Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Corte IV

D-339/2020, D-360/2020

Sentenza del 27 gennaio 2020

Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,

Composizione con l'approvazione del giudice Yanick Felley,

cancelliera Alissa Vallenari.

A._______, nata il (...), con la madre

B._______, nata il (...),
Parti
Georgia,

ricorrenti,

contro

Segreteria di Stato della migrazione (SEM),

Quellenweg 6, 3003 Berna,

autorità inferiore.

Asilo ed allontanamento (termine del ricorso accorciato);
Oggetto decisioni della SEM del 13 gennaio 2020 / N (...) e
N (...).

Fatti:

A.
Le interessate, cittadine georgiane, di etnia omonima, con ultimo domicilio a C._______, D._______, hanno presentato le loro domande d'asilo in Svizzera il (...) novembre 2019, dopo essere espatriate legalmente dalla Georgia, via aerea, il (...) o (...) novembre 2019, ed arrivando in E._______ il (...) o (...) novembre 2019 (cfr. atti n. [...] e n. [...]; atti n. [...], pag. 3 segg. e n. [...], pag. 3 segg.).

B.
Il (...) novembre 2019 sono entrambe state sentite nell'ambito di un'audizione sul rilevamento dei dati personali (cfr. atti n. [...] e n. [...]), mentre che il (...) gennaio 2020 - in presenza del loro rappresentante legale - le richiedenti sono state questionate circa i loro motivi d'asilo (cfr. atti n. [...], di seguito: verbale 1; e n. [...], di seguito: verbale 2). Per quanto qui di rilievo, esse hanno dichiarato quanto segue:

A._______, ha allegato di essersi recata nell'anno (...) in F._______, vivendo a G._______ e nell'ultimo anno in H._______ con la madre, sino al 2013. Durante il suo soggiorno in F._______, si sarebbe sottoposta nel (...) del (...) ad un trapianto di (...), a causa della diagnosi di (...), ed avrebbe svolto diversi lavori, tra i quali la (...) presso uno (...). Da quest'ultimo lavoro sarebbe stata licenziata nell'(...) del (...), a causa dell'ipovisione e della cataratta che avrebbe sviluppato durante il corso dello stesso periodo. Contro il datore di lavoro avrebbe sporto denuncia nel (...) del (...) presso il (...), ove le avrebbero dato ragione nel (...). In F._______ si sarebbe inoltre sottoposta per un periodo a delle cure psichiatriche, ove le sarebbe stata diagnosticata una paranoia. Ella sarebbe rientrata in Georgia nel 2013 a causa dei problemi legati alla cataratta; poiché il figlio sarebbe stato ucciso, secondo lei dalla polizia georgiana; nonché l'ex marito - nel frattempo deceduto - presso il quale risiedeva il figlio, sarebbe stato imprigionato, ed ancora per il timore che provava in F._______, in quanto si sentiva costantemente sotto osservazione. L'interessata ritiene inoltre che l'uccisione del figlio sia collegata con un'intervista che lei avrebbe rilasciato mentre viveva ancora negli I._______, inerente la denuncia sporta contro il suo datore di lavoro (...). Al suo rientro in Georgia con la madre, sarebbe stata operata nel 2016 per la cataratta, nonché avrebbe ricevuto delle cure per dei problemi tiroidali, per i quali avrebbe assunto anche dei medicamenti. Non avrebbe invece più proseguito le cure psichiatriche, in quanto non le sarebbero state necessarie. Ella sarebbe espatriata dalla Georgia nel novembre del 2019, in quanto non sarebbe riuscita a vivere tranquillamente, riscontrando dovunque delle problematiche, nonché avrebbe avuto timore per la sua vita. Tali paure sarebbero riconducibili alle vicende personali vissute, ovvero all'uccisione del figlio, all'incarcerazione dell'ex-marito e tutt'ora del fratello che si troverebbe in prigione, nonché di diversi eventi accadutile nel Paese d'origine (tra i quali segnatamente: la sparizione di documentazione inerente il processo intentato negli I._______ e medica; il fatto che delle vetture avrebbero tentato di investirla; il fatto di sentirsi costantemente sotto osservazione, anche da parte della polizia georgiana, come pure che la polizia sarebbe venuta presso il suo domicilio poiché voleva che indagassero sulla morte del figlio, dovere fino a quel momento non adempiuto, e le avrebbero riferito che la dovevano portare presso un ospedale psichiatrico, in quanto le persone avrebbero detto che lei non stava bene mentalmente; ed
ancora che nel 2016 la polizia avrebbe fatto una perquisizione indebita presso lo stesso domicilio a causa di atti imputati al fratello). Per questi motivi, ella pensa che qualcuno, in Georgia, la voglia uccidere, e teme per la sua vita in caso di un suo rientro nello stesso (cfr. verbale 1, D5 segg., pag. 2 segg.).

Dal canto suo, B._______, ha riferito di essersi recata in F._______ negli anni (...), per accompagnare la figlia A._______, all'epoca malata di (...), ove si sarebbe fatta operare, grazie all'aiuto finanziario avuto dal governo americano e da amici. Ella avrebbe trascorso un periodo di circa vent'anni nel H._______, da sola, svolgendo diversi lavori differenti. A seguito della morte del nipote, sarebbe rientrata con la figlia in Georgia nel 2013, ed avrebbe provveduto al suo sostentamento ed a quello della figlia, con la sua pensione, nonché con l'aiuto di amici della figlia, che li avrebbero supportati finanziariamente. Ella sarebbe espatriata dalla Georgia, per accompagnare sua figlia. In tale Paese, la vita sarebbe divenuta nell'ultimo periodo impossibile, in quanto il figlio verrebbe continuamente incarcerato, mentre che la figlia non potrebbe lavorare a causa dei problemi alla vista e sarebbe costantemente agitata, avendo timore di essere uccisa. Inoltre la polizia verrebbe spesso a casa loro a disturbare la medesima. Oltracciò, la sua condizione economica sarebbe molto difficile, anche se percepirebbe una pensione e potrebbe stare presso dei conoscenti, ad esempio i suoi nipoti, con i quali sarebbe tutt'ora in contatto. Tuttavia, per la figlia, la situazione sarebbe diversa, in quanto non avrebbe un posto ove vivere, e visto anche il suo stato di salute, dipenderebbe da lei (cfr. verbale 2, D6 segg., pag. 2 segg.).

Le richiedenti asilo hanno depositato quali documenti agli atti i loro passaporti e le carte d'identità originali (cfr. atti n. [...], n. [...], n. [...], n. [...], p.to 4.01 segg., pag. 5, n. [...] e n. [...]; atti n. [...], n. [...], n. [...] e n. [...], p.to 4.01 segg., pag. 5).

C.
Il 7 gennaio 2020, la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM), ha adottato le bozze di decisione negative sull'asilo (cfr. atti n. [...] e n. [...]), contro le quali il rappresentante legale delle interessate ha presentato dei pareri separati al riguardo in data 10 gennaio 2020 (cfr. atti n. [...] e n. [...]).

D.
Con decisioni del 13 gennaio 2020, notificate in medesima data (cfr. atti n. [...] e n. [...]), l'autorità inferiore non ha riconosciuto la qualità di rifugiato alle richiedenti asilo ed ha respinto le loro domande d'asilo, pronunciando contestualmente il loro allontanamento dalla Svizzera e l'esecuzione del medesimo provvedimento, in quanto ammissibile, esigibile e possibile.

A tal proposito, in entrambe le decisioni impugnate, dopo che l'autorità inferiore ha constatato il recente inserimento da parte del Consiglio federale, della Georgia, nel novero degli Stati per i quali si può presumere l'assenza di persecuzioni rilevanti in materia d'asilo ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. a
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 6a Autorità competente - 1 La SEM decide sulla concessione o sul rifiuto dell'asilo e sull'allontanamento dalla Svizzera.15
1    La SEM decide sulla concessione o sul rifiuto dell'asilo e sull'allontanamento dalla Svizzera.15
2    Oltre agli Stati dell'UE e dell'AELS, il Consiglio federale designa:16
a  come Stati d'origine o di provenienza sicuri, gli Stati in cui, secondo i suoi accertamenti, non vi è pericolo di persecuzioni;
b  come Stati terzi sicuri, gli Stati in cui, secondo i suoi accertamenti, vi è una protezione effettiva dal respingimento ai sensi dell'articolo 5 capoverso 1.
3    Il Consiglio federale verifica periodicamente le decisioni di cui al capoverso 2.
4    Prima di apportarvi modifiche, ma almeno una volta all'anno, il Consiglio federale sottopone per consultazione alle commissioni parlamentari competenti l'elenco degli Stati sicuri di cui al capoverso 2 lettera a.17
LAsi (RS 142.31), ha ritenuto che le condizioni per il riconoscimento dello statuto di rifugiato e la concessione dell'asilo non sarebbero state riunite nelle fattispecie, non essendo le interessate state in misura di "capovolgere" la presunzione confutabile di protezione esposta nella precitata disposizione.

Più in particolare, nella decisione presa nei confronti di A._______, la Segreteria di Stato ha ritenuto che le circostanze da lei addotte, fossero fondate unicamente su delle sensazioni soggettive, non essendole tuttavia accaduto nulla di concreto né da parte di terze persone né da parte delle autorità georgiane, alle quali si potrà sempre rivolgere in futuro nel caso in cui le sue sensazioni o timori dovessero concretizzarsi. Pertanto, non sarebbe ravvisabile nelle sue dichiarazioni nessun indizio di persecuzione oggettivo. Per quanto attiene la richiesta esposta dal rappresentante legale nel parere alla bozza di decisione di sottoporla ad un'approfondita perizia psichiatrica, la SEM ha rilevato che non sussisterebbero i presupposti per richiederla. In primo luogo, ella non avrebbe allegato alcun problema di natura psichiatrica spontaneamente, salvo in fine all'audizione sui motivi d'asilo e su quesito specifico dell'auditore a sapere per quali motivi necessitasse di una psicoterapia in Svizzera, affermare che ella al suo arrivo su territorio elvetico non si sentisse bene e che rivoltasi al medico per un raffreddore le avrebbero prescritto il "(...)". In secondo luogo, dal suo rientro in Georgia nel 2013, sino al suo espatrio, ella si sarebbe rifiutata di sottoporsi a qualsiasi trattamento o cura psichiatrica, sostenendo di non necessitarne. Infine, anche dovesse manifestare il bisogno di una presa in carico psichiatrica, nel suo Paese d'origine, vi sarebbero le strutture psichiatriche specializzate a trattare un ampio spettro di disturbi, tra i quali anche le patologie più importanti. In tal senso, non vi sarebbero neppure degli ostacoli individuali all'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento dell'interessata. La Georgia, disporrebbe invero di un sistema sanitario e di un programma sanitario nazionale dal 2013, per cui la maggior parte delle patologie, anche psichiatriche, potrebbero essere trattate, nonché vi sarebbe una copertura d'assicurazione malattia che terrebbe conto del reddito percepito. Lo Stato georgiano si assumerebbe inoltre integralmente i costi per tutte le patologie che rientrerebbero sotto il cappello della "psicosi". Non sussisterebbero pertanto elementi per ritenere che in Georgia, la richiedente asilo, non possa beneficiare di una presa in carico psichiatrica per la sua patologia. Non vi sarebbero infine ulteriori motivi che si oppongano al suo ritorno in patria.

Per quanto concerne la decisione presa nei confronti della madre B._______, l'autorità di prime cure ha osservato che i motivi d'asilo allegati, non confuterebbero la presunzione di protezione e pertanto la domanda d'asilo presentata è da respingere. Inoltre, non si opporrebbero all'esecuzione dell'allontanamento dell'interessata né la situazione vigente nel paese d'origine, come neppure dei motivi personali, in quanto beneficerebbe in patria di sufficienti entrate per garantire il suo sostentamento, e potrebbe contare su una rete famigliare che la supporterebbe in caso di necessità. Non si rileverebbero inoltre né dalle sue allegazioni, né dagli atti, particolari problemi di salute, per i quali in Georgia, visto anche il nuovo sistema sanitario ed il finanziamento messo in atto per lo stesso, non possa ricevere le cure necessarie. In particolare, il farmaco prescrittole per l'ipertensione arteriosa di cui soffrirebbe, sarebbe presente in patria e rientrerebbe nell'elenco dei farmaci coperti al 90% dallo Stato.

E.
Il 13 gennaio 2020, il rappresentante legale delle richiedenti, ha rinunciato al mandato di rappresentanza per entrambe (cfr. atti n. [...] e [...]).

F.
In data 17 gennaio 2020 (cfr. risultanze processuali), le interessate sono insorte - con unico atto ricorsuale - dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro le summenzionate decisioni della SEM, chiedendo in premessa la congiunzione delle cause, nonché nel merito postulando in via principale l'annullamento della decisione impugnata e la concessione dell'asilo in Svizzera, nonché in primo subordine la concessione dell'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento, ed in secondo subordine, la restituzione degli atti di causa all'autorità inferiore per un supplemento istruttorio. Contestualmente le ricorrenti hanno presentato un'istanza d'assistenza giudiziaria, secondo il senso, dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, il tutto con protesta di spese e ripetibili.

A mente delle insorgenti, la decisione dell'autorità inferiore si fonderebbe su un accertamento inesatto ed incompleto delle loro asserzioni; la SEM non le avrebbe analizzate nella loro globalità ed in rapporto con la situazione politica vigente in Georgia. Dalle loro dichiarazioni sarebbe invero chiaramente desumibile come nel loro Paese d'origine non fossero in grado di condurre una vita serena e dignitosa a causa delle pressioni alle quali sarebbero state continuamente sottoposte. In tal senso, dovrebbe essere riconosciuta loro la qualità di rifugiato ai sensi della LAsi, poiché sottrattesi ad una pressione psichica divenuta insopportabile.

Dal profilo dell'esecuzione dell'allontanamento, la stessa non sarebbe ragionevolmente esigibile, in quanto lo stato di salute di A._______ sarebbe gravemente compromesso ed un suo rinvio in Georgia sarebbe pertanto controindicato. In relazione allo stesso, a differenza di quanto sostenuto nella decisione dall'autorità resistente, il programma sanitario georgiano non funzionerebbe come dovrebbe, rivelando nel frattempo diverse problematiche nell'attuazione dello stesso, e diverse conseguenze negative sui beneficiari del servizio, che varierebbero dalla somministrazione di cure mediche inutili (e a volte dannose) fino ad enormi ritardi nell'erogazione dei servizi. Ciò sarebbe corroborato dalla loro esperienza medica, che smentirebbe nei fatti gli obiettivi annunciati dal nuovo sistema sanitario e confermerebbe che le cure mediche non sarebbero somministrate correttamente.

G.
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti saranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.

Diritto:

1.
Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 6 Norme procedurali - Le procedure sono rette dalla legge federale del 20 dicembre 196811 sulla procedura amministrativa (PA), dalla legge del 17 giugno 200512 sul Tribunale amministrativo federale e dalla legge del 17 giugno 200513 sul Tribunale federale, in quanto la presente legge non preveda altrimenti.
LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 6 Norme procedurali - Le procedure sono rette dalla legge federale del 20 dicembre 196811 sulla procedura amministrativa (PA), dalla legge del 17 giugno 200512 sul Tribunale amministrativo federale e dalla legge del 17 giugno 200513 sul Tribunale federale, in quanto la presente legge non preveda altrimenti.
LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 6 Norme procedurali - Le procedure sono rette dalla legge federale del 20 dicembre 196811 sulla procedura amministrativa (PA), dalla legge del 17 giugno 200512 sul Tribunale amministrativo federale e dalla legge del 17 giugno 200513 sul Tribunale federale, in quanto la presente legge non preveda altrimenti.
LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 6 Norme procedurali - Le procedure sono rette dalla legge federale del 20 dicembre 196811 sulla procedura amministrativa (PA), dalla legge del 17 giugno 200512 sul Tribunale amministrativo federale e dalla legge del 17 giugno 200513 sul Tribunale federale, in quanto la presente legge non preveda altrimenti.
PA rese dalle autorità menzionate all'art. 33
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 6 Norme procedurali - Le procedure sono rette dalla legge federale del 20 dicembre 196811 sulla procedura amministrativa (PA), dalla legge del 17 giugno 200512 sul Tribunale amministrativo federale e dalla legge del 17 giugno 200513 sul Tribunale federale, in quanto la presente legge non preveda altrimenti.
LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 105 Ricorsi contro le decisioni della SEM - Contro le decisioni della SEM può essere interposto ricorso secondo la legge federale del 17 giugno 2005356 sul Tribunale amministrativo federale.
LAsi) e l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 6 Norme procedurali - Le procedure sono rette dalla legge federale del 20 dicembre 196811 sulla procedura amministrativa (PA), dalla legge del 17 giugno 200512 sul Tribunale amministrativo federale e dalla legge del 17 giugno 200513 sul Tribunale federale, in quanto la presente legge non preveda altrimenti.
PA. Le ricorrenti hanno partecipato ai procedimenti dinanzi l'autorità inferiore, sono particolarmente toccate dalla decisione impugnata e vantano un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 105 Ricorsi contro le decisioni della SEM - Contro le decisioni della SEM può essere interposto ricorso secondo la legge federale del 17 giugno 2005356 sul Tribunale amministrativo federale.
- c PA). Pertanto sono legittimate ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 3
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 108 Termini di ricorso - 1 Nella procedura celere, il ricorso contro una decisione secondo l'articolo 31a capoverso 4 deve essere interposto entro sette giorni lavorativi o, se si tratta di decisioni incidentali, entro cinque giorni dalla notificazione della decisione.
1    Nella procedura celere, il ricorso contro una decisione secondo l'articolo 31a capoverso 4 deve essere interposto entro sette giorni lavorativi o, se si tratta di decisioni incidentali, entro cinque giorni dalla notificazione della decisione.
2    Nella procedura ampliata, il ricorso contro una decisione secondo l'articolo 31a capoverso 4 deve essere interposto entro 30 giorni o, se si tratta di una decisione incidentale, entro dieci giorni dalla notificazione della decisione.
3    Il ricorso contro le decisioni di non entrata nel merito e contro le decisioni di cui agli articoli 23 capoverso 1 e 40 in combinato disposto con l'articolo 6a capoverso 2 lettera a deve essere interposto entro cinque giorni lavorativi dalla notificazione della decisione.
4    Il ricorso contro il rifiuto dell'entrata in Svizzera secondo l'articolo 22 capoverso 2 può essere interposto fino al momento della notificazione di una decisione secondo l'articolo 23 capoverso 1.
5    La verifica della legalità e dell'adeguatezza dell'assegnazione di un luogo di soggiorno all'aeroporto o in un altro luogo appropriato conformemente all'articolo 22 capoversi 3 e 4 può essere chiesta in qualsiasi momento mediante ricorso.
6    Negli altri casi il termine di ricorso è di 30 giorni dalla notificazione della decisione.
7    Gli atti scritti trasmessi per telefax sono considerati consegnati validamente se pervengono tempestivamente al Tribunale amministrativo federale e sono regolarizzati mediante l'invio ulteriore dell'originale firmato, conformemente alle norme dell'articolo 52 capoversi 2 e 3 PA364.
LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 108 Termini di ricorso - 1 Nella procedura celere, il ricorso contro una decisione secondo l'articolo 31a capoverso 4 deve essere interposto entro sette giorni lavorativi o, se si tratta di decisioni incidentali, entro cinque giorni dalla notificazione della decisione.
1    Nella procedura celere, il ricorso contro una decisione secondo l'articolo 31a capoverso 4 deve essere interposto entro sette giorni lavorativi o, se si tratta di decisioni incidentali, entro cinque giorni dalla notificazione della decisione.
2    Nella procedura ampliata, il ricorso contro una decisione secondo l'articolo 31a capoverso 4 deve essere interposto entro 30 giorni o, se si tratta di una decisione incidentale, entro dieci giorni dalla notificazione della decisione.
3    Il ricorso contro le decisioni di non entrata nel merito e contro le decisioni di cui agli articoli 23 capoverso 1 e 40 in combinato disposto con l'articolo 6a capoverso 2 lettera a deve essere interposto entro cinque giorni lavorativi dalla notificazione della decisione.
4    Il ricorso contro il rifiuto dell'entrata in Svizzera secondo l'articolo 22 capoverso 2 può essere interposto fino al momento della notificazione di una decisione secondo l'articolo 23 capoverso 1.
5    La verifica della legalità e dell'adeguatezza dell'assegnazione di un luogo di soggiorno all'aeroporto o in un altro luogo appropriato conformemente all'articolo 22 capoversi 3 e 4 può essere chiesta in qualsiasi momento mediante ricorso.
6    Negli altri casi il termine di ricorso è di 30 giorni dalla notificazione della decisione.
7    Gli atti scritti trasmessi per telefax sono considerati consegnati validamente se pervengono tempestivamente al Tribunale amministrativo federale e sono regolarizzati mediante l'invio ulteriore dell'originale firmato, conformemente alle norme dell'articolo 52 capoversi 2 e 3 PA364.
PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

2.
A titolo preliminare il Tribunale rileva che, qualora le impugnative concernono fatti di uguale o simile natura e pongono gli stessi o simili termini di diritto, quandanche presentante separatamente, per economia processuale può essere giustificata la congiunzione delle cause a qualsiasi stadio della procedura e la pronuncia di una sola sentenza (cfr. Moser/Beusch/Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2a ed. 2013, n° 3.17, pag. 144 seg.).

In specie, posto l'adempimento del summenzionato presupposto, appare giudizioso congiungere la procedura della figlia A._______ (di cui ai ruoli D-339/2020) con quella della madre B._______ (di cui ai ruoli D-360/2020), nonché la pronuncia di una sola sentenza, come tra l'altro richiesto nel gravame dalle insorgenti, che hanno presentato un unico memoriale ricorsuale.

3.
Il ricorso, manifestamente infondato ai sensi dei motivi che seguono, è deciso dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 111 Competenza del giudice unico - I giudici decidono in qualità di giudice unico in caso di:
a  stralcio di ricorsi in quanto privi di oggetto;
b  non entrata nel merito su ricorsi manifestamente irricevibili;
c  decisione relativa al rifiuto provvisorio dell'entrata in Svizzera all'aeroporto e all'assegnazione di un luogo di soggiorno presso l'aeroporto;
d  ...
e  ricorsi manifestamente fondati o manifestamente infondati, con l'approvazione di un secondo giudice.
LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 111a Procedura e decisione - 1 Il Tribunale amministrativo federale può rinunciare allo scambio di scritti.381
1    Il Tribunale amministrativo federale può rinunciare allo scambio di scritti.381
2    Le decisioni su ricorso secondo l'articolo 111 sono motivate solo sommariamente.
LAsi).

4.
Ai sensi dell'art. 111a cpv. 1
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 111a Procedura e decisione - 1 Il Tribunale amministrativo federale può rinunciare allo scambio di scritti.381
1    Il Tribunale amministrativo federale può rinunciare allo scambio di scritti.381
2    Le decisioni su ricorso secondo l'articolo 111 sono motivate solo sommariamente.
LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti.

5.
Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 106 Motivi di ricorso - 1 Il ricorrente può far valere:
1    Il ricorrente può far valere:
a  la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento;
b  l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti.
c  ...
2    Rimangono salvi gli articoli 27 capoverso 3 e 68 capoverso 2.358
LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 106 Motivi di ricorso - 1 Il ricorrente può far valere:
1    Il ricorrente può far valere:
a  la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento;
b  l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti.
c  ...
2    Rimangono salvi gli articoli 27 capoverso 3 e 68 capoverso 2.358
PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62
cpv. 4
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 106 Motivi di ricorso - 1 Il ricorrente può far valere:
1    Il ricorrente può far valere:
a  la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento;
b  l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti.
c  ...
2    Rimangono salvi gli articoli 27 capoverso 3 e 68 capoverso 2.358
PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2 e giurisprudenza ivi citata).

6.

6.1 Giusta l'art. 2 cpv. 1
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 2 Asilo - 1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della presente legge.
1    La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della presente legge.
2    L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiati. Esso comprende il diritto di risiedere in Svizzera.
LAsi, la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi. L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiati. Esso comprende il diritto di risiedere in Svizzera (art. 2 cpv. 2
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 2 Asilo - 1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della presente legge.
1    La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della presente legge.
2    L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiati. Esso comprende il diritto di risiedere in Svizzera.
LAsi).

6.2 Secondo l'art. 3 cpv. 1
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 3 Definizione del termine «rifugiato» - 1 Sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi.
1    Sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi.
2    Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile. Occorre tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile.
3    Non sono rifugiati le persone che sono esposte a seri pregiudizi o hanno fondato timore di esservi esposte per aver rifiutato di prestare servizio militare o per aver disertato. È fatto salvo il rispetto della Convenzione del 28 luglio 19514 sullo statuto dei rifugiati.5
4    Non sono rifugiati le persone che fanno valere motivi sorti a causa del loro comportamento dopo la partenza dal loro Paese d'origine o di provenienza e che non sono l'espressione o la continuazione di una convinzione o di un orientamento già ivi esistente. Rimangono salve le disposizioni della Convenzione del 28 luglio 19516 sullo statuto dei rifugiati.7
LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi. Costituiscono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 3 Definizione del termine «rifugiato» - 1 Sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi.
1    Sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi.
2    Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile. Occorre tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile.
3    Non sono rifugiati le persone che sono esposte a seri pregiudizi o hanno fondato timore di esservi esposte per aver rifiutato di prestare servizio militare o per aver disertato. È fatto salvo il rispetto della Convenzione del 28 luglio 19514 sullo statuto dei rifugiati.5
4    Non sono rifugiati le persone che fanno valere motivi sorti a causa del loro comportamento dopo la partenza dal loro Paese d'origine o di provenienza e che non sono l'espressione o la continuazione di una convinzione o di un orientamento già ivi esistente. Rimangono salve le disposizioni della Convenzione del 28 luglio 19516 sullo statuto dei rifugiati.7
LAsi).

7.

7.1 Nella presente disamina, a differenza di quanto sostenuto dalle insorgenti nel loro gravame, il Tribunale ritiene che l'autorità inferiore ha a ragione negato loro la qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo, in quanto le dichiarazioni rese dalle stesse nel corso di procedura ed a fondamento delle loro domande d'asilo, non adempiono le condizioni di rilevanza ex art. 3
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 3 Definizione del termine «rifugiato» - 1 Sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi.
1    Sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi.
2    Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile. Occorre tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile.
3    Non sono rifugiati le persone che sono esposte a seri pregiudizi o hanno fondato timore di esservi esposte per aver rifiutato di prestare servizio militare o per aver disertato. È fatto salvo il rispetto della Convenzione del 28 luglio 19514 sullo statuto dei rifugiati.5
4    Non sono rifugiati le persone che fanno valere motivi sorti a causa del loro comportamento dopo la partenza dal loro Paese d'origine o di provenienza e che non sono l'espressione o la continuazione di una convinzione o di un orientamento già ivi esistente. Rimangono salve le disposizioni della Convenzione del 28 luglio 19516 sullo statuto dei rifugiati.7
LAsi, per i motivi che seguono.

7.2 Il 28 agosto 2019 il Consiglio federale ha inserito la Georgia nel novero dei paesi esenti da persecuzioni ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. a
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 6a Autorità competente - 1 La SEM decide sulla concessione o sul rifiuto dell'asilo e sull'allontanamento dalla Svizzera.15
1    La SEM decide sulla concessione o sul rifiuto dell'asilo e sull'allontanamento dalla Svizzera.15
2    Oltre agli Stati dell'UE e dell'AELS, il Consiglio federale designa:16
a  come Stati d'origine o di provenienza sicuri, gli Stati in cui, secondo i suoi accertamenti, non vi è pericolo di persecuzioni;
b  come Stati terzi sicuri, gli Stati in cui, secondo i suoi accertamenti, vi è una protezione effettiva dal respingimento ai sensi dell'articolo 5 capoverso 1.
3    Il Consiglio federale verifica periodicamente le decisioni di cui al capoverso 2.
4    Prima di apportarvi modifiche, ma almeno una volta all'anno, il Consiglio federale sottopone per consultazione alle commissioni parlamentari competenti l'elenco degli Stati sicuri di cui al capoverso 2 lettera a.17
LAsi, modifica entrata in vigore dal 1° ottobre 2019 (cfr. Lista «Safe Countries» ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. a
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 6a Autorità competente - 1 La SEM decide sulla concessione o sul rifiuto dell'asilo e sull'allontanamento dalla Svizzera.15
1    La SEM decide sulla concessione o sul rifiuto dell'asilo e sull'allontanamento dalla Svizzera.15
2    Oltre agli Stati dell'UE e dell'AELS, il Consiglio federale designa:16
a  come Stati d'origine o di provenienza sicuri, gli Stati in cui, secondo i suoi accertamenti, non vi è pericolo di persecuzioni;
b  come Stati terzi sicuri, gli Stati in cui, secondo i suoi accertamenti, vi è una protezione effettiva dal respingimento ai sensi dell'articolo 5 capoverso 1.
3    Il Consiglio federale verifica periodicamente le decisioni di cui al capoverso 2.
4    Prima di apportarvi modifiche, ma almeno una volta all'anno, il Consiglio federale sottopone per consultazione alle commissioni parlamentari competenti l'elenco degli Stati sicuri di cui al capoverso 2 lettera a.17
LAsi, SEM). Nel caso in cui lo Stato d'origine sia designato come sicuro ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. a
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 6a Autorità competente - 1 La SEM decide sulla concessione o sul rifiuto dell'asilo e sull'allontanamento dalla Svizzera.15
1    La SEM decide sulla concessione o sul rifiuto dell'asilo e sull'allontanamento dalla Svizzera.15
2    Oltre agli Stati dell'UE e dell'AELS, il Consiglio federale designa:16
a  come Stati d'origine o di provenienza sicuri, gli Stati in cui, secondo i suoi accertamenti, non vi è pericolo di persecuzioni;
b  come Stati terzi sicuri, gli Stati in cui, secondo i suoi accertamenti, vi è una protezione effettiva dal respingimento ai sensi dell'articolo 5 capoverso 1.
3    Il Consiglio federale verifica periodicamente le decisioni di cui al capoverso 2.
4    Prima di apportarvi modifiche, ma almeno una volta all'anno, il Consiglio federale sottopone per consultazione alle commissioni parlamentari competenti l'elenco degli Stati sicuri di cui al capoverso 2 lettera a.17
LAsi, esiste una presunzione legale che una persecuzione statale rilevante in materia d'asilo non sussista e che vi sia una protezione offerta da parte dello Stato d'origine contro i pregiudizi di terze entità (cfr. DTF 138 II 513 consid. 7.3; sentenze del Tribunale D-6455/2019 dell'11 dicembre 2019 e E-6265/2019 del 5 dicembre 2019 consid. 5.3). Tale presunzione può essere confutata solo in presenza di indizi concreti (cfr. tra le tante sentenza E-616/2019 del 25 gennaio 2019). Vi è dunque una presunzione legale di protezione da parte delle autorità georgiane, tanto più che per costante giurisprudenza tale paese dispone di un sistema giudiziario accessibile e di forze di sicurezza efficaci (cfr. tra le tante sentenze del Tribunale D-6455/2019 precitata; D-5573/2019 del 6 novembre 2019).

7.3 In corso di procedura, le ricorrenti non hanno apportato elementi concludenti che permettano di rimettere in discussione suddetta presunzione.

7.4 Dapprima, in relazione alle allegate problematiche economiche riscontrate dalle richiedenti nel loro Paese d'origine, si tratta di circostanze che non adempiono manifestamente le condizioni dell'art. 3
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 3 Definizione del termine «rifugiato» - 1 Sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi.
1    Sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi.
2    Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile. Occorre tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile.
3    Non sono rifugiati le persone che sono esposte a seri pregiudizi o hanno fondato timore di esservi esposte per aver rifiutato di prestare servizio militare o per aver disertato. È fatto salvo il rispetto della Convenzione del 28 luglio 19514 sullo statuto dei rifugiati.5
4    Non sono rifugiati le persone che fanno valere motivi sorti a causa del loro comportamento dopo la partenza dal loro Paese d'origine o di provenienza e che non sono l'espressione o la continuazione di una convinzione o di un orientamento già ivi esistente. Rimangono salve le disposizioni della Convenzione del 28 luglio 19516 sullo statuto dei rifugiati.7
LAsi, in quanto non riconducibili ad una delle cause esposte esaustivamente al cpv. 1 della disposizione precitata, e non risultano quindi rilevanti in materia d'asilo.

7.5

7.5.1 Ad uguale conclusione si giunge per quanto attiene le allegazioni inerenti i timori della ricorrente di essere uccisa nel suo Paese d'origine, come pure delle vessazioni e pressioni che le avrebbero fatto subire la polizia e le persone continuamente nel suo paese d'origine.

7.5.2 Invero, dopo la decisione di principio dell'8 giugno 2006 della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2006 n. 18), le autorità svizzere competenti in materia d'asilo, applicano la teoria della protezione. Tale teoria collega la pertinenza della persecuzione in materia d'asilo non più all'autore stesso della persecuzione, ma all'impossibilità di ottenere, nel paese d'origine di provenienza, una protezione statale adeguata. In altri termini, è rilevante in materia d'asilo non soltanto una persecuzione che emana direttamente o indirettamente da organi governativi, ma anche dovuta a terzi, nella misura in cui nessuna protezione adeguata non può essere ottenuta nello Stato in questione, anche se lo stesso sarebbe in misura di offrirlo (cfr. DTAF 2011/51 consid. 7.1 - 7.4). Infatti, secondo il principio della sussidiarietà della protezione internazionale in rapporto alla protezione nazionale, di cui all'art. 1 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (RS 0.142.30), si può esigere che il richiedente asilo abbia dapprima esaurito nel suo Paese d'origine, le possibilità di protezione contro delle eventuali persecuzioni non statali, prima di sollecitare l'intervento da parte di uno Stato terzo (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 con riferimenti citati; DTAF 2011/51 consid. 6.1). Inoltre, il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 3 Definizione del termine «rifugiato» - 1 Sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi.
1    Sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi.
2    Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile. Occorre tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile.
3    Non sono rifugiati le persone che sono esposte a seri pregiudizi o hanno fondato timore di esservi esposte per aver rifiutato di prestare servizio militare o per aver disertato. È fatto salvo il rispetto della Convenzione del 28 luglio 19514 sullo statuto dei rifugiati.5
4    Non sono rifugiati le persone che fanno valere motivi sorti a causa del loro comportamento dopo la partenza dal loro Paese d'origine o di provenienza e che non sono l'espressione o la continuazione di una convinzione o di un orientamento già ivi esistente. Rimangono salve le disposizioni della Convenzione del 28 luglio 19516 sullo statuto dei rifugiati.7
LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Pertanto, è riconosciuto come rifugiato solo colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta probabilità e in un futuro prossimo, a una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2 e 2010/57 consid. 2.5). Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell'interessato, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua appartenenza a una razza, a un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente a un fondato timore di future persecuzioni. Colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l'oggetto per la prima volta (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 con giurisprudenza ivi citata). Sul piano oggettivo, tale timore dev'essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 3 Definizione del termine «rifugiato» - 1 Sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi.
1    Sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi.
2    Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile. Occorre tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile.
3    Non sono rifugiati le persone che sono esposte a seri pregiudizi o hanno fondato timore di esservi esposte per aver rifiutato di prestare servizio militare o per aver disertato. È fatto salvo il rispetto della Convenzione del 28 luglio 19514 sullo statuto dei rifugiati.5
4    Non sono rifugiati le persone che fanno valere motivi sorti a causa del loro comportamento dopo la partenza dal loro Paese d'origine o di provenienza e che non sono l'espressione o la continuazione di una convinzione o di un orientamento già ivi esistente. Rimangono salve le disposizioni della Convenzione del 28 luglio 19516 sullo statuto dei rifugiati.7
LAsi. Non sono sufficienti, quindi, indizi che
indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 con rinvii).

7.5.3 Nella presente disamina, proprio tali presupposti non sono adempiuti. Invero, a prescindere dalla questione della verosimiglianza di tali allegazioni, il rischio allegato dalla ricorrente che la polizia o terzi vogliano attentare alla sua vita, sono frutto di sue supposizioni personali, non fondate su alcun elemento oggettivo di qualsivoglia consistenza. Inoltre, la polizia pare essere intervenuta presso il suo domicilio, una volta nell'ambito di un'inchiesta a carico del fratello, come pure in un'altra evenienza, allorché avrebbero voluto portarla in un ospedale psichiatrico - circostanza tra l'altro mai concretizzatasi vista la sua opposizione in merito - sarebbe sopraggiunta su sua richiesta, poiché voleva stendere una denuncia (cfr. verbale 1, D45, pag. 7 e D73 seg., pag. 10). Pertanto, non si può partire dall'assunto che le autorità georgiane non sarebbero state in grado di fornire all'insorgente o che avrebbero rifiutato a quest'ultima una protezione adeguata nei confronti di interventi indebiti da parte di singoli poliziotti o di terze persone.

A titolo abbondanziale, le dichiarazioni della ricorrente, così come le preoccupazioni esposte da B._______ per i figli, non si basano su nessuno dei motivi previsti all'art. 3
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 3 Definizione del termine «rifugiato» - 1 Sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi.
1    Sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi.
2    Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile. Occorre tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile.
3    Non sono rifugiati le persone che sono esposte a seri pregiudizi o hanno fondato timore di esservi esposte per aver rifiutato di prestare servizio militare o per aver disertato. È fatto salvo il rispetto della Convenzione del 28 luglio 19514 sullo statuto dei rifugiati.5
4    Non sono rifugiati le persone che fanno valere motivi sorti a causa del loro comportamento dopo la partenza dal loro Paese d'origine o di provenienza e che non sono l'espressione o la continuazione di una convinzione o di un orientamento già ivi esistente. Rimangono salve le disposizioni della Convenzione del 28 luglio 19516 sullo statuto dei rifugiati.7
LAsi, in quanto non risultano collegati alla loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche. Per il resto l'argomentazione addotta dalle ricorrenti con il gravame, non è atta a rimettere in discussione tale conclusione.

7.5.4 Pertanto, le motivazioni invocate dalle insorgenti a fondamento del loro espatrio, non sono pertinenti in materia d'asilo.

8.
Ne consegue che, per quanto concerne il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo, la decisione impugnata va pertanto confermata ed il ricorso respinto.

9.

9.1 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 44 Allontanamento e ammissione provvisoria - Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia. All'esecuzione dell'allontanamento si applicano inoltre gli articoli 83 e 84 LStrI128.
LAsi).

9.2 Le ricorrenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare il loro allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 14 Relazione con la procedura prevista dalla legislazione sugli stranieri - 1 Dalla presentazione della domanda d'asilo fino alla partenza dalla Svizzera in seguito a un ordine di allontanamento passato in giudicato, dopo il ritiro della domanda d'asilo o fino a quando sia ordinata una misura sostitutiva nel caso l'esecuzione non sia possibile, il richiedente l'asilo non può avviare una procedura per il rilascio di un permesso di dimora secondo la legislazione sugli stranieri, a meno che non abbia diritto al permesso medesimo.
1    Dalla presentazione della domanda d'asilo fino alla partenza dalla Svizzera in seguito a un ordine di allontanamento passato in giudicato, dopo il ritiro della domanda d'asilo o fino a quando sia ordinata una misura sostitutiva nel caso l'esecuzione non sia possibile, il richiedente l'asilo non può avviare una procedura per il rilascio di un permesso di dimora secondo la legislazione sugli stranieri, a meno che non abbia diritto al permesso medesimo.
2    Con il benestare della SEM il Cantone può rilasciare un permesso di dimora a una persona attribuitagli secondo la presente legge se:34
a  l'interessato si trova in Svizzera da almeno cinque anni dalla presentazione della domanda d'asilo;
b  il luogo di soggiorno dell'interessato era sempre noto alle autorità;
c  si è in presenza di un grave caso di rigore personale in considerazione del grado di integrazione dell'interessato; e
d  non sussistono motivi di revoca secondo l'articolo 62 capoverso 1 della legge federale del 16 dicembre 200536 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI)37.
3    Se intende fare uso di tale possibilità, il Cantone ne avvisa senza indugio la SEM.
4    L'interessato ha qualità di parte soltanto nella procedura di benestare della SEM.
5    Le procedure già pendenti in vista del rilascio di un permesso di dimora diventano senza oggetto con l'inoltro della domanda d'asilo.
6    I permessi di dimora già rilasciati rimangono validi e possono essere prorogati conformemente alle disposizioni della legislazione sugli stranieri.
2 nonché art. 44
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 44 Allontanamento e ammissione provvisoria - Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia. All'esecuzione dell'allontanamento si applicano inoltre gli articoli 83 e 84 LStrI128.
LAsi come pure art. 32
SR 142.311 Ordinanza 1 dell' 11 agosto 1999 sull'asilo relativa a questioni procedurali (Ordinanza 1 sull'asilo, OAsi 1) - Ordinanza 1 sull'asilo
OAsi-1 Art. 32 Astensione dalla pronuncia dell'allontanamento - (art. 44 LAsi)95
1    L'allontanamento non è deciso se il richiedente l'asilo:96
a  possiede un permesso di soggiorno o di dimora valido;
b  è colpito da una decisione di estradizione;
c  è colpito da una decisione di espulsione secondo l'articolo 121 capoverso 2 della Costituzione federale98 o l'articolo 68 LStrI99; o
d  è colpito da una decisione di espulsione ai sensi dell'articolo 66a o 66abis del Codice penale101 oppure dell'articolo 49a o 49abis del Codice penale militare del 13 giugno 1927102 (espulsione giudiziaria) passata in giudicato.
2    Nei casi di cui al capoverso 1 lettere c e d, l'autorità cantonale può sentire il parere della SEM circa eventuali impedimenti all'esecuzione.103
dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999
[OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4, DTAF 2011/24
consid. 10.1).

9.3 Pertanto, anche la pronuncia dell'allontanamento va confermata.

10.

10.1 Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, per rinvio dell'art. 44
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 44 Allontanamento e ammissione provvisoria - Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia. All'esecuzione dell'allontanamento si applicano inoltre gli articoli 83 e 84 LStrI128.
LAsi, l'art. 83
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 44 Allontanamento e ammissione provvisoria - Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia. All'esecuzione dell'allontanamento si applicano inoltre gli articoli 83 e 84 LStrI128.
della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI, RS 142.20) dispone che l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 44 Allontanamento e ammissione provvisoria - Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia. All'esecuzione dell'allontanamento si applicano inoltre gli articoli 83 e 84 LStrI128.
LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 44 Allontanamento e ammissione provvisoria - Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia. All'esecuzione dell'allontanamento si applicano inoltre gli articoli 83 e 84 LStrI128.
LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 44 Allontanamento e ammissione provvisoria - Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia. All'esecuzione dell'allontanamento si applicano inoltre gli articoli 83 e 84 LStrI128.
LStrI). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 44
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 44 Allontanamento e ammissione provvisoria - Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia. All'esecuzione dell'allontanamento si applicano inoltre gli articoli 83 e 84 LStrI128.
LAsi e art. 83 cpv. 1
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 44 Allontanamento e ammissione provvisoria - Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia. All'esecuzione dell'allontanamento si applicano inoltre gli articoli 83 e 84 LStrI128.
LStrI).

10.2 Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2 e riferimento ivi citato).

10.3

10.3.1 A norma dell'art. 83 cpv. 3
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 44 Allontanamento e ammissione provvisoria - Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia. All'esecuzione dell'allontanamento si applicano inoltre gli articoli 83 e 84 LStrI128.
LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. Detta norma non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 44 Allontanamento e ammissione provvisoria - Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia. All'esecuzione dell'allontanamento si applicano inoltre gli articoli 83 e 84 LStrI128.
CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). Conformemente alla giurisprudenza della CorteEDU e del Comitato dell'ONU contro la tortura, spetta all'interessato rendere plausibile l'esistenza di un reale rischio ("real risk") di essere sottoposto a trattamenti contrari a detti articoli (sentenza della CorteEDU [Grande Camera] Saadi contro Italia del 28 febbraio 2008, 37201/06, §§125 e 129 e relativi riferimenti; DTAF 2013/27 consid. 8.2).

10.3.2 Nella presente disamina, le ricorrenti non sono minacciate da alcuna persecuzione se dovessero rientrare nel loro Paese d'origine, e pertanto non possono prevalersi del principio del divieto di respingimento ex art. 5
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 5 Divieto di respingimento - 1 Nessuno può essere costretto in alcun modo a recarsi in un Paese dove la sua vita, la sua integrità fisica o la sua libertà sarebbero minacciate per uno dei motivi menzionati nell'articolo 3 capoverso 1, o dal quale rischierebbe d'essere costretto a recarsi in un Paese di tal genere.
1    Nessuno può essere costretto in alcun modo a recarsi in un Paese dove la sua vita, la sua integrità fisica o la sua libertà sarebbero minacciate per uno dei motivi menzionati nell'articolo 3 capoverso 1, o dal quale rischierebbe d'essere costretto a recarsi in un Paese di tal genere.
2    Il divieto di respingimento non può essere fatto valere quando vi siano seri motivi per presumere che l'interessato comprometta la sicurezza della Svizzera o, essendo stato condannato con sentenza passata in giudicato per un crimine o delitto particolarmente grave, debba essere considerato di pericolo pubblico.
LAsi, in quanto è una disposizione che protegge unicamente le persone alle quali è stata riconosciuta la qualità di rifugiato. Per i motivi già sopra enucleati (cfr. supra consid. 7), non possono inoltre prevalersi di un rischio personale, concreto e serio di essere esposte ad un trattamento proibito, in relazione con l'art. 3
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 44 Allontanamento e ammissione provvisoria - Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia. All'esecuzione dell'allontanamento si applicano inoltre gli articoli 83 e 84 LStrI128.
CEDU o l'art. 3 Conv. tortura.

10.3.3 Inoltre, né dal gravame, né agli atti, risultano elementi per ritenere che lo stato valetudinario delle ricorrenti, sufficientemente acclarato in sede di prima istanza, conto tenuto della rilevanza per l'esito della vertenza (cfr. DTAF 2015/10 consid. 3.2), si trovi in uno stadio a tal punto avanzato e terminale da lasciar presupporre che, a seguito del loro trasferimento, la loro morte appaia come una prospettiva prossima (cfr. sentenza della CorteEDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; DTAF 2011/9 consid. 7.1), o che nello Stato di destinazione non vi siano i trattamenti medici adeguati, ed esse saranno quindi confrontate ad un reale rischio di un grave, rapido ed irreversibile peggioramento delle loro condizioni di salute comportante delle intense sofferenze o una significativa riduzione della speranza di vita (cfr. sentenza della CorteEDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.; cfr. anche DTAF 2017 VI/7 consid. 6.2).

In tale contesto, negli ultimi anni, il sistema di salute in Georgia, ha conosciuto un'importante ristrutturazione e dei grandi progressi sono stati realizzati, nel senso che il trattamento della maggior parte delle problematiche fisiche e psichiche sarebbe ora possibile, anche se non corrisponde agli standard medici svizzeri (cfr. sentenze del Tribunale D-4247/2018 del 16 dicembre 2019 consid. 5.4.3.3, E-2973/2018 del 30 maggio 2018). In particolare, a partire dalla messa in funzione del nuovo sistema finanziario statale dell'assicurazione-malattia universale, cosiddetto "Universal Health Care Program" (UHCP), nel febbraio del 2013, la copertura dell'assicurazione-malattia gratuita è assicurata a tutte le persone che in precedenza ne erano sprovviste, e copre un insieme di cure primarie e secondarie, come pure l'acquisto di un certo numero di medicamenti. La riforma dell'UHCP nel 2017 ha introdotto un meccanismo di sostegno finanziario limitato per l'acquisto di ulteriori medicamenti, che sono altrimenti a carico quasi interamente degli interessati, per le persone socialmente vulnerabili o indigenti. Le stesse possono invero farsi rimborsare, in principio, il 90% dei costi del medicamento, se questo costa almeno 1 GEL, per le patologie seguenti: problemi cardio-vascolari o cardiaci cronici, malattia cronica dei polmoni, diabete (tipo 2) e problematiche della tiroide (cfr. Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], Géorgie: accès à des soins médicaux,
28 agosto 2018, pag. 3 segg.; SEM, Focus Georgien, Reform im Gesundheitswesen: Staatliche Gesundheitsprogramme und Krankenversicherung, 21 marzo 2018; sentenza del Tribunale D-4747/2018 succitata con ulteriori riferimenti). A partire dal mese di maggio del 2017, l'UHCP prende in considerazione il reddito di ciascun cittadino per determinare la somma della presa in carico finanziaria dei costi medici. Le persone che dispongono di un reddito elevato sono escluse dall'assicurazione universale, mentre che quelle con un reddito medio, vi hanno un accesso limitato. Per quanto concerne i gruppi di persone vulnerabili, i bambini ed i pensionati, beneficiano invece di tutte le prestazioni dell'UHCP (cfr. OSAR, ibidem, pag. 3 segg.; sentenza D-4247/2018 consid. 5.4.3.3 con ulteriori riferimenti citati).

A differenza delle asserzioni generiche espresse nel gravame dalle ricorrenti circa l'inadeguatezza del sistema sanitario georgiano e del suo finanziamento, visto quanto sopra, la Georgia dispone di un servizio medico adeguato anche per lo stato di salute delle ricorrenti. Le problematiche valetudinarie relative a A._______, ovvero l'ipovisione - per la quale ha subito un intervento anche in Svizzera (cfr. atto n. [...]; [...]) -, come pure i problemi alla tiroide, possono essere curati, o le cure proseguite, se necessario, anche in patria. Per le stesse, la ricorrente aveva tra l'altro già seguito in Georgia dei trattamenti (operazione della cataratta, nonché per la tiroide era seguita dall'endocrinologa che le aveva prescritto il medicamento (...); cfr. verbale 1, D49 segg., pag. 8). Per i medicamenti legati alla tiroide, gli stessi sono inoltre coperti al 90% dal programma statale, per le persone indigenti - come è il caso della ricorrente - come sopra rilevato. Anche per quanto concerne l'eventuale necessità di effettuare dei trattamenti psichiatrici in patria da parte dell'insorgente, gli stessi, oltreché disponibili, dal 1995, sono coperti dallo "State Programm for Mental Health", e di regola risultano essere gratuiti (cfr. OSAR, ibidem, pag. 10 segg.). Per quanto attiene il sostegno psicologico iniziato dalla ricorrente in Svizzera (cfr. atto n. [...]; atto n. [...]; verbale 1, D55, pag. 8 e D82 segg., pag. 11), malgrado le cure psicoterapeutiche sarebbero d'accesso limitato e ristretto nel suo paese d'origine, tuttavia le stesse non risultano del tutto assenti (cfr. OSAR, ibidem, pag. 12 seg.), e potrà pertanto essere proseguito in Georgia, se necessario. Per quanto concerne invece le patologie allegate e riscontrate a B._______ (cfr. atto n. [...] e verbale 2, D50 segg., pag. 5), in particolare per l'ipertensione arteriosa, la poliartrosi e le cefalee muscolotensive nonché per la sindrome cervicovertebrale, oltreché non rappresentare delle patologie di estrema gravità, le stesse potranno essere trattate, se necessario, anche in Georgia. Inoltre, essendo l'insorgente pensionata, e dalle sue allegazioni pure indigente, beneficia gratuitamente di tutte le prestazioni dell'UHCP (cfr. supra).

In tal senso, le insorgenti avranno la possibilità di richiedere, nel loro paese d'origine, le cure mediche essenziali ed i medicamenti necessari, che permettano loro di trattare le problematiche valetudinarie di cui sono affette, senza che ciò comporti l'esposizione ad un declino grave, rapido ed irreversibile del loro stato di salute, che comporti delle sofferenze intense o una riduzione significativa della loro speranza di vita.

10.3.4 Visto tutto quanto sopra, l'esecuzione dell'allontanamento delle insorgenti verso la Georgia, risulta pertanto ammissibile ai sensi dell'art. 83 cpv. 3
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 44 Allontanamento e ammissione provvisoria - Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia. All'esecuzione dell'allontanamento si applicano inoltre gli articoli 83 e 84 LStrI128.
LStrI in relazione con l'art. 44
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 44 Allontanamento e ammissione provvisoria - Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia. All'esecuzione dell'allontanamento si applicano inoltre gli articoli 83 e 84 LStrI128.
LAsi.

10.4

10.4.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 44 Allontanamento e ammissione provvisoria - Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia. All'esecuzione dell'allontanamento si applicano inoltre gli articoli 83 e 84 LStrI128.
LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento può non essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica.

10.4.2 Tale disposizione si applica principalmente ai "réfugiés de la violence", ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l'allontanamento comporterebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non potrebbero più ricevere le cure delle quali hanno bisogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame, ad una degradazione grave del loro stato di salute, all'invalidità o persino alla morte. L'autorità alla quale incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo caso, stabilire se gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel suo Paese sono tali da esporlo ad un pericolo concreto (cfr. DTAF 2014/26 consid. 7.6 - 7.7 con rinvii).

10.4.3 In Georgia - ad eccezione delle regioni secessioniste dell'Abkhazia e dell'Ossezia del sud, dalle quali le ricorrenti non provengono - non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale che permetta di presumere, sin dall'inizio e indipendentemente dalle circostanze della fattispecie - a proposito di tutti i cittadini di tale paese - l'esistenza di una messa in pericolo concreta ai sensi dell'art. 83 cpv. 4
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 44 Allontanamento e ammissione provvisoria - Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia. All'esecuzione dell'allontanamento si applicano inoltre gli articoli 83 e 84 LStrI128.
LStrI (cfr. in merito fra le tante anche: sentenze del Tribunale D-4247/2018 consid. 5.5.3; E-7415/2018 e E-7465/2018 del 12 dicembre 2019;
E-6265/2019 del 5 dicembre 2019 consid. 7.5).

10.4.4 Per quanto concerne le persone in trattamento medico in Svizzera, l'esecuzione dell'allontanamento diviene inesigibile nella misura in cui, nel caso di rientro nel loro paese d'origine o di provenienza, potrebbero non ricevere le cure essenziali che garantiscano loro delle condizioni minime d'esistenza. Per cure essenziali, si intende le cure di medicina generale e d'urgenza assolutamente necessarie alla garanzia della dignità umana. L'art. 83 cpv. 4
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 44 Allontanamento e ammissione provvisoria - Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia. All'esecuzione dell'allontanamento si applicano inoltre gli articoli 83 e 84 LStrI128.
LStrI, non può invece essere interpretato quale norma che comprenderebbe un diritto di soggiorno lui stesso indotto da un diritto generale di accesso in Svizzera a delle misure mediche tendenti al recupero della salute o a mantenerla, per il semplice motivo che l'infrastruttura ospedaliera o le regole dell'arte medica nel paese d'origine o di destinazione dell'interessato, non raggiungono lo standard elevato elvetico (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3 con riferimenti citati). In tal senso, se le cure necessarie possono essere assicurate nel paese d'origine del richiedente, all'occorrenza con altri trattamenti rispetto a quelli prescritti in Svizzera, l'esecuzione dell'allontanamento in tale Paese sarà ragionevolmente esigibile. Invece non lo sarà più, ai sensi della disposizione precitata se, in ragione dell'assenza di possibilità di trattamento adeguato, lo stato di salute dell'interessato si degraderebbe così rapidamente al punto da condurlo in maniera certa alla messa in pericolo concreta della sua vita o ad un pregiudizio serio, durevole e notevolmente più grave della sua integrità fisica (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3 con riferimenti citati).

10.4.5 Nel caso specifico, come già sopra evidenziato (cfr. supra
consid. 10.3.3), per le problematiche di salute delle ricorrenti, esistono in Georgia le cure mediche essenziali per il loro trattamento così come un programma d'aiuto sociale per il loro finanziamento, cosicché una vita dignitosa - a differenza di quanto sostenuto nel gravame dalle medesime - può ivi essere assicurata. Vi è in tal senso da osservare che le risorse in Georgia, pur risultando più limitate rispetto a quanto presente in Svizzera e che in tale Paese il sistema sanitario non offra la stessa qualità come su suolo elvetico, tuttavia, tali circostanze non comportano, prese a sé stanti, l'inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (cfr. in tal senso anche la sentenza del Tribunale E-1231/2019 del 22 marzo 2019 consid. 6.4.3). Pur considerando con la dovuta attenzione lo stato di salute delle ricorrenti, dalla documentazione medica agli atti non si evince la necessità per le stesse di dover rimanere in Svizzera, poiché altrimenti il loro stato di salute si degraderebbe a tal punto da metterne in pericolo concretamente la loro vita o il loro stato di salute ai sensi della giurisprudenza succitata (cfr. consid. 10.4.4). In tale contesto si rileva inoltre come le cure mediche specifiche (o specializzate), non rientrano nella nozione di cure essenziali sviluppata dalla giurisprudenza circa gli ostacoli d'ordine medico all'esecuzione dell'allontanamento (cfr. in tal senso anche la sentenza del Tribunale
E-5077/2019 del 9 ottobre 2019 con riferimento ivi citato).

10.4.6 Neppure la situazione personale delle interessate risulta d'impedimento all'esecuzione dell'allontanamento. Invero, malgrado per A._______, dato il suo stato di salute, possa essere verosimile che un'attività lavorativa non sia possibile esercitarla nel prossimo futuro (cfr. verbale 1, D30, pag. 5), tuttavia ella potrà continuare a contare, come d'altronde già fatto in passato, sull'aiuto della madre B._______, come pure dei parenti presenti in Georgia e degli amici in F._______, che hanno tra l'altro finanziato il loro viaggio in Svizzera (cfr. verbale 1, D29, D31 seg., D34, pag. 5 e D38 seg., pag. 6; verbale 2, D43 segg., pag. 5). Dal canto suo, anche B._______, oltreché dalle entrate derivanti dalla pensione - che le sarebbero state sufficienti prima dell'espatrio sia per coprire i suoi bisogni che quelli della figlia -, dispone di parenti nel suo Paese d'origine che, come da lei stessa allegato, potranno venirle in aiuto in caso di necessità (cfr. verbale 2, D43, pag. 5; D57, pag. 6 e D63, pag. 7). Infine, le ricorrenti potranno richiedere, se necessario, un sostegno finanziario per facilitare la loro integrazione o assicurare l'assistenza medica per un periodo limitato in Georgia (cfr. art. 93 cpv. 1 lett. d
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 93 Aiuto al ritorno e prevenzione della migrazione irregolare - 1 La Confederazione fornisce un aiuto al ritorno. A tale scopo può prevedere le misure seguenti:
1    La Confederazione fornisce un aiuto al ritorno. A tale scopo può prevedere le misure seguenti:
a  il finanziamento integrale o parziale di consultori per il ritorno;
b  il finanziamento integrale o parziale di progetti in Svizzera per il mantenimento della capacità al ritorno;
c  il finanziamento integrale o parziale di programmi nel Paese d'origine o di provenienza o in uno Stato terzo per facilitare ed eseguire il ritorno, il rinvio e la reintegrazione (programmi all'estero);
d  in singoli casi, un sostegno finanziario per facilitare l'integrazione o assicurare l'assistenza medica per un periodo limitato nel Paese d'origine o di provenienza o in uno Stato terzo.
2    I programmi all'estero possono anche perseguire obiettivi volti a contribuire alla prevenzione della migrazione irregolare. Sono programmi di prevenzione della migrazione irregolare quelli che contribuiscono a breve termine a ridurre il rischio di una migrazione primaria o secondaria verso la Svizzera.
3    Nell'ambito dell'attuazione dell'aiuto al ritorno, la Confederazione può collaborare con organizzazioni internazionali e istituire un ufficio di coordinamento.
4    Il Consiglio federale disciplina condizioni e procedura di versamento e di conteggio dei sussidi.
LAsi e art. 73
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 93 Aiuto al ritorno e prevenzione della migrazione irregolare - 1 La Confederazione fornisce un aiuto al ritorno. A tale scopo può prevedere le misure seguenti:
1    La Confederazione fornisce un aiuto al ritorno. A tale scopo può prevedere le misure seguenti:
a  il finanziamento integrale o parziale di consultori per il ritorno;
b  il finanziamento integrale o parziale di progetti in Svizzera per il mantenimento della capacità al ritorno;
c  il finanziamento integrale o parziale di programmi nel Paese d'origine o di provenienza o in uno Stato terzo per facilitare ed eseguire il ritorno, il rinvio e la reintegrazione (programmi all'estero);
d  in singoli casi, un sostegno finanziario per facilitare l'integrazione o assicurare l'assistenza medica per un periodo limitato nel Paese d'origine o di provenienza o in uno Stato terzo.
2    I programmi all'estero possono anche perseguire obiettivi volti a contribuire alla prevenzione della migrazione irregolare. Sono programmi di prevenzione della migrazione irregolare quelli che contribuiscono a breve termine a ridurre il rischio di una migrazione primaria o secondaria verso la Svizzera.
3    Nell'ambito dell'attuazione dell'aiuto al ritorno, la Confederazione può collaborare con organizzazioni internazionali e istituire un ufficio di coordinamento.
4    Il Consiglio federale disciplina condizioni e procedura di versamento e di conteggio dei sussidi.
segg. dell'Ordinanza 2 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie dell'11 agosto 1999 [OAsi 2, RS 142.312]).

10.4.7 Visto tutto quanto sopra, il rientro delle interessate nel loro Paese d'origine, è quindi da considerarsi pure ragionevolmente esigibile.

10.5 In ultima analisi, non risultano neppure esserci degli impedimenti dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento, questione che non è del resto stata contestata in sede ricorsuale (art. 83 cpv. 2
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 44 Allontanamento e ammissione provvisoria - Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia. All'esecuzione dell'allontanamento si applicano inoltre gli articoli 83 e 84 LStrI128.
LStrI in relazione con l'art. 44
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 44 Allontanamento e ammissione provvisoria - Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia. All'esecuzione dell'allontanamento si applicano inoltre gli articoli 83 e 84 LStrI128.
LAsi). Le ricorrenti, dispongono di documenti di viaggio (passaporti e carte d'identità) tutt'ora validi, e con la dovuta diligenza, sono in grado d'intraprendere i passi necessari presso la competente rappresentanza del loro paese d'origine, per ottenere eventuali ulteriori documenti necessitanti al rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 8 Obbligo di collaborare - 1 Il richiedente l'asilo è tenuto a collaborare all'accertamento dei fatti. Deve in particolare:
1    Il richiedente l'asilo è tenuto a collaborare all'accertamento dei fatti. Deve in particolare:
a  dichiarare le sue generalità;
b  consegnare i documenti di viaggio e d'identità;
c  indicare, in occasione dell'audizione, le ragioni della sua domanda d'asilo;
d  designare in modo completo eventuali mezzi di prova e fornirli immediatamente oppure adoperarsi per procurarseli entro un termine adeguato, sempre che sia ragionevole esigerlo;
e  collaborare al rilevamento dei dati biometrici;
f  sottoporsi a un esame medico ordinato dalla SEM (art. 26a).
2    Si può esigere dal richiedente che faccia tradurre in una lingua ufficiale svizzera i documenti redatti in una lingua straniera.
3    Nel corso del procedimento, il richiedente che soggiorna in Svizzera deve tenersi a disposizione delle autorità federali e cantonali. Deve comunicare immediatamente alle autorità del Cantone o del Comune (autorità cantonale) competenti secondo il diritto cantonale il suo indirizzo e ogni mutamento dello stesso.
3bis    Il richiedente che senza un valido motivo viola il suo obbligo di collaborare o non si tiene a disposizione delle autorità preposte all'asilo per più di 20 giorni rinuncia di fatto alla continuazione del procedimento. Lo stesso vale per il richiedente che senza un valido motivo non si tiene a disposizione delle autorità preposte all'asilo in un centro della Confederazione per più di cinque giorni. La domanda è stralciata in entrambi i casi senza formalità. Una nuova domanda può essere presentata al più presto dopo tre anni. È fatto salvo il rispetto della Convenzione del 28 luglio 195121 sullo statuto dei rifugiati.22
4    In caso di decisione esecutiva d'allontanamento, il richiedente è tenuto a collaborare all'ottenimento di documenti di viaggio validi.
LAsi nonché DTAF 2008/34 consid. 12).

10.6 Riassumendo, la SEM ha a ragione ritenuto l'esecuzione dell'allontanamento delle insorgenti come ammissibile, esigibile e possibile. La concessione dell'ammissione provvisoria, come postulato dalle ricorrenti nel gravame, non entra pertanto in considerazione (art. 83 cpv. 1
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 44 Allontanamento e ammissione provvisoria - Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia. All'esecuzione dell'allontanamento si applicano inoltre gli articoli 83 e 84 LStrI128.
-4
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 44 Allontanamento e ammissione provvisoria - Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia. All'esecuzione dell'allontanamento si applicano inoltre gli articoli 83 e 84 LStrI128.
LStrI).

11.
Ne discende che l'autorità inferiore, con la decisione impugnata, non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 106 Motivi di ricorso - 1 Il ricorrente può far valere:
1    Il ricorrente può far valere:
a  la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento;
b  l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti.
c  ...
2    Rimangono salvi gli articoli 27 capoverso 3 e 68 capoverso 2.358
LAsi). Altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 106 Motivi di ricorso - 1 Il ricorrente può far valere:
1    Il ricorrente può far valere:
a  la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento;
b  l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti.
c  ...
2    Rimangono salvi gli articoli 27 capoverso 3 e 68 capoverso 2.358
PA), per il che il ricorso va respinto.

12.
Avendo statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali, è da considerarsi priva di oggetto.

13.
Da ultimo, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali è respinta (art. 65 cpv. 1
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 106 Motivi di ricorso - 1 Il ricorrente può far valere:
1    Il ricorrente può far valere:
a  la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento;
b  l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti.
c  ...
2    Rimangono salvi gli articoli 27 capoverso 3 e 68 capoverso 2.358
PA).

14.
Visto l'esito della procedura e considerata la congiunzione delle cause, le spese processuali, di CHF 1'000.-, sono poste a carico delle ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 106 Motivi di ricorso - 1 Il ricorrente può far valere:
1    Il ricorrente può far valere:
a  la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento;
b  l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti.
c  ...
2    Rimangono salvi gli articoli 27 capoverso 3 e 68 capoverso 2.358
5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

15.
La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 106 Motivi di ricorso - 1 Il ricorrente può far valere:
1    Il ricorrente può far valere:
a  la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento;
b  l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti.
c  ...
2    Rimangono salvi gli articoli 27 capoverso 3 e 68 capoverso 2.358
cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva.

(dispositivo alla pagina seguente)

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1.
Le procedure D-339/2020 e D-360/2020 sono congiunte.

2.
Il ricorso è respinto.

3.
La domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal pagamento delle spese processuali, è respinta.

4.
Le spese processuali di CHF 1'000.- sono poste a carico delle ricorrenti. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza.

5.
Questa sentenza è comunicata alle ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente.

Il giudice unico: La cancelliera:

Daniele Cattaneo Alissa Vallenari

Data di spedizione:
Informazioni decisione   •   DEFRITEN
Documento : D-339/2020
Data : 27. gennaio 2020
Pubblicato : 18. febbraio 2020
Sorgente : Tribunale amministrativo federale
Stato : Inedito
Ramo giuridico : Asilo
Oggetto : Asilo ed allontanamento (termine del ricorso accorciato); decisione della SEM del 13 gennaio 2020


Registro di legislazione
CEDU: 3
LAsi: 2 
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 2 Asilo - 1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della presente legge.
1    La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della presente legge.
2    L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiati. Esso comprende il diritto di risiedere in Svizzera.
3 
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 3 Definizione del termine «rifugiato» - 1 Sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi.
1    Sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi.
2    Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile. Occorre tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile.
3    Non sono rifugiati le persone che sono esposte a seri pregiudizi o hanno fondato timore di esservi esposte per aver rifiutato di prestare servizio militare o per aver disertato. È fatto salvo il rispetto della Convenzione del 28 luglio 19514 sullo statuto dei rifugiati.5
4    Non sono rifugiati le persone che fanno valere motivi sorti a causa del loro comportamento dopo la partenza dal loro Paese d'origine o di provenienza e che non sono l'espressione o la continuazione di una convinzione o di un orientamento già ivi esistente. Rimangono salve le disposizioni della Convenzione del 28 luglio 19516 sullo statuto dei rifugiati.7
5 
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 5 Divieto di respingimento - 1 Nessuno può essere costretto in alcun modo a recarsi in un Paese dove la sua vita, la sua integrità fisica o la sua libertà sarebbero minacciate per uno dei motivi menzionati nell'articolo 3 capoverso 1, o dal quale rischierebbe d'essere costretto a recarsi in un Paese di tal genere.
1    Nessuno può essere costretto in alcun modo a recarsi in un Paese dove la sua vita, la sua integrità fisica o la sua libertà sarebbero minacciate per uno dei motivi menzionati nell'articolo 3 capoverso 1, o dal quale rischierebbe d'essere costretto a recarsi in un Paese di tal genere.
2    Il divieto di respingimento non può essere fatto valere quando vi siano seri motivi per presumere che l'interessato comprometta la sicurezza della Svizzera o, essendo stato condannato con sentenza passata in giudicato per un crimine o delitto particolarmente grave, debba essere considerato di pericolo pubblico.
6 
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 6 Norme procedurali - Le procedure sono rette dalla legge federale del 20 dicembre 196811 sulla procedura amministrativa (PA), dalla legge del 17 giugno 200512 sul Tribunale amministrativo federale e dalla legge del 17 giugno 200513 sul Tribunale federale, in quanto la presente legge non preveda altrimenti.
6a 
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 6a Autorità competente - 1 La SEM decide sulla concessione o sul rifiuto dell'asilo e sull'allontanamento dalla Svizzera.15
1    La SEM decide sulla concessione o sul rifiuto dell'asilo e sull'allontanamento dalla Svizzera.15
2    Oltre agli Stati dell'UE e dell'AELS, il Consiglio federale designa:16
a  come Stati d'origine o di provenienza sicuri, gli Stati in cui, secondo i suoi accertamenti, non vi è pericolo di persecuzioni;
b  come Stati terzi sicuri, gli Stati in cui, secondo i suoi accertamenti, vi è una protezione effettiva dal respingimento ai sensi dell'articolo 5 capoverso 1.
3    Il Consiglio federale verifica periodicamente le decisioni di cui al capoverso 2.
4    Prima di apportarvi modifiche, ma almeno una volta all'anno, il Consiglio federale sottopone per consultazione alle commissioni parlamentari competenti l'elenco degli Stati sicuri di cui al capoverso 2 lettera a.17
8 
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 8 Obbligo di collaborare - 1 Il richiedente l'asilo è tenuto a collaborare all'accertamento dei fatti. Deve in particolare:
1    Il richiedente l'asilo è tenuto a collaborare all'accertamento dei fatti. Deve in particolare:
a  dichiarare le sue generalità;
b  consegnare i documenti di viaggio e d'identità;
c  indicare, in occasione dell'audizione, le ragioni della sua domanda d'asilo;
d  designare in modo completo eventuali mezzi di prova e fornirli immediatamente oppure adoperarsi per procurarseli entro un termine adeguato, sempre che sia ragionevole esigerlo;
e  collaborare al rilevamento dei dati biometrici;
f  sottoporsi a un esame medico ordinato dalla SEM (art. 26a).
2    Si può esigere dal richiedente che faccia tradurre in una lingua ufficiale svizzera i documenti redatti in una lingua straniera.
3    Nel corso del procedimento, il richiedente che soggiorna in Svizzera deve tenersi a disposizione delle autorità federali e cantonali. Deve comunicare immediatamente alle autorità del Cantone o del Comune (autorità cantonale) competenti secondo il diritto cantonale il suo indirizzo e ogni mutamento dello stesso.
3bis    Il richiedente che senza un valido motivo viola il suo obbligo di collaborare o non si tiene a disposizione delle autorità preposte all'asilo per più di 20 giorni rinuncia di fatto alla continuazione del procedimento. Lo stesso vale per il richiedente che senza un valido motivo non si tiene a disposizione delle autorità preposte all'asilo in un centro della Confederazione per più di cinque giorni. La domanda è stralciata in entrambi i casi senza formalità. Una nuova domanda può essere presentata al più presto dopo tre anni. È fatto salvo il rispetto della Convenzione del 28 luglio 195121 sullo statuto dei rifugiati.22
4    In caso di decisione esecutiva d'allontanamento, il richiedente è tenuto a collaborare all'ottenimento di documenti di viaggio validi.
14 
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 14 Relazione con la procedura prevista dalla legislazione sugli stranieri - 1 Dalla presentazione della domanda d'asilo fino alla partenza dalla Svizzera in seguito a un ordine di allontanamento passato in giudicato, dopo il ritiro della domanda d'asilo o fino a quando sia ordinata una misura sostitutiva nel caso l'esecuzione non sia possibile, il richiedente l'asilo non può avviare una procedura per il rilascio di un permesso di dimora secondo la legislazione sugli stranieri, a meno che non abbia diritto al permesso medesimo.
1    Dalla presentazione della domanda d'asilo fino alla partenza dalla Svizzera in seguito a un ordine di allontanamento passato in giudicato, dopo il ritiro della domanda d'asilo o fino a quando sia ordinata una misura sostitutiva nel caso l'esecuzione non sia possibile, il richiedente l'asilo non può avviare una procedura per il rilascio di un permesso di dimora secondo la legislazione sugli stranieri, a meno che non abbia diritto al permesso medesimo.
2    Con il benestare della SEM il Cantone può rilasciare un permesso di dimora a una persona attribuitagli secondo la presente legge se:34
a  l'interessato si trova in Svizzera da almeno cinque anni dalla presentazione della domanda d'asilo;
b  il luogo di soggiorno dell'interessato era sempre noto alle autorità;
c  si è in presenza di un grave caso di rigore personale in considerazione del grado di integrazione dell'interessato; e
d  non sussistono motivi di revoca secondo l'articolo 62 capoverso 1 della legge federale del 16 dicembre 200536 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI)37.
3    Se intende fare uso di tale possibilità, il Cantone ne avvisa senza indugio la SEM.
4    L'interessato ha qualità di parte soltanto nella procedura di benestare della SEM.
5    Le procedure già pendenti in vista del rilascio di un permesso di dimora diventano senza oggetto con l'inoltro della domanda d'asilo.
6    I permessi di dimora già rilasciati rimangono validi e possono essere prorogati conformemente alle disposizioni della legislazione sugli stranieri.
44 
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 44 Allontanamento e ammissione provvisoria - Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia. All'esecuzione dell'allontanamento si applicano inoltre gli articoli 83 e 84 LStrI128.
93 
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 93 Aiuto al ritorno e prevenzione della migrazione irregolare - 1 La Confederazione fornisce un aiuto al ritorno. A tale scopo può prevedere le misure seguenti:
1    La Confederazione fornisce un aiuto al ritorno. A tale scopo può prevedere le misure seguenti:
a  il finanziamento integrale o parziale di consultori per il ritorno;
b  il finanziamento integrale o parziale di progetti in Svizzera per il mantenimento della capacità al ritorno;
c  il finanziamento integrale o parziale di programmi nel Paese d'origine o di provenienza o in uno Stato terzo per facilitare ed eseguire il ritorno, il rinvio e la reintegrazione (programmi all'estero);
d  in singoli casi, un sostegno finanziario per facilitare l'integrazione o assicurare l'assistenza medica per un periodo limitato nel Paese d'origine o di provenienza o in uno Stato terzo.
2    I programmi all'estero possono anche perseguire obiettivi volti a contribuire alla prevenzione della migrazione irregolare. Sono programmi di prevenzione della migrazione irregolare quelli che contribuiscono a breve termine a ridurre il rischio di una migrazione primaria o secondaria verso la Svizzera.
3    Nell'ambito dell'attuazione dell'aiuto al ritorno, la Confederazione può collaborare con organizzazioni internazionali e istituire un ufficio di coordinamento.
4    Il Consiglio federale disciplina condizioni e procedura di versamento e di conteggio dei sussidi.
105 
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 105 Ricorsi contro le decisioni della SEM - Contro le decisioni della SEM può essere interposto ricorso secondo la legge federale del 17 giugno 2005356 sul Tribunale amministrativo federale.
106 
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 106 Motivi di ricorso - 1 Il ricorrente può far valere:
1    Il ricorrente può far valere:
a  la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento;
b  l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti.
c  ...
2    Rimangono salvi gli articoli 27 capoverso 3 e 68 capoverso 2.358
108 
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 108 Termini di ricorso - 1 Nella procedura celere, il ricorso contro una decisione secondo l'articolo 31a capoverso 4 deve essere interposto entro sette giorni lavorativi o, se si tratta di decisioni incidentali, entro cinque giorni dalla notificazione della decisione.
1    Nella procedura celere, il ricorso contro una decisione secondo l'articolo 31a capoverso 4 deve essere interposto entro sette giorni lavorativi o, se si tratta di decisioni incidentali, entro cinque giorni dalla notificazione della decisione.
2    Nella procedura ampliata, il ricorso contro una decisione secondo l'articolo 31a capoverso 4 deve essere interposto entro 30 giorni o, se si tratta di una decisione incidentale, entro dieci giorni dalla notificazione della decisione.
3    Il ricorso contro le decisioni di non entrata nel merito e contro le decisioni di cui agli articoli 23 capoverso 1 e 40 in combinato disposto con l'articolo 6a capoverso 2 lettera a deve essere interposto entro cinque giorni lavorativi dalla notificazione della decisione.
4    Il ricorso contro il rifiuto dell'entrata in Svizzera secondo l'articolo 22 capoverso 2 può essere interposto fino al momento della notificazione di una decisione secondo l'articolo 23 capoverso 1.
5    La verifica della legalità e dell'adeguatezza dell'assegnazione di un luogo di soggiorno all'aeroporto o in un altro luogo appropriato conformemente all'articolo 22 capoversi 3 e 4 può essere chiesta in qualsiasi momento mediante ricorso.
6    Negli altri casi il termine di ricorso è di 30 giorni dalla notificazione della decisione.
7    Gli atti scritti trasmessi per telefax sono considerati consegnati validamente se pervengono tempestivamente al Tribunale amministrativo federale e sono regolarizzati mediante l'invio ulteriore dell'originale firmato, conformemente alle norme dell'articolo 52 capoversi 2 e 3 PA364.
111 
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 111 Competenza del giudice unico - I giudici decidono in qualità di giudice unico in caso di:
a  stralcio di ricorsi in quanto privi di oggetto;
b  non entrata nel merito su ricorsi manifestamente irricevibili;
c  decisione relativa al rifiuto provvisorio dell'entrata in Svizzera all'aeroporto e all'assegnazione di un luogo di soggiorno presso l'aeroporto;
d  ...
e  ricorsi manifestamente fondati o manifestamente infondati, con l'approvazione di un secondo giudice.
111a
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 111a Procedura e decisione - 1 Il Tribunale amministrativo federale può rinunciare allo scambio di scritti.381
1    Il Tribunale amministrativo federale può rinunciare allo scambio di scritti.381
2    Le decisioni su ricorso secondo l'articolo 111 sono motivate solo sommariamente.
LStr: 83
LTAF: 31  32  33
LTF: 83
OAsi 1: 32
SR 142.311 Ordinanza 1 dell' 11 agosto 1999 sull'asilo relativa a questioni procedurali (Ordinanza 1 sull'asilo, OAsi 1) - Ordinanza 1 sull'asilo
OAsi-1 Art. 32 Astensione dalla pronuncia dell'allontanamento - (art. 44 LAsi)95
1    L'allontanamento non è deciso se il richiedente l'asilo:96
a  possiede un permesso di soggiorno o di dimora valido;
b  è colpito da una decisione di estradizione;
c  è colpito da una decisione di espulsione secondo l'articolo 121 capoverso 2 della Costituzione federale98 o l'articolo 68 LStrI99; o
d  è colpito da una decisione di espulsione ai sensi dell'articolo 66a o 66abis del Codice penale101 oppure dell'articolo 49a o 49abis del Codice penale militare del 13 giugno 1927102 (espulsione giudiziaria) passata in giudicato.
2    Nei casi di cui al capoverso 1 lettere c e d, l'autorità cantonale può sentire il parere della SEM circa eventuali impedimenti all'esecuzione.103
OAsi 2: 73
PA: 5  48  49  52  62  63  65
Registro DTF
138-II-513
Parole chiave
Elenca secondo la frequenza o in ordine alfabetico
georgia • ricorrente • allontanamento • stato di salute • autorità inferiore • questio • cura medica • tribunale amministrativo federale • circo • stato d'origine • pressione • degradazione • rappresentanza legale • guerra civile • decisione • segreteria di stato • ammissione provvisoria • cataratta • giudice unico • assicuratore malattia
... Tutti
BVGE
2017-VI-7 • 2015/10 • 2014/26 • 2014/1 • 2013/37 • 2013/27 • 2013/11 • 2011/24 • 2011/50 • 2011/9 • 2011/51 • 2010/57 • 2008/34
BVGer
D-339/2020 • D-360/2020 • D-4247/2018 • D-4747/2018 • D-5573/2019 • D-6455/2019 • E-1231/2019 • E-2973/2018 • E-5077/2019 • E-616/2019 • E-6265/2019 • E-7415/2018 • E-7465/2018
GICRA
2006/18