Tribunale federale
Tribunal federal

{T 1/2}
1A.260/2006 /ggs

Urteil vom 12. Dezember 2006
I. Öffentlichrechtliche Abteilung

Besetzung
Bundesrichter Féraud, Präsident,
Bundesrichter Aemisegger, Aeschlimann,
Gerichtsschreiberin Schilling.

Parteien
Flughafen Zürich AG, Beschwerdeführerin, vertreten durch Rechtsanwälte Dr. Roland Gfeller und
Roman Geissmann,

gegen

- Stadt Kloten, handelnd durch den Stadtrat,
Kirchgasse 7, 8302 Kloten, dieser vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Christoph Schaub,
- Armin und Silvia Albrecht und Mitbeteiligte,vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Urs Jordi,
- Bürgerprotest Fluglärm Ost und Mitbeteiligte, vertreten durch Fritz Kauf, Vizepräsident, und Ralph Weidmann, Vorstand,
- Gemeinde Bassersdorf, handelnd durch den Gemeinderat, Karl Hügin-Platz 1, 8303 Bassersdorf,
Gemeinde Nürensdorf, handelnd durch den Gemeinderat, Kanzleistrasse 2, Postfach,
8309 Nürensdorf,
Stadt Illnau-Effretikon, handelnd durch den Stadtrat, Märtplatz 29, 8307 Effretikon,
Gemeinde Lindau, handelnd durch den Gemeinderat, Tagelswangerstrasse 2, 8315 Lindau,
Gemeinde Kyburg, handelnd durch den Gemeinderat, 8314 Kyburg,
Gemeinde Weisslingen, handelnd durch den Gemeinderat, Dorfstrasse 40, 8484 Weisslingen,
Gemeinde Zell, handelnd durch den Gemeinderat Zell, Spiegelacker 5, 8486 Rikon im Tösstal,
alle sieben Gemeinden vertreten durch Rechtsanwältinnen PD Dr. Isabelle Häner und
Monika Mörikofer,
- Fluglärmsolidarität und Mitbeteiligte, vertreten durch Rechtsanwalt Kurt Klose,
Beschwerdegegner,

Bundesamt für Zivilluftfahrt (BAZL),
Maulbeerstrasse 9, 3003 Bern,
Eidgenössische Rekurskommission für Infrastruktur und Umwelt, Schwarztorstrasse 53, Postfach 336,
3000 Bern 14.

Gegenstand
Flughafen Zürich, Festlegung einer Projektierungszone betr. Hindernisbegrenzung im Anflug Piste 28; Verfügung des BAZL vom 20. Februar 2006,

Verwaltungsgerichtsbeschwerde gegen den Entscheid der Eidgenössischen Rekurskommission für Infrastruktur und Umwelt vom 21. November 2006.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
dass das Bundesamt für Zivilluftfahrt (BAZL) auf Gesuch der Flughafen Zürich AG mit Verfügung vom 20. Februar 2006 eine Projektierungszone zur vorläufigen Sicherung der Anflüge auf die Piste 28 erliess,
dass die betroffenen Gemeinden und verschiedene Private bei der Eidgenössischen Rekurskommission für Infrastruktur und Umwelt (Rekurskommission INUM) Beschwerde erhoben,
dass die Rekurskommission INUM die Beschwerden mit Entscheid vom 21. November 2006 gutgeheissen und die Verfügung des BAZL vom 20. Februar 2006 aufgehoben hat,
dass die Flughafen Zürich AG gegen den Entscheid der Rekurskommission INUM Verwaltungsgerichtsbeschwerde führt mit dem HauptAntrag, die vom BAZL festgelegte Projektierungszone vollumfänglich zu bestätigen,
dass die Beschwerdeführerin den Eventualantrag stellt, die Sache zum Neuentscheid unter Berücksichtigung sämtlicher Vorbringen an die Vorinstanz zurückzuweisen,
dass in prozessualer Hinsicht beantragt wird, der Beschwerde sei in einem ersten Schritt superprovisorisch ohne Anhörung der Gegenparteien aufschiebende Wirkung beizulegen,
dass sich die Verwaltungsgerichtsbeschwerde indes als offensichtlich unbegründet erweist und im Verfahren nach Art. 36a OG abzuweisen ist, was eine superprovisorische Anordnung erübrigt,
dass die Rekurskommission INUM zu Recht festgestellt hat, dass die in Art. 37n
SR 748.0 Legge federale del 21 dicembre 1948 sulla navigazione aerea (LNA)
LNA Art. 37n
1    L'UFAC può, d'ufficio o su proposta dell'esercente dell'aerodromo, del Cantone o del Comune, determinare zone riservate in regioni esattamente delimitate, per riservare i fondi necessari a costruzioni e impianti aeroportuali futuri. I servizi federali, i Cantoni, i Comuni e i proprietari fondiari interessati devono essere consultati. La consultazione dei Comuni e dei proprietari fondiari interessati spetta ai Cantoni.
2    Le decisioni concernenti la costituzione delle zone riservate devono essere pubblicate nei Comuni interessati, con l'indicazione dei termini di ricorso. Il ricorso non ha effetto sospensivo.
des Bundesgesetzes über die Luftfahrt (LFG; SR 748.0) umschriebene Projektierungszone kein rechtliches Instrument zur Sicherung von An- und Abflugwegen eines Flughafens sei und vielmehr nach den Bestimmungen über die Luftfahrthindernisse und die Sicherheitszonen vorgegangen werden müsse (vgl. Art. 41
SR 748.0 Legge federale del 21 dicembre 1948 sulla navigazione aerea (LNA)
LNA Art. 41
1    Per creare e per modificare ostacoli alla navigazione aerea occorre un'autorizzazione dell'UFAC. L'UFAC la rilascia se sono adottate le necessarie misure di sicurezza.
2    Sono ritenuti ostacoli alla navigazione aerea le costruzioni, gli impianti e le piantagioni che possono ostacolare, mettere in pericolo o impedire la circolazione degli aeromobili o l'esercizio di impianti della navigazione aerea.
3    Il Consiglio federale stabilisce quali ostacoli alla navigazione aerea devono essere semplicemente notificati all'UFAC oppure direttamente registrati mediante le interfacce nazionali della registrazione dei dati. A tal proposito si basa sul potenziale di pericolo degli ostacoli.
4    Può emanare prescrizioni per impedire che siano creati ostacoli alla navigazione aerea, per eliminare quelli esistenti o per adeguarli alle esigenze della sicurezza della navigazione aerea.
und Art. 42 Abs. 1 lit. a
SR 748.0 Legge federale del 21 dicembre 1948 sulla navigazione aerea (LNA)
LNA Art. 42
1    Il Consiglio federale può prescrivere che in un determinato raggio attorno ad aeroporti o impianti del servizio della sicurezza aerea oppure a una determinata distanza dalle vie aeree possono essere eretti edifici o altri ostacoli soltanto in quanto non compromettano la sicurezza della navigazione aerea (zone di sicurezza).
1bis    Nelle zone di sicurezza può:
a  limitare l'utilizzo dello spazio aereo mediante ordigni balistici;
b  limitare le attività che possono compromettere la visibilità o avere un effetto abbagliante.183
2    Il Consiglio federale può prescrivere zone di sicurezza su territorio svizzero anche per aeroporti, impianti del servizio della sicurezza aerea o vie aeree situati all'estero.
3    Ogni esercente di aeroporto in Svizzera elabora un piano delle zone di sicurezza. Quest'ultimo contiene l'estensione territoriale e la natura delle restrizioni della proprietà in favore dell'aeroporto. L'esercente dell'aeroporto sente i Governi dei Cantoni interessati e l'UFAC.
4    Il capoverso 3 si applica per analogia agli aeroporti all'estero; l'UFAC agisce al posto dell'esercente dell'aeroporto.
LFG; Art. 59 ff
SR 748.131.1 Ordinanza del 23 novembre 1994 sull'infrastruttura aeronautica (OSIA)
OSIA Art. 59 Servizi di contatto cantonali - I Cantoni designano servizi di contatto che forniscono supporto all'UFAC per il rilevamento e l'esame dei dati sugli ostacoli alla navigazione aerea.
. und Art. 71 ff
SR 748.131.1 Ordinanza del 23 novembre 1994 sull'infrastruttura aeronautica (OSIA)
OSIA Art. 71 Determinazione - 1 Per ogni aeroporto deve essere fissata una zona di sicurezza. Per gli impianti della navigazione aerea e le traiettorie di volo l'UFAC decide caso per caso, su richiesta del fornitore dei servizi della navigazione aerea, se è necessario fissare una zona di sicurezza.
1    Per ogni aeroporto deve essere fissata una zona di sicurezza. Per gli impianti della navigazione aerea e le traiettorie di volo l'UFAC decide caso per caso, su richiesta del fornitore dei servizi della navigazione aerea, se è necessario fissare una zona di sicurezza.
2    Il piano delle zone di sicurezza è stabilito:
a  per gli aeroporti, dall'esercente;
b  per gli impianti della navigazione aerea, dall'esercente;
c  per le traiettorie di volo, dai fornitori dei servizi della navigazione aerea;
d  per aeroporti o impianti della navigazione aerea situati all'estero in territorio svizzero, l'UFAC.
. der Verordnung über die Infrastruktur der Luftfahrt vom 23. November 1994 [VIL; SR 748.131.1]),
dass zur Begründung im Einzelnen im Sinne von Art. 36a Abs. 3
SR 748.131.1 Ordinanza del 23 novembre 1994 sull'infrastruttura aeronautica (OSIA)
OSIA Art. 71 Determinazione - 1 Per ogni aeroporto deve essere fissata una zona di sicurezza. Per gli impianti della navigazione aerea e le traiettorie di volo l'UFAC decide caso per caso, su richiesta del fornitore dei servizi della navigazione aerea, se è necessario fissare una zona di sicurezza.
1    Per ogni aeroporto deve essere fissata una zona di sicurezza. Per gli impianti della navigazione aerea e le traiettorie di volo l'UFAC decide caso per caso, su richiesta del fornitore dei servizi della navigazione aerea, se è necessario fissare una zona di sicurezza.
2    Il piano delle zone di sicurezza è stabilito:
a  per gli aeroporti, dall'esercente;
b  per gli impianti della navigazione aerea, dall'esercente;
c  per le traiettorie di volo, dai fornitori dei servizi della navigazione aerea;
d  per aeroporti o impianti della navigazione aerea situati all'estero in territorio svizzero, l'UFAC.
OG auf die Erwägungen der Vorinstanz verwiesen werden kann,
dass auch kein Anlass für die Rückweisung der Sache zur Neubeurteilung besteht, liegt doch darin, dass die Vorinstanz den Argumentationen des BAZL und der Beschwerdeführerin nicht gefolgt ist, keine Verweigerung des rechtlichen Gehörs,
dass die bundesgerichtlichen Kosten dem Ausgang des Verfahrens gemäss der unterliegenden Beschwerdeführerin aufzuerlegen sind (Art. 156 Abs. 1
SR 748.131.1 Ordinanza del 23 novembre 1994 sull'infrastruttura aeronautica (OSIA)
OSIA Art. 71 Determinazione - 1 Per ogni aeroporto deve essere fissata una zona di sicurezza. Per gli impianti della navigazione aerea e le traiettorie di volo l'UFAC decide caso per caso, su richiesta del fornitore dei servizi della navigazione aerea, se è necessario fissare una zona di sicurezza.
1    Per ogni aeroporto deve essere fissata una zona di sicurezza. Per gli impianti della navigazione aerea e le traiettorie di volo l'UFAC decide caso per caso, su richiesta del fornitore dei servizi della navigazione aerea, se è necessario fissare una zona di sicurezza.
2    Il piano delle zone di sicurezza è stabilito:
a  per gli aeroporti, dall'esercente;
b  per gli impianti della navigazione aerea, dall'esercente;
c  per le traiettorie di volo, dai fornitori dei servizi della navigazione aerea;
d  per aeroporti o impianti della navigazione aerea situati all'estero in territorio svizzero, l'UFAC.
OG) und
dass keine Beschwerdeantworten eingeholt worden und daher auch keine Parteientschädigungen zuzusprechen sind.

Demnach erkennt das Bundesgericht
im Verfahren nach Art. 36a OG:
1.
Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird abgewiesen.
2.
Die Gerichtsgebühr von Fr. 2'000.-- wird der Beschwerdeführerin auferlegt.
3.
Es werden keine Parteientschädigungen zugesprochen.
4.
Dieses Urteil wird den Parteien, dem Bundesamt für Zivilluftfahrt (BAZL) und der Eidgenössischen Rekurskommission für Infrastruktur und Umwelt schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 12. Dezember 2006
Im Namen der I. öffentlichrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Die Gerichtsschreiberin:
Informazioni decisione   •   DEFRITEN
Documento : 1A.260/2006
Data : 12. dicembre 2006
Pubblicato : 21. dicembre 2006
Sorgente : Tribunale federale
Stato : Inedito
Ramo giuridico : Trasporto (senza circolazione stradale)
Oggetto : Flughafen Zürich, Festlegung einer Projektierungszone betr. Hindernisbegrenzung im Anflug Piste 28; Verfügung des BAZL v. 20.2.06


Registro di legislazione
LNA: 37n 
SR 748.0 Legge federale del 21 dicembre 1948 sulla navigazione aerea (LNA)
LNA Art. 37n
1    L'UFAC può, d'ufficio o su proposta dell'esercente dell'aerodromo, del Cantone o del Comune, determinare zone riservate in regioni esattamente delimitate, per riservare i fondi necessari a costruzioni e impianti aeroportuali futuri. I servizi federali, i Cantoni, i Comuni e i proprietari fondiari interessati devono essere consultati. La consultazione dei Comuni e dei proprietari fondiari interessati spetta ai Cantoni.
2    Le decisioni concernenti la costituzione delle zone riservate devono essere pubblicate nei Comuni interessati, con l'indicazione dei termini di ricorso. Il ricorso non ha effetto sospensivo.
41 
SR 748.0 Legge federale del 21 dicembre 1948 sulla navigazione aerea (LNA)
LNA Art. 41
1    Per creare e per modificare ostacoli alla navigazione aerea occorre un'autorizzazione dell'UFAC. L'UFAC la rilascia se sono adottate le necessarie misure di sicurezza.
2    Sono ritenuti ostacoli alla navigazione aerea le costruzioni, gli impianti e le piantagioni che possono ostacolare, mettere in pericolo o impedire la circolazione degli aeromobili o l'esercizio di impianti della navigazione aerea.
3    Il Consiglio federale stabilisce quali ostacoli alla navigazione aerea devono essere semplicemente notificati all'UFAC oppure direttamente registrati mediante le interfacce nazionali della registrazione dei dati. A tal proposito si basa sul potenziale di pericolo degli ostacoli.
4    Può emanare prescrizioni per impedire che siano creati ostacoli alla navigazione aerea, per eliminare quelli esistenti o per adeguarli alle esigenze della sicurezza della navigazione aerea.
42
SR 748.0 Legge federale del 21 dicembre 1948 sulla navigazione aerea (LNA)
LNA Art. 42
1    Il Consiglio federale può prescrivere che in un determinato raggio attorno ad aeroporti o impianti del servizio della sicurezza aerea oppure a una determinata distanza dalle vie aeree possono essere eretti edifici o altri ostacoli soltanto in quanto non compromettano la sicurezza della navigazione aerea (zone di sicurezza).
1bis    Nelle zone di sicurezza può:
a  limitare l'utilizzo dello spazio aereo mediante ordigni balistici;
b  limitare le attività che possono compromettere la visibilità o avere un effetto abbagliante.183
2    Il Consiglio federale può prescrivere zone di sicurezza su territorio svizzero anche per aeroporti, impianti del servizio della sicurezza aerea o vie aeree situati all'estero.
3    Ogni esercente di aeroporto in Svizzera elabora un piano delle zone di sicurezza. Quest'ultimo contiene l'estensione territoriale e la natura delle restrizioni della proprietà in favore dell'aeroporto. L'esercente dell'aeroporto sente i Governi dei Cantoni interessati e l'UFAC.
4    Il capoverso 3 si applica per analogia agli aeroporti all'estero; l'UFAC agisce al posto dell'esercente dell'aeroporto.
OG: 36a  156
OSIA: 59 
SR 748.131.1 Ordinanza del 23 novembre 1994 sull'infrastruttura aeronautica (OSIA)
OSIA Art. 59 Servizi di contatto cantonali - I Cantoni designano servizi di contatto che forniscono supporto all'UFAC per il rilevamento e l'esame dei dati sugli ostacoli alla navigazione aerea.
71
SR 748.131.1 Ordinanza del 23 novembre 1994 sull'infrastruttura aeronautica (OSIA)
OSIA Art. 71 Determinazione - 1 Per ogni aeroporto deve essere fissata una zona di sicurezza. Per gli impianti della navigazione aerea e le traiettorie di volo l'UFAC decide caso per caso, su richiesta del fornitore dei servizi della navigazione aerea, se è necessario fissare una zona di sicurezza.
1    Per ogni aeroporto deve essere fissata una zona di sicurezza. Per gli impianti della navigazione aerea e le traiettorie di volo l'UFAC decide caso per caso, su richiesta del fornitore dei servizi della navigazione aerea, se è necessario fissare una zona di sicurezza.
2    Il piano delle zone di sicurezza è stabilito:
a  per gli aeroporti, dall'esercente;
b  per gli impianti della navigazione aerea, dall'esercente;
c  per le traiettorie di volo, dai fornitori dei servizi della navigazione aerea;
d  per aeroporti o impianti della navigazione aerea situati all'estero in territorio svizzero, l'UFAC.
Weitere Urteile ab 2000
1A.260/2006
Parole chiave
Elenca secondo la frequenza o in ordine alfabetico
comune • municipio • aeroporto • commissione di ricorso in materia d'infrastrutture e ambiente • ufficio federale dell'aviazione civile • tribunale federale • autorità inferiore • avvocato • legge federale sulla navigazione aerea • cella • casella postale • decisione • intimato • motivazione della decisione • losanna • risposta al ricorso • comitato di direzione • infrastruttura • zona di sicurezza • effetto sospensivo