Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Corte IV
D-2202/2017
Sentenza del 14 novembre 2017
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
Composizione Bendicht Tellenbach, Claudia Cotting-Schalch,
cancelliere Lorenzo Rapelli.
A._______, nata il (...),
Parti Siria,
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento);
Oggetto
decisione della SEM del 10 marzo 2017 / N (...).
Fatti:
A.
A._______, cittadina siriana di etnia assiriana-aramaica e di religione cristiana, è nata a B._______, nel governatorato di Al-Hasaka, dove ha risieduto sino al 2004. In seguito e sino al marzo del 2014 l'interessata ha dimorato nel quartiere armeno di Homs (al-Arman) con i famigliari, salvo trasferirsi con le sorelle nella vicina località di Zaidal successivamente all'espatrio dei genitori. Nel luglio del 2015 ella ha a sua volta lasciato il paese dopo l'ottenimento di un visto per la Svizzera. Il 17 agosto 2015 ha depositato la propria domanda d'asilo (cfr. atto A5, pag. 2 e segg.).
Sentita sui motivi d'asilo, la richiedente ha dichiarato di aver lasciato il proprio paese a causa della situazione generale di guerra ed insicurezza ivi presente. A tal proposito, ella ha elencato alcuni episodi che avrebbe vissuto durante la sua permanenza in Siria nel corso della guerra civile. L'interessata sarebbe stata vittima dell'esplosione di un razzo, rimanendo illesa; avrebbe faticato a raggiungere l'università a causa dei bombardamenti; sarebbe stata fermata da dei miliziani in occasione di un controllo allorché si trovava su un taxi e si sarebbe dovuta rifugiare in una chiesa a seguito dell'esplosione di una fabbrica. In caso di ritorno in patria ella teme di essere vittima di atti pregiudizievoli a causa della sua confessione cristiana. Invero, sempre per via della sua religione sarebbe stata discriminata nella ricerca di un impiego (cfr. atto A13, pag. 4 e segg.).
A sostegno della sua domanda d'asilo la ricorrente ha versato agli atti uno scritto in lingua straniera. Secondo la traduzione allestita dalla Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM), si tratterebbe di un certificato che attesterebbe lo stato depressivo della ricorrente riconducibile ai summenzionati avvenimenti rilasciato da un medico di Homs (cfr. atto A14).
B.
Con decisione del 10 marzo 2017, notificata alla richiedente il 14 marzo 2017 (cfr. atto A20), la SEM ha respinto la domanda d'asilo pronunciando contestualmente l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera. Non di meno ha ritenuto attualmente l'esecuzione del suo allontanamento verso la Siria non ragionevolmente esigibile, ammettendola quindi provvisoriamente.
C.
Il 13 aprile 2017 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 22 settembre 2015) l'interessata è insorta contro detta decisione con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) chiedendone l'annullamento, il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo. Con protestate spese e ripetibili, ha altresì presentato una richiesta volta all'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura delle presunte spese processuali.
D.
Con ulteriore scritto del 1° giugno 2017, l'interessata ha trasmesso al Tribunale uno scritto in lingua straniera. Secondo la traduzione ad esso annessa, si tratterebbe di un mandato di cattura spiccato dalla polizia politica di al-Hasaka nei confronti della ricorrente e delle sorelle per titolo di sviamento delle autorità con dichiarazioni mendaci e omissione di informazioni su persone ricercate.
E.
Il Tribunale, con decisione incidentale del 7 luglio 2017, ha esentato la ricorrente dal versamento dell'anticipo spese invitandola nel contempo a produrre in originale il mezzo di prova di cui al precedente scritto.
F.
Il 2 agosto 2017 l'insorgente si è rivolta al tribunale chiedendo una proroga di suddetto termine motivata sulla base del fatto che il documento in questione sarebbe stato smarrito durante la trasmissione dall'Olanda alla Svizzera. Nella stessa occasione ella ha informato il Tribunale di essersi già rivolta alle autorità siriane onde sollecitare l'emissione di un duplicato.
G.
Il 16 agosto l'interessata ha trasmesso al Tribunale il mezzo di prova in originale.
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.
Diritto:
1.
Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6

SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 6 Norme procedurali - Le procedure sono rette dalla legge federale del 20 dicembre 196811 sulla procedura amministrativa (PA), dalla legge del 17 giugno 200512 sul Tribunale amministrativo federale e dalla legge del 17 giugno 200513 sul Tribunale federale, in quanto la presente legge non preveda altrimenti. |

SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 32 Eccezioni - 1 Il ricorso è inammissibile contro: |

SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 31 Principio - Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 196821 sulla procedura amministrativa (PA). |

SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 5 - 1 Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
|
1 | Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
a | la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi; |
b | l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi; |
c | il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi. |
2 | Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69).24 |
3 | Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni. |

SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 33 Autorità inferiori - Il ricorso è ammissibile contro le decisioni: |

SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 105 Ricorsi contro le decisioni della SEM - Contro le decisioni della SEM può essere interposto ricorso secondo la legge federale del 17 giugno 2005365 sul Tribunale amministrativo federale. |

SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 5 - 1 Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
|
1 | Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
a | la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi; |
b | l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi; |
c | il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi. |
2 | Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69).24 |
3 | Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni. |

SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 48 - 1 Ha diritto di ricorrere chi: |
|
1 | Ha diritto di ricorrere chi: |
a | ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo; |
b | è particolarmente toccato dalla decisione impugnata; e |
c | ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa. |
2 | Ha inoltre diritto di ricorrere ogni persona, organizzazione o autorità cui un'altra legge federale riconosce tale diritto. |
I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1

SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 108 Termini di ricorso - 1 Nella procedura celere, il ricorso contro una decisione secondo l'articolo 31a capoverso 4 deve essere interposto entro sette giorni lavorativi o, se si tratta di decisioni incidentali, entro cinque giorni dalla notificazione della decisione. |

SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 52 - 1 L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente. |
|
1 | L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente. |
2 | Se il ricorso non soddisfa a questi requisiti o se le conclusioni o i motivi del ricorrente non sono sufficientemente chiari, e il ricorso non sembra manifestamente inammissibile, l'autorità di ricorso assegna al ricorrente un breve termine suppletorio per rimediarvi. |
3 | Essa gli assegna questo termine con la comminatoria che, decorrendo infruttuoso, deciderà secondo l'inserto o, qualora manchino le conclusioni, i motivi oppure la firma, non entrerà nel merito del ricorso. |
Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2.
Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1

SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 106 Motivi di ricorso - 1 Il ricorrente può far valere: |

SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 62 - 1 L'autorità di ricorso può modificare la decisione impugnata a vantaggio di una parte. |
|
1 | L'autorità di ricorso può modificare la decisione impugnata a vantaggio di una parte. |
2 | Essa può modificare a pregiudizio di una parte la decisione impugnata quando questa violi il diritto federale o poggi su un accertamento inesatto o incompleto dei fatti; per inadeguatezza, la decisione impugnata non può essere modificata a pregiudizio di una parte, a meno che la modificazione giovi ad una controparte. |
3 | L'autorità di ricorso che intenda modificare la decisione impugnata a pregiudizio di una parte deve informarla della sua intenzione e darle la possibilità di esprimersi. |
4 | L'autorità di ricorso non è vincolata in nessun caso dai motivi del ricorso. |
3.
Preliminarmente il Tribunale osserva che, essendo stata la ricorrente posta al beneficio dell'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento con decisione del 10 marzo 2017 e non avendo quest'ultima censurato la pronuncia dell'allontanamento, oggetto del litigio in questa sede risulta pertanto essere esclusivamente la decisione riguardante il rifiuto della sua domanda d'asilo ed il mancato riconoscimento dello statuto di rifugiato.
4.
La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2

SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 2 Asilo - 1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della presente legge. |

SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 3 Definizione del termine «rifugiato» - 1 Sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi. |

SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 3 Definizione del termine «rifugiato» - 1 Sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi. |

SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 3 Definizione del termine «rifugiato» - 1 Sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi. |
5.
5.1 Nella querelata decisione, la SEM ha considerato le allegazioni circa i motivi d'asilo dell'interessata irrilevanti ai sensi dell'art. 3

SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 3 Definizione del termine «rifugiato» - 1 Sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi. |
5.1.1 In particolare, la SEM ha indicato che i problemi allegati dall'insorgente segnatamente la situazione di guerra e di insicurezza, i bombardamenti e le esplosioni, il fermo subito da un gruppo armato nonché la dilagante disoccupazione sarebbero la conseguenza della drammatica situazione generale vigente in Siria. Secondo l'autorità di prime cure tali vicissitudini non lascerebbero tuttavia trasparire alcuna volontà di messa in atto di persecuzioni personali dirette nei confronti dell'interessata. Di conseguenza, nemmeno il certificato medico addotto sarebbe concludente.
5.1.2 L'autorità di prima istanza ha poi rilevato che il solo timore di essere sottoposta a misure persecutorie in futuro in quanto donna cristiana in Siria non sarebbe sufficiente per fondare una persecuzione unicamente su avvenimenti che potrebbero realizzarsi in un momento non precisato nel futuro. Non sussisterebbero in specie infatti elementi sufficienti per ammettere un pericolo concreto basato su una valutazione oggettiva. La ricorrente avrebbe infatti motivato i propri timori unicamente sulla base di quanto riportatogli da terzi senza aver mai vissuto nulla in prima persona. Invero, la stessa richiedente avrebbe affermato che non le sarebbe mai successo alcunché fatto salvo il riferimento ad una presunta discriminazione in ambito lavorativo.
5.1.3 La SEM ha infine negato la sussistenza di una persecuzione collettiva dei cristiani. In Siria, stato laico, la percentuale di cristiani sull'insieme della popolazione sarebbe stimata attorno al dieci per cento. In linea di massima la popolazione cristiana residente nelle zone controllate dal governo siriano non avrebbe motivo di temere persecuzioni di natura prettamente religiosa. Nelle zone cadute in mano ai ribelli sarebbero invece rimasti pochissimi cristiani anche se tale esodo non sarebbe da ricondurre in primis a persecuzioni per motivi religiosi. Ad ogni modo, i cristiani residenti nelle zone controllate dall'opposizione avrebbero possibilità molto limitate di praticare la loro fede nelle chiese. Sebbene il governo e l'opposizione tentino di ottenere il supporto da parte della comunità cristiana, la maggior parte dei cristiani manterrebbe una posizione neutra, riuscendo ad ottenere un accomodamento con entrambi a seconda della regione di residenza. Tornando quindi alle situazione nelle zone controllate dal regime di al-Assad, la SEM ha riportato che vi sarebbero effettivamente evidenze quanto all'esistenza di singoli casi di cristiani caduti nel mirino delle autorità siriane per aver sostenuto l'opposizione. Andrebbe tuttavia rilevato che il carattere di tali persecuzioni sarebbe di tipo politico e non religioso di modo che non vi sarebbero gli estremi per riconoscere una persecuzione sistematica dei cristiani da parte delle autorità della Repubblica Araba di Siria. Diversa sarebbe la situazione della comunità cristiana residente nelle regioni controllate dal sedicente "Stato Islamico" laddove giungerebbero nuove circa l'esistenza di conversioni forzate di non-musulmani, soprattutto di cristiani e iazidi e di imposizione di particolari tasse a sfondo religioso, il tutto corroborato dal divieto di praticare in pubblico una religione non musulmana. In ragione di ciò quasi tutti i cristiani residenti in tali regioni sarebbero fuggiti verso altre regioni della Siria. Il terrore non colpirebbe soltanto le minoranze religiose, bensì anche importanti gruppi islamici sunniti e sciiti. Ciò nonostante non si avrebbero dati attendibili riguardo al numero di vittime dello "Stato islamico" né vi sarebbero indicatori di esecuzioni pubbliche di cristiani. Le vittime di esecuzioni pubbliche sarebbero piuttosto combattenti di gruppi ribelli avversi o di attivisti politici che avrebbero opposto resistenza. In generale, in Siria sarebbero inoltre avvenuti pochissimi assassini di cristiani per motivi religiosi. Per queste ragioni, secondo la SEM, la situazione dei cristiani in Siria e quindi la minaccia che pesa su di essi varierebbe da una regione all'altra. Solo una piccola parte dei cristiani sarebbe
stata vittima di abusi. Le condizioni per il riconoscimento di una persecuzione collettiva della popolazione cristiana non sarebbero pertanto soddisfatte.
5.2
5.2.1 Con ricorso, l'insorgente, dopo aver richiamato e precisato i fatti esposti in corso di procedura, ha presentato la situazione in Siria in particolare per quanto concerne la condizione dei cristiani. A suo dire sarebbe notorio che i gruppi fondamentalisti di matrice islamica avrebbero preso il controllo di gran parte del territorio siriano e che quest'ultimi starebbero mettendo in atto un genocidio nei confronti dei cristiani.
5.2.2 Sulla base di tale assunto, l'insorgente contesta anzitutto la valutazione della SEM circa l'insussistenza di una persecuzione collettiva dei cristiani. L'accertamento della pulizia etnica in atto in Siria nei confronti dei cristiani, costituirebbe infatti una circostanza giuridicamente rilevante in materia d'asilo ed avrebbe pertanto dovuto indurre la SEM a riconoscere alla ricorrente lo statuto di rifugiato. Ciò sarebbe imposto anche dal fatto che lo "Stato Islamico" starebbe imponendo la sharia nei villaggi conquistati. Non si tratterebbe infatti più di una semplice esposizione a pericolo generale grave dovuto alla guerra civile ma bensì di "una seria esposizione a pericolo della propria vita e della propria libertà, a causa della semplice appartenenza alla religione cristiana", situazione che avrebbe tra l'altro spinto il Parlamento Europeo ed il Consiglio di sicurezza dell'ONU ad emanare delle risoluzioni contro lo "Stato Islamico" ed avrebbe portato la comunità internazionale ad intervenire militarmente.
5.2.3 La ricorrente censura poi l'esistenza di una situazione di persecuzione riflessa a causa della renitenza alla leva del fratello che avrebbe ottenuto asilo in Svizzera proprio per quel motivo. Sarebbe infatti risaputo che il regime siriano perseguiterebbe le famiglie di disertori e renitenti.
5.2.4 Alla luce di ciò, nei suoi scritti ulteriori trasmessi al Tribunale, la ricorrente ha messo in relazione il mandato di cattura da lei prodotto proprio con la diserzione del fratello.
6.
6.1 Come si evince dall'atto ricorsuale, la ricorrente contesta anzitutto l'insussistenza di una persecuzione collettiva dei cristiani in Siria. A tal proposito occorre osservare che ai sensi della giurisprudenza una persona può effettivamente allegare a titolo eccezionale a fondamento della sua domanda d'asilo il timore di subire delle persecuzioni non mirate personalmente contro di lei. Ciò è segnatamente il caso quando il richiedente nel suo Paese d'origine o di provenienza appartiene ad un determinato gruppo di persone esposto in maniera effettiva ed intensa a persecuzioni rilevanti ai sensi dell'asilo (cfr. DTAF 2014/32 consid. 6.1; 2013/21 consid. 9).
6.2 È tuttavia opportuno sottolineare che per invalsa prassi, il Tribunale riconosce la sussistenza di una persecuzione collettiva solo a condizioni molto restrittive tant'è che la sola appartenenza ad un determinato gruppo vittima di persecuzioni non è sufficiente per motivare la qualità di rifugiato. Per essere rilevante ai fini dell'asilo, la persecuzione in ragione della sola appartenenza ad un determinato gruppo di persone deve soddisfare le condizioni previste all'art. 3

SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 3 Definizione del termine «rifugiato» - 1 Sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi. |
6.3 In specie, l'appartenenza della ricorrente alla comunità cristiana siriana non è posta in discussione.
6.4 Quo all'esistenza di una persecuzione collettiva, il Tribunale, vista la frammentazione del territorio susseguente alla guerra civile, ha ritenuto opportuno adottare un approccio regionale (cfr. in particolare le sentenze del Tribunale D-5884/2015 del 13 aprile 2017 e D-1495/2015 del 21 marzo 2016, pubblicate come sentenze di riferimento).
6.5 Il Tribunale ha inoltre già avuto modo di esaminare e constatare la precarietà della situazione in Siria a seguito della perdurante guerra civile (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.2.1-6.2.2). Secondo le disarticolate fonti disponibili, sin dall'inizio delle manifestazioni contro il governo, i cristiani e le altre minoranze avrebbero cercato di rimanere neutrali. Con l'intensificarsi del conflitto queste ultime si sarebbero tuttavia viste obbligate a schierarsi, sostenendo alternativamente il regime o l'opposizione. Seppur non si possa partire dal principio che tutti i cristiani siano sostenitori del regime, è verosimile ritenere che la maggioranza di quest'ultimi risulterebbe essere rimasta fedele ad al-Assad (cfr. sentenza D-1495/2015, consid. 9.2.2 e fonti citate). Susseguentemente allo scoppio della guerra sembra che i cristiani più abbienti abbiano potuto espatriare dalla Siria e recarsi in Libano oppure nei paesi occidentali, mentre gli altri si sarebbero invece spostati all'interno del territorio siriano verso città o regioni dove la situazione era meno pericolosa (cfr. sentenza D-1495/2015 consid. 9.2.3 e fonti citate). I principali motivi di fuga andrebbero ricondotti ai rischi derivanti dalle operazioni militari, ai bombardamenti, alla povertà e alla criminalità. Oltre ai motivi derivanti dalla situazione di violenza generalizzata, per i cristiani la fuga potrebbe trarre motivazioni anche dal timore di essere presi di mira per la sola appartenenza religiosa. In quanto minoranza, la situazione per questi ultimi sarebbe infatti precaria dal momento che i vari attori agenti nel conflitto li sospetterebbero di sostenere la fazione opposta. Ad aggravare il di per sé già teso contesto è la presenza dell'organizzazione terrorista autoproclamatosi "Stato Islamico" e di altri gruppi Jihadisti. Le minoranze religiose presenti in Siria, tra cui quindi anche i cristiani, temerebbero infatti di essere uccisi o perseguitati da questi attori allorché il governo siriano dovesse cadere (cfr. sentenza
D-1495/2015 consid. 9.2.4 e fonti citate). Il quadro sarebbe reso ancor peggiore a causa dell'ubicazione delle zone da loro abitate, le quali avrebbero acquisito una certa importanza a livello strategico e militare (cfr. ibidem).
6.6 Gli atti di violenza subiti dai cristiani, quali omicidi, minacce, espulsioni e rapimenti non sarebbero, in linea generale, mossi da motivi religiosi, ma piuttosto da ascrivere alla situazione di violenza generalizzata causata dalla guerra civile. Nell'integralità del territorio siriano sarebbero relativamente poche le uccisioni di cristiani documentate e riconducibili esclusivamente dall'appartenenza religiosa. Le fonti non sono tuttavia lineari: se da un lato alcuni indicano che gli attacchi di stampo religioso contro i cristiani sarebbero rari e che vi sarebbero inoltre evidenze quanto al fatto che alcuni musulmani avrebbero protetto questi ultimi dai Jihadisti stranieri, dall'altro lato, la fuga massiva dei cristiani dalla Siria lascerebbe presagire una situazione di assoluta precarietà che sembra andare al di là delle mere risultanze della situazione di violenza generalizzata causata dalla guerra civile (cfr. sentenza D-1495/2015 consid. 9.3 e fonti citate).
6.7 In casu va rilevato che la ricorrente proviene dalla città di Homs e meglio dal quartiere di al-Arman. Nell'ultimo periodo ella ha tuttavia risieduto nella vicina località di Zaidal. Il quartiere di al-Arman e Zaidal distano pochi chilometri e si trovano nella parte orientale di Homs. Il primo rientra ancora nella giurisdizione amministrativa cittadina allorché Zaidal è una municipalità indipendente, seppur sia ancora considerata parte integrante della zona suburbana della città. Prima dello scoppio della guerra civile Homs era la terza città siriana per popolazione e vantava una maggioranza sunnita con tuttavia una sensibile presenza di alauiti e cristiani. Nel corso dell'ondata di sollevamenti popolari del 2011, Homs fu presto definita "capitale della rivoluzione". Di lì a poco le proteste di piazza si tradussero in un vero e proprio conflitto urbano. Sul finire dell'anno in diversi quartieri della città a maggioranza sunnita si andarono organizzando gruppi di oppositori integrati da componenti islamiste mentre in altre zone del centro urbano il governo manteneva un controllo pressoché totale anche grazie all'ausilio di "milizia civile" a base settaria (Shabiha; in arabo: ). Nei primi mesi del 2012 il livello degli scontri si alzo in maniera drastica e la città iniziò ad essere toccata da vere e proprie operazioni militari. L'irrequieto quartiere di Baba Amr, a quel momento ampiamente controllato da bande armate di oppositori, fu il primo a sperimentare la violenza degli scontri. Tale porzione della città venne dapprima accerchiata e poi conquistata dalle forze lealiste nel marzo del 2012. Nel dicembre del 2012 l'esercito siriano riconquistò anche il distretto di Deir Baalba nel nord ovest della città. Da quel momento solo la città vecchia, il distretto di Khalidiya e alcune altre piccole aree sparse rimasero sotto il controllo delle opposizioni. Nel marzo del 2013 le forze lealiste lanciarono un'offensiva volta alla riconquista di buona parte delle zone ancora controllate dagli insorti. Tale tentativo fu però stroncato dell'arrivo di nuovi miliziani dalla vicina città al-Qusayr. I ribelli passarono poi all'iniziativa cercando nuovamente di prendere il controllo di Baba Amr ma i lealisti respinsero a loro volta l'attacco. Verso la fine del mese di luglio del 2013, i governativi riconquistarono poi il fondamentale distretto di Khalidiya. Nel maggio del 2014 le restanti zone del centro cittadino in mano agli insorti furono evacuate dopo il raggiungimento di un accordo tra i rappresentanti degli insorti ed il governo. L'ultimo gruppo di miliziani attivi nel quartiere esterno di al-Waer lasciò Homs nel maggio del 2017, dopo una disputa circa l'inclusione di tale zona nell'accordo succitato (cfr.
The Syria Institute, No Return to Homs, febbraio 2017, n° pubblicazione PAX/2017/01; BBC, Homs: A scarred and divided city, 9 maggio 2012, consultato il 31.08.2017 su http://www.bbc.co
m/news/world-middle-east-18007945 >; ISW, Syria Update: The Fall of al-Qusayr, 6 giugno 2017, consultato il 31.08.2017 su < http://www.understandingwar.org/backgrounder/syria-update-fall-al-qusayr ; Reuters, Rebels evacuated from Homs, cradle of Syrian uprising, 21 maggio 2017, consultato il 31 agosto 2017 su https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-syria-idUSKBN18H0L7 ; The Associated Press, Cease-Fire, Evacuation Deal In Syria's Homs, consultato il 31.08.2017 su https://web.archive.org/web/20140503013934/http://www.npr.org/templates/story/story.
php?storyId=308894802 >; Reuters, Syrian rebels leave last opposition district in Homs, consultato il 31.08.2017 su < https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-syria-idUSKBN18H0L7 >).
6.8 Ora, considerato il fatto che il Tribunale tiene conto della situazione nel paese d'origine dell'insorgente e degli elementi che si presentano al momento della sentenza, prendendo quindi in considerazione l'evoluzione della situazione avvenuta dopo il deposito della domanda d'asilo (cfr. DTAF 2010/44 consid. 3.6), occorre partire dal presupposto che il quartiere di al-Arman e la municipalità di Zaidal siano ad oggi saldamente nelle mani del regime siriano e dei suoi alleati. Per scrupolo di completezza e considerato il succitato svolgersi degli eventi, quandanche si volesse ugualmente prendere in considerazione il periodo di tempo antecedente alla riconquista dell'integralità della città da parte delle forze governative, non si potrebbe comunque concludere che la zona analizzata durante lo svolgersi dei combattimenti ad Homs sia stata sotto il concreto e durevole controllo di entità jihadiste.
6.9 Come già enucleato in precedenza, prima del conflitto i cristiani erano ben tollerati dal governo che garantiva loro la libertà di culto ed una certa protezione. Con lo scoppio delle ostilità si sono invero verificati alcuni casi nei quali i servizi segreti siriani hanno arrestato o convocato per interrogatori dei cristiani. Questi ultimi si sarebbero tuttavia in genere risolti con la loro liberazione e andrebbero ricondotti piuttosto alle attività politiche che all'appartenenza ad un gruppo religioso (cfr. Petra Becker, Zwischen Autokratie und Dschihadismus: Syriens Christen hoffen auf die Umsetzung von Genf I, Stiftung Wissenschaft und Politik, 05.2014, http://www.swp-berlin.org/fileadmin/contents/products/aktuell/2014A39_bkp.pdf , pag. 4, consultato il 09.08.2016). Secondo le fonti disponibili, è infatti da ammettersi che le forze lealiste risultano perseguire i loro oppositori indistintamente dalla loro appartenenza religiosa (cfr. sentenza D-1495/2015, consid. 9.3.2 e riferimenti citati). Pertanto, non vi sono, a mente del Tribunale, elementi per riconoscere una persecuzione collettiva per motivi religiosi ad opera del regime siriano. Per il resto, non esercitando attualmente le altre fazioni in campo alcun controllo sul luogo di provenienza della ricorrente, non occorre, nel caso che ci riguarda, esaminare l'esistenza di eventuali persecuzioni collettive ad opera di quest'ultime.
6.10 Quanto al fatto infine che la popolazione cristiana debba far fronte a carenze nella protezione contro degli atti di violenza così come, più genericamente, al peggioramento delle condizioni di sussistenza e di sicurezza, occorre prendere atto del fatto che queste ultime vicissitudini vanno classificate quali conseguenze del conflitto in essere, che, seppur spiacevoli e di indubbia gravità, non possono essere ricondotte a una persecuzione intensa e mirata contro la minoranza religiosa. Pure la vicinanza con i vari fronti di guerra e le relative conseguenze nefaste, che, come si può ben comprendere, ha causato timori importanti nella ricorrente, e più in generale, nei residenti della regione presa in esame, non può, ad essa sola, essere ritenuta fondante atti persecutori mirati nei confronti della popolazione cristiana. Ciò vale anche per quanto concerne le altre circostanze di cui la ricorrente si è avvalsa e meglio, il fatto di essere stata vittima dell'esplosione di un razzo, di aver avuto difficoltà a raggiungere l'università venendo anche fermata da dei miliziani in occasione di un controllo e di essersi dovuta rifugiare in una chiesa a seguito di un esplosione. In tal senso, pare altresì opportuno considerare che al momento attuale, a seguito della riconquista dell'integralità della città di Homs da parte delle forze governative è lecito attendersi ad un miglioramento della situazione sotto questo aspetto. Ad ogni modo, queste ultime vicissitudini possono semmai essere prese in conto nell'ambito della valutazione dell'esigibilità dell'allontanamento (cfr. sentenze del Tribunale D-1163/2015 del 22 gennaio 2016 consid. 5.4 e D-1948/2015 del 19 aprile 2016 consid. 6.4), come del resto avvenuto nel caso che ci occupa, laddove la stessa non è stata considerata data dall'autorità di prime cure.
6.11 In sunto, sulla scorta di quanto esaminato, al momento attuale non si può dunque concludere che la ricorrente abbia a temere, in caso di rimpatrio, un trattamento contrario all'art. 3

SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 3 Definizione del termine «rifugiato» - 1 Sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi. |

SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 3 Definizione del termine «rifugiato» - 1 Sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi. |
7.
7.1 Relativamente al timore di subire atti pregiudizievoli da parte delle autorità siriane a causa della renitenza alla leva del fratello e circa le allegazioni ricorsuali secondo le quali la ricorrente sarebbe a sua volta ricercata in patria proprio per tale motivo, occorre constatare quanto segue.
7.2 Perché vi sia luogo di riconoscere l'esistenza di una persecuzione riflessa occorre che i famigliari di una persona perseguitata siano esposti a delle rappresaglie, siano esse finalizzate all'ottenimento di informazioni, espletate in ottica punitiva o, ancora, messe in atto con l'obbiettivo di imporre una cessazione delle attività svolte dalla persona presa di mira. Anche in tale ambito, occorre tuttavia che persona che si avvale di un rischio di esser perseguitata a causa di situazioni riguardanti i famigliari, possa vantare un fondato timore di esposizione a seri pregiudizi (cfr. per le condizioni DTAF 2010/57 consid. 4.1.3 e sentenza del Tribunale D-4120/2014 del 31 maggio 2016 consid. 5.3.1). Ora, dagli atti causa, così come dalla documentazione relativa alla procedura d'asilo del fratello (cfr. dossier d'appoggio N 648 774), non vi è modo di concludere che la ricorrente possa annoverare un fondato timore di esposizione a seri pregiudizi derivante da tale circostanza. In primo luogo e diversamente da quanto esposto in sede ricorsuale, l'interessata non risulta infatti essersi avvalsa di tali motivi in occasione dell'audizione sui motivi d'asilo (cfr. situazione comparabile nella sentenza del Tribunale E-505/2015 del 28 febbraio 2017 consid. 6.3). Al contrario, ella ha asserito non aver avuto nessun problema personale con le autorità in patria (cfr. atto A13, pag. 7). Gli atti all'inserto e lo stesso gravame lasciano inoltre intendere che la sua fuga sia da imputare alla situazione securitaria ed al timore di subire persecuzioni da parte di gruppi fondamentalisti a causa della sua confessione cristiana e non certo alla paura di essere perseguitata dalle autorità siriane. Pertanto, il fatto che il fratello abbia disertato e sia conseguentemente stato riconosciuto come rifugiato in Svizzera non risulta elemento rilevante ai fini dell'evasione del presente gravame (si vedano situazioni analoghe nelle recenti sentenze del Tribunale E-8100/15 del 20 luglio 2015 consid. 4.3.3 e E-1218/2017 del 30 maggio 2017 consid. 5.3.3).
7.3 Su tali presupposti, nemmeno il mezzo di prova prodotto nel corso della procedura ricorsuale permette di giungere ad un diverso apprezzamento. Già solo il tenore di tale documento lascia infatti sorgere molti dubbi quanto all'autenticità dello stesso. In primo luogo mal si capisce in quale occasione la ricorrente abbia sviato le autorità, non avendo ella dichiarato di essere stata questionata al riguardo. Oltracciò, nemmeno è chiaro quali siano le attività oltraggiose di cui si sarebbe macchiata, posto che non avrebbe mai avuto alcun contatto con le autorità siriane. Non di meno, la ricorrente, chiamata dal Tribunale a produrre il mezzo di prova in originale, ha fatto presente di essersi rivolta alle autorità siriane al fine di richiedere l'emissione di un duplicato a seguito del suo smarrimento. Ora, tale asserzione ha dell'incredibile. In primis, il mandato in questione è un atto interno; per il che, mal si comprende come ne sia entrata in possesso e per di più come possa anche solo aver concepito di richiedere il rilascio di un duplicato alle autorità siriane, ovvero al presunto agente persecutore. Di più, v'è da domandarsi se un tale contatto non equivalga a delle relazioni con lo stato d'origine ostative al riconoscimento della qualità di rifugiato (cfr. al riguardo Walter Stöckli, Asyl, in Übersax/Rudin/Hugi/Yar/Geiser [Hrsg.], Ausländerrecht, 2ª ed., 2009, n. 11.28, pagg. 535 seg.). Sia quel che sia, quanto risulta più probabile, ferma considerata anche la notoria facilità ad ottenere tali documenti dietro pagamento e la pressoché totale assenza sullo stesso di elementi identificativi, è la produzione di tale mezzo di prova per i fini della causa.
8.
Ne consegue pertanto che il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. La SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1

SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 106 Motivi di ricorso - 1 Il ricorrente può far valere: |
9.
Visto l'esito della procedura le spese processuali di CHF 750.- che seguono la soccombenza sono poste a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e

SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 63 - 1 L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. |
|
1 | L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. |
2 | Nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore ne delle autorità federali, che promuovano il ricorso e soccombano; se l'autorità ricorrente, che soccombe, non è un'autorità federale, le spese processuali le sono addossate in quanto la causa concerna interessi pecuniari di enti o d'istituti autonomi. |
3 | Alla parte vincente possono essere addossate solo le spese processuali che abbia cagionato violando le regole di procedura. |
4 | L'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali. Stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito. Se sussistono motivi particolari, può rinunciare interamente o in parte a esigere l'anticipo.100 |
4bis | La tassa di decisione è stabilita in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Il suo importo oscilla: |
a | da 100 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario; |
b | da 100 a 50 000 franchi nelle altre controversie.101 |
5 | Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla determinazione delle tasse.102 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005103 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010104 sull'organizzazione delle autorità penali.105 |
10.
La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d

SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 83 Eccezioni - Il ricorso è inammissibile contro: |
|
a | le decisioni in materia di sicurezza interna o esterna del Paese, neutralità, protezione diplomatica e altri affari esteri, in quanto il diritto internazionale non conferisca un diritto al giudizio da parte di un tribunale; |
b | le decisioni in materia di naturalizzazione ordinaria; |
c | le decisioni in materia di diritto degli stranieri concernenti: |
c1 | l'entrata in Svizzera, |
c2 | i permessi o autorizzazioni al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto, |
c3 | l'ammissione provvisoria, |
c4 | l'espulsione fondata sull'articolo 121 capoverso 2 della Costituzione federale e l'allontanamento, |
c5 | le deroghe alle condizioni d'ammissione, |
c6 | la proroga del permesso per frontalieri, il cambiamento di Cantone, il cambiamento d'impiego del titolare di un permesso per frontalieri, nonché il rilascio di documenti di viaggio a stranieri privi di documenti; |
d | le decisioni in materia d'asilo pronunciate: |
d1 | dal Tribunale amministrativo federale, salvo quelle che concernono persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, |
d2 | da un'autorità cantonale inferiore e concernenti un permesso o un'autorizzazione al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto; |
e | le decisioni concernenti il rifiuto dell'autorizzazione a procedere penalmente contro membri di autorità o contro agenti della Confederazione; |
f | le decisioni in materia di appalti pubblici se: |
fbis | le decisioni del Tribunale amministrativo federale concernenti decisioni secondo l'articolo 32i della legge del 20 marzo 200964 sul trasporto di viaggiatori; |
f1 | non si pone alcuna questione di diritto d'importanza fondamentale; sono fatti salvi i ricorsi contro gli appalti del Tribunale amministrativo federale, del Tribunale penale federale, del Tribunale federale dei brevetti, del Ministero pubblico della Confederazione e delle autorità giudiziarie cantonali superiori, o |
f2 | il valore stimato della commessa non raggiunge il valore soglia determinante secondo l'articolo 52 capoverso 1 in combinato disposto con l'allegato 4 numero 2 della legge federale del 21 giugno 201962 sugli appalti pubblici; |
g | le decisioni in materia di rapporti di lavoro di diritto pubblico, in quanto concernano una controversia non patrimoniale, ma non la parità dei sessi; |
h | le decisioni concernenti l'assistenza amministrativa internazionale, eccettuata l'assistenza amministrativa in materia fiscale; |
i | le decisioni in materia di servizio militare, civile o di protezione civile; |
j | le decisioni in materia di approvvigionamento economico del Paese adottate in situazioni di grave penuria; |
k | le decisioni concernenti i sussidi al cui ottenimento la legislazione non conferisce un diritto; |
l | le decisioni concernenti l'imposizione di dazi operata in base alla classificazione tariffaria o al peso delle merci; |
m | le decisioni concernenti il condono o la dilazione del pagamento di tributi; in deroga alla presente disposizione, il ricorso è ammissibile contro le decisioni concernenti il condono dell'imposta federale diretta o dell'imposta cantonale o comunale sul reddito e sull'utile se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se si tratta per altri motivi di un caso particolarmente importante; |
n | le decisioni in materia di energia nucleare concernenti: |
n1 | l'esigenza di un nulla osta o la modifica di un'autorizzazione o di una decisione, |
n2 | l'approvazione di un piano d'accantonamenti per le spese di smaltimento antecedenti lo spegnimento di un impianto nucleare, |
n3 | i nulla osta; |
o | le decisioni in materia di circolazione stradale concernenti l'omologazione del tipo di veicoli; |
p | le decisioni del Tribunale amministrativo federale in materia di traffico delle telecomunicazioni, radiotelevisione e poste concernenti:69 |
p1 | concessioni oggetto di una pubblica gara, |
p2 | controversie secondo l'articolo 11a della legge del 30 aprile 199770 sulle telecomunicazioni; |
p3 | controversie secondo l'articolo 8 della legge del 17 dicembre 201072 sulle poste; |
q | le decisioni in materia di medicina dei trapianti concernenti: |
q1 | l'iscrizione nella lista d'attesa, |
q2 | l'attribuzione di organi; |
r | le decisioni in materia di assicurazione malattie pronunciate dal Tribunale amministrativo federale in virtù dell'articolo 3473 della legge del 17 giugno 200574 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF); |
s | le decisioni in materia di agricoltura concernenti: |
s1 | ... |
s2 | la delimitazione delle zone nell'ambito del catasto della produzione; |
t | le decisioni concernenti l'esito di esami e di altre valutazioni della capacità, segnatamente nei settori della scuola, della formazione continua e dell'esercizio della professione; |
u | le decisioni in materia di offerte pubbliche di acquisto (art. 125-141 della L del 19 giu. 201578 sull'infrastruttura finanziaria); |
v | le decisioni del Tribunale amministrativo federale concernenti divergenze d'opinione tra autorità in materia di assistenza amministrativa o giudiziaria a livello nazionale; |
w | le decisioni in materia di diritto dell'elettricità concernenti l'approvazione dei piani di impianti elettrici a corrente forte e di impianti elettrici a corrente debole e l'espropriazione dei diritti necessari per la costruzione o l'esercizio di siffatti impianti, se non si pone alcuna questione di diritto d'importanza fondamentale; |
x | le decisioni concernenti la concessione di contributi di solidarietà ai sensi della legge federale del 30 settembre 201682 sulle misure coercitive a scopo assistenziale e i collocamenti extrafamiliari prima del 1981, tranne se si pone una questione di diritto di importanza fondamentale o si tratta di un caso particolarmente importante per altri motivi; |
y | le decisioni pronunciate dal Tribunale amministrativo federale nelle procedure amichevoli per evitare un'imposizione non conforme alla convenzione internazionale applicabile in ambito fiscale; |
z | le decisioni concernenti le autorizzazioni edilizie di impianti eolici d'interesse nazionale secondo l'articolo 71c capoverso 1 lettera b della legge federale del 30 settembre 201685 sull'energia e le autorizzazioni di competenza cantonale a esse necessariamente connesse, se non si pone alcuna questione di diritto d'importanza fondamentale. |
La pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico della ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza.
3.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente.
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli
Data di spedizione: