Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Decisione confermata dal TF con
sentenza del 27.12.2021 (2C_73/2021)
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Corte I
A-1296/2020
Sentenza del 21 dicembre 2020
Composizione
Giudici Raphaël Gani (presidente del collegio), Emilia Antonioni Luftensteiner, Marianne Ryter, cancelliera Sara Pifferi.
Parti
1. A._______,
2. B._______,
entrambi patrocinati dall'avv. Ivano Genovini, ricorrenti,
contro
Amministrazione federale delle contribuzioni AFC Servizio per lo scambio d'informazione in materia fiscale SEI, Eigerstrasse 65, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Assistenza amministrativa (CDI CH-IT).
A-1296/2020
Fatti:
A.
A.a Il 23 novembre 2018 l'Agenzia delle Entrate, Ufficio Cooperazione Internazionale Italia autorità dello Stato richiedente italiano (di seguito: autorità richiedente italiana) ha presentato dinanzi all'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) una domanda raggruppata di assistenza amministrativa in materia fiscale fondata sull'art. 27 della Convenzione del 9 marzo 1976 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio (RS 0.672.945.41; di seguito: CDI CH-IT), in combinato disposto con la lett. ebis del relativo Protocollo aggiuntivo (in vigore dal 13 luglio 2016, anch'esso pubblicato nella RS 0.672.945.41; RU 2016 2769, 2771), nonché sull'accordo amichevole denominato Accordo amministrativo del 27 febbraio 2017/2 marzo 2017 tra le autorità competenti della Confederazione Svizzera e dell'Italia sullo scambio di informazioni attraverso richieste di gruppo (« Agreement between the Competent Authorities of the Swiss Confederation and Italy on exchange of information through group requests »; non pubblicato nella RS di diritto federale; di seguito: Accordo amministrativo), precisando quanto segue circa i soggetti interessati in Italia: « [...] Ai sensi dell'articolo 2 dell'Accordo amministrativo tra Autorità competenti del 2/03/2017 la presente richiesta riguarda i contribuenti italiani cd. "Recalcitranti", cioè i contribuenti italiani i cui nomi sono sconosciuti e che sono identificabili attraverso i seguenti criteri nel periodo dal 23 febbraio 2015 al 31 dicembre 2016:
a. è o è stato titolare di uno o più conti presso C._______, ora D._______; b. il titolare del conto ha o ha avuto un indirizzo di domicilio o di residenza in Italia (sulla base della documentazione in possesso di C._______, ora D._______);
c. il titolare dell'attività finanziaria ha ricevuto una lettera di C._______, ora D._______ in cui è stata annunciata la chiusura forzata del conto /conti bancari salvo egli fornisca a C._______, ora D._______, istituto di credito l'autorizzazione del modello "Direttiva Risparmio UE per la Collaborazione Volontaria (Voluntary DiscIosure)" o ogni altra prova del rispetto delle proprie obbligazioni fiscali relativamente a tale conto/conti; d. nonostante tale lettera, il titolare del conto non ha fornito a C._______, ora D._______ prove sufficienti del rispetto degli obblighi fiscali. Con riferimento al criterio di cui al punto c., si precisa che l'Amministrazione fiscale italiana è in possesso di copia della lettera (vedi allegato 1) che C._______ ha inviato ai propri clienti italiani per chiedere agli stessi se, in relazione alle attività detenute presso l'istituto di credito, fossero "compliant" con riferimento alla normativa fiscale italiana. L'istituto di credito inoltre ha informato i clienti italiani che, qualora non avessero fornito evidenza di tale "compliance" fiscale i rapporti finanziari sarebbero stati sottoposti a restrizioni, in particolare mediante il blocco dei prelevamenti in contanti, a limitazioni sostanziali per quanto riguarda l'effettuazione di bonifici e trasferimenti titoli,
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prevedendo inoltre la possibilità di introdurre ulteriori restrizioni con riferimento all'utilizzo di carte di debito e di credito, assegni e mezzi di pagamento. Si ritiene che tale lettera, prospettando sostanziali limitazioni all'operabilità del conto, in caso di mancata prova della conformità fiscale, abbia assolto al medesimo scopo della "lettera tipo" riferita all'articolo 4 dell'Accordo amministrativo in oggetto, non potendosi negare la conclusione per l'equivalenza sostanziale delle lettere in questione, se non a rischio di rendere in larga parte inoperativa e limitata nello scopo la disposizione citata e, più in generale, l'Accordo amministrativo in oggetto. Si precisa che non sono interessati dalla presente richiesta i soggetti che integrano i requisiti di cui all'articolo 3 del citato Accordo amministrativo. Ai sensi dell'articolo 4 dell'Accordo amministrativo si precisa che i criteri di selezione alla base della presente richiesta sono quelli previsti negli articoli 2 e 3 dell'Accordo amministrativo. L'utilizzo combinato di tali criteri di selezione conduce a un sospetto di evasione fiscale in quanto consente di individuare contribuenti italiani che non hanno correttamente adempiuto agli obblighi previsti dalla normativa fiscale italiana. A tal fine occorre anche considerare che i contribuenti italiani sono tenuti a dichiarare tutte le attività e i redditi detenuti all'estero, corrispondendo le relative imposte [...] ».
La lettera a cui si riferisce l'autorità richiedente italiana nella propria domanda raggruppata, da lei acclusa quale allegato 1, è una lettera della banca C._______/D._______ datata 3 febbraio 2014. A.b Circa le ragioni e finalità fiscali per le quali l'autorità richiedente italiana richiede le informazioni concernenti i soggetti interessati in Italia descritti poc'anzi, essa ha precisato quanto segue:
« [...] Da una parziale analisi dei dati estrapolati dalle istanze, e dalla relativa documentazione di supporto, presentate dai contribuenti italiani nell'ambito dello speciale programma di collaborazione volontaria previsto dalla legge 15 dicembre 2014, n. 186, risulta che circa 7.000 contribuenti italiani hanno aderito alla Voluntary Disclosure chiedendo di regolarizzare le infedeltà ed omissioni dichiarative commesse in relazione alla detenzione di attività finanziarie (inclusi conti bancari) presso l'istituto di credito elvetico C._______ (C._______).
Si evidenzia, inoltre, che l'Amministrazione fiscale italiana è in possesso di copia della lettera che C._______ ha inviato ai propri clienti italiani (cfr. Allegato1) la cui equivalenza sostanziale con la "lettera" menzionata neIl'Accordo amministrativo è stata già argomentata al punto 12 sopra. Con riferimento agli appena citati aspetti si ritiene, pertanto, che un considerevole numero di contribuenti italiani detenga o abbia detenuto presso C._______ attività finanziarie in relazione alle quali:
non ha assolto agli obblighi previsti dall'ordinamento tributario italiano in materia di monitoraggio fiscale (obbligo di indicazione degli asset detenuti all'estero nel quadro RW della dichiarazione dei redditi),
non ha correttamente dichiarato, né ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche, né ai fini dell'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero, i redditi ottenuti dal possesso di tali attività e conseguentemente,
non ha fornito alla banca sufficienti prove del suo adempimento degli obblighi fiscali previsti dalla normativa italiana [...] ».
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A.c In considerazione degli elementi a sua disposizione, l'autorità richiedente italiana ha dunque richiesto all'AFC le seguenti informazioni per il periodo fiscale dal 23 febbraio 2015 al 31 dicembre 2016: « [...] Entro i Iimiti fissati dalla Convenzione contro le doppie imposizioni e l'Accordo amministrativo in vigore tra ltalia e Svizzera, si richiedono tutte le informazioni in possesso di C._______, ora D._______, in merito ai conti detenuti presso l'istituto di credito, nel corso del periodo tra il 23 febbraio 2015 ed il 31 dicembre 2016, da soggetti residenti in Italia cd. "titolari recalcitranti di attività finanziarie" (recalcitrant account holders) in particolare si richiede: a. informazioni anagrafiche dei "recalcitrant account hoIders" (cognome, nome, data di nascita e ultimo indirizzo noto risultante dalla documentazione bancaria);
b. numero identificativo del conto o dei conti detenuti presso C._______, ora D._______;
c. saldo al 28 febbraio 2015 e 31 dicembre 2016 di tutti i conti detenuti dai "recalcitrant account holders" [...] ».
B.
B.a Con decreto di edizione del 29 marzo 2019, l'AFC ha esortato la banca C._______ nonché la banca D._______ che è subentrata a quest'ultima nel 2016 a identificare tutte le persone interessate dalla domanda di assistenza amministrativa italiana sulla base dei criteri di ricerca ivi citati. Di fatto, le è stato richiesto di trasmettere le informazioni richieste solo per i clienti che, in conformità alla giurisprudenza del Tribunale federale, erano a conoscenza della lettera della banca e non hanno comprovato la loro conformità fiscale né prima né dopo questa lettera. Essa ha altresì invitato la banca ad informare le persone interessate/legittimate a ricorrere circa la procedura di assistenza amministrativa in questione. B.b Con scritto 16 aprile 2019, la E._______ in nome e per conto della banca C._______/D._______ si è espressa in merito al decreto di edizione del 29 marzo 2019 dell'AFC esprimendo dubbi sul fatto che la lettera 3 febbraio 2014 della banca, allegata alla domanda di assistenza amministrativa italiana e al suddetto decreto, fosse stata effettivamente inviata ai clienti domiciliati in Italia. Dalle ricerche interne della banca un tale scritto non è stato infatti trovato. Essa ha dunque invitato l'AFC ad esprimersi circa la legittimità della lettera 3 febbraio 2014. B.c Con scritto 13 maggio 2019, la banca C._______/D._______ ha ulteriormente precisato di aver rinvenuto una lettera di contenuto analogo alla lettera 3 febbraio 2014, ma indicante una data postuma e mai inviata ai clienti. Essa ha altresì indicato di aver rinvenuto altre lettere, con un testo analogo, ma inviate ad una data successiva.
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B.d Con scritto 7 giugno 2019 la E._______ ha in nome e per conto della banca C._______/D._______ nuovamente postulato che l'AFC si pronunci sulla legittimità della lettera 3 febbraio 2014. B.e Con scritto 14 giugno 2019, l'AFC ha risposto agli scritti della banca C._______/D._______, indicando di non aver alcun motivo per dubitare dell'autenticità della lettera 3 febbraio 2014 e che, in tutta probabilità, tale lettera fosse stata inviata in realtà nel 2015 o più tardi, riportando una data inavvertitamente sbagliata. In tale contesto, essa ha invitato nuovamente la banca ad estendere le sue ricerche anche agli anni successivi, effettuando una ricerca sistematica sulla base del decreto di edizione del 29 marzo 2019 e a comunicare i risultati di detta ricerca entro il 5 luglio 2019. B.f Con scritto 4 luglio 2019, la banca C._______/D._______ ha presentato all'AFC i risultati della ricerca sistematica condotta dalla società F._______ allegando un rapporto finale di tale ricerca. In sintesi è stato indicato che una lettera quasi identica datata 20 febbraio 2015 allegata in copia è stata identificata e inviata a oltre 10'000 clienti dell'istituto bancario.
Tempo dopo, essa ha trasmesso le informazioni richieste ed indicato di aver inviato lo scritto d'informazione dell'AFC alle persone legittimate a ricorrere/interessate in data 2 dicembre 2019. C.
C.a Con pubblicazione nel Foglio federale del (...) 2019, l'AFC ha informato nelle tre lingue ufficiali la cerchia delle persone interessate in merito alla domanda di assistenza amministrativa italiana e al loro obbligo di indicare il loro indirizzo svizzero, in caso di domicilio in Svizzera, rispettivamente di designare un rappresentante autorizzato a ricevere le notificazioni in Svizzera, in caso di domicilio in Italia, entro 20 giorni dalla suddetta pubblicazione. In questo contesto è stato altresì indicata la possibilità di optare per la procedura semplificata e che, in caso contrario, l'AFC avrebbe emesso una decisione finale per ogni procedura. In assenza di indicazione di un indirizzo di notifica, l'AFC avrebbe proceduto alla relativa pubblicazione in forma anonima sul Foglio ufficiale. C.b Nel termine impartito, i signori A._______ e B._______ non hanno né inoltrato una propria presa di posizione, né indicato un indirizzo di notifica. C.c Con decisione finale del 4 febbraio 2020 pronunciata in lingua tedesca, l'AFC ha accolto la domanda raggruppata di assistenza amministrativa in
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materia fiscale del 23 novembre 2018 per quanto concerne i signori A._______ e B._______, decidendo pertanto di trasmettere all'autorità richiedente italiana le informazioni che li riguardano, così come meglio formulate nel dispositivo.
D.
D.a Avverso la predetta decisione finale, il signor A._______ (di seguito: ricorrente 1) e il signor B._______ (di seguito: ricorrente 2) per il tramite del loro patrocinatore hanno inoltrato ricorso 3 marzo 2020 dinanzi al Tribunale amministrativo federale. In via incidentale, essi postulano che venga accertata quale lingua del presente procedimento la lingua italiana. In via principiale, protestando tasse, spese e ripetibili, essi postulano l'accoglimento del loro ricorso e dunque che non venga concessa l'assistenza amministrativa in materia fiscale all'Italia e che non venga trasmessa alcuna informazione al loro riguardo. In estrema sintesi, i ricorrenti contestano l'ammissibilità della domanda raggruppata sotto vari aspetti. In particolare, sollevando dubbi sull'Accordo amministrativo, essi ritengono come non adempiute le esigenze formali e materiali alla base di una domanda raggruppata, segnatamente in rapporto alla descrizione dettagliata del gruppo di contribuenti e dello scopo fiscale per cui le informazioni sono richieste (origine illecita/contraffatta della lettera 3 febbraio 2014 della banca acclusa alla domanda raggruppata; nessuna prova del suo invio ai clienti della banca; scoperta di un'altra lettera della banca con contenuto diverso che non può supplire alla lettera 3 febbraio 2014, ecc.). Essi sollevano inoltre l'assenza di rilevanza verosimile delle informazioni, la violazione del principio di sussidiarietà, del principio della buona fede nonché del divieto delle fishing expeditions.
D.b Con risposta 16 luglio 2020, l'AFC (di seguito: autorità inferiore) ha postulato il rigetto del ricorso, prendendo posizione in merito al ricorso. D.c Con replica 3 settembre 2020, i ricorrenti sempre per il tramite del loro patrocinatore si sono espressi sulla predetta risposta, riconfermandosi nel loro ricorso. D.d Con scritto 16 settembre 2020, l'autorità inferiore ha indicato di rinunciare a presentare una duplica spontanea, i ricorrenti non avendo apportato alcun nuovo elemento pertinente nella loro replica. Essa si è altresì riconfermata nella propria risposta.
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E.
Ulteriori fatti e argomentazioni verranno ripresi, per quanto necessario, nei considerandi in diritto del presente giudizio.
Diritto:
1.
1.1 Giusta l'art. 31
LTAF, il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5
PA. In particolare, le decisioni pronunciate dall'AFC nell'ambito dell'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale ai sensi delle convenzioni di doppia imposizione in casu la CDI CH-IT possono essere impugnate dinanzi al Tribunale amministrativo federale (cfr. art. 33 lett. d
LTAF; art. 5 cpv. 1
della legge federale del 28 settembre 2012 sull'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale [LAAF, RS 651.1] e art. 17 cpv. 3
LAAF). Per quanto concerne il diritto interno, l'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale è retta dalla LAAF, in vigore dal 1° febbraio 2013 (RU 2013 231). Nel caso particolare delle domande raggruppate ovvero le domanda di assistenza amministrativa con le quali si richiedono informazioni su più persone che hanno agito secondo lo stesso modello di comportamento e sono identificabili in base a indicazioni precise (cfr. art. 3 lett. c
LAAF) , risulta applicabile la LAAF nella sua versione in vigore dal 1° gennaio 2017 (RU 2016 5059), nonché la relativa ordinanza del 23 novembre 2016 sull'assistenza amministrativa internazionale in materia in materia fiscale (OAAF, RS 651.11), in vigore a far tempo dal 1° gennaio 2017 (RU 2016 4877). Sono fatte salve le disposizioni derogatorie della convenzione applicabile nel singolo caso (cfr. art. 1 cpv. 2
LAAF), in concreto della CDI CH-IT. Presentata il 23 novembre 2018, la domanda di assistenza litigiosa che di fatto, è una domanda raggruppata ai sensi dell'art. 3 lett. c
LAAF, fondata sull'art. 27 CDI CH-IT, in combinato disposto con la lett. ebis del relativo Protocollo aggiuntivo, nonché sull'Accordo amministrativo rientra nel campo di applicazione di detta legge (cfr. art. 24
LAAF a contrario). Per il rimanente, la procedura di ricorso è retta dalle disposizioni generali della procedura federale, su riserva di disposizioni specifiche della LAAF (cfr. art. 19 cpv. 5
LAAF; art. 37
LTAF). 1.2 Ciò precisato, il ricorso 3 marzo 2020 è stato interposto tempestivamente (cfr. art. 20
segg., art. 50
PA), nel rispetto delle esigenze di contenuto e di forma previste dalla legge (cfr. art. 52
PA). Pacifica è la legittimazione ricorsuale dei ricorrenti, nella misura in cui gli stessi sono destinatari
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della decisione impugnata e hanno chiaramente un interesse al suo annullamento (cfr. art. 48
PA; art. 19 cpv. 2
LAAF). Il ricorso ha effetto sospensivo ex lege (cfr. art. 19 cpv. 3
LAAF). L'eventuale trasmissione di informazioni da parte dell'autorità inferiore non può che intervenire che alla crescita in giudicato della decisione di rigetto del ricorso (cfr. [tra le tante] sentenze del TAF A-3060/2018 del 3 novembre 2020 consid. 1.5; A-5893/2017 dell'8 ottobre 2019 consid. 1.2; A6266/2017 del 24 agosto 2018 consid. 1.3). Ciò puntualizzato, il ricorso essendo ricevibile in ordine, lo stesso dev'essere esaminato nel merito. 1.3 In merito alla lingua della presente procedura di ricorso, è qui doveroso precisare quanto segue, viste le puntuali censure sollevate dai ricorrenti in via incidentale nel loro ricorso 3 marzo 2020 al riguardo (cfr. citato ricorso, punti n. 22-25). Innanzitutto, il Tribunale rileva che la decisione finale del 4 febbraio 2020 dell'autorità inferiore è stata pronunciata in lingua tedesca, conformemente ai principi applicabili alla procedura di assistenza amministrativa in materia fiscale (cfr. circa il potere di apprezzamento dell'AFC nella scelta della lingua di procedura in tale ambito, sentenza del TAF A7302/2018 del 26 maggio 2020 considd. 3.2.1-3.2.4 e 3.3.2 con rinvii). Per quanto qui necessario, il Tribunale sottolinea che nell'ambito dell'assistenza amministrativa in materia fiscale, il principio di celerità e dell'economia di procedura possono avere una certa influenza nella scelta della lingua di procedura, perlomeno nella prima fase, ove le persone interessate vengono informate dall'AFC in merito alla sussistenza di una domanda di assistenza (cfr. art. 14
LAAF; art. 22b cpv. 1
LAAF; sentenza del TAF A7302/2018 del 26 maggio 2020 considd. 3.1.3 e 3.3.2). Se è vero che la domanda raggruppata di assistenza amministrativa italiana in oggetto è stata presentata in italiano e che i qui ricorrenti persone interessate da detta domanda sono italiani di madrelingua italiana, è altrettanto vero che l'AFC non è tenuta a scegliere forzatamente tale lingua per le sue comunicazioni indirizzate alle persone interessate da detta domanda. Essa è infatti unicamente tenuta a scegliere una lingua ufficiale ex art. 70 cpv. 1
Cost., previa ponderazione degli interessi in gioco (cfr. sentenza del TAF A-7302/2018 del 26 maggio 2020 considd. 3.2.3 e 3.3.2). Spetta poi al diretto interessato manifestarsi, qualora la lingua scelta dall'AFC le risulti difficile o incomprensibile. Ora, nel caso concreto, i ricorrenti non hanno reagito alla pubblicazione nel Foglio federale del 10 dicembre 2019 dell'autorità inferiore, con cui quest'ultima gli avvisava nelle lingue ufficiali ivi compreso l'italiano (cfr. FF 2019 6843) ed in inglese della sussistenza della domanda di assistenza amministrativa italiana in oggetto e li invitata
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ad indicare un valido indirizzo di notifica in Svizzera. In tale contesto, l'autorità inferiore era abilitata a scegliere ed utilizzare il tedesco quale lingua della sua decisione finale. Ciò sancito, va altresì rilevato che i ricorrenti sono stati in ogni caso in grado di esporre le loro argomentazioni nella loro lingua ovvero l'italiano nel contesto del ricorso 3 marzo 2020 interposto avverso la predetta decisione finale. Ciò dimostra che l'utilizzo della lingua tedesca nella decisione finale non ha impedito loro di fare valere i loro diritti, in particolare il loro diritto di essere sentiti. In tali circostanze, si deve ritenere che i ricorrenti non hanno subito alcun pregiudizio in correlazione al fatto che la decisione finale sia stata pronunciata in lingua tedesca. Ciò puntualizzato, dal momento che i ricorrenti hanno presentato il proprio ricorso 3 marzo 2020 in lingua italiana, postulando in via incidentale l'utilizzo di detta lingua quale lingua di procedura (cfr. citato ricorso, punti n. 22-25), va qui applicata la lingua italiana alla presente procedura di ricorso (cfr. art. 33a cpv. 2
PA) nonché al presente giudizio. 2.
2.1 Con ricorso al Tribunale amministrativo federale possono essere invocati la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento (cfr. art. 49 lett. a
PA), l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (cfr. art. 49 lett. b
PA) nonché l'inadeguatezza (cfr. art. 49 lett. c
PA; cfr. MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2a ed. 2013, n. 2.149). 2.2 Il Tribunale amministrativo federale non è vincolato né dai motivi addotti (cfr. art. 62 cpv. 4
PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTF 142 V 551 consid. 5; 141 V 234 consid. 1; DTAF 2007/41 consid. 2; MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3a ed. 2011, no. 2.2.6.5, pag. 300). I principi della massima inquisitoria e dell'applicazione d'ufficio del diritto sono tuttavia limitati: l'autorità competente procede difatti spontaneamente a constatazioni complementari o esamina altri punti di diritto solo se dalle censure sollevate o dagli atti risultino indizi in tal senso (cfr. DTF 141 V 234 consid. 1 con rinvii; 122 V 157 consid. 1a; 121 V 204 consid. 6c; DTAF 2007/27 consid. 3.3). Secondo il principio di articolazione delle censure (« Rügeprinzip ») l'autorità di ricorso non è tenuta a esaminare le censure che non appaiono evidenti o non possono dedursi facilmente dalla constatazione e presentazione dei fatti, non essendo a sufficienza sostanziate (cfr. DTF 141 V 234 consid. 1; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n. 1.55). Il principio inquisitorio non è quindi assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (cfr. DTF 143 II 425 consid. 5.1; 140 I 285 consid. 6.3.1; 128 II 139 consid. 2b). Il dovere
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processuale di collaborazione concernente in particolare il ricorrente che interpone un ricorso al Tribunale nel proprio interesse, comprende, in particolare, l'obbligo di portare le prove necessarie, d'informare il giudice sulla fattispecie e di motivare la propria richiesta, ritenuto che in caso contrario arrischierebbe di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (cfr. art. 52
PA; cfr. DTF 140 I 285 consid. 6.3.1; 119 III 70 consid. 1; MOOR/POLTIER, op. cit., no. 2.2.6.3, pag. 293 e segg.). 3.
In concreto, oggetto del litigio è la decisione finale del 4 febbraio 2020 dell'autorità inferiore, con cui quest'ultima ha accolto la domanda di assistenza amministrativa italiana del 23 novembre 2018, per quanto concerne i qui ricorrenti. Di fatto, si tratta di una domanda raggruppata fondata sull'art. 27 CDI CH-IT in combinato disposto con la lett. ebis del Protocollo aggiuntivo, nonché sull'Accordo amministrativo. In tale contesto, per il Tribunale si tratta innanzitutto di esaminare l'ammissibilità formale della predetta domanda raggruppata, alla luce delle disposizioni legali pertinenti, nonché della giurisprudenza del Tribunale federale in materia di domande raggruppate. In altri termini, si tratta di determinare se questa domanda si fonda su una base legale formale sufficiente. 3.1 Per costante giurisprudenza del Tribunale federale, in caso di domande raggruppate, la base legale per la concessione dell'assistenza amministrativa deve risultare dalla CDI determinante (cfr. DTF 143 II 136 consid. 5). 3.2 Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, per interpretare le convenzioni di doppia imposizione occorre rifarsi alle regole previste dalla Convenzione di Vienna del 23 maggio 1969 sul diritto dei trattati (RS 0.111; di seguito: CV; cfr. DTF 144 II 130 consid. 8.2; 143 II 202 consid. 6.3.1; 141 II 447 consid. 4.3.1; 139 II 404 consid. 7.2.1; sentenze del TF 2C_180/2018 del 19 settembre 2019 consid. 6.1; 2C_753/2014 del 27 novembre 2015 consid. 3.3.1 con rinvii). In questo ambito, la stessa indica tra l'altro: che ogni trattato in vigore vincola le parti e queste devono eseguirlo in buona fede (cfr. art. 26
CV); che un trattato deve essere interpretato in buona fede in base al senso comune da attribuire ai termini del trattato stesso (interpretazione letterale), nel loro contesto (interpretazione sistematica) ed alla luce del suo oggetto e del suo scopo (interpretazione teleologica; cfr. art. 31 cpv. 1
CV); che, oltre al contesto (cfr. art. 31 cpv. 2
CV), occorre in particolare considerare ogni accordo ulteriore intervenuto tra le parti circa l'interpretazione del trattato o l'attuazione delle disposizioni in esso contenute (cfr. art. 31 cpv. 3 lett. a
CV), nonché ogni ulteriore pratica
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seguita nella sua applicazione, con la quale venga accertato l'accordo delle parti relativamente all'interpretazione del trattato (cfr. art. 31 cpv. 3 lett. b
CV). Quando l'interpretazione data giusta l'art. 31
CV non permette di dissipare le ambiguità del testo o conduce a un risultato chiaramente assurdo o irragionevole, è infine possibile riferirsi ai lavori preparatori e alle circostanze nelle quali il trattato è stato concluso (interpretazione storica; cfr. art. 32
CV; DTF 144 II 130 consid. 8.2.3; 143 II 136 consid. 5.2.3; [tra le tante] sentenze del TF 2C_180/2018 del 19 settembre 2019 consid. 6.1; 2C_452/2012 del 7 novembre 2012 consid. 4.6; parimenti DTAF 2010/7 considd. 3.5 e 3.6.2).
3.3
3.3.1 L'assistenza amministrativa con l'Italia è retta dall'art. 27 CDI CH-IT. Tale disposizione, insieme a quelle del Protocollo aggiuntivo, si fonda, sul piano formale e materiale, sul Modello di convenzione dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE; di seguito: MC OCSE) e sulla politica svizzera in materia di convenzioni in questo ambito (cfr. Messaggio del 12 agosto 2015 concernente l'approvazione di un Protocollo che modifica la Convenzione tra la Svizzera e l'Italia per evitare le doppie imposizioni, FF 2015 5631, 5635 e 5637 [di seguito: Messaggio CDI CH-IT]). Per analogia alla giurisprudenza del Tribunale federale resa in merito alla Convenzione del 26 febbraio 2010 tra la Confederazione Svizzera e il Regno dei Paesi Bassi per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito (RS 0.672.963.61; di seguito: CDI CH-NL; cfr. DTF 143 II 136 consid. 5.3.2 [concernente la CDI CH-NL]), anche la CDI CH-IT e il Protocollo aggiuntivo che ne fa parte integrante devono essere qui considerati come un'unità interpretativa. Nella loro versione in vigore dal 13 luglio 2016, modificata dagli artt. I e II del Protocollo di modifica del 23 febbraio 2015, l'art. 27 CDI CH-IT e le disposizioni del Protocollo aggiuntivo trovano applicazione per quelle domande di informazioni presentate al 13 luglio 2016 o dopo tale data, che si riferiscono a fatti e, o, circostanze esistenti o realizzate il 23 febbraio 2015 o dopo questa data (cfr. art. III par. 2 del Protocollo di modifica del 23 febbraio 2015; RU 2016 2769, 2771; Messaggio CDI CH-IT, FF 2015 5631, 5637). Tale è segnatamente il caso della domanda di assistenza amministrativa in oggetto, presentata il 23 novembre 2018 e riguardante il periodo fiscale dal 23 febbraio 2015 al 31 dicembre 2016.
3.3.2 Secondo il riveduto standard dell'OCSE, ripreso nella CDI CH-IT alla lett. ebis n. 3 del Protocollo aggiuntivo, in vigore a far tempo dal 13 luglio 2016 (cfr. RU 1016 2769), sulla base dell'art. 27 CDI-CH IT sono ammissi-
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bili non solo le cosiddette « domande individuali » di assistenza amministrativa che adempiono le esigenze formali sancite dalla lett. ebis n. 2 del Protocollo aggiuntivo (cfr. Messaggio CDI CH-IT, FF 2015 5631, 5636), ma anche le cosiddette « domande raggruppate », ovvero quelle domande concernenti un gruppo di contribuenti identificati in modo preciso, per i quali si deve dedurre che non abbiano adempiuto i loro obblighi fiscali nello Stato richiedente. Nel caso delle domande raggruppate, l'identificazione può avvenire con il nome e l'indirizzo della persona interessata, ma anche con altri mezzi, come ad esempio con la descrizione di un comportamento. Detta interpretazione, si fonda sulla clausola d'interpretazione (cfr. lett. ebis n. 3 del Protocollo aggiuntivo; parimenti art. II lett. ebis n. 3 in combinato disposto con n. 2 del Protocollo di modifica [RU 2016 2769, 2770 seg.]) che obbliga gli Stati contraenti a interpretare le esigenze di una domanda in modo da garantire uno scambio di informazioni il più ampio possibile, senza tuttavia consentire una ricerca generalizzata e indiscriminata di informazioni (« fishing expedition »; cfr. Messaggio CDI CH-IT, FF 2015 5631, 5636). Testualmente, la lett. ebis n. 3 del Protocollo aggiuntivo sancisce infatti che sebbene la lett. ebis n. 2 del Protocollo aggiuntivo preveda importanti requisiti di tecnica procedurale volti a impedire la « fishing expedition », i punti da (i) a (v) del predetto n. 2 non devono essere interpretati in modo da ostacolare uno scambio effettivo di informazioni e che la condizione « verosimilmente rilevante » può essere soddisfatta sia in casi relativi ad un singolo contribuente (identificato con il nome oppure altrimenti) sia in casi relativi ad una pluralità di contribuenti (identificati con il nome oppure altrimenti).
3.3.3 Da quanto precede risulta chiaramente che la base legale per la concessione dell'assistenza amministrativa nel caso di una domanda raggruppata italiana è sancita dall'art. 27 CDI CH-IT in combinato disposto con la lett. ebis n. 3 del Protocollo aggiuntivo. In tale contesto, l'autorità richiedente italiana era dunque di principio autorizzata a presentare la domanda raggruppata qui in esame. Altra è ovviamente la questione a sapere se detta domanda adempie i requisiti formali e materiali di legge, che verranno esaminati ulteriormente (cfr. considd. 4-9 del presente giudizio). 3.4
3.4.1 Nel caso in disamina, la domanda raggruppata in oggetto, oltre a fondarsi sull'art. 27 CDI CH-IT e la lett. ebis n. 3 del Protocollo aggiuntivo, si fonda altresì sull'Accordo amministrativo, redatto in inglese e avente il tenore seguente, qui riportato testualmente (cfr. atto n. 1 dell'incarto prodotto dall'autorità inferiore [di seguito: inc. AFC]):
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« [...]
Article 1
The Competent Authority of the Swiss Confederation shall process, within the limits set by the Convention and by this Agreement, group requests concerning accounts held, at any time during the period between 23 February 2015 and 31 December 2016, by Italian resident account holders with financial institutions located in Switzerland.
Article 2
1. Group requests referred to in Article 1 shall concern "recalcitrant account holders".
2. "Recalcitrant account holders" are individuals who are taxpayers of Italy, whose names are unknown and that are identifiable through the following criteria during the time period between 23 February 2015 and 31 December 2016:
a. the individual is or was an account holder of one or more accounts with a financial institution located in Switzerland; b. the account holder has o had a domicile or residence address in Italy (according to the bank documentation in possession of the financial institution located in Switzerland);
c. the account holder was sent a letter by the financial institution located in Switzerland in which it announced the forced closure of the bank account or accounts unless he/she provided the financial institution located in Switzerland with the signed form "EU savings tax Authorization for the Voluntary Disclosure" or any other proof of his/her tax compliance for such account or accounts;
d. despite this letter the account holder did not provide the financial institution located in Switzerland with sufficient evidence of tax compliance. Article 3
Out of scope of Article 2 are accounts:
a. which have been disclosed within the framework of the agreement on the taxation of savings between the Swiss Confederation and the European Union; or
b. for which an authorization regardings the specific account has been provided to the financial institution located in Switzerland within the framework of the Italian Voluntary Disclosure Program (VDP); or c. for which the overall amount of the account of the Italian taxpayer held with the financial institution located in Switzerland has been regularized within the framework of an Italian "scudo fiscale" and the account fulfils all of the following conditions (so called "juridical repatriation"):
the overall amount of the account maintained with the financial institution located in Switzerland at the time of the signature of the anonymous declaration (and its annexes, if any) was equivalent to the amount of the Swiss regularized assets indicated on the anonymous declaration; and
the anonymous declaration has been signed by the taxpayer and countersigned as well as stamped by a financial institution located in Italy; and
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no new money was deposited into the account after the date of signature of the anonymous declaration. Proceeds of regularized assets do not qualify as new money; and
the mandate to the Italian financial institution to act as withholding agent and reporting intermediary has not been revoked, unless another mandate to another Italian financial institution has been given and such a mandate includes a delegation to perform withholding tax and reporting obligations to the Italian tax authorities;
or
d. for which the taxpayer has provided evidence to the Swiss Federal Tax Administration that the assets in the account at the end of the last tax year for which the deadline to hand in the tax return has passed were included in the appropriate tax return duly filed with the Italian tax administration, more specifically in the RW-form. If the amount declared as held with Swiss financial institutions is higher than the account balance at the end of the last tax year of the concerned account, the taxpayer has to submit to the Swiss Federal Tax Administration the account statement(s) regarding the other assets with Swiss financial institutions in order to enable the Swiss Federal Tax Administration to examine if the assets declared are equivalent to the account balances. If the amount declared as held with Swiss financial institutions is lower than the account balance at the end of the last tax year of the concerned account, the exemption from the communication of the account provided for in this letter d) does not apply; or e. for which the requested information has already been transmitted to the Italian Competent Authority in a prior administrative assistance procedure. Article 4
Group requests made under Article 2 will indicate the following:
explanation of the selection criteria and the reason why they lead to the suspicion of tax evasion when combined altogether;
person in Switzerland, which may be in possession of the requested information (name of the financial institution located in Switzerland);
period under investigation;
tax purpose, i.e. indication of the object of taxation (e.g. income, assets) and the concerned taxes;
description of the facts and pursued objectives, including a statement explaining based statistical evidence (including from the Italian VDP) that a considerable number of Italian taxpayers did not declare their accounts held with Swiss financial institutions, especially with the concerned Swiss financial institution;
if applicable, other sources that show the non-compliance of Italian taxpayers with regard to their Swiss financial institution accounts (including specific numbers, if available);
copy of a letter sent to one or more Italian taxpayer(s) by the concerned Swiss financial institution showing that the financial institution contacted Italian taxpayers for whom it was not clear to the financial institution if their accounts were tax-compliant, and with which they were informed about the forced closure of the financial institution account(s) unless evidence of tax compliance was provided;
foreseeable relevance of the requested information to the administration and enforcement of domestic laws of Italy;
any other information of use for the processing of the group requests.
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Article 5
In response to a group request made under Article 2 by the Italian Competent Authority, the Swiss Competent Authority will provide the following information:
personal details on the presumed Italian taxpayer: surname, first name, date of birth, last known domiciliary address according to the bank documentation;
account(s) number;
account(s) balance per 23 February 2015 and 31 December 2016 [...] ».
3.4.2 Di fatto, l'Accordo amministrativo è un accordo amichevole di portata generale concluso, in maniera autonoma, dalle amministrazioni finanziarie svizzere e italiane. Ora come appena sancito al consid. 3.3.3 che precede l'art. 27 CDI CH-IT in combinato disposto con la lett. ebis n. 3 del Protocollo aggiuntivo permette già l'inoltro di una domanda raggruppata. In tale contesto, si pone pertanto la questione a sapere come vada interpretato detto Accordo amministrativo concluso ulteriormente alla CDI CH-IT e che alla luce del suo contenuto (cfr. consid. 3.4.1 del presente giudizio) appare più restrittivo rispetto a quest'ultima. Per tale motivo, risulta qui giustificato definire la natura giuridica di tale atto, rispettivamente se lo stesso possa porre delle condizioni più restrittive per la concessione dell'assistenza amministrativa rispetto a quelle poste dalla CDI CH-IT e/o se sia vincolante per il Tribunale. Un tale esame si giustifica ancor più, se si considera che alla luce del loro rispettivo contenuto la domanda raggruppata in oggetto sembrerebbe a priori non soddisfare le condizioni poste dall'Accordo amministrativo, in particolar modo in rapporto al tenore che deve avere la lettera indirizzata ai clienti della banca interessata. Tale questione è peraltro stata accennata dagli stessi ricorrenti, che però non sviluppano ulteriormente la questione (cfr. ricorso 3 marzo 2020, punto n. 37). 3.4.3 Di principio, l'accordo amichevole di portata generale (cosiddetto accordo su consultazione; « generelle Verständigungsvereinbarung » o « Konsultationsvereinbarung ») è un accordo amministrativo di diritto internazionale, ossia un accordo amministrativo per l'attuazione di trattati internazionali già esistenti (diritto internazionale secondario). Esso viene concluso da una delegazione delle rispettive competenti autorità degli Stati contraenti nell'ambito di una procedura amichevole (cfr. DTAF 2010/7 consid. 3.7.3; LOCHER/MARANTELLI/OPEL, Einführung in das internationales Steuerrecht der Schweiz, 4a ed. 2019, pag. 773; W ALTER H. BOSS, in: Zweifel/Beusch/Matteotti [ed.], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, Internationales Steuerrecht, 2015 [di seguito: Kommentar zum Internationalen Steuerrecht], n. 112 ad art. 25 MC OCSE; MADELEINE SIMONEK, Problemfelder aus dem Verhältnis von Doppelbesteuerungsabkommen und Verständigungsvereinbarungen zum innerstaatlichen Recht, ASA 73
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pagg. 97 segg., pag. 118; W ALTER H. BOSS, Das Verständigungsverfahren nach den schweizerischen Doppelbesteuerungsabkommen, ASA 52 pagg. 593 segg., pag. 601 seg. [di seguito: Verständigungsverfahren]). 3.4.4 In diritto svizzero, la base legale per la procedura amichevole (« Verständigungsverfahren ») e la conclusione di accordi amichevoli è contenuta nelle singole CDI. Di principio, ogni CDI contiene infatti una specifica clausola (« Verständigungsklauseln ») calcata sull'art. 25 MC OCSE (cfr. FLEISCHER/DUSS, in: Zweifel/Beusch/Oesterhelt [ed.], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, Amtshilfe, 2020 [di seguito: Amtshilfe], § 19 n. 4, 139 seg.; LOCHER/MARANTELLI/OPEL, op. cit., pag. 771). In particolare, l'art. 25 par. 3 MC OCSE abilita le autorità competenti degli Stati contraenti definite all'art. 3 par. 1 lett. f MC OCSE a concludere degli accordi amichevoli al fine di risolvere dei problemi d'interpretazione o di applicazione della CDI determinante, sia nei casi particolari (concernenti un contribuente in particolare), che in maniera più generale (grazie all'interpretazione congiunta di una disposizione della CDI applicabile a un gran numero di contribuenti; cfr. OCSE, Model Tax Convention on Income and on Capital: Condensed Version 2017 [di seguito: Commentario OCSE], n. 3, n. 6.1 e n. 50-53 ad art. 25 MC OCSE). Può trattarsi di questioni pratiche, come le procedure d'applicazione delle convenzioni (parimenti, sgravi su dividendi interessi e tributi), ma anche delle questioni d'interpretazione, quali una precisazione circa un termine definito in maniera insufficiente, le conseguenze sull'applicazione della CDI di una modifica legislativa ulteriore, l'applicazione di una legislazione su una sottocapitalizzazione. Può trattarsi altresì di regolamentare dei casi di doppia imposizione non previsti dalla CDI, ma che le autorità competenti potrebbero ritenere legittimo di trattare in tale contesto (cfr. Commentario OCSE, n. 51-55 ad art. 25 MC OCSE; BRUNO GILBERT, in: Robert Danon et al. [ed.], Modèle de Convention fiscale OCDE concernant le revenu et la fortune, Commentaire, 2014, n. 18 seg. ad art. 25 MC OCSE; FLEISCHER/DUSS, Amtshilfe, § 19 n. 123 seg.). Gli accordi amichevoli fondati sull'art. 25 par. 3 MC OCSE che regolano un gran numero di casi con quesiti giuridici simili costituiscono degli accordi amichevoli di portata generale (« generelle Verständigungsvereinbarungen »; Commentario OCSE, n. 50 ad art. 25 MC OCSE; FLEISCHER/DUSS, Amtshilfe, § 19 n. 123).
3.4.5 Nel caso specifico della CDI CH-IT, la clausola permettente la conclusione di accordi amichevoli ai sensi dell'art. 25 par. 3 MC OCSE figura all'art. 26 par. 3 CDI CH-IT. Secondo detta disposizione, le autorità competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere per via di amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti
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all'interpretazione o all'applicazione della Convenzione. Esse potranno altresì consultarsi al fine di eliminare la doppia imposizione nei casi non previsti dalla Convenzione. Per quanto concerne la CDI CH-IT, le autorità competenti ai sensi dell'art. 26 par. 3 CDI CH-IT sono l'AFC per la Svizzera e il Ministero delle Finanze per l'Italia, così come sancito dall'art. 3 par. 1 lett. g CDI CH-IT. In tale contesto, in virtù dell'art. 47 cpv. 4
della legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA, RS 172.010) in combinato disposto con l'art. 38
LOGA, le unità amministrative superiori e il Consiglio federale possono poi in ogni tempo avocare a sé la decisione su singole questioni, per le quali sarebbe competente un ufficio subordinato, ivi compreso dunque un tale accordo amichevole ai sensi dell'art. 26 par. 3 CDI CH-IT (cfr. DTAF 2010/7 consid. 3.7.2; FLEISCHER/DUSS, Amtshilfe, § 19 n. 7; MOLO/VORPE, Ammissibilità delle domande raggruppate in materia di assistenza amministrativa. Esposizione critica della giurisprudenza del Tribunale federale e delle sue ripercussioni, in particolare sui rapporti tra Svizzera e Italia, Rivista ticinese di diritto [RDAT] I 2017 pagg. 575 segg., pag. 602; COTTIER/MATTEOTTI, Das Abkommen über ein Amtshilfegesuch zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und den Vereinigten Staaten von Amerika vom 19. August 2009: Grundlagen und innerstaatliche Anwendbarkeit, ASA 78 pagg. 349 segg., pag. 357).
3.4.5.1 Circa il carattere vincolante, il Commentario OCSE sottolinea che gli accordi amichevoli che regolano le difficoltà generali d'interpretazione o di applicazione vincolano le amministrazioni finché le autorità competenti non convengono di modificare o abrogare l'accordo amichevole. Il Commentario OCSE non stabilisce tuttavia se detti accordi amichevoli siano vincolanti anche per le autorità giudiziarie (cfr. Commentario OCSE, n. 54 art. 25 MC OCSE; BOSS, Kommentar zum Internationalen Steuerrecht, n. 100 ad art. 25 MC OCSE; FLEISCHER/DUSS, Amtshilfe, § 19 n. 134; SIMONEK, op. cit., pag. 119). Il Commentario OCSE si limita a rilevare che, se, in virtù del diritto interno, lo statuto di un accordo amichevole concluso ex art. 25 MC OCSE può variare secondo lo Stato interessato, è chiaro che i principi di diritto internazionale applicabili all'interpretazione delle convenzioni, così come enunciati agli artt. 31 e 32 CV, autorizzano tutti i Tribunali a prendere in considerazione siffatti accordi amichevoli (cfr. Commentario OCSE, n. 6.2 ad art. 25 MC OCSE).
3.4.5.2 Quanto a lei, la dottrina non è unanime al riguardo (cfr. per un esame approfondito, sentenza del TAF A-7789/2009 del 21 gennaio 2010 considd. 3.7.4-3.7.6 [casi UBS]; FLEISCHER/DUSS, Amtshilfe, § 19 n. 135; SIMONEK, op. cit., pag. 119 seg.). Per quanto qui necessario ai fini del
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giudizio, in estrema sintesi, si rileva che se vi sono autori che considerano gli accordi amichevoli di portata generale come non vincolanti per i Tribunali (p. es. BOSS, Verständigungsverfahren, pagg. 603 seg.; GIBERT, op. cit., n. 21 ad art. 25 MC OCSE; SIMONEK, op. cit., pagg. 122 segg.), al contrario altri li considerano vincolanti per i Tribunali, purché emanati da autorità competenti nell'ambito delle loro competenze e che si attengono ai limiti posti dalla CDI (p. es. REICH MARKUS, Das Verständigungsverfahren nach den internationalen Doppelbesteuerungsabkommen der Schweiz, Schweizer Schriften zum Handels- und Wirtschaftsrecht, vol. 18, 1976, pag. 132 seg.; LOCHER/MARANTELLI/OPEL, op. cit., pag. 773). Alcuni poi ritengono che gli accordi amichevoli di portata generale siano vincolanti, quand'anche vadano al di là di quanto previsto dalla CDI, purché conclusi validamente ai sensi del diritto internazionale (cfr. p. es. COTTIER/MATTEOTTI, op. cit., pag. 359 seg.). 3.4.5.3 Sulla natura giuridica dell'accordo amichevole, il Tribunale ha già avuto modo di confrontarsi nell'ambito della sentenza A-7789/2009 del 21 gennaio 2010, pubblicata parzialmente nella DTAF 2010/7, in rapporto all'accordo del 19 agosto 2009 tra la Svizzera e gli Stati Uniti d'America nell'ambito dei casi UBS (ovvero, l'Accordo del 19 agosto 2009 tra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti d'America relativa UBS SA, una società di diritto svizzero, concernente la domanda di assistenza amministrativa presentata dall'Internal Revenue Service degli Stati Uniti D'America [di seguito: Accordo 09]; RS 0.672.933.612). Di fatto, si trattava di un accordo amichevole per l'attuazione della domanda di assistenza amministrativa americana approvato dall'Assemblea federale con decreto federale ai sensi dell'art. 54
par. 1 Cost. e dell'art. 166 cpv. 2
Cost. (cfr. RU 2010 2907), formalmente pubblicato ai sensi della legge federale del 18 giugno 2004 sulle raccolte del diritto federale e sul Foglio federale (LPubb, RS 170.512). Detto in altri termini, non si trattava di un accordo amichevole concluso in maniera autonoma dall'AFC quale autorità competente ai sensi dell'art. 25 par. 3 MC OCSE. In tale contesto, il Tribunale è giunto alla conclusione che per mezzo di un accordo amichevole, le autorità competenti non possono né completare né modificare una CDI e nemmeno introdurre nuovi diritti o obblighi (cfr. DTAF 2010/7 considd. 3.7.7 e 3.7.11 segg.; sentenza del TAF A-8400/2015 del 21 marzo 2016 consid. 6.3.1.4 con rinvii [domanda raggruppata olandese]; LOCHER/MARANTELLI/OPEL, op. cit., pag. 773; BOSS, Kommentar zum Internationalen Steuerrecht, n. 113 ad art. 25 MC OCSE; cfr. FLEISCHER/DUSS, Amtshilfe, § 19 n. 128; MOLO/VORPE, op. cit., pag. 602). Nel caso in cui un accordo amichevole esca dal quadro del diritto internazionale stabilito dalla CDI, esso non diventa un trattato che può modificare la convenzione esistente. Esso rimane però un
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valido strumento d'interpretazione della CDI determinante ai sensi dell'art. 31 cpv. 3 lett. a
CV, purché non si trovi in contraddizione con il suo testo (cfr. DTAF 2010/7 considd. 3.7.10 e 3.7.11; sentenza del TAF A8400/2015 del 21 marzo 2016 consid. 6.3.1.4 con rinvii [domanda raggruppata olandese]). Ne discende che, secondo detta giurisprudenza, un accordo amichevole deve attenersi ai limiti stabiliti dalla CDI. 3.4.5.4 Con sentenza 2C_276/2016 del 12 settembre 2016 pubblicata parzialmente quale DTF 143 II 136, il Tribunale federale si è anch'esso confrontato con detta questione nell'ambito dell'Accordo amichevole del 31 ottobre 2011 accluso alla CDI CH-NL. In questo caso, si trattava di un accordo amichevole formalmente pubblicato nella RS assieme alla CDI CH-NL e al relativo Protocollo (anch'esso sotto il numero RS 0.672.963.61) sottoscritto direttamente dalle competenti autorità svizzere e olandesi. Se in merito a detto accordo amichevole lo scrivente Tribunale si era riconfermato nella propria giurisprudenza sancita nell'ambito dei casi UBS (cfr. sentenza del TAF A-8400/2015 del 21 marzo 2016 consid. 6.3.1.4 con rinvii [domanda raggruppata olandese]), il Tribunale federale ha invece ritenuto quanto segue. Esso ha constatato che nel caso della CDI CH-NL, mediante decreto federale del 17 giugno 2011 soggetto a referendum facoltativo, al suo art. 1 cpv. 4 (RU 2011 4965), l'Assemblea federale ha abilitato espressamente l'AFC ad « [...] adoperarsi per il riconoscimento reciproco dell'interpretazione presentata nel capoverso 3 [...] », concernente la possibilità di identificare il contribuente in altro modo che con il nome e l'indirizzo, ovvero le domande raggruppate. Esso ha dunque ritenuto che l'accordo amichevole allegato alla CDI CH-NL era fondato sul predetto decreto federale e su un'abilitazione espressa dell'Assemblea federale (cfr. DTF 143 II 136 consid. 5.3.2). Esso ha altresì precisato che, per tale motivo, detto accordo amichevole era da distinguersi dagli accordi amichevoli conclusi invece in maniera autonoma dall'Amministrazione ai sensi dell'art. 25 par. 3 MC OCSE, la cui portata è discussa in maniera approfondita nella dottrina (cfr. DTF 143 II 136 consid. 5.3.3). Il Tribunale federale ha poi concluso che detto accordo amichevole andava considerato come un'unità interpretativa assieme alla CDI CH-NL e al Protocollo (cfr. DTF 143 II 136 consid. 5.3.2). Da quanto precede, risulta che il Tribunale federale ha per ora lasciata aperta la questione a sapere quale sia il valore vincolante di un accordo amichevole fondato unicamente sull'art. 25 par. 3 MC OCSE.
Detta giurisprudenza è stata confermata dal Tribunale federale mediante DTF 143 II 628 anch'essa concernente la CDI CH-NL (cfr. DTF 143 II 628 consid. 4.1.1), con cui ha peraltro sancito che pure lo scambio di lettere
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avvenuto nel 2012 tra il governo norvegese e il Consiglio federale ha carattere vincolante (cfr. DTF 143 II 628 considd. 4.1-4.2.4). In tale contesto, il Tribunale federale ha altresì sottolineato che, sul piano interno, la conclusione e la ratifica dei trattati internazionali è di competenza del Consiglio federale, il quale li sottopone, salvo eccezioni, all'approvazione dell'Assemblea federale (cfr. art. 166 cpv. 2
Cost.; art. 184 cpv. 2
Cost.). Allorquando il Consiglio federale decide di adottare una certa politica internazionale in materia fiscale segnatamente adottando lo standard dell'art. 26 MC OCSE, rispettivamente prevedendo la possibilità di identificare le persone in altro modo che con il nome e l'indirizzo nell'ambito dell'assistenza amministrativa e che l'Assemblea federale acconsente a tale politica, sia adottando un progetto di decreto federale sottopostogli dal Consiglio federale per approvazione di un trattato che ha firmato in tal senso, sia abilitando in anticipo l'Amministrazione federale a concludere un accordo internazionale nel quadro ch'essa ha definito, i trattati che ne discendono legano il Tribunale federale e le altre autorità in virtù dell'art. 190
Cost. (cfr. DTF 143 II 628 consid. 4.2.2). 3.4.5.5 In tale frangente, alla luce dei considerandi che precedono, si deve constatare che a tutt'ora né il Tribunale federale né lo scrivente Tribunale si sono ancora pronunciati circa il carattere vincolante o meno di un accordo amichevole concluso autonomamente ai sensi dell'art. 25 par. 3 MC OCSE dalle autorità competenti ex art. 3 par. 1 lett. f MC OCSE, ovvero senza fondarsi altresì su un'abilitazione espressa da parte dell'Assemblea federale, rispettivamente senza essere seguito da ratifica da parte del Consiglio federale o da approvazione da parte dell'Assemblea federale. 3.4.6
3.4.6.1 Ciò premesso, ritornando all'Accordo amministrativo in esame, il Tribunale osserva che ci si trova dinanzi ad una situazione piuttosto particolare. Dal profilo formale, l'Accordo amministrativo qui in esame è stato concluso dall'AFC e il Ministero delle Finanze sulla base dell'art. 26 par. 3 CDI CH-IT, in combinato disposto con l'art. 27 CDI CH-IT e la lett. ebis del Protocollo aggiuntivo, al fine di definire un modello di comportamento per le domande raggruppate concernenti i cosiddetti contribuenti recalcitranti (« recalcitrant account holders »), ai sensi della giurisprudenza del Tribunale federale sancita nell'ambito della CDI CH-NL con sentenza DTF 143 II 136 (cfr. preambolo dell'Accordo amministrativo). Detto atto fa altresì riferimento al documento sottoscritto il 23 febbraio 2015 e denominato « Roadmap on the Way Forward in Fiscal and Financial Issues between Italy and Switzerland », il quale costituisce però un mero impegno politico e programmatico comune alla Svizzera e l'Italia volto all'implementazione
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non solo dell'assistenza amministrativa ai sensi dell'art. 26 MC OCSE, ma anche di altre tematiche finanziarie e fiscali (cfr. BELLUZZO/SERBINI, La recente evoluzione dei rapporti in materia fiscale tra l'Italia e la Svizzera, in: SUPSI [ed.], Novità fiscali, 2017 (6), pagg. 179 segg., pagg. 180 e 182; MOLO/VORPE, op. cit.,pag. 602).
3.4.6.2 Di fatto, detto Accordo amministrativo è stato concluso autonomamente dalle succitate amministrazioni finanziarie sulla sola base dell'art. 26 par. 3 CDI CH-IT, senza che venisse seguito, nei due Stati, alcun iter di approvazione secondo i rispettivi ordinamenti costituzionali. Di fatto, alcuna ratifica di questo accordo è infatti seguita alla sua sottoscrizione (cfr. MOLO/VORPE, op. cit., pag. 601). A differenza della CDI CH-NL, in questo caso non sussiste alcuna abilitazione espressa dell'Assemblea federale in favore dell'AFC a concordare con le competenti autorità italiane circa l'interpretazione delle disposizioni della CDI CH-IT e del suo Protocollo Aggiuntivo, nell'ambito delle domande raggruppate. Il decreto federale del 18 marzo 2016, con cui l'Assemblea federale ha approvato il Protocollo del 23 febbraio 2015 che modifica la CDI CH-IT (cfr. RU 2016 2767) segnatamente inserendo la lett. ebis n. 3 del Protocollo aggiuntivo, legittimante l'inoltro di domande raggruppate non contiene infatti alcuna norma in tal senso. Neppure il Messaggio CDI CH-IT accenna alcunché al riguardo (cfr. FF 2015 5631). Ne discende che la giurisprudenza del Tribunale federale che nel caso della CDI CH-NL ha qualificato il relativo accordo amichevole quale sua parte integrante non può chiaramente qui trovare applicazione. Come detto, non si tratta della medesima problematica giuridica, sicché tale giurisprudenza non permette di ritenere l'Accordo amministrativo come qui vincolante (cfr. considd. 3.4.5.4 del presente giudizio). 3.4.6.3 Ciò puntualizzato, va poi rilevato che detto Accordo amministrativo si distingue chiaramente dagli altri accordi amichevoli acclusi ad altre CDI, sotto vari aspetti. Innanzitutto, a differenza degli accordi amichevoli acclusi ad altre CDI e tutti riguardanti l'interpretazione di disposizioni dei relativi Protocolli (cfr. p. es. CDI CH-NL; Convenzione dell'11 agosto 1971 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza [RS 0.672.913.62]; Convenzione del 12 febbraio 1980 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Corea per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito [RS 0.672.928.11]; Convenzione del 2 novembre 1994 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica dell'India per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito [RS 0.672.942.31]; Convenzione del 2 settembre 1991 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Polonia per evitare le doppie imposizioni
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in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio [RS 0.672.964.91]; Convenzione del 25 ottobre 1993 tra la Confederazione Svizzera e la Romania per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio [RS 0.672.966.31]; Convenzione del 24 febbraio 2011 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Singapore per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito [RS 0.672.968.91]; Convenzione del 14 febbraio 1997 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Slovacca per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio [RS 0.672.969.01]), detto Accordo amministrativo non concerne l'interpretazione delle disposizioni del Protocollo aggiuntivo alla CDI CH-IT, bensì riguarda l'applicazione concreta della CDI CH-IT ad una particolare casistica soggetta a domanda raggruppata. L'Accordo amministrativo definisce infatti non solo i criteri alla base di una specifica domanda raggruppata e riguardante uno specifico periodo fiscale, ma anche la fattispecie alla sua base. A differenza degli altri accordi amichevoli, l'Accordo amministrativo non è poi stato pubblicato ufficialmente né nella RU, né nella RS assieme alla CDI CH-IT e al relativo Protocollo ai sensi della LPubb, sicché lo stesso non risulta pubblico e consultabile da terzi esterni alle due amministrazioni finanziarie. Solo sul sito internet del Ministero delle finanze italiano è possibile reperire detto accordo (cfr. https://www.finanze.gov.it/export/sites/finanze/.galleries/Documenti/V arie/CAA-ITALY-SWITZERLAND-GROUP-REQUEST-SIGNED.pdf [consultato il 08.12.2020]).
Peraltro l'Accodo amministrativo non è stato neppure oggetto di una semplice pubblicazione sul sito internet dell'autorità inferiore come nel caso di altri accordi amichevoli, come ad esempio (tra molti altri) quello denominato « Accordo amichevole ai sensi del paragrafo 3 dell'articolo 26 della Convenzione del 9 marzo 1976 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio concernente le disposizioni applicabili al reddito, di cui ai paragrafi 1 e 4 dell'articolo 15
della Convenzione e dell'articolo 1
dell'Accordo del 3 ottobre 1974 tra la Svizzera e l'Italia relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri ed alla compensazione finanziaria a favore dei Comuni italiani di confine, a seguito delle misure adottate nel contesto della lotta alla diffusione del COVID-19 » (pubblicato solo sul sito in francese/tedesco dell'AFC; cfr. < https://www.estv.admin.ch > Droit fiscal international > Informations spécialisées > Pays > Italie > Accords amiables [consultato il 08.12.2020]). In tali circostanze, sussiste un problema dal punto di vista della certezza e sicurezza del diritto, dal momento che i potenziali interessati da una domanda di assistenza amministrativa italiana fondata
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su tale Accordo amministrativo, non possono accedere facilmente al suo contenuto nel rispetto del loro diritto di essere sentiti. Si deve dunque concludere che l'Accordo amministrativo non può essere paragonato agli altri accordi amichevoli acclusi alle varie CDI, dal momento che non si tratta dello stesso genere di accordo amichevole e che non è stato formalmente pubblicato. La differenza riscontrata tra l'Accordo amministrativo e gli altri accordi amichevoli, lascia piuttosto ritenere che nel caso dell'Accordo amministrativo ci si trovi dinanzi ad un accordo amichevole applicabile ad una fattispecie particolare alla base di una domanda raggruppata, senza pretesa di applicarsi sui generis. In tale frangente, occorre pertanto approfondire ulteriormente la questione, esaminando le conseguenze della sua non pubblicazione ufficiale. 3.4.7
3.4.7.1 La pubblicazione dei trattati e risoluzioni internazionali è disciplinata dall'art. 3
LPubb (cfr. DTAF 2010/7 consid. 3.2.2). Secondo l'art. 3 cpv. 1
LPubb, nella misura in cui siano vincolanti per la Svizzera, nella RU sono pubblicati: i trattati e le risoluzioni internazionali che sottostanno a referendum obbligatorio secondo l'art. 140 cpv. 1 lett. b
Cost. o a referendum facoltativo secondo l'art. 141 cpv. 1 lett. d
Cost. (lett. a); gli altri trattati e risoluzioni internazionali che contengono norme di diritto o che autorizzano ad emanarne (lett. b). Giusta l'art. 3 cpv. 2
LPubb, il Consiglio federale può decidere di pubblicare nella RU anche trattati e risoluzioni che non contengono norme di diritto. In virtù dell'art. 3 cpv. 3
LPubb, il Consiglio federale stabilisce altresì le condizioni secondo cui i trattati e le risoluzioni con durata di validità non superiore ai sei mesi nonché quelli di portata limitata non sono pubblicati nella RU. Facendo uso di detta delega legislativa, agli artt. 2 e 3 dell'ordinanza del 7 ottobre 2015 sulle raccolte del diritto federale e sul Foglio federale (OPubb, RS 170.512.1), il Consiglio federale ha disciplinato il caso dei trattati e risoluzioni internazionali di portata limitata e di durata di validità limitata. Giusta l'art. 2
OPubb, i trattati e le risoluzioni internazionali di portata limitata (cfr. artt. 7a cpv. 2 e 3 LOGA) non sono pubblicati nella RU tranne che concernano i diritti e gli obblighi di privati (lett. a) o la pubblicazione sia necessaria per motivi legati alla certezza del diritto o alla trasparenza (lett. b). Secondo l'art. 3
OPubb, i trattati e le risoluzioni internazionali la cui durata di validità non supera i sei mesi sono pubblicati nella RU non appena la loro validità è prorogata oltre tale durata. 3.4.7.2 Conformemente al diritto vigente i trattati la cui durata di validità non supera i sei mesi e quelli di portata limitata non sono in linea di massima pubblicati, fatte salve le eccezioni previste dal Consiglio federale
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nell'OPubb. Ne consegue che i trattati contenenti norme di diritto, a seconda della loro portata o della loro durata di validità, sono obbligatoriamente pubblicati oppure pubblicati soltanto in casi eccezionali. Questa differenziazione è fondata su una delimitazione delle competenze in materia di conclusione dei trattati internazionali tra Parlamento e Consiglio federale e tra Governo e dipartimenti o uffici (ai sensi degli artt. 7a cpv. 2 e 48a cpv. 1 LOGA; cfr. Messaggio del 28 agosto 2013 concernente la modifica della legge sulle pubblicazioni ufficiali [Cambiamento della versione determinante: dalla versione cartacea a quella elettronica], FF 2013 6069, 6086 seg. [di seguito: Messaggio LPubb]). L'art. 7a cpv. 2
-4
LOGA nella sua attuale versione in vigore dal 2 dicembre 2019 (RU 2019 3119) definisce cosa si debba intendere per trattati e risoluzioni internazionali di portata limitata (cfr. Messaggio LPubb, FF 2013 6069, 6086 seg., ove viene fatto riferimento all'art. 7a cpv. 2
LPubb, nella sua versione precedente in vigore fino al 30 aprile 2015 [RU 2003 3543; RU 2015 969]). Giusta l'art. 7a cpv. 2
LOGA, il Consiglio federale può concludere autonomamente trattati internazionali di portata limitata. Può procedere in modo autonomo a modifiche o denunce di portata limitata. Ai sensi dell'art. 7a cpv. 3
LOGA, sono considerati di portata limitata segnatamente i trattati internazionali o le modifiche di trattati internazionali che non istituiscono nuovi obblighi per la Svizzera, né comportano la rinuncia a diritti esistenti (lett. a); servono all'esecuzione di trattati già approvati dall'Assemblea federale e si limitano a precisare i diritti, gli obblighi o i principi organizzativi già sanciti nel trattato di base (lett. b); sono diretti alle autorità e disciplinano questioni tecnico-amministrative (lett. c). Ai sensi dell'art. 7a cpv. 3
LOGA, non sono considerati in quanto tali, quei trattati e risoluzioni internazionali che adempiono una delle condizioni di applicazione del referendum facoltativo di cui all'art. 141 cpv. 1 lett. d
Cost. (lett. a); contengono disposizioni concernenti materie il cui disciplinamento è di esclusiva competenza dei Cantoni (lett. b); comportano spese uniche di oltre cinque milioni di franchi o spese ricorrenti di oltre due milioni di franchi all'anno (lett. c). 3.4.7.3 Da quanto precede risulta che, di principio, un trattato o una risoluzione internazionale deve essere pubblicato ai sensi dell'art. 3 cpv. 1
LPubb, qualora si tratti di un atto giuridico vincolante. Stesso discorso, vale per quei trattati e risoluzioni internazionali di portata limitata o di durata limitata, per i quali è richiesta la pubblicazione ai sensi degli artt. 2-3 OPubb, in combinato disposto con l'art. 3 cpv. 3
LPubb. In altri termini, si può desumere a contrario che se un trattato o una risoluzione internazionale non è stato pubblicato a RU, lo stesso salvo nel caso in cui la pubblicazione non è richiesta ex lege non è di principio considerato vincolante.
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3.4.7.4 Ciò sancito, come visto (cfr. consid. 3.4.6 del presente giudizio), nel caso dell'Accordo amministrativo si è dinanzi ad un accordo amichevole che non è stato pubblicato nella RU ai sensi delle predette disposizioni di legge. Ciò diversamente da tutti gli altri accordi amichevoli acclusi alle altre CDI, loro invece pubblicati formalmente. Ci si potrebbe dunque porre la questione a sapere se il motivo risiede nel fatto che lo stesso non è da considerarsi vincolante, rispettivamente se si tratta di un accordo di portata limitata e/o di durata limitata, la cui pubblicazione non è richiesta ex lege. Sennonché non si tratta di un accordo amichevole ratificato dal Consiglio federale, sicché si deve desumere che lo stesso non costituisce un trattato o una risoluzione internazionale di portata limitata ai sensi dell'art. 7a cpv. 2
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LOGA (cfr. consid. 3.4.7.2 del presente giudizio). Il fatto che l'Accordo amministrativo non sia stato pubblicato formalmente, costituisce dunque un indizio propendente verso un suo carattere non vincolante. 3.4.8 A ciò si aggiunge quanto indicato dall'autorità inferiore. Nella decisione impugnata l'autorità inferiore ha semplicemente applicato la giurisprudenza resa dal Tribunale federale in merito alla CDI CH-NL, ritenendo l'Accordo amministrativo assieme alla CDI CH-IT e al relativo Protocollo che ne fa parte integrante, come un'unità interpretativa. Rilevando come le domande raggruppate siano ammesse sulla base della CDI CH-IT, essa ha poi citato la clausola interpretativa secondo cui i requisiti formali ai sensi della lett. ebis n. 2 del Protocollo aggiuntivo vanno interpretati in modo da non ostacolare uno scambio effettivo di informazioni. In tale contesto, essa ha ritenuto irrilevante il fatto che, diversamente dall'accordo amichevole accluso alla CDI CH-NL, nel caso dell'Accordo amministrativo si tratta di un accordo amichevole concluso autonomamente dalle autorità amministrative, per i quali non esisteva alcuna autorizzazione esplicita sotto forma di decreto di approvazione emanato dall'Assemblea federale e sottostante a referendum facoltativo (cfr. decisione impugnata, consid. 3.2). Così facendo, essa non si è dunque confrontata ulteriormente sulla natura giuridica di detto Accordo amministrativo, che peraltro ha ripreso nei considerandi successivi. È solo nella sua risposta 16 luglio 2020, ch'essa ha preso posizione precisando quanto segue circa la natura dell'Accordo amministrativo (cfr. citata risposta, pag. 4): « [...] la ratio di questo Accordo è quella di tracciare una costellazione dell'art. 27 della CDI CH-IT sullo scambio di informazioni in materia fiscale alla luce della lettera ebis numero 3 del Protocollo aggiuntivo alla CDI CH-IT e della giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 143 II 136), che contemplano espressamente la possibilità di formulare delle domande raggruppate, senza indicazione esplicita dei nomi e con descrizione di un modello di comportamento. L'Accordo è dunque intendersi come un punto di incontro tra autorità amministrative, competenti per l'attuazione dei disposti convenzionali, senza la pretesa di precisare esaustivamente le singole fattispecie oggetto di domande
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raggruppate né di sostituirsi agli strumenti giuridici convenzionali, ma con lo scopo di tracciare alcune costellazioni specifiche neI pieno rispetto della legislazione applicabile. Ne viene che anche nella denegata ipotesi in cui la domanda italiana del 23 novembre 2018 non rientrasse in tale Accordo, ciò non implicherebbe di per sé una sua irricevibilità, dovendo la stessa essere vagliata attraverso l'adempimento o meno delle premesse legali tanto convenzionali che di diritto interno espresse nella CDI CH-IT e nella LAAF [...] ».
Ora, a prescindere dal fatto che l'autorità inferiore risulta contraddirsi nelle sue allegazioni (dapprima applicando l'Accordo amministrativo quale unità interpretativa assieme alla CDI CH-IT e al Protocollo aggiuntivo, ritenendolo di fatto vincolante, per poi discostarsene definendolo un mero « punto di incontro tra autorità amministrative »), il Tribunale è di avviso che l'intenzione alla base di detto Accordo amministrativo era verosimilmente quello di definire un quadro generale alla base della domanda raggruppata in oggetto, ma non di certo di definire sui generis ovvero per ogni futura domanda raggruppata le condizioni determinanti per la concessione dell'assistenza amministrativa. Non si vede infatti per quale motivo, a differenza di altri accordi amichevoli, tale atto non è stato pubblicato ufficialmente. Nel caso contrario, si dovrebbe ritenere che nell'ambito della CDI CH-IT, unicamente le domande raggruppate adempienti, oltre i requisiti posti dall'art. 27 CDI CH-IT e dalla lett. ebis del Protocollo aggiuntivo, anche i requisiti posti dall'Accordo amministrativo, per lo stesso periodo fiscale ivi interessato (dal 25 febbraio 2015 al 31 dicembre 2016), sono ammissibili. In tal modo, verrebbe preclusa la possibilità per l'Italia di inoltrare domande raggruppate concernenti altri fattispecie e altri periodi fiscali, non contemplate da detto Accordo amministrativo. Orbene, tenuto altresì conto della clausola interpretativa della lett. ebis n. 3 del Protocollo aggiuntivo che vuole che venga data un'interpretazione la più larga possibile al fine di garantire lo scambio effettivo d'informazioni (cfr. consid. 3.3.2 del presente giudizio), una siffatta interpretazione restrittiva non appare qui sostenibile. Inoltre, considerato il contesto della Roadmap, è difficile immaginare che l'Italia abbia voluto o permesso di limitare le domande raggruppate a quelle in cui è stata inviata una lettera con un contenuto preciso. Ciò appare ancora più dubbioso se si considera che il fisco italiano (come del resto neppure quello svizzero) non ha alcun modo di verificare né che la lettera sia stata inviata, né ancora meno il contenuto di detta lettera che rimane interamente soggetto ai rapporti contrattuali tra la banca e il suo cliente. 3.4.9 In tale contesto, visto tutto quanto suesposto, si deve considerare che
nel caso dell'Accordo amministrativo si tratta chiaramente di un mero accordo amichevole di portata generale ai sensi dell'art. 26 par. 3 CDI CH-IT, concluso in modo autonomo dalle rispettive autorità competenti svizzere e italiane. In quanto tale, esso costituisce tuttalpiù uno strumento d'intesa tra
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autorità amministrative, ma non può di certo andare oltre quanto previsto dalla CDI CH-IT e il suo relativo Protocollo aggiuntivo, come neppure limitare la portata di una clausola di scambio d'informazioni fiscali. Il Tribunale è infatti di avviso che anche nel contesto di un mero accordo amichevole ai sensi dell'art. 25 par. 3 MC OCSE, trovi applicazione la giurisprudenza di cui alla DTAF 2010/7 (cfr. consid. 3.4.5.3 del presente giudizio). L'accordo amichevole può servire ad interpretare una disposizione della CDI determinante, rispettivamente a definirne l'applicazione, ma non può introdurre nuovi obblighi o diritti non contemplati dalla CDI determinante. Ancor più se lo stesso non è reso noto, mediante formale pubblicazione. Un accordo amichevole non può infatti limitare l'impegno degli Stati contraenti ad allinearsi allo standard del Modello OCSE per lo scambio di informazioni sulla base di una domanda raggruppata. È quindi opportuno seguire l'autorità inferiore quando indica che l'Accordo amministrativo consiste più in un'intesa reciproca sull'attuazione delle disposizioni della CDI CH-IT. La situazione di fatto descritta in detto Accordo amministrativo va considerata più che altro come un'illustrazione esemplificativa della fattispecie alla base di una potenziale domanda raggruppata, che non andava per forza di cosa seguita con esattezza. Ritenere il contrario, arrischierebbe infatti di abilitare modifiche, senza rispetto dell'iter legislativo alla base della modifica delle CDI, previsto dall'ordinamento giuridico svizzero. O come visto (cfr. consid. 3.4.8 del presente giudizio), di delimitare fortemente l'inoltro di domande raggruppate future alla fattispecie descritta nell'Accordo amministrativo, precludendo l'inoltro di domande raggruppate non contemplate da tale atto.
Per tutti questi motivi, il Tribunale giunge alla conclusione che l'Accordo amministrativo non può essere considerato come vincolante ai sensi dell'art. 190
Cost. Unica base legale per la domanda raggruppata in oggetto è dunque l'art. 27 CDI CH-IT in combinato disposto con la lett. ebis del Protocollo aggiuntivo. Ciò sancito, l'Accordo amministrativo costituisce nondimeno uno strumento d'interpretazione, di cui il Tribunale può tenere conto nell'ambito dell'esame della domanda raggruppata in oggetto. 4.
Appurato il carattere non vincolante di detto Accordo amministrativo, occorre ora verificare se la domanda raggruppata in oggetto è ammissibile alla luce dell'art. 27 CDI CH-IT, in combinato disposto con la lett. ebis del Protocollo aggiuntivo. A tal fine, qui di seguito, verranno richiamati i principi applicabili alla fattispecie in materia di domande raggruppate.
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4.1 Sul piano formale, una domanda raggruppata deve adempiere delle particolari esigenze di contenuto.
4.1.1 Le esigenze di contenuto di una domanda di assistenza amministrativa fondata sull'art. 27 cpv. 1 CDI CH-IT sono disciplinate alla lett. ebis del Protocollo aggiuntivo. Ai sensi della lett. ebis n. 2 del Protocollo aggiuntivo, le autorità fiscali dello Stato richiedente devono fornire le seguenti informazioni alle autorità fiscali dello Stato richiesto: (i)
l'identità della persona oggetto del controllo o dell'inchiesta;
(ii)
il periodo di tempo oggetto della domanda;
(iii)
la descrizione delle informazioni richieste, nonché indicazioni sulla forma nella quale lo Stato richiedente desidera ricevere tali informazioni dallo Stato richiesto;
(iv)
lo scopo fiscale per cui le informazioni sono richieste;
(v)
se sono noti, il nome e l'indirizzo del detentore presunto delle informazioni richieste.
Come già sottolineato (cfr. consid. 3.3.2 del presente giudizio), dette esigenze vanno interpretate nella maniera più larga possibile al fine di garantire lo scambio effettivo d'informazioni. Nel caso delle domande raggruppate, l'esigenza legata all'identificazione del contribuente (i) non trova applicazione in quanto tale, la lett. ebis n. 3 del Protocollo aggiuntivo prevedendo espressamente che i contribuenti possono essere identificati anche in altro modo. Né la CDI CH-IT, né il Protocollo aggiuntivo forniscono tuttavia indicazioni circa gli altri modi per identificare i contribuenti, diversamente che dall'utilizzo di un nome. In tale contesto, tenuto altresì conto che come sancito poc'anzi (cfr. consid. 3.4.9 del presente giudizio) l'Accordo amministrativo non risulta qui vincolante, occorre dunque far riferimento a quanto sanciti dalla LAAF e OAAF, nella loro versione in vigore a far tempo dal 1° gennaio 2017 (cfr. RU 2016 5059; RU 2016 4877), le quali disciplinano le disposizioni procedurali per rispondere alle domande raggruppate (cfr. Messaggio CDI CH-IT, FF 2015 5631, 5636; parimenti circa il carattere della LAAF quale legge di esecuzione delle CDI, DTF 143 II 224 consid. 6.1; 143 II 136 considd. 4.1-4.4). 4.1.2 Più precisamente, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, trova applicazione l'art. 3 cpv. 1
OAAF, nella misura in cui concretizza le regole di diritto internazionale relative alle domande raggruppate (cfr. DTF 143 II 628 consid. 5.3; 143 II 136 consid. 6.2). Secondo detta disposizione, una domanda raggruppata deve contenere le seguenti indicazioni: a. una descrizione dettagliata del gruppo oggetto della domanda nonché dei fatti e delle circostanze all'origine della domanda; Pagina 28
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b. una descrizione delle informazioni richieste nonché indicazioni sulla forma nella quale lo Stato richiedente desidera ricevere tali informazioni; c. lo scopo fiscale per il quale le informazioni sono richieste; d. i motivi per cui si presuppone che le informazioni richieste si trovino nello Stato richiesto oppure in possesso o sotto il controllo del detentore delle informazioni residente in tale Stato;
e. il nome e l'indirizzo del detentore presunto delle informazioni, se sono noti; f. un commento del diritto applicabile;
g. un'esposizione chiara e basata su fatti dei motivi per cui si presuppone che i contribuenti del gruppo oggetto della domanda non abbiano rispettato il diritto applicabile;
h. una spiegazione in cui si illustra che le informazioni richieste aiuterebbero a determinare la conformità alla legge dei contribuenti del gruppo; i. se il detentore delle informazioni o un altro terzo ha contribuito attivamente al comportamento non conforme alla legge dei contribuenti del gruppo, una descrizione di questo contributo;
j. la dichiarazione che la domanda soddisfa le prescrizioni legali e normative nonché la prassi amministrativa dello Stato richiedente, cosicché l'autorità richiedente, qualora esse fossero di sua competenza, possa ricevere tali informazioni in applicazione del suo diritto o nel quadro ordinario della sua prassi amministrativa;
k. la dichiarazione che lo Stato richiedente ha esaurito le fonti di informazione usuali secondo la sua procedura fiscale interna.
4.2 Oltre i criteri formali, una domanda raggruppata deve di principio adempiere i medesimi criteri materiali di una domanda individuale (cfr. ANDREA OPEL, in: Amtshilfe, § 10 n. 63). Detti principi sono riassunti qui di seguito, con le dovute precisazioni proprie alle domande raggruppate. 4.2.1
4.2.1.1 Giusta l'art. 27 par. 1 CDI CH-IT, le autorità competenti degli Stati contraenti si scambiano le informazioni verosimilmente rilevanti per applicare le disposizioni della presente Convenzione oppure per l'amministrazione o l'applicazione del diritto interno relativo alle imposte di qualsiasi natura o denominazione riscosse per conto degli Stati contraenti, delle loro suddivisioni politiche o enti locali nella misura in cui l'imposizione prevista non sia contraria alla Convenzione. Il requisito della rilevanza verosimile ovvero, la condizione « verosimilmente rilevante » (cfr. lett. ebis n. 3 del Protocollo aggiuntivo) è dunque la chiave di volta del sistema di scambio d'informazioni (cfr. sentenze del TF 2C_695/2017 del 29 ottobre 2018 consid. 2.6; 2C_1162/2016 del 4 ottobre 2017 consid. 6.3; [tra le tante] sentenze del TAF A-2980/2019 del 20 maggio 2020 consid. 3.3.1; A5893/2017 dell'8 ottobre 2019 consid. 2.3.1 con rinvii; A-6226/2017 del 21 marzo 2019 consid. 4.2.2).
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4.2.1.2 L'apprezzamento del requisito della rilevanza verosimile delle informazioni richieste è in primo luogo di competenza dello Stato richiedente. Non spetta pertanto allo Stato richiesto rifiutare una domanda di assistenza o la trasmissione d'informazioni, solo perché da lui considerate prive di pertinenza per l'inchiesta o il controllo sottostante (cfr. art. 27 par. 4 CDI CH-IT; DTF 142 II 161 considd. 2.1.1, 2.1.4 e 2.4 [che evoca in particolare una « ripartizione dei ruoli » tra Stato richiedente e Stato richiesto]; [tra le tante] sentenze del TAF A-5893/2017 dell'8 ottobre 2019 consid. 2.3.2 con rinvii; A-6226/2017 del 21 marzo 2019 consid. 4.2.2 con rinvii). La condizione « verosimilmente rilevante » può essere soddisfatta sia in casi relativi ad un singolo contribuente (identificato con il nome oppure altrimenti) sia in casi relativi ad una pluralità di contribuenti (identificati con il nome oppure altrimenti; cfr. lett. ebis n. 3 del Protocollo aggiuntivo). Il ruolo dello Stato richiesto si limita ad un controllo della plausibilità; egli deve limitarsi a verificare l'esistenza di un rapporto tra la fattispecie illustrata e i documenti richiesti, tenendo presente la presunzione della buona fede dello Stato richiedente (cfr. DTF 143 II 185 consid. 3.3.2; 142 II 161 considd. 2.1.1, 2.1.4 e 2.4; 141 II 436 consid. 4.4.3; [tra le tante] sentenze del TAF A2980/2019 del 20 maggio 2020 consid. 3.3.2 con rinvii; A-5893/2017 dell'8 ottobre 2019 consid. 2.3.2 con rinvii). 4.2.1.3 Il requisito della rilevanza verosimile è adempiuto allorquando, al momento della formulazione della domanda, esiste una ragionevole probabilità che le informazioni richieste abbiano un nesso con le circostanze illustrate e quindi si rilevino pertinenti al fine dell'inchiesta o del controllo nello Stato richiedente. Ne consegue quindi che di principio lo Stato richiesto non può respingere una domanda di assistenza amministrativa poiché sarebbe giunto ad una diversa conclusione (cfr. DTF 143 II 185 consid. 3.3.2; 142 II 161 considd. 2.1.1, 2.1.4 e 2.4; 141 II 436 consid. 4.4.3; [tra le tante] sentenze del TAF A-2980/2019 del 20 maggio 2020 consid. 3.3.3; A-5324/2018 del 9 dicembre 2019 consid. 3.3.2.3; A-6226/2017 del 21 marzo 2019 consid. 4.2.1 con rinvii; A-2325/2017 del 14 novembre 2018 consid. 4.3.1 con rinvii).
4.2.2
4.2.2.1 Il riferimento a informazioni « verosimilmente rilevanti » ha lo scopo di garantire uno scambio di informazioni in ambito fiscale il più ampio possibile, senza tuttavia consentire agli Stati contraenti di intraprendere una ricerca generalizzata e indiscriminata di informazioni (« fishing expedition ») o di domandare informazioni la cui rilevanza in merito agli affari fiscali di un determinato contribuente non è verosimile (cfr. lett. ebis n. 3 del Protocollo aggiuntivo; art. 7 lett. a
LAAF; DTF 146 II 150 consid. 6.1.2;
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144 II 206 consid. 4.2; 143 II 136 consid. 6; sentenza del TF 2C_1162/2016 del 4 ottobre 2017 consid. 9.1; [tra le tante] sentenza del TAF A-5893/2017 dell'8 ottobre 2019 consid. 2.4 con rinvii). Il divieto delle « fishing expeditions » corrisponde al principio della proporzionalità (cfr. art. 5 cpv. 2
Cost.), al quale deve conformarsi ogni domanda di assistenza amministrativa (cfr. DTF 139 II 404 consid. 7.2.3; [tra le tante] sentenze del TAF A1555/2018 del 3 agosto 2020 consid. 2.4.2; A-506/2018 del 15 novembre 2019 consid. 3.3 con rinvii; A-5893/2017 dell'8 ottobre 2019 consid. 2.4 con rinvii; A-846/2018 del 30 agosto 2018 consid. 2.1.6). Ciò indicato, non è atteso dallo Stato richiedente che ognuna delle sue richieste conduca necessariamente a una ricerca fruttuosa corrispondente (cfr. [tra le tante] sentenze del TAF A-2980/2019 del 20 maggio 2020 consid. 3.4.1; A5893/2017 dell'8 ottobre 2019 consid. 2.4 con rinvii). 4.2.2.2 Una domanda di informazioni non costituisce una « fishing expedition » per il semplice fatto che essa non precisa il nome o l'indirizzo (o entrambi) del contribuente oggetto di un controllo o di inchiesta fiscale. L'identificazione del contribuente deve ciononostante essere possibile con altre modalità, sulla base delle informazioni trasmesse dallo Stato richiedente (cfr. DTF 143 II 136 consid. 6.1.2; [tra le tante] sentenze del TAF A3060/2018 del 3 novembre 2020 consid. 4.2; A-6226/2017 del 21 marzo 2019 consid. 4.2.2 con rinvii; OPEL, Amtshilfe, § 10 n. 64). Ciò è il caso delle domande raggruppate (« Gruppenersuchen ») ai sensi dell'art. 3 lett. c
LAAF fondate sull'art. 27 CDI CH-IT che identificano i contribuenti interessati mediante un modello di comportamento, la lett. ebis n. 3 del Protocollo precisando infatti che la condizione « verosimilmente rilevante » può essere soddisfatta anche nei casi relativi ad una pluralità di contribuenti, identificati con il nome oppure altrimenti. Analogo discorso vale altresì per le domande collettive (chiamate anche domande su lista; « Listenersuchen ») che a differenza delle domande raggruppate non identificano le persone interessate mediante un modello di comportamento, bensì mediante delle liste di numeri di conto bancario o di carta di credito (cfr. circa la loro delimitazione, DTF 146 II 150 consid. 4.4; 143 II 628 consid. 5.1). 4.2.2.3 Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, le domande di assistenza amministrativa che non identificano nominalmente le persone interessate devono essere sottoposte a un esame più attento per escludere la fishing expedition (cfr. DTF 146 II 150 consid. 6.1.3; 139 II 404 consid. 7.2.3 seg.). In tale contesto, per determinare se una domanda che identifica le persone interessate in altro modo che indicandone il nome e l'indirizzo equivalga ad una fishing expedition si applicano i criteri sviluppati
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dal Tribunale federale in relazione alle domande raggruppate. Più concretamente, si considera che una domanda raggruppata non configura una fishing expedition se adempie le tre condizioni seguenti (cfr. DTF 146 II 150 consid. 6.1.3; 143 II 136 consid. 6.1.2; 143 II 628 consid. 5.2; sentenza del TAF A-1555/2018 del 3 agosto 2020 consid. 3.4; A-732/2019 del 26 settembre 2019 consid. 2.3.3; OPEL, Amtshilfe, § 10 n. 58): 1) la domanda deve fornire una descrizione dettagliata del gruppo, descrivendo i fatti e le circostanze specifiche che l'hanno portata alla richiesta;
2) la domanda deve spiegare la legge (fiscale) applicabile e indicare perché vi sono motivi per ritenere che i contribuenti del gruppo non abbiano adempiuto ai loro obblighi, ovvero violato la legge fiscale; 3) la domanda deve dimostrare che le informazioni richieste possono portare all'adempimento degli obblighi riconducibili dei contribuenti fiscali appartenenti al gruppo.
Per quanto attiene la seconda condizione, ovvero la sussistenza di un sospetto di comportamento contrario al diritto fiscale, il Tribunale federale ha sancito che l'autorità richiedente deve presentare i fatti che indicano un possibile comportamento illecito da parte delle persone appartenenti al gruppo (cfr. DTF 146 II 150 consid. 6.2.2; 143 II 628 consid. 5.2). Ci devono essere indicazioni concrete di una possibile violazione degli obblighi fiscali. Non sono ammesse richieste presentate a scopo di imposizione senza che vi siano sospetti (cfr. DTF 146 II 150 consid. 6.2.2; 143 II 136 consid. 6.1.2). Per contro, lo Stato richiedente non deve dimostrare con una probabilità prossima alla certezza che il comportamento viola il diritto fiscale, essendo sufficienti dei sospetti concreti (cfr. DTF 146 II 150 consid. 6.2.2; 143 II 628 consid. 5.2; 142 II 161 consid. 2.1.1; 139 II 404 consid. 9.5; sentenza del TAF A-732/2019 del 26 settembre 2019 consid. 2.4.1 con rinvii).
4.2.3
4.2.3.1 Il principio della buona fede (cfr. art. 26
CV) trova applicazione, quale principio d'interpretazione e d'esecuzione dei trattati, nell'ambito dello scambio d'informazioni ai sensi delle Convenzioni di doppia imposizione (cfr. DTF 146 II 150 consid. 7.1; 143 II 224 consid. 6.3; 143 II 202 consid. 8.3; [tra le tante] sentenze del TAF A-506/2018 del 15 novembre 2019 consid. 3.1.4 con rinvii; A-2325/2017 del 14 novembre 2018 consid. 4.3.4 con rinvii), come la CDI CH-IT. La buona fede di uno Stato è presunta nelle relazioni internazionali (principio dell'affidamento). Nel contesto dell'assistenza amministrativa in materia fiscale, detta presunzione implica che lo Stato richiesto non può, di principio, mettere in dubbio
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le allegazioni dello Stato richiedente, a meno che sussistano dei seri dubbi. Detto in altri termini, le dichiarazioni dello Stato richiedente vanno considerate corrette, fintanto che una contraddizione manifesta non risulta dalle circostanze (cfr. DTF 146 II 150 consid. 7.1; 143 II 224 consid. 6.4; 143 II 202 considd. 8.7.1 e 8.7.4). Nel caso contrario, il principio dell'affidamento non si oppone ad una domanda di chiarimento allo Stato richiesto; il rovesciamento della presunzione della buona fede di uno Stato dovendosi in ogni caso fondare su fatti constatati e concreti (cfr. DTF 144 II 206 consid. 4.4; 143 II 202 considd. 8.7.1 e 8.7.4; 142 II 161 consid. 2.1.3; [tra le tante] sentenza del TAF A-2325/2017 del 14 novembre 2018 consid. 4.3.4 con rinvii). In virtù del principio dell'affidamento, lo Stato richiesto è vincolato alla fattispecie e alle dichiarazioni presentate nella domanda di assistenza, nella misura in cui quest'ultime non possono essere immediatamente confutate (« sofort entkräftet ») in ragione di errori, lacune o contradizioni manifeste (cfr. DTF 142 II 218 consid. 3.1; [tra le tante] sentenze del TAF A-3060/2018 del 3 novembre 2020 consid. 4.3; A-2980/2019 del 20 maggio 2020 consid. 3.5.1 con rinvii; TAF A-5324/2018 del 9 dicembre 2019 consid. 3.1.2 con rinvii).
In tale contesto, non si può esigere dallo Stato richiedente che, oltre a dover menzionare nella domanda la fattispecie rilevante, l'esposizione fornita sia priva di lacune o totalmente priva di contraddizioni. Ciò non sarebbe infatti compatibile con lo scopo dell'assistenza amministrativa, poiché proprio con le informazioni ed i documenti richiesti allo Stato richiesto, lo Stato richiedente cerca di chiarire i punti rimasti all'oscuro (cfr. DTF 142 II 161 consid. 2.1.1; 139 II 404 consid. 7.2.2; [tra le tante] sentenze del TAF A-3060/2018 del 3 novembre 2020 consid. 4.3; A2980/2019 del 20 maggio 2020 consid. 3.5.1; A-732/2019 del 26 settembre 2019 consid. 2.4.1).
4.2.3.2 Ora, salvo nel caso in cui la presa in considerazione di un fatto notorio lasci trasparire immediatamente che le indicazioni fornite dall'autorità richiedente nella propria domanda di assistenza amministrativa sono manifestamente erronee o che lo Stato richiesto sospetta l'esistenza di una situazione descritta all'art. 7
LAAF, rispettivamente nel caso in cui vi sia un palese abuso di diritto o emergano domande legittime circa la tutela dell'ordine pubblico svizzero o internazionale, le regole di procedura previste dalla LAAF non impongono allo Stato richiesto né di procedere lui stesso a delle verifiche né di rimettere in discussione il ben fondato delle informazioni fornite dallo Stato richiedente (cfr. DTF 144 II 206 consid. 4.4, 142 II 218 consid. 3.3; 142 II 161 consid. 2.1.4; [tra le tante] sentenze del TAF A-
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2980/2019 del 20 maggio 2020 consid. 3.5.2; A-6205/2018 del 23 settembre 2019 consid. 2.8 con rinvii; A-3773/2018 dell'8 febbraio 2019 consid. 2.6; A-4044/2015 del 16 febbraio 2016 consid. 2.6 con rinvii). 4.2.4
4.2.4.1 Giusta l'art. 7 lett. c
LAAF, non si entra nel merito di una domanda di assistenza amministrativa se viola il principio della buona fede, « in particolare se si fonda su informazioni ottenute mediante reati secondo il diritto svizzero ».
Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, se una parte censura che una domanda di assistenza è fondata su fatti punibili, deve essere esaminato se detta domanda viola il principio della buona fede. In tale contesto, l'art. 7 lett. c
LAAF trova applicazione unicamente in presenza di una violazione del principio della buona fede ai sensi del diritto internazionale, e meglio della CV (cfr. al riguardo, consid. 4.2.3 del presente giudizio). Se in virtù del diritto internazionale deve essere negata l'assistenza, l'art. 7 lett. c
LAAF impone alla Svizzera, alle condizioni ivi indicate, di non entrare nel merito della domanda di assistenza amministrativa (cfr. per i dettagli, DTF 143 II 224 consid. 6.2; parimenti sentenza del TAF A-1275/2018 del 23 maggio 2019 consid. 5.2.1 con rinvii). Ora, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale relativa alle domande di assistenza fondate sui dati rubati, per reati vanno intesi dei reati effettivamente punibili in Svizzera. Ciò presuppone, oltre all'adempimento delle condizioni oggettive della norma penale svizzera di cui si presume la violazione, la competenza ratione loci della Svizzera (cfr. DTF 143 II 202 consid. 8.5.6; sentenze del TAF A-6314/2017 del 17 aprile 2019 consid. 4.3.3.1; A-2325/2017 del 14 novembre 2018 consid. 4.3.4). Per quanto qui di rilievo, si nota che nel contesto della CDI CH-IT, la Svizzera si è impegnata a non concedere l'assistenza in materia fiscale all'Italia se la domanda di assistenza si basa su dati ottenuti illegalmente (cfr. Messaggio CDI CH-IT, FF 2015 5631, 5636) ai sensi della predetta giurisprudenza (cfr. sentenza del TAF A2980/2019 del 20 maggio 2020 consid. 3.6.1). 4.2.4.2 Al riguardo, una parte della dottrina sostiene l'opinione secondo cui l'utilizzo da parte dello Stato richiedente di dati bancari rubati costituisce già a lui solo una violazione del principio della buona fede (cfr. al riguardo, ANDREA OPEL, Wider die Amtshilfe bei Datenklau: Gestohlene Daten sind gestohlene Daten, Jusletter del 23 novembre 2015, n. 44; ROBERT WEYENETH, Der nationale und internationale ordre public im Rahmen der grenzüberschreitenden Amtshilfe in Steuersachen, 2017, pag. 204 segg., in particolare pag. 208 seg.; cfr. parimenti FRANCESCO NAEF, Lo scambio
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di informazioni fiscali in caso di dati rubati, Novità fiscali 2016/6, pag. 18 segg.). Sennonché alla luce della giurisprudenza del Tribunale federale, tale opinione non può essere qui condivisa (cfr. [tra le tante] sentenze del TAF A-2980/2019 del 20 maggio 2020 consid. 3.6.2; A-1275/2018 del 23 maggio 2019 consid. 5.2.2 con rinvii; A-6314/2017 del 17 aprile 2019 consid. 4.3.3.3).
Più nel dettaglio, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, uno Stato adotta un comportamento contrario alla buona fede, quando lo stesso acquista dei dati bancari svizzeri e li utilizza per una domanda di assistenza amministrativa. Lo stesso vale se uno Stato si è impegnato espressamente nei confronti della Svizzera ovvero, fornendo una garanzia espressa in tal senso (« ausdrückliche Zusicherung ») a non utilizzare dei dati rubati a fondamento delle proprie domande di assistenza amministrativa e presenta comunque una domanda fondata su tali dati. Ora, la questione a sapere se lo Stato richiedente ha violato o meno il principio della buona fede ai sensi dell'art. 7 lett. c
LAAF va valutata caso per caso. Detto in altri termini, l'uso di dati ottenuti illegalmente non permette a lui solo di ritenere automaticamente una violazione del principio della buona fede. Inversamente, il « solo » uso di dati ottenuti illegalmente, in assenza di altri elementi quali un acquisto di dati o una garanzia, secondo cui detti dati non verranno utilizzati non permette di ritenere automaticamente che il principio della buona fede è stato rispettato. Come detto, tale questione va piuttosto valutata nel singolo caso alla luce di tutte circostanze concrete della fattispecie in esame (cfr. DTF 143 II 224 consid. 6.3 seg.; sentenze del TF 2C_88/2018 del 7 dicembre 2018 considd. 5.3-5.5; 2C_819/2017 del 2 agosto 2018 consid. 2.2.2; 2C_648/2017 del 17 luglio 2018 considd. 2.3.3 e 2.3.4; sentenze del TAF A-2980/2019 del 20 maggio 2020 consid. 3.6.2; A-1275/2018 del 23 maggio 2019 consid. 5.2.2 con rinvii; A6314/2017 del 17 aprile 2019 consid. 4.3.3.4). 4.2.5 La domanda di assistenza soggiace altresì al rispetto del principio della sussidiarietà, secondo cui lo Stato richiedente deve sfruttare tutte le fonti d'informazioni abituali previste dalla sua procedura fiscale interna prima di richiedere le informazioni (cfr. lett. ebis n. 1 del Protocollo aggiuntivo; [tra le tante] sentenze del TAF A-5893/2017 dell'8 ottobre 2019 consid. 2.6 con rinvii; A-4434/2016 del 18 gennaio 2018 consid. 3.5; A2321/2017 del 20 dicembre 2017 consid. 3.5). In assenza di elementi concreti, rispettivamente di seri dubbi al riguardo, non vi è alcuna ragione per rimettere in discussione l'adempimento del principio della sussidiarietà, allorquando uno Stato presenta una domanda di assistenza amministrativa, in ogni caso quando lo stesso dichiara di aver sfruttato tutte le fonti
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d'informazione abituali previste dalla sua procedura fiscale interna prima di richiedere informazioni o di aver agito conformemente alla Convenzione (cfr. DTF 144 II 206 consid. 3.3.2; sentenze del TF 2C_514/2019 del 17 agosto 2020 considd. 4.4-4.5; 2C_904/2015 dell'8 dicembre 2016 consid. 7.2; [tra le tante] sentenze del TAF A-3060/2018 del 3 novembre 2020 consid. 4.5; A-2980/2019 del 20 maggio 2020 consid. 3.7 con rinvii; A-5893/2017 dell'8 ottobre 2019 consid. 2.6 con rinvii; A-6266/2017 del 24 agosto 2018 consid. 2.7).
4.2.6 Il principio della specialità esige che lo Stato richiedente utilizzi le informazioni ricevute dallo Stato richiesto unicamente per i fini descritti all'art. 27 par. 1 CDI CH-IT, ovvero nei confronti delle persone e dei comportamenti per i quali esso ha richiesto ed ottenuto dette informazioni (cfr. sentenza del TF 2C_537/2019 del 13 luglio 2020 consid. 3.4 [destinata alla pubblicazione]; [tra le tante] sentenze del TAF A-6497/2018 del 3 novembre 2020 consid. 4.6; A-3060/2018 del 3 novembre 2020 consid. 4.6; A-5893/2017 dell'8 ottobre 2019 consid. 2.5 con rinvii). In altre parole, lo Stato richiedente non può utilizzare nei confronti di terzi, le informazioni ottenute con la domanda di assistenza, a meno che tale facoltà non risulti dalla legge dei due Stati contraenti e che l'autorità competente dello Stato richiesto autorizzi tale uso (cfr. sentenze del TF 2C_376/2019 del 13 luglio 2020 consid. 7.1.3 [destinata alla pubblicazione]; 2C_537/2019 del 13 luglio 2020 consid. 3.4 [destinata alla pubblicazione]). Nello specifico, ciò è l'espressione della dimensione personale del principio di specialità (cfr. sentenze del TF 2C_537/2019 del consid. 3.5 [destinata alla pubblicazione]; 2C_545/2019 del 13 luglio 2020 consid. 4.7 seg.). In proposito, la giurisprudenza precisa e ricorda l'esistenza di diverse concezioni in ordine alla portata del principio di specialità, sia sul piano nazionale che internazionale; incertezza che impone all'AFC di informare espressamente l'autorità richiedente in ordine alle restrizioni d'uso delle informazioni trasmesse (cfr. sentenze del TF 2C_537/2019 del 13 luglio 2020 consid. 3.5 [destinata alla pubblicazione], 2C_544/2019 del 13 luglio 2020 consid. 4.7; sentenze del TAF A-3060/2018 del 3 novembre 2020 consid. 4.6; A-6497/2018 del 3 novembre 2020 consid. 4.6).
5.
Stabiliti i principi applicabili, occorre innanzitutto esaminare se la domanda raggruppata qui in oggetto soddisfa le esigenze formali di contenuto. Da un suo esame, il Tribunale osserva che la domanda raggruppata in oggetto (cfr. atto n. 2 inc. AFC) così come riportata testualmente nella parte in fatto sub. lett. A, a cui si rinviano le parti sembri a priori rispettare
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le esigenze formali di contenuto ai sensi della lett. ebis del Protocollo aggiuntivo (cfr. consid. 4.1.1 del presente giudizio), nonché più specificamente dell'art. 3 cpv. 1
OAAF (cfr. consid. 4.1.2 del presente giudizio), la stessa contenendo le seguenti informazioni, qui riassunte in modo sintetico: l'indicazione del periodo fiscale (dal 23 febbraio 2015 al 31 dicembre 2016); una descrizione dettagliata del gruppo oggetto della domanda nonché dei fatti e delle circostanze alla sua origine sulla base di un modello di comportamento ai sensi degli artt. 2 e 3 dell'Accordo amministrativo, allo scopo di identificare un gruppo specifico di contribuenti considerati recalcitranti (i cosiddetti « recalcitrant account holders ») secondo i criteri ivi esposti; la descrizione delle informazioni richieste (informazioni specifiche sui contribuenti recalcitranti); l'indicazione dello scopo fiscale (la verifica del corretto adempimento degli obblighi di dichiarazione delle attività detenute presso un intermediario estero e dei correlati redditi da contribuenti residenti in Italia) e delle imposte interessate (imposta sul reddito delle persone fisiche, imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero, obblighi discendenti dalla legge relativa al monitoraggio fiscale per l'amministrazione dell'imposta sui redditi delle persone fisiche); i motivi per cui si presume che le informazioni si trovino in Svizzera e l'indicazione del detentore delle informazioni (banca C._______/D._______); la descrizione dei motivi per cui si presume che i contribuenti del gruppo non hanno rispettato la normativa fiscale italiana (contribuenti che non si sono conformati alla normativa fiscale italiana e/o non hanno fornito alla banca una prova del rispetto dei loro obblighi fiscali, dopo aver ricevuto da detta banca una lettera d'informazione in merito a tali obblighi fiscali e contenente la comminatoria della chiusura forzata del conto bancario, in caso di mancato ossequio); così come l'indicazione secondo cui la domanda è conforme alla legislazione e alla prassi amministrativa dell'Italia, ossequia il principio di sussidiarietà e di specialità, ecc. In tale contesto, che la domanda raggruppata in oggetto poggi espressamente sull'Accordo amministrativo, qui considerato non vincolante (cfr. consid. 3.4.9 del presente giudizio), non ha quale conseguenza di rendere inammissibile la predetta domanda. Detto Accordo amministrativo serve infatti a capire quale sia la volontà comune dei due Stati all'origine della domanda raggruppata e può senz'altro aiutare lo scrivente Tribunale a valutare quale sia il gruppo di contribuenti qui interessato. D'altro canto, si deve ritenere che se la domanda raggruppata non rispetta per così dire le rigide esigenze contenute nel suddetto Accordo amministrativo, tale eventualità non ne comporta l'invalidità. È infatti sufficiente che la domanda in oggetto rispetti le esigenze poste dalla CDI CH-IT nonché dal relativo Protocollo aggiuntivo (cfr. consid. 4.1.1 del presente giudizio), come pure
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quelle di cui all'art. 3 cpv. 1
OAAF (cfr. consid. 4.1.2 del presente giudizio) e per finire quelle sviluppate dalla giurisprudenza per la delimitazione con la fishing expedition (cfr. consid. 4.2.2.3 del presente giudizio). 6.
Ciò premesso, nel caso concreto si impone d'esaminare più a fondo l'adempimento dell'esigenza di una descrizione dettagliata del gruppo ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 lett. a
OAAF anche alla luce dei criteri sviluppati dalla giurisprudenza in materia di fishing expedition, tale punto essendo potenzialmente problematico sotto vari aspetti, da cui dipende l'ammissibilità della domanda raggruppata in oggetto. Detta questione è peraltro stata sollevata espressamente anche dai ricorrenti, che ne contestano fermamente l'adempimento (cfr. ricorso 3 marzo 2020, punti n. 33-56). In tale contesto, non si tratta dunque solo di esaminare l'adempimento formale, ma anche l'adempimento materiale dei requisiti di contenuto della domanda raggruppata in oggetto.
6.1
6.1.1 In concreto, l'autorità richiedente italiana identifica il gruppo di contribuenti interessato dalla domanda raggruppata in oggetto con il seguente modello di comportamento (cfr. atto n. 2 dell'inc. AFC, punto n. 12; cfr. parimenti parte in fatto del presente giudizio sub. lett. A.a): « [...] Ai sensi dell'articolo 2 dell'Accordo amministrativo tra Autorità competenti del 2/03/2017 la presente richiesta riguarda i contribuenti italiani cd. "Recalcitranti", cioè i contribuenti italiani i cui nomi sono sconosciuti e che sono identificabili attraverso i seguenti criteri nel periodo dal 23 febbraio 2015 al 31 dicembre 2016:
a. è o è stato titolare di uno o più conti presso C._______, ora D._______; b. il titolare del conto ha o ha avuto un indirizzo di domicilio o di residenza in Italia (sulla base della documentazione in possesso di C._______, ora D._______);
c. il titolare dell'attività finanziaria ha ricevuto una lettera di C._______, ora D._______ in cui è stata annunciata la chiusura forzata del conto /conti bancari salvo egli fornisca a C._______, ora D._______, istituto di credito l'autorizzazione del modello "Direttiva Risparmio UE per la Collaborazione Volontaria (Voluntary DiscIosure") o ogni altra prova del rispetto delle proprie obbligazioni fiscali relativamente a tale conto/conti; d. nonostante tale lettera, il titolare del conto non ha fornito a C._______, ora D._______ prove sufficienti del rispetto degli obblighi fiscali [...] ».
Per quanto concerne l'esigenza della lettera della banca C._______/D._______ ai sensi della lett. c dell'art. 2 dell'Accordo amministrativo, l'autorità richiedente italiana precisa di ritenere quest'ultima come soddisfatta anche nel caso in cui la lettera in questione in concreto, la
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lettera del 3 febbraio 2014 da lei acclusa quale allegato 1 prospetti delle sostanziali limitazioni all'operabilità del conto, in quanto, a suo avviso, gli effetti di tali limitazioni sarebbero paragonabili nei fatti ad una chiusura forzata del conto, così come richiesto dall'art. 4 dell'Accordo amministrativo.
Nel descrivere i soggetti interessati, la domanda raggruppata precisa poi che non sono interessati dalla richiesta i soggetti che integrano i requisiti di cui all'art. 3 dell'Accordo Amministrativo. La domanda indica inoltre che, ai sensi dell'art. 4 dell'Accordo amministrativo, i criteri di selezione alla base della richiesta sono quelli previsti negli artt. 2 e 3 dell'Accordo amministrativo. L'utilizzo combinato di tali criteri di selezione conduce a un sospetto di evasione fiscale in quanto consente di individuare contribuenti italiani che non hanno correttamente adempiuto agli obblighi previsti dalla normativa fiscale italiana. A tal fine, essa sottolinea che occorre anche considerare che i contribuenti italiani sono tenuti a dichiarare tutte le attività e i redditi detenuti all'estero, corrispondendo le relative imposte. 6.1.2 In sintesi dunque, interessati dalla domanda raggruppata sono i cosiddetti contribuenti italiani recalcitranti, ovvero quei contribuenti italiani che durante il periodo fiscale interessato erano titolari di uno o più conti presso la banca C._______/D._______, domiciliati o residenti in Italia e non hanno reagito alla lettera inviata da detta banca che gli informava dei loro obblighi fiscali di regolarizzare i propri conti secondo la normativa fiscale italiana, minacciandoli in caso contrario di sostanziali limitazioni all'operabilità del loro conto, assimilate dall'autorità richiedente italiana ad una chiusura forzata del loro conto. Il fondamento su cui poggia la presunzione del mancato rispetto della normativa fiscale italiana risiede dunque nel fatto che, nonostante la lettera della banca, i contribuenti italiani hanno omesso di fornire prove sufficienti del rispetto dei loro obblighi fiscali. Detto fondamento presuppone dunque che una tale lettera sia stata effettivamente notificata ai clienti della banca C._______/D._______ e che gli stessi non abbiano reagito, rispettivamente non abbiano fornito la prova dell'adempimento dei loro obblighi fiscali.
6.1.3 Di per sé un tale modello di comportamento è già stato ritenuto dal Tribunale federale come idoneo a delimitare il gruppo di contribuenti interessati da una domanda raggruppata in relazione alla CDI CH-NL (cfr. DTF 143 II 136 considd. 6.3 e 6.4.2). Il Tribunale federale ha ritenuto tuttavia come essenziale per la sua ammissibilità e dunque la sua delimitazione rispetto alle fishing expeditions inammissibili la prova che i contribuenti abbiano preso conoscenza di una tale lettera, alla quale non hanno dato
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seguito. In tale contesto, ha precisato che nel caso di un « fermo banca » (ossia la trattenuta della corrispondenza presso la banca a disposizione del cliente) si può partire dal presupposto che un cliente della banca consulti regolarmente la propria corrispondenza bancaria, in ogni caso nel termine di un anno. Esso ha ritenuto infatti come non credibile visti i rischi economici di una corrispondenza in fermo banca (p. es. la finzione della notifica che determina il decorrere dei termini) e gli sviluppi attuali nell'ambito del diritto fiscale internazionale che un cliente non prenda conoscenza degli scritti della banca durante un anno (cfr. DTF 143 II 136 consid. 6.4.3). 6.2
6.2.1 Ciò puntualizzato, ritornando alla domanda raggruppata in oggetto, si osserva come all'origine di questo modello di comportamento vi siano i risultati dell'inchiesta sul programma italiano di collaborazione volontaria (« Voluntary Disclosure Program »), al quale hanno aderito più di 7'000 contribuenti italiani, regolarizzando la loro situazione fiscale. In tale contesto, l'autorità richiedente italiana indica di essere in possesso di una lettera che la banca C._______/D._______ avrebbe inviato ai propri clienti italiani, di cui ha allegato una copia alla domanda raggruppata (cfr. allegato 1 all'atto n. 2 dell'inc. AFC). In tali circostanze, essa ha motivo di ritenere che un considerevole numero di contribuenti italiani che detengono o hanno detenuto presso detta banca attività finanziarie, non le abbiano regolarizzate secondo la normativa fiscale italiana (cfr. atto n. 2 dell'inc. AFC, punto n. 15). Più concretamente, la lettera in questione è datata 3 febbraio 2014 (cfr. allegato 1 all'atto n. 2 dell'inc. AFC) e ha il seguente tenore: « [...] Nuove disposizioni per la clientela con residenza fiscale in Italia Gentile cliente,
in vista dell'annunciata imminente sottoscrizione del Protocollo di modifica dell'articolo 27 (scambio d'informazioni) della Convenzione contro le doppie imposizioni conclusa tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana, La informiamo di alcune importanti disposizioni che la C._______ ha definito per la clientela fiscalmente residente in Italia. Esse concernono i prelevamenti (in qualsiasi forma) e gli ordini di bonifico (o trasferimenti di titoli) relativi a relazioni intestate nominativamente, a conti cifrati, a società di sede o relative a qualsiasi altra struttura, ove anche solo uno degli aventi diritto economico figuri essere un soggetto fiscalmente residente in Italia.
Le seguenti nuove disposizioni hanno validità immediata. Prelevamenti in contanti
Per la clientela che ha fornito prova della conformità fiscale: EUR 100.000 (o controvalore) a semestre.
Per la clientela che non ha fornito prova della conformità fiscale ma che ha comprovatamente iniziato la regolarizzazione: 30% degli attivi
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presenti sulla relazione al 31 dicembre 2014, con un tetto massimo di EUR 50.000 (o controvalore) a semestre.
Per tutti gli altri clienti: non è possibile effettuare prelevamenti in contanti.
Bonifici e trasferimenti titoli
Per la clientela che ha fornito prova della conformità fiscale: nessuna restrizione.
Per tutti gli altri clienti: sono consentiti trasferimenti solo verso la Svizzera o nazioni presenti nella "White List" (lista consultabile sul sito dell'Agenzia delle Entrate italiana) e solo a favore di relazioni nominative intestate allo stesso beneficiario economico della relazione di partenza. Restano consentite le transazioni di ordinaria amministrazione, quali ad esempio pagamenti di affitti o di commissioni amministrative.
C._______ si riserva inoltre di introdurre ulteriori restrizioni, in particolare con riferimento all'utilizzo di carte di debito e di credito, assegni e mezzi di pagamento.
Il vostro consulente è volentieri a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione in merito [...] ».
Detta lettera non contiene un'espressa minaccia di chiusura forzata dei conti interessati, bensì unicamente delle importanti restrizioni al suo utilizzo. Come visto (cfr. consid. 6.1.1 del presente giudizio), conscia di tale evenienza, l'autorità richiedente italiana indica però di considerare che detta lettera, prospettando sostanziali limitazioni all'operabilità del conto, in caso di mancata prova della conformità fiscale, sia comunque paragonabile, per i suoi effetti, ad una chiusura forzata, così come richiesto dall'art. 4
dell'Accordo amministrativo (cfr. atto n. 2 dell'inc. AFC, punto n. 12; parimenti parte in fatto del presente giudizio sub. lett. A.a). 6.2.2 Ora da un esame degli atti dell'incarto, come già constatato dall'autorità inferiore, risulta tuttavia in maniera incontestabile che detta lettera del 3 febbraio 2014 non è mai stata notificata dalla banca C._______/D._______ ai propri clienti, tant'è che non vi è prova alcuna della sua esistenza (cfr. decisione impugnata, pagg. 3-6; atti n. 7, 8, 9 dell'inc. AFC). Si noti in particolare come la banca abbia avuto modo di precisare come fosse impossibile che il 3 febbraio 2014 essa abbia inviato una tale lettera, la firma del Protocollo aggiuntivo non essendo a quel momento imminente e la lettera riferendosi agli averi presenti sul conto in data 31 dicembre 2014, ovvero di un anno ancora in corso (cfr. atto n. 7 dell'inc. AFC).
Di fatto, dopo un'inchiesta approfondita condotta dalla banca C._______/D._______ e dalla E._______ e dalla F._______ per suo conto su richiesta dell'autorità inferiore è emerso che più di 10'000 clienti della banca avrebbero invero ricevuto una lettera di analogo contenuto, ma
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ad una data ulteriore, e meglio in data 20 febbraio 2015 (cfr. citata lettera allegata all'atto n. 12 dell'inc. AFC), avente il tenore seguente: « [...] Nuove disposizioni per la clientela con residenza fiscale in Italia Gentile cliente,
in vista dell'annunciata imminente sottoscrizione del Protocollo di modifica dell'articolo 27 (scambio d'informazioni) della Convenzione contro le doppie imposizioni conclusa tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana, La informiamo di alcune importanti disposizioni che C._______ ha definito per la clientela fiscalmente residente in Italia. Esse concernono i prelevamenti (in qualsiasi forma) e gli ordini di bonifico (o trasferimenti di titoli) relativi a relazioni intestate nominativamente, a conti cifrati, a società di sede o relative a qualsiasi altra struttura, ove anche solo uno degli aventi diritto economico figuri essere un soggetto fiscalmente residente in Italia.
Le seguenti nuove disposizioni hanno validità immediata. Prelevamenti in contanti
Per la clientela che ha fornito prova della conformità fiscale: EUR 100.000 (o controvalore) a semestre.
Per la clientela che non ha fornito prova della conformità fiscale ma che ha comprovatamente iniziato la regolarizzazione: 30% degli attivi presenti sulla relazione al 31 dicembre 2014, con un tetto massimo di EUR 50.000 (o controvalore) a semestre.
Per tutti gli altri clienti: non è possibile effettuare prelevamenti in contanti.
Bonifici e trasferimenti titoli
Per la clientela che ha fornito prova della conformità fiscale: nessuna restrizione.
Per tutti gli altri clienti: sono consentiti trasferimenti solo verso la Svizzera e verso i paesi UE-28 e solo a favore di relazioni nominative intestate allo stesso beneficiario economico della relazione di partenza. Restano consentite le transazioni di ordinaria amministrazione, quali ad esempio pagamenti di affitti o di commissioni amministrative impartite per il tramite del gestore di riferimento.
A titolo cautelativo viene invece inibito l'inserimento e l'esecuzione di bonifici attraverso la soluzione di e-banking e-connect. C._______ si riserva inoltre di introdurre ulteriori restrizioni, in particolare con riferimento all'utilizzo di carte di debito e di credito, assegni e altri mezzi di pagamento. Il vostro consulente è volentieri a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione in merito [...] ».
6.2.3 Detta lettera presenta effettivamente un contenuto analogo a quella del 3 febbraio 2014, ma differisce per taluni aspetti in rapporto alle limitazioni dei versamenti sul proprio conto, in caso di mancata regolarizzazione: lettera 3 febbraio 2014
lettera 20 febbraio 2015
« [...] Bonifici e trasferimenti titoli
Bonifici e trasferimenti titoli
[...]
Per tutti gli altri clienti: sono consentiti trasferimenti solo verso la Svizzera o nazioni presenti nella "White List"
[...]
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(lista consultabile sul sito dell'Agenzia
delle Entrate italiana) [...] ».
Per tutti gli altri clienti: sono consentiti trasferimenti solo verso la Svizzera e verso i paesi UE-28 [...] ».
« [...] C._______ si riserva inoltre di
introdurre ulteriori restrizioni, in particolare con riferimento all'utilizzo di carte di debito e di credito, assegni e mezzi di pagamento.
« [...] A titolo cautelativo viene invece inibito l'inserimento e l'esecuzione di bonifici attraverso la soluzione di e-banking econnect.
Il vostro consulente è volentieri a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione in merito [...] ».
C._______ si riserva inoltre di introdurre
ulteriori restrizioni, in particolare con
riferimento all'utilizzo di carte di debito e di credito, assegni e altri mezzi di
pagamento. Il vostro consulente è
volentieri a disposizione per qualsiasi
ulteriore informazione in merito [...] ».
Tali differenze di contenuto non sono tuttavia di natura così importante da fare ritenere che le conseguenze della lettera 20 febbraio 2015 differiscano da quelle della lettera 3 febbraio 2014. Sostanzialmente anche la lettera 20 febbraio 2015 comporta le medesime restrizioni in caso di mancato ossequio degli obblighi fiscali, così come prospettate dalla lettera 3 febbraio 2014. Come la prima lettera, anche la seconda non contiene dunque alcuna minaccia di chiusura del conto, bensì unicamente delle restrizioni sostanziali all'operabilità del conto. Ora, secondo le indicazioni fornite dalla banca C._______/D._______ (cfr. atto n. 12 dell'inc. AFC) a differenza della lettera 3 febbraio 2014 la lettera 20 febbraio 2015 sembrerebbe essere invece stata notificata a più di 10'000 dei suoi clienti, tra cui vi sono i qui ricorrenti (cfr. atto n. 18.2 dell'inc. AFC). 6.3 In tale contesto, si pone dunque la questione a sapere se il fatto che la prima lettera del 3 febbraio 2014 acclusa alla domanda raggruppata non è stata invero notificata ai clienti della banca C._______/D._______, come invece ritenuto dall'autorità richiedente italiana, costituisca una circostanza tale da inficiarne la validità, poiché intaccata da un errore grave, a tal punto da qualificarla di fishing expedition. In correlazione con tale circostanza, si pongono poi le due seguenti questioni. In primo luogo, la questione a sapere se la seconda lettera del 20 febbraio 2015 della banca fornita da quest'ultima all'autorità inferiore, su sua esplicita richiesta possa rimpiazzare o sostituire la prima lettera del 3 febbraio 2014 citata nella domanda raggruppata italiana e conseguentemente supplire a tale mancata notifica della prima lettera del 3 febbraio 2014. In secondo luogo, la questione a sapere se il contenuto della lettera del 20 febbraio 2015 segnatamente, la questione a sapere se le restrizioni ivi annunciate possano essere assimilate ad una chiusura forzata del conto è sufficiente alla luce delle condizioni poste in primis dalla CDI CH-IT, dal Protocollo aggiuntivo e dall'art. 3 cpv. 1 lett. a
OAAF (cfr. considd. 4.1.1-4.1.2 del presente giudizio), da
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ultimo dalla giurisprudenza del Tribunale federale, secondo cui fondamentale per la definizione del gruppo di contribuenti interessati dalla domanda raggruppata è la notifica di una tale lettera ai contribuenti italiani, alla quale quest'ultimi non hanno reagito (cfr. consid. 6.1.3 del presente giudizio). 6.4 In proposito, preliminarmente il Tribunale osserva quanto ritenuto dall'autorità inferiore, nonché quanto censurato dai ricorrenti a riguardo. 6.4.1 Nella decisione impugnata, l'autorità inferiore che ha lei stessa constatato la mancata notifica della lettera 3 febbraio 2014 da parte della banca C._______/D._______ ai propri clienti, come invece ritenuto nella domanda raggruppata non ha indicato nulla di particolare, partendo dal presupposto che la domanda raggruppata adempie i requisiti posti dall'art. 3 cpv. 1
OAAF e in particolare le esigenze poste dall'art. 3 cpv. 1 lett. a
OAAF. Se ne può desumere che a quel momento essa aveva dunque considerato come non problematico il fatto che non fosse la lettera del 3 febbraio 2014 a cui fa riferimento la domanda raggruppata ad essere stata notificata ai clienti della banca, bensì una successiva lettera del 20 febbraio 2015 (cfr. decisione impugnata, considd. 5.3 e 7.3). Conferma di ciò è data dalla sua risposta 16 luglio 2020, ove essa ha espressamente indicato di considerare irrilevante che la lettera fondante la domanda raggruppata italiana sia stata inviata successivamente e non alla data del 3 febbraio 2014 riportata sulla missiva allegata alla richiesta italiana. Infatti solo sarebbe rilevante al fine della delimitazione del modello di comportamento e quindi del gruppo di persone interessate che la banca C._______/D._______ abbia invitato, con una tale missiva, i suoi clienti domiciliati in Italia a dimostrare la conformità fiscale del loro conto (cfr. citata risposta, pag. 3). Di fatto, essa considera che l'errata indicazione della data nella lettera allegata dall'autorità richiedente italiana alla domanda raggruppata costituisca « un errore di battitura » non inficiante la validità della domanda raggruppata (cfr. citata risposta, pag. 9). 6.4.2 Di avviso contrario, nel loro ricorso 3 marzo 2020 i ricorrenti ritengono come non adempiute le condizioni di cui all'art. 3 cpv. 1 lett. a
OAAF, nella misura in cui la lettera 3 febbraio 2014 acclusa alla domanda raggruppata non sarebbe mai stata notificata ai clienti della banca C._______/D._______ e nemmeno esisterebbe. Di fatto, il documento prodotto dall'autorità richiedente italiana non sarebbe chiaramente stato inviato il 3 febbraio 2014 e perlomeno per la sua data rappresenterebbe un chiaro falso materiale. Il riferimento ad uno scritto di cui non è stata possibile determinare neppure l'originalità, fonderebbe il legittimo sospetto che esso sia stato indebitamente utilizzato, o in qualche nebuloso modo
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rinvenuto, al fine di delimitare una cerchia di « contribuenti recalcitranti » di cui non era data, per l'autorità richiedente italiana, nessuna prova della loro esistenza. Per tale motivo, essi ritengono che la domanda raggruppata costruita su uno scritto inesistente non potrebbe di certo delimitare sufficientemente la cerchia dei soggetti fiscali, dal momento che lo stesso non è stato notificato ai clienti della banca. Per gli stessi motivi, detto scritto non permetterebbe neppure di identificare lo scopo fiscale per le quali le informazioni sono richieste e di delimitare adeguatamente i detentori delle informazioni, così come invece richiesto dall'art. 3 cpv. 1 lett. a
e c OAAF. In tali circostanze, la domanda raggruppata non adempirebbe neppure l'art. 27 par. 1 CDI CH-IT, la stessa essendo priva di rilevanza verosimile (cfr. citato ricorso, punti n. 29-54). Nella loro replica 3 settembre 2020, i ricorrenti hanno precisato che la lettera 3 febbraio 2014 avrebbe in ogni caso dovuto esplicitamente informare l'intestatario della relazione della forzata chiusura del conto, qualora non avesse fornito prova della sua conformità fiscale, come prescritto dall'art. 2 cifra 2 lett. c dell'Accordo amministrativo. La semplice menzione di un'eventuale limitazione del prelevamento in contanti dalla relazione bancaria contenuta non potrebbe dunque essere ritenuta sufficiente. Peraltro secondo la DTF 143 II 136 consid. 6.4.3, la ricezione di una lettera di tale tenore costituirebbe un presupposto irrinunciabile della domanda, che qui difetterebbe. Non vi sarebbe infine alcuna prova della notifica della lettera 3 febbraio 2014 ai ricorrenti, venuti a conoscenza al riguardo solo nell'ambito della presente procedura (cfr. citata replica, punti n. 6-14). 6.5 Preso atto di quanto indicato dall'autorità inferiore e dai ricorrenti, il Tribunale osserva quanto segue.
6.5.1 In concreto, il Tribunale osserva come l'esigenza di allegare una copia della lettera della banca svizzera che quest'ultima ha inviato ai propri clienti, invitandoli a ossequiare i loro obblighi fiscali, producendo la prova della conformità alla normativa fiscale italiana risulti esclusivamente dall'art. 4 dell'Accordo amministrativo (cfr. consid. 3.4.1 del presente giudizio). Tale esigenza non è infatti prevista né dalla CDI CH-IT, né dal Protocollo aggiuntivo (cfr. consid. 4.1.1 del presente giudizio). Neppure la giurisprudenza del Tribunale federale in rapporto a detto modello di comportamento e alla delimitazione con la fishing expedition pone una tale esigenza, richiedendo unicamente che una tale lettera sia stata effettivamente notificata ai clienti della banca (cfr. considd. 4.2.2.3 e 6.1.3 del presente giudizio). In tale contesto, il Tribunale ritiene che l'esigenza posta dall'art. 4 dell'Accordo Amministrativo non sia qui sostenibile. Essa presuppone infatti che l'autorità richiedente italiana sia o venga in possesso in
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qualche modo di una tale lettera. A prescindere dalla questione a sapere come l'autorità richiedente italiana sia venuta in possesso della lettera del 3 febbraio 2014 allegata alla domanda raggruppata in oggetto ovvero se si tratti di un documento ottenuto in maniera illecita o meno (di dubbia provenienza o di natura contraffatta) non vi è chi non veda come l'Italia non sia verosimilmente in grado di procurarsi direttamente da una banca svizzera una tale lettera, senza passare dall'assistenza amministrativa o da un'altra apposita via, la stessa essendo legata dal principio di territorialità. Esigere dall'autorità richiedente italiana che fornisca una lettera della banca renderebbe difficile, se non addirittura quasi impossibile, l'attuazione delle domande raggruppate e uno scambio effettivo di informazioni. Detta esigenza va ben oltre alla CDI CH-IT e al Protocollo aggiuntivo, sicché non può trovare qui applicazione (cfr. considd. 3.4.5.3 e 3.4.9 del presente giudizio). Tale conclusione è altresì conforme alla clausola interpretativa della lett. ebis n. 3 del Protocollo aggiuntivo, che esige che le condizioni alla base di una domanda d'assistenza amministrativa vengano interpretate in modo da non ostacolare lo scambio effettivo d'informazioni (cfr. consid. 3.3.2 del presente giudizio).
6.5.2 Alla luce di quanto precede, il Tribunale ritiene dunque che il fatto che la lettera del 3 febbraio 2014 prodotta dall'autorità richiedente italiana a titolo esemplificativo non sia quella che è stata effettivamente inviata ai clienti della banca C._______/D._______, non renda automaticamente inammissibile la domanda raggruppata in oggetto. Non si può infatti escludere a priori che i clienti di detta banca non abbiano ricevuto alcuna lettera in tal senso, quand'anche di data successiva. Come visto, dagli atti risulta che una lettera di analogo contenuto è stata effettivamente inviata e notificata ai clienti della banca, ma successivamente in data 20 febbraio 2015. In tale contesto, è comunque possibile chiaramente distinguere quei contribuenti italiani che non hanno reagito alla lettera, da quelli che si sono invece conformati alla normativa fiscale italiana prima o dopo aver ricevuto tale lettera, secondo il modello di comportamento esposto nella domanda raggruppata. Del resto, non va dimenticato che allo Stato richiedente italiano non è richiesto di presentare una domanda di assistenza amministrativa priva di errori, bensì semplicemente di rendere verosimile il sospetto di evasione fiscale da parte dei suoi contribuenti italiani (cfr. consid. 4.2.3.1 del presente giudizio). 6.5.3 Ora, nella propria domanda raggruppata l'autorità richiedente italiana, oltre a delimitare sufficientemente il gruppo delle persone interessate, illustra anche i fatti e le circostanze all'origine della sua richiesta, dimostrandone la rilevanza verosimile (cfr. atto n. 2 dell'inc. AFC, punto
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n. 15). Come già rilevato, tali fatti sono costituiti oltre che dall'invio di una lettera da parte della banca anche dai risultati scaturiti dal cosiddetto « Voluntary Disclosure Program », che hanno mostrato come numerosi contribuenti italiani detenessero conti non dichiarati presso la banca. La lettera del 3 febbraio 2014 della banca C._______/D._______ in suo possesso a prescindere dalla sua provenienza, tenuto altresì conto della presunzione della buona fede dell'autorità richiedente italiana (cfr. consid. 4.2.3.1 del presente giudizio) poteva lasciare pensare all'Italia che un tale scritto sia stato inviato ai clienti della banca. La domanda raggruppata mira proprio ad accertare quali siano i contribuenti italiani che non hanno dato seguito ad una tale lettera, sicché non hanno regolarizzato i propri conti e/o comprovato di aver rispettato gli obblighi fiscali della normativa fiscale italiana. L'errore contenuto nella domanda raggruppata legata unicamente alla lettera ivi acclusa, non è tale da inficiare la validità della domanda raggruppata. In tale contesto, si deve ammettere che la lettera 20 febbraio 2015 essendo di fatto la lettera che è stata effettivamente notificata ai clienti della banca C._______/D._______ può formalmente sostituire la lettera 3 febbraio 2014, sicché si può ritenere il requisito della notifica di una lettera della banca come adempiuto. 6.5.4 Ciò indicato, occorre ancora esaminare se il contenuto della lettera 20 febbraio 2015 che di fatto è analogo a quello della lettera 3 febbraio 2014, adempie le esigenze poste dalla CDI CH-IT. Ora, come visto, la lettera in questione annuncia delle forti limitazioni all'operabilità del conto, in caso di mancato ossequio degli obblighi fiscali da parte dei clienti della banca C._______/D._______. Sebbene, come giustamente sottolineato dai ricorrenti, detta lettera non contenga una minaccia di chiusura forzata del conto, detta circostanza non è mai stata sottaciuta dall'autorità richiedente italiana. Detta autorità la menziona apertamente nella sua domanda raggruppata, interpretandola come assimilabile alla chiusura forzata di un conto viste le forti restrizioni. Dello stesso parere è pure l'autorità inferiore (cfr. decisione impugnata, consid. 7.3; risposta 16 luglio 2020, pag. 3), come pure lo scrivente Tribunale: tenuto conto delle importanti restrizioni all'operabilità del conto preannunciate dalla banca nella lettera inviata ai suoi clienti, in caso di mancato ossequio dei loro obblighi fiscali, si può infatti ritenere che nessun cliente le avrebbe tollerate, se non per motivi di evasione fiscale. Da ciò si desume perché vi sono ragioni per ritenere che i contribuenti rientranti nel modello di comportamento menzionato abbiano verosimilmente evaso il fisco e perciò le informazioni richieste possono portare all'adempimento dei loro obblighi fiscali.
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6.6 Visto tutto quanto suesposto, si deve dunque ritenere come adempiuta la condizione di cui all'art. 3 lett. a
OAAF. Lo scopo fiscale è poi chiaro, nella misura in cui la domanda raggruppata mira ad accertare i casi di evasione fiscale commessi dai contribuenti italiani che non hanno aderito al programma « Volontary Disclosure » e/o che non hanno regolarizzato i propri conti, malgrado la lettera della banca C._______/D._______ (cfr. atto n. 2 dell'inc. AFC, punto n. 12), così come prescritto dall'art. 3 lett. c
OAAF. Peraltro a differenza di quanto ritenuto dai ricorrenti sia che si prenda in considerazione la prima lettera che la seconda, risulta chiaramente che il detentore delle informazioni interessato è la banca C._______/D._______, sicché si deve ritenere che pure la condizione posta dall'art. 3 lett. f
OAAF è adempiuta. La descrizione del gruppo è idonea ad identificare i contribuenti italiani che non si sono conformati alla normativa fiscale italiana.
6.7 Per gli stessi motivi, visto il contenuto della domanda raggruppata, il Tribunale diversamente da quanto ritenuto dai ricorrenti (cfr. ricorso 3 marzo 2020, punto n. 56; replica 3 settembre 2020, punti n. 18-21) non intravvede poi alcun motivo di considerare quest'ultima come una fishing expedition. Le condizioni poste dalla giurisprudenza (cfr. consid. 4.2.2.3 del presente giudizio) risultano infatti qui adempiute, la domanda raggruppata fornendo una descrizione dettagliata del gruppo sulla base di un modello di comportamento (cfr. atto n. 2 dell'inc. AFC, punto n. 12), descrivendo i fatti e le circostanze specifiche che l'hanno portata alla richiesta, indicando i motivi per i quali ritiene che vi siano contribuenti italiani del gruppo che non abbiano adempiuto i loro obblighi fiscali (cfr. atto n. 2 dell'inc. AFC, punti n. 12 e 15) e dimostrando che le informazioni richieste possono portare all'adempimento degli obblighi riconducibili dei contribuenti italiani appartenenti al gruppo (cfr. atto n. 2 dell'inc. AFC, punti n. 12-16). 7.
Ciò appurato, occorre ora esaminare la ricevibilità materiale della domanda raggruppata, alla luce delle restanti censure sollevate dai ricorrenti. 7.1
7.1.1 I ricorrenti ritengono che la domanda raggruppata violerebbe l'art. 7 lett. c
LAAF, dal momento che nessuna prova sarebbe stata fornita da parte dell'autorità inferiore e indirettamente dall'autorità richiedente italiana, quanto alla mancata violazione del principio della buona fede nell'allestire la domanda raggruppata in oggetto, in special modo in riferimento al fatto che la stessa si fondi su informazioni ottenute mediante reati o illeciti. In effetti, la domanda raggruppata non fornirebbe alcuna informazione circa il
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reperimento della lettera 3 febbraio 2014 da parte dell'autorità richiedente italiana, che si sarebbe limitata ad indicare come la stessa fosse già in suo possesso. A mente dei ricorrenti, risulterebbe chiaramente che detto scritto non è mai stato allestito dalla banca C._______/D._______, nella forma in cui è stato allegato alla domanda raggruppata. L'autorità inferiore avrebbe dunque dovuto indagare al riguardo e controllare la validità materiale della lettera 3 febbraio 2014, chiedendo all'autorità richiedente italiana perlomeno di fornire una dichiarazione secondo cui la stessa non si sarebbe fondata su delle informazioni ottenute per mezzo di reati punibili ai sensi del diritto svizzero (cfr. ricorso 3 marzo 2020, punti n. 57-65; replica 3 settembre 2020, punti n. 10, 22-27). 7.1.2 Al riguardo, il Tribunale ribadisce innanzitutto come la buona fede dello Stato richiedente sia presunta, sicché si deve partire dal presupposto che salvo prova contraria lo stesso non abbia fondato la propria domanda su dei dati ottenuti illegalmente ai sensi dell'art. 7 lett. c
LAAF (cfr. consid. 4.2.3.1 del presente giudizio). Salvo nel caso in cui la presa in considerazione di un fatto notorio lasci trasparire immediatamente che le indicazioni fornite dall'autorità richiedente nella propria domanda di assistenza amministrativa sono manifestamente erronee o che lo Stato richiesto sospetta l'esistenza di una situazione descritta all'art. 7
LAAF, lo Stato richiesto non è peraltro tenuto né a procedere lui stesso a delle verifiche né a rimettere in discussione il ben fondato delle informazioni fornite dallo Stato richiedente (cfr. consid. 4.2.3.2 del presente giudizio). Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, per poter ritenere una fattispecie coperta dall'art. 7 lett. c
LAAF e configurante una violazione del principio della buona fede da parte dello Stato richiedente, occorre che lo stesso abbia acquisito dei dati bancari svizzeri e li abbia utilizzati per la sua domanda di assistenza amministrativa. L'uso di dati ottenuti illegalmente a lui solo non permette invece di ritenere che il principio della buona fede non sia stato rispettato (cfr. consid. 4.2.4.2 del presente giudizio). Ciò premesso, il Tribunale constata ch'effettivamente l'autorità richiedente italiana non fornisce alcuna informazione circa le modalità attraverso le quali essa è venuta in possesso della copia della lettera del 3 febbraio 2014 della banca C._______/D._______ da lei acclusa alla domanda raggruppata in oggetto. Tale circostanza non permette tuttavia di ritenere automaticamente ch'essa l'abbia ottenuta in maniera illecita, essendo necessaria una prova di tale evenienza. Ora, nella propria domanda raggruppata, l'autorità richiedente italiana ha indicato che la richiesta è conforme alla legislazione e alla prassi amministrativa italiana, così come all'art. 27 CDI CH-IT, al Protocollo aggiuntivo e all'Accordo amministrativo.
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In tale contesto, il Tribunale non ha motivo di ritenere che l'autorità richiedente italiana si sia procurata in maniera illegale la lettera da lei acclusa alla domanda raggruppata. Quand'anche fosse un terzo ad avere commesso un reato in Svizzera e trasmesso detto scritto all'autorità richiedente italiana, ciò non sarebbe comunque imputabile a quest'ultima. Del resto, visto il contenuto della lettera molto simile alla lettera 20 febbraio 2015, non vi è motivo di ritenere che si tratti di un falso creato ad hoc per i fini della domanda raggruppata. In che misura essa abbia agito contrariamente alla buona fede ai sensi della giurisprudenza del Tribunale federale non è qui ravvisabile. Ai sensi di detta giurisprudenza, la domanda di assistenza amministrativa andrebbe respinta solo se l'Italia avesse agito contrariamente alla buona fede e non a causa del comportamento di una persona (sconosciuta) sulla quale essa non ha alcuna influenza. In altre parole, quand'anche fosse possibile dimostrare che la domanda di assistenza si fonda su dati ottenuti attraverso reati commessi in Svizzera, bisognerebbe comunque entrare nel merito della stessa (cfr. sentenza del TAF A-1275/2018 del 23 maggio 2019 consid. 5.3). I rimproveri mossi nei confronti dell'autorità inferiore non sono poi giustificati, quest'ultima come visto (cfr. consid. 6.2.2 del presente giudizio) essendosi adoperata per verificare presso la banca se una tale lettera fosse stata notificata ai clienti. Ora, come visto, una lettera molto simile è stata effettivamente notificata a più di 10'000 clienti della banca ad una data successiva, ciò che rende plausibile quanto ritenuto dall'autorità richiedente italiana nella sua domanda raggruppata. In tali circostanze, tenuto conto del principio dell'affidamento, si può ritenere che l'autorità inferiore non aveva motivo di indagare ulteriormente al riguardo. La censura dei ricorrenti va pertanto qui respinta. 7.2
7.2.1 I ricorrenti contestano altresì il rispetto del presupposto materiale dell'art. 3 lett. k
OAAF, e meglio il rispetto del principio della sussidiarietà, ritenendo che le dichiarazioni dell'autorità richiedente italiana secondo cui « [...] sono stati esauriti tutti i mezzi interni di indagine fatta eccezione per quelli che avrebbero dato luogo a difficoltà sproporzionate [...] », non proverebbe di certo gli sforzi mossi dalle autorità italiane prima di rivolgersi, tramite la presente procedura, agli istituti di credito presso i quali esse credono vi siano depositati averi fiscalmente non dichiarati in Italia (cfr. ricorso 3 marzo 2020, punto n. 55). Tenuto conto degli errori formali della presente procedura, essi ritengono che il principio dell'affidamento potrebbe essere messo qui in scacco (cfr. replica 3 settembre 2020, punti n. 15-16). 7.2.2 Al riguardo, il Tribunale osserva come nella propria domanda di assistenza l'autorità richiedente italiana abbia effettivamente dichiarato
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quanto segue: « [...] Sono stati esauriti tutti i mezzi interni di indagine fatta eccezione per quelli che avrebbero dato luogo a difficoltà sproporzionate [...] » (cfr. atto n. 2 dell'inc. AFC, punto n. 5). Contrariamente a quanto ritenuto dai ricorrenti, in virtù del principio dell'affidamento una tale dichiarazione è sufficiente a comprovare il rispetto del principio della sussidiarietà (cfr. consid. 4.2.5 del presente giudizio). Secondo costante giurisprudenza, in presenza di una tale dichiarazione e in assenza di errori, lacune o contraddizioni palesi al riguardo, l'autorità richiesta non è tenuta a chiedere all'autorità richiedente di comprovare di aver sfruttato tutte le fonti di informazione previste dalla sua legislazione (cfr. consid. 4.2.5 del presente giudizio). Come visto, se effettivamente è qui risultato che la lettera datata 3 febbraio 2014 non è stata mai inviata ai clienti della banca C._______/D._______, resta il fatto che una seconda lettera datata 20 febbraio 2015 è stata invece da lei inviata ai suoi clienti, ciò che rende verosimile la fattispecie alla base della domanda raggruppata. Del resto, va qui riconosciuto che l'autorità inferiore ha proceduto agli accertamenti del caso presso la banca, invitandola a verificare se non vi fosse un altro scritto analogo ad una data posteriore, proprio al fine di sincerarsi della fattispecie alla base della domanda raggruppata. Non va poi dimenticato che il principio di sussidiarietà dipende altresì dal tipo di domanda: nel caso di una domanda raggruppata non si può infatti pretendere dallo Stato richiedente che lo stesso si rivolga dapprima ai contribuenti interessati da una tale domanda, allorquando non ne conosce ancora i nominativi. In tali circostanze, si deve ritenere che non vi è motivo per ritenere che l'autorità richiedente italiana non abbia rispettato il principio di sussidiarietà. Allo stesso modo, è altresì sufficiente la dichiarazione secondo cui la domanda è conforme alla legislazione e prassi italiana, nonché all'art. 27 CDI CH-IT, alla lett. ebis del Protocollo aggiuntivo e all'Accordo amministrativo (cfr. atto n. 2 dell'inc. AFC, punto n. 5). Ora, l'esame del Tribunale e dell'autorità inferiore dovendosi limitare alla plausibilità, non spetta a loro valutare la rilevanza verosimile o meno delle informazioni richieste dall'autorità richiedente italiana (cfr. consid. 4.2.1.2 del presente giudizio). Anche su questo punto il ricorso va pertanto respinto.
8.
Appurata l'ammissibilità formale e materiale della domanda raggruppata, è qui doveroso constatare come i ricorrenti rientrino nel modello di comportamento ivi descritto. Dai documenti bancari (cfr. atto n. 18.2 dell'inc. AFC) risulta infatti che nel periodo fiscale dal 23 febbraio 2015 al 31 dicembre 2016 essi erano domiciliati in Italia ed erano cointestatari/contitolari di un conto bancario presso la banca C._______/D._______, come da loro stessi riconosciuto (cfr. ricorso 3 marzo 2020, punto n. 13). Risulta altresì
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ch'essi hanno ricevuto la lettera del 20 febbraio 2015. Dalle note bancarie, risulta poi ch'essi erano a conoscenza del contenuto della predetta lettera, poiché il consulente bancario ha annotato che i ricorrenti non erano intenzionati ad aderire al programma « Voluntary Disclosure » e che intendevano chiudere il conto. Più nel dettaglio, in data 27 febbraio 2015, è stato annotato quanto segue: (cfr. note bancarie allegate all'atto n. 18.2 dell'inc. AFC): « [...] I clienti mi informeranno dove bonificare l'intero saldo presso un istituto bancario di X._______ (2x bonifici su conti nominativi/split 2x in base form.A) [...] ». In data 30 luglio 2015, è stata annotato invece quanto segue (cfr. note bancarie allegate all'atto n. 18.2 dell'inc. AFC): « [...] Firma lettera estinzione relazione (scarico)+cambio USD in EUR! Non intensionato VD Italy/Tool ok! [...] ». Ciò sottolineato, in ogni caso dagli atti dell'incarto non risulta che i ricorrenti abbiano fornito alla banca la prova della loro conformità alla normativa fiscale italiana. Tale evenienza non viene neppure da essi qui sollevata o contestata. In tali circostanze, si deve ritenere che gli stessi sono verosimilmente interessati dalla domanda raggruppata, ragione per cui vi è da ritenere la trasmissione delle informazioni postulata dall'autorità richiedente italiana come giustificata.
9.
9.1 In conclusione, lo scrivente Tribunale deve constatare che la domanda raggruppata di assistenza amministrativa italiana del 23 novembre 2018 adempie tutti i requisiti formali alla base della sua ammissibilità. Essa non risulta manifestamente fondata su una fattispecie completamente errata e/o non veritiera. Essa non costituisce neppure una « fishing expedition », non è contraria né al principio di sussidiarietà né al principio della buona fede e dell'affidamento. Nulla agli atti permette peraltro di ritenere che la stessa sia fondata su un reato o di dubitare della rilevanza verosimile delle informazioni richieste dall'autorità richiedente italiana. I ricorrenti rientrano poi nel modello di comportamento descritto in detta domanda raggruppata. Ne consegue che è a giusta ragione che l'autorità inferiore ha concesso l'assistenza amministrativa in materia fiscale all'Italia, per quanto concerne i qui ricorrenti. Il Tribunale non intravvede pertanto alcun valido motivo per respingere la domanda di assistenza in oggetto o annullare la decisione impugnata, così come invece postulato dai ricorrenti nel loro gravame. 9.2 Ciò sancito, va da ultimo ancora sottolineato che le persone menzionate nella documentazione bancaria sono protette dal principio della specialità di cui all'art. 27 par. 2 CDI CH-IT, precisato dalla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. consid. 4.2.6 del presente giudizio). Tenuto conto dell'esistenza di diverse concezioni in ordine alla portata del principio di
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specialità sia sul piano nazionale che internazionale, in particolare sulla sua componente personale, è qui opportuno che l'AFC informi espressamente l'autorità richiedente italiana in ordine alle restrizioni d'uso delle informazioni trasmesse (cfr. consid. 4.2.6 del presente giudizio; parimenti sentenza del TAF A-5309/2019 del 3 dicembre 2020 consid. 5.6 con rinvii). L'AFC dovrà dunque precisare e riferire all'autorità richiedente italiana quanto sancito al punto n. 2 del dispositivo del presente giudizio. 9.3 In definitiva, la decisione impugnata va dunque confermata e il ricorso dei ricorrenti integralmente respinto, con le precisazioni all'attenzione dell'autorità inferiore di cui al consid. 9.2 circa il principio di specialità. 10.
In considerazione dell'esito della lite, giusta l'art. 63 cpv. 1
PA, le spese di procedura sono poste in solido a carico dei ricorrenti qui integralmente soccombenti (cfr. art. 1 segg. del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). Nella fattispecie esse sono stabilite in 5'000 franchi (cfr. art. 4
TS-TAF), importo che verrà detratto interamente dall'anticipo spese di 5'000 franchi da loro versato a suo tempo. Non vi sono poi i presupposti per l'assegnazione ai ricorrenti di indennità a titolo di spese ripetibili (cfr. 64 cpv. 1 PA a contrario, rispettivamente art. 7 cpv. 1
TS-TAF a contrario).
11.
Contro la presente decisione, relativa ad un'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale, può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (cfr. art. 83 lett. h
LTF). Il termine ricorsuale è di 10 giorni dalla sua notificazione. Il ricorso inoltre è ammissibile soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se si tratta per altri motivi di un caso particolarmente importante ai sensi dell'art. 84 cpv. 2
LTF (cfr. art. 84a
LTF). Il Tribunale federale è il solo competente a determinare il rispetto di tali condizioni. (il dispositivo è indicato alla pagina seguente)
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Per questi
pronuncia:
motivi,
il
Tribunale
amministrativo
federale
1.
Il ricorso è respinto.
2.
L'autorità inferiore deve informare l'autorità richiedente italiana che le informazioni trasmesse e ottenute nel quadro della assistenza amministrativa richiesta possono essere utilizzate unicamente nel procedimento che riguarda i signori A._______ e B._______ conformemente all'art. 27 par. 2 CDI CH-IT.
3.
Le spese processuali di 5'000 franchi sono poste in solido a carico dei ricorrenti. Alla crescita in giudicato del presente giudizio, il succitato importo verrà interamente detratto dall'anticipo spese di 5'000 franchi versato a suo tempo dai ricorrenti.
4.
Non vengono assegnate indennità a titolo di spese ripetibili. 5.
Comunicazione a:
ricorrenti (atto giudiziario)
autorità inferiore (n. di rif. ***; atto giudiziario)
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
Il presidente del collegio:
La cancelliera:
Raphaël Gani
Sara Pifferi
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Rimedi giuridici:
Contro le decisioni nel campo dell'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 10 giorni dalla sua notificazione, soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se si tratta per altri motivi di un caso particolarmente importante ai sensi dell'art. 84 cpv. 2
LTF (art. 82
, art. 83 lett. h, art. 84a, art. 90 e segg. e 100 cpv. 2
lett. b LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1
LTF). Negli atti scritti occorre spiegare perché la causa adempie siffatta condizione. Inoltre, gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e se in possesso della parte ricorrente i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42
LTF).
Data di spedizione:
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Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Decisione confermata dal TF con
sentenza del 27.12.2021 (2C_73/2021)
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Corte I
A-1296/2020
Sentenza del 21 dicembre 2020
Composizione
Giudici Raphaël Gani (presidente del collegio), Emilia Antonioni Luftensteiner, Marianne Ryter, cancelliera Sara Pifferi.
Parti
1. A._______,
2. B._______,
entrambi patrocinati dall'avv. Ivano Genovini, ricorrenti,
contro
Amministrazione federale delle contribuzioni AFC Servizio per lo scambio d'informazione in materia fiscale SEI, Eigerstrasse 65, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Assistenza amministrativa (CDI CH-IT).
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Fatti:
A.
A.a Il 23 novembre 2018 l'Agenzia delle Entrate, Ufficio Cooperazione Internazionale Italia autorità dello Stato richiedente italiano (di seguito: autorità richiedente italiana) ha presentato dinanzi all'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) una domanda raggruppata di assistenza amministrativa in materia fiscale fondata sull'art. 27 della Convenzione del 9 marzo 1976 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio (RS 0.672.945.41; di seguito: CDI CH-IT), in combinato disposto con la lett. ebis del relativo Protocollo aggiuntivo (in vigore dal 13 luglio 2016, anch'esso pubblicato nella RS 0.672.945.41; RU 2016 2769, 2771), nonché sull'accordo amichevole denominato Accordo amministrativo del 27 febbraio 2017/2 marzo 2017 tra le autorità competenti della Confederazione Svizzera e dell'Italia sullo scambio di informazioni attraverso richieste di gruppo (« Agreement between the Competent Authorities of the Swiss Confederation and Italy on exchange of information through group requests »; non pubblicato nella RS di diritto federale; di seguito: Accordo amministrativo), precisando quanto segue circa i soggetti interessati in Italia: « [...] Ai sensi dell'articolo 2 dell'Accordo amministrativo tra Autorità competenti del 2/03/2017 la presente richiesta riguarda i contribuenti italiani cd. "Recalcitranti", cioè i contribuenti italiani i cui nomi sono sconosciuti e che sono identificabili attraverso i seguenti criteri nel periodo dal 23 febbraio 2015 al 31 dicembre 2016:
a. è o è stato titolare di uno o più conti presso C._______, ora D._______; b. il titolare del conto ha o ha avuto un indirizzo di domicilio o di residenza in Italia (sulla base della documentazione in possesso di C._______, ora D._______);
c. il titolare dell'attività finanziaria ha ricevuto una lettera di C._______, ora D._______ in cui è stata annunciata la chiusura forzata del conto /conti bancari salvo egli fornisca a C._______, ora D._______, istituto di credito l'autorizzazione del modello "Direttiva Risparmio UE per la Collaborazione Volontaria (Voluntary DiscIosure)" o ogni altra prova del rispetto delle proprie obbligazioni fiscali relativamente a tale conto/conti; d. nonostante tale lettera, il titolare del conto non ha fornito a C._______, ora D._______ prove sufficienti del rispetto degli obblighi fiscali. Con riferimento al criterio di cui al punto c., si precisa che l'Amministrazione fiscale italiana è in possesso di copia della lettera (vedi allegato 1) che C._______ ha inviato ai propri clienti italiani per chiedere agli stessi se, in relazione alle attività detenute presso l'istituto di credito, fossero "compliant" con riferimento alla normativa fiscale italiana. L'istituto di credito inoltre ha informato i clienti italiani che, qualora non avessero fornito evidenza di tale "compliance" fiscale i rapporti finanziari sarebbero stati sottoposti a restrizioni, in particolare mediante il blocco dei prelevamenti in contanti, a limitazioni sostanziali per quanto riguarda l'effettuazione di bonifici e trasferimenti titoli,
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prevedendo inoltre la possibilità di introdurre ulteriori restrizioni con riferimento all'utilizzo di carte di debito e di credito, assegni e mezzi di pagamento. Si ritiene che tale lettera, prospettando sostanziali limitazioni all'operabilità del conto, in caso di mancata prova della conformità fiscale, abbia assolto al medesimo scopo della "lettera tipo" riferita all'articolo 4 dell'Accordo amministrativo in oggetto, non potendosi negare la conclusione per l'equivalenza sostanziale delle lettere in questione, se non a rischio di rendere in larga parte inoperativa e limitata nello scopo la disposizione citata e, più in generale, l'Accordo amministrativo in oggetto. Si precisa che non sono interessati dalla presente richiesta i soggetti che integrano i requisiti di cui all'articolo 3 del citato Accordo amministrativo. Ai sensi dell'articolo 4 dell'Accordo amministrativo si precisa che i criteri di selezione alla base della presente richiesta sono quelli previsti negli articoli 2 e 3 dell'Accordo amministrativo. L'utilizzo combinato di tali criteri di selezione conduce a un sospetto di evasione fiscale in quanto consente di individuare contribuenti italiani che non hanno correttamente adempiuto agli obblighi previsti dalla normativa fiscale italiana. A tal fine occorre anche considerare che i contribuenti italiani sono tenuti a dichiarare tutte le attività e i redditi detenuti all'estero, corrispondendo le relative imposte [...] ».
La lettera a cui si riferisce l'autorità richiedente italiana nella propria domanda raggruppata, da lei acclusa quale allegato 1, è una lettera della banca C._______/D._______ datata 3 febbraio 2014. A.b Circa le ragioni e finalità fiscali per le quali l'autorità richiedente italiana richiede le informazioni concernenti i soggetti interessati in Italia descritti poc'anzi, essa ha precisato quanto segue:
« [...] Da una parziale analisi dei dati estrapolati dalle istanze, e dalla relativa documentazione di supporto, presentate dai contribuenti italiani nell'ambito dello speciale programma di collaborazione volontaria previsto dalla legge 15 dicembre 2014, n. 186, risulta che circa 7.000 contribuenti italiani hanno aderito alla Voluntary Disclosure chiedendo di regolarizzare le infedeltà ed omissioni dichiarative commesse in relazione alla detenzione di attività finanziarie (inclusi conti bancari) presso l'istituto di credito elvetico C._______ (C._______).
Si evidenzia, inoltre, che l'Amministrazione fiscale italiana è in possesso di copia della lettera che C._______ ha inviato ai propri clienti italiani (cfr. Allegato1) la cui equivalenza sostanziale con la "lettera" menzionata neIl'Accordo amministrativo è stata già argomentata al punto 12 sopra. Con riferimento agli appena citati aspetti si ritiene, pertanto, che un considerevole numero di contribuenti italiani detenga o abbia detenuto presso C._______ attività finanziarie in relazione alle quali:
non ha assolto agli obblighi previsti dall'ordinamento tributario italiano in materia di monitoraggio fiscale (obbligo di indicazione degli asset detenuti all'estero nel quadro RW della dichiarazione dei redditi),
non ha correttamente dichiarato, né ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche, né ai fini dell'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero, i redditi ottenuti dal possesso di tali attività e conseguentemente,
non ha fornito alla banca sufficienti prove del suo adempimento degli obblighi fiscali previsti dalla normativa italiana [...] ».
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A.c In considerazione degli elementi a sua disposizione, l'autorità richiedente italiana ha dunque richiesto all'AFC le seguenti informazioni per il periodo fiscale dal 23 febbraio 2015 al 31 dicembre 2016: « [...] Entro i Iimiti fissati dalla Convenzione contro le doppie imposizioni e l'Accordo amministrativo in vigore tra ltalia e Svizzera, si richiedono tutte le informazioni in possesso di C._______, ora D._______, in merito ai conti detenuti presso l'istituto di credito, nel corso del periodo tra il 23 febbraio 2015 ed il 31 dicembre 2016, da soggetti residenti in Italia cd. "titolari recalcitranti di attività finanziarie" (recalcitrant account holders) in particolare si richiede: a. informazioni anagrafiche dei "recalcitrant account hoIders" (cognome, nome, data di nascita e ultimo indirizzo noto risultante dalla documentazione bancaria);
b. numero identificativo del conto o dei conti detenuti presso C._______, ora D._______;
c. saldo al 28 febbraio 2015 e 31 dicembre 2016 di tutti i conti detenuti dai "recalcitrant account holders" [...] ».
B.
B.a Con decreto di edizione del 29 marzo 2019, l'AFC ha esortato la banca C._______ nonché la banca D._______ che è subentrata a quest'ultima nel 2016 a identificare tutte le persone interessate dalla domanda di assistenza amministrativa italiana sulla base dei criteri di ricerca ivi citati. Di fatto, le è stato richiesto di trasmettere le informazioni richieste solo per i clienti che, in conformità alla giurisprudenza del Tribunale federale, erano a conoscenza della lettera della banca e non hanno comprovato la loro conformità fiscale né prima né dopo questa lettera. Essa ha altresì invitato la banca ad informare le persone interessate/legittimate a ricorrere circa la procedura di assistenza amministrativa in questione. B.b Con scritto 16 aprile 2019, la E._______ in nome e per conto della banca C._______/D._______ si è espressa in merito al decreto di edizione del 29 marzo 2019 dell'AFC esprimendo dubbi sul fatto che la lettera 3 febbraio 2014 della banca, allegata alla domanda di assistenza amministrativa italiana e al suddetto decreto, fosse stata effettivamente inviata ai clienti domiciliati in Italia. Dalle ricerche interne della banca un tale scritto non è stato infatti trovato. Essa ha dunque invitato l'AFC ad esprimersi circa la legittimità della lettera 3 febbraio 2014. B.c Con scritto 13 maggio 2019, la banca C._______/D._______ ha ulteriormente precisato di aver rinvenuto una lettera di contenuto analogo alla lettera 3 febbraio 2014, ma indicante una data postuma e mai inviata ai clienti. Essa ha altresì indicato di aver rinvenuto altre lettere, con un testo analogo, ma inviate ad una data successiva.
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B.d Con scritto 7 giugno 2019 la E._______ ha in nome e per conto della banca C._______/D._______ nuovamente postulato che l'AFC si pronunci sulla legittimità della lettera 3 febbraio 2014. B.e Con scritto 14 giugno 2019, l'AFC ha risposto agli scritti della banca C._______/D._______, indicando di non aver alcun motivo per dubitare dell'autenticità della lettera 3 febbraio 2014 e che, in tutta probabilità, tale lettera fosse stata inviata in realtà nel 2015 o più tardi, riportando una data inavvertitamente sbagliata. In tale contesto, essa ha invitato nuovamente la banca ad estendere le sue ricerche anche agli anni successivi, effettuando una ricerca sistematica sulla base del decreto di edizione del 29 marzo 2019 e a comunicare i risultati di detta ricerca entro il 5 luglio 2019. B.f Con scritto 4 luglio 2019, la banca C._______/D._______ ha presentato all'AFC i risultati della ricerca sistematica condotta dalla società F._______ allegando un rapporto finale di tale ricerca. In sintesi è stato indicato che una lettera quasi identica datata 20 febbraio 2015 allegata in copia è stata identificata e inviata a oltre 10'000 clienti dell'istituto bancario.
Tempo dopo, essa ha trasmesso le informazioni richieste ed indicato di aver inviato lo scritto d'informazione dell'AFC alle persone legittimate a ricorrere/interessate in data 2 dicembre 2019. C.
C.a Con pubblicazione nel Foglio federale del (...) 2019, l'AFC ha informato nelle tre lingue ufficiali la cerchia delle persone interessate in merito alla domanda di assistenza amministrativa italiana e al loro obbligo di indicare il loro indirizzo svizzero, in caso di domicilio in Svizzera, rispettivamente di designare un rappresentante autorizzato a ricevere le notificazioni in Svizzera, in caso di domicilio in Italia, entro 20 giorni dalla suddetta pubblicazione. In questo contesto è stato altresì indicata la possibilità di optare per la procedura semplificata e che, in caso contrario, l'AFC avrebbe emesso una decisione finale per ogni procedura. In assenza di indicazione di un indirizzo di notifica, l'AFC avrebbe proceduto alla relativa pubblicazione in forma anonima sul Foglio ufficiale. C.b Nel termine impartito, i signori A._______ e B._______ non hanno né inoltrato una propria presa di posizione, né indicato un indirizzo di notifica. C.c Con decisione finale del 4 febbraio 2020 pronunciata in lingua tedesca, l'AFC ha accolto la domanda raggruppata di assistenza amministrativa in
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materia fiscale del 23 novembre 2018 per quanto concerne i signori A._______ e B._______, decidendo pertanto di trasmettere all'autorità richiedente italiana le informazioni che li riguardano, così come meglio formulate nel dispositivo.
D.
D.a Avverso la predetta decisione finale, il signor A._______ (di seguito: ricorrente 1) e il signor B._______ (di seguito: ricorrente 2) per il tramite del loro patrocinatore hanno inoltrato ricorso 3 marzo 2020 dinanzi al Tribunale amministrativo federale. In via incidentale, essi postulano che venga accertata quale lingua del presente procedimento la lingua italiana. In via principiale, protestando tasse, spese e ripetibili, essi postulano l'accoglimento del loro ricorso e dunque che non venga concessa l'assistenza amministrativa in materia fiscale all'Italia e che non venga trasmessa alcuna informazione al loro riguardo. In estrema sintesi, i ricorrenti contestano l'ammissibilità della domanda raggruppata sotto vari aspetti. In particolare, sollevando dubbi sull'Accordo amministrativo, essi ritengono come non adempiute le esigenze formali e materiali alla base di una domanda raggruppata, segnatamente in rapporto alla descrizione dettagliata del gruppo di contribuenti e dello scopo fiscale per cui le informazioni sono richieste (origine illecita/contraffatta della lettera 3 febbraio 2014 della banca acclusa alla domanda raggruppata; nessuna prova del suo invio ai clienti della banca; scoperta di un'altra lettera della banca con contenuto diverso che non può supplire alla lettera 3 febbraio 2014, ecc.). Essi sollevano inoltre l'assenza di rilevanza verosimile delle informazioni, la violazione del principio di sussidiarietà, del principio della buona fede nonché del divieto delle fishing expeditions.
D.b Con risposta 16 luglio 2020, l'AFC (di seguito: autorità inferiore) ha postulato il rigetto del ricorso, prendendo posizione in merito al ricorso. D.c Con replica 3 settembre 2020, i ricorrenti sempre per il tramite del loro patrocinatore si sono espressi sulla predetta risposta, riconfermandosi nel loro ricorso. D.d Con scritto 16 settembre 2020, l'autorità inferiore ha indicato di rinunciare a presentare una duplica spontanea, i ricorrenti non avendo apportato alcun nuovo elemento pertinente nella loro replica. Essa si è altresì riconfermata nella propria risposta.
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E.
Ulteriori fatti e argomentazioni verranno ripresi, per quanto necessario, nei considerandi in diritto del presente giudizio.
Diritto:
1.
1.1 Giusta l'art. 31
|
SR 173.32 VGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz Art. 31 Grundsatz |
||||||
| Das Bundesverwaltungsgericht beurteilt Beschwerden gegen Verfügungen nach Artikel 5 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 [1] über das Verwaltungsverfahren (VwVG). | ||||||
| [1] SR 172.021 | ||||||
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 5 |
||||||
| Als Verfügungen gelten Anordnungen der Behörden im Einzelfall, die sich auf öffentliches Recht des Bundes stützen und zum Gegenstand haben: | ||||||
| Begründung, Änderung oder Aufhebung von Rechten oder Pflichten; | ||||||
| Feststellung des Bestehens, Nichtbestehens oder Umfanges von Rechten oder Pflichten; | ||||||
| Abweisung von Begehren auf Begründung, Änderung, Aufhebung oder Feststellung von Rechten oder Pflichten oder Nichteintreten auf solche Begehren. | ||||||
| Als Verfügungen gelten auch Vollstreckungsverfügungen (Art. 41 Abs. 1 Bst. a und b), Zwischenverfügungen (Art. 45 und 46), Einspracheentscheide (Art. 30 Abs. 2 Bst. b und 74), Beschwerdeentscheide (Art. 61), Entscheide im Rahmen einer Revision (Art. 68) und die Erläuterung (Art. 69). [1] | ||||||
| Erklärungen von Behörden über Ablehnung oder Erhebung von Ansprüchen, die auf dem Klageweg zu verfolgen sind, gelten nicht als Verfügungen. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). | ||||||
|
SR 173.32 VGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz Art. 33 Vorinstanzen |
||||||
| Die Beschwerde ist zulässig gegen Verfügungen: | ||||||
| des Bundesrates und der Organe der Bundesversammlung auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses des Bundespersonals einschliesslich der Verweigerung der Ermächtigung zur Strafverfolgung; | ||||||
| des Bundesrates betreffend:die Amtsenthebung eines Mitgliedes des Bankrats, des Direktoriums oder eines Stellvertreters oder einer Stellvertreterin nach dem Nationalbankgesetz vom 3. Oktober 2003 [2],die Abberufung eines Verwaltungsratsmitgliedes der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Finanzmarktaufsichtsgesetz vom 22. Juni 2007 [3],die Sperrung von Vermögenswerten gestützt auf das Bundesgesetz vom 18. Dezember 2015 [5] über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen,das Verbot von Tätigkeiten nach dem NDG [7],das Verbot von Organisationen nach dem NDG,das Verbot von Organisationen und Gruppierungen nach Artikel 1 Absatz 2 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 2024 [10] über das Verbot der Hamas sowie verwandter Organisationen,die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Eidgenössischen Instituts für Metrologie nach dem Bundesgesetz vom 17. Juni 2011 [12] über das Eidgenössische Institut für Metrologie,die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Eidgenössischen Revisionsaufsichtsbehörde oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Revisionsaufsichtsgesetz vom 16. Dezember 2005 [14],die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Heilmittelinstituts nach dem Heilmittelgesetz vom 15. Dezember 2000 [16],die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Anstalt nach dem Ausgleichsfondsgesetz vom 16. Juni 2017 [18],die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Instituts für Rechtsvergleichung nach dem Bundesgesetz vom 28. September 2018 [20] über das Schweizerische Institut für Rechtsvergleichung,die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Schweizerischen Trassenvergabestelle oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Geschäftsführerin oder des Geschäftsführers durch den Verwaltungsrat nach dem Eisenbahngesetz vom 20. Dezember 1957 [22]; | ||||||
| die Amtsenthebung eines Mitgliedes des Bankrats, des Direktoriums oder eines Stellvertreters oder einer Stellvertreterin nach dem Nationalbankgesetz vom 3. Oktober 2003 [2], | ||||||
| die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Schweizerischen Trassenvergabestelle oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Geschäftsführerin oder des Geschäftsführers durch den Verwaltungsrat nach dem Eisenbahngesetz vom 20. Dezember 1957 [22]; | ||||||
| die Abberufung eines Verwaltungsratsmitgliedes der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Finanzmarktaufsichtsgesetz vom 22. Juni 2007 [3], | ||||||
| die Sperrung von Vermögenswerten gestützt auf das Bundesgesetz vom 18. Dezember 2015 [5] über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen, | ||||||
| das Verbot von Tätigkeiten nach dem NDG [7], | ||||||
| das Verbot von Organisationen nach dem NDG, | ||||||
| das Verbot von Organisationen und Gruppierungen nach Artikel 1 Absatz 2 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 2024 [10] über das Verbot der Hamas sowie verwandter Organisationen, | ||||||
| die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Eidgenössischen Instituts für Metrologie nach dem Bundesgesetz vom 17. Juni 2011 [12] über das Eidgenössische Institut für Metrologie, | ||||||
| die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Eidgenössischen Revisionsaufsichtsbehörde oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Revisionsaufsichtsgesetz vom 16. Dezember 2005 [14], | ||||||
| die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Heilmittelinstituts nach dem Heilmittelgesetz vom 15. Dezember 2000 [16], | ||||||
| die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Anstalt nach dem Ausgleichsfondsgesetz vom 16. Juni 2017 [18], | ||||||
| die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Instituts für Rechtsvergleichung nach dem Bundesgesetz vom 28. September 2018 [20] über das Schweizerische Institut für Rechtsvergleichung, | ||||||
| des Bundesstrafgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals; | ||||||
| des Bundespatentgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals; | ||||||
| des Bundesanwaltes oder der Bundesanwältin auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses der von ihm oder ihr gewählten Staatsanwälte und Staatsanwältinnen sowie des Personals der Bundesanwaltschaft; | ||||||
| der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses ihres Sekretariats; | ||||||
| der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses der von der Vereinigten Bundesversammlung gewählten Mitglieder der Bundesanwaltschaft; | ||||||
| der Bundeskanzlei, der Departemente und der ihnen unterstellten oder administrativ zugeordneten Dienststellen der Bundesverwaltung; | ||||||
| der Anstalten und Betriebe des Bundes; | ||||||
| der eidgenössischen Kommissionen; | ||||||
| der Schiedsgerichte auf Grund öffentlich-rechtlicher Verträge des Bundes, seiner Anstalten und Betriebe; | ||||||
| der Instanzen oder Organisationen ausserhalb der Bundesverwaltung, die in Erfüllung ihnen übertragener öffentlich-rechtlicher Aufgaben des Bundes verfügen; | ||||||
| kantonaler Instanzen, soweit ein Bundesgesetz gegen ihre Verfügungen die Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht vorsieht. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 4 des Finanzmarktaufsichtsgesetzes vom 22. Juni 2007, in Kraft seit 1. Febr. 2008 (AS 2008 5207; BBl 2006 2829). [2] SR 951.11 [3] SR 956.1 [4] Eingefügt durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 1. Okt. 2010 über die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte politisch exponierter Personen (AS 2011 275; BBl 2010 3309). Fassung gemäss Art. 31 Abs. 2 Ziff. 1 des BG vom 18. Dez. 2015 über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen, in Kraft seit 1. Juli 2016 (AS 2016 1803; BBl 2014 5265). [5] SR 196.1 [6] Eingefügt durch Anhang Ziff. 2 des BG vom 23. Dez. 2011 (AS 2012 3745; BBl 2007 5037, 2010 7841). Fassung gemäss Anhang Ziff. II 3 des Nachrichtendienstgesetzes vom 25. Sept. 2015, in Kraft seit 1. Sept. 2017 (AS 2017 4095; BBl 2014 2105). [7] SR 121 [8] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 3 des Nachrichtendienstgesetzes vom 25. Sept. 2015, in Kraft seit 1. Sept. 2017 (AS 2017 4095; BBl 2014 2105). [9] Eingefügt durch Art. 3 des BG vom 20. Dez. 2024 über das Verbot der Hamas sowie verwandter Organisationen, in Kraft seit 15. Mai 2025 (AS 2025 269; BBl 2024 2250). [10] SR 122.1 [11] Eingefügt durch Art. 26 Ziff. 2 des BG vom 17. Juni 2011 über das Eidgenössische Institut für Metrologie, in Kraft seit 1. Jan. 2013 (AS 2011 6515; BBl 2010 8013). [12] SR 941.27 [13] Eingefügt durch Anhang Ziff. 2 des BG vom 20. Juni 2014 (Bündelung der Aufsicht über Revisionsunternehmen und Prüfgesellschaften), in Kraft seit 1. Jan. 2015 (AS 2014 4073; BBl 2013 6857). [14] SR 221.302 [15] Eingefügt durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 18. März 2016, in Kraft seit 1. Jan. 2019 (AS 2017 2745, 2018 3575; BBl 2013 1). [16] SR 812.21 [17] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 3 des Ausgleichsfondsgesetzes vom 16. Juni 2017, in Kraft seit 1. Jan. 2019 (AS 2017 7563; BBl 2016 311). [18] SR 830.2 [19] Eingefügt durch Art. 23 Abs. 2 des BG vom 28. Sept. 2018 über das Schweizerische Institut für Rechtsvergleichung, in Kraft seit 1. Jan. 2020 (AS 2019 3199; BBl 2018 913). [20] SR 425.1 [21] Eingefügt durch Ziff. I 2 des BG vom 28. Sept. 2018 über die Organisation der Bahninfrastruktur, in Kraft seit 1. Juli 2020 (AS 2020 1889; BBl 2016 8661). [22] SR 742.101 [23] Eingefügt durch Anhang Ziff. 3 des BG vom 20. März 2009 über das Bundespatentgericht, in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2010 513, 2011 2241; BBl 2008 455). [24] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 6 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 19. Juni 2015, in Kraft seit 1. Nov. 2015 (AS 2015 3847; BBl 2015 22112235). [25] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 6 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). [26] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 6 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). | ||||||
|
SR 651.1 StAhiG Bundesgesetz vom 28. September 2012 über die internationale Amtshilfe in Steuersachen (Steueramtshilfegesetz, StAhiG) - Steueramtshilfegesetz Art. 5 Anwendbares Verfahrensrecht |
||||||
| Soweit dieses Gesetz nichts anderes bestimmt, ist das Verwaltungsverfahrensgesetz vom 20. Dezember 1968 [1] (VwVG) anwendbar. | ||||||
| Artikel 22a Absatz 1 VwVG über den Stillstand der Fristen ist nicht anwendbar. | ||||||
| [1] SR 172.021 | ||||||
|
SR 651.1 StAhiG Bundesgesetz vom 28. September 2012 über die internationale Amtshilfe in Steuersachen (Steueramtshilfegesetz, StAhiG) - Steueramtshilfegesetz Art. 17 Ordentliches Verfahren |
||||||
| Die ESTV eröffnet jeder beschwerdeberechtigten Person eine Schlussverfügung, in der die Amtshilfeleistung begründet und der Umfang der zu übermittelnden Informationen bestimmt werden. | ||||||
| Informationen, die voraussichtlich nicht erheblich sind, dürfen nicht übermittelt werden. Sie werden von der ESTV ausgesondert oder unkenntlich gemacht. | ||||||
| Einer im Ausland ansässigen beschwerdeberechtigten Person eröffnet die ESTV die Schlussverfügung über die zur Zustellung bevollmächtigte Person oder direkt, sofern es zulässig ist, Schriftstücke im betreffenden Staat durch die Post zuzustellen. Andernfalls eröffnet sie die Verfügung durch Veröffentlichung im Bundesblatt. [1] | ||||||
| Über den Erlass und den Inhalt der Schlussverfügung informiert sie gleichzeitig die betroffenen kantonalen Steuerverwaltungen. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang des BB vom 18. Dez. 2015 über die Genehmigung und die Umsetzung des Übereinkommens des Europarats und der OECD über die gegenseitige Amtshilfe in Steuersachen, in Kraft seit 1. Jan. 2017 (AS 2016 5059; BBl 2015 5585). | ||||||
|
SR 651.1 StAhiG Bundesgesetz vom 28. September 2012 über die internationale Amtshilfe in Steuersachen (Steueramtshilfegesetz, StAhiG) - Steueramtshilfegesetz Art. 3 Begriffe |
||||||
| In diesem Gesetz gelten als: | ||||||
| betroffene Person: Person, über die im Amtshilfeersuchen Informationen verlangt werden, oder Person, deren Steuersituation Gegenstand des spontanen Informationsaustauschs ist; | ||||||
| Informationsinhaberin oder Informationsinhaber: Person, die in der Schweiz über die verlangten Informationen verfügt; | ||||||
| Informationsaustausch auf Ersuchen: Austausch von Informationen gestützt auf ein Amtshilfeersuchen; | ||||||
| Gruppenersuchen: Amtshilfeersuchen, mit welchen Informationen über mehrere Personen verlangt werden, die nach einem identischen Verhaltensmuster vorgegangen sind und anhand präziser Angaben identifizierbar sind; | ||||||
| spontaner Informationsaustausch: unaufgeforderter Austausch von bei der ESTV oder den kantonalen Steuerverwaltungen vorhandenen Informationen, die für die zuständige ausländische Behörde voraussichtlich von Interesse sind. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang des BB vom 18. Dez. 2015 über die Genehmigung und die Umsetzung des Übereinkommens des Europarats und der OECD über die gegenseitige Amtshilfe in Steuersachen, in Kraft seit 1. Jan. 2017 (AS 2016 5059; BBl 2015 5585). [2] Eingefügt durch den Anhang des BB vom 18. Dez. 2015 über die Genehmigung und die Umsetzung des Übereinkommens des Europarats und der OECD über die gegenseitige Amtshilfe in Steuersachen, in Kraft seit 1. Jan. 2017 (AS 2016 5059; BBl 2015 5585). [3] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 21. März 2014, in Kraft seit 1. Aug. 2014 (AS 2014 2309; BBl 2013 8369). [4] Eingefügt durch den Anhang des BB vom 18. Dez. 2015 über die Genehmigung und die Umsetzung des Übereinkommens des Europarats und der OECD über die gegenseitige Amtshilfe in Steuersachen, in Kraft seit 1. Jan. 2017 (AS 2016 5059; BBl 2015 5585). | ||||||
|
SR 651.1 StAhiG Bundesgesetz vom 28. September 2012 über die internationale Amtshilfe in Steuersachen (Steueramtshilfegesetz, StAhiG) - Steueramtshilfegesetz Art. 1 Gegenstand und Geltungsbereich |
||||||
| Dieses Gesetz regelt den Vollzug der Amtshilfe beim Informationsaustausch auf Ersuchen sowie beim spontanen Informationsaustausch: [1] | ||||||
| nach den Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung; | ||||||
| nach anderen internationalen Abkommen, die einen auf Steuersachen bezogenen Informationsaustausch vorsehen. | ||||||
| Vorbehalten sind die abweichenden Bestimmungen des im Einzelfall anwendbaren Abkommens. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang des BB vom 18. Dez. 2015 über die Genehmigung und die Umsetzung des Übereinkommens des Europarats und der OECD über die gegenseitige Amtshilfe in Steuersachen, in Kraft seit 1. Jan. 2017 (AS 2016 5059; BBl 2015 5585). | ||||||
|
SR 651.1 StAhiG Bundesgesetz vom 28. September 2012 über die internationale Amtshilfe in Steuersachen (Steueramtshilfegesetz, StAhiG) - Steueramtshilfegesetz Art. 3 Begriffe |
||||||
| In diesem Gesetz gelten als: | ||||||
| betroffene Person: Person, über die im Amtshilfeersuchen Informationen verlangt werden, oder Person, deren Steuersituation Gegenstand des spontanen Informationsaustauschs ist; | ||||||
| Informationsinhaberin oder Informationsinhaber: Person, die in der Schweiz über die verlangten Informationen verfügt; | ||||||
| Informationsaustausch auf Ersuchen: Austausch von Informationen gestützt auf ein Amtshilfeersuchen; | ||||||
| Gruppenersuchen: Amtshilfeersuchen, mit welchen Informationen über mehrere Personen verlangt werden, die nach einem identischen Verhaltensmuster vorgegangen sind und anhand präziser Angaben identifizierbar sind; | ||||||
| spontaner Informationsaustausch: unaufgeforderter Austausch von bei der ESTV oder den kantonalen Steuerverwaltungen vorhandenen Informationen, die für die zuständige ausländische Behörde voraussichtlich von Interesse sind. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang des BB vom 18. Dez. 2015 über die Genehmigung und die Umsetzung des Übereinkommens des Europarats und der OECD über die gegenseitige Amtshilfe in Steuersachen, in Kraft seit 1. Jan. 2017 (AS 2016 5059; BBl 2015 5585). [2] Eingefügt durch den Anhang des BB vom 18. Dez. 2015 über die Genehmigung und die Umsetzung des Übereinkommens des Europarats und der OECD über die gegenseitige Amtshilfe in Steuersachen, in Kraft seit 1. Jan. 2017 (AS 2016 5059; BBl 2015 5585). [3] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 21. März 2014, in Kraft seit 1. Aug. 2014 (AS 2014 2309; BBl 2013 8369). [4] Eingefügt durch den Anhang des BB vom 18. Dez. 2015 über die Genehmigung und die Umsetzung des Übereinkommens des Europarats und der OECD über die gegenseitige Amtshilfe in Steuersachen, in Kraft seit 1. Jan. 2017 (AS 2016 5059; BBl 2015 5585). | ||||||
|
SR 651.1 StAhiG Bundesgesetz vom 28. September 2012 über die internationale Amtshilfe in Steuersachen (Steueramtshilfegesetz, StAhiG) - Steueramtshilfegesetz Art. 24 Übergangsbestimmung |
||||||
| Die Ausführungsbestimmungen, die sich auf den Bundesbeschluss vom 22. Juni 1951 [1] über die Durchführung von zwischenstaatlichen Abkommen des Bundes zur Vermeidung der Doppelbesteuerung stützen, gelten weiter für die Amtshilfeersuchen, die beim Inkrafttreten dieses Gesetzes bereits eingereicht waren. | ||||||
| [1] SR 672.2 | ||||||
|
SR 651.1 StAhiG Bundesgesetz vom 28. September 2012 über die internationale Amtshilfe in Steuersachen (Steueramtshilfegesetz, StAhiG) - Steueramtshilfegesetz Art. 19 Beschwerdeverfahren |
||||||
| Jede der Schlussverfügung vorangehende Verfügung, einschliesslich einer Verfügung über Zwangsmassnahmen, ist sofort vollstreckbar und kann nur zusammen mit der Schlussverfügung angefochten werden. | ||||||
| Zur Beschwerde berechtigt sind die betroffene Person sowie weitere Personen unter den Voraussetzungen von Artikel 48 VwVG [1]. | ||||||
| Die Beschwerde hat aufschiebende Wirkung. Artikel 55 Absätze 2-4 VwVG ist anwendbar. | ||||||
| Es findet grundsätzlich nur ein Schriftenwechsel statt. | ||||||
| Im Übrigen gelten die Bestimmungen über die Bundesrechtspflege. | ||||||
| [1] SR 172.021 | ||||||
|
SR 173.32 VGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz Art. 37 Grundsatz |
||||||
| Das Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht richtet sich nach dem VwVG [1], soweit dieses Gesetz nichts anderes bestimmt. | ||||||
| [1] SR 172.021 | ||||||
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 20 |
||||||
| Berechnet sich eine Frist nach Tagen und bedarf sie der Mitteilung an die Parteien, so beginnt sie an dem auf ihre Mitteilung folgenden Tage zu laufen. | ||||||
| Bedarf sie nicht der Mitteilung an die Parteien, so beginnt sie an dem auf ihre Auslösung folgenden Tage zu laufen. | ||||||
| Eine Mitteilung, die nur gegen Unterschrift des Adressaten oder einer anderen berechtigten Person überbracht wird, gilt spätestens am siebenten Tag nach dem ersten erfolglosen Zustellungsversuch als erfolgt. [1] | ||||||
| Ist der letzte Tag der Frist ein Samstag, ein Sonntag oder ein vom Bundesrecht oder vom kantonalen Recht anerkannter Feiertag, so endet sie am nächstfolgenden Werktag. Massgebend ist das Recht des Kantons, in dem die Partei oder ihr Vertreter Wohnsitz oder Sitz hat. [2] | ||||||
| [1] Eingefügt durch Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [2] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). | ||||||
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 50 [1] |
||||||
| Die Beschwerde ist innerhalb von 30 Tagen nach Eröffnung der Verfügung einzureichen. | ||||||
| Gegen das unrechtmässige Verweigern oder Verzögern einer Verfügung kann jederzeit Beschwerde geführt werden. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). | ||||||
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 52 |
||||||
| Die Beschwerdeschrift hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift des Beschwerdeführers oder seines Vertreters zu enthalten; die Ausfertigung der angefochtenen Verfügung und die als Beweismittel angerufenen Urkunden sind beizulegen, soweit der Beschwerdeführer sie in Händen hat. | ||||||
| Genügt die Beschwerde diesen Anforderungen nicht oder lassen die Begehren des Beschwerdeführers oder deren Begründung die nötige Klarheit vermissen und stellt sich die Beschwerde nicht als offensichtlich unzulässig heraus, so räumt die Beschwerdeinstanz dem Beschwerdeführer eine kurze Nachfrist zur Verbesserung ein. | ||||||
| Sie verbindet diese Nachfrist mit der Androhung, nach unbenutztem Fristablauf auf Grund der Akten zu entscheiden oder, wenn Begehren, Begründung oder Unterschrift fehlen, auf die Beschwerde nicht einzutreten. | ||||||
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A-1296/2020
della decisione impugnata e hanno chiaramente un interesse al suo annullamento (cfr. art. 48
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 48 [1] |
||||||
| Zur Beschwerde ist berechtigt, wer: | ||||||
| vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen hat oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat; | ||||||
| durch die angefochtene Verfügung besonders berührt ist; und | ||||||
| ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat. | ||||||
| Zur Beschwerde berechtigt sind ferner Personen, Organisationen und Behörden, denen ein anderes Bundesgesetz dieses Recht einräumt. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). | ||||||
|
SR 651.1 StAhiG Bundesgesetz vom 28. September 2012 über die internationale Amtshilfe in Steuersachen (Steueramtshilfegesetz, StAhiG) - Steueramtshilfegesetz Art. 19 Beschwerdeverfahren |
||||||
| Jede der Schlussverfügung vorangehende Verfügung, einschliesslich einer Verfügung über Zwangsmassnahmen, ist sofort vollstreckbar und kann nur zusammen mit der Schlussverfügung angefochten werden. | ||||||
| Zur Beschwerde berechtigt sind die betroffene Person sowie weitere Personen unter den Voraussetzungen von Artikel 48 VwVG [1]. | ||||||
| Die Beschwerde hat aufschiebende Wirkung. Artikel 55 Absätze 2-4 VwVG ist anwendbar. | ||||||
| Es findet grundsätzlich nur ein Schriftenwechsel statt. | ||||||
| Im Übrigen gelten die Bestimmungen über die Bundesrechtspflege. | ||||||
| [1] SR 172.021 | ||||||
|
SR 651.1 StAhiG Bundesgesetz vom 28. September 2012 über die internationale Amtshilfe in Steuersachen (Steueramtshilfegesetz, StAhiG) - Steueramtshilfegesetz Art. 19 Beschwerdeverfahren |
||||||
| Jede der Schlussverfügung vorangehende Verfügung, einschliesslich einer Verfügung über Zwangsmassnahmen, ist sofort vollstreckbar und kann nur zusammen mit der Schlussverfügung angefochten werden. | ||||||
| Zur Beschwerde berechtigt sind die betroffene Person sowie weitere Personen unter den Voraussetzungen von Artikel 48 VwVG [1]. | ||||||
| Die Beschwerde hat aufschiebende Wirkung. Artikel 55 Absätze 2-4 VwVG ist anwendbar. | ||||||
| Es findet grundsätzlich nur ein Schriftenwechsel statt. | ||||||
| Im Übrigen gelten die Bestimmungen über die Bundesrechtspflege. | ||||||
| [1] SR 172.021 | ||||||
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SR 651.1 StAhiG Bundesgesetz vom 28. September 2012 über die internationale Amtshilfe in Steuersachen (Steueramtshilfegesetz, StAhiG) - Steueramtshilfegesetz Art. 14 Information der beschwerdeberechtigten Personen |
||||||
| Die ESTV informiert die betroffene Person über die wesentlichen Teile des Ersuchens. [1] | ||||||
| Sie informiert die weiteren Personen, von deren Beschwerdeberechtigung nach Artikel 19 Absatz 2 sie aufgrund der Akten ausgehen muss, über das Amtshilfe verfahren. [2] | ||||||
| Ist eine Person nach Absatz 1 oder 2 (beschwerdeberechtigte Person) im Ausland ansässig, so ersucht die ESTV die Informationsinhaberin oder den Informationsinhaber, diese Person aufzufordern, in der Schweiz eine zur Zustellung bevollmächtigte Person zu bezeichnen. Sie setzt hierfür eine Frist. | ||||||
| Sie kann die im Ausland ansässige beschwerdeberechtigte Person direkt informieren, wenn: | ||||||
| es zulässig ist, Schriftstücke im betreffenden Staat durch die Post zuzustellen; oder | ||||||
| die ersuchende Behörde diesem Vorgehen im Einzelfall ausdrücklich zustimmt. [3] | ||||||
| Kann eine beschwerdeberechtigte Person nicht erreicht werden, so informiert die ESTV sie auf dem Weg der ersuchenden Behörde oder durch Veröffentlichung im Bundesblatt über das Ersuchen. Sie fordert sie auf, eine zur Zustellung bevollmächtigte Person zu bezeichnen. Sie setzt hierfür eine Frist von zehn Tagen. [4] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 21. März 2014, in Kraft seit 1. Aug. 2014 (AS 2014 2309; BBl 2013 8369). [2] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 21. März 2014, in Kraft seit 1. Aug. 2014 (AS 2014 2309; BBl 2013 8369). [3] Fassung gemäss Anhang des BB vom 18. Dez. 2015 über die Genehmigung und die Umsetzung des Übereinkommens des Europarats und der OECD über die gegenseitige Amtshilfe in Steuersachen, in Kraft seit 1. Jan. 2017 (AS 2016 5059; BBl 2015 5585). [4] Fassung des dritten Satzes gemäss Anhang des BB vom 18. Dez. 2015 über die Genehmigung und die Umsetzung des Übereinkommens des Europarats und der OECD über die gegenseitige Amtshilfe in Steuersachen, in Kraft seit 1. Jan. 2017 (AS 2016 5059; BBl 2015 5585). | ||||||
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SR 651.1 StAhiG Bundesgesetz vom 28. September 2012 über die internationale Amtshilfe in Steuersachen (Steueramtshilfegesetz, StAhiG) - Steueramtshilfegesetz Art. 22b Information der beschwerdeberechtigten Personen |
||||||
| Die ESTV informiert die betroffene Person und weitere Personen, von deren Beschwerdeberechtigung nach Artikel 48 VwVG [1] sie aufgrund der Akten ausgehen muss, über den vorgesehenen spontanen Informationsaustausch. | ||||||
| Sie informiert diese Personen ausnahmsweise erst nach dem spontanen Informationsaustausch über dessen Durchführung, wenn der Zweck der Amtshilfe und der Erfolg einer Untersuchung durch die vorgängige Information vereitelt würden. Im Übrigen gilt Artikel 21a Absätze 2 und 3 sinngemäss. | ||||||
| Kann eine beschwerdeberechtigte Person nicht erreicht werden, so informiert die ESTV sie durch Veröffentlichung im Bundesblatt über die vorgesehene Übermittlung von Informationen. Sie fordert sie auf, eine zur Zustellung bevollmächtigte Person zu bezeichnen. Sie setzt hierfür eine Frist. | ||||||
| [1] SR 172.021 | ||||||
|
SR 101 BV Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 Art. 70 Sprachen |
||||||
| Die Amtssprachen des Bundes sind Deutsch, Französisch und Italienisch. Im Verkehr mit Personen rätoromanischer Sprache ist auch das Rätoromanische Amtssprache des Bundes. | ||||||
| Die Kantone bestimmen ihre Amtssprachen. Um das Einvernehmen zwischen den Sprachgemeinschaften zu wahren, achten sie auf die herkömmliche sprachliche Zusammensetzung der Gebiete und nehmen Rücksicht auf die angestammten sprachlichen Minderheiten. | ||||||
| Bund und Kantone fördern die Verständigung und den Austausch zwischen den Sprachgemeinschaften. | ||||||
| Der Bund unterstützt die mehrsprachigen Kantone bei der Erfüllung ihrer besonderen Aufgaben. | ||||||
| Der Bund unterstützt Massnahmen der Kantone Graubünden und Tessin zur Erhaltung und Förderung der rätoromanischen und der italienischen Sprache. | ||||||
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A-1296/2020
ad indicare un valido indirizzo di notifica in Svizzera. In tale contesto, l'autorità inferiore era abilitata a scegliere ed utilizzare il tedesco quale lingua della sua decisione finale. Ciò sancito, va altresì rilevato che i ricorrenti sono stati in ogni caso in grado di esporre le loro argomentazioni nella loro lingua ovvero l'italiano nel contesto del ricorso 3 marzo 2020 interposto avverso la predetta decisione finale. Ciò dimostra che l'utilizzo della lingua tedesca nella decisione finale non ha impedito loro di fare valere i loro diritti, in particolare il loro diritto di essere sentiti. In tali circostanze, si deve ritenere che i ricorrenti non hanno subito alcun pregiudizio in correlazione al fatto che la decisione finale sia stata pronunciata in lingua tedesca. Ciò puntualizzato, dal momento che i ricorrenti hanno presentato il proprio ricorso 3 marzo 2020 in lingua italiana, postulando in via incidentale l'utilizzo di detta lingua quale lingua di procedura (cfr. citato ricorso, punti n. 22-25), va qui applicata la lingua italiana alla presente procedura di ricorso (cfr. art. 33a cpv. 2
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 33a [1] |
||||||
| Das Verfahren wird in einer der vier Amtssprachen geführt, in der Regel in der Sprache, in der die Parteien ihre Begehren gestellt haben oder stellen würden. | ||||||
| Im Beschwerdeverfahren ist die Sprache des angefochtenen Entscheids massgebend. Verwenden die Parteien eine andere Amtssprache, so kann das Verfahren in dieser Sprache geführt werden. | ||||||
| Reicht eine Partei Urkunden ein, die nicht in einer Amtssprache verfasst sind, so kann die Behörde mit dem Einverständnis der anderen Parteien darauf verzichten, eine Übersetzung zu verlangen. | ||||||
| Im Übrigen ordnet die Behörde eine Übersetzung an, wo dies nötig ist. | ||||||
| [1] Eingefügt durch Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). | ||||||
2.1 Con ricorso al Tribunale amministrativo federale possono essere invocati la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento (cfr. art. 49 lett. a
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 49 |
||||||
| Der Beschwerdeführer kann mit der Beschwerde rügen: | ||||||
| Verletzung von Bundesrecht einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens; | ||||||
| unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhaltes; | ||||||
| Unangemessenheit; die Rüge der Unangemessenheit ist unzulässig, wenn eine kantonale Behörde als Beschwerdeinstanz verfügt hat. | ||||||
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 49 |
||||||
| Der Beschwerdeführer kann mit der Beschwerde rügen: | ||||||
| Verletzung von Bundesrecht einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens; | ||||||
| unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhaltes; | ||||||
| Unangemessenheit; die Rüge der Unangemessenheit ist unzulässig, wenn eine kantonale Behörde als Beschwerdeinstanz verfügt hat. | ||||||
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 49 |
||||||
| Der Beschwerdeführer kann mit der Beschwerde rügen: | ||||||
| Verletzung von Bundesrecht einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens; | ||||||
| unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhaltes; | ||||||
| Unangemessenheit; die Rüge der Unangemessenheit ist unzulässig, wenn eine kantonale Behörde als Beschwerdeinstanz verfügt hat. | ||||||
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 62 |
||||||
| Die Beschwerdeinstanz kann die angefochtene Verfügung zugunsten einer Partei ändern. | ||||||
| Zuungunsten einer Partei kann sie die angefochtene Verfügung ändern, soweit diese Bundesrecht verletzt oder auf einer unrichtigen oder unvollständigen Feststellung des Sachverhaltes beruht; wegen Unangemessenheit darf die angefochtene Verfügung nicht zuungunsten einer Partei geändert werden, ausser im Falle der Änderung zugunsten einer Gegenpartei. | ||||||
| Beabsichtigt die Beschwerdeinstanz, die angefochtene Verfügung zuungunsten einer Partei zu ändern, so bringt sie der Partei diese Absicht zur Kenntnis und räumt ihr Gelegenheit zur Gegenäusserung ein. | ||||||
| Die Begründung der Begehren bindet die Beschwerdeinstanz in keinem Falle. | ||||||
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A-1296/2020
processuale di collaborazione concernente in particolare il ricorrente che interpone un ricorso al Tribunale nel proprio interesse, comprende, in particolare, l'obbligo di portare le prove necessarie, d'informare il giudice sulla fattispecie e di motivare la propria richiesta, ritenuto che in caso contrario arrischierebbe di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (cfr. art. 52
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 52 |
||||||
| Die Beschwerdeschrift hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift des Beschwerdeführers oder seines Vertreters zu enthalten; die Ausfertigung der angefochtenen Verfügung und die als Beweismittel angerufenen Urkunden sind beizulegen, soweit der Beschwerdeführer sie in Händen hat. | ||||||
| Genügt die Beschwerde diesen Anforderungen nicht oder lassen die Begehren des Beschwerdeführers oder deren Begründung die nötige Klarheit vermissen und stellt sich die Beschwerde nicht als offensichtlich unzulässig heraus, so räumt die Beschwerdeinstanz dem Beschwerdeführer eine kurze Nachfrist zur Verbesserung ein. | ||||||
| Sie verbindet diese Nachfrist mit der Androhung, nach unbenutztem Fristablauf auf Grund der Akten zu entscheiden oder, wenn Begehren, Begründung oder Unterschrift fehlen, auf die Beschwerde nicht einzutreten. | ||||||
In concreto, oggetto del litigio è la decisione finale del 4 febbraio 2020 dell'autorità inferiore, con cui quest'ultima ha accolto la domanda di assistenza amministrativa italiana del 23 novembre 2018, per quanto concerne i qui ricorrenti. Di fatto, si tratta di una domanda raggruppata fondata sull'art. 27 CDI CH-IT in combinato disposto con la lett. ebis del Protocollo aggiuntivo, nonché sull'Accordo amministrativo. In tale contesto, per il Tribunale si tratta innanzitutto di esaminare l'ammissibilità formale della predetta domanda raggruppata, alla luce delle disposizioni legali pertinenti, nonché della giurisprudenza del Tribunale federale in materia di domande raggruppate. In altri termini, si tratta di determinare se questa domanda si fonda su una base legale formale sufficiente. 3.1 Per costante giurisprudenza del Tribunale federale, in caso di domande raggruppate, la base legale per la concessione dell'assistenza amministrativa deve risultare dalla CDI determinante (cfr. DTF 143 II 136 consid. 5). 3.2 Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, per interpretare le convenzioni di doppia imposizione occorre rifarsi alle regole previste dalla Convenzione di Vienna del 23 maggio 1969 sul diritto dei trattati (RS 0.111; di seguito: CV; cfr. DTF 144 II 130 consid. 8.2; 143 II 202 consid. 6.3.1; 141 II 447 consid. 4.3.1; 139 II 404 consid. 7.2.1; sentenze del TF 2C_180/2018 del 19 settembre 2019 consid. 6.1; 2C_753/2014 del 27 novembre 2015 consid. 3.3.1 con rinvii). In questo ambito, la stessa indica tra l'altro: che ogni trattato in vigore vincola le parti e queste devono eseguirlo in buona fede (cfr. art. 26
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IR 0.111 Wiener Übereinkommen vom 23. Mai 1969 über das Recht der Verträge (mit Anhang) Art. 26 Pacta sunt servanda |
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| Ist ein Vertrag in Kraft, so bindet er die Vertragsparteien und ist von ihnen nach Treu und Glauben zu erfüllen. | ||||||
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IR 0.111 Wiener Übereinkommen vom 23. Mai 1969 über das Recht der Verträge (mit Anhang) Art. 31 Allgemeine Auslegungsregel |
||||||
| Ein Vertrag ist nach Treu und Glauben in Übereinstimmung mit der gewöhnlichen, seinen Bestimmungen in ihrem Zusammenhang zukommenden Bedeutung und im Lichte seines Zieles und Zweckes auszulegen. | ||||||
| Für die Auslegung eines Vertrags bedeutet der Zusammenhang ausser dem Vertragswortlaut samt Präambel und Anlagen: | ||||||
| jede sich auf den Vertrag beziehende Übereinkunft, die zwischen allen Vertragsparteien anlässlich des Vertragsabschlusses getroffen wurde; | ||||||
| jede Urkunde, die von einer oder mehreren Vertragsparteien anlässlich des Vertragsabschlusses abgefasst und von den anderen Vertragsparteien als eine sich auf den Vertrag beziehende Urkunde angenommen wurde. | ||||||
| Ausser dem Zusammenhang sind in gleicher Weise zu berücksichtigen: | ||||||
| jede spätere Übereinkunft zwischen den Vertragsparteien über die Auslegung des Vertrags oder die Anwendung seiner Bestimmungen; | ||||||
| jede spätere Übung bei der Anwendung des Vertrags, aus der die Übereinstimmung der Vertragsparteien über seine Auslegung hervorgeht; | ||||||
| jeder in den Beziehungen zwischen den Vertragsparteien anwendbare einschlägige Völkerrechtssatz. | ||||||
| Eine besondere Bedeutung ist einem Ausdruck beizulegen, wenn feststeht, dass die Vertragsparteien dies beabsichtigt haben. | ||||||
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IR 0.111 Wiener Übereinkommen vom 23. Mai 1969 über das Recht der Verträge (mit Anhang) Art. 31 Allgemeine Auslegungsregel |
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| Ein Vertrag ist nach Treu und Glauben in Übereinstimmung mit der gewöhnlichen, seinen Bestimmungen in ihrem Zusammenhang zukommenden Bedeutung und im Lichte seines Zieles und Zweckes auszulegen. | ||||||
| Für die Auslegung eines Vertrags bedeutet der Zusammenhang ausser dem Vertragswortlaut samt Präambel und Anlagen: | ||||||
| jede sich auf den Vertrag beziehende Übereinkunft, die zwischen allen Vertragsparteien anlässlich des Vertragsabschlusses getroffen wurde; | ||||||
| jede Urkunde, die von einer oder mehreren Vertragsparteien anlässlich des Vertragsabschlusses abgefasst und von den anderen Vertragsparteien als eine sich auf den Vertrag beziehende Urkunde angenommen wurde. | ||||||
| Ausser dem Zusammenhang sind in gleicher Weise zu berücksichtigen: | ||||||
| jede spätere Übereinkunft zwischen den Vertragsparteien über die Auslegung des Vertrags oder die Anwendung seiner Bestimmungen; | ||||||
| jede spätere Übung bei der Anwendung des Vertrags, aus der die Übereinstimmung der Vertragsparteien über seine Auslegung hervorgeht; | ||||||
| jeder in den Beziehungen zwischen den Vertragsparteien anwendbare einschlägige Völkerrechtssatz. | ||||||
| Eine besondere Bedeutung ist einem Ausdruck beizulegen, wenn feststeht, dass die Vertragsparteien dies beabsichtigt haben. | ||||||
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IR 0.111 Wiener Übereinkommen vom 23. Mai 1969 über das Recht der Verträge (mit Anhang) Art. 31 Allgemeine Auslegungsregel |
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| Ein Vertrag ist nach Treu und Glauben in Übereinstimmung mit der gewöhnlichen, seinen Bestimmungen in ihrem Zusammenhang zukommenden Bedeutung und im Lichte seines Zieles und Zweckes auszulegen. | ||||||
| Für die Auslegung eines Vertrags bedeutet der Zusammenhang ausser dem Vertragswortlaut samt Präambel und Anlagen: | ||||||
| jede sich auf den Vertrag beziehende Übereinkunft, die zwischen allen Vertragsparteien anlässlich des Vertragsabschlusses getroffen wurde; | ||||||
| jede Urkunde, die von einer oder mehreren Vertragsparteien anlässlich des Vertragsabschlusses abgefasst und von den anderen Vertragsparteien als eine sich auf den Vertrag beziehende Urkunde angenommen wurde. | ||||||
| Ausser dem Zusammenhang sind in gleicher Weise zu berücksichtigen: | ||||||
| jede spätere Übereinkunft zwischen den Vertragsparteien über die Auslegung des Vertrags oder die Anwendung seiner Bestimmungen; | ||||||
| jede spätere Übung bei der Anwendung des Vertrags, aus der die Übereinstimmung der Vertragsparteien über seine Auslegung hervorgeht; | ||||||
| jeder in den Beziehungen zwischen den Vertragsparteien anwendbare einschlägige Völkerrechtssatz. | ||||||
| Eine besondere Bedeutung ist einem Ausdruck beizulegen, wenn feststeht, dass die Vertragsparteien dies beabsichtigt haben. | ||||||
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seguita nella sua applicazione, con la quale venga accertato l'accordo delle parti relativamente all'interpretazione del trattato (cfr. art. 31 cpv. 3 lett. b
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IR 0.111 Wiener Übereinkommen vom 23. Mai 1969 über das Recht der Verträge (mit Anhang) Art. 31 Allgemeine Auslegungsregel |
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| Ein Vertrag ist nach Treu und Glauben in Übereinstimmung mit der gewöhnlichen, seinen Bestimmungen in ihrem Zusammenhang zukommenden Bedeutung und im Lichte seines Zieles und Zweckes auszulegen. | ||||||
| Für die Auslegung eines Vertrags bedeutet der Zusammenhang ausser dem Vertragswortlaut samt Präambel und Anlagen: | ||||||
| jede sich auf den Vertrag beziehende Übereinkunft, die zwischen allen Vertragsparteien anlässlich des Vertragsabschlusses getroffen wurde; | ||||||
| jede Urkunde, die von einer oder mehreren Vertragsparteien anlässlich des Vertragsabschlusses abgefasst und von den anderen Vertragsparteien als eine sich auf den Vertrag beziehende Urkunde angenommen wurde. | ||||||
| Ausser dem Zusammenhang sind in gleicher Weise zu berücksichtigen: | ||||||
| jede spätere Übereinkunft zwischen den Vertragsparteien über die Auslegung des Vertrags oder die Anwendung seiner Bestimmungen; | ||||||
| jede spätere Übung bei der Anwendung des Vertrags, aus der die Übereinstimmung der Vertragsparteien über seine Auslegung hervorgeht; | ||||||
| jeder in den Beziehungen zwischen den Vertragsparteien anwendbare einschlägige Völkerrechtssatz. | ||||||
| Eine besondere Bedeutung ist einem Ausdruck beizulegen, wenn feststeht, dass die Vertragsparteien dies beabsichtigt haben. | ||||||
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IR 0.111 Wiener Übereinkommen vom 23. Mai 1969 über das Recht der Verträge (mit Anhang) Art. 31 Allgemeine Auslegungsregel |
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| Ein Vertrag ist nach Treu und Glauben in Übereinstimmung mit der gewöhnlichen, seinen Bestimmungen in ihrem Zusammenhang zukommenden Bedeutung und im Lichte seines Zieles und Zweckes auszulegen. | ||||||
| Für die Auslegung eines Vertrags bedeutet der Zusammenhang ausser dem Vertragswortlaut samt Präambel und Anlagen: | ||||||
| jede sich auf den Vertrag beziehende Übereinkunft, die zwischen allen Vertragsparteien anlässlich des Vertragsabschlusses getroffen wurde; | ||||||
| jede Urkunde, die von einer oder mehreren Vertragsparteien anlässlich des Vertragsabschlusses abgefasst und von den anderen Vertragsparteien als eine sich auf den Vertrag beziehende Urkunde angenommen wurde. | ||||||
| Ausser dem Zusammenhang sind in gleicher Weise zu berücksichtigen: | ||||||
| jede spätere Übereinkunft zwischen den Vertragsparteien über die Auslegung des Vertrags oder die Anwendung seiner Bestimmungen; | ||||||
| jede spätere Übung bei der Anwendung des Vertrags, aus der die Übereinstimmung der Vertragsparteien über seine Auslegung hervorgeht; | ||||||
| jeder in den Beziehungen zwischen den Vertragsparteien anwendbare einschlägige Völkerrechtssatz. | ||||||
| Eine besondere Bedeutung ist einem Ausdruck beizulegen, wenn feststeht, dass die Vertragsparteien dies beabsichtigt haben. | ||||||
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IR 0.111 Wiener Übereinkommen vom 23. Mai 1969 über das Recht der Verträge (mit Anhang) Art. 32 Ergänzende Auslegungsmittel |
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| Ergänzende Auslegungsmittel, insbesondere die vorbereitenden Arbeiten und die Umstände des Vertragsabschlusses, können herangezogen werden, um die sich unter Anwendung des Artikels 31 ergebende Bedeutung zu bestätigen oder die Bedeutung zu bestimmen, wenn die Auslegung nach Artikel 31: | ||||||
| die Bedeutung mehrdeutig oder dunkel lässt; oder | ||||||
| zu einem offensichtlich sinnwidrigen oder unvernünftigen Ergebnis führt. | ||||||
3.3
3.3.1 L'assistenza amministrativa con l'Italia è retta dall'art. 27 CDI CH-IT. Tale disposizione, insieme a quelle del Protocollo aggiuntivo, si fonda, sul piano formale e materiale, sul Modello di convenzione dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE; di seguito: MC OCSE) e sulla politica svizzera in materia di convenzioni in questo ambito (cfr. Messaggio del 12 agosto 2015 concernente l'approvazione di un Protocollo che modifica la Convenzione tra la Svizzera e l'Italia per evitare le doppie imposizioni, FF 2015 5631, 5635 e 5637 [di seguito: Messaggio CDI CH-IT]). Per analogia alla giurisprudenza del Tribunale federale resa in merito alla Convenzione del 26 febbraio 2010 tra la Confederazione Svizzera e il Regno dei Paesi Bassi per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito (RS 0.672.963.61; di seguito: CDI CH-NL; cfr. DTF 143 II 136 consid. 5.3.2 [concernente la CDI CH-NL]), anche la CDI CH-IT e il Protocollo aggiuntivo che ne fa parte integrante devono essere qui considerati come un'unità interpretativa. Nella loro versione in vigore dal 13 luglio 2016, modificata dagli artt. I e II del Protocollo di modifica del 23 febbraio 2015, l'art. 27 CDI CH-IT e le disposizioni del Protocollo aggiuntivo trovano applicazione per quelle domande di informazioni presentate al 13 luglio 2016 o dopo tale data, che si riferiscono a fatti e, o, circostanze esistenti o realizzate il 23 febbraio 2015 o dopo questa data (cfr. art. III par. 2 del Protocollo di modifica del 23 febbraio 2015; RU 2016 2769, 2771; Messaggio CDI CH-IT, FF 2015 5631, 5637). Tale è segnatamente il caso della domanda di assistenza amministrativa in oggetto, presentata il 23 novembre 2018 e riguardante il periodo fiscale dal 23 febbraio 2015 al 31 dicembre 2016.
3.3.2 Secondo il riveduto standard dell'OCSE, ripreso nella CDI CH-IT alla lett. ebis n. 3 del Protocollo aggiuntivo, in vigore a far tempo dal 13 luglio 2016 (cfr. RU 1016 2769), sulla base dell'art. 27 CDI-CH IT sono ammissi-
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bili non solo le cosiddette « domande individuali » di assistenza amministrativa che adempiono le esigenze formali sancite dalla lett. ebis n. 2 del Protocollo aggiuntivo (cfr. Messaggio CDI CH-IT, FF 2015 5631, 5636), ma anche le cosiddette « domande raggruppate », ovvero quelle domande concernenti un gruppo di contribuenti identificati in modo preciso, per i quali si deve dedurre che non abbiano adempiuto i loro obblighi fiscali nello Stato richiedente. Nel caso delle domande raggruppate, l'identificazione può avvenire con il nome e l'indirizzo della persona interessata, ma anche con altri mezzi, come ad esempio con la descrizione di un comportamento. Detta interpretazione, si fonda sulla clausola d'interpretazione (cfr. lett. ebis n. 3 del Protocollo aggiuntivo; parimenti art. II lett. ebis n. 3 in combinato disposto con n. 2 del Protocollo di modifica [RU 2016 2769, 2770 seg.]) che obbliga gli Stati contraenti a interpretare le esigenze di una domanda in modo da garantire uno scambio di informazioni il più ampio possibile, senza tuttavia consentire una ricerca generalizzata e indiscriminata di informazioni (« fishing expedition »; cfr. Messaggio CDI CH-IT, FF 2015 5631, 5636). Testualmente, la lett. ebis n. 3 del Protocollo aggiuntivo sancisce infatti che sebbene la lett. ebis n. 2 del Protocollo aggiuntivo preveda importanti requisiti di tecnica procedurale volti a impedire la « fishing expedition », i punti da (i) a (v) del predetto n. 2 non devono essere interpretati in modo da ostacolare uno scambio effettivo di informazioni e che la condizione « verosimilmente rilevante » può essere soddisfatta sia in casi relativi ad un singolo contribuente (identificato con il nome oppure altrimenti) sia in casi relativi ad una pluralità di contribuenti (identificati con il nome oppure altrimenti).
3.3.3 Da quanto precede risulta chiaramente che la base legale per la concessione dell'assistenza amministrativa nel caso di una domanda raggruppata italiana è sancita dall'art. 27 CDI CH-IT in combinato disposto con la lett. ebis n. 3 del Protocollo aggiuntivo. In tale contesto, l'autorità richiedente italiana era dunque di principio autorizzata a presentare la domanda raggruppata qui in esame. Altra è ovviamente la questione a sapere se detta domanda adempie i requisiti formali e materiali di legge, che verranno esaminati ulteriormente (cfr. considd. 4-9 del presente giudizio). 3.4
3.4.1 Nel caso in disamina, la domanda raggruppata in oggetto, oltre a fondarsi sull'art. 27 CDI CH-IT e la lett. ebis n. 3 del Protocollo aggiuntivo, si fonda altresì sull'Accordo amministrativo, redatto in inglese e avente il tenore seguente, qui riportato testualmente (cfr. atto n. 1 dell'incarto prodotto dall'autorità inferiore [di seguito: inc. AFC]):
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« [...]
Article 1
The Competent Authority of the Swiss Confederation shall process, within the limits set by the Convention and by this Agreement, group requests concerning accounts held, at any time during the period between 23 February 2015 and 31 December 2016, by Italian resident account holders with financial institutions located in Switzerland.
Article 2
1. Group requests referred to in Article 1 shall concern "recalcitrant account holders".
2. "Recalcitrant account holders" are individuals who are taxpayers of Italy, whose names are unknown and that are identifiable through the following criteria during the time period between 23 February 2015 and 31 December 2016:
a. the individual is or was an account holder of one or more accounts with a financial institution located in Switzerland; b. the account holder has o had a domicile or residence address in Italy (according to the bank documentation in possession of the financial institution located in Switzerland);
c. the account holder was sent a letter by the financial institution located in Switzerland in which it announced the forced closure of the bank account or accounts unless he/she provided the financial institution located in Switzerland with the signed form "EU savings tax Authorization for the Voluntary Disclosure" or any other proof of his/her tax compliance for such account or accounts;
d. despite this letter the account holder did not provide the financial institution located in Switzerland with sufficient evidence of tax compliance. Article 3
Out of scope of Article 2 are accounts:
a. which have been disclosed within the framework of the agreement on the taxation of savings between the Swiss Confederation and the European Union; or
b. for which an authorization regardings the specific account has been provided to the financial institution located in Switzerland within the framework of the Italian Voluntary Disclosure Program (VDP); or c. for which the overall amount of the account of the Italian taxpayer held with the financial institution located in Switzerland has been regularized within the framework of an Italian "scudo fiscale" and the account fulfils all of the following conditions (so called "juridical repatriation"):
the overall amount of the account maintained with the financial institution located in Switzerland at the time of the signature of the anonymous declaration (and its annexes, if any) was equivalent to the amount of the Swiss regularized assets indicated on the anonymous declaration; and
the anonymous declaration has been signed by the taxpayer and countersigned as well as stamped by a financial institution located in Italy; and
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no new money was deposited into the account after the date of signature of the anonymous declaration. Proceeds of regularized assets do not qualify as new money; and
the mandate to the Italian financial institution to act as withholding agent and reporting intermediary has not been revoked, unless another mandate to another Italian financial institution has been given and such a mandate includes a delegation to perform withholding tax and reporting obligations to the Italian tax authorities;
or
d. for which the taxpayer has provided evidence to the Swiss Federal Tax Administration that the assets in the account at the end of the last tax year for which the deadline to hand in the tax return has passed were included in the appropriate tax return duly filed with the Italian tax administration, more specifically in the RW-form. If the amount declared as held with Swiss financial institutions is higher than the account balance at the end of the last tax year of the concerned account, the taxpayer has to submit to the Swiss Federal Tax Administration the account statement(s) regarding the other assets with Swiss financial institutions in order to enable the Swiss Federal Tax Administration to examine if the assets declared are equivalent to the account balances. If the amount declared as held with Swiss financial institutions is lower than the account balance at the end of the last tax year of the concerned account, the exemption from the communication of the account provided for in this letter d) does not apply; or e. for which the requested information has already been transmitted to the Italian Competent Authority in a prior administrative assistance procedure. Article 4
Group requests made under Article 2 will indicate the following:
explanation of the selection criteria and the reason why they lead to the suspicion of tax evasion when combined altogether;
person in Switzerland, which may be in possession of the requested information (name of the financial institution located in Switzerland);
period under investigation;
tax purpose, i.e. indication of the object of taxation (e.g. income, assets) and the concerned taxes;
description of the facts and pursued objectives, including a statement explaining based statistical evidence (including from the Italian VDP) that a considerable number of Italian taxpayers did not declare their accounts held with Swiss financial institutions, especially with the concerned Swiss financial institution;
if applicable, other sources that show the non-compliance of Italian taxpayers with regard to their Swiss financial institution accounts (including specific numbers, if available);
copy of a letter sent to one or more Italian taxpayer(s) by the concerned Swiss financial institution showing that the financial institution contacted Italian taxpayers for whom it was not clear to the financial institution if their accounts were tax-compliant, and with which they were informed about the forced closure of the financial institution account(s) unless evidence of tax compliance was provided;
foreseeable relevance of the requested information to the administration and enforcement of domestic laws of Italy;
any other information of use for the processing of the group requests.
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Article 5
In response to a group request made under Article 2 by the Italian Competent Authority, the Swiss Competent Authority will provide the following information:
personal details on the presumed Italian taxpayer: surname, first name, date of birth, last known domiciliary address according to the bank documentation;
account(s) number;
account(s) balance per 23 February 2015 and 31 December 2016 [...] ».
3.4.2 Di fatto, l'Accordo amministrativo è un accordo amichevole di portata generale concluso, in maniera autonoma, dalle amministrazioni finanziarie svizzere e italiane. Ora come appena sancito al consid. 3.3.3 che precede l'art. 27 CDI CH-IT in combinato disposto con la lett. ebis n. 3 del Protocollo aggiuntivo permette già l'inoltro di una domanda raggruppata. In tale contesto, si pone pertanto la questione a sapere come vada interpretato detto Accordo amministrativo concluso ulteriormente alla CDI CH-IT e che alla luce del suo contenuto (cfr. consid. 3.4.1 del presente giudizio) appare più restrittivo rispetto a quest'ultima. Per tale motivo, risulta qui giustificato definire la natura giuridica di tale atto, rispettivamente se lo stesso possa porre delle condizioni più restrittive per la concessione dell'assistenza amministrativa rispetto a quelle poste dalla CDI CH-IT e/o se sia vincolante per il Tribunale. Un tale esame si giustifica ancor più, se si considera che alla luce del loro rispettivo contenuto la domanda raggruppata in oggetto sembrerebbe a priori non soddisfare le condizioni poste dall'Accordo amministrativo, in particolar modo in rapporto al tenore che deve avere la lettera indirizzata ai clienti della banca interessata. Tale questione è peraltro stata accennata dagli stessi ricorrenti, che però non sviluppano ulteriormente la questione (cfr. ricorso 3 marzo 2020, punto n. 37). 3.4.3 Di principio, l'accordo amichevole di portata generale (cosiddetto accordo su consultazione; « generelle Verständigungsvereinbarung » o « Konsultationsvereinbarung ») è un accordo amministrativo di diritto internazionale, ossia un accordo amministrativo per l'attuazione di trattati internazionali già esistenti (diritto internazionale secondario). Esso viene concluso da una delegazione delle rispettive competenti autorità degli Stati contraenti nell'ambito di una procedura amichevole (cfr. DTAF 2010/7 consid. 3.7.3; LOCHER/MARANTELLI/OPEL, Einführung in das internationales Steuerrecht der Schweiz, 4a ed. 2019, pag. 773; W ALTER H. BOSS, in: Zweifel/Beusch/Matteotti [ed.], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, Internationales Steuerrecht, 2015 [di seguito: Kommentar zum Internationalen Steuerrecht], n. 112 ad art. 25 MC OCSE; MADELEINE SIMONEK, Problemfelder aus dem Verhältnis von Doppelbesteuerungsabkommen und Verständigungsvereinbarungen zum innerstaatlichen Recht, ASA 73
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pagg. 97 segg., pag. 118; W ALTER H. BOSS, Das Verständigungsverfahren nach den schweizerischen Doppelbesteuerungsabkommen, ASA 52 pagg. 593 segg., pag. 601 seg. [di seguito: Verständigungsverfahren]). 3.4.4 In diritto svizzero, la base legale per la procedura amichevole (« Verständigungsverfahren ») e la conclusione di accordi amichevoli è contenuta nelle singole CDI. Di principio, ogni CDI contiene infatti una specifica clausola (« Verständigungsklauseln ») calcata sull'art. 25 MC OCSE (cfr. FLEISCHER/DUSS, in: Zweifel/Beusch/Oesterhelt [ed.], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, Amtshilfe, 2020 [di seguito: Amtshilfe], § 19 n. 4, 139 seg.; LOCHER/MARANTELLI/OPEL, op. cit., pag. 771). In particolare, l'art. 25 par. 3 MC OCSE abilita le autorità competenti degli Stati contraenti definite all'art. 3 par. 1 lett. f MC OCSE a concludere degli accordi amichevoli al fine di risolvere dei problemi d'interpretazione o di applicazione della CDI determinante, sia nei casi particolari (concernenti un contribuente in particolare), che in maniera più generale (grazie all'interpretazione congiunta di una disposizione della CDI applicabile a un gran numero di contribuenti; cfr. OCSE, Model Tax Convention on Income and on Capital: Condensed Version 2017 [di seguito: Commentario OCSE], n. 3, n. 6.1 e n. 50-53 ad art. 25 MC OCSE). Può trattarsi di questioni pratiche, come le procedure d'applicazione delle convenzioni (parimenti, sgravi su dividendi interessi e tributi), ma anche delle questioni d'interpretazione, quali una precisazione circa un termine definito in maniera insufficiente, le conseguenze sull'applicazione della CDI di una modifica legislativa ulteriore, l'applicazione di una legislazione su una sottocapitalizzazione. Può trattarsi altresì di regolamentare dei casi di doppia imposizione non previsti dalla CDI, ma che le autorità competenti potrebbero ritenere legittimo di trattare in tale contesto (cfr. Commentario OCSE, n. 51-55 ad art. 25 MC OCSE; BRUNO GILBERT, in: Robert Danon et al. [ed.], Modèle de Convention fiscale OCDE concernant le revenu et la fortune, Commentaire, 2014, n. 18 seg. ad art. 25 MC OCSE; FLEISCHER/DUSS, Amtshilfe, § 19 n. 123 seg.). Gli accordi amichevoli fondati sull'art. 25 par. 3 MC OCSE che regolano un gran numero di casi con quesiti giuridici simili costituiscono degli accordi amichevoli di portata generale (« generelle Verständigungsvereinbarungen »; Commentario OCSE, n. 50 ad art. 25 MC OCSE; FLEISCHER/DUSS, Amtshilfe, § 19 n. 123).
3.4.5 Nel caso specifico della CDI CH-IT, la clausola permettente la conclusione di accordi amichevoli ai sensi dell'art. 25 par. 3 MC OCSE figura all'art. 26 par. 3 CDI CH-IT. Secondo detta disposizione, le autorità competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere per via di amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti
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all'interpretazione o all'applicazione della Convenzione. Esse potranno altresì consultarsi al fine di eliminare la doppia imposizione nei casi non previsti dalla Convenzione. Per quanto concerne la CDI CH-IT, le autorità competenti ai sensi dell'art. 26 par. 3 CDI CH-IT sono l'AFC per la Svizzera e il Ministero delle Finanze per l'Italia, così come sancito dall'art. 3 par. 1 lett. g CDI CH-IT. In tale contesto, in virtù dell'art. 47 cpv. 4
|
SR 172.010 RVOG Regierungs- und Verwaltungsorganisationsgesetz vom 21. März 1997 (RVOG) - Verwaltungsorganisationsgesetz Art. 47 Entscheide |
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| Je nach Bedeutung eines Geschäfts entscheidet entweder der Bundesrat, ein Departement, eine Gruppe oder ein Amt. | ||||||
| Der Bundesrat legt durch Verordnung fest, welche Verwaltungseinheit für die Entscheidung in einzelnen Geschäften oder in ganzen Geschäftsbereichen zuständig ist. | ||||||
| Können sich die Departemente im Einzelfall über die Zuständigkeit nicht einigen, so entscheidet der Bundespräsident oder die Bundespräsidentin. | ||||||
| Die übergeordneten Verwaltungseinheiten und der Bundesrat können jederzeit einzelne Geschäfte zum Entscheid an sich ziehen. | ||||||
| Vorbehalten bleiben die nach der Gesetzgebung über die Bundesrechtspflege zwingend zu berücksichtigenden Zuständigkeiten. Ist die Beschwerde an den Bundesrat unzulässig, so kann der Bundesrat der zuständigen Bundesverwaltungsbehörde Weisung erteilen, wie nach Gesetz zu entscheiden ist. | ||||||
| Geschäfte des Bundesrates gehen von Rechts wegen auf das in der Sache zuständige Departement über, soweit Verfügungen zu treffen sind, die der Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht unterliegen. Die Beschwerde gegen Verfügungen des Bundesrates nach Artikel 33 Buchstaben a und b des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [1] bleibt vorbehalten. [2] | ||||||
| [1] SR 173.32 [2] Fassung gemäss Anhang Ziff. 9 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). | ||||||
|
SR 172.010 RVOG Regierungs- und Verwaltungsorganisationsgesetz vom 21. März 1997 (RVOG) - Verwaltungsorganisationsgesetz Art. 38 Führungsmittel |
||||||
| Innerhalb des Departements verfügt der Departementsvorsteher oder die Departementsvorsteherin grundsätzlich über uneingeschränkte Weisungs-, Kontroll- und Selbsteintrittsrechte. Vorbehalten bleiben besondere Bestimmungen für einzelne Verwaltungseinheiten oder durch die Bundesgesetzgebung besonders geregelte Zuständigkeiten. | ||||||
3.4.5.1 Circa il carattere vincolante, il Commentario OCSE sottolinea che gli accordi amichevoli che regolano le difficoltà generali d'interpretazione o di applicazione vincolano le amministrazioni finché le autorità competenti non convengono di modificare o abrogare l'accordo amichevole. Il Commentario OCSE non stabilisce tuttavia se detti accordi amichevoli siano vincolanti anche per le autorità giudiziarie (cfr. Commentario OCSE, n. 54 art. 25 MC OCSE; BOSS, Kommentar zum Internationalen Steuerrecht, n. 100 ad art. 25 MC OCSE; FLEISCHER/DUSS, Amtshilfe, § 19 n. 134; SIMONEK, op. cit., pag. 119). Il Commentario OCSE si limita a rilevare che, se, in virtù del diritto interno, lo statuto di un accordo amichevole concluso ex art. 25 MC OCSE può variare secondo lo Stato interessato, è chiaro che i principi di diritto internazionale applicabili all'interpretazione delle convenzioni, così come enunciati agli artt. 31 e 32 CV, autorizzano tutti i Tribunali a prendere in considerazione siffatti accordi amichevoli (cfr. Commentario OCSE, n. 6.2 ad art. 25 MC OCSE).
3.4.5.2 Quanto a lei, la dottrina non è unanime al riguardo (cfr. per un esame approfondito, sentenza del TAF A-7789/2009 del 21 gennaio 2010 considd. 3.7.4-3.7.6 [casi UBS]; FLEISCHER/DUSS, Amtshilfe, § 19 n. 135; SIMONEK, op. cit., pag. 119 seg.). Per quanto qui necessario ai fini del
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giudizio, in estrema sintesi, si rileva che se vi sono autori che considerano gli accordi amichevoli di portata generale come non vincolanti per i Tribunali (p. es. BOSS, Verständigungsverfahren, pagg. 603 seg.; GIBERT, op. cit., n. 21 ad art. 25 MC OCSE; SIMONEK, op. cit., pagg. 122 segg.), al contrario altri li considerano vincolanti per i Tribunali, purché emanati da autorità competenti nell'ambito delle loro competenze e che si attengono ai limiti posti dalla CDI (p. es. REICH MARKUS, Das Verständigungsverfahren nach den internationalen Doppelbesteuerungsabkommen der Schweiz, Schweizer Schriften zum Handels- und Wirtschaftsrecht, vol. 18, 1976, pag. 132 seg.; LOCHER/MARANTELLI/OPEL, op. cit., pag. 773). Alcuni poi ritengono che gli accordi amichevoli di portata generale siano vincolanti, quand'anche vadano al di là di quanto previsto dalla CDI, purché conclusi validamente ai sensi del diritto internazionale (cfr. p. es. COTTIER/MATTEOTTI, op. cit., pag. 359 seg.). 3.4.5.3 Sulla natura giuridica dell'accordo amichevole, il Tribunale ha già avuto modo di confrontarsi nell'ambito della sentenza A-7789/2009 del 21 gennaio 2010, pubblicata parzialmente nella DTAF 2010/7, in rapporto all'accordo del 19 agosto 2009 tra la Svizzera e gli Stati Uniti d'America nell'ambito dei casi UBS (ovvero, l'Accordo del 19 agosto 2009 tra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti d'America relativa UBS SA, una società di diritto svizzero, concernente la domanda di assistenza amministrativa presentata dall'Internal Revenue Service degli Stati Uniti D'America [di seguito: Accordo 09]; RS 0.672.933.612). Di fatto, si trattava di un accordo amichevole per l'attuazione della domanda di assistenza amministrativa americana approvato dall'Assemblea federale con decreto federale ai sensi dell'art. 54
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SR 101 BV Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 Art. 54 Auswärtige Angelegenheiten |
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| Die auswärtigen Angelegenheiten sind Sache des Bundes. | ||||||
| Der Bund setzt sich ein für die Wahrung der Unabhängigkeit der Schweiz und für ihre Wohlfahrt; er trägt namentlich bei zur Linderung von Not und Armut in der Welt, zur Achtung der Menschenrechte und zur Förderung der Demokratie, zu einem friedlichen Zusammenleben der Völker sowie zur Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen. | ||||||
| Er nimmt Rücksicht auf die Zuständigkeiten der Kantone und wahrt ihre Interessen. | ||||||
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SR 101 BV Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 Art. 166 Beziehungen zum Ausland und völkerrechtliche Verträge |
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| Die Bundesversammlung beteiligt sich an der Gestaltung der Aussenpolitik und beaufsichtigt die Pflege der Beziehungen zum Ausland. | ||||||
| Sie genehmigt die völkerrechtlichen Verträge; ausgenommen sind die Verträge, für deren Abschluss auf Grund von Gesetz oder völkerrechtlichem Vertrag der Bundesrat zuständig ist. | ||||||
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valido strumento d'interpretazione della CDI determinante ai sensi dell'art. 31 cpv. 3 lett. a
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IR 0.111 Wiener Übereinkommen vom 23. Mai 1969 über das Recht der Verträge (mit Anhang) Art. 31 Allgemeine Auslegungsregel |
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| Ein Vertrag ist nach Treu und Glauben in Übereinstimmung mit der gewöhnlichen, seinen Bestimmungen in ihrem Zusammenhang zukommenden Bedeutung und im Lichte seines Zieles und Zweckes auszulegen. | ||||||
| Für die Auslegung eines Vertrags bedeutet der Zusammenhang ausser dem Vertragswortlaut samt Präambel und Anlagen: | ||||||
| jede sich auf den Vertrag beziehende Übereinkunft, die zwischen allen Vertragsparteien anlässlich des Vertragsabschlusses getroffen wurde; | ||||||
| jede Urkunde, die von einer oder mehreren Vertragsparteien anlässlich des Vertragsabschlusses abgefasst und von den anderen Vertragsparteien als eine sich auf den Vertrag beziehende Urkunde angenommen wurde. | ||||||
| Ausser dem Zusammenhang sind in gleicher Weise zu berücksichtigen: | ||||||
| jede spätere Übereinkunft zwischen den Vertragsparteien über die Auslegung des Vertrags oder die Anwendung seiner Bestimmungen; | ||||||
| jede spätere Übung bei der Anwendung des Vertrags, aus der die Übereinstimmung der Vertragsparteien über seine Auslegung hervorgeht; | ||||||
| jeder in den Beziehungen zwischen den Vertragsparteien anwendbare einschlägige Völkerrechtssatz. | ||||||
| Eine besondere Bedeutung ist einem Ausdruck beizulegen, wenn feststeht, dass die Vertragsparteien dies beabsichtigt haben. | ||||||
Detta giurisprudenza è stata confermata dal Tribunale federale mediante DTF 143 II 628 anch'essa concernente la CDI CH-NL (cfr. DTF 143 II 628 consid. 4.1.1), con cui ha peraltro sancito che pure lo scambio di lettere
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avvenuto nel 2012 tra il governo norvegese e il Consiglio federale ha carattere vincolante (cfr. DTF 143 II 628 considd. 4.1-4.2.4). In tale contesto, il Tribunale federale ha altresì sottolineato che, sul piano interno, la conclusione e la ratifica dei trattati internazionali è di competenza del Consiglio federale, il quale li sottopone, salvo eccezioni, all'approvazione dell'Assemblea federale (cfr. art. 166 cpv. 2
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SR 101 BV Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 Art. 166 Beziehungen zum Ausland und völkerrechtliche Verträge |
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| Die Bundesversammlung beteiligt sich an der Gestaltung der Aussenpolitik und beaufsichtigt die Pflege der Beziehungen zum Ausland. | ||||||
| Sie genehmigt die völkerrechtlichen Verträge; ausgenommen sind die Verträge, für deren Abschluss auf Grund von Gesetz oder völkerrechtlichem Vertrag der Bundesrat zuständig ist. | ||||||
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SR 101 BV Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 Art. 184 Beziehungen zum Ausland |
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| Der Bundesrat besorgt die auswärtigen Angelegenheiten unter Wahrung der Mitwirkungsrechte der Bundesversammlung; er vertritt die Schweiz nach aussen. | ||||||
| Er unterzeichnet die Verträge und ratifiziert sie. Er unterbreitet sie der Bundesversammlung zur Genehmigung. | ||||||
| Wenn die Wahrung der Interessen des Landes es erfordert, kann der Bundesrat Verordnungen und Verfügungen erlassen. Verordnungen sind zu befristen. | ||||||
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SR 101 BV Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 Art. 190 Massgebendes Recht |
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| Bundesgesetze und Völkerrecht sind für das Bundesgericht und die anderen rechtsanwendenden Behörden massgebend. | ||||||
3.4.6.1 Ciò premesso, ritornando all'Accordo amministrativo in esame, il Tribunale osserva che ci si trova dinanzi ad una situazione piuttosto particolare. Dal profilo formale, l'Accordo amministrativo qui in esame è stato concluso dall'AFC e il Ministero delle Finanze sulla base dell'art. 26 par. 3 CDI CH-IT, in combinato disposto con l'art. 27 CDI CH-IT e la lett. ebis del Protocollo aggiuntivo, al fine di definire un modello di comportamento per le domande raggruppate concernenti i cosiddetti contribuenti recalcitranti (« recalcitrant account holders »), ai sensi della giurisprudenza del Tribunale federale sancita nell'ambito della CDI CH-NL con sentenza DTF 143 II 136 (cfr. preambolo dell'Accordo amministrativo). Detto atto fa altresì riferimento al documento sottoscritto il 23 febbraio 2015 e denominato « Roadmap on the Way Forward in Fiscal and Financial Issues between Italy and Switzerland », il quale costituisce però un mero impegno politico e programmatico comune alla Svizzera e l'Italia volto all'implementazione
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non solo dell'assistenza amministrativa ai sensi dell'art. 26 MC OCSE, ma anche di altre tematiche finanziarie e fiscali (cfr. BELLUZZO/SERBINI, La recente evoluzione dei rapporti in materia fiscale tra l'Italia e la Svizzera, in: SUPSI [ed.], Novità fiscali, 2017 (6), pagg. 179 segg., pagg. 180 e 182; MOLO/VORPE, op. cit.,pag. 602).
3.4.6.2 Di fatto, detto Accordo amministrativo è stato concluso autonomamente dalle succitate amministrazioni finanziarie sulla sola base dell'art. 26 par. 3 CDI CH-IT, senza che venisse seguito, nei due Stati, alcun iter di approvazione secondo i rispettivi ordinamenti costituzionali. Di fatto, alcuna ratifica di questo accordo è infatti seguita alla sua sottoscrizione (cfr. MOLO/VORPE, op. cit., pag. 601). A differenza della CDI CH-NL, in questo caso non sussiste alcuna abilitazione espressa dell'Assemblea federale in favore dell'AFC a concordare con le competenti autorità italiane circa l'interpretazione delle disposizioni della CDI CH-IT e del suo Protocollo Aggiuntivo, nell'ambito delle domande raggruppate. Il decreto federale del 18 marzo 2016, con cui l'Assemblea federale ha approvato il Protocollo del 23 febbraio 2015 che modifica la CDI CH-IT (cfr. RU 2016 2767) segnatamente inserendo la lett. ebis n. 3 del Protocollo aggiuntivo, legittimante l'inoltro di domande raggruppate non contiene infatti alcuna norma in tal senso. Neppure il Messaggio CDI CH-IT accenna alcunché al riguardo (cfr. FF 2015 5631). Ne discende che la giurisprudenza del Tribunale federale che nel caso della CDI CH-NL ha qualificato il relativo accordo amichevole quale sua parte integrante non può chiaramente qui trovare applicazione. Come detto, non si tratta della medesima problematica giuridica, sicché tale giurisprudenza non permette di ritenere l'Accordo amministrativo come qui vincolante (cfr. considd. 3.4.5.4 del presente giudizio). 3.4.6.3 Ciò puntualizzato, va poi rilevato che detto Accordo amministrativo si distingue chiaramente dagli altri accordi amichevoli acclusi ad altre CDI, sotto vari aspetti. Innanzitutto, a differenza degli accordi amichevoli acclusi ad altre CDI e tutti riguardanti l'interpretazione di disposizioni dei relativi Protocolli (cfr. p. es. CDI CH-NL; Convenzione dell'11 agosto 1971 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza [RS 0.672.913.62]; Convenzione del 12 febbraio 1980 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Corea per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito [RS 0.672.928.11]; Convenzione del 2 novembre 1994 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica dell'India per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito [RS 0.672.942.31]; Convenzione del 2 settembre 1991 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Polonia per evitare le doppie imposizioni
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in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio [RS 0.672.964.91]; Convenzione del 25 ottobre 1993 tra la Confederazione Svizzera e la Romania per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio [RS 0.672.966.31]; Convenzione del 24 febbraio 2011 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Singapore per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito [RS 0.672.968.91]; Convenzione del 14 febbraio 1997 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Slovacca per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio [RS 0.672.969.01]), detto Accordo amministrativo non concerne l'interpretazione delle disposizioni del Protocollo aggiuntivo alla CDI CH-IT, bensì riguarda l'applicazione concreta della CDI CH-IT ad una particolare casistica soggetta a domanda raggruppata. L'Accordo amministrativo definisce infatti non solo i criteri alla base di una specifica domanda raggruppata e riguardante uno specifico periodo fiscale, ma anche la fattispecie alla sua base. A differenza degli altri accordi amichevoli, l'Accordo amministrativo non è poi stato pubblicato ufficialmente né nella RU, né nella RS assieme alla CDI CH-IT e al relativo Protocollo ai sensi della LPubb, sicché lo stesso non risulta pubblico e consultabile da terzi esterni alle due amministrazioni finanziarie. Solo sul sito internet del Ministero delle finanze italiano è possibile reperire detto accordo (cfr. https://www.finanze.gov.it/export/sites/finanze/.galleries/Documenti/V arie/CAA-ITALY-SWITZERLAND-GROUP-REQUEST-SIGNED.pdf [consultato il 08.12.2020]).
Peraltro l'Accodo amministrativo non è stato neppure oggetto di una semplice pubblicazione sul sito internet dell'autorità inferiore come nel caso di altri accordi amichevoli, come ad esempio (tra molti altri) quello denominato « Accordo amichevole ai sensi del paragrafo 3 dell'articolo 26 della Convenzione del 9 marzo 1976 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio concernente le disposizioni applicabili al reddito, di cui ai paragrafi 1 e 4 dell'articolo 15
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SR 101 BV Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 Art. 190 Massgebendes Recht |
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| Bundesgesetze und Völkerrecht sind für das Bundesgericht und die anderen rechtsanwendenden Behörden massgebend. | ||||||
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IR 0.632.314.891.1 Landwirtschaftsabkommen vom 24. Juni 2004 zwischen der Schweiz und Libanon (mit Anhängen) Art. 1 |
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| Dieses Abkommen betreffend den Handel mit Landwirtschaftsprodukten zwischen der Schweiz und Libanon wird in Ergänzung zum am 24. Juni 2004 [1] unterzeichneten Freihandelsabkommen zwischen den EFTA-Staaten und Libanon abgeschlossen, insbesondere bezugnehmend auf dessen Artikel 4 Absatz 2. | ||||||
| [1] SR 0.632.314.891 | ||||||
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su tale Accordo amministrativo, non possono accedere facilmente al suo contenuto nel rispetto del loro diritto di essere sentiti. Si deve dunque concludere che l'Accordo amministrativo non può essere paragonato agli altri accordi amichevoli acclusi alle varie CDI, dal momento che non si tratta dello stesso genere di accordo amichevole e che non è stato formalmente pubblicato. La differenza riscontrata tra l'Accordo amministrativo e gli altri accordi amichevoli, lascia piuttosto ritenere che nel caso dell'Accordo amministrativo ci si trovi dinanzi ad un accordo amichevole applicabile ad una fattispecie particolare alla base di una domanda raggruppata, senza pretesa di applicarsi sui generis. In tale frangente, occorre pertanto approfondire ulteriormente la questione, esaminando le conseguenze della sua non pubblicazione ufficiale. 3.4.7
3.4.7.1 La pubblicazione dei trattati e risoluzioni internazionali è disciplinata dall'art. 3
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SR 170.512 PublG Bundesgesetz vom 18. Juni 2004 über die Sammlungen des Bundesrechts und das Bundesblatt (Publikationsgesetz, PublG) - Publikationsgesetz Art. 3 Völkerrechtliche Verträge und Beschlüsse des internationalen Rechts |
||||||
| Soweit sie für die Schweiz verbindlich sind, werden in der AS veröffentlicht: | ||||||
| die völkerrechtlichen Verträge und die Beschlüsse des internationalen Rechts, die dem obligatorischen Referendum nach Artikel 140 Absatz 1 Buchstabe b oder dem fakultativen Referendum nach Artikel 141 Absatz 1 Buchstabe d BV unterstehen; | ||||||
| die übrigen völkerrechtlichen Verträge und Beschlüsse des internationalen Rechts, die Recht setzen oder zur Rechtsetzung ermächtigen. [1] | ||||||
| Der Bundesrat kann beschliessen, dass auch nicht rechtsetzende Verträge und Beschlüsse in der AS veröffentlicht werden. | ||||||
| Der Bundesrat legt die Voraussetzungen fest, unter denen Verträge und Beschlüsse, deren Geltungsdauer sechs Monate nicht übersteigt, sowie solche von beschränkter Tragweite nicht in der AS veröffentlicht werden. [2] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 26. Sept. 2014, in Kraft seit 1. Jan. 2016 (AS 2015 3977; BBl 2013 7057). [2] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 26. Sept. 2014, in Kraft seit 1. Jan. 2016 (AS 2015 3977; BBl 2013 7057). | ||||||
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SR 170.512 PublG Bundesgesetz vom 18. Juni 2004 über die Sammlungen des Bundesrechts und das Bundesblatt (Publikationsgesetz, PublG) - Publikationsgesetz Art. 3 Völkerrechtliche Verträge und Beschlüsse des internationalen Rechts |
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| Soweit sie für die Schweiz verbindlich sind, werden in der AS veröffentlicht: | ||||||
| die völkerrechtlichen Verträge und die Beschlüsse des internationalen Rechts, die dem obligatorischen Referendum nach Artikel 140 Absatz 1 Buchstabe b oder dem fakultativen Referendum nach Artikel 141 Absatz 1 Buchstabe d BV unterstehen; | ||||||
| die übrigen völkerrechtlichen Verträge und Beschlüsse des internationalen Rechts, die Recht setzen oder zur Rechtsetzung ermächtigen. [1] | ||||||
| Der Bundesrat kann beschliessen, dass auch nicht rechtsetzende Verträge und Beschlüsse in der AS veröffentlicht werden. | ||||||
| Der Bundesrat legt die Voraussetzungen fest, unter denen Verträge und Beschlüsse, deren Geltungsdauer sechs Monate nicht übersteigt, sowie solche von beschränkter Tragweite nicht in der AS veröffentlicht werden. [2] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 26. Sept. 2014, in Kraft seit 1. Jan. 2016 (AS 2015 3977; BBl 2013 7057). [2] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 26. Sept. 2014, in Kraft seit 1. Jan. 2016 (AS 2015 3977; BBl 2013 7057). | ||||||
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SR 101 BV Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 Art. 140 Obligatorisches Referendum |
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| Volk und Ständen werden zur Abstimmung unterbreitet: | ||||||
| die Änderungen der Bundesverfassung; | ||||||
| der Beitritt zu Organisationen für kollektive Sicherheit oder zu supranationalen Gemeinschaften; | ||||||
| die dringlich erklärten Bundesgesetze, die keine Verfassungsgrundlage haben und deren Geltungsdauer ein Jahr übersteigt; diese Bundesgesetze müssen innerhalb eines Jahres nach Annahme durch die Bundesversammlung zur Abstimmung unterbreitet werden. | ||||||
| Dem Volk werden zur Abstimmung unterbreitet: | ||||||
| die Volksinitiativen auf Totalrevision der Bundesverfassung; | ||||||
| ... | ||||||
| die Volksinitiativen auf Teilrevision der Bundesverfassung in der Form der allgemeinen Anregung, die von der Bundesversammlung abgelehnt worden sind; | ||||||
| die Frage, ob eine Totalrevision der Bundesverfassung durchzuführen ist, bei Uneinigkeit der beiden Räte. | ||||||
| [1] Angenommen in der Volksabstimmung vom 9. Febr. 2003(BB vom 4. Okt. 2002, BRB vom 25. März 2003 - AS 2003 1949; BBl 2001 4803, 6080; 2002 6485; 2003 3111). Aufgehoben in der Volksabstimmung vom 27. Sept. 2009, mit Wirkung seit 27. Sept. 2009 (BB vom 19. Dez. 2008, BRB vom 1. Dez. 2009 - AS 2009 6409; BBl 2008 2891, 2907; 2009 138719). Dieser Bst. in der Fassung des BB vom 4. Okt. 2002 ist nie in Kraft getreten. [2] Angenommen in der Volksabstimmung vom 27. Sept. 2009, in Kraft seit 27. Sept. 2009 (BB vom 19. Dez. 2008, BRB vom 1. Dez. 2009 - AS 2009 6409; BBl 2008 2891, 2907; 2009 13, 8719). | ||||||
|
SR 101 BV Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 Art. 141 Fakultatives Referendum |
||||||
| Verlangen es 50 000 Stimmberechtigte oder acht Kantone innerhalb von 100 Tagen seit der amtlichen Veröffentlichung des Erlasses, so werden dem Volk zur Abstimmung vorgelegt: [1] | ||||||
| Bundesgesetze; | ||||||
| dringlich erklärte Bundesgesetze, deren Geltungsdauer ein Jahr übersteigt; | ||||||
| Bundesbeschlüsse, soweit Verfassung oder Gesetz dies vorsehen; | ||||||
| völkerrechtliche Verträge, die:unbefristet und unkündbar sind,den Beitritt zu einer internationalen Organisation vorsehen,wichtige rechtsetzende Bestimmungen enthalten oder deren Umsetzung den Erlass von Bundesgesetzen erfordert. | ||||||
| unbefristet und unkündbar sind, | ||||||
| den Beitritt zu einer internationalen Organisation vorsehen, | ||||||
| wichtige rechtsetzende Bestimmungen enthalten oder deren Umsetzung den Erlass von Bundesgesetzen erfordert. | ||||||
| ... [3] | ||||||
| [1] Angenommen in der Volksabstimmung vom 9. Febr. 2003, in Kraft seit 1. Aug. 2003 (BB vom 4. Okt. 2002, BRB vom 25. März 2003, BB vom 19. Juni 2003 - AS 2003 1949; BBl 2001 4803, 6080; 2002 6485; 2003 3111, 3954, 3960). [2] Angenommen in der Volksabstimmung vom 9. Febr. 2003, in Kraft seit 1. Aug. 2003 (BB vom 4. Okt. 2002, BRB vom 25. März 2003, BB vom 19. Juni 2003 - AS 2003 1949; BBl 2001 4803, 6080; 2002 6485; 2003 3111, 3954, 3960). [3] Aufgehoben in der Volksabstimmung vom 9. Febr. 2003, mit Wirkung seit 1. Aug. 2003 (BB vom 4. Okt. 2002, BRB vom 25. März 2003, BB vom 19. Juni 2003 - AS 2003 1949; BBl 2001 4803, 6080; 2002 6485; 2003 3111, 3954, 3960). | ||||||
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SR 170.512 PublG Bundesgesetz vom 18. Juni 2004 über die Sammlungen des Bundesrechts und das Bundesblatt (Publikationsgesetz, PublG) - Publikationsgesetz Art. 3 Völkerrechtliche Verträge und Beschlüsse des internationalen Rechts |
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| Soweit sie für die Schweiz verbindlich sind, werden in der AS veröffentlicht: | ||||||
| die völkerrechtlichen Verträge und die Beschlüsse des internationalen Rechts, die dem obligatorischen Referendum nach Artikel 140 Absatz 1 Buchstabe b oder dem fakultativen Referendum nach Artikel 141 Absatz 1 Buchstabe d BV unterstehen; | ||||||
| die übrigen völkerrechtlichen Verträge und Beschlüsse des internationalen Rechts, die Recht setzen oder zur Rechtsetzung ermächtigen. [1] | ||||||
| Der Bundesrat kann beschliessen, dass auch nicht rechtsetzende Verträge und Beschlüsse in der AS veröffentlicht werden. | ||||||
| Der Bundesrat legt die Voraussetzungen fest, unter denen Verträge und Beschlüsse, deren Geltungsdauer sechs Monate nicht übersteigt, sowie solche von beschränkter Tragweite nicht in der AS veröffentlicht werden. [2] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 26. Sept. 2014, in Kraft seit 1. Jan. 2016 (AS 2015 3977; BBl 2013 7057). [2] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 26. Sept. 2014, in Kraft seit 1. Jan. 2016 (AS 2015 3977; BBl 2013 7057). | ||||||
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SR 170.512 PublG Bundesgesetz vom 18. Juni 2004 über die Sammlungen des Bundesrechts und das Bundesblatt (Publikationsgesetz, PublG) - Publikationsgesetz Art. 3 Völkerrechtliche Verträge und Beschlüsse des internationalen Rechts |
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| Soweit sie für die Schweiz verbindlich sind, werden in der AS veröffentlicht: | ||||||
| die völkerrechtlichen Verträge und die Beschlüsse des internationalen Rechts, die dem obligatorischen Referendum nach Artikel 140 Absatz 1 Buchstabe b oder dem fakultativen Referendum nach Artikel 141 Absatz 1 Buchstabe d BV unterstehen; | ||||||
| die übrigen völkerrechtlichen Verträge und Beschlüsse des internationalen Rechts, die Recht setzen oder zur Rechtsetzung ermächtigen. [1] | ||||||
| Der Bundesrat kann beschliessen, dass auch nicht rechtsetzende Verträge und Beschlüsse in der AS veröffentlicht werden. | ||||||
| Der Bundesrat legt die Voraussetzungen fest, unter denen Verträge und Beschlüsse, deren Geltungsdauer sechs Monate nicht übersteigt, sowie solche von beschränkter Tragweite nicht in der AS veröffentlicht werden. [2] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 26. Sept. 2014, in Kraft seit 1. Jan. 2016 (AS 2015 3977; BBl 2013 7057). [2] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 26. Sept. 2014, in Kraft seit 1. Jan. 2016 (AS 2015 3977; BBl 2013 7057). | ||||||
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SR 170.512.1 PublV Verordnung vom 7. Oktober 2015 über die Sammlungen des Bundesrechts und das Bundesblatt (Publikationsverordnung, PublV) - Publikationsverordnung Art. 2 Völkerrechtliche Verträge und Beschlüsse von beschränkter Tragweite |
||||||
| Völkerrechtliche Verträge und Beschlüsse des internationalen Rechts von beschränkter Tragweite (Art. 7a Abs. 2 und 3 des Regierungs- und Verwaltungsorganisationsgesetzes vom 21. März 1997 [1], RVOG) werden in der Amtlichen Sammlung des Bundesrechts (AS) nicht veröffentlicht (Art. 3 Abs. 3 PublG), ausser: | ||||||
| sie betreffen Rechte und Pflichten von Privaten; oder | ||||||
| die Veröffentlichung ist aus Gründen der Rechtssicherheit oder der Transparenz erforderlich. | ||||||
| [1] SR 172.010 | ||||||
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SR 170.512.1 PublV Verordnung vom 7. Oktober 2015 über die Sammlungen des Bundesrechts und das Bundesblatt (Publikationsverordnung, PublV) - Publikationsverordnung Art. 3 Völkerrechtliche Verträge und Beschlüsse von beschränkter Geltungsdauer |
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| Völkerrechtliche Verträge und Beschlüsse des internationalen Rechts, deren Geltungsdauer sechs Monate nicht übersteigt, werden in der AS veröffentlicht, sobald ihre Geltung über diese Dauer hinaus verlängert wird. | ||||||
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nell'OPubb. Ne consegue che i trattati contenenti norme di diritto, a seconda della loro portata o della loro durata di validità, sono obbligatoriamente pubblicati oppure pubblicati soltanto in casi eccezionali. Questa differenziazione è fondata su una delimitazione delle competenze in materia di conclusione dei trattati internazionali tra Parlamento e Consiglio federale e tra Governo e dipartimenti o uffici (ai sensi degli artt. 7a cpv. 2 e 48a cpv. 1 LOGA; cfr. Messaggio del 28 agosto 2013 concernente la modifica della legge sulle pubblicazioni ufficiali [Cambiamento della versione determinante: dalla versione cartacea a quella elettronica], FF 2013 6069, 6086 seg. [di seguito: Messaggio LPubb]). L'art. 7a cpv. 2
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SR 172.010 RVOG Regierungs- und Verwaltungsorganisationsgesetz vom 21. März 1997 (RVOG) - Verwaltungsorganisationsgesetz Art. 7a [1] Abschluss, Änderung und Kündigung völkerrechtlicher Verträge durch den Bundesrat [2] |
||||||
| Der Bundesrat kann völkerrechtliche Verträge selbstständig abschliessen, ändern oder kündigen, soweit er durch ein Bundesgesetz oder einen von der Bundesversammlung genehmigten völkerrechtlichen Vertrag dazu ermächtigt ist. Die Ermächtigung zum Abschluss umfasst auch die Ermächtigung zur Änderung und zur Kündigung des völkerrechtlichen Vertrages. [3] | ||||||
| Er kündigt völkerrechtliche Verträge selbstständig, sofern die Bundesverfassung die Kündigung vorschreibt. [4] | ||||||
| Er kann völkerrechtliche Verträge von beschränkter Tragweite selbstständig abschliessen. Er kann auch Änderungen oder Kündigungen von beschränkter Tragweite von Verträgen selbstständig vornehmen. [5] | ||||||
| Von beschränkter Tragweite sind namentlich völkerrechtliche Verträge oder Änderungen von völkerrechtlichen Verträgen, die: [6] | ||||||
| für die Schweiz keine neuen Pflichten begründen oder keinen Verzicht auf bestehende Rechte zur Folge haben; | ||||||
| dem Vollzug von Verträgen dienen, die von der Bundesversammlung genehmigt worden sind und lediglich die im Grundvertrag bereits festgelegten Rechte, Pflichten oder organisatorischen Grundsätze näher ausgestalten; | ||||||
| sich an die Behörden richten und administrativ-technische Fragen regeln. [7] | ||||||
| Nicht von beschränkter Tragweite sind namentlich völkerrechtliche Verträge oder Änderungen von völkerrechtlichen Verträgen, die: [8] | ||||||
| eine der Voraussetzungen für die Anwendung des fakultativen Staatsvertragsreferendums nach Artikel 141 Absatz 1 Buchstabe d der Bundesverfassung erfüllen; | ||||||
| Bestimmungen enthalten über Gegenstände, deren Regelung in die alleinige Zuständigkeit der Kantone fällt; | ||||||
| einmalige Ausgaben von mehr als fünf Millionen Franken oder wiederkehrende Ausgaben von mehr als zwei Millionen Franken pro Jahr verursachen. [9] | ||||||
| [1] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 3 des Parlamentsgesetzes vom 13. Dez. 2002, in Kraft seit 1. Dez. 2003 (AS 2003 3543; BBl 2001 34675428). [2] Fassung gemäss Ziff. I 2 des BG vom 21. Juni 2019 über die Zuständigkeiten für den Abschluss, die Änderung und die Kündigung völkerrechtlicher Verträge, in Kraft seit 2. Dez. 2019 (AS 2019 3119; BBl 2018 34715315). [3] Fassung gemäss Ziff. I 2 des BG vom 21. Juni 2019 über die Zuständigkeiten für den Abschluss, die Änderung und die Kündigung völkerrechtlicher Verträge, in Kraft seit 2. Dez. 2019 (AS 2019 3119; BBl 2018 34715315). [4] Eingefügt durch Ziff. I 2 des BG vom 21. Juni 2019 über die Zuständigkeiten für den Abschluss, die Änderung und die Kündigung völkerrechtlicher Verträge, in Kraft seit 2. Dez. 2019 (AS 2019 3119; BBl 2018 34715315). [5] Fassung gemäss Ziff. I 2 des BG vom 21. Juni 2019 über die Zuständigkeiten für den Abschluss, die Änderung und die Kündigung völkerrechtlicher Verträge, in Kraft seit 2. Dez. 2019 (AS 2019 3119; BBl 2018 34715315). [6] Fassung gemäss Ziff. I 2 des BG vom 21. Juni 2019 über die Zuständigkeiten für den Abschluss, die Änderung und die Kündigung völkerrechtlicher Verträge, in Kraft seit 2. Dez. 2019 (AS 2019 3119; BBl 2018 34715315). [7] Eingefügt durch Ziff. I 1 des BG vom 26. Sept. 2014 über die Kompetenz zum Abschluss völkerrechtlicher Verträge von beschränkter Tragweite und über die vorläufige Anwendung völkerrechtlicher Verträge, in Kraft seit 1. Mai 2015 (AS 2015 969; BBl 2012 7465). [8] Fassung gemäss Ziff. I 2 des BG vom 21. Juni 2019 über die Zuständigkeiten für den Abschluss, die Änderung und die Kündigung völkerrechtlicher Verträge, in Kraft seit 2. Dez. 2019 (AS 2019 3119; BBl 2018 34715315). [9] Eingefügt durch Ziff. I 1 des BG vom 26. Sept. 2014 über die Kompetenz zum Abschluss völkerrechtlicher Verträge von beschränkter Tragweite und über die vorläufige Anwendung völkerrechtlicher Verträge, in Kraft seit 1. Mai 2015 (AS 2015 969; BBl 2012 7465). | ||||||
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SR 172.010 RVOG Regierungs- und Verwaltungsorganisationsgesetz vom 21. März 1997 (RVOG) - Verwaltungsorganisationsgesetz Art. 7a [1] Abschluss, Änderung und Kündigung völkerrechtlicher Verträge durch den Bundesrat [2] |
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| Der Bundesrat kann völkerrechtliche Verträge selbstständig abschliessen, ändern oder kündigen, soweit er durch ein Bundesgesetz oder einen von der Bundesversammlung genehmigten völkerrechtlichen Vertrag dazu ermächtigt ist. Die Ermächtigung zum Abschluss umfasst auch die Ermächtigung zur Änderung und zur Kündigung des völkerrechtlichen Vertrages. [3] | ||||||
| Er kündigt völkerrechtliche Verträge selbstständig, sofern die Bundesverfassung die Kündigung vorschreibt. [4] | ||||||
| Er kann völkerrechtliche Verträge von beschränkter Tragweite selbstständig abschliessen. Er kann auch Änderungen oder Kündigungen von beschränkter Tragweite von Verträgen selbstständig vornehmen. [5] | ||||||
| Von beschränkter Tragweite sind namentlich völkerrechtliche Verträge oder Änderungen von völkerrechtlichen Verträgen, die: [6] | ||||||
| für die Schweiz keine neuen Pflichten begründen oder keinen Verzicht auf bestehende Rechte zur Folge haben; | ||||||
| dem Vollzug von Verträgen dienen, die von der Bundesversammlung genehmigt worden sind und lediglich die im Grundvertrag bereits festgelegten Rechte, Pflichten oder organisatorischen Grundsätze näher ausgestalten; | ||||||
| sich an die Behörden richten und administrativ-technische Fragen regeln. [7] | ||||||
| Nicht von beschränkter Tragweite sind namentlich völkerrechtliche Verträge oder Änderungen von völkerrechtlichen Verträgen, die: [8] | ||||||
| eine der Voraussetzungen für die Anwendung des fakultativen Staatsvertragsreferendums nach Artikel 141 Absatz 1 Buchstabe d der Bundesverfassung erfüllen; | ||||||
| Bestimmungen enthalten über Gegenstände, deren Regelung in die alleinige Zuständigkeit der Kantone fällt; | ||||||
| einmalige Ausgaben von mehr als fünf Millionen Franken oder wiederkehrende Ausgaben von mehr als zwei Millionen Franken pro Jahr verursachen. [9] | ||||||
| [1] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 3 des Parlamentsgesetzes vom 13. Dez. 2002, in Kraft seit 1. Dez. 2003 (AS 2003 3543; BBl 2001 34675428). [2] Fassung gemäss Ziff. I 2 des BG vom 21. Juni 2019 über die Zuständigkeiten für den Abschluss, die Änderung und die Kündigung völkerrechtlicher Verträge, in Kraft seit 2. Dez. 2019 (AS 2019 3119; BBl 2018 34715315). [3] Fassung gemäss Ziff. I 2 des BG vom 21. Juni 2019 über die Zuständigkeiten für den Abschluss, die Änderung und die Kündigung völkerrechtlicher Verträge, in Kraft seit 2. Dez. 2019 (AS 2019 3119; BBl 2018 34715315). [4] Eingefügt durch Ziff. I 2 des BG vom 21. Juni 2019 über die Zuständigkeiten für den Abschluss, die Änderung und die Kündigung völkerrechtlicher Verträge, in Kraft seit 2. Dez. 2019 (AS 2019 3119; BBl 2018 34715315). [5] Fassung gemäss Ziff. I 2 des BG vom 21. Juni 2019 über die Zuständigkeiten für den Abschluss, die Änderung und die Kündigung völkerrechtlicher Verträge, in Kraft seit 2. Dez. 2019 (AS 2019 3119; BBl 2018 34715315). [6] Fassung gemäss Ziff. I 2 des BG vom 21. Juni 2019 über die Zuständigkeiten für den Abschluss, die Änderung und die Kündigung völkerrechtlicher Verträge, in Kraft seit 2. Dez. 2019 (AS 2019 3119; BBl 2018 34715315). [7] Eingefügt durch Ziff. I 1 des BG vom 26. Sept. 2014 über die Kompetenz zum Abschluss völkerrechtlicher Verträge von beschränkter Tragweite und über die vorläufige Anwendung völkerrechtlicher Verträge, in Kraft seit 1. Mai 2015 (AS 2015 969; BBl 2012 7465). [8] Fassung gemäss Ziff. I 2 des BG vom 21. Juni 2019 über die Zuständigkeiten für den Abschluss, die Änderung und die Kündigung völkerrechtlicher Verträge, in Kraft seit 2. Dez. 2019 (AS 2019 3119; BBl 2018 34715315). [9] Eingefügt durch Ziff. I 1 des BG vom 26. Sept. 2014 über die Kompetenz zum Abschluss völkerrechtlicher Verträge von beschränkter Tragweite und über die vorläufige Anwendung völkerrechtlicher Verträge, in Kraft seit 1. Mai 2015 (AS 2015 969; BBl 2012 7465). | ||||||
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SR 172.010 RVOG Regierungs- und Verwaltungsorganisationsgesetz vom 21. März 1997 (RVOG) - Verwaltungsorganisationsgesetz Art. 7a [1] Abschluss, Änderung und Kündigung völkerrechtlicher Verträge durch den Bundesrat [2] |
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| Der Bundesrat kann völkerrechtliche Verträge selbstständig abschliessen, ändern oder kündigen, soweit er durch ein Bundesgesetz oder einen von der Bundesversammlung genehmigten völkerrechtlichen Vertrag dazu ermächtigt ist. Die Ermächtigung zum Abschluss umfasst auch die Ermächtigung zur Änderung und zur Kündigung des völkerrechtlichen Vertrages. [3] | ||||||
| Er kündigt völkerrechtliche Verträge selbstständig, sofern die Bundesverfassung die Kündigung vorschreibt. [4] | ||||||
| Er kann völkerrechtliche Verträge von beschränkter Tragweite selbstständig abschliessen. Er kann auch Änderungen oder Kündigungen von beschränkter Tragweite von Verträgen selbstständig vornehmen. [5] | ||||||
| Von beschränkter Tragweite sind namentlich völkerrechtliche Verträge oder Änderungen von völkerrechtlichen Verträgen, die: [6] | ||||||
| für die Schweiz keine neuen Pflichten begründen oder keinen Verzicht auf bestehende Rechte zur Folge haben; | ||||||
| dem Vollzug von Verträgen dienen, die von der Bundesversammlung genehmigt worden sind und lediglich die im Grundvertrag bereits festgelegten Rechte, Pflichten oder organisatorischen Grundsätze näher ausgestalten; | ||||||
| sich an die Behörden richten und administrativ-technische Fragen regeln. [7] | ||||||
| Nicht von beschränkter Tragweite sind namentlich völkerrechtliche Verträge oder Änderungen von völkerrechtlichen Verträgen, die: [8] | ||||||
| eine der Voraussetzungen für die Anwendung des fakultativen Staatsvertragsreferendums nach Artikel 141 Absatz 1 Buchstabe d der Bundesverfassung erfüllen; | ||||||
| Bestimmungen enthalten über Gegenstände, deren Regelung in die alleinige Zuständigkeit der Kantone fällt; | ||||||
| einmalige Ausgaben von mehr als fünf Millionen Franken oder wiederkehrende Ausgaben von mehr als zwei Millionen Franken pro Jahr verursachen. [9] | ||||||
| [1] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 3 des Parlamentsgesetzes vom 13. Dez. 2002, in Kraft seit 1. Dez. 2003 (AS 2003 3543; BBl 2001 34675428). [2] Fassung gemäss Ziff. I 2 des BG vom 21. Juni 2019 über die Zuständigkeiten für den Abschluss, die Änderung und die Kündigung völkerrechtlicher Verträge, in Kraft seit 2. Dez. 2019 (AS 2019 3119; BBl 2018 34715315). [3] Fassung gemäss Ziff. I 2 des BG vom 21. Juni 2019 über die Zuständigkeiten für den Abschluss, die Änderung und die Kündigung völkerrechtlicher Verträge, in Kraft seit 2. Dez. 2019 (AS 2019 3119; BBl 2018 34715315). [4] Eingefügt durch Ziff. I 2 des BG vom 21. Juni 2019 über die Zuständigkeiten für den Abschluss, die Änderung und die Kündigung völkerrechtlicher Verträge, in Kraft seit 2. Dez. 2019 (AS 2019 3119; BBl 2018 34715315). [5] Fassung gemäss Ziff. I 2 des BG vom 21. Juni 2019 über die Zuständigkeiten für den Abschluss, die Änderung und die Kündigung völkerrechtlicher Verträge, in Kraft seit 2. Dez. 2019 (AS 2019 3119; BBl 2018 34715315). [6] Fassung gemäss Ziff. I 2 des BG vom 21. Juni 2019 über die Zuständigkeiten für den Abschluss, die Änderung und die Kündigung völkerrechtlicher Verträge, in Kraft seit 2. Dez. 2019 (AS 2019 3119; BBl 2018 34715315). [7] Eingefügt durch Ziff. I 1 des BG vom 26. Sept. 2014 über die Kompetenz zum Abschluss völkerrechtlicher Verträge von beschränkter Tragweite und über die vorläufige Anwendung völkerrechtlicher Verträge, in Kraft seit 1. Mai 2015 (AS 2015 969; BBl 2012 7465). [8] Fassung gemäss Ziff. I 2 des BG vom 21. Juni 2019 über die Zuständigkeiten für den Abschluss, die Änderung und die Kündigung völkerrechtlicher Verträge, in Kraft seit 2. Dez. 2019 (AS 2019 3119; BBl 2018 34715315). [9] Eingefügt durch Ziff. I 1 des BG vom 26. Sept. 2014 über die Kompetenz zum Abschluss völkerrechtlicher Verträge von beschränkter Tragweite und über die vorläufige Anwendung völkerrechtlicher Verträge, in Kraft seit 1. Mai 2015 (AS 2015 969; BBl 2012 7465). | ||||||
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SR 172.010 RVOG Regierungs- und Verwaltungsorganisationsgesetz vom 21. März 1997 (RVOG) - Verwaltungsorganisationsgesetz Art. 7a [1] Abschluss, Änderung und Kündigung völkerrechtlicher Verträge durch den Bundesrat [2] |
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| Der Bundesrat kann völkerrechtliche Verträge selbstständig abschliessen, ändern oder kündigen, soweit er durch ein Bundesgesetz oder einen von der Bundesversammlung genehmigten völkerrechtlichen Vertrag dazu ermächtigt ist. Die Ermächtigung zum Abschluss umfasst auch die Ermächtigung zur Änderung und zur Kündigung des völkerrechtlichen Vertrages. [3] | ||||||
| Er kündigt völkerrechtliche Verträge selbstständig, sofern die Bundesverfassung die Kündigung vorschreibt. [4] | ||||||
| Er kann völkerrechtliche Verträge von beschränkter Tragweite selbstständig abschliessen. Er kann auch Änderungen oder Kündigungen von beschränkter Tragweite von Verträgen selbstständig vornehmen. [5] | ||||||
| Von beschränkter Tragweite sind namentlich völkerrechtliche Verträge oder Änderungen von völkerrechtlichen Verträgen, die: [6] | ||||||
| für die Schweiz keine neuen Pflichten begründen oder keinen Verzicht auf bestehende Rechte zur Folge haben; | ||||||
| dem Vollzug von Verträgen dienen, die von der Bundesversammlung genehmigt worden sind und lediglich die im Grundvertrag bereits festgelegten Rechte, Pflichten oder organisatorischen Grundsätze näher ausgestalten; | ||||||
| sich an die Behörden richten und administrativ-technische Fragen regeln. [7] | ||||||
| Nicht von beschränkter Tragweite sind namentlich völkerrechtliche Verträge oder Änderungen von völkerrechtlichen Verträgen, die: [8] | ||||||
| eine der Voraussetzungen für die Anwendung des fakultativen Staatsvertragsreferendums nach Artikel 141 Absatz 1 Buchstabe d der Bundesverfassung erfüllen; | ||||||
| Bestimmungen enthalten über Gegenstände, deren Regelung in die alleinige Zuständigkeit der Kantone fällt; | ||||||
| einmalige Ausgaben von mehr als fünf Millionen Franken oder wiederkehrende Ausgaben von mehr als zwei Millionen Franken pro Jahr verursachen. [9] | ||||||
| [1] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 3 des Parlamentsgesetzes vom 13. Dez. 2002, in Kraft seit 1. Dez. 2003 (AS 2003 3543; BBl 2001 34675428). [2] Fassung gemäss Ziff. I 2 des BG vom 21. Juni 2019 über die Zuständigkeiten für den Abschluss, die Änderung und die Kündigung völkerrechtlicher Verträge, in Kraft seit 2. Dez. 2019 (AS 2019 3119; BBl 2018 34715315). [3] Fassung gemäss Ziff. I 2 des BG vom 21. Juni 2019 über die Zuständigkeiten für den Abschluss, die Änderung und die Kündigung völkerrechtlicher Verträge, in Kraft seit 2. Dez. 2019 (AS 2019 3119; BBl 2018 34715315). [4] Eingefügt durch Ziff. I 2 des BG vom 21. Juni 2019 über die Zuständigkeiten für den Abschluss, die Änderung und die Kündigung völkerrechtlicher Verträge, in Kraft seit 2. Dez. 2019 (AS 2019 3119; BBl 2018 34715315). [5] Fassung gemäss Ziff. I 2 des BG vom 21. Juni 2019 über die Zuständigkeiten für den Abschluss, die Änderung und die Kündigung völkerrechtlicher Verträge, in Kraft seit 2. Dez. 2019 (AS 2019 3119; BBl 2018 34715315). [6] Fassung gemäss Ziff. I 2 des BG vom 21. Juni 2019 über die Zuständigkeiten für den Abschluss, die Änderung und die Kündigung völkerrechtlicher Verträge, in Kraft seit 2. Dez. 2019 (AS 2019 3119; BBl 2018 34715315). [7] Eingefügt durch Ziff. I 1 des BG vom 26. Sept. 2014 über die Kompetenz zum Abschluss völkerrechtlicher Verträge von beschränkter Tragweite und über die vorläufige Anwendung völkerrechtlicher Verträge, in Kraft seit 1. Mai 2015 (AS 2015 969; BBl 2012 7465). [8] Fassung gemäss Ziff. I 2 des BG vom 21. Juni 2019 über die Zuständigkeiten für den Abschluss, die Änderung und die Kündigung völkerrechtlicher Verträge, in Kraft seit 2. Dez. 2019 (AS 2019 3119; BBl 2018 34715315). [9] Eingefügt durch Ziff. I 1 des BG vom 26. Sept. 2014 über die Kompetenz zum Abschluss völkerrechtlicher Verträge von beschränkter Tragweite und über die vorläufige Anwendung völkerrechtlicher Verträge, in Kraft seit 1. Mai 2015 (AS 2015 969; BBl 2012 7465). | ||||||
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SR 172.010 RVOG Regierungs- und Verwaltungsorganisationsgesetz vom 21. März 1997 (RVOG) - Verwaltungsorganisationsgesetz Art. 7a [1] Abschluss, Änderung und Kündigung völkerrechtlicher Verträge durch den Bundesrat [2] |
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| Der Bundesrat kann völkerrechtliche Verträge selbstständig abschliessen, ändern oder kündigen, soweit er durch ein Bundesgesetz oder einen von der Bundesversammlung genehmigten völkerrechtlichen Vertrag dazu ermächtigt ist. Die Ermächtigung zum Abschluss umfasst auch die Ermächtigung zur Änderung und zur Kündigung des völkerrechtlichen Vertrages. [3] | ||||||
| Er kündigt völkerrechtliche Verträge selbstständig, sofern die Bundesverfassung die Kündigung vorschreibt. [4] | ||||||
| Er kann völkerrechtliche Verträge von beschränkter Tragweite selbstständig abschliessen. Er kann auch Änderungen oder Kündigungen von beschränkter Tragweite von Verträgen selbstständig vornehmen. [5] | ||||||
| Von beschränkter Tragweite sind namentlich völkerrechtliche Verträge oder Änderungen von völkerrechtlichen Verträgen, die: [6] | ||||||
| für die Schweiz keine neuen Pflichten begründen oder keinen Verzicht auf bestehende Rechte zur Folge haben; | ||||||
| dem Vollzug von Verträgen dienen, die von der Bundesversammlung genehmigt worden sind und lediglich die im Grundvertrag bereits festgelegten Rechte, Pflichten oder organisatorischen Grundsätze näher ausgestalten; | ||||||
| sich an die Behörden richten und administrativ-technische Fragen regeln. [7] | ||||||
| Nicht von beschränkter Tragweite sind namentlich völkerrechtliche Verträge oder Änderungen von völkerrechtlichen Verträgen, die: [8] | ||||||
| eine der Voraussetzungen für die Anwendung des fakultativen Staatsvertragsreferendums nach Artikel 141 Absatz 1 Buchstabe d der Bundesverfassung erfüllen; | ||||||
| Bestimmungen enthalten über Gegenstände, deren Regelung in die alleinige Zuständigkeit der Kantone fällt; | ||||||
| einmalige Ausgaben von mehr als fünf Millionen Franken oder wiederkehrende Ausgaben von mehr als zwei Millionen Franken pro Jahr verursachen. [9] | ||||||
| [1] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 3 des Parlamentsgesetzes vom 13. Dez. 2002, in Kraft seit 1. Dez. 2003 (AS 2003 3543; BBl 2001 34675428). [2] Fassung gemäss Ziff. I 2 des BG vom 21. Juni 2019 über die Zuständigkeiten für den Abschluss, die Änderung und die Kündigung völkerrechtlicher Verträge, in Kraft seit 2. Dez. 2019 (AS 2019 3119; BBl 2018 34715315). [3] Fassung gemäss Ziff. I 2 des BG vom 21. Juni 2019 über die Zuständigkeiten für den Abschluss, die Änderung und die Kündigung völkerrechtlicher Verträge, in Kraft seit 2. Dez. 2019 (AS 2019 3119; BBl 2018 34715315). [4] Eingefügt durch Ziff. I 2 des BG vom 21. Juni 2019 über die Zuständigkeiten für den Abschluss, die Änderung und die Kündigung völkerrechtlicher Verträge, in Kraft seit 2. Dez. 2019 (AS 2019 3119; BBl 2018 34715315). [5] Fassung gemäss Ziff. I 2 des BG vom 21. Juni 2019 über die Zuständigkeiten für den Abschluss, die Änderung und die Kündigung völkerrechtlicher Verträge, in Kraft seit 2. Dez. 2019 (AS 2019 3119; BBl 2018 34715315). [6] Fassung gemäss Ziff. I 2 des BG vom 21. Juni 2019 über die Zuständigkeiten für den Abschluss, die Änderung und die Kündigung völkerrechtlicher Verträge, in Kraft seit 2. Dez. 2019 (AS 2019 3119; BBl 2018 34715315). [7] Eingefügt durch Ziff. I 1 des BG vom 26. Sept. 2014 über die Kompetenz zum Abschluss völkerrechtlicher Verträge von beschränkter Tragweite und über die vorläufige Anwendung völkerrechtlicher Verträge, in Kraft seit 1. Mai 2015 (AS 2015 969; BBl 2012 7465). [8] Fassung gemäss Ziff. I 2 des BG vom 21. Juni 2019 über die Zuständigkeiten für den Abschluss, die Änderung und die Kündigung völkerrechtlicher Verträge, in Kraft seit 2. Dez. 2019 (AS 2019 3119; BBl 2018 34715315). [9] Eingefügt durch Ziff. I 1 des BG vom 26. Sept. 2014 über die Kompetenz zum Abschluss völkerrechtlicher Verträge von beschränkter Tragweite und über die vorläufige Anwendung völkerrechtlicher Verträge, in Kraft seit 1. Mai 2015 (AS 2015 969; BBl 2012 7465). | ||||||
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SR 172.010 RVOG Regierungs- und Verwaltungsorganisationsgesetz vom 21. März 1997 (RVOG) - Verwaltungsorganisationsgesetz Art. 7a [1] Abschluss, Änderung und Kündigung völkerrechtlicher Verträge durch den Bundesrat [2] |
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| Der Bundesrat kann völkerrechtliche Verträge selbstständig abschliessen, ändern oder kündigen, soweit er durch ein Bundesgesetz oder einen von der Bundesversammlung genehmigten völkerrechtlichen Vertrag dazu ermächtigt ist. Die Ermächtigung zum Abschluss umfasst auch die Ermächtigung zur Änderung und zur Kündigung des völkerrechtlichen Vertrages. [3] | ||||||
| Er kündigt völkerrechtliche Verträge selbstständig, sofern die Bundesverfassung die Kündigung vorschreibt. [4] | ||||||
| Er kann völkerrechtliche Verträge von beschränkter Tragweite selbstständig abschliessen. Er kann auch Änderungen oder Kündigungen von beschränkter Tragweite von Verträgen selbstständig vornehmen. [5] | ||||||
| Von beschränkter Tragweite sind namentlich völkerrechtliche Verträge oder Änderungen von völkerrechtlichen Verträgen, die: [6] | ||||||
| für die Schweiz keine neuen Pflichten begründen oder keinen Verzicht auf bestehende Rechte zur Folge haben; | ||||||
| dem Vollzug von Verträgen dienen, die von der Bundesversammlung genehmigt worden sind und lediglich die im Grundvertrag bereits festgelegten Rechte, Pflichten oder organisatorischen Grundsätze näher ausgestalten; | ||||||
| sich an die Behörden richten und administrativ-technische Fragen regeln. [7] | ||||||
| Nicht von beschränkter Tragweite sind namentlich völkerrechtliche Verträge oder Änderungen von völkerrechtlichen Verträgen, die: [8] | ||||||
| eine der Voraussetzungen für die Anwendung des fakultativen Staatsvertragsreferendums nach Artikel 141 Absatz 1 Buchstabe d der Bundesverfassung erfüllen; | ||||||
| Bestimmungen enthalten über Gegenstände, deren Regelung in die alleinige Zuständigkeit der Kantone fällt; | ||||||
| einmalige Ausgaben von mehr als fünf Millionen Franken oder wiederkehrende Ausgaben von mehr als zwei Millionen Franken pro Jahr verursachen. [9] | ||||||
| [1] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 3 des Parlamentsgesetzes vom 13. Dez. 2002, in Kraft seit 1. Dez. 2003 (AS 2003 3543; BBl 2001 34675428). [2] Fassung gemäss Ziff. I 2 des BG vom 21. Juni 2019 über die Zuständigkeiten für den Abschluss, die Änderung und die Kündigung völkerrechtlicher Verträge, in Kraft seit 2. Dez. 2019 (AS 2019 3119; BBl 2018 34715315). [3] Fassung gemäss Ziff. I 2 des BG vom 21. Juni 2019 über die Zuständigkeiten für den Abschluss, die Änderung und die Kündigung völkerrechtlicher Verträge, in Kraft seit 2. Dez. 2019 (AS 2019 3119; BBl 2018 34715315). [4] Eingefügt durch Ziff. I 2 des BG vom 21. Juni 2019 über die Zuständigkeiten für den Abschluss, die Änderung und die Kündigung völkerrechtlicher Verträge, in Kraft seit 2. Dez. 2019 (AS 2019 3119; BBl 2018 34715315). [5] Fassung gemäss Ziff. I 2 des BG vom 21. Juni 2019 über die Zuständigkeiten für den Abschluss, die Änderung und die Kündigung völkerrechtlicher Verträge, in Kraft seit 2. Dez. 2019 (AS 2019 3119; BBl 2018 34715315). [6] Fassung gemäss Ziff. I 2 des BG vom 21. Juni 2019 über die Zuständigkeiten für den Abschluss, die Änderung und die Kündigung völkerrechtlicher Verträge, in Kraft seit 2. Dez. 2019 (AS 2019 3119; BBl 2018 34715315). [7] Eingefügt durch Ziff. I 1 des BG vom 26. Sept. 2014 über die Kompetenz zum Abschluss völkerrechtlicher Verträge von beschränkter Tragweite und über die vorläufige Anwendung völkerrechtlicher Verträge, in Kraft seit 1. Mai 2015 (AS 2015 969; BBl 2012 7465). [8] Fassung gemäss Ziff. I 2 des BG vom 21. Juni 2019 über die Zuständigkeiten für den Abschluss, die Änderung und die Kündigung völkerrechtlicher Verträge, in Kraft seit 2. Dez. 2019 (AS 2019 3119; BBl 2018 34715315). [9] Eingefügt durch Ziff. I 1 des BG vom 26. Sept. 2014 über die Kompetenz zum Abschluss völkerrechtlicher Verträge von beschränkter Tragweite und über die vorläufige Anwendung völkerrechtlicher Verträge, in Kraft seit 1. Mai 2015 (AS 2015 969; BBl 2012 7465). | ||||||
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SR 101 BV Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 Art. 141 Fakultatives Referendum |
||||||
| Verlangen es 50 000 Stimmberechtigte oder acht Kantone innerhalb von 100 Tagen seit der amtlichen Veröffentlichung des Erlasses, so werden dem Volk zur Abstimmung vorgelegt: [1] | ||||||
| Bundesgesetze; | ||||||
| dringlich erklärte Bundesgesetze, deren Geltungsdauer ein Jahr übersteigt; | ||||||
| Bundesbeschlüsse, soweit Verfassung oder Gesetz dies vorsehen; | ||||||
| völkerrechtliche Verträge, die:unbefristet und unkündbar sind,den Beitritt zu einer internationalen Organisation vorsehen,wichtige rechtsetzende Bestimmungen enthalten oder deren Umsetzung den Erlass von Bundesgesetzen erfordert. | ||||||
| unbefristet und unkündbar sind, | ||||||
| den Beitritt zu einer internationalen Organisation vorsehen, | ||||||
| wichtige rechtsetzende Bestimmungen enthalten oder deren Umsetzung den Erlass von Bundesgesetzen erfordert. | ||||||
| ... [3] | ||||||
| [1] Angenommen in der Volksabstimmung vom 9. Febr. 2003, in Kraft seit 1. Aug. 2003 (BB vom 4. Okt. 2002, BRB vom 25. März 2003, BB vom 19. Juni 2003 - AS 2003 1949; BBl 2001 4803, 6080; 2002 6485; 2003 3111, 3954, 3960). [2] Angenommen in der Volksabstimmung vom 9. Febr. 2003, in Kraft seit 1. Aug. 2003 (BB vom 4. Okt. 2002, BRB vom 25. März 2003, BB vom 19. Juni 2003 - AS 2003 1949; BBl 2001 4803, 6080; 2002 6485; 2003 3111, 3954, 3960). [3] Aufgehoben in der Volksabstimmung vom 9. Febr. 2003, mit Wirkung seit 1. Aug. 2003 (BB vom 4. Okt. 2002, BRB vom 25. März 2003, BB vom 19. Juni 2003 - AS 2003 1949; BBl 2001 4803, 6080; 2002 6485; 2003 3111, 3954, 3960). | ||||||
|
SR 170.512 PublG Bundesgesetz vom 18. Juni 2004 über die Sammlungen des Bundesrechts und das Bundesblatt (Publikationsgesetz, PublG) - Publikationsgesetz Art. 3 Völkerrechtliche Verträge und Beschlüsse des internationalen Rechts |
||||||
| Soweit sie für die Schweiz verbindlich sind, werden in der AS veröffentlicht: | ||||||
| die völkerrechtlichen Verträge und die Beschlüsse des internationalen Rechts, die dem obligatorischen Referendum nach Artikel 140 Absatz 1 Buchstabe b oder dem fakultativen Referendum nach Artikel 141 Absatz 1 Buchstabe d BV unterstehen; | ||||||
| die übrigen völkerrechtlichen Verträge und Beschlüsse des internationalen Rechts, die Recht setzen oder zur Rechtsetzung ermächtigen. [1] | ||||||
| Der Bundesrat kann beschliessen, dass auch nicht rechtsetzende Verträge und Beschlüsse in der AS veröffentlicht werden. | ||||||
| Der Bundesrat legt die Voraussetzungen fest, unter denen Verträge und Beschlüsse, deren Geltungsdauer sechs Monate nicht übersteigt, sowie solche von beschränkter Tragweite nicht in der AS veröffentlicht werden. [2] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 26. Sept. 2014, in Kraft seit 1. Jan. 2016 (AS 2015 3977; BBl 2013 7057). [2] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 26. Sept. 2014, in Kraft seit 1. Jan. 2016 (AS 2015 3977; BBl 2013 7057). | ||||||
|
SR 170.512 PublG Bundesgesetz vom 18. Juni 2004 über die Sammlungen des Bundesrechts und das Bundesblatt (Publikationsgesetz, PublG) - Publikationsgesetz Art. 3 Völkerrechtliche Verträge und Beschlüsse des internationalen Rechts |
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| Soweit sie für die Schweiz verbindlich sind, werden in der AS veröffentlicht: | ||||||
| die völkerrechtlichen Verträge und die Beschlüsse des internationalen Rechts, die dem obligatorischen Referendum nach Artikel 140 Absatz 1 Buchstabe b oder dem fakultativen Referendum nach Artikel 141 Absatz 1 Buchstabe d BV unterstehen; | ||||||
| die übrigen völkerrechtlichen Verträge und Beschlüsse des internationalen Rechts, die Recht setzen oder zur Rechtsetzung ermächtigen. [1] | ||||||
| Der Bundesrat kann beschliessen, dass auch nicht rechtsetzende Verträge und Beschlüsse in der AS veröffentlicht werden. | ||||||
| Der Bundesrat legt die Voraussetzungen fest, unter denen Verträge und Beschlüsse, deren Geltungsdauer sechs Monate nicht übersteigt, sowie solche von beschränkter Tragweite nicht in der AS veröffentlicht werden. [2] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 26. Sept. 2014, in Kraft seit 1. Jan. 2016 (AS 2015 3977; BBl 2013 7057). [2] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 26. Sept. 2014, in Kraft seit 1. Jan. 2016 (AS 2015 3977; BBl 2013 7057). | ||||||
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3.4.7.4 Ciò sancito, come visto (cfr. consid. 3.4.6 del presente giudizio), nel caso dell'Accordo amministrativo si è dinanzi ad un accordo amichevole che non è stato pubblicato nella RU ai sensi delle predette disposizioni di legge. Ciò diversamente da tutti gli altri accordi amichevoli acclusi alle altre CDI, loro invece pubblicati formalmente. Ci si potrebbe dunque porre la questione a sapere se il motivo risiede nel fatto che lo stesso non è da considerarsi vincolante, rispettivamente se si tratta di un accordo di portata limitata e/o di durata limitata, la cui pubblicazione non è richiesta ex lege. Sennonché non si tratta di un accordo amichevole ratificato dal Consiglio federale, sicché si deve desumere che lo stesso non costituisce un trattato o una risoluzione internazionale di portata limitata ai sensi dell'art. 7a cpv. 2
|
SR 172.010 RVOG Regierungs- und Verwaltungsorganisationsgesetz vom 21. März 1997 (RVOG) - Verwaltungsorganisationsgesetz Art. 7a [1] Abschluss, Änderung und Kündigung völkerrechtlicher Verträge durch den Bundesrat [2] |
||||||
| Der Bundesrat kann völkerrechtliche Verträge selbstständig abschliessen, ändern oder kündigen, soweit er durch ein Bundesgesetz oder einen von der Bundesversammlung genehmigten völkerrechtlichen Vertrag dazu ermächtigt ist. Die Ermächtigung zum Abschluss umfasst auch die Ermächtigung zur Änderung und zur Kündigung des völkerrechtlichen Vertrages. [3] | ||||||
| Er kündigt völkerrechtliche Verträge selbstständig, sofern die Bundesverfassung die Kündigung vorschreibt. [4] | ||||||
| Er kann völkerrechtliche Verträge von beschränkter Tragweite selbstständig abschliessen. Er kann auch Änderungen oder Kündigungen von beschränkter Tragweite von Verträgen selbstständig vornehmen. [5] | ||||||
| Von beschränkter Tragweite sind namentlich völkerrechtliche Verträge oder Änderungen von völkerrechtlichen Verträgen, die: [6] | ||||||
| für die Schweiz keine neuen Pflichten begründen oder keinen Verzicht auf bestehende Rechte zur Folge haben; | ||||||
| dem Vollzug von Verträgen dienen, die von der Bundesversammlung genehmigt worden sind und lediglich die im Grundvertrag bereits festgelegten Rechte, Pflichten oder organisatorischen Grundsätze näher ausgestalten; | ||||||
| sich an die Behörden richten und administrativ-technische Fragen regeln. [7] | ||||||
| Nicht von beschränkter Tragweite sind namentlich völkerrechtliche Verträge oder Änderungen von völkerrechtlichen Verträgen, die: [8] | ||||||
| eine der Voraussetzungen für die Anwendung des fakultativen Staatsvertragsreferendums nach Artikel 141 Absatz 1 Buchstabe d der Bundesverfassung erfüllen; | ||||||
| Bestimmungen enthalten über Gegenstände, deren Regelung in die alleinige Zuständigkeit der Kantone fällt; | ||||||
| einmalige Ausgaben von mehr als fünf Millionen Franken oder wiederkehrende Ausgaben von mehr als zwei Millionen Franken pro Jahr verursachen. [9] | ||||||
| [1] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 3 des Parlamentsgesetzes vom 13. Dez. 2002, in Kraft seit 1. Dez. 2003 (AS 2003 3543; BBl 2001 34675428). [2] Fassung gemäss Ziff. I 2 des BG vom 21. Juni 2019 über die Zuständigkeiten für den Abschluss, die Änderung und die Kündigung völkerrechtlicher Verträge, in Kraft seit 2. Dez. 2019 (AS 2019 3119; BBl 2018 34715315). [3] Fassung gemäss Ziff. I 2 des BG vom 21. Juni 2019 über die Zuständigkeiten für den Abschluss, die Änderung und die Kündigung völkerrechtlicher Verträge, in Kraft seit 2. Dez. 2019 (AS 2019 3119; BBl 2018 34715315). [4] Eingefügt durch Ziff. I 2 des BG vom 21. Juni 2019 über die Zuständigkeiten für den Abschluss, die Änderung und die Kündigung völkerrechtlicher Verträge, in Kraft seit 2. Dez. 2019 (AS 2019 3119; BBl 2018 34715315). [5] Fassung gemäss Ziff. I 2 des BG vom 21. Juni 2019 über die Zuständigkeiten für den Abschluss, die Änderung und die Kündigung völkerrechtlicher Verträge, in Kraft seit 2. Dez. 2019 (AS 2019 3119; BBl 2018 34715315). [6] Fassung gemäss Ziff. I 2 des BG vom 21. Juni 2019 über die Zuständigkeiten für den Abschluss, die Änderung und die Kündigung völkerrechtlicher Verträge, in Kraft seit 2. Dez. 2019 (AS 2019 3119; BBl 2018 34715315). [7] Eingefügt durch Ziff. I 1 des BG vom 26. Sept. 2014 über die Kompetenz zum Abschluss völkerrechtlicher Verträge von beschränkter Tragweite und über die vorläufige Anwendung völkerrechtlicher Verträge, in Kraft seit 1. Mai 2015 (AS 2015 969; BBl 2012 7465). [8] Fassung gemäss Ziff. I 2 des BG vom 21. Juni 2019 über die Zuständigkeiten für den Abschluss, die Änderung und die Kündigung völkerrechtlicher Verträge, in Kraft seit 2. Dez. 2019 (AS 2019 3119; BBl 2018 34715315). [9] Eingefügt durch Ziff. I 1 des BG vom 26. Sept. 2014 über die Kompetenz zum Abschluss völkerrechtlicher Verträge von beschränkter Tragweite und über die vorläufige Anwendung völkerrechtlicher Verträge, in Kraft seit 1. Mai 2015 (AS 2015 969; BBl 2012 7465). | ||||||
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SR 172.010 RVOG Regierungs- und Verwaltungsorganisationsgesetz vom 21. März 1997 (RVOG) - Verwaltungsorganisationsgesetz Art. 7a [1] Abschluss, Änderung und Kündigung völkerrechtlicher Verträge durch den Bundesrat [2] |
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| Der Bundesrat kann völkerrechtliche Verträge selbstständig abschliessen, ändern oder kündigen, soweit er durch ein Bundesgesetz oder einen von der Bundesversammlung genehmigten völkerrechtlichen Vertrag dazu ermächtigt ist. Die Ermächtigung zum Abschluss umfasst auch die Ermächtigung zur Änderung und zur Kündigung des völkerrechtlichen Vertrages. [3] | ||||||
| Er kündigt völkerrechtliche Verträge selbstständig, sofern die Bundesverfassung die Kündigung vorschreibt. [4] | ||||||
| Er kann völkerrechtliche Verträge von beschränkter Tragweite selbstständig abschliessen. Er kann auch Änderungen oder Kündigungen von beschränkter Tragweite von Verträgen selbstständig vornehmen. [5] | ||||||
| Von beschränkter Tragweite sind namentlich völkerrechtliche Verträge oder Änderungen von völkerrechtlichen Verträgen, die: [6] | ||||||
| für die Schweiz keine neuen Pflichten begründen oder keinen Verzicht auf bestehende Rechte zur Folge haben; | ||||||
| dem Vollzug von Verträgen dienen, die von der Bundesversammlung genehmigt worden sind und lediglich die im Grundvertrag bereits festgelegten Rechte, Pflichten oder organisatorischen Grundsätze näher ausgestalten; | ||||||
| sich an die Behörden richten und administrativ-technische Fragen regeln. [7] | ||||||
| Nicht von beschränkter Tragweite sind namentlich völkerrechtliche Verträge oder Änderungen von völkerrechtlichen Verträgen, die: [8] | ||||||
| eine der Voraussetzungen für die Anwendung des fakultativen Staatsvertragsreferendums nach Artikel 141 Absatz 1 Buchstabe d der Bundesverfassung erfüllen; | ||||||
| Bestimmungen enthalten über Gegenstände, deren Regelung in die alleinige Zuständigkeit der Kantone fällt; | ||||||
| einmalige Ausgaben von mehr als fünf Millionen Franken oder wiederkehrende Ausgaben von mehr als zwei Millionen Franken pro Jahr verursachen. [9] | ||||||
| [1] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 3 des Parlamentsgesetzes vom 13. Dez. 2002, in Kraft seit 1. Dez. 2003 (AS 2003 3543; BBl 2001 34675428). [2] Fassung gemäss Ziff. I 2 des BG vom 21. Juni 2019 über die Zuständigkeiten für den Abschluss, die Änderung und die Kündigung völkerrechtlicher Verträge, in Kraft seit 2. Dez. 2019 (AS 2019 3119; BBl 2018 34715315). [3] Fassung gemäss Ziff. I 2 des BG vom 21. Juni 2019 über die Zuständigkeiten für den Abschluss, die Änderung und die Kündigung völkerrechtlicher Verträge, in Kraft seit 2. Dez. 2019 (AS 2019 3119; BBl 2018 34715315). [4] Eingefügt durch Ziff. I 2 des BG vom 21. Juni 2019 über die Zuständigkeiten für den Abschluss, die Änderung und die Kündigung völkerrechtlicher Verträge, in Kraft seit 2. Dez. 2019 (AS 2019 3119; BBl 2018 34715315). [5] Fassung gemäss Ziff. I 2 des BG vom 21. Juni 2019 über die Zuständigkeiten für den Abschluss, die Änderung und die Kündigung völkerrechtlicher Verträge, in Kraft seit 2. Dez. 2019 (AS 2019 3119; BBl 2018 34715315). [6] Fassung gemäss Ziff. I 2 des BG vom 21. Juni 2019 über die Zuständigkeiten für den Abschluss, die Änderung und die Kündigung völkerrechtlicher Verträge, in Kraft seit 2. Dez. 2019 (AS 2019 3119; BBl 2018 34715315). [7] Eingefügt durch Ziff. I 1 des BG vom 26. Sept. 2014 über die Kompetenz zum Abschluss völkerrechtlicher Verträge von beschränkter Tragweite und über die vorläufige Anwendung völkerrechtlicher Verträge, in Kraft seit 1. Mai 2015 (AS 2015 969; BBl 2012 7465). [8] Fassung gemäss Ziff. I 2 des BG vom 21. Juni 2019 über die Zuständigkeiten für den Abschluss, die Änderung und die Kündigung völkerrechtlicher Verträge, in Kraft seit 2. Dez. 2019 (AS 2019 3119; BBl 2018 34715315). [9] Eingefügt durch Ziff. I 1 des BG vom 26. Sept. 2014 über die Kompetenz zum Abschluss völkerrechtlicher Verträge von beschränkter Tragweite und über die vorläufige Anwendung völkerrechtlicher Verträge, in Kraft seit 1. Mai 2015 (AS 2015 969; BBl 2012 7465). | ||||||
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raggruppate né di sostituirsi agli strumenti giuridici convenzionali, ma con lo scopo di tracciare alcune costellazioni specifiche neI pieno rispetto della legislazione applicabile. Ne viene che anche nella denegata ipotesi in cui la domanda italiana del 23 novembre 2018 non rientrasse in tale Accordo, ciò non implicherebbe di per sé una sua irricevibilità, dovendo la stessa essere vagliata attraverso l'adempimento o meno delle premesse legali tanto convenzionali che di diritto interno espresse nella CDI CH-IT e nella LAAF [...] ».
Ora, a prescindere dal fatto che l'autorità inferiore risulta contraddirsi nelle sue allegazioni (dapprima applicando l'Accordo amministrativo quale unità interpretativa assieme alla CDI CH-IT e al Protocollo aggiuntivo, ritenendolo di fatto vincolante, per poi discostarsene definendolo un mero « punto di incontro tra autorità amministrative »), il Tribunale è di avviso che l'intenzione alla base di detto Accordo amministrativo era verosimilmente quello di definire un quadro generale alla base della domanda raggruppata in oggetto, ma non di certo di definire sui generis ovvero per ogni futura domanda raggruppata le condizioni determinanti per la concessione dell'assistenza amministrativa. Non si vede infatti per quale motivo, a differenza di altri accordi amichevoli, tale atto non è stato pubblicato ufficialmente. Nel caso contrario, si dovrebbe ritenere che nell'ambito della CDI CH-IT, unicamente le domande raggruppate adempienti, oltre i requisiti posti dall'art. 27 CDI CH-IT e dalla lett. ebis del Protocollo aggiuntivo, anche i requisiti posti dall'Accordo amministrativo, per lo stesso periodo fiscale ivi interessato (dal 25 febbraio 2015 al 31 dicembre 2016), sono ammissibili. In tal modo, verrebbe preclusa la possibilità per l'Italia di inoltrare domande raggruppate concernenti altri fattispecie e altri periodi fiscali, non contemplate da detto Accordo amministrativo. Orbene, tenuto altresì conto della clausola interpretativa della lett. ebis n. 3 del Protocollo aggiuntivo che vuole che venga data un'interpretazione la più larga possibile al fine di garantire lo scambio effettivo d'informazioni (cfr. consid. 3.3.2 del presente giudizio), una siffatta interpretazione restrittiva non appare qui sostenibile. Inoltre, considerato il contesto della Roadmap, è difficile immaginare che l'Italia abbia voluto o permesso di limitare le domande raggruppate a quelle in cui è stata inviata una lettera con un contenuto preciso. Ciò appare ancora più dubbioso se si considera che il fisco italiano (come del resto neppure quello svizzero) non ha alcun modo di verificare né che la lettera sia stata inviata, né ancora meno il contenuto di detta lettera che rimane interamente soggetto ai rapporti contrattuali tra la banca e il suo cliente. 3.4.9 In tale contesto, visto tutto quanto suesposto, si deve considerare che
nel caso dell'Accordo amministrativo si tratta chiaramente di un mero accordo amichevole di portata generale ai sensi dell'art. 26 par. 3 CDI CH-IT, concluso in modo autonomo dalle rispettive autorità competenti svizzere e italiane. In quanto tale, esso costituisce tuttalpiù uno strumento d'intesa tra
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autorità amministrative, ma non può di certo andare oltre quanto previsto dalla CDI CH-IT e il suo relativo Protocollo aggiuntivo, come neppure limitare la portata di una clausola di scambio d'informazioni fiscali. Il Tribunale è infatti di avviso che anche nel contesto di un mero accordo amichevole ai sensi dell'art. 25 par. 3 MC OCSE, trovi applicazione la giurisprudenza di cui alla DTAF 2010/7 (cfr. consid. 3.4.5.3 del presente giudizio). L'accordo amichevole può servire ad interpretare una disposizione della CDI determinante, rispettivamente a definirne l'applicazione, ma non può introdurre nuovi obblighi o diritti non contemplati dalla CDI determinante. Ancor più se lo stesso non è reso noto, mediante formale pubblicazione. Un accordo amichevole non può infatti limitare l'impegno degli Stati contraenti ad allinearsi allo standard del Modello OCSE per lo scambio di informazioni sulla base di una domanda raggruppata. È quindi opportuno seguire l'autorità inferiore quando indica che l'Accordo amministrativo consiste più in un'intesa reciproca sull'attuazione delle disposizioni della CDI CH-IT. La situazione di fatto descritta in detto Accordo amministrativo va considerata più che altro come un'illustrazione esemplificativa della fattispecie alla base di una potenziale domanda raggruppata, che non andava per forza di cosa seguita con esattezza. Ritenere il contrario, arrischierebbe infatti di abilitare modifiche, senza rispetto dell'iter legislativo alla base della modifica delle CDI, previsto dall'ordinamento giuridico svizzero. O come visto (cfr. consid. 3.4.8 del presente giudizio), di delimitare fortemente l'inoltro di domande raggruppate future alla fattispecie descritta nell'Accordo amministrativo, precludendo l'inoltro di domande raggruppate non contemplate da tale atto.
Per tutti questi motivi, il Tribunale giunge alla conclusione che l'Accordo amministrativo non può essere considerato come vincolante ai sensi dell'art. 190
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SR 101 BV Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 Art. 190 Massgebendes Recht |
||||||
| Bundesgesetze und Völkerrecht sind für das Bundesgericht und die anderen rechtsanwendenden Behörden massgebend. | ||||||
Appurato il carattere non vincolante di detto Accordo amministrativo, occorre ora verificare se la domanda raggruppata in oggetto è ammissibile alla luce dell'art. 27 CDI CH-IT, in combinato disposto con la lett. ebis del Protocollo aggiuntivo. A tal fine, qui di seguito, verranno richiamati i principi applicabili alla fattispecie in materia di domande raggruppate.
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4.1 Sul piano formale, una domanda raggruppata deve adempiere delle particolari esigenze di contenuto.
4.1.1 Le esigenze di contenuto di una domanda di assistenza amministrativa fondata sull'art. 27 cpv. 1 CDI CH-IT sono disciplinate alla lett. ebis del Protocollo aggiuntivo. Ai sensi della lett. ebis n. 2 del Protocollo aggiuntivo, le autorità fiscali dello Stato richiedente devono fornire le seguenti informazioni alle autorità fiscali dello Stato richiesto: (i)
l'identità della persona oggetto del controllo o dell'inchiesta;
(ii)
il periodo di tempo oggetto della domanda;
(iii)
la descrizione delle informazioni richieste, nonché indicazioni sulla forma nella quale lo Stato richiedente desidera ricevere tali informazioni dallo Stato richiesto;
(iv)
lo scopo fiscale per cui le informazioni sono richieste;
(v)
se sono noti, il nome e l'indirizzo del detentore presunto delle informazioni richieste.
Come già sottolineato (cfr. consid. 3.3.2 del presente giudizio), dette esigenze vanno interpretate nella maniera più larga possibile al fine di garantire lo scambio effettivo d'informazioni. Nel caso delle domande raggruppate, l'esigenza legata all'identificazione del contribuente (i) non trova applicazione in quanto tale, la lett. ebis n. 3 del Protocollo aggiuntivo prevedendo espressamente che i contribuenti possono essere identificati anche in altro modo. Né la CDI CH-IT, né il Protocollo aggiuntivo forniscono tuttavia indicazioni circa gli altri modi per identificare i contribuenti, diversamente che dall'utilizzo di un nome. In tale contesto, tenuto altresì conto che come sancito poc'anzi (cfr. consid. 3.4.9 del presente giudizio) l'Accordo amministrativo non risulta qui vincolante, occorre dunque far riferimento a quanto sanciti dalla LAAF e OAAF, nella loro versione in vigore a far tempo dal 1° gennaio 2017 (cfr. RU 2016 5059; RU 2016 4877), le quali disciplinano le disposizioni procedurali per rispondere alle domande raggruppate (cfr. Messaggio CDI CH-IT, FF 2015 5631, 5636; parimenti circa il carattere della LAAF quale legge di esecuzione delle CDI, DTF 143 II 224 consid. 6.1; 143 II 136 considd. 4.1-4.4). 4.1.2 Più precisamente, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, trova applicazione l'art. 3 cpv. 1
|
SR 651.11 StAhiV Verordnung vom 23. November 2016 über die internationale Amtshilfe in Steuersachen (Steueramtshilfeverordnung, StAhiV) - Steueramtshilfeverordnung Art. 3 Inhalt eines Gruppenersuchens |
||||||
| Ein Gruppenersuchen muss folgende Angaben enthalten: | ||||||
| eine detaillierte Umschreibung der Gruppe und der dem Ersuchen zugrunde liegenden Tatsachen und Umstände; | ||||||
| eine Beschreibung der verlangten Informationen sowie Angaben zur Form, in der der ersuchende Staat diese Informationen zu erhalten wünscht; | ||||||
| den Steuerzweck, für den die Informationen verlangt werden; | ||||||
| die Gründe zur Annahme, dass die verlangten Informationen sich im ersuchten Staat oder im Besitz oder unter der Kontrolle einer Informationsinhaberin oder eines Informationsinhabers befinden, die oder der im ersuchten Staat ansässig ist; | ||||||
| soweit bekannt, den Namen und die Adresse der mutmasslichen Informationsinhaberin oder des mutmasslichen Informationsinhabers; | ||||||
| eine Erläuterung des anwendbaren Rechts; | ||||||
| eine klare und auf Tatsachen gestützte Begründung der Annahme, dass die Steuerpflichtigen der Gruppe, über welche die Informationen verlangt werden, das anwendbare Recht nicht eingehalten haben; | ||||||
| eine Darlegung, dass die verlangten Informationen helfen würden, die Rechtskonformität der Steuerpflichtigen der Gruppe zu bestimmen; | ||||||
| sofern die Informationsinhaberin oder der Informationsinhaber oder eine andere Drittpartei aktiv zum nicht rechtskonformen Verhalten der Steuerpflichtigen der Gruppe beigetragen hat, eine Darlegung dieses Beitrages; | ||||||
| die Erklärung, dass das Ersuchen den gesetzlichen und reglementarischen Vorgaben sowie der Verwaltungspraxis des ersuchenden Staates entspricht, sodass die ersuchende Behörde diese Informationen, wenn sie sich in ihrer Zuständigkeit befinden würden, in Anwendung ihres Rechts oder im ordentlichen Rahmen ihrer Verwaltungspraxis erhalten könnte; | ||||||
| die Erklärung, dass der ersuchende Staat die nach seinem innerstaatlichen Steuerverfahren üblichen Auskunftsquellen ausgeschöpft hat. | ||||||
| Sind diese Voraussetzungen nicht erfüllt, so teilt die Eidgenössische Steuerverwaltung (ESTV) dies der ersuchenden Behörde schriftlich mit und gibt ihr Gelegenheit, ihr Ersuchen schriftlich zu ergänzen. | ||||||
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b. una descrizione delle informazioni richieste nonché indicazioni sulla forma nella quale lo Stato richiedente desidera ricevere tali informazioni; c. lo scopo fiscale per il quale le informazioni sono richieste; d. i motivi per cui si presuppone che le informazioni richieste si trovino nello Stato richiesto oppure in possesso o sotto il controllo del detentore delle informazioni residente in tale Stato;
e. il nome e l'indirizzo del detentore presunto delle informazioni, se sono noti; f. un commento del diritto applicabile;
g. un'esposizione chiara e basata su fatti dei motivi per cui si presuppone che i contribuenti del gruppo oggetto della domanda non abbiano rispettato il diritto applicabile;
h. una spiegazione in cui si illustra che le informazioni richieste aiuterebbero a determinare la conformità alla legge dei contribuenti del gruppo; i. se il detentore delle informazioni o un altro terzo ha contribuito attivamente al comportamento non conforme alla legge dei contribuenti del gruppo, una descrizione di questo contributo;
j. la dichiarazione che la domanda soddisfa le prescrizioni legali e normative nonché la prassi amministrativa dello Stato richiedente, cosicché l'autorità richiedente, qualora esse fossero di sua competenza, possa ricevere tali informazioni in applicazione del suo diritto o nel quadro ordinario della sua prassi amministrativa;
k. la dichiarazione che lo Stato richiedente ha esaurito le fonti di informazione usuali secondo la sua procedura fiscale interna.
4.2 Oltre i criteri formali, una domanda raggruppata deve di principio adempiere i medesimi criteri materiali di una domanda individuale (cfr. ANDREA OPEL, in: Amtshilfe, § 10 n. 63). Detti principi sono riassunti qui di seguito, con le dovute precisazioni proprie alle domande raggruppate. 4.2.1
4.2.1.1 Giusta l'art. 27 par. 1 CDI CH-IT, le autorità competenti degli Stati contraenti si scambiano le informazioni verosimilmente rilevanti per applicare le disposizioni della presente Convenzione oppure per l'amministrazione o l'applicazione del diritto interno relativo alle imposte di qualsiasi natura o denominazione riscosse per conto degli Stati contraenti, delle loro suddivisioni politiche o enti locali nella misura in cui l'imposizione prevista non sia contraria alla Convenzione. Il requisito della rilevanza verosimile ovvero, la condizione « verosimilmente rilevante » (cfr. lett. ebis n. 3 del Protocollo aggiuntivo) è dunque la chiave di volta del sistema di scambio d'informazioni (cfr. sentenze del TF 2C_695/2017 del 29 ottobre 2018 consid. 2.6; 2C_1162/2016 del 4 ottobre 2017 consid. 6.3; [tra le tante] sentenze del TAF A-2980/2019 del 20 maggio 2020 consid. 3.3.1; A5893/2017 dell'8 ottobre 2019 consid. 2.3.1 con rinvii; A-6226/2017 del 21 marzo 2019 consid. 4.2.2).
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4.2.1.2 L'apprezzamento del requisito della rilevanza verosimile delle informazioni richieste è in primo luogo di competenza dello Stato richiedente. Non spetta pertanto allo Stato richiesto rifiutare una domanda di assistenza o la trasmissione d'informazioni, solo perché da lui considerate prive di pertinenza per l'inchiesta o il controllo sottostante (cfr. art. 27 par. 4 CDI CH-IT; DTF 142 II 161 considd. 2.1.1, 2.1.4 e 2.4 [che evoca in particolare una « ripartizione dei ruoli » tra Stato richiedente e Stato richiesto]; [tra le tante] sentenze del TAF A-5893/2017 dell'8 ottobre 2019 consid. 2.3.2 con rinvii; A-6226/2017 del 21 marzo 2019 consid. 4.2.2 con rinvii). La condizione « verosimilmente rilevante » può essere soddisfatta sia in casi relativi ad un singolo contribuente (identificato con il nome oppure altrimenti) sia in casi relativi ad una pluralità di contribuenti (identificati con il nome oppure altrimenti; cfr. lett. ebis n. 3 del Protocollo aggiuntivo). Il ruolo dello Stato richiesto si limita ad un controllo della plausibilità; egli deve limitarsi a verificare l'esistenza di un rapporto tra la fattispecie illustrata e i documenti richiesti, tenendo presente la presunzione della buona fede dello Stato richiedente (cfr. DTF 143 II 185 consid. 3.3.2; 142 II 161 considd. 2.1.1, 2.1.4 e 2.4; 141 II 436 consid. 4.4.3; [tra le tante] sentenze del TAF A2980/2019 del 20 maggio 2020 consid. 3.3.2 con rinvii; A-5893/2017 dell'8 ottobre 2019 consid. 2.3.2 con rinvii). 4.2.1.3 Il requisito della rilevanza verosimile è adempiuto allorquando, al momento della formulazione della domanda, esiste una ragionevole probabilità che le informazioni richieste abbiano un nesso con le circostanze illustrate e quindi si rilevino pertinenti al fine dell'inchiesta o del controllo nello Stato richiedente. Ne consegue quindi che di principio lo Stato richiesto non può respingere una domanda di assistenza amministrativa poiché sarebbe giunto ad una diversa conclusione (cfr. DTF 143 II 185 consid. 3.3.2; 142 II 161 considd. 2.1.1, 2.1.4 e 2.4; 141 II 436 consid. 4.4.3; [tra le tante] sentenze del TAF A-2980/2019 del 20 maggio 2020 consid. 3.3.3; A-5324/2018 del 9 dicembre 2019 consid. 3.3.2.3; A-6226/2017 del 21 marzo 2019 consid. 4.2.1 con rinvii; A-2325/2017 del 14 novembre 2018 consid. 4.3.1 con rinvii).
4.2.2
4.2.2.1 Il riferimento a informazioni « verosimilmente rilevanti » ha lo scopo di garantire uno scambio di informazioni in ambito fiscale il più ampio possibile, senza tuttavia consentire agli Stati contraenti di intraprendere una ricerca generalizzata e indiscriminata di informazioni (« fishing expedition ») o di domandare informazioni la cui rilevanza in merito agli affari fiscali di un determinato contribuente non è verosimile (cfr. lett. ebis n. 3 del Protocollo aggiuntivo; art. 7 lett. a
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SR 651.1 StAhiG Bundesgesetz vom 28. September 2012 über die internationale Amtshilfe in Steuersachen (Steueramtshilfegesetz, StAhiG) - Steueramtshilfegesetz Art. 7 Nichteintreten |
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| Auf das Ersuchen wird nicht eingetreten, wenn: | ||||||
| es zum Zweck der Beweisausforschung gestellt worden ist; | ||||||
| Informationen verlangt werden, die von den Amtshilfebestimmungen des anwendbaren Abkommens nicht erfasst sind; oder | ||||||
| es den Grundsatz von Treu und Glauben verletzt, insbesondere wenn es auf Informationen beruht, die durch nach schweizerischem Recht strafbare Handlungen erlangt worden sind. | ||||||
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144 II 206 consid. 4.2; 143 II 136 consid. 6; sentenza del TF 2C_1162/2016 del 4 ottobre 2017 consid. 9.1; [tra le tante] sentenza del TAF A-5893/2017 dell'8 ottobre 2019 consid. 2.4 con rinvii). Il divieto delle « fishing expeditions » corrisponde al principio della proporzionalità (cfr. art. 5 cpv. 2
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SR 101 BV Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 Art. 5 Grundsätze rechtsstaatlichen Handelns |
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| Grundlage und Schranke staatlichen Handelns ist das Recht. | ||||||
| Staatliches Handeln muss im öffentlichen Interesse liegen und verhältnismässig sein. | ||||||
| Staatliche Organe und Private handeln nach Treu und Glauben. | ||||||
| Bund und Kantone beachten das Völkerrecht. | ||||||
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SR 651.1 StAhiG Bundesgesetz vom 28. September 2012 über die internationale Amtshilfe in Steuersachen (Steueramtshilfegesetz, StAhiG) - Steueramtshilfegesetz Art. 3 Begriffe |
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| In diesem Gesetz gelten als: | ||||||
| betroffene Person: Person, über die im Amtshilfeersuchen Informationen verlangt werden, oder Person, deren Steuersituation Gegenstand des spontanen Informationsaustauschs ist; | ||||||
| Informationsinhaberin oder Informationsinhaber: Person, die in der Schweiz über die verlangten Informationen verfügt; | ||||||
| Informationsaustausch auf Ersuchen: Austausch von Informationen gestützt auf ein Amtshilfeersuchen; | ||||||
| Gruppenersuchen: Amtshilfeersuchen, mit welchen Informationen über mehrere Personen verlangt werden, die nach einem identischen Verhaltensmuster vorgegangen sind und anhand präziser Angaben identifizierbar sind; | ||||||
| spontaner Informationsaustausch: unaufgeforderter Austausch von bei der ESTV oder den kantonalen Steuerverwaltungen vorhandenen Informationen, die für die zuständige ausländische Behörde voraussichtlich von Interesse sind. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang des BB vom 18. Dez. 2015 über die Genehmigung und die Umsetzung des Übereinkommens des Europarats und der OECD über die gegenseitige Amtshilfe in Steuersachen, in Kraft seit 1. Jan. 2017 (AS 2016 5059; BBl 2015 5585). [2] Eingefügt durch den Anhang des BB vom 18. Dez. 2015 über die Genehmigung und die Umsetzung des Übereinkommens des Europarats und der OECD über die gegenseitige Amtshilfe in Steuersachen, in Kraft seit 1. Jan. 2017 (AS 2016 5059; BBl 2015 5585). [3] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 21. März 2014, in Kraft seit 1. Aug. 2014 (AS 2014 2309; BBl 2013 8369). [4] Eingefügt durch den Anhang des BB vom 18. Dez. 2015 über die Genehmigung und die Umsetzung des Übereinkommens des Europarats und der OECD über die gegenseitige Amtshilfe in Steuersachen, in Kraft seit 1. Jan. 2017 (AS 2016 5059; BBl 2015 5585). | ||||||
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dal Tribunale federale in relazione alle domande raggruppate. Più concretamente, si considera che una domanda raggruppata non configura una fishing expedition se adempie le tre condizioni seguenti (cfr. DTF 146 II 150 consid. 6.1.3; 143 II 136 consid. 6.1.2; 143 II 628 consid. 5.2; sentenza del TAF A-1555/2018 del 3 agosto 2020 consid. 3.4; A-732/2019 del 26 settembre 2019 consid. 2.3.3; OPEL, Amtshilfe, § 10 n. 58): 1) la domanda deve fornire una descrizione dettagliata del gruppo, descrivendo i fatti e le circostanze specifiche che l'hanno portata alla richiesta;
2) la domanda deve spiegare la legge (fiscale) applicabile e indicare perché vi sono motivi per ritenere che i contribuenti del gruppo non abbiano adempiuto ai loro obblighi, ovvero violato la legge fiscale; 3) la domanda deve dimostrare che le informazioni richieste possono portare all'adempimento degli obblighi riconducibili dei contribuenti fiscali appartenenti al gruppo.
Per quanto attiene la seconda condizione, ovvero la sussistenza di un sospetto di comportamento contrario al diritto fiscale, il Tribunale federale ha sancito che l'autorità richiedente deve presentare i fatti che indicano un possibile comportamento illecito da parte delle persone appartenenti al gruppo (cfr. DTF 146 II 150 consid. 6.2.2; 143 II 628 consid. 5.2). Ci devono essere indicazioni concrete di una possibile violazione degli obblighi fiscali. Non sono ammesse richieste presentate a scopo di imposizione senza che vi siano sospetti (cfr. DTF 146 II 150 consid. 6.2.2; 143 II 136 consid. 6.1.2). Per contro, lo Stato richiedente non deve dimostrare con una probabilità prossima alla certezza che il comportamento viola il diritto fiscale, essendo sufficienti dei sospetti concreti (cfr. DTF 146 II 150 consid. 6.2.2; 143 II 628 consid. 5.2; 142 II 161 consid. 2.1.1; 139 II 404 consid. 9.5; sentenza del TAF A-732/2019 del 26 settembre 2019 consid. 2.4.1 con rinvii).
4.2.3
4.2.3.1 Il principio della buona fede (cfr. art. 26
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IR 0.111 Wiener Übereinkommen vom 23. Mai 1969 über das Recht der Verträge (mit Anhang) Art. 26 Pacta sunt servanda |
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| Ist ein Vertrag in Kraft, so bindet er die Vertragsparteien und ist von ihnen nach Treu und Glauben zu erfüllen. | ||||||
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le allegazioni dello Stato richiedente, a meno che sussistano dei seri dubbi. Detto in altri termini, le dichiarazioni dello Stato richiedente vanno considerate corrette, fintanto che una contraddizione manifesta non risulta dalle circostanze (cfr. DTF 146 II 150 consid. 7.1; 143 II 224 consid. 6.4; 143 II 202 considd. 8.7.1 e 8.7.4). Nel caso contrario, il principio dell'affidamento non si oppone ad una domanda di chiarimento allo Stato richiesto; il rovesciamento della presunzione della buona fede di uno Stato dovendosi in ogni caso fondare su fatti constatati e concreti (cfr. DTF 144 II 206 consid. 4.4; 143 II 202 considd. 8.7.1 e 8.7.4; 142 II 161 consid. 2.1.3; [tra le tante] sentenza del TAF A-2325/2017 del 14 novembre 2018 consid. 4.3.4 con rinvii). In virtù del principio dell'affidamento, lo Stato richiesto è vincolato alla fattispecie e alle dichiarazioni presentate nella domanda di assistenza, nella misura in cui quest'ultime non possono essere immediatamente confutate (« sofort entkräftet ») in ragione di errori, lacune o contradizioni manifeste (cfr. DTF 142 II 218 consid. 3.1; [tra le tante] sentenze del TAF A-3060/2018 del 3 novembre 2020 consid. 4.3; A-2980/2019 del 20 maggio 2020 consid. 3.5.1 con rinvii; TAF A-5324/2018 del 9 dicembre 2019 consid. 3.1.2 con rinvii).
In tale contesto, non si può esigere dallo Stato richiedente che, oltre a dover menzionare nella domanda la fattispecie rilevante, l'esposizione fornita sia priva di lacune o totalmente priva di contraddizioni. Ciò non sarebbe infatti compatibile con lo scopo dell'assistenza amministrativa, poiché proprio con le informazioni ed i documenti richiesti allo Stato richiesto, lo Stato richiedente cerca di chiarire i punti rimasti all'oscuro (cfr. DTF 142 II 161 consid. 2.1.1; 139 II 404 consid. 7.2.2; [tra le tante] sentenze del TAF A-3060/2018 del 3 novembre 2020 consid. 4.3; A2980/2019 del 20 maggio 2020 consid. 3.5.1; A-732/2019 del 26 settembre 2019 consid. 2.4.1).
4.2.3.2 Ora, salvo nel caso in cui la presa in considerazione di un fatto notorio lasci trasparire immediatamente che le indicazioni fornite dall'autorità richiedente nella propria domanda di assistenza amministrativa sono manifestamente erronee o che lo Stato richiesto sospetta l'esistenza di una situazione descritta all'art. 7
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SR 651.1 StAhiG Bundesgesetz vom 28. September 2012 über die internationale Amtshilfe in Steuersachen (Steueramtshilfegesetz, StAhiG) - Steueramtshilfegesetz Art. 7 Nichteintreten |
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| Auf das Ersuchen wird nicht eingetreten, wenn: | ||||||
| es zum Zweck der Beweisausforschung gestellt worden ist; | ||||||
| Informationen verlangt werden, die von den Amtshilfebestimmungen des anwendbaren Abkommens nicht erfasst sind; oder | ||||||
| es den Grundsatz von Treu und Glauben verletzt, insbesondere wenn es auf Informationen beruht, die durch nach schweizerischem Recht strafbare Handlungen erlangt worden sind. | ||||||
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2980/2019 del 20 maggio 2020 consid. 3.5.2; A-6205/2018 del 23 settembre 2019 consid. 2.8 con rinvii; A-3773/2018 dell'8 febbraio 2019 consid. 2.6; A-4044/2015 del 16 febbraio 2016 consid. 2.6 con rinvii). 4.2.4
4.2.4.1 Giusta l'art. 7 lett. c
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SR 651.1 StAhiG Bundesgesetz vom 28. September 2012 über die internationale Amtshilfe in Steuersachen (Steueramtshilfegesetz, StAhiG) - Steueramtshilfegesetz Art. 7 Nichteintreten |
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| Auf das Ersuchen wird nicht eingetreten, wenn: | ||||||
| es zum Zweck der Beweisausforschung gestellt worden ist; | ||||||
| Informationen verlangt werden, die von den Amtshilfebestimmungen des anwendbaren Abkommens nicht erfasst sind; oder | ||||||
| es den Grundsatz von Treu und Glauben verletzt, insbesondere wenn es auf Informationen beruht, die durch nach schweizerischem Recht strafbare Handlungen erlangt worden sind. | ||||||
Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, se una parte censura che una domanda di assistenza è fondata su fatti punibili, deve essere esaminato se detta domanda viola il principio della buona fede. In tale contesto, l'art. 7 lett. c
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SR 651.1 StAhiG Bundesgesetz vom 28. September 2012 über die internationale Amtshilfe in Steuersachen (Steueramtshilfegesetz, StAhiG) - Steueramtshilfegesetz Art. 7 Nichteintreten |
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| Auf das Ersuchen wird nicht eingetreten, wenn: | ||||||
| es zum Zweck der Beweisausforschung gestellt worden ist; | ||||||
| Informationen verlangt werden, die von den Amtshilfebestimmungen des anwendbaren Abkommens nicht erfasst sind; oder | ||||||
| es den Grundsatz von Treu und Glauben verletzt, insbesondere wenn es auf Informationen beruht, die durch nach schweizerischem Recht strafbare Handlungen erlangt worden sind. | ||||||
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SR 651.1 StAhiG Bundesgesetz vom 28. September 2012 über die internationale Amtshilfe in Steuersachen (Steueramtshilfegesetz, StAhiG) - Steueramtshilfegesetz Art. 7 Nichteintreten |
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| Auf das Ersuchen wird nicht eingetreten, wenn: | ||||||
| es zum Zweck der Beweisausforschung gestellt worden ist; | ||||||
| Informationen verlangt werden, die von den Amtshilfebestimmungen des anwendbaren Abkommens nicht erfasst sind; oder | ||||||
| es den Grundsatz von Treu und Glauben verletzt, insbesondere wenn es auf Informationen beruht, die durch nach schweizerischem Recht strafbare Handlungen erlangt worden sind. | ||||||
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di informazioni fiscali in caso di dati rubati, Novità fiscali 2016/6, pag. 18 segg.). Sennonché alla luce della giurisprudenza del Tribunale federale, tale opinione non può essere qui condivisa (cfr. [tra le tante] sentenze del TAF A-2980/2019 del 20 maggio 2020 consid. 3.6.2; A-1275/2018 del 23 maggio 2019 consid. 5.2.2 con rinvii; A-6314/2017 del 17 aprile 2019 consid. 4.3.3.3).
Più nel dettaglio, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, uno Stato adotta un comportamento contrario alla buona fede, quando lo stesso acquista dei dati bancari svizzeri e li utilizza per una domanda di assistenza amministrativa. Lo stesso vale se uno Stato si è impegnato espressamente nei confronti della Svizzera ovvero, fornendo una garanzia espressa in tal senso (« ausdrückliche Zusicherung ») a non utilizzare dei dati rubati a fondamento delle proprie domande di assistenza amministrativa e presenta comunque una domanda fondata su tali dati. Ora, la questione a sapere se lo Stato richiedente ha violato o meno il principio della buona fede ai sensi dell'art. 7 lett. c
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SR 651.1 StAhiG Bundesgesetz vom 28. September 2012 über die internationale Amtshilfe in Steuersachen (Steueramtshilfegesetz, StAhiG) - Steueramtshilfegesetz Art. 7 Nichteintreten |
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| Auf das Ersuchen wird nicht eingetreten, wenn: | ||||||
| es zum Zweck der Beweisausforschung gestellt worden ist; | ||||||
| Informationen verlangt werden, die von den Amtshilfebestimmungen des anwendbaren Abkommens nicht erfasst sind; oder | ||||||
| es den Grundsatz von Treu und Glauben verletzt, insbesondere wenn es auf Informationen beruht, die durch nach schweizerischem Recht strafbare Handlungen erlangt worden sind. | ||||||
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d'informazione abituali previste dalla sua procedura fiscale interna prima di richiedere informazioni o di aver agito conformemente alla Convenzione (cfr. DTF 144 II 206 consid. 3.3.2; sentenze del TF 2C_514/2019 del 17 agosto 2020 considd. 4.4-4.5; 2C_904/2015 dell'8 dicembre 2016 consid. 7.2; [tra le tante] sentenze del TAF A-3060/2018 del 3 novembre 2020 consid. 4.5; A-2980/2019 del 20 maggio 2020 consid. 3.7 con rinvii; A-5893/2017 dell'8 ottobre 2019 consid. 2.6 con rinvii; A-6266/2017 del 24 agosto 2018 consid. 2.7).
4.2.6 Il principio della specialità esige che lo Stato richiedente utilizzi le informazioni ricevute dallo Stato richiesto unicamente per i fini descritti all'art. 27 par. 1 CDI CH-IT, ovvero nei confronti delle persone e dei comportamenti per i quali esso ha richiesto ed ottenuto dette informazioni (cfr. sentenza del TF 2C_537/2019 del 13 luglio 2020 consid. 3.4 [destinata alla pubblicazione]; [tra le tante] sentenze del TAF A-6497/2018 del 3 novembre 2020 consid. 4.6; A-3060/2018 del 3 novembre 2020 consid. 4.6; A-5893/2017 dell'8 ottobre 2019 consid. 2.5 con rinvii). In altre parole, lo Stato richiedente non può utilizzare nei confronti di terzi, le informazioni ottenute con la domanda di assistenza, a meno che tale facoltà non risulti dalla legge dei due Stati contraenti e che l'autorità competente dello Stato richiesto autorizzi tale uso (cfr. sentenze del TF 2C_376/2019 del 13 luglio 2020 consid. 7.1.3 [destinata alla pubblicazione]; 2C_537/2019 del 13 luglio 2020 consid. 3.4 [destinata alla pubblicazione]). Nello specifico, ciò è l'espressione della dimensione personale del principio di specialità (cfr. sentenze del TF 2C_537/2019 del consid. 3.5 [destinata alla pubblicazione]; 2C_545/2019 del 13 luglio 2020 consid. 4.7 seg.). In proposito, la giurisprudenza precisa e ricorda l'esistenza di diverse concezioni in ordine alla portata del principio di specialità, sia sul piano nazionale che internazionale; incertezza che impone all'AFC di informare espressamente l'autorità richiedente in ordine alle restrizioni d'uso delle informazioni trasmesse (cfr. sentenze del TF 2C_537/2019 del 13 luglio 2020 consid. 3.5 [destinata alla pubblicazione], 2C_544/2019 del 13 luglio 2020 consid. 4.7; sentenze del TAF A-3060/2018 del 3 novembre 2020 consid. 4.6; A-6497/2018 del 3 novembre 2020 consid. 4.6).
5.
Stabiliti i principi applicabili, occorre innanzitutto esaminare se la domanda raggruppata qui in oggetto soddisfa le esigenze formali di contenuto. Da un suo esame, il Tribunale osserva che la domanda raggruppata in oggetto (cfr. atto n. 2 inc. AFC) così come riportata testualmente nella parte in fatto sub. lett. A, a cui si rinviano le parti sembri a priori rispettare
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le esigenze formali di contenuto ai sensi della lett. ebis del Protocollo aggiuntivo (cfr. consid. 4.1.1 del presente giudizio), nonché più specificamente dell'art. 3 cpv. 1
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SR 651.11 StAhiV Verordnung vom 23. November 2016 über die internationale Amtshilfe in Steuersachen (Steueramtshilfeverordnung, StAhiV) - Steueramtshilfeverordnung Art. 3 Inhalt eines Gruppenersuchens |
||||||
| Ein Gruppenersuchen muss folgende Angaben enthalten: | ||||||
| eine detaillierte Umschreibung der Gruppe und der dem Ersuchen zugrunde liegenden Tatsachen und Umstände; | ||||||
| eine Beschreibung der verlangten Informationen sowie Angaben zur Form, in der der ersuchende Staat diese Informationen zu erhalten wünscht; | ||||||
| den Steuerzweck, für den die Informationen verlangt werden; | ||||||
| die Gründe zur Annahme, dass die verlangten Informationen sich im ersuchten Staat oder im Besitz oder unter der Kontrolle einer Informationsinhaberin oder eines Informationsinhabers befinden, die oder der im ersuchten Staat ansässig ist; | ||||||
| soweit bekannt, den Namen und die Adresse der mutmasslichen Informationsinhaberin oder des mutmasslichen Informationsinhabers; | ||||||
| eine Erläuterung des anwendbaren Rechts; | ||||||
| eine klare und auf Tatsachen gestützte Begründung der Annahme, dass die Steuerpflichtigen der Gruppe, über welche die Informationen verlangt werden, das anwendbare Recht nicht eingehalten haben; | ||||||
| eine Darlegung, dass die verlangten Informationen helfen würden, die Rechtskonformität der Steuerpflichtigen der Gruppe zu bestimmen; | ||||||
| sofern die Informationsinhaberin oder der Informationsinhaber oder eine andere Drittpartei aktiv zum nicht rechtskonformen Verhalten der Steuerpflichtigen der Gruppe beigetragen hat, eine Darlegung dieses Beitrages; | ||||||
| die Erklärung, dass das Ersuchen den gesetzlichen und reglementarischen Vorgaben sowie der Verwaltungspraxis des ersuchenden Staates entspricht, sodass die ersuchende Behörde diese Informationen, wenn sie sich in ihrer Zuständigkeit befinden würden, in Anwendung ihres Rechts oder im ordentlichen Rahmen ihrer Verwaltungspraxis erhalten könnte; | ||||||
| die Erklärung, dass der ersuchende Staat die nach seinem innerstaatlichen Steuerverfahren üblichen Auskunftsquellen ausgeschöpft hat. | ||||||
| Sind diese Voraussetzungen nicht erfüllt, so teilt die Eidgenössische Steuerverwaltung (ESTV) dies der ersuchenden Behörde schriftlich mit und gibt ihr Gelegenheit, ihr Ersuchen schriftlich zu ergänzen. | ||||||
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quelle di cui all'art. 3 cpv. 1
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SR 651.11 StAhiV Verordnung vom 23. November 2016 über die internationale Amtshilfe in Steuersachen (Steueramtshilfeverordnung, StAhiV) - Steueramtshilfeverordnung Art. 3 Inhalt eines Gruppenersuchens |
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| Ein Gruppenersuchen muss folgende Angaben enthalten: | ||||||
| eine detaillierte Umschreibung der Gruppe und der dem Ersuchen zugrunde liegenden Tatsachen und Umstände; | ||||||
| eine Beschreibung der verlangten Informationen sowie Angaben zur Form, in der der ersuchende Staat diese Informationen zu erhalten wünscht; | ||||||
| den Steuerzweck, für den die Informationen verlangt werden; | ||||||
| die Gründe zur Annahme, dass die verlangten Informationen sich im ersuchten Staat oder im Besitz oder unter der Kontrolle einer Informationsinhaberin oder eines Informationsinhabers befinden, die oder der im ersuchten Staat ansässig ist; | ||||||
| soweit bekannt, den Namen und die Adresse der mutmasslichen Informationsinhaberin oder des mutmasslichen Informationsinhabers; | ||||||
| eine Erläuterung des anwendbaren Rechts; | ||||||
| eine klare und auf Tatsachen gestützte Begründung der Annahme, dass die Steuerpflichtigen der Gruppe, über welche die Informationen verlangt werden, das anwendbare Recht nicht eingehalten haben; | ||||||
| eine Darlegung, dass die verlangten Informationen helfen würden, die Rechtskonformität der Steuerpflichtigen der Gruppe zu bestimmen; | ||||||
| sofern die Informationsinhaberin oder der Informationsinhaber oder eine andere Drittpartei aktiv zum nicht rechtskonformen Verhalten der Steuerpflichtigen der Gruppe beigetragen hat, eine Darlegung dieses Beitrages; | ||||||
| die Erklärung, dass das Ersuchen den gesetzlichen und reglementarischen Vorgaben sowie der Verwaltungspraxis des ersuchenden Staates entspricht, sodass die ersuchende Behörde diese Informationen, wenn sie sich in ihrer Zuständigkeit befinden würden, in Anwendung ihres Rechts oder im ordentlichen Rahmen ihrer Verwaltungspraxis erhalten könnte; | ||||||
| die Erklärung, dass der ersuchende Staat die nach seinem innerstaatlichen Steuerverfahren üblichen Auskunftsquellen ausgeschöpft hat. | ||||||
| Sind diese Voraussetzungen nicht erfüllt, so teilt die Eidgenössische Steuerverwaltung (ESTV) dies der ersuchenden Behörde schriftlich mit und gibt ihr Gelegenheit, ihr Ersuchen schriftlich zu ergänzen. | ||||||
Ciò premesso, nel caso concreto si impone d'esaminare più a fondo l'adempimento dell'esigenza di una descrizione dettagliata del gruppo ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 lett. a
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SR 651.11 StAhiV Verordnung vom 23. November 2016 über die internationale Amtshilfe in Steuersachen (Steueramtshilfeverordnung, StAhiV) - Steueramtshilfeverordnung Art. 3 Inhalt eines Gruppenersuchens |
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| Ein Gruppenersuchen muss folgende Angaben enthalten: | ||||||
| eine detaillierte Umschreibung der Gruppe und der dem Ersuchen zugrunde liegenden Tatsachen und Umstände; | ||||||
| eine Beschreibung der verlangten Informationen sowie Angaben zur Form, in der der ersuchende Staat diese Informationen zu erhalten wünscht; | ||||||
| den Steuerzweck, für den die Informationen verlangt werden; | ||||||
| die Gründe zur Annahme, dass die verlangten Informationen sich im ersuchten Staat oder im Besitz oder unter der Kontrolle einer Informationsinhaberin oder eines Informationsinhabers befinden, die oder der im ersuchten Staat ansässig ist; | ||||||
| soweit bekannt, den Namen und die Adresse der mutmasslichen Informationsinhaberin oder des mutmasslichen Informationsinhabers; | ||||||
| eine Erläuterung des anwendbaren Rechts; | ||||||
| eine klare und auf Tatsachen gestützte Begründung der Annahme, dass die Steuerpflichtigen der Gruppe, über welche die Informationen verlangt werden, das anwendbare Recht nicht eingehalten haben; | ||||||
| eine Darlegung, dass die verlangten Informationen helfen würden, die Rechtskonformität der Steuerpflichtigen der Gruppe zu bestimmen; | ||||||
| sofern die Informationsinhaberin oder der Informationsinhaber oder eine andere Drittpartei aktiv zum nicht rechtskonformen Verhalten der Steuerpflichtigen der Gruppe beigetragen hat, eine Darlegung dieses Beitrages; | ||||||
| die Erklärung, dass das Ersuchen den gesetzlichen und reglementarischen Vorgaben sowie der Verwaltungspraxis des ersuchenden Staates entspricht, sodass die ersuchende Behörde diese Informationen, wenn sie sich in ihrer Zuständigkeit befinden würden, in Anwendung ihres Rechts oder im ordentlichen Rahmen ihrer Verwaltungspraxis erhalten könnte; | ||||||
| die Erklärung, dass der ersuchende Staat die nach seinem innerstaatlichen Steuerverfahren üblichen Auskunftsquellen ausgeschöpft hat. | ||||||
| Sind diese Voraussetzungen nicht erfüllt, so teilt die Eidgenössische Steuerverwaltung (ESTV) dies der ersuchenden Behörde schriftlich mit und gibt ihr Gelegenheit, ihr Ersuchen schriftlich zu ergänzen. | ||||||
6.1
6.1.1 In concreto, l'autorità richiedente italiana identifica il gruppo di contribuenti interessato dalla domanda raggruppata in oggetto con il seguente modello di comportamento (cfr. atto n. 2 dell'inc. AFC, punto n. 12; cfr. parimenti parte in fatto del presente giudizio sub. lett. A.a): « [...] Ai sensi dell'articolo 2 dell'Accordo amministrativo tra Autorità competenti del 2/03/2017 la presente richiesta riguarda i contribuenti italiani cd. "Recalcitranti", cioè i contribuenti italiani i cui nomi sono sconosciuti e che sono identificabili attraverso i seguenti criteri nel periodo dal 23 febbraio 2015 al 31 dicembre 2016:
a. è o è stato titolare di uno o più conti presso C._______, ora D._______; b. il titolare del conto ha o ha avuto un indirizzo di domicilio o di residenza in Italia (sulla base della documentazione in possesso di C._______, ora D._______);
c. il titolare dell'attività finanziaria ha ricevuto una lettera di C._______, ora D._______ in cui è stata annunciata la chiusura forzata del conto /conti bancari salvo egli fornisca a C._______, ora D._______, istituto di credito l'autorizzazione del modello "Direttiva Risparmio UE per la Collaborazione Volontaria (Voluntary DiscIosure") o ogni altra prova del rispetto delle proprie obbligazioni fiscali relativamente a tale conto/conti; d. nonostante tale lettera, il titolare del conto non ha fornito a C._______, ora D._______ prove sufficienti del rispetto degli obblighi fiscali [...] ».
Per quanto concerne l'esigenza della lettera della banca C._______/D._______ ai sensi della lett. c dell'art. 2 dell'Accordo amministrativo, l'autorità richiedente italiana precisa di ritenere quest'ultima come soddisfatta anche nel caso in cui la lettera in questione in concreto, la
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lettera del 3 febbraio 2014 da lei acclusa quale allegato 1 prospetti delle sostanziali limitazioni all'operabilità del conto, in quanto, a suo avviso, gli effetti di tali limitazioni sarebbero paragonabili nei fatti ad una chiusura forzata del conto, così come richiesto dall'art. 4 dell'Accordo amministrativo.
Nel descrivere i soggetti interessati, la domanda raggruppata precisa poi che non sono interessati dalla richiesta i soggetti che integrano i requisiti di cui all'art. 3 dell'Accordo Amministrativo. La domanda indica inoltre che, ai sensi dell'art. 4 dell'Accordo amministrativo, i criteri di selezione alla base della richiesta sono quelli previsti negli artt. 2 e 3 dell'Accordo amministrativo. L'utilizzo combinato di tali criteri di selezione conduce a un sospetto di evasione fiscale in quanto consente di individuare contribuenti italiani che non hanno correttamente adempiuto agli obblighi previsti dalla normativa fiscale italiana. A tal fine, essa sottolinea che occorre anche considerare che i contribuenti italiani sono tenuti a dichiarare tutte le attività e i redditi detenuti all'estero, corrispondendo le relative imposte. 6.1.2 In sintesi dunque, interessati dalla domanda raggruppata sono i cosiddetti contribuenti italiani recalcitranti, ovvero quei contribuenti italiani che durante il periodo fiscale interessato erano titolari di uno o più conti presso la banca C._______/D._______, domiciliati o residenti in Italia e non hanno reagito alla lettera inviata da detta banca che gli informava dei loro obblighi fiscali di regolarizzare i propri conti secondo la normativa fiscale italiana, minacciandoli in caso contrario di sostanziali limitazioni all'operabilità del loro conto, assimilate dall'autorità richiedente italiana ad una chiusura forzata del loro conto. Il fondamento su cui poggia la presunzione del mancato rispetto della normativa fiscale italiana risiede dunque nel fatto che, nonostante la lettera della banca, i contribuenti italiani hanno omesso di fornire prove sufficienti del rispetto dei loro obblighi fiscali. Detto fondamento presuppone dunque che una tale lettera sia stata effettivamente notificata ai clienti della banca C._______/D._______ e che gli stessi non abbiano reagito, rispettivamente non abbiano fornito la prova dell'adempimento dei loro obblighi fiscali.
6.1.3 Di per sé un tale modello di comportamento è già stato ritenuto dal Tribunale federale come idoneo a delimitare il gruppo di contribuenti interessati da una domanda raggruppata in relazione alla CDI CH-NL (cfr. DTF 143 II 136 considd. 6.3 e 6.4.2). Il Tribunale federale ha ritenuto tuttavia come essenziale per la sua ammissibilità e dunque la sua delimitazione rispetto alle fishing expeditions inammissibili la prova che i contribuenti abbiano preso conoscenza di una tale lettera, alla quale non hanno dato
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seguito. In tale contesto, ha precisato che nel caso di un « fermo banca » (ossia la trattenuta della corrispondenza presso la banca a disposizione del cliente) si può partire dal presupposto che un cliente della banca consulti regolarmente la propria corrispondenza bancaria, in ogni caso nel termine di un anno. Esso ha ritenuto infatti come non credibile visti i rischi economici di una corrispondenza in fermo banca (p. es. la finzione della notifica che determina il decorrere dei termini) e gli sviluppi attuali nell'ambito del diritto fiscale internazionale che un cliente non prenda conoscenza degli scritti della banca durante un anno (cfr. DTF 143 II 136 consid. 6.4.3). 6.2
6.2.1 Ciò puntualizzato, ritornando alla domanda raggruppata in oggetto, si osserva come all'origine di questo modello di comportamento vi siano i risultati dell'inchiesta sul programma italiano di collaborazione volontaria (« Voluntary Disclosure Program »), al quale hanno aderito più di 7'000 contribuenti italiani, regolarizzando la loro situazione fiscale. In tale contesto, l'autorità richiedente italiana indica di essere in possesso di una lettera che la banca C._______/D._______ avrebbe inviato ai propri clienti italiani, di cui ha allegato una copia alla domanda raggruppata (cfr. allegato 1 all'atto n. 2 dell'inc. AFC). In tali circostanze, essa ha motivo di ritenere che un considerevole numero di contribuenti italiani che detengono o hanno detenuto presso detta banca attività finanziarie, non le abbiano regolarizzate secondo la normativa fiscale italiana (cfr. atto n. 2 dell'inc. AFC, punto n. 15). Più concretamente, la lettera in questione è datata 3 febbraio 2014 (cfr. allegato 1 all'atto n. 2 dell'inc. AFC) e ha il seguente tenore: « [...] Nuove disposizioni per la clientela con residenza fiscale in Italia Gentile cliente,
in vista dell'annunciata imminente sottoscrizione del Protocollo di modifica dell'articolo 27 (scambio d'informazioni) della Convenzione contro le doppie imposizioni conclusa tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana, La informiamo di alcune importanti disposizioni che la C._______ ha definito per la clientela fiscalmente residente in Italia. Esse concernono i prelevamenti (in qualsiasi forma) e gli ordini di bonifico (o trasferimenti di titoli) relativi a relazioni intestate nominativamente, a conti cifrati, a società di sede o relative a qualsiasi altra struttura, ove anche solo uno degli aventi diritto economico figuri essere un soggetto fiscalmente residente in Italia.
Le seguenti nuove disposizioni hanno validità immediata. Prelevamenti in contanti
Per la clientela che ha fornito prova della conformità fiscale: EUR 100.000 (o controvalore) a semestre.
Per la clientela che non ha fornito prova della conformità fiscale ma che ha comprovatamente iniziato la regolarizzazione: 30% degli attivi
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presenti sulla relazione al 31 dicembre 2014, con un tetto massimo di EUR 50.000 (o controvalore) a semestre.
Per tutti gli altri clienti: non è possibile effettuare prelevamenti in contanti.
Bonifici e trasferimenti titoli
Per la clientela che ha fornito prova della conformità fiscale: nessuna restrizione.
Per tutti gli altri clienti: sono consentiti trasferimenti solo verso la Svizzera o nazioni presenti nella "White List" (lista consultabile sul sito dell'Agenzia delle Entrate italiana) e solo a favore di relazioni nominative intestate allo stesso beneficiario economico della relazione di partenza. Restano consentite le transazioni di ordinaria amministrazione, quali ad esempio pagamenti di affitti o di commissioni amministrative.
C._______ si riserva inoltre di introdurre ulteriori restrizioni, in particolare con riferimento all'utilizzo di carte di debito e di credito, assegni e mezzi di pagamento.
Il vostro consulente è volentieri a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione in merito [...] ».
Detta lettera non contiene un'espressa minaccia di chiusura forzata dei conti interessati, bensì unicamente delle importanti restrizioni al suo utilizzo. Come visto (cfr. consid. 6.1.1 del presente giudizio), conscia di tale evenienza, l'autorità richiedente italiana indica però di considerare che detta lettera, prospettando sostanziali limitazioni all'operabilità del conto, in caso di mancata prova della conformità fiscale, sia comunque paragonabile, per i suoi effetti, ad una chiusura forzata, così come richiesto dall'art. 4
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SR 412.101.222.13 EFZ Verordnung des SBFI vom 5. Januar 2021 über die berufliche Grundbildung Fachfrau/Fachmann öffentlicher Verkehr mit eidgenössischem Fähigkeitszeugnis (EFZ) Art. 4 Handlungskompetenzen |
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| Die Ausbildung umfasst in den folgenden Handlungskompetenzbereichen die nachstehenden Handlungskompetenzen: | ||||||
| Planen und Umsetzen des Kundenangebots:Angebots- und Betriebskonzepte für Transportdienstleistungen erstellen,Fahrplanvarianten entwickeln und beurteilen,Bedarf an Infrastruktur-, Personal- und Fahrzeugressourcen zur Umsetzung des Transportauftrags ermitteln,Personaleinsatzpläne, Fahrzeugeinsatzpläne und die Zuteilung der Infrastrukturressourcen zur Erfüllung des Transportauftrags ausarbeiten; | ||||||
| Angebots- und Betriebskonzepte für Transportdienstleistungen erstellen, | ||||||
| Fahrplanvarianten entwickeln und beurteilen, | ||||||
| Bedarf an Infrastruktur-, Personal- und Fahrzeugressourcen zur Umsetzung des Transportauftrags ermitteln, | ||||||
| Personaleinsatzpläne, Fahrzeugeinsatzpläne und die Zuteilung der Infrastrukturressourcen zur Erfüllung des Transportauftrags ausarbeiten; | ||||||
| Sicherstellen des operativen Betriebs:Betriebsablauf von Transportdienstleistungen im Normalbetrieb sicherstellen,Abweichungen vom Normalbetrieb bei der Ausführung von Transportdienstleistungen erkennen und Massnahmen einleiten,Infrastruktur, Personal- und Fahrzeugeinsatz für Transportaufträge während einer Abweichung vom Normalbetrieb anpassen,Infrastruktur, Personal und Fahrzeuge für Transportaufträge nach Abweichungen in den Normalbetrieb überführen; | ||||||
| Betriebsablauf von Transportdienstleistungen im Normalbetrieb sicherstellen, | ||||||
| Abweichungen vom Normalbetrieb bei der Ausführung von Transportdienstleistungen erkennen und Massnahmen einleiten, | ||||||
| Infrastruktur, Personal- und Fahrzeugeinsatz für Transportaufträge während einer Abweichung vom Normalbetrieb anpassen, | ||||||
| Infrastruktur, Personal und Fahrzeuge für Transportaufträge nach Abweichungen in den Normalbetrieb überführen; | ||||||
| Kommunizieren mit Kundinnen und Kunden sowie Ansprechpartnern:Kundeninformation im Personen- oder Güterverkehr planen und in den Systemen erfassen,Kundinnen und Kunden im Personen- oder Güterverkehr informieren und Kundenströme lenken,Rückmeldungen von Ansprechpartnern und Kundinnen und Kunden im Personen- oder Güterverkehr entgegennehmen und bearbeiten; | ||||||
| Kundeninformation im Personen- oder Güterverkehr planen und in den Systemen erfassen, | ||||||
| Kundinnen und Kunden im Personen- oder Güterverkehr informieren und Kundenströme lenken, | ||||||
| Rückmeldungen von Ansprechpartnern und Kundinnen und Kunden im Personen- oder Güterverkehr entgegennehmen und bearbeiten; | ||||||
| Optimieren von Angeboten und Betriebsabläufen:Betriebsdaten und Informationen für die Optimierung von Betriebskonzepten oder -abläufen von Transportdienstleistungen erheben und aufbereiten,Soll-Ist-Analysen von Betriebsabläufen von Transportdienstleistungen erstellen und Optimierungsmassnahmen ableiten,Wirksamkeit der Optimierungsmassnahmen für Transport-dienstleistungen überprüfen. | ||||||
| Betriebsdaten und Informationen für die Optimierung von Betriebskonzepten oder -abläufen von Transportdienstleistungen erheben und aufbereiten, | ||||||
| Soll-Ist-Analysen von Betriebsabläufen von Transportdienstleistungen erstellen und Optimierungsmassnahmen ableiten, | ||||||
| Wirksamkeit der Optimierungsmassnahmen für Transport-dienstleistungen überprüfen. | ||||||
Di fatto, dopo un'inchiesta approfondita condotta dalla banca C._______/D._______ e dalla E._______ e dalla F._______ per suo conto su richiesta dell'autorità inferiore è emerso che più di 10'000 clienti della banca avrebbero invero ricevuto una lettera di analogo contenuto, ma
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ad una data ulteriore, e meglio in data 20 febbraio 2015 (cfr. citata lettera allegata all'atto n. 12 dell'inc. AFC), avente il tenore seguente: « [...] Nuove disposizioni per la clientela con residenza fiscale in Italia Gentile cliente,
in vista dell'annunciata imminente sottoscrizione del Protocollo di modifica dell'articolo 27 (scambio d'informazioni) della Convenzione contro le doppie imposizioni conclusa tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana, La informiamo di alcune importanti disposizioni che C._______ ha definito per la clientela fiscalmente residente in Italia. Esse concernono i prelevamenti (in qualsiasi forma) e gli ordini di bonifico (o trasferimenti di titoli) relativi a relazioni intestate nominativamente, a conti cifrati, a società di sede o relative a qualsiasi altra struttura, ove anche solo uno degli aventi diritto economico figuri essere un soggetto fiscalmente residente in Italia.
Le seguenti nuove disposizioni hanno validità immediata. Prelevamenti in contanti
Per la clientela che ha fornito prova della conformità fiscale: EUR 100.000 (o controvalore) a semestre.
Per la clientela che non ha fornito prova della conformità fiscale ma che ha comprovatamente iniziato la regolarizzazione: 30% degli attivi presenti sulla relazione al 31 dicembre 2014, con un tetto massimo di EUR 50.000 (o controvalore) a semestre.
Per tutti gli altri clienti: non è possibile effettuare prelevamenti in contanti.
Bonifici e trasferimenti titoli
Per la clientela che ha fornito prova della conformità fiscale: nessuna restrizione.
Per tutti gli altri clienti: sono consentiti trasferimenti solo verso la Svizzera e verso i paesi UE-28 e solo a favore di relazioni nominative intestate allo stesso beneficiario economico della relazione di partenza. Restano consentite le transazioni di ordinaria amministrazione, quali ad esempio pagamenti di affitti o di commissioni amministrative impartite per il tramite del gestore di riferimento.
A titolo cautelativo viene invece inibito l'inserimento e l'esecuzione di bonifici attraverso la soluzione di e-banking e-connect. C._______ si riserva inoltre di introdurre ulteriori restrizioni, in particolare con riferimento all'utilizzo di carte di debito e di credito, assegni e altri mezzi di pagamento. Il vostro consulente è volentieri a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione in merito [...] ».
6.2.3 Detta lettera presenta effettivamente un contenuto analogo a quella del 3 febbraio 2014, ma differisce per taluni aspetti in rapporto alle limitazioni dei versamenti sul proprio conto, in caso di mancata regolarizzazione: lettera 3 febbraio 2014
lettera 20 febbraio 2015
« [...] Bonifici e trasferimenti titoli
Bonifici e trasferimenti titoli
[...]
Per tutti gli altri clienti: sono consentiti trasferimenti solo verso la Svizzera o nazioni presenti nella "White List"
[...]
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(lista consultabile sul sito dell'Agenzia
delle Entrate italiana) [...] ».
Per tutti gli altri clienti: sono consentiti trasferimenti solo verso la Svizzera e verso i paesi UE-28 [...] ».
« [...] C._______ si riserva inoltre di
introdurre ulteriori restrizioni, in particolare con riferimento all'utilizzo di carte di debito e di credito, assegni e mezzi di pagamento.
« [...] A titolo cautelativo viene invece inibito l'inserimento e l'esecuzione di bonifici attraverso la soluzione di e-banking econnect.
Il vostro consulente è volentieri a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione in merito [...] ».
C._______ si riserva inoltre di introdurre
ulteriori restrizioni, in particolare con
riferimento all'utilizzo di carte di debito e di credito, assegni e altri mezzi di
pagamento. Il vostro consulente è
volentieri a disposizione per qualsiasi
ulteriore informazione in merito [...] ».
Tali differenze di contenuto non sono tuttavia di natura così importante da fare ritenere che le conseguenze della lettera 20 febbraio 2015 differiscano da quelle della lettera 3 febbraio 2014. Sostanzialmente anche la lettera 20 febbraio 2015 comporta le medesime restrizioni in caso di mancato ossequio degli obblighi fiscali, così come prospettate dalla lettera 3 febbraio 2014. Come la prima lettera, anche la seconda non contiene dunque alcuna minaccia di chiusura del conto, bensì unicamente delle restrizioni sostanziali all'operabilità del conto. Ora, secondo le indicazioni fornite dalla banca C._______/D._______ (cfr. atto n. 12 dell'inc. AFC) a differenza della lettera 3 febbraio 2014 la lettera 20 febbraio 2015 sembrerebbe essere invece stata notificata a più di 10'000 dei suoi clienti, tra cui vi sono i qui ricorrenti (cfr. atto n. 18.2 dell'inc. AFC). 6.3 In tale contesto, si pone dunque la questione a sapere se il fatto che la prima lettera del 3 febbraio 2014 acclusa alla domanda raggruppata non è stata invero notificata ai clienti della banca C._______/D._______, come invece ritenuto dall'autorità richiedente italiana, costituisca una circostanza tale da inficiarne la validità, poiché intaccata da un errore grave, a tal punto da qualificarla di fishing expedition. In correlazione con tale circostanza, si pongono poi le due seguenti questioni. In primo luogo, la questione a sapere se la seconda lettera del 20 febbraio 2015 della banca fornita da quest'ultima all'autorità inferiore, su sua esplicita richiesta possa rimpiazzare o sostituire la prima lettera del 3 febbraio 2014 citata nella domanda raggruppata italiana e conseguentemente supplire a tale mancata notifica della prima lettera del 3 febbraio 2014. In secondo luogo, la questione a sapere se il contenuto della lettera del 20 febbraio 2015 segnatamente, la questione a sapere se le restrizioni ivi annunciate possano essere assimilate ad una chiusura forzata del conto è sufficiente alla luce delle condizioni poste in primis dalla CDI CH-IT, dal Protocollo aggiuntivo e dall'art. 3 cpv. 1 lett. a
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SR 651.11 StAhiV Verordnung vom 23. November 2016 über die internationale Amtshilfe in Steuersachen (Steueramtshilfeverordnung, StAhiV) - Steueramtshilfeverordnung Art. 3 Inhalt eines Gruppenersuchens |
||||||
| Ein Gruppenersuchen muss folgende Angaben enthalten: | ||||||
| eine detaillierte Umschreibung der Gruppe und der dem Ersuchen zugrunde liegenden Tatsachen und Umstände; | ||||||
| eine Beschreibung der verlangten Informationen sowie Angaben zur Form, in der der ersuchende Staat diese Informationen zu erhalten wünscht; | ||||||
| den Steuerzweck, für den die Informationen verlangt werden; | ||||||
| die Gründe zur Annahme, dass die verlangten Informationen sich im ersuchten Staat oder im Besitz oder unter der Kontrolle einer Informationsinhaberin oder eines Informationsinhabers befinden, die oder der im ersuchten Staat ansässig ist; | ||||||
| soweit bekannt, den Namen und die Adresse der mutmasslichen Informationsinhaberin oder des mutmasslichen Informationsinhabers; | ||||||
| eine Erläuterung des anwendbaren Rechts; | ||||||
| eine klare und auf Tatsachen gestützte Begründung der Annahme, dass die Steuerpflichtigen der Gruppe, über welche die Informationen verlangt werden, das anwendbare Recht nicht eingehalten haben; | ||||||
| eine Darlegung, dass die verlangten Informationen helfen würden, die Rechtskonformität der Steuerpflichtigen der Gruppe zu bestimmen; | ||||||
| sofern die Informationsinhaberin oder der Informationsinhaber oder eine andere Drittpartei aktiv zum nicht rechtskonformen Verhalten der Steuerpflichtigen der Gruppe beigetragen hat, eine Darlegung dieses Beitrages; | ||||||
| die Erklärung, dass das Ersuchen den gesetzlichen und reglementarischen Vorgaben sowie der Verwaltungspraxis des ersuchenden Staates entspricht, sodass die ersuchende Behörde diese Informationen, wenn sie sich in ihrer Zuständigkeit befinden würden, in Anwendung ihres Rechts oder im ordentlichen Rahmen ihrer Verwaltungspraxis erhalten könnte; | ||||||
| die Erklärung, dass der ersuchende Staat die nach seinem innerstaatlichen Steuerverfahren üblichen Auskunftsquellen ausgeschöpft hat. | ||||||
| Sind diese Voraussetzungen nicht erfüllt, so teilt die Eidgenössische Steuerverwaltung (ESTV) dies der ersuchenden Behörde schriftlich mit und gibt ihr Gelegenheit, ihr Ersuchen schriftlich zu ergänzen. | ||||||
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ultimo dalla giurisprudenza del Tribunale federale, secondo cui fondamentale per la definizione del gruppo di contribuenti interessati dalla domanda raggruppata è la notifica di una tale lettera ai contribuenti italiani, alla quale quest'ultimi non hanno reagito (cfr. consid. 6.1.3 del presente giudizio). 6.4 In proposito, preliminarmente il Tribunale osserva quanto ritenuto dall'autorità inferiore, nonché quanto censurato dai ricorrenti a riguardo. 6.4.1 Nella decisione impugnata, l'autorità inferiore che ha lei stessa constatato la mancata notifica della lettera 3 febbraio 2014 da parte della banca C._______/D._______ ai propri clienti, come invece ritenuto nella domanda raggruppata non ha indicato nulla di particolare, partendo dal presupposto che la domanda raggruppata adempie i requisiti posti dall'art. 3 cpv. 1
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SR 651.11 StAhiV Verordnung vom 23. November 2016 über die internationale Amtshilfe in Steuersachen (Steueramtshilfeverordnung, StAhiV) - Steueramtshilfeverordnung Art. 3 Inhalt eines Gruppenersuchens |
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| Ein Gruppenersuchen muss folgende Angaben enthalten: | ||||||
| eine detaillierte Umschreibung der Gruppe und der dem Ersuchen zugrunde liegenden Tatsachen und Umstände; | ||||||
| eine Beschreibung der verlangten Informationen sowie Angaben zur Form, in der der ersuchende Staat diese Informationen zu erhalten wünscht; | ||||||
| den Steuerzweck, für den die Informationen verlangt werden; | ||||||
| die Gründe zur Annahme, dass die verlangten Informationen sich im ersuchten Staat oder im Besitz oder unter der Kontrolle einer Informationsinhaberin oder eines Informationsinhabers befinden, die oder der im ersuchten Staat ansässig ist; | ||||||
| soweit bekannt, den Namen und die Adresse der mutmasslichen Informationsinhaberin oder des mutmasslichen Informationsinhabers; | ||||||
| eine Erläuterung des anwendbaren Rechts; | ||||||
| eine klare und auf Tatsachen gestützte Begründung der Annahme, dass die Steuerpflichtigen der Gruppe, über welche die Informationen verlangt werden, das anwendbare Recht nicht eingehalten haben; | ||||||
| eine Darlegung, dass die verlangten Informationen helfen würden, die Rechtskonformität der Steuerpflichtigen der Gruppe zu bestimmen; | ||||||
| sofern die Informationsinhaberin oder der Informationsinhaber oder eine andere Drittpartei aktiv zum nicht rechtskonformen Verhalten der Steuerpflichtigen der Gruppe beigetragen hat, eine Darlegung dieses Beitrages; | ||||||
| die Erklärung, dass das Ersuchen den gesetzlichen und reglementarischen Vorgaben sowie der Verwaltungspraxis des ersuchenden Staates entspricht, sodass die ersuchende Behörde diese Informationen, wenn sie sich in ihrer Zuständigkeit befinden würden, in Anwendung ihres Rechts oder im ordentlichen Rahmen ihrer Verwaltungspraxis erhalten könnte; | ||||||
| die Erklärung, dass der ersuchende Staat die nach seinem innerstaatlichen Steuerverfahren üblichen Auskunftsquellen ausgeschöpft hat. | ||||||
| Sind diese Voraussetzungen nicht erfüllt, so teilt die Eidgenössische Steuerverwaltung (ESTV) dies der ersuchenden Behörde schriftlich mit und gibt ihr Gelegenheit, ihr Ersuchen schriftlich zu ergänzen. | ||||||
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SR 651.11 StAhiV Verordnung vom 23. November 2016 über die internationale Amtshilfe in Steuersachen (Steueramtshilfeverordnung, StAhiV) - Steueramtshilfeverordnung Art. 3 Inhalt eines Gruppenersuchens |
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| Ein Gruppenersuchen muss folgende Angaben enthalten: | ||||||
| eine detaillierte Umschreibung der Gruppe und der dem Ersuchen zugrunde liegenden Tatsachen und Umstände; | ||||||
| eine Beschreibung der verlangten Informationen sowie Angaben zur Form, in der der ersuchende Staat diese Informationen zu erhalten wünscht; | ||||||
| den Steuerzweck, für den die Informationen verlangt werden; | ||||||
| die Gründe zur Annahme, dass die verlangten Informationen sich im ersuchten Staat oder im Besitz oder unter der Kontrolle einer Informationsinhaberin oder eines Informationsinhabers befinden, die oder der im ersuchten Staat ansässig ist; | ||||||
| soweit bekannt, den Namen und die Adresse der mutmasslichen Informationsinhaberin oder des mutmasslichen Informationsinhabers; | ||||||
| eine Erläuterung des anwendbaren Rechts; | ||||||
| eine klare und auf Tatsachen gestützte Begründung der Annahme, dass die Steuerpflichtigen der Gruppe, über welche die Informationen verlangt werden, das anwendbare Recht nicht eingehalten haben; | ||||||
| eine Darlegung, dass die verlangten Informationen helfen würden, die Rechtskonformität der Steuerpflichtigen der Gruppe zu bestimmen; | ||||||
| sofern die Informationsinhaberin oder der Informationsinhaber oder eine andere Drittpartei aktiv zum nicht rechtskonformen Verhalten der Steuerpflichtigen der Gruppe beigetragen hat, eine Darlegung dieses Beitrages; | ||||||
| die Erklärung, dass das Ersuchen den gesetzlichen und reglementarischen Vorgaben sowie der Verwaltungspraxis des ersuchenden Staates entspricht, sodass die ersuchende Behörde diese Informationen, wenn sie sich in ihrer Zuständigkeit befinden würden, in Anwendung ihres Rechts oder im ordentlichen Rahmen ihrer Verwaltungspraxis erhalten könnte; | ||||||
| die Erklärung, dass der ersuchende Staat die nach seinem innerstaatlichen Steuerverfahren üblichen Auskunftsquellen ausgeschöpft hat. | ||||||
| Sind diese Voraussetzungen nicht erfüllt, so teilt die Eidgenössische Steuerverwaltung (ESTV) dies der ersuchenden Behörde schriftlich mit und gibt ihr Gelegenheit, ihr Ersuchen schriftlich zu ergänzen. | ||||||
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SR 651.11 StAhiV Verordnung vom 23. November 2016 über die internationale Amtshilfe in Steuersachen (Steueramtshilfeverordnung, StAhiV) - Steueramtshilfeverordnung Art. 3 Inhalt eines Gruppenersuchens |
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| Ein Gruppenersuchen muss folgende Angaben enthalten: | ||||||
| eine detaillierte Umschreibung der Gruppe und der dem Ersuchen zugrunde liegenden Tatsachen und Umstände; | ||||||
| eine Beschreibung der verlangten Informationen sowie Angaben zur Form, in der der ersuchende Staat diese Informationen zu erhalten wünscht; | ||||||
| den Steuerzweck, für den die Informationen verlangt werden; | ||||||
| die Gründe zur Annahme, dass die verlangten Informationen sich im ersuchten Staat oder im Besitz oder unter der Kontrolle einer Informationsinhaberin oder eines Informationsinhabers befinden, die oder der im ersuchten Staat ansässig ist; | ||||||
| soweit bekannt, den Namen und die Adresse der mutmasslichen Informationsinhaberin oder des mutmasslichen Informationsinhabers; | ||||||
| eine Erläuterung des anwendbaren Rechts; | ||||||
| eine klare und auf Tatsachen gestützte Begründung der Annahme, dass die Steuerpflichtigen der Gruppe, über welche die Informationen verlangt werden, das anwendbare Recht nicht eingehalten haben; | ||||||
| eine Darlegung, dass die verlangten Informationen helfen würden, die Rechtskonformität der Steuerpflichtigen der Gruppe zu bestimmen; | ||||||
| sofern die Informationsinhaberin oder der Informationsinhaber oder eine andere Drittpartei aktiv zum nicht rechtskonformen Verhalten der Steuerpflichtigen der Gruppe beigetragen hat, eine Darlegung dieses Beitrages; | ||||||
| die Erklärung, dass das Ersuchen den gesetzlichen und reglementarischen Vorgaben sowie der Verwaltungspraxis des ersuchenden Staates entspricht, sodass die ersuchende Behörde diese Informationen, wenn sie sich in ihrer Zuständigkeit befinden würden, in Anwendung ihres Rechts oder im ordentlichen Rahmen ihrer Verwaltungspraxis erhalten könnte; | ||||||
| die Erklärung, dass der ersuchende Staat die nach seinem innerstaatlichen Steuerverfahren üblichen Auskunftsquellen ausgeschöpft hat. | ||||||
| Sind diese Voraussetzungen nicht erfüllt, so teilt die Eidgenössische Steuerverwaltung (ESTV) dies der ersuchenden Behörde schriftlich mit und gibt ihr Gelegenheit, ihr Ersuchen schriftlich zu ergänzen. | ||||||
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rinvenuto, al fine di delimitare una cerchia di « contribuenti recalcitranti » di cui non era data, per l'autorità richiedente italiana, nessuna prova della loro esistenza. Per tale motivo, essi ritengono che la domanda raggruppata costruita su uno scritto inesistente non potrebbe di certo delimitare sufficientemente la cerchia dei soggetti fiscali, dal momento che lo stesso non è stato notificato ai clienti della banca. Per gli stessi motivi, detto scritto non permetterebbe neppure di identificare lo scopo fiscale per le quali le informazioni sono richieste e di delimitare adeguatamente i detentori delle informazioni, così come invece richiesto dall'art. 3 cpv. 1 lett. a
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SR 651.11 StAhiV Verordnung vom 23. November 2016 über die internationale Amtshilfe in Steuersachen (Steueramtshilfeverordnung, StAhiV) - Steueramtshilfeverordnung Art. 3 Inhalt eines Gruppenersuchens |
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| Ein Gruppenersuchen muss folgende Angaben enthalten: | ||||||
| eine detaillierte Umschreibung der Gruppe und der dem Ersuchen zugrunde liegenden Tatsachen und Umstände; | ||||||
| eine Beschreibung der verlangten Informationen sowie Angaben zur Form, in der der ersuchende Staat diese Informationen zu erhalten wünscht; | ||||||
| den Steuerzweck, für den die Informationen verlangt werden; | ||||||
| die Gründe zur Annahme, dass die verlangten Informationen sich im ersuchten Staat oder im Besitz oder unter der Kontrolle einer Informationsinhaberin oder eines Informationsinhabers befinden, die oder der im ersuchten Staat ansässig ist; | ||||||
| soweit bekannt, den Namen und die Adresse der mutmasslichen Informationsinhaberin oder des mutmasslichen Informationsinhabers; | ||||||
| eine Erläuterung des anwendbaren Rechts; | ||||||
| eine klare und auf Tatsachen gestützte Begründung der Annahme, dass die Steuerpflichtigen der Gruppe, über welche die Informationen verlangt werden, das anwendbare Recht nicht eingehalten haben; | ||||||
| eine Darlegung, dass die verlangten Informationen helfen würden, die Rechtskonformität der Steuerpflichtigen der Gruppe zu bestimmen; | ||||||
| sofern die Informationsinhaberin oder der Informationsinhaber oder eine andere Drittpartei aktiv zum nicht rechtskonformen Verhalten der Steuerpflichtigen der Gruppe beigetragen hat, eine Darlegung dieses Beitrages; | ||||||
| die Erklärung, dass das Ersuchen den gesetzlichen und reglementarischen Vorgaben sowie der Verwaltungspraxis des ersuchenden Staates entspricht, sodass die ersuchende Behörde diese Informationen, wenn sie sich in ihrer Zuständigkeit befinden würden, in Anwendung ihres Rechts oder im ordentlichen Rahmen ihrer Verwaltungspraxis erhalten könnte; | ||||||
| die Erklärung, dass der ersuchende Staat die nach seinem innerstaatlichen Steuerverfahren üblichen Auskunftsquellen ausgeschöpft hat. | ||||||
| Sind diese Voraussetzungen nicht erfüllt, so teilt die Eidgenössische Steuerverwaltung (ESTV) dies der ersuchenden Behörde schriftlich mit und gibt ihr Gelegenheit, ihr Ersuchen schriftlich zu ergänzen. | ||||||
6.5.1 In concreto, il Tribunale osserva come l'esigenza di allegare una copia della lettera della banca svizzera che quest'ultima ha inviato ai propri clienti, invitandoli a ossequiare i loro obblighi fiscali, producendo la prova della conformità alla normativa fiscale italiana risulti esclusivamente dall'art. 4 dell'Accordo amministrativo (cfr. consid. 3.4.1 del presente giudizio). Tale esigenza non è infatti prevista né dalla CDI CH-IT, né dal Protocollo aggiuntivo (cfr. consid. 4.1.1 del presente giudizio). Neppure la giurisprudenza del Tribunale federale in rapporto a detto modello di comportamento e alla delimitazione con la fishing expedition pone una tale esigenza, richiedendo unicamente che una tale lettera sia stata effettivamente notificata ai clienti della banca (cfr. considd. 4.2.2.3 e 6.1.3 del presente giudizio). In tale contesto, il Tribunale ritiene che l'esigenza posta dall'art. 4 dell'Accordo Amministrativo non sia qui sostenibile. Essa presuppone infatti che l'autorità richiedente italiana sia o venga in possesso in
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qualche modo di una tale lettera. A prescindere dalla questione a sapere come l'autorità richiedente italiana sia venuta in possesso della lettera del 3 febbraio 2014 allegata alla domanda raggruppata in oggetto ovvero se si tratti di un documento ottenuto in maniera illecita o meno (di dubbia provenienza o di natura contraffatta) non vi è chi non veda come l'Italia non sia verosimilmente in grado di procurarsi direttamente da una banca svizzera una tale lettera, senza passare dall'assistenza amministrativa o da un'altra apposita via, la stessa essendo legata dal principio di territorialità. Esigere dall'autorità richiedente italiana che fornisca una lettera della banca renderebbe difficile, se non addirittura quasi impossibile, l'attuazione delle domande raggruppate e uno scambio effettivo di informazioni. Detta esigenza va ben oltre alla CDI CH-IT e al Protocollo aggiuntivo, sicché non può trovare qui applicazione (cfr. considd. 3.4.5.3 e 3.4.9 del presente giudizio). Tale conclusione è altresì conforme alla clausola interpretativa della lett. ebis n. 3 del Protocollo aggiuntivo, che esige che le condizioni alla base di una domanda d'assistenza amministrativa vengano interpretate in modo da non ostacolare lo scambio effettivo d'informazioni (cfr. consid. 3.3.2 del presente giudizio).
6.5.2 Alla luce di quanto precede, il Tribunale ritiene dunque che il fatto che la lettera del 3 febbraio 2014 prodotta dall'autorità richiedente italiana a titolo esemplificativo non sia quella che è stata effettivamente inviata ai clienti della banca C._______/D._______, non renda automaticamente inammissibile la domanda raggruppata in oggetto. Non si può infatti escludere a priori che i clienti di detta banca non abbiano ricevuto alcuna lettera in tal senso, quand'anche di data successiva. Come visto, dagli atti risulta che una lettera di analogo contenuto è stata effettivamente inviata e notificata ai clienti della banca, ma successivamente in data 20 febbraio 2015. In tale contesto, è comunque possibile chiaramente distinguere quei contribuenti italiani che non hanno reagito alla lettera, da quelli che si sono invece conformati alla normativa fiscale italiana prima o dopo aver ricevuto tale lettera, secondo il modello di comportamento esposto nella domanda raggruppata. Del resto, non va dimenticato che allo Stato richiedente italiano non è richiesto di presentare una domanda di assistenza amministrativa priva di errori, bensì semplicemente di rendere verosimile il sospetto di evasione fiscale da parte dei suoi contribuenti italiani (cfr. consid. 4.2.3.1 del presente giudizio). 6.5.3 Ora, nella propria domanda raggruppata l'autorità richiedente italiana, oltre a delimitare sufficientemente il gruppo delle persone interessate, illustra anche i fatti e le circostanze all'origine della sua richiesta, dimostrandone la rilevanza verosimile (cfr. atto n. 2 dell'inc. AFC, punto
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n. 15). Come già rilevato, tali fatti sono costituiti oltre che dall'invio di una lettera da parte della banca anche dai risultati scaturiti dal cosiddetto « Voluntary Disclosure Program », che hanno mostrato come numerosi contribuenti italiani detenessero conti non dichiarati presso la banca. La lettera del 3 febbraio 2014 della banca C._______/D._______ in suo possesso a prescindere dalla sua provenienza, tenuto altresì conto della presunzione della buona fede dell'autorità richiedente italiana (cfr. consid. 4.2.3.1 del presente giudizio) poteva lasciare pensare all'Italia che un tale scritto sia stato inviato ai clienti della banca. La domanda raggruppata mira proprio ad accertare quali siano i contribuenti italiani che non hanno dato seguito ad una tale lettera, sicché non hanno regolarizzato i propri conti e/o comprovato di aver rispettato gli obblighi fiscali della normativa fiscale italiana. L'errore contenuto nella domanda raggruppata legata unicamente alla lettera ivi acclusa, non è tale da inficiare la validità della domanda raggruppata. In tale contesto, si deve ammettere che la lettera 20 febbraio 2015 essendo di fatto la lettera che è stata effettivamente notificata ai clienti della banca C._______/D._______ può formalmente sostituire la lettera 3 febbraio 2014, sicché si può ritenere il requisito della notifica di una lettera della banca come adempiuto. 6.5.4 Ciò indicato, occorre ancora esaminare se il contenuto della lettera 20 febbraio 2015 che di fatto è analogo a quello della lettera 3 febbraio 2014, adempie le esigenze poste dalla CDI CH-IT. Ora, come visto, la lettera in questione annuncia delle forti limitazioni all'operabilità del conto, in caso di mancato ossequio degli obblighi fiscali da parte dei clienti della banca C._______/D._______. Sebbene, come giustamente sottolineato dai ricorrenti, detta lettera non contenga una minaccia di chiusura forzata del conto, detta circostanza non è mai stata sottaciuta dall'autorità richiedente italiana. Detta autorità la menziona apertamente nella sua domanda raggruppata, interpretandola come assimilabile alla chiusura forzata di un conto viste le forti restrizioni. Dello stesso parere è pure l'autorità inferiore (cfr. decisione impugnata, consid. 7.3; risposta 16 luglio 2020, pag. 3), come pure lo scrivente Tribunale: tenuto conto delle importanti restrizioni all'operabilità del conto preannunciate dalla banca nella lettera inviata ai suoi clienti, in caso di mancato ossequio dei loro obblighi fiscali, si può infatti ritenere che nessun cliente le avrebbe tollerate, se non per motivi di evasione fiscale. Da ciò si desume perché vi sono ragioni per ritenere che i contribuenti rientranti nel modello di comportamento menzionato abbiano verosimilmente evaso il fisco e perciò le informazioni richieste possono portare all'adempimento dei loro obblighi fiscali.
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6.6 Visto tutto quanto suesposto, si deve dunque ritenere come adempiuta la condizione di cui all'art. 3 lett. a
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SR 651.11 StAhiV Verordnung vom 23. November 2016 über die internationale Amtshilfe in Steuersachen (Steueramtshilfeverordnung, StAhiV) - Steueramtshilfeverordnung Art. 3 Inhalt eines Gruppenersuchens |
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| Ein Gruppenersuchen muss folgende Angaben enthalten: | ||||||
| eine detaillierte Umschreibung der Gruppe und der dem Ersuchen zugrunde liegenden Tatsachen und Umstände; | ||||||
| eine Beschreibung der verlangten Informationen sowie Angaben zur Form, in der der ersuchende Staat diese Informationen zu erhalten wünscht; | ||||||
| den Steuerzweck, für den die Informationen verlangt werden; | ||||||
| die Gründe zur Annahme, dass die verlangten Informationen sich im ersuchten Staat oder im Besitz oder unter der Kontrolle einer Informationsinhaberin oder eines Informationsinhabers befinden, die oder der im ersuchten Staat ansässig ist; | ||||||
| soweit bekannt, den Namen und die Adresse der mutmasslichen Informationsinhaberin oder des mutmasslichen Informationsinhabers; | ||||||
| eine Erläuterung des anwendbaren Rechts; | ||||||
| eine klare und auf Tatsachen gestützte Begründung der Annahme, dass die Steuerpflichtigen der Gruppe, über welche die Informationen verlangt werden, das anwendbare Recht nicht eingehalten haben; | ||||||
| eine Darlegung, dass die verlangten Informationen helfen würden, die Rechtskonformität der Steuerpflichtigen der Gruppe zu bestimmen; | ||||||
| sofern die Informationsinhaberin oder der Informationsinhaber oder eine andere Drittpartei aktiv zum nicht rechtskonformen Verhalten der Steuerpflichtigen der Gruppe beigetragen hat, eine Darlegung dieses Beitrages; | ||||||
| die Erklärung, dass das Ersuchen den gesetzlichen und reglementarischen Vorgaben sowie der Verwaltungspraxis des ersuchenden Staates entspricht, sodass die ersuchende Behörde diese Informationen, wenn sie sich in ihrer Zuständigkeit befinden würden, in Anwendung ihres Rechts oder im ordentlichen Rahmen ihrer Verwaltungspraxis erhalten könnte; | ||||||
| die Erklärung, dass der ersuchende Staat die nach seinem innerstaatlichen Steuerverfahren üblichen Auskunftsquellen ausgeschöpft hat. | ||||||
| Sind diese Voraussetzungen nicht erfüllt, so teilt die Eidgenössische Steuerverwaltung (ESTV) dies der ersuchenden Behörde schriftlich mit und gibt ihr Gelegenheit, ihr Ersuchen schriftlich zu ergänzen. | ||||||
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SR 651.11 StAhiV Verordnung vom 23. November 2016 über die internationale Amtshilfe in Steuersachen (Steueramtshilfeverordnung, StAhiV) - Steueramtshilfeverordnung Art. 3 Inhalt eines Gruppenersuchens |
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| Ein Gruppenersuchen muss folgende Angaben enthalten: | ||||||
| eine detaillierte Umschreibung der Gruppe und der dem Ersuchen zugrunde liegenden Tatsachen und Umstände; | ||||||
| eine Beschreibung der verlangten Informationen sowie Angaben zur Form, in der der ersuchende Staat diese Informationen zu erhalten wünscht; | ||||||
| den Steuerzweck, für den die Informationen verlangt werden; | ||||||
| die Gründe zur Annahme, dass die verlangten Informationen sich im ersuchten Staat oder im Besitz oder unter der Kontrolle einer Informationsinhaberin oder eines Informationsinhabers befinden, die oder der im ersuchten Staat ansässig ist; | ||||||
| soweit bekannt, den Namen und die Adresse der mutmasslichen Informationsinhaberin oder des mutmasslichen Informationsinhabers; | ||||||
| eine Erläuterung des anwendbaren Rechts; | ||||||
| eine klare und auf Tatsachen gestützte Begründung der Annahme, dass die Steuerpflichtigen der Gruppe, über welche die Informationen verlangt werden, das anwendbare Recht nicht eingehalten haben; | ||||||
| eine Darlegung, dass die verlangten Informationen helfen würden, die Rechtskonformität der Steuerpflichtigen der Gruppe zu bestimmen; | ||||||
| sofern die Informationsinhaberin oder der Informationsinhaber oder eine andere Drittpartei aktiv zum nicht rechtskonformen Verhalten der Steuerpflichtigen der Gruppe beigetragen hat, eine Darlegung dieses Beitrages; | ||||||
| die Erklärung, dass das Ersuchen den gesetzlichen und reglementarischen Vorgaben sowie der Verwaltungspraxis des ersuchenden Staates entspricht, sodass die ersuchende Behörde diese Informationen, wenn sie sich in ihrer Zuständigkeit befinden würden, in Anwendung ihres Rechts oder im ordentlichen Rahmen ihrer Verwaltungspraxis erhalten könnte; | ||||||
| die Erklärung, dass der ersuchende Staat die nach seinem innerstaatlichen Steuerverfahren üblichen Auskunftsquellen ausgeschöpft hat. | ||||||
| Sind diese Voraussetzungen nicht erfüllt, so teilt die Eidgenössische Steuerverwaltung (ESTV) dies der ersuchenden Behörde schriftlich mit und gibt ihr Gelegenheit, ihr Ersuchen schriftlich zu ergänzen. | ||||||
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| eine detaillierte Umschreibung der Gruppe und der dem Ersuchen zugrunde liegenden Tatsachen und Umstände; | ||||||
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6.7 Per gli stessi motivi, visto il contenuto della domanda raggruppata, il Tribunale diversamente da quanto ritenuto dai ricorrenti (cfr. ricorso 3 marzo 2020, punto n. 56; replica 3 settembre 2020, punti n. 18-21) non intravvede poi alcun motivo di considerare quest'ultima come una fishing expedition. Le condizioni poste dalla giurisprudenza (cfr. consid. 4.2.2.3 del presente giudizio) risultano infatti qui adempiute, la domanda raggruppata fornendo una descrizione dettagliata del gruppo sulla base di un modello di comportamento (cfr. atto n. 2 dell'inc. AFC, punto n. 12), descrivendo i fatti e le circostanze specifiche che l'hanno portata alla richiesta, indicando i motivi per i quali ritiene che vi siano contribuenti italiani del gruppo che non abbiano adempiuto i loro obblighi fiscali (cfr. atto n. 2 dell'inc. AFC, punti n. 12 e 15) e dimostrando che le informazioni richieste possono portare all'adempimento degli obblighi riconducibili dei contribuenti italiani appartenenti al gruppo (cfr. atto n. 2 dell'inc. AFC, punti n. 12-16). 7.
Ciò appurato, occorre ora esaminare la ricevibilità materiale della domanda raggruppata, alla luce delle restanti censure sollevate dai ricorrenti. 7.1
7.1.1 I ricorrenti ritengono che la domanda raggruppata violerebbe l'art. 7 lett. c
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SR 651.1 StAhiG Bundesgesetz vom 28. September 2012 über die internationale Amtshilfe in Steuersachen (Steueramtshilfegesetz, StAhiG) - Steueramtshilfegesetz Art. 7 Nichteintreten |
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| Auf das Ersuchen wird nicht eingetreten, wenn: | ||||||
| es zum Zweck der Beweisausforschung gestellt worden ist; | ||||||
| Informationen verlangt werden, die von den Amtshilfebestimmungen des anwendbaren Abkommens nicht erfasst sind; oder | ||||||
| es den Grundsatz von Treu und Glauben verletzt, insbesondere wenn es auf Informationen beruht, die durch nach schweizerischem Recht strafbare Handlungen erlangt worden sind. | ||||||
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reperimento della lettera 3 febbraio 2014 da parte dell'autorità richiedente italiana, che si sarebbe limitata ad indicare come la stessa fosse già in suo possesso. A mente dei ricorrenti, risulterebbe chiaramente che detto scritto non è mai stato allestito dalla banca C._______/D._______, nella forma in cui è stato allegato alla domanda raggruppata. L'autorità inferiore avrebbe dunque dovuto indagare al riguardo e controllare la validità materiale della lettera 3 febbraio 2014, chiedendo all'autorità richiedente italiana perlomeno di fornire una dichiarazione secondo cui la stessa non si sarebbe fondata su delle informazioni ottenute per mezzo di reati punibili ai sensi del diritto svizzero (cfr. ricorso 3 marzo 2020, punti n. 57-65; replica 3 settembre 2020, punti n. 10, 22-27). 7.1.2 Al riguardo, il Tribunale ribadisce innanzitutto come la buona fede dello Stato richiedente sia presunta, sicché si deve partire dal presupposto che salvo prova contraria lo stesso non abbia fondato la propria domanda su dei dati ottenuti illegalmente ai sensi dell'art. 7 lett. c
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SR 651.1 StAhiG Bundesgesetz vom 28. September 2012 über die internationale Amtshilfe in Steuersachen (Steueramtshilfegesetz, StAhiG) - Steueramtshilfegesetz Art. 7 Nichteintreten |
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| Auf das Ersuchen wird nicht eingetreten, wenn: | ||||||
| es zum Zweck der Beweisausforschung gestellt worden ist; | ||||||
| Informationen verlangt werden, die von den Amtshilfebestimmungen des anwendbaren Abkommens nicht erfasst sind; oder | ||||||
| es den Grundsatz von Treu und Glauben verletzt, insbesondere wenn es auf Informationen beruht, die durch nach schweizerischem Recht strafbare Handlungen erlangt worden sind. | ||||||
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| es den Grundsatz von Treu und Glauben verletzt, insbesondere wenn es auf Informationen beruht, die durch nach schweizerischem Recht strafbare Handlungen erlangt worden sind. | ||||||
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| es zum Zweck der Beweisausforschung gestellt worden ist; | ||||||
| Informationen verlangt werden, die von den Amtshilfebestimmungen des anwendbaren Abkommens nicht erfasst sind; oder | ||||||
| es den Grundsatz von Treu und Glauben verletzt, insbesondere wenn es auf Informationen beruht, die durch nach schweizerischem Recht strafbare Handlungen erlangt worden sind. | ||||||
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In tale contesto, il Tribunale non ha motivo di ritenere che l'autorità richiedente italiana si sia procurata in maniera illegale la lettera da lei acclusa alla domanda raggruppata. Quand'anche fosse un terzo ad avere commesso un reato in Svizzera e trasmesso detto scritto all'autorità richiedente italiana, ciò non sarebbe comunque imputabile a quest'ultima. Del resto, visto il contenuto della lettera molto simile alla lettera 20 febbraio 2015, non vi è motivo di ritenere che si tratti di un falso creato ad hoc per i fini della domanda raggruppata. In che misura essa abbia agito contrariamente alla buona fede ai sensi della giurisprudenza del Tribunale federale non è qui ravvisabile. Ai sensi di detta giurisprudenza, la domanda di assistenza amministrativa andrebbe respinta solo se l'Italia avesse agito contrariamente alla buona fede e non a causa del comportamento di una persona (sconosciuta) sulla quale essa non ha alcuna influenza. In altre parole, quand'anche fosse possibile dimostrare che la domanda di assistenza si fonda su dati ottenuti attraverso reati commessi in Svizzera, bisognerebbe comunque entrare nel merito della stessa (cfr. sentenza del TAF A-1275/2018 del 23 maggio 2019 consid. 5.3). I rimproveri mossi nei confronti dell'autorità inferiore non sono poi giustificati, quest'ultima come visto (cfr. consid. 6.2.2 del presente giudizio) essendosi adoperata per verificare presso la banca se una tale lettera fosse stata notificata ai clienti. Ora, come visto, una lettera molto simile è stata effettivamente notificata a più di 10'000 clienti della banca ad una data successiva, ciò che rende plausibile quanto ritenuto dall'autorità richiedente italiana nella sua domanda raggruppata. In tali circostanze, tenuto conto del principio dell'affidamento, si può ritenere che l'autorità inferiore non aveva motivo di indagare ulteriormente al riguardo. La censura dei ricorrenti va pertanto qui respinta. 7.2
7.2.1 I ricorrenti contestano altresì il rispetto del presupposto materiale dell'art. 3 lett. k
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| eine detaillierte Umschreibung der Gruppe und der dem Ersuchen zugrunde liegenden Tatsachen und Umstände; | ||||||
| eine Beschreibung der verlangten Informationen sowie Angaben zur Form, in der der ersuchende Staat diese Informationen zu erhalten wünscht; | ||||||
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quanto segue: « [...] Sono stati esauriti tutti i mezzi interni di indagine fatta eccezione per quelli che avrebbero dato luogo a difficoltà sproporzionate [...] » (cfr. atto n. 2 dell'inc. AFC, punto n. 5). Contrariamente a quanto ritenuto dai ricorrenti, in virtù del principio dell'affidamento una tale dichiarazione è sufficiente a comprovare il rispetto del principio della sussidiarietà (cfr. consid. 4.2.5 del presente giudizio). Secondo costante giurisprudenza, in presenza di una tale dichiarazione e in assenza di errori, lacune o contraddizioni palesi al riguardo, l'autorità richiesta non è tenuta a chiedere all'autorità richiedente di comprovare di aver sfruttato tutte le fonti di informazione previste dalla sua legislazione (cfr. consid. 4.2.5 del presente giudizio). Come visto, se effettivamente è qui risultato che la lettera datata 3 febbraio 2014 non è stata mai inviata ai clienti della banca C._______/D._______, resta il fatto che una seconda lettera datata 20 febbraio 2015 è stata invece da lei inviata ai suoi clienti, ciò che rende verosimile la fattispecie alla base della domanda raggruppata. Del resto, va qui riconosciuto che l'autorità inferiore ha proceduto agli accertamenti del caso presso la banca, invitandola a verificare se non vi fosse un altro scritto analogo ad una data posteriore, proprio al fine di sincerarsi della fattispecie alla base della domanda raggruppata. Non va poi dimenticato che il principio di sussidiarietà dipende altresì dal tipo di domanda: nel caso di una domanda raggruppata non si può infatti pretendere dallo Stato richiedente che lo stesso si rivolga dapprima ai contribuenti interessati da una tale domanda, allorquando non ne conosce ancora i nominativi. In tali circostanze, si deve ritenere che non vi è motivo per ritenere che l'autorità richiedente italiana non abbia rispettato il principio di sussidiarietà. Allo stesso modo, è altresì sufficiente la dichiarazione secondo cui la domanda è conforme alla legislazione e prassi italiana, nonché all'art. 27 CDI CH-IT, alla lett. ebis del Protocollo aggiuntivo e all'Accordo amministrativo (cfr. atto n. 2 dell'inc. AFC, punto n. 5). Ora, l'esame del Tribunale e dell'autorità inferiore dovendosi limitare alla plausibilità, non spetta a loro valutare la rilevanza verosimile o meno delle informazioni richieste dall'autorità richiedente italiana (cfr. consid. 4.2.1.2 del presente giudizio). Anche su questo punto il ricorso va pertanto respinto.
8.
Appurata l'ammissibilità formale e materiale della domanda raggruppata, è qui doveroso constatare come i ricorrenti rientrino nel modello di comportamento ivi descritto. Dai documenti bancari (cfr. atto n. 18.2 dell'inc. AFC) risulta infatti che nel periodo fiscale dal 23 febbraio 2015 al 31 dicembre 2016 essi erano domiciliati in Italia ed erano cointestatari/contitolari di un conto bancario presso la banca C._______/D._______, come da loro stessi riconosciuto (cfr. ricorso 3 marzo 2020, punto n. 13). Risulta altresì
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ch'essi hanno ricevuto la lettera del 20 febbraio 2015. Dalle note bancarie, risulta poi ch'essi erano a conoscenza del contenuto della predetta lettera, poiché il consulente bancario ha annotato che i ricorrenti non erano intenzionati ad aderire al programma « Voluntary Disclosure » e che intendevano chiudere il conto. Più nel dettaglio, in data 27 febbraio 2015, è stato annotato quanto segue: (cfr. note bancarie allegate all'atto n. 18.2 dell'inc. AFC): « [...] I clienti mi informeranno dove bonificare l'intero saldo presso un istituto bancario di X._______ (2x bonifici su conti nominativi/split 2x in base form.A) [...] ». In data 30 luglio 2015, è stata annotato invece quanto segue (cfr. note bancarie allegate all'atto n. 18.2 dell'inc. AFC): « [...] Firma lettera estinzione relazione (scarico)+cambio USD in EUR! Non intensionato VD Italy/Tool ok! [...] ». Ciò sottolineato, in ogni caso dagli atti dell'incarto non risulta che i ricorrenti abbiano fornito alla banca la prova della loro conformità alla normativa fiscale italiana. Tale evenienza non viene neppure da essi qui sollevata o contestata. In tali circostanze, si deve ritenere che gli stessi sono verosimilmente interessati dalla domanda raggruppata, ragione per cui vi è da ritenere la trasmissione delle informazioni postulata dall'autorità richiedente italiana come giustificata.
9.
9.1 In conclusione, lo scrivente Tribunale deve constatare che la domanda raggruppata di assistenza amministrativa italiana del 23 novembre 2018 adempie tutti i requisiti formali alla base della sua ammissibilità. Essa non risulta manifestamente fondata su una fattispecie completamente errata e/o non veritiera. Essa non costituisce neppure una « fishing expedition », non è contraria né al principio di sussidiarietà né al principio della buona fede e dell'affidamento. Nulla agli atti permette peraltro di ritenere che la stessa sia fondata su un reato o di dubitare della rilevanza verosimile delle informazioni richieste dall'autorità richiedente italiana. I ricorrenti rientrano poi nel modello di comportamento descritto in detta domanda raggruppata. Ne consegue che è a giusta ragione che l'autorità inferiore ha concesso l'assistenza amministrativa in materia fiscale all'Italia, per quanto concerne i qui ricorrenti. Il Tribunale non intravvede pertanto alcun valido motivo per respingere la domanda di assistenza in oggetto o annullare la decisione impugnata, così come invece postulato dai ricorrenti nel loro gravame. 9.2 Ciò sancito, va da ultimo ancora sottolineato che le persone menzionate nella documentazione bancaria sono protette dal principio della specialità di cui all'art. 27 par. 2 CDI CH-IT, precisato dalla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. consid. 4.2.6 del presente giudizio). Tenuto conto dell'esistenza di diverse concezioni in ordine alla portata del principio di
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specialità sia sul piano nazionale che internazionale, in particolare sulla sua componente personale, è qui opportuno che l'AFC informi espressamente l'autorità richiedente italiana in ordine alle restrizioni d'uso delle informazioni trasmesse (cfr. consid. 4.2.6 del presente giudizio; parimenti sentenza del TAF A-5309/2019 del 3 dicembre 2020 consid. 5.6 con rinvii). L'AFC dovrà dunque precisare e riferire all'autorità richiedente italiana quanto sancito al punto n. 2 del dispositivo del presente giudizio. 9.3 In definitiva, la decisione impugnata va dunque confermata e il ricorso dei ricorrenti integralmente respinto, con le precisazioni all'attenzione dell'autorità inferiore di cui al consid. 9.2 circa il principio di specialità. 10.
In considerazione dell'esito della lite, giusta l'art. 63 cpv. 1
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SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 63 |
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| Die Beschwerdeinstanz auferlegt in der Entscheidungsformel die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruchgebühr, Schreibgebühren und Barauslagen, in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt. Ausnahmsweise können sie ihr erlassen werden. | ||||||
| Keine Verfahrenskosten werden Vorinstanzen oder beschwerdeführenden und unterliegenden Bundesbehörden auferlegt; anderen als Bundesbehörden, die Beschwerde führen und unterliegen, werden Verfahrenskosten auferlegt, soweit sich der Streit um vermögensrechtliche Interessen von Körperschaften oder autonomen Anstalten dreht. | ||||||
| Einer obsiegenden Partei dürfen nur Verfahrenskosten auferlegt werden, die sie durch Verletzung von Verfahrenspflichten verursacht hat. | ||||||
| Die Beschwerdeinstanz, ihr Vorsitzender oder der Instruktionsrichter erhebt vom Beschwerdeführer einen Kostenvorschuss in der Höhe der mutmasslichen Verfahrenskosten. Zu dessen Leistung ist dem Beschwerdeführer eine angemessene Frist anzusetzen unter Androhung des Nichteintretens. Wenn besondere Gründe vorliegen, kann auf die Erhebung des Kostenvorschusses ganz oder teilweise verzichtet werden. [1] | ||||||
| Die Spruchgebühr richtet sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. Sie beträgt: | ||||||
| in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse 100-5000 Franken; | ||||||
| in den übrigen Streitigkeiten 100-50 000 Franken. [2] | ||||||
| Der Bundesrat regelt die Bemessung der Gebühren im Einzelnen. [3] Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [4] und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010 [5]. [6] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [2] Eingefügt durch Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [3] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [4] SR 173.32 [5] SR 173.71 [6] Fassung des zweiten Satzes gemäss Anhang Ziff. II 3 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). | ||||||
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SR 173.320.2 VGKE Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE) Art. 4 [1] Gerichtsgebühr in Streitigkeiten mit Vermögensinteresse |
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| In Streitigkeiten mit Vermögensinteresse beträgt die Gerichtsgebühr: Streitwert in Franken Gebühr in Franken 0 - 010 000 200- 5 000 10 000 - 020 000 500- 5 000 20 000 - 50 000 1 000- 5 000 50 000 - 100 000 1 500- 7 000 100 000 - 200 000 2 000-10 000 200 000 - 500 000 3 000-14 000 500 000 - 1 000 000 5 000-20 000 1 000 000 - 5 000 000 7 000-40 000 über 5 000 000 15 000-50 000 | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des Beschlusses des BVGer vom 20. Aug. 2009, in Kraft seit 1. April 2010 (AS 2010 945). | ||||||
|
SR 173.320.2 VGKE Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE) Art. 7 Grundsatz |
||||||
| Obsiegende Parteien haben Anspruch auf eine Parteientschädigung für die ihnen erwachsenen notwendigen Kosten. | ||||||
| Obsiegt die Partei nur teilweise, so ist die Parteientschädigung entsprechend zu kürzen. | ||||||
| Keinen Anspruch auf Parteientschädigung haben Bundesbehörden und, in der Regel, andere Behörden, die als Parteien auftreten. | ||||||
| Sind die Kosten verhältnismässig gering, so kann von einer Parteientschädigung abgesehen werden. | ||||||
| Artikel 6a ist sinngemäss anwendbar. [1] | ||||||
| [1] Eingefügt durch Ziff. I des Beschlusses des BVGer vom 20. Aug. 2009, in Kraft seit 1. April 2010 (AS 2010 945). | ||||||
11.
Contro la presente decisione, relativa ad un'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale, può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (cfr. art. 83 lett. h
|
SR 173.110 BGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz Art. 83 Ausnahmen |
||||||
| Die Beschwerde ist unzulässig gegen: | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der inneren oder äusseren Sicherheit des Landes, der Neutralität, des diplomatischen Schutzes und der übrigen auswärtigen Angelegenheiten, soweit das Völkerrecht nicht einen Anspruch auf gerichtliche Beurteilung einräumt; | ||||||
| Entscheide über die ordentliche Einbürgerung; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet des Ausländerrechts betreffend:die Einreise,Bewilligungen, auf die weder das Bundesrecht noch das Völkerrecht einen Anspruch einräumt,die vorläufige Aufnahme,die Ausweisung gestützt auf Artikel 121 Absatz 2 der Bundesverfassung und die Wegweisung,Abweichungen von den Zulassungsvoraussetzungen,die Verlängerung der Grenzgängerbewilligung, den Kantonswechsel, den Stellenwechsel von Personen mit Grenzgängerbewilligung sowie die Erteilung von Reisepapieren an schriftenlose Ausländerinnen und Ausländer; | ||||||
| die Einreise, | ||||||
| Bewilligungen, auf die weder das Bundesrecht noch das Völkerrecht einen Anspruch einräumt, | ||||||
| die vorläufige Aufnahme, | ||||||
| die Ausweisung gestützt auf Artikel 121 Absatz 2 der Bundesverfassung und die Wegweisung, | ||||||
| Abweichungen von den Zulassungsvoraussetzungen, | ||||||
| die Verlängerung der Grenzgängerbewilligung, den Kantonswechsel, den Stellenwechsel von Personen mit Grenzgängerbewilligung sowie die Erteilung von Reisepapieren an schriftenlose Ausländerinnen und Ausländer; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet des Asyls, die:vom Bundesverwaltungsgericht getroffen worden sind, ausser sie betreffen Personen, gegen die ein Auslieferungsersuchen des Staates vorliegt, vor welchem sie Schutz suchen,von einer kantonalen Vorinstanz getroffen worden sind und eine Bewilligung betreffen, auf die weder das Bundesrecht noch das Völkerrecht einen Anspruch einräumt; | ||||||
| vom Bundesverwaltungsgericht getroffen worden sind, ausser sie betreffen Personen, gegen die ein Auslieferungsersuchen des Staates vorliegt, vor welchem sie Schutz suchen, | ||||||
| von einer kantonalen Vorinstanz getroffen worden sind und eine Bewilligung betreffen, auf die weder das Bundesrecht noch das Völkerrecht einen Anspruch einräumt; | ||||||
| Entscheide über die Verweigerung der Ermächtigung zur Strafverfolgung von Behördenmitgliedern oder von Bundespersonal; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der öffentlichen Beschaffungen, wenn:sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt; vorbehalten bleiben Beschwerden gegen Beschaffungen des Bundesverwaltungsgerichts, des Bundesstrafgerichts, des Bundespatentgerichts, der Bundesanwaltschaft sowie der oberen kantonalen Gerichtsinstanzen, oderder geschätzte Wert des zu vergebenden Auftrags den massgebenden Schwellenwert nach Artikel 52 Absatz 1 in Verbindung mit Anhang 4 Ziffer 2 des Bundesgesetzes vom 21. Juni 2019 [5] über das öffentliche Beschaffungswesen nicht erreicht; | ||||||
| sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt; vorbehalten bleiben Beschwerden gegen Beschaffungen des Bundesverwaltungsgerichts, des Bundesstrafgerichts, des Bundespatentgerichts, der Bundesanwaltschaft sowie der oberen kantonalen Gerichtsinstanzen, oder | ||||||
| der geschätzte Wert des zu vergebenden Auftrags den massgebenden Schwellenwert nach Artikel 52 Absatz 1 in Verbindung mit Anhang 4 Ziffer 2 des Bundesgesetzes vom 21. Juni 2019 [5] über das öffentliche Beschaffungswesen nicht erreicht; | ||||||
| Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts über Verfügungen nach Artikel 32i des Personenbeförderungsgesetzes vom 20. März 2009 [7]; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der öffentlich-rechtlichen Arbeitsverhältnisse, wenn sie eine nicht vermögensrechtliche Angelegenheit, nicht aber die Gleichstellung der Geschlechter betreffen; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der internationalen Amtshilfe, mit Ausnahme der Amtshilfe in Steuersachen; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet des Militär-, Zivil- und Zivilschutzdienstes; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der wirtschaftlichen Landesversorgung, die bei schweren Mangellagen getroffen worden sind; | ||||||
| Entscheide betreffend Subventionen, auf die kein Anspruch besteht; | ||||||
| Entscheide über die Zollveranlagung, wenn diese auf Grund der Tarifierung oder des Gewichts der Ware erfolgt; | ||||||
| Entscheide über die Stundung oder den Erlass von Abgaben; in Abweichung davon ist die Beschwerde zulässig gegen Entscheide über den Erlass der direkten Bundessteuer oder der kantonalen oder kommunalen Einkommens- und Gewinnsteuer, wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder es sich aus anderen Gründen um einen besonders bedeutenden Fall handelt; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der Kernenergie betreffend:das Erfordernis einer Freigabe oder der Änderung einer Bewilligung oder Verfügung,die Genehmigung eines Plans für Rückstellungen für die vor Ausserbetriebnahme einer Kernanlage anfallenden Entsorgungskosten,Freigaben; | ||||||
| das Erfordernis einer Freigabe oder der Änderung einer Bewilligung oder Verfügung, | ||||||
| die Genehmigung eines Plans für Rückstellungen für die vor Ausserbetriebnahme einer Kernanlage anfallenden Entsorgungskosten, | ||||||
| Freigaben; | ||||||
| Entscheide über die Typengenehmigung von Fahrzeugen auf dem Gebiet des Strassenverkehrs; | ||||||
| Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts auf dem Gebiet des Fernmeldeverkehrs, des Radios und des Fernsehens sowie der Post betreffend: [12]Konzessionen, die Gegenstand einer öffentlichen Ausschreibung waren,Streitigkeiten nach Artikel 11a des Fernmeldegesetzes vom 30. April 1997 [13],Streitigkeiten nach Artikel 8 des Postgesetzes vom 17. Dezember 2010 [15]; | ||||||
| Konzessionen, die Gegenstand einer öffentlichen Ausschreibung waren, | ||||||
| Streitigkeiten nach Artikel 11a des Fernmeldegesetzes vom 30. April 1997 [13], | ||||||
| Streitigkeiten nach Artikel 8 des Postgesetzes vom 17. Dezember 2010 [15]; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der Transplantationsmedizin betreffend:die Aufnahme in die Warteliste,die Zuteilung von Organen; | ||||||
| die Aufnahme in die Warteliste, | ||||||
| die Zuteilung von Organen; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der Krankenversicherung, die das Bundesverwaltungsgericht gestützt auf Artikel 34 [16] des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [17] (VGG) getroffen hat; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der Landwirtschaft betreffend:...die Abgrenzung der Zonen im Rahmen des Produktionskatasters; | ||||||
| ... | ||||||
| die Abgrenzung der Zonen im Rahmen des Produktionskatasters; | ||||||
| Entscheide über das Ergebnis von Prüfungen und anderen Fähigkeitsbewertungen, namentlich auf den Gebieten der Schule, der Weiterbildung und der Berufsausübung; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der öffentlichen Kaufangebote (Art. 125-141 des Finanzmarktinfrastrukturgesetzes vom 19. Juni 2015 [20]); | ||||||
| Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts über Meinungsverschiedenheiten zwischen Behörden in der innerstaatlichen Amts- und Rechtshilfe; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet des Elektrizitätsrechts betreffend die Plangenehmigung von Starkstromanlagen und Schwachstromanlagen und die Entscheide auf diesem Gebiet betreffend Enteignung der für den Bau oder Betrieb solcher Anlagen notwendigen Rechte, wenn sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt; | ||||||
| Entscheide betreffend die Gewährung von Solidaritätsbeiträgen nach dem Bundesgesetz vom 30. September 2016 [24] über die Aufarbeitung der fürsorgerischen Zwangsmassnahmen und Fremdplatzierungen vor 1981, ausser wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder aus anderen Gründen ein besonders bedeutender Fall vorliegt; | ||||||
| Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts in Verständigungsverfahren zur Vermeidung einer den anwendbaren internationalen Abkommen im Steuerbereich nicht entsprechenden Besteuerung; | ||||||
| Entscheide betreffend die in Artikel 71c Absatz 1 Buchstabe b des Energiegesetzes vom 30. September 2016 [27] genannten Baubewilligungen und notwendigerweise damit zusammenhängenden in der Kompetenz der Kantone liegenden Bewilligungen für Windenergieanlagen von nationalem Interesse, wenn sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I 1 der V der BVers vom 20. Dez. 2006 über die Anpassung von Erlassen an die Bestimmungen des Bundesgerichtsgesetzes und des Verwaltungsgerichtsgesetzes, in Kraft seit 1. Jan. 2008 (AS 2006 5599). [2] Eingefügt durch Ziff. I 1 der V der BVers vom 20. Dez. 2006 über die Anpassung von Erlassen an die Bestimmungen des Bundesgerichtsgesetzes und des Verwaltungsgerichtsgesetzes, in Kraft seit 1. Jan. 2008 (AS 2006 5599). [3] Fassung gemäss Ziff. I 2 des BG vom 1. Okt 2010 über die Koordination des Asyl- und des Auslieferungsverfahrens, in Kraft seit 1. April 2011 (AS 2011 925; BBl 2010 1467). [4] Fassung gemäss Anhang 7 Ziff. II 2 des BG vom 21. Juni 2019 über das öffentliche Beschaffungswesen, in Kraft seit 1. Jan. 2021 (AS 2020 641; BBl 2017 1851). [5] SR 172.056.1 [6] Eingefügt durch Ziff. I 2 des BG vom 16. März 2012 über den zweiten Schritt der Bahnreform 2, in Kraft seit 1. Juli 2013 (AS 2012 5619, 2013 1603; BBl 2011 911). [7] SR 745.1 [8] Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 des Steueramtshilfegesetzes vom 28. Sept. 2012, in Kraft seit 1. Febr. 2013 (AS 2013 231; BBl 2011 6193). [9] Fassung gemäss Anhang 2 Ziff. II 1 des Landesversorgungsgesetzes vom 17. Juni 2016, in Kraft seit 1. Juni 2017 (AS 2017 3097; BBl 2014 7119). [10] Fassung gemäss Ziff. I 1 des BG vom 20. Juni 2014, in Kraft seit 1. Jan. 2016 (AS 2015 9; BBl 2013 8435). [11] Fassung gemäss Art. 106 Ziff. 3 des BG vom 24. März 2006 über Radio und Fernsehen, in Kraft seit 1. April 2007 (AS 2007 737; BBl 2003 1569). [12] Fassung gemäss Anhang Ziff. II 1 des Postgesetzes vom 17. Dez. 2010, in Kraft seit 1. Okt. 2012 (AS 2012 4993; BBl 2009 5181). [13] SR 784.10 [14] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 1 des Postgesetzes vom 17. Dez. 2010, in Kraft seit 1. Okt. 2012 (AS 2012 4993; BBl 2009 5181). [15] SR 783.0 [16] Berichtigt von der Redaktionskommission der BVers (Art. 58 Abs. 1 ParlG - SR 171.10). [17] SR 173.32. Dieser Art. ist aufgehoben. Siehe heute: Art. 33 Bst. i VGG in Verbindung mit Art. 53 Abs. 1 des BG vom 18. März 1994 über die Krankenversicherung (SR 832.10). [18] Aufgehoben durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 22. März 2013, mit Wirkung seit 1. Jan. 2014 (AS 2013 34633863; BBl 2012 2075). [19] Eingefügt durch Anhang Ziff. 3 des Finanzmarktaufsichtsgesetzes vom 22. Juni 2007 (AS 2008 5207; BBl 2006 2829). Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 des Finanzmarktinfrastrukturgesetzes vom 19. Juni 2015, in Kraft seit 1. Jan. 2016 (AS 2015 5339; BBl 2014 7483). [20] SR 958.1 [21] Eingefügt durch Anhang Ziff. 3 des Finanzmarktaufsichtsgesetzes vom 22. Juni 2007, in Kraft seit 1. Jan. 2009 (AS 2008 5207; BBl 2006 2829). [22] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 1 des Energiegesetzes vom 30. Sept. 2016, in Kraft seit 1. Jan. 2018 (AS 2017 6839; BBl 2013 7561). [23] Eingefügt durch Art. 21 Abs. 2 des BG vom 30. Sept. 2016 über die Aufarbeitung der fürsorgerischen Zwangsmassnahmen und Fremdplatzierungen vor 1981, in Kraft seit 1. April 2017 (AS 2017 753; BBl 2016 101). [24] SR 211.223.13 [25] Eingefügt durch Art. 36 Abs. 2 des BG vom 18. Juni 2021 über die Durchführung von internationalen Abkommen im Steuerbereich, in Kraft seit 1. Jan. 2022 (AS 2021 703; BBl 2020 9219). [26] Eingefügt durch Ziff. I 2 des BG vom 16. Juni 2023 über die Beschleunigung der Bewilligungsverfahren für Windenergieanlagen, in Kraft seit 1. Febr. 2024 (AS 2023 804; BBl 2023 344, 588). [27] SR 730.0 | ||||||
|
SR 173.110 BGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz Art. 84 Internationale Rechtshilfe in Strafsachen |
||||||
| Gegen einen Entscheid auf dem Gebiet der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen ist die Beschwerde nur zulässig, wenn er eine Auslieferung, eine Beschlagnahme, eine Herausgabe von Gegenständen oder Vermögenswerten oder eine Übermittlung von Informationen aus dem Geheimbereich betrifft und es sich um einen besonders bedeutenden Fall handelt. | ||||||
| Ein besonders bedeutender Fall liegt insbesondere vor, wenn Gründe für die Annahme bestehen, dass elementare Verfahrensgrundsätze verletzt worden sind oder das Verfahren im Ausland schwere Mängel aufweist. | ||||||
|
SR 173.110 BGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz Art. 84a [1] Internationale Amtshilfe in Steuersachen |
||||||
| Gegen einen Entscheid auf dem Gebiet der internationalen Amtshilfe in Steuersachen ist die Beschwerde nur zulässig, wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder wenn es sich aus anderen Gründen um einen besonders bedeutenden Fall im Sinne von Artikel 84 Absatz 2 handelt. | ||||||
| [1] Eingefügt durch Anhang Ziff. 1 des Steueramtshilfegesetzes vom 28. Sept. 2012, in Kraft seit 1. Febr. 2013 (AS 2013 231; BBl 2011 6193). | ||||||
Pagina 53
A-1296/2020
Per questi
pronuncia:
motivi,
il
Tribunale
amministrativo
federale
1.
Il ricorso è respinto.
2.
L'autorità inferiore deve informare l'autorità richiedente italiana che le informazioni trasmesse e ottenute nel quadro della assistenza amministrativa richiesta possono essere utilizzate unicamente nel procedimento che riguarda i signori A._______ e B._______ conformemente all'art. 27 par. 2 CDI CH-IT.
3.
Le spese processuali di 5'000 franchi sono poste in solido a carico dei ricorrenti. Alla crescita in giudicato del presente giudizio, il succitato importo verrà interamente detratto dall'anticipo spese di 5'000 franchi versato a suo tempo dai ricorrenti.
4.
Non vengono assegnate indennità a titolo di spese ripetibili. 5.
Comunicazione a:
ricorrenti (atto giudiziario)
autorità inferiore (n. di rif. ***; atto giudiziario)
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
Il presidente del collegio:
La cancelliera:
Raphaël Gani
Sara Pifferi
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A-1296/2020
Rimedi giuridici:
Contro le decisioni nel campo dell'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 10 giorni dalla sua notificazione, soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se si tratta per altri motivi di un caso particolarmente importante ai sensi dell'art. 84 cpv. 2
|
SR 173.110 BGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz Art. 84 Internationale Rechtshilfe in Strafsachen |
||||||
| Gegen einen Entscheid auf dem Gebiet der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen ist die Beschwerde nur zulässig, wenn er eine Auslieferung, eine Beschlagnahme, eine Herausgabe von Gegenständen oder Vermögenswerten oder eine Übermittlung von Informationen aus dem Geheimbereich betrifft und es sich um einen besonders bedeutenden Fall handelt. | ||||||
| Ein besonders bedeutender Fall liegt insbesondere vor, wenn Gründe für die Annahme bestehen, dass elementare Verfahrensgrundsätze verletzt worden sind oder das Verfahren im Ausland schwere Mängel aufweist. | ||||||
|
SR 173.110 BGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz Art. 82 Grundsatz |
||||||
| Das Bundesgericht beurteilt Beschwerden: | ||||||
| gegen Entscheide in Angelegenheiten des öffentlichen Rechts; | ||||||
| gegen kantonale Erlasse; | ||||||
| betreffend die politische Stimmberechtigung der Bürger und Bürgerinnen sowie betreffend Volkswahlen und -abstimmungen. | ||||||
|
SR 173.110 BGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz Art. 100 Beschwerde gegen Entscheide |
||||||
| Die Beschwerde gegen einen Entscheid ist innert 30 Tagen nach der Eröffnung der vollständigen Ausfertigung beim Bundesgericht einzureichen. | ||||||
| Die Beschwerdefrist beträgt zehn Tage: | ||||||
| bei Entscheiden der kantonalen Aufsichtsbehörden in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen; | ||||||
| bei Entscheiden auf den Gebieten der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen und der internationalen Amtshilfe in Steuersachen; | ||||||
| bei Entscheiden über die Rückgabe eines Kindes nach dem Europäischen Übereinkommen vom 20. Mai 1980 [3] über die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen über das Sorgerecht für Kinder und die Wiederherstellung des Sorgerechts oder nach dem Übereinkommen vom 25. Oktober 1980 [4] über die zivilrechtlichen Aspekte internationaler Kindesentführung; | ||||||
| bei Entscheiden des Bundespatentgerichts über die Erteilung einer Lizenz nach Artikel 40d des Patentgesetzes vom 25. Juni 1954 [6]. | ||||||
| Die Beschwerdefrist beträgt fünf Tage: | ||||||
| bei Entscheiden der kantonalen Aufsichtsbehörden in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen im Rahmen der Wechselbetreibung; | ||||||
| bei Entscheiden der Kantonsregierungen über Beschwerden gegen eidgenössische Abstimmungen. | ||||||
| Bei Entscheiden der Kantonsregierungen über Beschwerden gegen die Nationalratswahlen beträgt die Beschwerdefrist drei Tage. | ||||||
| Bei Beschwerden wegen interkantonaler Kompetenzkonflikte beginnt die Beschwerdefrist spätestens dann zu laufen, wenn in beiden Kantonen Entscheide getroffen worden sind, gegen welche beim Bundesgericht Beschwerde geführt werden kann. | ||||||
| ... [7] | ||||||
| Gegen das unrechtmässige Verweigern oder Verzögern eines Entscheids kann jederzeit Beschwerde geführt werden. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 des Steueramtshilfegesetzes vom 28. Sept. 2012, in Kraft seit 1. Febr. 2013 (AS 2013 231; BBl 2011 6193). [2] Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 des BG vom 21. Juni 2013 (Elterliche Sorge), in Kraft seit 1. Juli 2014 (AS 2014 357; BBl 2011 9077). [3] SR 0.211.230.01 [4] SR 0.211.230.02 [5] Eingefügt durch Anhang Ziff. 2 des BG vom 20. März 2009 über das Bundespatentgericht, in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2010 513, 2011 2241; BBl 2008 455). [6] SR 232.14 [7] Aufgehoben durch Anhang 1 Ziff. II 2 der Zivilprozessordnung vom 19. Dez. 2008, mit Wirkung seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 1739; BBl 2006 7221). | ||||||
|
SR 173.110 BGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz Art. 48 Einhaltung |
||||||
| Eingaben müssen spätestens am letzten Tag der Frist beim Bundesgericht eingereicht oder zu dessen Handen der Schweizerischen Post oder einer schweizerischen diplomatischen oder konsularischen Vertretung übergeben werden. | ||||||
| Im Falle der elektronischen Einreichung ist für die Wahrung einer Frist der Zeitpunkt massgebend, in dem die Quittung ausgestellt wird, die bestätigt, dass alle Schritte abgeschlossen sind, die auf der Seite der Partei für die Übermittlung notwendig sind. [1] | ||||||
| Die Frist gilt auch als gewahrt, wenn die Eingabe rechtzeitig bei der Vorinstanz oder bei einer unzuständigen eidgenössischen oder kantonalen Behörde eingereicht worden ist. Die Eingabe ist unverzüglich dem Bundesgericht zu übermitteln. | ||||||
| Die Frist für die Zahlung eines Vorschusses oder für eine Sicherstellung ist gewahrt, wenn der Betrag rechtzeitig zu Gunsten des Bundesgerichts der Schweizerischen Post übergeben oder einem Post- oder Bankkonto in der Schweiz belastet worden ist. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. II 2 des BG vom 18. März 2016 über die elektronische Signatur, in Kraft seit 1. Jan. 2017 (AS 2016 4651; BBl 2014 1001). | ||||||
|
SR 173.110 BGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz Art. 42 Rechtsschriften |
||||||
| Rechtsschriften sind in einer Amtssprache abzufassen und haben die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. | ||||||
| Wurde in einer Zivilsache das Verfahren vor der Vorinstanz in englischer Sprache geführt, so können Rechtsschriften in dieser Sprache abgefasst werden. [1] | ||||||
| In der Begründung ist in gedrängter Form darzulegen, inwiefern der angefochtene Akt Recht verletzt. Ist eine Beschwerde nur unter der Voraussetzung zulässig, dass sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder aus anderen Gründen ein besonders bedeutender Fall vorliegt, so ist auszuführen, warum die jeweilige Voraussetzung erfüllt ist. [2] [3] | ||||||
| Die Urkunden, auf die sich die Partei als Beweismittel beruft, sind beizulegen, soweit die Partei sie in Händen hat; richtet sich die Rechtsschrift gegen einen Entscheid, so ist auch dieser beizulegen. | ||||||
| Bei elektronischer Einreichung muss die Rechtsschrift von der Partei oder ihrem Vertreter beziehungsweise ihrer Vertreterin mit einer qualifizierten elektronischen Signatur gemäss Bundesgesetz vom 18. März 2016 [4] über die elektronische Signatur versehen werden. Das Bundesgericht bestimmt in einem Reglement: | ||||||
| das Format der Rechtsschrift und ihrer Beilagen; | ||||||
| die Art und Weise der Übermittlung; | ||||||
| die Voraussetzungen, unter denen bei technischen Problemen die Nachreichung von Dokumenten auf Papier verlangt werden kann. [5] | ||||||
| Fehlen die Unterschrift der Partei oder ihrer Vertretung, deren Vollmacht oder die vorgeschriebenen Beilagen oder ist die Vertretung nicht zugelassen, so wird eine angemessene Frist zur Behebung des Mangels angesetzt mit der Androhung, dass die Rechtsschrift sonst unbeachtet bleibt. | ||||||
| Unleserliche, ungebührliche, unverständliche, übermässig weitschweifige oder nicht in einer Amtssprache verfasste Rechtsschriften können in gleicher Weise zur Änderung zurückgewiesen werden. | ||||||
| Rechtsschriften, die auf querulatorischer oder rechtsmissbräuchlicher Prozessführung beruhen, sind unzulässig. | ||||||
| [1] Eingefügt durch Ziff. II 1 des BG vom 17. März 2023 (Verbesserung der Praxistauglichkeit und der Rechtsdurchsetzung), in Kraft seit 1. Jan. 2025 (AS 2023 491; BBl 2020 2697). [2] Fassung des zweiten Satzes gemäss Ziff. I 1 des Steuererlassgesetzes vom 20. Juni 2014, in Kraft seit 1. Jan. 2016 (AS 2015 9; BBl 2013 8435). [3] Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 des Steueramtshilfegesetzes vom 28. Sept. 2012, in Kraft seit 1. Febr. 2013 (AS 2013 231; BBl 2011 6193). [4] SR 943.03 [5] Fassung gemäss Anhang Ziff. II 2 des BG vom 18. März 2016 über die elektronische Signatur, in Kraft seit 1. Jan. 2017 (AS 2016 4651; BBl 2014 1001). | ||||||
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TS-TAF 4
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all. 1
all. 15
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RS 412.101.222.13 AFC Ordinanza della SEFRI dal 5 gennaio 2021 sulla formazione professionale di base Agente dei trasporti pubblici con attestato federale di capacità (AFC) Art. 4 Competenze operative |
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| La formazione prevede, nei campi di competenze operative sotto indicati, le competenze operative seguenti: | ||||||
| pianificazione e attuazione dell'offerta per la clientela:redigere piani d'offerta e d'esercizio per i servizi di trasporto,sviluppare e valutare varianti di orario,calcolare il fabbisogno di risorse in termini di infrastruttura, personale e veicoli per l'attuazione del trasporto,elaborare i piani d'impiego del personale e dei veicoli e l'assegnazione delle risorse in termini di infrastruttura per adempiere all'incarico di trasporto; | ||||||
| redigere piani d'offerta e d'esercizio per i servizi di trasporto, | ||||||
| sviluppare e valutare varianti di orario, | ||||||
| calcolare il fabbisogno di risorse in termini di infrastruttura, personale e veicoli per l'attuazione del trasporto, | ||||||
| elaborare i piani d'impiego del personale e dei veicoli e l'assegnazione delle risorse in termini di infrastruttura per adempiere all'incarico di trasporto; | ||||||
| garanzia dell'esercizio operativo:garantire il normale svolgimento dei servizi di trasporto,riconoscere gli scostamenti rispetto all'esercizio normale durante i servizi di trasporto e adottare misure,adattare l'impiego dell'infrastruttura, del personale e dei veicoli per gli incarichi di trasporto durante uno scostamento dall'esercizio normale,riportare all'esercizio normale l'infrastruttura, il personale e i veicoli per gli incarichi di trasporto al termine dello scostamento; | ||||||
| garantire il normale svolgimento dei servizi di trasporto, | ||||||
| riconoscere gli scostamenti rispetto all'esercizio normale durante i servizi di trasporto e adottare misure, | ||||||
| adattare l'impiego dell'infrastruttura, del personale e dei veicoli per gli incarichi di trasporto durante uno scostamento dall'esercizio normale, | ||||||
| riportare all'esercizio normale l'infrastruttura, il personale e i veicoli per gli incarichi di trasporto al termine dello scostamento; | ||||||
| comunicazione con la clientela e gli altri interlocutori:pianificare l'informazione alla clientela nel traffico viaggiatori o merci e registrarla nei sistemi,informare la clientela del traffico viaggiatori o merci e gestire i flussi di clienti,raccogliere ed elaborare i riscontri degli interlocutori e dei clienti del traffico viaggiatori e merci; | ||||||
| pianificare l'informazione alla clientela nel traffico viaggiatori o merci e registrarla nei sistemi, | ||||||
| informare la clientela del traffico viaggiatori o merci e gestire i flussi di clienti, | ||||||
| raccogliere ed elaborare i riscontri degli interlocutori e dei clienti del traffico viaggiatori e merci; | ||||||
| ottimizzazione di offerte e procedure d'esercizio:raccogliere ed elaborare dati d'esercizio e informazioni per ottimizzare i piani o le procedure d'esercizio dei servizi di trasporto,effettuare analisi comparative fra la situazione teorica e quella effettiva relativa alle procedure d'esercizio dei servizi di trasporto e stabilire misure di ottimizzazione,verificare l'efficacia delle misure di ottimizzazione per i servizi di trasporto. | ||||||
| raccogliere ed elaborare dati d'esercizio e informazioni per ottimizzare i piani o le procedure d'esercizio dei servizi di trasporto, | ||||||
| effettuare analisi comparative fra la situazione teorica e quella effettiva relativa alle procedure d'esercizio dei servizi di trasporto e stabilire misure di ottimizzazione, | ||||||
| verificare l'efficacia delle misure di ottimizzazione per i servizi di trasporto. | ||||||
|
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 5 Stato di diritto |
||||||
| Il diritto è fondamento e limite dell'attività dello Stato. | ||||||
| L'attività dello Stato deve rispondere al pubblico interesse ed essere proporzionata allo scopo. | ||||||
| Organi dello Stato, autorità e privati agiscono secondo il principio della buona fede. | ||||||
| La Confederazione e i Cantoni rispettano il diritto internazionale. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 54 Affari esteri |
||||||
| Gli affari esteri competono alla Confederazione. | ||||||
| La Confederazione si adopera per salvaguardare l'indipendenza e il benessere del Paese; contribuisce in particolare ad aiutare le popolazioni nel bisogno e a lottare contro la povertà nel mondo, contribuisce a far rispettare i diritti umani e a promuovere la democrazia, ad assicurare la convivenza pacifica dei popoli nonché a salvaguardare le basi naturali della vita. | ||||||
| La Confederazione tiene conto delle competenze dei Cantoni e ne salvaguarda gli interessi. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 70 Lingue |
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| Le lingue ufficiali della Confederazione sono il tedesco, il francese e l'italiano. Il romancio è lingua ufficiale nei rapporti con le persone di lingua romancia. | ||||||
| I Cantoni designano le loro lingue ufficiali. Per garantire la pace linguistica rispettano la composizione linguistica tradizionale delle regioni e considerano le minoranze linguistiche autoctone. | ||||||
| La Confederazione e i Cantoni promuovono la comprensione e gli scambi tra le comunità linguistiche. | ||||||
| La Confederazione sostiene i Cantoni plurilingui nell'adempimento dei loro compiti speciali. | ||||||
| La Confederazione sostiene i provvedimenti dei Cantoni dei Grigioni e del Ticino volti a conservare e promuovere le lingue romancia e italiana. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 140 Referendum obbligatorio |
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| Sottostanno al voto del Popolo e dei Cantoni: | ||||||
| le modifiche della Costituzione; | ||||||
| l'adesione a organizzazioni di sicurezza collettiva o a comunità sopranazionali; | ||||||
| le leggi federali dichiarate urgenti, prive di base costituzionale e con durata di validità superiore a un anno; tali leggi devono essere sottoposte a votazione entro un anno dalla loro adozione da parte dell'Assemblea federale. | ||||||
| Sottostanno al voto del Popolo: | ||||||
| le iniziative popolari per la revisione totale della Costituzione; | ||||||
| ... | ||||||
| le iniziative popolari per la revisione parziale della Costituzione presentate in forma di proposta generica e respinte dall'Assemblea federale; | ||||||
| il principio di una revisione totale della Costituzione in caso di disaccordo fra le due Camere. | ||||||
| [1] Accettata nella votazione popolare del 9 feb. 2003(DF 4 ott. 2002, DCF 25 mar. 2003 - RU 2003 1949; FF 2001 43154511, 2002 5783, 2003 2713). Abrogata nella votazione popolare del 27 set. 2009, con effetto dal 27 set. 2009 (DF del 19 dic. 2008, DCF del 1° dic. 2009 - RU 2009 6409; FF 2008 24212437, 2009 137599). Questa lett. non è mai entrata in vigore nel testo del DF del 4 ott. 2002. [2] Accettata nella votazione popolare del 27 set. 2009, in vigore dal 27 set. 2009 (DF del 19 dic. 2008, DCF del 1° dic. 2009 - RU 2009 6409; FF 2008 24212437, 2009 137599). | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 141 Referendum facoltativo |
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| Se 50 000 aventi diritto di voto o otto Cantoni ne fanno richiesta entro cento giorni dalla pubblicazione ufficiale dell'atto, sono sottoposti al voto del Popolo: [1] | ||||||
| le leggi federali; | ||||||
| le leggi federali dichiarate urgenti e con durata di validità superiore a un anno; | ||||||
| i decreti federali, per quanto previsto dalla Costituzione o dalla legge; | ||||||
| i trattati internazionali:di durata indeterminata e indenunciabili,prevedenti l'adesione a un'organizzazione internazionale,comprendenti disposizioni importanti che contengono norme di diritto o per l'attuazione dei quali è necessaria l'emanazione di leggi federali. | ||||||
| di durata indeterminata e indenunciabili, | ||||||
| prevedenti l'adesione a un'organizzazione internazionale, | ||||||
| comprendenti disposizioni importanti che contengono norme di diritto o per l'attuazione dei quali è necessaria l'emanazione di leggi federali. | ||||||
| ... [3] | ||||||
| [1] Accettato nella votazione popolare del 9 feb. 2003, in vigore dal 1° ago. 2003 (DF 4 ott. 2002, DCF 25 mar. 2003, DF 19 giu. 2003 - RU 2003 1949; FF 2001 43154511, 2002 5783, 2003 271333943401). [2] Accettato nella votazione popolare del 9 feb. 2003, in vigore dal 1° ago. 2003 (DF 4 ott. 2002, DCF 25 mar. 2003, DF 19 giu. 2003 - RU 2003 1949; FF 2001 43154511, 2002 5783, 2003 271333943401). [3] Abrogato nella votazione popolare del 9 feb. 2003, con effetto dal 1° ago. 2003 (DF 4 ott. 2002, DCF 25 mar. 2003, DF 19 giu. 2003 - RU 2003 1949; FF 2001 43154511, 2002 5783, 2003 2713). | ||||||
|
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 166 Relazioni con l'estero e trattati internazionali |
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| L'Assemblea federale partecipa all'elaborazione della politica estera e vigila sulla cura delle relazioni con l'estero. | ||||||
| Approva i trattati internazionali; sono esclusi quelli la cui conclusione è di competenza del Consiglio federale in virtù della legge o di un trattato internazionale. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 184 Relazioni con l'estero |
||||||
| Il Consiglio federale cura gli affari esteri salvaguardando i diritti di partecipazione dell'Assemblea federale; rappresenta la Svizzera nei confronti dell'estero. | ||||||
| Firma e ratifica i trattati internazionali. Li sottopone per approvazione all'Assemblea federale. | ||||||
| Se la tutela degli interessi del Paese lo richiede, può emanare ordinanze e decisioni. La validità delle ordinanze dev'essere limitata nel tempo. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 190 Diritto determinante |
||||||
| Le leggi federali e il diritto internazionale sono determinanti per il Tribunale federale e per le altre autorità incaricate dell'applicazione del diritto. | ||||||
|
RS 651.1 LAAF Legge federale del 28 settembre 2012 sull'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale (Legge sull'assistenza amministrativa fiscale, LAAF) - Legge sull'assistenza amministrativa fiscale Art. 1 Oggetto e campo d'applicazione |
||||||
| La presente legge disciplina l'esecuzione dell'assistenza amministrativa nello scambio di informazioni su domanda e in quello spontaneo: [1] | ||||||
| secondo le convenzioni per evitare le doppie imposizioni; | ||||||
| secondo altri accordi internazionali che prevedono uno scambio di informazioni in materia fiscale. | ||||||
| Sono fatte salve le disposizioni derogatorie della convenzione applicabile nel singolo caso. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all.del DF del 18 dic. 2015 che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione del Consiglio d'Europa e dell'OCSE sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 5059; FF 2015 4613). | ||||||
|
RS 651.1 LAAF Legge federale del 28 settembre 2012 sull'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale (Legge sull'assistenza amministrativa fiscale, LAAF) - Legge sull'assistenza amministrativa fiscale Art. 3 Definizioni |
||||||
| Nella presente legge s'intende per: | ||||||
| persona interessata: la persona sulla quale vengono richieste informazioni nella domanda di assistenza amministrativa o la persona la cui situazione fiscale è oggetto di scambio spontaneo di informazioni; | ||||||
| detentore delle informazioni: la persona che dispone in Svizzera delle informazioni richieste; | ||||||
| scambio di informazioni su domanda: scambio di informazioni in base a una domanda di assistenza amministrativa; | ||||||
| domanda raggruppata: una domanda di assistenza amministrativa con la quale si richiedono informazioni su più persone che hanno agito secondo lo stesso modello di comportamento e sono identificabili in base a indicazioni precise; | ||||||
| scambio spontaneo di informazioni: scambio non richiesto di informazioni detenute dall'AFC o dalle Amministrazioni cantonali delle contribuzioni presumibilmente interessanti per l'autorità estera competente. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. del DF del 18 dic. 2015 che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione del Consiglio d'Europa e dell'OCSE sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 5059; FF 2015 4613). [2] Introdotta dall'all. del DF del 18 dic. 2015 che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione del Consiglio d'Europa e dell'OCSE sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 5059; FF 2015 4613). [3] Introdotta dal n. I della LF del 21 mar. 2014, in vigore dal 1° ago. 2014 (RU 2014 2309; FF 2013 7203). [4] Introdotta dall'all. del DF del 18 dic. 2015 che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione del Consiglio d'Europa e dell'OCSE sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 5059; FF 2015 4613). | ||||||
|
RS 651.1 LAAF Legge federale del 28 settembre 2012 sull'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale (Legge sull'assistenza amministrativa fiscale, LAAF) - Legge sull'assistenza amministrativa fiscale Art. 5 Diritto procedurale applicabile |
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| Sempre che la presente legge non disponga altrimenti, è applicabile la legge federale del 20 dicembre 1968 [1] sulla procedura amministrativa (PA). | ||||||
| L'articolo 22a capoverso 1 PA concernente la sospensione dei termini non è applicabile. | ||||||
| [1] RS 172.021 | ||||||
|
RS 651.1 LAAF Legge federale del 28 settembre 2012 sull'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale (Legge sull'assistenza amministrativa fiscale, LAAF) - Legge sull'assistenza amministrativa fiscale Art. 7 Non entrata nel merito |
||||||
| Non si entra nel merito della domanda se: | ||||||
| è stata presentata allo scopo di ricercare prove; | ||||||
| sono richieste informazioni che non sono contemplate dalle disposizioni sull'assistenza amministrativa della convenzione applicabile; oppure | ||||||
| viola il principio della buona fede, in particolare se si fonda su informazioni ottenute mediante reati secondo il diritto svizzero. | ||||||
|
RS 651.1 LAAF Legge federale del 28 settembre 2012 sull'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale (Legge sull'assistenza amministrativa fiscale, LAAF) - Legge sull'assistenza amministrativa fiscale Art. 14 Informazione delle persone legittimate a ricorrere |
||||||
| L'AFC informa la persona interessata in merito agli elementi essenziali della domanda. [1] | ||||||
| L'AFC informa in merito al procedimento di assistenza amministrativa le altre persone che, in base agli atti, deve presumere legittimate a ricorrere secondo l'arti colo 19 capoverso 2. [2] | ||||||
| Se una persona ai sensi del capoverso 1 o 2 (persona legittimata a ricorrere) risiede all'estero, l'AFC chiede al detentore delle informazioni di invitare tale persona a designare un rappresentante autorizzato a ricevere le notificazioni in Svizzera. Essa stabilisce un termine per la designazione del rappresentante autorizzato. | ||||||
| L'AFC può informare direttamente la persona legittimata a ricorrere residente all'estero se: | ||||||
| è consentito notificare documenti per posta nello Stato interessato; o | ||||||
| l'autorità richiedente acconsente esplicitamente a questo modo di procedere nel singolo caso. [3] | ||||||
| Se una persona legittimata a ricorrere non è raggiungibile, l'AFC la informa della domanda per il tramite dell'autorità richiedente o mediante pubblicazione nel Foglio federale. Essa la invita a designare un rappresentante autorizzato a ricevere le notificazioni. Il termine per la designazione del rappresentante autorizzato è di dieci giorni. [4] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 mar. 2014, in vigore dal 1° ago. 2014 (RU 2014 2309; FF 2013 7203). [2] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 mar. 2014, in vigore dal 1° ago. 2014 (RU 2014 2309; FF 2013 7203). [3] Nuovo testo giusta l'all. del DF del 18 dic. 2015 che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione del Consiglio d'Europa e dell'OCSE sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 5059; FF 2015 4613). [4] Nuovo testo del per. giusta l'all. del DF del 18 dic. 2015 che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione del Consiglio d'Europa e dell'OCSE sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 5059; FF 2015 4613). | ||||||
|
RS 651.1 LAAF Legge federale del 28 settembre 2012 sull'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale (Legge sull'assistenza amministrativa fiscale, LAAF) - Legge sull'assistenza amministrativa fiscale Art. 17 Procedura ordinaria |
||||||
| L'AFC notifica a ogni persona legittimata a ricorrere una decisione finale in cui motiva l'assistenza amministrativa e determina l'entità delle informazioni da trasmettere. | ||||||
| Le informazioni presumibilmente irrilevanti non possono essere trasmesse. L'AFC le rimuove o le rende irriconoscibili. | ||||||
| L'AFC notifica la decisione finale alla persona legittimata a ricorrere residente all'estero per il tramite del suo rappresentante autorizzato o direttamente, sempre che sia consentito notificare documenti per posta nello Stato interessato. In caso contrario essa notifica la decisione mediante pubblicazione nel Foglio federale. [1] | ||||||
| L'AFC informa simultaneamente le amministrazioni cantonali delle contribuzioni interessate in merito all'emanazione e al contenuto della decisione finale. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. del DF del 18 dic. 2015 che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione del Consiglio d'Europa e dell'OCSE sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 5059; FF 2015 4613). | ||||||
|
RS 651.1 LAAF Legge federale del 28 settembre 2012 sull'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale (Legge sull'assistenza amministrativa fiscale, LAAF) - Legge sull'assistenza amministrativa fiscale Art. 19 Procedura di ricorso |
||||||
| Ogni decisione anteriore alla decisione finale, compresa quella relativa a provvedimenti coercitivi, è immediatamente esecutiva e può essere impugnata solo congiuntamente alla decisione finale. | ||||||
| È legittimata a ricorrere la persona interessata, nonché altre persone alle condizioni di cui all'articolo 48 PA [1]. | ||||||
| Il ricorso ha effetto sospensivo. È applicabile l'articolo 55 capoversi 2-4 PA. | ||||||
| In linea di principio si procede a un solo scambio di scritti. | ||||||
| Per il rimanente si applicano le disposizioni sull'amministrazione della giustizia federale. | ||||||
| [1] RS 172.021 | ||||||
|
RS 651.1 LAAF Legge federale del 28 settembre 2012 sull'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale (Legge sull'assistenza amministrativa fiscale, LAAF) - Legge sull'assistenza amministrativa fiscale Art. 22b Informazione delle persone legittimate a ricorrere |
||||||
| L'AFC informa del previsto scambio spontaneo di informazioni la persona interessata e le altre persone di cui deve presumere, in base agli atti, il diritto a ricorrere secondo l'articolo 48 PA [1]. | ||||||
| In via eccezionale, l'AFC informa tali persone dello scambio spontaneo di informazioni soltanto dopo che questo è avvenuto, qualora l'informazione preliminare vanificherebbe lo scopo dell'assistenza amministrativa e il buon esito dell'inchiesta. Per il rimanente si applica per analogia l'articolo 21a capoversi 2 e 3. | ||||||
| Se la persona legittimata a ricorrere non può essere contattata, l'AFC la informa sulla prevista trasmissione di informazioni mediante pubblicazione nel Foglio federale. La invita a designare un rappresentante autorizzato a ricevere le notificazioni. Stabilisce un termine per la designazione del rappresentante autorizzato. | ||||||
| [1] RS 172.021 | ||||||
|
RS 651.1 LAAF Legge federale del 28 settembre 2012 sull'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale (Legge sull'assistenza amministrativa fiscale, LAAF) - Legge sull'assistenza amministrativa fiscale Art. 24 Disposizione transitoria |
||||||
| Le disposizioni di esecuzione fondate sul decreto federale del 22 giugno 1951 [1] concernente l'esecuzione delle convenzioni internazionali conchiuse dalla Confederazione per evitare i casi di doppia imposizione rimangono applicabili alle domande di assistenza amministrativa presentate prima dell'entrata in vigore della presente legge. | ||||||
| [1] RS 672.2 | ||||||
|
RS 172.010 LOGA Legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA) - Legge sull'organizzazione dell'ammininistrazione Art. 7a [1] Conclusione, modifica e denuncia di trattati internazionali da parte del Consiglio federale [2] |
||||||
| Il Consiglio federale può concludere, modificare o denunciare autonomamente trattati internazionali sempre che ne sia autorizzato da una legge federale o da un trattato internazionale approvato dall'Assemblea federale. L'autorizzazione a concludere il trattato internazionale comprende anche l'autorizzazione a modificarlo e a denunciarlo. [3] | ||||||
| Il Consiglio federale denuncia autonomamente i trattati internazionali di cui la Costituzione federale prescrive la denuncia. [4] | ||||||
| Può concludere autonomamente trattati internazionali di portata limitata. Può procedere in modo autonomo a modifiche o denunce di portata limitata. [5] | ||||||
| Sono considerati di portata limitata segnatamente i trattati internazionali o le modifiche di trattati internazionali che: [6] | ||||||
| non istituiscono nuovi obblighi per la Svizzera, né comportano la rinuncia a diritti esistenti; | ||||||
| servono all'esecuzione di trattati già approvati dall'Assemblea federale e si limitano a precisare i diritti, gli obblighi o i principi organizzativi già sanciti nel trattato di base; | ||||||
| sono diretti alle autorità e disciplinano questioni tecnico-amministrative. [7] | ||||||
| Non sono considerati di portata limitata segnatamente i trattati internazionali o le modifiche di trattati internazionali che: [8] | ||||||
| adempiono una delle condizioni di applicazione del referendum facoltativo di cui all'articolo 141 capoverso 1 lettera d della Costituzione federale; | ||||||
| contengono disposizioni concernenti materie il cui disciplinamento è di esclusiva competenza dei Cantoni; | ||||||
| comportano spese uniche di oltre cinque milioni di franchi o spese ricorrenti di oltre due milioni di franchi all'anno. [9] | ||||||
| [1] Introdotto dall'all. cifra II n. 3 della L del 13 dic. 2002 sul Parlamento, in vigore dal 1° dic. 2003 (RU 2003 3543; FF 2001 30974867). [2] Nuovo testo giusta la cifra I n. 2 della LF del 21 giu. 2019 sulle competenze di concludere, modificare e denunciare trattati internazionali, in vigore dal 2 dic. 2019 (RU 2019 3119; FF 2018 29294491). [3] Nuovo testo giusta la cifra I n. 2 della LF del 21 giu. 2019 sulle competenze di concludere, modificare e denunciare trattati internazionali, in vigore dal 2 dic. 2019 (RU 2019 3119; FF 2018 29294491). [4] Introdotto dalla cifra I n. 2 della LF della LF del 21 giu. 2019 sulle competenze di concludere, modificare e denunciare trattati internazionali, in vigore dal 2 dic. 2019 (RU 2019 3119; FF 2018 29294491). [5] Nuovo testo giusta la cifra I n. 2 della LF del 21 giu. 2019 sulle competenze di concludere, modificare e denunciare trattati internazionali, in vigore dal 2 dic. 2019 (RU 2019 3119; FF 2018 29294491). [6] Nuovo testo giusta la cifra I n. 2 della LF del 21 giu. 2019 sulle competenze di concludere, modificare e denunciare trattati internazionali, in vigore dal 2 dic. 2019 (RU 2019 3119; FF 2018 29294491). [7] Introdotto dalla cifra I n. 1 della LF del 26 set. 2014 sulla competenza di concludere trattati internazionali di portata limitata e sull'applicazione provvisoria dei trattati internazionali, in vigore dal 1° mag. 2015 (RU 2015 969; FF 2012 6669). [8] Nuovo testo giusta la cifra I n. 2 della LF del 21 giu. 2019 sulle competenze di concludere, modificare e denunciare trattati internazionali, in vigore dal 2 dic. 2019 (RU 2019 3119; FF 2018 29294491). [9] Introdotto dalla cifra I n. 1 della LF del 26 set. 2014 sulla competenza di concludere trattati internazionali di portata limitata e sull'applicazione provvisoria dei trattati internazionali, in vigore dal 1° mag. 2015 (RU 2015 969; FF 2012 6669). | ||||||
|
RS 172.010 LOGA Legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA) - Legge sull'organizzazione dell'ammininistrazione Art. 38 Strumenti di direzione |
||||||
| In seno al dipartimento il capo di dipartimento ha per principio il diritto illimitato di dare istruzioni, procedere a controlli e intervenire personalmente. Sono salve le disposizioni particolari concernenti talune unità amministrative o le competenze specifiche conferite dalla legislazione federale. | ||||||
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RS 172.010 LOGA Legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA) - Legge sull'organizzazione dell'ammininistrazione Art. 47 Decisioni |
||||||
| La decisione di un affare spetta, secondo l'entità del medesimo, al Consiglio federale, a un dipartimento, a un gruppo oppure a un ufficio. | ||||||
| Il Consiglio federale stabilisce mediante ordinanza quale unità amministrativa sia legittimata a decidere in singoli affari oppure in un insieme di settori. | ||||||
| Nel caso in cui i dipartimenti non si accordino sulla competenza, decide il presidente della Confederazione. | ||||||
| Le unità amministrative superiori e il Consiglio federale possono in ogni tempo avocare a sé la decisione su singole questioni. | ||||||
| Rimangono salve le competenze stabilite imperativamente dalla legislazione federale sull'organizzazione giudiziaria. Se il ricorso al Consiglio federale è inammissibile, quest'ultimo può dare istruzioni all'autorità federale amministrativa competente su come interpretare la legge. | ||||||
| Gli affari del Consiglio federale spettano di diritto al dipartimento competente per materia, in quanto le relative decisioni siano impugnabili con ricorso al Tribunale amministrativo federale. Rimane salvo il ricorso contro le decisioni del Consiglio federale di cui all'articolo 33 lettere a e b della legge del 17 giugno 2005 [1] sul Tribunale amministrativo federale. [2] | ||||||
| [1] RS 173.32 [2] Nuovo testo giusta l'all n. 9 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). | ||||||
|
RS 170.512 LPubb Legge federale del 18 giugno 2004 sulle raccolte del diritto federale e sul Foglio federale (Legge sulle pubblicazioni ufficiali, LPubb) - Legge sulle pubblicazioni ufficiali Art. 3 Trattati e risoluzioni internazionali |
||||||
| Nella misura in cui siano vincolanti per la Svizzera, nella RU sono pubblicati: | ||||||
| i trattati e le risoluzioni internazionali che sottostanno a referendum obbligatorio secondo l'articolo 140 capoverso 1 lettera b Cost. o a referendum facoltativo secondo l'articolo 141 capoverso 1 lettera d Cost.; | ||||||
| gli altri trattati e risoluzioni internazionali che contengono norme di diritto o che autorizzano ad emanarne. [1] | ||||||
| Il Consiglio federale può decidere di pubblicare nella RU anche trattati e risoluzioni che non contengono norme di diritto. | ||||||
| Il Consiglio federale stabilisce le condizioni secondo cui i trattati e le risoluzioni con durata di validità non superiore ai sei mesi nonché quelli di portata limitata non sono pubblicati nella RU. [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 3977; FF 2013 6069). [2] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 3977; FF 2013 6069). | ||||||
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RS 173.32 LTAF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) Art. 31 Principio |
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| Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 [1] sulla procedura amministrativa (PA). | ||||||
| [1] RS 172.021 | ||||||
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RS 173.32 LTAF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) Art. 33 Autorità inferiori |
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| Il ricorso è ammissibile contro le decisioni: | ||||||
| del Consiglio federale e degli organi dell'Assemblea federale in materia di rapporti di lavoro del personale federale, compreso il rifiuto dell'autorizzazione a procedere penalmente; | ||||||
| del Consiglio federale concernenti:la destituzione di un membro del Consiglio della banca o della direzione generale o di un loro supplente secondo la legge del 3 ottobre 2003 [2] sulla Banca nazionale,la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 22 giugno 2007 [3] sulla vigilanza dei mercati finanziari,il blocco di valori patrimoniali secondo la legge del 18 dicembre 2015 [5] sui valori patrimoniali di provenienza illecita,il divieto di determinate attività secondo la LAIn [7],il divieto di organizzazioni secondo la LAIn,il divieto di organizzazioni e gruppi secondo l'articolo 1 capoverso 2 della legge federale del 20 dicembre 2024 [10] che vieta Hamas e le organizzazioni associate,la revoca di un membro del Consiglio d'istituto dell'Istituto federale di metrologia secondo la legge federale del 17 giugno 2011 [12] sull'Istituto federale di metrologia,la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di sorveglianza dei revisori o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 16 dicembre 2005 [14] sui revisori,la revoca di un membro del Consiglio dell'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici secondo la legge del 15 dicembre 2000 [16] sugli agenti terapeutici,la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'istituto secondo la legge del 16 giugno 2017 [18] sui fondi di compensazione,la revoca di un membro del consiglio d'Istituto dell'Istituto svizzero di diritto comparato secondo la legge federale del 28 settembre 2018 [20] sull'Istituto svizzero di diritto comparato,la revoca di un membro del consiglio d'amministrazione del Servizio svizzero di assegnazione delle tracce o l'approvazione della risoluzione del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio d'amministrazione secondo la legge federale del 20 dicembre 1957 [22] sulle ferrovie; | ||||||
| la destituzione di un membro del Consiglio della banca o della direzione generale o di un loro supplente secondo la legge del 3 ottobre 2003 [2] sulla Banca nazionale, | ||||||
| la revoca di un membro del consiglio d'amministrazione del Servizio svizzero di assegnazione delle tracce o l'approvazione della risoluzione del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio d'amministrazione secondo la legge federale del 20 dicembre 1957 [22] sulle ferrovie; | ||||||
| la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 22 giugno 2007 [3] sulla vigilanza dei mercati finanziari, | ||||||
| il blocco di valori patrimoniali secondo la legge del 18 dicembre 2015 [5] sui valori patrimoniali di provenienza illecita, | ||||||
| il divieto di determinate attività secondo la LAIn [7], | ||||||
| il divieto di organizzazioni secondo la LAIn, | ||||||
| il divieto di organizzazioni e gruppi secondo l'articolo 1 capoverso 2 della legge federale del 20 dicembre 2024 [10] che vieta Hamas e le organizzazioni associate, | ||||||
| la revoca di un membro del Consiglio d'istituto dell'Istituto federale di metrologia secondo la legge federale del 17 giugno 2011 [12] sull'Istituto federale di metrologia, | ||||||
| la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di sorveglianza dei revisori o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 16 dicembre 2005 [14] sui revisori, | ||||||
| la revoca di un membro del Consiglio dell'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici secondo la legge del 15 dicembre 2000 [16] sugli agenti terapeutici, | ||||||
| la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'istituto secondo la legge del 16 giugno 2017 [18] sui fondi di compensazione, | ||||||
| la revoca di un membro del consiglio d'Istituto dell'Istituto svizzero di diritto comparato secondo la legge federale del 28 settembre 2018 [20] sull'Istituto svizzero di diritto comparato, | ||||||
| del Tribunale penale federale in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale; | ||||||
| del Tribunale federale dei brevetti in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale; | ||||||
| del procuratore generale della Confederazione in materia di rapporti di lavoro dei procuratori pubblici federali da lui nominati e del personale del Ministero pubblico della Confederazione; | ||||||
| dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione in materia di rapporti di lavoro del personale della sua segreteria; | ||||||
| dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione in materia di rapporti di lavoro dei membri del Ministero pubblico della Confederazione eletti dall'Assemblea federale plenaria; | ||||||
| della Cancelleria federale, dei dipartimenti e dei servizi dell'Amministrazione federale loro subordinati o aggregati amministrativamente; | ||||||
| degli stabilimenti e delle aziende della Confederazione; | ||||||
| delle commissioni federali; | ||||||
| dei tribunali arbitrali costituiti in virtù di contratti di diritto pubblico sottoscritti dalla Confederazione, dai suoi stabilimenti o dalle sue aziende; | ||||||
| delle autorità o organizzazioni indipendenti dall'Amministrazione federale che decidono nell'adempimento di compiti di diritto pubblico loro affidati dalla Confederazione; | ||||||
| delle autorità cantonali, in quanto una legge federale preveda che le loro decisioni sono impugnabili mediante ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 4 della LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, in vigore dal 1° feb. 2008 (RU 2008 5207; FF 2006 2625). [2] RS 951.11 [3] RS 956.1 [4] Introdotto dall'all. n. 1 della L del 1° ott. 2010 sulla restituzione degli averi di provenienza illecita (RU 2011 275; FF 2010 2871). Nuovo testo giusta l'art. 31 cpv. 2 n. 1 della L del 18 dic. 2015 sui valori patrimoniali di provenienza illecita, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1803; FF 2014 4555). [5] RS 196.1 [6] Introdotto dall'all. n. 2 della LF del 23 dic. 2011 (RU 2012 3745; FF 2007 4613; 2010 6923). Nuovo testo giusta l'all. cifra II n. 3 della LF del 25 set. 2015 sulle attività informative, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 2017 4095; FF 2014 1885). [7] RS 121 [8] Introdotto dall'all. cifra II n. 3 della LF del 25 set. 2015 sulle attività informative, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 2017 4095; FF 2014 1885). [9] Introdotto dall'art. 3 della LF del 20 dic. 2024 che vieta Hamas e le organizzazioni associate, in vigore dal 15 mag. 2025 (RU 2025 269; FF 2024 2250). [10] RS 122.1 [11] Introdotto dal n. 1 dell'art 26 della LF sull'Istituto federale di metrologia, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 6515; FF 2010 7073). [12] RS 941.27 [13] Introdotta dall'all. n. 2 della L del 20 giu. 2014 (Concentrazione della sorveglianza sulle imprese di revisione e sulle società di audit), in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4073; FF 2013 5901). [14] RS 221.302 [15] Introdotto dall'all. 1 della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 2745, 2018 3575; FF 2013 1). [16] RS 812.21 [17] Introdotto dall'all. cifra II n. 3 della LF del 16 giu. 2017 sui fondi di compensazione, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 7563; FF 2016 255). [18] RS 830.2 [19] Introdotto dall'art. 23 cpv. 2 della LF del 28 set. 2018 sull'Istituto svizzero di diritto comparato, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3199; FF 2018 771). [20] RS 425.1 [21] Introdotto dall'all. cifra I n. 2 della LF del 28 set. 2018 sull'organizzazione dell'infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 1889; FF 2016 7711). [22] RS 742.101 [23] Introdotta dall'all. n. 3 della LF del 20 mar. 2009 sul Tribunale federale dei brevetti, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2010 513, 2011 2241; FF 2008 349). [24] Introdotta dall'all. cifra II n. 6 della L del 19 mar. 2010 sull'organizzazione delle autorità penali (RU 2010 3267;FF 2008 7093). Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 19 giu. 2015, in vigore dal 1° nov. 2015 (RU 2015 3847; FF 2015 18611885). [25] Introdotta dall'all. cifra II n. 6 della L del 19 mar. 2010 sull'organizzazione delle autorità penali, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3267;FF 2008 7093). [26] Introdotta dall'all. cifra II n. 6 della L del 19 mar. 2010 sull'organizzazione delle autorità penali, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3267;FF 2008 7093). | ||||||
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RS 173.32 LTAF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) Art. 37 Principio |
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| La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA [1], in quanto la presente legge non disponga altrimenti. | ||||||
| [1] RS 172.021 | ||||||
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RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria Art. 42 Atti scritti |
||||||
| Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. | ||||||
| Se un procedimento in materia civile si è svolto in inglese dinanzi all'autorità inferiore, gli atti scritti possono essere redatti in tale lingua. [1] | ||||||
| Nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Qualora il ricorso sia ammissibile soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o un caso particolarmente importante per altri motivi, occorre spiegare perché la causa adempie siffatta condizione. [2] [3] | ||||||
| Se sono in possesso della parte, i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati; se l'atto scritto è diretto contro una decisione, anche questa deve essere allegata. | ||||||
| In caso di trasmissione per via elettronica, la parte o il suo patrocinatore deve munire l'atto scritto di una firma elettronica qualificata secondo la legge del 18 marzo 2016 [4] sulla firma elettronica. Il Tribunale federale determina mediante regolamento: | ||||||
| il formato dell'atto scritto e dei relativi allegati; | ||||||
| le modalità di trasmissione; | ||||||
| le condizioni alle quali può essere richiesta la trasmissione successiva di documenti cartacei in caso di problemi tecnici. [5] | ||||||
| Se mancano la firma della parte o del suo patrocinatore, la procura dello stesso o gli allegati prescritti, o se il patrocinatore non è autorizzato in quanto tale, è fissato un congruo termine per sanare il vizio, con la comminatoria che altrimenti l'atto scritto non sarà preso in considerazione. | ||||||
| Gli atti illeggibili, sconvenienti, incomprensibili, prolissi o non redatti in una lingua ufficiale possono essere del pari rinviati al loro autore affinché li modifichi. | ||||||
| Gli atti scritti dovuti a condotta processuale da querulomane o altrimenti abusiva sono inammissibili. | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra II n. 1 della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e l'applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2023 491; FF 2020 2407). [2] Nuovo testo del per. giusta la cifra I n. 1 della L del 20 giu. 2014 sul condono dell'imposta, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 9; FF 2013 7239). [3] Nuovo testo giusta l'all. n. 1 della L del 28 set. 2012 sull'assistenza amministrativa fiscale, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU 2013 231; FF 2011 5587). [4] RS 943.03 [5] Nuovo testo giusta l'all. cifra II n. 2 della L del 18 mar. 2016 sulla firma elettronica, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4651; FF 2014 913). | ||||||
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RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria Art. 48 Osservanza |
||||||
| Gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine. | ||||||
| In caso di trasmissione per via elettronica, per il rispetto di un termine è determinante il momento in cui è rilasciata la ricevuta attestante che la parte ha eseguito tutte le operazioni necessarie per la trasmissione. [1] | ||||||
| Il termine è reputato osservato anche se l'atto scritto perviene in tempo utile all'autorità inferiore o a un'autorità federale o cantonale incompetente. In tal caso, l'atto deve essere trasmesso senza indugio al Tribunale federale. | ||||||
| Il termine per il versamento di anticipi o la prestazione di garanzie è osservato se, prima della sua scadenza, l'importo dovuto è versato alla posta svizzera, o addebitato a un conto postale o bancario in Svizzera, in favore del Tribunale federale. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. cifra II n. 2 della L del 18 mar. 2016 sulla firma elettronica, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4651; FF 2014 913). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria Art. 82 Principio |
||||||
| Il Tribunale federale giudica i ricorsi: | ||||||
| contro le decisioni pronunciate in cause di diritto pubblico; | ||||||
| contro gli atti normativi cantonali; | ||||||
| concernenti il diritto di voto dei cittadini nonché le elezioni e votazioni popolari. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria Art. 83 Eccezioni |
||||||
| Il ricorso è inammissibile contro: | ||||||
| le decisioni in materia di sicurezza interna o esterna del Paese, neutralità, protezione diplomatica e altri affari esteri, in quanto il diritto internazionale non conferisca un diritto al giudizio da parte di un tribunale; | ||||||
| le decisioni in materia di naturalizzazione ordinaria; | ||||||
| le decisioni in materia di diritto degli stranieri concernenti:l'entrata in Svizzera,i permessi o autorizzazioni al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto,l'ammissione provvisoria,l'espulsione fondata sull'articolo 121 capoverso 2 della Costituzione federale e l'allontanamento,le deroghe alle condizioni d'ammissione,la proroga del permesso per frontalieri, il cambiamento di Cantone, il cambiamento d'impiego del titolare di un permesso per frontalieri, nonché il rilascio di documenti di viaggio a stranieri privi di documenti; | ||||||
| l'entrata in Svizzera, | ||||||
| i permessi o autorizzazioni al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto, | ||||||
| l'ammissione provvisoria, | ||||||
| l'espulsione fondata sull'articolo 121 capoverso 2 della Costituzione federale e l'allontanamento, | ||||||
| le deroghe alle condizioni d'ammissione, | ||||||
| la proroga del permesso per frontalieri, il cambiamento di Cantone, il cambiamento d'impiego del titolare di un permesso per frontalieri, nonché il rilascio di documenti di viaggio a stranieri privi di documenti; | ||||||
| le decisioni in materia d'asilo pronunciate:dal Tribunale amministrativo federale, salvo quelle che concernono persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione,da un'autorità cantonale inferiore e concernenti un permesso o un'autorizzazione al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto; | ||||||
| dal Tribunale amministrativo federale, salvo quelle che concernono persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, | ||||||
| da un'autorità cantonale inferiore e concernenti un permesso o un'autorizzazione al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto; | ||||||
| le decisioni concernenti il rifiuto dell'autorizzazione a procedere penalmente contro membri di autorità o contro agenti della Confederazione; | ||||||
| le decisioni in materia di appalti pubblici se:non si pone alcuna questione di diritto d'importanza fondamentale; sono fatti salvi i ricorsi contro gli appalti del Tribunale amministrativo federale, del Tribunale penale federale, del Tribunale federale dei brevetti, del Ministero pubblico della Confederazione e delle autorità giudiziarie cantonali superiori, oil valore stimato della commessa non raggiunge il valore soglia determinante secondo l'articolo 52 capoverso 1 in combinato disposto con l'allegato 4 numero 2 della legge federale del 21 giugno 2019 [5] sugli appalti pubblici; | ||||||
| non si pone alcuna questione di diritto d'importanza fondamentale; sono fatti salvi i ricorsi contro gli appalti del Tribunale amministrativo federale, del Tribunale penale federale, del Tribunale federale dei brevetti, del Ministero pubblico della Confederazione e delle autorità giudiziarie cantonali superiori, o | ||||||
| il valore stimato della commessa non raggiunge il valore soglia determinante secondo l'articolo 52 capoverso 1 in combinato disposto con l'allegato 4 numero 2 della legge federale del 21 giugno 2019 [5] sugli appalti pubblici; | ||||||
| le decisioni del Tribunale amministrativo federale concernenti decisioni secondo l'articolo 32i della legge del 20 marzo 2009 [7] sul trasporto di viaggiatori; | ||||||
| le decisioni in materia di rapporti di lavoro di diritto pubblico, in quanto concernano una controversia non patrimoniale, ma non la parità dei sessi; | ||||||
| le decisioni concernenti l'assistenza amministrativa internazionale, eccettuata l'assistenza amministrativa in materia fiscale; | ||||||
| le decisioni in materia di servizio militare, civile o di protezione civile; | ||||||
| le decisioni in materia di approvvigionamento economico del Paese adottate in situazioni di grave penuria; | ||||||
| le decisioni concernenti i sussidi al cui ottenimento la legislazione non conferisce un diritto; | ||||||
| le decisioni concernenti l'imposizione di dazi operata in base alla classificazione tariffaria o al peso delle merci; | ||||||
| le decisioni concernenti il condono o la dilazione del pagamento di tributi; in deroga alla presente disposizione, il ricorso è ammissibile contro le decisioni concernenti il condono dell'imposta federale diretta o dell'imposta cantonale o comunale sul reddito e sull'utile se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se si tratta per altri motivi di un caso particolarmente importante; | ||||||
| le decisioni in materia di energia nucleare concernenti:l'esigenza di un nulla osta o la modifica di un'autorizzazione o di una decisione,l'approvazione di un piano d'accantonamenti per le spese di smaltimento antecedenti lo spegnimento di un impianto nucleare,i nulla osta; | ||||||
| l'esigenza di un nulla osta o la modifica di un'autorizzazione o di una decisione, | ||||||
| l'approvazione di un piano d'accantonamenti per le spese di smaltimento antecedenti lo spegnimento di un impianto nucleare, | ||||||
| i nulla osta; | ||||||
| le decisioni in materia di circolazione stradale concernenti l'omologazione del tipo di veicoli; | ||||||
| le decisioni del Tribunale amministrativo federale in materia di traffico delle telecomunicazioni, radiotelevisione e poste concernenti: [12]concessioni oggetto di una pubblica gara,controversie secondo l'articolo 11a della legge del 30 aprile 1997 [13] sulle telecomunicazioni;controversie secondo l'articolo 8 della legge del 17 dicembre 2010 [15] sulle poste; | ||||||
| concessioni oggetto di una pubblica gara, | ||||||
| controversie secondo l'articolo 11a della legge del 30 aprile 1997 [13] sulle telecomunicazioni; | ||||||
| controversie secondo l'articolo 8 della legge del 17 dicembre 2010 [15] sulle poste; | ||||||
| le decisioni in materia di medicina dei trapianti concernenti:l'iscrizione nella lista d'attesa,l'attribuzione di organi; | ||||||
| l'iscrizione nella lista d'attesa, | ||||||
| l'attribuzione di organi; | ||||||
| le decisioni in materia di assicurazione malattie pronunciate dal Tribunale amministrativo federale in virtù dell'articolo 34 [16] della legge del 17 giugno 2005 [17] sul Tribunale amministrativo federale (LTAF); | ||||||
| le decisioni in materia di agricoltura concernenti:...la delimitazione delle zone nell'ambito del catasto della produzione; | ||||||
| ... | ||||||
| la delimitazione delle zone nell'ambito del catasto della produzione; | ||||||
| le decisioni concernenti l'esito di esami e di altre valutazioni della capacità, segnatamente nei settori della scuola, della formazione continua e dell'esercizio della professione; | ||||||
| le decisioni in materia di offerte pubbliche di acquisto (art. 125-141 della L del 19 giu. 2015 [21] sull'infrastruttura finanziaria); | ||||||
| le decisioni del Tribunale amministrativo federale concernenti divergenze d'opinione tra autorità in materia di assistenza amministrativa o giudiziaria a livello nazionale; | ||||||
| le decisioni in materia di diritto dell'elettricità concernenti l'approvazione dei piani di impianti elettrici a corrente forte e di impianti elettrici a corrente debole e l'espropriazione dei diritti necessari per la costruzione o l'esercizio di siffatti impianti, se non si pone alcuna questione di diritto d'importanza fondamentale; | ||||||
| le decisioni concernenti la concessione di contributi di solidarietà ai sensi della legge federale del 30 settembre 2016 [25] sulle misure coercitive a scopo assistenziale e i collocamenti extrafamiliari prima del 1981, tranne se si pone una questione di diritto di importanza fondamentale o si tratta di un caso particolarmente importante per altri motivi; | ||||||
| le decisioni pronunciate dal Tribunale amministrativo federale nelle procedure amichevoli per evitare un'imposizione non conforme alla convenzione internazionale applicabile in ambito fiscale; | ||||||
| le decisioni concernenti le autorizzazioni edilizie di impianti eolici d'interesse nazionale secondo l'articolo 71c capoverso 1 lettera b della legge federale del 30 settembre 2016 [28] sull'energia e le autorizzazioni di competenza cantonale a esse necessariamente connesse, se non si pone alcuna questione di diritto d'importanza fondamentale. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 dell'O dell'AF del 20 dic. 2006 che adegua taluni atti normativi alle disposizioni della legge sul Tribunale federale e della legge sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2006 5599; FF 2006 7109). [2] Introdotta dalla cifraI n. 1 dell'O dell'AF del 20 dic. 2006 che adegua taluni atti normativi alle disposizioni della legge sul Tribunale federale e della legge sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2006 5599; FF 2006 7109). [3] Nuovo testo giusta la cifra I n. 2 della LF del 1° ott. 2010 sul coordinamento tra la procedura d'asilo e la procedura d'estradizione, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 925; FF 2010 1295). [4] Nuovo testo giusta l'all. 7 cifra II n. 2 della LF del 21 giu. 2019 sugli appalti pubblici, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 641; FF 2017 1587). [5] RS 172.056.1 [6] Introdotta dalla cifra I n. 2 della LF del 16 mar. 2012 sulla seconda fase della Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 823). [7] RS 745.1 [8] Nuovo testo giusta l'all. n. 1 della L del 28 set. 2012 sull'assistenza amministrativa fiscale, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU 2013 231; FF 2011 5587). [9] Nuovo testo giusta l'all. 2 cifra II n. 1 della L del 17 giu. 2016 sull'approvvigionamento del Paese, in vigore dal 1° giu. 2017 (RU 2017 3097; FF 2014 6105). [10] Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della L del 20 giu. 2014 sul condono dell'imposta, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 9; FF 2013 7239). [11] Nuovo testo giusta l'art. 106 n. 3 della LF del 24 mar. 2006 sulla radiotelevisione, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 737; FF 2003 1399). [12] Nuovo testo giusta l'all. cifra II n. 1 della LF del 17 dic. 2010 sulle poste, in vigore dal 1° ott. 2012 (RU 2012 4993; FF 2009 4493). [13] RS 784.10 [14] Introdotto dall'all. cifra II n. 1 della LF del 17 dic. 2010 sulle poste, in vigore dal 1° ott. 2012 (RU 2012 4993; FF 2009 4493). [15] RS 783.0 [16] Rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 58 cpv. 1 LParl; RS 171.10). [17] RS 173.32. Quest'art. è abrogato. Vedi ora: l'art. 33 lett. i LTAF in connessione con l'art. 53 cpv. 1 della LF del 18 marzo 1994 sull'assicurazione malattie (RS 832.10). [18] Abrogata dall'all. n. 1 della LF del 22 mar. 2013, con effetto dal 1° gen. 2014 (RU 2013 34633863; FF 2012 1757). [19] Nuovo testo giusta l'all. n. 5 della LF del 20 giu. 2014 sulla formazione continua, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 689; FF 2013 3085). [20] Introdotta dall'all. n. 3 della LF del 22 giu. 2007 concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (RU 2008 5207; FF 2006 2625). Nuovo testo giusta l'all. n. 1 della L del 19 giu. 2015 sull'infrastruttura finanziaria, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5339; FF 2014 6445). [21] RS 958.1 [22] Introdotta dall'all. n. 3 della LF del 22 giu. 2007 concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207; FF 2006 2625). [23] Introdotta dall'all. cifra II n. 1 della LF del 30 set. 2016 sull'energia, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6839; FF 2013 6489). [24] Introdotta dall'art. 21 cpv. 2 della LF del 30 set. 2016 sulle misure coercitive a scopo assistenziale e i collocamenti extrafamiliari prima del1981, in vigore dal 1° apr. 2017 (RU 2017 753; FF 2016 73). [25] RS 211.223.13 [26] Introdotta dall'art 36 cpv. 2 della LF del 18 giu. 2021 concernente l'esecuzione delle convenzioni internazionali in ambito fiscale, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 703; FF 2020 8063). [27] Introdotta dalla cifra I n. 2 della LF del 16 giu. 2023 concernente l'accelerazione della procedura di autorizzazione degli impianti eolici, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU 2023 804; FF 2023 344, 588). [28] RS 730.0 | ||||||
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RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria Art. 84 Assistenza internazionale in materia penale |
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| Contro le decisioni nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un'estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e si tratti di un caso particolarmente importante. | ||||||
| Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all'estero presenta gravi lacune. | ||||||
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RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria Art. 84a [1] Assistenza amministrativa in materia fiscale |
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| Contro le decisioni nel campo dell'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale il ricorso è ammissibile soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se si tratta per altri motivi di un caso particolarmente importante ai sensi dell'articolo 84 capoverso 2. | ||||||
| [1] Introdotto dall'all. n. 1 della LF del 28 set. 2012 sull'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU 2013 231; FF 2011 5587). | ||||||
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RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria Art. 100 Ricorso contro decisioni |
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| Il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione. | ||||||
| Il termine è di dieci giorni per i ricorsi contro le decisioni: | ||||||
| delle autorità cantonali di vigilanza in materia di esecuzione e fallimento; | ||||||
| nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale e dell'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale; | ||||||
| in materia di ritorno di un minore secondo la Convenzione europea del 20 maggio 1980 [3] sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento di minori e sul ristabilimento dell'affidamento oppure secondo la Convenzione del 25 ottobre 1980 [4] sugli aspetti civili del rapimento internazionale di minori; | ||||||
| del Tribunale federale dei brevetti in materia di rilascio di una licenza secondo l'articolo 40d della legge del 25 giugno 1954 [6] sui brevetti. | ||||||
| Il termine è di cinque giorni per i ricorsi contro le decisioni: | ||||||
| delle autorità cantonali di vigilanza in materia di esecuzione e fallimento pronunciate nell'ambito dell'esecuzione cambiaria; | ||||||
| dei Governi cantonali su ricorsi concernenti votazioni federali. | ||||||
| Il termine è di tre giorni per i ricorsi contro le decisioni dei Governi cantonali su ricorsi concernenti le elezioni al Consiglio nazionale. | ||||||
| Per i ricorsi concernenti conflitti di competenza tra due Cantoni, il termine decorre al più tardi dal giorno in cui in ciascun Cantone sono state pronunciate decisioni impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale. | ||||||
| ... [7] | ||||||
| Il ricorso per denegata o ritardata giustizia può essere interposto in ogni tempo. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 1 della L del 28 set. 2012 sull'assistenza amministrativa fiscale, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU 2013 231; FF 2011 5587). [2] Nuovo testo giusta l'all. n. 1 della LF del 21 giu. 2013 (Autorità parentale), in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 357; FF 2011 8025). [3] RS 0.211.230.01 [4] RS 0.211.230.02 [5] Introdotta dall'all. n. 2 della LF del 20 mar. 2009 sul Tribunale federale dei brevetti, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2010 513, 2011 2241; FF 2008 349). [6] RS 232.14 [7] Abrogato dall'all. 1 cifra II n. 2 del Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593). | ||||||
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RS 651.11 OAAF Ordinanza del 23 novembre 2016 sull'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale (Ordinanza sull'assistenza amministrativa fiscale, OAAF) - Ordinanza sull'assistenza amministrativa fiscale Art. 3 Contenuto di una domanda raggruppata |
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| Una domanda raggruppata deve contenere le seguenti indicazioni: | ||||||
| una descrizione dettagliata del gruppo oggetto della domanda nonché dei fatti e delle circostanze all'origine della domanda; | ||||||
| una descrizione delle informazioni richieste nonché indicazioni sulla forma nella quale lo Stato richiedente desidera ricevere tali informazioni; | ||||||
| lo scopo fiscale per il quale le informazioni sono richieste; | ||||||
| i motivi per cui si presuppone che le informazioni richieste si trovino nello Stato richiesto oppure in possesso o sotto il controllo del detentore delle informazioni residente in tale Stato; | ||||||
| il nome e l'indirizzo del detentore presunto delle informazioni, se sono noti; | ||||||
| un commento del diritto applicabile; | ||||||
| un'esposizione chiara e basata su fatti dei motivi per cui si presuppone che i contribuenti del gruppo oggetto della domanda non abbiano rispettato il diritto applicabile; | ||||||
| una spiegazione in cui si illustra che le informazioni richieste aiuterebbero a determinare la conformità alla legge dei contribuenti del gruppo; | ||||||
| se il detentore delle informazioni o un altro terzo ha contribuito attivamente al comportamento non conforme alla legge dei contribuenti del gruppo, una descrizione di questo contributo; | ||||||
| la dichiarazione che la domanda soddisfa le prescrizioni legali e normative nonché la prassi amministrativa dello Stato richiedente, cosicché l'autorità richiedente, qualora esse fossero di sua competenza, possa ricevere tali informazioni in applicazione del suo diritto o nel quadro ordinario della sua prassi amministrativa; | ||||||
| la dichiarazione che lo Stato richiedente ha esaurito le fonti di informazione usuali secondo la sua procedura fiscale interna. | ||||||
| Se queste condizioni non sono soddisfatte, l'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) lo comunica per scritto all'autorità richiedente, dandole la possibilità di completare per scritto la domanda. | ||||||
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RS 170.512.1 OPubb Ordinanza del 7 ottobre 2015 sulle raccolte del diritto federale e sul Foglio federale (Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubb) - Ordinanza sulle pubblicazioni Art. 2 Trattati e risoluzioni internazionali di portata limitata |
||||||
| I trattati e le risoluzioni internazionali di portata limitata (art. 7a cpv. 2 e 3 della legge del 21 marzo 1997 [1] sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione, LOGA) non sono pubblicati nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU) (art. 3 cpv. 3 LPubb), tranne che: | ||||||
| concernano i diritti e gli obblighi di privati; o | ||||||
| la pubblicazione sia necessaria per motivi legati alla certezza del diritto o alla trasparenza. | ||||||
| [1] RS 172.010 | ||||||
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RS 170.512.1 OPubb Ordinanza del 7 ottobre 2015 sulle raccolte del diritto federale e sul Foglio federale (Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubb) - Ordinanza sulle pubblicazioni Art. 3 Trattati e risoluzioni internazionali di durata di validità limitata |
||||||
| I trattati e le risoluzioni internazionali la cui durata di validità non supera i sei mesi sono pubblicati nella RU non appena la loro validità è prorogata oltre tale durata. | ||||||
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RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) Art. 5 |
||||||
| Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: | ||||||
| la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi; | ||||||
| l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi; | ||||||
| il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi. | ||||||
| Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69). [1] | ||||||
| Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). | ||||||
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RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) Art. 20 |
||||||
| Un termine computato in giorni, se deve essere notificato alle parti, comincia a decorrere il giorno dopo la notificazione. | ||||||
| Se non deve essere notificato alle parti, esso comincia a decorrere il giorno dopo l'evento che lo fa scattare. | ||||||
| Una notificazione recapitabile soltanto dietro firma del destinatario o di un terzo autorizzato a riceverla è reputata avvenuta al più tardi il settimo giorno dopo il primo tentativo di consegna infruttuoso. [1] | ||||||
| Se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno riconosciuto festivo dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente. È determinante il diritto del Cantone ove ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante. [2] | ||||||
| [1] Introdotto dall'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). [2] Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). | ||||||
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RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) Art. 33a [1] |
||||||
| Il procedimento si svolge in una delle quattro lingue ufficiali, di regola nella lingua in cui le parti hanno presentato o presenterebbero le conclusioni. | ||||||
| Nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua ufficiale, il procedimento può svolgersi in tale lingua. | ||||||
| Se una parte presenta documenti non redatti in una lingua ufficiale, l'autorità può, previo assenso delle altre parti, rinunciare a esigerne la traduzione. | ||||||
| Per il resto, l'autorità ordina una traduzione se necessario. | ||||||
| [1] Introdotto dall'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). | ||||||
|
RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) Art. 48 [1] |
||||||
| Ha diritto di ricorrere chi: | ||||||
| ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo; | ||||||
| è particolarmente toccato dalla decisione impugnata; e | ||||||
| ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa. | ||||||
| Ha inoltre diritto di ricorrere ogni persona, organizzazione o autorità cui un'altra legge federale riconosce tale diritto. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). | ||||||
|
RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) Art. 49 |
||||||
| Il ricorrente può far valere: | ||||||
| la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento; | ||||||
| l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti; | ||||||
| l'inadeguatezza; questa censura non è ammissibile quando un'autorità cantonale ha giudicato come autorità di ricorso. | ||||||
|
RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) Art. 50 [1] |
||||||
| Il ricorso dev'essere depositato entro 30 giorni dalla notificazione della decisione. | ||||||
| Il ricorso per denegata o ritardata giustizia può essere interposto in ogni tempo. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). | ||||||
|
RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) Art. 52 |
||||||
| L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente. | ||||||
| Se il ricorso non soddisfa a questi requisiti o se le conclusioni o i motivi del ricorrente non sono sufficientemente chiari, e il ricorso non sembra manifestamente inammissibile, l'autorità di ricorso assegna al ricorrente un breve termine suppletorio per rimediarvi. | ||||||
| Essa gli assegna questo termine con la comminatoria che, decorrendo infruttuoso, deciderà secondo l'inserto o, qualora manchino le conclusioni, i motivi oppure la firma, non entrerà nel merito del ricorso. | ||||||
|
RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) Art. 62 |
||||||
| L'autorità di ricorso può modificare la decisione impugnata a vantaggio di una parte. | ||||||
| Essa può modificare a pregiudizio di una parte la decisione impugnata quando questa violi il diritto federale o poggi su un accertamento inesatto o incompleto dei fatti; per inadeguatezza, la decisione impugnata non può essere modificata a pregiudizio di una parte, a meno che la modificazione giovi ad una controparte. | ||||||
| L'autorità di ricorso che intenda modificare la decisione impugnata a pregiudizio di una parte deve informarla della sua intenzione e darle la possibilità di esprimersi. | ||||||
| L'autorità di ricorso non è vincolata in nessun caso dai motivi del ricorso. | ||||||
|
RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) Art. 63 |
||||||
| L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. | ||||||
| Nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore ne delle autorità federali, che promuovano il ricorso e soccombano; se l'autorità ricorrente, che soccombe, non è un'autorità federale, le spese processuali le sono addossate in quanto la causa concerna interessi pecuniari di enti o d'istituti autonomi. | ||||||
| Alla parte vincente possono essere addossate solo le spese processuali che abbia cagionato violando le regole di procedura. | ||||||
| L'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali. Stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito. Se sussistono motivi particolari, può rinunciare interamente o in parte a esigere l'anticipo. [1] | ||||||
| La tassa di decisione è stabilita in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Il suo importo oscilla: | ||||||
| da 100 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario; | ||||||
| da 100 a 50 000 franchi nelle altre controversie. [2] | ||||||
| Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla determinazione delle tasse. [3] Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005 [4] sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010 [5] sull'organizzazione delle autorità penali. [6] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). [2] Introdotto dall'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). [3] Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). [4] RS 173.32 [5] RS 173.71 [6] Nuovo testo del per. giusta l'all. n. II 3 della L del 19 mar. 2010 sull'organizzazione delle autorità penali, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3267;FF 2008 7093). | ||||||
|
RS 173.320.2 TS-TAF Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) Art. 4 [1] Tassa di giustizia per le cause con interesse pecuniario |
||||||
| Nelle cause con interesse pecuniario, la tassa di giustizia ammonta a: Valore litigioso in franchi Tassa in franchi 0 - 10 000 200 - 5 000 10 000 - 20 000 500 - 5 000 20 000 - 50 000 1 000 - 5 000 50 000 - 100 000 1 500 - 7 000 100 000 - 200 000 2 000 - 10 000 200 000 - 500 000 3 000 - 14 000 500 000 - 1 000 000 5 000 - 20 000 1 000 000 - 5 000 000 7 000 - 40 000 plus de 5 000 000 15 000 - 50 000 | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del TAF del 20 ago. 2010, in vigore dal 1° apr. 2010 (RU 2010 945). | ||||||
|
RS 173.320.2 TS-TAF Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) Art. 7 Principio |
||||||
| La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa. | ||||||
| Se la parte vince solo parzialmente, le spese ripetibili sono ridotte in proporzione. | ||||||
| Le autorità federali e, di regola, le altre autorità con qualità di parte non hanno diritto a un'indennità a titolo di ripetibili. | ||||||
| Se le spese sono relativamente modeste, si può rinunciare a concedere alla parte un'indennità a titolo di ripetibili. | ||||||
| L'articolo 6a è applicabile per analogia. [1] | ||||||
| [1] Introdotto dal n. I dell'O del TAF del 20 ago. 2010, in vigore dal 1° apr. 2010 (RU 2010 945). | ||||||
|
RI 0.632.314.891.1 all. Accordo agricolo del 24 giugno 2004 tra la Svizzera e il Libano (all.) Art. 1 |
||||||
| Il presente Accordo relativo al commercio di prodotti agricoli tra la Svizzera e il Libano completa l'Accordo di libero scambio firmato dal Libano e dagli Stati dell'AELS il 24 giugno 2004 [1], in particolare in relazione con l'articolo 4 paragrafo 2. | ||||||
| [1] RS 0.632.314.891 | ||||||
Registro DTF
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