Urteilskopf

101 IV 7

3. Estratto della sentenza 12 marzo 1975 della Corte di cassazione nella causa X. contro Procuratore pubblico dei Grigioni.
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 7

BGE 101 IV 7 S. 7

X. gode di ottima reputazione tanto al suo domicilio, quanto al luogo di lavoro. Il 29 ottobre 1968 la competente Commissione del Tribunale di Circolo lo condannava ad una multa di fr. 200.-- per guida in stato di ebrietà. Il 26 dicembre 1973 X. era sorpreso da una pattuglia di polizia mentre, ebbro, guidava la propria vettura. La prova alcoolimetrica a cui veniva sottoposto rivelava, per il momento critico, un indice di alcoolemia del 2,15/2,19 per mille. Con sentenza 2 luglio 1974 la stessa Commissione del Tribunale di Circolo infliggeva a X. per guida intenzionale in stato di ebrietà ai sensi dell'art. 91 cpv. 1 LCS, 45 giorni di detenzione. Nel pronunciarsi sul ricorso presentato da X. contro detta decisione, la Commissione del Tribunale cantonale dei Grigioni respingeva il 24 ottobre 1974 il gravame.
BGE 101 IV 7 S. 8

Con tempestivo ricorso per cassazione X. chiede che la sentenza della Commissione del Tribunale cantonale dei Grigioni sia annullata e che gli atti siano rinviati a tale autorità perché accordi il beneficio della sospensione condizionale della pena.
Erwägungen

Considerando in diritto:

1. Il ricorrente fa valere che l'istanza cantonale gli ha negato a torto la sospensione condizionale della pena e gli ha irrogato una pena troppo elevata. Trattasi di questioni in larga misura d'apprezzamento, nelle quali la Corte di cassazione interviene soltanto se il giudice cantonale di merito è partito da premesse giuridiche inesatte o se, eccedendo il proprio potere d'apprezzamento, ha pronunciato una decisione non difendibile con argomenti ragionevoli. Tale sua cognizione limitata in materia d'apprezzamento spiega - ciò che suole spesso essere misconosciuto - perché detta Corte confermi frequentemente decisioni cantonali assai diverse tra di loro, ma che si trovano tutte ancora entro i limiti di quanto possa essere sostenuto con ragioni di qualche peso.
2. Il ricorrente censura che la Commissione del Tribunale cantonale abbia confermato nella decisione impugnata la sua prassi intesa a negare la sospensione condizionale della pena a chi, condannato una prima volta per guida in stato di ebrietà, commetta nuovamente lo stesso reato nell'arco di 10 anni, dimostrando così una debolezza di carattere tale da escludere una prognosi favorevole. La censura è in sé fondata, in quanto si riferisca ad una regola rigida, applicabile con un certo automatismo.
Nella sua costante giurisprudenza, la Corte di cassazione ha ribadito che, tenuto conto dell'incessante divulgazione dei pericoli a cui dà luogo l'ebrietà al volante, noti da tempo e largamente pubblicizzati, colui che si pone in stato d'ebbrezza pur sapendo di dover guidare, esterna generalmente qualità di carattere che non consentono una prognosi favorevole per quanto concerne una reiterazione di tale comportamento colpevole. Il beneficio della sospensione condizionale della pena può quindi essere concesso soltanto ove la valutazione complessiva dei singoli fattori determinanti possa condurre ad una prognosi favorevole (DTF 98 IV 160 e rif., DTF 99 IV 190 segg., DTF 100 IV 132 seg., DTF 100 IV 134 segg.). Sotto tale profilo acquista
BGE 101 IV 7 S. 9

particolare rilievo il fatto che l'agente sia già stato condannato in precedenza per guida in stato d'ebrietà (DTF 100 IV 132 seg.); considerato va anche, sia pure in misura minore, il grado d'ebrietà (DTF 100 IV 134 segg.). Il ricorrente contesta con ragione che la regola della reincidenza decennale, come pure quella del tasso alcoolemico riscontrato, debbano essere in ogni caso e senz'altro determinanti ai fini della concessione o del diniego della sospensione condizionale della pena. Possono infatti darsi casi, sia pure eccezionali, in cui questo beneficio risulti giustificato, pur essendo stato l'agente condannato poco tempo prima per lo stesso reato; si pensi, per esempio, al caso di chi, apparso ad una festa senza autovettura, è indotto, allorché è del tutto ebbro, da un conoscente a prendere il volante, e in cui tutte le altre circostanze depongono a suo favore e provano che, in modo generale, egli ha rinunciato a guidare in stato d'ebrietà. La regola seguita dall'istanza cantonale non può quindi valere rigidamente; pur fornendo una indicazione di una certa utilità nella prassi, essa va adeguata alle circostanze concrete, e interpretata con l'elasticità da queste giustificata, ben potendosi, ad esempio, ammettere senza eccessiva difficoltà casi in cui una reincidenza dopo un periodo di nove anni non impedisca, avuto riguardo alle particolarità della fattispecie, la concessione della sospensione condizionale della pena, ed altri, invece, in cui la prognosi appare, alla luce di tali particolarità, infausta benché l'ultima condanna risalga a undici o più anni. In altre parole, e conformemente al principio direttore espresso nell'art. 41 cpv. 1
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 41 - 1 Il giudice può pronunciare una pena detentiva invece di una pena pecuniaria se:
1    Il giudice può pronunciare una pena detentiva invece di una pena pecuniaria se:
a  una pena detentiva appare giustificata per trattenere l'autore dal commettere nuovi crimini o delitti; o
b  una pena pecuniaria non potrà verosimilmente essere eseguita.
2    Il giudice deve motivare in modo circostanziato la scelta della pena detentiva.
3    Rimane salva la pena detentiva pronunciata in sostituzione di una pena pecuniaria non pagata (art. 36).
CP interpretato sotto il profilo dello specifico reato della guida in stato d'ebrietà, la regola decennale, venutasi a creare nella prassi grigionese, non può essere assoluta; evocabile a mero titolo orientativo, essa non deve in alcun modo essere considerata vincolante per il giudice, il quale, purché suffraghi il suo convincimento con una adeguata motivazione, è libero di reputare determinante, sempre con riferimento al caso sottoposto al suo giudizio, un periodo maggiore o minore di buona condotta in tale campo.
3. Per quanto concerne il caso del ricorrente, la mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena appare comunque, anche prescindendo da una qualsiasi regola di valore orientativo, giustificata. Chi, come il ricorrente, dopo una prima condanna per lo stesso reato, intervenuta
BGE 101 IV 7 S. 10

poco più di cinque anni addietro, si inebria in modo considerevole (2,15-2,19%o) pur sapendo che ritornerà a casa con la sua macchina, rivela una sconsideratezza od una debolezza di carattere sufficiente a dar adito ad una prognosi infausta, anche se per il resto nulla risulti di sfavorevole sul suo conto. In una tale situazione non può essere determinante il fatto che la pena precedente consistesse in una multa. Il ricorrente pretende che la sospensione condizionale della pena possa essere negata soltanto ove sia data una recidiva in senso tecnico (art. 67
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 67 - 1 Se alcuno, nell'esercizio di un'attività professionale o extraprofessionale organizzata, ha commesso un crimine o un delitto per il quale è stato condannato a una pena detentiva superiore a sei mesi e sussiste il rischio che abusi della sua attività per commettere altri crimini o delitti, il giudice può interdirgli in tutto o in parte l'esercizio di tale attività o di altre attività analoghe per un tempo da sei mesi a cinque anni.93
1    Se alcuno, nell'esercizio di un'attività professionale o extraprofessionale organizzata, ha commesso un crimine o un delitto per il quale è stato condannato a una pena detentiva superiore a sei mesi e sussiste il rischio che abusi della sua attività per commettere altri crimini o delitti, il giudice può interdirgli in tutto o in parte l'esercizio di tale attività o di altre attività analoghe per un tempo da sei mesi a cinque anni.93
2    Se alcuno ha commesso un crimine o un delitto contro un minorenne o contro un'altra persona particolarmente vulnerabile e sussiste il rischio che commetta altri reati analoghi nell'esercizio di un'attività professionale o extraprofessionale organizzata implicante un contatto regolare con minorenni o con altre persone particolarmente vulnerabili, il giudice può interdirgli l'esercizio di tale attività per un tempo da uno a dieci anni.
2bis    Il giudice può pronunciare l'interdizione di cui al capoverso 2 a vita, se vi è da attendersi che una durata di dieci anni non sia sufficiente a garantire che l'autore non costituisca più un pericolo. Su proposta dell'autorità di esecuzione, il giudice può prorogare di volta in volta di cinque anni al massimo l'interdizione di durata determinata di cui al capoverso 2, se è necessario per trattenere l'autore dal commettere nuovi crimini o delitti analoghi a quelli che hanno determinato l'interdizione.94
3    Se ad alcuno è stata inflitta una pena o una delle misure di cui agli articoli 59-61, 63 o 64 per aver commesso uno dei reati seguenti, il giudice gli interdice a vita l'esercizio di qualsiasi attività professionale o extraprofessionale organizzata implicante un contatto regolare con minorenni:
a  tratta di esseri umani (art. 182), se il reato è stato commesso a scopo di sfruttamento sessuale e la vittima è minorenne;
b  atti sessuali con fanciulli (art. 187), atti sessuali con persone dipendenti (art. 188) o atti sessuali con minorenni contro rimunerazione (art. 196);
c  aggressione e coazione sessuali (art. 189), violenza carnale (art. 190), atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere (art. 191), sfruttamento dello stato di bisogno o di dipendenza (art. 193), inganno circa il carattere sessuale di un atto (art. 193a), esibizionismo (art. 194), promovimento della prostituzione (art. 195), condivisione indebita di contenuti sessuali non pubblici (art. 197a) o molestie sessuali (art. 198), se la vittima è minorenne;
d  pornografia (art. 197):
d1  secondo l'articolo 197 capoverso 1 o 3,
d2  secondo l'articolo 197 capoverso 4 o 5, se gli oggetti o le rappresentazioni vertono su atti sessuali con minorenni.96
4    Se ad alcuno è stata inflitta una pena o una delle misure di cui agli articoli 59-61, 63 o 64 per aver commesso uno dei reati seguenti, il giudice gli interdice a vita l'esercizio di qualsiasi attività professionale o extraprofessionale organizzata implicante un contatto regolare con maggiorenni particolarmente vulnerabili nonché l'esercizio di qualsiasi attività professionale o extraprofessionale organizzata nel settore sanitario implicante un contatto diretto con i pazienti:
a  tratta di esseri umani (art. 182) a scopo di sfruttamento sessuale, aggressione e coazione sessuali (art. 189), violenza carnale (art. 190), atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere (art. 191), sfruttamento dello stato di bisogno o di dipendenza (art. 193), inganno circa il carattere sessuale di un atto (art. 193a), esibizionismo (art. 194), promovimento della prostituzione (art. 195), condivisione indebita di contenuti sessuali non pubblici (art. 197a) o molestie sessuali (art. 198), se la vittima è:
a1  un maggiorenne particolarmente vulnerabile,
a2  un maggiorenne non particolarmente vulnerabile, ma inetto a resistere, incapace di discernimento o non in grado di opporre resistenza a causa di una dipendenza fisica o psichica;
b  pornografia (art. 197 cpv. 2 primo per., 4 o 5), se gli oggetti o le rappresentazioni vertono su:
b1  atti sessuali con maggiorenni particolarmente vulnerabili,
b2  atti sessuali con maggiorenni non particolarmente vulnerabili, ma inetti a resistere, incapaci di discernimento o non in grado di opporre resistenza a causa di una dipendenza fisica o psichica.98
4bis    Nei casi di esigua gravità, il giudice può, a titolo eccezionale, prescindere dalla pronuncia di un'interdizione di esercitare un'attività secondo il capoverso 3 o 4, se non appare necessaria per trattenere l'autore dal commettere nuovi reati analoghi a quelli che hanno determinato l'interdizione. Il giudice non può tuttavia prescindere dalla pronuncia di un'interdizione di esercitare un'attività:
a  in caso di tratta di esseri umani (art. 182), coazione sessuale (art. 189 cpv. 2 e 3), violenza carnale (art. 190 cpv. 2 e 3), atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere (art. 191) o promovimento della prostituzione (art. 195); oppure
b  se l'autore è considerato pedofilo secondo i criteri di classificazione internazionalmente riconosciuti.100
5    Se all'autore è inflitta nel medesimo procedimento una pena o misura per aver commesso più reati, il giudice stabilisce quale parte della pena o quale misura è inflitta per un reato passibile dell'interdizione di esercitare un'attività. Tale parte della pena, la misura e il reato sono determinanti per stabilire se pronunciare un'interdizione di esercitare un'attività secondo il capoverso 1, 2, 2bis, 3 o 4. Le parti di pena inflitte per più reati passibili di interdizione sono addizionate. È possibile pronunciare più interdizioni di esercitare un'attività.101
6    Il giudice può ordinare un'assistenza riabilitativa per la durata dell'interdizione.102
7    ...103
CP); tale opinione è del tutto infondata, perché, oltre a non trovare il conforto in alcuna disposizione legale (la norma dell'art. 67
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 67 - 1 Se alcuno, nell'esercizio di un'attività professionale o extraprofessionale organizzata, ha commesso un crimine o un delitto per il quale è stato condannato a una pena detentiva superiore a sei mesi e sussiste il rischio che abusi della sua attività per commettere altri crimini o delitti, il giudice può interdirgli in tutto o in parte l'esercizio di tale attività o di altre attività analoghe per un tempo da sei mesi a cinque anni.93
1    Se alcuno, nell'esercizio di un'attività professionale o extraprofessionale organizzata, ha commesso un crimine o un delitto per il quale è stato condannato a una pena detentiva superiore a sei mesi e sussiste il rischio che abusi della sua attività per commettere altri crimini o delitti, il giudice può interdirgli in tutto o in parte l'esercizio di tale attività o di altre attività analoghe per un tempo da sei mesi a cinque anni.93
2    Se alcuno ha commesso un crimine o un delitto contro un minorenne o contro un'altra persona particolarmente vulnerabile e sussiste il rischio che commetta altri reati analoghi nell'esercizio di un'attività professionale o extraprofessionale organizzata implicante un contatto regolare con minorenni o con altre persone particolarmente vulnerabili, il giudice può interdirgli l'esercizio di tale attività per un tempo da uno a dieci anni.
2bis    Il giudice può pronunciare l'interdizione di cui al capoverso 2 a vita, se vi è da attendersi che una durata di dieci anni non sia sufficiente a garantire che l'autore non costituisca più un pericolo. Su proposta dell'autorità di esecuzione, il giudice può prorogare di volta in volta di cinque anni al massimo l'interdizione di durata determinata di cui al capoverso 2, se è necessario per trattenere l'autore dal commettere nuovi crimini o delitti analoghi a quelli che hanno determinato l'interdizione.94
3    Se ad alcuno è stata inflitta una pena o una delle misure di cui agli articoli 59-61, 63 o 64 per aver commesso uno dei reati seguenti, il giudice gli interdice a vita l'esercizio di qualsiasi attività professionale o extraprofessionale organizzata implicante un contatto regolare con minorenni:
a  tratta di esseri umani (art. 182), se il reato è stato commesso a scopo di sfruttamento sessuale e la vittima è minorenne;
b  atti sessuali con fanciulli (art. 187), atti sessuali con persone dipendenti (art. 188) o atti sessuali con minorenni contro rimunerazione (art. 196);
c  aggressione e coazione sessuali (art. 189), violenza carnale (art. 190), atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere (art. 191), sfruttamento dello stato di bisogno o di dipendenza (art. 193), inganno circa il carattere sessuale di un atto (art. 193a), esibizionismo (art. 194), promovimento della prostituzione (art. 195), condivisione indebita di contenuti sessuali non pubblici (art. 197a) o molestie sessuali (art. 198), se la vittima è minorenne;
d  pornografia (art. 197):
d1  secondo l'articolo 197 capoverso 1 o 3,
d2  secondo l'articolo 197 capoverso 4 o 5, se gli oggetti o le rappresentazioni vertono su atti sessuali con minorenni.96
4    Se ad alcuno è stata inflitta una pena o una delle misure di cui agli articoli 59-61, 63 o 64 per aver commesso uno dei reati seguenti, il giudice gli interdice a vita l'esercizio di qualsiasi attività professionale o extraprofessionale organizzata implicante un contatto regolare con maggiorenni particolarmente vulnerabili nonché l'esercizio di qualsiasi attività professionale o extraprofessionale organizzata nel settore sanitario implicante un contatto diretto con i pazienti:
a  tratta di esseri umani (art. 182) a scopo di sfruttamento sessuale, aggressione e coazione sessuali (art. 189), violenza carnale (art. 190), atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere (art. 191), sfruttamento dello stato di bisogno o di dipendenza (art. 193), inganno circa il carattere sessuale di un atto (art. 193a), esibizionismo (art. 194), promovimento della prostituzione (art. 195), condivisione indebita di contenuti sessuali non pubblici (art. 197a) o molestie sessuali (art. 198), se la vittima è:
a1  un maggiorenne particolarmente vulnerabile,
a2  un maggiorenne non particolarmente vulnerabile, ma inetto a resistere, incapace di discernimento o non in grado di opporre resistenza a causa di una dipendenza fisica o psichica;
b  pornografia (art. 197 cpv. 2 primo per., 4 o 5), se gli oggetti o le rappresentazioni vertono su:
b1  atti sessuali con maggiorenni particolarmente vulnerabili,
b2  atti sessuali con maggiorenni non particolarmente vulnerabili, ma inetti a resistere, incapaci di discernimento o non in grado di opporre resistenza a causa di una dipendenza fisica o psichica.98
4bis    Nei casi di esigua gravità, il giudice può, a titolo eccezionale, prescindere dalla pronuncia di un'interdizione di esercitare un'attività secondo il capoverso 3 o 4, se non appare necessaria per trattenere l'autore dal commettere nuovi reati analoghi a quelli che hanno determinato l'interdizione. Il giudice non può tuttavia prescindere dalla pronuncia di un'interdizione di esercitare un'attività:
a  in caso di tratta di esseri umani (art. 182), coazione sessuale (art. 189 cpv. 2 e 3), violenza carnale (art. 190 cpv. 2 e 3), atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere (art. 191) o promovimento della prostituzione (art. 195); oppure
b  se l'autore è considerato pedofilo secondo i criteri di classificazione internazionalmente riconosciuti.100
5    Se all'autore è inflitta nel medesimo procedimento una pena o misura per aver commesso più reati, il giudice stabilisce quale parte della pena o quale misura è inflitta per un reato passibile dell'interdizione di esercitare un'attività. Tale parte della pena, la misura e il reato sono determinanti per stabilire se pronunciare un'interdizione di esercitare un'attività secondo il capoverso 1, 2, 2bis, 3 o 4. Le parti di pena inflitte per più reati passibili di interdizione sono addizionate. È possibile pronunciare più interdizioni di esercitare un'attività.101
6    Il giudice può ordinare un'assistenza riabilitativa per la durata dell'interdizione.102
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CP concerne infatti l'aggravamento della pena e non l'ammissibilità della sospensione condizionale di quest'ultima), limiterebbe in modo indiscriminato ad eccessivo il periodo d'osservazione della condotta dell'agente e presupporrebbe una precedente condanna a una pena detentiva (una precedente pena pecuniaria non bastando infatti a far scattare la recidiva di cui all'art. 67
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 67 - 1 Se alcuno, nell'esercizio di un'attività professionale o extraprofessionale organizzata, ha commesso un crimine o un delitto per il quale è stato condannato a una pena detentiva superiore a sei mesi e sussiste il rischio che abusi della sua attività per commettere altri crimini o delitti, il giudice può interdirgli in tutto o in parte l'esercizio di tale attività o di altre attività analoghe per un tempo da sei mesi a cinque anni.93
1    Se alcuno, nell'esercizio di un'attività professionale o extraprofessionale organizzata, ha commesso un crimine o un delitto per il quale è stato condannato a una pena detentiva superiore a sei mesi e sussiste il rischio che abusi della sua attività per commettere altri crimini o delitti, il giudice può interdirgli in tutto o in parte l'esercizio di tale attività o di altre attività analoghe per un tempo da sei mesi a cinque anni.93
2    Se alcuno ha commesso un crimine o un delitto contro un minorenne o contro un'altra persona particolarmente vulnerabile e sussiste il rischio che commetta altri reati analoghi nell'esercizio di un'attività professionale o extraprofessionale organizzata implicante un contatto regolare con minorenni o con altre persone particolarmente vulnerabili, il giudice può interdirgli l'esercizio di tale attività per un tempo da uno a dieci anni.
2bis    Il giudice può pronunciare l'interdizione di cui al capoverso 2 a vita, se vi è da attendersi che una durata di dieci anni non sia sufficiente a garantire che l'autore non costituisca più un pericolo. Su proposta dell'autorità di esecuzione, il giudice può prorogare di volta in volta di cinque anni al massimo l'interdizione di durata determinata di cui al capoverso 2, se è necessario per trattenere l'autore dal commettere nuovi crimini o delitti analoghi a quelli che hanno determinato l'interdizione.94
3    Se ad alcuno è stata inflitta una pena o una delle misure di cui agli articoli 59-61, 63 o 64 per aver commesso uno dei reati seguenti, il giudice gli interdice a vita l'esercizio di qualsiasi attività professionale o extraprofessionale organizzata implicante un contatto regolare con minorenni:
a  tratta di esseri umani (art. 182), se il reato è stato commesso a scopo di sfruttamento sessuale e la vittima è minorenne;
b  atti sessuali con fanciulli (art. 187), atti sessuali con persone dipendenti (art. 188) o atti sessuali con minorenni contro rimunerazione (art. 196);
c  aggressione e coazione sessuali (art. 189), violenza carnale (art. 190), atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere (art. 191), sfruttamento dello stato di bisogno o di dipendenza (art. 193), inganno circa il carattere sessuale di un atto (art. 193a), esibizionismo (art. 194), promovimento della prostituzione (art. 195), condivisione indebita di contenuti sessuali non pubblici (art. 197a) o molestie sessuali (art. 198), se la vittima è minorenne;
d  pornografia (art. 197):
d1  secondo l'articolo 197 capoverso 1 o 3,
d2  secondo l'articolo 197 capoverso 4 o 5, se gli oggetti o le rappresentazioni vertono su atti sessuali con minorenni.96
4    Se ad alcuno è stata inflitta una pena o una delle misure di cui agli articoli 59-61, 63 o 64 per aver commesso uno dei reati seguenti, il giudice gli interdice a vita l'esercizio di qualsiasi attività professionale o extraprofessionale organizzata implicante un contatto regolare con maggiorenni particolarmente vulnerabili nonché l'esercizio di qualsiasi attività professionale o extraprofessionale organizzata nel settore sanitario implicante un contatto diretto con i pazienti:
a  tratta di esseri umani (art. 182) a scopo di sfruttamento sessuale, aggressione e coazione sessuali (art. 189), violenza carnale (art. 190), atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere (art. 191), sfruttamento dello stato di bisogno o di dipendenza (art. 193), inganno circa il carattere sessuale di un atto (art. 193a), esibizionismo (art. 194), promovimento della prostituzione (art. 195), condivisione indebita di contenuti sessuali non pubblici (art. 197a) o molestie sessuali (art. 198), se la vittima è:
a1  un maggiorenne particolarmente vulnerabile,
a2  un maggiorenne non particolarmente vulnerabile, ma inetto a resistere, incapace di discernimento o non in grado di opporre resistenza a causa di una dipendenza fisica o psichica;
b  pornografia (art. 197 cpv. 2 primo per., 4 o 5), se gli oggetti o le rappresentazioni vertono su:
b1  atti sessuali con maggiorenni particolarmente vulnerabili,
b2  atti sessuali con maggiorenni non particolarmente vulnerabili, ma inetti a resistere, incapaci di discernimento o non in grado di opporre resistenza a causa di una dipendenza fisica o psichica.98
4bis    Nei casi di esigua gravità, il giudice può, a titolo eccezionale, prescindere dalla pronuncia di un'interdizione di esercitare un'attività secondo il capoverso 3 o 4, se non appare necessaria per trattenere l'autore dal commettere nuovi reati analoghi a quelli che hanno determinato l'interdizione. Il giudice non può tuttavia prescindere dalla pronuncia di un'interdizione di esercitare un'attività:
a  in caso di tratta di esseri umani (art. 182), coazione sessuale (art. 189 cpv. 2 e 3), violenza carnale (art. 190 cpv. 2 e 3), atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere (art. 191) o promovimento della prostituzione (art. 195); oppure
b  se l'autore è considerato pedofilo secondo i criteri di classificazione internazionalmente riconosciuti.100
5    Se all'autore è inflitta nel medesimo procedimento una pena o misura per aver commesso più reati, il giudice stabilisce quale parte della pena o quale misura è inflitta per un reato passibile dell'interdizione di esercitare un'attività. Tale parte della pena, la misura e il reato sono determinanti per stabilire se pronunciare un'interdizione di esercitare un'attività secondo il capoverso 1, 2, 2bis, 3 o 4. Le parti di pena inflitte per più reati passibili di interdizione sono addizionate. È possibile pronunciare più interdizioni di esercitare un'attività.101
6    Il giudice può ordinare un'assistenza riabilitativa per la durata dell'interdizione.102
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CP). Neppure è determinante il fatto che il ricorrente non abbia cagionato un incidente; né il breve percorso, effettuato su di una strada quasi deserta, né l'avergli la polizia consentito di guidare l'autovettura nell'ultimo tratto, valgono ad escludere un pronostico sfavorevole, pur trattandosi di circostanze suscettibili d'avere un certo rilievo.
Dispositiv

Il Tribunale federale pronuncia:
Il ricorso è respinto.
Informazioni decisione   •   DEFRITEN
Documento : 101 IV 7
Data : 12. marzo 1975
Pubblicato : 31. dicembre 1976
Sorgente : Tribunale federale
Stato : 101 IV 7
Ramo giuridico : DTF - Diritto penale e procedura penale
Oggetto : Guida in stato d'ebrietà, sospensione condizionale della pena; art. 91 LCS, 41 cpv. 1 CP. Una prassi, secondo cui non può


Registro di legislazione
CP: 41 
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 41 - 1 Il giudice può pronunciare una pena detentiva invece di una pena pecuniaria se:
1    Il giudice può pronunciare una pena detentiva invece di una pena pecuniaria se:
a  una pena detentiva appare giustificata per trattenere l'autore dal commettere nuovi crimini o delitti; o
b  una pena pecuniaria non potrà verosimilmente essere eseguita.
2    Il giudice deve motivare in modo circostanziato la scelta della pena detentiva.
3    Rimane salva la pena detentiva pronunciata in sostituzione di una pena pecuniaria non pagata (art. 36).
67
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 67 - 1 Se alcuno, nell'esercizio di un'attività professionale o extraprofessionale organizzata, ha commesso un crimine o un delitto per il quale è stato condannato a una pena detentiva superiore a sei mesi e sussiste il rischio che abusi della sua attività per commettere altri crimini o delitti, il giudice può interdirgli in tutto o in parte l'esercizio di tale attività o di altre attività analoghe per un tempo da sei mesi a cinque anni.93
1    Se alcuno, nell'esercizio di un'attività professionale o extraprofessionale organizzata, ha commesso un crimine o un delitto per il quale è stato condannato a una pena detentiva superiore a sei mesi e sussiste il rischio che abusi della sua attività per commettere altri crimini o delitti, il giudice può interdirgli in tutto o in parte l'esercizio di tale attività o di altre attività analoghe per un tempo da sei mesi a cinque anni.93
2    Se alcuno ha commesso un crimine o un delitto contro un minorenne o contro un'altra persona particolarmente vulnerabile e sussiste il rischio che commetta altri reati analoghi nell'esercizio di un'attività professionale o extraprofessionale organizzata implicante un contatto regolare con minorenni o con altre persone particolarmente vulnerabili, il giudice può interdirgli l'esercizio di tale attività per un tempo da uno a dieci anni.
2bis    Il giudice può pronunciare l'interdizione di cui al capoverso 2 a vita, se vi è da attendersi che una durata di dieci anni non sia sufficiente a garantire che l'autore non costituisca più un pericolo. Su proposta dell'autorità di esecuzione, il giudice può prorogare di volta in volta di cinque anni al massimo l'interdizione di durata determinata di cui al capoverso 2, se è necessario per trattenere l'autore dal commettere nuovi crimini o delitti analoghi a quelli che hanno determinato l'interdizione.94
3    Se ad alcuno è stata inflitta una pena o una delle misure di cui agli articoli 59-61, 63 o 64 per aver commesso uno dei reati seguenti, il giudice gli interdice a vita l'esercizio di qualsiasi attività professionale o extraprofessionale organizzata implicante un contatto regolare con minorenni:
a  tratta di esseri umani (art. 182), se il reato è stato commesso a scopo di sfruttamento sessuale e la vittima è minorenne;
b  atti sessuali con fanciulli (art. 187), atti sessuali con persone dipendenti (art. 188) o atti sessuali con minorenni contro rimunerazione (art. 196);
c  aggressione e coazione sessuali (art. 189), violenza carnale (art. 190), atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere (art. 191), sfruttamento dello stato di bisogno o di dipendenza (art. 193), inganno circa il carattere sessuale di un atto (art. 193a), esibizionismo (art. 194), promovimento della prostituzione (art. 195), condivisione indebita di contenuti sessuali non pubblici (art. 197a) o molestie sessuali (art. 198), se la vittima è minorenne;
d  pornografia (art. 197):
d1  secondo l'articolo 197 capoverso 1 o 3,
d2  secondo l'articolo 197 capoverso 4 o 5, se gli oggetti o le rappresentazioni vertono su atti sessuali con minorenni.96
4    Se ad alcuno è stata inflitta una pena o una delle misure di cui agli articoli 59-61, 63 o 64 per aver commesso uno dei reati seguenti, il giudice gli interdice a vita l'esercizio di qualsiasi attività professionale o extraprofessionale organizzata implicante un contatto regolare con maggiorenni particolarmente vulnerabili nonché l'esercizio di qualsiasi attività professionale o extraprofessionale organizzata nel settore sanitario implicante un contatto diretto con i pazienti:
a  tratta di esseri umani (art. 182) a scopo di sfruttamento sessuale, aggressione e coazione sessuali (art. 189), violenza carnale (art. 190), atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere (art. 191), sfruttamento dello stato di bisogno o di dipendenza (art. 193), inganno circa il carattere sessuale di un atto (art. 193a), esibizionismo (art. 194), promovimento della prostituzione (art. 195), condivisione indebita di contenuti sessuali non pubblici (art. 197a) o molestie sessuali (art. 198), se la vittima è:
a1  un maggiorenne particolarmente vulnerabile,
a2  un maggiorenne non particolarmente vulnerabile, ma inetto a resistere, incapace di discernimento o non in grado di opporre resistenza a causa di una dipendenza fisica o psichica;
b  pornografia (art. 197 cpv. 2 primo per., 4 o 5), se gli oggetti o le rappresentazioni vertono su:
b1  atti sessuali con maggiorenni particolarmente vulnerabili,
b2  atti sessuali con maggiorenni non particolarmente vulnerabili, ma inetti a resistere, incapaci di discernimento o non in grado di opporre resistenza a causa di una dipendenza fisica o psichica.98
4bis    Nei casi di esigua gravità, il giudice può, a titolo eccezionale, prescindere dalla pronuncia di un'interdizione di esercitare un'attività secondo il capoverso 3 o 4, se non appare necessaria per trattenere l'autore dal commettere nuovi reati analoghi a quelli che hanno determinato l'interdizione. Il giudice non può tuttavia prescindere dalla pronuncia di un'interdizione di esercitare un'attività:
a  in caso di tratta di esseri umani (art. 182), coazione sessuale (art. 189 cpv. 2 e 3), violenza carnale (art. 190 cpv. 2 e 3), atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere (art. 191) o promovimento della prostituzione (art. 195); oppure
b  se l'autore è considerato pedofilo secondo i criteri di classificazione internazionalmente riconosciuti.100
5    Se all'autore è inflitta nel medesimo procedimento una pena o misura per aver commesso più reati, il giudice stabilisce quale parte della pena o quale misura è inflitta per un reato passibile dell'interdizione di esercitare un'attività. Tale parte della pena, la misura e il reato sono determinanti per stabilire se pronunciare un'interdizione di esercitare un'attività secondo il capoverso 1, 2, 2bis, 3 o 4. Le parti di pena inflitte per più reati passibili di interdizione sono addizionate. È possibile pronunciare più interdizioni di esercitare un'attività.101
6    Il giudice può ordinare un'assistenza riabilitativa per la durata dell'interdizione.102
7    ...103
Registro DTF
100-IV-132 • 100-IV-133 • 101-IV-7 • 98-IV-159 • 99-IV-190
Parole chiave
Elenca secondo la frequenza o in ordine alfabetico
sospensione condizionale della pena • ricorrente • tribunale cantonale • guida in stato di ebrietà • ebbrezza • questio • grigioni • decisione • avviso • potere d'apprezzamento • prassi giudiziaria e amministrativa • direttive anticipate del paziente • reputazione • illuminazione • calcolo • pena detentiva • ripartizione dei compiti • tempo atmosferico • motivazione della decisione • automobile • motivo • autorizzazione o approvazione • ricorso per cassazione • azione • transazione • dichiarazione • commento • leso • luogo di lavoro • buona condotta • tribunale federale • aggravamento della pena • cio • pena pecuniaria
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