SR 748.0 Legge federale del 21 dicembre 1948 sulla navigazione aerea (LNA) LNA Art. 37n |
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1 | L'UFAC può, d'ufficio o su proposta dell'esercente dell'aerodromo, del Cantone o del Comune, determinare zone riservate in regioni esattamente delimitate, per riservare i fondi necessari a costruzioni e impianti aeroportuali futuri. I servizi federali, i Cantoni, i Comuni e i proprietari fondiari interessati devono essere consultati. La consultazione dei Comuni e dei proprietari fondiari interessati spetta ai Cantoni. |
2 | Le decisioni concernenti la costituzione delle zone riservate devono essere pubblicate nei Comuni interessati, con l'indicazione dei termini di ricorso. Il ricorso non ha effetto sospensivo. |
SR 748.0 Legge federale del 21 dicembre 1948 sulla navigazione aerea (LNA) LNA Art. 41 |
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1 | Per creare e per modificare ostacoli alla navigazione aerea occorre un'autorizzazione dell'UFAC. L'UFAC la rilascia se sono adottate le necessarie misure di sicurezza. |
2 | Sono ritenuti ostacoli alla navigazione aerea le costruzioni, gli impianti e le piantagioni che possono ostacolare, mettere in pericolo o impedire la circolazione degli aeromobili o l'esercizio di impianti della navigazione aerea. |
3 | Il Consiglio federale stabilisce quali ostacoli alla navigazione aerea devono essere semplicemente notificati all'UFAC oppure direttamente registrati mediante le interfacce nazionali della registrazione dei dati. A tal proposito si basa sul potenziale di pericolo degli ostacoli. |
4 | Può emanare prescrizioni per impedire che siano creati ostacoli alla navigazione aerea, per eliminare quelli esistenti o per adeguarli alle esigenze della sicurezza della navigazione aerea. |
SR 748.0 Legge federale del 21 dicembre 1948 sulla navigazione aerea (LNA) LNA Art. 42 |
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1 | Il Consiglio federale può prescrivere che in un determinato raggio attorno ad aeroporti o impianti del servizio della sicurezza aerea oppure a una determinata distanza dalle vie aeree possono essere eretti edifici o altri ostacoli soltanto in quanto non compromettano la sicurezza della navigazione aerea (zone di sicurezza). |
1bis | Nelle zone di sicurezza può: |
a | limitare l'utilizzo dello spazio aereo mediante ordigni balistici; |
b | limitare le attività che possono compromettere la visibilità o avere un effetto abbagliante.183 |
2 | Il Consiglio federale può prescrivere zone di sicurezza su territorio svizzero anche per aeroporti, impianti del servizio della sicurezza aerea o vie aeree situati all'estero. |
3 | Ogni esercente di aeroporto in Svizzera elabora un piano delle zone di sicurezza. Quest'ultimo contiene l'estensione territoriale e la natura delle restrizioni della proprietà in favore dell'aeroporto. L'esercente dell'aeroporto sente i Governi dei Cantoni interessati e l'UFAC. |
4 | Il capoverso 3 si applica per analogia agli aeroporti all'estero; l'UFAC agisce al posto dell'esercente dell'aeroporto. |
SR 748.131.1 Ordinanza del 23 novembre 1994 sull'infrastruttura aeronautica (OSIA) OSIA Art. 59 Servizi di contatto cantonali - I Cantoni designano servizi di contatto che forniscono supporto all'UFAC per il rilevamento e l'esame dei dati sugli ostacoli alla navigazione aerea. |
SR 748.131.1 Ordinanza del 23 novembre 1994 sull'infrastruttura aeronautica (OSIA) OSIA Art. 71 Determinazione - 1 Per ogni aeroporto deve essere fissata una zona di sicurezza. Per gli impianti della navigazione aerea e le traiettorie di volo l'UFAC decide caso per caso, su richiesta del fornitore dei servizi della navigazione aerea, se è necessario fissare una zona di sicurezza. |
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1 | Per ogni aeroporto deve essere fissata una zona di sicurezza. Per gli impianti della navigazione aerea e le traiettorie di volo l'UFAC decide caso per caso, su richiesta del fornitore dei servizi della navigazione aerea, se è necessario fissare una zona di sicurezza. |
2 | Il piano delle zone di sicurezza è stabilito: |
a | per gli aeroporti, dall'esercente; |
b | per gli impianti della navigazione aerea, dall'esercente; |
c | per le traiettorie di volo, dai fornitori dei servizi della navigazione aerea; |
d | per aeroporti o impianti della navigazione aerea situati all'estero in territorio svizzero, l'UFAC. |
SR 748.131.1 Ordinanza del 23 novembre 1994 sull'infrastruttura aeronautica (OSIA) OSIA Art. 71 Determinazione - 1 Per ogni aeroporto deve essere fissata una zona di sicurezza. Per gli impianti della navigazione aerea e le traiettorie di volo l'UFAC decide caso per caso, su richiesta del fornitore dei servizi della navigazione aerea, se è necessario fissare una zona di sicurezza. |
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1 | Per ogni aeroporto deve essere fissata una zona di sicurezza. Per gli impianti della navigazione aerea e le traiettorie di volo l'UFAC decide caso per caso, su richiesta del fornitore dei servizi della navigazione aerea, se è necessario fissare una zona di sicurezza. |
2 | Il piano delle zone di sicurezza è stabilito: |
a | per gli aeroporti, dall'esercente; |
b | per gli impianti della navigazione aerea, dall'esercente; |
c | per le traiettorie di volo, dai fornitori dei servizi della navigazione aerea; |
d | per aeroporti o impianti della navigazione aerea situati all'estero in territorio svizzero, l'UFAC. |
SR 748.131.1 Ordinanza del 23 novembre 1994 sull'infrastruttura aeronautica (OSIA) OSIA Art. 71 Determinazione - 1 Per ogni aeroporto deve essere fissata una zona di sicurezza. Per gli impianti della navigazione aerea e le traiettorie di volo l'UFAC decide caso per caso, su richiesta del fornitore dei servizi della navigazione aerea, se è necessario fissare una zona di sicurezza. |
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1 | Per ogni aeroporto deve essere fissata una zona di sicurezza. Per gli impianti della navigazione aerea e le traiettorie di volo l'UFAC decide caso per caso, su richiesta del fornitore dei servizi della navigazione aerea, se è necessario fissare una zona di sicurezza. |
2 | Il piano delle zone di sicurezza è stabilito: |
a | per gli aeroporti, dall'esercente; |
b | per gli impianti della navigazione aerea, dall'esercente; |
c | per le traiettorie di volo, dai fornitori dei servizi della navigazione aerea; |
d | per aeroporti o impianti della navigazione aerea situati all'estero in territorio svizzero, l'UFAC. |