine weitere Beeinträchtigung der Handels- und Gewerbefreiheit dar. Das EVD wendet demgegenüber ein, die Beschwerdeführerin habe seit längerer Zeit gewusst, dass die SV revidiert werde; sie hätte sich demgemäss auf die Revision einstellen und sich rechtzeitig anpassen können. Die Beschwerdeführerin bestreitet aber, dass sie über die Einzelheiten der Revision zum voraus im Bild gewesen sei. Die Frage kann offen bleiben. b) Auf welchen Zeitpunkt eine gesetzliche Neuregelung eines Rechtsgebietes in Kraft gesetzt werden soll, ist dem pflichtmässigen Ermessen des Gesetzgebers, hier also des Bundesrates, anheimgestellt. Es kann erforderlich sein, die Neuordnung eines Rechtsgebietes unverzüglich in Kraft zu setzen, wenn sie den angestrebten Zweck erreichen soll. Ein solches Vorgehen wird sich vor allem auf dem Gebiete des Wirtschaftsrechtes, in dem häufig durch staatliche Lenkungsmassnahmen in den Wirtschaftsablauf eingegriffen wird, aufdrängen. In diesem Bereich müssen die getroffenen Massnahmen sich rasch wechselnden Lagen anpassen können. In andern Fällen mag es angezeigt sein, einen Erlass, z.B. aus technischen Gründen, erst einige Zeit nach seiner Publikation in Kraft zu setzen, um den Betroffenen Gelegenheit zu geben, Anpassungsmassnahmen zu treffen. Schliesslich kann es gerechtfertigt sein, Übergangsbestimmungen zu erlassen, damit der Übergang vom alten zum neuen Recht erleichtert wird. Ob das eine oder das andere Vorgehen einzuschlagen ist, ist Sache wertender Abwägung
BGE 104 Ib 205 S. 216
zwischen den Vor- und Nachteilen der zu treffenden Ordnung. Unterlässt es der Gesetzgeber, selber eine Übergangsordnung zu schaffen, hat der Richter zu prüfen, welche übergangsrechtliche Ordnung sich als richtig erweist (BGE 99 V 203 E. 2). Bei der Wahl des Vorgehens hat der Gesetzgeber die Vorschriften der Verfassung, und wenn keine ausdrücklichen Vorschriften bestehen, die allgemeinen Grundsätze, z.B. der Verhältnismässigkeit, oder das Willkürverbot zu beachten. Auch die allenfalls gewählte Übergangslösung muss verfassungs- oder gesetzmässig sein. Die sofortige Inkraftsetzung neuen Rechts ist dort gerechtfertigt, wo der Zweck, der mit der Neuregelung verfolgt wird, ein rasches Wirksamwerden gebietet, z.B. zur Verhinderung bestehender Missbräuche. Sie wird umso eher erfolgen dürfen, je weniger die Interessen der von der Änderung Betroffenen zu festen rechtlichen Positionen geworden sind, d.h. je mehr mit einer möglichen baldigen Rechtsänderung zu rechnen war. Ähnliche Überlegungen gelten auch hinsichtlich der Pflicht des Gesetzgebers, eine Übergangsordnung zu schaffen. In BGE 99 Ib 180 E. 4c hat das Bundesgericht ausgeführt, dass es wünschbar gewesen wäre, wenn der Bundesrat bei der Revision der SV von 1971 in bestimmten Beziehungen eine Übergangsordnung geschaffen hätte, dass er aber dazu nicht verpflichtet war. Das traf in bezug auf die damals zu beurteilenden Verhältnisse zu. Beim Vorliegen besonderer Verhältnisse kann eine andere Lösung sich aufdrängen, nämlich dann, wenn durch die sofortige Inkrafttretung einer Gesetzesänderung oder durch die getroffene Übergangsregelung der Bürger in einem Masse belastet wird, dass die Belastung in keinem vernünftigen Verhältnis zum Zwecke der Gesetzesänderung steht (BGE 103 Ia 275 E. 6 198 E. 4b, bb; Urteil vom 13. Juli 1977 in ZBl 79/1978, S. 79 ff.). Der Beschwerdeführerin war es geläufig, dass die Kontingentsordnung, wie sie durch Art. 23
SR 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura LAgr Art. 23 Prestazione sostitutiva, tassa sostitutiva - 1 Qualora l'assegnazione di un contingente doganale sia subordinata a una prestazione all'interno del Paese (art. 22 cpv. 2 lett. b), il Consiglio federale può stabilire un'adeguata prestazione sostitutiva o una tassa sostitutiva, se: |
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1 | Qualora l'assegnazione di un contingente doganale sia subordinata a una prestazione all'interno del Paese (art. 22 cpv. 2 lett. b), il Consiglio federale può stabilire un'adeguata prestazione sostitutiva o una tassa sostitutiva, se: |
a | la prestazione all'interno del Paese non è indispensabile in considerazione della finalità perseguita; oppure |
b | l'adempimento della prestazione all'interno del Paese è impossibile per l'importatore o costituirebbe un provvedimento di eccessivo rigore. |
2 | La prestazione sostitutiva o la tassa sostitutiva è stabilita in modo da compensare i vantaggi derivanti per l'importatore dal fatto di essere stato esonerato dalla prestazione all'interno del Paese. |
BGE 104 Ib 205 S. 217
vermögenswerte Rechte, mit denen z.B. Handel getrieben werden darf. Das ergibt sich schon aus Art. 23 Abs. 3
SR 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura LAgr Art. 23 Prestazione sostitutiva, tassa sostitutiva - 1 Qualora l'assegnazione di un contingente doganale sia subordinata a una prestazione all'interno del Paese (art. 22 cpv. 2 lett. b), il Consiglio federale può stabilire un'adeguata prestazione sostitutiva o una tassa sostitutiva, se: |
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1 | Qualora l'assegnazione di un contingente doganale sia subordinata a una prestazione all'interno del Paese (art. 22 cpv. 2 lett. b), il Consiglio federale può stabilire un'adeguata prestazione sostitutiva o una tassa sostitutiva, se: |
a | la prestazione all'interno del Paese non è indispensabile in considerazione della finalità perseguita; oppure |
b | l'adempimento della prestazione all'interno del Paese è impossibile per l'importatore o costituirebbe un provvedimento di eccessivo rigore. |
2 | La prestazione sostitutiva o la tassa sostitutiva è stabilita in modo da compensare i vantaggi derivanti per l'importatore dal fatto di essere stato esonerato dalla prestazione all'interno del Paese. |
SR 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura LAgr Art. 23 Prestazione sostitutiva, tassa sostitutiva - 1 Qualora l'assegnazione di un contingente doganale sia subordinata a una prestazione all'interno del Paese (art. 22 cpv. 2 lett. b), il Consiglio federale può stabilire un'adeguata prestazione sostitutiva o una tassa sostitutiva, se: |
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1 | Qualora l'assegnazione di un contingente doganale sia subordinata a una prestazione all'interno del Paese (art. 22 cpv. 2 lett. b), il Consiglio federale può stabilire un'adeguata prestazione sostitutiva o una tassa sostitutiva, se: |
a | la prestazione all'interno del Paese non è indispensabile in considerazione della finalità perseguita; oppure |
b | l'adempimento della prestazione all'interno del Paese è impossibile per l'importatore o costituirebbe un provvedimento di eccessivo rigore. |
2 | La prestazione sostitutiva o la tassa sostitutiva è stabilita in modo da compensare i vantaggi derivanti per l'importatore dal fatto di essere stato esonerato dalla prestazione all'interno del Paese. |
SR 916.341 Ordinanza del 26 novembre 2003 concernente il mercato del bestiame da macello e della carne (Ordinanza sul bestiame da macello, OBM) - Ordinanza sul bestiame da macello OBM Art. 11 Sgombero del mercato - 1 I titolari di quote del contingente secondo l'articolo 21 soggiacciono all'obbligo di ritiro conformemente alla loro quota per il 10 per cento degli animali non acquistati all'asta su mercati pubblici sorvegliati.22 |
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1 | I titolari di quote del contingente secondo l'articolo 21 soggiacciono all'obbligo di ritiro conformemente alla loro quota per il 10 per cento degli animali non acquistati all'asta su mercati pubblici sorvegliati.22 |
2 | Le quote di sgombero del mercato sono assegnate in percentuali agli assoggettati al ritiro contemporaneamente all'assegnazione delle quote del contingente23 secondo l'articolo 21 capoverso 2. |
3 | L'organizzazione incaricata, applicando i prezzi usuali di mercato da essa rilevati, assegna agli assoggettati al ritiro gli animali da ritirare. |
SR 916.341 Ordinanza del 26 novembre 2003 concernente il mercato del bestiame da macello e della carne (Ordinanza sul bestiame da macello, OBM) - Ordinanza sul bestiame da macello OBM Art. 7 Esecuzione e sorveglianza - 1 L'organizzazione incaricata informa le cerchie interessate sugli animali annunciati, portati sul mercato, venduti all'asta e quelli assegnati nel quadro dello sgombero del mercato. Essa registra inoltre il numero degli animali venduti all'asta e assegnati. |
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1 | L'organizzazione incaricata informa le cerchie interessate sugli animali annunciati, portati sul mercato, venduti all'asta e quelli assegnati nel quadro dello sgombero del mercato. Essa registra inoltre il numero degli animali venduti all'asta e assegnati. |
2 | Gli animali portati sul mercato pubblico devono essere venduti all'asta mediante appello pubblico.18 |
BGE 104 Ib 205 S. 218
werden. Er kann sich darum auch nicht darauf berufen, er werde durch eine Änderung der Kontingentsordnung In seinem Vertrauen auf den Fortbestand der ihm günstigen Regelung verletzt. Der Kontingentsinhaber muss seine betrieblichen Vorkehren dementsprechend abstimmen und muss während kürzerer oder längerer Zeitdauer ohne Importe auskommen können. Dem sofortigen Inkrafttreten der Neuordnung standen deshalb keine anerkannten Rechtsansprüche der Kontingentsinhaber auf Beibehaltung der bisherigen Ordnung zu. Die Berechnung der Kontingentsgrundlagen nach dem revidierten Art. 17 Abs. 3
SR 916.341 Ordinanza del 26 novembre 2003 concernente il mercato del bestiame da macello e della carne (Ordinanza sul bestiame da macello, OBM) - Ordinanza sul bestiame da macello OBM Art. 17 Vendita all'asta - 1 I contingenti doganali parziali 5.1-5.6, 6.1-6.3 nonché i quantitativi d'importazione stabiliti dall'UFAG secondo l'articolo 16 delle categorie di carne e di prodotti carnei 5.76, 6.41 e 6.42 sono venduti all'asta nella misura del 100 per cento.37 |
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1 | I contingenti doganali parziali 5.1-5.6, 6.1-6.3 nonché i quantitativi d'importazione stabiliti dall'UFAG secondo l'articolo 16 delle categorie di carne e di prodotti carnei 5.76, 6.41 e 6.42 sono venduti all'asta nella misura del 100 per cento.37 |
2 | I quantitativi d'importazione seguenti stabiliti dall'UFAG secondo l'articolo 16 sono venduti all'asta come segue: |
a | i quantitativi d'importazione delle categorie di carne e di prodotti carnei 5.72, 5.73 e 5.75: nella misura del 60 per cento; |
b | i quantitativi d'importazione delle categorie di carne e di prodotti carnei 5.71 e 5.74: nella misura del 50 per cento.38 |
3 | Al momento dell'assegnazione, l'UFAG può, in funzione delle offerte pervenute, aumentare o ridurre al massimo del 25 per cento il quantitativo delle categorie di carne e di prodotti carnei 5.71-5.76, 6.41 e 6.42 messo all'asta. Le ulteriori disposizioni sono pubblicate nel bando. |
Für die sofortige Inkraftsetzung ist von Bedeutung, dass nicht allein der revidierte Art. 17 Abs. 3
SR 916.341 Ordinanza del 26 novembre 2003 concernente il mercato del bestiame da macello e della carne (Ordinanza sul bestiame da macello, OBM) - Ordinanza sul bestiame da macello OBM Art. 17 Vendita all'asta - 1 I contingenti doganali parziali 5.1-5.6, 6.1-6.3 nonché i quantitativi d'importazione stabiliti dall'UFAG secondo l'articolo 16 delle categorie di carne e di prodotti carnei 5.76, 6.41 e 6.42 sono venduti all'asta nella misura del 100 per cento.37 |
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1 | I contingenti doganali parziali 5.1-5.6, 6.1-6.3 nonché i quantitativi d'importazione stabiliti dall'UFAG secondo l'articolo 16 delle categorie di carne e di prodotti carnei 5.76, 6.41 e 6.42 sono venduti all'asta nella misura del 100 per cento.37 |
2 | I quantitativi d'importazione seguenti stabiliti dall'UFAG secondo l'articolo 16 sono venduti all'asta come segue: |
a | i quantitativi d'importazione delle categorie di carne e di prodotti carnei 5.72, 5.73 e 5.75: nella misura del 60 per cento; |
b | i quantitativi d'importazione delle categorie di carne e di prodotti carnei 5.71 e 5.74: nella misura del 50 per cento.38 |
3 | Al momento dell'assegnazione, l'UFAG può, in funzione delle offerte pervenute, aumentare o ridurre al massimo del 25 per cento il quantitativo delle categorie di carne e di prodotti carnei 5.71-5.76, 6.41 e 6.42 messo all'asta. Le ulteriori disposizioni sono pubblicate nel bando. |
BGE 104 Ib 205 S. 219
(Art. 22) ebenfalls geändert. Bei einer Revision, die hauptsächlich bezweckt, dem Missbrauch des bestehenden Rechts entgegenzutreten, ist ein so langes Abwarten nicht geboten. Da für die unverzügliche Inkraftsetzung des neuen Rechts gute Gründe vorliegen, die Nachteile für die Betroffenen nicht sehr schwer wiegen und durch geeignete Handelsmassnahmen gemildert, wenn nicht gar beseitigt werden können, verstösst die Anordnung des Bundesrates, wonach die Kontingente für die am 22. November 1976 beginnende Kontingentsperiode bereits auf Grund der neuen Vorschriften zu berechnen seien, nicht gegen den Grundsatz der Verhältnismässigkeit. Die unverzügliche Inkraftsetzung der neuen Ordnung ist schliesslich weder sinn- noch zwecklos und verstösst damit auch nicht gegen Art. 4
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 4 Lingue nazionali - Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. |
6. Die Beschwerdeführerin hat die Frage, ob die unmittelbare Anwendung von Art. 17 Abs. 3
SR 916.341 Ordinanza del 26 novembre 2003 concernente il mercato del bestiame da macello e della carne (Ordinanza sul bestiame da macello, OBM) - Ordinanza sul bestiame da macello OBM Art. 17 Vendita all'asta - 1 I contingenti doganali parziali 5.1-5.6, 6.1-6.3 nonché i quantitativi d'importazione stabiliti dall'UFAG secondo l'articolo 16 delle categorie di carne e di prodotti carnei 5.76, 6.41 e 6.42 sono venduti all'asta nella misura del 100 per cento.37 |
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1 | I contingenti doganali parziali 5.1-5.6, 6.1-6.3 nonché i quantitativi d'importazione stabiliti dall'UFAG secondo l'articolo 16 delle categorie di carne e di prodotti carnei 5.76, 6.41 e 6.42 sono venduti all'asta nella misura del 100 per cento.37 |
2 | I quantitativi d'importazione seguenti stabiliti dall'UFAG secondo l'articolo 16 sono venduti all'asta come segue: |
a | i quantitativi d'importazione delle categorie di carne e di prodotti carnei 5.72, 5.73 e 5.75: nella misura del 60 per cento; |
b | i quantitativi d'importazione delle categorie di carne e di prodotti carnei 5.71 e 5.74: nella misura del 50 per cento.38 |
3 | Al momento dell'assegnazione, l'UFAG può, in funzione delle offerte pervenute, aumentare o ridurre al massimo del 25 per cento il quantitativo delle categorie di carne e di prodotti carnei 5.71-5.76, 6.41 e 6.42 messo all'asta. Le ulteriori disposizioni sono pubblicate nel bando. |
SR 916.341 Ordinanza del 26 novembre 2003 concernente il mercato del bestiame da macello e della carne (Ordinanza sul bestiame da macello, OBM) - Ordinanza sul bestiame da macello OBM Art. 17 Vendita all'asta - 1 I contingenti doganali parziali 5.1-5.6, 6.1-6.3 nonché i quantitativi d'importazione stabiliti dall'UFAG secondo l'articolo 16 delle categorie di carne e di prodotti carnei 5.76, 6.41 e 6.42 sono venduti all'asta nella misura del 100 per cento.37 |
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1 | I contingenti doganali parziali 5.1-5.6, 6.1-6.3 nonché i quantitativi d'importazione stabiliti dall'UFAG secondo l'articolo 16 delle categorie di carne e di prodotti carnei 5.76, 6.41 e 6.42 sono venduti all'asta nella misura del 100 per cento.37 |
2 | I quantitativi d'importazione seguenti stabiliti dall'UFAG secondo l'articolo 16 sono venduti all'asta come segue: |
a | i quantitativi d'importazione delle categorie di carne e di prodotti carnei 5.72, 5.73 e 5.75: nella misura del 60 per cento; |
b | i quantitativi d'importazione delle categorie di carne e di prodotti carnei 5.71 e 5.74: nella misura del 50 per cento.38 |
3 | Al momento dell'assegnazione, l'UFAG può, in funzione delle offerte pervenute, aumentare o ridurre al massimo del 25 per cento il quantitativo delle categorie di carne e di prodotti carnei 5.71-5.76, 6.41 e 6.42 messo all'asta. Le ulteriori disposizioni sono pubblicate nel bando. |
BGE 104 Ib 205 S. 220
Im vorliegenden Fall wäre eine Rückwirkung der Revision der SV gegeben, wenn bereits festgesetzte Kontingente nachträglich wieder aufgehoben oder eingeschränkt würden (vgl. in diesem Sinne einen Entscheid des EVD vom 14. September 1954, VEB Heft 24, Nr. 124). Das ist durch die Revision der SV nicht geschehen. Die Revision wirkte sich erst vom 22. November 1976 an aus, d.h. auf die an diesem Tag beginnende Importperiode. Was geändert wurde, war die Bemessungsgrundlage für die Höhe der Einzelkontingente. Die Kontingentsgrundlagen werden nämlich seit der Revision der SV auf Grund von Faktoren bemessen, die sich in der vorhergehenden Kontingentsperiode herausgebildet haben und die sich von denjenigen unterscheiden, auf die bisher abgestellt worden ist. Dieser Vorgang ist vergleichbar mit den Fällen, in denen ein neues Steuergesetz auf Bemessungsgrundlagen zurückgreift, die vor dem Inkrafttreten des Gesetzes entstanden sind. Gleich wie in diesen Fällen ist auch im hier zu beurteilenden Sachverhalt keine Rückwirkung zu erblicken. Die Beschwerde erweist sich somit auch in dieser Hinsicht als unbegründet.
Dispositiv
Demnach erkennt das Bundesgericht:
Die Beschwerde wird abgewiesen.