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U_127/99 - 2000-03-16 - Unfallversicherung - -
«AZA 7»
U 127/99 Ws

IVa Camera
composta dei giudici federali Borella, Meyer e Leuzinger; Scartazzini, cancelliere

Sentenza del 16 marzo 2000

nella causa
D.________, Italia, ricorrente, rappresentata dal Sindacato X.________,

contro
Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni, Lucerna, opponente,

e
Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano

F a t t i :

A.- D.________, nata nel 1957, lavorava alle dipendenze della B.________ SA e come tale era assicurata all'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI). In data 8 novembre 1997 è rimasta coinvolta in un incidente della circolazione stradale, avvenuto a V.________, in cui ha riportato un trauma al rachide cervicale. Il caso è stato assunto dall'INSAI, il quale ha corrisposto le prestazioni di legge, in particolare cure conservative consistenti in ultrasuoni, elettroterapia e massaggi. L'interessata ha potuto riprendere la propria attività lucrativa a contare dal 9 dicembre 1997. In data 16 gennaio 1998, il datore di lavoro di D.________ ha notificato all'INSAI un riacutizzarsi delle turbe dovute all'evento infortunistico lamentato l'8 novembre 1997. L'annuncio era fondato su un certificato rilasciato dal dott. B.________, medico curante dell'assicurata che attestava un'inabilità lavorativa totale a contare dal 17 gennaio 1998. Secondo detto sanitario, la paziente presentava segnatamente fibromialgie dei trapezi, brachialgie bilateralmente e cefalee.
Con decisione su opposizione 14 agosto 1998, confermativa di un provvedimento dell'11 febbraio 1998, l'Istituto assicuratore, tenuto conto segnatamente del parere 3 aprile 1998 del proprio medico di circondario, riprodotto in un rapporto del 6 aprile 1998, nonché di un referto del dott. A.________, stilato il 28 aprile 1998, ha negato all'interessata il diritto ad ulteriori prestazioni, ritenendo estinto il nesso di causalità naturale con l'infortunio del novembre 1997. In particolare adduceva che non poteva essere documentato alcun postumo traumatico strutturale a seguito di tale evento infortunistico.

B.- Rappresentata dal Sindacato X.________, D.________ è insorta avverso la suindicata decisione con ricorso al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino. Ha fatto valere che in seguito all'incidente della circolazione stradale in oggetto aveva riportato una distorsione cervicale da "colpo di frusta", debitamente attestata sia dal dott. B.________ che dal dott. A.________. Ritenuto essere data l'esistenza di un nesso di causalità naturale tra detti elementi nonché tra gli stessi e la riacutizzazione notificata il 16 gennaio 1998, ha affermato che anche il nesso di causalità adeguata era adempiuto in concreto. L'INSAI era pertanto tenuto ad assumere le spese per gli accertamenti eseguiti e per le cure effettuate.

L'autorità adita, con giudizio del 10 marzo 1999 ha respinto il gravame. In sostanza, la Corte di prime cure ha considerato che la questione di sapere se D.________ fosse o meno rimasta vittima di un infortunio del tipo "colpo di frusta" alla colonna cervicale e quella di stabilire se fosse dato un nesso di causalità naturale potevano rimanere indecise, poiché in applicazione della giurisprudenza vigente in tale ambito non sarebbe in ogni caso stata riconoscibile l'adeguatezza del nesso di causalità.

C.- Tramite il menzionato Sindacato l'assicurata interpone un ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, con il quale postula, protestate ripetibili, che venga riconosciuto il riacutizzarsi delle turbe del 17 gennaio 1998 e che l'INSAI sia pertanto tenuto a farsi carico delle spese per le cure effettuate. Contesta che la giurisprudenza sviluppata in materia di trauma da "colpo di frusta" trovi applicazione in concreto. Diversa dalla fattispecie contemplata da tale prassi sarebbe in effetti la situazione laddove oggetto della vertenza sia il riconoscimento di cure per una riacutizzazione avvenuta a distanza di pochi mesi dall'infortunio, in quanto il danno dal profilo organico si manifesta in quel caso in modo del tutto evidente. Paradossale sarebbe altrimenti la conseguenza dedotta dalla summenzionata giurisprudenza, in quanto si ammetterebbe poter essere negate tutte le prestazioni susseguenti ad un "colpo di frusta" purché l'evento non sia classificato tra quelli di grado medio o grave.
L'INSAI chiede l'integrale disattenzione dell'impugnativa. Pone in evidenza che oggetto della lite è unicamente il tema di sapere se sia dato un nesso di causalità adeguata tra l'infortunio dell'8 novembre 1997 e le turbe notificate il 16 gennaio 1998, quesito questo determinante per stabilire se le conseguenti spese per accertamenti effettuati e per cure eseguite debbano essere risarcite dall'Istituto assicuratore. Ritiene che la precedente istanza ha correttamente negato l'obbligo dell'assicurazione di prestare fondandosi sulla già menzionata visita medica circondariale del 3 aprile 1998, mentre del tutto abbondanzialmente essa avrebbe fatto accenno alla giurisprudenza in materia d'infortunio del tipo "colpo di frusta" alla colonna cervicale senza prova di deficit funzionale organico. Invitato a determinarsi, l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha rinunciato a presentare osservazioni.

D i r i t t o :

1.- a) La presente lite verte sul quesito di sapere se l'INSAI, il quale ha assunto le conseguenze dovute all'incidente della circolazione stradale in cui era stata coinvolta la ricorrente in data 8 novembre 1997, sia tenuto a farsi carico anche delle spese di accertamento e di cura a dipendenza della riacutizzazione annunciata il 16 gennaio 1998.

b) Nei considerandi dell'impugnato giudizio l'autorità di ricorso cantonale, illustrati i principi che governano i presupposti di un nesso di causalità naturale (DTF 119 V 337 consid. 1, 118 V 289 consid. 1b e sentenze ivi citate) ed adeguata (DTF 123 III 112 consid. 3a, 123 V 103 consid. 3d, 139 consid. 3c, 122 V 416 consid. 2a e sentenze ivi citate), rammentate in particolare le norme legali applicabili per quanto concerne l'assunzione delle spese di cura (art. 10
SR 832.20 UVG Bundesgesetz vom 20. März 1981 über die Unfallversicherung (UVG)

Art. 10   Heilbehandlung
  1.   Der Versicherte hat Anspruch auf die zweckmässige Behandlung der Unfallfolgen, nämlich auf:
a. [1]   die ambulante Behandlung durch den Arzt, den Zahnarzt oder auf deren Anordnung durch eine medizinische Hilfsperson sowie durch den Chiropraktor und die ambulante Behandlung in einem Spital;
b.   die vom Arzt oder Zahnarzt verordneten Arzneimittel und Analysen;
c.   die Behandlung, Verpflegung und Unterkunft in der allgemeinen Abteilung eines Spitals;
d.   die ärztlich verordneten Nach- und Badekuren;
e.   die der Heilung dienlichen Mittel und Gegenstände.
  2.   Der Versicherte kann den Arzt, den Zahnarzt, den Chiropraktor, die Apotheke, das Spital und die Kuranstalt frei wählen. [2]
  3.   Der Bundesrat kann die Leistungspflicht der Versicherung näher umschreiben und die Kostenvergütung für Behandlung im Ausland begrenzen. Er kann festlegen, unter welchen Voraussetzungen der Versicherte Anspruch auf Hilfe und Pflege zu Hause hat. [3]
 
[1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 25. Sept. 2015 (Unfallversicherung und Unfallverhütung), in Kraft seit 1. Jan. 2017 (AS 2016 4375; BBl 2008 5395, 2014 7911).
[2] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 25. Sept. 2015 (Unfallversicherung und Unfallverhütung), in Kraft seit 1. Jan. 2017 (AS 2016 4375; BBl 2008 5395, 2014 7911).
[3] Fassung des zweiten Satzes gemäss Ziff. I des BG vom 25. Sept. 2015 (Unfallversicherung und Unfallverhütung), in Kraft seit 1. Jan. 2017 (AS 2016 4375; BBl 2008 5395, 2014 7911).
LAINF), l'assegnazione d'indennità giornaliere (art. 16
SR 832.20 UVG Bundesgesetz vom 20. März 1981 über die Unfallversicherung (UVG)

Art. 16   Anspruch
  1.   Ist der Versicherte infolge des Unfalles voll oder teilweise arbeitsunfähig (Art. 6 ATSG [1]), so hat er Anspruch auf ein Taggeld. [2]
  2.   Der Anspruch auf Taggeld entsteht am dritten Tag nach dem Unfalltag. Er erlischt mit der Wiedererlangung der vollen Arbeitsfähigkeit, mit dem Beginn einer Rente oder mit dem Tod des Versicherten.
  3.   Das Taggeld der Unfallversicherung wird nicht gewährt, wenn ein Anspruch auf ein Taggeld der Invalidenversicherung oder auf eine Mutterschaftsentschädigung, eine Entschädigung des andern Elternteils, eine Betreuungsentschädigung oder eine Adoptionsentschädigung nach dem Erwerbsersatzgesetz vom 25. September 1952 [3] besteht. [4]
  4.   An arbeitslose Personen wird das Taggeld unabhängig von zu bestehenden Wartezeiten (Art. 18 Abs. 1 AVIG [5]) oder Einstelltagen (Art. 30 AVIG) ausgerichtet. [6]
  5.   Personen nach Artikel 1 a Absatz 1 Buchstabe c, denen eine Rente im Sinne von Artikel 22 bis Absatz 5 IVG [7] in Verbin dung mit Artikel 28 IVG ausgerichtet wird, haben keinen Anspruch auf ein Taggeld. [8]
 
[1] SR 830.1
[2] Fassung gemäss Anhang Ziff. 12 des BG vom 6. Okt. 2000 über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts, in Kraft seit 1. Jan. 2003 (AS 2002 3371; BBl 1991 II 185910, 1994 V 921, 1999 4523).
[3] SR 834.1
[4] Fassung gemäss Anhang Ziff. 3 des BG vom 17. März 2023 (Taggelder für den hinterlassenen Elternteil), in Kraft seit 1. Jan. 2024 (AS 2023 680; BBl 2022 2515, 2742).
[5] SR 837.0
[6] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 25. Sept. 2015 (Unfallversicherung und Unfallverhütung), in Kraft seit 1. Jan. 2017 (AS 2016 4375; BBl 2008 5395, 2014 7911).
[7] SR 831.20
[8] Eingefügt durch Anhang Ziff. 5 des BG vom 19. Juni 2020 (Weiterentwicklung der IV), in Kraft seit 1. Jan. 2022 (AS 2021 705; BBl 2017 2535).
LAINF) e l'erogazione di una rendita d'invalidità (art. 18
SR 832.20 UVG Bundesgesetz vom 20. März 1981 über die Unfallversicherung (UVG)

Art. 18 [1]   Invalidität
  1.   Ist der Versicherte infolge des Unfalles zu mindestens 10 Prozent invalid (Art. 8 ATSG [2]), so hat er Anspruch auf eine Invalidenrente, sofern sich der Unfall vor Erreichen des Referenzalters [3] ereignet hat. [4]
  2.   Der Bundesrat regelt die Bemessung des Invaliditätsgrades in Sonderfällen. Er kann dabei auch von Artikel 16 ATSG abweichen.
 
[1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 12 des BG vom 6. Okt. 2000 über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts, in Kraft seit 1. Jan. 2003 (AS 2002 3371; BBl 1991 II 185910, 1994 V 921, 1999 4523).
[2] SR 830.1
[3] Ausdruck gemäss Anhang Ziff. 6 des BG vom 17. Dez. 2021 (AHV 21), in Kraft seit 1. Jan. 2024 (AS 2023 92; BBl 2019 6305).
[4] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 25. Sept. 2015 (Unfallversicherung und Unfallverhütung), in Kraft seit 1. Jan. 2017 (AS 2016 4375; BBl 2008 5395, 2014 7911).
LAINF), ha precisato segnatamente a quali condizioni è data l'esistenza di un nesso di causalità naturale ed adeguata in caso d'infortunio del tipo "colpo di frusta" alla colonna cervicale senza prova di deficit funzionale organico (DTF 117 V 359).

2.- a) Nell'evenienza concreta, la precedente istanza ha considerato poter restare indecise sia la questione di sapere se D.________ fosse o meno rimasta effettivamente vittima di un infortunio del tipo "colpo di frusta" alla colonna cervicale senza prova di deficit funzionale organico, sia quella di stabilire se fosse adempiuto il requisito di un nesso di causalità naturale tra l'evento dell'8 novembre 1997 e la pretesa riacutizzazione annunciata il 16 gennaio 1998. Infatti, ha ritenuto la Corte cantonale, ammesso essere dato in concreto un infortunio di grado medio al limite della categoria inferiore, procedendo nel modo previsto dalla giurisprudenza in caso d'infortunio del tipo "colpo di frusta", ossia applicando per analogia il metodo adottato nell'ipotesi di disturbi psichici, per l'assenza dei criteri sviluppati in quell'ambito si sarebbe comunque giunti a dover negare l'esistenza del nesso di causalità adeguata.

b) Tale modo di vagliare la vertenza manifestamente
non può essere condiviso da questa Corte. Risulta in effetti dagli atti all'inserto che i presupposti per la chiusura del caso in esame nel senso di quanto stabilito dall'INSAI non erano dati, ragione per cui a tutt'oggi non è lecito affermare dover l'assicurata sopportare le conseguenze di una carenza di prove. Deve invece essere delucidato, segnatamente ritenuta la vicinanza nel tempo degli eventi di cui si tratta, intercorsi tra la fine del 1997 e l'inizio del 1998, il quesito della sussistenza di un nesso di causalità naturale fra i disturbi esigenti le cure fornite nel gennaio 1998 e l'infortunio verificatosi l'8 novembre 1997, tema che è opportuno far chiarire dall'Istituto assicuratore medesimo. In queste circostanze, le argomentazioni della precedente istanza fondate sull'esigenza di un nesso di causalità adeguata, riprese dall'INSAI nella propria risposta al gravame, appaiono premature.

c) Ritenute le suesposte considerazioni, il ricorso
merita accoglimento.

3.- Vincente in causa, D.________, rappresentata dal Sindacato X.________, ha diritto a ripetibili (art. 159 e
SR 832.20 UVG Bundesgesetz vom 20. März 1981 über die Unfallversicherung (UVG)

Art. 18 [1]   Invalidität
  1.   Ist der Versicherte infolge des Unfalles zu mindestens 10 Prozent invalid (Art. 8 ATSG [2]), so hat er Anspruch auf eine Invalidenrente, sofern sich der Unfall vor Erreichen des Referenzalters [3] ereignet hat. [4]
  2.   Der Bundesrat regelt die Bemessung des Invaliditätsgrades in Sonderfällen. Er kann dabei auch von Artikel 16 ATSG abweichen.
 
[1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 12 des BG vom 6. Okt. 2000 über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts, in Kraft seit 1. Jan. 2003 (AS 2002 3371; BBl 1991 II 185910, 1994 V 921, 1999 4523).
[2] SR 830.1
[3] Ausdruck gemäss Anhang Ziff. 6 des BG vom 17. Dez. 2021 (AHV 21), in Kraft seit 1. Jan. 2024 (AS 2023 92; BBl 2019 6305).
[4] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 25. Sept. 2015 (Unfallversicherung und Unfallverhütung), in Kraft seit 1. Jan. 2017 (AS 2016 4375; BBl 2008 5395, 2014 7911).
135 OG). Valgono in concreto le considerazioni in DTF 122 V 280 consid. 3e/aa.

Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni
p r o n u n c i a :

I. Il ricorso di diritto amministrativo è accolto nel
senso che, annullati il giudizio del Tribunale delle
assicurazioni del Cantone Ticino del 10 marzo 1999 e
la decisione su opposizione 14 agosto 1998, l'inserto
della causa è rinviato all'INSAI affinché, esperito un
complemento d'istruttoria conformemente ai consideran-
di, statuisca di nuovo.

II. Non si percepiscono spese giudiziarie.
III. L'INSAI verserà alla ricorrente la somma di fr. 2500.-
a titolo d'indennità di parte per la procedura federa-
le.

IV. Il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino
statuirà di nuovo sulla questione delle spese ripeti-
bili di prima istanza, tenuto conto dell'esito del
processo in sede federale.

V. La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tri-
bunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, e al-
l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
Lucerna, 16 marzo 2000
In nome del
Tribunale federale delle assicurazioni
Il Presidente della IVa Camera:

Il Cancelliere:
U_127/99 16. März 2000 03. April 2000 Bundesgericht Unpubliziert Unfallversicherung

Oggetto -

Registro di legislazione
LAINF 10
RS 832.20 LAINF Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF)

Art. 10   Cura medica
  1.   L'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio, segnatamente:
a. [1]   alla cura ambulatoriale da parte del medico, del dentista o, previa loro prescrizione, del personale paramedico e del chiropratico, nonché alla cura ambulatoriale in un ospedale;
b.   ai medicamenti e alle analisi ordinati dal medico o dal dentista;
c.   alla cura, al vitto e alloggio in sala comune ospedaliera;
d.   alle cure complementari e a quelle balneari prescritte dal medico;
e.   ai mezzi ed agli apparecchi occorrenti per la sua guarigione.
  2.   L'assicurato può scegliere liberamente il medico, il dentista, il chiropratico, la farmacia, l'ospedale e la casa di cura. [2]
  3.   Il Consiglio federale può definire più in dettaglio le prestazioni d'obbligo a carico dell'assicurazione e limitare il rimborso delle spese di cura all'estero. Esso può inoltre fissare le condizioni relative al diritto all'assistenza e alle cure a domicilio. [3]
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 25 set. 2015 (Assicurazione contro gli infortuni e prevenzione degli infortuni), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4375; FF 2008 4703, 2014 6835).
[2] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 25 set. 2015 (Assicurazione contro gli infortuni e prevenzione degli infortuni), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4375; FF 2008 4703, 2014 6835).
[3] Nuovo testo del per. giusta la cifra I della LF del 25 set. 2015 (Assicurazione contro gli infortuni e prevenzione degli infortuni), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4375; FF 2008 4703, 2014 6835).
LAINF 16
RS 832.20 LAINF Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF)

Art. 16   Diritto
  1.   Ha diritto all'indennità giornaliera l'assicurato totalmente o parzialmente incapace al lavoro (art. 6 LPGA [1]) in seguito a infortunio. [2]
  2.   Il diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione di una rendita o con la morte dell'assicurato.
  3.   L'indennità giornaliera dell'assicurazione contro gli infortuni non è concessa finché sussiste il diritto all'indennità giornaliera dell'assicurazione per l'invalidità oppure all'indennità di maternità, per l'altro genitore, di assistenza o di adozione ai sensi della legge del 25 settembre 1952 [3] sulle indennità di perdita di guadagno. [4]
  4.   L'indennità giornaliera è versata ai disoccupati senza computare periodi di attesa (art. 18 cpv. 1 LADI [5]) o giorni di sospensione (art. 30 LADI). [6]
  5.   Gli assicurati di cui all'articolo 1a capoverso 1 lettera c cui è versata una rendita secondo l'articolo 22bis capoverso 5 LAI [7] in combinato disposto con l'articolo 28 LAI non hanno diritto all'indennità giornaliera. [8]
 
[1] RS 830.1
[2] Nuovo testo giusta l'all. n. 12 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).
[3] RS 834.1
[4] Nuovo testo giusta l'all. n. 3 della LF del 17 mar. 2023 (Indennità giornaliere per il genitore superstite), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 680; FF 2022 2515, 2742).
[5] RS 837.0
[6] Introdotto dalla cifra I della LF del 25 set. 2015 (Assicurazione contro gli infortuni e prevenzione degli infortuni), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4375; FF 2008 4703, 2014 6835).
[7] RS 831.20
[8] Introdotto dall'all. n. 5 della LF del 19 giu. 2020 (Ulteriore sviluppo dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 705; FF 2017 2191).
LAINF 18
RS 832.20 LAINF Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF)

Art. 18 [1]   Invalidità
  1.   L'assicurato invalido (art. 8 LPGA [2]) almeno al 10 per cento in seguito a infortunio ha diritto a una rendita d'invalidità se l'infortunio si è verificato prima del raggiungimento dell'età di riferimento [3]. [4]
  2.   Il Consiglio federale disciplina la determinazione del grado d'invalidità in casi speciali. Ha la facoltà di derogare dall'articolo 16 LPGA.
 
[1] Nuovo testo giusta l'all. n. 12 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).
[2] RS 830.1
[3] Nuova espr. giusta l'all. n. 6 della LF del 17 dic. 2021 (AVS 21), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 92; FF 2019 5179).
[4] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 25 set. 2015 (Assicurazione contro gli infortuni e prevenzione degli infortuni), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4375; FF 2008 4703, 2014 6835).
OG 159 e
Registro DTF
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