Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Corte I
A-5688/2015
Sentenza dell'11 settembre 2018
Giudici Michael Beusch (presidente del collegio),
Composizione Marianne Ryter, Annie Rochat Pauchard,
cancelliera Sara Pifferi.
A._______,
Parti patrocinata dall'avv.Gianluca Padlina,
ricorrente,
contro
Direzione del circondario delle dogane di Lugano, Via Pioda 10, casella postale 5525, 6901 Lugano,
rappresentata dalla Direzione generale delle dogane (DGD),
Unità organizzativa DOGANA
(ex Divisione principale Procedure ed esercizio),
Monbijoustrasse 40, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto Sdoganamento definitivo nel regime d'esportazione di un invio di acetato di etile tecnico. Decisione di non entrata nel merito.
Fatti:
A.
La società A._______, con sede a X._______, tra le altre cose, ha quale scopo quello di effettuare trasporti e spedizioni internazionali di ogni genere (cfr. relativo estratto del registro di commercio).
B.
Il 10 febbraio 2015, la A._______ ha dichiarato nel regime d'esportazione, tramite l'apposita lista d'esportazione nella procedura NCTS, per conto dell'allora società anonima denominata B._______, con sede a X._______ (ora C._______, con sede a Y._______) presso l'Ufficio doganale di X._______ (di seguito: UD) la seguente merce:
Dichiarazione d'esportazione n. (...): 1 serbatoio, aceto di etile tecnico, acetato di etile 99/100 %, massa netta kg. 17'280.0, valore fr. 8'939.--, codice di sdoganamento 21, voce di tariffa 2915.3100.
C.
Sulla base dei predetti dati, il 16 febbraio 2015 l'UD ha allestito il certificato doganale d'esportazione n. (...). Il giorno stesso il certificato d'esportazione è stato inviato A._______ unitamente ai certificati doganali relativi ad altre 18 operazioni doganali, giungendo il giorno seguente, ovvero il 17 febbraio 2015.
D.
Con scritto consegnato brevi manu il 12 maggio 2015 all'UD, la A._______ - su segnalazione dell'allora B._______ dell'errore riscontrato nella dichiarazione all'esportazione circa il quantitativo del composto organico volatile (COV) - ha postulato la rettifica del predetto certificato doganale come segue:
Dichiarazione d'esportazione n. (...): 1 serbatoio, aceto di etile tecnico, acetato di etile 99/100 %, COV 100%, massa netta kg. 17'280.0, valore fr. 8'939.--, codice di sdoganamento 25, voce di tariffa 2915.3100.
E.
Con decisione 17 luglio 2015, la Direzione del circondario delle dogane di Lugano (di seguito: DCD) - considerando lo scritto 12 maggio 2015 quale ricorso contro il certificato doganale d'esportazione n. (...) del 16 febbraio 2015 - non è entrata nel merito richiesta di rettifica, in quanto non presentata nel termine di ricorso di 60 giorni ai sensi dell'art. 116 cpv. 3 della legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD, RS 631.0).
F.
Avverso la predetta decisione, la A._______ (di seguito: ricorrente) - per il tramite del suo patrocinatore - ha presentato ricorso 14 settembre 2015 dinanzi al Tribunale amministrativo federale, postulandone in sostanza l'annullamento, in quanto sarebbe a torto che la DCD (di seguito: autorità inferiore) non sarebbe entrata nel merito della sua richiesta di rettifica. Protestando tasse, spese e ripetibili essa ritiene infatti che il certificato doganale d'esportazione n. (...) del 16 febbraio 2015, di cui lamenta la notificazione difettosa, non costituirebbe una decisione ai sensi dell'art. 5 PA e non soddisferebbe le esigenze dell'art. 35 PA, essendo sprovvisto di motivazione, di firma, della menzione che si tratta di una decisione e dell'indicazione dei mezzi d'impugnazione. Tale evenienza essendo stata ignorata dall'autorità inferiore, la ricorrente le rimprovera di essere incorsa in un accertamento manifestamente errato della fattispecie, finanche arbitrario. Essa invoca altresì la violazione del suo diritto di essere sentita, non avendo potuto prendere posizione prima che venisse emanata la decisione impugnata, avente peraltro una motivazione lacunosa. In via subordinata e qualora dovesse essere riconosciuto il carattere di decisione al certificato doganale d'esportazione, essa postula la restituzione del termine ex art. 24 PA per interporre ricorso contro lo stesso.
G.
Con risposta 30 novembre 2015, l'autorità inferiore - rappresentata dalla Direzione generale delle dogane (di seguito: DGD) - ha essenzialmente postulato il rigetto del ricorso, riconfermandosi nella propria decisione e prendendo puntualmente posizione sulle censure della ricorrente.
H.
Con replica 12 gennaio 2016, la ricorrente - per il tramite del suo patrocinatore - ha precisato ulteriormente la propria argomentazione.
I.
Con duplica 15 febbraio 2016, l'autorità inferiore si è essenzialmente riconfermata nella propria decisione.
J.
Con decisione incidentale del 12 maggio 2017, il Tribunale ha formalmente sospeso la presente procedura fino all'evasione da parte del Tribunale federale del ricorso (inc. 2C_745/2015) presentato avverso la sentenza A-201/2015 del 29 giugno 2015 concernente la stessa questione giuridica qui in oggetto (natura giuridica del certificato doganale d'esportazione).
K.
Il 23 ottobre 2017 il Tribunale federale ha emanato la propria sentenza 2C_745/2015, senza pronunciarsi sulla questione qui litigiosa.
L.
Con ordinanza 24 aprile 2018, il Tribunale ha riattivato la presente procedura, previa consultazione dell'autorità inferiore e della ricorrente pronunciatosi sull'influsso della sentenza del TF 2C_745/2015 del 23 ottobre 2017 con scritto 18 aprile 2018, rispettivamente con scritto 20 aprile 2018.
M.
Ulteriori fatti e argomentazioni verranno ripresi, per quanto necessari, nei considerandi in diritto del presente giudizio.
Diritto:
1.
1.1 Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA, emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32 LTAF (cfr. art. 31 LTAF). Nel caso concreto, la decisione impugnata è una decisione della DCD. In quanto tali, le decisioni della DCD sono di principio soggette a ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale, giusta l'art. 31 LTAF in combinato disposto con l'art. 33 lett. d LTAF. Nelle procedure dinanzi al Tribunale, la DCD è rappresentata dalla DGD (cfr. art. 116 cpv. 2 LD).
1.2 La questione a sapere se il Tribunale amministrativo federale è anche funzionalmente competente, dipende da quella a sapere se nel caso in esame la DCD ha statuito in qualità d'autorità di ricorso (cfr. art. 116 cpv. 1 LD) oppure d'autorità di prima istanza (cfr. art. 116 cpv. 1bis LD). Nel primo caso, competente per statuire sul ricorso inoltrato avverso una decisione della DCD è il Tribunale, mentre nel secondo la DGD. In altri termini, la competenza funzionale del Tribunale è dunque data nel caso in cui la DCD abbia emanato una decisione su ricorso, e meglio sul ricorso interposto avverso una decisione di un UD (cfr. art. 116 cpv. 1 LD). In tali circostanze, nel caso in disamina si pone dunque la questione giuridica a sapere se il « certificato doganale d'esportazione » n. (...) allestito dall'UD il 16 febbraio 2015 costituisce o meno una « decisione dell'UD », rispettivamente una « decisione d'imposizione » (« Veranlagungsverfügung »; cfr. art. 116 cpv. 1 e 3 LD; sentenze del TAF A-201/2015 del 29 giugno 2015 consid. 1.2; A-5069/2010 del 28 aprile 2011 consid. 1.2).
1.2.1 Nell'esame del carattere di decisione del suddetto certificato doganale d'esportazione, non va dimenticato che, giusta l'art. 3 lett. e PA, le disposizioni della PA non si applicano alla procedura d'imposizione doganale (art. 21 segg. LD). Per costante giurisprudenza, la procedura d'imposizione doganale e il relativo principio dell'autodichiarazione soggiacciono infatti alle disposizioni della LD, lex specialis rispetto alla PA ([tra le tante] sentenze del TAF A-201/2015 del 29 giugno 2015 consid. 1.2.1; A-6362/2014 del 13 marzo 2015 consid. 1.6; A-2708/2013 del 28 agosto 2013 consid. 1.3; A-5069/2010 del 28 aprile 2011 consid. 1.2.1.1).
Il Tribunale federale ha peraltro escluso espressamente l'applicazione alla procedura d'imposizione doganale delle disposizioni formali della PA relative alla notificazione, alla motivazione e all'indicazione dei rimedi giuridici (cfr. artt. 34 e 35 PA; DTF 101 Ib 99 consid. 2a; 100 Ib consid. 2a; sentenza del TAF A-1791/2009 del 28 settembre 2009 consid. 2.2.1). In tale contesto, vanno tuttavia rispettate le garanzie di diritto costituzionale, quali il principio della legalità dell'attività amministrativa, il divieto dell'arbitrio nonché il diritto di essere sentito (cfr. sentenza del TAF A-6922/2011 del 30 aprile 2012 consid. 1.2.1; Martin Kocher, in: Kocher/Clavadetscher [ed.], Stämpflis Handkommentar, Zollgesetz [ZG], 2009, [di seguito: Kommentar ZG], n. 9 segg. e n. 24 segg. ad art. 116 LD). Detta giurisprudenza sviluppata in parte sotto l'egida della vecchia legge federale del 1° ottobre 1925 sulle dogane (vLD, CS 6 475) è applicabile all'attuale LD, di identico contenuto. Il Tribunale non intravvede pertanto alcun motivo per discostarsene (cfr. sentenze del TAF A-201/2015 del 29 giugno 2015 consid. 1.2.1 con rinvii; A-5069/2010 del 28 aprile 2011 consid. 1.2.1.1).
1.2.2 Sull'attuale sito internet dell'Amministrazione federale delle dogane (AFD) sono reperibili diversi documenti contenenti varie informazioni all'attenzione delle ditte in merito alla procedura d'esportazione delle merci. In particolare, il Tribunale rileva come alla cifra 2.1 del documento denominato « Déclaration d'exportation » / « Ausfuhrdeklaration », rispettivamente « Documentation NCTS pour utilisateurs externes - Déclaration d'exportation 2.02 » / « Dokumentation NCTS für Zollbeteiligte - 2.02 Ausfuhrdeklaration » (documento disponibile solo in francese e in tedesco; cfr. in: http://www.ezv.admin.ch Dichiarazione doganale Dichiarazione da parte di ditte NCTS / Transito nazionale Documentazione NCTS / Transito nazionale Annonces / Déclarations, consultato il 30.08.2018]) venga espressamente indicato che è sulla base della dichiarazione doganale d'esportazione che l'Amministrazione delle dogane allestisce il certificato doganale d'esportazione, il quale serve da prova dell'avvenuto sdoganamento. In concreto, il certificato doganale d'esportazione in oggetto è stato allestito il 16 febbraio 2015 dall'UD sulla base dei dati inseriti il 10 febbraio 2015 dalla ricorrente, per conto dell'allora B._______, nella procedura di dichiarazione d'esportazione NCTS. In particolare, nel certificato doganale d'esportazione è descritta la merce e sono indicati il quantitativo, il numero di tariffa doganale, così come la procedura di doganale scelta dalla ricorrente. Nello stesso figurano altresì la data della dichiarazione doganale d'esportazione della ricorrente nonché quella del certificato doganale d'esportazione allestito dall'UD.
1.2.3 Ciò premesso, in merito alla natura del certificato doganale d'esportazione, lo scrivente Tribunale ha già avuto modo di esprimersi come segue.
Nella sentenza A-5069/2010 del 28 aprile 2011, il Tribunale si è inizialmente pronunciato sulla questione a sapere se il duplicato C della dichiarazione doganale d'esportazione in formato cartaceo - ovvero, il modulo 11.44, composto da tre esemplari, l'originale A e i duplicati B e C di uguale contenuto - ha o meno carattere di decisione (cfr. consid. 1.2 della citata sentenza). In tale contesto, il Tribunale ha in sostanza indicato di accettare che detto duplicato C venga trattato dall'Amministrazione delle dogane quale « decisione d'imposizione », nella misura in cui attraverso l'apposizione del timbro ufficiale lo stesso acquisisce carattere di decisione, ciò quand'anche esso sia sprovvisto dell'indicazione che si tratta di una decisione d'imposizione e dei relativi mezzi d'impugnazione, le esigenze degli artt. 34 e 35 PA non trovando peraltro qui applicazione. Nel contempo, il Tribunale ha altresì rilevato come di per sé dal punto di vista tecnico anche nell'ambito dell'amministrazione di massa propria al diritto doganale dovrebbe essere possibile munire il modulo della dichiarazione doganale d'esportazione, rispettivamente il duplicato C, delle due predette indicazioni in maniera semplice e senza costi eccessivi (cfr. consid. 1.2.3 della citata sentenza).
Nella sentenza A-201/2015 del 29 giugno 2015, con riferimento alla precedente sentenza A-5069/2010 del 28 aprile 2011, il Tribunale si è poi pronunciato in maniera analoga sulla questione a sapere se anche il certificato doganale d'esportazione in formato elettronico, allestito dall'UD sulla base della dichiarazione doganale d'esportazione stilata ed inoltrata dal dichiarante nella procedura NCTS, ha o meno carattere di decisione (cfr. consid. 1.2.3 della citata sentenza). Al riguardo, il Tribunale ha indicato che, poiché si tratta di un documento generato e elaborato elettronicamente, l'atto d'impero (« hoheitliche Akt ») che conferisce al predetto documento il carattere di decisione d'imposizione, va identificato nel fatto che detto documento - fondato sulla dichiarazione doganale d'esportazione - viene generato da attività sovrane (« hoheitlich generiert »). Questo atto equivale al timbro ufficiale che viene apposto sul duplicato C della dichiarazione doganale d'esportazione in formato cartaceo. In tali circostanze, il Tribunale ha dunque considerato di poter accettare che il certificato doganale d'esportazione venga trattato dall'Amministrazione delle dogane quale « decisione d'imposizione ». Come nel caso precedente, il Tribunale ha nel contempo nuovamente rilevato come di per sé dovrebbe essere possibile munire il certificato doganale d'esportazione dell'indicazione che si tratta di una decisione d'imposizione e dei relativi mezzi d'impugnazione. Ciò ancor più, se si considera che il certificato doganale d'esportazione non viene menzionato nelle disposizioni del vigente diritto doganale (al contrario del diritto previgente), benché continui ad essere trattato come una decisione d'imposizione. Inoltre, come accennato poc'anzi (cfr. consid. 1.2.2 del presente giudizio), nelle note esplicative dell'AFD viene chiaramente precisato che il certificato doganale d'esportazione vale quale prova dell'avvenuto corretto sdoganamento. Che per l'Amministrazione delle dogane il predetto certificato valga nel contempo quale decisione d'imposizione non è tuttavia precisato in nessun luogo. In tale contesto, si deve ammettere che per il ricorrente, quale soggetto giuridico, la situazione può risultare imbarazzante, nella misura in cui determinati documenti sono designati quali decisioni d'imposizione (in ambito doganale e di IVA), altri invece no; ciò, benché quest'ultimi vengano considerati e trattati dall'Amministrazione delle dogane quali decisioni d'imposizione (cfr. consid. 1.2.3 della citata sentenza).
Benché quest'ultima sentenza riguardante il certificato doganale d'esportazione allestito dall'UD nell'ambito della procedura di perfezionamento attivo ai sensi dell'art. 47 cpv. 2 lett. e LD sia stata annullata dal Tribunale federale con sentenza 2C_745/2015 del 23 ottobre 2017 (pubblicata in: DTF 143 II 646), lo stesso ha espressamente lasciata aperta la questione a sapere se il certificato d'esportazione doganale possa essere considerato o meno come una decisione d'imposizione (cfr. consid. 3.3.2 della citata sentenza). Di fatto, il Tribunale federale si è unicamente espresso in merito alla procedura di perfezionamento attivo. Nel caso in disamina, trova invece applicazione solo il regime d'esportazione ai sensi dell'art. 47 cpv. 2 lett. g LD, sicché le considerazioni dell'Alta Corte in merito al regime di perfezionamento attivo non hanno qui alcun influsso. In tali circostanze, il Tribunale non intravvede alcun valido motivo per discostarsi dalla propria giurisprudenza relativa alla natura del certificato doganale d'esportazione, così come esposta nella sentenza A-201/2015 del 29 giugno 2015 (cfr. sentenza del TAF A-1123/2017 del 6 dicembre 2017 consid. 4.5).
1.2.4 Di avviso contrario, la ricorrente ritiene invece che il certificato doganale d'esportazione allestito dall'UD nella procedura NCTS non costituirebbe una decisione ai sensi dell'art. 5 PA, in quanto privo di tutti gli elementi essenziali di cui all'art. 35 PA, e meglio dell'indicazione che si tratta di una decisione d'imposizione, dei mezzi d'impugnazione, di una motivazione e della firma. Di conseguenza, si sarebbe altresì in presenza di una notificazione difettosa ai sensi dell'art. 38 PA. Nella misura in cui l'autorità inferiore avrebbe dovuto constatare l'assenza dei predetti elementi alla base di una decisione ex art. 5 PA, la ricorrente solleva poi nei suoi confronti un accertamento manifestamente errato della fattispecie determinante, finanche arbitrario (cfr. ricorso 14 settembre 2015, punti n. 2, 3 e 4). A comprova che detto certificato non rispetterebbe le esigenze minime per essere qualificato di decisione d'imposizione, la ricorrente ha poi sollevato la differenza esistente nel contenuto del certificato doganale d'esportazione generato nel sistema NCTS e quello generato nel sistema e-dec, sul quale figura invece l'indicazione che si tratta di una decisione d'imposizione e dei mezzi d'impugnazione (cfr. replica 12 gennaio 2016, pag. 5 segg.)
Sennonché tali censure nulla mutano alle conclusioni del Tribunale. Come visto, nell'ambito dell'imposizione doganale le esigenze dell'art. 35 PA non trovano applicazione, sicché l'assenza sul certificato doganale d'esportazione della menzione che si tratta di una decisione d'imposizione, dell'indicazione dei mezzi d'impugnazione, come pure della firma o della motivazione, di per sé non permettono di ritenere che non si è in presenza di una decisione d'imposizione (cfr. consid. 1.2.2 del presente giudizio). In merito all'assenza di una motivazione, il Tribunale sottolinea nuovamente come di fatto, in virtù del principio dell'autodichiarazione che pone alla qui ricorrente un dovere di diligenza nel compilare in maniera corretta e completa la dichiarazione doganale, il certificato doganale d'esportazione venga allestito dall'UD sulla sola base dei dati indicati dalla stessa ricorrente nella propria dichiarazione doganale d'esportazione. In altri termini, la motivazione alla base del certificato doganale d'esportazione risiede nella stessa dichiarazione doganale d'esportazione, sicché non è ravvisabile alcuna lacuna al riguardo. Analogo discorso vale altresì per quanto concerne il difetto di una firma sul certificato doganale d'esportazione, il carattere ufficiale di detto documento risiedendo nel fatto ch'esso viene generato elettronicamente da attività sovrane (cfr. consid. 1.2.3 del presente giudizio). In tale contesto, non può pertanto essere ritenuta alcuna notificazione difettosa e neppure un accertamento manifestamente errato o arbitrario della fattispecie determinante da parte dell'autorità inferiore. Circa la differenza in essere tra il certificato doganale d'esportazione generato nel sistema NCTS e quello generato nel sistema e-dec, il Tribunale ribadisce ch'essa può effettivamente creare confusione per le persone soggette all'obbligo di dichiarazione doganale; confusione che potrebbe essere evitata munendo detto certificato delle indicazioni mancanti (cfr. consid. 1.2.3 del presente giudizio). Tuttavia, vista l'inapplicabilità delle esigenze dell'art. 35 PA (cfr. consid. 1.2.2 del presente giudizio), tale differenza a lei sola non basta a ritenere che nel caso del certificato doganale d'esportazione generato dall'applicazione NCTS non si è in presenza di una decisione d'imposizione.
1.2.5 Visto tutto quanto suesposto, anche in concreto il Tribunale può dunque accettare che il certificato doganale d'esportazione venga trattato dall'Amministrazione delle dogane quale decisione d'imposizione ex art. 116 cpv. 1 LD. Ne discende che il Tribunale è altresì funzionalmente competente per statuire in merito alla decisione su ricorso del 17 luglio 2015 della DCD, qui in oggetto (cfr. consid. 1.2 del presente giudizio).
1.3 Pacifica è la legittimazione a ricorrere della ricorrente, essendo la stessa destinataria della decisione impugnata e avente un interesse pecuniario e degno di protezione a che la stessa venga annullata, nella misura in cui non le è stata riconosciuta la rettifica della sua dichiarazione doganale all'esportazione (cfr. art. 48 PA). Il ricorso è poi stato interposto tempestivamente (cfr. art. 20 segg., art. 50 PA), nel rispetto delle esigenze di forma e di contenuto previste dalla legge (cfr. art. 52 PA). Il ricorso è dunque ricevibile in ordine e va esaminato nel merito.
2.
2.1 Con ricorso al Tribunale amministrativo federale possono essere invocati la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento (cfr. art. 49 lett. a PA), l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (cfr. art. 49 lett. b PA) nonché l'inadeguatezza (cfr. art. 49 lett. c PA; cfr. Moser/Beusch/Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2a ed. 2013, n. 2.149).
2.2 Il Tribunale amministrativo federale non è vincolato né dai motivi addotti (cfr. art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2007/41 consid. 2; Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 3a ed. 2011, no. 2.2.6.5, pag. 300). I principi della massima inquisitoria e dell'applicazione d'ufficio del diritto sono tuttavia limitati: l'autorità competente procede difatti spontaneamente a constatazioni complementari o esamina altri punti di diritto solo se dalle censure sollevate o dagli atti risultino indizi in tal senso (cfr. DTF 122 V 157 consid. 1a; 121 V 204 consid. 6c; DTAF 2007/27 consid. 3.3). Secondo il principio di articolazione delle censure (« Rügeprinzip ») l'autorità di ricorso non è tenuta a esaminare le censure che non appaiono evidenti o non possono dedursi facilmente dalla constatazione e presentazione dei fatti, non essendo a sufficienza sostanziate (cfr. Moser/Beusch/Kneubühler, op. cit., n. 1.55). Il principio inquisitorio non è quindi assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (cfr. DTF 128 II 139 consid. 2b). Il dovere processuale di collaborazione concernente in particolare il ricorrente che interpone un ricorso al Tribunale nel proprio interesse, comprende, in particolare, l'obbligo di portare le prove necessarie, d'informare il giudice sulla fattispecie e di motivare la propria richiesta, ritenuto che in caso contrario arrischierebbe di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (cfr. art. 52 PA; cfr. DTF 119 III 70 consid. 1; Moor/Poltier, op. cit., no. 2.2.6.3, pag. 293 e segg.).
2.3 Allorquando - come nel caso in disamina - viene impugnata una decisione di non entrata in materia, rispettivamente d'inammissibilità, l'oggetto del gravame è strettamente circoscritto alla questione a sapere se è a giusto titolo che l'autorità inferiore si è pronunciata in tal senso, non entrando nel merito dell'impugnativa (cfr. [tra le tante] sentenze del TAF A-7054/2017 del 19 luglio 2018 consid. 1.2.2 con rinvii; A-2108/2016 del 25 agosto 2016 consid. 1.3). Per questi motivi, la parte ricorrente che impugna una tale decisione, nel proprio ricorso può solo censurare che è a torto che l'autorità inferiore non è entrata in materia, facendo valere che un tale modo di agire costituisce una violazione del diritto federale (cfr. art. 49 lett. a PA). Essa può dunque postulare la trattazione della causa da parte dell'autorità inferiore, ma non la modifica o l'annullamento della decisione (cfr. Moser/Beusch/Kneubühler, op. cit., n. 2.164 con rinvii). Il Tribunale non entra pertanto nel merito delle eventuali censure ricorsuali di merito sollevate dalla parte ricorrente (cfr. DTF 132 V 74 consid. 1.1; 125 V 503 consid. 1; DTF 113 Ia 146 consid. 3c; [tra le tante] sentenze del TAF A-2108/2016 del 25 agosto 2016 consid. 1.3; A-1946/2013 del 2 agosto 2013 consid. 1.2).
3.
In concreto, si tratta essenzialmente di esaminare se è a giusto titolo che con decisione su ricorso del 17 luglio 2015 l'autorità inferiore non è entrata nel merito della richiesta di rettifica del certificato doganale d'esportazione n. (...) del 16 febbraio 2015 dell'UD (decisione d'imposizione) presentata brevi manu dalla ricorrente il 12 maggio 2015 (cfr. consid. 3.6 del presente giudizio). In tale ottica, qui di seguito verranno dapprima richiamati i principi qui applicabili (cfr. considd. 3.1 - 3.5 del presente giudizio).
3.1 La tassa d'incentivazione sui COV ha come base legale gli artt. 35a - 35c della legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (LPAmb, RS 814.01), mentre la sua riscossione è regolata dall'ordinanza del 12 novembre 1997 relativa alla tassa d'incentivazione sui COV (OCOV, RS 814.018) e dalle disposizioni della legislazione doganale (cfr. art. 35c cpv. 3
SR 814.01 Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente LPAmb Art. 35c Obbligo di pagare la tassa e procedura - 1 Sono soggetti alla tassa: |
|
1 | Sono soggetti alla tassa: |
a | sui composti organici volatili, coloro che, al momento dell'importazione, sono tenuti a pagare il dazio in virtù della legge federale del 1° ottobre 192574 sulle dogane nonché i fabbricanti e i produttori in territorio svizzero; |
b | sull'olio da riscaldamento «extra leggero», sulla benzina e sul gasolio, coloro che, in virtù della legge federale del 21 giugno 199676 sull'imposizione degli oli minerali (LIOm), sono soggetti all'imposta. |
2 | Se il diritto all'esenzione dalla tassa può essere provato soltanto dopo la riscossione della medesima, la tassa viene rimborsata. Il Consiglio federale può definire le modalità relative a tale prova e negare il rimborso della tassa se quest'ultimo comporta un dispendio sproporzionato. |
3 | Il Consiglio federale definisce le procedure per la riscossione e il rimborso della tassa sui composti organici volatili. Se si tratta di importazione o di esportazione, valgono le relative disposizioni procedurali della legislazione doganale.77 |
3bis | Per quanto riguarda l'importazione o l'esportazione, nonché la fabbricazione o l'estrazione in territorio svizzero di olio da riscaldamento «extra leggero», di benzina e di gasolio, valgono le procedure per la riscossione e il rimborso della tassa stabilite dalla LIOm.78 |
4 | Chi produce all'interno del Paese sostanze o organismi soggetti alla tassa deve dichiararli. |
SR 814.018 Ordinanza del 12 novembre 1997 relativa alla tassa d'incentivazione sui composti organici volatili (OCOV) OCOV Art. 3 Applicazione della legislazione doganale - La legislazione doganale è applicabile per analogia alla riscossione e alla restituzione della tassa nonché alla procedura, nella misura in cui si tratti di importazione o di esportazione. |
3.2 Chi importa COV, li mette in commercio in quanto fabbricante o li impiega egli stesso deve versare alla Confederazione una tassa di incentivazione (cfr. art. 35a cpv. 1
SR 814.01 Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente LPAmb Art. 35a Composti organici volatili - 1 Chi importa composti organici volatili, li mette in commercio in quanto fabbricante o li impiega egli stesso deve versare alla Confederazione una tassa di incentivazione. |
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1 | Chi importa composti organici volatili, li mette in commercio in quanto fabbricante o li impiega egli stesso deve versare alla Confederazione una tassa di incentivazione. |
2 | Sottostà alla tassa anche l'importazione di tali composti in colori e vernici. Il Consiglio federale può estendere la tassa all'importazione di composti organici volatili in altre miscele o in altri oggetti, se la quantità di tali composti costituisce un carico rilevante per l'ambiente, oppure la parte del costo di tali composti è ragguardevole. |
3 | Sono esenti dalla tassa i composti organici volatili: |
a | impiegati come carburante o combustibile; |
b | in transito o esportati; |
c | impiegati o trattati in modo tale da non poter pervenire nell'ambiente. |
4 | Il Consiglio federale può esentare dalla tassa, in proporzione agli investimenti supplementari fatti, i composti organici volatili che sono impiegati o trattati in modo tale che le loro emissioni siano nettamente inferiori ai limiti imposti dalla legge. |
5 | Il Consiglio federale può esentare dalla tassa i composti organici volatili non pericolosi per l'ambiente. |
6 | L'importo della tassa è, al massimo, di cinque franchi per chilogrammo di composti organici volatili, più il rincaro a decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione. |
7 | Il Consiglio federale fissa l'importo della tassa in base agli obiettivi di protezione dell'aria; in particolare tiene conto: |
a | del carico che i composti organici volatili costituiscono per l'ambiente; |
b | della loro pericolosità per l'ambiente; |
c | dei costi delle misure volte a limitarne gli effetti; |
d | del loro prezzo e del prezzo delle sostanze di sostituzione meno inquinanti. |
8 | Il Consiglio federale introduce la tassa in modo graduale e fissa le date e la percentuale di ciascuna tappa. |
9 | Il provento della tassa, compresi gli interessi e dopo deduzione delle spese d'esecuzione, viene ripartito equamente tra la popolazione. Il Consiglio federale disciplina le modalità della ripartizione. Può incaricare della ripartizione i Cantoni, enti di diritto pubblico o privati. |
SR 814.01 Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente LPAmb Art. 35c Obbligo di pagare la tassa e procedura - 1 Sono soggetti alla tassa: |
|
1 | Sono soggetti alla tassa: |
a | sui composti organici volatili, coloro che, al momento dell'importazione, sono tenuti a pagare il dazio in virtù della legge federale del 1° ottobre 192574 sulle dogane nonché i fabbricanti e i produttori in territorio svizzero; |
b | sull'olio da riscaldamento «extra leggero», sulla benzina e sul gasolio, coloro che, in virtù della legge federale del 21 giugno 199676 sull'imposizione degli oli minerali (LIOm), sono soggetti all'imposta. |
2 | Se il diritto all'esenzione dalla tassa può essere provato soltanto dopo la riscossione della medesima, la tassa viene rimborsata. Il Consiglio federale può definire le modalità relative a tale prova e negare il rimborso della tassa se quest'ultimo comporta un dispendio sproporzionato. |
3 | Il Consiglio federale definisce le procedure per la riscossione e il rimborso della tassa sui composti organici volatili. Se si tratta di importazione o di esportazione, valgono le relative disposizioni procedurali della legislazione doganale.77 |
3bis | Per quanto riguarda l'importazione o l'esportazione, nonché la fabbricazione o l'estrazione in territorio svizzero di olio da riscaldamento «extra leggero», di benzina e di gasolio, valgono le procedure per la riscossione e il rimborso della tassa stabilite dalla LIOm.78 |
4 | Chi produce all'interno del Paese sostanze o organismi soggetti alla tassa deve dichiararli. |
SR 814.01 Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente LPAmb Art. 35a Composti organici volatili - 1 Chi importa composti organici volatili, li mette in commercio in quanto fabbricante o li impiega egli stesso deve versare alla Confederazione una tassa di incentivazione. |
|
1 | Chi importa composti organici volatili, li mette in commercio in quanto fabbricante o li impiega egli stesso deve versare alla Confederazione una tassa di incentivazione. |
2 | Sottostà alla tassa anche l'importazione di tali composti in colori e vernici. Il Consiglio federale può estendere la tassa all'importazione di composti organici volatili in altre miscele o in altri oggetti, se la quantità di tali composti costituisce un carico rilevante per l'ambiente, oppure la parte del costo di tali composti è ragguardevole. |
3 | Sono esenti dalla tassa i composti organici volatili: |
a | impiegati come carburante o combustibile; |
b | in transito o esportati; |
c | impiegati o trattati in modo tale da non poter pervenire nell'ambiente. |
4 | Il Consiglio federale può esentare dalla tassa, in proporzione agli investimenti supplementari fatti, i composti organici volatili che sono impiegati o trattati in modo tale che le loro emissioni siano nettamente inferiori ai limiti imposti dalla legge. |
5 | Il Consiglio federale può esentare dalla tassa i composti organici volatili non pericolosi per l'ambiente. |
6 | L'importo della tassa è, al massimo, di cinque franchi per chilogrammo di composti organici volatili, più il rincaro a decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione. |
7 | Il Consiglio federale fissa l'importo della tassa in base agli obiettivi di protezione dell'aria; in particolare tiene conto: |
a | del carico che i composti organici volatili costituiscono per l'ambiente; |
b | della loro pericolosità per l'ambiente; |
c | dei costi delle misure volte a limitarne gli effetti; |
d | del loro prezzo e del prezzo delle sostanze di sostituzione meno inquinanti. |
8 | Il Consiglio federale introduce la tassa in modo graduale e fissa le date e la percentuale di ciascuna tappa. |
9 | Il provento della tassa, compresi gli interessi e dopo deduzione delle spese d'esecuzione, viene ripartito equamente tra la popolazione. Il Consiglio federale disciplina le modalità della ripartizione. Può incaricare della ripartizione i Cantoni, enti di diritto pubblico o privati. |
3.3 Giusta la legislazione doganale (cfr. art. 7
SR 814.01 Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente LPAmb Art. 35a Composti organici volatili - 1 Chi importa composti organici volatili, li mette in commercio in quanto fabbricante o li impiega egli stesso deve versare alla Confederazione una tassa di incentivazione. |
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1 | Chi importa composti organici volatili, li mette in commercio in quanto fabbricante o li impiega egli stesso deve versare alla Confederazione una tassa di incentivazione. |
2 | Sottostà alla tassa anche l'importazione di tali composti in colori e vernici. Il Consiglio federale può estendere la tassa all'importazione di composti organici volatili in altre miscele o in altri oggetti, se la quantità di tali composti costituisce un carico rilevante per l'ambiente, oppure la parte del costo di tali composti è ragguardevole. |
3 | Sono esenti dalla tassa i composti organici volatili: |
a | impiegati come carburante o combustibile; |
b | in transito o esportati; |
c | impiegati o trattati in modo tale da non poter pervenire nell'ambiente. |
4 | Il Consiglio federale può esentare dalla tassa, in proporzione agli investimenti supplementari fatti, i composti organici volatili che sono impiegati o trattati in modo tale che le loro emissioni siano nettamente inferiori ai limiti imposti dalla legge. |
5 | Il Consiglio federale può esentare dalla tassa i composti organici volatili non pericolosi per l'ambiente. |
6 | L'importo della tassa è, al massimo, di cinque franchi per chilogrammo di composti organici volatili, più il rincaro a decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione. |
7 | Il Consiglio federale fissa l'importo della tassa in base agli obiettivi di protezione dell'aria; in particolare tiene conto: |
a | del carico che i composti organici volatili costituiscono per l'ambiente; |
b | della loro pericolosità per l'ambiente; |
c | dei costi delle misure volte a limitarne gli effetti; |
d | del loro prezzo e del prezzo delle sostanze di sostituzione meno inquinanti. |
8 | Il Consiglio federale introduce la tassa in modo graduale e fissa le date e la percentuale di ciascuna tappa. |
9 | Il provento della tassa, compresi gli interessi e dopo deduzione delle spese d'esecuzione, viene ripartito equamente tra la popolazione. Il Consiglio federale disciplina le modalità della ripartizione. Può incaricare della ripartizione i Cantoni, enti di diritto pubblico o privati. |
SR 814.01 Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente LPAmb Art. 35a Composti organici volatili - 1 Chi importa composti organici volatili, li mette in commercio in quanto fabbricante o li impiega egli stesso deve versare alla Confederazione una tassa di incentivazione. |
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1 | Chi importa composti organici volatili, li mette in commercio in quanto fabbricante o li impiega egli stesso deve versare alla Confederazione una tassa di incentivazione. |
2 | Sottostà alla tassa anche l'importazione di tali composti in colori e vernici. Il Consiglio federale può estendere la tassa all'importazione di composti organici volatili in altre miscele o in altri oggetti, se la quantità di tali composti costituisce un carico rilevante per l'ambiente, oppure la parte del costo di tali composti è ragguardevole. |
3 | Sono esenti dalla tassa i composti organici volatili: |
a | impiegati come carburante o combustibile; |
b | in transito o esportati; |
c | impiegati o trattati in modo tale da non poter pervenire nell'ambiente. |
4 | Il Consiglio federale può esentare dalla tassa, in proporzione agli investimenti supplementari fatti, i composti organici volatili che sono impiegati o trattati in modo tale che le loro emissioni siano nettamente inferiori ai limiti imposti dalla legge. |
5 | Il Consiglio federale può esentare dalla tassa i composti organici volatili non pericolosi per l'ambiente. |
6 | L'importo della tassa è, al massimo, di cinque franchi per chilogrammo di composti organici volatili, più il rincaro a decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione. |
7 | Il Consiglio federale fissa l'importo della tassa in base agli obiettivi di protezione dell'aria; in particolare tiene conto: |
a | del carico che i composti organici volatili costituiscono per l'ambiente; |
b | della loro pericolosità per l'ambiente; |
c | dei costi delle misure volte a limitarne gli effetti; |
d | del loro prezzo e del prezzo delle sostanze di sostituzione meno inquinanti. |
8 | Il Consiglio federale introduce la tassa in modo graduale e fissa le date e la percentuale di ciascuna tappa. |
9 | Il provento della tassa, compresi gli interessi e dopo deduzione delle spese d'esecuzione, viene ripartito equamente tra la popolazione. Il Consiglio federale disciplina le modalità della ripartizione. Può incaricare della ripartizione i Cantoni, enti di diritto pubblico o privati. |
SR 814.01 Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente LPAmb Art. 35a Composti organici volatili - 1 Chi importa composti organici volatili, li mette in commercio in quanto fabbricante o li impiega egli stesso deve versare alla Confederazione una tassa di incentivazione. |
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1 | Chi importa composti organici volatili, li mette in commercio in quanto fabbricante o li impiega egli stesso deve versare alla Confederazione una tassa di incentivazione. |
2 | Sottostà alla tassa anche l'importazione di tali composti in colori e vernici. Il Consiglio federale può estendere la tassa all'importazione di composti organici volatili in altre miscele o in altri oggetti, se la quantità di tali composti costituisce un carico rilevante per l'ambiente, oppure la parte del costo di tali composti è ragguardevole. |
3 | Sono esenti dalla tassa i composti organici volatili: |
a | impiegati come carburante o combustibile; |
b | in transito o esportati; |
c | impiegati o trattati in modo tale da non poter pervenire nell'ambiente. |
4 | Il Consiglio federale può esentare dalla tassa, in proporzione agli investimenti supplementari fatti, i composti organici volatili che sono impiegati o trattati in modo tale che le loro emissioni siano nettamente inferiori ai limiti imposti dalla legge. |
5 | Il Consiglio federale può esentare dalla tassa i composti organici volatili non pericolosi per l'ambiente. |
6 | L'importo della tassa è, al massimo, di cinque franchi per chilogrammo di composti organici volatili, più il rincaro a decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione. |
7 | Il Consiglio federale fissa l'importo della tassa in base agli obiettivi di protezione dell'aria; in particolare tiene conto: |
a | del carico che i composti organici volatili costituiscono per l'ambiente; |
b | della loro pericolosità per l'ambiente; |
c | dei costi delle misure volte a limitarne gli effetti; |
d | del loro prezzo e del prezzo delle sostanze di sostituzione meno inquinanti. |
8 | Il Consiglio federale introduce la tassa in modo graduale e fissa le date e la percentuale di ciascuna tappa. |
9 | Il provento della tassa, compresi gli interessi e dopo deduzione delle spese d'esecuzione, viene ripartito equamente tra la popolazione. Il Consiglio federale disciplina le modalità della ripartizione. Può incaricare della ripartizione i Cantoni, enti di diritto pubblico o privati. |
3.4 Il regime doganale è fondato sul principio dell'autodichiarazione. In virtù di detto principio, la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione (cfr. art. 26
SR 814.01 Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente LPAmb Art. 35a Composti organici volatili - 1 Chi importa composti organici volatili, li mette in commercio in quanto fabbricante o li impiega egli stesso deve versare alla Confederazione una tassa di incentivazione. |
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1 | Chi importa composti organici volatili, li mette in commercio in quanto fabbricante o li impiega egli stesso deve versare alla Confederazione una tassa di incentivazione. |
2 | Sottostà alla tassa anche l'importazione di tali composti in colori e vernici. Il Consiglio federale può estendere la tassa all'importazione di composti organici volatili in altre miscele o in altri oggetti, se la quantità di tali composti costituisce un carico rilevante per l'ambiente, oppure la parte del costo di tali composti è ragguardevole. |
3 | Sono esenti dalla tassa i composti organici volatili: |
a | impiegati come carburante o combustibile; |
b | in transito o esportati; |
c | impiegati o trattati in modo tale da non poter pervenire nell'ambiente. |
4 | Il Consiglio federale può esentare dalla tassa, in proporzione agli investimenti supplementari fatti, i composti organici volatili che sono impiegati o trattati in modo tale che le loro emissioni siano nettamente inferiori ai limiti imposti dalla legge. |
5 | Il Consiglio federale può esentare dalla tassa i composti organici volatili non pericolosi per l'ambiente. |
6 | L'importo della tassa è, al massimo, di cinque franchi per chilogrammo di composti organici volatili, più il rincaro a decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione. |
7 | Il Consiglio federale fissa l'importo della tassa in base agli obiettivi di protezione dell'aria; in particolare tiene conto: |
a | del carico che i composti organici volatili costituiscono per l'ambiente; |
b | della loro pericolosità per l'ambiente; |
c | dei costi delle misure volte a limitarne gli effetti; |
d | del loro prezzo e del prezzo delle sostanze di sostituzione meno inquinanti. |
8 | Il Consiglio federale introduce la tassa in modo graduale e fissa le date e la percentuale di ciascuna tappa. |
9 | Il provento della tassa, compresi gli interessi e dopo deduzione delle spese d'esecuzione, viene ripartito equamente tra la popolazione. Il Consiglio federale disciplina le modalità della ripartizione. Può incaricare della ripartizione i Cantoni, enti di diritto pubblico o privati. |
SR 814.01 Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente LPAmb Art. 35a Composti organici volatili - 1 Chi importa composti organici volatili, li mette in commercio in quanto fabbricante o li impiega egli stesso deve versare alla Confederazione una tassa di incentivazione. |
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1 | Chi importa composti organici volatili, li mette in commercio in quanto fabbricante o li impiega egli stesso deve versare alla Confederazione una tassa di incentivazione. |
2 | Sottostà alla tassa anche l'importazione di tali composti in colori e vernici. Il Consiglio federale può estendere la tassa all'importazione di composti organici volatili in altre miscele o in altri oggetti, se la quantità di tali composti costituisce un carico rilevante per l'ambiente, oppure la parte del costo di tali composti è ragguardevole. |
3 | Sono esenti dalla tassa i composti organici volatili: |
a | impiegati come carburante o combustibile; |
b | in transito o esportati; |
c | impiegati o trattati in modo tale da non poter pervenire nell'ambiente. |
4 | Il Consiglio federale può esentare dalla tassa, in proporzione agli investimenti supplementari fatti, i composti organici volatili che sono impiegati o trattati in modo tale che le loro emissioni siano nettamente inferiori ai limiti imposti dalla legge. |
5 | Il Consiglio federale può esentare dalla tassa i composti organici volatili non pericolosi per l'ambiente. |
6 | L'importo della tassa è, al massimo, di cinque franchi per chilogrammo di composti organici volatili, più il rincaro a decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione. |
7 | Il Consiglio federale fissa l'importo della tassa in base agli obiettivi di protezione dell'aria; in particolare tiene conto: |
a | del carico che i composti organici volatili costituiscono per l'ambiente; |
b | della loro pericolosità per l'ambiente; |
c | dei costi delle misure volte a limitarne gli effetti; |
d | del loro prezzo e del prezzo delle sostanze di sostituzione meno inquinanti. |
8 | Il Consiglio federale introduce la tassa in modo graduale e fissa le date e la percentuale di ciascuna tappa. |
9 | Il provento della tassa, compresi gli interessi e dopo deduzione delle spese d'esecuzione, viene ripartito equamente tra la popolazione. Il Consiglio federale disciplina le modalità della ripartizione. Può incaricare della ripartizione i Cantoni, enti di diritto pubblico o privati. |
In tale contesto, la dichiarazione doganale - quale base dell'imposizione doganale (cfr. art. 18 cpv. 1
SR 814.01 Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente LPAmb Art. 35a Composti organici volatili - 1 Chi importa composti organici volatili, li mette in commercio in quanto fabbricante o li impiega egli stesso deve versare alla Confederazione una tassa di incentivazione. |
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1 | Chi importa composti organici volatili, li mette in commercio in quanto fabbricante o li impiega egli stesso deve versare alla Confederazione una tassa di incentivazione. |
2 | Sottostà alla tassa anche l'importazione di tali composti in colori e vernici. Il Consiglio federale può estendere la tassa all'importazione di composti organici volatili in altre miscele o in altri oggetti, se la quantità di tali composti costituisce un carico rilevante per l'ambiente, oppure la parte del costo di tali composti è ragguardevole. |
3 | Sono esenti dalla tassa i composti organici volatili: |
a | impiegati come carburante o combustibile; |
b | in transito o esportati; |
c | impiegati o trattati in modo tale da non poter pervenire nell'ambiente. |
4 | Il Consiglio federale può esentare dalla tassa, in proporzione agli investimenti supplementari fatti, i composti organici volatili che sono impiegati o trattati in modo tale che le loro emissioni siano nettamente inferiori ai limiti imposti dalla legge. |
5 | Il Consiglio federale può esentare dalla tassa i composti organici volatili non pericolosi per l'ambiente. |
6 | L'importo della tassa è, al massimo, di cinque franchi per chilogrammo di composti organici volatili, più il rincaro a decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione. |
7 | Il Consiglio federale fissa l'importo della tassa in base agli obiettivi di protezione dell'aria; in particolare tiene conto: |
a | del carico che i composti organici volatili costituiscono per l'ambiente; |
b | della loro pericolosità per l'ambiente; |
c | dei costi delle misure volte a limitarne gli effetti; |
d | del loro prezzo e del prezzo delle sostanze di sostituzione meno inquinanti. |
8 | Il Consiglio federale introduce la tassa in modo graduale e fissa le date e la percentuale di ciascuna tappa. |
9 | Il provento della tassa, compresi gli interessi e dopo deduzione delle spese d'esecuzione, viene ripartito equamente tra la popolazione. Il Consiglio federale disciplina le modalità della ripartizione. Può incaricare della ripartizione i Cantoni, enti di diritto pubblico o privati. |
SR 814.01 Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente LPAmb Art. 35a Composti organici volatili - 1 Chi importa composti organici volatili, li mette in commercio in quanto fabbricante o li impiega egli stesso deve versare alla Confederazione una tassa di incentivazione. |
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1 | Chi importa composti organici volatili, li mette in commercio in quanto fabbricante o li impiega egli stesso deve versare alla Confederazione una tassa di incentivazione. |
2 | Sottostà alla tassa anche l'importazione di tali composti in colori e vernici. Il Consiglio federale può estendere la tassa all'importazione di composti organici volatili in altre miscele o in altri oggetti, se la quantità di tali composti costituisce un carico rilevante per l'ambiente, oppure la parte del costo di tali composti è ragguardevole. |
3 | Sono esenti dalla tassa i composti organici volatili: |
a | impiegati come carburante o combustibile; |
b | in transito o esportati; |
c | impiegati o trattati in modo tale da non poter pervenire nell'ambiente. |
4 | Il Consiglio federale può esentare dalla tassa, in proporzione agli investimenti supplementari fatti, i composti organici volatili che sono impiegati o trattati in modo tale che le loro emissioni siano nettamente inferiori ai limiti imposti dalla legge. |
5 | Il Consiglio federale può esentare dalla tassa i composti organici volatili non pericolosi per l'ambiente. |
6 | L'importo della tassa è, al massimo, di cinque franchi per chilogrammo di composti organici volatili, più il rincaro a decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione. |
7 | Il Consiglio federale fissa l'importo della tassa in base agli obiettivi di protezione dell'aria; in particolare tiene conto: |
a | del carico che i composti organici volatili costituiscono per l'ambiente; |
b | della loro pericolosità per l'ambiente; |
c | dei costi delle misure volte a limitarne gli effetti; |
d | del loro prezzo e del prezzo delle sostanze di sostituzione meno inquinanti. |
8 | Il Consiglio federale introduce la tassa in modo graduale e fissa le date e la percentuale di ciascuna tappa. |
9 | Il provento della tassa, compresi gli interessi e dopo deduzione delle spese d'esecuzione, viene ripartito equamente tra la popolazione. Il Consiglio federale disciplina le modalità della ripartizione. Può incaricare della ripartizione i Cantoni, enti di diritto pubblico o privati. |
SR 814.018 Ordinanza del 12 novembre 1997 relativa alla tassa d'incentivazione sui composti organici volatili (OCOV) OCOV Art. 13 Dichiarazione della tassa - 1 I fabbricanti che mettono in commercio i COV o che li impiegano essi stessi, nonché le persone che esercitano un commercio all'ingrosso di COV e possiedono un'autorizzazione per l'acquisto di COV temporaneamente non gravati dalla tassa (art. 21 cpv. 2) devono inoltrare la dichiarazione della tassa alla Direzione generale delle dogane entro il 25 del mese che segue il sorgere del credito fiscale.34 |
|
1 | I fabbricanti che mettono in commercio i COV o che li impiegano essi stessi, nonché le persone che esercitano un commercio all'ingrosso di COV e possiedono un'autorizzazione per l'acquisto di COV temporaneamente non gravati dalla tassa (art. 21 cpv. 2) devono inoltrare la dichiarazione della tassa alla Direzione generale delle dogane entro il 25 del mese che segue il sorgere del credito fiscale.34 |
2 | Le persone tenute a pagare posticipatamente la tassa secondo l'articolo 22 capoverso 2 devono inoltrare la dichiarazione della tassa alle autorità cantonali entro sei mesi dalla chiusura dell'anno d'esercizio. |
3 | La dichiarazione della tassa fornisce indicazioni sul genere e la quantità di COV messi in commercio o impiegati. Va presentata su modulo ufficiale. La Direzione generale delle dogane delle dogane può autorizzare altre forme. |
4 | La dichiarazione della tassa serve da base per fissare la tassa. Resta salva una verifica ufficiale. |
5 | Chi inoltra una dichiarazione incompleta o non la inoltra entro il termine deve pagare un interesse di mora sulla tassa dovuta.35 |
SR 814.01 Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente LPAmb Art. 35c Obbligo di pagare la tassa e procedura - 1 Sono soggetti alla tassa: |
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1 | Sono soggetti alla tassa: |
a | sui composti organici volatili, coloro che, al momento dell'importazione, sono tenuti a pagare il dazio in virtù della legge federale del 1° ottobre 192574 sulle dogane nonché i fabbricanti e i produttori in territorio svizzero; |
b | sull'olio da riscaldamento «extra leggero», sulla benzina e sul gasolio, coloro che, in virtù della legge federale del 21 giugno 199676 sull'imposizione degli oli minerali (LIOm), sono soggetti all'imposta. |
2 | Se il diritto all'esenzione dalla tassa può essere provato soltanto dopo la riscossione della medesima, la tassa viene rimborsata. Il Consiglio federale può definire le modalità relative a tale prova e negare il rimborso della tassa se quest'ultimo comporta un dispendio sproporzionato. |
3 | Il Consiglio federale definisce le procedure per la riscossione e il rimborso della tassa sui composti organici volatili. Se si tratta di importazione o di esportazione, valgono le relative disposizioni procedurali della legislazione doganale.77 |
3bis | Per quanto riguarda l'importazione o l'esportazione, nonché la fabbricazione o l'estrazione in territorio svizzero di olio da riscaldamento «extra leggero», di benzina e di gasolio, valgono le procedure per la riscossione e il rimborso della tassa stabilite dalla LIOm.78 |
4 | Chi produce all'interno del Paese sostanze o organismi soggetti alla tassa deve dichiararli. |
SR 814.01 Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente LPAmb Art. 35c Obbligo di pagare la tassa e procedura - 1 Sono soggetti alla tassa: |
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1 | Sono soggetti alla tassa: |
a | sui composti organici volatili, coloro che, al momento dell'importazione, sono tenuti a pagare il dazio in virtù della legge federale del 1° ottobre 192574 sulle dogane nonché i fabbricanti e i produttori in territorio svizzero; |
b | sull'olio da riscaldamento «extra leggero», sulla benzina e sul gasolio, coloro che, in virtù della legge federale del 21 giugno 199676 sull'imposizione degli oli minerali (LIOm), sono soggetti all'imposta. |
2 | Se il diritto all'esenzione dalla tassa può essere provato soltanto dopo la riscossione della medesima, la tassa viene rimborsata. Il Consiglio federale può definire le modalità relative a tale prova e negare il rimborso della tassa se quest'ultimo comporta un dispendio sproporzionato. |
3 | Il Consiglio federale definisce le procedure per la riscossione e il rimborso della tassa sui composti organici volatili. Se si tratta di importazione o di esportazione, valgono le relative disposizioni procedurali della legislazione doganale.77 |
3bis | Per quanto riguarda l'importazione o l'esportazione, nonché la fabbricazione o l'estrazione in territorio svizzero di olio da riscaldamento «extra leggero», di benzina e di gasolio, valgono le procedure per la riscossione e il rimborso della tassa stabilite dalla LIOm.78 |
4 | Chi produce all'interno del Paese sostanze o organismi soggetti alla tassa deve dichiararli. |
SR 814.01 Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente LPAmb Art. 35c Obbligo di pagare la tassa e procedura - 1 Sono soggetti alla tassa: |
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1 | Sono soggetti alla tassa: |
a | sui composti organici volatili, coloro che, al momento dell'importazione, sono tenuti a pagare il dazio in virtù della legge federale del 1° ottobre 192574 sulle dogane nonché i fabbricanti e i produttori in territorio svizzero; |
b | sull'olio da riscaldamento «extra leggero», sulla benzina e sul gasolio, coloro che, in virtù della legge federale del 21 giugno 199676 sull'imposizione degli oli minerali (LIOm), sono soggetti all'imposta. |
2 | Se il diritto all'esenzione dalla tassa può essere provato soltanto dopo la riscossione della medesima, la tassa viene rimborsata. Il Consiglio federale può definire le modalità relative a tale prova e negare il rimborso della tassa se quest'ultimo comporta un dispendio sproporzionato. |
3 | Il Consiglio federale definisce le procedure per la riscossione e il rimborso della tassa sui composti organici volatili. Se si tratta di importazione o di esportazione, valgono le relative disposizioni procedurali della legislazione doganale.77 |
3bis | Per quanto riguarda l'importazione o l'esportazione, nonché la fabbricazione o l'estrazione in territorio svizzero di olio da riscaldamento «extra leggero», di benzina e di gasolio, valgono le procedure per la riscossione e il rimborso della tassa stabilite dalla LIOm.78 |
4 | Chi produce all'interno del Paese sostanze o organismi soggetti alla tassa deve dichiararli. |
3.4.1 Giusta l'art. 28 cpv. 2
SR 814.01 Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente LPAmb Art. 35c Obbligo di pagare la tassa e procedura - 1 Sono soggetti alla tassa: |
|
1 | Sono soggetti alla tassa: |
a | sui composti organici volatili, coloro che, al momento dell'importazione, sono tenuti a pagare il dazio in virtù della legge federale del 1° ottobre 192574 sulle dogane nonché i fabbricanti e i produttori in territorio svizzero; |
b | sull'olio da riscaldamento «extra leggero», sulla benzina e sul gasolio, coloro che, in virtù della legge federale del 21 giugno 199676 sull'imposizione degli oli minerali (LIOm), sono soggetti all'imposta. |
2 | Se il diritto all'esenzione dalla tassa può essere provato soltanto dopo la riscossione della medesima, la tassa viene rimborsata. Il Consiglio federale può definire le modalità relative a tale prova e negare il rimborso della tassa se quest'ultimo comporta un dispendio sproporzionato. |
3 | Il Consiglio federale definisce le procedure per la riscossione e il rimborso della tassa sui composti organici volatili. Se si tratta di importazione o di esportazione, valgono le relative disposizioni procedurali della legislazione doganale.77 |
3bis | Per quanto riguarda l'importazione o l'esportazione, nonché la fabbricazione o l'estrazione in territorio svizzero di olio da riscaldamento «extra leggero», di benzina e di gasolio, valgono le procedure per la riscossione e il rimborso della tassa stabilite dalla LIOm.78 |
4 | Chi produce all'interno del Paese sostanze o organismi soggetti alla tassa deve dichiararli. |
SR 814.01 Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente LPAmb Art. 35c Obbligo di pagare la tassa e procedura - 1 Sono soggetti alla tassa: |
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1 | Sono soggetti alla tassa: |
a | sui composti organici volatili, coloro che, al momento dell'importazione, sono tenuti a pagare il dazio in virtù della legge federale del 1° ottobre 192574 sulle dogane nonché i fabbricanti e i produttori in territorio svizzero; |
b | sull'olio da riscaldamento «extra leggero», sulla benzina e sul gasolio, coloro che, in virtù della legge federale del 21 giugno 199676 sull'imposizione degli oli minerali (LIOm), sono soggetti all'imposta. |
2 | Se il diritto all'esenzione dalla tassa può essere provato soltanto dopo la riscossione della medesima, la tassa viene rimborsata. Il Consiglio federale può definire le modalità relative a tale prova e negare il rimborso della tassa se quest'ultimo comporta un dispendio sproporzionato. |
3 | Il Consiglio federale definisce le procedure per la riscossione e il rimborso della tassa sui composti organici volatili. Se si tratta di importazione o di esportazione, valgono le relative disposizioni procedurali della legislazione doganale.77 |
3bis | Per quanto riguarda l'importazione o l'esportazione, nonché la fabbricazione o l'estrazione in territorio svizzero di olio da riscaldamento «extra leggero», di benzina e di gasolio, valgono le procedure per la riscossione e il rimborso della tassa stabilite dalla LIOm.78 |
4 | Chi produce all'interno del Paese sostanze o organismi soggetti alla tassa deve dichiararli. |
SR 814.01 Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente LPAmb Art. 35c Obbligo di pagare la tassa e procedura - 1 Sono soggetti alla tassa: |
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1 | Sono soggetti alla tassa: |
a | sui composti organici volatili, coloro che, al momento dell'importazione, sono tenuti a pagare il dazio in virtù della legge federale del 1° ottobre 192574 sulle dogane nonché i fabbricanti e i produttori in territorio svizzero; |
b | sull'olio da riscaldamento «extra leggero», sulla benzina e sul gasolio, coloro che, in virtù della legge federale del 21 giugno 199676 sull'imposizione degli oli minerali (LIOm), sono soggetti all'imposta. |
2 | Se il diritto all'esenzione dalla tassa può essere provato soltanto dopo la riscossione della medesima, la tassa viene rimborsata. Il Consiglio federale può definire le modalità relative a tale prova e negare il rimborso della tassa se quest'ultimo comporta un dispendio sproporzionato. |
3 | Il Consiglio federale definisce le procedure per la riscossione e il rimborso della tassa sui composti organici volatili. Se si tratta di importazione o di esportazione, valgono le relative disposizioni procedurali della legislazione doganale.77 |
3bis | Per quanto riguarda l'importazione o l'esportazione, nonché la fabbricazione o l'estrazione in territorio svizzero di olio da riscaldamento «extra leggero», di benzina e di gasolio, valgono le procedure per la riscossione e il rimborso della tassa stabilite dalla LIOm.78 |
4 | Chi produce all'interno del Paese sostanze o organismi soggetti alla tassa deve dichiararli. |
SR 814.01 Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente LPAmb Art. 35c Obbligo di pagare la tassa e procedura - 1 Sono soggetti alla tassa: |
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1 | Sono soggetti alla tassa: |
a | sui composti organici volatili, coloro che, al momento dell'importazione, sono tenuti a pagare il dazio in virtù della legge federale del 1° ottobre 192574 sulle dogane nonché i fabbricanti e i produttori in territorio svizzero; |
b | sull'olio da riscaldamento «extra leggero», sulla benzina e sul gasolio, coloro che, in virtù della legge federale del 21 giugno 199676 sull'imposizione degli oli minerali (LIOm), sono soggetti all'imposta. |
2 | Se il diritto all'esenzione dalla tassa può essere provato soltanto dopo la riscossione della medesima, la tassa viene rimborsata. Il Consiglio federale può definire le modalità relative a tale prova e negare il rimborso della tassa se quest'ultimo comporta un dispendio sproporzionato. |
3 | Il Consiglio federale definisce le procedure per la riscossione e il rimborso della tassa sui composti organici volatili. Se si tratta di importazione o di esportazione, valgono le relative disposizioni procedurali della legislazione doganale.77 |
3bis | Per quanto riguarda l'importazione o l'esportazione, nonché la fabbricazione o l'estrazione in territorio svizzero di olio da riscaldamento «extra leggero», di benzina e di gasolio, valgono le procedure per la riscossione e il rimborso della tassa stabilite dalla LIOm.78 |
4 | Chi produce all'interno del Paese sostanze o organismi soggetti alla tassa deve dichiararli. |
3.4.2 Giusta l'art. 32 cpv. 1
SR 814.01 Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente LPAmb Art. 35c Obbligo di pagare la tassa e procedura - 1 Sono soggetti alla tassa: |
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1 | Sono soggetti alla tassa: |
a | sui composti organici volatili, coloro che, al momento dell'importazione, sono tenuti a pagare il dazio in virtù della legge federale del 1° ottobre 192574 sulle dogane nonché i fabbricanti e i produttori in territorio svizzero; |
b | sull'olio da riscaldamento «extra leggero», sulla benzina e sul gasolio, coloro che, in virtù della legge federale del 21 giugno 199676 sull'imposizione degli oli minerali (LIOm), sono soggetti all'imposta. |
2 | Se il diritto all'esenzione dalla tassa può essere provato soltanto dopo la riscossione della medesima, la tassa viene rimborsata. Il Consiglio federale può definire le modalità relative a tale prova e negare il rimborso della tassa se quest'ultimo comporta un dispendio sproporzionato. |
3 | Il Consiglio federale definisce le procedure per la riscossione e il rimborso della tassa sui composti organici volatili. Se si tratta di importazione o di esportazione, valgono le relative disposizioni procedurali della legislazione doganale.77 |
3bis | Per quanto riguarda l'importazione o l'esportazione, nonché la fabbricazione o l'estrazione in territorio svizzero di olio da riscaldamento «extra leggero», di benzina e di gasolio, valgono le procedure per la riscossione e il rimborso della tassa stabilite dalla LIOm.78 |
4 | Chi produce all'interno del Paese sostanze o organismi soggetti alla tassa deve dichiararli. |
SR 814.01 Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente LPAmb Art. 35c Obbligo di pagare la tassa e procedura - 1 Sono soggetti alla tassa: |
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1 | Sono soggetti alla tassa: |
a | sui composti organici volatili, coloro che, al momento dell'importazione, sono tenuti a pagare il dazio in virtù della legge federale del 1° ottobre 192574 sulle dogane nonché i fabbricanti e i produttori in territorio svizzero; |
b | sull'olio da riscaldamento «extra leggero», sulla benzina e sul gasolio, coloro che, in virtù della legge federale del 21 giugno 199676 sull'imposizione degli oli minerali (LIOm), sono soggetti all'imposta. |
2 | Se il diritto all'esenzione dalla tassa può essere provato soltanto dopo la riscossione della medesima, la tassa viene rimborsata. Il Consiglio federale può definire le modalità relative a tale prova e negare il rimborso della tassa se quest'ultimo comporta un dispendio sproporzionato. |
3 | Il Consiglio federale definisce le procedure per la riscossione e il rimborso della tassa sui composti organici volatili. Se si tratta di importazione o di esportazione, valgono le relative disposizioni procedurali della legislazione doganale.77 |
3bis | Per quanto riguarda l'importazione o l'esportazione, nonché la fabbricazione o l'estrazione in territorio svizzero di olio da riscaldamento «extra leggero», di benzina e di gasolio, valgono le procedure per la riscossione e il rimborso della tassa stabilite dalla LIOm.78 |
4 | Chi produce all'interno del Paese sostanze o organismi soggetti alla tassa deve dichiararli. |
SR 814.01 Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente LPAmb Art. 35c Obbligo di pagare la tassa e procedura - 1 Sono soggetti alla tassa: |
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1 | Sono soggetti alla tassa: |
a | sui composti organici volatili, coloro che, al momento dell'importazione, sono tenuti a pagare il dazio in virtù della legge federale del 1° ottobre 192574 sulle dogane nonché i fabbricanti e i produttori in territorio svizzero; |
b | sull'olio da riscaldamento «extra leggero», sulla benzina e sul gasolio, coloro che, in virtù della legge federale del 21 giugno 199676 sull'imposizione degli oli minerali (LIOm), sono soggetti all'imposta. |
2 | Se il diritto all'esenzione dalla tassa può essere provato soltanto dopo la riscossione della medesima, la tassa viene rimborsata. Il Consiglio federale può definire le modalità relative a tale prova e negare il rimborso della tassa se quest'ultimo comporta un dispendio sproporzionato. |
3 | Il Consiglio federale definisce le procedure per la riscossione e il rimborso della tassa sui composti organici volatili. Se si tratta di importazione o di esportazione, valgono le relative disposizioni procedurali della legislazione doganale.77 |
3bis | Per quanto riguarda l'importazione o l'esportazione, nonché la fabbricazione o l'estrazione in territorio svizzero di olio da riscaldamento «extra leggero», di benzina e di gasolio, valgono le procedure per la riscossione e il rimborso della tassa stabilite dalla LIOm.78 |
4 | Chi produce all'interno del Paese sostanze o organismi soggetti alla tassa deve dichiararli. |
L'esame sommario della dichiarazione elettronica comprende un esame della plausibilità della dichiarazione doganale trasmessa dalla persona soggetta all'obbligo di dichiarazione mediante il sistema di elaborazione elettronica dei dati dell'AFD (cfr. art. 84 lett. a
SR 631.01 Ordinanza del 1° novembre 2006 sulle dogane (OD) OD Art. 84 Esame sommario per la dichiarazione doganale elettronica - (art. 32 cpv. 1 e 2 LD) |
|
a | un esame della plausibilità della dichiarazione doganale trasmessa dalla persona soggetta all'obbligo di dichiarazione mediante il sistema di elaborazione elettronica dei dati dell'UDSC; |
b | il rifiuto automatico della dichiarazione doganale, se il sistema di elaborazione dei dati constata errori. |
SR 631.01 Ordinanza del 1° novembre 2006 sulle dogane (OD) OD Art. 84 Esame sommario per la dichiarazione doganale elettronica - (art. 32 cpv. 1 e 2 LD) |
|
a | un esame della plausibilità della dichiarazione doganale trasmessa dalla persona soggetta all'obbligo di dichiarazione mediante il sistema di elaborazione elettronica dei dati dell'UDSC; |
b | il rifiuto automatico della dichiarazione doganale, se il sistema di elaborazione dei dati constata errori. |
SR 631.01 Ordinanza del 1° novembre 2006 sulle dogane (OD) OD Art. 84 Esame sommario per la dichiarazione doganale elettronica - (art. 32 cpv. 1 e 2 LD) |
|
a | un esame della plausibilità della dichiarazione doganale trasmessa dalla persona soggetta all'obbligo di dichiarazione mediante il sistema di elaborazione elettronica dei dati dell'UDSC; |
b | il rifiuto automatico della dichiarazione doganale, se il sistema di elaborazione dei dati constata errori. |
3.4.3 Una volta accettata dall'UD, la dichiarazione doganale è vincolante per la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione (cfr. art. 33 cpv. 1
SR 631.01 Ordinanza del 1° novembre 2006 sulle dogane (OD) OD Art. 84 Esame sommario per la dichiarazione doganale elettronica - (art. 32 cpv. 1 e 2 LD) |
|
a | un esame della plausibilità della dichiarazione doganale trasmessa dalla persona soggetta all'obbligo di dichiarazione mediante il sistema di elaborazione elettronica dei dati dell'UDSC; |
b | il rifiuto automatico della dichiarazione doganale, se il sistema di elaborazione dei dati constata errori. |
SR 631.01 Ordinanza del 1° novembre 2006 sulle dogane (OD) OD Art. 84 Esame sommario per la dichiarazione doganale elettronica - (art. 32 cpv. 1 e 2 LD) |
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a | un esame della plausibilità della dichiarazione doganale trasmessa dalla persona soggetta all'obbligo di dichiarazione mediante il sistema di elaborazione elettronica dei dati dell'UDSC; |
b | il rifiuto automatico della dichiarazione doganale, se il sistema di elaborazione dei dati constata errori. |
SR 631.01 Ordinanza del 1° novembre 2006 sulle dogane (OD) OD Art. 84 Esame sommario per la dichiarazione doganale elettronica - (art. 32 cpv. 1 e 2 LD) |
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a | un esame della plausibilità della dichiarazione doganale trasmessa dalla persona soggetta all'obbligo di dichiarazione mediante il sistema di elaborazione elettronica dei dati dell'UDSC; |
b | il rifiuto automatico della dichiarazione doganale, se il sistema di elaborazione dei dati constata errori. |
La dichiarazione doganale elettronica è considerata accettata se ha superato con successo l'esame sommario da parte del sistema « e-dec » o « NCTS » (cfr. art. 16
SR 631.01 Ordinanza del 1° novembre 2006 sulle dogane (OD) OD Art. 84 Esame sommario per la dichiarazione doganale elettronica - (art. 32 cpv. 1 e 2 LD) |
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a | un esame della plausibilità della dichiarazione doganale trasmessa dalla persona soggetta all'obbligo di dichiarazione mediante il sistema di elaborazione elettronica dei dati dell'UDSC; |
b | il rifiuto automatico della dichiarazione doganale, se il sistema di elaborazione dei dati constata errori. |
SR 631.01 Ordinanza del 1° novembre 2006 sulle dogane (OD) OD Art. 84 Esame sommario per la dichiarazione doganale elettronica - (art. 32 cpv. 1 e 2 LD) |
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a | un esame della plausibilità della dichiarazione doganale trasmessa dalla persona soggetta all'obbligo di dichiarazione mediante il sistema di elaborazione elettronica dei dati dell'UDSC; |
b | il rifiuto automatico della dichiarazione doganale, se il sistema di elaborazione dei dati constata errori. |
SR 631.01 Ordinanza del 1° novembre 2006 sulle dogane (OD) OD Art. 84 Esame sommario per la dichiarazione doganale elettronica - (art. 32 cpv. 1 e 2 LD) |
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a | un esame della plausibilità della dichiarazione doganale trasmessa dalla persona soggetta all'obbligo di dichiarazione mediante il sistema di elaborazione elettronica dei dati dell'UDSC; |
b | il rifiuto automatico della dichiarazione doganale, se il sistema di elaborazione dei dati constata errori. |
SR 631.01 Ordinanza del 1° novembre 2006 sulle dogane (OD) OD Art. 84 Esame sommario per la dichiarazione doganale elettronica - (art. 32 cpv. 1 e 2 LD) |
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a | un esame della plausibilità della dichiarazione doganale trasmessa dalla persona soggetta all'obbligo di dichiarazione mediante il sistema di elaborazione elettronica dei dati dell'UDSC; |
b | il rifiuto automatico della dichiarazione doganale, se il sistema di elaborazione dei dati constata errori. |
SR 631.01 Ordinanza del 1° novembre 2006 sulle dogane (OD) OD Art. 84 Esame sommario per la dichiarazione doganale elettronica - (art. 32 cpv. 1 e 2 LD) |
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a | un esame della plausibilità della dichiarazione doganale trasmessa dalla persona soggetta all'obbligo di dichiarazione mediante il sistema di elaborazione elettronica dei dati dell'UDSC; |
b | il rifiuto automatico della dichiarazione doganale, se il sistema di elaborazione dei dati constata errori. |
3.4.4 Una rettifica o un ritiro della dichiarazione doganale rimane nondimeno possibile alle condizioni poste dall'art. 34
SR 631.01 Ordinanza del 1° novembre 2006 sulle dogane (OD) OD Art. 84 Esame sommario per la dichiarazione doganale elettronica - (art. 32 cpv. 1 e 2 LD) |
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a | un esame della plausibilità della dichiarazione doganale trasmessa dalla persona soggetta all'obbligo di dichiarazione mediante il sistema di elaborazione elettronica dei dati dell'UDSC; |
b | il rifiuto automatico della dichiarazione doganale, se il sistema di elaborazione dei dati constata errori. |
SR 631.01 Ordinanza del 1° novembre 2006 sulle dogane (OD) OD Art. 84 Esame sommario per la dichiarazione doganale elettronica - (art. 32 cpv. 1 e 2 LD) |
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a | un esame della plausibilità della dichiarazione doganale trasmessa dalla persona soggetta all'obbligo di dichiarazione mediante il sistema di elaborazione elettronica dei dati dell'UDSC; |
b | il rifiuto automatico della dichiarazione doganale, se il sistema di elaborazione dei dati constata errori. |
SR 631.01 Ordinanza del 1° novembre 2006 sulle dogane (OD) OD Art. 84 Esame sommario per la dichiarazione doganale elettronica - (art. 32 cpv. 1 e 2 LD) |
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a | un esame della plausibilità della dichiarazione doganale trasmessa dalla persona soggetta all'obbligo di dichiarazione mediante il sistema di elaborazione elettronica dei dati dell'UDSC; |
b | il rifiuto automatico della dichiarazione doganale, se il sistema di elaborazione dei dati constata errori. |
SR 631.01 Ordinanza del 1° novembre 2006 sulle dogane (OD) OD Art. 89 Modifica dell'imposizione - (art. 34 cpv. 3 e 4 lett. b LD) |
|
a | le condizioni materiali e formali per la concessione della riduzione dei tributi doganali, della franchigia doganale o della restituzione dei tributi doganali erano soddisfatte; |
b | era stato depositato presso la Direzione generale delle dogane un impegno d'impiego per merci in funzione dello scopo d'impiego. |
SR 631.01 Ordinanza del 1° novembre 2006 sulle dogane (OD) OD Art. 84 Esame sommario per la dichiarazione doganale elettronica - (art. 32 cpv. 1 e 2 LD) |
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a | un esame della plausibilità della dichiarazione doganale trasmessa dalla persona soggetta all'obbligo di dichiarazione mediante il sistema di elaborazione elettronica dei dati dell'UDSC; |
b | il rifiuto automatico della dichiarazione doganale, se il sistema di elaborazione dei dati constata errori. |
SR 631.01 Ordinanza del 1° novembre 2006 sulle dogane (OD) OD Art. 84 Esame sommario per la dichiarazione doganale elettronica - (art. 32 cpv. 1 e 2 LD) |
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a | un esame della plausibilità della dichiarazione doganale trasmessa dalla persona soggetta all'obbligo di dichiarazione mediante il sistema di elaborazione elettronica dei dati dell'UDSC; |
b | il rifiuto automatico della dichiarazione doganale, se il sistema di elaborazione dei dati constata errori. |
3.4.5 Giusta l'art. 116 cpv. 1 e 3 LD, contro le decisioni d'imposizione degli UD è poi ammissibile il ricorso presso le DCD nel termine di 60 giorni a contare dalla notifica della predetta decisione. La procedura di ricorso è retta dalla PA (cfr. art. 116 cpv. 4
SR 631.01 Ordinanza del 1° novembre 2006 sulle dogane (OD) OD Art. 89 Modifica dell'imposizione - (art. 34 cpv. 3 e 4 lett. b LD) |
|
a | le condizioni materiali e formali per la concessione della riduzione dei tributi doganali, della franchigia doganale o della restituzione dei tributi doganali erano soddisfatte; |
b | era stato depositato presso la Direzione generale delle dogane un impegno d'impiego per merci in funzione dello scopo d'impiego. |
3.5
3.5.1 I termini stabiliti dalla legge - quali i termini d'impugnazione - di principio sono perentori. La perenzione implica la perdita di un diritto, allorquando il suo detentore, rispettivamente l'assoggettato omette di compiere un atto nel termine impartito (cfr. [tra le tante] sentenza del TAF A-53/2013 del 3 maggio 2013 consid. 2.6.1). Sia il termine di 30 giorni di cui all'art. 34 cpv. 3
SR 631.01 Ordinanza del 1° novembre 2006 sulle dogane (OD) OD Art. 84 Esame sommario per la dichiarazione doganale elettronica - (art. 32 cpv. 1 e 2 LD) |
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a | un esame della plausibilità della dichiarazione doganale trasmessa dalla persona soggetta all'obbligo di dichiarazione mediante il sistema di elaborazione elettronica dei dati dell'UDSC; |
b | il rifiuto automatico della dichiarazione doganale, se il sistema di elaborazione dei dati constata errori. |
3.5.2 La LD non contiene alcuna disposizione in merito alla restituzione dei termini in caso d'inosservanza. La possibilità di ricorrere alla restituzione di un termine stabilito dalla legge o dall'autorità costituisce tuttavia un principio giuridico generale (cfr. Patricia Egli, in: Waldmann/Weissenberger [ed.], Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetzt, 2a ed. 2016, n. 1 ad art. 24 PA con rinvii). Di conseguenza, l'art. 24 cpv. 1
SR 631.01 Ordinanza del 1° novembre 2006 sulle dogane (OD) OD Art. 89 Modifica dell'imposizione - (art. 34 cpv. 3 e 4 lett. b LD) |
|
a | le condizioni materiali e formali per la concessione della riduzione dei tributi doganali, della franchigia doganale o della restituzione dei tributi doganali erano soddisfatte; |
b | era stato depositato presso la Direzione generale delle dogane un impegno d'impiego per merci in funzione dello scopo d'impiego. |
SR 631.01 Ordinanza del 1° novembre 2006 sulle dogane (OD) OD Art. 89 Modifica dell'imposizione - (art. 34 cpv. 3 e 4 lett. b LD) |
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a | le condizioni materiali e formali per la concessione della riduzione dei tributi doganali, della franchigia doganale o della restituzione dei tributi doganali erano soddisfatte; |
b | era stato depositato presso la Direzione generale delle dogane un impegno d'impiego per merci in funzione dello scopo d'impiego. |
SR 631.01 Ordinanza del 1° novembre 2006 sulle dogane (OD) OD Art. 89 Modifica dell'imposizione - (art. 34 cpv. 3 e 4 lett. b LD) |
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a | le condizioni materiali e formali per la concessione della riduzione dei tributi doganali, della franchigia doganale o della restituzione dei tributi doganali erano soddisfatte; |
b | era stato depositato presso la Direzione generale delle dogane un impegno d'impiego per merci in funzione dello scopo d'impiego. |
La restituzione di un termine può essere accordata solo quando il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di agire nel termine stabilito. Quest'ultimo deve tuttavia presentare una domanda di restituzione motivata entro 30 giorni dalla cessazione dell'impedimento, effettuando nel contempo l'atto omesso (cfr. art. 24 cpv. 1
SR 631.01 Ordinanza del 1° novembre 2006 sulle dogane (OD) OD Art. 89 Modifica dell'imposizione - (art. 34 cpv. 3 e 4 lett. b LD) |
|
a | le condizioni materiali e formali per la concessione della riduzione dei tributi doganali, della franchigia doganale o della restituzione dei tributi doganali erano soddisfatte; |
b | era stato depositato presso la Direzione generale delle dogane un impegno d'impiego per merci in funzione dello scopo d'impiego. |
3.6
3.6.1 In concreto, utilizzando il sistema NCTS, il 10 febbraio 2015 la ricorrente ha inoltrato all'UD la propria dichiarazione doganale elettronica d'esportazione n. (...), avente per oggetto un invio di acetato di etile tecnico. Sulla base di detta dichiarazione, il 16 febbraio 2015 l'UD ha allestito il relativo certificato doganale d'esportazione, avente per l'Amministrazione delle dogane valore di decisione d'imposizione ex art. 116 cpv. 1 LD (cfr. consid. 1.2.5 del presente giudizio). Con scritto consegnato brevi manu il 12 maggio 2015 all'UD, la ricorrente ha poi postulato la rettifica del suddetto certificato doganale d'esportazione, segnalando di aver indicato per errore il codice 21 (altre merci senza restituzione) anziché correttamente il codice 25 (restituzione della tassa d'incentivazione sui COV).
In tale contesto, tenuto conto del termine di 30 giorni per chiedere la rettifica del certificato doganale d'esportazione ex art. 34 cpv. 3
SR 631.01 Ordinanza del 1° novembre 2006 sulle dogane (OD) OD Art. 84 Esame sommario per la dichiarazione doganale elettronica - (art. 32 cpv. 1 e 2 LD) |
|
a | un esame della plausibilità della dichiarazione doganale trasmessa dalla persona soggetta all'obbligo di dichiarazione mediante il sistema di elaborazione elettronica dei dati dell'UDSC; |
b | il rifiuto automatico della dichiarazione doganale, se il sistema di elaborazione dei dati constata errori. |
3.6.2 Tenuto poi conto del principio dell'autodichiarazione e del dovere di diligenza del dichiarante (cfr. consid. 3.4 del presente giudizio), non può in ogni caso essere rimproverato all'autorità inferiore di non aver rilevato la discrepanza tra la dichiarazione doganale d'esportazione e i documenti di scorta, quest'ultima non essendo peraltro obbligata a procede ad un tale controllo (cfr. consid. 3.4.2 del presente giudizio). Spettava semmai alla ricorrente sollevare tempestivamente detto errore ai sensi dell'art. 34 cpv. 3
SR 631.01 Ordinanza del 1° novembre 2006 sulle dogane (OD) OD Art. 84 Esame sommario per la dichiarazione doganale elettronica - (art. 32 cpv. 1 e 2 LD) |
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a | un esame della plausibilità della dichiarazione doganale trasmessa dalla persona soggetta all'obbligo di dichiarazione mediante il sistema di elaborazione elettronica dei dati dell'UDSC; |
b | il rifiuto automatico della dichiarazione doganale, se il sistema di elaborazione dei dati constata errori. |
3.6.3 Al riguardo, nulla muta la richiesta di restituzione in intero del termine di ricorso ex art. 116 cpv. 3 LD postulata dalla ricorrente in via subordinata (cfr. ricorso 14 settembre 2015, punto n. 7), difettando i presupposti dell'art. 24 PA (cfr. consid. 3.5.2 del presente giudizio). Nella misura in cui, come già rilevato in precedenza (cfr. consid. 1.2.4 del presente giudizio) e contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, nel caso in disamina non è ravvisabile alcuna notificazione difettosa del certificato doganale d'esportazione, la restituzione in intero del suddetto non appare infatti qui giustificata. In tali circostanze, detta richiesta non può che essere respinta.
4.
Ciò sancito, vanno poi esaminate le censure circa la violazione del diritto di essere sentito sollevate dalla ricorrente. In sunto, la ricorrente solleva la violazione del suo diritto di essere sentita, in quanto non avrebbe potuto prendere posizione prima nella pronuncia da parte dell'autorità inferiore della decisione impugnata. A suo avviso, la motivazione del certificato doganale d'esportazione dell'UD e della decisione impugnata sarebbe poi insufficiente, se non inesistente (cfr. ricorso 14 settembre 2015, punto n. 4).
In proposito, il Tribunale rileva - come ammesso dalla stessa autorità inferiore (cfr. risposta 30 novembre 2018, consid. 5.3) - che la decisione impugnata è effettivamente stata pronunciata, senza a priori informare la ricorrente del fatto che la sua richiesta di rettifica del certificato doganale d'esportazione consegnata brevi manu il 12 maggio 2015 all'UD sarebbe stata trattata come ricorso ex art. 116 cpv. 3 LD, in violazione del suo diritto di essere sentita. Per quanto attiene poi alla motivazione del certificato doganale d'esportazione, vale quanto già indicato al consid. 1.2.4 del presente giudizio, a cui si rinviano le parti. Riguardo invece alla motivazione della decisione impugnata, il Tribunale rileva che, benché piuttosto succinta, la stessa - tenuto conto del fatto che si tratta di una decisione di non entrata nel merito di un ricorso tardivo - risulta nondimeno sufficiente e confacente alla situazione concreta (cfr. in merito all'obbligo di motivare le decisioni ([tra le tante] A-2524/2015 del 5 aprile 2016 consid. 3.3 con rinvii).
Poiché in ogni caso, con risposta 30 novembre 2015, con duplica 15 febbraio 2016 e con osservazioni 18 aprile 2018, l'autorità inferiore ha spiegato in dettaglio i motivi che l'hanno portata a non entrare nel merito della richiesta di rettifica del certificato doganale d'esportazione della ricorrente e che quest'ultima ha avuto modo di esprimersi al riguardo a più riprese dinanzi al Tribunale, con ricorso 14 settembre 2015, con replica 12 gennaio 2016 e con osservazioni 20 aprile 2018, ogni violazione del suo diritto di essere sentita va comunque considerata come sanata in sede ricorsuale (cfr. sentenza del TF 1C_104/2010 del 29 aprile 2010 consid. 2.1; DTF 133 I 201 consid. 2.2; [tra le tante] sentenza del TAF A-1876/2013 del 6 gennaio 2015 consid. 3.5 con rinvii). In tale contesto, tenuto altresì conto del principio dell'economia di procedura, un rinvio all'autorità inferiore per violazione del diritto di essere sentito non appare in ogni caso qui giustificato.
5.
In definitiva, visto tutto quanto suesposto, il ricorso 14 settembre 2015 va qui integralmente respinto, con conseguente conferma della decisione 17 luglio 2015 dell'autorità inferiore ai sensi dei considerandi.
6.
Visto l'esito della lite, giusta l'art. 63 cpv. 1
SR 631.01 Ordinanza del 1° novembre 2006 sulle dogane (OD) OD Art. 89 Modifica dell'imposizione - (art. 34 cpv. 3 e 4 lett. b LD) |
|
a | le condizioni materiali e formali per la concessione della riduzione dei tributi doganali, della franchigia doganale o della restituzione dei tributi doganali erano soddisfatte; |
b | era stato depositato presso la Direzione generale delle dogane un impegno d'impiego per merci in funzione dello scopo d'impiego. |
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) TS-TAF Art. 4 Tassa di giustizia per le cause con interesse pecuniario - Nelle cause con interesse pecuniario, la tassa di giustizia ammonta a: |
Non vi sono poi i presupposti per l'assegnazione alla ricorrente di indennità a titolo di spese ripetibili (cfr. 64 cpv. 1 PA a contrario, rispettivamente art. 7 cpv. 1
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) TS-TAF Art. 7 Principio |
|
1 | La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa. |
2 | Se la parte vince solo parzialmente, le spese ripetibili sono ridotte in proporzione. |
3 | Le autorità federali e, di regola, le altre autorità con qualità di parte non hanno diritto a un'indennità a titolo di ripetibili. |
4 | Se le spese sono relativamente modeste, si può rinunciare a concedere alla parte un'indennità a titolo di ripetibili. |
5 | L'articolo 6a è applicabile per analogia.7 |
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali pari a 1'700 franchi sono poste a carico della ricorrente. Alla crescita in giudicato del presente giudizio, tale importo verrà interamente dedotto dall'anticipo spese di 1'700 franchi da lei versato a suo tempo.
3.
Non vengono assegnate indennità a titolo di spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
- ricorrente (atto giudiziario)
- autorità inferiore (n. di rif. ***; atto giudiziario)
I rimedi giuridici sono indicati alla pagina seguente.
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Michael Beusch Sara Pifferi
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) TS-TAF Art. 7 Principio |
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1 | La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa. |
2 | Se la parte vince solo parzialmente, le spese ripetibili sono ridotte in proporzione. |
3 | Le autorità federali e, di regola, le altre autorità con qualità di parte non hanno diritto a un'indennità a titolo di ripetibili. |
4 | Se le spese sono relativamente modeste, si può rinunciare a concedere alla parte un'indennità a titolo di ripetibili. |
5 | L'articolo 6a è applicabile per analogia.7 |
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) TS-TAF Art. 7 Principio |
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1 | La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa. |
2 | Se la parte vince solo parzialmente, le spese ripetibili sono ridotte in proporzione. |
3 | Le autorità federali e, di regola, le altre autorità con qualità di parte non hanno diritto a un'indennità a titolo di ripetibili. |
4 | Se le spese sono relativamente modeste, si può rinunciare a concedere alla parte un'indennità a titolo di ripetibili. |
5 | L'articolo 6a è applicabile per analogia.7 |
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