Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numero dell’incarto: SK.2013.25

Sentenza del 9 dicembre 2013 Corte penale

Composizione

Giudice penale federale Giuseppe Muschietti, Presidente, Cancelliera Susy Pedrinis Quadri

Parti

Ministero pubblico della Confederazione, rappresentato dal Procuratore federale capo Pierluigi Pasi

contro

A., patrocinato dall'avv. Vincent Augustin

Oggetto

Corruzione passiva (art. 315 vCP e 322quater CP), falsità in documenti (art. 251 n . 1 CP), truffa (art. 146
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 146 - 1 Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, inganna con astuzia una persona affermando cose false o dissimulando cose vere, oppure ne conferma subdolamente l'errore inducendola in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
1    Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, inganna con astuzia una persona affermando cose false o dissimulando cose vere, oppure ne conferma subdolamente l'errore inducendola in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
2    La pena è una pena detentiva da sei mesi a dieci anni se il colpevole fa mestiere della truffa.202
3    La truffa a danno di un congiunto o di un membro della comunione domestica è punita soltanto a querela di parte.
CP), riciclaggio di denaro aggravato (art. 305bis n. 1 e
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.404
1    Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.404
2    Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria.408
a  agisce come membro di un'organizzazione criminale o terroristica (art. 260ter);
b  agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio;
c  realizza una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole facendo mestiere del riciclaggio.
3    L'autore è punibile anche se l'atto principale è stato commesso all'estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto.
2 CP), conseguimento fraudolento di una falsa attestazione (art. 253
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 253 - Chiunque, usando inganno, induce un funzionario o un pubblico ufficiale ad attestare in un documento pubblico, contrariamente alla verità, un fatto d'importanza giuridica, in ispecie ad autenticare una firma falsa od una copia non conforme all'originale,
CP).

Fatti:

A. A seguito di una denuncia MROS, l'11 marzo 2004 il Ministero pubblico della Confederazione (di seguito: MPC) ha aperto un'indagine preliminare di polizia giudiziaria (procedimento n. MPC/EAll/12/04/0025) nei confronti di B. ed ignoti per titolo di riciclaggio di denaro, indagine estesa in seguito ad altri reati e ad altre persone tra cui a A., il 19 marzo 2004 per titolo di riciclaggio di denaro (art. 305bis
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.404
1    Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.404
2    Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria.408
a  agisce come membro di un'organizzazione criminale o terroristica (art. 260ter);
b  agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio;
c  realizza una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole facendo mestiere del riciclaggio.
3    L'autore è punibile anche se l'atto principale è stato commesso all'estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto.
CP), il 3 dicembre 2004 per titolo di falsità in documenti (art. 251
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 251 - 1. Chiunque, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,
1    Chiunque, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,
2    ...314
CP), il 10 agosto 2005 per titolo di appropriazione indebita (art. 138
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 138 - 1. Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, si appropria una cosa mobile altrui che gli è stata affidata,
1    Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, si appropria una cosa mobile altrui che gli è stata affidata,
2    Il colpevole è punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria193 se ha commesso il fatto in qualità di membro di un'autorità, di funzionario, di tutore, di curatore, di gerente di patrimoni, o nell'esercizio di una professione, di un'industria o di un commercio, per il quale ha ottenuto l'autorizzazione da un'autorità.
CP) – indagine, per quest'ultima ipotesi di reato, sospesa il 20 dicembre 2010 –, il 16 settembre 2005 per titolo di truffa (art. 146
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 146 - 1 Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, inganna con astuzia una persona affermando cose false o dissimulando cose vere, oppure ne conferma subdolamente l'errore inducendola in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
1    Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, inganna con astuzia una persona affermando cose false o dissimulando cose vere, oppure ne conferma subdolamente l'errore inducendola in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
2    La pena è una pena detentiva da sei mesi a dieci anni se il colpevole fa mestiere della truffa.202
3    La truffa a danno di un congiunto o di un membro della comunione domestica è punita soltanto a querela di parte.
CP) – subordinatamente, dal 20 dicembre 2010, per amministrazione infedele aggravata (art. 158 cpv. 1 e
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 158 - 1. Chiunque, obbligato per legge, mandato ufficiale o negozio giuridico ad amministrare il patrimonio altrui o a sorvegliarne la gestione, mancando al proprio dovere, lo danneggia o permette che ciò avvenga, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
1    Chiunque, obbligato per legge, mandato ufficiale o negozio giuridico ad amministrare il patrimonio altrui o a sorvegliarne la gestione, mancando al proprio dovere, lo danneggia o permette che ciò avvenga, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2    Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, abusa della qualità di rappresentante conferitagli dalla legge, da un mandato ufficiale o da un negozio giuridico e cagiona in tal modo un danno al patrimonio del rappresentato, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
3    L'amministrazione infedele a danno di un congiunto o di un membro della economia domestica è punita soltanto a querela di parte.
3 CP) –, il 26 settembre 2005 per titolo di conseguimento fraudolento di una falsa attestazione (art. 253
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 253 - Chiunque, usando inganno, induce un funzionario o un pubblico ufficiale ad attestare in un documento pubblico, contrariamente alla verità, un fatto d'importanza giuridica, in ispecie ad autenticare una firma falsa od una copia non conforme all'originale,
CP) ed il 3 agosto 2007 per titolo di corruzione passiva (art. 322quater
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 322quater - Chiunque, in qualità di membro di un'autorità giudiziaria o di un'altra autorità, di funzionario, di perito, traduttore o interprete delegato dall'autorità o di arbitro, domanda, si fa promettere o accetta un indebito vantaggio, per sé o per terzi, per commettere un atto o un'omissione in relazione con la sua attività ufficiale e contrastante coi doveri d'ufficio o sottostante al suo potere d'apprezzamento, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
CP).

B. Il 15 settembre 2005, nell'ambito di un interrogatorio dell'imputato, il MPC ha ordinato l'arresto di A. A seguito di un'istanza di scarcerazione con misure sostitutive, l'imputato è stato scarcerato il 22 dicembre 2005.

C. Il 13 settembre 2007, il MPC "preso atto di risultanze dell'indagine preliminare di polizia giudiziaria di cui al procedimento n. MPC/EAll/12/04/0025", ha aperto un'ulteriore indagine preliminare di polizia giudiziaria nei confronti di A. e di terzi, per titolo di riciclaggio di denaro ai sensi dell'art. 305bis n. 2
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.404
1    Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.404
2    Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria.408
a  agisce come membro di un'organizzazione criminale o terroristica (art. 260ter);
b  agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio;
c  realizza una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole facendo mestiere del riciclaggio.
3    L'autore è punibile anche se l'atto principale è stato commesso all'estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto.
CP e di falsità in documenti ai sensi dell'art. 251 n . 1 CP (n. MPC: EALL.07.0139-PAS). Il 30 ottobre 2007 tale inchiesta è stata estesa, nei confronti di A., per titolo di corruzione passiva ai sensi dell'art. 315 vCP e 322quater CP. Il 12 dicembre 2011, accogliendo la richiesta di A. dell'8 novembre 2011 di procedere nei suoi confronti con rito abbreviato nell'ambito di quest'ultima indagine, il MPC ha creato il nuovo numero di procedura SV.12.0281-PAS e trasmesso al Tribunale penale federale, il 4 febbraio 2012, un atto di accusa in procedura abbreviata. Con sentenza del 27 aprile 2012, la Corte penale del Tribunale penale federale ha ritenuto A. autore colpevole dei reati contestatigli e lo ha condannato, in particolare, alla pena detentiva di 12 mesi sospesa condizionalmente ed alla pena pecuniaria di 60 aliquote giornaliere di fr. 30.-- cadauna. La proliferazione di procedure nei confronti del medesimo indagato non ha dato adito a contestazioni.

D. Con decreto del 17 maggio 2013, accogliendo la richiesta di A. del 5 marzo 2012 di procedere nei suoi confronti con rito abbreviato anche nell'ambito del procedimento n. MPC/EAll/12/04/0025, il MPC ha creato un ulteriore numero di procedura (SV.12.0282-PAS), relativo al procedimento con rito abbreviato nei confronti di A. per titolo di riciclaggio di denaro ai sensi dell'art. 305bis n. 2
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.404
1    Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.404
2    Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria.408
a  agisce come membro di un'organizzazione criminale o terroristica (art. 260ter);
b  agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio;
c  realizza una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole facendo mestiere del riciclaggio.
3    L'autore è punibile anche se l'atto principale è stato commesso all'estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto.
CP, falsità in documenti ai sensi dell'art. 251 n . 1 CP, truffa ai sensi dell'art. 146
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 146 - 1 Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, inganna con astuzia una persona affermando cose false o dissimulando cose vere, oppure ne conferma subdolamente l'errore inducendola in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
1    Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, inganna con astuzia una persona affermando cose false o dissimulando cose vere, oppure ne conferma subdolamente l'errore inducendola in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
2    La pena è una pena detentiva da sei mesi a dieci anni se il colpevole fa mestiere della truffa.202
3    La truffa a danno di un congiunto o di un membro della comunione domestica è punita soltanto a querela di parte.
CP, conseguimento fraudolento di una falsa attestazione ai sensi dell'art. 253
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 253 - Chiunque, usando inganno, induce un funzionario o un pubblico ufficiale ad attestare in un documento pubblico, contrariamente alla verità, un fatto d'importanza giuridica, in ispecie ad autenticare una firma falsa od una copia non conforme all'originale,
CP e corruzione passiva ai sensi degli art. 315 vCP e 322quater CP. Anche a questo stadio, la proliferazione di procedure nei confronti del medesimo indagato non ha dato adito a contestazioni.

E. Il 10 giugno 2013, il MPC ha quindi comunicato all'imputato l'atto di accusa ex art. 360
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 360 Atto d'accusa - 1 Nell'atto d'accusa figurano:
1    Nell'atto d'accusa figurano:
a  le indicazioni di cui agli articoli 325 e 326;
b  l'entità della pena;
c  le misure;
d  le norme di condotta in caso di concessione della sospensione condizionale della pena;
e  la revoca della sospensione o liberazione condizionale per pene e misure;
f  la liquidazione delle pretese di diritto civile dell'accusatore privato;
g  le conseguenze in materia di spese e indennità;
h  l'avviso alle parti che l'accettazione dell'atto d'accusa comporta rinuncia alla procedura ordinaria e ai relativi mezzi di ricorso.
2    Il pubblico ministero comunica l'atto d'accusa alle parti. Entro dieci giorni le parti devono dichiarare se accettano o meno l'atto d'accusa. L'accettazione è irrevocabile.
3    Se, entro il termine, l'accusatore privato non dichiara per scritto di non accettare l'atto d'accusa, il suo silenzio vale accettazione.
4    Se l'atto d'accusa è accettato dalle parti, il pubblico ministero lo trasmette con il fascicolo al tribunale di primo grado.
5    Se una parte non accetta l'atto d'accusa, il pubblico ministero svolge una procedura preliminare ordinaria.
CPP, assegnandogli un termine per determinarsi in merito. L'atto di accusa in parola recita in particolare quanto segue:

"Atto d’accusa (procedura abbreviata)

Artt. 360 e segg. CPP

[omissis]

Fatti contestati (art. 360 cpv. 1 lett. a
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 360 Atto d'accusa - 1 Nell'atto d'accusa figurano:
1    Nell'atto d'accusa figurano:
a  le indicazioni di cui agli articoli 325 e 326;
b  l'entità della pena;
c  le misure;
d  le norme di condotta in caso di concessione della sospensione condizionale della pena;
e  la revoca della sospensione o liberazione condizionale per pene e misure;
f  la liquidazione delle pretese di diritto civile dell'accusatore privato;
g  le conseguenze in materia di spese e indennità;
h  l'avviso alle parti che l'accettazione dell'atto d'accusa comporta rinuncia alla procedura ordinaria e ai relativi mezzi di ricorso.
2    Il pubblico ministero comunica l'atto d'accusa alle parti. Entro dieci giorni le parti devono dichiarare se accettano o meno l'atto d'accusa. L'accettazione è irrevocabile.
3    Se, entro il termine, l'accusatore privato non dichiara per scritto di non accettare l'atto d'accusa, il suo silenzio vale accettazione.
4    Se l'atto d'accusa è accettato dalle parti, il pubblico ministero lo trasmette con il fascicolo al tribunale di primo grado.
5    Se una parte non accetta l'atto d'accusa, il pubblico ministero svolge una procedura preliminare ordinaria.
CPP in combinazione con l’art. 325 cpv. 1 lett. f
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 325 Contenuto dell'atto d'accusa - 1 L'atto d'accusa indica:
1    L'atto d'accusa indica:
a  il luogo e la data;
b  il pubblico ministero che sostiene l'accusa;
c  il giudice cui è indirizzato;
d  l'imputato e il suo difensore;
e  il danneggiato;
f  in modo quanto possibile succinto, ma preciso, i fatti contestati all'imputato, specificando dove, quando, come e con quali effetti sono stati commessi;
g  le fattispecie penali che il pubblico ministero ritiene adempiute, con indicazione delle disposizioni di legge applicabili.
2    Il pubblico ministero può presentare un atto d'accusa alternativo o, per il caso in cui l'atto d'accusa principale venga respinto, un atto d'accusa subordinato.
CPP)

1.1 Corruzione passiva ripetuta, artt. 315 vCP e 322quater CP:

poiché, in più occasioni, in qualità di funzionario ha domandato, si è fatto promettere e comunque ha accettato un indebito vantaggio per sé per commettere degli atti e delle omissioni in relazione con la sua attività ufficiale e contrastante coi doveri d’ufficio e sottostante al suo potere d’apprezzamento, e meglio:

nel periodo al più tardi dal 22 marzo 2000 al 30 aprile 2003 in Svizzera, a Coira e Lugano,

per avere, in qualità di funzionario della banca C.[1] e meglio quale procuratore e membro dei quadri e comunque collaboratore della stessa con potere decisionale, perlomeno accettato in più occasioni da D. l’equivalente, al tasso di cambio medio in vigore, di almeno CHF 985'467.- in contanti per effettuare prelievi e versamenti nonché bonifici da e su conti presso la banca C., Coira, di denaro di origine criminale, ciò in contrasto con le direttive interne della banca C. e anche con il dovere di adottare le misure previste da queste ultime relativamente all’obbligo di comunicazione di sospetto di riciclaggio all’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio (MROS), ovvero altresì per prestarsi ad atti di rilevanza penale configuranti riciclaggio di denaro.

1.2 Falsità in documenti ripetuta, art. 251 n . 1 CP:

poiché, in più occasioni, al fine di procacciare a sé e ad altri un indebito profitto, segnatamente essendogli stata da terzi prospettata rispettivamente corrisposta in cambio una somma di denaro, ha formato un documento falso, segnatamente per commettere successivi atti di riciclaggio, e meglio:

1.2.1 il 22 marzo 2000 a Coira,

per avere imitato di proprio pugno la grafia e quindi la firma autografa di E.[2], indicata quale procuratrice ad hoc per l’operazione, sulla ricevuta di prelievo in contanti per CHF 170’000.-, da lui stesso effettuato il 22 marzo 2000 dal conto n. 1 intestato e nel beneficio economico di B.[3] presso la banca C., Coira, ed avendo in seguito consegnato agli atti della banca tale ricevuta ingannando quest’ultima sull’identità della persona effettivamente percettrice;

1.2.2 il 9 agosto 2000 a Coira,

per avere imitato di proprio pugno la grafia e quindi la firma autografa di E., indicata quale procuratrice ad hoc per l’operazione, sulla ricevuta di prelievo in contanti per CHF 30’000.-, da lui stesso effettuato il 9 agosto 2000 dal conto n. 1 intestato e nel beneficio economico di B. presso la banca C., Coira, ed avendo in seguito consegnato agli atti della banca tale ricevuta ingannando quest’ultima sull’identità della persona effettivamente percettrice;

1.2.3 il 10 ottobre 2000 a Coira,

per avere imitato di proprio pugno la grafia e quindi la firma autografa di E., indicata quale procuratrice ad hoc per l’operazione, sulla ricevuta di prelievo in contanti per CHF 80’000.-, da lui stesso effettuato il 10 ottobre 2000 dal conto n. 1 intestato e nel beneficio economico di B. presso la banca C., Coira, ed avendo in seguito consegnato agli atti della banca tale ricevuta ingannando quest’ultima sull’identità della persona effettivamente percettrice;

1.2.4 il 19 febbraio 2001 a Coira,

per avere imitato di proprio pugno la grafia e quindi la firma autografa di E., indicata quale procuratrice ad hoc per l’operazione, sulla ricevuta di prelievo in contanti per ITL 100’000’000.- al netto dell’aggio, da lui stesso effettuato il 19 febbraio 2001 dal conto n. 2 intestato e nel beneficio economico di B. presso la banca C., Coira, ed avendo in seguito consegnato agli atti della banca tale ricevuta ingannando quest’ultima sull’identità della persona effettivamente percettrice;

1.2.5 il 23 maggio 2001 a Coira,

per avere imitato di proprio pugno la grafia e quindi la firma autografa di E., indicata quale procuratrice ad hoc per l’operazione, sulla ricevuta di prelievo in contanti per ITL 120’000’000.- al netto dell’aggio, da lui stesso effettuato il 23 maggio 2001 dal conto n. 2 intestato e nel benefico economico di B. presso la banca C., Coira, ed avendo in seguito consegnato agli atti della banca tale ricevuta ingannando quest’ultima sull’identità della persona effettivamente percettrice;

1.2.6 il 23 maggio 2001 a Coira,

per avere imitato di proprio pugno la grafia e quindi la firma autografa di E., indicata quale procuratrice ad hoc per l’operazione, sulla ricevuta di prelievo in contanti per ITL 95’304’000.- al netto dell’aggio, da lui stesso effettuato il 23 maggio 2001 dal conto n. 2 intestato e nel beneficio economico di B. presso la banca C., Coira, ed avendo in seguito consegnato agli atti della banca tale ricevuta ingannando quest’ultima sull’identità della persona effettivamente percettrice;

1.2.7 il 13 agosto 2001 a Coira,

per avere imitato di proprio pugno la grafia e quindi la firma autografa di E., indicata quale procuratrice ad hoc per l’operazione, sulla ricevuta di prelievo in contanti per USD 500’000.- al netto dell’aggio, da lui stesso effettuato il 13 agosto 2001 dal conto n. 3 intestato a F. AG, NZ-Niue, il cui beneficiario economico era B., presso la banca C., Coira, ed avendo in seguito consegnato agli atti della banca tale ricevuta ingannando quest’ultima sull’identità della persona effettivamente percettrice;

1.2.8 il 13 agosto 2001 a Coira,

per avere imitato di proprio pugno la grafia e quindi la firma autografa di E., indicata quale procuratrice ad hoc per l’operazione, sulla ricevuta di prelievo in contanti per CHF 85’000.-, da lui stesso effettuato il 13 agosto 2001 dal conto n. 4 intestato a F. AG, NZ-Niue, il cui beneficiario economico era B., presso la banca C., Coira, ed avendo in seguito consegnato agli atti della banca tale ricevuta ingannando quest’ultima sull’identità della persona effettivamente percettrice;

1.2.9 il 28 agosto 2001 a Coira,

per avere imitato di proprio pugno la grafia e quindi la firma autografa di E., indicata quale procuratrice ad hoc per l’operazione, sulla ricevuta di prelievo in contanti per CHF 98’000.-, da lui stesso effettuato il 28 agosto 2001 dal conto n. 4 intestato a F. AG, NZ-Niue, il cui beneficiario economico era B., presso la banca C., Coira, ed avendo in seguito consegnato agli atti della banca tale ricevuta ingannando quest’ultima sull’identità della persona effettivamente percettrice;

1.2.10 il 29 agosto 2001 a Coira,

per avere imitato di proprio pugno la grafia e quindi la firma autografa di E., indicata quale procuratrice ad hoc per l’operazione, sulla ricevuta di prelievo in contanti per CHF 94’000.-, da lui stesso effettuato il 29 agosto 2001 dal conto n. 4 intestato a F. AG, NZ-Niue, il cui beneficiario economico era B., presso la banca C., Coira, ed avendo in seguito consegnato agli atti della banca tale ricevuta ingannando quest’ultima sull’identità della persona effettivamente percettrice;

1.2.11 il 29 agosto 2001 a Coira,

per avere imitato di proprio pugno la grafia e quindi la firma autografa di E., indicata quale procuratrice ad hoc per l’operazione, sulla ricevuta di prelievo in contanti per USD 59’000.- al netto dell’aggio, da lui stesso effettuato il 29 agosto 2001 dal conto n. 3 intestato a F. AG, NZ-Niue, il cui beneficiario economico era B., presso la banca C., Coira, ed avendo in seguito consegnato agli atti della banca tale ricevuta ingannando quest’ultima sull’identità della persona effettivamente percettrice;

1.2.12 il 14 settembre 2001 a Coira,

per avere imitato di proprio pugno la grafia e quindi la firma autografa di E., indicata quale procuratrice ad hoc per l’operazione, sulla ricevuta di prelievo in contanti per USD 59’000.- al netto dell’aggio, da lui stesso effettuato il 14 settembre 2001 dal conto n. 3 intestato a F. AG, NZ-Niue, il cui beneficiario economico era B., presso la banca C., Coira, ed avendo in seguito consegnato agli atti della banca tale ricevuta ingannando quest’ultima sull’identità della persona effettivamente percettrice;

1.2.13 il 19 settembre 2001 a Coira,

per avere imitato di proprio pugno la grafia e quindi la firma autografa di E., indicata quale procuratrice ad hoc per l’operazione, sulla ricevuta di prelievo in contanti per USD 59’000.- al netto dell’aggio, da lui stesso effettuato il 19 settembre 2001 dal conto n. 3 intestato a F. AG, NZ-Niue, il cui beneficiario economico era B., presso la banca C., Coira, ed avendo in seguito consegnato agli atti della banca tale ricevuta ingannando quest’ultima sull’identità della persona effettivamente percettrice;

1.2.14 il 21 settembre 2001 a Coira,

per avere imitato di proprio pugno la grafia e quindi la firma autografa di E., indicata quale procuratrice ad hoc per l’operazione, sulla ricevuta di prelievo in contanti per USD 59’000.- al netto dell’aggio, da lui stesso effettuato il 21 settembre 2001 dal conto n. 3 intestato a F. AG, NZ-Niue, il cui beneficiario economico era B., presso la banca C., Coira, ed avendo in seguito consegnato agli atti della banca tale ricevuta ingannando quest’ultima sull’identità della persona effettivamente percettrice;

1.2.15 il 26 settembre 2001 a Coira,

per avere imitato di proprio pugno la grafia e quindi la firma autografa di E., indicata quale procuratrice ad hoc per l’operazione, sulla ricevuta di prelievo in contanti per CHF 90’000.- da lui stesso effettuato il 26 settembre 2001 dal conto n. 3 intestato a F. AG, NZ-Niue, il cui beneficiario economico era B., presso la banca C., Coira, ed avendo in seguito consegnato agli atti della banca tale ricevuta ingannando quest’ultima sull’identità della persona effettivamente percettrice;

1.2.16 il 26 settembre 2001 a Coira,

per avere imitato di proprio pugno la grafia e quindi la firma autografa di E., indicata quale procuratrice ad hoc per l’operazione, sulla ricevuta di prelievo in contanti per USD 59’000.- al netto dell’aggio, da lui stesso effettuato il 26 settembre 2001 dal conto n. 3 intestato a F. AG, NZ-Niue, il cui beneficiario economico era B., presso la banca C., Coira, ed avendo in seguito consegnato agli atti della banca tale ricevuta ingannando quest’ultima sull’identità della persona effettivamente percettrice;

1.2.17 il 28 settembre 2001 a Coira,

per avere imitato di proprio pugno la grafia e quindi la firma autografa di E., indicata quale procuratrice ad hoc per l’operazione, sulla ricevuta di prelievo in contanti per USD 59’000.-, al netto dell’aggio, da lui stesso effettuato il 28 settembre 2001 dal conto n. 5 intestato a F. AG, NZ-Niue, il cui beneficiario economico era B., presso la banca C., Coira, ed avendo in seguito consegnato agli atti della banca tale ricevuta ingannando quest’ultima sull’identità della persona effettivamente percettrice;

1.2.18 il 28 settembre 2001 a Coira,

per avere imitato di proprio pugno la grafia e quindi la firma autografa di E., indicata quale procuratrice ad hoc per l’operazione, sulla ricevuta di prelievo in contanti per USD 650’000.- al netto dell’aggio, da lui stesso effettuato il 28 settembre 2001 dal conto n. 3 intestato a F. AG, NZ-Niue, il cui beneficiario economico era B., presso la banca C., Coira, ed avendo in seguito consegnato agli atti della banca tale ricevuta ingannando quest’ultima sull’identità della persona effettivamente percettrice;

1.2.19 il 2 novembre 2001 a Coira,

per avere imitato di proprio pugno la grafia e quindi la firma autografa di E., indicata quale procuratrice ad hoc per l’operazione, sulla ricevuta di prelievo in contanti datata per USD 800’000.- al netto dell’aggio, da lui stesso effettuato il 2 novembre 2001 dal conto n. 3 intestato a F. AG, NZ-Niue, il cui beneficiario economico era B., presso la banca C., Coira, ed avendo in seguito consegnato agli atti della banca tale ricevuta ingannando quest’ultima sull’identità della persona effettivamente percettrice;

1.2.20 il 6 novembre 2001 a Coira,

per avere imitato di proprio pugno la grafia e quindi la firma autografa di E., indicata quale procuratrice ad hoc per l’operazione, sulla ricevuta di prelievo in contanti per USD 59’000.- al netto dell’aggio, da lui stesso effettuato il 6 novembre 2001 dal conto n. 3 intestato a F. AG, NZ-Niue, il cui beneficiario economico era B., presso la banca C., Coira, ed avendo in seguito consegnato agli atti della banca tale ricevuta ingannando quest’ultima sull’identità della persona effettivamente percettrice;

1.2.21 il 9 novembre 2001 a Coira,

per avere imitato di proprio pugno la grafia e quindi la firma autografa di E., indicata quale procuratrice ad hoc per l’operazione, sulla ricevuta di prelievo in contanti per USD 59’000.- al netto dell’aggio, da lui stesso effettuato il 9 novembre 2001 dal conto n. 3 intestato a F. AG, NZ-Niue, il cui beneficiario economico era B., presso la banca C., Coira, ed avendo in seguito consegnato agli atti della banca tale ricevuta ingannando quest’ultima sull’identità della persona effettivamente percettrice;

1.2.22 il 13 novembre 2001 a Coira,

per avere imitato di proprio pugno la grafia e quindi la firma autografa di E., indicata quale procuratrice ad hoc per l’operazione, sulla ricevuta di prelievo per USD 59’000.- al netto dell’aggio, da lui stesso effettuato il 13 novembre 2001 dal conto n. 3 intestato a F. AG, NZ-Niue, il cui beneficiario economico era B., presso la banca C., Coira, ed avendo in seguito consegnato agli atti della banca tale ricevuta ingannando quest’ultima sull’identità della persona effettivamente percettrice;

1.2.23 il 15 novembre 2001 a Coira,

per avere imitato di proprio pugno la grafia e quindi la firma autografa di E., indicata quale procuratrice ad hoc per l’operazione, sulla ricevuta di prelievo in contanti per USD 59’000.- al netto dell’aggio, da lui stesso effettuato il 15 novembre 2001 dal conto n. 3 intestato a F. AG, NZ-Niue, il cui beneficiario economico era B., presso la banca C., Coira, ed avendo in seguito consegnato agli atti della banca tale ricevuta ingannando quest’ultima sull’identità della persona effettivamente percettrice;

1.2.24 il 19 novembre 2001 a Coira,

per avere imitato di proprio pugno la grafia e quindi la firma autografa di E., indicata quale procuratrice ad hoc per l’operazione, sulla ricevuta di prelievo in contanti per CHF 66’000.-, da lui stesso effettuato il 19 novembre 2001 dal conto n. 4 intestato a F. AG, NZ-Niue, il cui beneficiario economico era B., presso la banca C., Coira, ed avendo in seguito consegnato agli atti della banca tale ricevuta ingannando quest’ultima sull’identità della persona effettivamente percettrice;

1.2.25 il 19 novembre 2001 a Coira,

per avere imitato di proprio pugno la grafia e quindi la firma autografa di E., indicata quale procuratrice ad hoc per l’operazione, sulla ricevuta di prelievo in contanti per USD 450’000.- al netto dell’aggio, da lui stesso effettuato il 19 novembre 2001 dal conto n. 3 intestato a F. AG, NZ-Niue, il cui beneficiario economico era B., presso la banca C., Coira, ed avendo in seguito consegnato agli atti della banca tale ricevuta ingannando quest’ultima sull’identità della persona effettivamente percettrice;

1.2.26 il 23 novembre 2001 a Coira,

per avere imitato di proprio pugno la grafia e quindi la firma autografa di E., indicata quale procuratrice ad hoc per l’operazione, sulla ricevuta di prelievo in contanti per USD 850’000.- al netto dell’aggio, da lui stesso effettuato il 23 novembre 2001 dal conto n. 3 intestato a F. AG, NZ-Niue, il cui beneficiario economico era B., presso la banca C., Coira, ed avendo in seguito consegnato agli atti della banca tale ricevuta ingannando quest’ultima sull’identità della persona effettivamente percettrice;

1.2.27 il 28 novembre 2001 a Coira,

per avere imitato di proprio pugno la grafia e quindi la firma autografa di E., indicata quale procuratrice ad hoc per l’operazione, sulla ricevuta di prelievo in contanti per USD 59’000.- al netto dell’aggio, da lui stesso effettuato il 28 novembre 2001 dal conto n. 3 intestato a F. AG, NZ-Niue, il cui beneficiario economico era B., presso la banca C., Coira, ed avendo in seguito consegnato agli atti della banca tale ricevuta ingannando quest’ultima sull’identità della persona effettivamente percettrice;

1.2.28 il 30 novembre 2001 a Coira,

per avere imitato di proprio pugno la grafia e quindi la firma autografa di E., indicata quale procuratrice ad hoc per l’operazione, sulla ricevuta di prelievo in contanti datata per USD 59’000.- al netto dell’aggio, da lui stesso effettuato il 30 novembre 2001 dal conto n. 3 intestato a F. AG, NZ-Niue, il cui beneficiario economico era B., presso la banca C., Coira, ed avendo in seguito consegnato agli atti della banca tale ricevuta ingannando quest’ultima sull’identità della persona effettivamente percettrice;

1.2.29 il 3 dicembre 2001 a Coira,

per avere imitato di proprio pugno la grafia e quindi la firma autografa di E., indicata quale procuratrice ad hoc per l’operazione, sulla ricevuta di prelievo in contanti per USD 59’000.- al netto dell’aggio, da lui stesso effettuato il 3 dicembre 2001 dal conto n. 3 intestato a F. AG, NZ-Niue, il cui beneficiario economico era B., presso la banca C., Coira, ed avendo in seguito consegnato agli atti della banca tale ricevuta ingannando quest’ultima sull’identità della persona effettivamente percettrice;

1.2.30 il 10 dicembre 2001 a Coira,

per avere imitato di proprio pugno la grafia e quindi la firma autografa di E., indicata quale procuratrice ad hoc per l’operazione, sulla ricevuta di prelievo in contanti per CHF 23’000.-, da lui stesso effettuato il 10 dicembre 2001 dal conto n. 6 di cui E. era titolare e beneficiario economico, presso la banca C., Coira, ed avendo in seguito consegnato agli atti della banca tale ricevuta ingannando quest’ultima sull’identità della persona effettivamente percettrice;

1.2.31 il 28 dicembre 2001 a Coira,

per avere imitato di proprio pugno la grafia e quindi la firma autografa di E., indicata quale procuratrice ad hoc per l’operazione, sulla ricevuta di prelievo in contanti per USD 750’000.- al netto dell’aggio, da lui stesso effettuato il 28 dicembre 2001 dal conto n. 3 intestato a F. AG, NZ-Niue, il cui beneficiario economico era B., presso la banca C., Coira, ed avendo in seguito consegnato agli atti della banca tale ricevuta ingannando quest’ultima sull’identità della persona effettivamente percettrice;

1.2.32 il 28 dicembre 2001 a Coira,

per avere imitato di proprio pugno la grafia e quindi la firma autografa di E., indicata quale procuratrice ad hoc per l’operazione, sulla ricevuta di prelievo in contanti per CHF 30’000.-, da lui stesso effettuato il 28 dicembre 2001 dal conto n. 4 intestato a F. AG, NZ-Niue, il cui beneficiario economico era B., presso la banca C., Coira, ed avendo in seguito consegnato agli atti della banca tale ricevuta ingannando quest’ultima sull’identità della persona effettivamente percettrice;

1.2.33 il 3 gennaio 2002 a Coira,

per avere imitato di proprio pugno la grafia e quindi la firma autografa di E., indicata quale procuratrice ad hoc per l’operazione, sulla ricevuta di prelievo in contanti per CHF 25’000.-, da lui stesso effettuato il 3 gennaio 2002 dal conto n. 6 di cui E. era titolare e beneficiario economico, presso la banca C., Coira, ed avendo in seguito consegnato agli atti della banca tale ricevuta ingannando quest’ultima sull’identità della persona effettivamente percettrice;

1.2.34 il 15 gennaio 2002 a Coira,

per avere imitato di proprio pugno la grafia e quindi la firma autografa di E., indicata quale procuratrice ad hoc per l’operazione, sulla ricevuta di prelievo in contanti per USD 800’000.- al netto dell’aggio, da lui stesso effettuato il 15 gennaio 2002 dal conto n. 3 intestato a F. AG, NZ-Niue, il cui beneficiario economico era B., presso la banca C., Coira, ed avendo in seguito consegnato agli atti della banca tale ricevuta ingannando quest’ultima sull’identità della persona effettivamente percettrice;

1.2.35 il 15 gennaio 2002 a Coira,

per avere imitato di proprio pugno la grafia e quindi la firma autografa di E., indicata quale procuratrice ad hoc per l’operazione, sulla ricevuta di prelievo in contanti per CHF 30’000.-, da lui stesso effettuato il 15 gennaio 2002 dal conto n. 4 intestato a F. AG, NZ-Niue, il cui beneficiario economico era B., presso la banca C., Coira, ed avendo in seguito consegnato agli atti della banca tale ricevuta ingannando quest’ultima sull’identità della persona effettivamente percettrice;

1.2.36 il 21 gennaio 2002 a Coira,

per avere imitato di proprio pugno la grafia e quindi la firma autografa di E., indicata quale procuratrice ad hoc per l’operazione, sulla ricevuta di prelievo in contanti per CHF 4’000.-, da lui stesso effettuato il 21 gennaio 2002 dal conto n. 6 di cui E. era titolare e beneficiario economico, presso la banca C., Coira, ed avendo in seguito consegnato agli atti della banca tale ricevuta ingannando quest’ultima sull’identità della persona effettivamente percettrice;

1.2.37 il 25 gennaio 2002 a Coira,

per avere imitato di proprio pugno la grafia e quindi la firma autografa di E., indicata quale procuratrice ad hoc per l’operazione, sulla ricevuta di prelievo in contanti per CHF 4’000.-, da lui stesso effettuato il 25 gennaio 2002 dal conto n. 6 di cui E. era titolare e beneficiario economico, presso la banca C., Coira, ed avendo in seguito consegnato agli atti della banca tale ricevuta ingannando quest’ultima sull’identità della persona effettivamente percettrice;

1.2.38 il 7 febbraio 2002 a Coira,

per avere imitato di proprio pugno la grafia e quindi la firma autografa di E., indicata quale procuratrice ad hoc per l’operazione, sulla ricevuta di prelievo in contanti datata per USD 450’000.- al netto dell’aggio, da lui stesso effettuato il 7 febbraio 2002 dal conto n. 3 intestato a F. AG, NZ-Niue, il cui beneficiario economico era B., presso la banca C., Coira, ed avendo in seguito consegnato agli atti della banca tale ricevuta ingannando quest’ultima sull’identità della persona effettivamente percettrice;

1.2.39 il 7 febbraio 2002 a Coira,

per avere imitato di proprio pugno la grafia e quindi la firma autografa di E., indicata quale procuratrice ad hoc per l’operazione, sulla ricevuta di prelievo in contanti per CHF 70’000.-, da lui stesso effettuato il 7 febbraio 2002 dal conto n. 4 intestato a F. AG, NZ-Niue, il cui beneficiario economico era B., presso la banca C., Coira, ed avendo in seguito consegnato agli atti della banca tale ricevuta ingannando quest’ultima sull’identità della persona effettivamente percettrice;

1.2.40 l’8 febbraio 2002 a Coira,

per avere imitato di proprio pugno la grafia e quindi la firma autografa di E., indicata quale procuratrice ad hoc per l’operazione, sulla ricevuta di prelievo in contanti datata per USD 850’000.- al netto dell’aggio, da lui stesso effettuato l’8 febbraio 2002 dal conto n. 3 intestato a F. AG, NZ-Niue, il cui beneficiario economico era B., presso la banca C., Coira, ed avendo in seguito consegnato agli atti della banca tale ricevuta ingannando quest’ultima sull’identità della persona effettivamente percettrice;

1.2.41 il 12 marzo 2002 a Coira,

per avere imitato di proprio pugno la grafia e quindi la firma autografa di E., indicata quale procuratrice ad hoc per l’operazione, sulla ricevuta di prelievo in contanti per USD 300’000.- al netto dell’aggio, da lui stesso effettuato il 12 marzo 2002 dal conto n. 3 intestato a F. AG, NZ-Niue, il cui beneficiario economico era B., presso la banca C., Coira, ed avendo in seguito consegnato agli atti della banca tale ricevuta ingannando quest’ultima sull’identità della persona effettivamente percettrice;

1.2.42 il 12 marzo 2002 a Coira,

per avere imitato di proprio pugno la grafia e quindi la firma autografa di E., indicata quale procuratrice ad hoc per l’operazione, sulla ricevuta di prelievo in contanti per CHF 45’000.-, da lui stesso effettuato il 12 marzo 2002 dal conto n. 4 intestato a F. AG, NZ-Niue, il cui beneficiario economico era B., presso la banca C., Coira, ed avendo in seguito consegnato agli atti della banca tale ricevuta ingannando quest’ultima sull’identità della persona effettivamente percettrice;

1.2.43 il 16 aprile 2002 a Coira,

per avere imitato di proprio pugno la grafia e quindi la firma autografa di E., indicata quale procuratrice ad hoc per l’operazione, sulla ricevuta di prelievo in contanti per EUR 500’000.- al netto dell’aggio, da lui stesso effettuato il 16 aprile 2002 dal conto n. 7 intestato a G. Inc., Panama, il cui beneficiario economico era H.[4], presso la banca C., Coira, ed avendo in seguito consegnato agli atti della banca tale ricevuta ingannando quest’ultima sull’identità della persona effettivamente percettrice;

1.2.44 il 16 aprile 2002 a Coira,

per avere imitato di proprio pugno la grafia e quindi la firma autografa di E. sulla ricevuta di presa in consegna di tre chèques bancari assegni al portatore, nn. 8 per EUR 415’000.-, 9 per EUR 415’000.- e 10 per EUR 121’000.-, effettuata il 16 aprile 2002 a debito del conto n. 7 intestato a G. Inc., Panama, il cui beneficiario economico era H., presso la banca C., Coira, ed avendo in seguito consegnato agli atti della banca tale ricevuta ingannando quest’ultima sull’identità della persona effettivamente percettrice;

1.2.45 il 19 agosto 2002 a Coira,

per avere imitato di proprio pugno la grafia e quindi la firma autografa di E., indicata quale procuratrice ad hoc per l’operazione, sulla ricevuta di prelievo per CHF 120’000.-, da lui stesso effettuato il 19 agosto 2002 dal conto n. 4 intestato a F. AG, NZ-Niue, il cui beneficiario economico era B., presso la banca C., Coira, ed avendo in seguito consegnato agli atti della banca tale ricevuta ingannando quest’ultima sull’identità della persona effettivamente percettrice;

1.2.46 il 20 agosto 2002 a Coira,

per avere imitato di proprio pugno la grafia e quindi la firma autografa di E., indicata quale procuratrice ad hoc per l’operazione, sulla ricevuta di prelievo in contanti per USD 550’000.- al netto dell’aggio, da lui stesso effettuato il 20 agosto 2002 dal conto n. 3 intestato a F. AG, NZ-Niue, il cui beneficiario economico era B., presso la banca C., Coira, ed avendo in seguito consegnato agli atti della banca tale ricevuta ingannando quest’ultima sull’identità della persona effettivamente percettrice;

1.2.47 l’11 novembre 2002 a Coira,

per avere imitato di proprio pugno la grafia e quindi la firma autografa di E., indicata quale procuratrice ad hoc per l’operazione, sulla ricevuta di prelievo in contanti per USD 2’088’000.- al netto dell’aggio, da lui stesso effettuato l’11 novembre 2002 dal conto n. 7 intestato a G. Inc., Panama, il cui beneficiario economico era H., presso la banca C., Coira, ed avendo in seguito consegnato agli atti della banca tale ricevuta ingannando quest’ultima sull’identità della persona effettivamente percettrice;

1.2.48 l’11 novembre 2002 a Coira,

per avere imitato di proprio pugno la grafia e quindi la firma autografa di E., indicata quale procuratrice ad hoc per l’operazione, sulla ricevuta di prelievo in contanti per USD 9’775.- al netto dell’aggio, da lui stesso effettuato l’11 novembre 2002 dal conto n. 11 intestato a I. SA, BVI, il cui beneficiario economico era B., presso la banca C., Coira, ed avendo in seguito consegnato agli atti della banca tale ricevuta ingannando quest’ultima sull’identità della persona effettivamente percettrice;

1.2.49 il 15 novembre 2002 a Coira,

per avere imitato di proprio pugno la grafia e quindi la firma autografa di E., indicata quale procuratrice ad hoc per l’operazione, sulla ricevuta di prelievo in contanti per CHF 40’900.-, da lui stesso effettuato il 15 novembre 2002 dal conto n. 6 di cui E. era titolare e beneficiario economico, presso la banca C., Coira, ed avendo in seguito consegnato agli atti della banca tale ricevuta ingannando quest’ultima sull’identità della persona effettivamente percettrice;

1.2.50 il 29 novembre 2002 a Coira,

per avere imitato di proprio pugno la grafia e quindi la firma autografa di E., indicata quale procuratrice ad hoc per l’operazione, sulla ricevuta di prelievo in contanti per USD 800’000.- al netto dell’aggio, da lui stesso effettuato il 29 novembre 2002 dal conto n. 11 intestato a I. SA, BVI, il cui beneficiario economico era B., presso la banca C., Coira, ed avendo in seguito consegnato agli atti della banca tale ricevuta ingannando quest’ultima sull’identità della persona effettivamente percettrice;

1.2.51 il 2 dicembre 2002 a Coira,

per avere imitato di proprio pugno la grafia e quindi la firma autografa di E., indicata quale procuratrice ad hoc per l’operazione, sulla ricevuta di prelievo in contanti per CHF 59’000.-, da lui stesso effettuato il 2 dicembre 2002 dal conto n. 6 di cui E. era titolare e beneficiario economico, presso la banca C., Coira, ed avendo in seguito consegnato agli atti della banca tale ricevuta ingannando quest’ultima sull’identità della persona effettivamente percettrice;

1.2.52 il 5 dicembre 2002 a Coira,

per avere imitato di proprio pugno la grafia e quindi la firma autografa di E., indicata quale procuratrice ad hoc per l’operazione, sulla ricevuta di prelievo in contanti per USD 700’000.- al netto dell’aggio, da lui stesso effettuato il 5 dicembre 2002 dal conto n. 11 intestato a I. SA, BVI, il cui beneficiario economico era B., presso la banca C., Coira, ed avendo in seguito consegnato agli atti della banca tale ricevuta ingannando quest’ultima sull’identità della persona effettivamente percettrice;

1.2.53 il 4 dicembre 2002 a Coira,

per avere imitato di proprio pugno la grafia e quindi la firma autografa di E., indicata quale procuratrice ad hoc per l’operazione, sulla ricevuta di prelievo in contanti per CHF 90’000.-, da lui stesso effettuato il 5 dicembre 2002 dal conto n. 12 intestato a I. SA, BVI, il cui beneficiario economico era B., presso la banca C., Coira, ed avendo in seguito consegnato agli atti della banca tale ricevuta ingannando quest’ultima sull’identità della persona effettivamente percettrice;

1.2.54 il 5 dicembre 2002 a Coira,

per avere imitato di proprio pugno la grafia e quindi la firma autografa di E., indicata quale procuratrice ad hoc per l’operazione, sulla ricevuta di prelievo in contanti per EUR 100’000.- al netto dell’aggio, da lui stesso effettuato il 5 dicembre 2002 dal conto n. 13 intestato a I. SA, BVI, il cui beneficiario economico era B., presso la banca C., Coira, ed avendo in seguito consegnato agli atti della banca tale ricevuta ingannando quest’ultima sull’identità della persona effettivamente percettrice;

1.2.55 il 19 dicembre 2002 a Coira,

per avere imitato di proprio pugno la grafia e quindi la firma autografa di E., indicata quale procuratrice ad hoc per l’operazione, sulla ricevuta di prelievo in contanti per USD 400’000.- al netto dell’aggio, da lui stesso effettuato il 19 dicembre 2002 dal conto n. 3 intestato a F. AG, NZ-Niue, il cui beneficiario economico era B., presso la banca C., Coira, ed avendo in seguito consegnato agli atti della banca tale ricevuta ingannando quest’ultima sull’identità della persona effettivamente percettrice;

1.2.56 il 19 dicembre 2002 a Coira,

per avere imitato di proprio pugno la grafia e quindi la firma autografa di E., indicata quale procuratrice ad hoc per l’operazione, sulla ricevuta di prelievo in contanti per CHF 337’000.-, da lui stesso effettuato il 19 dicembre 2002 dal conto n. 4 intestato a F. AG, NZ-Niue, il cui beneficiario economico era B., presso la banca C., Coira, ed avendo in seguito consegnato agli atti della banca tale ricevuta ingannando quest’ultima sull’identità della persona effettivamente percettrice;

1.2.57 il 9 gennaio 2003 a Coira,

per avere imitato di proprio pugno la grafia e quindi la firma autografa di E., indicata quale procuratrice ad hoc per l’operazione, sulla ricevuta di prelievo in contanti per CHF 20’000.-, da lui stesso effettuato il 9 gennaio 2003 dal conto n. 6 di cui E. era titolare e beneficiario economico, presso la banca C., Coira, ed avendo in seguito consegnato agli atti della banca tale ricevuta ingannando quest’ultima sull’identità della persona effettivamente percettrice;

1.2.58 il 24 gennaio 2003 a Coira,

per avere imitato di proprio pugno la grafia e quindi la firma autografa di E., indicata quale procuratrice ad hoc per l’operazione, sulla ricevuta di prelievo in contanti per CHF 17'915,75, da lui stesso effettuato il 24 gennaio 2003 dal conto n. 6 di cui E. era titolare e beneficiario economico, presso la banca C., Coira, ed avendo in seguito consegnato agli atti della banca tale ricevuta ingannando quest’ultima sull’identità della persona effettivamente percettrice;

1.2.59 il 28 gennaio 2003 a Coira,

per avere imitato di proprio pugno la grafia e quindi la firma autografa di E., indicata quale procuratrice ad hoc per l’operazione, sulla ricevuta di prelievo in contanti per USD 2’000’000.- al netto dell’aggio, da lui stesso effettuato il 28 gennaio 2003 dal conto n. 11 intestato a I. SA, BVI, il cui beneficiario economico era B., presso la banca C., Coira, ed avendo in seguito consegnato agli atti della banca tale ricevuta ingannando quest’ultima sull’identità della persona effettivamente percettrice;

1.2.60 il 30 gennaio 2003 a Coira,

per avere imitato di proprio pugno la grafia e quindi la firma autografa di E., indicata quale procuratrice ad hoc per l’operazione, sulla ricevuta di prelievo in contanti per USD 400’000.- al netto dell’aggio, da lui stesso effettuato il 30 gennaio 2003 dal conto n. 3 intestato a F. AG, NZ-Niue, il cui beneficiario economico era B., presso la banca C., Coira, ed avendo in seguito consegnato agli atti della banca tale ricevuta ingannando quest’ultima sull’identità della persona effettivamente percettrice;

1.2.61 il 30 gennaio 2003 a Coira,

per avere imitato di proprio pugno la grafia e quindi la firma autografa di E., indicata quale procuratrice ad hoc per l’operazione, sulla ricevuta di prelievo in contanti per CHF 229’000.-, da lui stesso effettuato il 30 gennaio 2003 dal conto n. 4 intestato a F. AG, NZ-Niue, il cui beneficiario economico era B., presso la banca C., Coira, ed avendo in seguito consegnato agli atti della banca tale ricevuta ingannando quest’ultima sull’identità della persona effettivamente percettrice;

1.2.62 il 30 gennaio 2003 a Coira,

per avere imitato di proprio pugno la grafia e quindi la firma autografa di E., indicata quale procuratrice ad hoc per l’operazione, sulla ricevuta di prelievo in contanti per USD 150’000.- al netto dell’aggio, da lui stesso effettuato il 30 gennaio 2003 dal conto n. 14 intestato a G. Inc., Panama, il cui beneficiario economico era H., presso la banca C., Coira, ed avendo in seguito consegnato agli atti della banca tale ricevuta ingannando quest’ultima sull’identità della persona effettivamente percettrice;

1.2.63 il 30 gennaio 2003 a Coira,

per avere imitato di proprio pugno la grafia e quindi la firma autografa di E., indicata quale procuratrice ad hoc per l’operazione, sulla ricevuta di prelievo in contanti per EUR 150’000.- al netto dell’aggio, da lui stesso effettuato il 30 gennaio 2003 dal conto n. 7 intestato a G. Inc., Panama, il cui beneficiario economico era H., presso la banca C., Coira, ed avendo in seguito consegnato agli atti della banca tale ricevuta ingannando quest’ultima sull’identità della persona effettivamente percettrice;

1.2.64 il 30 gennaio 2003 a Coira,

per avere imitato di proprio pugno la grafia e quindi la firma autografa di E., indicata quale procuratrice ad hoc per l’operazione, sulla ricevuta di prelievo in contanti per USD 535’000.- al netto dell’aggio, da lui stesso effettuato il 30 gennaio 2003 dal conto n. 15 intestato e nel beneficio economico di J.[5] presso la banca C., Coira, ed avendo in seguito consegnato agli atti della banca tale ricevuta ingannando quest’ultima sull’identità della persona effettivamente percettrice;

1.2.65 il 16 aprile 2003 a Coira,

per avere imitato di proprio pugno la grafia e quindi la firma autografa di E., indicata quale procuratrice ad hoc per l’operazione, sulla ricevuta di prelievo in contanti per USD 475’000.- al netto dell’aggio, da lui stesso effettuato il 16 aprile 2003 dal conto n. 14 intestato a G. Inc., Panama, il cui beneficiario economico era H., presso la banca C., Coira, ed avendo in seguito consegnato agli atti della banca tale ricevuta ingannando quest’ultima sull’identità della persona effettivamente percettrice;

1.2.66 il 16 aprile 2003 a Coira,

per avere imitato di proprio pugno la grafia e quindi la firma autografa di E., indicata quale procuratrice ad hoc per l’operazione, sulla ricevuta di prelievo in contanti per EUR 65’000.- al netto dell’aggio, da lui stesso effettuato il 16 aprile 2003 dal conto n. 7 intestato a G. Inc., Panama, il cui beneficiario economico era H., presso la banca C., Coira, ed avendo in seguito consegnato agli atti della banca tale ricevuta ingannando quest’ultima sull’identità della persona effettivamente percettrice;

1.2.67 il 16 aprile 2003 a Coira,

per avere imitato di proprio pugno la grafia e quindi la firma autografa di E., indicata quale procuratrice ad hoc per l’operazione, sulla ricevuta di prelievo in contanti per USD 450’000.- al netto dell’aggio, da lui stesso effettuato il 16 aprile 2003 dal conto n. 11 intestato a I. SA, BVI, il cui beneficiario economico era B., presso la banca C., Coira, ed avendo in seguito consegnato agli atti della banca tale ricevuta ingannando quest’ultima sull’identità della persona effettivamente percettrice;

1.2.68 il 16 aprile 2003 a Coira,

per avere imitato di proprio pugno la grafia e quindi la firma autografa di E., indicata quale procuratrice ad hoc per l’operazione, sulla ricevuta di prelievo in contanti datata per CHF 73’000.-, da lui stesso effettuato il 16 aprile 2003 dal conto n. 4 intestato a F. AG, NZ-Niue, il cui beneficiario economico era B., presso la banca C., Coira, ed avendo in seguito consegnato agli atti della banca tale ricevuta ingannando quest’ultima sull’identità della persona effettivamente percettrice;

1.2.69 il 17 giugno 2003 a Coira,

per avere imitato di proprio pugno la grafia e quindi la firma autografa di E., indicata quale procuratrice ad hoc per l’operazione, sulla ricevuta di prelievo in contanti per USD 450’000.- al netto dell’aggio, da lui stesso effettuato il 17 giugno 2003 dal conto n. 3 intestato a F. AG, NZ-Niue, il cui beneficiario economico era B., presso la banca C., Coira, ed avendo in seguito consegnato agli atti della banca tale ricevuta ingannando quest’ultima sull’identità della persona effettivamente percettrice;

1.2.70 il 17 giugno 2003 a Coira,

per avere imitato di proprio pugno la grafia e quindi la firma autografa di E., indicata quale procuratrice ad hoc per l’operazione, sulla ricevuta di prelievo in contanti per CHF 32’000.-, da lui stesso effettuato il 17 giugno 2003 dal conto n. 4 intestato a F. AG, NZ-Niue, il cui beneficiario economico era B., presso la banca C., Coira, ed avendo in seguito consegnato agli atti della banca tale ricevuta ingannando quest’ultima sull’identità della persona effettivamente percettrice;

1.2.71 il 17 giugno 2003 a Coira,

per avere imitato di proprio pugno la grafia e quindi la firma autografa di E., indicata quale procuratrice ad hoc per l’operazione, sulla ricevuta di prelievo in contanti per CHF 108’000.-, da lui stesso effettuato il 17 giugno 2003 dal conto n. 12 intestato a I. SA, BVI, il cui beneficiario economico era B., presso la banca C., Coira, ed avendo in seguito consegnato agli atti della banca tale ricevuta ingannando quest’ultima sull’identità della persona effettivamente percettrice;

1.2.72 il 20 giugno 2003 a Coira,

per avere imitato di proprio pugno la grafia e quindi la firma autografa di E., indicata quale procuratrice ad hoc per l’operazione, sulla ricevuta di prelievo in contanti per USD 900’000.- al netto dell’aggio, da lui stesso effettuato il 20 giugno 2003 dal conto n. 12 intestato a I. SA, BVI, il cui beneficiario economico era B., presso la banca C., Coira, ed avendo in seguito consegnato agli atti della banca tale ricevuta ingannando quest’ultima sull’identità della persona effettivamente percettrice.

1.3 Truffa ripetuta (art. 146
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 146 - 1 Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, inganna con astuzia una persona affermando cose false o dissimulando cose vere, oppure ne conferma subdolamente l'errore inducendola in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
1    Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, inganna con astuzia una persona affermando cose false o dissimulando cose vere, oppure ne conferma subdolamente l'errore inducendola in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
2    La pena è una pena detentiva da sei mesi a dieci anni se il colpevole fa mestiere della truffa.202
3    La truffa a danno di un congiunto o di un membro della comunione domestica è punita soltanto a querela di parte.
CP):

poiché in più occasioni, intenzionalmente, alfine di procacciare a sé e ad altri un indebito profitto, ed in effetti procacciandoselo, ha ingannato con astuzia la banca C., nella persona segnatamente dei suoi funzionari addetti al traffico dei pagamenti, affermando cose false, inducendola in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio altrui, e meglio

1.3.1 il 13 settembre 2001 a Coira,

per avere fatto accreditare l’importo di CHF 50'850.- sul conto n. 17 di K. presso la banca L. a Zurigo (denaro da lui in seguito ricevuto in contanti da K.); ciò a danno della società F. AG, NZ-Niue, il cui beneficiario economico era B., con conto n. 4 presso la banca C. a Coira;

1.3.2 nel periodo dal dicembre 2001 al novembre 2002 a Coira,

per avere fatto accreditare un importo complessivo corrispondente a CHF 181'095.- e USD 20'000.- sulla relazione n. 6 intestata a E. presso la banca C. (relazione nella sua disponibilità effettiva), ciò a danno delle società I. SA, BVI, e F. AG, NZ-Niue, con conti presso la banca C. a Coira, il cui beneficiario economico di entrambi era B., per un importo di CHF 82'935.- a danno della prima, rispettivamente di CHF 99'060.- e USD 20'000.- a danno della seconda.

1.4 Riciclaggio di denaro grave (art. 305bis
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.404
1    Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.404
2    Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria.408
a  agisce come membro di un'organizzazione criminale o terroristica (art. 260ter);
b  agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio;
c  realizza una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole facendo mestiere del riciclaggio.
3    L'autore è punibile anche se l'atto principale è stato commesso all'estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto.
nn. 1 e 2 CP):

poiché, in più occasioni, in correità con D., ed in parte con B., M., N.[6], O.[7] e P.[8], ha compiuto atti suscettibili di vanificare l’accertamento dell’origine, il ritrovamento e la confisca dei valori patrimoniali provento della bancarotta fraudolenta per cui è già stato condannato in Italia con sentenza di patteggiamento del 5 aprile 2012, cresciuta in giudicato, del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Parma, sussumibile quale amministrazione infedele giusta l’art. 158 n
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.404
1    Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.404
2    Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria.408
a  agisce come membro di un'organizzazione criminale o terroristica (art. 260ter);
b  agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio;
c  realizza una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole facendo mestiere del riciclaggio.
3    L'autore è punibile anche se l'atto principale è stato commesso all'estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto.
. 1 cpv. 3 CP, sapendo quindi della loro provenienza criminale, e meglio:

1.4.1 dal 18 settembre 1998 fino al 31 gennaio 2003,

per avere contravvenuto gravemente ai suoi obblighi legali e contrattuali e perciò in contrasto con le direttive interne della banca C., Coira, omesso ripetutamente di adottare le misure previste da queste ultime per la sua funzione relativamente all’obbligo di comunicazione di sospetto all’Ufficio di comunicazione per il caso di sospetto di riciclaggio di denaro (MROS), sapendo della provenienza criminale dei valori patrimoniali depositati sulle relazioni presso la banca C., Coira, siccome provento principalmente della bancarotta fraudolenta aggravata da lui commessa in precedenza ed altri a danno delle società del Gruppo SSSS., e meglio: la n. 18 e la n. 19 di cui D. era titolare e beneficiario economico, la n. 12 intestata alla società I. SA, con sede alle BVI, la n. 4 intestata alla società F. AG, con sede a Niue (Nuova Zelanda) e la n. 20 intestata alla fondazione Q., LI-Vaduz, di cui B. era beneficiario economico, la n. 1, di cui B. era titolare e beneficiario economico, la n. 16 intestata alla società G. Inc., con sede a Panama, di cui H. era beneficiario economico, la n. 21 di cui N. era titolare e beneficiario economico, la n. 22 intestata alla R. Ltd, di cui J. era beneficiario economico, la n. 23 intestata a J., di cui J. e sua moglie S. erano beneficiari economici e la n. 6 di cui E. era titolare e beneficiaria economica;

1.4.2 il 21 dicembre 1998 a Coira,

per avere bonificato dal conto n. 18, di cui D. era titolare e beneficiario economico presso la banca C., Coira, USD 91’345.- (ctv CHF 123’516.70) a favore del conto n. 24 intestato alla società T. Corp. presso la banca AA. a New York;

1.4.3 il 22 dicembre 1998 a Coira,

per avere fatto bonificare a favore del conto n. 18, di cui D. era titolare e beneficiario economico presso la banca C., Coira, USD 64’331.- (ctv CHF 87’509.45) dal conto intestato alla BB. Corp. presso la banca CC. a Jersey;

1.4.4 l’8 marzo 1999 a Coira,

per avere prelevato in contanti CHF 29’625.60 dal conto n. 18, di cui D. era titolare e beneficiario economico presso la banca C., Coira;

1.4.5 l’11 marzo 1999 a Coira,

per avere bonificato dal conto n. 18, di cui D. era titolare e beneficiario economico presso la banca C., Coira, USD 124’212.32 (ctv CHF 182’020.73) a favore del conto n. 25 di cui DD. era titolare e beneficiario economico presso la banca EE. a Lugano;

1.4.6 il 6 aprile 1999 a Coira,

per avere prelevato in contanti USD 30’149.24 (ctv CHF 44’801.77) dal conto n. 18, di cui D. era titolare e beneficiario economico presso la banca C., Coira;

1.4.7 il 7 aprile 1999 a Coira,

per avere bonificato dal conto n. 18, di cui D. era titolare e beneficiario economico presso la banca C., Coira, USD 64’900.- (ctv CHF 95’902.73) a favore del conto n. 25 di cui DD. era titolare e beneficiario economico presso la banca EE. A Lugano;

1.4.8 il 20 aprile 1999 a Coira,

per avere prelevato in contanti USD 71’205.- (ctv CHF 107’092.72) dal conto n. 18, di cui D. era titolare e beneficiario economico presso la banca C., Coira;

1.4.9 il 20 aprile 1999 a Coira,

per avere versato in contanti USD 71’205.- (ctv CHF 107’092.72), precedentemente prelevati dal conto n. 18, di cui D. era titolare e beneficiario economico presso la banca C., Coira, a favore del conto n. 21 di cui N. era titolare e beneficiario economico presso la banca C., Coira;

1.4.10 il 21 maggio 1999 a Coira,

per avere bonificato dal conto n. 18, di cui D. era titolare e beneficiario economico presso la banca C., Coira, USD 20’000.- (ctv CHF 30’266.-) a favore del conto n. 26 intestato alla BB. Corp. presso la banca FF., Bahamas;

1.4.11 il 4 giugno 1999 a Coira,

per avere bonificato dal conto n. 18, di cui D. era titolare e beneficiario economico presso la banca C., Coira, USD 24’103.- (ctv CHF 37’113.79) a favore del conto n. 26 intestato alla BB. Corp. presso la banca FF., Bahamas;

1.4.12 il 4 giugno 1999 a Coira,

per avere bonificato dal conto n. 18, di cui D. era titolare e beneficiario economico presso la banca C., Coira, USD 63’485.34 (ctv CHF 97’754.72) a favore del conto n. 25 di cui DD. era titolare e beneficiario economico presso la banca EE. a Lugano;

1.4.13 il 7 giugno 1999 a Coira,

per avere prelevato in contanti USD 24’972.65 (ctv CHF 38’480.35) dal conto n. 18, di cui D. era titolare e beneficiario economico presso la banca C., Coira;

1.4.14 il 7 giugno 1999 a Coira,

per avere versato in contanti USD 24’972.65 (ctv CHF 38’480.35), precedentemente prelevati dal conto n. 18, di cui D. era titolare e beneficiario economico presso la banca C., Coira, a favore del conto n. 21 di cui N. era titolare e beneficiario economico presso la banca C., Coira;

1.4.15 il 7 giugno 1999 a Coira,

per avere prelevato in contanti ITL 149’372’469.- (ctv CHF 138’916.39) dal conto n. 18, di cui D. era titolare e beneficiario economico presso la banca C., Coira;

1.4.16 il 9 giugno 1999 a Coira,

per avere bonificato dal conto n. 18, di cui D. era titolare e beneficiario economico presso la banca C., Coira, USD 30’000.- (ctv CHF 45’657.-) a favore del conto n. 27 intestato alla GG. SA con sede a Panama presso la banca HH. a New York;

1.4.17 il 10 giugno 1999 a Coira,

per avere prelevato in contanti ITL 74’689’236.- (ctv CHF 68’714.09) dal conto n. 18, di cui D. era titolare e beneficiario economico presso la banca C., Coira;

1.4.18 il 3 agosto 1999 a Coira,

per avere bonificato dal conto n. 18, di cui D. era titolare e beneficiario economico presso la banca C., Coira, USD 25’053.- (ctv CHF 37’561.96) a favore del conto n. 26 intestato alla BB. Corp. presso la banca FF., Bahamas;

1.4.19 il 3 agosto 1999 a Coira,

per avere bonificato dal conto n. 18, di cui D. era titolare e beneficiario economico presso la banca C., Coira, USD 63’956.- (ctv CHF 95’889.23) a favore del conto n. 25 di cui DD. era titolare e beneficiario economico presso la banca EE. a Lugano;

1.4.20 il 3 agosto 1999 a Coira,

per avere prelevato in contanti USD 24’637.- (ctv CHF 36’938.25) dal conto n. 18, di cui D. era titolare e beneficiario economico presso la banca C., Coira;

1.4.21 il 3 agosto 1999 a Coira,

per avere versato in contanti USD 24’637.- (ctv CHF 36’938.25), precedentemente prelevati dal conto n. 18, di cui D. era titolare e beneficiario economico presso la banca C., Coira, a favore del conto n. 21 di cui N. era titolare e beneficiario economico presso la banca C., Coira;

1.4.22 il 9 agosto 1999 a Coira,

per avere prelevato in contanti USD 170’249.98 (ctv CHF 254’608.84) dal conto n. 18, di cui D. era titolare e beneficiario economico presso la banca C., Coira;

1.4.23 il 9 agosto 1999 a Coira,

per avere prelevato in contanti ITL 90’224’969.- (ctv CHF 81’202.47) dal conto n. 18, di cui D. era titolare e beneficiario economico presso la banca C., Coira;

1.4.24 il 5 ottobre 1999 a Coira,

per avere prelevato in contanti USD 24’862.- (ctv CHF 37’009.57) dal conto n. 18, di cui D. era titolare e beneficiario economico presso la banca C., Coira;

1.4.25 il 5 ottobre 1999 a Coira,

per avere versato in contanti USD 24’862.- (ctv CHF 37’009.57), precedentemente prelevati dal conto n. 18, di cui D. era titolare e beneficiario economico presso la banca C., Coira, a favore del conto n. 21 di cui N. era titolare e beneficiario economico presso la banca C., Coira;

1.4.26 il 5 ottobre 1999 a Coira,

per avere bonificato dal conto n. 18, di cui D. era titolare e beneficiario economico presso la banca C., Coira, USD 22’050.- (ctv CHF 32’823.63) a favore del conto n. 26 intestato alla BB. Corp. presso la banca FF., Bahamas;

1.4.27 il 5 ottobre 1999 a Coira,

per avere bonificato dal conto n. 18, di cui D. era titolare e beneficiario economico presso la banca C., Coira, USD 70’000.- (ctv CHF 104’202.-) a favore del conto n. 28 di cui II. e JJ. erano titolari e beneficiari economici presso la banca KK. a Lugano;

1.4.28 il 19 ottobre 1999 a Coira,

per avere prelevato in contanti USD 80’199.60 (ctv CHF 117’765.09) dal conto n. 18, di cui D. era titolare e beneficiario economico presso la banca C., Coira;

1.4.29 il 19 ottobre 1999 a Coira,

per avere prelevato in contanti USD 56’274.62 (ctv CHF 82’633.65) dal conto n. 18, di cui D. era titolare e beneficiario economico presso la banca C., Coira;

1.4.30 il 18 novembre 1999 a Coira,

per avere bonificato dal conto n. 18, di cui D. era titolare e beneficiario economico presso la banca C., Coira, USD 23’266.- (ctv CHF 35’857.55) a favore del conto n. 26 intestato alla BB. Corp. presso la banca FF., Bahamas;

1.4.31 il 25 novembre 1999 a Coira,

per avere prelevato in contanti USD 30’150.96 (ctv. CHF 47’317.40) dal conto n. 18, di cui D. era titolare e beneficiario economico presso la banca C., Coira;

1.4.32 il 3 dicembre 1999 Coira,

per avere prelevato in contanti ITL 9 milioni (ctv. USD 4'627.25.--) dal conto n. 21 di cui N. era titolare e beneficiario economico presso la banca C., Coira;

1.4.33 il 3 dicembre 1999 a Coira,

per avere prelevato in contanti USD 20'000.-- dal conto n. 21 di cui N. era titolare e beneficiario economico presso la banca C., Coira;

1.4.34 il 6 dicembre 1999 a Coira,

per avere prelevato in contanti USD 24’780.- (ctv CHF 38’978.94) dal conto n. 18, di cui D. era titolare e beneficiario economico presso la banca C., Coira;

1.4.35 il 6 dicembre 1999 a Coira,

per avere versato in contanti USD 24’780.- (ctv CHF 38’978.94), precedentemente prelevati dal conto n. 18, di cui D. era titolare e beneficiario economico presso la banca C., Coira, a favore del conto n. 21 di cui N. era titolare e beneficiario economico presso la banca C., Coira;

1.4.36 il 7 dicembre 1999 a Coira,

per avere prelevato in contanti USD 67’849.72 (ctv CHF 106’096.60) dal conto n. 18, di cui D. era titolare e beneficiario economico presso la banca C., Coira;

1.4.37 il 13 dicembre 1999 a Coira,

per avere prelevato in contanti USD 16’081.53 (ctv CHF 25’424.89) dal conto n. 18, di cui D. era titolare e beneficiario economico presso la banca C., Coira;

1.4.38 il 13 dicembre 1999 a Coira,

per avere prelevato in contanti ITL 90’231’595.- (ctv CHF 85’720.01) dal conto n. 18, di cui D. era titolare e beneficiario economico presso la banca C., Coira;

1.4.39 il 12 gennaio 2000 a Coira,

per avere bonificato dal conto n. 1, di cui B. era titolare e beneficiario economico presso la banca C., Coira, USD 750’000.- (ctv CHF 1’168’500.-) a favore del conto n. 29 intestato alla LL. Corp. con sede alle BVI presso la banca HH. a New York;

1.4.40 il 20 gennaio 2000 a Coira,

per avere bonificato dal conto n. 1, di cui B. era titolare e beneficiario economico presso la banca C., Coira, USD 909’090.90 (ctv CHF 1’448’809.07) a favore del conto n. 30 intestato alla MM. Inc. con sede a Panama presso la banca NN. a Vaduz;

1.4.41 il 14 febbraio 2000 a Coira,

per avere bonificato dal conto n. 18, di cui D. era titolare e beneficiario economico presso la banca C., Coira, USD 22’455.- (ctv CHF 36’466.92) a favore del conto n. 26 intestato alla BB. Corp. presso la banca FF., Bahamas;

1.4.42 il 14 febbraio 2000 a Coira,

per avere prelevato in contanti USD 24’450.- (ctv CHF 39’706.80) dal conto n. 18, di cui D. era titolare e beneficiario economico presso la banca C., Coira;

1.4.43 il 14 febbraio 2000 a Coira,

per avere versato in contanti USD 24’450.- (ctv CHF 39’706.80), precedentemente prelevati dal conto n. 18, di cui D. era titolare e beneficiario economico presso la banca C., Coira, a favore del conto n. 21 di cui N. era titolare e beneficiario economico presso la banca C., Coira;

1.4.44 il 14 febbraio 2000 a Coira,

per avere prelevato in contanti CHF 16’500.-, pari a un addebito di USD 10’248.45, dal conto n. 18, di cui D. era titolare e beneficiario economico presso la banca C., Coira;

1.4.45 il 14 febbraio 2000 a Coira,

per avere prelevato in contanti ITL 90’000’000.-, pari a un addebito di USD 46’153.85 (ctv CHF 74’953.85), dal conto n. 18, di cui D. era titolare e beneficiario economico presso la banca C., Coira;

1.4.46 il 22 marzo 2000 a Coira,

per avere prelevato in contanti CHF 170’000.- dal conto n. 1, di cui B. era titolare e beneficiario economico presso la banca C., Coira;

1.4.47 il 22 marzo 2000 a Coira,

per avere prelevato in contanti USD 453’129.99 (ctv CHF 757’302.55) dal conto n.1, di cui B. era titolare e beneficiario economico presso la banca C., Coira;

1.4.48 il 22 marzo 2000 a Coira,

per avere prelevato in contanti ITL 95’000’000.-, pari a un addebito di USD 47’931.38 (ctv CHF 80’231.37), dal conto n.1, di cui B. era titolare e beneficiario economico presso la banca C., Coira;

1.4.49 il 17 aprile 2000 a Coira,

per avere prelevato in contanti USD 24’852.- (ctv CHF 40’558.46) dal conto n. 18, di cui D. era titolare e beneficiario economico presso la banca C., Coira;

1.4.50 il 17 aprile 2000 a Coira,

per avere versato in contanti USD 24’852.- (ctv CHF 40’558.46), precedentemente prelevati dal conto n. 18, di cui D. era titolare e beneficiario economico presso la banca C., Coira, a favore del conto n. 21 di cui N. era titolare e beneficiario economico presso la banca C., Coira;

1.4.51 il 19 aprile 2000 a Coira,

per avere prelevato in contanti USD 70’435.63 (ctv CHF 117’135.86) dal conto n. 18, di cui D. era titolare e beneficiario economico presso la banca C., Coira;

1.4.52 il 23 maggio 2000 a Coira,

per avere prelevato in contanti ITL 201’000’000.- (ctv CHF 209’040.-) dal conto n. 18, di cui D. era titolare e beneficiario economico presso la banca C., Coira;

1.4.53 il 14 giugno 2000 a Coira,

per avere bonificato dal conto n. 18, di cui D. era titolare e beneficiario economico presso la banca C., Coira, USD 24’563.-, pari a un addebito di EUR 25’704.55 (ctv CHF 40’177.49), a favore del conto n. 21 di cui N. era titolare e beneficiario economico presso la banca C., Coira;

1.4.54 il 9 agosto 2000 a Coira,

per avere prelevato in contanti ITL 95’237’500.- (ctv CHF 98’094.62) dal conto n. 18, di cui D. era titolare e beneficiario economico presso la banca C., Coira;

1.4.55 il 9 agosto 2000 a Coira,

per avere prelevato in contanti USD 501’249.99 (ctv CHF 857’428.20) dal conto n. 1, di cui B. era titolare e beneficiario economico presso la banca C., Coira;

1.4.56 il 9 agosto 2000 a Coira,

per avere prelevato in contanti CHF 30’000.- dal conto n. 1, di cui B. era titolare e beneficiario economico presso la banca C., Coira;

1.4.57 il 28 settembre 2000 a Coira,

per avere bonificato dal conto n. 1, di cui B. era titolare e beneficiario economico presso la banca C., Coira, USD 8’305.08 (ctv CHF 14’316.37) a favore del conto intestato alla OO. Ltd presso la banca PP. a New York;

1.4.58 il 10 ottobre 2000 a Coira,

per avere prelevato in contanti ITL 215’069’961.- (ctv CHF 225’823.46) dal conto n. 1, di cui B. era titolare e beneficiario economico presso la banca C., Coira;

1.4.59 il 10 ottobre 2000 a Coira,

per avere prelevato in contanti CHF 80’000.- dal conto n. 1, di cui B. era titolare e beneficiario economico presso la banca C., Coira;

1.4.60 l’11 ottobre 2000 a Coira,

per avere bonificato USD 75'000.- dal conto n. 21 di cui N. era titolare e beneficiario economico presso la banca C., Coira, in favore del conto n. 31 intestata a N. presso la banca QQ., USA-New York;

1.4.61 il 13 ottobre 2000 a Coira,

per avere bonificato USD 1’500.- dal conto n. 21 di cui N. era titolare e beneficiario economico presso la banca C., Coira, in favore del conto n. 31 intestata a N. presso la banca QQ., USA-New York;

1.4.62 il 17 ottobre 2000 a Coira,

per avere prelevato in contanti USD 36’752.- (ctv CHF 65’182.97) dal conto n. 18, di cui D. era titolare e beneficiario economico presso la banca C., Coira;

1.4.63 il 17 ottobre 2000 a Coira,

per avere versato in contanti USD 36’752.- (ctv CHF 65’182.97), precedentemente prelevati dal conto n. 18, di cui D. era titolare e beneficiario economico presso la banca C., Coira, a favore del conto n. 21 di cui N. era titolare e beneficiario economico presso la banca C., Coira;

1.4.64 il 19 dicembre 2000 a Coira,

per avere prelevato in contanti ITL 80’200’000.- (ctv CHF 81’002.00) dal conto n. 18, di cui D. era titolare e beneficiario economico presso la banca C., Coira;

1.4.65 il 21 dicembre 2000 a Coira,

per avere versato in contanti, previa ricezione da RR., USD 898’661.35 (ctv CHF 1’499’254.70), a favore del conto n. 4 intestato alla F. AG, NZ-Niue, il cui beneficiario economico era B., presso la banca C., Coira;

1.4.66 l’8 gennaio 2001 a Coira,

per avere bonificato dal conto n. 4 intestato alla F. AG, NZ-Niue, il cui beneficiario economico era B., presso la banca C., Coira, USD 762’505.02 (ctv CHF 1’218’101.76) a favore del conto n. 32 intestato alla banca SS. con sede a Panama presso la banca QQ. a New York;

1.4.67 il 19 febbraio 2001 a Coira,

per avere prelevato in contanti ITL 81’102’246.- (ctv CHF 81’913.26) dal conto n. 18 di cui D. era titolare e beneficiario economico presso la banca C., Coira;

1.4.68 il 19 febbraio 2001 a Coira,

per avere prelevato in contanti EUR 51’748.32 (ctv CHF 79’350.87) dal conto n. 1, di cui B. era titolare e beneficiario economico presso la banca C., Coira;

1.4.69 il 19 febbraio 2001 a Coira,

per avere prelevato in contanti, USD 300’750.- (ctv CHF 504’177.30) dal conto n. 1, di cui B. era titolare e beneficiario economico presso la banca C., Coira;

1.4.70 il 19 febbraio 2001 a Coira,

per avere versato in contanti USD 29’925.70 (ctv CHF 50’167.44) a favore del conto n. 18 di cui D. era titolare e beneficiario economico presso la banca C., Coira;

1.4.71 il 19 febbraio 2001 a Coira,

per avere versato in contanti USD 52’868.70 (ctv CHF 88’629.08) a favore del conto n. 21 di cui N. era titolare e beneficiario economico presso la banca C., Coira;

1.4.72 il 23 maggio 2001 a Coira,

per avere prelevato in contanti EUR 62’128.77 (ctv CHF 94’984.94) dal conto n. 1, di cui B. era titolare e beneficiario economico presso la banca C., Coira;

1.4.73 il 23 maggio 2001 a Coira,

per avere prelevato in contanti ITL 95’304’000.-, pari a un addebito di CHF 76’000.15, dal conto n. 1, di cui B. era titolare e beneficiario economico presso la banca C., Coira;

1.4.74 il 23 maggio 2001 a Coira,

per avere versato in contanti USD 22’942.90 (ctv CHF 40’546.52) a favore del conto n. 21 intestato a N. presso la banca C., Coira;

1.4.75 il 22 giugno 2001 a Coira,

per avere bonificato USD 77’400.- dal conto n. 21 di cui N. era titolare e beneficiario economico presso la banca C., Coira, in favore del conto n. 31 intestata a N. presso la banca QQ:, USA-New York;

1.4.76 il 13 agosto 2001 a Coira,

per avere prelevato in contanti CHF 85’000.- dal conto n. 4 intestato alla F. AG, NZ-Niue, il cui beneficiario economico era B., presso la banca C., Coira;

1.4.77 il 13 agosto 2001 a Coira,

per avere prelevato in contanti USD 501’250.- (ctv CHF 848’615.25) dal conto n. 4 intestato alla F. AG, NZ-Niue, il cui beneficiario economico era B., presso la banca C., Coira;

1.4.78 il 13 agosto 2001 a Coira,

per avere versato in contanti USD 14’925.45 (ctv CHF 25’268.78) a favore del conto n. 21 di cui N. era titolare e beneficiario economico presso la banca C., Coira;

1.4.79 il 14 agosto 2001 a Coira,

per avere prelevato in contanti USD 129’795.65.- (ctv CHF 219’355.94) dal conto n. 4 intestato alla F. AG, NZ-Niue, il cui beneficiario economico era B., presso la banca C., Coira;

1.4.80 il 14 agosto 2001 a Coira,

per avere versato in contanti USD 129’472.- (ctv CHF 218’808.97), precedentemente prelevati dal conto n. 4 intestato alla F. AG, NZ-Niue, il cui beneficiario economico era B. presso la banca C., Coira, a favore del conto n. 33 di cui TT. era titolare e beneficiario economico presso la banca C., Coira;

1.4.81 il 24 agosto 2001 a Zurigo,

per avere acquistato per il tramite di AAA., per conto di H., la società G. Inc. con sede a Panama;

1.4.82 il 28 agosto 2001 a Coira,

per avere prelevato in contanti CHF 98’000.- dal conto n. 4 intestato alla F. AG, NZ-Niue, il cui beneficiario economico era B., presso la banca C., Coira;

1.4.83 il 29 agosto 2001 a Coira,

per avere bonificato dal conto n. 4 intestato alla F. AG, NZ-Niue, il cui beneficiario economico era B., presso la banca C., Coira, USD 115’853.63 (ctv CHF 192’789.70) a favore del conto n. 34 intestato alla BBB. Corp. presso la banca HH. a New York;

1.4.84 il 29 agosto 2001 a Coira,

per avere prelevato in contanti CHF 94’000.- dal conto n. 4 intestato alla F. AG, NZ-Niue, il cui beneficiario economico era B., presso la banca C., Coira;

1.4.85 il 29 agosto 2001 a Coira,

per avere prelevato in contanti USD 59’147.50 (ctv CHF 98’426.17) dal conto n. 4 intestato alla F. AG, NZ-Niue, il cui beneficiario economico era B., presso la banca C., Coira;

1.4.86 l’11 settembre 2001 a Coira,

per avere bonificato dal conto n. 18 di cui D. era titolare e beneficiario economico presso la banca C., Coira, CHF 4’692.80, pari a un addebito di USD 2’809.45, a favore del conto n. 35 intestato alla CCC. AG con sede a Vaduz presso la banca L. a Zurigo;

1.4.87 il 14 settembre 2001 a Coira,

per avere prelevato in contanti USD 59’147.48 (ctv CHF 97’475.04) dal conto n. 4 intestato alla F. AG, NZ-Niue, il cui beneficiario economico era B., presso la banca C., Coira;

1.4.88 il 17 settembre 2001 a Coira,

per avere bonificato, dal conto n. 4 intestato alla F. AG, NZ-Niue, il cui beneficiario economico era B., presso la banca C., Coira, CHF 50’850.- a favore del conto n. 17 intestato a K. presso la banca L., Zurigo;

1.4.89 il 19 settembre 2001 a Coira,

per avere prelevato in contanti USD 59’147.48 (ctv CHF 94’464.44) dal conto n. 4 intestato alla F. AG, NZ-Niue, il cui beneficiario economico era B., presso la banca C., Coira;

1.4.90 il 21 settembre 2001 a Coira,

per avere prelevato in contanti USD 59’147.48 (ctv CHF 93’807.90) dal conto n. 4 intestato alla F. AG, NZ-Niue, il cui beneficiario economico era B., presso la banca C., Coira;

1.4.91 il 24 settembre 2001 a Coira,

per avere bonificato dal conto n. 4 intestato alla F. AG, NZ-Niue, il cui beneficiario economico era B., presso la banca C., Coira, USD 122’225.83 (ctv CHF 193’239.03) a favore del conto n. 36 intestato alla DDD. Ltd con sede nel Vanuatu presso la banca EEE. ad Auckland (Nuova Zelanda);

1.4.92 il 26 settembre 2001 a Coira,

per avere prelevato in contanti USD 59’147.49 (ctv CHF 93’961.70) dal conto n. 4 intestato alla F. AG, NZ-Niue, il cui beneficiario economico era B., presso la banca C., Coira;

1.4.93 il 26 settembre 2001 a Coira,

per avere prelevato in contanti CHF 90’000.- dal conto n. 4 intestato alla F. AG, NZ-Niue, il cui beneficiario economico era B., presso la banca C., Coira;

1.4.94 il 28 settembre 2001 a Coira,

per avere bonificato dal conto n. 4 intestato alla F. AG, NZ-Niue, il cui beneficiario economico era B., presso la banca C., Coira, USD 101’522.46 (ctv CHF 163’704.96) a favore del conto n. 37 intestato alla FFF. LLC, Delaware, presso la banca GGG. in Nuova Zelanda;

1.4.95 il 28 settembre 2001 a Coira,

per avere prelevato in contanti USD 59’147.49 (ctv CHF 95’375.32) dal conto n. 4 intestato alla F. AG, NZ-Niue, il cui beneficiario economico era B., presso la banca C., Coira;

1.4.96 il 28 settembre 2001 a Coira,

per avere prelevato in contanti USD 651’624.98 (ctv CHF 1’050’745.28) dal conto n. 4 intestato alla F. AG, NZ-Niue, il cui beneficiario economico era B., presso la banca C., Coira;

1.4.97 il 2 novembre 2001 a Coira,

per avere prelevato in contanti USD 24’875.- (ctv CHF 40’553.71) dal conto n. 18 di cui D. era titolare e beneficiario economico presso la banca C., Coira;

1.4.98 il 2 novembre 2001 a Coira,

per avere versato in contanti USD 24’875.- (ctv CHF 40’553.71), precedentemente prelevati dal conto n. 18, di cui D. era titolare e beneficiario economico presso la banca C., Coira, a favore del conto n. 21 di cui N. era titolare e beneficiario economico presso la banca C., Coira;

1.4.99 il 2 novembre 2001 a Coira,

per avere prelevato in contanti USD 802’000.- (ctv CHF 1’307’500.60) dal conto n. 4 intestato alla F. AG, NZ-Niue, il cui beneficiario economico era B., presso la banca C., Coira;

1.4.100 il 5 novembre 2001 a Coira,

per avere versato in contanti USD 798’000.- (ctv CHF 1’301’218.80), precedentemente prelevati dal conto n. 4 intestato alla F. AG, NZ-Niue, il cui beneficiario economico era B. presso la banca C., Coira, a favore del conto n. 16 intestato alla G. Inc., Panama, il cui beneficiario economico era H., presso la banca C., Coira;

1.4.101 il 6 novembre 2001 a Coira,

per avere prelevato in contanti USD 59’147.48 (ctv CHF 96’913.14) dal conto n. 4 intestato alla F. AG, NZ-Niue, il cui beneficiario economico era B., presso la banca C., Coira;

1.4.102 il 7 novembre 2001 a Coira,

per avere bonificato dal conto n. 4 intestato alla F. AG, NZ-Niue, il cui beneficiario economico era B., presso la banca C., Coira, USD 120’503.71 (ctv CHF 198’228.60) a favore del conto n. 38 intestato alla HHH. Ltd, con sede a Tortola, BVI, il cui beneficiario economico era DD., presso la banca III. a Lugano;

1.4.103 l’8 novembre 2001 a Zurigo,

per essersi fatto consegnare da K. l’importo di CHF 27’500.-, da questa prelevati dal conto n. 17 intestato a K. presso la banca L. a Zurigo sul quale erano precedentemente stati bonificati dal conto n. 4 intestato alla F. AG, NZ-Niue, il cui beneficiario economico era B., presso la banca C., Coira;

1.4.104 il 9 novembre 2001 a Coira,

per avere bonificato dal conto n. 4 intestato alla F. AG, NZ-Niue, il cui beneficiario economico era B., presso la banca C., Coira, USD 98’503.68 (ctv CHF 161’536.18) a favore del conto n. 38 intestato alla HHH. Ltd, BVI, il cui beneficiario economico era DD., presso la banca III. a Lugano;

1.4.105 il 9 novembre 2001 a Coira,

per avere prelevato in contanti USD 59’147.49 (ctv CHF 96’995.96) dal conto n. 4 intestato alla F. AG, NZ-Niue, il cui beneficiario economico era B., presso la banca C., Coira;

1.4.106 il 12 novembre 2001 a Coira,

per avere bonificato dal conto n. 4 intestato alla F. AG, NZ-Niue, il cui beneficiario economico era B., presso la banca C., Coira, USD 67’903.69 (ctv CHF 111’294.14) a favore del conto n. 38 intestato alla HHH. Ltd, BVI, il cui beneficiario economico era DD., presso la banca III. a Lugano;

1.4.107 il 13 novembre 2001 a Coira,

per avere prelevato in contanti USD 59’147.49 (ctv CHF 96’771.20) dal conto n. 4 intestato alla F. AG, NZ-Niue, il cui beneficiario economico era B., presso la banca C., Coira;

1.4.108 il 15 novembre 2001 a Coira,

per avere prelevato in contanti USD 59’147.49 (ctv CHF 98’409.59) dal conto n. 4 intestato alla F. AG, NZ-Niue, il cui beneficiario economico era B., presso la banca C., Coira;

1.4.109 il 19 novembre 2001 a Coira,

per avere prelevato in contanti CHF 66’000.- dal conto n. 4 intestato alla F. AG, NZ-Niue, il cui beneficiario economico era B., presso la banca C., Coira;

1.4.110 il 19 novembre 2001 a Coira,

per avere prelevato in contanti USD 451’124.99 (ctv CHF 747’514.10) dal conto n. 4 intestato alla F. AG, NZ-Niue, il cui beneficiario economico era B., presso la banca C., Coira;

1.4.111 il 19 novembre 2001 a Coira,

per avere versato in contanti USD 58’853.15 (ctv CHF 97’519.66) a favore del conto n. 18 di cui D. era titolare e beneficiario economico presso la banca C., Coira;

1.4.112 il 23 novembre 2001 a Coira,

per avere prelevato in contanti USD 852’124.99 (ctv CHF 1’415’805.67) dal conto n. 4 intestato alla F. AG, NZ-Niue, il cui beneficiario economico era B., presso la banca C., Coira;

1.4.113 il 26 novembre 2001 a Coira,

per avere versato in contanti USD 847’891.05 (ctv CHF 1’413’264.80), precedentemente prelevati dal conto n. 4 intestato alla F. AG, NZ-Niue, il cui beneficiario economico era B., presso la banca C., Coira, a favore del conto n. 16 intestato alla G. Inc., Panama, il cui beneficiario economico era H., presso la banca C., Coira;

1.4.114 il 28 novembre 2001 a Coira,

per avere prelevato in contanti USD 59’147.05 (ctv CHF 97’959.34) dal conto n. 4 intestato alla F. AG, NZ-Niue, il cui beneficiario economico era B., presso la banca C., Coira;

1.4.115 il 30 novembre 2001 a Coira,

per avere prelevato in contanti USD 59’147.50 (ctv CHF 97’835.87) dal conto n. 4 intestato alla F. AG, NZ-Niue, il cui beneficiario economico era B., presso la banca C., Coira;

1.4.116 il 3 dicembre 2001 a Coira,

per avere prelevato in contanti USD 59’147.50 (ctv CHF 97’061.04) dal conto n. 4 intestato alla F. AG, NZ-Niue, il cui beneficiario economico era B., presso la banca C., Coira;

1.4.117 il 3 dicembre 2001 a Zurigo,

per essersi fatto consegnare da K. l’importo di CHF 24’500.- da questa prelevati dal conto n. 17 intestato a K. presso la banca L. a Zurigo sul quale erano precedentemente stati bonificati dal conto n. 4 intestato alla F. AG, NZ-Niue, il cui beneficiario economico era B., presso la banca C., Coira;

1.4.118 il 4 dicembre 2001 a Coira,

per avere versato in contanti USD 19’950.30 (ctv CHF 33’003.78) a favore del conto n. 21 di cui N. era titolare e beneficiario economico presso la banca C., Coira;

1.4.119 il 4 dicembre 2001 a Coira,

per avere bonificato, dal conto n. 4 intestato alla F. AG, NZ-Niue, il cui beneficiario economico era B., presso la banca C., Coira, CHF 66’000.- a favore del conto n. 6 intestato a E. presso la banca C., Coira;

1.4.120 il 10 dicembre 2001 a Coira,

per avere prelevato in contanti CHF 23'000.- dal conto n. 6 intestato a E. presso la banca C., Coira;

1.4.121 il 20 dicembre 2001 a Coira,

per avere bonificato, dal conto n. 4 intestato alla F. AG, NZ-Niue, il cui beneficiario economico era B., presso la banca C., Coira, CHF 33’060.- a favore del conto n. 6 intestato a E. presso la banca C., Coira;

1.4.122 il 22 dicembre 2001 a Zurigo,

per avere prelevato in contanti CHF 1'000.- al bancomat a mezzo di carta EC direct collegata al conto n. 6 intestato a E. presso la banca C., Coira;

1.4.123 il 22 dicembre 2001 a Coira,

per avere prelevato in contanti CHF 2'000.- al bancomat a mezzo di carta EC direct collegata al conto n. 6 intestato a E. presso la banca C., Coira;

1.4.124 il 28 dicembre 2001 a Coira,

per avere prelevato in contanti CHF 30’000.- dal conto n. 4 intestato alla F. AG, NZ-Niue, il cui beneficiario economico era B., presso la banca C., Coira;

1.4.125 il 28 dicembre 2001 a Coira,

per avere prelevato in contanti USD 751’874.89 (ctv CHF 1’262’999.44) dal conto n. 4 intestato alla F. AG, NZ-Niue, il cui beneficiario economico era B., presso la banca C., Coira;

1.4.126 il 1° gennaio 2002 in Svizzera, verosimilmente a Coira,

per avere effettuato un acquisto pari a CHF 397.60 a mezzo di carta EC direct collegata al conto n. 6 intestato a E. presso la banca C., Coira;

1.4.127 il 3 gennaio 2002 a Coira,

per avere versato in contanti USD 748’139.10 (ctv CHF 1’229’641.42), precedentemente prelevati dal conto n. 4 intestato alla F. AG, NZ-Niue, il cui beneficiario economico era B., presso la banca C., Coira, a favore del conto n. 16 intestato alla G. Inc., Panama, il cui beneficiario economico era H., presso la banca C., Coira;

1.4.128 il 3 gennaio 2002 a Coira,

per avere prelevato in contanti CHF 25'000.- dal conto n. 6 intestato a E. presso la banca C., Coira;

1.4.129 il 9 gennaio 2002 a Coira,

per avere bonificato dal conto n. 4 intestato alla F. AG, NZ-Niue, il cui beneficiario economico era B., presso la banca C., Coira, USD 74’754.74 (ctv CHF 123’748.99) a favore del conto n. 38 intestato alla HHH. Ltd, BVI, il cui beneficiario economico era DD., presso la banca III. a Lugano;

1.4.130 il 9 gennaio 2002 a Coira,

per avere bonificato dal conto n. 4 intestato alla F. AG, NZ-Niue, il cui beneficiario economico era B., presso la banca C., Coira, USD 1’262’000.- (ctv CHF 2’089’114.80) a favore del conto n. 1, di cui B. era titolare e beneficiario economico presso la banca C., Coira;

1.4.131 l’11 gennaio 2002 a Coira,

per avere bonificato EUR 66'406,25 (ctv. USD 59'500.-) dal conto n. 21 di cui N. era titolare e beneficiario economico presso la banca C., Coira, in favore del conto n. 39 intestato a JJJ. presso la banca KKK., F-Suresnes;

1.4.132 l’11 gennaio 2002 a Coira,

per avere bonificato EUR 75'853.79 (ctv. USD 67'965.-) dal conto n. 21 di cui N. era titolare e beneficiario economico presso la banca C., Coira, in favore del conto n. 39 intestato a JJJ. presso la banca KKK., F-Suresnes;

1.4.133 l’11 gennaio 2002 a Coira,

per avere bonificato EUR 69'977.68 (ctv. USD 62'700.-) dal conto n. 21 di cui N. era titolare e beneficiario economico presso la banca C., Coira, in favore del conto n. 39 intestato a JJJ. presso la banca KKK., F-Suresnes;

1.4.134 il 12 gennaio 2002 in Svizzera, verosimilmente a Coira,

per avere effettuato un acquisto pari a CHF 249.- a mezzo di carta EC direct collegata al conto n. 6 intestato a E. presso la banca C., Coira;

1.4.135 il 15 gennaio 2002 a Coira,

per avere prelevato in contanti CHF 30’000.- dal conto n. 4 intestato alla F. AG, NZ-Niue, il cui beneficiario economico era B., presso la banca C., Coira;

1.4.136 il 15 gennaio 2002 a Coira,

per avere prelevato in contanti USD 801’000.- (ctv CHF 1’325’975.40) dal conto n. 4 intestato alla F. AG, NZ-Niue, il cui beneficiario economico era B., presso la banca C., Coira;

1.4.137 il 16 gennaio 2002 a Coira,

per avere versato in contanti USD 799’006.05 (ctv CHF 1’336’097.91), precedentemente prelevati dal conto n. 4 intestato alla F. AG, NZ-Niue, il cui beneficiario economico era B., presso la banca C., Coira, a favore del conto n. 16 intestato alla G. Inc., Panama, il cui beneficiario economico era H., presso la banca C., Coira;

1.4.138 il 21 gennaio 2002 a Coira,

per avere prelevato in contanti CHF 4'000.- dal conto n. 6 intestato a E. presso la banca C., Coira;

1.4.139 il 25 gennaio 2002 a Coira,

per avere prelevato in contanti CHF 4'000.- dal conto n. 6 intestato a E. presso la banca C., Coira;

1.4.140 il 7 febbraio 2002 a Coira,

per avere bonificato dal conto n. 4 intestato alla F. AG, NZ-Niue, il cui beneficiario economico era B., presso la banca C., Coira, USD 36’003.56 (ctv CHF 61’047.63) a favore del conto n. 38 intestato alla HHH. Ltd, BVI, il cui beneficiario economico era DD., presso la banca III. a Lugano;

1.4.141 il 7 febbraio 2002 a Coira,

per avere bonificato dal conto n. 4 intestato alla F. AG, NZ-Niue, il cui beneficiario economico era B., presso la banca C., Coira, un secondo importo di USD 36’003.56 (ctv CHF 61’047.63) a favore del conto n. 38 intestato alla HHH. Ltd, BVI, il cui beneficiario economico era DD., presso la banca III. a Lugano;

1.4.142 il 7 febbraio 2002 a Coira,

per avere prelevato in contanti CHF 70’000.- dal conto n. 4 intestato alla F. AG, NZ-Niue, il cui beneficiario economico era B., presso la banca C., Coira;

1.4.143 il 7 febbraio 2002 a Coira,

per avere prelevato in contanti USD 451’124.99 (ctv CHF 764’928.-) dal conto n. 4 intestato alla F. AG, NZ-Niue, il cui beneficiario economico era B., presso la banca C., Coira;

1.4.144 il 7 febbraio 2002 a Coira,

per avere versato in contanti USD 49’875.85 (ctv CHF 84’569.49) a favore del conto n. 19 di cui D. era titolare e beneficiario economico presso la banca C., Coira;

1.4.145 il 7 febbraio 2002 a Coira,

per avere versato in contanti USD 24’738.45 (ctv CHF 41’946.51) a favore del conto n. 21 di cui N. era titolare e beneficiario economico presso la banca C., Coira;

1.4.146 l’8 febbraio 2002 a Coira,

per avere bonificato dal conto n. 4 intestato alla F. AG, NZ-Niue, il cui beneficiario economico era B., presso la banca C., Coira, USD 107’090.67 (ctv CHF 180’876.14) a favore del conto n. 1, di cui B. era titolare e beneficiario economico, presso la banca C., Coira;

1.4.147 l’8 febbraio 2002 a Coira,

per avere bonificato dal conto n. 4 intestato alla F. AG, NZ-Niue, il cui beneficiario economico era B., presso la banca C., Coira, USD 111’027.67 (ctv CHF 187’525.73) a favore del conto n. 1, di cui B. era titolare e beneficiario economico presso la banca C., Coira;

1.4.148 l’8 febbraio 2002 a Coira,

per avere prelevato in contanti USD 852’124.99 (ctv CHF 1’439’293.10) dal conto n. 4 intestato alla F. AG, NZ-Niue, il cui beneficiario economico era B., presso la banca C., Coira;

1.4.149 l’8 febbraio 2002 a Coira,

per avere prelevato in contanti CHF 1'500.- al bancomat a mezzo di carta EC direct collegata al conto n. 6 intestato a E. presso la banca C., Coira;

1.4.150 l’11 febbraio 2002 a Coira,

per avere versato in contanti USD 847’887.65 (ctv CHF 1’479’172.54), precedentemente prelevati dal conto n. 4 intestato alla F. AG, NZ-Niue, il cui beneficiario economico era B., presso la banca C., Coira, a favore del conto n. 16 intestato alla G. Inc., Panama, il cui beneficiario economico era H., presso la banca C., Coira;

1.4.151 il 19 febbraio 2002 a Coira,

per avere prelevato in contanti USD 159’795.06 (ctv CHF 271’524.-) dal conto n. 18 di cui D. era titolare e beneficiario economico presso la banca C., Coira;

1.4.152 il 19 febbraio 2002 a Coira,

per avere prelevato in contanti EUR 7’639.55 (ctv CHF 11’303.47) dal conto n. 18 di cui D. era titolare e beneficiario economico presso la banca C., Coira;

1.4.153 il 19 febbraio 2002 a Coira,

per avere versato in contanti USD 166’642.98 (ctv CHF 283’159.75) a favore del conto n. 19 di cui D. era titolare e beneficiario economico presso la banca C., Coira;

1.4.154 il 21 febbraio 2002 a Coira,

per avere prelevato in contanti CHF 1'000.- al bancomat a mezzo di carta EC direct collegata al conto n. 6 intestato a E. presso la banca C., Coira;

1.4.155 il 25 febbraio 2002 a Coira,

per avere prelevato in contanti CHF 800.- al bancomat a mezzo di carta EC direct collegata al conto n. 6 intestato a E. presso la banca C., Coira;

1.4.156 il 4 marzo 2002 a Coira,

per avere versato in contanti USD 24’938.05 (ctv CHF 42’571.74) a favore del conto n. 16 intestato alla G. Inc., Panama, il cui beneficiario economico era H., presso la banca C., Coira;

1.4.157 l’11 marzo 2002 a Coira,

per avere prelevato in contanti CHF 1'000.- al bancomat a mezzo di carta EC direct collegata al conto n. 6 intestato a E. presso la banca C., Coira;

1.4.158 il 12 marzo 2002 a Coira,

per avere prelevato in contanti CHF 45’000.- dal conto n. 4 intestato alla F. AG, NZ-Niue, il cui beneficiario economico era B., presso la banca C., Coira;

1.4.159 il 12 marzo 2002 a Coira,

per avere prelevato in contanti USD 301’500.- (ctv CHF 506’339.10) dal conto n. 4 intestato alla F. AG, NZ-Niue, il cui beneficiario economico era B., presso la banca C., Coira;

1.4.160 il 22 marzo 2002 in Svizzera, verosimilmente a Coira,

per avere effettuato un acquisto pari a CHF 2’000.- a mezzo di carta EC direct collegata al conto n. 6 intestato a E. presso la banca C., Coira;

1.4.161 il 4 aprile 2002 a Coira,

per avere bonificato dal conto n. 4 intestato alla F. AG, NZ-Niue, il cui beneficiario economico era B., presso la banca C., Coira, USD 36’003.65 (ctv CHF 59’697.65) a favore del conto n. 38 intestato alla HHH. Ltd, BVI, il cui beneficiario economico era DD., presso la banca III. a Lugano;

1.4.162 il 4 aprile 2002 a Coira,

per avere bonificato dal conto n. 4 intestato alla F. AG, NZ-Niue, il cui beneficiario economico era B., presso la banca C., Coira, un secondo importo di USD 36’003.65 (ctv CHF 59’697.65) a favore del conto n. 38 intestato alla HHH. Ltd, BVI, il cui beneficiario economico era DD., presso la banca III. a Lugano;

1.4.163 il 6 aprile 2002 in Svizzera, verosimilmente a Coira,

per avere effettuato un acquisto pari a CHF 851,80 a mezzo di carta EC direct collegata al conto n. 6 intestato a E. presso la banca C., Coira;

1.4.164 il 13 aprile 2002 in Svizzera, verosimilmente a Coira,

per avere effettuato un acquisto pari a CHF 200.- a mezzo di carta EC direct collegata al conto n. 6 intestato a E. presso la banca C., Coira;

1.4.165 il 15 aprile 2002 a Coira,

per avere fatto emettere un assegno al portatore del valore di EUR 415’000.- (ctv CHF 608’141.-), a debito del conto n. 16 intestato alla G. Inc., Panama, il cui beneficiario economico era H., presso la banca C., Coira, utilizzato da D. per il pagamento parziale relativo all’acquisto di una villa a I-Forte dei Marmi;

1.4.166 il 15 aprile 2002 a Coira,

per avere fatto emettere un secondo assegno al portatore del valore di EUR 415’000.- (ctv CHF 608’141.-) a debito del conto n. 16 intestato alla G. Inc., Panama, il cui beneficiario economico era H., presso la banca C., Coira, utilizzato da D. per il pagamento parziale relativo all’acquisto di una villa a I-Forte dei Marmi;

1.4.167 il 15 aprile 2002 a Coira,

per avere fatto emettere un terzo assegno al portatore del valore di EUR 121’000.- (ctv CHF 177’313.40) a debito del conto n. 16 intestato alla G. Inc., Panama, il cui beneficiario economico era H., presso la banca C., Coira, utilizzato da D. per il pagamento parziale relativo all’acquisto di una villa a I-Forte dei Marmi;

1.4.168 il 16 aprile 2002 a Coira,

per avere prelevato in contanti EUR 501’250.- (ctv CHF 735’233.50) dal conto n. 16 intestato alla G. Inc., Panama, il cui beneficiario economico era H., presso la banca C., Coira;

1.4.169 il 25 aprile 2002 a Coira,

per avere bonificato dal conto n. 1, di cui B. era titolare e beneficiario economico presso la banca C., Coira, USD 29’225.69 (ctv CHF 47’997.35) a favore del conto n. 40 intestato a LLL. presso la banca MMM. a New York;

1.4.170 il 16 maggio 2002 a Coira,

per avere prelevato in contanti CHF 120’000.- dal conto n. 4 intestato alla F. AG, NZ-Niue, il cui beneficiario economico era B., presso la banca C., Coira;

1.4.171 il 22 maggio 2002 a Coira,

per avere chiuso il conto n. 18 di cui D. era titolare e beneficiario economico presso la banca C., Coira;

1.4.172 il 3 giugno 2002 a Coira,

per avere prelevato in contanti EUR 10'000.- dal conto n. 21 di cui N. era titolare e beneficiario economico presso la banca C., Coira;

1.4.173 il 3 giugno 2002 a Coira,

per avere prelevato in contanti GBP 10'000.- (ctv. EUR 15'873.--) dal conto n. 21 di cui N. era titolare e beneficiario economico presso la banca C., Coira;

1.4.174 il 5 giugno 2002 a Coira,

per avere prelevato in contanti USD 16’164.38 (ctv CHF 25’285.93) dal conto n. 4 intestato alla F. AG, NZ-Niue, il cui beneficiario economico era B., presso la banca C., Coira;

1.4.175 il 5 giugno 2002 a Coira,

per avere versato in contanti USD 16’164.38, pari a un accredito di EUR 17’167.68 (ctv CHF 25’285.93), precedentemente prelevati dal conto n. 4 intestato alla F. AG, NZ-Niue, il cui beneficiario economico era B., presso la banca C., Coira, a favore del conto n. 21 di cui N. era titolare e beneficiario economico presso la banca C., Coira;

1.4.176 il 23 giugno 2002 in Svizzera, verosimilmente a Coira,

per avere effettuato un acquisto pari a CHF 900.- a mezzo di carta EC direct collegata al conto n. 6 intestato a E. presso la banca C., Coira;

1.4.177 il 24 giugno 2002 a Coira,

per avere prelevato in contanti EUR 10’000.-, pari a un addebito di USD 9’825.- (ctv CHF 14’857.36), dal conto n. 19 di cui D. era titolare e beneficiario economico presso la banca C., Coira;

1.4.178 il 29 giugno 2002 in Svizzera, verosimilmente a Coira,

per avere effettuato un acquisto pari a CHF 826.- a mezzo di carta EC direct collegata al conto n. 6 intestato a E. presso la banca C., Coira;

1.4.179 il 4 luglio 2002 in Svizzera, verosimilmente a Coira,

per avere effettuato un acquisto pari a CHF 375.- a mezzo di carta EC direct collegata al conto n. 6 intestato a E. presso la banca C., Coira;

1.4.180 il 7 luglio 2002 in Svizzera, verosimilmente a Coira,

per avere effettuato un acquisto pari a CHF 800.- a mezzo di carta EC direct collegata al conto n. 6 intestato a E. presso la banca C., Coira;

1.4.181 il 10 luglio 2002 a Coira,

per avere bonificato dal conto n. 16 intestato alla G. Inc., Panama, il cui beneficiario economico era H., presso la banca C., Coira, CHF 3’967.80, pari a un addebito di USD 2’701.22, a favore del conto n. 35 intestato alla CCC. AG presso la banca L. a Zurigo;

1.4.182 l’11 luglio 2002 a Felsberg,

per avere prelevato in contanti CHF 300.- al bancomat a mezzo di carta EC direct collegata al conto n. 6 intestato a E. presso la banca C., Coira;

1.4.183 il 5 agosto 2002 a Coira,

per avere bonificato dal conto n. 4 intestato alla F. AG, NZ-Niue, il cui beneficiario economico era B., presso la banca C., Coira, USD 36’004.09 (ctv CHF 52’900.80) a favore del conto n. 38 intestato alla HHH. Ltd, BVI, il cui beneficiario economico era DD., presso la banca III. a Lugano;

1.4.184 il 5 agosto 2002 a Coira,

per avere bonificato dal conto n. 4 intestato alla F. AG, NZ-Niue, il cui beneficiario economico era B., presso la banca C., Coira, un secondo importo di USD 36’004.09 (ctv CHF 52’900.80) a favore del conto n. 38 intestato alla HHH. Ltd, BVI, il cui beneficiario economico era DD., presso la banca III. a Lugano;

1.4.185 il 17 agosto 2002 a Felsberg,

per avere prelevato in contanti CHF 700.- al bancomat a mezzo di carta EC direct collegata al conto n. 6 intestato a E. presso la banca C., Coira;

1.4.186 il 19 agosto 2002 a Coira,

per avere prelevato in contanti CHF 120’000.- dal conto n. 4 intestato alla F. AG, NZ-Niue, il cui beneficiario economico era B., presso la banca C., Coira;

1.4.187 il 20 agosto 2002 a Coira,

per avere prelevato in contanti USD 552’062.48 (ctv CHF 829’584.-) dal conto n. 4 intestato alla F. AG, NZ-Niue, il cui beneficiario economico era B., presso la banca C., Coira;

1.4.188 il 10 settembre 2002 a Coira,

per avere prelevato in contanti EUR 10’000.-, pari a un addebito di USD 9’880.- (ctv CHF 14’709.34), dal conto n. 19 di cui D. era titolare e beneficiario economico presso la banca C., Coira;

1.4.189 il 20 settembre 2002 a Coira,

per avere prelevato in contanti EUR 10’000.-, pari a un addebito di USD 9’966.- (ctv CHF 14’766.62), dal conto n. 19 di cui D. era titolare e beneficiario economico presso la banca C., Coira;

1.4.190 il 22 settembre 2002 in Svizzera, verosimilmente a Coira,

per avere effettuato un acquisto pari a CHF 100.- a mezzo di carta EC direct collegata al conto n. 6 intestato a E. presso la banca C., Coira;

1.4.191 il 22 settembre 2002 in Svizzera, verosimilmente a Coira,

per avere effettuato un acquisto pari a CHF 149.- a mezzo di carta EC direct collegata al conto n. 6 intestato a E. presso la banca C., Coira;

1.4.192 il 22 settembre 2002 in Svizzera, verosimilmente a Coira,

per avere effettuato un acquisto pari a CHF 109.- a mezzo di carta EC direct collegata al conto n. 6 intestato a E. presso la banca C., Coira;

1.4.193 il 24 settembre 2002 a Coira,

per avere bonificato dal conto n. 22 intestato alla R. Ltd, il cui beneficiario economico era J., presso la banca C., Coira, USD 352’187.60 (ctv CHF 486’610.72), a favore del conto n. 23 intestato a J., di cui risultava beneficiario economico lo stesso J. e sua moglie S., presso la banca C., Coira;

1.4.194 il 24 settembre 2002 a Coira,

per avere chiuso il conto n. 22 intestato alla R. Ltd, il cui beneficiario economico era J., presso la banca C., Coira;

1.4.195 il 26 settembre 2002 in Svizzera, verosimilmente a Coira,

per avere effettuato un acquisto pari a CHF 74.- a mezzo di carta EC direct collegata al conto n. 6 intestato a E. presso la banca C., Coira;

1.4.196 il 3 ottobre 2002 a Coira,

per avere prelevato in contanti CHF 300.- al bancomat a mezzo di carta EC direct collegata al conto n. 6 intestato a E. presso la banca C., Coira;

1.4.197 il 6 novembre 2002 a Coira,

per avere bonificato, dal conto n. 4 intestato alla F. AG, NZ-Niue, il cui beneficiario economico era B., presso la banca C., Coira, USD 20’000.- a favore del conto n. 6 intestato a E. presso la banca C., Coira;

1.4.198 l’8 novembre 2002 a Coira,

per avere bonificato dal conto n. 4 intestato alla F. AG, NZ-Niue, il cui beneficiario economico era B., presso la banca C., Coira, USD 3’220’000.-

(ctv CHF 4’667’068.-) a favore del conto n. 12 intestato alla I. SA, BVI, il cui beneficiario economico era B., presso la banca C., Coira;

1.4.199 l’8 novembre 2002 a Coira,

per avere bonificato dal conto n. 1, il cui titolare e beneficiario economico era B., presso la banca C., Coira, USD 1’790’000.- (ctv CHF 2’594’426.-) a favore del conto n. 12 intestato alla I. SA, BVI, il cui beneficiario economico era B., presso la banca C., Coira;

1.4.200 l’11 novembre 2002 a Coira,

per avere bonificato dal conto n. 12 intestato alla I. SA, BVI, il cui beneficiario economico era B., presso la banca C., Coira, USD 2’739.20.- (ctv CHF 3’954.30) a favore del conto n. 41 intestato alla NNN. Corp. presso la banca RRRR. a New York;

1.4.201 l’11 novembre 2002 a Coira,

per avere prelevato in contanti USD 9’775.- (ctv CHF 14’111.19) dal conto n. 12 intestato alla I. SA, BVI, il cui beneficiario economico era B., presso la banca C., Coira;

1.4.202 l’11 novembre 2002 a Coira,

per avere prelevato in contanti USD 2’093’220.- (ctv CHF 3’021’772.39) dal conto n. 16 intestato alla G. Inc., Panama, il cui beneficiario economico era H., presso la banca C., Coira;

1.4.203 l’11 novembre 2002 a Coira,

per avere versato in contanti USD 2’088’000.- (ctv CHF 3’014’236.80), precedentemente prelevati dal conto n. 16 intestato alla G. Inc., Panama, il cui beneficiario economico era H., presso la banca C., Coira, a favore del conto n. 12 intestato alla I. SA, BVI, il cui beneficiario economico era B., presso la banca C., Coira;

1.4.204 il 12 novembre 2002 a Coira,

per avere bonificato dal conto n. 12 intestato alla I. SA, BVI, il cui beneficiario economico era B., presso la banca C., Coira, USD 7’000’009.20 (ctv CHF 10’136’013.32) a favore del conto n. 42 intestato alla OOO. Ltd presso la banca PPP., Grand Cayman;

1.4.205 il 13 novembre 2002 a Coira,

per avere prelevato in contanti EUR 10’000.-, pari a un addebito di USD 10’150.- (ctv CHF 14’651.52), dal conto n. 19 il cui titolare e beneficiario economico era D. presso la banca C., Coira;

1.4.206 il 15 novembre 2002 a Coira,

per avere bonificato dal conto n. 12 intestato alla I. SA, BVI, il cui beneficiario economico era B., presso la banca C., Coira, USD 16’509.20 (ctv CHF 24’105.08) a favore del conto intestato alla società QQQ. Grand Cayman presso la banca PPP., Grand Cayman;

1.4.207 il 15 novembre 2002 a Coira,

per avere prelevato in contanti CHF 40’900.- dal conto n. 6 intestato a E. presso la banca C., Coira;

1.4.208 il 25 novembre 2002 a Coira,

per avere bonificato dal conto n. 16 intestato alla G. Inc., Panama, il cui beneficiario economico era H., presso la banca C., Coira, EUR 100’004.12 (ctv CHF 147’246.06) a favore del conto n. 43 intestato alla RRR. Ltd con sede alle BVI, il cui beneficiario economico era D., presso la banca PP. in Guernsey;

1.4.209 il 25 novembre 2002 a Coira,

per avere bonificato dal conto n. 16 intestato alla G. Inc., Panama, il cui beneficiario economico era H., presso la banca C., Coira, USD 345’004.14 (ctv CHF 509’571.11) a favore del conto n. 43 intestato alla RRR. Ltd BVI, il cui beneficiario economico era D., presso la banca PP. in Guernsey;

1.4.210 il 25 novembre 2002 a Coira,

per avere bonificato dal conto n. 12 intestato alla I. SA, BVI, il cui beneficiario economico era B., presso la banca C., Coira, CHF 82’935.- a favore del conto n. 6 intestato a E. presso la banca C., Coira;

1.4.211 il 27 novembre 2002 a Coira,

per avere bonificato dal conto n. 12 intestato alla I. SA, BVI, il cui beneficiario economico era B., presso la banca C., Coira, USD 4’378.76 (ctv CHF 6’494.13) a favore del conto n. 44 intestato allo studio legale SSS. presso la banca TTT.;

1.4.212 il 29 novembre 2002 a Coira,

per avere bonificato dal conto n. 12 intestato alla I. SA, BVI, il cui beneficiario economico era B., presso la banca C., Coira, USD 400’000.- (ctv CHF 593’360.-) a favore del conto n. 4 intestato alla F. AG, NZ-Niue, il cui beneficiario economico era B., presso la banca C., Coira;

1.4.213 il 29 novembre 2002 a Coira,

per avere bonificato dal conto n. 4 intestato alla F. AG, NZ-Niue, il cui beneficiario economico era B., presso la banca C., Coira, USD 384’894.07 (ctv CHF 570’951.86) a favore del conto n. 38 intestato alla HHH. Ltd, BVI, il cui beneficiario economico era DD., presso la banca III. a Lugano;

1.4.214 il 29 novembre 2002 a Coira,

per avere prelevato in contanti USD 802’000.- (ctv CHF 1’189’686.80) dal conto n. 12 intestato alla I. SA, BVI, il cui beneficiario economico era B., presso la banca C., Coira;

1.4.215 il 2 dicembre 2002 a Coira,

per avere versato in contanti USD 798’021.55 (ctv CHF 1’183’625.56), precedentemente prelevati dal conto n. 12 intestato alla I. SA, BVI, il cui beneficiario economico era B., presso la banca C., Coira, a favore del conto n. 16 intestato alla G. Inc., Panama, il cui beneficiario economico era H., presso la banca C., Coira;

1.4.216 il 2 dicembre 2002 a Coira,

per avere prelevato in contanti CHF 59’000.- dal conto n. 6 intestato a E. presso la banca C., Coira;

1.4.217 il 3 dicembre 2002 a Coira,

per avere bonificato dal conto n. 12 intestato alla I. SA, BVI, il cui beneficiario economico era B., presso la banca C., Coira, USD 3’854.10 (ctv CHF 5’692.89) a favore del conto n. 45 intestato alla CCC. AG presso la banca AAAA. a Vaduz;

1.4.218 il 4 dicembre 2002 a Coira,

per avere bonificato dal conto n. 4 intestato alla F. AG, NZ-Niue, il cui beneficiario economico era B., presso la banca C., Coira, USD 36’004.12 (ctv CHF 53’152.88) a favore del conto n. 38 intestato alla HHH. Ltd, BVI, il cui beneficiario economico era DD., presso la banca III. a Lugano;

1.4.219 il 4 dicembre 2002 a Coira,

per avere bonificato dal conto n. 4 intestato alla F. AG, NZ-Niue, il cui beneficiario economico era B., presso la banca C., Coira, un secondo importo di USD 36’004.12 (ctv CHF 53’152.88) a favore del conto n. 38 intestato alla HHH. Ltd, BVI, il cui beneficiario economico era DD., presso la banca III. a Lugano;

1.4.220 il 5 dicembre 2002 a Coira,

per avere prelevato in contanti CHF 90’000.- dal conto n. 12 intestato alla I. SA, BVI, il cui beneficiario economico era B., presso la banca C., Coira;

1.4.221 il 5 dicembre 2002 a Coira,

per avere prelevato in contanti USD 801’993.22 (ctv CHF 1’180’052.82) dal conto n. 12 intestato alla I. SA, BVI, il cui beneficiario economico era B., presso la banca C., Coira;

1.4.222 il 5 dicembre 2002 a Coira,

per avere versato in contanti USD 100’000.- (ctv CHF 147’140.-) a favore del conto n. 12 intestato alla I. SA, BVI, il cui beneficiario economico era B., presso la banca C., Coira;

1.4.223 il 5 dicembre 2002 a Coira,

per avere prelevato in contanti EUR 100’000.-, pari a un addebito di USD 100’500.- (ctv CHF 147’875.70) dal conto n. 12 intestato alla I. SA, BVI, il cui beneficiario economico era B., presso la banca C., Coira;

1.4.224 il 10 dicembre 2002 a Coira,

per avere bonificato dal conto n. 12 intestato alla I. SA, BVI, il cui beneficiario economico era B., presso la banca C., Coira, CHF 180’000.- a favore del conto n. 4 intestato alla F. AG, NZ-Niue, il cui beneficiario economico era B., presso la banca C., Coira;

1.4.225 il 19 dicembre 2002 a Coira,

per avere bonificato dal conto n. 12 intestato alla I. SA, BVI, il cui beneficiario economico era B., presso la banca C., Coira, USD 200’000.- (ctv CHF 284’920.-) a favore del conto n. 4 intestato alla F. AG, NZ-Niue, il cui beneficiario economico era B., presso la banca C., Coira;

1.4.226 il 19 dicembre 2002 a Coira,

per avere prelevato in contanti CHF 337’000.- dal conto n. 4 intestato alla F. AG, NZ-Niue, il cui beneficiario economico era B., presso la banca C., Coira;

1.4.227 il 19 dicembre 2002 a Coira,

per avere prelevato in contanti USD 401’000.- (ctv CHF 571’264.60) dal conto n. 4 intestato alla F. AG, NZ-Niue, il cui beneficiario economico era B., presso la banca C., Coira;

1.4.228 il 20 dicembre 2002 a Coira,

per avere versato in contanti USD 399’007.05 (ctv CHF 567’587.52) precedentemente prelevati dal conto n. 4 intestato alla F. AG, NZ-Niue, il cui beneficiario economico era B., presso la banca C., Coira, a favore del conto n. 16 intestato alla G. Inc., Panama, il cui beneficiario economico era H., presso la banca C., Coira;

1.4.229 il 20 dicembre 2002 a Coira,

per avere bonificato dal conto n. 16 intestato alla G. Inc., Panama, il cui beneficiario economico H., presso la banca C., Coira, USD 380’004.26 (ctv CHF 540’556.05) a favore del conto n. 43 intestato alla RRR. Ltd, il cui beneficiario economico era D., presso la banca PP. in Guernsey;

1.4.230 il 9 gennaio 2003 a Coira,

per avere bonificato dal conto n. 16 intestato alla G. Inc., Panama, il cui beneficiario economico era H., presso la banca C., Coira, USD 386’004.34 (ctv CHF 535’851.22) a favore del conto n. 43 intestato alla RRR. Ltd, il cui beneficiario economico era D., presso la banca PP. in Guernsey;

1.4.231 il 9 gennaio 2003 a Coira,

per avere bonificato dal conto n. 12 intestato alla I. SA, BVI, il cui beneficiario economico era B., presso la banca C., Coira, CHF 136’240.- a favore del conto n. 4 intestato alla F. AG, NZ-Niue, il cui beneficiario economico era B., presso la banca C., Coira;

1.4.232 il 9 gennaio 2003 a Coira,

per avere prelevato in contanti CHF 20’000.- dal conto n. 6 intestato a E. presso la banca C., Coira;

1.4.233 il 24 gennaio 2003 a Coira,

per avere prelevato in contanti CHF 17'915,75 dal conto n. 6 intestato a E. presso la banca C., Coira;

1.4.234 il 24 gennaio 2004 a Coira,

per avere fatto chiudere il conto n. 6 intestato a E. presso la banca C., Coira;

1.4.235 il 28 gennaio 2003 a Coira,

per avere prelevato in contanti USD 2’005’000.- (ctv CHF 2’711’361.50) dal conto n. 12 intestato alla I. SA, BVI, il cui beneficiario economico era B., presso la banca C., Coira;

1.4.236 il 29 gennaio 2003 a Coira,

per avere versato in contanti USD 1’995’020.40 (ctv CHF 2’708’240.19) precedentemente prelevati dal conto n. 12 intestato alla I. SA, BVI, il cui beneficiario economico era B., presso la banca C., Coira, a favore del conto n. 16 intestato alla G. Inc., Panama, il cui beneficiario economico era H., presso la banca C., Coira;

1.4.237 il 30 gennaio 2003 a Coira,

per avere bonificato dal conto n. 16 intestato alla G. Inc., Panama, il cui beneficiario economico era H., presso la banca C., Coira, USD 345’004.45 (ctv CHF 467’929.53) a favore del conto n. 43 intestato alla RRR. Ltd, il cui beneficiario economico era D., presso la banca PP. in Guernsey;

1.4.238 il 30 gennaio 2003 a Coira,

per avere prelevato in contanti CHF 229’000.- dal conto n. 4 intestato alla F. AG, NZ-Niue, il cui beneficiario economico era B., presso la banca C., Coira;

1.4.239 il 30 gennaio 2003 a Coira,

per avere prelevato in contanti USD 401’000.- (ctv CHF 543’876.30) dal conto n. 4 intestato alla F. AG, NZ-Niue, il cui beneficiario economico era B., presso la banca C., Coira;

1.4.240 il 30 gennaio 2003 a Coira,

per avere prelevato in contanti EUR 150’374.97 (ctv CHF 220’945.94) dal conto n. 16 intestato alla G. Inc., Panama, il cui beneficiario economico era H., presso la banca C., Coira;

1.4.241 il 30 gennaio 2003 a Coira,

per avere prelevato in contanti USD 401’000.- (ctv CHF 543’876.30) dal conto n. 16 intestato alla G. Inc. Panama, il cui beneficiario economico era H., presso la banca C., Coira;

1.4.242 il 30 gennaio 2003 a Coira,

per avere prelevato in contanti USD 536’337.49 (ctv CHF 727’434.53) dal conto n. 15 intestato a J. presso la banca C., Coira;

1.4.243 il 3 febbraio 2003 a Coira,

per avere fatto bonificare dal conto n. 16 intestato alla G. Inc., Panama, il cui beneficiario economico era H., presso la banca C., Coira, USD 295’004.43 (ctv CHF 401’471.52) a favore del conto n. 46 intestato alla BBBB. Ltd con sede alle BVI, il cui beneficiario economico era CCCC., presso la banca PP. in Guernsey;

1.4.244 il 3 febbraio 2003 a Coira,

per avere fatto bonificare dal conto n. 15 intestato a J. presso la banca C., Coira, EUR 10’100.- (ctv CHF 14’670.25) a favore del conto n. 4 intestato alla F. AG, NZ-Niue, il cui beneficiario economico era B., presso la banca C., Coira;

1.4.245 il 10 febbraio 2003 a Coira,

per avere fatto bonificare dal conto n. 4 intestato alla F. AG, NZ-Niue, il cui beneficiario economico era B., presso la banca C., Coira, USD 230’684.47 (ctv CHF 312’969.62) a favore del conto n. 38 intestato alla HHH. Ltd, BVI, il cui beneficiario economico era DD., presso la banca III. a Lugano;

1.4.246 il 21 febbraio 2003 a Coira,

per avere fatto bonificare dal conto n. 16 intestato alla G. Inc., Panama, il cui beneficiario economico era H., presso la banca C., Coira, USD 325’004.47 (ctv CHF 441’096.06) a favore del conto n. 43 intestato alla RRR. Ltd BVI, il cui beneficiario economico era D., presso la banca PP. in Guernsey;

1.4.247 l’11 marzo 2003 a Coira,

per avere fatto bonificare dal conto n. 16 intestato alla G. Inc., Panama, il cui beneficiario economico era H., presso la banca C., Coira, USD 367’004.57 (ctv CHF 486’170.95) a favore del conto n. 43 intestato alla RRR. Ltd, il cui beneficiario economico era D., presso la banca PP. in Guernsey;

1.4.248 il 31 marzo 2003 a Coira,

per avere fatto versare in contanti USD 99’800.- (ctv CHF 136’456.54) a favore del conto n. 19 intestato a D. presso la banca C., Coira;

1.4.249 il 31 marzo 2003 a Coira,

per avere fatto prelevare in contanti CHF 55’000.-, pari a un addebito di USD 40’710.58, dal conto n. 19 intestato a D. presso la banca C., Coira;

1.4.250 il 31 marzo 2003 a Coira,

per avere fatto prelevare in contanti EUR 12’000.-, pari a un addebito di USD 13’200.- (ctv CHF 18’048.36), dal conto n. 19 intestato a D. presso la banca C., Coira;

1.4.251 il 2 aprile 2003 a Coira,

per avere fatto bonificare dal conto n. 12 intestato alla I. SA, BVI, il cui beneficiario economico era B., presso la banca C., Coira, USD 184’954.43 (ctv CHF 250’280.33) a favore del conto n. 47 intestato allo studio legale DDDD. presso la banca CC. a Londra;

1.4.252 il 4 aprile 2003 a Coira,

per avere fatto bonificare dal conto n. 4 intestato alla F. AG, NZ-Niue, il cui beneficiario economico era B., presso la banca C., Coira, USD 36’004.43 (ctv CHF 49’639.30) a favore del conto n. 38 intestato alla HHH. Ltd, BVI, il cui beneficiario economico era DD., presso la banca III. a Lugano;

1.4.253 il 4 aprile 2003 a Coira,

per avere fatto bonificare dal conto n. 3 intestato alla F. AG, NZ-Niue, il cui beneficiario economico era B., presso la banca C., Coira, un secondo importo di USD 36’004.43 (ctv CHF 49’639.30) a favore del conto n. 38 intestato alla HHH. Ltd, BVI, il cui beneficiario economico era DD., presso la banca III. a Lugano;

1.4.254 il 4 aprile 2003 a Coira,

per avere bonificare dal conto n. 16 intestato alla G. Inc. Panama, il cui beneficiario economico era H., presso la banca C., Coira, USD 339’004.39 (ctv CHF 467’385.35) a favore del conto n. 43 intestato alla RRR. Ltd BVI, il cui beneficiario economico era D., presso la banca PP. in Guernsey;

1.4.255 il 16 aprile 2003 a Coira,

per avere fatto prelevare in contanti CHF 73’000.- dal conto n. 4 intestato alla F. AG, NZ-Niue, il cui beneficiario economico era B., presso la banca C., Coira;

1.4.256 il 16 aprile 2003 a Coira,

per avere fatto prelevare in contanti EUR 65’162.50 (ctv CHF 97’958.78) dal conto n. 16 intestato alla G. Inc., Panama, il cui beneficiario economico era H., presso la banca C., Coira;

1.4.257 il 16 aprile 2003 a Coira,

per avere fatto prelevare in contanti USD 476’187.50 (ctv CHF 662’900.61) dal conto n. 16 intestato alla G. Inc., Panama, il cui beneficiario economico era H., presso la banca C., Coira;

1.4.258 il 16 aprile 2003 a Coira,

per avere fatto prelevare in contanti USD 451’125.- (ctv CHF 628’011.11) dal conto n. 12 intestato alla I. SA, BVI, il cui beneficiario economico era B., presso la banca C., Coira;

1.4.259 il 29 aprile 2003 a Coira,

per avere fatto prelevare in contanti USD 852’125.- (ctv CHF 1’168’178.16) dal conto n. 4 intestato alla F. AG, NZ-Niue, il cui beneficiario economico era B., presso la banca C., Coira;

1.4.260 il 29 aprile 2003 a Coira,

per avere fatto versare in contanti USD 847’875.- (ctv CHF 1’162’351.83) precedentemente prelevati dal conto n. 4 intestato alla F. AG, NZ-Niue, il cui beneficiario economico era B., presso la banca C., Coira, a favore del conto n. 16 intestato alla G. Inc., Panama, il cui beneficiario economico era H., presso la banca C., Coira;

1.4.261 il 27 maggio 2003 a Coira,

per avere fatto bonificare dal conto n. 12 intestato alla I. SA, BVI, il cui beneficiario economico era B., presso la banca C., Coira, CHF 5’435.-, pari a un addebito di USD 4’284.25, a favore del conto n. 45 intestato alla CCC. AG presso la banca AAAA. a Vaduz;

1.4.262 il 17 giugno 2003 a Coira,

per avere fatto prelevare in contanti CHF 32’000.- dal conto n. 4 intestato alla F. AG, NZ-Niue, il cui beneficiario economico era B., presso la banca C., Coira;

1.4.263 il 17 giugno 2003 a Coira,

per avere fatto prelevare in contanti USD 451’125.- (ctv CHF 588’718.12) dal conto n. 4 intestato alla F. AG, NZ-Niue, il cui beneficiario economico era B., presso la banca C., Coira;

1.4.264 il 17 giugno 2003 a Coira,

per avere fatto prelevare in contanti CHF 108’000.- dal conto n. 12 intestato alla I. SA, BVI, il cui beneficiario economico era B., presso la banca C., Coira;

1.4.265 il 20 giugno 2003 a Coira,

per avere fatto prelevare in contanti USD 902’250.- (ctv CHF 1’185’015.15) dal conto n. 12 intestato alla I. SA, BVI, il cui beneficiario economico era B., presso la banca C., Coira;

1.4.266 il 23 giugno 2003 a Coira,

per avere fatto versare in contanti USD 897’750.- (ctv CHF 1’191’942.67) precedentemente prelevati dal conto n. 12 intestato alla I. SA, BVI, il cui beneficiario economico era B., presso la banca C., Coira, a favore del conto n. 16 intestato alla G. Inc., Panama, il cui beneficiario economico era H., presso la banca C., Coira;

1.4.267 il 30 giugno 2003 a Coira,

per avere fatto prelevare in contanti CHF 6’000.-, pari a un addebito di USD 4’469.27, dal conto n. 4 intestato alla F. AG, NZ-Niue, il cui beneficiario economico era B., presso la banca C., Coira;

1.4.268 il 30 giugno 2003 a Coira,

per avere fatto prelevare in contanti EUR 30’000.-, pari a un addebito di USD 34’500.- (ctv CHF 46’526.70), dal conto n. 4 intestato alla F. AG, NZ-Niue, il cui beneficiario economico era B., presso la banca C., Coira;

1.4.269 il 1° luglio 2003 a Coira,

per avere fatto bonificare dal conto n. 15 intestato J. presso la banca C., Coira, USD 7’202.25 (ctv CHF 9’730.95), a favore del conto n. 4 intestato alla F. AG, NZ-Niue, il cui beneficiario economico era B., presso la banca C., Coira;

1.4.270 il 2 luglio 2003 a Coira,

per avere fatto bonificare dal conto n. 16 intestato alla G. Inc., Panama, il cui beneficiario economico era H., presso la banca C., Coira, USD 534’147.51 (ctv CHF 717’253.27) a favore del conto intestato alla BBBB. Ltd, il cui beneficiario economico era CCCC., presso la banca PP. in Guernsey;

1.4.271 il 14 luglio 2003 a Coira,

per avere fatto bonificare dal conto n. 4 intestato alla F. AG, NZ-Niue, il cui beneficiario economico era B., presso la banca C., Coira, USD 65’344.40 (ctv CHF 89’874.68) a favore del conto n. 38 intestato alla HHH. Ltd, BVI, di cui DD. era beneficiario economico, presso la banca III. a Lugano;

1.4.272 il 28 luglio 2003 a Coira,

per avere fatto bonificare dal conto n. 16 intestato alla G. Inc., Panama, il cui beneficiario economico era H., presso la banca C., Coira, CHF 3’655.-, pari a un addebito di EUR 2’388.91, a favore del conto n. 45 intestato alla CCC. AG presso la banca AAAA. a Vaduz;

1.4.273 il 6 agosto 2003 a Coira,

per avere fatto bonificare dal conto n. 4 intestato alla F. AG, NZ-Niue, il cui beneficiario economico era B., presso la banca C., Coira, USD 36’004.51 (ctv CHF 48’526.87) a favore del conto n. 38 intestato alla HHH. Ltd, BVI, di cui DD. era beneficiario economico presso la banca III. a Lugano;

1.4.274 il 6 agosto 2003 a Coira,

per avere fatto bonificare dal conto n. 4 intestato alla F. AG, NZ-Niue, il cui beneficiario economico era B., presso la banca C., Coira, un secondo importo di USD 36’004.51 (ctv CHF 48’526.87) a favore del conto n. 38 intestato alla HHH. Ltd, BVI, di cui DD. era beneficiario economico presso la banca III. a Lugano;

1.4.275 il 18 agosto 2003 a Coira,

per avere fatto bonificare dal conto n. 12 intestato alla I. SA, BVI, il cui beneficiario economico era B., presso la banca C., Coira, USD 5’259.53 (ctv CHF 7’211.86) a favore del conto n. 45 intestato alla CCC. AG presso la banca AAAA. a Vaduz;

1.4.276 il 18 agosto 2003 a Coira,

per avere fatto bonificare dal conto n. 12 intestato alla I. SA, BVI, il cui beneficiario economico era B., presso la banca C., Coira, GBP 4’986.55, pari a un addebito di USD 8’037.78 (ctv CHF 11’021.40), a favore del conto n. 48 intestato allo studio legale SSS. presso la banca PP. a Londra (Inghilterra);

1.4.277 il 18 agosto 2003 a Coira,

per avere fatto bonificare dal conto n. 12 intestato alla I. SA, BVI, il cui beneficiario economico era B., presso la banca C., Coira, USD 2’814.53 (ctv CHF 3’859.28) a favore del conto n. 44 intestato allo studio legale SSS. presso la banca TTT.;

1.4.278 il 26 agosto 2003 a Coira,

per avere fatto bonificare dal conto n. 4 intestato alla F. AG, NZ-Niue, il cui beneficiario economico era B., presso la banca C., Coira, CHF 212’006.- a favore del conto n. 49 intestato alla EEEE. Trust con sede a Schaan, presso la banca FFFF. a Vaduz;

1.4.279 il 26 agosto 2003 a Coira,

per avere fatto bonificare dal conto n. 4 intestato alla F. AG, NZ-Niue, il cui beneficiario economico era B., presso la banca C., Coira, USD 405’004.27 (ctv CHF 573’283.54) a favore del conto n. 49 intestato alla EEEE.Trust presso la banca FFFF. a Vaduz;

1.4.280 il 26 agosto 2003 a Coira,

per avere fatto bonificare dal conto n. 12 intestato alla I. SA, BVI, il cui beneficiario economico era B., presso la banca C., Coira, USD 487’004.27 (ctv CHF 689’354.54) a favore del conto n. 49 intestato alla EEEE.Trust presso la banca FFFF. a Vaduz;

1.4.281 il 30 ottobre 2003 a Coira,

per avere fatto bonificare dal conto n. 4 intestato alla F. AG, NZ-Niue, il cui beneficiario economico era B. presso la banca C., Coira, USD 65’004.57 (ctv CHF 86’462.57) a favore del conto n. 50 intestato a GGGG. presso la banca HHHH. a Wickenburg, Arizona;

1.4.282 il 31 ottobre 2003 a Coira,

per avere fatto bonificare dal conto n. 12 intestato alla I. SA, BVI, il cui beneficiario economico era B., presso la banca C., Coira, CHF 9’683.80, pari a un addebito di USD 7’340.76, a favore del conto n. 51 intestato alla società IIII. con sede a Vaduz presso la banca AAAA. a Vaduz;

1.4.283 il 9 dicembre 2003 a Coira,

per avere fatto bonificare dal conto n. 4 intestato alla F. AG, NZ-Niue, il cui beneficiario economico era B., presso la banca C., Coira, USD 36’004.78 (ctv CHF 45’592.85) a favore del conto n. 38 intestato alla HHH. Ltd presso la banca III. a Lugano;

1.4.284 il 9 dicembre 2003 a Coira,

per avere fatto bonificare dal conto n. 4 intestato alla F. AG, NZ-Niue, il cui beneficiario economico era B., presso la banca C., Coira, un secondo importo di USD 36’004.78 (ctv CHF 45’592.85) a favore del conto n. 38 intestato alla HHH. Ltd presso la banca III. a Lugano;

1.4.285 il 9 dicembre 2003 a Coira,

per avere fatto bonificare dal conto n. 4 intestato alla F. AG, NZ-Niue, il cui beneficiario economico era B., presso la banca C., Coira, USD 1’400’004.77 (ctv CHF 1’772’826.04) a favore del conto n. 52 intestato alla banca JJJJ. presso la banca KKKK. a Lugano (con il riferimento GCP);

1.4.286 il 9 dicembre 2003 a Coira,

per avere fatto bonificare dal conto n. 16 intestato alla G. Inc., Panama, il cui beneficiario economico era H., presso la banca C., Coira, USD 1’250’004.77 (ctv CHF 1’582’881.04) a favore del conto n. 46 intestato alla BBBB. Ltd, il cui beneficiario economico era CCCC., presso la banca PP. in Guernsey;

1.4.287 il 9 dicembre 2003 a Coira,

per avere fatto bonificare dal conto n. 12 intestato alla I. SA, BVI, il cui beneficiario economico era B., presso la banca C., Coira, USD 903’004.77 (ctv CHF 1’143’474.94) a favore del conto n. 52 intestato alla banca JJJJ. presso la banca KKKK. a Lugano (con il riferimento ECP);

1.4.288 il 10 dicembre 2003 a Coira,

per avere fatto bonificare dal conto n. 4 intestato alla F. AG, NZ-Niue, il cui beneficiario economico era B., presso la banca C., Coira, CHF 53’470.- a favore del conto n. 52 intestato alla banca JJJJ. presso la banca KKKK. a Lugano (con il riferimento GCP);

1.4.289 il 10 dicembre 2003 a Coira,

per avere fatto bonificare dal conto n. 12 intestato alla I. SA, BVI, il cui beneficiario economico era B., presso la banca C., Coira, CHF 26’225.- a favore del conto intestato alla banca JJJJ. presso la banca KKKK. a Lugano (con il riferimento ECP);

1.4.290 il 10 dicembre 2003 a Coira,

per avere fatto bonificare dal conto n. 1, di cui B. era titolare e beneficiario economico presso la banca C., Coira, CHF 416’000.- a favore del conto n. 52 intestato alla banca JJJJ. presso la banca KKKK. a Lugano (con il riferimento CNS);

1.4.291 il 10 dicembre 2003 a Coira,

per avere fatto bonificare dal conto n. 16 intestato alla G. Inc., Panama, il cui beneficiario economico era H., presso la banca C., Coira, EUR 101’003.92 (ctv CHF 156’242.96) a favore del conto n. 46 intestato alla BBBB. Ltd, il cui beneficiario economico era CCCC., presso la banca PP. in Guernsey;

1.4.292 il 24 dicembre 2003 a Coira,

per avere fatto bonificare dal conto n. 16 intestato alla G. Inc., Panama, il cui beneficiario economico era H., presso la banca C., Coira, CHF 10’400.- a favore del conto n. 45 intestato alla CCC. AG presso la banca AAAA. a Vaduz;

1.4.293 il 29 dicembre 2003 a Coira,

per avere fatto bonificare dal conto n. 4 intestato alla F. AG, NZ-Niue, il cui beneficiario economico era B., presso la banca C., Coira, CHF 1’000.-, pari a un addebito di USD 810.50, a favore del conto n. 45 intestato alla CCC. AG presso la banca AAAA. a Vaduz;

1.4.294 il 30 dicembre 2003 a Coira,

per avere fatto bonificare dal conto n. 1, di cui B. era titolare e beneficiario economico presso la banca C., Coira, USD 6’316.99 (ctv CHF 7’893.71) a favore del conto n. 4 intestato alla F. AG, NZ-Niue, il cui beneficiario economico era B. presso la banca C., Coira;

1.4.295 il 30 dicembre 2003 a Coira,

per avere fatto bonificare dal conto n. 4 intestato alla F. AG, NZ-Niue, il cui beneficiario economico era B., presso la banca C., Coira, CHF 2’928.45 a favore del conto n. 1, di cui B. era titolare e beneficiario economico presso la banca C., Coira;

1.4.296 il 7 gennaio 2004 a Coira,

per avere fatto bonificare dal conto n. 4 intestato alla F. AG, NZ-Niue, il cui beneficiario economico era B., presso la banca C., Coira, CHF 1’000.-, pari a un addebito di USD 827.87, a favore del conto n. 45 intestato alla CCC. AG presso la banca AAAA. a Vaduz;

1.4.297 l’8 gennaio 2004 a Coira,

per avere fatto chiudere il conto n. 1, il cui titolare e beneficiario economico era B., presso la banca C., Coira;

1.4.298 l’8 gennaio 2004 a Coira,

per avere fatto chiudere il conto n. 20 intestato alla fondazione Q., il cui beneficiario economico era B., presso la banca C., Coira;

1.4.299 il 21 gennaio 2004 a Coira,

per avere fatto prelevare in contanti CHF 16’000.-, pari a un addebito di USD 12’955.46, dal conto n. 19 intestato a D. presso la banca C., Coira;

1.4.300 il 21 gennaio 2004 a Coira,

per avere fatto consegnare brevi manu a CCCC. e/o all’avv. LLLL., difensore di D., l’importo prelevato in contanti in pari data di CHF 16'000.-- (ctv USD 12'955.46) dalla relazione n. 19 intestato a D. presso la banca C., Coira;

1.4.301 il 20 aprile 2004 a Coira,

per avere fatto chiudere il conto n. 12 intestato alla I. SA, BVI, il cui beneficiario economico era B., presso la banca C., Coira;

dovendosi ritenere che gli atti descritti ai capi d’accusa nn. 1.4.1 a 1.4.301 configurano riciclaggio grave ai sensi dell’art. 305bis n. 2
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.404
1    Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.404
2    Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria.408
a  agisce come membro di un'organizzazione criminale o terroristica (art. 260ter);
b  agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio;
c  realizza una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole facendo mestiere del riciclaggio.
3    L'autore è punibile anche se l'atto principale è stato commesso all'estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto.
CP già secondo la forma generica prevista dalla stessa norma in quanto:

- l’accusato ha agito nella sua qualità di funzionario e meglio in qualità di membro dei quadri e procuratore della banca C., cioè di istituto autonomo del diritto pubblico cantonale, ed in tale qualità ha, con atti ed omissioni e in grave violazione dei suoi doveri generali ed altresì delle direttive interne della sua datrice di lavoro, compiuto un’attività di riciclaggio idonea ad arrecare pregiudizio ideale ed economico all’ente pubblico; e comunque in quanto

- l’accusato nella sua qualità di funzionario e meglio in qualità di membro dei quadri e procuratore della banca C., cioè di istituto autonomo del diritto pubblico cantonale, dietro domanda o promessa o comunque accettazione di indebito vantaggio per sé si è prestato ad atti di rilevanza penale, fra cui riciclaggio di denaro,

ed inoltre

- in quanto egli ha agito, secondo quanto previsto dall’art. 305bis n. 2 lett. b
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.404
1    Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.404
2    Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria.408
a  agisce come membro di un'organizzazione criminale o terroristica (art. 260ter);
b  agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio;
c  realizza una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole facendo mestiere del riciclaggio.
3    L'autore è punibile anche se l'atto principale è stato commesso all'estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto.
. CP e per tutti gli atti di riciclaggio imputatigli, quale membro di una banda perlomeno con D., managing director del Corporate Investment Banking della banca MMMM. a Milano nonché di relationship manager sul cliente SSSS. fino a giugno 2003 e di consulente di SSSS. SpA dal luglio 2003 sino alla data del default, costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio dei valori patrimoniali provento dei crimini a monte, i.s. bancarotta fraudolenta aggravata ed usura commesse da D. e A. e dagli altri correi ai danni del Gruppo SSSS., attraverso un’intensa collaborazione fra di loro, stagliatasi sull’arco di più anni, e meglio dal settembre 1998 all’aprile 2004, caratterizzata da contatti frequenti ed organizzata con ruoli distinti e definiti, in modo che la realizzazione della stessa attività criminale ne è risultata facilitata, in particolare la dissimulazione dei valori criminali; e comunque,

- poiché egli ha fatto mestiere del riciclaggio, secondo quanto previsto dall’art. 305bis n. 2 lett. c
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.404
1    Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.404
2    Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria.408
a  agisce come membro di un'organizzazione criminale o terroristica (art. 260ter);
b  agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio;
c  realizza una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole facendo mestiere del riciclaggio.
3    L'autore è punibile anche se l'atto principale è stato commesso all'estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto.
. CP, come risulta dal fatto di avere egli commesso l’infrazione a più riprese, di avere agito con frequenza nell’arco temporale di più anni, e meglio dal settembre 1998 all’aprile 2004, di essersi dimostrato pronto a ripetere più volte gli atti illeciti installandosi quindi nella delinquenza, alfine di procurarsi dei redditi relativamente regolari dall’attività di riciclaggio, di avere dissimulato grosse somme di denaro contaminate e di avere con questo potuto elevare sensibilmente il suo tenore di vita.

1.5 Conseguimento fraudolento di una falsa attestazione (art. 253
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 253 - Chiunque, usando inganno, induce un funzionario o un pubblico ufficiale ad attestare in un documento pubblico, contrariamente alla verità, un fatto d'importanza giuridica, in ispecie ad autenticare una firma falsa od una copia non conforme all'originale,
CP):

poiché ha indotto, usando inganno, un pubblico ufficiale ad attestare in un documento pubblico, contrariamente alla verità, un fatto d’importanza giuridica, e meglio:

1.5.1 il 3 luglio 2000 a Coira,

per avere fatto attestare dal notaio NNNN. nel contratto di compravendita del fondo n. 53 a Y. un prezzo inferiore di quello pagato (CHF 290'000.- in luogo di CHF 360'000.-, la differenza di CHF 70'000.- avendola corrisposta in contanti ai venditori OOOO. in data 30 giugno 2000)[9].

Norme giuridiche applicabili

Artt. 315 vCP e 322quater, 251 n. 1, 146, 305bis nn. 1 e 2 e n. 2 lett. b e c nonché 253 CP

2. Pretese civili (art. 360 cpv. 1 lett. f
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 360 Atto d'accusa - 1 Nell'atto d'accusa figurano:
1    Nell'atto d'accusa figurano:
a  le indicazioni di cui agli articoli 325 e 326;
b  l'entità della pena;
c  le misure;
d  le norme di condotta in caso di concessione della sospensione condizionale della pena;
e  la revoca della sospensione o liberazione condizionale per pene e misure;
f  la liquidazione delle pretese di diritto civile dell'accusatore privato;
g  le conseguenze in materia di spese e indennità;
h  l'avviso alle parti che l'accettazione dell'atto d'accusa comporta rinuncia alla procedura ordinaria e ai relativi mezzi di ricorso.
2    Il pubblico ministero comunica l'atto d'accusa alle parti. Entro dieci giorni le parti devono dichiarare se accettano o meno l'atto d'accusa. L'accettazione è irrevocabile.
3    Se, entro il termine, l'accusatore privato non dichiara per scritto di non accettare l'atto d'accusa, il suo silenzio vale accettazione.
4    Se l'atto d'accusa è accettato dalle parti, il pubblico ministero lo trasmette con il fascicolo al tribunale di primo grado.
5    Se una parte non accetta l'atto d'accusa, il pubblico ministero svolge una procedura preliminare ordinaria.
. CPP in combinazione con l’art. 326 cpv. 1 lett. a
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 326 Altre indicazioni e richieste - 1 Il pubblico ministero fornisce al giudice le seguenti indicazioni e formula le seguenti richieste, purché non risultino già dall'atto d'accusa:
1    Il pubblico ministero fornisce al giudice le seguenti indicazioni e formula le seguenti richieste, purché non risultino già dall'atto d'accusa:
a  la presenza di un accusatore privato e le sue eventuali pretese civili;
b  i provvedimenti coercitivi ordinati;
c  gli oggetti e i valori patrimoniali sequestrati;
d  le spese d'istruzione sostenute;
e  l'eventuale istanza di carcerazione di sicurezza;
f  le proposte di sanzione o l'annuncio che tali proposte saranno presentate in sede di dibattimento;
g  le proposte per decisioni giudiziarie successive;
h  la richiesta di essere convocato al dibattimento.
2    Se non sostiene personalmente l'accusa, il pubblico ministero può allegare all'atto d'accusa un rapporto finale in cui espone i fatti e fornisce precisazioni in merito all'apprezzamento delle prove.
.)

Nessuna.

3. Provvedimenti coercitivi ordinati (art. 326 cpv. 1 lett. b
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 326 Altre indicazioni e richieste - 1 Il pubblico ministero fornisce al giudice le seguenti indicazioni e formula le seguenti richieste, purché non risultino già dall'atto d'accusa:
1    Il pubblico ministero fornisce al giudice le seguenti indicazioni e formula le seguenti richieste, purché non risultino già dall'atto d'accusa:
a  la presenza di un accusatore privato e le sue eventuali pretese civili;
b  i provvedimenti coercitivi ordinati;
c  gli oggetti e i valori patrimoniali sequestrati;
d  le spese d'istruzione sostenute;
e  l'eventuale istanza di carcerazione di sicurezza;
f  le proposte di sanzione o l'annuncio che tali proposte saranno presentate in sede di dibattimento;
g  le proposte per decisioni giudiziarie successive;
h  la richiesta di essere convocato al dibattimento.
2    Se non sostiene personalmente l'accusa, il pubblico ministero può allegare all'atto d'accusa un rapporto finale in cui espone i fatti e fornisce precisazioni in merito all'apprezzamento delle prove.
. CPP)

3.1 Elenco con rinvio agli atti (art. 196
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 196 Definizione - I provvedimenti coercitivi sono atti procedurali delle autorità penali che incidono sui diritti fondamentali degli interessati e sono intesi a:
a  assicurare le prove;
b  garantire la presenza di persone durante il procedimento;
c  garantire l'esecuzione della decisione finale.
segg. CPP)

Cfr. rubrica 7 di cui all’elenco atti

4. Oggetti e valori patrimoniali sequestrati (art. 326 cpv. 1 lett. c
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 326 Altre indicazioni e richieste - 1 Il pubblico ministero fornisce al giudice le seguenti indicazioni e formula le seguenti richieste, purché non risultino già dall'atto d'accusa:
1    Il pubblico ministero fornisce al giudice le seguenti indicazioni e formula le seguenti richieste, purché non risultino già dall'atto d'accusa:
a  la presenza di un accusatore privato e le sue eventuali pretese civili;
b  i provvedimenti coercitivi ordinati;
c  gli oggetti e i valori patrimoniali sequestrati;
d  le spese d'istruzione sostenute;
e  l'eventuale istanza di carcerazione di sicurezza;
f  le proposte di sanzione o l'annuncio che tali proposte saranno presentate in sede di dibattimento;
g  le proposte per decisioni giudiziarie successive;
h  la richiesta di essere convocato al dibattimento.
2    Se non sostiene personalmente l'accusa, il pubblico ministero può allegare all'atto d'accusa un rapporto finale in cui espone i fatti e fornisce precisazioni in merito all'apprezzamento delle prove.
. CPP)

Si chiede quanto segue:

4.1 È ordinata la confisca, giusta l’art. 70 cpv. 1
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 70 - 1 Il giudice ordina la confisca dei valori patrimoniali che costituiscono il prodotto di un reato o erano destinati a determinare o a ricompensare l'autore di un reato, a meno che debbano essere restituiti alla persona lesa allo scopo di ripristinare la situazione legale.
1    Il giudice ordina la confisca dei valori patrimoniali che costituiscono il prodotto di un reato o erano destinati a determinare o a ricompensare l'autore di un reato, a meno che debbano essere restituiti alla persona lesa allo scopo di ripristinare la situazione legale.
2    La confisca non può essere ordinata se un terzo ha acquisito i valori patrimoniali ignorando i fatti che l'avrebbero giustificata, nella misura in cui abbia fornito una controprestazione adeguata o la confisca costituisca nei suoi confronti una misura eccessivamente severa.
3    Il diritto di ordinare la confisca si prescrive in sette anni; se il perseguimento del reato soggiace a una prescrizione più lunga, questa si applica anche alla confisca.
4    La confisca è pubblicata ufficialmente. Le pretese della persona lesa o di terzi si estinguono cinque anni dopo la pubblicazione ufficiale della confisca.
5    Se l'importo dei valori patrimoniali sottostanti a confisca non può essere determinato o può esserlo soltanto con spese sproporzionate, il giudice può procedere a una stima.
CP, di CHF 51'500.- in contanti sequestrati nell’ambito della perquisizione eseguita in data 11 agosto 2004 presso il domicilio di A., [depositati per ordine del MPC sul conto n. 55 EJPD EAII.04.0025-PAS presso la banca QQQQ.] e degli interessi relativi;

4.2 È ordinata la confisca, giusta l’art. 70 cpv. 1
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 70 - 1 Il giudice ordina la confisca dei valori patrimoniali che costituiscono il prodotto di un reato o erano destinati a determinare o a ricompensare l'autore di un reato, a meno che debbano essere restituiti alla persona lesa allo scopo di ripristinare la situazione legale.
1    Il giudice ordina la confisca dei valori patrimoniali che costituiscono il prodotto di un reato o erano destinati a determinare o a ricompensare l'autore di un reato, a meno che debbano essere restituiti alla persona lesa allo scopo di ripristinare la situazione legale.
2    La confisca non può essere ordinata se un terzo ha acquisito i valori patrimoniali ignorando i fatti che l'avrebbero giustificata, nella misura in cui abbia fornito una controprestazione adeguata o la confisca costituisca nei suoi confronti una misura eccessivamente severa.
3    Il diritto di ordinare la confisca si prescrive in sette anni; se il perseguimento del reato soggiace a una prescrizione più lunga, questa si applica anche alla confisca.
4    La confisca è pubblicata ufficialmente. Le pretese della persona lesa o di terzi si estinguono cinque anni dopo la pubblicazione ufficiale della confisca.
5    Se l'importo dei valori patrimoniali sottostanti a confisca non può essere determinato o può esserlo soltanto con spese sproporzionate, il giudice può procedere a una stima.
CP, dell’immobile sito a Y., di cui alle particelle n. 54 e 53 del Registro fondiario di Z. e di cui sono comproprietari A. e PPPP. nella misura di ½ ciascuno, ciò in ragione della quota di comproprietà (½) spettante a A.

5. Spese d’istruzione sostenute (art. 326 cpv. 1 lett. d
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 326 Altre indicazioni e richieste - 1 Il pubblico ministero fornisce al giudice le seguenti indicazioni e formula le seguenti richieste, purché non risultino già dall'atto d'accusa:
1    Il pubblico ministero fornisce al giudice le seguenti indicazioni e formula le seguenti richieste, purché non risultino già dall'atto d'accusa:
a  la presenza di un accusatore privato e le sue eventuali pretese civili;
b  i provvedimenti coercitivi ordinati;
c  gli oggetti e i valori patrimoniali sequestrati;
d  le spese d'istruzione sostenute;
e  l'eventuale istanza di carcerazione di sicurezza;
f  le proposte di sanzione o l'annuncio che tali proposte saranno presentate in sede di dibattimento;
g  le proposte per decisioni giudiziarie successive;
h  la richiesta di essere convocato al dibattimento.
2    Se non sostiene personalmente l'accusa, il pubblico ministero può allegare all'atto d'accusa un rapporto finale in cui espone i fatti e fornisce precisazioni in merito all'apprezzamento delle prove.
. CPP)

A. è condannato a pagare CHF 90'455,15, comprensive di CHF 80'455,15 per spese sostenute e CHF 10’000.- per emolumenti, a titolo di spese processuali (cfr. allegato 1: elenco dettagliato delle spese).

6. Istanza di carcerazione di sicurezza (art. 326 cpv. 1 lett. e
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 326 Altre indicazioni e richieste - 1 Il pubblico ministero fornisce al giudice le seguenti indicazioni e formula le seguenti richieste, purché non risultino già dall'atto d'accusa:
1    Il pubblico ministero fornisce al giudice le seguenti indicazioni e formula le seguenti richieste, purché non risultino già dall'atto d'accusa:
a  la presenza di un accusatore privato e le sue eventuali pretese civili;
b  i provvedimenti coercitivi ordinati;
c  gli oggetti e i valori patrimoniali sequestrati;
d  le spese d'istruzione sostenute;
e  l'eventuale istanza di carcerazione di sicurezza;
f  le proposte di sanzione o l'annuncio che tali proposte saranno presentate in sede di dibattimento;
g  le proposte per decisioni giudiziarie successive;
h  la richiesta di essere convocato al dibattimento.
2    Se non sostiene personalmente l'accusa, il pubblico ministero può allegare all'atto d'accusa un rapporto finale in cui espone i fatti e fornisce precisazioni in merito all'apprezzamento delle prove.
. CPP)

Nessuna.

7. Entità della pena (artt. 360 cpv. 1 lett. b. e g. CPP)

7.1 A. è autore colpevole di:

- corruzione passiva ripetuta,

per fatti avvenuti a Coira e Lugano o comunque in Svizzera, dal 22 marzo 2000 al 30 aprile 2003, reato previsto dagli artt. 315 vCP e 322quater CP;

- falsità in documenti ripetuta,

per fatti avvenuti a Coira, dal 22 marzo 2000 al 20 giugno 2003, reato previsto dall’art. 251 n . 1 CP;

- truffa ripetuta,

per fatti avvenuti a Coira, il 13 settembre 2001 e dal dicembre 2001 al novembre 2002, reato previsto dall’art. 146
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 146 - 1 Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, inganna con astuzia una persona affermando cose false o dissimulando cose vere, oppure ne conferma subdolamente l'errore inducendola in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
1    Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, inganna con astuzia una persona affermando cose false o dissimulando cose vere, oppure ne conferma subdolamente l'errore inducendola in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
2    La pena è una pena detentiva da sei mesi a dieci anni se il colpevole fa mestiere della truffa.202
3    La truffa a danno di un congiunto o di un membro della comunione domestica è punita soltanto a querela di parte.
CP;

- riciclaggio di denaro grave,

per fatti avvenuti a Coira, Lugano, Zurigo o comunque in Svizzera, dal 18 settembre 1998 al 20 aprile 2004, reato previsto dall’art. 305bis n. 2 e 305bis n. 2 lett. b e c;

- conseguimento fraudolento di una falsa attestazione,

per fatti avvenuti a Coira, il 3 luglio 2000, reato previsto dall’art. 253
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 253 - Chiunque, usando inganno, induce un funzionario o un pubblico ufficiale ad attestare in un documento pubblico, contrariamente alla verità, un fatto d'importanza giuridica, in ispecie ad autenticare una firma falsa od una copia non conforme all'originale,
CP.

7.2 A. è condannato a una pena pecuniaria di 440 (quattrocentoquaranta) aliquote giornaliere di CHF 30.- ciascuna (art. 40 e
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 253 - Chiunque, usando inganno, induce un funzionario o un pubblico ufficiale ad attestare in un documento pubblico, contrariamente alla verità, un fatto d'importanza giuridica, in ispecie ad autenticare una firma falsa od una copia non conforme all'originale,
segg. CP), dedotto il carcere preventivo sofferto (art. 51
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 51 - Il giudice computa nella pena il carcere preventivo scontato nell'ambito del procedimento in atto o di un altro procedimento. Un giorno di carcere corrisponde a un'aliquota giornaliera di pena pecuniaria.39
CP), a valere quale pena complementare ai sensi dell’art. 49 cpv. 2
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 49 - 1 Quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l'inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l'autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata. È in ogni modo vincolato al massimo legale del genere di pena.
1    Quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l'inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l'autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata. È in ogni modo vincolato al massimo legale del genere di pena.
2    Se deve giudicare un reato che l'autore ha commesso prima di essere stato condannato per un altro fatto, il giudice determina la pena complementare in modo che l'autore non sia punito più gravemente di quanto sarebbe stato se i diversi reati fossero stati compresi in un unico giudizio.
3    Nella commisurazione della pena unica secondo i capoversi 1 e 2, i reati che l'autore avesse commesso prima di aver compiuto i diciott'anni non devono incidere più di quanto sarebbe stato se fossero stati giudicati singolarmente.
CP rispetto alla pena detentiva di 12 (dodici) mesi e alla pena pecuniaria di 60 (sessanta) aliquote giornaliere di fr. 30.- cadauna (art. 34 e
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 49 - 1 Quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l'inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l'autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata. È in ogni modo vincolato al massimo legale del genere di pena.
1    Quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l'inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l'autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata. È in ogni modo vincolato al massimo legale del genere di pena.
2    Se deve giudicare un reato che l'autore ha commesso prima di essere stato condannato per un altro fatto, il giudice determina la pena complementare in modo che l'autore non sia punito più gravemente di quanto sarebbe stato se i diversi reati fossero stati compresi in un unico giudizio.
3    Nella commisurazione della pena unica secondo i capoversi 1 e 2, i reati che l'autore avesse commesso prima di aver compiuto i diciott'anni non devono incidere più di quanto sarebbe stato se fossero stati giudicati singolarmente.
segg., 40 e segg. CP) irrogata con sentenza 27 aprile 2012 (inc. SK.2012.9), cresciuta in giudicato, dal Tribunale penale federale per titolo di ripetuto riciclaggio di denaro aggravato (art. 305bis n. 1 e
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.404
1    Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.404
2    Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria.408
a  agisce come membro di un'organizzazione criminale o terroristica (art. 260ter);
b  agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio;
c  realizza una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole facendo mestiere del riciclaggio.
3    L'autore è punibile anche se l'atto principale è stato commesso all'estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto.
2 CP), ripetuta falsità in documenti (art. 251 n . 1 CP) e ripetuta corruzione passiva (art. 322quater
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 322quater - Chiunque, in qualità di membro di un'autorità giudiziaria o di un'altra autorità, di funzionario, di perito, traduttore o interprete delegato dall'autorità o di arbitro, domanda, si fa promettere o accetta un indebito vantaggio, per sé o per terzi, per commettere un atto o un'omissione in relazione con la sua attività ufficiale e contrastante coi doveri d'ufficio o sottostante al suo potere d'apprezzamento, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
CP e art. 315 vCP), come pure rispetto alla pena di 1 anno e 10 mesi di reclusione irrogata con sentenza di patteggiamento del 5 aprile 2012, cresciuta in giudicato, dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di I-Parma per titolo di bancarotta fraudolenta (art. 216 e segg. Cp-it.). L’esecuzione della pena pecuniaria non è sospesa condizionalmente.

7.4 A. è condannato al pagamento delle spese processuali per un ammontare complessivo di CHF 90'455,15.

7.5 È ordinata la confisca, giusta l’art. 70 cpv. 1
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 70 - 1 Il giudice ordina la confisca dei valori patrimoniali che costituiscono il prodotto di un reato o erano destinati a determinare o a ricompensare l'autore di un reato, a meno che debbano essere restituiti alla persona lesa allo scopo di ripristinare la situazione legale.
1    Il giudice ordina la confisca dei valori patrimoniali che costituiscono il prodotto di un reato o erano destinati a determinare o a ricompensare l'autore di un reato, a meno che debbano essere restituiti alla persona lesa allo scopo di ripristinare la situazione legale.
2    La confisca non può essere ordinata se un terzo ha acquisito i valori patrimoniali ignorando i fatti che l'avrebbero giustificata, nella misura in cui abbia fornito una controprestazione adeguata o la confisca costituisca nei suoi confronti una misura eccessivamente severa.
3    Il diritto di ordinare la confisca si prescrive in sette anni; se il perseguimento del reato soggiace a una prescrizione più lunga, questa si applica anche alla confisca.
4    La confisca è pubblicata ufficialmente. Le pretese della persona lesa o di terzi si estinguono cinque anni dopo la pubblicazione ufficiale della confisca.
5    Se l'importo dei valori patrimoniali sottostanti a confisca non può essere determinato o può esserlo soltanto con spese sproporzionate, il giudice può procedere a una stima.
CP, dei CHF 51'500.- sequestrati nell’ambito della perquisizione eseguita in data 11 agosto 2004 presso il precedente domicilio di A., [depositati per ordine del MPC sul conto n. 55 EJPD EAII.04.0025-PAS presso la banca QQQQ.] e degli interessi relativi maturati.

7.6 È ordinata la confisca, giusta l’art. 70 cpv. 1
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 70 - 1 Il giudice ordina la confisca dei valori patrimoniali che costituiscono il prodotto di un reato o erano destinati a determinare o a ricompensare l'autore di un reato, a meno che debbano essere restituiti alla persona lesa allo scopo di ripristinare la situazione legale.
1    Il giudice ordina la confisca dei valori patrimoniali che costituiscono il prodotto di un reato o erano destinati a determinare o a ricompensare l'autore di un reato, a meno che debbano essere restituiti alla persona lesa allo scopo di ripristinare la situazione legale.
2    La confisca non può essere ordinata se un terzo ha acquisito i valori patrimoniali ignorando i fatti che l'avrebbero giustificata, nella misura in cui abbia fornito una controprestazione adeguata o la confisca costituisca nei suoi confronti una misura eccessivamente severa.
3    Il diritto di ordinare la confisca si prescrive in sette anni; se il perseguimento del reato soggiace a una prescrizione più lunga, questa si applica anche alla confisca.
4    La confisca è pubblicata ufficialmente. Le pretese della persona lesa o di terzi si estinguono cinque anni dopo la pubblicazione ufficiale della confisca.
5    Se l'importo dei valori patrimoniali sottostanti a confisca non può essere determinato o può esserlo soltanto con spese sproporzionate, il giudice può procedere a una stima.
CP, dell’immobile sito a Y., di cui alle particelle n. 54 e 53 del registro fondiario di Z. e di cui sono comproprietari A. e PPPP. nella misura di ½ ciascuno, ciò in ragione della quota di comproprietà (½) spettante a A.

7.7 In applicazione dell’art. 74
SR 173.71 Legge federale del 19 marzo 2010 sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (Legge sull'organizzazione delle autorità penali, LOAP) - Legge sull'organizzazione delle autorità penali
LOAP Art. 74 Esecuzione da parte dei Cantoni - 1 I Cantoni eseguono le seguenti pene e misure pronunciate dalle autorità penali della Confederazione:
1    I Cantoni eseguono le seguenti pene e misure pronunciate dalle autorità penali della Confederazione:
a  ...
b  pene detentive;
c  misure terapeutiche;
d  internamenti;
e  pene pecuniarie;
f  multe;
g  cauzioni preventive;
gbis  espulsioni;
h  interdizioni di esercitare un'attività e divieti di avere contatti e di accedere ad aree determinate;
i  divieti di condurre.
2    Nella sua decisione l'autorità penale della Confederazione designa, in applicazione degli articoli 31-36 CPP53, il Cantone cui compete l'esecuzione.
3    Il Cantone competente prende le decisioni inerenti all'esecuzione.
4    Il Cantone competente è autorizzato a tenere il ricavato dell'esazione di multe e dell'esecuzione di pene pecuniarie.
5    La Confederazione lo indennizza delle spese per l'esecuzione delle pene detentive. L'esecuzione è indennizzata secondo le tariffe che il Cantone cui compete l'esecuzione applicherebbe per l'esecuzione di una propria sentenza.
LOAP, viene designato il Cantone dei Grigioni quale Cantone competente per l’esecuzione della condanna.

8. Proposte per decisioni giudiziarie successive (art. 326 cpv. 1 lett. g
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 326 Altre indicazioni e richieste - 1 Il pubblico ministero fornisce al giudice le seguenti indicazioni e formula le seguenti richieste, purché non risultino già dall'atto d'accusa:
1    Il pubblico ministero fornisce al giudice le seguenti indicazioni e formula le seguenti richieste, purché non risultino già dall'atto d'accusa:
a  la presenza di un accusatore privato e le sue eventuali pretese civili;
b  i provvedimenti coercitivi ordinati;
c  gli oggetti e i valori patrimoniali sequestrati;
d  le spese d'istruzione sostenute;
e  l'eventuale istanza di carcerazione di sicurezza;
f  le proposte di sanzione o l'annuncio che tali proposte saranno presentate in sede di dibattimento;
g  le proposte per decisioni giudiziarie successive;
h  la richiesta di essere convocato al dibattimento.
2    Se non sostiene personalmente l'accusa, il pubblico ministero può allegare all'atto d'accusa un rapporto finale in cui espone i fatti e fornisce precisazioni in merito all'apprezzamento delle prove.
CPP)

Nessuna.

[omissis]".

F. In data 19 giugno 2013, A. ha accettato l’atto di accusa così come proposto dal pubblico ministero, firmando di proprio pugno la dichiarazione di accettazione ex art. 360 cpv. 2
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 360 Atto d'accusa - 1 Nell'atto d'accusa figurano:
1    Nell'atto d'accusa figurano:
a  le indicazioni di cui agli articoli 325 e 326;
b  l'entità della pena;
c  le misure;
d  le norme di condotta in caso di concessione della sospensione condizionale della pena;
e  la revoca della sospensione o liberazione condizionale per pene e misure;
f  la liquidazione delle pretese di diritto civile dell'accusatore privato;
g  le conseguenze in materia di spese e indennità;
h  l'avviso alle parti che l'accettazione dell'atto d'accusa comporta rinuncia alla procedura ordinaria e ai relativi mezzi di ricorso.
2    Il pubblico ministero comunica l'atto d'accusa alle parti. Entro dieci giorni le parti devono dichiarare se accettano o meno l'atto d'accusa. L'accettazione è irrevocabile.
3    Se, entro il termine, l'accusatore privato non dichiara per scritto di non accettare l'atto d'accusa, il suo silenzio vale accettazione.
4    Se l'atto d'accusa è accettato dalle parti, il pubblico ministero lo trasmette con il fascicolo al tribunale di primo grado.
5    Se una parte non accetta l'atto d'accusa, il pubblico ministero svolge una procedura preliminare ordinaria.
CPP con cui ha dichiarato: “Accetto irrevocabilmente l’atto d’accusa del 10 giugno 2013 nell’ambito della procedura abbreviata e rinuncio esplicitamente ai mezzi di ricorso”.

G. In applicazione dei combinati art. 360 cpv. 4 e
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 360 Atto d'accusa - 1 Nell'atto d'accusa figurano:
1    Nell'atto d'accusa figurano:
a  le indicazioni di cui agli articoli 325 e 326;
b  l'entità della pena;
c  le misure;
d  le norme di condotta in caso di concessione della sospensione condizionale della pena;
e  la revoca della sospensione o liberazione condizionale per pene e misure;
f  la liquidazione delle pretese di diritto civile dell'accusatore privato;
g  le conseguenze in materia di spese e indennità;
h  l'avviso alle parti che l'accettazione dell'atto d'accusa comporta rinuncia alla procedura ordinaria e ai relativi mezzi di ricorso.
2    Il pubblico ministero comunica l'atto d'accusa alle parti. Entro dieci giorni le parti devono dichiarare se accettano o meno l'atto d'accusa. L'accettazione è irrevocabile.
3    Se, entro il termine, l'accusatore privato non dichiara per scritto di non accettare l'atto d'accusa, il suo silenzio vale accettazione.
4    Se l'atto d'accusa è accettato dalle parti, il pubblico ministero lo trasmette con il fascicolo al tribunale di primo grado.
5    Se una parte non accetta l'atto d'accusa, il pubblico ministero svolge una procedura preliminare ordinaria.
art. 19 cpv. 2 lett. b
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 19 Tribunale di primo grado - 1 Il tribunale di primo grado giudica in primo grado tutti i reati che non sono di competenza di altre autorità.
1    Il tribunale di primo grado giudica in primo grado tutti i reati che non sono di competenza di altre autorità.
2    La Confederazione e i Cantoni possono prevedere quale tribunale di primo grado un giudice unico incaricato di giudicare:
a  le contravvenzioni;
b  i crimini e i delitti, eccettuati quelli per i quali il pubblico ministero chiede una pena detentiva superiore a due anni, l'internamento secondo l'articolo 64 CP5, un trattamento secondo l'articolo 59 CP o, nei casi in cui si debba contemporaneamente revocare la sospensione condizionale di una sanzione, una privazione della libertà superiore a due anni.
CPP nonché art. 35 cpv. 1 e
SR 173.71 Legge federale del 19 marzo 2010 sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (Legge sull'organizzazione delle autorità penali, LOAP) - Legge sull'organizzazione delle autorità penali
LOAP Art. 35 Competenze - 1 Le corti penali giudicano in primo grado i casi che sottostanno alla giurisdizione federale, sempre che il Ministero pubblico della Confederazione non ne abbia deferito il giudizio alle autorità cantonali.
1    Le corti penali giudicano in primo grado i casi che sottostanno alla giurisdizione federale, sempre che il Ministero pubblico della Confederazione non ne abbia deferito il giudizio alle autorità cantonali.
2    Le corti penali giudicano inoltre le cause penali che il Consiglio federale ha deferito al Tribunale penale federale in applicazione della legge federale del 22 marzo 197411 sul diritto penale amministrativo.
36 cpv. 2 LOAP, con scritto 25 giugno 2013 il pubblico ministero ha trasmesso alla Corte penale del Tribunale penale federale l'atto di accusa del 10 giugno 2013 con il relativo fascicolo, postulando che essa statuisca nella composizione monocratica.

H. Il 26 giugno 2013, il Presidente della Corte adita ha stabilito la composizione della Corte, comunicandola alle parti. In seguito, la direzione del procedimento ha staccato le citazioni di rito nonché disposto l'acquisizione dell'estratto del casellario giudiziale svizzero ed italiano dell'imputato.

I. Con scritto del 21 ottobre 2013, il Presidente ha informato le parti che, in occasione del pubblico dibattimento, esse saranno chiamate ad esprimersi in merito alla sussistenza dei presupposti del rito abbreviato. Le parti hanno fornito una loro prima motivazione con missive del 26 e del 28 novembre 2013 (cl. 456 pag. 511.019 e segg., pag. 521.008 e seg.).

J. In data odierna, in applicazione dell'art. 361 cpv. 1
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 361 Dibattimento - 1 Il tribunale di primo grado svolge un dibattimento.
1    Il tribunale di primo grado svolge un dibattimento.
2    Nel dibattimento il tribunale interroga l'imputato e accerta se:
a  l'imputato ammette i fatti su cui poggia l'accusa; e
b  l'ammissione dell'imputato concorda con quanto risulta dagli atti di causa.
3    Se necessario, il tribunale interroga anche le altre parti presenti.
4    Non è svolta alcuna procedura probatoria.
CPP, la Corte penale del Tribunale penale federale ha esperito il pubblico dibattimento alla presenza delle parti.

La Corte considera in diritto:

1. Preliminarmente

1.1 In virtù delle disposizioni transitorie del CPP, in vigore dal 1° gennaio 2011, la procedura è retta dal nuovo diritto (art. 448 e
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 361 Dibattimento - 1 Il tribunale di primo grado svolge un dibattimento.
1    Il tribunale di primo grado svolge un dibattimento.
2    Nel dibattimento il tribunale interroga l'imputato e accerta se:
a  l'imputato ammette i fatti su cui poggia l'accusa; e
b  l'ammissione dell'imputato concorda con quanto risulta dagli atti di causa.
3    Se necessario, il tribunale interroga anche le altre parti presenti.
4    Non è svolta alcuna procedura probatoria.
segg. CPP).

1.2 La Corte è tenuta ad esaminare d'ufficio se la propria competenza ratione materiae è data ai sensi dell'art. 35 cpv. 1
SR 173.71 Legge federale del 19 marzo 2010 sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (Legge sull'organizzazione delle autorità penali, LOAP) - Legge sull'organizzazione delle autorità penali
LOAP Art. 35 Competenze - 1 Le corti penali giudicano in primo grado i casi che sottostanno alla giurisdizione federale, sempre che il Ministero pubblico della Confederazione non ne abbia deferito il giudizio alle autorità cantonali.
1    Le corti penali giudicano in primo grado i casi che sottostanno alla giurisdizione federale, sempre che il Ministero pubblico della Confederazione non ne abbia deferito il giudizio alle autorità cantonali.
2    Le corti penali giudicano inoltre le cause penali che il Consiglio federale ha deferito al Tribunale penale federale in applicazione della legge federale del 22 marzo 197411 sul diritto penale amministrativo.
LOAP e degli art. 23 e
SR 173.71 Legge federale del 19 marzo 2010 sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (Legge sull'organizzazione delle autorità penali, LOAP) - Legge sull'organizzazione delle autorità penali
LOAP Art. 35 Competenze - 1 Le corti penali giudicano in primo grado i casi che sottostanno alla giurisdizione federale, sempre che il Ministero pubblico della Confederazione non ne abbia deferito il giudizio alle autorità cantonali.
1    Le corti penali giudicano in primo grado i casi che sottostanno alla giurisdizione federale, sempre che il Ministero pubblico della Confederazione non ne abbia deferito il giudizio alle autorità cantonali.
2    Le corti penali giudicano inoltre le cause penali che il Consiglio federale ha deferito al Tribunale penale federale in applicazione della legge federale del 22 marzo 197411 sul diritto penale amministrativo.
24 CPP, disposizioni che enumerano le infrazioni che sottostanno alla giurisdizione federale. In concreto, avuto riguardo alla natura delle infrazioni contestate all'imputato – in particolare ai reati di riciclaggio di denaro – nonché al loro carattere prevalentemente transnazionale, ne discende che la competenza della scrivente Corte è pacifica.

2. Conformità al diritto del rito abbreviato

2.1 Ai sensi dell'art. 362 cpv. 1 lett. a
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 362 Sentenza o decisione di diniego - 1 Il tribunale di primo grado decide liberamente se:
1    Il tribunale di primo grado decide liberamente se:
a  nel caso concreto la procedura abbreviata è conforme al diritto e opportuna;
b  l'accusa concorda con le risultanze del dibattimento e con gli atti di causa; e
c  le sanzioni proposte sono adeguate.
2    Se sono adempiute le condizioni del giudizio con rito abbreviato, il tribunale recepisce nella sentenza le fattispecie penali, le sanzioni e le pretese civili figuranti nell'atto d'accusa. Il fatto che le condizioni della procedura abbreviata sono adempiute è motivato sommariamente.
3    Se non sono adempiute le condizioni del giudizio con rito abbreviato, il tribunale rinvia il fascicolo al pubblico ministero affinché svolga una procedura preliminare ordinaria. Comunica alle parti, sia oralmente sia per scritto nel dispositivo, la sua decisione di diniego del giudizio con rito abbreviato. Tale decisione non è impugnabile.
4    Se il tribunale ha rifiutato di giudicare con rito abbreviato, le dichiarazioni fatte dalle parti in considerazione del rito abbreviato non possono essere utilizzate nella successiva procedura ordinaria.
5    In secondo grado, la parte che interpone appello contro una sentenza pronunciata con rito abbreviato potrà far valere soltanto di non aver accettato l'atto d'accusa o che la sentenza non corrisponde allo stesso.
ab initio CPP, il tribunale di primo grado decide liberamente se nel caso concreto la procedura abbreviata è conforme al diritto.

2.2 Ai sensi dell'art. 358
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 358 Principi - 1 Fintanto che non sia promossa l'accusa, l'imputato che ammette i fatti essenziali ai fini dell'apprezzamento giuridico e riconosce quanto meno nella sostanza le pretese civili può chiedere al pubblico ministero che si proceda con rito abbreviato.
1    Fintanto che non sia promossa l'accusa, l'imputato che ammette i fatti essenziali ai fini dell'apprezzamento giuridico e riconosce quanto meno nella sostanza le pretese civili può chiedere al pubblico ministero che si proceda con rito abbreviato.
2    Il rito abbreviato è escluso se il pubblico ministero chiede una pena detentiva superiore a cinque anni.
CPP, fintanto che non sia promossa l'accusa, l'imputato che ammette i fatti essenziali ai fini dell'apprezzamento giuridico e riconosce quanto meno nella sostanza le pretese civili può chiedere al pubblico ministero che si proceda con rito abbreviato (cpv. 1). Il rito abbreviato è escluso se il pubblico ministero chiede una pena detentiva superiore a cinque anni (cpv. 2).

2.3 Nel caso concreto, conformemente a quanto richiesto dalla citata disposizione legale, l'istanza formulata dall'imputato di procedere nei suoi confronti con rito abbreviato è intervenuta in tempo utile e la pena proposta dalle parti si colloca entro il limite massimo consentito per l'attuazione del presente rito speciale. Per il resto, l'atto di accusa del 10 giugno 2013, accettato irrevocabilmente dall'imputato, soddisfa le esigenze poste dall'art. 360
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 360 Atto d'accusa - 1 Nell'atto d'accusa figurano:
1    Nell'atto d'accusa figurano:
a  le indicazioni di cui agli articoli 325 e 326;
b  l'entità della pena;
c  le misure;
d  le norme di condotta in caso di concessione della sospensione condizionale della pena;
e  la revoca della sospensione o liberazione condizionale per pene e misure;
f  la liquidazione delle pretese di diritto civile dell'accusatore privato;
g  le conseguenze in materia di spese e indennità;
h  l'avviso alle parti che l'accettazione dell'atto d'accusa comporta rinuncia alla procedura ordinaria e ai relativi mezzi di ricorso.
2    Il pubblico ministero comunica l'atto d'accusa alle parti. Entro dieci giorni le parti devono dichiarare se accettano o meno l'atto d'accusa. L'accettazione è irrevocabile.
3    Se, entro il termine, l'accusatore privato non dichiara per scritto di non accettare l'atto d'accusa, il suo silenzio vale accettazione.
4    Se l'atto d'accusa è accettato dalle parti, il pubblico ministero lo trasmette con il fascicolo al tribunale di primo grado.
5    Se una parte non accetta l'atto d'accusa, il pubblico ministero svolge una procedura preliminare ordinaria.
CPP, con la conseguenza che le condizioni formali del rito abbreviato sono, nel caso concreto, adempiute.

3. Opportunità della procedura abbreviata

3.1 Giusta l'art. 362 cpv. 2 lett. a
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 362 Sentenza o decisione di diniego - 1 Il tribunale di primo grado decide liberamente se:
1    Il tribunale di primo grado decide liberamente se:
a  nel caso concreto la procedura abbreviata è conforme al diritto e opportuna;
b  l'accusa concorda con le risultanze del dibattimento e con gli atti di causa; e
c  le sanzioni proposte sono adeguate.
2    Se sono adempiute le condizioni del giudizio con rito abbreviato, il tribunale recepisce nella sentenza le fattispecie penali, le sanzioni e le pretese civili figuranti nell'atto d'accusa. Il fatto che le condizioni della procedura abbreviata sono adempiute è motivato sommariamente.
3    Se non sono adempiute le condizioni del giudizio con rito abbreviato, il tribunale rinvia il fascicolo al pubblico ministero affinché svolga una procedura preliminare ordinaria. Comunica alle parti, sia oralmente sia per scritto nel dispositivo, la sua decisione di diniego del giudizio con rito abbreviato. Tale decisione non è impugnabile.
4    Se il tribunale ha rifiutato di giudicare con rito abbreviato, le dichiarazioni fatte dalle parti in considerazione del rito abbreviato non possono essere utilizzate nella successiva procedura ordinaria.
5    In secondo grado, la parte che interpone appello contro una sentenza pronunciata con rito abbreviato potrà far valere soltanto di non aver accettato l'atto d'accusa o che la sentenza non corrisponde allo stesso.
in fine CPP, il tribunale di primo grado decide altresì se nel caso concreto la procedura abbreviata è opportuna.

3.2 Quanto all'opportunità di procedere nei confronti di A. mediante rito abbreviato, si osserva avantutto che i fatti contestati al qui imputato, così come risultanti dall'impianto accusatorio, sono da considerare di indubbia gravità, ritenuta in particolare la natura dei reati contestati, gli importi oggetto delle infrazioni, la ricorrenza delle aggravanti per il reato di riciclaggio di denaro, nonché il carattere ripetuto delle infrazioni.

3.3 Ciò posto, la decisione del MPC – intervenuta su istanza dell'imputato – di procedere con rito abbreviato è da ritenersi, tutto sommato, opportuna, segnatamente nell'ottica dell'economia procedurale, principio che assume nel caso concreto particolare portata. Al riguardo, non è infatti sfuggita alla Corte la circostanza che ci si colloca in casu nell'immediata prossimità della prescrizione – i fatti contestati risalendo in buona parte ad oltre due lustri or sono, in alcuni casi ad oltre 13 anni fa –, con il che la procedura ordinaria rischierebbe nel caso concreto di condurre nella direzione di una paventabile estinzione dell'azione penale per intervenuta prescrizione.

4. Concordanza dell'accusa con le risultanze del dibattimento e con gli atti di causa

4.1 AI sensi dell'art. 362 cpv. 2 lett. b
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 362 Sentenza o decisione di diniego - 1 Il tribunale di primo grado decide liberamente se:
1    Il tribunale di primo grado decide liberamente se:
a  nel caso concreto la procedura abbreviata è conforme al diritto e opportuna;
b  l'accusa concorda con le risultanze del dibattimento e con gli atti di causa; e
c  le sanzioni proposte sono adeguate.
2    Se sono adempiute le condizioni del giudizio con rito abbreviato, il tribunale recepisce nella sentenza le fattispecie penali, le sanzioni e le pretese civili figuranti nell'atto d'accusa. Il fatto che le condizioni della procedura abbreviata sono adempiute è motivato sommariamente.
3    Se non sono adempiute le condizioni del giudizio con rito abbreviato, il tribunale rinvia il fascicolo al pubblico ministero affinché svolga una procedura preliminare ordinaria. Comunica alle parti, sia oralmente sia per scritto nel dispositivo, la sua decisione di diniego del giudizio con rito abbreviato. Tale decisione non è impugnabile.
4    Se il tribunale ha rifiutato di giudicare con rito abbreviato, le dichiarazioni fatte dalle parti in considerazione del rito abbreviato non possono essere utilizzate nella successiva procedura ordinaria.
5    In secondo grado, la parte che interpone appello contro una sentenza pronunciata con rito abbreviato potrà far valere soltanto di non aver accettato l'atto d'accusa o che la sentenza non corrisponde allo stesso.
CPP, il tribunale di primo grado decide pure se nel caso concreto l'accusa concorda con le risultanze del dibattimento e con gli atti di causa.

4.2 Interrogato nel quadro dell’odierno dibattimento, l’imputato ha nuovamente ammesso e riconosciuto i fatti in misura concordante con gli atti di causa, come richiesto dall’art. 361 cpv. 2
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 361 Dibattimento - 1 Il tribunale di primo grado svolge un dibattimento.
1    Il tribunale di primo grado svolge un dibattimento.
2    Nel dibattimento il tribunale interroga l'imputato e accerta se:
a  l'imputato ammette i fatti su cui poggia l'accusa; e
b  l'ammissione dell'imputato concorda con quanto risulta dagli atti di causa.
3    Se necessario, il tribunale interroga anche le altre parti presenti.
4    Non è svolta alcuna procedura probatoria.
CPP. Da un esame sommario del fascicolo processuale, inoltre, l'accusa non pare essere in contrasto con le risultanze del dibattimento e con gli atti di causa.

4.3 In particolare, i fatti contestati all'imputato trovano supporto nel rapporto finale della polizia giudiziaria federale del 6 luglio 2011 (cl. 26 pag. 05.001.7920 e segg.) e sostanziale riscontro negli atti. Parimenti, dai diversi verbali d'interrogatorio di A. si delinea un quadro fattuale concordante con quanto contestatogli con l'atto d'accusa in parola.

5. Adeguatezza delle sanzioni proposte

5.1 Le pene richieste devono ossequiare le normative relative alla commisurazione della pena e risultare pertanto adeguate (art. 362 cpv. 1 lett. c
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 362 Sentenza o decisione di diniego - 1 Il tribunale di primo grado decide liberamente se:
1    Il tribunale di primo grado decide liberamente se:
a  nel caso concreto la procedura abbreviata è conforme al diritto e opportuna;
b  l'accusa concorda con le risultanze del dibattimento e con gli atti di causa; e
c  le sanzioni proposte sono adeguate.
2    Se sono adempiute le condizioni del giudizio con rito abbreviato, il tribunale recepisce nella sentenza le fattispecie penali, le sanzioni e le pretese civili figuranti nell'atto d'accusa. Il fatto che le condizioni della procedura abbreviata sono adempiute è motivato sommariamente.
3    Se non sono adempiute le condizioni del giudizio con rito abbreviato, il tribunale rinvia il fascicolo al pubblico ministero affinché svolga una procedura preliminare ordinaria. Comunica alle parti, sia oralmente sia per scritto nel dispositivo, la sua decisione di diniego del giudizio con rito abbreviato. Tale decisione non è impugnabile.
4    Se il tribunale ha rifiutato di giudicare con rito abbreviato, le dichiarazioni fatte dalle parti in considerazione del rito abbreviato non possono essere utilizzate nella successiva procedura ordinaria.
5    In secondo grado, la parte che interpone appello contro una sentenza pronunciata con rito abbreviato potrà far valere soltanto di non aver accettato l'atto d'accusa o che la sentenza non corrisponde allo stesso.
CPP). In tal senso, il tribunale verifica se la stessa è adeguata a norma degli art. 47 e
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 362 Sentenza o decisione di diniego - 1 Il tribunale di primo grado decide liberamente se:
1    Il tribunale di primo grado decide liberamente se:
a  nel caso concreto la procedura abbreviata è conforme al diritto e opportuna;
b  l'accusa concorda con le risultanze del dibattimento e con gli atti di causa; e
c  le sanzioni proposte sono adeguate.
2    Se sono adempiute le condizioni del giudizio con rito abbreviato, il tribunale recepisce nella sentenza le fattispecie penali, le sanzioni e le pretese civili figuranti nell'atto d'accusa. Il fatto che le condizioni della procedura abbreviata sono adempiute è motivato sommariamente.
3    Se non sono adempiute le condizioni del giudizio con rito abbreviato, il tribunale rinvia il fascicolo al pubblico ministero affinché svolga una procedura preliminare ordinaria. Comunica alle parti, sia oralmente sia per scritto nel dispositivo, la sua decisione di diniego del giudizio con rito abbreviato. Tale decisione non è impugnabile.
4    Se il tribunale ha rifiutato di giudicare con rito abbreviato, le dichiarazioni fatte dalle parti in considerazione del rito abbreviato non possono essere utilizzate nella successiva procedura ordinaria.
5    In secondo grado, la parte che interpone appello contro una sentenza pronunciata con rito abbreviato potrà far valere soltanto di non aver accettato l'atto d'accusa o che la sentenza non corrisponde allo stesso.
segg., nonché dell'art. 42
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 42 - 1 Il giudice sospende di regola l'esecuzione di una pena pecuniaria o di una pena detentiva non superiore a due anni se una pena senza condizionale non sembra necessaria per trattenere l'autore dal commettere nuovi crimini o delitti.31
1    Il giudice sospende di regola l'esecuzione di una pena pecuniaria o di una pena detentiva non superiore a due anni se una pena senza condizionale non sembra necessaria per trattenere l'autore dal commettere nuovi crimini o delitti.31
2    Se, nei cinque anni prima del reato, l'autore è stato condannato a una pena detentiva superiore a sei mesi, con o senza condizionale, la sospensione è possibile soltanto in presenza di circostanze particolarmente favorevoli.32
3    La concessione della sospensione condizionale può essere rifiutata anche perché l'autore ha omesso di riparare il danno contrariamente a quanto si poteva ragionevolmente pretendere da lui.
4    Oltre alla pena condizionalmente sospesa il giudice può infliggere una multa ai sensi dell'articolo 106.33
CP. Sia in precedenza che in occasione del pubblico dibattimento, il MPC e la difesa dell'imputato hanno concluso per l'adeguatezza della pena da irrogare, così come proposta dalle parti.

Occorre preliminarmente osservare che i reati ritenuti a carico dell'imputato sono stati tutti commessi prima del 1° gennaio 2007, data dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni concernenti il diritto sanzionatorio. Giusta l'art. 2 cpv. 2
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 2 - 1 È giudicato secondo il presente Codice chiunque commette un crimine o un delitto dopo che il Codice è entrato in vigore.
1    È giudicato secondo il presente Codice chiunque commette un crimine o un delitto dopo che il Codice è entrato in vigore.
2    Il presente Codice si applica anche in caso di crimini o delitti commessi prima della sua entrata in vigore ma giudicati dopo, se più favorevole all'autore.
CP, occorre determinare quale diritto risulta più favorevole per la fissazione e la scelta della pena che dovrà essere concretamente inflitta. Il nuovo diritto trova applicazione se obiettivamente esso comporta un miglioramento della posizione del condannato (principio dell'obiettività).

Per quanto riguarda i criteri per la commisurazione della pena (v. art. 47 e
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 362 Sentenza o decisione di diniego - 1 Il tribunale di primo grado decide liberamente se:
1    Il tribunale di primo grado decide liberamente se:
a  nel caso concreto la procedura abbreviata è conforme al diritto e opportuna;
b  l'accusa concorda con le risultanze del dibattimento e con gli atti di causa; e
c  le sanzioni proposte sono adeguate.
2    Se sono adempiute le condizioni del giudizio con rito abbreviato, il tribunale recepisce nella sentenza le fattispecie penali, le sanzioni e le pretese civili figuranti nell'atto d'accusa. Il fatto che le condizioni della procedura abbreviata sono adempiute è motivato sommariamente.
3    Se non sono adempiute le condizioni del giudizio con rito abbreviato, il tribunale rinvia il fascicolo al pubblico ministero affinché svolga una procedura preliminare ordinaria. Comunica alle parti, sia oralmente sia per scritto nel dispositivo, la sua decisione di diniego del giudizio con rito abbreviato. Tale decisione non è impugnabile.
4    Se il tribunale ha rifiutato di giudicare con rito abbreviato, le dichiarazioni fatte dalle parti in considerazione del rito abbreviato non possono essere utilizzate nella successiva procedura ordinaria.
5    In secondo grado, la parte che interpone appello contro una sentenza pronunciata con rito abbreviato potrà far valere soltanto di non aver accettato l'atto d'accusa o che la sentenza non corrisponde allo stesso.
segg. CP) nonché il cumulo delle pene in caso di concorso di reati (cosiddetto cumulo giuridico o principio dell'aumento) v'è da osservare che nulla è concretamente mutato rispetto al passato (v. art. 49 cpv. 1
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 49 - 1 Quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l'inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l'autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata. È in ogni modo vincolato al massimo legale del genere di pena.
1    Quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l'inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l'autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata. È in ogni modo vincolato al massimo legale del genere di pena.
2    Se deve giudicare un reato che l'autore ha commesso prima di essere stato condannato per un altro fatto, il giudice determina la pena complementare in modo che l'autore non sia punito più gravemente di quanto sarebbe stato se i diversi reati fossero stati compresi in un unico giudizio.
3    Nella commisurazione della pena unica secondo i capoversi 1 e 2, i reati che l'autore avesse commesso prima di aver compiuto i diciott'anni non devono incidere più di quanto sarebbe stato se fossero stati giudicati singolarmente.
CP; Dupuis/Geller/ Monnier/Moreillon/Piguet/Bettex/Stoll, Code pénal, Petit Commentaire, Basilea 2012, n. 1 e 2 ad art. 49
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 49 - 1 Quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l'inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l'autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata. È in ogni modo vincolato al massimo legale del genere di pena.
1    Quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l'inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l'autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata. È in ogni modo vincolato al massimo legale del genere di pena.
2    Se deve giudicare un reato che l'autore ha commesso prima di essere stato condannato per un altro fatto, il giudice determina la pena complementare in modo che l'autore non sia punito più gravemente di quanto sarebbe stato se i diversi reati fossero stati compresi in un unico giudizio.
3    Nella commisurazione della pena unica secondo i capoversi 1 e 2, i reati che l'autore avesse commesso prima di aver compiuto i diciott'anni non devono incidere più di quanto sarebbe stato se fossero stati giudicati singolarmente.
CP).

5.2 Il giudice commisura la pena alla colpa dell'autore. Tiene conto della sua vita anteriore e delle sue condizioni personali, nonché dell'effetto che la pena avrà sulla sua vita (art. 47 cpv. 1
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 47 - 1 Il giudice commisura la pena alla colpa dell'autore. Tiene conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell'autore, nonché dell'effetto che la pena avrà sulla sua vita.
1    Il giudice commisura la pena alla colpa dell'autore. Tiene conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell'autore, nonché dell'effetto che la pena avrà sulla sua vita.
2    La colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell'offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione.
CP). La colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell'offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione (art. 47 cpv. 2
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 47 - 1 Il giudice commisura la pena alla colpa dell'autore. Tiene conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell'autore, nonché dell'effetto che la pena avrà sulla sua vita.
1    Il giudice commisura la pena alla colpa dell'autore. Tiene conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell'autore, nonché dell'effetto che la pena avrà sulla sua vita.
2    La colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell'offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione.
CP). Oltre a valutare il grado di colpevolezza, il giudice deve dunque tenere conto dei precedenti e della situazione personale del reo, nonché della sua sensibilità alla pena.

5.3 Quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l'inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l'autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata (cumulo giuridico). Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata. È in ogni caso vincolato al massimo legale del genere di pena (art. 49 cpv. 1
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 49 - 1 Quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l'inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l'autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata. È in ogni modo vincolato al massimo legale del genere di pena.
1    Quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l'inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l'autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata. È in ogni modo vincolato al massimo legale del genere di pena.
2    Se deve giudicare un reato che l'autore ha commesso prima di essere stato condannato per un altro fatto, il giudice determina la pena complementare in modo che l'autore non sia punito più gravemente di quanto sarebbe stato se i diversi reati fossero stati compresi in un unico giudizio.
3    Nella commisurazione della pena unica secondo i capoversi 1 e 2, i reati che l'autore avesse commesso prima di aver compiuto i diciott'anni non devono incidere più di quanto sarebbe stato se fossero stati giudicati singolarmente.
CP). La determinazione della pena complessiva ex art. 49 cpv. 1
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 49 - 1 Quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l'inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l'autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata. È in ogni modo vincolato al massimo legale del genere di pena.
1    Quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l'inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l'autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata. È in ogni modo vincolato al massimo legale del genere di pena.
2    Se deve giudicare un reato che l'autore ha commesso prima di essere stato condannato per un altro fatto, il giudice determina la pena complementare in modo che l'autore non sia punito più gravemente di quanto sarebbe stato se i diversi reati fossero stati compresi in un unico giudizio.
3    Nella commisurazione della pena unica secondo i capoversi 1 e 2, i reati che l'autore avesse commesso prima di aver compiuto i diciott'anni non devono incidere più di quanto sarebbe stato se fossero stati giudicati singolarmente.
CP presuppone, secondo la giurisprudenza, anzitutto la delimitazione della cornice edittale per il reato più grave, per poi procedere, entro detta cornice, con la fissazione della pena di base per l'infrazione più grave. Dopodiché occorre, in forza del principio del cumulo giuridico, procedere all'adeguato aumento della pena di base sulla scorta degli altri reati. In altre parole, il giudice deve, in un primo tempo, e in considerazione dell'insieme delle circostanze aggravanti così come attenuanti, determinare mentalmente la pena di base per il reato più grave. In un secondo tempo, il giudice deve adeguatamente aumentare, in considerazione delle ulteriori infrazioni, la pena, al fine di fissare una pena complessiva, fermo restando il fatto che, anche in questo secondo stadio, si dovrà tener conto delle circostanze aggravanti e attenuanti peculiari alle infrazioni in parola (sentenza del Tribunale federale 6B_865/2009 del 25 marzo 2010, consid. 1.2.2; 6B_297/2009 del 14 agosto 2009, consid. 3.3.1; 6B_579/2008 del 27 dicembre 2008, consid. 4.2.2, con rinvii).

5.4 Giusta l'art. 49 cpv. 2
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 49 - 1 Quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l'inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l'autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata. È in ogni modo vincolato al massimo legale del genere di pena.
1    Quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l'inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l'autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata. È in ogni modo vincolato al massimo legale del genere di pena.
2    Se deve giudicare un reato che l'autore ha commesso prima di essere stato condannato per un altro fatto, il giudice determina la pena complementare in modo che l'autore non sia punito più gravemente di quanto sarebbe stato se i diversi reati fossero stati compresi in un unico giudizio.
3    Nella commisurazione della pena unica secondo i capoversi 1 e 2, i reati che l'autore avesse commesso prima di aver compiuto i diciott'anni non devono incidere più di quanto sarebbe stato se fossero stati giudicati singolarmente.
CP, se deve giudicare un reato che l'autore ha commesso prima di essere stato condannato per un altro fatto, il giudice determina la pena complementare in modo che l'autore non sia punito più gravemente di quanto sarebbe stato se i diversi reati fossero stati compresi in un unico giudizio ("concorso retrospettivo"). Tale disposizione vuole in sostanza garantire il principio del cumulo giuridico anche in presenza di un concorso retrospettivo, ossia garantire che l'imputato non sia giudicato più severamente di quanto lo sarebbe se tutti i reati a lui contestati fossero giudicati nell'ambito di un unico procedimento. Per determinare se e in che misura (ovvero interamente o parzialmente) il tribunale debba infliggere una pena complementare giusta l'art. 49 cpv. 2
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 49 - 1 Quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l'inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l'autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata. È in ogni modo vincolato al massimo legale del genere di pena.
1    Quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l'inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l'autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata. È in ogni modo vincolato al massimo legale del genere di pena.
2    Se deve giudicare un reato che l'autore ha commesso prima di essere stato condannato per un altro fatto, il giudice determina la pena complementare in modo che l'autore non sia punito più gravemente di quanto sarebbe stato se i diversi reati fossero stati compresi in un unico giudizio.
3    Nella commisurazione della pena unica secondo i capoversi 1 e 2, i reati che l'autore avesse commesso prima di aver compiuto i diciott'anni non devono incidere più di quanto sarebbe stato se fossero stati giudicati singolarmente.
CP, occorre basarsi sulla data della prima condanna emanata nella prima procedura. Per commisurare la pena complementare rispettivamente per stabilire la sua entità è invece determinante il passaggio in giudicato della sentenza della prima procedura (DTF 138 IV 11 consid. 3.4.2). La pena complementare corrisponde alla differenza tra la pena già inflitta con la prima sentenza e la pena ipotetica complessiva che il giudice avrebbe determinato per tutti i reati commessi dall'imputato (DTF 132 IV 102 consid. 8.2).

Va pure rilevato che il fatto che una delle sanzioni già passate in giudicato sia stata irrogata da un tribunale estero non è di principio di ostacolo alla possibilità di applicare le norme relative al concorso retrospettivo (Jürg-Beat Ackermann, Basler Kommentar, Strafrecht I, 3a ediz., Basilea 2013, n. 161 e segg. ad art. 49
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 49 - 1 Quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l'inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l'autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata. È in ogni modo vincolato al massimo legale del genere di pena.
1    Quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l'inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l'autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata. È in ogni modo vincolato al massimo legale del genere di pena.
2    Se deve giudicare un reato che l'autore ha commesso prima di essere stato condannato per un altro fatto, il giudice determina la pena complementare in modo che l'autore non sia punito più gravemente di quanto sarebbe stato se i diversi reati fossero stati compresi in un unico giudizio.
3    Nella commisurazione della pena unica secondo i capoversi 1 e 2, i reati che l'autore avesse commesso prima di aver compiuto i diciott'anni non devono incidere più di quanto sarebbe stato se fossero stati giudicati singolarmente.
CP; Roland M. Schneider/Roy Garré, Basler Kommentar, Strafrecht I, 3a ediz, Basilea 2013, n. 22 ad art. 42
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 42 - 1 Il giudice sospende di regola l'esecuzione di una pena pecuniaria o di una pena detentiva non superiore a due anni se una pena senza condizionale non sembra necessaria per trattenere l'autore dal commettere nuovi crimini o delitti.31
1    Il giudice sospende di regola l'esecuzione di una pena pecuniaria o di una pena detentiva non superiore a due anni se una pena senza condizionale non sembra necessaria per trattenere l'autore dal commettere nuovi crimini o delitti.31
2    Se, nei cinque anni prima del reato, l'autore è stato condannato a una pena detentiva superiore a sei mesi, con o senza condizionale, la sospensione è possibile soltanto in presenza di circostanze particolarmente favorevoli.32
3    La concessione della sospensione condizionale può essere rifiutata anche perché l'autore ha omesso di riparare il danno contrariamente a quanto si poteva ragionevolmente pretendere da lui.
4    Oltre alla pena condizionalmente sospesa il giudice può infliggere una multa ai sensi dell'articolo 106.33
CP; DTF 132 IV 102 consid. 8.2; sentenza del Tribunale federale 6B_230/2011 dell'11.08.2011, consid. 12.4). Nell'ambito della valutazione della pena complementare, il giudice dovrà tuttavia applicare i criteri previsti dal diritto svizzero (ad es. per la concessione della condizionale; v. Roland M. Schneider/Roy Garré, op. cit., n. 23 ad art. 42
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 42 - 1 Il giudice sospende di regola l'esecuzione di una pena pecuniaria o di una pena detentiva non superiore a due anni se una pena senza condizionale non sembra necessaria per trattenere l'autore dal commettere nuovi crimini o delitti.31
1    Il giudice sospende di regola l'esecuzione di una pena pecuniaria o di una pena detentiva non superiore a due anni se una pena senza condizionale non sembra necessaria per trattenere l'autore dal commettere nuovi crimini o delitti.31
2    Se, nei cinque anni prima del reato, l'autore è stato condannato a una pena detentiva superiore a sei mesi, con o senza condizionale, la sospensione è possibile soltanto in presenza di circostanze particolarmente favorevoli.32
3    La concessione della sospensione condizionale può essere rifiutata anche perché l'autore ha omesso di riparare il danno contrariamente a quanto si poteva ragionevolmente pretendere da lui.
4    Oltre alla pena condizionalmente sospesa il giudice può infliggere una multa ai sensi dell'articolo 106.33
CP).

Di nessun ostacolo al concorso retrospettivo è pure il fatto che le sentenze già passate in giudicato siano più di una (DTF 116 IV 14 consid. 2; sentenza del Tribunale federale 6B_69/2012 del 14 14.09.2012, consid. 2.1.2).

5.5 In concreto, il pubblico ministero propone la condanna di A. alla pena pecuniaria di 440 aliquote giornaliere di fr. 30.-- cadauna, non sospesa, per titolo di corruzione passiva (art. 315 vCP e 322quater CP), falsità in documenti (art. 251 n . 1 CP), truffa (art. 146
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 146 - 1 Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, inganna con astuzia una persona affermando cose false o dissimulando cose vere, oppure ne conferma subdolamente l'errore inducendola in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
1    Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, inganna con astuzia una persona affermando cose false o dissimulando cose vere, oppure ne conferma subdolamente l'errore inducendola in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
2    La pena è una pena detentiva da sei mesi a dieci anni se il colpevole fa mestiere della truffa.202
3    La truffa a danno di un congiunto o di un membro della comunione domestica è punita soltanto a querela di parte.
CP), riciclaggio di denaro aggravato (art. 305bis
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.404
1    Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.404
2    Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria.408
a  agisce come membro di un'organizzazione criminale o terroristica (art. 260ter);
b  agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio;
c  realizza una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole facendo mestiere del riciclaggio.
3    L'autore è punibile anche se l'atto principale è stato commesso all'estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto.
nn. 1 e 2 CP), conseguimento fraudolento di una falsa attestazione (art. 253
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 253 - Chiunque, usando inganno, induce un funzionario o un pubblico ufficiale ad attestare in un documento pubblico, contrariamente alla verità, un fatto d'importanza giuridica, in ispecie ad autenticare una firma falsa od una copia non conforme all'originale,
CP), a valere quale pena complementare alla pena determinata con la sentenza – passata in giudicato – del Tribunale penale federale SK.2012.9 del 27 aprile 2012, consistente in 12 mesi di detenzione, sospesi condizionalmente per due anni, e in 60 aliquote giornaliere di fr. 30.-- cadauna (per i reati di ripetuto riciclaggio di denaro aggravato [art. 305bis n. 1 e
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.404
1    Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.404
2    Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria.408
a  agisce come membro di un'organizzazione criminale o terroristica (art. 260ter);
b  agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio;
c  realizza una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole facendo mestiere del riciclaggio.
3    L'autore è punibile anche se l'atto principale è stato commesso all'estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto.
2 CP], ripetuta falsità in documenti [art. 251 n . 1 CP] e ripetuta corruzione passiva [art. 322quater
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 322quater - Chiunque, in qualità di membro di un'autorità giudiziaria o di un'altra autorità, di funzionario, di perito, traduttore o interprete delegato dall'autorità o di arbitro, domanda, si fa promettere o accetta un indebito vantaggio, per sé o per terzi, per commettere un atto o un'omissione in relazione con la sua attività ufficiale e contrastante coi doveri d'ufficio o sottostante al suo potere d'apprezzamento, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
CP e art. 315 vCP]), nonché alla pena, sospesa condizionalmente, stabilita con sentenza – anch'essa passata in giudicato – del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di I-Parma del 5 aprile 2012, consistente in 1 anno e 10 mesi di reclusione (per il reato di bancarotta fraudolenta [art. 216 e segg. delle normative fallimentari italiane]).

Alla luce dell'intervallo temporale ritenuto dalle sentenze già passate in giudicato nei confronti dell'imputato, nonché del periodo interessato dai reati ora contestatigli (compresi tra il 1998 ed il 2004), risulta che la pena da irrogare a A. nell'ambito del concorso retrospettivo dovrà essere interamente complementare alle pene già inflittegli con le precedenti pronunce.

Nell'ambito dell'esame di cui all'art. 49
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 49 - 1 Quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l'inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l'autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata. È in ogni modo vincolato al massimo legale del genere di pena.
1    Quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l'inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l'autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata. È in ogni modo vincolato al massimo legale del genere di pena.
2    Se deve giudicare un reato che l'autore ha commesso prima di essere stato condannato per un altro fatto, il giudice determina la pena complementare in modo che l'autore non sia punito più gravemente di quanto sarebbe stato se i diversi reati fossero stati compresi in un unico giudizio.
3    Nella commisurazione della pena unica secondo i capoversi 1 e 2, i reati che l'autore avesse commesso prima di aver compiuto i diciott'anni non devono incidere più di quanto sarebbe stato se fossero stati giudicati singolarmente.
CP, nella fattispecie il riciclaggio di denaro commesso in forma aggravata si rivela essere il reato più grave, prevedendo la pena detentiva sino a cinque anni da cumularsi con una pena pecuniaria sino a 500 aliquote giornaliere (cfr. art. 305bis n. 2
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.404
1    Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.404
2    Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria.408
a  agisce come membro di un'organizzazione criminale o terroristica (art. 260ter);
b  agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio;
c  realizza una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole facendo mestiere del riciclaggio.
3    L'autore è punibile anche se l'atto principale è stato commesso all'estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto.
CP). Tale cornice edittale delimita dunque l'esame del giudice, chiamato a procedere con la fissazione della pena di base per l'infrazione più grave.

Sul versante italiano, il reato di bancarotta fraudolenta, regolamentato dagli art. 216 e 223 cpv. 2 delle normative fallimentari italiane (v. cl. 325 pag. 018.11.21273 e segg.), prevede una pena minima di tre anni e massima di dieci anni di reclusione. Tuttavia tale reato, se commesso in Svizzera (v. DTF 132 IV 102, consid. 9.1), incorrerebbe nella comminatoria massima di 5 anni di pena detentiva, sanzione che risulta inferiore alla cornice edittale prevista per il reato di riciclaggio commesso in forma aggravata.

Ne risulta che, nel caso concreto, la sanzione di riferimento al fine della determinazione della pena complessiva – aumentabile al massimo della metà (art. 49 cpv. 1
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 49 - 1 Quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l'inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l'autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata. È in ogni modo vincolato al massimo legale del genere di pena.
1    Quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l'inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l'autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata. È in ogni modo vincolato al massimo legale del genere di pena.
2    Se deve giudicare un reato che l'autore ha commesso prima di essere stato condannato per un altro fatto, il giudice determina la pena complementare in modo che l'autore non sia punito più gravemente di quanto sarebbe stato se i diversi reati fossero stati compresi in un unico giudizio.
3    Nella commisurazione della pena unica secondo i capoversi 1 e 2, i reati che l'autore avesse commesso prima di aver compiuto i diciott'anni non devono incidere più di quanto sarebbe stato se fossero stati giudicati singolarmente.
CP) – sarà quella prevista dall'art. 305bis n. 2
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.404
1    Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.404
2    Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria.408
a  agisce come membro di un'organizzazione criminale o terroristica (art. 260ter);
b  agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio;
c  realizza una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole facendo mestiere del riciclaggio.
3    L'autore è punibile anche se l'atto principale è stato commesso all'estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto.
CP, trattandosi della pena più severa (pena detentiva fino a 5 anni oltre ad una pena pecuniaria sino a 500 aliquote giornaliere) rispetto alle pene edittali massime previste per gli altri reati.

La pena massima complessiva a cui A. potrebbe essere condannato è pertanto di 7 anni e 6 mesi di pena detentiva in aggiunta ad una pena pecuniaria sino a 500 aliquote giornaliere di pena pecuniaria.

5.6 In concreto, il reato di riciclaggio di denaro è stato commesso in forma aggravata. Con mente agli elementi costitutivi oggettivi v'è da rilevare l'ingente ammontare riciclato – dell'ordine di decine di milioni di franchi –, unitamente al fatto di aver agito nella sua qualità di funzionario, membro dei quadri e procuratore della banca C. – istituto autonomo di diritto pubblico cantonale –, nonché quale membro di una banda costituita per compiere in maniera sistematica atti di riciclaggio di denaro, estesisi peraltro in un arco temporale considerevole. Dal profilo soggettivo, non possono sfuggire il mero fine di lucro che ha mosso l'imputato, l'energia profusa dall'imputato nell'espletamento dei diversi atti criminali, unita alla loro frequenza ed intensità, nonché il lungo periodo della loro espletazione (dal settembre 1998 ai primi del 2004). Per la commisurazione della pena pecuniaria va rilevato come l'imputato, da ultimo nel corso dell'interrogatorio dibattimentale, abbia declinato le sue fonti di reddito e le poste di spese riconducibili alle sue spese personali, ai contributi di mantenimento dovuti così come ai debiti per cui egli ha nel mentre pattuito un piano di pagamento, circostanze che, complessivamente, rendono ancora adeguata l'aliquota giornaliera proposta dalle parti.

Sul fronte delle attenuanti, v'è da tenere in considerazione la sostanziale collaborazione con gli inquirenti dimostrata dall'imputato, il quale ha riconosciuto i fatti che gli venivano contestati, contribuendo così a far luce sull'insieme dell'inchiesta condotta dal MPC. Di notevole rilievo, nel caso concreto, è però, soprattutto, l'attenuante specifica del lungo tempo trascorso (art. 48 lett. e
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 48 - Il giudice attenua la pena se:
a  l'autore ha agito:
a1  per motivi onorevoli,
a2  in stato di grave angustia,
a3  sotto l'impressione d'una grave minaccia,
a4  ad incitamento di una persona a cui doveva obbedienza o da cui dipendeva;
b  l'autore è stato seriamente indotto in tentazione dalla condotta della vittima;
c  l'autore ha agito cedendo a una violenta commozione dell'animo scusabile per le circostanze o in stato di profonda prostrazione;
d  l'autore ha dimostrato con fatti sincero pentimento, specialmente se ha risarcito il danno per quanto si potesse ragionevolmente pretendere da lui;
e  la pena ha manifestamente perso di senso visto il tempo trascorso dal reato e da allora l'autore ha tenuto buona condotta.
CP), essendo decorsi, con riferimento alla quasi totalità degli atti rimproverati all'imputato, oltre due terzi del periodo di prescrizione, vale a dire in casu oltre 10 anni, essendo la prescrizione per tutti i reati ascrittigli, di 15 anni. Da notare che, da allora, l'imputato ha tenuto buona condotta.

5.6 Nel caso in esame, il cumulo giuridico deve operarsi alla luce delle ulteriori cinque infrazioni ritenute nei confronti di A., e meglio per corruzione passiva, falsità in documenti, truffa, conseguimento fraudolento di una falsa attestazione e bancarotta fraudolenta.

Con mente all'infrazione di corruzione passiva ripetuta, essa si caratterizza nel fatto di avere, nella sua qualità di funzionario della banca C., in più occasioni, domandato, essersi fatto promettere ed avere accettato indebiti vantaggi consistenti in denaro contante per sé, per commettere atti ed omissioni in relazione con la sua attività ufficiale e contrastante con i doveri d'ufficio, e ciò dal dicembre 1999 all'aprile 2003.

L'attività criminale di A. è pure caratterizzata dal reato di ripetuta falsità in documenti, per avere formato, in più occasioni, tra il dicembre 1999 ed il giugno 2003, documenti falsi, e ciò al fine di procacciare a sé e ad altri un indebito profitto.

Relativamente al reato di truffa ripetuta, l'imputato è accusato di avere in più occasioni, tra il settembre 2001 ed il novembre 2002, ingannato con astuzia la banca C., affermando cose false, inducendola in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio altrui (cifrabili in fr. 50'850.--, fr. 181'095.-- e USD 20'000.--), ciò al fine di procacciare a sé e ad altri un indebito profitto.

Inoltre, l'imputato è pure accusato di ottenimento fraudolento di una falsa attestazione, per avere fatto attestare da un pubblico ufficiale, nell'ambito di un atto notarile di compravendita, un prezzo inferiore a quello realmente pagato.

Infine, a A. è rimproverato di avere commesso il reato di bancarotta fraudolenta, e meglio come descritto nella sentenza italiana del 5 aprile 2012 (cl. 325 pag. 018.11.21273 e segg.).

Quanto alle circostanze attenuanti, analogamente a quanto analizzato per l'infrazione di base (cfr. supra consid. 5.5), v'è da prendere in considerazione la sostanziale collaborazione con gli inquirenti dimostrata dall'imputato, il quale ha riconosciuto i fatti che gli venivano contestati, contribuendo così a far luce sull'insieme dell'inchiesta condotta dal MPC. Di notevole rilievo, nel caso concreto, è però, soprattutto, l'attenuante specifica del lungo tempo trascorso (art. 48 lett. e
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 48 - Il giudice attenua la pena se:
a  l'autore ha agito:
a1  per motivi onorevoli,
a2  in stato di grave angustia,
a3  sotto l'impressione d'una grave minaccia,
a4  ad incitamento di una persona a cui doveva obbedienza o da cui dipendeva;
b  l'autore è stato seriamente indotto in tentazione dalla condotta della vittima;
c  l'autore ha agito cedendo a una violenta commozione dell'animo scusabile per le circostanze o in stato di profonda prostrazione;
d  l'autore ha dimostrato con fatti sincero pentimento, specialmente se ha risarcito il danno per quanto si potesse ragionevolmente pretendere da lui;
e  la pena ha manifestamente perso di senso visto il tempo trascorso dal reato e da allora l'autore ha tenuto buona condotta.
CP), essendo decorsi, per la quasi totalità degli atti rimproverati all'imputato, ben oltre due terzi del periodo di prescrizione, periodo durante il quale egli ha tenuto buona condotta.

Alla luce dell'insieme dei fattori entranti in linea di conto per la commisurazione della pena, la Corte è dunque giunta alla conclusione che, nel caso concreto, la pena complementare concordata dalle parti, lungi essa dall'essere severa, sia ancora da ritenersi nei limiti dell'adeguatezza, benché si collochi al limite dell'indulgenza. Di conseguenza, le sanzioni e le fattispecie penali così come figuranti nell'atto di accusa vengono recepite nella sentenza (art. 362 cpv. 2
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 362 Sentenza o decisione di diniego - 1 Il tribunale di primo grado decide liberamente se:
1    Il tribunale di primo grado decide liberamente se:
a  nel caso concreto la procedura abbreviata è conforme al diritto e opportuna;
b  l'accusa concorda con le risultanze del dibattimento e con gli atti di causa; e
c  le sanzioni proposte sono adeguate.
2    Se sono adempiute le condizioni del giudizio con rito abbreviato, il tribunale recepisce nella sentenza le fattispecie penali, le sanzioni e le pretese civili figuranti nell'atto d'accusa. Il fatto che le condizioni della procedura abbreviata sono adempiute è motivato sommariamente.
3    Se non sono adempiute le condizioni del giudizio con rito abbreviato, il tribunale rinvia il fascicolo al pubblico ministero affinché svolga una procedura preliminare ordinaria. Comunica alle parti, sia oralmente sia per scritto nel dispositivo, la sua decisione di diniego del giudizio con rito abbreviato. Tale decisione non è impugnabile.
4    Se il tribunale ha rifiutato di giudicare con rito abbreviato, le dichiarazioni fatte dalle parti in considerazione del rito abbreviato non possono essere utilizzate nella successiva procedura ordinaria.
5    In secondo grado, la parte che interpone appello contro una sentenza pronunciata con rito abbreviato potrà far valere soltanto di non aver accettato l'atto d'accusa o che la sentenza non corrisponde allo stesso.
CPP).

6. Confisca

6.1 Giusta l'art. 70
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 70 - 1 Il giudice ordina la confisca dei valori patrimoniali che costituiscono il prodotto di un reato o erano destinati a determinare o a ricompensare l'autore di un reato, a meno che debbano essere restituiti alla persona lesa allo scopo di ripristinare la situazione legale.
1    Il giudice ordina la confisca dei valori patrimoniali che costituiscono il prodotto di un reato o erano destinati a determinare o a ricompensare l'autore di un reato, a meno che debbano essere restituiti alla persona lesa allo scopo di ripristinare la situazione legale.
2    La confisca non può essere ordinata se un terzo ha acquisito i valori patrimoniali ignorando i fatti che l'avrebbero giustificata, nella misura in cui abbia fornito una controprestazione adeguata o la confisca costituisca nei suoi confronti una misura eccessivamente severa.
3    Il diritto di ordinare la confisca si prescrive in sette anni; se il perseguimento del reato soggiace a una prescrizione più lunga, questa si applica anche alla confisca.
4    La confisca è pubblicata ufficialmente. Le pretese della persona lesa o di terzi si estinguono cinque anni dopo la pubblicazione ufficiale della confisca.
5    Se l'importo dei valori patrimoniali sottostanti a confisca non può essere determinato o può esserlo soltanto con spese sproporzionate, il giudice può procedere a una stima.
CP, il giudice ordina la confisca dei valori patrimoniali che costituiscono il prodotto di un reato o erano destinati a determinare o a ricompensare l'autore di un reato, a meno che debbano essere restituiti alla persona lesa allo scopo di ripristinare la situazione legale.

6.2 A A. sono stati sequestrati, l'11 agosto 2004, valori patrimoniali per fr. 51'500.--, dei quali, stante la natura dei reati contestatigli, viene ordinata la confisca unitamente ai relativi interessi nel frattempo maturati. Essi sono attualmente depositati su di un conto presso la banca QQQQ., di pertinenza dell'imputato.

6.3 Viene pure ordinata la confisca, giusta l’art. 70 cpv. 1
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 70 - 1 Il giudice ordina la confisca dei valori patrimoniali che costituiscono il prodotto di un reato o erano destinati a determinare o a ricompensare l'autore di un reato, a meno che debbano essere restituiti alla persona lesa allo scopo di ripristinare la situazione legale.
1    Il giudice ordina la confisca dei valori patrimoniali che costituiscono il prodotto di un reato o erano destinati a determinare o a ricompensare l'autore di un reato, a meno che debbano essere restituiti alla persona lesa allo scopo di ripristinare la situazione legale.
2    La confisca non può essere ordinata se un terzo ha acquisito i valori patrimoniali ignorando i fatti che l'avrebbero giustificata, nella misura in cui abbia fornito una controprestazione adeguata o la confisca costituisca nei suoi confronti una misura eccessivamente severa.
3    Il diritto di ordinare la confisca si prescrive in sette anni; se il perseguimento del reato soggiace a una prescrizione più lunga, questa si applica anche alla confisca.
4    La confisca è pubblicata ufficialmente. Le pretese della persona lesa o di terzi si estinguono cinque anni dopo la pubblicazione ufficiale della confisca.
5    Se l'importo dei valori patrimoniali sottostanti a confisca non può essere determinato o può esserlo soltanto con spese sproporzionate, il giudice può procedere a una stima.
CP, dell’immobile sito a Y., di cui alle particelle n. 54 e 53 del registro fondiario di Z. e di cui sono comproprietari A. e PPPP. nella misura di ½ ciascuno, ciò in ragione della quota di comproprietà (½) spettante a A.

7. Spese

7.1 Il Tribunale decide liberamente sulle ulteriori conseguenze giuridiche, tra cui i costi procedurali ed eventuali indennizzi (art. 362 cpv. 2
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 362 Sentenza o decisione di diniego - 1 Il tribunale di primo grado decide liberamente se:
1    Il tribunale di primo grado decide liberamente se:
a  nel caso concreto la procedura abbreviata è conforme al diritto e opportuna;
b  l'accusa concorda con le risultanze del dibattimento e con gli atti di causa; e
c  le sanzioni proposte sono adeguate.
2    Se sono adempiute le condizioni del giudizio con rito abbreviato, il tribunale recepisce nella sentenza le fattispecie penali, le sanzioni e le pretese civili figuranti nell'atto d'accusa. Il fatto che le condizioni della procedura abbreviata sono adempiute è motivato sommariamente.
3    Se non sono adempiute le condizioni del giudizio con rito abbreviato, il tribunale rinvia il fascicolo al pubblico ministero affinché svolga una procedura preliminare ordinaria. Comunica alle parti, sia oralmente sia per scritto nel dispositivo, la sua decisione di diniego del giudizio con rito abbreviato. Tale decisione non è impugnabile.
4    Se il tribunale ha rifiutato di giudicare con rito abbreviato, le dichiarazioni fatte dalle parti in considerazione del rito abbreviato non possono essere utilizzate nella successiva procedura ordinaria.
5    In secondo grado, la parte che interpone appello contro una sentenza pronunciata con rito abbreviato potrà far valere soltanto di non aver accettato l'atto d'accusa o che la sentenza non corrisponde allo stesso.
CPP e contrario in relazione con l’art. 424 cpv. 1
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 424 Calcolo ed emolumenti - 1 La Confederazione e i Cantoni disciplinano il calcolo delle spese procedurali e fissano gli emolumenti.
1    La Confederazione e i Cantoni disciplinano il calcolo delle spese procedurali e fissano gli emolumenti.
2    Per i casi semplici, possono prevedere emolumenti forfettari che coprano anche i disborsi.
CPP).

7.2 Secondo l'atto di accusa del 10 giugno 2013, le spese d'istruzione ammontano a fr. 90'455.15 a carico di A. Tenuto conto delle attività d'indagine esperite, nonché dei provvedimenti coercitivi ordinati, le stesse appiano conformi agli art. 1 e
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 424 Calcolo ed emolumenti - 1 La Confederazione e i Cantoni disciplinano il calcolo delle spese procedurali e fissano gli emolumenti.
1    La Confederazione e i Cantoni disciplinano il calcolo delle spese procedurali e fissano gli emolumenti.
2    Per i casi semplici, possono prevedere emolumenti forfettari che coprano anche i disborsi.
segg. RSPPF.

7.3 Gli emolumenti della presente procedura, considerata la sua portata, vengono fissati a fr. 2'000.-- (art. 5 e 7 lett. b RSPFF). Le spese procedurali complessive ammontano pertanto a fr. 92'455.15.

La Corte pronuncia:

1. A. è riconosciuto autore colpevole di:

1.1 ripetuta corruzione passiva (art. 322quater
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 322quater - Chiunque, in qualità di membro di un'autorità giudiziaria o di un'altra autorità, di funzionario, di perito, traduttore o interprete delegato dall'autorità o di arbitro, domanda, si fa promettere o accetta un indebito vantaggio, per sé o per terzi, per commettere un atto o un'omissione in relazione con la sua attività ufficiale e contrastante coi doveri d'ufficio o sottostante al suo potere d'apprezzamento, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
CP e 315 vCP);

1.2 ripetuta falsità in documenti (art. 251 n . 1 CP);

1.3 ripetuta truffa (art. 146
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 146 - 1 Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, inganna con astuzia una persona affermando cose false o dissimulando cose vere, oppure ne conferma subdolamente l'errore inducendola in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
1    Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, inganna con astuzia una persona affermando cose false o dissimulando cose vere, oppure ne conferma subdolamente l'errore inducendola in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
2    La pena è una pena detentiva da sei mesi a dieci anni se il colpevole fa mestiere della truffa.202
3    La truffa a danno di un congiunto o di un membro della comunione domestica è punita soltanto a querela di parte.
CP);

1.4 riciclaggio di denaro aggravato (art. 305bis n. 1 e
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.404
1    Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.404
2    Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria.408
a  agisce come membro di un'organizzazione criminale o terroristica (art. 260ter);
b  agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio;
c  realizza una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole facendo mestiere del riciclaggio.
3    L'autore è punibile anche se l'atto principale è stato commesso all'estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto.
2 CP);

1.5 conseguimento fraudolento di una falsa attestazione (art. 253
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 253 - Chiunque, usando inganno, induce un funzionario o un pubblico ufficiale ad attestare in un documento pubblico, contrariamente alla verità, un fatto d'importanza giuridica, in ispecie ad autenticare una firma falsa od una copia non conforme all'originale,
CP).

2. A. è condannato alla pena pecuniaria di 440 aliquote giornaliere di fr. 30.- cadauna (art. 34 e
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 49 - 1 Quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l'inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l'autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata. È in ogni modo vincolato al massimo legale del genere di pena.
1    Quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l'inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l'autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata. È in ogni modo vincolato al massimo legale del genere di pena.
2    Se deve giudicare un reato che l'autore ha commesso prima di essere stato condannato per un altro fatto, il giudice determina la pena complementare in modo che l'autore non sia punito più gravemente di quanto sarebbe stato se i diversi reati fossero stati compresi in un unico giudizio.
3    Nella commisurazione della pena unica secondo i capoversi 1 e 2, i reati che l'autore avesse commesso prima di aver compiuto i diciott'anni non devono incidere più di quanto sarebbe stato se fossero stati giudicati singolarmente.
segg., 40 e seg. CP), a cui va dedotto il carcere preventivo sofferto pari a 99 giorni (art. 51
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 51 - Il giudice computa nella pena il carcere preventivo scontato nell'ambito del procedimento in atto o di un altro procedimento. Un giorno di carcere corrisponde a un'aliquota giornaliera di pena pecuniaria.39
CP), a valere quale pena complementare alla pena detentiva di 12 mesi e alla pena pecuniaria di 60 aliquote giornaliere di fr. 30.- cadauna, di cui alla sentenza del 27 aprile 2012 del Tribunale penale federale, nonché alla pena di 1 anno e 10 mesi di reclusione, di cui alla sentenza del 5 aprile 2012 del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di I-Parma (art. 49 cpv. 2
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 49 - 1 Quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l'inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l'autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata. È in ogni modo vincolato al massimo legale del genere di pena.
1    Quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l'inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l'autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata. È in ogni modo vincolato al massimo legale del genere di pena.
2    Se deve giudicare un reato che l'autore ha commesso prima di essere stato condannato per un altro fatto, il giudice determina la pena complementare in modo che l'autore non sia punito più gravemente di quanto sarebbe stato se i diversi reati fossero stati compresi in un unico giudizio.
3    Nella commisurazione della pena unica secondo i capoversi 1 e 2, i reati che l'autore avesse commesso prima di aver compiuto i diciott'anni non devono incidere più di quanto sarebbe stato se fossero stati giudicati singolarmente.
CP).

3. A. è condannato al pagamento delle spese processuali, per complessivi CHF 92'455,15.

4. Il saldo del conto riconducibile a A. presso la banca QQQQ. è confiscato (art. 70 cpv. 1
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 70 - 1 Il giudice ordina la confisca dei valori patrimoniali che costituiscono il prodotto di un reato o erano destinati a determinare o a ricompensare l'autore di un reato, a meno che debbano essere restituiti alla persona lesa allo scopo di ripristinare la situazione legale.
1    Il giudice ordina la confisca dei valori patrimoniali che costituiscono il prodotto di un reato o erano destinati a determinare o a ricompensare l'autore di un reato, a meno che debbano essere restituiti alla persona lesa allo scopo di ripristinare la situazione legale.
2    La confisca non può essere ordinata se un terzo ha acquisito i valori patrimoniali ignorando i fatti che l'avrebbero giustificata, nella misura in cui abbia fornito una controprestazione adeguata o la confisca costituisca nei suoi confronti una misura eccessivamente severa.
3    Il diritto di ordinare la confisca si prescrive in sette anni; se il perseguimento del reato soggiace a una prescrizione più lunga, questa si applica anche alla confisca.
4    La confisca è pubblicata ufficialmente. Le pretese della persona lesa o di terzi si estinguono cinque anni dopo la pubblicazione ufficiale della confisca.
5    Se l'importo dei valori patrimoniali sottostanti a confisca non può essere determinato o può esserlo soltanto con spese sproporzionate, il giudice può procedere a una stima.
CP).

5. La quota di comproprietà di ½, di spettanza di A., sulle particelle n. 54 e 53 del registro fondiario di Z. è confiscata (art. 70 cpv. 1
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 70 - 1 Il giudice ordina la confisca dei valori patrimoniali che costituiscono il prodotto di un reato o erano destinati a determinare o a ricompensare l'autore di un reato, a meno che debbano essere restituiti alla persona lesa allo scopo di ripristinare la situazione legale.
1    Il giudice ordina la confisca dei valori patrimoniali che costituiscono il prodotto di un reato o erano destinati a determinare o a ricompensare l'autore di un reato, a meno che debbano essere restituiti alla persona lesa allo scopo di ripristinare la situazione legale.
2    La confisca non può essere ordinata se un terzo ha acquisito i valori patrimoniali ignorando i fatti che l'avrebbero giustificata, nella misura in cui abbia fornito una controprestazione adeguata o la confisca costituisca nei suoi confronti una misura eccessivamente severa.
3    Il diritto di ordinare la confisca si prescrive in sette anni; se il perseguimento del reato soggiace a una prescrizione più lunga, questa si applica anche alla confisca.
4    La confisca è pubblicata ufficialmente. Le pretese della persona lesa o di terzi si estinguono cinque anni dopo la pubblicazione ufficiale della confisca.
5    Se l'importo dei valori patrimoniali sottostanti a confisca non può essere determinato o può esserlo soltanto con spese sproporzionate, il giudice può procedere a una stima.
CP).

6. Il Cantone dei Grigioni è designato quale Cantone d’esecuzione.

Il Presidente notifica verbalmente la sentenza alle parti in seduta pubblica e la motiva per sommi capi.

Intimazione a:

- Ministero pubblico della Confederazione, Procuratore federale capo Pierluigi Pasi (brevi manu)

- Avv. Vincent Augustin (per sé e per A.) (brevi manu)

- Ministero pubblico della Confederazione, Servizio giuridico (per posta)

In nome della Corte penale

del Tribunale penale federale

Il Presidente La Cancelliera

Informazione sui rimedi giuridici

Le decisioni finali della Corte penale del Tribunale penale federale sono impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 78
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 78 Principio - 1 Il Tribunale federale giudica i ricorsi contro le decisioni pronunciate in materia penale.
1    Il Tribunale federale giudica i ricorsi contro le decisioni pronunciate in materia penale.
2    Al ricorso in materia penale soggiacciono anche le decisioni concernenti:
a  le pretese civili trattate unitamente alla causa penale;
b  l'esecuzione di pene e misure.
, art. 80 cpv. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 80 Autorità inferiori - 1 Il ricorso è ammissibile contro le decisioni delle autorità cantonali di ultima istanza e contro le decisioni della Corte dei reclami penali e della Corte d'appello del Tribunale penale federale.48
1    Il ricorso è ammissibile contro le decisioni delle autorità cantonali di ultima istanza e contro le decisioni della Corte dei reclami penali e della Corte d'appello del Tribunale penale federale.48
2    I Cantoni istituiscono tribunali superiori quali autorità cantonali di ultima istanza. Tali tribunali giudicano su ricorso. Sono fatti salvi i casi in cui secondo il Codice di procedura penale del 5 ottobre 200749 (CPP) si pronuncia, quale istanza cantonale unica, un giudice dei provvedimenti coercitivi o un altro giudice.50
, art. 90 e
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 80 Autorità inferiori - 1 Il ricorso è ammissibile contro le decisioni delle autorità cantonali di ultima istanza e contro le decisioni della Corte dei reclami penali e della Corte d'appello del Tribunale penale federale.48
1    Il ricorso è ammissibile contro le decisioni delle autorità cantonali di ultima istanza e contro le decisioni della Corte dei reclami penali e della Corte d'appello del Tribunale penale federale.48
2    I Cantoni istituiscono tribunali superiori quali autorità cantonali di ultima istanza. Tali tribunali giudicano su ricorso. Sono fatti salvi i casi in cui secondo il Codice di procedura penale del 5 ottobre 200749 (CPP) si pronuncia, quale istanza cantonale unica, un giudice dei provvedimenti coercitivi o un altro giudice.50
art. 100 cpv. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 100 Ricorso contro decisioni - 1 Il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione.
1    Il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione.
2    Il termine è di dieci giorni per i ricorsi contro le decisioni:
a  delle autorità cantonali di vigilanza in materia di esecuzione e fallimento;
b  nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale e dell'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale;
c  in materia di ritorno di un minore secondo la Convenzione europea del 20 maggio 198090 sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento di minori e sul ristabilimento dell'affidamento oppure secondo la Convenzione del 25 ottobre 198091 sugli aspetti civili del rapimento internazionale di minori;
d  del Tribunale federale dei brevetti in materia di rilascio di una licenza secondo l'articolo 40d della legge del 25 giugno 195493 sui brevetti.
3    Il termine è di cinque giorni per i ricorsi contro le decisioni:
a  delle autorità cantonali di vigilanza in materia di esecuzione e fallimento pronunciate nell'ambito dell'esecuzione cambiaria;
b  dei Governi cantonali su ricorsi concernenti votazioni federali.
4    Il termine è di tre giorni per i ricorsi contro le decisioni dei Governi cantonali su ricorsi concernenti le elezioni al Consiglio nazionale.
5    Per i ricorsi concernenti conflitti di competenza tra due Cantoni, il termine decorre al più tardi dal giorno in cui in ciascun Cantone sono state pronunciate decisioni impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale.
6    ...94
7    Il ricorso per denegata o ritardata giustizia può essere interposto in ogni tempo.
LTF).

Il ricorrente può far valere, in applicazione per analogia dell’art. 362 cpv. 5
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 362 Sentenza o decisione di diniego - 1 Il tribunale di primo grado decide liberamente se:
1    Il tribunale di primo grado decide liberamente se:
a  nel caso concreto la procedura abbreviata è conforme al diritto e opportuna;
b  l'accusa concorda con le risultanze del dibattimento e con gli atti di causa; e
c  le sanzioni proposte sono adeguate.
2    Se sono adempiute le condizioni del giudizio con rito abbreviato, il tribunale recepisce nella sentenza le fattispecie penali, le sanzioni e le pretese civili figuranti nell'atto d'accusa. Il fatto che le condizioni della procedura abbreviata sono adempiute è motivato sommariamente.
3    Se non sono adempiute le condizioni del giudizio con rito abbreviato, il tribunale rinvia il fascicolo al pubblico ministero affinché svolga una procedura preliminare ordinaria. Comunica alle parti, sia oralmente sia per scritto nel dispositivo, la sua decisione di diniego del giudizio con rito abbreviato. Tale decisione non è impugnabile.
4    Se il tribunale ha rifiutato di giudicare con rito abbreviato, le dichiarazioni fatte dalle parti in considerazione del rito abbreviato non possono essere utilizzate nella successiva procedura ordinaria.
5    In secondo grado, la parte che interpone appello contro una sentenza pronunciata con rito abbreviato potrà far valere soltanto di non aver accettato l'atto d'accusa o che la sentenza non corrisponde allo stesso.
CPP, soltanto di non avere accettato l’atto d’accusa o che la sentenza non corrisponde allo stesso.

[1] Istituto autonomo del diritto pubblico cantonale con sede a Coira, soggetto alla Legge sulla Banca C. (Collezione sistematica del diritto cantonale 938.200) accettata dal Popolo grigionese in data 29 novembre 1998 ed entrata in vigore il 1° ottobre 1999.

[2] Già condannata con Decreto d’accusa dell’11 febbraio 2010 (del Ministero pubblico del Cantone di Zurigo a seguito di delega dal Ministero pubblico della Confederazione) per titolo di favoreggiamento ai sensi dell’art. 305
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 305 - 1 Chiunque sottrae una persona ad atti di procedimento penale o all'esecuzione di una pena o di una delle misure previste negli articoli 59-61, 63 e 64, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.400
1    Chiunque sottrae una persona ad atti di procedimento penale o all'esecuzione di una pena o di una delle misure previste negli articoli 59-61, 63 e 64, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.400
1bis    È parimenti punibile chi sottrae ad atti di procedimento penale esteri od alla esecuzione all'estero di una pena detentiva o di una misura ai sensi degli articoli 59-61, 63 o 64 una persona perseguita o condannata all'estero per un crimine menzionato nell'articolo 101.401
2    Se l'autore favorisce un congiunto o un'altra persona con cui esistono relazioni personali così strette da rendere scusabile la sua condotta, il giudice prescinde da ogni pena.402
CP.

[3] Già condannato con Decreto d’accusa del 14 febbraio 2012 (procedimento n° SV.12.0182-PAS (EAII.04.0025-PAS) del Ministero pubblico della Confederazione) per titolo di riciclaggio di denaro grave ai sensi dell’art. 305bis n. 2
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.404
1    Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.404
2    Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria.408
a  agisce come membro di un'organizzazione criminale o terroristica (art. 260ter);
b  agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio;
c  realizza una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole facendo mestiere del riciclaggio.
3    L'autore è punibile anche se l'atto principale è stato commesso all'estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto.
CP e falsità in documenti ai sensi dell’art. 251 n . 1 CP.

[4] Già condannato con Decreto d’accusa del 26 settembre 2011 (procedimento n° SV.12.0002-PAS (EAII.04.0025-PAS) del Ministero pubblico della Confederazione) per titolo di falsità in documenti ai sensi dell’art. 251 n . 1 CP.

[5] Già condannato con Decreto d’accusa del 26 settembre 2011 (procedimento n° SV.12.0001-PAS (EAII.04.0025-PAS) del Ministero pubblico della Confederazione) per titolo di falsità in documenti ripetuta ai sensi dell’art. 251 n . 1 CP.

[6] Già condannato con Decreto d’accusa del 27 aprile 2012 (procedimento n° SV.12.0393-PAS (EAII.04.0025-PAS) del Ministero pubblico della Confederazione) per titolo di riciclaggio di denaro grave ripetuto ai sensi dell’art. 305bis n. 2
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.404
1    Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.404
2    Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria.408
a  agisce come membro di un'organizzazione criminale o terroristica (art. 260ter);
b  agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio;
c  realizza una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole facendo mestiere del riciclaggio.
3    L'autore è punibile anche se l'atto principale è stato commesso all'estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto.
CP.

[7] Già condannato con Decreto d’accusa del 20 dicembre 2012 (procedimento n° SV.12.1880-PAS (EAII.04.0025-PAS) del Ministero pubblico della Confederazione) per titolo di riciclaggio di denaro grave ripetuto ai sensi dell’art. 305bis n. 2
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.404
1    Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.404
2    Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria.408
a  agisce come membro di un'organizzazione criminale o terroristica (art. 260ter);
b  agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio;
c  realizza una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole facendo mestiere del riciclaggio.
3    L'autore è punibile anche se l'atto principale è stato commesso all'estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto.
CP.

[8] Già condannata con Decreto d’accusa del 25 febbraio 2013 (procedimento n° SV.12.1087-PAS (EAII.04.0025-PAS) del Ministero pubblico della Confederazione) per titolo di riciclaggio di denaro grave ripetuto ai sensi dell’art. 305bis n. 2
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.404
1    Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.404
2    Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria.408
a  agisce come membro di un'organizzazione criminale o terroristica (art. 260ter);
b  agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio;
c  realizza una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole facendo mestiere del riciclaggio.
3    L'autore è punibile anche se l'atto principale è stato commesso all'estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto.
CP.

[9] Come accertato nei fatti dei decreti d’accusa 30 ottobre 2007 emessi dall’Autorità penale del Canton Grigioni nei confronti dei venditori (SM VV Nr.: 322/07; SM VV Nr.: 323/07) e cresciuti in giudicato.
Informazioni decisione   •   DEFRITEN
Documento : SK.2013.25
Data : 09. dicembre 2013
Pubblicato : 05. marzo 2014
Sorgente : Tribunale penale federale
Stato : Inedito
Ramo giuridico : Corte penale
Oggetto : Corruzione passiva (artt. 315 vCP; 322ter CP), falsità in documenti (art. 251 n. 1 CP), truffa (art. 146 CP), riciclaggio di denaro (art. 305bis nn. 1 e 2 CP), conseguimento fraudolento di una falsa attestazione (art. 253 CP).


Registro di legislazione
CP: 2 
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 2 - 1 È giudicato secondo il presente Codice chiunque commette un crimine o un delitto dopo che il Codice è entrato in vigore.
1    È giudicato secondo il presente Codice chiunque commette un crimine o un delitto dopo che il Codice è entrato in vigore.
2    Il presente Codice si applica anche in caso di crimini o delitti commessi prima della sua entrata in vigore ma giudicati dopo, se più favorevole all'autore.
34e  40e  42 
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 42 - 1 Il giudice sospende di regola l'esecuzione di una pena pecuniaria o di una pena detentiva non superiore a due anni se una pena senza condizionale non sembra necessaria per trattenere l'autore dal commettere nuovi crimini o delitti.31
1    Il giudice sospende di regola l'esecuzione di una pena pecuniaria o di una pena detentiva non superiore a due anni se una pena senza condizionale non sembra necessaria per trattenere l'autore dal commettere nuovi crimini o delitti.31
2    Se, nei cinque anni prima del reato, l'autore è stato condannato a una pena detentiva superiore a sei mesi, con o senza condizionale, la sospensione è possibile soltanto in presenza di circostanze particolarmente favorevoli.32
3    La concessione della sospensione condizionale può essere rifiutata anche perché l'autore ha omesso di riparare il danno contrariamente a quanto si poteva ragionevolmente pretendere da lui.
4    Oltre alla pena condizionalmente sospesa il giudice può infliggere una multa ai sensi dell'articolo 106.33
47 
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 47 - 1 Il giudice commisura la pena alla colpa dell'autore. Tiene conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell'autore, nonché dell'effetto che la pena avrà sulla sua vita.
1    Il giudice commisura la pena alla colpa dell'autore. Tiene conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell'autore, nonché dell'effetto che la pena avrà sulla sua vita.
2    La colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell'offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione.
47e  48 
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 48 - Il giudice attenua la pena se:
a  l'autore ha agito:
a1  per motivi onorevoli,
a2  in stato di grave angustia,
a3  sotto l'impressione d'una grave minaccia,
a4  ad incitamento di una persona a cui doveva obbedienza o da cui dipendeva;
b  l'autore è stato seriamente indotto in tentazione dalla condotta della vittima;
c  l'autore ha agito cedendo a una violenta commozione dell'animo scusabile per le circostanze o in stato di profonda prostrazione;
d  l'autore ha dimostrato con fatti sincero pentimento, specialmente se ha risarcito il danno per quanto si potesse ragionevolmente pretendere da lui;
e  la pena ha manifestamente perso di senso visto il tempo trascorso dal reato e da allora l'autore ha tenuto buona condotta.
49 
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 49 - 1 Quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l'inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l'autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata. È in ogni modo vincolato al massimo legale del genere di pena.
1    Quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l'inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l'autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata. È in ogni modo vincolato al massimo legale del genere di pena.
2    Se deve giudicare un reato che l'autore ha commesso prima di essere stato condannato per un altro fatto, il giudice determina la pena complementare in modo che l'autore non sia punito più gravemente di quanto sarebbe stato se i diversi reati fossero stati compresi in un unico giudizio.
3    Nella commisurazione della pena unica secondo i capoversi 1 e 2, i reati che l'autore avesse commesso prima di aver compiuto i diciott'anni non devono incidere più di quanto sarebbe stato se fossero stati giudicati singolarmente.
51 
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 51 - Il giudice computa nella pena il carcere preventivo scontato nell'ambito del procedimento in atto o di un altro procedimento. Un giorno di carcere corrisponde a un'aliquota giornaliera di pena pecuniaria.39
70 
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 70 - 1 Il giudice ordina la confisca dei valori patrimoniali che costituiscono il prodotto di un reato o erano destinati a determinare o a ricompensare l'autore di un reato, a meno che debbano essere restituiti alla persona lesa allo scopo di ripristinare la situazione legale.
1    Il giudice ordina la confisca dei valori patrimoniali che costituiscono il prodotto di un reato o erano destinati a determinare o a ricompensare l'autore di un reato, a meno che debbano essere restituiti alla persona lesa allo scopo di ripristinare la situazione legale.
2    La confisca non può essere ordinata se un terzo ha acquisito i valori patrimoniali ignorando i fatti che l'avrebbero giustificata, nella misura in cui abbia fornito una controprestazione adeguata o la confisca costituisca nei suoi confronti una misura eccessivamente severa.
3    Il diritto di ordinare la confisca si prescrive in sette anni; se il perseguimento del reato soggiace a una prescrizione più lunga, questa si applica anche alla confisca.
4    La confisca è pubblicata ufficialmente. Le pretese della persona lesa o di terzi si estinguono cinque anni dopo la pubblicazione ufficiale della confisca.
5    Se l'importo dei valori patrimoniali sottostanti a confisca non può essere determinato o può esserlo soltanto con spese sproporzionate, il giudice può procedere a una stima.
138 
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 138 - 1. Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, si appropria una cosa mobile altrui che gli è stata affidata,
1    Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, si appropria una cosa mobile altrui che gli è stata affidata,
2    Il colpevole è punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria193 se ha commesso il fatto in qualità di membro di un'autorità, di funzionario, di tutore, di curatore, di gerente di patrimoni, o nell'esercizio di una professione, di un'industria o di un commercio, per il quale ha ottenuto l'autorizzazione da un'autorità.
146 
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 146 - 1 Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, inganna con astuzia una persona affermando cose false o dissimulando cose vere, oppure ne conferma subdolamente l'errore inducendola in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
1    Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, inganna con astuzia una persona affermando cose false o dissimulando cose vere, oppure ne conferma subdolamente l'errore inducendola in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
2    La pena è una pena detentiva da sei mesi a dieci anni se il colpevole fa mestiere della truffa.202
3    La truffa a danno di un congiunto o di un membro della comunione domestica è punita soltanto a querela di parte.
158 
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 158 - 1. Chiunque, obbligato per legge, mandato ufficiale o negozio giuridico ad amministrare il patrimonio altrui o a sorvegliarne la gestione, mancando al proprio dovere, lo danneggia o permette che ciò avvenga, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
1    Chiunque, obbligato per legge, mandato ufficiale o negozio giuridico ad amministrare il patrimonio altrui o a sorvegliarne la gestione, mancando al proprio dovere, lo danneggia o permette che ciò avvenga, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2    Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, abusa della qualità di rappresentante conferitagli dalla legge, da un mandato ufficiale o da un negozio giuridico e cagiona in tal modo un danno al patrimonio del rappresentato, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
3    L'amministrazione infedele a danno di un congiunto o di un membro della economia domestica è punita soltanto a querela di parte.
158n  251 
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 251 - 1. Chiunque, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,
1    Chiunque, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,
2    ...314
251n  253 
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 253 - Chiunque, usando inganno, induce un funzionario o un pubblico ufficiale ad attestare in un documento pubblico, contrariamente alla verità, un fatto d'importanza giuridica, in ispecie ad autenticare una firma falsa od una copia non conforme all'originale,
305 
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 305 - 1 Chiunque sottrae una persona ad atti di procedimento penale o all'esecuzione di una pena o di una delle misure previste negli articoli 59-61, 63 e 64, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.400
1    Chiunque sottrae una persona ad atti di procedimento penale o all'esecuzione di una pena o di una delle misure previste negli articoli 59-61, 63 e 64, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.400
1bis    È parimenti punibile chi sottrae ad atti di procedimento penale esteri od alla esecuzione all'estero di una pena detentiva o di una misura ai sensi degli articoli 59-61, 63 o 64 una persona perseguita o condannata all'estero per un crimine menzionato nell'articolo 101.401
2    Se l'autore favorisce un congiunto o un'altra persona con cui esistono relazioni personali così strette da rendere scusabile la sua condotta, il giudice prescinde da ogni pena.402
305bis 
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.404
1    Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.404
2    Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria.408
a  agisce come membro di un'organizzazione criminale o terroristica (art. 260ter);
b  agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio;
c  realizza una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole facendo mestiere del riciclaggio.
3    L'autore è punibile anche se l'atto principale è stato commesso all'estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto.
315  322quater
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 322quater - Chiunque, in qualità di membro di un'autorità giudiziaria o di un'altra autorità, di funzionario, di perito, traduttore o interprete delegato dall'autorità o di arbitro, domanda, si fa promettere o accetta un indebito vantaggio, per sé o per terzi, per commettere un atto o un'omissione in relazione con la sua attività ufficiale e contrastante coi doveri d'ufficio o sottostante al suo potere d'apprezzamento, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
CPP: 19 
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 19 Tribunale di primo grado - 1 Il tribunale di primo grado giudica in primo grado tutti i reati che non sono di competenza di altre autorità.
1    Il tribunale di primo grado giudica in primo grado tutti i reati che non sono di competenza di altre autorità.
2    La Confederazione e i Cantoni possono prevedere quale tribunale di primo grado un giudice unico incaricato di giudicare:
a  le contravvenzioni;
b  i crimini e i delitti, eccettuati quelli per i quali il pubblico ministero chiede una pena detentiva superiore a due anni, l'internamento secondo l'articolo 64 CP5, un trattamento secondo l'articolo 59 CP o, nei casi in cui si debba contemporaneamente revocare la sospensione condizionale di una sanzione, una privazione della libertà superiore a due anni.
23e  196 
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 196 Definizione - I provvedimenti coercitivi sono atti procedurali delle autorità penali che incidono sui diritti fondamentali degli interessati e sono intesi a:
a  assicurare le prove;
b  garantire la presenza di persone durante il procedimento;
c  garantire l'esecuzione della decisione finale.
325 
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 325 Contenuto dell'atto d'accusa - 1 L'atto d'accusa indica:
1    L'atto d'accusa indica:
a  il luogo e la data;
b  il pubblico ministero che sostiene l'accusa;
c  il giudice cui è indirizzato;
d  l'imputato e il suo difensore;
e  il danneggiato;
f  in modo quanto possibile succinto, ma preciso, i fatti contestati all'imputato, specificando dove, quando, come e con quali effetti sono stati commessi;
g  le fattispecie penali che il pubblico ministero ritiene adempiute, con indicazione delle disposizioni di legge applicabili.
2    Il pubblico ministero può presentare un atto d'accusa alternativo o, per il caso in cui l'atto d'accusa principale venga respinto, un atto d'accusa subordinato.
326 
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 326 Altre indicazioni e richieste - 1 Il pubblico ministero fornisce al giudice le seguenti indicazioni e formula le seguenti richieste, purché non risultino già dall'atto d'accusa:
1    Il pubblico ministero fornisce al giudice le seguenti indicazioni e formula le seguenti richieste, purché non risultino già dall'atto d'accusa:
a  la presenza di un accusatore privato e le sue eventuali pretese civili;
b  i provvedimenti coercitivi ordinati;
c  gli oggetti e i valori patrimoniali sequestrati;
d  le spese d'istruzione sostenute;
e  l'eventuale istanza di carcerazione di sicurezza;
f  le proposte di sanzione o l'annuncio che tali proposte saranno presentate in sede di dibattimento;
g  le proposte per decisioni giudiziarie successive;
h  la richiesta di essere convocato al dibattimento.
2    Se non sostiene personalmente l'accusa, il pubblico ministero può allegare all'atto d'accusa un rapporto finale in cui espone i fatti e fornisce precisazioni in merito all'apprezzamento delle prove.
358 
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 358 Principi - 1 Fintanto che non sia promossa l'accusa, l'imputato che ammette i fatti essenziali ai fini dell'apprezzamento giuridico e riconosce quanto meno nella sostanza le pretese civili può chiedere al pubblico ministero che si proceda con rito abbreviato.
1    Fintanto che non sia promossa l'accusa, l'imputato che ammette i fatti essenziali ai fini dell'apprezzamento giuridico e riconosce quanto meno nella sostanza le pretese civili può chiedere al pubblico ministero che si proceda con rito abbreviato.
2    Il rito abbreviato è escluso se il pubblico ministero chiede una pena detentiva superiore a cinque anni.
360 
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 360 Atto d'accusa - 1 Nell'atto d'accusa figurano:
1    Nell'atto d'accusa figurano:
a  le indicazioni di cui agli articoli 325 e 326;
b  l'entità della pena;
c  le misure;
d  le norme di condotta in caso di concessione della sospensione condizionale della pena;
e  la revoca della sospensione o liberazione condizionale per pene e misure;
f  la liquidazione delle pretese di diritto civile dell'accusatore privato;
g  le conseguenze in materia di spese e indennità;
h  l'avviso alle parti che l'accettazione dell'atto d'accusa comporta rinuncia alla procedura ordinaria e ai relativi mezzi di ricorso.
2    Il pubblico ministero comunica l'atto d'accusa alle parti. Entro dieci giorni le parti devono dichiarare se accettano o meno l'atto d'accusa. L'accettazione è irrevocabile.
3    Se, entro il termine, l'accusatore privato non dichiara per scritto di non accettare l'atto d'accusa, il suo silenzio vale accettazione.
4    Se l'atto d'accusa è accettato dalle parti, il pubblico ministero lo trasmette con il fascicolo al tribunale di primo grado.
5    Se una parte non accetta l'atto d'accusa, il pubblico ministero svolge una procedura preliminare ordinaria.
361 
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 361 Dibattimento - 1 Il tribunale di primo grado svolge un dibattimento.
1    Il tribunale di primo grado svolge un dibattimento.
2    Nel dibattimento il tribunale interroga l'imputato e accerta se:
a  l'imputato ammette i fatti su cui poggia l'accusa; e
b  l'ammissione dell'imputato concorda con quanto risulta dagli atti di causa.
3    Se necessario, il tribunale interroga anche le altre parti presenti.
4    Non è svolta alcuna procedura probatoria.
362 
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 362 Sentenza o decisione di diniego - 1 Il tribunale di primo grado decide liberamente se:
1    Il tribunale di primo grado decide liberamente se:
a  nel caso concreto la procedura abbreviata è conforme al diritto e opportuna;
b  l'accusa concorda con le risultanze del dibattimento e con gli atti di causa; e
c  le sanzioni proposte sono adeguate.
2    Se sono adempiute le condizioni del giudizio con rito abbreviato, il tribunale recepisce nella sentenza le fattispecie penali, le sanzioni e le pretese civili figuranti nell'atto d'accusa. Il fatto che le condizioni della procedura abbreviata sono adempiute è motivato sommariamente.
3    Se non sono adempiute le condizioni del giudizio con rito abbreviato, il tribunale rinvia il fascicolo al pubblico ministero affinché svolga una procedura preliminare ordinaria. Comunica alle parti, sia oralmente sia per scritto nel dispositivo, la sua decisione di diniego del giudizio con rito abbreviato. Tale decisione non è impugnabile.
4    Se il tribunale ha rifiutato di giudicare con rito abbreviato, le dichiarazioni fatte dalle parti in considerazione del rito abbreviato non possono essere utilizzate nella successiva procedura ordinaria.
5    In secondo grado, la parte che interpone appello contro una sentenza pronunciata con rito abbreviato potrà far valere soltanto di non aver accettato l'atto d'accusa o che la sentenza non corrisponde allo stesso.
424 
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 424 Calcolo ed emolumenti - 1 La Confederazione e i Cantoni disciplinano il calcolo delle spese procedurali e fissano gli emolumenti.
1    La Confederazione e i Cantoni disciplinano il calcolo delle spese procedurali e fissano gli emolumenti.
2    Per i casi semplici, possono prevedere emolumenti forfettari che coprano anche i disborsi.
448e
LOAP: 35 
SR 173.71 Legge federale del 19 marzo 2010 sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (Legge sull'organizzazione delle autorità penali, LOAP) - Legge sull'organizzazione delle autorità penali
LOAP Art. 35 Competenze - 1 Le corti penali giudicano in primo grado i casi che sottostanno alla giurisdizione federale, sempre che il Ministero pubblico della Confederazione non ne abbia deferito il giudizio alle autorità cantonali.
1    Le corti penali giudicano in primo grado i casi che sottostanno alla giurisdizione federale, sempre che il Ministero pubblico della Confederazione non ne abbia deferito il giudizio alle autorità cantonali.
2    Le corti penali giudicano inoltre le cause penali che il Consiglio federale ha deferito al Tribunale penale federale in applicazione della legge federale del 22 marzo 197411 sul diritto penale amministrativo.
74
SR 173.71 Legge federale del 19 marzo 2010 sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (Legge sull'organizzazione delle autorità penali, LOAP) - Legge sull'organizzazione delle autorità penali
LOAP Art. 74 Esecuzione da parte dei Cantoni - 1 I Cantoni eseguono le seguenti pene e misure pronunciate dalle autorità penali della Confederazione:
1    I Cantoni eseguono le seguenti pene e misure pronunciate dalle autorità penali della Confederazione:
a  ...
b  pene detentive;
c  misure terapeutiche;
d  internamenti;
e  pene pecuniarie;
f  multe;
g  cauzioni preventive;
gbis  espulsioni;
h  interdizioni di esercitare un'attività e divieti di avere contatti e di accedere ad aree determinate;
i  divieti di condurre.
2    Nella sua decisione l'autorità penale della Confederazione designa, in applicazione degli articoli 31-36 CPP53, il Cantone cui compete l'esecuzione.
3    Il Cantone competente prende le decisioni inerenti all'esecuzione.
4    Il Cantone competente è autorizzato a tenere il ricavato dell'esazione di multe e dell'esecuzione di pene pecuniarie.
5    La Confederazione lo indennizza delle spese per l'esecuzione delle pene detentive. L'esecuzione è indennizzata secondo le tariffe che il Cantone cui compete l'esecuzione applicherebbe per l'esecuzione di una propria sentenza.
LTF: 78 
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 78 Principio - 1 Il Tribunale federale giudica i ricorsi contro le decisioni pronunciate in materia penale.
1    Il Tribunale federale giudica i ricorsi contro le decisioni pronunciate in materia penale.
2    Al ricorso in materia penale soggiacciono anche le decisioni concernenti:
a  le pretese civili trattate unitamente alla causa penale;
b  l'esecuzione di pene e misure.
80 
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 80 Autorità inferiori - 1 Il ricorso è ammissibile contro le decisioni delle autorità cantonali di ultima istanza e contro le decisioni della Corte dei reclami penali e della Corte d'appello del Tribunale penale federale.48
1    Il ricorso è ammissibile contro le decisioni delle autorità cantonali di ultima istanza e contro le decisioni della Corte dei reclami penali e della Corte d'appello del Tribunale penale federale.48
2    I Cantoni istituiscono tribunali superiori quali autorità cantonali di ultima istanza. Tali tribunali giudicano su ricorso. Sono fatti salvi i casi in cui secondo il Codice di procedura penale del 5 ottobre 200749 (CPP) si pronuncia, quale istanza cantonale unica, un giudice dei provvedimenti coercitivi o un altro giudice.50
90e  100
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 100 Ricorso contro decisioni - 1 Il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione.
1    Il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione.
2    Il termine è di dieci giorni per i ricorsi contro le decisioni:
a  delle autorità cantonali di vigilanza in materia di esecuzione e fallimento;
b  nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale e dell'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale;
c  in materia di ritorno di un minore secondo la Convenzione europea del 20 maggio 198090 sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento di minori e sul ristabilimento dell'affidamento oppure secondo la Convenzione del 25 ottobre 198091 sugli aspetti civili del rapimento internazionale di minori;
d  del Tribunale federale dei brevetti in materia di rilascio di una licenza secondo l'articolo 40d della legge del 25 giugno 195493 sui brevetti.
3    Il termine è di cinque giorni per i ricorsi contro le decisioni:
a  delle autorità cantonali di vigilanza in materia di esecuzione e fallimento pronunciate nell'ambito dell'esecuzione cambiaria;
b  dei Governi cantonali su ricorsi concernenti votazioni federali.
4    Il termine è di tre giorni per i ricorsi contro le decisioni dei Governi cantonali su ricorsi concernenti le elezioni al Consiglio nazionale.
5    Per i ricorsi concernenti conflitti di competenza tra due Cantoni, il termine decorre al più tardi dal giorno in cui in ciascun Cantone sono state pronunciate decisioni impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale.
6    ...94
7    Il ricorso per denegata o ritardata giustizia può essere interposto in ogni tempo.
RSPPF: 1e
Registro DTF
116-IV-14 • 132-IV-102 • 138-IV-1
Weitere Urteile ab 2000
6B_230/2011 • 6B_297/2009 • 6B_579/2008 • 6B_69/2012 • 6B_865/2009
Parole chiave
Elenca secondo la frequenza o in ordine alfabetico
coira • questio • inganno • aggio • ripetibili • riciclaggio di denaro • falsità in documenti • ministero pubblico • corruzione passiva • cio • pena pecuniaria • pena complementare • pena detentiva • bancarotta fraudolenta • mese • conseguimento fraudolento di una falsa attestazione • tribunale penale federale • valore patrimoniale • bahamas • corte penale del tribunale penale federale
... Tutti
Sentenze TPF
SK.2013.25 • SK.2012.9