Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Numero dell’incarto: BE.2019.13
Decisione del 28 novembre 2019 Corte dei reclami penali
Composizione
Giudici penali federali Giorgio Bomio-Giovanascini, Presidente, Andreas J. Keller e Roy Garré, Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti
Dipartimento federale delle finanze DFF,
Richiedente
contro
A. SA,
B.,
Opponenti
Oggetto
Levata dei sigilli (art. 50 cpv. 3

Fatti:
A. Dando seguito ad una denuncia penale del 19 agosto 2015 dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (in seguito: FINMA), il Dipartimento federale delle finanze (in seguito: DFF) ha aperto un’inchiesta di diritto penale amministrativo nei confronti di B. per sospetto di esercizio dell’attività d’intermediario finanziario senza disporre della necessaria autorizzazione in violazione dell’art. 44


B. Con decisione di edizione di documenti del 24 luglio 2019, il DFF ha ordinato ad A. SA, già C. SA (v. pag. 030 0010 e segg. incarto DFF), di presentare gli atti di trust dai quali risulta che C. SA aveva la funzione di Trustee o Protector tra il 16 marzo 2012 e il 29 ottobre 2013 unitamente alla documentazione dalla quale poter riscontrare a quanto ammontavano i valori patrimoniali (detenuti da Custodian Trustee) amministrati da C. SA quale Trustee e Protector tra il 16 marzo 2012 e il 29 ottobre 2013 (v. act. 1.3).
C. In data 16 settembre 2019 A. SA e B. hanno trasmesso al DFF i documenti richiesti, opponendosi alla loro perquisizione e postulandone la messa sotto sigillo (v. act. 1.2).
D. Con decisione dell’8 ottobre 2019, il DFF ha respinto la richiesta di A. SA e dichiarato irricevibile quella di B. (v. act. 1.1).
E. Con scritti del 14 e 17 ottobre 2019, presentati al Capo del Servizio giuridico del DFF, A. SA risp. B. hanno interposto reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale contro la summenzionata decisione, chiedendo che questa sia dichiarata nulla rispettivamente annullata (v. act. 1.4 e 1.5).
F. Con scritto del 18 ottobre 2019, il Capo del Servizio giuridico del DFF, dopo aver corretto la decisione del DFF dell’8 ottobre 2019, dando seguito alla richiesta di messa sotto sigillo del 16 settembre 2019, ha presentato una istanza di dissuggello della documentazione trasmessa da A. SA e B., al fine di procedere alla perquisizione della stessa (v. act. 1).
G. Con memoriali di risposta del 15 novembre 2019, trasmessi al DFF per conoscenza (v. act. 6), gli opponenti chiedono che la richiesta di levata dei sigilli sia integralmente respinta e tutte le carte siano restituite ai detentori (v. act. 4 e 5).
Le ulteriori argomentazioni delle parti saranno riprese, nella misura del necessario, nei considerandi in diritto.
Diritto:
1.
1.1 Le procedure per infrazione agli art. 44 e





1.2 Giusta gli art. 25 cpv. 1 e


1.3 Giusta l’art. 50

1.4 Il DFF è legittimato a sottoporre la richiesta di levata dei sigilli alla Corte dei reclami penali. Premessa l'inesistenza di un termine all’uopo (v. decisione del Tribunale penale federale BE.2012.4 dell’11 luglio 2012 consid. 1.3.2), l'istanza presentata dal DFF il 18 ottobre 2019 è ricevibile in ordine e rispetta in ogni caso il principio di celerità.
2. Secondo la prassi costante, nell’ambito di un’istanza di levata dei sigilli, la Corte dei reclami penali decide se una perquisizione è di principio ammissibile. Essa valuta se le condizioni per una levata dei sigilli sono adempiute o meno. In caso affermativo, essa verifica, in una seconda fase, se interessi al mantenimento di segreti degni di essere protetti si oppongono alla levata dei sigilli (v. TPF 2007 96 consid. 2). Ne consegue che anche obiezioni di carattere generale avverso una perquisizione costituiscono dei motivi per l’apposizione di sigilli. Questa può quindi essere richiesta anche in caso d’insufficienti indizi di reato, così come in assenza di rilevanza probatoria, se l’interessato intende impedire all’autorità inquirente di visionare e utilizzare i documenti sigillati (DTF 140 IV 28 consid. 4.3.6; sentenza del Tribunale federale 1B_117/2012 del 26 marzo 2012 consid. 3.2; sentenza del Tribunale penale federale BE.2019.4 del 17 settembre 2019 consid. 3).
3.
3.1 L’autorità chiamata a statuire sulla richiesta di levata dei sigilli deve innanzitutto esaminare se sussistono sufficienti indizi di reato atti a giustificare una perquisizione. All’uopo, occorre soddisfare due condizioni. Da una parte, i fatti devono essere descritti in maniera sufficientemente dettagliata, affinché si possa procedere alla sussunzione ad uno o più reati penali. D’altra parte, devono essere presentati sufficienti mezzi di prova o indizi a sostegno dell’adempimento della fattispecie. Differentemente che in caso di gravi indizi di reato, i sufficienti indizi di reato non necessitano la presenza di prove o indizi prospettanti già una considerevole o forte probabilità di condanna (v. sentenza BE.2019.4 consid. 4.1 e rinvii).
3.2 A fondamento della richiesta di levata dei sigilli, il DFF ha indicato sussistere il fondato sospetto che la società C. SA, ora A. SA, abbia esercitato l’attività d’intermediario finanziario senza la necessaria autorizzazione. Premettendo che per esercitare l’attività di intermediario finanziario a titolo professionale giusta l’art. 2 cpv. 3


Alla luce di quanto precede e dei necessari chiarimenti ancora da effettuarsi, questa Corte ritiene che, nell’ottica di una richiesta di levata dei sigilli, il DFF disponga di sufficienti indizi per fondare i propri sospetti circa la violazione dell’art. 44

4.
4.1 La perquisizione di documenti presuppone inoltre che questi contengano scritti importanti per l’inchiesta (art. 50 cpv. 1

4.2 Nella fattispecie, per quanto attiene alla pertinenza per l’inchiesta della documentazione posta sotto sigilli, si rileva che gli opponenti, con scritto del 16 settembre 2019, hanno trasmesso al DFF quanto segue: “1) Nr. 7 atti di trust dove C. SA è stata nominata trustee tra il 16 marzo 2012 ed il 29 ottobre 2013; 2) Nr. 1 atto di “restatement” dove C. SA è stata nominata protector di un trust; 3) Nr. 10 raccoglitori contenenti fotocopia degli estratti conto, situazioni patrimoniali e giustificativi bancari per gli anni 2012 rispettivamente 2013 delle relazioni bancarie intestate ai custodian trustees o alle underlying companies riferibili ai trust di cui sopra ed al periodo intercorso tra il 16 marzo 2012 ed il 29 ottobre 2013” (v. act. 1.2). Nella misura in cui tali documenti concernono l’attività di C. SA nel periodo durante il quale il DFF sospetta che tale società abbia esercitato l’attività d’intermediario finanziario senza la necessaria autorizzazione, la loro pertinenza è evidente. Essendo l’oggetto della perquisizione ben circoscritto, la misura, tenuto conto anche di quanto segue (v. infra consid. 5), risulta altresì proporzionata.
5. A. SA e B. si oppongono alla perquisizione e alla levata dei sigilli, nella misura in cui la documentazione trasmessa al DFF sarebbe coperta dal segreto bancario (art. 47



Non si tratta dunque manifestamente di segreti menzionati all’art. 50 cpv. 2



6. In definitiva, la richiesta di levata dei sigilli presentata dal DFF va accolta. Non essendo la documentazione oggetto della richiesta toccata da un segreto professionale ai sensi dell'art. 50 cpv. 2

7. Conformemente all’art. 25 cpv. 4




Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
1. La richiesta di levata dei sigilli è accolta.
2. Il DFF è autorizzato a procedere alla levata dei sigilli ed alla cernita della relativa documentazione.
3. La tassa di giustizia di fr. 2’000.– è posta in solido a carico degli opponenti.
Bellinzona, 29 novembre 2019
In nome della Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a:
- Dipartimento federale delle finanze DFF
- A. SA,
- B.
Informazione sui rimedi giuridici
Le decisioni della Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili entro 30 giorni dalla notifica mediante ricorso al Tribunale federale (artt. 79 e 100 cpv. 1 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale; LTF). La procedura è retta dagli art. 90 e

Il ricorso non sospende l’esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui il giudice dell’istruzione lo ordini (art. 103
