Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Numéro de dossier: BB.2006.126
Arrêt du 22 février 2007 I. Cour des plaintes
Composition
Les juges pénaux fédéraux Emanuel Hochstrasser, président, Barbara Ott et Tito Ponti , La greffière Nathalie Zufferey
Parties
A.,
représenté par Me Jürg Wernli, avocat, plaignant
contre
Procureur fédéral extraordinaire B., intimé
Objet
Participation à l’administration des preuves (118 PPF)
Faits:
A. Le 25 octobre 2001, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert une enquête de police judiciaire contre A. Il était soupçonné d’avoir participé à un réseau financier lié à Oussama Ben Laden. Le 31 mai 2005, le MPC a abandonné les charges contre A. et suspendu la procédure.
B. Le 27 décembre 2005, A. a déposé plainte contre inconnu pour violation du secret de fonction (art. 320
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RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 320 [1] |
||||||
| Chiunque rivela un segreto che gli è confidato nella sua qualità di membro di una autorità o di funzionario o di cui ha notizia per la sua carica o funzione oppure in qualità di ausiliario di un funzionario o di un'autorità è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.La rivelazione del segreto è punibile anche dopo la cessazione della carica, della funzione o dell'attività ausiliaria. | ||||||
| La rivelazione fatta col consenso scritto dell'autorità superiore non è punibile. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. 1 n. 7 della L del 18 dic. 2020 sulla sicurezza delle informazioni, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 232, 750; FF 2017 2563). | ||||||
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RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 320 [1] |
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| Chiunque rivela un segreto che gli è confidato nella sua qualità di membro di una autorità o di funzionario o di cui ha notizia per la sua carica o funzione oppure in qualità di ausiliario di un funzionario o di un'autorità è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.La rivelazione del segreto è punibile anche dopo la cessazione della carica, della funzione o dell'attività ausiliaria. | ||||||
| La rivelazione fatta col consenso scritto dell'autorità superiore non è punibile. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. 1 n. 7 della L del 18 dic. 2020 sulla sicurezza delle informazioni, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 232, 750; FF 2017 2563). | ||||||
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RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 293 |
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| Chiunque rende pubblici in tutto o in parte atti, istruttorie o deliberazioni di un'autorità, dichiarati segreti in virtù di una legge o di una decisione presa dall'autorità conformemente alla legge, è punito con la multa. [1] | ||||||
| La complicità è punibile. | ||||||
| L'atto non è punibile se nessun interesse pubblico o privato preponderante si opponeva alla pubblicazione. [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 giu. 2017 (Pubblicazione di deliberazioni ufficiali segrete), in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 567; FF 2016 6579, 6813). [2] Introdotto dalla cifra I della LF del 10 ott. 1997 (RU 1998 1, 852; FF 1996 IV 449). Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 giu. 2017 (Pubblicazione di deliberazioni ufficiali segrete), in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 567; FF 2016 6579, 6813). | ||||||
C. Par lettre de son mandataire du 20 octobre 2006, A. a demandé au PFE des renseignements sur l’état d’avancement de l’enquête. Il a en outre requis d’être admis à participer aux mesures d’instruction ultérieures et autorisé à consulter le dossier pénal (act. 1.17). Le 1er novembre 2006, le PFE a informé A. des actes de procédure effectués jusqu’alors suite à sa dénonciation ainsi que de la tenue d’une audience le 6 décembre 2006 (act. 1.18). Dans la mesure où son enquête portait sur plusieurs procédures, le PFE a indiqué qu’il devait trier les pièces du dossier avant d’en permettre la consultation et que ce tri ne serait effectué qu’à partir de la mi-décembre 2006. Par courrier du 3 novembre 2006, A. a renouvelé sa requête du 20 octobre 2006. Il a par ailleurs demandé de pouvoir assister aux auditions prévues le 6 décembre 2006 (act. 1.19). Le 17 novembre 2006, le PFE a rejeté sa demande (act. 1.2).
D. Par acte du 24 novembre 2006, A. a saisi le Tribunal pénal fédéral d’une plainte contre l’ordonnance du 17 novembre 2006. Il conclut à ce qu’il soit informé des mesures d’instruction qui prendront place le 6 décembre 2006 et à ce qu’il puisse participer à leur administration, éventuellement en posant des questions par écrit, l’effet suspensif devant être préalablement accordé à sa démarche.
Par ordonnance du 4 décembre 2006, le Président de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté la demande d’effet suspensif (act. 5).
E. Dans sa réponse du 12 janvier 2007, le PFE a conclu au rejet de la plainte (act. 12). A. a répliqué le 9 février 2007. Il a modifié les conclusions de sa plainte du 24 novembre 2006 et demandé que le droit de participer à l’administration des preuves lui soit reconnu à l’avenir (act. 21).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 La Cour des plaintes examine d'office et avec pleine cognition la recevabilité des plaintes qui lui sont adressées (ATF 122 IV 188, 190 consid. 1 et arrêts cités).
1.2 Aux termes des art. 214 ss
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RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 293 |
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| Chiunque rende pubblici in tutto o in parte atti, istruttorie o deliberazioni di un'autorità, dichiarati segreti in virtù di una legge o di una decisione presa dall'autorità conformemente alla legge, è punito con la multa. [1] | ||||||
| La complicità è punibile. | ||||||
| L'atto non è punibile se nessun interesse pubblico o privato preponderante si opponeva alla pubblicazione. [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 giu. 2017 (Pubblicazione di deliberazioni ufficiali segrete), in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 567; FF 2016 6579, 6813). [2] Introdotto dalla cifra I della LF del 10 ott. 1997 (RU 1998 1, 852; FF 1996 IV 449). Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 giu. 2017 (Pubblicazione di deliberazioni ufficiali segrete), in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 567; FF 2016 6579, 6813). | ||||||
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RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 293 |
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| Chiunque rende pubblici in tutto o in parte atti, istruttorie o deliberazioni di un'autorità, dichiarati segreti in virtù di una legge o di una decisione presa dall'autorità conformemente alla legge, è punito con la multa. [1] | ||||||
| La complicità è punibile. | ||||||
| L'atto non è punibile se nessun interesse pubblico o privato preponderante si opponeva alla pubblicazione. [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 giu. 2017 (Pubblicazione di deliberazioni ufficiali segrete), in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 567; FF 2016 6579, 6813). [2] Introdotto dalla cifra I della LF del 10 ott. 1997 (RU 1998 1, 852; FF 1996 IV 449). Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 giu. 2017 (Pubblicazione di deliberazioni ufficiali segrete), in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 567; FF 2016 6579, 6813). | ||||||
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RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 293 |
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| Chiunque rende pubblici in tutto o in parte atti, istruttorie o deliberazioni di un'autorità, dichiarati segreti in virtù di una legge o di una decisione presa dall'autorità conformemente alla legge, è punito con la multa. [1] | ||||||
| La complicità è punibile. | ||||||
| L'atto non è punibile se nessun interesse pubblico o privato preponderante si opponeva alla pubblicazione. [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 giu. 2017 (Pubblicazione di deliberazioni ufficiali segrete), in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 567; FF 2016 6579, 6813). [2] Introdotto dalla cifra I della LF del 10 ott. 1997 (RU 1998 1, 852; FF 1996 IV 449). Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 giu. 2017 (Pubblicazione di deliberazioni ufficiali segrete), in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 567; FF 2016 6579, 6813). | ||||||
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RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 293 |
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| Chiunque rende pubblici in tutto o in parte atti, istruttorie o deliberazioni di un'autorità, dichiarati segreti in virtù di una legge o di una decisione presa dall'autorità conformemente alla legge, è punito con la multa. [1] | ||||||
| La complicità è punibile. | ||||||
| L'atto non è punibile se nessun interesse pubblico o privato preponderante si opponeva alla pubblicazione. [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 giu. 2017 (Pubblicazione di deliberazioni ufficiali segrete), in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 567; FF 2016 6579, 6813). [2] Introdotto dalla cifra I della LF del 10 ott. 1997 (RU 1998 1, 852; FF 1996 IV 449). Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 giu. 2017 (Pubblicazione di deliberazioni ufficiali segrete), in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 567; FF 2016 6579, 6813). | ||||||
1.3 Le droit de porter plainte appartient aux parties, ainsi qu'à toute personne à qui l'opération ou l'omission a fait subir un préjudice illégitime (art. 214 al. 2
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RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 293 |
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| Chiunque rende pubblici in tutto o in parte atti, istruttorie o deliberazioni di un'autorità, dichiarati segreti in virtù di una legge o di una decisione presa dall'autorità conformemente alla legge, è punito con la multa. [1] | ||||||
| La complicità è punibile. | ||||||
| L'atto non è punibile se nessun interesse pubblico o privato preponderante si opponeva alla pubblicazione. [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 giu. 2017 (Pubblicazione di deliberazioni ufficiali segrete), in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 567; FF 2016 6579, 6813). [2] Introdotto dalla cifra I della LF del 10 ott. 1997 (RU 1998 1, 852; FF 1996 IV 449). Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 giu. 2017 (Pubblicazione di deliberazioni ufficiali segrete), in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 567; FF 2016 6579, 6813). | ||||||
1.4 L’audience du 6 décembre 2006 ayant eu lieu, les conclusions du plaignant deviennent sans objet dans la mesure où, si l’autorité de plainte devait constater que le plaignant aurait dû être admis à participer à l’administration des preuves, sa décision ne permettrait pas de corriger la violation. Faute d’intérêt actuel, la plainte devrait dès lors être considérée comme irrecevable. Dans la mesure où, toutefois, la question se reposera inéluctablement au cours de la procédure, le plaignant a un intérêt certain à ce que le grief soit tranché. La plainte est ainsi recevable.
1.5 En présence de mesures non coercitives, la Cour des plaintes examine les opérations et les omissions du MPC avec un pouvoir restreint. Dans le cas d'espèce, c'est donc avec un pouvoir de cognition limité que les griefs soulevés par la plaignante seront analysés (TPF BB.2005.4 du 27 avril 2005 consid. 2).
2.
2.1 Les droits de prendre connaissance du dossier, de faire administrer des preuves et de participer à leur administration effective font partie du droit général d’être entendu qui découle de l’art. 29 al. 2
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 29 Garanzie procedurali generali |
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| In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole. | ||||||
| Le parti hanno diritto d'essere sentite. | ||||||
| Chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo. Ha inoltre diritto al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 29 Garanzie procedurali generali |
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| In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole. | ||||||
| Le parti hanno diritto d'essere sentite. | ||||||
| Chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo. Ha inoltre diritto al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 29 Garanzie procedurali generali |
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| In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole. | ||||||
| Le parti hanno diritto d'essere sentite. | ||||||
| Chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo. Ha inoltre diritto al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 29 Garanzie procedurali generali |
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| In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole. | ||||||
| Le parti hanno diritto d'essere sentite. | ||||||
| Chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo. Ha inoltre diritto al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti. | ||||||
2.2 Le droit d’accéder au dossier n’est pas absolu. L’art. 116
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 29 Garanzie procedurali generali |
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| In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole. | ||||||
| Le parti hanno diritto d'essere sentite. | ||||||
| Chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo. Ha inoltre diritto al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 29 Garanzie procedurali generali |
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| In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole. | ||||||
| Le parti hanno diritto d'essere sentite. | ||||||
| Chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo. Ha inoltre diritto al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 29 Garanzie procedurali generali |
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| In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole. | ||||||
| Le parti hanno diritto d'essere sentite. | ||||||
| Chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo. Ha inoltre diritto al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti. | ||||||
2.3 Dans le présent cas, il apparaît que, dans son état actuel, le dossier contient des informations et éléments étrangers à la dénonciation faite par le plaignant. Comme l’a révélé l’instruction de la plainte, l’enquête initiée par ce dernier ne fait pas l’objet d’une procédure séparée mais, vraisemblablement pour des questions pratiques, d’une instruction plus vaste conduite par le même PFE et portant sur plusieurs affaires de fuite similaires. Dans la mesure où les trois procédures sont instruites simultanément, il n’y a pour l’heure qu’un seul et unique dossier. Il ressort de la prise de position du PFE que les informations recueillies n’ont pas encore pu être analysées (l’analyse est en cours) et qu’un rapport de police circonstancié est attendu pour la deuxième quinzaine de février (act. 12 p. 3). Dans ces circonstances, il faut bien reconnaître que si le plaignant devait être admis à consulter le dossier, il aurait accès à des informations qui ne le concernent point, voire qui sont protégées par le secret de fonction. S’agissant par ailleurs d’enquêtes liées à un thème sensible (terrorisme, propagande terroriste), il est manifeste que la consultation du dossier et la présence du mandataire lors des auditions sont de nature à mettre en danger le bon déroulement de l’enquête. A ce stade, les intérêts privés et publics doivent donc l’emporter sur l’intérêt du plaignant. A noter que la violation du droit d’être entendu invoquée par ce dernier doit être d’autant plus relativisée que la restriction imposée par le PFE est de nature temporaire. La restriction du droit d’être entendu satisfaisant aux principes de l’intérêt public et de la proportionnalité, la plainte est infondée.
2.4 Il convient d’ajouter que le principe de la célérité est aussi respecté. Comme le démontre l’inventaire transmis le 30 janvier 2007 (act. 19.1), le PFE n’est pas resté inactif. Le spectre de son enquête est plutôt large et le nombre d’informations à trier n’est pas négligeable.
3. Conformément à l’art. 245
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 29 Garanzie procedurali generali |
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| In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole. | ||||||
| Le parti hanno diritto d'essere sentite. | ||||||
| Chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo. Ha inoltre diritto al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti. | ||||||
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RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria Art. 132 Disposizioni transitorie |
||||||
| La presente legge si applica ai procedimenti promossi dinanzi al Tribunale federale dopo la sua entrata in vigore; ai procedimenti su ricorso si applica soltanto se la decisione impugnata è stata pronunciata dopo la sua entrata in vigore. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| I giudici ordinari e i giudici supplenti eletti in base alla legge del 16 dicembre 1943 [2] sull'organizzazione giudiziaria o al decreto federale del 23 marzo 1984 [3] concernente l'aumento del numero dei giudici supplenti del Tribunale federale e quelli eletti nel 2007 e nel 2008 restano in carica fino al 31 dicembre 2008. [4] | ||||||
| La limitazione del numero dei giudici supplenti secondo l'articolo 1 capoverso 4 si applica dal 2009. [5] | ||||||
| [1] Abrogato dal n. 1 dell'all. alla LF del 26 set. 2014, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 3205; FF 2013 6175). [2] CS 3 499 [3] [RU 1984 748, 1992 339, 1993 879] [4] Introdotto dalla cifra I n. 1 della LF del 23 giu. 2006 che integra e attualizza la revisione totale dell'organizzazione giudiziaria federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4213; FF 2006 2849). [5] Introdotto dalla cifra I n. 1 della LF del 23 giu. 2006 che integra e attualizza la revisione totale dell'organizzazione giudiziaria federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4213; FF 2006 2849). | ||||||
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RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria Art. 132 Disposizioni transitorie |
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| La presente legge si applica ai procedimenti promossi dinanzi al Tribunale federale dopo la sua entrata in vigore; ai procedimenti su ricorso si applica soltanto se la decisione impugnata è stata pronunciata dopo la sua entrata in vigore. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| I giudici ordinari e i giudici supplenti eletti in base alla legge del 16 dicembre 1943 [2] sull'organizzazione giudiziaria o al decreto federale del 23 marzo 1984 [3] concernente l'aumento del numero dei giudici supplenti del Tribunale federale e quelli eletti nel 2007 e nel 2008 restano in carica fino al 31 dicembre 2008. [4] | ||||||
| La limitazione del numero dei giudici supplenti secondo l'articolo 1 capoverso 4 si applica dal 2009. [5] | ||||||
| [1] Abrogato dal n. 1 dell'all. alla LF del 26 set. 2014, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 3205; FF 2013 6175). [2] CS 3 499 [3] [RU 1984 748, 1992 339, 1993 879] [4] Introdotto dalla cifra I n. 1 della LF del 23 giu. 2006 che integra e attualizza la revisione totale dell'organizzazione giudiziaria federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4213; FF 2006 2849). [5] Introdotto dalla cifra I n. 1 della LF del 23 giu. 2006 che integra e attualizza la revisione totale dell'organizzazione giudiziaria federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4213; FF 2006 2849). | ||||||
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RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria Art. 132 Disposizioni transitorie |
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| La presente legge si applica ai procedimenti promossi dinanzi al Tribunale federale dopo la sua entrata in vigore; ai procedimenti su ricorso si applica soltanto se la decisione impugnata è stata pronunciata dopo la sua entrata in vigore. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| I giudici ordinari e i giudici supplenti eletti in base alla legge del 16 dicembre 1943 [2] sull'organizzazione giudiziaria o al decreto federale del 23 marzo 1984 [3] concernente l'aumento del numero dei giudici supplenti del Tribunale federale e quelli eletti nel 2007 e nel 2008 restano in carica fino al 31 dicembre 2008. [4] | ||||||
| La limitazione del numero dei giudici supplenti secondo l'articolo 1 capoverso 4 si applica dal 2009. [5] | ||||||
| [1] Abrogato dal n. 1 dell'all. alla LF del 26 set. 2014, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 3205; FF 2013 6175). [2] CS 3 499 [3] [RU 1984 748, 1992 339, 1993 879] [4] Introdotto dalla cifra I n. 1 della LF del 23 giu. 2006 che integra e attualizza la revisione totale dell'organizzazione giudiziaria federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4213; FF 2006 2849). [5] Introdotto dalla cifra I n. 1 della LF del 23 giu. 2006 che integra e attualizza la revisione totale dell'organizzazione giudiziaria federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4213; FF 2006 2849). | ||||||
Par ces motifs, la Cour prononce:
1. La plainte est rejetée;
2. Un émolument de Fr. 1500.-- est mis à la charge du plaignant.
Bellinzone, le 28 février 2007
Au nom de la I. Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: la greffière:
Distribution
- Me Jürg Wernli, avocat
- B., Procureur fédéral extraordinaire
Indication des voies de recours
Il n'existe pas de voie de droit ordinaire contre cet arrêt.
Registro di legislazione
CP 293
CP 320
Cost 29
LTF 132
LTPF 28OG 156PP 103PP 105 bisPP 116PP 118PP 119PP 214PP 217PP 245
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RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 293 |
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| Chiunque rende pubblici in tutto o in parte atti, istruttorie o deliberazioni di un'autorità, dichiarati segreti in virtù di una legge o di una decisione presa dall'autorità conformemente alla legge, è punito con la multa. [1] | ||||||
| La complicità è punibile. | ||||||
| L'atto non è punibile se nessun interesse pubblico o privato preponderante si opponeva alla pubblicazione. [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 giu. 2017 (Pubblicazione di deliberazioni ufficiali segrete), in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 567; FF 2016 6579, 6813). [2] Introdotto dalla cifra I della LF del 10 ott. 1997 (RU 1998 1, 852; FF 1996 IV 449). Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 giu. 2017 (Pubblicazione di deliberazioni ufficiali segrete), in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 567; FF 2016 6579, 6813). | ||||||
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RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 320 [1] |
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| Chiunque rivela un segreto che gli è confidato nella sua qualità di membro di una autorità o di funzionario o di cui ha notizia per la sua carica o funzione oppure in qualità di ausiliario di un funzionario o di un'autorità è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.La rivelazione del segreto è punibile anche dopo la cessazione della carica, della funzione o dell'attività ausiliaria. | ||||||
| La rivelazione fatta col consenso scritto dell'autorità superiore non è punibile. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. 1 n. 7 della L del 18 dic. 2020 sulla sicurezza delle informazioni, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 232, 750; FF 2017 2563). | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 29 Garanzie procedurali generali |
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| In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole. | ||||||
| Le parti hanno diritto d'essere sentite. | ||||||
| Chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo. Ha inoltre diritto al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti. | ||||||
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RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria Art. 132 Disposizioni transitorie |
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| La presente legge si applica ai procedimenti promossi dinanzi al Tribunale federale dopo la sua entrata in vigore; ai procedimenti su ricorso si applica soltanto se la decisione impugnata è stata pronunciata dopo la sua entrata in vigore. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| I giudici ordinari e i giudici supplenti eletti in base alla legge del 16 dicembre 1943 [2] sull'organizzazione giudiziaria o al decreto federale del 23 marzo 1984 [3] concernente l'aumento del numero dei giudici supplenti del Tribunale federale e quelli eletti nel 2007 e nel 2008 restano in carica fino al 31 dicembre 2008. [4] | ||||||
| La limitazione del numero dei giudici supplenti secondo l'articolo 1 capoverso 4 si applica dal 2009. [5] | ||||||
| [1] Abrogato dal n. 1 dell'all. alla LF del 26 set. 2014, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 3205; FF 2013 6175). [2] CS 3 499 [3] [RU 1984 748, 1992 339, 1993 879] [4] Introdotto dalla cifra I n. 1 della LF del 23 giu. 2006 che integra e attualizza la revisione totale dell'organizzazione giudiziaria federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4213; FF 2006 2849). [5] Introdotto dalla cifra I n. 1 della LF del 23 giu. 2006 che integra e attualizza la revisione totale dell'organizzazione giudiziaria federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4213; FF 2006 2849). | ||||||
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