Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1C_520/2011

Sentenza del 23 novembre 2011
I Corte di diritto pubblico

Composizione
Giudici federali Fonjallaz, Presidente,
Aemisegger, Reeb, Merkli, Eusebio,
Cancelliere Crameri.

Partecipanti al procedimento
F.________,
ricorrente,

contro

Consiglio di Stato del Cantone Ticino, Residenza governativa, 6500 Bellinzona.

Oggetto
NR 2011 (riconteggio; modalità del sorteggio
in caso di parità di voti),

ricorso contro le decisioni n. 5980 e n. 5983 emanate
il 7 novembre 2011 dal Consiglio di Stato in merito all'elezione dei rappresentanti del Cantone Ticino in
seno al Consiglio nazionale per la legislatura 2011-2015.

Fatti:

A.
Il 23 ottobre 2011 hanno avuto luogo le elezioni per il rinnovo del Consiglio nazionale per la legislatura 2011-2015. Nel Cantone Ticino l'elezione di otto deputati avviene con il sistema proporzionale a circondario unico. I candidati Monica Duca Widmer e Marco Romano della lista n. 7 del Partito Popolare Democratico e Generazione Giovani hanno ottenuto il medesimo numero di voti, ossia 23'979: uno solo dei due candidati poteva nondimeno essere eletto.

B.
Con comunicato stampa del 23 ottobre 2011 la Cancelleria dello Stato ha quindi rilevato che il Consiglio di Stato del Cantone Ticino doveva procedere a un sorteggio. In un bollettino stampa del 25 ottobre successivo, il governo cantonale, richiamate le norme vigenti in materia (art. 43 cpv. 3 e
SR 161.1 Legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP)
LDP Art. 43 Proclamazione degli eletti e ordine di subentro
1    Fra i candidati di una stessa lista sono eletti, nei limiti dei mandati ricevuti, coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti.
2    I candidati non eletti subentreranno nell'ordine dei voti ottenuti.
3    In caso di parità di voti, decide la sorte.
20 della legge federale sui diritti politici del 17 dicembre 1976, LDP, RS 161.1 e art. 11
SR 161.11 Ordinanza del 24 maggio 1978 sui diritti politici (ODP)
ODP Art. 11 Riconteggio - Se vi è sospetto riguardo all'esattezza del risultato di un Comune, l'ufficio elettorale del Cantone procede direttamente a un nuovo conteggio o ne incarica l'ufficio elettorale del Comune.
della relativa ordinanza del 24 maggio 1978, ODP, RS 161.11) e la nuova giurisprudenza del Tribunale federale in materia di riconteggio dei voti nel quadro di votazioni (DTF 136 II 132), ritenendola non applicabile in materia di elezioni, ha informato di non ricontare i voti e, rinunciato all'opzione del sorteggio manuale e convalidata la procedura di sorteggio automatico, ha rilevato che l'esito dello stesso è stato favorevole alla candidata Monica Duca Widmer.

C.
Il 25 ottobre 2011, G.________ ha presentato un ricorso al governo cantonale, che con decisione n. 5962 del 28 ottobre 2011 l'ha respinto, senza esaminarlo più approfonditamente, in applicazione dell'art. 79 cpv. 2bis
SR 161.1 Legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP)
LDP Art. 79 Decisioni su ricorso e altre disposizioni
1    Il governo cantonale decide entro dieci giorni dalla presentazione del ricorso.
2    Se, su ricorso o d'ufficio, accerta irregolarità, prende le necessarie disposizioni, se possibile prima della chiusura della procedura d'elezione o votazione.
2bis    Il governo cantonale respinge, senza esaminarli più approfonditamente, i ricorsi sul diritto di voto o sulle votazioni se accerta che il genere e l'entità delle irregolarità non sono in grado di influire essenzialmente sull'esito della votazione o dell'elezione.164
3    Il governo cantonale notifica le decisioni su ricorso e le altre disposizioni giusta gli articoli 34-38 e 61 capoverso 2 della legge federale del 20 dicembre 1968165 sulla procedura amministrativa e le comunica anche alla Cancelleria federale.166
LDP.

D.
Con ricorso del 26 e aggiunta del 28 ottobre 2011, proposto anche a nome di G.________, l'avvocato F.________ ha impugnato i citati comunicati stampa. Il 27 ottobre 2011 il governo cantonale ha pubblicato il verbale di accertamento dei risultati della votazione (Foglio ufficiale della Repubblica e Cantone Ticino del giorno seguente, n. 86/2011 pag. 8179-8185) e con decisione n. 5984 del 7 novembre 2011 ha respinto un ulteriore ricorso 28 ottobre 2011 e un'aggiunta del giorno seguente di G.________.

Mediante decisione n. 5980 di stessa data, il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso 28 ottobre e un complemento 2 novembre 2011 di F.________ e G.________, mentre con decisione n. 5983, sempre di stessa data, il gravame 26 ottobre 2011 di F.________ e uno scritto di quest'ultimo che richiamava il ricorso e un'aggiunta di G.________. Con giudizio del 31 ottobre 2011, il Tribunale cantonale amministrativo ha respinto la domanda di ricusazione dell'intero Consiglio di Stato, trasmessagli dal governo, formulata in via preliminare da F.________.

E.
Avverso le decisioni governative n. 5980 e n. 5983, l'11 novembre 2011 F.________ presenta un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale. Chiede, preliminarmente, di ordinare l'audizione di G.________, di un altro delegato PPD ad Agno e di tutti i presidenti degli Uffici elettorali del Cantone Ticino, nonché di far allestire una perizia sul sistema di sorteggio Votel; in via principale, postula di annullare le decisioni impugnate e di ordinare una nuova elezione; in via subordinata, di ordinare un nuovo conteggio dei voti e una nuova verifica delle schede nulle; in via ancor più subordinata, di annullare lo scrutinio limitatamente all'elezione di Monica Duca Widmer e di procedere a un nuovo sorteggio da parte del Presidente della I Corte di diritto pubblico del Tribunale federale, alla presenza degli altri giudici, del cancelliere, delle parti e del pubblico. Dei motivi si dirà, in quanto necessario, nei considerandi.

F.
La Cancelleria federale, ricordato che anche nel quadro della nuova legge sui diritti politici del 1976 il legislatore federale ha deciso di mantenere il sorteggio, non si esprime sulle modalità di quello in esame e non formula proposte di giudizio. Con osservazioni del 17 novembre 2011, il governo cantonale, sottolineando le differenze esistenti tra una votazione e un'elezione, propone di respingere il ricorso in quanto ammissibile.
Nella replica del 21 novembre 2011 il ricorrente si riconferma nelle proprie tesi e conclusioni.

Diritto:

1.
1.1 Il Tribunale federale esamina d'ufficio l'ammissibilità dei ricorsi sottopostigli (DTF 136 II 497 consid. 3 e rinvii).

1.2 Il gravame diretto contro una decisione su ricorso pronunciata dal governo cantonale per irregolarità nella preparazione ed esecuzione delle elezioni al Consiglio nazionale, in concreto con il sistema del voto proporzionale (ricorso sull'elezione, art. 77 cpv. 1 lett. c
SR 161.1 Legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP)
LDP Art. 77 Ricorsi
1    Il ricorso al governo cantonale è ammissibile per:
a  violazione del diritto di voto a tenore degli articoli 2-4, 5 capoversi 3-6, 62 e 63 (ricorso sul diritto di voto);
b  irregolarità riguardanti le votazioni (ricorso sulla votazione);
c  irregolarità nella preparazione e esecuzione delle elezioni al Consiglio nazionale (ricorso sull'elezione).
2    Il ricorso dev'essere presentato, mediante invio raccomandato, entro tre giorni dalla scoperta del motivo di impugnazione, ma al più tardi il terzo giorno dopo la pubblicazione dei risultati nel Foglio ufficiale del Cantone.162
LDP), elezione disciplinata essenzialmente dal diritto federale (art. 21
SR 161.1 Legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP)
LDP Art. 21 Termine per la presentazione delle proposte
1    Il diritto cantonale stabilisce come ultimo termine per la presentazione delle proposte di candidatura un lunedì nel mese di agosto dell'anno delle elezioni e designa l'autorità presso cui devono essere depositate dette proposte.46
2    Le proposte devono giungere al Cantone il più tardi nel giorno previsto come termine per la presentazione.
3    I Cantoni comunicano senza indugio alla Cancelleria federale tutte le proposte ricevute.
segg. LDP), e dal diritto cantonale qualora esso non contenga norme pertinenti (art. 21
SR 161.1 Legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP)
LDP Art. 21 Termine per la presentazione delle proposte
1    Il diritto cantonale stabilisce come ultimo termine per la presentazione delle proposte di candidatura un lunedì nel mese di agosto dell'anno delle elezioni e designa l'autorità presso cui devono essere depositate dette proposte.46
2    Le proposte devono giungere al Cantone il più tardi nel giorno previsto come termine per la presentazione.
3    I Cantoni comunicano senza indugio alla Cancelleria federale tutte le proposte ricevute.
segg. e 83 LDP), è di massima ammissibile (art. 80 cpv. 1
SR 161.1 Legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP)
LDP Art. 80 Ricorso al Tribunale federale
1    Le decisioni su ricorso pronunciate dal governo cantonale (art. 77) possono essere impugnate con ricorso al Tribunale federale conformemente alla legge del 17 giugno 2005168 sul Tribunale federale.
2    Possono essere inoltre impugnate con ricorso al Tribunale federale le decisioni della Cancelleria federale inerenti al rifiuto dell'iscrizione nel registro dei partiti o alla non riuscita di un'iniziativa popolare o di un referendum. Il ricorso è inammissibile contro le note pubblicate nel Foglio federale indicanti che una domanda di referendum o un'iniziativa popolare non ha manifestamente raccolto il numero prescritto di firme valide (art. 66 cpv. 1 e 72 cpv. 1).169
3    I membri del comitato d'iniziativa possono impugnare con ricorso al Tribunale federale anche le decisioni della Cancelleria federale inerenti alla validità formale della lista delle firme (art. 69 cpv. 1) e al titolo dell'iniziativa (art. 69 cpv. 2).
LDP in relazione con l'art. 88 cpv. 1 lett. b
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 88 Autorità inferiori in materia di diritti politici - 1 I ricorsi concernenti il diritto di voto dei cittadini nonché le elezioni e votazioni popolari sono ammissibili:
1    I ricorsi concernenti il diritto di voto dei cittadini nonché le elezioni e votazioni popolari sono ammissibili:
a  in materia cantonale, contro gli atti delle autorità cantonali di ultima istanza;
b  in materia federale, contro le decisioni della Cancelleria federale e dei Governi cantonali.
2    I Cantoni prevedono un rimedio giuridico contro gli atti delle autorità che possono violare i diritti politici dei cittadini in materia cantonale. Quest'obbligo non si estende agli atti del Parlamento e del Governo.
LTF; DTF 137 II 177 consid. 1.2.1 e 1.2.3 pag. 181) e, inoltrato entro il termine di tre giorni dal ricevimento della decisione impugnata, è tempestivo (art. 100 cpv. 4
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 100 Ricorso contro decisioni - 1 Il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione.
1    Il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione.
2    Il termine è di dieci giorni per i ricorsi contro le decisioni:
a  delle autorità cantonali di vigilanza in materia di esecuzione e fallimento;
b  nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale e dell'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale;
c  in materia di ritorno di un minore secondo la Convenzione europea del 20 maggio 198090 sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento di minori e sul ristabilimento dell'affidamento oppure secondo la Convenzione del 25 ottobre 198091 sugli aspetti civili del rapimento internazionale di minori;
d  del Tribunale federale dei brevetti in materia di rilascio di una licenza secondo l'articolo 40d della legge del 25 giugno 195493 sui brevetti.
3    Il termine è di cinque giorni per i ricorsi contro le decisioni:
a  delle autorità cantonali di vigilanza in materia di esecuzione e fallimento pronunciate nell'ambito dell'esecuzione cambiaria;
b  dei Governi cantonali su ricorsi concernenti votazioni federali.
4    Il termine è di tre giorni per i ricorsi contro le decisioni dei Governi cantonali su ricorsi concernenti le elezioni al Consiglio nazionale.
5    Per i ricorsi concernenti conflitti di competenza tra due Cantoni, il termine decorre al più tardi dal giorno in cui in ciascun Cantone sono state pronunciate decisioni impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale.
6    ...94
7    Il ricorso per denegata o ritardata giustizia può essere interposto in ogni tempo.
LTF). La legittimazione del ricorrente, cittadino che ha diritto di voto nell'affare in causa, è data anche qualora egli non abbia alcun interesse giuridico personale all'annullamento dell'atto impugnato (art. 82 lett. c
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 82 Principio - Il Tribunale federale giudica i ricorsi:
a  contro le decisioni pronunciate in cause di diritto pubblico;
b  contro gli atti normativi cantonali;
c  concernenti il diritto di voto dei cittadini nonché le elezioni e votazioni popolari.
in relazione con l'art. 89 cpv. 3
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 89 Diritto di ricorso - 1 Ha diritto di interporre ricorso in materia di diritto pubblico chi:
1    Ha diritto di interporre ricorso in materia di diritto pubblico chi:
a  ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo;
b  è particolarmente toccato dalla decisione o dall'atto normativo impugnati; e
c  ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica degli stessi.
2    Hanno inoltre diritto di ricorrere:
a  la Cancelleria federale, i dipartimenti federali o, in quanto lo preveda il diritto federale, i servizi loro subordinati, se l'atto impugnato può violare la legislazione federale nella sfera dei loro compiti;
b  in materia di rapporti di lavoro del personale federale, l'organo competente dell'Assemblea federale;
c  i Comuni e gli altri enti di diritto pubblico, se fanno valere la violazione di garanzie loro conferite dalla costituzione cantonale o dalla Costituzione federale;
d  le persone, le organizzazioni e le autorità legittimate al ricorso in virtù di un'altra legge federale.
3    In materia di diritti politici (art. 82 lett. c), il diritto di ricorrere spetta inoltre a chiunque abbia diritto di voto nell'affare in causa.
LTF; DTF 134 I 172 consid. 1.2 e 1.3.3).

1.3 Il ricorso può essere presentato per violazione del diritto federale, segnatamente della LDP e della ODP (art. 95 lett. a
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 95 Diritto svizzero - Il ricorrente può far valere la violazione:
a  del diritto federale;
b  del diritto internazionale;
c  dei diritti costituzionali cantonali;
d  delle disposizioni cantonali in materia di diritto di voto dei cittadini e di elezioni e votazioni popolari;
e  del diritto intercantonale.
, 82
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 82 Principio - Il Tribunale federale giudica i ricorsi:
a  contro le decisioni pronunciate in cause di diritto pubblico;
b  contro gli atti normativi cantonali;
c  concernenti il diritto di voto dei cittadini nonché le elezioni e votazioni popolari.
lett. c e 88 LTF) e delle norme cantonali di esecuzione (art. 95 lett. d
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 95 Diritto svizzero - Il ricorrente può far valere la violazione:
a  del diritto federale;
b  del diritto internazionale;
c  dei diritti costituzionali cantonali;
d  delle disposizioni cantonali in materia di diritto di voto dei cittadini e di elezioni e votazioni popolari;
e  del diritto intercantonale.
LTF; DTF 137 II 177 consid. 1.2.1; 137 I 77 consid. 1.1; 136 I 352 consid. 2; 135 I 19 consid. 4). Il Tribunale federale esamina soltanto le censure sollevate e motivate. In effetti, secondo l'art. 42 cpv. 1 e
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 42 Atti scritti - 1 Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati.
1    Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati.
2    Nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Qualora il ricorso sia ammissibile soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o un caso particolarmente importante per altri motivi, occorre spiegare perché la causa adempie siffatta condizione.14 15
3    Se sono in possesso della parte, i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati; se l'atto scritto è diretto contro una decisione, anche questa deve essere allegata.
4    In caso di trasmissione per via elettronica, la parte o il suo patrocinatore deve munire l'atto scritto di una firma elettronica qualificata secondo la legge del 18 marzo 201616 sulla firma elettronica. Il Tribunale federale determina mediante regolamento:
a  il formato dell'atto scritto e dei relativi allegati;
b  le modalità di trasmissione;
c  le condizioni alle quali può essere richiesta la trasmissione successiva di documenti cartacei in caso di problemi tecnici.17
5    Se mancano la firma della parte o del suo patrocinatore, la procura dello stesso o gli allegati prescritti, o se il patrocinatore non è autorizzato in quanto tale, è fissato un congruo termine per sanare il vizio, con la comminatoria che altrimenti l'atto scritto non sarà preso in considerazione.
6    Gli atti illeggibili, sconvenienti, incomprensibili, prolissi o non redatti in una lingua ufficiale possono essere del pari rinviati al loro autore affinché li modifichi.
7    Gli atti scritti dovuti a condotta processuale da querulomane o altrimenti abusiva sono inammissibili.
2 LTF, il gravame dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto (DTF 133 II 249 consid. 1.4.1). Le esigenze di motivazione sono inoltre accresciute, laddove il ricorrente lamenta la violazione di diritti fondamentali e di norme del diritto cantonale (art. 106 cpv. 2
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 106 Applicazione del diritto - 1 Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto.
1    Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto.
2    Esamina la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura.
LTF), nonché l'arbitrio nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove, poiché ciò equivale a sostenere che i fatti sono stati accertati in violazione dell'art. 9
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 9 Protezione dall'arbitrio e tutela della buona fede - Ognuno ha diritto d'essere trattato senza arbitrio e secondo il principio della buona fede da parte degli organi dello Stato.
Cost. e del diritto federale (DTF 136 II 304 consid. 2.4 e 2.5; 136 I 229 consid. 4.1; 136 II 132 consid. 1.2.1 inedito). L'atto di ricorso, sovente inutilmente prolisso e ripetitivo, che confonde e mischia le censure sul sorteggio con quelle relative al riconteggio, adempie solo in parte le citate esigenze di motivazione.

1.4 Il Tribunale federale può esaminare di massima soltanto le censure presentate nel ricorso in materia di diritto pubblico già sollevate dal ricorrente, e non da terzi, nella sede cantonale (art. 99
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 99 - 1 Possono essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di prova soltanto se ne dà motivo la decisione dell'autorità inferiore.
1    Possono essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di prova soltanto se ne dà motivo la decisione dell'autorità inferiore.
2    Non sono ammissibili nuove conclusioni.
LTF). Ciò a maggior ragione poiché nella decisione impugnata n. 5983 il Consiglio di Stato ha ritenuto che il contenzioso amministrativo ticinese non conosce l'istituto del ricorso adesivo, tesi non contestata dal ricorrente. Non spetta al Tribunale federale in siffatte circostanze districare le differenti critiche sollevate negli scritti incrociati inoltrati al governo cantonale, né esaminare l'eventuale specificità degli argomenti addotti dall'altro insorgente nei suoi ricorsi e aggiunte varie, poiché quest'ultimo non ha impugnato le decisioni governative che lo concernono.

1.5 L'ammissibilità delle critiche relative alle modalità del sorteggio non devono essere vagliate oltre, ritenuto che il Tribunale federale si è pronunciato al riguardo sulla base delle analoghe censure presentate in maniera più lineare e coerente nel quadro del parallelo ricorso 1C_521/2011, accolto con sentenza pure pronunciata in data odierna, alla quale per brevità si rinvia. Nella misura in cui il ricorrente critica il sorteggio, il gravame dev'essere pertanto accolto per i motivi esposti nella richiamata sentenza.
1.5.1 Al riguardo giova nondimeno rilevare che la critica secondo cui il sorteggio costituirebbe "a tutti gli effetti in fatto e in diritto una soppressione di elezione perché impedisce al Popolo di scegliere liberamente chi fra due persone debba venir eletto" e quella per la quale la parità, non determinando un risultato certo, comporterebbe l'annullamento parziale dell'elezione, non possono essere condivise, poiché il sorteggio è espressamente previsto dalla legge federale applicabile (art. 20 e
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 99 - 1 Possono essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di prova soltanto se ne dà motivo la decisione dell'autorità inferiore.
1    Possono essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di prova soltanto se ne dà motivo la decisione dell'autorità inferiore.
2    Non sono ammissibili nuove conclusioni.
43 cpv. 3 LDP), determinante per il Tribunale federale (art. 190
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 190 Diritto determinante - Le leggi federali e il diritto internazionale sono determinanti per il Tribunale federale e per le altre autorità incaricate dell'applicazione del diritto.
Cost.; DTF 137 I 128 consid. 4.3.1), e pure dalla normativa ticinese (art. 110 della legge del 7 ottobre 1998 sull'esercizio dei diritti politici, LEDP). Contrariamente all'assunto ricorsuale, tale modalità, che peraltro concerne soltanto la proclamazione degli eletti, non doveva pertanto necessariamente essere preannunciata prima dell'elezione.
1.5.2 Priva di fondamento è pure la critica secondo cui spetterebbe all'Ufficio di accertamento procedere al sorteggio, ritenuto che l'art. 20
SR 161.1 Legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP)
LDP Art. 20 Decisione per sorteggio - Gli eventuali sorteggi avvengono nel Cantone per ordine del governo cantonale, nella Confederazione per ordine del Consiglio federale.
LDP prevede ch'esso avviene per ordine del governo cantonale e che, come rilevato nella causa 1C_521/2011 (consid. 5.2.1 e 5.2.2), esso non aveva incaricato detto Ufficio di procedere in tal senso.

1.6 Riguardo alle censure formali, in particolare alla violazione del diritto di replicare e a parte di quelle relative alla violazione del diritto di essere sentito, in ispecie alla mancata assunzione di mezzi di prova sulla base di un loro apprezzamento anticipato, nonché al mancato rinvio della causa, per evidenti motivi di celerità, al governo cantonale allo scopo di sanare detti vizi, si rinvia alla citata parallela causa nella quale il Tribunale federale si è espresso anche sulla portata di siffatte censure (sentenza 1C_521/2011 consid. 2.1 a 2.3.3).

Quelle sollevate contro il mancato accertamento delle asserite irregolarità devono per contro essere esaminate, nella misura in cui non sono state sanate nell'ambito dello scambio di scritti (al riguardo vedi consid. 5).
1.6.1 Riguardo alle asserite irregolarità, il ricorrente chiede la propria audizione poiché, quale presidente all'Ufficio elettorale n. 2 di Locarno Centro, avrebbe constatato la difficoltà di interpretare la validità di alcune schede, nonché quelle di G.________, delegato PPD a Lugano, e di H.________, delegato PPD ad Agno, e di tutti i presidenti degli uffici elettorali del Cantone Ticino. La richiesta di assumere questi mezzi di prova dev'essere disattesa sulla base di un apprezzamento anticipato delle prove (DTF 136 I 229 consid. 5.3 e rinvii) e per i motivi che verranno ancora esposti (vedi consid. 5.3.2 - 5.3.4).
1.6.2 Contrariamente all'assunto ricorsuale, nemmeno è necessario procedere a un completamento dei fatti, ritenuti a torto, come si vedrà peraltro sulla base di critiche meramente appellatorie e quindi inammissibili, accertati in maniera manifestamente inesatta e incompleta (art. 97 cpv. 1 e
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 97 Accertamento inesatto dei fatti - 1 Il ricorrente può censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95 e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento.
1    Il ricorrente può censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95 e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento.
2    Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, può essere censurato qualsiasi accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti.87
105 cpv. 1 e 2 LTF; DTF 137 II 313 consid. 1.4; 136 II 101 consid. 3; 304 consid. 2.4). Giova inoltre ricordare che il Tribunale federale ordina soltanto eccezionalmente l'assunzione dinanzi ad esso di mezzi di prova (DTF 136 II 101 consid. 2).

2.
2.1 Il ricorrente, ricordate la parità dei voti tra i due citati candidati e la differenza di 51 (recte 58) voti tra i candidati del partito liberale radicale ticinese Giovanni Merlini e Fulvio Pelli, dei quali non contesta tuttavia l'elezione, critica il fatto che il governo cantonale, non applicando la prassi istituita con la DTF 136 II 132, non ha ordinato un riconteggio dei voti. Al riguardo, in maniera del tutto generica, egli accenna semplicemente alla circostanza che la dottrina e le legislazioni cantonali citate in detta sentenza non opererebbero una distinzione fra votazioni ed elezioni e che l'applicazione della prassi istituita con il richiamato giudizio si giustificherebbe, perché l'eletto deve poi rappresentare il cittadino in tutta una serie di decisioni.

2.2 Al proposito giova ricordare che la libertà di voto e di elezione garantisce al cittadino elettore che siano riconosciuti solo i risultati elettorali corrispondenti in modo affidabile e non falsato alla volontà dell'elettore liberamente espressa (art. 34 cpv. 2
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 34 Diritti politici - 1 I diritti politici sono garantiti.
1    I diritti politici sono garantiti.
2    La garanzia dei diritti politici protegge la libera formazione della volontà e l'espressione fedele del voto.
Cost.; DTF 137 I 200 consid. 2.1; 136 I 352 consid. 2, 376 consid. 4.1; 135 I 19 consid. 2.1). Sulla base di questa garanzia, ogni cittadino elettore che adempie i requisiti all'uopo stabiliti e conformi alla Costituzione deve poter partecipare come candidato o elettore su un piano di pari opportunità rispetto a ogni altro cittadino elettore o candidato. Il diritto costituzionale federale impone che nel quadro di uno spoglio l'autorità incaricata di procedervi deve contare con cura e diligenza i suffragi, garantire la regolarità del conteggio, nonché la corretta determinazione dei risultati dello scrutinio (DTF 131 I 442 consid. 3.1 e 3.3).

2.3 Il governo cantonale ha ritenuto, senza tuttavia esprimersi oltre, che la nuova giurisprudenza istituita con la DTF 136 II 132, concernente una votazione, non è applicabile nell'ambito di un'elezione federale.

Nella risposta, esso rileva che qualora la DTF 136 II 132 avesse imposto un obbligo sistematico di riconteggio anche nell'ambito delle elezioni in esame, l'amministrazione federale avrebbe certamente proposto una modifica dell'art. 43 cpv. 3
SR 161.1 Legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP)
LDP Art. 43 Proclamazione degli eletti e ordine di subentro
1    Fra i candidati di una stessa lista sono eletti, nei limiti dei mandati ricevuti, coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti.
2    I candidati non eletti subentreranno nell'ordine dei voti ottenuti.
3    In caso di parità di voti, decide la sorte.
LDP, nel senso che in caso di parità di voti, prima di procedere a un sorteggio, sarebbe necessario effettuare una riconta. Aggiunge che detta prassi non può applicarsi alle elezioni, poiché imporrebbe, soprattutto nelle elezioni comunali in piccoli comuni dove i risultati sono spesso molto serrati, di procedere ogni volta a un riconteggio.

2.4 L'esecutivo cantonale espone che nell'ambito di elezioni, il voto non si limita all'apposizione di una crocetta accanto al nome dei candidati, per cui i singoli uffici elettorali usufruiscono di un maggior potere d'apprezzamento riguardo all'interpretazione delle schede elettorali, in particolare circa la loro validità. Al suo dire, un riconteggio implicherebbe pertanto una sostituzione di questo potere d'apprezzamento dagli uffici elettorali del Comune a quello del Cantone.

L'assunto non regge, poiché in presenza di un risultato molto stretto un eventuale nuovo conteggio non deve aver luogo di regola su ricorso, bensì immediatamente dopo l'elezione, al più tardi il giorno seguente, per cui di massima potrebbe essere effettuato dai medesimi uffici elettorali. D'altra parte, un riconteggio centralizzato avrebbe il pregio di interpretare in maniera obiettiva e uniforme la validità delle schede elettorali.

2.5 Infine, il governo cantonale adduce, a torto, che le considerazioni esposte nella DTF 136 II 132 sarebbero sostanzialmente formulate quali obiter dictum, poiché in quella causa non è stato ordinato un riconteggio. In effetti, l'invito al legislatore a disciplinare la protezione giuridica alle esigenze costituzionali e se del caso a regolare espressamente il riconteggio, fissando semmai determinate differenze percentuali minime tra i sì e i no, costituisce una cosiddetta decisione incitativa (cfr. al riguardo DTF 136 I 352 consid. 5.2 pag. 364 in alto; 131 I 74 consid. 6.1 pag. 85 in alto). La portata di questa sentenza, relativa ai risultati molto stretti tra il numero dei suffragi favorevoli e contrari nell'ambito di una votazione, non viene del resto relativizzata dal presente giudizio, che concerne le elezioni con il sistema proporzionale.

3.
3.1 Nella DTF 136 II 132, emanata nel quadro di un ricorso concernente la votazione federale sui passaporti biometrici (art. 77 cpv. 1 lett. b
SR 161.1 Legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP)
LDP Art. 77 Ricorsi
1    Il ricorso al governo cantonale è ammissibile per:
a  violazione del diritto di voto a tenore degli articoli 2-4, 5 capoversi 3-6, 62 e 63 (ricorso sul diritto di voto);
b  irregolarità riguardanti le votazioni (ricorso sulla votazione);
c  irregolarità nella preparazione e esecuzione delle elezioni al Consiglio nazionale (ricorso sull'elezione).
2    Il ricorso dev'essere presentato, mediante invio raccomandato, entro tre giorni dalla scoperta del motivo di impugnazione, ma al più tardi il terzo giorno dopo la pubblicazione dei risultati nel Foglio ufficiale del Cantone.162
LDP), il Tribunale ha stabilito un diritto al riconteggio in presenza di un risultato molto stretto. Nella fattispecie si tratta tuttavia di un'elezione ai sensi dell'art. 77 cpv. 1 lett. c
SR 161.1 Legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP)
LDP Art. 77 Ricorsi
1    Il ricorso al governo cantonale è ammissibile per:
a  violazione del diritto di voto a tenore degli articoli 2-4, 5 capoversi 3-6, 62 e 63 (ricorso sul diritto di voto);
b  irregolarità riguardanti le votazioni (ricorso sulla votazione);
c  irregolarità nella preparazione e esecuzione delle elezioni al Consiglio nazionale (ricorso sull'elezione).
2    Il ricorso dev'essere presentato, mediante invio raccomandato, entro tre giorni dalla scoperta del motivo di impugnazione, ma al più tardi il terzo giorno dopo la pubblicazione dei risultati nel Foglio ufficiale del Cantone.162
LDP.

In quella sentenza, esposta l'interpretazione storica che stava alla base della precedente giurisprudenza (consid. 2.2), è stato stabilito che un risultato molto stretto di una votazione dev'essere trattato alla stregua di una "irregolarità" ai sensi dell'art. 77 cpv. 1 lett. b
SR 161.1 Legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP)
LDP Art. 77 Ricorsi
1    Il ricorso al governo cantonale è ammissibile per:
a  violazione del diritto di voto a tenore degli articoli 2-4, 5 capoversi 3-6, 62 e 63 (ricorso sul diritto di voto);
b  irregolarità riguardanti le votazioni (ricorso sulla votazione);
c  irregolarità nella preparazione e esecuzione delle elezioni al Consiglio nazionale (ricorso sull'elezione).
2    Il ricorso dev'essere presentato, mediante invio raccomandato, entro tre giorni dalla scoperta del motivo di impugnazione, ma al più tardi il terzo giorno dopo la pubblicazione dei risultati nel Foglio ufficiale del Cantone.162
LDP (consid. 2.4.2), pur precisando che se dal riconteggio fuoriuscisse nuovamente un siffatto risultato, ciò non costituirebbe da solo un motivo per un ulteriore conteggio, già per la maggiore diligenza con la quale verrebbe effettuato (consid. 2.4.3). Ha pure indicato, illustrando le differenti soluzioni adottate da determinati Cantoni, che nell'ambito di un riconteggio spetta in primo luogo al diritto cantonale stabilire sulla base di quali condizioni l'autorità competente deve ordinarlo e quando il singolo cittadino possa pretenderlo, ricordando che un obbligo di riconteggio può derivare, secondo la sua giurisprudenza, anche dall'art. 34 cpv. 2
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 34 Diritti politici - 1 I diritti politici sono garantiti.
1    I diritti politici sono garantiti.
2    La garanzia dei diritti politici protegge la libera formazione della volontà e l'espressione fedele del voto.
Cost. (consid. 2.3.1 - 2.3.3 e rinvii).

3.2 Come rettamente ritenuto dal governo cantonale e come si evince chiaramente dalla DTF 136 II 132, essa si riferisce unicamente e soltanto a votazioni: quando nella stessa si accenna a elezioni, si fa riferimento esclusivamente alle leggi cantonali (consid. 2.3.1) e in maniera generica, senza ulteriori precisazioni, alla dottrina.
La distinzione operata in detta sentenza è corretta. In effetti, la LDP disciplina in maniera diversa le votazioni (art. 10 segg.) e l'elezione del Consiglio nazionale. La regolamentazione riguardo all'elezione con il sistema proporzionale (art. 21
SR 161.1 Legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP)
LDP Art. 21 Termine per la presentazione delle proposte
1    Il diritto cantonale stabilisce come ultimo termine per la presentazione delle proposte di candidatura un lunedì nel mese di agosto dell'anno delle elezioni e designa l'autorità presso cui devono essere depositate dette proposte.46
2    Le proposte devono giungere al Cantone il più tardi nel giorno previsto come termine per la presentazione.
3    I Cantoni comunicano senza indugio alla Cancelleria federale tutte le proposte ricevute.
segg. LDP) è assai precisa: indica segnatamente il numero e la designazione dei candidati, lo stralcio dei nomi in soprannumero (art. 22
SR 161.1 Legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP)
LDP Art. 22 Numero e designazione dei candidati
1    Una proposta non può contenere un numero di nomi superiore a quello dei deputati da eleggere nel circondario e nessun nome più di due volte. Se la proposta contiene un numero di nomi maggiore, gli ultimi sono stralciati.
2    Le proposte devono indicare, per ogni candidato:
a  il cognome e il nome ufficiali;
b  il cognome e il nome con i quali la persona è politicamente o comunemente conosciuta;
c  il sesso;
d  la data di nascita;
e  l'indirizzo, incluso il numero postale di avviamento;
f  i luoghi d'origine, incluso il Cantone di appartenenza; e
g  la professione.47
3    Ogni candidato deve dichiarare per scritto che accetta la proposta. Se tale dichiarazione manca, il suo nome è stralciato.48
LDP), le candidature plurime (art. 27
SR 161.1 Legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP)
LDP Art. 27 Candidature plurime
1    Se il nome di un candidato figura su più di una proposta del circondario, il Cantone lo stralcia immediatamente da tutte le proposte.
2    La Cancelleria federale stralcia immediatamente dalla proposta quei candidati il cui nome figura già su liste o proposte di altri Cantoni.
3    La Cancelleria federale notifica senza indugio gli stralci ai Cantoni interessati.
LDP), la congiunzione di liste e la loro pubblicazione (art. 31
SR 161.1 Legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP)
LDP Art. 31 Congiunzione di liste
1    Due o più liste possono essere congiunte per dichiarazione concorde dei firmatari o dei loro rappresentanti entro il termine per la modifica (art. 29 cpv. 4). Fra le congiunzioni di liste, solo le sotto-congiunzioni sono autorizzate.
1bis    Sono autorizzate soltanto le sotto-congiunzioni tra le liste con denominazione uguale, differenziate unicamente da aggiunte intese a specificare il sesso, l'appartenenza di un gruppo, la regione o l'età dei candidati.
2    Le congiunzioni e sotto-congiunzioni devono essere indicate sulle liste.
3    Le dichiarazioni di congiunzione e sotto-congiunzione di liste non possono essere revocate.
seg. LDP). Essa si diffonde, in particolare, sulle operazioni elettorali e di spoglio, ricordato che in tale ambito la Cancelleria federale allestisce una guida elettorale (art. 34
SR 161.1 Legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP)
LDP Art. 34 Guida elettorale - Prima di ogni elezione per il rinnovo integrale del Consiglio nazionale, la Cancelleria federale allestisce una breve guida elettorale per il sistema proporzionale da consegnare agli elettori assieme alle schede (art. 33 cpv. 2) nei Cantoni in cui si vota secondo tale sistema.
LDP) e che prima di ogni rinnovo integrale il Consiglio federale emana istruzioni completive, in particolare sullo spoglio, sul controllo delle schede e sulla determinazione dei risultati per Comune (art. 17
SR 161.11 Ordinanza del 24 maggio 1978 sui diritti politici (ODP)
ODP Art. 17 Istruzioni completive - Prima di ogni rinnovazione integrale, il Consiglio federale emana mediante circolare istruzioni completive, in particolare sulle comunicazioni, la disposizione, lo spoglio e il controllo delle schede, la compilazione dei moduli e la determinazione dei risultati per Comune.
ODP). L'art. 35
SR 161.1 Legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP)
LDP Art. 35 Riempimento della scheda
1    L'elettore che usa una scheda non prestampata può iscrivervi i nomi di candidati eleggibili e indicarvi la denominazione o il numero progressivo di una lista.
2    L'elettore che usa una scheda prestampata può stralciare i nomi di candidati; può iscrivervi nomi di candidati di altre liste (panachage). Può inoltre cancellare o sostituire i numeri progressivi e le denominazioni di lista.
3    Il nome di un candidato può essere ripetuto due volte sulla scheda (cumulo).
LDP disciplina in maniera esaustiva il riempimento della scheda, segnatamente il panachage e il cumulo dei nomi di candidati, la trattazione dei suffragi di complemento (art. 37
SR 161.1 Legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP)
LDP Art. 37 Suffragi di complemento
1    Se la scheda contiene un numero di suffragi validi inferiore al numero dei deputati da eleggere nel circondario, le linee lasciate in bianco valgono quali suffragi di complemento per la lista la cui denominazione o il cui numero progressivo è indicato sulla scheda. Mancando una tale denominazione o un tal numero progressivo od essendo indicata più d'una delle denominazioni o dei numeri progressivi depositati, le linee lasciate in bianco non contano (voti non emessi).
2    Se in un Cantone sono state depositate più liste regionali con la stessa denominazione, i suffragi di complemento inerenti a schede che non recano la designazione della regione sono attribuiti alla lista della regione in cui queste schede furono votate.68
2bis    Negli altri casi d'applicazione dell'articolo 31 capoverso 1, i suffragi di complemento sono attribuiti alla lista che figura sulla scheda. I suffragi di complemento provenienti da schede la cui denominazione è lacunosa sono attribuiti alla lista designata dal gruppo quale lista privilegiata.69 70
3    I nomi non recati da nessuna lista del circondario sono stralciati. ...71
4    Se vi è contraddizione tra la denominazione e il numero progressivo quella fa stato.
LDP), nonché le schede e i suffragi nulli (art. 38
SR 161.1 Legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP)
LDP Art. 38 Schede e suffragi nulli
1    Sono nulle le schede che:
a  non contengono alcun nome di candidati del circondario;
b  non sono ufficiali;
c  sono riempite o modificate non a mano;
d  contengono espressioni ingiuriose o contrassegni manifesti;
e  ...
2    Sono stralciati dalla scheda:
a  i suffragi in soprannumero, se il nome di un candidato figura più di due volte su una scheda;
b  tutti i nomi delle persone la cui candidatura è stata dichiarata nulla, perché plurima, dopo che le proposte di candidatura sono state definitivamente stabilite.73
3    Se la scheda contiene più nomi di quanti sono i seggi da assegnare, sono stralciati gli ultimi nomi prestampati e non cumulati a mano, e in seguito gli ultimi nomi aggiunti a mano.74
4    Sono salvi i motivi di annullabilità e di nullità stabiliti dal diritto cantonale (busta, timbro di controllo, ecc.).75
5    Il Cantone che svolge prove del voto elettronico disciplina nella sua legislazione le condizioni di validità e i motivi di invalidità del voto.76
LDP). La LDP regola in maniera dettagliata anche la compilazione dei risultati sulla base dei processi verbali degli uffici
elettorali e la prima ripartizione dei mandati tra le liste e quelle successive, nonché dei mandati fra le liste congiunte (art. 39-42), la proclamazione degli eletti e l'ordine di subentro, stabilendo che in caso di parità di voti decide la sorte (art. 43). Sono inoltre disciplinate le questioni dei mandati in soprannumero, l'elezione tacita e quella senza liste (art. 44
SR 161.1 Legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP)
LDP Art. 44 Mandati in soprannumero - Se a una lista è assegnato un numero di mandati superiore a quello dei suoi candidati, per i mandati in soprannumero si procede a un'elezione complementare giusta l'articolo 56.
-46
SR 161.1 Legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP)
LDP Art. 46 Elezione senza liste
1    Se non è stata depositata alcuna lista, si può votare per qualsiasi persona eleggibile. Sono elette le persone che ottengono il maggior numero di voti.
2    Se una scheda contiene un numero di nomi superiore a quello dei mandati da assegnare, sono stralciati gli ultimi nomi.85
3    Per altro s'applicano per analogia le disposizioni determinanti per il circondario ad elezione uninominale.
).

3.3 Giova poi ricordare che la LDP regola in maniera compiuta anche la protezione giuridica, distinguendo tra il ricorso sulla votazione e quello sull'elezione (art. 77 cpv. 1 lett. b e c). La legislazione federale istituisce regole precise sulla trattazione di irregolarità, imponendo, per evidenti motivi di celerità, che se il governo cantonale dovesse accertarne d'ufficio o su ricorso l'esistenza, esso prende le necessarie disposizioni, se possibile prima della chiusura della procedura d'elezione o votazione (art. 79 cpv. 2
SR 161.1 Legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP)
LDP Art. 79 Decisioni su ricorso e altre disposizioni
1    Il governo cantonale decide entro dieci giorni dalla presentazione del ricorso.
2    Se, su ricorso o d'ufficio, accerta irregolarità, prende le necessarie disposizioni, se possibile prima della chiusura della procedura d'elezione o votazione.
2bis    Il governo cantonale respinge, senza esaminarli più approfonditamente, i ricorsi sul diritto di voto o sulle votazioni se accerta che il genere e l'entità delle irregolarità non sono in grado di influire essenzialmente sull'esito della votazione o dell'elezione.164
3    Il governo cantonale notifica le decisioni su ricorso e le altre disposizioni giusta gli articoli 34-38 e 61 capoverso 2 della legge federale del 20 dicembre 1968165 sulla procedura amministrativa e le comunica anche alla Cancelleria federale.166
LDP). Esso può quindi procedere anche d'ufficio a un riconteggio, se accerta eventuali irregolarità, evitando in tal modo procedure ricorsuali. La legge federale concede inoltre espressamente al governo cantonale la facoltà di respingere eventuali ricorsi, senza esaminarli più approfonditamente, se accerta che il genere e l'entità delle irregolarità non sono in grado di influire essenzialmente sull'esito della votazione o dell'elezione, esigenza istituita dal legislatore federale quale presupposto per uno spoglio ulteriore (art. 79 cpv. 2bis; messaggio a sostegno di una modificazione parziale della LDP, FF 1993 III 359). Contrariamente alle votazioni, l'elezione del Consiglio nazionale è disciplinata in
maniera dettagliata anche nella ODP, in particolare con una norma precisa e specifica riguardante il riconteggio. L'art. 11
SR 161.11 Ordinanza del 24 maggio 1978 sui diritti politici (ODP)
ODP Art. 11 Riconteggio - Se vi è sospetto riguardo all'esattezza del risultato di un Comune, l'ufficio elettorale del Cantone procede direttamente a un nuovo conteggio o ne incarica l'ufficio elettorale del Comune.
ODP, decisivo nella fattispecie, dispone infatti che se vi è sospetto riguardo all'esattezza del risultato di un Comune, l'ufficio elettorale del Cantone procede direttamente a un nuovo conteggio o ne incarica l'ufficio elettorale del Comune.

3.4 L'esame delle contestazioni nel quadro dell'elezione del Consiglio nazionale è caratterizzato dall'urgenza (sul tema vedi GEROLD STEINMANN, in Bundesgerichtsgesetz, 2a ed. 2011, n. 6 e 7 ad art. 88
SR 161.1 Legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP)
LDP Art. 88 Modificazione di leggi federali - ...179
). Al riguardo giova ricordare ch'esse avvengono, per il rinnovo ordinario, la penultima domenica di ottobre (art. 19
SR 161.1 Legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP)
LDP Art. 19 Data dell'elezione
1    Le elezioni per la rinnovazione ordinaria del Consiglio nazionale avvengono la penultima domenica di ottobre. Il governo cantonale indice per il termine più vicino possibile le elezioni suppletorie e complementari.
2    Per la rinnovazione straordinaria a tenore dell'articolo 193 capoverso 3 della Costituzione federale, la data è stabilita dal Consiglio federale.43
LDP) e la seduta costitutiva del neoeletto Consiglio nazionale si svolge il settimo lunedì seguente l'elezione, nella quale dev'essere dapprima accertata la validità delle nomine (art. 53
SR 161.1 Legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP)
LDP Art. 53 Verificazione dei poteri
1    La seduta costitutiva del neoeletto Consiglio nazionale si svolge il settimo lunedì seguente l'elezione. In tale seduta dev'essere dapprima accertata la validità delle nomine. Il Consiglio è costituito quando l'elezione di almeno la maggioranza dei membri è stata convalidata. Il Consiglio nazionale disciplina la procedura nel suo regolamento.98
2    In siffatte deliberazioni, eccetto quelle che li concernono personalmente, prendono posto e votano coloro che sono muniti di un'attestazione di nomina rilasciata dal governo cantonale.
3    In caso di subingresso, di elezioni suppletorie o completive, il neoeletto può partecipare ai dibattiti soltanto dopo che è stata convalidata la sua elezione.99
LDP). Questa tempistica, ricordato che dopo il rinnovo integrale del Consiglio nazionale (art. 175 cpv. 2
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 175 Composizione e elezione - 1 Il Consiglio federale è composto di sette membri.
1    Il Consiglio federale è composto di sette membri.
2    I membri del Consiglio federale sono eletti dall'Assemblea federale dopo ogni rinnovo integrale del Consiglio nazionale.
3    Sono eletti per quattro anni fra tutti i cittadini svizzeri eleggibili al Consiglio nazionale.131
4    Le diverse regioni e le componenti linguistiche del Paese devono essere equamente rappresentate.132
Cost.), all'inizio di dicembre hanno pure luogo le elezioni del Consiglio federale, alle quali dovrebbero ovviamente poter partecipare tutti i membri dell'Assemblea federale, mostra chiaramente che lo svolgimento di una nuova elezione può entrare in linea di conto soltanto quale ultima ratio. La procedura ricorsuale è infatti contraddistinta dall'urgenza, concretata da brevissimi termini, segnatamente tre giorni per il ricorso al governo cantonale (art. 77 cpv. 2
SR 161.1 Legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP)
LDP Art. 77 Ricorsi
1    Il ricorso al governo cantonale è ammissibile per:
a  violazione del diritto di voto a tenore degli articoli 2-4, 5 capoversi 3-6, 62 e 63 (ricorso sul diritto di voto);
b  irregolarità riguardanti le votazioni (ricorso sulla votazione);
c  irregolarità nella preparazione e esecuzione delle elezioni al Consiglio nazionale (ricorso sull'elezione).
2    Il ricorso dev'essere presentato, mediante invio raccomandato, entro tre giorni dalla scoperta del motivo di impugnazione, ma al più tardi il terzo giorno dopo la pubblicazione dei risultati nel Foglio ufficiale del Cantone.162
LDP), dieci giorni per la decisione governativa (art. 79 cpv. 1
SR 161.1 Legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP)
LDP Art. 79 Decisioni su ricorso e altre disposizioni
1    Il governo cantonale decide entro dieci giorni dalla presentazione del ricorso.
2    Se, su ricorso o d'ufficio, accerta irregolarità, prende le necessarie disposizioni, se possibile prima della chiusura della procedura d'elezione o votazione.
2bis    Il governo cantonale respinge, senza esaminarli più approfonditamente, i ricorsi sul diritto di voto o sulle votazioni se accerta che il genere e l'entità delle irregolarità non sono in grado di influire essenzialmente sull'esito della votazione o dell'elezione.164
3    Il governo cantonale notifica le decisioni su ricorso e le altre disposizioni giusta gli articoli 34-38 e 61 capoverso 2 della legge federale del 20 dicembre 1968165 sulla procedura amministrativa e le comunica anche alla Cancelleria federale.166
LDP) e tre giorni per impugnarla dinanzi al Tribunale federale (art. 100 cpv. 4
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 100 Ricorso contro decisioni - 1 Il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione.
1    Il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione.
2    Il termine è di dieci giorni per i ricorsi contro le decisioni:
a  delle autorità cantonali di vigilanza in materia di esecuzione e fallimento;
b  nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale e dell'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale;
c  in materia di ritorno di un minore secondo la Convenzione europea del 20 maggio 198090 sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento di minori e sul ristabilimento dell'affidamento oppure secondo la Convenzione del 25 ottobre 198091 sugli aspetti civili del rapimento internazionale di minori;
d  del Tribunale federale dei brevetti in materia di rilascio di una licenza secondo l'articolo 40d della legge del 25 giugno 195493 sui brevetti.
3    Il termine è di cinque giorni per i ricorsi contro le decisioni:
a  delle autorità cantonali di vigilanza in materia di esecuzione e fallimento pronunciate nell'ambito dell'esecuzione cambiaria;
b  dei Governi cantonali su ricorsi concernenti votazioni federali.
4    Il termine è di tre giorni per i ricorsi contro le decisioni dei Governi cantonali su ricorsi concernenti le elezioni al Consiglio nazionale.
5    Per i ricorsi concernenti conflitti di competenza tra due Cantoni, il termine decorre al più tardi dal giorno in cui in ciascun Cantone sono state pronunciate decisioni impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale.
6    ...94
7    Il ricorso per denegata o ritardata giustizia può essere interposto in ogni tempo.
LTF).

4.
4.1 La questione di sapere se e quando occorra procedere a un riconteggio è disciplinata in maniera esaustiva dall'art. 11
SR 161.11 Ordinanza del 24 maggio 1978 sui diritti politici (ODP)
ODP Art. 11 Riconteggio - Se vi è sospetto riguardo all'esattezza del risultato di un Comune, l'ufficio elettorale del Cantone procede direttamente a un nuovo conteggio o ne incarica l'ufficio elettorale del Comune.
ODP: non vi sono motivi per scostarsi da questa chiara regola, ritenuto che non è fatto valere, né è ravvisabile, che con detta norma il Consiglio federale avrebbe oltrepassato i limiti della delega di cui all'art. 91 cpv. 1
SR 161.1 Legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP)
LDP Art. 91 Esecuzione
1    Il Consiglio federale emana le disposizioni esecutive.
2    Le disposizioni cantonali esecutive richiedono, per essere valide, l'approvazione della Confederazione189. Esse devono essere emanate entro 18 mesi dall'accettazione della presente legge da parte dell'Assemblea federale.
LDP. Non vi è quindi più spazio per ulteriori regolamentazioni.

Già dalla semplice lettura degli art. 34
SR 161.1 Legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP)
LDP Art. 34 Guida elettorale - Prima di ogni elezione per il rinnovo integrale del Consiglio nazionale, la Cancelleria federale allestisce una breve guida elettorale per il sistema proporzionale da consegnare agli elettori assieme alle schede (art. 33 cpv. 2) nei Cantoni in cui si vota secondo tale sistema.
segg., in particolare degli art. 40
SR 161.1 Legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP)
LDP Art. 40
1    Il numero dei suffragi di partito validi di tutte le liste è diviso per il numero dei mandati da assegnare, aumentato di uno. Il numero intero immediatamente superiore al quoziente ottenuto è quello determinante per la ripartizione.80
2    Ad ogni lista sono assegnati tanti mandati quante volte il quoziente è contenuto nel totale dei suoi suffragi.
3    ...81
, 41
SR 161.1 Legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP)
LDP Art. 41 Ripartizioni successive
1    I mandati restanti dopo la prima ripartizione sono attribuiti singolarmente e successivamente secondo la procedura seguente:
a  il numero di suffragi di ciascuna lista è diviso per il numero dei mandati che le sono già stati assegnati, aumentato di uno;
b  la lista che consegue il maggiore quoziente ottiene il mandato successivo;
c  se più liste ottengono uguale quoziente, il mandato successivo è assegnato alla lista che ha ottenuto il maggiore resto nella ripartizione secondo l'articolo 40 capoverso 2;
d  se più liste hanno ancora uguale diritto, il mandato è attribuito alla lista che ha ottenuto il maggior numero di suffragi di partito;
e  se più liste hanno ancora uguale diritto, il primo mandato restante è attribuito alla lista di cui il candidato in competizione ha ottenuto il maggiore numero di suffragi;
f  infine, se più candidati si trovano in questa situazione, si procede al sorteggio.
2    La procedura viene ripetuta fino all'esaurimento dei mandati.
e 43
SR 161.1 Legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP)
LDP Art. 43 Proclamazione degli eletti e ordine di subentro
1    Fra i candidati di una stessa lista sono eletti, nei limiti dei mandati ricevuti, coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti.
2    I candidati non eletti subentreranno nell'ordine dei voti ottenuti.
3    In caso di parità di voti, decide la sorte.
LDP, risulta la specifica, particolare e peculiare disciplina istituita dal legislatore federale per le elezioni secondo il sistema del voto proporzionale: una regolamentazione dettagliata, che precisa lo svolgimento delle differenti fasi, segnatamente le ripartizioni dei mandati tra le liste e le modalità dell'elezione dei candidati, specificando quando occorre procedere a un riconteggio e stabilendo che in caso di parità di voti fra candidati di una stessa lista decide la sorte. Questa regolamentazione non impone al governo di procedere a un riconteggio, perlomeno non in un primo tempo, ma di determinare i candidati eletti sulla base di una prima ripartizione secondo quanto disposto dall'art. 40
SR 161.1 Legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP)
LDP Art. 40
1    Il numero dei suffragi di partito validi di tutte le liste è diviso per il numero dei mandati da assegnare, aumentato di uno. Il numero intero immediatamente superiore al quoziente ottenuto è quello determinante per la ripartizione.80
2    Ad ogni lista sono assegnati tanti mandati quante volte il quoziente è contenuto nel totale dei suoi suffragi.
3    ...81
LDP e di attribuire in seguito i mandati restanti conformemente alla procedura compiutamente fissata dall'art. 41
SR 161.1 Legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP)
LDP Art. 41 Ripartizioni successive
1    I mandati restanti dopo la prima ripartizione sono attribuiti singolarmente e successivamente secondo la procedura seguente:
a  il numero di suffragi di ciascuna lista è diviso per il numero dei mandati che le sono già stati assegnati, aumentato di uno;
b  la lista che consegue il maggiore quoziente ottiene il mandato successivo;
c  se più liste ottengono uguale quoziente, il mandato successivo è assegnato alla lista che ha ottenuto il maggiore resto nella ripartizione secondo l'articolo 40 capoverso 2;
d  se più liste hanno ancora uguale diritto, il mandato è attribuito alla lista che ha ottenuto il maggior numero di suffragi di partito;
e  se più liste hanno ancora uguale diritto, il primo mandato restante è attribuito alla lista di cui il candidato in competizione ha ottenuto il maggiore numero di suffragi;
f  infine, se più candidati si trovano in questa situazione, si procede al sorteggio.
2    La procedura viene ripetuta fino all'esaurimento dei mandati.
LDP, prevedendo anche in tale ambito, a determinate condizioni, un sorteggio (cpv. 1 lett. f).

La legge federale determina dettagliatamente il modo di procedere nei casi di risultati stretti tra le liste (art. 40 e
SR 161.1 Legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP)
LDP Art. 41 Ripartizioni successive
1    I mandati restanti dopo la prima ripartizione sono attribuiti singolarmente e successivamente secondo la procedura seguente:
a  il numero di suffragi di ciascuna lista è diviso per il numero dei mandati che le sono già stati assegnati, aumentato di uno;
b  la lista che consegue il maggiore quoziente ottiene il mandato successivo;
c  se più liste ottengono uguale quoziente, il mandato successivo è assegnato alla lista che ha ottenuto il maggiore resto nella ripartizione secondo l'articolo 40 capoverso 2;
d  se più liste hanno ancora uguale diritto, il mandato è attribuito alla lista che ha ottenuto il maggior numero di suffragi di partito;
e  se più liste hanno ancora uguale diritto, il primo mandato restante è attribuito alla lista di cui il candidato in competizione ha ottenuto il maggiore numero di suffragi;
f  infine, se più candidati si trovano in questa situazione, si procede al sorteggio.
2    La procedura viene ripetuta fino all'esaurimento dei mandati.
41 LDP), come pure di differenze di voti fra i candidati di una stessa lista (art. 43
SR 161.1 Legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP)
LDP Art. 43 Proclamazione degli eletti e ordine di subentro
1    Fra i candidati di una stessa lista sono eletti, nei limiti dei mandati ricevuti, coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti.
2    I candidati non eletti subentreranno nell'ordine dei voti ottenuti.
3    In caso di parità di voti, decide la sorte.
LDP). Nel quadro dell'attribuzione dei mandati alle varie liste e, in seguito, all'interno della stessa lista, non si pone quindi il problema di un'esigua differenza di voti, mentre nel caso di parità, il legislatore federale ha stabilito che decide la sorte.

4.2 Nell'ambito di votazioni si tratta, di massima, semplicemente di contare il numero dei sì e dei no. Per contro, nel quadro delle elezioni, le possibilità di errori sono più estese, ricordato che l'elettore che usa una scheda non prestampata può iscrivervi, a volte in maniera anche difficilmente intelligibile e decifrabile, i nomi dei candidati e indicarvi la denominazione o il numero progressivo di una lista, mentre chi usa una scheda prestampata può stralciare nomi di candidati o iscrivervi quelli di altre liste (panachage), potendo altresì cancellare o sostituire i numeri progressivi e le denominazioni di lista (art. 35
SR 161.1 Legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP)
LDP Art. 35 Riempimento della scheda
1    L'elettore che usa una scheda non prestampata può iscrivervi i nomi di candidati eleggibili e indicarvi la denominazione o il numero progressivo di una lista.
2    L'elettore che usa una scheda prestampata può stralciare i nomi di candidati; può iscrivervi nomi di candidati di altre liste (panachage). Può inoltre cancellare o sostituire i numeri progressivi e le denominazioni di lista.
3    Il nome di un candidato può essere ripetuto due volte sulla scheda (cumulo).
LDP). Occorre inoltre tener conto dei suffragi di complemento secondo le particolari modalità prescritte dall'art. 37
SR 161.1 Legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP)
LDP Art. 37 Suffragi di complemento
1    Se la scheda contiene un numero di suffragi validi inferiore al numero dei deputati da eleggere nel circondario, le linee lasciate in bianco valgono quali suffragi di complemento per la lista la cui denominazione o il cui numero progressivo è indicato sulla scheda. Mancando una tale denominazione o un tal numero progressivo od essendo indicata più d'una delle denominazioni o dei numeri progressivi depositati, le linee lasciate in bianco non contano (voti non emessi).
2    Se in un Cantone sono state depositate più liste regionali con la stessa denominazione, i suffragi di complemento inerenti a schede che non recano la designazione della regione sono attribuiti alla lista della regione in cui queste schede furono votate.68
2bis    Negli altri casi d'applicazione dell'articolo 31 capoverso 1, i suffragi di complemento sono attribuiti alla lista che figura sulla scheda. I suffragi di complemento provenienti da schede la cui denominazione è lacunosa sono attribuiti alla lista designata dal gruppo quale lista privilegiata.69 70
3    I nomi non recati da nessuna lista del circondario sono stralciati. ...71
4    Se vi è contraddizione tra la denominazione e il numero progressivo quella fa stato.
LDP, valutare la nullità delle schede e stralciare i suffragi in soprannumero (art. 38
SR 161.1 Legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP)
LDP Art. 38 Schede e suffragi nulli
1    Sono nulle le schede che:
a  non contengono alcun nome di candidati del circondario;
b  non sono ufficiali;
c  sono riempite o modificate non a mano;
d  contengono espressioni ingiuriose o contrassegni manifesti;
e  ...
2    Sono stralciati dalla scheda:
a  i suffragi in soprannumero, se il nome di un candidato figura più di due volte su una scheda;
b  tutti i nomi delle persone la cui candidatura è stata dichiarata nulla, perché plurima, dopo che le proposte di candidatura sono state definitivamente stabilite.73
3    Se la scheda contiene più nomi di quanti sono i seggi da assegnare, sono stralciati gli ultimi nomi prestampati e non cumulati a mano, e in seguito gli ultimi nomi aggiunti a mano.74
4    Sono salvi i motivi di annullabilità e di nullità stabiliti dal diritto cantonale (busta, timbro di controllo, ecc.).75
5    Il Cantone che svolge prove del voto elettronico disciplina nella sua legislazione le condizioni di validità e i motivi di invalidità del voto.76
LDP).

D'altra parte, nel caso di specie non si è in presenza di un semplice errore di calcolo nel senso di un errore d'addizione, poiché il conteggio ha avuto luogo con un sistema informatico approvato per questo specifico scopo dalla Cancelleria federale (art. 84
SR 161.1 Legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP)
LDP Art. 84 Impiego di ausili tecnici
1    Il Consiglio federale può autorizzare i governi cantonali ad emanare disposizioni deroganti alla presente legge per accertare con mezzi tecnici i risultati delle elezioni e votazioni.172
2    L'utilizzazione di mezzi tecnici per le elezioni e le votazioni deve essere approvata dal Consiglio federale.173
LDP; vedi al riguardo la parallela causa DTF 138 II 13 consid. 4).

Come si è visto, poiché la legislazione federale disciplina in maniera esaustiva le elezioni al Consiglio nazionale con il sistema del voto proporzionale, la prassi istituita con la DTF 136 II 132, che mantiene intatta la sua validità nel quadro delle votazioni, non è applicabile.

5.
Occorre quindi esaminare, come previsto dall'art. 11
SR 161.11 Ordinanza del 24 maggio 1978 sui diritti politici (ODP)
ODP Art. 11 Riconteggio - Se vi è sospetto riguardo all'esattezza del risultato di un Comune, l'ufficio elettorale del Cantone procede direttamente a un nuovo conteggio o ne incarica l'ufficio elettorale del Comune.
ODP, se nel caso concreto vi siano sospetti riguardo all'esattezza del risultato di un Comune, che impongano un riconteggio: in caso negativo e di parità, il diritto federale ha espressamente previsto che sia la sorte a decidere (art. 43 cpv. 3 e
SR 161.1 Legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP)
LDP Art. 43 Proclamazione degli eletti e ordine di subentro
1    Fra i candidati di una stessa lista sono eletti, nei limiti dei mandati ricevuti, coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti.
2    I candidati non eletti subentreranno nell'ordine dei voti ottenuti.
3    In caso di parità di voti, decide la sorte.
20 LDP). Riguardo a un eventuale riconteggio vale nondimeno la pena di ricordare l'obbligo imposto dal diritto federale ai Cantoni (art. 9 cpv. 2 e
SR 161.11 Ordinanza del 24 maggio 1978 sui diritti politici (ODP)
ODP Art. 9 Trasmissione all'ufficio elettorale del Cantone
1    Gli uffici elettorali dei Comuni trasmettono all'ufficio elettorale del Cantone, immediatamente dopo la compilazione dei risultati, i processi verbali dell'elezione con i moduli complementari e le schede.
2    Le schede devono essere imballate e sigillate tenuto conto dell'ordine secondo il quale è avvenuto lo spoglio.
14 cpv. 2 ODP, art. 52 cpv. 4
SR 161.1 Legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP)
LDP Art. 52 Avviso d'elezione; pubblicazione dei risultati
1    Dopo lo spoglio, il governo cantonale annuncia per scritto e senza indugio agli eletti l'avvenuta elezione e comunica i loro nomi al Consiglio federale.
2    Al più tardi entro otto giorni da quello dell'elezione, il Cantone pubblica nel Foglio ufficiale i risultati concernenti tutti i candidati e, se del caso, tutte le liste e indica i rimedi di diritto.94
3    I risultati delle elezioni per la rinnovazione integrale, delle elezioni suppletorie e di quelle complementari sono pubblicati nel Foglio federale. Tali risultati sono pubblicati integralmente anche in forma elettronica.95 96
4    Trascorso il termine di ricorso (art. 77 cpv. 2), il Cantone trasmette immediatamente il processo verbale alla Cancelleria federale. Nei dieci giorni successivi, le schede sono trasferite al luogo indicato dalla Cancelleria federale.97
LDP), ripreso dalla normativa cantonale (art. 28, 39 lett. b, 55 LEDP), di sigillare le schede allo scopo di poterlo effettuare sulla base delle medesime e di non dover procedere a una nuova elezione in caso di una loro perdita o manipolazione.

5.1 Secondo la giurisprudenza ritenuta e correttamente applicata dal governo cantonale, il Tribunale federale, accertata l'esistenza di errori di procedura, annulla la votazione o l'elezione soltanto qualora le criticate irregolarità siano rilevanti e abbiano potuto influenzare l'esito dello scrutinio. In questi casi, il cittadino non deve dimostrare che il vizio ha avuto ripercussioni importanti sull'esito della votazione, essendo sufficiente che una siffatta conseguenza sia possibile, ciò che il Tribunale federale esamina, tenendo conto di tutte le circostanze della fattispecie, liberamente. In tale contesto, esso considera in particolare l'ampiezza della differenza dei voti, la gravità del vizio accertato e la sua importanza nel quadro complessivo della votazione (DTF 135 I 292 consid. 4.4; 132 I 104 consid. 3.3; 130 I 290 consid. 3.4 e 6).

Ove da uno scrutinio risulti una maggioranza esigua e un elettore invochi indizi concreti di un conteggio erroneo dei suffragi e di un comportamento illecito degli organi incaricati di dirigere la votazione, le autorità sono tenute ad esaminare in modo approfondito le censure sollevate contro il risultato della votazione (DTF 114 Ia 42 consid. 4 e 5; 113 Ia 146; 98 Ia 73 consid. 4).

5.2 In concreto, il ricorrente adduce un'asserita serie di irregolarità che avrebbero dovuto imporre al governo di procedere a ulteriori accertamenti destinati a dimostrare pretese irregolarità e quindi a ricontare i voti.

5.3 Nelle decisioni impugnate il governo cantonale ha ritenuto che dopo attenta analisi, in particolare delle asserite irregolarità verificatesi nel seggio di Agno e di Locarno Centro, quest'ultimo presieduto dal ricorrente, esse non sono suffragate da elementi concreti e non hanno peraltro trovato riscontro nei verbali di spoglio. In ogni caso, non risulterebbero di genere ed entità tali da avere influito sull'esito dell'elezione ai sensi dell'art. 79 cpv. 2bis
SR 161.1 Legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP)
LDP Art. 79 Decisioni su ricorso e altre disposizioni
1    Il governo cantonale decide entro dieci giorni dalla presentazione del ricorso.
2    Se, su ricorso o d'ufficio, accerta irregolarità, prende le necessarie disposizioni, se possibile prima della chiusura della procedura d'elezione o votazione.
2bis    Il governo cantonale respinge, senza esaminarli più approfonditamente, i ricorsi sul diritto di voto o sulle votazioni se accerta che il genere e l'entità delle irregolarità non sono in grado di influire essenzialmente sull'esito della votazione o dell'elezione.164
3    Il governo cantonale notifica le decisioni su ricorso e le altre disposizioni giusta gli articoli 34-38 e 61 capoverso 2 della legge federale del 20 dicembre 1968165 sulla procedura amministrativa e le comunica anche alla Cancelleria federale.166
LDP. Giova rilevare che quest'ultima affermazione è priva di fondamento, ritenuto che in presenza di un caso di parità di voti, come nella fattispecie, l'accertamento anche di una sola irregolarità effettiva e concreta poteva essere decisivo per mutare l'esito dell'elezione.
5.3.1 Il ricorrente richiama una pretesa panne informatica avvenuta nella trasmissione dei dati del Comune di Bellinzona. Nella risposta, l'Esecutivo cantonale precisa che, in seguito a una segnalazione da parte dell'Ufficio verifica di una possibile incongruenza dei dati immessi in quel Comune (numeri di iscritti in catalogo troppo elevato) e dopo conferma telefonica dell'errore da parte del Comune, gli addetti ai lavori dei seggi di Bellinzona hanno proceduto all'immissione dei dati corretti, rispettivamente al ricalcolo e alla nuova pubblicazione dei dati. Ora, ritenuto che l'errore è stato constatato e corretto prima della proclamazione degli eletti, è manifesto che tale vizio, sanato, non impone chiaramente un riconteggio.
5.3.2 Anche la richiesta, rettamente respinta nella sede cantonale, di sentire il ricorrente poiché, quale consigliere comunale e presidente dell'Ufficio elettorale n. 2 di Locarno Centro, avrebbe constatato la difficoltà di interpretare la validità di alcune schede, nonché quella di procedere all'audizione di G.________, delegato PPD a Lugano, devono chiaramente essere respinte.

In effetti è manifestamente contrario sia al principio della buona fede sia a quello dell'economia delle procedure democratiche attendere il risultato dell'elezione per contestarlo in seguito, quando esso non corrisponda alle proprie aspettative. Un tale modo di agire non può trovare protezione (cfr. DTF 118 Ia 271 consid. 1d, 415 consid. 2a). Infatti, nel Cantone Ticino, l'art. 20 LEDP dispone che l'Ufficio elettorale presiede alle operazioni di voto e di spoglio nel Comune, assicura la regolarità delle operazioni elettorali, decide sulle questioni che gli vengono sottoposte dai delegati, si pronuncia sulla validità delle schede, esegue la ricapitolazione e la proclamazione dei risultati (cpv. 1). Ogni Ufficio elettorale comunale, la cui composizione tiene conto della rappresentanza dei gruppi politici (art. 21 cpv. 1 LEDP), deve tenere il verbale delle operazioni di voto e di spoglio e allestire l'elenco dei votanti (art. 20 cpv. 2 LEDP). In caso di elezioni, i gruppi che hanno depositato una lista hanno diritto di essere rappresentati presso gli uffici elettorali (art. 23 cpv. 1 LEDP). Decisivo è il fatto che i delegati hanno il diritto di rilevare eventuali irregolarità e di chiedere rimedio all'ufficio elettorale, ricordato
che le osservazioni e i reclami dei delegati sono registrati a verbale (cpv. 3). L'art. 14 del relativo regolamento di applicazione del 18 novembre 1998 ribadisce che il verbale deve contenere le osservazioni e le contestazioni dei membri dell'Ufficio elettorale e dei delegati dei gruppi (cpv. 1 lett. e) e dev'essere firmato anche dai delegati (cpv. 2). Giova ricordare che per la compilazione dei risultati, anche la normativa federale si fonda sul contenuto dei processi verbali degli uffici elettorali (art. 39
SR 161.1 Legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP)
LDP Art. 39 Compilazione dei risultati - Dopo l'elezione, i Cantoni stabiliscono in base ai processi verbali degli uffici elettorali:
a  il numero degli elettori e dei votanti;
b  il numero delle schede valide, nulle e bianche;
c  il numero dei suffragi raccolti dai singoli candidati di ogni lista (voti personali);
d  il numero dei suffragi di complemento di ogni lista (art. 37);
e  le somme dei voti personali e dei suffragi di complemento delle singole liste (voti di partito);
f  per le liste congiunte il numero totale dei suffragi spettanti ad ogni gruppo;
g  il numero dei voti non emessi.
LDP).
Ora, dai verbali di spoglio dei citati Comuni risulta che sia il ricorrente sia l'altro citato delegato, del quale è chiesta l'audizione, non hanno indicato alcuna irregolarità ai sensi dell'art. 11
SR 161.11 Ordinanza del 24 maggio 1978 sui diritti politici (ODP)
ODP Art. 11 Riconteggio - Se vi è sospetto riguardo all'esattezza del risultato di un Comune, l'ufficio elettorale del Cantone procede direttamente a un nuovo conteggio o ne incarica l'ufficio elettorale del Comune.
ODP sul conteggio dei voti o la validità di determinate schede, né essi hanno fatto registrare alcuna osservazione o reclamo a verbale. Occorre pertanto concludere che non ve ne sono state, ricordato che l'interpretazione della validità di determinate schede è un problema insito in ogni elezione.
5.3.3 Il ricorrente postula inoltre l'audizione di tutti i presidenti dei seggi elettorali del Cantone Ticino, poiché ciò sarebbe imposto "dall'anomala limpidezza" di tutti i verbali dei seggi cantonali. Con questo accenno, meramente appellatorio e privo di qualsiasi fondamento e indizio concreto, il ricorrente disattende che eventuali errori, rilevati nei seggi, vengono corretti prima di essere trasmessi alla Cancelleria dello Stato. D'altra parte, sia la legge cantonale (art. 20 e 23 LEDP) sia quella federale (art. 39
SR 161.1 Legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP)
LDP Art. 39 Compilazione dei risultati - Dopo l'elezione, i Cantoni stabiliscono in base ai processi verbali degli uffici elettorali:
a  il numero degli elettori e dei votanti;
b  il numero delle schede valide, nulle e bianche;
c  il numero dei suffragi raccolti dai singoli candidati di ogni lista (voti personali);
d  il numero dei suffragi di complemento di ogni lista (art. 37);
e  le somme dei voti personali e dei suffragi di complemento delle singole liste (voti di partito);
f  per le liste congiunte il numero totale dei suffragi spettanti ad ogni gruppo;
g  il numero dei voti non emessi.
LDP) si fondano sulla presunta correttezza dei verbali, assicurata proprio anche dalla presenza dei delegati dei partiti, che possono intervenire facendo registrare a verbale eventuali contestazioni. La presunzione della loro correttezza è inoltre rafforzata dal fatto che un'inesatta numerazione o inveritiera registrazione del risultato di un'elezione nel processo verbale può realizzare gli estremi di una frode elettorale (art. 282
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 282 - 1. Chiunque contraffà, altera, fa sparire o distrugge un catalogo elettorale,
1    Chiunque contraffà, altera, fa sparire o distrugge un catalogo elettorale,
2    Se il colpevole ha agito in qualità ufficiale, la pena è una pena de-tentiva da un mese a tre anni o una pena pecuniaria non inferiore a 30 aliquote giornaliere.371
CP).

Proprio la circostanza che sia il ricorrente sia l'altro insorgente nella sede cantonale, non abbiano fatto apporre alcuna contestazione sui verbali dei seggi, nei quali erano presenti come presidente rispettivamente delegato del partito dei due candidati in discussione, dimostra la temerarietà nel chiedere, in seguito, la loro audizione per addurre asserite irregolarità, ch'essi non hanno fatto registrare a verbale. Non sussistono quindi indizi giustificanti un riconteggio ai sensi dell'art. 11
SR 161.11 Ordinanza del 24 maggio 1978 sui diritti politici (ODP)
ODP Art. 11 Riconteggio - Se vi è sospetto riguardo all'esattezza del risultato di un Comune, l'ufficio elettorale del Cantone procede direttamente a un nuovo conteggio o ne incarica l'ufficio elettorale del Comune.
ODP.
5.3.4 La stessa conclusione vale anche per la richiesta audizione di un delegato PPD al seggio di Agno, che in un messaggio di posta elettronica inviato al ricorrente sostiene, senza addurre alcun indizio concreto e riferendosi semplicemente a una non meglio precisata informazione di due membri dell'Ufficio elettorale peraltro non indicati, che dalle urne sarebbero uscite sei schede in soprannumero, vizio da essi non fatto registrare a verbale. È quindi a ragione che il Consiglio di Stato, dopo l'analisi dei verbali di spoglio e in particolare anche di quello presieduto dallo stesso ricorrente, non ha ritenuto l'esistenza di sospetti giusta l'art. 11
SR 161.11 Ordinanza del 24 maggio 1978 sui diritti politici (ODP)
ODP Art. 11 Riconteggio - Se vi è sospetto riguardo all'esattezza del risultato di un Comune, l'ufficio elettorale del Cantone procede direttamente a un nuovo conteggio o ne incarica l'ufficio elettorale del Comune.
ODP.
In tale ambito si può ricordare che già nella sentenza 1P.369/2004 del 13 giugno 2005 (consid. 4.6, in RtiD 2005 II n. 2 pag. 6), concernente una causa ticinese, il Tribunale federale aveva stabilito che un rappresentante di un partito può, quale delegato, rilevare, segnalandole, eventuali irregolarità.
5.3.5 Infine, per i motivi appena citati, nulla mutano gli ulteriori semplici accenni, del tutto generici e appellatori, che a Biasca e a Lugano Molino-Nuovo sarebbe stata rinvenuta nell'urna una scheda in più rispetto al numero dei votanti o che a Vira Gambarogno un cittadino sarebbe stato respinto senza valida ragione: circostanze ancora semplicemente riferite da terzi, che non trovano tuttavia alcun riscontro nei verbali.

6.
6.1
Ne segue che il ricorso, in quanto ammissibile, dev'essere accolto limitatamente al criticato sorteggio e le decisioni impugnate annullate per i motivi indicati nella parallela causa 1C_521/2011. Per il resto il ricorso è respinto.

6.2 Non si prelevano spese (art. 66 cpv. 4
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 66 Onere e ripartizione delle spese giudiziarie - 1 Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti.
1    Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti.
2    In caso di desistenza o di transazione, il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie.
3    Le spese inutili sono pagate da chi le causa.
4    Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non possono di regola essere addossate spese giudiziarie se, senza avere alcun interesse pecuniario, si rivolgono al Tribunale federale nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali o se le loro decisioni in siffatte controversie sono impugnate mediante ricorso.
5    Salvo diversa disposizione, le spese giudiziarie addossate congiuntamente a più persone sono da queste sostenute in parti eguali e con responsabilità solidale.
LTF), né si attribuiscono ripetibili per la procedura dinanzi al Tribunale federale (art. 68 cpv. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 68 Spese ripetibili - 1 Nella sentenza il Tribunale federale determina se e in che misura le spese della parte vincente debbano essere sostenute da quella soccombente.
1    Nella sentenza il Tribunale federale determina se e in che misura le spese della parte vincente debbano essere sostenute da quella soccombente.
2    La parte soccombente è di regola tenuta a risarcire alla parte vincente, secondo la tariffa del Tribunale federale, tutte le spese necessarie causate dalla controversia.
3    Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non sono di regola accordate spese ripetibili se vincono una causa nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali.
4    Si applica per analogia l'articolo 66 capoversi 3 e 5.
5    Il Tribunale federale conferma, annulla o modifica, a seconda dell'esito del procedimento, la decisione sulle spese ripetibili pronunciata dall'autorità inferiore. Può stabilire esso stesso l'importo di tali spese secondo la tariffa federale o cantonale applicabile o incaricarne l'autorità inferiore.
LTF), ritenuto che il ricorrente vi ha espressamente rinunciato.

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è parzialmente accolto e le decisioni n. 5980 e n. 5983 emanate dal Consiglio di Stato del Cantone Ticino il 7 novembre 2011 sono annullate.

2.
Le cause vengono rinviate al governo cantonale affinché proceda a un sorteggio che determini l'ordine di successione dei candidati Monica Duca Widmer e Marco Romano, della lista n. 7 del Partito Popolare Democratico e Generazione Giovani. Il sorteggio deve avere luogo manualmente, al più tardi entro il 29 novembre 2011, in seduta pubblica, da parte di un membro del Consiglio di Stato o di una sua delegazione, che non appartenga al PPD. Al sorteggio devono essere invitati i due citati candidati e i rappresentanti dei partiti.

Per il resto il ricorso è respinto.

3.
Non si prelevano spese giudiziarie e non si attribuiscono ripetibili della sede federale.

4.
Comunicazione al ricorrente, al Consiglio di Stato del Cantone Ticino, alla Cancelleria federale, alla Segreteria generale e al Servizio giuridico dei Servizi del Parlamento federale, ai ricorrenti delle parallele cause 1C_518/2011 e 1C_521/2011 e, per conoscenza, a Monica Duca Widmer e a Marco Romano.

Losanna, 23 novembre 2011

In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Fonjallaz

Il Cancelliere: Crameri
Informazioni decisione   •   DEFRITEN
Documento : 1C_520/2011
Data : 23. novembre 2011
Pubblicato : 22. dicembre 2011
Sorgente : Tribunale federale
Stato : Pubblicato come BGE-138-II-5
Ramo giuridico : Diritti politici
Oggetto : CN-2011 (riconteggio; modalità del sorteggio in caso di parità di voti)
Classificazione : obiter dictum


Registro di legislazione
CP: 282
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 282 - 1. Chiunque contraffà, altera, fa sparire o distrugge un catalogo elettorale,
1    Chiunque contraffà, altera, fa sparire o distrugge un catalogo elettorale,
2    Se il colpevole ha agito in qualità ufficiale, la pena è una pena de-tentiva da un mese a tre anni o una pena pecuniaria non inferiore a 30 aliquote giornaliere.371
Cost: 9 
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 9 Protezione dall'arbitrio e tutela della buona fede - Ognuno ha diritto d'essere trattato senza arbitrio e secondo il principio della buona fede da parte degli organi dello Stato.
34 
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 34 Diritti politici - 1 I diritti politici sono garantiti.
1    I diritti politici sono garantiti.
2    La garanzia dei diritti politici protegge la libera formazione della volontà e l'espressione fedele del voto.
175 
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 175 Composizione e elezione - 1 Il Consiglio federale è composto di sette membri.
1    Il Consiglio federale è composto di sette membri.
2    I membri del Consiglio federale sono eletti dall'Assemblea federale dopo ogni rinnovo integrale del Consiglio nazionale.
3    Sono eletti per quattro anni fra tutti i cittadini svizzeri eleggibili al Consiglio nazionale.131
4    Le diverse regioni e le componenti linguistiche del Paese devono essere equamente rappresentate.132
190
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 190 Diritto determinante - Le leggi federali e il diritto internazionale sono determinanti per il Tribunale federale e per le altre autorità incaricate dell'applicazione del diritto.
LDP: 19 
SR 161.1 Legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP)
LDP Art. 19 Data dell'elezione
1    Le elezioni per la rinnovazione ordinaria del Consiglio nazionale avvengono la penultima domenica di ottobre. Il governo cantonale indice per il termine più vicino possibile le elezioni suppletorie e complementari.
2    Per la rinnovazione straordinaria a tenore dell'articolo 193 capoverso 3 della Costituzione federale, la data è stabilita dal Consiglio federale.43
20 
SR 161.1 Legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP)
LDP Art. 20 Decisione per sorteggio - Gli eventuali sorteggi avvengono nel Cantone per ordine del governo cantonale, nella Confederazione per ordine del Consiglio federale.
20e  21 
SR 161.1 Legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP)
LDP Art. 21 Termine per la presentazione delle proposte
1    Il diritto cantonale stabilisce come ultimo termine per la presentazione delle proposte di candidatura un lunedì nel mese di agosto dell'anno delle elezioni e designa l'autorità presso cui devono essere depositate dette proposte.46
2    Le proposte devono giungere al Cantone il più tardi nel giorno previsto come termine per la presentazione.
3    I Cantoni comunicano senza indugio alla Cancelleria federale tutte le proposte ricevute.
22 
SR 161.1 Legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP)
LDP Art. 22 Numero e designazione dei candidati
1    Una proposta non può contenere un numero di nomi superiore a quello dei deputati da eleggere nel circondario e nessun nome più di due volte. Se la proposta contiene un numero di nomi maggiore, gli ultimi sono stralciati.
2    Le proposte devono indicare, per ogni candidato:
a  il cognome e il nome ufficiali;
b  il cognome e il nome con i quali la persona è politicamente o comunemente conosciuta;
c  il sesso;
d  la data di nascita;
e  l'indirizzo, incluso il numero postale di avviamento;
f  i luoghi d'origine, incluso il Cantone di appartenenza; e
g  la professione.47
3    Ogni candidato deve dichiarare per scritto che accetta la proposta. Se tale dichiarazione manca, il suo nome è stralciato.48
27 
SR 161.1 Legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP)
LDP Art. 27 Candidature plurime
1    Se il nome di un candidato figura su più di una proposta del circondario, il Cantone lo stralcia immediatamente da tutte le proposte.
2    La Cancelleria federale stralcia immediatamente dalla proposta quei candidati il cui nome figura già su liste o proposte di altri Cantoni.
3    La Cancelleria federale notifica senza indugio gli stralci ai Cantoni interessati.
31 
SR 161.1 Legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP)
LDP Art. 31 Congiunzione di liste
1    Due o più liste possono essere congiunte per dichiarazione concorde dei firmatari o dei loro rappresentanti entro il termine per la modifica (art. 29 cpv. 4). Fra le congiunzioni di liste, solo le sotto-congiunzioni sono autorizzate.
1bis    Sono autorizzate soltanto le sotto-congiunzioni tra le liste con denominazione uguale, differenziate unicamente da aggiunte intese a specificare il sesso, l'appartenenza di un gruppo, la regione o l'età dei candidati.
2    Le congiunzioni e sotto-congiunzioni devono essere indicate sulle liste.
3    Le dichiarazioni di congiunzione e sotto-congiunzione di liste non possono essere revocate.
34 
SR 161.1 Legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP)
LDP Art. 34 Guida elettorale - Prima di ogni elezione per il rinnovo integrale del Consiglio nazionale, la Cancelleria federale allestisce una breve guida elettorale per il sistema proporzionale da consegnare agli elettori assieme alle schede (art. 33 cpv. 2) nei Cantoni in cui si vota secondo tale sistema.
35 
SR 161.1 Legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP)
LDP Art. 35 Riempimento della scheda
1    L'elettore che usa una scheda non prestampata può iscrivervi i nomi di candidati eleggibili e indicarvi la denominazione o il numero progressivo di una lista.
2    L'elettore che usa una scheda prestampata può stralciare i nomi di candidati; può iscrivervi nomi di candidati di altre liste (panachage). Può inoltre cancellare o sostituire i numeri progressivi e le denominazioni di lista.
3    Il nome di un candidato può essere ripetuto due volte sulla scheda (cumulo).
37 
SR 161.1 Legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP)
LDP Art. 37 Suffragi di complemento
1    Se la scheda contiene un numero di suffragi validi inferiore al numero dei deputati da eleggere nel circondario, le linee lasciate in bianco valgono quali suffragi di complemento per la lista la cui denominazione o il cui numero progressivo è indicato sulla scheda. Mancando una tale denominazione o un tal numero progressivo od essendo indicata più d'una delle denominazioni o dei numeri progressivi depositati, le linee lasciate in bianco non contano (voti non emessi).
2    Se in un Cantone sono state depositate più liste regionali con la stessa denominazione, i suffragi di complemento inerenti a schede che non recano la designazione della regione sono attribuiti alla lista della regione in cui queste schede furono votate.68
2bis    Negli altri casi d'applicazione dell'articolo 31 capoverso 1, i suffragi di complemento sono attribuiti alla lista che figura sulla scheda. I suffragi di complemento provenienti da schede la cui denominazione è lacunosa sono attribuiti alla lista designata dal gruppo quale lista privilegiata.69 70
3    I nomi non recati da nessuna lista del circondario sono stralciati. ...71
4    Se vi è contraddizione tra la denominazione e il numero progressivo quella fa stato.
38 
SR 161.1 Legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP)
LDP Art. 38 Schede e suffragi nulli
1    Sono nulle le schede che:
a  non contengono alcun nome di candidati del circondario;
b  non sono ufficiali;
c  sono riempite o modificate non a mano;
d  contengono espressioni ingiuriose o contrassegni manifesti;
e  ...
2    Sono stralciati dalla scheda:
a  i suffragi in soprannumero, se il nome di un candidato figura più di due volte su una scheda;
b  tutti i nomi delle persone la cui candidatura è stata dichiarata nulla, perché plurima, dopo che le proposte di candidatura sono state definitivamente stabilite.73
3    Se la scheda contiene più nomi di quanti sono i seggi da assegnare, sono stralciati gli ultimi nomi prestampati e non cumulati a mano, e in seguito gli ultimi nomi aggiunti a mano.74
4    Sono salvi i motivi di annullabilità e di nullità stabiliti dal diritto cantonale (busta, timbro di controllo, ecc.).75
5    Il Cantone che svolge prove del voto elettronico disciplina nella sua legislazione le condizioni di validità e i motivi di invalidità del voto.76
39 
SR 161.1 Legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP)
LDP Art. 39 Compilazione dei risultati - Dopo l'elezione, i Cantoni stabiliscono in base ai processi verbali degli uffici elettorali:
a  il numero degli elettori e dei votanti;
b  il numero delle schede valide, nulle e bianche;
c  il numero dei suffragi raccolti dai singoli candidati di ogni lista (voti personali);
d  il numero dei suffragi di complemento di ogni lista (art. 37);
e  le somme dei voti personali e dei suffragi di complemento delle singole liste (voti di partito);
f  per le liste congiunte il numero totale dei suffragi spettanti ad ogni gruppo;
g  il numero dei voti non emessi.
40 
SR 161.1 Legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP)
LDP Art. 40
1    Il numero dei suffragi di partito validi di tutte le liste è diviso per il numero dei mandati da assegnare, aumentato di uno. Il numero intero immediatamente superiore al quoziente ottenuto è quello determinante per la ripartizione.80
2    Ad ogni lista sono assegnati tanti mandati quante volte il quoziente è contenuto nel totale dei suoi suffragi.
3    ...81
40e  41 
SR 161.1 Legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP)
LDP Art. 41 Ripartizioni successive
1    I mandati restanti dopo la prima ripartizione sono attribuiti singolarmente e successivamente secondo la procedura seguente:
a  il numero di suffragi di ciascuna lista è diviso per il numero dei mandati che le sono già stati assegnati, aumentato di uno;
b  la lista che consegue il maggiore quoziente ottiene il mandato successivo;
c  se più liste ottengono uguale quoziente, il mandato successivo è assegnato alla lista che ha ottenuto il maggiore resto nella ripartizione secondo l'articolo 40 capoverso 2;
d  se più liste hanno ancora uguale diritto, il mandato è attribuito alla lista che ha ottenuto il maggior numero di suffragi di partito;
e  se più liste hanno ancora uguale diritto, il primo mandato restante è attribuito alla lista di cui il candidato in competizione ha ottenuto il maggiore numero di suffragi;
f  infine, se più candidati si trovano in questa situazione, si procede al sorteggio.
2    La procedura viene ripetuta fino all'esaurimento dei mandati.
43 
SR 161.1 Legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP)
LDP Art. 43 Proclamazione degli eletti e ordine di subentro
1    Fra i candidati di una stessa lista sono eletti, nei limiti dei mandati ricevuti, coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti.
2    I candidati non eletti subentreranno nell'ordine dei voti ottenuti.
3    In caso di parità di voti, decide la sorte.
44 
SR 161.1 Legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP)
LDP Art. 44 Mandati in soprannumero - Se a una lista è assegnato un numero di mandati superiore a quello dei suoi candidati, per i mandati in soprannumero si procede a un'elezione complementare giusta l'articolo 56.
46 
SR 161.1 Legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP)
LDP Art. 46 Elezione senza liste
1    Se non è stata depositata alcuna lista, si può votare per qualsiasi persona eleggibile. Sono elette le persone che ottengono il maggior numero di voti.
2    Se una scheda contiene un numero di nomi superiore a quello dei mandati da assegnare, sono stralciati gli ultimi nomi.85
3    Per altro s'applicano per analogia le disposizioni determinanti per il circondario ad elezione uninominale.
52 
SR 161.1 Legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP)
LDP Art. 52 Avviso d'elezione; pubblicazione dei risultati
1    Dopo lo spoglio, il governo cantonale annuncia per scritto e senza indugio agli eletti l'avvenuta elezione e comunica i loro nomi al Consiglio federale.
2    Al più tardi entro otto giorni da quello dell'elezione, il Cantone pubblica nel Foglio ufficiale i risultati concernenti tutti i candidati e, se del caso, tutte le liste e indica i rimedi di diritto.94
3    I risultati delle elezioni per la rinnovazione integrale, delle elezioni suppletorie e di quelle complementari sono pubblicati nel Foglio federale. Tali risultati sono pubblicati integralmente anche in forma elettronica.95 96
4    Trascorso il termine di ricorso (art. 77 cpv. 2), il Cantone trasmette immediatamente il processo verbale alla Cancelleria federale. Nei dieci giorni successivi, le schede sono trasferite al luogo indicato dalla Cancelleria federale.97
53 
SR 161.1 Legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP)
LDP Art. 53 Verificazione dei poteri
1    La seduta costitutiva del neoeletto Consiglio nazionale si svolge il settimo lunedì seguente l'elezione. In tale seduta dev'essere dapprima accertata la validità delle nomine. Il Consiglio è costituito quando l'elezione di almeno la maggioranza dei membri è stata convalidata. Il Consiglio nazionale disciplina la procedura nel suo regolamento.98
2    In siffatte deliberazioni, eccetto quelle che li concernono personalmente, prendono posto e votano coloro che sono muniti di un'attestazione di nomina rilasciata dal governo cantonale.
3    In caso di subingresso, di elezioni suppletorie o completive, il neoeletto può partecipare ai dibattiti soltanto dopo che è stata convalidata la sua elezione.99
77 
SR 161.1 Legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP)
LDP Art. 77 Ricorsi
1    Il ricorso al governo cantonale è ammissibile per:
a  violazione del diritto di voto a tenore degli articoli 2-4, 5 capoversi 3-6, 62 e 63 (ricorso sul diritto di voto);
b  irregolarità riguardanti le votazioni (ricorso sulla votazione);
c  irregolarità nella preparazione e esecuzione delle elezioni al Consiglio nazionale (ricorso sull'elezione).
2    Il ricorso dev'essere presentato, mediante invio raccomandato, entro tre giorni dalla scoperta del motivo di impugnazione, ma al più tardi il terzo giorno dopo la pubblicazione dei risultati nel Foglio ufficiale del Cantone.162
79 
SR 161.1 Legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP)
LDP Art. 79 Decisioni su ricorso e altre disposizioni
1    Il governo cantonale decide entro dieci giorni dalla presentazione del ricorso.
2    Se, su ricorso o d'ufficio, accerta irregolarità, prende le necessarie disposizioni, se possibile prima della chiusura della procedura d'elezione o votazione.
2bis    Il governo cantonale respinge, senza esaminarli più approfonditamente, i ricorsi sul diritto di voto o sulle votazioni se accerta che il genere e l'entità delle irregolarità non sono in grado di influire essenzialmente sull'esito della votazione o dell'elezione.164
3    Il governo cantonale notifica le decisioni su ricorso e le altre disposizioni giusta gli articoli 34-38 e 61 capoverso 2 della legge federale del 20 dicembre 1968165 sulla procedura amministrativa e le comunica anche alla Cancelleria federale.166
80 
SR 161.1 Legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP)
LDP Art. 80 Ricorso al Tribunale federale
1    Le decisioni su ricorso pronunciate dal governo cantonale (art. 77) possono essere impugnate con ricorso al Tribunale federale conformemente alla legge del 17 giugno 2005168 sul Tribunale federale.
2    Possono essere inoltre impugnate con ricorso al Tribunale federale le decisioni della Cancelleria federale inerenti al rifiuto dell'iscrizione nel registro dei partiti o alla non riuscita di un'iniziativa popolare o di un referendum. Il ricorso è inammissibile contro le note pubblicate nel Foglio federale indicanti che una domanda di referendum o un'iniziativa popolare non ha manifestamente raccolto il numero prescritto di firme valide (art. 66 cpv. 1 e 72 cpv. 1).169
3    I membri del comitato d'iniziativa possono impugnare con ricorso al Tribunale federale anche le decisioni della Cancelleria federale inerenti alla validità formale della lista delle firme (art. 69 cpv. 1) e al titolo dell'iniziativa (art. 69 cpv. 2).
84 
SR 161.1 Legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP)
LDP Art. 84 Impiego di ausili tecnici
1    Il Consiglio federale può autorizzare i governi cantonali ad emanare disposizioni deroganti alla presente legge per accertare con mezzi tecnici i risultati delle elezioni e votazioni.172
2    L'utilizzazione di mezzi tecnici per le elezioni e le votazioni deve essere approvata dal Consiglio federale.173
88 
SR 161.1 Legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP)
LDP Art. 88 Modificazione di leggi federali - ...179
91
SR 161.1 Legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP)
LDP Art. 91 Esecuzione
1    Il Consiglio federale emana le disposizioni esecutive.
2    Le disposizioni cantonali esecutive richiedono, per essere valide, l'approvazione della Confederazione189. Esse devono essere emanate entro 18 mesi dall'accettazione della presente legge da parte dell'Assemblea federale.
LTF: 42 
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 42 Atti scritti - 1 Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati.
1    Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati.
2    Nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Qualora il ricorso sia ammissibile soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o un caso particolarmente importante per altri motivi, occorre spiegare perché la causa adempie siffatta condizione.14 15
3    Se sono in possesso della parte, i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati; se l'atto scritto è diretto contro una decisione, anche questa deve essere allegata.
4    In caso di trasmissione per via elettronica, la parte o il suo patrocinatore deve munire l'atto scritto di una firma elettronica qualificata secondo la legge del 18 marzo 201616 sulla firma elettronica. Il Tribunale federale determina mediante regolamento:
a  il formato dell'atto scritto e dei relativi allegati;
b  le modalità di trasmissione;
c  le condizioni alle quali può essere richiesta la trasmissione successiva di documenti cartacei in caso di problemi tecnici.17
5    Se mancano la firma della parte o del suo patrocinatore, la procura dello stesso o gli allegati prescritti, o se il patrocinatore non è autorizzato in quanto tale, è fissato un congruo termine per sanare il vizio, con la comminatoria che altrimenti l'atto scritto non sarà preso in considerazione.
6    Gli atti illeggibili, sconvenienti, incomprensibili, prolissi o non redatti in una lingua ufficiale possono essere del pari rinviati al loro autore affinché li modifichi.
7    Gli atti scritti dovuti a condotta processuale da querulomane o altrimenti abusiva sono inammissibili.
66 
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 66 Onere e ripartizione delle spese giudiziarie - 1 Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti.
1    Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti.
2    In caso di desistenza o di transazione, il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie.
3    Le spese inutili sono pagate da chi le causa.
4    Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non possono di regola essere addossate spese giudiziarie se, senza avere alcun interesse pecuniario, si rivolgono al Tribunale federale nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali o se le loro decisioni in siffatte controversie sono impugnate mediante ricorso.
5    Salvo diversa disposizione, le spese giudiziarie addossate congiuntamente a più persone sono da queste sostenute in parti eguali e con responsabilità solidale.
68 
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 68 Spese ripetibili - 1 Nella sentenza il Tribunale federale determina se e in che misura le spese della parte vincente debbano essere sostenute da quella soccombente.
1    Nella sentenza il Tribunale federale determina se e in che misura le spese della parte vincente debbano essere sostenute da quella soccombente.
2    La parte soccombente è di regola tenuta a risarcire alla parte vincente, secondo la tariffa del Tribunale federale, tutte le spese necessarie causate dalla controversia.
3    Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non sono di regola accordate spese ripetibili se vincono una causa nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali.
4    Si applica per analogia l'articolo 66 capoversi 3 e 5.
5    Il Tribunale federale conferma, annulla o modifica, a seconda dell'esito del procedimento, la decisione sulle spese ripetibili pronunciata dall'autorità inferiore. Può stabilire esso stesso l'importo di tali spese secondo la tariffa federale o cantonale applicabile o incaricarne l'autorità inferiore.
82 
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 82 Principio - Il Tribunale federale giudica i ricorsi:
a  contro le decisioni pronunciate in cause di diritto pubblico;
b  contro gli atti normativi cantonali;
c  concernenti il diritto di voto dei cittadini nonché le elezioni e votazioni popolari.
88 
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 88 Autorità inferiori in materia di diritti politici - 1 I ricorsi concernenti il diritto di voto dei cittadini nonché le elezioni e votazioni popolari sono ammissibili:
1    I ricorsi concernenti il diritto di voto dei cittadini nonché le elezioni e votazioni popolari sono ammissibili:
a  in materia cantonale, contro gli atti delle autorità cantonali di ultima istanza;
b  in materia federale, contro le decisioni della Cancelleria federale e dei Governi cantonali.
2    I Cantoni prevedono un rimedio giuridico contro gli atti delle autorità che possono violare i diritti politici dei cittadini in materia cantonale. Quest'obbligo non si estende agli atti del Parlamento e del Governo.
89 
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 89 Diritto di ricorso - 1 Ha diritto di interporre ricorso in materia di diritto pubblico chi:
1    Ha diritto di interporre ricorso in materia di diritto pubblico chi:
a  ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo;
b  è particolarmente toccato dalla decisione o dall'atto normativo impugnati; e
c  ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica degli stessi.
2    Hanno inoltre diritto di ricorrere:
a  la Cancelleria federale, i dipartimenti federali o, in quanto lo preveda il diritto federale, i servizi loro subordinati, se l'atto impugnato può violare la legislazione federale nella sfera dei loro compiti;
b  in materia di rapporti di lavoro del personale federale, l'organo competente dell'Assemblea federale;
c  i Comuni e gli altri enti di diritto pubblico, se fanno valere la violazione di garanzie loro conferite dalla costituzione cantonale o dalla Costituzione federale;
d  le persone, le organizzazioni e le autorità legittimate al ricorso in virtù di un'altra legge federale.
3    In materia di diritti politici (art. 82 lett. c), il diritto di ricorrere spetta inoltre a chiunque abbia diritto di voto nell'affare in causa.
95 
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 95 Diritto svizzero - Il ricorrente può far valere la violazione:
a  del diritto federale;
b  del diritto internazionale;
c  dei diritti costituzionali cantonali;
d  delle disposizioni cantonali in materia di diritto di voto dei cittadini e di elezioni e votazioni popolari;
e  del diritto intercantonale.
97 
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 97 Accertamento inesatto dei fatti - 1 Il ricorrente può censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95 e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento.
1    Il ricorrente può censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95 e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento.
2    Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, può essere censurato qualsiasi accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti.87
99 
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 99 - 1 Possono essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di prova soltanto se ne dà motivo la decisione dell'autorità inferiore.
1    Possono essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di prova soltanto se ne dà motivo la decisione dell'autorità inferiore.
2    Non sono ammissibili nuove conclusioni.
100 
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 100 Ricorso contro decisioni - 1 Il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione.
1    Il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione.
2    Il termine è di dieci giorni per i ricorsi contro le decisioni:
a  delle autorità cantonali di vigilanza in materia di esecuzione e fallimento;
b  nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale e dell'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale;
c  in materia di ritorno di un minore secondo la Convenzione europea del 20 maggio 198090 sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento di minori e sul ristabilimento dell'affidamento oppure secondo la Convenzione del 25 ottobre 198091 sugli aspetti civili del rapimento internazionale di minori;
d  del Tribunale federale dei brevetti in materia di rilascio di una licenza secondo l'articolo 40d della legge del 25 giugno 195493 sui brevetti.
3    Il termine è di cinque giorni per i ricorsi contro le decisioni:
a  delle autorità cantonali di vigilanza in materia di esecuzione e fallimento pronunciate nell'ambito dell'esecuzione cambiaria;
b  dei Governi cantonali su ricorsi concernenti votazioni federali.
4    Il termine è di tre giorni per i ricorsi contro le decisioni dei Governi cantonali su ricorsi concernenti le elezioni al Consiglio nazionale.
5    Per i ricorsi concernenti conflitti di competenza tra due Cantoni, il termine decorre al più tardi dal giorno in cui in ciascun Cantone sono state pronunciate decisioni impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale.
6    ...94
7    Il ricorso per denegata o ritardata giustizia può essere interposto in ogni tempo.
106
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 106 Applicazione del diritto - 1 Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto.
1    Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto.
2    Esamina la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura.
ODP: 9 
SR 161.11 Ordinanza del 24 maggio 1978 sui diritti politici (ODP)
ODP Art. 9 Trasmissione all'ufficio elettorale del Cantone
1    Gli uffici elettorali dei Comuni trasmettono all'ufficio elettorale del Cantone, immediatamente dopo la compilazione dei risultati, i processi verbali dell'elezione con i moduli complementari e le schede.
2    Le schede devono essere imballate e sigillate tenuto conto dell'ordine secondo il quale è avvenuto lo spoglio.
11 
SR 161.11 Ordinanza del 24 maggio 1978 sui diritti politici (ODP)
ODP Art. 11 Riconteggio - Se vi è sospetto riguardo all'esattezza del risultato di un Comune, l'ufficio elettorale del Cantone procede direttamente a un nuovo conteggio o ne incarica l'ufficio elettorale del Comune.
17
SR 161.11 Ordinanza del 24 maggio 1978 sui diritti politici (ODP)
ODP Art. 17 Istruzioni completive - Prima di ogni rinnovazione integrale, il Consiglio federale emana mediante circolare istruzioni completive, in particolare sulle comunicazioni, la disposizione, lo spoglio e il controllo delle schede, la compilazione dei moduli e la determinazione dei risultati per Comune.
Registro DTF
113-IA-146 • 114-IA-42 • 118-IA-271 • 130-I-290 • 131-I-442 • 131-I-74 • 132-I-104 • 133-II-249 • 134-I-172 • 135-I-19 • 135-I-292 • 136-I-229 • 136-I-352 • 136-II-101 • 136-II-132 • 136-II-304 • 136-II-497 • 137-I-128 • 137-I-200 • 137-I-77 • 137-II-177 • 137-II-313 • 138-II-13 • 98-IA-73
Weitere Urteile ab 2000
1C_518/2011 • 1C_520/2011 • 1C_521/2011 • 1P.369/2004
Parole chiave
Elenca secondo la frequenza o in ordine alfabetico
ricorrente • tribunale federale • sorteggio • federalismo • ufficio elettorale • questio • consiglio di stato • esaminatore • consiglio nazionale • parità di voti • cio • ripartizione dei compiti • diritto federale • veduta • cancelleria federale • sistema proporzionale • violazione del diritto • diritto cantonale • risultato del voto • calcolo
... Tutti
FF
1993/III/359