Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour I
A-1507/2009
{T 0/2}
Arrêt du 15 octobre 2009
Composition
Claudia Pasqualetto Péquignot, (présidente du collège),
Marianne Ryter Sauvant, Jérome Candrian (juges)
Yanick Felley, greffier.
Parties
A._______ W._______,
recourant,
représenté par Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE)
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
autorité inférieure.
Objet
Protection des données (modification des données dans le système SYMIC).
Faits :
A.
A._______ W._______, ressortissant d'Erythrée, né le 10 octobre 1982, est entré en Suisse le 28 septembre 2007. Le même jour, il a déposé une demande d'asile.
Les 28 septembre et 3 octobre 2007, lors de son enregistrement au centre de transit d'Altstätten, A._______ W._______ a écrit sur un formulaire intitulé "feuille de données personnelles" ("Personalienblatt Empfangzentrum") que ses prénom et nom étaient respectivement A._______ et W._______.
A._______ W._______ a par la suite contresigné le procès-verbal d'audition du centre de transit précité (Befragungsprotokoll Transitzentrum Altstätten), du 12 novembre 2007, aux termes duquel il se prénomme A._______ et se nomme W._______. Puis il a fait de même avec le procès-verbal intitulé '"Audition fédérale du 10 décembre de Monsieur A._______ W._______, né le 10 octobre 1982, Erythrée".
B.
Le 14 janvier 2009, faisant valoir que son nom n'avait pas été correctement enregistré lors de son entrée en Suisse, A._______ W._______, a demandé que ses données personnelles contenues dans le système d'information central sur la migration (SYMIC) soient modifiées.
Par décision du 5 février 2009, l'Office fédéral des migrations (ODM) a refusé la rectification de données personnelles, arguant que A._______ W._______ n'a déposé aucun document d'identité à l'appui de ladite requête, que l'identité dans SYMIC correspond à celle qu'il a librement déclarée lors de son enregistrement à Alstätten, et qu'il l'a confirmée ensuite lors d'une deuxième audition le 10 décembre 2007.
C.
Par son mandataire, A._______ W._______ a, le 26 février 2009, demandé à l'ODM de lui communiquer les données personnelles qui, le concernant, étaient contenues dans le fichier SYMIC.
L'ODM s'est acquitté de cette demande le 5 mars 2009 en lui communiquant les pièces du dossier relatives à son identité.
D.
Le 9 mars 2009, A._______ W._______ (ci-après le recourant) a interjeté recours auprès du Tribunal administratif contre la décision du 5 février 2009 de l'ODM (ci-après l'autorité inférieure), en concluant à ce que l'assistance judiciaire partielle lui soit accordée, que la décision de l'ODM soit annulée et, partant, à ce qu'il soit procédé à la modification de son identité.
Il expose en substance avoir, lors de son arrivée en Suisse, donné son identité en se conformant aux us et coutume de son pays d'origine, us et coutumes qui impliquent que les enfants prennent comme patronyme le prénom du père; or, il se serait avéré que son père et l'une de ses soeurs, également venus en Suisse, ont pour leur part adopté les règles suisses en donnant tous deux comme patronyme le nom de famille du père. Dès lors, le recourant expose que son patronyme ne correspond pas à celui de son père et de sa soeur alors qu'ils sont de la même famille. Raison pour laquelle il demande la rectification du registre SYMIC.
E.
Par décision incidente du 23 avril 2009, le Tribunal de céans a admis la requête d'assistance judiciaire partielle formulée par le mandataire du recourant.
F.
L'autorité inférieure, dans ses observations du 2 juin 2009, a conclu au rejet du recours.
G.
Il sera revenu au besoin dans la partie en droit sur les différents faits et arguments des parties.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021; art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]). Selon l'art. 33 let. d LTAF, le recours est recevable contre les décisions de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées. L'ODM est une unité de l'administration subordonnée au Département fédéral de justice et police. Sa décision du 5 février 2009, qui rejette la demande en rectification des données personnelles du recourant dans SYMIC, géré par l'ODM, est fondée sur le droit administratif fédéral et satisfait aux conditions posées par l'art. 5 PA. En outre, elle n'entre pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. Le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour connaître du litige.
1.2 En vertu de l'Annexe au règlement du 17 avril 2008 du Tribunal administratif fédéral (RTAF, RS 173.320.1), la première Cour du Tribunal administratif fédéral est compétente en matière de protection des données. Il s'agit des cas dans lesquels la protection des données constitue l'objet même du litige et non pas des situations dans lesquelles des questions de protection des données se posent de manière préjudicielle ou incidente dans le cadre d'une autre procédure (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A-7372/2006 du 6 juin 2007 consid. 1.3, A-7757/2006 du 16 mai 2007 consid. 1.2; cf. également, par analogie, ATF 127 V 219 consid. 1a/aa, ATF 123 II 534 consid. 1f). L'art. 2 al. 2 let. c de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD, RS 235.1) prévoit du reste expressément que ladite loi ne s'applique pas aux procédures pendantes civiles, pénales, d'entraide judiciaire internationale ainsi que de droit public et de droit administratif, à l'exception des procédures administratives de première instance. En l'espèce, le litige porte sur une question qui concerne directement la protection des données, sans que cette problématique ne puisse être rattachée ou se recoupe avec une procédure pendante. Il relève donc de la première Cour du TAF.
1.3 Déposé en temps utile (art. 50 PA), par une personne ayant qualité pour agir (art. 48 al. 1 PA), le recours répond par ailleurs aux exigences de forme et de contenu prévues à l'art. 52 PA. Il est donc recevable.
2.
Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. Moor, op. cit., n. 2.2.6.5). La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal administratif fédéral définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (cf. art. 12 PA). Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours (art. 52 PA). En conséquence, l'autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a, ATF 121 V 204 consid. 6c; ATAF 2007/27 p. 315, 319 consid. 3.3, jugement du 5 décembre 1996 de la Commission de recours DFEP, Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (JAAC) 61.31 consid. 3.2.2; KÖLZ/HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd. Zurich 1998 n. 677).
3.
3.1 La loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile (LDEA, RS 142.51), entrée en vigueur le 29 mai 2006, instaure un système d'information qui permet de traiter les données personnelles relevant des domaines des étrangers et de l'asile (cf. art. 96
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 96 Trattamento di dati personali - 1 Nella misura in cui lo esige il compimento del mandato legale, la SEM, le autorità di ricorso e le organizzazioni private incaricate di compiti in virtù della presente legge possono trattare o fare trattare dati personali relativi a un richiedente l'asilo o una persona bisognosa di protezione e ai loro congiunti, compresi dati personali degni di particolare protezione conformemente all'articolo 5 lettera c della legge federale del 25 settembre 2020285 sulla protezione dei dati (LPD).286 |
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1 | Nella misura in cui lo esige il compimento del mandato legale, la SEM, le autorità di ricorso e le organizzazioni private incaricate di compiti in virtù della presente legge possono trattare o fare trattare dati personali relativi a un richiedente l'asilo o una persona bisognosa di protezione e ai loro congiunti, compresi dati personali degni di particolare protezione conformemente all'articolo 5 lettera c della legge federale del 25 settembre 2020285 sulla protezione dei dati (LPD).286 |
2 | Le autorità di cui al capoverso 1 possono comunicare i dati necessari per la lotta contro il lavoro nero conformemente agli articoli 11 e 12 della legge del 17 giugno 2005287 contro il lavoro nero.288 |
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 96 Trattamento di dati personali - 1 Nella misura in cui lo esige il compimento del mandato legale, la SEM, le autorità di ricorso e le organizzazioni private incaricate di compiti in virtù della presente legge possono trattare o fare trattare dati personali relativi a un richiedente l'asilo o una persona bisognosa di protezione e ai loro congiunti, compresi dati personali degni di particolare protezione conformemente all'articolo 5 lettera c della legge federale del 25 settembre 2020285 sulla protezione dei dati (LPD).286 |
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1 | Nella misura in cui lo esige il compimento del mandato legale, la SEM, le autorità di ricorso e le organizzazioni private incaricate di compiti in virtù della presente legge possono trattare o fare trattare dati personali relativi a un richiedente l'asilo o una persona bisognosa di protezione e ai loro congiunti, compresi dati personali degni di particolare protezione conformemente all'articolo 5 lettera c della legge federale del 25 settembre 2020285 sulla protezione dei dati (LPD).286 |
2 | Le autorità di cui al capoverso 1 possono comunicare i dati necessari per la lotta contro il lavoro nero conformemente agli articoli 11 e 12 della legge del 17 giugno 2005287 contro il lavoro nero.288 |
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 96 Trattamento di dati personali - 1 Nella misura in cui lo esige il compimento del mandato legale, la SEM, le autorità di ricorso e le organizzazioni private incaricate di compiti in virtù della presente legge possono trattare o fare trattare dati personali relativi a un richiedente l'asilo o una persona bisognosa di protezione e ai loro congiunti, compresi dati personali degni di particolare protezione conformemente all'articolo 5 lettera c della legge federale del 25 settembre 2020285 sulla protezione dei dati (LPD).286 |
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1 | Nella misura in cui lo esige il compimento del mandato legale, la SEM, le autorità di ricorso e le organizzazioni private incaricate di compiti in virtù della presente legge possono trattare o fare trattare dati personali relativi a un richiedente l'asilo o una persona bisognosa di protezione e ai loro congiunti, compresi dati personali degni di particolare protezione conformemente all'articolo 5 lettera c della legge federale del 25 settembre 2020285 sulla protezione dei dati (LPD).286 |
2 | Le autorità di cui al capoverso 1 possono comunicare i dati necessari per la lotta contro il lavoro nero conformemente agli articoli 11 e 12 della legge del 17 giugno 2005287 contro il lavoro nero.288 |
3.2 Selon l'art. 5 al. 1
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 96 Trattamento di dati personali - 1 Nella misura in cui lo esige il compimento del mandato legale, la SEM, le autorità di ricorso e le organizzazioni private incaricate di compiti in virtù della presente legge possono trattare o fare trattare dati personali relativi a un richiedente l'asilo o una persona bisognosa di protezione e ai loro congiunti, compresi dati personali degni di particolare protezione conformemente all'articolo 5 lettera c della legge federale del 25 settembre 2020285 sulla protezione dei dati (LPD).286 |
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1 | Nella misura in cui lo esige il compimento del mandato legale, la SEM, le autorità di ricorso e le organizzazioni private incaricate di compiti in virtù della presente legge possono trattare o fare trattare dati personali relativi a un richiedente l'asilo o una persona bisognosa di protezione e ai loro congiunti, compresi dati personali degni di particolare protezione conformemente all'articolo 5 lettera c della legge federale del 25 settembre 2020285 sulla protezione dei dati (LPD).286 |
2 | Le autorità di cui al capoverso 1 possono comunicare i dati necessari per la lotta contro il lavoro nero conformemente agli articoli 11 e 12 della legge del 17 giugno 2005287 contro il lavoro nero.288 |
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 96 Trattamento di dati personali - 1 Nella misura in cui lo esige il compimento del mandato legale, la SEM, le autorità di ricorso e le organizzazioni private incaricate di compiti in virtù della presente legge possono trattare o fare trattare dati personali relativi a un richiedente l'asilo o una persona bisognosa di protezione e ai loro congiunti, compresi dati personali degni di particolare protezione conformemente all'articolo 5 lettera c della legge federale del 25 settembre 2020285 sulla protezione dei dati (LPD).286 |
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1 | Nella misura in cui lo esige il compimento del mandato legale, la SEM, le autorità di ricorso e le organizzazioni private incaricate di compiti in virtù della presente legge possono trattare o fare trattare dati personali relativi a un richiedente l'asilo o una persona bisognosa di protezione e ai loro congiunti, compresi dati personali degni di particolare protezione conformemente all'articolo 5 lettera c della legge federale del 25 settembre 2020285 sulla protezione dei dati (LPD).286 |
2 | Le autorità di cui al capoverso 1 possono comunicare i dati necessari per la lotta contro il lavoro nero conformemente agli articoli 11 e 12 della legge del 17 giugno 2005287 contro il lavoro nero.288 |
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 96 Trattamento di dati personali - 1 Nella misura in cui lo esige il compimento del mandato legale, la SEM, le autorità di ricorso e le organizzazioni private incaricate di compiti in virtù della presente legge possono trattare o fare trattare dati personali relativi a un richiedente l'asilo o una persona bisognosa di protezione e ai loro congiunti, compresi dati personali degni di particolare protezione conformemente all'articolo 5 lettera c della legge federale del 25 settembre 2020285 sulla protezione dei dati (LPD).286 |
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1 | Nella misura in cui lo esige il compimento del mandato legale, la SEM, le autorità di ricorso e le organizzazioni private incaricate di compiti in virtù della presente legge possono trattare o fare trattare dati personali relativi a un richiedente l'asilo o una persona bisognosa di protezione e ai loro congiunti, compresi dati personali degni di particolare protezione conformemente all'articolo 5 lettera c della legge federale del 25 settembre 2020285 sulla protezione dei dati (LPD).286 |
2 | Le autorità di cui al capoverso 1 possono comunicare i dati necessari per la lotta contro il lavoro nero conformemente agli articoli 11 e 12 della legge del 17 giugno 2005287 contro il lavoro nero.288 |
Toute personne concernée peut requérir la rectification de données inexactes (art. 5 al. 2
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 96 Trattamento di dati personali - 1 Nella misura in cui lo esige il compimento del mandato legale, la SEM, le autorità di ricorso e le organizzazioni private incaricate di compiti in virtù della presente legge possono trattare o fare trattare dati personali relativi a un richiedente l'asilo o una persona bisognosa di protezione e ai loro congiunti, compresi dati personali degni di particolare protezione conformemente all'articolo 5 lettera c della legge federale del 25 settembre 2020285 sulla protezione dei dati (LPD).286 |
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1 | Nella misura in cui lo esige il compimento del mandato legale, la SEM, le autorità di ricorso e le organizzazioni private incaricate di compiti in virtù della presente legge possono trattare o fare trattare dati personali relativi a un richiedente l'asilo o una persona bisognosa di protezione e ai loro congiunti, compresi dati personali degni di particolare protezione conformemente all'articolo 5 lettera c della legge federale del 25 settembre 2020285 sulla protezione dei dati (LPD).286 |
2 | Le autorità di cui al capoverso 1 possono comunicare i dati necessari per la lotta contro il lavoro nero conformemente agli articoli 11 e 12 della legge del 17 giugno 2005287 contro il lavoro nero.288 |
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 96 Trattamento di dati personali - 1 Nella misura in cui lo esige il compimento del mandato legale, la SEM, le autorità di ricorso e le organizzazioni private incaricate di compiti in virtù della presente legge possono trattare o fare trattare dati personali relativi a un richiedente l'asilo o una persona bisognosa di protezione e ai loro congiunti, compresi dati personali degni di particolare protezione conformemente all'articolo 5 lettera c della legge federale del 25 settembre 2020285 sulla protezione dei dati (LPD).286 |
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1 | Nella misura in cui lo esige il compimento del mandato legale, la SEM, le autorità di ricorso e le organizzazioni private incaricate di compiti in virtù della presente legge possono trattare o fare trattare dati personali relativi a un richiedente l'asilo o una persona bisognosa di protezione e ai loro congiunti, compresi dati personali degni di particolare protezione conformemente all'articolo 5 lettera c della legge federale del 25 settembre 2020285 sulla protezione dei dati (LPD).286 |
2 | Le autorità di cui al capoverso 1 possono comunicare i dati necessari per la lotta contro il lavoro nero conformemente agli articoli 11 e 12 della legge del 17 giugno 2005287 contro il lavoro nero.288 |
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 96 Trattamento di dati personali - 1 Nella misura in cui lo esige il compimento del mandato legale, la SEM, le autorità di ricorso e le organizzazioni private incaricate di compiti in virtù della presente legge possono trattare o fare trattare dati personali relativi a un richiedente l'asilo o una persona bisognosa di protezione e ai loro congiunti, compresi dati personali degni di particolare protezione conformemente all'articolo 5 lettera c della legge federale del 25 settembre 2020285 sulla protezione dei dati (LPD).286 |
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1 | Nella misura in cui lo esige il compimento del mandato legale, la SEM, le autorità di ricorso e le organizzazioni private incaricate di compiti in virtù della presente legge possono trattare o fare trattare dati personali relativi a un richiedente l'asilo o una persona bisognosa di protezione e ai loro congiunti, compresi dati personali degni di particolare protezione conformemente all'articolo 5 lettera c della legge federale del 25 settembre 2020285 sulla protezione dei dati (LPD).286 |
2 | Le autorità di cui al capoverso 1 possono comunicare i dati necessari per la lotta contro il lavoro nero conformemente agli articoli 11 e 12 della legge del 17 giugno 2005287 contro il lavoro nero.288 |
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 96 Trattamento di dati personali - 1 Nella misura in cui lo esige il compimento del mandato legale, la SEM, le autorità di ricorso e le organizzazioni private incaricate di compiti in virtù della presente legge possono trattare o fare trattare dati personali relativi a un richiedente l'asilo o una persona bisognosa di protezione e ai loro congiunti, compresi dati personali degni di particolare protezione conformemente all'articolo 5 lettera c della legge federale del 25 settembre 2020285 sulla protezione dei dati (LPD).286 |
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2 | Le autorità di cui al capoverso 1 possono comunicare i dati necessari per la lotta contro il lavoro nero conformemente agli articoli 11 e 12 della legge del 17 giugno 2005287 contro il lavoro nero.288 |
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 96 Trattamento di dati personali - 1 Nella misura in cui lo esige il compimento del mandato legale, la SEM, le autorità di ricorso e le organizzazioni private incaricate di compiti in virtù della presente legge possono trattare o fare trattare dati personali relativi a un richiedente l'asilo o una persona bisognosa di protezione e ai loro congiunti, compresi dati personali degni di particolare protezione conformemente all'articolo 5 lettera c della legge federale del 25 settembre 2020285 sulla protezione dei dati (LPD).286 |
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1 | Nella misura in cui lo esige il compimento del mandato legale, la SEM, le autorità di ricorso e le organizzazioni private incaricate di compiti in virtù della presente legge possono trattare o fare trattare dati personali relativi a un richiedente l'asilo o una persona bisognosa di protezione e ai loro congiunti, compresi dati personali degni di particolare protezione conformemente all'articolo 5 lettera c della legge federale del 25 settembre 2020285 sulla protezione dei dati (LPD).286 |
2 | Le autorità di cui al capoverso 1 possono comunicare i dati necessari per la lotta contro il lavoro nero conformemente agli articoli 11 e 12 della legge del 17 giugno 2005287 contro il lavoro nero.288 |
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 96 Trattamento di dati personali - 1 Nella misura in cui lo esige il compimento del mandato legale, la SEM, le autorità di ricorso e le organizzazioni private incaricate di compiti in virtù della presente legge possono trattare o fare trattare dati personali relativi a un richiedente l'asilo o una persona bisognosa di protezione e ai loro congiunti, compresi dati personali degni di particolare protezione conformemente all'articolo 5 lettera c della legge federale del 25 settembre 2020285 sulla protezione dei dati (LPD).286 |
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1 | Nella misura in cui lo esige il compimento del mandato legale, la SEM, le autorità di ricorso e le organizzazioni private incaricate di compiti in virtù della presente legge possono trattare o fare trattare dati personali relativi a un richiedente l'asilo o una persona bisognosa di protezione e ai loro congiunti, compresi dati personali degni di particolare protezione conformemente all'articolo 5 lettera c della legge federale del 25 settembre 2020285 sulla protezione dei dati (LPD).286 |
2 | Le autorità di cui al capoverso 1 possono comunicare i dati necessari per la lotta contro il lavoro nero conformemente agli articoli 11 e 12 della legge del 17 giugno 2005287 contro il lavoro nero.288 |
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 96 Trattamento di dati personali - 1 Nella misura in cui lo esige il compimento del mandato legale, la SEM, le autorità di ricorso e le organizzazioni private incaricate di compiti in virtù della presente legge possono trattare o fare trattare dati personali relativi a un richiedente l'asilo o una persona bisognosa di protezione e ai loro congiunti, compresi dati personali degni di particolare protezione conformemente all'articolo 5 lettera c della legge federale del 25 settembre 2020285 sulla protezione dei dati (LPD).286 |
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1 | Nella misura in cui lo esige il compimento del mandato legale, la SEM, le autorità di ricorso e le organizzazioni private incaricate di compiti in virtù della presente legge possono trattare o fare trattare dati personali relativi a un richiedente l'asilo o una persona bisognosa di protezione e ai loro congiunti, compresi dati personali degni di particolare protezione conformemente all'articolo 5 lettera c della legge federale del 25 settembre 2020285 sulla protezione dei dati (LPD).286 |
2 | Le autorità di cui al capoverso 1 possono comunicare i dati necessari per la lotta contro il lavoro nero conformemente agli articoli 11 e 12 della legge del 17 giugno 2005287 contro il lavoro nero.288 |
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 96 Trattamento di dati personali - 1 Nella misura in cui lo esige il compimento del mandato legale, la SEM, le autorità di ricorso e le organizzazioni private incaricate di compiti in virtù della presente legge possono trattare o fare trattare dati personali relativi a un richiedente l'asilo o una persona bisognosa di protezione e ai loro congiunti, compresi dati personali degni di particolare protezione conformemente all'articolo 5 lettera c della legge federale del 25 settembre 2020285 sulla protezione dei dati (LPD).286 |
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1 | Nella misura in cui lo esige il compimento del mandato legale, la SEM, le autorità di ricorso e le organizzazioni private incaricate di compiti in virtù della presente legge possono trattare o fare trattare dati personali relativi a un richiedente l'asilo o una persona bisognosa di protezione e ai loro congiunti, compresi dati personali degni di particolare protezione conformemente all'articolo 5 lettera c della legge federale del 25 settembre 2020285 sulla protezione dei dati (LPD).286 |
2 | Le autorità di cui al capoverso 1 possono comunicare i dati necessari per la lotta contro il lavoro nero conformemente agli articoli 11 e 12 della legge del 17 giugno 2005287 contro il lavoro nero.288 |
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 96 Trattamento di dati personali - 1 Nella misura in cui lo esige il compimento del mandato legale, la SEM, le autorità di ricorso e le organizzazioni private incaricate di compiti in virtù della presente legge possono trattare o fare trattare dati personali relativi a un richiedente l'asilo o una persona bisognosa di protezione e ai loro congiunti, compresi dati personali degni di particolare protezione conformemente all'articolo 5 lettera c della legge federale del 25 settembre 2020285 sulla protezione dei dati (LPD).286 |
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1 | Nella misura in cui lo esige il compimento del mandato legale, la SEM, le autorità di ricorso e le organizzazioni private incaricate di compiti in virtù della presente legge possono trattare o fare trattare dati personali relativi a un richiedente l'asilo o una persona bisognosa di protezione e ai loro congiunti, compresi dati personali degni di particolare protezione conformemente all'articolo 5 lettera c della legge federale del 25 settembre 2020285 sulla protezione dei dati (LPD).286 |
2 | Le autorità di cui al capoverso 1 possono comunicare i dati necessari per la lotta contro il lavoro nero conformemente agli articoli 11 e 12 della legge del 17 giugno 2005287 contro il lavoro nero.288 |
3.3 En l'espèce, l'ODM a enregistré le nom du recourant - A._______ W._______ - dans le système SYMIC sur la base des indications fournies oralement par ce dernier lors de son arrivée en Suisse le 28 septembre 2007. Une telle inscription correspond bien au traitement d'une donnée personnelle au sens des art. 5
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 96 Trattamento di dati personali - 1 Nella misura in cui lo esige il compimento del mandato legale, la SEM, le autorità di ricorso e le organizzazioni private incaricate di compiti in virtù della presente legge possono trattare o fare trattare dati personali relativi a un richiedente l'asilo o una persona bisognosa di protezione e ai loro congiunti, compresi dati personali degni di particolare protezione conformemente all'articolo 5 lettera c della legge federale del 25 settembre 2020285 sulla protezione dei dati (LPD).286 |
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1 | Nella misura in cui lo esige il compimento del mandato legale, la SEM, le autorità di ricorso e le organizzazioni private incaricate di compiti in virtù della presente legge possono trattare o fare trattare dati personali relativi a un richiedente l'asilo o una persona bisognosa di protezione e ai loro congiunti, compresi dati personali degni di particolare protezione conformemente all'articolo 5 lettera c della legge federale del 25 settembre 2020285 sulla protezione dei dati (LPD).286 |
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1 | Nella misura in cui lo esige il compimento del mandato legale, la SEM, le autorità di ricorso e le organizzazioni private incaricate di compiti in virtù della presente legge possono trattare o fare trattare dati personali relativi a un richiedente l'asilo o una persona bisognosa di protezione e ai loro congiunti, compresi dati personali degni di particolare protezione conformemente all'articolo 5 lettera c della legge federale del 25 settembre 2020285 sulla protezione dei dati (LPD).286 |
2 | Le autorità di cui al capoverso 1 possono comunicare i dati necessari per la lotta contro il lavoro nero conformemente agli articoli 11 e 12 della legge del 17 giugno 2005287 contro il lavoro nero.288 |
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 96 Trattamento di dati personali - 1 Nella misura in cui lo esige il compimento del mandato legale, la SEM, le autorità di ricorso e le organizzazioni private incaricate di compiti in virtù della presente legge possono trattare o fare trattare dati personali relativi a un richiedente l'asilo o una persona bisognosa di protezione e ai loro congiunti, compresi dati personali degni di particolare protezione conformemente all'articolo 5 lettera c della legge federale del 25 settembre 2020285 sulla protezione dei dati (LPD).286 |
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1 | Nella misura in cui lo esige il compimento del mandato legale, la SEM, le autorità di ricorso e le organizzazioni private incaricate di compiti in virtù della presente legge possono trattare o fare trattare dati personali relativi a un richiedente l'asilo o una persona bisognosa di protezione e ai loro congiunti, compresi dati personali degni di particolare protezione conformemente all'articolo 5 lettera c della legge federale del 25 settembre 2020285 sulla protezione dei dati (LPD).286 |
2 | Le autorità di cui al capoverso 1 possono comunicare i dati necessari per la lotta contro il lavoro nero conformemente agli articoli 11 e 12 della legge del 17 giugno 2005287 contro il lavoro nero.288 |
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 96 Trattamento di dati personali - 1 Nella misura in cui lo esige il compimento del mandato legale, la SEM, le autorità di ricorso e le organizzazioni private incaricate di compiti in virtù della presente legge possono trattare o fare trattare dati personali relativi a un richiedente l'asilo o una persona bisognosa di protezione e ai loro congiunti, compresi dati personali degni di particolare protezione conformemente all'articolo 5 lettera c della legge federale del 25 settembre 2020285 sulla protezione dei dati (LPD).286 |
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1 | Nella misura in cui lo esige il compimento del mandato legale, la SEM, le autorità di ricorso e le organizzazioni private incaricate di compiti in virtù della presente legge possono trattare o fare trattare dati personali relativi a un richiedente l'asilo o una persona bisognosa di protezione e ai loro congiunti, compresi dati personali degni di particolare protezione conformemente all'articolo 5 lettera c della legge federale del 25 settembre 2020285 sulla protezione dei dati (LPD).286 |
2 | Le autorità di cui al capoverso 1 possono comunicare i dati necessari per la lotta contro il lavoro nero conformemente agli articoli 11 e 12 della legge del 17 giugno 2005287 contro il lavoro nero.288 |
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 8 Obbligo di collaborare - 1 Il richiedente l'asilo è tenuto a collaborare all'accertamento dei fatti. Deve in particolare: |
|
1 | Il richiedente l'asilo è tenuto a collaborare all'accertamento dei fatti. Deve in particolare: |
a | dichiarare le sue generalità; |
b | consegnare i documenti di viaggio e d'identità; |
c | indicare, in occasione dell'audizione, le ragioni della sua domanda d'asilo; |
d | designare in modo completo eventuali mezzi di prova e fornirli immediatamente oppure adoperarsi per procurarseli entro un termine adeguato, sempre che sia ragionevole esigerlo; |
e | collaborare al rilevamento dei dati biometrici; |
f | sottoporsi a un esame medico ordinato dalla SEM (art. 26a). |
2 | Si può esigere dal richiedente che faccia tradurre in una lingua ufficiale svizzera i documenti redatti in una lingua straniera. |
3 | Nel corso del procedimento, il richiedente che soggiorna in Svizzera deve tenersi a disposizione delle autorità federali e cantonali. Deve comunicare immediatamente alle autorità del Cantone o del Comune (autorità cantonale) competenti secondo il diritto cantonale il suo indirizzo e ogni mutamento dello stesso. |
3bis | Il richiedente che senza un valido motivo viola il suo obbligo di collaborare o non si tiene a disposizione delle autorità preposte all'asilo per più di 20 giorni rinuncia di fatto alla continuazione del procedimento. Lo stesso vale per il richiedente che senza un valido motivo non si tiene a disposizione delle autorità preposte all'asilo in un centro della Confederazione per più di cinque giorni. La domanda è stralciata in entrambi i casi senza formalità. Una nuova domanda può essere presentata al più presto dopo tre anni. È fatto salvo il rispetto della Convenzione del 28 luglio 195121 sullo statuto dei rifugiati.22 |
4 | In caso di decisione esecutiva d'allontanamento, il richiedente è tenuto a collaborare all'ottenimento di documenti di viaggio validi. |
Selon la jurisprudence, qui renvoie à des directives et instructions du Département fédéral de justice et police (DFJP), lorsque le requérant n'est pas en mesure de produire des documents d'identité précis et probants, l'autorité peut être contrainte de ne fonder son enregistrement dans les fichiers que sur les renseignements fournis par la personne concernée ou son représentant légal, avec prise en compte possible de documents tels que certificats scolaires, etc. (cf. jugement de la CFPD du 4 mars 2003, JAAC 67.72 consid. 3a, jugement de la CFPD du 7 avril 2003, JAAC 67.73 consid. 4b). Il est ainsi tenu compte de la situation particulière des requérants d'asile, souvent sans documents d'identité, et de l'interdiction faite à l'ODM, dans ses démarches de vérification, de mettre en danger le requérant ou sa famille par des contacts avec le pays qu'il a fui (mêmes arrêts).
3.4 C'est bien ce qui s'est produit en l'espèce. Le recourant étant arrivé en Suisse sans documents attestant de son identité, l'ODM s'est basé sur les seuls renseignements fournis pour l'enregistrement du nom, ce que le recourant ne conteste pas d'ailleurs. Le recourant reproche en revanche à l'autorité inférieure d'avoir, à tort, refusé de rectifier son nom sur demande ultérieure de sa part.
Il y a dès lors lieu d'examiner si c'est à juste titre que l'autorité inférieure a refusé la rectification demandée du registre SYMIC.
4.
Le recourant affirme que, arrivé en Suisse, son patronyme n'a pas pu être correctement établi, car il ne connaissait pas les us et coutumes suisses en matière d'acquisition du nom. Donnant une identité qu'il croyait identique à celle annoncée par sa soeur - B._______ X._______ - il aurait alors commis une erreur dans sa déclaration d'enregistrement d'identité. Erreur due, selon lui, au fait que dite soeur avait, lors de sa demande d'asile en Suisse, avancé le même nom de famille - Z._______ - que celui de leur père, X._______ Z._______, et non le prénom - X._______ - de ce dernier.
4.1 Comme le souligne lui-même le recourant, selon la coutume en Erythrée, les enfants acquièrent le prénom du père comme nom de famille.
Par ailleurs, il ressort de la carte d'étudiant du 5 mai 2001 produite par le recourant que celui-ci, de nationalité érythréenne, porte l'identité de A._______ Y._______, et que le prénom de son grand-père paternel - devenu nom de son père - est Z._______.
Il est donc constant que, dans son pays d'origine, le recourant se prénomme A._______ et porte le patronyme Y._______, orthographié W._______ à son arrivée en Suisse.
4.2 Il est également constant que la soeur du recourant, au bénéfice d'une autorisation de séjour "B" sous l'identité de B._______ Z._______ a, selon les propres termes de celui-ci, bénéficié d'une "transcription suisse" de son nom de famille.
Du reste, le recourant porte à l'attention du Tribunal de céans que le nom de quatre de ses soeurs restées au Pays, C._______ X._______, D._______X._______, E._______ X._______ et F._______ X._______, "est bien calqué sur le prénom de leur père, à savoir X._______".
C'est dire que, avant de quitter l'Erythrée, sa soeur B._______ Z._______ se nommait elle aussi X._______.
4.3 Savoir si le recourant peut déduire des prérogatives du fait que dite soeur, une fois arrivée en Suisse, a déclaré et pris comme nom de famille celui de leur père, X._______ Z._______, n'est pas pertinent s'agissant de vérifier l'exactitude des données qu'il a lui-même communiquées autant que confirmées, et qui ont été enregistrées dans le fichier SYMIC.
Outre les documents qu'il a lui-même produits (cf. la carte d'étudiant mentionnée au consid. 4.1 ci-dessus), le recourant admet encore tout au long de la procédure introduite devant le Tribunal de céans que son identité érythréenne est A._______ W._______. Dès lors, la donnée personnelle du fichier SYMIC, qui indique elle aussi l'identité A._______ W._______, ne saurait en l'espèce être considérée comme inexacte, au sens de l'art. 5 al. 2
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 96 Trattamento di dati personali - 1 Nella misura in cui lo esige il compimento del mandato legale, la SEM, le autorità di ricorso e le organizzazioni private incaricate di compiti in virtù della presente legge possono trattare o fare trattare dati personali relativi a un richiedente l'asilo o una persona bisognosa di protezione e ai loro congiunti, compresi dati personali degni di particolare protezione conformemente all'articolo 5 lettera c della legge federale del 25 settembre 2020285 sulla protezione dei dati (LPD).286 |
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1 | Nella misura in cui lo esige il compimento del mandato legale, la SEM, le autorità di ricorso e le organizzazioni private incaricate di compiti in virtù della presente legge possono trattare o fare trattare dati personali relativi a un richiedente l'asilo o una persona bisognosa di protezione e ai loro congiunti, compresi dati personali degni di particolare protezione conformemente all'articolo 5 lettera c della legge federale del 25 settembre 2020285 sulla protezione dei dati (LPD).286 |
2 | Le autorità di cui al capoverso 1 possono comunicare i dati necessari per la lotta contro il lavoro nero conformemente agli articoli 11 e 12 della legge del 17 giugno 2005287 contro il lavoro nero.288 |
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 96 Trattamento di dati personali - 1 Nella misura in cui lo esige il compimento del mandato legale, la SEM, le autorità di ricorso e le organizzazioni private incaricate di compiti in virtù della presente legge possono trattare o fare trattare dati personali relativi a un richiedente l'asilo o una persona bisognosa di protezione e ai loro congiunti, compresi dati personali degni di particolare protezione conformemente all'articolo 5 lettera c della legge federale del 25 settembre 2020285 sulla protezione dei dati (LPD).286 |
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1 | Nella misura in cui lo esige il compimento del mandato legale, la SEM, le autorità di ricorso e le organizzazioni private incaricate di compiti in virtù della presente legge possono trattare o fare trattare dati personali relativi a un richiedente l'asilo o una persona bisognosa di protezione e ai loro congiunti, compresi dati personali degni di particolare protezione conformemente all'articolo 5 lettera c della legge federale del 25 settembre 2020285 sulla protezione dei dati (LPD).286 |
2 | Le autorità di cui al capoverso 1 possono comunicare i dati necessari per la lotta contro il lavoro nero conformemente agli articoli 11 e 12 della legge del 17 giugno 2005287 contro il lavoro nero.288 |
5.
Autre est la question de savoir si le recourant pourrait prétendre à une modification de ses données en raison du patronyme adopté par son père et sa soeur présents en Suisse et en vertu de l'intérêt qu'il aurait à porter le même nom de famille que sa soeur et son père.
L'autorité inférieure considère avec raison qu'une telle transcription échapperait à sa compétence dès lors que les motifs à l'appui d'un tel changement ne reposeraient plus sur la rectification d'une erreur - qui n'est pas donnée en l'espèce - mais sur un changement de nom pour justes motifs ou intérêt digne de protection au sens du Code Civil Suisse du 10 décembre 1907 (CCS, RS 210; art. 30).
6.
Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Le recourant étant au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle, il est dispensé des frais de procédure (art. 65 al. 1
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 8 Obbligo di collaborare - 1 Il richiedente l'asilo è tenuto a collaborare all'accertamento dei fatti. Deve in particolare: |
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1 | Il richiedente l'asilo è tenuto a collaborare all'accertamento dei fatti. Deve in particolare: |
a | dichiarare le sue generalità; |
b | consegnare i documenti di viaggio e d'identità; |
c | indicare, in occasione dell'audizione, le ragioni della sua domanda d'asilo; |
d | designare in modo completo eventuali mezzi di prova e fornirli immediatamente oppure adoperarsi per procurarseli entro un termine adeguato, sempre che sia ragionevole esigerlo; |
e | collaborare al rilevamento dei dati biometrici; |
f | sottoporsi a un esame medico ordinato dalla SEM (art. 26a). |
2 | Si può esigere dal richiedente che faccia tradurre in una lingua ufficiale svizzera i documenti redatti in una lingua straniera. |
3 | Nel corso del procedimento, il richiedente che soggiorna in Svizzera deve tenersi a disposizione delle autorità federali e cantonali. Deve comunicare immediatamente alle autorità del Cantone o del Comune (autorità cantonale) competenti secondo il diritto cantonale il suo indirizzo e ogni mutamento dello stesso. |
3bis | Il richiedente che senza un valido motivo viola il suo obbligo di collaborare o non si tiene a disposizione delle autorità preposte all'asilo per più di 20 giorni rinuncia di fatto alla continuazione del procedimento. Lo stesso vale per il richiedente che senza un valido motivo non si tiene a disposizione delle autorità preposte all'asilo in un centro della Confederazione per più di cinque giorni. La domanda è stralciata in entrambi i casi senza formalità. Una nuova domanda può essere presentata al più presto dopo tre anni. È fatto salvo il rispetto della Convenzione del 28 luglio 195121 sullo statuto dei rifugiati.22 |
4 | In caso di decisione esecutiva d'allontanamento, il richiedente è tenuto a collaborare all'ottenimento di documenti di viaggio validi. |
Vu l'issue du litige, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens (art. 64
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 8 Obbligo di collaborare - 1 Il richiedente l'asilo è tenuto a collaborare all'accertamento dei fatti. Deve in particolare: |
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1 | Il richiedente l'asilo è tenuto a collaborare all'accertamento dei fatti. Deve in particolare: |
a | dichiarare le sue generalità; |
b | consegnare i documenti di viaggio e d'identità; |
c | indicare, in occasione dell'audizione, le ragioni della sua domanda d'asilo; |
d | designare in modo completo eventuali mezzi di prova e fornirli immediatamente oppure adoperarsi per procurarseli entro un termine adeguato, sempre che sia ragionevole esigerlo; |
e | collaborare al rilevamento dei dati biometrici; |
f | sottoporsi a un esame medico ordinato dalla SEM (art. 26a). |
2 | Si può esigere dal richiedente che faccia tradurre in una lingua ufficiale svizzera i documenti redatti in una lingua straniera. |
3 | Nel corso del procedimento, il richiedente che soggiorna in Svizzera deve tenersi a disposizione delle autorità federali e cantonali. Deve comunicare immediatamente alle autorità del Cantone o del Comune (autorità cantonale) competenti secondo il diritto cantonale il suo indirizzo e ogni mutamento dello stesso. |
3bis | Il richiedente che senza un valido motivo viola il suo obbligo di collaborare o non si tiene a disposizione delle autorità preposte all'asilo per più di 20 giorni rinuncia di fatto alla continuazione del procedimento. Lo stesso vale per il richiedente che senza un valido motivo non si tiene a disposizione delle autorità preposte all'asilo in un centro della Confederazione per più di cinque giorni. La domanda è stralciata in entrambi i casi senza formalità. Una nuova domanda può essere presentata al più presto dopo tre anni. È fatto salvo il rispetto della Convenzione del 28 luglio 195121 sullo statuto dei rifugiati.22 |
4 | In caso di decisione esecutiva d'allontanamento, il richiedente è tenuto a collaborare all'ottenimento di documenti di viaggio validi. |
7.
Le dispositif se trouve à la page suivante.
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
au recourant (Acte judiciaire)
à l'autorité inférieure (n° de réf. N 502 173 Bsg ; Acte judiciaire)
au Département fédéral de justice et police (Acte judiciaire)
au Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (courrier B)
La présidente du collège : Le greffier :
Claudia Pasqualetto Péquignot Yanick Felley
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 8 Obbligo di collaborare - 1 Il richiedente l'asilo è tenuto a collaborare all'accertamento dei fatti. Deve in particolare: |
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1 | Il richiedente l'asilo è tenuto a collaborare all'accertamento dei fatti. Deve in particolare: |
a | dichiarare le sue generalità; |
b | consegnare i documenti di viaggio e d'identità; |
c | indicare, in occasione dell'audizione, le ragioni della sua domanda d'asilo; |
d | designare in modo completo eventuali mezzi di prova e fornirli immediatamente oppure adoperarsi per procurarseli entro un termine adeguato, sempre che sia ragionevole esigerlo; |
e | collaborare al rilevamento dei dati biometrici; |
f | sottoporsi a un esame medico ordinato dalla SEM (art. 26a). |
2 | Si può esigere dal richiedente che faccia tradurre in una lingua ufficiale svizzera i documenti redatti in una lingua straniera. |
3 | Nel corso del procedimento, il richiedente che soggiorna in Svizzera deve tenersi a disposizione delle autorità federali e cantonali. Deve comunicare immediatamente alle autorità del Cantone o del Comune (autorità cantonale) competenti secondo il diritto cantonale il suo indirizzo e ogni mutamento dello stesso. |
3bis | Il richiedente che senza un valido motivo viola il suo obbligo di collaborare o non si tiene a disposizione delle autorità preposte all'asilo per più di 20 giorni rinuncia di fatto alla continuazione del procedimento. Lo stesso vale per il richiedente che senza un valido motivo non si tiene a disposizione delle autorità preposte all'asilo in un centro della Confederazione per più di cinque giorni. La domanda è stralciata in entrambi i casi senza formalità. Una nuova domanda può essere presentata al più presto dopo tre anni. È fatto salvo il rispetto della Convenzione del 28 luglio 195121 sullo statuto dei rifugiati.22 |
4 | In caso di decisione esecutiva d'allontanamento, il richiedente è tenuto a collaborare all'ottenimento di documenti di viaggio validi. |
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 8 Obbligo di collaborare - 1 Il richiedente l'asilo è tenuto a collaborare all'accertamento dei fatti. Deve in particolare: |
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1 | Il richiedente l'asilo è tenuto a collaborare all'accertamento dei fatti. Deve in particolare: |
a | dichiarare le sue generalità; |
b | consegnare i documenti di viaggio e d'identità; |
c | indicare, in occasione dell'audizione, le ragioni della sua domanda d'asilo; |
d | designare in modo completo eventuali mezzi di prova e fornirli immediatamente oppure adoperarsi per procurarseli entro un termine adeguato, sempre che sia ragionevole esigerlo; |
e | collaborare al rilevamento dei dati biometrici; |
f | sottoporsi a un esame medico ordinato dalla SEM (art. 26a). |
2 | Si può esigere dal richiedente che faccia tradurre in una lingua ufficiale svizzera i documenti redatti in una lingua straniera. |
3 | Nel corso del procedimento, il richiedente che soggiorna in Svizzera deve tenersi a disposizione delle autorità federali e cantonali. Deve comunicare immediatamente alle autorità del Cantone o del Comune (autorità cantonale) competenti secondo il diritto cantonale il suo indirizzo e ogni mutamento dello stesso. |
3bis | Il richiedente che senza un valido motivo viola il suo obbligo di collaborare o non si tiene a disposizione delle autorità preposte all'asilo per più di 20 giorni rinuncia di fatto alla continuazione del procedimento. Lo stesso vale per il richiedente che senza un valido motivo non si tiene a disposizione delle autorità preposte all'asilo in un centro della Confederazione per più di cinque giorni. La domanda è stralciata in entrambi i casi senza formalità. Una nuova domanda può essere presentata al più presto dopo tre anni. È fatto salvo il rispetto della Convenzione del 28 luglio 195121 sullo statuto dei rifugiati.22 |
4 | In caso di decisione esecutiva d'allontanamento, il richiedente è tenuto a collaborare all'ottenimento di documenti di viaggio validi. |
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 8 Obbligo di collaborare - 1 Il richiedente l'asilo è tenuto a collaborare all'accertamento dei fatti. Deve in particolare: |
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1 | Il richiedente l'asilo è tenuto a collaborare all'accertamento dei fatti. Deve in particolare: |
a | dichiarare le sue generalità; |
b | consegnare i documenti di viaggio e d'identità; |
c | indicare, in occasione dell'audizione, le ragioni della sua domanda d'asilo; |
d | designare in modo completo eventuali mezzi di prova e fornirli immediatamente oppure adoperarsi per procurarseli entro un termine adeguato, sempre che sia ragionevole esigerlo; |
e | collaborare al rilevamento dei dati biometrici; |
f | sottoporsi a un esame medico ordinato dalla SEM (art. 26a). |
2 | Si può esigere dal richiedente che faccia tradurre in una lingua ufficiale svizzera i documenti redatti in una lingua straniera. |
3 | Nel corso del procedimento, il richiedente che soggiorna in Svizzera deve tenersi a disposizione delle autorità federali e cantonali. Deve comunicare immediatamente alle autorità del Cantone o del Comune (autorità cantonale) competenti secondo il diritto cantonale il suo indirizzo e ogni mutamento dello stesso. |
3bis | Il richiedente che senza un valido motivo viola il suo obbligo di collaborare o non si tiene a disposizione delle autorità preposte all'asilo per più di 20 giorni rinuncia di fatto alla continuazione del procedimento. Lo stesso vale per il richiedente che senza un valido motivo non si tiene a disposizione delle autorità preposte all'asilo in un centro della Confederazione per più di cinque giorni. La domanda è stralciata in entrambi i casi senza formalità. Una nuova domanda può essere presentata al più presto dopo tre anni. È fatto salvo il rispetto della Convenzione del 28 luglio 195121 sullo statuto dei rifugiati.22 |
4 | In caso di decisione esecutiva d'allontanamento, il richiedente è tenuto a collaborare all'ottenimento di documenti di viaggio validi. |
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