Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Corte I

A-709/2016

Sentenza del 23 novembre 2017

Giudici Claudia Pasqualetto Péquignot (presidente del collegio), Jérôme Candrian, Maurizio Greppi,
Composizione
cancelliera Sara Pifferi.

1. Comune di Agno,

Casa comunale, Piazza Colonnello Vicari, 6982 Agno,

rappresentato dal Municipio di Agno, 6982 Agno,

e patrocinato dall'avv. Ilario Bernasconi,
Parti
ricorrente 1,

2. A._______,

patrocinato dall'avv.Paolo Luisoni,

ricorrente 2,

contro

LUGANO AIRPORT SA,

Via Aeroporto, 6982 Agno,

patrocinata dall'avv. LucaBeretta Piccoli,

controparte,

Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni DATEC, Palazzo federale nord, 3003 Bern,

autorità inferiore.

Oggetto Approvazione dei piani per l'edificazione di nuovi hangar.

Fatti:

A.
Con incarto del settembre 2014, la società LUGANO AIRPORT SA, con sede a Lugano, ha inoltrato, a nome della Città di Lugano (di seguito: concessionaria), dinanzi al Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e della comunicazione (di seguito: DATEC), all'attenzione dell'Ufficio federale dell'aviazione civile (di seguito: UFAC), una domanda d'approvazione dei piani per il progetto « nuovi hangar pompieri, GAT, dogana e cargo logic » per l'aeroporto di Lugano-Agno, ossia per la costruzione di uno stabile con due nuovi hangar attigui, un terminal per l'aviazione generale (GAT), con locali per i pompieri, per gli uffici doganali e per l'impresa Cargo Logic. La zona su cui sono previste le nuove strutture si trova interamente sulla particella n. ***1 del Registro fondiario definitivo (di seguito: RFD) del Comune di X._______.

I due hangar vanno a sostituire le attuali strutture destinate ai locali per pompieri, uffici doganali e Cargo Logic presenti in loco, per le quali è prevista la demolizione. Per fare spazio alla nuova costruzione è altresì previsto lo spostamento di 20 parcheggi. La realizzazione delle nuove strutture non produrrà alcuna modifica del volume e della tipologia di traffico aereo in circolazione, ma permetterà unicamente di aumentare la capacità di parcheggio dei velivoli. All'interno degli hangar non sono previste né attività di manutenzione, né di lavaggio dei velivoli. Anche il traffico veicolare in fase di esercizio (utenza, personale, fornitori, ecc.) non verrà modificato a livello di volume.

Detta domanda d'approvazione dei piani era accompagnata di vari atti, in particolare dai relativi piani, dalla relazione tecnica e dal rapporto di impatto ambientale (di seguito: RIA) nella forma di un'indagine preliminare, quest'ultimo poi completato dalla documentazione mancante.

B.
Il 15 settembre 2014, il DATEC ha provveduto al suo inoltro al Dipartimento del territorio del Cantone Ticino per la consultazione cantonale. La domanda di approvazione dei piani è poi stata pubblicata nel Foglio ufficiale cantonale n. 77/2014, con deposito pubblico dell'incarto dal 29 settembre 2014 al 28 ottobre 2014 presso il Dipartimento del territorio del Cantone Ticino, come anche nei Comuni di Agno, Bioggio, Muzzano e Lugano. Inoltre sono stati consultati l'Amministrazione federale delle dogane (di seguito: AFD), la Segreteria di Stato dell'economia (di seguito: SECO) e l'Ufficio federale dell'ambiente (di seguito: UFAM).

C.
Durante la fase del deposito pubblico sono state inoltrate al DATEC tre opposizioni tempestive, tra cui quella del signor A.______ del 22 ottobre 2014, poi completata con osservazioni 24 agosto 2015, e quella del Comune di Agno del 27 ottobre 2014.

Nella sua opposizione 22 ottobre 2014, il signor A.______ ha contestato il progetto, in quanto lo stesso sarebbe in contrasto con gli obiettivi e le esigenze del Piano Settoriale dell'infrastruttura aeronautica (di seguito: PSIA) in vigore, comporterebbe delle spese ingenti non adeguate alla costruzione di impianti per lo stazionamento di velivoli soltanto provvisori (invero definitivi), allorquando si potrebbero utilizzare le strutture già esistenti allo stesso scopo. Il progetto comporterebbe poi dei gravi problemi sia per quanto concerne lo smaltimento delle acque meteorologiche - visto in particolare il dislivello tra i progettati hangar sulla particella n. ***2 RFD del Comune di X._______ e la particella n. ***3 RFD del Comune di X._______ di sua proprietà, ove sono ubicati i suoi campi da tennis - sia per quanto concerne l'accesso da via Aeroporto, anziché da via Fausto Coppi. Nella misura in cui gli sarebbe stata negata la licenza edilizia per un progetto alberghiero sulle particelle n. ***4 e n. ***5 RFD del Comune di X._______, l'eventuale approvazione del progetto comporterebbe una disparità di trattamento.

Nella sua opposizione 27 ottobre 2014, il Comune di Agno si è opposto al progetto, in quanto lo stesso - in particolare, la costruzione di due impianti provvisori (invero definitivi), la creazione di un accesso da via Aeroporto anziché da via Fausto Coppi e di nuovi posteggi mai stati oggetto di autorizzazione - sarebbe in contrasto con gli obiettivi e le esigenze del PSIA e della relativa concessione quadro, come pure del relativo verbale di coordinamento. Il progetto comporterebbe altresì dei problemi in rapporto allo smaltimento delle acque meteorologiche, non soddisferebbe le esigenze di diritto federale - segnatamente quelle legate alla pianificazione del territorio (assenza di una sufficiente urbanizzazione, mancata presa in considerazione del piano dei trasporti del luganese, ecc.) - e non considererebbe a torto le norme di diritto cantonale in materia di parcheggi.

D.
Con decisione del 30 dicembre 2015, il DATEC ha approvato i piani del progetto di costruzione dei due nuovi hangar e respinto le predette opposizioni, per quanto non accolte in maniera esplicita nei considerandi del predetto giudizio. In sunto, il DATEC ha ritenuto il progetto come conforme al PSIA e alle pertinenti prescrizioni di diritto federale, sia per quanto concerne la costruzione dei nuovi hangar, sia per quanto concerne l'accesso da via Aeroporto ai progettati posteggi da parte dei dipendenti dell'aeroporto, che di fatto andranno a sostituire quelli già esistenti.

E.
Avverso la predetta decisione, il Comune di Agno (di seguito: ricorrente 1), ha presentato ricorso 2 febbraio 2016 dinanzi al Tribunale amministrativo federale (causa A-709/2016). Protestando tasse, spese e ripetibili, il ricorrente 1 postula l'annullamento della decisione impugnata, invocando i sostanza gli stessi argomenti sollevati mediante opposizione, nonché facendo valere una violazione del suo diritto di essere sentito.

F.
Avverso la predetta decisione, anche il signor A.______ (di seguito: ricorrente 2) - per il tramite del suo patrocinatore - ha presentato ricorso 4 febbraio 2016 dinanzi al Tribunale amministrativo federale (causa A-730/2016). Protestando tasse, spese e ripetibili, il ricorrente 2 postula l'annullamento della decisione impugnata, invocando in sostanza gli stessi argomenti sollevati mediante opposizione, nonché facendo valere una violazione del suo diritto di essere sentito.

G.
Con ordinanza 24 febbraio 2016, lo scrivente Tribunale ha congiunto le cause A-730/2016 e A-709/2016 sotto il numero di riferimento A-709/2016.

H.
Con risposta 21 marzo 2016, la società LUGANO AIRPORT SA, con sede a Lugano (di seguito: controparte) - per il tramite del suo patrocinatore - ha postulato il rigetto dei due predetti ricorsi.

Con risposta 22 marzo 2016, pure il DATEC (di seguito: autorità inferiore) ha postulato il rigetto di detti ricorsi, prendendo posizione sulle censure sollevate dai ricorrenti.

I.
In data 20 giugno 2017, il Tribunale amministrativo federale ha esperito un sopralluogo all'aeroporto di Lugano-Agno alla presenza di tutte le parti, al fine di verificare l'entità del progetto oggetto della domanda d'approvazione qui contestata dai ricorrenti, come le censure sollevate da quest'ultimi circa allo spostamento dei 20 posteggi e i problemi legati alle vie d'accesso a quest'ultimi e all'aeroporto. Il relativo verbale è poi stato trasmesso alle parti con invito a prendere posizione al riguardo.

J.
Con ordinanza 20 luglio 2017, il Tribunale ha poi impartito alle parti un termine scadente il 14 settembre 2017 per presentare le loro eventuali osservazioni finali.

K.
Solo il ricorrente 1 ha usufruito di detta possibilità, presentando in data 7 agosto 2017 - per il tramite del suo patrocinatore - un preventivo di spesa per la sistemazione dell'accesso esistente dalla sede aeroportuale verso nord e successivamente in data 13 settembre 2017 le proprie osservazioni finali.

L.
Ulteriori fatti e argomentazioni verranno ripresi, per quanto necessari, nei considerandi in diritto del presente giudizio.

Diritto:

1.

1.1 Conformemente all'art. 31
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF)
LTAF Art. 31 Principio - Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 196819 sulla procedura amministrativa (PA).
LTAF, il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 5
1    Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti:
a  la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi;
b  l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi;
c  il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi.
2    Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69).24
3    Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni.
PA. L'atto qui impugnato è una decisione ai sensi dell'art. 5
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 5
1    Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti:
a  la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi;
b  l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi;
c  il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi.
2    Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69).24
3    Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni.
PA e più precisamente una decisione d'approvazione dei piani concernenti un aeroporto ai sensi degli artt. 37 segg. della legge federale del 21 dicembre 1948 sulla navigazione aerea (LNA, RS 748.0). Il DATEC, quale Dipartimento federale, è un'autorità di cui le decisioni possono essere impugnate dinanzi allo scrivente Tribunale ai sensi dell'art. 33 lett. d
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorità inferiori - Il ricorso è ammissibile contro le decisioni:
a  del Consiglio federale e degli organi dell'Assemblea federale in materia di rapporti di lavoro del personale federale, compreso il rifiuto dell'autorizzazione a procedere penalmente;
b  del Consiglio federale concernenti:
b1  la destituzione di un membro del Consiglio della banca o della direzione generale o di un loro supplente secondo la legge del 3 ottobre 200325 sulla Banca nazionale,
b10  la revoca di un membro del consiglio d'amministrazione del Servizio svizzero di assegnazione delle tracce o l'approvazione della risoluzione del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio d'amministrazione secondo la legge federale del 20 dicembre 195743 sulle ferrovie;
b2  la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 22 giugno 200726 sulla vigilanza dei mercati finanziari,
b3  il blocco di valori patrimoniali secondo la legge del 18 dicembre 201528 sui valori patrimoniali di provenienza illecita,
b4  il divieto di determinate attività secondo la LAIn30,
b4bis  il divieto di organizzazioni secondo la LAIn,
b5  la revoca di un membro del Consiglio d'istituto dell'Istituto federale di metrologia secondo la legge federale del 17 giugno 201133 sull'Istituto federale di metrologia,
b6  la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di sorveglianza dei revisori o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 16 dicembre 200535 sui revisori,
b7  la revoca di un membro del Consiglio dell'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici secondo la legge del 15 dicembre 200037 sugli agenti terapeutici,
b8  la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'istituto secondo la legge del 16 giugno 201739 sui fondi di compensazione,
b9  la revoca di un membro del consiglio d'Istituto dell'Istituto svizzero di diritto comparato secondo la legge federale del 28 settembre 201841 sull'Istituto svizzero di diritto comparato,
c  del Tribunale penale federale in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale;
cbis  del Tribunale federale dei brevetti in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale;
dquinquies  della Cancelleria federale, dei dipartimenti e dei servizi dell'Amministrazione federale loro subordinati o aggregati amministrativamente;
e  degli stabilimenti e delle aziende della Confederazione;
f  delle commissioni federali;
g  dei tribunali arbitrali costituiti in virtù di contratti di diritto pubblico sottoscritti dalla Confederazione, dai suoi stabilimenti o dalle sue aziende;
h  delle autorità o organizzazioni indipendenti dall'Amministrazione federale che decidono nell'adempimento di compiti di diritto pubblico loro affidati dalla Confederazione;
i  delle autorità cantonali, in quanto una legge federale preveda che le loro decisioni sono impugnabili mediante ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale.
LTAF. Lo scrivente Tribunale è dunque competente per statuire nella presente vertenza.

1.2 Il Tribunale amministrativo federale esamina d'ufficio la qualità per ricorrere (cfr. [tra le tante] sentenze del TAF A-694/2017 del 12 luglio 2017 consid. 1.2; A-4887/2011 del 2 maggio 2013 consid. 2 con rinvii).

1.2.1 Nell'ambito della procedura ordinaria di approvazione dei piani degli impianti aeroportuali, la legittimazione ricorsuale è disciplinata dall'art. 48
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 48
1    Ha diritto di ricorrere chi:
a  ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo;
b  è particolarmente toccato dalla decisione impugnata; e
c  ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa.
2    Ha inoltre diritto di ricorrere ogni persona, organizzazione o autorità cui un'altra legge federale riconosce tale diritto.
PA in combinato disposto con l'art. 37f
SR 748.0 Legge federale del 21 dicembre 1948 sulla navigazione aerea (LNA)
LNA Art. 37f
1    Chi ha qualità di parte secondo le prescrizioni della legge federale del 20 dicembre 1968134 sulla procedura amministrativa può, durante il termine di deposito dei piani, fare opposizione presso l'autorità competente per l'approvazione dei piani.135 Se non fa opposizione, è escluso dal seguito della procedura.
2    Chi ha qualità di parte per gli impianti aeroportuali secondo le prescrizioni della LEspr136 può, durante il termine di deposito dei piani, far valere tutte le istanze di cui all'articolo 33 LEspr.137
3    I Comuni salvaguardano i loro interessi mediante opposizione.
LNA.

Giusta l'art. 48 cpv. 1
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 48
1    Ha diritto di ricorrere chi:
a  ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo;
b  è particolarmente toccato dalla decisione impugnata; e
c  ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa.
2    Ha inoltre diritto di ricorrere ogni persona, organizzazione o autorità cui un'altra legge federale riconosce tale diritto.
PA, dispone della qualità per ricorrere chiunque ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo (cfr. lett. a; aspetto formale della legittimazione), è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica (cfr. lett. b-c; aspetti materiali della legittimazione). Affinché venga riconosciuta ad un ricorrente la qualità per ricorrere ex art. 48 cpv. 1
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 48
1    Ha diritto di ricorrere chi:
a  ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo;
b  è particolarmente toccato dalla decisione impugnata; e
c  ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa.
2    Ha inoltre diritto di ricorrere ogni persona, organizzazione o autorità cui un'altra legge federale riconosce tale diritto.
PA, i tre predetti presupposti devono essere adempiuti cumulativamente (cfr. sentenza del TAF A-4887/2011 del 2 maggio 2013 consid. 2.1.3 con rinvii; Moser/Beusch/Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2a ed. 2013, n. 2.60). Giusta l'art. 48 cpv. 2
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 48
1    Ha diritto di ricorrere chi:
a  ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo;
b  è particolarmente toccato dalla decisione impugnata; e
c  ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa.
2    Ha inoltre diritto di ricorrere ogni persona, organizzazione o autorità cui un'altra legge federale riconosce tale diritto.
PA, ha inoltre diritto di ricorrere ogni persona, organizzazione o autorità cui un'altra legge federale riconosce tale diritto.

Giusta l'art. 37f cpv. 1
SR 748.0 Legge federale del 21 dicembre 1948 sulla navigazione aerea (LNA)
LNA Art. 37f
1    Chi ha qualità di parte secondo le prescrizioni della legge federale del 20 dicembre 1968134 sulla procedura amministrativa può, durante il termine di deposito dei piani, fare opposizione presso l'autorità competente per l'approvazione dei piani.135 Se non fa opposizione, è escluso dal seguito della procedura.
2    Chi ha qualità di parte per gli impianti aeroportuali secondo le prescrizioni della LEspr136 può, durante il termine di deposito dei piani, far valere tutte le istanze di cui all'articolo 33 LEspr.137
3    I Comuni salvaguardano i loro interessi mediante opposizione.
LNA, chi ha qualità di parte secondo le prescrizioni della PA o della legge federale del 20 giugno 1930 sulla espropriazione (LEspr, RS 711) può, durante il termine di deposito dei piani, fare opposizione presso l'autorità competente. Se non fa opposizione, è escluso dal seguito della procedura.

Giusta l'art. 37f cpv. 3
SR 748.0 Legge federale del 21 dicembre 1948 sulla navigazione aerea (LNA)
LNA Art. 37f
1    Chi ha qualità di parte secondo le prescrizioni della legge federale del 20 dicembre 1968134 sulla procedura amministrativa può, durante il termine di deposito dei piani, fare opposizione presso l'autorità competente per l'approvazione dei piani.135 Se non fa opposizione, è escluso dal seguito della procedura.
2    Chi ha qualità di parte per gli impianti aeroportuali secondo le prescrizioni della LEspr136 può, durante il termine di deposito dei piani, far valere tutte le istanze di cui all'articolo 33 LEspr.137
3    I Comuni salvaguardano i loro interessi mediante opposizione.
LNA, i Comuni salvaguardano i loro interessi mediante opposizione. Una collettività pubblica può prevalersi dell'art. 48
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 48
1    Ha diritto di ricorrere chi:
a  ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo;
b  è particolarmente toccato dalla decisione impugnata; e
c  ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa.
2    Ha inoltre diritto di ricorrere ogni persona, organizzazione o autorità cui un'altra legge federale riconosce tale diritto.
PA quando agisce in qualità di detentrice della sovranità pubblica e dispone di un interesse proprio degno di protezione all'annullamento o alla modifica dell'atto impugnato (cfr. DTF 135 II 156 consid. 3.1). Tale è il caso quando il Comune, che rappresenta gli interessi dei suoi abitanti, si oppone ad un progetto che provoca immissioni importanti sul territorio comunale che toccano l'insieme o gran parte degli abitanti (cfr. DTF 131 II 753 consid. 4.3.3). Il livello delle immissioni considerate nell'ambito dell'art. 48
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 48
1    Ha diritto di ricorrere chi:
a  ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo;
b  è particolarmente toccato dalla decisione impugnata; e
c  ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa.
2    Ha inoltre diritto di ricorrere ogni persona, organizzazione o autorità cui un'altra legge federale riconosce tale diritto.
PA non si riferisce ai valori d'esposizione definiti dalla legislazione; è sufficiente che dette immissioni possano essere percepite (cfr. DTF 124 II 293 consid. 3c; sentenza del TAF A-6508/2012 del 12 marzo 2014 consid. 1.2 con rinvii).

1.2.2 In concreto, la legittimazione ricorsuale del ricorrente 1 ai sensi dell'art. 48 cpv. 1
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 48
1    Ha diritto di ricorrere chi:
a  ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo;
b  è particolarmente toccato dalla decisione impugnata; e
c  ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa.
2    Ha inoltre diritto di ricorrere ogni persona, organizzazione o autorità cui un'altra legge federale riconosce tale diritto.
PA è senz'altro data. Nella misura in cui le immissioni dell'aeroporto di Lugano-Agno, peraltro anche situato in parte sul territorio del Comune di Agno, possono sicuramente essere percepite da almeno una parte dei suoi abitanti, il ricorrente 1 - in qualità di collettività pubblica che ha partecipato alla procedura d'approvazione presentando tempestiva opposizione al progetto, qui destinataria della decisione impugnata - risulta infatti legittimato a ricorrere (cfr. sentenze del TAF A-6508/2012 del 12 marzo 2014 consid. 1.2; A-194/2008 del 14 dicembre 2011 consid. 2.2).

1.2.3 Pacifica è altresì la legittimazione ricorsuale del ricorrente 2 ai sensi dell'art. 48 cpv. 1
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 48
1    Ha diritto di ricorrere chi:
a  ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo;
b  è particolarmente toccato dalla decisione impugnata; e
c  ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa.
2    Ha inoltre diritto di ricorrere ogni persona, organizzazione o autorità cui un'altra legge federale riconosce tale diritto.
PA. In qualità di proprietario della particella n. ***2 RFD del Comune di X._______ confinante con particella n. ***1 RFD del Comune di X._______ su cui è prevista la costruzione dei nuovi hangar, nonché delle particelle n. ***4 e n.***5 RFD del Comune di X._______ ubicate in prossimità dell'aeroporto di Lugano-Agno, il ricorrente 2 - che ha partecipato alla procedura d'approvazione presentando tempestiva opposizione al progetto, qui destinatario della decisione impugnata - ha infatti un interesse degno di protezione a che la decisione impugnata venga qui annullata.

1.3 Entrambi i ricorsi sono poi stati interposti tempestivamente (cfr. art. 20
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 20
1    Un termine computato in giorni, se deve essere notificato alle parti, comincia a decorrere il giorno dopo la notificazione.
2    Se non deve essere notificato alle parti, esso comincia a decorrere il giorno dopo l'evento che lo fa scattare.
2bis    Una notificazione recapitabile soltanto dietro firma del destinatario o di un terzo autorizzato a riceverla è reputata avvenuta al più tardi il settimo giorno dopo il primo tentativo di consegna infruttuoso.49
3    Se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno riconosciuto festivo dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente. È determinante il diritto del Cantone ove ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante.50
segg., art. 50
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 50
1    Il ricorso dev'essere depositato entro 30 giorni dalla notificazione della decisione.
2    Il ricorso per denegata o ritardata giustizia può essere interposto in ogni tempo.
PA), nel rispetto delle esigenze di forma e di contenuto previste dalla legge (cfr. art. 52
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 52
1    L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente.
2    Se il ricorso non soddisfa a questi requisiti o se le conclusioni o i motivi del ricorrente non sono sufficientemente chiari, e il ricorso non sembra manifestamente inammissibile, l'autorità di ricorso assegna al ricorrente un breve termine suppletorio per rimediarvi.
3    Essa gli assegna questo termine con la comminatoria che, decorrendo infruttuoso, deciderà secondo l'inserto o, qualora manchino le conclusioni, i motivi oppure la firma, non entrerà nel merito del ricorso.
PA). Essi sono dunque ricevibile in ordine e vanno pertanto esaminati nel merito.

2.

2.1 Con ricorso al Tribunale amministrativo federale possono essere invocati la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti nonché l'inadeguatezza, a condizione tuttavia che la decisione impugnata non sia stata emanata da un'autorità cantonale in veste di autorità di ricorso (cfr. art. 49
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 49 - Il ricorrente può far valere:
a  la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento;
b  l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti;
c  l'inadeguatezza; questa censura non è ammissibile quando un'autorità cantonale ha giudicato come autorità di ricorso.
PA; cfr. Moser/Beusch/Kneubühler, op. cit., n. 2.149).

2.2 Nell'ambito delle procedure d'approvazione di piani, il potere d'apprezzamento dell'autorità di prima istanza è ampio, segnatamente per quanto riguarda questioni tecniche per le quali dispone delle necessarie conoscenze (cfr. DTF 135 II 296 consid. 4.4.3; sentenze del TAF A-3197/2014 del 22 febbraio 2016 consid. 2.2; A-523/2010 del 19 ottobre 2010 consid. 4; Benjamin Schindler, in: Auer/Müller/Schindler [ed.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2008 [di seguito: Kommentar VwVG], n. 9 ad art. 49
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 49 - Il ricorrente può far valere:
a  la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento;
b  l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti;
c  l'inadeguatezza; questa censura non è ammissibile quando un'autorità cantonale ha giudicato come autorità di ricorso.
PA). In tali circostanze, lo scrivente Tribunale non sostituisce senza necessità il proprio potere d'apprezzamento a quello dell'autorità inferiore, per quanto attiene alle questioni tecniche (cfr. sentenze del TAF A-3858/2016 del 21 giugno 2017 consid. 2.2; A-3713/2008 del 15 giugno 2011 consid. 4).

Analogo discorso vale altresì per quanto attiene al potere d'apprezzamento delle autorità specializzate intervenute nell'ambito della procedura d'approvazione dei piani in oggetto. Il pieno potere d'esame non implica, quindi, che lo scrivente Tribunale sostituisca il proprio apprezzamento a quello delle autorità specializzate di prima istanza allorquando - come in casu - si tratta d'apprezzare questioni che richiedono specifiche conoscenze (cfr. sentenze del TAF A-3197/2014 del 22 febbraio 2016 consid. 2.2; A-194/2008 del 14 dicembre 2011 consid. 3 con rinvii). Va inoltre considerato che, quale autorità giudiziaria, lo scrivente Tribunale non è un'autorità di pianificazione (cfr. DTF 129 II 331 consid. 3.2) né tantomeno autorità di vigilanza in materia ambientale. Ne discende che complementi di prova, quali perizie, devono essere ordinati o valutati solo eccezionalmente, quando tali mezzi di prova sono veramente necessari ad una corretta applicazione della legge (cfr. sentenze del TAF A-3858/2016 del 21 giugno 2017 consid. 2.2; A-194/2008 del 14 dicembre 2011 consid. 3 con rinvii).

2.3 Considerato quanto precede e conformemente all'art. 62
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 62
1    L'autorità di ricorso può modificare la decisione impugnata a vantaggio di una parte.
2    Essa può modificare a pregiudizio di una parte la decisione impugnata quando questa violi il diritto federale o poggi su un accertamento inesatto o incompleto dei fatti; per inadeguatezza, la decisione impugnata non può essere modificata a pregiudizio di una parte, a meno che la modificazione giovi ad una controparte.
3    L'autorità di ricorso che intenda modificare la decisione impugnata a pregiudizio di una parte deve informarla della sua intenzione e darle la possibilità di esprimersi.
4    L'autorità di ricorso non è vincolata in nessun caso dai motivi del ricorso.
PA, lo scrivente Tribunale non è legato né alle conclusioni né alle argomentazioni delle parti o dell'autorità di prima istanza, secondo il principio iura novit curia. L'atto impugnato viene tuttavia esaminato soltanto nel quadro dei gravami adotti e l'esame del diritto non viene esteso nella misura in cui i motivi avanzati o l'incarto non contengano indizi propri ad incitare il Tribunale statuente a procedere in questo senso (cfr. DTF 122 V 157 consid. 1a; DTAF 2007/27 consid. 3.3; sentenza del TAF A-1851/2006 del 18 ottobre 2010 consid. 1.3; Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 3a ed. 2011, pag. 300 segg.).

3.
Entrambi i ricorrenti ritengono innanzitutto che la decisione impugnata sarebbe carente sotto vari aspetti dal punto di vista della motivazione, nella misura in cui l'autorità inferiore non avrebbe preso puntualmente posizione su tutte le censure da essi sollevate con opposizione circa i costi esorbitanti del progetto, l'assenza di un accesso sufficiente ai nuovi hangar o l'aumento considerevole del traffico causato dalla loro costruzione e da quella dei nuovi 20 posteggi (cfr. ricorso 4 febbraio 2016, pag. 14; ricorso 2 febbraio 2016, punti n. 12.2 segg.)

3.1 Il diritto di essere sentito è una garanzia di natura formale, la cui viola-zione implica, di principio, l'annullamento della decisione resa dall'autorità, indipendentemente dalle possibilità di successo del ricorso nel merito (cfr. DTF 132 V 387 consid. 5.1 con rinvii; DTAF 2009/36 consid. 7). Tale doglianza deve quindi essere esaminata prioritariamente dall'autorità di ricorso (cfr. DTF 127 V 431 consid. 3d/aa; 124 I 49 consid. 1).

Detto diritto, sancito dall'art. 29 cpv. 2
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 29 Garanzie procedurali generali - 1 In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole.
1    In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole.
2    Le parti hanno diritto d'essere sentite.
3    Chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo. Ha inoltre diritto al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti.
Cost., garantisce all'interessato il diritto di esprimersi prima che sia resa una decisione sfavorevole nei suoi confronti (cfr. artt. 29 e 30 PA), il diritto di prendere visione dell'incarto (cfr. art. 26
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 26
1    Nella sua causa, la parte o il suo rappresentante ha il diritto di esaminare alla sede dell'autorità che decide o d'una autorità cantonale, designata da questa, gli atti seguenti:
a  le memorie delle parti e le osservazioni delle autorità;
b  tutti gli atti adoperati come mezzi di prova;
c  le copie delle decisioni notificate.
1bis    Se la parte o il suo rappresentante vi acconsente, l'autorità può notificare per via elettronica gli atti da esaminare.64
2    L'autorità che decide può riscuotere una tassa per l'esame degli atti d'una causa definita; il Consiglio federale stabilisce la tariffa delle tasse.
PA), la facoltà di offrire mezzi di prova su fatti suscettibili di influire sul giudizio, di esigerne l'assunzione, di partecipare alla loro assunzione e di potersi esprimere sulle relative risultanze, nella misura in cui esse possano influire sulla decisione (cfr. artt. 18 e 29 PA), nonché di ottenere una decisione motivata (cfr. art. 35
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 35
1    Le decisioni scritte, anche se notificate in forma di lettera, devono essere designate come tali, motivate, e indicare il rimedio giuridico.
2    L'indicazione del rimedio giuridico deve menzionare il rimedio giuridico ordinario ammissibile, l'autorità competente e il termine per interporlo.
3    L'autorità può rinunciare a indicare i motivi e il rimedio giuridico allorché la decisione sia interamente conforme alle domande delle parti e nessuna parte chieda la motivazione.
PA; DTF 142 III 48 consid. 4.1.1 con rinvii; 135 II 286 consid. 5.1 con rinvii; sentenze del TF 4A_35/2010 del 19 maggio 2010; 8C_321/2009 del 9 settembre 2009; sentenze del TAF A-5508/2015 del 10 maggio 2017 consid. 2.3.1; A-7094/2010 del 21 gennaio 2011 consid. 3.2 con rinvii; Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2011, n. 1528 segg.). Tale garanzia non serve solo a chiarire i fatti, bensì rappresenta anche un diritto individuale di partecipare alla pronuncia di una decisione mirata sulla persona in quanto tale. Il diritto di essere sentito è quindi da un lato, il mezzo d'istruzione della causa, dall'altro un diritto della parte di partecipare all'emanazione della decisione che concerne la sua situazione giuridica. Garantisce l'equità del procedimento (cfr. Adelio Scolari, Diritto amministrativo, Parte generale, 2002, n. 483 seg. con rinvii).

A titolo eccezionale, la violazione del diritto di essere sentito può essere sanata nella procedura di ricorso, se i motivi determinanti sono stati addotti in risposta dall'autorità, se il ricorrente ha potuto commentarli in un successivo memoriale e, soprattutto, se il potere d'esame della giurisdizione competente non è più ristretto di quello dell'istanza inferiore (cfr. sentenza del TF 1C_104/2010 del 29 aprile 2010 consid. 2.1; DTF 133 I 201 consid. 2.2; [tra le tante] sentenza del TAF A-1876/2013 del 6 gennaio 2015 consid. 3.5 con rinvii).

3.2 In concreto, la questione a sapere se la decisione impugnata vada considerata carente dal punto di vista della motivazione può rimanere qui aperta, in quanto - quand'anche detta censura dovesse avverarsi fondata - la stessa andrebbe comunque considerata come sanata in sede ricorsuale. In effetti, nella propria presa di posizione del 22 marzo 2016 l'autorità inferiore ha completato la motivazione della propria decisione d'approvazione dei piani, pronunciandosi espressamente sulle censure sollevate dai ricorrenti, i quali hanno a loro volta avuto modo di esprimersi a più riprese al riguardo, la prima volta nel loro gravame, successivamente nelle rispettive prese di posizione e osservazioni finali, come pure in occasione del sopralluogo del 20 giugno 2017. Su dette questioni, lo scrivente Tribunale - che dispone del medesimo potere d'apprezzamento dell'autorità inferiore, perlomeno per quanto concerne le censure su cui quest'ultima non si sarebbe espressa in maniera adeguata (cfr. consid. 2.2 del presente giudizio) -, avrà poi l'occasione di statuire esaustivamente nell'ambito del presente giudizio (cfr. consid. 5 segg. del presente giudizio). In tali condizioni, la censura dei ricorrenti non può che essere qui respinta.

4.
In concreto, oggetto del litigio è l'approvazione dei piani relativi alla costruzione di due nuovi hangar, ossia di due impianti aeroportuali. Prima di entrare nel merito delle censure materiali dei ricorrenti, il Tribunale richiamerà pertanto i principi qui applicabili (cfr. considd. 4.1-4.2 del presente giudizio), esaminando nel contempo se l'incarto è completo ai fini del giudizio (cfr. consid. 4.3 del presente giudizio).

4.1 In virtù dei principi di coordinamento istituiti con l'entrata in vigore il 1° gennaio 2000 della legge federale del 18 giugno 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani (LCoord, RU 1999 3071), l'autorità d'approvazione dei piani, in qualità di autorità unica, controlla il rispetto della legislazione federale pertinente nel suo insieme, mediante in particolare la consultazione delle autorità specializzate normalmente competenti per applicare le legislazioni particolari - e numerose - che possono essere applicabili ai progetti d'infrastrutture. Essa decide non solo sulla compatibilità del progetto alla legislazione federale, ma pure sull'espropriazione. Per contro, la determinazione dell'indennità per espropriazione formale spetta alla Commissione federale di stima del circondario competente (cfr. Messaggio del 25 febbraio 1998 concernente la legge federale sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, FF 1998 II 2029, 2038 [di seguito: Messaggio LCoord]; cfr. parimenti sentenze del TAF A-3197/2014 del 22 febbraio 2016 consid. 3.1; A-6547/2011 del 22 ottobre 2013 consid. 3.3; A-4988/2010 del 16 novembre 2011 consid. 3.3).

4.2 La procedura d'approvazione dei piani relativi ad un impianto dell'aerodromo è disciplinata dagli artt. 37 segg. LNA, nonché dall'ordinanza del 23 novembre 1994 sull'infrastruttura aeronautica (OSIA, RS 748.131.1). L'art. 37 cpv. 1
SR 748.0 Legge federale del 21 dicembre 1948 sulla navigazione aerea (LNA)
LNA Art. 37
1    Per la costruzione e la modifica di edifici e impianti che servono totalmente o preponderantemente all'esercizio di un aerodromo (impianti aeroportuali) occorre un'approvazione dei piani. Sono considerati impianti aeroportuali anche le strutture di raccordo e i cantieri connessi con gli impianti e l'esercizio.
1bis    Il Consiglio federale può stabilire a quali condizioni i piani di progetti di importanza secondaria sono esenti dall'obbligo di approvazione.120
a  per gli aeroporti il DATEC;
b  per i campi d'aviazione l'UFAC.
3    Con l'approvazione dei piani sono rilasciate tutte le autorizzazioni necessarie secondo il diritto federale.
4    Non è necessaria alcuna autorizzazione o piano del diritto cantonale. Va tenuto conto del diritto cantonale per quanto esso non limiti in modo sproporzionato la costruzione e l'esercizio dell'aerodromo.
5    Per progetti che incidono considerevolmente sulla pianificazione del territorio e sull'ambiente, occorre di regola un piano settoriale secondo la legge federale del 22 giugno 1979121 sulla pianificazione del territorio.
LNA sancisce che per la costruzione e la modifica di edifici e impianti che servono totalmente o in modo preponderante all'esercizio di un aerodromo (impianti aeroportuali) occorre un'approvazione dei piani. Sono considerati impianti aeroportuali anche le strutture di raccordo e i cantieri connessi con gli impianti e l'esercizio. Giusta l'art. 2 lett. e
SR 748.131.1 Ordinanza del 23 novembre 1994 sull'infrastruttura aeronautica (OSIA)
OSIA Art. 2 Definizioni - Nella presente ordinanza s'intendono per:
a  aerodromo: impianto definito in un piano settoriale e destinato all'atterraggio, al decollo, allo stazionamento e alla manutenzione di aeromobili, al traffico di passeggeri e al trasbordo di merci;
e  impianti d'aerodromo: costruzioni e impianti che, dal punto di vista geografico e funzionale, fanno parte di un aerodromo e servono al raggiungimento delle sue finalità secondo il Piano settoriale dell'infrastruttura aeronautica;
f  impianti accessori: costruzioni e impianti dell'aerodromo che non fanno parte degli impianti d'aerodromo;
g  piano settoriale dei trasporti Parte Infrastruttura aeronautica: piano settoriale ai sensi dell'articolo 13 della legge del 22 giugno 19797 sulla pianificazione del territorio, finalizzato alla pianificazione e al coordinamento delle attività della Confederazione nel campo dell'aviazione civile svizzera aventi incidenza sulla pianificazione del territorio;
h  capo d'aerodromo: responsabile della sorveglianza sull'esercizio di un aerodromo;
i  TMA: regione di controllo terminale (terminal control area);
j  impianti della navigazione aerea: impianti destinati ai servizi della navigazione aerea, in particolare impianti di telecomunicazione, navigazione e sorveglianza;
k  ostacoli alla navigazione aerea: costruzioni e impianti nonché vegetazione che possono ostacolare, compromettere o impedire l'esercizio di aeromobili o di impianti della navigazione aerea; ne fanno parte anche gli oggetti temporanei;
l  superficie di limitazione degli ostacoli: superficie che delimita, in direzione del suolo, lo spazio aereo che deve restare libero da ostacoli affinché la sicurezza del traffico aereo sia garantita;
m  catasto delle superfici di limitazione degli ostacoli: accertamento ufficiale delle superfici di limitazione degli ostacoli conformemente all'allegato 14 della Convenzione del 7 dicembre 19449 relativa all'aviazione civile internazionale per un aerodromo, un impianto della navigazione aerea o una traiettoria di volo;
n  ...
o  aerodromo IFR: aerodromo nel quale è possibile atterrare e decollare secondo le regole del volo strumentale (Instrument Flight Rules);
r  area d'atterraggio in montagna: area d'atterraggio, appositamente designata, situata a un'altitudine superiore a 1100 m.
OSIA, sono altresì considerati impianti dell'aerodromo le costruzioni e gli impianti che, dal punto di vista geografico e funzionale, fanno parte di un aerodromo e servono al raggiungimento delle sue finalità secondo il PSIA.

L'autorità competente per rilasciare tale approvazione è il DATEC quando si tratta dei piani concernenti un aeroporto (cfr. art. 37 cpv. 2 lett. a
SR 748.0 Legge federale del 21 dicembre 1948 sulla navigazione aerea (LNA)
LNA Art. 37
1    Per la costruzione e la modifica di edifici e impianti che servono totalmente o preponderantemente all'esercizio di un aerodromo (impianti aeroportuali) occorre un'approvazione dei piani. Sono considerati impianti aeroportuali anche le strutture di raccordo e i cantieri connessi con gli impianti e l'esercizio.
1bis    Il Consiglio federale può stabilire a quali condizioni i piani di progetti di importanza secondaria sono esenti dall'obbligo di approvazione.120
a  per gli aeroporti il DATEC;
b  per i campi d'aviazione l'UFAC.
3    Con l'approvazione dei piani sono rilasciate tutte le autorizzazioni necessarie secondo il diritto federale.
4    Non è necessaria alcuna autorizzazione o piano del diritto cantonale. Va tenuto conto del diritto cantonale per quanto esso non limiti in modo sproporzionato la costruzione e l'esercizio dell'aerodromo.
5    Per progetti che incidono considerevolmente sulla pianificazione del territorio e sull'ambiente, occorre di regola un piano settoriale secondo la legge federale del 22 giugno 1979121 sulla pianificazione del territorio.
LNA). Con l'approvazione dei piani sono rilasciate tutte le autorizzazioni necessarie secondo il diritto federale (cfr. art. 37 cpv. 3
SR 748.0 Legge federale del 21 dicembre 1948 sulla navigazione aerea (LNA)
LNA Art. 37
1    Per la costruzione e la modifica di edifici e impianti che servono totalmente o preponderantemente all'esercizio di un aerodromo (impianti aeroportuali) occorre un'approvazione dei piani. Sono considerati impianti aeroportuali anche le strutture di raccordo e i cantieri connessi con gli impianti e l'esercizio.
1bis    Il Consiglio federale può stabilire a quali condizioni i piani di progetti di importanza secondaria sono esenti dall'obbligo di approvazione.120
a  per gli aeroporti il DATEC;
b  per i campi d'aviazione l'UFAC.
3    Con l'approvazione dei piani sono rilasciate tutte le autorizzazioni necessarie secondo il diritto federale.
4    Non è necessaria alcuna autorizzazione o piano del diritto cantonale. Va tenuto conto del diritto cantonale per quanto esso non limiti in modo sproporzionato la costruzione e l'esercizio dell'aerodromo.
5    Per progetti che incidono considerevolmente sulla pianificazione del territorio e sull'ambiente, occorre di regola un piano settoriale secondo la legge federale del 22 giugno 1979121 sulla pianificazione del territorio.
LNA). In tale contesto, in virtù dell'art. 27d cpv. 1
SR 748.131.1 Ordinanza del 23 novembre 1994 sull'infrastruttura aeronautica (OSIA)
OSIA Art. 27d Condizioni per l'approvazione dei piani - 1 I piani sono approvati se il progetto:
1    I piani sono approvati se il progetto:
a  rispetta le decisioni del PSIA;
b  soddisfa le esigenze del diritto federale, segnatamente le esigenze specifiche della navigazione aerea e tecniche nonché quelle legate alla pianificazione del territorio e alla protezione dell'ambiente, della natura e del paesaggio.
2    Le domande formulate in base al diritto cantonale si devono prendere in considerazione sempreché l'esercizio o la costruzione dell'aerodromo non ne siano limitati in modo sproporzionato.
OSIA, l'autorità d'approvazione deve in particolare verificare se il progetto è conforme agli obiettivi e alle esigenze del PSIA e se soddisfa le esigenze del diritto federale, segnatamente le esigenze specifiche e tecniche della navigazione aerea nonché quelle legate alla pianificazione del territorio e alla protezione dell'ambiente, della natura e del paesaggio. Non è tuttavia necessaria alcuna autorizzazione o piano del diritto cantonale. Va tenuto conto del diritto cantonale per quanto esso non limiti in modo sproporzionato la costruzione e l'esercizio dell'aerodromo (cfr. art. 37 cpv. 4
SR 748.0 Legge federale del 21 dicembre 1948 sulla navigazione aerea (LNA)
LNA Art. 37
1    Per la costruzione e la modifica di edifici e impianti che servono totalmente o preponderantemente all'esercizio di un aerodromo (impianti aeroportuali) occorre un'approvazione dei piani. Sono considerati impianti aeroportuali anche le strutture di raccordo e i cantieri connessi con gli impianti e l'esercizio.
1bis    Il Consiglio federale può stabilire a quali condizioni i piani di progetti di importanza secondaria sono esenti dall'obbligo di approvazione.120
a  per gli aeroporti il DATEC;
b  per i campi d'aviazione l'UFAC.
3    Con l'approvazione dei piani sono rilasciate tutte le autorizzazioni necessarie secondo il diritto federale.
4    Non è necessaria alcuna autorizzazione o piano del diritto cantonale. Va tenuto conto del diritto cantonale per quanto esso non limiti in modo sproporzionato la costruzione e l'esercizio dell'aerodromo.
5    Per progetti che incidono considerevolmente sulla pianificazione del territorio e sull'ambiente, occorre di regola un piano settoriale secondo la legge federale del 22 giugno 1979121 sulla pianificazione del territorio.
LNA; art. 27d cpv. 2
SR 748.131.1 Ordinanza del 23 novembre 1994 sull'infrastruttura aeronautica (OSIA)
OSIA Art. 27d Condizioni per l'approvazione dei piani - 1 I piani sono approvati se il progetto:
1    I piani sono approvati se il progetto:
a  rispetta le decisioni del PSIA;
b  soddisfa le esigenze del diritto federale, segnatamente le esigenze specifiche della navigazione aerea e tecniche nonché quelle legate alla pianificazione del territorio e alla protezione dell'ambiente, della natura e del paesaggio.
2    Le domande formulate in base al diritto cantonale si devono prendere in considerazione sempreché l'esercizio o la costruzione dell'aerodromo non ne siano limitati in modo sproporzionato.
OSIA).

Di fatto, con decisione d'approvazione dei piani, il DATEC non fa che approvare i piani che raffigurano il progetto oggetto della decisione e che dapprima sono stati sottoposti all'esposizione pubblica, accompagnati dei documenti che devono consentire il controllo dei vari punti elencati all'art. 27e
SR 748.131.1 Ordinanza del 23 novembre 1994 sull'infrastruttura aeronautica (OSIA)
OSIA Art. 27e Approvazione dei piani - L'autorità incaricata di approvare i piani valuta i pareri di Cantoni e servizi specializzati e decide in merito alle opposizioni. La decisione d'approvazione dei piani contiene inoltre:
a  il permesso di eseguire un progetto di costruzione conformemente ai piani approvati;
b  le condizioni e gli oneri in materia di esigenze legate alla pianificazione del territorio e alla protezione dell'ambiente, della natura e del paesaggio nonché quelle specifiche della navigazione aerea;
c  gli altri oneri derivanti dal diritto federale;
d  gli oneri fondati sul diritto cantonale;
e  gli oneri legati all'esercizio;
f  gli oneri relativi all'inizio dei lavori, al controllo dell'esecuzione e alla messa in servizio degli impianti.
OSIA (cfr. pure artt. 37b e 37d cpv. 2 LNA). In tale contesto, il DATEC deve in particolare esaminare la compatibilità del progetto dal punto di vista ambientale, disponendo - laddove ciò sia richiesto dalla legge - uno studio d'impatto ambientale, consegnato in un RIA ai sensi dell'art. 10a
SR 814.01 Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente
LPAmb Art. 10a Esame dell'impatto sull'ambiente - 1 Prima di prendere decisioni in materia di pianificazione, costruzione o trasformazione di impianti, l'autorità ne esamina il più presto possibile la compatibilità con le esigenze ecologiche.
1    Prima di prendere decisioni in materia di pianificazione, costruzione o trasformazione di impianti, l'autorità ne esamina il più presto possibile la compatibilità con le esigenze ecologiche.
2    Sottostanno all'esame dell'impatto sull'ambiente gli impianti che possono gravare notevolmente sull'ambiente al punto da rendere presumibilmente necessaria l'adozione di misure specifiche al progetto o all'ubicazione al fine di garantire l'osservanza delle prescrizioni sulla protezione dell'ambiente.
3    Il Consiglio federale designa i tipi di impianto che sottostanno all'esame dell'impatto sull'ambiente; può determinare valori soglia a partire dai quali si deve procedere all'esame. Esamina periodicamente i tipi di impianto e i valori soglia e, se del caso, li adegua.
segg. della legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (LPAmb, RS 814.01), in combinato disposto con gli artt. 1 segg. dell'ordinanza del 19 ottobre 1988 concernente l'esame dell'impatto ambientale (OEIA, RS 814.011).

4.3 Con decisione 30 dicembre 2015, il DATEC ha approvato i piani relativi alla costruzione di due nuovi hangar all'interno del perimetro PSIA dell'aeroporto di Lugano-Agno, conformemente alla procedura ordinaria di cui agli artt. 37 segg. LNA. Poiché il progetto non comporta un ampliamento o un cambiamento d'esercizio ai sensi dell'art. 2
SR 814.011 Ordinanza del 19 ottobre 1988 concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente (OEIA)
OEIA Art. 2 Modificazione di impianti esistenti
1    La modificazione di un impianto esistente che figura nell'allegato è sottoposta all'esame se:
a  la modificazione concerne trasformazioni, ingrandimenti o cambiamenti d'esercizio sostanziali; e
b  occorre decidere sulla modificazione in una procedura che sarebbe decisiva per l'esame di un nuovo impianto (art. 5).
2    La modificazione di un impianto esistente che non figura nell'allegato è sottoposta all'esame se:
a  l'impianto, dopo la modificazione, corrisponde a un impianto che figura nell'allegato; e
b  occorre decidere sulla modificazione in una procedura che sarebbe decisiva per l'esame di un nuovo impianto (art. 5).
OEIA, lo stesso - così come giustamente rilevato dall'autorità inferiore - non necessita di principio uno studio di impatto ambientale. La controparte ha comunque provveduto all'allestimento di un RIA nella forma di un'indagine preliminare datata 13 maggio 2014 (cfr. atto n. 1h dell'incarto prodotto dall'autorità inferiore [di seguito: inc. DATEC]) a comprova del rispetto delle prescrizioni in materia di protezione dell'ambiente, del paesaggio e della natura. Il RIA è poi stato completato su richiesta delle competenti autorità cantonali e federali, con complemento 13 gennaio 2015 (cfr. atto n. 24a dell'inc. DATEC) e complemento atti nr. 2 del mese di febbraio 2015 (cfr. atto n. 25 dell'inc. DATEC). Sia le autorità cantonali che quelle specializzate della Confederazione sono state debitamente consultate dall'autorità inferiore circa la conformità del progetto. Tenuto conto anche degli accertamenti esperiti dal Tribunale durante il sopralluogo del 20 giugno 2017 alla presenta di tutte le parti, l'incarto risulta pertanto completo e sufficiente ai fini del presente giudizio.

5.

5.1 Entrambi i ricorrenti ritengono che il progetto in esame si porrebbe chiaramente in contrasto sotto vari aspetti con gli obiettivi e le esigenze del vigente PSIA, nella misura in cui non rispetterebbe i contenuti della concessione quadro del 16 settembre 1996 relativi alle infrastrutture aeroportuali previste per lo sviluppo dell'aeroporto (ossia, con riferimento al perimetro aeroportuale, alle specifiche infrastrutture previste per l'ampliamento dell'aeroporto all'interno dello stesso e all'ammissibilità di opere provvisorie), espressamente ripresi nella scheda di coordinamento del PSIA relativa all'aeroporto di Lugano-Agno, Parte III C/3a. serie, TI-1. A mente del ricorrente 1, per effetto della trasposizione della concessione quadro nella predetta scheda di coordinamento senza alcuna limitazione temporale né altra condizione, la stessa sarebbe tutt'ora valida e qui applicabile, sicché la costruzione dei due nuovi hangar provvisori contrari al PSIA non sarebbe possibile (cfr. ricorso 2 febbraio 2016, punti 11.1-11.10). Dal canto suo, il ricorrente 2 ritiene che non si potrebbe prescindere dal prendere in considerazione il divieto di costruire impianti provvisori contenuto nella concessione quadro, al solo motivo che il suo termine di validità di 15 anni sarebbe attualmente scaduto, così come invece ritenuto dal DATEC. Il progetto metterebbe in particolare a repentaglio gli sforzi sinora intrapresi nel solco degli intenti insiti del Masterplan e nello PSIA. Trattandosi di nuove strutture provvisorie e dunque solo temporanee, esse costituirebbero senza dubbio un elemento di disturbo nell'ambito dello studio in atto per la ridefinizione completa dello scalo di Agno. La costruzione dei nuovi hangar provvisori ritarderebbero infatti in necessari studi pianificatori per l'estensione dello scalo di Lugano-Agno (cfr. ricorso 4 febbraio 2016, pag. 5 segg.). Ciò indicato, entrambi i ricorrenti ritengono che invero - tenuto conto della loro struttura e dei materiali utilizzati per costruirli - non si tratterebbero di impianti provvisori, bensì di impianti definitivi (cfr. ricorso 2 febbraio 2016, punti 11.1-11.10; cfr. ricorso 4 febbraio 2016, pag. 6).

5.2 In proposito, l'autorità inferiore ha precisato di non aver tenuto conto delle prescrizioni in materia di edifici provvisori contenuti nella concessione quadro del 16 settembre 1996, in quanto la stessa sarebbe divenuta inapplicabile con lo scadere del suo termine di validità di 15 anni. Per questo motivo, essa ha esaminato la conformità del progetto al solo vigente PSIA (cfr. presa di posizione del 22 marzo 2016, consid. 3.1; decisione impugnata, consid. 2.3). Dal canto suo, la controparte - che condivide quanto sancito dall'autorità inferiore circa la decadenza della concessione quadro (cfr. risposta del 21 marzo 2016, punti n. 2.1-2.5) - sottolinea che il progetto approvato concernerebbe invero degli impianti definitivi conformi all'attuale PSIA. Le nuove strutture sarebbero infatti facilmente smontabili e rimontabili, sicché non pregiudicherebbero in alcun modo lo sviluppo futuro dell'aeroporto (cfr. risposta del 21 marzo 2016, punto n. 2.6).

5.3 Al riguardo, lo scrivente Tribunale rileva quanto segue. Da quanto precede risulta chiaramente che, se tutte le parti concordano con il fatto che il progetto debba essere conforme al PSIA, le stesse si trovano tuttavia in disaccordo circa il suo contenuto. In tale contesto, occorre dunque dapprima determinare il contenuto del PSIA qui pertinente.

5.3.1 Giusta l'art. 13
SR 700 Legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (Legge sulla pianificazione del territorio, LPT) - Legge sulla pianificazione del territorio
LPT Art. 13 Concezioni e piani settoriali - 1 La Confederazione elabora i fondamenti per poter adempiere i suoi compiti d'incidenza territoriale; essa definisce le concezioni e i piani settoriali necessari e li coordina tra di loro.
1    La Confederazione elabora i fondamenti per poter adempiere i suoi compiti d'incidenza territoriale; essa definisce le concezioni e i piani settoriali necessari e li coordina tra di loro.
2    Essa collabora con i Cantoni e comunica loro per tempo le sue concezioni, i suoi piani settoriali e i suoi progetti edilizi.
della legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (LPT, RS 700), la Confederazione elabora i fondamenti per poter adempiere i suoi compiti d'incidenza territoriale; essa definisce le concezioni e i piani settoriali necessari e li coordina tra di loro. Conformemente agli artt. 14 segg. dell'ordinanza del 28 giugno 2000 sulla pianificazione del territorio (OPT, RS 700.1), i piani settoriali devono definire come la Confederazione intende fare uso del suo apprezzamento in materia di pianificazione, segnatamente quali sono gli obiettivi specifici che persegue e come intende coordinarli e conciliarli con gli obiettivi dell'ordinamento del territorio e secondo quali priorità, in che modo e con quali mezzi vanno attuati i compiti della Confederazione a livello territoriale. L'art. 15
SR 700.1 Ordinanza del 28 giugno 2000 sulla pianificazione del territorio (OPT)
OPT Art. 15 Esigenze formali e materiali
1    Indicazioni concrete a livello territoriale vanno rappresentate non soltanto nel testo bensì anche a livello cartografico.
2    Il testo e le carte comprendono indicazioni vincolanti che possono essere suddivise in dati acquisiti, risultati intermedi e informazioni preliminari (art. 5 cpv. 2) nonché, se del caso, altre informazioni. Essi forniscono inoltre chiarimenti sui nessi territoriali e materiali necessari per la comprensibilità delle indicazioni (statu quo).
3    Un progetto concreto è definito dato acquisito soltanto se:
a  vi è un fabbisogno per il progetto;
b  sono state esaminate ubicazioni alternative e il progetto esige l'ubicazione prevista;
c  le ripercussioni rilevanti del progetto su territorio e ambiente possono essere valutate conformemente al relativo grado di pianificazione; ed
d  è presumibilmente data la compatibilità del progetto con la legislazione determinante.
OPT definisce le esigenze formali e materiali di un piano settoriale (cfr. sentenza del TAF A-3283/2012 del 17 dicembre 2015 consid. 4.3.1).

I piani settoriali della Confederazione sono elaborati in stretta collaborazione con i Cantoni, i Comuni e con la partecipazione della popolazione (cfr. art. 4 cpv. 2
SR 700 Legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (Legge sulla pianificazione del territorio, LPT) - Legge sulla pianificazione del territorio
LPT Art. 4 Informazione e partecipazione - 1 Le autorità incaricate di compiti pianificatori informano la popolazione sugli scopi e sullo sviluppo delle pianificazioni previste dalla presente legge.
1    Le autorità incaricate di compiti pianificatori informano la popolazione sugli scopi e sullo sviluppo delle pianificazioni previste dalla presente legge.
2    Esse provvedono per un'adeguata partecipazione della popolazione al processo pianificatorio.
3    I piani previsti dalla presente legge sono pubblici.
LPT; artt. 17 - 19 OPT); questa procedura di consultazione non comporta tuttavia alcun rimedio giuridico contro il piano settoriale (cfr. sentenza del TF 1A.64/2003 dell'8 luglio 2003 consid. 6.1.3): il piano settoriale - quale strumento di pianificazione della Confederazione - è infatti giuridicamente vincolante unicamente per le autorità, gli organismi e le persone di diritto pubblico o privato che non appartengono all'Amministrazione federale sempreché siano affidati loro compiti pubblici (cfr. art. 22
SR 700 Legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (Legge sulla pianificazione del territorio, LPT) - Legge sulla pianificazione del territorio
LPT Art. 22 Autorizzazione edilizia - 1 Edifici o impianti possono essere costruiti o trasformati solo con l'autorizzazione dell'autorità.
1    Edifici o impianti possono essere costruiti o trasformati solo con l'autorizzazione dell'autorità.
2    L'autorizzazione è rilasciata solo se:
a  gli edifici o gli impianti sono conformi alla funzione prevista per la zona d'utilizzazione; e
b  il fondo è urbanizzato.
3    Sono riservate le altre condizioni previste dal diritto federale e cantonale.
LPT; art. 22
SR 700.1 Ordinanza del 28 giugno 2000 sulla pianificazione del territorio (OPT)
OPT Art. 22 Obbligatorietà
1    Le concezioni e i piani settoriali vincolano le autorità.
2    Le concezioni e i piani settoriali vincolano inoltre organizzazioni e persone di diritto pubblico e privato che non appartengono all'amministrazione sempreché siano affidati loro compiti pubblici.
3    Un dato acquisito vincola le autorità nella misura in cui sia possibile valutare le ripercussioni su territorio e ambiente sulla scorta dei documenti relativi ai piani settoriali e dello stato delle pianificazioni della Confederazione e dei Cantoni al momento in cui l'avvenuta coordinazione è decisa.
OPT). I privati toccati da una decisione di esecuzione di un piano settoriale adottato dal Consiglio federale (cfr. art. 21 cpv. 1
SR 700.1 Ordinanza del 28 giugno 2000 sulla pianificazione del territorio (OPT)
OPT Art. 21 Adozione
1    Il Consiglio federale adotta le concezioni e i piani settoriali nonché i loro adattamenti su proposta del Dipartimento competente in materia.
2    Nell'ambito del suo apprezzamento in materia di pianificazione, il Consiglio federale garantisce segnatamente che:
a  la concezione e il piano settoriale corrispondano alle esigenze del diritto in materia di pianificazione del territorio e del diritto speciale;
b  siano eliminate eventuali contraddizioni con le altre concezioni e gli altri piani settoriali della Confederazione nonché con i piani direttori cantonali in vigore;
c  la concezione e il piano settoriale tengano conto in modo appropriato di altre esigenze di incidenza territoriale della Confederazione e dei Cantoni.
3    Esso approva i pertinenti adattamenti dei piani direttori cantonali, se possibile, contemporaneamente all'adozione della concezione o del piano settoriale.
4    Il Dipartimento competente può adottare gli adattamenti dei piani settoriali in vigore se tali adattamenti non sono né fonte di nuovi conflitti né hanno ripercussioni rilevanti sul territorio e l'ambiente.13
OPT) non possono pertanto che impugnare la predetta decisione, ma non il piano settoriale in quanto tale (cfr. DTF 139 II 499 consid. 4.1; sentenze del TF 1E.8/2006 del 18 ottobre 2006 consid. 5.1; 1A.64/2003 dell'8 luglio 2003 consid. 6.1.3; A1.226/2002 dell'8 aprile 2003 consid. 4.1; [tra le tante] sentenze del TAF A-3283/2012 del 17 dicembre 2015 consid. 4.3.1; A-5374/2010 del 15 agosto 2012 consid. 8.7; A-2081/2006 del 17 dicembre 2007 consid. 6.2.2; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction, expropriation, 2001, pag. 96 segg.).

5.3.2 In materia di impianti aeroportuali, giusta l'art. 3a
SR 748.131.1 Ordinanza del 23 novembre 1994 sull'infrastruttura aeronautica (OSIA)
OSIA Art. 3a Piano settoriale dei trasporti Parte Infrastruttura aeronautica - 1 Il Piano settoriale dei trasporti Parte Infrastruttura aeronautica (PSIA) stabilisce in modo vincolante per le autorità gli obiettivi e le esigenze relativi all'infrastruttura dell'aviazione civile svizzera. I concessionari degli aeroporti e gli esercenti degli impianti della navigazione aerea sono vincolati nella propria pianificazione agli obiettivi e alle esigenze del PSIA.
1    Il Piano settoriale dei trasporti Parte Infrastruttura aeronautica (PSIA) stabilisce in modo vincolante per le autorità gli obiettivi e le esigenze relativi all'infrastruttura dell'aviazione civile svizzera. I concessionari degli aeroporti e gli esercenti degli impianti della navigazione aerea sono vincolati nella propria pianificazione agli obiettivi e alle esigenze del PSIA.
2    Il PSIA definisce per ogni installazione aeronautica che serve all'esercizio civile di aeromobili in particolare l'obiettivo, l'area richiesta, le grandi linee di utilizzo, le infrastrutture e le condizioni d'esercizio generali. Descrive inoltre i suoi effetti sulla pianificazione del territorio e sull'ambiente.
OSIA, il PSIA stabilisce in modo vincolante per le autorità gli obiettivi e le esigenze relative all'infrastruttura dell'aviazione civile. Esso definisce, per ogni installazione aeronautica che serve all'esercizio civile di aeromobili, in particolare l'obiettivo, l'area richiesta, le grandi linee di utilizzo, le infrastrutture e le condizioni d'esercizio generali. Descrive inoltre i suoi effetti sulla pianificazione del territorio e sull'ambiente. In virtù dell'art. 27d cpv. 1
SR 748.131.1 Ordinanza del 23 novembre 1994 sull'infrastruttura aeronautica (OSIA)
OSIA Art. 27d Condizioni per l'approvazione dei piani - 1 I piani sono approvati se il progetto:
1    I piani sono approvati se il progetto:
a  rispetta le decisioni del PSIA;
b  soddisfa le esigenze del diritto federale, segnatamente le esigenze specifiche della navigazione aerea e tecniche nonché quelle legate alla pianificazione del territorio e alla protezione dell'ambiente, della natura e del paesaggio.
2    Le domande formulate in base al diritto cantonale si devono prendere in considerazione sempreché l'esercizio o la costruzione dell'aerodromo non ne siano limitati in modo sproporzionato.
OSIA, l'autorità d'approvazione deve verificare se i progetti di impianti aeroportuali sono conformi agli obiettivi e alle esigenze del PSIA.

In concreto, determinanti sono la parte concettuale del PSIA approvato dal Consiglio federale il 18 ottobre 2000 - comprendente una panoramica generale e le linee guida strategiche per una pianificazione e uno sviluppo coordinati dell'infrastruttura, nonché una strategia su cui basare le decisioni relative ai singoli impianti - e soprattutto la scheda di coordinamento PSIA Parte IIIC/3a serie, TI-1 concernente l'aeroporto di Lugano-Agno, approvata dal Consiglio federale il 18 agosto 2004, la quale rinvia su più punti al contenuto della concessione quadro del 19 settembre 1996 e della concessione d'esercizio del 19 settembre 1996.

5.3.3 La concessione quadro del 19 settembre 1996 - valida per una durata di 15 anni - determina il perimetro di pianificazione (comprensorio dell'aerodromo) con i settori di pianificazione nonché i progetti di costruzione, secondo il piano dei settori di pianificazione. I progetti di costruzione originariamente previsti dalla concessione quadro erano i seguenti: un aerostazione per 700'000 passeggeri all'anno, degli impianti per 10 tonnellate di merci al giorno, delle superfici di parcheggio per aeromobili, adeguate al traffico passeggeri e al traffico merci, degli edifici per i servizi dell'aeroporto, un autosilo con al massimo 500 parcheggi, una nuova via di rullaggio alle due estremità della pista, lo spostamento del canale Barboi, un accesso nord e potenziamento dei collegamenti stradali a sud (via Fausto Coppi; cfr. concessione quadro del 16 settembre 1996, punto n. 2.1.2). La concessione d'esercizio del 19 settembre 1996 - la cui validità è di 30 anni - consente invece la gestione a scopo commerciale dell'aeroporto, nonché la riscossione di tasse aeroportuali, da parte della Città di Lugano. Le due predette concessioni - entrambe impugnate da diversi enti pubblici e da privati - sono poi state in buona sostanza confermate dal Tribunale federale con sentenza del 15 novembre 1999 (parzialmente pubblicata in: DTF 125 II 643; sentenza del TAF A-1802/2013 del 6 novembre 2013 sub lett. B.a e B.b). Per effetto di dette concessioni, l'aerodromo di Lugano-Agno è diventato un aerodromo pubblico (cfr. DTF 125 II 643 consid. 5a). Nel contempo è altresì stato approvato il regolamento d'esercizio del 16 settembre 1996.

5.3.4 In merito alla natura della concessione quadro del 16 settembre 1996 - che in sostanza riveste lo stesso ruolo dell'attuale scheda di coordinamento PSIA - il Tribunale federale ha precisato che si tratta una « decisione preliminare secondo la legislazione edilizia » per « importanti programmi edilizi relativi agli aeroporti ». Tale concessione « può definire segnatamente l'utilizzazione prevista, l'urbanizzazione dei terreni destinati ad essere edificati, l'ubicazione e la configurazione esterna dei singoli progetti nonché il loro inserimento nel paesaggio » (cfr. DTF 125 II 643 consid. 5b). Lo strumento della concessione quadro era stato introdotto nella legislazione federale con l'entrata in vigore dell'OSIA al 1° gennaio 1995. La LNA non menzionava tuttavia questa fase preliminare che precede la concessione edilizia; la giurisprudenza ha nondimeno ammesso la conformità alla legge delle disposizioni dell'ordinanza che hanno istituito la concessione quadro (cfr. DTF 125 II 643 consid. 5b; 124 II 293 consid. 10b). Con il rilascio di una concessione quadro la costruzione dei differenti impianti del programma d'ampliamento dell'aeroporto non è ancora autorizzata; perché lo sia, occorre che il DATEC rilasci una concessione edilizia per ognuno degli impianti previsti (cfr. DTF 125 II 643 consid. 5b).

5.3.5 L'attuazione della concessione quadro del 16 settembre 1996 non costituisce tuttavia un vincolo immediato per l'esercente dell'aeroporto. Al riguardo, il Tribunale federale ha già avuto modo di sancire che, per il potenziamento rispettivamente la realizzazione degli impianti previsti nella concessione quadro, il termine per presentare una domanda di concessione è infatti costituito dal raggiungimento di un volume annuo di 500'000 passeggeri (cfr. concessione quadro del 16 settembre 1996, punto n. 5.3.1; DTF 125 II 643 sub lett. C;). Orbene, questa condizione non si è finora mai avverata. Proprio in proposito, una consultazione delle statistiche reperibili sul sito internet dello scalo luganese consente in effetti di constatare che il numero di 500'000 passeggeri annui non era di gran lunga raggiunto al momento della decisione impugnata e neppure risulta mai essere stato raggiunto in passato. In particolare, dal rapporto di gestione 2016 i passeggeri si attestavano a quel tempo unicamente a una cifra di circa 176'698 all'anno (cfr. rapporto di gestione 2016, pag. 17 in: < www.luganoairport.ch > Società > profilo > documenti > rapporto di gestione 2016 > [consultato il 24.10.2017]).

5.3.6 Benché la concessione quadro del 19 settembre 1996 sia di per sé decaduta come giustamente rilevato dall'autorità inferiore, la scheda di coordinamento PSIA Parte IIIC/3a serie, TI-1 dell'aeroporto di Lugano-Agno riprende tutt'ora espressamente, per lo meno in termini generali, i concetti base dello sviluppo aeroportuale ivi contenuti, segnatamente per quanto concerne il perimetro dell'aeroporto, gli accessi, il suo ampliamento, le strutture provvisorie, ecc.:

« [...] La funzione e lo sviluppo dell'esercizio in vista dell'ampliamento dell'aerodromo secondo la concessione quadro sono coordinati con gli obiettivi del Piano direttore cantonale. Le previsioni del traffico aereo riportate nella concessione di esercizio (38'000 movimenti/ 700'000 passeggeri) corrispondono a questi obiettivi generali di sviluppo. Attualmente, sotto la direzione del Dipartimento del territorio, si sta elaborando un « Rapporto sulle prospettive ». Lo scopo di questo rapporto è di analizzare lo sviluppo del settore dell'aviazione nell'ambito della pianificazione cantonale del territorio (revisione del Piano Direttore cantonale del 1990) [...].

[...] L'infrastruttura, il perimetro e l'esercizio dell'aerodromo secondo concessione quadro e la concessione di esercizio sono coordinati con le esigenze di utilizzazione e di protezione circostanti. Restanti problemi in relazione alle utilizzazioni circostanti sono indicati nel verbale di coordinazione e sono da risolvere a livello cantonale. La procedura per la costruzione di edifici provvisori e stata regolata congiuntamente ai Comuni d'ubicazione. L'esercente intende allungare la pista a ca. 1'600 m. Questo ampliamento non è ancora stato coordinato. Con l'allungamento della pista si terrà conto del previsto sviluppo dei velivoli impiegati nel traffico aereo regionale e delle nuove norme internazionali (JAR OPS). Le condizioni di esercizio fissate nella concessione rimangono tuttavia invariate (38'000 movimenti / 700'000 passeggeri). Gli accertamenti tecnici sinora svolti privilegiano una soluzione con un allungamento della pista sia verso nord che verso sud. Una piccola parte dell'ampliamento della pista verso nord può essere realizzata all'interno del perimetro esistente. Affinché si possa realizzare l'intero ampliamento verso nord, occorre tuttavia spostare la strada a nord dell'aerodromo. Inoltre, verso sud è possibile ampliare la pista solo se si sposta il tracciato della strada cantonale esistente. Nel Piano dei trasporti del Luganese (PTL), ciò è previsto con la realizzazione della circonvallazione di Agno e Bioggio. La relativa Scheda del Piano Direttore cantonale (12.23.2.5) è stata inoltrata alla Confederazione per l'esame di merito volto alla sua approvazione. [...]

[...] Il perimetro dell'aerodromo delimita il comprensorio necessario per l'esercizio approvato secondo la concessione quadro per l'ampliamento dell'aeroporto (cfr. rappresentazione grafica dell'impianto). Gli edifici provvisori che non soddisfano la concessione quadro sono ammessi solo in motivati casi eccezionali. Essi devono essere necessari per il mantenimento dell'esercizio e non devono ostacolare l'ampliamento degli impianti aeroportuali secondo la concessione quadro. Queste costruzioni devono adempiere i criteri concordati tra i Comuni di ubicazione e l'esercente dell'aerodromo. Per poter far fronte al previsto sviluppo dei velivoli impiegati nel traffico regionale, occorre dal punto di vista tecnico allungare la pista. Questo ampliamento richiede ancora un coordinamento a livello di pianificazione del territorio con le utilizzazioni circostanti [...] ».

La predetta scheda di coordinamento PSIA non è infatti ancora stata aggiornata. In tali circostanze, il quadro giuridico applicabile all'aeroporto di Lugano-Agno non risulta qui facilmente determinabile e neppure privo di lacune, ciò che potrebbe potenzialmente dare adito a confusione. Di fatto, nel presente contesto si pone dunque la questione primordiale a sapere se, per effetto del rinvio contenuto nella scheda di coordinamento PSIA, la concessione quadro del 19 settembre 1996 sia tutt'ora applicabile o meno alle attuali procedure d'approvazione dei piani.

5.3.7 Sennonché tale questione può qui rimanere aperta. A mente dello scrivente Tribunale, nella misura in cui la predetta scheda di coordinamento PSIA riprende espressamente alcuni elementi della visione di sviluppo aeroportuale contenuta in detta concessione quadro, si deve infatti partire dal presupposto che perlomeno detti elementi contenuti nello stesso PSIA siano tutt'ora qui applicabili.

D'altro canto, quand'anche si ipotizzasse l'applicazione della concessione quadro del 16 settembre 1996, si dovrebbe comunque constatare che non sussistono tutt'ora i presupposti per la sua attuazione. Come visto, il presupposto di 500'000 passeggeri richiesto per la sua attuazione non è mai stato raggiunto dallo scalo luganese, sicché il progetto in esame non può in ogni caso essere considerato come un atto di attuazione dell'ampliamento dell'aeroporto di Lugano-Agno ivi contenuto (cfr. consid. 5.3.5 del presente giudizio). Detta concessione quadro non si oppone in ogni caso alla realizzazione di edifici provvisori. Quand'anche gli edifici provvisori fossero contrari alla concessione quadro, il PSIA indica che gli stessi « [...] devono essere necessari per il mantenimento dell'esercizio e non devono ostacolare l'ampliamento degli impianti aeroportuali [...] ». Certo, il PSIA parla anche di criteri stabiliti dai Comuni di ubicazione dell'aeroporto e il suo esercente. Tuttavia, nulla agli atti lascia pensare che tali criteri esistano, tant'è che neppure i ricorrenti o la controparte ne hanno apportato la prova. In tale contesto, determinante è quanto indicato nel PSIA.

5.4 Stabilito il quadro giuridico applicabile, occorre ora esaminare il progetto in questione. Come visto, il progetto prevede la costruzione di due nuovi hangar in sostituzione di quelli esistenti all'interno del perimetro dell'aeroporto, con spostamento dei locali dei pompieri, della dogana e della Cargo Logic, per lo stazionamento dei velivoli. Non si tratta di un progetto che attua la concessione quadro del 19 settembre 1996 e tanto meno di un progetto che amplia le strutture aeroportuali ai sensi del PSIA, lo stesso andando a sostituire delle strutture esistenti. La realizzazione delle nuove strutture non produrrà poi alcuna modifica del volume e della tipologia del traffico aereo in circolazione, ma permetterà unicamente di aumentare la capacità di parcheggio dei velivoli.

Ciò premesso, da un esame della documentazione agli atti, risulta chiaramente che detti hangar - contrariamente a quanto indicato dalla controparte - non possono essere qualificati di edifici definitivi, bensì unicamente di edifici a carattere temporaneo. In particolare, nella premessa della relazione tecnica del 18 aprile 2014 (cfr. atto n. 1c dell'inc. DATEC, pag. 2), viene espressamente precisato che il progetto:

« [...] comprende l'edificazione di strutture necessarie all'attività dell'aeroporto di Lugano Agno. I vari elementi costruttivi potranno essere smontati, spostati e rimontati in altro loco. Il tipo di costruzione previsto permette al committente di essere molto elastico in funzione delle necessità del momento [...] ».

Circa i materiali usati per la costruzione dei due hangar, la perizia tecnica precisa che (cfr. atto n. 1c dell'inc. DATEC, pag. 3):

« [...] Trattandosi di manufatti precari si è optato per l'utilizzo di materiali che potranno in futuro essere smontati e riciclati. La particolare struttura dell'aviorimesse permette un eventuale smontaggio e/o spostamento in altro luogo [...] ».

In merito alla sua conformità con il PSIA, la perizia tecnica sottolinea inoltre che (cfr. atto n. 1c dell'inc. DATEC, pag. 9):

« [...] L'uso di strutture prefabbricate e di facile smontaggio/rimontaggio per i fabbricati previsti nel progetto permetterà di rivedere e/o riposizionare almeno parte degli spazi (in particolare gli hangar) senza quindi pregiudicare un futuro ordinato sviluppo secondo il "Piano settoriale dell'infrastruttura aeronautica (PSIA)" e scheda relativa all'aerodromo regionale di Lugano-Agno ed al Masterplan [...] ».

Il concetto di strutture facilmente montabili/smontabili viene ripreso dallo stesso RIA del 13 maggio 2014, ove viene precisato che (cfr. atto n. 1h dell'inc. DATEC, pag. 2):

« [...] il progetto prevede l'edificazione di vari elementi [...] che potranno essere smontati, spostati e rimontati in altro loco. Il tipo di costruzione previsto permette una grande elasticità in funzione delle necessità del momento [...] ».

In tali circostanze, vi sono validi motivi di ritenere che qualora dovesse essere deciso un ampliamento dell'aeroporto, dette strutture non saranno di alcun ostacolo a quest'ultimo, potendo per l'appunto essere verosimilmente montate e smontate senza comportare problemi tecnici insormontabili. Tenuto altresì conto della loro funzione di mero stazionamento dei velivoli, si può dunque partire dal presupposto che si tratta di elementi che non pregiudicheranno in alcun modo lo sviluppo futuro degli impianti aeroportuali. Il progetto risulta pertanto conforme al PSIA. Anche ammettendo un'ipotetica applicabilità della concessione quadro del 16 settembre 1996, in presenza di strutture provvisorie o perlomeno temporanee, il progetto andrebbe comunque considerato come attuabile. Per tali motivi, le censure sollevate dai ricorrenti su questo punto vanno respinte.

6.
Il ricorrente 2 contesta il progetto dal punto di vista della sua sostenibilità economica, nella misura comporterebbe degli ingenti costi preventivati a 5 milioni di franchi a carico della Città di Lugano, quale azionista della controparte, per la realizzazione di strutture soltanto provvisorie allo scopo di rimessaggio dei velivoli, allorquando dette strutture sarebbero già esistenti nell'aeroporto. Di fatto mancherebbero semmai dei locali e spazi dedicati alla manutenzione dei velivoli. Sulla motivazione del progetto, il DATEC non si sarebbe minimamente confrontato con la sua contestazione (cfr. ricorso 4 febbraio 2016, pag. 3 segg.).

Sennonché tale censura non è qui di alcun rilievo, nella misura in cui l'aspetto economico del progetto, segnatamente l'opportunità o meno di realizzare un'opera soltanto provvisoria dai costi importanti, è qui irrilevante ai fini della sua approvazione, così come giustamente sottolineato dall'autorità inferiore (cfr. presa di posizione 22 marzo 2016, consid. 3.2). Non sta infatti al Tribunale e neppure all'autorità d'approvazione dei piani giudicare dell'opportunità economica di procedere alla costruzione di un determinato progetto di impianto aeroportuale piuttosto che di un altro. A dette istanze incombe unicamente il compito di sincerarsi della compatibilità del progetto con il PSIA e il diritto federale pertinente (cfr. consid. 4.2 del presente giudizio). Quand'anche la Città di Lugano dovesse utilizzare impropriamente le proprie risorse finanziarie - critica che né l'autorità inferiore, né lo scrivente Tribunale muove in nessun modo nel caso concreto - ciò non violerebbe comunque il diritto federale e non costituirebbe di certo un valido motivo per negare l'approvazione dei piani. Per tale motivo, la censura del ricorrente 2 va qui respinta.

7.

7.1 Entrambi i ricorrenti contestano altresì il progetto, in quanto ritengono che difetterebbe una sufficiente urbanizzazione, non sussistendo un sufficiente accesso contrariamente a quanto prescritto dal diritto federale per il rilascio della licenza edilizia (cfr. art. 19 cpv. 1
SR 700 Legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (Legge sulla pianificazione del territorio, LPT) - Legge sulla pianificazione del territorio
LPT Art. 19 Urbanizzazione - 1 Un fondo è urbanizzato se, ai fini della prevista utilizzazione, vi è accesso sufficiente e le necessarie condotte d'acqua, d'energia e d'evacuazione dei liquami arrivano così vicine da rendere possibile un raccordo senza dispendio rilevante.
1    Un fondo è urbanizzato se, ai fini della prevista utilizzazione, vi è accesso sufficiente e le necessarie condotte d'acqua, d'energia e d'evacuazione dei liquami arrivano così vicine da rendere possibile un raccordo senza dispendio rilevante.
2    L'ente pubblico urbanizza le zone edificabili entro i termini previsti dal programma di urbanizzazione; se necessario, può scaglionare l'urbanizzazione. Il diritto cantonale disciplina i contributi dei proprietari fondiari.47
3    Se l'ente pubblico non urbanizza le zone edificabili nei termini previsti, deve permettere ai proprietari fondiari di provvedere da sé all'urbanizzazione dei fondi secondo i piani approvati dall'ente pubblico oppure di anticipare le spese d'urbanizzazione giusta il diritto cantonale.48
LPT e art. 22 cpv. 2 lett. b
SR 700 Legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (Legge sulla pianificazione del territorio, LPT) - Legge sulla pianificazione del territorio
LPT Art. 22 Autorizzazione edilizia - 1 Edifici o impianti possono essere costruiti o trasformati solo con l'autorizzazione dell'autorità.
1    Edifici o impianti possono essere costruiti o trasformati solo con l'autorizzazione dell'autorità.
2    L'autorizzazione è rilasciata solo se:
a  gli edifici o gli impianti sono conformi alla funzione prevista per la zona d'utilizzazione; e
b  il fondo è urbanizzato.
3    Sono riservate le altre condizioni previste dal diritto federale e cantonale.
LPT; art. 27d cpv. 1 lett. b
SR 748.131.1 Ordinanza del 23 novembre 1994 sull'infrastruttura aeronautica (OSIA)
OSIA Art. 27d Condizioni per l'approvazione dei piani - 1 I piani sono approvati se il progetto:
1    I piani sono approvati se il progetto:
a  rispetta le decisioni del PSIA;
b  soddisfa le esigenze del diritto federale, segnatamente le esigenze specifiche della navigazione aerea e tecniche nonché quelle legate alla pianificazione del territorio e alla protezione dell'ambiente, della natura e del paesaggio.
2    Le domande formulate in base al diritto cantonale si devono prendere in considerazione sempreché l'esercizio o la costruzione dell'aerodromo non ne siano limitati in modo sproporzionato.
OSIA). A mente del ricorrente 1, la via Aeroporto non costituirebbe un accesso adeguato ad accogliere il traffico connesso con le infrastrutture del progetto in esame per motivi di viabilità e di sicurezza del traffico, questione che l'autorità inferiore non avrebbe a torto esaminato. La via Aeroporto corrisponderebbe infatti ad una strada di quartiere che servirebbe un comparto abitativo ed avrebbe un calibro ridotto e con ostacoli architettonici (file di alberi, assenza di marciapiedi per i pedoni, presenza di un parco giochi tra l'area aeroportuale e l'incrocio con via Pestariso, ecc.), tali da non permettere neppure l'incrocio di veicoli che la percorrono in senso opposto o perlomeno rendere difficile il transito sulla stessa (cfr. ricorso 2 febbraio 1016, punti n. 12.1-12.3). Il ricorrente 1 sottolinea poi che la concessione quadro del 16 settembre 1996 prevedeva la realizzazione di un accesso alternativo verso nord, già disponibile in forma di pista sterrata e che potrebbe essere sistemato in maniera definitiva senza troppi problemi (cfr. ricorso 2 febbraio 1016, punto n. 12.3 in fine). Dal canto suo, il ricorrente 2 si oppone all'utilizzo a sud della via Aeroporto da parte dei passeggeri, tale ingresso essendo riservato solo alle merci e ai dipendenti dello scalo. Di diverso avviso rispetto al ricorrente 1, egli si oppone tuttavia ad un ipotetico utilizzo dell'accesso verso nord attraverso la strada sterrata ivi presente, sottolineando che, a tenore della concessione d'esercizio del 16 settembre 1996, per gli utenti dello scalo l'unico accesso consentito sarebbe dalla via Fausto Coppi (cfr. ricorso 4 febbraio 2016, pag. 10 segg.). Entrambi i ricorrenti ritengono inoltre che l'utilizzo della via Aeroporto comporterà un aumento notevole del traffico, circostanza che l'autorità inferiore non avrebbe né esaminato né considerato nella sua valutazione del progetto (cfr. ricorso 2 febbraio 1016, punto n. 12.4; ricorso 4 febbraio 2016, pag. 10 segg.).

7.2 Al riguardo, lo scrivente Tribunale rileva quanto segue. La questione che qui si pone in rapporto all'accesso all'aeroporto dalla via Aeroporto, dalla via Fausto Coppi e/o dalla strada sterrata non è nuova né per lo scrivente Tribunale, né per le parti in causa, essendosi già posta in passato nell'ambito dell'approvazione della concessione quadro del 16 settembre 1996 e della concessione d'esercizio del 16 settembre 1996, confermate dall'Alta Corte (cfr. DTF 125 II 643). Sono infatti le due predette concessioni che - insieme alla scheda coordinamento PSIA del 18 agosto 2004, Parte IIIC/3a serie, TI-1 - regolano gli attuali accessi all'aeroporto e quelli futuri in rapporto ad un suo eventuale ampliamento.

7.2.1 Attualmente, come giustamente rilevato da tutte le parti in causa, la concessione d'esercizio del 16 settembre 1996 prevede effettivamente che l'accesso per i passeggeri da e verso l'aeroporto di Lugano-Agno debba avvenire lungo il perimetro dell'aeroporto sulla via Fausto Coppi, a loro riservata. Nell'interesse dei vicini quartieri residenziali, l'accesso dalla via Aeroporto è infatti riservato al solo traffico merci e di servizio, così come i posteggi che si trovano in fondo a detta via. I passeggeri e gli altri utenti dell'aeroporto di Lugano-Agno devono utilizzare i parcheggi a loro disposizione lungo la via Fausto Coppi (cfr. concessione d'esercizio del 16 settembre 1996, punti n. 3.6.4 e 3.6.5).

Il progetto in esame rispetta quanto prescritto in detta concessione, in quanto non comporta alcuna modifica degli accessi esistenti, né dal punto di vista del loro tracciato, né in rapporto ai loro utenti. I 20 posteggi, che verranno creati in sostituzione di quelli da smantellare, continueranno ad essere ad uso esclusivo dei dipendenti dell'aeroporto, attraverso la via Aeroporto. In altri termini, i passeggeri e gli altri utenti dell'aeroporto non avranno il diritto di utilizzare né i 20 posteggi, né l'accesso da via Aeroporto. Difatti, essi continueranno ad utilizzare l'accesso da via Fausto Coppi e i posteggi ivi ubicati, a loro riservati. La situazione viaria dello scalo di Lugano-Agno non subirà pertanto alcuna modifica, così come confermato nel RIA del 13 maggio 2014 (cfr. atto n. 1h dell'inc. DATEC, punto n. 4.3):

« [...] il traffico veicolare in esercizio (utenza, fornitori, ecc.) non verrà modificato a livello di volume; l'unico cambiamento a cui si assisterà riguarda i tracciati utilizzati da una parte del personale per l'utilizzo dei 20 nuovi posteggi che verranno realizzati. I movimenti giornalieri medi stimati legati all'esercizio delle nuove infrastrutture equivalgono a ca. 10 movimenti/giornalieri per i veicoli leggeri (personale) e a 1 movimento/giornaliero per i veicoli pesanti (fornitori)[...] ».

Circa l'adeguatezza dell'accesso da via Aeroporto, in occasione del sopralluogo esperito il 20 giugno 2017 il Tribunale ha avuto modo di appurare di persona come detta strada sia circolabile unicamente ad una velocità massima di 30 km/h. Nonostante gli ostacoli ivi presenti, è comunque possibile incrociare due veicoli a passo d'uomo. Detta via d'accesso, che continuerà ad essere ad uso esclusivo del traffico merci e di servizio, verosimilmente non comporterà alcun problema dal punto di vista della sicurezza stradale (cfr. verbale del sopralluogo del 20 giugno 2017, pag. 12). Nelle circostanze attuali, l'accesso da via Aeroporto va pertanto considerato adeguato al suo uso attuale.

7.2.2 Per quanto concerne invece un ipotetico utilizzo della strada sterrata a nord dell'aeroporto in alternativa all'accesso da sud attraverso la via Aeroporto, lo scrivente Tribunale rileva come lo stesso non entri di per sé in linea di conto, non essendo previsto dal progetto in esame e neppure attualmente attuabile. La questione della creazione di un accesso da nord non è di certo nuova: essa rientra infatti nei progetti di costruzione originariamente previsti dalla concessione quadro del 16 settembre 1996 (cfr. predetta concessione quadro, punto n. 2.1.2), la cui realizzazione è in discussione da più di 20 anni, ma mai concretizzata (cfr. verbale del sopralluogo del 20 giugno 2017, pag. 16). Certo, la stessa scheda di coordinamento PSIA del 18 agosto 2004, Parte IIIC/3a serie, TI-1 (cfr. predetta scheda, pag. 2), nel più ampio contesto del progetto di ampliamento dell'aeroporto verso nord, contempla lo spostamento della strada da nord dell'aerodromo conformemente a quanto previsto nel Piano dei trasporti del Luganese (TPL) con la realizzazione della circonvallazione di Agno e Bioggio. Tuttavia, come indicato dall'autorità inferiore, dal rilascio delle due concessioni, non sono stati ancora realizzati né la deviazione Agno-Bioggio, né il summenzionato collegamento da nord, previsto dalla concessione quadro 16 settembre 1996.

7.2.3 Vero è anche che in occasione del sopralluogo esperito il 20 giugno 2017 il Tribunale ha potuto effettivamente constatare che tecnicamente una via d'accesso da nord di per sé esiste già, ma versa in uno stato che non ne permette un utilizzo adeguato. Si tratta infatti di una strada sterrata, ubicata appena dopo il parcheggio P5 in parte sul territorio del Comune di Bioggio e in parte su quello di Agno, sulla quale sono presenti numerosi buchi aventi un dislivello fino a 15 cm. Tale evenienza la rende poco praticabile e inutilizzabile dai veicoli bassi. Sulla stessa non è possibile incrociare due veicoli, nemmeno a passo d'uomo (cfr. verbale del sopralluogo del 20 giugno 2017, pag. 14). Tale circostanza non risulta tuttavia insormontabile. Come già rilevato dall'autorità inferiore (cfr. presa di posizione del 22 marzo 2017, consid. 3.3) nonché dimostrato dal ricorrente 1 con preventivo del 5 luglio 2017 della ditta B._______, con sede a Y._______, da lui prodotto il 7 agosto 2017, un ipotetico risanamento della strada sterrata a nord non solo risulta tecnicamente possibile, ma anche sostenibile dal punto di vista economico. La decisione circa la sua realizzazione o meno non spetta tuttavia al Tribunale e neppure all'autorità inferiore. L'eventuale concretizzazione di detto accesso da nord attraverso la strada sterrata è infatti di rilievo dei Comuni qui interessati, ossia i Comuni di Bioggio, di Agno e di Lugano. Spetterà semmai a loro, in collaborazione con l'aeroporto di Lugano-Agno, intraprendere i passi necessari per rendere adeguato l'accesso da nord.

7.3 Visto quanto precede, tenuto conto della situazione attuale, si deve constatare che per il traffico merci e di servizio l'unica via d'accesso esistente ed adeguata all'aeroporto di Lugano-Agno è rappresentata dalla via Aeroporto. Al fine di evitare un aumento del traffico sulla via Aeroporto, l'autorità inferiore ha circoscritto espressamente l'utilizzo dei 20 posteggi e di detto accesso ai dipendenti dell'aeroporto. Così come concepito, il progetto non risulta contrario né al PSIA, né alle due concessioni del 16 settembre 1996. In definitiva, si deve pertanto ritenere che il progetto non pone alcun problema dal punto di vista degli accessi veicolari e dell'urbanizzazione, sicché le censure dei ricorrenti vanno qui respinte.

8.
Il ricorrente 1 ritiene poi che il progetto sarebbe in contrasto con le norme di diritto cantonale in materia di parcheggi, ossia gli artt. 51 segg. del regolamento del 20 dicembre 2011 della legge cantonale sullo sviluppo territoriale (RLst, RL 7.1.1.1.1), e con gli obiettivi e le esigenze del PSIA connessi con il trasporto pubblico, nella misura in cui l'autorità inferiore non avrebbe determinato il numero di parcheggi necessari sulla base della predetta normativa cantonale (cfr. ricorso 2 febbraio 1016, punti 13.1-13.5).

Al riguardo lo scrivente Tribunale rileva quanto segue. Come visto, in virtù dell'art. 37 cpv. 4
SR 748.0 Legge federale del 21 dicembre 1948 sulla navigazione aerea (LNA)
LNA Art. 37
1    Per la costruzione e la modifica di edifici e impianti che servono totalmente o preponderantemente all'esercizio di un aerodromo (impianti aeroportuali) occorre un'approvazione dei piani. Sono considerati impianti aeroportuali anche le strutture di raccordo e i cantieri connessi con gli impianti e l'esercizio.
1bis    Il Consiglio federale può stabilire a quali condizioni i piani di progetti di importanza secondaria sono esenti dall'obbligo di approvazione.120
a  per gli aeroporti il DATEC;
b  per i campi d'aviazione l'UFAC.
3    Con l'approvazione dei piani sono rilasciate tutte le autorizzazioni necessarie secondo il diritto federale.
4    Non è necessaria alcuna autorizzazione o piano del diritto cantonale. Va tenuto conto del diritto cantonale per quanto esso non limiti in modo sproporzionato la costruzione e l'esercizio dell'aerodromo.
5    Per progetti che incidono considerevolmente sulla pianificazione del territorio e sull'ambiente, occorre di regola un piano settoriale secondo la legge federale del 22 giugno 1979121 sulla pianificazione del territorio.
LNA, va tenuto conto del diritto cantonale solo se esso non limita in modo sproporzionato la costruzione e l'esercizio di un aerodromo (cfr. consid. 4.2 del presente giudizio). Nel caso specifico, nel proprio parere del 21 aprile 2015 il Cantone Ticino - consultato in merito al predetto progetto - non ha sollevato alcun problema specifico in merito ai posteggi e ad una loro valutazione sulla base della RLst invocata dal ricorrente 1 (cfr. atto n. 26 dell'inc. DATEC). In tali circostanze, così come giustamente rilevato dall'autorità inferiore (cfr. presa di posizione del 22 marzo 2016, consid. 3.4), non vi è alcun motivo di approfondire ulteriormente la conformità del progetto al diritto cantonale, tale questione dovendo essere considerata come evasa. Ad ogni modo, il progetto non comporterà alcun aumento dei posteggi: i 20 posteggi che verranno creati andranno a sostituire i 20 posteggi ubicati in un altro punto e saranno a disposizione dei soli dipendenti dell'aeroporto; gli utenti dell'aeroporto continueranno ad utilizzare i posteggi a loro riservati in via Fausto Coppi. La costruzione dei 20 posteggi non avrà pertanto nessun impatto né sul traffico, né sul numero di utenti dei posteggi. Di fatto, la situazione rimarrà praticamente invariata, così come si evince dallo stesso RIA del 13 maggio 2014 (cfr. atto n. 1h dell'inc. DATEC, punto n. 4.3). Nella misura in cui il progetto risulta conforme al PSIA e al diritto federale, la censura del ricorrente 1 non può pertanto che essere respinta.

9.
Il ricorrente 2 solleva delle lacune nel progetto dal punto di vista strutturale, in quanto ritiene che il volume d'aria minimo disponibile nei due hangar per i collaboratori dell'aeroporto sarebbe insufficiente, tenuto conto delle dimensioni ridotte dei locali, segnatamente di quella degli spazi della dogana di soli 3.70 m2 (cfr. ricorso 4 febbraio 2016, pag. 7 seg.).

In proposito, lo scrivente Tribunale rileva quanto segue. Da un esame dei piani del progetto risulta effettivamente che negli spazi riservati alla dogana vi è un piccolo locale di soli 3.70 m2 (cfr. atto n. 1j dell'inc. DATEC). Il ricorrente 2 dimentica tuttavia che tale piccolo locale è inglobato ad un locale più grande di ben 40.75 m2 a disposizione della dogana, ciò che lascia pensare che si tratti invero di uno sgabuzzino o di un locale di servizio. Tale ipotesi trova peraltro conferma nelle spiegazioni fornite dalla controparte, la quale ha espressamente indicato che detto locale non è una postazione di lavoro ma solo di controllo, per cui i lavoratori si tratterranno solo pochi minuti per il disbrigo di talune pratiche. Questo piccolo locale è inoltre collegato con gli spazi adiacenti con degli sportelli/finestre (cfr. risposta del 21 marzo 2016, pag. 6). Analogo discorso vale per quanto concerne lo sportello di 3 m2 ubicato negli uffici CLogic di 23.40 m2. Tenuto conto di quanto precede, da un esame dei piani del progetto e delle dimensioni dei locali ivi indicate, il Tribunale non intravvede pertanto alcun motivo per ritenere che vi sarebbe un problema a livello del volume d'aria disponibile per i dipendenti dei due nuovi hangar. La censura del ricorrente 2 non può pertanto che essere respinta.

10.

10.1 Il ricorrente 2 sostiene che il progetto - visto l'impatto incisivo della struttura aeroportuale tanto per dimensioni quanto per i differenti tipi di emissioni che sarebbe atta a generare - porrebbe problemi dal punto di vista della protezione dell'ambiente, della natura e del paesaggio, trattandosi di una soluzione transitoria non idonea a riorganizzare lo scalo di Agno in maniera appropriata, così come indicato anche dall'Ufficio del paesaggio e della natura (cfr. ricorso 4 febbraio 2016, pag. 8 seg.).

In proposito, il Tribunale rivela quanto segue. Da un esame degli atti dell'incarto risulta che la problematica dell'impatto ambientale è stata esaminata in dettaglio durante la procedura d'approvazione dei piani, tant'è ch'essa è stata oggetto del RIA del 13 maggio 2014 nella forma di un'indagine preliminare (cfr. atto n. 1h dell'inc. DATEC) nonché di ulteriori studi, segnatamente in rapporto allo smaltimento delle acque e alle immissioni di rumore. Su richiesta delle autorità cantonali e federali, detto RIA è infatti stato aggiornato e rivisto con complemento 13 gennaio 2015 (cfr. atto n. 24a dell'inc. DATEC) nonché con complemento atti nr. 2 del mese di febbraio 2015 (cfr. atto n. 25 dell'inc. DATEC). Il progetto approvato tiene conto delle considerazioni delle autorità specializzate, in particolare del parere dell'UFAM del 12 agosto 2015 (cfr. atto n. 29 dell'inc. DATEC), del parere dell'UFAC del 12 novembre 2014 (cfr. atto n. 18 dell'inc. DATEC), e del parere del Cantone Ticino del 21 aprile 2015 (cfr. atto n. 26 dell'inc. DATEC), sicché si deve considerare quest'ultimo come conforme dal punto di vista della legislazione sulla protezione dell'ambiente, della natura e del paesaggio. Che si tratti di un impianto provvisorio e non definitivo, non è di certo una circostanza che pone problemi dal punto di vista ambientale, lo stesso potendo peraltro essere facilmente smontato a seconda del futuro sviluppo dell'aeroporto, come già rilevato in precedenza (cfr. consid. 5.4 del presente giudizio). In tali circostanze, la censura del ricorrente va dunque respinta.

10.2 Il ricorrente 2 solleva un problema con la gestione dello smaltimento delle acque meteoriche, in particolare la gestione dei flussi verso il riale Barboi. A suo avviso, vi sarebbe un potenziale rischio di danno tangibile, in quanto atta a causare un allagamento dovuto all'acqua piovana in esubero dai sedimi aeroportuali che andrebbe a scaricarsi sulla particella di sua proprietà, tenuto conto altresì dell'importante dislivello che verrebbe a crearsi tra i sedimi dell'aeroporto e la predetta particella di sua proprietà (cfr. ricorso 4 febbraio 2016, pag. 9 segg.).

Al riguardo, il Tribunale rileva come da un esame degli atti dell'incarto risulti che sia le autorità cantonali che quelle federali hanno esaminato attentamente la problematica dello smaltimento delle acque meteoriche e segnalato i problemi in rapporto al riale Barboi (cfr. atto n. 18 dell'inc. DATEC), tant'è che il progetto è stato successivamente adattato dalla controparte in collaborazione con le autorità cantonali ticinesi per migliorare la sicurezza da questo punto di vista, così come si evince in particolare dal complemento al RIA del 13 gennaio 2015 (cfr. atto n. 24a dell'inc. DATEC, punto n. 2.6). Nel corso della procedura d'approvazione dei piani, il piano di smaltimento delle acque meteoriche è stato completamente rivisto proprio per evitare che in caso di regime di piena le acque meteoriche vengano fatte confluire nel riale Barboi (cfr. atti n. 24a-24g dell'inc. DATEC, punto n. 2.6). Come indicato dall'autorità inferiore (cfr. presa di posizione del 22 marzo 2016, consid. 3.5), detta soluzione è stata esaminata e poi approvata dai servizi cantonali e federali competenti (cfr. atti n. 26 e 29 dell'inc. DATEC) e da ultimo dall'autorità d'approvazione dei piani. In tali circostanze, il Tribunale non intravvede alcun valido motivo per discostarsi dal giudizio dell'autorità inferiore e ritenere la sussistenza di un problema per i fondi del ricorrente 2. In tali circostanze, si deve ritenere la problematica dello smaltimento delle acque come evasa. La censura del ricorrente 2 va dunque qui respinta.

11.
Il ricorrente 2 solleva altresì una disparità di trattamento, in quanto nel suo caso gli sarebbe stata negata recentemente in via preliminare e preconsultiva la licenza edilizia per la costruzione di una struttura alberghiera, su parte di un sedime interessato dalla progettazione PSIA. Autorizzando la costruzione dei nuovi hangar provvisori, ma invero definitivi, si creerebbe dunque una situazione di disparità di trattamento (cfr. ricorso 4 febbraio 2016, pag. 14 seg.).

Al riguardo, il Tribunale rileva quanto segue. Una decisione - o un atto legislativo - viola il principio dell'uguaglianza di trattamento quando stabilisce delle distinzioni giuridiche che non sono giustificate da alcun motivo ragionevole in considerazione della situazione di fatto da regolamentare o nel caso in cui omette di fare delle distinzioni che si impongono tenuto conto delle circostanze. In altre parole, c'è una violazione del principio dell'uguaglianza di trattamento quando ciò che è simile non è trattato in maniera identica e ciò che diverso non è trattato in maniera differente. Occorre che il trattamento differente - o simile - ingiustificato sia in relazione con una situazione di fatto importante (cfr. DTF 134 I 23 consid. 9.1; 131 V 107 consid. 3.4.2; [tra le tante] sentenza del TAF A-524/2014 del 23 giugno 2015 consid. 5.1.2 con rinvii).

Ciò premesso, la richiesta di non autorizzare la costruzione dei due nuovi hangar, in quanto la licenza edilizia andrebbe negata alla controparte in virtù del principio dell'uguaglianza di trattamento di cui all'art. 8
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 8 Uguaglianza giuridica - 1 Tutti sono uguali davanti alla legge.
1    Tutti sono uguali davanti alla legge.
2    Nessuno può essere discriminato, in particolare a causa dell'origine, della razza, del sesso, dell'età, della lingua, della posizione sociale, del modo di vita, delle convinzioni religiose, filosofiche o politiche, e di menomazioni fisiche, mentali o psichiche.
3    Uomo e donna hanno uguali diritti. La legge ne assicura l'uguaglianza, di diritto e di fatto, in particolare per quanto concerne la famiglia, l'istruzione e il lavoro. Uomo e donna hanno diritto a un salario uguale per un lavoro di uguale valore.
4    La legge prevede provvedimenti per eliminare svantaggi esistenti nei confronti dei disabili.
Cost. è qui del tutto irragionevole e non può in nessun modo essere seguita dal Tribunale. In effetti, il principio dell'uguaglianza di trattamento in diritto pubblico non può di fatto implicare che lo Stato neghi una licenza edilizia per la costruzione di impianti aeroportuali necessari al funzionamento dello scalo di Lugano-Agno di interesse rilevante per l'intera collettività, laddove il progetto risulti conforme al PSIA e al diritto federale pertinente, per il solo motivo che ad un terzo non sarebbe stata concessa la licenza edilizia per la costruzione di una struttura di mero interesse privato. La costruzione di una struttura alberghiera da parte del ricorrente 2 all'interno del perimetro dell'aeroporto non è di certo comparabile alla costruzione di due hangar, il cui unico scopo è quello di permettere lo stazionamento adeguato dei velivoli all'interno dell'aeroporto. Se i nuovo hangar risultano conformi al PSIA, ciò non è chiaramente il caso di ipotetiche strutture alberghiere o di qualsiasi altro genere non al servizio dell'aeroporto di Lugano-Agno. Si tratta dunque di due situazioni ben diverse. In tali circostanze, non è ravvisabile alcuna violazione del principio dell'uguaglianza di trattamento, sicché la censura del ricorrente 2 non può che essere qui respinta.

12.
In conclusione, alla luce di tutto quanto suesposto, la decisione d'approvazione dei piani del 30 dicembre 2015 qui in esame non risulta contraria al diritto federale, non può inoltre essere considerata né frutto di un eccesso o di un abuso del potere di apprezzamento dell'autorità inferiore né - per quanto verificabile anche in quest'ottica - inadeguata. Non è poi ravvisabile alcuna violazione del principio dell'uguaglianza di trattamento. In tali circostanze, la decisione impugnata va pertanto qui integralmente confermata e i due ricorsi integralmente respinti.

13.
In considerazione dell'esito della lite, giusta l'art. 63 cpv. 1
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 63
1    L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali.
2    Nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore ne delle autorità federali, che promuovano il ricorso e soccombano; se l'autorità ricorrente, che soccombe, non è un'autorità federale, le spese processuali le sono addossate in quanto la causa concerna interessi pecuniari di enti o d'istituti autonomi.
3    Alla parte vincente possono essere addossate solo le spese processuali che abbia cagionato violando le regole di procedura.
4    L'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali. Stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito. Se sussistono motivi particolari, può rinunciare interamente o in parte a esigere l'anticipo.100
4bis    La tassa di decisione è stabilita in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Il suo importo oscilla:
a  da 100 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario;
b  da 100 a 50 000 franchi nelle altre controversie.101
5    Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla determinazione delle tasse.102 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005103 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010104 sull'organizzazione delle autorità penali.105
PA, le spese processuali vanno di principio poste in solido a carico dei due ricorrenti qui totalmente soccombenti (cfr. art. 1 segg. del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF; RS 173.320.2]). Nella misura in cui il ricorrente 1 è un ente pubblico, allo stesso non può tuttavia essere imputata alcuna spesa processuale (cfr. art. 63 cpv. 2
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 63
1    L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali.
2    Nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore ne delle autorità federali, che promuovano il ricorso e soccombano; se l'autorità ricorrente, che soccombe, non è un'autorità federale, le spese processuali le sono addossate in quanto la causa concerna interessi pecuniari di enti o d'istituti autonomi.
3    Alla parte vincente possono essere addossate solo le spese processuali che abbia cagionato violando le regole di procedura.
4    L'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali. Stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito. Se sussistono motivi particolari, può rinunciare interamente o in parte a esigere l'anticipo.100
4bis    La tassa di decisione è stabilita in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Il suo importo oscilla:
a  da 100 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario;
b  da 100 a 50 000 franchi nelle altre controversie.101
5    Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla determinazione delle tasse.102 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005103 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010104 sull'organizzazione delle autorità penali.105
PA).

Nella fattispecie, tenuto conto della complessità della causa, degli atti istruttori - in particolar modo del sopralluogo del 20 giugno 2017 - e degli atti dell'incarto, esse sono fissate a 4'000 franchi (cfr. art. 3
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF)
TS-TAF Art. 3 Tassa di giustizia nelle cause senza interesse pecuniario - Nelle cause senza interesse pecuniario, la tassa di giustizia varia:
a  tra 200 e 3000 franchi se la causa è giudicata da un giudice unico;
b  tra 200 e 5000 franchi negli altri casi.
TS-TAF). Alla crescita in giudicato del presente giudizio, la parte a carico del ricorrente 2 di 2'000 franchi verrà detratta interamente dall'anticipo spese di 2'000 franchi da lui versato a suo tempo.

Visto l'esito della lite, si giustifica altresì l'assegnazione alla controparte - patrocinata da un avvocato iscritto all'albo degli avvocati - di un'indennità a titolo di ripetibili dell'importo di 2'000 franchi (cfr. art. 7 cpv. 1
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF)
TS-TAF Art. 7 Principio
1    La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa.
2    Se la parte vince solo parzialmente, le spese ripetibili sono ridotte in proporzione.
3    Le autorità federali e, di regola, le altre autorità con qualità di parte non hanno diritto a un'indennità a titolo di ripetibili.
4    Se le spese sono relativamente modeste, si può rinunciare a concedere alla parte un'indennità a titolo di ripetibili.
5    L'articolo 6a è applicabile per analogia.7
TS-TAF). Tale importo è posto in solido a carico dei ricorrenti e dovrà essere da loro versato alla controparte alla crescita in giudicato del presente giudizio.

(il dispositivo è indicato alla pagina seguente)

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1.
I due ricorsi sono integralmente respinti.

2.
Le spese processuali di 2'000 franchi sono poste a carico del ricorrente 2. Alla crescita in giudicato del presente giudizio, detto importo verrà detratto interamente dall'anticipo spese di 2'000 franchi da lui versato a suo tempo.

3.
Ad avvenuta crescita in giudicato del presente giudizio, i ricorrenti corrisponderanno in solido alla controparte l'importo di 2'000 franchi a titolo di indennità di ripetibili.

4.
Comunicazione a:

- ricorrente 1 (atto giudiziario)

- ricorrente 2 (atto giudiziario)

- controparte (atto giudiziario)

- autorità inferiore (n. di rif. *** / fep; atto giudiziario)

Il presidente del collegio: La cancelliera:

Claudia Pasqualetto Péquignot Sara Pifferi

Rimedi giuridici:

Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF)
TS-TAF Art. 7 Principio
1    La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa.
2    Se la parte vince solo parzialmente, le spese ripetibili sono ridotte in proporzione.
3    Le autorità federali e, di regola, le altre autorità con qualità di parte non hanno diritto a un'indennità a titolo di ripetibili.
4    Se le spese sono relativamente modeste, si può rinunciare a concedere alla parte un'indennità a titolo di ripetibili.
5    L'articolo 6a è applicabile per analogia.7
segg., 90 e segg. e 100 LTF). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 42 Atti scritti - 1 Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati.
1    Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati.
2    Nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Qualora il ricorso sia ammissibile soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o un caso particolarmente importante per altri motivi, occorre spiegare perché la causa adempie siffatta condizione.14 15
3    Se sono in possesso della parte, i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati; se l'atto scritto è diretto contro una decisione, anche questa deve essere allegata.
4    In caso di trasmissione per via elettronica, la parte o il suo patrocinatore deve munire l'atto scritto di una firma elettronica qualificata secondo la legge del 18 marzo 201616 sulla firma elettronica. Il Tribunale federale determina mediante regolamento:
a  il formato dell'atto scritto e dei relativi allegati;
b  le modalità di trasmissione;
c  le condizioni alle quali può essere richiesta la trasmissione successiva di documenti cartacei in caso di problemi tecnici.17
5    Se mancano la firma della parte o del suo patrocinatore, la procura dello stesso o gli allegati prescritti, o se il patrocinatore non è autorizzato in quanto tale, è fissato un congruo termine per sanare il vizio, con la comminatoria che altrimenti l'atto scritto non sarà preso in considerazione.
6    Gli atti illeggibili, sconvenienti, incomprensibili, prolissi o non redatti in una lingua ufficiale possono essere del pari rinviati al loro autore affinché li modifichi.
7    Gli atti scritti dovuti a condotta processuale da querulomane o altrimenti abusiva sono inammissibili.
LTF).

Data di spedizione:
Informazioni decisione   •   DEFRITEN
Documento : A-709/2016
Data : 23. novembre 2017
Pubblicato : 17. agosto 2018
Sorgente : Tribunale amministrativo federale
Stato : Inedito
Ramo giuridico : Opere pubbliche e trasporti
Oggetto : Approvazione dei piani per l'edificazione di nuovi hangar. Decisione annullata, TF 1C_14/2018 del 11.07.2018.


Registro di legislazione
Cost: 8 
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 8 Uguaglianza giuridica - 1 Tutti sono uguali davanti alla legge.
1    Tutti sono uguali davanti alla legge.
2    Nessuno può essere discriminato, in particolare a causa dell'origine, della razza, del sesso, dell'età, della lingua, della posizione sociale, del modo di vita, delle convinzioni religiose, filosofiche o politiche, e di menomazioni fisiche, mentali o psichiche.
3    Uomo e donna hanno uguali diritti. La legge ne assicura l'uguaglianza, di diritto e di fatto, in particolare per quanto concerne la famiglia, l'istruzione e il lavoro. Uomo e donna hanno diritto a un salario uguale per un lavoro di uguale valore.
4    La legge prevede provvedimenti per eliminare svantaggi esistenti nei confronti dei disabili.
29
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 29 Garanzie procedurali generali - 1 In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole.
1    In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole.
2    Le parti hanno diritto d'essere sentite.
3    Chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo. Ha inoltre diritto al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti.
LNA: 37 
SR 748.0 Legge federale del 21 dicembre 1948 sulla navigazione aerea (LNA)
LNA Art. 37
1    Per la costruzione e la modifica di edifici e impianti che servono totalmente o preponderantemente all'esercizio di un aerodromo (impianti aeroportuali) occorre un'approvazione dei piani. Sono considerati impianti aeroportuali anche le strutture di raccordo e i cantieri connessi con gli impianti e l'esercizio.
1bis    Il Consiglio federale può stabilire a quali condizioni i piani di progetti di importanza secondaria sono esenti dall'obbligo di approvazione.120
a  per gli aeroporti il DATEC;
b  per i campi d'aviazione l'UFAC.
3    Con l'approvazione dei piani sono rilasciate tutte le autorizzazioni necessarie secondo il diritto federale.
4    Non è necessaria alcuna autorizzazione o piano del diritto cantonale. Va tenuto conto del diritto cantonale per quanto esso non limiti in modo sproporzionato la costruzione e l'esercizio dell'aerodromo.
5    Per progetti che incidono considerevolmente sulla pianificazione del territorio e sull'ambiente, occorre di regola un piano settoriale secondo la legge federale del 22 giugno 1979121 sulla pianificazione del territorio.
37f
SR 748.0 Legge federale del 21 dicembre 1948 sulla navigazione aerea (LNA)
LNA Art. 37f
1    Chi ha qualità di parte secondo le prescrizioni della legge federale del 20 dicembre 1968134 sulla procedura amministrativa può, durante il termine di deposito dei piani, fare opposizione presso l'autorità competente per l'approvazione dei piani.135 Se non fa opposizione, è escluso dal seguito della procedura.
2    Chi ha qualità di parte per gli impianti aeroportuali secondo le prescrizioni della LEspr136 può, durante il termine di deposito dei piani, far valere tutte le istanze di cui all'articolo 33 LEspr.137
3    I Comuni salvaguardano i loro interessi mediante opposizione.
LPAmb: 10a
SR 814.01 Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente
LPAmb Art. 10a Esame dell'impatto sull'ambiente - 1 Prima di prendere decisioni in materia di pianificazione, costruzione o trasformazione di impianti, l'autorità ne esamina il più presto possibile la compatibilità con le esigenze ecologiche.
1    Prima di prendere decisioni in materia di pianificazione, costruzione o trasformazione di impianti, l'autorità ne esamina il più presto possibile la compatibilità con le esigenze ecologiche.
2    Sottostanno all'esame dell'impatto sull'ambiente gli impianti che possono gravare notevolmente sull'ambiente al punto da rendere presumibilmente necessaria l'adozione di misure specifiche al progetto o all'ubicazione al fine di garantire l'osservanza delle prescrizioni sulla protezione dell'ambiente.
3    Il Consiglio federale designa i tipi di impianto che sottostanno all'esame dell'impatto sull'ambiente; può determinare valori soglia a partire dai quali si deve procedere all'esame. Esamina periodicamente i tipi di impianto e i valori soglia e, se del caso, li adegua.
LPT: 4 
SR 700 Legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (Legge sulla pianificazione del territorio, LPT) - Legge sulla pianificazione del territorio
LPT Art. 4 Informazione e partecipazione - 1 Le autorità incaricate di compiti pianificatori informano la popolazione sugli scopi e sullo sviluppo delle pianificazioni previste dalla presente legge.
1    Le autorità incaricate di compiti pianificatori informano la popolazione sugli scopi e sullo sviluppo delle pianificazioni previste dalla presente legge.
2    Esse provvedono per un'adeguata partecipazione della popolazione al processo pianificatorio.
3    I piani previsti dalla presente legge sono pubblici.
13 
SR 700 Legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (Legge sulla pianificazione del territorio, LPT) - Legge sulla pianificazione del territorio
LPT Art. 13 Concezioni e piani settoriali - 1 La Confederazione elabora i fondamenti per poter adempiere i suoi compiti d'incidenza territoriale; essa definisce le concezioni e i piani settoriali necessari e li coordina tra di loro.
1    La Confederazione elabora i fondamenti per poter adempiere i suoi compiti d'incidenza territoriale; essa definisce le concezioni e i piani settoriali necessari e li coordina tra di loro.
2    Essa collabora con i Cantoni e comunica loro per tempo le sue concezioni, i suoi piani settoriali e i suoi progetti edilizi.
19 
SR 700 Legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (Legge sulla pianificazione del territorio, LPT) - Legge sulla pianificazione del territorio
LPT Art. 19 Urbanizzazione - 1 Un fondo è urbanizzato se, ai fini della prevista utilizzazione, vi è accesso sufficiente e le necessarie condotte d'acqua, d'energia e d'evacuazione dei liquami arrivano così vicine da rendere possibile un raccordo senza dispendio rilevante.
1    Un fondo è urbanizzato se, ai fini della prevista utilizzazione, vi è accesso sufficiente e le necessarie condotte d'acqua, d'energia e d'evacuazione dei liquami arrivano così vicine da rendere possibile un raccordo senza dispendio rilevante.
2    L'ente pubblico urbanizza le zone edificabili entro i termini previsti dal programma di urbanizzazione; se necessario, può scaglionare l'urbanizzazione. Il diritto cantonale disciplina i contributi dei proprietari fondiari.47
3    Se l'ente pubblico non urbanizza le zone edificabili nei termini previsti, deve permettere ai proprietari fondiari di provvedere da sé all'urbanizzazione dei fondi secondo i piani approvati dall'ente pubblico oppure di anticipare le spese d'urbanizzazione giusta il diritto cantonale.48
22
SR 700 Legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (Legge sulla pianificazione del territorio, LPT) - Legge sulla pianificazione del territorio
LPT Art. 22 Autorizzazione edilizia - 1 Edifici o impianti possono essere costruiti o trasformati solo con l'autorizzazione dell'autorità.
1    Edifici o impianti possono essere costruiti o trasformati solo con l'autorizzazione dell'autorità.
2    L'autorizzazione è rilasciata solo se:
a  gli edifici o gli impianti sono conformi alla funzione prevista per la zona d'utilizzazione; e
b  il fondo è urbanizzato.
3    Sono riservate le altre condizioni previste dal diritto federale e cantonale.
LTAF: 31 
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF)
LTAF Art. 31 Principio - Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 196819 sulla procedura amministrativa (PA).
33
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorità inferiori - Il ricorso è ammissibile contro le decisioni:
a  del Consiglio federale e degli organi dell'Assemblea federale in materia di rapporti di lavoro del personale federale, compreso il rifiuto dell'autorizzazione a procedere penalmente;
b  del Consiglio federale concernenti:
b1  la destituzione di un membro del Consiglio della banca o della direzione generale o di un loro supplente secondo la legge del 3 ottobre 200325 sulla Banca nazionale,
b10  la revoca di un membro del consiglio d'amministrazione del Servizio svizzero di assegnazione delle tracce o l'approvazione della risoluzione del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio d'amministrazione secondo la legge federale del 20 dicembre 195743 sulle ferrovie;
b2  la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 22 giugno 200726 sulla vigilanza dei mercati finanziari,
b3  il blocco di valori patrimoniali secondo la legge del 18 dicembre 201528 sui valori patrimoniali di provenienza illecita,
b4  il divieto di determinate attività secondo la LAIn30,
b4bis  il divieto di organizzazioni secondo la LAIn,
b5  la revoca di un membro del Consiglio d'istituto dell'Istituto federale di metrologia secondo la legge federale del 17 giugno 201133 sull'Istituto federale di metrologia,
b6  la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di sorveglianza dei revisori o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 16 dicembre 200535 sui revisori,
b7  la revoca di un membro del Consiglio dell'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici secondo la legge del 15 dicembre 200037 sugli agenti terapeutici,
b8  la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'istituto secondo la legge del 16 giugno 201739 sui fondi di compensazione,
b9  la revoca di un membro del consiglio d'Istituto dell'Istituto svizzero di diritto comparato secondo la legge federale del 28 settembre 201841 sull'Istituto svizzero di diritto comparato,
c  del Tribunale penale federale in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale;
cbis  del Tribunale federale dei brevetti in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale;
dquinquies  della Cancelleria federale, dei dipartimenti e dei servizi dell'Amministrazione federale loro subordinati o aggregati amministrativamente;
e  degli stabilimenti e delle aziende della Confederazione;
f  delle commissioni federali;
g  dei tribunali arbitrali costituiti in virtù di contratti di diritto pubblico sottoscritti dalla Confederazione, dai suoi stabilimenti o dalle sue aziende;
h  delle autorità o organizzazioni indipendenti dall'Amministrazione federale che decidono nell'adempimento di compiti di diritto pubblico loro affidati dalla Confederazione;
i  delle autorità cantonali, in quanto una legge federale preveda che le loro decisioni sono impugnabili mediante ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale.
LTF: 42 
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 42 Atti scritti - 1 Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati.
1    Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati.
2    Nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Qualora il ricorso sia ammissibile soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o un caso particolarmente importante per altri motivi, occorre spiegare perché la causa adempie siffatta condizione.14 15
3    Se sono in possesso della parte, i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati; se l'atto scritto è diretto contro una decisione, anche questa deve essere allegata.
4    In caso di trasmissione per via elettronica, la parte o il suo patrocinatore deve munire l'atto scritto di una firma elettronica qualificata secondo la legge del 18 marzo 201616 sulla firma elettronica. Il Tribunale federale determina mediante regolamento:
a  il formato dell'atto scritto e dei relativi allegati;
b  le modalità di trasmissione;
c  le condizioni alle quali può essere richiesta la trasmissione successiva di documenti cartacei in caso di problemi tecnici.17
5    Se mancano la firma della parte o del suo patrocinatore, la procura dello stesso o gli allegati prescritti, o se il patrocinatore non è autorizzato in quanto tale, è fissato un congruo termine per sanare il vizio, con la comminatoria che altrimenti l'atto scritto non sarà preso in considerazione.
6    Gli atti illeggibili, sconvenienti, incomprensibili, prolissi o non redatti in una lingua ufficiale possono essere del pari rinviati al loro autore affinché li modifichi.
7    Gli atti scritti dovuti a condotta processuale da querulomane o altrimenti abusiva sono inammissibili.
82e
OEIA: 2
SR 814.011 Ordinanza del 19 ottobre 1988 concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente (OEIA)
OEIA Art. 2 Modificazione di impianti esistenti
1    La modificazione di un impianto esistente che figura nell'allegato è sottoposta all'esame se:
a  la modificazione concerne trasformazioni, ingrandimenti o cambiamenti d'esercizio sostanziali; e
b  occorre decidere sulla modificazione in una procedura che sarebbe decisiva per l'esame di un nuovo impianto (art. 5).
2    La modificazione di un impianto esistente che non figura nell'allegato è sottoposta all'esame se:
a  l'impianto, dopo la modificazione, corrisponde a un impianto che figura nell'allegato; e
b  occorre decidere sulla modificazione in una procedura che sarebbe decisiva per l'esame di un nuovo impianto (art. 5).
OPT: 15 
SR 700.1 Ordinanza del 28 giugno 2000 sulla pianificazione del territorio (OPT)
OPT Art. 15 Esigenze formali e materiali
1    Indicazioni concrete a livello territoriale vanno rappresentate non soltanto nel testo bensì anche a livello cartografico.
2    Il testo e le carte comprendono indicazioni vincolanti che possono essere suddivise in dati acquisiti, risultati intermedi e informazioni preliminari (art. 5 cpv. 2) nonché, se del caso, altre informazioni. Essi forniscono inoltre chiarimenti sui nessi territoriali e materiali necessari per la comprensibilità delle indicazioni (statu quo).
3    Un progetto concreto è definito dato acquisito soltanto se:
a  vi è un fabbisogno per il progetto;
b  sono state esaminate ubicazioni alternative e il progetto esige l'ubicazione prevista;
c  le ripercussioni rilevanti del progetto su territorio e ambiente possono essere valutate conformemente al relativo grado di pianificazione; ed
d  è presumibilmente data la compatibilità del progetto con la legislazione determinante.
21 
SR 700.1 Ordinanza del 28 giugno 2000 sulla pianificazione del territorio (OPT)
OPT Art. 21 Adozione
1    Il Consiglio federale adotta le concezioni e i piani settoriali nonché i loro adattamenti su proposta del Dipartimento competente in materia.
2    Nell'ambito del suo apprezzamento in materia di pianificazione, il Consiglio federale garantisce segnatamente che:
a  la concezione e il piano settoriale corrispondano alle esigenze del diritto in materia di pianificazione del territorio e del diritto speciale;
b  siano eliminate eventuali contraddizioni con le altre concezioni e gli altri piani settoriali della Confederazione nonché con i piani direttori cantonali in vigore;
c  la concezione e il piano settoriale tengano conto in modo appropriato di altre esigenze di incidenza territoriale della Confederazione e dei Cantoni.
3    Esso approva i pertinenti adattamenti dei piani direttori cantonali, se possibile, contemporaneamente all'adozione della concezione o del piano settoriale.
4    Il Dipartimento competente può adottare gli adattamenti dei piani settoriali in vigore se tali adattamenti non sono né fonte di nuovi conflitti né hanno ripercussioni rilevanti sul territorio e l'ambiente.13
22
SR 700.1 Ordinanza del 28 giugno 2000 sulla pianificazione del territorio (OPT)
OPT Art. 22 Obbligatorietà
1    Le concezioni e i piani settoriali vincolano le autorità.
2    Le concezioni e i piani settoriali vincolano inoltre organizzazioni e persone di diritto pubblico e privato che non appartengono all'amministrazione sempreché siano affidati loro compiti pubblici.
3    Un dato acquisito vincola le autorità nella misura in cui sia possibile valutare le ripercussioni su territorio e ambiente sulla scorta dei documenti relativi ai piani settoriali e dello stato delle pianificazioni della Confederazione e dei Cantoni al momento in cui l'avvenuta coordinazione è decisa.
OSIA: 2 
SR 748.131.1 Ordinanza del 23 novembre 1994 sull'infrastruttura aeronautica (OSIA)
OSIA Art. 2 Definizioni - Nella presente ordinanza s'intendono per:
a  aerodromo: impianto definito in un piano settoriale e destinato all'atterraggio, al decollo, allo stazionamento e alla manutenzione di aeromobili, al traffico di passeggeri e al trasbordo di merci;
e  impianti d'aerodromo: costruzioni e impianti che, dal punto di vista geografico e funzionale, fanno parte di un aerodromo e servono al raggiungimento delle sue finalità secondo il Piano settoriale dell'infrastruttura aeronautica;
f  impianti accessori: costruzioni e impianti dell'aerodromo che non fanno parte degli impianti d'aerodromo;
g  piano settoriale dei trasporti Parte Infrastruttura aeronautica: piano settoriale ai sensi dell'articolo 13 della legge del 22 giugno 19797 sulla pianificazione del territorio, finalizzato alla pianificazione e al coordinamento delle attività della Confederazione nel campo dell'aviazione civile svizzera aventi incidenza sulla pianificazione del territorio;
h  capo d'aerodromo: responsabile della sorveglianza sull'esercizio di un aerodromo;
i  TMA: regione di controllo terminale (terminal control area);
j  impianti della navigazione aerea: impianti destinati ai servizi della navigazione aerea, in particolare impianti di telecomunicazione, navigazione e sorveglianza;
k  ostacoli alla navigazione aerea: costruzioni e impianti nonché vegetazione che possono ostacolare, compromettere o impedire l'esercizio di aeromobili o di impianti della navigazione aerea; ne fanno parte anche gli oggetti temporanei;
l  superficie di limitazione degli ostacoli: superficie che delimita, in direzione del suolo, lo spazio aereo che deve restare libero da ostacoli affinché la sicurezza del traffico aereo sia garantita;
m  catasto delle superfici di limitazione degli ostacoli: accertamento ufficiale delle superfici di limitazione degli ostacoli conformemente all'allegato 14 della Convenzione del 7 dicembre 19449 relativa all'aviazione civile internazionale per un aerodromo, un impianto della navigazione aerea o una traiettoria di volo;
n  ...
o  aerodromo IFR: aerodromo nel quale è possibile atterrare e decollare secondo le regole del volo strumentale (Instrument Flight Rules);
r  area d'atterraggio in montagna: area d'atterraggio, appositamente designata, situata a un'altitudine superiore a 1100 m.
3a 
SR 748.131.1 Ordinanza del 23 novembre 1994 sull'infrastruttura aeronautica (OSIA)
OSIA Art. 3a Piano settoriale dei trasporti Parte Infrastruttura aeronautica - 1 Il Piano settoriale dei trasporti Parte Infrastruttura aeronautica (PSIA) stabilisce in modo vincolante per le autorità gli obiettivi e le esigenze relativi all'infrastruttura dell'aviazione civile svizzera. I concessionari degli aeroporti e gli esercenti degli impianti della navigazione aerea sono vincolati nella propria pianificazione agli obiettivi e alle esigenze del PSIA.
1    Il Piano settoriale dei trasporti Parte Infrastruttura aeronautica (PSIA) stabilisce in modo vincolante per le autorità gli obiettivi e le esigenze relativi all'infrastruttura dell'aviazione civile svizzera. I concessionari degli aeroporti e gli esercenti degli impianti della navigazione aerea sono vincolati nella propria pianificazione agli obiettivi e alle esigenze del PSIA.
2    Il PSIA definisce per ogni installazione aeronautica che serve all'esercizio civile di aeromobili in particolare l'obiettivo, l'area richiesta, le grandi linee di utilizzo, le infrastrutture e le condizioni d'esercizio generali. Descrive inoltre i suoi effetti sulla pianificazione del territorio e sull'ambiente.
27d 
SR 748.131.1 Ordinanza del 23 novembre 1994 sull'infrastruttura aeronautica (OSIA)
OSIA Art. 27d Condizioni per l'approvazione dei piani - 1 I piani sono approvati se il progetto:
1    I piani sono approvati se il progetto:
a  rispetta le decisioni del PSIA;
b  soddisfa le esigenze del diritto federale, segnatamente le esigenze specifiche della navigazione aerea e tecniche nonché quelle legate alla pianificazione del territorio e alla protezione dell'ambiente, della natura e del paesaggio.
2    Le domande formulate in base al diritto cantonale si devono prendere in considerazione sempreché l'esercizio o la costruzione dell'aerodromo non ne siano limitati in modo sproporzionato.
27e
SR 748.131.1 Ordinanza del 23 novembre 1994 sull'infrastruttura aeronautica (OSIA)
OSIA Art. 27e Approvazione dei piani - L'autorità incaricata di approvare i piani valuta i pareri di Cantoni e servizi specializzati e decide in merito alle opposizioni. La decisione d'approvazione dei piani contiene inoltre:
a  il permesso di eseguire un progetto di costruzione conformemente ai piani approvati;
b  le condizioni e gli oneri in materia di esigenze legate alla pianificazione del territorio e alla protezione dell'ambiente, della natura e del paesaggio nonché quelle specifiche della navigazione aerea;
c  gli altri oneri derivanti dal diritto federale;
d  gli oneri fondati sul diritto cantonale;
e  gli oneri legati all'esercizio;
f  gli oneri relativi all'inizio dei lavori, al controllo dell'esecuzione e alla messa in servizio degli impianti.
PA: 5 
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 5
1    Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti:
a  la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi;
b  l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi;
c  il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi.
2    Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69).24
3    Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni.
20 
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 20
1    Un termine computato in giorni, se deve essere notificato alle parti, comincia a decorrere il giorno dopo la notificazione.
2    Se non deve essere notificato alle parti, esso comincia a decorrere il giorno dopo l'evento che lo fa scattare.
2bis    Una notificazione recapitabile soltanto dietro firma del destinatario o di un terzo autorizzato a riceverla è reputata avvenuta al più tardi il settimo giorno dopo il primo tentativo di consegna infruttuoso.49
3    Se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno riconosciuto festivo dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente. È determinante il diritto del Cantone ove ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante.50
26 
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 26
1    Nella sua causa, la parte o il suo rappresentante ha il diritto di esaminare alla sede dell'autorità che decide o d'una autorità cantonale, designata da questa, gli atti seguenti:
a  le memorie delle parti e le osservazioni delle autorità;
b  tutti gli atti adoperati come mezzi di prova;
c  le copie delle decisioni notificate.
1bis    Se la parte o il suo rappresentante vi acconsente, l'autorità può notificare per via elettronica gli atti da esaminare.64
2    L'autorità che decide può riscuotere una tassa per l'esame degli atti d'una causa definita; il Consiglio federale stabilisce la tariffa delle tasse.
35 
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 35
1    Le decisioni scritte, anche se notificate in forma di lettera, devono essere designate come tali, motivate, e indicare il rimedio giuridico.
2    L'indicazione del rimedio giuridico deve menzionare il rimedio giuridico ordinario ammissibile, l'autorità competente e il termine per interporlo.
3    L'autorità può rinunciare a indicare i motivi e il rimedio giuridico allorché la decisione sia interamente conforme alle domande delle parti e nessuna parte chieda la motivazione.
48 
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 48
1    Ha diritto di ricorrere chi:
a  ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo;
b  è particolarmente toccato dalla decisione impugnata; e
c  ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa.
2    Ha inoltre diritto di ricorrere ogni persona, organizzazione o autorità cui un'altra legge federale riconosce tale diritto.
49 
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 49 - Il ricorrente può far valere:
a  la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento;
b  l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti;
c  l'inadeguatezza; questa censura non è ammissibile quando un'autorità cantonale ha giudicato come autorità di ricorso.
50 
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 50
1    Il ricorso dev'essere depositato entro 30 giorni dalla notificazione della decisione.
2    Il ricorso per denegata o ritardata giustizia può essere interposto in ogni tempo.
52 
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 52
1    L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente.
2    Se il ricorso non soddisfa a questi requisiti o se le conclusioni o i motivi del ricorrente non sono sufficientemente chiari, e il ricorso non sembra manifestamente inammissibile, l'autorità di ricorso assegna al ricorrente un breve termine suppletorio per rimediarvi.
3    Essa gli assegna questo termine con la comminatoria che, decorrendo infruttuoso, deciderà secondo l'inserto o, qualora manchino le conclusioni, i motivi oppure la firma, non entrerà nel merito del ricorso.
62 
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 62
1    L'autorità di ricorso può modificare la decisione impugnata a vantaggio di una parte.
2    Essa può modificare a pregiudizio di una parte la decisione impugnata quando questa violi il diritto federale o poggi su un accertamento inesatto o incompleto dei fatti; per inadeguatezza, la decisione impugnata non può essere modificata a pregiudizio di una parte, a meno che la modificazione giovi ad una controparte.
3    L'autorità di ricorso che intenda modificare la decisione impugnata a pregiudizio di una parte deve informarla della sua intenzione e darle la possibilità di esprimersi.
4    L'autorità di ricorso non è vincolata in nessun caso dai motivi del ricorso.
63
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 63
1    L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali.
2    Nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore ne delle autorità federali, che promuovano il ricorso e soccombano; se l'autorità ricorrente, che soccombe, non è un'autorità federale, le spese processuali le sono addossate in quanto la causa concerna interessi pecuniari di enti o d'istituti autonomi.
3    Alla parte vincente possono essere addossate solo le spese processuali che abbia cagionato violando le regole di procedura.
4    L'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali. Stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito. Se sussistono motivi particolari, può rinunciare interamente o in parte a esigere l'anticipo.100
4bis    La tassa di decisione è stabilita in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Il suo importo oscilla:
a  da 100 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario;
b  da 100 a 50 000 franchi nelle altre controversie.101
5    Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla determinazione delle tasse.102 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005103 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010104 sull'organizzazione delle autorità penali.105
TS-TAF: 3 
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF)
TS-TAF Art. 3 Tassa di giustizia nelle cause senza interesse pecuniario - Nelle cause senza interesse pecuniario, la tassa di giustizia varia:
a  tra 200 e 3000 franchi se la causa è giudicata da un giudice unico;
b  tra 200 e 5000 franchi negli altri casi.
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SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF)
TS-TAF Art. 7 Principio
1    La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa.
2    Se la parte vince solo parzialmente, le spese ripetibili sono ridotte in proporzione.
3    Le autorità federali e, di regola, le altre autorità con qualità di parte non hanno diritto a un'indennità a titolo di ripetibili.
4    Se le spese sono relativamente modeste, si può rinunciare a concedere alla parte un'indennità a titolo di ripetibili.
5    L'articolo 6a è applicabile per analogia.7
Registro DTF
122-V-157 • 124-I-49 • 124-II-293 • 125-II-643 • 127-V-431 • 129-II-331 • 131-II-753 • 131-V-107 • 132-V-387 • 133-I-201 • 134-I-23 • 135-II-156 • 135-II-286 • 135-II-296 • 139-II-499 • 142-III-48
Weitere Urteile ab 2000
1A.64/2003 • 1C_104/2010 • 1E.8/2006 • 4A_35/2010 • 8C_321/2009
Parole chiave
Elenca secondo la frequenza o in ordine alfabetico
aeroporto • ricorrente • datec • autorità inferiore • approvazione dei piani • questio • provvisorio • federalismo • esaminatore • infrastruttura • passeggero • cio • piano settoriale • diritto federale • procedura d'approvazione • sopralluogo • circo • tribunale amministrativo federale • all'interno • sterro
... Tutti
BVGE
2009/36 • 2007/27
BVGer
A-1802/2013 • A-1851/2006 • A-1876/2013 • A-194/2008 • A-2081/2006 • A-3197/2014 • A-3283/2012 • A-3713/2008 • A-3858/2016 • A-4887/2011 • A-4988/2010 • A-523/2010 • A-524/2014 • A-5374/2010 • A-5508/2015 • A-6508/2012 • A-6547/2011 • A-694/2017 • A-709/2016 • A-7094/2010 • A-730/2016
AS
AS 1999/3071
FF
1998/II/2029