2P.157/2005
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
2P.157/2005 /biz
Sentenza del 9 maggio 2006
II Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudici federali Merkli, presidente,
Betschart, Hungerbühler, Wurzburger, Müller,
cancelliera Ieronimo Perroud.
Parti
Sindacato UNIA,
rappresentato dalla Regione UNIA Ticino,
A.________,
B.________,
ricorrenti, tutti patrocinati dall'avv. Damiano Bozzini,
contro
Camera di commercio, dell'industria e dell'artigianato del Cantone Ticino, Corso Elvezia 16, 6901 Lugano,
Federcommercio, Federazione Ticinese del Commercio, 6900 Lugano,
DISTI, Distribuzione ticinese,
Organizzazioni Sindacali OCST, SIC Ticino,
SIT e SYNA, tutti rappresentati dalla Camera
di commercio, dell'industria e dell'artigianato del
Cantone Ticino, Corso Elvezia 16, 6901 Lugano,
Consiglio di Stato del Cantone Ticino,
Residenza governativa, 6500 Bellinzona.
Oggetto
art. 8

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie. |
ricorso di diritto pubblico contro la decisione emessa il
4 maggio 2005 dal Consiglio di Stato del Cantone Ticino.
Fatti:
A.
Il 14 gennaio, 4 febbraio e 4 marzo 2005 la Camera di commercio, dell'industria e dell'artigianato del Cantone Ticino (di seguito: Camera di commercio), la Federcommercio (Federazione ticinese del commercio), la DISTI (Distribuzione ticinese) e le organizzazioni sindacali OCST, SIC Ticino, SYNA e SIT hanno presentato al Dipartimento delle finanze e dell'economia del Cantone Ticino delle istanze volte ad ottenere, tra l'altro, l'autorizzazione all'apertura straordinaria e generalizzata dei negozi di ogni genere nei giorni di sabato 19 marzo 2005 (San Giuseppe), lunedì 16 maggio 2005 (Lunedì di Pentecoste), giovedì 26 maggio 2005 (Corpus Domini) e mercoledì 29 giugno 2005 (S.S. Pietro e Paolo).
Con decisione del 7 marzo 2005, pubblicata sul Foglio ufficiale cantonale n. 19 dell'8 marzo successivo, il citato Dipartimento ha parzialmente accolto le istanze nel senso che l'autorizzazione richiesta è stata concessa unicamente per il sabato 19 marzo 2005 (San Giuseppe). Detta autorizzazione, impugnata il 16 marzo 2005 dal Sindacato Unia Ticino e Moesa, è stata confermata su ricorso dal Consiglio di Stato il 12 aprile 2005. La decisione è cresciuta in giudicato incontestata.
B.
Nel contempo, la Camera di commercio, la Federcommercio, la DISTI e le organizzazioni sindacali OCST, SIC Ticino, SYNA e SIT si sono rivolte il 18 marzo 2005 al Consiglio di Stato del Cantone Ticino contestando il rifiuto dell'autorizzazione per i tre giorni rimanenti. Il 4 maggio 2005 il Governo ticinese ha accolto il loro gravame ed ha quindi autorizzato l'apertura straordinaria e generalizzata dei negozi di ogni genere nei giorni di lunedì 16 maggio 2005 (Lunedì di Pentecoste), giovedì 26 maggio 2005 (Corpus Domini) e mercoledì 29 giugno 2005 (S.S. Pietro e Paolo).
C.
Il 6 giugno 2005 il Sindacato Unia, rappresentato dalla Regione Unia Ticino, A.________ e B.________ hanno proposto dinanzi al Tribunale federale un unico ricorso di diritto pubblico, con cui chiedono che sia annullata la decisione governativa del 4 maggio precedente. Censurano, in sostanza, la violazione del loro diritto di essere sentiti, dei principi della legalità, della parità di trattamento, della sicurezza del diritto e della libertà economica così come del divieto dell'arbitrio.
Chiamato ad esprimersi, il Consiglio di Stato si è rimesso al giudizio del Tribunale federale. Nel loro atto completivo di ricorso del 12 agosto 2005, i ricorrenti si sono confermati nelle loro richieste. Con duplica del 23 agosto 2005 il Governo ticinese ha principalmente rinviato alle considerazioni della decisione impugnata ed ha espresso dubbi sulla legittimazione ricorsuale degli insorgenti. Con osservazioni del 29 novembre 2005 la Camera di commercio, per sé e in rappresentanza della Federcommercio, della DISTI e delle organizzazioni sindacali OCST, SIC Ticino, SYNA e SIT, ha postulato la reiezione dell'impugnativa, rilevando che i giorni festivi litigiosi non erano parificati alla domenica e che quindi in tal caso la legge federale sul lavoro non poneva limiti all'attività lavorativa.
D.
Con decreto presidenziale del 20 giugno 2005 è stata respinta l'istanza con cui è stato chiesto il conferimento dell'effetto sospensivo riferito unicamente al mercoledì 29 giugno 2005.
Diritto:
1.
Il Tribunale federale si pronuncia d'ufficio e con pieno potere d'esame sull'ammissibilità del rimedio sottopostogli (DTF 131 II 58 consid. 1 e richiami).
1.1 Il ricorso di diritto pubblico, fondato sulla pretesa violazione di diritti costituzionali ed esperito contro una decisione emanata da un'autorità di ultima istanza cantonale in materia di deroghe all'obbligo di chiusura dei negozi nei giorni festivi (art. 26 cpv. 1 della legge cantonale sul lavoro, dell'11 novembre 1968, Llav) è, in linea di principio, ammissibile giusta gli art. 84 cpv. 1 lett. a

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1.2 I ricorrenti affermano, senza essere smentiti dal Consiglio di Stato, che non sono stati coinvolti nella procedura ricorsuale cantonale e che la decisione querelata non è stata loro notificata. Il termine d'impugnazione ha quindi iniziato a decorrere dal momento in cui ne hanno avuto effettivamente conoscenza (DTF 127 III 193 consid. 2b e riferimenti) ossia, come da loro sostenuto senza essere contraddetti, dalla sua pubblicazione nel Foglio ufficiale del Cantone Ticino n. 36 del venerdì 6 maggio 2005. Il presente ricorso, spedito il 6 giugno successivo (cfr. art. 32 cpv. 2

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2.
Secondo l'art. 88

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2.1 Conformemente alla giurisprudenza, la legittimazione di un'associazione sussiste, oltre al caso pacifico in cui essa è direttamente colpita dalla decisione impugnata, se la potestà ricorsuale a tutela dei diritti invocati compete ai suoi singoli membri, se la maggioranza o molti di essi sono toccati dall'atto impugnato e se lo statuto le affida la difesa degli interessi comuni (DTF 130 I 82 consid. 1.3; 129 I 113 consid. 1.6; 125 I 71 consid. 1b/aa e rispettivi riferimenti).
Il Sindacato Unia è un sindacato nazionale e, secondo le sue dichiarazioni, solo una minima parte dei suoi membri - circa 1'000 affiliati ticinesi su 200'000 - è toccata dalla decisione contestata: esso non adempie pertanto le esigenze poste dalla prassi per potere ricorrere. Quand'anche si volesse da ciò prescindere, va osservato che il medesimo non è comunque legittimato a ricorrere nella misura in cui invoca la protezione delle lavoratrici e dei lavoratori oppure quella d'interessi pubblici di portata generale. Per quanto concerne la prima censura, va ricordato che dall'entrata in vigore della legge federale del 13 marzo 1964 sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio (Legge sul lavoro, LL; RS 822.11), le prescrizioni cantonali e comunali relative alla chiusura dei negozi possono unicamente essere volte al rispetto del riposo notturno e festivo così come, per considerazioni socio-politiche, all'eventuale protezione delle persone che non sono sottoposte alla normativa federale (proprietari dei negozi e loro familiari, ecc.). La protezione del personale di vendita è invece esaustivamente disciplinata dalla Legge sul lavoro (cfr. DTF 130 I 279 consid. 2.3.1 e rinvii). In tale ambito il diritto cantonale persegue
altri scopi, quali la protezione dell'ordine e della quiete pubblici, della sicurezza, della salute e del benessere. Riguardo invece alla seconda censura occorre rammentare che l'art. 88

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2.2 A.________, il secondo ricorrente, è titolare di una ditta individuale che gestisce un negozio di vendita di prodotti e servizi legati all'informatica. Afferma che viste le proprie dimensioni (ha due dipendenti che lavorano ognuno al 70%), egli sarebbe svantaggiato rispetto ai grandi concorrenti del settore. Infatti, sebbene sia opposto alle aperture straordinarie, egli è costretto di fatto ad aprire per non perdere la propria clientela, senza però disporre della necessaria flessibilità del personale e senza che la cifra d'affari realizzata nei giorni festivi sia comunque sufficiente a coprire i relativi costi. Egli censura pertanto una violazione della sua libertà economica, più esattamente censura una disparità di trattamento tra concorrenti diretti.
La libertà economica garantita dall'art. 27 cpv. 1

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può essere invocato per giustificare una politica volta al mantenimento di determinate strutture di mercato (DTF 121 I 129 consid. 3d).
Nel caso concreto il ricorrente non invoca la libertà economica al fine di ottenere un'estensione degli orari di apertura del proprio commercio. Inoltre è pacifico e incontestato che i negozianti restano liberi di non aprire nei giorni festivi per i quali le deroghe litigiose sono state rilasciate. Il ricorrente non critica quindi un intervento statale che gli impone, in modo diretto, di limitare la propria attività commerciale o di organizzarla in modo diverso. Per converso egli sostiene che le aperture straordinarie autorizzate avranno delle conseguenze negative per i piccoli commercianti, mentre favoriranno i grandi negozi e i centri commerciali. Orbene, come il Tribunale federale ha già avuto modo di spiegare, l'art. 27

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non rientrano nel campo di applicazione del citato disposto costituzionale: egli non è pertanto legittimato a censurarne la violazione richiamandosi all'art. 27

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2.3 B.________, il terzo ricorrente, è proprietario e vive nella sua casa situata in zona Pian Scairolo, a Barbengo. Adduce di essere quotidianamente confrontato con i noti problemi causati dallo sviluppo delle attività commerciali in tale zona, ossia una viabilità completamente congestionata nonché un inquinamento atmosferico e fonico eccessivo, ed afferma che i pochi momenti di tranquillità di cui dispone sono le domeniche e i giorni festivi durante i quali i negozi rimangono chiusi. Orbene, le aperture straordinarie in questione riducono ancora la già rara tranquillità di cui dispone e non fanno altro che peggiorare la sua situazione. In quanto adduca di subire gli effetti molesti causati da commerci situati nelle vicinanze della sua casa d'abitazione, il ricorrente è legittimato ad agire (cfr. sentenza 2P.93/2002 dell'11 settembre 2002 consid. 2.4 in fine), dato che uno degli scopi perseguiti dalla normativa cantonale è proprio il rispetto del riposo notturno e festivo (cfr. DTF 130 I 279 consid. 2.3.1 e numerosi riferimenti).
2.4 Indipendentemente dalla carenza di legittimazione nel merito, i ricorrenti possono comunque censurare la violazione delle garanzie procedurali che il diritto cantonale o l'art. 29

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |

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2.5 Secondo la giurisprudenza relativa all'art. 88

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3.
3.1 I ricorrenti adducono che la decisione querelata è insufficientemente motivata. A torto. Il diritto di essere sentito comprende vari aspetti tra cui, effettivamente, quello di ottenere una decisione motivata (DTF 129 I 232 consid. 3.2). L'esigenza della motivazione ha essenzialmente quale scopo di permettere alle parti interessate di rendersi conto della portata del provvedimento e di poterlo se del caso impugnare con cognizione di causa. Ciò non significa che l'autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può in effetti occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio, atte ad influire sulla decisione di merito (DTF 129 I 232 consid. 3.2; 126 I 97 consid. 2b; 125 II 369 consid. 2c). In concreto, la decisione impugnata adempie i requisiti costituzionali minimi. Contrariamente a quanto asserito nel gravame, il Consiglio di Stato ha indicato con chiarezza il suo ragionamento e spiegato i motivi per i quali riteneva che l'art. 23 cpv. b Llav fosse sufficiente per poter autorizzare l'apertura di tutti i commerci su tutto il territorio cantonale durante i giorni festivi in questione. In proposito il ricorso va respinto.
3.2
3.2.1 I ricorrenti ravvisano una violazione del loro diritto di essere sentiti (art. 29

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istanze di deroga. In secondo luogo perché non sarebbero stati avvisati né dell'inoltro del ricorso del 18 marzo 2005 né della relativa procedura, conclusasi con la decisione governativa ora impugnata, di cui avrebbero avuto conoscenza solo al momento della sua pubblicazione nel Foglio ufficiale cantonale.
3.2.2 La natura e i limiti del diritto di essere sentito sono determinati in primo luogo dalla legislazione processuale cantonale, la cui applicazione è controllata dal Tribunale federale sotto il profilo dell'arbitrio e della disparità di trattamento. Solo quando le disposizioni cantonali appaiono insufficienti, trovano diretta applicazione i principi dedotti dall'art. 29 cpv. 2

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3.2.3 Come esposto in precedenza, l'art. 24

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sindacali, con cui veniva invece impugnato il rifiuto di concedere le deroghe chieste per i tre giorni festivi rimanenti. A ciò si aggiunge il fatto che, come addotto dal sindacato senza essere smentito, esso aveva già chiesto nel passato di essere consultato. In queste condizioni è pertanto palese che la procedura seguita in sede cantonale non era sufficiente per tutelare gli interessi, rispettivamente i diritti procedurali dei ricorrenti. In proposito, il ricorso si rivela pertanto fondato e va accolto.
Il diritto di essere sentito ha natura formale e la sua violazione comporta di regola l'annullamento della decisione resa dall'autorità che in questa violazione è incorsa, indipendentemente dall'eventuale fondatezza del gravame nel merito (DTF 127 I 128 consid. 4d; 127 V 431 consid. 3d/aa). Sennonché nel caso concreto, per motivi di economia processuale, appare opportuno esaminare anche la censura d'arbitrio opposta alla decisione impugnata la quale si rivela, per i motivi esposti di seguito, fondata.
4.
4.1 Il ricorrente B.________ (l'unico ad essere legittimato ad agire nel merito, cfr. consid. 2.3) censura un'applicazione arbitraria dell'art. 23 lett. b Llav in quanto il Consiglio di Stato ne avrebbe stravolto il senso letterale e il significato. In primo luogo fa valere che sebbene la norma preveda che una deroga può essere concessa solo per determinati giorni festivi particolari, ossia solo se è data una situazione particolare prevista dalla norma o una contingenza che, per genere o finalità, si accomuna ad una di quelle ivi elencate, nel caso concreto le deroghe contestate sarebbero state accordate in maniera generale. Rimprovera poi al Governo ticinese di averle arbitrariamente definite ammissibili, anche se riferite all'apertura di tutti i commerci su tutto il territorio cantonale poiché, a suo avviso, non portavano comunque ad una generalizzazione, nell'arco dell'intero anno, delle aperture dei negozi durante i giorni festivi: questo criterio, infatti, non corrisponderebbe manifestamente a quanto previsto dalla legge. Critica anche la circostanza che le deroghe siano state accordate per i commerci di ogni genere, allorché l'art. 23 lett. b Llav parla chiaramente di "determinati negozi". Infine, afferma che i motivi di
politica economica cantonale addotti dall'autorità per autorizzare le aperture straordinarie contestate non sono contemplati nella legge e che vi è stato un arbitrario cambiamento della prassi finora vigente.
4.2 Da parte sua il Consiglio di Stato, rilevato che l'art. 23 lett. b Llav non definisce esaustivamente i giorni festivi durante i quali un'apertura straordinaria può essere autorizzata e che, quindi, quest'ultima può avere luogo anche i giorni oggetti di disamina, ha considerato che la citata norma non pone limiti specifici riguardo ai negozi per i quali può essere autorizzata un'apertura straordinaria ma lascia invero un ampio margine di manovra all'autorità per decidere in proposito. Nel caso specifico dopo avere considerato che le deroghe non portavano ancora ad una generalizzazione, nell'arco dell'intero anno, delle aperture dei negozi durante i giorni festivi nonché richiamato ragioni di politica economica, il Governo ticinese ha autorizzato le aperture straordinarie contestate.
4.3 Per costante giurisprudenza, l'arbitrio non può essere ravvisato nel semplice fatto che un'altra soluzione, diversa da quella adottata dall'autorità cantonale, sia immaginabile o addirittura preferibile. Il Tribunale federale si scosta dalla soluzione scelta dall'ultima istanza cantonale soltanto se appare manifestamente insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, se viola in modo evidente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o se contrasta in modo intollerabile con il sentimento di giustizia ed equità (DTF 129 I 8 consid. 2.1; 128 I 177 consid. 2.1 e rispettivi rinvii).
4.4 La legge ticinese sul lavoro, dell'11 novembre 1968 (Llav), disciplina agli art. 17 a 25 gli orari di apertura dei negozi. Secondo queste norme, i negozi, gli spacci e talune altre aziende devono di principio rimanere chiusi nelle domeniche e nei giorni festivi considerati ufficiali dalla legislazione cantonale (art. 20 cpv. 1 Llav; cfr. anche art. 1 del decreto legislativo del 10 luglio 1932 concernente i giorni festivi nel Cantone). Possono rimanere aperti solo i negozi di fiorai, le pasticcerie, le edicole di giornali, gli spacci di tabacchi e le stazioni di vendita di carburante (art. 20 cpv. 2 Llav). Le norme citate disciplinano inoltre gli orari di chiusura di tali commerci ed aziende (art. 21 Llav). Questi disposti, che non liberano il datore di lavoro dall'osservanza della legislazione federale e cantonale circa la durata del lavoro e del riposo dei lavoratori (art. 19 Llav), prevedono delle deroghe che possono essere decise dal Consiglio di Stato (art. 22 Llav) oppure dal Dipartimento competente (art. 23 Llav), seguendo una specifica procedura (art. 24 Llav). Più precisamente, giusta l'art. 23 lett. b Llav, il Dipartimento competente, in deroga a quanto stabilito dagli art. 20 e 21 può autorizzare l'apertura di
determinati negozi in occasione di determinati giorni festivi particolari, manifestazioni, sagre, ecc. oppure durante le feste di fine e di principio d'anno, di Pasqua, Pentecoste e Ferragosto.
4.5 Come appena illustrato, l'art. 23 lett. b Llav prevede che, per determinanti negozi in occasione di determinati giorni festivi, possono essere autorizzate delle aperture straordinarie. In altre parole l'eccezione all'obbligo di chiusura previsto nella legge cantonale (art. 20 cpv. 1 LLav) appare precisamente delimitata sia per quanto concerne i negozi che possono beneficiarne sia per quanto concerne gli eventi che possono darvi luogo. Trattandosi, come appena esposto, di eccezioni, ne discende che l'autorità chiamata ad autorizzare le aperture straordinarie deve procedere ad una valutazione dettagliata e precisa della situazione, valutazione dalla quale devono emergere i motivi per i quali si può acconsentire alla richiesta di deroga. Questo carattere di eccezionalità viene peraltro confermato nel Messaggio concernente il disegno di una nuova legge sugli orari di apertura dei negozi e legge di applicazione della legge federale sul lavoro, del 4 febbraio 1998, segnatamente nel commento all'art. 9 lett. b del progetto di legge (relativo alle deroghe concesse dal Dipartimento). Anche se detto Messaggio si riferisce ad una legge non entrata in vigore, esso è utilizzabile in concreto quale materiale interpretativo in quanto - come
ivi spiegato - l'art. 9 lett. b

IR 0.632.314.891.1 Accord agricole du 24 juin 2004 entre la Suisse et le Liban Art. 9 - Le présent Accord s'applique aussi longtemps que les Parties sont Parties contractantes de l'accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et le Liban. |
essere autorizzate ulteriori aperture straordinarie, allora incombe al legislatore cantonale procedere alle necessarie modifiche legislative, ad esempio sopprimendo oppure diminuendo i giorni festivi durante i quali i commerci, di principio, rimangono chiusi. E' invece escluso che la normativa venga elusa mediante un'estensione immoderata delle deroghe le quali, proprio perché sono delle deroghe, devono rimanere eccezionali e limitate a casi particolari sia riguardo ai negozi che agli eventi che possono beneficiarne (cfr. DTF 125 I 431 consid. 4e/bb). Infine, si può ancora osservare che, in concreto, non è di alcun rilievo il fatto che i giorni festivi in questione non siano dei giorni parificati alla domenica e, quindi, non soggiacciono al divieto di lavoro domenicale sancito dall'art. 18 cpv. 1

SR 822.11 Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail LTr Art. 18 - 1 Du samedi à 23 heures au dimanche à 23 heures, il est interdit d'occuper des travailleurs. L'art. 19 est réservé. |
Per i motivi testé esposti, il gravame dev'essere accolto e la decisione impugnata annullata; è di conseguenza superfluo esaminare le ulteriori censure sollevate nell'atto ricorsuale.
5.
Le spese vanno poste in parti uguali e con vincolo di solidarietà a carico delle controparti (art. 156 cpv. 1 e

SR 822.11 Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail LTr Art. 18 - 1 Du samedi à 23 heures au dimanche à 23 heures, il est interdit d'occuper des travailleurs. L'art. 19 est réservé. |

SR 822.11 Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail LTr Art. 18 - 1 Du samedi à 23 heures au dimanche à 23 heures, il est interdit d'occuper des travailleurs. L'art. 19 est réservé. |
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è accolto e la decisione impugnata è annullata.
2.
La tassa di giustizia di fr. 3'000.-- è posta in parti uguali a carico della Camera di commercio, dell'industria e dell'artigianato del Cantone Ticino, della Federcommercio, Federazione Ticinese del Commercio, della DISTI, Distribuzione ticinese, e delle organizzazioni sindacali OCST, SIC Ticino, SIT e SYNA, in solido, le quali rifonderanno ai ricorrenti, sempre con vincolo di solidarietà, un'indennità complessiva di fr. 3'000.-- a titolo di ripetibili della sede federale.
3.
Comunicazione al patrocinatore, rispettivamente alla rappresentante delle parti e al Consiglio di Stato del Cantone Ticino.
Losanna, 9 maggio 2006
In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: La cancelliera:
Répertoire des lois
Cst 8
Cst 9
Cst 27
Cst 29
LTr 18
OJ 32OJ 84OJ 86OJ 87OJ 88OJ 89OJ 156OJ 159SR 0.632.314.891.1 9SR 0.632.314.891.1 24
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
SR 822.11 Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail LTr Art. 18 - 1 Du samedi à 23 heures au dimanche à 23 heures, il est interdit d'occuper des travailleurs. L'art. 19 est réservé. |
Répertoire ATF
Décisions dès 2000