Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Corte II
B-2843/2009
{T 0/2}

Sentenza dell'11 novembre 2009

Composizione
Giudici Francesco Brentani (presidente del collegio), Claude Morvant, Vera Marantelli,
cancelliera Elisabetta Tizzoni.

Parti
X______,
ricorrente,

contro

Dipartimento delle finanze e dell'economia Sezione dell'agricoltura,
viale Stefano Franscini 17, 6500 Bellinzona,
prima istanza,

Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone Ticino, 6500 Bellinzona,
autorità inferiore.

Oggetto
Pagamenti diretti.

Fatti:

A.
La signora X______, Biasca (in seguito ricorrente) gestisce un'azienda agricola destinata all'allevamento bovino sita nel Comune di Biasca. Tale azienda conta circa 60 capi di specie bovina e circa una decina di capi di specie caprina.

B.
In data 2 maggio 2008, la ricorrente ha presentato presso la competente autorità cantonale regolare domanda per ottenere dei contributi di superficie, dei contributi per la detenzione di animali da reddito che consumano foraggio grezzo, dei contributi per la detenzione di animali in condizioni difficili di produzione e dei contributi di declività (tutti pagamenti diretti generali), dei contributi per la compensazione ecologica e dei contributi per la qualità ecologica, oltre a richiedere i contribuiti per sistemi di stabulazione particolarmente rispettosi degli animali (SSRA), per quelli per l'uscita regolare all'aperto (URA) e per la prova che l'esigenze ecologiche siano rispettate.

C.
In data 20 maggio 2008 e a seguito della summenzionata domanda, un funzionario della Sezione dell'agricoltura, in qualità di controllore, ha esperito presso l'azienda agricola della ricorrente un sopraluogo per il controllo delle prescrizioni SSRA. Come emerge dal formulario "SSRA rapporto di controllo per bovini" compilato in medesima data dal citato funzionario e sottoscritto dalla ricorrente, il controllo era stato annunciato e le esigenze SSRA risultavano essere rispettate. Tuttavia, alla voce "riserve del controllore concernenti la protezione degli animali da reddito nell'azienda" del citato formulario, il competente funzionario ha indicato che la corte esterna necessita un rivestimento spiegando, infatti, alla voce "osservazioni" come "le mangiatoie esterne devono essere su un fondo rivestito (preferibilmente bitume). Va inoltrato il progetto con il relativo preventivo per l'analisi di eventuali aiuti. Il progetto va presentato entro 3 mesi".

D.
In data 3 dicembre 2008 è stata effettuata una seconda ispezione. Con scritto di medesima data, indirizzato alla Sezione dell'agricoltura, la ricorrente ha rimarcato come fosse stata informata solo con un giorno di anticipo in merito all'ispezione prevista in corso di giornata puntualizzando di non aver inoltrato nessun preventivo per i lavori da svolgere secondo il formulario "SSRA rapporto di controllo per bovini" del 20 maggio 2008, in ragione del fatto che sarebbe sua intenzione eseguire personalmente tali lavori e che il ritardo di esecuzione degli stessi sarebbe riconducibile, come noto alle autorità, ad un intervento chirurgico subito e a seguito del quale avrebbe dovuto interrompere, per la durata di un mese, qualsiasi attività lavorativa.

E.
Con scritto di data 9 dicembre 2008, la Sezione dell'agricoltura rispondeva alla ricorrente informandola sul fatto che conformemente all'art. 66 cpv. 4 lett. b dell'Ordinanza concernente i pagamenti diretti all'agricoltura del 7 dicembre 1998 (Ordinanza sui pagamenti diretti, OPD; SR 910.13) parte dei controlli per i programmi etologici devono essere effettuati senza preavviso e che per quanto concerne i contributi per i sistemi di stabulazione particolarmente rispettosi degli animali, a causa della mancata esecuzione dei lavori necessari secondo il formulario "SSRA rapporto di controllo per bovini" del 20 maggio 2008, gli stessi non le possono essere riconosciuti. Inoltre, considerato l'effetto sospensivo del ricorso della medesima per i pagamenti diretti 2007 la Sezione dell'agricoltura non aveva ancora conteggiato alcun importo, né da rimborsare, né eventualmente da riversarle, sulla notifica dei pagamenti diretti 2008 inviatole.

F.
In data 24 dicembre 2008 seguiva il reclamo della ricorrente per mezzo del quale si opponeva alla soppressione dei contributi SSRA 2008. Infatti, a mente della medesima, l'esigenze per i contributi SSRA sarebbero state e sono rispettate, come dimostrerebbe il formulario "SSRA rapporto di controllo per bovini" del 20 maggio 2008, sul quale non figurerebbe nessuna deduzione in punti o in percentuale e nessuna recidiva. Inoltre, considerato come i lavori di adeguamento verranno effettuati dalla ricorrente medesima, la stessa non ha ritenuto opportuno richiedere un preventivo da inviare all'autorità per eventuali sovvenzioni. In aggiunta, la ricorrente precisa come non gli sarebbe mai stato intimato alcun termine per l'esecuzione dei lavori.

G.
Con decisione del 9 gennaio 2009 la Sezione dell'agricoltura ha respinto il summenzionato reclamo confermando il diniego dei contributi SSRA per i bovini.

H.
In data 28 gennaio 2009, la ricorrente ha interposto ricorso presso il Consiglio di Stato riproponendo le argomentazioni già sollevate in sede di reclamo.

I.
Con decisione datata 1° aprile 2009, il Consiglio di Stato ha respinto il summenzionato ricorso sostenendo che la ricorrente non avrebbe ottemprato all'obbligo di rivestire la corte esterna conformemente alle specifiche direttive che prevedono come l'area di foraggiamento e le mangiatoie esterne devono posare su un fondo rivestito.

J.
In data 30 aprile 2009, la ricorrente è insorta contro la summenzionata decisione presso lo scrivente Tribunale osservando come il formulario in questione sarebbe stato allestito velocemente presso l'azienda agricola e che l'osservazione riportata in merito al rivestimento della corte esterna costituirebbe un elemento di completazione non attinente a una mancanza di adempimento di quanto necessario per l'ottenimento dei contributi per il programma SSRA. Inoltre, al formulario non avrebbe fatto seguito nessuna intimazione da parte del Dipartimento dell'agricoltura. Ad ogni modo e come già ribadito davanti alle autorità inferiori, era intenzione della ricorrente sistemare la corte esterna come consigliato dal controllore, ma intendendo far svolgere i lavori da dei suoi collaboratori, motivo alla base del non invio all'autorità competente del preventivo.

K.
In data 17 giugno 2009, la Sezione dell'agricoltura osserva che la procedura di controllo adottata era quella usuale, come pure il formulario "SSRA rapporto di controllo per bovini" del 20 maggio 2008 utilizzato era quello "standard" e non "volante" in opposizione a quanto sostenuto dalla ricorrente. Inoltre, fino al 3 dicembre 2009, come confermato dalla ricorrente stessa, con suo scritto di medesima data, le migliorie in questione non erano ancora state eseguite così da compromettere il contributo per l'anno 2008 e 2009. Il Consiglio di Stato, da parte sua, tramite scritto del 1° luglio 2009 non solleva ulteriori osservazioni in merito al ricorso rimettendosi al giudizio di codesto Tribunale.

L.
In data 22 settembre 2009, l'Ufficio federale dell'agricoltura (in seguito UFAG), quale autorità di competenza della Confederazione per le questioni inerenti il settore agricolo, a seguito dell'ordinanza di data 1° settembre 2009 dello scrivente Tribunale, si è espresso sul ricorso in questione. Il citato Ufficio, con la sua presa di posizione, appoggia la decisione dell'autorità di prima istanza che riduce alla ricorrente i pagamenti diretti per il 2008 constatando come l'interessata non adempiva all'esigenza in materia di rivestimento del pavimento dell'area di foraggiamento esterna.

M.
Con ordinanza di data 30 settembre 2009, il Tribunale amministrativo federale ha trasmesso un esemplare del parere dell'UFAG alla ricorrente, alla prima istanza, nonché all'autorità inferiore per conoscenza.

Diritto:

1.
Il Tribunale amministrativo federale esamina d'ufficio e con pieno potere di cognizione la questione a sapere se sono adempiuti i presupposti processuali e se si deve entrare nel merito del ricorso (DTAF 2007/6 consid. 1 con rinvii; ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2° ed., Zurigo 1998, n° 410).

1.1 Giusta l'art. 31
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF)
LTAF Art. 31 Principio - Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 196819 sulla procedura amministrativa (PA).
della Legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giungo 2005 (LTAF, SR 173.32), il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'articolo 5
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 5 - 1 Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti:
1    Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti:
a  la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi;
b  l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi;
c  il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi.
2    Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69).24
3    Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni.
della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, SR 172.021), eccezion fatta per le decisioni elencate all'art. 32
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF)
LTAF Art. 32 Eccezioni - 1 Il ricorso è inammissibile contro:
1    Il ricorso è inammissibile contro:
a  le decisioni in materia di sicurezza interna o esterna del Paese, neutralità, protezione diplomatica e altri affari esteri, in quanto il diritto internazionale pubblico non conferisca un diritto al giudizio da parte di un tribunale;
b  le decisioni in materia di diritto di voto dei cittadini nonché di elezioni e votazioni popolari;
c  le decisioni in materia di salario al merito del personale federale, in quanto non concernano la parità dei sessi;
d  ...
e  le decisioni nel settore dell'energia nucleare concernenti:
e1  le autorizzazioni di massima per impianti nucleari,
e2  l'approvazione del programma di smaltimento,
e3  la chiusura di depositi geologici in profondità,
e4  la prova dello smaltimento;
f  le decisioni in materia di rilascio o estensione di concessioni di infrastrutture ferroviarie;
g  le decisioni dell'autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva;
h  le decisioni in materia di rilascio di concessioni per case da gioco;
i  le decisioni in materia di rilascio, modifica o rinnovo della concessione della Società svizzera di radiotelevisione (SSR);
j  le decisioni in materia di diritto ai sussidi di una scuola universitaria o di un altro istituto accademico.
2    Il ricorso è inoltre inammissibile contro:
a  le decisioni che, in virtù di un'altra legge federale, possono essere impugnate mediante opposizione o ricorso dinanzi a un'autorità ai sensi dell'articolo 33 lettere c-f;
b  le decisioni che, in virtù di un'altra legge federale, possono essere impugnate mediante ricorso dinanzi a un'autorità cantonale.
LTAF. In particolare, l'art. 33 lett. i
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorità inferiori - Il ricorso è ammissibile contro le decisioni:
a  del Consiglio federale e degli organi dell'Assemblea federale in materia di rapporti di lavoro del personale federale, compreso il rifiuto dell'autorizzazione a procedere penalmente;
b  del Consiglio federale concernenti:
b1  la destituzione di un membro del Consiglio della banca o della direzione generale o di un loro supplente secondo la legge del 3 ottobre 200325 sulla Banca nazionale,
b10  la revoca di un membro del consiglio d'amministrazione del Servizio svizzero di assegnazione delle tracce o l'approvazione della risoluzione del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio d'amministrazione secondo la legge federale del 20 dicembre 195743 sulle ferrovie;
b2  la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 22 giugno 200726 sulla vigilanza dei mercati finanziari,
b3  il blocco di valori patrimoniali secondo la legge del 18 dicembre 201528 sui valori patrimoniali di provenienza illecita,
b4  il divieto di determinate attività secondo la LAIn30,
b4bis  il divieto di organizzazioni secondo la LAIn,
b5  la revoca di un membro del Consiglio d'istituto dell'Istituto federale di metrologia secondo la legge federale del 17 giugno 201133 sull'Istituto federale di metrologia,
b6  la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di sorveglianza dei revisori o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 16 dicembre 200535 sui revisori,
b7  la revoca di un membro del Consiglio dell'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici secondo la legge del 15 dicembre 200037 sugli agenti terapeutici,
b8  la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'istituto secondo la legge del 16 giugno 201739 sui fondi di compensazione,
b9  la revoca di un membro del consiglio d'Istituto dell'Istituto svizzero di diritto comparato secondo la legge federale del 28 settembre 201841 sull'Istituto svizzero di diritto comparato,
c  del Tribunale penale federale in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale;
cbis  del Tribunale federale dei brevetti in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale;
cquater  del procuratore generale della Confederazione in materia di rapporti di lavoro dei procuratori pubblici federali da lui nominati e del personale del Ministero pubblico della Confederazione;
cquinquies  dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione in materia di rapporti di lavoro del personale della sua segreteria;
cter  dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione in materia di rapporti di lavoro dei membri del Ministero pubblico della Confederazione eletti dall'Assemblea federale plenaria;
d  della Cancelleria federale, dei dipartimenti e dei servizi dell'Amministrazione federale loro subordinati o aggregati amministrativamente;
e  degli stabilimenti e delle aziende della Confederazione;
f  delle commissioni federali;
g  dei tribunali arbitrali costituiti in virtù di contratti di diritto pubblico sottoscritti dalla Confederazione, dai suoi stabilimenti o dalle sue aziende;
h  delle autorità o organizzazioni indipendenti dall'Amministrazione federale che decidono nell'adempimento di compiti di diritto pubblico loro affidati dalla Confederazione;
i  delle autorità cantonali, in quanto una legge federale preveda che le loro decisioni sono impugnabili mediante ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale.
LTAF prevede che un ricorso è ammissibile contro le decisioni delle autorità cantonali, in quanto una legge federale preveda che le loro decisioni sono impugnabili mediante ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale. Sulla scorta dell'art. 166 cpv. 2
SR 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura
LAgr Art. 166 In generale - 1 Contro le decisioni di organizzazioni e ditte secondo l'articolo 180 è ammissibile il ricorso dinnanzi all'ufficio federale competente.
1    Contro le decisioni di organizzazioni e ditte secondo l'articolo 180 è ammissibile il ricorso dinnanzi all'ufficio federale competente.
2    Contro le decisioni prese in applicazione della presente legge e delle relative disposizioni d'esecuzione dagli uffici federali, dai dipartimenti e dalle autorità cantonali di ultima istanza è ammissibile il ricorso al Tribunale amministrativo federale; fanno eccezione le decisioni cantonali concernenti i miglioramenti strutturali.222
2bis    Prima di decidere su ricorsi concernenti l'importazione, l'esportazione o l'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, il Tribunale amministrativo federale sente gli organi di valutazione che hanno partecipato alla procedura di precedente istanza.223
3    L'ufficio federale competente può avvalersi dei mezzi di ricorso del diritto federale e cantonale contro le decisioni delle autorità cantonali in applicazione della presente legge e delle relative disposizioni d'esecuzione.
4    Le autorità cantonali notificano le loro decisioni sollecitamente e gratuitamente all'ufficio federale competente. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni.
della legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr, RS 910.1), un ricorso al Tribunale amministrativo federale è ammissibile contro le decisioni cantonali di ultima istanza prese in applicazione della presente legge e delle relative disposizioni d'esecuzione. Nel caso di specie, l'atto impugnato è una decisione ai sensi dell'art. 5
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 5 - 1 Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti:
1    Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti:
a  la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi;
b  l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi;
c  il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi.
2    Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69).24
3    Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni.
PA e il Consiglio di Stato rappresenta l'ultima istanza cantonale in materia di pagamenti diretti (cfr. artt. 55 e 60 della Legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966, LPamm, BU 1966 181).

1.2 La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA, in quanto la presente legge non disponga altrimenti (art. 37
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF)
LTAF Art. 37 Principio - La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA56, in quanto la presente legge non disponga altrimenti.
LTAF). La ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccata dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 48 - 1 Ha diritto di ricorrere chi:
1    Ha diritto di ricorrere chi:
a  ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo;
b  è particolarmente toccato dalla decisione impugnata; e
c  ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa.
2    Ha inoltre diritto di ricorrere ogni persona, organizzazione o autorità cui un'altra legge federale riconosce tale diritto.
PA). Essa è pertanto legittimata ad aggravarsi contro di essa.

1.3 I requisiti relativi alla tempestività, alla forma e al contenuto del memoriale di ricorso sono adempiuti (art. 50 e
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 48 - 1 Ha diritto di ricorrere chi:
1    Ha diritto di ricorrere chi:
a  ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo;
b  è particolarmente toccato dalla decisione impugnata; e
c  ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa.
2    Ha inoltre diritto di ricorrere ogni persona, organizzazione o autorità cui un'altra legge federale riconosce tale diritto.
52 PA), così come gli altri presupposti processuali sono parimenti soddisfatti (art. 44
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 44 - La decisione soggiace a ricorso.
segg. PA).
Il ricorso è pertanto ricevibile e si deve entrare nel merito dello stesso

2.
La Confederazione non solo possiede il compito di monitorare l'andamento dell'agricoltura del Paese, bensì pure quello di sostenerne il buon funzionamento promuovendo le aziende contadine che coltivano il suolo (art. 104
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 104 Agricoltura - 1 La Confederazione provvede affinché l'agricoltura, tramite una produzione ecologicamente sostenibile e orientata verso il mercato, contribuisca efficacemente a:
1    La Confederazione provvede affinché l'agricoltura, tramite una produzione ecologicamente sostenibile e orientata verso il mercato, contribuisca efficacemente a:
a  garantire l'approvvigionamento della popolazione;
b  salvaguardare le basi vitali naturali e il paesaggio rurale;
c  garantire un'occupazione decentrata del territorio.
2    A complemento delle misure di solidarietà che si possono ragionevolmente esigere dal settore agricolo e derogando se necessario al principio della libertà economica, la Confederazione promuove le aziende contadine che coltivano il suolo.
3    La Confederazione imposta i provvedimenti in modo che l'agricoltura possa svolgere i suoi compiti multifunzionali. Le competenze e i compiti della Confederazione sono in particolare i seguenti:
a  completa il reddito contadino con pagamenti diretti al fine di remunerare in modo equo le prestazioni fornite, a condizione che sia fornita la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate;
b  promuove mediante incentivi economicamente redditizi le forme di produzione particolarmente in sintonia con la natura e rispettose dell'ambiente e degli animali;
c  emana prescrizioni concernenti la dichiarazione relativa alla provenienza, la qualità, i metodi di produzione e i procedimenti di trasformazione delle derrate alimentari;
d  protegge l'ambiente dai danni dovuti all'utilizzazione eccessiva di fertilizzanti, prodotti chimici e altre sostanze ausiliarie;
e  può promuovere la ricerca, la consulenza e la formazione agricole e versare contributi d'investimento;
f  può emanare prescrizioni per consolidare la proprietà fondiaria rurale.
4    Impiega a tali scopi mezzi finanziari a destinazione vincolata del settore agricolo e proprie risorse generali.
della Costituzione federale della Confederazione Svizzera dl 18 aprile 1999, Cost, RS 101). La stessa, su domanda scritta che va inoltrata all'autorità designata dal Cantone di domicilio e a comprova del rispetto delle esigenze ecologiche, versa pagamenti diretti ai gestori di aziende che coltivano il suolo (art. 70 cpv. 1
SR 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura
LAgr Art. 70 Principio - 1 Per retribuire le prestazioni d'interesse generale sono versati pagamenti diretti ai gestori di aziende agricole.
1    Per retribuire le prestazioni d'interesse generale sono versati pagamenti diretti ai gestori di aziende agricole.
2    I pagamenti diretti comprendono:
a  contributi per il paesaggio rurale;
b  contributi per la sicurezza dell'approvvigionamento;
c  contributi per la biodiversità;
d  contributi per la qualità del paesaggio;
e  contributi per i sistemi di produzione;
f  contributi per l'efficienza delle risorse;
g  contributi di transizione.
3    Il Consiglio federale stabilisce l'importo dei contributi. A tale riguardo tiene conto della portata delle prestazioni d'interesse generale fornite, dell'onere correlato alla fornitura di tali prestazioni e dei ricavi ottenibili sul mercato.
LAgr e art. 63
SR 910.13 Ordinanza del 23 ottobre 2013 concernente i pagamenti diretti all'agricoltura (Ordinanza sui pagamenti diretti, OPD) - Ordinanza sui pagamenti diretti
OPD Art. 63 Contributo - 1 La Confederazione sostiene progetti dei Cantoni per il mantenimento, la promozione e lo sviluppo di paesaggi rurali variati.
1    La Confederazione sostiene progetti dei Cantoni per il mantenimento, la promozione e lo sviluppo di paesaggi rurali variati.
2    Essa concede il sostegno se il Cantone versa ai gestori contributi per misure convenute contrattualmente concernenti la qualità del paesaggio che questi attuano sulla superficie aziendale di cui all'articolo 13 OTerm130 propria o affittata o su una superficie d'estivazione di cui all'articolo 24 OTerm propria o affittata.
3    Il Cantone stabilisce le aliquote di contribuzione per misura.
4    La Confederazione si fa carico del 90 per cento al massimo del contributo stabilito dal Cantone secondo il capoverso 3, tuttavia al massimo degli importi di cui all'allegato 7 numero 4.1
OPD dell'Ordinanza del 7 dicembre 1998 concernente i pagamenti diretti all'agricoltura [Ordinanza sui pagamenti diretti, OPD, SR 910.13]).

2.1 I pagamenti diretti comprendono i pagamenti diretti generali, i contributi ecologici e i contributi etologici (art. 1 cpv. 1
SR 910.13 Ordinanza del 23 ottobre 2013 concernente i pagamenti diretti all'agricoltura (Ordinanza sui pagamenti diretti, OPD) - Ordinanza sui pagamenti diretti
OPD Art. 1 Oggetto - 1 La presente ordinanza disciplina le condizioni e la procedura per il versamento di pagamenti diretti e stabilisce l'importo dei contributi.
1    La presente ordinanza disciplina le condizioni e la procedura per il versamento di pagamenti diretti e stabilisce l'importo dei contributi.
2    Stabilisce i controlli e le sanzioni amministrative.
OPD). Il versamento di pagamenti diretti presuppone il rispetto delle disposizioni della legislazione in materia di protezione delle acque, dell'ambiente e degli animali relative alla produzione agricola (art. 70 cpv. 4
SR 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura
LAgr Art. 70 Principio - 1 Per retribuire le prestazioni d'interesse generale sono versati pagamenti diretti ai gestori di aziende agricole.
1    Per retribuire le prestazioni d'interesse generale sono versati pagamenti diretti ai gestori di aziende agricole.
2    I pagamenti diretti comprendono:
a  contributi per il paesaggio rurale;
b  contributi per la sicurezza dell'approvvigionamento;
c  contributi per la biodiversità;
d  contributi per la qualità del paesaggio;
e  contributi per i sistemi di produzione;
f  contributi per l'efficienza delle risorse;
g  contributi di transizione.
3    Il Consiglio federale stabilisce l'importo dei contributi. A tale riguardo tiene conto della portata delle prestazioni d'interesse generale fornite, dell'onere correlato alla fornitura di tali prestazioni e dei ricavi ottenibili sul mercato.
LAgr). I Cantoni o per essi le organizzazioni abilitate devono verificare, anche tramite ispezioni, la correttezza dei dati forniti dal gestore, come pure l'osservanza delle condizioni e degli oneri nonché il diritto ai contributi (art. 66
SR 910.13 Ordinanza del 23 ottobre 2013 concernente i pagamenti diretti all'agricoltura (Ordinanza sui pagamenti diretti, OPD) - Ordinanza sui pagamenti diretti
OPD Art. 66 Contributo - Il contributo per l'agricoltura biologica è versato per ettaro e graduato in funzione dei seguenti tipi di utilizzazione:
a  colture speciali;
b  superficie coltiva aperta gestita con colture diverse da quelle speciali;
c  altra superficie che dà diritto ai contributi.
OPD).

2.2 In caso d'innoservanza della Legge sull'agricoltura e delle relative disposizioni d'esecuzione possono essere adottate delle misure amministrative, oppure i contributi possono essere ridotti o addirittura negati (art. 169 e
SR 910.13 Ordinanza del 23 ottobre 2013 concernente i pagamenti diretti all'agricoltura (Ordinanza sui pagamenti diretti, OPD) - Ordinanza sui pagamenti diretti
OPD Art. 66 Contributo - Il contributo per l'agricoltura biologica è versato per ettaro e graduato in funzione dei seguenti tipi di utilizzazione:
a  colture speciali;
b  superficie coltiva aperta gestita con colture diverse da quelle speciali;
c  altra superficie che dà diritto ai contributi.
170 LAgr).
In particolare, i Cantoni riducono o negano i contributi conformemente alla direttiva della Conferenza dei direttori cantonali dell'agricoltura del 27 gennaio 2005 (versione del 12 settembre 2008; direttiva) relativa alla riduzione dei pagamenti diretti se il richiedente non ha adempiuto le condizioni della presente ordinanza (art. 70 cpv. 1 let. d
SR 910.13 Ordinanza del 23 ottobre 2013 concernente i pagamenti diretti all'agricoltura (Ordinanza sui pagamenti diretti, OPD) - Ordinanza sui pagamenti diretti
OPD Art. 70 Contributo per la rinuncia a insetticidi, acaricidi e fungicidi dopo la fioritura nelle colture perenni - 1 Il contributo per la rinuncia a insetticidi, acaricidi e fungicidi dopo la fioritura nelle colture perenni è versato per ettaro nei seguenti settori:
1    Il contributo per la rinuncia a insetticidi, acaricidi e fungicidi dopo la fioritura nelle colture perenni è versato per ettaro nei seguenti settori:
a  in frutticoltura per i frutteti di cui all'articolo 22 capoverso 2 OTerm140;
b  in viticoltura;
c  nella coltivazione di bacche.
2    La coltivazione deve avvenire rinunciando all'impiego di insetticidi, acaricidi e fungicidi dopo la fioritura. È concesso l'impiego dei prodotti fitosanitari autorizzati ai sensi dell'ordinanza del 22 settembre 1997141 sull'agricoltura biologica.
3    L'impiego di rame per ettaro e anno non deve superare:
a  in viticoltura e nella coltivazione di frutta a granelli: 1,5 kg;
b  nella coltivazione di frutta a nocciolo e di bacche nonché in quella di altra frutta, esclusa frutta a granelli: 3 kg.
4    Le esigenze di cui ai capoversi 2 e 3 devono essere adempiute su una superficie per quattro anni consecutivi.
5    Lo stadio «dopo la fioritura» è definito dagli stadi fenologici seguenti secondo la scala BBCH nella «Monografia Stadi di sviluppo delle piante monocotiledoni e dicotiledoni»143:
a  nella frutticoltura, codice 71: per la frutta a granelli «calibro dei frutticini fino a 10 mm (caduta della frutta successiva alla fioritura)», per la frutta a nocciolo «ingrossamento degli ovari (caduta della frutta successiva alla fioritura)», per altra frutta «crescita della frutta iniziale: sviluppo dei primi frutti di base; caduta di infiorescenze non fecondate»;
b  in viticoltura, codice 73: «acino della dimensione di un grano di pepe; il grappolo si ripiega verso il basso»;
c  nella coltivazione di bacche, codice 71: «prime fasi di accrescimento dei frutti: sviluppo dei primi frutti di base; caduta dei fiori non fecondati».
OPD). Tuttavia, se, per cause di forza maggiore, le condizioni inerenti alla prova che le esigenze ecologiche sono rispettate e ai contributi ecologici ed etologici non sono adempite, il Cantone può rinunciare alla riduzione o al diniego dei contributi (art. 70a
SR 910.13 Ordinanza del 23 ottobre 2013 concernente i pagamenti diretti all'agricoltura (Ordinanza sui pagamenti diretti, OPD) - Ordinanza sui pagamenti diretti
OPD Art. 70 Contributo per la rinuncia a insetticidi, acaricidi e fungicidi dopo la fioritura nelle colture perenni - 1 Il contributo per la rinuncia a insetticidi, acaricidi e fungicidi dopo la fioritura nelle colture perenni è versato per ettaro nei seguenti settori:
1    Il contributo per la rinuncia a insetticidi, acaricidi e fungicidi dopo la fioritura nelle colture perenni è versato per ettaro nei seguenti settori:
a  in frutticoltura per i frutteti di cui all'articolo 22 capoverso 2 OTerm140;
b  in viticoltura;
c  nella coltivazione di bacche.
2    La coltivazione deve avvenire rinunciando all'impiego di insetticidi, acaricidi e fungicidi dopo la fioritura. È concesso l'impiego dei prodotti fitosanitari autorizzati ai sensi dell'ordinanza del 22 settembre 1997141 sull'agricoltura biologica.
3    L'impiego di rame per ettaro e anno non deve superare:
a  in viticoltura e nella coltivazione di frutta a granelli: 1,5 kg;
b  nella coltivazione di frutta a nocciolo e di bacche nonché in quella di altra frutta, esclusa frutta a granelli: 3 kg.
4    Le esigenze di cui ai capoversi 2 e 3 devono essere adempiute su una superficie per quattro anni consecutivi.
5    Lo stadio «dopo la fioritura» è definito dagli stadi fenologici seguenti secondo la scala BBCH nella «Monografia Stadi di sviluppo delle piante monocotiledoni e dicotiledoni»143:
a  nella frutticoltura, codice 71: per la frutta a granelli «calibro dei frutticini fino a 10 mm (caduta della frutta successiva alla fioritura)», per la frutta a nocciolo «ingrossamento degli ovari (caduta della frutta successiva alla fioritura)», per altra frutta «crescita della frutta iniziale: sviluppo dei primi frutti di base; caduta di infiorescenze non fecondate»;
b  in viticoltura, codice 73: «acino della dimensione di un grano di pepe; il grappolo si ripiega verso il basso»;
c  nella coltivazione di bacche, codice 71: «prime fasi di accrescimento dei frutti: sviluppo dei primi frutti di base; caduta dei fiori non fecondati».
OPD).

3.
Nel caso di specie, la Sezione dell'agricoltura ha negato alla ricorrente i contributi per i sistemi di stabulazione particolarmente rispettosi degli animali (contributi SSRA per bovini) per l'anno 2008, in quanto la superficie dove sono situate le mangiatoie, non essendo rivestita, non sarebbe rispettosa delle vigenti norme in materia. Decisione quest'ultima prontamente impugnata dalla ricorrente.

3.1 Per sistemi di stabulazione particolarmente rispettosi degli animali (SSRA) s'intendono sistemi di stabulazione ad aree multiple nei quali gli animali sono tenuti liberi in gruppi, dispongono della possibilità di riposarsi, di muoversi e occuparsi in modo conforme al loro comportamento naturale, oltre che disporre di sufficiente luce diurna naturale (art. 60
SR 910.13 Ordinanza del 23 ottobre 2013 concernente i pagamenti diretti all'agricoltura (Ordinanza sui pagamenti diretti, OPD) - Ordinanza sui pagamenti diretti
OPD Art. 60
OPD). L'ordinanza del DFE del 25 giugno 2008 concernente i programmi etologici (Ordinanza sui programmi etologici; SR 910.132.4), entrata in vigore il 1° ottobre 2008 e che riprende e sostituisce le ordinanze del DFE del 7 dicembre 1998 concernenti i sistemi di stabulazione particolarmente rispettosi degli animali (ordinanza SSRA; RU 1999 pag. 266) e l'uscita regolare all'aperto degli animali da reddito (ordinanza URA; RU 1999 pag. 273), disciplina gli aspetti tecnici del citato programma. In particolare, l'allegato 1 di tale ordinanza determina le esigenze specifiche relative alle singole categorie di animali, come pure le esigenze in materia di documentazione e di controllo. Il punto 1.3 di detto allegato prevede, per la specie bovina, che nell'area di foraggiamento e di abbeveraggio il pavimento deve essere rivestito, perforato o non perforato.

4.
Nel caso che ci occupa, essendo indiscusso e incontestato che l'azienda della ricorrente a fine 2008 non soddisfaceva i requisiti tecnici regolati al punto 1.3 dell'allegato 1 dell'Ordinanza sui programmi etologici necessari per attribuire l'erogazione dei contributi SSRA per bovini, pacifico che gli stessi, di principio, non possono venir riconosciuti all'interessata.

5.
Sulla base del principio della buona fede, la ricorrente potrebbe ribaltare la conclusione esposta poc'anzi.
Ancorato all'art. 9
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 9 Protezione dall'arbitrio e tutela della buona fede - Ognuno ha diritto d'essere trattato senza arbitrio e secondo il principio della buona fede da parte degli organi dello Stato.
della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (Cost; RS 101) e valido per l'insieme dell'attività dello Stato, il principio della buona fede conferisce all'amministrato, a certe condizioni, il diritto di esigere dalle autorità che si conformino alle promesse o alle assicurazioni fattegli e che non tradiscano la fiducia posta in esse (DTF 131 II 627, consid. 6.1; DTF 130 I 26, consid. 8.1; DTF 129 I 161, consid. 4).
Secondo la giurisprudenza, un'indicazione o una decisione dell'amministrazione possono obbligare quest'ultima ad acconsentire ad un amministrato di appellarvisi, quand'anche esse risultassero errate, a condizione che le seguenti condizioni siano cumulativamente date: (a) l'autorità sia intervenuta in una situazione concreta nei confronti di una persona determinata, (b) che abbia agito nei limiti delle sue competenze o presunte tali, (c) che l'amministrato non abbia potuto rendersi conto immediatamente dell'erroneità dell'indicazione ricevuta o delle sue proprie deduzioni, (d) che in base a tale indicazione quest'ultimo abbi preso disposizioni concrete alle quali egli non potrebbe rinunciare senza subire un pregiudizio, infine (e) che la regolamentazione in materia non sia cambiata posteriormente al momento in cui l'autorità ha formulato il suo avviso. Inoltre, il principio della buona fede trova applicazione, solo qualora l'interesse pubblico, volto ad una applicazione conforme dell'ordinamento giuridico, lasci il passo alla fiducia del privato, vale a dire all'interesse del privato (cfr. ancora DTF 131 II 627, consid. 6.1 e le referenze ivi citate; decisione del Tribunale amministrativo federale A-1391/2006 del 16 gennaio 2008, consid. 2.3; BEATRICE WEBER-DÜRLER, Neuere Entwicklungen des Vertrauensschutzes, schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht [ZBL] 103/2002, pag. 281 segg., con ulteriori rimandi a dottrina e giurisprudenza).

5.1 Il formulario "SSRA rapporto di controllo per bovini" attesta il rispetto o meno delle prescrizioni della Confederazione per i contributi SSRA e rappresenta quindi il documento cardine per l'autorità competente alfine di decidere, in un secondo tempo, se concordare al richiedente i relativi contributi pretesi.

5.2 In concreto, il funzionario incaricato, per mezzo del formulario "SSRA rapporto di controllo per bovini" del 20 maggio 2008, ha stabilito come le prescrizioni SSRA sarebbero rispettate non deducendo, di conseguenza, nessun punto alla ricorrente. Il controllore ha, altresì, riconosciuto come rispettato il punto 3. del formulario: "area di foraggiamento rivestita" con la "riserva", tuttavia, che l'area esterna non fosse effettivamente conforme alle norme dando alla ricorrente la possibilità d'inoltrare alla competente autorità, entro un termine di tre mesi, un progetto correlato da un preventivo per l'analisi di eventuali aiuti.
Il controllore ha compilato il formulario in maniera poco trasparente. Infatti, lo stesso avrebbe dovuto, dal principio, ritenere il punto 3. del formulario in questione non adempiuto sottraendo i relativi punti senza lasciar spazio a eventuali malintesi.

5.3 La ricorrente sembra, tuttavia, aver correttamente compreso come il riconoscimento dei contributi SSRA non dipendesse dall'inoltro o meno del progetto con relativo preventivo entro un termine di tre mesi. Infatti, ella giustifica il fatto di non aver inviato il citato documento entro il lasso di tempo impartitole, in quanto era sua intenzione far eseguire tali lavori da dei suoi collaboratori senza quindi ricorrere a manodopera esterna e senza quindi richiedere e ottenere un aiuto per l'esecuzione degli stessi.

La ricorrente sostiene, invece, di non aver intuito, sulla base del formulario "SSRA rapporto di controllo per bovini", che il mancato rivestimento del fondo su cui posano le mangiatoie avrebbe comportato una riduzione o addirittura un diniego dei contributi SSRA. A mente della medesima, la riserva apportata sul formulario comportava unicamente un suggerimento. Consiglio che, tuttavia, ella intendeva seguire, ma che a causa di un intervento chirurgico a seguito del quale ha dovuto astenersi dall'attività lavorativa per un periodo di un mese non aveva ancora potuto attuare.
La tesi dell'interessata non può essere condivisa. Va, infatti, da sé che coloro che richiedono un aiuto alla Confederazione, come i pagamenti diretti, devono attivarsi in maniera tale da conoscere e, quindi, adempiere le condizioni previste per ottenerli. In caso di domanda per ricevere i pagamenti diretti la Sezione dell'agricoltura deve costatare se le aziende agricole di coloro che inoltrano la domanda rispettano, al momento della richiesta, le condizioni necessarie per ottenere tali contributi decidendo poi, sulla base dei controlli effettuati, se riconoscerglieli o meno. Pure nel caso che ci occupa, l'autorità di prima istanza non aveva nessun obbligo nei confronti della ricorrente d'impartirle un termine per l'attuazione del rivestimento del fondo su cui posano le mangiatoie esterne. Il controllore, nel concedere alla ricorrente tre mesi di tempo per inoltrare un preventivo inerente all'esecuzione dei lavori alfine che l'interessata potesse eventualmente ricevere un aiuto per l'esecuzione di tali lavori, ha oltrepassato le sue competenze dando così l'impressione di poter sanare la lacuna.
La ricorrente potrebbe semmai invocare la sua buona fede, a condizione che i contributi in questione le fossero stati esplicitamente e senza riserva riconosciuti dall'autorità competente e che in previsione di ciò avesse attuato delle spese e degli investimenti irreversibili. Ella, in funzione degli anni precedenti, dovrebbe sapere che controlli e ispezioni non danno ancora il diritto al riconoscimento di eventuali contributi, bensì gli stessi vengono attribuiti tramite una sucessiva decisione. Nella fattispecie un tale riconoscimento difetta. Inoltre, la ricorrente non ha nemmeno fatto valere, in virtù di una decisione in tal senso, di aver assunto delle disposizioni irreversibili, vale a dire che non potrebbero essere modificate senza l'insorgere di un pregiudizio. Cosicché, già due condizioni delle cinque necessarie per invocare a giusto titolo il principio della buona fede non sono date nel caso concreto. Senza considerare, tra l'altro, che ci si poteva aspettare dalla ricorrente, conscia del non rivestimento dell'area di foraggiamento e abbeveraggio, che il formulario in questione non fosse stato correttamente redatto.
Pertanto, le circostanze esposte dalla ricorrente, come pure la compilazione errata del formulario da parte del controllore non giustificano una protezione della buona fede da parte della ricorrente e considerato come l'osservanza del rivestimento del pavimento nell'area di foraggiamento e di abbeveraggio per la specie bovina ai sensi del punto 1.3 dell'allegato 1 dell'ordinanza sui programmi etologici costituisce, come già menzionato, una condizione inderogabile per l'ottenimento dei relativi contributi, a giusta ragione l'autorità di prima istanza non ha elargito tali contributi all'interessata.

6.
Riconfermata quindi la conclusione secondo la quale alla ricorrente va negato il diritto di beneficiare dei contributi SSRA per bovini per l'anno 2008. Scostandosi da tale risultato, la questione a sapere, se un diniego parziale dei contributi al posto di un diniego totale potrebbe entrare in considerazione è da valutare sulla base della prassi di applicazione della Direttiva.

La Conferenza dei direttori cantonali dell'agricoltura, in virtù dall'art. 70 cpv. 1
SR 910.13 Ordinanza del 23 ottobre 2013 concernente i pagamenti diretti all'agricoltura (Ordinanza sui pagamenti diretti, OPD) - Ordinanza sui pagamenti diretti
OPD Art. 70 Contributo per la rinuncia a insetticidi, acaricidi e fungicidi dopo la fioritura nelle colture perenni - 1 Il contributo per la rinuncia a insetticidi, acaricidi e fungicidi dopo la fioritura nelle colture perenni è versato per ettaro nei seguenti settori:
1    Il contributo per la rinuncia a insetticidi, acaricidi e fungicidi dopo la fioritura nelle colture perenni è versato per ettaro nei seguenti settori:
a  in frutticoltura per i frutteti di cui all'articolo 22 capoverso 2 OTerm140;
b  in viticoltura;
c  nella coltivazione di bacche.
2    La coltivazione deve avvenire rinunciando all'impiego di insetticidi, acaricidi e fungicidi dopo la fioritura. È concesso l'impiego dei prodotti fitosanitari autorizzati ai sensi dell'ordinanza del 22 settembre 1997141 sull'agricoltura biologica.
3    L'impiego di rame per ettaro e anno non deve superare:
a  in viticoltura e nella coltivazione di frutta a granelli: 1,5 kg;
b  nella coltivazione di frutta a nocciolo e di bacche nonché in quella di altra frutta, esclusa frutta a granelli: 3 kg.
4    Le esigenze di cui ai capoversi 2 e 3 devono essere adempiute su una superficie per quattro anni consecutivi.
5    Lo stadio «dopo la fioritura» è definito dagli stadi fenologici seguenti secondo la scala BBCH nella «Monografia Stadi di sviluppo delle piante monocotiledoni e dicotiledoni»143:
a  nella frutticoltura, codice 71: per la frutta a granelli «calibro dei frutticini fino a 10 mm (caduta della frutta successiva alla fioritura)», per la frutta a nocciolo «ingrossamento degli ovari (caduta della frutta successiva alla fioritura)», per altra frutta «crescita della frutta iniziale: sviluppo dei primi frutti di base; caduta di infiorescenze non fecondate»;
b  in viticoltura, codice 73: «acino della dimensione di un grano di pepe; il grappolo si ripiega verso il basso»;
c  nella coltivazione di bacche, codice 71: «prime fasi di accrescimento dei frutti: sviluppo dei primi frutti di base; caduta dei fiori non fecondati».
OPD, ha emanato la Direttiva relativa alla riduzione dei pagamenti diretti del 27 gennaio 2005 (Direttiva) con lo scopo di uniformare l'esecuzione, da parte dei servizi cantonali, delle disposizioni concernenti la riduzione e il diniego dei contributi della relativa ordinanza.

6.1 La Direttiva rappresenta un'ordinanza amministrativa vincolante per gli organi d'esecuzione che, contrariamente ai decreti di legge, non costituisce diritti e obblighi per i privati (ULRICH HÄFELIN / WALTER HALLER / HELEN KELLER, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 7. edizione, Zurigo 2008, n° 1854). La funzione principale di un'ordinanza amministrativa consiste nel garantire una pratica amministrativa unitaria che in questo senso rispetti anche l'uguaglianza di diritti. Essa è pure, di regola, espressione del sapere e dell'esperienza di un ufficio qualificato (DTF 107 Ib 50 consid. 3; 114 V 13 consid. 1c con rinvio; GAAC 49.60 consid. 3). Le direttive sono perciò vincolanti per l'amministrazione, ma non per il Giudice. Quest'ultimo vi si scosta, tuttavia, solo nella misura in cui esse fissano norme non conformi alle disposizioni legali applicabili. Secondo costante prassi, il Giudice rispetta un'ordinanza amministrativa, se essa permette un'interpretazione valida delle disposizioni legali applicabili e se rispetta le circostanze del singolo caso (DTF 115 V 4 consid. 1b). Come precedentemente annunciato la Direttiva relativa alla riduzione dei pagamenti diretti del 27 gennaio 2005 serve ad applicare in maniera omogenea l'Ordinanza sui programmi etologici così che non vi siano disparità tra i Cantoni nel ridurre o negare i contributi e che di conseguenza anche la scrivente autorità prende in considerazione.

6.2 Secondo la summenzionata Direttiva, per i contributi etologici la riduzione, in caso di una prima lacuna, viene calcolata nel modo seguente:
Riduzione = punti delle riduzioni per categoria di animali - 10 punti di margine di tolleranza per categoria di animali / 100 x contributi.
In particolare, per quanto concerne i contributi SSRA, il punto 1. di detta Direttiva, conformemente all'allegato 1 dell'Ordinanza sui programmi etologici, definisce il mancato rivestimento dell'area di foraggiamento per gli animali di specie bovina una lacuna per la quale è prevista una riduzione minima di 110 (centodieci) punti. In concreto, ciò significa una diminuzione dei contributi SSRA del 100%. In altre parole, secondo la Direttiva il non rivestimento del pavimento nell'area di foraggiamento e abbeveraggio esclude l'ottenimento dei relativi contributi. Pertanto, la decisione del 9 gennaio 2009, con la quale l'autorità di prima istanza, in virtù della Direttiva, ha negato alla ricorrente i contributi SSRA per bovini, è coperta dalle relative prescrizioni legali.

7.
In conclusione e per tutto quanto precede, il ricorso si dimostra infondato e come tale deve essere respinto.

8.
Le spese processuali comprendono la tassa di giustizia, come pure i disborsi e vanno integralmente addossate alla parte soccombente (art. 63 cpv. 1 e
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 63 - 1 L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali.
1    L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali.
2    Nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore ne delle autorità federali, che promuovano il ricorso e soccombano; se l'autorità ricorrente, che soccombe, non è un'autorità federale, le spese processuali le sono addossate in quanto la causa concerna interessi pecuniari di enti o d'istituti autonomi.
3    Alla parte vincente possono essere addossate solo le spese processuali che abbia cagionato violando le regole di procedura.
4    L'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali. Stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito. Se sussistono motivi particolari, può rinunciare interamente o in parte a esigere l'anticipo.100
4bis    La tassa di decisione è stabilita in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Il suo importo oscilla:
a  da 100 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario;
b  da 100 a 50 000 franchi nelle altre controversie.101
5    Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla determinazione delle tasse.102 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005103 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010104 sull'organizzazione delle autorità penali.105
5 PA in combinato composto con l'art. 1 cpv. 1 del Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale, TS-TAF, SR 173.320.2). Visto l'esito della causa è giustificato addossare alla ricorente un importo per le spese processuali pari a fr. 900.-- che verrà computato con l'anticipo di pari somma versato dalla stessa in data 6 giugno 2009.

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1.
Il ricorso è respinto.

2.
Le spese processuali, di fr. 900.-- sono poste a carico della ricorrente e verranno computate con l'anticipo spese di medesimo importo dopo la crescita in giudica della presente sentenza.

3.
Comunicazione a:
ricorrente (Atto giudiziario)
autorità inferiore (n. di rif. 1459 sb 7; Atto giudiziario)
prima istanza (n. di rif. CFD090034; Atto giudiziario)
Dipartimento federale dell'economia (Atto giudiziario)
Ufficio federale dell'agricoltura (Posta A)

Il presidente del collegio: La cancelliera:

Francesco Brentani Elisabetta Tizzoni
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 63 - 1 L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali.
1    L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali.
2    Nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore ne delle autorità federali, che promuovano il ricorso e soccombano; se l'autorità ricorrente, che soccombe, non è un'autorità federale, le spese processuali le sono addossate in quanto la causa concerna interessi pecuniari di enti o d'istituti autonomi.
3    Alla parte vincente possono essere addossate solo le spese processuali che abbia cagionato violando le regole di procedura.
4    L'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali. Stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito. Se sussistono motivi particolari, può rinunciare interamente o in parte a esigere l'anticipo.100
4bis    La tassa di decisione è stabilita in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Il suo importo oscilla:
a  da 100 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario;
b  da 100 a 50 000 franchi nelle altre controversie.101
5    Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla determinazione delle tasse.102 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005103 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010104 sull'organizzazione delle autorità penali.105
segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 42 Atti scritti - 1 Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati.
1    Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati.
2    Nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Qualora il ricorso sia ammissibile soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o un caso particolarmente importante per altri motivi, occorre spiegare perché la causa adempie siffatta condizione.14 15
3    Se sono in possesso della parte, i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati; se l'atto scritto è diretto contro una decisione, anche questa deve essere allegata.
4    In caso di trasmissione per via elettronica, la parte o il suo patrocinatore deve munire l'atto scritto di una firma elettronica qualificata secondo la legge del 18 marzo 201616 sulla firma elettronica. Il Tribunale federale determina mediante regolamento:
a  il formato dell'atto scritto e dei relativi allegati;
b  le modalità di trasmissione;
c  le condizioni alle quali può essere richiesta la trasmissione successiva di documenti cartacei in caso di problemi tecnici.17
5    Se mancano la firma della parte o del suo patrocinatore, la procura dello stesso o gli allegati prescritti, o se il patrocinatore non è autorizzato in quanto tale, è fissato un congruo termine per sanare il vizio, con la comminatoria che altrimenti l'atto scritto non sarà preso in considerazione.
6    Gli atti illeggibili, sconvenienti, incomprensibili, prolissi o non redatti in una lingua ufficiale possono essere del pari rinviati al loro autore affinché li modifichi.
7    Gli atti scritti dovuti a condotta processuale da querulomane o altrimenti abusiva sono inammissibili.
LTF).
Data di spedizione: 18 novembre 2009
Informazioni decisione   •   DEFRITEN
Documento : B-2843/2009
Data : 11. novembre 2009
Pubblicato : 04. dicembre 2009
Sorgente : Tribunale amministrativo federale
Stato : Inedito
Ramo giuridico : Imposte dirette
Oggetto : Pagamenti diretti


Registro di legislazione
Cost: 9 
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 9 Protezione dall'arbitrio e tutela della buona fede - Ognuno ha diritto d'essere trattato senza arbitrio e secondo il principio della buona fede da parte degli organi dello Stato.
104
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 104 Agricoltura - 1 La Confederazione provvede affinché l'agricoltura, tramite una produzione ecologicamente sostenibile e orientata verso il mercato, contribuisca efficacemente a:
1    La Confederazione provvede affinché l'agricoltura, tramite una produzione ecologicamente sostenibile e orientata verso il mercato, contribuisca efficacemente a:
a  garantire l'approvvigionamento della popolazione;
b  salvaguardare le basi vitali naturali e il paesaggio rurale;
c  garantire un'occupazione decentrata del territorio.
2    A complemento delle misure di solidarietà che si possono ragionevolmente esigere dal settore agricolo e derogando se necessario al principio della libertà economica, la Confederazione promuove le aziende contadine che coltivano il suolo.
3    La Confederazione imposta i provvedimenti in modo che l'agricoltura possa svolgere i suoi compiti multifunzionali. Le competenze e i compiti della Confederazione sono in particolare i seguenti:
a  completa il reddito contadino con pagamenti diretti al fine di remunerare in modo equo le prestazioni fornite, a condizione che sia fornita la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate;
b  promuove mediante incentivi economicamente redditizi le forme di produzione particolarmente in sintonia con la natura e rispettose dell'ambiente e degli animali;
c  emana prescrizioni concernenti la dichiarazione relativa alla provenienza, la qualità, i metodi di produzione e i procedimenti di trasformazione delle derrate alimentari;
d  protegge l'ambiente dai danni dovuti all'utilizzazione eccessiva di fertilizzanti, prodotti chimici e altre sostanze ausiliarie;
e  può promuovere la ricerca, la consulenza e la formazione agricole e versare contributi d'investimento;
f  può emanare prescrizioni per consolidare la proprietà fondiaria rurale.
4    Impiega a tali scopi mezzi finanziari a destinazione vincolata del settore agricolo e proprie risorse generali.
LAgr: 70 
SR 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura
LAgr Art. 70 Principio - 1 Per retribuire le prestazioni d'interesse generale sono versati pagamenti diretti ai gestori di aziende agricole.
1    Per retribuire le prestazioni d'interesse generale sono versati pagamenti diretti ai gestori di aziende agricole.
2    I pagamenti diretti comprendono:
a  contributi per il paesaggio rurale;
b  contributi per la sicurezza dell'approvvigionamento;
c  contributi per la biodiversità;
d  contributi per la qualità del paesaggio;
e  contributi per i sistemi di produzione;
f  contributi per l'efficienza delle risorse;
g  contributi di transizione.
3    Il Consiglio federale stabilisce l'importo dei contributi. A tale riguardo tiene conto della portata delle prestazioni d'interesse generale fornite, dell'onere correlato alla fornitura di tali prestazioni e dei ricavi ottenibili sul mercato.
166 
SR 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura
LAgr Art. 166 In generale - 1 Contro le decisioni di organizzazioni e ditte secondo l'articolo 180 è ammissibile il ricorso dinnanzi all'ufficio federale competente.
1    Contro le decisioni di organizzazioni e ditte secondo l'articolo 180 è ammissibile il ricorso dinnanzi all'ufficio federale competente.
2    Contro le decisioni prese in applicazione della presente legge e delle relative disposizioni d'esecuzione dagli uffici federali, dai dipartimenti e dalle autorità cantonali di ultima istanza è ammissibile il ricorso al Tribunale amministrativo federale; fanno eccezione le decisioni cantonali concernenti i miglioramenti strutturali.222
2bis    Prima di decidere su ricorsi concernenti l'importazione, l'esportazione o l'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, il Tribunale amministrativo federale sente gli organi di valutazione che hanno partecipato alla procedura di precedente istanza.223
3    L'ufficio federale competente può avvalersi dei mezzi di ricorso del diritto federale e cantonale contro le decisioni delle autorità cantonali in applicazione della presente legge e delle relative disposizioni d'esecuzione.
4    Le autorità cantonali notificano le loro decisioni sollecitamente e gratuitamente all'ufficio federale competente. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni.
169e
LTAF: 31 
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF)
LTAF Art. 31 Principio - Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 196819 sulla procedura amministrativa (PA).
32 
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF)
LTAF Art. 32 Eccezioni - 1 Il ricorso è inammissibile contro:
1    Il ricorso è inammissibile contro:
a  le decisioni in materia di sicurezza interna o esterna del Paese, neutralità, protezione diplomatica e altri affari esteri, in quanto il diritto internazionale pubblico non conferisca un diritto al giudizio da parte di un tribunale;
b  le decisioni in materia di diritto di voto dei cittadini nonché di elezioni e votazioni popolari;
c  le decisioni in materia di salario al merito del personale federale, in quanto non concernano la parità dei sessi;
d  ...
e  le decisioni nel settore dell'energia nucleare concernenti:
e1  le autorizzazioni di massima per impianti nucleari,
e2  l'approvazione del programma di smaltimento,
e3  la chiusura di depositi geologici in profondità,
e4  la prova dello smaltimento;
f  le decisioni in materia di rilascio o estensione di concessioni di infrastrutture ferroviarie;
g  le decisioni dell'autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva;
h  le decisioni in materia di rilascio di concessioni per case da gioco;
i  le decisioni in materia di rilascio, modifica o rinnovo della concessione della Società svizzera di radiotelevisione (SSR);
j  le decisioni in materia di diritto ai sussidi di una scuola universitaria o di un altro istituto accademico.
2    Il ricorso è inoltre inammissibile contro:
a  le decisioni che, in virtù di un'altra legge federale, possono essere impugnate mediante opposizione o ricorso dinanzi a un'autorità ai sensi dell'articolo 33 lettere c-f;
b  le decisioni che, in virtù di un'altra legge federale, possono essere impugnate mediante ricorso dinanzi a un'autorità cantonale.
33 
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorità inferiori - Il ricorso è ammissibile contro le decisioni:
a  del Consiglio federale e degli organi dell'Assemblea federale in materia di rapporti di lavoro del personale federale, compreso il rifiuto dell'autorizzazione a procedere penalmente;
b  del Consiglio federale concernenti:
b1  la destituzione di un membro del Consiglio della banca o della direzione generale o di un loro supplente secondo la legge del 3 ottobre 200325 sulla Banca nazionale,
b10  la revoca di un membro del consiglio d'amministrazione del Servizio svizzero di assegnazione delle tracce o l'approvazione della risoluzione del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio d'amministrazione secondo la legge federale del 20 dicembre 195743 sulle ferrovie;
b2  la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 22 giugno 200726 sulla vigilanza dei mercati finanziari,
b3  il blocco di valori patrimoniali secondo la legge del 18 dicembre 201528 sui valori patrimoniali di provenienza illecita,
b4  il divieto di determinate attività secondo la LAIn30,
b4bis  il divieto di organizzazioni secondo la LAIn,
b5  la revoca di un membro del Consiglio d'istituto dell'Istituto federale di metrologia secondo la legge federale del 17 giugno 201133 sull'Istituto federale di metrologia,
b6  la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di sorveglianza dei revisori o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 16 dicembre 200535 sui revisori,
b7  la revoca di un membro del Consiglio dell'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici secondo la legge del 15 dicembre 200037 sugli agenti terapeutici,
b8  la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'istituto secondo la legge del 16 giugno 201739 sui fondi di compensazione,
b9  la revoca di un membro del consiglio d'Istituto dell'Istituto svizzero di diritto comparato secondo la legge federale del 28 settembre 201841 sull'Istituto svizzero di diritto comparato,
c  del Tribunale penale federale in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale;
cbis  del Tribunale federale dei brevetti in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale;
cquater  del procuratore generale della Confederazione in materia di rapporti di lavoro dei procuratori pubblici federali da lui nominati e del personale del Ministero pubblico della Confederazione;
cquinquies  dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione in materia di rapporti di lavoro del personale della sua segreteria;
cter  dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione in materia di rapporti di lavoro dei membri del Ministero pubblico della Confederazione eletti dall'Assemblea federale plenaria;
d  della Cancelleria federale, dei dipartimenti e dei servizi dell'Amministrazione federale loro subordinati o aggregati amministrativamente;
e  degli stabilimenti e delle aziende della Confederazione;
f  delle commissioni federali;
g  dei tribunali arbitrali costituiti in virtù di contratti di diritto pubblico sottoscritti dalla Confederazione, dai suoi stabilimenti o dalle sue aziende;
h  delle autorità o organizzazioni indipendenti dall'Amministrazione federale che decidono nell'adempimento di compiti di diritto pubblico loro affidati dalla Confederazione;
i  delle autorità cantonali, in quanto una legge federale preveda che le loro decisioni sono impugnabili mediante ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale.
37
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF)
LTAF Art. 37 Principio - La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA56, in quanto la presente legge non disponga altrimenti.
LTF: 42 
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 42 Atti scritti - 1 Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati.
1    Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati.
2    Nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Qualora il ricorso sia ammissibile soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o un caso particolarmente importante per altri motivi, occorre spiegare perché la causa adempie siffatta condizione.14 15
3    Se sono in possesso della parte, i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati; se l'atto scritto è diretto contro una decisione, anche questa deve essere allegata.
4    In caso di trasmissione per via elettronica, la parte o il suo patrocinatore deve munire l'atto scritto di una firma elettronica qualificata secondo la legge del 18 marzo 201616 sulla firma elettronica. Il Tribunale federale determina mediante regolamento:
a  il formato dell'atto scritto e dei relativi allegati;
b  le modalità di trasmissione;
c  le condizioni alle quali può essere richiesta la trasmissione successiva di documenti cartacei in caso di problemi tecnici.17
5    Se mancano la firma della parte o del suo patrocinatore, la procura dello stesso o gli allegati prescritti, o se il patrocinatore non è autorizzato in quanto tale, è fissato un congruo termine per sanare il vizio, con la comminatoria che altrimenti l'atto scritto non sarà preso in considerazione.
6    Gli atti illeggibili, sconvenienti, incomprensibili, prolissi o non redatti in una lingua ufficiale possono essere del pari rinviati al loro autore affinché li modifichi.
7    Gli atti scritti dovuti a condotta processuale da querulomane o altrimenti abusiva sono inammissibili.
82e
OPD: 1 
SR 910.13 Ordinanza del 23 ottobre 2013 concernente i pagamenti diretti all'agricoltura (Ordinanza sui pagamenti diretti, OPD) - Ordinanza sui pagamenti diretti
OPD Art. 1 Oggetto - 1 La presente ordinanza disciplina le condizioni e la procedura per il versamento di pagamenti diretti e stabilisce l'importo dei contributi.
1    La presente ordinanza disciplina le condizioni e la procedura per il versamento di pagamenti diretti e stabilisce l'importo dei contributi.
2    Stabilisce i controlli e le sanzioni amministrative.
60 
SR 910.13 Ordinanza del 23 ottobre 2013 concernente i pagamenti diretti all'agricoltura (Ordinanza sui pagamenti diretti, OPD) - Ordinanza sui pagamenti diretti
OPD Art. 60
63 
SR 910.13 Ordinanza del 23 ottobre 2013 concernente i pagamenti diretti all'agricoltura (Ordinanza sui pagamenti diretti, OPD) - Ordinanza sui pagamenti diretti
OPD Art. 63 Contributo - 1 La Confederazione sostiene progetti dei Cantoni per il mantenimento, la promozione e lo sviluppo di paesaggi rurali variati.
1    La Confederazione sostiene progetti dei Cantoni per il mantenimento, la promozione e lo sviluppo di paesaggi rurali variati.
2    Essa concede il sostegno se il Cantone versa ai gestori contributi per misure convenute contrattualmente concernenti la qualità del paesaggio che questi attuano sulla superficie aziendale di cui all'articolo 13 OTerm130 propria o affittata o su una superficie d'estivazione di cui all'articolo 24 OTerm propria o affittata.
3    Il Cantone stabilisce le aliquote di contribuzione per misura.
4    La Confederazione si fa carico del 90 per cento al massimo del contributo stabilito dal Cantone secondo il capoverso 3, tuttavia al massimo degli importi di cui all'allegato 7 numero 4.1
66 
SR 910.13 Ordinanza del 23 ottobre 2013 concernente i pagamenti diretti all'agricoltura (Ordinanza sui pagamenti diretti, OPD) - Ordinanza sui pagamenti diretti
OPD Art. 66 Contributo - Il contributo per l'agricoltura biologica è versato per ettaro e graduato in funzione dei seguenti tipi di utilizzazione:
a  colture speciali;
b  superficie coltiva aperta gestita con colture diverse da quelle speciali;
c  altra superficie che dà diritto ai contributi.
70 
SR 910.13 Ordinanza del 23 ottobre 2013 concernente i pagamenti diretti all'agricoltura (Ordinanza sui pagamenti diretti, OPD) - Ordinanza sui pagamenti diretti
OPD Art. 70 Contributo per la rinuncia a insetticidi, acaricidi e fungicidi dopo la fioritura nelle colture perenni - 1 Il contributo per la rinuncia a insetticidi, acaricidi e fungicidi dopo la fioritura nelle colture perenni è versato per ettaro nei seguenti settori:
1    Il contributo per la rinuncia a insetticidi, acaricidi e fungicidi dopo la fioritura nelle colture perenni è versato per ettaro nei seguenti settori:
a  in frutticoltura per i frutteti di cui all'articolo 22 capoverso 2 OTerm140;
b  in viticoltura;
c  nella coltivazione di bacche.
2    La coltivazione deve avvenire rinunciando all'impiego di insetticidi, acaricidi e fungicidi dopo la fioritura. È concesso l'impiego dei prodotti fitosanitari autorizzati ai sensi dell'ordinanza del 22 settembre 1997141 sull'agricoltura biologica.
3    L'impiego di rame per ettaro e anno non deve superare:
a  in viticoltura e nella coltivazione di frutta a granelli: 1,5 kg;
b  nella coltivazione di frutta a nocciolo e di bacche nonché in quella di altra frutta, esclusa frutta a granelli: 3 kg.
4    Le esigenze di cui ai capoversi 2 e 3 devono essere adempiute su una superficie per quattro anni consecutivi.
5    Lo stadio «dopo la fioritura» è definito dagli stadi fenologici seguenti secondo la scala BBCH nella «Monografia Stadi di sviluppo delle piante monocotiledoni e dicotiledoni»143:
a  nella frutticoltura, codice 71: per la frutta a granelli «calibro dei frutticini fino a 10 mm (caduta della frutta successiva alla fioritura)», per la frutta a nocciolo «ingrossamento degli ovari (caduta della frutta successiva alla fioritura)», per altra frutta «crescita della frutta iniziale: sviluppo dei primi frutti di base; caduta di infiorescenze non fecondate»;
b  in viticoltura, codice 73: «acino della dimensione di un grano di pepe; il grappolo si ripiega verso il basso»;
c  nella coltivazione di bacche, codice 71: «prime fasi di accrescimento dei frutti: sviluppo dei primi frutti di base; caduta dei fiori non fecondati».
70a
PA: 5 
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 5 - 1 Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti:
1    Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti:
a  la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi;
b  l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi;
c  il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi.
2    Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69).24
3    Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni.
44 
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 44 - La decisione soggiace a ricorso.
48 
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 48 - 1 Ha diritto di ricorrere chi:
1    Ha diritto di ricorrere chi:
a  ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo;
b  è particolarmente toccato dalla decisione impugnata; e
c  ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa.
2    Ha inoltre diritto di ricorrere ogni persona, organizzazione o autorità cui un'altra legge federale riconosce tale diritto.
50e  63
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 63 - 1 L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali.
1    L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali.
2    Nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore ne delle autorità federali, che promuovano il ricorso e soccombano; se l'autorità ricorrente, che soccombe, non è un'autorità federale, le spese processuali le sono addossate in quanto la causa concerna interessi pecuniari di enti o d'istituti autonomi.
3    Alla parte vincente possono essere addossate solo le spese processuali che abbia cagionato violando le regole di procedura.
4    L'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali. Stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito. Se sussistono motivi particolari, può rinunciare interamente o in parte a esigere l'anticipo.100
4bis    La tassa di decisione è stabilita in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Il suo importo oscilla:
a  da 100 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario;
b  da 100 a 50 000 franchi nelle altre controversie.101
5    Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla determinazione delle tasse.102 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005103 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010104 sull'organizzazione delle autorità penali.105
Registro DTF
107-IB-50 • 114-V-13 • 115-V-4 • 129-I-161 • 130-I-26 • 131-II-627
Parole chiave
Elenca secondo la frequenza o in ordine alfabetico
ricorrente • pagamento diretto • tribunale amministrativo federale • prima istanza • questio • mese • consiglio di stato • federalismo • autorità inferiore • principio della buona fede • azienda agricola • ordinanza amministrativa • ecologia • atto giudiziario • ripartizione dei compiti • decisione • dfe • ufficio federale dell'agricoltura • mezzo di prova • calcolo
... Tutti
BVGE
2007/6
BVGer
A-1391/2006 • B-2843/2009
VPB
49.60