Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A 383/2021
Arrêt du 15 septembre 2021
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président,
von Werdt et Schöbi.
Greffière : Mme de Poret Bortolaso.
Participants à la procédure
1. A.A.________,
2. B.A.________,
tous les deux représentés par Me Gian Sandro Genna, avocat,
recourants,
contre
C.________,
intimé,
A.________ et B.D.________,
Objet
Mensuration cadastrale,
recours contre la décision de la Commission de recours en matière de premier relevé de l'État de Fribourg du 15 mars 2021 (2019/2).
Faits :
A.
Les époux A.________ sont copropriétaires à raison de la moitié chacun de la parcelle no 6970 (nouvelle mensuration) du secteur E.________.
Le 16 novembre 2018, le géomètre officiel (ci-après: le géomètre) a mis à l'enquête publique les nouveaux plans du registre foncier et les fiches du cadastre transitoire relatives au lot 1 de la mensuration parcellaire de la Commune de U.________.
B.
B.a. Par mémoire du 10 décembre 2018, les époux A.________ ont fait opposition sur plusieurs points, notamment concernant la distance à la limite nord-est de leur terrain.
Leur réclamation a été rejetée par décision du géomètre le 5 juin 2019. Dans ce contexte, une vision locale et une nouvelle analyse ont été effectuées.
Les propriétaires ont déposé recours le 5 juillet 2019 devant la Commission de recours en matière de premier relevé (ci-après: la Commission), concluant essentiellement à ce qu'une surface de 3'698 m² soit reconnue à leur bien-fonds en garantissant une distance minimale de deux mètres entre la limite de la parcelle voisine no 78 et leur bâtiment dans la partie nord-est de leur immeuble (" Die Ersterhebung des Grundstücks Nr. 68 (neu Nr. 6970) der Gemeinde U.________ (Sektor E.________) sei so vorzunehmen, dass das Grundstück mindestens eine Gesamtfläche von 3'968 m² aufweist und an der Nordostgrenze des bestehenden Gebäudes einen Mindestabstand von zwei Metern zum Grundstück N. 78 der Gemeinde U.________ (Sektor E.________) aufweist ").
Le géomètre intimé a conclu au rejet du recours.
Invités à se déterminer, les propriétaires de la parcelle voisine concernées, à savoir les époux D.________, ont proposé de céder aux époux A.________ une bande de terrain leur garantissant un passage de 1 mètre le long de la façade ainsi qu'un droit de passage occasionnel pour un montant de 1'000 fr. afin de régler l'affaire à l'amiable. Cette offre a été refusée.
Le 14 avril 2020, la présidente de la Commission a invité les parties à entreprendre des discussions transactionnelles estimant que le litige concernant la distance entre les parcelles ressortait de la compétence de la juridiction civile.
La tentative de conciliation a échoué entre les parties lors de l'audience des débats tenue le 1er septembre 2020.
B.b. Par décision du 15 mars 2021, la Commission a rejeté le recours en tant qu'il contestait la méthode technique utilisée pour procéder au premier relevé. Pour le surplus, elle a renvoyé les intéressés à agir devant la juridiction civile.
C.
Agissant le 7 mai 2021 par la voie du recours en matière de droit public au Tribunal fédéral, les époux A.________ (ci-après: les recourants) reprennent la conclusion formulée devant la Commission, sollicitant subsidiairement le renvoi de la cause à cette dernière autorité ou au géomètre.
Des déterminations n'ont pas été demandées.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 146 I 126 consid. 1, 195 consid. 1; 145 I 239 consid. 2).
1.1. La décision entreprise, rendue par une autorité administrative statuant sur recours en dernière instance cantonale (art. 75 LTF; art. 28 al. 3 let. f
SR 211.432.2 Ordinanza del 18 novembre 1992 concernente la misurazione ufficiale (OMU) OMU Art. 28 Deposito pubblico - 1 Al termine del primo rilevamento o di un rinnovamento della misurazione ufficiale e dopo la correzione di contraddizioni giusta l'articolo 14a, se sono toccati i diritti reali dei proprietari fondiari viene eseguito un deposito pubblico con procedura d'opposizione. |
|
1 | Al termine del primo rilevamento o di un rinnovamento della misurazione ufficiale e dopo la correzione di contraddizioni giusta l'articolo 14a, se sono toccati i diritti reali dei proprietari fondiari viene eseguito un deposito pubblico con procedura d'opposizione. |
2 | Sono oggetto del deposito pubblico il piano per il registro fondiario del perimetro interessato e altri estratti dei dati della misurazione ufficiale allestiti in vista della tenuta del registro fondiario. |
3 | I Cantoni disciplinano la procedura tenendo conto dei principi seguenti: |
a | il deposito pubblico dura 30 giorni; |
b | il deposito è pubblicato ufficialmente; |
c | i proprietari fondiari il cui indirizzo è noto sono inoltre informati per posta normale sul deposito e sui rimedi giuridici a loro disposizione; |
d | al proprietario fondiario che lo richiede è spedito un estratto del piano per il registro fondiario relativo al suo fondo secondo l'articolo 7 capoverso 2 lettere a-c. |
e | la decisione su opposizione può essere impugnata dinanzi a un'autorità cantonale; essa esamina liberamente la decisione; |
f | quale ultima istanza cantonale deve essere possibile il ricorso a un tribunale giusta l'articolo 75 capoverso 2 della legge del 17 giugno 200542 sul Tribunale federale. |
4 | Possono prevedere che il deposito pubblico e la pubblicazione ufficiale siano effettuati esclusivamente per via elettronica.43 |
SR 211.432.2 Ordinanza del 18 novembre 1992 concernente la misurazione ufficiale (OMU) OMU Art. 28 Deposito pubblico - 1 Al termine del primo rilevamento o di un rinnovamento della misurazione ufficiale e dopo la correzione di contraddizioni giusta l'articolo 14a, se sono toccati i diritti reali dei proprietari fondiari viene eseguito un deposito pubblico con procedura d'opposizione. |
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1 | Al termine del primo rilevamento o di un rinnovamento della misurazione ufficiale e dopo la correzione di contraddizioni giusta l'articolo 14a, se sono toccati i diritti reali dei proprietari fondiari viene eseguito un deposito pubblico con procedura d'opposizione. |
2 | Sono oggetto del deposito pubblico il piano per il registro fondiario del perimetro interessato e altri estratti dei dati della misurazione ufficiale allestiti in vista della tenuta del registro fondiario. |
3 | I Cantoni disciplinano la procedura tenendo conto dei principi seguenti: |
a | il deposito pubblico dura 30 giorni; |
b | il deposito è pubblicato ufficialmente; |
c | i proprietari fondiari il cui indirizzo è noto sono inoltre informati per posta normale sul deposito e sui rimedi giuridici a loro disposizione; |
d | al proprietario fondiario che lo richiede è spedito un estratto del piano per il registro fondiario relativo al suo fondo secondo l'articolo 7 capoverso 2 lettere a-c. |
e | la decisione su opposizione può essere impugnata dinanzi a un'autorità cantonale; essa esamina liberamente la decisione; |
f | quale ultima istanza cantonale deve essere possibile il ricorso a un tribunale giusta l'articolo 75 capoverso 2 della legge del 17 giugno 200542 sul Tribunale federale. |
4 | Possono prevedere che il deposito pubblico e la pubblicazione ufficiale siano effettuati esclusivamente per via elettronica.43 |
1.2.
1.2.1. La cause est de nature pécuniaire dès lors qu'en s'en prenant à la nouvelle mensuration cadastrale, les recourants visent implicitement à défendre leurs intérêts patrimoniaux. La décision attaquée ne peut ainsi faire l'objet d'un recours en matière civile que si la valeur litigieuse s'élève à 30'000 fr. au moins (art. 74 al. 1 let. b
SR 211.432.2 Ordinanza del 18 novembre 1992 concernente la misurazione ufficiale (OMU) OMU Art. 28 Deposito pubblico - 1 Al termine del primo rilevamento o di un rinnovamento della misurazione ufficiale e dopo la correzione di contraddizioni giusta l'articolo 14a, se sono toccati i diritti reali dei proprietari fondiari viene eseguito un deposito pubblico con procedura d'opposizione. |
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1 | Al termine del primo rilevamento o di un rinnovamento della misurazione ufficiale e dopo la correzione di contraddizioni giusta l'articolo 14a, se sono toccati i diritti reali dei proprietari fondiari viene eseguito un deposito pubblico con procedura d'opposizione. |
2 | Sono oggetto del deposito pubblico il piano per il registro fondiario del perimetro interessato e altri estratti dei dati della misurazione ufficiale allestiti in vista della tenuta del registro fondiario. |
3 | I Cantoni disciplinano la procedura tenendo conto dei principi seguenti: |
a | il deposito pubblico dura 30 giorni; |
b | il deposito è pubblicato ufficialmente; |
c | i proprietari fondiari il cui indirizzo è noto sono inoltre informati per posta normale sul deposito e sui rimedi giuridici a loro disposizione; |
d | al proprietario fondiario che lo richiede è spedito un estratto del piano per il registro fondiario relativo al suo fondo secondo l'articolo 7 capoverso 2 lettere a-c. |
e | la decisione su opposizione può essere impugnata dinanzi a un'autorità cantonale; essa esamina liberamente la decisione; |
f | quale ultima istanza cantonale deve essere possibile il ricorso a un tribunale giusta l'articolo 75 capoverso 2 della legge del 17 giugno 200542 sul Tribunale federale. |
4 | Possono prevedere che il deposito pubblico e la pubblicazione ufficiale siano effettuati esclusivamente per via elettronica.43 |
SR 211.432.2 Ordinanza del 18 novembre 1992 concernente la misurazione ufficiale (OMU) OMU Art. 28 Deposito pubblico - 1 Al termine del primo rilevamento o di un rinnovamento della misurazione ufficiale e dopo la correzione di contraddizioni giusta l'articolo 14a, se sono toccati i diritti reali dei proprietari fondiari viene eseguito un deposito pubblico con procedura d'opposizione. |
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1 | Al termine del primo rilevamento o di un rinnovamento della misurazione ufficiale e dopo la correzione di contraddizioni giusta l'articolo 14a, se sono toccati i diritti reali dei proprietari fondiari viene eseguito un deposito pubblico con procedura d'opposizione. |
2 | Sono oggetto del deposito pubblico il piano per il registro fondiario del perimetro interessato e altri estratti dei dati della misurazione ufficiale allestiti in vista della tenuta del registro fondiario. |
3 | I Cantoni disciplinano la procedura tenendo conto dei principi seguenti: |
a | il deposito pubblico dura 30 giorni; |
b | il deposito è pubblicato ufficialmente; |
c | i proprietari fondiari il cui indirizzo è noto sono inoltre informati per posta normale sul deposito e sui rimedi giuridici a loro disposizione; |
d | al proprietario fondiario che lo richiede è spedito un estratto del piano per il registro fondiario relativo al suo fondo secondo l'articolo 7 capoverso 2 lettere a-c. |
e | la decisione su opposizione può essere impugnata dinanzi a un'autorità cantonale; essa esamina liberamente la decisione; |
f | quale ultima istanza cantonale deve essere possibile il ricorso a un tribunale giusta l'articolo 75 capoverso 2 della legge del 17 giugno 200542 sul Tribunale federale. |
4 | Possono prevedere che il deposito pubblico e la pubblicazione ufficiale siano effettuati esclusivamente per via elettronica.43 |
SR 211.432.2 Ordinanza del 18 novembre 1992 concernente la misurazione ufficiale (OMU) OMU Art. 28 Deposito pubblico - 1 Al termine del primo rilevamento o di un rinnovamento della misurazione ufficiale e dopo la correzione di contraddizioni giusta l'articolo 14a, se sono toccati i diritti reali dei proprietari fondiari viene eseguito un deposito pubblico con procedura d'opposizione. |
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1 | Al termine del primo rilevamento o di un rinnovamento della misurazione ufficiale e dopo la correzione di contraddizioni giusta l'articolo 14a, se sono toccati i diritti reali dei proprietari fondiari viene eseguito un deposito pubblico con procedura d'opposizione. |
2 | Sono oggetto del deposito pubblico il piano per il registro fondiario del perimetro interessato e altri estratti dei dati della misurazione ufficiale allestiti in vista della tenuta del registro fondiario. |
3 | I Cantoni disciplinano la procedura tenendo conto dei principi seguenti: |
a | il deposito pubblico dura 30 giorni; |
b | il deposito è pubblicato ufficialmente; |
c | i proprietari fondiari il cui indirizzo è noto sono inoltre informati per posta normale sul deposito e sui rimedi giuridici a loro disposizione; |
d | al proprietario fondiario che lo richiede è spedito un estratto del piano per il registro fondiario relativo al suo fondo secondo l'articolo 7 capoverso 2 lettere a-c. |
e | la decisione su opposizione può essere impugnata dinanzi a un'autorità cantonale; essa esamina liberamente la decisione; |
f | quale ultima istanza cantonale deve essere possibile il ricorso a un tribunale giusta l'articolo 75 capoverso 2 della legge del 17 giugno 200542 sul Tribunale federale. |
4 | Possono prevedere che il deposito pubblico e la pubblicazione ufficiale siano effettuati esclusivamente per via elettronica.43 |
SR 211.432.2 Ordinanza del 18 novembre 1992 concernente la misurazione ufficiale (OMU) OMU Art. 28 Deposito pubblico - 1 Al termine del primo rilevamento o di un rinnovamento della misurazione ufficiale e dopo la correzione di contraddizioni giusta l'articolo 14a, se sono toccati i diritti reali dei proprietari fondiari viene eseguito un deposito pubblico con procedura d'opposizione. |
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1 | Al termine del primo rilevamento o di un rinnovamento della misurazione ufficiale e dopo la correzione di contraddizioni giusta l'articolo 14a, se sono toccati i diritti reali dei proprietari fondiari viene eseguito un deposito pubblico con procedura d'opposizione. |
2 | Sono oggetto del deposito pubblico il piano per il registro fondiario del perimetro interessato e altri estratti dei dati della misurazione ufficiale allestiti in vista della tenuta del registro fondiario. |
3 | I Cantoni disciplinano la procedura tenendo conto dei principi seguenti: |
a | il deposito pubblico dura 30 giorni; |
b | il deposito è pubblicato ufficialmente; |
c | i proprietari fondiari il cui indirizzo è noto sono inoltre informati per posta normale sul deposito e sui rimedi giuridici a loro disposizione; |
d | al proprietario fondiario che lo richiede è spedito un estratto del piano per il registro fondiario relativo al suo fondo secondo l'articolo 7 capoverso 2 lettere a-c. |
e | la decisione su opposizione può essere impugnata dinanzi a un'autorità cantonale; essa esamina liberamente la decisione; |
f | quale ultima istanza cantonale deve essere possibile il ricorso a un tribunale giusta l'articolo 75 capoverso 2 della legge del 17 giugno 200542 sul Tribunale federale. |
4 | Possono prevedere che il deposito pubblico e la pubblicazione ufficiale siano effettuati esclusivamente per via elettronica.43 |
SR 211.432.2 Ordinanza del 18 novembre 1992 concernente la misurazione ufficiale (OMU) OMU Art. 28 Deposito pubblico - 1 Al termine del primo rilevamento o di un rinnovamento della misurazione ufficiale e dopo la correzione di contraddizioni giusta l'articolo 14a, se sono toccati i diritti reali dei proprietari fondiari viene eseguito un deposito pubblico con procedura d'opposizione. |
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1 | Al termine del primo rilevamento o di un rinnovamento della misurazione ufficiale e dopo la correzione di contraddizioni giusta l'articolo 14a, se sono toccati i diritti reali dei proprietari fondiari viene eseguito un deposito pubblico con procedura d'opposizione. |
2 | Sono oggetto del deposito pubblico il piano per il registro fondiario del perimetro interessato e altri estratti dei dati della misurazione ufficiale allestiti in vista della tenuta del registro fondiario. |
3 | I Cantoni disciplinano la procedura tenendo conto dei principi seguenti: |
a | il deposito pubblico dura 30 giorni; |
b | il deposito è pubblicato ufficialmente; |
c | i proprietari fondiari il cui indirizzo è noto sono inoltre informati per posta normale sul deposito e sui rimedi giuridici a loro disposizione; |
d | al proprietario fondiario che lo richiede è spedito un estratto del piano per il registro fondiario relativo al suo fondo secondo l'articolo 7 capoverso 2 lettere a-c. |
e | la decisione su opposizione può essere impugnata dinanzi a un'autorità cantonale; essa esamina liberamente la decisione; |
f | quale ultima istanza cantonale deve essere possibile il ricorso a un tribunale giusta l'articolo 75 capoverso 2 della legge del 17 giugno 200542 sul Tribunale federale. |
4 | Possono prevedere che il deposito pubblico e la pubblicazione ufficiale siano effettuati esclusivamente per via elettronica.43 |
SR 211.432.2 Ordinanza del 18 novembre 1992 concernente la misurazione ufficiale (OMU) OMU Art. 28 Deposito pubblico - 1 Al termine del primo rilevamento o di un rinnovamento della misurazione ufficiale e dopo la correzione di contraddizioni giusta l'articolo 14a, se sono toccati i diritti reali dei proprietari fondiari viene eseguito un deposito pubblico con procedura d'opposizione. |
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1 | Al termine del primo rilevamento o di un rinnovamento della misurazione ufficiale e dopo la correzione di contraddizioni giusta l'articolo 14a, se sono toccati i diritti reali dei proprietari fondiari viene eseguito un deposito pubblico con procedura d'opposizione. |
2 | Sono oggetto del deposito pubblico il piano per il registro fondiario del perimetro interessato e altri estratti dei dati della misurazione ufficiale allestiti in vista della tenuta del registro fondiario. |
3 | I Cantoni disciplinano la procedura tenendo conto dei principi seguenti: |
a | il deposito pubblico dura 30 giorni; |
b | il deposito è pubblicato ufficialmente; |
c | i proprietari fondiari il cui indirizzo è noto sono inoltre informati per posta normale sul deposito e sui rimedi giuridici a loro disposizione; |
d | al proprietario fondiario che lo richiede è spedito un estratto del piano per il registro fondiario relativo al suo fondo secondo l'articolo 7 capoverso 2 lettere a-c. |
e | la decisione su opposizione può essere impugnata dinanzi a un'autorità cantonale; essa esamina liberamente la decisione; |
f | quale ultima istanza cantonale deve essere possibile il ricorso a un tribunale giusta l'articolo 75 capoverso 2 della legge del 17 giugno 200542 sul Tribunale federale. |
4 | Possono prevedere che il deposito pubblico e la pubblicazione ufficiale siano effettuati esclusivamente per via elettronica.43 |
SR 211.432.2 Ordinanza del 18 novembre 1992 concernente la misurazione ufficiale (OMU) OMU Art. 28 Deposito pubblico - 1 Al termine del primo rilevamento o di un rinnovamento della misurazione ufficiale e dopo la correzione di contraddizioni giusta l'articolo 14a, se sono toccati i diritti reali dei proprietari fondiari viene eseguito un deposito pubblico con procedura d'opposizione. |
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1 | Al termine del primo rilevamento o di un rinnovamento della misurazione ufficiale e dopo la correzione di contraddizioni giusta l'articolo 14a, se sono toccati i diritti reali dei proprietari fondiari viene eseguito un deposito pubblico con procedura d'opposizione. |
2 | Sono oggetto del deposito pubblico il piano per il registro fondiario del perimetro interessato e altri estratti dei dati della misurazione ufficiale allestiti in vista della tenuta del registro fondiario. |
3 | I Cantoni disciplinano la procedura tenendo conto dei principi seguenti: |
a | il deposito pubblico dura 30 giorni; |
b | il deposito è pubblicato ufficialmente; |
c | i proprietari fondiari il cui indirizzo è noto sono inoltre informati per posta normale sul deposito e sui rimedi giuridici a loro disposizione; |
d | al proprietario fondiario che lo richiede è spedito un estratto del piano per il registro fondiario relativo al suo fondo secondo l'articolo 7 capoverso 2 lettere a-c. |
e | la decisione su opposizione può essere impugnata dinanzi a un'autorità cantonale; essa esamina liberamente la decisione; |
f | quale ultima istanza cantonale deve essere possibile il ricorso a un tribunale giusta l'articolo 75 capoverso 2 della legge del 17 giugno 200542 sul Tribunale federale. |
4 | Possono prevedere che il deposito pubblico e la pubblicazione ufficiale siano effettuati esclusivamente per via elettronica.43 |
aisément la valeur litigieuse, sous peine d'irrecevabilité. Le Tribunal fédéral n'est toutefois lié ni par l'estimation de la partie recourante ou un accord des parties, ni par une estimation manifestement erronée de l'autorité cantonale (ATF 140 III 571 consid. 1.2 et les références; ATF 136 III 60 consid. 1.1.1).
1.2.2. En l'espèce, contrairement à ce que prescrit l'art. 112 al. 1 let. d
SR 211.432.2 Ordinanza del 18 novembre 1992 concernente la misurazione ufficiale (OMU) OMU Art. 28 Deposito pubblico - 1 Al termine del primo rilevamento o di un rinnovamento della misurazione ufficiale e dopo la correzione di contraddizioni giusta l'articolo 14a, se sono toccati i diritti reali dei proprietari fondiari viene eseguito un deposito pubblico con procedura d'opposizione. |
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1 | Al termine del primo rilevamento o di un rinnovamento della misurazione ufficiale e dopo la correzione di contraddizioni giusta l'articolo 14a, se sono toccati i diritti reali dei proprietari fondiari viene eseguito un deposito pubblico con procedura d'opposizione. |
2 | Sono oggetto del deposito pubblico il piano per il registro fondiario del perimetro interessato e altri estratti dei dati della misurazione ufficiale allestiti in vista della tenuta del registro fondiario. |
3 | I Cantoni disciplinano la procedura tenendo conto dei principi seguenti: |
a | il deposito pubblico dura 30 giorni; |
b | il deposito è pubblicato ufficialmente; |
c | i proprietari fondiari il cui indirizzo è noto sono inoltre informati per posta normale sul deposito e sui rimedi giuridici a loro disposizione; |
d | al proprietario fondiario che lo richiede è spedito un estratto del piano per il registro fondiario relativo al suo fondo secondo l'articolo 7 capoverso 2 lettere a-c. |
e | la decisione su opposizione può essere impugnata dinanzi a un'autorità cantonale; essa esamina liberamente la decisione; |
f | quale ultima istanza cantonale deve essere possibile il ricorso a un tribunale giusta l'articolo 75 capoverso 2 della legge del 17 giugno 200542 sul Tribunale federale. |
4 | Possono prevedere che il deposito pubblico e la pubblicazione ufficiale siano effettuati esclusivamente per via elettronica.43 |
SR 211.432.2 Ordinanza del 18 novembre 1992 concernente la misurazione ufficiale (OMU) OMU Art. 28 Deposito pubblico - 1 Al termine del primo rilevamento o di un rinnovamento della misurazione ufficiale e dopo la correzione di contraddizioni giusta l'articolo 14a, se sono toccati i diritti reali dei proprietari fondiari viene eseguito un deposito pubblico con procedura d'opposizione. |
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1 | Al termine del primo rilevamento o di un rinnovamento della misurazione ufficiale e dopo la correzione di contraddizioni giusta l'articolo 14a, se sono toccati i diritti reali dei proprietari fondiari viene eseguito un deposito pubblico con procedura d'opposizione. |
2 | Sono oggetto del deposito pubblico il piano per il registro fondiario del perimetro interessato e altri estratti dei dati della misurazione ufficiale allestiti in vista della tenuta del registro fondiario. |
3 | I Cantoni disciplinano la procedura tenendo conto dei principi seguenti: |
a | il deposito pubblico dura 30 giorni; |
b | il deposito è pubblicato ufficialmente; |
c | i proprietari fondiari il cui indirizzo è noto sono inoltre informati per posta normale sul deposito e sui rimedi giuridici a loro disposizione; |
d | al proprietario fondiario che lo richiede è spedito un estratto del piano per il registro fondiario relativo al suo fondo secondo l'articolo 7 capoverso 2 lettere a-c. |
e | la decisione su opposizione può essere impugnata dinanzi a un'autorità cantonale; essa esamina liberamente la decisione; |
f | quale ultima istanza cantonale deve essere possibile il ricorso a un tribunale giusta l'articolo 75 capoverso 2 della legge del 17 giugno 200542 sul Tribunale federale. |
4 | Possono prevedere che il deposito pubblico e la pubblicazione ufficiale siano effettuati esclusivamente per via elettronica.43 |
SR 211.432.2 Ordinanza del 18 novembre 1992 concernente la misurazione ufficiale (OMU) OMU Art. 28 Deposito pubblico - 1 Al termine del primo rilevamento o di un rinnovamento della misurazione ufficiale e dopo la correzione di contraddizioni giusta l'articolo 14a, se sono toccati i diritti reali dei proprietari fondiari viene eseguito un deposito pubblico con procedura d'opposizione. |
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1 | Al termine del primo rilevamento o di un rinnovamento della misurazione ufficiale e dopo la correzione di contraddizioni giusta l'articolo 14a, se sono toccati i diritti reali dei proprietari fondiari viene eseguito un deposito pubblico con procedura d'opposizione. |
2 | Sono oggetto del deposito pubblico il piano per il registro fondiario del perimetro interessato e altri estratti dei dati della misurazione ufficiale allestiti in vista della tenuta del registro fondiario. |
3 | I Cantoni disciplinano la procedura tenendo conto dei principi seguenti: |
a | il deposito pubblico dura 30 giorni; |
b | il deposito è pubblicato ufficialmente; |
c | i proprietari fondiari il cui indirizzo è noto sono inoltre informati per posta normale sul deposito e sui rimedi giuridici a loro disposizione; |
d | al proprietario fondiario che lo richiede è spedito un estratto del piano per il registro fondiario relativo al suo fondo secondo l'articolo 7 capoverso 2 lettere a-c. |
e | la decisione su opposizione può essere impugnata dinanzi a un'autorità cantonale; essa esamina liberamente la decisione; |
f | quale ultima istanza cantonale deve essere possibile il ricorso a un tribunale giusta l'articolo 75 capoverso 2 della legge del 17 giugno 200542 sul Tribunale federale. |
4 | Possono prevedere che il deposito pubblico e la pubblicazione ufficiale siano effettuati esclusivamente per via elettronica.43 |
Les recourants ne prétendent pas (art. 42 al. 2
SR 211.432.2 Ordinanza del 18 novembre 1992 concernente la misurazione ufficiale (OMU) OMU Art. 28 Deposito pubblico - 1 Al termine del primo rilevamento o di un rinnovamento della misurazione ufficiale e dopo la correzione di contraddizioni giusta l'articolo 14a, se sono toccati i diritti reali dei proprietari fondiari viene eseguito un deposito pubblico con procedura d'opposizione. |
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1 | Al termine del primo rilevamento o di un rinnovamento della misurazione ufficiale e dopo la correzione di contraddizioni giusta l'articolo 14a, se sono toccati i diritti reali dei proprietari fondiari viene eseguito un deposito pubblico con procedura d'opposizione. |
2 | Sono oggetto del deposito pubblico il piano per il registro fondiario del perimetro interessato e altri estratti dei dati della misurazione ufficiale allestiti in vista della tenuta del registro fondiario. |
3 | I Cantoni disciplinano la procedura tenendo conto dei principi seguenti: |
a | il deposito pubblico dura 30 giorni; |
b | il deposito è pubblicato ufficialmente; |
c | i proprietari fondiari il cui indirizzo è noto sono inoltre informati per posta normale sul deposito e sui rimedi giuridici a loro disposizione; |
d | al proprietario fondiario che lo richiede è spedito un estratto del piano per il registro fondiario relativo al suo fondo secondo l'articolo 7 capoverso 2 lettere a-c. |
e | la decisione su opposizione può essere impugnata dinanzi a un'autorità cantonale; essa esamina liberamente la decisione; |
f | quale ultima istanza cantonale deve essere possibile il ricorso a un tribunale giusta l'articolo 75 capoverso 2 della legge del 17 giugno 200542 sul Tribunale federale. |
4 | Possono prevedere che il deposito pubblico e la pubblicazione ufficiale siano effettuati esclusivamente per via elettronica.43 |
SR 211.432.2 Ordinanza del 18 novembre 1992 concernente la misurazione ufficiale (OMU) OMU Art. 28 Deposito pubblico - 1 Al termine del primo rilevamento o di un rinnovamento della misurazione ufficiale e dopo la correzione di contraddizioni giusta l'articolo 14a, se sono toccati i diritti reali dei proprietari fondiari viene eseguito un deposito pubblico con procedura d'opposizione. |
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1 | Al termine del primo rilevamento o di un rinnovamento della misurazione ufficiale e dopo la correzione di contraddizioni giusta l'articolo 14a, se sono toccati i diritti reali dei proprietari fondiari viene eseguito un deposito pubblico con procedura d'opposizione. |
2 | Sono oggetto del deposito pubblico il piano per il registro fondiario del perimetro interessato e altri estratti dei dati della misurazione ufficiale allestiti in vista della tenuta del registro fondiario. |
3 | I Cantoni disciplinano la procedura tenendo conto dei principi seguenti: |
a | il deposito pubblico dura 30 giorni; |
b | il deposito è pubblicato ufficialmente; |
c | i proprietari fondiari il cui indirizzo è noto sono inoltre informati per posta normale sul deposito e sui rimedi giuridici a loro disposizione; |
d | al proprietario fondiario che lo richiede è spedito un estratto del piano per il registro fondiario relativo al suo fondo secondo l'articolo 7 capoverso 2 lettere a-c. |
e | la decisione su opposizione può essere impugnata dinanzi a un'autorità cantonale; essa esamina liberamente la decisione; |
f | quale ultima istanza cantonale deve essere possibile il ricorso a un tribunale giusta l'articolo 75 capoverso 2 della legge del 17 giugno 200542 sul Tribunale federale. |
4 | Possono prevedere che il deposito pubblico e la pubblicazione ufficiale siano effettuati esclusivamente per via elettronica.43 |
Le recours en matière civile est ainsi irrecevable.
1.3. Les recourants se plaignent entre autres d'arbitraire dans l'établissement des faits et l'application du droit ainsi que de la violation de leur droit d'être entendu. Ces griefs peuvent être invoqués dans le cadre d'un recours constitutionnel subsidiaire, dont les conditions de recevabilité sont ici réalisées (art. 90
SR 211.432.2 Ordinanza del 18 novembre 1992 concernente la misurazione ufficiale (OMU) OMU Art. 28 Deposito pubblico - 1 Al termine del primo rilevamento o di un rinnovamento della misurazione ufficiale e dopo la correzione di contraddizioni giusta l'articolo 14a, se sono toccati i diritti reali dei proprietari fondiari viene eseguito un deposito pubblico con procedura d'opposizione. |
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1 | Al termine del primo rilevamento o di un rinnovamento della misurazione ufficiale e dopo la correzione di contraddizioni giusta l'articolo 14a, se sono toccati i diritti reali dei proprietari fondiari viene eseguito un deposito pubblico con procedura d'opposizione. |
2 | Sono oggetto del deposito pubblico il piano per il registro fondiario del perimetro interessato e altri estratti dei dati della misurazione ufficiale allestiti in vista della tenuta del registro fondiario. |
3 | I Cantoni disciplinano la procedura tenendo conto dei principi seguenti: |
a | il deposito pubblico dura 30 giorni; |
b | il deposito è pubblicato ufficialmente; |
c | i proprietari fondiari il cui indirizzo è noto sono inoltre informati per posta normale sul deposito e sui rimedi giuridici a loro disposizione; |
d | al proprietario fondiario che lo richiede è spedito un estratto del piano per il registro fondiario relativo al suo fondo secondo l'articolo 7 capoverso 2 lettere a-c. |
e | la decisione su opposizione può essere impugnata dinanzi a un'autorità cantonale; essa esamina liberamente la decisione; |
f | quale ultima istanza cantonale deve essere possibile il ricorso a un tribunale giusta l'articolo 75 capoverso 2 della legge del 17 giugno 200542 sul Tribunale federale. |
4 | Possono prevedere che il deposito pubblico e la pubblicazione ufficiale siano effettuati esclusivamente per via elettronica.43 |
SR 211.432.2 Ordinanza del 18 novembre 1992 concernente la misurazione ufficiale (OMU) OMU Art. 28 Deposito pubblico - 1 Al termine del primo rilevamento o di un rinnovamento della misurazione ufficiale e dopo la correzione di contraddizioni giusta l'articolo 14a, se sono toccati i diritti reali dei proprietari fondiari viene eseguito un deposito pubblico con procedura d'opposizione. |
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1 | Al termine del primo rilevamento o di un rinnovamento della misurazione ufficiale e dopo la correzione di contraddizioni giusta l'articolo 14a, se sono toccati i diritti reali dei proprietari fondiari viene eseguito un deposito pubblico con procedura d'opposizione. |
2 | Sono oggetto del deposito pubblico il piano per il registro fondiario del perimetro interessato e altri estratti dei dati della misurazione ufficiale allestiti in vista della tenuta del registro fondiario. |
3 | I Cantoni disciplinano la procedura tenendo conto dei principi seguenti: |
a | il deposito pubblico dura 30 giorni; |
b | il deposito è pubblicato ufficialmente; |
c | i proprietari fondiari il cui indirizzo è noto sono inoltre informati per posta normale sul deposito e sui rimedi giuridici a loro disposizione; |
d | al proprietario fondiario che lo richiede è spedito un estratto del piano per il registro fondiario relativo al suo fondo secondo l'articolo 7 capoverso 2 lettere a-c. |
e | la decisione su opposizione può essere impugnata dinanzi a un'autorità cantonale; essa esamina liberamente la decisione; |
f | quale ultima istanza cantonale deve essere possibile il ricorso a un tribunale giusta l'articolo 75 capoverso 2 della legge del 17 giugno 200542 sul Tribunale federale. |
4 | Possono prevedere che il deposito pubblico e la pubblicazione ufficiale siano effettuati esclusivamente per via elettronica.43 |
SR 211.432.2 Ordinanza del 18 novembre 1992 concernente la misurazione ufficiale (OMU) OMU Art. 28 Deposito pubblico - 1 Al termine del primo rilevamento o di un rinnovamento della misurazione ufficiale e dopo la correzione di contraddizioni giusta l'articolo 14a, se sono toccati i diritti reali dei proprietari fondiari viene eseguito un deposito pubblico con procedura d'opposizione. |
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1 | Al termine del primo rilevamento o di un rinnovamento della misurazione ufficiale e dopo la correzione di contraddizioni giusta l'articolo 14a, se sono toccati i diritti reali dei proprietari fondiari viene eseguito un deposito pubblico con procedura d'opposizione. |
2 | Sono oggetto del deposito pubblico il piano per il registro fondiario del perimetro interessato e altri estratti dei dati della misurazione ufficiale allestiti in vista della tenuta del registro fondiario. |
3 | I Cantoni disciplinano la procedura tenendo conto dei principi seguenti: |
a | il deposito pubblico dura 30 giorni; |
b | il deposito è pubblicato ufficialmente; |
c | i proprietari fondiari il cui indirizzo è noto sono inoltre informati per posta normale sul deposito e sui rimedi giuridici a loro disposizione; |
d | al proprietario fondiario che lo richiede è spedito un estratto del piano per il registro fondiario relativo al suo fondo secondo l'articolo 7 capoverso 2 lettere a-c. |
e | la decisione su opposizione può essere impugnata dinanzi a un'autorità cantonale; essa esamina liberamente la decisione; |
f | quale ultima istanza cantonale deve essere possibile il ricorso a un tribunale giusta l'articolo 75 capoverso 2 della legge del 17 giugno 200542 sul Tribunale federale. |
4 | Possono prevedere che il deposito pubblico e la pubblicazione ufficiale siano effettuati esclusivamente per via elettronica.43 |
SR 211.432.2 Ordinanza del 18 novembre 1992 concernente la misurazione ufficiale (OMU) OMU Art. 28 Deposito pubblico - 1 Al termine del primo rilevamento o di un rinnovamento della misurazione ufficiale e dopo la correzione di contraddizioni giusta l'articolo 14a, se sono toccati i diritti reali dei proprietari fondiari viene eseguito un deposito pubblico con procedura d'opposizione. |
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1 | Al termine del primo rilevamento o di un rinnovamento della misurazione ufficiale e dopo la correzione di contraddizioni giusta l'articolo 14a, se sono toccati i diritti reali dei proprietari fondiari viene eseguito un deposito pubblico con procedura d'opposizione. |
2 | Sono oggetto del deposito pubblico il piano per il registro fondiario del perimetro interessato e altri estratti dei dati della misurazione ufficiale allestiti in vista della tenuta del registro fondiario. |
3 | I Cantoni disciplinano la procedura tenendo conto dei principi seguenti: |
a | il deposito pubblico dura 30 giorni; |
b | il deposito è pubblicato ufficialmente; |
c | i proprietari fondiari il cui indirizzo è noto sono inoltre informati per posta normale sul deposito e sui rimedi giuridici a loro disposizione; |
d | al proprietario fondiario che lo richiede è spedito un estratto del piano per il registro fondiario relativo al suo fondo secondo l'articolo 7 capoverso 2 lettere a-c. |
e | la decisione su opposizione può essere impugnata dinanzi a un'autorità cantonale; essa esamina liberamente la decisione; |
f | quale ultima istanza cantonale deve essere possibile il ricorso a un tribunale giusta l'articolo 75 capoverso 2 della legge del 17 giugno 200542 sul Tribunale federale. |
4 | Possono prevedere che il deposito pubblico e la pubblicazione ufficiale siano effettuati esclusivamente per via elettronica.43 |
SR 211.432.2 Ordinanza del 18 novembre 1992 concernente la misurazione ufficiale (OMU) OMU Art. 28 Deposito pubblico - 1 Al termine del primo rilevamento o di un rinnovamento della misurazione ufficiale e dopo la correzione di contraddizioni giusta l'articolo 14a, se sono toccati i diritti reali dei proprietari fondiari viene eseguito un deposito pubblico con procedura d'opposizione. |
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1 | Al termine del primo rilevamento o di un rinnovamento della misurazione ufficiale e dopo la correzione di contraddizioni giusta l'articolo 14a, se sono toccati i diritti reali dei proprietari fondiari viene eseguito un deposito pubblico con procedura d'opposizione. |
2 | Sono oggetto del deposito pubblico il piano per il registro fondiario del perimetro interessato e altri estratti dei dati della misurazione ufficiale allestiti in vista della tenuta del registro fondiario. |
3 | I Cantoni disciplinano la procedura tenendo conto dei principi seguenti: |
a | il deposito pubblico dura 30 giorni; |
b | il deposito è pubblicato ufficialmente; |
c | i proprietari fondiari il cui indirizzo è noto sono inoltre informati per posta normale sul deposito e sui rimedi giuridici a loro disposizione; |
d | al proprietario fondiario che lo richiede è spedito un estratto del piano per il registro fondiario relativo al suo fondo secondo l'articolo 7 capoverso 2 lettere a-c. |
e | la decisione su opposizione può essere impugnata dinanzi a un'autorità cantonale; essa esamina liberamente la decisione; |
f | quale ultima istanza cantonale deve essere possibile il ricorso a un tribunale giusta l'articolo 75 capoverso 2 della legge del 17 giugno 200542 sul Tribunale federale. |
4 | Possono prevedere che il deposito pubblico e la pubblicazione ufficiale siano effettuati esclusivamente per via elettronica.43 |
SR 211.432.2 Ordinanza del 18 novembre 1992 concernente la misurazione ufficiale (OMU) OMU Art. 28 Deposito pubblico - 1 Al termine del primo rilevamento o di un rinnovamento della misurazione ufficiale e dopo la correzione di contraddizioni giusta l'articolo 14a, se sono toccati i diritti reali dei proprietari fondiari viene eseguito un deposito pubblico con procedura d'opposizione. |
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1 | Al termine del primo rilevamento o di un rinnovamento della misurazione ufficiale e dopo la correzione di contraddizioni giusta l'articolo 14a, se sono toccati i diritti reali dei proprietari fondiari viene eseguito un deposito pubblico con procedura d'opposizione. |
2 | Sono oggetto del deposito pubblico il piano per il registro fondiario del perimetro interessato e altri estratti dei dati della misurazione ufficiale allestiti in vista della tenuta del registro fondiario. |
3 | I Cantoni disciplinano la procedura tenendo conto dei principi seguenti: |
a | il deposito pubblico dura 30 giorni; |
b | il deposito è pubblicato ufficialmente; |
c | i proprietari fondiari il cui indirizzo è noto sono inoltre informati per posta normale sul deposito e sui rimedi giuridici a loro disposizione; |
d | al proprietario fondiario che lo richiede è spedito un estratto del piano per il registro fondiario relativo al suo fondo secondo l'articolo 7 capoverso 2 lettere a-c. |
e | la decisione su opposizione può essere impugnata dinanzi a un'autorità cantonale; essa esamina liberamente la decisione; |
f | quale ultima istanza cantonale deve essere possibile il ricorso a un tribunale giusta l'articolo 75 capoverso 2 della legge del 17 giugno 200542 sul Tribunale federale. |
4 | Possono prevedere che il deposito pubblico e la pubblicazione ufficiale siano effettuati esclusivamente per via elettronica.43 |
1.4. Les recourants procèdent en allemand. Ce choix n'impose pas de déroger à la règle selon laquelle la langue de la procédure est généralement celle de la décision attaquée (art. 54 al. 1
SR 211.432.2 Ordinanza del 18 novembre 1992 concernente la misurazione ufficiale (OMU) OMU Art. 28 Deposito pubblico - 1 Al termine del primo rilevamento o di un rinnovamento della misurazione ufficiale e dopo la correzione di contraddizioni giusta l'articolo 14a, se sono toccati i diritti reali dei proprietari fondiari viene eseguito un deposito pubblico con procedura d'opposizione. |
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1 | Al termine del primo rilevamento o di un rinnovamento della misurazione ufficiale e dopo la correzione di contraddizioni giusta l'articolo 14a, se sono toccati i diritti reali dei proprietari fondiari viene eseguito un deposito pubblico con procedura d'opposizione. |
2 | Sono oggetto del deposito pubblico il piano per il registro fondiario del perimetro interessato e altri estratti dei dati della misurazione ufficiale allestiti in vista della tenuta del registro fondiario. |
3 | I Cantoni disciplinano la procedura tenendo conto dei principi seguenti: |
a | il deposito pubblico dura 30 giorni; |
b | il deposito è pubblicato ufficialmente; |
c | i proprietari fondiari il cui indirizzo è noto sono inoltre informati per posta normale sul deposito e sui rimedi giuridici a loro disposizione; |
d | al proprietario fondiario che lo richiede è spedito un estratto del piano per il registro fondiario relativo al suo fondo secondo l'articolo 7 capoverso 2 lettere a-c. |
e | la decisione su opposizione può essere impugnata dinanzi a un'autorità cantonale; essa esamina liberamente la decisione; |
f | quale ultima istanza cantonale deve essere possibile il ricorso a un tribunale giusta l'articolo 75 capoverso 2 della legge del 17 giugno 200542 sul Tribunale federale. |
4 | Possono prevedere che il deposito pubblico e la pubblicazione ufficiale siano effettuati esclusivamente per via elettronica.43 |
2.
2.1. Le recours constitutionnel peut être exclusivement formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116
SR 211.432.2 Ordinanza del 18 novembre 1992 concernente la misurazione ufficiale (OMU) OMU Art. 28 Deposito pubblico - 1 Al termine del primo rilevamento o di un rinnovamento della misurazione ufficiale e dopo la correzione di contraddizioni giusta l'articolo 14a, se sono toccati i diritti reali dei proprietari fondiari viene eseguito un deposito pubblico con procedura d'opposizione. |
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1 | Al termine del primo rilevamento o di un rinnovamento della misurazione ufficiale e dopo la correzione di contraddizioni giusta l'articolo 14a, se sono toccati i diritti reali dei proprietari fondiari viene eseguito un deposito pubblico con procedura d'opposizione. |
2 | Sono oggetto del deposito pubblico il piano per il registro fondiario del perimetro interessato e altri estratti dei dati della misurazione ufficiale allestiti in vista della tenuta del registro fondiario. |
3 | I Cantoni disciplinano la procedura tenendo conto dei principi seguenti: |
a | il deposito pubblico dura 30 giorni; |
b | il deposito è pubblicato ufficialmente; |
c | i proprietari fondiari il cui indirizzo è noto sono inoltre informati per posta normale sul deposito e sui rimedi giuridici a loro disposizione; |
d | al proprietario fondiario che lo richiede è spedito un estratto del piano per il registro fondiario relativo al suo fondo secondo l'articolo 7 capoverso 2 lettere a-c. |
e | la decisione su opposizione può essere impugnata dinanzi a un'autorità cantonale; essa esamina liberamente la decisione; |
f | quale ultima istanza cantonale deve essere possibile il ricorso a un tribunale giusta l'articolo 75 capoverso 2 della legge del 17 giugno 200542 sul Tribunale federale. |
4 | Possono prevedere che il deposito pubblico e la pubblicazione ufficiale siano effettuati esclusivamente per via elettronica.43 |
SR 211.432.2 Ordinanza del 18 novembre 1992 concernente la misurazione ufficiale (OMU) OMU Art. 28 Deposito pubblico - 1 Al termine del primo rilevamento o di un rinnovamento della misurazione ufficiale e dopo la correzione di contraddizioni giusta l'articolo 14a, se sono toccati i diritti reali dei proprietari fondiari viene eseguito un deposito pubblico con procedura d'opposizione. |
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1 | Al termine del primo rilevamento o di un rinnovamento della misurazione ufficiale e dopo la correzione di contraddizioni giusta l'articolo 14a, se sono toccati i diritti reali dei proprietari fondiari viene eseguito un deposito pubblico con procedura d'opposizione. |
2 | Sono oggetto del deposito pubblico il piano per il registro fondiario del perimetro interessato e altri estratti dei dati della misurazione ufficiale allestiti in vista della tenuta del registro fondiario. |
3 | I Cantoni disciplinano la procedura tenendo conto dei principi seguenti: |
a | il deposito pubblico dura 30 giorni; |
b | il deposito è pubblicato ufficialmente; |
c | i proprietari fondiari il cui indirizzo è noto sono inoltre informati per posta normale sul deposito e sui rimedi giuridici a loro disposizione; |
d | al proprietario fondiario che lo richiede è spedito un estratto del piano per il registro fondiario relativo al suo fondo secondo l'articolo 7 capoverso 2 lettere a-c. |
e | la decisione su opposizione può essere impugnata dinanzi a un'autorità cantonale; essa esamina liberamente la decisione; |
f | quale ultima istanza cantonale deve essere possibile il ricorso a un tribunale giusta l'articolo 75 capoverso 2 della legge del 17 giugno 200542 sul Tribunale federale. |
4 | Possono prevedere che il deposito pubblico e la pubblicazione ufficiale siano effettuati esclusivamente per via elettronica.43 |
SR 211.432.2 Ordinanza del 18 novembre 1992 concernente la misurazione ufficiale (OMU) OMU Art. 28 Deposito pubblico - 1 Al termine del primo rilevamento o di un rinnovamento della misurazione ufficiale e dopo la correzione di contraddizioni giusta l'articolo 14a, se sono toccati i diritti reali dei proprietari fondiari viene eseguito un deposito pubblico con procedura d'opposizione. |
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1 | Al termine del primo rilevamento o di un rinnovamento della misurazione ufficiale e dopo la correzione di contraddizioni giusta l'articolo 14a, se sono toccati i diritti reali dei proprietari fondiari viene eseguito un deposito pubblico con procedura d'opposizione. |
2 | Sono oggetto del deposito pubblico il piano per il registro fondiario del perimetro interessato e altri estratti dei dati della misurazione ufficiale allestiti in vista della tenuta del registro fondiario. |
3 | I Cantoni disciplinano la procedura tenendo conto dei principi seguenti: |
a | il deposito pubblico dura 30 giorni; |
b | il deposito è pubblicato ufficialmente; |
c | i proprietari fondiari il cui indirizzo è noto sono inoltre informati per posta normale sul deposito e sui rimedi giuridici a loro disposizione; |
d | al proprietario fondiario che lo richiede è spedito un estratto del piano per il registro fondiario relativo al suo fondo secondo l'articolo 7 capoverso 2 lettere a-c. |
e | la decisione su opposizione può essere impugnata dinanzi a un'autorità cantonale; essa esamina liberamente la decisione; |
f | quale ultima istanza cantonale deve essere possibile il ricorso a un tribunale giusta l'articolo 75 capoverso 2 della legge del 17 giugno 200542 sul Tribunale federale. |
4 | Possono prevedere che il deposito pubblico e la pubblicazione ufficiale siano effettuati esclusivamente per via elettronica.43 |
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 118 al. 1
SR 211.432.2 Ordinanza del 18 novembre 1992 concernente la misurazione ufficiale (OMU) OMU Art. 28 Deposito pubblico - 1 Al termine del primo rilevamento o di un rinnovamento della misurazione ufficiale e dopo la correzione di contraddizioni giusta l'articolo 14a, se sono toccati i diritti reali dei proprietari fondiari viene eseguito un deposito pubblico con procedura d'opposizione. |
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1 | Al termine del primo rilevamento o di un rinnovamento della misurazione ufficiale e dopo la correzione di contraddizioni giusta l'articolo 14a, se sono toccati i diritti reali dei proprietari fondiari viene eseguito un deposito pubblico con procedura d'opposizione. |
2 | Sono oggetto del deposito pubblico il piano per il registro fondiario del perimetro interessato e altri estratti dei dati della misurazione ufficiale allestiti in vista della tenuta del registro fondiario. |
3 | I Cantoni disciplinano la procedura tenendo conto dei principi seguenti: |
a | il deposito pubblico dura 30 giorni; |
b | il deposito è pubblicato ufficialmente; |
c | i proprietari fondiari il cui indirizzo è noto sono inoltre informati per posta normale sul deposito e sui rimedi giuridici a loro disposizione; |
d | al proprietario fondiario che lo richiede è spedito un estratto del piano per il registro fondiario relativo al suo fondo secondo l'articolo 7 capoverso 2 lettere a-c. |
e | la decisione su opposizione può essere impugnata dinanzi a un'autorità cantonale; essa esamina liberamente la decisione; |
f | quale ultima istanza cantonale deve essere possibile il ricorso a un tribunale giusta l'articolo 75 capoverso 2 della legge del 17 giugno 200542 sul Tribunale federale. |
4 | Possono prevedere che il deposito pubblico e la pubblicazione ufficiale siano effettuati esclusivamente per via elettronica.43 |
SR 211.432.2 Ordinanza del 18 novembre 1992 concernente la misurazione ufficiale (OMU) OMU Art. 28 Deposito pubblico - 1 Al termine del primo rilevamento o di un rinnovamento della misurazione ufficiale e dopo la correzione di contraddizioni giusta l'articolo 14a, se sono toccati i diritti reali dei proprietari fondiari viene eseguito un deposito pubblico con procedura d'opposizione. |
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1 | Al termine del primo rilevamento o di un rinnovamento della misurazione ufficiale e dopo la correzione di contraddizioni giusta l'articolo 14a, se sono toccati i diritti reali dei proprietari fondiari viene eseguito un deposito pubblico con procedura d'opposizione. |
2 | Sono oggetto del deposito pubblico il piano per il registro fondiario del perimetro interessato e altri estratti dei dati della misurazione ufficiale allestiti in vista della tenuta del registro fondiario. |
3 | I Cantoni disciplinano la procedura tenendo conto dei principi seguenti: |
a | il deposito pubblico dura 30 giorni; |
b | il deposito è pubblicato ufficialmente; |
c | i proprietari fondiari il cui indirizzo è noto sono inoltre informati per posta normale sul deposito e sui rimedi giuridici a loro disposizione; |
d | al proprietario fondiario che lo richiede è spedito un estratto del piano per il registro fondiario relativo al suo fondo secondo l'articolo 7 capoverso 2 lettere a-c. |
e | la decisione su opposizione può essere impugnata dinanzi a un'autorità cantonale; essa esamina liberamente la decisione; |
f | quale ultima istanza cantonale deve essere possibile il ricorso a un tribunale giusta l'articolo 75 capoverso 2 della legge del 17 giugno 200542 sul Tribunale federale. |
4 | Possono prevedere che il deposito pubblico e la pubblicazione ufficiale siano effettuati esclusivamente per via elettronica.43 |
SR 211.432.2 Ordinanza del 18 novembre 1992 concernente la misurazione ufficiale (OMU) OMU Art. 28 Deposito pubblico - 1 Al termine del primo rilevamento o di un rinnovamento della misurazione ufficiale e dopo la correzione di contraddizioni giusta l'articolo 14a, se sono toccati i diritti reali dei proprietari fondiari viene eseguito un deposito pubblico con procedura d'opposizione. |
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1 | Al termine del primo rilevamento o di un rinnovamento della misurazione ufficiale e dopo la correzione di contraddizioni giusta l'articolo 14a, se sono toccati i diritti reali dei proprietari fondiari viene eseguito un deposito pubblico con procedura d'opposizione. |
2 | Sono oggetto del deposito pubblico il piano per il registro fondiario del perimetro interessato e altri estratti dei dati della misurazione ufficiale allestiti in vista della tenuta del registro fondiario. |
3 | I Cantoni disciplinano la procedura tenendo conto dei principi seguenti: |
a | il deposito pubblico dura 30 giorni; |
b | il deposito è pubblicato ufficialmente; |
c | i proprietari fondiari il cui indirizzo è noto sono inoltre informati per posta normale sul deposito e sui rimedi giuridici a loro disposizione; |
d | al proprietario fondiario che lo richiede è spedito un estratto del piano per il registro fondiario relativo al suo fondo secondo l'articolo 7 capoverso 2 lettere a-c. |
e | la decisione su opposizione può essere impugnata dinanzi a un'autorità cantonale; essa esamina liberamente la decisione; |
f | quale ultima istanza cantonale deve essere possibile il ricorso a un tribunale giusta l'articolo 75 capoverso 2 della legge del 17 giugno 200542 sul Tribunale federale. |
4 | Possono prevedere che il deposito pubblico e la pubblicazione ufficiale siano effettuati esclusivamente per via elettronica.43 |
SR 211.432.2 Ordinanza del 18 novembre 1992 concernente la misurazione ufficiale (OMU) OMU Art. 28 Deposito pubblico - 1 Al termine del primo rilevamento o di un rinnovamento della misurazione ufficiale e dopo la correzione di contraddizioni giusta l'articolo 14a, se sono toccati i diritti reali dei proprietari fondiari viene eseguito un deposito pubblico con procedura d'opposizione. |
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1 | Al termine del primo rilevamento o di un rinnovamento della misurazione ufficiale e dopo la correzione di contraddizioni giusta l'articolo 14a, se sono toccati i diritti reali dei proprietari fondiari viene eseguito un deposito pubblico con procedura d'opposizione. |
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3 | I Cantoni disciplinano la procedura tenendo conto dei principi seguenti: |
a | il deposito pubblico dura 30 giorni; |
b | il deposito è pubblicato ufficialmente; |
c | i proprietari fondiari il cui indirizzo è noto sono inoltre informati per posta normale sul deposito e sui rimedi giuridici a loro disposizione; |
d | al proprietario fondiario che lo richiede è spedito un estratto del piano per il registro fondiario relativo al suo fondo secondo l'articolo 7 capoverso 2 lettere a-c. |
e | la decisione su opposizione può essere impugnata dinanzi a un'autorità cantonale; essa esamina liberamente la decisione; |
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3.
L'autorité cantonale a indiqué que l'objet de la procédure en question était la mensuration officielle, laquelle consistait notamment à définir les limites entre les biens-fonds sur la base de la technique prévue dans la législation spéciale, i.e. l'OMO, l'ordonnance technique du 10 juin 1994 sur la mensuration officielle (OTEMO; RS 211.432.21) et la LMO. Elle a conclu que la définition de la limite ici litigieuse et le procédé pour sa détermination étaient corrects, tout en soulignant que la contestation de la limite entre les parcelles relevait en revanche de la compétence du juge civil, les recourants y étant ainsi renvoyés (art. 67 al. 2 LMO).
Les recourants ne se prévalent pas du caractère arbitraire de cette constatation.
4.
Les recourants invoquent d'abord la violation de leur droit d'être entendu (art. 29 al. 2
SR 211.432.2 Ordinanza del 18 novembre 1992 concernente la misurazione ufficiale (OMU) OMU Art. 28 Deposito pubblico - 1 Al termine del primo rilevamento o di un rinnovamento della misurazione ufficiale e dopo la correzione di contraddizioni giusta l'articolo 14a, se sono toccati i diritti reali dei proprietari fondiari viene eseguito un deposito pubblico con procedura d'opposizione. |
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e | la decisione su opposizione può essere impugnata dinanzi a un'autorità cantonale; essa esamina liberamente la decisione; |
f | quale ultima istanza cantonale deve essere possibile il ricorso a un tribunale giusta l'articolo 75 capoverso 2 della legge del 17 giugno 200542 sul Tribunale federale. |
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4.1. Ils relèvent avoir sollicité l'administration de divers moyens de preuve dans leur recours, à savoir: l'intervention d'un expert géomètre indépendant, du Service des constructions et de l'aménagement et du Service des biens culturels, une inspection locale ainsi que leur propre audition. L'autorité cantonale n'y avait pas donné suite et ce, sans motivation aucune.
4.2. Le droit à la preuve est une composante du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2
SR 211.432.2 Ordinanza del 18 novembre 1992 concernente la misurazione ufficiale (OMU) OMU Art. 28 Deposito pubblico - 1 Al termine del primo rilevamento o di un rinnovamento della misurazione ufficiale e dopo la correzione di contraddizioni giusta l'articolo 14a, se sono toccati i diritti reali dei proprietari fondiari viene eseguito un deposito pubblico con procedura d'opposizione. |
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1 | Al termine del primo rilevamento o di un rinnovamento della misurazione ufficiale e dopo la correzione di contraddizioni giusta l'articolo 14a, se sono toccati i diritti reali dei proprietari fondiari viene eseguito un deposito pubblico con procedura d'opposizione. |
2 | Sono oggetto del deposito pubblico il piano per il registro fondiario del perimetro interessato e altri estratti dei dati della misurazione ufficiale allestiti in vista della tenuta del registro fondiario. |
3 | I Cantoni disciplinano la procedura tenendo conto dei principi seguenti: |
a | il deposito pubblico dura 30 giorni; |
b | il deposito è pubblicato ufficialmente; |
c | i proprietari fondiari il cui indirizzo è noto sono inoltre informati per posta normale sul deposito e sui rimedi giuridici a loro disposizione; |
d | al proprietario fondiario che lo richiede è spedito un estratto del piano per il registro fondiario relativo al suo fondo secondo l'articolo 7 capoverso 2 lettere a-c. |
e | la decisione su opposizione può essere impugnata dinanzi a un'autorità cantonale; essa esamina liberamente la decisione; |
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4 | Possono prevedere che il deposito pubblico e la pubblicazione ufficiale siano effettuati esclusivamente per via elettronica.43 |
SR 211.432.2 Ordinanza del 18 novembre 1992 concernente la misurazione ufficiale (OMU) OMU Art. 28 Deposito pubblico - 1 Al termine del primo rilevamento o di un rinnovamento della misurazione ufficiale e dopo la correzione di contraddizioni giusta l'articolo 14a, se sono toccati i diritti reali dei proprietari fondiari viene eseguito un deposito pubblico con procedura d'opposizione. |
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2 | Sono oggetto del deposito pubblico il piano per il registro fondiario del perimetro interessato e altri estratti dei dati della misurazione ufficiale allestiti in vista della tenuta del registro fondiario. |
3 | I Cantoni disciplinano la procedura tenendo conto dei principi seguenti: |
a | il deposito pubblico dura 30 giorni; |
b | il deposito è pubblicato ufficialmente; |
c | i proprietari fondiari il cui indirizzo è noto sono inoltre informati per posta normale sul deposito e sui rimedi giuridici a loro disposizione; |
d | al proprietario fondiario che lo richiede è spedito un estratto del piano per il registro fondiario relativo al suo fondo secondo l'articolo 7 capoverso 2 lettere a-c. |
e | la decisione su opposizione può essere impugnata dinanzi a un'autorità cantonale; essa esamina liberamente la decisione; |
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SR 211.432.2 Ordinanza del 18 novembre 1992 concernente la misurazione ufficiale (OMU) OMU Art. 28 Deposito pubblico - 1 Al termine del primo rilevamento o di un rinnovamento della misurazione ufficiale e dopo la correzione di contraddizioni giusta l'articolo 14a, se sono toccati i diritti reali dei proprietari fondiari viene eseguito un deposito pubblico con procedura d'opposizione. |
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1 | Al termine del primo rilevamento o di un rinnovamento della misurazione ufficiale e dopo la correzione di contraddizioni giusta l'articolo 14a, se sono toccati i diritti reali dei proprietari fondiari viene eseguito un deposito pubblico con procedura d'opposizione. |
2 | Sono oggetto del deposito pubblico il piano per il registro fondiario del perimetro interessato e altri estratti dei dati della misurazione ufficiale allestiti in vista della tenuta del registro fondiario. |
3 | I Cantoni disciplinano la procedura tenendo conto dei principi seguenti: |
a | il deposito pubblico dura 30 giorni; |
b | il deposito è pubblicato ufficialmente; |
c | i proprietari fondiari il cui indirizzo è noto sono inoltre informati per posta normale sul deposito e sui rimedi giuridici a loro disposizione; |
d | al proprietario fondiario che lo richiede è spedito un estratto del piano per il registro fondiario relativo al suo fondo secondo l'articolo 7 capoverso 2 lettere a-c. |
e | la decisione su opposizione può essere impugnata dinanzi a un'autorità cantonale; essa esamina liberamente la decisione; |
f | quale ultima istanza cantonale deve essere possibile il ricorso a un tribunale giusta l'articolo 75 capoverso 2 della legge del 17 giugno 200542 sul Tribunale federale. |
4 | Possono prevedere che il deposito pubblico e la pubblicazione ufficiale siano effettuati esclusivamente per via elettronica.43 |
SR 211.432.2 Ordinanza del 18 novembre 1992 concernente la misurazione ufficiale (OMU) OMU Art. 28 Deposito pubblico - 1 Al termine del primo rilevamento o di un rinnovamento della misurazione ufficiale e dopo la correzione di contraddizioni giusta l'articolo 14a, se sono toccati i diritti reali dei proprietari fondiari viene eseguito un deposito pubblico con procedura d'opposizione. |
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1 | Al termine del primo rilevamento o di un rinnovamento della misurazione ufficiale e dopo la correzione di contraddizioni giusta l'articolo 14a, se sono toccati i diritti reali dei proprietari fondiari viene eseguito un deposito pubblico con procedura d'opposizione. |
2 | Sono oggetto del deposito pubblico il piano per il registro fondiario del perimetro interessato e altri estratti dei dati della misurazione ufficiale allestiti in vista della tenuta del registro fondiario. |
3 | I Cantoni disciplinano la procedura tenendo conto dei principi seguenti: |
a | il deposito pubblico dura 30 giorni; |
b | il deposito è pubblicato ufficialmente; |
c | i proprietari fondiari il cui indirizzo è noto sono inoltre informati per posta normale sul deposito e sui rimedi giuridici a loro disposizione; |
d | al proprietario fondiario che lo richiede è spedito un estratto del piano per il registro fondiario relativo al suo fondo secondo l'articolo 7 capoverso 2 lettere a-c. |
e | la decisione su opposizione può essere impugnata dinanzi a un'autorità cantonale; essa esamina liberamente la decisione; |
f | quale ultima istanza cantonale deve essere possibile il ricorso a un tribunale giusta l'articolo 75 capoverso 2 della legge del 17 giugno 200542 sul Tribunale federale. |
4 | Possono prevedere che il deposito pubblico e la pubblicazione ufficiale siano effettuati esclusivamente per via elettronica.43 |
SR 211.432.2 Ordinanza del 18 novembre 1992 concernente la misurazione ufficiale (OMU) OMU Art. 28 Deposito pubblico - 1 Al termine del primo rilevamento o di un rinnovamento della misurazione ufficiale e dopo la correzione di contraddizioni giusta l'articolo 14a, se sono toccati i diritti reali dei proprietari fondiari viene eseguito un deposito pubblico con procedura d'opposizione. |
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1 | Al termine del primo rilevamento o di un rinnovamento della misurazione ufficiale e dopo la correzione di contraddizioni giusta l'articolo 14a, se sono toccati i diritti reali dei proprietari fondiari viene eseguito un deposito pubblico con procedura d'opposizione. |
2 | Sono oggetto del deposito pubblico il piano per il registro fondiario del perimetro interessato e altri estratti dei dati della misurazione ufficiale allestiti in vista della tenuta del registro fondiario. |
3 | I Cantoni disciplinano la procedura tenendo conto dei principi seguenti: |
a | il deposito pubblico dura 30 giorni; |
b | il deposito è pubblicato ufficialmente; |
c | i proprietari fondiari il cui indirizzo è noto sono inoltre informati per posta normale sul deposito e sui rimedi giuridici a loro disposizione; |
d | al proprietario fondiario che lo richiede è spedito un estratto del piano per il registro fondiario relativo al suo fondo secondo l'articolo 7 capoverso 2 lettere a-c. |
e | la decisione su opposizione può essere impugnata dinanzi a un'autorità cantonale; essa esamina liberamente la decisione; |
f | quale ultima istanza cantonale deve essere possibile il ricorso a un tribunale giusta l'articolo 75 capoverso 2 della legge del 17 giugno 200542 sul Tribunale federale. |
4 | Possono prevedere che il deposito pubblico e la pubblicazione ufficiale siano effettuati esclusivamente per via elettronica.43 |
4.3. Les preuves sollicitées par les recourants ont été relevées par l'autorité cantonale dans sa décision. L'on notera qu'une audience de débats et d'instruction s'est tenue le 1er septembre 2020 et que le géomètre a organisé une vision locale avec les parties le 11 mai 2020 afin de trouver un accord, sans qu'il ait été certes donné suite aux autres mesures sollicitées. Il ressort néanmoins de la décision entreprise que le géomètre a requis un rapport du Service du cadastre et de la géomatique (SCG), sollicitation contestée par les recourants qui a cependant été jugée conforme à la loi selon l'autorité cantonale. La Commission de recours a considéré que les explications ressortant de ce rapport étaient aptes à la convaincre que la technique utilisée par le géomètre - qui seule pouvait être l'objet du recours (supra consid. 3) - respectait les règles applicables. La méthode utilisée par le géomètre pour fixer les limites par rapport au ruisseau E.________ a également été jugée correcte par la Commission de recours en référence à l'art. 54 al. 3 LMO. L'on en déduit ainsi que le grief soulevé par les recourants relèvent non pas de leur droit à la preuve, mais de l'appréciation anticipée des preuves, l'autorité estimant implicitement
que les éléments à sa disposition lui suffisaient à rendre sa décision, sans qu'il soit nécessaire de donner suite aux moyens de preuve réclamés par les intéressés. En tant que ceux-ci n'invoquent et a fortiori ne démontrent pas l'arbitraire de cette appréciation, leur grief est irrecevable.
5.
Les recourants se plaignent également de l'établissement arbitraire des faits.
5.1. Ils reprochent d'abord à l'autorité cantonale d'avoir arbitrairement constaté une modification du bâtiment se trouvant sur leur parcelle.
Cette question n'est en réalité pas décisive: l'autorité cantonale a relevé en effet que les transformations et l'historique des transformations du bâtiment dans le passé n'étaient pas déterminants pour la définition des limites; celle-ci devait s'effectuer sur la base des règles techniques reconnues. Les informations visant la situation du bâtiment étaient ainsi dépourvues de portée juridique et ne pouvaient se substituer aux calculs effectués sur place par le géomètre.
5.2. Les recourants se plaignent ensuite du fait que les points limites nos 486 et 488, retrouvés sur le terrain, n'auraient fait l'objet d'aucune vérification; leur correspondance aux points d'origine n'était ainsi pas établie alors qu'ils avaient servi de base pour déterminer les points nos 482 et 483. Si l'autorité cantonale s'était fondée sur le plan déterminant de 1863, elle aurait pu constater que les limites entre les biens-fonds ne correspondaient pas à celles établies par le géomètre.
Le grief soulevé par les recourants n'est pas factuel, mais bien juridique dès lors qu'il concerne la méthode utilisée par le géomètre, telle que prévue par la législation en la matière. Or les recourants ne démontrent pas en quoi le fait de se fonder sur les points-limites existants, dont la qualité, qualifiée de bonne, a été rappelée par la cour cantonale sans qu'ils le contestent, constituerait une violation arbitraire des règles techniques applicables.
6.
Les recourants reprochent encore à la Commission de recours d'avoir validé la méthode du géomètre officiel, laquelle était pourtant arbitraire.
6.1. L'autorité cantonale a rappelé le processus suivi par le géomètre officiel: les points limites qui n'avaient pas été retrouvés sur le terrain ont été calculés par une exploitation des verbaux de conservation et ont été digitalisés, suite à l'ajustage des plans en vigueur du registre foncier. Le SCG a contrôlé le travail effectué par superposition et contrôle graphique des différents documents. S'agissant des limites par rapport au ruisseau, le géomètre a procédé d'office aux régularisation des limites aux bords du ruisseau, conformément à l'art. 54 al. 3 LMO.
6.2. Contrairement à ce que prétendent les recourants, le plan de 1863 a bien été pris en considération par le géomètre officiel. Ils n'expliquent pas au surplus quelles règles techniques auraient été arbitrairement écartées, se limitant à affirmer à cet égard que le géomètre n'était pas autorisé à modifier les limites existantes lorsque celles-ci ressortaient clairement du plan figurant au registre foncier; cette affirmation méconnaît manifestement les éléments de la mensuration officielle, qui ne saurait se limiter à la seule référence au plan du registre foncier (cf. art. 5
SR 211.432.2 Ordinanza del 18 novembre 1992 concernente la misurazione ufficiale (OMU) OMU Art. 5 Componenti della misurazione ufficiale - 1 Sono componenti della misurazione ufficiale: |
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1 | Sono componenti della misurazione ufficiale: |
a | i dati; |
b | i segni dei punti fissi e i segni di terminazione sul terreno (segni puntuali); |
c | i documenti tecnici e amministrativi; |
d | le componenti e le basi della misurazione ufficiale secondo il vecchio regime. |
2 | Il DDPS regola i dettagli, in particolare i prodotti derivati dai dati della misurazione ufficiale. È fatto salvo l'articolo 7. |
7.
Les recourants voient enfin une application arbitraire du droit cantonal, singulièrement de la LMO, dans le fait d'avoir violé le droit fédéral. Cette vague affirmation est à l'évidence dépourvue de toute portée au regard des exigences de motivation qui trouvent ici application (supra consid. 2.1).
8.
Le recours, traité comme un recours constitutionnel subsidiaire, est rejeté dans la faible mesure de sa recevabilité. Les frais judiciaires sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux (art. 66 al. 1
SR 211.432.2 Ordinanza del 18 novembre 1992 concernente la misurazione ufficiale (OMU) OMU Art. 5 Componenti della misurazione ufficiale - 1 Sono componenti della misurazione ufficiale: |
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1 | Sono componenti della misurazione ufficiale: |
a | i dati; |
b | i segni dei punti fissi e i segni di terminazione sul terreno (segni puntuali); |
c | i documenti tecnici e amministrativi; |
d | le componenti e le basi della misurazione ufficiale secondo il vecchio regime. |
2 | Il DDPS regola i dettagli, in particolare i prodotti derivati dai dati della misurazione ufficiale. È fatto salvo l'articolo 7. |
SR 211.432.2 Ordinanza del 18 novembre 1992 concernente la misurazione ufficiale (OMU) OMU Art. 5 Componenti della misurazione ufficiale - 1 Sono componenti della misurazione ufficiale: |
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1 | Sono componenti della misurazione ufficiale: |
a | i dati; |
b | i segni dei punti fissi e i segni di terminazione sul terreno (segni puntuali); |
c | i documenti tecnici e amministrativi; |
d | le componenti e le basi della misurazione ufficiale secondo il vecchio regime. |
2 | Il DDPS regola i dettagli, in particolare i prodotti derivati dai dati della misurazione ufficiale. È fatto salvo l'articolo 7. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours, traité comme un recours constitutionnel subsidiaire, est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'500 fr., sont mis à la charge des recourants solidairement entre eux.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Commission de recours en matière de premier relevé de l'État de Fribourg, aux époux D.________.
Lausanne, le 15 septembre 2021
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
La Greffière : de Poret Bortolaso