Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numero dell’incarto: BB.2007.69

Sentenza del 28 gennaio 2008 I Corte dei reclami penali

Composizione

Giudici penali federali Emanuel Hochstrasser, Presidente, Tito Ponti e Alex Staub, Cancelliere Lorenzo Egloff

Parti

Avv. A., rappresentata dall’ avv. Diego Della Casa,

Reclamante

contro

Ministero pubblico della Confederazione,

Controparte

Oggetto

Sequestro (art. 65 PP)

Fatti:

A. Con ordine del 29 novembre 2007, il Ministero pubblico della Confederazione (di seguito: MPC) ha intimato all’avv. A.:

«il sequestro di 8 volumi di rubriche dei brevetti, meglio brevetti dal n. 1 al n. 2 così come descritti (pos. N° 1) nell’allegato inventario, requisiti dalla Polizia giudiziaria federale il 27 novembre 2007 presso il domicilio notarile dell’Avv. A.»;

B. Dissentendo da tale decisione, il 5 dicembre 2007 l’avv. A. è insorta, per il tramite del suo rappresentante, dinanzi alla I Corte dei reclami penali chiedendo la revoca del sequestro in oggetto.

C. Con osservazioni del 24 dicembre 2007, il MPC propone la reiezione del reclamo chiedendo, altresì, la levata dei sigilli.

Con replica del 16 gennaio 2008, la reclamante ribadisce la sua richiesta d’annullamento del sequestro ordinato ed aderisce alla domanda di levata dei sigilli formulata dal MPC.

D. Le argomentazioni di fatto e di diritto esposte dalle parti saranno riprese, per quanto necessario, nei considerandi di diritto.

Diritto:

1.

1.1 Giusta l’art. 105bis cpv. 2 PP, gli atti e le omissioni del procuratore generale della Confederazione possono essere impugnati con reclamo dinanzi alla I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale in applicazione delle prescrizioni procedurali di cui agli art. 214 -219 PP.

1.2 La I Corte dei reclami penali esamina d’ufficio e con pieno potere cognitivo la ricevibilità dei reclami che le sono sottoposti (DTF 132 I 140, 142 consid. 1.1; 131 I 153, 156 consid. 1; 131 II 571, 573 consid. 1).

2.

2.1 Preliminarmente, giova rilevare che la legge prevede due tipi di perquisizione: quella domiciliare (art. 67 PP), che serve a rintracciare e sequestrare oggetti che possono servire quali elementi di prova o valori che potrebbero essere oggetto di confisca, e la perquisizione di carte (art. 69 PP). Se non è possibile fare opposizione nei confronti della prima, per contro il detentore delle carte si può opporre alla seconda. In caso d’opposizione all’acqui­sizione totale o parziale dei documenti requisiti agli atti di procedura, gli stessi saranno suggellati e posti in luogo sicuro. (TPF 2006 307; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2° ediz., Ginevra, Zurigo, Basilea 2006, n. 907 e 908).

2.2 L’apposizione dei sigilli ed il deposito in luogo sicuro non costituiscono delle misure coercitive suscettibili di reclamo, la perquisizione delle carte potendo intervenire unicamente nel momento in cui è possibile prendere conoscenza delle carte, ossia dopo la levata dei sigilli (TPF 2006 307 consid. 1.2; DTF 119 IV 326 consid. 7b; 109 IV 153 consid. 1). Prima di tale operazione i documenti in questione non risultano individualizzati e non possono, pertanto, essere oggetto di alcun ordine di sequestro (TPF BB.2007.48 del 30 luglio 2007). Peraltro, il sequestro diventa effettivo solo quando l’autorità inquirente, una volta levati i sigilli, ha proceduto alla cernita dei documenti ed ha deciso quali conservare in quanto pertinenti per l’inchiesta. Unicamente allora il proprietario delle carte sequestrate o il terzo sequestratario disporranno della facoltà di interporre reclamo contro tale misura (TPF 2006 307 consid. 2.1).

3.

3.1 In casu, la reclamante si è opposta, invocando il rispetto del segreto professionale, all’esame delle carte requisite presso il suo domicilio notarile. Di conseguenza, gli 8 volumi di rubriche dei brevetti sono stati posti sotto sigillo ed in luogo sicuro (v. act. 1.1 pag. 2 e l’inventario del 28 novembre 2007 allegato a quest’ultimo).

3.2 Premesso quanto sopra, al momento dell’inoltro del presente reclamo non era ancora stata chiesta la levata dei sigilli e, pertanto, le carte requisite non potevano essere né consultate né cernite. Come precedentemente esposto (v. consid. 2 supra), la messa sotto sigillo ed il deposito in luogo sicuro a seguito dell’opposizione, da parte del detentore delle carte, non costituiscono misure coercitive suscettibili di reclamo. Trattandosi di documenti, si può in effetti parlare di perquisizione unicamente allorquando si può prendere conoscenza delle carte tramite la loro lettura. La levata dei sigilli non essendo ancora intervenuta a quel momento della procedura, le carte in questione non potevano essere oggetto di un ordine di sequestro.

3.3 Ne discende, che l’ordine di sequestro del 29 novembre 2007 qui impugnato va annullato. In effetti, nonostante la pronuncia di un tale ordine appaia sensata e necessaria nell’ambito di una procedura di levata dei sigilli, la stessa risulta prematura all’attuale stadio della procedura.

4. Giova comunque rilevare, che l’annullamento del qui impugnato ordine di sequestro non pregiudica in alcun modo lo statuto giuridico dei documenti requisiti e posti sotto sigillo. Gli stessi restano, infatti, suggellati in attesa dell’evasione, nell’ambito di una procedura separata, della richiesta di levata dei sigilli formulata dal MPC.

5. Conformemente all’art. 66 cpv. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 66 Onere e ripartizione delle spese giudiziarie - 1 Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti.
1    Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti.
2    In caso di desistenza o di transazione, il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie.
3    Le spese inutili sono pagate da chi le causa.
4    Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non possono di regola essere addossate spese giudiziarie se, senza avere alcun interesse pecuniario, si rivolgono al Tribunale federale nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali o se le loro decisioni in siffatte controversie sono impugnate mediante ricorso.
5    Salvo diversa disposizione, le spese giudiziarie addossate congiuntamente a più persone sono da queste sostenute in parti eguali e con responsabilità solidale.
LTF, applicabile in virtù dell’art. 245
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 66 Onere e ripartizione delle spese giudiziarie - 1 Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti.
1    Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti.
2    In caso di desistenza o di transazione, il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie.
3    Le spese inutili sono pagate da chi le causa.
4    Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non possono di regola essere addossate spese giudiziarie se, senza avere alcun interesse pecuniario, si rivolgono al Tribunale federale nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali o se le loro decisioni in siffatte controversie sono impugnate mediante ricorso.
5    Salvo diversa disposizione, le spese giudiziarie addossate congiuntamente a più persone sono da queste sostenute in parti eguali e con responsabilità solidale.
PP, le spese giudiziarie sono, di regola, addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il tribunale può ripartire in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti. Visto l’esito della procedura, si rinuncia a riscuotere la tassa di giustizia (art. 66 cpv. 4
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 66 Onere e ripartizione delle spese giudiziarie - 1 Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti.
1    Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti.
2    In caso di desistenza o di transazione, il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie.
3    Le spese inutili sono pagate da chi le causa.
4    Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non possono di regola essere addossate spese giudiziarie se, senza avere alcun interesse pecuniario, si rivolgono al Tribunale federale nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali o se le loro decisioni in siffatte controversie sono impugnate mediante ricorso.
5    Salvo diversa disposizione, le spese giudiziarie addossate congiuntamente a più persone sono da queste sostenute in parti eguali e con responsabilità solidale.
LTF). Quale parte soccombente, il MPC è tenuto a risarcire alla reclamante le spese necessarie causate dalla controversia (art. 68 cpv. 2
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 68 Spese ripetibili - 1 Nella sentenza il Tribunale federale determina se e in che misura le spese della parte vincente debbano essere sostenute da quella soccombente.
1    Nella sentenza il Tribunale federale determina se e in che misura le spese della parte vincente debbano essere sostenute da quella soccombente.
2    La parte soccombente è di regola tenuta a risarcire alla parte vincente, secondo la tariffa del Tribunale federale, tutte le spese necessarie causate dalla controversia.
3    Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non sono di regola accordate spese ripetibili se vincono una causa nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali.
4    Si applica per analogia l'articolo 66 capoversi 3 e 5.
5    Il Tribunale federale conferma, annulla o modifica, a seconda dell'esito del procedimento, la decisione sulle spese ripetibili pronunciata dall'autorità inferiore. Può stabilire esso stesso l'importo di tali spese secondo la tariffa federale o cantonale applicabile o incaricarne l'autorità inferiore.
LTF). In concreto, tenuto conto del presumibile e necessario dispendio causato dalla presente procedura, viene assegnata alla reclamante un’indennità forfetaria (IVA inclusa) di fr. 1'000.-- a titolo di spese ripetibili, da porre a carico del MPC.

Per questi motivi, la I Corte dei reclami penali pronuncia:

1. Il reclamo è accolto e l’ordine di sequestro del 29 novembre 2007 è annullato.

2. Non si prelevano spese giudiziarie e l’anticipo delle spese, di fr. 1500.--, è restituito alla reclamante.

3. Il MPC verserà alla reclamante un importo di fr. 1’000.--, a titolo di spese ripetibili.

Bellinzona, il 28 gennaio 2008

In nome della I Corte dei reclami penali

del Tribunale penale federale

Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a:

- Avv. Diego Della Casa

- Ministero pubblico della Confederazione

Informazione sui rimedi giuridici

Le decisioni della I Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili entro 30 giorni dalla notifica mediante ricorso al Tribunale federale (artt. 79 e 100 cpv. 1 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale; LTF). La procedura è retta dagli art. 90 ss
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 90 Decisioni finali - Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento.
LTF.

Il ricorso non sospende l’esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui il giudice dell’istruzione lo ordini (art. 103
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 103 Effetto sospensivo - 1 Di regola il ricorso non ha effetto sospensivo.
1    Di regola il ricorso non ha effetto sospensivo.
2    Nei limiti delle conclusioni presentate, il ricorso ha effetto sospensivo:
a  in materia civile, se è diretto contro una sentenza costitutiva;
b  in materia penale, se è diretto contro una decisione che infligge una pena detentiva senza sospensione condizionale o una misura privativa della libertà; l'effetto sospensivo non si estende alla decisione sulle pretese civili;
c  nei procedimenti nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale, se è diretto contro una decisione di chiusura o contro qualsiasi altra decisione che autorizza la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta o la consegna di oggetti o beni;
d  nei procedimenti nel campo dell'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale.
3    Il giudice dell'istruzione può, d'ufficio o ad istanza di parte, decidere altrimenti circa l'effetto sospensivo.
LTF).
Informazioni decisione   •   DEFRITEN
Documento : BB.2007.69
Data : 28. gennaio 2008
Pubblicato : 01. giugno 2009
Sorgente : Tribunale penale federale
Stato : Inedito
Ramo giuridico : Corte dei reclami penali: procedimenti penali
Oggetto : Sequestro (art. 65 PP)


Registro di legislazione
LTF: 66 
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 66 Onere e ripartizione delle spese giudiziarie - 1 Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti.
1    Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti.
2    In caso di desistenza o di transazione, il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie.
3    Le spese inutili sono pagate da chi le causa.
4    Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non possono di regola essere addossate spese giudiziarie se, senza avere alcun interesse pecuniario, si rivolgono al Tribunale federale nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali o se le loro decisioni in siffatte controversie sono impugnate mediante ricorso.
5    Salvo diversa disposizione, le spese giudiziarie addossate congiuntamente a più persone sono da queste sostenute in parti eguali e con responsabilità solidale.
68 
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 68 Spese ripetibili - 1 Nella sentenza il Tribunale federale determina se e in che misura le spese della parte vincente debbano essere sostenute da quella soccombente.
1    Nella sentenza il Tribunale federale determina se e in che misura le spese della parte vincente debbano essere sostenute da quella soccombente.
2    La parte soccombente è di regola tenuta a risarcire alla parte vincente, secondo la tariffa del Tribunale federale, tutte le spese necessarie causate dalla controversia.
3    Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non sono di regola accordate spese ripetibili se vincono una causa nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali.
4    Si applica per analogia l'articolo 66 capoversi 3 e 5.
5    Il Tribunale federale conferma, annulla o modifica, a seconda dell'esito del procedimento, la decisione sulle spese ripetibili pronunciata dall'autorità inferiore. Può stabilire esso stesso l'importo di tali spese secondo la tariffa federale o cantonale applicabile o incaricarne l'autorità inferiore.
90 
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 90 Decisioni finali - Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento.
103
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 103 Effetto sospensivo - 1 Di regola il ricorso non ha effetto sospensivo.
1    Di regola il ricorso non ha effetto sospensivo.
2    Nei limiti delle conclusioni presentate, il ricorso ha effetto sospensivo:
a  in materia civile, se è diretto contro una sentenza costitutiva;
b  in materia penale, se è diretto contro una decisione che infligge una pena detentiva senza sospensione condizionale o una misura privativa della libertà; l'effetto sospensivo non si estende alla decisione sulle pretese civili;
c  nei procedimenti nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale, se è diretto contro una decisione di chiusura o contro qualsiasi altra decisione che autorizza la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta o la consegna di oggetti o beni;
d  nei procedimenti nel campo dell'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale.
3    Il giudice dell'istruzione può, d'ufficio o ad istanza di parte, decidere altrimenti circa l'effetto sospensivo.
PP: 65  67  69  105bis  214  219  245
Registro DTF
109-IV-153 • 119-IV-326 • 131-I-153 • 131-II-571 • 132-I-140
Parole chiave
Elenca secondo la frequenza o in ordine alfabetico
corte dei reclami penali • tribunale penale federale • misura coercitiva • federalismo • ministero pubblico • sigilli • spese giudiziarie • rimedio giuridico • incarto • questio • tribunale federale • ripetibili • perquisizione di carte e registrazioni • decisione • ordine militare • motivazione della decisione • importanza • sequestro • notificazione della decisione • calcolo
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