Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Abteilung I
A-1972/2021
Urteil vom 18. Januar 2023
Richter Maurizio Greppi (Vorsitz),
Richterin Christine Ackermann,
Besetzung
Richterin Claudia Pasqualetto Péquignot,
Gerichtsschreiber Joel Günthardt.
BKW Energie AG,
vertreten durch
Parteien Matthias Kaufmann, Rechtsanwalt,
SwissLegal (Aarau) AG,
Beschwerdeführerin,
gegen
Stilllegungsfonds für Kernanlagen, Entsorgungsfonds für Kernkraftanlagen STENFO,
c/o ATAG Wirtschaftsorganisationen AG,
vertreten durch
Prof. Dr. Beat Stalder, Rechtsanwalt, und/oder
MLaw Tina Marina Heim, Rechtsanwältin,
Wenger Plattner,
Vorinstanz,
Gegenstand Verfügung der Fonds zur Festlegung der voraussichtlichen Höhe der Stilllegungs- und Entsorgungskosten 2017 - 2021.
Sachverhalt:
A.
Die Eigentümer der schweizerischen Kernkraftwerke und anderer Kernanlagen sind verpflichtet, ihre Anlagen nach der endgültigen Ausserbetriebnahme auf eigene Kosten stillzulegen sowie die daraus stammenden radio-aktiven Abfälle zu entsorgen (vgl. Art. 26
SR 732.1 Legge federale del 21 marzo 2003 sull'energia nucleare (LENu) LENu Art. 26 Obblighi di disattivazione - 1 Il proprietario deve disattivare il proprio impianto se: |
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1 | Il proprietario deve disattivare il proprio impianto se: |
a | lo ha messo definitivamente fuori esercizio; |
b | la licenza d'esercizio non è stata rilasciata o è stata revocata o è scaduta secondo l'articolo 68 capoverso 1 lettere a o b e il Dipartimento ordina la disattivazione. |
2 | Il proprietario deve segnatamente: |
a | adempiere le esigenze della sicurezza nucleare interna ed esterna; |
b | trasportare i materiali nucleari in un altro impianto nucleare; |
c | decontaminare le parti radioattive o trattarle come scorie radioattive; |
d | smaltire le scorie radioattive; |
e | sorvegliare l'impianto fino a quando tutte le fonti nucleari di pericolo siano state eliminate. |
SR 732.1 Legge federale del 21 marzo 2003 sull'energia nucleare (LENu) LENu Art. 31 Obbligo di smaltimento - 1 Chiunque gestisce o disattiva un impianto nucleare è tenuto a smaltire, a proprie spese e in modo sicuro, le scorie radioattive provenienti dall'impianto. L'obbligo di smaltimento include anche i lavori di preparazione necessari, quali la ricerca e le indagini geologiche, nonché il tempestivo allestimento di un deposito in strati geologici profondi. |
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1 | Chiunque gestisce o disattiva un impianto nucleare è tenuto a smaltire, a proprie spese e in modo sicuro, le scorie radioattive provenienti dall'impianto. L'obbligo di smaltimento include anche i lavori di preparazione necessari, quali la ricerca e le indagini geologiche, nonché il tempestivo allestimento di un deposito in strati geologici profondi. |
2 | L'obbligo di smaltimento è adempiuto quando: |
a | le scorie sono state trasportate in un deposito in strati geologici profondi e i mezzi finanziari richiesti per la fase di osservazione e per l'eventuale chiusura sono assicurati; |
b | le scorie sono state trasportate in un impianto di smaltimento estero. |
3 | In caso di trasferimento dell'autorizzazione di massima per una centrale nucleare a un nuovo esercente (art. 66 cpv. 2), il vecchio e il nuovo esercente sono tenuti a smaltire le scorie d'esercizio e gli elementi combustibili esausti prodotti fino al trasferimento. |
4 | La società tenuta allo smaltimento può sciogliersi soltanto con il consenso del Dipartimento. |
SR 732.1 Legge federale del 21 marzo 2003 sull'energia nucleare (LENu) LENu Art. 81 Forma giuridica e organizzazione dei fondi - 1 I fondi hanno una propria personalità giuridica. Essi sottostanno alla vigilanza della Confederazione. |
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1 | I fondi hanno una propria personalità giuridica. Essi sottostanno alla vigilanza della Confederazione. |
2 | Il Consiglio federale nomina per ogni fondo una Commissione amministrativa quale organo direttivo. Le commissioni stabiliscono nel singolo caso i contributi ai fondi e le prestazioni di questi ultimi. |
3 | Se necessario, i fondi possono concedersi reciprocamente anticipi o la Confederazione può concedere anticipi ai fondi; detti anticipi sono rimunerati alle condizioni usuali di mercato. |
4 | I fondi sono esonerati da tutte le imposte dirette della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni. |
5 | Il Consiglio federale disciplina i dettagli; stabilisce le basi di calcolo per la riscossione dei contributi e le linee fondamentali della politica d'investimento. Può riunire i fondi. |
SR 732.1 Legge federale del 21 marzo 2003 sull'energia nucleare (LENu) LENu Art. 77 Fondo di disattivazione e fondo di smaltimento - 1 Il fondo di disattivazione garantisce il finanziamento della disattivazione e dello smantellamento di impianti nucleari fuori uso, nonché dello smaltimento delle scorie prodotte in tal modo (costi di disattivazione). |
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1 | Il fondo di disattivazione garantisce il finanziamento della disattivazione e dello smantellamento di impianti nucleari fuori uso, nonché dello smaltimento delle scorie prodotte in tal modo (costi di disattivazione). |
2 | Il fondo di smaltimento garantisce il finanziamento dello smaltimento delle scorie radioattive d'esercizio e degli elementi combustibili esausti dopo la messa fuori esercizio degli impianti nucleari (costi di smaltimento). |
3 | I proprietari degli impianti nucleari versano contributi al fondo di disattivazione e al fondo di smaltimento. Il Consiglio federale può esimere dall'obbligo di contribuzione proprietari di impianti con bassi costi di disattivazione e di smaltimento. |
SR 732.1 Legge federale del 21 marzo 2003 sull'energia nucleare (LENu) LENu Art. 77 Fondo di disattivazione e fondo di smaltimento - 1 Il fondo di disattivazione garantisce il finanziamento della disattivazione e dello smantellamento di impianti nucleari fuori uso, nonché dello smaltimento delle scorie prodotte in tal modo (costi di disattivazione). |
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1 | Il fondo di disattivazione garantisce il finanziamento della disattivazione e dello smantellamento di impianti nucleari fuori uso, nonché dello smaltimento delle scorie prodotte in tal modo (costi di disattivazione). |
2 | Il fondo di smaltimento garantisce il finanziamento dello smaltimento delle scorie radioattive d'esercizio e degli elementi combustibili esausti dopo la messa fuori esercizio degli impianti nucleari (costi di smaltimento). |
3 | I proprietari degli impianti nucleari versano contributi al fondo di disattivazione e al fondo di smaltimento. Il Consiglio federale può esimere dall'obbligo di contribuzione proprietari di impianti con bassi costi di disattivazione e di smaltimento. |
Die Eigentümer der Kernanlagen leisten Beiträge an diese beiden Fonds (Stilllegungsfonds für Kernanlagen und Entsorgungsfonds für Kernkraftwerke, nachfolgend: STENFO; Art. 77 Abs. 3
SR 732.1 Legge federale del 21 marzo 2003 sull'energia nucleare (LENu) LENu Art. 77 Fondo di disattivazione e fondo di smaltimento - 1 Il fondo di disattivazione garantisce il finanziamento della disattivazione e dello smantellamento di impianti nucleari fuori uso, nonché dello smaltimento delle scorie prodotte in tal modo (costi di disattivazione). |
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1 | Il fondo di disattivazione garantisce il finanziamento della disattivazione e dello smantellamento di impianti nucleari fuori uso, nonché dello smaltimento delle scorie prodotte in tal modo (costi di disattivazione). |
2 | Il fondo di smaltimento garantisce il finanziamento dello smaltimento delle scorie radioattive d'esercizio e degli elementi combustibili esausti dopo la messa fuori esercizio degli impianti nucleari (costi di smaltimento). |
3 | I proprietari degli impianti nucleari versano contributi al fondo di disattivazione e al fondo di smaltimento. Il Consiglio federale può esimere dall'obbligo di contribuzione proprietari di impianti con bassi costi di disattivazione e di smaltimento. |
SR 732.17 Ordinanza del 7 dicembre 2007 sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari (Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento, OFDS) - Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento OFDS Art. 7 Durata dell'obbligo di contribuire - 1 L'obbligo di contribuire al Fondo di disattivazione e al Fondo di smaltimento inizia il giorno in cui l'impianto nucleare è messo in servizio. |
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1 | L'obbligo di contribuire al Fondo di disattivazione e al Fondo di smaltimento inizia il giorno in cui l'impianto nucleare è messo in servizio. |
2 | Esso termina nel momento in cui la disattivazione dell'impianto in questione è conclusa (art. 29 cpv. 1 LENu). |
SR 732.17 Ordinanza del 7 dicembre 2007 sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari (Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento, OFDS) - Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento OFDS Art. 8 Periodo determinante per il versamento dei contributi - 1 I contributi devono essere versati nel corso della durata d'esercizio fino alla messa fuori servizio definitiva di una centrale nucleare o di un altro impianto nucleare. È fatto salvo l'obbligo di versare contributi dopo la messa fuori servizio definitiva. |
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1 | I contributi devono essere versati nel corso della durata d'esercizio fino alla messa fuori servizio definitiva di una centrale nucleare o di un altro impianto nucleare. È fatto salvo l'obbligo di versare contributi dopo la messa fuori servizio definitiva. |
2 | Per messa fuori servizio definitiva si intende: |
a | nel caso di una centrale nucleare, l'interruzione definitiva dell'esercizio produttivo; |
b | nel caso di un altro impianto nucleare, l'interruzione definitiva dell'esercizio. |
3 | I calcoli sono fondati su una durata d'esercizio presunta delle centrali nucleari di 50 anni. La Commissione può adeguare la base di calcolo basandosi sul parere dell'IFSN concernente la prova della sicurezza per l'esercizio a lungo termine di cui agli articoli 34 capoverso 4 e 34a dell'ordinanza del 10 dicembre 200416 sull'energia nucleare.17 |
4 | La durata d'esercizio presunta per gli impianti di smaltimento è stabilita nel programma di smaltimento delle scorie. |
SR 732.17 Ordinanza del 7 dicembre 2007 sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari (Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento, OFDS) - Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento OFDS Art. 9c Messa fuori servizio definitiva anticipata - 1 Se una centrale nucleare viene messa fuori servizio definitivamente prima che abbia raggiunto una durata d'esercizio di 50 anni, ai fini degli articoli 8, 8a, 9 e 9a, quale data di messa fuori servizio definitiva viene considerato il momento in cui sarebbe stata raggiunta la durata d'esercizio di 50 anni.29 |
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1 | Se una centrale nucleare viene messa fuori servizio definitivamente prima che abbia raggiunto una durata d'esercizio di 50 anni, ai fini degli articoli 8, 8a, 9 e 9a, quale data di messa fuori servizio definitiva viene considerato il momento in cui sarebbe stata raggiunta la durata d'esercizio di 50 anni.29 |
2 | Se la centrale appartiene a una società anonima che non dispone di attivi sufficienti a garantire il pagamento dei contributi ancora dovuti, il capoverso 1 è applicabile solamente se la società anonima fornisce una corrispondente garanzia dei suoi azionisti. |
SR 732.1 Legge federale del 21 marzo 2003 sull'energia nucleare (LENu) LENu Art. 78 Pretese - 1 Ogni contributore ha nei confronti dei fondi una pretesa per una somma pari ai contributi versati, aumentata del reddito di capitale e diminuita degli oneri. Questa pretesa non può essere alienata, costituita in pegno, pignorata o inclusa nella massa fallimentare. |
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1 | Ogni contributore ha nei confronti dei fondi una pretesa per una somma pari ai contributi versati, aumentata del reddito di capitale e diminuita degli oneri. Questa pretesa non può essere alienata, costituita in pegno, pignorata o inclusa nella massa fallimentare. |
2 | Se la pretesa di un contributore nei confronti di un fondo supera il pagamento effettuato, l'eccedenza gli è rimborsata entro un anno dal conteggio finale. |
3 | Se un impianto nucleare è ripreso da una massa fallimentare, la pretesa nei confronti dei fondi passa al nuovo proprietario; questi versa i contributi che la società fallita deve ai fondi. |
4 | Se dopo la conclusione di una procedura di fallimento la società è radiata dal registro di commercio con il consenso del Dipartimento e l'impianto non è ripreso da un'altra società, i contributi versati sono devoluti ai fondi. I fondi utilizzano queste risorse per finanziare i lavori di disattivazione e di smaltimento dell'impianto interessato. Il Consiglio federale stabilisce l'impiego di eventuali eccedenze. |
SR 732.1 Legge federale del 21 marzo 2003 sull'energia nucleare (LENu) LENu Art. 78 Pretese - 1 Ogni contributore ha nei confronti dei fondi una pretesa per una somma pari ai contributi versati, aumentata del reddito di capitale e diminuita degli oneri. Questa pretesa non può essere alienata, costituita in pegno, pignorata o inclusa nella massa fallimentare. |
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1 | Ogni contributore ha nei confronti dei fondi una pretesa per una somma pari ai contributi versati, aumentata del reddito di capitale e diminuita degli oneri. Questa pretesa non può essere alienata, costituita in pegno, pignorata o inclusa nella massa fallimentare. |
2 | Se la pretesa di un contributore nei confronti di un fondo supera il pagamento effettuato, l'eccedenza gli è rimborsata entro un anno dal conteggio finale. |
3 | Se un impianto nucleare è ripreso da una massa fallimentare, la pretesa nei confronti dei fondi passa al nuovo proprietario; questi versa i contributi che la società fallita deve ai fondi. |
4 | Se dopo la conclusione di una procedura di fallimento la società è radiata dal registro di commercio con il consenso del Dipartimento e l'impianto non è ripreso da un'altra società, i contributi versati sono devoluti ai fondi. I fondi utilizzano queste risorse per finanziare i lavori di disattivazione e di smaltimento dell'impianto interessato. Il Consiglio federale stabilisce l'impiego di eventuali eccedenze. |
SR 732.17 Ordinanza del 7 dicembre 2007 sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari (Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento, OFDS) - Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento OFDS Art. 13a Rimborso - Il capitale accumulato in eccedenza nei Fondi è rimborsato ai proprietari tenuti a versare contributi dopo il conteggio finale secondo l'articolo 78 capoverso 2 LENu. |
Leitendes Organ der beiden Fonds ist die Verwaltungskommission (Art. 81 Abs. 2
SR 732.1 Legge federale del 21 marzo 2003 sull'energia nucleare (LENu) LENu Art. 81 Forma giuridica e organizzazione dei fondi - 1 I fondi hanno una propria personalità giuridica. Essi sottostanno alla vigilanza della Confederazione. |
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1 | I fondi hanno una propria personalità giuridica. Essi sottostanno alla vigilanza della Confederazione. |
2 | Il Consiglio federale nomina per ogni fondo una Commissione amministrativa quale organo direttivo. Le commissioni stabiliscono nel singolo caso i contributi ai fondi e le prestazioni di questi ultimi. |
3 | Se necessario, i fondi possono concedersi reciprocamente anticipi o la Confederazione può concedere anticipi ai fondi; detti anticipi sono rimunerati alle condizioni usuali di mercato. |
4 | I fondi sono esonerati da tutte le imposte dirette della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni. |
5 | Il Consiglio federale disciplina i dettagli; stabilisce le basi di calcolo per la riscossione dei contributi e le linee fondamentali della politica d'investimento. Può riunire i fondi. |
SR 732.17 Ordinanza del 7 dicembre 2007 sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari (Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento, OFDS) - Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento OFDS Art. 20 Organi - Gli organi dei Fondi sono: |
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a | la Commissione; |
b | il comitato della Commissione; |
c | il comitato per gli investimenti; |
d | il comitato per il controllo dei costi; |
e | l'Ufficio; |
f | il Servizio di revisione. |
SR 732.17 Ordinanza del 7 dicembre 2007 sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari (Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento, OFDS) - Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento OFDS Art. 23 - La Commissione svolge in particolare i seguenti compiti: |
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a | stabilisce nel caso specifico le prescrizioni per allestire lo studio sui costi; |
abis | dirige e coordina la verifica dello studio sui costi; |
ater | stabilisce nel caso specifico il prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento; |
b | stabilisce il modello attuariale per il calcolo dei contributi, il piano finanzia-rio e il preventivo per i costi di smaltimento; |
c | stabilisce i contributi dei proprietari ai Fondi; |
d | decide sull'accettazione di titoli, contratti di assicurazione e altre garanzie; |
e | fissa l'ammontare e la scadenza delle somme da esigere dai proprietari; |
f | consente la concessione di anticipi fra i Fondi; |
g | sottopone al DATEC64, a destinazione del Consiglio federale, proposte concernenti gli anticipi della Confederazione; |
h | constata che i proprietari abbiano adempiuto integralmente i loro obblighi; |
i | approva il piano di accantonamento per i costi di smaltimento che precedono la messa fuori servizio definitiva delle centrali nucleari; |
j | esamina i costi di disattivazione, di smaltimento nonché i costi amministrativi, e li addebita ai Fondi; |
k | autorizza il pagamento dei costi di smaltimento che non erano inclusi nella stima dei costi; |
l | fissa l'ammontare e la scadenza delle somme da restituire ai proprietari tenuti a versare contributi conformemente all'articolo 78 capoverso 2 della legge federale del 21 marzo 2003 sull'energia nucleare; |
m | investe gli averi dei Fondi; |
n | emana le direttive relative agli investimenti; |
o | nomina l'Ufficio; |
p | sceglie gli uffici di deposito e nomina i gestori patrimoniali; |
q | nomina i membri del comitato per gli investimenti e del comitato per il controllo dei costi; |
qbis | nomina il membro del comitato della Commissione proposto dai proprietari (art. 21 cpv. 2 lett. b); |
qter | coinvolge specialisti all'occorrenza; |
r | vigila sull'operato dell'Ufficio, del comitato della Commissione e dei comitati nonché dei gruppi di specialisti e dei gruppi di lavoro cui essa ha fatto capo; |
s | fornisce all'Ufficio federale dell'energia (UFE) tutte le informazioni necessarie all'esercizio della vigilanza; |
t | allestisce i rapporti e i conti annuali e sottopone i rapporti annuali al Consiglio federale per approvazione. |
B.
Die VK des STENFO beantragte mit Schreiben vom 20. Dezember 2017 gestützt auf Art. 4 Abs. 5
SR 732.17 Ordinanza del 7 dicembre 2007 sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari (Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento, OFDS) - Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento OFDS Art. 4 Fissazione del prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento - 1 Ogni cinque anni i proprietari di un impianto nucleare tenuti a versare contributi allestiscono uno studio sul prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento (studio sui costi) per il loro impianto, la prima volta al momento della sua entrata in servizio. |
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1 | Ogni cinque anni i proprietari di un impianto nucleare tenuti a versare contributi allestiscono uno studio sul prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento (studio sui costi) per il loro impianto, la prima volta al momento della sua entrata in servizio. |
2 | I costi sono calcolati in base ai piani di disattivazione, al programma di smaltimento delle scorie e alle più recenti conoscenze scientifiche nonché in base ai prezzi in vigore al momento del calcolo. |
2bis | Per il calcolo dei costi deve essere scelta una metodologia che corrisponda allo stato della scienza e della tecnica e consideri i supplementi sui costi per le imprecisioni nelle previsioni, i pericoli e le opportunità, nonché un supplemento di sicurezza generale.5 |
3 | Per il calcolo dei costi di disattivazione e di smaltimento delle centrali nucleari si presume una durata d'esercizio di 50 anni. Sulla base delle informazioni fornite dal proprietario, la Commissione amministrativa del Fondo di disattivazione e del Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari (Commissione) può disporre che sia considerata una diversa presumibile durata d'esercizio. |
4 | Lo studio sui costi è verificato dall'Ispettorato federale della sicurezza nucleare (IFSN) in merito agli aspetti concernenti la sicurezza e da specialisti indipendenti in merito al calcolo dei costi. Questi ultimi verificano, in particolare, se i costi e i supplementi sono stati stimati in modo realistico.6 |
4bis | Sulla base dela verifica di cui al capoverso 4, il comitato per il controllo dei costi elabora un rapporto di verifica sintetico all'attenzione della Commissione. Nel rapporto chiede la fissazione del prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento.7 |
4ter | La Commissione richiede al Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) di esprimere il suo parere sugli studi sui costi e sul rapporto di verifica entro tre mesi.8 |
5 | Sulla base degli studi sui costi, della verifica di cui al capoverso 4 e del rapporto di verifica e tenuto conto del parere del DATEC, la Commissione stabilisce il prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento per ogni impianto nucleare.9 |
C.
Mit Verfügung vom 12. April 2018 entschied das UVEK gestützt auf Art. 29a Abs. 2 Bst. c
SR 732.17 Ordinanza del 7 dicembre 2007 sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari (Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento, OFDS) - Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento OFDS Art. 29a Competenze - 1 Il Consiglio federale ha le seguenti competenze: |
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1 | Il Consiglio federale ha le seguenti competenze: |
a | nomina i membri della Commissione e il suo presidente nonché il suo vicepresidente; |
b | nomina il Servizio di revisione; |
c | approva i rapporti annuali; |
d | dà lo scarico alla Commissione; |
e | se constata anomalie, può segnatamente revocare o sostituire membri della Commissione nonché il Servizio di revisione. |
2 | Il DATEC ha le seguenti competenze: |
a | emana un regolamento sull'organizzazione dei Fondi, i principi e gli obiettivi degli investimenti patrimoniali nonché le relative condizioni; |
bec | ... |
d | su proposta della Commissione, definisce il profilo dei requisiti per i membri della Commissione, i presidenti del comitato per gli investimenti e del comitato per il controllo dei costi e per i rispettivi membri, nonché per il membro di cui all'articolo 23 lettera qbis. |
3 | L'UFE è competente per la preparazione e l'esecuzione delle decisioni del Consiglio federale e del DATEC. |
D.
Gegen diese Verfügung des UVEK erhoben die Axpo Power AG, die BKW Energie AG, die Kernkraftwerk Gösgen-Däniken AG, die Kernkraftwerk Leibstadt AG und die Zwilag Zwischenlager Würenlingen AG (nachfolgend: Betreiberinnen) mit Eingabe vom 9. Mai 2018 Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht. Das Bundesverwaltungsgericht beschränkte das Verfahren einstweilen auf die Frage der Zuständigkeit zur Festlegung der voraussichtlichen Höhe der Stilllegungs- und Entsorgungskosten und erkannte mit Zwischenentscheid vom 20. Marz 2019 (BVGer A-2743/2018), dass das UVEK zum Erlass der angefochtenen Verfügung zuständig sei.
E.
Mit Urteil vom 6. Februar 2020 (BGer 2C_440/2019) hiess das Bundesgericht eine seitens der Betreiberinnen gegen den Zwischenentscheid des Bundesverwaltungsgerichts erhobene Beschwerde gut, hob den Zwischenentscheid auf und überwies die Angelegenheit zur Festsetzung der voraussichtlichen Höhe der Stilllegungs- und Entsorgungskosten für die Veranlagungsperiode 2017 - 2021 an die VK des STENFO. Das Bundesgericht erwog, die in Art. 29a Abs. 2 Bst. c
SR 732.17 Ordinanza del 7 dicembre 2007 sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari (Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento, OFDS) - Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento OFDS Art. 29a Competenze - 1 Il Consiglio federale ha le seguenti competenze: |
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1 | Il Consiglio federale ha le seguenti competenze: |
a | nomina i membri della Commissione e il suo presidente nonché il suo vicepresidente; |
b | nomina il Servizio di revisione; |
c | approva i rapporti annuali; |
d | dà lo scarico alla Commissione; |
e | se constata anomalie, può segnatamente revocare o sostituire membri della Commissione nonché il Servizio di revisione. |
2 | Il DATEC ha le seguenti competenze: |
a | emana un regolamento sull'organizzazione dei Fondi, i principi e gli obiettivi degli investimenti patrimoniali nonché le relative condizioni; |
bec | ... |
d | su proposta della Commissione, definisce il profilo dei requisiti per i membri della Commissione, i presidenti del comitato per gli investimenti e del comitato per il controllo dei costi e per i rispettivi membri, nonché per il membro di cui all'articolo 23 lettera qbis. |
3 | L'UFE è competente per la preparazione e l'esecuzione delle decisioni del Consiglio federale e del DATEC. |
F.
Der Kostenausschuss des STENFO behandelte das Geschäft an seinen Sitzungen vom 21. August 2020 und 23. Oktober 2020. Er beantragte der VK die Stilllegungskosten neu auf 3'779 Mio. Fr. (wie auch das UVEK in der aufgehobenen Verfügung) bzw. die Entsorgungskosten auf 19'751 Mio. Fr. (Berücksichtigung Kombilager mit 40%-Chance und Abgeltungen 50%-Chance) festzulegen. Die VK des STENFO beriet das Geschäft anlässlich ihrer Sitzung vom 2. Dezember 2020. Anschliessend gewährte sie der BKW Energie AG das rechtliche Gehör.
G.
Mit Verfügung vom 10. März 2021 legte die VK des STENFO die voraussichtliche Höhe der Stilllegungskosten auf insgesamt Fr. 3'779 Mio. Fr. sowie die voraussichtliche Höhe der Entsorgungskosten für alle Kernkraftwerke auf 20'077 Mio. Fr. fest. Gleichzeitig setzte sie die Jahresbeiträge für das Kernkraftwerk Mühleberg für die Jahre 2017 - 2019 sowie für die Jahre 2020 - 2021 fest.
H.
Gegen diese Verfügung der VK des STENFO (nachfolgend: die VK der Vorinstanz bzw. die Vorinstanz) erhebt die BKW Energie AG (nachfolgend: Beschwerdeführerin) mit Eingabe vom 26. April 2021 Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht und verlangt deren Aufhebung.
Sie stellt den kassatorischen Hauptantrag, die Angelegenheit sei an die VK der Fonds zurückzuweisen und die voraussichtliche Höhe der Stilllegungskosten für alle Kernanlagen sei als Grundlage für die Veranlagung ihrer Beiträge 2020 und 2021 an den Stilllegungsfonds für Kernanlagen durch die VK gesamthaft höchstens auf 3'733 Mio. Fr. (anstatt 3'779 Mio. Fr. gemäss der angefochtenen Verfügung) festzulegen. Die voraussichtliche Höhe der künftigen Entsorgungskosten ab 2016 für alle Kernanlagen sei als Grundlage für die Veranlagung der Beiträge 2020 und 2021 der Beschwerdeführerin an den Entsorgungsfonds für Kernkraftwerke durch die VK gesamthaft höchstens auf 14'161 Mio. Fr. (anstatt 14'487 Mio. Fr. gemäss der angefochtenen Verfügung) festzulegen.
Mit ihrem kassatorischen Eventualantrag verlangt sie, die voraussichtliche Höhe der Stilllegungskosten für alle Kernanlagen sei als Grundlage für die Veranlagung der Beiträge 2017 - 2021 der Beschwerdeführerin an den Stilllegungsfonds für Kernanlagen durch die VK gesamthaft höchstens auf 3'549 Mio. Fr. (anstatt 3'779 Mio. Fr. gemäss der angefochtenen Verfügung) festzulegen. Die voraussichtliche Höhe der künftigen Entsorgungskosten ab 2016 für alle Kernanlagen sei als Grundlage für die Veranlagung der Beiträge 2017 - 2021 der Beschwerdeführerin an den Entsorgungsfonds für Kernkraftwerke durch die VK gesamthaft höchstens auf 13'672 Mio. Fr. (anstatt 14'487 Mio. Fr. gemäss der angefochtenen Verfügung) festzulegen.
Eventualiter zum Haupt- und Eventualantrag stellt die Beschwerdeführerin jeweils entsprechende reformatorische Anträge. Allfällige Verfahrenskosten sowie die Parteientschädigung seien dem UVEK aufzuerlegen.
I.
Die Vorinstanz beantragt mit Vernehmlassung vom 12. Juli 2021 die Abweisung der Beschwerde.
J.
Die Beschwerdeführerin hält in ihren Schlussbemerkungen vom 22. September 2021 an ihren Anträgen und Vorbringen fest.
K.
Mit instruktionsrichterlicher Verfügung vom 28. September 2021 wurden die Verfahrensakten des bundesverwaltungsgerichtlichen Verfahrens A-2743/2018 sowie die im bundesgerichtlichen Verfahren 2C_440/2019 ergangenen und im genannten Dossier abgelegten Rechtsschriften beigezogen.
L.
Die Vorinstanz bekräftigt mit unaufgeforderter Eingabe vom 7. Oktober 2021 ihre bisherigen Ausführungen.
M.
Am 16. November 2021 legt die Beschwerdeführerin den ungeprüften Mantelbericht zur Kostenstudie 2021 (nachfolgend: KS unter Angabe des entsprechenden Jahres, z.B. KS 21) ins Recht und stellt verschiedene Anträge. In prozessualer Hinsicht begehrt sie bei Ablehnung des Hauptantrags, das Verfahren sei zu sistieren, bis die Ergebnisse der Prüfung der KS 21 vorlägen.
N.
Mit Eingabe vom 20. Dezember 2021 beantragt die Vorinstanz, der Mantelbericht zur KS 21 sei nicht zu den Verfahrensakten zu nehmen und es sei von einer Sistierung abzusehen.
O.
Mit Zwischenverfügung vom 27. Dezember 2021 nimmt das Bundesverwaltungsgericht den Mantelbericht zur KS 21 zu den Akten und lehnt den Sistierungsantrag vorläufig ab.
P.
Mit unaufgeforderter Eingabe vom 4. Februar 2022 macht die Vorinstanz ergänzende Ausführungen zur Streitsache. Die Beschwerdeführerin nimmt dazu mit unaufgefordertem Schreiben vom 28. Februar 2022 Stellung.
Q.
Mit instruktionsrichterlicher Verfügung vom 16. Juni 2022 wurde die Beschwerdeführerin ersucht, den Stilllegungsplan 2011, dessen Genehmigung und die dazugehörigen Vorgaben des UVEK bzw. des Bundesamts für Energie BFE sowie allfällige aktuellere Stilllegungspläne (inkl. deren Genehmigung und die dazugehörigen Vorgaben) einzureichen.
R.
Innert erstreckter Frist reichte die Beschwerdeführerin am 15. Juli 2022 u.a. eine Stellungnahme samt den Stilllegungsplänen 2011 und 2016 (inkl. deren Genehmigung und die dazugehörigen Vorgaben) ein.
S.
Auf die weiteren Vorbringen der Parteien und die sich bei den Akten befindlichen Dokumente wird - soweit entscheidrelevant - in den nachfolgenden Erwägungen eingegangen.
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
1.1 Das Bundesverwaltungsgericht beurteilt laut Art. 31
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 31 Principio - Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 196819 sulla procedura amministrativa (PA). |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 5 - 1 Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
|
1 | Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
a | la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi; |
b | l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi; |
c | il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi. |
2 | Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69).24 |
3 | Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni. |
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 32 Eccezioni - 1 Il ricorso è inammissibile contro: |
|
1 | Il ricorso è inammissibile contro: |
a | le decisioni in materia di sicurezza interna o esterna del Paese, neutralità, protezione diplomatica e altri affari esteri, in quanto il diritto internazionale pubblico non conferisca un diritto al giudizio da parte di un tribunale; |
b | le decisioni in materia di diritto di voto dei cittadini nonché di elezioni e votazioni popolari; |
c | le decisioni in materia di salario al merito del personale federale, in quanto non concernano la parità dei sessi; |
d | ... |
e | le decisioni nel settore dell'energia nucleare concernenti: |
e1 | le autorizzazioni di massima per impianti nucleari, |
e2 | l'approvazione del programma di smaltimento, |
e3 | la chiusura di depositi geologici in profondità, |
e4 | la prova dello smaltimento; |
f | le decisioni in materia di rilascio o estensione di concessioni di infrastrutture ferroviarie; |
g | le decisioni dell'autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva; |
h | le decisioni in materia di rilascio di concessioni per case da gioco; |
i | le decisioni in materia di rilascio, modifica o rinnovo della concessione della Società svizzera di radiotelevisione (SSR); |
j | le decisioni in materia di diritto ai sussidi di una scuola universitaria o di un altro istituto accademico. |
2 | Il ricorso è inoltre inammissibile contro: |
a | le decisioni che, in virtù di un'altra legge federale, possono essere impugnate mediante opposizione o ricorso dinanzi a un'autorità ai sensi dell'articolo 33 lettere c-f; |
b | le decisioni che, in virtù di un'altra legge federale, possono essere impugnate mediante ricorso dinanzi a un'autorità cantonale. |
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 33 Autorità inferiori - Il ricorso è ammissibile contro le decisioni: |
|
a | del Consiglio federale e degli organi dell'Assemblea federale in materia di rapporti di lavoro del personale federale, compreso il rifiuto dell'autorizzazione a procedere penalmente; |
b | del Consiglio federale concernenti: |
b1 | la destituzione di un membro del Consiglio della banca o della direzione generale o di un loro supplente secondo la legge del 3 ottobre 200325 sulla Banca nazionale, |
b10 | la revoca di un membro del consiglio d'amministrazione del Servizio svizzero di assegnazione delle tracce o l'approvazione della risoluzione del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio d'amministrazione secondo la legge federale del 20 dicembre 195743 sulle ferrovie; |
b2 | la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 22 giugno 200726 sulla vigilanza dei mercati finanziari, |
b3 | il blocco di valori patrimoniali secondo la legge del 18 dicembre 201528 sui valori patrimoniali di provenienza illecita, |
b4 | il divieto di determinate attività secondo la LAIn30, |
b4bis | il divieto di organizzazioni secondo la LAIn, |
b5 | la revoca di un membro del Consiglio d'istituto dell'Istituto federale di metrologia secondo la legge federale del 17 giugno 201133 sull'Istituto federale di metrologia, |
b6 | la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di sorveglianza dei revisori o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 16 dicembre 200535 sui revisori, |
b7 | la revoca di un membro del Consiglio dell'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici secondo la legge del 15 dicembre 200037 sugli agenti terapeutici, |
b8 | la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'istituto secondo la legge del 16 giugno 201739 sui fondi di compensazione, |
b9 | la revoca di un membro del consiglio d'Istituto dell'Istituto svizzero di diritto comparato secondo la legge federale del 28 settembre 201841 sull'Istituto svizzero di diritto comparato, |
c | del Tribunale penale federale in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale; |
cbis | del Tribunale federale dei brevetti in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale; |
cquater | del procuratore generale della Confederazione in materia di rapporti di lavoro dei procuratori pubblici federali da lui nominati e del personale del Ministero pubblico della Confederazione; |
cquinquies | dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione in materia di rapporti di lavoro del personale della sua segreteria; |
cter | dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione in materia di rapporti di lavoro dei membri del Ministero pubblico della Confederazione eletti dall'Assemblea federale plenaria; |
d | della Cancelleria federale, dei dipartimenti e dei servizi dell'Amministrazione federale loro subordinati o aggregati amministrativamente; |
e | degli stabilimenti e delle aziende della Confederazione; |
f | delle commissioni federali; |
g | dei tribunali arbitrali costituiti in virtù di contratti di diritto pubblico sottoscritti dalla Confederazione, dai suoi stabilimenti o dalle sue aziende; |
h | delle autorità o organizzazioni indipendenti dall'Amministrazione federale che decidono nell'adempimento di compiti di diritto pubblico loro affidati dalla Confederazione; |
i | delle autorità cantonali, in quanto una legge federale preveda che le loro decisioni sono impugnabili mediante ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale. |
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 37 Principio - La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA56, in quanto la presente legge non disponga altrimenti. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 7 - 1 L'autorità esamina d'ufficio la sua competenza. |
|
1 | L'autorità esamina d'ufficio la sua competenza. |
2 | La competenza non può essere pattuita tra l'autorità e la parte. |
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 37 Principio - La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA56, in quanto la presente legge non disponga altrimenti. |
1.2 Beim angefochtenen Entscheid vom 10. März 2021 handelt es sich um eine Endverfügung i.S.v. Art. 5
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 5 - 1 Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
|
1 | Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
a | la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi; |
b | l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi; |
c | il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi. |
2 | Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69).24 |
3 | Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni. |
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 33 Autorità inferiori - Il ricorso è ammissibile contro le decisioni: |
|
a | del Consiglio federale e degli organi dell'Assemblea federale in materia di rapporti di lavoro del personale federale, compreso il rifiuto dell'autorizzazione a procedere penalmente; |
b | del Consiglio federale concernenti: |
b1 | la destituzione di un membro del Consiglio della banca o della direzione generale o di un loro supplente secondo la legge del 3 ottobre 200325 sulla Banca nazionale, |
b10 | la revoca di un membro del consiglio d'amministrazione del Servizio svizzero di assegnazione delle tracce o l'approvazione della risoluzione del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio d'amministrazione secondo la legge federale del 20 dicembre 195743 sulle ferrovie; |
b2 | la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 22 giugno 200726 sulla vigilanza dei mercati finanziari, |
b3 | il blocco di valori patrimoniali secondo la legge del 18 dicembre 201528 sui valori patrimoniali di provenienza illecita, |
b4 | il divieto di determinate attività secondo la LAIn30, |
b4bis | il divieto di organizzazioni secondo la LAIn, |
b5 | la revoca di un membro del Consiglio d'istituto dell'Istituto federale di metrologia secondo la legge federale del 17 giugno 201133 sull'Istituto federale di metrologia, |
b6 | la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di sorveglianza dei revisori o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 16 dicembre 200535 sui revisori, |
b7 | la revoca di un membro del Consiglio dell'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici secondo la legge del 15 dicembre 200037 sugli agenti terapeutici, |
b8 | la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'istituto secondo la legge del 16 giugno 201739 sui fondi di compensazione, |
b9 | la revoca di un membro del consiglio d'Istituto dell'Istituto svizzero di diritto comparato secondo la legge federale del 28 settembre 201841 sull'Istituto svizzero di diritto comparato, |
c | del Tribunale penale federale in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale; |
cbis | del Tribunale federale dei brevetti in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale; |
cquater | del procuratore generale della Confederazione in materia di rapporti di lavoro dei procuratori pubblici federali da lui nominati e del personale del Ministero pubblico della Confederazione; |
cquinquies | dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione in materia di rapporti di lavoro del personale della sua segreteria; |
cter | dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione in materia di rapporti di lavoro dei membri del Ministero pubblico della Confederazione eletti dall'Assemblea federale plenaria; |
d | della Cancelleria federale, dei dipartimenti e dei servizi dell'Amministrazione federale loro subordinati o aggregati amministrativamente; |
e | degli stabilimenti e delle aziende della Confederazione; |
f | delle commissioni federali; |
g | dei tribunali arbitrali costituiti in virtù di contratti di diritto pubblico sottoscritti dalla Confederazione, dai suoi stabilimenti o dalle sue aziende; |
h | delle autorità o organizzazioni indipendenti dall'Amministrazione federale che decidono nell'adempimento di compiti di diritto pubblico loro affidati dalla Confederazione; |
i | delle autorità cantonali, in quanto una legge federale preveda che le loro decisioni sono impugnabili mediante ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale. |
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 32 Eccezioni - 1 Il ricorso è inammissibile contro: |
|
1 | Il ricorso è inammissibile contro: |
a | le decisioni in materia di sicurezza interna o esterna del Paese, neutralità, protezione diplomatica e altri affari esteri, in quanto il diritto internazionale pubblico non conferisca un diritto al giudizio da parte di un tribunale; |
b | le decisioni in materia di diritto di voto dei cittadini nonché di elezioni e votazioni popolari; |
c | le decisioni in materia di salario al merito del personale federale, in quanto non concernano la parità dei sessi; |
d | ... |
e | le decisioni nel settore dell'energia nucleare concernenti: |
e1 | le autorizzazioni di massima per impianti nucleari, |
e2 | l'approvazione del programma di smaltimento, |
e3 | la chiusura di depositi geologici in profondità, |
e4 | la prova dello smaltimento; |
f | le decisioni in materia di rilascio o estensione di concessioni di infrastrutture ferroviarie; |
g | le decisioni dell'autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva; |
h | le decisioni in materia di rilascio di concessioni per case da gioco; |
i | le decisioni in materia di rilascio, modifica o rinnovo della concessione della Società svizzera di radiotelevisione (SSR); |
j | le decisioni in materia di diritto ai sussidi di una scuola universitaria o di un altro istituto accademico. |
2 | Il ricorso è inoltre inammissibile contro: |
a | le decisioni che, in virtù di un'altra legge federale, possono essere impugnate mediante opposizione o ricorso dinanzi a un'autorità ai sensi dell'articolo 33 lettere c-f; |
b | le decisioni che, in virtù di un'altra legge federale, possono essere impugnate mediante ricorso dinanzi a un'autorità cantonale. |
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 31 Principio - Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 196819 sulla procedura amministrativa (PA). |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 44 - La decisione soggiace a ricorso. |
SR 732.17 Ordinanza del 7 dicembre 2007 sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari (Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento, OFDS) - Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento OFDS Art. 31 Rimedi giuridici - La procedura per l'emanazione e l'impugnazione di decisioni del Fondo è disciplinata dalla legislazione in materia di procedura amministrativa e di amministrazione della giustizia federali. |
1.3 Die Beschwerdeführerin hat sich am vorinstanzlichen Verfahren beteiligt und ist als Adressatin der angefochtenen Verfügung sowohl formell als auch materiell beschwert, weshalb sie zur Beschwerde legitimiert ist (vgl. Art. 48 Abs. 1
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 48 - 1 Ha diritto di ricorrere chi: |
|
1 | Ha diritto di ricorrere chi: |
a | ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo; |
b | è particolarmente toccato dalla decisione impugnata; e |
c | ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa. |
2 | Ha inoltre diritto di ricorrere ogni persona, organizzazione o autorità cui un'altra legge federale riconosce tale diritto. |
1.4
1.4.1 Mit Eingabe vom 16. November 2021 legt die Beschwerdeführerin den Mantelbericht zur ungeprüften KS 21 ins Recht. Sie stellt u.a. den Antrag, dieser sei bei der weiteren Behandlung der Beschwerde bzw. bei Behandlung des Eventualantrags als neuer, entscheidungsrelevanter Sachverhaltsumstand zu berücksichtigen bzw. als massgebende aktuelle Kostenbasis für die Festlegung der voraussichtlichen Kosten zugrunde zu legen. Die Erkenntnisse der KS 21 seien gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung bei dem im vorliegenden Verfahren zu fällenden Urteil als Element des massgebenden aktuellen Sachverhalts im Zeitpunkt des Urteils zu berücksichtigen.
1.4.2 Die Vorinstanz erwidert, dass die Voraussetzungen für die Berücksichtigung der ungeprüften KS 21 nicht erfüllt seien. Der Mantelbericht zur KS 21 fasse die wichtigsten Resultate der Kostenermittlung durch die Eigentümer der Schweizer Kernanlagen im Hinblick auf die Veranlagungsperiode 2022 - 2026 zusammen. Für die Beurteilung der vorliegenden Sache, nämlich der Festlegung der Gesamtkosten für die Veranlagungsperiode 2017 - 2021, sei der Mantelbericht zur KS 21 hingegen nicht massgebend und liege damit ausserhalb des Streitgegenstandes.
1.4.3 Streitgegenstand des Beschwerdeverfahrens ist grundsätzlich einzig das Rechtsverhältnis, das Gegenstand des angefochtenen Entscheides bildet oder bei richtiger Rechtsanwendung hätte bilden sollen, soweit es nach Massgabe der Beschwerdebegehren im Streit liegt. Der Entscheid der unteren Instanz (Anfechtungsobjekt) bildet somit den Rahmen, der den möglichen Umfang des Streitgegenstandes begrenzt: Gegenstände, über welche die vorinstanzliche Behörde nicht entschieden hat und nicht zu entscheiden hatte, darf die Beschwerdeinstanz grundsätzlich nicht beurteilen, da sie ansonsten in die funktionelle Zuständigkeit der Vorinstanz eingreifen würde. Insoweit ist auf die Beschwerde nicht einzutreten (Urteile des BVGer A-6003/2019 vom 18. November 2020 E. 1.5.1, A-6108/2016 vom 28. März 2018 E. 1.3 und A-5157/2017 vom 5. Februar 2018 E. 2.1 m.H.).
1.4.4 Ob in einem Verfahren die Erhebung einer neuen Rüge zulässig ist oder nicht, ist im Allgemeinen jedoch keine Frage der Abgrenzung des Streitgegenstands, sondern des Novenrechts, welches in Art. 32
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 32 - 1 Prima di decidere, l'autorità apprezza tutte le allegazioni rilevanti prodotte dalla parte in tempo utile. |
|
1 | Prima di decidere, l'autorità apprezza tutte le allegazioni rilevanti prodotte dalla parte in tempo utile. |
2 | Essa può tener conto delle allegazioni tardive che sembrino decisive. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 52 - 1 L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente. |
|
1 | L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente. |
2 | Se il ricorso non soddisfa a questi requisiti o se le conclusioni o i motivi del ricorrente non sono sufficientemente chiari, e il ricorso non sembra manifestamente inammissibile, l'autorità di ricorso assegna al ricorrente un breve termine suppletorio per rimediarvi. |
3 | Essa gli assegna questo termine con la comminatoria che, decorrendo infruttuoso, deciderà secondo l'inserto o, qualora manchino le conclusioni, i motivi oppure la firma, non entrerà nel merito del ricorso. |
1.4.5 Vorliegend macht die Beschwerdeführerin geltend, dass die KS 21 bei Abweisung des Hauptantrags als massgebende aktuelle Kostenbasis für die Festlegung der voraussichtlichen Kosten für die Jahre 2017 - 2021 zugrunde zu legen sei. Sie stellt jedoch nicht den Antrag, das Verfahren auf zukünftige Jahre zu erweitern. Folglich bewegt sich die erst im Lauf des Beschwerdeverfahrens vorgebrachte Rüge nicht ausserhalb des Streitgegenstands, da sie sich immer noch auf dasselbe Rechtsverhältnis bezieht. Es handelt sich beim Mantelbericht zur KS 21 um ein zulässiges tatsächliches echtes Novum, weshalb die entsprechende Rüge zu beurteilen sein wird (vgl. E.4 hiernach). Der Antrag der Vorinstanz, der Mantelbericht zur KS 21 sei nicht zu den Akten zu nehmen, wurde im Übrigen bereits mit instruktionsrichterlicher Verfügung vom 27. Dezember 2021 abgewiesen.
1.5 Auf die im Übrigen frist- und formgerecht eingereichte Beschwerde (vgl. Art. 50 Abs. 1
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 50 - 1 Il ricorso dev'essere depositato entro 30 giorni dalla notificazione della decisione. |
|
1 | Il ricorso dev'essere depositato entro 30 giorni dalla notificazione della decisione. |
2 | Il ricorso per denegata o ritardata giustizia può essere interposto in ogni tempo. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 52 - 1 L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente. |
|
1 | L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente. |
2 | Se il ricorso non soddisfa a questi requisiti o se le conclusioni o i motivi del ricorrente non sono sufficientemente chiari, e il ricorso non sembra manifestamente inammissibile, l'autorità di ricorso assegna al ricorrente un breve termine suppletorio per rimediarvi. |
3 | Essa gli assegna questo termine con la comminatoria che, decorrendo infruttuoso, deciderà secondo l'inserto o, qualora manchino le conclusioni, i motivi oppure la firma, non entrerà nel merito del ricorso. |
2.
Das Bundesverwaltungsgericht entscheidet grundsätzlich mit uneingeschränkter Kognition. Es überprüft die angefochtene Verfügung auf Rechtsverletzungen - einschliesslich unrichtiger oder unvollständiger Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts und Rechtsfehler bei der Ermessensausübung - sowie auf Angemessenheit hin (Art. 49
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 49 - Il ricorrente può far valere: |
|
a | la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento; |
b | l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti; |
c | l'inadeguatezza; questa censura non è ammissibile quando un'autorità cantonale ha giudicato come autorità di ricorso. |
3.
Eingangs ist auf das während des laufenden Beschwerdeverfahrens ins Recht gelegte Beweismittel, den Mantelbericht zur KS 21, einzugehen (E.4 hiernach). Als nächstes sind die Vorbemerkungen zur Funktionsweise der Fonds zu behandeln (E. 5 hiernach). Danach ist der Hauptantrag bezüglich der Rechtsnatur des Beschlusses vom 7. Dezember 2017 der VK der Vorinstanz zu prüfen (E. 6 hiernach). Abschliessend ist der Eventualantrag bezüglich der Stilllegungs- (Vorgaben zum Rückbau; E. 7 hiernach) und Entsorgungskosten zu beurteilen (Chance einer Kombilagerlösung; E. 8 ff. hiernach).
4.
Die Beschwerdeführerin legt mit Eingabe vom 16. November 2021 den anfangs Oktober 2021 veröffentlichten und der Vorinstanz zugestellten Mantelbericht zur ungeprüften KS 21 ins Recht. Somit ist darauf einzugehen, ob auf diesen abzustellen ist.
4.1
4.1.1 Die Beschwerdeführerin bringt im Wesentlichen vor, dass die Erkenntnisse der KS 21 gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung bei dem im vorliegenden Verfahren zu fällenden Urteil als Element des massgebenden aktuellen Sachverhalts im Zeitpunkt des Urteils zu berücksichtigen seien. Sie sei sich bewusst, dass die vorliegende KS 21 gemäss Art. 4 Abs. 4
SR 732.17 Ordinanza del 7 dicembre 2007 sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari (Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento, OFDS) - Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento OFDS Art. 4 Fissazione del prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento - 1 Ogni cinque anni i proprietari di un impianto nucleare tenuti a versare contributi allestiscono uno studio sul prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento (studio sui costi) per il loro impianto, la prima volta al momento della sua entrata in servizio. |
|
1 | Ogni cinque anni i proprietari di un impianto nucleare tenuti a versare contributi allestiscono uno studio sul prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento (studio sui costi) per il loro impianto, la prima volta al momento della sua entrata in servizio. |
2 | I costi sono calcolati in base ai piani di disattivazione, al programma di smaltimento delle scorie e alle più recenti conoscenze scientifiche nonché in base ai prezzi in vigore al momento del calcolo. |
2bis | Per il calcolo dei costi deve essere scelta una metodologia che corrisponda allo stato della scienza e della tecnica e consideri i supplementi sui costi per le imprecisioni nelle previsioni, i pericoli e le opportunità, nonché un supplemento di sicurezza generale.5 |
3 | Per il calcolo dei costi di disattivazione e di smaltimento delle centrali nucleari si presume una durata d'esercizio di 50 anni. Sulla base delle informazioni fornite dal proprietario, la Commissione amministrativa del Fondo di disattivazione e del Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari (Commissione) può disporre che sia considerata una diversa presumibile durata d'esercizio. |
4 | Lo studio sui costi è verificato dall'Ispettorato federale della sicurezza nucleare (IFSN) in merito agli aspetti concernenti la sicurezza e da specialisti indipendenti in merito al calcolo dei costi. Questi ultimi verificano, in particolare, se i costi e i supplementi sono stati stimati in modo realistico.6 |
4bis | Sulla base dela verifica di cui al capoverso 4, il comitato per il controllo dei costi elabora un rapporto di verifica sintetico all'attenzione della Commissione. Nel rapporto chiede la fissazione del prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento.7 |
4ter | La Commissione richiede al Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) di esprimere il suo parere sugli studi sui costi e sul rapporto di verifica entro tre mesi.8 |
5 | Sulla base degli studi sui costi, della verifica di cui al capoverso 4 e del rapporto di verifica e tenuto conto del parere del DATEC, la Commissione stabilisce il prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento per ogni impianto nucleare.9 |
4.1.2 Mit Stellungnahme vom 20. Dezember 2021 äussert sich die Vorinstanz dahingehend, dass die KS 16 die Grundlage für die Jahresbeiträge 2017 - 2021 bilde, während die dannzumal geprüfte KS 21 erst als Grundlage für die Jahresbeiträge 2022 - 2026 tauge. Die jeweiligen Veranlagungsperioden seien rechnerisch in sich abgeschlossen. Die Beiträge innerhalb einer Veranlagungsperiode würden auf der zu Beginn der Veranlagungsperiode zu erstellenden Kostenstudie basieren. Zurzeit sei die Überprüfung der KS 21 durch das ENSI und die unabhängigen, internationalen Kostenexperten im Gange. Sollte sich dereinst ergeben, dass die KS 21 tatsächlich tiefere Stilllegungs- und Entsorgungskosten auswiesen als bisher angenommen, werde diese Erkenntnis bei der Kostenfestsetzung und Beitragserhebung in der Veranlagungsperiode 2022 - 2026 Rechnung zu tragen sein. Eine rückwirkende Anwendung dieser pro futuro zu erstellenden Grundlagen auf die Veranlagungsperiode 2017 - 2021 entbehre einer gesetzlichen Grundlage. Daran ändere auch der Umstand nichts, dass die Beschwerdeführerin an allfällig tieferen Kostenfestsetzungen aus der KS 21 voraussichtlich nur noch im Rahmen ihrer Beiträge für das Jahr 2022 profitieren könne. Dies liege im System der Beitragspflicht und Beitragsdauer und gebe keinen Anlass, von den gesetzlichen Vorgaben abzuweichen. Vorbehalten bleibe nach Art. 7 Abs. 2
SR 732.17 Ordinanza del 7 dicembre 2007 sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari (Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento, OFDS) - Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento OFDS Art. 7 Durata dell'obbligo di contribuire - 1 L'obbligo di contribuire al Fondo di disattivazione e al Fondo di smaltimento inizia il giorno in cui l'impianto nucleare è messo in servizio. |
|
1 | L'obbligo di contribuire al Fondo di disattivazione e al Fondo di smaltimento inizia il giorno in cui l'impianto nucleare è messo in servizio. |
2 | Esso termina nel momento in cui la disattivazione dell'impianto in questione è conclusa (art. 29 cpv. 1 LENu). |
4.1.3 Die Beschwerdeführerin hält mit Eingabe vom 21. Januar 2022 im Wesentlichen daran fest, dass bei der Festlegung der voraussichtlichen Kosten und der definitiven Veranlagung für die Jahresbeiträge bezüglich der Veranlagungsperiode 2017 - 2021 der aktuelle Sachverhalt im Zeitpunkt des Erlasses der Veranlagungsverfügung zugrunde gelegt werden müsse. Vorliegend handle es sich offensichtlich nicht um einen Normalfall, sondern aufgrund der zeitlichen Verzögerung von mehr als fünf Jahren zwischen der Erstellung der KS 16 und der Festlegung der Stilllegungs- und Entsorgungskosten sowie der Jahresbeiträge für die Veranlagungsperiode 2017 - 2021 um einen ausgesprochenen Spezialfall. Dieser sei in der SEFV nicht vorgesehen. Aufgrund des Rechtsgleichheitsgebots müsse dieser Ungleichheit durch eine dem Spezialfall angepasste Behandlung der Beschwerdeführerin Rechnung getragen werden. In der SEFV sei denn auch kein Hinweis darauf zu finden, dass die Kostenstudien für den Zweck einer bestimmten Veranlagungsperiode zu erstellen seien und ausschliesslich für diese bestimmte Veranlagungsperiode beachtet werden dürften. Bei der Kostenstudie handle es sich lediglich, aber immerhin, um eine
Massnahme zur Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts im Zeitpunkt der Erstellung. Die Ergebnisse einer Kostenstudie hätten demzufolge für sich allein keine rechtlich verbindliche Wirkung, erst recht nicht ausschliesslich für eine bestimmte Veranlagungsperiode. Dies stehe im Gegensatz zur hoheitlichen Festlegung der voraussichtlichen Kosten durch die Vorinstanz, welche gemäss klarer Regelung in der SEFV jeweils für die Dauer einer bestimmten Veranlagungsperiode rechtsverbindlich sei, sofern sich keine wesentlichen Änderungen ergäben. Es gehe im Gegensatz etwa zu einer Steuerveranlagung nicht darum, die Fondsbeiträge periodengerecht gestützt auf den Sachverhalt zu Beginn einer Veranlagungsperiode zu veranlagen. Die Verfügungen der Fonds seien auf der Grundlage des jeweils aktuellen Sachverhalts zu erlassen. Dieser Rechtsgrundsatz habe den Rang von Gesetzesrecht und gehe den Regelungen in der SEFV bei Unklarheiten oder Widersprüchen vor, d.h. die Regelungen der SEFV seien im Lichte dieses Rechtsgrundsatzes gesetzeskonform auszulegen und anzuwenden.
4.1.4 In ihrer Eingabe vom 4. Februar 2022 wendet die Vorinstanz ein, dass die Erstellung und unabhängige Überprüfung der Kostenstudie mit anschliessender Festlegung der voraussichtlichen Gesamtkosten lediglich einen notwendigen Zwischenschritt für die Festlegung der Jahresbeiträge darstelle. Die Kostenstudie diene somit einerseits als Grundlage für die Berechnung der Jahresbeiträge und andererseits der Festlegung des Kreditrahmens für die Auszahlung von Fondsmitteln. Eine Vermischung zwischen den jeweiligen Veranlagungsperioden sei gerade nicht vorgesehen. Im Gegenteil würden die Veranlagungsperioden sowohl einzahlungs- als auch auszahlungsmässig zwingend ein in sich abgeschlossenes System bilden. Die KS 21 (inkl. Mantelbericht zur KS 21 sowie alle weiteren Unterlagen) seien von den Betreiberinnen erstellt worden. Die KS 21 sei noch ungeprüft. Erste Erkenntnisse der Überprüfung durch das Kostenkomitee des STENFO sowie durch die unabhängigen Experten und das ENSI würden zeigen, dass es insbesondere bei der Vergleichbarkeit der KS 16 und der KS 21 noch einige Probleme gebe und auch diverse Daten fehlen würden. Des Weiteren seien auch Fragen im Zusammenhang mit der der Kostenberechnung zugrundeliegenden angenommenen Betriebsdauer der Kernkraftwerke offen. Die ungeprüfte KS 21 bilde damit von vornherein keine taugliche Grundlage für die Festlegung der voraussichtlichen Gesamtkosten für die Veranlagungsperiode 2022 - 2026 und sie könne deshalb schon gar nicht als Grundlage für die Beitragsfestsetzung in der Vorperiode 2017 - 2021 in Frage kommen.
4.1.5 Die Beschwerdeführerin wendet mit Eingabe vom 28. Februar 2022 ein, eine Ausnahme vom Grundsatz, dass einer Verfügung der aktuelle Sachverhalt zugrunde zu legen sei, müsste wie z.B. im Steuerrecht explizit in einem formellen Gesetz verankert sein und dass diesem Grundsatz Gesetzesrang zukomme. Entgegen der Behauptung der Vorinstanz gebe es auch in der SEFV keinen Anhaltspunkt dafür, dass der Bundesrat von diesem Rechtsgrundsatz habe abweichen wollen. Mit der klaren Vorgabe, dass spätestens alle fünf Jahre, oder bei wesentlichen Änderungen der Kostengrundlagen auch früher (Art. 4a Abs. 1
SR 732.17 Ordinanza del 7 dicembre 2007 sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari (Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento, OFDS) - Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento OFDS Art. 4a Nuovo calcolo anticipato dei costi di disattivazione e di smaltimento - 1 I costi di disattivazione e di smaltimento devono essere calcolati nuovamente prima della scadenza del termine di cinque anni di cui all'articolo 4 capoverso 1 se, in seguito a circostanze impreviste, occorre prevedere un sostanziale cambiamento dei costi. |
|
1 | I costi di disattivazione e di smaltimento devono essere calcolati nuovamente prima della scadenza del termine di cinque anni di cui all'articolo 4 capoverso 1 se, in seguito a circostanze impreviste, occorre prevedere un sostanziale cambiamento dei costi. |
2 | La Commissione può autorizzare il posticipo del nuovo calcolo alla successiva scadenza ordinaria dello studio sui costi, qualora questo studio sia comunque previsto in un futuro prossimo. |
4.2
4.2.1 Im Beschwerdeverfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht dürfen im Rahmen des Streitgegenstands neue Tatsachen, neue Beweismittel sowie eine neue rechtliche Begründung vorgebracht werden. Dabei spielt es keine Rolle, zu welchem Zeitpunkt sich die Tatsachen verwirklicht haben; folglich sind sowohl echte Noven (Sachverhaltsumstände, die sich im Laufe des Rechtsmittelverfahrens zugetragen haben) als auch unechte Noven (Sachverhaltsumstände, die sich zeitlich vor dem Rechtsmittelverfahren zugetragen haben) zulässig (Art. 12
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 12 - L'autorità accerta d'ufficio i fatti e si serve, se necessario, dei seguenti mezzi di prova: |
|
a | documenti; |
b | informazioni delle parti; |
c | informazioni o testimonianze di terzi; |
d | sopralluoghi; |
e | perizie. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 32 - 1 Prima di decidere, l'autorità apprezza tutte le allegazioni rilevanti prodotte dalla parte in tempo utile. |
|
1 | Prima di decidere, l'autorità apprezza tutte le allegazioni rilevanti prodotte dalla parte in tempo utile. |
2 | Essa può tener conto delle allegazioni tardive che sembrino decisive. |
4.2.2 Nach dem soeben Gesagten können tatsächliche (echte) Noven im Lauf des Beschwerdeverfahrens beigebracht werden. Dies gilt auch für die KS 21. Dieser Umstand ändert jedoch nichts daran, dass es eine materiell-rechtliche Frage ist, ob auf die Angaben der KS 21 abgestellt werden kann (vgl. E. 1.4.5 hiervor). Darauf ist im Folgenden anhand der Systematik des KEG sowie der SEFV näher einzugehen.
4.2.3 Gemäss Art. 4 Abs. 1
SR 732.17 Ordinanza del 7 dicembre 2007 sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari (Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento, OFDS) - Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento OFDS Art. 4 Fissazione del prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento - 1 Ogni cinque anni i proprietari di un impianto nucleare tenuti a versare contributi allestiscono uno studio sul prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento (studio sui costi) per il loro impianto, la prima volta al momento della sua entrata in servizio. |
|
1 | Ogni cinque anni i proprietari di un impianto nucleare tenuti a versare contributi allestiscono uno studio sul prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento (studio sui costi) per il loro impianto, la prima volta al momento della sua entrata in servizio. |
2 | I costi sono calcolati in base ai piani di disattivazione, al programma di smaltimento delle scorie e alle più recenti conoscenze scientifiche nonché in base ai prezzi in vigore al momento del calcolo. |
2bis | Per il calcolo dei costi deve essere scelta una metodologia che corrisponda allo stato della scienza e della tecnica e consideri i supplementi sui costi per le imprecisioni nelle previsioni, i pericoli e le opportunità, nonché un supplemento di sicurezza generale.5 |
3 | Per il calcolo dei costi di disattivazione e di smaltimento delle centrali nucleari si presume una durata d'esercizio di 50 anni. Sulla base delle informazioni fornite dal proprietario, la Commissione amministrativa del Fondo di disattivazione e del Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari (Commissione) può disporre che sia considerata una diversa presumibile durata d'esercizio. |
4 | Lo studio sui costi è verificato dall'Ispettorato federale della sicurezza nucleare (IFSN) in merito agli aspetti concernenti la sicurezza e da specialisti indipendenti in merito al calcolo dei costi. Questi ultimi verificano, in particolare, se i costi e i supplementi sono stati stimati in modo realistico.6 |
4bis | Sulla base dela verifica di cui al capoverso 4, il comitato per il controllo dei costi elabora un rapporto di verifica sintetico all'attenzione della Commissione. Nel rapporto chiede la fissazione del prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento.7 |
4ter | La Commissione richiede al Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) di esprimere il suo parere sugli studi sui costi e sul rapporto di verifica entro tre mesi.8 |
5 | Sulla base degli studi sui costi, della verifica di cui al capoverso 4 e del rapporto di verifica e tenuto conto del parere del DATEC, la Commissione stabilisce il prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento per ogni impianto nucleare.9 |
SR 732.17 Ordinanza del 7 dicembre 2007 sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari (Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento, OFDS) - Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento OFDS Art. 4 Fissazione del prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento - 1 Ogni cinque anni i proprietari di un impianto nucleare tenuti a versare contributi allestiscono uno studio sul prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento (studio sui costi) per il loro impianto, la prima volta al momento della sua entrata in servizio. |
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1 | Ogni cinque anni i proprietari di un impianto nucleare tenuti a versare contributi allestiscono uno studio sul prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento (studio sui costi) per il loro impianto, la prima volta al momento della sua entrata in servizio. |
2 | I costi sono calcolati in base ai piani di disattivazione, al programma di smaltimento delle scorie e alle più recenti conoscenze scientifiche nonché in base ai prezzi in vigore al momento del calcolo. |
2bis | Per il calcolo dei costi deve essere scelta una metodologia che corrisponda allo stato della scienza e della tecnica e consideri i supplementi sui costi per le imprecisioni nelle previsioni, i pericoli e le opportunità, nonché un supplemento di sicurezza generale.5 |
3 | Per il calcolo dei costi di disattivazione e di smaltimento delle centrali nucleari si presume una durata d'esercizio di 50 anni. Sulla base delle informazioni fornite dal proprietario, la Commissione amministrativa del Fondo di disattivazione e del Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari (Commissione) può disporre che sia considerata una diversa presumibile durata d'esercizio. |
4 | Lo studio sui costi è verificato dall'Ispettorato federale della sicurezza nucleare (IFSN) in merito agli aspetti concernenti la sicurezza e da specialisti indipendenti in merito al calcolo dei costi. Questi ultimi verificano, in particolare, se i costi e i supplementi sono stati stimati in modo realistico.6 |
4bis | Sulla base dela verifica di cui al capoverso 4, il comitato per il controllo dei costi elabora un rapporto di verifica sintetico all'attenzione della Commissione. Nel rapporto chiede la fissazione del prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento.7 |
4ter | La Commissione richiede al Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) di esprimere il suo parere sugli studi sui costi e sul rapporto di verifica entro tre mesi.8 |
5 | Sulla base degli studi sui costi, della verifica di cui al capoverso 4 e del rapporto di verifica e tenuto conto del parere del DATEC, la Commissione stabilisce il prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento per ogni impianto nucleare.9 |
SR 732.17 Ordinanza del 7 dicembre 2007 sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari (Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento, OFDS) - Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento OFDS Art. 4a Nuovo calcolo anticipato dei costi di disattivazione e di smaltimento - 1 I costi di disattivazione e di smaltimento devono essere calcolati nuovamente prima della scadenza del termine di cinque anni di cui all'articolo 4 capoverso 1 se, in seguito a circostanze impreviste, occorre prevedere un sostanziale cambiamento dei costi. |
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1 | I costi di disattivazione e di smaltimento devono essere calcolati nuovamente prima della scadenza del termine di cinque anni di cui all'articolo 4 capoverso 1 se, in seguito a circostanze impreviste, occorre prevedere un sostanziale cambiamento dei costi. |
2 | La Commissione può autorizzare il posticipo del nuovo calcolo alla successiva scadenza ordinaria dello studio sui costi, qualora questo studio sia comunque previsto in un futuro prossimo. |
SR 732.17 Ordinanza del 7 dicembre 2007 sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari (Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento, OFDS) - Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento OFDS Art. 4a Nuovo calcolo anticipato dei costi di disattivazione e di smaltimento - 1 I costi di disattivazione e di smaltimento devono essere calcolati nuovamente prima della scadenza del termine di cinque anni di cui all'articolo 4 capoverso 1 se, in seguito a circostanze impreviste, occorre prevedere un sostanziale cambiamento dei costi. |
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1 | I costi di disattivazione e di smaltimento devono essere calcolati nuovamente prima della scadenza del termine di cinque anni di cui all'articolo 4 capoverso 1 se, in seguito a circostanze impreviste, occorre prevedere un sostanziale cambiamento dei costi. |
2 | La Commissione può autorizzare il posticipo del nuovo calcolo alla successiva scadenza ordinaria dello studio sui costi, qualora questo studio sia comunque previsto in un futuro prossimo. |
SR 732.17 Ordinanza del 7 dicembre 2007 sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari (Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento, OFDS) - Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento OFDS Art. 4 Fissazione del prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento - 1 Ogni cinque anni i proprietari di un impianto nucleare tenuti a versare contributi allestiscono uno studio sul prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento (studio sui costi) per il loro impianto, la prima volta al momento della sua entrata in servizio. |
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1 | Ogni cinque anni i proprietari di un impianto nucleare tenuti a versare contributi allestiscono uno studio sul prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento (studio sui costi) per il loro impianto, la prima volta al momento della sua entrata in servizio. |
2 | I costi sono calcolati in base ai piani di disattivazione, al programma di smaltimento delle scorie e alle più recenti conoscenze scientifiche nonché in base ai prezzi in vigore al momento del calcolo. |
2bis | Per il calcolo dei costi deve essere scelta una metodologia che corrisponda allo stato della scienza e della tecnica e consideri i supplementi sui costi per le imprecisioni nelle previsioni, i pericoli e le opportunità, nonché un supplemento di sicurezza generale.5 |
3 | Per il calcolo dei costi di disattivazione e di smaltimento delle centrali nucleari si presume una durata d'esercizio di 50 anni. Sulla base delle informazioni fornite dal proprietario, la Commissione amministrativa del Fondo di disattivazione e del Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari (Commissione) può disporre che sia considerata una diversa presumibile durata d'esercizio. |
4 | Lo studio sui costi è verificato dall'Ispettorato federale della sicurezza nucleare (IFSN) in merito agli aspetti concernenti la sicurezza e da specialisti indipendenti in merito al calcolo dei costi. Questi ultimi verificano, in particolare, se i costi e i supplementi sono stati stimati in modo realistico.6 |
4bis | Sulla base dela verifica di cui al capoverso 4, il comitato per il controllo dei costi elabora un rapporto di verifica sintetico all'attenzione della Commissione. Nel rapporto chiede la fissazione del prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento.7 |
4ter | La Commissione richiede al Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) di esprimere il suo parere sugli studi sui costi e sul rapporto di verifica entro tre mesi.8 |
5 | Sulla base degli studi sui costi, della verifica di cui al capoverso 4 e del rapporto di verifica e tenuto conto del parere del DATEC, la Commissione stabilisce il prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento per ogni impianto nucleare.9 |
4.2.4 Für den Entscheid über die Höhe der Stilllegungs- und Entsorgungskosten ist nach dem Urteil des Bundesgerichts BGer 2C_440/2019 vom 6. Februar 2020 die Vorinstanz zuständig (E. 3.5; Art. 81 Abs. 2
SR 732.1 Legge federale del 21 marzo 2003 sull'energia nucleare (LENu) LENu Art. 81 Forma giuridica e organizzazione dei fondi - 1 I fondi hanno una propria personalità giuridica. Essi sottostanno alla vigilanza della Confederazione. |
|
1 | I fondi hanno una propria personalità giuridica. Essi sottostanno alla vigilanza della Confederazione. |
2 | Il Consiglio federale nomina per ogni fondo una Commissione amministrativa quale organo direttivo. Le commissioni stabiliscono nel singolo caso i contributi ai fondi e le prestazioni di questi ultimi. |
3 | Se necessario, i fondi possono concedersi reciprocamente anticipi o la Confederazione può concedere anticipi ai fondi; detti anticipi sono rimunerati alle condizioni usuali di mercato. |
4 | I fondi sono esonerati da tutte le imposte dirette della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni. |
5 | Il Consiglio federale disciplina i dettagli; stabilisce le basi di calcolo per la riscossione dei contributi e le linee fondamentali della politica d'investimento. Può riunire i fondi. |
SR 732.17 Ordinanza del 7 dicembre 2007 sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari (Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento, OFDS) - Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento OFDS Art. 4 Fissazione del prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento - 1 Ogni cinque anni i proprietari di un impianto nucleare tenuti a versare contributi allestiscono uno studio sul prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento (studio sui costi) per il loro impianto, la prima volta al momento della sua entrata in servizio. |
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1 | Ogni cinque anni i proprietari di un impianto nucleare tenuti a versare contributi allestiscono uno studio sul prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento (studio sui costi) per il loro impianto, la prima volta al momento della sua entrata in servizio. |
2 | I costi sono calcolati in base ai piani di disattivazione, al programma di smaltimento delle scorie e alle più recenti conoscenze scientifiche nonché in base ai prezzi in vigore al momento del calcolo. |
2bis | Per il calcolo dei costi deve essere scelta una metodologia che corrisponda allo stato della scienza e della tecnica e consideri i supplementi sui costi per le imprecisioni nelle previsioni, i pericoli e le opportunità, nonché un supplemento di sicurezza generale.5 |
3 | Per il calcolo dei costi di disattivazione e di smaltimento delle centrali nucleari si presume una durata d'esercizio di 50 anni. Sulla base delle informazioni fornite dal proprietario, la Commissione amministrativa del Fondo di disattivazione e del Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari (Commissione) può disporre che sia considerata una diversa presumibile durata d'esercizio. |
4 | Lo studio sui costi è verificato dall'Ispettorato federale della sicurezza nucleare (IFSN) in merito agli aspetti concernenti la sicurezza e da specialisti indipendenti in merito al calcolo dei costi. Questi ultimi verificano, in particolare, se i costi e i supplementi sono stati stimati in modo realistico.6 |
4bis | Sulla base dela verifica di cui al capoverso 4, il comitato per il controllo dei costi elabora un rapporto di verifica sintetico all'attenzione della Commissione. Nel rapporto chiede la fissazione del prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento.7 |
4ter | La Commissione richiede al Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) di esprimere il suo parere sugli studi sui costi e sul rapporto di verifica entro tre mesi.8 |
5 | Sulla base degli studi sui costi, della verifica di cui al capoverso 4 e del rapporto di verifica e tenuto conto del parere del DATEC, la Commissione stabilisce il prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento per ogni impianto nucleare.9 |
SR 732.17 Ordinanza del 7 dicembre 2007 sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari (Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento, OFDS) - Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento OFDS Art. 9 - 1 All'inizio di un periodo di tassazione di cinque anni, la Commissione fissa i contri-buti annui sulla base dei costi di disattivazione e di smaltimento calcolati. |
|
1 | All'inizio di un periodo di tassazione di cinque anni, la Commissione fissa i contri-buti annui sulla base dei costi di disattivazione e di smaltimento calcolati. |
2 | La Commissione effettua una tassazione intermedia se: |
a | da un nuovo calcolo dei costi di disattivazione e di smaltimento risulta una differenza superiore al 10 per cento rispetto all'ultimo studio sui costi; |
b | a causa dell'evoluzione dei mercati finanziari, il valore effettivo del capitale accumulato è inferiore di oltre il 10 per cento al valore teorico in due chiusure di bilancio consecutive; |
c | le basi di calcolo di cui all'articolo 8a capoverso 2 sono adeguate.21 |
2bis | Il valore effettivo e il valore teorico del capitale accumulato sono determinati conformemente all'allegato 2.22 |
3 | In caso di tassazione intermedia, la Commissione può fissare nuovi contributi annui per il resto del periodo di tassazione.23 |
4 | I contributi sono riscossi annualmente. La Commissione stabilisce le scadenze di pagamento. |
5 | La Commissione può fissare il pagamento rateale dei contributi. |
6 | I proprietari tenuti a versare contributi possono corrispondere anticipi. |
SR 732.17 Ordinanza del 7 dicembre 2007 sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari (Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento, OFDS) - Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento OFDS Art. 9 - 1 All'inizio di un periodo di tassazione di cinque anni, la Commissione fissa i contri-buti annui sulla base dei costi di disattivazione e di smaltimento calcolati. |
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1 | All'inizio di un periodo di tassazione di cinque anni, la Commissione fissa i contri-buti annui sulla base dei costi di disattivazione e di smaltimento calcolati. |
2 | La Commissione effettua una tassazione intermedia se: |
a | da un nuovo calcolo dei costi di disattivazione e di smaltimento risulta una differenza superiore al 10 per cento rispetto all'ultimo studio sui costi; |
b | a causa dell'evoluzione dei mercati finanziari, il valore effettivo del capitale accumulato è inferiore di oltre il 10 per cento al valore teorico in due chiusure di bilancio consecutive; |
c | le basi di calcolo di cui all'articolo 8a capoverso 2 sono adeguate.21 |
2bis | Il valore effettivo e il valore teorico del capitale accumulato sono determinati conformemente all'allegato 2.22 |
3 | In caso di tassazione intermedia, la Commissione può fissare nuovi contributi annui per il resto del periodo di tassazione.23 |
4 | I contributi sono riscossi annualmente. La Commissione stabilisce le scadenze di pagamento. |
5 | La Commissione può fissare il pagamento rateale dei contributi. |
6 | I proprietari tenuti a versare contributi possono corrispondere anticipi. |
SR 732.17 Ordinanza del 7 dicembre 2007 sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari (Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento, OFDS) - Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento OFDS Art. 9 - 1 All'inizio di un periodo di tassazione di cinque anni, la Commissione fissa i contri-buti annui sulla base dei costi di disattivazione e di smaltimento calcolati. |
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1 | All'inizio di un periodo di tassazione di cinque anni, la Commissione fissa i contri-buti annui sulla base dei costi di disattivazione e di smaltimento calcolati. |
2 | La Commissione effettua una tassazione intermedia se: |
a | da un nuovo calcolo dei costi di disattivazione e di smaltimento risulta una differenza superiore al 10 per cento rispetto all'ultimo studio sui costi; |
b | a causa dell'evoluzione dei mercati finanziari, il valore effettivo del capitale accumulato è inferiore di oltre il 10 per cento al valore teorico in due chiusure di bilancio consecutive; |
c | le basi di calcolo di cui all'articolo 8a capoverso 2 sono adeguate.21 |
2bis | Il valore effettivo e il valore teorico del capitale accumulato sono determinati conformemente all'allegato 2.22 |
3 | In caso di tassazione intermedia, la Commissione può fissare nuovi contributi annui per il resto del periodo di tassazione.23 |
4 | I contributi sono riscossi annualmente. La Commissione stabilisce le scadenze di pagamento. |
5 | La Commissione può fissare il pagamento rateale dei contributi. |
6 | I proprietari tenuti a versare contributi possono corrispondere anticipi. |
SR 732.17 Ordinanza del 7 dicembre 2007 sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari (Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento, OFDS) - Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento OFDS Art. 8 Periodo determinante per il versamento dei contributi - 1 I contributi devono essere versati nel corso della durata d'esercizio fino alla messa fuori servizio definitiva di una centrale nucleare o di un altro impianto nucleare. È fatto salvo l'obbligo di versare contributi dopo la messa fuori servizio definitiva. |
|
1 | I contributi devono essere versati nel corso della durata d'esercizio fino alla messa fuori servizio definitiva di una centrale nucleare o di un altro impianto nucleare. È fatto salvo l'obbligo di versare contributi dopo la messa fuori servizio definitiva. |
2 | Per messa fuori servizio definitiva si intende: |
a | nel caso di una centrale nucleare, l'interruzione definitiva dell'esercizio produttivo; |
b | nel caso di un altro impianto nucleare, l'interruzione definitiva dell'esercizio. |
3 | I calcoli sono fondati su una durata d'esercizio presunta delle centrali nucleari di 50 anni. La Commissione può adeguare la base di calcolo basandosi sul parere dell'IFSN concernente la prova della sicurezza per l'esercizio a lungo termine di cui agli articoli 34 capoverso 4 e 34a dell'ordinanza del 10 dicembre 200416 sull'energia nucleare.17 |
4 | La durata d'esercizio presunta per gli impianti di smaltimento è stabilita nel programma di smaltimento delle scorie. |
SR 732.17 Ordinanza del 7 dicembre 2007 sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari (Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento, OFDS) - Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento OFDS Art. 8 Periodo determinante per il versamento dei contributi - 1 I contributi devono essere versati nel corso della durata d'esercizio fino alla messa fuori servizio definitiva di una centrale nucleare o di un altro impianto nucleare. È fatto salvo l'obbligo di versare contributi dopo la messa fuori servizio definitiva. |
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1 | I contributi devono essere versati nel corso della durata d'esercizio fino alla messa fuori servizio definitiva di una centrale nucleare o di un altro impianto nucleare. È fatto salvo l'obbligo di versare contributi dopo la messa fuori servizio definitiva. |
2 | Per messa fuori servizio definitiva si intende: |
a | nel caso di una centrale nucleare, l'interruzione definitiva dell'esercizio produttivo; |
b | nel caso di un altro impianto nucleare, l'interruzione definitiva dell'esercizio. |
3 | I calcoli sono fondati su una durata d'esercizio presunta delle centrali nucleari di 50 anni. La Commissione può adeguare la base di calcolo basandosi sul parere dell'IFSN concernente la prova della sicurezza per l'esercizio a lungo termine di cui agli articoli 34 capoverso 4 e 34a dell'ordinanza del 10 dicembre 200416 sull'energia nucleare.17 |
4 | La durata d'esercizio presunta per gli impianti di smaltimento è stabilita nel programma di smaltimento delle scorie. |
SR 732.17 Ordinanza del 7 dicembre 2007 sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari (Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento, OFDS) - Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento OFDS Art. 9c Messa fuori servizio definitiva anticipata - 1 Se una centrale nucleare viene messa fuori servizio definitivamente prima che abbia raggiunto una durata d'esercizio di 50 anni, ai fini degli articoli 8, 8a, 9 e 9a, quale data di messa fuori servizio definitiva viene considerato il momento in cui sarebbe stata raggiunta la durata d'esercizio di 50 anni.29 |
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1 | Se una centrale nucleare viene messa fuori servizio definitivamente prima che abbia raggiunto una durata d'esercizio di 50 anni, ai fini degli articoli 8, 8a, 9 e 9a, quale data di messa fuori servizio definitiva viene considerato il momento in cui sarebbe stata raggiunta la durata d'esercizio di 50 anni.29 |
2 | Se la centrale appartiene a una società anonima che non dispone di attivi sufficienti a garantire il pagamento dei contributi ancora dovuti, il capoverso 1 è applicabile solamente se la società anonima fornisce una corrispondente garanzia dei suoi azionisti. |
SR 732.17 Ordinanza del 7 dicembre 2007 sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari (Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento, OFDS) - Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento OFDS Art. 7 Durata dell'obbligo di contribuire - 1 L'obbligo di contribuire al Fondo di disattivazione e al Fondo di smaltimento inizia il giorno in cui l'impianto nucleare è messo in servizio. |
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1 | L'obbligo di contribuire al Fondo di disattivazione e al Fondo di smaltimento inizia il giorno in cui l'impianto nucleare è messo in servizio. |
2 | Esso termina nel momento in cui la disattivazione dell'impianto in questione è conclusa (art. 29 cpv. 1 LENu). |
SR 732.17 Ordinanza del 7 dicembre 2007 sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari (Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento, OFDS) - Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento OFDS Art. 8 Periodo determinante per il versamento dei contributi - 1 I contributi devono essere versati nel corso della durata d'esercizio fino alla messa fuori servizio definitiva di una centrale nucleare o di un altro impianto nucleare. È fatto salvo l'obbligo di versare contributi dopo la messa fuori servizio definitiva. |
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1 | I contributi devono essere versati nel corso della durata d'esercizio fino alla messa fuori servizio definitiva di una centrale nucleare o di un altro impianto nucleare. È fatto salvo l'obbligo di versare contributi dopo la messa fuori servizio definitiva. |
2 | Per messa fuori servizio definitiva si intende: |
a | nel caso di una centrale nucleare, l'interruzione definitiva dell'esercizio produttivo; |
b | nel caso di un altro impianto nucleare, l'interruzione definitiva dell'esercizio. |
3 | I calcoli sono fondati su una durata d'esercizio presunta delle centrali nucleari di 50 anni. La Commissione può adeguare la base di calcolo basandosi sul parere dell'IFSN concernente la prova della sicurezza per l'esercizio a lungo termine di cui agli articoli 34 capoverso 4 e 34a dell'ordinanza del 10 dicembre 200416 sull'energia nucleare.17 |
4 | La durata d'esercizio presunta per gli impianti di smaltimento è stabilita nel programma di smaltimento delle scorie. |
SR 732.17 Ordinanza del 7 dicembre 2007 sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari (Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento, OFDS) - Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento OFDS Art. 13a Rimborso - Il capitale accumulato in eccedenza nei Fondi è rimborsato ai proprietari tenuti a versare contributi dopo il conteggio finale secondo l'articolo 78 capoverso 2 LENu. |
SR 732.1 Legge federale del 21 marzo 2003 sull'energia nucleare (LENu) LENu Art. 78 Pretese - 1 Ogni contributore ha nei confronti dei fondi una pretesa per una somma pari ai contributi versati, aumentata del reddito di capitale e diminuita degli oneri. Questa pretesa non può essere alienata, costituita in pegno, pignorata o inclusa nella massa fallimentare. |
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1 | Ogni contributore ha nei confronti dei fondi una pretesa per una somma pari ai contributi versati, aumentata del reddito di capitale e diminuita degli oneri. Questa pretesa non può essere alienata, costituita in pegno, pignorata o inclusa nella massa fallimentare. |
2 | Se la pretesa di un contributore nei confronti di un fondo supera il pagamento effettuato, l'eccedenza gli è rimborsata entro un anno dal conteggio finale. |
3 | Se un impianto nucleare è ripreso da una massa fallimentare, la pretesa nei confronti dei fondi passa al nuovo proprietario; questi versa i contributi che la società fallita deve ai fondi. |
4 | Se dopo la conclusione di una procedura di fallimento la società è radiata dal registro di commercio con il consenso del Dipartimento e l'impianto non è ripreso da un'altra società, i contributi versati sono devoluti ai fondi. I fondi utilizzano queste risorse per finanziare i lavori di disattivazione e di smaltimento dell'impianto interessato. Il Consiglio federale stabilisce l'impiego di eventuali eccedenze. |
SR 732.1 Legge federale del 21 marzo 2003 sull'energia nucleare (LENu) LENu Art. 31 Obbligo di smaltimento - 1 Chiunque gestisce o disattiva un impianto nucleare è tenuto a smaltire, a proprie spese e in modo sicuro, le scorie radioattive provenienti dall'impianto. L'obbligo di smaltimento include anche i lavori di preparazione necessari, quali la ricerca e le indagini geologiche, nonché il tempestivo allestimento di un deposito in strati geologici profondi. |
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1 | Chiunque gestisce o disattiva un impianto nucleare è tenuto a smaltire, a proprie spese e in modo sicuro, le scorie radioattive provenienti dall'impianto. L'obbligo di smaltimento include anche i lavori di preparazione necessari, quali la ricerca e le indagini geologiche, nonché il tempestivo allestimento di un deposito in strati geologici profondi. |
2 | L'obbligo di smaltimento è adempiuto quando: |
a | le scorie sono state trasportate in un deposito in strati geologici profondi e i mezzi finanziari richiesti per la fase di osservazione e per l'eventuale chiusura sono assicurati; |
b | le scorie sono state trasportate in un impianto di smaltimento estero. |
3 | In caso di trasferimento dell'autorizzazione di massima per una centrale nucleare a un nuovo esercente (art. 66 cpv. 2), il vecchio e il nuovo esercente sono tenuti a smaltire le scorie d'esercizio e gli elementi combustibili esausti prodotti fino al trasferimento. |
4 | La società tenuta allo smaltimento può sciogliersi soltanto con il consenso del Dipartimento. |
SR 732.1 Legge federale del 21 marzo 2003 sull'energia nucleare (LENu) LENu Art. 31 Obbligo di smaltimento - 1 Chiunque gestisce o disattiva un impianto nucleare è tenuto a smaltire, a proprie spese e in modo sicuro, le scorie radioattive provenienti dall'impianto. L'obbligo di smaltimento include anche i lavori di preparazione necessari, quali la ricerca e le indagini geologiche, nonché il tempestivo allestimento di un deposito in strati geologici profondi. |
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1 | Chiunque gestisce o disattiva un impianto nucleare è tenuto a smaltire, a proprie spese e in modo sicuro, le scorie radioattive provenienti dall'impianto. L'obbligo di smaltimento include anche i lavori di preparazione necessari, quali la ricerca e le indagini geologiche, nonché il tempestivo allestimento di un deposito in strati geologici profondi. |
2 | L'obbligo di smaltimento è adempiuto quando: |
a | le scorie sono state trasportate in un deposito in strati geologici profondi e i mezzi finanziari richiesti per la fase di osservazione e per l'eventuale chiusura sono assicurati; |
b | le scorie sono state trasportate in un impianto di smaltimento estero. |
3 | In caso di trasferimento dell'autorizzazione di massima per una centrale nucleare a un nuovo esercente (art. 66 cpv. 2), il vecchio e il nuovo esercente sono tenuti a smaltire le scorie d'esercizio e gli elementi combustibili esausti prodotti fino al trasferimento. |
4 | La società tenuta allo smaltimento può sciogliersi soltanto con il consenso del Dipartimento. |
4.2.5 Unstrittig ist, dass die KS 21 noch nicht geprüft wurde. Bereits aus diesem Grund kann nicht auf diese abgestellt werden (vgl. Art. 4 Abs. 4
SR 732.17 Ordinanza del 7 dicembre 2007 sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari (Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento, OFDS) - Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento OFDS Art. 4 Fissazione del prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento - 1 Ogni cinque anni i proprietari di un impianto nucleare tenuti a versare contributi allestiscono uno studio sul prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento (studio sui costi) per il loro impianto, la prima volta al momento della sua entrata in servizio. |
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1 | Ogni cinque anni i proprietari di un impianto nucleare tenuti a versare contributi allestiscono uno studio sul prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento (studio sui costi) per il loro impianto, la prima volta al momento della sua entrata in servizio. |
2 | I costi sono calcolati in base ai piani di disattivazione, al programma di smaltimento delle scorie e alle più recenti conoscenze scientifiche nonché in base ai prezzi in vigore al momento del calcolo. |
2bis | Per il calcolo dei costi deve essere scelta una metodologia che corrisponda allo stato della scienza e della tecnica e consideri i supplementi sui costi per le imprecisioni nelle previsioni, i pericoli e le opportunità, nonché un supplemento di sicurezza generale.5 |
3 | Per il calcolo dei costi di disattivazione e di smaltimento delle centrali nucleari si presume una durata d'esercizio di 50 anni. Sulla base delle informazioni fornite dal proprietario, la Commissione amministrativa del Fondo di disattivazione e del Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari (Commissione) può disporre che sia considerata una diversa presumibile durata d'esercizio. |
4 | Lo studio sui costi è verificato dall'Ispettorato federale della sicurezza nucleare (IFSN) in merito agli aspetti concernenti la sicurezza e da specialisti indipendenti in merito al calcolo dei costi. Questi ultimi verificano, in particolare, se i costi e i supplementi sono stati stimati in modo realistico.6 |
4bis | Sulla base dela verifica di cui al capoverso 4, il comitato per il controllo dei costi elabora un rapporto di verifica sintetico all'attenzione della Commissione. Nel rapporto chiede la fissazione del prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento.7 |
4ter | La Commissione richiede al Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) di esprimere il suo parere sugli studi sui costi e sul rapporto di verifica entro tre mesi.8 |
5 | Sulla base degli studi sui costi, della verifica di cui al capoverso 4 e del rapporto di verifica e tenuto conto del parere del DATEC, la Commissione stabilisce il prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento per ogni impianto nucleare.9 |
SR 732.17 Ordinanza del 7 dicembre 2007 sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari (Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento, OFDS) - Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento OFDS Art. 12 Quota dei contratti di assicurazione e delle garanzie - La quota dei contratti di assicurazione e delle garanzie non deve superare, per ogni proprietario tenuto a versare contributi, un quarto del capitale accumulato. |
SR 732.17 Ordinanza del 7 dicembre 2007 sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari (Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento, OFDS) - Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento OFDS Art. 9 - 1 All'inizio di un periodo di tassazione di cinque anni, la Commissione fissa i contri-buti annui sulla base dei costi di disattivazione e di smaltimento calcolati. |
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1 | All'inizio di un periodo di tassazione di cinque anni, la Commissione fissa i contri-buti annui sulla base dei costi di disattivazione e di smaltimento calcolati. |
2 | La Commissione effettua una tassazione intermedia se: |
a | da un nuovo calcolo dei costi di disattivazione e di smaltimento risulta una differenza superiore al 10 per cento rispetto all'ultimo studio sui costi; |
b | a causa dell'evoluzione dei mercati finanziari, il valore effettivo del capitale accumulato è inferiore di oltre il 10 per cento al valore teorico in due chiusure di bilancio consecutive; |
c | le basi di calcolo di cui all'articolo 8a capoverso 2 sono adeguate.21 |
2bis | Il valore effettivo e il valore teorico del capitale accumulato sono determinati conformemente all'allegato 2.22 |
3 | In caso di tassazione intermedia, la Commissione può fissare nuovi contributi annui per il resto del periodo di tassazione.23 |
4 | I contributi sono riscossi annualmente. La Commissione stabilisce le scadenze di pagamento. |
5 | La Commissione può fissare il pagamento rateale dei contributi. |
6 | I proprietari tenuti a versare contributi possono corrispondere anticipi. |
SR 732.17 Ordinanza del 7 dicembre 2007 sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari (Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento, OFDS) - Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento OFDS Art. 9 - 1 All'inizio di un periodo di tassazione di cinque anni, la Commissione fissa i contri-buti annui sulla base dei costi di disattivazione e di smaltimento calcolati. |
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1 | All'inizio di un periodo di tassazione di cinque anni, la Commissione fissa i contri-buti annui sulla base dei costi di disattivazione e di smaltimento calcolati. |
2 | La Commissione effettua una tassazione intermedia se: |
a | da un nuovo calcolo dei costi di disattivazione e di smaltimento risulta una differenza superiore al 10 per cento rispetto all'ultimo studio sui costi; |
b | a causa dell'evoluzione dei mercati finanziari, il valore effettivo del capitale accumulato è inferiore di oltre il 10 per cento al valore teorico in due chiusure di bilancio consecutive; |
c | le basi di calcolo di cui all'articolo 8a capoverso 2 sono adeguate.21 |
2bis | Il valore effettivo e il valore teorico del capitale accumulato sono determinati conformemente all'allegato 2.22 |
3 | In caso di tassazione intermedia, la Commissione può fissare nuovi contributi annui per il resto del periodo di tassazione.23 |
4 | I contributi sono riscossi annualmente. La Commissione stabilisce le scadenze di pagamento. |
5 | La Commissione può fissare il pagamento rateale dei contributi. |
6 | I proprietari tenuti a versare contributi possono corrispondere anticipi. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 2 - 1 Ognuno è tenuto ad agire secondo la buona fede così nell'esercizio dei propri diritti come nell'adempimento dei propri obblighi. |
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1 | Ognuno è tenuto ad agire secondo la buona fede così nell'esercizio dei propri diritti come nell'adempimento dei propri obblighi. |
2 | Il manifesto abuso del proprio diritto non è protetto dalla legge. |
SR 732.17 Ordinanza del 7 dicembre 2007 sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari (Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento, OFDS) - Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento OFDS Art. 8 Periodo determinante per il versamento dei contributi - 1 I contributi devono essere versati nel corso della durata d'esercizio fino alla messa fuori servizio definitiva di una centrale nucleare o di un altro impianto nucleare. È fatto salvo l'obbligo di versare contributi dopo la messa fuori servizio definitiva. |
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1 | I contributi devono essere versati nel corso della durata d'esercizio fino alla messa fuori servizio definitiva di una centrale nucleare o di un altro impianto nucleare. È fatto salvo l'obbligo di versare contributi dopo la messa fuori servizio definitiva. |
2 | Per messa fuori servizio definitiva si intende: |
a | nel caso di una centrale nucleare, l'interruzione definitiva dell'esercizio produttivo; |
b | nel caso di un altro impianto nucleare, l'interruzione definitiva dell'esercizio. |
3 | I calcoli sono fondati su una durata d'esercizio presunta delle centrali nucleari di 50 anni. La Commissione può adeguare la base di calcolo basandosi sul parere dell'IFSN concernente la prova della sicurezza per l'esercizio a lungo termine di cui agli articoli 34 capoverso 4 e 34a dell'ordinanza del 10 dicembre 200416 sull'energia nucleare.17 |
4 | La durata d'esercizio presunta per gli impianti di smaltimento è stabilita nel programma di smaltimento delle scorie. |
und Art. 9c Abs. 1
SR 732.17 Ordinanza del 7 dicembre 2007 sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari (Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento, OFDS) - Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento OFDS Art. 9c Messa fuori servizio definitiva anticipata - 1 Se una centrale nucleare viene messa fuori servizio definitivamente prima che abbia raggiunto una durata d'esercizio di 50 anni, ai fini degli articoli 8, 8a, 9 e 9a, quale data di messa fuori servizio definitiva viene considerato il momento in cui sarebbe stata raggiunta la durata d'esercizio di 50 anni.29 |
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1 | Se una centrale nucleare viene messa fuori servizio definitivamente prima che abbia raggiunto una durata d'esercizio di 50 anni, ai fini degli articoli 8, 8a, 9 e 9a, quale data di messa fuori servizio definitiva viene considerato il momento in cui sarebbe stata raggiunta la durata d'esercizio di 50 anni.29 |
2 | Se la centrale appartiene a una società anonima che non dispone di attivi sufficienti a garantire il pagamento dei contributi ancora dovuti, il capoverso 1 è applicabile solamente se la società anonima fornisce una corrispondente garanzia dei suoi azionisti. |
SR 732.17 Ordinanza del 7 dicembre 2007 sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari (Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento, OFDS) - Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento OFDS Art. 13a Rimborso - Il capitale accumulato in eccedenza nei Fondi è rimborsato ai proprietari tenuti a versare contributi dopo il conteggio finale secondo l'articolo 78 capoverso 2 LENu. |
SR 732.1 Legge federale del 21 marzo 2003 sull'energia nucleare (LENu) LENu Art. 78 Pretese - 1 Ogni contributore ha nei confronti dei fondi una pretesa per una somma pari ai contributi versati, aumentata del reddito di capitale e diminuita degli oneri. Questa pretesa non può essere alienata, costituita in pegno, pignorata o inclusa nella massa fallimentare. |
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1 | Ogni contributore ha nei confronti dei fondi una pretesa per una somma pari ai contributi versati, aumentata del reddito di capitale e diminuita degli oneri. Questa pretesa non può essere alienata, costituita in pegno, pignorata o inclusa nella massa fallimentare. |
2 | Se la pretesa di un contributore nei confronti di un fondo supera il pagamento effettuato, l'eccedenza gli è rimborsata entro un anno dal conteggio finale. |
3 | Se un impianto nucleare è ripreso da una massa fallimentare, la pretesa nei confronti dei fondi passa al nuovo proprietario; questi versa i contributi che la società fallita deve ai fondi. |
4 | Se dopo la conclusione di una procedura di fallimento la società è radiata dal registro di commercio con il consenso del Dipartimento e l'impianto non è ripreso da un'altra società, i contributi versati sono devoluti ai fondi. I fondi utilizzano queste risorse per finanziare i lavori di disattivazione e di smaltimento dell'impianto interessato. Il Consiglio federale stabilisce l'impiego di eventuali eccedenze. |
Schliesslich ist darin auch kein Verstoss gegen das Rechtsgleichheitsgebot nach Art. 8
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 8 Uguaglianza giuridica - 1 Tutti sono uguali davanti alla legge. |
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1 | Tutti sono uguali davanti alla legge. |
2 | Nessuno può essere discriminato, in particolare a causa dell'origine, della razza, del sesso, dell'età, della lingua, della posizione sociale, del modo di vita, delle convinzioni religiose, filosofiche o politiche, e di menomazioni fisiche, mentali o psichiche. |
3 | Uomo e donna hanno uguali diritti. La legge ne assicura l'uguaglianza, di diritto e di fatto, in particolare per quanto concerne la famiglia, l'istruzione e il lavoro. Uomo e donna hanno diritto a un salario uguale per un lavoro di uguale valore. |
4 | La legge prevede provvedimenti per eliminare svantaggi esistenti nei confronti dei disabili. |
SR 732.17 Ordinanza del 7 dicembre 2007 sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari (Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento, OFDS) - Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento OFDS Art. 8 Periodo determinante per il versamento dei contributi - 1 I contributi devono essere versati nel corso della durata d'esercizio fino alla messa fuori servizio definitiva di una centrale nucleare o di un altro impianto nucleare. È fatto salvo l'obbligo di versare contributi dopo la messa fuori servizio definitiva. |
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1 | I contributi devono essere versati nel corso della durata d'esercizio fino alla messa fuori servizio definitiva di una centrale nucleare o di un altro impianto nucleare. È fatto salvo l'obbligo di versare contributi dopo la messa fuori servizio definitiva. |
2 | Per messa fuori servizio definitiva si intende: |
a | nel caso di una centrale nucleare, l'interruzione definitiva dell'esercizio produttivo; |
b | nel caso di un altro impianto nucleare, l'interruzione definitiva dell'esercizio. |
3 | I calcoli sono fondati su una durata d'esercizio presunta delle centrali nucleari di 50 anni. La Commissione può adeguare la base di calcolo basandosi sul parere dell'IFSN concernente la prova della sicurezza per l'esercizio a lungo termine di cui agli articoli 34 capoverso 4 e 34a dell'ordinanza del 10 dicembre 200416 sull'energia nucleare.17 |
4 | La durata d'esercizio presunta per gli impianti di smaltimento è stabilita nel programma di smaltimento delle scorie. |
4.2.6 Zusammenfassend ist aufgrund der periodischen Veranlagung der Jahresbeiträge sowie aufgrund der fehlenden Prüfung durch das ENSI und durch unabhängige Fachleute nicht statthaft, für die Veranlagungsperiode 2017 - 2021 auf die KS 21 abzustellen.
5.
In einem nächsten Schritt ist auf die allgemeinen Vorbringen der Beschwerdeführerin zur Funktionsweise der Fonds einzugehen.
5.1 Sie macht im Wesentlichen geltend, dass die in die Fonds einbezahlten Beiträge den Betreibern für unternehmerische Zwecke nicht zur Verfügung stünden. Die gesetzliche Pflicht zur Leistung von Fondsbeiträgen zur Sicherstellung der Stilllegungs- und Entsorgungskosten greife deshalb massiv in die Eigentumsrechte der Betreiber ein, welche gerechtfertigt sein müsse. Dies treffe sie aktuell besonders unverhältnismässig, weil nach dem Abschluss der Pflicht zur Leistung von ordentlichen Fondsbeiträgen per Ende 2022 ihre überschüssigen Fondsguthaben während mindestens 100 Jahren zu Unrecht in den Fonds gebunden bleiben würden. Bei der Höhe der voraussichtlichen Stilllegungs- und Entsorgungskosten sei in den letzten Jahren eine Steigerung festzustellen, welche vor dem Hintergrund der tiefen jährlichen Teuerungsraten sachlich nicht nachvollziehbar sei. Diese Entwicklung und die damit bewirkten Überschüsse in den Fonds seien im Lichte des Verhältnismässigkeitsprinzips umso problematischer, als mit der Revision der SEFV per 1. Januar 2020 die Möglichkeit der Rückerstattung von überschüssigen Fondsguthaben während der Beitragspflicht ersatzlos gestrichen worden sei. Zudem hätten überhöhte Beiträge an die Fonds zur Folge, dass die von der Beschwerdeführerin auf dem Markt angebotenen Stromprodukte aufgrund der überhöhten Fondsbeiträge gegenüber den Angeboten der Mitbewerber, welche keine solchen rechtswidrigen Verpflichtungen zu tragen hätten, einen Wettbewerbsnachteil aufweisen würden, was ihre Stellung auf dem Markt schwäche. Eine allfällige spätere Deckungslücke sei durch die Erhebung von Fondsbeiträgen nach der endgültigen Ausserbetriebnahme der Kernanlage und nicht durch die vorsorgliche Bildung einer Oberdeckung in der Veranlagungsperiode 2017 - 2021 zu schliessen.
Weiter rügt sie, dass die Methode für die Erstellung der KS 16 das für die KS 11 gültige Prinzip der Kostenberechnung im Sinne von "best estimates"-Kosten ersetze. Mit der neuen Methode sei das geforderte Konfidenzniveau, d.h. die Wahrscheinlichkeit, dass die tatsächlichen Kosten dereinst unter den Kostenschätzungen der KS 16 liegen werden, von 50% in der KS11 auf neu 80% in der KS 16 angehoben worden. Dies bedeute, dass damit das Risiko von Kostenüberschreitungen auf 20% reduziert worden sei und die prognostizierten Kosten mit 80% Wahrscheinlichkeit nicht überschritten würden.
5.2 Die Vorinstanz führt aus, dass keinesfalls gesichert sei, ob die Beitragspflichtigen in der Lage sein würden, allenfalls entstehende Mehrkosten zu einem späteren Zeitpunkt nachzuschiessen, zumal solche Kosten noch bzw. erst in Jahrzehnten anfallen könnten. lm Sinne der Vorsorge seien nach Art. 4 Abs. 3 Bst. a
SR 732.1 Legge federale del 21 marzo 2003 sull'energia nucleare (LENu) LENu Art. 4 Principi per lo sfruttamento dell'energia nucleare - 1 Nello sfruttamento dell'energia nucleare occorre proteggere l'uomo e l'ambiente dai pericoli delle radiazioni ionizzanti. Le sostanze radioattive possono essere liberate soltanto nella misura in cui non presentino pericolo. Occorre in particolare prevenire la liberazione inammissibile di sostanze radioattive, nonché l'irradiazione inammissibile delle persone, sia durante il normale esercizio sia in caso di incidente. |
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1 | Nello sfruttamento dell'energia nucleare occorre proteggere l'uomo e l'ambiente dai pericoli delle radiazioni ionizzanti. Le sostanze radioattive possono essere liberate soltanto nella misura in cui non presentino pericolo. Occorre in particolare prevenire la liberazione inammissibile di sostanze radioattive, nonché l'irradiazione inammissibile delle persone, sia durante il normale esercizio sia in caso di incidente. |
2 | Occorre tener conto degli effetti a lungo termine sul patrimonio ereditario. |
3 | Al fine della prevenzione occorre adottare tutti i provvedimenti che: |
a | sono necessari secondo l'esperienza e lo stato della scienza e della tecnica; |
b | contribuiscono a un'ulteriore riduzione del pericolo, sempreché siano adeguati. |
SR 732.1 Legge federale del 21 marzo 2003 sull'energia nucleare (LENu) LENu Art. 77 Fondo di disattivazione e fondo di smaltimento - 1 Il fondo di disattivazione garantisce il finanziamento della disattivazione e dello smantellamento di impianti nucleari fuori uso, nonché dello smaltimento delle scorie prodotte in tal modo (costi di disattivazione). |
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1 | Il fondo di disattivazione garantisce il finanziamento della disattivazione e dello smantellamento di impianti nucleari fuori uso, nonché dello smaltimento delle scorie prodotte in tal modo (costi di disattivazione). |
2 | Il fondo di smaltimento garantisce il finanziamento dello smaltimento delle scorie radioattive d'esercizio e degli elementi combustibili esausti dopo la messa fuori esercizio degli impianti nucleari (costi di smaltimento). |
3 | I proprietari degli impianti nucleari versano contributi al fondo di disattivazione e al fondo di smaltimento. Il Consiglio federale può esimere dall'obbligo di contribuzione proprietari di impianti con bassi costi di disattivazione e di smaltimento. |
SR 732.1 Legge federale del 21 marzo 2003 sull'energia nucleare (LENu) LENu Art. 77 Fondo di disattivazione e fondo di smaltimento - 1 Il fondo di disattivazione garantisce il finanziamento della disattivazione e dello smantellamento di impianti nucleari fuori uso, nonché dello smaltimento delle scorie prodotte in tal modo (costi di disattivazione). |
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1 | Il fondo di disattivazione garantisce il finanziamento della disattivazione e dello smantellamento di impianti nucleari fuori uso, nonché dello smaltimento delle scorie prodotte in tal modo (costi di disattivazione). |
2 | Il fondo di smaltimento garantisce il finanziamento dello smaltimento delle scorie radioattive d'esercizio e degli elementi combustibili esausti dopo la messa fuori esercizio degli impianti nucleari (costi di smaltimento). |
3 | I proprietari degli impianti nucleari versano contributi al fondo di disattivazione e al fondo di smaltimento. Il Consiglio federale può esimere dall'obbligo di contribuzione proprietari di impianti con bassi costi di disattivazione e di smaltimento. |
5.3 In ihren Schlussbemerkungen entgegnet die Beschwerdeführerin, dass das von der Vorinstanz zur Rechtfertigung überhöhter Fondsbeiträge angerufene Vorsorgeprinzip gemäss klarem Gesetzeswortlaut als Grundsatz ausschliesslich für die (technische) Nutzung der Kernenergie gelte. Sofern in diesem rechtlich massgebenden Rahmen tatsächlich ein Ermessensspielraum bestehe, sei gegen die Beachtung des Vorsichtsprinzips (und nicht des Vorsorgeprinzips) nichts einzuwenden. Es gehe nicht an, dass die Vorinstanz sachlich nicht gerechtfertigte Sicherheitsmargen einbaue, wie sie dies bei der Festlegung der Berücksichtigung der Chance Kombilager exemplarisch und willkürlich getan habe. Bei richtiger, gesamtheitlicher und unparteiischer Betrachtungsweise würde die Vorinstanz vielmehr feststellen, dass die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Kernkraftwerksbetreiber über den Zeithorizont von 100 und mehr Jahren bis zum Abschluss der nuklearen Entsorgung die beste Garantie für die vollumfängliche Bezahlung der Stilllegungs- und Entsorgungskosten durch diese darstelle. Die Beachtung dieses Aspekts wäre umso mehr angezeigt, als in der Lehre die Auffassung vertreten werde, dass intergeneratives Geldsparen volkswirtschaftlich gar nicht möglich und damit ungeeignet sei, weshalb es gegen das Verhältnismässigkeitsprinzip verstosse. Im Übrigen sei es irrelevant, wie hoch das Konfidenzniveau gemäss KS 11 tatsächlich gewesen sei. Massgebend sei allein, dass das Konfidenzniveau gemäss KS 16 80% betrage, was mit anderen Worten bedeute, dass die tatsächlichen Kosten dereinst mit einer Wahrscheinlichkeit von 80% unter den Kostenschätzungen liegen würden. Dies belege, dass im Bereich der Kernenergie und insbesondere der nuklearen Entsorgung heute aus politischen Gründen völlig andere Massstäbe angesetzt würden, als in allen anderen Wirtschaftszweigen, was dem Gleichbehandlungsgebot widerspreche.
5.4 Die Vorinstanz stellt sich mit Eingabe vom 7. Oktober 2021 auf den Standpunkt, der Stilllegungs- und Entsorgungsfonds bezwecke die Sicherstellung der Kosten für die Stilllegung der Kernanlagen sowie die Sicherstellung der nach der Ausserbetriebnahme anfallenden Kosten für die Entsorgung der radioaktiven Abfälle. Das öffentliche Interesse gehe dahin, dass diese Sicherstellung auf der Grundlage wissenschaftlicher Erkenntnisse so erfolge, dass die Eigentümer von Kernanlagen ihrer gesetzlichen Verpflichtung zur Finanzierung der Stilllegung und der Entsorgung nachkommen könnten und sich eine Bundesintervention im Sinn von Art. 80 Abs. 4
SR 732.1 Legge federale del 21 marzo 2003 sull'energia nucleare (LENu) LENu Art. 80 Obbligo di versamento supplementare - 1 Se riceve da un fondo pagamenti che superano la sua pretesa, l'avente diritto rimborsa al fondo la differenza aumentata degli interessi usuali sul mercato. |
|
1 | Se riceve da un fondo pagamenti che superano la sua pretesa, l'avente diritto rimborsa al fondo la differenza aumentata degli interessi usuali sul mercato. |
2 | Se l'avente diritto non può effettuare il rimborso entro il termine stabilito dal Consiglio federale, gli altri contributori e aventi diritto devono coprire la differenza con versamenti supplementari al fondo in proporzione ai loro contributi. |
3 | L'obbligo di versamento supplementare sussiste anche: |
a | nel caso dell'articolo 78 capoverso 4, se le risorse devolute ai fondi non sono sufficienti per la copertura dei costi di disattivazione o di smaltimento; |
b | nel caso dell'articolo 79 capoverso 3, se la persona tenuta allo smaltimento non rimborsa la differenza al fondo. |
4 | Se la copertura della differenza non è sostenibile sotto il profilo economico per le persone tenute al versamento supplementare, l'Assemblea federale decide se e in che misura la Confederazione partecipa ai costi non coperti. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 190 Diritto determinante - Le leggi federali e il diritto internazionale sono determinanti per il Tribunale federale e per le altre autorità incaricate dell'applicazione del diritto. |
5.5 Die Berechnung der mutmasslichen Stilllegungs- und Entsorgungskosten ist naturgemäss mit vielen Unsicherheiten behaftet, weshalb bereits von Gesetzes wegen alle fünf Jahre eine Neuberechnung für die jeweils fünfjährige Veranlagungsperiode erfolgt (vgl. Art. 9 Abs. 1
SR 732.17 Ordinanza del 7 dicembre 2007 sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari (Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento, OFDS) - Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento OFDS Art. 9 - 1 All'inizio di un periodo di tassazione di cinque anni, la Commissione fissa i contri-buti annui sulla base dei costi di disattivazione e di smaltimento calcolati. |
|
1 | All'inizio di un periodo di tassazione di cinque anni, la Commissione fissa i contri-buti annui sulla base dei costi di disattivazione e di smaltimento calcolati. |
2 | La Commissione effettua una tassazione intermedia se: |
a | da un nuovo calcolo dei costi di disattivazione e di smaltimento risulta una differenza superiore al 10 per cento rispetto all'ultimo studio sui costi; |
b | a causa dell'evoluzione dei mercati finanziari, il valore effettivo del capitale accumulato è inferiore di oltre il 10 per cento al valore teorico in due chiusure di bilancio consecutive; |
c | le basi di calcolo di cui all'articolo 8a capoverso 2 sono adeguate.21 |
2bis | Il valore effettivo e il valore teorico del capitale accumulato sono determinati conformemente all'allegato 2.22 |
3 | In caso di tassazione intermedia, la Commissione può fissare nuovi contributi annui per il resto del periodo di tassazione.23 |
4 | I contributi sono riscossi annualmente. La Commissione stabilisce le scadenze di pagamento. |
5 | La Commissione può fissare il pagamento rateale dei contributi. |
6 | I proprietari tenuti a versare contributi possono corrispondere anticipi. |
SR 732.1 Legge federale del 21 marzo 2003 sull'energia nucleare (LENu) LENu Art. 78 Pretese - 1 Ogni contributore ha nei confronti dei fondi una pretesa per una somma pari ai contributi versati, aumentata del reddito di capitale e diminuita degli oneri. Questa pretesa non può essere alienata, costituita in pegno, pignorata o inclusa nella massa fallimentare. |
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1 | Ogni contributore ha nei confronti dei fondi una pretesa per una somma pari ai contributi versati, aumentata del reddito di capitale e diminuita degli oneri. Questa pretesa non può essere alienata, costituita in pegno, pignorata o inclusa nella massa fallimentare. |
2 | Se la pretesa di un contributore nei confronti di un fondo supera il pagamento effettuato, l'eccedenza gli è rimborsata entro un anno dal conteggio finale. |
3 | Se un impianto nucleare è ripreso da una massa fallimentare, la pretesa nei confronti dei fondi passa al nuovo proprietario; questi versa i contributi che la società fallita deve ai fondi. |
4 | Se dopo la conclusione di una procedura di fallimento la società è radiata dal registro di commercio con il consenso del Dipartimento e l'impianto non è ripreso da un'altra società, i contributi versati sono devoluti ai fondi. I fondi utilizzano queste risorse per finanziare i lavori di disattivazione e di smaltimento dell'impianto interessato. Il Consiglio federale stabilisce l'impiego di eventuali eccedenze. |
5.6 Vorab ist anzumerken, dass nicht näher auf die Vorbringen der Beschwerdeführerin einzugehen ist, welche gegen das System der Fonds an sich gerichtet sind. Diese sind gesetzlich verankert (vgl. Art. 77 ff
SR 732.1 Legge federale del 21 marzo 2003 sull'energia nucleare (LENu) LENu Art. 77 Fondo di disattivazione e fondo di smaltimento - 1 Il fondo di disattivazione garantisce il finanziamento della disattivazione e dello smantellamento di impianti nucleari fuori uso, nonché dello smaltimento delle scorie prodotte in tal modo (costi di disattivazione). |
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1 | Il fondo di disattivazione garantisce il finanziamento della disattivazione e dello smantellamento di impianti nucleari fuori uso, nonché dello smaltimento delle scorie prodotte in tal modo (costi di disattivazione). |
2 | Il fondo di smaltimento garantisce il finanziamento dello smaltimento delle scorie radioattive d'esercizio e degli elementi combustibili esausti dopo la messa fuori esercizio degli impianti nucleari (costi di smaltimento). |
3 | I proprietari degli impianti nucleari versano contributi al fondo di disattivazione e al fondo di smaltimento. Il Consiglio federale può esimere dall'obbligo di contribuzione proprietari di impianti con bassi costi di disattivazione e di smaltimento. |
SR 732.1 Legge federale del 21 marzo 2003 sull'energia nucleare (LENu) LENu Art. 82 Garanzia del finanziamento degli altri lavori di smaltimento - 1 Per i costi di smaltimento che risultano prima della messa fuori servizio degli impianti nucleari i proprietari devono procedere ad accantonamenti, conformemente all'articolo 669 del Codice delle obbligazioni45 e in base al calcolo dei costi di smaltimento del fondo di smaltimento. |
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1 | Per i costi di smaltimento che risultano prima della messa fuori servizio degli impianti nucleari i proprietari devono procedere ad accantonamenti, conformemente all'articolo 669 del Codice delle obbligazioni45 e in base al calcolo dei costi di smaltimento del fondo di smaltimento. |
2 | I proprietari inoltre: |
a | sottopongono, per approvazione, il piano di accantonamento all'autorità designata dal Consiglio federale; |
b | designano attivi, a destinazione vincolata per i costi di smaltimento, corrispondenti agli accantonamenti; |
c | presentano all'autorità designata dal Consiglio federale il rapporto del servizio di revisione sul rispetto del piano di accantonamento e sull'utilizzazione a destinazione vincolata di accantonamenti. |
3 | Il servizio di revisione prende visione dei piani finanziari e d'investimento a lungo termine ed esamina se sussistono i mezzi finanziari per i costi di smaltimento risultanti dalla messa fuori esercizio degli impianti nucleari o se gli accantonamenti sono stati effettuati conformemente al piano d'accantonamento. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 190 Diritto determinante - Le leggi federali e il diritto internazionale sono determinanti per il Tribunale federale e per le altre autorità incaricate dell'applicazione del diritto. |
SR 732.1 Legge federale del 21 marzo 2003 sull'energia nucleare (LENu) LENu Art. 78 Pretese - 1 Ogni contributore ha nei confronti dei fondi una pretesa per una somma pari ai contributi versati, aumentata del reddito di capitale e diminuita degli oneri. Questa pretesa non può essere alienata, costituita in pegno, pignorata o inclusa nella massa fallimentare. |
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1 | Ogni contributore ha nei confronti dei fondi una pretesa per una somma pari ai contributi versati, aumentata del reddito di capitale e diminuita degli oneri. Questa pretesa non può essere alienata, costituita in pegno, pignorata o inclusa nella massa fallimentare. |
2 | Se la pretesa di un contributore nei confronti di un fondo supera il pagamento effettuato, l'eccedenza gli è rimborsata entro un anno dal conteggio finale. |
3 | Se un impianto nucleare è ripreso da una massa fallimentare, la pretesa nei confronti dei fondi passa al nuovo proprietario; questi versa i contributi che la società fallita deve ai fondi. |
4 | Se dopo la conclusione di una procedura di fallimento la società è radiata dal registro di commercio con il consenso del Dipartimento e l'impianto non è ripreso da un'altra società, i contributi versati sono devoluti ai fondi. I fondi utilizzano queste risorse per finanziare i lavori di disattivazione e di smaltimento dell'impianto interessato. Il Consiglio federale stabilisce l'impiego di eventuali eccedenze. |
SR 732.1 Legge federale del 21 marzo 2003 sull'energia nucleare (LENu) LENu Art. 4 Principi per lo sfruttamento dell'energia nucleare - 1 Nello sfruttamento dell'energia nucleare occorre proteggere l'uomo e l'ambiente dai pericoli delle radiazioni ionizzanti. Le sostanze radioattive possono essere liberate soltanto nella misura in cui non presentino pericolo. Occorre in particolare prevenire la liberazione inammissibile di sostanze radioattive, nonché l'irradiazione inammissibile delle persone, sia durante il normale esercizio sia in caso di incidente. |
|
1 | Nello sfruttamento dell'energia nucleare occorre proteggere l'uomo e l'ambiente dai pericoli delle radiazioni ionizzanti. Le sostanze radioattive possono essere liberate soltanto nella misura in cui non presentino pericolo. Occorre in particolare prevenire la liberazione inammissibile di sostanze radioattive, nonché l'irradiazione inammissibile delle persone, sia durante il normale esercizio sia in caso di incidente. |
2 | Occorre tener conto degli effetti a lungo termine sul patrimonio ereditario. |
3 | Al fine della prevenzione occorre adottare tutti i provvedimenti che: |
a | sono necessari secondo l'esperienza e lo stato della scienza e della tecnica; |
b | contribuiscono a un'ulteriore riduzione del pericolo, sempreché siano adeguati. |
5.7 Art. 36
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 36 Limiti dei diritti fondamentali - 1 Le restrizioni dei diritti fondamentali devono avere una base legale. Se gravi, devono essere previste dalla legge medesima. Sono eccettuate le restrizioni ordinate in caso di pericolo grave, immediato e non altrimenti evitabile. |
|
1 | Le restrizioni dei diritti fondamentali devono avere una base legale. Se gravi, devono essere previste dalla legge medesima. Sono eccettuate le restrizioni ordinate in caso di pericolo grave, immediato e non altrimenti evitabile. |
2 | Le restrizioni dei diritti fondamentali devono essere giustificate da un interesse pubblico o dalla protezione di diritti fondamentali altrui. |
3 | Esse devono essere proporzionate allo scopo. |
4 | I diritti fondamentali sono intangibili nella loro essenza. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 36 Limiti dei diritti fondamentali - 1 Le restrizioni dei diritti fondamentali devono avere una base legale. Se gravi, devono essere previste dalla legge medesima. Sono eccettuate le restrizioni ordinate in caso di pericolo grave, immediato e non altrimenti evitabile. |
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1 | Le restrizioni dei diritti fondamentali devono avere una base legale. Se gravi, devono essere previste dalla legge medesima. Sono eccettuate le restrizioni ordinate in caso di pericolo grave, immediato e non altrimenti evitabile. |
2 | Le restrizioni dei diritti fondamentali devono essere giustificate da un interesse pubblico o dalla protezione di diritti fondamentali altrui. |
3 | Esse devono essere proporzionate allo scopo. |
4 | I diritti fondamentali sono intangibili nella loro essenza. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 36 Limiti dei diritti fondamentali - 1 Le restrizioni dei diritti fondamentali devono avere una base legale. Se gravi, devono essere previste dalla legge medesima. Sono eccettuate le restrizioni ordinate in caso di pericolo grave, immediato e non altrimenti evitabile. |
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1 | Le restrizioni dei diritti fondamentali devono avere una base legale. Se gravi, devono essere previste dalla legge medesima. Sono eccettuate le restrizioni ordinate in caso di pericolo grave, immediato e non altrimenti evitabile. |
2 | Le restrizioni dei diritti fondamentali devono essere giustificate da un interesse pubblico o dalla protezione di diritti fondamentali altrui. |
3 | Esse devono essere proporzionate allo scopo. |
4 | I diritti fondamentali sono intangibili nella loro essenza. |
5.8 Der Entzug der unmittelbaren Verfügungsgewalt über die Fondsvermögen (Art. 78 Abs. 1
SR 732.1 Legge federale del 21 marzo 2003 sull'energia nucleare (LENu) LENu Art. 78 Pretese - 1 Ogni contributore ha nei confronti dei fondi una pretesa per una somma pari ai contributi versati, aumentata del reddito di capitale e diminuita degli oneri. Questa pretesa non può essere alienata, costituita in pegno, pignorata o inclusa nella massa fallimentare. |
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1 | Ogni contributore ha nei confronti dei fondi una pretesa per una somma pari ai contributi versati, aumentata del reddito di capitale e diminuita degli oneri. Questa pretesa non può essere alienata, costituita in pegno, pignorata o inclusa nella massa fallimentare. |
2 | Se la pretesa di un contributore nei confronti di un fondo supera il pagamento effettuato, l'eccedenza gli è rimborsata entro un anno dal conteggio finale. |
3 | Se un impianto nucleare è ripreso da una massa fallimentare, la pretesa nei confronti dei fondi passa al nuovo proprietario; questi versa i contributi che la società fallita deve ai fondi. |
4 | Se dopo la conclusione di una procedura di fallimento la società è radiata dal registro di commercio con il consenso del Dipartimento e l'impianto non è ripreso da un'altra società, i contributi versati sono devoluti ai fondi. I fondi utilizzano queste risorse per finanziare i lavori di disattivazione e di smaltimento dell'impianto interessato. Il Consiglio federale stabilisce l'impiego di eventuali eccedenze. |
SR 732.1 Legge federale del 21 marzo 2003 sull'energia nucleare (LENu) LENu Art. 81 Forma giuridica e organizzazione dei fondi - 1 I fondi hanno una propria personalità giuridica. Essi sottostanno alla vigilanza della Confederazione. |
|
1 | I fondi hanno una propria personalità giuridica. Essi sottostanno alla vigilanza della Confederazione. |
2 | Il Consiglio federale nomina per ogni fondo una Commissione amministrativa quale organo direttivo. Le commissioni stabiliscono nel singolo caso i contributi ai fondi e le prestazioni di questi ultimi. |
3 | Se necessario, i fondi possono concedersi reciprocamente anticipi o la Confederazione può concedere anticipi ai fondi; detti anticipi sono rimunerati alle condizioni usuali di mercato. |
4 | I fondi sono esonerati da tutte le imposte dirette della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni. |
5 | Il Consiglio federale disciplina i dettagli; stabilisce le basi di calcolo per la riscossione dei contributi e le linee fondamentali della politica d'investimento. Può riunire i fondi. |
SR 732.17 Ordinanza del 7 dicembre 2007 sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari (Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento, OFDS) - Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento OFDS Art. 4 Fissazione del prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento - 1 Ogni cinque anni i proprietari di un impianto nucleare tenuti a versare contributi allestiscono uno studio sul prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento (studio sui costi) per il loro impianto, la prima volta al momento della sua entrata in servizio. |
|
1 | Ogni cinque anni i proprietari di un impianto nucleare tenuti a versare contributi allestiscono uno studio sul prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento (studio sui costi) per il loro impianto, la prima volta al momento della sua entrata in servizio. |
2 | I costi sono calcolati in base ai piani di disattivazione, al programma di smaltimento delle scorie e alle più recenti conoscenze scientifiche nonché in base ai prezzi in vigore al momento del calcolo. |
2bis | Per il calcolo dei costi deve essere scelta una metodologia che corrisponda allo stato della scienza e della tecnica e consideri i supplementi sui costi per le imprecisioni nelle previsioni, i pericoli e le opportunità, nonché un supplemento di sicurezza generale.5 |
3 | Per il calcolo dei costi di disattivazione e di smaltimento delle centrali nucleari si presume una durata d'esercizio di 50 anni. Sulla base delle informazioni fornite dal proprietario, la Commissione amministrativa del Fondo di disattivazione e del Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari (Commissione) può disporre che sia considerata una diversa presumibile durata d'esercizio. |
4 | Lo studio sui costi è verificato dall'Ispettorato federale della sicurezza nucleare (IFSN) in merito agli aspetti concernenti la sicurezza e da specialisti indipendenti in merito al calcolo dei costi. Questi ultimi verificano, in particolare, se i costi e i supplementi sono stati stimati in modo realistico.6 |
4bis | Sulla base dela verifica di cui al capoverso 4, il comitato per il controllo dei costi elabora un rapporto di verifica sintetico all'attenzione della Commissione. Nel rapporto chiede la fissazione del prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento.7 |
4ter | La Commissione richiede al Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) di esprimere il suo parere sugli studi sui costi e sul rapporto di verifica entro tre mesi.8 |
5 | Sulla base degli studi sui costi, della verifica di cui al capoverso 4 e del rapporto di verifica e tenuto conto del parere del DATEC, la Commissione stabilisce il prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento per ogni impianto nucleare.9 |
SR 732.1 Legge federale del 21 marzo 2003 sull'energia nucleare (LENu) LENu Art. 80 Obbligo di versamento supplementare - 1 Se riceve da un fondo pagamenti che superano la sua pretesa, l'avente diritto rimborsa al fondo la differenza aumentata degli interessi usuali sul mercato. |
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1 | Se riceve da un fondo pagamenti che superano la sua pretesa, l'avente diritto rimborsa al fondo la differenza aumentata degli interessi usuali sul mercato. |
2 | Se l'avente diritto non può effettuare il rimborso entro il termine stabilito dal Consiglio federale, gli altri contributori e aventi diritto devono coprire la differenza con versamenti supplementari al fondo in proporzione ai loro contributi. |
3 | L'obbligo di versamento supplementare sussiste anche: |
a | nel caso dell'articolo 78 capoverso 4, se le risorse devolute ai fondi non sono sufficienti per la copertura dei costi di disattivazione o di smaltimento; |
b | nel caso dell'articolo 79 capoverso 3, se la persona tenuta allo smaltimento non rimborsa la differenza al fondo. |
4 | Se la copertura della differenza non è sostenibile sotto il profilo economico per le persone tenute al versamento supplementare, l'Assemblea federale decide se e in che misura la Confederazione partecipa ai costi non coperti. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 36 Limiti dei diritti fondamentali - 1 Le restrizioni dei diritti fondamentali devono avere una base legale. Se gravi, devono essere previste dalla legge medesima. Sono eccettuate le restrizioni ordinate in caso di pericolo grave, immediato e non altrimenti evitabile. |
|
1 | Le restrizioni dei diritti fondamentali devono avere una base legale. Se gravi, devono essere previste dalla legge medesima. Sono eccettuate le restrizioni ordinate in caso di pericolo grave, immediato e non altrimenti evitabile. |
2 | Le restrizioni dei diritti fondamentali devono essere giustificate da un interesse pubblico o dalla protezione di diritti fondamentali altrui. |
3 | Esse devono essere proporzionate allo scopo. |
4 | I diritti fondamentali sono intangibili nella loro essenza. |
SR 732.17 Ordinanza del 7 dicembre 2007 sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari (Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento, OFDS) - Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento OFDS Art. 13a Rimborso - Il capitale accumulato in eccedenza nei Fondi è rimborsato ai proprietari tenuti a versare contributi dopo il conteggio finale secondo l'articolo 78 capoverso 2 LENu. |
SR 732.1 Legge federale del 21 marzo 2003 sull'energia nucleare (LENu) LENu Art. 78 Pretese - 1 Ogni contributore ha nei confronti dei fondi una pretesa per una somma pari ai contributi versati, aumentata del reddito di capitale e diminuita degli oneri. Questa pretesa non può essere alienata, costituita in pegno, pignorata o inclusa nella massa fallimentare. |
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1 | Ogni contributore ha nei confronti dei fondi una pretesa per una somma pari ai contributi versati, aumentata del reddito di capitale e diminuita degli oneri. Questa pretesa non può essere alienata, costituita in pegno, pignorata o inclusa nella massa fallimentare. |
2 | Se la pretesa di un contributore nei confronti di un fondo supera il pagamento effettuato, l'eccedenza gli è rimborsata entro un anno dal conteggio finale. |
3 | Se un impianto nucleare è ripreso da una massa fallimentare, la pretesa nei confronti dei fondi passa al nuovo proprietario; questi versa i contributi che la società fallita deve ai fondi. |
4 | Se dopo la conclusione di una procedura di fallimento la società è radiata dal registro di commercio con il consenso del Dipartimento e l'impianto non è ripreso da un'altra società, i contributi versati sono devoluti ai fondi. I fondi utilizzano queste risorse per finanziare i lavori di disattivazione e di smaltimento dell'impianto interessato. Il Consiglio federale stabilisce l'impiego di eventuali eccedenze. |
5.9 Hinsichtlich der Kostenstudien ist festzuhalten, dass diese vom ENSI und von unabhängigen Fachleuten sowie von der Eidgenössischen Finanzkontrolle überprüft wurden und aufgrund dieser Einschätzungen laufend verbessert werden (vgl. Art. 4 Abs. 4
SR 732.17 Ordinanza del 7 dicembre 2007 sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari (Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento, OFDS) - Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento OFDS Art. 4 Fissazione del prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento - 1 Ogni cinque anni i proprietari di un impianto nucleare tenuti a versare contributi allestiscono uno studio sul prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento (studio sui costi) per il loro impianto, la prima volta al momento della sua entrata in servizio. |
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1 | Ogni cinque anni i proprietari di un impianto nucleare tenuti a versare contributi allestiscono uno studio sul prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento (studio sui costi) per il loro impianto, la prima volta al momento della sua entrata in servizio. |
2 | I costi sono calcolati in base ai piani di disattivazione, al programma di smaltimento delle scorie e alle più recenti conoscenze scientifiche nonché in base ai prezzi in vigore al momento del calcolo. |
2bis | Per il calcolo dei costi deve essere scelta una metodologia che corrisponda allo stato della scienza e della tecnica e consideri i supplementi sui costi per le imprecisioni nelle previsioni, i pericoli e le opportunità, nonché un supplemento di sicurezza generale.5 |
3 | Per il calcolo dei costi di disattivazione e di smaltimento delle centrali nucleari si presume una durata d'esercizio di 50 anni. Sulla base delle informazioni fornite dal proprietario, la Commissione amministrativa del Fondo di disattivazione e del Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari (Commissione) può disporre che sia considerata una diversa presumibile durata d'esercizio. |
4 | Lo studio sui costi è verificato dall'Ispettorato federale della sicurezza nucleare (IFSN) in merito agli aspetti concernenti la sicurezza e da specialisti indipendenti in merito al calcolo dei costi. Questi ultimi verificano, in particolare, se i costi e i supplementi sono stati stimati in modo realistico.6 |
4bis | Sulla base dela verifica di cui al capoverso 4, il comitato per il controllo dei costi elabora un rapporto di verifica sintetico all'attenzione della Commissione. Nel rapporto chiede la fissazione del prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento.7 |
4ter | La Commissione richiede al Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) di esprimere il suo parere sugli studi sui costi e sul rapporto di verifica entro tre mesi.8 |
5 | Sulla base degli studi sui costi, della verifica di cui al capoverso 4 e del rapporto di verifica e tenuto conto del parere del DATEC, la Commissione stabilisce il prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento per ogni impianto nucleare.9 |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 8 Uguaglianza giuridica - 1 Tutti sono uguali davanti alla legge. |
|
1 | Tutti sono uguali davanti alla legge. |
2 | Nessuno può essere discriminato, in particolare a causa dell'origine, della razza, del sesso, dell'età, della lingua, della posizione sociale, del modo di vita, delle convinzioni religiose, filosofiche o politiche, e di menomazioni fisiche, mentali o psichiche. |
3 | Uomo e donna hanno uguali diritti. La legge ne assicura l'uguaglianza, di diritto e di fatto, in particolare per quanto concerne la famiglia, l'istruzione e il lavoro. Uomo e donna hanno diritto a un salario uguale per un lavoro di uguale valore. |
4 | La legge prevede provvedimenti per eliminare svantaggi esistenti nei confronti dei disabili. |
5.10 Als Zwischenergebnis ist festzuhalten, dass sich die pauschale Kritik der Beschwerdeführerin am System des Stilllegungs- und Entsorgungsfonds als unbegründet erweist.
6.
Nachfolgend ist der Hauptantrag bezüglich der Rechtsnatur des Beschlusses vom 7. Dezember 2017 der VK der Vorinstanz zu prüfen.
6.1
6.1.1 In ihrem "Hauptantrag" (Rügen 1 - 4) macht die Beschwerdeführerin geltend, dass die VK der Vorinstanz mit Beschluss vom 7. Dezember 2017 die voraussichtlichen Kosten für die Periode 2017 - 2021 verbindlich festgelegt habe. Als Begründung führt sie an, dass als Folge des Bundesgerichtsurteils die Verfügung des UVEK vom 12. April 2018 als nichtig zu betrachten sei. Wenn der gesetzeswidrige Art. 29a Abs. 2 Bst. c
SR 732.17 Ordinanza del 7 dicembre 2007 sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari (Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento, OFDS) - Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento OFDS Art. 29a Competenze - 1 Il Consiglio federale ha le seguenti competenze: |
|
1 | Il Consiglio federale ha le seguenti competenze: |
a | nomina i membri della Commissione e il suo presidente nonché il suo vicepresidente; |
b | nomina il Servizio di revisione; |
c | approva i rapporti annuali; |
d | dà lo scarico alla Commissione; |
e | se constata anomalie, può segnatamente revocare o sostituire membri della Commissione nonché il Servizio di revisione. |
2 | Il DATEC ha le seguenti competenze: |
a | emana un regolamento sull'organizzazione dei Fondi, i principi e gli obiettivi degli investimenti patrimoniali nonché le relative condizioni; |
bec | ... |
d | su proposta della Commissione, definisce il profilo dei requisiti per i membri della Commissione, i presidenti del comitato per gli investimenti e del comitato per il controllo dei costi e per i rispettivi membri, nonché per il membro di cui all'articolo 23 lettera qbis. |
3 | L'UFE è competente per la preparazione e l'esecuzione delle decisioni del Consiglio federale e del DATEC. |
SR 732.17 Ordinanza del 7 dicembre 2007 sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari (Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento, OFDS) - Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento OFDS Art. 4a Nuovo calcolo anticipato dei costi di disattivazione e di smaltimento - 1 I costi di disattivazione e di smaltimento devono essere calcolati nuovamente prima della scadenza del termine di cinque anni di cui all'articolo 4 capoverso 1 se, in seguito a circostanze impreviste, occorre prevedere un sostanziale cambiamento dei costi. |
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1 | I costi di disattivazione e di smaltimento devono essere calcolati nuovamente prima della scadenza del termine di cinque anni di cui all'articolo 4 capoverso 1 se, in seguito a circostanze impreviste, occorre prevedere un sostanziale cambiamento dei costi. |
2 | La Commissione può autorizzare il posticipo del nuovo calcolo alla successiva scadenza ordinaria dello studio sui costi, qualora questo studio sia comunque previsto in un futuro prossimo. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 5 Stato di diritto - 1 Il diritto è fondamento e limite dell'attività dello Stato. |
|
1 | Il diritto è fondamento e limite dell'attività dello Stato. |
2 | L'attività dello Stato deve rispondere al pubblico interesse ed essere proporzionata allo scopo. |
3 | Organi dello Stato, autorità e privati agiscono secondo il principio della buona fede. |
4 | La Confederazione e i Cantoni rispettano il diritto internazionale. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 9 Protezione dall'arbitrio e tutela della buona fede - Ognuno ha diritto d'essere trattato senza arbitrio e secondo il principio della buona fede da parte degli organi dello Stato. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 29 Garanzie procedurali generali - 1 In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole. |
|
1 | In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole. |
2 | Le parti hanno diritto d'essere sentite. |
3 | Chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo. Ha inoltre diritto al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti. |
6.1.2 Die Vorinstanz erwidert, dass die VK nicht mehr antragsstellende, sondern verfügende Behörde und das UVEK nicht mehr verfügende Behörde, sondern Aufsichtsbehörde sei. Es sei schon deshalb verfehlt, den damaligen Antrag der VK an das UVEK (einschliesslich der internen Beschlussfassung vom 7. Dezember 2017) heute als Verfügung umdeuten zu wollen. Hinzu komme, dass der Antrag der VK vom 20. Dezember 2017 infolge des Bundesgerichtsurteils und der Einleitung eines neuen Verfahrens ohnehin mitaufgehoben worden sei. Selbstverständlich nicht aufgehoben seien alle ausserhalb des Verwaltungsverfahrens auf Festlegung der voraussichtlichen Stilllegungs- und Entsorgungskosten liegenden Verfahrensschritte und Sachverhaltsfeststellungen wie namentlich die KS 16, welche durch die Betreiberinnen (und nicht durch die Behörde) vorgelegt worden sei. Eine die VK oder gar Dritte bindende Festlegung der voraussichtlichen Stilllegungs- und Entsorgungskosten aufgrund des Beschlusses vom 7. Dezember 2017, der einen Antrag an das UVEK zum Gegenstand gehabt habe, bestehe mangels Rechtswirkung und damit fehlendem Verfügungscharakter nicht. Sie dürfe jederzeit auf ihre Beschlüsse zurückkommen, zumal wenn seit dem letzten Beschluss über drei Jahre vergangen seien und sich der rechtserhebliche Sachverhalt verändert habe. Dies gelte umso mehr, als sich aufgrund des Bundesgerichtsurteils vom 6. Februar 2020 auch der Charakter des VK-Beschlusses vom 7. Dezember 2017 vollständig geändert habe. Damals habe er auf einen Antrag an das UVEK abgezielt, heute sei die VK die entscheidende Behörde. Es sei keineswegs auszuschliessen, dass einzelne Mitglieder der VK in den damals hart umstrittenen Themen anders abgestimmt hätten, wenn sie davon ausgegangen wären, dass ihr Beschluss abschliessend sei und nicht als Antrag durch das UVEK beurteilt werde. Beim Beschluss der VK vom 7. Dezember 2017 handle es sich nicht um einen rechtsanwendenden Akt im Einzelfall; dadurch seien weder verbindliche und durchsetzbare Rechtsbeziehungen gestaltet noch festgestellt worden. Er regle kein nach aussen gerichtetes Verhältnis und diene auch nicht als Vollstreckungstitel. Es handle sich vielmehr um einen internen Beschluss der VK ohne Aussenwirkung und damit ohne Bindungswirkung für die Betreiberinnen. Adressaten seien nicht die Betreiberinnen, sondern sei das UVEK gewesen.
6.1.3 In ihren Schlussbemerkungen beruft sich die Beschwerdeführerin insbesondere auf Ziff. 4.1.1 sowie 4.1.3 des Protokolls der Sitzung der VK der Vorinstanz vom 7. Dezember 2017. Diesen Beschluss habe die VK der Vorinstanz ohne jeglichen Vorbehalt gefasst. Die Antragsstellung werde in diesem Teil des Beschlusses auf Festlegung der voraussichtlichen Kosten auch sonst mit keinem Wort erwähnt. Es fehle in Ziff. 4.1.1 eine in vergleichbaren Fällen übliche Formulierung ("[...] zuhanden des UVEK genehmigt" oder "[...] unter Vorbehalt der Festlegung der Kosten durch das UVEK genehmigt" oder "[...] unter Vorbehalt der Zuständigkeit des UVEK genehmigt"). Das Fehlen einer solch üblichen Formulierung eines in der Sache nicht abschliessend zuständigen Gremiums belege, dass die VK der Vorinstanz mit Ziff. 4.1.1 ihres Beschlusses nicht einfach nur die voraussichtlichen Kosten für den Antrag an das UVEK habe beziffern wollen, sondern den klaren Willen gehabt habe, die voraussichtlichen Kosten für die Veranlagungsperiode 2017 - 2021 für ihren Zuständigkeitsbereich festzulegen. Die voraussichtlichen Kosten seien denn in Ziff. 4.1.3 des Protokolls auch nicht zuhanden des UVEK verabschiedet worden, sondern der Geschäftsleitung sei der Auftrag erteilt worden, einen entsprechenden Antrag an das UVEK vorzubereiten. Dieser Beschluss sei erst mit dem Zirkularbeschluss vom 15. Dezember 2017 erfolgt. Entgegen der Auffassung der Vorinstanz spiele es dabei keine Rolle, ob der Beschluss den Betreibern korrekt eröffnet worden sei. Gemäss Lehre und Rechtsprechung sei entscheidend, dass dieser alle geforderten Strukturmerkmale aufweise. Das Rückkommen der VK der Vorinstanz auf Ziff. 4.1.1 ihres Zwischenentscheids vom Dezember 2017, ohne dass sich aus neuen Erkenntnissen wichtige Gründe ergeben hätten, und ohne dass eine umfassende und seriöse Interessenabwägung vorgenommen worden sei, verstosse daher gegen Art. 4a Abs. 1
SR 732.17 Ordinanza del 7 dicembre 2007 sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari (Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento, OFDS) - Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento OFDS Art. 4a Nuovo calcolo anticipato dei costi di disattivazione e di smaltimento - 1 I costi di disattivazione e di smaltimento devono essere calcolati nuovamente prima della scadenza del termine di cinque anni di cui all'articolo 4 capoverso 1 se, in seguito a circostanze impreviste, occorre prevedere un sostanziale cambiamento dei costi. |
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1 | I costi di disattivazione e di smaltimento devono essere calcolati nuovamente prima della scadenza del termine di cinque anni di cui all'articolo 4 capoverso 1 se, in seguito a circostanze impreviste, occorre prevedere un sostanziale cambiamento dei costi. |
2 | La Commissione può autorizzare il posticipo del nuovo calcolo alla successiva scadenza ordinaria dello studio sui costi, qualora questo studio sia comunque previsto in un futuro prossimo. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 9 Protezione dall'arbitrio e tutela della buona fede - Ognuno ha diritto d'essere trattato senza arbitrio e secondo il principio della buona fede da parte degli organi dello Stato. |
Weiter widerspricht die Beschwerdeführerin der Vorinstanz dahingehend, dass dem Bundesgericht aufgrund der Aktenlage nicht bekannt gewesen sei, dass diese die voraussichtlichen Kosten für ihren rechtmässigen Zuständigkeitsbereich bereits mit ihrer selbständigen Zwischenverfügung vom 7. Dezember 2017 rechtswirksam festgelegt habe. Bei der fraglichen Bemerkung des Bundesgerichts (Verfahren 2C_440/2019) handle es sich daher um ein klassisches obiter dictum, das keinerlei Urteilswirkung habe und dementsprechend im vorliegenden Verfahren unbeachtlich sei. Die Vorinstanz habe entgegen ihrer faktenwidrigen Darstellung auch gar nie ein neues Verwaltungsverfahren auf Festlegung der Fondsbeiträge für die Veranlagungsperiode 2017 - 2021 eingeleitet. Diese könne dementsprechend auch kein Protokoll vorlegen. Die Einleitung eines neuen Verwaltungsverfahrens auf Festlegung der Fondsbeiträge hätte gemäss den verbindlichen Vorgaben der SEFV mit einer Neuberechnung der Kosten im Rahmen einer neuen Kostenstudie eingeleitet werden müssen, was die Vorinstanz unbestrittenermassen nicht getan habe. Die Vorinstanz mache geltend, sie habe dem UVEK einen Antrag unterbreitet, der möglicherweise nicht ihrer tatsächlichen Beurteilung der Sach- und Rechtslage am 7. Dezember 2017 entspreche. Es handle sich bei diesem Vorbringen um reine Spekulation.
6.1.4 Mit Eingabe vom 7. Oktober 2021 entgegnet die Vorinstanz im Wesentlichen, dass die Behauptung, wonach die gefassten Beschlüsse ohne jeglichen Vorbehalt, insbesondere ohne Vorbehalt in Bezug auf die Zuständigkeit des UVEK gefasst worden seien, nicht zutreffe.Das Traktandum 4.1 des Protokolls vom 7. Dezember 2021 habe nichts anderes als die Antragsstellung an das UVEK zum Gegenstand gehabt. Die Entgegennahme des Kostenüberprüfungsberichts des Kostenausschusses (Ziff. 4.1.1) sowie des Berichts der Eidgenössischen Finanzkontrolle (Ziff. 4.1.2) hätten lediglich als Grundlage für den Antrag an das UVEK gedient (Ziff. 4.1.3 und Ziff. 4.1.4).
6.2 Einig sind sich die Verfahrensbeteiligten dahingehend, dass der Antrag der VK an das UVEK vom 20. Dezember 2017 nicht als Verfügung aufgefasst werden kann. Strittig und zu prüfen ist vorab dagegen, ob der Beschluss der VK vom 7. Dezember 2017 eine (Zwischen-)Verfügung darstellt.
6.2.1 Für das Vorliegen einer Verfügung ist nicht massgebend, ob sie als solche gekennzeichnet ist oder den gesetzlichen Formvorschriften für eine Verfügung entspricht. Massgebend ist vielmehr, ob die Strukturmerkmale einer Verfügung vorhanden sind (Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3. Aufl., Zürich/Basel/Genf 2013, Rz. 888). Lehre und Praxis nähern sich dem Verfügungsbegriff typischerweise in der Form einer Auflistung der einzelnen materiellen Elemente des Verfügungsbegriffs. Diese Elemente sind als kumulative Erfordernisse des Verfügungsbegriffs zu verstehen; fehlt es an einem Element, liegt keine Verfügung vor. Dabei gilt in einem Satz Folgendes: Als Verfügungen gelten autoritative, einseitige, individuell-konkrete Anordnungen der Behörde, die in Anwendung von Verwaltungsrecht ergangen, auf Rechtswirkungen ausgerichtet sowie verbindlich und erzwingbar sind (vgl. Art. 5 Abs. 1
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 5 - 1 Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
|
1 | Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
a | la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi; |
b | l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi; |
c | il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi. |
2 | Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69).24 |
3 | Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni. |
6.2.2 Nach dem Gesagten setzt das Vorliegen einer (Zwischen-)Verfügung u.a. voraus, dass diese auf Rechtswirkungen ausgerichtet ist. Beim Beschluss der VK vom 7. Dezember 2017 werden weder verbindliche Rechtsbeziehungen gestaltet noch dient er als Vollstreckungstitel. Im Gegenteil handelt es sich um die interne Willensbildung der VK, welche keine Bindungswirkung gegenüber den Eigentümerinnen der Kernanlagen hat. Entgegen den Vorbringen der Beschwerdeführerin kann der Beschluss vom 7. Dezember 2017 nicht nachträglich umgedeutet werden. Vielmehr ist auf die (objektive) Handlungsabsicht der VK abzustellen (vgl. E. 6.2.1 hiervor). Diese bezweckte, über die Entgegennahme des Kostenüberprüfungsberichts zu beschliessen und der Geschäftsleitung den Auftrag zu geben, einen entsprechenden Antrag an das UVEK vorzubereiten (vgl. Ziff. 4.1.1 und 4.1.3 des Protokolls der Sitzung vom 7. Dezember 2017). Dasselbe ergibt sich auch aus der Überschrift von Ziff. 4.1.3 "Antrag an das UVEK zur Höhe der Stilllegungs- und Entsorgungskosten (Antrag VK an das UVEK)". Dagegen wurde mit dem Beschluss und namentlich mit Ziff. 4.1 nie beabsichtigt, verbindlich eine auf Rechtswirkungen ausgerichtete Anordnung zu treffen bzw. bestehende Rechte oder Pflichten individuell-konkret festzulegen. Andernfalls hätte die VK der Vorinstanz nicht beschlossen, anschliessend Antrag an das UVEK zu stellen. Der Antrag an das UVEK wurde separat mit Zirkularbeschluss vom 15. Dezember 2017 genehmigt. Das objektive Handlungsziel der Vorinstanz war somit die Antragsstellung an das UVEK. Für die Antragsstellung bedurfte es keiner Verfügung.
Daran vermag schliesslich auch der Verweis auf die Rechtsprechung nichts zu ändern, wonach es sich bei der Festsetzung der voraussichtlichen Höhe der Stilllegungs- und Entsorgungskosten im Einzelfall um Zwischenverfügungen handelt, die grundsätzlich nicht selbständig, sondern erst mit dem Endentscheid (Festsetzung der Jahresbeiträge) anfechtbar sind (Urteil des BGer 2C_440/2019 vom 6. Februar 2020 E. 3.5; vgl. ferner Urteil des BVGer A-1184/2015 vom 2. Mai 2016 E. 1.2). Die interne Willensbildung der VK ist damit nicht vergleichbar. Zudem führt die Vorinstanz zu Recht aus, dass nicht klar ist, ob die Mitglieder der VK beim Erlass einer Verfügung anders entschieden hätten. Auch aus diesem Grund verbietet es sich, den internen Beschluss vom 7. Dezember 2017 als Verfügung der VK zu qualifizieren.
6.2.3 Schliesslich spricht das Urteil 2C_440/2019 des Bundesgerichts vom 6. Februar 2020 gegen eine Qualifikation des Beschlusses vom 7. Dezember 2017 als Zwischenverfügung. Das Bundesgericht hat in diesem Urteil in E. 3.5 erwogen, dass es der VK überlassen sei, ob sie die voraussichtlichen Stilllegungs- und Entsorgungskosten in Form einer selbständigen Zwischenverfügung oder im Rahmen der Endverfügung (Festsetzung der Jahresbeiträge) festlege. Aus der (aufgehobenen) Verfügung des UVEK vom 12. April 2018 geht klar hervor, dass die Vorinstanz beim UVEK einen Antrag gestellt hat. Daraus lässt sich schliessen, dass vorgängig ein Beschluss der VK erfolgt ist (vgl. Ziff. 2.2.3 des Antrags). Entgegen den Vorbringen der Beschwerdeführerin ist deshalb nicht ersichtlich, dass das Bundesgericht nur im Sinn eines obiter dictum entschieden hätte. Vielmehr handelt es sich um einen konkreten Hinweis für die Vorinstanz, dass auch der Erlass einer separaten Zwischenverfügung statthaft wäre. Darum kann die Beschwerdeführerin daraus nichts zu ihren Gunsten ableiten. Im Übrigen handelt es sich bei der angefochtenen Verfügung auch nicht um eine Missachtung des bundesgerichtlichen Entscheids (vgl. Rüge 3 der Beschwerdeführerin), da das Bundesgericht einzig über die Zuständigkeit entschieden hat (vgl. Urteil des BGer 2C_440/2019 vom 6. Februar 2020 in E. 3.5). Soweit die Beschwerdeführerin im Sinne einer Eventualbegründung die Erstellung einer neuen Kostenstudie verlangt, kann ihr nicht gefolgt werden. Es ist nicht ersichtlich, inwiefern die Vorinstanz eine neue Kostenstudie zu erstellen hätte, da sie dazumal einzig intern über ihre Willensbildung entschieden hatte, während die KS 16 durch die Eigentümerinnen erstellt und anschliessend durch das Eidgenössische Nuklearsicherheitsinspektorat ENSI und durch unabhängige Fachleute überprüft wurde (vgl. zur Massgeblichkeit der KS 16 E.9 hiernach). Anzumerken bleibt, dass auch eine Berufung auf den Vertrauensschutz mangels Vertrauensgrundlage ausgeschlossen ist (vgl. zum Ganzen Urteil des BVGer A-472/2021 vom 11. Januar 2022 E. 5.1).
6.2.4 Als Zwischenergebnis ist festzuhalten, dass der Beschluss vom 7. Dezember 2017 keine Verfügung darstellt. Die Beschwerdeführerin stellt ihren Hauptantrag und damit die Rügen 1, 2, 3 und 4 unter der Prämisse, dass es sich beim Beschluss der VK der Vorinstanz vom 7. Dezember 2017 um eine Zwischenverfügung handelt. Nachdem sich diese Prämisse nun als falsch erwiesen hat, erübrigt es sich grundsätzlich auf diese Rügen einzugehen. Allerdings hält die Beschwerdeführerin an ihren Rügen 3 und 4 im Sinne einer Eventualbegründung selbst dann fest, wenn es sich beim Beschluss vom 7. Dezember 2017 nicht um eine Zwischenverfügung handelt. Auf diese ist nachfolgend einzugehen.
6.3
6.3.1 Mit ihren Rügen 3 und 4 macht die Beschwerdeführerin im Wesentlichen geltend, dass die Vorinstanz gegen das Willkürverbot (Art. 9
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 9 Protezione dall'arbitrio e tutela della buona fede - Ognuno ha diritto d'essere trattato senza arbitrio e secondo il principio della buona fede da parte degli organi dello Stato. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 29 Garanzie procedurali generali - 1 In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole. |
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1 | In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole. |
2 | Le parti hanno diritto d'essere sentite. |
3 | Chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo. Ha inoltre diritto al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti. |
6.3.2 Die Vorinstanz entgegnet, dass die angefochtene Verfügung auf sachlichen Gründen basiere. Sie befinde sich mit Aufhebung aller Urteile und Verfügungen am Anfang eines neuen Verwaltungsverfahrens, das mit einer Verfügung abzuschliessen sei. Die hier angefochtene Verfügung verletze damit keineswegs das Willkürverbot. Es sei sodann weder ersichtlich noch näher substantiiert, inwiefern sie die Verfahrensrechte der Beschwerdeführerin im Sinne von Art. 29 Abs. 1
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 29 Garanzie procedurali generali - 1 In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole. |
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1 | In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole. |
2 | Le parti hanno diritto d'essere sentite. |
3 | Chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo. Ha inoltre diritto al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti. |
6.3.3 In ihren Schlussbemerkungen erwidert die Beschwerdeführerin, dass unter das Verbot der Rechtsverweigerung nicht nur die formelle, sondern auch die materielle Rechtsverweigerung falle. Eine materielle Rechtsverweigerung liege gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung bei einem Fehlentscheid vor, d.h. namentlich wenn das Ergebnis eines Verfahrens willkürlich sei, weil der Entscheid im Ergebnis offensichtlich unhaltbar sei, in krasser Weise einen unumstrittenen Rechtsgrundsatz verletze oder in stossender Weise dem Gerechtigkeitsgefühl zuwiderlaufe. Die Vorinstanz auferlege ihr mit diesem Entscheid gestützt auf politische Opportunitätsüberlegungen bzw. auf die nichtige Verfügung des UVEK vom 12. April 2018 überhöhte Fondsbeiträge.
6.3.4 Nach der ständigen Praxis des Bundesgerichts liegt Willkür in der Rechtsanwendung vor, wenn ein Entscheid offensichtlich unhaltbar ist, mit der tatsächlichen Situation in klarem Widerspruch steht, eine Norm oder einen unumstrittenen Rechtsgrundsatz krass verletzt oder in stossender Weise dem Gerechtigkeitsgedanken zuwiderläuft (vgl. BGE 131 I 467 E. 3.1).
6.3.5 Der Anspruch auf ein faires Verfahren nach Art. 29 Abs. 1
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 29 Garanzie procedurali generali - 1 In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole. |
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1 | In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole. |
2 | Le parti hanno diritto d'essere sentite. |
3 | Chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo. Ha inoltre diritto al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti. |
(Biaggini Giovanni, BV Kommentar, 2. Aufl., 2017, zu Art. 29 Rz. 7). Eine formelle Rechtsverweigerung liegt vor, wenn eine Behörde es ausdrücklich ablehnt, eine Entscheidung zu treffen, obwohl sie dazu verpflichtet ist (BGE 135 I 6 E. 2.1); um eine materielle Rechtsverweigerung handelt es sich, wenn zwar ein Entscheid getroffen wurde, dieser aber ein offensichtliches Fehlurteil ist (Urteil des BGer 5A_426/2022 vom 3. August 2022 E. 4.2).
6.3.6 Die Argumentation der Beschwerdeführerin verfängt nicht. Richtig ist, dass die Verfügung des UVEK vom 12. April 2018 durch das Bundesgericht aufgehoben wurde. Dieser Umstand ändert jedoch nichts daran, dass die Vorinstanz einen von ihrem Beschluss vom 7. Dezember 2017 abweichenden Entscheid fällen durfte. Die streitgegenständliche Verfügung der Vorinstanz stützt sich u.a. auf die Verfügung sowie den Bericht des Bundesrats 21. November 2018 bezüglich des Entsorgungsprogramms 2016 (Technischer Bericht der NAGRA NTB 16-01 "Entsorgungsprogramm 2016 der Entsorgungspflichtigen" vom Dezember 2016; nachfolgend: EP unter Angabe des entsprechenden Jahres, z.B. EP 16) und ist sachlich begründet (vgl. E. 9.4 hiernach). Die Vorinstanz hat demnach einzig ihre Prüfungsbefugnis und ihr technisches Ermessen wahrgenommen (vgl. E. 2 hiervor), was mit Blick auf den verfassungsmässigen Anspruch auf ein faires Verfahren und das Willkürverbot nicht zu beanstanden ist. Eine Rechtsverweigerung liegt nicht vor.
6.4 Im Ergebnis erweisen sich der kassatorische Hauptantrag (inkl. dem eventualiter reformatorisch formulierten Antrag) und die Rügen 1, 2, 3 und 4 (inkl. der vorgebrachten Eventualbegründungen) als unbegründet.
7.
Nachdem sich der Hauptantrag als unbegründet erwiesen hat, ist auf den Eventualantrag im Punkt der Stilllegungskosten einzugehen.
7.1
7.1.1 Als Eventualantrag trägt die Beschwerdeführerin vor, dass Art und Umfang der Berücksichtigung des Parameters "grüne Wiese" (d.h. der vollständige Rückbau der Kernanlagen inkl. Entfernung sämtlicher Fundamente) gegen Art. 77 Abs. 1
SR 732.1 Legge federale del 21 marzo 2003 sull'energia nucleare (LENu) LENu Art. 77 Fondo di disattivazione e fondo di smaltimento - 1 Il fondo di disattivazione garantisce il finanziamento della disattivazione e dello smantellamento di impianti nucleari fuori uso, nonché dello smaltimento delle scorie prodotte in tal modo (costi di disattivazione). |
|
1 | Il fondo di disattivazione garantisce il finanziamento della disattivazione e dello smantellamento di impianti nucleari fuori uso, nonché dello smaltimento delle scorie prodotte in tal modo (costi di disattivazione). |
2 | Il fondo di smaltimento garantisce il finanziamento dello smaltimento delle scorie radioattive d'esercizio e degli elementi combustibili esausti dopo la messa fuori esercizio degli impianti nucleari (costi di smaltimento). |
3 | I proprietari degli impianti nucleari versano contributi al fondo di disattivazione e al fondo di smaltimento. Il Consiglio federale può esimere dall'obbligo di contribuzione proprietari di impianti con bassi costi di disattivazione e di smaltimento. |
SR 732.1 Legge federale del 21 marzo 2003 sull'energia nucleare (LENu) LENu Art. 3 Definizioni - Nella presente legge si intendono per: |
|
a | fase di osservazione: periodo prolungato durante il quale si sorveglia un deposito in strati geologici profondi prima della sua chiusura e durante il quale le scorie radioattive ivi immagazzinate possono essere recuperate senza grosse difficoltà; |
b | smaltimento: il condizionamento, l'immagazzinamento intermedio e l'immagazzinamento in un deposito in strati geologici profondi delle scorie radioattive; |
c | deposito in strati geologici profondi: deposito nel sottosuolo geologico che può essere chiuso se è assicurata la protezione duratura dell'uomo e dell'ambiente per mezzo di barriere passive; |
d | impianti nucleari: impianti per sfruttare l'energia nucleare, per ricavare, produrre, utilizzare, trattare o immagazzinare materiali nucleari nonché per smaltire scorie radioattive ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 lettera c; |
e | energia nucleare: ogni tipo di energia liberata dalla fissione o dalla fusione di nuclei atomici; |
f | materiali nucleari: materiali che possono essere utilizzati per ricavare energia per mezzo di processi di fissione nucleare; |
g | condizionamento: insieme delle operazioni di preparazione delle scorie radioattive per l'immagazzinamento intermedio o per l'immagazzinamento in un deposito in strati geologici profondi. Comprende in particolare lo smontaggio meccanico, la decontaminazione, la compressione, l'incenerimento delle scorie combustibili, la chiusura in matrici delle scorie e l'imballaggio; |
h | beni nucleari: |
h1 | i materiali nucleari, |
h2 | i materiali e gli equipaggiamenti destinati o necessari allo sfruttamento dell'energia nucleare, |
h3 | la tecnologia necessaria allo sviluppo, alla produzione e all'utilizzazione di beni di cui ai numeri 1 e 2; |
i | scorie radioattive: sostanze radioattive o materiali radioattivamente contaminati, che non sono ulteriormente utilizzati; |
j | manipolazione: ricerca, sviluppo, fabbricazione, immagazzinamento, trasporto, importazione, esportazione, transito e intermediazione; |
k | intermediazione: |
k1 | la creazione di premesse essenziali per la conclusione di accordi concernenti l'offerta, l'acquisizione o la consegna a terzi di beni nucleari e scorie radioattive, indipendentemente dal luogo in cui i beni nucleari e le scorie radioattive si trovano, |
k2 | la conclusione di siffatti accordi se la prestazione deve essere fornita da terzi, |
k3 | il commercio a partire dal territorio svizzero di beni nucleari e di scorie radioattive all'estero; |
l | chiusura: riempimento e sigillatura di tutte le parti sotterranee e della galleria d'accesso del deposito in strati geologici profondi, al termine della fase di osservazione; |
m | ritrattamento: smontaggio meccanico degli elementi combustibili esausti, dissoluzione chimica dell'ossido combustibile e separazione in uranio, plutonio e prodotti della fissione. |
SR 732.1 Legge federale del 21 marzo 2003 sull'energia nucleare (LENu) LENu Art. 29 Conclusione della disattivazione - 1 Quando i lavori di disattivazione sono terminati in modo regolare, il Dipartimento accerta che l'impianto non costituisce più una fonte radiologica di pericolo e che quindi non sottostà più alla legislazione sull'energia nucleare. |
|
1 | Quando i lavori di disattivazione sono terminati in modo regolare, il Dipartimento accerta che l'impianto non costituisce più una fonte radiologica di pericolo e che quindi non sottostà più alla legislazione sull'energia nucleare. |
2 | La società tenuta alla disattivazione può sciogliersi soltanto con il consenso del Dipartimento. |
Sie macht im Wesentlichen geltend, dass aufgrund dieser beiden Bestimmungen das Stilllegungsziel "braune Wiese" (d.h. der Möglichkeit, nichtkontaminierte Gebäude stehen zu lassen) als Basisszenario mit Kosten von 3'549 Mio. Fr. anstatt 3'779 Mio. Fr. bestimmt werden müsse. Gemäss klarem Wortlaut von Art. 29 Abs. 1
SR 732.1 Legge federale del 21 marzo 2003 sull'energia nucleare (LENu) LENu Art. 29 Conclusione della disattivazione - 1 Quando i lavori di disattivazione sono terminati in modo regolare, il Dipartimento accerta che l'impianto non costituisce più una fonte radiologica di pericolo e che quindi non sottostà più alla legislazione sull'energia nucleare. |
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1 | Quando i lavori di disattivazione sono terminati in modo regolare, il Dipartimento accerta che l'impianto non costituisce più una fonte radiologica di pericolo e che quindi non sottostà più alla legislazione sull'energia nucleare. |
2 | La società tenuta alla disattivazione può sciogliersi soltanto con il consenso del Dipartimento. |
SR 732.1 Legge federale del 21 marzo 2003 sull'energia nucleare (LENu) LENu Art. 29 Conclusione della disattivazione - 1 Quando i lavori di disattivazione sono terminati in modo regolare, il Dipartimento accerta che l'impianto non costituisce più una fonte radiologica di pericolo e che quindi non sottostà più alla legislazione sull'energia nucleare. |
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1 | Quando i lavori di disattivazione sono terminati in modo regolare, il Dipartimento accerta che l'impianto non costituisce più una fonte radiologica di pericolo e che quindi non sottostà più alla legislazione sull'energia nucleare. |
2 | La società tenuta alla disattivazione può sciogliersi soltanto con il consenso del Dipartimento. |
SR 732.1 Legge federale del 21 marzo 2003 sull'energia nucleare (LENu) LENu Art. 3 Definizioni - Nella presente legge si intendono per: |
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a | fase di osservazione: periodo prolungato durante il quale si sorveglia un deposito in strati geologici profondi prima della sua chiusura e durante il quale le scorie radioattive ivi immagazzinate possono essere recuperate senza grosse difficoltà; |
b | smaltimento: il condizionamento, l'immagazzinamento intermedio e l'immagazzinamento in un deposito in strati geologici profondi delle scorie radioattive; |
c | deposito in strati geologici profondi: deposito nel sottosuolo geologico che può essere chiuso se è assicurata la protezione duratura dell'uomo e dell'ambiente per mezzo di barriere passive; |
d | impianti nucleari: impianti per sfruttare l'energia nucleare, per ricavare, produrre, utilizzare, trattare o immagazzinare materiali nucleari nonché per smaltire scorie radioattive ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 lettera c; |
e | energia nucleare: ogni tipo di energia liberata dalla fissione o dalla fusione di nuclei atomici; |
f | materiali nucleari: materiali che possono essere utilizzati per ricavare energia per mezzo di processi di fissione nucleare; |
g | condizionamento: insieme delle operazioni di preparazione delle scorie radioattive per l'immagazzinamento intermedio o per l'immagazzinamento in un deposito in strati geologici profondi. Comprende in particolare lo smontaggio meccanico, la decontaminazione, la compressione, l'incenerimento delle scorie combustibili, la chiusura in matrici delle scorie e l'imballaggio; |
h | beni nucleari: |
h1 | i materiali nucleari, |
h2 | i materiali e gli equipaggiamenti destinati o necessari allo sfruttamento dell'energia nucleare, |
h3 | la tecnologia necessaria allo sviluppo, alla produzione e all'utilizzazione di beni di cui ai numeri 1 e 2; |
i | scorie radioattive: sostanze radioattive o materiali radioattivamente contaminati, che non sono ulteriormente utilizzati; |
j | manipolazione: ricerca, sviluppo, fabbricazione, immagazzinamento, trasporto, importazione, esportazione, transito e intermediazione; |
k | intermediazione: |
k1 | la creazione di premesse essenziali per la conclusione di accordi concernenti l'offerta, l'acquisizione o la consegna a terzi di beni nucleari e scorie radioattive, indipendentemente dal luogo in cui i beni nucleari e le scorie radioattive si trovano, |
k2 | la conclusione di siffatti accordi se la prestazione deve essere fornita da terzi, |
k3 | il commercio a partire dal territorio svizzero di beni nucleari e di scorie radioattive all'estero; |
l | chiusura: riempimento e sigillatura di tutte le parti sotterranee e della galleria d'accesso del deposito in strati geologici profondi, al termine della fase di osservazione; |
m | ritrattamento: smontaggio meccanico degli elementi combustibili esausti, dissoluzione chimica dell'ossido combustibile e separazione in uranio, plutonio e prodotti della fissione. |
SR 732.1 Legge federale del 21 marzo 2003 sull'energia nucleare (LENu) LENu Art. 1 Oggetto e scopo - La presente legge disciplina lo sfruttamento pacifico dell'energia nucleare. Ha come scopo segnatamente la protezione dell'uomo e dell'ambiente dai pericoli che vi sono connessi. |
SR 732.11 Ordinanza del 10 dicembre 2004 sull'energia nucleare (OENu) - Ordinanza sull'energia nucleare OENu Art. 45 Documentazione relativa al progetto - Chi è soggetto all'obbligo di disattivazione presenta i seguenti documenti riguardanti il progetto di disattivazione: |
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a | il rapporto comparativo tra diverse varianti per le fasi, per il calendario dei lavori di disattivazione e del prevedibile stato finale, come pure la motivazione per la variante scelta; |
b | la descrizione delle singole fasi operative e dei mezzi impiegati a questo scopo, segnatamente l'accertamento dello stato radiologico dell'impianto, lo smontaggio, la scomposizione e la decontaminazione degli equipaggiamenti, la decontaminazione e lo smantellamento degli edifici; |
c | la procedura di separazione delle scorie radioattive da quelle non radioattive e lo smaltimento delle scorie radioattive; |
d | i provvedimenti per la radioprotezione dei lavoratori e per impedire il rilascio di materiale radioattivo nei dintorni dell'impianto; |
e | i provvedimenti di sicurezza esterna; |
f | le analisi incidentali, segnatamente l'individuazione di eventuali incidenti durante la disattivazione, la valutazione della frequenza degli incidenti e delle loro conseguenze radiologiche, nonché le contromisure ed le eventuali misure in caso di emergenza; |
g | la prova della disponibilità di sufficiente personale idoneo e specializzato, necessario per l'esecuzione e la sorveglianza dei lavori di disattivazione, nonché di un'adeguata struttura organizzativa con una chiara attribuzione delle responsabilità; |
h | il programma di gestione della qualità; |
i | il rapporto d'impatto ambientale; |
j | l'elenco di tutti i costi derivanti dalla disattivazione, inclusi quelli per lo smaltimento delle scorie radioattive e non radioattive e la garanzia del finanziamento. |
SR 732.11 Ordinanza del 10 dicembre 2004 sull'energia nucleare (OENu) - Ordinanza sull'energia nucleare OENu Art. 47 Nullaosta - La decisione di disattivazione disciplina l'obbligo del nullaosta segnatamente per le seguenti attività: |
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a | la procedura di declassamento dei materiali prodotti; |
b | il condizionamento delle scorie radioattive prodotte; |
c | lo smantellamento di edifici dopo la loro decontaminazione e declassamento; |
d | il riutilizzo non nucleare di parti dell'impianto prima della conclusione della disattivazione; |
e | la revoca di provvedimenti di sicurezza esterna; |
f | in caso di disattivazione di centrali nucleari, anche lo smontaggio del recipiente in pressione del reattore e delle parti dell'edificio circostanti. |
SR 732.17 Ordinanza del 7 dicembre 2007 sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari (Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento, OFDS) - Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento OFDS Art. 2 Costi di disattivazione - 1 Per costi di disattivazione si intendono tutti i costi derivanti dalla disattivazione di impianti nucleari. |
|
1 | Per costi di disattivazione si intendono tutti i costi derivanti dalla disattivazione di impianti nucleari. |
2 | I costi di disattivazione comprendono in particolare i costi: |
a | di preparazione tecnica della disattivazione; |
b | di confinamento, manutenzione e sorveglianza dell'impianto; |
c | di decontaminazione o smontaggio e frammentazione delle parti radioattive e contaminate; |
d | di trasporto e smaltimento delle scorie radioattive risultanti dalla disattivazione; |
e | di demolizione di tutte le installazioni tecniche e le strutture edili e di discarica dei rifiuti non radioattivi; |
f | di decontaminazione del territorio; |
g | di pianificazione, progettazione, direzione e sorveglianza; |
h | per le misure protettive contro le radiazioni e gli infortuni professionali; |
i | di autorizzazione e vigilanza delle autorità; |
j | di assicurazione; |
k | amministrativi. |
SR 732.17 Ordinanza del 7 dicembre 2007 sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari (Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento, OFDS) - Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento OFDS Art. 4 Fissazione del prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento - 1 Ogni cinque anni i proprietari di un impianto nucleare tenuti a versare contributi allestiscono uno studio sul prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento (studio sui costi) per il loro impianto, la prima volta al momento della sua entrata in servizio. |
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1 | Ogni cinque anni i proprietari di un impianto nucleare tenuti a versare contributi allestiscono uno studio sul prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento (studio sui costi) per il loro impianto, la prima volta al momento della sua entrata in servizio. |
2 | I costi sono calcolati in base ai piani di disattivazione, al programma di smaltimento delle scorie e alle più recenti conoscenze scientifiche nonché in base ai prezzi in vigore al momento del calcolo. |
2bis | Per il calcolo dei costi deve essere scelta una metodologia che corrisponda allo stato della scienza e della tecnica e consideri i supplementi sui costi per le imprecisioni nelle previsioni, i pericoli e le opportunità, nonché un supplemento di sicurezza generale.5 |
3 | Per il calcolo dei costi di disattivazione e di smaltimento delle centrali nucleari si presume una durata d'esercizio di 50 anni. Sulla base delle informazioni fornite dal proprietario, la Commissione amministrativa del Fondo di disattivazione e del Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari (Commissione) può disporre che sia considerata una diversa presumibile durata d'esercizio. |
4 | Lo studio sui costi è verificato dall'Ispettorato federale della sicurezza nucleare (IFSN) in merito agli aspetti concernenti la sicurezza e da specialisti indipendenti in merito al calcolo dei costi. Questi ultimi verificano, in particolare, se i costi e i supplementi sono stati stimati in modo realistico.6 |
4bis | Sulla base dela verifica di cui al capoverso 4, il comitato per il controllo dei costi elabora un rapporto di verifica sintetico all'attenzione della Commissione. Nel rapporto chiede la fissazione del prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento.7 |
4ter | La Commissione richiede al Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) di esprimere il suo parere sugli studi sui costi e sul rapporto di verifica entro tre mesi.8 |
5 | Sulla base degli studi sui costi, della verifica di cui al capoverso 4 e del rapporto di verifica e tenuto conto del parere del DATEC, la Commissione stabilisce il prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento per ogni impianto nucleare.9 |
7.1.2 Die Vorinstanz stellt sich auf den Standpunkt, dass gemäss Art. 77 Abs. 1
SR 732.1 Legge federale del 21 marzo 2003 sull'energia nucleare (LENu) LENu Art. 77 Fondo di disattivazione e fondo di smaltimento - 1 Il fondo di disattivazione garantisce il finanziamento della disattivazione e dello smantellamento di impianti nucleari fuori uso, nonché dello smaltimento delle scorie prodotte in tal modo (costi di disattivazione). |
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1 | Il fondo di disattivazione garantisce il finanziamento della disattivazione e dello smantellamento di impianti nucleari fuori uso, nonché dello smaltimento delle scorie prodotte in tal modo (costi di disattivazione). |
2 | Il fondo di smaltimento garantisce il finanziamento dello smaltimento delle scorie radioattive d'esercizio e degli elementi combustibili esausti dopo la messa fuori esercizio degli impianti nucleari (costi di smaltimento). |
3 | I proprietari degli impianti nucleari versano contributi al fondo di disattivazione e al fondo di smaltimento. Il Consiglio federale può esimere dall'obbligo di contribuzione proprietari di impianti con bassi costi di disattivazione e di smaltimento. |
SR 732.11 Ordinanza del 10 dicembre 2004 sull'energia nucleare (OENu) - Ordinanza sull'energia nucleare OENu Art. 45 Documentazione relativa al progetto - Chi è soggetto all'obbligo di disattivazione presenta i seguenti documenti riguardanti il progetto di disattivazione: |
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a | il rapporto comparativo tra diverse varianti per le fasi, per il calendario dei lavori di disattivazione e del prevedibile stato finale, come pure la motivazione per la variante scelta; |
b | la descrizione delle singole fasi operative e dei mezzi impiegati a questo scopo, segnatamente l'accertamento dello stato radiologico dell'impianto, lo smontaggio, la scomposizione e la decontaminazione degli equipaggiamenti, la decontaminazione e lo smantellamento degli edifici; |
c | la procedura di separazione delle scorie radioattive da quelle non radioattive e lo smaltimento delle scorie radioattive; |
d | i provvedimenti per la radioprotezione dei lavoratori e per impedire il rilascio di materiale radioattivo nei dintorni dell'impianto; |
e | i provvedimenti di sicurezza esterna; |
f | le analisi incidentali, segnatamente l'individuazione di eventuali incidenti durante la disattivazione, la valutazione della frequenza degli incidenti e delle loro conseguenze radiologiche, nonché le contromisure ed le eventuali misure in caso di emergenza; |
g | la prova della disponibilità di sufficiente personale idoneo e specializzato, necessario per l'esecuzione e la sorveglianza dei lavori di disattivazione, nonché di un'adeguata struttura organizzativa con una chiara attribuzione delle responsabilità; |
h | il programma di gestione della qualità; |
i | il rapporto d'impatto ambientale; |
j | l'elenco di tutti i costi derivanti dalla disattivazione, inclusi quelli per lo smaltimento delle scorie radioattive e non radioattive e la garanzia del finanziamento. |
SR 732.11 Ordinanza del 10 dicembre 2004 sull'energia nucleare (OENu) - Ordinanza sull'energia nucleare OENu Art. 47 Nullaosta - La decisione di disattivazione disciplina l'obbligo del nullaosta segnatamente per le seguenti attività: |
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a | la procedura di declassamento dei materiali prodotti; |
b | il condizionamento delle scorie radioattive prodotte; |
c | lo smantellamento di edifici dopo la loro decontaminazione e declassamento; |
d | il riutilizzo non nucleare di parti dell'impianto prima della conclusione della disattivazione; |
e | la revoca di provvedimenti di sicurezza esterna; |
f | in caso di disattivazione di centrali nucleari, anche lo smontaggio del recipiente in pressione del reattore e delle parti dell'edificio circostanti. |
SR 732.17 Ordinanza del 7 dicembre 2007 sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari (Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento, OFDS) - Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento OFDS Art. 2 Costi di disattivazione - 1 Per costi di disattivazione si intendono tutti i costi derivanti dalla disattivazione di impianti nucleari. |
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1 | Per costi di disattivazione si intendono tutti i costi derivanti dalla disattivazione di impianti nucleari. |
2 | I costi di disattivazione comprendono in particolare i costi: |
a | di preparazione tecnica della disattivazione; |
b | di confinamento, manutenzione e sorveglianza dell'impianto; |
c | di decontaminazione o smontaggio e frammentazione delle parti radioattive e contaminate; |
d | di trasporto e smaltimento delle scorie radioattive risultanti dalla disattivazione; |
e | di demolizione di tutte le installazioni tecniche e le strutture edili e di discarica dei rifiuti non radioattivi; |
f | di decontaminazione del territorio; |
g | di pianificazione, progettazione, direzione e sorveglianza; |
h | per le misure protettive contro le radiazioni e gli infortuni professionali; |
i | di autorizzazione e vigilanza delle autorità; |
j | di assicurazione; |
k | amministrativi. |
SR 732.17 Ordinanza del 7 dicembre 2007 sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari (Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento, OFDS) - Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento OFDS Art. 2 Costi di disattivazione - 1 Per costi di disattivazione si intendono tutti i costi derivanti dalla disattivazione di impianti nucleari. |
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1 | Per costi di disattivazione si intendono tutti i costi derivanti dalla disattivazione di impianti nucleari. |
2 | I costi di disattivazione comprendono in particolare i costi: |
a | di preparazione tecnica della disattivazione; |
b | di confinamento, manutenzione e sorveglianza dell'impianto; |
c | di decontaminazione o smontaggio e frammentazione delle parti radioattive e contaminate; |
d | di trasporto e smaltimento delle scorie radioattive risultanti dalla disattivazione; |
e | di demolizione di tutte le installazioni tecniche e le strutture edili e di discarica dei rifiuti non radioattivi; |
f | di decontaminazione del territorio; |
g | di pianificazione, progettazione, direzione e sorveglianza; |
h | per le misure protettive contro le radiazioni e gli infortuni professionali; |
i | di autorizzazione e vigilanza delle autorità; |
j | di assicurazione; |
k | amministrativi. |
SR 732.1 Legge federale del 21 marzo 2003 sull'energia nucleare (LENu) LENu Art. 77 Fondo di disattivazione e fondo di smaltimento - 1 Il fondo di disattivazione garantisce il finanziamento della disattivazione e dello smantellamento di impianti nucleari fuori uso, nonché dello smaltimento delle scorie prodotte in tal modo (costi di disattivazione). |
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1 | Il fondo di disattivazione garantisce il finanziamento della disattivazione e dello smantellamento di impianti nucleari fuori uso, nonché dello smaltimento delle scorie prodotte in tal modo (costi di disattivazione). |
2 | Il fondo di smaltimento garantisce il finanziamento dello smaltimento delle scorie radioattive d'esercizio e degli elementi combustibili esausti dopo la messa fuori esercizio degli impianti nucleari (costi di smaltimento). |
3 | I proprietari degli impianti nucleari versano contributi al fondo di disattivazione e al fondo di smaltimento. Il Consiglio federale può esimere dall'obbligo di contribuzione proprietari di impianti con bassi costi di disattivazione e di smaltimento. |
7.1.3 In ihren Schlussbemerkungen erwidert die Beschwerdeführerin im Wesentlichen, es sei offenkundig und bedürfe keiner weiteren rechtlichen Ausführungen, dass eine freigemessene Kernanlage keine Kernanlage im Sinne des KEG mehr darstelle. Demzufolge sei der von der Vorinstanz angerufene Art. 77 Abs. 1
SR 732.1 Legge federale del 21 marzo 2003 sull'energia nucleare (LENu) LENu Art. 77 Fondo di disattivazione e fondo di smaltimento - 1 Il fondo di disattivazione garantisce il finanziamento della disattivazione e dello smantellamento di impianti nucleari fuori uso, nonché dello smaltimento delle scorie prodotte in tal modo (costi di disattivazione). |
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1 | Il fondo di disattivazione garantisce il finanziamento della disattivazione e dello smantellamento di impianti nucleari fuori uso, nonché dello smaltimento delle scorie prodotte in tal modo (costi di disattivazione). |
2 | Il fondo di smaltimento garantisce il finanziamento dello smaltimento delle scorie radioattive d'esercizio e degli elementi combustibili esausti dopo la messa fuori esercizio degli impianti nucleari (costi di smaltimento). |
3 | I proprietari degli impianti nucleari versano contributi al fondo di disattivazione e al fondo di smaltimento. Il Consiglio federale può esimere dall'obbligo di contribuzione proprietari di impianti con bassi costi di disattivazione e di smaltimento. |
7.1.4 Mit Eingabe vom 15. Juli 2022 hält die Beschwerdeführerin im Wesentlichen daran fest, dass der konventionelle Rückbau einer Kernanlage nicht zu den durch die Fonds sicherzustellenden Kosten zähle.
7.2 Strittig und zu prüfen ist, ob sich Art. 2 Abs. 2 Bst. e
SR 732.17 Ordinanza del 7 dicembre 2007 sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari (Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento, OFDS) - Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento OFDS Art. 2 Costi di disattivazione - 1 Per costi di disattivazione si intendono tutti i costi derivanti dalla disattivazione di impianti nucleari. |
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1 | Per costi di disattivazione si intendono tutti i costi derivanti dalla disattivazione di impianti nucleari. |
2 | I costi di disattivazione comprendono in particolare i costi: |
a | di preparazione tecnica della disattivazione; |
b | di confinamento, manutenzione e sorveglianza dell'impianto; |
c | di decontaminazione o smontaggio e frammentazione delle parti radioattive e contaminate; |
d | di trasporto e smaltimento delle scorie radioattive risultanti dalla disattivazione; |
e | di demolizione di tutte le installazioni tecniche e le strutture edili e di discarica dei rifiuti non radioattivi; |
f | di decontaminazione del territorio; |
g | di pianificazione, progettazione, direzione e sorveglianza; |
h | per le misure protettive contro le radiazioni e gli infortuni professionali; |
i | di autorizzazione e vigilanza delle autorità; |
j | di assicurazione; |
k | amministrativi. |
7.2.1 Nach dem Grundsatz der Gesetzmässigkeit bedarf jedes staatliche Handeln einer gesetzlichen Grundlage (Art. 5 Abs. 1
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 5 Stato di diritto - 1 Il diritto è fondamento e limite dell'attività dello Stato. |
|
1 | Il diritto è fondamento e limite dell'attività dello Stato. |
2 | L'attività dello Stato deve rispondere al pubblico interesse ed essere proporzionata allo scopo. |
3 | Organi dello Stato, autorità e privati agiscono secondo il principio della buona fede. |
4 | La Confederazione e i Cantoni rispettano il diritto internazionale. |
7.2.2 Werden gestützt auf Art. 164 Abs. 2
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 164 Legislazione - 1 Tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto sono emanate sotto forma di legge federale. Vi rientrano in particolare le disposizioni fondamentali in materia di: |
|
1 | Tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto sono emanate sotto forma di legge federale. Vi rientrano in particolare le disposizioni fondamentali in materia di: |
a | esercizio dei diritti politici; |
b | restrizioni dei diritti costituzionali; |
c | diritti e doveri delle persone; |
d | cerchia dei contribuenti, oggetto e calcolo dei tributi; |
e | compiti e prestazioni della Confederazione; |
f | obblighi dei Cantoni nell'attuazione e esecuzione del diritto federale; |
g | organizzazione e procedura delle autorità federali. |
2 | Competenze normative possono essere delegate mediante legge federale, sempreché la presente Costituzione non lo escluda. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 164 Legislazione - 1 Tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto sono emanate sotto forma di legge federale. Vi rientrano in particolare le disposizioni fondamentali in materia di: |
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1 | Tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto sono emanate sotto forma di legge federale. Vi rientrano in particolare le disposizioni fondamentali in materia di: |
a | esercizio dei diritti politici; |
b | restrizioni dei diritti costituzionali; |
c | diritti e doveri delle persone; |
d | cerchia dei contribuenti, oggetto e calcolo dei tributi; |
e | compiti e prestazioni della Confederazione; |
f | obblighi dei Cantoni nell'attuazione e esecuzione del diritto federale; |
g | organizzazione e procedura delle autorità federali. |
2 | Competenze normative possono essere delegate mediante legge federale, sempreché la presente Costituzione non lo escluda. |
7.2.3 Die gerichtliche Kontrolle bezieht sich bei unselbständigen Verordnungen, die sich auf eine gesetzliche Delegation stützen, zunächst auf die Gesetzmässigkeit. Erweist sich die Verordnung als gesetzmässig und ermächtigt das Gesetz den Bundesrat nicht, von der Bundesverfassung abzuweichen, ist sodann die Verfassungsmässigkeit der Rechtsverordnung zu prüfen. Räumt die gesetzliche Delegationsnorm dem Bundesrat einen sehr weiten Spielraum für die inhaltliche Ausgestaltung der unselbständigen Verordnung ein, so ist dieser Gestaltungsbereich für die rechtsanwendenden Behörden verbindlich (vgl. Art. 190
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 190 Diritto determinante - Le leggi federali e il diritto internazionale sono determinanti per il Tribunale federale e per le altre autorità incaricate dell'applicazione del diritto. |
7.2.4 Der Bundesrat kann u.a. generell-abstrakte Regeln darüber erlassen, wie die Beiträge an den Fonds zu bemessen sind (Art. 81 Abs. 5
SR 732.1 Legge federale del 21 marzo 2003 sull'energia nucleare (LENu) LENu Art. 81 Forma giuridica e organizzazione dei fondi - 1 I fondi hanno una propria personalità giuridica. Essi sottostanno alla vigilanza della Confederazione. |
|
1 | I fondi hanno una propria personalità giuridica. Essi sottostanno alla vigilanza della Confederazione. |
2 | Il Consiglio federale nomina per ogni fondo una Commissione amministrativa quale organo direttivo. Le commissioni stabiliscono nel singolo caso i contributi ai fondi e le prestazioni di questi ultimi. |
3 | Se necessario, i fondi possono concedersi reciprocamente anticipi o la Confederazione può concedere anticipi ai fondi; detti anticipi sono rimunerati alle condizioni usuali di mercato. |
4 | I fondi sono esonerati da tutte le imposte dirette della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni. |
5 | Il Consiglio federale disciplina i dettagli; stabilisce le basi di calcolo per la riscossione dei contributi e le linee fondamentali della politica d'investimento. Può riunire i fondi. |
SR 732.1 Legge federale del 21 marzo 2003 sull'energia nucleare (LENu) LENu Art. 82 Garanzia del finanziamento degli altri lavori di smaltimento - 1 Per i costi di smaltimento che risultano prima della messa fuori servizio degli impianti nucleari i proprietari devono procedere ad accantonamenti, conformemente all'articolo 669 del Codice delle obbligazioni45 e in base al calcolo dei costi di smaltimento del fondo di smaltimento. |
|
1 | Per i costi di smaltimento che risultano prima della messa fuori servizio degli impianti nucleari i proprietari devono procedere ad accantonamenti, conformemente all'articolo 669 del Codice delle obbligazioni45 e in base al calcolo dei costi di smaltimento del fondo di smaltimento. |
2 | I proprietari inoltre: |
a | sottopongono, per approvazione, il piano di accantonamento all'autorità designata dal Consiglio federale; |
b | designano attivi, a destinazione vincolata per i costi di smaltimento, corrispondenti agli accantonamenti; |
c | presentano all'autorità designata dal Consiglio federale il rapporto del servizio di revisione sul rispetto del piano di accantonamento e sull'utilizzazione a destinazione vincolata di accantonamenti. |
3 | Il servizio di revisione prende visione dei piani finanziari e d'investimento a lungo termine ed esamina se sussistono i mezzi finanziari per i costi di smaltimento risultanti dalla messa fuori esercizio degli impianti nucleari o se gli accantonamenti sono stati effettuati conformemente al piano d'accantonamento. |
SR 732.1 Legge federale del 21 marzo 2003 sull'energia nucleare (LENu) LENu Art. 101 Esecuzione - 1 Il Consiglio federale emana le disposizioni di esecuzione. |
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1 | Il Consiglio federale emana le disposizioni di esecuzione. |
2 | Può delegare l'emanazione di prescrizioni, a seconda della loro portata, al Dipartimento o a servizi subordinati. |
3 | L'autorità designata dal Consiglio federale gestisce un servizio centrale che procura, elabora e trasmette dati, nella misura in cui l'esecuzione della presente legge e della LRaP 73, nonché la prevenzione dei reati e il procedimento penale lo esigano.74 |
4 | Le autorità concedenti e di vigilanza sono tenute al segreto d'ufficio e adottano nel loro ambito tutte le precauzioni necessarie per evitare lo spionaggio economico. |
5 | Per l'esecuzione, il Consiglio federale può far capo ai Cantoni. |
6 | Nell'ambito delle sue competenze, l'autorità esecutiva può consultare terzi per l'esecuzione della presente legge, segnatamente per l'attuazione di esami e controlli. |
7.2.5 In materieller Hinsicht beanstandet die Beschwerdeführerin eine Kompetenzüberschreitung des Bundesrats. Erstens macht sie geltend, dass dieser nach Art. 2 Abs. 2 Bst. e
SR 732.17 Ordinanza del 7 dicembre 2007 sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari (Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento, OFDS) - Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento OFDS Art. 2 Costi di disattivazione - 1 Per costi di disattivazione si intendono tutti i costi derivanti dalla disattivazione di impianti nucleari. |
|
1 | Per costi di disattivazione si intendono tutti i costi derivanti dalla disattivazione di impianti nucleari. |
2 | I costi di disattivazione comprendono in particolare i costi: |
a | di preparazione tecnica della disattivazione; |
b | di confinamento, manutenzione e sorveglianza dell'impianto; |
c | di decontaminazione o smontaggio e frammentazione delle parti radioattive e contaminate; |
d | di trasporto e smaltimento delle scorie radioattive risultanti dalla disattivazione; |
e | di demolizione di tutte le installazioni tecniche e le strutture edili e di discarica dei rifiuti non radioattivi; |
f | di decontaminazione del territorio; |
g | di pianificazione, progettazione, direzione e sorveglianza; |
h | per le misure protettive contro le radiazioni e gli infortuni professionali; |
i | di autorizzazione e vigilanza delle autorità; |
j | di assicurazione; |
k | amministrativi. |
SR 732.11 Ordinanza del 10 dicembre 2004 sull'energia nucleare (OENu) - Ordinanza sull'energia nucleare OENu Art. 45 Documentazione relativa al progetto - Chi è soggetto all'obbligo di disattivazione presenta i seguenti documenti riguardanti il progetto di disattivazione: |
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a | il rapporto comparativo tra diverse varianti per le fasi, per il calendario dei lavori di disattivazione e del prevedibile stato finale, come pure la motivazione per la variante scelta; |
b | la descrizione delle singole fasi operative e dei mezzi impiegati a questo scopo, segnatamente l'accertamento dello stato radiologico dell'impianto, lo smontaggio, la scomposizione e la decontaminazione degli equipaggiamenti, la decontaminazione e lo smantellamento degli edifici; |
c | la procedura di separazione delle scorie radioattive da quelle non radioattive e lo smaltimento delle scorie radioattive; |
d | i provvedimenti per la radioprotezione dei lavoratori e per impedire il rilascio di materiale radioattivo nei dintorni dell'impianto; |
e | i provvedimenti di sicurezza esterna; |
f | le analisi incidentali, segnatamente l'individuazione di eventuali incidenti durante la disattivazione, la valutazione della frequenza degli incidenti e delle loro conseguenze radiologiche, nonché le contromisure ed le eventuali misure in caso di emergenza; |
g | la prova della disponibilità di sufficiente personale idoneo e specializzato, necessario per l'esecuzione e la sorveglianza dei lavori di disattivazione, nonché di un'adeguata struttura organizzativa con una chiara attribuzione delle responsabilità; |
h | il programma di gestione della qualità; |
i | il rapporto d'impatto ambientale; |
j | l'elenco di tutti i costi derivanti dalla disattivazione, inclusi quelli per lo smaltimento delle scorie radioattive e non radioattive e la garanzia del finanziamento. |
SR 732.11 Ordinanza del 10 dicembre 2004 sull'energia nucleare (OENu) - Ordinanza sull'energia nucleare OENu Art. 47 Nullaosta - La decisione di disattivazione disciplina l'obbligo del nullaosta segnatamente per le seguenti attività: |
|
a | la procedura di declassamento dei materiali prodotti; |
b | il condizionamento delle scorie radioattive prodotte; |
c | lo smantellamento di edifici dopo la loro decontaminazione e declassamento; |
d | il riutilizzo non nucleare di parti dell'impianto prima della conclusione della disattivazione; |
e | la revoca di provvedimenti di sicurezza esterna; |
f | in caso di disattivazione di centrali nucleari, anche lo smontaggio del recipiente in pressione del reattore e delle parti dell'edificio circostanti. |
7.2.6 Gemäss Art. 2 Abs. 2 Bst. e
SR 732.17 Ordinanza del 7 dicembre 2007 sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari (Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento, OFDS) - Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento OFDS Art. 2 Costi di disattivazione - 1 Per costi di disattivazione si intendono tutti i costi derivanti dalla disattivazione di impianti nucleari. |
|
1 | Per costi di disattivazione si intendono tutti i costi derivanti dalla disattivazione di impianti nucleari. |
2 | I costi di disattivazione comprendono in particolare i costi: |
a | di preparazione tecnica della disattivazione; |
b | di confinamento, manutenzione e sorveglianza dell'impianto; |
c | di decontaminazione o smontaggio e frammentazione delle parti radioattive e contaminate; |
d | di trasporto e smaltimento delle scorie radioattive risultanti dalla disattivazione; |
e | di demolizione di tutte le installazioni tecniche e le strutture edili e di discarica dei rifiuti non radioattivi; |
f | di decontaminazione del territorio; |
g | di pianificazione, progettazione, direzione e sorveglianza; |
h | per le misure protettive contro le radiazioni e gli infortuni professionali; |
i | di autorizzazione e vigilanza delle autorità; |
j | di assicurazione; |
k | amministrativi. |
SR 732.11 Ordinanza del 10 dicembre 2004 sull'energia nucleare (OENu) - Ordinanza sull'energia nucleare OENu Art. 45 Documentazione relativa al progetto - Chi è soggetto all'obbligo di disattivazione presenta i seguenti documenti riguardanti il progetto di disattivazione: |
|
a | il rapporto comparativo tra diverse varianti per le fasi, per il calendario dei lavori di disattivazione e del prevedibile stato finale, come pure la motivazione per la variante scelta; |
b | la descrizione delle singole fasi operative e dei mezzi impiegati a questo scopo, segnatamente l'accertamento dello stato radiologico dell'impianto, lo smontaggio, la scomposizione e la decontaminazione degli equipaggiamenti, la decontaminazione e lo smantellamento degli edifici; |
c | la procedura di separazione delle scorie radioattive da quelle non radioattive e lo smaltimento delle scorie radioattive; |
d | i provvedimenti per la radioprotezione dei lavoratori e per impedire il rilascio di materiale radioattivo nei dintorni dell'impianto; |
e | i provvedimenti di sicurezza esterna; |
f | le analisi incidentali, segnatamente l'individuazione di eventuali incidenti durante la disattivazione, la valutazione della frequenza degli incidenti e delle loro conseguenze radiologiche, nonché le contromisure ed le eventuali misure in caso di emergenza; |
g | la prova della disponibilità di sufficiente personale idoneo e specializzato, necessario per l'esecuzione e la sorveglianza dei lavori di disattivazione, nonché di un'adeguata struttura organizzativa con una chiara attribuzione delle responsabilità; |
h | il programma di gestione della qualità; |
i | il rapporto d'impatto ambientale; |
j | l'elenco di tutti i costi derivanti dalla disattivazione, inclusi quelli per lo smaltimento delle scorie radioattive e non radioattive e la garanzia del finanziamento. |
SR 732.11 Ordinanza del 10 dicembre 2004 sull'energia nucleare (OENu) - Ordinanza sull'energia nucleare OENu Art. 47 Nullaosta - La decisione di disattivazione disciplina l'obbligo del nullaosta segnatamente per le seguenti attività: |
|
a | la procedura di declassamento dei materiali prodotti; |
b | il condizionamento delle scorie radioattive prodotte; |
c | lo smantellamento di edifici dopo la loro decontaminazione e declassamento; |
d | il riutilizzo non nucleare di parti dell'impianto prima della conclusione della disattivazione; |
e | la revoca di provvedimenti di sicurezza esterna; |
f | in caso di disattivazione di centrali nucleari, anche lo smontaggio del recipiente in pressione del reattore e delle parti dell'edificio circostanti. |
SR 732.1 Legge federale del 21 marzo 2003 sull'energia nucleare (LENu) LENu Art. 77 Fondo di disattivazione e fondo di smaltimento - 1 Il fondo di disattivazione garantisce il finanziamento della disattivazione e dello smantellamento di impianti nucleari fuori uso, nonché dello smaltimento delle scorie prodotte in tal modo (costi di disattivazione). |
|
1 | Il fondo di disattivazione garantisce il finanziamento della disattivazione e dello smantellamento di impianti nucleari fuori uso, nonché dello smaltimento delle scorie prodotte in tal modo (costi di disattivazione). |
2 | Il fondo di smaltimento garantisce il finanziamento dello smaltimento delle scorie radioattive d'esercizio e degli elementi combustibili esausti dopo la messa fuori esercizio degli impianti nucleari (costi di smaltimento). |
3 | I proprietari degli impianti nucleari versano contributi al fondo di disattivazione e al fondo di smaltimento. Il Consiglio federale può esimere dall'obbligo di contribuzione proprietari di impianti con bassi costi di disattivazione e di smaltimento. |
SR 732.1 Legge federale del 21 marzo 2003 sull'energia nucleare (LENu) LENu Art. 82 Garanzia del finanziamento degli altri lavori di smaltimento - 1 Per i costi di smaltimento che risultano prima della messa fuori servizio degli impianti nucleari i proprietari devono procedere ad accantonamenti, conformemente all'articolo 669 del Codice delle obbligazioni45 e in base al calcolo dei costi di smaltimento del fondo di smaltimento. |
|
1 | Per i costi di smaltimento che risultano prima della messa fuori servizio degli impianti nucleari i proprietari devono procedere ad accantonamenti, conformemente all'articolo 669 del Codice delle obbligazioni45 e in base al calcolo dei costi di smaltimento del fondo di smaltimento. |
2 | I proprietari inoltre: |
a | sottopongono, per approvazione, il piano di accantonamento all'autorità designata dal Consiglio federale; |
b | designano attivi, a destinazione vincolata per i costi di smaltimento, corrispondenti agli accantonamenti; |
c | presentano all'autorità designata dal Consiglio federale il rapporto del servizio di revisione sul rispetto del piano di accantonamento e sull'utilizzazione a destinazione vincolata di accantonamenti. |
3 | Il servizio di revisione prende visione dei piani finanziari e d'investimento a lungo termine ed esamina se sussistono i mezzi finanziari per i costi di smaltimento risultanti dalla messa fuori esercizio degli impianti nucleari o se gli accantonamenti sono stati effettuati conformemente al piano d'accantonamento. |
SR 732.1 Legge federale del 21 marzo 2003 sull'energia nucleare (LENu) LENu Art. 26 Obblighi di disattivazione - 1 Il proprietario deve disattivare il proprio impianto se: |
|
1 | Il proprietario deve disattivare il proprio impianto se: |
a | lo ha messo definitivamente fuori esercizio; |
b | la licenza d'esercizio non è stata rilasciata o è stata revocata o è scaduta secondo l'articolo 68 capoverso 1 lettere a o b e il Dipartimento ordina la disattivazione. |
2 | Il proprietario deve segnatamente: |
a | adempiere le esigenze della sicurezza nucleare interna ed esterna; |
b | trasportare i materiali nucleari in un altro impianto nucleare; |
c | decontaminare le parti radioattive o trattarle come scorie radioattive; |
d | smaltire le scorie radioattive; |
e | sorvegliare l'impianto fino a quando tutte le fonti nucleari di pericolo siano state eliminate. |
SR 732.1 Legge federale del 21 marzo 2003 sull'energia nucleare (LENu) LENu Art. 29 Conclusione della disattivazione - 1 Quando i lavori di disattivazione sono terminati in modo regolare, il Dipartimento accerta che l'impianto non costituisce più una fonte radiologica di pericolo e che quindi non sottostà più alla legislazione sull'energia nucleare. |
|
1 | Quando i lavori di disattivazione sono terminati in modo regolare, il Dipartimento accerta che l'impianto non costituisce più una fonte radiologica di pericolo e che quindi non sottostà più alla legislazione sull'energia nucleare. |
2 | La società tenuta alla disattivazione può sciogliersi soltanto con il consenso del Dipartimento. |
SR 732.17 Ordinanza del 7 dicembre 2007 sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari (Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento, OFDS) - Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento OFDS Art. 2 Costi di disattivazione - 1 Per costi di disattivazione si intendono tutti i costi derivanti dalla disattivazione di impianti nucleari. |
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1 | Per costi di disattivazione si intendono tutti i costi derivanti dalla disattivazione di impianti nucleari. |
2 | I costi di disattivazione comprendono in particolare i costi: |
a | di preparazione tecnica della disattivazione; |
b | di confinamento, manutenzione e sorveglianza dell'impianto; |
c | di decontaminazione o smontaggio e frammentazione delle parti radioattive e contaminate; |
d | di trasporto e smaltimento delle scorie radioattive risultanti dalla disattivazione; |
e | di demolizione di tutte le installazioni tecniche e le strutture edili e di discarica dei rifiuti non radioattivi; |
f | di decontaminazione del territorio; |
g | di pianificazione, progettazione, direzione e sorveglianza; |
h | per le misure protettive contro le radiazioni e gli infortuni professionali; |
i | di autorizzazione e vigilanza delle autorità; |
j | di assicurazione; |
k | amministrativi. |
SR 732.1 Legge federale del 21 marzo 2003 sull'energia nucleare (LENu) LENu Art. 77 Fondo di disattivazione e fondo di smaltimento - 1 Il fondo di disattivazione garantisce il finanziamento della disattivazione e dello smantellamento di impianti nucleari fuori uso, nonché dello smaltimento delle scorie prodotte in tal modo (costi di disattivazione). |
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1 | Il fondo di disattivazione garantisce il finanziamento della disattivazione e dello smantellamento di impianti nucleari fuori uso, nonché dello smaltimento delle scorie prodotte in tal modo (costi di disattivazione). |
2 | Il fondo di smaltimento garantisce il finanziamento dello smaltimento delle scorie radioattive d'esercizio e degli elementi combustibili esausti dopo la messa fuori esercizio degli impianti nucleari (costi di smaltimento). |
3 | I proprietari degli impianti nucleari versano contributi al fondo di disattivazione e al fondo di smaltimento. Il Consiglio federale può esimere dall'obbligo di contribuzione proprietari di impianti con bassi costi di disattivazione e di smaltimento. |
SR 732.1 Legge federale del 21 marzo 2003 sull'energia nucleare (LENu) LENu Art. 3 Definizioni - Nella presente legge si intendono per: |
|
a | fase di osservazione: periodo prolungato durante il quale si sorveglia un deposito in strati geologici profondi prima della sua chiusura e durante il quale le scorie radioattive ivi immagazzinate possono essere recuperate senza grosse difficoltà; |
b | smaltimento: il condizionamento, l'immagazzinamento intermedio e l'immagazzinamento in un deposito in strati geologici profondi delle scorie radioattive; |
c | deposito in strati geologici profondi: deposito nel sottosuolo geologico che può essere chiuso se è assicurata la protezione duratura dell'uomo e dell'ambiente per mezzo di barriere passive; |
d | impianti nucleari: impianti per sfruttare l'energia nucleare, per ricavare, produrre, utilizzare, trattare o immagazzinare materiali nucleari nonché per smaltire scorie radioattive ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 lettera c; |
e | energia nucleare: ogni tipo di energia liberata dalla fissione o dalla fusione di nuclei atomici; |
f | materiali nucleari: materiali che possono essere utilizzati per ricavare energia per mezzo di processi di fissione nucleare; |
g | condizionamento: insieme delle operazioni di preparazione delle scorie radioattive per l'immagazzinamento intermedio o per l'immagazzinamento in un deposito in strati geologici profondi. Comprende in particolare lo smontaggio meccanico, la decontaminazione, la compressione, l'incenerimento delle scorie combustibili, la chiusura in matrici delle scorie e l'imballaggio; |
h | beni nucleari: |
h1 | i materiali nucleari, |
h2 | i materiali e gli equipaggiamenti destinati o necessari allo sfruttamento dell'energia nucleare, |
h3 | la tecnologia necessaria allo sviluppo, alla produzione e all'utilizzazione di beni di cui ai numeri 1 e 2; |
i | scorie radioattive: sostanze radioattive o materiali radioattivamente contaminati, che non sono ulteriormente utilizzati; |
j | manipolazione: ricerca, sviluppo, fabbricazione, immagazzinamento, trasporto, importazione, esportazione, transito e intermediazione; |
k | intermediazione: |
k1 | la creazione di premesse essenziali per la conclusione di accordi concernenti l'offerta, l'acquisizione o la consegna a terzi di beni nucleari e scorie radioattive, indipendentemente dal luogo in cui i beni nucleari e le scorie radioattive si trovano, |
k2 | la conclusione di siffatti accordi se la prestazione deve essere fornita da terzi, |
k3 | il commercio a partire dal territorio svizzero di beni nucleari e di scorie radioattive all'estero; |
l | chiusura: riempimento e sigillatura di tutte le parti sotterranee e della galleria d'accesso del deposito in strati geologici profondi, al termine della fase di osservazione; |
m | ritrattamento: smontaggio meccanico degli elementi combustibili esausti, dissoluzione chimica dell'ossido combustibile e separazione in uranio, plutonio e prodotti della fissione. |
SR 732.1 Legge federale del 21 marzo 2003 sull'energia nucleare (LENu) LENu Art. 26 Obblighi di disattivazione - 1 Il proprietario deve disattivare il proprio impianto se: |
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1 | Il proprietario deve disattivare il proprio impianto se: |
a | lo ha messo definitivamente fuori esercizio; |
b | la licenza d'esercizio non è stata rilasciata o è stata revocata o è scaduta secondo l'articolo 68 capoverso 1 lettere a o b e il Dipartimento ordina la disattivazione. |
2 | Il proprietario deve segnatamente: |
a | adempiere le esigenze della sicurezza nucleare interna ed esterna; |
b | trasportare i materiali nucleari in un altro impianto nucleare; |
c | decontaminare le parti radioattive o trattarle come scorie radioattive; |
d | smaltire le scorie radioattive; |
e | sorvegliare l'impianto fino a quando tutte le fonti nucleari di pericolo siano state eliminate. |
SR 732.1 Legge federale del 21 marzo 2003 sull'energia nucleare (LENu) LENu Art. 29 Conclusione della disattivazione - 1 Quando i lavori di disattivazione sono terminati in modo regolare, il Dipartimento accerta che l'impianto non costituisce più una fonte radiologica di pericolo e che quindi non sottostà più alla legislazione sull'energia nucleare. |
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1 | Quando i lavori di disattivazione sono terminati in modo regolare, il Dipartimento accerta che l'impianto non costituisce più una fonte radiologica di pericolo e che quindi non sottostà più alla legislazione sull'energia nucleare. |
2 | La società tenuta alla disattivazione può sciogliersi soltanto con il consenso del Dipartimento. |
SR 732.11 Ordinanza del 10 dicembre 2004 sull'energia nucleare (OENu) - Ordinanza sull'energia nucleare OENu Art. 45 Documentazione relativa al progetto - Chi è soggetto all'obbligo di disattivazione presenta i seguenti documenti riguardanti il progetto di disattivazione: |
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a | il rapporto comparativo tra diverse varianti per le fasi, per il calendario dei lavori di disattivazione e del prevedibile stato finale, come pure la motivazione per la variante scelta; |
b | la descrizione delle singole fasi operative e dei mezzi impiegati a questo scopo, segnatamente l'accertamento dello stato radiologico dell'impianto, lo smontaggio, la scomposizione e la decontaminazione degli equipaggiamenti, la decontaminazione e lo smantellamento degli edifici; |
c | la procedura di separazione delle scorie radioattive da quelle non radioattive e lo smaltimento delle scorie radioattive; |
d | i provvedimenti per la radioprotezione dei lavoratori e per impedire il rilascio di materiale radioattivo nei dintorni dell'impianto; |
e | i provvedimenti di sicurezza esterna; |
f | le analisi incidentali, segnatamente l'individuazione di eventuali incidenti durante la disattivazione, la valutazione della frequenza degli incidenti e delle loro conseguenze radiologiche, nonché le contromisure ed le eventuali misure in caso di emergenza; |
g | la prova della disponibilità di sufficiente personale idoneo e specializzato, necessario per l'esecuzione e la sorveglianza dei lavori di disattivazione, nonché di un'adeguata struttura organizzativa con una chiara attribuzione delle responsabilità; |
h | il programma di gestione della qualità; |
i | il rapporto d'impatto ambientale; |
j | l'elenco di tutti i costi derivanti dalla disattivazione, inclusi quelli per lo smaltimento delle scorie radioattive e non radioattive e la garanzia del finanziamento. |
SR 732.11 Ordinanza del 10 dicembre 2004 sull'energia nucleare (OENu) - Ordinanza sull'energia nucleare OENu Art. 47 Nullaosta - La decisione di disattivazione disciplina l'obbligo del nullaosta segnatamente per le seguenti attività: |
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a | la procedura di declassamento dei materiali prodotti; |
b | il condizionamento delle scorie radioattive prodotte; |
c | lo smantellamento di edifici dopo la loro decontaminazione e declassamento; |
d | il riutilizzo non nucleare di parti dell'impianto prima della conclusione della disattivazione; |
e | la revoca di provvedimenti di sicurezza esterna; |
f | in caso di disattivazione di centrali nucleari, anche lo smontaggio del recipiente in pressione del reattore e delle parti dell'edificio circostanti. |
7.2.7 Ziel der Auslegung ist die Ermittlung des wahren Sinngehalts einer Gesetzesbestimmung. Ausgangspunkt jeder Auslegung ist der Wortlaut der Norm. Ist der Wortlaut nicht klar oder bestehen Zweifel, ob ein scheinbar eindeutiger Wortlaut den wahren Sinn der Norm wiedergibt, so ist auf die übrigen Auslegungselemente zurückzugreifen. Abzustellen ist auf die Entstehungsgeschichte einer Rechtsnorm (historische Auslegung), ihren Sinn und Zweck (teleologische Auslegung) sowie die Bedeutung, die ihr im Kontext mit anderen Normen zukommt (systematische Auslegung). Dabei befolgt die Rechtsprechung einen pragmatischen Methodenpluralismus und lehnt es namentlich ab, die einzelnen Auslegungselemente einer hierarchischen Ordnung zu unterstellen (sog. Methodenpluralismus). Eine Gesetzesinterpretation lege artis kann ergeben, dass ein (scheinbar) klarer Wortlaut zu weit gefasst und auf einen an sich davon erfassten Sachverhalt nicht anzuwenden ist (teleologische Reduktion, BGE 143 II 268 E. 4.3.1 m.H.).
Die Gesetzesmaterialien sind nicht unmittelbar entscheidend, dienen aber als Hilfsmittel, um den Sinn der Norm zu erkennen. Bei der Auslegung neuerer Bestimmungen kommt den Materialien eine besondere Bedeutung zu, weil veränderte Umstände oder ein gewandeltes Rechtsverständnis eine andere Lösung weniger rasch nahelegen. Bleiben letztlich mehrere Auslegungen möglich, ist jene zu wählen, die der Verfassung am besten entspricht (sog. verfassungskonforme bzw. verfassungsbezogene Auslegung; vgl. zum Ganzen BGE 144 V 333 E. 10.1; BGE 135 I 161 E. 2.3; Urteil des BVGer A-322/2018 vom 28. Januar 2019 E. 3.5; Ernst Kramer, a.a.O., S. 117 f.; je m.H.).
7.3
7.3.1 Aus Art. 77 Abs. 1
SR 732.1 Legge federale del 21 marzo 2003 sull'energia nucleare (LENu) LENu Art. 77 Fondo di disattivazione e fondo di smaltimento - 1 Il fondo di disattivazione garantisce il finanziamento della disattivazione e dello smantellamento di impianti nucleari fuori uso, nonché dello smaltimento delle scorie prodotte in tal modo (costi di disattivazione). |
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1 | Il fondo di disattivazione garantisce il finanziamento della disattivazione e dello smantellamento di impianti nucleari fuori uso, nonché dello smaltimento delle scorie prodotte in tal modo (costi di disattivazione). |
2 | Il fondo di smaltimento garantisce il finanziamento dello smaltimento delle scorie radioattive d'esercizio e degli elementi combustibili esausti dopo la messa fuori esercizio degli impianti nucleari (costi di smaltimento). |
3 | I proprietari degli impianti nucleari versano contributi al fondo di disattivazione e al fondo di smaltimento. Il Consiglio federale può esimere dall'obbligo di contribuzione proprietari di impianti con bassi costi di disattivazione e di smaltimento. |
SR 732.1 Legge federale del 21 marzo 2003 sull'energia nucleare (LENu) LENu Art. 3 Definizioni - Nella presente legge si intendono per: |
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a | fase di osservazione: periodo prolungato durante il quale si sorveglia un deposito in strati geologici profondi prima della sua chiusura e durante il quale le scorie radioattive ivi immagazzinate possono essere recuperate senza grosse difficoltà; |
b | smaltimento: il condizionamento, l'immagazzinamento intermedio e l'immagazzinamento in un deposito in strati geologici profondi delle scorie radioattive; |
c | deposito in strati geologici profondi: deposito nel sottosuolo geologico che può essere chiuso se è assicurata la protezione duratura dell'uomo e dell'ambiente per mezzo di barriere passive; |
d | impianti nucleari: impianti per sfruttare l'energia nucleare, per ricavare, produrre, utilizzare, trattare o immagazzinare materiali nucleari nonché per smaltire scorie radioattive ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 lettera c; |
e | energia nucleare: ogni tipo di energia liberata dalla fissione o dalla fusione di nuclei atomici; |
f | materiali nucleari: materiali che possono essere utilizzati per ricavare energia per mezzo di processi di fissione nucleare; |
g | condizionamento: insieme delle operazioni di preparazione delle scorie radioattive per l'immagazzinamento intermedio o per l'immagazzinamento in un deposito in strati geologici profondi. Comprende in particolare lo smontaggio meccanico, la decontaminazione, la compressione, l'incenerimento delle scorie combustibili, la chiusura in matrici delle scorie e l'imballaggio; |
h | beni nucleari: |
h1 | i materiali nucleari, |
h2 | i materiali e gli equipaggiamenti destinati o necessari allo sfruttamento dell'energia nucleare, |
h3 | la tecnologia necessaria allo sviluppo, alla produzione e all'utilizzazione di beni di cui ai numeri 1 e 2; |
i | scorie radioattive: sostanze radioattive o materiali radioattivamente contaminati, che non sono ulteriormente utilizzati; |
j | manipolazione: ricerca, sviluppo, fabbricazione, immagazzinamento, trasporto, importazione, esportazione, transito e intermediazione; |
k | intermediazione: |
k1 | la creazione di premesse essenziali per la conclusione di accordi concernenti l'offerta, l'acquisizione o la consegna a terzi di beni nucleari e scorie radioattive, indipendentemente dal luogo in cui i beni nucleari e le scorie radioattive si trovano, |
k2 | la conclusione di siffatti accordi se la prestazione deve essere fornita da terzi, |
k3 | il commercio a partire dal territorio svizzero di beni nucleari e di scorie radioattive all'estero; |
l | chiusura: riempimento e sigillatura di tutte le parti sotterranee e della galleria d'accesso del deposito in strati geologici profondi, al termine della fase di osservazione; |
m | ritrattamento: smontaggio meccanico degli elementi combustibili esausti, dissoluzione chimica dell'ossido combustibile e separazione in uranio, plutonio e prodotti della fissione. |
SR 732.1 Legge federale del 21 marzo 2003 sull'energia nucleare (LENu) LENu Art. 26 Obblighi di disattivazione - 1 Il proprietario deve disattivare il proprio impianto se: |
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1 | Il proprietario deve disattivare il proprio impianto se: |
a | lo ha messo definitivamente fuori esercizio; |
b | la licenza d'esercizio non è stata rilasciata o è stata revocata o è scaduta secondo l'articolo 68 capoverso 1 lettere a o b e il Dipartimento ordina la disattivazione. |
2 | Il proprietario deve segnatamente: |
a | adempiere le esigenze della sicurezza nucleare interna ed esterna; |
b | trasportare i materiali nucleari in un altro impianto nucleare; |
c | decontaminare le parti radioattive o trattarle come scorie radioattive; |
d | smaltire le scorie radioattive; |
e | sorvegliare l'impianto fino a quando tutte le fonti nucleari di pericolo siano state eliminate. |
SR 732.1 Legge federale del 21 marzo 2003 sull'energia nucleare (LENu) LENu Art. 26 Obblighi di disattivazione - 1 Il proprietario deve disattivare il proprio impianto se: |
|
1 | Il proprietario deve disattivare il proprio impianto se: |
a | lo ha messo definitivamente fuori esercizio; |
b | la licenza d'esercizio non è stata rilasciata o è stata revocata o è scaduta secondo l'articolo 68 capoverso 1 lettere a o b e il Dipartimento ordina la disattivazione. |
2 | Il proprietario deve segnatamente: |
a | adempiere le esigenze della sicurezza nucleare interna ed esterna; |
b | trasportare i materiali nucleari in un altro impianto nucleare; |
c | decontaminare le parti radioattive o trattarle come scorie radioattive; |
d | smaltire le scorie radioattive; |
e | sorvegliare l'impianto fino a quando tutte le fonti nucleari di pericolo siano state eliminate. |
SR 732.1 Legge federale del 21 marzo 2003 sull'energia nucleare (LENu) LENu Art. 29 Conclusione della disattivazione - 1 Quando i lavori di disattivazione sono terminati in modo regolare, il Dipartimento accerta che l'impianto non costituisce più una fonte radiologica di pericolo e che quindi non sottostà più alla legislazione sull'energia nucleare. |
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1 | Quando i lavori di disattivazione sono terminati in modo regolare, il Dipartimento accerta che l'impianto non costituisce più una fonte radiologica di pericolo e che quindi non sottostà più alla legislazione sull'energia nucleare. |
2 | La società tenuta alla disattivazione può sciogliersi soltanto con il consenso del Dipartimento. |
7.3.2 Die Frage, ob das Stilllegungsziel den Rückbau bzw. den konventionellen Abriss von Gebäuden umfasst ("grüne Wiese" versus "braune Wiese"), ergibt sich weder aus dem Wortlaut von Art. 77 Abs. 1
SR 732.1 Legge federale del 21 marzo 2003 sull'energia nucleare (LENu) LENu Art. 77 Fondo di disattivazione e fondo di smaltimento - 1 Il fondo di disattivazione garantisce il finanziamento della disattivazione e dello smantellamento di impianti nucleari fuori uso, nonché dello smaltimento delle scorie prodotte in tal modo (costi di disattivazione). |
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1 | Il fondo di disattivazione garantisce il finanziamento della disattivazione e dello smantellamento di impianti nucleari fuori uso, nonché dello smaltimento delle scorie prodotte in tal modo (costi di disattivazione). |
2 | Il fondo di smaltimento garantisce il finanziamento dello smaltimento delle scorie radioattive d'esercizio e degli elementi combustibili esausti dopo la messa fuori esercizio degli impianti nucleari (costi di smaltimento). |
3 | I proprietari degli impianti nucleari versano contributi al fondo di disattivazione e al fondo di smaltimento. Il Consiglio federale può esimere dall'obbligo di contribuzione proprietari di impianti con bassi costi di disattivazione e di smaltimento. |
SR 732.1 Legge federale del 21 marzo 2003 sull'energia nucleare (LENu) LENu Art. 3 Definizioni - Nella presente legge si intendono per: |
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a | fase di osservazione: periodo prolungato durante il quale si sorveglia un deposito in strati geologici profondi prima della sua chiusura e durante il quale le scorie radioattive ivi immagazzinate possono essere recuperate senza grosse difficoltà; |
b | smaltimento: il condizionamento, l'immagazzinamento intermedio e l'immagazzinamento in un deposito in strati geologici profondi delle scorie radioattive; |
c | deposito in strati geologici profondi: deposito nel sottosuolo geologico che può essere chiuso se è assicurata la protezione duratura dell'uomo e dell'ambiente per mezzo di barriere passive; |
d | impianti nucleari: impianti per sfruttare l'energia nucleare, per ricavare, produrre, utilizzare, trattare o immagazzinare materiali nucleari nonché per smaltire scorie radioattive ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 lettera c; |
e | energia nucleare: ogni tipo di energia liberata dalla fissione o dalla fusione di nuclei atomici; |
f | materiali nucleari: materiali che possono essere utilizzati per ricavare energia per mezzo di processi di fissione nucleare; |
g | condizionamento: insieme delle operazioni di preparazione delle scorie radioattive per l'immagazzinamento intermedio o per l'immagazzinamento in un deposito in strati geologici profondi. Comprende in particolare lo smontaggio meccanico, la decontaminazione, la compressione, l'incenerimento delle scorie combustibili, la chiusura in matrici delle scorie e l'imballaggio; |
h | beni nucleari: |
h1 | i materiali nucleari, |
h2 | i materiali e gli equipaggiamenti destinati o necessari allo sfruttamento dell'energia nucleare, |
h3 | la tecnologia necessaria allo sviluppo, alla produzione e all'utilizzazione di beni di cui ai numeri 1 e 2; |
i | scorie radioattive: sostanze radioattive o materiali radioattivamente contaminati, che non sono ulteriormente utilizzati; |
j | manipolazione: ricerca, sviluppo, fabbricazione, immagazzinamento, trasporto, importazione, esportazione, transito e intermediazione; |
k | intermediazione: |
k1 | la creazione di premesse essenziali per la conclusione di accordi concernenti l'offerta, l'acquisizione o la consegna a terzi di beni nucleari e scorie radioattive, indipendentemente dal luogo in cui i beni nucleari e le scorie radioattive si trovano, |
k2 | la conclusione di siffatti accordi se la prestazione deve essere fornita da terzi, |
k3 | il commercio a partire dal territorio svizzero di beni nucleari e di scorie radioattive all'estero; |
l | chiusura: riempimento e sigillatura di tutte le parti sotterranee e della galleria d'accesso del deposito in strati geologici profondi, al termine della fase di osservazione; |
m | ritrattamento: smontaggio meccanico degli elementi combustibili esausti, dissoluzione chimica dell'ossido combustibile e separazione in uranio, plutonio e prodotti della fissione. |
SR 732.1 Legge federale del 21 marzo 2003 sull'energia nucleare (LENu) LENu Art. 26 Obblighi di disattivazione - 1 Il proprietario deve disattivare il proprio impianto se: |
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1 | Il proprietario deve disattivare il proprio impianto se: |
a | lo ha messo definitivamente fuori esercizio; |
b | la licenza d'esercizio non è stata rilasciata o è stata revocata o è scaduta secondo l'articolo 68 capoverso 1 lettere a o b e il Dipartimento ordina la disattivazione. |
2 | Il proprietario deve segnatamente: |
a | adempiere le esigenze della sicurezza nucleare interna ed esterna; |
b | trasportare i materiali nucleari in un altro impianto nucleare; |
c | decontaminare le parti radioattive o trattarle come scorie radioattive; |
d | smaltire le scorie radioattive; |
e | sorvegliare l'impianto fino a quando tutte le fonti nucleari di pericolo siano state eliminate. |
SR 732.1 Legge federale del 21 marzo 2003 sull'energia nucleare (LENu) LENu Art. 77 Fondo di disattivazione e fondo di smaltimento - 1 Il fondo di disattivazione garantisce il finanziamento della disattivazione e dello smantellamento di impianti nucleari fuori uso, nonché dello smaltimento delle scorie prodotte in tal modo (costi di disattivazione). |
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1 | Il fondo di disattivazione garantisce il finanziamento della disattivazione e dello smantellamento di impianti nucleari fuori uso, nonché dello smaltimento delle scorie prodotte in tal modo (costi di disattivazione). |
2 | Il fondo di smaltimento garantisce il finanziamento dello smaltimento delle scorie radioattive d'esercizio e degli elementi combustibili esausti dopo la messa fuori esercizio degli impianti nucleari (costi di smaltimento). |
3 | I proprietari degli impianti nucleari versano contributi al fondo di disattivazione e al fondo di smaltimento. Il Consiglio federale può esimere dall'obbligo di contribuzione proprietari di impianti con bassi costi di disattivazione e di smaltimento. |
SR 732.1 Legge federale del 21 marzo 2003 sull'energia nucleare (LENu) LENu Art. 3 Definizioni - Nella presente legge si intendono per: |
|
a | fase di osservazione: periodo prolungato durante il quale si sorveglia un deposito in strati geologici profondi prima della sua chiusura e durante il quale le scorie radioattive ivi immagazzinate possono essere recuperate senza grosse difficoltà; |
b | smaltimento: il condizionamento, l'immagazzinamento intermedio e l'immagazzinamento in un deposito in strati geologici profondi delle scorie radioattive; |
c | deposito in strati geologici profondi: deposito nel sottosuolo geologico che può essere chiuso se è assicurata la protezione duratura dell'uomo e dell'ambiente per mezzo di barriere passive; |
d | impianti nucleari: impianti per sfruttare l'energia nucleare, per ricavare, produrre, utilizzare, trattare o immagazzinare materiali nucleari nonché per smaltire scorie radioattive ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 lettera c; |
e | energia nucleare: ogni tipo di energia liberata dalla fissione o dalla fusione di nuclei atomici; |
f | materiali nucleari: materiali che possono essere utilizzati per ricavare energia per mezzo di processi di fissione nucleare; |
g | condizionamento: insieme delle operazioni di preparazione delle scorie radioattive per l'immagazzinamento intermedio o per l'immagazzinamento in un deposito in strati geologici profondi. Comprende in particolare lo smontaggio meccanico, la decontaminazione, la compressione, l'incenerimento delle scorie combustibili, la chiusura in matrici delle scorie e l'imballaggio; |
h | beni nucleari: |
h1 | i materiali nucleari, |
h2 | i materiali e gli equipaggiamenti destinati o necessari allo sfruttamento dell'energia nucleare, |
h3 | la tecnologia necessaria allo sviluppo, alla produzione e all'utilizzazione di beni di cui ai numeri 1 e 2; |
i | scorie radioattive: sostanze radioattive o materiali radioattivamente contaminati, che non sono ulteriormente utilizzati; |
j | manipolazione: ricerca, sviluppo, fabbricazione, immagazzinamento, trasporto, importazione, esportazione, transito e intermediazione; |
k | intermediazione: |
k1 | la creazione di premesse essenziali per la conclusione di accordi concernenti l'offerta, l'acquisizione o la consegna a terzi di beni nucleari e scorie radioattive, indipendentemente dal luogo in cui i beni nucleari e le scorie radioattive si trovano, |
k2 | la conclusione di siffatti accordi se la prestazione deve essere fornita da terzi, |
k3 | il commercio a partire dal territorio svizzero di beni nucleari e di scorie radioattive all'estero; |
l | chiusura: riempimento e sigillatura di tutte le parti sotterranee e della galleria d'accesso del deposito in strati geologici profondi, al termine della fase di osservazione; |
m | ritrattamento: smontaggio meccanico degli elementi combustibili esausti, dissoluzione chimica dell'ossido combustibile e separazione in uranio, plutonio e prodotti della fissione. |
SR 732.1 Legge federale del 21 marzo 2003 sull'energia nucleare (LENu) LENu Art. 26 Obblighi di disattivazione - 1 Il proprietario deve disattivare il proprio impianto se: |
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1 | Il proprietario deve disattivare il proprio impianto se: |
a | lo ha messo definitivamente fuori esercizio; |
b | la licenza d'esercizio non è stata rilasciata o è stata revocata o è scaduta secondo l'articolo 68 capoverso 1 lettere a o b e il Dipartimento ordina la disattivazione. |
2 | Il proprietario deve segnatamente: |
a | adempiere le esigenze della sicurezza nucleare interna ed esterna; |
b | trasportare i materiali nucleari in un altro impianto nucleare; |
c | decontaminare le parti radioattive o trattarle come scorie radioattive; |
d | smaltire le scorie radioattive; |
e | sorvegliare l'impianto fino a quando tutte le fonti nucleari di pericolo siano state eliminate. |
SR 732.1 Legge federale del 21 marzo 2003 sull'energia nucleare (LENu) LENu Art. 29 Conclusione della disattivazione - 1 Quando i lavori di disattivazione sono terminati in modo regolare, il Dipartimento accerta che l'impianto non costituisce più una fonte radiologica di pericolo e che quindi non sottostà più alla legislazione sull'energia nucleare. |
|
1 | Quando i lavori di disattivazione sono terminati in modo regolare, il Dipartimento accerta che l'impianto non costituisce più una fonte radiologica di pericolo e che quindi non sottostà più alla legislazione sull'energia nucleare. |
2 | La società tenuta alla disattivazione può sciogliersi soltanto con il consenso del Dipartimento. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 62 - 1 L'autorità di ricorso può modificare la decisione impugnata a vantaggio di una parte. |
|
1 | L'autorità di ricorso può modificare la decisione impugnata a vantaggio di una parte. |
2 | Essa può modificare a pregiudizio di una parte la decisione impugnata quando questa violi il diritto federale o poggi su un accertamento inesatto o incompleto dei fatti; per inadeguatezza, la decisione impugnata non può essere modificata a pregiudizio di una parte, a meno che la modificazione giovi ad una controparte. |
3 | L'autorità di ricorso che intenda modificare la decisione impugnata a pregiudizio di una parte deve informarla della sua intenzione e darle la possibilità di esprimersi. |
4 | L'autorità di ricorso non è vincolata in nessun caso dai motivi del ricorso. |
7.4
7.4.1 Beim am 1. Februar 2005 in Kraft getretenen Kernenergiegesetz handelt es sich um ein relativ junges Gesetz, weshalb eine Abgrenzung von historischer und teleologischer Auslegung schwierig und daher nachfolgend auf eine Unterscheidung zu verzichten ist (vgl. Zwischenentscheid des BVGer A-6908/2017 vom 14. Mai 2018 E. 4.3.1 m.w.H.).
7.4.2 Die Botschaft zum Kernenergiegesetz äussert sich im Zusammenhang mit den Stilllegungskosten bezüglich Art. 77
SR 732.1 Legge federale del 21 marzo 2003 sull'energia nucleare (LENu) LENu Art. 77 Fondo di disattivazione e fondo di smaltimento - 1 Il fondo di disattivazione garantisce il finanziamento della disattivazione e dello smantellamento di impianti nucleari fuori uso, nonché dello smaltimento delle scorie prodotte in tal modo (costi di disattivazione). |
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1 | Il fondo di disattivazione garantisce il finanziamento della disattivazione e dello smantellamento di impianti nucleari fuori uso, nonché dello smaltimento delle scorie prodotte in tal modo (costi di disattivazione). |
2 | Il fondo di smaltimento garantisce il finanziamento dello smaltimento delle scorie radioattive d'esercizio e degli elementi combustibili esausti dopo la messa fuori esercizio degli impianti nucleari (costi di smaltimento). |
3 | I proprietari degli impianti nucleari versano contributi al fondo di disattivazione e al fondo di smaltimento. Il Consiglio federale può esimere dall'obbligo di contribuzione proprietari di impianti con bassi costi di disattivazione e di smaltimento. |
SR 732.1 Legge federale del 21 marzo 2003 sull'energia nucleare (LENu) LENu Art. 77 Fondo di disattivazione e fondo di smaltimento - 1 Il fondo di disattivazione garantisce il finanziamento della disattivazione e dello smantellamento di impianti nucleari fuori uso, nonché dello smaltimento delle scorie prodotte in tal modo (costi di disattivazione). |
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1 | Il fondo di disattivazione garantisce il finanziamento della disattivazione e dello smantellamento di impianti nucleari fuori uso, nonché dello smaltimento delle scorie prodotte in tal modo (costi di disattivazione). |
2 | Il fondo di smaltimento garantisce il finanziamento dello smaltimento delle scorie radioattive d'esercizio e degli elementi combustibili esausti dopo la messa fuori esercizio degli impianti nucleari (costi di smaltimento). |
3 | I proprietari degli impianti nucleari versano contributi al fondo di disattivazione e al fondo di smaltimento. Il Consiglio federale può esimere dall'obbligo di contribuzione proprietari di impianti con bassi costi di disattivazione e di smaltimento. |
SR 732.1 Legge federale del 21 marzo 2003 sull'energia nucleare (LENu) LENu Art. 77 Fondo di disattivazione e fondo di smaltimento - 1 Il fondo di disattivazione garantisce il finanziamento della disattivazione e dello smantellamento di impianti nucleari fuori uso, nonché dello smaltimento delle scorie prodotte in tal modo (costi di disattivazione). |
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1 | Il fondo di disattivazione garantisce il finanziamento della disattivazione e dello smantellamento di impianti nucleari fuori uso, nonché dello smaltimento delle scorie prodotte in tal modo (costi di disattivazione). |
2 | Il fondo di smaltimento garantisce il finanziamento dello smaltimento delle scorie radioattive d'esercizio e degli elementi combustibili esausti dopo la messa fuori esercizio degli impianti nucleari (costi di smaltimento). |
3 | I proprietari degli impianti nucleari versano contributi al fondo di disattivazione e al fondo di smaltimento. Il Consiglio federale può esimere dall'obbligo di contribuzione proprietari di impianti con bassi costi di disattivazione e di smaltimento. |
SR 732.1 Legge federale del 21 marzo 2003 sull'energia nucleare (LENu) LENu Art. 78 Pretese - 1 Ogni contributore ha nei confronti dei fondi una pretesa per una somma pari ai contributi versati, aumentata del reddito di capitale e diminuita degli oneri. Questa pretesa non può essere alienata, costituita in pegno, pignorata o inclusa nella massa fallimentare. |
|
1 | Ogni contributore ha nei confronti dei fondi una pretesa per una somma pari ai contributi versati, aumentata del reddito di capitale e diminuita degli oneri. Questa pretesa non può essere alienata, costituita in pegno, pignorata o inclusa nella massa fallimentare. |
2 | Se la pretesa di un contributore nei confronti di un fondo supera il pagamento effettuato, l'eccedenza gli è rimborsata entro un anno dal conteggio finale. |
3 | Se un impianto nucleare è ripreso da una massa fallimentare, la pretesa nei confronti dei fondi passa al nuovo proprietario; questi versa i contributi che la società fallita deve ai fondi. |
4 | Se dopo la conclusione di una procedura di fallimento la società è radiata dal registro di commercio con il consenso del Dipartimento e l'impianto non è ripreso da un'altra società, i contributi versati sono devoluti ai fondi. I fondi utilizzano queste risorse per finanziare i lavori di disattivazione e di smaltimento dell'impianto interessato. Il Consiglio federale stabilisce l'impiego di eventuali eccedenze. |
7.4.3 Dagegen macht die Botschaft Ausführungen zu den Stilllegungspflichten. Nach der Botschaft ist noch ungewiss, ob die bestehenden Kernkraftwerke nach ihrer Betriebsdauer abgebrochen werden oder ob Teile davon allenfalls für andere Zwecke weiterverwendet werden könnten (BBl 2001 2740). Weiter führt die Botschaft bezüglich der Stilllegungspflichten nach Art. 26
SR 732.1 Legge federale del 21 marzo 2003 sull'energia nucleare (LENu) LENu Art. 26 Obblighi di disattivazione - 1 Il proprietario deve disattivare il proprio impianto se: |
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1 | Il proprietario deve disattivare il proprio impianto se: |
a | lo ha messo definitivamente fuori esercizio; |
b | la licenza d'esercizio non è stata rilasciata o è stata revocata o è scaduta secondo l'articolo 68 capoverso 1 lettere a o b e il Dipartimento ordina la disattivazione. |
2 | Il proprietario deve segnatamente: |
a | adempiere le esigenze della sicurezza nucleare interna ed esterna; |
b | trasportare i materiali nucleari in un altro impianto nucleare; |
c | decontaminare le parti radioattive o trattarle come scorie radioattive; |
d | smaltire le scorie radioattive; |
e | sorvegliare l'impianto fino a quando tutte le fonti nucleari di pericolo siano state eliminate. |
7.4.4 Zusammenfassend wird dem Bundesrat zwar ein grosser Ermessensspielraum eingeräumt. Gleichzeitig hält die Botschaft aber auch fest, dass ein Abbruch von Gebäuden nur insofern zwingend ist, als die entsprechenden Teile eine nukleare Gefährdung darstellen. Aus den Materialien geht demnach ein klarer gesetzgeberischer Wille hervor, dass solche Gebäude im Rahmen der Stilllegung nicht in jedem Fall abgebrochen werden müssen. Der Verweis in der Botschaft im Kapitel der Stilllegungspflichten zu den Stilllegungskosten verdeutlicht jedoch, dass der Gesetzgeber den Abbruch von Gebäuden in beiden Fällen gleich regeln wollte. Das historische und teleologische Auslegungsergebnis spricht somit dafür, dass auch ein Stilllegungsziel "braune Wiese" bei den Stilllegungskosten zu berücksichtigen ist.
7.5
7.5.1 In systematischer Hinsicht ist zu beachten, dass Gesetze nach Möglichkeit verfassungskonform auszulegen sind (vgl. E.7.2.7 hiervor). Die historische Auslegung findet vorliegend ihre Bestätigung in der verfassungsrechtlichen Ordnung. Dem Bund kommt nach Art. 90
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 90 * - La legislazione nel campo dell'energia nucleare compete alla Confederazione. |
SR 732.1 Legge federale del 21 marzo 2003 sull'energia nucleare (LENu) LENu Art. 26 Obblighi di disattivazione - 1 Il proprietario deve disattivare il proprio impianto se: |
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1 | Il proprietario deve disattivare il proprio impianto se: |
a | lo ha messo definitivamente fuori esercizio; |
b | la licenza d'esercizio non è stata rilasciata o è stata revocata o è scaduta secondo l'articolo 68 capoverso 1 lettere a o b e il Dipartimento ordina la disattivazione. |
2 | Il proprietario deve segnatamente: |
a | adempiere le esigenze della sicurezza nucleare interna ed esterna; |
b | trasportare i materiali nucleari in un altro impianto nucleare; |
c | decontaminare le parti radioattive o trattarle come scorie radioattive; |
d | smaltire le scorie radioattive; |
e | sorvegliare l'impianto fino a quando tutte le fonti nucleari di pericolo siano state eliminate. |
SR 732.1 Legge federale del 21 marzo 2003 sull'energia nucleare (LENu) LENu Art. 49 In generale - 1 La procedura per la licenza di costruzione di impianti nucleari e per la licenza per indagini geologiche è retta dalla PA17, per quanto la presente legge non vi deroghi.18 |
|
1 | La procedura per la licenza di costruzione di impianti nucleari e per la licenza per indagini geologiche è retta dalla PA17, per quanto la presente legge non vi deroghi.18 |
1bis | Se sono necessarie espropriazioni, si applicano inoltre le disposizioni della legge federale del 20 giugno 193019 sull'espropriazione (LEspr).20 |
2 | Con la licenza, sono rilasciate tutte le autorizzazioni necessarie secondo il diritto federale. |
3 | Autorizzazioni e piani cantonali non sono necessari. Occorre prendere in considerazione il diritto cantonale per quanto esso non limiti sproporzionalmente il progetto. |
4 | Prima di rilasciare la licenza il Dipartimento consulta il Cantone di sito. Il Cantone di sito è legittimato a ricorrere se, nonostante il suo parere negativo, il Dipartimento rilascia la licenza. |
5 | Fanno parte dell'impianto nucleare anche gli impianti di allacciamento e le aree di cantiere in relazione con la costruzione e l'esercizio. Rientrano inoltre nell'ambito delle indagini geologiche e del deposito in strati geologici profondi, i siti per l'utilizzazione e il deposito di materiale erompente, estrattivo o di demolizione in stretta relazione spaziale e funzionale con il progetto. |
SR 732.1 Legge federale del 21 marzo 2003 sull'energia nucleare (LENu) LENu Art. 62 Disattivazione di impianti nucleari - La procedura è disciplinata dagli articoli 49 capoversi 1-4, 50-58 e 60. |
SR 732.1 Legge federale del 21 marzo 2003 sull'energia nucleare (LENu) LENu Art. 49 In generale - 1 La procedura per la licenza di costruzione di impianti nucleari e per la licenza per indagini geologiche è retta dalla PA17, per quanto la presente legge non vi deroghi.18 |
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1 | La procedura per la licenza di costruzione di impianti nucleari e per la licenza per indagini geologiche è retta dalla PA17, per quanto la presente legge non vi deroghi.18 |
1bis | Se sono necessarie espropriazioni, si applicano inoltre le disposizioni della legge federale del 20 giugno 193019 sull'espropriazione (LEspr).20 |
2 | Con la licenza, sono rilasciate tutte le autorizzazioni necessarie secondo il diritto federale. |
3 | Autorizzazioni e piani cantonali non sono necessari. Occorre prendere in considerazione il diritto cantonale per quanto esso non limiti sproporzionalmente il progetto. |
4 | Prima di rilasciare la licenza il Dipartimento consulta il Cantone di sito. Il Cantone di sito è legittimato a ricorrere se, nonostante il suo parere negativo, il Dipartimento rilascia la licenza. |
5 | Fanno parte dell'impianto nucleare anche gli impianti di allacciamento e le aree di cantiere in relazione con la costruzione e l'esercizio. Rientrano inoltre nell'ambito delle indagini geologiche e del deposito in strati geologici profondi, i siti per l'utilizzazione e il deposito di materiale erompente, estrattivo o di demolizione in stretta relazione spaziale e funzionale con il progetto. |
SR 732.1 Legge federale del 21 marzo 2003 sull'energia nucleare (LENu) LENu Art. 62 Disattivazione di impianti nucleari - La procedura è disciplinata dagli articoli 49 capoversi 1-4, 50-58 e 60. |
SR 732.1 Legge federale del 21 marzo 2003 sull'energia nucleare (LENu) LENu Art. 4 Principi per lo sfruttamento dell'energia nucleare - 1 Nello sfruttamento dell'energia nucleare occorre proteggere l'uomo e l'ambiente dai pericoli delle radiazioni ionizzanti. Le sostanze radioattive possono essere liberate soltanto nella misura in cui non presentino pericolo. Occorre in particolare prevenire la liberazione inammissibile di sostanze radioattive, nonché l'irradiazione inammissibile delle persone, sia durante il normale esercizio sia in caso di incidente. |
|
1 | Nello sfruttamento dell'energia nucleare occorre proteggere l'uomo e l'ambiente dai pericoli delle radiazioni ionizzanti. Le sostanze radioattive possono essere liberate soltanto nella misura in cui non presentino pericolo. Occorre in particolare prevenire la liberazione inammissibile di sostanze radioattive, nonché l'irradiazione inammissibile delle persone, sia durante il normale esercizio sia in caso di incidente. |
2 | Occorre tener conto degli effetti a lungo termine sul patrimonio ereditario. |
3 | Al fine della prevenzione occorre adottare tutti i provvedimenti che: |
a | sono necessari secondo l'esperienza e lo stato della scienza e della tecnica; |
b | contribuiscono a un'ulteriore riduzione del pericolo, sempreché siano adeguati. |
SR 732.1 Legge federale del 21 marzo 2003 sull'energia nucleare (LENu) LENu Art. 4 Principi per lo sfruttamento dell'energia nucleare - 1 Nello sfruttamento dell'energia nucleare occorre proteggere l'uomo e l'ambiente dai pericoli delle radiazioni ionizzanti. Le sostanze radioattive possono essere liberate soltanto nella misura in cui non presentino pericolo. Occorre in particolare prevenire la liberazione inammissibile di sostanze radioattive, nonché l'irradiazione inammissibile delle persone, sia durante il normale esercizio sia in caso di incidente. |
|
1 | Nello sfruttamento dell'energia nucleare occorre proteggere l'uomo e l'ambiente dai pericoli delle radiazioni ionizzanti. Le sostanze radioattive possono essere liberate soltanto nella misura in cui non presentino pericolo. Occorre in particolare prevenire la liberazione inammissibile di sostanze radioattive, nonché l'irradiazione inammissibile delle persone, sia durante il normale esercizio sia in caso di incidente. |
2 | Occorre tener conto degli effetti a lungo termine sul patrimonio ereditario. |
3 | Al fine della prevenzione occorre adottare tutti i provvedimenti che: |
a | sono necessari secondo l'esperienza e lo stato della scienza e della tecnica; |
b | contribuiscono a un'ulteriore riduzione del pericolo, sempreché siano adeguati. |
SR 732.1 Legge federale del 21 marzo 2003 sull'energia nucleare (LENu) LENu Art. 4 Principi per lo sfruttamento dell'energia nucleare - 1 Nello sfruttamento dell'energia nucleare occorre proteggere l'uomo e l'ambiente dai pericoli delle radiazioni ionizzanti. Le sostanze radioattive possono essere liberate soltanto nella misura in cui non presentino pericolo. Occorre in particolare prevenire la liberazione inammissibile di sostanze radioattive, nonché l'irradiazione inammissibile delle persone, sia durante il normale esercizio sia in caso di incidente. |
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1 | Nello sfruttamento dell'energia nucleare occorre proteggere l'uomo e l'ambiente dai pericoli delle radiazioni ionizzanti. Le sostanze radioattive possono essere liberate soltanto nella misura in cui non presentino pericolo. Occorre in particolare prevenire la liberazione inammissibile di sostanze radioattive, nonché l'irradiazione inammissibile delle persone, sia durante il normale esercizio sia in caso di incidente. |
2 | Occorre tener conto degli effetti a lungo termine sul patrimonio ereditario. |
3 | Al fine della prevenzione occorre adottare tutti i provvedimenti che: |
a | sono necessari secondo l'esperienza e lo stato della scienza e della tecnica; |
b | contribuiscono a un'ulteriore riduzione del pericolo, sempreché siano adeguati. |
SR 732.1 Legge federale del 21 marzo 2003 sull'energia nucleare (LENu) LENu Art. 1 Oggetto e scopo - La presente legge disciplina lo sfruttamento pacifico dell'energia nucleare. Ha come scopo segnatamente la protezione dell'uomo e dell'ambiente dai pericoli che vi sono connessi. |
7.5.2 Dagegen kommt dem Bund in Bezug auf die Raumplanung eine Grundsatzgesetzgebungskompetenz zu (Art. 75 Abs. 1
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 75 Pianificazione del territorio - 1 La Confederazione stabilisce i principi della pianificazione territoriale. Questa spetta ai Cantoni ed è volta a un'appropriata e parsimoniosa utilizzazione del suolo e a un ordinato insediamento del territorio. |
|
1 | La Confederazione stabilisce i principi della pianificazione territoriale. Questa spetta ai Cantoni ed è volta a un'appropriata e parsimoniosa utilizzazione del suolo e a un ordinato insediamento del territorio. |
2 | La Confederazione promuove e coordina gli sforzi dei Cantoni e collabora con loro. |
3 | Nell'adempimento dei loro compiti, la Confederazione e i Cantoni considerano le esigenze della pianificazione territoriale. |
7.5.3 Anzumerken bleibt, dass Art. 45 Bst. b
SR 732.11 Ordinanza del 10 dicembre 2004 sull'energia nucleare (OENu) - Ordinanza sull'energia nucleare OENu Art. 45 Documentazione relativa al progetto - Chi è soggetto all'obbligo di disattivazione presenta i seguenti documenti riguardanti il progetto di disattivazione: |
|
a | il rapporto comparativo tra diverse varianti per le fasi, per il calendario dei lavori di disattivazione e del prevedibile stato finale, come pure la motivazione per la variante scelta; |
b | la descrizione delle singole fasi operative e dei mezzi impiegati a questo scopo, segnatamente l'accertamento dello stato radiologico dell'impianto, lo smontaggio, la scomposizione e la decontaminazione degli equipaggiamenti, la decontaminazione e lo smantellamento degli edifici; |
c | la procedura di separazione delle scorie radioattive da quelle non radioattive e lo smaltimento delle scorie radioattive; |
d | i provvedimenti per la radioprotezione dei lavoratori e per impedire il rilascio di materiale radioattivo nei dintorni dell'impianto; |
e | i provvedimenti di sicurezza esterna; |
f | le analisi incidentali, segnatamente l'individuazione di eventuali incidenti durante la disattivazione, la valutazione della frequenza degli incidenti e delle loro conseguenze radiologiche, nonché le contromisure ed le eventuali misure in caso di emergenza; |
g | la prova della disponibilità di sufficiente personale idoneo e specializzato, necessario per l'esecuzione e la sorveglianza dei lavori di disattivazione, nonché di un'adeguata struttura organizzativa con una chiara attribuzione delle responsabilità; |
h | il programma di gestione della qualità; |
i | il rapporto d'impatto ambientale; |
j | l'elenco di tutti i costi derivanti dalla disattivazione, inclusi quelli per lo smaltimento delle scorie radioattive e non radioattive e la garanzia del finanziamento. |
SR 732.11 Ordinanza del 10 dicembre 2004 sull'energia nucleare (OENu) - Ordinanza sull'energia nucleare OENu Art. 47 Nullaosta - La decisione di disattivazione disciplina l'obbligo del nullaosta segnatamente per le seguenti attività: |
|
a | la procedura di declassamento dei materiali prodotti; |
b | il condizionamento delle scorie radioattive prodotte; |
c | lo smantellamento di edifici dopo la loro decontaminazione e declassamento; |
d | il riutilizzo non nucleare di parti dell'impianto prima della conclusione della disattivazione; |
e | la revoca di provvedimenti di sicurezza esterna; |
f | in caso di disattivazione di centrali nucleari, anche lo smontaggio del recipiente in pressione del reattore e delle parti dell'edificio circostanti. |
7.5.4 Als Zwischenergebnis zeigt sich, dass der Gesetzgeber den Rückbau von Gebäuden bei der Stilllegung von Kernanlagen nicht zwingend vorgesehen hat. Vielmehr besteht der klare gesetzgeberische Wille, diese nach Möglichkeit anderweitig zu nutzen (z.B. zur Aufbewahrung von kulturellen und archäologischen Gütern wie im Versuchskernkraftwerk Lucens; vgl. E.7.4.2 hiervor). Somit ergibt sich, dass eine Berücksichtigung des Szenarios "braune Wiese" bei den Stilllegungskosten dem Willen des Gesetzgebers entspricht. Auch die systematische Auslegung steht dem nicht entgegen. Gleichzeitig lassen sich aber auch keine Hinweise dafür finden, dass die Berücksichtigung des Szenarios "grüne Wiese" bundesrechtswidrig wäre.
7.5.5 Bei diesem Zwischenergebnis ist fraglich, unter welchen Voraussetzungen der Fortbestand von Gebäuden bei den Stilllegungskosten und damit bei der vorliegend zu beurteilenden Veranlagungsperiode 2017-2021 zu berücksichtigen ist bzw. inwiefern Art. 2 Abs. 2 Bst. e
SR 732.17 Ordinanza del 7 dicembre 2007 sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari (Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento, OFDS) - Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento OFDS Art. 2 Costi di disattivazione - 1 Per costi di disattivazione si intendono tutti i costi derivanti dalla disattivazione di impianti nucleari. |
|
1 | Per costi di disattivazione si intendono tutti i costi derivanti dalla disattivazione di impianti nucleari. |
2 | I costi di disattivazione comprendono in particolare i costi: |
a | di preparazione tecnica della disattivazione; |
b | di confinamento, manutenzione e sorveglianza dell'impianto; |
c | di decontaminazione o smontaggio e frammentazione delle parti radioattive e contaminate; |
d | di trasporto e smaltimento delle scorie radioattive risultanti dalla disattivazione; |
e | di demolizione di tutte le installazioni tecniche e le strutture edili e di discarica dei rifiuti non radioattivi; |
f | di decontaminazione del territorio; |
g | di pianificazione, progettazione, direzione e sorveglianza; |
h | per le misure protettive contro le radiazioni e gli infortuni professionali; |
i | di autorizzazione e vigilanza delle autorità; |
j | di assicurazione; |
k | amministrativi. |
SR 732.17 Ordinanza del 7 dicembre 2007 sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari (Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento, OFDS) - Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento OFDS Art. 4 Fissazione del prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento - 1 Ogni cinque anni i proprietari di un impianto nucleare tenuti a versare contributi allestiscono uno studio sul prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento (studio sui costi) per il loro impianto, la prima volta al momento della sua entrata in servizio. |
|
1 | Ogni cinque anni i proprietari di un impianto nucleare tenuti a versare contributi allestiscono uno studio sul prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento (studio sui costi) per il loro impianto, la prima volta al momento della sua entrata in servizio. |
2 | I costi sono calcolati in base ai piani di disattivazione, al programma di smaltimento delle scorie e alle più recenti conoscenze scientifiche nonché in base ai prezzi in vigore al momento del calcolo. |
2bis | Per il calcolo dei costi deve essere scelta una metodologia che corrisponda allo stato della scienza e della tecnica e consideri i supplementi sui costi per le imprecisioni nelle previsioni, i pericoli e le opportunità, nonché un supplemento di sicurezza generale.5 |
3 | Per il calcolo dei costi di disattivazione e di smaltimento delle centrali nucleari si presume una durata d'esercizio di 50 anni. Sulla base delle informazioni fornite dal proprietario, la Commissione amministrativa del Fondo di disattivazione e del Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari (Commissione) può disporre che sia considerata una diversa presumibile durata d'esercizio. |
4 | Lo studio sui costi è verificato dall'Ispettorato federale della sicurezza nucleare (IFSN) in merito agli aspetti concernenti la sicurezza e da specialisti indipendenti in merito al calcolo dei costi. Questi ultimi verificano, in particolare, se i costi e i supplementi sono stati stimati in modo realistico.6 |
4bis | Sulla base dela verifica di cui al capoverso 4, il comitato per il controllo dei costi elabora un rapporto di verifica sintetico all'attenzione della Commissione. Nel rapporto chiede la fissazione del prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento.7 |
4ter | La Commissione richiede al Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) di esprimere il suo parere sugli studi sui costi e sul rapporto di verifica entro tre mesi.8 |
5 | Sulla base degli studi sui costi, della verifica di cui al capoverso 4 e del rapporto di verifica e tenuto conto del parere del DATEC, la Commissione stabilisce il prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento per ogni impianto nucleare.9 |
7.6
7.6.1 Die Vorinstanz hielt in der angefochtenen Verfügung fest, dass die gesetzlichen Grundlagen einen vollständigen Rückbau mit Renaturierung des Betriebsareals verlangen würden. Dies decke sich denn auch mit den aktuellen Stilllegungsplanungen der Betreiberinnen, die als Stilllegungsziel die "grüne Wiese" vorsähen.
7.6.2 Die Beschwerdeführerin rügt u.a., es bestehe keine Rechtspflicht, die Finanzierung des Szenarios "grüne Wiese" durch den Stilllegungsfonds sicherzustellen. Daran ändere nichts, dass gemäss Art. 4 Abs. 2
SR 732.17 Ordinanza del 7 dicembre 2007 sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari (Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento, OFDS) - Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento OFDS Art. 4 Fissazione del prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento - 1 Ogni cinque anni i proprietari di un impianto nucleare tenuti a versare contributi allestiscono uno studio sul prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento (studio sui costi) per il loro impianto, la prima volta al momento della sua entrata in servizio. |
|
1 | Ogni cinque anni i proprietari di un impianto nucleare tenuti a versare contributi allestiscono uno studio sul prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento (studio sui costi) per il loro impianto, la prima volta al momento della sua entrata in servizio. |
2 | I costi sono calcolati in base ai piani di disattivazione, al programma di smaltimento delle scorie e alle più recenti conoscenze scientifiche nonché in base ai prezzi in vigore al momento del calcolo. |
2bis | Per il calcolo dei costi deve essere scelta una metodologia che corrisponda allo stato della scienza e della tecnica e consideri i supplementi sui costi per le imprecisioni nelle previsioni, i pericoli e le opportunità, nonché un supplemento di sicurezza generale.5 |
3 | Per il calcolo dei costi di disattivazione e di smaltimento delle centrali nucleari si presume una durata d'esercizio di 50 anni. Sulla base delle informazioni fornite dal proprietario, la Commissione amministrativa del Fondo di disattivazione e del Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari (Commissione) può disporre che sia considerata una diversa presumibile durata d'esercizio. |
4 | Lo studio sui costi è verificato dall'Ispettorato federale della sicurezza nucleare (IFSN) in merito agli aspetti concernenti la sicurezza e da specialisti indipendenti in merito al calcolo dei costi. Questi ultimi verificano, in particolare, se i costi e i supplementi sono stati stimati in modo realistico.6 |
4bis | Sulla base dela verifica di cui al capoverso 4, il comitato per il controllo dei costi elabora un rapporto di verifica sintetico all'attenzione della Commissione. Nel rapporto chiede la fissazione del prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento.7 |
4ter | La Commissione richiede al Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) di esprimere il suo parere sugli studi sui costi e sul rapporto di verifica entro tre mesi.8 |
5 | Sulla base degli studi sui costi, della verifica di cui al capoverso 4 e del rapporto di verifica e tenuto conto del parere del DATEC, la Commissione stabilisce il prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento per ogni impianto nucleare.9 |
7.6.3 Die Vorinstanz bekräftigt in ihrer Vernehmlassung, dass gemäss den aktuellen Stilllegungsplanungen der Betreiberinnen ein vollständiger Rückbau vorgesehen sei. Einer allfälligen Berücksichtigung der Chance "braune Wiese" müsste eine Anpassung und Genehmigung der Stilllegungsplanungen vorangehen.
7.6.4 Mit Stellungnahme vom 15. Juli 2022 äussert sich die Beschwerdeführerin dahingehend, dass die Stilllegungspläne 2011 und 2016 im vorliegenden Verfahren für die Festlegung der Fondsbeiträge keine selbständige Bedeutung hätten und für die Beurteilung der angefochtenen Verfügung in keiner Weise relevant seien. Die Stilllegungsplanung zeige mit Blick auf die Finanzplanung sowie die aktienrechtliche Rückstellungspflicht der Eigentümer (Auftraggeber) alle Aufwendungen auf, die im Zusammenhang mit der Stilllegung und Entsorgung möglicherweise entstehen könnten (betriebswirtschaftliche Sicht) und würden somit auch die Möglichkeit eines Rückbaus zur "grünen Wiese" im Sinne einer kaufmännisch vorsichtigen Einschätzung abbilden. Aus diesem Grund könne der Rückbau zur "grünen Wiese" nicht als aktuelle Planung der Eigentümer hinsichtlich des Stilllegungsziels, sondern lediglich als Grundlage für unternehmerische Entscheide und Ausgangslage für die Erstellung der Kostenstudien interpretiert werden. Die Stilllegungsplanungen würden rechtlich und faktisch weder für die Festlegung der voraussichtlichen Kosten noch für die Veranlagung der Fondsbeiträge durch die VK eine Entscheidungsgrundlage bilden. Massgebend für die Beurteilung des Hauptantrags sei einzig die KS 16, welche gemäss Vorgabe der VK die "grüne Wiese" als gleichwertige Variante zur "braunen Wiese" darstelle und daher ebenfalls nicht als Planung der Eigentümer ausgelegt werden dürfe. Nach klarem Wortlaut von Art. 4 Abs. 5
SR 732.17 Ordinanza del 7 dicembre 2007 sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari (Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento, OFDS) - Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento OFDS Art. 4 Fissazione del prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento - 1 Ogni cinque anni i proprietari di un impianto nucleare tenuti a versare contributi allestiscono uno studio sul prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento (studio sui costi) per il loro impianto, la prima volta al momento della sua entrata in servizio. |
|
1 | Ogni cinque anni i proprietari di un impianto nucleare tenuti a versare contributi allestiscono uno studio sul prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento (studio sui costi) per il loro impianto, la prima volta al momento della sua entrata in servizio. |
2 | I costi sono calcolati in base ai piani di disattivazione, al programma di smaltimento delle scorie e alle più recenti conoscenze scientifiche nonché in base ai prezzi in vigore al momento del calcolo. |
2bis | Per il calcolo dei costi deve essere scelta una metodologia che corrisponda allo stato della scienza e della tecnica e consideri i supplementi sui costi per le imprecisioni nelle previsioni, i pericoli e le opportunità, nonché un supplemento di sicurezza generale.5 |
3 | Per il calcolo dei costi di disattivazione e di smaltimento delle centrali nucleari si presume una durata d'esercizio di 50 anni. Sulla base delle informazioni fornite dal proprietario, la Commissione amministrativa del Fondo di disattivazione e del Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari (Commissione) può disporre che sia considerata una diversa presumibile durata d'esercizio. |
4 | Lo studio sui costi è verificato dall'Ispettorato federale della sicurezza nucleare (IFSN) in merito agli aspetti concernenti la sicurezza e da specialisti indipendenti in merito al calcolo dei costi. Questi ultimi verificano, in particolare, se i costi e i supplementi sono stati stimati in modo realistico.6 |
4bis | Sulla base dela verifica di cui al capoverso 4, il comitato per il controllo dei costi elabora un rapporto di verifica sintetico all'attenzione della Commissione. Nel rapporto chiede la fissazione del prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento.7 |
4ter | La Commissione richiede al Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) di esprimere il suo parere sugli studi sui costi e sul rapporto di verifica entro tre mesi.8 |
5 | Sulla base degli studi sui costi, della verifica di cui al capoverso 4 e del rapporto di verifica e tenuto conto del parere del DATEC, la Commissione stabilisce il prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento per ogni impianto nucleare.9 |
7.6.5 Alle fünf Jahre wird von den beitragspflichtigen Eigentümern einer Kernanlage nach den Vorgaben der VK der Vorinstanz eine Kostenstudie erstellt (Art. 4 Abs. 1
SR 732.17 Ordinanza del 7 dicembre 2007 sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari (Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento, OFDS) - Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento OFDS Art. 4 Fissazione del prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento - 1 Ogni cinque anni i proprietari di un impianto nucleare tenuti a versare contributi allestiscono uno studio sul prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento (studio sui costi) per il loro impianto, la prima volta al momento della sua entrata in servizio. |
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1 | Ogni cinque anni i proprietari di un impianto nucleare tenuti a versare contributi allestiscono uno studio sul prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento (studio sui costi) per il loro impianto, la prima volta al momento della sua entrata in servizio. |
2 | I costi sono calcolati in base ai piani di disattivazione, al programma di smaltimento delle scorie e alle più recenti conoscenze scientifiche nonché in base ai prezzi in vigore al momento del calcolo. |
2bis | Per il calcolo dei costi deve essere scelta una metodologia che corrisponda allo stato della scienza e della tecnica e consideri i supplementi sui costi per le imprecisioni nelle previsioni, i pericoli e le opportunità, nonché un supplemento di sicurezza generale.5 |
3 | Per il calcolo dei costi di disattivazione e di smaltimento delle centrali nucleari si presume una durata d'esercizio di 50 anni. Sulla base delle informazioni fornite dal proprietario, la Commissione amministrativa del Fondo di disattivazione e del Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari (Commissione) può disporre che sia considerata una diversa presumibile durata d'esercizio. |
4 | Lo studio sui costi è verificato dall'Ispettorato federale della sicurezza nucleare (IFSN) in merito agli aspetti concernenti la sicurezza e da specialisti indipendenti in merito al calcolo dei costi. Questi ultimi verificano, in particolare, se i costi e i supplementi sono stati stimati in modo realistico.6 |
4bis | Sulla base dela verifica di cui al capoverso 4, il comitato per il controllo dei costi elabora un rapporto di verifica sintetico all'attenzione della Commissione. Nel rapporto chiede la fissazione del prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento.7 |
4ter | La Commissione richiede al Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) di esprimere il suo parere sugli studi sui costi e sul rapporto di verifica entro tre mesi.8 |
5 | Sulla base degli studi sui costi, della verifica di cui al capoverso 4 e del rapporto di verifica e tenuto conto del parere del DATEC, la Commissione stabilisce il prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento per ogni impianto nucleare.9 |
SR 732.17 Ordinanza del 7 dicembre 2007 sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari (Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento, OFDS) - Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento OFDS Art. 23 - La Commissione svolge in particolare i seguenti compiti: |
|
a | stabilisce nel caso specifico le prescrizioni per allestire lo studio sui costi; |
abis | dirige e coordina la verifica dello studio sui costi; |
ater | stabilisce nel caso specifico il prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento; |
b | stabilisce il modello attuariale per il calcolo dei contributi, il piano finanzia-rio e il preventivo per i costi di smaltimento; |
c | stabilisce i contributi dei proprietari ai Fondi; |
d | decide sull'accettazione di titoli, contratti di assicurazione e altre garanzie; |
e | fissa l'ammontare e la scadenza delle somme da esigere dai proprietari; |
f | consente la concessione di anticipi fra i Fondi; |
g | sottopone al DATEC64, a destinazione del Consiglio federale, proposte concernenti gli anticipi della Confederazione; |
h | constata che i proprietari abbiano adempiuto integralmente i loro obblighi; |
i | approva il piano di accantonamento per i costi di smaltimento che precedono la messa fuori servizio definitiva delle centrali nucleari; |
j | esamina i costi di disattivazione, di smaltimento nonché i costi amministrativi, e li addebita ai Fondi; |
k | autorizza il pagamento dei costi di smaltimento che non erano inclusi nella stima dei costi; |
l | fissa l'ammontare e la scadenza delle somme da restituire ai proprietari tenuti a versare contributi conformemente all'articolo 78 capoverso 2 della legge federale del 21 marzo 2003 sull'energia nucleare; |
m | investe gli averi dei Fondi; |
n | emana le direttive relative agli investimenti; |
o | nomina l'Ufficio; |
p | sceglie gli uffici di deposito e nomina i gestori patrimoniali; |
q | nomina i membri del comitato per gli investimenti e del comitato per il controllo dei costi; |
qbis | nomina il membro del comitato della Commissione proposto dai proprietari (art. 21 cpv. 2 lett. b); |
qter | coinvolge specialisti all'occorrenza; |
r | vigila sull'operato dell'Ufficio, del comitato della Commissione e dei comitati nonché dei gruppi di specialisti e dei gruppi di lavoro cui essa ha fatto capo; |
s | fornisce all'Ufficio federale dell'energia (UFE) tutte le informazioni necessarie all'esercizio della vigilanza; |
t | allestisce i rapporti e i conti annuali e sottopone i rapporti annuali al Consiglio federale per approvazione. |
SR 732.17 Ordinanza del 7 dicembre 2007 sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari (Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento, OFDS) - Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento OFDS Art. 4 Fissazione del prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento - 1 Ogni cinque anni i proprietari di un impianto nucleare tenuti a versare contributi allestiscono uno studio sul prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento (studio sui costi) per il loro impianto, la prima volta al momento della sua entrata in servizio. |
|
1 | Ogni cinque anni i proprietari di un impianto nucleare tenuti a versare contributi allestiscono uno studio sul prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento (studio sui costi) per il loro impianto, la prima volta al momento della sua entrata in servizio. |
2 | I costi sono calcolati in base ai piani di disattivazione, al programma di smaltimento delle scorie e alle più recenti conoscenze scientifiche nonché in base ai prezzi in vigore al momento del calcolo. |
2bis | Per il calcolo dei costi deve essere scelta una metodologia che corrisponda allo stato della scienza e della tecnica e consideri i supplementi sui costi per le imprecisioni nelle previsioni, i pericoli e le opportunità, nonché un supplemento di sicurezza generale.5 |
3 | Per il calcolo dei costi di disattivazione e di smaltimento delle centrali nucleari si presume una durata d'esercizio di 50 anni. Sulla base delle informazioni fornite dal proprietario, la Commissione amministrativa del Fondo di disattivazione e del Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari (Commissione) può disporre che sia considerata una diversa presumibile durata d'esercizio. |
4 | Lo studio sui costi è verificato dall'Ispettorato federale della sicurezza nucleare (IFSN) in merito agli aspetti concernenti la sicurezza e da specialisti indipendenti in merito al calcolo dei costi. Questi ultimi verificano, in particolare, se i costi e i supplementi sono stati stimati in modo realistico.6 |
4bis | Sulla base dela verifica di cui al capoverso 4, il comitato per il controllo dei costi elabora un rapporto di verifica sintetico all'attenzione della Commissione. Nel rapporto chiede la fissazione del prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento.7 |
4ter | La Commissione richiede al Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) di esprimere il suo parere sugli studi sui costi e sul rapporto di verifica entro tre mesi.8 |
5 | Sulla base degli studi sui costi, della verifica di cui al capoverso 4 e del rapporto di verifica e tenuto conto del parere del DATEC, la Commissione stabilisce il prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento per ogni impianto nucleare.9 |
7.6.6 Nach den Vorgaben zur KS 16 war bezüglich der Stilllegungsziele Folgendes kostenmässig abzubilden (Vorgaben für die Erarbeitung der KS16 vom 25. November 2014, S. 2-4, Ziff. 11):
"(...)
Parameter Bemerkung Vorgabe
(...) (...) (...)
Folgende Stilllegungsziele sind kostenmässig abzubilden:
11. Stilllegungsziel (...) vollständiger Rückbau inklusive Entfernung sämtlicher Fundamente ("Grüne Wiese"). Die Einsparungen, falls die Fundamente und Betonkonstruktion nur bis -2 Meter ab Oberkante Terrain zurückgebaut werden, sind als Chancen auszuweisen.
Entlassung aus der Kernenergiegesetzgebung ("Braune Wiese").
(...)"
7.6.7 Die Lebensdauer eines Kernkraftwerks lässt sich in vier Phasen unterteilen: Planung (Rahmenbewilligung), Bau (Baubewilligung), Betrieb (Betriebsbewilligung) und Stilllegung (vgl. Art. 12 ff
SR 732.1 Legge federale del 21 marzo 2003 sull'energia nucleare (LENu) LENu Art. 12 Obbligo di autorizzazione - 1 Chiunque intende costruire o gestire un impianto nucleare abbisogna di un'autorizzazione di massima del Consiglio federale. È fatto salvo l'articolo 12a.9 |
|
1 | Chiunque intende costruire o gestire un impianto nucleare abbisogna di un'autorizzazione di massima del Consiglio federale. È fatto salvo l'articolo 12a.9 |
2 | Non vi è alcun diritto all'ottenimento dell'autorizzazione di massima. |
3 | Gli impianti nucleari con esiguo potenziale di pericolo non abbisognano di un'autorizzazione di massima. Il Consiglio federale designa tali impianti. |
SR 732.11 Ordinanza del 10 dicembre 2004 sull'energia nucleare (OENu) - Ordinanza sull'energia nucleare OENu Art. 23 Documentazione relativa alla domanda - Il richiedente di un'autorizzazione di massima deve presentare la documentazione seguente: |
|
a | il rapporto relativo alla sicurezza interna ed esterna, da cui risultano: |
a1 | le caratteristiche del sito; |
a2 | lo scopo e gli elementi principali del progetto; |
a3 | la prevista esposizione a radiazioni nei dintorni dell'impianto; |
a4 | i dati organizzativi e di personale importanti; |
a5 | inoltre per depositi in strati geologici profondi, la sicurezza a lungo termine; |
b | il rapporto d'impatto ambientale; |
c | il rapporto sulla conformità con la pianificazione del territorio; |
d | una concezione per la disattivazione o per la fase di osservazione e la chiusura dell'impianto; |
e | la prova dello smaltimento delle scorie radioattive prodotte. |
SR 732.1 Legge federale del 21 marzo 2003 sull'energia nucleare (LENu) LENu Art. 16 Condizioni per il rilascio della licenza di costruzione - 1 La licenza di costruzione è rilasciata se: |
|
1 | La licenza di costruzione è rilasciata se: |
a | è garantita la protezione dell'uomo e dell'ambiente; |
b | il progetto corrisponde ai principi della sicurezza nucleare interna e esterna; |
c | non vi si oppone nessun altro motivo previsto dalla legislazione federale, segnatamente relativo alla protezione dell'ambiente, della natura e del paesaggio e alla pianificazione del territorio; |
d | è garantita un'esecuzione a regola d'arte del progetto ed esiste un programma di misure atte ad assicurare la qualità per l'insieme delle attività della costruzione; |
e | vi è un piano per la disattivazione o un progetto per la fase di osservazione e un piano per la chiusura dell'impianto. |
2 | Per gli impianti che necessitano di un'autorizzazione di massima la licenza di costruzione è inoltre rilasciata soltanto se: |
a | il richiedente è titolare di un'autorizzazione di massima definitiva; |
b | il progetto rispetta le disposizioni dell'autorizzazione di massima. |
3 | Gli impianti senza autorizzazione di massima devono inoltre soddisfare le condizioni di cui all'articolo 13 capoversi 1 lettere d-f e 2. |
SR 732.11 Ordinanza del 10 dicembre 2004 sull'energia nucleare (OENu) - Ordinanza sull'energia nucleare OENu Art. 24 Domanda - 1 Chi richiede una licenza di costruzione deve dimostrare che: |
|
1 | Chi richiede una licenza di costruzione deve dimostrare che: |
a | i principi di cui agli articoli 7-12 possono essere rispettati; |
b | ... |
c | per impianti nucleari con un esiguo potenziale di pericolo i requisiti di cui all'articolo 22 sono rispettati. |
2 | Deve a tal fine fornire la seguente documentazione: |
a | gli atti relativi alla licenza di costruzione di cui all'allegato 4; |
b | il rapporto d'impatto ambientale; |
c | il rapporto sulla conformità con la pianificazione territoriale; |
d | il programma di gestione della qualità per la fase di progettazione e di costruzione; |
e | il concetto di protezione in caso di emergenza; |
f | il piano di disattivazione o il progetto per la fase di osservazione e il piano per la chiusura dell'impianto; |
g | il rapporto sulla conformità del progetto con l'autorizzazione di massima. |
3 | L'IFSN è incaricato di disciplinare mediante direttive il genere, il contenuto, la forma e il numero di esemplari della necessaria documentazione.30 |
SR 732.1 Legge federale del 21 marzo 2003 sull'energia nucleare (LENu) LENu Art. 22 Obblighi generali del titolare della licenza - 1 Il titolare della licenza è responsabile della sicurezza dell'impianto e dell'esercizio. |
|
1 | Il titolare della licenza è responsabile della sicurezza dell'impianto e dell'esercizio. |
2 | A questo scopo deve segnatamente: |
a | dare continuamente la priorità necessaria alla sicurezza nucleare nell'esercizio dell'impianto nucleare, segnatamente rispettare i limiti e le condizioni d'esercizio prescritti; |
b | creare un'organizzazione adeguata e occupare un effettivo sufficiente di personale idoneo e professionalmente competente; il Consiglio federale stabilisce le esigenze minime e disciplina la formazione del personale specializzato; |
c | prendere provvedimenti per mantenere l'impianto in buono stato; |
d | eseguire controlli a posteriori nonché valutazioni sistematiche della sicurezza interna ed esterna per tutta la durata d'esistenza dell'impianto; |
e | per una centrale nucleare, procedere periodicamente a un'approfondita verifica della sicurezza; |
f | fare rapporto periodicamente alle autorità di vigilanza sullo stato e l'esercizio dell'impianto e notificare loro senza indugio avvenimenti particolari; |
g | riequipaggiare l'impianto nella misura richiesta dall'esperienza e dallo stato della tecnica di riequipaggiamento e prendere provvedimenti ulteriori sempreché contribuiscano a un'ulteriore riduzione del pericolo e siano adeguati; |
h | seguire lo sviluppo della scienza e della tecnica nonché le esperienze d'esercizio di impianti paragonabili; |
i | tenere una documentazione completa sulle attrezzature tecniche e l'esercizio e, se occorre, adeguare il rapporto sulla sicurezza interna e il rapporto sulla sicurezza esterna; |
j | prendere misure atte ad assicurare la qualità di tutte le attività svolte durante l'esercizio; |
k | aggiornare il piano per la disattivazione o il progetto per la fase di osservazione e il piano per la chiusura dell'impianto. |
3 | Il Consiglio federale definisce i criteri che, se adempiuti, obbligano il titolare della licenza a mettere temporaneamente l'impianto nucleare fuori esercizio e a riequipaggiarlo. |
SR 732.11 Ordinanza del 10 dicembre 2004 sull'energia nucleare (OENu) - Ordinanza sull'energia nucleare OENu Art. 42 Aggiornamento del piano o del progetto per la disattivazione e la chiusura - 1 Ogni dieci anni, il titolare di una licenza d'esercizio verifica e aggiorna il piano per la disattivazione dell'impianto nucleare oppure, se si tratta di un deposito in strati geologici profondi, il progetto per la fase di osservazione e il piano per la chiusura. |
|
1 | Ogni dieci anni, il titolare di una licenza d'esercizio verifica e aggiorna il piano per la disattivazione dell'impianto nucleare oppure, se si tratta di un deposito in strati geologici profondi, il progetto per la fase di osservazione e il piano per la chiusura. |
2 | Un aggiornamento è inoltre necessario se: |
a | sono state apportate modifiche essenziali all'impianto; |
b | sono stati modificati requisiti essenziali per la disattivazione o per la fase di osservazione e la chiusura; |
c | importanti sviluppi della tecnica lo impongono. |
SR 732.11 Ordinanza del 10 dicembre 2004 sull'energia nucleare (OENu) - Ordinanza sull'energia nucleare OENu Art. 45 Documentazione relativa al progetto - Chi è soggetto all'obbligo di disattivazione presenta i seguenti documenti riguardanti il progetto di disattivazione: |
|
a | il rapporto comparativo tra diverse varianti per le fasi, per il calendario dei lavori di disattivazione e del prevedibile stato finale, come pure la motivazione per la variante scelta; |
b | la descrizione delle singole fasi operative e dei mezzi impiegati a questo scopo, segnatamente l'accertamento dello stato radiologico dell'impianto, lo smontaggio, la scomposizione e la decontaminazione degli equipaggiamenti, la decontaminazione e lo smantellamento degli edifici; |
c | la procedura di separazione delle scorie radioattive da quelle non radioattive e lo smaltimento delle scorie radioattive; |
d | i provvedimenti per la radioprotezione dei lavoratori e per impedire il rilascio di materiale radioattivo nei dintorni dell'impianto; |
e | i provvedimenti di sicurezza esterna; |
f | le analisi incidentali, segnatamente l'individuazione di eventuali incidenti durante la disattivazione, la valutazione della frequenza degli incidenti e delle loro conseguenze radiologiche, nonché le contromisure ed le eventuali misure in caso di emergenza; |
g | la prova della disponibilità di sufficiente personale idoneo e specializzato, necessario per l'esecuzione e la sorveglianza dei lavori di disattivazione, nonché di un'adeguata struttura organizzativa con una chiara attribuzione delle responsabilità; |
h | il programma di gestione della qualità; |
i | il rapporto d'impatto ambientale; |
j | l'elenco di tutti i costi derivanti dalla disattivazione, inclusi quelli per lo smaltimento delle scorie radioattive e non radioattive e la garanzia del finanziamento. |
SR 732.11 Ordinanza del 10 dicembre 2004 sull'energia nucleare (OENu) - Ordinanza sull'energia nucleare OENu Art. 47 Nullaosta - La decisione di disattivazione disciplina l'obbligo del nullaosta segnatamente per le seguenti attività: |
|
a | la procedura di declassamento dei materiali prodotti; |
b | il condizionamento delle scorie radioattive prodotte; |
c | lo smantellamento di edifici dopo la loro decontaminazione e declassamento; |
d | il riutilizzo non nucleare di parti dell'impianto prima della conclusione della disattivazione; |
e | la revoca di provvedimenti di sicurezza esterna; |
f | in caso di disattivazione di centrali nucleari, anche lo smontaggio del recipiente in pressione del reattore e delle parti dell'edificio circostanti. |
7.6.8 Die Vorgaben zur KS 16 wurden durch die Vorinstanz erstellt (Art. 23 Bst. a
SR 732.17 Ordinanza del 7 dicembre 2007 sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari (Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento, OFDS) - Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento OFDS Art. 23 - La Commissione svolge in particolare i seguenti compiti: |
|
a | stabilisce nel caso specifico le prescrizioni per allestire lo studio sui costi; |
abis | dirige e coordina la verifica dello studio sui costi; |
ater | stabilisce nel caso specifico il prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento; |
b | stabilisce il modello attuariale per il calcolo dei contributi, il piano finanzia-rio e il preventivo per i costi di smaltimento; |
c | stabilisce i contributi dei proprietari ai Fondi; |
d | decide sull'accettazione di titoli, contratti di assicurazione e altre garanzie; |
e | fissa l'ammontare e la scadenza delle somme da esigere dai proprietari; |
f | consente la concessione di anticipi fra i Fondi; |
g | sottopone al DATEC64, a destinazione del Consiglio federale, proposte concernenti gli anticipi della Confederazione; |
h | constata che i proprietari abbiano adempiuto integralmente i loro obblighi; |
i | approva il piano di accantonamento per i costi di smaltimento che precedono la messa fuori servizio definitiva delle centrali nucleari; |
j | esamina i costi di disattivazione, di smaltimento nonché i costi amministrativi, e li addebita ai Fondi; |
k | autorizza il pagamento dei costi di smaltimento che non erano inclusi nella stima dei costi; |
l | fissa l'ammontare e la scadenza delle somme da restituire ai proprietari tenuti a versare contributi conformemente all'articolo 78 capoverso 2 della legge federale del 21 marzo 2003 sull'energia nucleare; |
m | investe gli averi dei Fondi; |
n | emana le direttive relative agli investimenti; |
o | nomina l'Ufficio; |
p | sceglie gli uffici di deposito e nomina i gestori patrimoniali; |
q | nomina i membri del comitato per gli investimenti e del comitato per il controllo dei costi; |
qbis | nomina il membro del comitato della Commissione proposto dai proprietari (art. 21 cpv. 2 lett. b); |
qter | coinvolge specialisti all'occorrenza; |
r | vigila sull'operato dell'Ufficio, del comitato della Commissione e dei comitati nonché dei gruppi di specialisti e dei gruppi di lavoro cui essa ha fatto capo; |
s | fornisce all'Ufficio federale dell'energia (UFE) tutte le informazioni necessarie all'esercizio della vigilanza; |
t | allestisce i rapporti e i conti annuali e sottopone i rapporti annuali al Consiglio federale per approvazione. |
SR 732.17 Ordinanza del 7 dicembre 2007 sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari (Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento, OFDS) - Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento OFDS Art. 4 Fissazione del prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento - 1 Ogni cinque anni i proprietari di un impianto nucleare tenuti a versare contributi allestiscono uno studio sul prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento (studio sui costi) per il loro impianto, la prima volta al momento della sua entrata in servizio. |
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1 | Ogni cinque anni i proprietari di un impianto nucleare tenuti a versare contributi allestiscono uno studio sul prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento (studio sui costi) per il loro impianto, la prima volta al momento della sua entrata in servizio. |
2 | I costi sono calcolati in base ai piani di disattivazione, al programma di smaltimento delle scorie e alle più recenti conoscenze scientifiche nonché in base ai prezzi in vigore al momento del calcolo. |
2bis | Per il calcolo dei costi deve essere scelta una metodologia che corrisponda allo stato della scienza e della tecnica e consideri i supplementi sui costi per le imprecisioni nelle previsioni, i pericoli e le opportunità, nonché un supplemento di sicurezza generale.5 |
3 | Per il calcolo dei costi di disattivazione e di smaltimento delle centrali nucleari si presume una durata d'esercizio di 50 anni. Sulla base delle informazioni fornite dal proprietario, la Commissione amministrativa del Fondo di disattivazione e del Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari (Commissione) può disporre che sia considerata una diversa presumibile durata d'esercizio. |
4 | Lo studio sui costi è verificato dall'Ispettorato federale della sicurezza nucleare (IFSN) in merito agli aspetti concernenti la sicurezza e da specialisti indipendenti in merito al calcolo dei costi. Questi ultimi verificano, in particolare, se i costi e i supplementi sono stati stimati in modo realistico.6 |
4bis | Sulla base dela verifica di cui al capoverso 4, il comitato per il controllo dei costi elabora un rapporto di verifica sintetico all'attenzione della Commissione. Nel rapporto chiede la fissazione del prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento.7 |
4ter | La Commissione richiede al Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) di esprimere il suo parere sugli studi sui costi e sul rapporto di verifica entro tre mesi.8 |
5 | Sulla base degli studi sui costi, della verifica di cui al capoverso 4 e del rapporto di verifica e tenuto conto del parere del DATEC, la Commissione stabilisce il prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento per ogni impianto nucleare.9 |
SR 732.17 Ordinanza del 7 dicembre 2007 sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari (Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento, OFDS) - Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento OFDS Art. 4 Fissazione del prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento - 1 Ogni cinque anni i proprietari di un impianto nucleare tenuti a versare contributi allestiscono uno studio sul prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento (studio sui costi) per il loro impianto, la prima volta al momento della sua entrata in servizio. |
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1 | Ogni cinque anni i proprietari di un impianto nucleare tenuti a versare contributi allestiscono uno studio sul prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento (studio sui costi) per il loro impianto, la prima volta al momento della sua entrata in servizio. |
2 | I costi sono calcolati in base ai piani di disattivazione, al programma di smaltimento delle scorie e alle più recenti conoscenze scientifiche nonché in base ai prezzi in vigore al momento del calcolo. |
2bis | Per il calcolo dei costi deve essere scelta una metodologia che corrisponda allo stato della scienza e della tecnica e consideri i supplementi sui costi per le imprecisioni nelle previsioni, i pericoli e le opportunità, nonché un supplemento di sicurezza generale.5 |
3 | Per il calcolo dei costi di disattivazione e di smaltimento delle centrali nucleari si presume una durata d'esercizio di 50 anni. Sulla base delle informazioni fornite dal proprietario, la Commissione amministrativa del Fondo di disattivazione e del Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari (Commissione) può disporre che sia considerata una diversa presumibile durata d'esercizio. |
4 | Lo studio sui costi è verificato dall'Ispettorato federale della sicurezza nucleare (IFSN) in merito agli aspetti concernenti la sicurezza e da specialisti indipendenti in merito al calcolo dei costi. Questi ultimi verificano, in particolare, se i costi e i supplementi sono stati stimati in modo realistico.6 |
4bis | Sulla base dela verifica di cui al capoverso 4, il comitato per il controllo dei costi elabora un rapporto di verifica sintetico all'attenzione della Commissione. Nel rapporto chiede la fissazione del prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento.7 |
4ter | La Commissione richiede al Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) di esprimere il suo parere sugli studi sui costi e sul rapporto di verifica entro tre mesi.8 |
5 | Sulla base degli studi sui costi, della verifica di cui al capoverso 4 e del rapporto di verifica e tenuto conto del parere del DATEC, la Commissione stabilisce il prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento per ogni impianto nucleare.9 |
SR 732.1 Legge federale del 21 marzo 2003 sull'energia nucleare (LENu) LENu Art. 26 Obblighi di disattivazione - 1 Il proprietario deve disattivare il proprio impianto se: |
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1 | Il proprietario deve disattivare il proprio impianto se: |
a | lo ha messo definitivamente fuori esercizio; |
b | la licenza d'esercizio non è stata rilasciata o è stata revocata o è scaduta secondo l'articolo 68 capoverso 1 lettere a o b e il Dipartimento ordina la disattivazione. |
2 | Il proprietario deve segnatamente: |
a | adempiere le esigenze della sicurezza nucleare interna ed esterna; |
b | trasportare i materiali nucleari in un altro impianto nucleare; |
c | decontaminare le parti radioattive o trattarle come scorie radioattive; |
d | smaltire le scorie radioattive; |
e | sorvegliare l'impianto fino a quando tutte le fonti nucleari di pericolo siano state eliminate. |
SR 732.1 Legge federale del 21 marzo 2003 sull'energia nucleare (LENu) LENu Art. 29 Conclusione della disattivazione - 1 Quando i lavori di disattivazione sono terminati in modo regolare, il Dipartimento accerta che l'impianto non costituisce più una fonte radiologica di pericolo e che quindi non sottostà più alla legislazione sull'energia nucleare. |
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1 | Quando i lavori di disattivazione sono terminati in modo regolare, il Dipartimento accerta che l'impianto non costituisce più una fonte radiologica di pericolo e che quindi non sottostà più alla legislazione sull'energia nucleare. |
2 | La società tenuta alla disattivazione può sciogliersi soltanto con il consenso del Dipartimento. |
führen, dass ein Gebäude nach erfolgter Dekontamination und Inaktiv-Freimessung statisch instabil ist oder der Nachweis der Kontaminationsfreiheit nur in Verbindung mit einem Abbruch derselben geführt werden kann (Gutachten des ENSI zum Stilllegungsprojekt des Kernkraftwerks Mühleberg vom 30. August 2017, S. 19). Auch nach der Auffassung des Kostenausschusses der Vorinstanz zur KS 16 könnte ein vollständiger Abbruch eines einzelnen Gebäudes notwendig werden, sollte das Gebäude nach Abtragung der kontaminierten Teile nicht mehr über die bautechnisch erforderliche Stabilität und statische Sicherheit verfügen (KS 16, Überprüfungsbericht des Kostenausschusses vom 15. Dezember 2017, S. 33). Nach dem unter E. 7.5.4 Gesagten verfängt die vorinstanzliche Auffassung somit nicht, dass das Szenario "braune Wiese" dem Stilllegungsziel des KEG widerspricht. Daran vermögen nach dem Gesagten auch die Stilllegungsplanungen nichts zu ändern. Damit steht es den Eigentümern offen, den Fortbestand von Gebäuden zu beantragen. Dies steht auch im Einklang mit den Vorgaben zur KS 16 (vgl. E. 7.6.6 hiervor).
7.6.9 Als Auslegungsergebnis steht fest, dass der Gesetzgeber eine ausschliessliche Berücksichtigung des Szenarios "grüne Wiese" (d.h. der vollständige Rückbau der Kernanlagen inkl. Entfernung sämtlicher Fundamente) bei den Stilllegungskosten nicht zwingend vorgesehen hat (vgl. E. 7.5.4 hiervor). Der Wortlaut von Art. 2 Abs. 2 Bst. e
SR 732.17 Ordinanza del 7 dicembre 2007 sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari (Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento, OFDS) - Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento OFDS Art. 2 Costi di disattivazione - 1 Per costi di disattivazione si intendono tutti i costi derivanti dalla disattivazione di impianti nucleari. |
|
1 | Per costi di disattivazione si intendono tutti i costi derivanti dalla disattivazione di impianti nucleari. |
2 | I costi di disattivazione comprendono in particolare i costi: |
a | di preparazione tecnica della disattivazione; |
b | di confinamento, manutenzione e sorveglianza dell'impianto; |
c | di decontaminazione o smontaggio e frammentazione delle parti radioattive e contaminate; |
d | di trasporto e smaltimento delle scorie radioattive risultanti dalla disattivazione; |
e | di demolizione di tutte le installazioni tecniche e le strutture edili e di discarica dei rifiuti non radioattivi; |
f | di decontaminazione del territorio; |
g | di pianificazione, progettazione, direzione e sorveglianza; |
h | per le misure protettive contro le radiazioni e gli infortuni professionali; |
i | di autorizzazione e vigilanza delle autorità; |
j | di assicurazione; |
k | amministrativi. |
7.7 Hebt das Bundesverwaltungsgericht eine rechtsfehlerhafte Verfügung auf, entscheidet es in der Sache selbst oder weist diese ausnahmsweise mit verbindlichen Weisungen an die Vorinstanz zurück (Art. 61 Abs. 1 VwVG). Als reformatorisches Rechtsmittel gestattet die Beschwerde der Rechtsmittelinstanz, über die Kassation hinaus in der Sache selbst abschliessend zu entscheiden, also das streitige Rechtsverhältnis zu regeln. Damit wird prozessökonomisch das Verfahren abgekürzt, indem sich nicht nochmals die Vorinstanz und allenfalls erneut die Rechtsmittelinstanz mit der Sache befassen müssen. Wenn es um Fragen geht, die besondere Sachkenntnis erfordern, oder wenn weitere Tatsachen festzustellen sind, ist es jedoch in der Regel nicht Sache des Bundesverwaltungsgerichts, als erste Instanz in einem Fachbereich zu entscheiden, in dem ein erheblicher Beurteilungsspielraum der fachkundigeren Vorinstanz zu respektieren ist (vgl. Urteil des BVGer A-1496/2019 vom 16. Juli 2021 E. 10.3 m.H.).
7.8 Nach dem Gesagten wäre ein Entscheid in der Sache am Platz, wenn die Sache nach Aufhebung der angefochtenen Verfügung als offenkundig spruchreif erschiene. Vorliegend ist für die Beurteilung der voraussichtlichen Stilllegungskosten u.a. die konkrete Eintrittswahrscheinlichkeit des Szenarios "braune Wiese" im Vergleich zum Szenario "grüne Wiese" anhand der geprüften KS 16 abzuklären (vgl. Art. 4 Abs. 5
SR 732.17 Ordinanza del 7 dicembre 2007 sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari (Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento, OFDS) - Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento OFDS Art. 4 Fissazione del prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento - 1 Ogni cinque anni i proprietari di un impianto nucleare tenuti a versare contributi allestiscono uno studio sul prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento (studio sui costi) per il loro impianto, la prima volta al momento della sua entrata in servizio. |
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1 | Ogni cinque anni i proprietari di un impianto nucleare tenuti a versare contributi allestiscono uno studio sul prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento (studio sui costi) per il loro impianto, la prima volta al momento della sua entrata in servizio. |
2 | I costi sono calcolati in base ai piani di disattivazione, al programma di smaltimento delle scorie e alle più recenti conoscenze scientifiche nonché in base ai prezzi in vigore al momento del calcolo. |
2bis | Per il calcolo dei costi deve essere scelta una metodologia che corrisponda allo stato della scienza e della tecnica e consideri i supplementi sui costi per le imprecisioni nelle previsioni, i pericoli e le opportunità, nonché un supplemento di sicurezza generale.5 |
3 | Per il calcolo dei costi di disattivazione e di smaltimento delle centrali nucleari si presume una durata d'esercizio di 50 anni. Sulla base delle informazioni fornite dal proprietario, la Commissione amministrativa del Fondo di disattivazione e del Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari (Commissione) può disporre che sia considerata una diversa presumibile durata d'esercizio. |
4 | Lo studio sui costi è verificato dall'Ispettorato federale della sicurezza nucleare (IFSN) in merito agli aspetti concernenti la sicurezza e da specialisti indipendenti in merito al calcolo dei costi. Questi ultimi verificano, in particolare, se i costi e i supplementi sono stati stimati in modo realistico.6 |
4bis | Sulla base dela verifica di cui al capoverso 4, il comitato per il controllo dei costi elabora un rapporto di verifica sintetico all'attenzione della Commissione. Nel rapporto chiede la fissazione del prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento.7 |
4ter | La Commissione richiede al Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) di esprimere il suo parere sugli studi sui costi e sul rapporto di verifica entro tre mesi.8 |
5 | Sulla base degli studi sui costi, della verifica di cui al capoverso 4 e del rapporto di verifica e tenuto conto del parere del DATEC, la Commissione stabilisce il prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento per ogni impianto nucleare.9 |
8.
Weiter sind die Rügen im Eventualantrag bezüglich der Entsorgungskosten zu behandeln.
8.1 Weiter macht die Beschwerdeführerin eine rechtswidrige Berücksichtigung des Parameters "Kombilager" geltend. Sie rügt diesbezüglich eine willkürliche Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts sowie eine willkürliche Ermessensausübung und einen Verstoss gegen Art. 9
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 9 Protezione dall'arbitrio e tutela della buona fede - Ognuno ha diritto d'essere trattato senza arbitrio e secondo il principio della buona fede da parte degli organi dello Stato. |
SR 732.17 Ordinanza del 7 dicembre 2007 sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari (Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento, OFDS) - Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento OFDS Art. 4 Fissazione del prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento - 1 Ogni cinque anni i proprietari di un impianto nucleare tenuti a versare contributi allestiscono uno studio sul prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento (studio sui costi) per il loro impianto, la prima volta al momento della sua entrata in servizio. |
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1 | Ogni cinque anni i proprietari di un impianto nucleare tenuti a versare contributi allestiscono uno studio sul prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento (studio sui costi) per il loro impianto, la prima volta al momento della sua entrata in servizio. |
2 | I costi sono calcolati in base ai piani di disattivazione, al programma di smaltimento delle scorie e alle più recenti conoscenze scientifiche nonché in base ai prezzi in vigore al momento del calcolo. |
2bis | Per il calcolo dei costi deve essere scelta una metodologia che corrisponda allo stato della scienza e della tecnica e consideri i supplementi sui costi per le imprecisioni nelle previsioni, i pericoli e le opportunità, nonché un supplemento di sicurezza generale.5 |
3 | Per il calcolo dei costi di disattivazione e di smaltimento delle centrali nucleari si presume una durata d'esercizio di 50 anni. Sulla base delle informazioni fornite dal proprietario, la Commissione amministrativa del Fondo di disattivazione e del Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari (Commissione) può disporre che sia considerata una diversa presumibile durata d'esercizio. |
4 | Lo studio sui costi è verificato dall'Ispettorato federale della sicurezza nucleare (IFSN) in merito agli aspetti concernenti la sicurezza e da specialisti indipendenti in merito al calcolo dei costi. Questi ultimi verificano, in particolare, se i costi e i supplementi sono stati stimati in modo realistico.6 |
4bis | Sulla base dela verifica di cui al capoverso 4, il comitato per il controllo dei costi elabora un rapporto di verifica sintetico all'attenzione della Commissione. Nel rapporto chiede la fissazione del prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento.7 |
4ter | La Commissione richiede al Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) di esprimere il suo parere sugli studi sui costi e sul rapporto di verifica entro tre mesi.8 |
5 | Sulla base degli studi sui costi, della verifica di cui al capoverso 4 e del rapporto di verifica e tenuto conto del parere del DATEC, la Commissione stabilisce il prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento per ogni impianto nucleare.9 |
8.2 Wer eine Kernanlage betreibt oder stilllegt, ist verpflichtet, die aus der Anlage stammenden radioaktiven Abfälle auf eigene Kosten sicher zu entsorgen. Zur Entsorgungspflicht gehören auch die notwendigen Vorbereitungsarbeiten wie Forschung und erdwissenschaftliche Untersuchungen sowie die rechtzeitige Bereitstellung eines geologischen Tiefenlagers (Art. 31 Abs. 1
SR 732.1 Legge federale del 21 marzo 2003 sull'energia nucleare (LENu) LENu Art. 31 Obbligo di smaltimento - 1 Chiunque gestisce o disattiva un impianto nucleare è tenuto a smaltire, a proprie spese e in modo sicuro, le scorie radioattive provenienti dall'impianto. L'obbligo di smaltimento include anche i lavori di preparazione necessari, quali la ricerca e le indagini geologiche, nonché il tempestivo allestimento di un deposito in strati geologici profondi. |
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1 | Chiunque gestisce o disattiva un impianto nucleare è tenuto a smaltire, a proprie spese e in modo sicuro, le scorie radioattive provenienti dall'impianto. L'obbligo di smaltimento include anche i lavori di preparazione necessari, quali la ricerca e le indagini geologiche, nonché il tempestivo allestimento di un deposito in strati geologici profondi. |
2 | L'obbligo di smaltimento è adempiuto quando: |
a | le scorie sono state trasportate in un deposito in strati geologici profondi e i mezzi finanziari richiesti per la fase di osservazione e per l'eventuale chiusura sono assicurati; |
b | le scorie sono state trasportate in un impianto di smaltimento estero. |
3 | In caso di trasferimento dell'autorizzazione di massima per una centrale nucleare a un nuovo esercente (art. 66 cpv. 2), il vecchio e il nuovo esercente sono tenuti a smaltire le scorie d'esercizio e gli elementi combustibili esausti prodotti fino al trasferimento. |
4 | La società tenuta allo smaltimento può sciogliersi soltanto con il consenso del Dipartimento. |
SR 732.17 Ordinanza del 7 dicembre 2007 sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari (Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento, OFDS) - Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento OFDS Art. 4 Fissazione del prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento - 1 Ogni cinque anni i proprietari di un impianto nucleare tenuti a versare contributi allestiscono uno studio sul prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento (studio sui costi) per il loro impianto, la prima volta al momento della sua entrata in servizio. |
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1 | Ogni cinque anni i proprietari di un impianto nucleare tenuti a versare contributi allestiscono uno studio sul prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento (studio sui costi) per il loro impianto, la prima volta al momento della sua entrata in servizio. |
2 | I costi sono calcolati in base ai piani di disattivazione, al programma di smaltimento delle scorie e alle più recenti conoscenze scientifiche nonché in base ai prezzi in vigore al momento del calcolo. |
2bis | Per il calcolo dei costi deve essere scelta una metodologia che corrisponda allo stato della scienza e della tecnica e consideri i supplementi sui costi per le imprecisioni nelle previsioni, i pericoli e le opportunità, nonché un supplemento di sicurezza generale.5 |
3 | Per il calcolo dei costi di disattivazione e di smaltimento delle centrali nucleari si presume una durata d'esercizio di 50 anni. Sulla base delle informazioni fornite dal proprietario, la Commissione amministrativa del Fondo di disattivazione e del Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari (Commissione) può disporre che sia considerata una diversa presumibile durata d'esercizio. |
4 | Lo studio sui costi è verificato dall'Ispettorato federale della sicurezza nucleare (IFSN) in merito agli aspetti concernenti la sicurezza e da specialisti indipendenti in merito al calcolo dei costi. Questi ultimi verificano, in particolare, se i costi e i supplementi sono stati stimati in modo realistico.6 |
4bis | Sulla base dela verifica di cui al capoverso 4, il comitato per il controllo dei costi elabora un rapporto di verifica sintetico all'attenzione della Commissione. Nel rapporto chiede la fissazione del prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento.7 |
4ter | La Commissione richiede al Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) di esprimere il suo parere sugli studi sui costi e sul rapporto di verifica entro tre mesi.8 |
5 | Sulla base degli studi sui costi, della verifica di cui al capoverso 4 e del rapporto di verifica e tenuto conto del parere del DATEC, la Commissione stabilisce il prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento per ogni impianto nucleare.9 |
8.3 Unstrittig ist, dass schwach- und mittelaktive Abfälle (SMA) einerseits und hochaktive Abfälle (HAA) andererseits in zwei räumlich getrennten Lagerteilen entsorgt werden müssen. Diese beiden Lager können unbestrittenermassen an zwei verschiedenen Standorten oder aber bei einer entsprechenden geologischen Situation als sog. Kombilager am gleichen Standort erstellt werden. Beim Kombilager können gewisse Elemente der Oberflächeninfrastruktur und zumindest ein Teil der Zugangsbauwerke nach Untertag gemeinsam genutzt werden (vgl. Stellungnahme des ENSI zum EP 16 der Entsorgungspflichtigen, S. 18). Strittig ist, wie hoch die Chance auf die Realisierung eines Kombilagers ist.
8.4 Eingangs ist auf den Bericht und die Verfügung des Bundesrats bezüglich des EP 16 einzugehen (E. 9). Weiter sind die Rügen zur fehlerhaften Sachverhaltserstellung zu prüfen (E. 10). Abschliessend sind die Vorbringen zu den groben Ermessensfehlern bzw. Willkür und die übrigen Vorbringen zu beurteilen (E. 11).
9.
Vorab ist zu prüfen, ob die Vorinstanz zu Recht auf den Bericht und auf die Verfügung bezüglich des EP 16 abgestellt hat.
9.1 Diesbezüglich rügt die Beschwerdeführerin, dass weder der Bericht des Bundesrates bezüglich des EP 16 an die Eidgenössischen Räte noch die Verfügung betreffend die Genehmigung des EP 16 technisch-wissenschaftliche Berichte seien. Die Vorinstanz stütze sich bei ihrem Entscheid in der angefochtenen Verfügung somit entgegen der klaren Vorschrift in Art. 4 Abs. 2
SR 732.17 Ordinanza del 7 dicembre 2007 sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari (Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento, OFDS) - Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento OFDS Art. 4 Fissazione del prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento - 1 Ogni cinque anni i proprietari di un impianto nucleare tenuti a versare contributi allestiscono uno studio sul prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento (studio sui costi) per il loro impianto, la prima volta al momento della sua entrata in servizio. |
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1 | Ogni cinque anni i proprietari di un impianto nucleare tenuti a versare contributi allestiscono uno studio sul prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento (studio sui costi) per il loro impianto, la prima volta al momento della sua entrata in servizio. |
2 | I costi sono calcolati in base ai piani di disattivazione, al programma di smaltimento delle scorie e alle più recenti conoscenze scientifiche nonché in base ai prezzi in vigore al momento del calcolo. |
2bis | Per il calcolo dei costi deve essere scelta una metodologia che corrisponda allo stato della scienza e della tecnica e consideri i supplementi sui costi per le imprecisioni nelle previsioni, i pericoli e le opportunità, nonché un supplemento di sicurezza generale.5 |
3 | Per il calcolo dei costi di disattivazione e di smaltimento delle centrali nucleari si presume una durata d'esercizio di 50 anni. Sulla base delle informazioni fornite dal proprietario, la Commissione amministrativa del Fondo di disattivazione e del Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari (Commissione) può disporre che sia considerata una diversa presumibile durata d'esercizio. |
4 | Lo studio sui costi è verificato dall'Ispettorato federale della sicurezza nucleare (IFSN) in merito agli aspetti concernenti la sicurezza e da specialisti indipendenti in merito al calcolo dei costi. Questi ultimi verificano, in particolare, se i costi e i supplementi sono stati stimati in modo realistico.6 |
4bis | Sulla base dela verifica di cui al capoverso 4, il comitato per il controllo dei costi elabora un rapporto di verifica sintetico all'attenzione della Commissione. Nel rapporto chiede la fissazione del prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento.7 |
4ter | La Commissione richiede al Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) di esprimere il suo parere sugli studi sui costi e sul rapporto di verifica entro tre mesi.8 |
5 | Sulla base degli studi sui costi, della verifica di cui al capoverso 4 e del rapporto di verifica e tenuto conto del parere del DATEC, la Commissione stabilisce il prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento per ogni impianto nucleare.9 |
9.2 Die Vorinstanz widerspricht den Vorbringen dahingehend, dass es sich entgegen den Ausführungen der Beschwerdeführerin dabei nicht um einen politischen Bericht handle, sondern um eine in Art. 4 Abs. 2
SR 732.17 Ordinanza del 7 dicembre 2007 sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari (Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento, OFDS) - Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento OFDS Art. 4 Fissazione del prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento - 1 Ogni cinque anni i proprietari di un impianto nucleare tenuti a versare contributi allestiscono uno studio sul prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento (studio sui costi) per il loro impianto, la prima volta al momento della sua entrata in servizio. |
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1 | Ogni cinque anni i proprietari di un impianto nucleare tenuti a versare contributi allestiscono uno studio sul prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento (studio sui costi) per il loro impianto, la prima volta al momento della sua entrata in servizio. |
2 | I costi sono calcolati in base ai piani di disattivazione, al programma di smaltimento delle scorie e alle più recenti conoscenze scientifiche nonché in base ai prezzi in vigore al momento del calcolo. |
2bis | Per il calcolo dei costi deve essere scelta una metodologia che corrisponda allo stato della scienza e della tecnica e consideri i supplementi sui costi per le imprecisioni nelle previsioni, i pericoli e le opportunità, nonché un supplemento di sicurezza generale.5 |
3 | Per il calcolo dei costi di disattivazione e di smaltimento delle centrali nucleari si presume una durata d'esercizio di 50 anni. Sulla base delle informazioni fornite dal proprietario, la Commissione amministrativa del Fondo di disattivazione e del Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari (Commissione) può disporre che sia considerata una diversa presumibile durata d'esercizio. |
4 | Lo studio sui costi è verificato dall'Ispettorato federale della sicurezza nucleare (IFSN) in merito agli aspetti concernenti la sicurezza e da specialisti indipendenti in merito al calcolo dei costi. Questi ultimi verificano, in particolare, se i costi e i supplementi sono stati stimati in modo realistico.6 |
4bis | Sulla base dela verifica di cui al capoverso 4, il comitato per il controllo dei costi elabora un rapporto di verifica sintetico all'attenzione della Commissione. Nel rapporto chiede la fissazione del prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento.7 |
4ter | La Commissione richiede al Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) di esprimere il suo parere sugli studi sui costi e sul rapporto di verifica entro tre mesi.8 |
5 | Sulla base degli studi sui costi, della verifica di cui al capoverso 4 e del rapporto di verifica e tenuto conto del parere del DATEC, la Commissione stabilisce il prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento per ogni impianto nucleare.9 |
9.3 Soweit die Beschwerdeführerin vorträgt, dass der Bericht und die Verfügung des Bundesrates vom 21. November 2018 politischer Natur seien und sich die Vorinstanz bei ihrem Entscheid in der angefochtenen Verfügung somit entgegen Art. 4 Abs. 2
SR 732.17 Ordinanza del 7 dicembre 2007 sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari (Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento, OFDS) - Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento OFDS Art. 4 Fissazione del prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento - 1 Ogni cinque anni i proprietari di un impianto nucleare tenuti a versare contributi allestiscono uno studio sul prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento (studio sui costi) per il loro impianto, la prima volta al momento della sua entrata in servizio. |
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1 | Ogni cinque anni i proprietari di un impianto nucleare tenuti a versare contributi allestiscono uno studio sul prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento (studio sui costi) per il loro impianto, la prima volta al momento della sua entrata in servizio. |
2 | I costi sono calcolati in base ai piani di disattivazione, al programma di smaltimento delle scorie e alle più recenti conoscenze scientifiche nonché in base ai prezzi in vigore al momento del calcolo. |
2bis | Per il calcolo dei costi deve essere scelta una metodologia che corrisponda allo stato della scienza e della tecnica e consideri i supplementi sui costi per le imprecisioni nelle previsioni, i pericoli e le opportunità, nonché un supplemento di sicurezza generale.5 |
3 | Per il calcolo dei costi di disattivazione e di smaltimento delle centrali nucleari si presume una durata d'esercizio di 50 anni. Sulla base delle informazioni fornite dal proprietario, la Commissione amministrativa del Fondo di disattivazione e del Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari (Commissione) può disporre che sia considerata una diversa presumibile durata d'esercizio. |
4 | Lo studio sui costi è verificato dall'Ispettorato federale della sicurezza nucleare (IFSN) in merito agli aspetti concernenti la sicurezza e da specialisti indipendenti in merito al calcolo dei costi. Questi ultimi verificano, in particolare, se i costi e i supplementi sono stati stimati in modo realistico.6 |
4bis | Sulla base dela verifica di cui al capoverso 4, il comitato per il controllo dei costi elabora un rapporto di verifica sintetico all'attenzione della Commissione. Nel rapporto chiede la fissazione del prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento.7 |
4ter | La Commissione richiede al Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) di esprimere il suo parere sugli studi sui costi e sul rapporto di verifica entro tre mesi.8 |
5 | Sulla base degli studi sui costi, della verifica di cui al capoverso 4 e del rapporto di verifica e tenuto conto del parere del DATEC, la Commissione stabilisce il prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento per ogni impianto nucleare.9 |
SR 732.17 Ordinanza del 7 dicembre 2007 sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari (Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento, OFDS) - Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento OFDS Art. 4 Fissazione del prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento - 1 Ogni cinque anni i proprietari di un impianto nucleare tenuti a versare contributi allestiscono uno studio sul prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento (studio sui costi) per il loro impianto, la prima volta al momento della sua entrata in servizio. |
|
1 | Ogni cinque anni i proprietari di un impianto nucleare tenuti a versare contributi allestiscono uno studio sul prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento (studio sui costi) per il loro impianto, la prima volta al momento della sua entrata in servizio. |
2 | I costi sono calcolati in base ai piani di disattivazione, al programma di smaltimento delle scorie e alle più recenti conoscenze scientifiche nonché in base ai prezzi in vigore al momento del calcolo. |
2bis | Per il calcolo dei costi deve essere scelta una metodologia che corrisponda allo stato della scienza e della tecnica e consideri i supplementi sui costi per le imprecisioni nelle previsioni, i pericoli e le opportunità, nonché un supplemento di sicurezza generale.5 |
3 | Per il calcolo dei costi di disattivazione e di smaltimento delle centrali nucleari si presume una durata d'esercizio di 50 anni. Sulla base delle informazioni fornite dal proprietario, la Commissione amministrativa del Fondo di disattivazione e del Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari (Commissione) può disporre che sia considerata una diversa presumibile durata d'esercizio. |
4 | Lo studio sui costi è verificato dall'Ispettorato federale della sicurezza nucleare (IFSN) in merito agli aspetti concernenti la sicurezza e da specialisti indipendenti in merito al calcolo dei costi. Questi ultimi verificano, in particolare, se i costi e i supplementi sono stati stimati in modo realistico.6 |
4bis | Sulla base dela verifica di cui al capoverso 4, il comitato per il controllo dei costi elabora un rapporto di verifica sintetico all'attenzione della Commissione. Nel rapporto chiede la fissazione del prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento.7 |
4ter | La Commissione richiede al Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) di esprimere il suo parere sugli studi sui costi e sul rapporto di verifica entro tre mesi.8 |
5 | Sulla base degli studi sui costi, della verifica di cui al capoverso 4 e del rapporto di verifica e tenuto conto del parere del DATEC, la Commissione stabilisce il prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento per ogni impianto nucleare.9 |
SR 732.17 Ordinanza del 7 dicembre 2007 sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari (Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento, OFDS) - Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento OFDS Art. 4 Fissazione del prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento - 1 Ogni cinque anni i proprietari di un impianto nucleare tenuti a versare contributi allestiscono uno studio sul prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento (studio sui costi) per il loro impianto, la prima volta al momento della sua entrata in servizio. |
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1 | Ogni cinque anni i proprietari di un impianto nucleare tenuti a versare contributi allestiscono uno studio sul prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento (studio sui costi) per il loro impianto, la prima volta al momento della sua entrata in servizio. |
2 | I costi sono calcolati in base ai piani di disattivazione, al programma di smaltimento delle scorie e alle più recenti conoscenze scientifiche nonché in base ai prezzi in vigore al momento del calcolo. |
2bis | Per il calcolo dei costi deve essere scelta una metodologia che corrisponda allo stato della scienza e della tecnica e consideri i supplementi sui costi per le imprecisioni nelle previsioni, i pericoli e le opportunità, nonché un supplemento di sicurezza generale.5 |
3 | Per il calcolo dei costi di disattivazione e di smaltimento delle centrali nucleari si presume una durata d'esercizio di 50 anni. Sulla base delle informazioni fornite dal proprietario, la Commissione amministrativa del Fondo di disattivazione e del Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari (Commissione) può disporre che sia considerata una diversa presumibile durata d'esercizio. |
4 | Lo studio sui costi è verificato dall'Ispettorato federale della sicurezza nucleare (IFSN) in merito agli aspetti concernenti la sicurezza e da specialisti indipendenti in merito al calcolo dei costi. Questi ultimi verificano, in particolare, se i costi e i supplementi sono stati stimati in modo realistico.6 |
4bis | Sulla base dela verifica di cui al capoverso 4, il comitato per il controllo dei costi elabora un rapporto di verifica sintetico all'attenzione della Commissione. Nel rapporto chiede la fissazione del prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento.7 |
4ter | La Commissione richiede al Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) di esprimere il suo parere sugli studi sui costi e sul rapporto di verifica entro tre mesi.8 |
5 | Sulla base degli studi sui costi, della verifica di cui al capoverso 4 e del rapporto di verifica e tenuto conto del parere del DATEC, la Commissione stabilisce il prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento per ogni impianto nucleare.9 |
9.4 Als Zwischenergebnis ist festzuhalten, dass die Vorinstanz zu Recht auf die Verfügung sowie den Bericht des Bundesrates vom 21. November 2018 bezüglich der EP 16 abgestellt hat.
10.
Als nächstes ist auf verschiedene Rügen zur fehlerhaften Sachverhaltserstellung einzugehen.
10.1 Im Verwaltungsverfahren gilt der Untersuchungsgrundsatz (Art. 12
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 12 - L'autorità accerta d'ufficio i fatti e si serve, se necessario, dei seguenti mezzi di prova: |
|
a | documenti; |
b | informazioni delle parti; |
c | informazioni o testimonianze di terzi; |
d | sopralluoghi; |
e | perizie. |
10.2 Das Bundesverwaltungsgericht überprüft, ob der vorinstanzliche Entscheid auf einer unrichtigen oder unvollständigen Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts beruht (vgl. E.2 hiervor). Unrichtig ist die Sachverhaltsfeststellung etwa dann, wenn der Verfügung ein aktenwidriger oder nicht weiter belegbarer Sachverhalt zugrunde gelegt wurde, wenn rechtserhebliche Umstände nicht geprüft werden sowie wenn Beweise unzutreffend gewürdigt wurden. Unvollständig ist die Sachverhaltsfeststellung, wenn die Behörde trotz Untersuchungsmaxime den Sachverhalt nicht von Amtes wegen abgeklärt oder nicht alle für den Entscheid wesentliche Sach-umstände berücksichtigt hat (Urteil des BVGer A-1088/2018 vom 16. Oktober 2019 E. 7.2 m.H.). Das Bundesverwaltungsgericht nimmt seine Prüfungsdichte bei Sachverhaltsfragen zurück, wenn die verfügende Verwaltungsbehörde fachtechnische Sachverhaltsabklärungen vorgenommen hat; in solchen Fällen beschränkt es sich auf den Nachvollzug der vorinstanzlichen Feststellungen (Urteil des BVGer A-887/2019 vom 9. März 2020 E. 4.2.2 m.H.).
10.3 Als erstes stellt die Beschwerdeführerin in sachverhaltlicher Hinsicht die Schlussfolgerungen aus dem Bericht und der Verfügung des Bundesrateszum EP 16 in Frage.
10.3.1 Die Vorinstanz hielt in der angefochtenen Verfügung fest, dass der Bundesrat am 21. November 2018 und damit nach Erlass der Verfügung des UVEK vom 12. April 2018 das von der NAGRA Ende 2016 eingereichte EP 16 genehmigt habe. Dieses gehe von zwei Einzellagern für SMA- und HAA-Abfälle aus. Die Option Kombilager sei im EP 16 nur am Rande dargestellt, weshalb der Bundesrat im Hinblick auf das EP 21 vertieftere Abklärungen gefordert habe. Der Bericht des Bundesrates vom 21. November 2018 habe weder im Zeitpunkt des Antrags des STENFO ans UVEK (Dezember 2017) noch zum Zeitpunkt der Verfügung des UVEK (April 2018) vorgelegen. Es würden damit neue Erkenntnisse vorliegen, welche in die Beurteilung miteinzubeziehen seien. Der Kostenausschuss habe sich in seinem Antrag vom 23. Oktober 2020 an die VK mit diesen neuen Erkenntnissen nicht auseinandergesetzt. Gemäss Vorgaben zur KS 16 seien zwei Einzellager zu berücksichtigen gewesen; die Variante Kombilager sei nicht verlangt worden. Die Option Kombilager sei im EP 16 nur rudimentär dargestellt. Indem der Bundesrat im Hinblick auf das EP 21 vertieftere Abklärungen betreffend Kombilager fordere, sei es angemessen, die Eintretenswahrscheinlichkeit dieser Chance zurückhaltend mit 20% zu bewerten.
10.3.2 Die Beschwerdeführerin bringt vor, aus dem Bericht EP 16 könne nicht der Schluss gezogen werden, dass heute der Bau eines "Kombilagers" noch unsicher sei. Der Bundesrat stelle die beiden Varianten "Lager an zwei verschiedenen Standorten" und "Kombilager" in seinem Bericht EP 16 klar als gleichwertig dar. Er mache dabei lediglich einen Vorbehalt in Bezug auf die geologische Situation, nicht jedoch in Bezug auf die sicherheitstechnischen Anforderungen. Auch aus der Verfügung zum EP 16 gehe klar hervor, dass der Bundesrat die beiden Lösungsvarianten für ein Tiefenlager als gleichwertig betrachte. Bei den zusätzlichen Abklärungen bezüglich eines Kombilagers, welche die Vorinstanz in der angefochtenen Verfügung ins Feld führe, gehe es aufgrund des Wortlauts von Ziff. 5.3 der Verfügung EP 16 nicht mehr um die Frage, ob überhaupt eine Kombilager-Lösung möglich sei, sondern lediglich noch darum aufzuzeigen, welche der möglichen Varianten sicherheitstechnisch anzustreben sei. Die Vorinstanz gehe von zwei Einzellagern für SMA- und HAA-Abfälle aus, wobei die Option Kombilager nur am Rande dargestellt werde. Auch diese Feststellung der Vorinstanz sei offensichtlich falsch. Im EP 16 würden die drei Lagervarianten HAA-Lager, SMA-Lager und Kombilager im Kapitel 3 vielmehr ausführlich und gleichwertig dargestellt. Weiter gelte es zu beachten, dass auch bei der Darstellung des Auslegungskonzeptsdes "Kombilagers" teilweise auf die Ausführungen zu den Auslegungskonzepten des HAA- und SMA-Lagers verwiesen worden sei, was den Umfang der Darstellungdes AuslegungskonzeptsKombilagerim Vergleichzu denanderen Konzeptenerheblichreduziert habe.Nach dem Gesagten könne - entgegen der Behauptung der Vorinstanz - keine Rededavon sein, dass das EP 16 das Auslegungskonzept Kombilagernur am Randdarstelle.Die Sachverhaltsfeststellungder Vorinstanzsei daherauch indieser Hinsichtwillkürlich.
10.3.3 In ihrer Vernehmlassung präzisiert die Vorinstanz, dass gemäss der Verfügung des Bundesrates vom 21. November 2018, Ziff. 5.3 des Dispositivs die NAGRA im Zusammenhang mit dem EP 21 die grundsätzlich bestehenden Varianten bei einer Kombilager-Lösung aufzuzeigen habe, um mögliche sicherheitsrelevante Beeinträchtigungen der einzelnen Lagerteile zu vermeiden. Entgegen den Ausführungen der Beschwerdeführerin sei damit noch kein Entscheid für die Kombilager-Lösung getroffen worden. Vielmehr bestünden Bedenken in sicherheitsrelevanter Sicht, die zunächst noch aufgearbeitet werden müssten. Die NAGRA müsse aufgrund des Auflagenantrags 2 des ENSI die Konsequenzen, die sich aus möglichen Wechselwirkungen der einzelnen Lagerteile eines Kombilagers ergeben könnten, näher erforschen.
Weiter führt die Vorinstanz aus, der Bundesrat gehe in seinem Bericht über das EP 16 der Entsorgungspflichtigen vom 21. November 2018 (Ziff. 2) davon aus, dass ein Kombilager zwar nicht ausgeschlossen sei. Er betone aber gleichzeitig, dass das schweizerische Entsorgungskonzept von zwei verschiedenen geologischen Tiefenlagern ausgehe. In seinem Bericht formuliere er eine Auflage an die NAGRA für das EP 21, wonach die Konsequenzen eines Kombilagers vertieft abzuklären seien. Somit könne von einer hohen Eintretenswahrscheinlichkeit (geschweige denn einer solchen von 100%) keine Rede sein. Sicherheitsrelevante Fragen im Zusammenhang mit dem Kombilager seien noch abzuklären.
10.3.4 Zu Recht verweist die Vorinstanz auf Ziff. 5.3 der Verfügung des Bundesrates vom 21. November 2018. Aus dieser geht hervor, dass die NAGRA die grundsätzlich bestehenden Varianten bei einer Kombilager-Lösung aufzuzeigen hat, um mögliche sicherheitsrelevante Beeinträchtigungen der einzelnen Lagerteile zu vermeiden. Damit ist augenscheinlich, dass sich der Bundesrat noch nicht festgelegt hat bzw. eine Aussage darüber getroffen hat, ob die Varianten gleichwertig sind. Zudem wird im Bericht des Bundesrats ebenfalls auf die weiteren Abklärungen der NAGRA hingewiesen. Ein Hinweis darauf, dass gemäss Bundesrat die Einzellagerlösungen und das Kombilager gleichwertig wären, findet sich dagegen nicht und geht insbesondere auch nicht aus Ziff. 5.3 der Verfügung des Bundesrates hervor. Richtig ist zwar der Hinweis der Beschwerdeführerin, dass im EP 16 die verschiedenen Lagervarianten beschrieben werden. Dazu gehört auch eine sehr kurze Beschreibung des Kombilagers auf drei Seiten mit Verweisen auf die anderen Lagervarianten auf Seiten 62 - 64. Davon bestehen eineinhalb Seiten aus Abbildungen. Dagegen besteht die Einleitung aus den Seiten 25 - 41, die anderen Lagervarianten umfassen die Seiten 42 - 61 (HAA-Lager: Seiten 42 - 52 und SMA-Lager: Seiten 53 - 61) und die Zusammenfassung befindet sich auf Seite 65. Damit ist es - trotz Verweisen auf die anderen Lagervarianten - nicht zu beanstanden bzw. willkürlich, wenn die Vorinstanz sich auf den Standpunkt stellt, dass die Beschreibung der Lagervariante Kombilager im EP 16 "nur am Rande dargestellt" wird. Damit erweist sich die Rüge der fehlerhaften bzw. willkürlichen Sachverhaltserstellung in diesem Punkt als unbegründet.
10.4 Im Folgenden sind die Rügen zu den Stellungnahmen des ENSI und dem Arbeitsbericht der NAGRA zu behandeln.
10.4.1 Die Beschwerdeführerin macht u.a. geltend, dass die Stellungnahmedes ENSI zum EP 16 vom 24. April 2018 und der Arbeitsbericht der NAGRA 19-15 vom September 2020 im Zeitpunkt des Beschlusses vom 7. Dezember 2017 noch nicht vorgelegen hätten. Diese seien jedoch bei der Festlegung der voraussichtlichen Kosten mit der angefochtenen Verfügung zu berücksichtigen. Trotzdem würden diese Berichte vonder Vorinstanzin derangefochtenenVerfügungin unverständlicherund willkürlicherWeise überhauptnicht inBetrachtgezogen. Gemäss Aussage des in nuklearen Sicherheitsfragen zuständigen ENSI in der Stellungnahme zur KS 16 vom Juli 2017 und aufgrund dessen Stellungnahme zum EP 16 stehe fest, dass sich aus sicherheitstechnischer Sicht heute keine Differenzierung zwischen der Realisierung der Einzellager bzw. eines Kombilagers zum EP 16 vom 24. April 2018 abzeichne und der entsprechende Vorbehalt der NAGRA demnach obsolet sei. Somit sprächen die aktuellen technisch-wissenschaftlichen Erkenntnisse eindeutig für die Realisierung eines Kombilagers.
10.4.2 Die Vorinstanz hält demgegenüber in ihrer Vernehmlassung fest, dass die NAGRA mit ihren modellhaften Annahmen den Entscheiden nicht vorgreife, die in der laufenden Standortsuche erst noch getroffen werden müssten. Erst wenn vertiefte erdwissenschaftliche Untersuchungen in den verbleibenden geologischen Standortgebieten erfolgt seien, werde die NAGRA bekannt geben, ob zwei Einzellager oder ein Kombilager erstellt werden sollen (EP 16, Ziff. 5.6.1). Die NAGRA vergleiche zurzeit sicherheitstechnisch nicht nur zwei, sondern drei Standortgebiete (Jura Ost, Nördlich Lägern und Zürich Nordost). Der Bundesrat und das ENSI hätten eine Zurückstellung des Standortgebiets Nördlich Lägern und damit die Begrenzung auf zwei Standortgebiete für HAA- oder SMA-Lager abgelehnt. Richtig sei, dass das ENSI in seiner Stellungnahme zur KS 16 vom Juli 2017 festgehalten habe, dass sich aus sicherheitstechnischer Sicht heute keine Präferenz abzeichne. Im Rahmen der Überprüfung des EP habe es jedoch den Antrag gestellt, dass die NAGRA über die Konsequenzen, die sich aus möglichen Wechselwirkungen der einzelnen Lagerteile ergeben könnten, Aufschluss zu geben habe. Soweit sich die Beschwerdeführerin betreffend Kombilager auf aktuelle Berichte der NAGRA berufe, die mutmasslich ein Kombilager empfehlen würden, handle es sich um Berichte, die im Rahmen des EP 21 noch durch den Bundesrat überprüft werden müssten. Daraus lasse sich für den vorliegenden Streitgegenstand nichts ableiten.
10.4.3 Die Beschwerdeführerin führt in ihren Schlussbemerkungen vom 22. September 2021 aus, die Vorinstanz räume immerhin ein, dass gemäss Beurteilung des ENSI aus sicherheitstechnischer Sicht keine Präferenz für den Bau von zwei Lagern an zwei Standorten oder für den Bau eines Kombilagers, d.h. den Bau von zwei Lagern am selben Standort, bestehe. In Wahrscheinlichkeit ausgedrückt bedeute dies, dass nach aktueller Beurteilung des ENSI die Realisierungswahrscheinlichkeit des Baus von zwei Lagern an zwei Standorten oder des Baus eines Kombilagers 50%:50% betrage, d.h. mit anderen Worten, dass die Wahrscheinlichkeit eines Kombilagers aufgrund der aktuellen technisch-wissenschaftlichen Erkenntnisse des ENSI nicht weniger als 50% betrage.
10.4.4 Vorab ist festzuhalten, dass der Arbeitsbericht der NAGRA NAB 19-15 vom September 2020 als Hintergrundbericht für das EP 21 unbeachtlich ist. Erstens dient dieser für das EP 21, welches noch nicht genehmigt ist (vgl. Art. 32 Abs. 2 KEG), weshalb bereits aus diesem Grund nicht darauf abgestellt werden kann. Zweitens verbietet sich auch aus systematischen Gründen eine Berücksichtigung eines Berichts für das nächste EP 21, da die fünfjährigen Veranlagungsperioden in sich geschlossen sind (vgl. Art. 4 Abs. 2
SR 732.17 Ordinanza del 7 dicembre 2007 sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari (Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento, OFDS) - Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento OFDS Art. 4 Fissazione del prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento - 1 Ogni cinque anni i proprietari di un impianto nucleare tenuti a versare contributi allestiscono uno studio sul prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento (studio sui costi) per il loro impianto, la prima volta al momento della sua entrata in servizio. |
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1 | Ogni cinque anni i proprietari di un impianto nucleare tenuti a versare contributi allestiscono uno studio sul prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento (studio sui costi) per il loro impianto, la prima volta al momento della sua entrata in servizio. |
2 | I costi sono calcolati in base ai piani di disattivazione, al programma di smaltimento delle scorie e alle più recenti conoscenze scientifiche nonché in base ai prezzi in vigore al momento del calcolo. |
2bis | Per il calcolo dei costi deve essere scelta una metodologia che corrisponda allo stato della scienza e della tecnica e consideri i supplementi sui costi per le imprecisioni nelle previsioni, i pericoli e le opportunità, nonché un supplemento di sicurezza generale.5 |
3 | Per il calcolo dei costi di disattivazione e di smaltimento delle centrali nucleari si presume una durata d'esercizio di 50 anni. Sulla base delle informazioni fornite dal proprietario, la Commissione amministrativa del Fondo di disattivazione e del Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari (Commissione) può disporre che sia considerata una diversa presumibile durata d'esercizio. |
4 | Lo studio sui costi è verificato dall'Ispettorato federale della sicurezza nucleare (IFSN) in merito agli aspetti concernenti la sicurezza e da specialisti indipendenti in merito al calcolo dei costi. Questi ultimi verificano, in particolare, se i costi e i supplementi sono stati stimati in modo realistico.6 |
4bis | Sulla base dela verifica di cui al capoverso 4, il comitato per il controllo dei costi elabora un rapporto di verifica sintetico all'attenzione della Commissione. Nel rapporto chiede la fissazione del prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento.7 |
4ter | La Commissione richiede al Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) di esprimere il suo parere sugli studi sui costi e sul rapporto di verifica entro tre mesi.8 |
5 | Sulla base degli studi sui costi, della verifica di cui al capoverso 4 e del rapporto di verifica e tenuto conto del parere del DATEC, la Commissione stabilisce il prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento per ogni impianto nucleare.9 |
10.4.5 Soweit die Beschwerdeführerin (u.a. mit Verweis auf das Gutachten des ENSI zum Einengungsvorschlag auf drei Standorte sowie auf das Sachplanverfahren) schliesslich vorbringt, dass nicht einzusehen sei, aus welchem Grund sich die sicherheitstechnische Lage an einem Standort verschlechtern sollte, wenn an dem in einem Tiefenlager hochaktive Abfälle und am gleichen Standort in einem separaten Tiefenlager auch noch weitaus weniger gefährliche schwach- und mittelaktive Abfälle gelagert würden, vermag sie nicht durchzudringen. Das von der Beschwerdeführerin damit gemeinte ENSI-Gutachten vom 18. April 2017 macht keine entsprechende Aussage (unter https://www.ensi.ch/de/dokumente/sicherheitstechnisches-gutachten-des-ensi-zum-vorschlag-der-nagra-etappe-2-des-sgt/, zuletzt abgerufen am 9. Januar 2023). Zudem ändert diese Behauptung nichts an der Tatsache, dass der Bundesrat sich noch nicht für eine Variante festgelegt, sondern vertiefte Abklärungen genau in diesem Punkt angeordnet hat.
10.4.6 Anzumerken bleibt, dass die Beschwerdeführerin auch aus dem allgemein bekannten Standortvorschlag der NAGRA vom 12. September 2022 für ein Kombilager nichts zu ihren Gunsten ableiten könnte, da dieser noch nicht geprüft ist und - soweit ersichtlich - noch kein entsprechendes Rahmenbewilligungsgesuch eingereicht wurde. Es braucht deshalb nicht von Amtes wegen vertieft zu werden, wie es sich damit verhält.
10.4.7 Nach dem Gesagten kann die Beschwerdeführerin in sachverhaltlicher Hinsicht nichts zu ihren Gunsten aus den oben erwähnten Stellungnahmen des ENSI bzw. dem Arbeitsbericht der NAGRA ableiten. Dasselbe würde auch für den Standortvorschlag der NAGRA vom 12. September 2022 gelten. Damit erweist sich diese Rüge als unbegründet.
11.
Abschliessend ist insbesondere auf die Willkürrügen und auf die übrigen Rügen zum Kombilager einzugehen.
11.1
11.1.1 Die Beschwerdeführerin bringt als erstes vor, dass die Vorgabe der Vorinstanz vom 25. November 2014 für die KS 16, wonach für die Kostenschätzung von getrennten Standorten je für ein Tiefenlager für schwach- und mittelaktive Abfälle (SMA-Lager) und ein solches für hochaktive Abfälle (HM-Lager) auszugehen sei, nichts ändere. Bei diesem Beschluss handle es sich um einen nicht selbständig anfechtbaren Zwischenentscheid, der im Rahmen der vorliegenden Beschwerde anfechtbar sei.
11.1.2 Die Vorinstanz führt aus, dass die Berechnung der mutmasslichen Gesamtkosten naturgemäss mit vielen Unsicherheiten behaftet sei. Solange kein verbindlicher Entscheid über ein Kombilager erfolgt sei, sei deshalb vom Basisszenario von zwei Standorten auszugehen.
11.1.3 Nach dem bereits Gesagten ist für die Veranlagungsperiode 2017 - 2021 nicht auf die KS 21 abzustellen (vgl. E. 4 hiervor). Als erstes ist auf die Vorgaben zur KS 16 einzugehen, welche nach Auffassung der Beschwerdeführerin im Eventualantrag (vgl. Bst. H hiervor) anfechtbar sind.Gemäss den Vorgaben zur KS 16 sind für die Berechnung der Kosten des geologischen Tiefenlagers zwei getrennte Standorte, einer für schwach- und mittelaktive Abfälle (SMA) und einer für hochaktive Abfälle wie in der KS 11 (HAA) zu berücksichtigen (Vorgaben für die Erarbeitung der KS 16, Ziff. 13). In der Folge hat Swissnuclear in der KS 16 das Kombilager als Lagervariante mit einer Chance von 50% aufgenommen (KS 16, S. 28). Der Kostenausschuss der Vorinstanz sowie die VK der Vorinstanz haben diese Ausführungen zur Lagervariante gewürdigt und mit einer Eintretenswahrscheinlichkeit von 40% im Antrag bzw. von 20% in der angefochtenen Verfügung berücksichtigt. Somit ergibt sich, dass die Beurteilung der Eintretenswahrscheinlichkeit eines Kombilagers mit den Vorgaben zur KS 16 noch nicht vorweggenommen wurde. Daher kann offen bleiben, welche Rechtsnatur den Vorgaben der VK der Vorinstanz für die Erarbeitung der KS 16 vom 25. November 2014 beizumessen ist, bzw. ob diese mit der vorliegenden Beschwerde anfechtbar sind.
11.1.4 Als Zwischenergebnis zeigt sich, dass nicht die Vorgaben zur KS 16, sondern die Würdigung der Vorinstanz zur Eintretenswahrscheinlichkeit der Lagervariante Kombilager vorliegend von Bedeutung ist.
11.2
11.2.1 Die Vorinstanz hielt in der angefochtenen Verfügung fest, sie erachte eine Berücksichtigung einer 40%-Chance als deutlich zu hoch, da sich im heutigen Zeitpunkt noch keine verlässlichen Aussagen zu einem Kombilager anstelle von zwei Einzellagern machen lassen und sich auch das EP 16 nur am Rande mit einem Kombilager beschäftige. Sie komme deshalb in Würdigung ihrer übergeordneten Ziele und Aufgaben sowie der berechtigten Interessen der Betreiber und in Ausübung des ihr zustehenden Ermessens zum Schluss, dass sich stattdessen eine Berücksichtigung von einer 20%-Chance vertreten lasse. Die Kosten für das geologische Tiefenlager seien entsprechend den Vorgaben zur KS 16 auf der Grundlage von zwei Einzellagern festzulegen, wobei die Möglichkeit eines Kombilagers mit einer 20%-Chance zu berücksichtigen sei.
11.2.2 Die Beschwerdeführerin rügt u.a., es sei willkürlich bei der Festlegung der voraussichtlichen Kosten die Variante "Kombilager" lediglich mit 20% zu berücksichtigen. Der Umfang der Berücksichtigung der Chance "Kombilager" in der angefochtenen Verfügung verstosse zudem gegen die verbindlichen Vorgaben für die Berücksichtigung von Chancen und Gefahren in der KS 16 sowie gegen Art. 4 Abs. 2bisSEFV, der die Berücksichtigung der vorhandenen Chancen und Gefahren vorschreibe. Aufgrund der Rechtslage sowie der aktuellen technisch-wissenschaftlichen Erkenntnisse sei die Wahrscheinlichkeit des Baus eines "Kombilagers" annähernd 100%, weshalb das Basisszenario bei der Festlegung der voraussichtlichen Entsorgungskosten heute zwingend den Bau von zwei Tiefenlagern an einem Standort vorsehen müsse. Bis die NAGRA ihren Variantenentscheid betreffend das Tiefenlager bekanntgebe, könne der Gefahr "Zwei Lager an zwei Standorten" mit einer Wahrscheinlichkeit von maximal 30% Rechnung getragen werden. Betragsmässig zum gleichen Ergebnis komme man, wenn man der Festlegung der voraussichtlichen Kosten (zu Unrecht) weiterhin die Entsorgungsvariante "Zwei Lager an zwei Standorten" als Basisszenario zugrunde lege. In diesem Fall müsse die Variante Kombilager aufgrund der heutigen Faktenlage bei der Berechnung der Entsorgungskosten zwingend mindestens als 70%-Chance berücksichtigt werden. Auch wenn man am Basisszenario "Zwei Tiefenlager an zwei verschiedenen Standorten" festhalte wolle, erweise sich die Berücksichtigung der Chance Kombilager mit 20%-Eintretenswahrscheinlichkeit in der angefochtenen Verfügung als willkürlich und verfassungswidrig.
11.2.3 Die Vorinstanz führt im Wesentlichen aus, dass die Berechnung der mutmasslichen Gesamtkostennaturgemäss mitvielen Unsicherheiten behaftet sei. Solange kein verbindlicher Entscheid über ein Kombilager erfolgt sei, sei deshalb vom Basisszenario von zwei Standorten auszugehen.Der Bundesrat gehe in seinem Bericht über das EP 16 der Entsorgungspflichtigen vom 21. November 2018 (Ziff. 2) davon aus, dass ein Kombilager zwar nicht ausgeschlossen sei. Er betone aber gleichzeitig, dass das schweizerische Entsorgungskonzept von zwei verschiedenen geologischen Tiefenlagern ausgehe. In seinem Bericht formuliere er eine Auflage an die NAGRA für das EP 21, wonach die Konsequenzen eines Kombilagers vertieft abzuklären seien. Somit könne von einer hohen Eintretenswahrscheinlichkeit (geschweige denn einer solchen von 100%) keine Rede sein. Sicherheitsrelevante Fragen im Zusammenhang mit dem Kombilager seien noch abzuklären. Indem sie die Chance eines Kombilagers mit einer Eintretenswahrscheinlichkeit von 20% gewichtet habe, habe sie dem Umstand der aktuellen Erkenntnisse Rechnung getragen. Allfällige neue gesicherte Erkenntnisse würden alsdann im Zusammenhang mit der Prüfung der KS 21 einfliessen.
11.2.4 In ihren Schlussbemerkungen vom 22. September 2021 bringt die Beschwerdeführerin vor, dass sich aufgrund der relevanten aktuellen technisch-wissenschaftlichen Erkenntnisse objektiv und sachlich nachvollziehbar eine Wahrscheinlichkeit eines Kombilagers ergebe, die zwischen 50% (ENSI) und gegen 100% (NAGRA), in keinem Fall jedoch unter 50% liege. Der Schwerpunkt der Wahrscheinlichkeit Kombilager liege demzufolge objektiv in der Mitte dieser beiden Einschätzungen, d.h. bei 75%. Diese aktuelle technisch-wissenschaftliche Erkenntnis sei der rechtlich verbindliche Rahmen, innerhalb dessen der Vorinstanz ein rechtmässiger Ermessensspielraum zustehe. Angesichts der grossen, sachlich in keiner Weise begründeten Abweichung zum Schwerpunkt der aktuellen technisch-wissenschaftlichen Einschätzung der Wahrscheinlichkeit eines Kombilagers durch das ENSI und die NAGRA, habe die Vorinstanz ihren rechtmässigen Ermessensspielraum überschritten und damit nicht nur rechtswidrig, sondern sogar willkürlich gehandelt.
11.2.5 Zu beurteilen ist, ob die Vorinstanz mit ihrem Entscheid über die Eintretenswahrscheinlichkeit eines Kombilagers die einschlägigen rechtlichen Bestimmungen verletzte, ihr fachtechnisches Ermessen missbrauchte bzw. in Willkür verfallen ist.
11.2.6 Willkür liegt nicht schon dann vor, wenn eine andere Lösung ebenfalls in Betracht zu ziehen oder gar vorzuziehen wäre, sondern nur, wenn der angefochtene Entscheid im Ergebnis offensichtlich unhaltbar ist, mit der tatsächlichen Situation in klarem Widerspruch steht, eine Norm oder einen unumstrittenen Rechtsgrundsatz krass verletzt oder in stossender Weise dem Gerechtigkeitsgedanken zuwiderläuft (BGE 144 II 281 E. 3.6.2 m.H.).
11.2.7 Der Begriff der Angemessenheit bezeichnet den Handlungs- und Kontrollmassstab innerhalb des Ermessens der Verwaltung. Ein Entscheid ist unangemessen, wenn er zwar innerhalb des Ermessensspielraums liegt und die Verfassungsprinzipien sowie Sinn und Zweck der gesetzlichen Ordnung beachtet, das Ermessen aber unzweckmässig gehandhabt und keine den Umständen des Einzelfalls angepasste Lösung getroffen wurde. Das Bundesverwaltungsgericht greift nicht leichthin in Ermessensentscheide der Vorinstanz ein, wenn sich diese durch besonderen Sachverstand auszeichnet und wenn sie über einen gewissen Handlungsspielraum verfügen muss (Urteil des BVGer A-887/2019 vom 9. März 2020 E. 7.3).
11.2.8 Hat die Vorinstanz des Bundesverwaltungsgerichts oder ein besonderes unabhängiges Fachgremium eine besondere Fachkompetenz, die dem Gericht selber abgeht, so kann und soll das Gericht dieses technische Ermessen respektieren, jedenfalls soweit die Fachinstanz die für den Entscheid wesentlichen Gesichtspunkte geprüft und die erforderlichen Abklärungen sorgfältig und umfassend durchgeführt hat (vgl. E.2 hiervor; vgl. ferner Urteil des BGer 2C_388/2020 vom 20. Oktober 2020 E. 5.4.5). Das Gericht soll nicht aus eigenem Gutdünken, sondern nur aus triftigen Gründen von der Beurteilung durch die zuständige Fachbehörde abweichen. Insbesondere ist es nicht Sache der Gerichte, Energiepolitik zu betreiben oder die Rolle von Aufsichtsbehörden zu übernehmen (BGE 142 II 451 E. 4.5.1 und 139 II 185 E. 9.3; Urteil des BGer 2C_1065/2015 vom 15. September 2016 E. 4).
11.2.9 Der Kostenausschuss und daraufhin die Vorinstanz kamen im Rahmen der Überprüfung der KS 16 bzw. in der Antragsstellung an das UVEK zum Schluss, dass eine 40%-Chance für ein Kombilager im Umfang von 588 Mio. Fr. für alle Werke berücksichtigt werden könne (KS 16, Überprüfungsbericht des Kostenausschusses vom 15. Dezember 2017, Ziff. 6.3.4; Antrag der VK der Vorinstanz vom 20. Dezember 2017, S. 3). Mit Verfügung vom 12. April 2018 erwog das UVEK, dass es nicht angebracht sei, das Kombilager in der KS 16 als Chance zu berücksichtigen. Würde dies getan, könnten die notwendigen Mittel bei einem Entscheid für zwei getrennte Lager fehlen. Nach Rückweisung durch das Bundesgericht beantragte der Kostenausschuss am 23. Oktober 2020, auf diese Korrektur zu verzichten und eine Eintretenswahrscheinlichkeit von 40% zu berücksichtigen. Mit Verfügung vom 10. März 2021 legte die Vorinstanz die Eintretenswahrscheinlichkeit mit 20% fest.
11.2.10 Nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts handelt es sich bei den Ausschüssen der Vorinstanz nicht um vollkommen unparteiliche Gremien, zumal sich diese auch aus Vertretern der Kernkraftbetreiber zusammensetzen. Deren Vorschläge bzw. Anträge zuhanden der VK der Vorinstanz sind demzufolge nicht mit einem Gutachten eines unabhängigen Sachverständigen i.S.v. Art. 12 Bst. e VwVG oder einem Amtsbericht vergleichbar (Urteil des BVGer A-887/2019 vom 9. März 2020 E. 3.4.2; vgl. E.10.1 hiervor). Daraus folgt, dass dem Antrag des Kostenausschusses - im Gegensatz etwa zu den Amtsberichten des ENSI (vgl. Urteil des BGer 2C_347/2012 vom 28. März 2013 E. 9.2 f.) - kein erhöhter Beweiswert zukommt, weshalb nicht nur aus triftigen Gründen von diesem abgewichen werden kann. Art. 81 Abs. 2
SR 732.1 Legge federale del 21 marzo 2003 sull'energia nucleare (LENu) LENu Art. 81 Forma giuridica e organizzazione dei fondi - 1 I fondi hanno una propria personalità giuridica. Essi sottostanno alla vigilanza della Confederazione. |
|
1 | I fondi hanno una propria personalità giuridica. Essi sottostanno alla vigilanza della Confederazione. |
2 | Il Consiglio federale nomina per ogni fondo una Commissione amministrativa quale organo direttivo. Le commissioni stabiliscono nel singolo caso i contributi ai fondi e le prestazioni di questi ultimi. |
3 | Se necessario, i fondi possono concedersi reciprocamente anticipi o la Confederazione può concedere anticipi ai fondi; detti anticipi sono rimunerati alle condizioni usuali di mercato. |
4 | I fondi sono esonerati da tutte le imposte dirette della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni. |
5 | Il Consiglio federale disciplina i dettagli; stabilisce le basi di calcolo per la riscossione dei contributi e le linee fondamentali della politica d'investimento. Può riunire i fondi. |
SR 732.17 Ordinanza del 7 dicembre 2007 sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari (Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento, OFDS) - Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento OFDS Art. 4 Fissazione del prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento - 1 Ogni cinque anni i proprietari di un impianto nucleare tenuti a versare contributi allestiscono uno studio sul prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento (studio sui costi) per il loro impianto, la prima volta al momento della sua entrata in servizio. |
|
1 | Ogni cinque anni i proprietari di un impianto nucleare tenuti a versare contributi allestiscono uno studio sul prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento (studio sui costi) per il loro impianto, la prima volta al momento della sua entrata in servizio. |
2 | I costi sono calcolati in base ai piani di disattivazione, al programma di smaltimento delle scorie e alle più recenti conoscenze scientifiche nonché in base ai prezzi in vigore al momento del calcolo. |
2bis | Per il calcolo dei costi deve essere scelta una metodologia che corrisponda allo stato della scienza e della tecnica e consideri i supplementi sui costi per le imprecisioni nelle previsioni, i pericoli e le opportunità, nonché un supplemento di sicurezza generale.5 |
3 | Per il calcolo dei costi di disattivazione e di smaltimento delle centrali nucleari si presume una durata d'esercizio di 50 anni. Sulla base delle informazioni fornite dal proprietario, la Commissione amministrativa del Fondo di disattivazione e del Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari (Commissione) può disporre che sia considerata una diversa presumibile durata d'esercizio. |
4 | Lo studio sui costi è verificato dall'Ispettorato federale della sicurezza nucleare (IFSN) in merito agli aspetti concernenti la sicurezza e da specialisti indipendenti in merito al calcolo dei costi. Questi ultimi verificano, in particolare, se i costi e i supplementi sono stati stimati in modo realistico.6 |
4bis | Sulla base dela verifica di cui al capoverso 4, il comitato per il controllo dei costi elabora un rapporto di verifica sintetico all'attenzione della Commissione. Nel rapporto chiede la fissazione del prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento.7 |
4ter | La Commissione richiede al Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) di esprimere il suo parere sugli studi sui costi e sul rapporto di verifica entro tre mesi.8 |
5 | Sulla base degli studi sui costi, della verifica di cui al capoverso 4 e del rapporto di verifica e tenuto conto del parere del DATEC, la Commissione stabilisce il prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento per ogni impianto nucleare.9 |
SR 732.17 Ordinanza del 7 dicembre 2007 sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari (Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento, OFDS) - Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento OFDS Art. 4 Fissazione del prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento - 1 Ogni cinque anni i proprietari di un impianto nucleare tenuti a versare contributi allestiscono uno studio sul prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento (studio sui costi) per il loro impianto, la prima volta al momento della sua entrata in servizio. |
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1 | Ogni cinque anni i proprietari di un impianto nucleare tenuti a versare contributi allestiscono uno studio sul prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento (studio sui costi) per il loro impianto, la prima volta al momento della sua entrata in servizio. |
2 | I costi sono calcolati in base ai piani di disattivazione, al programma di smaltimento delle scorie e alle più recenti conoscenze scientifiche nonché in base ai prezzi in vigore al momento del calcolo. |
2bis | Per il calcolo dei costi deve essere scelta una metodologia che corrisponda allo stato della scienza e della tecnica e consideri i supplementi sui costi per le imprecisioni nelle previsioni, i pericoli e le opportunità, nonché un supplemento di sicurezza generale.5 |
3 | Per il calcolo dei costi di disattivazione e di smaltimento delle centrali nucleari si presume una durata d'esercizio di 50 anni. Sulla base delle informazioni fornite dal proprietario, la Commissione amministrativa del Fondo di disattivazione e del Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari (Commissione) può disporre che sia considerata una diversa presumibile durata d'esercizio. |
4 | Lo studio sui costi è verificato dall'Ispettorato federale della sicurezza nucleare (IFSN) in merito agli aspetti concernenti la sicurezza e da specialisti indipendenti in merito al calcolo dei costi. Questi ultimi verificano, in particolare, se i costi e i supplementi sono stati stimati in modo realistico.6 |
4bis | Sulla base dela verifica di cui al capoverso 4, il comitato per il controllo dei costi elabora un rapporto di verifica sintetico all'attenzione della Commissione. Nel rapporto chiede la fissazione del prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento.7 |
4ter | La Commissione richiede al Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) di esprimere il suo parere sugli studi sui costi e sul rapporto di verifica entro tre mesi.8 |
5 | Sulla base degli studi sui costi, della verifica di cui al capoverso 4 e del rapporto di verifica e tenuto conto del parere del DATEC, la Commissione stabilisce il prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento per ogni impianto nucleare.9 |
SR 732.17 Ordinanza del 7 dicembre 2007 sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari (Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento, OFDS) - Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento OFDS Art. 4 Fissazione del prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento - 1 Ogni cinque anni i proprietari di un impianto nucleare tenuti a versare contributi allestiscono uno studio sul prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento (studio sui costi) per il loro impianto, la prima volta al momento della sua entrata in servizio. |
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1 | Ogni cinque anni i proprietari di un impianto nucleare tenuti a versare contributi allestiscono uno studio sul prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento (studio sui costi) per il loro impianto, la prima volta al momento della sua entrata in servizio. |
2 | I costi sono calcolati in base ai piani di disattivazione, al programma di smaltimento delle scorie e alle più recenti conoscenze scientifiche nonché in base ai prezzi in vigore al momento del calcolo. |
2bis | Per il calcolo dei costi deve essere scelta una metodologia che corrisponda allo stato della scienza e della tecnica e consideri i supplementi sui costi per le imprecisioni nelle previsioni, i pericoli e le opportunità, nonché un supplemento di sicurezza generale.5 |
3 | Per il calcolo dei costi di disattivazione e di smaltimento delle centrali nucleari si presume una durata d'esercizio di 50 anni. Sulla base delle informazioni fornite dal proprietario, la Commissione amministrativa del Fondo di disattivazione e del Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari (Commissione) può disporre che sia considerata una diversa presumibile durata d'esercizio. |
4 | Lo studio sui costi è verificato dall'Ispettorato federale della sicurezza nucleare (IFSN) in merito agli aspetti concernenti la sicurezza e da specialisti indipendenti in merito al calcolo dei costi. Questi ultimi verificano, in particolare, se i costi e i supplementi sono stati stimati in modo realistico.6 |
4bis | Sulla base dela verifica di cui al capoverso 4, il comitato per il controllo dei costi elabora un rapporto di verifica sintetico all'attenzione della Commissione. Nel rapporto chiede la fissazione del prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento.7 |
4ter | La Commissione richiede al Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) di esprimere il suo parere sugli studi sui costi e sul rapporto di verifica entro tre mesi.8 |
5 | Sulla base degli studi sui costi, della verifica di cui al capoverso 4 e del rapporto di verifica e tenuto conto del parere del DATEC, la Commissione stabilisce il prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento per ogni impianto nucleare.9 |
Bezüglich der Eintretenswahrscheinlichkeit gilt Folgendes: Nachdem sich vorliegend als richtig erwiesen hat (vgl. E. 10.3.4hiervor), dass der Bundesrat mit Verfügung vom 21. November 2018keinen verbindlichen Entscheidgefällt hat, sondern von der NAGRA vertiefte geologische Abklärungen zum Kombilager fordert, ist die Berechnung der Entsorgungskosten nach wie vor mit hohen Unsicherheiten verbunden. Auch die verschiedenenStellungnahmen und Berichte des ENSI und der NAGRA zeigen - entgegen den Vorbringen der Beschwerdeführerin - kein eindeutiges Bild. Vielmehr stehen sie unter dem Vorbehalt von vertieften geologischen Abklärungen (vgl. E. 10.4.4hiervor). Dass die Chancen und Gefahren bis zum definitiven Entscheid über den oder die Standorte schwierig einzuschätzen sind, liegt in der Natur der Sache (vgl. E. 5.5hiervor). Die Einschätzung der Vorinstanz basiert auf dem Bericht und der Verfügung des Bundesrats vom 21. November 2018 zum EP 16. Vor diesem Hintergrund ist es nicht zu beanstanden, dass sie abweichend von der Einschätzung des Kostenausschusses eine zurückhaltende Beurteilung der Realisierungschance eines Kombilagers in der Höhe von 20% getroffen hat.
11.3
11.3.1 Weiter trägt die Beschwerdeführerin zur Eintretenswahrscheinlichkeit vor, dass die Gesuche um Erteilung der Rahmenbewilligung sowie der nuklearen Bau- und Betriebsbewilligung demnach dereinst durch die Entsorgungspflichtigen gestellt würden. Im Rahmen der gesetzlichen und sicherheitstechnischen Rahmenbedingungen stehe es ihnen frei, ob sie zwei Lager an verschiedenen Standorten oder an einem Standort beantragen wollten. Wenn keine zwingenden sicherheitstechnischen Gründe dagegensprächen, könnten die Entsorgungspflichtigen somit ohne weiteres den Bau der beiden Lager am gleichen Standort beantragen. Gemäss heutigem Wissensstand sei in allen verbleibenden Standortregionen das Platzangebot für ein Kombilager genügend gross. Da sich diese Faktenlage schon länger abgezeichnet habe, sehe der Sachplan Tiefenlager heute explizit die Möglichkeit eines "Kombilagers" vor. Mit Blick auf die im Arbeitsbericht NAB 19-15 der NAGRA vom September 2020 aufgezeigten gesellschaftlichen, ökologischen und logistischen Vorteile sowie die erheblichen Kosteneinsparungen von 1'600 Mio. Fr. stehe mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit fest, dass die NAGRA bzw. die Beitragspflichtigen den Bau der beiden Tiefenlager für HAA und SMA am gleichen Standort beantragen würden. Da es gegen einen solchen Antrag heute keine sicherheitstechnischen Einwände gebe, wäre es unverhältnismässig und daher rechtswidrig, von den Betreibern trotzdem den Bau von zwei Tiefenlagern an unterschiedlichen Standorten zu verlangen. Der Bund könne die Entsorgungspflichtigen daher rechtlich nicht zum Bau der beiden Tiefenlager an zwei Standorten zwingen. Somit könne heute ausgeschlossen werden, dass zwei Tiefenlager an unterschiedlichen Standorten und nicht zwei Tiefenlager an einem Standort (ein Kombilager) gebaut würden. Schliesslich sei auch die reale politische Lage in Betracht zu ziehen. Angesichts der bestehenden massiven Widerstände der möglichen Standortgemeinden gegen jede Art von Tiefenlager könne ausgeschlossen werden, dass ein zweiter Standort für SMA-Abfälle realisiert werden könnte, wenn einmal der am besten geeignete Standort für HAA-Abfälle gefunden und von den Standortgemeinden akzeptiert worden sei.
11.3.2 Demgegenüber stellt sich die Vorinstanz auf den Standpunkt, dass voraussichtlich im Jahr 2022 die NAGRA basierend auf den vertieften Untersuchungen den oder die sichersten Standorte bestimmen und bekanntgeben werde. Erst dann werde bekannt sein, für welchen Standort oder welche Standorte sie die Rahmenbewilligungsgesuche ausarbeiten wolle.
11.3.3 Unbestritten ist, dass die Gesuche um Erteilung der Rahmenbewilligung sowie der nuklearen Bau- und Betriebsbewilligung für das geologische Tiefenlager demnach dereinst durch die Entsorgungspflichtigen gestellt werden (vgl. Art. 12 ff
SR 732.1 Legge federale del 21 marzo 2003 sull'energia nucleare (LENu) LENu Art. 12 Obbligo di autorizzazione - 1 Chiunque intende costruire o gestire un impianto nucleare abbisogna di un'autorizzazione di massima del Consiglio federale. È fatto salvo l'articolo 12a.9 |
|
1 | Chiunque intende costruire o gestire un impianto nucleare abbisogna di un'autorizzazione di massima del Consiglio federale. È fatto salvo l'articolo 12a.9 |
2 | Non vi è alcun diritto all'ottenimento dell'autorizzazione di massima. |
3 | Gli impianti nucleari con esiguo potenziale di pericolo non abbisognano di un'autorizzazione di massima. Il Consiglio federale designa tali impianti. |
11.3.4 Als Zwischenergebnis ergibt sich demzufolge, dass die Einschätzung der Vorinstanz zur Eintretenswahrscheinlichkeit eines Kombilagers unter Berücksichtigung der gebotenen Zurückhaltung des Bundesverwaltungsgerichts (vgl. E. 11.2.8hiervor) als bundesrechtskonform zu erachten ist. Ein Verstoss gegen Art. 4
SR 732.17 Ordinanza del 7 dicembre 2007 sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari (Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento, OFDS) - Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento OFDS Art. 4 Fissazione del prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento - 1 Ogni cinque anni i proprietari di un impianto nucleare tenuti a versare contributi allestiscono uno studio sul prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento (studio sui costi) per il loro impianto, la prima volta al momento della sua entrata in servizio. |
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1 | Ogni cinque anni i proprietari di un impianto nucleare tenuti a versare contributi allestiscono uno studio sul prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento (studio sui costi) per il loro impianto, la prima volta al momento della sua entrata in servizio. |
2 | I costi sono calcolati in base ai piani di disattivazione, al programma di smaltimento delle scorie e alle più recenti conoscenze scientifiche nonché in base ai prezzi in vigore al momento del calcolo. |
2bis | Per il calcolo dei costi deve essere scelta una metodologia che corrisponda allo stato della scienza e della tecnica e consideri i supplementi sui costi per le imprecisioni nelle previsioni, i pericoli e le opportunità, nonché un supplemento di sicurezza generale.5 |
3 | Per il calcolo dei costi di disattivazione e di smaltimento delle centrali nucleari si presume una durata d'esercizio di 50 anni. Sulla base delle informazioni fornite dal proprietario, la Commissione amministrativa del Fondo di disattivazione e del Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari (Commissione) può disporre che sia considerata una diversa presumibile durata d'esercizio. |
4 | Lo studio sui costi è verificato dall'Ispettorato federale della sicurezza nucleare (IFSN) in merito agli aspetti concernenti la sicurezza e da specialisti indipendenti in merito al calcolo dei costi. Questi ultimi verificano, in particolare, se i costi e i supplementi sono stati stimati in modo realistico.6 |
4bis | Sulla base dela verifica di cui al capoverso 4, il comitato per il controllo dei costi elabora un rapporto di verifica sintetico all'attenzione della Commissione. Nel rapporto chiede la fissazione del prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento.7 |
4ter | La Commissione richiede al Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) di esprimere il suo parere sugli studi sui costi e sul rapporto di verifica entro tre mesi.8 |
5 | Sulla base degli studi sui costi, della verifica di cui al capoverso 4 e del rapporto di verifica e tenuto conto del parere del DATEC, la Commissione stabilisce il prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento per ogni impianto nucleare.9 |
SR 732.17 Ordinanza del 7 dicembre 2007 sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari (Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento, OFDS) - Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento OFDS Art. 4 Fissazione del prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento - 1 Ogni cinque anni i proprietari di un impianto nucleare tenuti a versare contributi allestiscono uno studio sul prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento (studio sui costi) per il loro impianto, la prima volta al momento della sua entrata in servizio. |
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1 | Ogni cinque anni i proprietari di un impianto nucleare tenuti a versare contributi allestiscono uno studio sul prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento (studio sui costi) per il loro impianto, la prima volta al momento della sua entrata in servizio. |
2 | I costi sono calcolati in base ai piani di disattivazione, al programma di smaltimento delle scorie e alle più recenti conoscenze scientifiche nonché in base ai prezzi in vigore al momento del calcolo. |
2bis | Per il calcolo dei costi deve essere scelta una metodologia che corrisponda allo stato della scienza e della tecnica e consideri i supplementi sui costi per le imprecisioni nelle previsioni, i pericoli e le opportunità, nonché un supplemento di sicurezza generale.5 |
3 | Per il calcolo dei costi di disattivazione e di smaltimento delle centrali nucleari si presume una durata d'esercizio di 50 anni. Sulla base delle informazioni fornite dal proprietario, la Commissione amministrativa del Fondo di disattivazione e del Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari (Commissione) può disporre che sia considerata una diversa presumibile durata d'esercizio. |
4 | Lo studio sui costi è verificato dall'Ispettorato federale della sicurezza nucleare (IFSN) in merito agli aspetti concernenti la sicurezza e da specialisti indipendenti in merito al calcolo dei costi. Questi ultimi verificano, in particolare, se i costi e i supplementi sono stati stimati in modo realistico.6 |
4bis | Sulla base dela verifica di cui al capoverso 4, il comitato per il controllo dei costi elabora un rapporto di verifica sintetico all'attenzione della Commissione. Nel rapporto chiede la fissazione del prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento.7 |
4ter | La Commissione richiede al Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) di esprimere il suo parere sugli studi sui costi e sul rapporto di verifica entro tre mesi.8 |
5 | Sulla base degli studi sui costi, della verifica di cui al capoverso 4 e del rapporto di verifica e tenuto conto del parere del DATEC, la Commissione stabilisce il prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento per ogni impianto nucleare.9 |
11.4
11.4.1 Schliesslich erblickt die Beschwerdeführerin im Entscheidungsprozess, der zur Festlegung der Chance Kombilager mit einer nur 20%-Eintretenswahrscheinlichkeit geführt hat, einen Verstoss gegendas Willkürverbot. Swissnuclearhabe die Wahrscheinlichkeiteines "Kombilagers"in der KS 16aufgrundder Faktenlagekonservativauf 50%geschätzt, was von den Experten im Rahmen der Überprüfung als korrekt beurteilt worden sei. DerKostenausschuss der Vorinstanzhabe diese Chance bei der Überprüfung der KS 16 trotzdem auf 40% reduziert, was die Vorinstanz mit ihrem verbindlichen Beschlussvom 7. Dezember 2017 als angemessen beurteilt habe. Mit diesem Vorgehen habedie Vorinstanz auch die Beurteilung der im Rahmen der Überprüfung derKS 16 beigezogenen Experten vom Tisch "gewischt", welche die 50%-Chance sogar aufgrunddes (inzwischen zugunsten eines Kombilagers überholten)Sachverhalts von 2016als angemessenbeurteilt hätten,und dies, obwohl die Experten gemäss Art. 4 Abs. 4
SR 732.17 Ordinanza del 7 dicembre 2007 sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari (Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento, OFDS) - Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento OFDS Art. 4 Fissazione del prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento - 1 Ogni cinque anni i proprietari di un impianto nucleare tenuti a versare contributi allestiscono uno studio sul prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento (studio sui costi) per il loro impianto, la prima volta al momento della sua entrata in servizio. |
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1 | Ogni cinque anni i proprietari di un impianto nucleare tenuti a versare contributi allestiscono uno studio sul prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento (studio sui costi) per il loro impianto, la prima volta al momento della sua entrata in servizio. |
2 | I costi sono calcolati in base ai piani di disattivazione, al programma di smaltimento delle scorie e alle più recenti conoscenze scientifiche nonché in base ai prezzi in vigore al momento del calcolo. |
2bis | Per il calcolo dei costi deve essere scelta una metodologia che corrisponda allo stato della scienza e della tecnica e consideri i supplementi sui costi per le imprecisioni nelle previsioni, i pericoli e le opportunità, nonché un supplemento di sicurezza generale.5 |
3 | Per il calcolo dei costi di disattivazione e di smaltimento delle centrali nucleari si presume una durata d'esercizio di 50 anni. Sulla base delle informazioni fornite dal proprietario, la Commissione amministrativa del Fondo di disattivazione e del Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari (Commissione) può disporre che sia considerata una diversa presumibile durata d'esercizio. |
4 | Lo studio sui costi è verificato dall'Ispettorato federale della sicurezza nucleare (IFSN) in merito agli aspetti concernenti la sicurezza e da specialisti indipendenti in merito al calcolo dei costi. Questi ultimi verificano, in particolare, se i costi e i supplementi sono stati stimati in modo realistico.6 |
4bis | Sulla base dela verifica di cui al capoverso 4, il comitato per il controllo dei costi elabora un rapporto di verifica sintetico all'attenzione della Commissione. Nel rapporto chiede la fissazione del prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento.7 |
4ter | La Commissione richiede al Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) di esprimere il suo parere sugli studi sui costi e sul rapporto di verifica entro tre mesi.8 |
5 | Sulla base degli studi sui costi, della verifica di cui al capoverso 4 e del rapporto di verifica e tenuto conto del parere del DATEC, la Commissione stabilisce il prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento per ogni impianto nucleare.9 |
SR 732.17 Ordinanza del 7 dicembre 2007 sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari (Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento, OFDS) - Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento OFDS Art. 4 Fissazione del prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento - 1 Ogni cinque anni i proprietari di un impianto nucleare tenuti a versare contributi allestiscono uno studio sul prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento (studio sui costi) per il loro impianto, la prima volta al momento della sua entrata in servizio. |
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1 | Ogni cinque anni i proprietari di un impianto nucleare tenuti a versare contributi allestiscono uno studio sul prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento (studio sui costi) per il loro impianto, la prima volta al momento della sua entrata in servizio. |
2 | I costi sono calcolati in base ai piani di disattivazione, al programma di smaltimento delle scorie e alle più recenti conoscenze scientifiche nonché in base ai prezzi in vigore al momento del calcolo. |
2bis | Per il calcolo dei costi deve essere scelta una metodologia che corrisponda allo stato della scienza e della tecnica e consideri i supplementi sui costi per le imprecisioni nelle previsioni, i pericoli e le opportunità, nonché un supplemento di sicurezza generale.5 |
3 | Per il calcolo dei costi di disattivazione e di smaltimento delle centrali nucleari si presume una durata d'esercizio di 50 anni. Sulla base delle informazioni fornite dal proprietario, la Commissione amministrativa del Fondo di disattivazione e del Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari (Commissione) può disporre che sia considerata una diversa presumibile durata d'esercizio. |
4 | Lo studio sui costi è verificato dall'Ispettorato federale della sicurezza nucleare (IFSN) in merito agli aspetti concernenti la sicurezza e da specialisti indipendenti in merito al calcolo dei costi. Questi ultimi verificano, in particolare, se i costi e i supplementi sono stati stimati in modo realistico.6 |
4bis | Sulla base dela verifica di cui al capoverso 4, il comitato per il controllo dei costi elabora un rapporto di verifica sintetico all'attenzione della Commissione. Nel rapporto chiede la fissazione del prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento.7 |
4ter | La Commissione richiede al Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) di esprimere il suo parere sugli studi sui costi e sul rapporto di verifica entro tre mesi.8 |
5 | Sulla base degli studi sui costi, della verifica di cui al capoverso 4 e del rapporto di verifica e tenuto conto del parere del DATEC, la Commissione stabilisce il prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento per ogni impianto nucleare.9 |
11.4.2 Die Vorinstanz stellt sich auf den Standpunkt, dass sie den Parameter "Kombilager" nicht in willkürlicher Weise berücksichtigt habe.
11.4.3 Soweit die Beschwerdeführerin einen willkürlichen Entscheidprozess rügt, kann ihr ebenfalls nicht gefolgt werden. Aus dem Urteil des BGer 2C_440/2019 vom 6. Februar 2020 ergibt sich, dass das UVEK für die Verfügung über die Höhe der Stilllegungs- und Entsorgungskosten im Einzelfall nicht zuständig war (E. 3.5). Damit wurden die vorinstanzlichen Entscheide (mit-)aufgehoben (vgl. Bst. E, E. 4.2.4 und E. 6.2.3 hiervor). Der Kostenausschuss (und damit auch die beigezogenen Experten) haben sich mit dem Bericht und der Verfügung des Bundesrates vom 21. November 2018 nicht auseinandergesetzt. Namentlich aus diesem Grund durfte die Vorinstanz von der empfohlenen Eintretenswahrscheinlichkeit abweichen (vgl. ferner E. 11.2.10 hiervor), ohne dabei in Willkür zu verfallen bzw. einen willkürlichen Entscheidprozess durchgeführt zu haben (vgl. zum Begriff der Willkür E. 11.2.6 hiervor). Damit erweist sich auch diese Rüge als unbegründet.
11.5 Im Ergebnis gibt es für das Bundesverwaltungsgericht auch aufgrund der übrigen Rügen keinen Anlass, die von der Vorinstanz festgestellte Eintretenswahrscheinlichkeit eines Kombilagers in Zweifel zu ziehen. Damit erweist sich die Verfügung in diesem Punkt als bundesrechtskonform.
12.
Zusammengefasst erweist sich die Beschwerde gegen die angefochtene Verfügung vom 10. März 2021 mehrheitlich als unbegründet (Abstellen auf die KS 21, Vorbemerkungen sowie die Rügen 1 - 4 und 6). In diesem Umfang ist die Beschwerde abzuweisen. Soweit die Beschwerdeführerin einen Verstoss gegen Art. 77 Abs. 1
SR 732.1 Legge federale del 21 marzo 2003 sull'energia nucleare (LENu) LENu Art. 77 Fondo di disattivazione e fondo di smaltimento - 1 Il fondo di disattivazione garantisce il finanziamento della disattivazione e dello smantellamento di impianti nucleari fuori uso, nonché dello smaltimento delle scorie prodotte in tal modo (costi di disattivazione). |
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1 | Il fondo di disattivazione garantisce il finanziamento della disattivazione e dello smantellamento di impianti nucleari fuori uso, nonché dello smaltimento delle scorie prodotte in tal modo (costi di disattivazione). |
2 | Il fondo di smaltimento garantisce il finanziamento dello smaltimento delle scorie radioattive d'esercizio e degli elementi combustibili esausti dopo la messa fuori esercizio degli impianti nucleari (costi di smaltimento). |
3 | I proprietari degli impianti nucleari versano contributi al fondo di disattivazione e al fondo di smaltimento. Il Consiglio federale può esimere dall'obbligo di contribuzione proprietari di impianti con bassi costi di disattivazione e di smaltimento. |
SR 732.1 Legge federale del 21 marzo 2003 sull'energia nucleare (LENu) LENu Art. 3 Definizioni - Nella presente legge si intendono per: |
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a | fase di osservazione: periodo prolungato durante il quale si sorveglia un deposito in strati geologici profondi prima della sua chiusura e durante il quale le scorie radioattive ivi immagazzinate possono essere recuperate senza grosse difficoltà; |
b | smaltimento: il condizionamento, l'immagazzinamento intermedio e l'immagazzinamento in un deposito in strati geologici profondi delle scorie radioattive; |
c | deposito in strati geologici profondi: deposito nel sottosuolo geologico che può essere chiuso se è assicurata la protezione duratura dell'uomo e dell'ambiente per mezzo di barriere passive; |
d | impianti nucleari: impianti per sfruttare l'energia nucleare, per ricavare, produrre, utilizzare, trattare o immagazzinare materiali nucleari nonché per smaltire scorie radioattive ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 lettera c; |
e | energia nucleare: ogni tipo di energia liberata dalla fissione o dalla fusione di nuclei atomici; |
f | materiali nucleari: materiali che possono essere utilizzati per ricavare energia per mezzo di processi di fissione nucleare; |
g | condizionamento: insieme delle operazioni di preparazione delle scorie radioattive per l'immagazzinamento intermedio o per l'immagazzinamento in un deposito in strati geologici profondi. Comprende in particolare lo smontaggio meccanico, la decontaminazione, la compressione, l'incenerimento delle scorie combustibili, la chiusura in matrici delle scorie e l'imballaggio; |
h | beni nucleari: |
h1 | i materiali nucleari, |
h2 | i materiali e gli equipaggiamenti destinati o necessari allo sfruttamento dell'energia nucleare, |
h3 | la tecnologia necessaria allo sviluppo, alla produzione e all'utilizzazione di beni di cui ai numeri 1 e 2; |
i | scorie radioattive: sostanze radioattive o materiali radioattivamente contaminati, che non sono ulteriormente utilizzati; |
j | manipolazione: ricerca, sviluppo, fabbricazione, immagazzinamento, trasporto, importazione, esportazione, transito e intermediazione; |
k | intermediazione: |
k1 | la creazione di premesse essenziali per la conclusione di accordi concernenti l'offerta, l'acquisizione o la consegna a terzi di beni nucleari e scorie radioattive, indipendentemente dal luogo in cui i beni nucleari e le scorie radioattive si trovano, |
k2 | la conclusione di siffatti accordi se la prestazione deve essere fornita da terzi, |
k3 | il commercio a partire dal territorio svizzero di beni nucleari e di scorie radioattive all'estero; |
l | chiusura: riempimento e sigillatura di tutte le parti sotterranee e della galleria d'accesso del deposito in strati geologici profondi, al termine della fase di osservazione; |
m | ritrattamento: smontaggio meccanico degli elementi combustibili esausti, dissoluzione chimica dell'ossido combustibile e separazione in uranio, plutonio e prodotti della fissione. |
SR 732.1 Legge federale del 21 marzo 2003 sull'energia nucleare (LENu) LENu Art. 29 Conclusione della disattivazione - 1 Quando i lavori di disattivazione sono terminati in modo regolare, il Dipartimento accerta che l'impianto non costituisce più una fonte radiologica di pericolo e che quindi non sottostà più alla legislazione sull'energia nucleare. |
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1 | Quando i lavori di disattivazione sono terminati in modo regolare, il Dipartimento accerta che l'impianto non costituisce più una fonte radiologica di pericolo e che quindi non sottostà più alla legislazione sull'energia nucleare. |
2 | La società tenuta alla disattivazione può sciogliersi soltanto con il consenso del Dipartimento. |
13.
Es bleibt über die Kosten- und Entschädigungsfolgen zu befinden.
13.1 Die Verfahrenskosten hat in der Regel die unterliegende Partei zu tragen; unterliegt sie nur teilweise, so werden sie ermässigt. Ausnahmsweise können sie erlassen werden (Art. 63 Abs. 1 VwVG). Vorinstanzen werden unabhängig vom Verfahrensausgang keine Verfahrenskosten auferlegt (Art. 63 Abs. 2 VwVG).
Vorliegend obsiegt die Beschwerdeführerin - gemessen an den Jahresbeiträgen für die Stilllegungskosten bezüglich der Periode 2017 - 2021 im Umfang von 47.1 Mio. Fr. im Verhältnis zu den zu den Stilllegungs- und Entsorgungskosten für dieselbe Periode von insgesamt 164,6 Mio. Fr. - ungefähr zu einem Viertel. Entsprechend hat sie die auf Fr. 50'000.- festzusetzenden Verfahrenskosten (vgl. Art. 1 ff. des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]) im Umfang von Fr. 37'500.- zu tragen. Dieser Betrag ist dem geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 50'000.- zu entnehmen. Der Restbetrag von Fr. 12'500.- ist der Beschwerdeführerin nach Rechtskraft des vorliegenden Urteils zurückzuerstatten. Die Vorinstanz hat keine Verfahrenskosten zu tragen.
13.2
13.2.1 Der obsiegenden Partei ist von Amtes wegen oder auf Begehren eine Entschädigungfür die ihr erwachsenen notwendigen Kosten zuzusprechen (vgl. Art. 64 Abs. 1 VwVG i.V.m. Art. 7 Abs. 1 VGKE). Sie wird der Körperschaft oder autonomen Anstalt auferlegt, in deren Namen die Vorinstanz verfügt hat, soweit sie nicht einer unterliegenden Gegenpartei auferlegt werden kann (vgl. Art. 64 Abs. 2 VwVG). Obsiegt die Partei nur teilweise, ist die Parteientschädigung entsprechend zu kürzen (vgl. Art. 7 Abs. 2 VGKE). Bundesbehörden haben keinen Anspruch auf eine Parteientschädigung (vgl. Art. 7 Abs. 3 VGKE). Die Entschädigung umfasst die Kosten der Vertretung sowie allfällige weitere Auslagen der Partei (Art. 8 ff. VGKE). Sie wird vom Gericht aufgrund der Akten festgesetzt, wenn keine Kostennote eingereicht wird (Art. 14 Abs. 2 VGKE).
13.2.2 Nach Auffassung der Beschwerdeführerin ist die Parteientschädigung dem UVEK aufzuerlegen, da die Fonds wirtschaftlich nicht über eigenes Vermögen verfügten. Die gesamten Mittel der Fonds stünden wirtschaftlich im Eigentum der Beitragspflichtigen. Von den entsprechenden Guthaben werde der Aufwand der Fonds abgezogen (Art. 78 Abs. 1
SR 732.1 Legge federale del 21 marzo 2003 sull'energia nucleare (LENu) LENu Art. 78 Pretese - 1 Ogni contributore ha nei confronti dei fondi una pretesa per una somma pari ai contributi versati, aumentata del reddito di capitale e diminuita degli oneri. Questa pretesa non può essere alienata, costituita in pegno, pignorata o inclusa nella massa fallimentare. |
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1 | Ogni contributore ha nei confronti dei fondi una pretesa per una somma pari ai contributi versati, aumentata del reddito di capitale e diminuita degli oneri. Questa pretesa non può essere alienata, costituita in pegno, pignorata o inclusa nella massa fallimentare. |
2 | Se la pretesa di un contributore nei confronti di un fondo supera il pagamento effettuato, l'eccedenza gli è rimborsata entro un anno dal conteggio finale. |
3 | Se un impianto nucleare è ripreso da una massa fallimentare, la pretesa nei confronti dei fondi passa al nuovo proprietario; questi versa i contributi che la società fallita deve ai fondi. |
4 | Se dopo la conclusione di una procedura di fallimento la società è radiata dal registro di commercio con il consenso del Dipartimento e l'impianto non è ripreso da un'altra società, i contributi versati sono devoluti ai fondi. I fondi utilizzano queste risorse per finanziare i lavori di disattivazione e di smaltimento dell'impianto interessato. Il Consiglio federale stabilisce l'impiego di eventuali eccedenze. |
13.2.3 Die Vorinstanz lässt sich hierzu nicht vernehmen.
13.2.4 Nach Art. 64 Abs. 2 VwVG ist die Parteientschädigung der Vorinstanz aufzuerlegen, da sie über eine eigene Rechtspersönlichkeit verfügt (vgl. Art. 81 Abs. 1
SR 732.1 Legge federale del 21 marzo 2003 sull'energia nucleare (LENu) LENu Art. 81 Forma giuridica e organizzazione dei fondi - 1 I fondi hanno una propria personalità giuridica. Essi sottostanno alla vigilanza della Confederazione. |
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1 | I fondi hanno una propria personalità giuridica. Essi sottostanno alla vigilanza della Confederazione. |
2 | Il Consiglio federale nomina per ogni fondo una Commissione amministrativa quale organo direttivo. Le commissioni stabiliscono nel singolo caso i contributi ai fondi e le prestazioni di questi ultimi. |
3 | Se necessario, i fondi possono concedersi reciprocamente anticipi o la Confederazione può concedere anticipi ai fondi; detti anticipi sono rimunerati alle condizioni usuali di mercato. |
4 | I fondi sono esonerati da tutte le imposte dirette della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni. |
5 | Il Consiglio federale disciplina i dettagli; stabilisce le basi di calcolo per la riscossione dei contributi e le linee fondamentali della politica d'investimento. Può riunire i fondi. |
13.2.5 Soweit die Beschwerdeführerin schliesslich die Staatshaftung erwähnt, lassen sich aus Art. 146 BV keine verfassungsunmittelbaren Ansprüche ableiten (Biaggini Giovanni, a.a.O., Rz. 3 zu Art. 146). Es steht ihr jedoch selbstredend offen, einen allfälligen Staatshaftungsanspruch geltend zu machen.
13.2.6 Nach dem Gesagten ist die Parteientschädigung ausschliesslich der Vorinstanz aufzuerlegen. Die Vorinstanz als Bundesbehörde hat keinen Anspruch auf eine Parteientschädigung (Art. 7 Abs. 3 VGKE).
13.3 Abschliessend ist über die Höhe der Parteientschädigung zu befinden. Die anwaltlich vertretene Beschwerdeführerin hat im Umfang ihres Obsiegens von einem Viertel Anspruch auf eine reduzierte Parteientschädigung. Es wurde keine Kostennote eingereicht, weshalb die Höhe der Entschädigung aufgrund der Akten festzusetzen ist. Unter Berücksichtigung der Schwierigkeit des Falles, des notwendigen Zeitaufwandes und eines durchschnittlichen Stundenansatzes erachtet das Bundesverwaltungsgericht eine reduzierte Parteientschädigung von Fr. 8'000.- als angemessen.
Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1.
Die Beschwerde wird teilweise gutgeheissen, Dispositiv-Ziff. 1, 3 Bst. a und c (soweit Bst. a betreffend) sowie Dispositiv-Ziff. 4 Bst. a und c (soweit Bst. a betreffend) der angefochtenen Verfügung vom 10. März 2021 werden aufgehoben und die Angelegenheit wird zur Neubeurteilung im Sinne der Erwägungen an die Vorinstanz zurückgewiesen.
2.
Der Beschwerdeführerin werden Verfahrenskosten von Fr. 37'500.- auferlegt. Dieser Betrag wird dem Kostenvorschuss von Fr. 50'000.- entnommen. Der Restbetrag in der Höhe von Fr. 12'500.- wird der Beschwerdeführerin nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Urteils zurückerstattet.
3.
Die Vorinstanz hat der Beschwerdeführerin eine reduzierte Parteientschädigung in der Höhe von Fr. 8'000.- nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Urteils zu bezahlen.
4.
Dieses Urteil geht an die Beschwerdeführerin, die Vorinstanz, an das UVEK, an das BFE und an das ENSI.
Für die Rechtsmittelbelehrung wird auf die nächste Seite verwiesen.
Der vorsitzende Richter: Der Gerichtsschreiber:
Maurizio Greppi Joel Günthardt
Rechtsmittelbelehrung:
Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten geführt werden (Art. 82 ff., 90 ff. und 100 BGG). Die Frist ist gewahrt, wenn die Beschwerde spätestens am letzten Tag der Frist beim Bundesgericht eingereicht oder zu dessen Handen der Schweizerischen Post oder einer schweizerischen diplomatischen oder konsularischen Vertretung übergeben worden ist (Art. 48 Abs. 1 BGG). Die Rechtsschrift ist in einer Amtssprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie die beschwerdeführende Partei in Händen hat, beizulegen (Art. 42 BGG).
Versand:
Zustellung erfolgt an:
- die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde)
- die Vorinstanz (Einschreiben)
- UVEK (Gerichtsurkunde)
- BFE (zur Kenntnis)
- ENSI (zur Kenntnis)