Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Corte I

A-194/2008

Sentenza del 14 dicembre 2011

Giudici Claudia Pasqualetto Péquignot (presidente del collegio), Marianne Ryter Sauvant e Kathrin Dietrich,
Composizione
cancelliere Federico Pestoni.

Comune di Lumino, 6533 Lumino,

Parti patrocinato dall'Avv. Claudio Cereghetti, via Besso 37, casella postale 33, 6903 Lugano,

ricorrente,

contro

Repubblica e Cantone Ticino, via Canonico Ghiringhelli 19, 6500 Bellinzona,

controparte,

Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni DATEC,Palazzo federale nord, 3003 Berna,

autorità inferiore .

Oggetto Strada nazionale A13c, sistemazione finale della tratta Arbedo-Castione-Confine TI/GR dal km 0.80 al km 3.67 (decisione del 23.11.2007).

Fatti:

A.
Con richiesta del 26 marzo 2001, l'amministrazione immobiliare delle strade nazionali del Cantone Ticino ha sottoposto i piani relativi alla strada nazionale A13c - tratta finale Arbedo-Castione - all'approvazione da parte del DATEC. Detto progetto concerne la tratta ticinese della sistemazione dell'A13, che viene eseguita anche nel territorio del Cantone dei Grigioni.

Il progetto è stato pubblicato dal 29 maggio al 27 giugno 2001.

B.
Con atti del 27 giugno 2001, il Comune di Lumino ha inoltrato le richieste d'indennizzo espropriativo e si è opposto al progetto, invocando in sostanza l'inutilità della sistemazione - almeno fin quando l'esito del progetto di svincolo a San Vittore non sarà noto - e immissioni foniche eccessive. Ha chiesto quindi l'erezione di una parete antirumore di 2 metri di altezza o la sistemazione di una collina antirumore. Ha fatto pure opposizione alla prospettata espropriazione di una porzione delle particelle n. 641, 698, 708, 977 RF di Lumino; su una di queste particelle si trova un campo da calcio "d'interesse pubblico accresciuto".

C.
Con decisione del 23 novembre 2007 è stato approvato il progetto di sistemazione dell'A13c e respinta l'opposizione del Comune.

D.
Con ricorso del 10 gennaio 2008, il Comune di Lumino, (di seguito: il ricorrente) ha impugnato la decisione summenzionata, concludendo - protestate spese e ripetibili - in via principale all'annullamento della decisione ed in subordine alla riforma della decisione con fissazione di oneri che comportino l'obbligo di realizzare pareti fonoassorbenti o colline antirumore a tutela del Comune e l'obbligo di monitorare con regolarità le prestazioni acustiche degli asfalti.

E.
In data 28 aprile 2008, il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (di seguito: DATEC o autorità inferiore) ha preso posizione sul ricorso, concludendo al suo rigetto.

F.
Con memoriale dello stesso giorno, Il Cantone Ticino (di seguito: la controparte) ha inoltrato la sua risposta al ricorso, concludendo, per quanto ricevibile, al suo rigetto, protestate spese.

G.
Invitato ad esprimersi, l'Ufficio federale dell'ambiente (di seguito: UFAM) ha prodotto il proprio parere con scritto del 20 marzo 2010. In sostanza esso conferma la decisione impugnata circa le valutazioni ivi contenute. Ha comunque notato che il potere fonoassorbente dell'asfalto drenante non era di 5 dB(A), ma di 3 dB(A) e che, tenendo conto di questa riduzione, erano toccate quattro case nel territorio di Lumino.

H.
Con scritto del 10 maggio 2010, il ricorrente ha inoltrato le proprie osservazioni circa il parere di cui sopra.

I.
La controparte ha a sua volta inoltrato le proprie osservazioni il 23 luglio 2010, corredate da un complemento al rapporto d'impatto ambientale (qui di seguito RIA) del mese di aprile 2010.

J.
Con scritto del 10 settembre 2010, nuovamente consultato sugli atti di procedura di cui sopra ed i relativi allegati, l'UFAM ha inoltrato un suo parere, dichiarando che i dati del complemento al RIA erano attendibili e la metodologia utilizzata corretta.

K.
Con scritto del 29 ottobre 2010, il ricorrente ha inoltrato delle osservazioni finali, allegandovi comunque ancora una perizia di una ditta specializzata in consulenze ambientali. In questa occasione, il ricorrente ha adotto ulteriori conclusioni di merito, segnatamente che sia riformata la decisione impugnata con l'obbligo di condizionare l'approvazione dei piani al concomitante risanamento della strada cantonale mediante misure da fissare dallo scrivente Tribunale, con indicazione di un termine e fissazione della quota di partecipazione finanziaria a carico della Confederazione; ha inoltre chiesto che venga ordinata la posa di asfalto drenante ed una riduzione del limite di velocità a 100 o 80 km/h sull'A13.

L.
Con scritto del 3 dicembre 2010, l'UFAM, di nuovo espressamente consultato dallo scrivente Tribunale ha emesso un ulteriore parere con particolare riferimento all'allegato prodotto dal ricorrente. L'autorità specializzata ha di nuovo ribadito il proprio parere iniziale.

M.
In data 9 dicembre 2010, il ricorrente ha inoltrato una richiesta d'assunzione di "documentazione del progetto riguardante il tratto della A13c che sorge sul cantone dei Grigioni".

Con lettera del 15 dicembre 2010, lo scrivente Tribunale ha informato il ricorrente dell'intitolato dei piani e documenti a disposizione nell'incarto trasmesso dalla prima istanza, chiedendo poi al ricorrente di precisare la richiesta di documentazione.

Il 23 dicembre 2010, il ricorrente si è riferito al potere inquisitorio del Tribunale per valutare se era necessario o meno acquisire atti circa procedure d'approvazione di progetti nel territorio del Cantone dei Grigioni.

N.
Con ordinanza del 12 gennaio 2011, le parti sono state invitate a trasmettere le loro osservazioni finali sulla vertenza, con l'annuncio che trascorso tale termine, la causa sarebbe stata tenuta per giudizio.

O.
Con scritto dello stesso giorno, il ricorrente ha inoltrato delle osservazioni sul parere dell'UFAM del 3 dicembre 2010.

P.
Né il ricorrente né la controparte hanno fatto uso della facoltà offerta dallo scrivente Tribunale, il quale ha comunque ancora dato un'ultima possibilità alle parti d'inoltrare eventuali osservazioni finali, con l'ammonimento che, una volta scaduto il termine fissato, la causa sarebbe stata tenuta per giudizio.

Diritto:

1.

1.1. Conformemente all'art. 31
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF)
LTAF Art. 31 Principio - Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 196819 sulla procedura amministrativa (PA).
della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), il Tribunale amministrativo federale (di seguito: il TAF) giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'articolo 5
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 5
1    Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti:
a  la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi;
b  l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi;
c  il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi.
2    Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69).24
3    Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni.
della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, 172.021). L'atto qui impugnato è una decisione ai sensi del succitato art. 5
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 5
1    Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti:
a  la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi;
b  l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi;
c  il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi.
2    Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69).24
3    Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni.
PA, e più precisamente una decisione d'approvazione dei piani ai sensi degli artt. 26 segg. della legge federale dell'8 marzo 1960 sulle strade nazionali (LSN, RS 725.11). Il DATEC, quale dipartimento federale, è un'autorità di cui le decisioni possono essere impugnate dinanzi al TAF ai sensi dell'art. 33 let. d
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorità inferiori - Il ricorso è ammissibile contro le decisioni:
a  del Consiglio federale e degli organi dell'Assemblea federale in materia di rapporti di lavoro del personale federale, compreso il rifiuto dell'autorizzazione a procedere penalmente;
b  del Consiglio federale concernenti:
b1  la destituzione di un membro del Consiglio della banca o della direzione generale o di un loro supplente secondo la legge del 3 ottobre 200325 sulla Banca nazionale,
b10  la revoca di un membro del consiglio d'amministrazione del Servizio svizzero di assegnazione delle tracce o l'approvazione della risoluzione del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio d'amministrazione secondo la legge federale del 20 dicembre 195743 sulle ferrovie;
b2  la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 22 giugno 200726 sulla vigilanza dei mercati finanziari,
b3  il blocco di valori patrimoniali secondo la legge del 18 dicembre 201528 sui valori patrimoniali di provenienza illecita,
b4  il divieto di determinate attività secondo la LAIn30,
b4bis  il divieto di organizzazioni secondo la LAIn,
b5  la revoca di un membro del Consiglio d'istituto dell'Istituto federale di metrologia secondo la legge federale del 17 giugno 201133 sull'Istituto federale di metrologia,
b6  la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di sorveglianza dei revisori o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 16 dicembre 200535 sui revisori,
b7  la revoca di un membro del Consiglio dell'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici secondo la legge del 15 dicembre 200037 sugli agenti terapeutici,
b8  la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'istituto secondo la legge del 16 giugno 201739 sui fondi di compensazione,
b9  la revoca di un membro del consiglio d'Istituto dell'Istituto svizzero di diritto comparato secondo la legge federale del 28 settembre 201841 sull'Istituto svizzero di diritto comparato,
c  del Tribunale penale federale in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale;
cbis  del Tribunale federale dei brevetti in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale;
dquinquies  della Cancelleria federale, dei dipartimenti e dei servizi dell'Amministrazione federale loro subordinati o aggregati amministrativamente;
e  degli stabilimenti e delle aziende della Confederazione;
f  delle commissioni federali;
g  dei tribunali arbitrali costituiti in virtù di contratti di diritto pubblico sottoscritti dalla Confederazione, dai suoi stabilimenti o dalle sue aziende;
h  delle autorità o organizzazioni indipendenti dall'Amministrazione federale che decidono nell'adempimento di compiti di diritto pubblico loro affidati dalla Confederazione;
i  delle autorità cantonali, in quanto una legge federale preveda che le loro decisioni sono impugnabili mediante ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale.
LTAF.

1.2. Come poc'anzi accennato (consid. K), con osservazioni del 29 ottobre 2010, il ricorrente ha inoltrato nuove conclusioni in via ancora più subordinata, e meglio che la decisione impugnata sia riformata con due oneri imponendo "l'obbligo di adottare i provvedimenti necessari lungo l'autostrada (posa di asfalto drenante e/o riduzione del limite di velocità a 100 km/h oppure 80 km/h) a tutela del Comune di Lumino". Il secondo onere richiesto è il "condizionamento dell'approvazione del progetto al concomitante risanamento della strada cantonale, con la definizione, secondo il prudente giudizio di questo Lodevole Tribunale, dei provvedimenti di risanamento necessari, i termini entro cui effettuare il risanamento e la quota di partecipazione ai costi a carico della Confederazione". Oltre al fatto che ci si può chiedere se il DATEC, e conseguentemente lo scrivente Tribunale, sia competente per ordinare ad un Cantone quando procedere al risanamento di una sua strada, il secondo onere richiesto amplia di fatto l'oggetto del contendere. Tale modo di procedere non è ammissibile; le conclusioni di un ricorso, siano quelle principali o quelle subordinate, non possono, passato il termine di ricorso, che restringere l'oggetto del contendere e non certo ampliarlo (DTF 131 II 200, consid. 3.2; André Moser, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren. Auer/Müller/Schindler Hrsg; Zurigo e San Gallo, 2008, ad art. 52
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 52
1    L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente.
2    Se il ricorso non soddisfa a questi requisiti o se le conclusioni o i motivi del ricorrente non sono sufficientemente chiari, e il ricorso non sembra manifestamente inammissibile, l'autorità di ricorso assegna al ricorrente un breve termine suppletorio per rimediarvi.
3    Essa gli assegna questo termine con la comminatoria che, decorrendo infruttuoso, deciderà secondo l'inserto o, qualora manchino le conclusioni, i motivi oppure la firma, non entrerà nel merito del ricorso.
PA, n.m. 3 e 4). Di conseguenza, dette conclusioni sono da considerarsi come irricevibili e non verranno esaminate dallo scrivente Tribunale.

1.3. Riservati i considerandi che precedono e che seguiranno, le forme e termini previsti dagli art. 50
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 50
1    Il ricorso dev'essere depositato entro 30 giorni dalla notificazione della decisione.
2    Il ricorso per denegata o ritardata giustizia può essere interposto in ogni tempo.
à 52
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 52
1    L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente.
2    Se il ricorso non soddisfa a questi requisiti o se le conclusioni o i motivi del ricorrente non sono sufficientemente chiari, e il ricorso non sembra manifestamente inammissibile, l'autorità di ricorso assegna al ricorrente un breve termine suppletorio per rimediarvi.
3    Essa gli assegna questo termine con la comminatoria che, decorrendo infruttuoso, deciderà secondo l'inserto o, qualora manchino le conclusioni, i motivi oppure la firma, non entrerà nel merito del ricorso.
PA sono rispettati e il ricorso è ricevibile nella forma stricto sensu.

2.
Conformemente all'art. 48 cpv. 1
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 48
1    Ha diritto di ricorrere chi:
a  ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo;
b  è particolarmente toccato dalla decisione impugnata; e
c  ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa.
2    Ha inoltre diritto di ricorrere ogni persona, organizzazione o autorità cui un'altra legge federale riconosce tale diritto.
PA, ha diritto di ricorrere chi ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo (lett. a), è particolarmente toccato dalla decisione impugnata (lett. b) e ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (lett. c). Secondo il cpv. 2 della citata disposizione, ha inoltre diritto di ricorrere ogni persona, organizzazione o autorità cui un'altra legge federale riconosce tale diritto.

Conformemente all'art. 27d cpv. 3
SR 725.11 Legge federale dell'8 marzo 1960 sulle strade nazionali (LSN)
LSN Art. 27d
1    Chi ha qualità di parte secondo le disposizioni della legge federale del 20 dicembre 196857 sulla procedura amministrativa può, durante il termine di deposito dei piani, fare opposizione presso il Dipartimento contro il progetto esecutivo o gli allineamenti in esso contenuti.58 Se non fa opposizione, è escluso dal seguito della procedura.
2    Chi ha qualità di parte secondo le disposizioni della LEspr59 può, durante il termine di deposito dei piani, far valere tutte le istanze di cui all'articolo 33 LEspr.60
3    I Comuni salvaguardano i loro interessi mediante opposizione.
LSN, i Comuni salvaguardano i propri interessi mediante opposizione.

2.1. Il progetto in questione è previsto in parte anche sul territorio comunale di Lumino; quest'ultimo, il 27 giugno 2001, ha inoltrato un'opposizione ed una richiesta d'indennizzo a seguito d'espropriazione. Nella misura in cui il prospettato allargamento della strada nazionale implica l'espropriazione parziale di certe particelle di proprietà comunale (particelle n. 641, 698, 708 e 974 RFD di Lumino; cfr. piano d'espropriazione 60.3 P/71 del 10 novembre 2000 e tabella dei diritti da espropriare, Comune di Lumino), il ricorrente è senz'altro toccato dalla decisione impugnata ai sensi dell'art. 48
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 48
1    Ha diritto di ricorrere chi:
a  ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo;
b  è particolarmente toccato dalla decisione impugnata; e
c  ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa.
2    Ha inoltre diritto di ricorrere ogni persona, organizzazione o autorità cui un'altra legge federale riconosce tale diritto.
PA.

2.2. La controparte, dal canto suo, pretende che la legittimazione deve essere negata al ricorrente posto che difenderebbe interressi di terzi nemmeno parti in questa procedura.

Fatto salvo quanto considerato qui sopra - che già legittima il ricorrente - circa l'espropriazione delle particelle di proprietà del ricorrente, quest'argomentazione deve essere respinta per i motivi seguenti. In effetti, una collettività pubblica può prevalersi dell'art. 48
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 48
1    Ha diritto di ricorrere chi:
a  ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo;
b  è particolarmente toccato dalla decisione impugnata; e
c  ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa.
2    Ha inoltre diritto di ricorrere ogni persona, organizzazione o autorità cui un'altra legge federale riconosce tale diritto.
PA quando agisce in qualità di detentrice della sovranità pubblica e che dispone di un interesse proprio degno di protezione all'annullamento o alla modifica dell'atto impugnato (DTF 135 II 156, consid. 3.1). Tale è il caso quando il Comune, che rappresenta gli interessi dei suoi abitanti, si oppone ad un progetto che provoca immissioni importanti sul territorio comunale che toccano l'insieme o gran parte degli abitanti (DTF 131 II 753 consid. 4.3.3). Il livello delle immissioni considerate nell'ambito dell'art. 48
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 48
1    Ha diritto di ricorrere chi:
a  ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo;
b  è particolarmente toccato dalla decisione impugnata; e
c  ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa.
2    Ha inoltre diritto di ricorrere ogni persona, organizzazione o autorità cui un'altra legge federale riconosce tale diritto.
PA non si riferisce ai valori d'esposizione definiti dalla legislazione; è sufficiente che dette immissioni possano essere percepite (DTF 124 II 293, consid. 3c). Nella misura in cui le immissioni dell'A13 possono sicuramente essere percepite dagli abitanti del Comune, senza che sia necessario, a questo stadio del ragionamento, valutare se le immissioni sono importanti o toccano gran parte degli abitanti del Comune, il ricorrente è legittimato al ricorso ai sensi dell'art. 48
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 48
1    Ha diritto di ricorrere chi:
a  ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo;
b  è particolarmente toccato dalla decisione impugnata; e
c  ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa.
2    Ha inoltre diritto di ricorrere ogni persona, organizzazione o autorità cui un'altra legge federale riconosce tale diritto.
PA.

2.3. Il ricorrente non ha contestato l'espropriazione delle summenzionate particelle di sua proprietà (cfr. precedente consid. 2.1), ma quella della particella n. 977 RFD di Lumino, di proprietà del Comune patriziale, il quale aveva partecipato alla procedura di prima istanza, senza però interporre ricorso dinanzi allo scrivente Tribunale. Un Comune patriziale ed un Comune politico sono due entità perfettamente distinte, ambedue dotate della personalità giuridica (cfr. art. 35 della legge cantonale ticinese, del 18 aprile 1911, di applicazione e completamento del Codice civile svizzero [Lac, RLTI 4.1.1.1], nonché la legge organica patriziale del Cantone Ticino, del 28 aprile 1992 [Lop, RLTI 2.2.1.1]; art. 1 della legge organica comunale del Cantone Ticino, del 10 marzo 1987 [Loc, RLTI 2.1.1.2]; e pure sentenza del Tribunale federale 2P.212/2005, del 7 giugno 2006, consid. 3.3.1). Di conseguenza, in assenza di un'apposita procura che gli conferisca il diritto di rappresentare il Comune patriziale o della prova di un qualunque diritto reale o personale su detta particella, il ricorrente non è legittimato a contestare l'espropriazione della particella n. 977 RFD di Lumino in base alla legge federale del 20 giugno 1930 sull'espropriazione (LEspr; RS 711). Non verrà quindi esaminata qui di seguito la questione dell'applicazione della LEspr circa questa particella.

Precisato quanto precede, si deve considerare in linea di massima che il ricorrente è legittimato al ricorso ai sensi dell'art. 48
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 48
1    Ha diritto di ricorrere chi:
a  ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo;
b  è particolarmente toccato dalla decisione impugnata; e
c  ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa.
2    Ha inoltre diritto di ricorrere ogni persona, organizzazione o autorità cui un'altra legge federale riconosce tale diritto.
PA.

3.
Secondo l'art. 49
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 49 - Il ricorrente può far valere:
a  la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento;
b  l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti;
c  l'inadeguatezza; questa censura non è ammissibile quando un'autorità cantonale ha giudicato come autorità di ricorso.
PA, il TAF dispone del pieno potere d'esame: si pronuncia sulla violazione del diritto federale, ivi compreso l'eccesso o l'abuso del potere d'apprezzamento (cpv. 1), sulla costatazione inesatta o incompleta di fatti pertinenti (cpv. 2), nonché sull'inadeguatezza, a condizione tuttavia, che la decisione impugnata non sia stata emanata da un'autorità cantonale (cpv. 3).

Nell'ambito di procedure d'approvazione di piani, il potere d'apprezzamento dell'autorità di prima istanza è ampio, segnatamente per quanto riguarda questioni tecniche per le quali dispone delle necessarie conoscenze (DTF 135 II 296, consid. 4.4.3, sentenza del TAF A-523/2010, del 19 ottobre 2010, consid. 4; Benjamin Schindler in Kommentar VwVG, n.m. 9 ad art. 49
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 49 - Il ricorrente può far valere:
a  la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento;
b  l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti;
c  l'inadeguatezza; questa censura non è ammissibile quando un'autorità cantonale ha giudicato come autorità di ricorso.
PA).

Nella fattispecie, trattandosi di un'installazione sottoposta all'allestimento di uno studio d'impatto ambientale ai sensi della legislazione sulla protezione dell'ambiente (cfr. consid. 8.2 e 8.2.1 di seguito), l'approvazione dei piani richiede l'intervento di autorità specializzate quali l'UFAM per quanto concerne le questioni sollevate nel presente ricorso (art. 10cdella legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente, LPAmb, RS 814.01). In tali circostanze, il TAF dovrà astenersi dal sostituire senza necessità il proprio potere d'apprezzamento a quello dell'autorità specializzata competente ex lege (DTF 133 II 35, consid. 4; sentenza del TAF A-5466/2008, del 3 giugno 2009, consid. 4.1; sentenza del TAF A-2013/2006, dell'11 dicembre 2009, consid. 2.2). Il pieno potere d'esame non implica, quindi, che lo scrivente Tribunale sostituisca il proprio apprezzamento a quello delle autorità specializzate di prima istanza quando - com'è il caso nella presente vertenza - si tratta d'apprezzare questioni che richiedono specifiche conoscenze (sentenza del TAF A-6728/2007, del 10 novembre 2008, consid. 2). Va inoltre considerato che, quale autorità giudiziaria, lo scrivente Tribunale non è un'autorità di pianificazione (DTF 129 II 331, consid. 3.2) né tantomeno autorità di vigilanza in materia ambientale. Ne discende che complementi di prova, quali perizie, devono essere ordinati o valutati solo eccezionalmente, quando tali mezzi di prova sono veramente necessari ad una corretta applicazione della legge (sentenza del TF 1E.1/2006, del 2 luglio 2008, consid. 5; sentenza del TAF A-623/2010, del 1° luglio 2010, consid. 3).

Inoltre, il ricorso deve essere motivato ai sensi dell'art. 52
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 52
1    L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente.
2    Se il ricorso non soddisfa a questi requisiti o se le conclusioni o i motivi del ricorrente non sono sufficientemente chiari, e il ricorso non sembra manifestamente inammissibile, l'autorità di ricorso assegna al ricorrente un breve termine suppletorio per rimediarvi.
3    Essa gli assegna questo termine con la comminatoria che, decorrendo infruttuoso, deciderà secondo l'inserto o, qualora manchino le conclusioni, i motivi oppure la firma, non entrerà nel merito del ricorso.
PA. Detta motivazione deve dimostrare, o almeno spiegare sommariamente dove e come la decisione impugnata viola legge e più precisamente se la decisione impugnata contiene errate considerazioni di fatto o di diritto (DTF 131 II 470, consid. 1.3). Se le esigenze non sono equiparabili a quelle dell'art. 42 cpv. 2
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 42 Atti scritti - 1 Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati.
1    Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati.
2    Nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Qualora il ricorso sia ammissibile soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o un caso particolarmente importante per altri motivi, occorre spiegare perché la causa adempie siffatta condizione.14 15
3    Se sono in possesso della parte, i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati; se l'atto scritto è diretto contro una decisione, anche questa deve essere allegata.
4    In caso di trasmissione per via elettronica, la parte o il suo patrocinatore deve munire l'atto scritto di una firma elettronica qualificata secondo la legge del 18 marzo 201616 sulla firma elettronica. Il Tribunale federale determina mediante regolamento:
a  il formato dell'atto scritto e dei relativi allegati;
b  le modalità di trasmissione;
c  le condizioni alle quali può essere richiesta la trasmissione successiva di documenti cartacei in caso di problemi tecnici.17
5    Se mancano la firma della parte o del suo patrocinatore, la procura dello stesso o gli allegati prescritti, o se il patrocinatore non è autorizzato in quanto tale, è fissato un congruo termine per sanare il vizio, con la comminatoria che altrimenti l'atto scritto non sarà preso in considerazione.
6    Gli atti illeggibili, sconvenienti, incomprensibili, prolissi o non redatti in una lingua ufficiale possono essere del pari rinviati al loro autore affinché li modifichi.
7    Gli atti scritti dovuti a condotta processuale da querulomane o altrimenti abusiva sono inammissibili.
della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF, RS 173.110) - disposto che esige che il ricorrente citi le disposizioni legali violate e presenti una dimostrazione degli errori invocati e della consecutiva violazione della legge - il ricorrente deve comunque, in questa sede, sviluppare le sue obbiezioni relative all'atto impugnato, ossia il dispositivo della decisione impugnata (DTAF 2007/6, consid. 1.2).

Considerato quanto precede e conformemente all'art. 62
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 62
1    L'autorità di ricorso può modificare la decisione impugnata a vantaggio di una parte.
2    Essa può modificare a pregiudizio di una parte la decisione impugnata quando questa violi il diritto federale o poggi su un accertamento inesatto o incompleto dei fatti; per inadeguatezza, la decisione impugnata non può essere modificata a pregiudizio di una parte, a meno che la modificazione giovi ad una controparte.
3    L'autorità di ricorso che intenda modificare la decisione impugnata a pregiudizio di una parte deve informarla della sua intenzione e darle la possibilità di esprimersi.
4    L'autorità di ricorso non è vincolata in nessun caso dai motivi del ricorso.
PA, lo scrivente Tribunale non è legato né dalle conclusioni né dalle argomentazioni delle parti o dell'autorità di prima istanza, secondo il principio iura novit curia. L'atto impugnato viene tuttavia esaminato soltanto nel quadro dei gravami addotti e l'esame del diritto non viene esteso nella misura in cui i motivi avanzati o l'incarto non contengano indizi propri ad incitare il TAF a procedere in questo senso (DTF 122 V 157, consid. 1a; DTAF 2007/27, consid. 3.3, sentenza del TAF A-1851/2006, del 18 ottobre 2010, consid. 1.3; Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, Vol. II, Les actes administratifs et leur contrôle, Berna 2011, pagg. 300 segg.).

4.
La decisione impugnata approva i piani di sistemazione della tratta Arbedo-Castione, dal km 0.80 al km 3.67 (confine tra i Cantoni GR e TI) dell'A13. La sistemazione - coordinata con quella eseguita nel territorio del Cantone dei Grigioni - mira ad aumentare la sicurezza della tratta, allargando di 7 metri il sedime autostradale per consentire una migliore disposizione delle due corsie di marcia (in ambedue i sensi) con separazione centrale; scopo di tale sistemazione è la riduzione dell'importante numero d'incidenti gravi verificatisi sulla tratta in parola. Il rapporto tecnico (piano 60.3 P / 66 B), come la decisione impugnata menzionano che la sistemazione in oggetto non mira ad incrementare il traffico in quanto la strada nazionale verso Bellinzona conta soltanto due corsie, alla stregua del San Bernardino dall'altra parte. Il progetto qui querelato comprende anche dissodamenti, vari interventi e misure ambientali. Esso parte inoltre dal presupposto che il semi-svincolo di San Vittore è stato approvato. Per quanto riguarda il rumore, sono stati contemplati i valori limite d'immissione (VLI), reputati rispettati dal progetto mediante limitazione della velocità a 100 km/h e la posa di un asfalto drenante; la decisione impugnata considera pure che la posa di pareti o colline antirumore non sia giustificata.

5.
In primo luogo, il ricorrente ha contestato - e tutt'ora contesta - la necessità della sistemazione prevista, negando ogni necessità di allargare le quattro corsie di marcia di fronte al suo territorio. Esso invoca, tra l'altro, il fatto che detto allargamento non sarebbe giustificato, posto che prima della tratta considerata (in direzione del San Bernardino), così come dopo la stessa (in direzione di Bellinzona) l'autostrada si compone soltanto di due corsie.

I motivi della sistemazione qui querelata sono esposti nella decisione impugnata dalla quale risulta che, a seguito di numerosi incidenti gravi sulla percorso considerata, dovevano essere prese misure per garantire la sicurezza degli utenti. Non si tratta quindi d'aumentare la capacità dell'impianto, vista appunto la situazione dei tracciati antistante e susseguente a quello qui contestato.

Senza che sia necessario dilagarsi oltre sulla questione della sicurezza - la quale costituisce un interesse pubblico (sentenze del TF 1C_533/2009, del 21 aprile 2010, consid. 3.5.1 e 1A_180/2004, del 1° ottobre 2004, consid. 3) - lo scrivente Tribunale ritiene che il ricorrente non porta nessun elemento tale da mettere in questione lo scopo della sistemazione prevista; non viene tra l'altro contestato che vi sono stati incidenti ne affermato che le misure previste non siano di natura a garantire lo scopo ricercato.

Di conseguenza, questo primo gravame è respinto.

6.
In sede di ricorso, l'insorgente contesta la validità del RIA allestito nell'ambito del progetto. A suo avviso, gli scenari contemplati non sarebbero realistici, segnatamente circa le date ritenute per la valutazione del traffico futuro (2015 in relazione con la messa in esercizio di AlpTransit), la natura del traffico (traffico pesante a 28 o 40 tonnellate) ed il fatto che la rete autostradale verrebbe - secondo il ricorrente - completata. A supporto delle critiche mosse contro il RIA il ricorrente ha prodotto un rapporto redatto da una ditta attiva nel settore ambientale (allegato C al ricorso). Si legge in particolare in questo documento che i valori ritenuti per l'effetto acustico dell'asfalto drenante sarebbero stati sopravvalutati.

Espressamente consultato dallo scrivente Tribunale, l'UFAM, con parere del 19 marzo 2010 ha confermato, su questo punto, la critica mossa dal ricorrente circa l'efficacia dell'asfalto drenante che, secondo le ultime conoscenze, non sarebbe da valutare a 5 dBA, ma a 3 dBA. L'autorità specializzata ha poi considerato che togliendo 2 dBA ai valori pronosticati nel RIA, il progetto porterebbe, nel caso con maggior traffico (scenario "crescita 100") del RIA del 2000, al sorpasso dei valori limite. L'UFAM ha riferito inoltre che questa efficacia minore dell'asfalto drenante poteva portare ad un sorpasso dei VLI per quattro punti dell'abitato di Lumino ed è giunto alla conclusione che, qualora ulteriori provvedimenti non dovessero risultare sopportabili sotto il profilo economico, dovrebbero essere accordate delle facilitazioni (D. 14 in fine).

6.1. Nell'ambito della presente procedura di ricorso, è stato allestito e comunicato un complemento al RIA, del 23 aprile 2010 (e più precisamente un complemento al RIA 3a fase, allegato C alle osservazioni della controparte sulla presa di posizione dell'UFAM, del 19 marzo 2010).

6.2. Nelle memorie del 29 ottobre 2010, il ricorrente - sempre ribadendo ed enumerando le critiche mosse contro il RIA iniziale - ha negato la facoltà alla controparte di deporre un simile complemento invocando tra l'altro una violazione dell'Ordinanza del 19 ottobre 1988 (OEIA, RS 814.011) e della direttiva dell'UFAM, intitolata "UVP-Handbuch" del 2009. A seguire la sua tesi, il nuovo elemento prodotto dalla controparte - che mette in risalto alcune lacune del RIA prodotto durante la pubblicazione del progetto - dovrebbe, per questo preciso motivo, condurre lo scrivente Tribunale a cassare la decisione impugnata.

6.3. Senza entrare nel dettaglio della motivazione qui adotta, quest'argomentazione deve essere respinta. Come testé ricordato (consid. 3), lo scrivente Tribunale dispone del pieno potere di cognizione secondo l'art. 49
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 49 - Il ricorrente può far valere:
a  la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento;
b  l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti;
c  l'inadeguatezza; questa censura non è ammissibile quando un'autorità cantonale ha giudicato come autorità di ricorso.
PA e l'autorità specializzata, ossia l'UFAM, che deve pronunciarsi sulla valutazione degli elementi di sua competenza secondo l'art. 10c
SR 814.01 Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente
LPAmb Art. 10c Valutazione del rapporto - 1 I servizi della protezione dell'ambiente valutano l'esame preliminare e il rapporto e propongono all'autorità competente per la decisione le misure da prendere. Il Consiglio federale emana prescrizioni sui termini per la valutazione.
1    I servizi della protezione dell'ambiente valutano l'esame preliminare e il rapporto e propongono all'autorità competente per la decisione le misure da prendere. Il Consiglio federale emana prescrizioni sui termini per la valutazione.
2    Nel caso di raffinerie, fabbriche di alluminio, centrali termiche o grandi torri di raffreddamento, l'autorità competente sente l'Ufficio federale dell'ambiente (Ufficio federale). Il Consiglio federale può estendere l'obbligo di consultazione ad altri impianti.
LPAmb è stata appositamente - più volte - consultata nell'ambito della presente procedura. Peraltro, lo scrivente Tribunale può prendere in considerazione elementi posteriori alla decisione impugnata quando questi elementi consentono una migliore applicazione della legge (PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, op. cit. Vol. ll, pagg. 301 segg.). Nella fattispecie, il complemento al RIA non è un fatto nuovo che verrebbe ad invalidare le basi della decisione impugnata, bensì un elemento atto a valutare il rispetto della legge da parte dell'autorità di prima istanza. In questo ambito, infine, il fatto che il complemento al RIA non sia stato pubblicato insieme agli atti di pubblicazione è irrilevante: è necessario ma anche sufficiente che l'autorità d'approvazione, o conseguentemente come nella fattispecie, lo scrivente Tribunale, si possa chinare, con tutti gli elementi pertinenti di causa, a controllare la fondatezza dei gravami avanzati. Inoltre, il ricorrente ha ricevuto copia del documento in questione e la possibilità di esprimersi al riguardo gli è stata più che ampiamente conferita; che terzi estranei alla presente procedura non abbiano potuto vedere il complemento in questione non implica per nulla che siano state violate delle disposizioni relative all'esame d'impatto ambientale.

6.4. Di conseguenza, il complemento al RIA verrà preso in considerazione - contemporaneamente al RIA iniziale per quanto riguarda gli elementi non modificati dal complemento - per giudicare il presente ricorso. L'argomentazione che tende a chiedere la cassazione della decisone impugnata precisamente a causa del complemento al RIA è respinta.

7.
Circa la problematica del rumore, il ricorrente presenta vari gravami i quali verranno esposti e trattati qui di seguito.

In primo luogo, il ricorrente sostiene che la sistemazione della strada nazionale oggetto dell'approvazione dei piani qui querelata raffigura la costruzione di un impianto nuovo per cui dovrebbero essere rispettati i valori di pianificazione (qui di seguito VP). Esso spiega in particolare che la creazione di corsie più larghe, con velocità aumentata (dagli attuali 80 ai 100 km/h), renderà più attraente l'impianto, occasionando un traffico che, secondo il ricorrente, verrebbe raddoppiato. L'autorità di prima istanza ha invece considerato che l'impianto è stato sostanzialmente modificato ed ha imposto il rispetto dei VLI. In quanto alla controparte, fa valere che la procedura in oggetto non è una procedura di risanamento, ma di sistemazione per ragioni di sicurezza.

7.1. Secondo l'art. 1
SR 814.01 Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente
LPAmb Art. 1 Scopo - 1 Scopo della presente legge è di proteggere l'uomo, la fauna e la flora, le loro biocenosi e i loro biotopi dagli effetti dannosi e molesti, e di conservare in modo duraturo le basi naturali della vita, in particolare la diversità biologica e la fertilità del suolo.5
1    Scopo della presente legge è di proteggere l'uomo, la fauna e la flora, le loro biocenosi e i loro biotopi dagli effetti dannosi e molesti, e di conservare in modo duraturo le basi naturali della vita, in particolare la diversità biologica e la fertilità del suolo.5
2    A scopo di prevenzione, gli effetti che potrebbero divenire dannosi o molesti devono essere limitati tempestivamente.
della legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (LPAmb, RS 814.01), applicabile nella presente fattispecie, l'uomo, la fauna e la flora, le loro biocenosi e i loro biotopi devono essere protetti dagli effetti dannosi e molesti, e si deve conservare in modo duraturo le basi naturali della vita, in particolare la diversità biologica e la fertilità del suolo (cpv. 1); a scopo di prevenzione, gli effetti che potrebbero divenire dannosi o molesti devono essere limitati tempestivamente (cpv. 2). Effetti dannosi ai sensi della disposizione succitata sono quelli che mettono in pericolo la vita, la salute fisica o psichica dell'essere umano, mentre gli effetti molesti sono quelli di natura a danneggiare il benessere delle persone. Il criterio del benessere è quello che sta alla base delle limitazioni del rumore (cfr. art. 15
SR 814.01 Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente
LPAmb Art. 15 Valori limite delle immissioni per il rumore e le vibrazioni - I valori limite delle immissioni per il rumore e le vibrazioni sono stabiliti in modo che, secondo la scienza o l'esperienza, le immissioni inferiori a tali valori non molestino considerevolmente la popolazione.
LPAmb) (cfr. Pierre Tschannen, Kommentar zum Umweltschutzgesetz, 2003, ad art. 1
SR 814.01 Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente
LPAmb Art. 1 Scopo - 1 Scopo della presente legge è di proteggere l'uomo, la fauna e la flora, le loro biocenosi e i loro biotopi dagli effetti dannosi e molesti, e di conservare in modo duraturo le basi naturali della vita, in particolare la diversità biologica e la fertilità del suolo.5
1    Scopo della presente legge è di proteggere l'uomo, la fauna e la flora, le loro biocenosi e i loro biotopi dagli effetti dannosi e molesti, e di conservare in modo duraturo le basi naturali della vita, in particolare la diversità biologica e la fertilità del suolo.5
2    A scopo di prevenzione, gli effetti che potrebbero divenire dannosi o molesti devono essere limitati tempestivamente.
, n.m. 18-19 e riferimenti citati).

L'art. 15
SR 814.01 Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente
LPAmb Art. 15 Valori limite delle immissioni per il rumore e le vibrazioni - I valori limite delle immissioni per il rumore e le vibrazioni sono stabiliti in modo che, secondo la scienza o l'esperienza, le immissioni inferiori a tali valori non molestino considerevolmente la popolazione.
LPAmb prescrive che i VLI per il rumore e le vibrazioni siano stabiliti in modo tale che, secondo la scienza o l'esperienza, le immissioni inferiori a tali valori non molestino considerevolmente la popolazione. In materia di rumore, l'ordinanza del 15 dicembre 1986 contro l'inquinamento fonico (OIF, RS 814.41) fissa i VLI contemplati dalla legge. Quando i VLI sono sorpassati a causa di un impianto fisso, la LPAmb impone l'obbligo di risanamento (art. 16
SR 814.01 Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente
LPAmb Art. 16 Obbligo di risanamento - 1 Gli impianti, che non soddisfano le prescrizioni della presente legge o quelle, ecologiche, di altre leggi federali, devono essere risanati.
1    Gli impianti, che non soddisfano le prescrizioni della presente legge o quelle, ecologiche, di altre leggi federali, devono essere risanati.
2    Il Consiglio federale emana prescrizioni su gli impianti, l'estensione dei provvedimenti da adottare, i termini e il procedimento.
3    Prima di ordinare considerevoli misure di risanamento, l'autorità chiede al titolare dell'impianto di presentarle proposte in merito.
4    In casi urgenti, le autorità ordinano il risanamento a titolo preventivo. Se necessario, possono decidere la chiusura dell'impianto.
LPAmb). In caso di modifica di un impianto fisso bisognoso di risanamento (perché i VLI sono sorpassati), le modifiche dell'installazione non possono essere autorizzate se non alla condizione che si proceda contemporaneamente al risanamento, salvo facilitazioni accordate perché detto risanamento sarebbe sproporzionato (art. 18
SR 814.01 Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente
LPAmb Art. 18 Trasformazione ed ampliamento di impianti bisognosi di risanamento - 1 Un impianto bisognoso di risanamento può essere trasformato o ampliato soltanto se viene contemporaneamente risanato.
1    Un impianto bisognoso di risanamento può essere trasformato o ampliato soltanto se viene contemporaneamente risanato.
2    Le facilitazioni previste all'articolo 17 possono essere limitate o soppresse.
LPAmb).

7.2. Per tener conto del principio di precauzione sancito dal succitato art. 1 cpv. 2
SR 814.01 Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente
LPAmb Art. 1 Scopo - 1 Scopo della presente legge è di proteggere l'uomo, la fauna e la flora, le loro biocenosi e i loro biotopi dagli effetti dannosi e molesti, e di conservare in modo duraturo le basi naturali della vita, in particolare la diversità biologica e la fertilità del suolo.5
1    Scopo della presente legge è di proteggere l'uomo, la fauna e la flora, le loro biocenosi e i loro biotopi dagli effetti dannosi e molesti, e di conservare in modo duraturo le basi naturali della vita, in particolare la diversità biologica e la fertilità del suolo.5
2    A scopo di prevenzione, gli effetti che potrebbero divenire dannosi o molesti devono essere limitati tempestivamente.
LPAmb, il legislatore ha pure imposto che, per nuove installazioni fisse, vengano definiti dei valori di pianificazione (qui di seguito VP) (art. 23
SR 814.01 Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente
LPAmb Art. 23 Valori di pianificazione - Per la pianificazione di nuove zone edificabili e la protezione contro il rumore prodotto da nuovi impianti fissi, il Consiglio federale stabilisce valori limite di pianificazione inferiori ai valori limite delle immissioni.
LPAmb). L'OIF contiene quindi detti VP, che sono in linea di massima di 5 dB(A) inferiori ai VLI (cfr. allegati all'OIF). L'art. 25
SR 814.01 Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente
LPAmb Art. 25 Costruzione di impianti fissi - 1 La costruzione di impianti fissi è autorizzata solo se le immissioni foniche da essi prodotte non superano da sole i valori di pianificazione nelle vicinanze; l'autorità che rilascia i permessi può esigere una valutazione preventiva del rumore.
1    La costruzione di impianti fissi è autorizzata solo se le immissioni foniche da essi prodotte non superano da sole i valori di pianificazione nelle vicinanze; l'autorità che rilascia i permessi può esigere una valutazione preventiva del rumore.
2    Se l'impianto è d'interesse pubblico preponderante, in particolare dal profilo della pianificazione del territorio, e se l'osservanza dei valori di pianificazione costituisce un onere sproporzionato per la realizzazione del progetto, possono essere accordate facilitazioni.33 In tal caso, riservato il capoverso 3, i valori limite delle immissioni non devono però essere superati.
3    Se, nella costruzione di nuove strade, aeroporti, impianti ferroviari o altri impianti fissi pubblici o concessionati, i valori limite delle immissioni non possono essere rispettati mediante misure alla fonte, gli edifici esposti al rumore devono essere protetti con finestre insonorizzate o analoghe misure edili a spese del proprietario dell'impianto.
LPAmb prescrive che i nuovi impianti devono rispettare i VP (pure art. 7
SR 814.41 Ordinanza del 15 dicembre 1986 contro l'inquinamento fonico (OIF)
OIF Art. 7 Limitazione delle emissioni degli impianti fissi nuovi - 1 Le emissioni foniche di un impianto fisso nuovo devono essere limitate secondo le disposizioni dell'autorità esecutiva:
1    Le emissioni foniche di un impianto fisso nuovo devono essere limitate secondo le disposizioni dell'autorità esecutiva:
a  nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio e sopportabile sotto il profilo economico, e
b  in modo che le immissioni foniche prodotte da detto impianto non superino i valori di pianificazione.
2    Se l'osservanza dei valori di pianificazione costituisse un onere sproporzionato rispetto all'impianto e se esiste un interesse pubblico preponderante per l'impianto, segnatamente anche in relazione alla pianificazione del territorio, l'autorità esecutiva accorda facilitazioni. I valori limite d'immissione non possono tuttavia essere superati.6
3    Nel caso di pompe di calore aria-acqua nuove utilizzate prevalentemente per il riscaldamento di locali o di acqua potabile e le cui immissioni foniche non superano i valori di pianificazione, le ulteriori limitazioni delle emissioni di cui al capoverso 1 lettera a devono essere adottate solo se è possibile ottenere una limitazione delle emissioni di almeno 3 dB con al massimo l'1 per cento dei costi di investimento dell'impianto.7
OIF).

7.3. L'art. 8
SR 814.41 Ordinanza del 15 dicembre 1986 contro l'inquinamento fonico (OIF)
OIF Art. 8 Limitazione delle emissioni degli impianti fissi modificati - 1 Se un impianto fisso già esistente viene modificato, le emissioni foniche delle parti d'impianto nuove o modificate devono essere limitate secondo le disposizioni dell'autorità esecutiva nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio e sopportabile sotto il profilo economico.8
1    Se un impianto fisso già esistente viene modificato, le emissioni foniche delle parti d'impianto nuove o modificate devono essere limitate secondo le disposizioni dell'autorità esecutiva nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio e sopportabile sotto il profilo economico.8
2    Se un impianto è modificato sostanzialmente, le emissioni foniche dell'intero impianto devono essere almeno limitate in modo tale da non superare i valori limite d'immissione.
3    Le trasformazioni, gli ingrandimenti e i cambiamenti dell'esercizio causati dal titolare dell'impianto sono considerati come modificazione sostanziale di un impianto fisso, se c'è da aspettarsi che l'impianto stesso o la maggiore sollecitazione degli impianti per il traffico esistenti provochi immissioni foniche percettibilmente più elevate. La ricostruzione dell'impianto è sempre considerata una modificazione sostanziale.
4    Nel caso in cui un impianto fisso nuovo venga modificato, vale l'articolo 7.9
OIF tratta della modifica delle installazioni e distingue tra modifica sostanziale o modifica semplice. Questa disposizione prevede che in caso di modifica sostanziale, i VLI devono essere rispettati (cpv. 2).

In materia di strade nazionali, l'OIF prescrive i valori pertinenti nell'allegato 3 (VP, VLI e valori d'allarme [di seguito VA]), riportati nella tabella qui sotto.

60 II 5565 III 60

Grado di sensibilità VP Lr VLI Lr VA Lr
(art. 43) in dB(A) in dB(A) in dB(A)

Giorno Notte Giorno Notte Giorno Notte

I 50 40 55 45 65 45 60 50 70 50 65 55 70 65

IV 65 55 70 60 75 70

7.4. Deve essere considerata come modifica sostanziale di un impianto la trasformazione, l'ingrandimento o la modifica dell'esercizio provocata dal detentore e quando ci si deve aspettare che l'installazione stessa o l'uso accresciuto provochi emissioni di rumore percettibilmente accresciute. Quando le modifiche sono tali, dal punto di vista costruttivo o funzionale, che quanto rimane della vecchia installazione pare insignificante rispetto a quanto è stato modificato, si deve considerare che l'installazione è nuova. Parimenti, si è in presenza di un'installazione nuova quando, trattandosi del rumore, in caso di modifica costruttiva o funzionale l'installazione preesistente non ha più un carattere preponderante rispetto a quanto è stato modificato (DTF 133 II 181, consid. 7.2, sentenza del TF 1A.195/2006, 1A.201/2006 del 17 luglio 2007, consid. 2.2 e 2.3). In linea di massima si deve considerare come nuova l'installazione modificata che provoca un rumore molesto mentre quella preesistente non generava nessun o poco rumore (sentenza del TF 1C_10/2010, del 16 settembre 2010, consid. 4).

7.4.1. Nozioni come queste rivestono un carattere tecnico, specialmente quando la terminologia usata - assai generica - lascia un margine d'apprezzamento cosi esteso. Nella fattispecie, quindi, è necessario riferirsi alle prese di posizione dell'UFAM nell'ambito della procedura di prima istanza così come nella presente procedura di ricorso, mantenendo un certo riserbo nell'esercizio del proprio potere d'apprezzamento (cfr. consid. 3 qui sopra; sentenza del TF 1C_544, del 27 agosto 2009, consid. 8.6). Lo scrivente Tribunale constata che l'UFAM - il quale è stato messo a conoscenza dei gravami e della documentazione del qui ricorrente - non ha mai variato opinione circa questa questione: ritiene che le modifiche apportate all'impianto ne fanno un impianto sostanzialmente modificato ai sensi dell'art. 8 cpv. 2
SR 814.41 Ordinanza del 15 dicembre 1986 contro l'inquinamento fonico (OIF)
OIF Art. 8 Limitazione delle emissioni degli impianti fissi modificati - 1 Se un impianto fisso già esistente viene modificato, le emissioni foniche delle parti d'impianto nuove o modificate devono essere limitate secondo le disposizioni dell'autorità esecutiva nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio e sopportabile sotto il profilo economico.8
1    Se un impianto fisso già esistente viene modificato, le emissioni foniche delle parti d'impianto nuove o modificate devono essere limitate secondo le disposizioni dell'autorità esecutiva nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio e sopportabile sotto il profilo economico.8
2    Se un impianto è modificato sostanzialmente, le emissioni foniche dell'intero impianto devono essere almeno limitate in modo tale da non superare i valori limite d'immissione.
3    Le trasformazioni, gli ingrandimenti e i cambiamenti dell'esercizio causati dal titolare dell'impianto sono considerati come modificazione sostanziale di un impianto fisso, se c'è da aspettarsi che l'impianto stesso o la maggiore sollecitazione degli impianti per il traffico esistenti provochi immissioni foniche percettibilmente più elevate. La ricostruzione dell'impianto è sempre considerata una modificazione sostanziale.
4    Nel caso in cui un impianto fisso nuovo venga modificato, vale l'articolo 7.9
OIF e non nuovo (prese di posizione dell'UFAM del 19 marzo 2010, doc. 14, 10 settembre 2010, doc. 24 e 3 dicembre 2010, doc. 33).

7.4.2. Lo scrivente Tribunale farà suo questo apprezzamento; se si considera in particolare il fatto che il numero di corsie dell'A13 prima e dopo la tratta in questione rimane a due, l'affluenza degli utenti non sarà sensibilmente aumentata a causa del raddoppio qui querelato. Inoltre, la funzionalità della strada nazionale in oggetto non è per niente modificata. Di conseguenza, la sistemazione non avrà di certo un impatto equiparabile - ai sensi della giurisprudenza succitata (consid. 7.4) - ad una nuova installazione. Le considerazioni del ricorrente sul costo della sistemazione qui considerata come sull'importanza dei lavori da intraprendere non cambiano nulla a questa valutazione; come ricordato giustamente dallo stesso ricorrente, la questione va giudicata secondo criteri ecologici e non secondo "criteri usuali in materia di polizia delle costruzioni o di pianificazione del territorio" (DTF 116 Ib 443, consid. 5d/bb e 123 II 329, consid. 4c/aa; sentenza del TAF A-4010/2007, del 27 ottobre 2008, consid. 13.1). Di conseguenza, vanno rispettati i VLI e non i VP.

Questo gravame del ricorrente è quindi respinto.

8.
Il ricorrente, a supporto della sua esigenza di parete o collina antirumore, invoca poi la violazione dell'art. 8
SR 814.01 Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente
LPAmb Art. 8 Valutazione degli effetti - Gli effetti sono valutati singolarmente, globalmente e secondo la loro azione congiunta.
LPAmb poiché il RIA contempla soltanto i valori d'immissione dell'A13 e non contemporaneamente quelli della strada cantonale, che a mente sua dovrebbero essere addizionati. Questa motivazione è da riferire anche alla conclusione che vengano imposte anche delle misure sulla strada cantonale. Detta conclusione, come già considerato, è stata formulata dopo la scadenza del termine di ricorso ed è quindi irricevibile (cfr. prec. consid. 1.2). Visto però l'obbligo per lo scrivente Tribunale di esaminare d'ufficio il rispetto della pertinente legislazione nell'ambito del progetto querelato, verranno formulate comunque alcune considerazioni al riguardo.

Questo gravame si riferisce essenzialmente al RIA del progetto di pubblicazione e non al complemento sottoposto allo scrivente Tribunale ed all'autorità specializzata nel corso della presente procedura di ricorso. Visto quanto considerato qui sopra (consid. 6 segg.) per giudicare questo gravame verrà preso in considerazione anche il complemento al RIA del 2010. Detta integrazione - alla stregua del RIA iniziale - contiene una valutazione delle emissioni dei due impianti, sia individualmente, che collettivamente, contrariamente a quando preteso dal ricorrente (capitolo 18 del RIA del marzo 2000; complemento al RIA del 2010).

Verrà quindi esaminata la questione a sapere se veramente un RIA comune ai due impianti doveva essere allestito nella presente fattispecie.

8.1. Conformemente all'art. 8
SR 814.01 Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente
LPAmb Art. 8 Valutazione degli effetti - Gli effetti sono valutati singolarmente, globalmente e secondo la loro azione congiunta.
LPAmb, gli effetti sono valutati singolarmente, globalmente e secondo la loro azione congiunta. Secondo l'art. 40 cpv. 2
SR 814.41 Ordinanza del 15 dicembre 1986 contro l'inquinamento fonico (OIF)
OIF Art. 40 Valori limite d'esposizione al rumore - 1 L'autorità esecutiva valuta le immissioni foniche esterne degli impianti fissi determinate sulla base dei valori limite d'esposizione al rumore secondo gli allegati 3 e seguenti.
1    L'autorità esecutiva valuta le immissioni foniche esterne degli impianti fissi determinate sulla base dei valori limite d'esposizione al rumore secondo gli allegati 3 e seguenti.
2    I valori limite d'esposizione al rumore sono superati anche quando la somma delle immissioni foniche dello stesso genere provenienti da più impianti li superano. Detta regola non è applicabile ai valori di pianificazione nel caso di impianti fissi nuovi (art. 7 cpv. 1).
3    In mancanza di valori limite d'esposizione al rumore, l'autorità esecutiva valuta le immissioni foniche in base all'articolo 15 della legge. Tiene pure conto degli articoli 19 e 23 della legge.
OIF, "i valori limite d'esposizione al rumore sono superati anche quando la somma delle immissioni foniche dello stesso genere provenienti da più impianti li superano. Detta regola non è applicabile ai valori di pianificazione nel caso di impianti fissi nuovi (art. 7 cpv. 1)".

8.1.1. Nella fattispecie, il ricorrente si prevale di questa disposizione trattandosi del rumore stradale di due installazioni: l'A13 e la strada cantonale. Come visto (consid. 7.4 e segg.), esso invoca a torto che la sistemazione qui prospettata ne farebbe un impianto nuovo sottoposto al rispetto dei VP. Ma anche se questa tesi fosse fondata, l'art. 40 cpv. 2
SR 814.01 Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente
LPAmb Art. 40 Immissione in commercio di impianti fabbricati in serie - 1 Il Consiglio federale può subordinare l'immissione in commercio di impianti fabbricati in serie a una valutazione della conformità, all'apposizione di un contrassegno, a una registrazione o a un'omologazione nella misura del carico inquinante che essi provocano.
1    Il Consiglio federale può subordinare l'immissione in commercio di impianti fabbricati in serie a una valutazione della conformità, all'apposizione di un contrassegno, a una registrazione o a un'omologazione nella misura del carico inquinante che essi provocano.
2    Può riconoscere esami, valutazioni della conformità, contrassegni, registrazioni e omologazioni esteri.
in fineOIF escluderebbe già l'applicazione dell'art. 8
SR 814.01 Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente
LPAmb Art. 8 Valutazione degli effetti - Gli effetti sono valutati singolarmente, globalmente e secondo la loro azione congiunta.
LPAmb (Anne-Christine Favre, La protection contre le bruit dans la loi sur la protection de l'environnement, Zurigo/Basilea/Ginevra, 2002, pagg. 176 segg.). In effetti, l'art. 40 cpv. 2
SR 814.41 Ordinanza del 15 dicembre 1986 contro l'inquinamento fonico (OIF)
OIF Art. 40 Valori limite d'esposizione al rumore - 1 L'autorità esecutiva valuta le immissioni foniche esterne degli impianti fissi determinate sulla base dei valori limite d'esposizione al rumore secondo gli allegati 3 e seguenti.
1    L'autorità esecutiva valuta le immissioni foniche esterne degli impianti fissi determinate sulla base dei valori limite d'esposizione al rumore secondo gli allegati 3 e seguenti.
2    I valori limite d'esposizione al rumore sono superati anche quando la somma delle immissioni foniche dello stesso genere provenienti da più impianti li superano. Detta regola non è applicabile ai valori di pianificazione nel caso di impianti fissi nuovi (art. 7 cpv. 1).
3    In mancanza di valori limite d'esposizione al rumore, l'autorità esecutiva valuta le immissioni foniche in base all'articolo 15 della legge. Tiene pure conto degli articoli 19 e 23 della legge.
seconda frase OIF prevede un'esclusione dell'obbligo di addizionare le emissioni in caso di un nuovo impianto. Tale trattamento differenziato è da riferire al fatto che i VP, applicabili a simili installazioni nuove, sono fissati con un margine tale da garantire che l'installazione nuova non porti a superamenti dei VLI anche in presenza di altre installazioni (su questo punto, cfr. HeribertRausch/ Peter M. Keller, in Kommentar zum Umweltschutzgesetz, 2001, n.m. 15 ad art. 8
SR 814.01 Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente
LPAmb Art. 8 Valutazione degli effetti - Gli effetti sono valutati singolarmente, globalmente e secondo la loro azione congiunta.
LPAmb).

A seguire il parere dell'autore citato, l'applicazione dell'art. 8
SR 814.01 Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente
LPAmb Art. 8 Valutazione degli effetti - Gli effetti sono valutati singolarmente, globalmente e secondo la loro azione congiunta.
LPAmb sarebbe inoltre esclusa in caso di modifica sostanziale di un impianto ai sensi dell'art. 8 cpv. 2
SR 814.41 Ordinanza del 15 dicembre 1986 contro l'inquinamento fonico (OIF)
OIF Art. 8 Limitazione delle emissioni degli impianti fissi modificati - 1 Se un impianto fisso già esistente viene modificato, le emissioni foniche delle parti d'impianto nuove o modificate devono essere limitate secondo le disposizioni dell'autorità esecutiva nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio e sopportabile sotto il profilo economico.8
1    Se un impianto fisso già esistente viene modificato, le emissioni foniche delle parti d'impianto nuove o modificate devono essere limitate secondo le disposizioni dell'autorità esecutiva nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio e sopportabile sotto il profilo economico.8
2    Se un impianto è modificato sostanzialmente, le emissioni foniche dell'intero impianto devono essere almeno limitate in modo tale da non superare i valori limite d'immissione.
3    Le trasformazioni, gli ingrandimenti e i cambiamenti dell'esercizio causati dal titolare dell'impianto sono considerati come modificazione sostanziale di un impianto fisso, se c'è da aspettarsi che l'impianto stesso o la maggiore sollecitazione degli impianti per il traffico esistenti provochi immissioni foniche percettibilmente più elevate. La ricostruzione dell'impianto è sempre considerata una modificazione sostanziale.
4    Nel caso in cui un impianto fisso nuovo venga modificato, vale l'articolo 7.9
OIF (Favre, op. cit., pag. 177); a sostegno di questa sua tesi, si riferisce ad una sentenza del Tribunale federale, del 2 marzo 1999, Commune de Lausanne, Aéroport de la Blécherette, consid. 5d. Questa opinione non può essere seguita dallo scrivente Tribunale, poiché nella sentenza in questione (sentenza 1A.207/1998), l'Alta Corte valutava un gravame di ricorrenti che invocavano una violazione dell'art. 8
SR 814.01 Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente
LPAmb Art. 8 Valutazione degli effetti - Gli effetti sono valutati singolarmente, globalmente e secondo la loro azione congiunta.
LPAmb con riferimento al rumore dell'impianto aeroportuale e delle strade presenti nelle vicinanze. Nella sentenza in questione, il TF non ha quindi applicato, sia direttamente, sia per analogia, la seconda frase dell'art. 40 cpv. 2
SR 814.41 Ordinanza del 15 dicembre 1986 contro l'inquinamento fonico (OIF)
OIF Art. 40 Valori limite d'esposizione al rumore - 1 L'autorità esecutiva valuta le immissioni foniche esterne degli impianti fissi determinate sulla base dei valori limite d'esposizione al rumore secondo gli allegati 3 e seguenti.
1    L'autorità esecutiva valuta le immissioni foniche esterne degli impianti fissi determinate sulla base dei valori limite d'esposizione al rumore secondo gli allegati 3 e seguenti.
2    I valori limite d'esposizione al rumore sono superati anche quando la somma delle immissioni foniche dello stesso genere provenienti da più impianti li superano. Detta regola non è applicabile ai valori di pianificazione nel caso di impianti fissi nuovi (art. 7 cpv. 1).
3    In mancanza di valori limite d'esposizione al rumore, l'autorità esecutiva valuta le immissioni foniche in base all'articolo 15 della legge. Tiene pure conto degli articoli 19 e 23 della legge.
in fine OIF, come lo da ad intendere detto autore, bensì la prima frase della stessa disposizione che tratta di immissioni foniche "dello stesso genere".

L'esigenza che le immissioni foniche siano dello stesso genere è dovuta alle differenze energetiche del rumore proveniente da varie installazioni: il legislatore stesso ha rinunciato, nell'art. 40 cpv. 2
SR 814.41 Ordinanza del 15 dicembre 1986 contro l'inquinamento fonico (OIF)
OIF Art. 40 Valori limite d'esposizione al rumore - 1 L'autorità esecutiva valuta le immissioni foniche esterne degli impianti fissi determinate sulla base dei valori limite d'esposizione al rumore secondo gli allegati 3 e seguenti.
1    L'autorità esecutiva valuta le immissioni foniche esterne degli impianti fissi determinate sulla base dei valori limite d'esposizione al rumore secondo gli allegati 3 e seguenti.
2    I valori limite d'esposizione al rumore sono superati anche quando la somma delle immissioni foniche dello stesso genere provenienti da più impianti li superano. Detta regola non è applicabile ai valori di pianificazione nel caso di impianti fissi nuovi (art. 7 cpv. 1).
3    In mancanza di valori limite d'esposizione al rumore, l'autorità esecutiva valuta le immissioni foniche in base all'articolo 15 della legge. Tiene pure conto degli articoli 19 e 23 della legge.
OIF, ad imporre una simile valutazione congiunta perché tecnicamente, al giorno d'oggi, essa non da ancora risultati attendibili (su queste questioni, DTF 126 II 522, consid. 37e e tutti riferimenti ivi citati; sentenza del TAF A-4010/2007, del 27 ottobre 2008, consid. 13.5 pure con relativi riferimenti; sentenze del Tribunale federale 1A.123/2003 e 1P.345/2003, del 7 giugno 2004, consid. 3.4, pubblicate in DEP 2004 pag. 630). Di conseguenza, escludere in linea di massima l'applicazione dell'art. 8
SR 814.01 Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente
LPAmb Art. 8 Valutazione degli effetti - Gli effetti sono valutati singolarmente, globalmente e secondo la loro azione congiunta.
LPAmb in caso di modifica sostanziale di un'installazione nelle vicinanze della quale si trovano altri impianti di stessa natura, non è conforme allo scopo della LPAmb. Ne discende che nella presente fattispecie, l'art. 8
SR 814.01 Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente
LPAmb Art. 8 Valutazione degli effetti - Gli effetti sono valutati singolarmente, globalmente e secondo la loro azione congiunta.
LPAmb non può essere escluso in linea di massima per giudicare il presente ricorso. In effetti, come già ricordato (consid. 7.4 segg.), si è in presenza di una modifica sostanziale di una strada nazionale che si trova nelle vicinanze - anche se relative - di una strada cantonale esistente.

8.2. Nell'ambito della protezione dell'ambiente stabilita dalla LPAmb, il legislatore ha previsto che prima di prendere delle decisioni in materia di pianificazione, costruzione o trasformazione di impianti, l'autorità ne esamina il più presto possibile la compatibilità con le esigenze ecologiche (art. 10acpv. 1 LPAmb, in vigore dal 1° luglio 2007, ossia al momento in cui l'autorità di prima istanza ha deciso nella fattispecie; sentenza del TF 2P.92.2005, del 30 gennaio 2006, consid. 4.2; Pierre Moor, Droit administratif, Vol. I, les Fondements généraux, 2a ed., Berna 1994, pagg. 171-172). Questo esame viene eseguito da parte dell'autorità, laddove è imposto dalla legge, mediante uno studio d'impatto ambientale, consegnato poi in un RIA. Tale rapporto dovrebbe contenere - per consentire di esaminare il rispetto dell'art. 8
SR 814.01 Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente
LPAmb Art. 8 Valutazione degli effetti - Gli effetti sono valutati singolarmente, globalmente e secondo la loro azione congiunta.
LPAmb, e purché le condizioni di tale applicazione siano riunite - le necessarie indicazioni non solo sulla valutazione degli impatti dell'installazione che si prospetta di trasformare, ma anche sugli impianti vicini che potrebbero portare ad un superamento dei valori pertinenti e questo indipendentemente della questione di sapere se gli altri impianti sottostanno all'esigenza dell'allestimento di un RIA (Rausch/Keller, n.m. 8 ad art. 8
SR 814.01 Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente
LPAmb Art. 8 Valutazione degli effetti - Gli effetti sono valutati singolarmente, globalmente e secondo la loro azione congiunta.
LPAmb).

8.2.1. Nella fattispecie, il progetto querelato sottostà senza dubbio all'allestimento di uno studio d'impatto ambientale ai sensi degli artt. 10asegg. LPamb, conformemente all'art. 2
SR 814.011 Ordinanza del 19 ottobre 1988 concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente (OEIA)
OEIA Art. 2 Modificazione di impianti esistenti
1    La modificazione di un impianto esistente che figura nell'allegato è sottoposta all'esame se:
a  la modificazione concerne trasformazioni, ingrandimenti o cambiamenti d'esercizio sostanziali; e
b  occorre decidere sulla modificazione in una procedura che sarebbe decisiva per l'esame di un nuovo impianto (art. 5).
2    La modificazione di un impianto esistente che non figura nell'allegato è sottoposta all'esame se:
a  l'impianto, dopo la modificazione, corrisponde a un impianto che figura nell'allegato; e
b  occorre decidere sulla modificazione in una procedura che sarebbe decisiva per l'esame di un nuovo impianto (art. 5).
in collegamento con la cifra 11.1 dell'allegato all'OEIA.

8.2.2. Per quanto riguarda la questione a sapere se la strada cantonale è sottoposta - sotto l'aspetto fonico qui esaminato - alla stessa esigenza, si deve considerare quanto segue: il progetto qui querelato non tocca minimamente la strada in questione, di cui nessuna modifica è prevista nella decisione impugnata; il fatto che sia necessario un risanamento di detta strada cantonale (come si vedrà di seguito, consid. 9.3) non cambia nulla: sono sottoposti all'esigenza dell'allestimento di un RIA le nuove costruzioni o le modifiche di impianti ai sensi dell'art. 7
SR 814.01 Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente
LPAmb Art. 7 Definizioni - 1 Per effetti si intendono gli inquinamenti atmosferici, il rumore, le vibrazioni, le radiazioni, gli inquinamenti delle acque o altri interventi su corsi d'acqua, il deterioramento del suolo, le modificazioni del materiale genetico di organismi o le modificazioni della diversità biologica, prodotti dalla costruzione o dall'esercizio di impianti, dall'utilizzazione di sostanze, organismi o rifiuti, oppure dalla coltivazione del suolo.10
1    Per effetti si intendono gli inquinamenti atmosferici, il rumore, le vibrazioni, le radiazioni, gli inquinamenti delle acque o altri interventi su corsi d'acqua, il deterioramento del suolo, le modificazioni del materiale genetico di organismi o le modificazioni della diversità biologica, prodotti dalla costruzione o dall'esercizio di impianti, dall'utilizzazione di sostanze, organismi o rifiuti, oppure dalla coltivazione del suolo.10
2    Gli inquinamenti atmosferici, il rumore, le vibrazioni e le radiazioni sono, all'uscita da un impianto, definiti emissioni e, nel luogo di impatto, immissioni.
3    Per inquinamenti atmosferici s'intendono le alterazioni delle condizioni naturali dell'aria dovute, segnatamente, a fumo, fuliggine, polvere, gas, aerosol, vapori, odore o calore disperso.11
4    Gli infra e gli ultrasuoni sono equiparati al rumore.
4bis    Per deterioramento del suolo si intendono le modificazioni fisiche, chimiche o biologiche delle caratteristiche naturali del suolo. Per suolo si intende soltanto lo strato superficiale di terra, in quanto mobile e adatto alla crescita delle piante.12
5    Per sostanze s'intendono gli elementi chimici e i loro composti allo stato naturale o ottenuti mediante un processo produttivo. Sono loro equiparati i preparati (composti, miscele, soluzioni) e gli oggetti che contengono tali sostanze.13
5bis    Per organismi si intendono le unità biologiche cellulari o acellulari capaci di riprodursi o di trasmettere materiale genetico. Sono loro equiparati le combinazioni e gli oggetti che contengono tali unità.14
5ter    Gli organismi modificati mediante la tecnologia genetica (organismi geneticamente modificati) sono organismi il cui materiale genetico è stato modificato in un modo non ottenibile naturalmente mediante incroci o ricombinazioni naturali.15
5quater    Gli organismi patogeni sono organismi che possono causare malattie.16
6    Per rifiuti si intendono le cose mobili delle quali il detentore si libera o che devono essere smaltite nell'interesse pubblico.17
6bis    Lo smaltimento dei rifiuti comprende il loro riciclaggio o deposito definitivo nonché le operazioni preliminari di raccolta, trasporto, deposito provvisorio e trattamento. Per trattamento si intende qualsiasi modificazione fisica, biologica o chimica dei rifiuti.18
6ter    Per utilizzazione si intende qualsiasi attività relativa a sostanze, organismi o rifiuti, segnatamente la produzione, l'importazione, l'esportazione, la messa in commercio, l'impiego, il deposito, il trasporto o lo smaltimento.19
7    Per impianti s'intendono le costruzioni, le vie di comunicazione, altre installazioni fisse e modificazioni del terreno. Sono loro equiparati gli attrezzi, le macchine, i veicoli, i battelli e gli aeromobili.
8    Per informazioni ambientali s'intendono le informazioni che rientrano nell'ambito disciplinato dalla presente legge e nell'ambito della legislazione sulla protezione della natura e del paesaggio, sulla protezione delle acque, sulla protezione contro i pericoli naturali, sulla conservazione della foresta, sulla caccia, sulla pesca, sull'ingegneria genetica, nonché sulla protezione del clima.20
9    Per biocarburanti e biocombustibili si intendono i carburanti e i combustibili liquidi o gassosi prodotti a partire da biomassa o da altri agenti energetici rinnovabili.21
LPAmb (e nel caso di strade nazionali, con riferimento all'art. 28 cpv. 2
SR 725.11 Legge federale dell'8 marzo 1960 sulle strade nazionali (LSN)
LSN Art. 28
1    Con l'approvazione dei piani il Dipartimento decide simultaneamente anche circa le opposizioni relative al diritto di espropriazione.
2    Può approvare progetti a tappe, se la loro trattazione separata non pregiudica la valutazione globale del progetto.
3    L'approvazione dei piani decade se entro cinque anni dal passaggio in giudicato della decisione non è stato dato inizio all'esecuzione del progetto di costruzione.
4    Per gravi motivi, il Dipartimento può prorogare di tre anni al massimo la durata di validità dell'approvazione. La proroga è esclusa se la situazione determinante di fatto o di diritto si è sostanzialmente modificata dal passaggio in giudicato dell'approvazione.
5    ...64
LSN) quando gli interventi previsti potrebbero aumentare in maniera sensibile le emissioni dell'impianto stesso (DTF 133 II 181, consid. 6.2). Un risanamento fonico, invece, ha per scopo di ridurre simili emissioni (cfr. art. 16
SR 814.01 Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente
LPAmb Art. 16 Obbligo di risanamento - 1 Gli impianti, che non soddisfano le prescrizioni della presente legge o quelle, ecologiche, di altre leggi federali, devono essere risanati.
1    Gli impianti, che non soddisfano le prescrizioni della presente legge o quelle, ecologiche, di altre leggi federali, devono essere risanati.
2    Il Consiglio federale emana prescrizioni su gli impianti, l'estensione dei provvedimenti da adottare, i termini e il procedimento.
3    Prima di ordinare considerevoli misure di risanamento, l'autorità chiede al titolare dell'impianto di presentarle proposte in merito.
4    In casi urgenti, le autorità ordinano il risanamento a titolo preventivo. Se necessario, possono decidere la chiusura dell'impianto.
segg. LPAmb) (DTF 135 II 238, consid. 3.1 per quanto concerne le strade nazionali; cfr. pure sentenza del TAF A-6985/2007, del 10 luglio 2008, consid. 2.5); di conseguenza, sotto l'aspetto fonico, non è stabilito che la strada cantonale necessiterà l'allestimento di un RIA quando verrà prospettato il suo risanamento; questo dipende da eventuali ulteriori esigenze della legislazione cantonale, che non occorre esaminare nella presente fattispecie.

8.3. Conformemente alla legge, l'obbligo di allestire un RIA deve permettere di valutare gli effetti singolarmente, globalmente e secondo la loro azione congiunta (art. 8
SR 814.01 Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente
LPAmb Art. 8 Valutazione degli effetti - Gli effetti sono valutati singolarmente, globalmente e secondo la loro azione congiunta.
LPAmb); l'art. 9 cpv.3
SR 814.011 Ordinanza del 19 ottobre 1988 concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente (OEIA)
OEIA Art. 9 Contenuto del rapporto
1    Il rapporto deve essere conforme ai requisiti di cui all'articolo 10b capoverso 2 LPAmb.12
2    In particolare, deve contenere tutti i dati che servono all'autorità decisionale per esaminare il progetto ai sensi dell'articolo 3.
3    Il rapporto deve determinare e valutare non solo singolarmente, ma anche globalmente e secondo la loro azione congiunta gli effetti sull'ambiente imputabili all'impianto progettato.
4    Esso deve pure descrivere in che modo si è tenuto conto delle indagini ambientali effettuate nel quadro della pianificazione del territorio.13
OEIA, precisa inoltre che "il rapporto deve determinare e valutare non solo singolarmente, ma anche globalmente e secondo la loro azione congiunta gli effetti sull'ambiente imputabili all'impianto progettato". Questo disposto sembra quindi già introdurre una limitazione della portata dell'art. 8
SR 814.01 Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente
LPAmb Art. 8 Valutazione degli effetti - Gli effetti sono valutati singolarmente, globalmente e secondo la loro azione congiunta.
LPAmb, nella misura in cui prescrive che il RIA definisca ed esamini gli effetti imputabili all'impianto progettato. Un RIA deve consentire di esaminare la compatibilità del progetto con le esigenze ecologiche (artt. 10ae 10b cpv.1 LPAmb), ma anche di definire le misure integrate al progetto per la protezione dell'ambiente. Di conseguenza, dall'interpretazione delle succitate disposizioni, risulta che il RIA relativo alla tratta di A13 qui in oggetto non deve contenere le misure da prendere su altri impianti (anche, se, come si vedrà nei considerandi successivi, il RIA e segnatamente il suo complemento del 2010, contiene l'indicazione di misure relative alla strada cantonale; consid. 9.3).

Secondo la giurisprudenza, l'esigenza che il RIA contenga misure anche su ulteriori installazioni, diverse dall'impianto che é oggetto dello studio d'impatto, è ammissibile soltanto se le due installazioni si completano dal punto di vista funzionale (sentenza del TF 1A.110/2006, del 19 aprile 2007, consid. 2.2). Dunque, quando le due installazioni in questione funzionano indipendentemente l'una dall'altra, l'esigenza che l'impatto - e quindi anche eventuali misure di mitigazione delle emissioni addizionate - sia consegnato in un unico RIA non è ammissibile. Per appurare se il legame è realizzato, è necessario, secondo la giurisprudenza, esaminare, oltre alla questione del legame funzionale, altri criteri come la prossimità dei due impianti, la collaborazione tra i proprietari degli impianti o la loro organizzazione comune, l'eventuale pianificazione simultanea, una progettazione coordinata o armonizzata ed eventuali organizzazione o obbiettivi comuni (sentenza del TF succitata, consid. 2.4 a 2.6).

Nella presente fattispecie, si tratta di una strada nazionale e di una strada cantonale per le quali i criteri succitati non sono adempiuti; si deve ad esempio considerare che il legame funzionale tra queste due vie di comunicazione non esiste: anche se, ovviamente, vi sono allacciamenti tra le vie di comunicazione, ambedue possono funzionare l'una senza l'altra; così è pure della pianificazione comune, che non è necessaria, viste le divergenze d'obbiettivi (la A13 deve essere resa più sicura, mentre la strada cantonale necessiterebbe di un risanamento); poi, le autorità coinvolte non sono le stesse, e neppure la procedura ad esse applicabile. Di conseguenza, l'unico legame della vicinanza spaziale - peraltro relativa nella presente fattispecie - non basta per potere esigere che venga allestito un RIA comune che consenta di valutare le emissioni e soprattutto delle misure globali secondo l'art. 8
SR 814.01 Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente
LPAmb Art. 8 Valutazione degli effetti - Gli effetti sono valutati singolarmente, globalmente e secondo la loro azione congiunta.
LPAmb (DTF 135 II 238, consid. 2.4, pubblicata in DEP 2009 pag. 627, che conferma su questo punto la citata sentenza del TAF A-6985/2007, consid. 2.4).

Alla luce delle disposizioni e giurisprudenza suesposte, quindi, si evince che l'art. 8
SR 814.01 Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente
LPAmb Art. 8 Valutazione degli effetti - Gli effetti sono valutati singolarmente, globalmente e secondo la loro azione congiunta.
LPAmb impone che un RIA contempli l'effetto dell'impianto congiuntamente con quelli di altri impianti che producono emissioni dello stesso genere, ma non che siano valutate, nell'apposito RIA, misure che potrebbero toccare un altro impianto se il legame funzionale e gli altri criteri di cui sopra difettano.

Di conseguenza, anche senza prendere in considerazione il complemento al RIA del 23 aprile 2010, la decisione qui impugnata non viola l'art. 8
SR 814.01 Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente
LPAmb Art. 8 Valutazione degli effetti - Gli effetti sono valutati singolarmente, globalmente e secondo la loro azione congiunta.
LPAmb. In effetti, il RIA di pubblicazione contiene un esame delle emissioni ed immissioni globali dei due impianti.

9.
Premesso che i valori pertinenti nella fattispecie sono i VLI (per i valori pertinenti cfr. prec. consid. 7.3), conviene ora esaminare se la decisione impugnata garantisce il rispetto della legge.

9.1. Con decisione impugnata, il DATEC ha approvato i piani per l'allargamento dell'A13 con vari oneri. Relativamente al rumore, non è stato invece formulato nessun onere anche se si evince dai considerandi che un asfalto drenante dovrà essere posato e la velocità limitata ai 100 km/h. Il DATEC ha comunque imposto l'onere generale del collaudo ecologico ai sensi dell'art. 16 cpv. 3
SR 725.111 Ordinanza del 7 novembre 2007 sulle strade nazionali (OSN)
OSN Art. 16 Esame di impatto ambientale e collaudo ecologico - 1 Durante l'elaborazione del piano di sistemazione e la progettazione delle strade nazionali si deve procedere a un esame plurifase dell'impatto ambientale in conformità al numero 11.1 dell'allegato all'ordinanza del 19 ottobre 198822 concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente.
1    Durante l'elaborazione del piano di sistemazione e la progettazione delle strade nazionali si deve procedere a un esame plurifase dell'impatto ambientale in conformità al numero 11.1 dell'allegato all'ordinanza del 19 ottobre 198822 concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente.
2    In ogni fase del progetto occorre verificare le basi tecniche e l'impatto sull'ambiente in quanto questi elementi siano indispensabili per decidere delle singole tappe del progetto.
3    Il DATEC può vincolare l'autorizzazione del progetto esecutivo alla condizione che, entro tre anni dalla messa in esercizio dell'opera, sia accertato che le misure di protezione dell'ambiente sono state applicate in modo adeguato ed è stato raggiunto l'effetto auspicato.
OSN, il quale recita che "il DATEC può vincolare l'autorizzazione del progetto esecutivo alla condizione che, entro tre anni dalla messa in esercizio dell'opera, sia accertato che le misure di protezione dell'ambiente sono state applicate in modo adeguato ed è stato raggiunto l'effetto auspicato". Queste esigenze concordano peraltro con le esigenze dell'OIF (art. 12
SR 814.41 Ordinanza del 15 dicembre 1986 contro l'inquinamento fonico (OIF)
OIF Art. 12 Controlli - L'autorità esecutiva controlla, al più tardi un anno dopo la messa in esercizio dell'impianto nuovo o modificato, che le limitazioni d'emissione e i provvedimenti d'isolamento acustico ordinati siano stati attuati. In caso di dubbio esamina l'efficacia dei provvedimenti.
OIF), anche se quest'ultimo disposto prevede un termine di un anno e non di tre.

Le due misure da prendere sull'A13 erano previste nel RIA di pubblicazione (cap. 18 del RIA e complemento ai punti di calcolo del rumore - settore Lumino, di giugno 2000). Come già evocato, è apparso in corso di procedura che la valutazione del potere fonoassorbente dell'asfalto drenante risultava esagerata nel RIA di pubblicazione, per cui, in sede ricorsale, l'UFAM ha considerato che l'effetto di riduzione di tale provvedimento era di - 3 dB(A) e non di - 5 dB(A) (presa di posizione dell'UFAM del 19 marzo 2010, D. 14).

Per questo motivo, nel mese di aprile 2010 è stato allestito il complemento al RIA (allegati C e D alla presa di posizione della controparte, del 23 luglio 2010, D. 20). Questo complemento menziona dapprima varie contraddizioni o punti poco chiari del RIA iniziale : la valutazione del traffico per il 2015 era particolarmente esagerata e quindi non attendibile, non si capiva se il semi-svincolo di San Vittore era preso in considerazione nella varie valutazioni di traffico, l'effetto della pavimentazione drenante era sopravalutato e la modellizzazione del terreno circostante non era abbastanza precisa per valutare se ci fossero o meno ostacoli alla propagazione del rumore sul comparto analizzato (allegato C a D. 20). Con detto complemento si è quindi proceduto di nuovo all'analisi del rumore nel comparto di Lumino con valori di traffico stimati per il 2030 basati su misurazioni e modelli di traffico aggiornati nonché una nuova modellizzazione del terreno circostante.

Qui di seguito e per quanto attiene alla valutazione delle immissioni future, verrà preso in considerazione, come già menzionato, il complemento al RIA di 2010. Di conseguenza, verranno esaminati i gravami relativi a questo complemento ed i relativi pareri dell'autorità specializzata al riguardo (cfr. prec. consid. 6), precisando però che lo scrivente Tribunale esamina unicamente se la legge è stata rispettata dall'autorità inferiore e non ogni critica mossa contro il RIA; in effetti, un RIA è lo strumento che consente di valutare se un progetto rispetta la legge (art. 10a
SR 814.01 Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente
LPAmb Art. 10a Esame dell'impatto sull'ambiente - 1 Prima di prendere decisioni in materia di pianificazione, costruzione o trasformazione di impianti, l'autorità ne esamina il più presto possibile la compatibilità con le esigenze ecologiche.
1    Prima di prendere decisioni in materia di pianificazione, costruzione o trasformazione di impianti, l'autorità ne esamina il più presto possibile la compatibilità con le esigenze ecologiche.
2    Sottostanno all'esame dell'impatto sull'ambiente gli impianti che possono gravare notevolmente sull'ambiente al punto da rendere presumibilmente necessaria l'adozione di misure specifiche al progetto o all'ubicazione al fine di garantire l'osservanza delle prescrizioni sulla protezione dell'ambiente.
3    Il Consiglio federale designa i tipi di impianto che sottostanno all'esame dell'impatto sull'ambiente; può determinare valori soglia a partire dai quali si deve procedere all'esame. Esamina periodicamente i tipi di impianto e i valori soglia e, se del caso, li adegua.
LPAmb); in altri termini, lo scrivente Tribunale non è l'autorità specializzata che deve esaminare il RIA in tutti suoi aspetti; in questo senso, i gravami sono pertinenti e motivati conformemente all'art. 52
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 52
1    L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente.
2    Se il ricorso non soddisfa a questi requisiti o se le conclusioni o i motivi del ricorrente non sono sufficientemente chiari, e il ricorso non sembra manifestamente inammissibile, l'autorità di ricorso assegna al ricorrente un breve termine suppletorio per rimediarvi.
3    Essa gli assegna questo termine con la comminatoria che, decorrendo infruttuoso, deciderà secondo l'inserto o, qualora manchino le conclusioni, i motivi oppure la firma, non entrerà nel merito del ricorso.
PA nella misura in cui si dimostra dove ed in che modo, in base ad eventuali errori contenuti nel RIA, la decisione impugnata non rispetta la legge (cfr. prec. consid. 3 circa l'art. 52
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 52
1    L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente.
2    Se il ricorso non soddisfa a questi requisiti o se le conclusioni o i motivi del ricorrente non sono sufficientemente chiari, e il ricorso non sembra manifestamente inammissibile, l'autorità di ricorso assegna al ricorrente un breve termine suppletorio per rimediarvi.
3    Essa gli assegna questo termine con la comminatoria che, decorrendo infruttuoso, deciderà secondo l'inserto o, qualora manchino le conclusioni, i motivi oppure la firma, non entrerà nel merito del ricorso.
PA).

Peraltro, vista l'ampiezza delle modifiche nella valutazione eseguita nel complemento al RIA del 2010, si deve considerare che le critiche mosse dal ricorrente circa il RIA di pubblicazione - per quanto comunque pertinenti - sono tutte diventate prive d'oggetto.

9.2. Lo scrivente Tribunale constata prima di tutto che l'asse della strada cantonale, che è più vicina all'abitato di Lumino, dista, per quanto attiene al comparto qui problematico, a circa 180 metri in linea retta dall'A13 (cfr. piani dell'incarto di pubblicazione, come pure gli allegati del complemento al RIA, ad esempio l'allegato 5). Premesso che una parete o una collina antirumore, per essere efficace, deve notoriamente essere sistemata il più vicino possibile alla fonte, dette protezioni dovrebbero quindi essere installate tra le due vie di comunicazione. Di conseguenza, la posa di una parete o l'erezione di una collina antirumore per l'A13 non avrebbe nessun effetto per mitigare il rumore prodotto dalla strada cantonale stessa. In altre parole, tale costruzione non presenterebbe direttamente nessun vantaggio per quanto riguarda la strada cantonale.

9.3. Nella presente fattispecie, inoltre, si deve considerare quanto segue. L'A13, e questo punto non è contestato dal ricorrente, anche allo stadio attuale, non causa nessun superamento dei VLI (cfr. RIA di pubblicazione, cap. 18, pag. 83 e Rapporto impatto ambientale, complemento ai punti di calcolo del rumore, settore Lumino, del mese di giugno 2000, atti di pubblicazione, pag. 6) e non è quindi bisognosa di nessun risanamento ai sensi degli art. 16
SR 814.01 Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente
LPAmb Art. 16 Obbligo di risanamento - 1 Gli impianti, che non soddisfano le prescrizioni della presente legge o quelle, ecologiche, di altre leggi federali, devono essere risanati.
1    Gli impianti, che non soddisfano le prescrizioni della presente legge o quelle, ecologiche, di altre leggi federali, devono essere risanati.
2    Il Consiglio federale emana prescrizioni su gli impianti, l'estensione dei provvedimenti da adottare, i termini e il procedimento.
3    Prima di ordinare considerevoli misure di risanamento, l'autorità chiede al titolare dell'impianto di presentarle proposte in merito.
4    In casi urgenti, le autorità ordinano il risanamento a titolo preventivo. Se necessario, possono decidere la chiusura dell'impianto.
segg. LPAmb.

Pure pacifico è il fatto che la somma delle immissioni della strada cantonale e dell'A13 causa in certi punti, dei superamenti dei VLI, sia in prospettiva 2015 (se si tiene conto del RIA [complemento ai punti di calcolo del rumore, settore Lumino, allegato intitolato "totale crescita 100"]) sia in prospettiva 2030 (se si tiene conto del complemento al RIA di 2010 [allegato 10]). Detti superamenti concernono 9 punti nel comparto di Lumino (a nord-est del nucleo del paese), di cui 2 sono edificati. Inoltre, i superamenti in questione variano tra 0,4 e 2,7 dB(A) di notte (allegato 7 al complemento del RIA del 2010), essendo precisato che per i punti di calcolo delle due particelle già edificate, il sorpasso massimo è di rispettivamente 0,4 e 1 dB(A) (cfr. stesso documento, punti di calcolo 577 e 581). Di giorno, i sorpassi dei VLI variano da 1 a 1,8 dB(A) (cfr. allegato 6 al complemento del RIA del 2010), essendo sempre precisato che per quanto attiene alle due particelle edificate, non c'è nessun sorpasso giornaliero dei VLI (stessi riferimenti).

Risulta dell'allegato 10 al complemento del RIA del 2010 che la strada cantonale è all'origine - in maniera preponderante - del superamento dei VLI complessivi: in effetti, confrontando le due prime colonne di risultati delle immissioni ("A13" e "Strada cantonale"), si constata che i VLI dell'A13 sono sempre più bassi (a volte con un differenziale assai importante, dell'ordine di 2 dB(A) a 10 dB(A)).

Infine, si constata che il complemento del 2010 al RIA contiene anche una valutazione assai approfondita delle misure da prendere per il risanamento della strada cantonale (ossia posa di un asfalto drenante sulla strada cantonale o/e limitazione della velocità di cartello a 50 km/h) (pagg. 18 e 19 complemento RIA, allegato ad D. 20)

9.3.1. L'UFAM, consultato appositamente dallo scrivente Tribunale circa il complemento al RIA del 2010, ha espresso il proprio parere il 10 settembre 2010 (D. 24), ritenendo detto complemento attendibile e conforme alle norme vigenti per simili valutazioni.

9.3.2. Per quanto concerne il ricorrente, egli formula, circa le constatazioni qui sopra, un'unica critica, contenuta poi nel documento prodotto in allegato alle osservazioni del 29 ottobre 2010: il modello di calcolo utilizzato non è quello intitolato EMPA 97, ma quello intitolato StL86+, ormai più vecchio e dal quale risulterebbero VLI "troppo ottimistici". Lo stesso consulente del ricorrente, comunque, menziona che il modello EMPA 97 non viene usato a livello federale perché non è stato ancora sperimentato. Questa presa di posizione del ricorrente ed il relativo allegato D (D. 29) sono stati, anche loro, sottoposti al parere dell'UFAM, il quale, con presa di posizione del 3 dicembre 2010, ha considerato che i nuovi calcoli consentono di garantire il rispetto dei VLI per le immissioni foniche causate dall'A13". L'UFAM non ha quindi risposto espressamente alla critica del ricorrente; si deve però ritenere che l'uso del modello di calcolo StL86+ non gli è apparso spropositato.

Risulta comunque dal precedente parere dell'UFAM (cfr. prec. consid. 9.3.1), che il complemento al RIA risulta conforme, nella sua metodologia, al "Manuale per il rumore stradale" redatto dall'UFAM e dall'Ufficio federale delle strade (USTRA) nel 2006 (reperibile sul sito internet dell'UFAM, www.bafu.admin.ch/publikationen). Detto Manuale è però una guida per le procedure di risanamento (cfr. Manuale in questione, premessa).

Si deve constatare che, in base ad una consultazione della pubblicazione summenzionata, in effetti, le due autorità federali citate raccomandano l'uso del modello StL86+. Lo scrivente Tribunale, tenendo conto del suo potere d'apprezzamento su questioni tecniche (cfr. prec. consid. 3), non si scosterà dalla raccomandazione contenuta in questa direttiva, posto che, inoltre, da essa non risulta che il modello usato nella fattispecie conduca effettivamente a "risultati troppo ottimistici". Viene soltanto indicato che il modello più recente non è stato abbastanza sperimentato e che deve essere usato, allo stadio attuale, soltanto in casi giustificati (cap. 4.1 della direttiva). Il ricorrente - ma neppure il consulente di parte - non dimostra perché la presente fattispecie sarebbe un caso giustificato.

Di conseguenza, questo gravame è respinto.

9.4. La rivendicazione principale del ricorrente verte su pareti o colline antirumore che secondo lui dovrebbero essere sistemate lungo l'A13.

9.4.1. Il complemento al RIA del 2010 esamina espressamente questi provvedimenti e non li ritiene esigibili, dapprima perché contrariamente a quanto disposto nel Manuale per il rumore stradale, l'efficacia di dette pareti non sarebbe equivalente o superiore ai 5 dB(A) e poi perché l'indice di sostenibilità sarebbe inferiore a 1 (allegato a D. 14, p. 23).

L'indice di sostenibilità si riferisce ad un calcolo eseguito in base al rapporto costo-efficacia determinato secondo una direttiva dell'UFAM del 2006 intitolata "Carattere economicamente sopportabile e proporzionalità dei provvedimenti contro il rumore" (reperibile anch'essa sul sito internet dell'UFAM, allo stesso indirizzo di cui sopra, consid. 9.3.2).

9.4.2. Prima di considerare la direttiva di cui sopra, è necessario ricordare che l'art. 11
SR 814.01 Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente
LPAmb Art. 11 Principio - 1 Gli inquinamenti atmosferici, il rumore, le vibrazioni e le radiazioni sono limitati da misure applicate alla fonte (limitazione delle emissioni).
1    Gli inquinamenti atmosferici, il rumore, le vibrazioni e le radiazioni sono limitati da misure applicate alla fonte (limitazione delle emissioni).
2    Indipendentemente dal carico inquinante esistente, le emissioni, nell'ambito della prevenzione, devono essere limitate nella misura massima consentita dal progresso tecnico, dalle condizioni d'esercizio e dalle possibilità economiche.
3    Le limitazioni delle emissioni sono inasprite se è certo o probabile che gli effetti, tenuto conto del carico inquinante esistente, divengano dannosi o molesti.
LPAmb prevede che "indipendentemente dal carico inquinante esistente, le emissioni, nell'ambito della prevenzione, devono essere limitate nella misura massima consentita dal progresso tecnico, dalle condizioni d'esercizio e dalle possibilità economiche (cpv. 2).

Se detto disposto di legge sancisce innanzitutto il principio di precauzione già previsto all'art. 1
SR 814.01 Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente
LPAmb Art. 1 Scopo - 1 Scopo della presente legge è di proteggere l'uomo, la fauna e la flora, le loro biocenosi e i loro biotopi dagli effetti dannosi e molesti, e di conservare in modo duraturo le basi naturali della vita, in particolare la diversità biologica e la fertilità del suolo.5
1    Scopo della presente legge è di proteggere l'uomo, la fauna e la flora, le loro biocenosi e i loro biotopi dagli effetti dannosi e molesti, e di conservare in modo duraturo le basi naturali della vita, in particolare la diversità biologica e la fertilità del suolo.5
2    A scopo di prevenzione, gli effetti che potrebbero divenire dannosi o molesti devono essere limitati tempestivamente.
LPAmb, esso consacra pure un altro principio essenziale: quello della proporzionalità ancorato all'art. 5 cpv. 2
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 5 Stato di diritto - 1 Il diritto è fondamento e limite dell'attività dello Stato.
1    Il diritto è fondamento e limite dell'attività dello Stato.
2    L'attività dello Stato deve rispondere al pubblico interesse ed essere proporzionata allo scopo.
3    Organi dello Stato, autorità e privati agiscono secondo il principio della buona fede.
4    La Confederazione e i Cantoni rispettano il diritto internazionale.
della Costituzione federale della Confederazione svizzera, del 18 aprile 1999 (Cost, RS 101). L'art. 11 cpv. 2
SR 814.01 Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente
LPAmb Art. 11 Principio - 1 Gli inquinamenti atmosferici, il rumore, le vibrazioni e le radiazioni sono limitati da misure applicate alla fonte (limitazione delle emissioni).
1    Gli inquinamenti atmosferici, il rumore, le vibrazioni e le radiazioni sono limitati da misure applicate alla fonte (limitazione delle emissioni).
2    Indipendentemente dal carico inquinante esistente, le emissioni, nell'ambito della prevenzione, devono essere limitate nella misura massima consentita dal progresso tecnico, dalle condizioni d'esercizio e dalle possibilità economiche.
3    Le limitazioni delle emissioni sono inasprite se è certo o probabile che gli effetti, tenuto conto del carico inquinante esistente, divengano dannosi o molesti.
LPAmb impone di prendere ulteriori misure di riduzione delle emissioni anche quando i valori limite non sono raggiunti, a patto, però, che questo sia possibile con mezzi contenuti; se l'esigenza appare invece sproporzionata, simili ulteriori misure non potranno essere ordinate e le persone toccate dovranno accontentarsi di misure che consentano il rispetto dei VLI (DTF 133 II 169 consid. 3.2; sentenza del TAF A-2636/2010, del 17 febbraio 2011, consid. 5.3).

9.4.3. Secondo l'art. 11 cpv. 3
SR 814.01 Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente
LPAmb Art. 11 Principio - 1 Gli inquinamenti atmosferici, il rumore, le vibrazioni e le radiazioni sono limitati da misure applicate alla fonte (limitazione delle emissioni).
1    Gli inquinamenti atmosferici, il rumore, le vibrazioni e le radiazioni sono limitati da misure applicate alla fonte (limitazione delle emissioni).
2    Indipendentemente dal carico inquinante esistente, le emissioni, nell'ambito della prevenzione, devono essere limitate nella misura massima consentita dal progresso tecnico, dalle condizioni d'esercizio e dalle possibilità economiche.
3    Le limitazioni delle emissioni sono inasprite se è certo o probabile che gli effetti, tenuto conto del carico inquinante esistente, divengano dannosi o molesti.
LPAmb, "le limitazioni delle emissioni sono inasprite se è certo o probabile che gli effetti, tenuto conto del carico inquinante esistente, divengano dannosi o molesti". Questa norma impone dunque che il rischio di incremento di emissioni sia prospettato in base a previsioni ragionevoli; non bastano congetture, ci vuole una prognosi fondata su degli elementi attendibili (André Schrade/Theo Loretan, in Kommentar zum Umweltschutzgesetz, op. cit, ad art. 11 cpv. 3
SR 814.01 Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente
LPAmb Art. 11 Principio - 1 Gli inquinamenti atmosferici, il rumore, le vibrazioni e le radiazioni sono limitati da misure applicate alla fonte (limitazione delle emissioni).
1    Gli inquinamenti atmosferici, il rumore, le vibrazioni e le radiazioni sono limitati da misure applicate alla fonte (limitazione delle emissioni).
2    Indipendentemente dal carico inquinante esistente, le emissioni, nell'ambito della prevenzione, devono essere limitate nella misura massima consentita dal progresso tecnico, dalle condizioni d'esercizio e dalle possibilità economiche.
3    Le limitazioni delle emissioni sono inasprite se è certo o probabile che gli effetti, tenuto conto del carico inquinante esistente, divengano dannosi o molesti.
LPAmb, n.m. 38a).

A questo proposito, si fa notare al ricorrente che le richieste di piani circa la zona industriale del Comune di San Vittore, basata su una bozza di progetto che comprende un'area di sviluppo di una quindicina di chilometri quadrati (cfr. allegato ad 41), non portano di certo lo scrivente Tribunale a considerare che la presenza di una simile zona a San Vittore incida sugli eventuali effetti dannosi o molesti dell'A13: un simile sviluppo locale non potrà in nessun caso generare un traffico tale da poter aumentare sensibilmente le immissioni dell'impianto qui considerato. In questo ambito, il raddoppio del traffico su un impianto genera un aumento del carico fonico di 3 dB(A); in un simile contesto, le intenzioni di San Vittore sono quindi trascurabili. Le richieste di prova del ricorrente al riguardo sono quindi respinte.

Conformemente all'art. 11 cpv. 3
SR 814.01 Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente
LPAmb Art. 11 Principio - 1 Gli inquinamenti atmosferici, il rumore, le vibrazioni e le radiazioni sono limitati da misure applicate alla fonte (limitazione delle emissioni).
1    Gli inquinamenti atmosferici, il rumore, le vibrazioni e le radiazioni sono limitati da misure applicate alla fonte (limitazione delle emissioni).
2    Indipendentemente dal carico inquinante esistente, le emissioni, nell'ambito della prevenzione, devono essere limitate nella misura massima consentita dal progresso tecnico, dalle condizioni d'esercizio e dalle possibilità economiche.
3    Le limitazioni delle emissioni sono inasprite se è certo o probabile che gli effetti, tenuto conto del carico inquinante esistente, divengano dannosi o molesti.
LPAmb delle esigenze supplementari possono comunque essere imposte quando l'impianto, insieme ad altre fonti di emissioni paragonabili potrebbe portare ad un carico complessivo nocivo o molesto (Schrade/Loretan, op. cit. ad art. 11 cpv. 3
SR 814.01 Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente
LPAmb Art. 11 Principio - 1 Gli inquinamenti atmosferici, il rumore, le vibrazioni e le radiazioni sono limitati da misure applicate alla fonte (limitazione delle emissioni).
1    Gli inquinamenti atmosferici, il rumore, le vibrazioni e le radiazioni sono limitati da misure applicate alla fonte (limitazione delle emissioni).
2    Indipendentemente dal carico inquinante esistente, le emissioni, nell'ambito della prevenzione, devono essere limitate nella misura massima consentita dal progresso tecnico, dalle condizioni d'esercizio e dalle possibilità economiche.
3    Le limitazioni delle emissioni sono inasprite se è certo o probabile che gli effetti, tenuto conto del carico inquinante esistente, divengano dannosi o molesti.
LPAmb, n.m. 40). Simile disposto è quindi anche in concordanza con il principio enunciato all'art. 8
SR 814.01 Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente
LPAmb Art. 8 Valutazione degli effetti - Gli effetti sono valutati singolarmente, globalmente e secondo la loro azione congiunta.
LPAmb. In questo caso, però è sempre applicabile il principio di proporzionalità; in un simile contesto, i costi vanno valutati sotto l'aspetto dell'utilità dei mezzi a disposizione per raggiungere lo scopo mirato (Schrade/Loretan, ibidem, n.m. 43°; pure Alain Griffel/Heribert Rausch, Kommentar zum Unweltschutzgesetz, Ergänzungsband für 2. Auflage, VUR Hrsg, 2011, ad art. 11 cpv. 3
SR 814.01 Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente
LPAmb Art. 11 Principio - 1 Gli inquinamenti atmosferici, il rumore, le vibrazioni e le radiazioni sono limitati da misure applicate alla fonte (limitazione delle emissioni).
1    Gli inquinamenti atmosferici, il rumore, le vibrazioni e le radiazioni sono limitati da misure applicate alla fonte (limitazione delle emissioni).
2    Indipendentemente dal carico inquinante esistente, le emissioni, nell'ambito della prevenzione, devono essere limitate nella misura massima consentita dal progresso tecnico, dalle condizioni d'esercizio e dalle possibilità economiche.
3    Le limitazioni delle emissioni sono inasprite se è certo o probabile che gli effetti, tenuto conto del carico inquinante esistente, divengano dannosi o molesti.
LPAmb, n.m. 25; DTF 127 II 306, consid. 8; DTF 1A.213/2000, del 21 marzo 2011, consid. 2.f.aa).

9.4.4. Posto quanto precede, si deve considerare che la direttiva succitata è anzitutto un aiuto all'esecuzione di risanamenti (cfr. prec. consid. 9.3.2) e quindi non è direttamente applicabile nella presente fattispecie; in effetti, come già considerato, l'A13 non è stata oggetto di una decisione di risanamento, misura, questa, che non era necessaria visto che i VLI non sono superati (prec. consid. 9.3). Lo scrivente Tribunale si ispirerà a detta direttiva, ma per controllare se la proporzionalità consente o meno di esigere protezioni come quelle richieste dal ricorrente. Lo scopo della direttiva è di assicurare un'applicazione uniforme della legge e di garantire un'esecuzione coerente e comprensibile dei risanamenti al fine di giungere ad una protezione ottimale ed efficace contro il rumore (Manuale, p. 12).

9.4.5. Il principio della proporzionalità dell'art. 5 cpv. 2
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 5 Stato di diritto - 1 Il diritto è fondamento e limite dell'attività dello Stato.
1    Il diritto è fondamento e limite dell'attività dello Stato.
2    L'attività dello Stato deve rispondere al pubblico interesse ed essere proporzionata allo scopo.
3    Organi dello Stato, autorità e privati agiscono secondo il principio della buona fede.
4    La Confederazione e i Cantoni rispettano il diritto internazionale.
Cost esige che vi sia un rapporto ragionevole tra lo scopo d'interesse pubblico perseguito ed il mezzo usato per raggiungerlo. Detto principio viene suddiviso in tre regole, ossia la regola d'idoneità, quella della necessità e quella della proporzionalità in senso stretto (DTF 136 I 14, consid. 4.4; DTF 135 I 246, consid. 3.1; DTF 130 II 425, consid. 5.2; DTF 124 I 40, consid. 3e).

9.4.5.1 La regola dell'idoneità impone che la misura sia atta a raggiungere lo scopo perseguito: se non è il caso, significa che la misura è inutile o che è stata presa per la realizzazione di un altro scopo (DTF 128 I 310, consid. 5b/cc).

A questo proposito, il ricorrente, per il tramite del suo consulente (allegato ad D. 29), contesta quanto espresso nel complemento al RIA del 2010 circa la scarsa utilità di pareti antirumore lungo l'A13. Constatando che il RIA considera che l'effetto di tali pareti sul rumore globale è inferiore ai 5 dB(A), si limita ad affermare che "l'efficacia delle pareti antirumore, per il solo rumore proveniente dalla A13 è sicuramente superiore a 5 dB(A)". Tale congettura - che si interpreta come riferita all'ipotesi della posa, sull'A 13, di pareti antirumore in congiunzione con la posa di asfalto drenante più performante di quello previsto, misure di cui si prospetta un'efficacia di 2,7 dB(A) (pag. 17 del complemento al RIA) - è difficilmente ammissibile dallo scrivente Tribunale. Il consulente in questione, però, omette di prendere in considerazione la frase seguente del complemento che recita "si osserva inoltre che le protezioni foniche considerate non permetterebbero di evitare superamenti dei VLI (in quanto è preponderante il rumore generato dal traffico sulla strada cantonale)". Si deve quindi ritenere che le misure supportate dal ricorrente non consentirebbero di raggiungere lo scopo di una mitigazione globale del rumore al di sotto dei VLI.

L'UFAM, espressamente consultato in relazione a questa analisi di parte, non ha cambiato il proprio parere e non ha di certo considerato che dette pareti antirumore e asfalto drenante più performante lungo l'A13 siano necessari (cfr. parere UFAM del 3 dicembre 2010, D. 33). Visto quanto precede, l'affermazione del ricorrente su questo punto sembra addirittura un po' azzardata.

A ciò aggiungasi che secondo il manuale, quando l'indice costi-efficacia è inferiore a uno, come nella presente fattispecie (consid. 9.4.1), il progetto di risanamento prospettato deve essere considerato come improponibile in sede di risanamento. Lo scrivente Tribunale non intravede in che modo si potrebbe imporre, anche se nella fattispecie si tratta di una modifica notevole di un impianto esistente, una misura che non potrebbe neanche essere imposta ad un impianto bisognoso di risanamento, che per quanto riguarda l'A13 - lo si ricorda - non è neppure necessario.

9.4.5.2 La regola della necessità impone che la misura sia necessaria a raggiungere lo scopo d'interesse pubblico perseguito; in questo caso, l'autorità dovrà imporre la misura che meglio tiene conto dei contrapposti interessi (DTF 130 II 4125, consid. 5.2). Circa questa regola, ci si può già chiedere, visto quanto considerato sotto considerando 8.3 sul necessario legame funzionale tra due impianti per potere esigere uno studio d'impatto ambientale comune, se veramente era necessario l'esame eseguito nel complemento al RIA, il quale, come già precedentemente constatato, non solo esamina l'effetto dei due impianti separatamente e congiuntamente, ma prevede pure l'effetto delle misure sia su un impianto che sull'altro. Sia come sia, comunque, si evince dal complemento allo studio d'impatto ambientale che è di gran lunga più necessario il risanamento della strada cantonale che le misure prese lungo l'A13. Del resto, il risanamento della strada cantonale dovrà essere imperativamente realizzato entro - al più tardi - l'anno 2018 (cfr. art. 17 cpv. 4 lett. b
SR 814.41 Ordinanza del 15 dicembre 1986 contro l'inquinamento fonico (OIF)
OIF Art. 17 Termini - 1 L'autorità esecutiva fissa i termini per il risanamento e per i provvedimenti d'isolamento acustico a seconda della loro urgenza.
1    L'autorità esecutiva fissa i termini per il risanamento e per i provvedimenti d'isolamento acustico a seconda della loro urgenza.
2    Per la valutazione dell'urgenza sono determinanti:
a  l'entità del superamento dei valori limite d'immissione;
b  il numero delle persone colpite dal rumore;
c  il rapporto fra la spesa e il giovamento.
3    I risanamenti e i provvedimenti d'isolamento acustico devono essere eseguiti al più tardi 15 anni dopo l'entrata in vigore della presente ordinanza.
4    Per la realizzazione di risanamenti e provvedimenti d'isolamento acustico inerenti alle strade il termine (cpv. 3) è prorogato come segue:
a  fino al 31 marzo 2015 per le strade nazionali;
b  fino al 31 marzo 2018 per le strade principali ai sensi dell'articolo 12 della legge federale del 22 marzo 198510 concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata (LUMin) nonché per le altre strade.11
5    Per la realizzazione di risanamenti e provvedimenti d'isolamento acustico di impianti ferroviari valgono i termini previsti dalla legge federale del 24 marzo 200012 concernente il risanamento fonico delle ferrovie.13
6    I risanamenti e i provvedimenti d'isolamento acustico devono essere realizzati:
a  entro il 31 luglio 2020, per gli aerodromi militari;
b  entro il 31 maggio 2016, per gli aerodromi civili sui quali circolano velivoli grandi;
c  entro il 1° novembre 2016, per gli impianti di tiro civili per i quali vige l'obbligo di risanamento in base alla modifica del 23 agosto 200614 dell'allegato 7;
d  entro il 31 luglio 2025, per le piazze d'armi, di tiro e d'esercizio militari.15
OIF) e la controparte si è comunque anche impegnata, nell'ambito dei suoi scritti procedurali, a procedere a tale risanamento entro i termini legali.

Pure su questo punto, l'UFAM, nel suo parere finale del 3 dicembre 2010, ha considerato che "eventuali ulteriori misure per una maggiore riduzione delle immissioni foniche causate dalla A13 vanno analizzate e concordate tra i proprietari dei singoli impianti, tenendo conto del risanamento fonico della strada cantonale, le cui immissioni foniche sono preponderanti per il superamento dei VLI" (D. 33 in fine). Vale a dire che l'autorità specializzata non considera assolutamente necessaria la posa di pareti antirumore lungo l'A13, almeno fino ad avvenuto risanamento della strada cantonale. Se si considera comunque l'onere disposto con la decisione impugnata di procedere ad un collaudo ambientale a lavori eseguiti, tali eventuali misure supplementari potranno - nel caso siano utili e necessarie - essere ancora esaminate e, se del caso, imposte dalle competenti autorità. A titolo abbondanziale, si ricorda che secondo l'art. 20
SR 814.41 Ordinanza del 15 dicembre 1986 contro l'inquinamento fonico (OIF)
OIF Art. 20 Rilevamenti periodici - 1 L'UFAM18 effettua periodicamente, presso le autorità esecutive, rilevamenti sullo stato dei risanamenti e dei provvedimenti d'isolamento acustico concernenti in particolare le strade, gli impianti ferroviari, gli aerodromi, i poligoni di tiro, nonché le piazze di tiro e d'esercizio militari.
1    L'UFAM18 effettua periodicamente, presso le autorità esecutive, rilevamenti sullo stato dei risanamenti e dei provvedimenti d'isolamento acustico concernenti in particolare le strade, gli impianti ferroviari, gli aerodromi, i poligoni di tiro, nonché le piazze di tiro e d'esercizio militari.
2    Per le strade, l'UFAM chiede alle autorità esecutive di presentare, entro il 31 marzo, in particolare:
a  una panoramica concernente:
a1  le strade o i tratti stradali da risanare,
a2  i tempi previsti per il risanamento di tali strade e tratti stradali,
a3  le spese complessive per i suddetti risanamenti e provvedimenti d'isolamento acustico, e
a4  il numero delle persone esposte a immissioni foniche superiori ai valori limite d'immissione e ai valori d'allarme;
b  un rapporto riguardante:
b1  i risanamenti effettuati durante l'anno precedente su strade o tratti stradali e i provvedimenti d'isolamento acustico, e
b2  l'efficacia di tali risanamenti e provvedimenti d'isolamento acustico, nonché le spese da essi derivanti.
3    Per le strade nazionali, l'UFAM chiede le informazioni di cui al capoverso 2 all'Ufficio federale delle strade. Per le strade principali e le altre strade le chiede ai Cantoni. Le informazioni devono essere inoltrate secondo le disposizioni dell'UFAM.
4    L'UFAM valuta le informazioni raccolte, con particolare attenzione allo stato di avanzamento dei risanamenti, nonché all'efficacia dei provvedimenti e alle relative spese. Infine, comunica alle autorità esecutive i risultati della valutazione e li pubblica.
OIF vengono eseguiti dei rilevamenti periodici entro ogni 31 marzo, mentre l'art. 12
SR 814.41 Ordinanza del 15 dicembre 1986 contro l'inquinamento fonico (OIF)
OIF Art. 12 Controlli - L'autorità esecutiva controlla, al più tardi un anno dopo la messa in esercizio dell'impianto nuovo o modificato, che le limitazioni d'emissione e i provvedimenti d'isolamento acustico ordinati siano stati attuati. In caso di dubbio esamina l'efficacia dei provvedimenti.
OIF prevede che l'autorità esecutiva controlli al più tardi un anno dopo la messa in esercizio dell'impianto nuovo o modificato, che le limitazioni d'emissione e i provvedimenti d'isolamento acustico ordinati siano stati attuati; in caso di dubbio, l'autorità deve esaminare l'efficacia dei provvedimenti.

Visto quanto precede, lo scrivente Tribunale ritiene che ulteriori misure di mitigazione del rumore sull'A13 non sono né utili né necessarie allo stadio attuale. Deve quindi essere respinto il ricorso su questo punto.

9.5. Relativamente al rumore, infine, il ricorrente contesta che vi sia la possibilità di pronunciare delle facilitazioni. Nella fattispecie, non è stata né richiesta né pronunciata facilitazione alcuna. Di conseguenza, questa argomentazione è priva d'oggetto e lo scrivente Tribunale non la esaminerà oltre.

10. Il ricorrente ha pure invocato, in sede d'opposizione così come in sede di ricorso, che il sedime dell'A13 doveva essere allargato in direzione del Fiume Moesa poiché la particella n. 977 RFD di Lumino, di proprietà del Comune Patriziale, veniva toccata da una misura d'espropriazione. Lo scrivente Tribunale ha già considerato che il qui ricorrente non è ammesso a contestare l'espropriazione del fondo in questione (consid. 2.3).

Invocando però che detta particella sarebbe "d'interesse pubblico accresciuto", in particolare con il motivo che viene usata come spazio per manifestazioni locali, il ricorrente sembra volere sollevare una violazione del principio di proporzionalità. Nella decisione impugnata, il DATEC ha considerato, anche se brevemente, che il cambiamento richiesto del progetto non è proponibile in quanto uno spostamento del sedime autostradale verso il fiume Moesa non risulta conforme alla regolamentazione ambientale in quanto intaccava la sezione di deflusso (decisione impugnata, p. 21). Anche ammettendo che vi sia un interesse pubblico all'uso della particella n. 977, il principio di proporzionalità, così come definito in precedenza (consid. 9.4.5) impone allo scrivente Tribunale di valutare gli interessi contrapposti. Il RIA contiene una valutazione di varianti per l'allargamento dell'A13, segnatamente in direzione della Moesa. Si constata in questo documento che la variante scelta è quella che al meglio risparmia la zona boschiva e gli ambienti naturali (zona alluvionale d'importanza nazionale). Nella motivazione addotta dal ricorrente, non emerge nessun elemento che metta in questione questo apprezzamento, peraltro confortato anche dal RIA (capitolo 4). Di conseguenza, il riscorso, anche su questo punto, è respinto.

Visto quanto precede, il ricorso deve essere respinto nella misura in cui è ricevibile. Sono pure respinte come non pertinenti le ulteriori richieste di prove formulate dal ricorrente.

11.
In considerazione dell'esito della lite, giusta l'art. 63 cpv. 1
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 63
1    L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali.
2    Nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore ne delle autorità federali, che promuovano il ricorso e soccombano; se l'autorità ricorrente, che soccombe, non è un'autorità federale, le spese processuali le sono addossate in quanto la causa concerna interessi pecuniari di enti o d'istituti autonomi.
3    Alla parte vincente possono essere addossate solo le spese processuali che abbia cagionato violando le regole di procedura.
4    L'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali. Stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito. Se sussistono motivi particolari, può rinunciare interamente o in parte a esigere l'anticipo.100
4bis    La tassa di decisione è stabilita in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Il suo importo oscilla:
a  da 100 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario;
b  da 100 a 50 000 franchi nelle altre controversie.101
5    Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla determinazione delle tasse.102 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005103 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010104 sull'organizzazione delle autorità penali.105
PA, le spese processuali dovrebbero essere poste a carico del ricorrente (art. 1 segg. del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF; RS 173.320.2]). Nella fattispecie, però, il ricorrente è un Comune; visto l'art. 63 cpv. 2
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 63
1    L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali.
2    Nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore ne delle autorità federali, che promuovano il ricorso e soccombano; se l'autorità ricorrente, che soccombe, non è un'autorità federale, le spese processuali le sono addossate in quanto la causa concerna interessi pecuniari di enti o d'istituti autonomi.
3    Alla parte vincente possono essere addossate solo le spese processuali che abbia cagionato violando le regole di procedura.
4    L'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali. Stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito. Se sussistono motivi particolari, può rinunciare interamente o in parte a esigere l'anticipo.100
4bis    La tassa di decisione è stabilita in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Il suo importo oscilla:
a  da 100 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario;
b  da 100 a 50 000 franchi nelle altre controversie.101
5    Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla determinazione delle tasse.102 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005103 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010104 sull'organizzazione delle autorità penali.105
PA che prevede che nessuna spesa processuale viene messa a carico di autorità o enti autonomi quando la causa non concerne interessi pecuniari, lo scrivente Tribunale non percepirà dette spese.

Per quanto attiene alle spese ripetibili (art. 64
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 64
1    L'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato.
2    Il dispositivo indica l'ammontare dell'indennità e l'addossa all'ente o all'istituto autonomo, nel cui nome l'autorità inferiore ha deciso, in quanto non possa essere messa a carico di una controparte soccombente.
3    Se una controparte soccombente ha presentato conclusioni indipendenti, l'indennità può essere messa a suo carico, secondo la propria solvenza.
4    L'ente o l'istituto autonomo, nel cui nome l'autorità inferiore ha deciso, risponde dell'indennità addossata a una controparte soccombente, in quanto non possa essere riscossa.
5    Il Consiglio federale disciplina la determinazione delle spese ripetibili.106 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005107 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010108 sull'organizzazione delle autorità penali.109
PA e art. 7
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF)
TS-TAF Art. 7 Principio
1    La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa.
2    Se la parte vince solo parzialmente, le spese ripetibili sono ridotte in proporzione.
3    Le autorità federali e, di regola, le altre autorità con qualità di parte non hanno diritto a un'indennità a titolo di ripetibili.
4    Se le spese sono relativamente modeste, si può rinunciare a concedere alla parte un'indennità a titolo di ripetibili.
5    L'articolo 6a è applicabile per analogia.7
TS-TAF), visto l'esito della lite, esse non verranno assegnate al ricorrente. Per quanto concerne la controparte e l'autorità di prima istanza, quest'ultime non vi hanno diritto (art. 7 cpv. 3
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF)
TS-TAF Art. 7 Principio
1    La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa.
2    Se la parte vince solo parzialmente, le spese ripetibili sono ridotte in proporzione.
3    Le autorità federali e, di regola, le altre autorità con qualità di parte non hanno diritto a un'indennità a titolo di ripetibili.
4    Se le spese sono relativamente modeste, si può rinunciare a concedere alla parte un'indennità a titolo di ripetibili.
5    L'articolo 6a è applicabile per analogia.7
TS-TAF).

(dispositivo alla pagina seguente)

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1.
Il ricorso è respinto nella misura in cui è ricevibile.

2.
Non vengono addossate spese processuali, né attribuite ripetibili.

3.
Comunicazione a:

- ricorrente (Atto giudiziario)

- controparte (Atto giudiziario)

- autorità inferiore (n. di rif. 533-25 mur; Atto giudiziario)

Il presidente del collegio: Il cancelliere:

Claudia Pasqualetto Péquignot Federico Pestoni

Rimedi giuridici:

Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF)
TS-TAF Art. 7 Principio
1    La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa.
2    Se la parte vince solo parzialmente, le spese ripetibili sono ridotte in proporzione.
3    Le autorità federali e, di regola, le altre autorità con qualità di parte non hanno diritto a un'indennità a titolo di ripetibili.
4    Se le spese sono relativamente modeste, si può rinunciare a concedere alla parte un'indennità a titolo di ripetibili.
5    L'articolo 6a è applicabile per analogia.7
segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Il termine rimane sospeso dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso (art. 46 cpv. 1 lett. c
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 46 Sospensione - 1 I termini stabiliti in giorni dalla legge o dal giudice sono sospesi:
1    I termini stabiliti in giorni dalla legge o dal giudice sono sospesi:
a  dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso;
b  dal 15 luglio al 15 agosto incluso;
c  dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso.
2    Il capoverso 1 non si applica nei procedimenti concernenti:
a  l'effetto sospensivo e altre misure provvisionali;
b  l'esecuzione cambiaria;
c  i diritti politici (art. 82 lett. c);
d  l'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale e l'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale;
e  gli appalti pubblici.18
LTF). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 42 Atti scritti - 1 Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati.
1    Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati.
2    Nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Qualora il ricorso sia ammissibile soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o un caso particolarmente importante per altri motivi, occorre spiegare perché la causa adempie siffatta condizione.14 15
3    Se sono in possesso della parte, i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati; se l'atto scritto è diretto contro una decisione, anche questa deve essere allegata.
4    In caso di trasmissione per via elettronica, la parte o il suo patrocinatore deve munire l'atto scritto di una firma elettronica qualificata secondo la legge del 18 marzo 201616 sulla firma elettronica. Il Tribunale federale determina mediante regolamento:
a  il formato dell'atto scritto e dei relativi allegati;
b  le modalità di trasmissione;
c  le condizioni alle quali può essere richiesta la trasmissione successiva di documenti cartacei in caso di problemi tecnici.17
5    Se mancano la firma della parte o del suo patrocinatore, la procura dello stesso o gli allegati prescritti, o se il patrocinatore non è autorizzato in quanto tale, è fissato un congruo termine per sanare il vizio, con la comminatoria che altrimenti l'atto scritto non sarà preso in considerazione.
6    Gli atti illeggibili, sconvenienti, incomprensibili, prolissi o non redatti in una lingua ufficiale possono essere del pari rinviati al loro autore affinché li modifichi.
7    Gli atti scritti dovuti a condotta processuale da querulomane o altrimenti abusiva sono inammissibili.
LTF).

Data di spedizione:
Informazioni decisione   •   DEFRITEN
Documento : A-194/2008
Data : 14. dicembre 2011
Pubblicato : 23. dicembre 2011
Sorgente : Tribunale amministrativo federale
Stato : Inedito
Ramo giuridico : Opere pubbliche e trasporti
Oggetto : Strada nazionale A13c, sistemazione finale della tratta Arbedo-Castione-Confine TI/GR dal km 0.80 al km 3.67 (decisione del 23.11.2007)


Registro di legislazione
Cost: 5
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 5 Stato di diritto - 1 Il diritto è fondamento e limite dell'attività dello Stato.
1    Il diritto è fondamento e limite dell'attività dello Stato.
2    L'attività dello Stato deve rispondere al pubblico interesse ed essere proporzionata allo scopo.
3    Organi dello Stato, autorità e privati agiscono secondo il principio della buona fede.
4    La Confederazione e i Cantoni rispettano il diritto internazionale.
LPAmb: 1 
SR 814.01 Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente
LPAmb Art. 1 Scopo - 1 Scopo della presente legge è di proteggere l'uomo, la fauna e la flora, le loro biocenosi e i loro biotopi dagli effetti dannosi e molesti, e di conservare in modo duraturo le basi naturali della vita, in particolare la diversità biologica e la fertilità del suolo.5
1    Scopo della presente legge è di proteggere l'uomo, la fauna e la flora, le loro biocenosi e i loro biotopi dagli effetti dannosi e molesti, e di conservare in modo duraturo le basi naturali della vita, in particolare la diversità biologica e la fertilità del suolo.5
2    A scopo di prevenzione, gli effetti che potrebbero divenire dannosi o molesti devono essere limitati tempestivamente.
7 
SR 814.01 Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente
LPAmb Art. 7 Definizioni - 1 Per effetti si intendono gli inquinamenti atmosferici, il rumore, le vibrazioni, le radiazioni, gli inquinamenti delle acque o altri interventi su corsi d'acqua, il deterioramento del suolo, le modificazioni del materiale genetico di organismi o le modificazioni della diversità biologica, prodotti dalla costruzione o dall'esercizio di impianti, dall'utilizzazione di sostanze, organismi o rifiuti, oppure dalla coltivazione del suolo.10
1    Per effetti si intendono gli inquinamenti atmosferici, il rumore, le vibrazioni, le radiazioni, gli inquinamenti delle acque o altri interventi su corsi d'acqua, il deterioramento del suolo, le modificazioni del materiale genetico di organismi o le modificazioni della diversità biologica, prodotti dalla costruzione o dall'esercizio di impianti, dall'utilizzazione di sostanze, organismi o rifiuti, oppure dalla coltivazione del suolo.10
2    Gli inquinamenti atmosferici, il rumore, le vibrazioni e le radiazioni sono, all'uscita da un impianto, definiti emissioni e, nel luogo di impatto, immissioni.
3    Per inquinamenti atmosferici s'intendono le alterazioni delle condizioni naturali dell'aria dovute, segnatamente, a fumo, fuliggine, polvere, gas, aerosol, vapori, odore o calore disperso.11
4    Gli infra e gli ultrasuoni sono equiparati al rumore.
4bis    Per deterioramento del suolo si intendono le modificazioni fisiche, chimiche o biologiche delle caratteristiche naturali del suolo. Per suolo si intende soltanto lo strato superficiale di terra, in quanto mobile e adatto alla crescita delle piante.12
5    Per sostanze s'intendono gli elementi chimici e i loro composti allo stato naturale o ottenuti mediante un processo produttivo. Sono loro equiparati i preparati (composti, miscele, soluzioni) e gli oggetti che contengono tali sostanze.13
5bis    Per organismi si intendono le unità biologiche cellulari o acellulari capaci di riprodursi o di trasmettere materiale genetico. Sono loro equiparati le combinazioni e gli oggetti che contengono tali unità.14
5ter    Gli organismi modificati mediante la tecnologia genetica (organismi geneticamente modificati) sono organismi il cui materiale genetico è stato modificato in un modo non ottenibile naturalmente mediante incroci o ricombinazioni naturali.15
5quater    Gli organismi patogeni sono organismi che possono causare malattie.16
6    Per rifiuti si intendono le cose mobili delle quali il detentore si libera o che devono essere smaltite nell'interesse pubblico.17
6bis    Lo smaltimento dei rifiuti comprende il loro riciclaggio o deposito definitivo nonché le operazioni preliminari di raccolta, trasporto, deposito provvisorio e trattamento. Per trattamento si intende qualsiasi modificazione fisica, biologica o chimica dei rifiuti.18
6ter    Per utilizzazione si intende qualsiasi attività relativa a sostanze, organismi o rifiuti, segnatamente la produzione, l'importazione, l'esportazione, la messa in commercio, l'impiego, il deposito, il trasporto o lo smaltimento.19
7    Per impianti s'intendono le costruzioni, le vie di comunicazione, altre installazioni fisse e modificazioni del terreno. Sono loro equiparati gli attrezzi, le macchine, i veicoli, i battelli e gli aeromobili.
8    Per informazioni ambientali s'intendono le informazioni che rientrano nell'ambito disciplinato dalla presente legge e nell'ambito della legislazione sulla protezione della natura e del paesaggio, sulla protezione delle acque, sulla protezione contro i pericoli naturali, sulla conservazione della foresta, sulla caccia, sulla pesca, sull'ingegneria genetica, nonché sulla protezione del clima.20
9    Per biocarburanti e biocombustibili si intendono i carburanti e i combustibili liquidi o gassosi prodotti a partire da biomassa o da altri agenti energetici rinnovabili.21
8 
SR 814.01 Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente
LPAmb Art. 8 Valutazione degli effetti - Gli effetti sono valutati singolarmente, globalmente e secondo la loro azione congiunta.
10a 
SR 814.01 Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente
LPAmb Art. 10a Esame dell'impatto sull'ambiente - 1 Prima di prendere decisioni in materia di pianificazione, costruzione o trasformazione di impianti, l'autorità ne esamina il più presto possibile la compatibilità con le esigenze ecologiche.
1    Prima di prendere decisioni in materia di pianificazione, costruzione o trasformazione di impianti, l'autorità ne esamina il più presto possibile la compatibilità con le esigenze ecologiche.
2    Sottostanno all'esame dell'impatto sull'ambiente gli impianti che possono gravare notevolmente sull'ambiente al punto da rendere presumibilmente necessaria l'adozione di misure specifiche al progetto o all'ubicazione al fine di garantire l'osservanza delle prescrizioni sulla protezione dell'ambiente.
3    Il Consiglio federale designa i tipi di impianto che sottostanno all'esame dell'impatto sull'ambiente; può determinare valori soglia a partire dai quali si deve procedere all'esame. Esamina periodicamente i tipi di impianto e i valori soglia e, se del caso, li adegua.
10c 
SR 814.01 Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente
LPAmb Art. 10c Valutazione del rapporto - 1 I servizi della protezione dell'ambiente valutano l'esame preliminare e il rapporto e propongono all'autorità competente per la decisione le misure da prendere. Il Consiglio federale emana prescrizioni sui termini per la valutazione.
1    I servizi della protezione dell'ambiente valutano l'esame preliminare e il rapporto e propongono all'autorità competente per la decisione le misure da prendere. Il Consiglio federale emana prescrizioni sui termini per la valutazione.
2    Nel caso di raffinerie, fabbriche di alluminio, centrali termiche o grandi torri di raffreddamento, l'autorità competente sente l'Ufficio federale dell'ambiente (Ufficio federale). Il Consiglio federale può estendere l'obbligo di consultazione ad altri impianti.
11 
SR 814.01 Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente
LPAmb Art. 11 Principio - 1 Gli inquinamenti atmosferici, il rumore, le vibrazioni e le radiazioni sono limitati da misure applicate alla fonte (limitazione delle emissioni).
1    Gli inquinamenti atmosferici, il rumore, le vibrazioni e le radiazioni sono limitati da misure applicate alla fonte (limitazione delle emissioni).
2    Indipendentemente dal carico inquinante esistente, le emissioni, nell'ambito della prevenzione, devono essere limitate nella misura massima consentita dal progresso tecnico, dalle condizioni d'esercizio e dalle possibilità economiche.
3    Le limitazioni delle emissioni sono inasprite se è certo o probabile che gli effetti, tenuto conto del carico inquinante esistente, divengano dannosi o molesti.
15 
SR 814.01 Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente
LPAmb Art. 15 Valori limite delle immissioni per il rumore e le vibrazioni - I valori limite delle immissioni per il rumore e le vibrazioni sono stabiliti in modo che, secondo la scienza o l'esperienza, le immissioni inferiori a tali valori non molestino considerevolmente la popolazione.
16 
SR 814.01 Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente
LPAmb Art. 16 Obbligo di risanamento - 1 Gli impianti, che non soddisfano le prescrizioni della presente legge o quelle, ecologiche, di altre leggi federali, devono essere risanati.
1    Gli impianti, che non soddisfano le prescrizioni della presente legge o quelle, ecologiche, di altre leggi federali, devono essere risanati.
2    Il Consiglio federale emana prescrizioni su gli impianti, l'estensione dei provvedimenti da adottare, i termini e il procedimento.
3    Prima di ordinare considerevoli misure di risanamento, l'autorità chiede al titolare dell'impianto di presentarle proposte in merito.
4    In casi urgenti, le autorità ordinano il risanamento a titolo preventivo. Se necessario, possono decidere la chiusura dell'impianto.
18 
SR 814.01 Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente
LPAmb Art. 18 Trasformazione ed ampliamento di impianti bisognosi di risanamento - 1 Un impianto bisognoso di risanamento può essere trasformato o ampliato soltanto se viene contemporaneamente risanato.
1    Un impianto bisognoso di risanamento può essere trasformato o ampliato soltanto se viene contemporaneamente risanato.
2    Le facilitazioni previste all'articolo 17 possono essere limitate o soppresse.
23 
SR 814.01 Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente
LPAmb Art. 23 Valori di pianificazione - Per la pianificazione di nuove zone edificabili e la protezione contro il rumore prodotto da nuovi impianti fissi, il Consiglio federale stabilisce valori limite di pianificazione inferiori ai valori limite delle immissioni.
25 
SR 814.01 Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente
LPAmb Art. 25 Costruzione di impianti fissi - 1 La costruzione di impianti fissi è autorizzata solo se le immissioni foniche da essi prodotte non superano da sole i valori di pianificazione nelle vicinanze; l'autorità che rilascia i permessi può esigere una valutazione preventiva del rumore.
1    La costruzione di impianti fissi è autorizzata solo se le immissioni foniche da essi prodotte non superano da sole i valori di pianificazione nelle vicinanze; l'autorità che rilascia i permessi può esigere una valutazione preventiva del rumore.
2    Se l'impianto è d'interesse pubblico preponderante, in particolare dal profilo della pianificazione del territorio, e se l'osservanza dei valori di pianificazione costituisce un onere sproporzionato per la realizzazione del progetto, possono essere accordate facilitazioni.33 In tal caso, riservato il capoverso 3, i valori limite delle immissioni non devono però essere superati.
3    Se, nella costruzione di nuove strade, aeroporti, impianti ferroviari o altri impianti fissi pubblici o concessionati, i valori limite delle immissioni non possono essere rispettati mediante misure alla fonte, gli edifici esposti al rumore devono essere protetti con finestre insonorizzate o analoghe misure edili a spese del proprietario dell'impianto.
40
SR 814.01 Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente
LPAmb Art. 40 Immissione in commercio di impianti fabbricati in serie - 1 Il Consiglio federale può subordinare l'immissione in commercio di impianti fabbricati in serie a una valutazione della conformità, all'apposizione di un contrassegno, a una registrazione o a un'omologazione nella misura del carico inquinante che essi provocano.
1    Il Consiglio federale può subordinare l'immissione in commercio di impianti fabbricati in serie a una valutazione della conformità, all'apposizione di un contrassegno, a una registrazione o a un'omologazione nella misura del carico inquinante che essi provocano.
2    Può riconoscere esami, valutazioni della conformità, contrassegni, registrazioni e omologazioni esteri.
LSN: 27d 
SR 725.11 Legge federale dell'8 marzo 1960 sulle strade nazionali (LSN)
LSN Art. 27d
1    Chi ha qualità di parte secondo le disposizioni della legge federale del 20 dicembre 196857 sulla procedura amministrativa può, durante il termine di deposito dei piani, fare opposizione presso il Dipartimento contro il progetto esecutivo o gli allineamenti in esso contenuti.58 Se non fa opposizione, è escluso dal seguito della procedura.
2    Chi ha qualità di parte secondo le disposizioni della LEspr59 può, durante il termine di deposito dei piani, far valere tutte le istanze di cui all'articolo 33 LEspr.60
3    I Comuni salvaguardano i loro interessi mediante opposizione.
28
SR 725.11 Legge federale dell'8 marzo 1960 sulle strade nazionali (LSN)
LSN Art. 28
1    Con l'approvazione dei piani il Dipartimento decide simultaneamente anche circa le opposizioni relative al diritto di espropriazione.
2    Può approvare progetti a tappe, se la loro trattazione separata non pregiudica la valutazione globale del progetto.
3    L'approvazione dei piani decade se entro cinque anni dal passaggio in giudicato della decisione non è stato dato inizio all'esecuzione del progetto di costruzione.
4    Per gravi motivi, il Dipartimento può prorogare di tre anni al massimo la durata di validità dell'approvazione. La proroga è esclusa se la situazione determinante di fatto o di diritto si è sostanzialmente modificata dal passaggio in giudicato dell'approvazione.
5    ...64
LTAF: 31 
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF)
LTAF Art. 31 Principio - Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 196819 sulla procedura amministrativa (PA).
33
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorità inferiori - Il ricorso è ammissibile contro le decisioni:
a  del Consiglio federale e degli organi dell'Assemblea federale in materia di rapporti di lavoro del personale federale, compreso il rifiuto dell'autorizzazione a procedere penalmente;
b  del Consiglio federale concernenti:
b1  la destituzione di un membro del Consiglio della banca o della direzione generale o di un loro supplente secondo la legge del 3 ottobre 200325 sulla Banca nazionale,
b10  la revoca di un membro del consiglio d'amministrazione del Servizio svizzero di assegnazione delle tracce o l'approvazione della risoluzione del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio d'amministrazione secondo la legge federale del 20 dicembre 195743 sulle ferrovie;
b2  la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 22 giugno 200726 sulla vigilanza dei mercati finanziari,
b3  il blocco di valori patrimoniali secondo la legge del 18 dicembre 201528 sui valori patrimoniali di provenienza illecita,
b4  il divieto di determinate attività secondo la LAIn30,
b4bis  il divieto di organizzazioni secondo la LAIn,
b5  la revoca di un membro del Consiglio d'istituto dell'Istituto federale di metrologia secondo la legge federale del 17 giugno 201133 sull'Istituto federale di metrologia,
b6  la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di sorveglianza dei revisori o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 16 dicembre 200535 sui revisori,
b7  la revoca di un membro del Consiglio dell'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici secondo la legge del 15 dicembre 200037 sugli agenti terapeutici,
b8  la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'istituto secondo la legge del 16 giugno 201739 sui fondi di compensazione,
b9  la revoca di un membro del consiglio d'Istituto dell'Istituto svizzero di diritto comparato secondo la legge federale del 28 settembre 201841 sull'Istituto svizzero di diritto comparato,
c  del Tribunale penale federale in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale;
cbis  del Tribunale federale dei brevetti in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale;
dquinquies  della Cancelleria federale, dei dipartimenti e dei servizi dell'Amministrazione federale loro subordinati o aggregati amministrativamente;
e  degli stabilimenti e delle aziende della Confederazione;
f  delle commissioni federali;
g  dei tribunali arbitrali costituiti in virtù di contratti di diritto pubblico sottoscritti dalla Confederazione, dai suoi stabilimenti o dalle sue aziende;
h  delle autorità o organizzazioni indipendenti dall'Amministrazione federale che decidono nell'adempimento di compiti di diritto pubblico loro affidati dalla Confederazione;
i  delle autorità cantonali, in quanto una legge federale preveda che le loro decisioni sono impugnabili mediante ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale.
LTF: 42 
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 42 Atti scritti - 1 Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati.
1    Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati.
2    Nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Qualora il ricorso sia ammissibile soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o un caso particolarmente importante per altri motivi, occorre spiegare perché la causa adempie siffatta condizione.14 15
3    Se sono in possesso della parte, i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati; se l'atto scritto è diretto contro una decisione, anche questa deve essere allegata.
4    In caso di trasmissione per via elettronica, la parte o il suo patrocinatore deve munire l'atto scritto di una firma elettronica qualificata secondo la legge del 18 marzo 201616 sulla firma elettronica. Il Tribunale federale determina mediante regolamento:
a  il formato dell'atto scritto e dei relativi allegati;
b  le modalità di trasmissione;
c  le condizioni alle quali può essere richiesta la trasmissione successiva di documenti cartacei in caso di problemi tecnici.17
5    Se mancano la firma della parte o del suo patrocinatore, la procura dello stesso o gli allegati prescritti, o se il patrocinatore non è autorizzato in quanto tale, è fissato un congruo termine per sanare il vizio, con la comminatoria che altrimenti l'atto scritto non sarà preso in considerazione.
6    Gli atti illeggibili, sconvenienti, incomprensibili, prolissi o non redatti in una lingua ufficiale possono essere del pari rinviati al loro autore affinché li modifichi.
7    Gli atti scritti dovuti a condotta processuale da querulomane o altrimenti abusiva sono inammissibili.
46 
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 46 Sospensione - 1 I termini stabiliti in giorni dalla legge o dal giudice sono sospesi:
1    I termini stabiliti in giorni dalla legge o dal giudice sono sospesi:
a  dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso;
b  dal 15 luglio al 15 agosto incluso;
c  dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso.
2    Il capoverso 1 non si applica nei procedimenti concernenti:
a  l'effetto sospensivo e altre misure provvisionali;
b  l'esecuzione cambiaria;
c  i diritti politici (art. 82 lett. c);
d  l'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale e l'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale;
e  gli appalti pubblici.18
82e
OEIA: 2 
SR 814.011 Ordinanza del 19 ottobre 1988 concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente (OEIA)
OEIA Art. 2 Modificazione di impianti esistenti
1    La modificazione di un impianto esistente che figura nell'allegato è sottoposta all'esame se:
a  la modificazione concerne trasformazioni, ingrandimenti o cambiamenti d'esercizio sostanziali; e
b  occorre decidere sulla modificazione in una procedura che sarebbe decisiva per l'esame di un nuovo impianto (art. 5).
2    La modificazione di un impianto esistente che non figura nell'allegato è sottoposta all'esame se:
a  l'impianto, dopo la modificazione, corrisponde a un impianto che figura nell'allegato; e
b  occorre decidere sulla modificazione in una procedura che sarebbe decisiva per l'esame di un nuovo impianto (art. 5).
9
SR 814.011 Ordinanza del 19 ottobre 1988 concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente (OEIA)
OEIA Art. 9 Contenuto del rapporto
1    Il rapporto deve essere conforme ai requisiti di cui all'articolo 10b capoverso 2 LPAmb.12
2    In particolare, deve contenere tutti i dati che servono all'autorità decisionale per esaminare il progetto ai sensi dell'articolo 3.
3    Il rapporto deve determinare e valutare non solo singolarmente, ma anche globalmente e secondo la loro azione congiunta gli effetti sull'ambiente imputabili all'impianto progettato.
4    Esso deve pure descrivere in che modo si è tenuto conto delle indagini ambientali effettuate nel quadro della pianificazione del territorio.13
OIF: 7 
SR 814.41 Ordinanza del 15 dicembre 1986 contro l'inquinamento fonico (OIF)
OIF Art. 7 Limitazione delle emissioni degli impianti fissi nuovi - 1 Le emissioni foniche di un impianto fisso nuovo devono essere limitate secondo le disposizioni dell'autorità esecutiva:
1    Le emissioni foniche di un impianto fisso nuovo devono essere limitate secondo le disposizioni dell'autorità esecutiva:
a  nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio e sopportabile sotto il profilo economico, e
b  in modo che le immissioni foniche prodotte da detto impianto non superino i valori di pianificazione.
2    Se l'osservanza dei valori di pianificazione costituisse un onere sproporzionato rispetto all'impianto e se esiste un interesse pubblico preponderante per l'impianto, segnatamente anche in relazione alla pianificazione del territorio, l'autorità esecutiva accorda facilitazioni. I valori limite d'immissione non possono tuttavia essere superati.6
3    Nel caso di pompe di calore aria-acqua nuove utilizzate prevalentemente per il riscaldamento di locali o di acqua potabile e le cui immissioni foniche non superano i valori di pianificazione, le ulteriori limitazioni delle emissioni di cui al capoverso 1 lettera a devono essere adottate solo se è possibile ottenere una limitazione delle emissioni di almeno 3 dB con al massimo l'1 per cento dei costi di investimento dell'impianto.7
8 
SR 814.41 Ordinanza del 15 dicembre 1986 contro l'inquinamento fonico (OIF)
OIF Art. 8 Limitazione delle emissioni degli impianti fissi modificati - 1 Se un impianto fisso già esistente viene modificato, le emissioni foniche delle parti d'impianto nuove o modificate devono essere limitate secondo le disposizioni dell'autorità esecutiva nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio e sopportabile sotto il profilo economico.8
1    Se un impianto fisso già esistente viene modificato, le emissioni foniche delle parti d'impianto nuove o modificate devono essere limitate secondo le disposizioni dell'autorità esecutiva nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio e sopportabile sotto il profilo economico.8
2    Se un impianto è modificato sostanzialmente, le emissioni foniche dell'intero impianto devono essere almeno limitate in modo tale da non superare i valori limite d'immissione.
3    Le trasformazioni, gli ingrandimenti e i cambiamenti dell'esercizio causati dal titolare dell'impianto sono considerati come modificazione sostanziale di un impianto fisso, se c'è da aspettarsi che l'impianto stesso o la maggiore sollecitazione degli impianti per il traffico esistenti provochi immissioni foniche percettibilmente più elevate. La ricostruzione dell'impianto è sempre considerata una modificazione sostanziale.
4    Nel caso in cui un impianto fisso nuovo venga modificato, vale l'articolo 7.9
12 
SR 814.41 Ordinanza del 15 dicembre 1986 contro l'inquinamento fonico (OIF)
OIF Art. 12 Controlli - L'autorità esecutiva controlla, al più tardi un anno dopo la messa in esercizio dell'impianto nuovo o modificato, che le limitazioni d'emissione e i provvedimenti d'isolamento acustico ordinati siano stati attuati. In caso di dubbio esamina l'efficacia dei provvedimenti.
17 
SR 814.41 Ordinanza del 15 dicembre 1986 contro l'inquinamento fonico (OIF)
OIF Art. 17 Termini - 1 L'autorità esecutiva fissa i termini per il risanamento e per i provvedimenti d'isolamento acustico a seconda della loro urgenza.
1    L'autorità esecutiva fissa i termini per il risanamento e per i provvedimenti d'isolamento acustico a seconda della loro urgenza.
2    Per la valutazione dell'urgenza sono determinanti:
a  l'entità del superamento dei valori limite d'immissione;
b  il numero delle persone colpite dal rumore;
c  il rapporto fra la spesa e il giovamento.
3    I risanamenti e i provvedimenti d'isolamento acustico devono essere eseguiti al più tardi 15 anni dopo l'entrata in vigore della presente ordinanza.
4    Per la realizzazione di risanamenti e provvedimenti d'isolamento acustico inerenti alle strade il termine (cpv. 3) è prorogato come segue:
a  fino al 31 marzo 2015 per le strade nazionali;
b  fino al 31 marzo 2018 per le strade principali ai sensi dell'articolo 12 della legge federale del 22 marzo 198510 concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata (LUMin) nonché per le altre strade.11
5    Per la realizzazione di risanamenti e provvedimenti d'isolamento acustico di impianti ferroviari valgono i termini previsti dalla legge federale del 24 marzo 200012 concernente il risanamento fonico delle ferrovie.13
6    I risanamenti e i provvedimenti d'isolamento acustico devono essere realizzati:
a  entro il 31 luglio 2020, per gli aerodromi militari;
b  entro il 31 maggio 2016, per gli aerodromi civili sui quali circolano velivoli grandi;
c  entro il 1° novembre 2016, per gli impianti di tiro civili per i quali vige l'obbligo di risanamento in base alla modifica del 23 agosto 200614 dell'allegato 7;
d  entro il 31 luglio 2025, per le piazze d'armi, di tiro e d'esercizio militari.15
20 
SR 814.41 Ordinanza del 15 dicembre 1986 contro l'inquinamento fonico (OIF)
OIF Art. 20 Rilevamenti periodici - 1 L'UFAM18 effettua periodicamente, presso le autorità esecutive, rilevamenti sullo stato dei risanamenti e dei provvedimenti d'isolamento acustico concernenti in particolare le strade, gli impianti ferroviari, gli aerodromi, i poligoni di tiro, nonché le piazze di tiro e d'esercizio militari.
1    L'UFAM18 effettua periodicamente, presso le autorità esecutive, rilevamenti sullo stato dei risanamenti e dei provvedimenti d'isolamento acustico concernenti in particolare le strade, gli impianti ferroviari, gli aerodromi, i poligoni di tiro, nonché le piazze di tiro e d'esercizio militari.
2    Per le strade, l'UFAM chiede alle autorità esecutive di presentare, entro il 31 marzo, in particolare:
a  una panoramica concernente:
a1  le strade o i tratti stradali da risanare,
a2  i tempi previsti per il risanamento di tali strade e tratti stradali,
a3  le spese complessive per i suddetti risanamenti e provvedimenti d'isolamento acustico, e
a4  il numero delle persone esposte a immissioni foniche superiori ai valori limite d'immissione e ai valori d'allarme;
b  un rapporto riguardante:
b1  i risanamenti effettuati durante l'anno precedente su strade o tratti stradali e i provvedimenti d'isolamento acustico, e
b2  l'efficacia di tali risanamenti e provvedimenti d'isolamento acustico, nonché le spese da essi derivanti.
3    Per le strade nazionali, l'UFAM chiede le informazioni di cui al capoverso 2 all'Ufficio federale delle strade. Per le strade principali e le altre strade le chiede ai Cantoni. Le informazioni devono essere inoltrate secondo le disposizioni dell'UFAM.
4    L'UFAM valuta le informazioni raccolte, con particolare attenzione allo stato di avanzamento dei risanamenti, nonché all'efficacia dei provvedimenti e alle relative spese. Infine, comunica alle autorità esecutive i risultati della valutazione e li pubblica.
40
SR 814.41 Ordinanza del 15 dicembre 1986 contro l'inquinamento fonico (OIF)
OIF Art. 40 Valori limite d'esposizione al rumore - 1 L'autorità esecutiva valuta le immissioni foniche esterne degli impianti fissi determinate sulla base dei valori limite d'esposizione al rumore secondo gli allegati 3 e seguenti.
1    L'autorità esecutiva valuta le immissioni foniche esterne degli impianti fissi determinate sulla base dei valori limite d'esposizione al rumore secondo gli allegati 3 e seguenti.
2    I valori limite d'esposizione al rumore sono superati anche quando la somma delle immissioni foniche dello stesso genere provenienti da più impianti li superano. Detta regola non è applicabile ai valori di pianificazione nel caso di impianti fissi nuovi (art. 7 cpv. 1).
3    In mancanza di valori limite d'esposizione al rumore, l'autorità esecutiva valuta le immissioni foniche in base all'articolo 15 della legge. Tiene pure conto degli articoli 19 e 23 della legge.
OSN: 16
SR 725.111 Ordinanza del 7 novembre 2007 sulle strade nazionali (OSN)
OSN Art. 16 Esame di impatto ambientale e collaudo ecologico - 1 Durante l'elaborazione del piano di sistemazione e la progettazione delle strade nazionali si deve procedere a un esame plurifase dell'impatto ambientale in conformità al numero 11.1 dell'allegato all'ordinanza del 19 ottobre 198822 concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente.
1    Durante l'elaborazione del piano di sistemazione e la progettazione delle strade nazionali si deve procedere a un esame plurifase dell'impatto ambientale in conformità al numero 11.1 dell'allegato all'ordinanza del 19 ottobre 198822 concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente.
2    In ogni fase del progetto occorre verificare le basi tecniche e l'impatto sull'ambiente in quanto questi elementi siano indispensabili per decidere delle singole tappe del progetto.
3    Il DATEC può vincolare l'autorizzazione del progetto esecutivo alla condizione che, entro tre anni dalla messa in esercizio dell'opera, sia accertato che le misure di protezione dell'ambiente sono state applicate in modo adeguato ed è stato raggiunto l'effetto auspicato.
PA: 5 
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 5
1    Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti:
a  la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi;
b  l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi;
c  il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi.
2    Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69).24
3    Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni.
48 
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 48
1    Ha diritto di ricorrere chi:
a  ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo;
b  è particolarmente toccato dalla decisione impugnata; e
c  ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa.
2    Ha inoltre diritto di ricorrere ogni persona, organizzazione o autorità cui un'altra legge federale riconosce tale diritto.
49 
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 49 - Il ricorrente può far valere:
a  la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento;
b  l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti;
c  l'inadeguatezza; questa censura non è ammissibile quando un'autorità cantonale ha giudicato come autorità di ricorso.
50 
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 50
1    Il ricorso dev'essere depositato entro 30 giorni dalla notificazione della decisione.
2    Il ricorso per denegata o ritardata giustizia può essere interposto in ogni tempo.
52 
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 52
1    L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente.
2    Se il ricorso non soddisfa a questi requisiti o se le conclusioni o i motivi del ricorrente non sono sufficientemente chiari, e il ricorso non sembra manifestamente inammissibile, l'autorità di ricorso assegna al ricorrente un breve termine suppletorio per rimediarvi.
3    Essa gli assegna questo termine con la comminatoria che, decorrendo infruttuoso, deciderà secondo l'inserto o, qualora manchino le conclusioni, i motivi oppure la firma, non entrerà nel merito del ricorso.
62 
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 62
1    L'autorità di ricorso può modificare la decisione impugnata a vantaggio di una parte.
2    Essa può modificare a pregiudizio di una parte la decisione impugnata quando questa violi il diritto federale o poggi su un accertamento inesatto o incompleto dei fatti; per inadeguatezza, la decisione impugnata non può essere modificata a pregiudizio di una parte, a meno che la modificazione giovi ad una controparte.
3    L'autorità di ricorso che intenda modificare la decisione impugnata a pregiudizio di una parte deve informarla della sua intenzione e darle la possibilità di esprimersi.
4    L'autorità di ricorso non è vincolata in nessun caso dai motivi del ricorso.
63 
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 63
1    L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali.
2    Nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore ne delle autorità federali, che promuovano il ricorso e soccombano; se l'autorità ricorrente, che soccombe, non è un'autorità federale, le spese processuali le sono addossate in quanto la causa concerna interessi pecuniari di enti o d'istituti autonomi.
3    Alla parte vincente possono essere addossate solo le spese processuali che abbia cagionato violando le regole di procedura.
4    L'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali. Stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito. Se sussistono motivi particolari, può rinunciare interamente o in parte a esigere l'anticipo.100
4bis    La tassa di decisione è stabilita in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Il suo importo oscilla:
a  da 100 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario;
b  da 100 a 50 000 franchi nelle altre controversie.101
5    Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla determinazione delle tasse.102 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005103 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010104 sull'organizzazione delle autorità penali.105
64
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 64
1    L'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato.
2    Il dispositivo indica l'ammontare dell'indennità e l'addossa all'ente o all'istituto autonomo, nel cui nome l'autorità inferiore ha deciso, in quanto non possa essere messa a carico di una controparte soccombente.
3    Se una controparte soccombente ha presentato conclusioni indipendenti, l'indennità può essere messa a suo carico, secondo la propria solvenza.
4    L'ente o l'istituto autonomo, nel cui nome l'autorità inferiore ha deciso, risponde dell'indennità addossata a una controparte soccombente, in quanto non possa essere riscossa.
5    Il Consiglio federale disciplina la determinazione delle spese ripetibili.106 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005107 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010108 sull'organizzazione delle autorità penali.109
TS-TAF: 7
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF)
TS-TAF Art. 7 Principio
1    La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa.
2    Se la parte vince solo parzialmente, le spese ripetibili sono ridotte in proporzione.
3    Le autorità federali e, di regola, le altre autorità con qualità di parte non hanno diritto a un'indennità a titolo di ripetibili.
4    Se le spese sono relativamente modeste, si può rinunciare a concedere alla parte un'indennità a titolo di ripetibili.
5    L'articolo 6a è applicabile per analogia.7
Registro DTF
116-IB-435 • 122-V-157 • 123-II-325 • 124-I-40 • 124-II-293 • 126-II-522 • 127-II-306 • 128-I-295 • 129-II-331 • 130-II-425 • 131-II-200 • 131-II-470 • 131-II-753 • 133-II-169 • 133-II-181 • 133-II-35 • 135-I-233 • 135-II-156 • 135-II-238 • 135-II-296 • 136-I-1
Weitere Urteile ab 2000
1A.110/2006 • 1A.123/2003 • 1A.195/2006 • 1A.201/2006 • 1A.207/1998 • 1A.213/2000 • 1A_180/2004 • 1C_10/2010 • 1C_533/2009 • 1E.1/2006 • 1P.345/2003 • 2P.212/2005
Parole chiave
Elenca secondo la frequenza o in ordine alfabetico
questio • ricorrente • strada cantonale • esaminatore • circo • strada nazionale • asfalto • federalismo • prima istanza • datec • interesse pubblico • tribunale amministrativo federale • tribunale federale • protezione dell'ambiente • potere d'apprezzamento • aumento • autorità inferiore • grigioni • menzione • notte
... Tutti
BVGE
2007/6 • 2007/27
BVGer
A-1851/2006 • A-194/2008 • A-2013/2006 • A-2636/2010 • A-4010/2007 • A-523/2010 • A-5466/2008 • A-623/2010 • A-6728/2007 • A-6985/2007