Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Tribu na l e a m m i n i s t r a t ivo fe d e r a l e Tribu na l a d m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte I
A-5949/2008/mem/afr
{T 0/2}
Sentenza del 18 ottobre 2010
Composizione
Giudici Markus Metz (presidente del collegio), Michael Beusch, Lorenz Kneubühler,
cancelliera Frida Andreotti.
Parti
A._______, ...,
ricorrente,
contro
Amministrazione federale delle contribuzioni AFC Divisione principale dell'imposta sul valore aggiunto, Schwarztorstrasse 50, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
1° semestre 2002 - 2° semestre 2006; tassazione d'ufficio.
A-5949/2008
Fatti:
A.
A._______ è titolare di una ditta individuale che si occupa della gestione del Bar B._______ situato nel centro di C._______. Essa è iscritta nel registro dei contribuenti per l'imposta sul valore aggiunto a far tempo dal 1° gennaio 1995. In data 13 dicembre 2000 ha inoltrato all'AFC l'apposita dichiarazione per l'adesione al metodo dell'aliquota saldo. Il 28 dicembre 2000 è quindi stata autorizzata dall'autorità a conteggiare l'imposta applicando l'aliquota saldo del 5.2%. B.
Il 16 luglio 2003 A._______ ha chiesto all'Amministrazione federale delle contribuzioni (di seguito: AFC) di essere radiata dal registro dei contribuenti durante il periodo 1° gennaio 2003 30 giugno 2004, in ragione di una diminuzione temporanea della cifra d'affari conseguita arrecata dai lavori di trasformazione dell'assetto viario nel centro del Comune C._______. In allegato la contribuente trasmetteva il conteggio IVA per il periodo 1° gennaio 30 giugno 2003 non compilato. C.
L'AFC ha respinto la richiesta della contribuente in data 23 luglio 2003, comunicandole di ritenerla assoggettata fino al 31 dicembre 2003, siccome nell'anno 2002 aveva superato gli importi determinanti per l'assoggettamento e non aveva cessato completamente la sua attività. Di conseguenza l'autorità inferiore ricordava alla contribuente che sarebbe stata tenuta ad inoltrare i rendiconti d'imposta anche per l'an no 2003 e che nel caso in cui in futuro le condizioni per l'assog gettamento non sarebbero più state adempiute, avrebbe dovuto darne notizia tempestivamente.
D.
Ottemperando i propri obblighi, il 26 luglio 2003 la contribuente ha in viato all'AFC il rendiconto relativo al periodo 1° gennaio 30 giugno 2003, dichiarando una cifra d'affari di fr. 34'540.00 per un'imposta corrispondente di fr. 1'796.00 all'aliquota autorizzata del 5,2%. E.
Con scritto del 29 ottobre 2003 la contribuente ha informato l'AFC della sua intenzione di chiudere l'esercizio pubblico da lei gestito poi ché i costi superavano ormai i ricavi realizzati, situazione sempre cau -
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sata dai lavori di modifica della rete viaria. Nel suo scritto, essa lamentava inoltre una presunta disparità di trattamento tra il suo esercizio pubblico e quelli gestiti nelle vicinanze.
F.
L'AFC ha quindi comunicato alla ricorrente in data 5 novembre 2003 che avrebbe esaminato la possibilità o necessità di procedere alla sua radiazione dal registro dei contribuenti non appena avrebbe ricevuto di ritorno nel termine di 20 giorni l'allegato questionario concernente la radiazione dal registro.
G.
Con missiva del 20 novembre successivo, ribadendo le difficoltà nella gestione dell'esercizio pubblico e dolendosi di presunte disparità di trattamento già evidenziate nel suo scritto del 29 ottobre 2003, la ricorrente ha informato l'autorità che le avrebbe trasmesso il suddetto questionario "presumibilmente" nel corso dei mesi seguenti. H.
Il 31 dicembre 2003 la contribuente ha inviato all'AFC il rendiconto d'imposta relativo al periodo 1° luglio 31 dicembre 2003, omettendo di dichiarare la cifra d'affari d'affari conseguita. Pure nei successivi rendiconti inviati il 25 agosto 2004 (per il periodo 1° gennaio 30 giu gno 2004), il 28 gennaio 2005 (per il periodo 1° luglio 31 dicembre 2004), il 16 giugno 2005 (per il periodo 1° gennaio 30 giugno 2005), il 15 dicembre 2005 (per il periodo 1° luglio 31 dicembre 2005), il 15 giugno 2006 (per il periodo 1° gennaio 30 giugno 2006), del 20 dicembre 2006 (per il periodo 1° luglio 31 dicembre 2006) non è mai stata indicata la cifra d'affari realizzata. I.
Il 28 giugno 2005, l'AFC avrebbe telefonato a A._______ per verificare se l'esercizio pubblico da lei gestito era ancora in attività, ciò che la ricorrente avrebbe confermato, segnalando ancora una volta il tem poraneo calo della cifra d'affari dovuto ai lavori all'assetto viario nel centro del Comune di C._______.
J.
In seguito a un controllo fiscale eseguito presso la contribuente in data 26 gennaio 2007, l'AFC ha accertato che la contabilità presentata re lativa ai periodi fiscali compresi tra il 1° gennaio 2002 e il 30 settembre 2006 non era conforme alle esigenze legali in vigore. Per ricostruire la
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base di calcolo necessaria alla verifica delle condizioni d'assoggettamento, l'AFC ha quindi determinato in via d'apprezzamento la cifra d'affari realizzata nel corso dei periodi fiscali controllati. Procedendo a una tassazione d'ufficio, il 7 marzo 2007 ha emesso il conto com plementare no. 166'987 per un importo di fr. 20'020.00 oltre a interessi di mora a partire dal 30 aprile 2005.
K.
Con scritto del 17 marzo 2007 la contribuente ha contestato il suddetto conto complementare postulando la riduzione dell'importo d'imposta addebitato, siccome nella determinazione del medesimo non erano stati considerati i prelievi per uso proprio. Giustificando che l'omis sione dell'indicazione della cifra d'affari nei vari rendiconti sarebbe avvenuta su suggerimento di un funzionario dell'AFC, la ricorrente ha dipoi ribadito presunte disparità di trattamento tra il suo bar e quelli situati nelle vicinanze.
L.
Respingendo le richieste della contribuente, l'AFC ha confermato il debito fiscale risultante dal conto complementare no. 166'987 con decisione del 20 giugno 2007. La contribuente è quindi insorta con reclamo del 5 luglio 2007 completato dal richiamato scritto del 17 marzo 2007 di cui si è detto in precedenza. M.
In data 20 agosto 2008 l'AFC ha respinto il reclamo della contribuente, confermando integralmente la ripresa fiscale di fr. 20'020.00, oltre a interessi.
N.
Questa decisione è stata impugnata da A._______ (ricorrente), con ricorso davanti al Tribunale amministrativo federale del 16 set tembre 2008. In sostanza, nel suo gravame essa asserisce innanzitutto di avere agito conformemente alle indicazioni dei funzionari dell'AFC. Contesta quindi la ricostruzione in via d'apprezzamento della cifra d'affari, ritenendo che a torto l'AFC non abbia dedotto dagli acquisti di merci rientranti nella determinazione della cifra d'affari i prelievi di merci cedute a familiari, amici e conoscenti a prezzo di co sto e all'infuori della gestione della sua attività e che il coefficiente di mag giorazione sulle sigarette applicato non si adatti alla fattispecie.
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O.
Con risposta del 13 novembre 2008, l'AFC ha postulato il rigetto inte grale del ricorso con spese processuali a carico della ricorrente, ribadendo la fondatezza della sua decisione e rimandando nel merito alla sua decisione su reclamo del 20 agosto 2008.
Ulteriori fatti e argomentazioni verranno ripresi, per quanto necessario, nei considerandi in diritto del presente giudizio.
Diritto:
1.
1.1 Il Tribunale amministrativo federale è competente per statuire sul presente gravame in virtù degli artt. 1 e 31 segg. della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32). Fatta eccezione per quanto prescritto direttamente dalla LTAF come pure da normative speciali, la procedura dinnanzi allo scrivente Tribunale è retta dalla legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021). 1.2 Il ricorso è stato interposto tempestivamente (art. 20
segg., art. 50
PA), nel rispetto delle esigenze di contenuto e di forma previste dalla legge (art. 52
PA).
1.3 L'atto impugnato è una decisione dell'AFC fondata sul diritto pubblico federale giusta l'art. 5
PA, che condanna la ricorrente al pagamento di un importo a titolo di ripresa fiscale. Comportando il medesimo un onere pecuniario, dato è quindi l'interesse a ricorrere. Da qui la legittimazione della ricorrente (art. 48 cpv. 1
PA). 1.4 Oggetto litigioso nella procedura davanti al Tribunale amministrativo federale può essere solamente la decisione su reclamo del l'autorità inferiore. Eventuali decisioni anteriori rese dalle istanze infe riori non possono quindi essere contestate in questa sede, essendo state sostituite dalla decisione su reclamo (DTF 130 V 138 consid. 4.2; decisione del Tribunale amministrativo federale A-5875/2009 del 16 giugno 2010 consid. 1.1; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Basilea 2008, cifra 2.7). Oggetto del litigio nel presente giudizio è di conseguenza la decisione su reclamo impugnata resa dall'AFC il 20 agosto 2008. La scrivente Autorità non entra pertanto nel merito del postulato "aggiornamento
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parziale" del conto complementare no. 166'987 emesso il 7 marzo 2007.
Fatta eccezione per le considerazioni che precedono, il ricorso è ricevibile in ordine e deve essere quindi esaminato nel merito. 2.
2.1 Con ricorso al Tribunale amministrativo federale possono essere invocati la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza (art. 49
PA). Pur se sulla base dell'art. 49
PA lo scrivente Tribunale può di principio riesaminare la decisione impugnata con pieno potere di cognizione, per quanto attiene l'esame di decisioni aventi per oggetto tassazioni d'ufficio, esso fa uso di questo potere unicamente per verificare che le condizioni per potervi procedere siano date. Per quanto riguarda la tassazione come tale, questo Tribunale interviene invece per correggerla solo quando è il risultato di una violazione del diritto oppure di un errore di apprezzamento evidente (decisioni del Tribunale amministrativo federale A-3503/2007 del 19 marzo 2009 consid. 2. e riferimenti ivi citati e A-5875/2009 del 16 giugno 2010 consid. 1.2.; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., cifra 2.162). 2.2 Secondo il principio di articolazione delle censure ("Rügeprinzip"), l'autorità di ricorso non è tenuta a esaminare le censure che non ap paiono evidenti o non possono dedursi facilmente dalla consta tazione e presentazione dei fatti, non essendo a sufficienza sostanziate (decisione del Tribunale amministrativo federale A-7933/2008 del 8 febbraio 2010 consid. 1.3; M OSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., cifra 1.55). 2.3 Nella fattispecie, la ricorrente ha presentato un allegato ricorsuale indicando in maniera generica determinati fatti che a suo dire non sarebbero stati presi in dovuta considerazione da parte dell'autorità di prima istanza, senza tuttavia procedere ad allegazioni precise e sostanziate delle motivazioni atte a comprovare un annullamento in diritto della decisione qui litigiosa. In questo contesto, e alla luce degli atti di causa, lo scrivente Tribunale procede ad analizzare il ricorso presentato il 16 settembre 2008 considerando parte delle adduzioni ivi espresse, segnatamente la presunta violazione del principio della buona fede da parte dell'autorità inferiore (consid. 5), il fatto che l'AFC avrebbe operato un'errata ricostruzione in via d'apprezzamento della cifra d'affari non considerando la cessione di merci a prezzo di costo a familiari, amici e conoscenti (consid. 9) e, con riferimento alle sigaret-
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te, utilizzando un coefficiente di maggiorazione non idoneo (consid. 10). Per quanto attiene le rimanenti considerazioni espresse nel gravame in modo generico, il presente Tribunale, sulla scorta del prin cipio di articolazione delle censure, non entrerà nel merito della loro analisi. 3.
Il 1° gennaio 2010 sono entrate in vigore la nuova legge federale del 12 giugno 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (LIVA, RS 641.20) e la relativa ordinanza del 27 novembre 2009 (OIVA, RS 641.201). Giusta l'art. 112 cpv. 1
LIVA, fatto salvo l'art. 113
LIVA, le disposizioni del diritto anteriore e le loro prescrizioni d'esecuzione rimangono ancora applicabili a tutti i fatti e rapporti di diritto sorti durante la loro validità. Ne consegue che le operazioni effettuate prima del 1° gennaio 2010 restano soggette materialmente alla legge fede rale del 2 settembre 1999 concernente l'imposta sul valore aggiunto (vLIVA, RU 2000 1300) e all'ordinanza del 29 marzo 2000 ad essa relativa (OLIVA, RS 2000 1347), normative entrate in vigore il 1° gennaio 2001 (art. 94 vLIVA). Ciò vale anche per le tassazioni d'uf ficio (cfr. decisione del Tribunale amministrativo federale A-5460/2008 del 12 maggio 2010 consid. 1.2.).
Nella misura in cui la presente procedura ha per oggetto una ripresa riguardante il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto per il periodo fiscale 1° semestre 2002 2° semestre 2006, la stessa soggiace dal punto di vista materiale alla vLIVA e all'OLIVA. 4.
In materia di imposta sul valore aggiunto, la dichiarazione e il pagamento dell'imposta avvengono secondo il principio dell'autotassazione (art. 46 segg. vLIVA; E RNST BLUMENSTEIN/PETER LOCHER, System des schweizerischen Steuerrechts, 6. edizione, Zurigo 2002, pag. 421 segg.), il che implica che il contribuente è tenuto a dichiarare sponta neamente l'imposta e l'imposta precedente all'AFC (art. 46 vLIVA; decisioni del Tribunale federale 2A.109/2005 del 10 marzo 2006 consid. 2.1; 2A.304/2003 del 14 novembre 2003 consid. 3.5; decisioni del Tribunale amministrativo federale A-12/2007 del 28 gennaio 2009 consid. 2.7 e A-1544/2006 dell'11 settembre 2008 consid. 3.1 e riferi menti ivi citati). Egli è quindi il solo responsabile del completo ed esatto assoggettamento delle sue operazioni imponibili e del calcolo cor retto dell'imposta precedente. Giusta l'art. 47 cpv. 1
vLIVA, egli è inoltre tenuto a versare all'AFC l'imposta dovuta entro sessanta giorni dalla fine
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del periodo di rendiconto. Il mancato rispetto di tali obblighi deve essere considerato una grave violazione, poiché mette in pericolo la cor retta riscossione dell'imposta (decisioni del Tribunale amministrativo federale A-1531/2006 del 10 gennaio 2008 consid. 2.2; A-1397/2006 del 19 luglio 2007 consid. 2.2, entrambe con ulteriori rinvii). 5.
Nel suo gravame la ricorrente sostiene di non aver indicato la cifra d'affari sui conteggi semestrali, poiché alcuni funzionari dell'autorità inferiore l'avrebbero così consigliata. Da tale affermazione si ha che essa contesta la decisione presa dall'AFC poiché violerebbe il principio della buona fede. 5.1 Ancorato all'art. 9
della Costituzione federale (Cost., RS 101) e valido per l'insieme dell'attività dello Stato, il principio della buona fede conferisce all'amministrato, a certe condizioni, il diritto di esigere dalle autorità che si conformino alle promesse o alle assicurazioni fattegli e che non tradiscano la fiducia posta in esse (DTF 131 II 627 consid. 6.1, DTF 130 I 26 consid. 8.1, DTF 129 I 161 consid. 4; decisione del Tribunale amministrativo federale A-6956/2008 del 3 giugno 2010 consid. 4.1 con riferimenti). Il principio della buona fede contrad distingue pure i rapporti tra le autorità fiscali e il contribuente; il diritto fisca le è tuttavia dominato dal principio della legalità, di modo che il prin cipio della buona fede risulta avere in questo ambito un'influenza più limitata, soprattutto nei casi in cui vi entri in collisione (art. 5
Cost.; cfr. inoltre sempre DTF 131 II 627 consid. 6.1, DTF 118 Ib 312 con sid. 3b; BLUMENSTEIN/LOCHER, op. cit., pag. 28). 5.2 Secondo la giurisprudenza, un'indicazione o una decisione dell'amministrazione possono obbligare quest'ultima ad acconsentire ad un amministrato di appellarvisi, quand'anche esse risultassero errate, a condizione che (a) l'autorità sia intervenuta in una situazione con creta nei confronti di una persona determinata, (b) che abbia agito nei limiti delle sue competenze o presunte tali, (c) che l'amministrato non abbia potuto rendersi conto immediatamente dell'erroneità dell'indicazione ricevuta, (d) che in base a tale indicazione quest'ultimo abbia preso disposizioni concrete alle quali egli non potrebbe rinunciare senza subire un pregiudizio, infine (e) che la regolamentazione in materia non sia cambiata posteriormente al momento in cui l'autorità ha formulato il suo avviso (fra le tante, DTF 131 II 627 consid. 6.1 con le citate referenze; decisione del Tribunale amministrativo federale A-
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1391/2006 del 16 gennaio 2008 consid. 2.3; BEATRICE WEBER-DÜRLER, Neuere Entwicklungen des Vertrauensschutzes, Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht [ZBl] 103/2002, pag. 281 segg., con ulteriori rimandi a dottrina e giurisprudenza). La sola circostanza che l'autorità abbia lasciato trascorrere un pe riodo di tempo relativamente lungo o, a seconda dei casi, anche lungo, senza intervenire, non permette di appellarsi al principio della buona fede per mantenere una situazione illegale. Affinché ci si possa ec cezionalmente avvalere di tale principio occorre che l'Autorità sia stata messa al corrente della situazione e che l'abbia poi lasciata sussistere con piena cognizione di causa (DTF 107 Ia 121 consid. 1.c, ADELIO SCOLARI, Diritto amministrativo, Parte generale, Cadenazzo 2002, n. 630).
5.3 Nel caso concreto, come detto, la ricorrente adduce la propria buona fede sostenendo di non aver indicato la cifra d'affari per il periodo in esame secondo quanto comunicatole telefonicamente da vari funzionari dell'AFC. Sennonché, alla luce della giurisprudenza e della dottrina summenzionate, tale allegazione non può trovare conferma nell'applicazione del principio della buona fede. Infatti, dagli atti di causa non si evince alcuna promessa o rassicurazione operata da parte dell'autorità sulla quale la ricorrente potesse fare affidamento. Era difatti a lei chiaro che una radiazione dal registro dei contribuenti sarebbe potuta essere esaminata dall'autorità solo quando quest'ultima avrebbe ricevuto l'apposito formulario compilato entro i termini impartiti. Ne discende che la censura proposta dalla ricorrente circa la violazione del principio della buona fede da parte dell'autorità inferiore non può essere condivisa.
6.
6.1 Tra gli obblighi spettanti a ogni contribuente vi è in particolare quello della tenuta della contabilità (decisioni del Tribunale federale 2A.552/2006 del 1. febbraio 2007 consid. 3.1 e 2A.109/2005 del 10 marzo 2006 consid. 2.1 segg). Giusta l'art. 58 cpv. 1 vLIVA, il contri buente deve tenere i suoi libri di commercio in modo da consen tire di constatare facilmente e con sicurezza i fatti importanti per determinare l'assoggettamento come pure per il calcolo dell'imposta e delle impo ste precedenti deducibili. Se i documenti contabili non esistono o sono incompleti, o i dati presentati dal contribuente non corrispondono manifestamente alla realtà, l'AFC esegue una tassazione d'ufficio nei limiti del suo potere d'apprezzamento (art. 60
vLIVA). L'AFC è quindi
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tenuta a stabilire l'ammontare dell'imposta dovuta solo nel caso in cui il contribuente non ossequia i suoi obblighi (ALOIS CAMENZIND/NIKLAUS HONAUER/KLAUS A. VALLENDER, Handbuch zum Mehrwertsteuergesetz [MWSTG], 2. edizione, Berna 2003, no. 1680 segg.). Una tassazione d'ufficio si giustifica pertanto in due casi distinti: da un lato, quando la tenuta dei libri contabili è insufficiente; dall'altro, quan do la contabilità di un contribuente è formalmente corretta ma le indicazioni presentate non corrispondono manifestamente alla realtà ed è quindi in dubbio la sua forza probante (DTF 105 Ib 181 consid. 4a; decisione del Tribunale federale 2A.437/2005 del 3 maggio 2006 consid. 3.1; la già citata de cisione del Tribunale amministrativo federale A-3503/2007 consid. 5.1.; PASCAL MOLLARD, TVA et taxation par estimation, in: Archivi di diritto fiscale svizzero [ASA] 69, pag. 545).
6.2 Secondo la giurisprudenza, la tenuta della contabilità di un con tribuente è insufficiente ai sensi dell'art. 60 vLIVA quando sono iscritti unicamente dei totali giornalieri o periodici, sotto forma di ricapitolazione; quando non esiste un bilancio e un conto di perdite e profitti e an cora quando non si possiede alcun libro contabile corredato dai giustificativi. La contabilità è altresì incompleta e lacunosa ogni qualvolta le registrazioni contabili non trovano conferma in giustificativi, che siano o no richiesti secondo le istruzioni edite dall'AFC (decisione del Tribunale federale 2A.253/2005 consid. 3.2. e riferimenti ivi citati; MOLLARD, op. cit., pag. 542 segg e le numerose referenze giurisprudenziali in materia d'imposta sulla cifra d'affari, di seguito: ICA). 6.3 Se sono date le condizioni per eseguire una tassazione d'ufficio, l'AFC è obbligata a fare uso del potere di apprezzamento conferitole. Nella misura in cui l'AFC ha il diritto e il dovere di rettificare l'importo dovuto mediante una tassazione d'ufficio, il contribuente deve sop portare gli svantaggi di una situazione illegale che egli stesso ha creato, presentando una contabilità inesatta e non essendo in grado di stabilire che la valutazione effettuata dall'amministrazione non corrisponde manifestamente alla realtà (cfr. la già citata DTF 105 Ib 181 consid. 4c; decisione del Tribunale federale 2A.253/2005 del 3 febbraio 2006 e riferimenti ivi citati; MOLLARD, op. cit., pag. 556 e le numerose referenze giurisprudenziali in materia di ICA). I casi nei quali un contribuente non adempie ai doveri impostigli dalla legge, rispettivamente non fornisce o fornisce indicazioni insufficienti o errate in merito alla cifra d'affari da lui conseguita, non devono infatti avere come conseguenza una perdi-
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ta d'imposta (decisione del Tribunale federale 2A.552/2006 del 1. febbraio 2007 consid. 3.2). 6.4
6.4.1 Quando l'AFC ritiene che vi siano elementi sufficienti per eseguire una tassazione d'ufficio, essa deve scegliere il metodo di stima che meglio le permette di prendere in considerazione le caratteristiche del contribuente in questione (decisioni del Tribunale federale 2C_426/2007 del 22 novembre 2007 consid. 3.2; 2A.253/2005 del 3 febbraio 2006 consid. 4.1; la già citata decisione del Tribunale am ministrativo federale A-3503/2007 consid. 6.1 e riferimenti ivi citati), considerato che entrano in linea di conto sia i metodi tendenti a completare o ricostruire una contabilità lacunosa, sia quelli che si fondano su cifre derivanti dall'esperienza in relazione con i risultati parziali non contestati risultanti dalla contabilità (la già citata decisione del Tribunale federale 2C_253/2005 consid. 4.2; decisione del Tribunale amministrativo federale A-6148/2007 del 7 dicembre 2009 consid. 4.2 con ri ferimenti; GAAC 69.109 n. 36 e 68.73 consid. 2b; ASA 63 pag. 239 e 52 pag 238 consid. 4).
6.4.2 Per poter eseguire una tassazione d'ufficio valutando nei limiti del suo potere d'apprezzamento le condizioni particolari esistenti nell'azienda in questione, è prassi dell'AFC riconosciuta peraltro da giurisprudenza e dottrina basarsi su dei coefficienti d'esperienza rilevati statisticamente dall'autorità in seguito a controlli effettuati pres so altri contribuenti la cui contabilità è stata ritenuta corretta e attendibile (cfr. tra le varie sentenze del Tribunale federale in merito, 2A.693/2006 del 26 luglio 2007 consid. 5 e 2A.109/2005 del 10 marzo 2006 consid. 4.3; UELI MANSER, mwst.com, Kommentar zum Bundesgesetz über die Mehrwertsteuer, Basilea 2000, n. 4 ad art. 60
LIVA; MOLLARD, op. cit, pag. 553 segg., PASCAL MOLLARD/XAVIER OBERSON/ANNE TISSOT BENEDETTO, Traité TVA, Basilea 2009, capitolo 6, n. 270 e segg con i numerosi riferimenti giurisprudenziali). L'AFC fa un uso corretto del suo potere d'apprezzamento nella misura in cui essa valuta i dati d'esperienza secondo criteri conformi e li applica tenendo conto delle particolarità regionali e individuali delle aziende contribuenti oggetto del procedimento in via d'apprezzamento (decisione del Tribunale amministrativo federale A-1429/2006 consid. 5.1.2). 6.5 Nell'ambito di una tassazione d'ufficio, il cui svolgimento è giustificato appunto perché l'AFC ha dimostrato che ne sono dati gli estre-
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mi, la prova che le valutazioni svolte da quest'ultima non sono corrette rispettivamente che portano a risultati manifestamente errati, spetta al contribuente (cfr. al riguardo la già citata decisione del Tribunale amministrativo federale A-3503/2007 consid. 6.3.). Questo genere di tassazione ha, per necessità di cose, un carattere essenzialmente approssimativo e si fonda su presunzioni che possono essere invalidate sol tanto da precise prove formali, in assenza delle quali la correzione di as serite inesattezze significherebbe sostituire all'approssimazione della valutazione l'incertezza risultante da dati incompleti e inconcludenti, in favore del contribuente reticente (cfr. ASA 53, pag. 363 consid. 3a e riferimenti ivi citati). È quindi necessario che l'assog gettato indichi chiaramente in che misura la pretesa fiscale debba essere minore di quella valutata dall'AFC, dimostrando che il risultato della valutazione è frutto di errori rilevanti. Solo in tal caso il Tribunale amministrativo federale sostituisce infatti il suo potere di apprezzamento a quello dell'autorità inferiore, correggendo la tassazione. 7.
7.1 Nella fattispecie, in occasione del controllo, l'AFC ha accertato, per i periodi fiscali compresi tra il 1° semestre 2002 2° semestre 2006 una tenuta della contabilità non conforme alle esigenze legali poste in ambito IVA. La ricorrente non ha difatti tenuto alcuna con tabilità per il suddetto periodo né alcun libro di cassa, rendendo difatti impossibile la ricostruzione dettagliata degli incassi giornalieri. In sif fatte circostanze, l'AFC ha di conseguenza ritenuto giustificato procedere con una tassazione d'ufficio per il periodo controllato. Considerando quale base di calcolo il costo delle merci utilizzate o vendute e valutando plausibili i valori degli acquisti di merce ripartiti per categoria (vino, caffè, bibite, birra, cucina e sigarette) comunicati dalla ricorrente in sede di controllo, l'AFC ha pertanto proceduto alla ricostruzione in via d'apprezzamento della cifra d'affari realizzata, applicando alle varie categorie di acquisti i coefficienti di supplemento risultanti dall'esperienza, adattandoli alle particolarità dell'azienda e alla sua situazione geografica. Gli acquisti di vino sono così stati maggiorati del 130%, gli acquisti di caffè dell'800%, gli acquisti di bibite del 210%, gli acquisti di birra del 220%, gli acquisti di generi alimentari per la cucina del 100% e gli acquisti di sigarette del 17,6%. 7.2 Da parte sua, la ricorrente, non contestando la legittimazione dell'AFC a procedere a una valutazione della cifra d'affari, lamenta som mariamente come la ricostruzione operata non abbia tenuto conto
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negli acquisti di merci rientranti nella determinazione della cifra d'affari, dei prelievi di merce cedute a familiari, amici e conoscenti a prezzo di costo e all'infuori della gestione della sua attività. Parimenti, sostiene che il coefficiente di supplemento applicato alle sigarette non sia appropriato, siccome troppo elevato.
7.3 Per quanto precede, nel caso in esame occorre avantutto appurare se, in base agli elementi evidenziati dall'AFC, si giustifica eseguire una tassazione d'ufficio. Solo in caso di risposta affermativa an drà quindi verificato se le prove portate dalla ricorrente permettono di giungere alla conclusione che, così come svolta, la tassazione ope rata è il risultato di una violazione di una norma specifica o di rilevanti erro ri di apprezzamento da parte dell'autorità inferiore. 8.
Con riferimento al caso concreto, considerato che la ricorrente non ha tenuto alcuna contabilità e alcun libro di cassa, che non ha conservato i nastri di cassa, che le forniture di prestazioni e di beni non sono documentate e che quindi la ricostruzione dettagliata degli incassi giornalieri è di fatto impossibile, una tassazione d'ufficio si giustifica pienamente. Peraltro, come detto in precedenza, la ricorrente non con testa il principio della determinazione per apprezzamento della base di calcolo dell'imposta dovuta.
9.
La ricorrente sostiene che nella ricostruzione delle vendite, l'autorità di prima istanza a torto non abbia dedotto dagli acquisti di merci rientranti nella determinazione della cifra d'affari le merci cedute a familiari, amici e conoscenti a prezzo di costo e all'infuori della gestione della sua attività
Giusta l'art. 5
vLIVA soggiacciono all'imposta le seguenti operazioni eseguite dai contribuenti, a condizione che esse non siano espressamente escluse dall'imposta (art. 18): (a) le forniture di beni effettuate a titolo oneroso sul territorio svizzero, (b) le prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso sul territorio svizzero, (c) il consumo proprio sul territorio svizzero, (d) l'ottenimento a titolo oneroso di prestazioni di servizi da imprese con sede all'estero.
Come a giusto titolo ha rilevato l'AFC, la cessione di merce che la ricorrente ha effettuato a familiari, amici e conoscenti a prezzo di costo corrisponde ad una fornitura imponibile di merce conformemente al -
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l'art. 5 cpv. 1 lett. a
vLIVA. L'AFC ha calcolato l'imposta dovuta in base alla cifra d'affari stimata nel conto complementare n. 166'987 del 3 marzo 2007. Essendo stata la ricorrente autorizzata dal 28 dicem bre 2000 a conteggiare l'imposta sul valore aggiunto per la sua attività tramite l'aliquota saldo del 5,2%, anche tali prestazioni realizzate senza margine di guadagno, ma comunque a titolo oneroso, sono sottoposte all'imposta secondo tale aliquota. Considerato tuttavia che la ricorrente non ha documentato in alcun modo le sue mere affermazioni, anche in questo caso il presente Tribunale non può far altro che constatare che alcun rimprovero può essere rivolto alla valutazione operata dall'autorità inferiore e quindi, la ricorrente deve sopportarne le conseguenze.
10.
Quanto alla ricostruzione della cifra d'affari sulla base dei coefficienti di maggiorazione degli acquisti, la ricorrente lamenta che la percentuale del 17,6% utilizzata riferita alle sigarette non sarebbe adeguata. Anche tale allegazione è tuttavia rimasta una semplice asserzione, non avendo cercato la ricorrente di provare in che modo il coefficiente applicato dall'autorità inferiore sarebbe stato inappropriato. Come det to in precedenza (cfr. consid. 6.4.2.), essendo divenuto l'uso di tali coefficienti da parte dell'autorità fiscale una prassi consolidata da giu risprudenza e dottrina, lo scrivente Tribunale non ha motivo di rimettere in discussione i medesimi. Inoltre, nella sua decisione, l'AFC ha esposto chiaramente le differenti tappe del suo ragionamento e del suo calcolo e ho mostrato di aver tenuto conto delle specificità dell'as soggettata. Ritenuto quindi che, come detto in precedenza, la tassazione d'ufficio ha un carattere essenzialmente approssimativo e si fonda su presunzioni che possono essere invalidate soltanto da precise prove formali e che la ricorrente ancora una volta non ha sostanziato la sua argomentazione portando elementi atti a dimostrare che la valutazione non è stata compiuta correttamente, essa deve sopportarne le severe conseguenze.
11.
In conclusione, questo Tribunale non può far altro che constatare che la ricorrente non ha saputo provare e indicare chiaramente in che misura la decisione su reclamo resa dall'AFC il 20 agosto 2008 debba essere annullata. Le censure esposte in maniera sommaria e le spiegazioni addotte non permettono di concludere che l'autorità di prima istanza abbia proceduto a torto con la tassazione d'ufficio e abbia
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oltrepassato il suo potere d'apprezzamento nella valutazione dell'imposta dovuta per i periodi fiscali compresi tra il 1° gennaio 2001 e il 31 dicembre 2003. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso deve essere pertanto integralmente respinto con conseguente conferma della decisione impugnata.
12.
In considerazione dell'esito della procedura, giusta l'art. 63 cpv. 1
PA, le spese processuali vanno poste a carico della ricorrente soccom bente (art. 1
segg. Regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF; RS 173.320.2]). Nella fattispecie esse sono stabilite in fr. 1'800.-(art. 4
TS-TAF), importo che verrà compensato con l'anticipo da lei versato il 14 ottobre 2008.
13.
Alla ricorrente non vengono assegnate ripetibili (art. 64 cpv. 1
PA).
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Per questi
pronuncia:
motivi,
il Tribunale
amministrativo
federale
1.
Per quanto ricevibile, il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali di fr. 1'800.-- sono poste a carico della ricorrente e interamente compensate con l'anticipo spese da lei versato. 3.
Non vengono assegnate ripetibili.
4.
Comunicazione a:
- ricorrente (atto giudiziario),
- autorità inferiore (n. di rif. 298 485 / 5005 / HEI; atto giudiziario).
Il presidente del collegio:
La cancelliera:
Markus Metz
Frida Andreotti
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14 entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e
segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e se in possesso della parte ricorrente i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42
LTF).
Data di spedizione:
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Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Tribu na l e a m m i n i s t r a t ivo fe d e r a l e Tribu na l a d m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte I
A-5949/2008/mem/afr
{T 0/2}
Sentenza del 18 ottobre 2010
Composizione
Giudici Markus Metz (presidente del collegio), Michael Beusch, Lorenz Kneubühler,
cancelliera Frida Andreotti.
Parti
A._______, ...,
ricorrente,
contro
Amministrazione federale delle contribuzioni AFC Divisione principale dell'imposta sul valore aggiunto, Schwarztorstrasse 50, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
1° semestre 2002 - 2° semestre 2006; tassazione d'ufficio.
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Fatti:
A.
A._______ è titolare di una ditta individuale che si occupa della gestione del Bar B._______ situato nel centro di C._______. Essa è iscritta nel registro dei contribuenti per l'imposta sul valore aggiunto a far tempo dal 1° gennaio 1995. In data 13 dicembre 2000 ha inoltrato all'AFC l'apposita dichiarazione per l'adesione al metodo dell'aliquota saldo. Il 28 dicembre 2000 è quindi stata autorizzata dall'autorità a conteggiare l'imposta applicando l'aliquota saldo del 5.2%. B.
Il 16 luglio 2003 A._______ ha chiesto all'Amministrazione federale delle contribuzioni (di seguito: AFC) di essere radiata dal registro dei contribuenti durante il periodo 1° gennaio 2003 30 giugno 2004, in ragione di una diminuzione temporanea della cifra d'affari conseguita arrecata dai lavori di trasformazione dell'assetto viario nel centro del Comune C._______. In allegato la contribuente trasmetteva il conteggio IVA per il periodo 1° gennaio 30 giugno 2003 non compilato. C.
L'AFC ha respinto la richiesta della contribuente in data 23 luglio 2003, comunicandole di ritenerla assoggettata fino al 31 dicembre 2003, siccome nell'anno 2002 aveva superato gli importi determinanti per l'assoggettamento e non aveva cessato completamente la sua attività. Di conseguenza l'autorità inferiore ricordava alla contribuente che sarebbe stata tenuta ad inoltrare i rendiconti d'imposta anche per l'an no 2003 e che nel caso in cui in futuro le condizioni per l'assog gettamento non sarebbero più state adempiute, avrebbe dovuto darne notizia tempestivamente.
D.
Ottemperando i propri obblighi, il 26 luglio 2003 la contribuente ha in viato all'AFC il rendiconto relativo al periodo 1° gennaio 30 giugno 2003, dichiarando una cifra d'affari di fr. 34'540.00 per un'imposta corrispondente di fr. 1'796.00 all'aliquota autorizzata del 5,2%. E.
Con scritto del 29 ottobre 2003 la contribuente ha informato l'AFC della sua intenzione di chiudere l'esercizio pubblico da lei gestito poi ché i costi superavano ormai i ricavi realizzati, situazione sempre cau -
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sata dai lavori di modifica della rete viaria. Nel suo scritto, essa lamentava inoltre una presunta disparità di trattamento tra il suo esercizio pubblico e quelli gestiti nelle vicinanze.
F.
L'AFC ha quindi comunicato alla ricorrente in data 5 novembre 2003 che avrebbe esaminato la possibilità o necessità di procedere alla sua radiazione dal registro dei contribuenti non appena avrebbe ricevuto di ritorno nel termine di 20 giorni l'allegato questionario concernente la radiazione dal registro.
G.
Con missiva del 20 novembre successivo, ribadendo le difficoltà nella gestione dell'esercizio pubblico e dolendosi di presunte disparità di trattamento già evidenziate nel suo scritto del 29 ottobre 2003, la ricorrente ha informato l'autorità che le avrebbe trasmesso il suddetto questionario "presumibilmente" nel corso dei mesi seguenti. H.
Il 31 dicembre 2003 la contribuente ha inviato all'AFC il rendiconto d'imposta relativo al periodo 1° luglio 31 dicembre 2003, omettendo di dichiarare la cifra d'affari d'affari conseguita. Pure nei successivi rendiconti inviati il 25 agosto 2004 (per il periodo 1° gennaio 30 giu gno 2004), il 28 gennaio 2005 (per il periodo 1° luglio 31 dicembre 2004), il 16 giugno 2005 (per il periodo 1° gennaio 30 giugno 2005), il 15 dicembre 2005 (per il periodo 1° luglio 31 dicembre 2005), il 15 giugno 2006 (per il periodo 1° gennaio 30 giugno 2006), del 20 dicembre 2006 (per il periodo 1° luglio 31 dicembre 2006) non è mai stata indicata la cifra d'affari realizzata. I.
Il 28 giugno 2005, l'AFC avrebbe telefonato a A._______ per verificare se l'esercizio pubblico da lei gestito era ancora in attività, ciò che la ricorrente avrebbe confermato, segnalando ancora una volta il tem poraneo calo della cifra d'affari dovuto ai lavori all'assetto viario nel centro del Comune di C._______.
J.
In seguito a un controllo fiscale eseguito presso la contribuente in data 26 gennaio 2007, l'AFC ha accertato che la contabilità presentata re lativa ai periodi fiscali compresi tra il 1° gennaio 2002 e il 30 settembre 2006 non era conforme alle esigenze legali in vigore. Per ricostruire la
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base di calcolo necessaria alla verifica delle condizioni d'assoggettamento, l'AFC ha quindi determinato in via d'apprezzamento la cifra d'affari realizzata nel corso dei periodi fiscali controllati. Procedendo a una tassazione d'ufficio, il 7 marzo 2007 ha emesso il conto com plementare no. 166'987 per un importo di fr. 20'020.00 oltre a interessi di mora a partire dal 30 aprile 2005.
K.
Con scritto del 17 marzo 2007 la contribuente ha contestato il suddetto conto complementare postulando la riduzione dell'importo d'imposta addebitato, siccome nella determinazione del medesimo non erano stati considerati i prelievi per uso proprio. Giustificando che l'omis sione dell'indicazione della cifra d'affari nei vari rendiconti sarebbe avvenuta su suggerimento di un funzionario dell'AFC, la ricorrente ha dipoi ribadito presunte disparità di trattamento tra il suo bar e quelli situati nelle vicinanze.
L.
Respingendo le richieste della contribuente, l'AFC ha confermato il debito fiscale risultante dal conto complementare no. 166'987 con decisione del 20 giugno 2007. La contribuente è quindi insorta con reclamo del 5 luglio 2007 completato dal richiamato scritto del 17 marzo 2007 di cui si è detto in precedenza. M.
In data 20 agosto 2008 l'AFC ha respinto il reclamo della contribuente, confermando integralmente la ripresa fiscale di fr. 20'020.00, oltre a interessi.
N.
Questa decisione è stata impugnata da A._______ (ricorrente), con ricorso davanti al Tribunale amministrativo federale del 16 set tembre 2008. In sostanza, nel suo gravame essa asserisce innanzitutto di avere agito conformemente alle indicazioni dei funzionari dell'AFC. Contesta quindi la ricostruzione in via d'apprezzamento della cifra d'affari, ritenendo che a torto l'AFC non abbia dedotto dagli acquisti di merci rientranti nella determinazione della cifra d'affari i prelievi di merci cedute a familiari, amici e conoscenti a prezzo di co sto e all'infuori della gestione della sua attività e che il coefficiente di mag giorazione sulle sigarette applicato non si adatti alla fattispecie.
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O.
Con risposta del 13 novembre 2008, l'AFC ha postulato il rigetto inte grale del ricorso con spese processuali a carico della ricorrente, ribadendo la fondatezza della sua decisione e rimandando nel merito alla sua decisione su reclamo del 20 agosto 2008.
Ulteriori fatti e argomentazioni verranno ripresi, per quanto necessario, nei considerandi in diritto del presente giudizio.
Diritto:
1.
1.1 Il Tribunale amministrativo federale è competente per statuire sul presente gravame in virtù degli artt. 1 e 31 segg. della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32). Fatta eccezione per quanto prescritto direttamente dalla LTAF come pure da normative speciali, la procedura dinnanzi allo scrivente Tribunale è retta dalla legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021). 1.2 Il ricorso è stato interposto tempestivamente (art. 20
|
RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) Art. 20 |
||||||
| Un termine computato in giorni, se deve essere notificato alle parti, comincia a decorrere il giorno dopo la notificazione. | ||||||
| Se non deve essere notificato alle parti, esso comincia a decorrere il giorno dopo l'evento che lo fa scattare. | ||||||
| Una notificazione recapitabile soltanto dietro firma del destinatario o di un terzo autorizzato a riceverla è reputata avvenuta al più tardi il settimo giorno dopo il primo tentativo di consegna infruttuoso. [1] | ||||||
| Se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno riconosciuto festivo dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente. È determinante il diritto del Cantone ove ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante. [2] | ||||||
| [1] Introdotto dall'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). [2] Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). | ||||||
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RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) Art. 50 [1] |
||||||
| Il ricorso dev'essere depositato entro 30 giorni dalla notificazione della decisione. | ||||||
| Il ricorso per denegata o ritardata giustizia può essere interposto in ogni tempo. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). | ||||||
|
RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) Art. 52 |
||||||
| L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente. | ||||||
| Se il ricorso non soddisfa a questi requisiti o se le conclusioni o i motivi del ricorrente non sono sufficientemente chiari, e il ricorso non sembra manifestamente inammissibile, l'autorità di ricorso assegna al ricorrente un breve termine suppletorio per rimediarvi. | ||||||
| Essa gli assegna questo termine con la comminatoria che, decorrendo infruttuoso, deciderà secondo l'inserto o, qualora manchino le conclusioni, i motivi oppure la firma, non entrerà nel merito del ricorso. | ||||||
1.3 L'atto impugnato è una decisione dell'AFC fondata sul diritto pubblico federale giusta l'art. 5
|
RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) Art. 5 |
||||||
| Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: | ||||||
| la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi; | ||||||
| l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi; | ||||||
| il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi. | ||||||
| Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69). [1] | ||||||
| Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). | ||||||
|
RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) Art. 48 [1] |
||||||
| Ha diritto di ricorrere chi: | ||||||
| ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo; | ||||||
| è particolarmente toccato dalla decisione impugnata; e | ||||||
| ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa. | ||||||
| Ha inoltre diritto di ricorrere ogni persona, organizzazione o autorità cui un'altra legge federale riconosce tale diritto. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). | ||||||
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parziale" del conto complementare no. 166'987 emesso il 7 marzo 2007.
Fatta eccezione per le considerazioni che precedono, il ricorso è ricevibile in ordine e deve essere quindi esaminato nel merito. 2.
2.1 Con ricorso al Tribunale amministrativo federale possono essere invocati la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza (art. 49
|
RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) Art. 49 |
||||||
| Il ricorrente può far valere: | ||||||
| la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento; | ||||||
| l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti; | ||||||
| l'inadeguatezza; questa censura non è ammissibile quando un'autorità cantonale ha giudicato come autorità di ricorso. | ||||||
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RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) Art. 49 |
||||||
| Il ricorrente può far valere: | ||||||
| la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento; | ||||||
| l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti; | ||||||
| l'inadeguatezza; questa censura non è ammissibile quando un'autorità cantonale ha giudicato come autorità di ricorso. | ||||||
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te, utilizzando un coefficiente di maggiorazione non idoneo (consid. 10). Per quanto attiene le rimanenti considerazioni espresse nel gravame in modo generico, il presente Tribunale, sulla scorta del prin cipio di articolazione delle censure, non entrerà nel merito della loro analisi. 3.
Il 1° gennaio 2010 sono entrate in vigore la nuova legge federale del 12 giugno 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (LIVA, RS 641.20) e la relativa ordinanza del 27 novembre 2009 (OIVA, RS 641.201). Giusta l'art. 112 cpv. 1
|
RS 641.20 LIVA Legge federale del 12 giugno 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Legge sull'IVA, LIVA) - Legge sull'IVA Art. 112 Applicazione del diritto anteriore |
||||||
| Fatto salvo l'articolo 113, le disposizioni del diritto anteriore e le loro prescrizioni d'esecuzione rimangono ancora applicabili a tutti i fatti e rapporti di diritto sorti durante la loro validità. La prescrizione continua a essere retta dagli ex articoli 49 e 50. | ||||||
| Il diritto anteriore è applicabile alle prestazioni effettuate prima dell'entrata in vigore della presente legge nonché alle importazioni di beni per i quali il debito d'imposta sull'importazione è sorto prima dell'entrata in vigore della presente legge. | ||||||
| Le prestazioni effettuate parzialmente prima dell'entrata in vigore della presente legge sono imponibili secondo il diritto anteriore. Il nuovo diritto si applica alla parte di prestazioni effettuata dopo la sua entrata in vigore. | ||||||
|
RS 641.20 LIVA Legge federale del 12 giugno 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Legge sull'IVA, LIVA) - Legge sull'IVA Art. 113 Applicazione del nuovo diritto |
||||||
| Per determinare se le condizioni dell'esenzione dall'assoggettamento ai sensi dell'articolo 10 capoverso 2 sono adempite all'entrata in vigore della presente legge, il nuovo diritto si applica alle prestazioni imponibili in virtù della presente legge effettuate nel corso dei 12 mesi precedenti. | ||||||
| Le disposizioni sullo sgravio fiscale successivo di cui all'articolo 32 si applicano anche alle prestazioni per le quali non era dato il diritto alla deduzione dell'imposta precedente prima dell'entrata in vigore del nuovo diritto. | ||||||
| Fatto salvo l'articolo 91, il nuovo diritto procedurale è applicabile a tutti i procedimenti pendenti al momento della sua entrata in vigore. | ||||||
Nella misura in cui la presente procedura ha per oggetto una ripresa riguardante il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto per il periodo fiscale 1° semestre 2002 2° semestre 2006, la stessa soggiace dal punto di vista materiale alla vLIVA e all'OLIVA. 4.
In materia di imposta sul valore aggiunto, la dichiarazione e il pagamento dell'imposta avvengono secondo il principio dell'autotassazione (art. 46 segg. vLIVA; E RNST BLUMENSTEIN/PETER LOCHER, System des schweizerischen Steuerrechts, 6. edizione, Zurigo 2002, pag. 421 segg.), il che implica che il contribuente è tenuto a dichiarare sponta neamente l'imposta e l'imposta precedente all'AFC (art. 46 vLIVA; decisioni del Tribunale federale 2A.109/2005 del 10 marzo 2006 consid. 2.1; 2A.304/2003 del 14 novembre 2003 consid. 3.5; decisioni del Tribunale amministrativo federale A-12/2007 del 28 gennaio 2009 consid. 2.7 e A-1544/2006 dell'11 settembre 2008 consid. 3.1 e riferi menti ivi citati). Egli è quindi il solo responsabile del completo ed esatto assoggettamento delle sue operazioni imponibili e del calcolo cor retto dell'imposta precedente. Giusta l'art. 47 cpv. 1
|
RS 641.20 LIVA Legge federale del 12 giugno 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Legge sull'IVA, LIVA) - Legge sull'IVA Art. 113 Applicazione del nuovo diritto |
||||||
| Per determinare se le condizioni dell'esenzione dall'assoggettamento ai sensi dell'articolo 10 capoverso 2 sono adempite all'entrata in vigore della presente legge, il nuovo diritto si applica alle prestazioni imponibili in virtù della presente legge effettuate nel corso dei 12 mesi precedenti. | ||||||
| Le disposizioni sullo sgravio fiscale successivo di cui all'articolo 32 si applicano anche alle prestazioni per le quali non era dato il diritto alla deduzione dell'imposta precedente prima dell'entrata in vigore del nuovo diritto. | ||||||
| Fatto salvo l'articolo 91, il nuovo diritto procedurale è applicabile a tutti i procedimenti pendenti al momento della sua entrata in vigore. | ||||||
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del periodo di rendiconto. Il mancato rispetto di tali obblighi deve essere considerato una grave violazione, poiché mette in pericolo la cor retta riscossione dell'imposta (decisioni del Tribunale amministrativo federale A-1531/2006 del 10 gennaio 2008 consid. 2.2; A-1397/2006 del 19 luglio 2007 consid. 2.2, entrambe con ulteriori rinvii). 5.
Nel suo gravame la ricorrente sostiene di non aver indicato la cifra d'affari sui conteggi semestrali, poiché alcuni funzionari dell'autorità inferiore l'avrebbero così consigliata. Da tale affermazione si ha che essa contesta la decisione presa dall'AFC poiché violerebbe il principio della buona fede. 5.1 Ancorato all'art. 9
|
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 9 Protezione dall'arbitrio e tutela della buona fede |
||||||
| Ognuno ha diritto d'essere trattato senza arbitrio e secondo il principio della buona fede da parte degli organi dello Stato. | ||||||
|
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 5 Stato di diritto |
||||||
| Il diritto è fondamento e limite dell'attività dello Stato. | ||||||
| L'attività dello Stato deve rispondere al pubblico interesse ed essere proporzionata allo scopo. | ||||||
| Organi dello Stato, autorità e privati agiscono secondo il principio della buona fede. | ||||||
| La Confederazione e i Cantoni rispettano il diritto internazionale. | ||||||
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1391/2006 del 16 gennaio 2008 consid. 2.3; BEATRICE WEBER-DÜRLER, Neuere Entwicklungen des Vertrauensschutzes, Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht [ZBl] 103/2002, pag. 281 segg., con ulteriori rimandi a dottrina e giurisprudenza). La sola circostanza che l'autorità abbia lasciato trascorrere un pe riodo di tempo relativamente lungo o, a seconda dei casi, anche lungo, senza intervenire, non permette di appellarsi al principio della buona fede per mantenere una situazione illegale. Affinché ci si possa ec cezionalmente avvalere di tale principio occorre che l'Autorità sia stata messa al corrente della situazione e che l'abbia poi lasciata sussistere con piena cognizione di causa (DTF 107 Ia 121 consid. 1.c, ADELIO SCOLARI, Diritto amministrativo, Parte generale, Cadenazzo 2002, n. 630).
5.3 Nel caso concreto, come detto, la ricorrente adduce la propria buona fede sostenendo di non aver indicato la cifra d'affari per il periodo in esame secondo quanto comunicatole telefonicamente da vari funzionari dell'AFC. Sennonché, alla luce della giurisprudenza e della dottrina summenzionate, tale allegazione non può trovare conferma nell'applicazione del principio della buona fede. Infatti, dagli atti di causa non si evince alcuna promessa o rassicurazione operata da parte dell'autorità sulla quale la ricorrente potesse fare affidamento. Era difatti a lei chiaro che una radiazione dal registro dei contribuenti sarebbe potuta essere esaminata dall'autorità solo quando quest'ultima avrebbe ricevuto l'apposito formulario compilato entro i termini impartiti. Ne discende che la censura proposta dalla ricorrente circa la violazione del principio della buona fede da parte dell'autorità inferiore non può essere condivisa.
6.
6.1 Tra gli obblighi spettanti a ogni contribuente vi è in particolare quello della tenuta della contabilità (decisioni del Tribunale federale 2A.552/2006 del 1. febbraio 2007 consid. 3.1 e 2A.109/2005 del 10 marzo 2006 consid. 2.1 segg). Giusta l'art. 58 cpv. 1 vLIVA, il contri buente deve tenere i suoi libri di commercio in modo da consen tire di constatare facilmente e con sicurezza i fatti importanti per determinare l'assoggettamento come pure per il calcolo dell'imposta e delle impo ste precedenti deducibili. Se i documenti contabili non esistono o sono incompleti, o i dati presentati dal contribuente non corrispondono manifestamente alla realtà, l'AFC esegue una tassazione d'ufficio nei limiti del suo potere d'apprezzamento (art. 60
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 5 Stato di diritto |
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| Il diritto è fondamento e limite dell'attività dello Stato. | ||||||
| L'attività dello Stato deve rispondere al pubblico interesse ed essere proporzionata allo scopo. | ||||||
| Organi dello Stato, autorità e privati agiscono secondo il principio della buona fede. | ||||||
| La Confederazione e i Cantoni rispettano il diritto internazionale. | ||||||
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tenuta a stabilire l'ammontare dell'imposta dovuta solo nel caso in cui il contribuente non ossequia i suoi obblighi (ALOIS CAMENZIND/NIKLAUS HONAUER/KLAUS A. VALLENDER, Handbuch zum Mehrwertsteuergesetz [MWSTG], 2. edizione, Berna 2003, no. 1680 segg.). Una tassazione d'ufficio si giustifica pertanto in due casi distinti: da un lato, quando la tenuta dei libri contabili è insufficiente; dall'altro, quan do la contabilità di un contribuente è formalmente corretta ma le indicazioni presentate non corrispondono manifestamente alla realtà ed è quindi in dubbio la sua forza probante (DTF 105 Ib 181 consid. 4a; decisione del Tribunale federale 2A.437/2005 del 3 maggio 2006 consid. 3.1; la già citata de cisione del Tribunale amministrativo federale A-3503/2007 consid. 5.1.; PASCAL MOLLARD, TVA et taxation par estimation, in: Archivi di diritto fiscale svizzero [ASA] 69, pag. 545).
6.2 Secondo la giurisprudenza, la tenuta della contabilità di un con tribuente è insufficiente ai sensi dell'art. 60 vLIVA quando sono iscritti unicamente dei totali giornalieri o periodici, sotto forma di ricapitolazione; quando non esiste un bilancio e un conto di perdite e profitti e an cora quando non si possiede alcun libro contabile corredato dai giustificativi. La contabilità è altresì incompleta e lacunosa ogni qualvolta le registrazioni contabili non trovano conferma in giustificativi, che siano o no richiesti secondo le istruzioni edite dall'AFC (decisione del Tribunale federale 2A.253/2005 consid. 3.2. e riferimenti ivi citati; MOLLARD, op. cit., pag. 542 segg e le numerose referenze giurisprudenziali in materia d'imposta sulla cifra d'affari, di seguito: ICA). 6.3 Se sono date le condizioni per eseguire una tassazione d'ufficio, l'AFC è obbligata a fare uso del potere di apprezzamento conferitole. Nella misura in cui l'AFC ha il diritto e il dovere di rettificare l'importo dovuto mediante una tassazione d'ufficio, il contribuente deve sop portare gli svantaggi di una situazione illegale che egli stesso ha creato, presentando una contabilità inesatta e non essendo in grado di stabilire che la valutazione effettuata dall'amministrazione non corrisponde manifestamente alla realtà (cfr. la già citata DTF 105 Ib 181 consid. 4c; decisione del Tribunale federale 2A.253/2005 del 3 febbraio 2006 e riferimenti ivi citati; MOLLARD, op. cit., pag. 556 e le numerose referenze giurisprudenziali in materia di ICA). I casi nei quali un contribuente non adempie ai doveri impostigli dalla legge, rispettivamente non fornisce o fornisce indicazioni insufficienti o errate in merito alla cifra d'affari da lui conseguita, non devono infatti avere come conseguenza una perdi-
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ta d'imposta (decisione del Tribunale federale 2A.552/2006 del 1. febbraio 2007 consid. 3.2). 6.4
6.4.1 Quando l'AFC ritiene che vi siano elementi sufficienti per eseguire una tassazione d'ufficio, essa deve scegliere il metodo di stima che meglio le permette di prendere in considerazione le caratteristiche del contribuente in questione (decisioni del Tribunale federale 2C_426/2007 del 22 novembre 2007 consid. 3.2; 2A.253/2005 del 3 febbraio 2006 consid. 4.1; la già citata decisione del Tribunale am ministrativo federale A-3503/2007 consid. 6.1 e riferimenti ivi citati), considerato che entrano in linea di conto sia i metodi tendenti a completare o ricostruire una contabilità lacunosa, sia quelli che si fondano su cifre derivanti dall'esperienza in relazione con i risultati parziali non contestati risultanti dalla contabilità (la già citata decisione del Tribunale federale 2C_253/2005 consid. 4.2; decisione del Tribunale amministrativo federale A-6148/2007 del 7 dicembre 2009 consid. 4.2 con ri ferimenti; GAAC 69.109 n. 36 e 68.73 consid. 2b; ASA 63 pag. 239 e 52 pag 238 consid. 4).
6.4.2 Per poter eseguire una tassazione d'ufficio valutando nei limiti del suo potere d'apprezzamento le condizioni particolari esistenti nell'azienda in questione, è prassi dell'AFC riconosciuta peraltro da giurisprudenza e dottrina basarsi su dei coefficienti d'esperienza rilevati statisticamente dall'autorità in seguito a controlli effettuati pres so altri contribuenti la cui contabilità è stata ritenuta corretta e attendibile (cfr. tra le varie sentenze del Tribunale federale in merito, 2A.693/2006 del 26 luglio 2007 consid. 5 e 2A.109/2005 del 10 marzo 2006 consid. 4.3; UELI MANSER, mwst.com, Kommentar zum Bundesgesetz über die Mehrwertsteuer, Basilea 2000, n. 4 ad art. 60
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RS 641.20 LIVA Legge federale del 12 giugno 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Legge sull'IVA, LIVA) - Legge sull'IVA Art. 60 Restituzione per riesportazione |
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| L'imposta riscossa sull'importazione è restituita su richiesta se le condizioni per la deduzione dell'imposta precedente conformemente all'articolo 28 non sono date e: | ||||||
| i beni sono riesportati inalterati senza essere stati oggetto di una precedente fornitura a un terzo sul territorio svizzero e senza essere stati utilizzati; oppure | ||||||
| i beni, pur essendo stati utilizzati sul territorio svizzero, sono riesportati in seguito all'annullamento della fornitura; in tal caso, la restituzione è ridotta dell'importo corrispondente all'imposta sulla controprestazione dovuta per l'utilizzazione dei beni o sulla perdita di valore subita in seguito all'utilizzazione, nonché sui tributi doganali all'importazione non restituiti e sui tributi derivanti da leggi federali di natura non doganale. | ||||||
| L'imposta è restituita soltanto se: | ||||||
| la riesportazione avviene nel termine di cinque anni a contare dalla fine dell'anno civile in cui l'imposta è stata riscossa; e | ||||||
| è comprovata l'identità dei beni esportati con quelli importati in precedenza. | ||||||
| In determinati casi la restituzione può essere fatta dipendere da una regolare dichiarazione fatta nel Paese d'importazione. | ||||||
| Le richieste di restituzione devono essere presentate al momento della dichiarazione per il regime d'esportazione. Richieste successive di restituzione possono essere prese in considerazione se sono presentate per scritto all'UDSC entro 60 giorni dall'emissione del documento d'esportazione con il quale i beni sono stati sottoposti al regime d'esportazione (art. 61 LD [1]). | ||||||
| [1] RS 631.0 | ||||||
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mi, la prova che le valutazioni svolte da quest'ultima non sono corrette rispettivamente che portano a risultati manifestamente errati, spetta al contribuente (cfr. al riguardo la già citata decisione del Tribunale amministrativo federale A-3503/2007 consid. 6.3.). Questo genere di tassazione ha, per necessità di cose, un carattere essenzialmente approssimativo e si fonda su presunzioni che possono essere invalidate sol tanto da precise prove formali, in assenza delle quali la correzione di as serite inesattezze significherebbe sostituire all'approssimazione della valutazione l'incertezza risultante da dati incompleti e inconcludenti, in favore del contribuente reticente (cfr. ASA 53, pag. 363 consid. 3a e riferimenti ivi citati). È quindi necessario che l'assog gettato indichi chiaramente in che misura la pretesa fiscale debba essere minore di quella valutata dall'AFC, dimostrando che il risultato della valutazione è frutto di errori rilevanti. Solo in tal caso il Tribunale amministrativo federale sostituisce infatti il suo potere di apprezzamento a quello dell'autorità inferiore, correggendo la tassazione. 7.
7.1 Nella fattispecie, in occasione del controllo, l'AFC ha accertato, per i periodi fiscali compresi tra il 1° semestre 2002 2° semestre 2006 una tenuta della contabilità non conforme alle esigenze legali poste in ambito IVA. La ricorrente non ha difatti tenuto alcuna con tabilità per il suddetto periodo né alcun libro di cassa, rendendo difatti impossibile la ricostruzione dettagliata degli incassi giornalieri. In sif fatte circostanze, l'AFC ha di conseguenza ritenuto giustificato procedere con una tassazione d'ufficio per il periodo controllato. Considerando quale base di calcolo il costo delle merci utilizzate o vendute e valutando plausibili i valori degli acquisti di merce ripartiti per categoria (vino, caffè, bibite, birra, cucina e sigarette) comunicati dalla ricorrente in sede di controllo, l'AFC ha pertanto proceduto alla ricostruzione in via d'apprezzamento della cifra d'affari realizzata, applicando alle varie categorie di acquisti i coefficienti di supplemento risultanti dall'esperienza, adattandoli alle particolarità dell'azienda e alla sua situazione geografica. Gli acquisti di vino sono così stati maggiorati del 130%, gli acquisti di caffè dell'800%, gli acquisti di bibite del 210%, gli acquisti di birra del 220%, gli acquisti di generi alimentari per la cucina del 100% e gli acquisti di sigarette del 17,6%. 7.2 Da parte sua, la ricorrente, non contestando la legittimazione dell'AFC a procedere a una valutazione della cifra d'affari, lamenta som mariamente come la ricostruzione operata non abbia tenuto conto
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negli acquisti di merci rientranti nella determinazione della cifra d'affari, dei prelievi di merce cedute a familiari, amici e conoscenti a prezzo di costo e all'infuori della gestione della sua attività. Parimenti, sostiene che il coefficiente di supplemento applicato alle sigarette non sia appropriato, siccome troppo elevato.
7.3 Per quanto precede, nel caso in esame occorre avantutto appurare se, in base agli elementi evidenziati dall'AFC, si giustifica eseguire una tassazione d'ufficio. Solo in caso di risposta affermativa an drà quindi verificato se le prove portate dalla ricorrente permettono di giungere alla conclusione che, così come svolta, la tassazione ope rata è il risultato di una violazione di una norma specifica o di rilevanti erro ri di apprezzamento da parte dell'autorità inferiore. 8.
Con riferimento al caso concreto, considerato che la ricorrente non ha tenuto alcuna contabilità e alcun libro di cassa, che non ha conservato i nastri di cassa, che le forniture di prestazioni e di beni non sono documentate e che quindi la ricostruzione dettagliata degli incassi giornalieri è di fatto impossibile, una tassazione d'ufficio si giustifica pienamente. Peraltro, come detto in precedenza, la ricorrente non con testa il principio della determinazione per apprezzamento della base di calcolo dell'imposta dovuta.
9.
La ricorrente sostiene che nella ricostruzione delle vendite, l'autorità di prima istanza a torto non abbia dedotto dagli acquisti di merci rientranti nella determinazione della cifra d'affari le merci cedute a familiari, amici e conoscenti a prezzo di costo e all'infuori della gestione della sua attività
Giusta l'art. 5
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RI 0.632.314.891.1 all. Accordo agricolo del 24 giugno 2004 tra la Svizzera e il Libano (all.) Art. 5 |
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| Le Parti si dichiarano disposte, ciascuna nell'ambito della propria politica agricola, a proseguire gli sforzi per una ulteriore liberalizzazione dello scambio di prodotti agricoli. | ||||||
Come a giusto titolo ha rilevato l'AFC, la cessione di merce che la ricorrente ha effettuato a familiari, amici e conoscenti a prezzo di costo corrisponde ad una fornitura imponibile di merce conformemente al -
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l'art. 5 cpv. 1 lett. a
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RS 412.101.222.13 AFC Ordinanza della SEFRI dal 5 gennaio 2021 sulla formazione professionale di base Agente dei trasporti pubblici con attestato federale di capacità (AFC) Art. 5 |
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| All'inizio e durante la formazione gli operatori forniscono e spiegano alle persone in formazione le prescrizioni e le raccomandazioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute e dell'ambiente, in particolare quelle relative alla comunicazione dei pericoli (simboli di pericolo e di obbligo, pittogrammi). | ||||||
| Dette prescrizioni e raccomandazioni sono fornite in tutti i luoghi di formazione e considerate nelle procedure di qualificazione. | ||||||
| Tutti i luoghi di formazione trasmettono alle persone in formazione conoscenze in materia di sviluppo sostenibile, con particolare attenzione all'equilibrio tra interessi sociali, ecologici ed economici. | ||||||
| In deroga all'articolo 4 capoverso 1 OLL 5 e secondo le prescrizioni dell'articolo 4a capoverso 1 [1] OLL 5 è ammesso l'impiego di persone in formazione in conformità con il loro stato di formazione per le attività elencate in allegato al piano di formazione. | ||||||
| L'impiego di persone in formazione secondo il capoverso 4 presuppone che dette persone siano formate, istruite e sorvegliate in maniera adeguata al più elevato pericolo d'infortunio; tali precauzioni particolari sono fissate in allegato al piano di formazione sotto forma di misure di accompagnamento riguardanti la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute. | ||||||
| [1] Il rimando è stato adeguato in applicazione dell'art. 12 cpv. 2 della L del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512), con effetto dal 1° apr. 2024 (vedi RU 2024 156). | ||||||
10.
Quanto alla ricostruzione della cifra d'affari sulla base dei coefficienti di maggiorazione degli acquisti, la ricorrente lamenta che la percentuale del 17,6% utilizzata riferita alle sigarette non sarebbe adeguata. Anche tale allegazione è tuttavia rimasta una semplice asserzione, non avendo cercato la ricorrente di provare in che modo il coefficiente applicato dall'autorità inferiore sarebbe stato inappropriato. Come det to in precedenza (cfr. consid. 6.4.2.), essendo divenuto l'uso di tali coefficienti da parte dell'autorità fiscale una prassi consolidata da giu risprudenza e dottrina, lo scrivente Tribunale non ha motivo di rimettere in discussione i medesimi. Inoltre, nella sua decisione, l'AFC ha esposto chiaramente le differenti tappe del suo ragionamento e del suo calcolo e ho mostrato di aver tenuto conto delle specificità dell'as soggettata. Ritenuto quindi che, come detto in precedenza, la tassazione d'ufficio ha un carattere essenzialmente approssimativo e si fonda su presunzioni che possono essere invalidate soltanto da precise prove formali e che la ricorrente ancora una volta non ha sostanziato la sua argomentazione portando elementi atti a dimostrare che la valutazione non è stata compiuta correttamente, essa deve sopportarne le severe conseguenze.
11.
In conclusione, questo Tribunale non può far altro che constatare che la ricorrente non ha saputo provare e indicare chiaramente in che misura la decisione su reclamo resa dall'AFC il 20 agosto 2008 debba essere annullata. Le censure esposte in maniera sommaria e le spiegazioni addotte non permettono di concludere che l'autorità di prima istanza abbia proceduto a torto con la tassazione d'ufficio e abbia
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oltrepassato il suo potere d'apprezzamento nella valutazione dell'imposta dovuta per i periodi fiscali compresi tra il 1° gennaio 2001 e il 31 dicembre 2003. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso deve essere pertanto integralmente respinto con conseguente conferma della decisione impugnata.
12.
In considerazione dell'esito della procedura, giusta l'art. 63 cpv. 1
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RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) Art. 63 |
||||||
| L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. | ||||||
| Nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore ne delle autorità federali, che promuovano il ricorso e soccombano; se l'autorità ricorrente, che soccombe, non è un'autorità federale, le spese processuali le sono addossate in quanto la causa concerna interessi pecuniari di enti o d'istituti autonomi. | ||||||
| Alla parte vincente possono essere addossate solo le spese processuali che abbia cagionato violando le regole di procedura. | ||||||
| L'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali. Stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito. Se sussistono motivi particolari, può rinunciare interamente o in parte a esigere l'anticipo. [1] | ||||||
| La tassa di decisione è stabilita in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Il suo importo oscilla: | ||||||
| da 100 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario; | ||||||
| da 100 a 50 000 franchi nelle altre controversie. [2] | ||||||
| Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla determinazione delle tasse. [3] Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005 [4] sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010 [5] sull'organizzazione delle autorità penali. [6] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). [2] Introdotto dall'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). [3] Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). [4] RS 173.32 [5] RS 173.71 [6] Nuovo testo del per. giusta l'all. n. II 3 della L del 19 mar. 2010 sull'organizzazione delle autorità penali, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3267;FF 2008 7093). | ||||||
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RS 173.320.2 TS-TAF Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) Art. 1 Spese processuali |
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| Le spese del procedimento dinanzi al Tribunale amministrativo federale (Tribunale) comprendono la tassa di giustizia e i disborsi. | ||||||
| La tassa di giustizia copre le spese per la fotocopiatura delle memorie delle parti e gli oneri amministrativi normalmente dovuti per i servizi corrispondenti, quali le spese di personale, di locazione e di materiale, le spese postali, telefoniche e di telefax. | ||||||
| Sono disborsi, in particolare, le spese di traduzione e di assunzione delle prove. Le spese di traduzione non vengono conteggiate se si tratta di traduzioni tra lingue ufficiali. | ||||||
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RS 173.320.2 TS-TAF Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) Art. 4 [1] Tassa di giustizia per le cause con interesse pecuniario |
||||||
| Nelle cause con interesse pecuniario, la tassa di giustizia ammonta a: Valore litigioso in franchi Tassa in franchi 0 - 10 000 200 - 5 000 10 000 - 20 000 500 - 5 000 20 000 - 50 000 1 000 - 5 000 50 000 - 100 000 1 500 - 7 000 100 000 - 200 000 2 000 - 10 000 200 000 - 500 000 3 000 - 14 000 500 000 - 1 000 000 5 000 - 20 000 1 000 000 - 5 000 000 7 000 - 40 000 plus de 5 000 000 15 000 - 50 000 | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del TAF del 20 ago. 2010, in vigore dal 1° apr. 2010 (RU 2010 945). | ||||||
13.
Alla ricorrente non vengono assegnate ripetibili (art. 64 cpv. 1
|
RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) Art. 64 |
||||||
| L'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. | ||||||
| Il dispositivo indica l'ammontare dell'indennità e l'addossa all'ente o all'istituto autonomo, nel cui nome l'autorità inferiore ha deciso, in quanto non possa essere messa a carico di una controparte soccombente. | ||||||
| Se una controparte soccombente ha presentato conclusioni indipendenti, l'indennità può essere messa a suo carico, secondo la propria solvenza. | ||||||
| L'ente o l'istituto autonomo, nel cui nome l'autorità inferiore ha deciso, risponde dell'indennità addossata a una controparte soccombente, in quanto non possa essere riscossa. | ||||||
| Il Consiglio federale disciplina la determinazione delle spese ripetibili. [1] Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005 [2] sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010 [3] sull'organizzazione delle autorità penali. [4] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). [2] RS 173.32 [3] RS 173.71 [4] Nuovo testo del per. giusta l'all. n. II 3 della L del 19 mar. 2010 sull'organizzazione delle autorità penali, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3267;FF 2008 7093). | ||||||
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Per questi
pronuncia:
motivi,
il Tribunale
amministrativo
federale
1.
Per quanto ricevibile, il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali di fr. 1'800.-- sono poste a carico della ricorrente e interamente compensate con l'anticipo spese da lei versato. 3.
Non vengono assegnate ripetibili.
4.
Comunicazione a:
- ricorrente (atto giudiziario),
- autorità inferiore (n. di rif. 298 485 / 5005 / HEI; atto giudiziario).
Il presidente del collegio:
La cancelliera:
Markus Metz
Frida Andreotti
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14 entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e
|
RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) Art. 64 |
||||||
| L'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. | ||||||
| Il dispositivo indica l'ammontare dell'indennità e l'addossa all'ente o all'istituto autonomo, nel cui nome l'autorità inferiore ha deciso, in quanto non possa essere messa a carico di una controparte soccombente. | ||||||
| Se una controparte soccombente ha presentato conclusioni indipendenti, l'indennità può essere messa a suo carico, secondo la propria solvenza. | ||||||
| L'ente o l'istituto autonomo, nel cui nome l'autorità inferiore ha deciso, risponde dell'indennità addossata a una controparte soccombente, in quanto non possa essere riscossa. | ||||||
| Il Consiglio federale disciplina la determinazione delle spese ripetibili. [1] Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005 [2] sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010 [3] sull'organizzazione delle autorità penali. [4] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). [2] RS 173.32 [3] RS 173.71 [4] Nuovo testo del per. giusta l'all. n. II 3 della L del 19 mar. 2010 sull'organizzazione delle autorità penali, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3267;FF 2008 7093). | ||||||
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RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria Art. 42 Atti scritti |
||||||
| Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. | ||||||
| Se un procedimento in materia civile si è svolto in inglese dinanzi all'autorità inferiore, gli atti scritti possono essere redatti in tale lingua. [1] | ||||||
| Nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Qualora il ricorso sia ammissibile soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o un caso particolarmente importante per altri motivi, occorre spiegare perché la causa adempie siffatta condizione. [2] [3] | ||||||
| Se sono in possesso della parte, i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati; se l'atto scritto è diretto contro una decisione, anche questa deve essere allegata. | ||||||
| In caso di trasmissione per via elettronica, la parte o il suo patrocinatore deve munire l'atto scritto di una firma elettronica qualificata secondo la legge del 18 marzo 2016 [4] sulla firma elettronica. Il Tribunale federale determina mediante regolamento: | ||||||
| il formato dell'atto scritto e dei relativi allegati; | ||||||
| le modalità di trasmissione; | ||||||
| le condizioni alle quali può essere richiesta la trasmissione successiva di documenti cartacei in caso di problemi tecnici. [5] | ||||||
| Se mancano la firma della parte o del suo patrocinatore, la procura dello stesso o gli allegati prescritti, o se il patrocinatore non è autorizzato in quanto tale, è fissato un congruo termine per sanare il vizio, con la comminatoria che altrimenti l'atto scritto non sarà preso in considerazione. | ||||||
| Gli atti illeggibili, sconvenienti, incomprensibili, prolissi o non redatti in una lingua ufficiale possono essere del pari rinviati al loro autore affinché li modifichi. | ||||||
| Gli atti scritti dovuti a condotta processuale da querulomane o altrimenti abusiva sono inammissibili. | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra II n. 1 della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e l'applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2023 491; FF 2020 2407). [2] Nuovo testo del per. giusta la cifra I n. 1 della L del 20 giu. 2014 sul condono dell'imposta, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 9; FF 2013 7239). [3] Nuovo testo giusta l'all. n. 1 della L del 28 set. 2012 sull'assistenza amministrativa fiscale, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU 2013 231; FF 2011 5587). [4] RS 943.03 [5] Nuovo testo giusta l'all. cifra II n. 2 della L del 18 mar. 2016 sulla firma elettronica, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4651; FF 2014 913). | ||||||
Data di spedizione:
Pagina 16
Registro di legislazione
AFC 5
AFC 60
Cost 5
Cost 9
LIVA 60
LIVA 112
LIVA 113
LTF 42
LTF 82 e
PA 5
PA 20
PA 48
PA 49
PA 50
PA 52
PA 63
PA 64
TS-TAF 1
TS-TAF 4
all. 5
all. 47
|
RS 412.101.222.13 AFC Ordinanza della SEFRI dal 5 gennaio 2021 sulla formazione professionale di base Agente dei trasporti pubblici con attestato federale di capacità (AFC) Art. 5 |
||||||
| All'inizio e durante la formazione gli operatori forniscono e spiegano alle persone in formazione le prescrizioni e le raccomandazioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute e dell'ambiente, in particolare quelle relative alla comunicazione dei pericoli (simboli di pericolo e di obbligo, pittogrammi). | ||||||
| Dette prescrizioni e raccomandazioni sono fornite in tutti i luoghi di formazione e considerate nelle procedure di qualificazione. | ||||||
| Tutti i luoghi di formazione trasmettono alle persone in formazione conoscenze in materia di sviluppo sostenibile, con particolare attenzione all'equilibrio tra interessi sociali, ecologici ed economici. | ||||||
| In deroga all'articolo 4 capoverso 1 OLL 5 e secondo le prescrizioni dell'articolo 4a capoverso 1 [1] OLL 5 è ammesso l'impiego di persone in formazione in conformità con il loro stato di formazione per le attività elencate in allegato al piano di formazione. | ||||||
| L'impiego di persone in formazione secondo il capoverso 4 presuppone che dette persone siano formate, istruite e sorvegliate in maniera adeguata al più elevato pericolo d'infortunio; tali precauzioni particolari sono fissate in allegato al piano di formazione sotto forma di misure di accompagnamento riguardanti la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute. | ||||||
| [1] Il rimando è stato adeguato in applicazione dell'art. 12 cpv. 2 della L del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512), con effetto dal 1° apr. 2024 (vedi RU 2024 156). | ||||||
|
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 5 Stato di diritto |
||||||
| Il diritto è fondamento e limite dell'attività dello Stato. | ||||||
| L'attività dello Stato deve rispondere al pubblico interesse ed essere proporzionata allo scopo. | ||||||
| Organi dello Stato, autorità e privati agiscono secondo il principio della buona fede. | ||||||
| La Confederazione e i Cantoni rispettano il diritto internazionale. | ||||||
|
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 9 Protezione dall'arbitrio e tutela della buona fede |
||||||
| Ognuno ha diritto d'essere trattato senza arbitrio e secondo il principio della buona fede da parte degli organi dello Stato. | ||||||
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RS 641.20 LIVA Legge federale del 12 giugno 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Legge sull'IVA, LIVA) - Legge sull'IVA Art. 60 Restituzione per riesportazione |
||||||
| L'imposta riscossa sull'importazione è restituita su richiesta se le condizioni per la deduzione dell'imposta precedente conformemente all'articolo 28 non sono date e: | ||||||
| i beni sono riesportati inalterati senza essere stati oggetto di una precedente fornitura a un terzo sul territorio svizzero e senza essere stati utilizzati; oppure | ||||||
| i beni, pur essendo stati utilizzati sul territorio svizzero, sono riesportati in seguito all'annullamento della fornitura; in tal caso, la restituzione è ridotta dell'importo corrispondente all'imposta sulla controprestazione dovuta per l'utilizzazione dei beni o sulla perdita di valore subita in seguito all'utilizzazione, nonché sui tributi doganali all'importazione non restituiti e sui tributi derivanti da leggi federali di natura non doganale. | ||||||
| L'imposta è restituita soltanto se: | ||||||
| la riesportazione avviene nel termine di cinque anni a contare dalla fine dell'anno civile in cui l'imposta è stata riscossa; e | ||||||
| è comprovata l'identità dei beni esportati con quelli importati in precedenza. | ||||||
| In determinati casi la restituzione può essere fatta dipendere da una regolare dichiarazione fatta nel Paese d'importazione. | ||||||
| Le richieste di restituzione devono essere presentate al momento della dichiarazione per il regime d'esportazione. Richieste successive di restituzione possono essere prese in considerazione se sono presentate per scritto all'UDSC entro 60 giorni dall'emissione del documento d'esportazione con il quale i beni sono stati sottoposti al regime d'esportazione (art. 61 LD [1]). | ||||||
| [1] RS 631.0 | ||||||
|
RS 641.20 LIVA Legge federale del 12 giugno 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Legge sull'IVA, LIVA) - Legge sull'IVA Art. 112 Applicazione del diritto anteriore |
||||||
| Fatto salvo l'articolo 113, le disposizioni del diritto anteriore e le loro prescrizioni d'esecuzione rimangono ancora applicabili a tutti i fatti e rapporti di diritto sorti durante la loro validità. La prescrizione continua a essere retta dagli ex articoli 49 e 50. | ||||||
| Il diritto anteriore è applicabile alle prestazioni effettuate prima dell'entrata in vigore della presente legge nonché alle importazioni di beni per i quali il debito d'imposta sull'importazione è sorto prima dell'entrata in vigore della presente legge. | ||||||
| Le prestazioni effettuate parzialmente prima dell'entrata in vigore della presente legge sono imponibili secondo il diritto anteriore. Il nuovo diritto si applica alla parte di prestazioni effettuata dopo la sua entrata in vigore. | ||||||
|
RS 641.20 LIVA Legge federale del 12 giugno 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Legge sull'IVA, LIVA) - Legge sull'IVA Art. 113 Applicazione del nuovo diritto |
||||||
| Per determinare se le condizioni dell'esenzione dall'assoggettamento ai sensi dell'articolo 10 capoverso 2 sono adempite all'entrata in vigore della presente legge, il nuovo diritto si applica alle prestazioni imponibili in virtù della presente legge effettuate nel corso dei 12 mesi precedenti. | ||||||
| Le disposizioni sullo sgravio fiscale successivo di cui all'articolo 32 si applicano anche alle prestazioni per le quali non era dato il diritto alla deduzione dell'imposta precedente prima dell'entrata in vigore del nuovo diritto. | ||||||
| Fatto salvo l'articolo 91, il nuovo diritto procedurale è applicabile a tutti i procedimenti pendenti al momento della sua entrata in vigore. | ||||||
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RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria Art. 42 Atti scritti |
||||||
| Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. | ||||||
| Se un procedimento in materia civile si è svolto in inglese dinanzi all'autorità inferiore, gli atti scritti possono essere redatti in tale lingua. [1] | ||||||
| Nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Qualora il ricorso sia ammissibile soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o un caso particolarmente importante per altri motivi, occorre spiegare perché la causa adempie siffatta condizione. [2] [3] | ||||||
| Se sono in possesso della parte, i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati; se l'atto scritto è diretto contro una decisione, anche questa deve essere allegata. | ||||||
| In caso di trasmissione per via elettronica, la parte o il suo patrocinatore deve munire l'atto scritto di una firma elettronica qualificata secondo la legge del 18 marzo 2016 [4] sulla firma elettronica. Il Tribunale federale determina mediante regolamento: | ||||||
| il formato dell'atto scritto e dei relativi allegati; | ||||||
| le modalità di trasmissione; | ||||||
| le condizioni alle quali può essere richiesta la trasmissione successiva di documenti cartacei in caso di problemi tecnici. [5] | ||||||
| Se mancano la firma della parte o del suo patrocinatore, la procura dello stesso o gli allegati prescritti, o se il patrocinatore non è autorizzato in quanto tale, è fissato un congruo termine per sanare il vizio, con la comminatoria che altrimenti l'atto scritto non sarà preso in considerazione. | ||||||
| Gli atti illeggibili, sconvenienti, incomprensibili, prolissi o non redatti in una lingua ufficiale possono essere del pari rinviati al loro autore affinché li modifichi. | ||||||
| Gli atti scritti dovuti a condotta processuale da querulomane o altrimenti abusiva sono inammissibili. | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra II n. 1 della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e l'applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2023 491; FF 2020 2407). [2] Nuovo testo del per. giusta la cifra I n. 1 della L del 20 giu. 2014 sul condono dell'imposta, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 9; FF 2013 7239). [3] Nuovo testo giusta l'all. n. 1 della L del 28 set. 2012 sull'assistenza amministrativa fiscale, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU 2013 231; FF 2011 5587). [4] RS 943.03 [5] Nuovo testo giusta l'all. cifra II n. 2 della L del 18 mar. 2016 sulla firma elettronica, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4651; FF 2014 913). | ||||||
|
RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) Art. 5 |
||||||
| Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: | ||||||
| la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi; | ||||||
| l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi; | ||||||
| il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi. | ||||||
| Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69). [1] | ||||||
| Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). | ||||||
|
RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) Art. 20 |
||||||
| Un termine computato in giorni, se deve essere notificato alle parti, comincia a decorrere il giorno dopo la notificazione. | ||||||
| Se non deve essere notificato alle parti, esso comincia a decorrere il giorno dopo l'evento che lo fa scattare. | ||||||
| Una notificazione recapitabile soltanto dietro firma del destinatario o di un terzo autorizzato a riceverla è reputata avvenuta al più tardi il settimo giorno dopo il primo tentativo di consegna infruttuoso. [1] | ||||||
| Se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno riconosciuto festivo dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente. È determinante il diritto del Cantone ove ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante. [2] | ||||||
| [1] Introdotto dall'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). [2] Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). | ||||||
|
RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) Art. 48 [1] |
||||||
| Ha diritto di ricorrere chi: | ||||||
| ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo; | ||||||
| è particolarmente toccato dalla decisione impugnata; e | ||||||
| ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa. | ||||||
| Ha inoltre diritto di ricorrere ogni persona, organizzazione o autorità cui un'altra legge federale riconosce tale diritto. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). | ||||||
|
RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) Art. 49 |
||||||
| Il ricorrente può far valere: | ||||||
| la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento; | ||||||
| l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti; | ||||||
| l'inadeguatezza; questa censura non è ammissibile quando un'autorità cantonale ha giudicato come autorità di ricorso. | ||||||
|
RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) Art. 50 [1] |
||||||
| Il ricorso dev'essere depositato entro 30 giorni dalla notificazione della decisione. | ||||||
| Il ricorso per denegata o ritardata giustizia può essere interposto in ogni tempo. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). | ||||||
|
RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) Art. 52 |
||||||
| L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente. | ||||||
| Se il ricorso non soddisfa a questi requisiti o se le conclusioni o i motivi del ricorrente non sono sufficientemente chiari, e il ricorso non sembra manifestamente inammissibile, l'autorità di ricorso assegna al ricorrente un breve termine suppletorio per rimediarvi. | ||||||
| Essa gli assegna questo termine con la comminatoria che, decorrendo infruttuoso, deciderà secondo l'inserto o, qualora manchino le conclusioni, i motivi oppure la firma, non entrerà nel merito del ricorso. | ||||||
|
RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) Art. 63 |
||||||
| L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. | ||||||
| Nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore ne delle autorità federali, che promuovano il ricorso e soccombano; se l'autorità ricorrente, che soccombe, non è un'autorità federale, le spese processuali le sono addossate in quanto la causa concerna interessi pecuniari di enti o d'istituti autonomi. | ||||||
| Alla parte vincente possono essere addossate solo le spese processuali che abbia cagionato violando le regole di procedura. | ||||||
| L'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali. Stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito. Se sussistono motivi particolari, può rinunciare interamente o in parte a esigere l'anticipo. [1] | ||||||
| La tassa di decisione è stabilita in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Il suo importo oscilla: | ||||||
| da 100 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario; | ||||||
| da 100 a 50 000 franchi nelle altre controversie. [2] | ||||||
| Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla determinazione delle tasse. [3] Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005 [4] sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010 [5] sull'organizzazione delle autorità penali. [6] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). [2] Introdotto dall'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). [3] Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). [4] RS 173.32 [5] RS 173.71 [6] Nuovo testo del per. giusta l'all. n. II 3 della L del 19 mar. 2010 sull'organizzazione delle autorità penali, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3267;FF 2008 7093). | ||||||
|
RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) Art. 64 |
||||||
| L'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. | ||||||
| Il dispositivo indica l'ammontare dell'indennità e l'addossa all'ente o all'istituto autonomo, nel cui nome l'autorità inferiore ha deciso, in quanto non possa essere messa a carico di una controparte soccombente. | ||||||
| Se una controparte soccombente ha presentato conclusioni indipendenti, l'indennità può essere messa a suo carico, secondo la propria solvenza. | ||||||
| L'ente o l'istituto autonomo, nel cui nome l'autorità inferiore ha deciso, risponde dell'indennità addossata a una controparte soccombente, in quanto non possa essere riscossa. | ||||||
| Il Consiglio federale disciplina la determinazione delle spese ripetibili. [1] Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005 [2] sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010 [3] sull'organizzazione delle autorità penali. [4] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). [2] RS 173.32 [3] RS 173.71 [4] Nuovo testo del per. giusta l'all. n. II 3 della L del 19 mar. 2010 sull'organizzazione delle autorità penali, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3267;FF 2008 7093). | ||||||
|
RS 173.320.2 TS-TAF Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) Art. 1 Spese processuali |
||||||
| Le spese del procedimento dinanzi al Tribunale amministrativo federale (Tribunale) comprendono la tassa di giustizia e i disborsi. | ||||||
| La tassa di giustizia copre le spese per la fotocopiatura delle memorie delle parti e gli oneri amministrativi normalmente dovuti per i servizi corrispondenti, quali le spese di personale, di locazione e di materiale, le spese postali, telefoniche e di telefax. | ||||||
| Sono disborsi, in particolare, le spese di traduzione e di assunzione delle prove. Le spese di traduzione non vengono conteggiate se si tratta di traduzioni tra lingue ufficiali. | ||||||
|
RS 173.320.2 TS-TAF Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) Art. 4 [1] Tassa di giustizia per le cause con interesse pecuniario |
||||||
| Nelle cause con interesse pecuniario, la tassa di giustizia ammonta a: Valore litigioso in franchi Tassa in franchi 0 - 10 000 200 - 5 000 10 000 - 20 000 500 - 5 000 20 000 - 50 000 1 000 - 5 000 50 000 - 100 000 1 500 - 7 000 100 000 - 200 000 2 000 - 10 000 200 000 - 500 000 3 000 - 14 000 500 000 - 1 000 000 5 000 - 20 000 1 000 000 - 5 000 000 7 000 - 40 000 plus de 5 000 000 15 000 - 50 000 | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del TAF del 20 ago. 2010, in vigore dal 1° apr. 2010 (RU 2010 945). | ||||||
|
RI 0.632.314.891.1 all. Accordo agricolo del 24 giugno 2004 tra la Svizzera e il Libano (all.) Art. 5 |
||||||
| Le Parti si dichiarano disposte, ciascuna nell'ambito della propria politica agricola, a proseguire gli sforzi per una ulteriore liberalizzazione dello scambio di prodotti agricoli. | ||||||
Weitere Urteile ab 2000
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