Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Tribu na l e a m m i n i s t r a t ivo fe d e r a l e Tribu na l a d m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte I
A-3503/2007 e A-3504/2007
{T 0/2}
Sentenza del 19 marzo 2009
Composizione
Giudici Michael Beusch (presidente del collegio), Salome Zimmermann, Claudia Pasqualetto Péquignot, cancelliere Marco Savoldelli.
Parti
X._______,
rappresentata da Y._______,
ricorrente,
contro
Amministrazione federale delle contribuzioni,
Divisione principale dell'imposta sul valore aggiunto, Schwarztorstrasse 50, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Imposta sul valore aggiunto, tassazione d'ufficio: 1. trimestre 1999 4. trimestre 2000,
1. trimestre 2001 3. trimestre 2004.
A-3503/2007
Fatti:
A.
La ditta X._______ è una società (...) che ha quale scopo sociale il commercio di abbigliamento e la gestione di negozi di moda. Essa è iscritta nel registro dei contribuenti per l'imposta sul valore aggiunto dal 1. settembre 1996.
B.
In seguito ad una visita effettuata presso gli uffici della contribuente il 26 e 27 ottobre nonché il 2 dicembre 2004, l'AFC ha determinato in via d'apprezzamento la cifra d'affari realizzata nel corso dei periodi fiscali controllati, ovvero dal 1. gennaio 1999 al 30 settembre 2004. Procedendo ad una tassazione d'ufficio, essa ha quindi emesso i conti complementari no. (...) e no. (...) del 29 luglio 2005 per importi di fr. 11'013.00 rispettivamente di fr. 20'695.00, oltre a interessi di mora del 5% a partire dal 15 aprile 2000 (primo conto) e dal 30 giugno 2003 (secondo conto).
C.
Il 25 agosto successivo, la contribuente ha scritto all'AFC comunicandole di non concordare con la ripresa effettuata. Conseguentemente, essa ha chiesto l'annullamento dei conti complementari citati e una convocazione per una discussione con le autorità fiscali. D.
Con decisioni del 24 ottobre 2005 l'AFC ha respinto le richieste della contribuente e confermato il debito fiscale risultante dai conti complementari. Dette decisioni sono state oggetto di formali reclami il 24 novembre successivo. E.
ll 18 aprile 2007 l'AFC ha respinto i reclami presentati dalla contribuente, decidendo di confermare integralmente le ripresa di fr. 11'013.00 e di fr. 20'695.00, oltre a interessi.
F.
Queste ulteriori decisioni sono state impugnate dalla X._______ (ricorrente) con ricorsi davanti al Tribunale amministrativo federale del 21 maggio 2007, completati il 5 giugno successivo.
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In sostanza, con le sue impugnazioni la ricorrente ritiene che gli estremi per procedere a una tassazione d'ufficio non siano dati e quindi contesta l'applicazione di coefficienti per il calcolo del margine di utile lordo del 35%-40% da parte dell'AFC. Essa sostiene di avere margini ben più contenuti, sottolineando in proposito sia l'infelice ubicazione del suo negozio, sia il veloce deprezzamento della merce da lei venduta sia le svalutazioni sui cambi di acquisto rispetto a quelli di vendita. A suo avviso, tutti questi aspetti non sarebbero stati correttamente valutati dall'AFC e costituirebbero validi motivi per annullare le decisioni di quest'ultima.
G.
La risposta dell'AFC data del 9 agosto 2007. Facendo riferimento alla decisione impugnata, con tale atto essa chiede che i ricorsi interposti vengano integralmente respinti.
Ulteriori fatti e argomentazioni verranno ripresi, per quanto necessario, in diritto.
Diritto:
1.
1.1 Lo scrivente Tribunale è competente per decidere il presente gravame in virtù degli art. 1 , 31 , 32 e 33 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF; RS 173.32). Fatta eccezione per quanto direttamente prescritto dalla LTAF come pure da normative speciali (cfr. art. 37 LTAF, art. 2 e art. 4 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa [PA; RS 172.021]), la procedura soggiace alla PA.
1.2 Impugnati con atti tempestivi (art. 20 segg. PA, art. 50 PA), nel rispetto delle esigenze di forma e di contenuto previste dalla legge (art. 52 PA), i provvedimenti in esame sono decisioni fondate sul diritto pubblico federale giusta l'art. 5 PA. Comportando gli stessi un onere pecuniario, dato è senz'altro anche l'interesse a ricorrere. Di qui la legittimazione della ricorrente (art. 48
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cpv. 1 PA). I ricorsi presentati sono pertanto ricevibili in ordine e devono essere esaminati nel merito. 1.3 Di norma, ogni decisione di un'autorità inferiore costituisce un oggetto d'impugnazione indipendente che, come tale, va trattato autonomamente. A questa regola è però giustificato derogare quando tra due fattispecie sussiste un nesso stretto e nell'ambito del loro esame si pongono le stesse questioni giuridiche (al riguardo DTF 123 V 215, consid. 1; decisione del Tribunale amministrativo federale A-1435/2006 dell'8 febbraio 2007, consid. 1.2). Date le medesime condizioni, possono essere trattati in un'unico procedimento due ricorsi introdotti separatamente (ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Basilea 2008, no. 3.17). Nel caso in esame, i criteri evocati risultano essere soddisfatti. I conti complementari oggetto del contendere sono il risultato di un unico controllo e si differenziano unicamente per il fatto di riguardare periodi sottoposti a regimi legali differenti (cfr. successiva consid. 3). Concernenti il medesimo soggetto fiscale, le decisioni su reclamo impugnate davanti a questo Tribunale muovono alla qui ricorrente gli stessi rimproveri e sono da essa contestate sollevando motivi comuni. Per quanto precede, conformemente al principio dell'economia processuale, gli incarti con i numeri di ruolo A-3503/2007 e A-3504/2007 vengono riuniti ed esaminati congiuntamente. 2.
Con ricorso al Tribunale amministrativo federale possono essere invocati la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza (art. 49 PA). Pur se sulla base dell'art. 49 PA lo scrivente Tribunale può di principio riesaminare la decisione impugnata con pieno potere di cognizione, per quanto attiene all'esame di decisioni aventi per oggetto tassazioni d'ufficio, esso fa uso di questo potere unicamente per verificare che le condizioni per potervi procedere siano date. Per quanto riguarda la tassazione come tale, questo Tribunale interviene invece per correggerla solo quando è il risultato di una violazione del diritto oppure di un errore di apprezzamento evidente (decisioni del Tribunale amministrativo federale A-1527-8/2006 del 6 marzo 2008, consid. 1.4; A-1531/2007 del 10 gennaio 2008, consid. 2.1; A-1454/2006 del 26 settembre 2007, consid. 2.1; A-1397/2006 del 19 luglio 2007, consid. 2.1; A-1535/2006
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del 14 marzo 2007, consid. 2.1; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, op. cit., no. 2.162).
3.
Per l'art. 93 cpv. 1 della legge federale del 2 settembre 1999 concernente l'imposta sul valore aggiunto (LIVA; RS 641.20), le operazioni eseguite prima della sua entrata in vigore soggiaciono al diritto previgente. La LIVA e l'ordinanza del 29 marzo 2000 relativa alla legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto (OLIVA; RS 641.201) sono entrate in vigore il 1. gennaio 2001. Nella misura in cui la presente procedura ha per oggetto il periodo dall'1.1.1999 al 31.12.2000, alla stessa risulta applicabile l'ordinanza del 22 giugno 1994 concernente l'imposta sul valore aggiunto (OIVA, RU 1994 1464 e successive modifiche; decisione del Tribunale federale 2A.25/2005 del 17 gennaio 2006, consid. 2; decisione del Tribunale amministrativo federale A-1649/2006 del 5 febbraio 2008, consid. 4.1); nella misura in cui riguarda il periodo dall'1.1.2001 al 30.9.2004, essa soggiace per contro alla LIVA.
4.
4.1 In materia di imposta sul valore aggiunto, la dichiarazione e il pagamento dell'imposta avvengono secondo il principio dell'autotassazione (art. 37
SR 641.201 Ordinanza del 27 novembre 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Ordinanza sull'IVA, OIVA) - Ordinanza sull'IVA OIVA Art. 37 |
SR 641.201 Ordinanza del 27 novembre 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Ordinanza sull'IVA, OIVA) - Ordinanza sull'IVA OIVA Art. 37 |
SR 641.201 Ordinanza del 27 novembre 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Ordinanza sull'IVA, OIVA) - Ordinanza sull'IVA OIVA Art. 48 Tasse cantonali a favore dei fondi di approvvigionamento idrico, di trattamento delle acque di scarico e di smaltimento dei rifiuti - (art. 24 cpv. 6 lett. d LIVA) |
|
1 | L'AFC fissa per ogni fondo l'entità delle percentuali di deduzione applicabile alle singole aziende affiliate. |
2 | L'AFC tiene conto del fatto che: |
a | il fondo non riversa tutte le tasse incassate; e |
b | gli acquirenti contribuenti hanno dedotto interamente a titolo d'imposta precedente l'imposta loro fatturata sulle prestazioni di servizi di smaltimento e sulle forniture di acqua. |
SR 641.201 Ordinanza del 27 novembre 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Ordinanza sull'IVA, OIVA) - Ordinanza sull'IVA OIVA Art. 48 Tasse cantonali a favore dei fondi di approvvigionamento idrico, di trattamento delle acque di scarico e di smaltimento dei rifiuti - (art. 24 cpv. 6 lett. d LIVA) |
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1 | L'AFC fissa per ogni fondo l'entità delle percentuali di deduzione applicabile alle singole aziende affiliate. |
2 | L'AFC tiene conto del fatto che: |
a | il fondo non riversa tutte le tasse incassate; e |
b | gli acquirenti contribuenti hanno dedotto interamente a titolo d'imposta precedente l'imposta loro fatturata sulle prestazioni di servizi di smaltimento e sulle forniture di acqua. |
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sopra descritti dev'essere considerato una grave violazione, poiché mette in pericolo la corretta riscossione dell'imposta (decisioni del Tribunale amministrativo federale A-1531/2006 del 10 gennaio 2008, consid. 2.2; A-1397/2006 del 19 luglio 2007, consid. 2.2, entrambe con ulteriori rinvii). 4.3 Giusta l'art. 47 cpv. 1
SR 641.201 Ordinanza del 27 novembre 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Ordinanza sull'IVA, OIVA) - Ordinanza sull'IVA OIVA Art. 47 Prestazioni al personale - (art. 24 LIVA) |
|
1 | Per le prestazioni eseguite a titolo oneroso al personale, l'imposta è calcolata sulla controprestazione effettivamente ricevuta. È fatto salvo l'articolo 24 capoversi 2 e 3 LIVA. |
2 | Le prestazioni del datore di lavoro al personale che vanno dichiarate nel certificato di salario sono considerate effettuate a titolo oneroso. L'imposta va calcolata sulla base dell'importo determinante per le imposte dirette. |
3 | Le prestazioni che non devono essere dichiarate nel certificato di salario sono considerate effettuate a titolo gratuito; per tali prestazioni si presume vi sia un motivo imprenditoriale. |
4 | Se nell'ambito delle imposte dirette sono ammessi, per la determinazione delle componenti salariali, valori forfettari utili anche ai fini del calcolo dell'imposta sul valore aggiunto, tali valori possono essere applicati anche all'imposta sul valore aggiunto. |
5 | Ai fini dell'applicazione dei capoversi 2-4 è irrilevante che si tratti di persone strettamente vincolate secondo l'articolo 3 lettera h LIVA.49 |
SR 641.201 Ordinanza del 27 novembre 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Ordinanza sull'IVA, OIVA) - Ordinanza sull'IVA OIVA Art. 47 Prestazioni al personale - (art. 24 LIVA) |
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1 | Per le prestazioni eseguite a titolo oneroso al personale, l'imposta è calcolata sulla controprestazione effettivamente ricevuta. È fatto salvo l'articolo 24 capoversi 2 e 3 LIVA. |
2 | Le prestazioni del datore di lavoro al personale che vanno dichiarate nel certificato di salario sono considerate effettuate a titolo oneroso. L'imposta va calcolata sulla base dell'importo determinante per le imposte dirette. |
3 | Le prestazioni che non devono essere dichiarate nel certificato di salario sono considerate effettuate a titolo gratuito; per tali prestazioni si presume vi sia un motivo imprenditoriale. |
4 | Se nell'ambito delle imposte dirette sono ammessi, per la determinazione delle componenti salariali, valori forfettari utili anche ai fini del calcolo dell'imposta sul valore aggiunto, tali valori possono essere applicati anche all'imposta sul valore aggiunto. |
5 | Ai fini dell'applicazione dei capoversi 2-4 è irrilevante che si tratti di persone strettamente vincolate secondo l'articolo 3 lettera h LIVA.49 |
5.1 Per l'art. 48
SR 641.201 Ordinanza del 27 novembre 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Ordinanza sull'IVA, OIVA) - Ordinanza sull'IVA OIVA Art. 48 Tasse cantonali a favore dei fondi di approvvigionamento idrico, di trattamento delle acque di scarico e di smaltimento dei rifiuti - (art. 24 cpv. 6 lett. d LIVA) |
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1 | L'AFC fissa per ogni fondo l'entità delle percentuali di deduzione applicabile alle singole aziende affiliate. |
2 | L'AFC tiene conto del fatto che: |
a | il fondo non riversa tutte le tasse incassate; e |
b | gli acquirenti contribuenti hanno dedotto interamente a titolo d'imposta precedente l'imposta loro fatturata sulle prestazioni di servizi di smaltimento e sulle forniture di acqua. |
SR 641.201 Ordinanza del 27 novembre 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Ordinanza sull'IVA, OIVA) - Ordinanza sull'IVA OIVA Art. 48 Tasse cantonali a favore dei fondi di approvvigionamento idrico, di trattamento delle acque di scarico e di smaltimento dei rifiuti - (art. 24 cpv. 6 lett. d LIVA) |
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1 | L'AFC fissa per ogni fondo l'entità delle percentuali di deduzione applicabile alle singole aziende affiliate. |
2 | L'AFC tiene conto del fatto che: |
a | il fondo non riversa tutte le tasse incassate; e |
b | gli acquirenti contribuenti hanno dedotto interamente a titolo d'imposta precedente l'imposta loro fatturata sulle prestazioni di servizi di smaltimento e sulle forniture di acqua. |
5.2 Mentre per valutare se la tenuta della contabilità di un contribuente è sufficiente o meno è possibile far capo a criteri chiari e specifici (cfr. precedente consid. 4.3), per connotare la seconda fattispecie indicata nell'art. 48
SR 641.201 Ordinanza del 27 novembre 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Ordinanza sull'IVA, OIVA) - Ordinanza sull'IVA OIVA Art. 48 Tasse cantonali a favore dei fondi di approvvigionamento idrico, di trattamento delle acque di scarico e di smaltimento dei rifiuti - (art. 24 cpv. 6 lett. d LIVA) |
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1 | L'AFC fissa per ogni fondo l'entità delle percentuali di deduzione applicabile alle singole aziende affiliate. |
2 | L'AFC tiene conto del fatto che: |
a | il fondo non riversa tutte le tasse incassate; e |
b | gli acquirenti contribuenti hanno dedotto interamente a titolo d'imposta precedente l'imposta loro fatturata sulle prestazioni di servizi di smaltimento e sulle forniture di acqua. |
SR 641.201 Ordinanza del 27 novembre 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Ordinanza sull'IVA, OIVA) - Ordinanza sull'IVA OIVA Art. 48 Tasse cantonali a favore dei fondi di approvvigionamento idrico, di trattamento delle acque di scarico e di smaltimento dei rifiuti - (art. 24 cpv. 6 lett. d LIVA) |
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1 | L'AFC fissa per ogni fondo l'entità delle percentuali di deduzione applicabile alle singole aziende affiliate. |
2 | L'AFC tiene conto del fatto che: |
a | il fondo non riversa tutte le tasse incassate; e |
b | gli acquirenti contribuenti hanno dedotto interamente a titolo d'imposta precedente l'imposta loro fatturata sulle prestazioni di servizi di smaltimento e sulle forniture di acqua. |
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una tassazione d'ufficio dipende in effetti dal fatto che le indicazioni presentate "non corrispondano manifestamente alla realtà". Nozioni di questo tipo riconoscono all'amministrazione flessibilità e permettono di tenere conto della complessità delle differenti fattispecie (DTF 127 V 431, consid. 2b/bb; PIERRE TSCHANNEN/ULRICH ZIMMERLI, op. cit., § 19 no. 27; ULRICH HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN, op. cit., no. 428). 5.3 Secondo dottrina e giurisprudenza che fa capo a sua volta ad una formula indeterminata , le indicazioni di una contabilità formalmente corretta "non corrispondono manifestamente alla realtà" quando i risultati contenuti nei libri contabili "differiscono sensibilmente dai dati basati sull'esperienza" (cfr. decisione del Tribunale federale del 28 agosto 1985 pubblicata in ASA 58 pag. 380, consid. 2b; decisioni del Tribunale amministrativo federale A-1527/2006 e A-1528/2006 del 6 marzo 2008, consid. 2.3; A-1531/2006 del 10 gennaio 2008, consid. 2.4; A-1454/2006 del 26 settembre 2007, consid. 2.5; GAAC 68.73, consid. 2b). I dati basati sull'esperienza vengono estratti dall'analisi della situazione di ditte appartenenti ai differenti settori economici e d'impiego e offrono una visione in particolare riguardo alla media delle cifre d'affari raggiunte. Essi sono ottenuti grazie a rilevazioni statistiche effettuate in occasione di controlli, devono essere rappresentativi e considerare anche le caratteristiche regionali delle singole imprese (PASCAL MOLLARD, op. cit., pag. 553). Le imprese prese di volta in volta quali termini di paragone non devono solo essere attive nel medesimo settore in cui è attivo il contribuente oggetto di controllo dell'AFC, bensì essere comparabili allo stesso anche da altri punti di vista come ad esempio quello della grandezza, del luogo di attività, della cerchia dei clienti, ecc. (GAAC 70.41, consid. 4e).
5.4 L'onere della prova in merito all'esistenza dei presupposti per procedere ad una tassazione d'ufficio incombe all'AFC (decisione del Tribunale amministrativo federale A-1454/2006 del 26 settembre 2007, consid. 2.5; ERNST BLUMENSTEIN/PETER LOCHER, op. cit., pag. 454). Tenuto conto del fatto che per definire tali presupposti segnatamente nel caso in cui sia messa in dubbio la forza probante di una contabilità formalmente corretta sia l'OIVA che la LIVA fanno capo a nozioni giuridiche indeterminate, occorre in questo contesto ricordare che secondo la giurisprudenza sviluppata in merito al diritto di essere sentiti ex art. 29 cpv. 2
SR 641.201 Ordinanza del 27 novembre 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Ordinanza sull'IVA, OIVA) - Ordinanza sull'IVA OIVA Art. 48 Tasse cantonali a favore dei fondi di approvvigionamento idrico, di trattamento delle acque di scarico e di smaltimento dei rifiuti - (art. 24 cpv. 6 lett. d LIVA) |
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1 | L'AFC fissa per ogni fondo l'entità delle percentuali di deduzione applicabile alle singole aziende affiliate. |
2 | L'AFC tiene conto del fatto che: |
a | il fondo non riversa tutte le tasse incassate; e |
b | gli acquirenti contribuenti hanno dedotto interamente a titolo d'imposta precedente l'imposta loro fatturata sulle prestazioni di servizi di smaltimento e sulle forniture di acqua. |
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alla libertà che esse concedono (DTF 129 I 232, consid. 3.3 con rinvio a DTF 112 Ia 107, consid. 2b; 128 I 327, consid. 4.1; 127 V 431, consid. 2b/cc; LORENZ KNEUBÜHLER , Die Begründungspflicht: Eine Untersuchung über die Pflicht der Behörden zur Begründung ihrer Entscheide, Berna 1998, pag. 33 e 186 seg.; MARK VILLIGER, Die Pflicht zur Begründung von Verfügungen, in: Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht [ZBl] 90/1989, pag. 137 segg., 154). La flessibilità garantita dalla loro applicazione dev'essere in effetti compensata dal rispetto di garanzie procedurali specifiche (DTF 127 V 431, consid. 2b/ cc; 117 Ia 472, consid. 3e; 109 Ia 284, consid. 4d; MICHELE ALBERTINI, Der verfassungsmässige Anspruch auf rechtliches Gehör im Verwaltungsverfahren des modernen Staates, Berna 1999, pag. 74 seg.; PIERRE MOOR, Principes de l'activité étatique et responsabilité de l'Etat, in: Daniel Thürer/Jean-François Aubert/Jörg Paul Müller [curatori], Verfassungsrecht der Schweiz, Zurigo 2001, pag. 265 segg., 271; PIERRE TSCHANNEN/ULRICH ZIMMERLI, op. cit., § 26 no. 2 e § 29 no. 13). Per altro, occorre rilevare che un'adeguata motivazione delle decisioni rese da un'autorità è indispensabile anche nel caso di una loro impugnazione. Solo se una decisione è adeguatamente motivata risulta infatti possibile un suo corretto esame in sede di ricorso (DTF 133 I 270, consid. 3.1; 129 I 232, consid. 3.3).
5.5 Se sono date le condizioni per eseguire una tassazione d'ufficio, l'AFC è obbligata a fare uso del potere di apprezzamento conferitole. I casi in cui un contribuente non adempie ai doveri impostigli dalla legge rispettivamente non fornisce o fornisce indicazioni insufficienti o errate in merito alla cifra d'affari da lui conseguita, non devono infatti avere come conseguenza una perdita d'imposta (decisione del Tribunale federale 2A.552/2006 del 1. febbraio 2007, consid.3.2). 6.
6.1 Quando poiché ve ne sono gli estremi esegue una tassazione d'ufficio, l'AFC deve scegliere il metodo di stima che meglio le permette di tenere in considerazione le caratteristiche del contribuente in questione (decisioni del Tribunale federale 2C_426/2007 del 22 novembre 2007, consid. 3.2; 2A.253/2005 del 3 febbraio 2006, consid. 4.1; decisione del Tribunale amministrativo federale A-1397/2006 del 19 luglio 2007, consid. 2.4).
6.2 Procedendo ad una tassazione d'ufficio, l'AFC può anche verificare la situazione per una parte del periodo sottoposto al controllo e pro-
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iettare in seguito i risultati di tale esame sul resto del periodo controllato (decisione del Tribunale federale 2A.148/2000 del 1. novembre 2000, consid. 5b). Ciò comporta però l'esecuzione di verifiche a campione atte a dimostrare che il risultato del controllo può essere esteso all'intero periodo in questione (decisione del Tribunale amministrativo federale A-1531/2006 del 10 gennaio 2008, consid. 2.5.1, con ulteriori rinvii).
6.3 Nell'ambito di una tassazione d'ufficio, il cui svolgimento è giustificato appunto perché l'AFC ha dimostrato che ne sono dati gli estremi, la prova che le valutazioni svolte da quest'ultima non sono corrette rispettivamente portano a risultati manifestamente errati spetta al contribuente (cfr. al riguardo decisione del Tribunale amministrativo federale A-1531/2006 del 10 gennaio 2008, consid. 2.5.2, con ulteriori rinvii; GAAC 64.47, consid. 5). È necessario che egli indichi chiaramente in che misura la pretesa fiscale debba essere minore di quella valutata dall'AFC, dimostrando che il risultato della valutazione è frutto di errori rilevanti. Solo in tal caso il Tribunale amministrativo federale sostituisce infatti il suo potere di apprezzamento a quello dell'autorità inferiore, correggendo la tassazione (cfr. precedente consid. 2). 7.
7.1 Nella fattispecie, in base al rapporto di revisione stilato dall'AFC in occasione della visita eseguita presso gli uffici della ricorrente, la sua contabilità concernente il periodo che si estende dall'1.1.1999 al 30.09.2004 è stata considerata formalmente corretta (rapporto di revisione, p.to 3.02). Secondo l'AFC vi sarebbe però comunque motivo per procedere a una tassazione d'ufficio a causa di una sostanziale differenza tra il margine di utile lordo registrato e quello dato dai coefficienti d'esperienza del settore d'attività in questione.
Per questi motivi, fondando la sua conclusione sulla constatazione che l'utile medio del 19% risultante dalla contabilità della ricorrente (anni 1999-2003) non sarebbe rappresentativo della sua reale situazione economica, partendo dai costi diretti, l'autorita inferiore ha proceduto alla ricostruzione in via di apprezzamento della cifra d'affari realizzata, basandosi su un utile del 35%. A suo dire, tale utile terrebbe conto sia del margine normalmente riscontrato nel settore sia delle particolarità dell'azienda e della situazione geografica in cui si trova.
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7.2 Contestando la decisione impugnata, la ricorrente afferma da parte sua di conseguire utili modesti, ben più esigui di quelli che l'AFC le vorrebbe imputare. Essa rileva che l'ubicazione del suo negozio è alquanto precaria, che il negozio non dispone di posteggi e che si affaccia su una via secondaria. Osservando che la clientela che lo frequenta è pure molto modesta, sostiene che il suo negozio non solo non è paragonabile a quelli di altri centri urbani ma neppure a nessun altro in territorio di Z._______. Infine, la ricorrente sottolinea che i prodotti da lei venduti non sono affatto destinati ad una clientela ricca, che la struttura molto semplice del negozio non le permette di applicare prezzi di vendita secondo gli standard classici, che la merce da lei venduta è soggetta a deprezzamento e che il guadagno è pure influenzato dalle oscillazioni dei cambi.
7.3 Per quanto precede (cfr. in particolare consid. 5-6), anche nella fattispecie occorre in prima battuta appurare se in base agli elementi evidenziati dall'AFC fossero date le condizioni per eseguire una tassazione d'ufficio. Solo in caso di risposta affermativa, dovrà quindi essere verificato se le prove portate dalla ricorrente permettano di giungere alla conclusione che, così come svolta, la tassazione è il risultato di una violazione di una norma specifica o di rilevanti errori di apprezzamento da parte dell'AFC. 8.
8.1 Giusta l'art. 48
SR 641.201 Ordinanza del 27 novembre 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Ordinanza sull'IVA, OIVA) - Ordinanza sull'IVA OIVA Art. 48 Tasse cantonali a favore dei fondi di approvvigionamento idrico, di trattamento delle acque di scarico e di smaltimento dei rifiuti - (art. 24 cpv. 6 lett. d LIVA) |
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1 | L'AFC fissa per ogni fondo l'entità delle percentuali di deduzione applicabile alle singole aziende affiliate. |
2 | L'AFC tiene conto del fatto che: |
a | il fondo non riversa tutte le tasse incassate; e |
b | gli acquirenti contribuenti hanno dedotto interamente a titolo d'imposta precedente l'imposta loro fatturata sulle prestazioni di servizi di smaltimento e sulle forniture di acqua. |
SR 641.201 Ordinanza del 27 novembre 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Ordinanza sull'IVA, OIVA) - Ordinanza sull'IVA OIVA Art. 48 Tasse cantonali a favore dei fondi di approvvigionamento idrico, di trattamento delle acque di scarico e di smaltimento dei rifiuti - (art. 24 cpv. 6 lett. d LIVA) |
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1 | L'AFC fissa per ogni fondo l'entità delle percentuali di deduzione applicabile alle singole aziende affiliate. |
2 | L'AFC tiene conto del fatto che: |
a | il fondo non riversa tutte le tasse incassate; e |
b | gli acquirenti contribuenti hanno dedotto interamente a titolo d'imposta precedente l'imposta loro fatturata sulle prestazioni di servizi di smaltimento e sulle forniture di acqua. |
8.2 Sennonché, queste condizioni non sono state rispettate nella fattispecie. Di fatto, in luogo di motivare compiutamente le proprie conclusioni, nelle decisioni querelate l'AFC si limita genericamente a ricondurre il ricorso ad una tassazione d'ufficio ad una palese discrepanza
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tra i dati forniti dalla contribuente più precisamente, quelli riguardanti i margini di utile lordo conseguiti e i dati basati sull'esperienza, rispettivamente a riprendere gli art. 48
SR 641.201 Ordinanza del 27 novembre 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Ordinanza sull'IVA, OIVA) - Ordinanza sull'IVA OIVA Art. 48 Tasse cantonali a favore dei fondi di approvvigionamento idrico, di trattamento delle acque di scarico e di smaltimento dei rifiuti - (art. 24 cpv. 6 lett. d LIVA) |
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1 | L'AFC fissa per ogni fondo l'entità delle percentuali di deduzione applicabile alle singole aziende affiliate. |
2 | L'AFC tiene conto del fatto che: |
a | il fondo non riversa tutte le tasse incassate; e |
b | gli acquirenti contribuenti hanno dedotto interamente a titolo d'imposta precedente l'imposta loro fatturata sulle prestazioni di servizi di smaltimento e sulle forniture di acqua. |
8.5 Per quanto precede, ritenuto che l'onere della prova riguardo all'esistenza delle condizioni per procedere ad una tassazione d'ufficio incombeva all'AFC, le decisioni impugnate devono essere annullate (decisione del Tribunale amministrativo federale A-1454/2006 del 26 settembre 2007, consid. 2.5; ERNST BLUMENSTEIN/PETER LOCHER, op. cit.,
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pag. 454). In effetti, da esse non emergono elementi determinanti per valutare se le cifre fornite dalla ricorrente differissero davvero in maniera sostanziale da quelle basate sull'esperienza, e quindi giustificassero l'esecuzione di una tassazione d'ufficio (art. 29 cpv. 2
SR 641.201 Ordinanza del 27 novembre 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Ordinanza sull'IVA, OIVA) - Ordinanza sull'IVA OIVA Art. 48 Tasse cantonali a favore dei fondi di approvvigionamento idrico, di trattamento delle acque di scarico e di smaltimento dei rifiuti - (art. 24 cpv. 6 lett. d LIVA) |
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1 | L'AFC fissa per ogni fondo l'entità delle percentuali di deduzione applicabile alle singole aziende affiliate. |
2 | L'AFC tiene conto del fatto che: |
a | il fondo non riversa tutte le tasse incassate; e |
b | gli acquirenti contribuenti hanno dedotto interamente a titolo d'imposta precedente l'imposta loro fatturata sulle prestazioni di servizi di smaltimento e sulle forniture di acqua. |
SR 641.201 Ordinanza del 27 novembre 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Ordinanza sull'IVA, OIVA) - Ordinanza sull'IVA OIVA Art. 48 Tasse cantonali a favore dei fondi di approvvigionamento idrico, di trattamento delle acque di scarico e di smaltimento dei rifiuti - (art. 24 cpv. 6 lett. d LIVA) |
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1 | L'AFC fissa per ogni fondo l'entità delle percentuali di deduzione applicabile alle singole aziende affiliate. |
2 | L'AFC tiene conto del fatto che: |
a | il fondo non riversa tutte le tasse incassate; e |
b | gli acquirenti contribuenti hanno dedotto interamente a titolo d'imposta precedente l'imposta loro fatturata sulle prestazioni di servizi di smaltimento e sulle forniture di acqua. |
SR 641.201 Ordinanza del 27 novembre 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Ordinanza sull'IVA, OIVA) - Ordinanza sull'IVA OIVA Art. 48 Tasse cantonali a favore dei fondi di approvvigionamento idrico, di trattamento delle acque di scarico e di smaltimento dei rifiuti - (art. 24 cpv. 6 lett. d LIVA) |
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1 | L'AFC fissa per ogni fondo l'entità delle percentuali di deduzione applicabile alle singole aziende affiliate. |
2 | L'AFC tiene conto del fatto che: |
a | il fondo non riversa tutte le tasse incassate; e |
b | gli acquirenti contribuenti hanno dedotto interamente a titolo d'imposta precedente l'imposta loro fatturata sulle prestazioni di servizi di smaltimento e sulle forniture di acqua. |
In applicazione dell'art. 63 cpv. 2
SR 641.201 Ordinanza del 27 novembre 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Ordinanza sull'IVA, OIVA) - Ordinanza sull'IVA OIVA Art. 48 Tasse cantonali a favore dei fondi di approvvigionamento idrico, di trattamento delle acque di scarico e di smaltimento dei rifiuti - (art. 24 cpv. 6 lett. d LIVA) |
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1 | L'AFC fissa per ogni fondo l'entità delle percentuali di deduzione applicabile alle singole aziende affiliate. |
2 | L'AFC tiene conto del fatto che: |
a | il fondo non riversa tutte le tasse incassate; e |
b | gli acquirenti contribuenti hanno dedotto interamente a titolo d'imposta precedente l'imposta loro fatturata sulle prestazioni di servizi di smaltimento e sulle forniture di acqua. |
10.
La ricorrente ha agito nella presente procedura facendosi assistere da un ufficio fiduciario che ha pure redatto il ricorso. Considerato però che al momento della redazione del ricorso l'amministratore unico della ricorrente era già (e del resto lo è tuttora) presidente del consiglio di amministrazione della fiduciaria che la rappresenta, come pure che è stato quest'ultimo a sottoscrivere il ricorso, nella fattispecie non si giustifica riconoscere alla stessa nessuna indennità per ripetibili (art. 64 cpv. 1
SR 641.201 Ordinanza del 27 novembre 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Ordinanza sull'IVA, OIVA) - Ordinanza sull'IVA OIVA Art. 48 Tasse cantonali a favore dei fondi di approvvigionamento idrico, di trattamento delle acque di scarico e di smaltimento dei rifiuti - (art. 24 cpv. 6 lett. d LIVA) |
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1 | L'AFC fissa per ogni fondo l'entità delle percentuali di deduzione applicabile alle singole aziende affiliate. |
2 | L'AFC tiene conto del fatto che: |
a | il fondo non riversa tutte le tasse incassate; e |
b | gli acquirenti contribuenti hanno dedotto interamente a titolo d'imposta precedente l'imposta loro fatturata sulle prestazioni di servizi di smaltimento e sulle forniture di acqua. |
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1.
Le procedure di ricorso A-3503/2007 e A-3504/2007 vengono congiunte. 2.
I ricorsi sono accolti. Conseguentemente, lo scrivente Tribunale constata ai sensi dei considerandi che gli importi di fr. 11'013.00 rispettivamente di fr. 20'695.00, oltre a interessi, posti a carico della ricorrente a dipendenza dei conti complementari no. (...) e no. (...) del 29 luglio 2005, non sono da essa dovuti.
3.
Non si prelevano spese. Ad avvenuta crescita in giudicato del presente giudizio, previa indicazione delle sue coordinate bancarie o postali, l'anticipo spese di complessivi fr. 5'100.-- versato dalla ricorrente le verrà restituito.
4.
Non vengono assegnate ripetibili.
5.
Comunicazione a:
- ricorrente (atto giudiziario)
- autorità inferiore (atto giudiziario)
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
Il presidente del collegio:
Il cancelliere:
Michael Beusch
Marco Savoldelli
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Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e
SR 641.201 Ordinanza del 27 novembre 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Ordinanza sull'IVA, OIVA) - Ordinanza sull'IVA OIVA Art. 48 Tasse cantonali a favore dei fondi di approvvigionamento idrico, di trattamento delle acque di scarico e di smaltimento dei rifiuti - (art. 24 cpv. 6 lett. d LIVA) |
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1 | L'AFC fissa per ogni fondo l'entità delle percentuali di deduzione applicabile alle singole aziende affiliate. |
2 | L'AFC tiene conto del fatto che: |
a | il fondo non riversa tutte le tasse incassate; e |
b | gli acquirenti contribuenti hanno dedotto interamente a titolo d'imposta precedente l'imposta loro fatturata sulle prestazioni di servizi di smaltimento e sulle forniture di acqua. |
SR 641.201 Ordinanza del 27 novembre 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Ordinanza sull'IVA, OIVA) - Ordinanza sull'IVA OIVA Art. 48 Tasse cantonali a favore dei fondi di approvvigionamento idrico, di trattamento delle acque di scarico e di smaltimento dei rifiuti - (art. 24 cpv. 6 lett. d LIVA) |
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1 | L'AFC fissa per ogni fondo l'entità delle percentuali di deduzione applicabile alle singole aziende affiliate. |
2 | L'AFC tiene conto del fatto che: |
a | il fondo non riversa tutte le tasse incassate; e |
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