SR 732.1 Legge federale del 21 marzo 2003 sull'energia nucleare (LENu) LENu Art. 26 Obblighi di disattivazione - 1 Il proprietario deve disattivare il proprio impianto se: |
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1 | Il proprietario deve disattivare il proprio impianto se: |
a | lo ha messo definitivamente fuori esercizio; |
b | la licenza d'esercizio non è stata rilasciata o è stata revocata o è scaduta secondo l'articolo 68 capoverso 1 lettere a o b e il Dipartimento ordina la disattivazione. |
2 | Il proprietario deve segnatamente: |
a | adempiere le esigenze della sicurezza nucleare interna ed esterna; |
b | trasportare i materiali nucleari in un altro impianto nucleare; |
c | decontaminare le parti radioattive o trattarle come scorie radioattive; |
d | smaltire le scorie radioattive; |
e | sorvegliare l'impianto fino a quando tutte le fonti nucleari di pericolo siano state eliminate. |
SR 732.1 Legge federale del 21 marzo 2003 sull'energia nucleare (LENu) LENu Art. 31 Obbligo di smaltimento - 1 Chiunque gestisce o disattiva un impianto nucleare è tenuto a smaltire, a proprie spese e in modo sicuro, le scorie radioattive provenienti dall'impianto. L'obbligo di smaltimento include anche i lavori di preparazione necessari, quali la ricerca e le indagini geologiche, nonché il tempestivo allestimento di un deposito in strati geologici profondi. |
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1 | Chiunque gestisce o disattiva un impianto nucleare è tenuto a smaltire, a proprie spese e in modo sicuro, le scorie radioattive provenienti dall'impianto. L'obbligo di smaltimento include anche i lavori di preparazione necessari, quali la ricerca e le indagini geologiche, nonché il tempestivo allestimento di un deposito in strati geologici profondi. |
2 | L'obbligo di smaltimento è adempiuto quando: |
a | le scorie sono state trasportate in un deposito in strati geologici profondi e i mezzi finanziari richiesti per la fase di osservazione e per l'eventuale chiusura sono assicurati; |
b | le scorie sono state trasportate in un impianto di smaltimento estero. |
3 | In caso di trasferimento dell'autorizzazione di massima per una centrale nucleare a un nuovo esercente (art. 66 cpv. 2), il vecchio e il nuovo esercente sono tenuti a smaltire le scorie d'esercizio e gli elementi combustibili esausti prodotti fino al trasferimento. |
4 | La società tenuta allo smaltimento può sciogliersi soltanto con il consenso del Dipartimento. |
SR 732.1 Legge federale del 21 marzo 2003 sull'energia nucleare (LENu) LENu Art. 81 Forma giuridica e organizzazione dei fondi - 1 I fondi hanno una propria personalità giuridica. Essi sottostanno alla vigilanza della Confederazione. |
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1 | I fondi hanno una propria personalità giuridica. Essi sottostanno alla vigilanza della Confederazione. |
2 | Il Consiglio federale nomina per ogni fondo una Commissione amministrativa quale organo direttivo. Le commissioni stabiliscono nel singolo caso i contributi ai fondi e le prestazioni di questi ultimi. |
3 | Se necessario, i fondi possono concedersi reciprocamente anticipi o la Confederazione può concedere anticipi ai fondi; detti anticipi sono rimunerati alle condizioni usuali di mercato. |
4 | I fondi sono esonerati da tutte le imposte dirette della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni. |
5 | Il Consiglio federale disciplina i dettagli; stabilisce le basi di calcolo per la riscossione dei contributi e le linee fondamentali della politica d'investimento. Può riunire i fondi. |
SR 732.1 Legge federale del 21 marzo 2003 sull'energia nucleare (LENu) LENu Art. 77 Fondo di disattivazione e fondo di smaltimento - 1 Il fondo di disattivazione garantisce il finanziamento della disattivazione e dello smantellamento di impianti nucleari fuori uso, nonché dello smaltimento delle scorie prodotte in tal modo (costi di disattivazione). |
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1 | Il fondo di disattivazione garantisce il finanziamento della disattivazione e dello smantellamento di impianti nucleari fuori uso, nonché dello smaltimento delle scorie prodotte in tal modo (costi di disattivazione). |
2 | Il fondo di smaltimento garantisce il finanziamento dello smaltimento delle scorie radioattive d'esercizio e degli elementi combustibili esausti dopo la messa fuori esercizio degli impianti nucleari (costi di smaltimento). |
3 | I proprietari degli impianti nucleari versano contributi al fondo di disattivazione e al fondo di smaltimento. Il Consiglio federale può esimere dall'obbligo di contribuzione proprietari di impianti con bassi costi di disattivazione e di smaltimento. |
SR 732.1 Legge federale del 21 marzo 2003 sull'energia nucleare (LENu) LENu Art. 77 Fondo di disattivazione e fondo di smaltimento - 1 Il fondo di disattivazione garantisce il finanziamento della disattivazione e dello smantellamento di impianti nucleari fuori uso, nonché dello smaltimento delle scorie prodotte in tal modo (costi di disattivazione). |
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1 | Il fondo di disattivazione garantisce il finanziamento della disattivazione e dello smantellamento di impianti nucleari fuori uso, nonché dello smaltimento delle scorie prodotte in tal modo (costi di disattivazione). |
2 | Il fondo di smaltimento garantisce il finanziamento dello smaltimento delle scorie radioattive d'esercizio e degli elementi combustibili esausti dopo la messa fuori esercizio degli impianti nucleari (costi di smaltimento). |
3 | I proprietari degli impianti nucleari versano contributi al fondo di disattivazione e al fondo di smaltimento. Il Consiglio federale può esimere dall'obbligo di contribuzione proprietari di impianti con bassi costi di disattivazione e di smaltimento. |
SR 732.1 Legge federale del 21 marzo 2003 sull'energia nucleare (LENu) LENu Art. 77 Fondo di disattivazione e fondo di smaltimento - 1 Il fondo di disattivazione garantisce il finanziamento della disattivazione e dello smantellamento di impianti nucleari fuori uso, nonché dello smaltimento delle scorie prodotte in tal modo (costi di disattivazione). |
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1 | Il fondo di disattivazione garantisce il finanziamento della disattivazione e dello smantellamento di impianti nucleari fuori uso, nonché dello smaltimento delle scorie prodotte in tal modo (costi di disattivazione). |
2 | Il fondo di smaltimento garantisce il finanziamento dello smaltimento delle scorie radioattive d'esercizio e degli elementi combustibili esausti dopo la messa fuori esercizio degli impianti nucleari (costi di smaltimento). |
3 | I proprietari degli impianti nucleari versano contributi al fondo di disattivazione e al fondo di smaltimento. Il Consiglio federale può esimere dall'obbligo di contribuzione proprietari di impianti con bassi costi di disattivazione e di smaltimento. |
SR 732.17 Ordinanza del 7 dicembre 2007 sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari (Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento, OFDS) - Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento OFDS Art. 7 Durata dell'obbligo di contribuire - 1 L'obbligo di contribuire al Fondo di disattivazione e al Fondo di smaltimento inizia il giorno in cui l'impianto nucleare è messo in servizio. |
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1 | L'obbligo di contribuire al Fondo di disattivazione e al Fondo di smaltimento inizia il giorno in cui l'impianto nucleare è messo in servizio. |
2 | Esso termina nel momento in cui la disattivazione dell'impianto in questione è conclusa (art. 29 cpv. 1 LENu). |
SR 732.17 Ordinanza del 7 dicembre 2007 sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari (Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento, OFDS) - Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento OFDS Art. 8 Periodo determinante per il versamento dei contributi - 1 I contributi devono essere versati nel corso della durata d'esercizio fino alla messa fuori servizio definitiva di una centrale nucleare o di un altro impianto nucleare. È fatto salvo l'obbligo di versare contributi dopo la messa fuori servizio definitiva. |
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1 | I contributi devono essere versati nel corso della durata d'esercizio fino alla messa fuori servizio definitiva di una centrale nucleare o di un altro impianto nucleare. È fatto salvo l'obbligo di versare contributi dopo la messa fuori servizio definitiva. |
2 | Per messa fuori servizio definitiva si intende: |
a | nel caso di una centrale nucleare, l'interruzione definitiva dell'esercizio produttivo; |
b | nel caso di un altro impianto nucleare, l'interruzione definitiva dell'esercizio. |
3 | I calcoli sono fondati su una durata d'esercizio presunta delle centrali nucleari di 50 anni. La Commissione può adeguare la base di calcolo basandosi sul parere dell'IFSN concernente la prova della sicurezza per l'esercizio a lungo termine di cui agli articoli 34 capoverso 4 e 34a dell'ordinanza del 10 dicembre 200416 sull'energia nucleare.17 |
4 | La durata d'esercizio presunta per gli impianti di smaltimento è stabilita nel programma di smaltimento delle scorie. |
SR 732.17 Ordinanza del 7 dicembre 2007 sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari (Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento, OFDS) - Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento OFDS Art. 9c Messa fuori servizio definitiva anticipata - 1 Se una centrale nucleare viene messa fuori servizio definitivamente prima che abbia raggiunto una durata d'esercizio di 50 anni, ai fini degli articoli 8, 8a, 9 e 9a, quale data di messa fuori servizio definitiva viene considerato il momento in cui sarebbe stata raggiunta la durata d'esercizio di 50 anni.29 |
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1 | Se una centrale nucleare viene messa fuori servizio definitivamente prima che abbia raggiunto una durata d'esercizio di 50 anni, ai fini degli articoli 8, 8a, 9 e 9a, quale data di messa fuori servizio definitiva viene considerato il momento in cui sarebbe stata raggiunta la durata d'esercizio di 50 anni.29 |
2 | Se la centrale appartiene a una società anonima che non dispone di attivi sufficienti a garantire il pagamento dei contributi ancora dovuti, il capoverso 1 è applicabile solamente se la società anonima fornisce una corrispondente garanzia dei suoi azionisti. |
SR 732.1 Legge federale del 21 marzo 2003 sull'energia nucleare (LENu) LENu Art. 78 Pretese - 1 Ogni contributore ha nei confronti dei fondi una pretesa per una somma pari ai contributi versati, aumentata del reddito di capitale e diminuita degli oneri. Questa pretesa non può essere alienata, costituita in pegno, pignorata o inclusa nella massa fallimentare. |
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1 | Ogni contributore ha nei confronti dei fondi una pretesa per una somma pari ai contributi versati, aumentata del reddito di capitale e diminuita degli oneri. Questa pretesa non può essere alienata, costituita in pegno, pignorata o inclusa nella massa fallimentare. |
2 | Se la pretesa di un contributore nei confronti di un fondo supera il pagamento effettuato, l'eccedenza gli è rimborsata entro un anno dal conteggio finale. |
3 | Se un impianto nucleare è ripreso da una massa fallimentare, la pretesa nei confronti dei fondi passa al nuovo proprietario; questi versa i contributi che la società fallita deve ai fondi. |
4 | Se dopo la conclusione di una procedura di fallimento la società è radiata dal registro di commercio con il consenso del Dipartimento e l'impianto non è ripreso da un'altra società, i contributi versati sono devoluti ai fondi. I fondi utilizzano queste risorse per finanziare i lavori di disattivazione e di smaltimento dell'impianto interessato. Il Consiglio federale stabilisce l'impiego di eventuali eccedenze. |
SR 732.1 Legge federale del 21 marzo 2003 sull'energia nucleare (LENu) LENu Art. 78 Pretese - 1 Ogni contributore ha nei confronti dei fondi una pretesa per una somma pari ai contributi versati, aumentata del reddito di capitale e diminuita degli oneri. Questa pretesa non può essere alienata, costituita in pegno, pignorata o inclusa nella massa fallimentare. |
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1 | Ogni contributore ha nei confronti dei fondi una pretesa per una somma pari ai contributi versati, aumentata del reddito di capitale e diminuita degli oneri. Questa pretesa non può essere alienata, costituita in pegno, pignorata o inclusa nella massa fallimentare. |
2 | Se la pretesa di un contributore nei confronti di un fondo supera il pagamento effettuato, l'eccedenza gli è rimborsata entro un anno dal conteggio finale. |
3 | Se un impianto nucleare è ripreso da una massa fallimentare, la pretesa nei confronti dei fondi passa al nuovo proprietario; questi versa i contributi che la società fallita deve ai fondi. |
4 | Se dopo la conclusione di una procedura di fallimento la società è radiata dal registro di commercio con il consenso del Dipartimento e l'impianto non è ripreso da un'altra società, i contributi versati sono devoluti ai fondi. I fondi utilizzano queste risorse per finanziare i lavori di disattivazione e di smaltimento dell'impianto interessato. Il Consiglio federale stabilisce l'impiego di eventuali eccedenze. |
SR 732.17 Ordinanza del 7 dicembre 2007 sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari (Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento, OFDS) - Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento OFDS Art. 13a Rimborso - Il capitale accumulato in eccedenza nei Fondi è rimborsato ai proprietari tenuti a versare contributi dopo il conteggio finale secondo l'articolo 78 capoverso 2 LENu. |
SR 732.1 Legge federale del 21 marzo 2003 sull'energia nucleare (LENu) LENu Art. 81 Forma giuridica e organizzazione dei fondi - 1 I fondi hanno una propria personalità giuridica. Essi sottostanno alla vigilanza della Confederazione. |
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1 | I fondi hanno una propria personalità giuridica. Essi sottostanno alla vigilanza della Confederazione. |
2 | Il Consiglio federale nomina per ogni fondo una Commissione amministrativa quale organo direttivo. Le commissioni stabiliscono nel singolo caso i contributi ai fondi e le prestazioni di questi ultimi. |
3 | Se necessario, i fondi possono concedersi reciprocamente anticipi o la Confederazione può concedere anticipi ai fondi; detti anticipi sono rimunerati alle condizioni usuali di mercato. |
4 | I fondi sono esonerati da tutte le imposte dirette della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni. |
5 | Il Consiglio federale disciplina i dettagli; stabilisce le basi di calcolo per la riscossione dei contributi e le linee fondamentali della politica d'investimento. Può riunire i fondi. |
SR 732.17 Ordinanza del 7 dicembre 2007 sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari (Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento, OFDS) - Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento OFDS Art. 20 Organi - Gli organi dei Fondi sono: |
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a | la Commissione; |
b | il comitato della Commissione; |
c | il comitato per gli investimenti; |
d | il comitato per il controllo dei costi; |
e | l'Ufficio; |
f | il Servizio di revisione. |
SR 732.17 Ordinanza del 7 dicembre 2007 sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari (Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento, OFDS) - Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento OFDS Art. 23 - La Commissione svolge in particolare i seguenti compiti: |
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a | stabilisce nel caso specifico le prescrizioni per allestire lo studio sui costi; |
abis | dirige e coordina la verifica dello studio sui costi; |
ater | stabilisce nel caso specifico il prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento; |
b | stabilisce il modello attuariale per il calcolo dei contributi, il piano finanzia-rio e il preventivo per i costi di smaltimento; |
c | stabilisce i contributi dei proprietari ai Fondi; |
d | decide sull'accettazione di titoli, contratti di assicurazione e altre garanzie; |
e | fissa l'ammontare e la scadenza delle somme da esigere dai proprietari; |
f | consente la concessione di anticipi fra i Fondi; |
g | sottopone al DATEC64, a destinazione del Consiglio federale, proposte concernenti gli anticipi della Confederazione; |
h | constata che i proprietari abbiano adempiuto integralmente i loro obblighi; |
i | approva il piano di accantonamento per i costi di smaltimento che precedono la messa fuori servizio definitiva delle centrali nucleari; |
j | esamina i costi di disattivazione, di smaltimento nonché i costi amministrativi, e li addebita ai Fondi; |
k | autorizza il pagamento dei costi di smaltimento che non erano inclusi nella stima dei costi; |
l | fissa l'ammontare e la scadenza delle somme da restituire ai proprietari tenuti a versare contributi conformemente all'articolo 78 capoverso 2 della legge federale del 21 marzo 2003 sull'energia nucleare; |
m | investe gli averi dei Fondi; |
n | emana le direttive relative agli investimenti; |
o | nomina l'Ufficio; |
p | sceglie gli uffici di deposito e nomina i gestori patrimoniali; |
q | nomina i membri del comitato per gli investimenti e del comitato per il controllo dei costi; |
qbis | nomina il membro del comitato della Commissione proposto dai proprietari (art. 21 cpv. 2 lett. b); |
qter | coinvolge specialisti all'occorrenza; |
r | vigila sull'operato dell'Ufficio, del comitato della Commissione e dei comitati nonché dei gruppi di specialisti e dei gruppi di lavoro cui essa ha fatto capo; |
s | fornisce all'Ufficio federale dell'energia (UFE) tutte le informazioni necessarie all'esercizio della vigilanza; |
t | allestisce i rapporti e i conti annuali e sottopone i rapporti annuali al Consiglio federale per approvazione. |
SR 732.17 Ordinanza del 7 dicembre 2007 sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari (Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento, OFDS) - Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento OFDS Art. 4 Fissazione del prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento - 1 Ogni cinque anni i proprietari di un impianto nucleare tenuti a versare contributi allestiscono uno studio sul prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento (studio sui costi) per il loro impianto, la prima volta al momento della sua entrata in servizio. |
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1 | Ogni cinque anni i proprietari di un impianto nucleare tenuti a versare contributi allestiscono uno studio sul prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento (studio sui costi) per il loro impianto, la prima volta al momento della sua entrata in servizio. |
2 | I costi sono calcolati in base ai piani di disattivazione, al programma di smaltimento delle scorie e alle più recenti conoscenze scientifiche nonché in base ai prezzi in vigore al momento del calcolo. |
2bis | Per il calcolo dei costi deve essere scelta una metodologia che corrisponda allo stato della scienza e della tecnica e consideri i supplementi sui costi per le imprecisioni nelle previsioni, i pericoli e le opportunità, nonché un supplemento di sicurezza generale.5 |
3 | Per il calcolo dei costi di disattivazione e di smaltimento delle centrali nucleari si presume una durata d'esercizio di 50 anni. Sulla base delle informazioni fornite dal proprietario, la Commissione amministrativa del Fondo di disattivazione e del Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari (Commissione) può disporre che sia considerata una diversa presumibile durata d'esercizio. |
4 | Lo studio sui costi è verificato dall'Ispettorato federale della sicurezza nucleare (IFSN) in merito agli aspetti concernenti la sicurezza e da specialisti indipendenti in merito al calcolo dei costi. Questi ultimi verificano, in particolare, se i costi e i supplementi sono stati stimati in modo realistico.6 |
4bis | Sulla base dela verifica di cui al capoverso 4, il comitato per il controllo dei costi elabora un rapporto di verifica sintetico all'attenzione della Commissione. Nel rapporto chiede la fissazione del prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento.7 |
4ter | La Commissione richiede al Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) di esprimere il suo parere sugli studi sui costi e sul rapporto di verifica entro tre mesi.8 |
5 | Sulla base degli studi sui costi, della verifica di cui al capoverso 4 e del rapporto di verifica e tenuto conto del parere del DATEC, la Commissione stabilisce il prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento per ogni impianto nucleare.9 |
SR 732.17 Ordinanza del 7 dicembre 2007 sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari (Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento, OFDS) - Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento OFDS Art. 29a Competenze - 1 Il Consiglio federale ha le seguenti competenze: |
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1 | Il Consiglio federale ha le seguenti competenze: |
a | nomina i membri della Commissione e il suo presidente nonché il suo vicepresidente; |
b | nomina il Servizio di revisione; |
c | approva i rapporti annuali; |
d | dà lo scarico alla Commissione; |
e | se constata anomalie, può segnatamente revocare o sostituire membri della Commissione nonché il Servizio di revisione. |
2 | Il DATEC ha le seguenti competenze: |
a | emana un regolamento sull'organizzazione dei Fondi, i principi e gli obiettivi degli investimenti patrimoniali nonché le relative condizioni; |
bec | ... |
d | su proposta della Commissione, definisce il profilo dei requisiti per i membri della Commissione, i presidenti del comitato per gli investimenti e del comitato per il controllo dei costi e per i rispettivi membri, nonché per il membro di cui all'articolo 23 lettera qbis. |
3 | L'UFE è competente per la preparazione e l'esecuzione delle decisioni del Consiglio federale e del DATEC. |
SR 732.17 Ordinanza del 7 dicembre 2007 sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari (Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento, OFDS) - Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento OFDS Art. 29a Competenze - 1 Il Consiglio federale ha le seguenti competenze: |
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1 | Il Consiglio federale ha le seguenti competenze: |
a | nomina i membri della Commissione e il suo presidente nonché il suo vicepresidente; |
b | nomina il Servizio di revisione; |
c | approva i rapporti annuali; |
d | dà lo scarico alla Commissione; |
e | se constata anomalie, può segnatamente revocare o sostituire membri della Commissione nonché il Servizio di revisione. |
2 | Il DATEC ha le seguenti competenze: |
a | emana un regolamento sull'organizzazione dei Fondi, i principi e gli obiettivi degli investimenti patrimoniali nonché le relative condizioni; |
bec | ... |
d | su proposta della Commissione, definisce il profilo dei requisiti per i membri della Commissione, i presidenti del comitato per gli investimenti e del comitato per il controllo dei costi e per i rispettivi membri, nonché per il membro di cui all'articolo 23 lettera qbis. |
3 | L'UFE è competente per la preparazione e l'esecuzione delle decisioni del Consiglio federale e del DATEC. |
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 31 Principio - Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 196819 sulla procedura amministrativa (PA). |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 5 - 1 Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
|
1 | Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
a | la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi; |
b | l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi; |
c | il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi. |
2 | Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69).24 |
3 | Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni. |
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 32 Eccezioni - 1 Il ricorso è inammissibile contro: |
|
1 | Il ricorso è inammissibile contro: |
a | le decisioni in materia di sicurezza interna o esterna del Paese, neutralità, protezione diplomatica e altri affari esteri, in quanto il diritto internazionale pubblico non conferisca un diritto al giudizio da parte di un tribunale; |
b | le decisioni in materia di diritto di voto dei cittadini nonché di elezioni e votazioni popolari; |
c | le decisioni in materia di salario al merito del personale federale, in quanto non concernano la parità dei sessi; |
d | ... |
e | le decisioni nel settore dell'energia nucleare concernenti: |
e1 | le autorizzazioni di massima per impianti nucleari, |
e2 | l'approvazione del programma di smaltimento, |
e3 | la chiusura di depositi geologici in profondità, |
e4 | la prova dello smaltimento; |
f | le decisioni in materia di rilascio o estensione di concessioni di infrastrutture ferroviarie; |
g | le decisioni dell'autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva; |
h | le decisioni in materia di rilascio di concessioni per case da gioco; |
i | le decisioni in materia di rilascio, modifica o rinnovo della concessione della Società svizzera di radiotelevisione (SSR); |
j | le decisioni in materia di diritto ai sussidi di una scuola universitaria o di un altro istituto accademico. |
2 | Il ricorso è inoltre inammissibile contro: |
a | le decisioni che, in virtù di un'altra legge federale, possono essere impugnate mediante opposizione o ricorso dinanzi a un'autorità ai sensi dell'articolo 33 lettere c-f; |
b | le decisioni che, in virtù di un'altra legge federale, possono essere impugnate mediante ricorso dinanzi a un'autorità cantonale. |
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 33 Autorità inferiori - Il ricorso è ammissibile contro le decisioni: |
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a | del Consiglio federale e degli organi dell'Assemblea federale in materia di rapporti di lavoro del personale federale, compreso il rifiuto dell'autorizzazione a procedere penalmente; |
b | del Consiglio federale concernenti: |
b1 | la destituzione di un membro del Consiglio della banca o della direzione generale o di un loro supplente secondo la legge del 3 ottobre 200325 sulla Banca nazionale, |
b10 | la revoca di un membro del consiglio d'amministrazione del Servizio svizzero di assegnazione delle tracce o l'approvazione della risoluzione del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio d'amministrazione secondo la legge federale del 20 dicembre 195743 sulle ferrovie; |
b2 | la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 22 giugno 200726 sulla vigilanza dei mercati finanziari, |
b3 | il blocco di valori patrimoniali secondo la legge del 18 dicembre 201528 sui valori patrimoniali di provenienza illecita, |
b4 | il divieto di determinate attività secondo la LAIn30, |
b4bis | il divieto di organizzazioni secondo la LAIn, |
b5 | la revoca di un membro del Consiglio d'istituto dell'Istituto federale di metrologia secondo la legge federale del 17 giugno 201133 sull'Istituto federale di metrologia, |
b6 | la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di sorveglianza dei revisori o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 16 dicembre 200535 sui revisori, |
b7 | la revoca di un membro del Consiglio dell'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici secondo la legge del 15 dicembre 200037 sugli agenti terapeutici, |
b8 | la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'istituto secondo la legge del 16 giugno 201739 sui fondi di compensazione, |
b9 | la revoca di un membro del consiglio d'Istituto dell'Istituto svizzero di diritto comparato secondo la legge federale del 28 settembre 201841 sull'Istituto svizzero di diritto comparato, |
c | del Tribunale penale federale in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale; |
cbis | del Tribunale federale dei brevetti in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale; |
cquater | del procuratore generale della Confederazione in materia di rapporti di lavoro dei procuratori pubblici federali da lui nominati e del personale del Ministero pubblico della Confederazione; |
cquinquies | dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione in materia di rapporti di lavoro del personale della sua segreteria; |
cter | dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione in materia di rapporti di lavoro dei membri del Ministero pubblico della Confederazione eletti dall'Assemblea federale plenaria; |
d | della Cancelleria federale, dei dipartimenti e dei servizi dell'Amministrazione federale loro subordinati o aggregati amministrativamente; |
e | degli stabilimenti e delle aziende della Confederazione; |
f | delle commissioni federali; |
g | dei tribunali arbitrali costituiti in virtù di contratti di diritto pubblico sottoscritti dalla Confederazione, dai suoi stabilimenti o dalle sue aziende; |
h | delle autorità o organizzazioni indipendenti dall'Amministrazione federale che decidono nell'adempimento di compiti di diritto pubblico loro affidati dalla Confederazione; |
i | delle autorità cantonali, in quanto una legge federale preveda che le loro decisioni sono impugnabili mediante ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale. |
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 37 Principio - La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA56, in quanto la presente legge non disponga altrimenti. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 7 - 1 L'autorità esamina d'ufficio la sua competenza. |
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1 | L'autorità esamina d'ufficio la sua competenza. |
2 | La competenza non può essere pattuita tra l'autorità e la parte. |
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 37 Principio - La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA56, in quanto la presente legge non disponga altrimenti. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 5 - 1 Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
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1 | Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
a | la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi; |
b | l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi; |
c | il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi. |
2 | Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69).24 |
3 | Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni. |
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 33 Autorità inferiori - Il ricorso è ammissibile contro le decisioni: |
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a | del Consiglio federale e degli organi dell'Assemblea federale in materia di rapporti di lavoro del personale federale, compreso il rifiuto dell'autorizzazione a procedere penalmente; |
b | del Consiglio federale concernenti: |
b1 | la destituzione di un membro del Consiglio della banca o della direzione generale o di un loro supplente secondo la legge del 3 ottobre 200325 sulla Banca nazionale, |
b10 | la revoca di un membro del consiglio d'amministrazione del Servizio svizzero di assegnazione delle tracce o l'approvazione della risoluzione del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio d'amministrazione secondo la legge federale del 20 dicembre 195743 sulle ferrovie; |
b2 | la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 22 giugno 200726 sulla vigilanza dei mercati finanziari, |
b3 | il blocco di valori patrimoniali secondo la legge del 18 dicembre 201528 sui valori patrimoniali di provenienza illecita, |
b4 | il divieto di determinate attività secondo la LAIn30, |
b4bis | il divieto di organizzazioni secondo la LAIn, |
b5 | la revoca di un membro del Consiglio d'istituto dell'Istituto federale di metrologia secondo la legge federale del 17 giugno 201133 sull'Istituto federale di metrologia, |
b6 | la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di sorveglianza dei revisori o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 16 dicembre 200535 sui revisori, |
b7 | la revoca di un membro del Consiglio dell'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici secondo la legge del 15 dicembre 200037 sugli agenti terapeutici, |
b8 | la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'istituto secondo la legge del 16 giugno 201739 sui fondi di compensazione, |
b9 | la revoca di un membro del consiglio d'Istituto dell'Istituto svizzero di diritto comparato secondo la legge federale del 28 settembre 201841 sull'Istituto svizzero di diritto comparato, |
c | del Tribunale penale federale in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale; |
cbis | del Tribunale federale dei brevetti in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale; |
cquater | del procuratore generale della Confederazione in materia di rapporti di lavoro dei procuratori pubblici federali da lui nominati e del personale del Ministero pubblico della Confederazione; |
cquinquies | dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione in materia di rapporti di lavoro del personale della sua segreteria; |
cter | dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione in materia di rapporti di lavoro dei membri del Ministero pubblico della Confederazione eletti dall'Assemblea federale plenaria; |
d | della Cancelleria federale, dei dipartimenti e dei servizi dell'Amministrazione federale loro subordinati o aggregati amministrativamente; |
e | degli stabilimenti e delle aziende della Confederazione; |
f | delle commissioni federali; |
g | dei tribunali arbitrali costituiti in virtù di contratti di diritto pubblico sottoscritti dalla Confederazione, dai suoi stabilimenti o dalle sue aziende; |
h | delle autorità o organizzazioni indipendenti dall'Amministrazione federale che decidono nell'adempimento di compiti di diritto pubblico loro affidati dalla Confederazione; |
i | delle autorità cantonali, in quanto una legge federale preveda che le loro decisioni sono impugnabili mediante ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale. |
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 32 Eccezioni - 1 Il ricorso è inammissibile contro: |
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1 | Il ricorso è inammissibile contro: |
a | le decisioni in materia di sicurezza interna o esterna del Paese, neutralità, protezione diplomatica e altri affari esteri, in quanto il diritto internazionale pubblico non conferisca un diritto al giudizio da parte di un tribunale; |
b | le decisioni in materia di diritto di voto dei cittadini nonché di elezioni e votazioni popolari; |
c | le decisioni in materia di salario al merito del personale federale, in quanto non concernano la parità dei sessi; |
d | ... |
e | le decisioni nel settore dell'energia nucleare concernenti: |
e1 | le autorizzazioni di massima per impianti nucleari, |
e2 | l'approvazione del programma di smaltimento, |
e3 | la chiusura di depositi geologici in profondità, |
e4 | la prova dello smaltimento; |
f | le decisioni in materia di rilascio o estensione di concessioni di infrastrutture ferroviarie; |
g | le decisioni dell'autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva; |
h | le decisioni in materia di rilascio di concessioni per case da gioco; |
i | le decisioni in materia di rilascio, modifica o rinnovo della concessione della Società svizzera di radiotelevisione (SSR); |
j | le decisioni in materia di diritto ai sussidi di una scuola universitaria o di un altro istituto accademico. |
2 | Il ricorso è inoltre inammissibile contro: |
a | le decisioni che, in virtù di un'altra legge federale, possono essere impugnate mediante opposizione o ricorso dinanzi a un'autorità ai sensi dell'articolo 33 lettere c-f; |
b | le decisioni che, in virtù di un'altra legge federale, possono essere impugnate mediante ricorso dinanzi a un'autorità cantonale. |
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 31 Principio - Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 196819 sulla procedura amministrativa (PA). |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 44 - La decisione soggiace a ricorso. |
SR 732.17 Ordinanza del 7 dicembre 2007 sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari (Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento, OFDS) - Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento OFDS Art. 31 Rimedi giuridici - La procedura per l'emanazione e l'impugnazione di decisioni del Fondo è disciplinata dalla legislazione in materia di procedura amministrativa e di amministrazione della giustizia federali. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 48 - 1 Ha diritto di ricorrere chi: |
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1 | Ha diritto di ricorrere chi: |
a | ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo; |
b | è particolarmente toccato dalla decisione impugnata; e |
c | ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa. |
2 | Ha inoltre diritto di ricorrere ogni persona, organizzazione o autorità cui un'altra legge federale riconosce tale diritto. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 32 - 1 Prima di decidere, l'autorità apprezza tutte le allegazioni rilevanti prodotte dalla parte in tempo utile. |
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1 | Prima di decidere, l'autorità apprezza tutte le allegazioni rilevanti prodotte dalla parte in tempo utile. |
2 | Essa può tener conto delle allegazioni tardive che sembrino decisive. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 52 - 1 L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente. |
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1 | L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente. |
2 | Se il ricorso non soddisfa a questi requisiti o se le conclusioni o i motivi del ricorrente non sono sufficientemente chiari, e il ricorso non sembra manifestamente inammissibile, l'autorità di ricorso assegna al ricorrente un breve termine suppletorio per rimediarvi. |
3 | Essa gli assegna questo termine con la comminatoria che, decorrendo infruttuoso, deciderà secondo l'inserto o, qualora manchino le conclusioni, i motivi oppure la firma, non entrerà nel merito del ricorso. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 50 - 1 Il ricorso dev'essere depositato entro 30 giorni dalla notificazione della decisione. |
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1 | Il ricorso dev'essere depositato entro 30 giorni dalla notificazione della decisione. |
2 | Il ricorso per denegata o ritardata giustizia può essere interposto in ogni tempo. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 52 - 1 L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente. |
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1 | L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente. |
2 | Se il ricorso non soddisfa a questi requisiti o se le conclusioni o i motivi del ricorrente non sono sufficientemente chiari, e il ricorso non sembra manifestamente inammissibile, l'autorità di ricorso assegna al ricorrente un breve termine suppletorio per rimediarvi. |
3 | Essa gli assegna questo termine con la comminatoria che, decorrendo infruttuoso, deciderà secondo l'inserto o, qualora manchino le conclusioni, i motivi oppure la firma, non entrerà nel merito del ricorso. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 49 - Il ricorrente può far valere: |
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a | la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento; |
b | l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti; |
c | l'inadeguatezza; questa censura non è ammissibile quando un'autorità cantonale ha giudicato come autorità di ricorso. |
SR 732.17 Ordinanza del 7 dicembre 2007 sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari (Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento, OFDS) - Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento OFDS Art. 4 Fissazione del prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento - 1 Ogni cinque anni i proprietari di un impianto nucleare tenuti a versare contributi allestiscono uno studio sul prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento (studio sui costi) per il loro impianto, la prima volta al momento della sua entrata in servizio. |
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1 | Ogni cinque anni i proprietari di un impianto nucleare tenuti a versare contributi allestiscono uno studio sul prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento (studio sui costi) per il loro impianto, la prima volta al momento della sua entrata in servizio. |
2 | I costi sono calcolati in base ai piani di disattivazione, al programma di smaltimento delle scorie e alle più recenti conoscenze scientifiche nonché in base ai prezzi in vigore al momento del calcolo. |
2bis | Per il calcolo dei costi deve essere scelta una metodologia che corrisponda allo stato della scienza e della tecnica e consideri i supplementi sui costi per le imprecisioni nelle previsioni, i pericoli e le opportunità, nonché un supplemento di sicurezza generale.5 |
3 | Per il calcolo dei costi di disattivazione e di smaltimento delle centrali nucleari si presume una durata d'esercizio di 50 anni. Sulla base delle informazioni fornite dal proprietario, la Commissione amministrativa del Fondo di disattivazione e del Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari (Commissione) può disporre che sia considerata una diversa presumibile durata d'esercizio. |
4 | Lo studio sui costi è verificato dall'Ispettorato federale della sicurezza nucleare (IFSN) in merito agli aspetti concernenti la sicurezza e da specialisti indipendenti in merito al calcolo dei costi. Questi ultimi verificano, in particolare, se i costi e i supplementi sono stati stimati in modo realistico.6 |
4bis | Sulla base dela verifica di cui al capoverso 4, il comitato per il controllo dei costi elabora un rapporto di verifica sintetico all'attenzione della Commissione. Nel rapporto chiede la fissazione del prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento.7 |
4ter | La Commissione richiede al Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) di esprimere il suo parere sugli studi sui costi e sul rapporto di verifica entro tre mesi.8 |
5 | Sulla base degli studi sui costi, della verifica di cui al capoverso 4 e del rapporto di verifica e tenuto conto del parere del DATEC, la Commissione stabilisce il prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento per ogni impianto nucleare.9 |
SR 732.17 Ordinanza del 7 dicembre 2007 sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari (Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento, OFDS) - Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento OFDS Art. 7 Durata dell'obbligo di contribuire - 1 L'obbligo di contribuire al Fondo di disattivazione e al Fondo di smaltimento inizia il giorno in cui l'impianto nucleare è messo in servizio. |
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1 | L'obbligo di contribuire al Fondo di disattivazione e al Fondo di smaltimento inizia il giorno in cui l'impianto nucleare è messo in servizio. |
2 | Esso termina nel momento in cui la disattivazione dell'impianto in questione è conclusa (art. 29 cpv. 1 LENu). |
SR 732.17 Ordinanza del 7 dicembre 2007 sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari (Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento, OFDS) - Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento OFDS Art. 4a Nuovo calcolo anticipato dei costi di disattivazione e di smaltimento - 1 I costi di disattivazione e di smaltimento devono essere calcolati nuovamente prima della scadenza del termine di cinque anni di cui all'articolo 4 capoverso 1 se, in seguito a circostanze impreviste, occorre prevedere un sostanziale cambiamento dei costi. |
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1 | I costi di disattivazione e di smaltimento devono essere calcolati nuovamente prima della scadenza del termine di cinque anni di cui all'articolo 4 capoverso 1 se, in seguito a circostanze impreviste, occorre prevedere un sostanziale cambiamento dei costi. |
2 | La Commissione può autorizzare il posticipo del nuovo calcolo alla successiva scadenza ordinaria dello studio sui costi, qualora questo studio sia comunque previsto in un futuro prossimo. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 12 - L'autorità accerta d'ufficio i fatti e si serve, se necessario, dei seguenti mezzi di prova: |
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a | documenti; |
b | informazioni delle parti; |
c | informazioni o testimonianze di terzi; |
d | sopralluoghi; |
e | perizie. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 32 - 1 Prima di decidere, l'autorità apprezza tutte le allegazioni rilevanti prodotte dalla parte in tempo utile. |
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1 | Prima di decidere, l'autorità apprezza tutte le allegazioni rilevanti prodotte dalla parte in tempo utile. |
2 | Essa può tener conto delle allegazioni tardive che sembrino decisive. |
SR 732.17 Ordinanza del 7 dicembre 2007 sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari (Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento, OFDS) - Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento OFDS Art. 4 Fissazione del prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento - 1 Ogni cinque anni i proprietari di un impianto nucleare tenuti a versare contributi allestiscono uno studio sul prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento (studio sui costi) per il loro impianto, la prima volta al momento della sua entrata in servizio. |
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1 | Ogni cinque anni i proprietari di un impianto nucleare tenuti a versare contributi allestiscono uno studio sul prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento (studio sui costi) per il loro impianto, la prima volta al momento della sua entrata in servizio. |
2 | I costi sono calcolati in base ai piani di disattivazione, al programma di smaltimento delle scorie e alle più recenti conoscenze scientifiche nonché in base ai prezzi in vigore al momento del calcolo. |
2bis | Per il calcolo dei costi deve essere scelta una metodologia che corrisponda allo stato della scienza e della tecnica e consideri i supplementi sui costi per le imprecisioni nelle previsioni, i pericoli e le opportunità, nonché un supplemento di sicurezza generale.5 |
3 | Per il calcolo dei costi di disattivazione e di smaltimento delle centrali nucleari si presume una durata d'esercizio di 50 anni. Sulla base delle informazioni fornite dal proprietario, la Commissione amministrativa del Fondo di disattivazione e del Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari (Commissione) può disporre che sia considerata una diversa presumibile durata d'esercizio. |
4 | Lo studio sui costi è verificato dall'Ispettorato federale della sicurezza nucleare (IFSN) in merito agli aspetti concernenti la sicurezza e da specialisti indipendenti in merito al calcolo dei costi. Questi ultimi verificano, in particolare, se i costi e i supplementi sono stati stimati in modo realistico.6 |
4bis | Sulla base dela verifica di cui al capoverso 4, il comitato per il controllo dei costi elabora un rapporto di verifica sintetico all'attenzione della Commissione. Nel rapporto chiede la fissazione del prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento.7 |
4ter | La Commissione richiede al Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) di esprimere il suo parere sugli studi sui costi e sul rapporto di verifica entro tre mesi.8 |
5 | Sulla base degli studi sui costi, della verifica di cui al capoverso 4 e del rapporto di verifica e tenuto conto del parere del DATEC, la Commissione stabilisce il prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento per ogni impianto nucleare.9 |
SR 732.17 Ordinanza del 7 dicembre 2007 sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari (Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento, OFDS) - Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento OFDS Art. 4 Fissazione del prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento - 1 Ogni cinque anni i proprietari di un impianto nucleare tenuti a versare contributi allestiscono uno studio sul prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento (studio sui costi) per il loro impianto, la prima volta al momento della sua entrata in servizio. |
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1 | Ogni cinque anni i proprietari di un impianto nucleare tenuti a versare contributi allestiscono uno studio sul prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento (studio sui costi) per il loro impianto, la prima volta al momento della sua entrata in servizio. |
2 | I costi sono calcolati in base ai piani di disattivazione, al programma di smaltimento delle scorie e alle più recenti conoscenze scientifiche nonché in base ai prezzi in vigore al momento del calcolo. |
2bis | Per il calcolo dei costi deve essere scelta una metodologia che corrisponda allo stato della scienza e della tecnica e consideri i supplementi sui costi per le imprecisioni nelle previsioni, i pericoli e le opportunità, nonché un supplemento di sicurezza generale.5 |
3 | Per il calcolo dei costi di disattivazione e di smaltimento delle centrali nucleari si presume una durata d'esercizio di 50 anni. Sulla base delle informazioni fornite dal proprietario, la Commissione amministrativa del Fondo di disattivazione e del Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari (Commissione) può disporre che sia considerata una diversa presumibile durata d'esercizio. |
4 | Lo studio sui costi è verificato dall'Ispettorato federale della sicurezza nucleare (IFSN) in merito agli aspetti concernenti la sicurezza e da specialisti indipendenti in merito al calcolo dei costi. Questi ultimi verificano, in particolare, se i costi e i supplementi sono stati stimati in modo realistico.6 |
4bis | Sulla base dela verifica di cui al capoverso 4, il comitato per il controllo dei costi elabora un rapporto di verifica sintetico all'attenzione della Commissione. Nel rapporto chiede la fissazione del prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento.7 |
4ter | La Commissione richiede al Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) di esprimere il suo parere sugli studi sui costi e sul rapporto di verifica entro tre mesi.8 |
5 | Sulla base degli studi sui costi, della verifica di cui al capoverso 4 e del rapporto di verifica e tenuto conto del parere del DATEC, la Commissione stabilisce il prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento per ogni impianto nucleare.9 |
SR 732.17 Ordinanza del 7 dicembre 2007 sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari (Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento, OFDS) - Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento OFDS Art. 4a Nuovo calcolo anticipato dei costi di disattivazione e di smaltimento - 1 I costi di disattivazione e di smaltimento devono essere calcolati nuovamente prima della scadenza del termine di cinque anni di cui all'articolo 4 capoverso 1 se, in seguito a circostanze impreviste, occorre prevedere un sostanziale cambiamento dei costi. |
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1 | I costi di disattivazione e di smaltimento devono essere calcolati nuovamente prima della scadenza del termine di cinque anni di cui all'articolo 4 capoverso 1 se, in seguito a circostanze impreviste, occorre prevedere un sostanziale cambiamento dei costi. |
2 | La Commissione può autorizzare il posticipo del nuovo calcolo alla successiva scadenza ordinaria dello studio sui costi, qualora questo studio sia comunque previsto in un futuro prossimo. |
SR 732.17 Ordinanza del 7 dicembre 2007 sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari (Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento, OFDS) - Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento OFDS Art. 4a Nuovo calcolo anticipato dei costi di disattivazione e di smaltimento - 1 I costi di disattivazione e di smaltimento devono essere calcolati nuovamente prima della scadenza del termine di cinque anni di cui all'articolo 4 capoverso 1 se, in seguito a circostanze impreviste, occorre prevedere un sostanziale cambiamento dei costi. |
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1 | I costi di disattivazione e di smaltimento devono essere calcolati nuovamente prima della scadenza del termine di cinque anni di cui all'articolo 4 capoverso 1 se, in seguito a circostanze impreviste, occorre prevedere un sostanziale cambiamento dei costi. |
2 | La Commissione può autorizzare il posticipo del nuovo calcolo alla successiva scadenza ordinaria dello studio sui costi, qualora questo studio sia comunque previsto in un futuro prossimo. |
SR 732.17 Ordinanza del 7 dicembre 2007 sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari (Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento, OFDS) - Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento OFDS Art. 4 Fissazione del prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento - 1 Ogni cinque anni i proprietari di un impianto nucleare tenuti a versare contributi allestiscono uno studio sul prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento (studio sui costi) per il loro impianto, la prima volta al momento della sua entrata in servizio. |
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1 | Ogni cinque anni i proprietari di un impianto nucleare tenuti a versare contributi allestiscono uno studio sul prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento (studio sui costi) per il loro impianto, la prima volta al momento della sua entrata in servizio. |
2 | I costi sono calcolati in base ai piani di disattivazione, al programma di smaltimento delle scorie e alle più recenti conoscenze scientifiche nonché in base ai prezzi in vigore al momento del calcolo. |
2bis | Per il calcolo dei costi deve essere scelta una metodologia che corrisponda allo stato della scienza e della tecnica e consideri i supplementi sui costi per le imprecisioni nelle previsioni, i pericoli e le opportunità, nonché un supplemento di sicurezza generale.5 |
3 | Per il calcolo dei costi di disattivazione e di smaltimento delle centrali nucleari si presume una durata d'esercizio di 50 anni. Sulla base delle informazioni fornite dal proprietario, la Commissione amministrativa del Fondo di disattivazione e del Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari (Commissione) può disporre che sia considerata una diversa presumibile durata d'esercizio. |
4 | Lo studio sui costi è verificato dall'Ispettorato federale della sicurezza nucleare (IFSN) in merito agli aspetti concernenti la sicurezza e da specialisti indipendenti in merito al calcolo dei costi. Questi ultimi verificano, in particolare, se i costi e i supplementi sono stati stimati in modo realistico.6 |
4bis | Sulla base dela verifica di cui al capoverso 4, il comitato per il controllo dei costi elabora un rapporto di verifica sintetico all'attenzione della Commissione. Nel rapporto chiede la fissazione del prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento.7 |
4ter | La Commissione richiede al Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) di esprimere il suo parere sugli studi sui costi e sul rapporto di verifica entro tre mesi.8 |
5 | Sulla base degli studi sui costi, della verifica di cui al capoverso 4 e del rapporto di verifica e tenuto conto del parere del DATEC, la Commissione stabilisce il prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento per ogni impianto nucleare.9 |
SR 732.1 Legge federale del 21 marzo 2003 sull'energia nucleare (LENu) LENu Art. 81 Forma giuridica e organizzazione dei fondi - 1 I fondi hanno una propria personalità giuridica. Essi sottostanno alla vigilanza della Confederazione. |
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1 | I fondi hanno una propria personalità giuridica. Essi sottostanno alla vigilanza della Confederazione. |
2 | Il Consiglio federale nomina per ogni fondo una Commissione amministrativa quale organo direttivo. Le commissioni stabiliscono nel singolo caso i contributi ai fondi e le prestazioni di questi ultimi. |
3 | Se necessario, i fondi possono concedersi reciprocamente anticipi o la Confederazione può concedere anticipi ai fondi; detti anticipi sono rimunerati alle condizioni usuali di mercato. |
4 | I fondi sono esonerati da tutte le imposte dirette della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni. |
5 | Il Consiglio federale disciplina i dettagli; stabilisce le basi di calcolo per la riscossione dei contributi e le linee fondamentali della politica d'investimento. Può riunire i fondi. |
SR 732.17 Ordinanza del 7 dicembre 2007 sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari (Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento, OFDS) - Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento OFDS Art. 4 Fissazione del prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento - 1 Ogni cinque anni i proprietari di un impianto nucleare tenuti a versare contributi allestiscono uno studio sul prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento (studio sui costi) per il loro impianto, la prima volta al momento della sua entrata in servizio. |
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1 | Ogni cinque anni i proprietari di un impianto nucleare tenuti a versare contributi allestiscono uno studio sul prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento (studio sui costi) per il loro impianto, la prima volta al momento della sua entrata in servizio. |
2 | I costi sono calcolati in base ai piani di disattivazione, al programma di smaltimento delle scorie e alle più recenti conoscenze scientifiche nonché in base ai prezzi in vigore al momento del calcolo. |
2bis | Per il calcolo dei costi deve essere scelta una metodologia che corrisponda allo stato della scienza e della tecnica e consideri i supplementi sui costi per le imprecisioni nelle previsioni, i pericoli e le opportunità, nonché un supplemento di sicurezza generale.5 |
3 | Per il calcolo dei costi di disattivazione e di smaltimento delle centrali nucleari si presume una durata d'esercizio di 50 anni. Sulla base delle informazioni fornite dal proprietario, la Commissione amministrativa del Fondo di disattivazione e del Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari (Commissione) può disporre che sia considerata una diversa presumibile durata d'esercizio. |
4 | Lo studio sui costi è verificato dall'Ispettorato federale della sicurezza nucleare (IFSN) in merito agli aspetti concernenti la sicurezza e da specialisti indipendenti in merito al calcolo dei costi. Questi ultimi verificano, in particolare, se i costi e i supplementi sono stati stimati in modo realistico.6 |
4bis | Sulla base dela verifica di cui al capoverso 4, il comitato per il controllo dei costi elabora un rapporto di verifica sintetico all'attenzione della Commissione. Nel rapporto chiede la fissazione del prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento.7 |
4ter | La Commissione richiede al Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) di esprimere il suo parere sugli studi sui costi e sul rapporto di verifica entro tre mesi.8 |
5 | Sulla base degli studi sui costi, della verifica di cui al capoverso 4 e del rapporto di verifica e tenuto conto del parere del DATEC, la Commissione stabilisce il prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento per ogni impianto nucleare.9 |
SR 732.17 Ordinanza del 7 dicembre 2007 sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari (Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento, OFDS) - Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento OFDS Art. 9 - 1 All'inizio di un periodo di tassazione di cinque anni, la Commissione fissa i contri-buti annui sulla base dei costi di disattivazione e di smaltimento calcolati. |
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1 | All'inizio di un periodo di tassazione di cinque anni, la Commissione fissa i contri-buti annui sulla base dei costi di disattivazione e di smaltimento calcolati. |
2 | La Commissione effettua una tassazione intermedia se: |
a | da un nuovo calcolo dei costi di disattivazione e di smaltimento risulta una differenza superiore al 10 per cento rispetto all'ultimo studio sui costi; |
b | a causa dell'evoluzione dei mercati finanziari, il valore effettivo del capitale accumulato è inferiore di oltre il 10 per cento al valore teorico in due chiusure di bilancio consecutive; |
c | le basi di calcolo di cui all'articolo 8a capoverso 2 sono adeguate.21 |
2bis | Il valore effettivo e il valore teorico del capitale accumulato sono determinati conformemente all'allegato 2.22 |
3 | In caso di tassazione intermedia, la Commissione può fissare nuovi contributi annui per il resto del periodo di tassazione.23 |
4 | I contributi sono riscossi annualmente. La Commissione stabilisce le scadenze di pagamento. |
5 | La Commissione può fissare il pagamento rateale dei contributi. |
6 | I proprietari tenuti a versare contributi possono corrispondere anticipi. |
SR 732.17 Ordinanza del 7 dicembre 2007 sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari (Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento, OFDS) - Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento OFDS Art. 9 - 1 All'inizio di un periodo di tassazione di cinque anni, la Commissione fissa i contri-buti annui sulla base dei costi di disattivazione e di smaltimento calcolati. |
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1 | All'inizio di un periodo di tassazione di cinque anni, la Commissione fissa i contri-buti annui sulla base dei costi di disattivazione e di smaltimento calcolati. |
2 | La Commissione effettua una tassazione intermedia se: |
a | da un nuovo calcolo dei costi di disattivazione e di smaltimento risulta una differenza superiore al 10 per cento rispetto all'ultimo studio sui costi; |
b | a causa dell'evoluzione dei mercati finanziari, il valore effettivo del capitale accumulato è inferiore di oltre il 10 per cento al valore teorico in due chiusure di bilancio consecutive; |
c | le basi di calcolo di cui all'articolo 8a capoverso 2 sono adeguate.21 |
2bis | Il valore effettivo e il valore teorico del capitale accumulato sono determinati conformemente all'allegato 2.22 |
3 | In caso di tassazione intermedia, la Commissione può fissare nuovi contributi annui per il resto del periodo di tassazione.23 |
4 | I contributi sono riscossi annualmente. La Commissione stabilisce le scadenze di pagamento. |
5 | La Commissione può fissare il pagamento rateale dei contributi. |
6 | I proprietari tenuti a versare contributi possono corrispondere anticipi. |
SR 732.17 Ordinanza del 7 dicembre 2007 sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari (Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento, OFDS) - Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento OFDS Art. 9 - 1 All'inizio di un periodo di tassazione di cinque anni, la Commissione fissa i contri-buti annui sulla base dei costi di disattivazione e di smaltimento calcolati. |
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1 | All'inizio di un periodo di tassazione di cinque anni, la Commissione fissa i contri-buti annui sulla base dei costi di disattivazione e di smaltimento calcolati. |
2 | La Commissione effettua una tassazione intermedia se: |
a | da un nuovo calcolo dei costi di disattivazione e di smaltimento risulta una differenza superiore al 10 per cento rispetto all'ultimo studio sui costi; |
b | a causa dell'evoluzione dei mercati finanziari, il valore effettivo del capitale accumulato è inferiore di oltre il 10 per cento al valore teorico in due chiusure di bilancio consecutive; |
c | le basi di calcolo di cui all'articolo 8a capoverso 2 sono adeguate.21 |
2bis | Il valore effettivo e il valore teorico del capitale accumulato sono determinati conformemente all'allegato 2.22 |
3 | In caso di tassazione intermedia, la Commissione può fissare nuovi contributi annui per il resto del periodo di tassazione.23 |
4 | I contributi sono riscossi annualmente. La Commissione stabilisce le scadenze di pagamento. |
5 | La Commissione può fissare il pagamento rateale dei contributi. |
6 | I proprietari tenuti a versare contributi possono corrispondere anticipi. |
SR 732.17 Ordinanza del 7 dicembre 2007 sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari (Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento, OFDS) - Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento OFDS Art. 8 Periodo determinante per il versamento dei contributi - 1 I contributi devono essere versati nel corso della durata d'esercizio fino alla messa fuori servizio definitiva di una centrale nucleare o di un altro impianto nucleare. È fatto salvo l'obbligo di versare contributi dopo la messa fuori servizio definitiva. |
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1 | I contributi devono essere versati nel corso della durata d'esercizio fino alla messa fuori servizio definitiva di una centrale nucleare o di un altro impianto nucleare. È fatto salvo l'obbligo di versare contributi dopo la messa fuori servizio definitiva. |
2 | Per messa fuori servizio definitiva si intende: |
a | nel caso di una centrale nucleare, l'interruzione definitiva dell'esercizio produttivo; |
b | nel caso di un altro impianto nucleare, l'interruzione definitiva dell'esercizio. |
3 | I calcoli sono fondati su una durata d'esercizio presunta delle centrali nucleari di 50 anni. La Commissione può adeguare la base di calcolo basandosi sul parere dell'IFSN concernente la prova della sicurezza per l'esercizio a lungo termine di cui agli articoli 34 capoverso 4 e 34a dell'ordinanza del 10 dicembre 200416 sull'energia nucleare.17 |
4 | La durata d'esercizio presunta per gli impianti di smaltimento è stabilita nel programma di smaltimento delle scorie. |
SR 732.17 Ordinanza del 7 dicembre 2007 sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari (Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento, OFDS) - Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento OFDS Art. 8 Periodo determinante per il versamento dei contributi - 1 I contributi devono essere versati nel corso della durata d'esercizio fino alla messa fuori servizio definitiva di una centrale nucleare o di un altro impianto nucleare. È fatto salvo l'obbligo di versare contributi dopo la messa fuori servizio definitiva. |
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1 | I contributi devono essere versati nel corso della durata d'esercizio fino alla messa fuori servizio definitiva di una centrale nucleare o di un altro impianto nucleare. È fatto salvo l'obbligo di versare contributi dopo la messa fuori servizio definitiva. |
2 | Per messa fuori servizio definitiva si intende: |
a | nel caso di una centrale nucleare, l'interruzione definitiva dell'esercizio produttivo; |
b | nel caso di un altro impianto nucleare, l'interruzione definitiva dell'esercizio. |
3 | I calcoli sono fondati su una durata d'esercizio presunta delle centrali nucleari di 50 anni. La Commissione può adeguare la base di calcolo basandosi sul parere dell'IFSN concernente la prova della sicurezza per l'esercizio a lungo termine di cui agli articoli 34 capoverso 4 e 34a dell'ordinanza del 10 dicembre 200416 sull'energia nucleare.17 |
4 | La durata d'esercizio presunta per gli impianti di smaltimento è stabilita nel programma di smaltimento delle scorie. |
SR 732.17 Ordinanza del 7 dicembre 2007 sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari (Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento, OFDS) - Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento OFDS Art. 9c Messa fuori servizio definitiva anticipata - 1 Se una centrale nucleare viene messa fuori servizio definitivamente prima che abbia raggiunto una durata d'esercizio di 50 anni, ai fini degli articoli 8, 8a, 9 e 9a, quale data di messa fuori servizio definitiva viene considerato il momento in cui sarebbe stata raggiunta la durata d'esercizio di 50 anni.29 |
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1 | Se una centrale nucleare viene messa fuori servizio definitivamente prima che abbia raggiunto una durata d'esercizio di 50 anni, ai fini degli articoli 8, 8a, 9 e 9a, quale data di messa fuori servizio definitiva viene considerato il momento in cui sarebbe stata raggiunta la durata d'esercizio di 50 anni.29 |
2 | Se la centrale appartiene a una società anonima che non dispone di attivi sufficienti a garantire il pagamento dei contributi ancora dovuti, il capoverso 1 è applicabile solamente se la società anonima fornisce una corrispondente garanzia dei suoi azionisti. |
SR 732.17 Ordinanza del 7 dicembre 2007 sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari (Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento, OFDS) - Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento OFDS Art. 7 Durata dell'obbligo di contribuire - 1 L'obbligo di contribuire al Fondo di disattivazione e al Fondo di smaltimento inizia il giorno in cui l'impianto nucleare è messo in servizio. |
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1 | L'obbligo di contribuire al Fondo di disattivazione e al Fondo di smaltimento inizia il giorno in cui l'impianto nucleare è messo in servizio. |
2 | Esso termina nel momento in cui la disattivazione dell'impianto in questione è conclusa (art. 29 cpv. 1 LENu). |
SR 732.17 Ordinanza del 7 dicembre 2007 sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari (Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento, OFDS) - Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento OFDS Art. 8 Periodo determinante per il versamento dei contributi - 1 I contributi devono essere versati nel corso della durata d'esercizio fino alla messa fuori servizio definitiva di una centrale nucleare o di un altro impianto nucleare. È fatto salvo l'obbligo di versare contributi dopo la messa fuori servizio definitiva. |
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1 | I contributi devono essere versati nel corso della durata d'esercizio fino alla messa fuori servizio definitiva di una centrale nucleare o di un altro impianto nucleare. È fatto salvo l'obbligo di versare contributi dopo la messa fuori servizio definitiva. |
2 | Per messa fuori servizio definitiva si intende: |
a | nel caso di una centrale nucleare, l'interruzione definitiva dell'esercizio produttivo; |
b | nel caso di un altro impianto nucleare, l'interruzione definitiva dell'esercizio. |
3 | I calcoli sono fondati su una durata d'esercizio presunta delle centrali nucleari di 50 anni. La Commissione può adeguare la base di calcolo basandosi sul parere dell'IFSN concernente la prova della sicurezza per l'esercizio a lungo termine di cui agli articoli 34 capoverso 4 e 34a dell'ordinanza del 10 dicembre 200416 sull'energia nucleare.17 |
4 | La durata d'esercizio presunta per gli impianti di smaltimento è stabilita nel programma di smaltimento delle scorie. |
SR 732.17 Ordinanza del 7 dicembre 2007 sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari (Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento, OFDS) - Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento OFDS Art. 13a Rimborso - Il capitale accumulato in eccedenza nei Fondi è rimborsato ai proprietari tenuti a versare contributi dopo il conteggio finale secondo l'articolo 78 capoverso 2 LENu. |
SR 732.1 Legge federale del 21 marzo 2003 sull'energia nucleare (LENu) LENu Art. 78 Pretese - 1 Ogni contributore ha nei confronti dei fondi una pretesa per una somma pari ai contributi versati, aumentata del reddito di capitale e diminuita degli oneri. Questa pretesa non può essere alienata, costituita in pegno, pignorata o inclusa nella massa fallimentare. |
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1 | Ogni contributore ha nei confronti dei fondi una pretesa per una somma pari ai contributi versati, aumentata del reddito di capitale e diminuita degli oneri. Questa pretesa non può essere alienata, costituita in pegno, pignorata o inclusa nella massa fallimentare. |
2 | Se la pretesa di un contributore nei confronti di un fondo supera il pagamento effettuato, l'eccedenza gli è rimborsata entro un anno dal conteggio finale. |
3 | Se un impianto nucleare è ripreso da una massa fallimentare, la pretesa nei confronti dei fondi passa al nuovo proprietario; questi versa i contributi che la società fallita deve ai fondi. |
4 | Se dopo la conclusione di una procedura di fallimento la società è radiata dal registro di commercio con il consenso del Dipartimento e l'impianto non è ripreso da un'altra società, i contributi versati sono devoluti ai fondi. I fondi utilizzano queste risorse per finanziare i lavori di disattivazione e di smaltimento dell'impianto interessato. Il Consiglio federale stabilisce l'impiego di eventuali eccedenze. |
SR 732.1 Legge federale del 21 marzo 2003 sull'energia nucleare (LENu) LENu Art. 31 Obbligo di smaltimento - 1 Chiunque gestisce o disattiva un impianto nucleare è tenuto a smaltire, a proprie spese e in modo sicuro, le scorie radioattive provenienti dall'impianto. L'obbligo di smaltimento include anche i lavori di preparazione necessari, quali la ricerca e le indagini geologiche, nonché il tempestivo allestimento di un deposito in strati geologici profondi. |
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1 | Chiunque gestisce o disattiva un impianto nucleare è tenuto a smaltire, a proprie spese e in modo sicuro, le scorie radioattive provenienti dall'impianto. L'obbligo di smaltimento include anche i lavori di preparazione necessari, quali la ricerca e le indagini geologiche, nonché il tempestivo allestimento di un deposito in strati geologici profondi. |
2 | L'obbligo di smaltimento è adempiuto quando: |
a | le scorie sono state trasportate in un deposito in strati geologici profondi e i mezzi finanziari richiesti per la fase di osservazione e per l'eventuale chiusura sono assicurati; |
b | le scorie sono state trasportate in un impianto di smaltimento estero. |
3 | In caso di trasferimento dell'autorizzazione di massima per una centrale nucleare a un nuovo esercente (art. 66 cpv. 2), il vecchio e il nuovo esercente sono tenuti a smaltire le scorie d'esercizio e gli elementi combustibili esausti prodotti fino al trasferimento. |
4 | La società tenuta allo smaltimento può sciogliersi soltanto con il consenso del Dipartimento. |
SR 732.1 Legge federale del 21 marzo 2003 sull'energia nucleare (LENu) LENu Art. 31 Obbligo di smaltimento - 1 Chiunque gestisce o disattiva un impianto nucleare è tenuto a smaltire, a proprie spese e in modo sicuro, le scorie radioattive provenienti dall'impianto. L'obbligo di smaltimento include anche i lavori di preparazione necessari, quali la ricerca e le indagini geologiche, nonché il tempestivo allestimento di un deposito in strati geologici profondi. |
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1 | Chiunque gestisce o disattiva un impianto nucleare è tenuto a smaltire, a proprie spese e in modo sicuro, le scorie radioattive provenienti dall'impianto. L'obbligo di smaltimento include anche i lavori di preparazione necessari, quali la ricerca e le indagini geologiche, nonché il tempestivo allestimento di un deposito in strati geologici profondi. |
2 | L'obbligo di smaltimento è adempiuto quando: |
a | le scorie sono state trasportate in un deposito in strati geologici profondi e i mezzi finanziari richiesti per la fase di osservazione e per l'eventuale chiusura sono assicurati; |
b | le scorie sono state trasportate in un impianto di smaltimento estero. |
3 | In caso di trasferimento dell'autorizzazione di massima per una centrale nucleare a un nuovo esercente (art. 66 cpv. 2), il vecchio e il nuovo esercente sono tenuti a smaltire le scorie d'esercizio e gli elementi combustibili esausti prodotti fino al trasferimento. |
4 | La società tenuta allo smaltimento può sciogliersi soltanto con il consenso del Dipartimento. |
SR 732.17 Ordinanza del 7 dicembre 2007 sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari (Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento, OFDS) - Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento OFDS Art. 4 Fissazione del prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento - 1 Ogni cinque anni i proprietari di un impianto nucleare tenuti a versare contributi allestiscono uno studio sul prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento (studio sui costi) per il loro impianto, la prima volta al momento della sua entrata in servizio. |
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1 | Ogni cinque anni i proprietari di un impianto nucleare tenuti a versare contributi allestiscono uno studio sul prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento (studio sui costi) per il loro impianto, la prima volta al momento della sua entrata in servizio. |
2 | I costi sono calcolati in base ai piani di disattivazione, al programma di smaltimento delle scorie e alle più recenti conoscenze scientifiche nonché in base ai prezzi in vigore al momento del calcolo. |
2bis | Per il calcolo dei costi deve essere scelta una metodologia che corrisponda allo stato della scienza e della tecnica e consideri i supplementi sui costi per le imprecisioni nelle previsioni, i pericoli e le opportunità, nonché un supplemento di sicurezza generale.5 |
3 | Per il calcolo dei costi di disattivazione e di smaltimento delle centrali nucleari si presume una durata d'esercizio di 50 anni. Sulla base delle informazioni fornite dal proprietario, la Commissione amministrativa del Fondo di disattivazione e del Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari (Commissione) può disporre che sia considerata una diversa presumibile durata d'esercizio. |
4 | Lo studio sui costi è verificato dall'Ispettorato federale della sicurezza nucleare (IFSN) in merito agli aspetti concernenti la sicurezza e da specialisti indipendenti in merito al calcolo dei costi. Questi ultimi verificano, in particolare, se i costi e i supplementi sono stati stimati in modo realistico.6 |
4bis | Sulla base dela verifica di cui al capoverso 4, il comitato per il controllo dei costi elabora un rapporto di verifica sintetico all'attenzione della Commissione. Nel rapporto chiede la fissazione del prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento.7 |
4ter | La Commissione richiede al Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) di esprimere il suo parere sugli studi sui costi e sul rapporto di verifica entro tre mesi.8 |
5 | Sulla base degli studi sui costi, della verifica di cui al capoverso 4 e del rapporto di verifica e tenuto conto del parere del DATEC, la Commissione stabilisce il prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento per ogni impianto nucleare.9 |
SR 732.17 Ordinanza del 7 dicembre 2007 sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari (Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento, OFDS) - Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento OFDS Art. 12 Quota dei contratti di assicurazione e delle garanzie - La quota dei contratti di assicurazione e delle garanzie non deve superare, per ogni proprietario tenuto a versare contributi, un quarto del capitale accumulato. |
SR 732.17 Ordinanza del 7 dicembre 2007 sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari (Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento, OFDS) - Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento OFDS Art. 9 - 1 All'inizio di un periodo di tassazione di cinque anni, la Commissione fissa i contri-buti annui sulla base dei costi di disattivazione e di smaltimento calcolati. |
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1 | All'inizio di un periodo di tassazione di cinque anni, la Commissione fissa i contri-buti annui sulla base dei costi di disattivazione e di smaltimento calcolati. |
2 | La Commissione effettua una tassazione intermedia se: |
a | da un nuovo calcolo dei costi di disattivazione e di smaltimento risulta una differenza superiore al 10 per cento rispetto all'ultimo studio sui costi; |
b | a causa dell'evoluzione dei mercati finanziari, il valore effettivo del capitale accumulato è inferiore di oltre il 10 per cento al valore teorico in due chiusure di bilancio consecutive; |
c | le basi di calcolo di cui all'articolo 8a capoverso 2 sono adeguate.21 |
2bis | Il valore effettivo e il valore teorico del capitale accumulato sono determinati conformemente all'allegato 2.22 |
3 | In caso di tassazione intermedia, la Commissione può fissare nuovi contributi annui per il resto del periodo di tassazione.23 |
4 | I contributi sono riscossi annualmente. La Commissione stabilisce le scadenze di pagamento. |
5 | La Commissione può fissare il pagamento rateale dei contributi. |
6 | I proprietari tenuti a versare contributi possono corrispondere anticipi. |
SR 732.17 Ordinanza del 7 dicembre 2007 sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari (Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento, OFDS) - Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento OFDS Art. 9 - 1 All'inizio di un periodo di tassazione di cinque anni, la Commissione fissa i contri-buti annui sulla base dei costi di disattivazione e di smaltimento calcolati. |
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1 | All'inizio di un periodo di tassazione di cinque anni, la Commissione fissa i contri-buti annui sulla base dei costi di disattivazione e di smaltimento calcolati. |
2 | La Commissione effettua una tassazione intermedia se: |
a | da un nuovo calcolo dei costi di disattivazione e di smaltimento risulta una differenza superiore al 10 per cento rispetto all'ultimo studio sui costi; |
b | a causa dell'evoluzione dei mercati finanziari, il valore effettivo del capitale accumulato è inferiore di oltre il 10 per cento al valore teorico in due chiusure di bilancio consecutive; |
c | le basi di calcolo di cui all'articolo 8a capoverso 2 sono adeguate.21 |
2bis | Il valore effettivo e il valore teorico del capitale accumulato sono determinati conformemente all'allegato 2.22 |
3 | In caso di tassazione intermedia, la Commissione può fissare nuovi contributi annui per il resto del periodo di tassazione.23 |
4 | I contributi sono riscossi annualmente. La Commissione stabilisce le scadenze di pagamento. |
5 | La Commissione può fissare il pagamento rateale dei contributi. |
6 | I proprietari tenuti a versare contributi possono corrispondere anticipi. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 2 - 1 Ognuno è tenuto ad agire secondo la buona fede così nell'esercizio dei propri diritti come nell'adempimento dei propri obblighi. |
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1 | Ognuno è tenuto ad agire secondo la buona fede così nell'esercizio dei propri diritti come nell'adempimento dei propri obblighi. |
2 | Il manifesto abuso del proprio diritto non è protetto dalla legge. |
SR 732.17 Ordinanza del 7 dicembre 2007 sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari (Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento, OFDS) - Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento OFDS Art. 8 Periodo determinante per il versamento dei contributi - 1 I contributi devono essere versati nel corso della durata d'esercizio fino alla messa fuori servizio definitiva di una centrale nucleare o di un altro impianto nucleare. È fatto salvo l'obbligo di versare contributi dopo la messa fuori servizio definitiva. |
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1 | I contributi devono essere versati nel corso della durata d'esercizio fino alla messa fuori servizio definitiva di una centrale nucleare o di un altro impianto nucleare. È fatto salvo l'obbligo di versare contributi dopo la messa fuori servizio definitiva. |
2 | Per messa fuori servizio definitiva si intende: |
a | nel caso di una centrale nucleare, l'interruzione definitiva dell'esercizio produttivo; |
b | nel caso di un altro impianto nucleare, l'interruzione definitiva dell'esercizio. |
3 | I calcoli sono fondati su una durata d'esercizio presunta delle centrali nucleari di 50 anni. La Commissione può adeguare la base di calcolo basandosi sul parere dell'IFSN concernente la prova della sicurezza per l'esercizio a lungo termine di cui agli articoli 34 capoverso 4 e 34a dell'ordinanza del 10 dicembre 200416 sull'energia nucleare.17 |
4 | La durata d'esercizio presunta per gli impianti di smaltimento è stabilita nel programma di smaltimento delle scorie. |
SR 732.17 Ordinanza del 7 dicembre 2007 sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari (Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento, OFDS) - Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento OFDS Art. 9c Messa fuori servizio definitiva anticipata - 1 Se una centrale nucleare viene messa fuori servizio definitivamente prima che abbia raggiunto una durata d'esercizio di 50 anni, ai fini degli articoli 8, 8a, 9 e 9a, quale data di messa fuori servizio definitiva viene considerato il momento in cui sarebbe stata raggiunta la durata d'esercizio di 50 anni.29 |
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1 | Se una centrale nucleare viene messa fuori servizio definitivamente prima che abbia raggiunto una durata d'esercizio di 50 anni, ai fini degli articoli 8, 8a, 9 e 9a, quale data di messa fuori servizio definitiva viene considerato il momento in cui sarebbe stata raggiunta la durata d'esercizio di 50 anni.29 |
2 | Se la centrale appartiene a una società anonima che non dispone di attivi sufficienti a garantire il pagamento dei contributi ancora dovuti, il capoverso 1 è applicabile solamente se la società anonima fornisce una corrispondente garanzia dei suoi azionisti. |
SR 732.17 Ordinanza del 7 dicembre 2007 sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari (Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento, OFDS) - Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento OFDS Art. 13a Rimborso - Il capitale accumulato in eccedenza nei Fondi è rimborsato ai proprietari tenuti a versare contributi dopo il conteggio finale secondo l'articolo 78 capoverso 2 LENu. |
SR 732.1 Legge federale del 21 marzo 2003 sull'energia nucleare (LENu) LENu Art. 78 Pretese - 1 Ogni contributore ha nei confronti dei fondi una pretesa per una somma pari ai contributi versati, aumentata del reddito di capitale e diminuita degli oneri. Questa pretesa non può essere alienata, costituita in pegno, pignorata o inclusa nella massa fallimentare. |
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1 | Ogni contributore ha nei confronti dei fondi una pretesa per una somma pari ai contributi versati, aumentata del reddito di capitale e diminuita degli oneri. Questa pretesa non può essere alienata, costituita in pegno, pignorata o inclusa nella massa fallimentare. |
2 | Se la pretesa di un contributore nei confronti di un fondo supera il pagamento effettuato, l'eccedenza gli è rimborsata entro un anno dal conteggio finale. |
3 | Se un impianto nucleare è ripreso da una massa fallimentare, la pretesa nei confronti dei fondi passa al nuovo proprietario; questi versa i contributi che la società fallita deve ai fondi. |
4 | Se dopo la conclusione di una procedura di fallimento la società è radiata dal registro di commercio con il consenso del Dipartimento e l'impianto non è ripreso da un'altra società, i contributi versati sono devoluti ai fondi. I fondi utilizzano queste risorse per finanziare i lavori di disattivazione e di smaltimento dell'impianto interessato. Il Consiglio federale stabilisce l'impiego di eventuali eccedenze. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 8 Uguaglianza giuridica - 1 Tutti sono uguali davanti alla legge. |
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1 | Tutti sono uguali davanti alla legge. |
2 | Nessuno può essere discriminato, in particolare a causa dell'origine, della razza, del sesso, dell'età, della lingua, della posizione sociale, del modo di vita, delle convinzioni religiose, filosofiche o politiche, e di menomazioni fisiche, mentali o psichiche. |
3 | Uomo e donna hanno uguali diritti. La legge ne assicura l'uguaglianza, di diritto e di fatto, in particolare per quanto concerne la famiglia, l'istruzione e il lavoro. Uomo e donna hanno diritto a un salario uguale per un lavoro di uguale valore. |
4 | La legge prevede provvedimenti per eliminare svantaggi esistenti nei confronti dei disabili. |
SR 732.17 Ordinanza del 7 dicembre 2007 sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari (Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento, OFDS) - Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento OFDS Art. 8 Periodo determinante per il versamento dei contributi - 1 I contributi devono essere versati nel corso della durata d'esercizio fino alla messa fuori servizio definitiva di una centrale nucleare o di un altro impianto nucleare. È fatto salvo l'obbligo di versare contributi dopo la messa fuori servizio definitiva. |
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1 | I contributi devono essere versati nel corso della durata d'esercizio fino alla messa fuori servizio definitiva di una centrale nucleare o di un altro impianto nucleare. È fatto salvo l'obbligo di versare contributi dopo la messa fuori servizio definitiva. |
2 | Per messa fuori servizio definitiva si intende: |
a | nel caso di una centrale nucleare, l'interruzione definitiva dell'esercizio produttivo; |
b | nel caso di un altro impianto nucleare, l'interruzione definitiva dell'esercizio. |
3 | I calcoli sono fondati su una durata d'esercizio presunta delle centrali nucleari di 50 anni. La Commissione può adeguare la base di calcolo basandosi sul parere dell'IFSN concernente la prova della sicurezza per l'esercizio a lungo termine di cui agli articoli 34 capoverso 4 e 34a dell'ordinanza del 10 dicembre 200416 sull'energia nucleare.17 |
4 | La durata d'esercizio presunta per gli impianti di smaltimento è stabilita nel programma di smaltimento delle scorie. |
SR 732.1 Legge federale del 21 marzo 2003 sull'energia nucleare (LENu) LENu Art. 4 Principi per lo sfruttamento dell'energia nucleare - 1 Nello sfruttamento dell'energia nucleare occorre proteggere l'uomo e l'ambiente dai pericoli delle radiazioni ionizzanti. Le sostanze radioattive possono essere liberate soltanto nella misura in cui non presentino pericolo. Occorre in particolare prevenire la liberazione inammissibile di sostanze radioattive, nonché l'irradiazione inammissibile delle persone, sia durante il normale esercizio sia in caso di incidente. |
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1 | Nello sfruttamento dell'energia nucleare occorre proteggere l'uomo e l'ambiente dai pericoli delle radiazioni ionizzanti. Le sostanze radioattive possono essere liberate soltanto nella misura in cui non presentino pericolo. Occorre in particolare prevenire la liberazione inammissibile di sostanze radioattive, nonché l'irradiazione inammissibile delle persone, sia durante il normale esercizio sia in caso di incidente. |
2 | Occorre tener conto degli effetti a lungo termine sul patrimonio ereditario. |
3 | Al fine della prevenzione occorre adottare tutti i provvedimenti che: |
a | sono necessari secondo l'esperienza e lo stato della scienza e della tecnica; |
b | contribuiscono a un'ulteriore riduzione del pericolo, sempreché siano adeguati. |
SR 732.1 Legge federale del 21 marzo 2003 sull'energia nucleare (LENu) LENu Art. 77 Fondo di disattivazione e fondo di smaltimento - 1 Il fondo di disattivazione garantisce il finanziamento della disattivazione e dello smantellamento di impianti nucleari fuori uso, nonché dello smaltimento delle scorie prodotte in tal modo (costi di disattivazione). |
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1 | Il fondo di disattivazione garantisce il finanziamento della disattivazione e dello smantellamento di impianti nucleari fuori uso, nonché dello smaltimento delle scorie prodotte in tal modo (costi di disattivazione). |
2 | Il fondo di smaltimento garantisce il finanziamento dello smaltimento delle scorie radioattive d'esercizio e degli elementi combustibili esausti dopo la messa fuori esercizio degli impianti nucleari (costi di smaltimento). |
3 | I proprietari degli impianti nucleari versano contributi al fondo di disattivazione e al fondo di smaltimento. Il Consiglio federale può esimere dall'obbligo di contribuzione proprietari di impianti con bassi costi di disattivazione e di smaltimento. |
SR 732.1 Legge federale del 21 marzo 2003 sull'energia nucleare (LENu) LENu Art. 77 Fondo di disattivazione e fondo di smaltimento - 1 Il fondo di disattivazione garantisce il finanziamento della disattivazione e dello smantellamento di impianti nucleari fuori uso, nonché dello smaltimento delle scorie prodotte in tal modo (costi di disattivazione). |
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1 | Il fondo di disattivazione garantisce il finanziamento della disattivazione e dello smantellamento di impianti nucleari fuori uso, nonché dello smaltimento delle scorie prodotte in tal modo (costi di disattivazione). |
2 | Il fondo di smaltimento garantisce il finanziamento dello smaltimento delle scorie radioattive d'esercizio e degli elementi combustibili esausti dopo la messa fuori esercizio degli impianti nucleari (costi di smaltimento). |
3 | I proprietari degli impianti nucleari versano contributi al fondo di disattivazione e al fondo di smaltimento. Il Consiglio federale può esimere dall'obbligo di contribuzione proprietari di impianti con bassi costi di disattivazione e di smaltimento. |
SR 732.1 Legge federale del 21 marzo 2003 sull'energia nucleare (LENu) LENu Art. 80 Obbligo di versamento supplementare - 1 Se riceve da un fondo pagamenti che superano la sua pretesa, l'avente diritto rimborsa al fondo la differenza aumentata degli interessi usuali sul mercato. |
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1 | Se riceve da un fondo pagamenti che superano la sua pretesa, l'avente diritto rimborsa al fondo la differenza aumentata degli interessi usuali sul mercato. |
2 | Se l'avente diritto non può effettuare il rimborso entro il termine stabilito dal Consiglio federale, gli altri contributori e aventi diritto devono coprire la differenza con versamenti supplementari al fondo in proporzione ai loro contributi. |
3 | L'obbligo di versamento supplementare sussiste anche: |
a | nel caso dell'articolo 78 capoverso 4, se le risorse devolute ai fondi non sono sufficienti per la copertura dei costi di disattivazione o di smaltimento; |
b | nel caso dell'articolo 79 capoverso 3, se la persona tenuta allo smaltimento non rimborsa la differenza al fondo. |
4 | Se la copertura della differenza non è sostenibile sotto il profilo economico per le persone tenute al versamento supplementare, l'Assemblea federale decide se e in che misura la Confederazione partecipa ai costi non coperti. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 190 Diritto determinante - Le leggi federali e il diritto internazionale sono determinanti per il Tribunale federale e per le altre autorità incaricate dell'applicazione del diritto. |
SR 732.17 Ordinanza del 7 dicembre 2007 sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari (Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento, OFDS) - Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento OFDS Art. 9 - 1 All'inizio di un periodo di tassazione di cinque anni, la Commissione fissa i contri-buti annui sulla base dei costi di disattivazione e di smaltimento calcolati. |
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1 | All'inizio di un periodo di tassazione di cinque anni, la Commissione fissa i contri-buti annui sulla base dei costi di disattivazione e di smaltimento calcolati. |
2 | La Commissione effettua una tassazione intermedia se: |
a | da un nuovo calcolo dei costi di disattivazione e di smaltimento risulta una differenza superiore al 10 per cento rispetto all'ultimo studio sui costi; |
b | a causa dell'evoluzione dei mercati finanziari, il valore effettivo del capitale accumulato è inferiore di oltre il 10 per cento al valore teorico in due chiusure di bilancio consecutive; |
c | le basi di calcolo di cui all'articolo 8a capoverso 2 sono adeguate.21 |
2bis | Il valore effettivo e il valore teorico del capitale accumulato sono determinati conformemente all'allegato 2.22 |
3 | In caso di tassazione intermedia, la Commissione può fissare nuovi contributi annui per il resto del periodo di tassazione.23 |
4 | I contributi sono riscossi annualmente. La Commissione stabilisce le scadenze di pagamento. |
5 | La Commissione può fissare il pagamento rateale dei contributi. |
6 | I proprietari tenuti a versare contributi possono corrispondere anticipi. |
SR 732.1 Legge federale del 21 marzo 2003 sull'energia nucleare (LENu) LENu Art. 78 Pretese - 1 Ogni contributore ha nei confronti dei fondi una pretesa per una somma pari ai contributi versati, aumentata del reddito di capitale e diminuita degli oneri. Questa pretesa non può essere alienata, costituita in pegno, pignorata o inclusa nella massa fallimentare. |
|
1 | Ogni contributore ha nei confronti dei fondi una pretesa per una somma pari ai contributi versati, aumentata del reddito di capitale e diminuita degli oneri. Questa pretesa non può essere alienata, costituita in pegno, pignorata o inclusa nella massa fallimentare. |
2 | Se la pretesa di un contributore nei confronti di un fondo supera il pagamento effettuato, l'eccedenza gli è rimborsata entro un anno dal conteggio finale. |
3 | Se un impianto nucleare è ripreso da una massa fallimentare, la pretesa nei confronti dei fondi passa al nuovo proprietario; questi versa i contributi che la società fallita deve ai fondi. |
4 | Se dopo la conclusione di una procedura di fallimento la società è radiata dal registro di commercio con il consenso del Dipartimento e l'impianto non è ripreso da un'altra società, i contributi versati sono devoluti ai fondi. I fondi utilizzano queste risorse per finanziare i lavori di disattivazione e di smaltimento dell'impianto interessato. Il Consiglio federale stabilisce l'impiego di eventuali eccedenze. |
SR 732.1 Legge federale del 21 marzo 2003 sull'energia nucleare (LENu) LENu Art. 77 Fondo di disattivazione e fondo di smaltimento - 1 Il fondo di disattivazione garantisce il finanziamento della disattivazione e dello smantellamento di impianti nucleari fuori uso, nonché dello smaltimento delle scorie prodotte in tal modo (costi di disattivazione). |
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1 | Il fondo di disattivazione garantisce il finanziamento della disattivazione e dello smantellamento di impianti nucleari fuori uso, nonché dello smaltimento delle scorie prodotte in tal modo (costi di disattivazione). |
2 | Il fondo di smaltimento garantisce il finanziamento dello smaltimento delle scorie radioattive d'esercizio e degli elementi combustibili esausti dopo la messa fuori esercizio degli impianti nucleari (costi di smaltimento). |
3 | I proprietari degli impianti nucleari versano contributi al fondo di disattivazione e al fondo di smaltimento. Il Consiglio federale può esimere dall'obbligo di contribuzione proprietari di impianti con bassi costi di disattivazione e di smaltimento. |
SR 732.1 Legge federale del 21 marzo 2003 sull'energia nucleare (LENu) LENu Art. 82 Garanzia del finanziamento degli altri lavori di smaltimento - 1 Per i costi di smaltimento che risultano prima della messa fuori servizio degli impianti nucleari i proprietari devono procedere ad accantonamenti, conformemente all'articolo 669 del Codice delle obbligazioni45 e in base al calcolo dei costi di smaltimento del fondo di smaltimento. |
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1 | Per i costi di smaltimento che risultano prima della messa fuori servizio degli impianti nucleari i proprietari devono procedere ad accantonamenti, conformemente all'articolo 669 del Codice delle obbligazioni45 e in base al calcolo dei costi di smaltimento del fondo di smaltimento. |
2 | I proprietari inoltre: |
a | sottopongono, per approvazione, il piano di accantonamento all'autorità designata dal Consiglio federale; |
b | designano attivi, a destinazione vincolata per i costi di smaltimento, corrispondenti agli accantonamenti; |
c | presentano all'autorità designata dal Consiglio federale il rapporto del servizio di revisione sul rispetto del piano di accantonamento e sull'utilizzazione a destinazione vincolata di accantonamenti. |
3 | Il servizio di revisione prende visione dei piani finanziari e d'investimento a lungo termine ed esamina se sussistono i mezzi finanziari per i costi di smaltimento risultanti dalla messa fuori esercizio degli impianti nucleari o se gli accantonamenti sono stati effettuati conformemente al piano d'accantonamento. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 190 Diritto determinante - Le leggi federali e il diritto internazionale sono determinanti per il Tribunale federale e per le altre autorità incaricate dell'applicazione del diritto. |
SR 732.1 Legge federale del 21 marzo 2003 sull'energia nucleare (LENu) LENu Art. 78 Pretese - 1 Ogni contributore ha nei confronti dei fondi una pretesa per una somma pari ai contributi versati, aumentata del reddito di capitale e diminuita degli oneri. Questa pretesa non può essere alienata, costituita in pegno, pignorata o inclusa nella massa fallimentare. |
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1 | Ogni contributore ha nei confronti dei fondi una pretesa per una somma pari ai contributi versati, aumentata del reddito di capitale e diminuita degli oneri. Questa pretesa non può essere alienata, costituita in pegno, pignorata o inclusa nella massa fallimentare. |
2 | Se la pretesa di un contributore nei confronti di un fondo supera il pagamento effettuato, l'eccedenza gli è rimborsata entro un anno dal conteggio finale. |
3 | Se un impianto nucleare è ripreso da una massa fallimentare, la pretesa nei confronti dei fondi passa al nuovo proprietario; questi versa i contributi che la società fallita deve ai fondi. |
4 | Se dopo la conclusione di una procedura di fallimento la società è radiata dal registro di commercio con il consenso del Dipartimento e l'impianto non è ripreso da un'altra società, i contributi versati sono devoluti ai fondi. I fondi utilizzano queste risorse per finanziare i lavori di disattivazione e di smaltimento dell'impianto interessato. Il Consiglio federale stabilisce l'impiego di eventuali eccedenze. |
SR 732.1 Legge federale del 21 marzo 2003 sull'energia nucleare (LENu) LENu Art. 4 Principi per lo sfruttamento dell'energia nucleare - 1 Nello sfruttamento dell'energia nucleare occorre proteggere l'uomo e l'ambiente dai pericoli delle radiazioni ionizzanti. Le sostanze radioattive possono essere liberate soltanto nella misura in cui non presentino pericolo. Occorre in particolare prevenire la liberazione inammissibile di sostanze radioattive, nonché l'irradiazione inammissibile delle persone, sia durante il normale esercizio sia in caso di incidente. |
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1 | Nello sfruttamento dell'energia nucleare occorre proteggere l'uomo e l'ambiente dai pericoli delle radiazioni ionizzanti. Le sostanze radioattive possono essere liberate soltanto nella misura in cui non presentino pericolo. Occorre in particolare prevenire la liberazione inammissibile di sostanze radioattive, nonché l'irradiazione inammissibile delle persone, sia durante il normale esercizio sia in caso di incidente. |
2 | Occorre tener conto degli effetti a lungo termine sul patrimonio ereditario. |
3 | Al fine della prevenzione occorre adottare tutti i provvedimenti che: |
a | sono necessari secondo l'esperienza e lo stato della scienza e della tecnica; |
b | contribuiscono a un'ulteriore riduzione del pericolo, sempreché siano adeguati. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 36 Limiti dei diritti fondamentali - 1 Le restrizioni dei diritti fondamentali devono avere una base legale. Se gravi, devono essere previste dalla legge medesima. Sono eccettuate le restrizioni ordinate in caso di pericolo grave, immediato e non altrimenti evitabile. |
|
1 | Le restrizioni dei diritti fondamentali devono avere una base legale. Se gravi, devono essere previste dalla legge medesima. Sono eccettuate le restrizioni ordinate in caso di pericolo grave, immediato e non altrimenti evitabile. |
2 | Le restrizioni dei diritti fondamentali devono essere giustificate da un interesse pubblico o dalla protezione di diritti fondamentali altrui. |
3 | Esse devono essere proporzionate allo scopo. |
4 | I diritti fondamentali sono intangibili nella loro essenza. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 36 Limiti dei diritti fondamentali - 1 Le restrizioni dei diritti fondamentali devono avere una base legale. Se gravi, devono essere previste dalla legge medesima. Sono eccettuate le restrizioni ordinate in caso di pericolo grave, immediato e non altrimenti evitabile. |
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1 | Le restrizioni dei diritti fondamentali devono avere una base legale. Se gravi, devono essere previste dalla legge medesima. Sono eccettuate le restrizioni ordinate in caso di pericolo grave, immediato e non altrimenti evitabile. |
2 | Le restrizioni dei diritti fondamentali devono essere giustificate da un interesse pubblico o dalla protezione di diritti fondamentali altrui. |
3 | Esse devono essere proporzionate allo scopo. |
4 | I diritti fondamentali sono intangibili nella loro essenza. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 36 Limiti dei diritti fondamentali - 1 Le restrizioni dei diritti fondamentali devono avere una base legale. Se gravi, devono essere previste dalla legge medesima. Sono eccettuate le restrizioni ordinate in caso di pericolo grave, immediato e non altrimenti evitabile. |
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1 | Le restrizioni dei diritti fondamentali devono avere una base legale. Se gravi, devono essere previste dalla legge medesima. Sono eccettuate le restrizioni ordinate in caso di pericolo grave, immediato e non altrimenti evitabile. |
2 | Le restrizioni dei diritti fondamentali devono essere giustificate da un interesse pubblico o dalla protezione di diritti fondamentali altrui. |
3 | Esse devono essere proporzionate allo scopo. |
4 | I diritti fondamentali sono intangibili nella loro essenza. |
SR 732.1 Legge federale del 21 marzo 2003 sull'energia nucleare (LENu) LENu Art. 78 Pretese - 1 Ogni contributore ha nei confronti dei fondi una pretesa per una somma pari ai contributi versati, aumentata del reddito di capitale e diminuita degli oneri. Questa pretesa non può essere alienata, costituita in pegno, pignorata o inclusa nella massa fallimentare. |
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1 | Ogni contributore ha nei confronti dei fondi una pretesa per una somma pari ai contributi versati, aumentata del reddito di capitale e diminuita degli oneri. Questa pretesa non può essere alienata, costituita in pegno, pignorata o inclusa nella massa fallimentare. |
2 | Se la pretesa di un contributore nei confronti di un fondo supera il pagamento effettuato, l'eccedenza gli è rimborsata entro un anno dal conteggio finale. |
3 | Se un impianto nucleare è ripreso da una massa fallimentare, la pretesa nei confronti dei fondi passa al nuovo proprietario; questi versa i contributi che la società fallita deve ai fondi. |
4 | Se dopo la conclusione di una procedura di fallimento la società è radiata dal registro di commercio con il consenso del Dipartimento e l'impianto non è ripreso da un'altra società, i contributi versati sono devoluti ai fondi. I fondi utilizzano queste risorse per finanziare i lavori di disattivazione e di smaltimento dell'impianto interessato. Il Consiglio federale stabilisce l'impiego di eventuali eccedenze. |
SR 732.1 Legge federale del 21 marzo 2003 sull'energia nucleare (LENu) LENu Art. 81 Forma giuridica e organizzazione dei fondi - 1 I fondi hanno una propria personalità giuridica. Essi sottostanno alla vigilanza della Confederazione. |
|
1 | I fondi hanno una propria personalità giuridica. Essi sottostanno alla vigilanza della Confederazione. |
2 | Il Consiglio federale nomina per ogni fondo una Commissione amministrativa quale organo direttivo. Le commissioni stabiliscono nel singolo caso i contributi ai fondi e le prestazioni di questi ultimi. |
3 | Se necessario, i fondi possono concedersi reciprocamente anticipi o la Confederazione può concedere anticipi ai fondi; detti anticipi sono rimunerati alle condizioni usuali di mercato. |
4 | I fondi sono esonerati da tutte le imposte dirette della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni. |
5 | Il Consiglio federale disciplina i dettagli; stabilisce le basi di calcolo per la riscossione dei contributi e le linee fondamentali della politica d'investimento. Può riunire i fondi. |
SR 732.17 Ordinanza del 7 dicembre 2007 sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari (Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento, OFDS) - Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento OFDS Art. 4 Fissazione del prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento - 1 Ogni cinque anni i proprietari di un impianto nucleare tenuti a versare contributi allestiscono uno studio sul prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento (studio sui costi) per il loro impianto, la prima volta al momento della sua entrata in servizio. |
|
1 | Ogni cinque anni i proprietari di un impianto nucleare tenuti a versare contributi allestiscono uno studio sul prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento (studio sui costi) per il loro impianto, la prima volta al momento della sua entrata in servizio. |
2 | I costi sono calcolati in base ai piani di disattivazione, al programma di smaltimento delle scorie e alle più recenti conoscenze scientifiche nonché in base ai prezzi in vigore al momento del calcolo. |
2bis | Per il calcolo dei costi deve essere scelta una metodologia che corrisponda allo stato della scienza e della tecnica e consideri i supplementi sui costi per le imprecisioni nelle previsioni, i pericoli e le opportunità, nonché un supplemento di sicurezza generale.5 |
3 | Per il calcolo dei costi di disattivazione e di smaltimento delle centrali nucleari si presume una durata d'esercizio di 50 anni. Sulla base delle informazioni fornite dal proprietario, la Commissione amministrativa del Fondo di disattivazione e del Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari (Commissione) può disporre che sia considerata una diversa presumibile durata d'esercizio. |
4 | Lo studio sui costi è verificato dall'Ispettorato federale della sicurezza nucleare (IFSN) in merito agli aspetti concernenti la sicurezza e da specialisti indipendenti in merito al calcolo dei costi. Questi ultimi verificano, in particolare, se i costi e i supplementi sono stati stimati in modo realistico.6 |
4bis | Sulla base dela verifica di cui al capoverso 4, il comitato per il controllo dei costi elabora un rapporto di verifica sintetico all'attenzione della Commissione. Nel rapporto chiede la fissazione del prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento.7 |
4ter | La Commissione richiede al Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) di esprimere il suo parere sugli studi sui costi e sul rapporto di verifica entro tre mesi.8 |
5 | Sulla base degli studi sui costi, della verifica di cui al capoverso 4 e del rapporto di verifica e tenuto conto del parere del DATEC, la Commissione stabilisce il prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento per ogni impianto nucleare.9 |
SR 732.1 Legge federale del 21 marzo 2003 sull'energia nucleare (LENu) LENu Art. 80 Obbligo di versamento supplementare - 1 Se riceve da un fondo pagamenti che superano la sua pretesa, l'avente diritto rimborsa al fondo la differenza aumentata degli interessi usuali sul mercato. |
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1 | Se riceve da un fondo pagamenti che superano la sua pretesa, l'avente diritto rimborsa al fondo la differenza aumentata degli interessi usuali sul mercato. |
2 | Se l'avente diritto non può effettuare il rimborso entro il termine stabilito dal Consiglio federale, gli altri contributori e aventi diritto devono coprire la differenza con versamenti supplementari al fondo in proporzione ai loro contributi. |
3 | L'obbligo di versamento supplementare sussiste anche: |
a | nel caso dell'articolo 78 capoverso 4, se le risorse devolute ai fondi non sono sufficienti per la copertura dei costi di disattivazione o di smaltimento; |
b | nel caso dell'articolo 79 capoverso 3, se la persona tenuta allo smaltimento non rimborsa la differenza al fondo. |
4 | Se la copertura della differenza non è sostenibile sotto il profilo economico per le persone tenute al versamento supplementare, l'Assemblea federale decide se e in che misura la Confederazione partecipa ai costi non coperti. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 36 Limiti dei diritti fondamentali - 1 Le restrizioni dei diritti fondamentali devono avere una base legale. Se gravi, devono essere previste dalla legge medesima. Sono eccettuate le restrizioni ordinate in caso di pericolo grave, immediato e non altrimenti evitabile. |
|
1 | Le restrizioni dei diritti fondamentali devono avere una base legale. Se gravi, devono essere previste dalla legge medesima. Sono eccettuate le restrizioni ordinate in caso di pericolo grave, immediato e non altrimenti evitabile. |
2 | Le restrizioni dei diritti fondamentali devono essere giustificate da un interesse pubblico o dalla protezione di diritti fondamentali altrui. |
3 | Esse devono essere proporzionate allo scopo. |
4 | I diritti fondamentali sono intangibili nella loro essenza. |
SR 732.17 Ordinanza del 7 dicembre 2007 sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari (Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento, OFDS) - Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento OFDS Art. 13a Rimborso - Il capitale accumulato in eccedenza nei Fondi è rimborsato ai proprietari tenuti a versare contributi dopo il conteggio finale secondo l'articolo 78 capoverso 2 LENu. |
SR 732.1 Legge federale del 21 marzo 2003 sull'energia nucleare (LENu) LENu Art. 78 Pretese - 1 Ogni contributore ha nei confronti dei fondi una pretesa per una somma pari ai contributi versati, aumentata del reddito di capitale e diminuita degli oneri. Questa pretesa non può essere alienata, costituita in pegno, pignorata o inclusa nella massa fallimentare. |
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1 | Ogni contributore ha nei confronti dei fondi una pretesa per una somma pari ai contributi versati, aumentata del reddito di capitale e diminuita degli oneri. Questa pretesa non può essere alienata, costituita in pegno, pignorata o inclusa nella massa fallimentare. |
2 | Se la pretesa di un contributore nei confronti di un fondo supera il pagamento effettuato, l'eccedenza gli è rimborsata entro un anno dal conteggio finale. |
3 | Se un impianto nucleare è ripreso da una massa fallimentare, la pretesa nei confronti dei fondi passa al nuovo proprietario; questi versa i contributi che la società fallita deve ai fondi. |
4 | Se dopo la conclusione di una procedura di fallimento la società è radiata dal registro di commercio con il consenso del Dipartimento e l'impianto non è ripreso da un'altra società, i contributi versati sono devoluti ai fondi. I fondi utilizzano queste risorse per finanziare i lavori di disattivazione e di smaltimento dell'impianto interessato. Il Consiglio federale stabilisce l'impiego di eventuali eccedenze. |
SR 732.17 Ordinanza del 7 dicembre 2007 sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari (Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento, OFDS) - Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento OFDS Art. 4 Fissazione del prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento - 1 Ogni cinque anni i proprietari di un impianto nucleare tenuti a versare contributi allestiscono uno studio sul prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento (studio sui costi) per il loro impianto, la prima volta al momento della sua entrata in servizio. |
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1 | Ogni cinque anni i proprietari di un impianto nucleare tenuti a versare contributi allestiscono uno studio sul prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento (studio sui costi) per il loro impianto, la prima volta al momento della sua entrata in servizio. |
2 | I costi sono calcolati in base ai piani di disattivazione, al programma di smaltimento delle scorie e alle più recenti conoscenze scientifiche nonché in base ai prezzi in vigore al momento del calcolo. |
2bis | Per il calcolo dei costi deve essere scelta una metodologia che corrisponda allo stato della scienza e della tecnica e consideri i supplementi sui costi per le imprecisioni nelle previsioni, i pericoli e le opportunità, nonché un supplemento di sicurezza generale.5 |
3 | Per il calcolo dei costi di disattivazione e di smaltimento delle centrali nucleari si presume una durata d'esercizio di 50 anni. Sulla base delle informazioni fornite dal proprietario, la Commissione amministrativa del Fondo di disattivazione e del Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari (Commissione) può disporre che sia considerata una diversa presumibile durata d'esercizio. |
4 | Lo studio sui costi è verificato dall'Ispettorato federale della sicurezza nucleare (IFSN) in merito agli aspetti concernenti la sicurezza e da specialisti indipendenti in merito al calcolo dei costi. Questi ultimi verificano, in particolare, se i costi e i supplementi sono stati stimati in modo realistico.6 |
4bis | Sulla base dela verifica di cui al capoverso 4, il comitato per il controllo dei costi elabora un rapporto di verifica sintetico all'attenzione della Commissione. Nel rapporto chiede la fissazione del prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento.7 |
4ter | La Commissione richiede al Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) di esprimere il suo parere sugli studi sui costi e sul rapporto di verifica entro tre mesi.8 |
5 | Sulla base degli studi sui costi, della verifica di cui al capoverso 4 e del rapporto di verifica e tenuto conto del parere del DATEC, la Commissione stabilisce il prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento per ogni impianto nucleare.9 |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 8 Uguaglianza giuridica - 1 Tutti sono uguali davanti alla legge. |
|
1 | Tutti sono uguali davanti alla legge. |
2 | Nessuno può essere discriminato, in particolare a causa dell'origine, della razza, del sesso, dell'età, della lingua, della posizione sociale, del modo di vita, delle convinzioni religiose, filosofiche o politiche, e di menomazioni fisiche, mentali o psichiche. |
3 | Uomo e donna hanno uguali diritti. La legge ne assicura l'uguaglianza, di diritto e di fatto, in particolare per quanto concerne la famiglia, l'istruzione e il lavoro. Uomo e donna hanno diritto a un salario uguale per un lavoro di uguale valore. |
4 | La legge prevede provvedimenti per eliminare svantaggi esistenti nei confronti dei disabili. |
SR 732.17 Ordinanza del 7 dicembre 2007 sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari (Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento, OFDS) - Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento OFDS Art. 29a Competenze - 1 Il Consiglio federale ha le seguenti competenze: |
|
1 | Il Consiglio federale ha le seguenti competenze: |
a | nomina i membri della Commissione e il suo presidente nonché il suo vicepresidente; |
b | nomina il Servizio di revisione; |
c | approva i rapporti annuali; |
d | dà lo scarico alla Commissione; |
e | se constata anomalie, può segnatamente revocare o sostituire membri della Commissione nonché il Servizio di revisione. |
2 | Il DATEC ha le seguenti competenze: |
a | emana un regolamento sull'organizzazione dei Fondi, i principi e gli obiettivi degli investimenti patrimoniali nonché le relative condizioni; |
bec | ... |
d | su proposta della Commissione, definisce il profilo dei requisiti per i membri della Commissione, i presidenti del comitato per gli investimenti e del comitato per il controllo dei costi e per i rispettivi membri, nonché per il membro di cui all'articolo 23 lettera qbis. |
3 | L'UFE è competente per la preparazione e l'esecuzione delle decisioni del Consiglio federale e del DATEC. |
SR 732.17 Ordinanza del 7 dicembre 2007 sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari (Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento, OFDS) - Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento OFDS Art. 4a Nuovo calcolo anticipato dei costi di disattivazione e di smaltimento - 1 I costi di disattivazione e di smaltimento devono essere calcolati nuovamente prima della scadenza del termine di cinque anni di cui all'articolo 4 capoverso 1 se, in seguito a circostanze impreviste, occorre prevedere un sostanziale cambiamento dei costi. |
|
1 | I costi di disattivazione e di smaltimento devono essere calcolati nuovamente prima della scadenza del termine di cinque anni di cui all'articolo 4 capoverso 1 se, in seguito a circostanze impreviste, occorre prevedere un sostanziale cambiamento dei costi. |
2 | La Commissione può autorizzare il posticipo del nuovo calcolo alla successiva scadenza ordinaria dello studio sui costi, qualora questo studio sia comunque previsto in un futuro prossimo. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 5 Stato di diritto - 1 Il diritto è fondamento e limite dell'attività dello Stato. |
|
1 | Il diritto è fondamento e limite dell'attività dello Stato. |
2 | L'attività dello Stato deve rispondere al pubblico interesse ed essere proporzionata allo scopo. |
3 | Organi dello Stato, autorità e privati agiscono secondo il principio della buona fede. |
4 | La Confederazione e i Cantoni rispettano il diritto internazionale. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 9 Protezione dall'arbitrio e tutela della buona fede - Ognuno ha diritto d'essere trattato senza arbitrio e secondo il principio della buona fede da parte degli organi dello Stato. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 29 Garanzie procedurali generali - 1 In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole. |
|
1 | In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole. |
2 | Le parti hanno diritto d'essere sentite. |
3 | Chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo. Ha inoltre diritto al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti. |
SR 732.17 Ordinanza del 7 dicembre 2007 sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari (Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento, OFDS) - Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento OFDS Art. 4a Nuovo calcolo anticipato dei costi di disattivazione e di smaltimento - 1 I costi di disattivazione e di smaltimento devono essere calcolati nuovamente prima della scadenza del termine di cinque anni di cui all'articolo 4 capoverso 1 se, in seguito a circostanze impreviste, occorre prevedere un sostanziale cambiamento dei costi. |
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1 | I costi di disattivazione e di smaltimento devono essere calcolati nuovamente prima della scadenza del termine di cinque anni di cui all'articolo 4 capoverso 1 se, in seguito a circostanze impreviste, occorre prevedere un sostanziale cambiamento dei costi. |
2 | La Commissione può autorizzare il posticipo del nuovo calcolo alla successiva scadenza ordinaria dello studio sui costi, qualora questo studio sia comunque previsto in un futuro prossimo. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 9 Protezione dall'arbitrio e tutela della buona fede - Ognuno ha diritto d'essere trattato senza arbitrio e secondo il principio della buona fede da parte degli organi dello Stato. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 5 - 1 Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
|
1 | Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
a | la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi; |
b | l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi; |
c | il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi. |
2 | Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69).24 |
3 | Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 9 Protezione dall'arbitrio e tutela della buona fede - Ognuno ha diritto d'essere trattato senza arbitrio e secondo il principio della buona fede da parte degli organi dello Stato. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 29 Garanzie procedurali generali - 1 In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole. |
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1 | In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole. |
2 | Le parti hanno diritto d'essere sentite. |
3 | Chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo. Ha inoltre diritto al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 29 Garanzie procedurali generali - 1 In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole. |
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1 | In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole. |
2 | Le parti hanno diritto d'essere sentite. |
3 | Chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo. Ha inoltre diritto al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 29 Garanzie procedurali generali - 1 In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole. |
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1 | In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole. |
2 | Le parti hanno diritto d'essere sentite. |
3 | Chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo. Ha inoltre diritto al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti. |
SR 732.1 Legge federale del 21 marzo 2003 sull'energia nucleare (LENu) LENu Art. 77 Fondo di disattivazione e fondo di smaltimento - 1 Il fondo di disattivazione garantisce il finanziamento della disattivazione e dello smantellamento di impianti nucleari fuori uso, nonché dello smaltimento delle scorie prodotte in tal modo (costi di disattivazione). |
|
1 | Il fondo di disattivazione garantisce il finanziamento della disattivazione e dello smantellamento di impianti nucleari fuori uso, nonché dello smaltimento delle scorie prodotte in tal modo (costi di disattivazione). |
2 | Il fondo di smaltimento garantisce il finanziamento dello smaltimento delle scorie radioattive d'esercizio e degli elementi combustibili esausti dopo la messa fuori esercizio degli impianti nucleari (costi di smaltimento). |
3 | I proprietari degli impianti nucleari versano contributi al fondo di disattivazione e al fondo di smaltimento. Il Consiglio federale può esimere dall'obbligo di contribuzione proprietari di impianti con bassi costi di disattivazione e di smaltimento. |
SR 732.1 Legge federale del 21 marzo 2003 sull'energia nucleare (LENu) LENu Art. 3 Definizioni - Nella presente legge si intendono per: |
|
a | fase di osservazione: periodo prolungato durante il quale si sorveglia un deposito in strati geologici profondi prima della sua chiusura e durante il quale le scorie radioattive ivi immagazzinate possono essere recuperate senza grosse difficoltà; |
b | smaltimento: il condizionamento, l'immagazzinamento intermedio e l'immagazzinamento in un deposito in strati geologici profondi delle scorie radioattive; |
c | deposito in strati geologici profondi: deposito nel sottosuolo geologico che può essere chiuso se è assicurata la protezione duratura dell'uomo e dell'ambiente per mezzo di barriere passive; |
d | impianti nucleari: impianti per sfruttare l'energia nucleare, per ricavare, produrre, utilizzare, trattare o immagazzinare materiali nucleari nonché per smaltire scorie radioattive ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 lettera c; |
e | energia nucleare: ogni tipo di energia liberata dalla fissione o dalla fusione di nuclei atomici; |
f | materiali nucleari: materiali che possono essere utilizzati per ricavare energia per mezzo di processi di fissione nucleare; |
g | condizionamento: insieme delle operazioni di preparazione delle scorie radioattive per l'immagazzinamento intermedio o per l'immagazzinamento in un deposito in strati geologici profondi. Comprende in particolare lo smontaggio meccanico, la decontaminazione, la compressione, l'incenerimento delle scorie combustibili, la chiusura in matrici delle scorie e l'imballaggio; |
h | beni nucleari: |
h1 | i materiali nucleari, |
h2 | i materiali e gli equipaggiamenti destinati o necessari allo sfruttamento dell'energia nucleare, |
h3 | la tecnologia necessaria allo sviluppo, alla produzione e all'utilizzazione di beni di cui ai numeri 1 e 2; |
i | scorie radioattive: sostanze radioattive o materiali radioattivamente contaminati, che non sono ulteriormente utilizzati; |
j | manipolazione: ricerca, sviluppo, fabbricazione, immagazzinamento, trasporto, importazione, esportazione, transito e intermediazione; |
k | intermediazione: |
k1 | la creazione di premesse essenziali per la conclusione di accordi concernenti l'offerta, l'acquisizione o la consegna a terzi di beni nucleari e scorie radioattive, indipendentemente dal luogo in cui i beni nucleari e le scorie radioattive si trovano, |
k2 | la conclusione di siffatti accordi se la prestazione deve essere fornita da terzi, |
k3 | il commercio a partire dal territorio svizzero di beni nucleari e di scorie radioattive all'estero; |
l | chiusura: riempimento e sigillatura di tutte le parti sotterranee e della galleria d'accesso del deposito in strati geologici profondi, al termine della fase di osservazione; |
m | ritrattamento: smontaggio meccanico degli elementi combustibili esausti, dissoluzione chimica dell'ossido combustibile e separazione in uranio, plutonio e prodotti della fissione. |
SR 732.1 Legge federale del 21 marzo 2003 sull'energia nucleare (LENu) LENu Art. 29 Conclusione della disattivazione - 1 Quando i lavori di disattivazione sono terminati in modo regolare, il Dipartimento accerta che l'impianto non costituisce più una fonte radiologica di pericolo e che quindi non sottostà più alla legislazione sull'energia nucleare. |
|
1 | Quando i lavori di disattivazione sono terminati in modo regolare, il Dipartimento accerta che l'impianto non costituisce più una fonte radiologica di pericolo e che quindi non sottostà più alla legislazione sull'energia nucleare. |
2 | La società tenuta alla disattivazione può sciogliersi soltanto con il consenso del Dipartimento. |
SR 732.1 Legge federale del 21 marzo 2003 sull'energia nucleare (LENu) LENu Art. 29 Conclusione della disattivazione - 1 Quando i lavori di disattivazione sono terminati in modo regolare, il Dipartimento accerta che l'impianto non costituisce più una fonte radiologica di pericolo e che quindi non sottostà più alla legislazione sull'energia nucleare. |
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1 | Quando i lavori di disattivazione sono terminati in modo regolare, il Dipartimento accerta che l'impianto non costituisce più una fonte radiologica di pericolo e che quindi non sottostà più alla legislazione sull'energia nucleare. |
2 | La società tenuta alla disattivazione può sciogliersi soltanto con il consenso del Dipartimento. |
SR 732.1 Legge federale del 21 marzo 2003 sull'energia nucleare (LENu) LENu Art. 29 Conclusione della disattivazione - 1 Quando i lavori di disattivazione sono terminati in modo regolare, il Dipartimento accerta che l'impianto non costituisce più una fonte radiologica di pericolo e che quindi non sottostà più alla legislazione sull'energia nucleare. |
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1 | Quando i lavori di disattivazione sono terminati in modo regolare, il Dipartimento accerta che l'impianto non costituisce più una fonte radiologica di pericolo e che quindi non sottostà più alla legislazione sull'energia nucleare. |
2 | La società tenuta alla disattivazione può sciogliersi soltanto con il consenso del Dipartimento. |
SR 732.1 Legge federale del 21 marzo 2003 sull'energia nucleare (LENu) LENu Art. 3 Definizioni - Nella presente legge si intendono per: |
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a | fase di osservazione: periodo prolungato durante il quale si sorveglia un deposito in strati geologici profondi prima della sua chiusura e durante il quale le scorie radioattive ivi immagazzinate possono essere recuperate senza grosse difficoltà; |
b | smaltimento: il condizionamento, l'immagazzinamento intermedio e l'immagazzinamento in un deposito in strati geologici profondi delle scorie radioattive; |
c | deposito in strati geologici profondi: deposito nel sottosuolo geologico che può essere chiuso se è assicurata la protezione duratura dell'uomo e dell'ambiente per mezzo di barriere passive; |
d | impianti nucleari: impianti per sfruttare l'energia nucleare, per ricavare, produrre, utilizzare, trattare o immagazzinare materiali nucleari nonché per smaltire scorie radioattive ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 lettera c; |
e | energia nucleare: ogni tipo di energia liberata dalla fissione o dalla fusione di nuclei atomici; |
f | materiali nucleari: materiali che possono essere utilizzati per ricavare energia per mezzo di processi di fissione nucleare; |
g | condizionamento: insieme delle operazioni di preparazione delle scorie radioattive per l'immagazzinamento intermedio o per l'immagazzinamento in un deposito in strati geologici profondi. Comprende in particolare lo smontaggio meccanico, la decontaminazione, la compressione, l'incenerimento delle scorie combustibili, la chiusura in matrici delle scorie e l'imballaggio; |
h | beni nucleari: |
h1 | i materiali nucleari, |
h2 | i materiali e gli equipaggiamenti destinati o necessari allo sfruttamento dell'energia nucleare, |
h3 | la tecnologia necessaria allo sviluppo, alla produzione e all'utilizzazione di beni di cui ai numeri 1 e 2; |
i | scorie radioattive: sostanze radioattive o materiali radioattivamente contaminati, che non sono ulteriormente utilizzati; |
j | manipolazione: ricerca, sviluppo, fabbricazione, immagazzinamento, trasporto, importazione, esportazione, transito e intermediazione; |
k | intermediazione: |
k1 | la creazione di premesse essenziali per la conclusione di accordi concernenti l'offerta, l'acquisizione o la consegna a terzi di beni nucleari e scorie radioattive, indipendentemente dal luogo in cui i beni nucleari e le scorie radioattive si trovano, |
k2 | la conclusione di siffatti accordi se la prestazione deve essere fornita da terzi, |
k3 | il commercio a partire dal territorio svizzero di beni nucleari e di scorie radioattive all'estero; |
l | chiusura: riempimento e sigillatura di tutte le parti sotterranee e della galleria d'accesso del deposito in strati geologici profondi, al termine della fase di osservazione; |
m | ritrattamento: smontaggio meccanico degli elementi combustibili esausti, dissoluzione chimica dell'ossido combustibile e separazione in uranio, plutonio e prodotti della fissione. |
SR 732.1 Legge federale del 21 marzo 2003 sull'energia nucleare (LENu) LENu Art. 1 Oggetto e scopo - La presente legge disciplina lo sfruttamento pacifico dell'energia nucleare. Ha come scopo segnatamente la protezione dell'uomo e dell'ambiente dai pericoli che vi sono connessi. |
SR 732.11 Ordinanza del 10 dicembre 2004 sull'energia nucleare (OENu) - Ordinanza sull'energia nucleare OENu Art. 45 Documentazione relativa al progetto - Chi è soggetto all'obbligo di disattivazione presenta i seguenti documenti riguardanti il progetto di disattivazione: |
|
a | il rapporto comparativo tra diverse varianti per le fasi, per il calendario dei lavori di disattivazione e del prevedibile stato finale, come pure la motivazione per la variante scelta; |
b | la descrizione delle singole fasi operative e dei mezzi impiegati a questo scopo, segnatamente l'accertamento dello stato radiologico dell'impianto, lo smontaggio, la scomposizione e la decontaminazione degli equipaggiamenti, la decontaminazione e lo smantellamento degli edifici; |
c | la procedura di separazione delle scorie radioattive da quelle non radioattive e lo smaltimento delle scorie radioattive; |
d | i provvedimenti per la radioprotezione dei lavoratori e per impedire il rilascio di materiale radioattivo nei dintorni dell'impianto; |
e | i provvedimenti di sicurezza esterna; |
f | le analisi incidentali, segnatamente l'individuazione di eventuali incidenti durante la disattivazione, la valutazione della frequenza degli incidenti e delle loro conseguenze radiologiche, nonché le contromisure ed le eventuali misure in caso di emergenza; |
g | la prova della disponibilità di sufficiente personale idoneo e specializzato, necessario per l'esecuzione e la sorveglianza dei lavori di disattivazione, nonché di un'adeguata struttura organizzativa con una chiara attribuzione delle responsabilità; |
h | il programma di gestione della qualità; |
i | il rapporto d'impatto ambientale; |
j | l'elenco di tutti i costi derivanti dalla disattivazione, inclusi quelli per lo smaltimento delle scorie radioattive e non radioattive e la garanzia del finanziamento. |
SR 732.11 Ordinanza del 10 dicembre 2004 sull'energia nucleare (OENu) - Ordinanza sull'energia nucleare OENu Art. 47 Nullaosta - La decisione di disattivazione disciplina l'obbligo del nullaosta segnatamente per le seguenti attività: |
|
a | la procedura di declassamento dei materiali prodotti; |
b | il condizionamento delle scorie radioattive prodotte; |
c | lo smantellamento di edifici dopo la loro decontaminazione e declassamento; |
d | il riutilizzo non nucleare di parti dell'impianto prima della conclusione della disattivazione; |
e | la revoca di provvedimenti di sicurezza esterna; |
f | in caso di disattivazione di centrali nucleari, anche lo smontaggio del recipiente in pressione del reattore e delle parti dell'edificio circostanti. |
SR 732.17 Ordinanza del 7 dicembre 2007 sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari (Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento, OFDS) - Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento OFDS Art. 2 Costi di disattivazione - 1 Per costi di disattivazione si intendono tutti i costi derivanti dalla disattivazione di impianti nucleari. |
|
1 | Per costi di disattivazione si intendono tutti i costi derivanti dalla disattivazione di impianti nucleari. |
2 | I costi di disattivazione comprendono in particolare i costi: |
a | di preparazione tecnica della disattivazione; |
b | di confinamento, manutenzione e sorveglianza dell'impianto; |
c | di decontaminazione o smontaggio e frammentazione delle parti radioattive e contaminate; |
d | di trasporto e smaltimento delle scorie radioattive risultanti dalla disattivazione; |
e | di demolizione di tutte le installazioni tecniche e le strutture edili e di discarica dei rifiuti non radioattivi; |
f | di decontaminazione del territorio; |
g | di pianificazione, progettazione, direzione e sorveglianza; |
h | per le misure protettive contro le radiazioni e gli infortuni professionali; |
i | di autorizzazione e vigilanza delle autorità; |
j | di assicurazione; |
k | amministrativi. |
SR 732.17 Ordinanza del 7 dicembre 2007 sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari (Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento, OFDS) - Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento OFDS Art. 4 Fissazione del prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento - 1 Ogni cinque anni i proprietari di un impianto nucleare tenuti a versare contributi allestiscono uno studio sul prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento (studio sui costi) per il loro impianto, la prima volta al momento della sua entrata in servizio. |
|
1 | Ogni cinque anni i proprietari di un impianto nucleare tenuti a versare contributi allestiscono uno studio sul prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento (studio sui costi) per il loro impianto, la prima volta al momento della sua entrata in servizio. |
2 | I costi sono calcolati in base ai piani di disattivazione, al programma di smaltimento delle scorie e alle più recenti conoscenze scientifiche nonché in base ai prezzi in vigore al momento del calcolo. |
2bis | Per il calcolo dei costi deve essere scelta una metodologia che corrisponda allo stato della scienza e della tecnica e consideri i supplementi sui costi per le imprecisioni nelle previsioni, i pericoli e le opportunità, nonché un supplemento di sicurezza generale.5 |
3 | Per il calcolo dei costi di disattivazione e di smaltimento delle centrali nucleari si presume una durata d'esercizio di 50 anni. Sulla base delle informazioni fornite dal proprietario, la Commissione amministrativa del Fondo di disattivazione e del Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari (Commissione) può disporre che sia considerata una diversa presumibile durata d'esercizio. |
4 | Lo studio sui costi è verificato dall'Ispettorato federale della sicurezza nucleare (IFSN) in merito agli aspetti concernenti la sicurezza e da specialisti indipendenti in merito al calcolo dei costi. Questi ultimi verificano, in particolare, se i costi e i supplementi sono stati stimati in modo realistico.6 |
4bis | Sulla base dela verifica di cui al capoverso 4, il comitato per il controllo dei costi elabora un rapporto di verifica sintetico all'attenzione della Commissione. Nel rapporto chiede la fissazione del prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento.7 |
4ter | La Commissione richiede al Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) di esprimere il suo parere sugli studi sui costi e sul rapporto di verifica entro tre mesi.8 |
5 | Sulla base degli studi sui costi, della verifica di cui al capoverso 4 e del rapporto di verifica e tenuto conto del parere del DATEC, la Commissione stabilisce il prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento per ogni impianto nucleare.9 |
SR 732.1 Legge federale del 21 marzo 2003 sull'energia nucleare (LENu) LENu Art. 77 Fondo di disattivazione e fondo di smaltimento - 1 Il fondo di disattivazione garantisce il finanziamento della disattivazione e dello smantellamento di impianti nucleari fuori uso, nonché dello smaltimento delle scorie prodotte in tal modo (costi di disattivazione). |
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1 | Il fondo di disattivazione garantisce il finanziamento della disattivazione e dello smantellamento di impianti nucleari fuori uso, nonché dello smaltimento delle scorie prodotte in tal modo (costi di disattivazione). |
2 | Il fondo di smaltimento garantisce il finanziamento dello smaltimento delle scorie radioattive d'esercizio e degli elementi combustibili esausti dopo la messa fuori esercizio degli impianti nucleari (costi di smaltimento). |
3 | I proprietari degli impianti nucleari versano contributi al fondo di disattivazione e al fondo di smaltimento. Il Consiglio federale può esimere dall'obbligo di contribuzione proprietari di impianti con bassi costi di disattivazione e di smaltimento. |
SR 732.11 Ordinanza del 10 dicembre 2004 sull'energia nucleare (OENu) - Ordinanza sull'energia nucleare OENu Art. 45 Documentazione relativa al progetto - Chi è soggetto all'obbligo di disattivazione presenta i seguenti documenti riguardanti il progetto di disattivazione: |
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a | il rapporto comparativo tra diverse varianti per le fasi, per il calendario dei lavori di disattivazione e del prevedibile stato finale, come pure la motivazione per la variante scelta; |
b | la descrizione delle singole fasi operative e dei mezzi impiegati a questo scopo, segnatamente l'accertamento dello stato radiologico dell'impianto, lo smontaggio, la scomposizione e la decontaminazione degli equipaggiamenti, la decontaminazione e lo smantellamento degli edifici; |
c | la procedura di separazione delle scorie radioattive da quelle non radioattive e lo smaltimento delle scorie radioattive; |
d | i provvedimenti per la radioprotezione dei lavoratori e per impedire il rilascio di materiale radioattivo nei dintorni dell'impianto; |
e | i provvedimenti di sicurezza esterna; |
f | le analisi incidentali, segnatamente l'individuazione di eventuali incidenti durante la disattivazione, la valutazione della frequenza degli incidenti e delle loro conseguenze radiologiche, nonché le contromisure ed le eventuali misure in caso di emergenza; |
g | la prova della disponibilità di sufficiente personale idoneo e specializzato, necessario per l'esecuzione e la sorveglianza dei lavori di disattivazione, nonché di un'adeguata struttura organizzativa con una chiara attribuzione delle responsabilità; |
h | il programma di gestione della qualità; |
i | il rapporto d'impatto ambientale; |
j | l'elenco di tutti i costi derivanti dalla disattivazione, inclusi quelli per lo smaltimento delle scorie radioattive e non radioattive e la garanzia del finanziamento. |
SR 732.11 Ordinanza del 10 dicembre 2004 sull'energia nucleare (OENu) - Ordinanza sull'energia nucleare OENu Art. 47 Nullaosta - La decisione di disattivazione disciplina l'obbligo del nullaosta segnatamente per le seguenti attività: |
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a | la procedura di declassamento dei materiali prodotti; |
b | il condizionamento delle scorie radioattive prodotte; |
c | lo smantellamento di edifici dopo la loro decontaminazione e declassamento; |
d | il riutilizzo non nucleare di parti dell'impianto prima della conclusione della disattivazione; |
e | la revoca di provvedimenti di sicurezza esterna; |
f | in caso di disattivazione di centrali nucleari, anche lo smontaggio del recipiente in pressione del reattore e delle parti dell'edificio circostanti. |
SR 732.17 Ordinanza del 7 dicembre 2007 sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari (Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento, OFDS) - Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento OFDS Art. 2 Costi di disattivazione - 1 Per costi di disattivazione si intendono tutti i costi derivanti dalla disattivazione di impianti nucleari. |
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1 | Per costi di disattivazione si intendono tutti i costi derivanti dalla disattivazione di impianti nucleari. |
2 | I costi di disattivazione comprendono in particolare i costi: |
a | di preparazione tecnica della disattivazione; |
b | di confinamento, manutenzione e sorveglianza dell'impianto; |
c | di decontaminazione o smontaggio e frammentazione delle parti radioattive e contaminate; |
d | di trasporto e smaltimento delle scorie radioattive risultanti dalla disattivazione; |
e | di demolizione di tutte le installazioni tecniche e le strutture edili e di discarica dei rifiuti non radioattivi; |
f | di decontaminazione del territorio; |
g | di pianificazione, progettazione, direzione e sorveglianza; |
h | per le misure protettive contro le radiazioni e gli infortuni professionali; |
i | di autorizzazione e vigilanza delle autorità; |
j | di assicurazione; |
k | amministrativi. |
SR 732.17 Ordinanza del 7 dicembre 2007 sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari (Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento, OFDS) - Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento OFDS Art. 2 Costi di disattivazione - 1 Per costi di disattivazione si intendono tutti i costi derivanti dalla disattivazione di impianti nucleari. |
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1 | Per costi di disattivazione si intendono tutti i costi derivanti dalla disattivazione di impianti nucleari. |
2 | I costi di disattivazione comprendono in particolare i costi: |
a | di preparazione tecnica della disattivazione; |
b | di confinamento, manutenzione e sorveglianza dell'impianto; |
c | di decontaminazione o smontaggio e frammentazione delle parti radioattive e contaminate; |
d | di trasporto e smaltimento delle scorie radioattive risultanti dalla disattivazione; |
e | di demolizione di tutte le installazioni tecniche e le strutture edili e di discarica dei rifiuti non radioattivi; |
f | di decontaminazione del territorio; |
g | di pianificazione, progettazione, direzione e sorveglianza; |
h | per le misure protettive contro le radiazioni e gli infortuni professionali; |
i | di autorizzazione e vigilanza delle autorità; |
j | di assicurazione; |
k | amministrativi. |
SR 732.1 Legge federale del 21 marzo 2003 sull'energia nucleare (LENu) LENu Art. 77 Fondo di disattivazione e fondo di smaltimento - 1 Il fondo di disattivazione garantisce il finanziamento della disattivazione e dello smantellamento di impianti nucleari fuori uso, nonché dello smaltimento delle scorie prodotte in tal modo (costi di disattivazione). |
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1 | Il fondo di disattivazione garantisce il finanziamento della disattivazione e dello smantellamento di impianti nucleari fuori uso, nonché dello smaltimento delle scorie prodotte in tal modo (costi di disattivazione). |
2 | Il fondo di smaltimento garantisce il finanziamento dello smaltimento delle scorie radioattive d'esercizio e degli elementi combustibili esausti dopo la messa fuori esercizio degli impianti nucleari (costi di smaltimento). |
3 | I proprietari degli impianti nucleari versano contributi al fondo di disattivazione e al fondo di smaltimento. Il Consiglio federale può esimere dall'obbligo di contribuzione proprietari di impianti con bassi costi di disattivazione e di smaltimento. |
SR 732.1 Legge federale del 21 marzo 2003 sull'energia nucleare (LENu) LENu Art. 77 Fondo di disattivazione e fondo di smaltimento - 1 Il fondo di disattivazione garantisce il finanziamento della disattivazione e dello smantellamento di impianti nucleari fuori uso, nonché dello smaltimento delle scorie prodotte in tal modo (costi di disattivazione). |
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1 | Il fondo di disattivazione garantisce il finanziamento della disattivazione e dello smantellamento di impianti nucleari fuori uso, nonché dello smaltimento delle scorie prodotte in tal modo (costi di disattivazione). |
2 | Il fondo di smaltimento garantisce il finanziamento dello smaltimento delle scorie radioattive d'esercizio e degli elementi combustibili esausti dopo la messa fuori esercizio degli impianti nucleari (costi di smaltimento). |
3 | I proprietari degli impianti nucleari versano contributi al fondo di disattivazione e al fondo di smaltimento. Il Consiglio federale può esimere dall'obbligo di contribuzione proprietari di impianti con bassi costi di disattivazione e di smaltimento. |
SR 732.17 Ordinanza del 7 dicembre 2007 sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari (Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento, OFDS) - Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento OFDS Art. 2 Costi di disattivazione - 1 Per costi di disattivazione si intendono tutti i costi derivanti dalla disattivazione di impianti nucleari. |
|
1 | Per costi di disattivazione si intendono tutti i costi derivanti dalla disattivazione di impianti nucleari. |
2 | I costi di disattivazione comprendono in particolare i costi: |
a | di preparazione tecnica della disattivazione; |
b | di confinamento, manutenzione e sorveglianza dell'impianto; |
c | di decontaminazione o smontaggio e frammentazione delle parti radioattive e contaminate; |
d | di trasporto e smaltimento delle scorie radioattive risultanti dalla disattivazione; |
e | di demolizione di tutte le installazioni tecniche e le strutture edili e di discarica dei rifiuti non radioattivi; |
f | di decontaminazione del territorio; |
g | di pianificazione, progettazione, direzione e sorveglianza; |
h | per le misure protettive contro le radiazioni e gli infortuni professionali; |
i | di autorizzazione e vigilanza delle autorità; |
j | di assicurazione; |
k | amministrativi. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 5 Stato di diritto - 1 Il diritto è fondamento e limite dell'attività dello Stato. |
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1 | Il diritto è fondamento e limite dell'attività dello Stato. |
2 | L'attività dello Stato deve rispondere al pubblico interesse ed essere proporzionata allo scopo. |
3 | Organi dello Stato, autorità e privati agiscono secondo il principio della buona fede. |
4 | La Confederazione e i Cantoni rispettano il diritto internazionale. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 164 Legislazione - 1 Tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto sono emanate sotto forma di legge federale. Vi rientrano in particolare le disposizioni fondamentali in materia di: |
|
1 | Tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto sono emanate sotto forma di legge federale. Vi rientrano in particolare le disposizioni fondamentali in materia di: |
a | esercizio dei diritti politici; |
b | restrizioni dei diritti costituzionali; |
c | diritti e doveri delle persone; |
d | cerchia dei contribuenti, oggetto e calcolo dei tributi; |
e | compiti e prestazioni della Confederazione; |
f | obblighi dei Cantoni nell'attuazione e esecuzione del diritto federale; |
g | organizzazione e procedura delle autorità federali. |
2 | Competenze normative possono essere delegate mediante legge federale, sempreché la presente Costituzione non lo escluda. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 164 Legislazione - 1 Tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto sono emanate sotto forma di legge federale. Vi rientrano in particolare le disposizioni fondamentali in materia di: |
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1 | Tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto sono emanate sotto forma di legge federale. Vi rientrano in particolare le disposizioni fondamentali in materia di: |
a | esercizio dei diritti politici; |
b | restrizioni dei diritti costituzionali; |
c | diritti e doveri delle persone; |
d | cerchia dei contribuenti, oggetto e calcolo dei tributi; |
e | compiti e prestazioni della Confederazione; |
f | obblighi dei Cantoni nell'attuazione e esecuzione del diritto federale; |
g | organizzazione e procedura delle autorità federali. |
2 | Competenze normative possono essere delegate mediante legge federale, sempreché la presente Costituzione non lo escluda. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 190 Diritto determinante - Le leggi federali e il diritto internazionale sono determinanti per il Tribunale federale e per le altre autorità incaricate dell'applicazione del diritto. |
SR 732.1 Legge federale del 21 marzo 2003 sull'energia nucleare (LENu) LENu Art. 81 Forma giuridica e organizzazione dei fondi - 1 I fondi hanno una propria personalità giuridica. Essi sottostanno alla vigilanza della Confederazione. |
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1 | I fondi hanno una propria personalità giuridica. Essi sottostanno alla vigilanza della Confederazione. |
2 | Il Consiglio federale nomina per ogni fondo una Commissione amministrativa quale organo direttivo. Le commissioni stabiliscono nel singolo caso i contributi ai fondi e le prestazioni di questi ultimi. |
3 | Se necessario, i fondi possono concedersi reciprocamente anticipi o la Confederazione può concedere anticipi ai fondi; detti anticipi sono rimunerati alle condizioni usuali di mercato. |
4 | I fondi sono esonerati da tutte le imposte dirette della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni. |
5 | Il Consiglio federale disciplina i dettagli; stabilisce le basi di calcolo per la riscossione dei contributi e le linee fondamentali della politica d'investimento. Può riunire i fondi. |
SR 732.1 Legge federale del 21 marzo 2003 sull'energia nucleare (LENu) LENu Art. 82 Garanzia del finanziamento degli altri lavori di smaltimento - 1 Per i costi di smaltimento che risultano prima della messa fuori servizio degli impianti nucleari i proprietari devono procedere ad accantonamenti, conformemente all'articolo 669 del Codice delle obbligazioni45 e in base al calcolo dei costi di smaltimento del fondo di smaltimento. |
|
1 | Per i costi di smaltimento che risultano prima della messa fuori servizio degli impianti nucleari i proprietari devono procedere ad accantonamenti, conformemente all'articolo 669 del Codice delle obbligazioni45 e in base al calcolo dei costi di smaltimento del fondo di smaltimento. |
2 | I proprietari inoltre: |
a | sottopongono, per approvazione, il piano di accantonamento all'autorità designata dal Consiglio federale; |
b | designano attivi, a destinazione vincolata per i costi di smaltimento, corrispondenti agli accantonamenti; |
c | presentano all'autorità designata dal Consiglio federale il rapporto del servizio di revisione sul rispetto del piano di accantonamento e sull'utilizzazione a destinazione vincolata di accantonamenti. |
3 | Il servizio di revisione prende visione dei piani finanziari e d'investimento a lungo termine ed esamina se sussistono i mezzi finanziari per i costi di smaltimento risultanti dalla messa fuori esercizio degli impianti nucleari o se gli accantonamenti sono stati effettuati conformemente al piano d'accantonamento. |
SR 732.1 Legge federale del 21 marzo 2003 sull'energia nucleare (LENu) LENu Art. 101 Esecuzione - 1 Il Consiglio federale emana le disposizioni di esecuzione. |
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1 | Il Consiglio federale emana le disposizioni di esecuzione. |
2 | Può delegare l'emanazione di prescrizioni, a seconda della loro portata, al Dipartimento o a servizi subordinati. |
3 | L'autorità designata dal Consiglio federale gestisce un servizio centrale che procura, elabora e trasmette dati, nella misura in cui l'esecuzione della presente legge e della LRaP 73, nonché la prevenzione dei reati e il procedimento penale lo esigano.74 |
4 | Le autorità concedenti e di vigilanza sono tenute al segreto d'ufficio e adottano nel loro ambito tutte le precauzioni necessarie per evitare lo spionaggio economico. |
5 | Per l'esecuzione, il Consiglio federale può far capo ai Cantoni. |
6 | Nell'ambito delle sue competenze, l'autorità esecutiva può consultare terzi per l'esecuzione della presente legge, segnatamente per l'attuazione di esami e controlli. |
SR 732.17 Ordinanza del 7 dicembre 2007 sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari (Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento, OFDS) - Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento OFDS Art. 2 Costi di disattivazione - 1 Per costi di disattivazione si intendono tutti i costi derivanti dalla disattivazione di impianti nucleari. |
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1 | Per costi di disattivazione si intendono tutti i costi derivanti dalla disattivazione di impianti nucleari. |
2 | I costi di disattivazione comprendono in particolare i costi: |
a | di preparazione tecnica della disattivazione; |
b | di confinamento, manutenzione e sorveglianza dell'impianto; |
c | di decontaminazione o smontaggio e frammentazione delle parti radioattive e contaminate; |
d | di trasporto e smaltimento delle scorie radioattive risultanti dalla disattivazione; |
e | di demolizione di tutte le installazioni tecniche e le strutture edili e di discarica dei rifiuti non radioattivi; |
f | di decontaminazione del territorio; |
g | di pianificazione, progettazione, direzione e sorveglianza; |
h | per le misure protettive contro le radiazioni e gli infortuni professionali; |
i | di autorizzazione e vigilanza delle autorità; |
j | di assicurazione; |
k | amministrativi. |
SR 732.11 Ordinanza del 10 dicembre 2004 sull'energia nucleare (OENu) - Ordinanza sull'energia nucleare OENu Art. 45 Documentazione relativa al progetto - Chi è soggetto all'obbligo di disattivazione presenta i seguenti documenti riguardanti il progetto di disattivazione: |
|
a | il rapporto comparativo tra diverse varianti per le fasi, per il calendario dei lavori di disattivazione e del prevedibile stato finale, come pure la motivazione per la variante scelta; |
b | la descrizione delle singole fasi operative e dei mezzi impiegati a questo scopo, segnatamente l'accertamento dello stato radiologico dell'impianto, lo smontaggio, la scomposizione e la decontaminazione degli equipaggiamenti, la decontaminazione e lo smantellamento degli edifici; |
c | la procedura di separazione delle scorie radioattive da quelle non radioattive e lo smaltimento delle scorie radioattive; |
d | i provvedimenti per la radioprotezione dei lavoratori e per impedire il rilascio di materiale radioattivo nei dintorni dell'impianto; |
e | i provvedimenti di sicurezza esterna; |
f | le analisi incidentali, segnatamente l'individuazione di eventuali incidenti durante la disattivazione, la valutazione della frequenza degli incidenti e delle loro conseguenze radiologiche, nonché le contromisure ed le eventuali misure in caso di emergenza; |
g | la prova della disponibilità di sufficiente personale idoneo e specializzato, necessario per l'esecuzione e la sorveglianza dei lavori di disattivazione, nonché di un'adeguata struttura organizzativa con una chiara attribuzione delle responsabilità; |
h | il programma di gestione della qualità; |
i | il rapporto d'impatto ambientale; |
j | l'elenco di tutti i costi derivanti dalla disattivazione, inclusi quelli per lo smaltimento delle scorie radioattive e non radioattive e la garanzia del finanziamento. |
SR 732.11 Ordinanza del 10 dicembre 2004 sull'energia nucleare (OENu) - Ordinanza sull'energia nucleare OENu Art. 47 Nullaosta - La decisione di disattivazione disciplina l'obbligo del nullaosta segnatamente per le seguenti attività: |
|
a | la procedura di declassamento dei materiali prodotti; |
b | il condizionamento delle scorie radioattive prodotte; |
c | lo smantellamento di edifici dopo la loro decontaminazione e declassamento; |
d | il riutilizzo non nucleare di parti dell'impianto prima della conclusione della disattivazione; |
e | la revoca di provvedimenti di sicurezza esterna; |
f | in caso di disattivazione di centrali nucleari, anche lo smontaggio del recipiente in pressione del reattore e delle parti dell'edificio circostanti. |
SR 732.17 Ordinanza del 7 dicembre 2007 sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari (Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento, OFDS) - Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento OFDS Art. 2 Costi di disattivazione - 1 Per costi di disattivazione si intendono tutti i costi derivanti dalla disattivazione di impianti nucleari. |
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1 | Per costi di disattivazione si intendono tutti i costi derivanti dalla disattivazione di impianti nucleari. |
2 | I costi di disattivazione comprendono in particolare i costi: |
a | di preparazione tecnica della disattivazione; |
b | di confinamento, manutenzione e sorveglianza dell'impianto; |
c | di decontaminazione o smontaggio e frammentazione delle parti radioattive e contaminate; |
d | di trasporto e smaltimento delle scorie radioattive risultanti dalla disattivazione; |
e | di demolizione di tutte le installazioni tecniche e le strutture edili e di discarica dei rifiuti non radioattivi; |
f | di decontaminazione del territorio; |
g | di pianificazione, progettazione, direzione e sorveglianza; |
h | per le misure protettive contro le radiazioni e gli infortuni professionali; |
i | di autorizzazione e vigilanza delle autorità; |
j | di assicurazione; |
k | amministrativi. |
SR 732.11 Ordinanza del 10 dicembre 2004 sull'energia nucleare (OENu) - Ordinanza sull'energia nucleare OENu Art. 45 Documentazione relativa al progetto - Chi è soggetto all'obbligo di disattivazione presenta i seguenti documenti riguardanti il progetto di disattivazione: |
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a | il rapporto comparativo tra diverse varianti per le fasi, per il calendario dei lavori di disattivazione e del prevedibile stato finale, come pure la motivazione per la variante scelta; |
b | la descrizione delle singole fasi operative e dei mezzi impiegati a questo scopo, segnatamente l'accertamento dello stato radiologico dell'impianto, lo smontaggio, la scomposizione e la decontaminazione degli equipaggiamenti, la decontaminazione e lo smantellamento degli edifici; |
c | la procedura di separazione delle scorie radioattive da quelle non radioattive e lo smaltimento delle scorie radioattive; |
d | i provvedimenti per la radioprotezione dei lavoratori e per impedire il rilascio di materiale radioattivo nei dintorni dell'impianto; |
e | i provvedimenti di sicurezza esterna; |
f | le analisi incidentali, segnatamente l'individuazione di eventuali incidenti durante la disattivazione, la valutazione della frequenza degli incidenti e delle loro conseguenze radiologiche, nonché le contromisure ed le eventuali misure in caso di emergenza; |
g | la prova della disponibilità di sufficiente personale idoneo e specializzato, necessario per l'esecuzione e la sorveglianza dei lavori di disattivazione, nonché di un'adeguata struttura organizzativa con una chiara attribuzione delle responsabilità; |
h | il programma di gestione della qualità; |
i | il rapporto d'impatto ambientale; |
j | l'elenco di tutti i costi derivanti dalla disattivazione, inclusi quelli per lo smaltimento delle scorie radioattive e non radioattive e la garanzia del finanziamento. |
SR 732.11 Ordinanza del 10 dicembre 2004 sull'energia nucleare (OENu) - Ordinanza sull'energia nucleare OENu Art. 47 Nullaosta - La decisione di disattivazione disciplina l'obbligo del nullaosta segnatamente per le seguenti attività: |
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a | la procedura di declassamento dei materiali prodotti; |
b | il condizionamento delle scorie radioattive prodotte; |
c | lo smantellamento di edifici dopo la loro decontaminazione e declassamento; |
d | il riutilizzo non nucleare di parti dell'impianto prima della conclusione della disattivazione; |
e | la revoca di provvedimenti di sicurezza esterna; |
f | in caso di disattivazione di centrali nucleari, anche lo smontaggio del recipiente in pressione del reattore e delle parti dell'edificio circostanti. |
SR 732.1 Legge federale del 21 marzo 2003 sull'energia nucleare (LENu) LENu Art. 77 Fondo di disattivazione e fondo di smaltimento - 1 Il fondo di disattivazione garantisce il finanziamento della disattivazione e dello smantellamento di impianti nucleari fuori uso, nonché dello smaltimento delle scorie prodotte in tal modo (costi di disattivazione). |
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1 | Il fondo di disattivazione garantisce il finanziamento della disattivazione e dello smantellamento di impianti nucleari fuori uso, nonché dello smaltimento delle scorie prodotte in tal modo (costi di disattivazione). |
2 | Il fondo di smaltimento garantisce il finanziamento dello smaltimento delle scorie radioattive d'esercizio e degli elementi combustibili esausti dopo la messa fuori esercizio degli impianti nucleari (costi di smaltimento). |
3 | I proprietari degli impianti nucleari versano contributi al fondo di disattivazione e al fondo di smaltimento. Il Consiglio federale può esimere dall'obbligo di contribuzione proprietari di impianti con bassi costi di disattivazione e di smaltimento. |
SR 732.1 Legge federale del 21 marzo 2003 sull'energia nucleare (LENu) LENu Art. 82 Garanzia del finanziamento degli altri lavori di smaltimento - 1 Per i costi di smaltimento che risultano prima della messa fuori servizio degli impianti nucleari i proprietari devono procedere ad accantonamenti, conformemente all'articolo 669 del Codice delle obbligazioni45 e in base al calcolo dei costi di smaltimento del fondo di smaltimento. |
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1 | Per i costi di smaltimento che risultano prima della messa fuori servizio degli impianti nucleari i proprietari devono procedere ad accantonamenti, conformemente all'articolo 669 del Codice delle obbligazioni45 e in base al calcolo dei costi di smaltimento del fondo di smaltimento. |
2 | I proprietari inoltre: |
a | sottopongono, per approvazione, il piano di accantonamento all'autorità designata dal Consiglio federale; |
b | designano attivi, a destinazione vincolata per i costi di smaltimento, corrispondenti agli accantonamenti; |
c | presentano all'autorità designata dal Consiglio federale il rapporto del servizio di revisione sul rispetto del piano di accantonamento e sull'utilizzazione a destinazione vincolata di accantonamenti. |
3 | Il servizio di revisione prende visione dei piani finanziari e d'investimento a lungo termine ed esamina se sussistono i mezzi finanziari per i costi di smaltimento risultanti dalla messa fuori esercizio degli impianti nucleari o se gli accantonamenti sono stati effettuati conformemente al piano d'accantonamento. |
SR 732.1 Legge federale del 21 marzo 2003 sull'energia nucleare (LENu) LENu Art. 26 Obblighi di disattivazione - 1 Il proprietario deve disattivare il proprio impianto se: |
|
1 | Il proprietario deve disattivare il proprio impianto se: |
a | lo ha messo definitivamente fuori esercizio; |
b | la licenza d'esercizio non è stata rilasciata o è stata revocata o è scaduta secondo l'articolo 68 capoverso 1 lettere a o b e il Dipartimento ordina la disattivazione. |
2 | Il proprietario deve segnatamente: |
a | adempiere le esigenze della sicurezza nucleare interna ed esterna; |
b | trasportare i materiali nucleari in un altro impianto nucleare; |
c | decontaminare le parti radioattive o trattarle come scorie radioattive; |
d | smaltire le scorie radioattive; |
e | sorvegliare l'impianto fino a quando tutte le fonti nucleari di pericolo siano state eliminate. |
SR 732.1 Legge federale del 21 marzo 2003 sull'energia nucleare (LENu) LENu Art. 29 Conclusione della disattivazione - 1 Quando i lavori di disattivazione sono terminati in modo regolare, il Dipartimento accerta che l'impianto non costituisce più una fonte radiologica di pericolo e che quindi non sottostà più alla legislazione sull'energia nucleare. |
|
1 | Quando i lavori di disattivazione sono terminati in modo regolare, il Dipartimento accerta che l'impianto non costituisce più una fonte radiologica di pericolo e che quindi non sottostà più alla legislazione sull'energia nucleare. |
2 | La società tenuta alla disattivazione può sciogliersi soltanto con il consenso del Dipartimento. |
SR 732.17 Ordinanza del 7 dicembre 2007 sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari (Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento, OFDS) - Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento OFDS Art. 2 Costi di disattivazione - 1 Per costi di disattivazione si intendono tutti i costi derivanti dalla disattivazione di impianti nucleari. |
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1 | Per costi di disattivazione si intendono tutti i costi derivanti dalla disattivazione di impianti nucleari. |
2 | I costi di disattivazione comprendono in particolare i costi: |
a | di preparazione tecnica della disattivazione; |
b | di confinamento, manutenzione e sorveglianza dell'impianto; |
c | di decontaminazione o smontaggio e frammentazione delle parti radioattive e contaminate; |
d | di trasporto e smaltimento delle scorie radioattive risultanti dalla disattivazione; |
e | di demolizione di tutte le installazioni tecniche e le strutture edili e di discarica dei rifiuti non radioattivi; |
f | di decontaminazione del territorio; |
g | di pianificazione, progettazione, direzione e sorveglianza; |
h | per le misure protettive contro le radiazioni e gli infortuni professionali; |
i | di autorizzazione e vigilanza delle autorità; |
j | di assicurazione; |
k | amministrativi. |
SR 732.1 Legge federale del 21 marzo 2003 sull'energia nucleare (LENu) LENu Art. 77 Fondo di disattivazione e fondo di smaltimento - 1 Il fondo di disattivazione garantisce il finanziamento della disattivazione e dello smantellamento di impianti nucleari fuori uso, nonché dello smaltimento delle scorie prodotte in tal modo (costi di disattivazione). |
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1 | Il fondo di disattivazione garantisce il finanziamento della disattivazione e dello smantellamento di impianti nucleari fuori uso, nonché dello smaltimento delle scorie prodotte in tal modo (costi di disattivazione). |
2 | Il fondo di smaltimento garantisce il finanziamento dello smaltimento delle scorie radioattive d'esercizio e degli elementi combustibili esausti dopo la messa fuori esercizio degli impianti nucleari (costi di smaltimento). |
3 | I proprietari degli impianti nucleari versano contributi al fondo di disattivazione e al fondo di smaltimento. Il Consiglio federale può esimere dall'obbligo di contribuzione proprietari di impianti con bassi costi di disattivazione e di smaltimento. |
SR 732.1 Legge federale del 21 marzo 2003 sull'energia nucleare (LENu) LENu Art. 3 Definizioni - Nella presente legge si intendono per: |
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a | fase di osservazione: periodo prolungato durante il quale si sorveglia un deposito in strati geologici profondi prima della sua chiusura e durante il quale le scorie radioattive ivi immagazzinate possono essere recuperate senza grosse difficoltà; |
b | smaltimento: il condizionamento, l'immagazzinamento intermedio e l'immagazzinamento in un deposito in strati geologici profondi delle scorie radioattive; |
c | deposito in strati geologici profondi: deposito nel sottosuolo geologico che può essere chiuso se è assicurata la protezione duratura dell'uomo e dell'ambiente per mezzo di barriere passive; |
d | impianti nucleari: impianti per sfruttare l'energia nucleare, per ricavare, produrre, utilizzare, trattare o immagazzinare materiali nucleari nonché per smaltire scorie radioattive ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 lettera c; |
e | energia nucleare: ogni tipo di energia liberata dalla fissione o dalla fusione di nuclei atomici; |
f | materiali nucleari: materiali che possono essere utilizzati per ricavare energia per mezzo di processi di fissione nucleare; |
g | condizionamento: insieme delle operazioni di preparazione delle scorie radioattive per l'immagazzinamento intermedio o per l'immagazzinamento in un deposito in strati geologici profondi. Comprende in particolare lo smontaggio meccanico, la decontaminazione, la compressione, l'incenerimento delle scorie combustibili, la chiusura in matrici delle scorie e l'imballaggio; |
h | beni nucleari: |
h1 | i materiali nucleari, |
h2 | i materiali e gli equipaggiamenti destinati o necessari allo sfruttamento dell'energia nucleare, |
h3 | la tecnologia necessaria allo sviluppo, alla produzione e all'utilizzazione di beni di cui ai numeri 1 e 2; |
i | scorie radioattive: sostanze radioattive o materiali radioattivamente contaminati, che non sono ulteriormente utilizzati; |
j | manipolazione: ricerca, sviluppo, fabbricazione, immagazzinamento, trasporto, importazione, esportazione, transito e intermediazione; |
k | intermediazione: |
k1 | la creazione di premesse essenziali per la conclusione di accordi concernenti l'offerta, l'acquisizione o la consegna a terzi di beni nucleari e scorie radioattive, indipendentemente dal luogo in cui i beni nucleari e le scorie radioattive si trovano, |
k2 | la conclusione di siffatti accordi se la prestazione deve essere fornita da terzi, |
k3 | il commercio a partire dal territorio svizzero di beni nucleari e di scorie radioattive all'estero; |
l | chiusura: riempimento e sigillatura di tutte le parti sotterranee e della galleria d'accesso del deposito in strati geologici profondi, al termine della fase di osservazione; |
m | ritrattamento: smontaggio meccanico degli elementi combustibili esausti, dissoluzione chimica dell'ossido combustibile e separazione in uranio, plutonio e prodotti della fissione. |
SR 732.1 Legge federale del 21 marzo 2003 sull'energia nucleare (LENu) LENu Art. 26 Obblighi di disattivazione - 1 Il proprietario deve disattivare il proprio impianto se: |
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1 | Il proprietario deve disattivare il proprio impianto se: |
a | lo ha messo definitivamente fuori esercizio; |
b | la licenza d'esercizio non è stata rilasciata o è stata revocata o è scaduta secondo l'articolo 68 capoverso 1 lettere a o b e il Dipartimento ordina la disattivazione. |
2 | Il proprietario deve segnatamente: |
a | adempiere le esigenze della sicurezza nucleare interna ed esterna; |
b | trasportare i materiali nucleari in un altro impianto nucleare; |
c | decontaminare le parti radioattive o trattarle come scorie radioattive; |
d | smaltire le scorie radioattive; |
e | sorvegliare l'impianto fino a quando tutte le fonti nucleari di pericolo siano state eliminate. |
SR 732.1 Legge federale del 21 marzo 2003 sull'energia nucleare (LENu) LENu Art. 29 Conclusione della disattivazione - 1 Quando i lavori di disattivazione sono terminati in modo regolare, il Dipartimento accerta che l'impianto non costituisce più una fonte radiologica di pericolo e che quindi non sottostà più alla legislazione sull'energia nucleare. |
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1 | Quando i lavori di disattivazione sono terminati in modo regolare, il Dipartimento accerta che l'impianto non costituisce più una fonte radiologica di pericolo e che quindi non sottostà più alla legislazione sull'energia nucleare. |
2 | La società tenuta alla disattivazione può sciogliersi soltanto con il consenso del Dipartimento. |
SR 732.11 Ordinanza del 10 dicembre 2004 sull'energia nucleare (OENu) - Ordinanza sull'energia nucleare OENu Art. 45 Documentazione relativa al progetto - Chi è soggetto all'obbligo di disattivazione presenta i seguenti documenti riguardanti il progetto di disattivazione: |
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a | il rapporto comparativo tra diverse varianti per le fasi, per il calendario dei lavori di disattivazione e del prevedibile stato finale, come pure la motivazione per la variante scelta; |
b | la descrizione delle singole fasi operative e dei mezzi impiegati a questo scopo, segnatamente l'accertamento dello stato radiologico dell'impianto, lo smontaggio, la scomposizione e la decontaminazione degli equipaggiamenti, la decontaminazione e lo smantellamento degli edifici; |
c | la procedura di separazione delle scorie radioattive da quelle non radioattive e lo smaltimento delle scorie radioattive; |
d | i provvedimenti per la radioprotezione dei lavoratori e per impedire il rilascio di materiale radioattivo nei dintorni dell'impianto; |
e | i provvedimenti di sicurezza esterna; |
f | le analisi incidentali, segnatamente l'individuazione di eventuali incidenti durante la disattivazione, la valutazione della frequenza degli incidenti e delle loro conseguenze radiologiche, nonché le contromisure ed le eventuali misure in caso di emergenza; |
g | la prova della disponibilità di sufficiente personale idoneo e specializzato, necessario per l'esecuzione e la sorveglianza dei lavori di disattivazione, nonché di un'adeguata struttura organizzativa con una chiara attribuzione delle responsabilità; |
h | il programma di gestione della qualità; |
i | il rapporto d'impatto ambientale; |
j | l'elenco di tutti i costi derivanti dalla disattivazione, inclusi quelli per lo smaltimento delle scorie radioattive e non radioattive e la garanzia del finanziamento. |
SR 732.11 Ordinanza del 10 dicembre 2004 sull'energia nucleare (OENu) - Ordinanza sull'energia nucleare OENu Art. 47 Nullaosta - La decisione di disattivazione disciplina l'obbligo del nullaosta segnatamente per le seguenti attività: |
|
a | la procedura di declassamento dei materiali prodotti; |
b | il condizionamento delle scorie radioattive prodotte; |
c | lo smantellamento di edifici dopo la loro decontaminazione e declassamento; |
d | il riutilizzo non nucleare di parti dell'impianto prima della conclusione della disattivazione; |
e | la revoca di provvedimenti di sicurezza esterna; |
f | in caso di disattivazione di centrali nucleari, anche lo smontaggio del recipiente in pressione del reattore e delle parti dell'edificio circostanti. |
SR 732.1 Legge federale del 21 marzo 2003 sull'energia nucleare (LENu) LENu Art. 77 Fondo di disattivazione e fondo di smaltimento - 1 Il fondo di disattivazione garantisce il finanziamento della disattivazione e dello smantellamento di impianti nucleari fuori uso, nonché dello smaltimento delle scorie prodotte in tal modo (costi di disattivazione). |
|
1 | Il fondo di disattivazione garantisce il finanziamento della disattivazione e dello smantellamento di impianti nucleari fuori uso, nonché dello smaltimento delle scorie prodotte in tal modo (costi di disattivazione). |
2 | Il fondo di smaltimento garantisce il finanziamento dello smaltimento delle scorie radioattive d'esercizio e degli elementi combustibili esausti dopo la messa fuori esercizio degli impianti nucleari (costi di smaltimento). |
3 | I proprietari degli impianti nucleari versano contributi al fondo di disattivazione e al fondo di smaltimento. Il Consiglio federale può esimere dall'obbligo di contribuzione proprietari di impianti con bassi costi di disattivazione e di smaltimento. |
SR 732.1 Legge federale del 21 marzo 2003 sull'energia nucleare (LENu) LENu Art. 3 Definizioni - Nella presente legge si intendono per: |
|
a | fase di osservazione: periodo prolungato durante il quale si sorveglia un deposito in strati geologici profondi prima della sua chiusura e durante il quale le scorie radioattive ivi immagazzinate possono essere recuperate senza grosse difficoltà; |
b | smaltimento: il condizionamento, l'immagazzinamento intermedio e l'immagazzinamento in un deposito in strati geologici profondi delle scorie radioattive; |
c | deposito in strati geologici profondi: deposito nel sottosuolo geologico che può essere chiuso se è assicurata la protezione duratura dell'uomo e dell'ambiente per mezzo di barriere passive; |
d | impianti nucleari: impianti per sfruttare l'energia nucleare, per ricavare, produrre, utilizzare, trattare o immagazzinare materiali nucleari nonché per smaltire scorie radioattive ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 lettera c; |
e | energia nucleare: ogni tipo di energia liberata dalla fissione o dalla fusione di nuclei atomici; |
f | materiali nucleari: materiali che possono essere utilizzati per ricavare energia per mezzo di processi di fissione nucleare; |
g | condizionamento: insieme delle operazioni di preparazione delle scorie radioattive per l'immagazzinamento intermedio o per l'immagazzinamento in un deposito in strati geologici profondi. Comprende in particolare lo smontaggio meccanico, la decontaminazione, la compressione, l'incenerimento delle scorie combustibili, la chiusura in matrici delle scorie e l'imballaggio; |
h | beni nucleari: |
h1 | i materiali nucleari, |
h2 | i materiali e gli equipaggiamenti destinati o necessari allo sfruttamento dell'energia nucleare, |
h3 | la tecnologia necessaria allo sviluppo, alla produzione e all'utilizzazione di beni di cui ai numeri 1 e 2; |
i | scorie radioattive: sostanze radioattive o materiali radioattivamente contaminati, che non sono ulteriormente utilizzati; |
j | manipolazione: ricerca, sviluppo, fabbricazione, immagazzinamento, trasporto, importazione, esportazione, transito e intermediazione; |
k | intermediazione: |
k1 | la creazione di premesse essenziali per la conclusione di accordi concernenti l'offerta, l'acquisizione o la consegna a terzi di beni nucleari e scorie radioattive, indipendentemente dal luogo in cui i beni nucleari e le scorie radioattive si trovano, |
k2 | la conclusione di siffatti accordi se la prestazione deve essere fornita da terzi, |
k3 | il commercio a partire dal territorio svizzero di beni nucleari e di scorie radioattive all'estero; |
l | chiusura: riempimento e sigillatura di tutte le parti sotterranee e della galleria d'accesso del deposito in strati geologici profondi, al termine della fase di osservazione; |
m | ritrattamento: smontaggio meccanico degli elementi combustibili esausti, dissoluzione chimica dell'ossido combustibile e separazione in uranio, plutonio e prodotti della fissione. |
SR 732.1 Legge federale del 21 marzo 2003 sull'energia nucleare (LENu) LENu Art. 26 Obblighi di disattivazione - 1 Il proprietario deve disattivare il proprio impianto se: |
|
1 | Il proprietario deve disattivare il proprio impianto se: |
a | lo ha messo definitivamente fuori esercizio; |
b | la licenza d'esercizio non è stata rilasciata o è stata revocata o è scaduta secondo l'articolo 68 capoverso 1 lettere a o b e il Dipartimento ordina la disattivazione. |
2 | Il proprietario deve segnatamente: |
a | adempiere le esigenze della sicurezza nucleare interna ed esterna; |
b | trasportare i materiali nucleari in un altro impianto nucleare; |
c | decontaminare le parti radioattive o trattarle come scorie radioattive; |
d | smaltire le scorie radioattive; |
e | sorvegliare l'impianto fino a quando tutte le fonti nucleari di pericolo siano state eliminate. |
SR 732.1 Legge federale del 21 marzo 2003 sull'energia nucleare (LENu) LENu Art. 26 Obblighi di disattivazione - 1 Il proprietario deve disattivare il proprio impianto se: |
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1 | Il proprietario deve disattivare il proprio impianto se: |
a | lo ha messo definitivamente fuori esercizio; |
b | la licenza d'esercizio non è stata rilasciata o è stata revocata o è scaduta secondo l'articolo 68 capoverso 1 lettere a o b e il Dipartimento ordina la disattivazione. |
2 | Il proprietario deve segnatamente: |
a | adempiere le esigenze della sicurezza nucleare interna ed esterna; |
b | trasportare i materiali nucleari in un altro impianto nucleare; |
c | decontaminare le parti radioattive o trattarle come scorie radioattive; |
d | smaltire le scorie radioattive; |
e | sorvegliare l'impianto fino a quando tutte le fonti nucleari di pericolo siano state eliminate. |
SR 732.1 Legge federale del 21 marzo 2003 sull'energia nucleare (LENu) LENu Art. 29 Conclusione della disattivazione - 1 Quando i lavori di disattivazione sono terminati in modo regolare, il Dipartimento accerta che l'impianto non costituisce più una fonte radiologica di pericolo e che quindi non sottostà più alla legislazione sull'energia nucleare. |
|
1 | Quando i lavori di disattivazione sono terminati in modo regolare, il Dipartimento accerta che l'impianto non costituisce più una fonte radiologica di pericolo e che quindi non sottostà più alla legislazione sull'energia nucleare. |
2 | La società tenuta alla disattivazione può sciogliersi soltanto con il consenso del Dipartimento. |
SR 732.1 Legge federale del 21 marzo 2003 sull'energia nucleare (LENu) LENu Art. 77 Fondo di disattivazione e fondo di smaltimento - 1 Il fondo di disattivazione garantisce il finanziamento della disattivazione e dello smantellamento di impianti nucleari fuori uso, nonché dello smaltimento delle scorie prodotte in tal modo (costi di disattivazione). |
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1 | Il fondo di disattivazione garantisce il finanziamento della disattivazione e dello smantellamento di impianti nucleari fuori uso, nonché dello smaltimento delle scorie prodotte in tal modo (costi di disattivazione). |
2 | Il fondo di smaltimento garantisce il finanziamento dello smaltimento delle scorie radioattive d'esercizio e degli elementi combustibili esausti dopo la messa fuori esercizio degli impianti nucleari (costi di smaltimento). |
3 | I proprietari degli impianti nucleari versano contributi al fondo di disattivazione e al fondo di smaltimento. Il Consiglio federale può esimere dall'obbligo di contribuzione proprietari di impianti con bassi costi di disattivazione e di smaltimento. |
SR 732.1 Legge federale del 21 marzo 2003 sull'energia nucleare (LENu) LENu Art. 3 Definizioni - Nella presente legge si intendono per: |
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a | fase di osservazione: periodo prolungato durante il quale si sorveglia un deposito in strati geologici profondi prima della sua chiusura e durante il quale le scorie radioattive ivi immagazzinate possono essere recuperate senza grosse difficoltà; |
b | smaltimento: il condizionamento, l'immagazzinamento intermedio e l'immagazzinamento in un deposito in strati geologici profondi delle scorie radioattive; |
c | deposito in strati geologici profondi: deposito nel sottosuolo geologico che può essere chiuso se è assicurata la protezione duratura dell'uomo e dell'ambiente per mezzo di barriere passive; |
d | impianti nucleari: impianti per sfruttare l'energia nucleare, per ricavare, produrre, utilizzare, trattare o immagazzinare materiali nucleari nonché per smaltire scorie radioattive ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 lettera c; |
e | energia nucleare: ogni tipo di energia liberata dalla fissione o dalla fusione di nuclei atomici; |
f | materiali nucleari: materiali che possono essere utilizzati per ricavare energia per mezzo di processi di fissione nucleare; |
g | condizionamento: insieme delle operazioni di preparazione delle scorie radioattive per l'immagazzinamento intermedio o per l'immagazzinamento in un deposito in strati geologici profondi. Comprende in particolare lo smontaggio meccanico, la decontaminazione, la compressione, l'incenerimento delle scorie combustibili, la chiusura in matrici delle scorie e l'imballaggio; |
h | beni nucleari: |
h1 | i materiali nucleari, |
h2 | i materiali e gli equipaggiamenti destinati o necessari allo sfruttamento dell'energia nucleare, |
h3 | la tecnologia necessaria allo sviluppo, alla produzione e all'utilizzazione di beni di cui ai numeri 1 e 2; |
i | scorie radioattive: sostanze radioattive o materiali radioattivamente contaminati, che non sono ulteriormente utilizzati; |
j | manipolazione: ricerca, sviluppo, fabbricazione, immagazzinamento, trasporto, importazione, esportazione, transito e intermediazione; |
k | intermediazione: |
k1 | la creazione di premesse essenziali per la conclusione di accordi concernenti l'offerta, l'acquisizione o la consegna a terzi di beni nucleari e scorie radioattive, indipendentemente dal luogo in cui i beni nucleari e le scorie radioattive si trovano, |
k2 | la conclusione di siffatti accordi se la prestazione deve essere fornita da terzi, |
k3 | il commercio a partire dal territorio svizzero di beni nucleari e di scorie radioattive all'estero; |
l | chiusura: riempimento e sigillatura di tutte le parti sotterranee e della galleria d'accesso del deposito in strati geologici profondi, al termine della fase di osservazione; |
m | ritrattamento: smontaggio meccanico degli elementi combustibili esausti, dissoluzione chimica dell'ossido combustibile e separazione in uranio, plutonio e prodotti della fissione. |
SR 732.1 Legge federale del 21 marzo 2003 sull'energia nucleare (LENu) LENu Art. 26 Obblighi di disattivazione - 1 Il proprietario deve disattivare il proprio impianto se: |
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1 | Il proprietario deve disattivare il proprio impianto se: |
a | lo ha messo definitivamente fuori esercizio; |
b | la licenza d'esercizio non è stata rilasciata o è stata revocata o è scaduta secondo l'articolo 68 capoverso 1 lettere a o b e il Dipartimento ordina la disattivazione. |
2 | Il proprietario deve segnatamente: |
a | adempiere le esigenze della sicurezza nucleare interna ed esterna; |
b | trasportare i materiali nucleari in un altro impianto nucleare; |
c | decontaminare le parti radioattive o trattarle come scorie radioattive; |
d | smaltire le scorie radioattive; |
e | sorvegliare l'impianto fino a quando tutte le fonti nucleari di pericolo siano state eliminate. |
SR 732.1 Legge federale del 21 marzo 2003 sull'energia nucleare (LENu) LENu Art. 77 Fondo di disattivazione e fondo di smaltimento - 1 Il fondo di disattivazione garantisce il finanziamento della disattivazione e dello smantellamento di impianti nucleari fuori uso, nonché dello smaltimento delle scorie prodotte in tal modo (costi di disattivazione). |
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1 | Il fondo di disattivazione garantisce il finanziamento della disattivazione e dello smantellamento di impianti nucleari fuori uso, nonché dello smaltimento delle scorie prodotte in tal modo (costi di disattivazione). |
2 | Il fondo di smaltimento garantisce il finanziamento dello smaltimento delle scorie radioattive d'esercizio e degli elementi combustibili esausti dopo la messa fuori esercizio degli impianti nucleari (costi di smaltimento). |
3 | I proprietari degli impianti nucleari versano contributi al fondo di disattivazione e al fondo di smaltimento. Il Consiglio federale può esimere dall'obbligo di contribuzione proprietari di impianti con bassi costi di disattivazione e di smaltimento. |
SR 732.1 Legge federale del 21 marzo 2003 sull'energia nucleare (LENu) LENu Art. 3 Definizioni - Nella presente legge si intendono per: |
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a | fase di osservazione: periodo prolungato durante il quale si sorveglia un deposito in strati geologici profondi prima della sua chiusura e durante il quale le scorie radioattive ivi immagazzinate possono essere recuperate senza grosse difficoltà; |
b | smaltimento: il condizionamento, l'immagazzinamento intermedio e l'immagazzinamento in un deposito in strati geologici profondi delle scorie radioattive; |
c | deposito in strati geologici profondi: deposito nel sottosuolo geologico che può essere chiuso se è assicurata la protezione duratura dell'uomo e dell'ambiente per mezzo di barriere passive; |
d | impianti nucleari: impianti per sfruttare l'energia nucleare, per ricavare, produrre, utilizzare, trattare o immagazzinare materiali nucleari nonché per smaltire scorie radioattive ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 lettera c; |
e | energia nucleare: ogni tipo di energia liberata dalla fissione o dalla fusione di nuclei atomici; |
f | materiali nucleari: materiali che possono essere utilizzati per ricavare energia per mezzo di processi di fissione nucleare; |
g | condizionamento: insieme delle operazioni di preparazione delle scorie radioattive per l'immagazzinamento intermedio o per l'immagazzinamento in un deposito in strati geologici profondi. Comprende in particolare lo smontaggio meccanico, la decontaminazione, la compressione, l'incenerimento delle scorie combustibili, la chiusura in matrici delle scorie e l'imballaggio; |
h | beni nucleari: |
h1 | i materiali nucleari, |
h2 | i materiali e gli equipaggiamenti destinati o necessari allo sfruttamento dell'energia nucleare, |
h3 | la tecnologia necessaria allo sviluppo, alla produzione e all'utilizzazione di beni di cui ai numeri 1 e 2; |
i | scorie radioattive: sostanze radioattive o materiali radioattivamente contaminati, che non sono ulteriormente utilizzati; |
j | manipolazione: ricerca, sviluppo, fabbricazione, immagazzinamento, trasporto, importazione, esportazione, transito e intermediazione; |
k | intermediazione: |
k1 | la creazione di premesse essenziali per la conclusione di accordi concernenti l'offerta, l'acquisizione o la consegna a terzi di beni nucleari e scorie radioattive, indipendentemente dal luogo in cui i beni nucleari e le scorie radioattive si trovano, |
k2 | la conclusione di siffatti accordi se la prestazione deve essere fornita da terzi, |
k3 | il commercio a partire dal territorio svizzero di beni nucleari e di scorie radioattive all'estero; |
l | chiusura: riempimento e sigillatura di tutte le parti sotterranee e della galleria d'accesso del deposito in strati geologici profondi, al termine della fase di osservazione; |
m | ritrattamento: smontaggio meccanico degli elementi combustibili esausti, dissoluzione chimica dell'ossido combustibile e separazione in uranio, plutonio e prodotti della fissione. |
SR 732.1 Legge federale del 21 marzo 2003 sull'energia nucleare (LENu) LENu Art. 26 Obblighi di disattivazione - 1 Il proprietario deve disattivare il proprio impianto se: |
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1 | Il proprietario deve disattivare il proprio impianto se: |
a | lo ha messo definitivamente fuori esercizio; |
b | la licenza d'esercizio non è stata rilasciata o è stata revocata o è scaduta secondo l'articolo 68 capoverso 1 lettere a o b e il Dipartimento ordina la disattivazione. |
2 | Il proprietario deve segnatamente: |
a | adempiere le esigenze della sicurezza nucleare interna ed esterna; |
b | trasportare i materiali nucleari in un altro impianto nucleare; |
c | decontaminare le parti radioattive o trattarle come scorie radioattive; |
d | smaltire le scorie radioattive; |
e | sorvegliare l'impianto fino a quando tutte le fonti nucleari di pericolo siano state eliminate. |
SR 732.1 Legge federale del 21 marzo 2003 sull'energia nucleare (LENu) LENu Art. 29 Conclusione della disattivazione - 1 Quando i lavori di disattivazione sono terminati in modo regolare, il Dipartimento accerta che l'impianto non costituisce più una fonte radiologica di pericolo e che quindi non sottostà più alla legislazione sull'energia nucleare. |
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1 | Quando i lavori di disattivazione sono terminati in modo regolare, il Dipartimento accerta che l'impianto non costituisce più una fonte radiologica di pericolo e che quindi non sottostà più alla legislazione sull'energia nucleare. |
2 | La società tenuta alla disattivazione può sciogliersi soltanto con il consenso del Dipartimento. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 62 - 1 L'autorità di ricorso può modificare la decisione impugnata a vantaggio di una parte. |
|
1 | L'autorità di ricorso può modificare la decisione impugnata a vantaggio di una parte. |
2 | Essa può modificare a pregiudizio di una parte la decisione impugnata quando questa violi il diritto federale o poggi su un accertamento inesatto o incompleto dei fatti; per inadeguatezza, la decisione impugnata non può essere modificata a pregiudizio di una parte, a meno che la modificazione giovi ad una controparte. |
3 | L'autorità di ricorso che intenda modificare la decisione impugnata a pregiudizio di una parte deve informarla della sua intenzione e darle la possibilità di esprimersi. |
4 | L'autorità di ricorso non è vincolata in nessun caso dai motivi del ricorso. |
SR 732.1 Legge federale del 21 marzo 2003 sull'energia nucleare (LENu) LENu Art. 77 Fondo di disattivazione e fondo di smaltimento - 1 Il fondo di disattivazione garantisce il finanziamento della disattivazione e dello smantellamento di impianti nucleari fuori uso, nonché dello smaltimento delle scorie prodotte in tal modo (costi di disattivazione). |
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1 | Il fondo di disattivazione garantisce il finanziamento della disattivazione e dello smantellamento di impianti nucleari fuori uso, nonché dello smaltimento delle scorie prodotte in tal modo (costi di disattivazione). |
2 | Il fondo di smaltimento garantisce il finanziamento dello smaltimento delle scorie radioattive d'esercizio e degli elementi combustibili esausti dopo la messa fuori esercizio degli impianti nucleari (costi di smaltimento). |
3 | I proprietari degli impianti nucleari versano contributi al fondo di disattivazione e al fondo di smaltimento. Il Consiglio federale può esimere dall'obbligo di contribuzione proprietari di impianti con bassi costi di disattivazione e di smaltimento. |
SR 732.1 Legge federale del 21 marzo 2003 sull'energia nucleare (LENu) LENu Art. 77 Fondo di disattivazione e fondo di smaltimento - 1 Il fondo di disattivazione garantisce il finanziamento della disattivazione e dello smantellamento di impianti nucleari fuori uso, nonché dello smaltimento delle scorie prodotte in tal modo (costi di disattivazione). |
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1 | Il fondo di disattivazione garantisce il finanziamento della disattivazione e dello smantellamento di impianti nucleari fuori uso, nonché dello smaltimento delle scorie prodotte in tal modo (costi di disattivazione). |
2 | Il fondo di smaltimento garantisce il finanziamento dello smaltimento delle scorie radioattive d'esercizio e degli elementi combustibili esausti dopo la messa fuori esercizio degli impianti nucleari (costi di smaltimento). |
3 | I proprietari degli impianti nucleari versano contributi al fondo di disattivazione e al fondo di smaltimento. Il Consiglio federale può esimere dall'obbligo di contribuzione proprietari di impianti con bassi costi di disattivazione e di smaltimento. |
SR 732.1 Legge federale del 21 marzo 2003 sull'energia nucleare (LENu) LENu Art. 77 Fondo di disattivazione e fondo di smaltimento - 1 Il fondo di disattivazione garantisce il finanziamento della disattivazione e dello smantellamento di impianti nucleari fuori uso, nonché dello smaltimento delle scorie prodotte in tal modo (costi di disattivazione). |
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1 | Il fondo di disattivazione garantisce il finanziamento della disattivazione e dello smantellamento di impianti nucleari fuori uso, nonché dello smaltimento delle scorie prodotte in tal modo (costi di disattivazione). |
2 | Il fondo di smaltimento garantisce il finanziamento dello smaltimento delle scorie radioattive d'esercizio e degli elementi combustibili esausti dopo la messa fuori esercizio degli impianti nucleari (costi di smaltimento). |
3 | I proprietari degli impianti nucleari versano contributi al fondo di disattivazione e al fondo di smaltimento. Il Consiglio federale può esimere dall'obbligo di contribuzione proprietari di impianti con bassi costi di disattivazione e di smaltimento. |
SR 732.1 Legge federale del 21 marzo 2003 sull'energia nucleare (LENu) LENu Art. 78 Pretese - 1 Ogni contributore ha nei confronti dei fondi una pretesa per una somma pari ai contributi versati, aumentata del reddito di capitale e diminuita degli oneri. Questa pretesa non può essere alienata, costituita in pegno, pignorata o inclusa nella massa fallimentare. |
|
1 | Ogni contributore ha nei confronti dei fondi una pretesa per una somma pari ai contributi versati, aumentata del reddito di capitale e diminuita degli oneri. Questa pretesa non può essere alienata, costituita in pegno, pignorata o inclusa nella massa fallimentare. |
2 | Se la pretesa di un contributore nei confronti di un fondo supera il pagamento effettuato, l'eccedenza gli è rimborsata entro un anno dal conteggio finale. |
3 | Se un impianto nucleare è ripreso da una massa fallimentare, la pretesa nei confronti dei fondi passa al nuovo proprietario; questi versa i contributi che la società fallita deve ai fondi. |
4 | Se dopo la conclusione di una procedura di fallimento la società è radiata dal registro di commercio con il consenso del Dipartimento e l'impianto non è ripreso da un'altra società, i contributi versati sono devoluti ai fondi. I fondi utilizzano queste risorse per finanziare i lavori di disattivazione e di smaltimento dell'impianto interessato. Il Consiglio federale stabilisce l'impiego di eventuali eccedenze. |
SR 732.1 Legge federale del 21 marzo 2003 sull'energia nucleare (LENu) LENu Art. 26 Obblighi di disattivazione - 1 Il proprietario deve disattivare il proprio impianto se: |
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1 | Il proprietario deve disattivare il proprio impianto se: |
a | lo ha messo definitivamente fuori esercizio; |
b | la licenza d'esercizio non è stata rilasciata o è stata revocata o è scaduta secondo l'articolo 68 capoverso 1 lettere a o b e il Dipartimento ordina la disattivazione. |
2 | Il proprietario deve segnatamente: |
a | adempiere le esigenze della sicurezza nucleare interna ed esterna; |
b | trasportare i materiali nucleari in un altro impianto nucleare; |
c | decontaminare le parti radioattive o trattarle come scorie radioattive; |
d | smaltire le scorie radioattive; |
e | sorvegliare l'impianto fino a quando tutte le fonti nucleari di pericolo siano state eliminate. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 90 * - La legislazione nel campo dell'energia nucleare compete alla Confederazione. |
SR 732.1 Legge federale del 21 marzo 2003 sull'energia nucleare (LENu) LENu Art. 26 Obblighi di disattivazione - 1 Il proprietario deve disattivare il proprio impianto se: |
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1 | Il proprietario deve disattivare il proprio impianto se: |
a | lo ha messo definitivamente fuori esercizio; |
b | la licenza d'esercizio non è stata rilasciata o è stata revocata o è scaduta secondo l'articolo 68 capoverso 1 lettere a o b e il Dipartimento ordina la disattivazione. |
2 | Il proprietario deve segnatamente: |
a | adempiere le esigenze della sicurezza nucleare interna ed esterna; |
b | trasportare i materiali nucleari in un altro impianto nucleare; |
c | decontaminare le parti radioattive o trattarle come scorie radioattive; |
d | smaltire le scorie radioattive; |
e | sorvegliare l'impianto fino a quando tutte le fonti nucleari di pericolo siano state eliminate. |
SR 732.1 Legge federale del 21 marzo 2003 sull'energia nucleare (LENu) LENu Art. 49 In generale - 1 La procedura per la licenza di costruzione di impianti nucleari e per la licenza per indagini geologiche è retta dalla PA17, per quanto la presente legge non vi deroghi.18 |
|
1 | La procedura per la licenza di costruzione di impianti nucleari e per la licenza per indagini geologiche è retta dalla PA17, per quanto la presente legge non vi deroghi.18 |
1bis | Se sono necessarie espropriazioni, si applicano inoltre le disposizioni della legge federale del 20 giugno 193019 sull'espropriazione (LEspr).20 |
2 | Con la licenza, sono rilasciate tutte le autorizzazioni necessarie secondo il diritto federale. |
3 | Autorizzazioni e piani cantonali non sono necessari. Occorre prendere in considerazione il diritto cantonale per quanto esso non limiti sproporzionalmente il progetto. |
4 | Prima di rilasciare la licenza il Dipartimento consulta il Cantone di sito. Il Cantone di sito è legittimato a ricorrere se, nonostante il suo parere negativo, il Dipartimento rilascia la licenza. |
5 | Fanno parte dell'impianto nucleare anche gli impianti di allacciamento e le aree di cantiere in relazione con la costruzione e l'esercizio. Rientrano inoltre nell'ambito delle indagini geologiche e del deposito in strati geologici profondi, i siti per l'utilizzazione e il deposito di materiale erompente, estrattivo o di demolizione in stretta relazione spaziale e funzionale con il progetto. |
SR 732.1 Legge federale del 21 marzo 2003 sull'energia nucleare (LENu) LENu Art. 62 Disattivazione di impianti nucleari - La procedura è disciplinata dagli articoli 49 capoversi 1-4, 50-58 e 60. |
SR 732.1 Legge federale del 21 marzo 2003 sull'energia nucleare (LENu) LENu Art. 49 In generale - 1 La procedura per la licenza di costruzione di impianti nucleari e per la licenza per indagini geologiche è retta dalla PA17, per quanto la presente legge non vi deroghi.18 |
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1 | La procedura per la licenza di costruzione di impianti nucleari e per la licenza per indagini geologiche è retta dalla PA17, per quanto la presente legge non vi deroghi.18 |
1bis | Se sono necessarie espropriazioni, si applicano inoltre le disposizioni della legge federale del 20 giugno 193019 sull'espropriazione (LEspr).20 |
2 | Con la licenza, sono rilasciate tutte le autorizzazioni necessarie secondo il diritto federale. |
3 | Autorizzazioni e piani cantonali non sono necessari. Occorre prendere in considerazione il diritto cantonale per quanto esso non limiti sproporzionalmente il progetto. |
4 | Prima di rilasciare la licenza il Dipartimento consulta il Cantone di sito. Il Cantone di sito è legittimato a ricorrere se, nonostante il suo parere negativo, il Dipartimento rilascia la licenza. |
5 | Fanno parte dell'impianto nucleare anche gli impianti di allacciamento e le aree di cantiere in relazione con la costruzione e l'esercizio. Rientrano inoltre nell'ambito delle indagini geologiche e del deposito in strati geologici profondi, i siti per l'utilizzazione e il deposito di materiale erompente, estrattivo o di demolizione in stretta relazione spaziale e funzionale con il progetto. |
SR 732.1 Legge federale del 21 marzo 2003 sull'energia nucleare (LENu) LENu Art. 62 Disattivazione di impianti nucleari - La procedura è disciplinata dagli articoli 49 capoversi 1-4, 50-58 e 60. |
SR 732.1 Legge federale del 21 marzo 2003 sull'energia nucleare (LENu) LENu Art. 4 Principi per lo sfruttamento dell'energia nucleare - 1 Nello sfruttamento dell'energia nucleare occorre proteggere l'uomo e l'ambiente dai pericoli delle radiazioni ionizzanti. Le sostanze radioattive possono essere liberate soltanto nella misura in cui non presentino pericolo. Occorre in particolare prevenire la liberazione inammissibile di sostanze radioattive, nonché l'irradiazione inammissibile delle persone, sia durante il normale esercizio sia in caso di incidente. |
|
1 | Nello sfruttamento dell'energia nucleare occorre proteggere l'uomo e l'ambiente dai pericoli delle radiazioni ionizzanti. Le sostanze radioattive possono essere liberate soltanto nella misura in cui non presentino pericolo. Occorre in particolare prevenire la liberazione inammissibile di sostanze radioattive, nonché l'irradiazione inammissibile delle persone, sia durante il normale esercizio sia in caso di incidente. |
2 | Occorre tener conto degli effetti a lungo termine sul patrimonio ereditario. |
3 | Al fine della prevenzione occorre adottare tutti i provvedimenti che: |
a | sono necessari secondo l'esperienza e lo stato della scienza e della tecnica; |
b | contribuiscono a un'ulteriore riduzione del pericolo, sempreché siano adeguati. |
SR 732.1 Legge federale del 21 marzo 2003 sull'energia nucleare (LENu) LENu Art. 4 Principi per lo sfruttamento dell'energia nucleare - 1 Nello sfruttamento dell'energia nucleare occorre proteggere l'uomo e l'ambiente dai pericoli delle radiazioni ionizzanti. Le sostanze radioattive possono essere liberate soltanto nella misura in cui non presentino pericolo. Occorre in particolare prevenire la liberazione inammissibile di sostanze radioattive, nonché l'irradiazione inammissibile delle persone, sia durante il normale esercizio sia in caso di incidente. |
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1 | Nello sfruttamento dell'energia nucleare occorre proteggere l'uomo e l'ambiente dai pericoli delle radiazioni ionizzanti. Le sostanze radioattive possono essere liberate soltanto nella misura in cui non presentino pericolo. Occorre in particolare prevenire la liberazione inammissibile di sostanze radioattive, nonché l'irradiazione inammissibile delle persone, sia durante il normale esercizio sia in caso di incidente. |
2 | Occorre tener conto degli effetti a lungo termine sul patrimonio ereditario. |
3 | Al fine della prevenzione occorre adottare tutti i provvedimenti che: |
a | sono necessari secondo l'esperienza e lo stato della scienza e della tecnica; |
b | contribuiscono a un'ulteriore riduzione del pericolo, sempreché siano adeguati. |
SR 732.1 Legge federale del 21 marzo 2003 sull'energia nucleare (LENu) LENu Art. 4 Principi per lo sfruttamento dell'energia nucleare - 1 Nello sfruttamento dell'energia nucleare occorre proteggere l'uomo e l'ambiente dai pericoli delle radiazioni ionizzanti. Le sostanze radioattive possono essere liberate soltanto nella misura in cui non presentino pericolo. Occorre in particolare prevenire la liberazione inammissibile di sostanze radioattive, nonché l'irradiazione inammissibile delle persone, sia durante il normale esercizio sia in caso di incidente. |
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1 | Nello sfruttamento dell'energia nucleare occorre proteggere l'uomo e l'ambiente dai pericoli delle radiazioni ionizzanti. Le sostanze radioattive possono essere liberate soltanto nella misura in cui non presentino pericolo. Occorre in particolare prevenire la liberazione inammissibile di sostanze radioattive, nonché l'irradiazione inammissibile delle persone, sia durante il normale esercizio sia in caso di incidente. |
2 | Occorre tener conto degli effetti a lungo termine sul patrimonio ereditario. |
3 | Al fine della prevenzione occorre adottare tutti i provvedimenti che: |
a | sono necessari secondo l'esperienza e lo stato della scienza e della tecnica; |
b | contribuiscono a un'ulteriore riduzione del pericolo, sempreché siano adeguati. |
SR 732.1 Legge federale del 21 marzo 2003 sull'energia nucleare (LENu) LENu Art. 1 Oggetto e scopo - La presente legge disciplina lo sfruttamento pacifico dell'energia nucleare. Ha come scopo segnatamente la protezione dell'uomo e dell'ambiente dai pericoli che vi sono connessi. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 75 Pianificazione del territorio - 1 La Confederazione stabilisce i principi della pianificazione territoriale. Questa spetta ai Cantoni ed è volta a un'appropriata e parsimoniosa utilizzazione del suolo e a un ordinato insediamento del territorio. |
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1 | La Confederazione stabilisce i principi della pianificazione territoriale. Questa spetta ai Cantoni ed è volta a un'appropriata e parsimoniosa utilizzazione del suolo e a un ordinato insediamento del territorio. |
2 | La Confederazione promuove e coordina gli sforzi dei Cantoni e collabora con loro. |
3 | Nell'adempimento dei loro compiti, la Confederazione e i Cantoni considerano le esigenze della pianificazione territoriale. |
SR 732.11 Ordinanza del 10 dicembre 2004 sull'energia nucleare (OENu) - Ordinanza sull'energia nucleare OENu Art. 45 Documentazione relativa al progetto - Chi è soggetto all'obbligo di disattivazione presenta i seguenti documenti riguardanti il progetto di disattivazione: |
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a | il rapporto comparativo tra diverse varianti per le fasi, per il calendario dei lavori di disattivazione e del prevedibile stato finale, come pure la motivazione per la variante scelta; |
b | la descrizione delle singole fasi operative e dei mezzi impiegati a questo scopo, segnatamente l'accertamento dello stato radiologico dell'impianto, lo smontaggio, la scomposizione e la decontaminazione degli equipaggiamenti, la decontaminazione e lo smantellamento degli edifici; |
c | la procedura di separazione delle scorie radioattive da quelle non radioattive e lo smaltimento delle scorie radioattive; |
d | i provvedimenti per la radioprotezione dei lavoratori e per impedire il rilascio di materiale radioattivo nei dintorni dell'impianto; |
e | i provvedimenti di sicurezza esterna; |
f | le analisi incidentali, segnatamente l'individuazione di eventuali incidenti durante la disattivazione, la valutazione della frequenza degli incidenti e delle loro conseguenze radiologiche, nonché le contromisure ed le eventuali misure in caso di emergenza; |
g | la prova della disponibilità di sufficiente personale idoneo e specializzato, necessario per l'esecuzione e la sorveglianza dei lavori di disattivazione, nonché di un'adeguata struttura organizzativa con una chiara attribuzione delle responsabilità; |
h | il programma di gestione della qualità; |
i | il rapporto d'impatto ambientale; |
j | l'elenco di tutti i costi derivanti dalla disattivazione, inclusi quelli per lo smaltimento delle scorie radioattive e non radioattive e la garanzia del finanziamento. |
SR 732.11 Ordinanza del 10 dicembre 2004 sull'energia nucleare (OENu) - Ordinanza sull'energia nucleare OENu Art. 47 Nullaosta - La decisione di disattivazione disciplina l'obbligo del nullaosta segnatamente per le seguenti attività: |
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a | la procedura di declassamento dei materiali prodotti; |
b | il condizionamento delle scorie radioattive prodotte; |
c | lo smantellamento di edifici dopo la loro decontaminazione e declassamento; |
d | il riutilizzo non nucleare di parti dell'impianto prima della conclusione della disattivazione; |
e | la revoca di provvedimenti di sicurezza esterna; |
f | in caso di disattivazione di centrali nucleari, anche lo smontaggio del recipiente in pressione del reattore e delle parti dell'edificio circostanti. |
SR 732.17 Ordinanza del 7 dicembre 2007 sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari (Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento, OFDS) - Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento OFDS Art. 2 Costi di disattivazione - 1 Per costi di disattivazione si intendono tutti i costi derivanti dalla disattivazione di impianti nucleari. |
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1 | Per costi di disattivazione si intendono tutti i costi derivanti dalla disattivazione di impianti nucleari. |
2 | I costi di disattivazione comprendono in particolare i costi: |
a | di preparazione tecnica della disattivazione; |
b | di confinamento, manutenzione e sorveglianza dell'impianto; |
c | di decontaminazione o smontaggio e frammentazione delle parti radioattive e contaminate; |
d | di trasporto e smaltimento delle scorie radioattive risultanti dalla disattivazione; |
e | di demolizione di tutte le installazioni tecniche e le strutture edili e di discarica dei rifiuti non radioattivi; |
f | di decontaminazione del territorio; |
g | di pianificazione, progettazione, direzione e sorveglianza; |
h | per le misure protettive contro le radiazioni e gli infortuni professionali; |
i | di autorizzazione e vigilanza delle autorità; |
j | di assicurazione; |
k | amministrativi. |
SR 732.17 Ordinanza del 7 dicembre 2007 sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari (Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento, OFDS) - Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento OFDS Art. 4 Fissazione del prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento - 1 Ogni cinque anni i proprietari di un impianto nucleare tenuti a versare contributi allestiscono uno studio sul prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento (studio sui costi) per il loro impianto, la prima volta al momento della sua entrata in servizio. |
|
1 | Ogni cinque anni i proprietari di un impianto nucleare tenuti a versare contributi allestiscono uno studio sul prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento (studio sui costi) per il loro impianto, la prima volta al momento della sua entrata in servizio. |
2 | I costi sono calcolati in base ai piani di disattivazione, al programma di smaltimento delle scorie e alle più recenti conoscenze scientifiche nonché in base ai prezzi in vigore al momento del calcolo. |
2bis | Per il calcolo dei costi deve essere scelta una metodologia che corrisponda allo stato della scienza e della tecnica e consideri i supplementi sui costi per le imprecisioni nelle previsioni, i pericoli e le opportunità, nonché un supplemento di sicurezza generale.5 |
3 | Per il calcolo dei costi di disattivazione e di smaltimento delle centrali nucleari si presume una durata d'esercizio di 50 anni. Sulla base delle informazioni fornite dal proprietario, la Commissione amministrativa del Fondo di disattivazione e del Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari (Commissione) può disporre che sia considerata una diversa presumibile durata d'esercizio. |
4 | Lo studio sui costi è verificato dall'Ispettorato federale della sicurezza nucleare (IFSN) in merito agli aspetti concernenti la sicurezza e da specialisti indipendenti in merito al calcolo dei costi. Questi ultimi verificano, in particolare, se i costi e i supplementi sono stati stimati in modo realistico.6 |
4bis | Sulla base dela verifica di cui al capoverso 4, il comitato per il controllo dei costi elabora un rapporto di verifica sintetico all'attenzione della Commissione. Nel rapporto chiede la fissazione del prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento.7 |
4ter | La Commissione richiede al Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) di esprimere il suo parere sugli studi sui costi e sul rapporto di verifica entro tre mesi.8 |
5 | Sulla base degli studi sui costi, della verifica di cui al capoverso 4 e del rapporto di verifica e tenuto conto del parere del DATEC, la Commissione stabilisce il prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento per ogni impianto nucleare.9 |
SR 732.17 Ordinanza del 7 dicembre 2007 sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari (Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento, OFDS) - Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento OFDS Art. 4 Fissazione del prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento - 1 Ogni cinque anni i proprietari di un impianto nucleare tenuti a versare contributi allestiscono uno studio sul prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento (studio sui costi) per il loro impianto, la prima volta al momento della sua entrata in servizio. |
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1 | Ogni cinque anni i proprietari di un impianto nucleare tenuti a versare contributi allestiscono uno studio sul prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento (studio sui costi) per il loro impianto, la prima volta al momento della sua entrata in servizio. |
2 | I costi sono calcolati in base ai piani di disattivazione, al programma di smaltimento delle scorie e alle più recenti conoscenze scientifiche nonché in base ai prezzi in vigore al momento del calcolo. |
2bis | Per il calcolo dei costi deve essere scelta una metodologia che corrisponda allo stato della scienza e della tecnica e consideri i supplementi sui costi per le imprecisioni nelle previsioni, i pericoli e le opportunità, nonché un supplemento di sicurezza generale.5 |
3 | Per il calcolo dei costi di disattivazione e di smaltimento delle centrali nucleari si presume una durata d'esercizio di 50 anni. Sulla base delle informazioni fornite dal proprietario, la Commissione amministrativa del Fondo di disattivazione e del Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari (Commissione) può disporre che sia considerata una diversa presumibile durata d'esercizio. |
4 | Lo studio sui costi è verificato dall'Ispettorato federale della sicurezza nucleare (IFSN) in merito agli aspetti concernenti la sicurezza e da specialisti indipendenti in merito al calcolo dei costi. Questi ultimi verificano, in particolare, se i costi e i supplementi sono stati stimati in modo realistico.6 |
4bis | Sulla base dela verifica di cui al capoverso 4, il comitato per il controllo dei costi elabora un rapporto di verifica sintetico all'attenzione della Commissione. Nel rapporto chiede la fissazione del prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento.7 |
4ter | La Commissione richiede al Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) di esprimere il suo parere sugli studi sui costi e sul rapporto di verifica entro tre mesi.8 |
5 | Sulla base degli studi sui costi, della verifica di cui al capoverso 4 e del rapporto di verifica e tenuto conto del parere del DATEC, la Commissione stabilisce il prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento per ogni impianto nucleare.9 |
SR 732.17 Ordinanza del 7 dicembre 2007 sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari (Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento, OFDS) - Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento OFDS Art. 4 Fissazione del prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento - 1 Ogni cinque anni i proprietari di un impianto nucleare tenuti a versare contributi allestiscono uno studio sul prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento (studio sui costi) per il loro impianto, la prima volta al momento della sua entrata in servizio. |
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1 | Ogni cinque anni i proprietari di un impianto nucleare tenuti a versare contributi allestiscono uno studio sul prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento (studio sui costi) per il loro impianto, la prima volta al momento della sua entrata in servizio. |
2 | I costi sono calcolati in base ai piani di disattivazione, al programma di smaltimento delle scorie e alle più recenti conoscenze scientifiche nonché in base ai prezzi in vigore al momento del calcolo. |
2bis | Per il calcolo dei costi deve essere scelta una metodologia che corrisponda allo stato della scienza e della tecnica e consideri i supplementi sui costi per le imprecisioni nelle previsioni, i pericoli e le opportunità, nonché un supplemento di sicurezza generale.5 |
3 | Per il calcolo dei costi di disattivazione e di smaltimento delle centrali nucleari si presume una durata d'esercizio di 50 anni. Sulla base delle informazioni fornite dal proprietario, la Commissione amministrativa del Fondo di disattivazione e del Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari (Commissione) può disporre che sia considerata una diversa presumibile durata d'esercizio. |
4 | Lo studio sui costi è verificato dall'Ispettorato federale della sicurezza nucleare (IFSN) in merito agli aspetti concernenti la sicurezza e da specialisti indipendenti in merito al calcolo dei costi. Questi ultimi verificano, in particolare, se i costi e i supplementi sono stati stimati in modo realistico.6 |
4bis | Sulla base dela verifica di cui al capoverso 4, il comitato per il controllo dei costi elabora un rapporto di verifica sintetico all'attenzione della Commissione. Nel rapporto chiede la fissazione del prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento.7 |
4ter | La Commissione richiede al Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) di esprimere il suo parere sugli studi sui costi e sul rapporto di verifica entro tre mesi.8 |
5 | Sulla base degli studi sui costi, della verifica di cui al capoverso 4 e del rapporto di verifica e tenuto conto del parere del DATEC, la Commissione stabilisce il prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento per ogni impianto nucleare.9 |
SR 732.17 Ordinanza del 7 dicembre 2007 sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari (Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento, OFDS) - Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento OFDS Art. 4 Fissazione del prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento - 1 Ogni cinque anni i proprietari di un impianto nucleare tenuti a versare contributi allestiscono uno studio sul prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento (studio sui costi) per il loro impianto, la prima volta al momento della sua entrata in servizio. |
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1 | Ogni cinque anni i proprietari di un impianto nucleare tenuti a versare contributi allestiscono uno studio sul prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento (studio sui costi) per il loro impianto, la prima volta al momento della sua entrata in servizio. |
2 | I costi sono calcolati in base ai piani di disattivazione, al programma di smaltimento delle scorie e alle più recenti conoscenze scientifiche nonché in base ai prezzi in vigore al momento del calcolo. |
2bis | Per il calcolo dei costi deve essere scelta una metodologia che corrisponda allo stato della scienza e della tecnica e consideri i supplementi sui costi per le imprecisioni nelle previsioni, i pericoli e le opportunità, nonché un supplemento di sicurezza generale.5 |
3 | Per il calcolo dei costi di disattivazione e di smaltimento delle centrali nucleari si presume una durata d'esercizio di 50 anni. Sulla base delle informazioni fornite dal proprietario, la Commissione amministrativa del Fondo di disattivazione e del Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari (Commissione) può disporre che sia considerata una diversa presumibile durata d'esercizio. |
4 | Lo studio sui costi è verificato dall'Ispettorato federale della sicurezza nucleare (IFSN) in merito agli aspetti concernenti la sicurezza e da specialisti indipendenti in merito al calcolo dei costi. Questi ultimi verificano, in particolare, se i costi e i supplementi sono stati stimati in modo realistico.6 |
4bis | Sulla base dela verifica di cui al capoverso 4, il comitato per il controllo dei costi elabora un rapporto di verifica sintetico all'attenzione della Commissione. Nel rapporto chiede la fissazione del prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento.7 |
4ter | La Commissione richiede al Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) di esprimere il suo parere sugli studi sui costi e sul rapporto di verifica entro tre mesi.8 |
5 | Sulla base degli studi sui costi, della verifica di cui al capoverso 4 e del rapporto di verifica e tenuto conto del parere del DATEC, la Commissione stabilisce il prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento per ogni impianto nucleare.9 |
SR 732.17 Ordinanza del 7 dicembre 2007 sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari (Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento, OFDS) - Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento OFDS Art. 23 - La Commissione svolge in particolare i seguenti compiti: |
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a | stabilisce nel caso specifico le prescrizioni per allestire lo studio sui costi; |
abis | dirige e coordina la verifica dello studio sui costi; |
ater | stabilisce nel caso specifico il prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento; |
b | stabilisce il modello attuariale per il calcolo dei contributi, il piano finanzia-rio e il preventivo per i costi di smaltimento; |
c | stabilisce i contributi dei proprietari ai Fondi; |
d | decide sull'accettazione di titoli, contratti di assicurazione e altre garanzie; |
e | fissa l'ammontare e la scadenza delle somme da esigere dai proprietari; |
f | consente la concessione di anticipi fra i Fondi; |
g | sottopone al DATEC64, a destinazione del Consiglio federale, proposte concernenti gli anticipi della Confederazione; |
h | constata che i proprietari abbiano adempiuto integralmente i loro obblighi; |
i | approva il piano di accantonamento per i costi di smaltimento che precedono la messa fuori servizio definitiva delle centrali nucleari; |
j | esamina i costi di disattivazione, di smaltimento nonché i costi amministrativi, e li addebita ai Fondi; |
k | autorizza il pagamento dei costi di smaltimento che non erano inclusi nella stima dei costi; |
l | fissa l'ammontare e la scadenza delle somme da restituire ai proprietari tenuti a versare contributi conformemente all'articolo 78 capoverso 2 della legge federale del 21 marzo 2003 sull'energia nucleare; |
m | investe gli averi dei Fondi; |
n | emana le direttive relative agli investimenti; |
o | nomina l'Ufficio; |
p | sceglie gli uffici di deposito e nomina i gestori patrimoniali; |
q | nomina i membri del comitato per gli investimenti e del comitato per il controllo dei costi; |
qbis | nomina il membro del comitato della Commissione proposto dai proprietari (art. 21 cpv. 2 lett. b); |
qter | coinvolge specialisti all'occorrenza; |
r | vigila sull'operato dell'Ufficio, del comitato della Commissione e dei comitati nonché dei gruppi di specialisti e dei gruppi di lavoro cui essa ha fatto capo; |
s | fornisce all'Ufficio federale dell'energia (UFE) tutte le informazioni necessarie all'esercizio della vigilanza; |
t | allestisce i rapporti e i conti annuali e sottopone i rapporti annuali al Consiglio federale per approvazione. |
SR 732.17 Ordinanza del 7 dicembre 2007 sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari (Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento, OFDS) - Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento OFDS Art. 4 Fissazione del prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento - 1 Ogni cinque anni i proprietari di un impianto nucleare tenuti a versare contributi allestiscono uno studio sul prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento (studio sui costi) per il loro impianto, la prima volta al momento della sua entrata in servizio. |
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1 | Ogni cinque anni i proprietari di un impianto nucleare tenuti a versare contributi allestiscono uno studio sul prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento (studio sui costi) per il loro impianto, la prima volta al momento della sua entrata in servizio. |
2 | I costi sono calcolati in base ai piani di disattivazione, al programma di smaltimento delle scorie e alle più recenti conoscenze scientifiche nonché in base ai prezzi in vigore al momento del calcolo. |
2bis | Per il calcolo dei costi deve essere scelta una metodologia che corrisponda allo stato della scienza e della tecnica e consideri i supplementi sui costi per le imprecisioni nelle previsioni, i pericoli e le opportunità, nonché un supplemento di sicurezza generale.5 |
3 | Per il calcolo dei costi di disattivazione e di smaltimento delle centrali nucleari si presume una durata d'esercizio di 50 anni. Sulla base delle informazioni fornite dal proprietario, la Commissione amministrativa del Fondo di disattivazione e del Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari (Commissione) può disporre che sia considerata una diversa presumibile durata d'esercizio. |
4 | Lo studio sui costi è verificato dall'Ispettorato federale della sicurezza nucleare (IFSN) in merito agli aspetti concernenti la sicurezza e da specialisti indipendenti in merito al calcolo dei costi. Questi ultimi verificano, in particolare, se i costi e i supplementi sono stati stimati in modo realistico.6 |
4bis | Sulla base dela verifica di cui al capoverso 4, il comitato per il controllo dei costi elabora un rapporto di verifica sintetico all'attenzione della Commissione. Nel rapporto chiede la fissazione del prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento.7 |
4ter | La Commissione richiede al Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) di esprimere il suo parere sugli studi sui costi e sul rapporto di verifica entro tre mesi.8 |
5 | Sulla base degli studi sui costi, della verifica di cui al capoverso 4 e del rapporto di verifica e tenuto conto del parere del DATEC, la Commissione stabilisce il prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento per ogni impianto nucleare.9 |
SR 732.1 Legge federale del 21 marzo 2003 sull'energia nucleare (LENu) LENu Art. 12 Obbligo di autorizzazione - 1 Chiunque intende costruire o gestire un impianto nucleare abbisogna di un'autorizzazione di massima del Consiglio federale. È fatto salvo l'articolo 12a.9 |
|
1 | Chiunque intende costruire o gestire un impianto nucleare abbisogna di un'autorizzazione di massima del Consiglio federale. È fatto salvo l'articolo 12a.9 |
2 | Non vi è alcun diritto all'ottenimento dell'autorizzazione di massima. |
3 | Gli impianti nucleari con esiguo potenziale di pericolo non abbisognano di un'autorizzazione di massima. Il Consiglio federale designa tali impianti. |
SR 732.11 Ordinanza del 10 dicembre 2004 sull'energia nucleare (OENu) - Ordinanza sull'energia nucleare OENu Art. 23 Documentazione relativa alla domanda - Il richiedente di un'autorizzazione di massima deve presentare la documentazione seguente: |
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a | il rapporto relativo alla sicurezza interna ed esterna, da cui risultano: |
a1 | le caratteristiche del sito; |
a2 | lo scopo e gli elementi principali del progetto; |
a3 | la prevista esposizione a radiazioni nei dintorni dell'impianto; |
a4 | i dati organizzativi e di personale importanti; |
a5 | inoltre per depositi in strati geologici profondi, la sicurezza a lungo termine; |
b | il rapporto d'impatto ambientale; |
c | il rapporto sulla conformità con la pianificazione del territorio; |
d | una concezione per la disattivazione o per la fase di osservazione e la chiusura dell'impianto; |
e | la prova dello smaltimento delle scorie radioattive prodotte. |
SR 732.1 Legge federale del 21 marzo 2003 sull'energia nucleare (LENu) LENu Art. 16 Condizioni per il rilascio della licenza di costruzione - 1 La licenza di costruzione è rilasciata se: |
|
1 | La licenza di costruzione è rilasciata se: |
a | è garantita la protezione dell'uomo e dell'ambiente; |
b | il progetto corrisponde ai principi della sicurezza nucleare interna e esterna; |
c | non vi si oppone nessun altro motivo previsto dalla legislazione federale, segnatamente relativo alla protezione dell'ambiente, della natura e del paesaggio e alla pianificazione del territorio; |
d | è garantita un'esecuzione a regola d'arte del progetto ed esiste un programma di misure atte ad assicurare la qualità per l'insieme delle attività della costruzione; |
e | vi è un piano per la disattivazione o un progetto per la fase di osservazione e un piano per la chiusura dell'impianto. |
2 | Per gli impianti che necessitano di un'autorizzazione di massima la licenza di costruzione è inoltre rilasciata soltanto se: |
a | il richiedente è titolare di un'autorizzazione di massima definitiva; |
b | il progetto rispetta le disposizioni dell'autorizzazione di massima. |
3 | Gli impianti senza autorizzazione di massima devono inoltre soddisfare le condizioni di cui all'articolo 13 capoversi 1 lettere d-f e 2. |
SR 732.11 Ordinanza del 10 dicembre 2004 sull'energia nucleare (OENu) - Ordinanza sull'energia nucleare OENu Art. 24 Domanda - 1 Chi richiede una licenza di costruzione deve dimostrare che: |
|
1 | Chi richiede una licenza di costruzione deve dimostrare che: |
a | i principi di cui agli articoli 7-12 possono essere rispettati; |
b | ... |
c | per impianti nucleari con un esiguo potenziale di pericolo i requisiti di cui all'articolo 22 sono rispettati. |
2 | Deve a tal fine fornire la seguente documentazione: |
a | gli atti relativi alla licenza di costruzione di cui all'allegato 4; |
b | il rapporto d'impatto ambientale; |
c | il rapporto sulla conformità con la pianificazione territoriale; |
d | il programma di gestione della qualità per la fase di progettazione e di costruzione; |
e | il concetto di protezione in caso di emergenza; |
f | il piano di disattivazione o il progetto per la fase di osservazione e il piano per la chiusura dell'impianto; |
g | il rapporto sulla conformità del progetto con l'autorizzazione di massima. |
3 | L'IFSN è incaricato di disciplinare mediante direttive il genere, il contenuto, la forma e il numero di esemplari della necessaria documentazione.30 |
SR 732.1 Legge federale del 21 marzo 2003 sull'energia nucleare (LENu) LENu Art. 22 Obblighi generali del titolare della licenza - 1 Il titolare della licenza è responsabile della sicurezza dell'impianto e dell'esercizio. |
|
1 | Il titolare della licenza è responsabile della sicurezza dell'impianto e dell'esercizio. |
2 | A questo scopo deve segnatamente: |
a | dare continuamente la priorità necessaria alla sicurezza nucleare nell'esercizio dell'impianto nucleare, segnatamente rispettare i limiti e le condizioni d'esercizio prescritti; |
b | creare un'organizzazione adeguata e occupare un effettivo sufficiente di personale idoneo e professionalmente competente; il Consiglio federale stabilisce le esigenze minime e disciplina la formazione del personale specializzato; |
c | prendere provvedimenti per mantenere l'impianto in buono stato; |
d | eseguire controlli a posteriori nonché valutazioni sistematiche della sicurezza interna ed esterna per tutta la durata d'esistenza dell'impianto; |
e | per una centrale nucleare, procedere periodicamente a un'approfondita verifica della sicurezza; |
f | fare rapporto periodicamente alle autorità di vigilanza sullo stato e l'esercizio dell'impianto e notificare loro senza indugio avvenimenti particolari; |
g | riequipaggiare l'impianto nella misura richiesta dall'esperienza e dallo stato della tecnica di riequipaggiamento e prendere provvedimenti ulteriori sempreché contribuiscano a un'ulteriore riduzione del pericolo e siano adeguati; |
h | seguire lo sviluppo della scienza e della tecnica nonché le esperienze d'esercizio di impianti paragonabili; |
i | tenere una documentazione completa sulle attrezzature tecniche e l'esercizio e, se occorre, adeguare il rapporto sulla sicurezza interna e il rapporto sulla sicurezza esterna; |
j | prendere misure atte ad assicurare la qualità di tutte le attività svolte durante l'esercizio; |
k | aggiornare il piano per la disattivazione o il progetto per la fase di osservazione e il piano per la chiusura dell'impianto. |
3 | Il Consiglio federale definisce i criteri che, se adempiuti, obbligano il titolare della licenza a mettere temporaneamente l'impianto nucleare fuori esercizio e a riequipaggiarlo. |
SR 732.11 Ordinanza del 10 dicembre 2004 sull'energia nucleare (OENu) - Ordinanza sull'energia nucleare OENu Art. 42 Aggiornamento del piano o del progetto per la disattivazione e la chiusura - 1 Ogni dieci anni, il titolare di una licenza d'esercizio verifica e aggiorna il piano per la disattivazione dell'impianto nucleare oppure, se si tratta di un deposito in strati geologici profondi, il progetto per la fase di osservazione e il piano per la chiusura. |
|
1 | Ogni dieci anni, il titolare di una licenza d'esercizio verifica e aggiorna il piano per la disattivazione dell'impianto nucleare oppure, se si tratta di un deposito in strati geologici profondi, il progetto per la fase di osservazione e il piano per la chiusura. |
2 | Un aggiornamento è inoltre necessario se: |
a | sono state apportate modifiche essenziali all'impianto; |
b | sono stati modificati requisiti essenziali per la disattivazione o per la fase di osservazione e la chiusura; |
c | importanti sviluppi della tecnica lo impongono. |
SR 732.11 Ordinanza del 10 dicembre 2004 sull'energia nucleare (OENu) - Ordinanza sull'energia nucleare OENu Art. 45 Documentazione relativa al progetto - Chi è soggetto all'obbligo di disattivazione presenta i seguenti documenti riguardanti il progetto di disattivazione: |
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a | il rapporto comparativo tra diverse varianti per le fasi, per il calendario dei lavori di disattivazione e del prevedibile stato finale, come pure la motivazione per la variante scelta; |
b | la descrizione delle singole fasi operative e dei mezzi impiegati a questo scopo, segnatamente l'accertamento dello stato radiologico dell'impianto, lo smontaggio, la scomposizione e la decontaminazione degli equipaggiamenti, la decontaminazione e lo smantellamento degli edifici; |
c | la procedura di separazione delle scorie radioattive da quelle non radioattive e lo smaltimento delle scorie radioattive; |
d | i provvedimenti per la radioprotezione dei lavoratori e per impedire il rilascio di materiale radioattivo nei dintorni dell'impianto; |
e | i provvedimenti di sicurezza esterna; |
f | le analisi incidentali, segnatamente l'individuazione di eventuali incidenti durante la disattivazione, la valutazione della frequenza degli incidenti e delle loro conseguenze radiologiche, nonché le contromisure ed le eventuali misure in caso di emergenza; |
g | la prova della disponibilità di sufficiente personale idoneo e specializzato, necessario per l'esecuzione e la sorveglianza dei lavori di disattivazione, nonché di un'adeguata struttura organizzativa con una chiara attribuzione delle responsabilità; |
h | il programma di gestione della qualità; |
i | il rapporto d'impatto ambientale; |
j | l'elenco di tutti i costi derivanti dalla disattivazione, inclusi quelli per lo smaltimento delle scorie radioattive e non radioattive e la garanzia del finanziamento. |
SR 732.11 Ordinanza del 10 dicembre 2004 sull'energia nucleare (OENu) - Ordinanza sull'energia nucleare OENu Art. 47 Nullaosta - La decisione di disattivazione disciplina l'obbligo del nullaosta segnatamente per le seguenti attività: |
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a | la procedura di declassamento dei materiali prodotti; |
b | il condizionamento delle scorie radioattive prodotte; |
c | lo smantellamento di edifici dopo la loro decontaminazione e declassamento; |
d | il riutilizzo non nucleare di parti dell'impianto prima della conclusione della disattivazione; |
e | la revoca di provvedimenti di sicurezza esterna; |
f | in caso di disattivazione di centrali nucleari, anche lo smontaggio del recipiente in pressione del reattore e delle parti dell'edificio circostanti. |
SR 732.17 Ordinanza del 7 dicembre 2007 sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari (Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento, OFDS) - Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento OFDS Art. 23 - La Commissione svolge in particolare i seguenti compiti: |
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a | stabilisce nel caso specifico le prescrizioni per allestire lo studio sui costi; |
abis | dirige e coordina la verifica dello studio sui costi; |
ater | stabilisce nel caso specifico il prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento; |
b | stabilisce il modello attuariale per il calcolo dei contributi, il piano finanzia-rio e il preventivo per i costi di smaltimento; |
c | stabilisce i contributi dei proprietari ai Fondi; |
d | decide sull'accettazione di titoli, contratti di assicurazione e altre garanzie; |
e | fissa l'ammontare e la scadenza delle somme da esigere dai proprietari; |
f | consente la concessione di anticipi fra i Fondi; |
g | sottopone al DATEC64, a destinazione del Consiglio federale, proposte concernenti gli anticipi della Confederazione; |
h | constata che i proprietari abbiano adempiuto integralmente i loro obblighi; |
i | approva il piano di accantonamento per i costi di smaltimento che precedono la messa fuori servizio definitiva delle centrali nucleari; |
j | esamina i costi di disattivazione, di smaltimento nonché i costi amministrativi, e li addebita ai Fondi; |
k | autorizza il pagamento dei costi di smaltimento che non erano inclusi nella stima dei costi; |
l | fissa l'ammontare e la scadenza delle somme da restituire ai proprietari tenuti a versare contributi conformemente all'articolo 78 capoverso 2 della legge federale del 21 marzo 2003 sull'energia nucleare; |
m | investe gli averi dei Fondi; |
n | emana le direttive relative agli investimenti; |
o | nomina l'Ufficio; |
p | sceglie gli uffici di deposito e nomina i gestori patrimoniali; |
q | nomina i membri del comitato per gli investimenti e del comitato per il controllo dei costi; |
qbis | nomina il membro del comitato della Commissione proposto dai proprietari (art. 21 cpv. 2 lett. b); |
qter | coinvolge specialisti all'occorrenza; |
r | vigila sull'operato dell'Ufficio, del comitato della Commissione e dei comitati nonché dei gruppi di specialisti e dei gruppi di lavoro cui essa ha fatto capo; |
s | fornisce all'Ufficio federale dell'energia (UFE) tutte le informazioni necessarie all'esercizio della vigilanza; |
t | allestisce i rapporti e i conti annuali e sottopone i rapporti annuali al Consiglio federale per approvazione. |
SR 732.17 Ordinanza del 7 dicembre 2007 sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari (Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento, OFDS) - Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento OFDS Art. 4 Fissazione del prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento - 1 Ogni cinque anni i proprietari di un impianto nucleare tenuti a versare contributi allestiscono uno studio sul prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento (studio sui costi) per il loro impianto, la prima volta al momento della sua entrata in servizio. |
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1 | Ogni cinque anni i proprietari di un impianto nucleare tenuti a versare contributi allestiscono uno studio sul prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento (studio sui costi) per il loro impianto, la prima volta al momento della sua entrata in servizio. |
2 | I costi sono calcolati in base ai piani di disattivazione, al programma di smaltimento delle scorie e alle più recenti conoscenze scientifiche nonché in base ai prezzi in vigore al momento del calcolo. |
2bis | Per il calcolo dei costi deve essere scelta una metodologia che corrisponda allo stato della scienza e della tecnica e consideri i supplementi sui costi per le imprecisioni nelle previsioni, i pericoli e le opportunità, nonché un supplemento di sicurezza generale.5 |
3 | Per il calcolo dei costi di disattivazione e di smaltimento delle centrali nucleari si presume una durata d'esercizio di 50 anni. Sulla base delle informazioni fornite dal proprietario, la Commissione amministrativa del Fondo di disattivazione e del Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari (Commissione) può disporre che sia considerata una diversa presumibile durata d'esercizio. |
4 | Lo studio sui costi è verificato dall'Ispettorato federale della sicurezza nucleare (IFSN) in merito agli aspetti concernenti la sicurezza e da specialisti indipendenti in merito al calcolo dei costi. Questi ultimi verificano, in particolare, se i costi e i supplementi sono stati stimati in modo realistico.6 |
4bis | Sulla base dela verifica di cui al capoverso 4, il comitato per il controllo dei costi elabora un rapporto di verifica sintetico all'attenzione della Commissione. Nel rapporto chiede la fissazione del prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento.7 |
4ter | La Commissione richiede al Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) di esprimere il suo parere sugli studi sui costi e sul rapporto di verifica entro tre mesi.8 |
5 | Sulla base degli studi sui costi, della verifica di cui al capoverso 4 e del rapporto di verifica e tenuto conto del parere del DATEC, la Commissione stabilisce il prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento per ogni impianto nucleare.9 |
SR 732.17 Ordinanza del 7 dicembre 2007 sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari (Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento, OFDS) - Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento OFDS Art. 4 Fissazione del prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento - 1 Ogni cinque anni i proprietari di un impianto nucleare tenuti a versare contributi allestiscono uno studio sul prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento (studio sui costi) per il loro impianto, la prima volta al momento della sua entrata in servizio. |
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1 | Ogni cinque anni i proprietari di un impianto nucleare tenuti a versare contributi allestiscono uno studio sul prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento (studio sui costi) per il loro impianto, la prima volta al momento della sua entrata in servizio. |
2 | I costi sono calcolati in base ai piani di disattivazione, al programma di smaltimento delle scorie e alle più recenti conoscenze scientifiche nonché in base ai prezzi in vigore al momento del calcolo. |
2bis | Per il calcolo dei costi deve essere scelta una metodologia che corrisponda allo stato della scienza e della tecnica e consideri i supplementi sui costi per le imprecisioni nelle previsioni, i pericoli e le opportunità, nonché un supplemento di sicurezza generale.5 |
3 | Per il calcolo dei costi di disattivazione e di smaltimento delle centrali nucleari si presume una durata d'esercizio di 50 anni. Sulla base delle informazioni fornite dal proprietario, la Commissione amministrativa del Fondo di disattivazione e del Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari (Commissione) può disporre che sia considerata una diversa presumibile durata d'esercizio. |
4 | Lo studio sui costi è verificato dall'Ispettorato federale della sicurezza nucleare (IFSN) in merito agli aspetti concernenti la sicurezza e da specialisti indipendenti in merito al calcolo dei costi. Questi ultimi verificano, in particolare, se i costi e i supplementi sono stati stimati in modo realistico.6 |
4bis | Sulla base dela verifica di cui al capoverso 4, il comitato per il controllo dei costi elabora un rapporto di verifica sintetico all'attenzione della Commissione. Nel rapporto chiede la fissazione del prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento.7 |
4ter | La Commissione richiede al Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) di esprimere il suo parere sugli studi sui costi e sul rapporto di verifica entro tre mesi.8 |
5 | Sulla base degli studi sui costi, della verifica di cui al capoverso 4 e del rapporto di verifica e tenuto conto del parere del DATEC, la Commissione stabilisce il prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento per ogni impianto nucleare.9 |
SR 732.1 Legge federale del 21 marzo 2003 sull'energia nucleare (LENu) LENu Art. 26 Obblighi di disattivazione - 1 Il proprietario deve disattivare il proprio impianto se: |
|
1 | Il proprietario deve disattivare il proprio impianto se: |
a | lo ha messo definitivamente fuori esercizio; |
b | la licenza d'esercizio non è stata rilasciata o è stata revocata o è scaduta secondo l'articolo 68 capoverso 1 lettere a o b e il Dipartimento ordina la disattivazione. |
2 | Il proprietario deve segnatamente: |
a | adempiere le esigenze della sicurezza nucleare interna ed esterna; |
b | trasportare i materiali nucleari in un altro impianto nucleare; |
c | decontaminare le parti radioattive o trattarle come scorie radioattive; |
d | smaltire le scorie radioattive; |
e | sorvegliare l'impianto fino a quando tutte le fonti nucleari di pericolo siano state eliminate. |
SR 732.1 Legge federale del 21 marzo 2003 sull'energia nucleare (LENu) LENu Art. 29 Conclusione della disattivazione - 1 Quando i lavori di disattivazione sono terminati in modo regolare, il Dipartimento accerta che l'impianto non costituisce più una fonte radiologica di pericolo e che quindi non sottostà più alla legislazione sull'energia nucleare. |
|
1 | Quando i lavori di disattivazione sono terminati in modo regolare, il Dipartimento accerta che l'impianto non costituisce più una fonte radiologica di pericolo e che quindi non sottostà più alla legislazione sull'energia nucleare. |
2 | La società tenuta alla disattivazione può sciogliersi soltanto con il consenso del Dipartimento. |
SR 732.17 Ordinanza del 7 dicembre 2007 sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari (Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento, OFDS) - Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento OFDS Art. 2 Costi di disattivazione - 1 Per costi di disattivazione si intendono tutti i costi derivanti dalla disattivazione di impianti nucleari. |
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1 | Per costi di disattivazione si intendono tutti i costi derivanti dalla disattivazione di impianti nucleari. |
2 | I costi di disattivazione comprendono in particolare i costi: |
a | di preparazione tecnica della disattivazione; |
b | di confinamento, manutenzione e sorveglianza dell'impianto; |
c | di decontaminazione o smontaggio e frammentazione delle parti radioattive e contaminate; |
d | di trasporto e smaltimento delle scorie radioattive risultanti dalla disattivazione; |
e | di demolizione di tutte le installazioni tecniche e le strutture edili e di discarica dei rifiuti non radioattivi; |
f | di decontaminazione del territorio; |
g | di pianificazione, progettazione, direzione e sorveglianza; |
h | per le misure protettive contro le radiazioni e gli infortuni professionali; |
i | di autorizzazione e vigilanza delle autorità; |
j | di assicurazione; |
k | amministrativi. |
SR 732.17 Ordinanza del 7 dicembre 2007 sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari (Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento, OFDS) - Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento OFDS Art. 4 Fissazione del prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento - 1 Ogni cinque anni i proprietari di un impianto nucleare tenuti a versare contributi allestiscono uno studio sul prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento (studio sui costi) per il loro impianto, la prima volta al momento della sua entrata in servizio. |
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1 | Ogni cinque anni i proprietari di un impianto nucleare tenuti a versare contributi allestiscono uno studio sul prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento (studio sui costi) per il loro impianto, la prima volta al momento della sua entrata in servizio. |
2 | I costi sono calcolati in base ai piani di disattivazione, al programma di smaltimento delle scorie e alle più recenti conoscenze scientifiche nonché in base ai prezzi in vigore al momento del calcolo. |
2bis | Per il calcolo dei costi deve essere scelta una metodologia che corrisponda allo stato della scienza e della tecnica e consideri i supplementi sui costi per le imprecisioni nelle previsioni, i pericoli e le opportunità, nonché un supplemento di sicurezza generale.5 |
3 | Per il calcolo dei costi di disattivazione e di smaltimento delle centrali nucleari si presume una durata d'esercizio di 50 anni. Sulla base delle informazioni fornite dal proprietario, la Commissione amministrativa del Fondo di disattivazione e del Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari (Commissione) può disporre che sia considerata una diversa presumibile durata d'esercizio. |
4 | Lo studio sui costi è verificato dall'Ispettorato federale della sicurezza nucleare (IFSN) in merito agli aspetti concernenti la sicurezza e da specialisti indipendenti in merito al calcolo dei costi. Questi ultimi verificano, in particolare, se i costi e i supplementi sono stati stimati in modo realistico.6 |
4bis | Sulla base dela verifica di cui al capoverso 4, il comitato per il controllo dei costi elabora un rapporto di verifica sintetico all'attenzione della Commissione. Nel rapporto chiede la fissazione del prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento.7 |
4ter | La Commissione richiede al Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) di esprimere il suo parere sugli studi sui costi e sul rapporto di verifica entro tre mesi.8 |
5 | Sulla base degli studi sui costi, della verifica di cui al capoverso 4 e del rapporto di verifica e tenuto conto del parere del DATEC, la Commissione stabilisce il prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento per ogni impianto nucleare.9 |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 9 Protezione dall'arbitrio e tutela della buona fede - Ognuno ha diritto d'essere trattato senza arbitrio e secondo il principio della buona fede da parte degli organi dello Stato. |
SR 732.17 Ordinanza del 7 dicembre 2007 sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari (Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento, OFDS) - Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento OFDS Art. 4 Fissazione del prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento - 1 Ogni cinque anni i proprietari di un impianto nucleare tenuti a versare contributi allestiscono uno studio sul prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento (studio sui costi) per il loro impianto, la prima volta al momento della sua entrata in servizio. |
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1 | Ogni cinque anni i proprietari di un impianto nucleare tenuti a versare contributi allestiscono uno studio sul prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento (studio sui costi) per il loro impianto, la prima volta al momento della sua entrata in servizio. |
2 | I costi sono calcolati in base ai piani di disattivazione, al programma di smaltimento delle scorie e alle più recenti conoscenze scientifiche nonché in base ai prezzi in vigore al momento del calcolo. |
2bis | Per il calcolo dei costi deve essere scelta una metodologia che corrisponda allo stato della scienza e della tecnica e consideri i supplementi sui costi per le imprecisioni nelle previsioni, i pericoli e le opportunità, nonché un supplemento di sicurezza generale.5 |
3 | Per il calcolo dei costi di disattivazione e di smaltimento delle centrali nucleari si presume una durata d'esercizio di 50 anni. Sulla base delle informazioni fornite dal proprietario, la Commissione amministrativa del Fondo di disattivazione e del Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari (Commissione) può disporre che sia considerata una diversa presumibile durata d'esercizio. |
4 | Lo studio sui costi è verificato dall'Ispettorato federale della sicurezza nucleare (IFSN) in merito agli aspetti concernenti la sicurezza e da specialisti indipendenti in merito al calcolo dei costi. Questi ultimi verificano, in particolare, se i costi e i supplementi sono stati stimati in modo realistico.6 |
4bis | Sulla base dela verifica di cui al capoverso 4, il comitato per il controllo dei costi elabora un rapporto di verifica sintetico all'attenzione della Commissione. Nel rapporto chiede la fissazione del prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento.7 |
4ter | La Commissione richiede al Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) di esprimere il suo parere sugli studi sui costi e sul rapporto di verifica entro tre mesi.8 |
5 | Sulla base degli studi sui costi, della verifica di cui al capoverso 4 e del rapporto di verifica e tenuto conto del parere del DATEC, la Commissione stabilisce il prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento per ogni impianto nucleare.9 |
SR 732.1 Legge federale del 21 marzo 2003 sull'energia nucleare (LENu) LENu Art. 31 Obbligo di smaltimento - 1 Chiunque gestisce o disattiva un impianto nucleare è tenuto a smaltire, a proprie spese e in modo sicuro, le scorie radioattive provenienti dall'impianto. L'obbligo di smaltimento include anche i lavori di preparazione necessari, quali la ricerca e le indagini geologiche, nonché il tempestivo allestimento di un deposito in strati geologici profondi. |
|
1 | Chiunque gestisce o disattiva un impianto nucleare è tenuto a smaltire, a proprie spese e in modo sicuro, le scorie radioattive provenienti dall'impianto. L'obbligo di smaltimento include anche i lavori di preparazione necessari, quali la ricerca e le indagini geologiche, nonché il tempestivo allestimento di un deposito in strati geologici profondi. |
2 | L'obbligo di smaltimento è adempiuto quando: |
a | le scorie sono state trasportate in un deposito in strati geologici profondi e i mezzi finanziari richiesti per la fase di osservazione e per l'eventuale chiusura sono assicurati; |
b | le scorie sono state trasportate in un impianto di smaltimento estero. |
3 | In caso di trasferimento dell'autorizzazione di massima per una centrale nucleare a un nuovo esercente (art. 66 cpv. 2), il vecchio e il nuovo esercente sono tenuti a smaltire le scorie d'esercizio e gli elementi combustibili esausti prodotti fino al trasferimento. |
4 | La società tenuta allo smaltimento può sciogliersi soltanto con il consenso del Dipartimento. |
SR 732.17 Ordinanza del 7 dicembre 2007 sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari (Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento, OFDS) - Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento OFDS Art. 4 Fissazione del prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento - 1 Ogni cinque anni i proprietari di un impianto nucleare tenuti a versare contributi allestiscono uno studio sul prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento (studio sui costi) per il loro impianto, la prima volta al momento della sua entrata in servizio. |
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1 | Ogni cinque anni i proprietari di un impianto nucleare tenuti a versare contributi allestiscono uno studio sul prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento (studio sui costi) per il loro impianto, la prima volta al momento della sua entrata in servizio. |
2 | I costi sono calcolati in base ai piani di disattivazione, al programma di smaltimento delle scorie e alle più recenti conoscenze scientifiche nonché in base ai prezzi in vigore al momento del calcolo. |
2bis | Per il calcolo dei costi deve essere scelta una metodologia che corrisponda allo stato della scienza e della tecnica e consideri i supplementi sui costi per le imprecisioni nelle previsioni, i pericoli e le opportunità, nonché un supplemento di sicurezza generale.5 |
3 | Per il calcolo dei costi di disattivazione e di smaltimento delle centrali nucleari si presume una durata d'esercizio di 50 anni. Sulla base delle informazioni fornite dal proprietario, la Commissione amministrativa del Fondo di disattivazione e del Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari (Commissione) può disporre che sia considerata una diversa presumibile durata d'esercizio. |
4 | Lo studio sui costi è verificato dall'Ispettorato federale della sicurezza nucleare (IFSN) in merito agli aspetti concernenti la sicurezza e da specialisti indipendenti in merito al calcolo dei costi. Questi ultimi verificano, in particolare, se i costi e i supplementi sono stati stimati in modo realistico.6 |
4bis | Sulla base dela verifica di cui al capoverso 4, il comitato per il controllo dei costi elabora un rapporto di verifica sintetico all'attenzione della Commissione. Nel rapporto chiede la fissazione del prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento.7 |
4ter | La Commissione richiede al Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) di esprimere il suo parere sugli studi sui costi e sul rapporto di verifica entro tre mesi.8 |
5 | Sulla base degli studi sui costi, della verifica di cui al capoverso 4 e del rapporto di verifica e tenuto conto del parere del DATEC, la Commissione stabilisce il prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento per ogni impianto nucleare.9 |
SR 732.17 Ordinanza del 7 dicembre 2007 sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari (Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento, OFDS) - Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento OFDS Art. 4 Fissazione del prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento - 1 Ogni cinque anni i proprietari di un impianto nucleare tenuti a versare contributi allestiscono uno studio sul prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento (studio sui costi) per il loro impianto, la prima volta al momento della sua entrata in servizio. |
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1 | Ogni cinque anni i proprietari di un impianto nucleare tenuti a versare contributi allestiscono uno studio sul prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento (studio sui costi) per il loro impianto, la prima volta al momento della sua entrata in servizio. |
2 | I costi sono calcolati in base ai piani di disattivazione, al programma di smaltimento delle scorie e alle più recenti conoscenze scientifiche nonché in base ai prezzi in vigore al momento del calcolo. |
2bis | Per il calcolo dei costi deve essere scelta una metodologia che corrisponda allo stato della scienza e della tecnica e consideri i supplementi sui costi per le imprecisioni nelle previsioni, i pericoli e le opportunità, nonché un supplemento di sicurezza generale.5 |
3 | Per il calcolo dei costi di disattivazione e di smaltimento delle centrali nucleari si presume una durata d'esercizio di 50 anni. Sulla base delle informazioni fornite dal proprietario, la Commissione amministrativa del Fondo di disattivazione e del Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari (Commissione) può disporre che sia considerata una diversa presumibile durata d'esercizio. |
4 | Lo studio sui costi è verificato dall'Ispettorato federale della sicurezza nucleare (IFSN) in merito agli aspetti concernenti la sicurezza e da specialisti indipendenti in merito al calcolo dei costi. Questi ultimi verificano, in particolare, se i costi e i supplementi sono stati stimati in modo realistico.6 |
4bis | Sulla base dela verifica di cui al capoverso 4, il comitato per il controllo dei costi elabora un rapporto di verifica sintetico all'attenzione della Commissione. Nel rapporto chiede la fissazione del prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento.7 |
4ter | La Commissione richiede al Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) di esprimere il suo parere sugli studi sui costi e sul rapporto di verifica entro tre mesi.8 |
5 | Sulla base degli studi sui costi, della verifica di cui al capoverso 4 e del rapporto di verifica e tenuto conto del parere del DATEC, la Commissione stabilisce il prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento per ogni impianto nucleare.9 |
SR 732.17 Ordinanza del 7 dicembre 2007 sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari (Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento, OFDS) - Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento OFDS Art. 4 Fissazione del prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento - 1 Ogni cinque anni i proprietari di un impianto nucleare tenuti a versare contributi allestiscono uno studio sul prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento (studio sui costi) per il loro impianto, la prima volta al momento della sua entrata in servizio. |
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1 | Ogni cinque anni i proprietari di un impianto nucleare tenuti a versare contributi allestiscono uno studio sul prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento (studio sui costi) per il loro impianto, la prima volta al momento della sua entrata in servizio. |
2 | I costi sono calcolati in base ai piani di disattivazione, al programma di smaltimento delle scorie e alle più recenti conoscenze scientifiche nonché in base ai prezzi in vigore al momento del calcolo. |
2bis | Per il calcolo dei costi deve essere scelta una metodologia che corrisponda allo stato della scienza e della tecnica e consideri i supplementi sui costi per le imprecisioni nelle previsioni, i pericoli e le opportunità, nonché un supplemento di sicurezza generale.5 |
3 | Per il calcolo dei costi di disattivazione e di smaltimento delle centrali nucleari si presume una durata d'esercizio di 50 anni. Sulla base delle informazioni fornite dal proprietario, la Commissione amministrativa del Fondo di disattivazione e del Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari (Commissione) può disporre che sia considerata una diversa presumibile durata d'esercizio. |
4 | Lo studio sui costi è verificato dall'Ispettorato federale della sicurezza nucleare (IFSN) in merito agli aspetti concernenti la sicurezza e da specialisti indipendenti in merito al calcolo dei costi. Questi ultimi verificano, in particolare, se i costi e i supplementi sono stati stimati in modo realistico.6 |
4bis | Sulla base dela verifica di cui al capoverso 4, il comitato per il controllo dei costi elabora un rapporto di verifica sintetico all'attenzione della Commissione. Nel rapporto chiede la fissazione del prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento.7 |
4ter | La Commissione richiede al Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) di esprimere il suo parere sugli studi sui costi e sul rapporto di verifica entro tre mesi.8 |
5 | Sulla base degli studi sui costi, della verifica di cui al capoverso 4 e del rapporto di verifica e tenuto conto del parere del DATEC, la Commissione stabilisce il prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento per ogni impianto nucleare.9 |
SR 732.17 Ordinanza del 7 dicembre 2007 sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari (Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento, OFDS) - Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento OFDS Art. 4 Fissazione del prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento - 1 Ogni cinque anni i proprietari di un impianto nucleare tenuti a versare contributi allestiscono uno studio sul prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento (studio sui costi) per il loro impianto, la prima volta al momento della sua entrata in servizio. |
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1 | Ogni cinque anni i proprietari di un impianto nucleare tenuti a versare contributi allestiscono uno studio sul prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento (studio sui costi) per il loro impianto, la prima volta al momento della sua entrata in servizio. |
2 | I costi sono calcolati in base ai piani di disattivazione, al programma di smaltimento delle scorie e alle più recenti conoscenze scientifiche nonché in base ai prezzi in vigore al momento del calcolo. |
2bis | Per il calcolo dei costi deve essere scelta una metodologia che corrisponda allo stato della scienza e della tecnica e consideri i supplementi sui costi per le imprecisioni nelle previsioni, i pericoli e le opportunità, nonché un supplemento di sicurezza generale.5 |
3 | Per il calcolo dei costi di disattivazione e di smaltimento delle centrali nucleari si presume una durata d'esercizio di 50 anni. Sulla base delle informazioni fornite dal proprietario, la Commissione amministrativa del Fondo di disattivazione e del Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari (Commissione) può disporre che sia considerata una diversa presumibile durata d'esercizio. |
4 | Lo studio sui costi è verificato dall'Ispettorato federale della sicurezza nucleare (IFSN) in merito agli aspetti concernenti la sicurezza e da specialisti indipendenti in merito al calcolo dei costi. Questi ultimi verificano, in particolare, se i costi e i supplementi sono stati stimati in modo realistico.6 |
4bis | Sulla base dela verifica di cui al capoverso 4, il comitato per il controllo dei costi elabora un rapporto di verifica sintetico all'attenzione della Commissione. Nel rapporto chiede la fissazione del prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento.7 |
4ter | La Commissione richiede al Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) di esprimere il suo parere sugli studi sui costi e sul rapporto di verifica entro tre mesi.8 |
5 | Sulla base degli studi sui costi, della verifica di cui al capoverso 4 e del rapporto di verifica e tenuto conto del parere del DATEC, la Commissione stabilisce il prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento per ogni impianto nucleare.9 |
SR 732.17 Ordinanza del 7 dicembre 2007 sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari (Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento, OFDS) - Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento OFDS Art. 4 Fissazione del prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento - 1 Ogni cinque anni i proprietari di un impianto nucleare tenuti a versare contributi allestiscono uno studio sul prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento (studio sui costi) per il loro impianto, la prima volta al momento della sua entrata in servizio. |
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1 | Ogni cinque anni i proprietari di un impianto nucleare tenuti a versare contributi allestiscono uno studio sul prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento (studio sui costi) per il loro impianto, la prima volta al momento della sua entrata in servizio. |
2 | I costi sono calcolati in base ai piani di disattivazione, al programma di smaltimento delle scorie e alle più recenti conoscenze scientifiche nonché in base ai prezzi in vigore al momento del calcolo. |
2bis | Per il calcolo dei costi deve essere scelta una metodologia che corrisponda allo stato della scienza e della tecnica e consideri i supplementi sui costi per le imprecisioni nelle previsioni, i pericoli e le opportunità, nonché un supplemento di sicurezza generale.5 |
3 | Per il calcolo dei costi di disattivazione e di smaltimento delle centrali nucleari si presume una durata d'esercizio di 50 anni. Sulla base delle informazioni fornite dal proprietario, la Commissione amministrativa del Fondo di disattivazione e del Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari (Commissione) può disporre che sia considerata una diversa presumibile durata d'esercizio. |
4 | Lo studio sui costi è verificato dall'Ispettorato federale della sicurezza nucleare (IFSN) in merito agli aspetti concernenti la sicurezza e da specialisti indipendenti in merito al calcolo dei costi. Questi ultimi verificano, in particolare, se i costi e i supplementi sono stati stimati in modo realistico.6 |
4bis | Sulla base dela verifica di cui al capoverso 4, il comitato per il controllo dei costi elabora un rapporto di verifica sintetico all'attenzione della Commissione. Nel rapporto chiede la fissazione del prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento.7 |
4ter | La Commissione richiede al Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) di esprimere il suo parere sugli studi sui costi e sul rapporto di verifica entro tre mesi.8 |
5 | Sulla base degli studi sui costi, della verifica di cui al capoverso 4 e del rapporto di verifica e tenuto conto del parere del DATEC, la Commissione stabilisce il prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento per ogni impianto nucleare.9 |
SR 732.17 Ordinanza del 7 dicembre 2007 sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari (Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento, OFDS) - Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento OFDS Art. 4 Fissazione del prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento - 1 Ogni cinque anni i proprietari di un impianto nucleare tenuti a versare contributi allestiscono uno studio sul prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento (studio sui costi) per il loro impianto, la prima volta al momento della sua entrata in servizio. |
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1 | Ogni cinque anni i proprietari di un impianto nucleare tenuti a versare contributi allestiscono uno studio sul prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento (studio sui costi) per il loro impianto, la prima volta al momento della sua entrata in servizio. |
2 | I costi sono calcolati in base ai piani di disattivazione, al programma di smaltimento delle scorie e alle più recenti conoscenze scientifiche nonché in base ai prezzi in vigore al momento del calcolo. |
2bis | Per il calcolo dei costi deve essere scelta una metodologia che corrisponda allo stato della scienza e della tecnica e consideri i supplementi sui costi per le imprecisioni nelle previsioni, i pericoli e le opportunità, nonché un supplemento di sicurezza generale.5 |
3 | Per il calcolo dei costi di disattivazione e di smaltimento delle centrali nucleari si presume una durata d'esercizio di 50 anni. Sulla base delle informazioni fornite dal proprietario, la Commissione amministrativa del Fondo di disattivazione e del Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari (Commissione) può disporre che sia considerata una diversa presumibile durata d'esercizio. |
4 | Lo studio sui costi è verificato dall'Ispettorato federale della sicurezza nucleare (IFSN) in merito agli aspetti concernenti la sicurezza e da specialisti indipendenti in merito al calcolo dei costi. Questi ultimi verificano, in particolare, se i costi e i supplementi sono stati stimati in modo realistico.6 |
4bis | Sulla base dela verifica di cui al capoverso 4, il comitato per il controllo dei costi elabora un rapporto di verifica sintetico all'attenzione della Commissione. Nel rapporto chiede la fissazione del prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento.7 |
4ter | La Commissione richiede al Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) di esprimere il suo parere sugli studi sui costi e sul rapporto di verifica entro tre mesi.8 |
5 | Sulla base degli studi sui costi, della verifica di cui al capoverso 4 e del rapporto di verifica e tenuto conto del parere del DATEC, la Commissione stabilisce il prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento per ogni impianto nucleare.9 |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 12 - L'autorità accerta d'ufficio i fatti e si serve, se necessario, dei seguenti mezzi di prova: |
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a | documenti; |
b | informazioni delle parti; |
c | informazioni o testimonianze di terzi; |
d | sopralluoghi; |
e | perizie. |
SR 732.17 Ordinanza del 7 dicembre 2007 sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari (Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento, OFDS) - Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento OFDS Art. 4 Fissazione del prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento - 1 Ogni cinque anni i proprietari di un impianto nucleare tenuti a versare contributi allestiscono uno studio sul prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento (studio sui costi) per il loro impianto, la prima volta al momento della sua entrata in servizio. |
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1 | Ogni cinque anni i proprietari di un impianto nucleare tenuti a versare contributi allestiscono uno studio sul prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento (studio sui costi) per il loro impianto, la prima volta al momento della sua entrata in servizio. |
2 | I costi sono calcolati in base ai piani di disattivazione, al programma di smaltimento delle scorie e alle più recenti conoscenze scientifiche nonché in base ai prezzi in vigore al momento del calcolo. |
2bis | Per il calcolo dei costi deve essere scelta una metodologia che corrisponda allo stato della scienza e della tecnica e consideri i supplementi sui costi per le imprecisioni nelle previsioni, i pericoli e le opportunità, nonché un supplemento di sicurezza generale.5 |
3 | Per il calcolo dei costi di disattivazione e di smaltimento delle centrali nucleari si presume una durata d'esercizio di 50 anni. Sulla base delle informazioni fornite dal proprietario, la Commissione amministrativa del Fondo di disattivazione e del Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari (Commissione) può disporre che sia considerata una diversa presumibile durata d'esercizio. |
4 | Lo studio sui costi è verificato dall'Ispettorato federale della sicurezza nucleare (IFSN) in merito agli aspetti concernenti la sicurezza e da specialisti indipendenti in merito al calcolo dei costi. Questi ultimi verificano, in particolare, se i costi e i supplementi sono stati stimati in modo realistico.6 |
4bis | Sulla base dela verifica di cui al capoverso 4, il comitato per il controllo dei costi elabora un rapporto di verifica sintetico all'attenzione della Commissione. Nel rapporto chiede la fissazione del prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento.7 |
4ter | La Commissione richiede al Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) di esprimere il suo parere sugli studi sui costi e sul rapporto di verifica entro tre mesi.8 |
5 | Sulla base degli studi sui costi, della verifica di cui al capoverso 4 e del rapporto di verifica e tenuto conto del parere del DATEC, la Commissione stabilisce il prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento per ogni impianto nucleare.9 |
SR 732.1 Legge federale del 21 marzo 2003 sull'energia nucleare (LENu) LENu Art. 81 Forma giuridica e organizzazione dei fondi - 1 I fondi hanno una propria personalità giuridica. Essi sottostanno alla vigilanza della Confederazione. |
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1 | I fondi hanno una propria personalità giuridica. Essi sottostanno alla vigilanza della Confederazione. |
2 | Il Consiglio federale nomina per ogni fondo una Commissione amministrativa quale organo direttivo. Le commissioni stabiliscono nel singolo caso i contributi ai fondi e le prestazioni di questi ultimi. |
3 | Se necessario, i fondi possono concedersi reciprocamente anticipi o la Confederazione può concedere anticipi ai fondi; detti anticipi sono rimunerati alle condizioni usuali di mercato. |
4 | I fondi sono esonerati da tutte le imposte dirette della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni. |
5 | Il Consiglio federale disciplina i dettagli; stabilisce le basi di calcolo per la riscossione dei contributi e le linee fondamentali della politica d'investimento. Può riunire i fondi. |
SR 732.17 Ordinanza del 7 dicembre 2007 sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari (Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento, OFDS) - Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento OFDS Art. 4 Fissazione del prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento - 1 Ogni cinque anni i proprietari di un impianto nucleare tenuti a versare contributi allestiscono uno studio sul prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento (studio sui costi) per il loro impianto, la prima volta al momento della sua entrata in servizio. |
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1 | Ogni cinque anni i proprietari di un impianto nucleare tenuti a versare contributi allestiscono uno studio sul prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento (studio sui costi) per il loro impianto, la prima volta al momento della sua entrata in servizio. |
2 | I costi sono calcolati in base ai piani di disattivazione, al programma di smaltimento delle scorie e alle più recenti conoscenze scientifiche nonché in base ai prezzi in vigore al momento del calcolo. |
2bis | Per il calcolo dei costi deve essere scelta una metodologia che corrisponda allo stato della scienza e della tecnica e consideri i supplementi sui costi per le imprecisioni nelle previsioni, i pericoli e le opportunità, nonché un supplemento di sicurezza generale.5 |
3 | Per il calcolo dei costi di disattivazione e di smaltimento delle centrali nucleari si presume una durata d'esercizio di 50 anni. Sulla base delle informazioni fornite dal proprietario, la Commissione amministrativa del Fondo di disattivazione e del Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari (Commissione) può disporre che sia considerata una diversa presumibile durata d'esercizio. |
4 | Lo studio sui costi è verificato dall'Ispettorato federale della sicurezza nucleare (IFSN) in merito agli aspetti concernenti la sicurezza e da specialisti indipendenti in merito al calcolo dei costi. Questi ultimi verificano, in particolare, se i costi e i supplementi sono stati stimati in modo realistico.6 |
4bis | Sulla base dela verifica di cui al capoverso 4, il comitato per il controllo dei costi elabora un rapporto di verifica sintetico all'attenzione della Commissione. Nel rapporto chiede la fissazione del prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento.7 |
4ter | La Commissione richiede al Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) di esprimere il suo parere sugli studi sui costi e sul rapporto di verifica entro tre mesi.8 |
5 | Sulla base degli studi sui costi, della verifica di cui al capoverso 4 e del rapporto di verifica e tenuto conto del parere del DATEC, la Commissione stabilisce il prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento per ogni impianto nucleare.9 |
SR 732.17 Ordinanza del 7 dicembre 2007 sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari (Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento, OFDS) - Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento OFDS Art. 4 Fissazione del prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento - 1 Ogni cinque anni i proprietari di un impianto nucleare tenuti a versare contributi allestiscono uno studio sul prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento (studio sui costi) per il loro impianto, la prima volta al momento della sua entrata in servizio. |
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1 | Ogni cinque anni i proprietari di un impianto nucleare tenuti a versare contributi allestiscono uno studio sul prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento (studio sui costi) per il loro impianto, la prima volta al momento della sua entrata in servizio. |
2 | I costi sono calcolati in base ai piani di disattivazione, al programma di smaltimento delle scorie e alle più recenti conoscenze scientifiche nonché in base ai prezzi in vigore al momento del calcolo. |
2bis | Per il calcolo dei costi deve essere scelta una metodologia che corrisponda allo stato della scienza e della tecnica e consideri i supplementi sui costi per le imprecisioni nelle previsioni, i pericoli e le opportunità, nonché un supplemento di sicurezza generale.5 |
3 | Per il calcolo dei costi di disattivazione e di smaltimento delle centrali nucleari si presume una durata d'esercizio di 50 anni. Sulla base delle informazioni fornite dal proprietario, la Commissione amministrativa del Fondo di disattivazione e del Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari (Commissione) può disporre che sia considerata una diversa presumibile durata d'esercizio. |
4 | Lo studio sui costi è verificato dall'Ispettorato federale della sicurezza nucleare (IFSN) in merito agli aspetti concernenti la sicurezza e da specialisti indipendenti in merito al calcolo dei costi. Questi ultimi verificano, in particolare, se i costi e i supplementi sono stati stimati in modo realistico.6 |
4bis | Sulla base dela verifica di cui al capoverso 4, il comitato per il controllo dei costi elabora un rapporto di verifica sintetico all'attenzione della Commissione. Nel rapporto chiede la fissazione del prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento.7 |
4ter | La Commissione richiede al Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) di esprimere il suo parere sugli studi sui costi e sul rapporto di verifica entro tre mesi.8 |
5 | Sulla base degli studi sui costi, della verifica di cui al capoverso 4 e del rapporto di verifica e tenuto conto del parere del DATEC, la Commissione stabilisce il prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento per ogni impianto nucleare.9 |
SR 732.17 Ordinanza del 7 dicembre 2007 sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari (Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento, OFDS) - Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento OFDS Art. 4 Fissazione del prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento - 1 Ogni cinque anni i proprietari di un impianto nucleare tenuti a versare contributi allestiscono uno studio sul prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento (studio sui costi) per il loro impianto, la prima volta al momento della sua entrata in servizio. |
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1 | Ogni cinque anni i proprietari di un impianto nucleare tenuti a versare contributi allestiscono uno studio sul prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento (studio sui costi) per il loro impianto, la prima volta al momento della sua entrata in servizio. |
2 | I costi sono calcolati in base ai piani di disattivazione, al programma di smaltimento delle scorie e alle più recenti conoscenze scientifiche nonché in base ai prezzi in vigore al momento del calcolo. |
2bis | Per il calcolo dei costi deve essere scelta una metodologia che corrisponda allo stato della scienza e della tecnica e consideri i supplementi sui costi per le imprecisioni nelle previsioni, i pericoli e le opportunità, nonché un supplemento di sicurezza generale.5 |
3 | Per il calcolo dei costi di disattivazione e di smaltimento delle centrali nucleari si presume una durata d'esercizio di 50 anni. Sulla base delle informazioni fornite dal proprietario, la Commissione amministrativa del Fondo di disattivazione e del Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari (Commissione) può disporre che sia considerata una diversa presumibile durata d'esercizio. |
4 | Lo studio sui costi è verificato dall'Ispettorato federale della sicurezza nucleare (IFSN) in merito agli aspetti concernenti la sicurezza e da specialisti indipendenti in merito al calcolo dei costi. Questi ultimi verificano, in particolare, se i costi e i supplementi sono stati stimati in modo realistico.6 |
4bis | Sulla base dela verifica di cui al capoverso 4, il comitato per il controllo dei costi elabora un rapporto di verifica sintetico all'attenzione della Commissione. Nel rapporto chiede la fissazione del prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento.7 |
4ter | La Commissione richiede al Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) di esprimere il suo parere sugli studi sui costi e sul rapporto di verifica entro tre mesi.8 |
5 | Sulla base degli studi sui costi, della verifica di cui al capoverso 4 e del rapporto di verifica e tenuto conto del parere del DATEC, la Commissione stabilisce il prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento per ogni impianto nucleare.9 |
SR 732.1 Legge federale del 21 marzo 2003 sull'energia nucleare (LENu) LENu Art. 12 Obbligo di autorizzazione - 1 Chiunque intende costruire o gestire un impianto nucleare abbisogna di un'autorizzazione di massima del Consiglio federale. È fatto salvo l'articolo 12a.9 |
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1 | Chiunque intende costruire o gestire un impianto nucleare abbisogna di un'autorizzazione di massima del Consiglio federale. È fatto salvo l'articolo 12a.9 |
2 | Non vi è alcun diritto all'ottenimento dell'autorizzazione di massima. |
3 | Gli impianti nucleari con esiguo potenziale di pericolo non abbisognano di un'autorizzazione di massima. Il Consiglio federale designa tali impianti. |
SR 732.17 Ordinanza del 7 dicembre 2007 sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari (Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento, OFDS) - Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento OFDS Art. 4 Fissazione del prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento - 1 Ogni cinque anni i proprietari di un impianto nucleare tenuti a versare contributi allestiscono uno studio sul prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento (studio sui costi) per il loro impianto, la prima volta al momento della sua entrata in servizio. |
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1 | Ogni cinque anni i proprietari di un impianto nucleare tenuti a versare contributi allestiscono uno studio sul prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento (studio sui costi) per il loro impianto, la prima volta al momento della sua entrata in servizio. |
2 | I costi sono calcolati in base ai piani di disattivazione, al programma di smaltimento delle scorie e alle più recenti conoscenze scientifiche nonché in base ai prezzi in vigore al momento del calcolo. |
2bis | Per il calcolo dei costi deve essere scelta una metodologia che corrisponda allo stato della scienza e della tecnica e consideri i supplementi sui costi per le imprecisioni nelle previsioni, i pericoli e le opportunità, nonché un supplemento di sicurezza generale.5 |
3 | Per il calcolo dei costi di disattivazione e di smaltimento delle centrali nucleari si presume una durata d'esercizio di 50 anni. Sulla base delle informazioni fornite dal proprietario, la Commissione amministrativa del Fondo di disattivazione e del Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari (Commissione) può disporre che sia considerata una diversa presumibile durata d'esercizio. |
4 | Lo studio sui costi è verificato dall'Ispettorato federale della sicurezza nucleare (IFSN) in merito agli aspetti concernenti la sicurezza e da specialisti indipendenti in merito al calcolo dei costi. Questi ultimi verificano, in particolare, se i costi e i supplementi sono stati stimati in modo realistico.6 |
4bis | Sulla base dela verifica di cui al capoverso 4, il comitato per il controllo dei costi elabora un rapporto di verifica sintetico all'attenzione della Commissione. Nel rapporto chiede la fissazione del prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento.7 |
4ter | La Commissione richiede al Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) di esprimere il suo parere sugli studi sui costi e sul rapporto di verifica entro tre mesi.8 |
5 | Sulla base degli studi sui costi, della verifica di cui al capoverso 4 e del rapporto di verifica e tenuto conto del parere del DATEC, la Commissione stabilisce il prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento per ogni impianto nucleare.9 |
SR 732.17 Ordinanza del 7 dicembre 2007 sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari (Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento, OFDS) - Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento OFDS Art. 4 Fissazione del prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento - 1 Ogni cinque anni i proprietari di un impianto nucleare tenuti a versare contributi allestiscono uno studio sul prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento (studio sui costi) per il loro impianto, la prima volta al momento della sua entrata in servizio. |
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1 | Ogni cinque anni i proprietari di un impianto nucleare tenuti a versare contributi allestiscono uno studio sul prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento (studio sui costi) per il loro impianto, la prima volta al momento della sua entrata in servizio. |
2 | I costi sono calcolati in base ai piani di disattivazione, al programma di smaltimento delle scorie e alle più recenti conoscenze scientifiche nonché in base ai prezzi in vigore al momento del calcolo. |
2bis | Per il calcolo dei costi deve essere scelta una metodologia che corrisponda allo stato della scienza e della tecnica e consideri i supplementi sui costi per le imprecisioni nelle previsioni, i pericoli e le opportunità, nonché un supplemento di sicurezza generale.5 |
3 | Per il calcolo dei costi di disattivazione e di smaltimento delle centrali nucleari si presume una durata d'esercizio di 50 anni. Sulla base delle informazioni fornite dal proprietario, la Commissione amministrativa del Fondo di disattivazione e del Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari (Commissione) può disporre che sia considerata una diversa presumibile durata d'esercizio. |
4 | Lo studio sui costi è verificato dall'Ispettorato federale della sicurezza nucleare (IFSN) in merito agli aspetti concernenti la sicurezza e da specialisti indipendenti in merito al calcolo dei costi. Questi ultimi verificano, in particolare, se i costi e i supplementi sono stati stimati in modo realistico.6 |
4bis | Sulla base dela verifica di cui al capoverso 4, il comitato per il controllo dei costi elabora un rapporto di verifica sintetico all'attenzione della Commissione. Nel rapporto chiede la fissazione del prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento.7 |
4ter | La Commissione richiede al Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) di esprimere il suo parere sugli studi sui costi e sul rapporto di verifica entro tre mesi.8 |
5 | Sulla base degli studi sui costi, della verifica di cui al capoverso 4 e del rapporto di verifica e tenuto conto del parere del DATEC, la Commissione stabilisce il prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento per ogni impianto nucleare.9 |
SR 732.17 Ordinanza del 7 dicembre 2007 sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari (Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento, OFDS) - Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento OFDS Art. 4 Fissazione del prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento - 1 Ogni cinque anni i proprietari di un impianto nucleare tenuti a versare contributi allestiscono uno studio sul prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento (studio sui costi) per il loro impianto, la prima volta al momento della sua entrata in servizio. |
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1 | Ogni cinque anni i proprietari di un impianto nucleare tenuti a versare contributi allestiscono uno studio sul prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento (studio sui costi) per il loro impianto, la prima volta al momento della sua entrata in servizio. |
2 | I costi sono calcolati in base ai piani di disattivazione, al programma di smaltimento delle scorie e alle più recenti conoscenze scientifiche nonché in base ai prezzi in vigore al momento del calcolo. |
2bis | Per il calcolo dei costi deve essere scelta una metodologia che corrisponda allo stato della scienza e della tecnica e consideri i supplementi sui costi per le imprecisioni nelle previsioni, i pericoli e le opportunità, nonché un supplemento di sicurezza generale.5 |
3 | Per il calcolo dei costi di disattivazione e di smaltimento delle centrali nucleari si presume una durata d'esercizio di 50 anni. Sulla base delle informazioni fornite dal proprietario, la Commissione amministrativa del Fondo di disattivazione e del Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari (Commissione) può disporre che sia considerata una diversa presumibile durata d'esercizio. |
4 | Lo studio sui costi è verificato dall'Ispettorato federale della sicurezza nucleare (IFSN) in merito agli aspetti concernenti la sicurezza e da specialisti indipendenti in merito al calcolo dei costi. Questi ultimi verificano, in particolare, se i costi e i supplementi sono stati stimati in modo realistico.6 |
4bis | Sulla base dela verifica di cui al capoverso 4, il comitato per il controllo dei costi elabora un rapporto di verifica sintetico all'attenzione della Commissione. Nel rapporto chiede la fissazione del prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento.7 |
4ter | La Commissione richiede al Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) di esprimere il suo parere sugli studi sui costi e sul rapporto di verifica entro tre mesi.8 |
5 | Sulla base degli studi sui costi, della verifica di cui al capoverso 4 e del rapporto di verifica e tenuto conto del parere del DATEC, la Commissione stabilisce il prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento per ogni impianto nucleare.9 |
SR 732.17 Ordinanza del 7 dicembre 2007 sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari (Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento, OFDS) - Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento OFDS Art. 4 Fissazione del prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento - 1 Ogni cinque anni i proprietari di un impianto nucleare tenuti a versare contributi allestiscono uno studio sul prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento (studio sui costi) per il loro impianto, la prima volta al momento della sua entrata in servizio. |
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1 | Ogni cinque anni i proprietari di un impianto nucleare tenuti a versare contributi allestiscono uno studio sul prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento (studio sui costi) per il loro impianto, la prima volta al momento della sua entrata in servizio. |
2 | I costi sono calcolati in base ai piani di disattivazione, al programma di smaltimento delle scorie e alle più recenti conoscenze scientifiche nonché in base ai prezzi in vigore al momento del calcolo. |
2bis | Per il calcolo dei costi deve essere scelta una metodologia che corrisponda allo stato della scienza e della tecnica e consideri i supplementi sui costi per le imprecisioni nelle previsioni, i pericoli e le opportunità, nonché un supplemento di sicurezza generale.5 |
3 | Per il calcolo dei costi di disattivazione e di smaltimento delle centrali nucleari si presume una durata d'esercizio di 50 anni. Sulla base delle informazioni fornite dal proprietario, la Commissione amministrativa del Fondo di disattivazione e del Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari (Commissione) può disporre che sia considerata una diversa presumibile durata d'esercizio. |
4 | Lo studio sui costi è verificato dall'Ispettorato federale della sicurezza nucleare (IFSN) in merito agli aspetti concernenti la sicurezza e da specialisti indipendenti in merito al calcolo dei costi. Questi ultimi verificano, in particolare, se i costi e i supplementi sono stati stimati in modo realistico.6 |
4bis | Sulla base dela verifica di cui al capoverso 4, il comitato per il controllo dei costi elabora un rapporto di verifica sintetico all'attenzione della Commissione. Nel rapporto chiede la fissazione del prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento.7 |
4ter | La Commissione richiede al Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) di esprimere il suo parere sugli studi sui costi e sul rapporto di verifica entro tre mesi.8 |
5 | Sulla base degli studi sui costi, della verifica di cui al capoverso 4 e del rapporto di verifica e tenuto conto del parere del DATEC, la Commissione stabilisce il prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento per ogni impianto nucleare.9 |
SR 732.1 Legge federale del 21 marzo 2003 sull'energia nucleare (LENu) LENu Art. 77 Fondo di disattivazione e fondo di smaltimento - 1 Il fondo di disattivazione garantisce il finanziamento della disattivazione e dello smantellamento di impianti nucleari fuori uso, nonché dello smaltimento delle scorie prodotte in tal modo (costi di disattivazione). |
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1 | Il fondo di disattivazione garantisce il finanziamento della disattivazione e dello smantellamento di impianti nucleari fuori uso, nonché dello smaltimento delle scorie prodotte in tal modo (costi di disattivazione). |
2 | Il fondo di smaltimento garantisce il finanziamento dello smaltimento delle scorie radioattive d'esercizio e degli elementi combustibili esausti dopo la messa fuori esercizio degli impianti nucleari (costi di smaltimento). |
3 | I proprietari degli impianti nucleari versano contributi al fondo di disattivazione e al fondo di smaltimento. Il Consiglio federale può esimere dall'obbligo di contribuzione proprietari di impianti con bassi costi di disattivazione e di smaltimento. |
SR 732.1 Legge federale del 21 marzo 2003 sull'energia nucleare (LENu) LENu Art. 3 Definizioni - Nella presente legge si intendono per: |
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a | fase di osservazione: periodo prolungato durante il quale si sorveglia un deposito in strati geologici profondi prima della sua chiusura e durante il quale le scorie radioattive ivi immagazzinate possono essere recuperate senza grosse difficoltà; |
b | smaltimento: il condizionamento, l'immagazzinamento intermedio e l'immagazzinamento in un deposito in strati geologici profondi delle scorie radioattive; |
c | deposito in strati geologici profondi: deposito nel sottosuolo geologico che può essere chiuso se è assicurata la protezione duratura dell'uomo e dell'ambiente per mezzo di barriere passive; |
d | impianti nucleari: impianti per sfruttare l'energia nucleare, per ricavare, produrre, utilizzare, trattare o immagazzinare materiali nucleari nonché per smaltire scorie radioattive ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 lettera c; |
e | energia nucleare: ogni tipo di energia liberata dalla fissione o dalla fusione di nuclei atomici; |
f | materiali nucleari: materiali che possono essere utilizzati per ricavare energia per mezzo di processi di fissione nucleare; |
g | condizionamento: insieme delle operazioni di preparazione delle scorie radioattive per l'immagazzinamento intermedio o per l'immagazzinamento in un deposito in strati geologici profondi. Comprende in particolare lo smontaggio meccanico, la decontaminazione, la compressione, l'incenerimento delle scorie combustibili, la chiusura in matrici delle scorie e l'imballaggio; |
h | beni nucleari: |
h1 | i materiali nucleari, |
h2 | i materiali e gli equipaggiamenti destinati o necessari allo sfruttamento dell'energia nucleare, |
h3 | la tecnologia necessaria allo sviluppo, alla produzione e all'utilizzazione di beni di cui ai numeri 1 e 2; |
i | scorie radioattive: sostanze radioattive o materiali radioattivamente contaminati, che non sono ulteriormente utilizzati; |
j | manipolazione: ricerca, sviluppo, fabbricazione, immagazzinamento, trasporto, importazione, esportazione, transito e intermediazione; |
k | intermediazione: |
k1 | la creazione di premesse essenziali per la conclusione di accordi concernenti l'offerta, l'acquisizione o la consegna a terzi di beni nucleari e scorie radioattive, indipendentemente dal luogo in cui i beni nucleari e le scorie radioattive si trovano, |
k2 | la conclusione di siffatti accordi se la prestazione deve essere fornita da terzi, |
k3 | il commercio a partire dal territorio svizzero di beni nucleari e di scorie radioattive all'estero; |
l | chiusura: riempimento e sigillatura di tutte le parti sotterranee e della galleria d'accesso del deposito in strati geologici profondi, al termine della fase di osservazione; |
m | ritrattamento: smontaggio meccanico degli elementi combustibili esausti, dissoluzione chimica dell'ossido combustibile e separazione in uranio, plutonio e prodotti della fissione. |
SR 732.1 Legge federale del 21 marzo 2003 sull'energia nucleare (LENu) LENu Art. 29 Conclusione della disattivazione - 1 Quando i lavori di disattivazione sono terminati in modo regolare, il Dipartimento accerta che l'impianto non costituisce più una fonte radiologica di pericolo e che quindi non sottostà più alla legislazione sull'energia nucleare. |
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1 | Quando i lavori di disattivazione sono terminati in modo regolare, il Dipartimento accerta che l'impianto non costituisce più una fonte radiologica di pericolo e che quindi non sottostà più alla legislazione sull'energia nucleare. |
2 | La società tenuta alla disattivazione può sciogliersi soltanto con il consenso del Dipartimento. |
SR 732.1 Legge federale del 21 marzo 2003 sull'energia nucleare (LENu) LENu Art. 78 Pretese - 1 Ogni contributore ha nei confronti dei fondi una pretesa per una somma pari ai contributi versati, aumentata del reddito di capitale e diminuita degli oneri. Questa pretesa non può essere alienata, costituita in pegno, pignorata o inclusa nella massa fallimentare. |
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1 | Ogni contributore ha nei confronti dei fondi una pretesa per una somma pari ai contributi versati, aumentata del reddito di capitale e diminuita degli oneri. Questa pretesa non può essere alienata, costituita in pegno, pignorata o inclusa nella massa fallimentare. |
2 | Se la pretesa di un contributore nei confronti di un fondo supera il pagamento effettuato, l'eccedenza gli è rimborsata entro un anno dal conteggio finale. |
3 | Se un impianto nucleare è ripreso da una massa fallimentare, la pretesa nei confronti dei fondi passa al nuovo proprietario; questi versa i contributi che la società fallita deve ai fondi. |
4 | Se dopo la conclusione di una procedura di fallimento la società è radiata dal registro di commercio con il consenso del Dipartimento e l'impianto non è ripreso da un'altra società, i contributi versati sono devoluti ai fondi. I fondi utilizzano queste risorse per finanziare i lavori di disattivazione e di smaltimento dell'impianto interessato. Il Consiglio federale stabilisce l'impiego di eventuali eccedenze. |
SR 732.1 Legge federale del 21 marzo 2003 sull'energia nucleare (LENu) LENu Art. 81 Forma giuridica e organizzazione dei fondi - 1 I fondi hanno una propria personalità giuridica. Essi sottostanno alla vigilanza della Confederazione. |
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1 | I fondi hanno una propria personalità giuridica. Essi sottostanno alla vigilanza della Confederazione. |
2 | Il Consiglio federale nomina per ogni fondo una Commissione amministrativa quale organo direttivo. Le commissioni stabiliscono nel singolo caso i contributi ai fondi e le prestazioni di questi ultimi. |
3 | Se necessario, i fondi possono concedersi reciprocamente anticipi o la Confederazione può concedere anticipi ai fondi; detti anticipi sono rimunerati alle condizioni usuali di mercato. |
4 | I fondi sono esonerati da tutte le imposte dirette della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni. |
5 | Il Consiglio federale disciplina i dettagli; stabilisce le basi di calcolo per la riscossione dei contributi e le linee fondamentali della politica d'investimento. Può riunire i fondi. |