Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A_567/2008
Arrêt du 31 mars 2009
IIe Cour de droit civil
Composition
Mmes et M. les Juges Hohl, Présidente,
Jacquemoud-Rossari et von Werdt.
Greffière: Mme de Poret.
Parties
X.________,
recourante, représentée par Me Eric Ramel, avocat,
contre
Y.________,
intimé.
Objet
divorce,
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 20 juin 2008.
Faits:
A.
Y.________ (ci-après l'intimé), né le ***1945, et X.________ (ci-après la recourante), née le ***1959, tous deux de nationalité belge, se sont mariés le 14 juillet 2001 en Belgique. Le couple n'a pas d'enfant commun.
L'intimé vit et travaille dans le canton de Genève. La recourante a vécu à Genève d'avril 2003 à janvier 2004, date de l'enregistrement de son départ par l'Office cantonal de la population.
B.
Le 6 septembre 2005, l'intimé a ouvert action en divorce devant le Tribunal de première instance du canton de Genève. Par jugement du 22 novembre 2007, celui-ci a prononcé le divorce des parties, point qui n'est plus contesté entre les intéressés. Il a notamment débouté la recourante de ses conclusions tendant au versement, par son ex-époux, d'une contribution à son entretien et a également dit que, moyennant la restitution réciproque de certains biens précisément décrits, les parties n'avaient plus aucune prétention à faire valoir l'une envers l'autre du chef de leur régime matrimonial.
La recourante a fait appel de ce jugement auprès de la Cour de justice. Par arrêt du 20 juin 2008, celle-ci a confirmé la décision de première instance sur les points litigieux susmentionnés.
C.
Le 28 août 2008, la recourante a déposé un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral contre l'arrêt de la Cour de justice. Soutenant que le droit belge est applicable à la dissolution du régime matrimonial des époux, elle conclut à ce qu'il soit constaté que les époux étaient soumis au régime légal de la communauté de biens du droit belge et, qu'en conséquence, la cause doit être renvoyée à l'autorité précédente, subsidiairement à l'autorité de première instance, afin d'établir les biens à partager et de procéder au partage selon ledit régime. La recourante demande également le versement d'une contribution d'entretien mensuelle d'un montant de 2'000 euros. Subsidiairement, elle conclut au renvoi de l'affaire à la cour cantonale et, plus subsidiairement, à l'autorité de première instance, tant sur la question de la liquidation du régime matrimonial que sur celle de la contribution d'entretien. A l'appui de son recours, la recourante invoque une violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), plus particulièrement une mauvaise application de l'art. 54
SR 291 Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP) LDIP Art. 54 - 1 I rapporti patrimoniali dei coniugi che non abbiano scelto il diritto applicabile sono regolati: |
|
1 | I rapporti patrimoniali dei coniugi che non abbiano scelto il diritto applicabile sono regolati: |
a | dal diritto dello Stato in cui ambedue sono simultaneamente domiciliati o, se ciò non è il caso; |
b | dal diritto dello Stato in cui ambedue erano da ultimo simultaneamente domiciliati. |
2 | Se i coniugi non sono mai stati simultaneamente domiciliati nello stesso Stato, si applica il loro diritto nazionale comune. |
3 | Se i coniugi non sono mai stati simultaneamente domiciliati nello stesso Stato né hanno cittadinanza comune, si applica il regime della separazione dei beni giusta il diritto svizzero. |
SR 291 Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP) LDIP Art. 54 - 1 I rapporti patrimoniali dei coniugi che non abbiano scelto il diritto applicabile sono regolati: |
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1 | I rapporti patrimoniali dei coniugi che non abbiano scelto il diritto applicabile sono regolati: |
a | dal diritto dello Stato in cui ambedue sono simultaneamente domiciliati o, se ciò non è il caso; |
b | dal diritto dello Stato in cui ambedue erano da ultimo simultaneamente domiciliati. |
2 | Se i coniugi non sono mai stati simultaneamente domiciliati nello stesso Stato, si applica il loro diritto nazionale comune. |
3 | Se i coniugi non sono mai stati simultaneamente domiciliati nello stesso Stato né hanno cittadinanza comune, si applica il regime della separazione dei beni giusta il diritto svizzero. |
SR 291 Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP) LDIP Art. 54 - 1 I rapporti patrimoniali dei coniugi che non abbiano scelto il diritto applicabile sono regolati: |
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1 | I rapporti patrimoniali dei coniugi che non abbiano scelto il diritto applicabile sono regolati: |
a | dal diritto dello Stato in cui ambedue sono simultaneamente domiciliati o, se ciò non è il caso; |
b | dal diritto dello Stato in cui ambedue erano da ultimo simultaneamente domiciliati. |
2 | Se i coniugi non sono mai stati simultaneamente domiciliati nello stesso Stato, si applica il loro diritto nazionale comune. |
3 | Se i coniugi non sono mai stati simultaneamente domiciliati nello stesso Stato né hanno cittadinanza comune, si applica il regime della separazione dei beni giusta il diritto svizzero. |
SR 291 Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP) LDIP Art. 54 - 1 I rapporti patrimoniali dei coniugi che non abbiano scelto il diritto applicabile sono regolati: |
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1 | I rapporti patrimoniali dei coniugi che non abbiano scelto il diritto applicabile sono regolati: |
a | dal diritto dello Stato in cui ambedue sono simultaneamente domiciliati o, se ciò non è il caso; |
b | dal diritto dello Stato in cui ambedue erano da ultimo simultaneamente domiciliati. |
2 | Se i coniugi non sono mai stati simultaneamente domiciliati nello stesso Stato, si applica il loro diritto nazionale comune. |
3 | Se i coniugi non sono mai stati simultaneamente domiciliati nello stesso Stato né hanno cittadinanza comune, si applica il regime della separazione dei beni giusta il diritto svizzero. |
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a | dal diritto dello Stato in cui ambedue sono simultaneamente domiciliati o, se ciò non è il caso; |
b | dal diritto dello Stato in cui ambedue erano da ultimo simultaneamente domiciliati. |
2 | Se i coniugi non sono mai stati simultaneamente domiciliati nello stesso Stato, si applica il loro diritto nazionale comune. |
3 | Se i coniugi non sono mai stati simultaneamente domiciliati nello stesso Stato né hanno cittadinanza comune, si applica il regime della separazione dei beni giusta il diritto svizzero. |
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a | dal diritto dello Stato in cui ambedue sono simultaneamente domiciliati o, se ciò non è il caso; |
b | dal diritto dello Stato in cui ambedue erano da ultimo simultaneamente domiciliati. |
2 | Se i coniugi non sono mai stati simultaneamente domiciliati nello stesso Stato, si applica il loro diritto nazionale comune. |
3 | Se i coniugi non sono mai stati simultaneamente domiciliati nello stesso Stato né hanno cittadinanza comune, si applica il regime della separazione dei beni giusta il diritto svizzero. |
que le droit étranger désigné par le droit international privé suisse n'aurait pas été appliqué (art. 96 let. a
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a | dal diritto dello Stato in cui ambedue sono simultaneamente domiciliati o, se ciò non è il caso; |
b | dal diritto dello Stato in cui ambedue erano da ultimo simultaneamente domiciliati. |
2 | Se i coniugi non sono mai stati simultaneamente domiciliati nello stesso Stato, si applica il loro diritto nazionale comune. |
3 | Se i coniugi non sono mai stati simultaneamente domiciliati nello stesso Stato né hanno cittadinanza comune, si applica il regime della separazione dei beni giusta il diritto svizzero. |
Considérant en droit:
1.
Le recours a été interjeté en temps utile (art. 46 al. 1 let. b
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1 | I rapporti patrimoniali dei coniugi che non abbiano scelto il diritto applicabile sono regolati: |
a | dal diritto dello Stato in cui ambedue sono simultaneamente domiciliati o, se ciò non è il caso; |
b | dal diritto dello Stato in cui ambedue erano da ultimo simultaneamente domiciliati. |
2 | Se i coniugi non sono mai stati simultaneamente domiciliati nello stesso Stato, si applica il loro diritto nazionale comune. |
3 | Se i coniugi non sono mai stati simultaneamente domiciliati nello stesso Stato né hanno cittadinanza comune, si applica il regime della separazione dei beni giusta il diritto svizzero. |
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a | dal diritto dello Stato in cui ambedue sono simultaneamente domiciliati o, se ciò non è il caso; |
b | dal diritto dello Stato in cui ambedue erano da ultimo simultaneamente domiciliati. |
2 | Se i coniugi non sono mai stati simultaneamente domiciliati nello stesso Stato, si applica il loro diritto nazionale comune. |
3 | Se i coniugi non sono mai stati simultaneamente domiciliati nello stesso Stato né hanno cittadinanza comune, si applica il regime della separazione dei beni giusta il diritto svizzero. |
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a | dal diritto dello Stato in cui ambedue sono simultaneamente domiciliati o, se ciò non è il caso; |
b | dal diritto dello Stato in cui ambedue erano da ultimo simultaneamente domiciliati. |
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a | dal diritto dello Stato in cui ambedue sono simultaneamente domiciliati o, se ciò non è il caso; |
b | dal diritto dello Stato in cui ambedue erano da ultimo simultaneamente domiciliati. |
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3 | Se i coniugi non sono mai stati simultaneamente domiciliati nello stesso Stato né hanno cittadinanza comune, si applica il regime della separazione dei beni giusta il diritto svizzero. |
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a | dal diritto dello Stato in cui ambedue sono simultaneamente domiciliati o, se ciò non è il caso; |
b | dal diritto dello Stato in cui ambedue erano da ultimo simultaneamente domiciliati. |
2 | Se i coniugi non sono mai stati simultaneamente domiciliati nello stesso Stato, si applica il loro diritto nazionale comune. |
3 | Se i coniugi non sono mai stati simultaneamente domiciliati nello stesso Stato né hanno cittadinanza comune, si applica il regime della separazione dei beni giusta il diritto svizzero. |
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a | dal diritto dello Stato in cui ambedue sono simultaneamente domiciliati o, se ciò non è il caso; |
b | dal diritto dello Stato in cui ambedue erano da ultimo simultaneamente domiciliati. |
2 | Se i coniugi non sono mai stati simultaneamente domiciliati nello stesso Stato, si applica il loro diritto nazionale comune. |
3 | Se i coniugi non sono mai stati simultaneamente domiciliati nello stesso Stato né hanno cittadinanza comune, si applica il regime della separazione dei beni giusta il diritto svizzero. |
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a | dal diritto dello Stato in cui ambedue sono simultaneamente domiciliati o, se ciò non è il caso; |
b | dal diritto dello Stato in cui ambedue erano da ultimo simultaneamente domiciliati. |
2 | Se i coniugi non sono mai stati simultaneamente domiciliati nello stesso Stato, si applica il loro diritto nazionale comune. |
3 | Se i coniugi non sono mai stati simultaneamente domiciliati nello stesso Stato né hanno cittadinanza comune, si applica il regime della separazione dei beni giusta il diritto svizzero. |
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a | dal diritto dello Stato in cui ambedue sono simultaneamente domiciliati o, se ciò non è il caso; |
b | dal diritto dello Stato in cui ambedue erano da ultimo simultaneamente domiciliati. |
2 | Se i coniugi non sono mai stati simultaneamente domiciliati nello stesso Stato, si applica il loro diritto nazionale comune. |
3 | Se i coniugi non sono mai stati simultaneamente domiciliati nello stesso Stato né hanno cittadinanza comune, si applica il regime della separazione dei beni giusta il diritto svizzero. |
2.
Saisi d'un recours en matière civile, le Tribunal fédéral n'examine les griefs de violation des droits constitutionnels, et notamment la violation de l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils sont invoqués et motivés par le recourant (art. 106 al. 2
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1 | I rapporti patrimoniali dei coniugi che non abbiano scelto il diritto applicabile sono regolati: |
a | dal diritto dello Stato in cui ambedue sono simultaneamente domiciliati o, se ciò non è il caso; |
b | dal diritto dello Stato in cui ambedue erano da ultimo simultaneamente domiciliati. |
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3 | Se i coniugi non sono mai stati simultaneamente domiciliati nello stesso Stato né hanno cittadinanza comune, si applica il regime della separazione dei beni giusta il diritto svizzero. |
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a | dal diritto dello Stato in cui ambedue sono simultaneamente domiciliati o, se ciò non è il caso; |
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2 | Se i coniugi non sono mai stati simultaneamente domiciliati nello stesso Stato, si applica il loro diritto nazionale comune. |
3 | Se i coniugi non sono mai stati simultaneamente domiciliati nello stesso Stato né hanno cittadinanza comune, si applica il regime della separazione dei beni giusta il diritto svizzero. |
3.
La cour cantonale a retenu que les époux avaient eu leur dernier domicile commun en Suisse et a en conséquence appliqué le droit suisse des régimes matrimoniaux, conformément à l'art. 54 al. 1 let. b
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1 | I rapporti patrimoniali dei coniugi che non abbiano scelto il diritto applicabile sono regolati: |
a | dal diritto dello Stato in cui ambedue sono simultaneamente domiciliati o, se ciò non è il caso; |
b | dal diritto dello Stato in cui ambedue erano da ultimo simultaneamente domiciliati. |
2 | Se i coniugi non sono mai stati simultaneamente domiciliati nello stesso Stato, si applica il loro diritto nazionale comune. |
3 | Se i coniugi non sono mai stati simultaneamente domiciliati nello stesso Stato né hanno cittadinanza comune, si applica il regime della separazione dei beni giusta il diritto svizzero. |
Se référant à l'art. 96 let. a
SR 291 Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP) LDIP Art. 54 - 1 I rapporti patrimoniali dei coniugi che non abbiano scelto il diritto applicabile sono regolati: |
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1 | I rapporti patrimoniali dei coniugi che non abbiano scelto il diritto applicabile sono regolati: |
a | dal diritto dello Stato in cui ambedue sono simultaneamente domiciliati o, se ciò non è il caso; |
b | dal diritto dello Stato in cui ambedue erano da ultimo simultaneamente domiciliati. |
2 | Se i coniugi non sono mai stati simultaneamente domiciliati nello stesso Stato, si applica il loro diritto nazionale comune. |
3 | Se i coniugi non sono mai stati simultaneamente domiciliati nello stesso Stato né hanno cittadinanza comune, si applica il regime della separazione dei beni giusta il diritto svizzero. |
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a | dal diritto dello Stato in cui ambedue sono simultaneamente domiciliati o, se ciò non è il caso; |
b | dal diritto dello Stato in cui ambedue erano da ultimo simultaneamente domiciliati. |
2 | Se i coniugi non sono mai stati simultaneamente domiciliati nello stesso Stato, si applica il loro diritto nazionale comune. |
3 | Se i coniugi non sono mai stati simultaneamente domiciliati nello stesso Stato né hanno cittadinanza comune, si applica il regime della separazione dei beni giusta il diritto svizzero. |
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1 | I rapporti patrimoniali dei coniugi che non abbiano scelto il diritto applicabile sono regolati: |
a | dal diritto dello Stato in cui ambedue sono simultaneamente domiciliati o, se ciò non è il caso; |
b | dal diritto dello Stato in cui ambedue erano da ultimo simultaneamente domiciliati. |
2 | Se i coniugi non sono mai stati simultaneamente domiciliati nello stesso Stato, si applica il loro diritto nazionale comune. |
3 | Se i coniugi non sono mai stati simultaneamente domiciliati nello stesso Stato né hanno cittadinanza comune, si applica il regime della separazione dei beni giusta il diritto svizzero. |
SR 291 Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP) LDIP Art. 16 - 1 Il contenuto del diritto straniero applicabile è accertato d'ufficio. A tal fine può essere chiesta la collaborazione delle parti. In caso di pretese patrimoniali, la prova può essere accollata alle parti. |
|
1 | Il contenuto del diritto straniero applicabile è accertato d'ufficio. A tal fine può essere chiesta la collaborazione delle parti. In caso di pretese patrimoniali, la prova può essere accollata alle parti. |
2 | Se il contenuto del diritto straniero applicabile non può essere accertato, si applica il diritto svizzero. |
Dans la mesure où la recourante ne soutient pas que le régime de la séparation de biens - auquel elle n'a pas valablement contesté être soumise (cf. consid. 4 infra) - aurait des conséquences distinctes en droit suisse et en droit belge, la question de l'existence d'un domicile commun des époux en Suisse et de l'application de l'art. 54 al. 2
SR 291 Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP) LDIP Art. 54 - 1 I rapporti patrimoniali dei coniugi che non abbiano scelto il diritto applicabile sono regolati: |
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1 | I rapporti patrimoniali dei coniugi che non abbiano scelto il diritto applicabile sono regolati: |
a | dal diritto dello Stato in cui ambedue sono simultaneamente domiciliati o, se ciò non è il caso; |
b | dal diritto dello Stato in cui ambedue erano da ultimo simultaneamente domiciliati. |
2 | Se i coniugi non sono mai stati simultaneamente domiciliati nello stesso Stato, si applica il loro diritto nazionale comune. |
3 | Se i coniugi non sono mai stati simultaneamente domiciliati nello stesso Stato né hanno cittadinanza comune, si applica il regime della separazione dei beni giusta il diritto svizzero. |
4.
4.1 Se fondant sur le fait que l'époux avait déclaré que les parties étaient soumises au régime matrimonial de la séparation de biens et que l'épouse ne l'avait jamais contesté, la Cour de justice a retenu que les époux étaient soumis à ce régime particulier. Partant, leurs patrimoines étaient complètement dissociés et ils renonçaient également à tout partage des économies réalisées de part et d'autre. Chacun des époux était cependant en droit de récupérer les biens lui appartenant.
4.2 La recourante se plaint d'insuffisance dans l'établissement des faits et d'arbitraire dans l'application des art. 8
SR 291 Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP) LDIP Art. 54 - 1 I rapporti patrimoniali dei coniugi che non abbiano scelto il diritto applicabile sono regolati: |
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1 | I rapporti patrimoniali dei coniugi che non abbiano scelto il diritto applicabile sono regolati: |
a | dal diritto dello Stato in cui ambedue sono simultaneamente domiciliati o, se ciò non è il caso; |
b | dal diritto dello Stato in cui ambedue erano da ultimo simultaneamente domiciliati. |
2 | Se i coniugi non sono mai stati simultaneamente domiciliati nello stesso Stato, si applica il loro diritto nazionale comune. |
3 | Se i coniugi non sono mai stati simultaneamente domiciliati nello stesso Stato né hanno cittadinanza comune, si applica il regime della separazione dei beni giusta il diritto svizzero. |
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a | dal diritto dello Stato in cui ambedue sono simultaneamente domiciliati o, se ciò non è il caso; |
b | dal diritto dello Stato in cui ambedue erano da ultimo simultaneamente domiciliati. |
2 | Se i coniugi non sono mai stati simultaneamente domiciliati nello stesso Stato, si applica il loro diritto nazionale comune. |
3 | Se i coniugi non sono mai stati simultaneamente domiciliati nello stesso Stato né hanno cittadinanza comune, si applica il regime della separazione dei beni giusta il diritto svizzero. |
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1 | I rapporti patrimoniali dei coniugi che non abbiano scelto il diritto applicabile sono regolati: |
a | dal diritto dello Stato in cui ambedue sono simultaneamente domiciliati o, se ciò non è il caso; |
b | dal diritto dello Stato in cui ambedue erano da ultimo simultaneamente domiciliati. |
2 | Se i coniugi non sono mai stati simultaneamente domiciliati nello stesso Stato, si applica il loro diritto nazionale comune. |
3 | Se i coniugi non sono mai stati simultaneamente domiciliati nello stesso Stato né hanno cittadinanza comune, si applica il regime della separazione dei beni giusta il diritto svizzero. |
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1 | I rapporti patrimoniali dei coniugi che non abbiano scelto il diritto applicabile sono regolati: |
a | dal diritto dello Stato in cui ambedue sono simultaneamente domiciliati o, se ciò non è il caso; |
b | dal diritto dello Stato in cui ambedue erano da ultimo simultaneamente domiciliati. |
2 | Se i coniugi non sono mai stati simultaneamente domiciliati nello stesso Stato, si applica il loro diritto nazionale comune. |
3 | Se i coniugi non sono mai stati simultaneamente domiciliati nello stesso Stato né hanno cittadinanza comune, si applica il regime della separazione dei beni giusta il diritto svizzero. |
La recourante prétend, de manière confuse, que les faits ont été établis de façon manifestement inexacte (art. 97 al. 1
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1 | I rapporti patrimoniali dei coniugi che non abbiano scelto il diritto applicabile sono regolati: |
a | dal diritto dello Stato in cui ambedue sono simultaneamente domiciliati o, se ciò non è il caso; |
b | dal diritto dello Stato in cui ambedue erano da ultimo simultaneamente domiciliati. |
2 | Se i coniugi non sono mai stati simultaneamente domiciliati nello stesso Stato, si applica il loro diritto nazionale comune. |
3 | Se i coniugi non sono mai stati simultaneamente domiciliati nello stesso Stato né hanno cittadinanza comune, si applica il regime della separazione dei beni giusta il diritto svizzero. |
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1 | I rapporti patrimoniali dei coniugi che non abbiano scelto il diritto applicabile sono regolati: |
a | dal diritto dello Stato in cui ambedue sono simultaneamente domiciliati o, se ciò non è il caso; |
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2 | Se i coniugi non sono mai stati simultaneamente domiciliati nello stesso Stato, si applica il loro diritto nazionale comune. |
3 | Se i coniugi non sono mai stati simultaneamente domiciliati nello stesso Stato né hanno cittadinanza comune, si applica il regime della separazione dei beni giusta il diritto svizzero. |
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1 | I rapporti patrimoniali dei coniugi che non abbiano scelto il diritto applicabile sono regolati: |
a | dal diritto dello Stato in cui ambedue sono simultaneamente domiciliati o, se ciò non è il caso; |
b | dal diritto dello Stato in cui ambedue erano da ultimo simultaneamente domiciliati. |
2 | Se i coniugi non sono mai stati simultaneamente domiciliati nello stesso Stato, si applica il loro diritto nazionale comune. |
3 | Se i coniugi non sono mai stati simultaneamente domiciliati nello stesso Stato né hanno cittadinanza comune, si applica il regime della separazione dei beni giusta il diritto svizzero. |
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1 | I rapporti patrimoniali dei coniugi che non abbiano scelto il diritto applicabile sono regolati: |
a | dal diritto dello Stato in cui ambedue sono simultaneamente domiciliati o, se ciò non è il caso; |
b | dal diritto dello Stato in cui ambedue erano da ultimo simultaneamente domiciliati. |
2 | Se i coniugi non sono mai stati simultaneamente domiciliati nello stesso Stato, si applica il loro diritto nazionale comune. |
3 | Se i coniugi non sono mai stati simultaneamente domiciliati nello stesso Stato né hanno cittadinanza comune, si applica il regime della separazione dei beni giusta il diritto svizzero. |
preuve, les juges ne pouvaient ainsi s'en tenir à l'affirmation de l'époux.
4.3 Le droit fédéral, notamment l'art. 120
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1 | I rapporti patrimoniali dei coniugi che non abbiano scelto il diritto applicabile sono regolati: |
a | dal diritto dello Stato in cui ambedue sono simultaneamente domiciliati o, se ciò non è il caso; |
b | dal diritto dello Stato in cui ambedue erano da ultimo simultaneamente domiciliati. |
2 | Se i coniugi non sono mai stati simultaneamente domiciliati nello stesso Stato, si applica il loro diritto nazionale comune. |
3 | Se i coniugi non sono mai stati simultaneamente domiciliati nello stesso Stato né hanno cittadinanza comune, si applica il regime della separazione dei beni giusta il diritto svizzero. |
SR 291 Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP) LDIP Art. 54 - 1 I rapporti patrimoniali dei coniugi che non abbiano scelto il diritto applicabile sono regolati: |
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1 | I rapporti patrimoniali dei coniugi che non abbiano scelto il diritto applicabile sono regolati: |
a | dal diritto dello Stato in cui ambedue sono simultaneamente domiciliati o, se ciò non è il caso; |
b | dal diritto dello Stato in cui ambedue erano da ultimo simultaneamente domiciliati. |
2 | Se i coniugi non sono mai stati simultaneamente domiciliati nello stesso Stato, si applica il loro diritto nazionale comune. |
3 | Se i coniugi non sono mai stati simultaneamente domiciliati nello stesso Stato né hanno cittadinanza comune, si applica il regime della separazione dei beni giusta il diritto svizzero. |
SJ 2006 I 61; 4P.134/2002 du 30 octobre 2002 consid. 4.1; SJ 1983 p. 9 consid. 3a; ATF 105 II 143 consid. 6a/bb p. 146; BERNARD BERTOSSA/LOUIS GAILLARD/JAQUES GUYET/ANDRÉ DIEGO SCHMIDT, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, n. 3 ad art. 126
SR 291 Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP) LDIP Art. 54 - 1 I rapporti patrimoniali dei coniugi che non abbiano scelto il diritto applicabile sono regolati: |
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1 | I rapporti patrimoniali dei coniugi che non abbiano scelto il diritto applicabile sono regolati: |
a | dal diritto dello Stato in cui ambedue sono simultaneamente domiciliati o, se ciò non è il caso; |
b | dal diritto dello Stato in cui ambedue erano da ultimo simultaneamente domiciliati. |
2 | Se i coniugi non sono mai stati simultaneamente domiciliati nello stesso Stato, si applica il loro diritto nazionale comune. |
3 | Se i coniugi non sono mai stati simultaneamente domiciliati nello stesso Stato né hanno cittadinanza comune, si applica il regime della separazione dei beni giusta il diritto svizzero. |
SR 291 Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP) LDIP Art. 54 - 1 I rapporti patrimoniali dei coniugi che non abbiano scelto il diritto applicabile sono regolati: |
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1 | I rapporti patrimoniali dei coniugi che non abbiano scelto il diritto applicabile sono regolati: |
a | dal diritto dello Stato in cui ambedue sono simultaneamente domiciliati o, se ciò non è il caso; |
b | dal diritto dello Stato in cui ambedue erano da ultimo simultaneamente domiciliati. |
2 | Se i coniugi non sono mai stati simultaneamente domiciliati nello stesso Stato, si applica il loro diritto nazionale comune. |
3 | Se i coniugi non sono mai stati simultaneamente domiciliati nello stesso Stato né hanno cittadinanza comune, si applica il regime della separazione dei beni giusta il diritto svizzero. |
SR 291 Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP) LDIP Art. 54 - 1 I rapporti patrimoniali dei coniugi che non abbiano scelto il diritto applicabile sono regolati: |
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1 | I rapporti patrimoniali dei coniugi che non abbiano scelto il diritto applicabile sono regolati: |
a | dal diritto dello Stato in cui ambedue sono simultaneamente domiciliati o, se ciò non è il caso; |
b | dal diritto dello Stato in cui ambedue erano da ultimo simultaneamente domiciliati. |
2 | Se i coniugi non sono mai stati simultaneamente domiciliati nello stesso Stato, si applica il loro diritto nazionale comune. |
3 | Se i coniugi non sono mai stati simultaneamente domiciliati nello stesso Stato né hanno cittadinanza comune, si applica il regime della separazione dei beni giusta il diritto svizzero. |
SR 291 Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP) LDIP Art. 54 - 1 I rapporti patrimoniali dei coniugi che non abbiano scelto il diritto applicabile sono regolati: |
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1 | I rapporti patrimoniali dei coniugi che non abbiano scelto il diritto applicabile sono regolati: |
a | dal diritto dello Stato in cui ambedue sono simultaneamente domiciliati o, se ciò non è il caso; |
b | dal diritto dello Stato in cui ambedue erano da ultimo simultaneamente domiciliati. |
2 | Se i coniugi non sono mai stati simultaneamente domiciliati nello stesso Stato, si applica il loro diritto nazionale comune. |
3 | Se i coniugi non sono mai stati simultaneamente domiciliati nello stesso Stato né hanno cittadinanza comune, si applica il regime della separazione dei beni giusta il diritto svizzero. |
5.
La cour cantonale a jugé que le divorce des parties et, partant, le droit à une contribution d'entretien, étaient soumis au droit belge, conformément à l'art. 61 al. 2
SR 291 Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP) LDIP Art. 61 - Divorzio e separazione sono regolati dal diritto svizzero . |
juge des mesures protectrices avait nié tout droit de l'épouse à une contribution d'entretien, de sorte que le mari n'avait jamais contribué financièrement à son entretien depuis lors. Enfin, la recourante ne pouvait prétendre obtenir un niveau de vie qui n'était pas le sien pendant de la vie commune, les époux ayant alors toujours vécu modestement, chacun de leur côté.
La recourante ne s'en prend pas à la motivation cantonale. Elle se borne à alléguer qu'elle n'a commis aucune faute et que la Cour de justice serait tombée dans l'arbitraire en lui refusant l'octroi d'une pension alimentaire du fait qu'elle était en mesure de subvenir seule à ses propres besoins. Ses critiques sont en conséquence irrecevables.
6.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Les frais sont mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1
SR 291 Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP) LDIP Art. 61 - Divorzio e separazione sono regolati dal diritto svizzero . |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 31 mars 2009
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: La Greffière:
Hohl de Poret