Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1A.29/2003 /err

Urteil vom 9. Juli 2003
I. Öffentlichrechtliche Abteilung

Besetzung
Bundesgerichtspräsident Aemisegger, Präsident,
Bundesrichter Féraud, Ersatzrichter Bochsler,
Gerichtsschreiberin Scherrer.

Parteien
1. A.G.________,
2. M.G.________,
3. M.C.________,
4. S.D.________,
alle vier vertreten durch Rechtsanwalt Rudolf Schaller, Boulevard Georges-Favon 13, 1204 Genf,

gegen

M.________ AG,
Beschwerdegegnerin, vertreten durch Fürsprecher Ernst Hauser, Kapellenstrasse 14, Postfach 6916, 3001 Bern,
Einwohnergemeinde Saanen, 3792 Saanen, vertreten durch Fürsprecher Ulrich Keusen, Bollwerk 15, Postfach 5576, 3001 Bern,
Bau-, Verkehrs- und Energiedirektion des Kantons Bern, Rechtsamt, Reiterstrasse 11, 3011 Bern,
Verwaltungsgericht des Kantons Bern, Verwaltungsrechtliche Abteilung, Speichergasse 12, 3011 Bern.

Gegenstand
Baubewilligung,

Verwaltungsgerichtsbeschwerde gegen das Urteil des Verwaltungsgerichts des Kantons Bern vom 20. Dezember 2002.

Sachverhalt:
A.
Am 15. Dezember 2000 reichte die M.________ AG, Gstaad, bei der Einwohnergemeinde (EG) Saanen ein Baugesuch für zwei Mehrfamilienhäuser (Häuser C1 und C2) mit je vier Wohnungen und gemeinsamer Autoeinstellhalle ein. Mit diesem Vorhaben sollte eine Teilfläche des in der Wohnzone W3a gelegenen Teils der Parzelle Saanen Gbbl. Nr. 4305 überbaut werden. Dagegen erhoben mehrere Grundeigentümer, darunter die Y.________ AG, A. und M.G.________, M.C.________ sowie S.D.________, Einsprache. Mit Verfügung vom 21. Februar 2001 wies die EG Saanen die Einsprachen ab und erteilte die beantragte Baubewilligung.

Dagegen führten unter anderen die vorerwähnten Einsprecher Beschwerde bei der Bau-, Verkehrs- und Energiedirektion des Kantons Bern (BVE). Diese holte je einen Fachbericht des kantonalen Tiefbauamtes (TBA) und der kantonalen Kommission zur Pflege der Orts- und Landschaftsbilder (OLK) ein und führte einen Augenschein mit Instruktionsverhandlung durch. Daraufhin reichte die M.________ AG ein Projektänderungsgesuch ein, mit welchem die Anzahl der nachgesuchten Parkplätze von 25 auf 22 reduziert wurde. Nachdem die BVE zu dieser Projektänderung beim TBA und der OLK ergänzende Fachberichte eingeholt hatte, wies sie die Beschwerden mit Entscheid vom 20. März 2002 ab, soweit sie darauf eintrat, und bewilligte die Projektänderung mit Auflagen.
B.
Gegen diesen Entscheid der BVE legten die Y.________ AG, A. und M.G.________, M.C.________ und S.D.________ gemeinsam Verwaltungsgerichtsbeschwerde beim Verwaltungsgericht des Kantons Bern ein. Sie beantragten im Wesentlichen, der Entscheid der BVE und die Baubewilligung seien aufzuheben und das Baugesuch sei abzuweisen. Am 16. November 2002 erklärte die Y.________ AG den Abstand. Mit Entscheid vom 20. Dezember 2002 schrieb das Verwaltungsgericht das Beschwerdeverfahren hinsichtlich der Y.________ AG als durch Beschwerderückzug erledigt ab, während es die Beschwerde der übrigen Beschwerdeführer abwies, soweit es darauf eintrat.
C.
Gegen den Entscheid des Verwaltungsgerichts führen A. und M.G.________, M.C.________ und S.D.________ gemeinsam Verwaltungsgerichtsbeschwerde an das Bundesgericht. Sie beantragen, das Urteil des Verwaltungsgerichts des Kantons Bern vom 20. Dezember 2002 sei aufzuheben und das Baugesuch der M.________ AG vom 15. Dezember 2000 sei abzuweisen. Für den Fall, dass die erhobenen Rügen in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde nicht zulässig seien, ersuchen sie, die Beschwerde als staatsrechtliche Beschwerde zu beurteilen.

Die M.________ AG, die EG Saanen und das Verwaltungsgericht beantragen, die Beschwerde sei abzuweisen, soweit darauf eingetreten werden könne. Die BVE hat auf eine Vernehmlassung verzichtet. Das Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft (BUWAL) teilt in seiner Vernehmlassung die Auffassung des Verwaltungsgerichts, dass im vorliegenden Baugesuchsverfahren auf den Zonenplan vom 21. Dezember 1994 bzw. auf die damals festgelegte Waldgrenze nicht mehr zurückgekommen werden könne. Das Gleiche gelte grundsätzlich auch im Hinblick auf den Biotopschutz. Auf Grund der Lebensraumeinschätzung bestehe kein Anlass, vom Interesse einer der Nutzungsplanung entsprechenden Bebauung der Parzelle abzusehen.
D.
Mit Verfügung vom 26. März 2003 erkannte der Präsident der I. öffentlichrechtlichen Abteilung der Beschwerde aufschiebende Wirkung zu und untersagte der Beschwerdegegnerin, Veränderungen am Boden des Baufeldes vorzunehmen.
E.
Den Beschwerdeführern wurde auf ihr Gesuch hin Gelegenheit eingeräumt, sich zu sämtlichen Vernehmlassungen zu äussern. In ihrer Stellungnahme vom 22. Juni 2003 halten sie an den in der Beschwerde gestellten Rechtsbegehren unverändert fest.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1.
1.1 Die Beschwerdeführer haben Verwaltungsgerichtsbeschwerde eingereicht und zugleich ersucht, die Rügen als staatsrechtliche Beschwerde entgegenzunehmen, falls die Verwaltungsgerichtsbeschwerde nicht zulässig sei. Dass sie formell einzig Verwaltungsgerichtsbeschwerde erhoben haben, ist grundsätzlich nicht zu beanstanden. Welches Rechtsmittel zulässig ist, ob vorliegend beide Rechtsmittel ergriffen werden können und in welchem Umfang darauf einzutreten ist, prüft das Bundesgericht von Amtes wegen und mit freier Kognition (BGE 128 II 13 E. 1a S. 16; 127 II 198 E. 2 S. 201, je mit Hinweisen). Entsprechend der subsidiären Natur der staatsrechtlichen Beschwerde ist zunächst zu prüfen, ob die Verwaltungsgerichtsbeschwerde offen steht (Art. 84 Abs. 2 OG).
1.2 Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde ist zulässig gegen kantonal letztinstanzliche Verfügungen, die sich auf öffentliches Recht des Bundes stützen oder hätten stützen sollen (Art. 5
RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)

Art. 5  
  1.   Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti:
a.   la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi;
b.   l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi;
c.   il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi.
  2.   Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69). [1]
  3.   Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni.
 
[1] Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764).
VwVG in Verbindung mit Art. 97
RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)

Art. 5  
  1.   Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti:
a.   la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi;
b.   l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi;
c.   il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi.
  2.   Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69). [1]
  3.   Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni.
 
[1] Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764).
und Art. 98 lit. g
RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)

Art. 5  
  1.   Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti:
a.   la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi;
b.   l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi;
c.   il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi.
  2.   Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69). [1]
  3.   Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni.
 
[1] Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764).
OG), sofern keiner der in Art. 99 ff
RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)

Art. 5  
  1.   Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti:
a.   la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi;
b.   l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi;
c.   il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi.
  2.   Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69). [1]
  3.   Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni.
 
[1] Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764).
. OG oder in der Spezialgesetzgebung vorgesehenen Ausschlussgründe greift. Dies gilt auch für gemischtrechtliche Verfügungen, die sowohl auf kantonalem wie auch auf Bundesrecht beruhen, falls und soweit die Verletzung von unmittelbar anwendbarem Bundesrecht in Frage steht (BGE 121 II 72 E 1b S. 75; 120 Ib 27 E. 2a S. 29; 118 Ib 381 E. 2a S. 389). Zu dem im Rahmen der Verwaltungsgerichtsbeschwerde überprüfbaren Bundesrecht gehört auch das Bundesverfassungsrecht, soweit die Rüge eine Angelegenheit betrifft, die in die Sachzuständigkeit der eidgenössischen Verwaltungsrechtspflegeinstanzen fällt. Im Verfahren der Verwaltungsgerichtsbeschwerde sind zudem auf unselbständiges kantonales Ausführungsrecht zum Bundesrecht gestützte Anordnungen zu überprüfen sowie auf übrigem kantonalem Recht beruhende Anordnungen, die einen hinreichend engen Sachzusammenhang mit der im Rahmen der Verwaltungsgerichtsbeschwerde zu beurteilenden Frage des Bundesverwaltungsrechts aufweisen. Soweit
hingegen dem angefochtenen Entscheid selbständiges kantonales Recht ohne den genannten Sachzusammenhang zum Bundesrecht zu Grunde liegt, steht ausschliesslich die staatsrechtliche Beschwerde zur Verfügung (BGE 128 II 159 E. 1.2 S. 262; 126 II 171 E. 12a S. 173).
2.
Umstritten ist die auf kantonalem Recht beruhende Baubewilligung für zwei Mehrfamilienhäuser (C1 und C2) und eine Autoeinstellhalle auf einer Teilfläche des der Wohnzone W3 zugewiesenen Teils von Parzelle Nr. 4305. Kantonale Beschwerdeentscheide über Baubewilligungen sind nur insoweit mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde anfechtbar, als die Zonenkonformität von Bauten und Anlagen ausserhalb der Bauzonen und Bewilligungen im Sinne von Art. 24
RS 700 LPT Legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (Legge sulla pianificazione del territorio, LPT) - Legge sulla pianificazione del territorio

Art. 24 [1]   Edifici e impianti a ubicazione vincolata [2]
  1.   In deroga all'articolo 22 capoverso 2 lettera a, possono essere rilasciate autorizzazioni per la costruzione o il cambiamento di destinazione di edifici o impianti, se:
a.   la loro destinazione esige un'ubicazione fuori della zona edificabile; e
b.   non vi si oppongono interessi preponderanti.
  2.   Il Consiglio federale può autorizzare risanamenti energetici che non sono disciplinati in un'altra base legale. [3]
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 20 mar. 1998, in vigore dal 1° set. 2000 (RU 2000 2042; FF 1996 III 457).
[2] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 29 set. 2023, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 640; FF 2018 6267).
[3] Introdotto dalla cifra I della LF del 29 set. 2023, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 640; FF 2018 6267).
-24d
RS 700 LPT Legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (Legge sulla pianificazione del territorio, LPT) - Legge sulla pianificazione del territorio

Art. 24d [1]   Utilizzazione a scopi abitativi extra-agricoli, edifici e impianti degni di protezione [2]
  1.   In edifici abitativi agricoli, conservati nella loro sostanza, può essere autorizzata un'utilizzazione a scopi abitativi extra-agricoli. [3]
  1bis.   ... [4]
  2.   Il cambiamento totale di destinazione di edifici e impianti degni di protezione può essere autorizzato se: [5]
a.   sono stati sottoposti a protezione dall'autorità competente; e
b.   la loro conservazione a lungo termine non può essere assicurata in altro modo.
  3.   Le autorizzazioni secondo il presente articolo possono essere rilasciate soltanto se: [6]
a.   l'edificio o l'impianto non è più necessario all'utilizzazione anteriore, si presta all'utilizzazione prevista e non comporta un edificio sostitutivo che non sia necessario;
b. [7]   le caratteristiche essenziali dell'aspetto esterno, della struttura edilizia basilare e dei dintorni sono conservate;
c.   è necessaria tutt'al più una leggera estensione dell'urbanizzazione esistente e il finanziamento di tutti i costi d'infrastruttura, causati dal cambiamento completo di destinazione dell'edificio o dell'impianto, sono ribaltati sul proprietario;
d.   la coltivazione agricola dei terreni circostanti non è minacciata;
e.   non vi si oppongono interessi preponderanti.
 
[1] Introdotto dalla cifra I della LF del 20 mar. 1998, in vigore dal 1° set. 2000 (RU 2000 2042; FF 1996 III 457).
[2] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° mag. 2014 (RU 2014 905; FF 2012 58755893).
[3] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 23 mar. 2007, in vigore dal 1° set. 2007 (RU 2007 3637; FF 2005 6303).
[4] Introdotto dalla cifra I della LF del 23 mar. 2007 (RU 2007 3637; FF 2005 6303). Abrogato dalla cifra I della LF del 22 mar. 2013, con effetto dal 1° mag. 2014 (RU 2014 905; FF 2012 58755893).
[5] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 23 mar. 2007, in vigore dal 1° set. 2007 (RU 2007 3637; FF 2005 6303).
[6] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 23 mar. 2007, in vigore dal 1° set. 2007 (RU 2007 3637; FF 2005 6303).
[7] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 29 set. 2023, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 640; FF 2018 6267).
des Bundesgesetzes vom 22. Juni 1979 über die Raumplanung (RPG; SR 700) zur Diskussion stehen (Art. 34 Abs. 1
RS 700 LPT Legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (Legge sulla pianificazione del territorio, LPT) - Legge sulla pianificazione del territorio

Art. 34 [1]   Diritto federale
  1.   I rimedi giuridici proponibili dinanzi alle autorità federali sono retti dalle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale.
  2.   I Cantoni e i Comuni sono legittimati a ricorrere contro le decisioni cantonali di ultima istanza concernenti:
a.   le indennità per restrizioni della proprietà (art. 5);
b.   la conformità alla destinazione della zona di edifici o impianti fuori della zona edificabile;
c.   le autorizzazioni ai sensi degli articoli 24-24d [2] e 37a. [3]
  3.   L'Ufficio federale dell'agricoltura è legittimato a ricorrere contro le decisioni riguardanti progetti che richiedono superfici per l'avvicendamento delle colture. [4]
 
[1] Nuovo testo giusta il n. 64 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197; FF 2001 3764).
[2] Ora: art. 24-24e.
[3] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 23 mar. 2007, in vigore dal 1° set. 2007 (RU 2007 3637; FF 2005 6303).
[4] Introdotto dal n. 5 dell'all. alla LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 34633863; FF 2012 1757).
RPG) oder ihnen Bundesverwaltungsrecht ausserhalb des Raumplanungsrechts zu Grunde liegt.
2.1 Die Beschwerdeführer rügen vorab eine Verletzung der Koordinationspflicht. Sie begründen ihren Einwand damit, dass die Eigentümerin der Parzelle Nr. 4305 sehr konkret eine intensive Überbauung der ganzen Parzelle plane. Vorerst werde beabsichtigt, die Häuser A, B, C1, C2, D und E in der Bauzone und die Erschliessungsstrasse am Rande der in der Landwirtschaftszone liegenden anderen Hälfte der Parzelle Nr. 4305 zu erstellen. In einer späteren Phase sei dann die Umzonung des der Landwirtschaftszone zugewiesenen Parzellenteils in die Bauzone vorgesehen, um noch weitere Häuser realisieren zu können. Die Bauherrschaft gehe etappenweise vor und verunmögliche dadurch, die Überbauung in einer Gesamtschau zu beurteilen. Die Baubewilligungsbehörde müsse in die Lage versetzt werden, die geplante Überbauung hinsichtlich Erschliessung, Umweltverträglichkeit, Ästhetik und Eingriff in Natur und Landschaft gesamthaft zu würdigen. Dies könne durchaus im Baubewilligungsverfahren geschehen. Der Pflicht, Zusammenhänge sichtbar zu machen und Massnahmen aufeinander abzustimmen, sei nicht nur im Verfahren der Richt- und Nutzungsplanung, sondern auch der Baubewilligung nachzukommen.
2.1.1 Das eidgenössische Raumplanungsgesetz regelt die Koordinationspflicht in Art. 25a
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Art. 25a [1]   Principi della coordinazione
  1.   Qualora la costruzione o la trasformazione di un edificio o di un impianto necessiti decisioni di più autorità, occorre designare un'autorità responsabile di garantire una coordinazione sufficiente.
  2.   L'autorità responsabile della coordinazione:
a.   può prendere le disposizioni necessarie per dirigere le procedure;
b.   vigila affinché tutti i documenti del fascicolo della domanda siano pubblicati contemporaneamente;
c.   raccoglie pareri circostanziati in merito al progetto presso tutte le autorità cantonali e federali che partecipano alla procedura;
d.   provvede alla concordanza materiale e se possibile alla notificazione comune o simultanea delle decisioni.
  3.   Le decisioni non devono contenere contraddizioni.
  4.   Questi principi sono applicabili per analogia alla procedura dei piani d'utilizzazione.
 
[1] Introdotto dalla cifra I della LF del 6 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 965; FF 1994 III 971).
RPG. Ihre Verletzung kann mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde gerügt werden, wenn beanstandet wird, eine Bewilligung, bezüglich derer die Verwaltungsgerichtsbeschwerde zulässig wäre, sei nicht in die Koordination einbezogen worden (Urteil des Bundesgerichts 1A.183/2001 vom 18. September 2002, E. 1.2, unter Hinweis auf BGE 127 II 238 E. 3b/bb 273 E. 3 S. 277; 123 II 88 E. 2d S. 95). Die von den Beschwerdeführern vorgebrachte Kritik betrifft nicht einen solchen Tatbestand. Ihnen geht es vielmehr um eine Koordination des umstrittenen Bauvorhabens (Häuser C1 und C2) mit allenfalls weiteren Bauvorhaben auf der Parzelle Nr. 4305. Die Pflicht zur einer derartigen Koordination lässt sich jedoch aus Art. 25a
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Art. 25a [1]   Principi della coordinazione
  1.   Qualora la costruzione o la trasformazione di un edificio o di un impianto necessiti decisioni di più autorità, occorre designare un'autorità responsabile di garantire una coordinazione sufficiente.
  2.   L'autorità responsabile della coordinazione:
a.   può prendere le disposizioni necessarie per dirigere le procedure;
b.   vigila affinché tutti i documenti del fascicolo della domanda siano pubblicati contemporaneamente;
c.   raccoglie pareri circostanziati in merito al progetto presso tutte le autorità cantonali e federali che partecipano alla procedura;
d.   provvede alla concordanza materiale e se possibile alla notificazione comune o simultanea delle decisioni.
  3.   Le decisioni non devono contenere contraddizioni.
  4.   Questi principi sono applicabili per analogia alla procedura dei piani d'utilizzazione.
 
[1] Introdotto dalla cifra I della LF del 6 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 965; FF 1994 III 971).
RPG nicht ableiten. Ebenso wenig ergibt sich eine solche aus bundesumweltrechtlichen Vorschriften (Natur- und Heimatschutz, Waldrecht, Lärmschutz). Die Beschwerdeführer berufen sich denn auch zu Recht weder auf Art. 25a
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Art. 25a [1]   Principi della coordinazione
  1.   Qualora la costruzione o la trasformazione di un edificio o di un impianto necessiti decisioni di più autorità, occorre designare un'autorità responsabile di garantire una coordinazione sufficiente.
  2.   L'autorità responsabile della coordinazione:
a.   può prendere le disposizioni necessarie per dirigere le procedure;
b.   vigila affinché tutti i documenti del fascicolo della domanda siano pubblicati contemporaneamente;
c.   raccoglie pareri circostanziati in merito al progetto presso tutte le autorità cantonali e federali che partecipano alla procedura;
d.   provvede alla concordanza materiale e se possibile alla notificazione comune o simultanea delle decisioni.
  3.   Le decisioni non devono contenere contraddizioni.
  4.   Questi principi sono applicabili per analogia alla procedura dei piani d'utilizzazione.
 
[1] Introdotto dalla cifra I della LF del 6 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 965; FF 1994 III 971).
RPG noch auf Bundesverwaltungsrecht ausserhalb des Raumplanungsrechts. Unter diesen Aspekten ist die Verwaltungsgerichtsbeschwerde somit nicht gegeben.
2.1.2 Zu prüfen ist des Weiteren, ob die geltend gemachte Verletzung der Koordinationspflicht gestützt auf die von den Beschwerdeführern genannten Bestimmungen mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde gerügt werden kann. Sie berufen sich hierbei auf das Gebot der haushälterischen Nutzung des Bodens (Art. 75 Abs. 1
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999

Art. 75   Pianificazione del territorio
  1.   La Confederazione stabilisce i principi della pianificazione territoriale. Questa spetta ai Cantoni ed è volta a un'appropriata e parsimoniosa utilizzazione del suolo e a un ordinato insediamento del territorio.
  2.   La Confederazione promuove e coordina gli sforzi dei Cantoni e collabora con loro.
  3.   Nell'adempimento dei loro compiti, la Confederazione e i Cantoni considerano le esigenze della pianificazione territoriale.
BV) sowie auf verschiedene Normen des eidgenössischen Raumplanungsgesetzes (Art. 1
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Art. 1   Scopi
  1.   Confederazione, Cantoni e Comuni provvedono affinché il suolo sia utilizzato con misura e i comprensori edificabili siano separati da quelli non edificabili. [1] Essi coordinano le loro attività d'incidenza territoriale e ordinano l'insediamento in vista di uno sviluppo armonioso del Paese. Essi tengono conto delle condizioni naturali, come pure dei bisogni della popolazione e dell'economia.
  2.   Essi sostengono con misure pianificatorie in particolare gli sforzi intesi a:
a.   proteggere le basi naturali della vita, come il suolo, l'aria, l'acqua, il bosco e il paesaggio;
abis. [2]   promuovere lo sviluppo centripeto degli insediamenti preservando una qualità abitativa adeguata;
b. [3]   realizzare insediamenti compatti;
bbis. [4]   creare e conservare le premesse territoriali per le attività economiche;
c.   promuovere la vita sociale, economica e culturale nelle singole parti del Paese e decentralizzare adeguatamente l'insediamento e l'economia;
d.   garantire una sufficiente base di approvvigionamento del Paese;
e.   garantire la difesa nazionale;
f. [5]   promuovere l'integrazione degli stranieri e la coesione sociale.
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° mag. 2014 (RU 2014 899; FF 2010 931).
[2] Introdotta dalla cifra I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° mag. 2014 (RU 2014 899; FF 2010 931).
[3] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° mag. 2014 (RU 2014 899; FF 2010 931).
[4] Introdotta dalla cifra I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° mag. 2014 (RU 2014 899; FF 2010 931).
[5] Introdotta dal n. 3 dell'all. alla LF del 16 dic. 2016 (Integrazione), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2045, 2016 2471).
-3
RS 700 LPT Legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (Legge sulla pianificazione del territorio, LPT) - Legge sulla pianificazione del territorio

Art. 3   Principi pianificatori
  1.   Le autorità incaricate di compiti pianificatori osservano i principi qui appresso.
  2.   Il paesaggio deve essere rispettato. In particolare occorre:
a. [1]   mantenere per l'agricoltura sufficienti superfici coltive idonee, segnatamente superfici per l'avvicendamento delle colture;
b.   integrare nel paesaggio gli insediamenti, gli edifici e gli impianti;
c.   tenere libere le rive dei laghi e dei fiumi ed agevolarne il pubblico accesso e percorso;
d.   conservare i siti naturali e gli spazi ricreativi;
e.   permettere che il bosco adempia le sue funzioni.
  3.   Gli insediamenti devono essere strutturati secondo i bisogni della popolazione e limitati nella loro estensione. Occorre in particolare:
a. [2]   ripartire razionalmente i luoghi destinati all'abitazione e al lavoro e pianificarli prioritariamente in luoghi dotati di una rete adeguata di trasporti pubblici;
abis. [3]   adottare misure per migliorare l'uso di superfici inutilizzate o non sufficientemente utilizzate situate in zone edificabili e le possibilità di densificazione delle superfici insediative
b.   preservare quanto possibile i luoghi destinati all'abitazione da immissioni nocive o moleste come l'inquinamento dell'aria, il rumore e gli scotimenti;
c.   mantenere e costruire vie ciclabili e pedonali;
d.   assicurare condizioni favorevoli per l'approvvigionamento in beni e servizi;
e.   inserire negli insediamenti molti spazi verdi e alberati.
  4.   Per gli edifici e gli impianti pubblici o di interesse pubblico deve essere determinata un'ubicazione appropriata. Occorre in particolare:
a.   tener conto dei bisogni regionali e ridurre le disparità urtanti;
b.   rendere convenientemente accessibili alla popolazione attrezzature come scuole, centri per il tempo libero e servizi pubblici;
c.   evitare o ridurre generalmente al minimo le incidenze negative sulle basi naturali della vita, sulla popolazione e sull'economia.
  5.   Le utilizzazioni del sottosuolo, in particolare delle acque sotterranee, delle materie prime, dell'energia e degli spazi utilizzabili per l'edificazione, devono essere coordinate tempestivamente sia fra loro sia con le utilizzazioni in superficie e con gli interessi contrapposti. [4]
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° mag. 2014 (RU 2014 899; FF 2010 931).
[2] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° mag. 2014 (RU 2014 899; FF 2010 931).
[3] Introdotta dalla cifra I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° mag. 2014 (RU 2014 899; FF 2010 931).
[4] Introdotto dalla cifra I della LF del 29 set. 2023, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 640; FF 2018 6267).
, Art. 14
RS 700 LPT Legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (Legge sulla pianificazione del territorio, LPT) - Legge sulla pianificazione del territorio

Art. 14   Definizione
  1.   I piani d'utilizzazione disciplinano l'uso ammissibile del suolo.
  2.   Essi delimitano in particolare le zone edificabili, agricole e protette.
und Art. 18
RS 700 LPT Legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (Legge sulla pianificazione del territorio, LPT) - Legge sulla pianificazione del territorio

Art. 18   Altre zone e comprensori
  1.   Il diritto cantonale può prevedere altre zone d'utilizzazione.
  2.   Esso può contenere prescrizioni su comprensori non attribuiti o il cui azzonamento è differito.
  3.   L'area boschiva è definita e protetta dalla legislazione forestale.
RPG) und des kantonalen Verfassungs- und Gesetzesrechts (Art. 31
RS 747.201 LNI Legge federale del 3 ottobre 1975 sulla navigazione interna (LNI)

Art. 31   Obbligo d'assicurazione
  1.   Un natante non può essere messo in circolazione prima che sia stato presentato un attestato di assicurazione di responsabilità civile. [1]
  2.   L'assicurazione deve coprire la responsabilità civile:
a.   del proprietario, del detentore e del conduttore del battello;
b.   dei membri dell'equipaggio e degli ausiliari;
c.   dello sciatore nautico trainato.
  3.   Il Consiglio federale stabilisce le somme minime d'assicurazione. Può prevedere deroghe all'obbligo d'assicurazione.
  4.   Il Consiglio federale emana prescrizioni sull'assicurazione di responsabilità civile delle imprese di navigazione concessionarie.
 
[1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 mar. 2017, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 1749; FF 2016 5811).
- 33
RS 747.201 LNI Legge federale del 3 ottobre 1975 sulla navigazione interna (LNI)

Art. 33   Azione diretta contro l'assicuratore, eccezioni
  1.   Il danneggiato può agire direttamente contro l'assicuratore nei limiti della copertura stipulata nel contratto d'assicurazione obbligatoria di responsabilità civile.
  2.   Le eccezioni derivanti dal contratto d'assicurazione o dalla legge federale del 2 aprile 1908 [1] sul contratto d'assicurazione non possono essere opposte al danneggiato.
 
[1] RS 221.229.1
der Verfassung des Kantons Bern vom 6. Juni 1993 [BSG 131.212], Art. 7 Abs. 4, Art. 54 und Art. 88 des Baugesetzes des Kantons Bern vom 9. Juni 1986 [BauG; BSG 721.0] und Art. 71 Abs. 4
RS 747.201 LNI Legge federale del 3 ottobre 1975 sulla navigazione interna (LNI)

Art. 33   Azione diretta contro l'assicuratore, eccezioni
  1.   Il danneggiato può agire direttamente contro l'assicuratore nei limiti della copertura stipulata nel contratto d'assicurazione obbligatoria di responsabilità civile.
  2.   Le eccezioni derivanti dal contratto d'assicurazione o dalla legge federale del 2 aprile 1908 [1] sul contratto d'assicurazione non possono essere opposte al danneggiato.
 
[1] RS 221.229.1
des Gesetzes über den Bau und Unterhalt von Strassen vom 2. Februar 1964 [SBG; BSG 732.11]).

Da das bewilligte Bauvorhaben in der Bauzone liegt, ist die Verwaltungsgerichtsbeschwerde gestützt auf die von den Beschwerdeführern angerufenen Bestimmungen des eidgenössischen Raumplanungsgesetzes nicht zulässig (Art. 34 Abs. 1
RS 700 LPT Legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (Legge sulla pianificazione del territorio, LPT) - Legge sulla pianificazione del territorio

Art. 34 [1]   Diritto federale
  1.   I rimedi giuridici proponibili dinanzi alle autorità federali sono retti dalle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale.
  2.   I Cantoni e i Comuni sono legittimati a ricorrere contro le decisioni cantonali di ultima istanza concernenti:
a.   le indennità per restrizioni della proprietà (art. 5);
b.   la conformità alla destinazione della zona di edifici o impianti fuori della zona edificabile;
c.   le autorizzazioni ai sensi degli articoli 24-24d [2] e 37a. [3]
  3.   L'Ufficio federale dell'agricoltura è legittimato a ricorrere contro le decisioni riguardanti progetti che richiedono superfici per l'avvicendamento delle colture. [4]
 
[1] Nuovo testo giusta il n. 64 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197; FF 2001 3764).
[2] Ora: art. 24-24e.
[3] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 23 mar. 2007, in vigore dal 1° set. 2007 (RU 2007 3637; FF 2005 6303).
[4] Introdotto dal n. 5 dell'all. alla LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 34633863; FF 2012 1757).
RPG). Dieses Rechtsmittel ist auch nicht gegeben, soweit sich die Beschwerdeführer auf Art. 75 Abs. 1
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999

Art. 75   Pianificazione del territorio
  1.   La Confederazione stabilisce i principi della pianificazione territoriale. Questa spetta ai Cantoni ed è volta a un'appropriata e parsimoniosa utilizzazione del suolo e a un ordinato insediamento del territorio.
  2.   La Confederazione promuove e coordina gli sforzi dei Cantoni e collabora con loro.
  3.   Nell'adempimento dei loro compiti, la Confederazione e i Cantoni considerano le esigenze della pianificazione territoriale.
BV berufen. Das in dieser Verfassungsnorm ausgedrückte Ziel der haushälterischen Nutzung des Bodens wurde von Art. 1
RS 700 LPT Legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (Legge sulla pianificazione del territorio, LPT) - Legge sulla pianificazione del territorio

Art. 1   Scopi
  1.   Confederazione, Cantoni e Comuni provvedono affinché il suolo sia utilizzato con misura e i comprensori edificabili siano separati da quelli non edificabili. [1] Essi coordinano le loro attività d'incidenza territoriale e ordinano l'insediamento in vista di uno sviluppo armonioso del Paese. Essi tengono conto delle condizioni naturali, come pure dei bisogni della popolazione e dell'economia.
  2.   Essi sostengono con misure pianificatorie in particolare gli sforzi intesi a:
a.   proteggere le basi naturali della vita, come il suolo, l'aria, l'acqua, il bosco e il paesaggio;
abis. [2]   promuovere lo sviluppo centripeto degli insediamenti preservando una qualità abitativa adeguata;
b. [3]   realizzare insediamenti compatti;
bbis. [4]   creare e conservare le premesse territoriali per le attività economiche;
c.   promuovere la vita sociale, economica e culturale nelle singole parti del Paese e decentralizzare adeguatamente l'insediamento e l'economia;
d.   garantire una sufficiente base di approvvigionamento del Paese;
e.   garantire la difesa nazionale;
f. [5]   promuovere l'integrazione degli stranieri e la coesione sociale.
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° mag. 2014 (RU 2014 899; FF 2010 931).
[2] Introdotta dalla cifra I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° mag. 2014 (RU 2014 899; FF 2010 931).
[3] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° mag. 2014 (RU 2014 899; FF 2010 931).
[4] Introdotta dalla cifra I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° mag. 2014 (RU 2014 899; FF 2010 931).
[5] Introdotta dal n. 3 dell'all. alla LF del 16 dic. 2016 (Integrazione), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2045, 2016 2471).
RPG übernommen, welcher diese Zielsetzung weiter konkretisiert (Bbl 1997 I S. 246; Martin Lendi, St. Galler Kommentar zu Art. 75
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999

Art. 75   Pianificazione del territorio
  1.   La Confederazione stabilisce i principi della pianificazione territoriale. Questa spetta ai Cantoni ed è volta a un'appropriata e parsimoniosa utilizzazione del suolo e a un ordinato insediamento del territorio.
  2.   La Confederazione promuove e coordina gli sforzi dei Cantoni e collabora con loro.
  3.   Nell'adempimento dei loro compiti, la Confederazione e i Cantoni considerano le esigenze della pianificazione territoriale.
BV, Rz. 26 ff.). Art. 75 Abs. 1
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999

Art. 75   Pianificazione del territorio
  1.   La Confederazione stabilisce i principi della pianificazione territoriale. Questa spetta ai Cantoni ed è volta a un'appropriata e parsimoniosa utilizzazione del suolo e a un ordinato insediamento del territorio.
  2.   La Confederazione promuove e coordina gli sforzi dei Cantoni e collabora con loro.
  3.   Nell'adempimento dei loro compiti, la Confederazione e i Cantoni considerano le esigenze della pianificazione territoriale.
BV geht somit nicht über das hinaus, was bereits in Art. 1
RS 700 LPT Legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (Legge sulla pianificazione del territorio, LPT) - Legge sulla pianificazione del territorio

Art. 1   Scopi
  1.   Confederazione, Cantoni e Comuni provvedono affinché il suolo sia utilizzato con misura e i comprensori edificabili siano separati da quelli non edificabili. [1] Essi coordinano le loro attività d'incidenza territoriale e ordinano l'insediamento in vista di uno sviluppo armonioso del Paese. Essi tengono conto delle condizioni naturali, come pure dei bisogni della popolazione e dell'economia.
  2.   Essi sostengono con misure pianificatorie in particolare gli sforzi intesi a:
a.   proteggere le basi naturali della vita, come il suolo, l'aria, l'acqua, il bosco e il paesaggio;
abis. [2]   promuovere lo sviluppo centripeto degli insediamenti preservando una qualità abitativa adeguata;
b. [3]   realizzare insediamenti compatti;
bbis. [4]   creare e conservare le premesse territoriali per le attività economiche;
c.   promuovere la vita sociale, economica e culturale nelle singole parti del Paese e decentralizzare adeguatamente l'insediamento e l'economia;
d.   garantire una sufficiente base di approvvigionamento del Paese;
e.   garantire la difesa nazionale;
f. [5]   promuovere l'integrazione degli stranieri e la coesione sociale.
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° mag. 2014 (RU 2014 899; FF 2010 931).
[2] Introdotta dalla cifra I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° mag. 2014 (RU 2014 899; FF 2010 931).
[3] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° mag. 2014 (RU 2014 899; FF 2010 931).
[4] Introdotta dalla cifra I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° mag. 2014 (RU 2014 899; FF 2010 931).
[5] Introdotta dal n. 3 dell'all. alla LF del 16 dic. 2016 (Integrazione), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2045, 2016 2471).
RPG zum Ausdruck kommt. Betrifft die haushälterische Nutzung des Bodens im Sinne von Art. 1
RS 700 LPT Legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (Legge sulla pianificazione del territorio, LPT) - Legge sulla pianificazione del territorio

Art. 1   Scopi
  1.   Confederazione, Cantoni e Comuni provvedono affinché il suolo sia utilizzato con misura e i comprensori edificabili siano separati da quelli non edificabili. [1] Essi coordinano le loro attività d'incidenza territoriale e ordinano l'insediamento in vista di uno sviluppo armonioso del Paese. Essi tengono conto delle condizioni naturali, come pure dei bisogni della popolazione e dell'economia.
  2.   Essi sostengono con misure pianificatorie in particolare gli sforzi intesi a:
a.   proteggere le basi naturali della vita, come il suolo, l'aria, l'acqua, il bosco e il paesaggio;
abis. [2]   promuovere lo sviluppo centripeto degli insediamenti preservando una qualità abitativa adeguata;
b. [3]   realizzare insediamenti compatti;
bbis. [4]   creare e conservare le premesse territoriali per le attività economiche;
c.   promuovere la vita sociale, economica e culturale nelle singole parti del Paese e decentralizzare adeguatamente l'insediamento e l'economia;
d.   garantire una sufficiente base di approvvigionamento del Paese;
e.   garantire la difesa nazionale;
f. [5]   promuovere l'integrazione degli stranieri e la coesione sociale.
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° mag. 2014 (RU 2014 899; FF 2010 931).
[2] Introdotta dalla cifra I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° mag. 2014 (RU 2014 899; FF 2010 931).
[3] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° mag. 2014 (RU 2014 899; FF 2010 931).
[4] Introdotta dalla cifra I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° mag. 2014 (RU 2014 899; FF 2010 931).
[5] Introdotta dal n. 3 dell'all. alla LF del 16 dic. 2016 (Integrazione), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2045, 2016 2471).
RPG eine Angelegenheit, die nicht mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde überprüfbar ist, so entfällt dieses Rechtsmittel aufgrund des engen Zusammenhangs auch, soweit eine Verletzung von Art. 75 Abs. 1
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999

Art. 75   Pianificazione del territorio
  1.   La Confederazione stabilisce i principi della pianificazione territoriale. Questa spetta ai Cantoni ed è volta a un'appropriata e parsimoniosa utilizzazione del suolo e a un ordinato insediamento del territorio.
  2.   La Confederazione promuove e coordina gli sforzi dei Cantoni e collabora con loro.
  3.   Nell'adempimento dei loro compiti, la Confederazione e i Cantoni considerano le esigenze della pianificazione territoriale.
BV geltend gemacht werden will. Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde kommt schliesslich auch nicht zum Zuge, soweit die Beschwerdeführer vorbringen, das umstrittene Bauvorhaben missachte aufgrund der geplanten Erschliessung und einer fehlenden Überbauungsordnung die Pflicht zur Koordination
mit künftigen und teilweise noch ungewissen Bauvorhaben auf Parzelle Nr. 4305 und verstosse damit gegen kantonales Verfassungs- und Gesetzesrecht. Sofern sich eine im Sinne der Beschwerdeführer verstandene Koordinationspflicht aus den von ihnen hierbei erwähnten Normen überhaupt ableiten lässt, handelt es sich um selbständiges kantonales Recht ohne hinreichend engen Sachzusammenhang zum Bundesverwaltungsrecht. Seine Verletzung kann daher einzig mit staatsrechtlicher Beschwerde gerügt werden.
2.2 Die Beschwerdeführer machen sodann die Verletzung verschiedener Bestimmungen des Bundesverwaltungsrechts ausserhalb des Raumplanungsrechts geltend (Jagdrecht, Natur- und Heimatschutz, Waldrecht). Insoweit ist die Verwaltungsgerichtsbeschwerde unter Vorbehalt der nachstehenden Ausführungen (E. 3.1 - 3.4) zulässig und die Beschwerdeführer sind als unmittelbare Nachbarn zur Beschwerde legitimiert (Art. 103 lit. a
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999

Art. 75   Pianificazione del territorio
  1.   La Confederazione stabilisce i principi della pianificazione territoriale. Questa spetta ai Cantoni ed è volta a un'appropriata e parsimoniosa utilizzazione del suolo e a un ordinato insediamento del territorio.
  2.   La Confederazione promuove e coordina gli sforzi dei Cantoni e collabora con loro.
  3.   Nell'adempimento dei loro compiti, la Confederazione e i Cantoni considerano le esigenze della pianificazione territoriale.
OG).
2.3 Als Zwischenergebnis ist somit festzuhalten, dass die Verwaltungsgerichtsbeschwerde gegeben ist, soweit sich die Beschwerdeführer auf Bundesverwaltungsrecht ausserhalb des Raumplanungsrechts berufen. Hingegen steht dieses Rechtsmittel nicht zur Verfügung, soweit sie eine Verletzung der Koordinationspflicht gestützt auf kantonales Recht rügen. Ihre diesbezüglichen Einwände sind daher im staatsrechtlichen Beschwerdeverfahren zu prüfen, sofern die Rechtsschrift den hierfür geltenden Anforderungen (Art. 90 Abs. 1 lit. b
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Art. 75   Pianificazione del territorio
  1.   La Confederazione stabilisce i principi della pianificazione territoriale. Questa spetta ai Cantoni ed è volta a un'appropriata e parsimoniosa utilizzazione del suolo e a un ordinato insediamento del territorio.
  2.   La Confederazione promuove e coordina gli sforzi dei Cantoni e collabora con loro.
  3.   Nell'adempimento dei loro compiti, la Confederazione e i Cantoni considerano le esigenze della pianificazione territoriale.
OG) genügt. Da sich bei den im Rahmen der Verwaltungsgerichtsbeschwerde zu beurteilenden Rügen die Frage stellt, ob sie allein hinsichtlich des Baufeldes C oder der ganzen Parzelle Nr. 4305 zu prüfen sind und dies massgeblich von der geltend gemachten Koordinationspflicht abhängt, sei hier vorweggenommen, dass die Eingabe der Beschwerdeführer den Anforderungen an eine staatsrechtliche Beschwerde nicht genügt (vgl. dazu unten E. 8.1). Entfällt demzufolge eine materielle Auseinandersetzung mit der Koordinationspflicht, sind die mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde zulässigen Einwände einzig insoweit zu prüfen, als sie sich gegen das bewilligte Bauvorhaben auf dem Baufeld C mit den Häusern C1 und C2 richten.
3.
Im Unterschied zur staatsrechtlichen Beschwerde, wo das Rügeprinzip gilt (Art. 90 Abs. 1 lit. b
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999

Art. 75   Pianificazione del territorio
  1.   La Confederazione stabilisce i principi della pianificazione territoriale. Questa spetta ai Cantoni ed è volta a un'appropriata e parsimoniosa utilizzazione del suolo e a un ordinato insediamento del territorio.
  2.   La Confederazione promuove e coordina gli sforzi dei Cantoni e collabora con loro.
  3.   Nell'adempimento dei loro compiti, la Confederazione e i Cantoni considerano le esigenze della pianificazione territoriale.
OG), ist das Bundesgericht an die Begründung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde nicht gebunden (Art. 114 Abs. 1
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999

Art. 75   Pianificazione del territorio
  1.   La Confederazione stabilisce i principi della pianificazione territoriale. Questa spetta ai Cantoni ed è volta a un'appropriata e parsimoniosa utilizzazione del suolo e a un ordinato insediamento del territorio.
  2.   La Confederazione promuove e coordina gli sforzi dei Cantoni e collabora con loro.
  3.   Nell'adempimento dei loro compiti, la Confederazione e i Cantoni considerano le esigenze della pianificazione territoriale.
in fine OG). Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung sind an Begehren und Begründung einer Verwaltungsgerichtsbeschwerde keine allzu hohen Anforderungen zu stellen.

Immerhin hat aus der Beschwerdeschrift hervorzugehen, in welchen Punkten und weshalb der angefochtene Entscheid beanstandet wird (Art. 108 Abs. 2
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999

Art. 75   Pianificazione del territorio
  1.   La Confederazione stabilisce i principi della pianificazione territoriale. Questa spetta ai Cantoni ed è volta a un'appropriata e parsimoniosa utilizzazione del suolo e a un ordinato insediamento del territorio.
  2.   La Confederazione promuove e coordina gli sforzi dei Cantoni e collabora con loro.
  3.   Nell'adempimento dei loro compiti, la Confederazione e i Cantoni considerano le esigenze della pianificazione territoriale.
OG). Fehlt eine Begründung vollständig, wird auf die Verwaltungsgerichtsbeschwerde nicht eingetreten (BGE 118 Ib 134 E. 2 S. 135 f.; 112 Ib 634 E. 2a S. 635).
3.1 Die Beschwerdeführer rügen eine Verletzung von Art. 18
RS 922.0 LCP Legge federale del 20 giugno 1986 su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (Legge sulla caccia, LCP) - Legge sulla caccia

Art. 18   Contravvenzioni
  1.   È punito con una multa sino a 20 000 franchi chiunque, intenzionalmente e senza autorizzazione: [1]
a.   cattura selvaggina, la tiene in cattività, se ne appropria o la importa allo scopo di metterla in libertà;
b.   entra, senza un motivo sufficiente, in una zona di caccia munito di un'arma da tiro;
c.   detiene, fuori dei periodi di caccia, armi o trappole sui maggenghi o sugli alpi;
d.   lascia cacciare cani;
e.   non osserva i provvedimenti per proteggere gli animali dai disturbi;
f.   toglie dai nidi uova o piccoli di uccelli delle specie cacciabili;
g.   brucia estensivamente scarpate, bordi di campi o pascoli o elimina siepi;
h.   ostacola l'esercizio della caccia;
i. [2]   omette di ricercare tempestivamente e a regola d'arte gli animali selvatici da lui feriti durante la caccia o che ha il dubbio di aver ferito durante la caccia.
  2.   Il tentativo e la complicità sono punibili.
  3.   Se, nei casi previsti nel capoverso 1 lettere a-g, l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa.
  4.   Chiunque, durante la caccia, non reca seco i documenti prescritti o si rifiuta di esibirli agli organi di sorveglianza competenti è punito con la multa.
  5.   I Cantoni possono reprimere come contravvenzioni altre infrazioni al diritto cantonale.
 
[1] Nuovo testo giusta l'art. 333 del Codice penale (RS 311.0), nel testo della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).
[2] Introdotta dalla cifra I della LF del 16 dic. 2022, in vigore dal 1° feb. 2025 (RU 2023 631, 2025 11; FF 2022 1925, 2104).
des Bundesgesetzes vom 20. Juni 1986 über die Jagd und den Schutz wildlebender Säugetiere und Vögel (Jagdgesetz, JSG; SR 922.0). Bei dieser Bestimmung handelt es sich um eine Übertretungsstrafnorm, die bei namentlich genannten Widerhandlungen gegen die Jagdgesetzgebung zur Anwendung gelangt (Art. 18 Abs. 1 lit. a
RS 922.0 LCP Legge federale del 20 giugno 1986 su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (Legge sulla caccia, LCP) - Legge sulla caccia

Art. 18   Contravvenzioni
  1.   È punito con una multa sino a 20 000 franchi chiunque, intenzionalmente e senza autorizzazione: [1]
a.   cattura selvaggina, la tiene in cattività, se ne appropria o la importa allo scopo di metterla in libertà;
b.   entra, senza un motivo sufficiente, in una zona di caccia munito di un'arma da tiro;
c.   detiene, fuori dei periodi di caccia, armi o trappole sui maggenghi o sugli alpi;
d.   lascia cacciare cani;
e.   non osserva i provvedimenti per proteggere gli animali dai disturbi;
f.   toglie dai nidi uova o piccoli di uccelli delle specie cacciabili;
g.   brucia estensivamente scarpate, bordi di campi o pascoli o elimina siepi;
h.   ostacola l'esercizio della caccia;
i. [2]   omette di ricercare tempestivamente e a regola d'arte gli animali selvatici da lui feriti durante la caccia o che ha il dubbio di aver ferito durante la caccia.
  2.   Il tentativo e la complicità sono punibili.
  3.   Se, nei casi previsti nel capoverso 1 lettere a-g, l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa.
  4.   Chiunque, durante la caccia, non reca seco i documenti prescritti o si rifiuta di esibirli agli organi di sorveglianza competenti è punito con la multa.
  5.   I Cantoni possono reprimere come contravvenzioni altre infrazioni al diritto cantonale.
 
[1] Nuovo testo giusta l'art. 333 del Codice penale (RS 311.0), nel testo della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).
[2] Introdotta dalla cifra I della LF del 16 dic. 2022, in vigore dal 1° feb. 2025 (RU 2023 631, 2025 11; FF 2022 1925, 2104).
-h und Abs. 4 JSG). Zur Diskussion steht in solchen Fällen demnach Verwaltungsstrafrecht des Bundes, wobei die Verfolgung und Beurteilung von Widerhandlungen Sache der Kantone ist (Art. 21 Abs. 1
RS 922.0 LCP Legge federale del 20 giugno 1986 su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (Legge sulla caccia, LCP) - Legge sulla caccia

Art. 21   Perseguimento
  1.   Il perseguimento penale e il giudizio delle infrazioni spettano ai Cantoni.
  2.   L'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria persegue e giudica le infrazioni commesse all'atto dell'importazione, del transito e dell'esportazione. Se vi è simultaneamente un'infrazione alla legge del 18 marzo 2005 [1] sulle dogane o alla legge del 12 giugno 2009 [2] sull'IVA, le infrazioni sono perseguite e giudicate dall'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini. [3]
  3.   Se un'infrazione costituisce simultaneamente un'infrazione secondo il capoverso 2 e un'infrazione alla legge federale del 16 marzo 2012 [4] sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette, alla legge federale del 16 dicembre 2005 [5] sulla protezione degli animali, alla legge del 18 marzo 2005 sulle dogane, alla legge del 12 giugno 2009 sull'IVA, alla legge del 20 giugno 2014 [6] sulle derrate alimentari o alla legge del 1° luglio 1966 [7] sulle epizoozie, perseguibile dalla stessa autorità federale, è applicata la pena comminata per l'infrazione più grave; tale pena può essere adeguatamente aumentata. [8]
 
[1] RS 631.0
[2] RS 641.20
[3] Nuovo testo giusta la cifra I 35 dell'O del 12 giu. 2020 sull'adeguamento di leggi in seguito al cambiamento della designazione dell'Amministrazione federale delle dogane nel quadro del suo ulteriore sviluppo, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2020 2743).
[4] RS 453
[5] RS 455
[6] RS 817.0
[7] RS 916.40
[8] Nuovo testo giusta la cifra II 8 dell'all. della L del 20 giu. 2014 sulle derrate alimentari, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 2017 249; FF 2011 5017).
JSG). Es ist nicht ersichtlich und wird von den Beschwerdeführern auch nicht dargetan, inwiefern sie in diesem Zusammenhang beschwerdelegitimiert sein sollen. Ihrer erstmals vor Bundesgericht gerügten Verletzung von Art. 18
RS 922.0 LCP Legge federale del 20 giugno 1986 su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (Legge sulla caccia, LCP) - Legge sulla caccia

Art. 18   Contravvenzioni
  1.   È punito con una multa sino a 20 000 franchi chiunque, intenzionalmente e senza autorizzazione: [1]
a.   cattura selvaggina, la tiene in cattività, se ne appropria o la importa allo scopo di metterla in libertà;
b.   entra, senza un motivo sufficiente, in una zona di caccia munito di un'arma da tiro;
c.   detiene, fuori dei periodi di caccia, armi o trappole sui maggenghi o sugli alpi;
d.   lascia cacciare cani;
e.   non osserva i provvedimenti per proteggere gli animali dai disturbi;
f.   toglie dai nidi uova o piccoli di uccelli delle specie cacciabili;
g.   brucia estensivamente scarpate, bordi di campi o pascoli o elimina siepi;
h.   ostacola l'esercizio della caccia;
i. [2]   omette di ricercare tempestivamente e a regola d'arte gli animali selvatici da lui feriti durante la caccia o che ha il dubbio di aver ferito durante la caccia.
  2.   Il tentativo e la complicità sono punibili.
  3.   Se, nei casi previsti nel capoverso 1 lettere a-g, l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa.
  4.   Chiunque, durante la caccia, non reca seco i documenti prescritti o si rifiuta di esibirli agli organi di sorveglianza competenti è punito con la multa.
  5.   I Cantoni possono reprimere come contravvenzioni altre infrazioni al diritto cantonale.
 
[1] Nuovo testo giusta l'art. 333 del Codice penale (RS 311.0), nel testo della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).
[2] Introdotta dalla cifra I della LF del 16 dic. 2022, in vigore dal 1° feb. 2025 (RU 2023 631, 2025 11; FF 2022 1925, 2104).
JSG fehlt jegliche Begründung. Auf diesen Beschwerdepunkt ist somit nicht einzutreten.
3.2 Die Beschwerdeführer machen einleitend unter anderem eine Verletzung von Art. 18
RS 451 LPN Legge federale del 1o luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN)

Art. 18  
  1.   L'estinzione di specie animali e vegetali indigene dev'essere prevenuta mediante la conservazione di spazi vitali sufficienti (biotopi) e altri provvedimenti adeguati. Nel prendere questi provvedimenti sarà tenuto conto degli interessi agricoli e forestali degni di protezione.
  1bis.   Devono essere segnatamente protetti le zone ripuali, le praterie a carice e le paludi, le fitocenosi forestali rare, le siepi, i boschetti in terreni aperti, i prati secchi e altri siti che nell'equilibrio naturale hanno una funzione compensatrice o presentano condizioni favorevoli alle biocenosi. [1]
  1ter.   Se, tenuto conto di tutti gli interessi, non è possibile evitare che gli interventi tecnici pregiudichino biotopi degni di protezione, chi opera l'intervento prende misure speciali onde assicurarne la migliore protezione possibile, il ripristino o una sostituzione confacente. [2]
  2.   Nella lotta contro gl'insetti, specialmente con sostanze velenose, si baderà a non compromettere le specie animali e vegetali meritevoli di protezione.
  3.   La Confederazione può promuovere, in luoghi idonei, la riacclimazione di specie che allo stato selvaggio sono estinte, o in pericolo d'estinguersi, in Svizzera.
  4.   Sono riservate la legislazione federale sulla caccia e la protezione degli uccelli e quella sulla pesca.
 
[1] Introdotto dall'art. 66 n. 1 della L del 7 ott. 1983 sulla protezione dell'ambiente, in vigore dal 1° gen. 1985 (RU 1984 1122; FF 1979 III 713).
[2] Introdotto dall'art. 66 n. 1 della L del 7 ott. 1983 sulla protezione dell'ambiente, in vigore dal 1° gen. 1985 (RU 1984 1122; FF 1979 III 713).
, Art. 20
RS 451 LPN Legge federale del 1o luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN)

Art. 20  
  1.   Il Consiglio federale può vietare in tutto o in parte la coglitura, il dissotterramento, lo sradicamento, il trasporto, l'offerta in vendita, la vendita, la compera o la distruzione di piante rare. Può altresì prendere provvedimenti adeguati per proteggere specie animali minacciate o altrimenti meritevoli di protezione. [1]
  2.   I Cantoni possono stabilire analoghi divieti per altre specie.
  3.   Per motivi di protezione delle specie, il Consiglio federale può inoltre vincolare a condizioni, limitare o vietare la produzione, la messa in commercio, l'importazione, l'esportazione e il transito di piante o prodotti vegetali. [2]
 
[1] Nuovo testo del per. giusta l'all. n. 2 della L del 21 mar. 2003 sull'ingegneria genetica, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4803; FF 2000 2145).
[2] Introdotto dalla cifra I della LF del 21 giu. 1996, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1152; FF 1995 IV 589).
und Art. 21
RS 451 LPN Legge federale del 1o luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN)

Art. 21 [1]  
  1.   La vegetazione ripuale (canneti, giuncheti, vegetazioni golenali e biocenosi forestali) non dev'essere dissodata, sotterrata né altrimenti annientata.
  2.   Nella misura consentita dalle circostanze, i Cantoni provvedono alla messa a dimora di vegetazione ripuale sulle rive che ne sono sprovviste o, per lo meno, alla realizzazione delle condizioni necessarie alla sua crescita. [2]
 
[1] Nuovo testo giusta l'art. 66 n. 1 della L del 7 ott. 1983 sulla protezione dell'ambiente, in vigore dal 1° gen. 1985 (RU 1984 1122; FF 1979 III 713).
[2] Introdotto dall'art 75 n. 2 della LF del 24 gen. 1991 sulla protezione delle acque (RU 1992 1860; FF 1987 II 905). Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 224; FF 1991 III 897).
des Bundesgesetzes vom 1. Juli 1966 über den Natur-und Heimatschutz (NHG; SR 451) und von Art. 20
RS 451.1 OPN Ordinanza del 16 gennaio 1991 sulla protezione della natura e del paesaggio (OPN)

Art. 20   Protezione delle specie
  1.   È vietato, senza autorizzazione, raccogliere, dissotterrare, sradicare, trasportare, offrire in vendita, vendere, acquistare o distruggere, segnatamente con interventi di natura tecnica, le piante selvatiche delle specie designate nell'allegato 2.
  2.   Oltre agli animali protetti menzionati nella legge sulla caccia del 20 giugno 1986 [1], le specie designate nell'allegato 3 sono considerate protette. È vietato:
a.   uccidere, ferire o catturare gli animali di queste specie nonché danneggiarne, distruggerne o sottrarne le uova, le larve, le pupe, i nidi o i luoghi di cova;
b.   portare con sé, spedire, offrire in vendita, esportare, consegnare ad altre persone, acquistare o prendere in custodia detti animali, morti o vivi, compresi uova, larve, pupe e nidi, o partecipare a simili azioni.
  3.   L'autorità competente può accordare altre autorizzazioni eccezionali, oltre a quelle previste dall'articolo 22 capoverso 1 LPN:
a.   se questi provvedimenti servono a mantenere la diversità biologica [2];
b.   per interventi tecnici indispensabili nel luogo previsto e corrispondenti a un'esigenza preponderante. Chi opera l'intervento deve essere tenuto a prendere provvedimenti per assicurare la migliore protezione possibile oppure almeno una sostituzione confacente delle specie interessate.
  4.   I Cantoni, previa consultazione dell'UFAM, disciplinano la protezione adeguata delle specie vegetali e animali contemplate nell'allegato 4. [3]
  5.   Chiunque contravviene alle disposizioni dei capoversi 1 e 2 è punibile secondo l'articolo 24a LPN. [4]
 
[1] RS 922.0
[2] Nuova espr. giusta la cifra I n. 1 dell'O del 2 feb. 2011 (adeguamento allo sviluppo degli accordi programmatici nel settore ambientale), in vigore dal 1° mar. 2011 (RU 2011 649).
[3] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 19 giu. 2000, in vigore dal 1° ago 2000 (RU 2000 1869).
[4] Introdotto dalla cifra I dell'O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 225).
der dazugehörigen Verordnung vom 16. Januar 1991 (NHV; SR 451.1) geltend. In der Folge setzen sie sich jedoch einzig mit einer angeblich fehlerhaften Rechtsanwendung von Art. 18 Abs. 1ter
RS 451 LPN Legge federale del 1o luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN)

Art. 18  
  1.   L'estinzione di specie animali e vegetali indigene dev'essere prevenuta mediante la conservazione di spazi vitali sufficienti (biotopi) e altri provvedimenti adeguati. Nel prendere questi provvedimenti sarà tenuto conto degli interessi agricoli e forestali degni di protezione.
  1bis.   Devono essere segnatamente protetti le zone ripuali, le praterie a carice e le paludi, le fitocenosi forestali rare, le siepi, i boschetti in terreni aperti, i prati secchi e altri siti che nell'equilibrio naturale hanno una funzione compensatrice o presentano condizioni favorevoli alle biocenosi. [1]
  1ter.   Se, tenuto conto di tutti gli interessi, non è possibile evitare che gli interventi tecnici pregiudichino biotopi degni di protezione, chi opera l'intervento prende misure speciali onde assicurarne la migliore protezione possibile, il ripristino o una sostituzione confacente. [2]
  2.   Nella lotta contro gl'insetti, specialmente con sostanze velenose, si baderà a non compromettere le specie animali e vegetali meritevoli di protezione.
  3.   La Confederazione può promuovere, in luoghi idonei, la riacclimazione di specie che allo stato selvaggio sono estinte, o in pericolo d'estinguersi, in Svizzera.
  4.   Sono riservate la legislazione federale sulla caccia e la protezione degli uccelli e quella sulla pesca.
 
[1] Introdotto dall'art. 66 n. 1 della L del 7 ott. 1983 sulla protezione dell'ambiente, in vigore dal 1° gen. 1985 (RU 1984 1122; FF 1979 III 713).
[2] Introdotto dall'art. 66 n. 1 della L del 7 ott. 1983 sulla protezione dell'ambiente, in vigore dal 1° gen. 1985 (RU 1984 1122; FF 1979 III 713).
und Art. 18b Abs. 1
RS 451 LPN Legge federale del 1o luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN)

Art. 18b [1]  
  1.   I Cantoni provvedono alla protezione e alla manutenzione dei biotopi d'importanza regionale e locale.
  2.   Nelle regioni sfruttate intensivamente all'interno e all'esterno degli insediamenti, i Cantoni provvedono a una compensazione ecologica con boschetti campestri, siepi, cespugli ripuali o altra vegetazione conforme alla natura e al sito. Deve essere tenuto conto degli interessi dell'utilizzazione agricola.
 
[1] Introdotto dalla cifra I della LF del 19 giu. 1987, in vigore dal 1° feb. 1988 (RU 1988 254; FF 1985 II 1261).
NHG auseinander. Inwiefern auch die weiteren von ihnen angerufenen Bestimmungen verletzt sein sollen, legen sie mit keinem Wort dar. Auch darauf ist daher mangels Begründung nicht einzutreten (Art. 108 Abs. 2
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999

Art. 75   Pianificazione del territorio
  1.   La Confederazione stabilisce i principi della pianificazione territoriale. Questa spetta ai Cantoni ed è volta a un'appropriata e parsimoniosa utilizzazione del suolo e a un ordinato insediamento del territorio.
  2.   La Confederazione promuove e coordina gli sforzi dei Cantoni e collabora con loro.
  3.   Nell'adempimento dei loro compiti, la Confederazione e i Cantoni considerano le esigenze della pianificazione territoriale.
OG).
3.3 Die Beschwerdeführer rügen zudem einleitend eine Verletzung von Art. 5
RS 921.0 LFo Legge federale del 4 ottobre 1991 sulle foreste (Legge forestale, LFo) - Legge forestale

Art. 5   Divieto di dissodamento e deroghe
  1.   I dissodamenti sono vietati.
  2.   Può essere concessa deroga se il richiedente comprova l'esistenza di gravi motivi preponderanti rispetto all'interesse alla conservazione della foresta, e sono inoltre adempiute le condizioni seguenti:
a.   l'opera per la quale si richiede il dissodamento è attuabile soltanto nel luogo previsto;
b.   l'opera soddisfa materialmente alle condizioni della pianificazione del territorio;
c.   il dissodamento non comporta seri pericoli per l'ambiente.
  3.   Non sono gravi motivi gli interessi finanziari, come un più redditizio sfruttamento del suolo o l'acquisizione di terreno a buon mercato per scopi non forestali.
  3bis.   Quando un'autorità deve decidere in merito all'autorizzazione per la costruzione di impianti per l'impiego di energie rinnovabili e di impianti di trasporto e distribuzione di energia, nella ponderazione degli interessi l'interesse nazionale alla realizzazione di questi progetti è considerato equivalente ad altri interessi nazionali. [1]
  4.   Va tenuto conto della protezione della natura e del paesaggio.
  5.   I permessi di dissodamento hanno validità limitata.
 
[1] Introdotto dalla cifra I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3207; FF 2014 4237).
und Art. 17
RS 921.0 LFo Legge federale del 4 ottobre 1991 sulle foreste (Legge forestale, LFo) - Legge forestale

Art. 17   Distanza dalla foresta
  1.   Le costruzioni e gli impianti in vicinanza della foresta sono ammissibili soltanto se non ne pregiudicano la conservazione, la cura e l'utilizzazione.
  2.   I Cantoni prescrivono per costruzioni ed impianti un'adeguata distanza minima dalla foresta, in funzione della situazione di quest'ultima e dell'altezza prevedibile dei suoi alberi.
  3.   Per gravi motivi le autorità competenti possono autorizzare la riduzione della distanza minima, subordinandola a oneri e condizioni. [1]
 
[1] Introdotto dalla cifra I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3207; FF 2014 4237).
des Bundesgesetzes vom 4. Oktober 1991 über den Wald (Waldgesetz, WaG; SR 921.0). Sie begründen jedoch auch in dieser Hinsicht nicht, weshalb der angefochtene Entscheid fehlerhaft sein soll. Stattdessen berufen sie sich in ihren materiellen Ausführungen auf Art. 10
RS 921.0 LFo Legge federale del 4 ottobre 1991 sulle foreste (Legge forestale, LFo) - Legge forestale

Art. 10   Accertamento del carattere forestale
  1.   Chi comprova un interesse degno di protezione può far accertare dal Cantone il carattere forestale di un fondo.
  2.   Al momento dell'emanazione e dell'adattamento dei piani di utilizzazione ai sensi della LPT [1] sulla pianificazione del territorio è ordinato un accertamento del carattere forestale:
a.   laddove le zone edificabili confinano o confineranno in futuro con la foresta;
b.   laddove, al di fuori delle zone edificabili, il Cantone intende impedire l'avanzamento della foresta. [2]
  3.   Se la domanda d'accertamento è in relazione con una domanda di dissodamento, la competenza è regolata dall'articolo 6. L'autorità federale competente decide su richiesta dell'autorità cantonale competente. [3]
 
[1] RS 700
[2] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 mar. 2012, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1981;FF2011 3955 3985).
[3] Per. introdotto dalla cifra I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3207; FF 2014 4237).
und Art. 13
RS 921.0 LFo Legge federale del 4 ottobre 1991 sulle foreste (Legge forestale, LFo) - Legge forestale

Art. 13   Delimitazione tra foreste e zone d'utilizzazione [1]
  1.   I margini forestali definiti secondo l'articolo 10 capoverso 2 sono integrati nei piani d'utilizzazione. [2]
  2.   I nuovi popolamenti al di fuori di questi margini forestali non sono considerati foreste.
  3.   I margini forestali possono essere sottoposti a una procedura di accertamento del carattere forestale secondo l'articolo 10 se i piani d'utilizzazione sono adattati e le condizioni reali sono mutate in modo sostanziale. [3]
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 mar. 2012, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1981;FF2011 3955 3985).
[2] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 mar. 2012, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1981;FF2011 3955 3985).
[3] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 mar. 2012, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1981;FF2011 3955 3985).
WaG. Auf die Verwaltungsgerichtsbeschwerde ist daher auch nicht einzutreten, soweit die Beschwerdeführer eine Verletzung von Art. 5
RS 921.0 LFo Legge federale del 4 ottobre 1991 sulle foreste (Legge forestale, LFo) - Legge forestale

Art. 5   Divieto di dissodamento e deroghe
  1.   I dissodamenti sono vietati.
  2.   Può essere concessa deroga se il richiedente comprova l'esistenza di gravi motivi preponderanti rispetto all'interesse alla conservazione della foresta, e sono inoltre adempiute le condizioni seguenti:
a.   l'opera per la quale si richiede il dissodamento è attuabile soltanto nel luogo previsto;
b.   l'opera soddisfa materialmente alle condizioni della pianificazione del territorio;
c.   il dissodamento non comporta seri pericoli per l'ambiente.
  3.   Non sono gravi motivi gli interessi finanziari, come un più redditizio sfruttamento del suolo o l'acquisizione di terreno a buon mercato per scopi non forestali.
  3bis.   Quando un'autorità deve decidere in merito all'autorizzazione per la costruzione di impianti per l'impiego di energie rinnovabili e di impianti di trasporto e distribuzione di energia, nella ponderazione degli interessi l'interesse nazionale alla realizzazione di questi progetti è considerato equivalente ad altri interessi nazionali. [1]
  4.   Va tenuto conto della protezione della natura e del paesaggio.
  5.   I permessi di dissodamento hanno validità limitata.
 
[1] Introdotto dalla cifra I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3207; FF 2014 4237).
und Art. 17
RS 921.0 LFo Legge federale del 4 ottobre 1991 sulle foreste (Legge forestale, LFo) - Legge forestale

Art. 17   Distanza dalla foresta
  1.   Le costruzioni e gli impianti in vicinanza della foresta sono ammissibili soltanto se non ne pregiudicano la conservazione, la cura e l'utilizzazione.
  2.   I Cantoni prescrivono per costruzioni ed impianti un'adeguata distanza minima dalla foresta, in funzione della situazione di quest'ultima e dell'altezza prevedibile dei suoi alberi.
  3.   Per gravi motivi le autorità competenti possono autorizzare la riduzione della distanza minima, subordinandola a oneri e condizioni. [1]
 
[1] Introdotto dalla cifra I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3207; FF 2014 4237).
WaG behaupten.
3.4 Nicht der Verwaltungsgerichtsbeschwerde unterliegt schliesslich der Einwand der Beschwerdeführer, Art. 3 Abs. 3 des kantonalen Waldgesetzes vom 5. Mai 1997 (KWaG; BSG 921.11) sei gesetzeswidrig, insoweit er über Art. 13
RS 921.0 LFo Legge federale del 4 ottobre 1991 sulle foreste (Legge forestale, LFo) - Legge forestale

Art. 13   Delimitazione tra foreste e zone d'utilizzazione [1]
  1.   I margini forestali definiti secondo l'articolo 10 capoverso 2 sono integrati nei piani d'utilizzazione. [2]
  2.   I nuovi popolamenti al di fuori di questi margini forestali non sono considerati foreste.
  3.   I margini forestali possono essere sottoposti a una procedura di accertamento del carattere forestale secondo l'articolo 10 se i piani d'utilizzazione sono adattati e le condizioni reali sono mutate in modo sostanziale. [3]
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 mar. 2012, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1981;FF2011 3955 3985).
[2] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 mar. 2012, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1981;FF2011 3955 3985).
[3] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 mar. 2012, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1981;FF2011 3955 3985).
WaG hinausgehe. Ob kantonales Gesetzesrecht einfaches Bundesrecht verletzt, kann einzig im Rahmen der staatsrechtlichen Beschwerde geprüft werden (Art. 84 Abs. 1 lit. a
RS 921.0 LFo Legge federale del 4 ottobre 1991 sulle foreste (Legge forestale, LFo) - Legge forestale

Art. 13   Delimitazione tra foreste e zone d'utilizzazione [1]
  1.   I margini forestali definiti secondo l'articolo 10 capoverso 2 sono integrati nei piani d'utilizzazione. [2]
  2.   I nuovi popolamenti al di fuori di questi margini forestali non sono considerati foreste.
  3.   I margini forestali possono essere sottoposti a una procedura di accertamento del carattere forestale secondo l'articolo 10 se i piani d'utilizzazione sono adattati e le condizioni reali sono mutate in modo sostanziale. [3]
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 mar. 2012, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1981;FF2011 3955 3985).
[2] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 mar. 2012, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1981;FF2011 3955 3985).
[3] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 mar. 2012, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1981;FF2011 3955 3985).
OG).
4.
4.1 Die Beschwerdeführer beanstanden in mehrfacher Hinsicht eine ungenügende bzw. falsche Feststellung des Sachverhalts durch das Verwaltungsgericht. Darauf ist im Rahmen der Verwaltungsgerichtsbeschwerde insoweit einzutreten, als diese Rügen eine Sache betreffen, die mit diesem Rechtsmittel angefochten werden kann. Das ist nicht der Fall, soweit die Beschwerdeführer die Sachverhaltsfeststellungen im Zusammenhang mit der als verletzt gerügten Koordinationspflicht kritisieren. Insofern sind ihre Einwände im staatsrechtlichen Beschwerdeverfahren zu prüfen (siehe dazu E. 8.2).
4.2 Dem Bundesgericht steht im Rahmen der Verwaltungsgerichtsbeschwerde grundsätzlich eine umfassende Sachverhaltskontrolle zu (Art. 104 lit. b
RS 921.0 LFo Legge federale del 4 ottobre 1991 sulle foreste (Legge forestale, LFo) - Legge forestale

Art. 13   Delimitazione tra foreste e zone d'utilizzazione [1]
  1.   I margini forestali definiti secondo l'articolo 10 capoverso 2 sono integrati nei piani d'utilizzazione. [2]
  2.   I nuovi popolamenti al di fuori di questi margini forestali non sono considerati foreste.
  3.   I margini forestali possono essere sottoposti a una procedura di accertamento del carattere forestale secondo l'articolo 10 se i piani d'utilizzazione sono adattati e le condizioni reali sono mutate in modo sostanziale. [3]
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 mar. 2012, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1981;FF2011 3955 3985).
[2] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 mar. 2012, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1981;FF2011 3955 3985).
[3] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 mar. 2012, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1981;FF2011 3955 3985).
in Verbindung mit Art. 105 Abs. 1
RS 921.0 LFo Legge federale del 4 ottobre 1991 sulle foreste (Legge forestale, LFo) - Legge forestale

Art. 13   Delimitazione tra foreste e zone d'utilizzazione [1]
  1.   I margini forestali definiti secondo l'articolo 10 capoverso 2 sono integrati nei piani d'utilizzazione. [2]
  2.   I nuovi popolamenti al di fuori di questi margini forestali non sono considerati foreste.
  3.   I margini forestali possono essere sottoposti a una procedura di accertamento del carattere forestale secondo l'articolo 10 se i piani d'utilizzazione sono adattati e le condizioni reali sono mutate in modo sostanziale. [3]
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 mar. 2012, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1981;FF2011 3955 3985).
[2] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 mar. 2012, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1981;FF2011 3955 3985).
[3] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 mar. 2012, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1981;FF2011 3955 3985).
OG). Hat jedoch - wie hier - als Vorinstanz eine richterliche Behörde entschieden, so ist die Überprüfung eingeschränkt: Sie erfasst nur offensichtlich unrichtige, unvollständige und unter Verletzung wesentlicher Verfahrensbestimmungen getroffene Feststellungen (Art. 104 lit. b
RS 921.0 LFo Legge federale del 4 ottobre 1991 sulle foreste (Legge forestale, LFo) - Legge forestale

Art. 13   Delimitazione tra foreste e zone d'utilizzazione [1]
  1.   I margini forestali definiti secondo l'articolo 10 capoverso 2 sono integrati nei piani d'utilizzazione. [2]
  2.   I nuovi popolamenti al di fuori di questi margini forestali non sono considerati foreste.
  3.   I margini forestali possono essere sottoposti a una procedura di accertamento del carattere forestale secondo l'articolo 10 se i piani d'utilizzazione sono adattati e le condizioni reali sono mutate in modo sostanziale. [3]
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 mar. 2012, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1981;FF2011 3955 3985).
[2] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 mar. 2012, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1981;FF2011 3955 3985).
[3] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 mar. 2012, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1981;FF2011 3955 3985).
in Verbindung mit Art. 105 Abs. 2
RS 921.0 LFo Legge federale del 4 ottobre 1991 sulle foreste (Legge forestale, LFo) - Legge forestale

Art. 13   Delimitazione tra foreste e zone d'utilizzazione [1]
  1.   I margini forestali definiti secondo l'articolo 10 capoverso 2 sono integrati nei piani d'utilizzazione. [2]
  2.   I nuovi popolamenti al di fuori di questi margini forestali non sono considerati foreste.
  3.   I margini forestali possono essere sottoposti a una procedura di accertamento del carattere forestale secondo l'articolo 10 se i piani d'utilizzazione sono adattati e le condizioni reali sono mutate in modo sostanziale. [3]
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 mar. 2012, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1981;FF2011 3955 3985).
[2] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 mar. 2012, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1981;FF2011 3955 3985).
[3] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 mar. 2012, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1981;FF2011 3955 3985).
OG; BGE 125 II 29 E. 1d S. 33). Die Überprüfung entspricht damit ungefähr der so genannten Willkürkognition (Peter Karlen, Verwaltungsgerichtsbeschwerde, in: Thomas Geiser/Peter Münch [Hrsg.], Prozessieren vor Bundesgericht, 2. Auflage, Basel und Frankfurt am Main 1998, Rz. 3.61, S. 110 f.).
4.3 Das Verwaltungsgericht kam zum Schluss, dass das Bauvorhaben weder geschützte Hecken noch geschützte Feldgehölze noch andere geschützte Lebensräume im Sinne der Naturschutzgesetzgebung beeinträchtige und deshalb auch unter diesem Gesichtswinkel bewilligungsfähig sei. Die Beschwerdeführer wenden dagegen ein, diese Feststellung sei das Resultat einer ungenügenden Abklärung des Sachverhalts und daher falsch.
4.3.1 Das Verwaltungsgericht hat seine Feststellungen vorab auf die Fachmeinung des kantonalen Naturschutzinspektorats abgestützt. So führte dieses in seinem Schreiben vom 1. Dezember 2000 an die H.________ aus, bei der Fällaktion der Bäume und Hecken auf Parzelle Nr. 4305 handle es sich weder um Wald noch um Hecken oder Feldgehölz gemäss Naturschutzgesetzgebung. Es würden lediglich mehrere Bäume (Fichten, Ahorne und Eschen) gefällt, die weder kantonal noch kommunal geschützt seien. In gleichem Sinne äusserte sich der Vertreter des kantonalen Naturschutzinspektorats auch anlässlich des vom BVE durchgeführten Augenscheins. Dem diesbezüglichen Protokoll ist insbesondere zu entnehmen, dass sich seiner Auffassung nach auf der Baulandparzelle keine streng geschützten Arten befinden würden. Der Artenschutz gemäss Naturschutzgesetzgebung werde daher durch das Bauvorhaben nicht beeinträchtigt. Des Weiteren bestätigte er, dass auf der zu überbauenden Fläche keine Hecken ständen. Naturnahe Hecken und Sträucher befänden sich hingegen weiter hinten auf dem Grundstück. Zu den Bäumen bemerkte der Fachmann, dass ein Durcheinander verschiedener, teilweise nicht einheimischer Arten herrsche und sie im Übrigen weit auseinander stehen würden. Man
könne daher auch nicht von einem Feldgehölz sprechen. Es liege eine parkähnliche Landschaft mit wertvollen Einzelbäumen vor, die aber nicht unter Art. 27 f
RS 211.435.1 OAPuE Ordinanza dell' 8 dicembre 2017 sulla realizzazione di atti pubblici e autenticazioni in forma elettronica (OAPuE)

Art. 27   Disposizione transitoria dell'articolo 166 capoverso 6 dell'ordinanza del 17 ottobre 2007 [1] sul registro di commercio
  1.   In deroga agli articoli 10 e 13, fino al 31 dicembre 2022 la realizzazione di una copia elettronica autenticata di un documento cartaceo a fini di conservazione può essere retta dalle seguenti disposizioni:
a.   le copie elettroniche allestite per mezzo della digitalizzazione dei documenti cartacei devono recare una firma elettronica qualificata corredata di una marca temporale elettronica qualificata ai sensi dell'articolo 2 lettere e j FiEle [2];
b.   i certificati qualificati usati dagli uffici del registro di commercio per l'autenticazione devono contenere i seguenti elementi:il cognome e il nome nonché la designazione ufficiale della funzione del titolare del certificato,la designazione del registro di commercio e il nome del Cantone;
1.   il cognome e il nome nonché la designazione ufficiale della funzione del titolare del certificato,
2.   la designazione del registro di commercio e il nome del Cantone;
c.   i certificati qualificati contenenti uno pseudonimo non possono essere usati;
d.   alla copia autenticata va allegato il verbale attestante la sua conformità con il documento cartaceo o con le sue relative parti.
  2.   Un fornitore riconosciuto di servizi di certificazione può rilasciare un certificato qualificato ai sensi del capoverso 1 lettera b soltanto se il Cantone conferma la designazione ufficiale della funzione del titolare del certificato e la designazione del registro di commercio.
  3.   L'Ufficio federale del registro di commercio in seno all'UFG può emanare una direttiva con disposizioni esecutive.
 
[1] RS 221.411
[2] RS 943.03
. des kantonalen Naturschutzgesetzes vom 15. September 1992 (NAG; BSG 426.11) fielen. Schliesslich berief sich das Verwaltungsgericht auch auf das von den Beschwerdeführern eingelegte ökologische Fachgutachten der naturaqua PBK vom 31. Januar 2000, woraus sich ebenfalls keine besondere Schutzwürdigkeit des fraglichen Parzellenteils ergebe.
4.3.2 Die von den Beschwerdeführern dagegen erhobenen Einwände sind unbegründet. Entgegen ihrer Behauptung hat das Verwaltungsgericht die Feststellung, dass es sich bei der zur Diskussion stehenden Vegetation nicht um schützenswertes Feldgehölz oder schützenswerte Hecken handelt, nicht auf den Zonenplan abgestützt. Vielmehr hat es sich hierbei auf die Fachmeinung des Naturschutzinspektorats berufen und darüber hinaus auch auf das Privatgutachten der naturaqua PBK verwiesen. Der Umstand, dass die kommunal schützenswerten Hecken und Feldgehölze noch nicht in die Zonenpläne aufgenommen worden sind, ist hinsichtlich der Frage, ob die hier zu beurteilende Baufläche als geschützter Lebensraum im Sinne von Art. 18
RS 451 LPN Legge federale del 1o luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN)

Art. 18  
  1.   L'estinzione di specie animali e vegetali indigene dev'essere prevenuta mediante la conservazione di spazi vitali sufficienti (biotopi) e altri provvedimenti adeguati. Nel prendere questi provvedimenti sarà tenuto conto degli interessi agricoli e forestali degni di protezione.
  1bis.   Devono essere segnatamente protetti le zone ripuali, le praterie a carice e le paludi, le fitocenosi forestali rare, le siepi, i boschetti in terreni aperti, i prati secchi e altri siti che nell'equilibrio naturale hanno una funzione compensatrice o presentano condizioni favorevoli alle biocenosi. [1]
  1ter.   Se, tenuto conto di tutti gli interessi, non è possibile evitare che gli interventi tecnici pregiudichino biotopi degni di protezione, chi opera l'intervento prende misure speciali onde assicurarne la migliore protezione possibile, il ripristino o una sostituzione confacente. [2]
  2.   Nella lotta contro gl'insetti, specialmente con sostanze velenose, si baderà a non compromettere le specie animali e vegetali meritevoli di protezione.
  3.   La Confederazione può promuovere, in luoghi idonei, la riacclimazione di specie che allo stato selvaggio sono estinte, o in pericolo d'estinguersi, in Svizzera.
  4.   Sono riservate la legislazione federale sulla caccia e la protezione degli uccelli e quella sulla pesca.
 
[1] Introdotto dall'art. 66 n. 1 della L del 7 ott. 1983 sulla protezione dell'ambiente, in vigore dal 1° gen. 1985 (RU 1984 1122; FF 1979 III 713).
[2] Introdotto dall'art. 66 n. 1 della L del 7 ott. 1983 sulla protezione dell'ambiente, in vigore dal 1° gen. 1985 (RU 1984 1122; FF 1979 III 713).
NHG zu qualifizieren ist, ohne Belang. Ist eine solche Anordnung noch nicht erfolgt, unterblieben oder ungenügend, kann eine allenfalls unzulässige Beeinträchtigung im Sinne von Art. 18 Abs. 1
RS 451 LPN Legge federale del 1o luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN)

Art. 18  
  1.   L'estinzione di specie animali e vegetali indigene dev'essere prevenuta mediante la conservazione di spazi vitali sufficienti (biotopi) e altri provvedimenti adeguati. Nel prendere questi provvedimenti sarà tenuto conto degli interessi agricoli e forestali degni di protezione.
  1bis.   Devono essere segnatamente protetti le zone ripuali, le praterie a carice e le paludi, le fitocenosi forestali rare, le siepi, i boschetti in terreni aperti, i prati secchi e altri siti che nell'equilibrio naturale hanno una funzione compensatrice o presentano condizioni favorevoli alle biocenosi. [1]
  1ter.   Se, tenuto conto di tutti gli interessi, non è possibile evitare che gli interventi tecnici pregiudichino biotopi degni di protezione, chi opera l'intervento prende misure speciali onde assicurarne la migliore protezione possibile, il ripristino o una sostituzione confacente. [2]
  2.   Nella lotta contro gl'insetti, specialmente con sostanze velenose, si baderà a non compromettere le specie animali e vegetali meritevoli di protezione.
  3.   La Confederazione può promuovere, in luoghi idonei, la riacclimazione di specie che allo stato selvaggio sono estinte, o in pericolo d'estinguersi, in Svizzera.
  4.   Sono riservate la legislazione federale sulla caccia e la protezione degli uccelli e quella sulla pesca.
 
[1] Introdotto dall'art. 66 n. 1 della L del 7 ott. 1983 sulla protezione dell'ambiente, in vigore dal 1° gen. 1985 (RU 1984 1122; FF 1979 III 713).
[2] Introdotto dall'art. 66 n. 1 della L del 7 ott. 1983 sulla protezione dell'ambiente, in vigore dal 1° gen. 1985 (RU 1984 1122; FF 1979 III 713).
und Abs. 1bis NHG auch noch im Baubewilligungsverfahren geprüft werden (Karl Ludwig Fahrländer, Kommentar NHG, Zürich 1997, Art. 18 Rz. 25; vgl. dazu auch das Urteil des Kantonsgerichts Wallis vom 3. Mai 1996 in URP 1997 Nr. 6 S. 49 ff.). Dies ist vorliegend denn auch geschehen. Die von den Beschwerdeführern zur unterlassenen
zonenplanerischen Anordnung angeführten Belege sind demnach unbehelflich. Den Beschwerdeführern kann auch nicht gefolgt werden, soweit sie dem Verwaltungsgericht vorwerfen, es habe die von ihnen ins Recht gelegte Expertise der naturaqua PBK uminterpretiert. Entgegen ihrer Behauptung ergibt sich aus der Expertise nirgends, dass sich der Auftrag in erster Linie auf den südlichen Teil der Parzelle Nr. 4305 bezogen habe. So wird unter den einleitenden Bemerkungen nebst anderen Parzellen auch die Parzelle Nr. 4305 gesamthaft erwähnt und unter dem Titel "Grundlagen" vermerkt, dass diese vollständig begangen wurde. Dass die Experten der naturaqua PBK die ganze Parzelle Nr. 4305 auf ihre Schutzwürdigkeit im Sinne von Art. 18 ff
RS 451 LPN Legge federale del 1o luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN)

Art. 18  
  1.   L'estinzione di specie animali e vegetali indigene dev'essere prevenuta mediante la conservazione di spazi vitali sufficienti (biotopi) e altri provvedimenti adeguati. Nel prendere questi provvedimenti sarà tenuto conto degli interessi agricoli e forestali degni di protezione.
  1bis.   Devono essere segnatamente protetti le zone ripuali, le praterie a carice e le paludi, le fitocenosi forestali rare, le siepi, i boschetti in terreni aperti, i prati secchi e altri siti che nell'equilibrio naturale hanno una funzione compensatrice o presentano condizioni favorevoli alle biocenosi. [1]
  1ter.   Se, tenuto conto di tutti gli interessi, non è possibile evitare che gli interventi tecnici pregiudichino biotopi degni di protezione, chi opera l'intervento prende misure speciali onde assicurarne la migliore protezione possibile, il ripristino o una sostituzione confacente. [2]
  2.   Nella lotta contro gl'insetti, specialmente con sostanze velenose, si baderà a non compromettere le specie animali e vegetali meritevoli di protezione.
  3.   La Confederazione può promuovere, in luoghi idonei, la riacclimazione di specie che allo stato selvaggio sono estinte, o in pericolo d'estinguersi, in Svizzera.
  4.   Sono riservate la legislazione federale sulla caccia e la protezione degli uccelli e quella sulla pesca.
 
[1] Introdotto dall'art. 66 n. 1 della L del 7 ott. 1983 sulla protezione dell'ambiente, in vigore dal 1° gen. 1985 (RU 1984 1122; FF 1979 III 713).
[2] Introdotto dall'art. 66 n. 1 della L del 7 ott. 1983 sulla protezione dell'ambiente, in vigore dal 1° gen. 1985 (RU 1984 1122; FF 1979 III 713).
. NHG überprüft haben, zeigt sich sodann auch in den der Expertise beigelegten Fotos (Anhang 3) und dem Planauszug mit entsprechender Legende (Anhang 2). Dabei weisen weder dieser Planauszug noch die textlichen Ausführungen in der Expertise auf eine besondere Schutzwürdigkeit der für die Überbauung mit den Häusern C1 und C2 vorgesehenen Landfläche hin. Der von den Beschwerdeführern dagegen vorgebrachte Einwand, das Verwaltungsgericht hätte gestützt auf den Fachbericht des Naturschutzinspektorats vom 20. November
2002 erkennen müssen, dass die Expertise der naturaqua PBK nicht korrekt durchgeführt worden sei, geht an der Sache vorbei. Das Verwaltungsgericht hat darauf hingewiesen, dass dieser Fachbericht das Baufeld D und nicht die für die geplanten Häuser C1 und C2 beanspruchte Landfläche betrifft. Aus dem Umstand, dass das Naturschutzinspektorat im Gegensatz zur Expertise der naturaqua PBK das Baufeld D als schützenswerten Lebensraum qualifiziert hat, können die Beschwerdeführer daher nichts für sich ableiten. Es ist nicht ersichtlich, inwiefern diese unterschiedliche Beurteilung des Baufeldes D Auswirkungen auf die hier zur Diskussion stehende Landfläche haben soll. Insbesondere ist nicht nachvollziehbar, weshalb die Expertise der naturaqua PBK auch hinsichtlich des vorliegend zu beurteilenden Baufeldes nicht korrekt sein soll, zumal sie in dieser Beziehung im Ergebnis mit dem Fachbericht des Naturschutzinspektorats übereinstimmt. Im Übrigen zeigt die vom Naturschutzinspektorat unter dem Aspekt der Schutzwürdigkeit vorgenommene unterschiedliche Beurteilung des Baufeldes D einerseits und des Baufeldes für die Häuser C1 und C2 andererseits, dass die Fachstelle die konkreten Verhältnisse differenziert gewürdigt hat, was in Anbetracht der
sehr grossen Parzelle denn auch sachgerecht ist. Von einer unhaltbaren Sachverhaltsfeststellung durch das Verwaltungsgericht im Zusammenhang mit dem Feldgehölz und den Hecken kann somit keine Rede sein.
4.4 Die Beschwerdeführer beanstanden, dass im angefochtenen Urteil keine Ausführungen über wild lebende Tiere (Rehe), die sich bis zum Wald vorwagen würden, gemacht worden seien. Zudem habe das Verwaltungsgericht unberücksichtigt gelassen, dass sich in Regenzeiten ein Seelein bilde, wo sich Enten aufhielten.

Der Sachverhalt ist nur insoweit zu erheben, als er für die Beurteilung der Streitsache relevant ist. Die Beschwerdeführer legen nicht dar und es ist auch nicht ersichtlich, inwiefern die von ihnen geltend gemachten Feststellungen für das hier interessierende Baufeld C wesentlich sein sollen. Die Äusserung von Frau D.________ über wildlebende Tiere bezog sich offensichtlich auf die Baufläche D (vgl. Beschwerdebeilage act. 32 S. 4 unten, S. 5 sowie die angeheftete Plankopie [Position 1]). Was sodann das Seelein mit Enten betrifft, befindet sich dieses auf der in der Landwirtschaftszone gelegenen Teilfläche von Parz. Nr. 4305 (vgl. Fachgutachten der naturaqua PBK [Beschwerdebeilage act. 15] Anhang 2 [Tümpel temporär] und Auszug aus Zonenplan [Beschwerdebeilage act. 11]). Diese Feststellungen beziehen sich demnach nicht auf das hier zur Diskussion stehende Baufeld für die Häuser C1 und C2. Den Beschwerdeführern kann auch nicht gefolgt werden, soweit sie unter Hinweis auf die Expertise der naturaqua PBK von einem Durchgangskorridor für das Wild und andere Tierarten sprechen. Dort wird einzig in allgemeiner Form ausgeführt, dass kleinräumige Strukturen wie in X.________ eine wichtige Rolle als Durchgangskorridore für das Wild und
andere Tiere spielen könnten. Dass ein solcher Durchgangskorridor auf dem Baufeld C besteht, lässt sich daraus jedoch nicht schliessen. Es liegen hierfür auch keine anderweitigen Anhaltspunkte vor. Handelt es sich bei den von den Beschwerdeführern vorgebrachten Sachverhaltsfeststellungen demnach nicht um solche rechtserheblicher Natur, brauchte das Verwaltungsgericht diese auch nicht in seine Erwägungen einzubeziehen. Soweit die Beschwerdeführer geltend machen wollen, diese Feststellungen seien aufgrund der Koordinationspflicht wesentlich, weil danach die Parzelle Nr. 4305 als Ganzes und nicht bloss hinsichtlich des Baufeldes C zu beurteilen sei, ist darauf aus den eingangs erwähnten Gründen nicht einzugehen (siehe E. 2.3).
4.5 Die Beschwerdeführer werfen dem Verwaltungsgericht eine krasse Rechtsverweigerung vor, weil es ihren Antrag auf Edition von Fotos und der Akten in Sachen H.________ gegen die M.________ AG betreffend das Fällen von Bäumen auf Parzelle Nr. 4305 am 30. November 2000 aus Händen der EG Saanen abgewiesen hat.
4.5.1 Eine Rechtsverweigerung (Art. 29 Abs. 1
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999

Art. 29   Garanzie procedurali generali
  1.   In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole.
  2.   Le parti hanno diritto d'essere sentite.
  3.   Chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo. Ha inoltre diritto al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti.
BV) begeht eine Behörde nicht nur, wenn sie völlig untätig bleibt, sondern auch, wenn sie nicht in gefordertem Masse tätig wird. So kann eine Rechtsverweigerung etwa darin liegen, dass eine Behörde rechtserhebliche Beweise nicht abnimmt und ihr Entscheid dadurch auf einer fehlenden und mangelhaften Abklärung des Sachverhalts beruht (Jörg Paul Müller, Grundrechte in der Schweiz, Bern 1999, S. 497 f.). Der Anspruch auf Beweisabnahme ergibt sich aus dem Anspruch auf Gewährung des rechtlichen Gehörs. Der Verzicht auf die Durchführung beantragter Beweismassnahmen ist indessen zulässig, wenn das Gericht auf Grund bereits abgenommener Beweise oder gestützt auf die Aktenlage seine Überzeugung gebildet hat und ohne Willkür in vorweggenommener Beweiswürdigung annehmen kann, dass diese seine Überzeugung durch weitere Beweiserhebungen nicht geändert würde (Urteil 6P.170/1998 des Bundesgerichtes vom 31. Mai 1999 E. 1c; BGE 122 II 464 E. 4a S. 469; 115 Ia 97 E. 5b S. 100). Beweise müssen daher nicht abgenommen werden, wenn sie nicht erhebliche Tatsachen betreffen oder offensichtlich untauglich sind, über die streitige Tatsache Beweis zu erbringen (Urteil 6P.170/1998 des Bundesgerichtes vom 31. Mai
1999 E. 1c; BGE 117 Ia 262 E. 4b S. 268; 106 Ia 161 E. 2b S. 162;). Der Verzicht auf ein Beweismittel verletzt mithin dann Art. 29 Abs. 2
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999

Art. 29   Garanzie procedurali generali
  1.   In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole.
  2.   Le parti hanno diritto d'essere sentite.
  3.   Chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo. Ha inoltre diritto al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti.
BV, wenn die vorweggenommene Beweiswürdigung, welche die kantonale Behörde zum Verzicht auf die Erhebung dieses Beweises bewog, sich als willkürlich erweist (Urteil 6P.170/1998 des Bundesgerichtes vom 31. Mai 1999 E. 1c; vgl. BGE 115 Ia 8 E. 3a S. 11).
4.5.2 Das Verwaltungsgericht lehnte die Editionsbegehren mit der Begründung ab, dass der Vorgang betreffend das Fällen von Bäumen in den Vorakten des BVE umfassend dokumentiert sei. Die Edition weiterer diesbezüglicher Akten - soweit solche überhaupt vorhanden seien - erübrige sich daher. Dieser Auffassung ist zuzustimmen. Bei den Akten befinden sich zahlreiche Fotos über die auf Parzelle Nr. 4305 und insbesondere auch auf der Baufläche C gefällten Bäume. Sie verschaffen ein hinreichendes Bild über die entfernte Vegetation. Gestützt darauf und die weiteren im Recht liegenden Akten ist nicht ersichtlich und wird von den Beschwerdeführern auch nicht dargetan, inwiefern die von ihnen zur Edition anbegehrten Akten zu neuen rechtserheblichen Erkenntnissen führen könnten. Das Verwaltungsgericht durfte daher diese Begehren abweisen, ohne dadurch eine Rechtsverweigerung zu begehen.
5.
5.1 In materieller Hinsicht rügen die Beschwerdeführer zunächst eine Verletzung von Art. 18 Abs. 1ter
RS 451 LPN Legge federale del 1o luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN)

Art. 18  
  1.   L'estinzione di specie animali e vegetali indigene dev'essere prevenuta mediante la conservazione di spazi vitali sufficienti (biotopi) e altri provvedimenti adeguati. Nel prendere questi provvedimenti sarà tenuto conto degli interessi agricoli e forestali degni di protezione.
  1bis.   Devono essere segnatamente protetti le zone ripuali, le praterie a carice e le paludi, le fitocenosi forestali rare, le siepi, i boschetti in terreni aperti, i prati secchi e altri siti che nell'equilibrio naturale hanno una funzione compensatrice o presentano condizioni favorevoli alle biocenosi. [1]
  1ter.   Se, tenuto conto di tutti gli interessi, non è possibile evitare che gli interventi tecnici pregiudichino biotopi degni di protezione, chi opera l'intervento prende misure speciali onde assicurarne la migliore protezione possibile, il ripristino o una sostituzione confacente. [2]
  2.   Nella lotta contro gl'insetti, specialmente con sostanze velenose, si baderà a non compromettere le specie animali e vegetali meritevoli di protezione.
  3.   La Confederazione può promuovere, in luoghi idonei, la riacclimazione di specie che allo stato selvaggio sono estinte, o in pericolo d'estinguersi, in Svizzera.
  4.   Sono riservate la legislazione federale sulla caccia e la protezione degli uccelli e quella sulla pesca.
 
[1] Introdotto dall'art. 66 n. 1 della L del 7 ott. 1983 sulla protezione dell'ambiente, in vigore dal 1° gen. 1985 (RU 1984 1122; FF 1979 III 713).
[2] Introdotto dall'art. 66 n. 1 della L del 7 ott. 1983 sulla protezione dell'ambiente, in vigore dal 1° gen. 1985 (RU 1984 1122; FF 1979 III 713).
NHG. Diese Bestimmung über die zu treffenden Massnahmen setzt voraus, dass ein schutzwürdiger Lebensraum (Biotop) vorliegt und beeinträchtigt wird. Handelt es sich hierbei um ein Biotop von regionaler oder lokaler Bedeutung, haben die Kantone für dessen Schutz und Unterhalt zu sorgen (Art. 18b Abs. 1
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Art. 18b [1]  
  1.   I Cantoni provvedono alla protezione e alla manutenzione dei biotopi d'importanza regionale e locale.
  2.   Nelle regioni sfruttate intensivamente all'interno e all'esterno degli insediamenti, i Cantoni provvedono a una compensazione ecologica con boschetti campestri, siepi, cespugli ripuali o altra vegetazione conforme alla natura e al sito. Deve essere tenuto conto degli interessi dell'utilizzazione agricola.
 
[1] Introdotto dalla cifra I della LF del 19 giu. 1987, in vigore dal 1° feb. 1988 (RU 1988 254; FF 1985 II 1261).
NHG). Das Bundesgericht prüft grundsätzlich frei, ob die Kantone den bundesrechtlichen Auftrag zum Schutz der Biotope korrekt erfüllen. Doch billigt es den kantonalen Behörden bei der Auslegung und Anwendung unbestimmter Gesetzesbegriffe einen Beurteilungsspielraum zu. Demzufolge hat sich das Bundesgericht Zurückhaltung aufzuerlegen, soweit vorliegend die Frage zu beurteilen ist, ob der zur Diskussion stehende Lebensraum als "Biotop von regionaler oder lokaler Bedeutung" zu qualifizieren ist. Das Bundesgericht muss insbesondere dem Umstand Rechnung tragen, dass die kantonalen und kommunalen Behörden die örtlichen Gegebenheiten im Allgemeinen besser kennen und überblicken (BGE 118 Ib 485 E. 3d S. 490; 116 Ib 203 E. 415 S. 209 = Pra 80 1991 Nr. 132 E. 4b S. 629).
5.2 Ob es sich bei einem bestimmten Lebensraum um ein schützenswertes Biotop im Sinne von Art. 18
RS 451 LPN Legge federale del 1o luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN)

Art. 18  
  1.   L'estinzione di specie animali e vegetali indigene dev'essere prevenuta mediante la conservazione di spazi vitali sufficienti (biotopi) e altri provvedimenti adeguati. Nel prendere questi provvedimenti sarà tenuto conto degli interessi agricoli e forestali degni di protezione.
  1bis.   Devono essere segnatamente protetti le zone ripuali, le praterie a carice e le paludi, le fitocenosi forestali rare, le siepi, i boschetti in terreni aperti, i prati secchi e altri siti che nell'equilibrio naturale hanno una funzione compensatrice o presentano condizioni favorevoli alle biocenosi. [1]
  1ter.   Se, tenuto conto di tutti gli interessi, non è possibile evitare che gli interventi tecnici pregiudichino biotopi degni di protezione, chi opera l'intervento prende misure speciali onde assicurarne la migliore protezione possibile, il ripristino o una sostituzione confacente. [2]
  2.   Nella lotta contro gl'insetti, specialmente con sostanze velenose, si baderà a non compromettere le specie animali e vegetali meritevoli di protezione.
  3.   La Confederazione può promuovere, in luoghi idonei, la riacclimazione di specie che allo stato selvaggio sono estinte, o in pericolo d'estinguersi, in Svizzera.
  4.   Sono riservate la legislazione federale sulla caccia e la protezione degli uccelli e quella sulla pesca.
 
[1] Introdotto dall'art. 66 n. 1 della L del 7 ott. 1983 sulla protezione dell'ambiente, in vigore dal 1° gen. 1985 (RU 1984 1122; FF 1979 III 713).
[2] Introdotto dall'art. 66 n. 1 della L del 7 ott. 1983 sulla protezione dell'ambiente, in vigore dal 1° gen. 1985 (RU 1984 1122; FF 1979 III 713).
in Verbindung mit Art. 18b
RS 451 LPN Legge federale del 1o luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN)

Art. 18b [1]  
  1.   I Cantoni provvedono alla protezione e alla manutenzione dei biotopi d'importanza regionale e locale.
  2.   Nelle regioni sfruttate intensivamente all'interno e all'esterno degli insediamenti, i Cantoni provvedono a una compensazione ecologica con boschetti campestri, siepi, cespugli ripuali o altra vegetazione conforme alla natura e al sito. Deve essere tenuto conto degli interessi dell'utilizzazione agricola.
 
[1] Introdotto dalla cifra I della LF del 19 giu. 1987, in vigore dal 1° feb. 1988 (RU 1988 254; FF 1985 II 1261).
NHG handelt, richtet sich nach Art. 14 Abs. 3
RS 451.1 OPN Ordinanza del 16 gennaio 1991 sulla protezione della natura e del paesaggio (OPN)

Art. 14 [1]   Protezione dei biotopi
  1.   La protezione dei biotopi deve assicurare la sopravvivenza della flora e della fauna selvatiche indigene, in particolare unitamente alla compensazione ecologica (art. 15) e alle disposizioni sulla protezione delle specie (art. 20).
  2.   La protezione dei biotopi è segnatamente assicurata:
a.   da misure per la tutela e, se necessario, per il ripristino delle loro particolarità e della loro diversità biologica [2];
b.   da manutenzione, cure e sorveglianza per assicurare a lungo termine l'obiettivo della protezione;
c.   da misure organizzative che permettano di raggiungere lo scopo della protezione, di riparare i danni esistenti e di evitare danni futuri;
d.   dalla delimitazione di zone-cuscinetto sufficienti dal punto di vista ecologico;
e.   dall'elaborazione di dati scientifici di base.
  3.   I biotopi degni di protezione sono designati sulla base:
a.   dei tipi di ambienti naturali giusta l'allegato 1, caratterizzati in particolare da specie indicatrici;
b.   delle specie vegetali e animali protette giusta l'articolo 20;
c.   dei pesci e crostacei minacciati giusta la legislazione sulla pesca;
d.   delle specie vegetali e animali minacciate e rare, enumerate negli Elenchi rossi pubblicati o riconosciuti dall'UFAM;
e.   di altri criteri, quali le esigenze legate alla migrazione delle specie oppure il collegamento fra i biotopi.
  4.   I Cantoni possono adattare gli elenchi conformemente al capoverso 3 lettere a-d alle particolarità regionali.
  5.   I Cantoni prevedono un'adeguata procedura d'accertamento, che permetta di prevenire eventuali danni a biotopi degni di protezione oppure violazioni delle disposizioni dell'articolo 20 relative alla protezione delle specie.
  6.   Un intervento di natura tecnica passibile di deteriorare biotopi degni di protezione può essere autorizzato solo se è indispensabile nel luogo previsto e corrisponde ad un'esigenza preponderante. Per la valutazione del biotopo nell'ambito della ponderazione degli interessi, oltre al fatto che l'oggetto debba essere degno di protezione giusta il capoverso 3, sono determinanti in particolare:
a.   la sua importanza per le specie vegetali e animali protette, minacciate e rare;
b.   la sua funzione compensatrice per l'economia della natura;
c.   la sua importanza per il collegamento dei biotopi degni di protezione;
d.   la sua particolarità biologica o il suo carattere tipico.
  7.   L'autore o il responsabile di un intervento su un biotopo degno di protezione deve essere tenuto a prendere provvedimenti per assicurarne la migliore protezione possibile, la ricostituzione oppure almeno una sostituzione confacente.
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 19 giu. 2000, in vigore dal 1° ago 2000 (RU 2000 1869).
[2] Nuova espr. giusta la cifra I n. 1 dell'O del 2 feb. 2011 (adeguamento allo sviluppo degli accordi programmatici nel settore ambientale), in vigore dal 1° mar. 2011 (RU 2011 649).
NHV und den dort angeführten Artenlisten. Darüber hinaus muss für die Bewertung auf die einschlägige Fachliteratur oder auf Gutachten abgestellt werden (Hans Maurer, Kommentar NHG, Zürich 1997, Art. 18b Rz. 16 - 18). Die Beurteilung der Schutzwürdigkeit eines Biotops setzt spezifisches Fachwissen voraus. Wie erwähnt (oben E. 4.3.1), kam das kantonale Naturschutzinspektorat zum Schluss, dass bei der zur Überbauung vorgesehenen Fläche auf Parzelle Nr. 4305 keine geschützten Arten im Sinne der Naturschutzgesetzgebung beeinträchtigt werden. Auch die von den Beschwerdeführern ins Recht gelegte Expertise gelangte zu keinem andern Ergebnis. Unter diesen Umständen ist der fachtechnische Sachverstand des kantonalen Naturschutzinspektorats zu respektieren, was nur eine zurückhaltende Prüfung erlaubt. Eine solche ist umso mehr angezeigt, als die Fachstelle einen Augenschein vorgenommen hat und daher auch über die bei der Würdigung der speziellen örtlichen Verhältnisse erforderlichen Kenntnisse verfügt. Ihr ist somit ein gewisser Beurteilungsspielraum zuzugestehen. In diesem
Rahmen ist im angefochtenen Entscheid des Verwaltungsgerichts keine Bundesrechtsverletzung im Sinne von Art. 104 lit. a
RS 451.1 OPN Ordinanza del 16 gennaio 1991 sulla protezione della natura e del paesaggio (OPN)

Art. 14 [1]   Protezione dei biotopi
  1.   La protezione dei biotopi deve assicurare la sopravvivenza della flora e della fauna selvatiche indigene, in particolare unitamente alla compensazione ecologica (art. 15) e alle disposizioni sulla protezione delle specie (art. 20).
  2.   La protezione dei biotopi è segnatamente assicurata:
a.   da misure per la tutela e, se necessario, per il ripristino delle loro particolarità e della loro diversità biologica [2];
b.   da manutenzione, cure e sorveglianza per assicurare a lungo termine l'obiettivo della protezione;
c.   da misure organizzative che permettano di raggiungere lo scopo della protezione, di riparare i danni esistenti e di evitare danni futuri;
d.   dalla delimitazione di zone-cuscinetto sufficienti dal punto di vista ecologico;
e.   dall'elaborazione di dati scientifici di base.
  3.   I biotopi degni di protezione sono designati sulla base:
a.   dei tipi di ambienti naturali giusta l'allegato 1, caratterizzati in particolare da specie indicatrici;
b.   delle specie vegetali e animali protette giusta l'articolo 20;
c.   dei pesci e crostacei minacciati giusta la legislazione sulla pesca;
d.   delle specie vegetali e animali minacciate e rare, enumerate negli Elenchi rossi pubblicati o riconosciuti dall'UFAM;
e.   di altri criteri, quali le esigenze legate alla migrazione delle specie oppure il collegamento fra i biotopi.
  4.   I Cantoni possono adattare gli elenchi conformemente al capoverso 3 lettere a-d alle particolarità regionali.
  5.   I Cantoni prevedono un'adeguata procedura d'accertamento, che permetta di prevenire eventuali danni a biotopi degni di protezione oppure violazioni delle disposizioni dell'articolo 20 relative alla protezione delle specie.
  6.   Un intervento di natura tecnica passibile di deteriorare biotopi degni di protezione può essere autorizzato solo se è indispensabile nel luogo previsto e corrisponde ad un'esigenza preponderante. Per la valutazione del biotopo nell'ambito della ponderazione degli interessi, oltre al fatto che l'oggetto debba essere degno di protezione giusta il capoverso 3, sono determinanti in particolare:
a.   la sua importanza per le specie vegetali e animali protette, minacciate e rare;
b.   la sua funzione compensatrice per l'economia della natura;
c.   la sua importanza per il collegamento dei biotopi degni di protezione;
d.   la sua particolarità biologica o il suo carattere tipico.
  7.   L'autore o il responsabile di un intervento su un biotopo degno di protezione deve essere tenuto a prendere provvedimenti per assicurarne la migliore protezione possibile, la ricostituzione oppure almeno una sostituzione confacente.
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 19 giu. 2000, in vigore dal 1° ago 2000 (RU 2000 1869).
[2] Nuova espr. giusta la cifra I n. 1 dell'O del 2 feb. 2011 (adeguamento allo sviluppo degli accordi programmatici nel settore ambientale), in vigore dal 1° mar. 2011 (RU 2011 649).
OG zu er-blicken. Soweit die Beschwerdeführer eine Verletzung von Art. 18 ff
RS 451 LPN Legge federale del 1o luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN)

Art. 18  
  1.   L'estinzione di specie animali e vegetali indigene dev'essere prevenuta mediante la conservazione di spazi vitali sufficienti (biotopi) e altri provvedimenti adeguati. Nel prendere questi provvedimenti sarà tenuto conto degli interessi agricoli e forestali degni di protezione.
  1bis.   Devono essere segnatamente protetti le zone ripuali, le praterie a carice e le paludi, le fitocenosi forestali rare, le siepi, i boschetti in terreni aperti, i prati secchi e altri siti che nell'equilibrio naturale hanno una funzione compensatrice o presentano condizioni favorevoli alle biocenosi. [1]
  1ter.   Se, tenuto conto di tutti gli interessi, non è possibile evitare che gli interventi tecnici pregiudichino biotopi degni di protezione, chi opera l'intervento prende misure speciali onde assicurarne la migliore protezione possibile, il ripristino o una sostituzione confacente. [2]
  2.   Nella lotta contro gl'insetti, specialmente con sostanze velenose, si baderà a non compromettere le specie animali e vegetali meritevoli di protezione.
  3.   La Confederazione può promuovere, in luoghi idonei, la riacclimazione di specie che allo stato selvaggio sono estinte, o in pericolo d'estinguersi, in Svizzera.
  4.   Sono riservate la legislazione federale sulla caccia e la protezione degli uccelli e quella sulla pesca.
 
[1] Introdotto dall'art. 66 n. 1 della L del 7 ott. 1983 sulla protezione dell'ambiente, in vigore dal 1° gen. 1985 (RU 1984 1122; FF 1979 III 713).
[2] Introdotto dall'art. 66 n. 1 della L del 7 ott. 1983 sulla protezione dell'ambiente, in vigore dal 1° gen. 1985 (RU 1984 1122; FF 1979 III 713).
. NHG rügen, ist ihre Beschwerde somit unbegründet.
6.
6.1 Die Beschwerdeführer machen des Weiteren eine Verletzung von Art. 10
RS 921.0 LFo Legge federale del 4 ottobre 1991 sulle foreste (Legge forestale, LFo) - Legge forestale

Art. 10   Accertamento del carattere forestale
  1.   Chi comprova un interesse degno di protezione può far accertare dal Cantone il carattere forestale di un fondo.
  2.   Al momento dell'emanazione e dell'adattamento dei piani di utilizzazione ai sensi della LPT [1] sulla pianificazione del territorio è ordinato un accertamento del carattere forestale:
a.   laddove le zone edificabili confinano o confineranno in futuro con la foresta;
b.   laddove, al di fuori delle zone edificabili, il Cantone intende impedire l'avanzamento della foresta. [2]
  3.   Se la domanda d'accertamento è in relazione con una domanda di dissodamento, la competenza è regolata dall'articolo 6. L'autorità federale competente decide su richiesta dell'autorità cantonale competente. [3]
 
[1] RS 700
[2] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 mar. 2012, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1981;FF2011 3955 3985).
[3] Per. introdotto dalla cifra I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3207; FF 2014 4237).
und Art. 13
RS 921.0 LFo Legge federale del 4 ottobre 1991 sulle foreste (Legge forestale, LFo) - Legge forestale

Art. 13   Delimitazione tra foreste e zone d'utilizzazione [1]
  1.   I margini forestali definiti secondo l'articolo 10 capoverso 2 sono integrati nei piani d'utilizzazione. [2]
  2.   I nuovi popolamenti al di fuori di questi margini forestali non sono considerati foreste.
  3.   I margini forestali possono essere sottoposti a una procedura di accertamento del carattere forestale secondo l'articolo 10 se i piani d'utilizzazione sono adattati e le condizioni reali sono mutate in modo sostanziale. [3]
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 mar. 2012, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1981;FF2011 3955 3985).
[2] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 mar. 2012, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1981;FF2011 3955 3985).
[3] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 mar. 2012, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1981;FF2011 3955 3985).
WaG geltend. Zur Begründung bringen sie vor, die Waldfeststellung sei nicht kontradiktorisch erfolgt. Da bei der Auflage der Zonenplanrevision der Hinweis auf die Waldfeststellung gefehlt habe, sei diese ungültig. Die Waldfeststellung habe daher auch durch die Genehmigung des Amtes für Gemeinden und Raumordnung (AGR) vom 21. Dezember 1994 nicht in Rechtskraft erwachsen können.
6.2 Das Verwaltungsgericht hielt dazu fest, die Beschwerdeführer hätten gegen diese Genehmigungsverfügung Beschwerde erheben können, falls die Festlegung nach ihrer Auffassung in formeller oder materieller Hinsicht den gesetzlichen Anforderungen nicht genügte. Im vorliegenden Baugesuchsverfahren könne diese Festlegung als Bestandteil des Zonenplans nicht mehr in Frage gestellt werden. Diese Auffassung ist grundsätzlich zutreffend. Der "Zonenplan und Schutzzonenplan Nr. 2" ist mit der Genehmigung des Amtes für Gemeinden und Raumordnung am 21. Dezember 1994 rechtskräftig geworden, so dass er nur ausnahmsweise in einem späteren Anwendungsfall akzessorisch angefochten werden kann. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn sich der Betroffene beim Planerlass über dessen Inhalt noch nicht Rechenschaft geben konnte und er im damaligen Zeitpunkt keine Möglichkeit hatte, seine Interessen zu verteidigen (BGE 123 II 337 E. 3a S. 342; 119 Ib 480 E. 5c S. 486; 116 la 207 E. 3b S. 211; 111 la 129 E. 3d S. 131; 106 la 383 E. 3c S. 387). Soweit die Beschwerdeführer geltend machen wollen, sie hätten damals mangels kontradiktorischem Verfahren und wegen fehlendem Hinweis auf die Waldfeststellung gar keine Kenntnis von dieser Festsetzung gehabt und
seien demzufolge gar nicht in der Lage gewesen, ihre Rechte wahrzunehmen, sind ihre Einwände somit vorliegend zu prüfen.
6.2.1 Den Genehmigungsvermerken auf dem "Zonenplan und Schutzzonenplan Nr. 2", Teilgebiet Gstaad, ist zu entnehmen, dass dieser nach dem Mitwirkungsverfahren und der Vorprüfung im kantonalen Amtsblatt und im Anzeiger von Saanen publiziert und öffentlich aufgelegt worden ist. Zudem ist daraus ersichtlich, dass ihn der Gemeinderat und die Einwohnergemeinde Saanen nach durchgeführtem Einspracheverfahren zum Beschluss erhoben haben und er danach am 21. Dezember 1994 vom Amt für Gemeinden und Raumordnung genehmigt worden ist. Was den Inhalt des damals revidierten Zonenplans betrifft, ergibt sich dieser aus dem dort unter der Legende über die "Festsetzungen zum Zonenplan und Schutzzonenplan" angeführten Text in Verbindung mit der planerischen Darstellung. Die Waldgrenze in/an Bauzonen ist unter dem Titel "Festsetzungen" ausdrücklich erwähnt und die davon erfassten Gebiete sind im "Zonenplan und Schutzzonenplan Nr. 2" entsprechend gekennzeichnet. Im Gegensatz zu anderen Gebieten ist auf der Parzelle Nr. 4305 keine Waldfestsetzung eingetragen.
6.2.2 Die Einwände der Beschwerdeführer gegen diese im Rahmen der Zonenplanrevision vorgenommene Waldfestsetzung sind unbegründet. Der dargelegte Verfahrensablauf zeigt, dass sie durchaus die Möglichkeit hatten, von ihren Mitwirkungsrechten Gebrauch zu machen. Ihre Behauptung, die Waldfeststellung sei nicht kontradiktorisch erfolgt, trifft offensichtlich nicht zu. Ebenso kann den Beschwerdeführern nicht gefolgt werden, soweit sie sich auf eine Stellungnahme des leitenden Oberförsters der Waldabteilung 2 Frutigen-Obersimmental/Saanen vom 8. Dezember 1998 beziehen und geltend machen, bei der Auflage der Zonenplanrevision habe der Hinweis auf die Waldfeststellung gefehlt. Wie dargelegt, konnte dem öffentlich aufgelegten Zonenplan mit aller Klarheit entnommen werden, dass er auch die Festsetzung der Waldgrenze in/an Bauzonen zum Gegenstand hatte. Es war somit jedermann ohne Weiteres möglich, sich darüber ein Bild zu machen. Unter diesen Umständen bedurfte es daher nicht noch eines zusätzlichen Hinweises auf die im aufgelegten Zonenplan eingetragene Waldfestsetzung. Konnten sich die Beschwerdeführer demnach schon beim Planerlass ein hinreichendes Bild über dessen Inhalt machen und hatten sie damals auch die Möglichkeit zu
intervenieren, sind ihre heute dagegen vorgebrachten Einwände verspätet. Darauf ist daher nicht einzutreten.
6.2.3 Ist der "Zonenplan und Schutzzonenplan Nr. 2" am 21. Dezember 1994 rechtskräftig geworden und gehören danach die auf der Parzelle Nr. 4305 bzw. auf dem Baufeld C gefällten Bäume nicht zum Waldgebiet, bedurfte es entgegen der von den Beschwerdeführern in ihrer Stellungnahme vom 22. Juni 2003 an das Bundesgericht neu vorgetragenen Auffassung auch keiner Rodungsbewilligung im Sinne von Art. 12
RS 921.0 LFo Legge federale del 4 ottobre 1991 sulle foreste (Legge forestale, LFo) - Legge forestale

Art. 12   Inclusione della foresta nei piani di utilizzazione
  L'inclusione di foreste in una zona d'utilizzazione è subordinata a un permesso di dissodamento.
WaG (vgl. dazu auch Urteil des Bundesgericht 1A.42/2002 vom 15. Januar 2003, E. 3.2).
6.3 Die Beschwerdeführer machen im Zusammenhang mit der Waldfeststellung geltend, das Verwaltungsgericht habe ihren Antrag auf Edition der Vorakten betreffend Zonenordnung zu Unrecht abgelehnt. Damit hätten sie die Rechtsungültigkeit der Waldfeststellung dokumentieren können. Auch dieser Vorhalt ist unbegründet. Wie dargelegt, gibt bereits der bei den Akten liegende "Zonenplan und Schutzzonenplan Nr. 2" vom 21. Dezember 1994 eine hinreichende Grundlage für die Beurteilung dieser Frage ab. Dass die dort angeführten Genehmigungsvermerke oder Festsetzungen unzutreffend sein sollen, behaupten die Beschwerdeführer nicht. Für die Beurteilung der Rechtsgültigkeit der Waldfeststellung bedurfte es daher keiner weiteren Akten.
6.4 Aus den vorstehenden Erwägungen ergibt sich, dass mit der Revision des "Zonenplans und Schutzzonenplans Nr. 2" auch eine Waldfeststellung im Sinne von Art. 10 Abs. 2
RS 921.0 LFo Legge federale del 4 ottobre 1991 sulle foreste (Legge forestale, LFo) - Legge forestale

Art. 10   Accertamento del carattere forestale
  1.   Chi comprova un interesse degno di protezione può far accertare dal Cantone il carattere forestale di un fondo.
  2.   Al momento dell'emanazione e dell'adattamento dei piani di utilizzazione ai sensi della LPT [1] sulla pianificazione del territorio è ordinato un accertamento del carattere forestale:
a.   laddove le zone edificabili confinano o confineranno in futuro con la foresta;
b.   laddove, al di fuori delle zone edificabili, il Cantone intende impedire l'avanzamento della foresta. [2]
  3.   Se la domanda d'accertamento è in relazione con una domanda di dissodamento, la competenza è regolata dall'articolo 6. L'autorità federale competente decide su richiesta dell'autorità cantonale competente. [3]
 
[1] RS 700
[2] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 mar. 2012, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1981;FF2011 3955 3985).
[3] Per. introdotto dalla cifra I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3207; FF 2014 4237).
WaG verbunden war. Dieser Nutzungsplan ist in Rechtskraft erwachsen, wobei eine akzessorische Überprüfung desselben vorliegend ausser Betracht fällt. Soweit die Beschwerdeführer eine materielle Verletzung der eidgenössischen Waldgesetzgebung rügen, ist daher darauf nicht einzutreten.
7.
Nach dem Gesagten ist die Verwaltungsgerichtsbeschwerde somit abzuweisen, soweit darauf einzutreten ist.
8.
Mit staatsrechtlicher Beschwerde kann - soweit hier von Belang - einzig die Verletzung verfassungsmässiger Individualrechte gerügt werden (Art. 84 Abs. 1 lit. a
RS 921.0 LFo Legge federale del 4 ottobre 1991 sulle foreste (Legge forestale, LFo) - Legge forestale

Art. 13   Delimitazione tra foreste e zone d'utilizzazione [1]
  1.   I margini forestali definiti secondo l'articolo 10 capoverso 2 sono integrati nei piani d'utilizzazione. [2]
  2.   I nuovi popolamenti al di fuori di questi margini forestali non sono considerati foreste.
  3.   I margini forestali possono essere sottoposti a una procedura di accertamento del carattere forestale secondo l'articolo 10 se i piani d'utilizzazione sono adattati e le condizioni reali sono mutate in modo sostanziale. [3]
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 mar. 2012, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1981;FF2011 3955 3985).
[2] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 mar. 2012, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1981;FF2011 3955 3985).
[3] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 mar. 2012, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1981;FF2011 3955 3985).
OG). Nach Art. 88
RS 921.0 LFo Legge federale del 4 ottobre 1991 sulle foreste (Legge forestale, LFo) - Legge forestale

Art. 10   Accertamento del carattere forestale
  1.   Chi comprova un interesse degno di protezione può far accertare dal Cantone il carattere forestale di un fondo.
  2.   Al momento dell'emanazione e dell'adattamento dei piani di utilizzazione ai sensi della LPT [1] sulla pianificazione del territorio è ordinato un accertamento del carattere forestale:
a.   laddove le zone edificabili confinano o confineranno in futuro con la foresta;
b.   laddove, al di fuori delle zone edificabili, il Cantone intende impedire l'avanzamento della foresta. [2]
  3.   Se la domanda d'accertamento è in relazione con una domanda di dissodamento, la competenza è regolata dall'articolo 6. L'autorità federale competente decide su richiesta dell'autorità cantonale competente. [3]
 
[1] RS 700
[2] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 mar. 2012, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1981;FF2011 3955 3985).
[3] Per. introdotto dalla cifra I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3207; FF 2014 4237).
OG ist dazu nur legitimiert, wer durch den angefochtenen Hoheitsakt in seinen rechtlich geschützten Interessen berührt ist. Diese können entweder durch kantonales oder eidgenössisches Gesetzesrecht geschützt sein. Zur Geltendmachung bloss tatsächlicher Interessen oder allfälliger öffentlicher Interessen ist die staatsrechtliche Beschwerde nicht gegeben (BGE 126 I 81 E. 3b S. 85; 123 I 41 E. 5b S. 42 f., je mit Hinweisen). Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts zu Art. 88
RS 921.0 LFo Legge federale del 4 ottobre 1991 sulle foreste (Legge forestale, LFo) - Legge forestale

Art. 10   Accertamento del carattere forestale
  1.   Chi comprova un interesse degno di protezione può far accertare dal Cantone il carattere forestale di un fondo.
  2.   Al momento dell'emanazione e dell'adattamento dei piani di utilizzazione ai sensi della LPT [1] sulla pianificazione del territorio è ordinato un accertamento del carattere forestale:
a.   laddove le zone edificabili confinano o confineranno in futuro con la foresta;
b.   laddove, al di fuori delle zone edificabili, il Cantone intende impedire l'avanzamento della foresta. [2]
  3.   Se la domanda d'accertamento è in relazione con una domanda di dissodamento, la competenza è regolata dall'articolo 6. L'autorità federale competente decide su richiesta dell'autorità cantonale competente. [3]
 
[1] RS 700
[2] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 mar. 2012, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1981;FF2011 3955 3985).
[3] Per. introdotto dalla cifra I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3207; FF 2014 4237).
OG sind auch Eigentümer benachbarter Grundstücke befugt, eine Baubewilligung mit staatsrechtlicher Beschwerde anzufechten, soweit sie die Verletzung von Normen geltend machen, die ausser dem Interesse der Allgemeinheit auch oder in erster Linie dem Schutz der Nachbarn dienen. Zusätzlich müssen sie dartun, dass sie sich im Schutzbereich der Vorschriften befinden und durch die behaupteten widerrechtlichen Auswirkungen der Bauten betroffen sind (BGE 127 I 44 E. 2c S. 46; 118 la 112 E. 2a S. 116, 232 E. 1a S. 234). Das Bundesgericht prüft nur Rügen, die genügend klar und detailliert
erhoben werden (BGE 127 I 38 E. 3c S. 43 mit Hinweisen). Gemäss Art. 90 Abs. 1 lit. b
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999

Art. 75   Pianificazione del territorio
  1.   La Confederazione stabilisce i principi della pianificazione territoriale. Questa spetta ai Cantoni ed è volta a un'appropriata e parsimoniosa utilizzazione del suolo e a un ordinato insediamento del territorio.
  2.   La Confederazione promuove e coordina gli sforzi dei Cantoni e collabora con loro.
  3.   Nell'adempimento dei loro compiti, la Confederazione e i Cantoni considerano le esigenze della pianificazione territoriale.
OG muss in der staatsrechtlichen Beschwerde dargelegt werden, welche verfassungsmässigen Rechte und inwiefern sie durch den angefochtenen Entscheid verletzt worden sind (BGE 125 II 440 E. 1c S. 442 f.; 122 I 70 E. 1c S. 73; 119 la 362 E. 1b S. 364 f.; 118 la 232 E. 1a S. 234).
8.1 Soweit die Beschwerdeführer eine haushälterische Nutzung des Bodens bestreiten und damit eine Verletzung von Art. 75 Abs. 1
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999

Art. 75   Pianificazione del territorio
  1.   La Confederazione stabilisce i principi della pianificazione territoriale. Questa spetta ai Cantoni ed è volta a un'appropriata e parsimoniosa utilizzazione del suolo e a un ordinato insediamento del territorio.
  2.   La Confederazione promuove e coordina gli sforzi dei Cantoni e collabora con loro.
  3.   Nell'adempimento dei loro compiti, la Confederazione e i Cantoni considerano le esigenze della pianificazione territoriale.
BV rügen, verkennen sie, dass sich diese Verfassungsbestimmung an die Behörden von Bund und Kantone richtet, welche raumwirksame Aufgaben zu erfüllen haben. Bei dieser Bestimmung handelt es sich demnach nicht um ein verfassungsmässiges Individualrecht, so dass sich die Beschwerdeführer nicht darauf berufen können. Auf diesen Beschwerdepunkt kann daher allein schon aus diesem Grunde auch im staatsrechtlichen Beschwerdeverfahren nicht eingetreten werden. Im Übrigen genügt die Eingabe der Beschwerdeführer sowohl in dieser Hinsicht als auch bezüglich aller weiteren Einwände den vorerwähnten Anforderungen an eine staatsrechtliche Beschwerde nicht. Ihren Ausführungen zur Koordinationspflicht, haushälterischen Nutzung des Bodens, angeblich unzulässigen Erschliessung und fehlenden Überbauungsordnung ist weder zu entnehmen, inwiefern es sich bei den von ihnen angerufenen Bestimmungen um nachbarschützende Normen handeln soll, noch inwiefern sich die einzelnen Beschwerdeführer in deren Schutzbereich befinden und durch die behaupteten widerrechtlichen Bauten betroffen sein sollen. Zudem unterlassen es die
Beschwerdeführer darzutun, in welchen verfassungsmässigen Individualrechten und inwiefern sie durch das Bauvorhaben verletzt werden. Ihre Ausführungen erschöpfen sich weitgehendst in appellatorischer Kritik am angefochtenen Entscheid. Die Rechtsschrift der Beschwerdeführer genügt demnach den Anforderungen an eine staatsrechtliche Beschwerde nicht.
8.2 Trotz fehlender Legitimation in der Sache selbst kann ein Beschwerdeführer die Verletzung von Verfahrensvorschriften rügen, deren Missachtung eine formelle Rechtsverweigerung darstellt. Das nach Art. 88
RS 921.0 LFo Legge federale del 4 ottobre 1991 sulle foreste (Legge forestale, LFo) - Legge forestale

Art. 10   Accertamento del carattere forestale
  1.   Chi comprova un interesse degno di protezione può far accertare dal Cantone il carattere forestale di un fondo.
  2.   Al momento dell'emanazione e dell'adattamento dei piani di utilizzazione ai sensi della LPT [1] sulla pianificazione del territorio è ordinato un accertamento del carattere forestale:
a.   laddove le zone edificabili confinano o confineranno in futuro con la foresta;
b.   laddove, al di fuori delle zone edificabili, il Cantone intende impedire l'avanzamento della foresta. [2]
  3.   Se la domanda d'accertamento è in relazione con una domanda di dissodamento, la competenza è regolata dall'articolo 6. L'autorità federale competente decide su richiesta dell'autorità cantonale competente. [3]
 
[1] RS 700
[2] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 mar. 2012, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1981;FF2011 3955 3985).
[3] Per. introdotto dalla cifra I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3207; FF 2014 4237).
OG erforderliche, rechtlich geschützte Interesse ergibt sich diesfalls nicht aus der Berechtigung in der Sache, sondern aus der Teilnahme am Verfahren. Eine solche ist stets dann gegeben, wenn dem Beschwerdeführer am kantonalen Verfahren Parteistellung zukam (BGE 118 la 232 E. 1a S. 234 mit Hinweisen). Allerdings ist auch für die Behandlung von Verfahrensrügen vorausgesetzt, dass der Beschwerdeführer die verfassungsmässigen Recht nennt, die verletzt sein sollen. Insofern macht Art. 84 Abs. 1 lit. a
RS 921.0 LFo Legge federale del 4 ottobre 1991 sulle foreste (Legge forestale, LFo) - Legge forestale

Art. 13   Delimitazione tra foreste e zone d'utilizzazione [1]
  1.   I margini forestali definiti secondo l'articolo 10 capoverso 2 sono integrati nei piani d'utilizzazione. [2]
  2.   I nuovi popolamenti al di fuori di questi margini forestali non sono considerati foreste.
  3.   I margini forestali possono essere sottoposti a una procedura di accertamento del carattere forestale secondo l'articolo 10 se i piani d'utilizzazione sono adattati e le condizioni reali sono mutate in modo sostanziale. [3]
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 mar. 2012, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1981;FF2011 3955 3985).
[2] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 mar. 2012, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1981;FF2011 3955 3985).
[3] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 mar. 2012, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1981;FF2011 3955 3985).
OG keine Ausnahme. Die Beschwerde erfüllt auch in dieser Hinsicht die entsprechenden Anforderungen nicht, so dass auch darauf nicht einzutreten ist.

Abgesehen davon könnte darauf auch nicht eingetreten werden, weil es nicht angeht, auf dem Umweg über die Rüge der Verletzung von Verfahrensvorschriften dem Richter materielle Fragen zur Prüfung vorzulegen. Ein in der Sache nicht legitimierter Beschwerdeführer kann deshalb weder die Sachverhaltsfeststellungen und damit die Beweiswürdigung kritisieren noch geltend machen, die Begründung sei materiell unzutreffend. Die Beurteilung dieser Fragen lässt sich nämlich regelmässig nicht von der Prüfung in der Sache selbst trennen (Urteil 1P.746/2000 des Bundesgerichtes vom 11. Mai 2001, in ZBl 103/2002 S. 365, nicht publizierte E. 2a; BGE 118 la 232 E. 1a S. 235 mit Hinweisen), was sich denn auch vorliegend mit aller Deutlichkeit zeigt: Nach Auffassung der Beschwerdeführer hat das Verwaltungsgericht das rechtliche Gehör verletzt, weil es nur die im Baugesuch erwähnten und nicht auch die zusätzlich geplanten Häuser auf der Parzelle Nr. 4305 in die Beurteilung einbezogen und dadurch die Funktion der Baubewilligungsbehörde eingeschränkt habe. Was die beanstandeten Tatsachenfeststellungen betrifft, beziehen sich diese auf die Erschliessungsstrasse X.________ West und die Auslegung des Urteils des Bundesgerichts vom 18. Juni 2002 in Sachen
M.________ AG gegen Y.________ AG betreffend "Wegmitbenutzungsrecht". All diese Rügen können ohne materielle Prüfung des angefochtenen Entscheids nicht beurteilt werden. Dasselbe trifft schliesslich auch zu, soweit die Beschwerdeführer eine Verletzung von Art. 6
RI 0.101 CEDU Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU)

Art. 6   Diritto ad un processo equo
  1.   Ogni persona ha diritto ad un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o una parte del processo nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la tutela della vita privata delle parti nel processo, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale quando, in speciali circostanze, la pubblicità potrebbe pregiudicare gli interessi della giustizia.
  2.   Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente sino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata.
  3.   Ogni accusato ha segnatamente diritto a:
a.   essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in un modo dettagliato, della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico;
b.   disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie per preparare la sua difesa;
c.   difendersi da sé o avere l'assistenza di un difensore di propria scelta e, se non ha i mezzi per ricompensare un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d'ufficio quando lo esigano gli interessi della giustizia;
d.   interrogare o far interrogare i testimoni a carico ed ottenere la convocazione e l'interrogazione dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico;
e.   farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nell'udienza.
EMRK rügen. Das von ihnen geltend gemachte Mitspracherecht zur Erschliessung und Koordination des Gesamtprojekts setzt voraus, dass die umstrittene Baubewilligung für die Häuser C1 und C2 auch in diesem Rahmen zu prüfen ist. Ob dies zutrifft, kann ebenfalls ohne materielle Auseinandersetzung mit dem angefochtenen Entscheid nicht beantwortet werden.

9.
Nach dem Gesagten ist die Verwaltungsgerichtsbeschwerde abzuweisen, soweit darauf einzutreten ist. Als staatsrechtliche Beschwerde erfüllt die eingereichte Rechtsschrift die Anforderungen im Sinne von Art. 88
RS 921.0 LFo Legge federale del 4 ottobre 1991 sulle foreste (Legge forestale, LFo) - Legge forestale

Art. 10   Accertamento del carattere forestale
  1.   Chi comprova un interesse degno di protezione può far accertare dal Cantone il carattere forestale di un fondo.
  2.   Al momento dell'emanazione e dell'adattamento dei piani di utilizzazione ai sensi della LPT [1] sulla pianificazione del territorio è ordinato un accertamento del carattere forestale:
a.   laddove le zone edificabili confinano o confineranno in futuro con la foresta;
b.   laddove, al di fuori delle zone edificabili, il Cantone intende impedire l'avanzamento della foresta. [2]
  3.   Se la domanda d'accertamento è in relazione con una domanda di dissodamento, la competenza è regolata dall'articolo 6. L'autorità federale competente decide su richiesta dell'autorità cantonale competente. [3]
 
[1] RS 700
[2] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 mar. 2012, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1981;FF2011 3955 3985).
[3] Per. introdotto dalla cifra I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3207; FF 2014 4237).
OG und Art. 90 Abs. 1 lit. b
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999

Art. 75   Pianificazione del territorio
  1.   La Confederazione stabilisce i principi della pianificazione territoriale. Questa spetta ai Cantoni ed è volta a un'appropriata e parsimoniosa utilizzazione del suolo e a un ordinato insediamento del territorio.
  2.   La Confederazione promuove e coordina gli sforzi dei Cantoni e collabora con loro.
  3.   Nell'adempimento dei loro compiti, la Confederazione e i Cantoni considerano le esigenze della pianificazione territoriale.
OG nicht, so dass sie als solche nicht entgegengenommen werden kann.

Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind die Gerichtskosten den Beschwerdeführern aufzuerlegen (Art. 156 Abs. 1
RI 0.101 CEDU Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU)

Art. 6   Diritto ad un processo equo
  1.   Ogni persona ha diritto ad un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o una parte del processo nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la tutela della vita privata delle parti nel processo, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale quando, in speciali circostanze, la pubblicità potrebbe pregiudicare gli interessi della giustizia.
  2.   Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente sino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata.
  3.   Ogni accusato ha segnatamente diritto a:
a.   essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in un modo dettagliato, della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico;
b.   disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie per preparare la sua difesa;
c.   difendersi da sé o avere l'assistenza di un difensore di propria scelta e, se non ha i mezzi per ricompensare un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d'ufficio quando lo esigano gli interessi della giustizia;
d.   interrogare o far interrogare i testimoni a carico ed ottenere la convocazione e l'interrogazione dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico;
e.   farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nell'udienza.
OG). Sie haben zudem die anwaltlich vertretene Beschwerdegegnerin für das bundesgerichtliche Verfahren angemessen zu entschädigen. Die Einwohnergemeinde Saanen hat dagegen als obsiegende Behörde keinen Anspruch auf eine Parteientschädigung (Art. 159 Abs. 2
RI 0.101 CEDU Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU)

Art. 6   Diritto ad un processo equo
  1.   Ogni persona ha diritto ad un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o una parte del processo nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la tutela della vita privata delle parti nel processo, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale quando, in speciali circostanze, la pubblicità potrebbe pregiudicare gli interessi della giustizia.
  2.   Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente sino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata.
  3.   Ogni accusato ha segnatamente diritto a:
a.   essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in un modo dettagliato, della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico;
b.   disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie per preparare la sua difesa;
c.   difendersi da sé o avere l'assistenza di un difensore di propria scelta e, se non ha i mezzi per ricompensare un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d'ufficio quando lo esigano gli interessi della giustizia;
d.   interrogare o far interrogare i testimoni a carico ed ottenere la convocazione e l'interrogazione dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico;
e.   farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nell'udienza.
OG).

Demnach erkennt das Bundesgericht:

1.
Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist.
2.
Die Gerichtsgebühr von Fr. 5'000.-- wird den Beschwerdeführern auferlegt.
3.
Die Beschwerdeführer haben die Beschwerdegegnerin für das bundesgerichtliche Verfahren mit Fr. 3'000.-- zu entschädigen.
4.
Dieses Urteil wird den Parteien, der Einwohnergemeinde Saanen, der Bau-, Verkehrs- und Energiedirektion und dem Verwaltungsgericht des Kantons Bern sowie dem Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 9. Juli 2003
Im Namen der I. öffentlichrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Die Gerichtsschreiberin:
1A.29/2003 09. luglio 2003 27. luglio 2003 Tribunale federale Inedito Pianificazione territoriale e diritto pubblico edilizio

Oggetto -

Registro di legislazione
CEDU 6
RI 0.101 CEDU Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU)

Art. 6   Diritto ad un processo equo
  1.   Ogni persona ha diritto ad un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o una parte del processo nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la tutela della vita privata delle parti nel processo, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale quando, in speciali circostanze, la pubblicità potrebbe pregiudicare gli interessi della giustizia.
  2.   Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente sino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata.
  3.   Ogni accusato ha segnatamente diritto a:
a.   essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in un modo dettagliato, della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico;
b.   disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie per preparare la sua difesa;
c.   difendersi da sé o avere l'assistenza di un difensore di propria scelta e, se non ha i mezzi per ricompensare un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d'ufficio quando lo esigano gli interessi della giustizia;
d.   interrogare o far interrogare i testimoni a carico ed ottenere la convocazione e l'interrogazione dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico;
e.   farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nell'udienza.
Cost 29
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999

Art. 29   Garanzie procedurali generali
  1.   In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole.
  2.   Le parti hanno diritto d'essere sentite.
  3.   Chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo. Ha inoltre diritto al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti.
Cost 75
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999

Art. 75   Pianificazione del territorio
  1.   La Confederazione stabilisce i principi della pianificazione territoriale. Questa spetta ai Cantoni ed è volta a un'appropriata e parsimoniosa utilizzazione del suolo e a un ordinato insediamento del territorio.
  2.   La Confederazione promuove e coordina gli sforzi dei Cantoni e collabora con loro.
  3.   Nell'adempimento dei loro compiti, la Confederazione e i Cantoni considerano le esigenze della pianificazione territoriale.
LCG 71 LCP 18
RS 922.0 LCP Legge federale del 20 giugno 1986 su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (Legge sulla caccia, LCP) - Legge sulla caccia

Art. 18   Contravvenzioni
  1.   È punito con una multa sino a 20 000 franchi chiunque, intenzionalmente e senza autorizzazione: [1]
a.   cattura selvaggina, la tiene in cattività, se ne appropria o la importa allo scopo di metterla in libertà;
b.   entra, senza un motivo sufficiente, in una zona di caccia munito di un'arma da tiro;
c.   detiene, fuori dei periodi di caccia, armi o trappole sui maggenghi o sugli alpi;
d.   lascia cacciare cani;
e.   non osserva i provvedimenti per proteggere gli animali dai disturbi;
f.   toglie dai nidi uova o piccoli di uccelli delle specie cacciabili;
g.   brucia estensivamente scarpate, bordi di campi o pascoli o elimina siepi;
h.   ostacola l'esercizio della caccia;
i. [2]   omette di ricercare tempestivamente e a regola d'arte gli animali selvatici da lui feriti durante la caccia o che ha il dubbio di aver ferito durante la caccia.
  2.   Il tentativo e la complicità sono punibili.
  3.   Se, nei casi previsti nel capoverso 1 lettere a-g, l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa.
  4.   Chiunque, durante la caccia, non reca seco i documenti prescritti o si rifiuta di esibirli agli organi di sorveglianza competenti è punito con la multa.
  5.   I Cantoni possono reprimere come contravvenzioni altre infrazioni al diritto cantonale.
 
[1] Nuovo testo giusta l'art. 333 del Codice penale (RS 311.0), nel testo della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).
[2] Introdotta dalla cifra I della LF del 16 dic. 2022, in vigore dal 1° feb. 2025 (RU 2023 631, 2025 11; FF 2022 1925, 2104).
LCP 21
RS 922.0 LCP Legge federale del 20 giugno 1986 su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (Legge sulla caccia, LCP) - Legge sulla caccia

Art. 21   Perseguimento
  1.   Il perseguimento penale e il giudizio delle infrazioni spettano ai Cantoni.
  2.   L'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria persegue e giudica le infrazioni commesse all'atto dell'importazione, del transito e dell'esportazione. Se vi è simultaneamente un'infrazione alla legge del 18 marzo 2005 [1] sulle dogane o alla legge del 12 giugno 2009 [2] sull'IVA, le infrazioni sono perseguite e giudicate dall'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini. [3]
  3.   Se un'infrazione costituisce simultaneamente un'infrazione secondo il capoverso 2 e un'infrazione alla legge federale del 16 marzo 2012 [4] sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette, alla legge federale del 16 dicembre 2005 [5] sulla protezione degli animali, alla legge del 18 marzo 2005 sulle dogane, alla legge del 12 giugno 2009 sull'IVA, alla legge del 20 giugno 2014 [6] sulle derrate alimentari o alla legge del 1° luglio 1966 [7] sulle epizoozie, perseguibile dalla stessa autorità federale, è applicata la pena comminata per l'infrazione più grave; tale pena può essere adeguatamente aumentata. [8]
 
[1] RS 631.0
[2] RS 641.20
[3] Nuovo testo giusta la cifra I 35 dell'O del 12 giu. 2020 sull'adeguamento di leggi in seguito al cambiamento della designazione dell'Amministrazione federale delle dogane nel quadro del suo ulteriore sviluppo, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2020 2743).
[4] RS 453
[5] RS 455
[6] RS 817.0
[7] RS 916.40
[8] Nuovo testo giusta la cifra II 8 dell'all. della L del 20 giu. 2014 sulle derrate alimentari, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 2017 249; FF 2011 5017).
LFo 5
RS 921.0 LFo Legge federale del 4 ottobre 1991 sulle foreste (Legge forestale, LFo) - Legge forestale

Art. 5   Divieto di dissodamento e deroghe
  1.   I dissodamenti sono vietati.
  2.   Può essere concessa deroga se il richiedente comprova l'esistenza di gravi motivi preponderanti rispetto all'interesse alla conservazione della foresta, e sono inoltre adempiute le condizioni seguenti:
a.   l'opera per la quale si richiede il dissodamento è attuabile soltanto nel luogo previsto;
b.   l'opera soddisfa materialmente alle condizioni della pianificazione del territorio;
c.   il dissodamento non comporta seri pericoli per l'ambiente.
  3.   Non sono gravi motivi gli interessi finanziari, come un più redditizio sfruttamento del suolo o l'acquisizione di terreno a buon mercato per scopi non forestali.
  3bis.   Quando un'autorità deve decidere in merito all'autorizzazione per la costruzione di impianti per l'impiego di energie rinnovabili e di impianti di trasporto e distribuzione di energia, nella ponderazione degli interessi l'interesse nazionale alla realizzazione di questi progetti è considerato equivalente ad altri interessi nazionali. [1]
  4.   Va tenuto conto della protezione della natura e del paesaggio.
  5.   I permessi di dissodamento hanno validità limitata.
 
[1] Introdotto dalla cifra I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3207; FF 2014 4237).
LFo 10
RS 921.0 LFo Legge federale del 4 ottobre 1991 sulle foreste (Legge forestale, LFo) - Legge forestale

Art. 10   Accertamento del carattere forestale
  1.   Chi comprova un interesse degno di protezione può far accertare dal Cantone il carattere forestale di un fondo.
  2.   Al momento dell'emanazione e dell'adattamento dei piani di utilizzazione ai sensi della LPT [1] sulla pianificazione del territorio è ordinato un accertamento del carattere forestale:
a.   laddove le zone edificabili confinano o confineranno in futuro con la foresta;
b.   laddove, al di fuori delle zone edificabili, il Cantone intende impedire l'avanzamento della foresta. [2]
  3.   Se la domanda d'accertamento è in relazione con una domanda di dissodamento, la competenza è regolata dall'articolo 6. L'autorità federale competente decide su richiesta dell'autorità cantonale competente. [3]
 
[1] RS 700
[2] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 mar. 2012, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1981;FF2011 3955 3985).
[3] Per. introdotto dalla cifra I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3207; FF 2014 4237).
LFo 12
RS 921.0 LFo Legge federale del 4 ottobre 1991 sulle foreste (Legge forestale, LFo) - Legge forestale

Art. 12   Inclusione della foresta nei piani di utilizzazione
  L'inclusione di foreste in una zona d'utilizzazione è subordinata a un permesso di dissodamento.
LFo 13
RS 921.0 LFo Legge federale del 4 ottobre 1991 sulle foreste (Legge forestale, LFo) - Legge forestale

Art. 13   Delimitazione tra foreste e zone d'utilizzazione [1]
  1.   I margini forestali definiti secondo l'articolo 10 capoverso 2 sono integrati nei piani d'utilizzazione. [2]
  2.   I nuovi popolamenti al di fuori di questi margini forestali non sono considerati foreste.
  3.   I margini forestali possono essere sottoposti a una procedura di accertamento del carattere forestale secondo l'articolo 10 se i piani d'utilizzazione sono adattati e le condizioni reali sono mutate in modo sostanziale. [3]
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 mar. 2012, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1981;FF2011 3955 3985).
[2] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 mar. 2012, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1981;FF2011 3955 3985).
[3] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 mar. 2012, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1981;FF2011 3955 3985).
LFo 17
RS 921.0 LFo Legge federale del 4 ottobre 1991 sulle foreste (Legge forestale, LFo) - Legge forestale

Art. 17   Distanza dalla foresta
  1.   Le costruzioni e gli impianti in vicinanza della foresta sono ammissibili soltanto se non ne pregiudicano la conservazione, la cura e l'utilizzazione.
  2.   I Cantoni prescrivono per costruzioni ed impianti un'adeguata distanza minima dalla foresta, in funzione della situazione di quest'ultima e dell'altezza prevedibile dei suoi alberi.
  3.   Per gravi motivi le autorità competenti possono autorizzare la riduzione della distanza minima, subordinandola a oneri e condizioni. [1]
 
[1] Introdotto dalla cifra I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3207; FF 2014 4237).
LNI 31
RS 747.201 LNI Legge federale del 3 ottobre 1975 sulla navigazione interna (LNI)

Art. 31   Obbligo d'assicurazione
  1.   Un natante non può essere messo in circolazione prima che sia stato presentato un attestato di assicurazione di responsabilità civile. [1]
  2.   L'assicurazione deve coprire la responsabilità civile:
a.   del proprietario, del detentore e del conduttore del battello;
b.   dei membri dell'equipaggio e degli ausiliari;
c.   dello sciatore nautico trainato.
  3.   Il Consiglio federale stabilisce le somme minime d'assicurazione. Può prevedere deroghe all'obbligo d'assicurazione.
  4.   Il Consiglio federale emana prescrizioni sull'assicurazione di responsabilità civile delle imprese di navigazione concessionarie.
 
[1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 mar. 2017, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 1749; FF 2016 5811).
LNI 33
RS 747.201 LNI Legge federale del 3 ottobre 1975 sulla navigazione interna (LNI)

Art. 33   Azione diretta contro l'assicuratore, eccezioni
  1.   Il danneggiato può agire direttamente contro l'assicuratore nei limiti della copertura stipulata nel contratto d'assicurazione obbligatoria di responsabilità civile.
  2.   Le eccezioni derivanti dal contratto d'assicurazione o dalla legge federale del 2 aprile 1908 [1] sul contratto d'assicurazione non possono essere opposte al danneggiato.
 
[1] RS 221.229.1
LPN 18
RS 451 LPN Legge federale del 1o luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN)

Art. 18  
  1.   L'estinzione di specie animali e vegetali indigene dev'essere prevenuta mediante la conservazione di spazi vitali sufficienti (biotopi) e altri provvedimenti adeguati. Nel prendere questi provvedimenti sarà tenuto conto degli interessi agricoli e forestali degni di protezione.
  1bis.   Devono essere segnatamente protetti le zone ripuali, le praterie a carice e le paludi, le fitocenosi forestali rare, le siepi, i boschetti in terreni aperti, i prati secchi e altri siti che nell'equilibrio naturale hanno una funzione compensatrice o presentano condizioni favorevoli alle biocenosi. [1]
  1ter.   Se, tenuto conto di tutti gli interessi, non è possibile evitare che gli interventi tecnici pregiudichino biotopi degni di protezione, chi opera l'intervento prende misure speciali onde assicurarne la migliore protezione possibile, il ripristino o una sostituzione confacente. [2]
  2.   Nella lotta contro gl'insetti, specialmente con sostanze velenose, si baderà a non compromettere le specie animali e vegetali meritevoli di protezione.
  3.   La Confederazione può promuovere, in luoghi idonei, la riacclimazione di specie che allo stato selvaggio sono estinte, o in pericolo d'estinguersi, in Svizzera.
  4.   Sono riservate la legislazione federale sulla caccia e la protezione degli uccelli e quella sulla pesca.
 
[1] Introdotto dall'art. 66 n. 1 della L del 7 ott. 1983 sulla protezione dell'ambiente, in vigore dal 1° gen. 1985 (RU 1984 1122; FF 1979 III 713).
[2] Introdotto dall'art. 66 n. 1 della L del 7 ott. 1983 sulla protezione dell'ambiente, in vigore dal 1° gen. 1985 (RU 1984 1122; FF 1979 III 713).
LPN 18 b
RS 451 LPN Legge federale del 1o luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN)

Art. 18b [1]  
  1.   I Cantoni provvedono alla protezione e alla manutenzione dei biotopi d'importanza regionale e locale.
  2.   Nelle regioni sfruttate intensivamente all'interno e all'esterno degli insediamenti, i Cantoni provvedono a una compensazione ecologica con boschetti campestri, siepi, cespugli ripuali o altra vegetazione conforme alla natura e al sito. Deve essere tenuto conto degli interessi dell'utilizzazione agricola.
 
[1] Introdotto dalla cifra I della LF del 19 giu. 1987, in vigore dal 1° feb. 1988 (RU 1988 254; FF 1985 II 1261).
LPN 20
RS 451 LPN Legge federale del 1o luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN)

Art. 20  
  1.   Il Consiglio federale può vietare in tutto o in parte la coglitura, il dissotterramento, lo sradicamento, il trasporto, l'offerta in vendita, la vendita, la compera o la distruzione di piante rare. Può altresì prendere provvedimenti adeguati per proteggere specie animali minacciate o altrimenti meritevoli di protezione. [1]
  2.   I Cantoni possono stabilire analoghi divieti per altre specie.
  3.   Per motivi di protezione delle specie, il Consiglio federale può inoltre vincolare a condizioni, limitare o vietare la produzione, la messa in commercio, l'importazione, l'esportazione e il transito di piante o prodotti vegetali. [2]
 
[1] Nuovo testo del per. giusta l'all. n. 2 della L del 21 mar. 2003 sull'ingegneria genetica, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4803; FF 2000 2145).
[2] Introdotto dalla cifra I della LF del 21 giu. 1996, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1152; FF 1995 IV 589).
LPN 21
RS 451 LPN Legge federale del 1o luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN)

Art. 21 [1]  
  1.   La vegetazione ripuale (canneti, giuncheti, vegetazioni golenali e biocenosi forestali) non dev'essere dissodata, sotterrata né altrimenti annientata.
  2.   Nella misura consentita dalle circostanze, i Cantoni provvedono alla messa a dimora di vegetazione ripuale sulle rive che ne sono sprovviste o, per lo meno, alla realizzazione delle condizioni necessarie alla sua crescita. [2]
 
[1] Nuovo testo giusta l'art. 66 n. 1 della L del 7 ott. 1983 sulla protezione dell'ambiente, in vigore dal 1° gen. 1985 (RU 1984 1122; FF 1979 III 713).
[2] Introdotto dall'art 75 n. 2 della LF del 24 gen. 1991 sulla protezione delle acque (RU 1992 1860; FF 1987 II 905). Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 224; FF 1991 III 897).
LPT 1
RS 700 LPT Legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (Legge sulla pianificazione del territorio, LPT) - Legge sulla pianificazione del territorio

Art. 1   Scopi
  1.   Confederazione, Cantoni e Comuni provvedono affinché il suolo sia utilizzato con misura e i comprensori edificabili siano separati da quelli non edificabili. [1] Essi coordinano le loro attività d'incidenza territoriale e ordinano l'insediamento in vista di uno sviluppo armonioso del Paese. Essi tengono conto delle condizioni naturali, come pure dei bisogni della popolazione e dell'economia.
  2.   Essi sostengono con misure pianificatorie in particolare gli sforzi intesi a:
a.   proteggere le basi naturali della vita, come il suolo, l'aria, l'acqua, il bosco e il paesaggio;
abis. [2]   promuovere lo sviluppo centripeto degli insediamenti preservando una qualità abitativa adeguata;
b. [3]   realizzare insediamenti compatti;
bbis. [4]   creare e conservare le premesse territoriali per le attività economiche;
c.   promuovere la vita sociale, economica e culturale nelle singole parti del Paese e decentralizzare adeguatamente l'insediamento e l'economia;
d.   garantire una sufficiente base di approvvigionamento del Paese;
e.   garantire la difesa nazionale;
f. [5]   promuovere l'integrazione degli stranieri e la coesione sociale.
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° mag. 2014 (RU 2014 899; FF 2010 931).
[2] Introdotta dalla cifra I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° mag. 2014 (RU 2014 899; FF 2010 931).
[3] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° mag. 2014 (RU 2014 899; FF 2010 931).
[4] Introdotta dalla cifra I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° mag. 2014 (RU 2014 899; FF 2010 931).
[5] Introdotta dal n. 3 dell'all. alla LF del 16 dic. 2016 (Integrazione), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2045, 2016 2471).
LPT 3
RS 700 LPT Legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (Legge sulla pianificazione del territorio, LPT) - Legge sulla pianificazione del territorio

Art. 3   Principi pianificatori
  1.   Le autorità incaricate di compiti pianificatori osservano i principi qui appresso.
  2.   Il paesaggio deve essere rispettato. In particolare occorre:
a. [1]   mantenere per l'agricoltura sufficienti superfici coltive idonee, segnatamente superfici per l'avvicendamento delle colture;
b.   integrare nel paesaggio gli insediamenti, gli edifici e gli impianti;
c.   tenere libere le rive dei laghi e dei fiumi ed agevolarne il pubblico accesso e percorso;
d.   conservare i siti naturali e gli spazi ricreativi;
e.   permettere che il bosco adempia le sue funzioni.
  3.   Gli insediamenti devono essere strutturati secondo i bisogni della popolazione e limitati nella loro estensione. Occorre in particolare:
a. [2]   ripartire razionalmente i luoghi destinati all'abitazione e al lavoro e pianificarli prioritariamente in luoghi dotati di una rete adeguata di trasporti pubblici;
abis. [3]   adottare misure per migliorare l'uso di superfici inutilizzate o non sufficientemente utilizzate situate in zone edificabili e le possibilità di densificazione delle superfici insediative
b.   preservare quanto possibile i luoghi destinati all'abitazione da immissioni nocive o moleste come l'inquinamento dell'aria, il rumore e gli scotimenti;
c.   mantenere e costruire vie ciclabili e pedonali;
d.   assicurare condizioni favorevoli per l'approvvigionamento in beni e servizi;
e.   inserire negli insediamenti molti spazi verdi e alberati.
  4.   Per gli edifici e gli impianti pubblici o di interesse pubblico deve essere determinata un'ubicazione appropriata. Occorre in particolare:
a.   tener conto dei bisogni regionali e ridurre le disparità urtanti;
b.   rendere convenientemente accessibili alla popolazione attrezzature come scuole, centri per il tempo libero e servizi pubblici;
c.   evitare o ridurre generalmente al minimo le incidenze negative sulle basi naturali della vita, sulla popolazione e sull'economia.
  5.   Le utilizzazioni del sottosuolo, in particolare delle acque sotterranee, delle materie prime, dell'energia e degli spazi utilizzabili per l'edificazione, devono essere coordinate tempestivamente sia fra loro sia con le utilizzazioni in superficie e con gli interessi contrapposti. [4]
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° mag. 2014 (RU 2014 899; FF 2010 931).
[2] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° mag. 2014 (RU 2014 899; FF 2010 931).
[3] Introdotta dalla cifra I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° mag. 2014 (RU 2014 899; FF 2010 931).
[4] Introdotto dalla cifra I della LF del 29 set. 2023, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 640; FF 2018 6267).
LPT 14
RS 700 LPT Legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (Legge sulla pianificazione del territorio, LPT) - Legge sulla pianificazione del territorio

Art. 14   Definizione
  1.   I piani d'utilizzazione disciplinano l'uso ammissibile del suolo.
  2.   Essi delimitano in particolare le zone edificabili, agricole e protette.
LPT 18
RS 700 LPT Legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (Legge sulla pianificazione del territorio, LPT) - Legge sulla pianificazione del territorio

Art. 18   Altre zone e comprensori
  1.   Il diritto cantonale può prevedere altre zone d'utilizzazione.
  2.   Esso può contenere prescrizioni su comprensori non attribuiti o il cui azzonamento è differito.
  3.   L'area boschiva è definita e protetta dalla legislazione forestale.
LPT 24
RS 700 LPT Legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (Legge sulla pianificazione del territorio, LPT) - Legge sulla pianificazione del territorio

Art. 24 [1]   Edifici e impianti a ubicazione vincolata [2]
  1.   In deroga all'articolo 22 capoverso 2 lettera a, possono essere rilasciate autorizzazioni per la costruzione o il cambiamento di destinazione di edifici o impianti, se:
a.   la loro destinazione esige un'ubicazione fuori della zona edificabile; e
b.   non vi si oppongono interessi preponderanti.
  2.   Il Consiglio federale può autorizzare risanamenti energetici che non sono disciplinati in un'altra base legale. [3]
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 20 mar. 1998, in vigore dal 1° set. 2000 (RU 2000 2042; FF 1996 III 457).
[2] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 29 set. 2023, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 640; FF 2018 6267).
[3] Introdotto dalla cifra I della LF del 29 set. 2023, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 640; FF 2018 6267).
LPT 24 d
RS 700 LPT Legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (Legge sulla pianificazione del territorio, LPT) - Legge sulla pianificazione del territorio

Art. 24d [1]   Utilizzazione a scopi abitativi extra-agricoli, edifici e impianti degni di protezione [2]
  1.   In edifici abitativi agricoli, conservati nella loro sostanza, può essere autorizzata un'utilizzazione a scopi abitativi extra-agricoli. [3]
  1bis.   ... [4]
  2.   Il cambiamento totale di destinazione di edifici e impianti degni di protezione può essere autorizzato se: [5]
a.   sono stati sottoposti a protezione dall'autorità competente; e
b.   la loro conservazione a lungo termine non può essere assicurata in altro modo.
  3.   Le autorizzazioni secondo il presente articolo possono essere rilasciate soltanto se: [6]
a.   l'edificio o l'impianto non è più necessario all'utilizzazione anteriore, si presta all'utilizzazione prevista e non comporta un edificio sostitutivo che non sia necessario;
b. [7]   le caratteristiche essenziali dell'aspetto esterno, della struttura edilizia basilare e dei dintorni sono conservate;
c.   è necessaria tutt'al più una leggera estensione dell'urbanizzazione esistente e il finanziamento di tutti i costi d'infrastruttura, causati dal cambiamento completo di destinazione dell'edificio o dell'impianto, sono ribaltati sul proprietario;
d.   la coltivazione agricola dei terreni circostanti non è minacciata;
e.   non vi si oppongono interessi preponderanti.
 
[1] Introdotto dalla cifra I della LF del 20 mar. 1998, in vigore dal 1° set. 2000 (RU 2000 2042; FF 1996 III 457).
[2] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° mag. 2014 (RU 2014 905; FF 2012 58755893).
[3] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 23 mar. 2007, in vigore dal 1° set. 2007 (RU 2007 3637; FF 2005 6303).
[4] Introdotto dalla cifra I della LF del 23 mar. 2007 (RU 2007 3637; FF 2005 6303). Abrogato dalla cifra I della LF del 22 mar. 2013, con effetto dal 1° mag. 2014 (RU 2014 905; FF 2012 58755893).
[5] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 23 mar. 2007, in vigore dal 1° set. 2007 (RU 2007 3637; FF 2005 6303).
[6] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 23 mar. 2007, in vigore dal 1° set. 2007 (RU 2007 3637; FF 2005 6303).
[7] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 29 set. 2023, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 640; FF 2018 6267).
LPT 25 a
RS 700 LPT Legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (Legge sulla pianificazione del territorio, LPT) - Legge sulla pianificazione del territorio

Art. 25a [1]   Principi della coordinazione
  1.   Qualora la costruzione o la trasformazione di un edificio o di un impianto necessiti decisioni di più autorità, occorre designare un'autorità responsabile di garantire una coordinazione sufficiente.
  2.   L'autorità responsabile della coordinazione:
a.   può prendere le disposizioni necessarie per dirigere le procedure;
b.   vigila affinché tutti i documenti del fascicolo della domanda siano pubblicati contemporaneamente;
c.   raccoglie pareri circostanziati in merito al progetto presso tutte le autorità cantonali e federali che partecipano alla procedura;
d.   provvede alla concordanza materiale e se possibile alla notificazione comune o simultanea delle decisioni.
  3.   Le decisioni non devono contenere contraddizioni.
  4.   Questi principi sono applicabili per analogia alla procedura dei piani d'utilizzazione.
 
[1] Introdotto dalla cifra I della LF del 6 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 965; FF 1994 III 971).
LPT 34
RS 700 LPT Legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (Legge sulla pianificazione del territorio, LPT) - Legge sulla pianificazione del territorio

Art. 34 [1]   Diritto federale
  1.   I rimedi giuridici proponibili dinanzi alle autorità federali sono retti dalle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale.
  2.   I Cantoni e i Comuni sono legittimati a ricorrere contro le decisioni cantonali di ultima istanza concernenti:
a.   le indennità per restrizioni della proprietà (art. 5);
b.   la conformità alla destinazione della zona di edifici o impianti fuori della zona edificabile;
c.   le autorizzazioni ai sensi degli articoli 24-24d [2] e 37a. [3]
  3.   L'Ufficio federale dell'agricoltura è legittimato a ricorrere contro le decisioni riguardanti progetti che richiedono superfici per l'avvicendamento delle colture. [4]
 
[1] Nuovo testo giusta il n. 64 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197; FF 2001 3764).
[2] Ora: art. 24-24e.
[3] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 23 mar. 2007, in vigore dal 1° set. 2007 (RU 2007 3637; FF 2005 6303).
[4] Introdotto dal n. 5 dell'all. alla LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 34633863; FF 2012 1757).
OAPuE 27
RS 211.435.1 OAPuE Ordinanza dell' 8 dicembre 2017 sulla realizzazione di atti pubblici e autenticazioni in forma elettronica (OAPuE)

Art. 27   Disposizione transitoria dell'articolo 166 capoverso 6 dell'ordinanza del 17 ottobre 2007 [1] sul registro di commercio
  1.   In deroga agli articoli 10 e 13, fino al 31 dicembre 2022 la realizzazione di una copia elettronica autenticata di un documento cartaceo a fini di conservazione può essere retta dalle seguenti disposizioni:
a.   le copie elettroniche allestite per mezzo della digitalizzazione dei documenti cartacei devono recare una firma elettronica qualificata corredata di una marca temporale elettronica qualificata ai sensi dell'articolo 2 lettere e j FiEle [2];
b.   i certificati qualificati usati dagli uffici del registro di commercio per l'autenticazione devono contenere i seguenti elementi:il cognome e il nome nonché la designazione ufficiale della funzione del titolare del certificato,la designazione del registro di commercio e il nome del Cantone;
1.   il cognome e il nome nonché la designazione ufficiale della funzione del titolare del certificato,
2.   la designazione del registro di commercio e il nome del Cantone;
c.   i certificati qualificati contenenti uno pseudonimo non possono essere usati;
d.   alla copia autenticata va allegato il verbale attestante la sua conformità con il documento cartaceo o con le sue relative parti.
  2.   Un fornitore riconosciuto di servizi di certificazione può rilasciare un certificato qualificato ai sensi del capoverso 1 lettera b soltanto se il Cantone conferma la designazione ufficiale della funzione del titolare del certificato e la designazione del registro di commercio.
  3.   L'Ufficio federale del registro di commercio in seno all'UFG può emanare una direttiva con disposizioni esecutive.
 
[1] RS 221.411
[2] RS 943.03
OG 84OG 88OG 90OG 97OG 98OG 99OG 103OG 104OG 105OG 108OG 114OG 156OG 159 OPN 14
RS 451.1 OPN Ordinanza del 16 gennaio 1991 sulla protezione della natura e del paesaggio (OPN)

Art. 14 [1]   Protezione dei biotopi
  1.   La protezione dei biotopi deve assicurare la sopravvivenza della flora e della fauna selvatiche indigene, in particolare unitamente alla compensazione ecologica (art. 15) e alle disposizioni sulla protezione delle specie (art. 20).
  2.   La protezione dei biotopi è segnatamente assicurata:
a.   da misure per la tutela e, se necessario, per il ripristino delle loro particolarità e della loro diversità biologica [2];
b.   da manutenzione, cure e sorveglianza per assicurare a lungo termine l'obiettivo della protezione;
c.   da misure organizzative che permettano di raggiungere lo scopo della protezione, di riparare i danni esistenti e di evitare danni futuri;
d.   dalla delimitazione di zone-cuscinetto sufficienti dal punto di vista ecologico;
e.   dall'elaborazione di dati scientifici di base.
  3.   I biotopi degni di protezione sono designati sulla base:
a.   dei tipi di ambienti naturali giusta l'allegato 1, caratterizzati in particolare da specie indicatrici;
b.   delle specie vegetali e animali protette giusta l'articolo 20;
c.   dei pesci e crostacei minacciati giusta la legislazione sulla pesca;
d.   delle specie vegetali e animali minacciate e rare, enumerate negli Elenchi rossi pubblicati o riconosciuti dall'UFAM;
e.   di altri criteri, quali le esigenze legate alla migrazione delle specie oppure il collegamento fra i biotopi.
  4.   I Cantoni possono adattare gli elenchi conformemente al capoverso 3 lettere a-d alle particolarità regionali.
  5.   I Cantoni prevedono un'adeguata procedura d'accertamento, che permetta di prevenire eventuali danni a biotopi degni di protezione oppure violazioni delle disposizioni dell'articolo 20 relative alla protezione delle specie.
  6.   Un intervento di natura tecnica passibile di deteriorare biotopi degni di protezione può essere autorizzato solo se è indispensabile nel luogo previsto e corrisponde ad un'esigenza preponderante. Per la valutazione del biotopo nell'ambito della ponderazione degli interessi, oltre al fatto che l'oggetto debba essere degno di protezione giusta il capoverso 3, sono determinanti in particolare:
a.   la sua importanza per le specie vegetali e animali protette, minacciate e rare;
b.   la sua funzione compensatrice per l'economia della natura;
c.   la sua importanza per il collegamento dei biotopi degni di protezione;
d.   la sua particolarità biologica o il suo carattere tipico.
  7.   L'autore o il responsabile di un intervento su un biotopo degno di protezione deve essere tenuto a prendere provvedimenti per assicurarne la migliore protezione possibile, la ricostituzione oppure almeno una sostituzione confacente.
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 19 giu. 2000, in vigore dal 1° ago 2000 (RU 2000 1869).
[2] Nuova espr. giusta la cifra I n. 1 dell'O del 2 feb. 2011 (adeguamento allo sviluppo degli accordi programmatici nel settore ambientale), in vigore dal 1° mar. 2011 (RU 2011 649).
OPN 20
RS 451.1 OPN Ordinanza del 16 gennaio 1991 sulla protezione della natura e del paesaggio (OPN)

Art. 20   Protezione delle specie
  1.   È vietato, senza autorizzazione, raccogliere, dissotterrare, sradicare, trasportare, offrire in vendita, vendere, acquistare o distruggere, segnatamente con interventi di natura tecnica, le piante selvatiche delle specie designate nell'allegato 2.
  2.   Oltre agli animali protetti menzionati nella legge sulla caccia del 20 giugno 1986 [1], le specie designate nell'allegato 3 sono considerate protette. È vietato:
a.   uccidere, ferire o catturare gli animali di queste specie nonché danneggiarne, distruggerne o sottrarne le uova, le larve, le pupe, i nidi o i luoghi di cova;
b.   portare con sé, spedire, offrire in vendita, esportare, consegnare ad altre persone, acquistare o prendere in custodia detti animali, morti o vivi, compresi uova, larve, pupe e nidi, o partecipare a simili azioni.
  3.   L'autorità competente può accordare altre autorizzazioni eccezionali, oltre a quelle previste dall'articolo 22 capoverso 1 LPN:
a.   se questi provvedimenti servono a mantenere la diversità biologica [2];
b.   per interventi tecnici indispensabili nel luogo previsto e corrispondenti a un'esigenza preponderante. Chi opera l'intervento deve essere tenuto a prendere provvedimenti per assicurare la migliore protezione possibile oppure almeno una sostituzione confacente delle specie interessate.
  4.   I Cantoni, previa consultazione dell'UFAM, disciplinano la protezione adeguata delle specie vegetali e animali contemplate nell'allegato 4. [3]
  5.   Chiunque contravviene alle disposizioni dei capoversi 1 e 2 è punibile secondo l'articolo 24a LPN. [4]
 
[1] RS 922.0
[2] Nuova espr. giusta la cifra I n. 1 dell'O del 2 feb. 2011 (adeguamento allo sviluppo degli accordi programmatici nel settore ambientale), in vigore dal 1° mar. 2011 (RU 2011 649).
[3] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 19 giu. 2000, in vigore dal 1° ago 2000 (RU 2000 1869).
[4] Introdotto dalla cifra I dell'O del 18 dic. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 225).
PA 5
RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)

Art. 5  
  1.   Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti:
a.   la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi;
b.   l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi;
c.   il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi.
  2.   Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69). [1]
  3.   Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni.
 
[1] Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764).
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