Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C 73/2021
Sentenza del 27 dicembre 2021
II Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudici federali Seiler, Presidente,
Aubry Girardin, Donzallaz, Beusch, Hartmann,
Cancelliere Ermotti.
Partecipanti al procedimento
1. A.________,
2. B.________,
entrambi patrocinati dagli
avv. Ivano Genovini e Matteo Genovini,
Partecipanti al procedimento
ricorrenti,
contro
Amministrazione federale delle contribuzioni,
Servizio per lo scambio d'informazioni in materia fiscale,
Eigerstrasse 65, 3003 Berna.
Oggetto
Assistenza amministrativa (CDI CH-IT),
ricorso contro la sentenza emanata il 21 dicembre 2020 dal Tribunale amministrativo federale, Corte I
(A-1296/2020).
Fatti:
A.
A.a. Il 23 novembre 2018, l'Agenzia delle entrate - Ufficio cooperazione internazionale italiano, autorità fiscale competente in materia (di seguito: l'autorità richiedente o l'autorità italiana), ha presentato una domanda raggruppata di assistenza amministrativa in materia fiscale all'Amministrazione federale delle contribuzioni (di seguito: l'AFC o l'autorità richiesta).
In tale domanda, l'autorità richiedente ha anzitutto esposto che, nell'ambito di un programma di " collaborazione volontaria " (" Voluntary Disclosure ") lanciato con lo scopo di mettere in regola la situazione fiscale dei contribuenti italiani che vi partecipavano, circa 7'000 contribuenti italiani avevano chiesto di " regolarizzare le infedeltà ed omissioni dichiarative commesse in relazione alla detenzione di attività finanziarie (inclusi conti bancari) presso l'istituto di credito elvetico C.________ ". L'autorità italiana ha inoltre affermato di essere in possesso di una copia di una lettera inviata dalla C.________ SA (cui è subentrata nel 2016 la D.________; di seguito: la C.________/D.________ o la banca) ai propri clienti italiani il 3 febbraio 2014, nella quale la banca chiedeva a questi ultimi se fossero in regola (" compliant ") nei confronti del fisco italiano e li informava che, qualora non avessero fornito la prova di tale " compliance " fiscale, le loro relazioni finanziarie presso la banca sarebbero state sottoposte a restrizioni. Secondo l'autorità richiedente, alla luce di questi elementi, vi era un sospetto di evasione fiscale nei confronti di numerosi contribuenti italiani clienti della banca. L'autorità
italiana riteneva, infatti, che " un considerevole numero di contribuenti italiani deten[eva] o [aveva] detenuto presso C.________ attività finanziarie in relazione alle quali:
- non ha assolto agli obblighi previsti dall'ordinamento tributario italiano in materia di monitoraggio fiscale (obbligo di indicazione degli asset detenuti all'estero nel quadro RW della dichiarazione dei redditi),
- non ha correttamente dichiarato, né ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche, né ai fini dell'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero, i redditi ottenuti dal possesso di tali attività e conseguentemente,
- non ha fornito alla banca sufficienti prove del suo adempimento degli obblighi fiscali previsti dalla normativa italiana ".
A.b. Basandosi su quanto precede, l'autorità richiedente ha poi precisato che la propria richiesta riguardava " i contribuenti italiani [cosiddetti] 'Recalcitranti', cioè i contribuenti italiani i cui nomi sono sconosciuti e che sono identificabili attraverso i seguenti criteri nel periodo dal 23 febbraio 2015 al 31 dicembre 2016:
a. è stato titolare di uno o più conti presso C.________, ora D.________ AG;
b. il titolare del conto ha o ha avuto un indirizzo di domicilio o di residenza in Italia (sulla base della documentazione in possesso di C.________, ora D.________);
c. il titolare dell'attività finanziaria ha ricevuto una lettera di C.________, ora D.________, in cui è stata annunciata la chiusura forzata del conto/conti bancari salvo egli fornisca [alla banca] l'autorizzazione del modello 'Direttiva Risparmio UE per la Collaborazione Volontaria (Voluntary Disclosure) ' o ogni altra prova del rispetto delle proprie obbligazioni fiscali relativamente a tale conto/conti;
d. nonostante tale lettera, il titolare del conto non ha fornito a C.________, ora D.________, prove sufficienti del rispetto degli obblighi fiscali ".
A.c. In considerazione degli elementi a sua disposizione, l'autorità italiana ha dunque richiesto all'AFC:
" [...] tutte le informazioni in possesso di C.________, ora D.________, in merito ai conti detenuti presso l'istituto di credito, nel corso del periodo tra il 23 febbraio 2015 ed il 31 dicembre 2016, da soggetti residenti in Italia [cosiddetti] 'titolari recalcitranti di attività finanziarie' (recalcitrant account holders), in particolare [...]:
a. informazioni anagrafiche dei 'recalcitrant account holders' (cognome, nome, data di nascita e ultimo indirizzo noto risultante dalla documentazione bancaria);
b. numero identificativo del conto o dei conti detenuti presso C.________, ora D.________;
c. saldo al 28 febbraio 2015 e 31 dicembre 2016 di tutti i conti detenuti dai 'recalcitrant account holders' [...] ".
A.d. Il 29 marzo 2019, l'AFC ha esortato la C.________/D.________ a identificare tutte le persone interessate dalla domanda di assistenza amministrativa italiana sulla base dei criteri di ricerca suesposti, precisando che la richiesta riguardava unicamente i clienti che erano a conoscenza della summenzionata lettera della banca e che non avevano comprovato la loro conformità fiscale né prima né dopo averla ricevuta.
A.e. Il 16 aprile 2019, la C.________/D.________ ha comunicato all'AFC di nutrire dei dubbi in merito all'invio effettivo della lettera del 3 febbraio 2014 ai propri clienti domiciliati in Italia. Le ricerche interne della banca non avevano infatti permesso di trovare lo scritto in questione. Il 13 maggio 2019, la banca ha poi informato l'AFC di avere rinvenuto una lettera dal contenuto analogo a quella del 3 febbraio 2014, la quale recava tuttavia una data successiva e non era mai stata inviata ai clienti. L'istituto di credito ha parimenti indicato di aver ritrovato altre lettere simili a quella del 3 febbraio 2014, precisando che esse erano però state inviate dopo tale data.
A.f. Il 14 giugno 2019, l'autorità richiesta ha comunicato alla C.________/D.________ di non avere alcun motivo per dubitare dell'autenticità della lettera del 3 febbraio 2014, la quale, con tutta probabilità, era stata tuttavia inviata "nel 2015 o più tardi". L'AFC ha dunque domandato alla banca di procedere a una ricerca sistematica in tal senso.
A.g. Il 4 luglio 2019, la C.________/D.________ ha presentato all'AFC i risultati della propria ricerca, indicando in sintesi che una lettera quasi identica a quella del 3 febbraio 2014, recante però la data del 20 febbraio 2015, era stata inviata a oltre 10'000 clienti. In seguito, la banca ha trasmesso all'AFC le informazioni richieste.
B.
Con decisione finale del 4 febbraio 2020, l'AFC ha accolto la domanda raggruppata di assistenza amministrativa in materia fiscale formulata dall'autorità richiedente il 23 novembre 2018 relativamente a A.________ e E.________, i quali nel periodo oggetto della domanda erano titolari di un conto cointestato presso la C.________/D.________ (cfr. decisione dell'AFC del 4 febbraio 2020, pag. 13; art. 105 cpv. 2

SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 105 Fatti determinanti - 1 Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore. |
|
1 | Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore. |
2 | Può rettificare o completare d'ufficio l'accertamento dei fatti dell'autorità inferiore se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95. |
3 | Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, il Tribunale federale non è vincolato dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore.97 |
Il 3 marzo 2020, gli interessati hanno interposto ricorso al Tribunale amministrativo federale, opponendosi all'esecuzione della domanda in questione. Con sentenza del 21 dicembre 2020, notificata l'11 gennaio 2021, il Tribunale amministrativo federale ha respinto il ricorso. I giudici precedenti hanno ritenuto, in sostanza, che la domanda era fondata su una base legale sufficiente, che rispettava le esigenze formali di contenuto - in particolare quella relativa alla descrizione dettagliata del gruppo di contribuenti interessati -, che non costituiva una " fishing expedition " e che non era stata formulata in violazione dei principi della buona fede e della sussidiarietà. Ciò appurato, il Tribunale amministrativo federale ha constatato che i ricorrenti rientravano nel modello di comportamento descritto nella domanda e che, per quanto li riguardava, la decisione dell'AFC di concedere all'autorità italiana l'assistenza amministrativa richiesta appariva corretta. Infine, i giudici precedenti hanno precisato che, in virtù del principio di specialità, le informazioni trasmesse all'autorità richiedente potevano essere utilizzate unicamente nel procedimento relativo a A.________ e E.________.
C.
Il 21 gennaio 2021, A.________ e B.________ (quest'ultima " in qualità di unica erede " di E.________, nel frattempo defunto) hanno inoltrato dinanzi al Tribunale federale un ricorso in materia di diritto pubblico con cui domandano, protestate tasse, spese e ripetibili, l'annullamento della decisione finale dell'AFC del 4 febbraio 2020, chiedendo quindi che la richiesta di assistenza amministrativa in materia fiscale del 23 novembre 2018 sia respinta e che sia fatto divieto all'AFC di trasmettere all'autorità italiana " qualsivoglia informazione ". In via subordinata, i ricorrenti chiedono il rinvio della causa al Tribunale amministrativo federale per nuovo giudizio ai sensi dei considerandi.
L'AFC ha presentato delle osservazioni e proposto la reiezione del ricorso. Il Tribunale amministrativo federale ha rinviato alla propria sentenza. I ricorrenti hanno replicato.
Diritto:
1.
Il Tribunale federale esamina d'ufficio la sua competenza (art. 29 cpv. 1

SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 29 Esame - 1 Il Tribunale federale esamina d'ufficio la sua competenza. |
|
1 | Il Tribunale federale esamina d'ufficio la sua competenza. |
2 | In caso di dubbio, procede a uno scambio di opinioni con l'autorità che presume competente. |
1.1. Ai sensi dell'art. 83 lett. h

SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 83 Eccezioni - Il ricorso è inammissibile contro: |
|
a | le decisioni in materia di sicurezza interna o esterna del Paese, neutralità, protezione diplomatica e altri affari esteri, in quanto il diritto internazionale non conferisca un diritto al giudizio da parte di un tribunale; |
b | le decisioni in materia di naturalizzazione ordinaria; |
c | le decisioni in materia di diritto degli stranieri concernenti: |
c1 | l'entrata in Svizzera, |
c2 | i permessi o autorizzazioni al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto, |
c3 | l'ammissione provvisoria, |
c4 | l'espulsione fondata sull'articolo 121 capoverso 2 della Costituzione federale e l'allontanamento, |
c5 | le deroghe alle condizioni d'ammissione, |
c6 | la proroga del permesso per frontalieri, il cambiamento di Cantone, il cambiamento d'impiego del titolare di un permesso per frontalieri, nonché il rilascio di documenti di viaggio a stranieri privi di documenti; |
d | le decisioni in materia d'asilo pronunciate: |
d1 | dal Tribunale amministrativo federale, salvo quelle che concernono persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, |
d2 | da un'autorità cantonale inferiore e concernenti un permesso o un'autorizzazione al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto; |
e | le decisioni concernenti il rifiuto dell'autorizzazione a procedere penalmente contro membri di autorità o contro agenti della Confederazione; |
f | le decisioni in materia di appalti pubblici se: |
fbis | le decisioni del Tribunale amministrativo federale concernenti decisioni secondo l'articolo 32i della legge del 20 marzo 200964 sul trasporto di viaggiatori; |
f1 | non si pone alcuna questione di diritto d'importanza fondamentale; sono fatti salvi i ricorsi contro gli appalti del Tribunale amministrativo federale, del Tribunale penale federale, del Tribunale federale dei brevetti, del Ministero pubblico della Confederazione e delle autorità giudiziarie cantonali superiori, o |
f2 | il valore stimato della commessa non raggiunge il valore soglia determinante secondo l'articolo 52 capoverso 1 in combinato disposto con l'allegato 4 numero 2 della legge federale del 21 giugno 201962 sugli appalti pubblici; |
g | le decisioni in materia di rapporti di lavoro di diritto pubblico, in quanto concernano una controversia non patrimoniale, ma non la parità dei sessi; |
h | le decisioni concernenti l'assistenza amministrativa internazionale, eccettuata l'assistenza amministrativa in materia fiscale; |
i | le decisioni in materia di servizio militare, civile o di protezione civile; |
j | le decisioni in materia di approvvigionamento economico del Paese adottate in situazioni di grave penuria; |
k | le decisioni concernenti i sussidi al cui ottenimento la legislazione non conferisce un diritto; |
l | le decisioni concernenti l'imposizione di dazi operata in base alla classificazione tariffaria o al peso delle merci; |
m | le decisioni concernenti il condono o la dilazione del pagamento di tributi; in deroga alla presente disposizione, il ricorso è ammissibile contro le decisioni concernenti il condono dell'imposta federale diretta o dell'imposta cantonale o comunale sul reddito e sull'utile se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se si tratta per altri motivi di un caso particolarmente importante; |
n | le decisioni in materia di energia nucleare concernenti: |
n1 | l'esigenza di un nulla osta o la modifica di un'autorizzazione o di una decisione, |
n2 | l'approvazione di un piano d'accantonamenti per le spese di smaltimento antecedenti lo spegnimento di un impianto nucleare, |
n3 | i nulla osta; |
o | le decisioni in materia di circolazione stradale concernenti l'omologazione del tipo di veicoli; |
p | le decisioni del Tribunale amministrativo federale in materia di traffico delle telecomunicazioni, radiotelevisione e poste concernenti:69 |
p1 | concessioni oggetto di una pubblica gara, |
p2 | controversie secondo l'articolo 11a della legge del 30 aprile 199770 sulle telecomunicazioni; |
p3 | controversie secondo l'articolo 8 della legge del 17 dicembre 201072 sulle poste; |
q | le decisioni in materia di medicina dei trapianti concernenti: |
q1 | l'iscrizione nella lista d'attesa, |
q2 | l'attribuzione di organi; |
r | le decisioni in materia di assicurazione malattie pronunciate dal Tribunale amministrativo federale in virtù dell'articolo 3473 della legge del 17 giugno 200574 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF); |
s | le decisioni in materia di agricoltura concernenti: |
s1 | ... |
s2 | la delimitazione delle zone nell'ambito del catasto della produzione; |
t | le decisioni concernenti l'esito di esami e di altre valutazioni della capacità, segnatamente nei settori della scuola, della formazione continua e dell'esercizio della professione; |
u | le decisioni in materia di offerte pubbliche di acquisto (art. 125-141 della L del 19 giu. 201578 sull'infrastruttura finanziaria); |
v | le decisioni del Tribunale amministrativo federale concernenti divergenze d'opinione tra autorità in materia di assistenza amministrativa o giudiziaria a livello nazionale; |
w | le decisioni in materia di diritto dell'elettricità concernenti l'approvazione dei piani di impianti elettrici a corrente forte e di impianti elettrici a corrente debole e l'espropriazione dei diritti necessari per la costruzione o l'esercizio di siffatti impianti, se non si pone alcuna questione di diritto d'importanza fondamentale; |
x | le decisioni concernenti la concessione di contributi di solidarietà ai sensi della legge federale del 30 settembre 201682 sulle misure coercitive a scopo assistenziale e i collocamenti extrafamiliari prima del 1981, tranne se si pone una questione di diritto di importanza fondamentale o si tratta di un caso particolarmente importante per altri motivi; |
y | le decisioni pronunciate dal Tribunale amministrativo federale nelle procedure amichevoli per evitare un'imposizione non conforme alla convenzione internazionale applicabile in ambito fiscale; |
z | le decisioni concernenti le autorizzazioni edilizie di impianti eolici d'interesse nazionale secondo l'articolo 71c capoverso 1 lettera b della legge federale del 30 settembre 201685 sull'energia e le autorizzazioni di competenza cantonale a esse necessariamente connesse, se non si pone alcuna questione di diritto d'importanza fondamentale. |

SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 84a Assistenza amministrativa in materia fiscale - Contro le decisioni nel campo dell'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale il ricorso è ammissibile soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se si tratta per altri motivi di un caso particolarmente importante ai sensi dell'articolo 84 capoverso 2. |

SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 84 Assistenza internazionale in materia penale - 1 Contro le decisioni nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un'estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e si tratti di un caso particolarmente importante. |
|
1 | Contro le decisioni nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un'estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e si tratti di un caso particolarmente importante. |
2 | Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all'estero presenta gravi lacune. |
sentenze 2C 716/2020 del 18 maggio 2021 consid. 1.2.1 e 2C 310/2020 del 1o dicembre 2020 consid. 1.2).
1.1.1. Nella fattispecie, la domanda dell'autorità richiedente era fondata sull'art. 27 della Convenzione del 9 marzo 1976 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio (RS 0.672.945.41; di seguito: la CDI CH-IT o la Convenzione), sulla lett. ebis del relativo Protocollo aggiuntivo (di seguito: il Protocollo aggiuntivo), nonché su un "accordo amministrativo" del 27 febbraio / 2 marzo 2017, redatto in inglese (sebbene la Svizzera condivida una lingua ufficiale con l'Italia) e non pubblicato nella RS, intitolato " Agreement between the Competent Authorithies of the Swiss Confederation and Italy on exchange of information through group requests " (di seguito: l'accordo amichevole CH-IT). Per quanto qui di interesse, tale accordo definiva alcune condizioni alle quali la Confederazione Svizzera avrebbe concesso l'assistenza amministrativa in materia fiscale alla Repubblica italiana per le domande raggruppate formate da quest'ultima.
1.1.2. Il Tribunale amministrativo federale, dopo una lunga e approfondita disamina, ha stabilito che l'accordo amichevole CH-IT non poteva essere considerato come vincolante, ma che costituiva comunque uno strumento d'interpretazione (cfr. sentenza impugnata, pag. 27). I ricorrenti, che contestano tale approccio, sostengono segnatamente che la questione della portata dell'accordo amichevole CH-IT sarebbe di importanza fondamentale ai sensi dell'art. 84a

SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 84a Assistenza amministrativa in materia fiscale - Contro le decisioni nel campo dell'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale il ricorso è ammissibile soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se si tratta per altri motivi di un caso particolarmente importante ai sensi dell'articolo 84 capoverso 2. |
1.1.3. La portata di un accordo amichevole in materia di assistenza fiscale internazionale con le particolarità di quello in discussione e le sue conseguenze su una domanda di assistenza amministrativa non sono mai state esaminate approfonditamente dal Tribunale federale. Si è dunque in presenza di un'incertezza giuridica quanto alla portata di un accordo di questo tipo, la quale richiede un chiarimento da parte del Tribunale federale.
1.1.4. Dato quanto precede, occorre concludere che la presente fattispecie concerne una questione di diritto di importanza fondamentale ai sensi dell'art. 84a

SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 84a Assistenza amministrativa in materia fiscale - Contro le decisioni nel campo dell'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale il ricorso è ammissibile soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se si tratta per altri motivi di un caso particolarmente importante ai sensi dell'articolo 84 capoverso 2. |
1.2. A.________, che è uno dei destinatari del giudizio impugnato, ha un chiaro interesse a insorgere ai sensi dell'art. 89 cpv. 1

SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 89 Diritto di ricorso - 1 Ha diritto di interporre ricorso in materia di diritto pubblico chi: |
|
1 | Ha diritto di interporre ricorso in materia di diritto pubblico chi: |
a | ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo; |
b | è particolarmente toccato dalla decisione o dall'atto normativo impugnati; e |
c | ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica degli stessi. |
2 | Hanno inoltre diritto di ricorrere: |
a | la Cancelleria federale, i dipartimenti federali o, in quanto lo preveda il diritto federale, i servizi loro subordinati, se l'atto impugnato può violare la legislazione federale nella sfera dei loro compiti; |
b | in materia di rapporti di lavoro del personale federale, l'organo competente dell'Assemblea federale; |
c | i Comuni e gli altri enti di diritto pubblico, se fanno valere la violazione di garanzie loro conferite dalla costituzione cantonale o dalla Costituzione federale; |
d | le persone, le organizzazioni e le autorità legittimate al ricorso in virtù di un'altra legge federale. |
3 | In materia di diritti politici (art. 82 lett. c), il diritto di ricorrere spetta inoltre a chiunque abbia diritto di voto nell'affare in causa. |

SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 89 Diritto di ricorso - 1 Ha diritto di interporre ricorso in materia di diritto pubblico chi: |
|
1 | Ha diritto di interporre ricorso in materia di diritto pubblico chi: |
a | ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo; |
b | è particolarmente toccato dalla decisione o dall'atto normativo impugnati; e |
c | ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica degli stessi. |
2 | Hanno inoltre diritto di ricorrere: |
a | la Cancelleria federale, i dipartimenti federali o, in quanto lo preveda il diritto federale, i servizi loro subordinati, se l'atto impugnato può violare la legislazione federale nella sfera dei loro compiti; |
b | in materia di rapporti di lavoro del personale federale, l'organo competente dell'Assemblea federale; |
c | i Comuni e gli altri enti di diritto pubblico, se fanno valere la violazione di garanzie loro conferite dalla costituzione cantonale o dalla Costituzione federale; |
d | le persone, le organizzazioni e le autorità legittimate al ricorso in virtù di un'altra legge federale. |
3 | In materia di diritti politici (art. 82 lett. c), il diritto di ricorrere spetta inoltre a chiunque abbia diritto di voto nell'affare in causa. |
di B.________ " in qualità di unica erede " di E.________ può rimanere indecisa.
1.3. Per il resto, il ricorso è diretto contro una decisione finale (art. 90

SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 90 Decisioni finali - Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento. |

SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 86 Autorità inferiori in generale - 1 Il ricorso è ammissibile contro le decisioni: |
|
1 | Il ricorso è ammissibile contro le decisioni: |
a | del Tribunale amministrativo federale; |
b | del Tribunale penale federale; |
c | dell'autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva; |
d | delle autorità cantonali di ultima istanza, sempreché non sia ammissibile il ricorso al Tribunale amministrativo federale. |
2 | I Cantoni istituiscono tribunali superiori che giudicano quali autorità di grado immediatamente inferiore al Tribunale federale, in quanto un'altra legge federale non preveda che le decisioni di altre autorità giudiziarie sono impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale. |
3 | Per le decisioni di carattere prevalentemente politico i Cantoni possono istituire quale autorità di grado immediatamente inferiore al Tribunale federale un'autorità diversa da un tribunale. |

SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 100 Ricorso contro decisioni - 1 Il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione. |
|
1 | Il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione. |
2 | Il termine è di dieci giorni per i ricorsi contro le decisioni: |
a | delle autorità cantonali di vigilanza in materia di esecuzione e fallimento; |
b | nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale e dell'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale; |
c | in materia di ritorno di un minore secondo la Convenzione europea del 20 maggio 198091 sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento di minori e sul ristabilimento dell'affidamento oppure secondo la Convenzione del 25 ottobre 198092 sugli aspetti civili del rapimento internazionale di minori; |
d | del Tribunale federale dei brevetti in materia di rilascio di una licenza secondo l'articolo 40d della legge del 25 giugno 195494 sui brevetti. |
3 | Il termine è di cinque giorni per i ricorsi contro le decisioni: |
a | delle autorità cantonali di vigilanza in materia di esecuzione e fallimento pronunciate nell'ambito dell'esecuzione cambiaria; |
b | dei Governi cantonali su ricorsi concernenti votazioni federali. |
4 | Il termine è di tre giorni per i ricorsi contro le decisioni dei Governi cantonali su ricorsi concernenti le elezioni al Consiglio nazionale. |
5 | Per i ricorsi concernenti conflitti di competenza tra due Cantoni, il termine decorre al più tardi dal giorno in cui in ciascun Cantone sono state pronunciate decisioni impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale. |
6 | ...95 |
7 | Il ricorso per denegata o ritardata giustizia può essere interposto in ogni tempo. |

SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 42 Atti scritti - 1 Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. |
|
1 | Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. |
1bis | Se un procedimento in materia civile si è svolto in inglese dinanzi all'autorità inferiore, gli atti scritti possono essere redatti in tale lingua.14 |
2 | Nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Qualora il ricorso sia ammissibile soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o un caso particolarmente importante per altri motivi, occorre spiegare perché la causa adempie siffatta condizione.15 16 |
3 | Se sono in possesso della parte, i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati; se l'atto scritto è diretto contro una decisione, anche questa deve essere allegata. |
4 | In caso di trasmissione per via elettronica, la parte o il suo patrocinatore deve munire l'atto scritto di una firma elettronica qualificata secondo la legge del 18 marzo 201617 sulla firma elettronica. Il Tribunale federale determina mediante regolamento: |
a | il formato dell'atto scritto e dei relativi allegati; |
b | le modalità di trasmissione; |
c | le condizioni alle quali può essere richiesta la trasmissione successiva di documenti cartacei in caso di problemi tecnici.18 |
5 | Se mancano la firma della parte o del suo patrocinatore, la procura dello stesso o gli allegati prescritti, o se il patrocinatore non è autorizzato in quanto tale, è fissato un congruo termine per sanare il vizio, con la comminatoria che altrimenti l'atto scritto non sarà preso in considerazione. |
6 | Gli atti illeggibili, sconvenienti, incomprensibili, prolissi o non redatti in una lingua ufficiale possono essere del pari rinviati al loro autore affinché li modifichi. |
7 | Gli atti scritti dovuti a condotta processuale da querulomane o altrimenti abusiva sono inammissibili. |
1.4. In ragione dell'effetto devolutivo del gravame (cfr. DTF 146 II 335 consid. 1.1.2), i ricorrenti sono unicamente legittimati a formulare conclusioni riguardanti l'annullamento e/o la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo federale. In quanto chiede l'annullamento della decisione finale dell'AFC del 4 febbraio 2020, il ricorso è quindi inammissibile (sentenze 2C 1037/2020 del 25 maggio 2021 consid. 1.3 e 2C 437/2019 del 25 novembre 2019 consid. 1.3).
2.
Il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento fattuale che è stato svolto dall'autorità precedente (art. 105 cpv. 1

SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 105 Fatti determinanti - 1 Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore. |
|
1 | Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore. |
2 | Può rettificare o completare d'ufficio l'accertamento dei fatti dell'autorità inferiore se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95. |
3 | Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, il Tribunale federale non è vincolato dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore.97 |

SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 105 Fatti determinanti - 1 Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore. |
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1 | Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore. |
2 | Può rettificare o completare d'ufficio l'accertamento dei fatti dell'autorità inferiore se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95. |
3 | Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, il Tribunale federale non è vincolato dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore.97 |
Nel caso di specie, siccome non sono validamente messi in discussione, i fatti che risultano dal giudizio querelato vincolano il Tribunale federale. Questa Corte fonderà dunque il proprio giudizio sull'accertamento fattuale svolto dall'autorità precedente.
3.
Come confermato ancora recentemente dal Tribunale federale (DTF 146 II 150 consid. 4.4), una domanda di assistenza amministrativa in materia fiscale che presenta le caratteristiche di quella qui in esame costituisce una domanda raggruppata (" demande groupée "; " Gruppenersuchen "), in quanto con essa l'autorità richiedente domanda delle informazioni relative a un gruppo di persone non identificate nominalmente ma tramite un modello di comportamento identico (cfr. DTF 146 II 150 consid. 4.4 e 4.5 in fine). È quindi ora necessario determinare, conformemente alla giurisprudenza del Tribunale federale relativa alle domande raggruppate (cfr. DTF 143 II 136 consid. 5), se la domanda di assistenza amministrativa formata dall'autorità italiana poggia su una base legale sufficiente. In altre parole, è necessario verificare se una siffatta domanda raggruppata è ammissibile sotto l'angolo dell'art. 27 CDI CH-IT e della lett. ebis del Protocollo aggiuntivo.
3.1. L'art. 27 cpv. 1 CDI CH-IT, che riprende integralmente il testo dell'art. 26 MC OCSE (cfr. anche Messaggio del 12 agosto 2015 concernente l'approvazione di un Protocollo che modifica la Convenzione tra la Svizzera e l'Italia per evitare le doppie imposizioni [FF 2015 5631; di seguito: il Messaggio], pag. 5636), ha il tenore seguente:
" Art. 27 CDI CH-IT
1. Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambiano le informazioni verosimilmente rilevanti per applicare le disposizioni della presente Convenzione oppure per l'amministrazione o l'applicazione del diritto interno relativo alle imposte di qualsiasi natura o denominazione riscosse per conto degli Stati contraenti, delle loro suddivisioni politiche o enti locali nella misura in cui l'imposizione prevista non sia contraria alla Convenzione. Lo scambio di informazioni non è limitato dagli articoli 1 e 2.
[...] ".
Per quanto qui di interesse, il Protocollo aggiuntivo prevede segnatamente quanto segue:
" [...] Resta inteso:
[...]
e bis . che, per quanto concerne l'articolo 27:
[...]
(3) il riferimento a informazioni "verosimilmente rilevanti" ha lo scopo di garantire uno scambio di informazioni in ambito fiscale il più ampio possibile, senza tuttavia consentire agli Stati contraenti di intraprendere una ricerca generalizzata e indiscriminata di informazioni ("fishing expedition") o di domandare informazioni la cui rilevanza in merito agli affari fiscali di un determinato contribuente non è verosimile; sebbene il numero (2) preveda importanti requisiti di tecnica procedurale volti a impedire la "fishing expedition", i punti da (i) a (v) del numero (2) non devono essere interpretati in modo da ostacolare uno scambio effettivo di informazioni; la condizione "verosimilmente rilevante" può essere soddisfatta sia in casi relativi ad un singolo contribuente (identificato con il nome oppure altrimenti) sia in casi relativi ad una pluralità di contribuenti (identificati con il nome oppure altrimenti).
[...] ".
Per quanto riguarda la legge federale del 28 settembre 2012 sull'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale (LAAF; RS 651.1) e la relativa ordinanza, esse sono applicabili in quanto disciplinano la procedura e l'attuazione dell'assistenza amministrativa prevista nelle pertinenti convenzioni internazionali, concretizzando la regolamentazione convenzionale applicabile al caso di specie (DTF 143 II 136 consid. 4 e 6.2; cfr. anche DTF 143 II 628 consid. 5.3; sentenze 2C 703/2020 del 15 marzo 2021 consid. 4 e 2C 387/2016 del 5 marzo 2018 consid. 2.3).
3.2. Sul piano intertemporale, va rilevato che le versioni attualmente in vigore dell'art. 27 cpv. 1 CDI CH-IT e della lettera e bis del Protocollo aggiuntivo sono state adottate il 23 febbraio 2015 (approvazione dell'Assemblea federale il 18 marzo 2016), con effetto al 13 luglio 2016 (RU 2016 2767; RU 2016 2769; FF 2015 5631). A questo proposito, l'art. III par. 2 del Protocollo di modifica del 23 febbraio 2015, riprodotto in calce al Protocollo aggiuntivo, precisa che:
" Le disposizioni del presente Protocollo di modifica sono applicabili alle domande di informazioni presentate alla data dell'entrata in vigore del Protocollo di modifica, o dopo tale data, che si riferiscono a fatti e, o, circostanze esistenti o realizzate il giorno della firma del Protocollo di modifica, o dopo questa data ".
Ne consegue che la versione attuale delle norme in parola è applicabile alle domande d'informazioni presentate a partire dal 13 luglio 2016 (entrata in vigore del Protocollo di modifica) e che si riferiscono a fatti e/o circostanze esistenti o realizzate a partire dal 23 febbraio 2015 (giorno della firma del Protocollo di modifica).
Nel caso di specie, la domanda è stata presentata il 23 novembre 2018 e porta sul periodo compreso tra il 23 febbraio 2015 e il 31 dicembre 2016. Ad essa si applica quindi la versione attualmente in vigore dell'art. 27 cpv. 1 CDI CH-IT e della lettera e bis del Protocollo aggiuntivo.
3.3. Alla luce di quanto precede, appare pacifico che la possibilità di formare una domanda raggruppata senza indicazione dei nomi risulta direttamente ed esplicitamente dalla lettera e bis del Protocollo aggiuntivo, secondo cui " la condizione 'verosimilmente rilevante' può essere soddisfatta [...] in casi relativi ad una pluralità di contribuenti (identificati con il nome oppure altrimenti) ". Contrariamente alla già citata DTF 143 II 136, nel caso di specie la questione della base legale non pone quindi particolari problemi. Come considerato a ragion veduta dal Tribunale amministrativo federale, l'art. 27 cpv. 1 CDI CH-IT e la lettera e bis del Protocollo aggiuntivo, qui applicabili sul piano intertemporale (cfr. supra consid. 3.2), rappresentano una valida base legale per la domanda raggruppata in parola.
Ciò posto, occorre ora determinare se la domanda raggruppata formata dall'autorità italiana adempie le condizioni specifiche relative all'ammissibilità delle domande raggruppate, in particolare nell'ottica del divieto delle " fishing expedition ".
4.
I ricorrenti sostengono che la domanda di assistenza amministrativa presentata il 23 novembre 2018 dall'autorità richiedente sarebbe una chiara " fishing expedition ", in relazione alla quale la condizione della rilevanza verosimile non sarebbe minimamente adempiuta. In particolare, a mente degli insorgenti, la richiesta non forniva sufficienti elementi fattuali atti a fondare il concreto sospetto che le persone appartenenti al gruppo non avevano rispettato i propri obblighi fiscali.
4.1. L'art. 27 cpv. 1 CDI CH-IT prevede, alla stregua dell'art. 26 cpv. 1 MC OCSE sul quale è modellato, che le informazioni oggetto di una domanda di assistenza amministrativa in materia fiscale devono essere verosimilmente rilevanti; la lettera e bis cifra 3 del Protocollo aggiuntivo precisa tale nozione. La condizione della rilevanza verosimile (" voraussichtliche Erheblichkeit "; " pertinence vraisemblable "), che è un principio cardinale dello scambio internazionale d'informazioni (cfr. sentenza 2C 387/2016 del 5 marzo 2018 consid. 5.1), ha come scopo quello di garantire uno scambio d'informazioni in ambito fiscale il più ampio possibile, senza tuttavia consentire agli Stati contraenti di intraprendere una ricerca generalizzata e indiscriminata d'informazioni o di domandare informazioni la cui rilevanza in merito agli affari fiscali di un determinato contribuente non è verosimile (lett. e bis cifra 3 del Protocollo aggiuntivo; cfr. DTF 146 II 150 consid. 6.1.1 e i riferimenti dottrinali ivi citati; 143 II 185 consid. 3.3.1; 142 II 161 consid. 2.1.1; sentenze 2C 703/2020 del 15 marzo 2021 consid. 4.2.1 e 2C 542/2018 del 10 marzo 2021 consid. 4.1.1). Secondo giurisprudenza, una domanda di assistenza amministrativa non adempie
la condizione della rilevanza verosimile se è formulata in modo aleatorio, a dei fini di ricerca di prove e senza un legame concreto con una procedura fiscale in corso (" fishing expedition "). Il Tribunale federale ha già esaminato la nozione di " fishing expeditions " in relazione all'interpretazione di svariate convenzioni di doppia imposizione (cfr. in particolare DTF 146 II 150 consid. 6.1.2 [Francia]; 143 II 628 consid. 5.2 [Norvegia]; 143 II 185 consid. 3.3.1 [Francia]; 143 II 136 consid. 6.1 [Paesi Bassi]; 141 II 436 consid. 4.4.3 [Paesi Bassi]; sentenza 2C 695/2017 del 29 ottobre 2018 consid. 5.2 [Germania]). Anche sotto l'egida della CDI CH-IT, agli Stati contraenti non è consentito dar seguito a delle " fishing expeditions " (lett. e bis cifra 3 del Protocollo aggiuntivo). Questi principi sono stati ripresi nell'art. 7 lett. a

SR 651.1 Legge federale del 28 settembre 2012 sull'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale (Legge sull'assistenza amministrativa fiscale, LAAF) - Legge sull'assistenza amministrativa fiscale LAAF Art. 7 Non entrata nel merito - Non si entra nel merito della domanda se: |
|
a | è stata presentata allo scopo di ricercare prove; |
b | sono richieste informazioni che non sono contemplate dalle disposizioni sull'assistenza amministrativa della convenzione applicabile; oppure |
c | viola il principio della buona fede, in particolare se si fonda su informazioni ottenute mediante reati secondo il diritto svizzero. |
4.2. Secondo una giurisprudenza ormai consolidata, le domande di assistenza amministrativa che, come quella qui in esame, non identificano nominalmente le persone interessate, devono essere sottoposte a un esame più approfondito, allo scopo di escludere la sussistenza di una " fishing expedition " (cfr. DTF 146 II 150 consid. 6.1.3; 139 II 404 consid. 7.2.3). Il Tribunale federale ha così stabilito, riferendosi segnatamente al MC OCSE, che, nella propria domanda, l'autorità richiedente deve (cumulativamente) :
(i) fornire una descrizione dettagliata del gruppo, esponendo i fatti e le circostanze specifiche che l'hanno spinta a formulare la domanda;
(ii) illustrare il diritto (fiscale) applicabile e spiegare perché vi sono delle ragioni per supporre che i contribuenti appartenenti al gruppo non hanno rispettato i propri obblighi, e meglio hanno violato il diritto fiscale;
(iii) dimostrare che le informazioni richieste sono atte a far sì che i contribuenti facenti parte del gruppo adempiano i propri obblighi fiscali (cfr. DTF 146 II 150 consid. 6.1.3; 143 II 136 consid. 6.1.2; si veda anche DTF 143 II 628 consid. 5.2; sentenza 2C 695/2017 del 29 ottobre 2018 consid. 5.2).
Per quanto attiene alla seconda di queste condizioni, il Tribunale federale ha precisato che l'autorità richiedente deve fornire degli elementi fattuali che lascino supporre che le persone appartenenti al gruppo hanno adottato un comportamento contrario al diritto (DTF 146 II 150 consid. 6.2.2; sentenza 2C 695/2017 del 29 ottobre 2018 consid. 5.2; si veda anche art. 3 cpv. 1 lett. g

SR 651.11 Ordinanza del 23 novembre 2016 sull'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale (Ordinanza sull'assistenza amministrativa fiscale, OAAF) - Ordinanza sull'assistenza amministrativa fiscale OAAF Art. 3 Contenuto di una domanda raggruppata - 1 Una domanda raggruppata deve contenere le seguenti indicazioni: |
|
1 | Una domanda raggruppata deve contenere le seguenti indicazioni: |
a | una descrizione dettagliata del gruppo oggetto della domanda nonché dei fatti e delle circostanze all'origine della domanda; |
b | una descrizione delle informazioni richieste nonché indicazioni sulla forma nella quale lo Stato richiedente desidera ricevere tali informazioni; |
c | lo scopo fiscale per il quale le informazioni sono richieste; |
d | i motivi per cui si presuppone che le informazioni richieste si trovino nello Stato richiesto oppure in possesso o sotto il controllo del detentore delle informazioni residente in tale Stato; |
e | il nome e l'indirizzo del detentore presunto delle informazioni, se sono noti; |
f | un commento del diritto applicabile; |
g | un'esposizione chiara e basata su fatti dei motivi per cui si presuppone che i contribuenti del gruppo oggetto della domanda non abbiano rispettato il diritto applicabile; |
h | una spiegazione in cui si illustra che le informazioni richieste aiuterebbero a determinare la conformità alla legge dei contribuenti del gruppo; |
i | se il detentore delle informazioni o un altro terzo ha contribuito attivamente al comportamento non conforme alla legge dei contribuenti del gruppo, una descrizione di questo contributo; |
j | la dichiarazione che la domanda soddisfa le prescrizioni legali e normative nonché la prassi amministrativa dello Stato richiedente, cosicché l'autorità richiedente, qualora esse fossero di sua competenza, possa ricevere tali informazioni in applicazione del suo diritto o nel quadro ordinario della sua prassi amministrativa; |
k | la dichiarazione che lo Stato richiedente ha esaurito le fonti di informazione usuali secondo la sua procedura fiscale interna. |
2 | Se queste condizioni non sono soddisfatte, l'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) lo comunica per scritto all'autorità richiedente, dandole la possibilità di completare per scritto la domanda. |
segnatamente ammesso l'esistenza di sospetti sufficienti in un caso nel quale una banca svizzera aveva inviato ai propri clienti una lettera informandoli che avrebbe posto fine alla relazione contrattuale qualora essi non le avessero fornito la prova della loro " compliance " fiscale nei confronti dello stato richiedente. Secondo il Tribunale federale, in un caso del genere, nei confronti dei clienti che non avevano ottemperato a questa richiesta, preferendo quindi porre fine alla relazione contrattuale, vi erano sospetti sufficienti di una violazione del diritto fiscale (DTF 143 II 136 consid. 6.3).
4.3. Nel caso di specie, contrariamente all'opinione dei ricorrenti, la domanda raggruppata formata dall'autorità italiana adempie le tre condizioni previste dalla giurisprudenza per escludere una " fishing expedition ".
4.3.1. In primo luogo, l'autorità richiedente ha esposto di aver constatato che, nell'ambito di un programma lanciato allo scopo di mettere in regola la situazione fiscale dei contribuenti italiani che vi partecipavano, circa 7'000 persone avevano chiesto di poter regolarizzare le proprie attività finanziarie (inclusi conti bancari) non dichiarate presso la C.________/D.________. L'autorità italiana ha inoltre affermato di essere in possesso di una copia di una lettera inviata dalla C.________/D.________ ai propri clienti italiani, nella quale la banca chiedeva a questi ultimi se fossero in regola nei confronti del fisco italiano e li informava che, qualora non avessero fornito la prova di tale " compliance " fiscale, le loro relazioni finanziarie sarebbero state sottoposte a restrizioni. In tal modo, l'autorità richiedente ha illustrato chiaramente i fatti che l'hanno spinta a formulare la richiesta di assistenza amministrativa qui in esame.
L'autorità italiana ha poi descritto in modo dettagliato il gruppo oggetto della domanda, esponendo che essa riguardava i contribuenti italiani che, nel periodo dal 23 febbraio 2015 al 31 dicembre 2016, erano stati titolari di uno o più conti presso la C.________/D.________, avevano ricevuto la lettera menzionata poc'anzi e, ciò non ostante, non avevano fornito alla banca prove sufficienti del rispetto dei propri obblighi fiscali.
Ne consegue che la prima condizione per escludere una " fishing expedition " è realizzata.
4.3.2. La seconda condizione impone anzitutto all'autorità richiedente di illustrare il diritto (fiscale) applicabile. A tal proposito, va considerato che, sebbene la domanda dell'autorità italiana non esponesse con precisione il diritto fiscale applicabile (indicando per esempio le norme di diritto tributario italiano pertinenti per il caso di specie), essa indicava chiaramente che " i contribuenti italiani sono tenuti a dichiarare tutte le attività e i redditi detenuti all'estero, corrispondendo le relative imposte " (domanda raggruppata, n. 12 in fine; cfr. art. 105 cpv. 2

SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 105 Fatti determinanti - 1 Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore. |
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1 | Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore. |
2 | Può rettificare o completare d'ufficio l'accertamento dei fatti dell'autorità inferiore se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95. |
3 | Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, il Tribunale federale non è vincolato dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore.97 |
Per quanto riguarda poi gli elementi fattuali all'origine del sospetto che le persone appartenenti al gruppo non hanno rispettato i propri obblighi fiscali, il presente caso è del tutto comparabile alla situazione esaminata nella già citata DTF 143 II 136, dove il Tribunale federale ha ammesso l'esistenza di sospetti sufficienti di una violazione del diritto fiscale (DTF 143 II 136 consid. 6.3). Anche nel caso qui in esame, infatti, la banca ha inviato ai propri clienti italiani una lettera nella quale indicava che, qualora gli interessati non avessero fornito la prova di essere in regola con il fisco italiano, le loro relazioni finanziarie presso la banca sarebbero state sottoposte a restrizioni (cfr. sentenza impugnata, pag. 41 seg.). Come nella DTF 143 II 136, poi, la domanda raggruppata formata dall'autorità richiedente riguardava appunto i contribuenti che avevano ricevuto una lettera di questo tipo e non avevano fornito alla banca prove sufficienti del rispetto dei propri obblighi fiscali. Pertanto, la presenza di concreti sospetti in merito alla violazione dei propri obblighi fiscali da parte dei membri del gruppo oggetto della domanda deve essere ammessa anche nel caso di specie.
A tal proposito, giova ancora rilevare che, contrariamente a quanto preteso dagli interessati (cfr. ricorso, pag. 22 segg.), poco importa che la domanda raggruppata menzionasse in un primo tempo una lettera del 3 febbraio 2014, il cui invio effettivo ai clienti della banca non ha potuto essere dimostrato (cfr. supra lett. A.e - A.g). La descrizione del modello di comportamento contenuta nella domanda in parola prevedeva infatti, in modo generico, che "[...] il titolare dell'attività finanziaria ha ricevuto una lettera di C.________, ora D.________, in cui è stata annunciata la chiusura forzata del conto/conti bancari salvo egli fornisca [alla banca] l'autorizzazione del modello 'Direttiva Risparmio UE per la Collaborazione Volontaria (Voluntary Disclosure) ' o ogni altra prova del rispetto delle proprie obbligazioni fiscali relativamente a tale conto/conti " (cfr. supra lett. A.b). In corso di procedura, è emerso che una lettera dal contenuto analogo è stata inviata dalla banca il 20 febbraio 2015 a oltre 10'000 clienti; le informazioni trasmesse dalla C.________/D.________ all'AFC si riferiscono a quest'ultima lettera (cfr. supra lett. A.g). Il riferimento alla lettera del 3 febbraio 2014 non ha quindi alcuna conseguenza
sull'ammissibilità della domanda raggruppata.
Per quanto precede, anche la seconda condizione relativa alla rilevanza verosimile è adempiuta.
4.3.3. Infine, non vi sono dubbi che le informazioni richieste, le quali permetterebbero all'autorità italiana di venire a conoscenza dell'identità dei contribuenti italiani che hanno detenuto - senza dichiararlo - un conto presso la C.________/D.________ nel periodo in esame, nonché del saldo presentato dal conto all'inizio e alla fine del suddetto periodo, sono atte a completare (ove necessario) la base imponibile dei contribuenti interessati. La terza condizione è quindi parimenti adempiuta.
4.4. Alla luce di quanto precede, il Tribunale amministrativo federale ha considerato a ragion veduta che la domanda di assistenza amministrativa presentata il 23 novembre 2018 dall'autorità richiedente aveva per oggetto delle informazioni verosimilmente rilevanti e non costituiva quindi una " fishing expedition " contraria all'art. 27 cpv. 1 CDI CH-IT, alla lett. e bis cifra 3 del Protocollo aggiuntivo e - per quanto applicabile (cfr. supra consid. 3.1 in fine) - all'art. 7 lett. a

SR 651.1 Legge federale del 28 settembre 2012 sull'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale (Legge sull'assistenza amministrativa fiscale, LAAF) - Legge sull'assistenza amministrativa fiscale LAAF Art. 7 Non entrata nel merito - Non si entra nel merito della domanda se: |
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a | è stata presentata allo scopo di ricercare prove; |
b | sono richieste informazioni che non sono contemplate dalle disposizioni sull'assistenza amministrativa della convenzione applicabile; oppure |
c | viola il principio della buona fede, in particolare se si fonda su informazioni ottenute mediante reati secondo il diritto svizzero. |
5.
I ricorrenti sostengono che, in ogni caso, l'accordo amichevole CH-IT si oppone all'ammissione della domanda di assistenza amministrativa italiana. Secondo gli interessati, la domanda in parola non rispettava le condizioni in esso sancite, in particolare per quanto attiene al contenuto della lettera inviata dalla banca ai propri clienti.
5.1. L'accordo prevede segnatamente che le domande raggruppate formate dall'autorità richiedente devono riferirsi a contribuenti italiani " recalcitranti " (" recalcitrant "; art. 1 dell'accordo), i quali sono definiti nel modo seguente:
"' Recalcitrant account holders' are individuals who are taxpayers of Italy, whose names are unknown and that are identifiable through the following criteria during the time period between 23 February 2015 and 31 December 2016:
a. the individual is or was an account holder of one or more accounts with a financial institution located in Switzerland;
b. the account holder has or had a domicile or residence address in Italy (according to the bank documentation in possession of the financial institution located in Switzerland);
c. the account holder was sent a letter by the financial institution located in Switzerland in which it announced the forced closure of the bank account or accounts unless he/she provided the financial institution located in Switzerland with the signed form 'EU savings tax - Authorisation for the Voluntary Disclosure' or any other proof of his/her tax compliance for such account or accounts;
d. despite this letter the account holder did not provide the financial institution located in Switzerland with sufficient evidence of tax compliance "
(" I titolari di un conto recalcitranti sono contribuenti italiani i cui nomi sono sconosciuti e che sono identificabili tramite i seguenti criteri nel periodo dal 23 febbraio 2015 al 31 dicembre 2016:
a. la persona è oppure è stata titolare di uno o più conti presso un istituto finanziario situato in Svizzera;
b. il titolare del conto ha o ha avuto un domicilio o un indirizzo di residenza in Italia (secondo la documentazione bancaria in possesso dell'istituto finanziario situato in Svizzera);
c. l'istituto finanziario situato in Svizzera ha inviato al titolare del conto una lettera nella quale annunciava la chiusura forzata del conto o dei conti bancari qualora lui/lei non avesse fornito all'istituto finanziario situato in Svizzera il formulario 'UE tassa sul risparmio - autorizzazione per la collaborazione volontaria' o qualsiasi altra prova del rispetto dei propri obblighi fiscali relativamente al conto o ai conti in questione;
d. nonostante tale lettera, il titolare del conto non ha fornito all'istituto finanziario situato in Svizzera prove sufficienti del rispetto dei propri obblighi fiscali "; art. 2 dell'accordo, traduzione libera).
5.2. Su questo punto, il Tribunale amministrativo federale ha ritenuto che, come sostenuto dagli insorgenti, la domanda raggruppata formata dall'autorità richiedente non sembrava a priori soddisfare le condizioni poste dall'accordo amichevole CH-IT, poiché la lettera inviata dalla banca ai propri clienti italiani non conteneva la minaccia esplicita di una chiusura forzata del conto in caso di mancata prova della " compliance " fiscale. Tuttavia, dal momento che tale accordo non era vincolante, questo fatto non toglieva nulla all'ammissibilità della domanda italiana.
5.3. Per quanto riguarda segnatamente i paesi membri dell'OCSE, in materia di diritto fiscale internazionale il principio degli accordi amichevoli (" accords amiables "; " Verständigungsvereinbarungen ") trae origine dall'art. 25 del Modello di convenzione OCSE sul reddito e la sostanza (" Modèle de Convention fiscale OCDE concernant le revenu et la fortune "; di seguito: MC OCSE). Tale norma prevede due tipi di accordi amichevoli: quelli conclusi in seguito a una procedura iniziata dal contribuente, fondati cioè su disposizioni convenzionali che riprendono l'art. 25 cpv. 1 e 2 MC OCSE (di seguito: accordi amichevoli particolari), e quelli stipulati su iniziativa degli Stati stessi, ispirati quindi al modello proposto dall'art. 25 cpv. 3 MC OCSE (per la dottrina in lingua tedesca " Generelle Verständigungsvereinbarungen " o " Konsultationsvere inbarungen "; di seguito: accordi amichevoli di portata generale). L'accordo amichevole CH-IT appartiene a questa seconda categoria, sulla quale sarà quindi maggiormente posto l'accento nel presente giudizio.
Ai sensi dell'art. 25 cpv. 3 MC OCSE, le autorità competenti degli Stati contraenti si impegnano, mediante accordo amichevole, a risolvere le difficoltà o dissipare i dubbi che possono scaturire dall'interpretazione o dall'applicazione della Convenzione. Nell'ambito dei rapporti bilaterali tra Svizzera e Italia, la base legale per la stipulazione di un accordo amichevole è costituita dall'art. 26 cpv. 3 CDI CH-IT. Giusta tale norma, " le autorità competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere per via di amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti all'interpretazione o all'applicazione della Convenzione [...] ".
5.4. Nel caso di specie, va anzitutto rilevato che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale amministrativo federale, non è determinante stabilire se l'accordo amichevole CH-IT sia o meno "vincolante" (il Tribunale federale ha esaminato la portata di alcuni accordi amichevoli di portata generale sottoscritti dalla Svizzera nelle DTF 146 II 150 consid. 5.2.4; 143 II 628 consid. 4.1.2 e 4.2.2; 143 II 136 consid. 5.3 e nella sentenza 2C 387/2016 del 5 marzo 2018 consid. 2.2; sulla questione, largamente dibattuta in dottrina, cfr. in particolare FLEISCHER/ DUSS, in ZWEIFEL/BEUSCH/OESTERHELT [ed.], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht - Amtshilfe, 2020, §19 no 138 pag. 678 seg.; DRÜEN/KOFLER/SIMONEK, Bindungswirkung von generellen Verständigungsverfahren aus deutscher, österreichischer und schweizerischer Sicht, in IFF Forum für Steuerrecht 2019/3 202, pag. 217; MATTEOTTI/ KRENGER, Einleitung zum Internationalen Steuerrecht der Schweiz, in ZWEIFEL/BEUSCH/MATTEOTTI [ed.], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht - Internationales Steuerrecht, 2015, no 149 pag. 77; BRUNO GIBERT, in DANON/GUTMANN/OBERSON/PISTONE, Modèle de Convention fiscale OCDE concernant le revenu et la fortune - Commentaire, 2014, n. 21 ad art. 25 pag.
781; MADELEINE SIMONEK, Problemfelder aus dem Verhältnis von Doppelbesteuerungsabkommen und Verständigungsvereinbarungen zum innerstaatlichen Recht, in ASA 73/3 97, pag. 118., pag. 122 segg.; WALTER BOSS, Das Verständigungsverfahren nach den schweizerischen Doppelbesteuerungsabkommen, in ASA 52/11-12 593, pag. 603 seg.; DANIEL LÜTHI, Das Verständigungsverfahren nach den Doppelbesteuerungs-Abkommen der Schweiz, in L'Expert-comptable suisse 1981/5 10, pag. 14; MARKUS REICH, Das Verständigungsverfahren nach den internationalen Doppelbesteuerungsabkommen der Schweiz, 1976, pag. 131 segg.; WALTER STUDER, Über das Verständigungsverfahren in Doppelbesteuerungsabkommen, in Revue fiscale 26/1971 182, pag. 198 seg.). L'accordo in parola, infatti, non può comunque contraddire lo spirito e gli scopi della CDI CH-IT sulla quale esso è fondato (cfr. art. 25 cpv. 3 MC OCSE; art. 26 cpv. 3 CDI CH-IT) e dev'essere applicato sulla scorta di un'interpretazione conforme a quest'ultima. Esso non può dunque rivelarsi più restrittivo della CDI CH-IT ed escludere l'assistenza amministrativa in una situazione nella quale - come nel caso di specie (cfr. supra consid. 3 e 4) - la trasmissione delle informazioni richieste è conforme alla suddetta
Convenzione. Un'interpretazione dell'accordo amichevole CH-IT effettuata alla luce della CDI CH-IT permette così di stabilire chiaramente che le condizioni previste nell'accordo non sono che un esempio - ispirato alle condizioni poste dal Tribunale federale nella DTF 143 II 136 per ammettere una domanda raggruppata - delle situazioni nelle quali la Confederazione Svizzera avrebbe concesso l'assistenza amministrativa in materia fiscale alla Repubblica italiana per le domande raggruppate da essa formate. Stipulando tale accordo, gli Stati contraenti intendevano semplicemente descrivere uno dei possibili scenari nei quali una siffatta domanda avrebbe dovuto essere accolta, senza però limitare questa possibilità allo scenario descritto nell'accordo. Del resto, l'accordo stesso non prevede in modo esplicito che l'assistenza amministrativa andrebbe negata a domande raggruppate rispettose della CDI CH-IT e del Protocollo aggiuntivo, ma formulate in contesti che non corrispondono esattamente a quanto previsto nell'accordo in discussione. Appare del tutto illogico che gli Stati contraenti, i quali, adottando la nuova lett. e bis del Protocollo aggiuntivo, hanno dichiarato di voler interpretare le esigenze di una domanda di assistenza
amministrativa in modo da garantire uno scambio d'informazioni il più ampio possibile (lett. e bis cifra 3 del Protocollo aggiuntivo; cfr. anche Messaggio, pag. 5636), abbiano voluto poi stipulare un accordo contenente delle condizioni vincolanti specifiche, non contemplate né nella CDI CH-IT, né nel Protocollo aggiuntivo.
Ne consegue che i ricorrenti non possono dedurre alcunché dall'accordo amichevole CH-IT per opporsi all'ammissione della domanda raggruppata italiana, la quale - come esposto in precedenza - è conforme alla CDI CH-IT e al relativo Protocollo aggiuntivo.
6.
Posto quanto precede, occorre ancora verificare, nel caso concreto, se i ricorrenti rientrano nel modello di comportamento (lecitamente) descritto dall'autorità italiana nella propria domanda (cfr. DTF 143 II 136 consid. 6.4).
6.1. In merito alla lettera inviata dalla banca agli insorgenti, il Tribunale amministrativo federale ha constatato in fatto (in modo vincolante per il Tribunale federale, cfr. art. 105 cpv. 1

SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 105 Fatti determinanti - 1 Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore. |
|
1 | Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore. |
2 | Può rettificare o completare d'ufficio l'accertamento dei fatti dell'autorità inferiore se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95. |
3 | Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, il Tribunale federale non è vincolato dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore.97 |
- i prelevamenti in contanti non sarebbero stati più possibili;
- i bonifici e i trasferimenti di titoli (ad eccezione delle transazioni di ordinaria amministrazione) sarebbero stati consentiti unicamente verso la Svizzera e verso i paesi UE-28 e solamente a favore di relazioni nominative intestate allo stesso beneficiario economico della relazione di partenza.
Per quanto concerne la domanda di assistenza amministrativa qui in esame, essa riguardava i contribuenti italiani che avevano ricevuto una lettera della banca " in cui [era] stata annunciata la chiusura forzata del conto/conti bancari ", qualora essi non avessero fornito la prova dell'adempimento dei loro obblighi fiscali (cfr. supra lett. A.b).
6.2. Secondo quanto constatato in fatto dal Tribunale amministrativo federale, il tenore della lettera inviata ai ricorrenti (minaccia di restrizioni all'utilizzo del conto) non corrisponde dunque esattamente a quanto esposto nella domanda di assistenza amministrativa presentata dall'autorità italiana (minaccia di chiusura forzata del conto). Contrariamente a quanto sostenuto dagli insorgenti, questo elemento non porta tuttavia a escluderli dal modello di comportamento descritto dall'autorità italiana nella propria domanda. Infatti, alla base dell'esigenza relativa alla ricezione di una lettera della banca contenente la minaccia della chiusura del conto, vi era il proposito di identificare i clienti il cui comportamento destava sufficienti sospetti di una violazione dei propri obblighi fiscali. Il modello di comportamento descritto nella domanda raggruppata serviva appunto a limitare la stessa ai clienti che non erano in regola con il fisco italiano, in quanti questi ultimi erano posti davanti al dilemma consistente nello scegliere se (i) dichiarare i propri averi all'autorità italiana, oppure (ii) chiudere il conto. In tale ottica, come ritenuto dal Tribunale amministrativo federale, il cui giudizio può - anche su questo punto -
essere seguito (cfr. sentenza impugnata, pag. 47), le restrizioni al conto detenuto dai ricorrenti preannunciate nella lettera da loro ricevuta erano di una tale gravità che nessun cliente le avrebbe tollerate, se non per motivi di evasione fiscale. Tali restrizioni erano così significative (divieto di prelevamento in contanti, forte limitazione a bonifici e trasferimenti di titoli), da rendere la continuazione della relazione finanziaria praticamente inutile per il cliente non in regola con il fisco. Come osservato a ragion veduta dall'autorità precedente, la minaccia di simili restrizioni era dunque assimilabile alla minaccia di chiusura forzata del conto, in quanto le due misure avevano in concreto lo stesso effetto dissuasivo. Del resto, gli insorgenti hanno invero preferito chiudere il conto piuttosto che subire le restrizioni in parola (cfr. sentenza impugnata, pag. 51 seg.). A ciò si aggiunge che, secondo il Protocollo aggiuntivo, il riferimento a informazioni verosimilmente rilevanti ha lo scopo di " garantire uno scambio di informazioni in ambito fiscale il più ampio possibile " (lett. e bis cifra 3 del Protocollo aggiuntivo), ciò che si oppone all'adozione di un approccio eccessivamente formalista alla questione come
quello sostenuto dai ricorrenti.
6.3. Ne consegue che, come correttamente ritenuto dal Tribunale amministrativo federale, il comportamento adottato dai ricorrenti rientrava nel modello descritto nella domanda di assistenza amministrativa italiana. Pertanto, le critiche formulate in proposito dagli insorgenti vanno respinte.
7.
I ricorrenti lamentano una violazione dell'art. 7 lett. c

SR 651.1 Legge federale del 28 settembre 2012 sull'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale (Legge sull'assistenza amministrativa fiscale, LAAF) - Legge sull'assistenza amministrativa fiscale LAAF Art. 7 Non entrata nel merito - Non si entra nel merito della domanda se: |
|
a | è stata presentata allo scopo di ricercare prove; |
b | sono richieste informazioni che non sono contemplate dalle disposizioni sull'assistenza amministrativa della convenzione applicabile; oppure |
c | viola il principio della buona fede, in particolare se si fonda su informazioni ottenute mediante reati secondo il diritto svizzero. |
7.1. Giusta l'art. 7 lett. c

SR 651.1 Legge federale del 28 settembre 2012 sull'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale (Legge sull'assistenza amministrativa fiscale, LAAF) - Legge sull'assistenza amministrativa fiscale LAAF Art. 7 Non entrata nel merito - Non si entra nel merito della domanda se: |
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a | è stata presentata allo scopo di ricercare prove; |
b | sono richieste informazioni che non sono contemplate dalle disposizioni sull'assistenza amministrativa della convenzione applicabile; oppure |
c | viola il principio della buona fede, in particolare se si fonda su informazioni ottenute mediante reati secondo il diritto svizzero. |

SR 651.1 Legge federale del 28 settembre 2012 sull'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale (Legge sull'assistenza amministrativa fiscale, LAAF) - Legge sull'assistenza amministrativa fiscale LAAF Art. 7 Non entrata nel merito - Non si entra nel merito della domanda se: |
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a | è stata presentata allo scopo di ricercare prove; |
b | sono richieste informazioni che non sono contemplate dalle disposizioni sull'assistenza amministrativa della convenzione applicabile; oppure |
c | viola il principio della buona fede, in particolare se si fonda su informazioni ottenute mediante reati secondo il diritto svizzero. |
Nell'ambito dell'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale, il principio della buona fede implica che lo Stato richiesto si può fidare delle indicazioni fornitegli dallo Stato richiedente (principio dell'affidamento; " principe de la confiance "; " Vertrauensprinzip "; DTF 146 II 150 consid. 7.1; sentenza 2C 141/2018 del 24 luglio 2020 consid. 6.1). La buona fede di quest'ultimo è quindi presunta; tale presunzione può essere rovesciata solo in caso di seri dubbi quanto al rispetto dei principi del diritto internazionale, sulla base di fatti concreti e comprovati (cfr. DTF 146 II 150 consid. 7.1; 144 II 206 consid. 4.4; sentenza 2C 537/2019 del 13 luglio 2020 consid. 3.7, non pubblicato in DTF 147 II 13).
7.2. Nel caso di specie, contrariamente a quanto sembrano insinuare i ricorrenti, sulla base dei fatti constatati dal Tribunale amministrativo federale - i quali vincolano il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1

SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 105 Fatti determinanti - 1 Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore. |
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1 | Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore. |
2 | Può rettificare o completare d'ufficio l'accertamento dei fatti dell'autorità inferiore se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95. |
3 | Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, il Tribunale federale non è vincolato dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore.97 |
qui non pertinente - in cui tale presunzione va rovesciata, non occorre quindi provarne l'esistenza.
La censura di violazione del principio della buona fede è pertanto infondata e va scartata.
8.
Infine, gli insorgenti invocano una violazione del principio della sussidiarietà, secondo il quale lo Stato richiedente deve sfruttare tutte le fonti d'informazione abituali previste dalla sua procedura fiscale interna prima di rivolgersi allo Stato richiesto (lett. e bis cifra 1 del Protocollo aggiuntivo; art. 3 cpv. 1 lett. k

SR 651.11 Ordinanza del 23 novembre 2016 sull'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale (Ordinanza sull'assistenza amministrativa fiscale, OAAF) - Ordinanza sull'assistenza amministrativa fiscale OAAF Art. 3 Contenuto di una domanda raggruppata - 1 Una domanda raggruppata deve contenere le seguenti indicazioni: |
|
1 | Una domanda raggruppata deve contenere le seguenti indicazioni: |
a | una descrizione dettagliata del gruppo oggetto della domanda nonché dei fatti e delle circostanze all'origine della domanda; |
b | una descrizione delle informazioni richieste nonché indicazioni sulla forma nella quale lo Stato richiedente desidera ricevere tali informazioni; |
c | lo scopo fiscale per il quale le informazioni sono richieste; |
d | i motivi per cui si presuppone che le informazioni richieste si trovino nello Stato richiesto oppure in possesso o sotto il controllo del detentore delle informazioni residente in tale Stato; |
e | il nome e l'indirizzo del detentore presunto delle informazioni, se sono noti; |
f | un commento del diritto applicabile; |
g | un'esposizione chiara e basata su fatti dei motivi per cui si presuppone che i contribuenti del gruppo oggetto della domanda non abbiano rispettato il diritto applicabile; |
h | una spiegazione in cui si illustra che le informazioni richieste aiuterebbero a determinare la conformità alla legge dei contribuenti del gruppo; |
i | se il detentore delle informazioni o un altro terzo ha contribuito attivamente al comportamento non conforme alla legge dei contribuenti del gruppo, una descrizione di questo contributo; |
j | la dichiarazione che la domanda soddisfa le prescrizioni legali e normative nonché la prassi amministrativa dello Stato richiedente, cosicché l'autorità richiedente, qualora esse fossero di sua competenza, possa ricevere tali informazioni in applicazione del suo diritto o nel quadro ordinario della sua prassi amministrativa; |
k | la dichiarazione che lo Stato richiedente ha esaurito le fonti di informazione usuali secondo la sua procedura fiscale interna. |
2 | Se queste condizioni non sono soddisfatte, l'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) lo comunica per scritto all'autorità richiedente, dandole la possibilità di completare per scritto la domanda. |
Secondo i fatti constatati nel giudizio impugnato, l'autorità richiedente ha confermato che " sono stati esauriti tutti i mezzi interni di indagine, fatta eccezione per quelli che avrebbero dato luogo a difficoltà sproporzionate ". Conformemente alla costante giurisprudenza del Tribunale federale, in assenza di elementi concreti che vi si oppongono, non vi è ragione di rimettere in discussione le spiegazioni fornite dall'autorità italiana su questo punto (cfr. DTF 143 II 628 consid. 4.4; sentenza 2C 904/2015 dell'8 dicembre 2016 consid. 7.2). I ricorrenti non espongono del resto con chiarezza perché si dovrebbe ritenere il contrario. La censura è respinta.
9.
Per quanto precede, nella misura della sua ammissibilità, il ricorso è infondato e va respinto.
Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono poste a carico dei ricorrenti, in solido (art. 66 cpv. 1 e

SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 66 Onere e ripartizione delle spese giudiziarie - 1 Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti. |
|
1 | Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti. |
2 | In caso di desistenza o di transazione, il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie. |
3 | Le spese inutili sono pagate da chi le causa. |
4 | Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non possono di regola essere addossate spese giudiziarie se, senza avere alcun interesse pecuniario, si rivolgono al Tribunale federale nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali o se le loro decisioni in siffatte controversie sono impugnate mediante ricorso. |
5 | Salvo diversa disposizione, le spese giudiziarie addossate congiuntamente a più persone sono da queste sostenute in parti eguali e con responsabilità solidale. |

SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 68 Spese ripetibili - 1 Nella sentenza il Tribunale federale determina se e in che misura le spese della parte vincente debbano essere sostenute da quella soccombente. |
|
1 | Nella sentenza il Tribunale federale determina se e in che misura le spese della parte vincente debbano essere sostenute da quella soccombente. |
2 | La parte soccombente è di regola tenuta a risarcire alla parte vincente, secondo la tariffa del Tribunale federale, tutte le spese necessarie causate dalla controversia. |
3 | Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non sono di regola accordate spese ripetibili se vincono una causa nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali. |
4 | Si applica per analogia l'articolo 66 capoversi 3 e 5. |
5 | Il Tribunale federale conferma, annulla o modifica, a seconda dell'esito del procedimento, la decisione sulle spese ripetibili pronunciata dall'autorità inferiore. Può stabilire esso stesso l'importo di tali spese secondo la tariffa federale o cantonale applicabile o incaricarne l'autorità inferiore. |
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 5'000.-- sono poste a carico dei ricorrenti, in solido.
3.
Comunicazione ai patrocinatori dei ricorrenti, all'Amministrazione federale delle contribuzioni - Servizio per lo scambio d'informazioni in materia fiscale, nonché al Tribunale amministrativo federale, Corte I.
Losanna, 27 dicembre 2021
In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Seiler
Il Cancelliere: Ermotti