Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Numero dell’incarto: RR.2007.69
Sentenza del 10 luglio 2007 II Corte dei reclami penali
Composizione
Giudici penali federali Bernard Bertossa, Presidente, Giorgio Bomio e Roy Garré, Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti
A., rappresentato dall'avv. Alessandro Martinelli,
Ricorrente
contro
Ministero Pubblico del Cantone Ticino,
Controparte
Oggetto
Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia Consegna di mezzi di prova (art. 74


Fatti:
A. Il 23 novembre 2005 l'Ufficio del Giudice di pace di Pisa ha presentato alla Svizzera una domanda di assistenza giudiziaria, completata il 3 luglio 2006, nell’ambito di un procedimento penale avviato nei confronti di B. per titolo di sottrazione di cose comuni (art. 627

B. Con decisione di chiusura del 4 aprile 2007 il Ministero pubblico del Cantone Ticino, cui l’Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) ha delegato l’esecuzione della domanda, ha accolto la rogatoria, autorizzando, tra l'altro, la trasmissione all'autorità richiedente dei verbali di A. del 3 ottobre 2003 e dell'8 giugno 2003 (recte: 2004).
C. Il 7 maggio 2007 A. ha impugnato presso la II Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale la decisione di cui sopra. Il ricorrente, in sostanza, chiede, in via preliminare, la concessione dell'effetto sospensivo al ricorso. In via procedurale, egli postula il versamento agli atti dell'incarto rogatoriale italiano unitamente all'incarto concernente il procedimento penale in Svizzera a carico del ricorrente ed altri, nonché la richiesta di ulteriori informazioni all'autorità rogante. In via principale, egli postula l'annullamento del punto 1 del dispositivo, mediante il quale il Ministero pubblico ticinese ha accolto la rogatoria. In via subordinata, egli chiede che non vengano inoltrati all'autorità rogante i verbali d'interrogatorio stilati nell'ambito della procedura penale svizzera. In via ancora più subordinata, egli chiede che i due verbali summenzionati (v. lett. B) non vengano trasmessi all'autorità rogante, o che la trasmissione riguardi solo parti di questi, unitamente all'oscuramento di alcuni nomi.
D. A conclusione delle loro osservazioni del 29 rispettivamente 31 maggio 2007 il Ministero pubblico ticinese e l'UFG postulano la reiezione del gravame nella misura della sua ammissibilità rispettivamente l'inammissibilità dello stesso.
E. Il ricorrente, con replica del 15 giugno 2007, conferma le conclusioni espresse nel suo gravame, ribadendo la sua legittimazione a ricorrere anche alla luce delle garanzie procedurali di natura costituzionale. Non è stata chiesta una duplica al Ministero pubblico ticinese e all’UFG.
Diritto:
1.
1.1 In virtù degli art. 28 cpv. 1 lett. e

1.2 Il Tribunale penale federale, analogamente al Tribunale federale, esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi che gli vengono sottoposti (v. DTF 132 I 140 consid. 1.1; 132 III 291 consid. 1; 131 II 58 consid. 1).
1.3 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vigore il 12 giugno 1962 per l’Italia ed il 20 marzo 1967 per la Svizzera (CEAG; RS 0.351.1). Allo scopo di completare e agevolare l’applicazione di questa convenzione multilaterale, Italia e Svizzera hanno altresì concluso un Accordo completivo del 10 settembre 1998 (RS 0.351.945.41), entrato in vigore mediante scambio di note il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo). Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello convenzionale, si applicano la legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1

1.4 Secondo la norma speciale dell'art. 25 cpv. 6

1.5 Il ricorso è stato tempestivamente interposto contro una decisione di consegna di mezzi di prova secondo l’art. 74





1.6 La ricevibilità del gravame presuppone tuttavia anche la legittimazione a ricorrere dell'insorgente giusta l’art. 80h







a ricorrere compete alla persona direttamente sottoposta a una misura coercitiva (perquisizione, sequestro o interrogatorio; DTF 130 II 162 consid. 1.1; 128 II 211 consid. 2.3; 127 II 198 consid. 2d; 126 II 258 consid. 2d; 124 II 180 consid. 1b), mentre gli interessati toccati solo in maniera indiretta, come ad esempio il mero avente diritto economico di un conto bancario, non possono impugnare tali provvedimenti (DTF 122 II 130 consid. 2b e rinvii). Per lo stesso motivo, nel caso di documenti in possesso di terzi, soltanto questi ultimi in quanto loro possessori possono contestare il sequestro degli stessi, anche se i documenti in questione concernono un’altra persona contro la quale è pendente un procedimento penale estero (DTF 123 II 161 consid. 1d; 116 Ib 106 consid. 2a; sentenza TPF RR.2007.17 del 30 aprile 2007, consid. 1.6). La legittimazione a impugnare la trasmissione di verbali d'interrogatorio spetta, di massima, unicamente al teste sottoposto direttamente alla misura coercitiva e solo nella misura in cui è chiamato a fornire informazioni che lo concernono personalmente o che si prevale del suo diritto di non testimoniare (DTF 126 II 258 consid. 2d/bb; 122 II 130 consid. 2b; 121 II 459; Robert Zimmermann, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 2a ed., Berna 2004, n. 308, pag. 350 e n. 310, pag. 355 e seg.). Un terzo, per contro, non è legittimato a contestare la consegna di un verbale d'audizione allo Stato richiedente neppure quando le affermazioni contenutevi lo tocchino personalmente. È ammessa un'eccezione a questa prassi solo per il titolare del conto oggetto della domanda di assistenza e solo in quanto le informazioni contenute nel verbale possano essere equiparate a una trasmissione di documenti concernenti la relazione e il titolare sarebbe stato, in tal caso, legittimato a impugnarne la trasmissione (DTF 124 II 180 consid. 2; sentenza 1A.282/2005 del 30 aprile 2007, consid. 2.3.1; sentenza 1A.141/1998 del 9 febbraio 1999 consid. 2a, apparsa in: Rep 1999 pag. 123).
1.6.1 Nella fattispecie, giova rilevare che i verbali d'interrogatorio oggetto della decisione impugnata sono tutti stati acquisiti esclusivamente nell’ambito di un procedimento penale svizzero, segnatamente nella procedura aperta dal Ministero pubblico ticinese per l’ipotesi di appropriazione indebita, truffa e falsità in documenti in relazione alla gestione e/o amministrazione di averi dell'eredità C., e non in seguito ad una commissione rogatoria. In quell’occasione il ricorrente non è stato interrogato nel quadro di una procedura di assistenza giudiziaria internazionale, ma come indagato in una procedura penale nazionale. I verbali litigiosi sono entrati pertanto in possesso dell’autorità rogata a prescindere dalla rogatoria in quanto tale, per cui non possono essere considerati il prodotto di un provvedimento coercitivo ai sensi dell’art. 64

1.6.2 Da questo fatto deriverebbe, a mente dell’UFG con riferimento a due sentenze non pubblicate del Tribunale federale del 9 dicembre 2005 nelle cause 1A.186/2005 e 1A.187/2005, la carenza di legittimazione ricorsuale di A., nella misura in cui tali verbali d’audizione andrebbero considerati semplicemente come documenti acquisiti presso un terzo, il quale sarebbe l’unico a poter dare il proprio consenso alla loro stessa trasmissione. Il ricorrente contesta questa tesi sostenendo che la giurisprudenza andrebbe in opposta direzione laddove verrebbe affermato che una persona interrogata nell’ambito di un procedimento penale svizzero su fatti in stretta relazione con la fattispecie oggetto della rogatoria dovrebbe essere legittimata ad opporsi alla trasmissione dei verbali dell’autorità estera (v. sentenza 1A.91/2005 del 15 luglio 2005, nonché 1A.236/2004 dell'11 febbraio 2005). A sostegno di questa tesi il ricorrente invoca anche norme costituzionali quali il diritto alla parità ed equità di trattamento giusta l’art. 29 cpv. 1



1.6.3 Nella giurisprudenza citata dall'UFG il Tribunale federale ha esplicitamente distinto la posizione del testimone obbligato a rispondere in un interrogatorio rogatoriale - in quanto tale legittimato a ricorrere nella misura in cui sia chiamato a fornire informazioni che lo concernono personalmente o si prevalga del suo diritto di non testimoniare (v. DTF 130 II 162 consid. 1.1 pag. 164; 121 II 459 consid. 2c pag. 461) - da quella del testimone interrogato in un procedimento interno. In quest’ultimo caso la persona interrogata è stata giudicata toccata in maniera solamente indiretta dalla misura di assistenza che chiedeva l’accesso al verbale contenuto negli atti della procedura svizzera. Il verbale d’interrogatorio è stato infatti considerato dal Tribunale federale come un qualsiasi documento in possesso di terzi, a prescindere dal fatto che esso non sia stato personalmente steso dal verbalizzato (v. le sopraccitate sentenze nelle cause 1A.186/2005 e 1A.187/2005, entrambe al consid. 1.3.3). Certo nella giurisprudenza in questione si trattava di verbali di interrogatorio di un teste, rispettivamente di una persona chiamata a dare informazioni (Auskunftsperson), e non di un prevenuto come nel presente caso. Ciononostante non vi è ragione per fare un sostanziale distinguo fra queste situazioni visto che si tratta comunque di persone meramente interrogate in una procedura nazionale e non sottoposte ad un provvedimento coercitivo ex art. 63 e


il quale risulta per questo motivo carente di legittimazione ex art. 80h

1.6.4 Non fa ostacolo a questa soluzione nemmeno la sentenza del 15 luglio 2005 nella causa 1A.91/2005, visto che in quell’ambito il Tribunale federale aveva sì ammesso la legittimazione ricorsuale dell’insorgente, interrogato in Svizzera in qualità di indagato in una procedura interna (v. consid. 1.3), ma in quel caso si trattava di una procedura aperta il 5 giugno 2003 in sequela di tutta una serie di misure rogatoriali all’Italia che avevano preso avvio con una prima commissione rogatoria italiana del 23 aprile 1997, per cui il filone svizzero dell’inchiesta presentava dall’inizio una diretta connessione con quello italiano e le relative rogatorie di cui costituiva la naturale conseguenza. Stesso discorso per la fattispecie giudicata dal Tribunale federale nella causa 1A.236/2004 dell’11 febbraio 2005, dove l’inchiesta svizzera e quella spagnola ivi in oggetto, erano avanzate praticamente da subito in maniera parallela, e la gran parte degli interrogatori dell’insorgente erano comunque susseguenti alla commissione rogatoria della Spagna. Nel caso qui esaminato invece la rogatoria litigiosa è chiaramente posteriore all’avvio del procedimento svizzero, rispettivamente agli interrogatori del ricorrente in Ticino, per cui non è in alcun modo possibile mettere in relazione diretta quest’ultimo interrogatorio con una precedente procedura di assistenza internazionale. In tale circostanza non è nemmeno ravvisabile un'eventuale elusione delle regole dell'assistenza.
1.6.5 In merito alle censure di natura costituzionale e procedurale mosse dal ricorrente alla sopraccitata giurisprudenza, va anzitutto rilevato che l’autorità inquirente ticinese non ha mai affermato che i verbali in questione non avrebbero potuto venire trasmessi all’autorità italiana in via rogatoriale, né un’affermazione del genere sarebbe stata del resto compatibile con gli impegni assunti dalla Svizzera nei confronti dell’Italia ratificando gli accordi internazionali citati al consid. 1.3, della cui esistenza il ricorrente, regolarmente patrocinato durante gli interrogatori, non poteva non essere a conoscenza. L’asserita violazione del principio della buona fede è dunque priva di qualsiasi fondamento e non merita ulteriore disamina (sui requisiti del principio della buona fede v. DTF 124 II 473 consid. 2c; 117 Ia 285 consid. 2; Gérard Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2a ed., Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, § 49 n. 355, pag. 234). Stesso discorso vale per il fugace richiamo al divieto dell’arbitrio, a sostegno del quale il ricorrente non apporta per altro alcuna motivazione.
1.6.6 Altrettanto infondata è la pretesa disparità di trattamento per rapporto ad una persona direttamente sottoposta ad un interrogatorio rogatoriale, visto che alla luce delle argomentazioni esposte sopra emerge come il diverso regime ricorsuale si fonda su di una precisa base legale, ovvero sugli art. 64 e



1.6.7 Infine per quanto concerne la pretesa violazione dell’art. 13





di queste dichiarazioni costituisce un atto mediante il quale lo Stato si appropria di determinate informazioni, le quali pur restando riservate e non accessibili a chiunque in maniera indiscriminata, sono utilizzabili da parte dell’autorità penale nelle modalità previste dalla legge. Una di queste forme di utilizzo è proprio quella dell’assistenza giudiziaria internazionale. A questo proposito sia l’UFG che l’autorità d’esecuzione verificano già di per sé d’ufficio l’esistenza o meno dei presupposti legali dell’assistenza (v. art. 78 e


1.6.8 Ne consegue che il ricorso va dichiarato inammissibile per carenza di legittimazione a ricorrere.
2.
2.1 Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1


2.2 La competenza del Tribunale penale federale di disciplinare i dettagli relativi alla determinazione delle tasse di giustizia, pur non essendo esplicitamente riservata all’art. 63 cpv. 5




Per questi motivi, la II Corte dei reclami penali pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. La tassa di giustizia di fr. 5'000.- è posta a carico del ricorrente. Essa è coperta dall'anticipo delle spese già versato.
Bellinzona, 10 luglio 2007
In nome della II Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a:
- Avv. Alessandro Martinelli
- Ministero Pubblico del Cantone Ticino
- Ufficio federale di giustizia, divisione assistenza giudiziaria
Informazione sui rimedi giuridici
Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (v. art. 100 cpv. 2 lett. b

Contro le decisioni nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e si tratti di un caso particolarmente importante. Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84
