Urteilskopf

101 Ia 416

68. Sentenza del 30 luglio 1975 nella causa Bartolini, Cavina, Franciosi e Rinaldi contro Ministero pubblico della Confederazione
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 418

BGE 101 Ia 416 S. 418

A.- I cittadini italiani Claudio Bartolini (1956), Stefano Cavina (1955), Franco Franciosi (1953), Ernesto Rinaldi (1955) e Domenico D'Orazio (1953) sono entrati illegalmente in Svizzera il 9 dicembre 1974, valicando la frontiera sui monti di Scaiano (TI). Su richiesta motivata dell'Interpol di Roma, il Dipartimento federale di giustizia e polizia poneva l'11 dicembre 1974 Bartolini, Cavina, Franciosi e Rinaldi in stato di detenzione provvisoria a titolo estradizionale. Quanto a D'Orazio, le autorità italiane furono avvertite che la sola imputazione di favoreggiamento, contro di lui sollevata, non giustifica l'estradizione; egli fu rilasciato. Il 18 dicembre 1974 l'Ambasciata d'Italia a Berna ha chiesto l'estradizione dei ricercati, fondandosi su due distinti mandati di cattura (Nr. 96/74 e 101/74) emessi dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna di data 6, rispettivamente 10 dicembre 1974. Il mandato del 6 dicembre 1974 addebita a Cavina, Franciosi e Rinaldi di aver participato ad un tentativo di rapina
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avvenuto il 5 dicembre 1974 a Mascarino di Argelato (Bologna) e conclusosi con l'uccisione di un carabiniere. Esso imputa ai ricercati, in concorso fra loro, i reati di associazione per delinquere (art. 416 CPI), porto abusivo d'armi (art. 699 CPI), tentata rapina (art. 628 in relazione con art. 56 CPI), omicidio sulla persona di pubblico ufficiale commesso per assicurarsi l'impunità di altro reato (art. 575 in relazione con art. 61 ni. 2 e 10 CPI) e di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 CPI). Il mandato del 10 dicembre 1974 riteneva invece nei confronti di Bartolini e D'Orazio solo il reato di favoreggiamento personale (art. 378 CPI) per aver essi aiutato gli altri a fuggire in Svizzera. Già il 30 dicembre 1974 l'Ambasciata d'Italia a Berna comunicava però che, con nuovo mandato di cattura dell'11 dicembre 1974, il Procuratore della Repubblica aveva esteso a Bartolini le imputazioni mosse a Cavina, Franciosi e Rinaldi, restando così assorbita l'accusa di favoreggiamento personale, e chiedeva che l'estradizione fosse accordata anche nei di lui confronti per i suddetti titoli. Infine, con nota del 18 febbraio 1975, l'Ambasciata d'Italia chiedeva che l'estradizione di Bartolini, Franciosi, Cavina e Rinaldi fosse concessa anche a dipendenza di una rapina commessa il 9 novembre 1974 a Bologna ai danni di Bruno Fazzioli, direttore di un supermercato della Coop, e ciò sulla scorta di un nuovo ordine di cattura del 24 gennaio 1975 della Procura della Repubblica di Bologna. In questo mandato sono ritenuti nei confronti dei 4 ricercati, in concorso fra loro, i reati di furto aggravato (art. 624, 625 ni. 2 e 5 in relazione coll'art. 61 no. 2 CPI) e porto d'armi abusivo (art. 699 CPI), nonché la contravvenzione all'art. 66 del codice della strada.
B.- Interrogati il 17 gennaio, rispettivamente il 27 febbraio 1975 sulle domande di estradizione dal Giudice istruttore della giurisdizione sopracenerina, Bartolini, Franciosi, Cavina e Rinaldi si sono opposti all'estradizione per motivi che, ribaditi dal loro patrocinatore con esposto del 28 marzo 1975, saranno riferiti in appresso.
C.- L'8/9 luglio 1975 il Dipartimento federale di giustizia e polizia ha trasmesso gli atti al Tribunale federale per la decisione di sua competenza, accludendovi un rapporto del 27 maggio 1975 della Divisione di polizia e le osservazioni del
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Ministero pubblico della Confederazione del 1o luglio 1975. Queste si limitano a contestare la natura politica dei reati addebitati ai ricercati, senza formulare conclusioni esplicite.
Erwägungen

Considerato in diritto:

1. a) L'estradizione reciproca dei delinquenti tra la Svizzera e l'Italia è retta dalla Convenzione europea di estradizione, che ha abrogato (art. 28 § 1) il Trattato italo-svizzero del 1868. La Convenzione consacra il principio della doppia incriminazione, e, trattandosi dell'estradizione di prevenuti, pone delle esigenze minime quanto alla durata della pena privativa della libertà che deve essere comminata nelle legislazioni di entrambi gli Stati: perché si dia estradizione, il massimo della pena edittale non deve essere inferiore ad un anno. Aderendo alla Convenzione la Svizzera - la cui legge d'estradizione è basata sul sistema enumerativo - ha fatto uso della facoltà accordatale dall'art. 2 §§ 3 e 4 della Convenzione, e, restringendo la clausola generale del § 1 di questo articolo, ha allestito e notificato al Consiglio d'Europa un elenco dei reati, per i quali il diritto svizzero autorizza l'estradizione, riservandosi il diritto di rifiutarla per i reati non compresi nell'elenco (art. 2 ad art. 2 § 1 del decreto federale del 27 settembre 1966 approvante la Convenzione).
b) Secondo l'art. 2 § 2 della Convenzione, quando la domanda d'estradizione concerne più fatti distinti, puniti ciascuno dalle leggi d'entrambe le Parti, ma di cui taluni non adempiono le condizioni sulla misura della pena previste dal paragrafo primo dello stesso articolo, la Parte richiesta ha la facoltà di accordare l'estradizione, cosiddetta accessoria, anche per questi ultimi. A proposito di quest'articolo della Convenzione la Svizzera ha precisato (art. 2 ad art. 2 § 2 del decreto federale) che la riserva da lei espressa a proposito del § 1 dell'art. 2 della Convenzione non le impedisce di accordare l'estradizione accessoria per qualsiasi altro fatto punibile secondo una disposizione del diritto comune della legislazione svizzera. Con questa precisazione, la Svizzera si è dichiarata non solo disposta ad accordare l'estradizione accessoria per reati, non compresi nell'elenco, cui è comminata una pena privativa della libertà, come previsto dalla Convenzione, ma a estenderla, a condizione di reciprocità, anche a infrazioni perseguite
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con sole pene pecuniarie (Messaggio del CF, FF. 1966 I pag. 431/34, in particolare pag. 434; MARKEES, Die Schweiz und das europäische Auslieferungsabkommen, RPS 88 (1967) p. 118; cfr. anche DTF 95 I 467 e l'ulteriore dottrina ivi citata). c) Allorquando una domanda d'estradizione gli è sottoposta, il Tribunale federale esamina d'ufficio se le condizioni per accordarla sono adempiute, senza essere legato ai motivi invocati dal ricercato nella sua opposizione (DTF DTF 97 I 375; DTF 99 Ia 554). Ciò vale, secondo la giurisprudenza, anche per i requisiti formali della domanda di estradizione, sui quali spetta in primo luogo alla Divisione di polizia di pronunciarsi (DTF 27 I 89; DTF 57 I 294; DTF 101 Ia 62 consid. 3). d) Nella sentenza Della Savia (DTF 95 I 467) il Tribunale federale ha sollevato, senza risolverla, la questione dell'autorità competente per concedere la (facoltativa) estradizione accessoria prevista dall'art. 2 § 2 della Convenzione e dalla dichiarazione della Svizzera a proposito di tale disposizione. Anche se l'estradizione accessoria coinvolge un giudizio di opportunità, non v'è ragione perché il Tribunale federale, nei casi in cui la domanda d'estradizione gli è sottoposta in applicazione della legge, non si pronunci anche su codesto punto, così come deve pronunciarsi su altre questioni di opportunità che l'applicazione della Convenzione implica (cfr. DTF 95 I 468 b).
2. Nella loro opposizione i ricercati contestano che le domande presentate dall'Italia soddisfino i requisiti posti dall'art. 12, No. 2, lett. b della Convenzione, relativi al sostanziamento fattuale delle incriminazioni. L'obiezione è infondata. Le precisazioni previste da questa disposizione perseguono il fine di consentire alla Parte richiesta di qualificare i fatti per rapporto al diritto d'estradizione: in particolare, per stabilire che il reato non è avvenuto su territorio della Parte richiesta, per escludere che l'azione penale sia prescritta secondo le leggi dello Stato dove il ricercato ha trovato rifugio, come pure per qualificare il reato e consentire un giudizio sull'eventuale natura politica dello stesso. Considerate sotto questo profilo, le indicazioni fornite in appoggio della domanda appaiono sufficienti, tanto più che esse hanno dovuto essere formulate prima di una completa
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istruzione della causa (DTF 57 I 294; DTF 101 Ia 62 consid. 3). Vi è ancor meno motivo di mostrarsi eccessivamente rigorosi, in quanto sono in atti gli accertamenti compiuti dalla polizia giudiziaria ticinese in occasione dell'interrogatorio dei prevenuti.
3. a) Per quanto riguarda i fatti di Argelato i requisiti della doppia incriminazione e della misura della pena edittale sono manifestamente adempiuti per le imputazioni di rapina (art. 628 CPI e 139 CPS) e di omicidio (art. 575 CPI e 111 e rel. CPS); entrambi questi reati sono inoltre contemplati nell'elenco (ni. 19 e 1). b) Per contro, fa difetto il requisito della doppia incriminazione per il delitto di associazione per delinquere (art. 416 CPI), sconosciuto dal diritto svizzero, il quale prevede soltanto in casi particolari l'associazione ad una banda quale aggravante del furto e della rapina. Contrariamente a quanto avveniva vigente l'abrogato trattato d'estradizione italo-svizzero del 1868, che per tale delitto prescindeva dalla doppia incriminazione, l'estradizione non può per tale titolo essere concessa (DTF 95 I 468 b). c) Il reato di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 CPI) corrisponde alle fattispeci rette dagli articoli 285 (violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari) e 286 CPS (impedimento di atti dell'autorità). Contrariamente a quanto asseverano gli opponenti, il requisito della doppia incriminazione è adempiuto. Il catalogo dei reati, per i quali il diritto svizzero accorda l'estradizione, non menziona però espressamente queste infrazioni. Esso contempla tuttavia (No. 10) le "minacce di violenza alle persone ed alla proprietà", dizione che fa, in presenza di minacce gravi all'integrità personale, della minaccia (art. 180 CPS) e della coazione (art. 181 CPS) delitti per cui l'estradizione è accordata (cfr. SCHULTZ, Das schweizerische Auslieferungsrecht, p. 301/02 e nota 273 ivi). Ora, il delitto di cui all'art. 285 No. 1 CPS costituisce, secondo la dottrina, coazione qualificata (SCHWANDER, Das schweizerische Strafgesetzbuch No. 746; GERMANN, Taschenausgabe ad art. 285), per cui, in presenza di minacce gravi contro la persona, anche esso potrebbe cadere sotto la cifra 10 del suddetto catalogo. Non è tuttavia necessario risolvere queste questioni. Dato che l'estradizione deve essere concessa per le imputazioni di
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rapina e di omicidio, quella per il titolo dell'art. 337 CPI ha carattere accessorio. Non sussiste alcun ragionevole motivo per rifiutarla. Non solo la richiedono manifeste ragioni di economia processuale, ma essa non è neppur contraria agli interessi degli estradandi, che vedono giudicati in un unico procedimento tutti gli addebiti loro mossi, e non debbono temere una ripresa del procedimento trascorso il termine di protezione previsto dall'art. 14 § 1 lett. b della Convenzione (cfr. GRÜTZNER, Aktuelle Probleme der Auslieferung, Zeitschrift für gesamte Strafrechtswissenschaft, vol. 81 (1969) p. 125).
d) Nel codice penale svizzero non è contemplato un reato corrispondente al porto abusivo d'armi perseguito dall'art. 699 CPI. Il porto d'armi è però, in 10 cantoni, sottoposto ad autorizzazione e quello abusivo costituisce contravvenzione; sorge pertanto la questione di sapere se, al fine dell'esame dell'adempimento del precetto della doppia incriminazione, per "diritto svizzero" nell'accezione del Decreto federale del 27 settembre 1966 debba intendersi il solo diritto federale o se invece l'enunciazione sia comprensiva delle disposizioni di diritto penale cantonale. In linea di principio deve essere ammesso che solo le infrazioni punite dal diritto federale possono dar luogo a estradizione. Pur ammettendo che la regola possa prestarsi ad eccezioni in presenza di circostanze particolari, tali circostanze non possono essere ravvisate nella concreta fattispecie. Non appare infatti opportuno distinguere a seconda della legislazione cantonale vigente nel luogo, ove si è effettuato l'arresto, perché in tal caso si farebbe dipendere l'adempimento di un requisito essenziale per l'estradizione da una circostanza fortuita. Negato che nella concreta fattispecie sussiste la doppia incriminazione, il problema dell'estradizione accessoria non si pone, e l'estradizione deve per tale imputazione essere rifiutata. Si deve quindi concludere che, con riserva dell'esame delle ulteriori obiezioni degli estradandi, l'estradizione per i fatti di Argelato entra in considerazione, in linea di principio, per le imputazioni di rapina, omicidio e resistenza a pubblico ufficiale, mentre è esclusa per le imputazioni di associazione per delinquere e porto abusivo d'armi.
4. Quanto ai fatti avvenuti a Bologna il 9 novembre 1974, è dato il requisito della doppia incriminazione
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sia per l'imputazione di rapina (v. sopra), sia per quella di furto aggravato (art. 624 e 625 CPI, 137 CPS), sia per le lesioni personali (art. 582, 585, 576 CPI e 122 CPS). I reati figurano nell'elenco: quello di lesioni (No. 4) consente l'estradizione solo se esse hanno provocato un'incapacità al lavoro di più di venti giorni, ipotesi non realizzata in concreto, poiché secondo il mandato di cattura le lesioni provocate a Fazzioli sono guarite in 8 giorni. Tuttavia, per le ragioni già menzionate, anche per le lesioni l'estradizione può essere accordata a titolo accessorio. Per quanto riguarda il porto d'armi abusivo l'estradizione deve essere negata per le stesse ragioni menzionate al considerando 3d. La contravvenzione prevista dall'art. 66 cpv. 9 del codice stradale italiano (circolazione con targhe non proprie del veicolo) è perseguibile anche in Svizzera (art. 97 LCS); anche in questo caso l'estradizione accessoria può essere ammessa. Per i fatti di Bologna, l'estradizione è quindi ammissibile, sotto riserva delle ulteriori obiezioni dei ricercati, per tutte le imputazioni, tranne quella di porto d'armi abusivo.
5. Per i fatti di Argelato, i ricercati sostengono anzitutto che non si può parlare di tentativo di rapina, ma soltanto di atti preparatori non punibili. A parte il fatto che codesta tesi, contenuta nel memoriale del loro patrono, è in contrasto con le dichiarazioni rese in precedenza alla polizia giudiziaria ticinese, prima, ed al Giudice istruttore, poi, il motivo d'opposizione non è proponibile. Per costante giurisprudenza il Tribunale federale, quale giudice dell'estradizione, è vincolato dalle risultanze dell'atto di cattura, fintanto almeno ch'esso non contenga errori manifesti (DTF 95 I 467 consid. 5 e riferimenti; sentenza Castori del 19.3.1975 consid. 4 non pubblicato). Un riesame di questa giurisprudenza alla luce delle critiche di dottrina si rivela anche nel presente caso superfluo, perché anche per i fautori della sua modificazione occorre che il prevenuto sia in grado di dimostrare immediatamente e direttamente la propria innocenza, ciò che in casu non si verifica (sentenze citate). Le stesse considerazioni valgono per quanto concerne la pretesa dei ricercati di essere totalmente estranei all'uccisione del carabiniere, avendo essi ignorato che alcuni compagni fossero armati, nonché per l'asserzione di Bartolini, di aver egli ammesso la sua partecipazione ai fatti vuoi per un malinteso
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senso di solidarietà verso i compagni, vuoi perché sottoposto a pressioni da parte di un capitano dei carabinieri, che avrebbe assistito agli interrogatori dei prevenuti a Locarno. Gli stessi rilievi vanno fatti per le contestazioni relative alla rapina di Bologna: le asserzioni dei prevenuti sono d'altronde in contrasto con le ammissioni da loro fatte davanti alla polizia giudiziaria ticinese.
6. Giusta l'art. 3 § 1 della Convenzione, l'estradizione è negata se i fatti delittuosi per i quali essa è domandata sono considerati dalla Parte richiesta come un reato politico o come un fatto connesso ad un simile reato; inoltre, secondo il § 2 dello stesso articolo, l'estradizione è altresì rifiutata se la Parte richiesta ha motivi seri per credere che la domanda sia stata presentata allo scopo di perseguire o punire un individuo per considerazioni di razza, di religione, di nazionalità o di opinioni politiche, o che la condizione di questo individuo arrischi di essere aggravata per l'uno o l'altro di questi motivi. a) A questo proposito gli estradandi fanno valere anzitutto che, in un avviso di apertura di procedimento penale emesso il 13 dicembre 1974 dal Procuratore della Repubblica di Bologna nei loro confronti, essi sono prevenuti del reato di formazione e partecipazione a banda armata (art. 306 CPI) in relazione col reato di cui all'art. 285 CPI (devastazione, saccheggio e strage allo scopo di attentare alla sicurezza dello Stato), per fatti commessi a Varese e Bologna anteriormente al 5 dicembre 1974. Fondandosi parimenti su articoli apparsi nella stampa italiana, essi ne deducono che, una volta estradati, la magistratura italiana si appresta a accusarli di altri reati, in particolare dei delitti di cui alle due citate disposizioni, per i quali la domanda d'estradizione non è stata presentata, e chiedono che l'autorità italiana sia richiamata alla stretta osservanza del principio della specialità. La domanda è improponibile: gli Stati, che hanno sottoscritto la Convenzione, sono tenuti direttamente in virtù dell'art. 14 di questa al rispetto della regola della specialità. Non v'è d'altronde alcun motivo di dubitare che la domanda di estradizione sia stata presentata per perseguire gli estradandi a cagione della loro opinione politica, o che la loro condizione arrischi per tale motivo di essere aggravata (art. 3 § 2 della Convenzione). b) Gli estradandi invocano infine la motivazione politica delle azioni loro rimproverate che, rivolte a loro dire contro
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proprietà appartenenti ad avversari politici, finanziatori di movimenti d'estrema destra, avrebbero costituito degli "espropri", il cui provento era destinato a assistere i familiari di loro compagni in carcere o in esilio per ragioni politiche. A parte il fatto che le dichiarazioni fatte dagli estradandi su tal punto sono contraddittorie, non sussistono gli estremi richiesti da una costante giurisprudenza per ammettere che le circostanze in cui le infrazioni di diritto comune sarebbero state commesse, segnatamente il loro movente e lo scopo (DTF 27 I 84; DTF 32 I 539; DTF 59 I 145; DTF 77 I 62; DTF 78 I 50; DTF 90 I 299; DTF 95 I 469; DTF 101 Ia 64 consid. 5b), conferiscano ai reati un carattere politico predominante. In particolare, non può affermarsi che i reati si siano situati nell'ambito della lotta contro o per il potere, né che tendessero a sottrarre alcuno ad un potere escludente ogni forma d'opposizione. In secondo luogo, non sussiste tra gli atti ed il fine politico un rapporto chiaro, stretto e diretto; da ultimo non v'è alcuna proporzione tra le lesioni cagionate e lo scopo perseguito.
Dispositiv

Il Tribunale federale pronuncia:
1. Nella misura in cui l'estradizione è stata chiesta per i fatti di Argelato, essa è concessa, e l'opposizione è respinta, per le imputazioni di rapina, omicidio e resistenza a pubblico ufficiale; per i fatti di Bologna l'estradizione è concessa, e l'opposizione è respinta, per le imputazioni di rapina, furto, lesioni personali e circolazione con targhe non proprie del veicolo. 2. Nella misura in cui l'estradizione è stata chiesta per le imputazioni di associazione per delinquere e di porto d'armi abusivo, essa è negata e l'opposizione degli estradandi è accolta.
Decision information   •   DEFRITEN
Document : 101 IA 416
Date : 30. Juli 1975
Published : 31. Dezember 1976
Source : Bundesgericht
Status : 101 IA 416
Subject area : BGE - Verfassungsrecht
Subject : Auslieferung; Europäisches Auslieferungsübereinkommen; Bundesbeschluss vom 27. September 1966 über dessen Genehmigung.
Classification : Bestätigung der Rechtsprechung


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BBl
1966/I/431