Urteilskopf

103 Ia 414

63. Auszug aus dem Urteil des Kassationshofes vom 18. November 1977 i.S. G. gegen Justizdirektion des Kantons Zürich
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Regesto (it):


Erwägungen ab Seite 414

BGE 103 Ia 414 S. 414

Aus den Erwägungen:

2. Der Strafvollzug ist Sache der Kantone, soweit Bundesrecht nicht eingreift (Art. 374
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 374 - 1 I Cantoni dispongono circa il ricavo delle pene pecuniarie, delle multe e delle confische pronunciate in applicazione del presente Codice.
1    I Cantoni dispongono circa il ricavo delle pene pecuniarie, delle multe e delle confische pronunciate in applicazione del presente Codice.
2    Nelle cause giudicate dalla Corte penale o dalla Corte d'appello del Tribunale penale federale dispone invece la Confederazione.561
3    Rimane salvo l'impiego a favore del danneggiato secondo l'articolo 73.
4    Sono salve le disposizioni della legge federale del 19 marzo 2004562 sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati.563
StGB). Das gilt auch für den Verdienstanteil. Über diesen hat der Bund bis anhin nur Minimalvorschriften in Art. 376
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 376 - 1 I Cantoni organizzano l'assistenza riabilitativa. Possono affidare questo compito ad associazioni private.
1    I Cantoni organizzano l'assistenza riabilitativa. Possono affidare questo compito ad associazioni private.
2    L'assistenza è prestata di regola dal Cantone di domicilio dell'assistito.
-378
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 378 - 1 I Cantoni possono concludere accordi per l'istituzione e la gestione in comune di penitenziari e istituzioni o assicurarsi il diritto di usare penitenziari e istituzioni d'altri Cantoni.
1    I Cantoni possono concludere accordi per l'istituzione e la gestione in comune di penitenziari e istituzioni o assicurarsi il diritto di usare penitenziari e istituzioni d'altri Cantoni.
2    Si informano reciprocamente sulle peculiarità dei singoli penitenziari e delle singole istituzioni, segnatamente sulle possibilità di cure, trattamento e lavoro; collaborano nell'assegnazione dei detenuti.
StGB erlassen. Aus ihnen ergibt sich, dass der Verdienstanteil den Gefangenen zur Arbeit und zur Bewährung erziehen soll, zur Deckung gewisser Auslagen dient und insbesondere bezweckt, dem Häftling den Wiedereintritt in das Leben in Freiheit zu erleichtern und

BGE 103 Ia 414 S. 415

Ihm die Mittel für den Lebensunterhalt während der ersten Wochen nach der Entlassung zu sichern (BGE 102 Ib 255).
Was die Ausgaben aus dem Verdienstanteil während des Freiheitsentzuges angeht, bestimmt Art. 377 Abs. 2
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 377 - 1 I Cantoni istituiscono e gestiscono i penitenziari e i reparti di penitenziario per detenuti che scontano la pena in regime chiuso e aperto, nonché in semiprigionia e in lavoro esterno.
1    I Cantoni istituiscono e gestiscono i penitenziari e i reparti di penitenziario per detenuti che scontano la pena in regime chiuso e aperto, nonché in semiprigionia e in lavoro esterno.
2    Possono inoltre gestire reparti per speciali gruppi di detenuti, in particolare per:
a  donne;
b  detenuti di determinate classi d'età;
c  detenuti che devono espiare pene di assai lunga o assai breve durata;
d  detenuti che abbisognano di cure o trattamento intensivi o che ricevono una formazione o una formazione professionale continua.
3    I Cantoni istituiscono e gestiscono altresì le istituzioni previste dal presente Codice per l'esecuzione delle misure.
4    Provvedono affinché i regolamenti e la gestione dei penitenziari e delle istituzioni siano conformi alle norme del presente Codice.
5    Promuovono la formazione e la formazione professionale continua del personale.
StGB ein Doppeltes. Einmal darf der Verdienstanteil nur für Auslagen verwendet werden, die zugunsten des Insassen oder seiner Familie gemacht werden. Sodann muss die Ausgabe dem Anstaltsreglement entsprechen, das von Bundesrechts wegen darüber zu bestimmen hat, ob und inwieweit der Verdienstanteil während der Dauer der Freiheitsentziehung für Ausgaben verwendet werden darf.
3. a) Die regierungsrätliche Verordnung über die kantonale Strafanstalt Regensdorf vom 12. Februar 1975 behandelt den Verdienstanteil im IV. Abschnitt unter dem Titel "Arbeit, Ausbildung, Verdienst". Nach § 18 wird die Hälfte des monatlichen Verdienstanteils dem Gefangenen in bar zur freien Verfügung ausbezahlt. Die andere Hälfte wird dem Sperrkonto gutgeschrieben. Über dieses bestimmt § 21 Abs. 1 der Verordnung, dass das Guthaben grundsätzlich für die Entlassung reserviert bleibe. Mit Zustimmung der Anstaltsdirektion dürfe es jedoch "für Ausgaben, die der Ausbildung, der Vorbereitung der Eingliederung nach dem Straf- oder Massnahmevollzug, der Krankenversicherung und der Altersvorsorge dienen", in Anspruch genommen werden. Die angeführten Auslagen, für die ausnahmsweise das Sperrkonto verwendet werden darf, dienen mittelbar der Vorsorge nach der Entlassung. Keine von ihnen erfasst Ausgaben für Hilfsmittel wie die Brille, auch nicht dem Sinne nach. Die Vorinstanz beruft sich denn auch selber nicht auf § 21 der Verordnung. b) Die Vorinstanz will dagegen die Verwendung des Verdienstanteils aus § 34 Abs. 2 der Verordnung ableiten, der im VI. Abschnitt über die Gesundheitspflege die zahnärztliche Betreuung regelt. Nach § 34 Abs. 1 erfolgt die zahnärztliche Behandlung nur, soweit sie während des Vollzuges von Strafen und Massnahmen notwendig ist. Absatz 2 der Vorschrift sieht vor, dass andere zahnärztliche Arbeiten vorgenommen werden können, "wenn die Belastung des zahnärztlichen Dienstes dies erlaubt und die Kostentragung geregelt ist". Wie die Vorinstanz dazu bemerkt, wird in der Praxis bei Arbeiten, die über den reinen Zahnunterhalt hinausgehen, z.B. bei der Beschaffung von Prothesen, für den Grossteil der Kosten die
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zuständige Fürsorgebehörde herangezogen, der Gefangene nur insoweit, als dies im Verhältnis zu seinem Konto in der Strafanstalt als angemessen erscheine. Mangels einer besonderen Vorschrift werde § 34 Abs. 2 auch auf die Kosten von Brillen und ähnlichen Hilfsmitteln angewendet. Die Berufung auf § 34 Abs. 2 der Verordnung hält nicht stand. Die Vornahme zahnärztlicher Arbeiten wird davon abhängig gemacht, dass eine Regelung der Kostenfrage zustandegekommen ist. Damit wird sinngemäss zum Ausdruck gebracht, dass der Gefangene zur Kostentragung nur soweit herangezogen werden kann, als er ihr zugestimmt hat. Zum gleichen Schluss führt auch die Tatsache, dass die Bestimmung überhaupt keine Vorschrift über die Verwendung des Verdienstanteils, insbesondere keine solche über die Verwendung des Sperrkontos enthält. Eine ausdrückliche Bestimmung wäre aber erforderlich gewesen, wenn eine Ausnahme vom allgemeinen Grundsatz hätte geschaffen werden wollen, wonach der Verdienstanteil für die Zeit nach der Entlassung reserviert bleiben soll. Das Fehlen einer entsprechenden Vorschrift hat demnach den Sinn, dass Kosten für zahnärztliche Betreuung ohne Einwilligung des Gefangenen nicht aus dem Sperrkonto gedeckt werden dürfen. Somit kann § 34 der Verordnung auch nicht analog für die Begleichung der Brillenrechnung aus dem Sperrkonto des Beschwerdeführers angewendet werden. c) Aus dem Gesagten folgt, dass die Verwendung des Verdienstanteils zur Bezahlung der Brille sich auf keine Vorschrift der Anstaltsverordnung stützen lässt. Die ohne Rechtsgrundlage vorgenommene Verfügung beruht daher auf einer willkürlichen Auslegung der Verordnung und ist wegen Verletzung von Art. 4
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 4 Lingue nazionali - Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio.
BV aufzuheben. Unter diesen Umständen kann dahingestellt bleiben, ob durch die Verfügung auch Art. 377 Abs. 2
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 377 - 1 I Cantoni istituiscono e gestiscono i penitenziari e i reparti di penitenziario per detenuti che scontano la pena in regime chiuso e aperto, nonché in semiprigionia e in lavoro esterno.
1    I Cantoni istituiscono e gestiscono i penitenziari e i reparti di penitenziario per detenuti che scontano la pena in regime chiuso e aperto, nonché in semiprigionia e in lavoro esterno.
2    Possono inoltre gestire reparti per speciali gruppi di detenuti, in particolare per:
a  donne;
b  detenuti di determinate classi d'età;
c  detenuti che devono espiare pene di assai lunga o assai breve durata;
d  detenuti che abbisognano di cure o trattamento intensivi o che ricevono una formazione o una formazione professionale continua.
3    I Cantoni istituiscono e gestiscono altresì le istituzioni previste dal presente Codice per l'esecuzione delle misure.
4    Provvedono affinché i regolamenti e la gestione dei penitenziari e delle istituzioni siano conformi alle norme del presente Codice.
5    Promuovono la formazione e la formazione professionale continua del personale.
StGB verletzt worden sei.
Dispositiv

Demnach erkennt das Bundesgericht:
Die Beschwerde wird gutgeheissen und der Entscheid der Direktion der Justiz des Kantons Zürich vom 6. Juni 1977 aufgehoben.
Informazioni decisione   •   DEFRITEN
Documento : 103 IA 414
Data : 18. novembre 1977
Pubblicato : 31. dicembre 1977
Sorgente : Tribunale federale
Stato : 103 IA 414
Ramo giuridico : DTF - Diritto costituzionale
Oggetto : Art. 4 Cost.; pagamento di spese mediante prelevamento dal peculio. In virtù dell'art. 377 cpv. 2 CP, qualsiasi prelevamento


Registro di legislazione
CP: 374 
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 374 - 1 I Cantoni dispongono circa il ricavo delle pene pecuniarie, delle multe e delle confische pronunciate in applicazione del presente Codice.
1    I Cantoni dispongono circa il ricavo delle pene pecuniarie, delle multe e delle confische pronunciate in applicazione del presente Codice.
2    Nelle cause giudicate dalla Corte penale o dalla Corte d'appello del Tribunale penale federale dispone invece la Confederazione.561
3    Rimane salvo l'impiego a favore del danneggiato secondo l'articolo 73.
4    Sono salve le disposizioni della legge federale del 19 marzo 2004562 sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati.563
376 
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 376 - 1 I Cantoni organizzano l'assistenza riabilitativa. Possono affidare questo compito ad associazioni private.
1    I Cantoni organizzano l'assistenza riabilitativa. Possono affidare questo compito ad associazioni private.
2    L'assistenza è prestata di regola dal Cantone di domicilio dell'assistito.
377 
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 377 - 1 I Cantoni istituiscono e gestiscono i penitenziari e i reparti di penitenziario per detenuti che scontano la pena in regime chiuso e aperto, nonché in semiprigionia e in lavoro esterno.
1    I Cantoni istituiscono e gestiscono i penitenziari e i reparti di penitenziario per detenuti che scontano la pena in regime chiuso e aperto, nonché in semiprigionia e in lavoro esterno.
2    Possono inoltre gestire reparti per speciali gruppi di detenuti, in particolare per:
a  donne;
b  detenuti di determinate classi d'età;
c  detenuti che devono espiare pene di assai lunga o assai breve durata;
d  detenuti che abbisognano di cure o trattamento intensivi o che ricevono una formazione o una formazione professionale continua.
3    I Cantoni istituiscono e gestiscono altresì le istituzioni previste dal presente Codice per l'esecuzione delle misure.
4    Provvedono affinché i regolamenti e la gestione dei penitenziari e delle istituzioni siano conformi alle norme del presente Codice.
5    Promuovono la formazione e la formazione professionale continua del personale.
378
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 378 - 1 I Cantoni possono concludere accordi per l'istituzione e la gestione in comune di penitenziari e istituzioni o assicurarsi il diritto di usare penitenziari e istituzioni d'altri Cantoni.
1    I Cantoni possono concludere accordi per l'istituzione e la gestione in comune di penitenziari e istituzioni o assicurarsi il diritto di usare penitenziari e istituzioni d'altri Cantoni.
2    Si informano reciprocamente sulle peculiarità dei singoli penitenziari e delle singole istituzioni, segnatamente sulle possibilità di cure, trattamento e lavoro; collaborano nell'assegnazione dei detenuti.
Cost: 4
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 4 Lingue nazionali - Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio.
Registro DTF
102-IB-254 • 103-IA-414
Parole chiave
Elenca secondo la frequenza o in ordine alfabetico
detenuto • conto bloccato • autorità inferiore • occhiali • stabilimento penitenziario • decisione • esecuzione delle pene e delle misure • durata • spesa • autorizzazione o approvazione • bisogno • previdenza professionale • pene e misure • corte di cassazione penale • misura di protezione • vita • tribunale federale • mese • volontà • copertura
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