Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Corte I

A-3698/2015

Sentenza del 12 luglio 2016

Giudici Claudia Pasqualetto Péquignot, (presidente del collegio),Christoph Bandli, Jérôme Candrian;
Composizione
cancelliere Manuel Borla

A._______,
Parti ...,

ricorrente,

contro

Ispettorato federale degli impianti a corrente forte ESTI, Luppmenstrasse 1, 8320 Fehraltorf,

autorità inferiore.

Oggetto Mancante rapporto di sicurezza per gli impianti elettrici a bassa tensione.

Fatti:

A.
Con scritto del 16 gennaio 2015 le Aziende industriali di Lugano (in seguito AIL SA o gestore di rete) hanno informato l'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte (in seguito ESTI) che, malgrado un invito (3 febbraio 2014) e due richiami (11 agosto 2014 e 23 settembre 2014), non è stato presentato alcun rapporto di sicurezza per gli impianti a bassa tensione (in seguito RaSi), concernente gli impianti dell'immobile "A._______ di ..." (contatore 215074), sito in ....

B.
Con scritto raccomandato del 21 gennaio 2015 l'ESTI ha invitato la A._______ (proprietaria dell'immobile) a voler presentare al gestore di rete il RaSi inerente lo stabile omonimo, sito in ..., concedendo un ulteriore ed ultimo termine, scadente il 21 aprile 2015, con comminatoria che in caso di inosservanza, l'ESTI avrebbe emanato una decisione soggetta a tassa.

C.
Costata l'inattività della proprietaria, l'ESTI, con decisione dell'11 maggio 2015, le ha intimato di inoltrare entro l'11 luglio 2015, il RaSi concernente l'immobile sopramenzionato, comminandole inoltre una tassa di 600 franchi per l'emanazione della decisione.

D.
Con email del 26 maggio 2015 il B._______ ha trasmesso all'ESTI copia del rapporto RaSi, riferito però al contatore 20____. Con comunicazione email del giorno seguente, l'autorità federale ha prontamente informato l'interessato evidenziando l'incongruenza riscontrata e sollecitando nuovamente il rapporto RaSi relativo contatore 21____.

E.
Con scritto del 3 giugno 2015 il gestore di rete ha comunicato all'ESTI la disdetta del contatore numero 21____ oggetto della richiesta di rapporto RaSi.

F.
Con ricorso del 10 giugno 2015, la A._______ di ... (in seguito: ricorrente) ha adito il Tribunale amministrativo federale (in seguito TAF o il Tribunale) chiedendo l'annullamento della decisione dell'ESTI. A sostegno della propria domanda evidenzia che l'edificio servito dal contatore si trova disabitato dal gennaio 2015 poiché il parroco ivi ospitato è deceduto dopo un periodo di ricovero in ospedale. Inoltre, il Consiglio parrocchiale starebbe valutando l'opportunità di una riattazione dell'edificio, prova ne è che il gestore di rete, dietro richiesta, ha "scollegato" il contatore oggetto di richiesta rapporto RaSi l'8 giugno 2015.

G.
Con presa di posizione del 13 agosto 2015 l'autorità di prima istanza ha chiesto a questo Tribunale di confermare la decisione dell'11 maggio 2015. Nel merito l'autorità federale rileva che, poiché la richiesta del controllo da parte del gestore di rete risale al 3 febbraio 2014, la A._______ avrebbe avuto tutto il tempo necessario per conformarvisi. Inoltre non vi è motivo di dubitare che tale richiesta come pure i successivi due richiami non siano giunti "a conoscenza di chi di dovere".

H.
Il Tribunale, con scritto del 18 agosto 2015, ha dato la possibilità all'insorgente di inoltrare le proprie osservazioni finali entro il 18 settembre 2015. Egli ha lasciato trascorrere infruttuoso il termine.

Diritto:

1.
Secondo l'art. 23 della legge federale del 24 giugno 1902 concernente gli impianti elettrici a corrente forte e a corrente debole (legge sugli impianti elettrici [LIE, RS 734.0]), il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni emanate dalle istanze di controllo designate all'art. 21 LIE.

L'autorità inferiore (ESTI), sottoposto alla sorveglianza del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC), è l'autorità di controllo designata dal Consiglio federale ai sensi della cifra 2 di tale disposizione (cfr. Art. 1 dell'ordinanza del 7 dicembre 1992 sull'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte [O-IFICF, RS 734.24]). La sua decisione del 29 ottobre 2013 soddisfa le condizioni poste dall'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) e non rientra nel campo d'esclusione dell'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32). Pertanto, lo scrivente Tribunale è competente per dirimere il presente litigio.

Depositato in tempo utile dalla destinataria della decisione impugnata (art. 22 segg., 48 e 50 PA), il ricorso adempie alle esigenze di forma e di contenuto previste all'art. 52 PA. Occorre pertanto entrare nel merito.

2.
Con ricorso al Tribunale amministrativo federale possono essere invocati la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti nonché l'inadeguatezza (art. 49 PA). Lo scrivente Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (PIERRE MOOR/ETIENNEPOLTIER, Droit administratif, vol. II, 3a ed., Berna 2011, n. 2.2.6.5). I principi della massima inquisitoria e dell'applicazione d'ufficio del diritto sono tuttavia limitati. L'autorità competente procede infatti spontaneamente a constatazioni complementari o esamina altri punti di diritto solo se dalle censure sollevate o dagli atti risultino indizi in tal senso (DTF 122 V 157, consid. 1a; DTF 121 V 204, consid. 6c; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Basilea 2013, n. 3.198).

3.
Con atto ricorsuale, l'insorgente ha chiesto di annullare la tassa amministrativa comminata dall'ESTI contestualmente all'emanazione della decisione dell'11 maggio 2015 qui impugnata.

A sostegno della propria conclusione la ricorrente ha rilevato di aver agito in "buona fede", persuasa di avere evaso la richiesta dell'autorità federale con il rapporto RaSi del 16 gennaio 2015, relativo però al secondo contatore dell'immobile. Inoltre l'insorgente ha evidenziato che l'immobile è attualmente disabitato e che il contatore in oggetto è pure stato disattivato. Ciò detto, non è più un punto litigioso determinare se sia ancora obbligo del ricorrente presentare il RaSi al gestore di rete.

4.
Secondo l'art. 20 cpv. 1 LIE, la vigilanza sugli impianti elettrici e la cura di verificare se sono in buono stato, appartiene ai loro possessori (proprietario, conduttore, ecc.). Il proprietario o il rappresentante da esso designato deve presentare un rapporto di sicurezza (art. 5 cpv. 1 dell'ordinanza del 7 novembre 2001 concernente gli impianti elettrici a bassa tensione [OIBT, RS 734.27]). Gli organi di controllo indipendenti e i servizi d'ispezione accreditati effettuano controlli tecnici di impianti elettrici su mandato dei proprietari e allestiscono i relativi rapporti di sicurezza (art. 32 cpv. 1 OIBT). I gestori di rete invitano per scritto, almeno sei mesi prima della scadenza di un periodo di controllo (ogni 1, 5, 10 o 20 anni a seconda del tipo di impianto; cfr. allegato all'OIBT), i proprietari degli impianti alimentati dalle loro reti a presentare un rapporto di sicurezza prima della fine del periodo di controllo (art. 36 cpv. 1 OIBT). Questo termine può essere prorogato di un anno al massimo dopo la scadenza del periodo di controllo stabilito (art. 36 cpv. 2 OIBT). Se, dopo due diffide, il rapporto di sicurezza non è stato presentato entro il termine stabilito, il gestore della rete affida all'ESTI l'esecuzione dei controlli periodici (art. 36 cpv. 3 OIBT). In proposito la giurisprudenza ha rilevato che il presupposto per un rinvio della pratica all'ESTI è l'invio, senza riscontro, di tre lettere - la richiesta più due solleciti - da parte del gestore di rete (cfr. Sentenza del Tribunale amministrativo federale A 2470/2010 del 20 luglio 2010 consid. 5.2; e A-5256/2010, dell'11 febbraio 2011, consid. 5). Essi devono forzatamente essere stati ricevuti dal proprietario prima che si possa avviare una procedura quale quella qui in oggetto.

Sulla base delle disposizioni sopra menzionate, la responsabilità di assicurare che gli impianti elettrici soddisfino costantemente i requisiti legali spetta al proprietario dell'immobile. Per ogni periodo di controllo, l'utente deve quindi fornirne la prova mediante la presentazione del rapporto di controllo periodico. Se non lo fa o non rispetta i termini comminatigli, ne subirà le conseguenze (cfr. Sentenze del Tribunale amministrativo federale A 6178/2009 del 22 febbraio 2010 consid. 3.2, A 7151/2008 del 10 febbraio 2009 consid. 3.2 e A-6150/2009 del 21 gennaio 2010 consid. 6.3).

5.
Il principio della buona fede è ancorato all'art. 9 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera (Cost.; RS 101). Valido per l'insieme dell'attività dello Stato, esso conferisce all'amministrato, a certe condizioni, il diritto di esigere dalle autorità che si conformino alle promesse o alle assicurazioni fattegli e che non tradiscano la fiducia posta in esse (cfr. DTF 131 II 627 consid. 6.1, DTF 130 I 26 consid. 8.1, DTF 129 I 161 consid. 4; [tra le tante] sentenze del Tribunale amministrativo federale A-7148/2010 del 19 dicembre 2012 consid. 7.1 con rinvii e A-1661/2011 del 26 marzo 2012 consid. 6.1 con rinvii). Tale principio si suddivide in tre corollari: il divieto di comportamento contraddittorio, il divieto dell'abuso di diritto e la protezione della fiducia (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale A-5453/2009 del 6 aprile 2010 consid. 7.1). Secondo la giurisprudenza, un'indicazione o una decisione dell'amministrazione possono obbligare quest'ultima ad acconsentire ad un amministrato di appellarvisi, quand'anche esse risultassero errate, a condizione che (a) l'autorità sia intervenuta in una situazione concreta nei confronti di una persona determinata, (b) che abbia agito nei limiti delle sue competenze o presunte tali, (c) che l'amministrato non abbia potuto rendersi conto immediatamente dell'erroneità dell'indicazione ricevuta, (d) che in base a tale indicazione quest'ultimo abbia preso disposizioni concrete alle quali egli non potrebbe rinunciare senza subire un pregiudizio, infine (e) che la regolamentazione in materia non sia cambiata posteriormente al momento in cui l'autorità ha formulato il suo avviso (cfr. [tra le tante] DTF 131 II 627 consid. 6.1 con rinvii; [tra le tante] sentenze del Tribunale amministrativo federale
A-7148/2010 del 19 dicembre 2012 consid. 7.1 con rinvii e A-1661/2011 del 26 marzo 2012 consid. 6.1 con rinvii; Beatrice Weber-Dürler, Neuere Entwicklungen des Vertrauensschutzes, Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht [ZBl] 103/2002, pag. 281 segg., con ulteriori rinvii a dottrina e giurisprudenza; Scolari, Diritto amministrativo, Parte generale, n. 639 con rinvii).

6.
Dagli atti di causa, non emerge alcun elemento concreto che lasci presupporre la violazione del principio di buona fede da parte dell'autorità inferiore. Anzi, l'ESTI ha prontamente informato la ricorrente circa l'errata comunicazione del 26 maggio 2015 in cui ha prodotto il rapporto RaSi di un contatore diverso da quello in oggetto. Inoltre, non vi è traccia e nemmeno la ricorrente lo pretende, di una mancata o errata notifica dell'avviso e dei richiami da parte del gestore di rete. Non giova nemmeno all'insorgente invocare che l'immobile si trovi ad oggi disabitato e che il contatore sia stato disattivato; in effetti, è soltanto dopo la decisione impugnata che l'insorgente ha informato l'autorità di prima istanza.

Stante quanto precede, il ricorso - nella misura in cui sia ricevibile - dev'essere respinto e la decisione impugnata confermata. In tale decisione, l'autorità inferiore ha impartito alla ricorrente un termine scadente l'11 luglio 2015 per trasmettere al gestore di rete il rapporto di sicurezza relativo agli impianti elettrici dell'immobile in oggetto. Siccome nel frattempo il contatore numero 215074 è stato disattivato, non occorre fissare un nuovo termine.

La decisione impugnata era quindi conforme alla legge al momento della sua emanazione e quindi anche le spese procedurali messe a carico della ricorrente.

7.
In considerazione dell'esito della lite, giusta l'art. 63 cpv. 1 PA, le spese processuali vanno poste a carico della ricorrente soccombente (art. 1 segg. del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF; RS 173.320.2]). Nella fattispecie, esse sono stabilite in 600 franchi (art. 4 TS-TAF), importo che viene integralmente compensato con l'anticipo da lei versato il 23 giugno 2015. Con riferimento all'art. 7 cpv. 3 TS-TAF, all'autorità inferiore non viene riconosciuta nessuna indennità per ripetibili

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1.
Il ricorso, nella misura in cui è ricevibile, viene respinto.

2.
Le spese processuali, pari a franchi 600, sono poste a carico della ricorrente soccombente. Ad avvenuta crescita in giudicato del presente giudizio esse verranno integralmente compensate con l'anticipo spese da lei a suo tempo versato.

3.
Non vengono assegnate ripetibili.

4.
Comunicazione a:

- ricorrente (atto giudiziario)

- autorità inferiore (n. di rif. ...; raccomandata)

Il presidente del collegio: Il cancelliere:

Claudia Pasqualetto Péquignot Manuel Borla

(I rimedi giuridici sono sulla pagina seguente)

Rimedi giuridici:

Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).

Data di spedizione:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : A-3698/2015
Date : 12 juillet 2016
Publié : 28 juillet 2016
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : procédure administrative fédérale et procédure du Tribunal administratif fédéral
Objet : Mancante rapporto di sicurezza per gli impianti elettrici a bassa tensione


Répertoire des lois
Cst: 9
FITAF: 4  7
LIE: 20  21
LTAF: 32
LTF: 42  82e
OIBT: 5  32  36
PA: 5  22  49  52  62  63
Répertoire ATF
121-V-204 • 122-V-157 • 129-I-161 • 130-I-26 • 131-II-627
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
abus de droit • acte judiciaire • action en justice • autorité fédérale • autorité inférieure • avance de frais • bref délai • calcul • cio • cirque • communication • comportement contradictoire • condition • conseil fédéral • conseil paroissial • constitution fédérale • construction et installation • courrier a • d'office • detec • directive • dossier • décision • département fédéral • dépens • ecclésiastique • entreprise industrielle • examinateur • exclusion • fiduciant • fin • forme et contenu • fédéralisme • installation électrique • langue officielle • lausanne • lf concernant les installations électriques à faible et à fort courant • loi fédérale sur la procédure administrative • loi sur le tribunal administratif fédéral • maxime du procès • maxime inquisitoire • mention • mois • moyen de droit • moyen de preuve • nombre • notification de la décision • obligation d'entretien • ordre militaire • organisation de l'état et administration • première instance • principe de la bonne foi • procédure administrative • procédure de consultation • période de contrôle • questio • recourant • recours au tribunal administratif fédéral • recours en matière de droit public • répartition des tâches • salaire • sommation • surveillance • tracé • tribunal administratif fédéral • tribunal fédéral • violation du droit • émolument administratif
BVGer
A-1661/2011 • A-2470/2010 • A-3698/2015 • A-5256/2010 • A-5453/2009 • A-6150/2009 • A-6178/2009 • A-7148/2010 • A-7151/2008