Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Corte II
B-6335/2009
{T 0/2}

Sentenza del 19 maggio 2010

Composizione
Giudici Francesco Brentani (presidente del collegio), Stephan Breitenmoser, Jean-Luc Baechler,
cancelliera Elisabetta Tizzoni.

Parti
X_____,
ricorrente,

contro

Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia UFFT,
Effingerstrasse 27, 3003 Berna,
autorità inferiore.

Oggetto
esami federali di maturità professionale - Estate 2009.

Fatti:

A.
X____ (in seguito ricorrente), domiciliata a Massagno, ma residente a Losanna, ha frequentato presso la Società svizzera degli impiegati del commercio (SIC Ticino) due anni di corsi serali - dal 2007 al 2009 - alfine di ottenere l'attestato federale di maturità professionale.

B.
La ricorrente ha sostenuto l'esame di maturità professionale federale in due sessioni: i primi esami parziali nell'estate 2008, mentre i secondi nell'estate 2009. Con lettera raccomandata di data 4 settembre 2009, la commissione federale di maturità professionale (in seguito CFMP) ha dovuto comunicare all'interessata il mancato superamento dell'esame in questione. Con una nota finale del 2.50 in matematica (esame scritto) e una nota finale del 3.30 in tedesco (esame orale e scritto), nonostante una media complessiva del 4.10, la ricorrente non ha adempiuto ad una delle condizioni necessarie per il superamento dell'esame prevista all'art. 20 del Regolamento degli esami federali di maturità professionale del 27 settembre 2007 (di seguito Regolamento), vale a dire lo scarto delle note insufficienti per arrivare al 4.00 non deve superare complessivamente 2.0 punti.

C.
Con ricorso di data 4 ottobre 2009, completato con un memoriale supplementare di data 5 novembre 2009, la ricorrente è insorta presso lo scrivente Tribunale contro la decisione di mancato superamento dell'esame svizzero di maturità emessa dalla CFMP in data 4 settembre 2009.
La ricorrente contesta, in particolare, la nota attribuitale per la prestazione dell'esame orale di tedesco che consisteva in una breve relazione su un argomento scelto dal candidato. La medesima afferma di avere dato il massimo riuscendo a catturare sia l'interesse dei compagni che degli esperti e facendo scaturire una discussione tra i partecipanti sull'argomento trattato. L'obiettivo della prova sarebbe, quindi, stato raggiunto. L'interessata evidenzia, soprattutto, il fatto che con una nota finale nella materia di tedesco del 3.50, invece di un 3.30 avrebbe superato l'esame federale di maturità professionale. La bocciatura è in sostanza dipesa da una differenza di soli 0.2 punti di scarto delle note insufficienti per arrivare al 4.00.

D.
Con risposta di data 9 dicembre 2009, in seguito perfezionata con scritto raccomandato di data 22 gennaio 2010 su domanda della scrivente autorità, la CFMP mantiene la sua posizione. I due esperti che hanno preparato e corretto le prove scritte e orali di tedesco avrebbero riesaminato l'esito delle prestazioni della ricorrente nella materia appunto di tedesco ritenendo la loro precedente valutazione corretta. Le competenze linguistiche dimostrate dalla ricorrente non corrisponderebbero, infatti, al livello B2 richiesto dal programma e quindi un aumento della nota non risulterebbe giustificato. L'autorità inferiore ha pure esposto la scala delle note utilizzata per calcolare la nota dell'esame scritto e orale di tedesco che sarebbe stata correttamente applicata nella fattispecie. Fattispecie quest'ultima alla quale, ancor prima di comunicare l'esito negativo all'interessata, sarebbe stata attuata la prassi del cosiddetto "caso limite" e considerata la prestazione fornita dalla ricorrente, a detta degli esperti, non vi sarebbero gli estremi per potere riconsiderare la nota finale di tedesco.

E.
Menzionati, come pure ulteriori fatti e argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno trattati nei seguenti considerandi qualora risultassero determinanti per l'esito della vertenza.
Diritto:

1.
Il Tribunale amministrativo federale esamina liberamente e d'ufficio la ricevibilità dei ricorsi sottopostigli (cfr. DTAF 2007/6, consid. 1; ALFRED KÖLZ / ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., Zurigo 1998, n. marg. 410).

1.1 In virtù dell'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) emanate dalle autorità menzionate agli artt. 33 e 34 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32. Le decisioni rese dalla CFMP, come è il caso nella fattispecie, rappresentano una decisione ai sensi dell'art. 5 PA e possono dunque essere impugnate dinnanzi al Tribunale amministrativo federale (cfr. anche art. 23 Regolamento).

1.2 La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA, in quanto la presente legge non disponga altrimenti (art. 37 LTAF). Ai sensi dell'art. 48 cpv. 1 PA ha diritto di ricorrere chi ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa. Tali condizioni sono nella fattispecie adempiute.

1.3 Il ricorso è stato introdotto nei termini e nella forma prescritti dalla legge (art. 50 e 52 PA), l'anticipo delle spese è stato versato tempestivamente (art. 63 cpv. 4 PA) e gli altri presupposti processuali sono parimenti adempiuti (art. 44 segg. PA).
Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

2.
La questione a sapere quale autorità - se l'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia UFFT (in seguito UFFT), oppure la CFMP - sia da considerare autorità inferiore dello scrivente Tribunale in materia di esami federali di maturità professionale sarà trattata nell'ambito di una procedura di ricorso parallela tuttora pendente (cfr. B-5877/2009). Pertanto la denominazione dell'autorità inferiore nella presente decisione non possiede carattere pregiudiziale.

3.
La Confederazione emana prescrizioni in materia di formazione professionale promuovendo la diversità e la permeabilità dell'offerta (art. 63 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 [Cost., RS 101]).

3.1 Ad ogni modo, la formazione professionale è compito comune di Confederazione, Cantoni e organizzazioni del mondo del lavoro (parti sociali, associazioni professionali, altre organizzazioni competenti e altri operatori della formazione professionale). Essi si adoperano per garantire un'offerta sufficiente nel settore della formazione professionale, segnatamente nei settori d'avvenire (art. 1 cpv. 1 della legge federale sulla formazione professionale del 13 dicembre 2002; legge sulla formazione professionale [LFPr, RS 412.10]). La LFPr disciplina i settori della formazione professionale, vale a dire la formazione professionale di base, compresa la maturità professionale; la formazione professionale superiore; la formazione professionale continua; le procedure di qualificazione, gli attestati, i certificati e i titoli; la formazione dei responsabili della formazione professionale; le competenze e i principi in materia di orientamento professionale, negli studi e nella carriera; la partecipazione della Confederazione alle spese della formazione professionale (art. 2 cpv. 1
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 2 Objet et champ d'application - 1 La présente loi régit, pour tous les secteurs professionnels autres que ceux des hautes écoles:
1    La présente loi régit, pour tous les secteurs professionnels autres que ceux des hautes écoles:
a  la formation professionnelle initiale, y compris la maturité professionnelle fédérale;
b  la formation professionnelle supérieure;
c  la formation continue à des fins professionnelles;
d  les procédures de qualification, les certificats délivrés et les titres décernés;
e  la formation des responsables de la formation professionnelle;
f  les compétences et les principes dans le domaine de l'orientation professionnelle, universitaire et de carrière;
g  la participation de la Confédération aux coûts de la formation professionnelle.
2    Elle ne s'applique pas aux formations réglées par d'autres lois fédérales.
3    Le Conseil fédéral peut, d'entente avec les cantons, exclure du champ d'application de la présente loi certains secteurs professionnels s'il en résulte une répartition plus judicieuse des tâches entre la Confédération et les cantons.
LFPr).

3.2 La maturità professionale federale pone le premesse per studiare in una scuola universitaria professionale. I Cantoni provvedono affinché l'offerta nell'ambito dell'insegnamento per l'ottenimento della maturità professionale soddisfi la domanda (art. 25 cpv. 1 e
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 25 - 1 La maturité professionnelle fédérale rend son titulaire apte à suivre des études dans une haute école spécialisée.
1    La maturité professionnelle fédérale rend son titulaire apte à suivre des études dans une haute école spécialisée.
2    La formation générale approfondie visée à l'art. 17, al. 4, peut également être acquise après l'obtention du certificat fédéral de capacité.
3    Les cantons veillent à ce que l'enseignement menant à la maturité professionnelle réponde aux besoins.
4    L'enseignement menant à la maturité professionnelle dispensé dans les écoles publiques est gratuit. La Confédération et les cantons peuvent soutenir les prestataires privés.
5    Le Conseil fédéral réglemente la maturité professionnelle.
3 LFPr).
Il 1° agosto 2009 è entrata in vigore la nuova Ordinanza sulla maturità professionale (OMPr, RS 412.103.1). Le disposizioni transitorie di detta ordinanza prevedono che ai maturandi, i quali hanno iniziato la formazione di maturità professionale prima del 1° gennaio 2014, si applichi il diritto anteriore (art. 36 cpv. 1
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 25 - 1 La maturité professionnelle fédérale rend son titulaire apte à suivre des études dans une haute école spécialisée.
1    La maturité professionnelle fédérale rend son titulaire apte à suivre des études dans une haute école spécialisée.
2    La formation générale approfondie visée à l'art. 17, al. 4, peut également être acquise après l'obtention du certificat fédéral de capacité.
3    Les cantons veillent à ce que l'enseignement menant à la maturité professionnelle réponde aux besoins.
4    L'enseignement menant à la maturité professionnelle dispensé dans les écoles publiques est gratuit. La Confédération et les cantons peuvent soutenir les prestataires privés.
5    Le Conseil fédéral réglemente la maturité professionnelle.
OMPr). Gli esami sostenuti della ricorrente devono, quindi, senza dubbio essere trattati in base alle regolamentazioni del diritto precedente. Nella fattispecie gli esami della ricorrente si sono pertanto svolti nel quadro dell'ordinanza sulla maturità professionale del 30 novembre 1998 (ordinanza sulla maturità professionale del 1998, RU 1999 1367). La maturità professionale comprende una formazione professionale di base e una formazione approfondita nell'ambito della cultura generale. Essa rafforza la competenza professionale, personale e sociale di chi ne è titolare promuovendo la mobilità e la flessibilità professionali e personali (art. 2 cpv. 1 dell'ordinanza sulla maturità professionale del 1998). È possibile conseguire la maturità professionale nel quadro della formazione professionale di base in scuole medie professionali parallele al tirocinio (SMP), in scuole a tempo pieno e in scuole d'arti e mestieri, in corsi di formazione in scuole a tempo pieno o a tempo parziale (art. 4 cpv. 1 dell'ordinanza sulla maturità professionale del 1998).
Invece, chi ha acquisito le conoscenze richieste per la maturità professionale altrimenti può sostenere gli esami federali di maturità professionale. L'Ufficio federale emana un regolamento sull'ammissione agli esami e sul loro svolgimento (art. 32 dell'ordinanza sulla maturità professionale del 1998). A quest'ultimo compete pure il compito di emanare i programmi quadro per tutti gli indirizzi di maturità professionale (art. 34 cpv. 1 lett. b dell'ordinanza sulla maturità professionale del 1998).

3.3 L'UFFT organizza degli esami esterni per i candidati che hanno acquisito le conoscenze richieste per la maturità professionale al di fuori di un curricolo di formazione ai sensi dell'art. 4 dell'ordinanza sulla maturità professionale del 1998 (art. 1 del Regolamento). La CFMP è responsabile dell'organizzazione e dello svolgimento degli esami federali di maturità professionale (art. 2 del Regolamento). Essa formula all'UFFT proposte per: la nomina del direttore degli esami, degli esperti e degli esaminatori; la determinazione degli onorari del direttore degli esami, degli esperti e degli esaminatori; la scelta del luogo e della data degli esami, la durata degli esami di ogni singola materia, la stesura del piano degli esami e la pubblicazione degli esami; la gestione del segretariato degli esami (art. 3 del Regolamento).
I titolari di un attestato federale di capacità o titolo equivalente sono ammessi agli esami federali di maturità professionale. Chi dispone di un diploma di commercio rilasciato da una scuola di commercio riconosciuta dall'UFFT è, altresì, ammesso agli esami se in aggiunta dimostra di aver assolto un periodo di pratica in azienda di 39 settimane (art. 7 del Regolamento).
3.3.1 Scopo degli esami federali di maturità professionale è di accertarsi che il candidato abbia raggiunto la maturità necessaria per frequentare una scuola universitaria professionale. È idoneo chi ha acquisito solide conoscenze fondamentali, indipendenza di giudizio e la capacità di affrontare in maniera appropriata problemi di una certa difficoltà e di illustrarne in modo chiaro e convincente la soluzione. Le esigenze relative alle singole materie d'esame sono illustrate nei programmi quadro d'insegnamento e nei programmi degli esami (art. 9 del Regolamento).
3.3.2 In tutte le materie le prestazioni sono valutate con note che vanno dall'1 al 6. Le note inferiori al 4 indicano prestazioni insufficienti. Come note intermedie è ammesso solo l'uso dei mezzi punti. Nelle materie per le quali sono previsti un esame scritto e orale, vengono assegnate due note distinte, sia per lo scritto sia per l'orale. La nota finale è la media delle due note, arrotondata a un decimale. Per il progetto didattico interdisciplinare (PDI) la nota del lavoro scritto conta doppio, mentre quella della presentazione conta una volta sola. La nota finale del PDI è la media delle due note ponderate, arrotondata ad un decimale. La nota complessiva è data dalla media, arrotondata a un decimale, di tutte le note finali (art. 16 del Regolamento).
3.3.3 L'esame è superato quando: la nota complessiva raggiunge o supera il 4.00, sussistono al massimo tre insufficienze, la somma degli scarti della nota 4.00 verso il basso non supera i 2 punti e la nota del PDI è sufficiente (art. 21 del Regolamento). Il candidato che non ha superato gli esami può ripresentarsi una seconda volta. Nel caso si ripresenti, può scegliere di sostenere l'esame completo oppure gli esami parziali. Se il candidato si ripresenta entro due anni dal mancato superamento, l'esame non dovrà essere ripetuto nelle materie nelle quali la volta prima ha ottenuto almeno la nota 4. Le note sufficienti ottenute ai primi esami vengono computate in sede di secondi esami. Un terzo esame non è permesso (art. 22 del Regolamento).

3.4 Sulla base dell'art. 34 cpv. 1 lett. b dell'ordinanza sulla maturità professionale del 1998, l'UFFT ha emanato il programma quadro per la maturità professionale, indirizzo commerciale, datato 4 febbraio 2003. Tale programma, al suo punto 7, disciplina gli obiettivi generali e fondamentali della seconda e terza lingua nazionale. Gli obiettivi fondamentali previsti dal programma si riferiscono alla griglia per l'autovalutazione del portfolio europeo delle lingue e alla scala del quadro europeo di riferimento per le lingue (Consiglio d'Europa 2001). Il quadro europeo di riferimento comprende 6 livelli, da A1 a C3. Il livello A2 corrisponde alla condizione per accedere agli esami di maturità, mentre l'obiettivo finale della maturità professionale consiste nel raggiungere il livello B2. Ogni livello descrive le capacità che il candidato deve dimostrare nel capire, parlare e scrivere una lingua. Il livello B2, per quanto concerne la competenza nel parlare, richiede al candidato di saper comunicare con un grado di scorrevolezza e di spontaneità tali da permettere una conversazione normale con un interlocutore di lingua madre senza generare tensioni da entrambe le parti, di poter partecipare attivamente a una discussione e di esporre, come pure motivare le proprie opinioni, di essere in grado di fornire descrizioni chiare e particolareggiate su diversi temi inerenti la sfera personale di interessi, oltre a riuscire a spiegare un punto di vista su un problema illustrando vantaggi e svantaggi delle diverse possibilità. Gli appena citati concetti sono ripresi nei programmi esami federali di maturità professionale, indirizzo commerciale edito dalla CFMP e valido a partire dagli esami 2008.

4.
Il Tribunale amministrativo federale esamina con piena cognizione le censure con cui sono addotti la violazione del diritto, l'inesatto o incompleto accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti e, salvo che un'autorità cantonale abbia giudicato quale autorità di ricorso, l'inadeguatezza (art. 49
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 25 - 1 La maturité professionnelle fédérale rend son titulaire apte à suivre des études dans une haute école spécialisée.
1    La maturité professionnelle fédérale rend son titulaire apte à suivre des études dans une haute école spécialisée.
2    La formation générale approfondie visée à l'art. 17, al. 4, peut également être acquise après l'obtention du certificat fédéral de capacité.
3    Les cantons veillent à ce que l'enseignement menant à la maturité professionnelle réponde aux besoins.
4    L'enseignement menant à la maturité professionnelle dispensé dans les écoles publiques est gratuit. La Confédération et les cantons peuvent soutenir les prestataires privés.
5    Le Conseil fédéral réglemente la maturité professionnelle.
PA). L'autorità che esamina siffatte censure con cognizione limitata commette un diniego di giustizia formale.

4.1 In particolare, l'autorità ricorsuale esamina i vizi di forma concernenti lo svolgimento stesso dell'esame, come ogni altra violazione del diritto federale, con piena cognizione. Tutte le censure concernenti lo svolgimento procedurale dell'esame o il metodo di valutazione hanno carattere formale. Un vizio di forma concernente lo svolgimento di un esame costituisce però un valido motivo di ricorso suscettibile di provocare l'accoglimento del gravame soltanto se siano ravvisabili indizi che il vizio invocato abbia potuto verosimilmente esercitare un influsso negativo sull'esito dell'esame (cfr. DTAF 2008/14 consid. 3.3).

4.2 Tuttavia, secondo la costante giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 131 I 467 consid. 3.1, DTF 121 I 225 consid. 4b), a cui si attiene anche lo scrivente Tribunale, l'autorità ricorsuale, pur giudicando con piena cognizione, s'impone un certo riserbo, quando si tratta di verificare nel merito la valutazione di prestazioni d'esame operata dall'autorità inferiore (cfr. DTAF 2008/14 consid. 3.3, 2007/6 consid. 3).

4.3 La valutazione di prestazioni d'esame è una questione tecnica che esige non soltanto conoscenze professionali specifiche che spesso il Giudice non possiede, ma altresì conoscenze dell'insegnamento impartito, della personalità dell'esaminando e delle prestazioni fornite dagli altri candidati. In sede ricorsuale non è possibile ricostruire in modo completo ed affidabile i dati di fatto determinanti alla base della prima decisione, né può essere compito del Giudice quello di ripetere l'esame controverso, ossia di esaminare se il candidato possiede le qualità e le capacità richieste per esercitare una data attività o per assumere un dato ruolo. Già per queste ragioni di fatto non è consentito all'autorità ricorsuale di sostituire senza necessità il proprio apprezzamento a quello dell'autorità inferiore. Il Giudice deve dunque limitarsi a verificare se gli esaminatori si siano lasciati guidare da considerazioni del tutto estranee all'oggetto, di sorta che la decisione non risulti più sostenibile. Un controllo giudiziale più esteso rischierebbe, inoltre, di originare ingiustizie e di dare adito a discriminazioni nei riguardi degli altri candidati, segnatamente ove il giudizio ricorsuale ordinasse la ripetizione della prova d'esame, ciò che per forza di cose non potrebbe avvenire in condizioni identiche alle precedenti (cfr. DTF 106 Ia 1 consid. 3c, DTF 105 Ia 190 consid. 2a). Si è perciò affermata la prassi secondo cui, per quanto concerne il merito delle prestazioni d'esame, il Giudice riesamina l'operato delle istanze precedenti con un certo riserbo e non si scosta senza necessità dal loro apprezzamento. Il Tribunale federale si impone il medesimo riserbo anche nei casi in cui dispone delle conoscenze necessarie ad una verifica più estesa (cfr. DTF 131 I 467, DTF 118 Ia 448 consid. 4c; DTAF 2008/14 consid. 3). Tuttavia, nel momento in cui il risultato della prima decisione risulti materialmente insostenibile in ragione di un'applicazione di criteri di valutazione troppo elevati da parte degli esaminatori o in ragione, senza essere in presenza di criteri di valutazione eccessivi, di un'evidente sottovalutazione della prestazione del candidato, l'autorità ricorsuale rivede tale decisione. Nel caso in cui simili indizi non emergessero dagli atti, si può pretendere che l'autorità ricorsuale tratti nel dettaglio tutte le censure concernenti la valutazione dell'esame allorquando il o la ricorrente fornisca degli argomenti e degli indizi convincenti in merito ad un'applicazione di criteri di valutazione troppo elevati o ad una sottovalutazione della prestazione dell'esame (cfr. Decisione del Tribunale amministrativo federale del 16 febbraio 2009 B-4385/2009 consid. 3).

5.
Nel caso di specie, in prima battuta la ricorrente censura la valutazione da parte degli esperti della sua prestazione alla prova orale di tedesco.

5.1 A mente della medesima, la sua presentazione sul tema delle tradizioni tamil avrebbe destato l'interesse degli ascoltatori. Ella avrebbe così dimostrato di sapersi esprimere in maniera sufficientemente chiara per farsi capire raggiungendo l'obiettivo dell'esame. Inoltre, a fine relazione sarebbero state formulate diverse domande a cui l'interessata avrebbe dato, anche se succintamente, risposta. Quanto sostenuto dalla ricorrente sarebbe, pure, stato confermato da una sua compagna di madre lingua tedesca presente alla prova. Dunque, la nota 3.50 attribuita all'interessata per la prestazione della prova orale di tedesco non corrisponderebbe all'effettiva performance che sarebbe, invece, da valutare con una nota più alta.

5.2 L'autorità inferiore rimane, tuttavia, della sua opinione riconfermando anche in sede di ricorso la sua decisione di data 4 settembre 2009. In particolare, gli esaminatori competenti ritengono la valutazione dell'esito dell'esame orale, come pure scritto di tedesco, anche dopo una seconda analisi, assolutamente corretta e adeguata. I medesimi, con scritto del 1° dicembre 2009, illustrano i criteri di valutazione in uso a livello federale per determinare la prestazione di un esposto orale. Tali criteri consistono nella preparazione, contenuto e struttura, atteggiamento comunicativo, lingua e lessico, discussione/moderazione e reazioni, partecipazione alla discussione degli altri. Ognuno dei citati criteri sarebbe ulteriormente spiegato nella griglia in uso. La ricorrente era a conoscenza di tali criteri, come pure della relativa griglia in quanto illustrati nella guida agli esami federali di maturità professionale inviatale in allegato alla decisione sull'ammissione del 22 aprile 2008. Ulteriore importante punto di riferimento per la valutazione degli esami consiste negli "aspetti qualitativi della lingua parlata" del Consiglio d'Europa, suddivisi in livelli. Secondo il parere dei due esperti in questione le competenze linguistiche della ricorrente non corrisponderebbero al livello B2 richiesto ai candidati che sostengono l'esame federale di maturità professionale definito nel quadro comune europeo di riferimento per le lingue. In sostanza, catturare l'attenzione del pubblico sarebbe solo uno dei diversi criteri richiesti per sostenere una presentazione conferme al livello B2.

5.3 Come esposto ai considerandi precedenti, gli esami federali di maturità professionale servono a verificare l'idoneità e la sufficiente preparazione del candidato per accedere a degli studi universitari (art. 25 cpv. 1
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 25 - 1 La maturité professionnelle fédérale rend son titulaire apte à suivre des études dans une haute école spécialisée.
1    La maturité professionnelle fédérale rend son titulaire apte à suivre des études dans une haute école spécialisée.
2    La formation générale approfondie visée à l'art. 17, al. 4, peut également être acquise après l'obtention du certificat fédéral de capacité.
3    Les cantons veillent à ce que l'enseignement menant à la maturité professionnelle réponde aux besoins.
4    L'enseignement menant à la maturité professionnelle dispensé dans les écoles publiques est gratuit. La Confédération et les cantons peuvent soutenir les prestataires privés.
5    Le Conseil fédéral réglemente la maturité professionnelle.
LFPr e art. 9 del Regolamento). Il contenuto del programma di ogni singola materia viene concretizzato nei relativi programmi quadro d'insegnamento e nei programmi degli esami (art. 34 cpv. 1 lett. b dell'ordinanza sulla maturità professionale del 1998 e art. 9 Regolamento). La Guida agli esami federali di maturità professionale, indirizzo commerciale trasmessa per prassi ai candidati ammessi agli esami fa esplicito riferimento al relativo Regolamento e ai programmi in questione rendendo edotti i candidati che per una corretta preparazione agli esami sia assolutamente indispensabile leggere attentamente i programmi predisposti per ogni singola materia. Infatti, gli esami federali di maturità professionale sono degli esami esterni. Il contenuto degli esami corrisponde alla materia definita nei programmi. In particolare, tale Guida specifica come la seconda lingua nazionale (italiano, tedesco o francese) e la terza sono esaminate sulla base del livello B2 del quadro europeo di riferimento. La Guida va oltre, formulando delle specifiche indicazioni e raccomandazioni circa la breve relazione. Inoltre, in allegato alla Guida figurano, pure, i fogli di valutazione con relativa scala dei criteri richiesti. Un simile foglio di valutazione contenente la colonna dei criteri, l'apposita colonna per i commenti degli esperti e la colonna della valutazione per ogni criterio, come pure la valutazione definitiva è stato compilato, naturalmente, anche per la presentazione sul tema delle tradizioni tamil sostenuta della ricorrente. Si tratta dell'allegato 11 a cui fa esplicito riferimento la CFMP nelle sue prese di posizione. Da tale foglio emerge che la preparazione, il contenuto e la struttura della presentazione della ricorrente sono state valutate sufficienti; mentre la comunicativa, la lingua, il lessico, la discussione e l'attenzione sollevata sugli uditori sono stati giudicati da insufficienti a gravemente insufficienti. La ricorrente non si sarebbe, infatti, espressa con l'adeguata fluidità utilizzando un vocabolario troppo ristretto e commettendo troppo errori così da rendere difficoltosa la comprensione. In conclusione e anche dopo un secondo riesame, gli esperti ritengono che il livello B2 richiesto non sarebbe stato raggiunto dalla ricorrente e che le note assegnate siano da considerare corrette.
Le considerazioni degli esperti in merito alla valutazione della relazione orale della ricorrente sono documentate, sufficientemente chiare e condivisibili. Dal canto suo la ricorrente si limita, anche nella sua ultima presa di posizione di data 8 febbraio 2010, ad affermare come la sua performance all'esame orale di tedesco sia da considerare sufficiente, senza occuparsi, tuttavia, in maniera puntuale delle mancanze appurate dagli esaminatori in merito alla sua prestazione. Le censure così come sono state formulate dalla ricorrente affermano, nella migliore dell'ipotesi, una certa inadeguatezza della valutazione, ma non dichiarano l'insostenibilità della stessa a motivo di un'applicazione di criteri di valutazione troppo elevati o di una sottovalutazione della prova sostenuta. Pertanto, senza entrare nel merito della vera e propria prestazione della ricorrente all'esame orale di tedesco per la quale allo scrivente Tribunale viene imposto un certo riserbo di riesame, non si può che constatare come gli argomenti degli esperti, essendo chiari ed esaurienti, siano da condividere. Di conseguenza, la censura della ricorrente in merito alla valutazione da parte degli esperti della sua prestazione alla prova orale di tedesco si rivela infondata.

6.
In seconda battuta, la ricorrente sottolinea la circostanza secondo la quale non ha passato l'esame svizzero di maturità professionale in quanto la somma degli scarti della nota 4.00 verso il basso supera di solo 0.2 punti i 2 concessi.

6.1 L'interessata, con una nota finale nella materia di tedesco del 3.50, invece che del 3.30 avrebbe, infatti, ottenuto l'attestato federale di maturità professionale così da poter accedere all'università e poter proseguire senza interruzioni i suoi studi. La ricorrente, di origini tamil, pone poi l'accento sul fatto di aver deciso di portare a termine degli studi superiori alfine di poter aiutare il suo popolo che attualmente verrebbe discriminato e maltrattato.
Per quanto concerne le altre tre condizioni necessarie per superare l'esame in questione, quest'ultime sarebbero tutte adempiute: le materie insufficienti sono solo in tedesco, appunto, e in matematica (concesse sono tre), la nota del PDI è sufficiente come pure la nota complessiva.

6.2 A tal proposito, la CFMP precisa come la ricorrente con 32 punti totalizzati alla prova orale di tedesco, in applicazione della scala utilizzata per calcolare le note, ottiene la nota 3.66 (numero di punti raggiunti / numero massimo punti possibili x 5 + 1), vale a dire un 3.50 secondo le regole di arrotondamento. Per quanto concerne poi la prova scritta di tedesco, la ricorrente avrebbe totalizzato 38 punti equivalenti, sempre sulla base della medesima scala delle note, alla nota 2.90 arrotondata al 3.00. La media tra la nota scritta e orale porta, quindi, ad una nota finale nella materia di tedesco del 3.25, arrotondata significa un 3.30.
Sempre secondo la CFMP, con tale esito (nota finale 3.30 nella materia di tedesco), la ricorrente rientra in un cosiddetto "caso limite". La CFMP definisce quale "caso limite" quei candidati, ai quali aumentandogli di mezzo punto una sola nota d'esame supererebbe l'esame di maturità professionale. In simili circostanze, ancora prima di comunicare al diretto interessato l'esito definitivo dell'esame, il segretariato della CFMP contatta gli esperti competenti alfine di chiarire se, sulla base delle prestazioni fornite dal candidato, sia possibile attuare tale possibilità. Tale prassi sarebbe stata applicata anche alla ricorrente, tuttavia gli esperti, sulla base della prestazione fornita dalla ricorrente, non avrebbero intravisto lo spiraglio per poter alzare la nota finale di tedesco a quest'ultima.

6.3 Preliminarmente va notato che nell'ambito della legge federale sulla formazione professionale non esiste un regolamento dei "casi limite" che abbia validità generale. Se una regola per i casi limite non è prevista né nel regolamento d'esame, né nelle direttive corrispondenti, allora la commissione d'esame stessa può di principio prevedere dei criteri per il trattamento dei casi limite. Tale competenza risulta dalla facoltà della commissione d'esame di fissare in modo definitivo le note dei candidati all'esame. Un simile regolamento deve essere oggettivamente sostenibile ed essere applicato in modo uguale a tutti i candidati (cfr. DTAF 2007/6 consid. 5.1; decisione del Tribunale amministrativo federale B-6083/2008 del 4 maggio 2009 consid. 4.1.5). La valutazione dei casi limite, vale a dire valutare nel concreto se sia possibile promuovere un candidato, spetta alla commissione d'esame. L'autorità di ricorso non può che verificare tale valutazione con riserbo. Questo concetto scaturisce dalle medesimi ragioni che hanno indotto consolidata prassi a stabilire come il Giudice deve esaminare la valutazione di prestazioni d'esame operata dalle istanze inferiori con riserbo (cfr. considerando 3; decisione del Tribunale amministrativo federale B-6261/2008 del 4 febbraio 2010 consid. 6.2 ss).
Alla luce di quanto precede, considerato come la CFMP abbia riconosciuto l'esito dell'esame di maturità professionale della ricorrente come caso limite e correttamente applicato la relativa procedura prevista riesaminando le prestazioni dell'interessata non si può che rispettare le conclusioni a cui sono addivenuti gli esperti, vale a dire riconfermare la nota finale attribuita alla medesima nella materia di tedesco (scritto e orale) e conseguente mancato superamento dell'esame federale di maturità professionale.

7.
La CFMP ha, dunque, trattato i fatti e applicato il diritto in maniera corretta, senza incappare in un abuso di apprezzamento. Il ricorso si rivela, pertanto, infondato e va per questo motivo respinto; mentre la decisione della CFMP confermata.
A tal proposito, si osserva come agli occhi della ricorrente la conclusione a cui lo scrivente Tribunale ha dovuto addivenire risulta indubbiamente penosa. Tuttavia, proprio in virtù del principio di legalità, quest'ultimo deve strettamente attenersi all'ordinamento giuridico (norme generali astratte) e la sua prudenza e competenza non può, in concreto, oltrepassare quella del legislativo. La ricorrente, inoltre, non ha subito una bocciatura definitiva avendo la possibilità di ripresentarsi una seconda volta all'esame federale di maturità professionale e, se entro due anni dal mancato superamento, ripetere esclusivamente gli esami delle materie insufficienti. La presente decisione non preclude a priori la ricorrente, una volta ridati gli esami di cui parola, di proseguire con i suoi studi raggiungendo gli obiettivi prefissi.

8.
Visto l'esito della procedura è giustificato addossare alla ricorrente le spese processuali per un importo complessivo di fr. 700.-. Esso verrà computato con l'anticipo di fr. 700.- versato dalla ricorrente entro il termine fissato con ordinanza del 15 ottobre 2009 (art. 63 cpv. 1 e
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 25 - 1 La maturité professionnelle fédérale rend son titulaire apte à suivre des études dans une haute école spécialisée.
1    La maturité professionnelle fédérale rend son titulaire apte à suivre des études dans une haute école spécialisée.
2    La formation générale approfondie visée à l'art. 17, al. 4, peut également être acquise après l'obtention du certificat fédéral de capacité.
3    Les cantons veillent à ce que l'enseignement menant à la maturité professionnelle réponde aux besoins.
4    L'enseignement menant à la maturité professionnelle dispensé dans les écoles publiques est gratuit. La Confédération et les cantons peuvent soutenir les prestataires privés.
5    Le Conseil fédéral réglemente la maturité professionnelle.
4 bis PA).

9.
La presente decisione è definitiva e non può essere impugnata con ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 let. t
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 25 - 1 La maturité professionnelle fédérale rend son titulaire apte à suivre des études dans une haute école spécialisée.
1    La maturité professionnelle fédérale rend son titulaire apte à suivre des études dans une haute école spécialisée.
2    La formation générale approfondie visée à l'art. 17, al. 4, peut également être acquise après l'obtention du certificat fédéral de capacité.
3    Les cantons veillent à ce que l'enseignement menant à la maturité professionnelle réponde aux besoins.
4    L'enseignement menant à la maturité professionnelle dispensé dans les écoles publiques est gratuit. La Confédération et les cantons peuvent soutenir les prestataires privés.
5    Le Conseil fédéral réglemente la maturité professionnelle.
della Legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]).

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1.
Il ricorso è respinto.

2.
Le spese processuali, di fr. 700.- sono poste a carico della ricorrente. Esse sono computate con l'anticipo spese di fr. 700.-.

3.
Comunicazione a:
ricorrente (Raccomandata; allegati di ritorno)
autorità inferiore (Raccomandata)
commissione federale di maturità professionale (n. di rif. He/ag; Raccomandata; allegati di ritorno)

Il presidente del collegio: La cancelliera:

Francesco Brentani Elisabetta Tizzoni

Data di spedizione: 8 giugno 2010
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : B-6335/2009
Date : 19 mai 2010
Publié : 15 juin 2010
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Formation professionnelle
Objet : esami federali di maturità professionale - Estate 2009


Répertoire des lois
Cst: 63
LFPr: 2 
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 2 Objet et champ d'application - 1 La présente loi régit, pour tous les secteurs professionnels autres que ceux des hautes écoles:
1    La présente loi régit, pour tous les secteurs professionnels autres que ceux des hautes écoles:
a  la formation professionnelle initiale, y compris la maturité professionnelle fédérale;
b  la formation professionnelle supérieure;
c  la formation continue à des fins professionnelles;
d  les procédures de qualification, les certificats délivrés et les titres décernés;
e  la formation des responsables de la formation professionnelle;
f  les compétences et les principes dans le domaine de l'orientation professionnelle, universitaire et de carrière;
g  la participation de la Confédération aux coûts de la formation professionnelle.
2    Elle ne s'applique pas aux formations réglées par d'autres lois fédérales.
3    Le Conseil fédéral peut, d'entente avec les cantons, exclure du champ d'application de la présente loi certains secteurs professionnels s'il en résulte une répartition plus judicieuse des tâches entre la Confédération et les cantons.
25
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 25 - 1 La maturité professionnelle fédérale rend son titulaire apte à suivre des études dans une haute école spécialisée.
1    La maturité professionnelle fédérale rend son titulaire apte à suivre des études dans une haute école spécialisée.
2    La formation générale approfondie visée à l'art. 17, al. 4, peut également être acquise après l'obtention du certificat fédéral de capacité.
3    Les cantons veillent à ce que l'enseignement menant à la maturité professionnelle réponde aux besoins.
4    L'enseignement menant à la maturité professionnelle dispensé dans les écoles publiques est gratuit. La Confédération et les cantons peuvent soutenir les prestataires privés.
5    Le Conseil fédéral réglemente la maturité professionnelle.
LTAF: 31  37
LTF: 83
OMPr: 36
PA: 5  23  44  48  49  50e  63
Répertoire ATF
105-IA-190 • 106-IA-1 • 118-IA-446 • 121-I-225 • 131-I-467
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
admission de la demande • allemand • association professionnelle • attestation • autorisation ou approbation • autorité cantonale • autorité de recours • autorité inférieure • avance de frais • avis • bilan • branche d'enseignement • branche d'examen • but de l'aménagement du territoire • but • café • calcul • cio • cirque • communication • concrétisation • condition de recevabilité • condition • confédération • connaissance spéciale • conseil de l'europe • constatation des faits • constitution fédérale • contingent • courrier a • d'office • dictionnaire • diligence • directeur • directive • directive • dossier • doute • débat • début • décision • déclaration • dépens • effet • engagement • entrée en vigueur • examen de maturité • examen oral • examen écrit • examen • examinateur • expressément • fin • formation professionnelle • formation professionnelle de base • forme et contenu • franciscain • français • fédéralisme • imputation • institution universitaire • intérêt digne de protection • italie • langue maternelle • langue nationale • lausanne • limitation • loi fédérale sur la formation professionnelle • loi fédérale sur la procédure administrative • loi sur le tribunal administratif fédéral • maturité professionnelle • matériau • maxime du procès • mention • motif du recours • motivation de la décision • office fédéral • offre de contracter • offt • ordonnance administrative • ordre militaire • orientation professionnelle • pratique judiciaire et administrative • prestation insuffisante • principe comptable et d'établissement du bilan • privilège • procédure administrative • procédure de consultation • prolongation • pénurie • questio • reconsidération • reconstruction • recourant • recours de droit public • répartition des tâches • résultat d'examen • suisse • temps atmosphérique • travailleur • tribunal administratif fédéral • tribunal fédéral • utilisation • variété • violation du droit • équivalence • études universitaires
BVGE
2008/14 • 2007/6
BVGer
B-4385/2009 • B-5877/2009 • B-6083/2008 • B-6261/2008 • B-6335/2009
AS
AS 1999/1367