Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Corte I

A-3671/2013

Sentenza del 22 agosto 2013

Giudici Salome Zimmermann (presidente del collegio),

Composizione Markus Metz, Michael Beusch,

cancelliera Sara Friedli.

A._______,
Parti
ricorrente,

contro

Direzione del circondario delle dogane di Lugano, Via Pioda 10, casella postale 5525, 6901 Lugano,

rappresentata dalla Direzione generale delle dogane, Divisione principale diritto e tributi,

Monbijoustrasse 40, 3003 Berna,

autorità inferiore.

Oggetto Immissione in libera pratica di un autoveicolo (...)
(decisione di non entrata in materia; ricorso tardivo).

Fatti:

A.
La A._______, in X._______, è una ditta individuale avente quale scopo l'esercizio di una casa di spedizioni, l'esecuzione di tutte le operazioni connesse con il trasporto, sdoganamento, transito, l'importazione, l'esportazione, il deposito merci di ogni genere, ecc. (cfr. il relativo estratto del Registro di commercio).

B.
Il 27 settembre 2012, un incaricato della filiale della A._______ ha presentato presso l'Ufficio doganale di Y._______ (di seguito: UD) una dichiarazione doganale nella procedura e-dec n. (...), corredata dai documenti di scorta e dal bollettino di consegna, per l'immissione in libera pratica di un autoveicolo (...) usato. Nella predetta dichiarazione doganale figura quanto segue: un autoveicolo (...) usato, telaio nr. (...), km registrati (...), allestito formulario 13.20, massa netta e lorda kg 590, valore statistico fr. 1'833.--, valore IVA fr. 1'993.--, voce di tariffa 8703.2100, numero convenzionale 011, aliquota di dazio di fr. 12.-- per 100 kg peso lordo, altre tasse 150 (genere), 150 (quantità) e fr. 7.-- (aliquota).

C.
Sulla base della predetta dichiarazione doganale, il 28 settembre 2012 l'UD ha poi allestito la decisione d'imposizione al dazio e all'IVA n. (...).

D.
Con scritto 25 marzo 2013, consegnato brevi manu il giorno seguente al predetto UD, la A._______ ha impugnato la citata decisione d'imposizione, postulando la rettifica della quantità di "150" indicata erroneamente nella dichiarazione doganale sotto "altre tasse" con l'importo corretto di "1".

E.
Con decisione su ricorso 29 maggio 2013, la Direzione del circondario delle dogane di Lugano (di seguito: D IV) non è entrata nel merito del predetto ricorso, in quanto quest'ultimo sarebbe stato presentato dopo la scadenza del termine di 60 giorni previsto dalla legge.

F.
Contro la predetta decisione, la A._______, in X._______ (di seguito: ricorrente), ha presentato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale con scritto 25 giugno 2013. Non contestando la tardività del ricorso presentato dinanzi all'autorità inferiore, essa postula l'accoglimento del suo ricorso, chiedendo che il suo caso non venga valutato solo secondo il senso delle regole e delle leggi, ma anche secondo quello della logica e delle responsabilità. Essa indica che qualora il gravame venisse respinto, la tassa di fr. 1'043.-- sarebbe interamente a suo carico. Spiegando che la ditta destinataria e importatrice, la B._______ di Z._______, le avrebbe trasmesso la documentazione oltre il termine stabilito e che può capitare di rimanere indietro con i controlli, afferma di non potersi permettere di rendere quest'ultima responsabile per un errore di distrazione commesso da ambo le parti e soprattutto per un servizio del quale sia lei che la predetta ditta non avrebbero goduto.

G.
Con risposta 30 luglio 2013, la Direzione generale delle dogane (di seguito: DGD), ribadendo la tardività del ricorso presentato contro la decisione d'imposizione 28 settembre 2012 dell'UD, postula che il ricorso venga respinto con onere di spese.

H.
Ulteriori fatti e argomentazioni verranno ripresi, per quanto necessario, nei considerandi in diritto del presente giudizio.

Diritto:

1.

1.1 Giusta l'art. 31 della Legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021). I ricorsi presentati avverso le decisioni pronunciate su ricorso dalle direzioni di circondario sono di competenza del Tribunale amministrativo federale giusta l'art. 31 LTAF in relazione all'art. 33 lett. d LTAF (cfr. art. 116 della Legge federale del 18 marzo 2005 sulle dogane [LD, RS 631.0]; per quanto concerne la competenza funzionale del Tribunale amministrativo federale, cfr. la sentenza del Tribunale amministrativo federale A-5069/2010 del 28 aprile 2011 consid. 1.2). Fatta eccezione per quanto prescritto direttamente dalla LTAF (art. 37 LTAF, art. 2 cpv. 4 PA) come pure da eventuali normative speciali, la procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale, nella misura in cui non concerne la procedura d'imposizione doganale (art. 3 lett. e PA), è retta dalla PA. Nelle procedure davanti al Tribunale amministrativo federale l'Amministrazione delle dogane è rappresentata dalla Direzione generale delle dogane (art. 116 cpv. 2 LD). Lo scrivente Tribunale è dunque competente per giudicare la presente vertenza.

1.2 Pacifica è legittimazione a ricorrere della ricorrente, essendo la stessa destinataria della decisione qui impugnata e avente un interesse pecunia-rio a ché la stessa venga annullata (art. 48 PA). Il ricorso è poi stato interposto tempestivamente (art. 20 segg., art. 50 PA), nel rispetto delle esigenze di forma e di contenuto previste dalla legge (art. 52 PA).

2.

2.1 Con ricorso al Tribunale amministrativo federale possono essere invocati la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento (art. 49 lett. a PA), l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 49 lett. b PA) e l'inadeguatezza (art. 49 lett. c PA; cfr. André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Basilea 2008, n. m. 2.149; Ulrich Häfelin/Georg Müller/Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6. ed., Zurigo/San Gallo 2010, n. 1758 segg.).

2.2 Il Tribunale amministrativo federale non è vincolato né dai motivi addotti (cfr. art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2007/41 consid. 2; Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3. ed., Berna 2011, no. 2.2.6.5, pag. 300). I principi della massima inquisitoria e dell'applicazione d'ufficio del diritto sono tuttavia limitati: l'autorità competente procede difatti spontaneamente a constatazioni complementari o esamina altri punti di diritto solo se dalle censure sollevate o dagli atti risultino indizi in tal senso (cfr. DTF 122 V 157 consid. 1a; DTF 121 V 204 consid. 6c; DTAF 2007/27 consid. 3.3). Secondo il principio di articolazione delle censure ("Rügeprinzip") l'autorità di ricorso non è tenuta a esaminare le censure che non appaiono evidenti o non possono dedursi facilmente dalla constatazione e presentazione dei fatti, non essendo a sufficienza sostanziate (cfr. Moser/Beusch/Kneubühler, op. cit., n. m. 1.55). Il principio inquisitorio non è quindi assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (cfr. DTF 128 II 139 consid. 2b).

2.3

2.3.1 Allorquando viene impugnata una decisione di non entrata in materia, rispettivamente d'inammissibilità, l'oggetto del gravame è strettamente circoscritto alla questione di sapere se è a giusto titolo che l'autorità inferiore si è pronunciata in tal senso, non entrando nel merito dell'impugnativa (cfr. [tra le tante] sentenze del Tribunale amministrativo federale A-5027/2011 del 23 novembre 2012 consid. 2.1 e A-3115/2010 del 2 luglio 2012 consid. 2.3.1). Per questi motivi, la parte ricorrente che impugna una tale decisione, nel proprio ricorso può solo censurare che è a torto che l'autorità inferiore non è entrata in materia, facendo valere che un tale modo di agire costituisce una violazione del diritto federale (cfr. art. 49 lett. a PA; DTF 132 V 74 consid. 1.1 e DTF 125 V 503 consid. 1; [tra le tante] sentenze del Tribunale amministrativo federale A-5027/2011 del 23 novembre 2012 consid. 2.1 e A-3115/2010 del 2 luglio 2012 consid. 2.3.1). Essa può dunque postulare la trattazione della causa da parte dell'autorità inferiore, ma non la modifica o l'annullamento della decisione (cfr. Moser/Beusch/Kneubühler, op. cit., n. m. 2.164 con rinvii). Il Tribunale amministrativo federale non entra pertanto nel merito delle eventuali censure di merito sollevate dalla parte ricorrente nel proprio ricorso (cfr. DTF 132 V 74 consid. 1.1, DTF 125 V 503 consid. 1; DTF 113 Ia 146 consid. 3c; [tra le tante] sentenze del Tribunale amministrativo federale A-1946/2013 del 2 agosto 2013 consid. 1.2 e A-3115/2010 del 2 luglio 2012 consid. 2.3.1 con rinvii).

2.3.2 In casu, nella decisione su ricorso del 29 maggio 2013 l'autorità inferiore non è entrata nel merito del ricorso 25 marzo 2013 interposto dalla ricorrente nei confronti della decisione d'imposizione del 28 settembre 2012 dell'UD, poiché da lei considerato come tardivo. In tali circostanze, tenuto conto di quanto precede (cfr. consid. 2.3.1 del presente giudizio), l'esame dello scrivente Tribunale deve dunque mirare unica-mente ad accertare se è a torto che l'autorità inferiore non è entrata nel merito del predetto ricorso. Per tali motivi, esso non entrerà invece nel merito delle censure materiali sollevate dalla ricorrente.

3.

3.1 L'esame del presente gravame, concernendo una procedura d'imposizione iniziata con dichiarazione doganale 27 settembre 2012, è sottoposto alla LD e alla relativa Ordinanza del 1° novembre 2009 sulle dogane (OD, RS 631.01), nonché alla Legge federale del 12 giugno 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (LIVA, RS 641.20). Conformemente all'art. 50 LIVA, la legislazione doganale è applicabile all'imposta sull'importazione di beni, purché le disposizioni in ambito IVA non dispongano altrimenti.

3.2 Come già indicato in ingresso (cfr. consid. 1.1 del presente giudizio), la PA non è applicabile alla procedura d'imposizione doganale (art. 3 lett. e PA). Secondo la costante giurisprudenza la procedura d'imposizione di principio - su riserva delle garanzie procedurali della Costituzione federale del 18 aprile 1999 della Confederazione Svizzera (Cost., RS 101) e dei principi generali del diritto procedurale - è retta dalle prescri-zioni particolari del diritto doganale, le quali si fondano sul principio dell'autodichiarazione (cfr. art. 21 e segg. LD; [tra le tante] sentenze del Tribunale amministrativo federale A-1946/2013 del 2 agosto 2013 consid. 1.3.1 e A-53/2013 del 3 maggio 2013 consid. 1.3.1).

La procedura doganale contenziosa è regolata dalla LD soltanto per quanto concerne i principi di base, vale a dire l'oggetto dell'impugnativa, la competenza e i termini di ricorso (cfr. art. 116 cpv. 1 a 3 LD). Per il rimanente, l'art. 116 cpv. 4 LD rinvia alle disposizioni generali della proce-dura federale. La procedura di ricorso, a differenza della procedura d'imposizione doganale, è dunque fondamentalmente retta dalle predette disposizioni generali, ovvero dalla PA (cfr. [tra le tante] sentenze del Tribunale amministrativo federale A-1946/2013 del 2 agosto 2013 consid. 1.3.2 e A-53/2013 del 3 maggio 2013 consid. 1.3.2; Remo Arpagaus, Zollrecht unter Einschluss der völkerrechtlichen Grund-lagen im Rahmen der WTO, der WCO, der UNECE, der EFTA und der Abkommen mit EU, in: Heinrich Koller/Georg Müller/Thierry Tanquerel/Ulrich Zimmerli [ed.], Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Vol. XII, 2. ed., Basilea 2007, n. 447).

4.

4.1 Giusta la legislazione doganale (cfr. art. 7 LD), le merci introdotte nel territorio doganale o asportate da esso sono soggette all'obbligo doganale e devono essere tassate secondo la LD, nonché la Legge federale del 9 ottobre 1986 sulla tariffa delle dogane (LTD, RS 632.10). Sono salve le deroghe previste in trattati, in disposizioni speciali di legge o in ordinanze emanate dal Consiglio federale che si fondano sulla LTD (cfr. art. 2 cpv. 1 LD; art. 1 cpv. 2 LTD).

4.2 Il regime doganale, come visto (cfr. consid. 3.2 del presente giudizio), è fondato sul principio dell'autodichiarazione. In virtù di detto principio, la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione (cfr. art. 26 LD) deve presentare le merci alla dogana e dichiararla sommariamente, presentando altresì i documenti di scorta (cfr. art. 25 cpv. 1 LD). Detto in altri termini, la legge doganale impone alle persone soggette all'obbligo della dichiarazione doganale di prendere tutte le disposizioni necessarie, secondo la legge e i regolamenti, per l'esecuzione del controllo doganale stesso e stabilire l'obbligo di pagare il dazio (cfr. sentenze del Tribunale amministrativo federale A-3798/2009 del 27 marzo 2012 consid. 5.1.2 e A-393/2009 del 14 aprile 2011 consid. 3.1). In virtù del principio dell'autodichiarazione, le persone soggette all'obbligo di dichiarazione hanno la piena responsabilità per la presentazione nonché la completa, corretta e tempestiva dichiarazione della merce. A loro vengono pertanto poste delle esigenze severe in rapporto al loro dovere di diligenza (cfr. sentenze del Tribunale amministrativo federale A-1946/2013 del 2 agosto 2013 consid. 2.3 con rinvii, A-53/2013 del 3 maggio 2013 consid. 2.3.1 con rinvii e A-2934/2011 del 28 novembre 2012 consid. 3.2.2 con rinvii).

4.2.1 Una volta accettata dall'ufficio doganale, la dichiarazione doganale è vincolante per la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione (cfr. art. 33 cpv. 1 LD) ed è di principio ne varietur ("unabänderlich"; cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale A-2934/2011 del 28 novembre 2012 consid. 3.2.5 con rinvii, Patrick Raedersdorf, in: Martin Kocher/Diego Clavadetscher [ed.], Stämpflis Handkommentar Zollgesetz [ZG], Berna 2009, n. 1 ad art. 34 LD). Il carattere vincolante e irrevocabile della dichiarazione doganale costituisce uno dei pilastri su cui poggia il sistema doganale svizzero (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale A-2934/2011 del 28 novembre 2012 consid. 3.2.5 con rinvii e A-6660/2011 del 29 maggio 2012 consid. 2.4 con rinvii). Giusta l'art. 33 cpv. 2 LD, l'Amministrazione delle dogane stabilisce la forma e il momento dell'accettazione (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale A-1946/2013 del 2 agosto 2013 consid. 2.3).

4.3 Entro 30 giorni dal momento in cui la merce non è più sotto la custodia dell'Amministrazione delle dogane, la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione può presentare all'ufficio doganale una domanda di modifica dell'imposizione; essa deve presentare in pari tempo una dichiarazione doganale rettificata (art. 34 cpv. 3 LD). Le richieste di rettifica concernenti le merci che non si trovano più sotto la custodia doganale da più di 30 giorni, vanno eventualmente trattate quale ricorso secondo la PA (cfr. sentenze del Tribunale amministrativo federale A-1946/2013 del 2 agosto 2013 consid. 2.4, A-53/2013 del 3 maggio 2013 consid. 2.4 e A-6660/2010 del 29 maggio 2012 consid. 3.1; cfr. Raedersdorf, op. cit., n. 4 ad art. 34 LD). Una volta trascorso il predetto termine di 30 giorni, le censure che avrebbero potuto essere oggetto di una domanda di rettifica della dichiarazione doganale ai sensi dell'art. 34 LD, non possono più essere sollevate nell'ambito della procedura di ricorso giusta l'art. 116 LD (cfr. sentenze del Tribunale amministrativo federale A-1946/2013 del 2 agosto 2013 consid. 2.4, A-4739/2012 del 9 luglio 2013 consid. 2.4, A-992/2012 del 6 agosto 2012 consid. 2.5 e A-6660/2011 del 29 maggio 2012 consid. 3.1).

4.4 Giusta l'art. 116 cpv. 1 e 3 LD, contro le decisione d'imposizione degli uffici doganali è ammissibile il ricorso presso le direzioni di circondario nel termine di 60 giorni a contare dalla notifica della predetta decisione. La procedura di ricorso è retta dalla PA (cfr. art. 116 cpv. 4 LD; al riguardo anche consid. 3.2 del presente giudizio). Ne discende che di principio va osservata anche la sospensione dei termini di cui all'art. 22a PA (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale A-1946/2013 del 2 agosto 2013 consid. 2.5).

4.5 I termini stabiliti dalla legge - quali i termini d'impugnazione - di principio sono perentori. La perenzione implica la perdita di un diritto, allorquando il suo detentore, rispettivamente l'assoggettato omette di compiere un atto nel termine impartito (cfr. [tra le tante] sentenza del Tribunale amministrativo federale A-53/2013 del 3 maggio 2013 con-sid. 2.6.1). Sia il termine di 30 giorni di cui all'art. 34 cpv. 3 LD, che il termine di ricorso di 60 giorni di cui art. 116 cpv. 3 LD sono dei termini di perenzione (cfr. sentenze del Tribunale amministrativo federale A-1946/2013 del 2 agosto 2013 consid. 2.6, A-3213/2009 del 7 luglio 2010 consid. 4.2.3 e A-6922/2011 del 30 aprile 2012 consid. 2.4).

4.6 La LD non contiene alcuna disposizione in merito alla restituzione dei termini in caso d'inosservanza. La possibilità di ricorrere alla restituzione di un termine stabilito dalla legge o dall'autorità costituisce tuttavia un principio giuridico generale (cfr. Bernard Maitre/Vanessa Thalmann/Fa-bia Bochsler/Kaspar Plüss, in: Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger [ed.], VwVG, Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Ver-waltungsverfahren, Zurigo/Basilea/Ginevra 2009, n. 1 ad art. 24 PA con rinvii). Di conseguenza, l'art. 24 cpv. 1 PA può essere (analogamente) applicato - indipendentemente dal rinvio generale di cui all'art. 116 cpv. 4 LD - in quanto è conforme al principio generale del diritto ad un equo processo (art. 29 cpv. 1 Cost.; cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale A-1946/2013 del 2 agosto 2013 consid. 2.7, Stefan Vogel, in: Christoph Auer/Markus Müller/Benjamin Schindler [ed.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], Zurigo/San Gallo 2008, n. 2 ad art. 24 PA).

La restituzione di un termine può essere accordata solo quando il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di agire nel termine stabilito. Quest'ultimo deve tuttavia presentare una domanda di restituzione motivata entro 30 giorni dalla cessazione dell'impedimento, effettuando nel contempo l'atto omesso (cfr. art. 24 cpv. 1 PA). L'inosservanza è scusabile, allorquando non può essere rimproverata alcuna negligenza alla persona interessata e nel contempo sussiste un motivo oggettivo, ovvero un motivo sul quale non si ha alcuna influenza. L'ignoranza della legge, il sovraccarico di lavoro, come pure l'assenza per ferie o le carenze di ordine organizzativo, non rappresentano dei validi motivi giustificanti la restituzione del termine (cfr. [tra le tante] sentenze del Tribunale amministrativo federale A-1946/2013 del 2 agosto 2013 consid. 2.7, A-3689/2012 del 15 gennaio 2013 consid. 3.2 e A-1634/2011 del 31 ottobre 2011 consid. 2.3 con rinvii; cfr. parimenti Moser/Beusch/Kneubühler, op. cit., n. m. 2.136 e segg., in particolare n. m. 2.139).

5.

5.1 In concreto, dagli atti dell'incarto risulta che la ricorrente il 27 settembre 2012 ha presentato una dichiarazione doganale per l'immissione in libera pratica di un autoveicolo (...) usato, mediante procedura e-dec, presso l'UD di Y._______ (cfr. docc. 2 - 4). Tale dichiarazione è poi stata accettata dall'UD che il 28 settembre 2012 ha emanato la decisione d'imposizione al dazio e all'IVA (docc. 5 e 6).

Come visto (cfr. consid. 4.4 del presente giudizio), in virtù dell'art. 34 cpv. 3 LD la ricorrente disponeva di un termine di 30 giorni per eventualmente chiedere la rettifica della propria dichiarazione doganale nel senso da lei auspicato (cfr. sub lett. D), diritto di cui non ha però qui manifestamente fatto uso. In tale evenienza, ci si dovrebbe quanto meno domandare se la rettifica postulata solo in sede ricorsuale sia ricevibile o meno, sennonché tale questione può rimanere qui aperta, lo scrivente Tribunale dovendosi unicamente pronunciare sulla decisione di non entrata in materia dell'autorità inferiore (cfr. consid. 2.3 del presente giudizio).

Ciò indicato, a norma dell'art. 116 cpv. 1 e 3 LD, la decisione d'imposizione 28 settembre 2012 era impugnabile dinanzi alla D IV nel termine di 60 giorni dalla sua notifica (cfr. consid. 4.5 del presente giudizio). Orbene, tale atto è stato impugnano unicamente il 25 marzo 2013 (cfr. doc. 7) - ossia a quasi 6 mesi di distanza dall'emanazione della predetta decisione d'imposizione - e risulta pertanto manifestamente tardivo, circostanza peraltro ammessa dalla stessa ricorrente.

5.2 La ricorrente, limitandosi a spiegare che è con ritardo che la destinataria e importatrice dell'autoveicolo (...), ovvero la B._______ di Z._______, le avrebbe mandato la documentazione e indicato l'errore nella dichiarazione doganale (cfr. ricorso 25 giugno 2013 pag. 2), non solleva di fatto alcun valido motivo d'impedimento che avrebbe potuto eventualmente giustificare una restituzione del termine di ricorso (cfr. consid. 4.7 del presente giudizio).

5.3 Vana è poi la richiesta formulata nel ricorso 25 giugno 2013 tendente a che lo scrivente Tribunale giudichi la presente vertenza non solo secondo il senso delle regole e delle leggi, ma anche secondo il senso della logica e delle responsabilità. Pur comprendendo l'onere che può rappresentare un importo di fr. 1'043.-- per una ditta individuale come la ricorrente, in virtù dell'art. 190 Cost., il Tribunale statuente è tenuto ad attenersi a quanto prescritto dalla LD nonché dalle altre leggi federali. Egli non può pertanto prescindere da una loro applicazione, questo anche nel rispetto del principio della parità di trattamento (cfr. art. 8 Cost.) che impone di trattare i contribuenti allo stesso modo, senza eccezione alcuna.

5.4 In tali circostanze, lo scrivente Tribunale non può che concludere che è a giusta ragione che l'autorità inferiore non è entrata nel merito del ricorso 25 marzo 2013 interposto contro la decisione d'imposizione 28 settembre 2012 dell'UD, considerandolo come tardivo. La decisione impugnata va pertanto qui integralmente confermata.

6.
Visto quanto precede, il ricorso - nella misura in cui si è entrati nel merito (cfr. consid. 2.3.2 del presente giudizio) - deve essere respinto, con conseguente conferma della decisione qui impugnata. In considerazione dell'esito della lite, giusta l'art. 63 cpv. 1 PA, le spese processuali vanno poste a carico della ricorrente, qui parte soccombente (art. 1 segg. del Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). Nella fattispecie, tenuto conto del valore di causa e degli atti dell'incarto, esse sono stabilite in fr. 500.-- (art. 4
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 4 Emolument judiciaire dans les contestations pécuniaires - Dans les contestations pécuniaires, l'émolument judiciaire se monte à:
TS-TAF), importo che verrà compensato, nella misura corrispondente, con l'anticipo spese di fr. 300.-- versato il 10 luglio 2013 dalla ricorrente. Il saldo rimanente di fr. 200.-- dovrà essere versato dalla ricorrente alla cassa dello scrivente Tribunale entro 30 giorni dalla crescita in giudicato del presente gravame. A tal fine, le verrà trasmesso con invio postale separato un bollettino di versamento mediante il quale effettuare il predetto pagamento.

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1.
Il ricorso è respinto, nella misura in cui si è entrati nel merito.

2.
Le spese processuali di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente e compensate, nella misura corrispondente, con l'anticipo spese di fr. 300.-- da lei versato a suo tempo. Il saldo rimanente di fr. 200.-- dovrà essere da lei versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla crescita in giudicato del presente gravame. Il relativo bollettino di versamento seguirà con invio postale separato.

3.
Comunicazione a:

- ricorrente (atto giudiziario)

- autorità inferiore (n. di rif. ***; atto giudiziario)

La presidente del collegio: La cancelliera:

Salome Zimmermann Sara Friedli

Rimedi giuridici:

Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 4 Emolument judiciaire dans les contestations pécuniaires - Dans les contestations pécuniaires, l'émolument judiciaire se monte à:
segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 4 Emolument judiciaire dans les contestations pécuniaires - Dans les contestations pécuniaires, l'émolument judiciaire se monte à:
LTF).

Data di spedizione:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : A-3671/2013
Date : 22 août 2013
Publié : 30 août 2013
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Douanes
Objet : Immissione in libera pratica di un autoveicolo (...) (decisione di non entrata in materia; ricorso tardivo)


Répertoire des lois
Cst: 8  29  190
FITAF: 4
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 4 Emolument judiciaire dans les contestations pécuniaires - Dans les contestations pécuniaires, l'émolument judiciaire se monte à:
LD: 2  7  21e  25  26  33  34  116
LTAF: 31  33  37
LTF: 42  82e
LTVA: 50
LTaD: 1
PA: 2  3  5  20  22a  24  48  49  50  52  62  63
Répertoire ATF
113-IA-146 • 121-V-204 • 122-V-157 • 125-V-503 • 128-II-139 • 132-V-74
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
accès • acte judiciaire • analogie • assujettissement au contrôle douanier • assujettissement aux droits de douane • autorisation ou approbation • autorité de recours • autorité douanière • autorité inférieure • but • calcul • case postale • cio • concordance • confédération • conseil fédéral • contribuable • courrier a • d'office • directive • dossier • douane • droits de douane • décision • dépens • effet • envoi postal • erreur de déclaration • examinateur • exception • extrait du registre • fin • forme et contenu • frais • fédéralisme • garantie procédurale de la constitution fédérale • géorgie • langue officielle • lausanne • loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée • loi fédérale sur la procédure administrative • loi sur le tribunal administratif fédéral • loi sur les douanes • matériau • maxime inquisitoire • mois • motif • motivation de la décision • moyen de droit • moyen de preuve • objet du recours • ordre militaire • organisation • personne concernée • principe juridique • procédure administrative • questio • raison individuelle • recourant • recours au tribunal administratif fédéral • recours en matière de droit public • registre du commerce • restitution du délai • répartition des tâches • saint-gall • salaire • sida • statistique • stock • suisse • suppression • surcharge de travail • taxe sur la valeur ajoutée • temps atmosphérique • territoire douanier • tribunal administratif fédéral • tribunal fédéral • violation du droit • état de fait
BVGE
2007/41 • 2007/27
BVGer
A-1634/2011 • A-1946/2013 • A-2934/2011 • A-3115/2010 • A-3213/2009 • A-3671/2013 • A-3689/2012 • A-3798/2009 • A-393/2009 • A-4739/2012 • A-5027/2011 • A-5069/2010 • A-53/2013 • A-6660/2010 • A-6660/2011 • A-6922/2011 • A-992/2012