Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

2C_1022/2013

Sentenza del 25 marzo 2014

II Corte di diritto pubblico

Composizione
Giudici federali Seiler, Giudice presidente,
Aubry Girardin, Kneubühler,
Cancelliera Ieronimo Perroud.

Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinato dall'avv. Adriano A. Sala,
ricorrente,

contro

Autorità di vigilanza sull'esercizio delle professioni
di fiduciario, 6501 Bellinzona.

Oggetto
autorizzazione cantonale ad esercitare la professione
di fiduciario commercialista e finanziario,

ricorso contro la sentenza emanata il 30 settembre 2013 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.

Fatti:

A.
A.________ è titolare di un diploma di ragioniere e perito commerciale ottenuto nel 1980 a Milano nonché del titolo di dottore in scienze aziendali con specializzazione nel ramo amministrativo e finanziario, conseguito il 17 novembre 1999 presso il Politecnico B.________ istituto gestito dalla C.________SA di X.________. Il 29 luglio 2011 egli ha chiesto all'Autorità di vigilanza per l'esercizio delle professioni di fiduciario del Cantone Ticino (di seguito: l'Autorità di vigilanza) il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle professioni di fiduciario commercialista e finanziario.

B.
Dopo avere invitato l'interessato a fornire ulteriore documentazione, l'Autorità di vigilanza ha respinto l'istanza il 22 ottobre 2012 considerando che il titolo di dottore in scienze aziendali con specializzazione nel ramo amministrativo e finanziario non costituiva una laurea universitaria né aveva valore equivalente, visto che la C.________SA non era stata accreditata come università dalla Conferenza universitaria svizzera (CUS).

C.
Il Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, dinanzi al quale A.________ si è aggravato, ha confermato la decisione dell'autorità di vigilanza con sentenza del 30 settembre 2013. Respinte le censure formali sollevate, la Corte cantonale ha specificato in primo luogo che, sebbene la legge sull'esercizio delle professioni di fiduciario del 18 giugno 1984 (vLFid) fosse stata abrogata con l'entrata in vigore, il 1° luglio 2012, della nuova normativa del 1° dicembre 2009 (LFid), la stessa rimaneva comunque applicabile dato che la procedura in esame era iniziata prima del 1° luglio 2012, salvo nell'ipotesi in cui il nuovo ordinamento dovesse risultare più favorevole all'interessato (art. 29 cpv. 1 LFid).
Nel merito la Corte cantonale ha giudicato - in sintesi - che il diploma di ragioniere e perito commerciale non costituiva un titolo sufficiente per ottenere le due autorizzazioni richieste e che il titolo di dottore in scienze aziendali con specializzazione nel ramo amministrativo e finanziario non aveva valore accademico, poiché non era stato rilasciato da un istituto ufficialmente riconosciuto dalle competenti istituzioni pubbliche, e non costituiva pertanto una licenza in scienze economiche o commerciali o in diritto ai sensi degli art. 10 lett. a e 12 lett. a vLFid. Infatti la C.________SA non era stata accreditata quale università né aveva fruito di alcun riconoscimento ufficiale nemmeno quando era in vigore l'ordinamento universitario anteriore, di competenza cantonale. Infine ha negato che fossero state disattese la buona fede e la libertà economica dell'interessato.

D.
Il 30 ottobre 2013 A.________ ha esperito dinanzi al Tribunale federale un ricorso in materia di diritto pubblico con cui chiede che la sentenza cantonale sia annullata e che gli siano rilasciate le due autorizzazioni richieste, rispettivamente che la causa venga rinviata all'autorità di prime cure per nuovo giudizio. Censura, in sintesi, la violazione del suo diritto di essere sentito sotto più aspetti nonché della sua libertà economica, la limitazione imposta alla stessa dalla normativa cantonale non poggiando a suo avviso su una base legale sufficientemente chiara.
Chiamati ad esprimersi il Tribunale cantonale amministrativo, senza formulare osservazioni, si è riconfermato nelle motivazioni e nelle conclusioni del giudizio impugnato, mentre l'Autorità di vigilanza non si è espressa.

Diritto:

1.

1.1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 29 Esame - 1 Il Tribunale federale esamina d'ufficio la sua competenza.
1    Il Tribunale federale esamina d'ufficio la sua competenza.
2    In caso di dubbio, procede a uno scambio di opinioni con l'autorità che presume competente.
LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 137 I 371 consid. 1 pag. 372 e rinvio).

1.2. Di carattere finale (art. 90
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 90 Decisioni finali - Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento.
LTF), la decisione contestata è stata emanata da un'autorità di ultima istanza cantonale con natura di tribunale superiore (art. 86 cpv. 1 lett. d
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 86 Autorità inferiori in generale - 1 Il ricorso è ammissibile contro le decisioni:
1    Il ricorso è ammissibile contro le decisioni:
a  del Tribunale amministrativo federale;
b  del Tribunale penale federale;
c  dell'autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva;
d  delle autorità cantonali di ultima istanza, sempreché non sia ammissibile il ricorso al Tribunale amministrativo federale.
2    I Cantoni istituiscono tribunali superiori che giudicano quali autorità di grado immediatamente inferiore al Tribunale federale, in quanto un'altra legge federale non preveda che le decisioni di altre autorità giudiziarie sono impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale.
3    Per le decisioni di carattere prevalentemente politico i Cantoni possono istituire quale autorità di grado immediatamente inferiore al Tribunale federale un'autorità diversa da un tribunale.
e cpv. 2 LTF) e riguarda una causa di diritto pubblico (art. 82
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 82 Principio - Il Tribunale federale giudica i ricorsi:
a  contro le decisioni pronunciate in cause di diritto pubblico;
b  contro gli atti normativi cantonali;
c  concernenti il diritto di voto dei cittadini nonché le elezioni e votazioni popolari.
LTF) che non ricade sotto alcuna delle eccezioni previste dall'art. 83
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 83 Eccezioni - Il ricorso è inammissibile contro:
a  le decisioni in materia di sicurezza interna o esterna del Paese, neutralità, protezione diplomatica e altri affari esteri, in quanto il diritto internazionale non conferisca un diritto al giudizio da parte di un tribunale;
b  le decisioni in materia di naturalizzazione ordinaria;
c  le decisioni in materia di diritto degli stranieri concernenti:
c1  l'entrata in Svizzera,
c2  i permessi o autorizzazioni al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto,
c3  l'ammissione provvisoria,
c4  l'espulsione fondata sull'articolo 121 capoverso 2 della Costituzione federale e l'allontanamento,
c5  le deroghe alle condizioni d'ammissione,
c6  la proroga del permesso per frontalieri, il cambiamento di Cantone, il cambiamento d'impiego del titolare di un permesso per frontalieri, nonché il rilascio di documenti di viaggio a stranieri privi di documenti;
d  le decisioni in materia d'asilo pronunciate:
d1  dal Tribunale amministrativo federale, salvo quelle che concernono persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione,
d2  da un'autorità cantonale inferiore e concernenti un permesso o un'autorizzazione al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto;
e  le decisioni concernenti il rifiuto dell'autorizzazione a procedere penalmente contro membri di autorità o contro agenti della Confederazione;
f  le decisioni in materia di appalti pubblici se:
fbis  le decisioni del Tribunale amministrativo federale concernenti decisioni secondo l'articolo 32i della legge del 20 marzo 200963 sul trasporto di viaggiatori;
f1  non si pone alcuna questione di diritto d'importanza fondamentale; sono fatti salvi i ricorsi contro gli appalti del Tribunale amministrativo federale, del Tribunale penale federale, del Tribunale federale dei brevetti, del Ministero pubblico della Confederazione e delle autorità giudiziarie cantonali superiori, o
f2  il valore stimato della commessa non raggiunge il valore soglia determinante secondo l'articolo 52 capoverso 1 in combinato disposto con l'allegato 4 numero 2 della legge federale del 21 giugno 201961 sugli appalti pubblici;
g  le decisioni in materia di rapporti di lavoro di diritto pubblico, in quanto concernano una controversia non patrimoniale, ma non la parità dei sessi;
h  le decisioni concernenti l'assistenza amministrativa internazionale, eccettuata l'assistenza amministrativa in materia fiscale;
i  le decisioni in materia di servizio militare, civile o di protezione civile;
j  le decisioni in materia di approvvigionamento economico del Paese adottate in situazioni di grave penuria;
k  le decisioni concernenti i sussidi al cui ottenimento la legislazione non conferisce un diritto;
l  le decisioni concernenti l'imposizione di dazi operata in base alla classificazione tariffaria o al peso delle merci;
m  le decisioni concernenti il condono o la dilazione del pagamento di tributi; in deroga alla presente disposizione, il ricorso è ammissibile contro le decisioni concernenti il condono dell'imposta federale diretta o dell'imposta cantonale o comunale sul reddito e sull'utile se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se si tratta per altri motivi di un caso particolarmente importante;
n  le decisioni in materia di energia nucleare concernenti:
n1  l'esigenza di un nulla osta o la modifica di un'autorizzazione o di una decisione,
n2  l'approvazione di un piano d'accantonamenti per le spese di smaltimento antecedenti lo spegnimento di un impianto nucleare,
n3  i nulla osta;
o  le decisioni in materia di circolazione stradale concernenti l'omologazione del tipo di veicoli;
p  le decisioni del Tribunale amministrativo federale in materia di traffico delle telecomunicazioni, radiotelevisione e poste concernenti:68
p1  concessioni oggetto di una pubblica gara,
p2  controversie secondo l'articolo 11a della legge del 30 aprile 199769 sulle telecomunicazioni;
p3  controversie secondo l'articolo 8 della legge del 17 dicembre 201071 sulle poste;
q  le decisioni in materia di medicina dei trapianti concernenti:
q1  l'iscrizione nella lista d'attesa,
q2  l'attribuzione di organi;
r  le decisioni in materia di assicurazione malattie pronunciate dal Tribunale amministrativo federale in virtù dell'articolo 3472 della legge del 17 giugno 200573 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF);
s  le decisioni in materia di agricoltura concernenti:
s1  ...
s2  la delimitazione delle zone nell'ambito del catasto della produzione;
t  le decisioni concernenti l'esito di esami e di altre valutazioni della capacità, segnatamente nei settori della scuola, della formazione continua e dell'esercizio della professione;
u  le decisioni in materia di offerte pubbliche di acquisto (art. 125-141 della L del 19 giu. 201577 sull'infrastruttura finanziaria);
v  le decisioni del Tribunale amministrativo federale concernenti divergenze d'opinione tra autorità in materia di assistenza amministrativa o giudiziaria a livello nazionale;
w  le decisioni in materia di diritto dell'elettricità concernenti l'approvazione dei piani di impianti elettrici a corrente forte e di impianti elettrici a corrente debole e l'espropriazione dei diritti necessari per la costruzione o l'esercizio di siffatti impianti, se non si pone alcuna questione di diritto d'importanza fondamentale;
x  le decisioni concernenti la concessione di contributi di solidarietà ai sensi della legge federale del 30 settembre 201681 sulle misure coercitive a scopo assistenziale e i collocamenti extrafamiliari prima del 1981, tranne se si pone una questione di diritto di importanza fondamentale o si tratta di un caso particolarmente importante per altri motivi;
y  le decisioni pronunciate dal Tribunale amministrativo federale nelle procedure amichevoli per evitare un'imposizione non conforme alla convenzione internazionale applicabile in ambito fiscale;
z  le decisioni concernenti le autorizzazioni edilizie di impianti eolici d'interesse nazionale secondo l'articolo 71c capoverso 1 lettera b della legge federale del 30 settembre 201684 sull'energia e le autorizzazioni di competenza cantonale a esse necessariamente connesse, se non si pone alcuna questione di diritto d'importanza fondamentale.
LTF, in particolare la lettera t. Questa lettera esclude il rimedio ordinario contro le decisioni concernenti l'esito di esami e di altre valutazioni della capacità, segnatamente nei settori della scuola, del perfezionamento e dell'esercizio della professione. Ciò non è tuttavia il caso quando, come nella presente fattispecie, il litigio verte sulla questione di sapere se un esame o un titolo sia necessario o no per ottenere l'autorizzazione ad esercitare una professione (cfr. sentenza 2C_1016/2011 del 3 maggio 2012 consid. 1.1 con rinvii non pubblicato in DTF 138 I 196 segg.). Presentato in tempo utile (art. 100 cpv. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 100 Ricorso contro decisioni - 1 Il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione.
1    Il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione.
2    Il termine è di dieci giorni per i ricorsi contro le decisioni:
a  delle autorità cantonali di vigilanza in materia di esecuzione e fallimento;
b  nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale e dell'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale;
c  in materia di ritorno di un minore secondo la Convenzione europea del 20 maggio 198090 sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento di minori e sul ristabilimento dell'affidamento oppure secondo la Convenzione del 25 ottobre 198091 sugli aspetti civili del rapimento internazionale di minori;
d  del Tribunale federale dei brevetti in materia di rilascio di una licenza secondo l'articolo 40d della legge del 25 giugno 195493 sui brevetti.
3    Il termine è di cinque giorni per i ricorsi contro le decisioni:
a  delle autorità cantonali di vigilanza in materia di esecuzione e fallimento pronunciate nell'ambito dell'esecuzione cambiaria;
b  dei Governi cantonali su ricorsi concernenti votazioni federali.
4    Il termine è di tre giorni per i ricorsi contro le decisioni dei Governi cantonali su ricorsi concernenti le elezioni al Consiglio nazionale.
5    Per i ricorsi concernenti conflitti di competenza tra due Cantoni, il termine decorre al più tardi dal giorno in cui in ciascun Cantone sono state pronunciate decisioni impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale.
6    ...94
7    Il ricorso per denegata o ritardata giustizia può essere interposto in ogni tempo.
LTF) e nella forma prescritta dalla legge (art. 42
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 42 Atti scritti - 1 Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati.
1    Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati.
2    Nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Qualora il ricorso sia ammissibile soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o un caso particolarmente importante per altri motivi, occorre spiegare perché la causa adempie siffatta condizione.14 15
3    Se sono in possesso della parte, i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati; se l'atto scritto è diretto contro una decisione, anche questa deve essere allegata.
4    In caso di trasmissione per via elettronica, la parte o il suo patrocinatore deve munire l'atto scritto di una firma elettronica qualificata secondo la legge del 18 marzo 201616 sulla firma elettronica. Il Tribunale federale determina mediante regolamento:
a  il formato dell'atto scritto e dei relativi allegati;
b  le modalità di trasmissione;
c  le condizioni alle quali può essere richiesta la trasmissione successiva di documenti cartacei in caso di problemi tecnici.17
5    Se mancano la firma della parte o del suo patrocinatore, la procura dello stesso o gli allegati prescritti, o se il patrocinatore non è autorizzato in quanto tale, è fissato un congruo termine per sanare il vizio, con la comminatoria che altrimenti l'atto scritto non sarà preso in considerazione.
6    Gli atti illeggibili, sconvenienti, incomprensibili, prolissi o non redatti in una lingua ufficiale possono essere del pari rinviati al loro autore affinché li modifichi.
7    Gli atti scritti dovuti a condotta processuale da querulomane o altrimenti abusiva sono inammissibili.
LTF) dal destinatario dell'atto impugnato, che ha un interesse degno di protezione all'annullamento del medesimo (art. 89
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 89 Diritto di ricorso - 1 Ha diritto di interporre ricorso in materia di diritto pubblico chi:
1    Ha diritto di interporre ricorso in materia di diritto pubblico chi:
a  ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo;
b  è particolarmente toccato dalla decisione o dall'atto normativo impugnati; e
c  ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica degli stessi.
2    Hanno inoltre diritto di ricorrere:
a  la Cancelleria federale, i dipartimenti federali o, in quanto lo preveda il diritto federale, i servizi loro subordinati, se l'atto impugnato può violare la legislazione federale nella sfera dei loro compiti;
b  in materia di rapporti di lavoro del personale federale, l'organo competente dell'Assemblea federale;
c  i Comuni e gli altri enti di diritto pubblico, se fanno valere la violazione di garanzie loro conferite dalla costituzione cantonale o dalla Costituzione federale;
d  le persone, le organizzazioni e le autorità legittimate al ricorso in virtù di un'altra legge federale.
3    In materia di diritti politici (art. 82 lett. c), il diritto di ricorrere spetta inoltre a chiunque abbia diritto di voto nell'affare in causa.
LTF), il ricorso in materia di diritto pubblico è quindi di massima ammissibile.

2.

2.1. Con il ricorso in materia di diritto pubblico può in particolare venir censurata la violazione del diritto federale (art. 95 lett. a
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 95 Diritto svizzero - Il ricorrente può far valere la violazione:
a  del diritto federale;
b  del diritto internazionale;
c  dei diritti costituzionali cantonali;
d  delle disposizioni cantonali in materia di diritto di voto dei cittadini e di elezioni e votazioni popolari;
e  del diritto intercantonale.
LTF), nozione che comprende i diritti costituzionali dei cittadini (DTF 133 III 446 consid. 3.1 pag. 447 seg.). Salvo che per i casi citati espressamente dall'art. 95
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 95 Diritto svizzero - Il ricorrente può far valere la violazione:
a  del diritto federale;
b  del diritto internazionale;
c  dei diritti costituzionali cantonali;
d  delle disposizioni cantonali in materia di diritto di voto dei cittadini e di elezioni e votazioni popolari;
e  del diritto intercantonale.
LTF, con il ricorso in materia di diritto pubblico non può invece essere criticata la violazione del diritto cantonale, di cui può semmai esser denunciata un'applicazione arbitraria (DTF 133 III 462 consid. 2.3 pag. 466).

2.2. Di principio, il Tribunale federale applica il diritto d'ufficio (art. 106 cpv. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 106 Applicazione del diritto - 1 Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto.
1    Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto.
2    Esamina la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura.
LTF); esso non è vincolato né agli argomenti fatti valere nel ricorso né ai considerandi sviluppati dall'istanza precedente. La violazione di diritti fondamentali è invece esaminata unicamente se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura (art. 106 cpv. 2
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 106 Applicazione del diritto - 1 Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto.
1    Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto.
2    Esamina la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura.
LTF; DTF 134 II 244 consid. 2.2 pag. 246). Nella sua impugnativa, è necessario che egli specifichi quali diritti ritiene lesi ed esponga le critiche in modo chiaro e circostanziato, accompagnandole da un'argomentazione esaustiva; in caso di asserita violazione del divieto d'arbitrio, segnatamente in relazione all'applicazione del diritto cantonale, deve spiegare in che misura la decisione impugnata sia - non solo a livello di motivazione, ma anche di risultato - manifestamente insostenibile, gravemente lesiva di una norma o di un principio giuridico indiscusso, oppure in contraddizione urtante con il sentimento di giustizia ed equità (DTF 133 III 393 consid. 6 pag. 397; 129 I 8 consid. 2.1 pag. 9).

2.3. In quanto volto a criticare i disposti su cui poggia il rifiuto del rilascio delle autorizzazioni (cf. consid. D), il gravame è ugualmente ammissibile. Per mezzo dell'impugnazione di un atto concreto davanti al Tribunale federale può in effetti essere fatta valere anche l'incostituzionalità della norma applicata (cosiddetto controllo accessorio: DTF 133 I 1 consid. 5.6 pag. 5). Va tuttavia precisato che, quando si esprime in un simile contesto, il Tribunale federale non esamina la conformità alla Costituzione con riguardo a tutte le fattispecie possibili, bensì unicamente nell'ottica del caso specifico e, qualora la critica si dimostrasse fondata, annulla solamente I'atto concreto, non invece la norma litigiosa sulla quale esso si basa (DTF 132 I 49 consid. 4 pag. 54; 131 I 272 consid. 3.1 pag. 274 e rinvii).

3.
L'art. 1 cpv. 1 vLFid (così come l'art. 1 cpv. 1 LFid) prescrive che le attività di fiduciario commercialista, immobiliare e finanziario svolte per conto di terzi a titolo professionale nel Cantone Ticino sono soggette ad autorizzazione. Tra i requisiti necessari per il suo rilascio - di competenza del Consiglio di Stato (ora dell'Autorità di vigilanza) - l'art. 8 cpv. 1 lett. e vLFid (art. 8 cpv. 1 lett. d LFid) impone il possesso di un titolo di studio riconosciuto (...) e gli art. 10 lett. a e 12 lett. a vLFid (art. 11 cpv. 1 lett. a, cpv. 3 lett. a LFid) specificano che sono titoli di studio riconosciuti per l'ottenimento dell'autorizzazione "la licenza in scienze economiche o commerciali (o in diritto) rilasciata da un'università svizzera" (secondo la nuova normativa: la licenza, il bachelor o il master in scienze economiche o commerciali (o in diritto) rilasciati da un'università svizzera).

4.

4.1. In ordine il ricorrente lamenta la disattenzione del suo diritto di essere sentito sotto più aspetti. Questa censura dev'essere esaminata prioritariamente, poiché il diritto di essere sentito ha natura formale e la sua lesione comporta di regola l'annullamento della decisione impugnata, indipendentemente dalla fondatezza del gravame nel merito (DTF 137 I 195 consid. 2.2 pag. 197; 135 I 187 consid. 2.2 pag. 190 e rispettivi rinvii).

4.2.

4.2.1. Come già in sede cantonale, egli vede una violazione del suo diritto di essere sentito per avere l'Autorità di vigilanza fondato tra l'altro la propria decisione sulla non equivalenza del suo dottorato con i titoli di studio elencati agli art. 10 lett. a e 12 lett. a vLFid, senza dargli però prima la possibilità di esprimersi personalmente su tale aspetto. Detta autorità si sarebbe infatti limitata a chiedergli una dichiarazione scritta della Conferenza dei rettori delle università svizzere (di seguito: CRUS) inerente l'accreditamento dell'istituto che ha rilasciato il dottorato e l'equipollenza del titolo in questione. Ora, considerate le gravi ripercussioni derivanti per lui dal rifiuto delle autorizzazioni richieste, doveva invece essergli offerta espressamente la possibilità di determinarsi su tale problema. Non facendolo, l'autorità di vigilanza avrebbe pertanto violato il suo diritto di esprimersi così come l'avrebbe disatteso, a sua volta, il Tribunale cantonale amministrativo. Innanzitutto perché avrebbe erroneamente considerato che, vista la lettera dell'Autorità di vigilanza, egli poteva oggettivamente rendersi conto che la questione della validità del suo titolo di studio non era scontata e quindi fornire,
assieme all'attestazione della CRUS, altre informazioni; poi perché avrebbe giudicato, sempre a torto, che la citata autorità poteva legittimamente decidere sulla base degli atti in suo possesso dato che egli aveva già avuto la possibilità di determinarsi e non l'aveva fatto. Infine considera che non vi è stata una sanatoria dato che il Tribunale cantonale amministrativo si è limitato ad analizzare la questione dell'accreditamento senza poi pronunciarsi sull'eventuale equivalenza del suo titolo di studio.

4.2.2. Il diritto di essere sentiti ancorato nell'art. 29 cpv. 2
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 29 Garanzie procedurali generali - 1 In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole.
1    In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole.
2    Le parti hanno diritto d'essere sentite.
3    Chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo. Ha inoltre diritto al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti.
Cost., quale garanzia minima che può essere concretizzata in norme di diritto cantonale, qui non invocate (DTF 135 I 279 consid. 2.2 pag. 281 seg.), comprende più aspetti. In particolare, assicura al ricorrente la facoltà di esprimersi prima che sia presa una decisione che lo tocca nella sua situazione giuridica e comprende il diritto di consultare l'incarto, di offrire mezzi di prova su punti rilevanti e di partecipare alla loro assunzione o perlomeno di potersi esprimere sui risultati, in quanto possano influire sul giudizio che dovrà essere preso (DTF 136 I 265 consid. 3.2 pag. 272; 135 I 279 consid. 2.3 pag. 282).

4.2.3. Come rilevato dai giudici cantonali, l'Autorità di vigilanza ha scritto il 30 agosto 2011 al ricorrente, rammentandogli innanzitutto che tra i requisiti imposti dalla vLFid (art. 8 cpv. 1 lett. d vLFid) figurava il possesso di un titolo di studio riconosciuto e il compimento di un periodo di pratica professionale di due anni. Per potere stabilire se il titolo posseduto dall'interessato adempiva almeno uno dei requisiti ivi figuranti, chiedeva un'attestazione della CRUS comprovante sia l'equipollenza della propria laurea, sia l'accreditamento dell'Istituto presso la Confederazione. Per quanto concerne l'espletamento del periodo di pratica biennale rilevava che lo stesso non era comprovato. L'autorità di vigilanza concludeva aggiungendo che, secondo lei, non erano per il momento adempiuti i requisti legali per rilasciare le autorizzazioni sollecitate.
Ora, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, emerge chiaramente dal citato scritto che l'autorità di prime cure nutriva seri dubbi sia sulla validità del titolo di studio sia sul riconoscimento (accreditamento) dell'Istituto presso il quale l'aveva conseguito, dato che concludeva il proprio scritto osservando che il richiedente non adempiva attualmente i requisiti legali. In queste condizioni spettava pertanto all'interessato fornire, già a quel momento, tutti i documenti che riteneva idonei a comprovare la validità della propria laurea in scienze aziendali, così come l'ha fatto per la durata del periodo di pratica svolta. Che anche il ricorrente ne fosse cosciente è confermato per di più dalla lettera del 20 settembre 2011 indirizzata dall'istituto stesso (a cui il ricorrente aveva inviato una copia della lettera del 30 agosto 2011) all'Autorità di vigilanza, nella quale l'amministratore unico del medesimo contesta sia i dubbi concernenti il valore del titolo di studio sia la questione dell'accreditamento ed esige che la laurea del ricorrente venga ritenuta idonea per accogliere la sua istanza (di rilascio delle autorizzazioni). Infatti, se il ricorrente non si fosse reso conto che il riconoscimento del suo dottorato
poneva problemi, non ne avrebbe informato l'Istituto presso il quale l'aveva conseguito.
È quindi a ragione che la Corte cantonale ha ritenuto che spettava all'interessato reagire già alla ricezione della lettera del 30 agosto 2011 e fornire, assieme all'attestazione della CRUS, ogni altro documento che riteneva idoneo a comprovare la validità del proprio titolo di studio. Ed è sempre a ragione che i giudici cantonali sono giunti alla conclusione che l'Autorità di vigilanza poteva decidere sulla scorta dei documenti in suo possesso, senza ulteriormente sollecitare il richiedente. Da quel che precede discende che il diritto di esprimersi del ricorrente non è stato disatteso. In queste condizioni non occorre ulteriormente esaminare la questione di sapere se vi è stata una sanatoria, rispettivamente se è avvenuta in modo corretto. Al riguardo la censura si appalesa infondata e come tale va respinta.

4.3.

4.3.1. Il ricorrente lamenta in seguito un difetto di motivazione. Adduce che l'autorità di vigilanza nella propria decisione di rifiuto si sarebbe unicamente espressa sui motivi per i quali la C.________SA non poteva essere ritenuta un'università svizzera ai sensi della vLFid, ma non si sarebbe pronunciata sulla questione dell'equivalenza del proprio titolo di studio, salvo un vago rinvio alla "documentazione prodotta", senza però confrontarsi con la medesima. Egli ritiene pertanto che è a torto che la Corte cantonale ha giudicato che i requisiti minimi di motivazione previsti dalla giurisprudenza erano stati ossequiati.

4.3.2. Tra i diversi diritti sgorganti dall'art. 29 cpv. 2
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 29 Garanzie procedurali generali - 1 In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole.
1    In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole.
2    Le parti hanno diritto d'essere sentite.
3    Chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo. Ha inoltre diritto al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti.
Cost. figura anche l'obbligo per l'autorità di motivare le proprie decisioni, cui si richiama il ricorrente. Tale obbligo ha lo scopo, da un lato, di porre la persona interessata nelle condizioni di afferrare le ragioni poste a fondamento della decisione, di rendersi conto della portata del provvedimento e di poterlo impugnare con cognizione di causa, e, dall'altro, di permettere all'autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione medesima. Esso non impone tuttavia di esporre e discutere tutti i fatti, i mezzi di prova e le censure formulati; è infatti sufficiente che dalla decisione impugnata emergano in maniera chiara i motivi su cui l'autorità fonda il suo ragionamento (DTF 134 I 83 consid. 4.1 pag. 88; 129 I 232 consid. 3.2 pag. 236 seg.; 126 I 97 consid. 2b pag. 102 seg.; 117 Ib 64 consid. 4 pag. 86). Dal punto di vista formale, il diritto ad una motivazione è rispettato anche se la motivazione è implicita, risulta dai diversi considerandi componenti la decisione (sentenza 2C_505/2009 del 29 marzo 2010 consid. 3.1), oppure da rinvii ad altri atti. Anche in questo caso, occorre però che ciò non ne ostacoli oltremodo la comprensione o addirittura la
precluda (cfr. sentenze 2A.199/2003 del 10 ottobre 2003 consid. 2.2.2 e 1P.708/1999 del 2 febbraio 2000 consid. 2).

4.3.3. Come emerge dagli atti di causa, l'autorità di prime cure ha motivato il proprio rifiuto rilevando che l'istante non possedeva un titolo di studio riconosciuto figurante tra quelli previsti dagli art. 10 e 12 vLFid. Al riguardo ha precisato (cfr. decisione del 22 ottobre 2012) che il dottorato in scienze aziendali non poteva costituire un titolo di studio riconosciuto in quanto era stato conseguito presso la C.________SA, la quale non era stata accreditata dalla Conferenza universitaria svizzera e non poteva pertanto essere considerata un'università svizzera ai sensi dei disposti legali applicabili. Essa ha poi aggiunto, richiamando gli art. 10 lett. a e 12 lett. a vLFid, che detto titolo non poteva nemmeno essere ritenuto equivalente ad una laurea svizzera in scienze economiche o commerciali. Da quel che precede discende che come ben giudicato dal Tribunale cantonale amministrativo, la decisione di prime cure conteneva tutti gli elementi essenziali (disposti legali determinanti, motivo di rifiuto, cioè titolo non riconosciuto perché ottenuto presso un istituto non accreditato e quindi non equiparabile ad un'università svizzera). Anche se sintetizzati, gli stessi erano comunque sufficienti per porre l'interessato nelle
condizioni di afferrare le ragioni poste a fondamento del rifiuto di concedergli le autorizzazioni richieste, di rendersi conto della portata del provvedimento e, infine, di potere ricorrere con cognizione di causa, ciò che ha fatto rivolgendosi al Tribunale cantonale amministrativo. Anche tale censura si rivela priva di pertinenza e come tale va respinta.

5.

5.1. Nella fattispecie, il ricorrente non contesta né la facoltà da parte del Cantone Ticino di sottoporre ad autorizzazione l'esercizio dell'attività di fiduciario, né il principio di esigere, per poter ottenere tale autorizzazione, l'adempimento di condizioni personali specifiche. Se è cosciente che una limitazione della libertà economica (art. 27
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 27 Libertà economica - 1 La libertà economica è garantita.
1    La libertà economica è garantita.
2    Essa include in particolare la libera scelta della professione, il libero accesso a un'attività economica privata e il suo libero esercizio.
Cost.) è ammissibile alle condizioni poste dall'art. 36
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 36 Limiti dei diritti fondamentali - 1 Le restrizioni dei diritti fondamentali devono avere una base legale. Se gravi, devono essere previste dalla legge medesima. Sono eccettuate le restrizioni ordinate in caso di pericolo grave, immediato e non altrimenti evitabile.
1    Le restrizioni dei diritti fondamentali devono avere una base legale. Se gravi, devono essere previste dalla legge medesima. Sono eccettuate le restrizioni ordinate in caso di pericolo grave, immediato e non altrimenti evitabile.
2    Le restrizioni dei diritti fondamentali devono essere giustificate da un interesse pubblico o dalla protezione di diritti fondamentali altrui.
3    Esse devono essere proporzionate allo scopo.
4    I diritti fondamentali sono intangibili nella loro essenza.
Cost., il ricorrente afferma però che in concreto difetta la base legale sufficiente richiesta al capoverso 1 dell'art. 36
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 36 Limiti dei diritti fondamentali - 1 Le restrizioni dei diritti fondamentali devono avere una base legale. Se gravi, devono essere previste dalla legge medesima. Sono eccettuate le restrizioni ordinate in caso di pericolo grave, immediato e non altrimenti evitabile.
1    Le restrizioni dei diritti fondamentali devono avere una base legale. Se gravi, devono essere previste dalla legge medesima. Sono eccettuate le restrizioni ordinate in caso di pericolo grave, immediato e non altrimenti evitabile.
2    Le restrizioni dei diritti fondamentali devono essere giustificate da un interesse pubblico o dalla protezione di diritti fondamentali altrui.
3    Esse devono essere proporzionate allo scopo.
4    I diritti fondamentali sono intangibili nella loro essenza.
Cost. Citando l'art. 8 lett. e vLFid, secondo cui l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di fiduciario è rilasciata all'istante in possesso di un titolo di studio riconosciuto, e gli art. 10 lett. a e 12 lett. a vLFid, secondo i quali - semplificando - sono titoli di studio riconosciuti quelli rilasciati da un'università svizzera, il ricorrente afferma che oltre al fatto che il concetto di "università svizzera" non è minimamente sviluppato, dal tenore dei disposti sopracitati niente permette di dedurre che "l'università svizzera" ai sensi della (v) LFid - così come giudicato secondo lui a torto sia dall'autorità di vigilanza sia dalla Corte cantonale - sia solo quella accreditata dalla Conferenza
universitaria svizzera. Ciò sarebbe peraltro confermato dal fatto che anche i giudici cantonali hanno constatato che le norme in questione non lo prevedono esplicitamente ma si limitano a sottintendere che i titoli di studio ivi contemplati debbano essere rilasciati da università svizzere accreditate. Allo stesso modo nemmeno la distinzione operata dal Tribunale cantonale amministrativo tra riconoscimento e accreditamento troverebbe alcuna base legale nella vLFid ed ancora meno nella legge attualmente in vigore.

5.2. La libertà economica garantita dall'art. 27
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 27 Libertà economica - 1 La libertà economica è garantita.
1    La libertà economica è garantita.
2    Essa include in particolare la libera scelta della professione, il libero accesso a un'attività economica privata e il suo libero esercizio.
Cost. include in particolare la scelta della professione, il libero accesso a un'attività economica privata e il suo esercizio. Anche chi esercita la professione di fiduciario - nel senso inteso dalla legge qui applicabile - può quindi richiamarsi, in linea di principio, alla citata garanzia costituzionale (cfr. sentenza 2C_536/2009 del 21 giugno 2010 in: RtiD 2011 I pag. 103 segg. consid. 4.1 con riferimenti).
Come tutti i diritti fondamentali, anche la garanzia della libertà economica non è tuttavia assoluta. Essa può essere soggetta a limitazioni, secondo le condizioni previste dall'art. 36
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 36 Limiti dei diritti fondamentali - 1 Le restrizioni dei diritti fondamentali devono avere una base legale. Se gravi, devono essere previste dalla legge medesima. Sono eccettuate le restrizioni ordinate in caso di pericolo grave, immediato e non altrimenti evitabile.
1    Le restrizioni dei diritti fondamentali devono avere una base legale. Se gravi, devono essere previste dalla legge medesima. Sono eccettuate le restrizioni ordinate in caso di pericolo grave, immediato e non altrimenti evitabile.
2    Le restrizioni dei diritti fondamentali devono essere giustificate da un interesse pubblico o dalla protezione di diritti fondamentali altrui.
3    Esse devono essere proporzionate allo scopo.
4    I diritti fondamentali sono intangibili nella loro essenza.
Cost. Ogni restrizione deve cioè fondarsi su una base legale sufficiente, essere giustificata da un interesse pubblico o dalla protezione di diritti fondamentali altrui ed essere proporzionata allo scopo perseguito. La proporzionalità dev'essere data a livello dei contenuti della norma stessa, aspetto qui non in discussione. Nella misura in cui essa conferisca all'autorità un potere di apprezzamento, proporzionale deve però anche essere la sua applicazione in un caso concreto ( PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. I, 1994, pag. 417; PAUL RICHLI, Grundriss des schweizerischen Wirtschaftsverfassungsrechts, 2007, pag. 95 segg.).
Chiamato ad esprimersi in merito, il Tribunale federale esamina liberamente tali aspetti (sentenza 2C_655/2009 del 23 marzo 2010 consid. 4.1 con rinvii). Nella fattispecie, dati i gravi effetti dell'atto impugnato, libero è inoltre pure l'esame dell'interpretazione e dell'applicazione del diritto cantonale ad essi connesso (DTF 134 I 153 consid. 4.2.2 pag. 157 seg.). Tuttavia questa Corte si pronuncerà unicamente sulla questione della base legale, unico aspetto contestato dal ricorrente.

5.3. La legge s'interpreta esaminandone dapprima il testo (interpretazione letterale). Quando una norma non è assolutamente chiara, si presta a più interpretazioni o se vi sono motivi fondati per ritenere che la lettera non riproduca il senso vero della disposizione, occorre tuttavia delinearne la portata tenendo conto del suo senso e scopo (interpretazione teleologica), della relazione con altri disposti (interpretazione sistematica) e dei lavori preparatori (interpretazione storica). Applicando tali metodi, il Tribunale federale non ne privilegia uno in particolare, preferendo ispirarsi a un pluralismo interpretativo (DTF 136 II 233 consid. 4.1 pag. 236; 134 II 308 consid. 5.2 pag. 311; 131 II 562 consid. 3.5 pag. 567); nel caso siano possibili più interpretazioni, esso opta inoltre per quella che corrisponde al meglio alle prescrizioni di rango costituzionale (DTF 136 II 149 consid. 3 pag. 154 con rinvii).

5.4. Come accennato in precedenza, il rifiuto delle autorizzazioni poggia sul fatto che il titolo di studio dell'istante non rientrava tra quelli contemplati dagli art. 10 e 12 vLFId. A parere del Tribunale cantonale amministrativo, sebbene gli art. 10 lett. a e 12 lett. a vLFid non lo indicassero esplicitamente, la loro ratio imponeva che simili diplomi emanassero da istituti ufficialmente riconosciuti dalle competenti istituzioni pubbliche. In Svizzera in effetti il termine "università" non godeva di protezione giuridica ragione per cui, in virtù della libertà economica, il suo uso non era soggetto a particolari restrizioni. Ora partire dal presupposto che le citate disposizioni non sottintendessero a dei diplomi rilasciati da università accreditate svuoterebbe detti disposti di qualsiasi portata effettiva e lo scopo ricercato, garantire un'istruzione di qualità, verrebbe vanificato, poiché qualsiasi titolo di studio rilasciato da un istituto che si fregia del titolo di università dovrebbe essere riconosciuto. Nel caso precipuo, l'istituto presso il quale il ricorrente aveva conseguito il proprio dottorato non era stato accreditato quale università, come confermato dal Tribunale amministrativo federale con giudizio del 7
febbraio 2012 (causa B-1567/2011), motivo per cui non aveva nessun valore accademico. Né aveva fruito di un qualunque riconoscimento quando era in vigore l'ordinamento universitario anteriore, di competenza cantonale.

5.5. Come emerge dal Messaggio n. 2697 dell'8 marzo 1983 concernente una legge sull'esercizio delle professioni di fiduciario commercialista, di fiduciario immobiliare e di fiduciario finanziario e dal Rapporto sul messaggio n. 2697 del 6 aprile 1984, la legge in questione è stata voluta, visto l'aggravarsi delle delinquenza economica, per potere esercitare un controllo a tutela del pubblico e del buon nome di una categoria di professionisti. Il legislatore ha quindi deciso di adottare una più stretta disciplina delle attività in questione, disciplina che per la sua stessa natura doveva essere selettiva e pertanto limitativa. Appariva tra l'altro importante riservare l'esercizio di queste professioni a persone corrette e capaci, esigendo l'adempimento di determinati requisiti, tra cui il possesso di titoli di studio. Ora, visti gli scopi perseguiti dalla legge (tutela del bene pubblico e salvaguardia dell'interesse del cittadino, preservandolo da danni finanziari e/o patrimoniali) è indubbio che i titoli di studio richiesti dovevano essere garanti di una formazione di elevata qualità e, trattandosi di lauree universitarie, di una formazione di livello accademico.
In Svizzera la formazione è prevalentemente d'iniziativa pubblica (art. 61a
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 61a Spazio formativo svizzero - 1 La Confederazione e i Cantoni provvedono insieme nell'ambito delle rispettive competenze a un'elevata qualità e permeabilità dello spazio formativo svizzero.
1    La Confederazione e i Cantoni provvedono insieme nell'ambito delle rispettive competenze a un'elevata qualità e permeabilità dello spazio formativo svizzero.
2    La Confederazione e i Cantoni coordinano i propri sforzi e garantiscono la collaborazione reciproca mediante organi comuni e altre misure.
3    Nell'adempimento dei loro compiti, la Confederazione e i Cantoni s'impegnano altresì affinché le vie della formazione generale e quelle della formazione professionale trovino un riconoscimento equivalente nella società.
segg. Cost.), sebbene vi sia una rilevante presenza di scuole private. Per quanto concerne la formazione universitaria (art. 63a
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 63a Scuole universitarie - 1 La Confederazione gestisce i politecnici federali. Può istituire, rilevare o gestire altre scuole universitarie e altri istituti accademici.
1    La Confederazione gestisce i politecnici federali. Può istituire, rilevare o gestire altre scuole universitarie e altri istituti accademici.
2    La Confederazione sostiene le scuole universitarie cantonali e può sussidiare altri istituti accademici da essa riconosciuti.
3    La Confederazione e i Cantoni provvedono insieme al coordinamento, nonché a garantire che sia assicurata la qualità nel settore delle scuole universitarie. Tengono conto dell'autonomia delle scuole universitarie e dei rispettivi enti responsabili e badano alla parità di trattamento di istituti con compiti uguali.
4    Per adempiere i loro compiti, la Confederazione e i Cantoni concludono accordi e delegano determinate competenze a organi comuni. La legge definisce le competenze che possono essere delegate a tali organi e stabilisce i principi che reggono l'organizzazione e le modalità del coordinamento.
5    Se la Confederazione e i Cantoni non raggiungono gli obiettivi comuni mediante il coordinamento, la Confederazione emana prescrizioni sulle fasi degli studi e sul passaggio dall'una all'altra fase, sul perfezionamento, nonché sul riconoscimento di istituti e diplomi. La Confederazione può inoltre vincolare il sostegno alle scuole universitarie a principi di finanziamento unitari e subordinarlo alla ripartizione dei compiti tra le scuole universitarie in settori con costi particolarmente onerosi.
Cost.), la Confederazione regola in modo esaustivo le Scuole universitarie professionali pubbliche o private, mentre (quale proprietaria dei Politecnici federali) coordina di comune accordo con i Cantoni (quali proprietari delle Università pubbliche) la formazione universitaria accademica pubblica (cpv. 3). Ai Cantoni è lasciata ampia autonomia per quanto concerne le università private situate sul loro territorio: la loro istituzione e il loro esercizio possono essere o no sottoposti a restrizioni (vedasi la comunicazione informativa intitolata "Valore dei titoli di studio universitari rilasciati da privati in Svizzera" pubblicata dalla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione SEFRI nell'aprile 2013, consultabile all'indirizzo www.sbfi.admin.ch ). Ciò che è avvenuto nel Cantone Ticino, ove è stata promulgata la legge sull'Università della Svizzera italiana, sulla Scuola professionale della Svizzera italiana e sugli Istituti di ricerca, del 3 ottobre 1995 (LUni; RL/TI 5.3.1.1), la quale sottopone, al suo
art. 14 l'uso del termine "Università" (e simili) a autorizzazione. Detta norma si prefigge di evitare che le scuole private post-obligatorie siano confuse con le istituzioni cantonali che garantiscono un curricolo formativo riconosciuto. Tale distinzione intende tutelare il nome e la reputazione delle università pubbliche e, di riflesso, anche proteggere potenziali studenti da istituti d'insegnamento ambigui, che rilasciano titoli definiti universitari senza però accordare realmente una formazione di livello accademico, nel senso comune del termine. A tale scopo, il primo capoverso della norma riserva le denominazioni di "Università della Svizzera italiana" e di "Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana" ai due enti autonomi di diritto pubblico istituiti dalla legge cantonale sull'università (cfr. art. 1 LUni). Il secondo capoverso sottopone invece ad autorizzazione l'uso della denominazione "università" e di termini simili (sentenza 2P.88/2006 del 30 marzo 2007 pubblicata in RtiD 2007 II 42 segg., consid. 3.2; DTF 128 I 19 consid. 2a pag. 22 in fine). Dalle distinzioni introdotte traspare in modo chiaro che il significato della parola "Università", usata da sola, oppure affiancata da designazioni supplementari
quale "privata" non è lo stesso. Ciò è peraltro confermato dal fatto che, come già giudicato da questa Corte, con l'accezione "Università", ritenuta singolarmente, in Svizzera è comunemente inteso un ateneo pubblico o perlomeno un istituto d'insegnamento e di ricerca sostenuto dallo Stato (DTF 97 I 116 consid. 5b pag. 123, richiamato in DTF 128 I 19 consid. 2d pag. 25). Tale interpretazione trova peraltro conferma nella legge federale sull'aiuto alle università e la cooperazione nel settore universitario dell'8 ottobre 1999 (Legge sull'aiuto alle università, LAU; RS 414.20), il cui art. 3 cpv. 1 dispone che sono considerate scuole universitarie, oltre alle scuole universitarie professionali, le università, cioè le università cantonali, i politecnici federali e gli istituti universitari che hanno diritto a un sussidio, definizione ripresa all'art. 2 del Concordato intercantonale sulla coordinazione universitaria del 9 dicembre 1999. La sostenibilità di questa opinione è inoltre confermata dalle stesse tendenze legislative in materia, segnatamente dalla legge federale sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU) adottata dalle Camere federali il 30 settembre 2011 (FF 2011 6629), di prossima entrata
in vigore (Rapporto esplicativo della SEFRI del 2 luglio 2012 concernente la Convenzione tra la Confederazione e i Cantoni sulla cooperazione nel settore universitario, consultabile all'indirizzo www.sbfi.admin.ch ).
In effetti, in virtù di questa legge, sono ritenute scuole universitarie le università cantonali e i politecnici federali nonché le scuole universitarie professionali e le alte scuole pedagogiche (art. 2 cpv. 2 lett. a e b), mentre la denominazione "università", "scuola universitaria professionale" e quelle derivate verranno permesse solo alle istituzioni pubbliche o private accreditate dalla competente autorità (cfr. art. 28 segg. nonché art. 62 e 63). Altrimenti detto per potere denominarsi "università" dovranno essere adempiute le strette esigenze poste dalla normativa federale, in particolare ottenere un accreditamento (il quale, sia rilevato di transenna, è stato rifiutato all'istituto che ha rilasciato il dottorato litigioso, cfr. sentenza 2C_301/2012 del 2 novembre 2012, che conferma la sentenza del Tribunale amministrativo federale citata dalla Corte cantonale), sinonimo di un insegnamento di elevata qualità, di una formazione di livello accademico riconosciuto. Dalle considerazioni che precedono discende che la tesi sostenuta dal Tribunale cantonale amministrativo va condivisa e interamente confermata. Ne deriva che il censurato difetto di base legale dev'essere considerato infondato.

6.
Da quel che precede discende che il ricorso dev'essere respinto. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 66 Onere e ripartizione delle spese giudiziarie - 1 Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti.
1    Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti.
2    In caso di desistenza o di transazione, il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie.
3    Le spese inutili sono pagate da chi le causa.
4    Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non possono di regola essere addossate spese giudiziarie se, senza avere alcun interesse pecuniario, si rivolgono al Tribunale federale nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali o se le loro decisioni in siffatte controversie sono impugnate mediante ricorso.
5    Salvo diversa disposizione, le spese giudiziarie addossate congiuntamente a più persone sono da queste sostenute in parti eguali e con responsabilità solidale.
LTF). Non si assegnano ripetibili (art. 68 cpv. 3
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 68 Spese ripetibili - 1 Nella sentenza il Tribunale federale determina se e in che misura le spese della parte vincente debbano essere sostenute da quella soccombente.
1    Nella sentenza il Tribunale federale determina se e in che misura le spese della parte vincente debbano essere sostenute da quella soccombente.
2    La parte soccombente è di regola tenuta a risarcire alla parte vincente, secondo la tariffa del Tribunale federale, tutte le spese necessarie causate dalla controversia.
3    Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non sono di regola accordate spese ripetibili se vincono una causa nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali.
4    Si applica per analogia l'articolo 66 capoversi 3 e 5.
5    Il Tribunale federale conferma, annulla o modifica, a seconda dell'esito del procedimento, la decisione sulle spese ripetibili pronunciata dall'autorità inferiore. Può stabilire esso stesso l'importo di tali spese secondo la tariffa federale o cantonale applicabile o incaricarne l'autorità inferiore.
LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso è respinto.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico del ricorrente.

3.
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, all'Autorità di vigilanza sull'esercizio delle professioni di fiduciario e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.

Losanna, 25 marzo 2014

In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il Giudice presidente: Seiler

La Cancelliera: Ieronimo Perroud
Informazioni decisione   •   DEFRITEN
Documento : 2C_1022/2013
Data : 25. marzo 2014
Pubblicato : 15. aprile 2014
Sorgente : Tribunale federale
Stato : Inedito
Ramo giuridico : Diritto fondamentale
Oggetto : autorizzazione cantonale ad esercitare la professione di fiduciario commercialista e finanziario


Registro di legislazione
Cost: 27 
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 27 Libertà economica - 1 La libertà economica è garantita.
1    La libertà economica è garantita.
2    Essa include in particolare la libera scelta della professione, il libero accesso a un'attività economica privata e il suo libero esercizio.
29 
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 29 Garanzie procedurali generali - 1 In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole.
1    In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole.
2    Le parti hanno diritto d'essere sentite.
3    Chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo. Ha inoltre diritto al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti.
36 
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 36 Limiti dei diritti fondamentali - 1 Le restrizioni dei diritti fondamentali devono avere una base legale. Se gravi, devono essere previste dalla legge medesima. Sono eccettuate le restrizioni ordinate in caso di pericolo grave, immediato e non altrimenti evitabile.
1    Le restrizioni dei diritti fondamentali devono avere una base legale. Se gravi, devono essere previste dalla legge medesima. Sono eccettuate le restrizioni ordinate in caso di pericolo grave, immediato e non altrimenti evitabile.
2    Le restrizioni dei diritti fondamentali devono essere giustificate da un interesse pubblico o dalla protezione di diritti fondamentali altrui.
3    Esse devono essere proporzionate allo scopo.
4    I diritti fondamentali sono intangibili nella loro essenza.
61a 
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 61a Spazio formativo svizzero - 1 La Confederazione e i Cantoni provvedono insieme nell'ambito delle rispettive competenze a un'elevata qualità e permeabilità dello spazio formativo svizzero.
1    La Confederazione e i Cantoni provvedono insieme nell'ambito delle rispettive competenze a un'elevata qualità e permeabilità dello spazio formativo svizzero.
2    La Confederazione e i Cantoni coordinano i propri sforzi e garantiscono la collaborazione reciproca mediante organi comuni e altre misure.
3    Nell'adempimento dei loro compiti, la Confederazione e i Cantoni s'impegnano altresì affinché le vie della formazione generale e quelle della formazione professionale trovino un riconoscimento equivalente nella società.
63a
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 63a Scuole universitarie - 1 La Confederazione gestisce i politecnici federali. Può istituire, rilevare o gestire altre scuole universitarie e altri istituti accademici.
1    La Confederazione gestisce i politecnici federali. Può istituire, rilevare o gestire altre scuole universitarie e altri istituti accademici.
2    La Confederazione sostiene le scuole universitarie cantonali e può sussidiare altri istituti accademici da essa riconosciuti.
3    La Confederazione e i Cantoni provvedono insieme al coordinamento, nonché a garantire che sia assicurata la qualità nel settore delle scuole universitarie. Tengono conto dell'autonomia delle scuole universitarie e dei rispettivi enti responsabili e badano alla parità di trattamento di istituti con compiti uguali.
4    Per adempiere i loro compiti, la Confederazione e i Cantoni concludono accordi e delegano determinate competenze a organi comuni. La legge definisce le competenze che possono essere delegate a tali organi e stabilisce i principi che reggono l'organizzazione e le modalità del coordinamento.
5    Se la Confederazione e i Cantoni non raggiungono gli obiettivi comuni mediante il coordinamento, la Confederazione emana prescrizioni sulle fasi degli studi e sul passaggio dall'una all'altra fase, sul perfezionamento, nonché sul riconoscimento di istituti e diplomi. La Confederazione può inoltre vincolare il sostegno alle scuole universitarie a principi di finanziamento unitari e subordinarlo alla ripartizione dei compiti tra le scuole universitarie in settori con costi particolarmente onerosi.
LTF: 29 
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 29 Esame - 1 Il Tribunale federale esamina d'ufficio la sua competenza.
1    Il Tribunale federale esamina d'ufficio la sua competenza.
2    In caso di dubbio, procede a uno scambio di opinioni con l'autorità che presume competente.
42 
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 42 Atti scritti - 1 Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati.
1    Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati.
2    Nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Qualora il ricorso sia ammissibile soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o un caso particolarmente importante per altri motivi, occorre spiegare perché la causa adempie siffatta condizione.14 15
3    Se sono in possesso della parte, i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati; se l'atto scritto è diretto contro una decisione, anche questa deve essere allegata.
4    In caso di trasmissione per via elettronica, la parte o il suo patrocinatore deve munire l'atto scritto di una firma elettronica qualificata secondo la legge del 18 marzo 201616 sulla firma elettronica. Il Tribunale federale determina mediante regolamento:
a  il formato dell'atto scritto e dei relativi allegati;
b  le modalità di trasmissione;
c  le condizioni alle quali può essere richiesta la trasmissione successiva di documenti cartacei in caso di problemi tecnici.17
5    Se mancano la firma della parte o del suo patrocinatore, la procura dello stesso o gli allegati prescritti, o se il patrocinatore non è autorizzato in quanto tale, è fissato un congruo termine per sanare il vizio, con la comminatoria che altrimenti l'atto scritto non sarà preso in considerazione.
6    Gli atti illeggibili, sconvenienti, incomprensibili, prolissi o non redatti in una lingua ufficiale possono essere del pari rinviati al loro autore affinché li modifichi.
7    Gli atti scritti dovuti a condotta processuale da querulomane o altrimenti abusiva sono inammissibili.
66 
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 66 Onere e ripartizione delle spese giudiziarie - 1 Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti.
1    Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti.
2    In caso di desistenza o di transazione, il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie.
3    Le spese inutili sono pagate da chi le causa.
4    Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non possono di regola essere addossate spese giudiziarie se, senza avere alcun interesse pecuniario, si rivolgono al Tribunale federale nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali o se le loro decisioni in siffatte controversie sono impugnate mediante ricorso.
5    Salvo diversa disposizione, le spese giudiziarie addossate congiuntamente a più persone sono da queste sostenute in parti eguali e con responsabilità solidale.
68 
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 68 Spese ripetibili - 1 Nella sentenza il Tribunale federale determina se e in che misura le spese della parte vincente debbano essere sostenute da quella soccombente.
1    Nella sentenza il Tribunale federale determina se e in che misura le spese della parte vincente debbano essere sostenute da quella soccombente.
2    La parte soccombente è di regola tenuta a risarcire alla parte vincente, secondo la tariffa del Tribunale federale, tutte le spese necessarie causate dalla controversia.
3    Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non sono di regola accordate spese ripetibili se vincono una causa nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali.
4    Si applica per analogia l'articolo 66 capoversi 3 e 5.
5    Il Tribunale federale conferma, annulla o modifica, a seconda dell'esito del procedimento, la decisione sulle spese ripetibili pronunciata dall'autorità inferiore. Può stabilire esso stesso l'importo di tali spese secondo la tariffa federale o cantonale applicabile o incaricarne l'autorità inferiore.
82 
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 82 Principio - Il Tribunale federale giudica i ricorsi:
a  contro le decisioni pronunciate in cause di diritto pubblico;
b  contro gli atti normativi cantonali;
c  concernenti il diritto di voto dei cittadini nonché le elezioni e votazioni popolari.
83 
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 83 Eccezioni - Il ricorso è inammissibile contro:
a  le decisioni in materia di sicurezza interna o esterna del Paese, neutralità, protezione diplomatica e altri affari esteri, in quanto il diritto internazionale non conferisca un diritto al giudizio da parte di un tribunale;
b  le decisioni in materia di naturalizzazione ordinaria;
c  le decisioni in materia di diritto degli stranieri concernenti:
c1  l'entrata in Svizzera,
c2  i permessi o autorizzazioni al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto,
c3  l'ammissione provvisoria,
c4  l'espulsione fondata sull'articolo 121 capoverso 2 della Costituzione federale e l'allontanamento,
c5  le deroghe alle condizioni d'ammissione,
c6  la proroga del permesso per frontalieri, il cambiamento di Cantone, il cambiamento d'impiego del titolare di un permesso per frontalieri, nonché il rilascio di documenti di viaggio a stranieri privi di documenti;
d  le decisioni in materia d'asilo pronunciate:
d1  dal Tribunale amministrativo federale, salvo quelle che concernono persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione,
d2  da un'autorità cantonale inferiore e concernenti un permesso o un'autorizzazione al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto;
e  le decisioni concernenti il rifiuto dell'autorizzazione a procedere penalmente contro membri di autorità o contro agenti della Confederazione;
f  le decisioni in materia di appalti pubblici se:
fbis  le decisioni del Tribunale amministrativo federale concernenti decisioni secondo l'articolo 32i della legge del 20 marzo 200963 sul trasporto di viaggiatori;
f1  non si pone alcuna questione di diritto d'importanza fondamentale; sono fatti salvi i ricorsi contro gli appalti del Tribunale amministrativo federale, del Tribunale penale federale, del Tribunale federale dei brevetti, del Ministero pubblico della Confederazione e delle autorità giudiziarie cantonali superiori, o
f2  il valore stimato della commessa non raggiunge il valore soglia determinante secondo l'articolo 52 capoverso 1 in combinato disposto con l'allegato 4 numero 2 della legge federale del 21 giugno 201961 sugli appalti pubblici;
g  le decisioni in materia di rapporti di lavoro di diritto pubblico, in quanto concernano una controversia non patrimoniale, ma non la parità dei sessi;
h  le decisioni concernenti l'assistenza amministrativa internazionale, eccettuata l'assistenza amministrativa in materia fiscale;
i  le decisioni in materia di servizio militare, civile o di protezione civile;
j  le decisioni in materia di approvvigionamento economico del Paese adottate in situazioni di grave penuria;
k  le decisioni concernenti i sussidi al cui ottenimento la legislazione non conferisce un diritto;
l  le decisioni concernenti l'imposizione di dazi operata in base alla classificazione tariffaria o al peso delle merci;
m  le decisioni concernenti il condono o la dilazione del pagamento di tributi; in deroga alla presente disposizione, il ricorso è ammissibile contro le decisioni concernenti il condono dell'imposta federale diretta o dell'imposta cantonale o comunale sul reddito e sull'utile se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se si tratta per altri motivi di un caso particolarmente importante;
n  le decisioni in materia di energia nucleare concernenti:
n1  l'esigenza di un nulla osta o la modifica di un'autorizzazione o di una decisione,
n2  l'approvazione di un piano d'accantonamenti per le spese di smaltimento antecedenti lo spegnimento di un impianto nucleare,
n3  i nulla osta;
o  le decisioni in materia di circolazione stradale concernenti l'omologazione del tipo di veicoli;
p  le decisioni del Tribunale amministrativo federale in materia di traffico delle telecomunicazioni, radiotelevisione e poste concernenti:68
p1  concessioni oggetto di una pubblica gara,
p2  controversie secondo l'articolo 11a della legge del 30 aprile 199769 sulle telecomunicazioni;
p3  controversie secondo l'articolo 8 della legge del 17 dicembre 201071 sulle poste;
q  le decisioni in materia di medicina dei trapianti concernenti:
q1  l'iscrizione nella lista d'attesa,
q2  l'attribuzione di organi;
r  le decisioni in materia di assicurazione malattie pronunciate dal Tribunale amministrativo federale in virtù dell'articolo 3472 della legge del 17 giugno 200573 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF);
s  le decisioni in materia di agricoltura concernenti:
s1  ...
s2  la delimitazione delle zone nell'ambito del catasto della produzione;
t  le decisioni concernenti l'esito di esami e di altre valutazioni della capacità, segnatamente nei settori della scuola, della formazione continua e dell'esercizio della professione;
u  le decisioni in materia di offerte pubbliche di acquisto (art. 125-141 della L del 19 giu. 201577 sull'infrastruttura finanziaria);
v  le decisioni del Tribunale amministrativo federale concernenti divergenze d'opinione tra autorità in materia di assistenza amministrativa o giudiziaria a livello nazionale;
w  le decisioni in materia di diritto dell'elettricità concernenti l'approvazione dei piani di impianti elettrici a corrente forte e di impianti elettrici a corrente debole e l'espropriazione dei diritti necessari per la costruzione o l'esercizio di siffatti impianti, se non si pone alcuna questione di diritto d'importanza fondamentale;
x  le decisioni concernenti la concessione di contributi di solidarietà ai sensi della legge federale del 30 settembre 201681 sulle misure coercitive a scopo assistenziale e i collocamenti extrafamiliari prima del 1981, tranne se si pone una questione di diritto di importanza fondamentale o si tratta di un caso particolarmente importante per altri motivi;
y  le decisioni pronunciate dal Tribunale amministrativo federale nelle procedure amichevoli per evitare un'imposizione non conforme alla convenzione internazionale applicabile in ambito fiscale;
z  le decisioni concernenti le autorizzazioni edilizie di impianti eolici d'interesse nazionale secondo l'articolo 71c capoverso 1 lettera b della legge federale del 30 settembre 201684 sull'energia e le autorizzazioni di competenza cantonale a esse necessariamente connesse, se non si pone alcuna questione di diritto d'importanza fondamentale.
86 
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 86 Autorità inferiori in generale - 1 Il ricorso è ammissibile contro le decisioni:
1    Il ricorso è ammissibile contro le decisioni:
a  del Tribunale amministrativo federale;
b  del Tribunale penale federale;
c  dell'autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva;
d  delle autorità cantonali di ultima istanza, sempreché non sia ammissibile il ricorso al Tribunale amministrativo federale.
2    I Cantoni istituiscono tribunali superiori che giudicano quali autorità di grado immediatamente inferiore al Tribunale federale, in quanto un'altra legge federale non preveda che le decisioni di altre autorità giudiziarie sono impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale.
3    Per le decisioni di carattere prevalentemente politico i Cantoni possono istituire quale autorità di grado immediatamente inferiore al Tribunale federale un'autorità diversa da un tribunale.
89 
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 89 Diritto di ricorso - 1 Ha diritto di interporre ricorso in materia di diritto pubblico chi:
1    Ha diritto di interporre ricorso in materia di diritto pubblico chi:
a  ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo;
b  è particolarmente toccato dalla decisione o dall'atto normativo impugnati; e
c  ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica degli stessi.
2    Hanno inoltre diritto di ricorrere:
a  la Cancelleria federale, i dipartimenti federali o, in quanto lo preveda il diritto federale, i servizi loro subordinati, se l'atto impugnato può violare la legislazione federale nella sfera dei loro compiti;
b  in materia di rapporti di lavoro del personale federale, l'organo competente dell'Assemblea federale;
c  i Comuni e gli altri enti di diritto pubblico, se fanno valere la violazione di garanzie loro conferite dalla costituzione cantonale o dalla Costituzione federale;
d  le persone, le organizzazioni e le autorità legittimate al ricorso in virtù di un'altra legge federale.
3    In materia di diritti politici (art. 82 lett. c), il diritto di ricorrere spetta inoltre a chiunque abbia diritto di voto nell'affare in causa.
90 
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 90 Decisioni finali - Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento.
95 
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 95 Diritto svizzero - Il ricorrente può far valere la violazione:
a  del diritto federale;
b  del diritto internazionale;
c  dei diritti costituzionali cantonali;
d  delle disposizioni cantonali in materia di diritto di voto dei cittadini e di elezioni e votazioni popolari;
e  del diritto intercantonale.
100 
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 100 Ricorso contro decisioni - 1 Il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione.
1    Il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione.
2    Il termine è di dieci giorni per i ricorsi contro le decisioni:
a  delle autorità cantonali di vigilanza in materia di esecuzione e fallimento;
b  nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale e dell'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale;
c  in materia di ritorno di un minore secondo la Convenzione europea del 20 maggio 198090 sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento di minori e sul ristabilimento dell'affidamento oppure secondo la Convenzione del 25 ottobre 198091 sugli aspetti civili del rapimento internazionale di minori;
d  del Tribunale federale dei brevetti in materia di rilascio di una licenza secondo l'articolo 40d della legge del 25 giugno 195493 sui brevetti.
3    Il termine è di cinque giorni per i ricorsi contro le decisioni:
a  delle autorità cantonali di vigilanza in materia di esecuzione e fallimento pronunciate nell'ambito dell'esecuzione cambiaria;
b  dei Governi cantonali su ricorsi concernenti votazioni federali.
4    Il termine è di tre giorni per i ricorsi contro le decisioni dei Governi cantonali su ricorsi concernenti le elezioni al Consiglio nazionale.
5    Per i ricorsi concernenti conflitti di competenza tra due Cantoni, il termine decorre al più tardi dal giorno in cui in ciascun Cantone sono state pronunciate decisioni impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale.
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7    Il ricorso per denegata o ritardata giustizia può essere interposto in ogni tempo.
106
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 106 Applicazione del diritto - 1 Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto.
1    Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto.
2    Esamina la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura.
Registro DTF
117-IB-64 • 126-I-97 • 128-I-19 • 129-I-232 • 129-I-8 • 131-I-272 • 131-II-562 • 132-I-49 • 133-I-1 • 133-III-393 • 133-III-446 • 133-III-462 • 134-I-153 • 134-I-83 • 134-II-244 • 134-II-308 • 135-I-187 • 135-I-279 • 136-I-265 • 136-II-149 • 136-II-233 • 137-I-195 • 137-I-371 • 138-I-196 • 97-I-116
Weitere Urteile ab 2000
1P.708/1999 • 2A.199/2003 • 2C_1016/2011 • 2C_1022/2013 • 2C_301/2012 • 2C_505/2009 • 2C_536/2009 • 2C_655/2009 • 2P.88/2006
Parole chiave
Elenca secondo la frequenza o in ordine alfabetico
ricorrente • autorità di vigilanza • tribunale federale • questio • cio • tribunale cantonale • esaminatore • libertà economica • equivalenza • diritto di essere sentito • federalismo • ricorso in materia di diritto pubblico • diritto fondamentale • istituto universitario • decisione • tribunale amministrativo • diritto pubblico • posta a • violazione del diritto • ripartizione dei compiti
... Tutti
BVGer
B-1567/2011
FF
2011/6629