SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 4 Lingue nazionali - Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 377 - 1 I Cantoni istituiscono e gestiscono i penitenziari e i reparti di penitenziario per detenuti che scontano la pena in regime chiuso e aperto, nonché in semiprigionia e in lavoro esterno. |
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1 | I Cantoni istituiscono e gestiscono i penitenziari e i reparti di penitenziario per detenuti che scontano la pena in regime chiuso e aperto, nonché in semiprigionia e in lavoro esterno. |
2 | Possono inoltre gestire reparti per speciali gruppi di detenuti, in particolare per: |
a | donne; |
b | detenuti di determinate classi d'età; |
c | detenuti che devono espiare pene di assai lunga o assai breve durata; |
d | detenuti che abbisognano di cure o trattamento intensivi o che ricevono una formazione o una formazione professionale continua. |
3 | I Cantoni istituiscono e gestiscono altresì le istituzioni previste dal presente Codice per l'esecuzione delle misure. |
4 | Provvedono affinché i regolamenti e la gestione dei penitenziari e delle istituzioni siano conformi alle norme del presente Codice. |
5 | Promuovono la formazione e la formazione professionale continua del personale. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 374 - 1 I Cantoni dispongono circa il ricavo delle pene pecuniarie, delle multe e delle confische pronunciate in applicazione del presente Codice. |
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1 | I Cantoni dispongono circa il ricavo delle pene pecuniarie, delle multe e delle confische pronunciate in applicazione del presente Codice. |
2 | Nelle cause giudicate dalla Corte penale o dalla Corte d'appello del Tribunale penale federale dispone invece la Confederazione.579 |
3 | Rimane salvo l'impiego a favore del danneggiato secondo l'articolo 73. |
4 | Sono salve le disposizioni della legge federale del 19 marzo 2004580 sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati.581 |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 376 - 1 I Cantoni organizzano l'assistenza riabilitativa. Possono affidare questo compito ad associazioni private. |
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1 | I Cantoni organizzano l'assistenza riabilitativa. Possono affidare questo compito ad associazioni private. |
2 | L'assistenza è prestata di regola dal Cantone di domicilio dell'assistito. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 378 - 1 I Cantoni possono concludere accordi per l'istituzione e la gestione in comune di penitenziari e istituzioni o assicurarsi il diritto di usare penitenziari e istituzioni d'altri Cantoni. |
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1 | I Cantoni possono concludere accordi per l'istituzione e la gestione in comune di penitenziari e istituzioni o assicurarsi il diritto di usare penitenziari e istituzioni d'altri Cantoni. |
2 | Si informano reciprocamente sulle peculiarità dei singoli penitenziari e delle singole istituzioni, segnatamente sulle possibilità di cure, trattamento e lavoro; collaborano nell'assegnazione dei detenuti. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 377 - 1 I Cantoni istituiscono e gestiscono i penitenziari e i reparti di penitenziario per detenuti che scontano la pena in regime chiuso e aperto, nonché in semiprigionia e in lavoro esterno. |
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1 | I Cantoni istituiscono e gestiscono i penitenziari e i reparti di penitenziario per detenuti che scontano la pena in regime chiuso e aperto, nonché in semiprigionia e in lavoro esterno. |
2 | Possono inoltre gestire reparti per speciali gruppi di detenuti, in particolare per: |
a | donne; |
b | detenuti di determinate classi d'età; |
c | detenuti che devono espiare pene di assai lunga o assai breve durata; |
d | detenuti che abbisognano di cure o trattamento intensivi o che ricevono una formazione o una formazione professionale continua. |
3 | I Cantoni istituiscono e gestiscono altresì le istituzioni previste dal presente Codice per l'esecuzione delle misure. |
4 | Provvedono affinché i regolamenti e la gestione dei penitenziari e delle istituzioni siano conformi alle norme del presente Codice. |
5 | Promuovono la formazione e la formazione professionale continua del personale. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 4 Lingue nazionali - Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 377 - 1 I Cantoni istituiscono e gestiscono i penitenziari e i reparti di penitenziario per detenuti che scontano la pena in regime chiuso e aperto, nonché in semiprigionia e in lavoro esterno. |
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1 | I Cantoni istituiscono e gestiscono i penitenziari e i reparti di penitenziario per detenuti che scontano la pena in regime chiuso e aperto, nonché in semiprigionia e in lavoro esterno. |
2 | Possono inoltre gestire reparti per speciali gruppi di detenuti, in particolare per: |
a | donne; |
b | detenuti di determinate classi d'età; |
c | detenuti che devono espiare pene di assai lunga o assai breve durata; |
d | detenuti che abbisognano di cure o trattamento intensivi o che ricevono una formazione o una formazione professionale continua. |
3 | I Cantoni istituiscono e gestiscono altresì le istituzioni previste dal presente Codice per l'esecuzione delle misure. |
4 | Provvedono affinché i regolamenti e la gestione dei penitenziari e delle istituzioni siano conformi alle norme del presente Codice. |
5 | Promuovono la formazione e la formazione professionale continua del personale. |