Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
2C 156/2008 /biz
Sentenza del 28 luglio 2008
II Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudici federali Merkli, presidente,
Müller, Karlen, Aubry Girardin, Locher, giudice supplente,
cancelliere Bianchi.
Parti
A.________AG,
ricorrente, rappresentata dalla BDO Visura, Steuern und Recht,
contro
Divisione delle contribuzioni del Cantone Ticino, viale S. Franscini 6, 6500 Bellinzona,
Steuerverwaltung des Kantons Solothurn, Werkhofstrasse 29c, 4509 Soletta.
Oggetto
imposta sugli utili immobiliari (doppia imposizione),
ricorso in materia di diritto pubblico contro la sentenza emanata il 15 gennaio 2008 dalla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Fatti:
A.
Costituita nel 1989, la A.________AG è una società anonima con sede a Olten, il cui scopo sociale è essenzialmente l'acquisto, la vendita, l'amministrazione e l'intermediazione nel settore immobiliare nonché la costruzione, la ristrutturazione e la progettazione di edifici. Nel 1989 essa ha acquistato i fondi non edificati xxx e yyy di Brissago al prezzo di fr. 340'000.--, utilizzando a tale scopo in particolare un mutuo bancario di fr. 272'000.--. Gli interessi pagati sul mutuo sono stati attivati come costi di investimento fino al 1997, quando il valore di bilancio dei mappali ha raggiunto fr. 500'000.--. Con contratto del 18 luglio 2002, le parcelle sono state vendute in comproprietà a B.________ e alla C.________AG al prezzo di fr. 500'000.--.
B.
Il 23 aprile 2003 l'Ufficio di tassazione delle persone giuridiche del Cantone Ticino ha tassato la A.________AG per il preteso utile immobiliare conseguito con la vendita, commisurando l'utile imponibile in fr. 160'000.-- (prezzo di vendita - prezzo di acquisto) e l'imposta dovuta in fr. 11'200.--. Su reclamo, il 25 settembre 2003 l'autorità di tassazione ha ammesso in deduzione anche i costi di acquisto, pari a fr. 2'316.--, e le spese di miglioria, di fr. 4'275.--, ciò che ha comportato una riduzione dell'imposta a fr. 10'738.65.
Contro questa decisione, la contribuente è insorta dinanzi alla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, chiedendo di dedurre dal valore di alienazione anche gli interessi passivi attivati e quindi di considerare che non aveva realizzato alcun utile. Il 10 maggio 2004 la Corte cantonale ha respinto l'impugnativa ritenendo che, malgrado fosse una società immobiliare, la A.________AG non poteva venir qualificata quale commerciante professionale di immobili. Le particolari regole di computo valide per questa categoria non le erano di conseguenza applicabili.
L'interessata si è allora aggravata dinanzi al Tribunale federale che, con pronuncia del 16 agosto 2005 (2P.154/2004, in RtiD I-2006, pag. 543), ha invece accolto il ricorso, annullato il giudizio impugnato e rinviato gli atti all'autorità cantonale per ulteriori accertamenti, in particolare in merito allo statuto di commerciante professionale di immobili.
Dopo aver richiesto all'autorità fiscale del Canton Soletta gli atti relativi alle tassazioni della A.________AG tra il 1989 e il 2002, il 15 gennaio 2008 la Camera di diritto tributario ha nuovamente respinto il ricorso. Nel proprio giudizio, ha rilevato che con sentenza del 3 novembre 2006 (DTF 133 I 19) il Tribunale federale ha modificato la propria giurisprudenza, abbandonando la disciplina specifica applicabile alla deduzione degli interessi passivi da parte dei commercianti professionali di immobili e stabilendo che la ripartizione va effettuata in maniera generalizzata in base al metodo proporzionale. Secondo la Corte cantonale era perciò divenuto ininfluente determinare se l'interessata fosse una commerciante professionale di immobili.
C.
Il 14 febbraio 2008 la A.________AG ha presentato un ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale, con cui chiede di annullare la decisione della Camera di diritto tributario e di constatare che tale pronuncia viola gli art. 127 cpv. 3 e
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 127 Principi dell'imposizione fiscale - 1 Il regime fiscale, in particolare la cerchia dei contribuenti, l'imponibile e il suo calcolo, è, nelle linee essenziali, disciplinato dalla legge medesima. |
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1 | Il regime fiscale, in particolare la cerchia dei contribuenti, l'imponibile e il suo calcolo, è, nelle linee essenziali, disciplinato dalla legge medesima. |
2 | Per quanto compatibile con il tipo di imposta, in tale ambito vanno osservati in particolare i principi della generalità e dell'uniformità dell'imposizione, come pure il principio dell'imposizione secondo la capacità economica. |
3 | La doppia imposizione intercantonale è vietata. La Confederazione prende i provvedimenti necessari. |
Chiamate ad esprimersi, la Divisione delle contribuzioni del Cantone Ticino propone di respingere il gravame, mentre la Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello e lo Steueramt del Canton Soletta rinunciano a formulare osservazioni e non presentano formali richieste di giudizio.
Diritto:
1.
1.1 Nonostante l'allegato ricorsuale sia in tedesco, in ossequio alla regola sancita dall'art. 54 cpv. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 54 - 1 Il procedimento si svolge in una delle lingue ufficiali (tedesco, francese, italiano, rumantsch grischun), di regola nella lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua ufficiale, il procedimento può svolgersi in tale lingua. |
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1 | Il procedimento si svolge in una delle lingue ufficiali (tedesco, francese, italiano, rumantsch grischun), di regola nella lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua ufficiale, il procedimento può svolgersi in tale lingua. |
2 | Nei procedimenti promossi mediante azione è tenuto conto della lingua delle parti, sempreché si tratti di una lingua ufficiale. |
3 | Se una parte produce documenti non redatti in una lingua ufficiale, il Tribunale federale può, previo assenso delle altre parti, rinunciare a esigerne la traduzione. |
4 | Per il rimanente, il Tribunale federale ordina una traduzione se necessario. |
1.2 Il ricorso è diretto contro una decisione finale resa in ultima istanza cantonale nell'ambito di una causa di diritto pubblico che non ricade sotto alcuna delle eccezioni previste dall'art. 83
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 83 Eccezioni - Il ricorso è inammissibile contro: |
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a | le decisioni in materia di sicurezza interna o esterna del Paese, neutralità, protezione diplomatica e altri affari esteri, in quanto il diritto internazionale non conferisca un diritto al giudizio da parte di un tribunale; |
b | le decisioni in materia di naturalizzazione ordinaria; |
c | le decisioni in materia di diritto degli stranieri concernenti: |
c1 | l'entrata in Svizzera, |
c2 | i permessi o autorizzazioni al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto, |
c3 | l'ammissione provvisoria, |
c4 | l'espulsione fondata sull'articolo 121 capoverso 2 della Costituzione federale e l'allontanamento, |
c5 | le deroghe alle condizioni d'ammissione, |
c6 | la proroga del permesso per frontalieri, il cambiamento di Cantone, il cambiamento d'impiego del titolare di un permesso per frontalieri, nonché il rilascio di documenti di viaggio a stranieri privi di documenti; |
d | le decisioni in materia d'asilo pronunciate: |
d1 | dal Tribunale amministrativo federale, salvo quelle che concernono persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, |
d2 | da un'autorità cantonale inferiore e concernenti un permesso o un'autorizzazione al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto; |
e | le decisioni concernenti il rifiuto dell'autorizzazione a procedere penalmente contro membri di autorità o contro agenti della Confederazione; |
f | le decisioni in materia di appalti pubblici se: |
fbis | le decisioni del Tribunale amministrativo federale concernenti decisioni secondo l'articolo 32i della legge del 20 marzo 200963 sul trasporto di viaggiatori; |
f1 | non si pone alcuna questione di diritto d'importanza fondamentale; sono fatti salvi i ricorsi contro gli appalti del Tribunale amministrativo federale, del Tribunale penale federale, del Tribunale federale dei brevetti, del Ministero pubblico della Confederazione e delle autorità giudiziarie cantonali superiori, o |
f2 | il valore stimato della commessa non raggiunge il valore soglia determinante secondo l'articolo 52 capoverso 1 in combinato disposto con l'allegato 4 numero 2 della legge federale del 21 giugno 201961 sugli appalti pubblici; |
g | le decisioni in materia di rapporti di lavoro di diritto pubblico, in quanto concernano una controversia non patrimoniale, ma non la parità dei sessi; |
h | le decisioni concernenti l'assistenza amministrativa internazionale, eccettuata l'assistenza amministrativa in materia fiscale; |
i | le decisioni in materia di servizio militare, civile o di protezione civile; |
j | le decisioni in materia di approvvigionamento economico del Paese adottate in situazioni di grave penuria; |
k | le decisioni concernenti i sussidi al cui ottenimento la legislazione non conferisce un diritto; |
l | le decisioni concernenti l'imposizione di dazi operata in base alla classificazione tariffaria o al peso delle merci; |
m | le decisioni concernenti il condono o la dilazione del pagamento di tributi; in deroga alla presente disposizione, il ricorso è ammissibile contro le decisioni concernenti il condono dell'imposta federale diretta o dell'imposta cantonale o comunale sul reddito e sull'utile se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se si tratta per altri motivi di un caso particolarmente importante; |
n | le decisioni in materia di energia nucleare concernenti: |
n1 | l'esigenza di un nulla osta o la modifica di un'autorizzazione o di una decisione, |
n2 | l'approvazione di un piano d'accantonamenti per le spese di smaltimento antecedenti lo spegnimento di un impianto nucleare, |
n3 | i nulla osta; |
o | le decisioni in materia di circolazione stradale concernenti l'omologazione del tipo di veicoli; |
p | le decisioni del Tribunale amministrativo federale in materia di traffico delle telecomunicazioni, radiotelevisione e poste concernenti:68 |
p1 | concessioni oggetto di una pubblica gara, |
p2 | controversie secondo l'articolo 11a della legge del 30 aprile 199769 sulle telecomunicazioni; |
p3 | controversie secondo l'articolo 8 della legge del 17 dicembre 201071 sulle poste; |
q | le decisioni in materia di medicina dei trapianti concernenti: |
q1 | l'iscrizione nella lista d'attesa, |
q2 | l'attribuzione di organi; |
r | le decisioni in materia di assicurazione malattie pronunciate dal Tribunale amministrativo federale in virtù dell'articolo 3472 della legge del 17 giugno 200573 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF); |
s | le decisioni in materia di agricoltura concernenti: |
s1 | ... |
s2 | la delimitazione delle zone nell'ambito del catasto della produzione; |
t | le decisioni concernenti l'esito di esami e di altre valutazioni della capacità, segnatamente nei settori della scuola, della formazione continua e dell'esercizio della professione; |
u | le decisioni in materia di offerte pubbliche di acquisto (art. 125-141 della L del 19 giu. 201577 sull'infrastruttura finanziaria); |
v | le decisioni del Tribunale amministrativo federale concernenti divergenze d'opinione tra autorità in materia di assistenza amministrativa o giudiziaria a livello nazionale; |
w | le decisioni in materia di diritto dell'elettricità concernenti l'approvazione dei piani di impianti elettrici a corrente forte e di impianti elettrici a corrente debole e l'espropriazione dei diritti necessari per la costruzione o l'esercizio di siffatti impianti, se non si pone alcuna questione di diritto d'importanza fondamentale; |
x | le decisioni concernenti la concessione di contributi di solidarietà ai sensi della legge federale del 30 settembre 201681 sulle misure coercitive a scopo assistenziale e i collocamenti extrafamiliari prima del 1981, tranne se si pone una questione di diritto di importanza fondamentale o si tratta di un caso particolarmente importante per altri motivi; |
y | le decisioni pronunciate dal Tribunale amministrativo federale nelle procedure amichevoli per evitare un'imposizione non conforme alla convenzione internazionale applicabile in ambito fiscale; |
z | le decisioni concernenti le autorizzazioni edilizie di impianti eolici d'interesse nazionale secondo l'articolo 71c capoverso 1 lettera b della legge federale del 30 settembre 201684 sull'energia e le autorizzazioni di competenza cantonale a esse necessariamente connesse, se non si pone alcuna questione di diritto d'importanza fondamentale. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 82 Principio - Il Tribunale federale giudica i ricorsi: |
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a | contro le decisioni pronunciate in cause di diritto pubblico; |
b | contro gli atti normativi cantonali; |
c | concernenti il diritto di voto dei cittadini nonché le elezioni e votazioni popolari. |
1.3 Nell'ambito dei ricorsi in materia di doppia imposizione, congiuntamente alla pronuncia di ultima istanza di uno dei cantoni interessati, possono pure venir impugnate le decisioni degli altri cantoni che si prevalgono della propria sovranità fiscale. Questa regola è applicabile anche se le tassazioni degli altri cantoni sono già cresciute in giudicato e non costituiscono decisioni di un'autorità cantonale di ultima istanza (DTF 133 I 300 consid. 2.4; cfr. anche art. 100 cpv. 5
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 100 Ricorso contro decisioni - 1 Il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione. |
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1 | Il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione. |
2 | Il termine è di dieci giorni per i ricorsi contro le decisioni: |
a | delle autorità cantonali di vigilanza in materia di esecuzione e fallimento; |
b | nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale e dell'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale; |
c | in materia di ritorno di un minore secondo la Convenzione europea del 20 maggio 198090 sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento di minori e sul ristabilimento dell'affidamento oppure secondo la Convenzione del 25 ottobre 198091 sugli aspetti civili del rapimento internazionale di minori; |
d | del Tribunale federale dei brevetti in materia di rilascio di una licenza secondo l'articolo 40d della legge del 25 giugno 195493 sui brevetti. |
3 | Il termine è di cinque giorni per i ricorsi contro le decisioni: |
a | delle autorità cantonali di vigilanza in materia di esecuzione e fallimento pronunciate nell'ambito dell'esecuzione cambiaria; |
b | dei Governi cantonali su ricorsi concernenti votazioni federali. |
4 | Il termine è di tre giorni per i ricorsi contro le decisioni dei Governi cantonali su ricorsi concernenti le elezioni al Consiglio nazionale. |
5 | Per i ricorsi concernenti conflitti di competenza tra due Cantoni, il termine decorre al più tardi dal giorno in cui in ciascun Cantone sono state pronunciate decisioni impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale. |
6 | ...94 |
7 | Il ricorso per denegata o ritardata giustizia può essere interposto in ogni tempo. |
1.4 Considerato che la legittimità dell'imposta pretesa dal Cantone Ticino può essere esaminata nel contesto di una decisione formatrice, l'insorgente non ha un interesse degno di protezione ad ottenere un separato giudizio di constatazione. La domanda di accertamento formulata nel gravame risulta perciò inammissibile (DTF 126 II 300 consid. 2c; sentenza 2C 729/2007 del 25 giugno 2008 consid. 1.2).
1.5 Con il ricorso in materia di diritto pubblico può in particolare venir censurata la violazione del diritto federale (art. 95 lett. a
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 95 Diritto svizzero - Il ricorrente può far valere la violazione: |
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a | del diritto federale; |
b | del diritto internazionale; |
c | dei diritti costituzionali cantonali; |
d | delle disposizioni cantonali in materia di diritto di voto dei cittadini e di elezioni e votazioni popolari; |
e | del diritto intercantonale. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 97 Accertamento inesatto dei fatti - 1 Il ricorrente può censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95 e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento. |
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1 | Il ricorrente può censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95 e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento. |
2 | Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, può essere censurato qualsiasi accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti.87 |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 99 - 1 Possono essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di prova soltanto se ne dà motivo la decisione dell'autorità inferiore. |
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1 | Possono essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di prova soltanto se ne dà motivo la decisione dell'autorità inferiore. |
2 | Non sono ammissibili nuove conclusioni. |
2.
2.1 Un caso di doppia imposizione contrario all'art. 127 cpv. 3
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 127 Principi dell'imposizione fiscale - 1 Il regime fiscale, in particolare la cerchia dei contribuenti, l'imponibile e il suo calcolo, è, nelle linee essenziali, disciplinato dalla legge medesima. |
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1 | Il regime fiscale, in particolare la cerchia dei contribuenti, l'imponibile e il suo calcolo, è, nelle linee essenziali, disciplinato dalla legge medesima. |
2 | Per quanto compatibile con il tipo di imposta, in tale ambito vanno osservati in particolare i principi della generalità e dell'uniformità dell'imposizione, come pure il principio dell'imposizione secondo la capacità economica. |
3 | La doppia imposizione intercantonale è vietata. La Confederazione prende i provvedimenti necessari. |
2.2 Nella fattispecie la ricorrente osserva che, a seguito dell'attivazione degli interessi passivi fino al raggiungimento del valore venale, al momento della vendita il valore contabile dei fondi di Brissago ammontava a fr. 500'000.--. Di conseguenza, la cessione non le avrebbe procurato alcun utile ed il fisco ticinese non potrebbe prelevare la relativa imposta. Confermando la tassazione, la decisione impugnata non costituirebbe invero un caso di doppia imposizione attuale, dato che nel Canton Soletta non sarebbero mai stati conseguiti utili imponibili, ma violerebbe comunque il divieto di doppia imposizione virtuale.
3.
Come rilevato dalla Corte cantonale, con la sentenza pubblicata in DTF 133 I 19 il Tribunale federale ha modificato la propria giurisprudenza in materia di doppia imposizione intercantonale nel caso di commercianti professionali di immobili.
3.1 Fino a quel momento per tale categoria di contribuenti la ripartizione degli interessi passivi avveniva per oggetto anziché, come in generale, per quote. Tali interessi andavano poi dedotti dai redditi immobiliari correnti oppure, se gli immobili non producevano reddito, attivati come costi di investimento. In tal modo, la deduzione avveniva quindi solo nel cantone di situazione dell'immobile (cfr., tra tante, DTF 111 Ia 318 consid. 4a; cfr. anche DTF 133 I 19 consid. 3, con rinvii).
3.2 Nella DTF 133 I 19 il Tribunale federale ha considerato che questo metodo di ripartizione poteva risultare adeguato in un'epoca in cui il mercato immobiliare era costantemente redditizio. In effetti, dal profilo economico comportava un riporto, rispettivamente una compensazione differita della deduzione, nel senso che gli interessi passivi venivano pagati durante diversi anni prima di poter essere dedotti. L'evoluzione del mercato negli anni '90 ha tuttavia mostrato che i prezzi degli immobili possono regredire anche su un lungo periodo. Non vi è pertanto più la garanzia che gli interessi passivi attivati possano con tutta probabilità essere recuperati al momento della vendita dell'immobile. Al contrario, questo sistema può condurre ad una perdita di ripartizione definitiva, nel senso che il contribuente si trova privato della possibilità di dedurre in un secondo tempo tutti o parte degli interessi passivi pagati e risulta quindi imposto durante gli anni in questione su un reddito più elevato di quello concretamente realizzato. Per questi motivi - e tenuto conto anche della giurisprudenza più recente, mirata ad evitare perdite di ripartizione (cfr. DTF 133 I 19 consid. 6.2, con riferimenti a DTF 132 I 220, 131 I 285 e 131 I
249) - il Tribunale federale ha ritenuto di dover abbandonare la prassi fin lì applicata (DTF 133 I 19 consid. 6.1 e 6.2).
3.3 Quale nuova regola, al fine di rispettare il principio dell'imposizione secondo la capacità economica (art. 127 cpv. 2
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 127 Principi dell'imposizione fiscale - 1 Il regime fiscale, in particolare la cerchia dei contribuenti, l'imponibile e il suo calcolo, è, nelle linee essenziali, disciplinato dalla legge medesima. |
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1 | Il regime fiscale, in particolare la cerchia dei contribuenti, l'imponibile e il suo calcolo, è, nelle linee essenziali, disciplinato dalla legge medesima. |
2 | Per quanto compatibile con il tipo di imposta, in tale ambito vanno osservati in particolare i principi della generalità e dell'uniformità dell'imposizione, come pure il principio dell'imposizione secondo la capacità economica. |
3 | La doppia imposizione intercantonale è vietata. La Confederazione prende i provvedimenti necessari. |
Tale conclusione è stata tratta, nella DTF 133 I 19, in riferimento ad una persona fisica. Poco tempo dopo la medesima questione si è comunque posta anche per una società anonima attiva quale commerciante professionale di immobili e pure in questo caso il Tribunale federale ha ritenuto che gli interessi passivi devono essere ripartiti secondo i medesimi principi (sentenza 2P.120/2006 del 15 dicembre 2006 consid. 4.2, in StR 62/2007 pag. 299).
3.4 Il metodo della ripartizione per quote si applica ora pertanto a tutti gli interessi passivi, compresi quelli relativi ai beni aziendali dei commercianti professionali di immobili. Ciò implica che nella misura in cui eccede il reddito della sostanza nel cantone di situazione dell'immobile, la quota di interessi passivi attribuita in funzione della localizzazione degli attivi deve essere assunta dagli altri cantoni in cui esiste un reddito della sostanza netto. In assenza di redditi netti della sostanza, l'eccedenza deve essere posta a carico degli altri redditi del contribuente (DTF 133 I 19 consid. 6.3; cfr. anche la Circolare n. 27 della Conferenza svizzera delle imposte, del 15 marzo 2007, concernente l'eliminazione delle perdite di ripartizione in diritto intercantonale (www.steuerkonferenz.ch) cfr. inoltre: URS R. BENISCH, die steuerrechtliche Rechtsprechung des Bundesgerichts in den Jahren 2006 und 2007, ZBJV 144/2008, pag. 393 segg., in part. pag. 464 segg.; ROMAN BLÖCHLIGER, Der Schuldzinsenabzug bei Liegenschaftenhändlern im interkantonalen Verhältnis, StR 62/2007 pag. 882 segg.; PETER LOCHER, La recente giurisprudenza del Tribunale federale sul divieto di discriminazione nel diritto fiscale intercantonale, RtiD I-
2008, pag. 169 segg., in part. pag. 175 segg.).
4.
4.1 Nella precedente fase procedurale, sfociata nella sentenza di rinvio pronunciata dal Tribunale federale il 16 agosto 2005 (2P.154/2004), la vertenza in esame è stata incentrata sulla qualifica della ricorrente quale commerciante professionale di immobili. In effetti in base alla giurisprudenza allora applicabile, se l'insorgente fosse rientrata in questa categoria l'imposta sull'utile immobiliare pretesa dal Cantone Ticino sarebbe stata in ogni caso ingiustificata. La contribuente avrebbe infatti attivato a giusta ragione gli interessi passivi pagati sul credito ipotecario ricevuto per acquistare i terreni di Brissago e al momento della vendita, al prezzo di fr. 500'000.--, non avrebbe effettivamente conseguito alcun utile imponibile.
4.2 Nel giudizio ora impugnato, la Corte cantonale ha ritenuto che in virtù del cambiamento di giurisprudenza illustrato, intervenuto dopo la sentenza di rinvio del Tribunale federale, sia divenuto superfluo chiarire se l'insorgente sia una commerciante professionale di immobili. In effetti per la ripartizione degli interessi passivi sarebbe in ogni caso applicabile il metodo proporzionale, a cui l'autorità fiscale del Canton Soletta avrebbe peraltro già fatto capo per gli anni 2001 e 2002.
5.
5.1 Una nuova prassi deve di principio essere applicata immediatamente e a tutte le procedure pendenti, a meno che, in una situazione specifica, vi si oppongano le regole della buona fede (DTF 132 II 153 consid. 5.1; 122 I 57 consid. 3c/bb). La fattispecie in esame presenta tuttavia alcune particolarità che impongono prudenza nel valutarla in funzione della giurisprudenza sancita nella DTF 133 I 19 e che non permettono quindi di ritenere pacificamente condivisibile la conclusione tratta dai giudici ticinesi.
5.2 In effetti secondo un principio procedurale generale, valido peraltro già sotto il regime della pregressa legge federale sull'organizzazione giudiziaria (OG; CS 3 499; cfr. art. 66 cpv. 1
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 127 Principi dell'imposizione fiscale - 1 Il regime fiscale, in particolare la cerchia dei contribuenti, l'imponibile e il suo calcolo, è, nelle linee essenziali, disciplinato dalla legge medesima. |
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1 | Il regime fiscale, in particolare la cerchia dei contribuenti, l'imponibile e il suo calcolo, è, nelle linee essenziali, disciplinato dalla legge medesima. |
2 | Per quanto compatibile con il tipo di imposta, in tale ambito vanno osservati in particolare i principi della generalità e dell'uniformità dell'imposizione, come pure il principio dell'imposizione secondo la capacità economica. |
3 | La doppia imposizione intercantonale è vietata. La Confederazione prende i provvedimenti necessari. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 61 Giudicato - Le sentenze del Tribunale federale passano in giudicato il giorno in cui sono pronunciate. |
5.3 L'esame della controversia operato dalla Corte cantonale pone inoltre un delicato problema di applicazione intertemporale della nuova prassi. In effetti, la ricorrente ha attivato per anni gli interessi passivi, ritenendosi una commerciante professionale di immobili e attenendosi in buona fede alla giurisprudenza allora in vigore. Ora le si potrebbe forse rimproverare che doveva procedere ad una ripartizione ordinaria per quote e non per oggetto in quanto in realtà non costituiva una commerciante professionale di immobili. Appare per contro più opinabile criticare il metodo di computo e di ripartizione adottato a suo tempo perché successivamente la giurisprudenza ha abbandonato la distinzione valida per i commercianti professionali di immobili. In questo senso alla nuova prassi verrebbe infatti verosimilmente attribuito un inammissibile effetto retroattivo.
6.
Posti questi dubbi, la questione di sapere se la Corte cantonale poteva fondarsi sulla novità nel regime di ripartizione introdotta dalla DTF 133 I 19 oppure doveva esaminare la fattispecie in base alla precedente disciplina può comunque, in definitiva, rimanere aperta.
6.1 In effetti, onde procedere agli accertamenti istruttori ordinati dal Tribunale federale nel giudizio di rinvio, la Camera di diritto tributario ha richiamato dall'autorità fiscale del Canton Soletta, ovvero del cantone di sede, gli atti relativi alla tassazione della ricorrente tra il 1989 e il 2002. Come rilevato dagli stessi giudici cantonali, dalla documentazione in questione risulta che in tutti i periodi fiscali tra l'acquisto delle proprietà di Brissago e la loro vendita, la contribuente, perlomeno dopo le deduzioni delle perdite degli esercizi precedenti, non ha mai conseguito utili imponibili. Più precisamente, essa ha registrato ogni anno un saldo negativo variabile all'incirca tra fr. 80'000.-- e fr. 200'000.--, ad eccezione del 1997 quando è stata imposta su un utile di fr. 1'889.--. Nel 2002, dopo il computo delle perdite riportate, ha in particolare chiuso con una perdita di fr. 178'490.--.
6.2 L'istanza precedente ne ha dedotto che la scelta della ricorrente di contabilizzare gli interessi passivi come se fosse una commerciante professionale di immobili non ha avuto alcuna conseguenza fiscale perché non ha comportato un aumento dell'utile imponibile e quindi dell'imposta pagata nei rispettivi anni.
Traendo dai risultati negativi della ricorrente unicamente questa conclusione e continuando a considerare che sia stato conseguito un utile imponibile in Ticino, la Corte cantonale si è attenuta alla regola, a lungo riconosciuta dalla giurisprudenza, secondo cui la sostanza immobiliare veniva tassata esclusivamente nel cantone di situazione, che non era tenuto a riprendere le perdite registrate nel cantone di sede o di uno stabilimento d'impresa. Le perdite di ripartizione che potevano derivarne erano ammissibili e non violavano il divieto della doppia imposizione (DTF 132 I 220 consid. 4.1; 131 I 285 consid. 3.2, 249 consid. 6.2; 116 Ia 127 consid. 2b; 111 Ia 120 consid. 2a; LOCHER/GHIRINGHELLI, Introduzione al diritto fiscale intercantonale, 2003, pag. 43 seg., con rinvii). Riferito innanzitutto agli immobili che costituivano un investimento di capitale, questo principio è stato comunque applicato anche agli immobili aziendali (DTF 131 I 249 consid. 6.2; sentenza 2P.439/1997 del 27 ottobre 1999 consid. 4a, in StR 55/2000 pag. 182).
6.3 Con la sentenza pubblicata in DTF 131 I 249, pronunciata il 19 dicembre 2004 - ovvero, a differenza della DTF 133 I 19, già prima del giudizio di rinvio nella presente causa - il Tribunale federale ha tuttavia modificato anche questa giurisprudenza.
Esso ha ritenuto che il diritto del cantone di situazione di tassare gli utili realizzati su immobili aziendali non può permettere al medesimo di ignorare la situazione generale dell'azienda e di imporre integralmente l'utile immobiliare anche quando la società chiude complessivamente in perdita (DTF 131 I 249 consid. 6.3). Dall'utile immobiliare devono pertanto essere dedotte le perdite subite dall'azienda nel cantone di sede ed in quelli con stabilimenti d'impresa. Questo principio vale peraltro sia per i cantoni che impongono gli utili immobiliari della sostanza aziendale secondo il sistema dualistico, sia per quelli, come il Ticino, che non considerano detti utili nel contesto dell'imposta ordinaria sull'utile, ma li assoggettano ad un'imposta speciale (sistema monistico). La deduzione delle perdite aziendali ai fini della determinazione dell'utile imponibile deve inoltre essere ammessa anche se la legislazione cantonale non la contempla, applicando direttamente l'art. 127 cpv. 3
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 127 Principi dell'imposizione fiscale - 1 Il regime fiscale, in particolare la cerchia dei contribuenti, l'imponibile e il suo calcolo, è, nelle linee essenziali, disciplinato dalla legge medesima. |
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1 | Il regime fiscale, in particolare la cerchia dei contribuenti, l'imponibile e il suo calcolo, è, nelle linee essenziali, disciplinato dalla legge medesima. |
2 | Per quanto compatibile con il tipo di imposta, in tale ambito vanno osservati in particolare i principi della generalità e dell'uniformità dell'imposizione, come pure il principio dell'imposizione secondo la capacità economica. |
3 | La doppia imposizione intercantonale è vietata. La Confederazione prende i provvedimenti necessari. |
Già nella sentenza menzionata la regola della deducibilità delle perdite in altri cantoni è stata ritenuta applicabile agli immobili aziendali non solo di commercianti professionali di immobili, ma, in generale, di tutte le società intercantonali, nel senso del diritto in materia di doppia imposizione (DTF 131 I 249 consid. 6.5). Nel medesimo intento di evitare perdite di ripartizione, lo stesso principio è poi stato coerentemente applicato anche agli immobili destinati all'investimento di capitali di una persona fisica (DTF 131 I 285 consid. 4.1) e di una persona giuridica (DTF 132 I 220 consid. 5; cfr. anche: LOCHER, op. cit., pag. 170 segg.; JULIA VON AH, Besteuerung des Liegenschaftenhandels und Ermittlung des Grundstückgewinns bei Geschäftsgrundstücken [inkl. Verrechnung von Geschäfts- und Grundstücksverlusten], ZSiS del 24 novembre 2006, pag. 4 seg.).
6.4 Preso atto dei dati risultanti dall'incarto fiscale nel cantone di sede, la Camera di diritto tributario, a prescindere dalla qualifica dell'insorgente quale commerciante professionale di immobili, avrebbe pertanto dovuto applicare il principio giurisprudenziale testé esposto. Essa doveva quindi considerare che nel 2002 le perdite d'esercizio accumulate e fiscalmente riportate nel cantone di sede, ammontando a fr. 178'490.--, risultavano maggiori del plusvalore di fr. 160'000.-- derivante dalla vendita degli immobili di Brissago. Questa situazione si sarebbe del resto verificata anche se gli interessi passivi non fossero stati attivati, ma ripartiti di anno in anno in entrambi i cantoni secondo il sistema per quote; in tal caso, le perdite riportate nel Canton Soletta sarebbero infatti risultate addirittura più elevate. Per tener conto della situazione complessiva della società, queste perdite nel cantone di sede avrebbero in ogni caso dovuto essere dedotte dal maggior valore immobiliare conseguito in Ticino. In definitiva, la Corte cantonale avrebbe perciò dovuto concludere che mediante la vendita dei fondi a Brissago la ricorrente, anche se avesse attivato a torto gli interessi passivi pagati sul credito utilizzato per
l'acquisto, non ha comunque realizzato alcun utile imponibile.
7.
7.1 In base alle considerazioni che precedono, il ricorso, nella misura in cui è ammissibile (cfr. consid. 1.4), si avvera pertanto fondato e deve essere accolto. La sentenza impugnata va quindi annullata e la causa rinviata all'istanza precedente per nuovo giudizio sulle spese e le ripetibili della procedura in sede cantonale (art. 67 e
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 127 Principi dell'imposizione fiscale - 1 Il regime fiscale, in particolare la cerchia dei contribuenti, l'imponibile e il suo calcolo, è, nelle linee essenziali, disciplinato dalla legge medesima. |
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1 | Il regime fiscale, in particolare la cerchia dei contribuenti, l'imponibile e il suo calcolo, è, nelle linee essenziali, disciplinato dalla legge medesima. |
2 | Per quanto compatibile con il tipo di imposta, in tale ambito vanno osservati in particolare i principi della generalità e dell'uniformità dell'imposizione, come pure il principio dell'imposizione secondo la capacità economica. |
3 | La doppia imposizione intercantonale è vietata. La Confederazione prende i provvedimenti necessari. |
7.2 Le spese della procedura dinanzi al Tribunale federale vanno poste a carico dello Stato del Cantone Ticino, che risulta soccombente ed è toccato dall'esito della causa nei suoi interessi pecuniari (art. 65 e
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 127 Principi dell'imposizione fiscale - 1 Il regime fiscale, in particolare la cerchia dei contribuenti, l'imponibile e il suo calcolo, è, nelle linee essenziali, disciplinato dalla legge medesima. |
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1 | Il regime fiscale, in particolare la cerchia dei contribuenti, l'imponibile e il suo calcolo, è, nelle linee essenziali, disciplinato dalla legge medesima. |
2 | Per quanto compatibile con il tipo di imposta, in tale ambito vanno osservati in particolare i principi della generalità e dell'uniformità dell'imposizione, come pure il principio dell'imposizione secondo la capacità economica. |
3 | La doppia imposizione intercantonale è vietata. La Confederazione prende i provvedimenti necessari. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 68 Spese ripetibili - 1 Nella sentenza il Tribunale federale determina se e in che misura le spese della parte vincente debbano essere sostenute da quella soccombente. |
|
1 | Nella sentenza il Tribunale federale determina se e in che misura le spese della parte vincente debbano essere sostenute da quella soccombente. |
2 | La parte soccombente è di regola tenuta a risarcire alla parte vincente, secondo la tariffa del Tribunale federale, tutte le spese necessarie causate dalla controversia. |
3 | Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non sono di regola accordate spese ripetibili se vincono una causa nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali. |
4 | Si applica per analogia l'articolo 66 capoversi 3 e 5. |
5 | Il Tribunale federale conferma, annulla o modifica, a seconda dell'esito del procedimento, la decisione sulle spese ripetibili pronunciata dall'autorità inferiore. Può stabilire esso stesso l'importo di tali spese secondo la tariffa federale o cantonale applicabile o incaricarne l'autorità inferiore. |
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso in materia di diritto pubblico è accolto e la sentenza impugnata è annullata. La causa è rinviata alla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino per nuova decisione sulle spese e le ripetibili della sede cantonale.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico del Cantone Ticino.
3.
Lo Stato del Cantone Ticino verserà alla ricorrente un'indennità di fr. 2'000.-- a titolo di ripetibili della sede federale.
4.
Comunicazione alla rappresentante della ricorrente, alla Divisione delle contribuzioni e alla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino nonché alla Steuerverwaltung des Kantons Solothurn.
Losanna, 28 luglio 2008
In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: Il cancelliere:
Merkli Bianchi