SR 916.341 Ordinanza del 26 novembre 2003 concernente il mercato del bestiame da macello e della carne (Ordinanza sul bestiame da macello, OBM) - Ordinanza sul bestiame da macello OBM Art. 17 Vendita all'asta - 1 I contingenti doganali parziali 5.1-5.6, 6.1-6.3 nonché i quantitativi d'importazione stabiliti dall'UFAG secondo l'articolo 16 delle categorie di carne e di prodotti carnei 5.76, 6.41 e 6.42 sono venduti all'asta nella misura del 100 per cento.37 |
SR 916.341 Ordinanza del 26 novembre 2003 concernente il mercato del bestiame da macello e della carne (Ordinanza sul bestiame da macello, OBM) - Ordinanza sul bestiame da macello OBM Art. 17 Vendita all'asta - 1 I contingenti doganali parziali 5.1-5.6, 6.1-6.3 nonché i quantitativi d'importazione stabiliti dall'UFAG secondo l'articolo 16 delle categorie di carne e di prodotti carnei 5.76, 6.41 e 6.42 sono venduti all'asta nella misura del 100 per cento.37 |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 4 Lingue nazionali - Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. |
SR 916.341 Ordinanza del 26 novembre 2003 concernente il mercato del bestiame da macello e della carne (Ordinanza sul bestiame da macello, OBM) - Ordinanza sul bestiame da macello OBM Art. 17 Vendita all'asta - 1 I contingenti doganali parziali 5.1-5.6, 6.1-6.3 nonché i quantitativi d'importazione stabiliti dall'UFAG secondo l'articolo 16 delle categorie di carne e di prodotti carnei 5.76, 6.41 e 6.42 sono venduti all'asta nella misura del 100 per cento.37 |
SR 916.341 Ordinanza del 26 novembre 2003 concernente il mercato del bestiame da macello e della carne (Ordinanza sul bestiame da macello, OBM) - Ordinanza sul bestiame da macello OBM Art. 12 Deposito di una garanzia per lo sgombero del mercato - 1 L'organizzazione incaricata può obbligare i titolari di quote del contingente a depositare una garanzia per lo sgombero del mercato, qualora sussistano dubbi sulla loro solvibilità.24 |
SR 916.341 Ordinanza del 26 novembre 2003 concernente il mercato del bestiame da macello e della carne (Ordinanza sul bestiame da macello, OBM) - Ordinanza sul bestiame da macello OBM Art. 19 Termine di pagamento - 1 Per le quote del contingente assegnate per la durata di un periodo di contingentamento e per le quote dei contingenti doganali 101 e 102 secondo l'allegato 3 dell'ordinanza del 18 giugno 200853 sul libero scambio 1, il termine di pagamento è di 90 giorni per il primo terzo del prezzo di aggiudicazione, 120 giorni per il secondo terzo e 150 giorni per l'ultimo terzo, a decorrere dalla data in cui è emanata la decisione.54 |
SR 916.341 Ordinanza del 26 novembre 2003 concernente il mercato del bestiame da macello e della carne (Ordinanza sul bestiame da macello, OBM) - Ordinanza sul bestiame da macello OBM Art. 19 Termine di pagamento - 1 Per le quote del contingente assegnate per la durata di un periodo di contingentamento e per le quote dei contingenti doganali 101 e 102 secondo l'allegato 3 dell'ordinanza del 18 giugno 200853 sul libero scambio 1, il termine di pagamento è di 90 giorni per il primo terzo del prezzo di aggiudicazione, 120 giorni per il secondo terzo e 150 giorni per l'ultimo terzo, a decorrere dalla data in cui è emanata la decisione.54 |
SR 916.341 Ordinanza del 26 novembre 2003 concernente il mercato del bestiame da macello e della carne (Ordinanza sul bestiame da macello, OBM) - Ordinanza sul bestiame da macello OBM Art. 12 Deposito di una garanzia per lo sgombero del mercato - 1 L'organizzazione incaricata può obbligare i titolari di quote del contingente a depositare una garanzia per lo sgombero del mercato, qualora sussistano dubbi sulla loro solvibilità.24 |
SR 916.341 Ordinanza del 26 novembre 2003 concernente il mercato del bestiame da macello e della carne (Ordinanza sul bestiame da macello, OBM) - Ordinanza sul bestiame da macello OBM Art. 17 Vendita all'asta - 1 I contingenti doganali parziali 5.1-5.6, 6.1-6.3 nonché i quantitativi d'importazione stabiliti dall'UFAG secondo l'articolo 16 delle categorie di carne e di prodotti carnei 5.76, 6.41 e 6.42 sono venduti all'asta nella misura del 100 per cento.37 |
SR 916.341 Ordinanza del 26 novembre 2003 concernente il mercato del bestiame da macello e della carne (Ordinanza sul bestiame da macello, OBM) - Ordinanza sul bestiame da macello OBM Art. 17 Vendita all'asta - 1 I contingenti doganali parziali 5.1-5.6, 6.1-6.3 nonché i quantitativi d'importazione stabiliti dall'UFAG secondo l'articolo 16 delle categorie di carne e di prodotti carnei 5.76, 6.41 e 6.42 sono venduti all'asta nella misura del 100 per cento.37 |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 49 - Il ricorrente può far valere: |
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a | la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento; |
b | l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti; |
c | l'inadeguatezza; questa censura non è ammissibile quando un'autorità cantonale ha giudicato come autorità di ricorso. |
SR 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura LAgr Art. 23 Prestazione sostitutiva, tassa sostitutiva - 1 Qualora l'assegnazione di un contingente doganale sia subordinata a una prestazione all'interno del Paese (art. 22 cpv. 2 lett. b), il Consiglio federale può stabilire un'adeguata prestazione sostitutiva o una tassa sostitutiva, se: |
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a | la prestazione all'interno del Paese non è indispensabile in considerazione della finalità perseguita; oppure |
b | l'adempimento della prestazione all'interno del Paese è impossibile per l'importatore o costituirebbe un provvedimento di eccessivo rigore. |
SR 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura LAgr Art. 117 |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 4 Lingue nazionali - Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 4 Lingue nazionali - Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. |
SR 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura LAgr Art. 23 Prestazione sostitutiva, tassa sostitutiva - 1 Qualora l'assegnazione di un contingente doganale sia subordinata a una prestazione all'interno del Paese (art. 22 cpv. 2 lett. b), il Consiglio federale può stabilire un'adeguata prestazione sostitutiva o una tassa sostitutiva, se: |
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a | la prestazione all'interno del Paese non è indispensabile in considerazione della finalità perseguita; oppure |
b | l'adempimento della prestazione all'interno del Paese è impossibile per l'importatore o costituirebbe un provvedimento di eccessivo rigore. |
SR 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura LAgr Art. 23 Prestazione sostitutiva, tassa sostitutiva - 1 Qualora l'assegnazione di un contingente doganale sia subordinata a una prestazione all'interno del Paese (art. 22 cpv. 2 lett. b), il Consiglio federale può stabilire un'adeguata prestazione sostitutiva o una tassa sostitutiva, se: |
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a | la prestazione all'interno del Paese non è indispensabile in considerazione della finalità perseguita; oppure |
b | l'adempimento della prestazione all'interno del Paese è impossibile per l'importatore o costituirebbe un provvedimento di eccessivo rigore. |
SR 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura LAgr Art. 23 Prestazione sostitutiva, tassa sostitutiva - 1 Qualora l'assegnazione di un contingente doganale sia subordinata a una prestazione all'interno del Paese (art. 22 cpv. 2 lett. b), il Consiglio federale può stabilire un'adeguata prestazione sostitutiva o una tassa sostitutiva, se: |
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a | la prestazione all'interno del Paese non è indispensabile in considerazione della finalità perseguita; oppure |
b | l'adempimento della prestazione all'interno del Paese è impossibile per l'importatore o costituirebbe un provvedimento di eccessivo rigore. |
SR 916.341 Ordinanza del 26 novembre 2003 concernente il mercato del bestiame da macello e della carne (Ordinanza sul bestiame da macello, OBM) - Ordinanza sul bestiame da macello OBM Art. 17 Vendita all'asta - 1 I contingenti doganali parziali 5.1-5.6, 6.1-6.3 nonché i quantitativi d'importazione stabiliti dall'UFAG secondo l'articolo 16 delle categorie di carne e di prodotti carnei 5.76, 6.41 e 6.42 sono venduti all'asta nella misura del 100 per cento.37 |
SR 916.341 Ordinanza del 26 novembre 2003 concernente il mercato del bestiame da macello e della carne (Ordinanza sul bestiame da macello, OBM) - Ordinanza sul bestiame da macello OBM Art. 17 Vendita all'asta - 1 I contingenti doganali parziali 5.1-5.6, 6.1-6.3 nonché i quantitativi d'importazione stabiliti dall'UFAG secondo l'articolo 16 delle categorie di carne e di prodotti carnei 5.76, 6.41 e 6.42 sono venduti all'asta nella misura del 100 per cento.37 |
SR 916.341 Ordinanza del 26 novembre 2003 concernente il mercato del bestiame da macello e della carne (Ordinanza sul bestiame da macello, OBM) - Ordinanza sul bestiame da macello OBM Art. 17 Vendita all'asta - 1 I contingenti doganali parziali 5.1-5.6, 6.1-6.3 nonché i quantitativi d'importazione stabiliti dall'UFAG secondo l'articolo 16 delle categorie di carne e di prodotti carnei 5.76, 6.41 e 6.42 sono venduti all'asta nella misura del 100 per cento.37 |
SR 916.341 Ordinanza del 26 novembre 2003 concernente il mercato del bestiame da macello e della carne (Ordinanza sul bestiame da macello, OBM) - Ordinanza sul bestiame da macello OBM Art. 17 Vendita all'asta - 1 I contingenti doganali parziali 5.1-5.6, 6.1-6.3 nonché i quantitativi d'importazione stabiliti dall'UFAG secondo l'articolo 16 delle categorie di carne e di prodotti carnei 5.76, 6.41 e 6.42 sono venduti all'asta nella misura del 100 per cento.37 |
SR 916.341 Ordinanza del 26 novembre 2003 concernente il mercato del bestiame da macello e della carne (Ordinanza sul bestiame da macello, OBM) - Ordinanza sul bestiame da macello OBM Art. 17 Vendita all'asta - 1 I contingenti doganali parziali 5.1-5.6, 6.1-6.3 nonché i quantitativi d'importazione stabiliti dall'UFAG secondo l'articolo 16 delle categorie di carne e di prodotti carnei 5.76, 6.41 e 6.42 sono venduti all'asta nella misura del 100 per cento.37 |
SR 916.341 Ordinanza del 26 novembre 2003 concernente il mercato del bestiame da macello e della carne (Ordinanza sul bestiame da macello, OBM) - Ordinanza sul bestiame da macello OBM Art. 17 Vendita all'asta - 1 I contingenti doganali parziali 5.1-5.6, 6.1-6.3 nonché i quantitativi d'importazione stabiliti dall'UFAG secondo l'articolo 16 delle categorie di carne e di prodotti carnei 5.76, 6.41 e 6.42 sono venduti all'asta nella misura del 100 per cento.37 |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 4 Lingue nazionali - Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. |
SR 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura LAgr Art. 23 Prestazione sostitutiva, tassa sostitutiva - 1 Qualora l'assegnazione di un contingente doganale sia subordinata a una prestazione all'interno del Paese (art. 22 cpv. 2 lett. b), il Consiglio federale può stabilire un'adeguata prestazione sostitutiva o una tassa sostitutiva, se: |
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a | la prestazione all'interno del Paese non è indispensabile in considerazione della finalità perseguita; oppure |
b | l'adempimento della prestazione all'interno del Paese è impossibile per l'importatore o costituirebbe un provvedimento di eccessivo rigore. |
SR 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura LAgr Art. 23 Prestazione sostitutiva, tassa sostitutiva - 1 Qualora l'assegnazione di un contingente doganale sia subordinata a una prestazione all'interno del Paese (art. 22 cpv. 2 lett. b), il Consiglio federale può stabilire un'adeguata prestazione sostitutiva o una tassa sostitutiva, se: |
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a | la prestazione all'interno del Paese non è indispensabile in considerazione della finalità perseguita; oppure |
b | l'adempimento della prestazione all'interno del Paese è impossibile per l'importatore o costituirebbe un provvedimento di eccessivo rigore. |
SR 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura LAgr Art. 23 Prestazione sostitutiva, tassa sostitutiva - 1 Qualora l'assegnazione di un contingente doganale sia subordinata a una prestazione all'interno del Paese (art. 22 cpv. 2 lett. b), il Consiglio federale può stabilire un'adeguata prestazione sostitutiva o una tassa sostitutiva, se: |
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a | la prestazione all'interno del Paese non è indispensabile in considerazione della finalità perseguita; oppure |
b | l'adempimento della prestazione all'interno del Paese è impossibile per l'importatore o costituirebbe un provvedimento di eccessivo rigore. |
SR 916.341 Ordinanza del 26 novembre 2003 concernente il mercato del bestiame da macello e della carne (Ordinanza sul bestiame da macello, OBM) - Ordinanza sul bestiame da macello OBM Art. 11 Sgombero del mercato - 1 I titolari di quote del contingente secondo l'articolo 21 soggiacciono all'obbligo di ritiro conformemente alla loro quota per il 10 per cento degli animali non acquistati all'asta su mercati pubblici sorvegliati.22 |
SR 916.341 Ordinanza del 26 novembre 2003 concernente il mercato del bestiame da macello e della carne (Ordinanza sul bestiame da macello, OBM) - Ordinanza sul bestiame da macello OBM Art. 7 Esecuzione e sorveglianza - 1 L'organizzazione incaricata informa le cerchie interessate sugli animali annunciati, portati sul mercato, venduti all'asta e quelli assegnati nel quadro dello sgombero del mercato. Essa registra inoltre il numero degli animali venduti all'asta e assegnati. |
SR 916.341 Ordinanza del 26 novembre 2003 concernente il mercato del bestiame da macello e della carne (Ordinanza sul bestiame da macello, OBM) - Ordinanza sul bestiame da macello OBM Art. 17 Vendita all'asta - 1 I contingenti doganali parziali 5.1-5.6, 6.1-6.3 nonché i quantitativi d'importazione stabiliti dall'UFAG secondo l'articolo 16 delle categorie di carne e di prodotti carnei 5.76, 6.41 e 6.42 sono venduti all'asta nella misura del 100 per cento.37 |
SR 916.341 Ordinanza del 26 novembre 2003 concernente il mercato del bestiame da macello e della carne (Ordinanza sul bestiame da macello, OBM) - Ordinanza sul bestiame da macello OBM Art. 17 Vendita all'asta - 1 I contingenti doganali parziali 5.1-5.6, 6.1-6.3 nonché i quantitativi d'importazione stabiliti dall'UFAG secondo l'articolo 16 delle categorie di carne e di prodotti carnei 5.76, 6.41 e 6.42 sono venduti all'asta nella misura del 100 per cento.37 |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 4 Lingue nazionali - Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. |
SR 916.341 Ordinanza del 26 novembre 2003 concernente il mercato del bestiame da macello e della carne (Ordinanza sul bestiame da macello, OBM) - Ordinanza sul bestiame da macello OBM Art. 17 Vendita all'asta - 1 I contingenti doganali parziali 5.1-5.6, 6.1-6.3 nonché i quantitativi d'importazione stabiliti dall'UFAG secondo l'articolo 16 delle categorie di carne e di prodotti carnei 5.76, 6.41 e 6.42 sono venduti all'asta nella misura del 100 per cento.37 |
SR 916.341 Ordinanza del 26 novembre 2003 concernente il mercato del bestiame da macello e della carne (Ordinanza sul bestiame da macello, OBM) - Ordinanza sul bestiame da macello OBM Art. 17 Vendita all'asta - 1 I contingenti doganali parziali 5.1-5.6, 6.1-6.3 nonché i quantitativi d'importazione stabiliti dall'UFAG secondo l'articolo 16 delle categorie di carne e di prodotti carnei 5.76, 6.41 e 6.42 sono venduti all'asta nella misura del 100 per cento.37 |