Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
2C 340/2007 /biz

Sentenza del 22 gennaio 2008
II Corte di diritto pubblico

Composizione
Giudici federali Merkli, presidente,
Müller, Yersin, Karlen e Locher, giudice supplente,
cancelliere Bianchi.

Parti
A.________,
ricorrente,

contro

Divisione delle contribuzioni del Cantone Ticino, viale S. Franscini 6, 6500 Bellinzona.

Oggetto
imposta federale diretta e imposta cantonale 1995/96
e 1997/98, imposta cantonale 2001/02,

ricorso in materia di diritto pubblico contro la sentenza emanata il 4 giugno 2007 dalla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Fatti:

A.
A.________ (1947) è stato domiciliato in Italia fino alla fine del 1997, quando è rientrato in Svizzera stabilendo dapprima il proprio domicilio a Wil (SG) e poi, nel corso del 1998, a Zurigo. Egli è proprietario di una casa bifamiliare a Lugano-Pregassona, affittata a terzi per circa fr. 60'000.-- e con un valore di stima attorno a fr. 1'000'000.--. In considerazione di questo immobile egli è limitatamente imponibile nel Cantone Ticino, rispettivamente fino alla fine del 1997 lo è stato in Svizzera, in virtù della sua appartenenza economica.

B.
B.a Il 10 novembre 1997 a A.________ è stata notificata la tassazione per il periodo fiscale 1995/96, poi parzialmente rivista mediante decisione su reclamo del 14 novembre 2005. In questa seconda decisione il reddito imponibile è stato fissato in fr. 16'450.-- (con l'aliquota applicabile ad un reddito di fr. 34'007.--) ai fini dell'imposta cantonale e in fr. 17'131.-- (aliquota su fr. 35'471.--) per l'imposta federale diretta, mentre la sostanza imponibile è stata stabilita in fr. 603'272.-- (aliquota su fr. 969'852.--). L'autorità di tassazione ha in particolare proceduto ad una stima dei fattori di reddito e di sostanza esteri e non ha riconosciuto i debiti esposti nei confronti di un creditore straniero.
B.b Dopo aver inoltrato la relativa dichiarazione fiscale il 17 novembre 1997, il 10 novembre 2003 A.________ ha ricevuto la tassazione per il periodo fiscale 1997/98, poi anch'essa parzialmente rivista mediante decisione su reclamo del 14 novembre 2005. In tale occasione il reddito imponibile è stato fissato in fr. 9'409.-- (aliquota su fr. 46'537.--) ai fini dell'imposta cantonale e in fr. 9'712.-- (aliquota su fr. 45'801.--) per l'imposta federale diretta, mentre la sostanza imponibile è stata stabilita in fr. 163'305.-- (aliquota su fr. 173'951.--). Anche in questo caso l'autorità di tassazione ha proceduto ad una stima dei fattori di reddito e di sostanza esteri e non ha riconosciuto i debiti esposti nei confronti di un creditore straniero. Inoltre non è stata accolta la richiesta di operare una tassazione intermedia a seguito del trasferimento del domicilio in Svizzera.
B.c Il 10 novembre 2003 a A.________ è stata notificata anche la tassazione per il periodo fiscale 2001/02, a sua volta parzialmente rivista mediante decisione su reclamo del 21 novembre 2005. Per l'imposta cantonale il reddito imponibile è stato fissato in fr. 16'192.-- (aliquota su fr. 80'386.--) e la sostanza in fr. 124'442.-- (aliquota su fr. 140'370.--), mentre per l'imposta federale diretta il contribuente è stato tassato nel Canton Zurigo. Ancora una volta l'autorità non ha riconosciuto i debiti esposti nei confronti di un creditore straniero.

C.
A.________ ha impugnato le tre decisioni su reclamo anzidette dinanzi alla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Con sentenza unica emanata il 4 giugno 2007 i tre ricorsi sono tuttavia stati respinti.

D.
Con atto del 5 luglio 2007 denominato "Rekurs", A.________ insorge dinanzi al Tribunale federale chiedendo l'annullamento della pronuncia della Camera di diritto tributario. Censura in sostanza la determinazione mediante stima degli elementi patrimoniali esteri, il mancato riconoscimento del debito contratto con un creditore all'estero e l'impiego della deduzione forfetaria per le spese di manutenzione degli immobili nella tassazione 2001/02. Inoltre solleva l'eccezione di prescrizione in relazione alle tassazioni dei periodi fiscali 1995/96 e 1997/98.
La Divisione delle contribuzioni del Cantone Ticino e l'Amministrazione federale delle contribuzioni propongono di respingere il ricorso, mentre la Camera di diritto tributario rinuncia a formulare domande di giudizio.

E.
Il 16 agosto 2007 la Corte cantonale ha inoltrato uno scritto ulteriore al Tribunale federale, su cui il ricorrente ha avuto modo di prendere posizione con osservazioni del 10 settembre seguente.

Diritto:

1.
1.1 Dato che la decisione impugnata è stata emanata in italiano, la presente sentenza viene redatta nella medesima lingua (art. 54 cpv. 1
RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria

Art. 54  
  1.   Il procedimento si svolge in una delle lingue ufficiali (tedesco, francese, italiano, rumantsch grischun), di regola nella lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua ufficiale, il procedimento può svolgersi in tale lingua.
  2.   Nei procedimenti promossi mediante azione è tenuto conto della lingua delle parti, sempreché si tratti di una lingua ufficiale.
  3.   Se una parte produce documenti non redatti in una lingua ufficiale, il Tribunale federale può, previo assenso delle altre parti, rinunciare a esigerne la traduzione.
  4.   Per il rimanente, il Tribunale federale ordina una traduzione se necessario.
LTF; cfr. DTF 131 I 145 consid. 1; 124 III 205 consid. 2).

1.2 Rivolta contro la decisione di un'autorità cantonale di ultima istanza in una causa di diritto pubblico, l'impugnativa in esame, tempestiva e presentata dal contribuente toccato dal giudizio impugnato, è di massima ammissibile quale ricorso in materia di diritto pubblico ai sensi degli art. 82
RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria

Art. 82   Principio
  Il Tribunale federale giudica i ricorsi:
a.   contro le decisioni pronunciate in cause di diritto pubblico;
b.   contro gli atti normativi cantonali;
c.   concernenti il diritto di voto dei cittadini nonché le elezioni e votazioni popolari.
segg. LTF sia per quanto riguarda l'imposta federale diretta sia per l'imposta cantonale e comunale.

1.3 Confuso e costellato di divagazioni su aspetti che esulano dall'oggetto del litigio, l'allegato ricorsuale adempie solo in parte già le esigenze di motivazione poste dall'art. 42 cpv. 1 e
RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria

Art. 42   Atti scritti
  1.   Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati.
  1bis.   Se un procedimento in materia civile si è svolto in inglese dinanzi all'autorità inferiore, gli atti scritti possono essere redatti in tale lingua. [1]
  2.   Nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Qualora il ricorso sia ammissibile soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o un caso particolarmente importante per altri motivi, occorre spiegare perché la causa adempie siffatta condizione. [2] [3]
  3.   Se sono in possesso della parte, i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati; se l'atto scritto è diretto contro una decisione, anche questa deve essere allegata.
  4.   In caso di trasmissione per via elettronica, la parte o il suo patrocinatore deve munire l'atto scritto di una firma elettronica qualificata secondo la legge del 18 marzo 2016 [4] sulla firma elettronica. Il Tribunale federale determina mediante regolamento:
a.   il formato dell'atto scritto e dei relativi allegati;
b.   le modalità di trasmissione;
c.   le condizioni alle quali può essere richiesta la trasmissione successiva di documenti cartacei in caso di problemi tecnici. [5]
  5.   Se mancano la firma della parte o del suo patrocinatore, la procura dello stesso o gli allegati prescritti, o se il patrocinatore non è autorizzato in quanto tale, è fissato un congruo termine per sanare il vizio, con la comminatoria che altrimenti l'atto scritto non sarà preso in considerazione.
  6.   Gli atti illeggibili, sconvenienti, incomprensibili, prolissi o non redatti in una lingua ufficiale possono essere del pari rinviati al loro autore affinché li modifichi.
  7.   Gli atti scritti dovuti a condotta processuale da querulomane o altrimenti abusiva sono inammissibili.
 
[1] Introdotto dalla cifra II n. 1 della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e l'applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2023 491; FF 2020 2407).
[2] Nuovo testo del per. giusta la cifra I n. 1 della L del 20 giu. 2014 sul condono dell'imposta, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 9; FF 2013 7239).
[3] Nuovo testo giusta l'all. n. 1 della L del 28 set. 2012 sull'assistenza amministrativa fiscale, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU 2013 231; FF 2011 5587).
[4] RS 943.03
[5] Nuovo testo giusta l'all. cifra II n. 2 della L del 18 mar. 2016 sulla firma elettronica, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4651; FF 2014 913).
2 LTF (cfr. DTF 133 IV 286 consid. 1.4; cfr. anche DTF 131 II 449 consid. 1.3). Ancor meno soddisfa quindi i requisiti più rigorosi derivanti dall'art. 106 cpv. 2
RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria

Art. 106   Applicazione del diritto
  1.   Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto.
  2.   Esamina la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura.
LTF, applicabili laddove occorre censurare la violazione di diritti costituzionali (cfr. DTF 133 II 249 consid. 1.4.2; 133 IV 286 consid. 1.4; cfr. anche DTF 130 I 258 consid. 1.3). In tale misura il gravame risulta quindi inammissibile. Per il resto, va rilevato che anche quando è di per sé tenuto ad applicare il diritto d'ufficio (art. 106 cpv. 1
RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria

Art. 106   Applicazione del diritto
  1.   Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto.
  2.   Esamina la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura.
LTF), il Tribunale federale si limita di principio ad esaminare soltanto le censure addotte. In assenza di vizi giuridici manifesti, non è infatti suo compito trattare tutte le questioni giuridiche che la fattispecie potrebbe porre, se queste non sono (più) controverse dinanzi a lui (DTF 133 II 249 consid. 1.4.1).

1.4 Il Tribunale federale fonda di principio la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 e
RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria

Art. 105   Fatti determinanti
  1.   Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore.
  2.   Può rettificare o completare d'ufficio l'accertamento dei fatti dell'autorità inferiore se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95.
  3.   Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, il Tribunale federale non è vincolato dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore. [1]
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra IV n. 1 della LF del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2003; FF 2005 2751).
2 LTF; cfr. anche art. 97 cpv. 1
RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria

Art. 97   Accertamento inesatto dei fatti
  1.   Il ricorrente può censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95 e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento.
  2.   Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, può essere censurato qualsiasi accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti. [1]
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra IV n. 1 della LF del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2003; FF 2005 2751).
LTF) e nuovi fatti, rispettivamente nuovi mezzi di prova possono essere addotti soltanto se ne dà motivo la decisione dell'autorità inferiore (art. 99 cpv. 1
RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria

Art. 99  
  1.   Possono essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di prova soltanto se ne dà motivo la decisione dell'autorità inferiore.
  2.   Non sono ammissibili nuove conclusioni.
LTF). Ne segue che i documenti versati agli atti dal ricorrente per la prima volta in questa sede, contestualmente al ricorso e soprattutto alla memoria conclusiva, non vanno presi in considerazione ai fini del giudizio.
I. Imposta federale diretta

2.
2.1 Secondo l'art. 120 cpv. 1
RS 642.11 LIFD Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD)

Art. 120   Prescrizione del diritto di tassare
  1.   Il diritto di tassare si prescrive in cinque anni dalla fine del periodo fiscale. Sono salvi gli articoli 152 e 184.
  2.   La prescrizione non decorre o è sospesa:
a.   durante una procedura di reclamo, di ricorso o di revisione;
b.   fino a quando il credito fiscale è assicurato da garanzie o fruisce di una dilazione di pagamento;
c.   fino a quando né il contribuente, né il corresponsabile dell'imposta hanno domicilio o dimora fiscale in Svizzera.
  3.   Un nuovo termine di prescrizione decorre con:
a.   ogni atto ufficiale inteso all'accertamento o alla riscossione del credito fiscale, comunicato al contribuente o al corresponsabile dell'imposta;
b.   ogni riconoscimento esplicito del debito fiscale da parte del contribuente o del corresponsabile dell'imposta;
c.   la presentazione di una domanda di condono;
d.   il promovimento di un'azione penale per sottrazione consumata d'imposta o per delitto fiscale.
  4.   Il diritto di tassare si prescrive, in ogni caso, in 15 anni dalla fine del periodo fiscale.
, 1a
RS 642.11 LIFD Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD)

Art. 120   Prescrizione del diritto di tassare
  1.   Il diritto di tassare si prescrive in cinque anni dalla fine del periodo fiscale. Sono salvi gli articoli 152 e 184.
  2.   La prescrizione non decorre o è sospesa:
a.   durante una procedura di reclamo, di ricorso o di revisione;
b.   fino a quando il credito fiscale è assicurato da garanzie o fruisce di una dilazione di pagamento;
c.   fino a quando né il contribuente, né il corresponsabile dell'imposta hanno domicilio o dimora fiscale in Svizzera.
  3.   Un nuovo termine di prescrizione decorre con:
a.   ogni atto ufficiale inteso all'accertamento o alla riscossione del credito fiscale, comunicato al contribuente o al corresponsabile dell'imposta;
b.   ogni riconoscimento esplicito del debito fiscale da parte del contribuente o del corresponsabile dell'imposta;
c.   la presentazione di una domanda di condono;
d.   il promovimento di un'azione penale per sottrazione consumata d'imposta o per delitto fiscale.
  4.   Il diritto di tassare si prescrive, in ogni caso, in 15 anni dalla fine del periodo fiscale.
frase, della legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD; RS 642.11), il diritto di tassare si prescrive in cinque anni dalla fine del periodo fiscale. In relazione al periodo 1997/98, il ricorrente ritiene tale termine disatteso in quanto la decisione di tassazione sarebbe stata emanata dopo quasi sette anni. In realtà egli confonde la data di emissione della decisione su reclamo, resa il 14 novembre 2005, con la data di notifica della tassazione in quanto tale, che è stata intimata il 10 novembre 2003. Sotto questo profilo il termine quinquennale è quindi stato rispettato. Per il periodo fiscale 1995/96 l'insorgente sostiene invece che la prescrizione sarebbe intervenuta tra l'inoltro del reclamo, nel mese di novembre del 1997, e la sua evasione, avvenuta otto anni dopo. Egli non si avvede tuttavia che secondo l'art. 120 cpv. 2 lett. a
RS 642.11 LIFD Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD)

Art. 120   Prescrizione del diritto di tassare
  1.   Il diritto di tassare si prescrive in cinque anni dalla fine del periodo fiscale. Sono salvi gli articoli 152 e 184.
  2.   La prescrizione non decorre o è sospesa:
a.   durante una procedura di reclamo, di ricorso o di revisione;
b.   fino a quando il credito fiscale è assicurato da garanzie o fruisce di una dilazione di pagamento;
c.   fino a quando né il contribuente, né il corresponsabile dell'imposta hanno domicilio o dimora fiscale in Svizzera.
  3.   Un nuovo termine di prescrizione decorre con:
a.   ogni atto ufficiale inteso all'accertamento o alla riscossione del credito fiscale, comunicato al contribuente o al corresponsabile dell'imposta;
b.   ogni riconoscimento esplicito del debito fiscale da parte del contribuente o del corresponsabile dell'imposta;
c.   la presentazione di una domanda di condono;
d.   il promovimento di un'azione penale per sottrazione consumata d'imposta o per delitto fiscale.
  4.   Il diritto di tassare si prescrive, in ogni caso, in 15 anni dalla fine del periodo fiscale.
LIFD durante la procedura di reclamo la prescrizione non decorre, rispettivamente è sospesa. Il diritto di tassare sarebbe quindi caduto in prescrizione unicamente se fosse decorso il termine assoluto di quindici anni previsto dall'art. 120 cpv. 4
RS 642.11 LIFD Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD)

Art. 120   Prescrizione del diritto di tassare
  1.   Il diritto di tassare si prescrive in cinque anni dalla fine del periodo fiscale. Sono salvi gli articoli 152 e 184.
  2.   La prescrizione non decorre o è sospesa:
a.   durante una procedura di reclamo, di ricorso o di revisione;
b.   fino a quando il credito fiscale è assicurato da garanzie o fruisce di una dilazione di pagamento;
c.   fino a quando né il contribuente, né il corresponsabile dell'imposta hanno domicilio o dimora fiscale in Svizzera.
  3.   Un nuovo termine di prescrizione decorre con:
a.   ogni atto ufficiale inteso all'accertamento o alla riscossione del credito fiscale, comunicato al contribuente o al corresponsabile dell'imposta;
b.   ogni riconoscimento esplicito del debito fiscale da parte del contribuente o del corresponsabile dell'imposta;
c.   la presentazione di una domanda di condono;
d.   il promovimento di un'azione penale per sottrazione consumata d'imposta o per delitto fiscale.
  4.   Il diritto di tassare si prescrive, in ogni caso, in 15 anni dalla fine del periodo fiscale.
LIFD, ciò che manifestamente non è il caso. L'eccezione preliminare sollevata risulta
pertanto infondata.

2.2 La medesima conclusione s'impone anche in relazione all'altra censura procedurale fatta valere, ovvero la pretesa violazione dell'art. 30 cpv. 3
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999

Art. 30   Procedura giudiziaria
  1.   Nelle cause giudiziarie ognuno ha diritto d'essere giudicato da un tribunale fondato sulla legge, competente nel merito, indipendente e imparziale. I tribunali d'eccezione sono vietati.
  2.   Nelle azioni civili il convenuto ha diritto che la causa sia giudicata dal tribunale del suo domicilio. La legge può prevedere un altro foro.
  3.   L'udienza e la pronuncia della sentenza sono pubbliche. La legge può prevedere eccezioni.
Cost. Tale norma non conferisce infatti il diritto ad ottenere un dibattimento orale pubblico, ma si limita a garantire che, qualora venga indetta un'udienza, la stessa sia aperta al pubblico (DTF 128 I 288 consid. 2.3-2.6). Evadendo i ricorsi sulla base esclusivamente degli allegati scritti delle parti e dei documenti prodotti, la Camera di diritto tributario non ha pertanto disatteso la menzionata garanzia procedurale. Non risulta peraltro che nei gravami interposti in quella sede il ricorrente abbia chiesto di convocare un dibattimento.

3.
3.1 Giusta l'art. 4 cpv. 1 lett. c
RS 642.11 LIFD Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD)

Art. 4   Imprese, stabilimenti d'impresa e fondi
  1.   Le persone fisiche senza domicilio o dimora fiscale in Svizzera sono assoggettate all'imposta in virtù della loro appartenenza economica se:
a.   sono titolari, associate o usufruttuarie di imprese in Svizzera;
b.   tengono stabilimenti d'impresa in Svizzera;
c.   sono proprietarie di fondi in Svizzera o hanno su di essi diritti di godimento reali o diritti di godimento personali a questi economicamente assimilabili;
d.   fanno commercio di immobili siti in Svizzera o fungono da intermediari in queste operazioni immobiliari.
  2.   Per stabilimento d'impresa s'intende una sede fissa di affari o di lavoro dove si svolge, in tutto o in parte, l'attività di un'impresa o di una libera professione. Sono considerate tali, in particolare, le succursali, le officine e i laboratori, gli uffici di vendita, le rappresentanze permanenti, le miniere e ogni altro luogo di estrazione di risorse naturali come anche i cantieri di costruzione o di montaggio la cui durata è di almeno 12 mesi.
LIFD, le persone fisiche che non hanno domicilio, ma sono proprietarie di fondi in Svizzera, sono assoggettate all'imposta in virtù della loro appartenenza economica. Il reddito imponibile è in tal caso costituito dai proventi netti tratti da questi immobili (art. 21 cpv. 1 lett. a
RS 642.11 LIFD Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD)

Art. 21  
  1.   È imponibile il reddito da sostanza immobiliare, segnatamente:
a.   i proventi dalla locazione, dall'affitto, dall'usufrutto o da altro godimento;
b.   il valore locativo di immobili o di parti di essi che il contribuente ha a disposizione per uso proprio in forza del suo diritto di proprietà o di un usufrutto ottenuto a titolo gratuito;
c.   i proventi da contratti di superficie;
d.   i proventi dall'estrazione di ghiaia, sabbia o altri elementi costitutivi del suolo.
  2.   Il valore locativo viene stabilito tenendo conto delle condizioni locali usuali e dell'utilizzazione effettiva dell'abitazione al domicilio del contribuente.
, 32 cpv. 2 e
RS 642.11 LIFD Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD)

Art. 32  
  1.   Il contribuente che possiede beni mobili privati può dedurre i costi d'amministrazione da parte di terzi e le imposte alla fonte estere che non possono essere né rimborsate né computate.
  2.   Il contribuente che possiede immobili privati può dedurre le spese di manutenzione, le spese di riattazione di immobili di nuova acquisizione, i premi d'assicurazione e le spese d'amministrazione da parte di terzi. [1] Il Dipartimento federale delle finanze stabilisce quali investimenti destinati al risparmio di energia e alla protezione dell'ambiente possono essere assimilati alle spese di manutenzione. [2] Le spese di demolizione in vista della costruzione di un immobile di sostituzione sono parimenti assimilate alle spese di manutenzione. [3]
  2bis.   I costi d'investimento di cui al capoverso 2 secondo periodo e le spese di demolizione in vista della costruzione di un immobile di sostituzione sono deducibili nel corso dei due periodi fiscali successivi se non possono essere interamente presi in considerazione nel periodo fiscale durante il quale sono stati sostenuti. [4]
  3.   Sono inoltre deducibili le spese per lavori di cura di monumenti storici che il contribuente ha intrapreso in virtù di disposizioni legali, d'intesa con le autorità o su loro ordine, a condizione che tali lavori non siano sussidiati.
  4.   Invece della somma effettiva delle spese e dei premi concernenti i beni immobili privati, il contribuente può avvalersi di una deduzione complessiva. Il Consiglio federale stabilisce questa deduzione complessiva.
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 3 ott. 2008 sul trattamento fiscale delle spese di riattazione degli immobili, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 1515; FF 2007 72017217).
[2] Nuovo testo del secondo per. giusta la cifra II n. 3 della LF del 30 set. 2016 sull'energia, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2017 6839;FF 2013 6489).
[3] Per. introdotto dalla cifra II n. 3 della LF del 30 set. 2016 sull'energia, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2017 6939;FF 2013 6489).
[4] Introdotto dalla cifra II n. 3 della LF del 30 set. 2016 sull'energia, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2017 6839;FF 2013 6489).
33 cpv. 1 lett. a LIFD). L'imposta sugli elementi imponibili in Svizzera è dovuta al tasso corrispondente alla totalità dei redditi che i contribuenti limitatamente assoggettati conseguono, in Svizzera e all'estero (art. 7 cpv. 1
RS 642.11 LIFD Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD)

Art. 7  
  1.   Le persone fisiche parzialmente assoggettate all'imposta sul reddito in Svizzera devono l'imposta sugli elementi imponibili in Svizzera al tasso corrispondente alla totalità dei loro redditi.
  2.   I contribuenti domiciliati all'estero devono le imposte per imprese, stabilimenti d'impresa e fondi in Svizzera almeno al tasso corrispondente al reddito conseguito in Svizzera.
LIFD; cfr. anche l'art. 24 n. 3 della convenzione del 9 marzo 1976 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica italiana per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio [RS 0.672.945.41]).

3.2 Nel caso concreto, i valori degli elementi imponibili in Svizzera sono incontestati sia per quanto riguarda il periodo fiscale 1995/96 che per il biennio successivo. Il ricorrente non pretende inoltre che il suo ritorno in Svizzera nel corso del 1998 avrebbe dovuto comportare conseguenze differenti dal profilo fiscale. Controversi sono per contro gli interessi sui debiti suscettibili di venir dedotti dai proventi e gli elementi di reddito esteri determinanti per definire l'aliquota.

3.3 Gli interessi passivi costituiscono dal profilo fiscale un elemento che concorre ad escludere o ridurre il debito verso l'erario (cfr. art. 33 cpv. 1 lett. a
RS 642.11 LIFD Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD)

Art. 33   Interessi su debiti e altre deduzioni [1]
  1.   Sono dedotti dai proventi:
a. [2]   gli interessi maturati su debiti privati, fino a concorrenza dei redditi da sostanza imponibili in virtù degli articoli 20 e 21 e di ulteriori 50 000 franchi. Non sono deducibili gli interessi sui mutui che una società di capitali concede a una persona fisica che detiene una partecipazione determinante al suo capitale o ad altre persone fisiche che le sono altrimenti prossime a condizioni che si scostano notevolmente da quelle usuali nelle relazioni d'affari con terzi;
b. [3]   gli oneri permanenti nonché la quota di reddito secondo l'articolo 22 capoverso 3 lettera c delle prestazioni derivanti da contratti di rendita vitalizia e di vitalizio;
c.   gli alimenti versati al coniuge divorziato o separato legalmente o di fatto nonché gli alimenti versati a un genitore per i figli sotto la sua autorità parentale, escluse tuttavia le prestazioni versate in virtù di un obbligo di mantenimento o di assistenza fondato sul diritto di famiglia;
d. [4]   i versamenti, premi e contributi legali, statutari o regolamentari all'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità, nonché a istituzioni di previdenza professionale;
e.   i versamenti, premi e contributi per acquisire diritti contrattuali in forme riconosciute della previdenza individuale vincolata; il Consiglio federale, con la collaborazione dei Cantoni, stabilisce le forme previdenziali riconosciute e decide in qual misura i contributi possono essere dedotti;
f.   i premi e i contributi versati per le indennità per la perdita di guadagno, per l'assicurazione contro la disoccupazione e per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni;
g. [5]   i versamenti, premi e contributi per assicurazioni sulla vita, contro le malattie e, in quanto non comprese sotto la lettera f, contro gli infortuni, nonché gli interessi dei capitali a risparmio del contribuente e delle persone al cui sostentamento egli provvede, fino a concorrenza di una somma globale di:3700 franchi per i coniugi che vivono in comunione domestica,1800 franchi per gli altri contribuenti;
1. [6]   3700 franchi per i coniugi che vivono in comunione domestica,
2.   1800 franchi per gli altri contribuenti;
h. [7]   le spese per malattia e infortunio del contribuente o delle persone al cui sostentamento egli provvede, quando tali spese sono sopportate dal contribuente medesimo e superano il 5 per cento dei proventi imponibili, dopo le deduzioni di cui agli articoli 26-33;
hbis. [8]   le spese per disabilità del contribuente o delle persone disabili ai sensi della legge del 13 dicembre 2002 [9] sui disabili al cui sostentamento egli provvede, quando tali spese sono sopportate dal contribuente medesimo;
i. [10]   concorrenza di un importo di 10 600 franchi, i contributi dei membri e i versamenti ai partiti: [11]iscritti nel registro dei partiti conformemente all'articolo 76a della legge federale del 17 dicembre 1976 [12] sui diritti politici,rappresentati in un parlamento cantonale, oche hanno ottenuto almeno il 3 per cento dei voti nell'ultima elezione di un parlamento cantonale;
1.   iscritti nel registro dei partiti conformemente all'articolo 76a della legge federale del 17 dicembre 1976 [12] sui diritti politici,
2.   rappresentati in un parlamento cantonale, o
3.   che hanno ottenuto almeno il 3 per cento dei voti nell'ultima elezione di un parlamento cantonale;
j. [13]   le spese di formazione e formazione continua professionali, comprese le spese di riqualificazione, fino a concorrenza di una somma globale di 13 000 franchi, purché il contribuente: [14]abbia conseguito un diploma del livello secondario II, oppure abbia compiuto i 20 anni e non si tratti di costi di formazione sostenuti fino al conseguimento di un primo diploma del livello secondario II.
1.   abbia conseguito un diploma del livello secondario II, oppure
2.   abbia compiuto i 20 anni e non si tratti di costi di formazione sostenuti fino al conseguimento di un primo diploma del livello secondario II.
  1bis.   Le deduzioni secondo il capoverso 1 lettera g sono aumentate:
a.   della metà per i contribuenti che non versano contributi ai sensi del capoverso 1 lettere d ed e;
b.   di 700 franchi per ogni figlio o persona bisognosa per cui il contribuente può far valere la deduzione prevista dall'articolo 35 capoverso 1 lettera a o b. [15]
  2.   Se i coniugi vivono in comunione domestica e ambedue esercitano un'attività lucrativa, dal reddito lavorativo più basso è dedotto il 50 per cento ma almeno 8600 e al massimo 14 100 franchi. Sono considerati reddito lavorativo i proventi imponibili da attività lucrativa dipendente o indipendente, dopo le deduzioni di cui agli articoli 26-31 e le deduzioni generali di cui al capoverso 1 lettere d-f. Se uno dei coniugi collabora in modo determinante alla professione, al commercio o all'impresa dell'altro o in caso di attività lucrativa indipendente comune, a ogni coniuge viene attribuita la metà del reddito lavorativo comune. Una diversa ripartizione deve essere dimostrata dai coniugi. [16]
  3.   Dai proventi sono dedotte le spese comprovate, ma al massimo 25 800 franchi, per la cura prestata da terzi a ogni figlio che non ha ancora compiuto i 14 anni e vive in comunione domestica con il contribuente che provvede al suo sostentamento, sempre che queste spese abbiano un nesso causale diretto con l'attività lucrativa, la formazione o l'incapacità di esercitare un'attività lucrativa del contribuente. [17]
  4.   Dalle singole vincite ai giochi in denaro che non sono esentate dall'imposta conformemente all'articolo 24 lettere ibis-j è dedotto il 5 per cento, ma al massimo 5400 franchi, a titolo di costi delle poste giocate. Dalle singole vincite ai giochi da casinò in linea di cui all'articolo 24 lettera ibis sono dedotte le poste prelevate durante l'anno fiscale dal conto in linea del giocatore, ma al massimo 26 800 franchi. [18]
 
[1] Introdotta dall'all. n. 3 della LF dell'8 ott. 2004 (diritto delle fondazioni), in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4545; FF 2003 70537093).
[2] Nuovo testo giusta la cifra I n. 5 della LF del 19 mar. 1999 sul programma di stabilizzazione 1998, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 1999 2374; FF 1999 3).
[3] Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 17 giu. 2022 sull'imposizione delle rendite vitalizie e delle forme di previdenza simili, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2023 38; FF 2021 3028).
[4] Nuovo testo giusta l'all. n. 3 della LF del 18 giu. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4635; FF 2003 5557).
[5] Nuovo testo giusta l'art. 3 cpv. 1 dell'O del DFF del 16 set. 2022 sulla progressione a freddo, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 575).
[6] Nuovo importo giusta l'art. 3 cpv. 1 dell'O del DFF del 22 ago. 2024 sulla progressione a freddo, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 479).
[7] Nuovo testo giusta l'all. n. 2 della L del 13 dic. 2002 sui disabili, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2003 4487; FF 2001 1477).
[8] Introdotta dall'all. n. 2 della LF del 13 dic. 2002 sui disabili, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2003 4487; FF 2001 1477).
[9] RS 151.3
[10] Nuovo testo giusta l'art. 6 cpv. 3 dell'O del DFF del 22 set. 2011 sulla progressione a freddo, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4503).
[11] Nuovo testo giusta l'art. 3 cpv. 2 dell'O del DFF del 22 ago. 2024 sulla progressione a freddo, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 479).
[12] RS 161.1
[13] Introdotta dalla cifra I n. 1 della LF del 27 set. 2013 sul trattamento fiscale delle spese di formazione e perfezionamento professionali, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2014 1105; FF 2011 2365).
[14] Nuovo testo giusta l'art. 3 cpv. 3 dell'O del DFF del 22 ago. 2024 sulla progressione a freddo, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 479).
[15] Introdotto dalla cifra I n. 1 della LF del 22 mar. 2013 sull'adeguamento formale delle basi temporali per l'imposizione diretta delle persone fisiche, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 2397; FF 2011 3279).
[16] Nuovo testo giusta l'art. 3 cpv. 4 dell'O del DFF del 22 ago. 2024 sulla progressione a freddo, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 479).
[17] Introdotto dalla cifra I n. 1 della LF del 25 set. 2009 sullo sgravio fiscale delle famiglie con figli (RU 2010 455; FF 2009 4095). Nuovo testo giusta l'art. 3 cpv. 5 dell'O del DFF del 22 ago. 2024 sulla progressione a freddo, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 479).
[18] Introdotto dalla cifra I n. 1 della LF del 15 giu. 2012 concernente le semplificazioni nell'imposizione delle vincite alle lotterie (RU 2012 5977; FF 2011 58195845). Nuovo testo giusta l'art. 3 cpv. 6 dell'O del DFF del 1° set. 2023 sulla progressione a freddo, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 493).
LIFD). Di conseguenza l'onere della prova incombe al contribuente (DTF 133 II 153 consid. 4.3; 121 II 257 consid. 4c/aa). Di regola quando il creditore è domiciliato in Svizzera è sufficiente indicare il suo nome ed il suo indirizzo perché sulla base di questi dati l'autorità può agevolmente effettuare delle verifiche. In presenza di contribuenti che pretendono di dedurre dal loro reddito interessi passivi versati a persone fisiche o giuridiche con domicilio o sede all'estero occorrono per contro informazioni più precise e più complete ed un maggiore rigore d'indagine, al fine di garantire la generalità dell'imposta e la parità di trattamento tra gli amministrati. Ciò vale in particolare quando i creditori sono entità giuridiche con sede in Stati che consentono domiciliazioni fittizie (sentenza 2P.173/2002 del 7 febbraio 2002, in: RDAT II-2003 n. 15t, consid. 3.2; sentenza 2A.129/1997 del 4 giugno 1998, in: RDAT II-1998 n. 22t, consid. 3a/bb; sentenza A.36/1984 del 21 marzo 1985, in: ASA 55 pag. 137, consid. 3a e 3b).
Nella fattispecie, il contribuente ha preteso di dedurre gli interessi su un debito contratto nei confronti della B.________Limited, società dell'isola di Jersey. Il debito è attestato unicamente da una dichiarazione della società stessa, redatta nella località tedesca di Waldkirch, dove l'insorgente ha indicato di avere una residenza secondaria. La dichiarazione è firmata dalla moglie del ricorrente che, con lui, secondo quanto affermato nel ricorso, funge da direttrice e detiene la totalità del capitale sociale. Il sito internet dell'interessato porta inoltre il medesimo nome della società e nelle dichiarazioni fiscali riferite ai periodi di computo in cui egli è stato domiciliato in Svizzera la partecipazione alla B.________Limited è stata inserita nell'elenco titoli.
In queste circostanze la conclusione della Corte cantonale non può che essere condivisa. La dichiarazione agli atti non può infatti essere ritenuta sufficiente per sostanziare la reale esistenza di un debito verso la B.________Limited. Quest'ultima dovrebbe quantomeno essere imposta sugli interessi percepiti, ciò che il ricorrente non ha in alcun modo comprovato. Al contrario, eloquenti indizi oggettivi ed addirittura già le allegazioni ricorsuali portano a ritenere che, dal profilo della realtà economica, la società creditrice con sede a Jersey non abbia alcuna autonomia per rapporto all'insorgente e alla moglie, i quali risultano esserne gli unici titolari. Appaiono quindi effettivamente adempiute le condizioni per fare astrazione dal costrutto giuridico formale ed ammettere l'esistenza di un caso d'elusione fiscale, negando alla società off-shore la qualità di terzo ed al ricorrente la deduzione degli interessi passivi esposti (cfr. sentenza 2P.92/2005 del 30 gennaio 2006, in: RF 61/2006 pag. 523, consid. 7.2; sentenza A.36/1984 del 21 marzo 1985, in: ASA 55 pag. 137, consid. 3d).

3.4 Per quanto concerne i redditi conseguiti all'estero, determinanti per stabilire l'aliquota, va premesso che i contribuenti hanno l'obbligo di fare tutto il necessario per consentire una tassazione completa ed esatta (art. 126 cpv. 1
RS 642.11 LIFD Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD)

Art. 126   Altra collaborazione
  1.   Il contribuente deve fare tutto il necessario per consentire una tassazione completa ed esatta.
  2.   Deve segnatamente fornire, a domanda dell'autorità di tassazione, informazioni orali e scritte e presentare libri contabili, giustificativi e altri attestati, come anche documenti concernenti le relazioni d'affari.
  3.   Le persone fisiche con reddito da attività lucrativa indipendente e le persone giuridiche devono conservare per dieci anni i libri di commercio e le distinte di cui all'articolo 125 capoverso 2 nonché gli altri giustificativi relativi alla loro attività. Le modalità secondo cui devono essere tenuti e conservati tali documenti sono disciplinate dagli articoli 957-958f CO [1]. [2] [3]
 
[1] RS 220
[2] Nuovo testo del secondo per. giusta la cifra I n. 2 della L del 20 giu. 2014 sul condono dell'imposta, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 9;FF 2013 7239).
[3] Nuovo testo giusta la cifra II n. 1 della LF del 22 dic. 1999, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 949; FF 1999 4457).
LIFD) e devono esporre la loro situazione in maniera esaustiva e trasparente (sentenza 2A.502/2005 del 2 febbraio 2006, in: StR 61 pag. 442, consid. 2). Questa regola vale evidentemente anche per i fattori di reddito all'estero, riguardo ai quali le facoltà d'indagine d'ufficio da parte delle autorità sono per di più limitate. Se questi fattori non vengono specificati occorre procedere alla loro stima (Felix Richner/Walter Frei/Stefan Kaufmann, Handkommentar zum DBG, Zurigo 2003, n. 6 ad art. 7
RS 642.11 LIFD Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD)

Art. 7  
  1.   Le persone fisiche parzialmente assoggettate all'imposta sul reddito in Svizzera devono l'imposta sugli elementi imponibili in Svizzera al tasso corrispondente alla totalità dei loro redditi.
  2.   I contribuenti domiciliati all'estero devono le imposte per imprese, stabilimenti d'impresa e fondi in Svizzera almeno al tasso corrispondente al reddito conseguito in Svizzera.
LIFD), ritenuto che in mancanza di indicazioni concrete la prassi ammette l'utilizzazione delle aliquote massime (sentenza 2A.457/2005 del 12 maggio 2006, in: RtiD II-2006 n. 16t, consid. 4.2).
In concreto, constatata l'incompletezza delle dichiarazioni fiscali inoltrate, perlomeno con lettera del 19 settembre 1997 l'Ufficio di tassazione ha invitato il ricorrente a fornire la distinta di tutti i redditi conseguiti all'estero nonché le dichiarazioni fiscali presentate alle autorità italiane e tedesche. Egli non vi ha tuttavia dato alcun seguito. Anche in questa sede riconosce comunque di disporre di una residenza in Germania, senza dimostrare che né lui né la moglie ne sono proprietari. Inoltre, e soprattutto, la B.________Limited è formalmente proprietaria di un podere in Toscana, trasformato in un'azienda agrituristica composta da un ristorante e da quattro appartamenti. Per i motivi già indicati in precedenza, vi sono gli estremi per non considerare la società come un'entità indipendente ed attribuire quindi i proventi tratti da tale struttura direttamente al ricorrente. Come osservato dalla Corte cantonale, tale conclusione s'impone anche volendo riconoscere dal profilo fiscale lo statuto di proprietaria alla B.________Limited, perché i mezzi finanziari serviti all'acquisto e alla ristrutturazione dell'azienda agrituristica non possono che essere stati forniti dal ricorrente e dalla moglie.
In queste circostanze, considerata l'estensione e la condizione della proprietà immobiliare in Italia nonché già la sola esistenza di quella in Germania, il reddito estero, computato dall'autorità fiscale in ragione di fr. 40'000.-- meno gli interessi passivi riconosciuti e le deduzioni sociali, appare valutato in maniera senz'altro prudenziale. L'aliquota applicata deve quindi essere confermata.

4.
Ne segue che in riferimento all'imposta federale diretta il ricorso, nella misura in cui è ammissibile, deve essere respinto.
II. Imposta cantonale e comunale

5.
5.1 In relazione alle tassazioni per i bienni 1995/96 e 1997/98, il ricorrente non solleva censure distinte da quelle fatte valere per l'imposta federale diretta. Sulle questioni della prescrizione del diritto di tassare, della deducibilità degli interessi passivi e della presa in conto degli elementi di reddito conseguiti fuori cantone per stabilire l'aliquota, le disposizioni della legge tributaria del Cantone Ticino, del 21 giugno 1994, hanno in pratica il medesimo tenore delle analoghe norme della legge sull'imposta federale diretta (cfr. art. 3 cpv. 1 lett. c, art. 6 cpv. 1, art. 20 cpv. 1 lett. a, art. 31 cpv. 2, art. 32 cpv. 1 lett. a e art. 193 cpv. 1, cpv. 3 lett. a e cpv. 5 LT). La controversia si riferisce inoltre a periodi fiscali precedenti al 1° gennaio 2001, data di scadenza del termine di otto anni concesso ai cantoni per l'adeguamento della loro legislazione alle prescrizioni della legge federale del 14 dicembre 1990 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID; RS 642.14; cfr. art. 72 cpv. 1
RS 642.14 LAID Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID)

Art. 72   Adeguamento delle legislazioni cantonali
  1.   I Cantoni adeguano la loro legislazione alle disposizioni della presente legge per la data della loro entrata in vigore. Nel determinare la data dell'entrata in vigore, la Confederazione tiene conto dei Cantoni; accorda loro di norma un termine di almeno due anni per l'adeguamento della loro legislazione. [1]
  2.   Dalla loro entrata in vigore, le disposizioni della presente legge si applicano direttamente laddove il diritto fiscale cantonale risulti loro contrario. [2]
  3.   Il governo cantonale emana le necessarie disposizioni provvisorie.
 
[1] Nuovo testo giusta il n. I 4 della LF del 18 giu. 2021 sulle procedure elettroniche in ambito fiscale, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 673; FF 2020 4215).
[2] Nuovo testo giusta il n. I 4 della LF del 18 giu. 2021 sulle procedure elettroniche in ambito fiscale, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 673; FF 2020 4215).
LAID).
Sugli aspetti indicati, il ricorso, nella misura in cui è ammissibile, non può di conseguenza che essere respinto. In effetti se il Tribunale federale conferma la decisione impugnata laddove, decidendo in materia di imposta federale diretta, fruisce di libero potere di cognizione, a maggior ragione non ne sovverte le conclusioni quando, come nel caso delle tassazioni cantonali a cui non è applicabile la legge sull'armonizzazione fiscale, il suo potere cognitivo è limitato all'arbitrio (cfr. DTF 133 II 249 consid. 1.2.1; 131 II 722 consid. 2.2; 130 II 202 consid. 3.1).

5.2 Per quanto concerne l'imposizione per il periodo fiscale 2001/02, il ricorrente sostiene che per le spese di manutenzione e gestione dell'immobile di Pregassona avrebbe diritto ad una deduzione forfetaria pari al 25 % del reddito lordo e non solo del 15 %, come ammesso dalle autorità cantonali.
La vertenza concerne in questo caso un periodo fiscale in cui trova applicazione la legge sull'armonizzazione fiscale. Quest'ultima ammette la deducibilità delle spese di manutenzione degli immobili in quanto spese necessarie al conseguimento dei proventi ai sensi dell'art. 9 cpv. 1
RS 642.14 LAID Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID)

Art. 9   In generale
  1.   Dai proventi imponibili complessivi sono detratte le spese necessarie al loro conseguimento e le deduzioni generali. Per le spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro può essere fissato un importo massimo. [1]
  2.   Sono deduzioni generali:
a. [2]   gli interessi maturati su debiti privati, fino a concorrenza dei redditi da sostanza imponibili in virtù degli articoli 7 e 7a e di ulteriori 50 000 franchi;
b. [3]   gli oneri permanenti nonché la quota di reddito secondo l'articolo 7 capoverso 2 lettera c delle prestazioni derivanti da contratti di rendita vitalizia e di vitalizio;
c.   gli alimenti versati al coniuge divorziato o separato legalmente o di fatto, nonché gli alimenti versati a un genitore per i figli sotto la sua autorità parentale, escluse tuttavia le prestazioni versate in virtù di un obbligo di mantenimento o di assistenza fondato sul diritto di famiglia;
d. [4]   i versamenti, premi e contributi legali, statutari o regolamentari all'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità, nonché a istituzioni di previdenza professionale;
e.   i versamenti, premi e contributi per acquisire diritti contrattuali in forme riconosciute della previdenza individuale vincolata, sino a un determinato ammontare;
f.   i premi e i contributi versati per le indennità per la perdita di guadagno, per l'assicurazione contro la disoccupazione e per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni;
g.   i versamenti, premi e contributi per assicurazioni sulla vita, contro le malattie e, in quanto non compresa sotto la lettera f, contro gli infortuni, nonché gli interessi dei capitali a risparmio del contribuente e delle persone al cui sostentamento egli provvede, sino a concorrenza di un ammontare determinato dal diritto cantonale; questo importo può essere forfettario;
h. [5]   le spese per malattia e infortunio del contribuente o delle persone al cui sostentamento egli provvede, quando tali spese sono sopportate dal contribuente medesimo e superano una franchigia determinata dal diritto cantonale;
hbis. [6]   le spese per disabilità del contribuente o delle persone disabili ai sensi della legge del 13 dicembre 2002 [7] sui disabili al cui sostentamento egli provvede, quando tali spese sono sopportate dal contribuente medesimo;
i. [8]   le prestazioni volontarie in contanti e in altri beni, entro i limiti determinati dal diritto cantonale, a persone giuridiche con sede in Svizzera che sono esentate dall'imposta in virtù del loro scopo pubblico o di utilità pubblica (art. 23 cpv. 1 lett. f) nonché alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e ai loro stabilimenti (art. 23 cpv. 1 lett. a-c);
k.   una deduzione dal reddito lavorativo che uno dei coniugi consegue indipendentemente dalla professione, dal commercio o dall'impresa dell'altro, sino a concorrenza di un ammontare determinato dal diritto cantonale; la stessa deduzione è concessa quando uno dei due coniugi collabora in modo determinante alla professione, al commercio o all'impresa dell'altro;
l. [9]   fino a concorrenza di un importo stabilito dal diritto cantonale, i contributi dei membri e i versamenti ai partiti:iscritti nel registro dei partiti conformemente all'articolo 76a della legge federale del 17 dicembre 1976 [10] sui diritti politici,rappresentati in un parlamento cantonale, oche hanno ottenuto almeno il 3 per cento dei voti nell'ultima elezione di un parlamento cantonale.
1.   iscritti nel registro dei partiti conformemente all'articolo 76a della legge federale del 17 dicembre 1976 [10] sui diritti politici,
2.   rappresentati in un parlamento cantonale, o
3.   che hanno ottenuto almeno il 3 per cento dei voti nell'ultima elezione di un parlamento cantonale.
m. [11]   le spese comprovate, fino a un importo stabilito dal diritto cantonale, per la cura prestata da terzi a ogni figlio che non ha ancora compiuto i 14 anni e vive in comunione domestica con il contribuente che provvede al suo sostentamento, sempre che queste spese abbiano un nesso causale diretto con l'attività lucrativa, la formazione o l'incapacità d'esercitare attività lucrativa del contribuente;
n. [12]   i costi delle poste giocate, pari a una percentuale stabilita dal diritto cantonale delle singole vincite ai giochi in denaro non esentate dall'imposta conformemente all'articolo 7 capoverso 4 lettere l-m; i Cantoni possono prevedere un importo massimo deducibile;
o. [13]   le spese di formazione e formazione continua professionali, comprese le spese di riqualificazione, sino a concorrenza di un importo determinato dal diritto cantonale, purché il contribuente: abbia conseguito un diploma del livello secondario II, oppureabbia compiuto i 20 anni e non si tratti di costi di formazione sostenuti fino al conseguimento di un primo diploma del livello secondario II.
1.   abbia conseguito un diploma del livello secondario II, oppure
2.   abbia compiuto i 20 anni e non si tratti di costi di formazione sostenuti fino al conseguimento di un primo diploma del livello secondario II.
  3.   Il contribuente che possiede immobili privati può dedurre le spese di manutenzione, le spese di riattazione di immobili di nuova acquisizione, i premi d'assicurazione e le spese d'amministrazione da parte di terzi. I Cantoni possono inoltre prevedere deduzioni per la protezione dell'ambiente, per provvedimenti di risparmio energetico e per la cura di monumenti storici. Negli ultimi tre casi vale la seguente norma: [14]
a. [15]   il Dipartimento federale delle finanze determina in collaborazione con i Cantoni quali investimenti destinati al risparmio energetico e alla protezione dell'ambiente possono essere assimilati alle spese di manutenzione; le spese di demolizione in vista della costruzione di un immobile di sostituzione sono parimenti assimilate alle spese di manutenzione;
b.   i costi non sussidiati di lavori di cura di monumenti storici sono deducibili nella misura in cui questi provvedimenti sono stati presi dal contribuente in virtù di una prescrizione legale, in accordo con l'autorità o su ordine di quest'ultima.
  3bis.   Gli investimentie le spese di demolizionein vista della costruzione di un immobile di sostituzione di cui al capoverso 3 lettera a sono deducibili nel corso dei due periodi fiscali successivi se non possono essere interamente presi in considerazione nel periodo fiscale durante il quale sono stati sostenuti. [16]
  4.   Non sono ammesse altre deduzioni. Rimangono salve le deduzioni per i figli e le altre deduzioni sociali giusta il diritto cantonale.
 
[1] Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 27 set. 2013 sul trattamento fiscale delle spese di formazione e perfezionamento professionali, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2014 1105; FF 2011 2365). Correzione della Commissione di redazione dell'AF del 18 feb. 2015 (RU 2015 993).
[2] Nuovo testo giusta il n. II 3 della L del 23 mar. 2007 sulla riforma II dell'imposizione delle imprese, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 2893; FF 2005 4241).
[3] Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 17 giu. 2022 sull'imposizione delle rendite vitalizie e delle forme di previdenza simili, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2023 38; FF 2021 3028).
[4] Nuovo testo giusta l'all. n. 4 della LF del 18 giu. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4635; FF 2003 5557).
[5] Nuovo testo giusta l'all. n. 3 della L del 13 dic. 2002 sui disabili, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2003 4487).
[6] Introdotta dell'all. n. 3 della L del 13 dic. 2002 sui disabili, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2003 4487).
[7] RS 151.3
[8] Nuovo testo giusta l'all. n. 4 della LF dell'8 ott. 2004 (diritto delle fondazioni), in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4545; FF 2003 70537059).
[9] Introdotta dal n. I 2 della LF del 12 giu. 2009 sulla deducibilità fiscale dei versamenti ai partiti, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 449; FF 2008 65656587).
[10] RS 161.1
[11] Introdotta dal n. I 2 della LF del 25 set. 2009 sullo sgravio fiscale delle famiglie con figli, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 455; FF 2009 4095). Rettificata dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 58 cpv. 1 LParl - RS 171.10).
[12] Introdotta testo giusta il n. I 2 della LF del 15 giu. 2012 concernente le semplificazioni nell'imposizione delle vincite alle lotterie (RU 2012 5977; FF 2011 58195845). Nuovo testo giusta l'all. n. II 6 della LF del 29 set. 2017 sui giochi in denaro, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 5103; FF 2015 6849).
[13] Introdotta dal n. I 2 della LF del 27 set. 2013 sul trattamento fiscale delle spese di formazione e perfezionamento professionali, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2014 1105; FF 2011 2365).
[14] Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 3 ott. 2008 sul trattamento fiscale delle spese di riattazione degli immobili, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 1515; FF 2007 72017217).
[15] Nuovo testo giusta l'all. n. II 4 della LF del 30 set. 2016 sull'energia, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6839; FF 2013 6489).
[16] Introdotto giusta l'all. n. II 4 della LF del 30 set. 2016 sull'energia, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6839; FF 2013 6489).
LAID e consente parimenti che le stesse siano determinate sulla base di parametri forfetari (DTF 133 II 287 consid. 3; 128 II 66 consid. 4d), come è peraltro possibile anche in materia di imposta federale diretta (cfr. l'art. 32 cpv. 4
RS 642.11 LIFD Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD)

Art. 32  
  1.   Il contribuente che possiede beni mobili privati può dedurre i costi d'amministrazione da parte di terzi e le imposte alla fonte estere che non possono essere né rimborsate né computate.
  2.   Il contribuente che possiede immobili privati può dedurre le spese di manutenzione, le spese di riattazione di immobili di nuova acquisizione, i premi d'assicurazione e le spese d'amministrazione da parte di terzi. [1] Il Dipartimento federale delle finanze stabilisce quali investimenti destinati al risparmio di energia e alla protezione dell'ambiente possono essere assimilati alle spese di manutenzione. [2] Le spese di demolizione in vista della costruzione di un immobile di sostituzione sono parimenti assimilate alle spese di manutenzione. [3]
  2bis.   I costi d'investimento di cui al capoverso 2 secondo periodo e le spese di demolizione in vista della costruzione di un immobile di sostituzione sono deducibili nel corso dei due periodi fiscali successivi se non possono essere interamente presi in considerazione nel periodo fiscale durante il quale sono stati sostenuti. [4]
  3.   Sono inoltre deducibili le spese per lavori di cura di monumenti storici che il contribuente ha intrapreso in virtù di disposizioni legali, d'intesa con le autorità o su loro ordine, a condizione che tali lavori non siano sussidiati.
  4.   Invece della somma effettiva delle spese e dei premi concernenti i beni immobili privati, il contribuente può avvalersi di una deduzione complessiva. Il Consiglio federale stabilisce questa deduzione complessiva.
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 3 ott. 2008 sul trattamento fiscale delle spese di riattazione degli immobili, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 1515; FF 2007 72017217).
[2] Nuovo testo del secondo per. giusta la cifra II n. 3 della LF del 30 set. 2016 sull'energia, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2017 6839;FF 2013 6489).
[3] Per. introdotto dalla cifra II n. 3 della LF del 30 set. 2016 sull'energia, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2017 6939;FF 2013 6489).
[4] Introdotto dalla cifra II n. 3 della LF del 30 set. 2016 sull'energia, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2017 6839;FF 2013 6489).
LIFD e l'ordinanza del 24 agosto 1992 concernente la deduzione dei costi di immobili del patrimonio privato in materia di imposta federale diretta [RS 642.116]). Il ricorrente non pretende ad ogni modo che la regolamentazione ticinese sia contraria ai dettami della legge sull'armonizzazione fiscale.
Egli si limita in pratica a ravvisare un'errata applicazione dell'art. 2 cpv. 1 lett. b del regolamento della legge tributaria, del 18 ottobre 1994 [R-LT]), secondo cui la deduzione del 25 % del reddito lordo dell'immobile è concessa se alla fine del periodo fiscale lo stesso ha più di dieci anni. L'insorgente rileva infatti che lo stabile bifamiliare di Pregassona è stato formalmente terminato l'11 aprile 1991, ovvero più di dieci anni prima della fine del periodo fiscale 2001/02. La norma menzionata è tuttavia stata modificata con effetto dal 1° gennaio 2003, con il passaggio del Cantone Ticino al sistema di tassazione postnumerando annuale (cfr. art. 16 e
RS 642.11 LIFD Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD)

Art. 32  
  1.   Il contribuente che possiede beni mobili privati può dedurre i costi d'amministrazione da parte di terzi e le imposte alla fonte estere che non possono essere né rimborsate né computate.
  2.   Il contribuente che possiede immobili privati può dedurre le spese di manutenzione, le spese di riattazione di immobili di nuova acquisizione, i premi d'assicurazione e le spese d'amministrazione da parte di terzi. [1] Il Dipartimento federale delle finanze stabilisce quali investimenti destinati al risparmio di energia e alla protezione dell'ambiente possono essere assimilati alle spese di manutenzione. [2] Le spese di demolizione in vista della costruzione di un immobile di sostituzione sono parimenti assimilate alle spese di manutenzione. [3]
  2bis.   I costi d'investimento di cui al capoverso 2 secondo periodo e le spese di demolizione in vista della costruzione di un immobile di sostituzione sono deducibili nel corso dei due periodi fiscali successivi se non possono essere interamente presi in considerazione nel periodo fiscale durante il quale sono stati sostenuti. [4]
  3.   Sono inoltre deducibili le spese per lavori di cura di monumenti storici che il contribuente ha intrapreso in virtù di disposizioni legali, d'intesa con le autorità o su loro ordine, a condizione che tali lavori non siano sussidiati.
  4.   Invece della somma effettiva delle spese e dei premi concernenti i beni immobili privati, il contribuente può avvalersi di una deduzione complessiva. Il Consiglio federale stabilisce questa deduzione complessiva.
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 3 ott. 2008 sul trattamento fiscale delle spese di riattazione degli immobili, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 1515; FF 2007 72017217).
[2] Nuovo testo del secondo per. giusta la cifra II n. 3 della LF del 30 set. 2016 sull'energia, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2017 6839;FF 2013 6489).
[3] Per. introdotto dalla cifra II n. 3 della LF del 30 set. 2016 sull'energia, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2017 6939;FF 2013 6489).
[4] Introdotto dalla cifra II n. 3 della LF del 30 set. 2016 sull'energia, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2017 6839;FF 2013 6489).
62 segg. LAID e art. 321a segg. LT). In precedenza la deduzione del 25 % era accordata se all'inizio del periodo fiscale l'immobile aveva più di 10 anni (cfr. art. 2 cpv. 1 lett. b vR-LT; BU/TI 1994 pag. 559; cfr. anche l'art. 2 cpv. 2 della menzionata ordinanza applicabile in materia di imposta federale diretta). Nel pregresso sistema determinanti erano infatti i redditi conseguiti nel biennio precedente il periodo fiscale, rispettivamente la sostanza esistente all'inizio del medesimo (cfr. art. 15 cpv. 2 e
RS 642.14 LAID Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID)

Art. 15 [1]   Periodo fiscale
  1.   Il periodo fiscale corrisponde all'anno civile.
  2.   Le imposte sul reddito e sulla sostanza sono fissate e riscosse per ogni periodo fiscale.
  3.   Se le condizioni d'assoggettamento sono realizzate unicamente per una parte del periodo fiscale, l'imposta è riscossa sui proventi conseguiti durante questa parte. Per i proventi periodici, l'aliquota d'imposta si determina in funzione del reddito calcolato su dodici mesi; i proventi non periodici sono assoggettati a un'imposta annua intera, ma non sono convertiti in un reddito annuo per la fissazione dell'aliquota. Sono fatti salvi gli articoli 4b e 11 capoverso 3.
 
[1] Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 22 mar. 2013 sull'adeguamento formale delle basi temporali per l'imposizione diretta delle persone fisiche, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 2397; FF 2011 3279).
4 LAID, art. 52 cpv. 1 e 2 e art. 54
RS 642.14 LAID Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID)

Art. 54  
  1.   In caso di decesso del contribuente viene allestito un inventario ufficiale. L'inventario non è allestito se è presumibile che non esista alcuna sostanza.
  2.   L'inventario comprende la sostanza del defunto, del coniuge non separato e dei figli minorenni che erano sottoposti alla sua autorità parentale, esistente il giorno del decesso.
  3.   I fatti rilevanti per la tassazione sono accertati e annotati nell'inventario.
vLT), non i redditi conseguiti
durante il periodo fiscale e la sostanza esistente alla sua fine (cfr. art. 64 cpv. 1 e 66 cpv. 1
RS 642.14 LAID Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID)

Art. 54  
  1.   In caso di decesso del contribuente viene allestito un inventario ufficiale. L'inventario non è allestito se è presumibile che non esista alcuna sostanza.
  2.   L'inventario comprende la sostanza del defunto, del coniuge non separato e dei figli minorenni che erano sottoposti alla sua autorità parentale, esistente il giorno del decesso.
  3.   I fatti rilevanti per la tassazione sono accertati e annotati nell'inventario.
LAID, art. 51 cpv. 1 e 52 cpv. 1 LT). Le autorità ticinesi hanno quindi applicato in modo corretto l'art. 2 cpv. 1 R-LT, nel tenore valido per il periodo fiscale 2001/02.

6.
Nella misura in cui è ricevibile, l'impugnativa va pertanto respinta anche in relazione alle imposte cantonali e comunali.
III. Spese e ripetibili

7.
Secondo soccombenza, le spese giudiziarie vanno poste a carico del ricorrente (art. 65 e
RS 642.14 LAID Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID)

Art. 54  
  1.   In caso di decesso del contribuente viene allestito un inventario ufficiale. L'inventario non è allestito se è presumibile che non esista alcuna sostanza.
  2.   L'inventario comprende la sostanza del defunto, del coniuge non separato e dei figli minorenni che erano sottoposti alla sua autorità parentale, esistente il giorno del decesso.
  3.   I fatti rilevanti per la tassazione sono accertati e annotati nell'inventario.
66 cpv. 1 LTF). Non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti intervenute in causa nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali (art. 68 cpv. 3
RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria

Art. 68   Spese ripetibili
  1.   Nella sentenza il Tribunale federale determina se e in che misura le spese della parte vincente debbano essere sostenute da quella soccombente.
  2.   La parte soccombente è di regola tenuta a risarcire alla parte vincente, secondo la tariffa del Tribunale federale, tutte le spese necessarie causate dalla controversia.
  3.   Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non sono di regola accordate spese ripetibili se vincono una causa nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali.
  4.   Si applica per analogia l'articolo 66 capoversi 3 e 5.
  5.   Il Tribunale federale conferma, annulla o modifica, a seconda dell'esito del procedimento, la decisione sulle spese ripetibili pronunciata dall'autorità inferiore. Può stabilire esso stesso l'importo di tali spese secondo la tariffa federale o cantonale applicabile o incaricarne l'autorità inferiore.
LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
In riferimento all'imposta federale diretta, nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2.
In riferimento all'imposta cantonale, nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

3.
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico del ricorrente.

4.
Comunicazione al ricorrente, alla Divisione delle contribuzioni e alla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, nonché all'Amministrazione federale delle contribuzioni, Divisione principale imposta federale diretta, imposta preventiva, tasse di bollo.
Losanna, 22 gennaio 2008
In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: Il cancelliere:

Merkli Bianchi
2C_340/2007 22. gennaio 2008 09. febbraio 2008 Tribunale federale Inedito Finanze pubbliche e diritto tributario

Oggetto Imposta federale diretta e imposta cantonale 1995/96 e 1997/98, imposta cantonale 2001/02

Registro di legislazione
Cost 30
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999

Art. 30   Procedura giudiziaria
  1.   Nelle cause giudiziarie ognuno ha diritto d'essere giudicato da un tribunale fondato sulla legge, competente nel merito, indipendente e imparziale. I tribunali d'eccezione sono vietati.
  2.   Nelle azioni civili il convenuto ha diritto che la causa sia giudicata dal tribunale del suo domicilio. La legge può prevedere un altro foro.
  3.   L'udienza e la pronuncia della sentenza sono pubbliche. La legge può prevedere eccezioni.
LAID 9
RS 642.14 LAID Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID)

Art. 9   In generale
  1.   Dai proventi imponibili complessivi sono detratte le spese necessarie al loro conseguimento e le deduzioni generali. Per le spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro può essere fissato un importo massimo. [1]
  2.   Sono deduzioni generali:
a. [2]   gli interessi maturati su debiti privati, fino a concorrenza dei redditi da sostanza imponibili in virtù degli articoli 7 e 7a e di ulteriori 50 000 franchi;
b. [3]   gli oneri permanenti nonché la quota di reddito secondo l'articolo 7 capoverso 2 lettera c delle prestazioni derivanti da contratti di rendita vitalizia e di vitalizio;
c.   gli alimenti versati al coniuge divorziato o separato legalmente o di fatto, nonché gli alimenti versati a un genitore per i figli sotto la sua autorità parentale, escluse tuttavia le prestazioni versate in virtù di un obbligo di mantenimento o di assistenza fondato sul diritto di famiglia;
d. [4]   i versamenti, premi e contributi legali, statutari o regolamentari all'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità, nonché a istituzioni di previdenza professionale;
e.   i versamenti, premi e contributi per acquisire diritti contrattuali in forme riconosciute della previdenza individuale vincolata, sino a un determinato ammontare;
f.   i premi e i contributi versati per le indennità per la perdita di guadagno, per l'assicurazione contro la disoccupazione e per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni;
g.   i versamenti, premi e contributi per assicurazioni sulla vita, contro le malattie e, in quanto non compresa sotto la lettera f, contro gli infortuni, nonché gli interessi dei capitali a risparmio del contribuente e delle persone al cui sostentamento egli provvede, sino a concorrenza di un ammontare determinato dal diritto cantonale; questo importo può essere forfettario;
h. [5]   le spese per malattia e infortunio del contribuente o delle persone al cui sostentamento egli provvede, quando tali spese sono sopportate dal contribuente medesimo e superano una franchigia determinata dal diritto cantonale;
hbis. [6]   le spese per disabilità del contribuente o delle persone disabili ai sensi della legge del 13 dicembre 2002 [7] sui disabili al cui sostentamento egli provvede, quando tali spese sono sopportate dal contribuente medesimo;
i. [8]   le prestazioni volontarie in contanti e in altri beni, entro i limiti determinati dal diritto cantonale, a persone giuridiche con sede in Svizzera che sono esentate dall'imposta in virtù del loro scopo pubblico o di utilità pubblica (art. 23 cpv. 1 lett. f) nonché alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e ai loro stabilimenti (art. 23 cpv. 1 lett. a-c);
k.   una deduzione dal reddito lavorativo che uno dei coniugi consegue indipendentemente dalla professione, dal commercio o dall'impresa dell'altro, sino a concorrenza di un ammontare determinato dal diritto cantonale; la stessa deduzione è concessa quando uno dei due coniugi collabora in modo determinante alla professione, al commercio o all'impresa dell'altro;
l. [9]   fino a concorrenza di un importo stabilito dal diritto cantonale, i contributi dei membri e i versamenti ai partiti:iscritti nel registro dei partiti conformemente all'articolo 76a della legge federale del 17 dicembre 1976 [10] sui diritti politici,rappresentati in un parlamento cantonale, oche hanno ottenuto almeno il 3 per cento dei voti nell'ultima elezione di un parlamento cantonale.
1.   iscritti nel registro dei partiti conformemente all'articolo 76a della legge federale del 17 dicembre 1976 [10] sui diritti politici,
2.   rappresentati in un parlamento cantonale, o
3.   che hanno ottenuto almeno il 3 per cento dei voti nell'ultima elezione di un parlamento cantonale.
m. [11]   le spese comprovate, fino a un importo stabilito dal diritto cantonale, per la cura prestata da terzi a ogni figlio che non ha ancora compiuto i 14 anni e vive in comunione domestica con il contribuente che provvede al suo sostentamento, sempre che queste spese abbiano un nesso causale diretto con l'attività lucrativa, la formazione o l'incapacità d'esercitare attività lucrativa del contribuente;
n. [12]   i costi delle poste giocate, pari a una percentuale stabilita dal diritto cantonale delle singole vincite ai giochi in denaro non esentate dall'imposta conformemente all'articolo 7 capoverso 4 lettere l-m; i Cantoni possono prevedere un importo massimo deducibile;
o. [13]   le spese di formazione e formazione continua professionali, comprese le spese di riqualificazione, sino a concorrenza di un importo determinato dal diritto cantonale, purché il contribuente: abbia conseguito un diploma del livello secondario II, oppureabbia compiuto i 20 anni e non si tratti di costi di formazione sostenuti fino al conseguimento di un primo diploma del livello secondario II.
1.   abbia conseguito un diploma del livello secondario II, oppure
2.   abbia compiuto i 20 anni e non si tratti di costi di formazione sostenuti fino al conseguimento di un primo diploma del livello secondario II.
  3.   Il contribuente che possiede immobili privati può dedurre le spese di manutenzione, le spese di riattazione di immobili di nuova acquisizione, i premi d'assicurazione e le spese d'amministrazione da parte di terzi. I Cantoni possono inoltre prevedere deduzioni per la protezione dell'ambiente, per provvedimenti di risparmio energetico e per la cura di monumenti storici. Negli ultimi tre casi vale la seguente norma: [14]
a. [15]   il Dipartimento federale delle finanze determina in collaborazione con i Cantoni quali investimenti destinati al risparmio energetico e alla protezione dell'ambiente possono essere assimilati alle spese di manutenzione; le spese di demolizione in vista della costruzione di un immobile di sostituzione sono parimenti assimilate alle spese di manutenzione;
b.   i costi non sussidiati di lavori di cura di monumenti storici sono deducibili nella misura in cui questi provvedimenti sono stati presi dal contribuente in virtù di una prescrizione legale, in accordo con l'autorità o su ordine di quest'ultima.
  3bis.   Gli investimentie le spese di demolizionein vista della costruzione di un immobile di sostituzione di cui al capoverso 3 lettera a sono deducibili nel corso dei due periodi fiscali successivi se non possono essere interamente presi in considerazione nel periodo fiscale durante il quale sono stati sostenuti. [16]
  4.   Non sono ammesse altre deduzioni. Rimangono salve le deduzioni per i figli e le altre deduzioni sociali giusta il diritto cantonale.
 
[1] Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 27 set. 2013 sul trattamento fiscale delle spese di formazione e perfezionamento professionali, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2014 1105; FF 2011 2365). Correzione della Commissione di redazione dell'AF del 18 feb. 2015 (RU 2015 993).
[2] Nuovo testo giusta il n. II 3 della L del 23 mar. 2007 sulla riforma II dell'imposizione delle imprese, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 2893; FF 2005 4241).
[3] Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 17 giu. 2022 sull'imposizione delle rendite vitalizie e delle forme di previdenza simili, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2023 38; FF 2021 3028).
[4] Nuovo testo giusta l'all. n. 4 della LF del 18 giu. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4635; FF 2003 5557).
[5] Nuovo testo giusta l'all. n. 3 della L del 13 dic. 2002 sui disabili, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2003 4487).
[6] Introdotta dell'all. n. 3 della L del 13 dic. 2002 sui disabili, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2003 4487).
[7] RS 151.3
[8] Nuovo testo giusta l'all. n. 4 della LF dell'8 ott. 2004 (diritto delle fondazioni), in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4545; FF 2003 70537059).
[9] Introdotta dal n. I 2 della LF del 12 giu. 2009 sulla deducibilità fiscale dei versamenti ai partiti, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 449; FF 2008 65656587).
[10] RS 161.1
[11] Introdotta dal n. I 2 della LF del 25 set. 2009 sullo sgravio fiscale delle famiglie con figli, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 455; FF 2009 4095). Rettificata dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 58 cpv. 1 LParl - RS 171.10).
[12] Introdotta testo giusta il n. I 2 della LF del 15 giu. 2012 concernente le semplificazioni nell'imposizione delle vincite alle lotterie (RU 2012 5977; FF 2011 58195845). Nuovo testo giusta l'all. n. II 6 della LF del 29 set. 2017 sui giochi in denaro, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 5103; FF 2015 6849).
[13] Introdotta dal n. I 2 della LF del 27 set. 2013 sul trattamento fiscale delle spese di formazione e perfezionamento professionali, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2014 1105; FF 2011 2365).
[14] Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 3 ott. 2008 sul trattamento fiscale delle spese di riattazione degli immobili, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 1515; FF 2007 72017217).
[15] Nuovo testo giusta l'all. n. II 4 della LF del 30 set. 2016 sull'energia, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6839; FF 2013 6489).
[16] Introdotto giusta l'all. n. II 4 della LF del 30 set. 2016 sull'energia, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6839; FF 2013 6489).
LAID 15
RS 642.14 LAID Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID)

Art. 15 [1]   Periodo fiscale
  1.   Il periodo fiscale corrisponde all'anno civile.
  2.   Le imposte sul reddito e sulla sostanza sono fissate e riscosse per ogni periodo fiscale.
  3.   Se le condizioni d'assoggettamento sono realizzate unicamente per una parte del periodo fiscale, l'imposta è riscossa sui proventi conseguiti durante questa parte. Per i proventi periodici, l'aliquota d'imposta si determina in funzione del reddito calcolato su dodici mesi; i proventi non periodici sono assoggettati a un'imposta annua intera, ma non sono convertiti in un reddito annuo per la fissazione dell'aliquota. Sono fatti salvi gli articoli 4b e 11 capoverso 3.
 
[1] Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 22 mar. 2013 sull'adeguamento formale delle basi temporali per l'imposizione diretta delle persone fisiche, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 2397; FF 2011 3279).
LAID 16 e LAID 54
RS 642.14 LAID Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID)

Art. 54  
  1.   In caso di decesso del contribuente viene allestito un inventario ufficiale. L'inventario non è allestito se è presumibile che non esista alcuna sostanza.
  2.   L'inventario comprende la sostanza del defunto, del coniuge non separato e dei figli minorenni che erano sottoposti alla sua autorità parentale, esistente il giorno del decesso.
  3.   I fatti rilevanti per la tassazione sono accertati e annotati nell'inventario.
LAID 66 LAID 72
RS 642.14 LAID Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID)

Art. 72   Adeguamento delle legislazioni cantonali
  1.   I Cantoni adeguano la loro legislazione alle disposizioni della presente legge per la data della loro entrata in vigore. Nel determinare la data dell'entrata in vigore, la Confederazione tiene conto dei Cantoni; accorda loro di norma un termine di almeno due anni per l'adeguamento della loro legislazione. [1]
  2.   Dalla loro entrata in vigore, le disposizioni della presente legge si applicano direttamente laddove il diritto fiscale cantonale risulti loro contrario. [2]
  3.   Il governo cantonale emana le necessarie disposizioni provvisorie.
 
[1] Nuovo testo giusta il n. I 4 della LF del 18 giu. 2021 sulle procedure elettroniche in ambito fiscale, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 673; FF 2020 4215).
[2] Nuovo testo giusta il n. I 4 della LF del 18 giu. 2021 sulle procedure elettroniche in ambito fiscale, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 673; FF 2020 4215).
LIFD 4
RS 642.11 LIFD Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD)

Art. 4   Imprese, stabilimenti d'impresa e fondi
  1.   Le persone fisiche senza domicilio o dimora fiscale in Svizzera sono assoggettate all'imposta in virtù della loro appartenenza economica se:
a.   sono titolari, associate o usufruttuarie di imprese in Svizzera;
b.   tengono stabilimenti d'impresa in Svizzera;
c.   sono proprietarie di fondi in Svizzera o hanno su di essi diritti di godimento reali o diritti di godimento personali a questi economicamente assimilabili;
d.   fanno commercio di immobili siti in Svizzera o fungono da intermediari in queste operazioni immobiliari.
  2.   Per stabilimento d'impresa s'intende una sede fissa di affari o di lavoro dove si svolge, in tutto o in parte, l'attività di un'impresa o di una libera professione. Sono considerate tali, in particolare, le succursali, le officine e i laboratori, gli uffici di vendita, le rappresentanze permanenti, le miniere e ogni altro luogo di estrazione di risorse naturali come anche i cantieri di costruzione o di montaggio la cui durata è di almeno 12 mesi.
LIFD 7
RS 642.11 LIFD Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD)

Art. 7  
  1.   Le persone fisiche parzialmente assoggettate all'imposta sul reddito in Svizzera devono l'imposta sugli elementi imponibili in Svizzera al tasso corrispondente alla totalità dei loro redditi.
  2.   I contribuenti domiciliati all'estero devono le imposte per imprese, stabilimenti d'impresa e fondi in Svizzera almeno al tasso corrispondente al reddito conseguito in Svizzera.
LIFD 21
RS 642.11 LIFD Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD)

Art. 21  
  1.   È imponibile il reddito da sostanza immobiliare, segnatamente:
a.   i proventi dalla locazione, dall'affitto, dall'usufrutto o da altro godimento;
b.   il valore locativo di immobili o di parti di essi che il contribuente ha a disposizione per uso proprio in forza del suo diritto di proprietà o di un usufrutto ottenuto a titolo gratuito;
c.   i proventi da contratti di superficie;
d.   i proventi dall'estrazione di ghiaia, sabbia o altri elementi costitutivi del suolo.
  2.   Il valore locativo viene stabilito tenendo conto delle condizioni locali usuali e dell'utilizzazione effettiva dell'abitazione al domicilio del contribuente.
LIFD 32
RS 642.11 LIFD Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD)

Art. 32  
  1.   Il contribuente che possiede beni mobili privati può dedurre i costi d'amministrazione da parte di terzi e le imposte alla fonte estere che non possono essere né rimborsate né computate.
  2.   Il contribuente che possiede immobili privati può dedurre le spese di manutenzione, le spese di riattazione di immobili di nuova acquisizione, i premi d'assicurazione e le spese d'amministrazione da parte di terzi. [1] Il Dipartimento federale delle finanze stabilisce quali investimenti destinati al risparmio di energia e alla protezione dell'ambiente possono essere assimilati alle spese di manutenzione. [2] Le spese di demolizione in vista della costruzione di un immobile di sostituzione sono parimenti assimilate alle spese di manutenzione. [3]
  2bis.   I costi d'investimento di cui al capoverso 2 secondo periodo e le spese di demolizione in vista della costruzione di un immobile di sostituzione sono deducibili nel corso dei due periodi fiscali successivi se non possono essere interamente presi in considerazione nel periodo fiscale durante il quale sono stati sostenuti. [4]
  3.   Sono inoltre deducibili le spese per lavori di cura di monumenti storici che il contribuente ha intrapreso in virtù di disposizioni legali, d'intesa con le autorità o su loro ordine, a condizione che tali lavori non siano sussidiati.
  4.   Invece della somma effettiva delle spese e dei premi concernenti i beni immobili privati, il contribuente può avvalersi di una deduzione complessiva. Il Consiglio federale stabilisce questa deduzione complessiva.
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 3 ott. 2008 sul trattamento fiscale delle spese di riattazione degli immobili, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 1515; FF 2007 72017217).
[2] Nuovo testo del secondo per. giusta la cifra II n. 3 della LF del 30 set. 2016 sull'energia, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2017 6839;FF 2013 6489).
[3] Per. introdotto dalla cifra II n. 3 della LF del 30 set. 2016 sull'energia, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2017 6939;FF 2013 6489).
[4] Introdotto dalla cifra II n. 3 della LF del 30 set. 2016 sull'energia, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2017 6839;FF 2013 6489).
LIFD 33
RS 642.11 LIFD Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD)

Art. 33   Interessi su debiti e altre deduzioni [1]
  1.   Sono dedotti dai proventi:
a. [2]   gli interessi maturati su debiti privati, fino a concorrenza dei redditi da sostanza imponibili in virtù degli articoli 20 e 21 e di ulteriori 50 000 franchi. Non sono deducibili gli interessi sui mutui che una società di capitali concede a una persona fisica che detiene una partecipazione determinante al suo capitale o ad altre persone fisiche che le sono altrimenti prossime a condizioni che si scostano notevolmente da quelle usuali nelle relazioni d'affari con terzi;
b. [3]   gli oneri permanenti nonché la quota di reddito secondo l'articolo 22 capoverso 3 lettera c delle prestazioni derivanti da contratti di rendita vitalizia e di vitalizio;
c.   gli alimenti versati al coniuge divorziato o separato legalmente o di fatto nonché gli alimenti versati a un genitore per i figli sotto la sua autorità parentale, escluse tuttavia le prestazioni versate in virtù di un obbligo di mantenimento o di assistenza fondato sul diritto di famiglia;
d. [4]   i versamenti, premi e contributi legali, statutari o regolamentari all'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità, nonché a istituzioni di previdenza professionale;
e.   i versamenti, premi e contributi per acquisire diritti contrattuali in forme riconosciute della previdenza individuale vincolata; il Consiglio federale, con la collaborazione dei Cantoni, stabilisce le forme previdenziali riconosciute e decide in qual misura i contributi possono essere dedotti;
f.   i premi e i contributi versati per le indennità per la perdita di guadagno, per l'assicurazione contro la disoccupazione e per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni;
g. [5]   i versamenti, premi e contributi per assicurazioni sulla vita, contro le malattie e, in quanto non comprese sotto la lettera f, contro gli infortuni, nonché gli interessi dei capitali a risparmio del contribuente e delle persone al cui sostentamento egli provvede, fino a concorrenza di una somma globale di:3700 franchi per i coniugi che vivono in comunione domestica,1800 franchi per gli altri contribuenti;
1. [6]   3700 franchi per i coniugi che vivono in comunione domestica,
2.   1800 franchi per gli altri contribuenti;
h. [7]   le spese per malattia e infortunio del contribuente o delle persone al cui sostentamento egli provvede, quando tali spese sono sopportate dal contribuente medesimo e superano il 5 per cento dei proventi imponibili, dopo le deduzioni di cui agli articoli 26-33;
hbis. [8]   le spese per disabilità del contribuente o delle persone disabili ai sensi della legge del 13 dicembre 2002 [9] sui disabili al cui sostentamento egli provvede, quando tali spese sono sopportate dal contribuente medesimo;
i. [10]   concorrenza di un importo di 10 600 franchi, i contributi dei membri e i versamenti ai partiti: [11]iscritti nel registro dei partiti conformemente all'articolo 76a della legge federale del 17 dicembre 1976 [12] sui diritti politici,rappresentati in un parlamento cantonale, oche hanno ottenuto almeno il 3 per cento dei voti nell'ultima elezione di un parlamento cantonale;
1.   iscritti nel registro dei partiti conformemente all'articolo 76a della legge federale del 17 dicembre 1976 [12] sui diritti politici,
2.   rappresentati in un parlamento cantonale, o
3.   che hanno ottenuto almeno il 3 per cento dei voti nell'ultima elezione di un parlamento cantonale;
j. [13]   le spese di formazione e formazione continua professionali, comprese le spese di riqualificazione, fino a concorrenza di una somma globale di 13 000 franchi, purché il contribuente: [14]abbia conseguito un diploma del livello secondario II, oppure abbia compiuto i 20 anni e non si tratti di costi di formazione sostenuti fino al conseguimento di un primo diploma del livello secondario II.
1.   abbia conseguito un diploma del livello secondario II, oppure
2.   abbia compiuto i 20 anni e non si tratti di costi di formazione sostenuti fino al conseguimento di un primo diploma del livello secondario II.
  1bis.   Le deduzioni secondo il capoverso 1 lettera g sono aumentate:
a.   della metà per i contribuenti che non versano contributi ai sensi del capoverso 1 lettere d ed e;
b.   di 700 franchi per ogni figlio o persona bisognosa per cui il contribuente può far valere la deduzione prevista dall'articolo 35 capoverso 1 lettera a o b. [15]
  2.   Se i coniugi vivono in comunione domestica e ambedue esercitano un'attività lucrativa, dal reddito lavorativo più basso è dedotto il 50 per cento ma almeno 8600 e al massimo 14 100 franchi. Sono considerati reddito lavorativo i proventi imponibili da attività lucrativa dipendente o indipendente, dopo le deduzioni di cui agli articoli 26-31 e le deduzioni generali di cui al capoverso 1 lettere d-f. Se uno dei coniugi collabora in modo determinante alla professione, al commercio o all'impresa dell'altro o in caso di attività lucrativa indipendente comune, a ogni coniuge viene attribuita la metà del reddito lavorativo comune. Una diversa ripartizione deve essere dimostrata dai coniugi. [16]
  3.   Dai proventi sono dedotte le spese comprovate, ma al massimo 25 800 franchi, per la cura prestata da terzi a ogni figlio che non ha ancora compiuto i 14 anni e vive in comunione domestica con il contribuente che provvede al suo sostentamento, sempre che queste spese abbiano un nesso causale diretto con l'attività lucrativa, la formazione o l'incapacità di esercitare un'attività lucrativa del contribuente. [17]
  4.   Dalle singole vincite ai giochi in denaro che non sono esentate dall'imposta conformemente all'articolo 24 lettere ibis-j è dedotto il 5 per cento, ma al massimo 5400 franchi, a titolo di costi delle poste giocate. Dalle singole vincite ai giochi da casinò in linea di cui all'articolo 24 lettera ibis sono dedotte le poste prelevate durante l'anno fiscale dal conto in linea del giocatore, ma al massimo 26 800 franchi. [18]
 
[1] Introdotta dall'all. n. 3 della LF dell'8 ott. 2004 (diritto delle fondazioni), in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4545; FF 2003 70537093).
[2] Nuovo testo giusta la cifra I n. 5 della LF del 19 mar. 1999 sul programma di stabilizzazione 1998, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 1999 2374; FF 1999 3).
[3] Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 17 giu. 2022 sull'imposizione delle rendite vitalizie e delle forme di previdenza simili, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2023 38; FF 2021 3028).
[4] Nuovo testo giusta l'all. n. 3 della LF del 18 giu. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4635; FF 2003 5557).
[5] Nuovo testo giusta l'art. 3 cpv. 1 dell'O del DFF del 16 set. 2022 sulla progressione a freddo, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 575).
[6] Nuovo importo giusta l'art. 3 cpv. 1 dell'O del DFF del 22 ago. 2024 sulla progressione a freddo, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 479).
[7] Nuovo testo giusta l'all. n. 2 della L del 13 dic. 2002 sui disabili, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2003 4487; FF 2001 1477).
[8] Introdotta dall'all. n. 2 della LF del 13 dic. 2002 sui disabili, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2003 4487; FF 2001 1477).
[9] RS 151.3
[10] Nuovo testo giusta l'art. 6 cpv. 3 dell'O del DFF del 22 set. 2011 sulla progressione a freddo, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4503).
[11] Nuovo testo giusta l'art. 3 cpv. 2 dell'O del DFF del 22 ago. 2024 sulla progressione a freddo, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 479).
[12] RS 161.1
[13] Introdotta dalla cifra I n. 1 della LF del 27 set. 2013 sul trattamento fiscale delle spese di formazione e perfezionamento professionali, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2014 1105; FF 2011 2365).
[14] Nuovo testo giusta l'art. 3 cpv. 3 dell'O del DFF del 22 ago. 2024 sulla progressione a freddo, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 479).
[15] Introdotto dalla cifra I n. 1 della LF del 22 mar. 2013 sull'adeguamento formale delle basi temporali per l'imposizione diretta delle persone fisiche, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 2397; FF 2011 3279).
[16] Nuovo testo giusta l'art. 3 cpv. 4 dell'O del DFF del 22 ago. 2024 sulla progressione a freddo, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 479).
[17] Introdotto dalla cifra I n. 1 della LF del 25 set. 2009 sullo sgravio fiscale delle famiglie con figli (RU 2010 455; FF 2009 4095). Nuovo testo giusta l'art. 3 cpv. 5 dell'O del DFF del 22 ago. 2024 sulla progressione a freddo, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 479).
[18] Introdotto dalla cifra I n. 1 della LF del 15 giu. 2012 concernente le semplificazioni nell'imposizione delle vincite alle lotterie (RU 2012 5977; FF 2011 58195845). Nuovo testo giusta l'art. 3 cpv. 6 dell'O del DFF del 1° set. 2023 sulla progressione a freddo, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 493).
LIFD 120
RS 642.11 LIFD Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD)

Art. 120   Prescrizione del diritto di tassare
  1.   Il diritto di tassare si prescrive in cinque anni dalla fine del periodo fiscale. Sono salvi gli articoli 152 e 184.
  2.   La prescrizione non decorre o è sospesa:
a.   durante una procedura di reclamo, di ricorso o di revisione;
b.   fino a quando il credito fiscale è assicurato da garanzie o fruisce di una dilazione di pagamento;
c.   fino a quando né il contribuente, né il corresponsabile dell'imposta hanno domicilio o dimora fiscale in Svizzera.
  3.   Un nuovo termine di prescrizione decorre con:
a.   ogni atto ufficiale inteso all'accertamento o alla riscossione del credito fiscale, comunicato al contribuente o al corresponsabile dell'imposta;
b.   ogni riconoscimento esplicito del debito fiscale da parte del contribuente o del corresponsabile dell'imposta;
c.   la presentazione di una domanda di condono;
d.   il promovimento di un'azione penale per sottrazione consumata d'imposta o per delitto fiscale.
  4.   Il diritto di tassare si prescrive, in ogni caso, in 15 anni dalla fine del periodo fiscale.
LIFD 126
RS 642.11 LIFD Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD)

Art. 126   Altra collaborazione
  1.   Il contribuente deve fare tutto il necessario per consentire una tassazione completa ed esatta.
  2.   Deve segnatamente fornire, a domanda dell'autorità di tassazione, informazioni orali e scritte e presentare libri contabili, giustificativi e altri attestati, come anche documenti concernenti le relazioni d'affari.
  3.   Le persone fisiche con reddito da attività lucrativa indipendente e le persone giuridiche devono conservare per dieci anni i libri di commercio e le distinte di cui all'articolo 125 capoverso 2 nonché gli altri giustificativi relativi alla loro attività. Le modalità secondo cui devono essere tenuti e conservati tali documenti sono disciplinate dagli articoli 957-958f CO [1]. [2] [3]
 
[1] RS 220
[2] Nuovo testo del secondo per. giusta la cifra I n. 2 della L del 20 giu. 2014 sul condono dell'imposta, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 9;FF 2013 7239).
[3] Nuovo testo giusta la cifra II n. 1 della LF del 22 dic. 1999, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 949; FF 1999 4457).
LTF 42
RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria

Art. 42   Atti scritti
  1.   Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati.
  1bis.   Se un procedimento in materia civile si è svolto in inglese dinanzi all'autorità inferiore, gli atti scritti possono essere redatti in tale lingua. [1]
  2.   Nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Qualora il ricorso sia ammissibile soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o un caso particolarmente importante per altri motivi, occorre spiegare perché la causa adempie siffatta condizione. [2] [3]
  3.   Se sono in possesso della parte, i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati; se l'atto scritto è diretto contro una decisione, anche questa deve essere allegata.
  4.   In caso di trasmissione per via elettronica, la parte o il suo patrocinatore deve munire l'atto scritto di una firma elettronica qualificata secondo la legge del 18 marzo 2016 [4] sulla firma elettronica. Il Tribunale federale determina mediante regolamento:
a.   il formato dell'atto scritto e dei relativi allegati;
b.   le modalità di trasmissione;
c.   le condizioni alle quali può essere richiesta la trasmissione successiva di documenti cartacei in caso di problemi tecnici. [5]
  5.   Se mancano la firma della parte o del suo patrocinatore, la procura dello stesso o gli allegati prescritti, o se il patrocinatore non è autorizzato in quanto tale, è fissato un congruo termine per sanare il vizio, con la comminatoria che altrimenti l'atto scritto non sarà preso in considerazione.
  6.   Gli atti illeggibili, sconvenienti, incomprensibili, prolissi o non redatti in una lingua ufficiale possono essere del pari rinviati al loro autore affinché li modifichi.
  7.   Gli atti scritti dovuti a condotta processuale da querulomane o altrimenti abusiva sono inammissibili.
 
[1] Introdotto dalla cifra II n. 1 della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e l'applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2023 491; FF 2020 2407).
[2] Nuovo testo del per. giusta la cifra I n. 1 della L del 20 giu. 2014 sul condono dell'imposta, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 9; FF 2013 7239).
[3] Nuovo testo giusta l'all. n. 1 della L del 28 set. 2012 sull'assistenza amministrativa fiscale, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU 2013 231; FF 2011 5587).
[4] RS 943.03
[5] Nuovo testo giusta l'all. cifra II n. 2 della L del 18 mar. 2016 sulla firma elettronica, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4651; FF 2014 913).
LTF 54
RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria

Art. 54  
  1.   Il procedimento si svolge in una delle lingue ufficiali (tedesco, francese, italiano, rumantsch grischun), di regola nella lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua ufficiale, il procedimento può svolgersi in tale lingua.
  2.   Nei procedimenti promossi mediante azione è tenuto conto della lingua delle parti, sempreché si tratti di una lingua ufficiale.
  3.   Se una parte produce documenti non redatti in una lingua ufficiale, il Tribunale federale può, previo assenso delle altre parti, rinunciare a esigerne la traduzione.
  4.   Per il rimanente, il Tribunale federale ordina una traduzione se necessario.
LTF 65 e LTF 68
RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria

Art. 68   Spese ripetibili
  1.   Nella sentenza il Tribunale federale determina se e in che misura le spese della parte vincente debbano essere sostenute da quella soccombente.
  2.   La parte soccombente è di regola tenuta a risarcire alla parte vincente, secondo la tariffa del Tribunale federale, tutte le spese necessarie causate dalla controversia.
  3.   Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non sono di regola accordate spese ripetibili se vincono una causa nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali.
  4.   Si applica per analogia l'articolo 66 capoversi 3 e 5.
  5.   Il Tribunale federale conferma, annulla o modifica, a seconda dell'esito del procedimento, la decisione sulle spese ripetibili pronunciata dall'autorità inferiore. Può stabilire esso stesso l'importo di tali spese secondo la tariffa federale o cantonale applicabile o incaricarne l'autorità inferiore.
LTF 82
RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria

Art. 82   Principio
  Il Tribunale federale giudica i ricorsi:
a.   contro le decisioni pronunciate in cause di diritto pubblico;
b.   contro gli atti normativi cantonali;
c.   concernenti il diritto di voto dei cittadini nonché le elezioni e votazioni popolari.
LTF 97
RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria

Art. 97   Accertamento inesatto dei fatti
  1.   Il ricorrente può censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95 e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento.
  2.   Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, può essere censurato qualsiasi accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti. [1]
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra IV n. 1 della LF del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2003; FF 2005 2751).
LTF 99
RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria

Art. 99  
  1.   Possono essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di prova soltanto se ne dà motivo la decisione dell'autorità inferiore.
  2.   Non sono ammissibili nuove conclusioni.
LTF 105
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Art. 105   Fatti determinanti
  1.   Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore.
  2.   Può rettificare o completare d'ufficio l'accertamento dei fatti dell'autorità inferiore se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95.
  3.   Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, il Tribunale federale non è vincolato dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore. [1]
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra IV n. 1 della LF del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2003; FF 2005 2751).
LTF 106
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Art. 106   Applicazione del diritto
  1.   Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto.
  2.   Esamina la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura.
Registro DTF
Weitere Urteile ab 2000
StR
61/2006 S.523