Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Corte I
A-5070/2013
Sentenza del 9 dicembre 2014
Giudici Salome Zimmermann (presidente del collegio),
Composizione Marie-Chantal May Canellas, Pascal Mollard,
cancelliera Sara Friedli.
A._______,
ricorrente 1,
Parti
B._______,
ricorrente 2,
contro
Amministrazione federale delle contribuzioni AFC, Divisione principale dell'imposta sul valore aggiunto, Schwarztorstrasse 50, 3003 Bern,
autorità inferiore.
Oggetto IVA (1° trimestre 1995 - 4° trimestre 1999; aliquota saldo, deduzione dell'imposta precedente, quota privata per veicoli a motore).
Fatti:
A.
La « C._______ » era una società in nome collettivo, con sede a X._______ (Y._______), avente quale scopo la gestione di un'impresa di costruzioni, rispettivamente di uno studio tecnico, che è stata sciolta il 5 giugno 2004 a seguito del decesso del signor D._______. La sua attività era stata ripresa a titolo individuale dal signor A._______ sotto la ragione sociale « E._______ », la quale era poi stata a sua volta cancellata per cessione di attività il 6 aprile 2011. I relativi attivi e passivi sono stati assunti dall'attuale B._______, in Y._______, di cui il signor A._______ ne è l'amministratore unico (cfr. estratti del Registro di commercio delle citate ditte).
B.
Il 24 gennaio 1995 l'allora ditta « C._______ » (di seguito: contribuente) ha ottenuto dall'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) l'autorizzazione per allestire i propri rendiconti per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) in funzione delle controprestazioni ricevute secondo la procedura semplificata, a far tempo dal 1° gennaio 1995. Il 26 novembre 1996 essa ha altresì ottenuto l'autorizzazione ad allestire i propri rendiconti d'imposta secondo il metodo dell'aliquota saldo al tasso del 4% a far tempo dal 1° gennaio 1997.
C.
Nei mesi di maggio e novembre 2000, l'AFC ha esperito per i periodi fiscali dal 1° gennaio 1995 al 31 dicembre 1999 un controllo presso la contribuente. Per detti periodi fiscali, l'AFC ha ritenuto che la contribuente non ha tenuto una contabilità bensì semplici libri di cassa, banca e posta nei quali tuttavia, sebbene tutti i movimenti, sia in entrata che in uscita, risultino allibrati, in assenza di una ventilazione per origine di questi movimenti finanziari è impossibile effettuare un controllo con cognizione di causa. Inoltre, dal controllo è pure emerso che la contribuente non ha allestito né un bilancio né un conto economico e che i dati economici vengono unicamente riassunti ogni due anni su di un questionario denominato « Questionario per indipendenti senza contabilità » dell'Amministrazione fiscale cantonale allegato alla dichiarazione dei redditi. Ciò precisato, essa ha constatato l'assenza dei presupposti per l'allestimento dei rendiconti secondo l'aliquota saldo sia già prima della richiesta inoltrata dalla contribuente che dopo l'ottenimento dell'autorizzazione (superamento dei limiti concessi per il debito fiscale annuo), motivo per cui ha provveduto alla sua revoca con effetto retroattivo al 1° gennaio 1997 applicandole il metodo legale. Nel medesimo rapporto, tenuto conto delle lacune nella contabilità, l'AFC ha determinato il diritto alla deduzione dell'imposta precedente per gli anni 1995 - 1999. L'AFC ha altresì ritenuto che i titolari della ditta avrebbero fatto uso indebito dei veicoli aziendali a scopi privati durante i periodi fiscali in oggetto.
Per questi motivi, l'AFC ha pertanto effettuato una ripresa d'imposta IVA pari a 51'855 franchi, oltre accessori, per mezzo del conto complementare (CC) n. [...] del 23 novembre 2000.
D.
Con decisione 14 giugno 2001, l'AFC ha formalmente confermato il predetto CC n. [...] e la relativa ripresa fiscale di 51'855 franchi, oltre accessori.
E.
Con reclamo 4 luglio 2001, la contribuente ha postulato l'annullamento della predetta decisione. In sunto, essa si è opposta alla revoca retroattiva dell'autorizzazione concessa, contestando altresì l'uso a titolo privato dei veicoli della ditta e la relativa ripresa d'imposta, come pure gli importi di imposta precedente per i subappaltanti, di cui ha chiesto una revisione in rapporto alla documentazione da lei prodotta per l'anno 1998, promettendo di inviare quella inerente il 1999 appena le sarebbe stata ritornata dal suo legale.
F.
Con decisione su reclamo del 30 marzo 2006, l'AFC ha poi accolto parzialmente il reclamo 4 luglio 2001 della contribuente, riducendo la ripresa fiscale da 51'855 franchi a 49'795 franchi, oltre accessori.
G.
Con sentenza A-1591/2006 del 10 settembre 2008, la predetta decisione su reclamo è in seguito stata annullata dallo scrivente Tribunale - su ricorso 9 maggio 2006 dell'allora ditta individuale « E._______ », accolto parzialmente ai sensi dei considd. 4, 7 e 8 - per motivazione insufficiente e lesiva del diritto di essere sentito della contribuente. L'incarto è dunque stato rinviato all'AFC affinché si pronunciasse nuovamente in merito, indicando chiaramente su che basi fattuali e giuridiche era basata la ripresa fiscale in oggetto, nonché la revoca retroattiva del metodo dell'aliquota saldo.
H.
Il 30 agosto 2013 l'AFC ha dunque emanato una nuova decisione su reclamo, riconfermando nuovamente la ripresa fiscale di 49'795 franchi, oltre accessori, nei confronti dell'attuale B._______, successore fiscale della ditta individuale « E._______ ». In sostanza, l'AFC ha confermato la revoca retroattiva dell'autorizzazione ad allestire i rendiconti secondo il metodo dell'aliquota saldo, ritenendo come non dati i presupposti per una sua applicazione già prima della richiesta d'autorizzazione inoltrata dalla contribuente, basandosi sulle cifre d'affari da lei ricostruite in sede di controllo e i limiti massimi consentiti per l'utilizzo di predetto metodo di rendiconto. Essa ha altresì confermato le correzioni apportate al calcolo dell'imposta precedente per gli anni 1998 e 1999, come pure la ripresa d'imposta in relazione all'uso a titolo privato di veicoli aziendali. L'AFC ha altresì dichiarato il signor A._______ solidalmente responsabile del debito fiscale, quale ex titolare della ditta individuale « E._______ » e attuale amministratore unico della B._______.
I.
Avverso la predetta decisione, la B._______ (di seguito: ricorrente 2) e il suo amministratore unico, il signor A._______ (di seguito: ricorrente 1) hanno presentato ricorso il 27 settembre 2013 dinanzi al Tribunale amministrativo federale, postulandone l'annullamento. In sunto, essi invocano la prescrizione dei crediti in oggetto, contestando il ritardo con cui l'AFC avrebbe emanato la decisione impugnata (ben 5 anni dal giudizio dello scrivente Tribunale) e i relativi interessi moratori richiesti, di cui chiedono l'annullamento. Essi indicano altresì che al momento della ripresa degli attivi e dei passivi della ditta individuale « E._______ » da parte della ricorrente 2, l'AFC non avrebbe mai manifestato l'intenzione di emanare una nuova decisione nei suoi confronti, motivo per cui essa, all'oscuro di tutto, non potrebbe essere ritenuta debitrice di un debito ipotetico e mai notificatole. La revoca del sistema di rendiconto secondo l'aliquota saldo sarebbe poi imputabile alla sola AFC, in quanto essa - contrariamente a loro - avrebbe potuto verificare l'adempimento dei presupposti già prima della concessione dell'autorizzazione, essendo al corrente delle cifre d'affari esatte della ricorrente 2. Essi chiedono dunque che venga revocato l'annullamento retroattivo almeno per i primi anni. Da ultimo sottolineano che la conferma del debito fiscale in oggetto causerebbe un grave danno alla ricorrente 2, mettendone in pericolo l'esistenza e i relativi posti di lavoro.
J.
Con scritto 25 novembre 2013, l'AFC ha rinunciato a presentare la propria risposta al ricorso, postulandone il rigetto. Confermandosi nella propria decisione, essa ha nondimeno apportato alcune precisazioni al riguardo.
K.
Con scritto 21 gennaio 2014, i ricorrenti si sono essenzialmente riconfermati in quanto già allegato in precedenza.
L.
Ulteriori fatti e argomentazioni verranno ripresi, per quanto necessari, nei considerandi in diritto del presente giudizio.
Diritto:
1.
1.1 Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
|
1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
1.2 Pacifica è la legittimazione a ricorrere della società ricorrente 2 e del suo amministratore unico, il ricorrente 1, essendo entrambi destinatari della decisione qui impugnata (art. 48 cpv. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
Pacifico è altresì che la ricorrente 2, in virtù dell'art. 16 cpv. 2
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 16 Succession fiscale - 1 Au décès d'un assujetti, ses héritiers lui succèdent dans ses droits et obligations. Ils répondent solidairement de la dette fiscale du défunt jusqu'à concurrence de leur part héréditaire, y compris les avances d'hoirie. |
|
1 | Au décès d'un assujetti, ses héritiers lui succèdent dans ses droits et obligations. Ils répondent solidairement de la dette fiscale du défunt jusqu'à concurrence de leur part héréditaire, y compris les avances d'hoirie. |
2 | Quiconque reprend une entreprise succède au précédent titulaire dans ses droits et obligations. |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 15 Responsabilité solidaire - 1 Sont solidairement responsables avec l'assujetti: |
|
1 | Sont solidairement responsables avec l'assujetti: |
a | les associés d'une société simple, d'une société en nom collectif ou d'une société en commandite, dans le cadre de leur responsabilité au regard du droit civil; |
b | celui qui exécute ou fait exécuter une vente aux enchères volontaire; |
c | toute personne ou société de personnes faisant partie d'un groupe d'imposition (art. 13), à l'exception des institutions de prévoyance, pour l'ensemble de la dette fiscale du groupe; si une personne ou une société de personnes quitte le groupe d'imposition, elle ne répond plus que des créances fiscales découlant de ses propres activités entrepreneuriales; |
d | en cas de transfert de l'entreprise: le débiteur précédent, pour les créances d'impôt nées avant la reprise de l'entreprise, pendant les trois ans qui suivent l'annonce du transfert ou l'avis de transfert; |
e | à la fin de l'assujettissement d'une personne morale dissoute, d'une société commerciale ou d'une collectivité de personnes sans personnalité juridique: les personnes chargées de la liquidation, jusqu'à concurrence du produit de la liquidation; |
f | pour la dette fiscale d'une personne morale ayant transféré son siège à l'étranger: les organes chargés de la gestion de ses affaires, jusqu'à concurrence de sa fortune nette. |
2 | Les personnes visées à l'al. 1, let. e et f, ne répondent que des dettes fiscales, intérêts et frais qui prennent naissance ou échoient pendant leur mandat; leur responsabilité n'est pas engagée si elles prouvent qu'elles ont fait tout ce qui pouvait être raisonnablement exigé d'elles pour permettre la détermination et l'exécution de la créance fiscale. |
3 | La responsabilité prévue à l'art. 12, al. 3, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)23 est réservée. |
4 | Si l'assujetti cède des créances de son entreprise à des tiers, ceux-ci répondent subsidiairement de la TVA cédée avec la créance si, au moment de la cession, la dette fiscale envers l'AFC n'est pas encore née et que la Confédération détient un acte de défaut de biens contre l'assujetti.24 |
5 | Dans la procédure, la personne solidairement responsable a les mêmes droits et obligations que l'assujetti. |
Visti i predetti disposti legali, la ricorrente 2 in qualità di successore fiscale della predetta ditta individuale non può pertanto sottrarsi all'imposizione ai debiti fiscali in oggetto, invocando di non essere mai stata messa al corrente al riguardo dall'autorità inferiore. Aggiungasi a ciò che il ricorrente 1, quale attuale amministratore unico della ricorrente 2 ed ex titolare di detta ditta individuale era ed è tutt'ora perfettamente a conoscenza della pratica in oggetto. Tale censura va dunque qui respinta.
1.3 Il ricorso è poi stato interposto tempestivamente (art. 20
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 20 - 1 Si le délai compté par jours doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication. |
|
1 | Si le délai compté par jours doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication. |
2 | S'il ne doit pas être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de l'événement qui le déclenche. |
2bis | Une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution.50 |
3 | Lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit. Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège.51 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
|
1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
|
1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
2.
2.1 Con ricorso al Tribunale amministrativo federale possono essere invocati la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento (art. 49 lett. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
2.2 Il Tribunale amministrativo federale non è vincolato né dai motivi addotti (cfr. art. 62 cpv. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
|
1 | L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
2 | Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse. |
3 | Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer. |
4 | Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
|
1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
2.3
2.3.1 Allorquando l'autorità reputa come chiare le circostanze di fatto e che le prove assunte le abbiano permesso di formarsi una propria convinzione, essa emana la propria decisione. In tale ipotesi, se procedendo in modo non arbitrario ad un apprezzamento anticipato delle prove proposte, è convinta che le stesse non potrebbero condurla a modificare la sua opinione, essa può porre un termine all'istruzione (cfr. DTF 133 II 384 consid. 4.2.3 con rinvii; sentenza del TF 2C_720/2010 del 21 gennaio 2011 consid. 3.2.1; [tra le tante] sentenza del TAF A-6182/2012 del 27 agosto 2013 consid. 2.3.1 con rinvii; Moser et al., op. cit., n. 3.144).
2.3.2 Se al contrario, l'autorità di ricorso rimane nell'incertezza dopo aver provveduto alle investigazioni richieste dalle circostanze, essa applicherà le regole sulla ripartizione dell'onere probatorio. In tale contesto, e a difetto di disposizioni speciali in materia, il giudice s'ispirerà all'art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
2.3.3 Applicate al diritto fiscale, tali regole presuppongono che l'amministrazione fiscale sopporti l'onere della prova delle circostanze di fatto che determinano l'imposizione o l'importo dell'imposta dovuto, ovvero i fatti che fondano o aumentano l'imposizione, mentre l'assoggettato di quelle che diminuiscono o azzerano l'imposizione, ovvero i fatti che l'esonerano o riducono l'importo d'imposta dovuto (cfr. sentenze del TF 2C_814/2010 del 23 settembre 2011 consid. 5.4; 2A.642/2004 del 14 luglio 2005 in: Archivi di diritto fiscale svizzero [ASA] vol. 75 pag. 495 segg. consid. 5.4; [tra le tante] sentenza del TAF A-6182/2012 del 27 agosto 2013 consid. 2.3.3 con rinvii).
3.
La LIVA è entrata in vigore il 1° gennaio 2010. Fatto salvo l'art. 113
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 113 Application du nouveau droit - 1 Pour déterminer si les conditions de libération de l'assujettissement fixées à l'art. 10, al. 2, sont remplies à l'entrée en vigueur de la présente loi, le nouveau droit doit être appliqué aux opérations imposables en vertu de la présente loi et exécutées dans les douze mois qui précèdent. |
|
1 | Pour déterminer si les conditions de libération de l'assujettissement fixées à l'art. 10, al. 2, sont remplies à l'entrée en vigueur de la présente loi, le nouveau droit doit être appliqué aux opérations imposables en vertu de la présente loi et exécutées dans les douze mois qui précèdent. |
2 | Les dispositions sur le dégrèvement ultérieur de l'impôt préalable fixées à l'art. 32 s'appliquent également aux prestations pour lesquelles le droit à la déduction de l'impôt préalable n'existait pas avant l'entrée en vigueur de la présente loi. |
3 | L'art. 91 excepté, le nouveau droit de procédure s'applique à toutes les procédures pendantes à l'entrée en vigueur de la présente loi. |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 112 Application de l'ancien droit - 1 Sous réserve de l'art. 113, les dispositions de l'ancien droit ainsi que leurs dispositions d'exécution sont applicables à tous les faits et rapports juridiques ayant pris naissance avant leur abrogation. La prescription est toujours régie par les art. 49 et 50 de l'ancien droit. |
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1 | Sous réserve de l'art. 113, les dispositions de l'ancien droit ainsi que leurs dispositions d'exécution sont applicables à tous les faits et rapports juridiques ayant pris naissance avant leur abrogation. La prescription est toujours régie par les art. 49 et 50 de l'ancien droit. |
2 | L'ancien droit est applicable aux prestations fournies avant l'entrée en vigueur de la présente loi ainsi qu'aux importations de biens pour lesquelles la dette au titre de l'impôt sur les importations est née avant l'entrée en vigueur de la présente loi. |
3 | Les prestations fournies en partie avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont imposées conformément à l'ancien droit pour cette partie. Les prestations fournies en partie après l'entrée en vigueur de la présente loi sont imposées conformément au nouveau droit pour cette partie. |
Riguardo invece alla procedura, il nuovo diritto procedurale è applicabile a tutti i procedimenti pendenti al momento dell'entrata in vigore della LIVA (cfr. art. 113 cpv. 3
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 113 Application du nouveau droit - 1 Pour déterminer si les conditions de libération de l'assujettissement fixées à l'art. 10, al. 2, sont remplies à l'entrée en vigueur de la présente loi, le nouveau droit doit être appliqué aux opérations imposables en vertu de la présente loi et exécutées dans les douze mois qui précèdent. |
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1 | Pour déterminer si les conditions de libération de l'assujettissement fixées à l'art. 10, al. 2, sont remplies à l'entrée en vigueur de la présente loi, le nouveau droit doit être appliqué aux opérations imposables en vertu de la présente loi et exécutées dans les douze mois qui précèdent. |
2 | Les dispositions sur le dégrèvement ultérieur de l'impôt préalable fixées à l'art. 32 s'appliquent également aux prestations pour lesquelles le droit à la déduction de l'impôt préalable n'existait pas avant l'entrée en vigueur de la présente loi. |
3 | L'art. 91 excepté, le nouveau droit de procédure s'applique à toutes les procédures pendantes à l'entrée en vigueur de la présente loi. |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 81 Principes - 1 La PA147 est applicable, à l'exclusion de l'art. 2, al. 1.148 |
|
1 | La PA147 est applicable, à l'exclusion de l'art. 2, al. 1.148 |
2 | Les autorités établissent d'office les faits pertinents. |
3 | Le principe de la libre appréciation des preuves est applicable. L'acceptation d'une preuve ne doit pas dépendre exclusivement de la présentation de moyens de preuves précis. |
4.
Ciò indicato, occorre dapprima verificare se i crediti in oggetto siano prescritti o meno. La prescrizione è infatti una questione di diritto che va esaminata d'ufficio dall'autorità e non necessita d'essere sollevata dall'assoggettato (cfr. sentenza del TF 2C_551/2009 del 13 aprile 2010 consid. 2.3; sentenza del TAF A-4425/2013 del 9 settembre 2014 consid. 6; Michael Beusch, Der Untergang der Steuerforderung, 2012, pag. 278).
4.1 La prescrizione, nella misura in cui concerne l'esistenza del credito fiscale, è di diritto materiale (cfr. sentenza del TAF A-7148/2010 del 19 dicembre 2012 consid. 4.2 con rinvii). Per questo motivo, alla stessa risulta applicabile il diritto vigente al momento in cui le circostanze di fatto alla base del gravame hanno avuto luogo (cfr. sentenze del TAF A-4425/2013 del 9 settembre 2014 consid. 6.1).
In concreto, la prescrizione è ancora retta dall'art. 40 cpv. 1 vOIVA, secondo cui il credito fiscale si prescrive in cinque anni dalla fine dell'anno civile in cui è sorto. La prescrizione è interrotta da qualsiasi atto d'esazione o rettifica da parte dell'autorità competente (cfr. art. 40 cpv. 2 vOIVA). L'atto interruttivo della prescrizione non deve rivestire una forma particolare. La semplice comunicazione, secondo cui la riscossione dell'imposta è richiesta, è al riguardo sufficiente. In diritto fiscale, detto atto è infatti concepito in maniera larga: esso ingloba ogni azione dell'autorità portata alla conoscenza dell'assoggettato e destinata ad accertare o ad incassare il credito fiscale (cfr. [tra le tante] sentenza del TAF A-1214/2011 del 2 ottobre 2012 consid. 4.1.3 con rinvii). Ciò precisato, l'interruzione e la sospensione hanno effetto nei confronti di tutti coloro che sono tenuti al pagamento (cfr. art. 40 cpv. 3 vOIVA). Contrariamente al diritto attualmente vigente, la vOIVA non conosce nessun termine di prescrizione assoluta (cfr. sentenze del TAF A-7843/2010 del 22 luglio 2011 consid. 2.2). Ad ogni interruzione della prescrizione, un nuovo termine di cinque anni inizia dunque a decorrere (cfr. sentenza del TF 2C_382/2007 del 23 novembre 2007 consid. 2; [tra le tante] sentenza del TAF A-1214/2011 del 2 ottobre 2012 consid. 4.1.2 con rinvii).
4.2 Il caso concreto ha per oggetto dei crediti IVA riguardanti i periodi fiscali tra il 1° gennaio 1995 e il 31 dicembre 1999. Al momento dell'emanazione della sentenza A-1591/2006 del 10 settembre 2008, lo scrivente Tribunale ha già avuto modo d'accertare che i predetti crediti non erano ancora prescritti. Da quel momento ha iniziato a decorrere un nuovo termine di prescrizione di 5 anni che è stato nuovamente interrotto dalla decisione 30 agosto 2013 dell'AFC. Ne discende che - sebbene l'emanazione di una nuova decisione da parte dell'AFC a distanza di quasi 5 anni sia al quanto discutibile dal punto di vista della celerità, tenuto altresì conto dell'effetto pregiudizievole derivante per i ricorrenti dall'assenza di un termine di prescrizione assoluto sotto l'egida della vOIVA - nessuno dei crediti in oggetto risulta prescritto, contrariamente a quanto censurato dai ricorrenti. Detta censura va pertanto respinta.
5.
Ciò appurato, prima di entrare nel merito delle censure sollevate dai ricorrenti in rapporto alla revoca del metodo di rendiconto secondo le aliquote saldo (cfr. consid. 5.6 che segue), qui di seguito vengono richiamati i principi legali applicabili alla presente fattispecie, segnatamente in rapporto all'imposizione all'IVA, alla tenuta della contabilità, alla tassazione d'ufficio in caso di contabilità lacunosa e al dovere dell'autorità di motivare le proprie decisioni (cfr. considd. 5.1 - 5.5 che seguono).
5.1 In materia di imposta sul valore aggiunto, la dichiarazione e il pagamento dell'imposta avvengono secondo il principio dell'autotassazione (cfr. art. 37 vOIVA), il quale implica che il contribuente è tenuto a dichiarare spontaneamente l'imposta e l'imposta precedente all'AFC. In virtù di detto principio, spetta altresì al contribuente constatare il proprio assoggettamento, determinare la base dell'imposizione, calcolare e versare in seguito l'imposta dovuta per un determinato periodo di rendiconto nel termine prescritto dalla legge (cfr. art. 38 cpv. 1 vOIVA). Egli stabilisce l'importo del credito fiscale ed è quindi il solo responsabile del completo ed esatto assoggettamento delle sue operazioni imponibili e del calcolo corretto dell'imposta precedente. La tassazione è considerata conclusa, quando il contribuente consegna all'AFC il rendiconto IVA debitamente compilato (cfr. Rivier/Rochat Pauchard, op. cit., pag. 167;Mollard et al., op. cit., pag. 650 n. 203; sentenze TAF A-3109/2010 del 2 luglio 2012 consid. 3.1.1; A-6152/2009 del 22 marzo 2012 consid. 4.1; A-7752/2009 del 15 marzo 2012 consid. 2.1 con rinvii).
5.2 Giusta l'art. 47 cpv. 1 vOIVA, il contribuente deve tenere i suoi libri di commercio in modo regolare e tale da consentire di constatare facilmente e in modo affidabile i fatti importanti per determinare l'assoggettamento come pure il calcolo dell'imposta e delle imposte precedenti deducibili. L'AFC può emanare prescrizioni speciali a questo riguardo. Queste prescrizioni possono andare oltre quanto previsto dal diritto commerciale soltanto se ciò è indispensabile alla corretta riscossione dell'IVA. Il contribuente deve in particolare adottare i provvedimenti affinché sia assicurata la verifica celere delle operazioni commerciali, partendo dal singolo giustificativo attraverso la contabilità fino al rendiconto IVA e viceversa (cfr. sentenza del TF 2A.220/2003 dell'11 febbraio 2004 consid. 2.2.2 con rinvii, in: ASA vol. 75 pag. 581; [tra le tante] sentenza del TAF A-6152/2009 del 22 marzo 2012 consid. 4.5).
Secondo l'art. 47 cpv. 2 vOIVA, il contribuente deve conservare regolarmente i suoi libri di commercio, i giustificativi, le carte d'affari ed altre registrazioni finché il credito fiscale a cui si riferiscono detti documenti non è ancora prescritto. Tra i documenti che devono essere conservati vanno menzionati le ordinazioni, le fatture (fatture dei fornitori e copie delle fatture ai clienti), i contratti di compravendita, i giustificativi di pagamento, le dichiarazioni d'esportazione, i certificati d'importazione, ecc. (cfr. opuscolo dell'AFC denominato « Istruzioni 1997 per contribuenti IVA», n. 938; Mollard et al., op. cit., pag. 825 n. 80; sentenza del TAF A-6152/2009 del 22 marzo 2012 consid. 4.5).
5.3
5.3.1 Giusta l'art. 48 vOIVA, se i documenti contabili non esistono o sono incompleti o i dati presentati non corrispondono manifestamente alla fattispecie reale, l'AFC esegue una tassazione d'ufficio in base ad una valutazione nei limiti del suo potere d'apprezzamento. In altri termini, l'AFC stabilisce essa stessa l'ammontare dell'imposta dovuta solo nel caso in cui il contribuente non faccia fronte ai suoi obblighi. Il mancato rispetto degli obblighi sopra descritti (cfr. considd. 5.1 e 5.2 che precedono) dev'essere considerato una grave violazione poiché mette in pericolo la corretta riscossione dell'imposta (cfr. sentenza del TAF A-3503/2007 del 19 marzo 2009 consid. 4.2 con rinvii).
Sulla base dell'art. 48 vOIVA una tassazione d'ufficio si giustifica in due casi distinti (cfr. sentenze del TAF A-4344/2008 del 9 settembre 2010 consid. 4.3.1 con rinvii; A-3503/2007 del 19 marzo 2009 consid. 5.1). Da un lato (a), quando la tenuta dei libri contabili è insufficiente. Tale è il caso quando sussiste una violazione così grave delle regole formali inerenti alla tenuta della contabilità da rimettere in causa la veridicità materiale dei risultati contabili. D'altro lato (b), quando la contabilità di un contribuente è formalmente corretta, ma le indicazioni presentate non corrispondono manifestamente alla realtà ed è quindi in dubbio la sua forza probante. Tale è il caso in presenza di indizi che i libri contabili non rispecchiano con esattezza la realtà economica dell'impresa o che i risultati contenuti in detti libri differiscono sensibilmente dai dati basati sull'esperienza, senza che il contribuente sia in grado di rendere almeno verosimili le circostanze all'origine di siffatte differenze (cfr. sentenze del TAF A-351/2014 del 10 luglio 2014 consid. 4.3.2 con rinvii; A-3503/2007 del 19 marzo 2009 considd. 5.1 e 5.3)
5.3.2 Se sono date le condizioni per eseguire una tassazione d'ufficio l'AFC è obbligata a fare uso del potere d'apprezzamento conferitole. I casi in cui un contribuente non adempie ai doveri impostigli dalla legge rispettivamente non fornisce o fornisce indicazioni insufficienti o errate in merito alla cifra d'affari da lui conseguita, non devono infatti avere come conseguenza una perdita d'imposta (cfr. sentenza del TF 2C_82/2014 del 6 giugno 2014 consid. 3.1; sentenze del TAF A-351/2014 del 10 luglio 2014 consid. 4.3.3; A-3503/2007 del 19 marzo 2009 consid. 5.5).
5.3.3 Quando esegue una tassazione d'ufficio, l'AFC deve scegliere il metodo di stima che meglio le permette di tenere in considerazione le caratteristiche del contribuente in questione (cfr. sentenza del TF 2C_82/2014 del 6 giugno 2014 consid. 3.1; sentenze del TAF A-351/2014 del 10 luglio 2014 consid. 4.3.4 con i numerosi rinvii; A-3503/2007 del 19 marzo 2009 consid. 6.1). Quali metodi di stima, entrano in linea di conto i metodi che tendono a completare o ricostruire una contabilità mancante e quelli che si fondano sui dati basati sull'esperienza in rapporto ai risultati parziali incontestati derivanti dalla contabilità (cfr. sentenza del TAF A-351/2014 del 10 luglio 2014 consid. 4.3.4 con i numerosi rinvii). Le parti probanti della contabilità e i documenti esistenti devono essere presi in considerazione, per quanto possibile, nella stima. Essi possono altresì servire di base di calcolo (cfr. sentenza del TAF A-351/2014 del 10 luglio 2014 consid. 4.3.4 con i numerosi rinvii).
5.3.4 Nella procedura di ricorso il contribuente può contestare l'adempimento dei presupposti per una stima, come pure la stima stessa delle cifre d'affari realizzate in quanto tali (cfr. sentenza del TAF A-351/2014 del 10 luglio 2014 consid. 4.3.6 con rinvii).
Orbene, l'onere della prova in merito alla sussistenza dei presupposti per procedere ad una tassazione d'ufficio (primo stadio), come pure riguardo alla correttezza della conseguente stima (secondo stadio), incombono all'AFC. Ciò precisato, nell'esaminare la correttezza della stima effettuata dall'autorità inferiore il Tribunale amministrativo federale procede con un certo riserbo e non sostituisce il proprio potere di apprezzamento a quello di quest'ultima, se non in presenza di errori manifesti. Qualora i presupposti per una tassazione d'ufficio siano dati, la prova che le valutazioni svolte dall'AFC non sono corrette rispettivamente portano a risultati manifestamente errati spetta al contribuente (terzo stadio). In tale ottica, è necessario che il contribuente indichi chiaramente in che misura la pretesa fiscale debba essere minore di quella valutata dall'AFC, dimostrando che il risultato della valutazione è frutto di errori rilevanti (cfr. sentenza del TAF A-351/2014 del 10 luglio 2014 consid. 4.3.6 con rinvii). In proposito va precisato che in una recente sentenza l'Alta Corte ha inasprito la propria prassi in rapporto all'onere probatorio a carico del contribuente, sancendo ch'esso non può limitarsi a criticare in via del tutto generica le basi del calcolo, bensì deve dimostrare con dei documenti giustificativi che la stima effettuata dall'AFC è manifestamente erronea (cfr. sentenza del TF 2C_1077/2012 del 24 maggio 2014 consid. 2.5; cfr. altresì, in merito all'evoluzione della giurisprudenza, sentenze del TF 2C_831/2013 del 26 febbraio 2014 consid. 6.4; 2C_970/2012 del 1° aprile 2013 consid. 4.3). Solo in tal caso lo scrivente Tribunale sostituisce il suo potere d'apprezzamento a quello dell'autorità inferiore, correggendo la tassazione (cfr. sentenze del TAF A-351/2014 del 10 luglio 2014 consid. 4.3.6 con rinvii; A-3503/2007 del 19 marzo 2009 consid. 6.3).
5.3.5 Il contribuente che non è in grado di dimostrare che il risultato della stima non corrisponde manifestamente alla realtà ne sopporta le conseguenze, le quali non sono altro che il frutto di una situazione giuridica scorretta ch'egli stesso ha creato. In altri termini, dal momento che il contribuente viola il suo obbligo di autotassazione, lo stesso deve sopportare l'incertezza derivante da una stima (cfr. sentenze del TAF A-351/2014 del 10 luglio 2014 consid. 4.3.6 con rinvii).
5.4
5.4.1 Giusta l'art. 47 cpv. 3 vOIVA, se l'accertamento esatto dei singoli fatti essenziali al calcolo dell'imposta grava eccessivamente il contribuente, l'AFC può accordare facilitazioni, alle condizioni da essa stabilite, o permettere una valutazione approssimativa dell'imposta, a patto che l'imposta dovuta non ne risulti notevolmente diminuita o aumentata, che non si verifichi una distorsione notevole della concorrenza e che non diventino eccessivamente difficoltosi la compilazione dei rendiconti di latri contribuenti ed i controlli fiscali.
Sulla scorta di detta norma, l'AFC ha introdotto la possibilità di conteggiare l'imposta secondo il metodo dell'aliquota a saldo. Questa opzione è stata in particolare concepita per facilitare dal profilo amministrativo - non però finanziario - l'allestimento dei rendiconti d'imposta alle piccole e medie imprese (cfr. sentenza del TAF A-1591/2006 del 10 settembre 2008 consid. 5.3 con rinvii).
5.4.2 Sotto l'egida della vOIVA, l'AFC ha dapprima accordato la possibilità di applicare il metodo dell'aliquota a saldo a contribuenti con una cifra d'affari annua massima di 500'000 franchi. Dal 1° gennaio 1997, essa ha esteso questa opzione anche a contribuenti che realizzano una cifra d'affari annua massima di 1'500'000 franchi e un debito fiscale netto di 30'000 franchi, poi aumentato a 35'000 franchi a partire dal 1° gennaio 1999 (cfr. opuscolo dell'AFC denominato « Aliquote saldo per l'imposta sul valore aggiunto » valido dal 1° gennaio 1997, cifra 1.1 e il relativo supplemento contenente le modifiche introdotte dal 1° gennaio 1999; sentenze del TAF A-1591/2006 del 10 settembre 2008 consid. 5.4 con rinvii).
5.4.3 A partire dal 1° gennaio 1997, l'AFC ha nel contempo stabilito che quando il limite annuo di cifra d'affari di 1'500'000 franchi e/o di debito fiscale netto di 30'000 franchi viene superato durante due anni civili consecutivi, il contribuente deve conteggiare l'imposta secondo il metodo legale dal 1° gennaio del terzo anno. In questi casi il contribuente è obbligato ad adottare in tempo utile i provvedimenti contabili che il cambiamento comporta e ad informare in forma scritta l'AFC al più tardi entro la fine di gennaio del terzo anno. Quest'ultima si è quindi pure riservata la facoltà di revocare retroattivamente l'autorizzazione al conteggio dell'imposta secondo il metodo dell'aliquota a saldo nei casi di un massiccio superamento di uno o di ambedue dei suddetti limiti (cfr. sopracitato opuscolo « Aliquote saldo per l'imposta sul valore aggiunto », cifra 5.2; sentenza del TAF A-1591/2006 del 10 settembre 2008 consid. 5.4).
5.5 La giurisprudenza ha dedotto il dovere per l'autorità di motivare la sua decisione dal diritto di essere sentito. A livello procedurale, tale garanzia è ancorata all'art. 35
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 35 - 1 Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit. |
|
1 | Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit. |
2 | L'indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l'utiliser. |
3 | L'autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune partie ne réclame une motivation. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 35 - 1 Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit. |
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1 | Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit. |
2 | L'indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l'utiliser. |
3 | L'autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune partie ne réclame une motivation. |
5.6
5.6.1 Nel caso in disamina, il 26 novembre 1996 l'AFC ha concesso alla ricorrente 2 l'autorizzazione ad allestire i rendiconti d'imposta secondo il metodo dell'aliquota saldo al 4% con effetto a far tempo dal 1° gennaio 1997, sulla base dei dati dichiarati da quest'ultima. In tale occasione, la ricorrente 2 aveva indicato il conseguimento di una cifra d'affari annua massima prevista - per gli anni 1996 e 1997 - pari a 667'000 franchi (cfr. atto 3 dell'inc. AFC).
La predetta autorizzazione è poi stata revocata dall'AFC con effetto retroattivo al 1° gennaio 1997 con decisione 14 giugno 2011 (cfr. atto 18 dell'inc. AFC), a motivo che già prima del suo rilascio ne difettavano i presupposti: già negli anni 1995 - 1996 il debito fiscale netto annuo calcolato con il metodo dell'aliquota saldo superava massicciamente il limite allora autorizzato di 30'000 franchi. Tale decisione è poi stata confermata con decisione su reclamo del 30 agosto 2013 emanata sulla base della decisione di rinvio A-1591/2006 del 10 settembre 2008 dello scrivente Tribunale, in ragione di una violazione del diritto di essere sentito ai sensi dell'art. 29 cpv. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
5.6.2 Ciò premesso, si deve innanzitutto constatare che l'AFC, per stabilire le cifre d'affari conseguite dalla ricorrente 2 nei periodi fiscali 1995 - 1999 e verificare l'adempimento dei presupposti per l'applicazione del metodo dell'aliquota saldo, ha di fatto provveduto ad una tassazione d'ufficio. In tali circostanze, in un primo tempo occorre pertanto accertare se in concreto sussistevano i presupposti per una stima, mediante un « controllo a tre stadi» (cfr. consid. 5.3.4 del presente giudizio).
5.6.2.1 Nella decisione impugnata l'AFC indica che in sede di controllo è emerso che la ricorrente 2 non allestiva una contabilità, motivo per cui ha dovuto ricostruire le cifre d'affari conseguite da quest'ultima per i periodi fiscali controllati. L'assenza di una contabilità permettente un controllo fiscale completo è di per se sufficiente per permettere all'AFC di provvedere ad una tassazione d'ufficio (cfr. consid. 5.3.1 del presente giudizio), motivo per cui la stessa risulta di principio giustificata (primo stadio).
5.6.2.2 In merito alla stima, l'AFC ha precisato che "[...] il funzionario incaricato aveva dovuto determinare la cifra d'affari sulla base dei libri finanziari presentati in sede di verifica, includendovi gli importi transitati su conti bancari non integrati nei libri finanziari, importi legati a commesse effettuate in qualità d'impresa generale e non d'intermediario come rivendicato in un primo momento [...] » da quest'ultima. Essa indica altresì che l'ispettore in questione ha di fatto ricostruito la cifra d'affari partendo dai raccoglitori presentati dalla ricorrente 2 contenenti le fatture dei fornitori e ordinati secondo lettere alfabetiche (A, B, C, ecc.) nonché nomi (F._______, G.______, ecc.). Il risultato è poi stato riportato in dettaglio alla cifra 1.1 del CC n. [...] del 23 novembre 2000 e nel relativo allegato A (cfr. atto 14b dell'inc. AFC), dal quale emergono i dati seguenti:
per il 1995 cifra d'affari di 926'183 franchi
per il 1996 cifra d'affari di 1'000'184 franchi
per il 1997 cifra d'affari di 1'046'881 franchi
per il 1998 cifra d'affari di 1'016'820 franchi
per il 1999 cifra d'affari di 1'107'744 franchi.
Orbene, la ricostruzione delle predette cifre d'affari partendo dai libri contabili e i documenti giustificativi presentati dalla ricorrente 2 in occasione del controllo appare plausibile e rientrare nei limiti del potere d'apprezzamento dell'AFC, in quanto tiene conto - per quanto possibile - dei dati contabili registrati dall'azienda (secondo stadio). In quanto tale non è dunque criticabile (cfr. consid. 5.3.3 del presente giudizio).
5.6.2.3 Ciò stabilito, è qui doveroso constatare che i ricorrenti si limitano a contestare le cifre d'affari accertate dall'AFC soltanto in maniera generica, senza tuttavia sostanziare le proprie allegazioni mediante produzione dei documenti giustificativi attestanti che le cifre d'affari calcolate mediante stima dall'AFC sarebbero manifestamente erronee (terzo stadio). In tali circostanze, non vi è pertanto motivo di discostarsi dalle cifre accertate dall'AFC. I ricorrenti - a cui incombe il dovere di tenere una contabilità chiara e completa - devono pertanto sopportare le conseguenze di una tassazione d'ufficio (cfr. consid. 5.3.4 seg. del presente giudizio).
5.6.3 Appurata la plausibilità della stima delle cifre d'affari effettuata dall'AFC, occorre ancora verificare se in concreto erano dati i presupposti per la revoca dell'autorizzazione del metodo dell'aliquota saldo.
5.6.3.1 Nella decisione impugnata l'AFC spiega in dettaglio i principi alla base dell'applicazione del metodo dell'aliquota saldo e di aver dovuto ricostruire le cifre d'affari in ragione dell'assenza di contabilità constata in sede di controllo (cfr. in proposito, consid. 5.6.2.2 del presente giudizio). In base alle cifre d'affari così ricostruite e risultanti dal punto 1.1 del predetto CC n. [...] e da suo Allegato A (cfr. atto 14b dell'inc. AFC), essa ha rilevato che con l'applicazione dell'aliquota saldo, per gli anni controllati il debito fiscale ammontava:
per il 1995 a CHF 37'047 (cifra d'affari CHF 926'183 x 4%)
per il 1996 a CHF 40'007 (cifra d'affari CHF 1'000'184 x 4%)
per il 1997 a CHF 41'875 (cifra d'affari CHF 1'046'881 x 4%)
per il 1998 a CHF 40'672 (cifra d'affari CHF 1'016'820 x 4%) e
per il 1999 a CHF 50'956 (cifra d'affari CHF 1'107'744 x 4.6%).
Sulla base di dette constatazioni, l'AFC ha sancito che già prima della richiesta d'autorizzazione inoltrata dalla ricorrente 2 la sua cifra d'affari superava massicciamente il limite allora autorizzato di 30'000 franchi, di modo che la revoca risulta giustifica. L'AFC indica altresì che il superamento del debito fiscale netto annuo massimo risulterebbe inoltre anche nel caso in cui la ricorrente 2 avesse applicato l'aliquota saldo alla cifra d'affari dichiarata per gli stessi anni alle autorità fiscali cantonali nei questionari denominati « Questionario per contribuenti con professione indipendente senza contabilità commerciale o con contabilità a partita semplice » inoltrati dal ricorrente 1 per l'allora ditta individuale « E._______ » (cfr. atto 31a - 31d dell'inc. AFC). Essa indica che per il 1995 la cifra d'affari dichiarata in tale questionario era di 1'150'526 franchi, per il 1996 di 1'086'609 franchi, per il 1997 di 972'287 franchi e per il 1998 di 822'774 franchi. Detti importi sarebbero ben superiori ai 667'000 franchi massimi dichiarati dalla ricorrente 2 nella dichiarazione di adesione al metodo dell'aliquota saldo. Il debito fiscale annuo calcolato sulla base di tali cifre d'affari ammonterebbe a 46'021 franchi per il 1995, a 43'464 franchi per il 1996, a 38'891 franchi per il 1997 e a 32'774 franchi per il 1998.
5.6.3.2 In proposito, lo scrivente Tribunale rileva come detta motivazione appaia non solo corretta, ma anche sufficiente dal profilo dell'obbligo di motivare le decisioni (cfr. consid. 5.5 del presente giudizio). Contrariamente alla decisione su reclamo del 30 marzo 2006 (cfr. atto 28 dell'inc. AFC), la decisione impugnata menziona le cifre d'affari prese in considerazione e il calcolo effettuato per stabilire il superamento del limite massimo di 30'000 franchi di debito fiscale netto - rispettivamente di fr. 35'000 a partire dal 1° gennaio 1999 - per l'applicazione del metodo dell'aliquota saldo secondo la prassi contenuta nell'opuscolo denominato « Aliquote saldo per l'imposta sul valore aggiunto » valido dal 1° gennaio 1997, cifra 1.1 e il relativo supplemento contenente le modifiche introdotte dal 1° gennaio 1999 (cfr. consid. 5.4.3 del presente giudizio). Inoltre, essa contiene un chiaro riferimento al punto 1.1 del CC n. [...] e al suo allegato A (cfr. atto 14b dell'inc. AFC). Constatato il difetto dei presupposti per l'applicazione dell'aliquota saldo già prima del rilascio dell'autorizzazione, la revoca retroattiva di 3 anni (1997 - 1999) appare non solo giustificata, ma anche proporzionata (cfr. sentenza del TAF A-6150/2007 del 26 febbraio 2009 consid. 3.2.2 segg.).
5.6.3.3 Dal momento poi che in virtù del principio d'autotassazione l'obbligo di dichiarare in maniera chiara e completa le cifre d'affari realizzate incombe ai soli contribuenti e dunque ai qui ricorrenti (cfr. consid. 5.1 del presente giudizio), gli stessi non possono biasimare l'AFC per non aver accertato già al momento del rilascio della predetta autorizzazione che le cifre d'affari realizzate e il debito fiscale superavano i limiti autorizzati. Si ricorda peraltro che l'autorizzazione in oggetto è stata rilasciata sulla base dei dati dichiarati a quel momento dai ricorrenti (cfr. consid. 5.6.1 del presente giudizio).
5.6.3.4 In definitiva, nella misura in cui i ricorrenti si oppongono a tale revoca senza sollevare dei validi argomenti permettenti allo scrivente Tribunale di discostarsi dalla decisione impugnata, la stessa non può che essere qui confermata. Su questo punto, il ricorso va dunque respinto.
6.
Per quanto attiene alle censure in rapporto all'imposta precedente, prima di entrare nel merito al riguardo (cfr. consid. 6.2 che segue), qui di seguito vengono dapprima richiamati i principi alla base del diritto alla deduzione dell'imposta precedente (cfr. consid. 6.1 che segue).
6.1
6.1.1 Giusta l'art. 29 cpv. 1 lett. a vOIVA, il contribuente che utilizza beni o prestazioni di servizi per uno degli scopo menzionati nel cpv. 2 (tra i quali figurano le forniture di beni e le prestazioni di servizi) può dedurre nel suo rendiconto d'imposta le imposte che in particolare gli sono state fatturate da altri contribuenti, conformemente alle indicazioni dell'art. 28 vOIVA, per forniture di beni e prestazioni di servizi.
6.1.2 La deduzione dell'imposta precedente presuppone l'adempimento delle seguenti condizioni materiali e formali: (i) solo il contribuente - designato come tale dalla legge (art. 17 segg. vOIVA) o in virtù dell'esercizio del diritto d'opzione (art. 20 vOIVA) - può esigere la deduzione dell'imposta precedente (cfr. art. 29 cpv. 1 vOIVA); (ii) detta deduzione è possibile unicamente per le forniture di beni e le prestazioni di servizi gravate dall'IVA fatturata al contribuente da altri contribuenti (art. 29 cpv. 1 lett. a vOIVA); (iii) le prestazioni devono essere utilizzate - anche solo in maniera indiretta - per uno degli scopi limitatamente enumerati all'art. 29 cpv. 2 vOIVA, con la precisazione che il contribuente può parimenti dedurre le imposte precedenti menzionate nel cpv. 1 anche quando utilizza i beni o i servizi per attività ai sensi dell'art. 15 vOIVA o per attività che sarebbero imponibili se effettuate nella Svizzera (art. 29 cpv. 3 vOIVA); (iv) la deduzione dell'imposta precedente è poi unicamente possibile sulla base di un giustificato, ovvero di una fattura che adempie certe esigenze formali (art. 29 cpv. 1 lett. a vOIVA in rapporto con l'art. 28 vOIVA); (v) detta deduzione non deve infine essere stata espressamente esclusa in virtù dell'art. 30 vOIVA (cfr. sentenze del TAF A-1483/2006 del 16 ottobre 2007 consid. 2.1 con rinvii).
6.1.3 Giusta l'art. 29 cpv. 6 lett. a vOIVA, il diritto alla deduzione nasce, per l'imposta trasferita da altri contribuenti, alla fine del periodo di rendiconto nel corso del quale il contribuente ha ricevuto la fattura (in caso d'allestimento del rendiconto secondo le controprestazioni convenute) o ha pagato la fattura (in caso d'allestimento del rendiconto secondo le controprestazioni ricevute; cfr.Rivier/Rochat Pauchard, op. cit., pag. 147; Mollard et al., op. cit., pag. 794 n. 361 segg.; Schaller et al. [ed.], TVA annotée, 2005, pag. 216). Dal momento che la deduzione dell'imposta precedente è un diritto che il contribuente è libero di esercitare o meno, avente per conseguenza la diminuzione dell'imposta a suo carico, spetta a quest'ultimo avvalersi del predetto diritto apportando la prova che i presupposti per il suo esercizio sono cumulativamente adempiuti, segnatamente producendo i documenti giustificativi a sostegno della sua domanda (cfr. Rivier/Rochat Pauchard, op. cit., pag. 147; Mollard et al., op. cit., pag. 704 n. 83; Schaller et al., op. cit., pag. 209 con rinvii). In difetto di siffatta prova, non verrà confermata alcuna deduzione dell'imposta precedente (cfr. sentenza del TAF A-5615/2012 del 29 agosto 2013 consid. 4.1.7).
6.1.4 Allorquando il contribuente non ottempera al principio dell'autotassazione, l'AFC può effettuare una correzione dell'imposta precedente, riducendo tramite stima la deduzione dell'imposta precedente da lui dichiarata, rispettivamente determinando tramite stima l'imposta precedente da lui dedotta a torto (cfr. sentenze del TAF A-7647/2010 del 7 febbraio 2012 consid. 6.2.2 con rinvii; A-549/2010 del 12 settembre 2011 consid. 2.9 con rinvii). L'AFC non è tuttavia tenuta a cercare i giustificativi relativi all'imposta precedente. In virtù del suo dovere di collaborazione, incombe infatti al contribuente produrre i documenti in suo possesso. In tale ottica, il contribuente è libero, anche nell'ambito di una procedura di ricorso, di produrre i giustificativi comprovanti la relativa imposta precedente addebitata (cfr. sentenze del TAF A-7647/2010 del 7 febbraio 2012 consid. 6.2.2 con rinvii; A-549/2010 del 12 settembre 2011 consid. 2.9 con rinvii).
Ciò indicato, va qui precisato che la determinazione tramite stima dell'imposta precedente dedotta a torto in ragione di prove insufficienti, va ben distinta dalle situazioni ove l'autorità inferiore ha stabilito che la cifra d'affari realizzata non è stata dichiarata - in violazione dei doveri del contribuente - oppure è stata dichiarata ma in maniera erronea. In quest'ultimo caso, il contribuente ha il diritto di fare valere un'eventuale deduzione d'imposta precedente e l'AFC non può procedere ad una sua stima (cfr. sentenza del TF 2C_356/20087 del 21 novembre 2008 consid. 4.3; sentenze del TAF A-7647/2010 del 7 febbraio 2012 consid. 6.2.2; A-549/2010 del 12 settembre 2011 consid. 2.9 con rinvii).
Ne discende che una stima dell'imposta precedente è di principio esclusa, allorquando il contribuente non l'ha dichiarata o non ha potuto dimostrarla su richiesta dell'AFC. In casi simili, la deduzione dell'imposta precedente deve essere negata. Il contribuente ha tuttavia la possibilità di dimostrare gli importi d'imposta precedente che gli sono stati effettivamente trasferiti anche dopo la fine della procedura giudiziaria e quindi di chiedere la relativa deduzione all'AFC (cfr. sentenza del TF 2C_430/2008 del 18 febbraio 2009 consid. 3.3; sentenze del TAF A-4360/2008 e A-4415/2008 del 4 marzo 2010 consid. 2.5.3; A-1636/2006 e A-1637/2006 del 2 luglio 2008 consid. 2.4.2 con rinvii; decisione della Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni [CRC] del 9 luglio 2002 in: Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione [GAAC] 67.20 consid. 3a; Mollard et al., op. cit., pag. 865 n. 235 seg.). In tali circostanze, una stima dell'imposta precedente da parte dell'AFC interviene soltanto a titolo eccezionale, segnatamente per i periodi fiscali durante i quali l'interessato non era ancora assoggettato all'IVA, ma che per effetto di una sua iscrizione retroattiva nel registro dei contribuenti risultano imponibili all'IVA (cfr. sentenze del TAF A-1374/2006 del 21 gennaio 2008 consid. 3.2; A-1553/2006 del 26 settembre 2007 consid. 3.1).
6.1.5 Giusta l'art. 31 vOIVA, se le controprestazioni versate dal contribuente sono inferiori a quelle convenute o se egli ha beneficiato di un rimborso, l'imposta precedente va calcolata soltanto sulla controprestazione effettivamente versata oppure va ridotta nel rendiconto relativo al periodo in cui si è verificata la diminuzione della controprestazione.
6.2
6.2.1 Nella decisione impugnata, l'autorità inferiore indica che, in assenza di contabilità ed in occasione del controllo svolto, l'AFC ha determinato il diritto alla deduzione dell'imposta precedente sulla base delle fatture pagate nel corso degli esercizi relativi ai periodi controllati (ovvero gli anni 1995 - 1999) secondo l'origine dei costi. Essa indica che l'ispettore incaricato della verifica, considerando aleatorio il sistema in cui i documenti erano stati classificati, non avrebbe tenuto conto nella propria valutazione di alcune fatture fornitori, in particolare quelle relative ai subappalti che erano stati pagati tramite conti bancari non figuranti nei libri finanziari allestiti dalla ricorrente 2. Per questo motivo l'AFC ha reso attenta la ricorrente 2 della possibilità di rivedere gli importi riguardanti gli anni 1998 - 1999, nel caso in cui avesse prodotto una distinta dettagliata di tutte le spese effettuate con diritto alla deduzione dell'imposta precedente, dalla quale risultasse, il nome del fornitore, il genere e la data del pagamento, l'importo pagato e l'indicazione dell'imposta precedente deducibile corredata dai relativi giustificativi.
Da un esame degli atti dell'incarto, risulta chiaramente che tale richiesta di giustificativi è stata formulata dall'AFC a più riprese, in maniera chiara e precisa (cfr. atti 14, 21, 23, 25 dell'inc. AFC), l'ultima volta con scritto 16 agosto 2005 al quale essa ha allegato le istruzioni concernenti la tenuta della contabilità (cfr. atto 27 dell'inc. AFC). Di fatto, l'AFC ha dunque offerto alla ricorrente 2 la possibilità di attestare il proprio diritto alla deduzione dell'imposta per gli anni 1998 e 1999 a più riprese. Tale modo di agire rispetta pienamente il diritto di essere sentito.
Come visto in precedenza (cfr. consid. 5.6.2 del presente giudizio), in assenza di una contabilità, l'AFC ha dovuto ricostruire le cifre d'affari conseguite dalla ricorrente 2 sulla base dei documenti prodotti al momento del controllo fiscale, ricorrendo di fatto ad una stima. In tali circostanze, la deduzione dell'imposta precedente fatta valere dalla ricorrente 2 può che essere presa in considerazione dall'AFC - e corretta di conseguenza - soltanto nella misura in cui siano gli stessi ricorrenti ad apportarne la prova producendo i relativi giustificativi, una stima essendo per principio qui esclusa (cfr. consid. 6.1.4 del presente giudizio)
6.2.2 Ciò premesso, per quanto concerne gli anni 1995 - 1997, si rileva come nell'allegato B al CC n. [...] del 23 novembre 2000 (cfr. allegato all'atto 14b dell'inc. AFC) vengano chiaramente indicati i dati presi in considerazione dall'AFC e le correzioni apportate alla deduzione dell'imposta precedente dichiarata dalla ricorrente 2. In particolare si osserva come i dati concernenti gli anni 1995 - 1996 non siano toccati dalla revoca del sistema di rendiconto secondo l'aliquota saldo. La correzione della deduzione d'imposta precedente operata dall'AFC sulla base dei documenti contabili prodotti dalla ricorrente 2 in sede di controllo non sembra essere a priori qui contestata, tant'è che nei propri allegati di causa la ricorrente 2 si oppone espressamente soltanto alla ripresa d'imposta concernente gli anni 1998 - 1999. Peraltro, neppure l'autorità inferiore menziona l'imposta precedente relativa agli anni 1995 - 1997 nella decisione impugnata. Si ricorda nuovamente che il diritto alla deduzione dell'imposta precedente va fatto valere dal contribuente stesso al quale incombe di provarne i presupposti mediante produzione dei relativi giustificativi (cfr. consid. 6.1.3 seg. del presente giudizio). Non essendo qui il caso, in assenza di errori manifesti, lo scrivente Tribunale non si attarda ulteriormente al riguardo.
6.2.3 Per quanto attiene invece all'anno 1998, la ricorrente 2 ha prodotto della documentazione a comprova della deduzione d'imposta precedente. Al riguardo, l'AFC nella propria decisione indica che l'ispettore incaricato del controllo ha potuto verificare che tutte quelle che la ricorrente 2 considera « nuove fatture subappaltanti » (cfr. allegato all'atto 22 dell'inc. AFC), erano già state prese in considerazione al momento del controllo in quanto le aveva lui stesso spuntate. Essa ricorda che l'ispettore, in assenza di una contabilità, aveva dovuto ricostruire la cifra d'affari partendo dalla documentazione presentata dalla ricorrente 2 in sede di controllo, come risultante dall'allegato A al CC n. [...] del 23 novembre 2000 (cfr. allegato all'atto 14b dell'inc. AFC). L'AFC precisa poi che dal conteggio presentato dalla ricorrente 2 relativo alle « nuove fatture subappaltanti 1998 » risulterebbe inoltre che a più riprese essa avrebbe conteggiato gli importi figuranti sulle fatture mentre in realtà avrebbe pagato un prezzo inferiore allorché l'imposta precedente va calcolata soltanto sulla controprestazione effettivamente versata oppure va ridotta nel rendiconto relativo al periodo in cui si è verificata la diminuzione della controprestazione. In tali circostanze, l'autorità inferiore indica di non poter operare le correzioni auspicate dalla ricorrente 2, in quanto l'assenza di una regolare contabilità non le consente - per il momento - di verificare con certezza quanto da lei affermato.
In proposito, lo scrivente Tribunale rileva come da un esame delle fatture del 1998 (cfr. fatture allegate all'atto 19 dell'inc. AFC) e il conteggio inerente all'anno 1998 (cfr. allegato all'atto 22 dell'inc. AFC), le constatazioni dell'autorità inferiore risultino plausibili. Le generiche contestazioni dei ricorrenti, non sostanziate da dei giustificativi comprovanti il contrario, non sono sufficienti per inficiare quanto constatato dall'AFC. Ne discende che pure le correzioni effettuate per il 1998 vanno qui confermate.
6.2.4 Per quanto attiene l'anno 1999 la ricorrente 2 ha presentato una lista intitolata « Fatture anno 1999 B._______ [...] X._______ » allegandovi una copia delle fatture citate. In proposito, dopo un esame della documentazione presentata, l'AFC indica di aver emesso la nota di credito n. [...] del 16 marzo 2006, con la quale ha riconosciuto alla ricorrente 2 un ulteriore diritto alla deduzione dell'imposta precedente di 2'060 franchi ma ha anche considerato che in precedenza quest'ultima, sulla base di 12 fatture (allegate alla nota di credito e numerate con le lett. a - g), aveva esercitato a torto il suo diritto alla deduzione dell'imposta precedente per l'importo di 4'936 franchi (cfr. allegato all'atto 28 dell'inc. AFC).
Al riguardo, lo scrivente Tribunale rileva come le constatazioni dell'AFC siano chiare e precise, tant'è che per ogni correzione operata ha indicato in maniera chiara il motivo ritenuto. Un esame dei documenti su cui l'autorità inferiore si è fondata, permette facilmente di verificare l'esattezza di quanto da lei constatato. Anche qui, in assenza della prova del contrario, detti dati appaiono plausibili e vanno qui confermati.
6.2.5 In tali circostanze, si deve concludere che le correzioni operate dall'AFC - in assenza della prova della sussistenza di errori manifesti da parte dei ricorrenti - vanno considerate come plausibili e qui confermate. Non va infatti dimenticato che spetta al contribuente provare il diritto alla deduzione dell'imposta precedente, di modo che l'assenza di giustificativi va a scapito di quest'ultimo (cfr. consid. 6.1.3 seg. del presente giudizio). Su questo punto il ricorso va pertanto respinto.
7.
Riguardo poi alle censure in rapporto alla ripresa d'imposta per l'utilizzo da parte dei ricorrenti dei veicoli aziendali, prima statuire al riguardo (cfr. consid. 7.2 che segue), qui di seguito vengono richiamati i principi alla base dell'imposizione del consumo proprio in rapporto all'uso di autoveicoli aziendali per scopi privati (cfr. consid. 7.1 che segue).
7.1
7.1.1 Giusta l'art. 4 lett. c vOIVA, il consumo proprio soggiace all'IVA, nella misura in cui non è espressamente escluso dall'imposta (art. 14 vOIVA). Ai sensi dell'art. 8 cpv. 1 lett. a vOIVA, vi è consumo proprio quando il contribuente preleva dalla sua impresa beni, o loro parti costitutive, che gli hanno dato diritto ad una deduzione totale o parziale dell'imposta precedente, allorquando li utilizza per scopi estranei all'impresa, in particolare per il suo fabbisogno privato o del suo personale (cfr. DTF 131 II 185 consid. 6). In particolare, vi è consumo proprio allorquando il contribuente IVA utilizza un veicolo aziendale a dei fini privati.
Secondo l'esperienza generale della vita di regola si presume che un veicolo aziendale venga utilizzato anche a dei scopi privati, e meglio per piccoli tragitti tra il domicilio e il luogo di lavoro - valenti quali corse private - rispettivamente per commissioni private (cfr. sentenze del TAF A-184/2014 consid. 4.2.1; A-2081/2007 del 31 agosto 2009 consid. 4.2).
Conformemente alla giurisprudenza del Tribunale federale, il contribuente che, nonostante la sussistenza di indizi contrari, sostiene che un veicolo aziendale non viene utilizzato per scopi estranei all'impresa, non può limitarsi ad asserirlo, bensì ne deve apportare la prova, in quanto trattasi di elementi che conducono ad una diminuzione dell'imposta. Tanto più, tenuto conto che l'autorità fiscale non dispone di poteri d'investigazione particolari propri ad un'autorità penale (cfr. sentenza del TF 2A.406/2002 del 31 marzo 2003 consid. 3.4; DTF 121 II 127 consid. 4c/aa). Ciò indicato, la questione se si tratti qui veramente d'apportare la prova degli elementi che conducono alla diminuzione dell'imposta o semplicemente la controprova può rimanere qui aperta (cfr. sentenze del TAF A-184/2014 consid. 4.2.1; A-2081/2007 del 31 agosto 2009 consid. 4.3).
7.1.2 Per il calcolo del consumo proprio in rapporto all'uso di autoveicoli aziendali per scopi privati, l'AFC - sotto l'egida del regime della vOIVA qui applicabile - ha previsto delle facilitazioni nell'Opuscolo n. 2 denominato « Veicoli a motore » valido dal 1° gennaio 1996, che alla cifra 4.2 rinvia per i dettagli al Promemoria n. 4 valido dal 27 ottobre 1995 e al Promemoria n. 4a valido dal 1° gennaio 1997, entrambi denominati « Promemoria concernente le semplificazioni nell'ambito dell'imposizione del consumo proprio (regolamentazione forfettaria per settori d'attività) e della doppia utilizzazione (quota privata alle spese d'automobile, di riscaldamento, illuminazione, pulizia, telefono, ecc.) ».
7.1.2.1 Il Promemoria n. 4 prevede come base d'imposizione la quota privata alle spese d'automobile determinata sulla base di (a) un stima in base alle spese effettive o (b) di una stima globale, così come indicato alla cifra 5 del Promemoria n. 1 denominato « Promemoria concernente la stima dei prelevamenti in natura e delle quote private alle spese generali dei titolari di aziende » ad esso accluso. In sostanza, la stima in base alle spese effettive è applicabile, qualora sia possibile determinare, per l'automobile parzialmente usata per scopi privati, il totale delle spese effettive e quello dei chilometri percorsi durante l'esercizio. In tal caso si procederà a valutare il numero dei chilometri percorsi a titolo privato e a calcolare il loro rapporto percentuale rispetto ai chilometri percorsi in totale. La quota privata totale delle spese effettive corrisponderà allora al percento così. La stima globale interviene invece, allorquando il totale delle spese effettive cagionate dall'automobile parzialmente usata per scopi privati non può essere esattamente determinato. In tal caso, la quota privata può essere calcolata con l'ausilio della tabella denominata « Tabella per stimare globalmente la quota privata alle spese d'automobile » riportata nel predetto promemoria n. 1 (cfr. per i dettagli citato Promemoria n. 1 cifra 5, accluso al Promemoria n. 4).
Il 50% della quota trimestrale privata determinante per le imposte federali dirette deve poi venir dichiarato nel modulo di rendiconto sotto la cifra 2 ed imposto al 6.5% sotto la cifra 7. Se per scopi privati viene utilizzato un veicolo per il quale non è possibile dedurre l'imposta precedente, va dichiarato ed imposto al 6.5% il 25% della quota privata determinante per le imposte federali dirette (cfr. Promemoria 4 cifra 4).
7.1.2.2 Il promemoria n. 4a - che modifica e completa il punto n. 4 del promemoria n. 4 a partire dal 1 gennaio 1997 - prevede invece che, per la determinazione dell'IVA sul consumo proprio in rapporto alla quota privata alle spese d'automobile, il contribuente dispone di due alternative: (a) il calcolo forfettario semplificato (cfr. cifra 3) o il calcolo in base ai valori effettivi (cfr. cifra 4.1). In sunto, l'imposta forfettaria viene calcolata imponendo al 6.5% una quota priva mensile pari all'1% del prezzo d'acquisto del veicolo (0.5% se all'acquisto non è stato possibile far valere la deduzione dell'imposta precedente), ma almeno 150 franchi (IVA esclusa). Per l'imposta in base ai valori effettivi è invece determinante il prezzo di locazione che verrebbe fatturato ad un terzo indipendente per l'utilizzazione del veicolo. Se non sono disponibili valori di confronti, il valore di locazione del veicolo viene calcolato sulle spese effettive legate all'utilizzo. Per siffatto calcolo, occorre altresì tenere un regolare controllo dei viaggi in maniera da consentire una verifica attendibile dei chilometri percorsi per scopi aziendali e di quelli percorsi per scopi privati. Il consumo proprio imponibile viene calcolato moltiplicando i chilometri percorsi per scopi privati alla proporzione tra il totale delle spese e i chilometri percorsi in totale durante l'anno (cfr. DTF 131 II 185 consid. 6; citato Promemoria n. 4a cifra 3 e cifra 4.1; citato Opuscolo n. 2 cifra 4.2).
7.2
7.2.1 In concreto, di fatto i ricorrenti non contestano che i veicoli aziendali imposti dall'AFC vengano utilizzati anche a dei fini privati. Nello scritto 18 gennaio 2001, i ricorrenti hanno infatti dichiarato quanto segue: « [...] l'importo per le spese private del veicolo H._______ (par. 1.2) non possiamo accettarlo in quanto questo veicolo è usato praticamente solo per il lavoro. Infatti in famiglia esistono altri veicoli, non considerati nelle deduzioni per l'IVA, in quanto servono principalmente per il tempo libero. Se non si considera il veicolo citato (H._______) quale veicolo per la ditta allora si devono considerare anche gli altri veicoli facenti parte della ditta, in quanto saltuariamente, servono o possono servire i proprietari. Noi crediamo molto più semplice calcolare la deduzione completa per un unico veicolo senza quote parti per uso proprio ecc.. e lasciare gli altri veicoli all'uso privato [...] » (cfr. atto 17 dell'inc. AFC). Nel ricorso, i ricorrenti contestano semplicemente l'uso da parte del ricorrente 1 del veicolo della ditta per la caccia alla fine del controllo operato dall'AFC nel mese di novembre 2000, in quanto a quel momento la caccia alta sarebbe stata chiusa e non sarebbe dunque stato possibile esercitarla. A parte tale asserzione, i ricorrenti non dimostrano tuttavia che i veicoli aziendali venivano e vengono attualmente utilizzati a dei fini meramente aziendali.
In definitiva, visti gli indizi risultanti dalle stesse affermazioni dei ricorrenti, si deve partire dal presupposto ch'essi dal 1995 al 1999 hanno effettivamente utilizzato dei veicoli aziendali « H._______ » anche a dei fini privati.
7.2.2 Ciò stabilito, lo scrivente Tribunale ricorda che di fatto l'AFC ha provveduto alla determinazione dell'imposta sul consumo proprio in rapporto alla quota privata alle spese d'automobile ricorrendo ad una stima per mezzo del calcolo forfettario per la determinazione dell'imposta sul consumo così come previsto nell'Opuscolo n. 2 e nei Promemoria n. 4 e n. 4a. In proposito, lo scrivente Tribunale non rivela di per sé alcun motivo per discostarsi dall'applicazione del calcolo forfettario al caso concreto. Tuttavia, poiché dagli atti dell'incarto non risulta alcuna spiegazione in merito ai dati presi in considerazione dall'AFC nel predetto calcolo - ovvero i motivi per cui essa ha ritenuto che per il periodo dal 1° gennaio 1995 al 30 aprile 1998 i ricorrenti avrebbero utilizzato a titolo privato proprio il veicolo H._______ [...] e per il periodo dal 1° maggio 1998 al 31 dicembre 1999 proprio il veicolo H._______ [...] e non uno degli altri veicoli a loro disposizione, i documenti giustificativi su cui si baserebbero i valori d'acquisto dei veicoli da lei considerati e i motivi per cui li avrebbe presi in considerazione per il suo calcolo, ecc. - la ripresa fiscale non può essere qui confermata, non essendo verificabile.
In particolare, se per gli anni 1997/1998 e 1999/2000 i ricorrenti hanno effettivamente indicato una quota privata del 15% nei vari « Questionario per contribuenti con professione indipendente senza contabilità commerciale o con contabilità a partita semplice », ciò non è tuttavia il caso per gli anni 1995/1996 (cfr. atti 31a - 31d dell'inc. AFC). Non si comprende dunque per quali motivi - e l'AFC non fornisce alcuna spiegazione al riguardo - quanto constatato per gli anni 1997/1998 e 1999/2000 dovrebbe valere anche per gli anni 1995/1996. Dai predetti questionari non è peraltro desumibile né il tipo di veicolo utilizzato dai ricorrenti né il valore su cui essi avrebbero calcolato detta quota privata, motivo per cui detti documenti non permettono di seguire le conclusioni dell'AFC.
In tali circostanze, si deve concludere che il calcolo dell'imposta effettuato dall'AFC mediante stima non è sufficientemente motivato.
7.2.3 Ora, se è vero che spetta ai ricorrenti provare gli elementi che conducono alla diminuzione dell'imposta - segnatamente che i veicoli aziendali non sono stati utilizzati a dei fini privati - tale circostanza non esime tuttavia l'autorità inferiore dal suo dovere di motivare le proprie decisioni, segnatamente precisando gli elementi su cui essa si è fondata per il calcolo dell'imposta, soprattutto in materia di tassazione d'ufficio. Spetta infatti all'AFC dimostrare gli elementi che conducono alla riscossione dell'imposta (cfr. consid. 2.3.3 del presente giudizio). Orbene - come visto (cfr. consid. 7.2.2.2 del presente giudizio) - nel caso in disamina l'AFC non ha spiegato gli elementi su cui essa si è fondata per la stima dell'imposta in rapporto al consumo proprio imponibile per uso privato dei veicoli aziendali (quale il valore dei veicoli, il tipo di veicolo ritenuto, le fonti dei dati ritenuti, ecc.). In tali circostanze, di regola la causa andrebbe di per sé rinviata all'autorità inferiore per mancanza di una motivazione sufficiente della stima dell'imposta dovuta. Tuttavia, considerato che la presente causa è già stata rinviata all'autorità inferiore dallo scrivente Tribunale con sentenza A-1591/2006 del 10 settembre 2008 per dei motivi analoghi e che quindi l'autorità inferiore ha già avuto l'occasione di completare e motivare ulteriormente la predetta imposizione e di spiegare gli elementi su cui essa si è fondata, un siffatto rinvio non appare qui appropriato e proporzionato. Peraltro, la fattispecie in esame risale agli anni 1995-1999, ovvero a quasi 20 anni orsono, di modo che un ulteriore rinvio non farebbe che ritardarne nuovamente l'imposizione fiscale definitiva, facendo permanere i ricorrenti nell'insicurezza giuridica.
Per questi motivi, tenuto conto delle circostanze particolari e straordinarie del caso concreto, nonché del principio di equità e dell'onere probatorio a carico dell'AFC per quanto concerne gli elementi del calcolo che conducono all'imposizione all'IVA, lo scrivente Tribunale ritiene che il ricorso vada accolto su questo punto. Di conseguenza, la relativa ripresa d'imposta riportata al punto 1.2 del CC n. [...] del 23 novembre 2000 (cfr. atto 14b dell'inc. AFC) dell'importo complessivo di 1'161.10 franchi (= fr. 728.00 + fr. 158.60 + fr. 274.50) va qui annullata.
8.
Da ultimo, i ricorrenti si oppongono agli interessi di mora, facendo valere in sostanza che il ritardo con cui l'AFC avrebbe emanato la decisione impugnata - ovvero a quasi 5 anni di distanza dal primo giudizio dello scrivente Tribunale - sarebbe imputabile soltanto a quest'ultima. Essi postulano dunque che non gli vengano imputati gli interessi dovuti al ritardo che l'AFC avrebbe lei stessa causato o perlomeno la negazione di qualsiasi interesse di mora durante questi ultimi 5 anni.
In proposito, lo scrivente Tribunale rileva che l'interesse moratorio che viene posto a carico del contribuente sulla scorta dell'art. 38 cpv. 2 vOIVA, è da lui dovuto in virtù del principio dell'autotassazione, a far tempo dalla scadenza del termine per il pagamento dell'imposta e continua a decorrere durante la procedura di reclamo e di ricorso, indipendentemente da una sua colpa e dunque anche quando quest'ultimo non era in grado di eseguire prima il pagamento dell'imposta o questa non era stata fissata con una decisione passata in giudicato, ciò senza alcun preavviso o diffida da parte dell'AFC. Quando il credito fiscale comprende più periodi di rendiconto, l'interesse moratorio è dovuto a far data dalla scadenza media (cfr. sentenza del TF 2C_641/2008 del 12 dicembre 2008 consid. 5; sentenza del TAF A-5615/2012 del 29 agosto 2013 consid. 6.1; Mollard et al., op. cit., pag. 654 n. 223-226; Rivier/Rochat Pauchard, op. cit., pag. 163). Il contribuente non deve perdere di vista che il pagamento dei predetti interessi non costituisce un aggravio ingiustificato, ma compensa semplicemente la libera disposizione della somma d'imposta dovuta, di cui egli ha potuto beneficiare durante la procedura. Detto pagamento può peraltro essere evitato tramite il versamento dell'importo litigioso, che può poi essere rimborsato alla ricorrente in caso di esito favorevole della lite per quest'ultima (cfr. sentenza del TF 2C_823/2012 e 2C_824/2012 del 18 febbraio 2013 consid. 6.1 con rinvii), così come indicato a più riprese dalla stessa autorità inferiore.
Nel caso concreto non vi è ragione di scostarsi da detti principi, di modo che gli interessi moratori posti a carico dei ricorrenti dall'AFC - sebbene riguardino una fattispecie risalente ai periodi fiscali tra il 1995 e il 1999 - vanno qui confermati. Una dispensa dal pagamento degli interessi moratori non entra qui in linea di conto, motivo per cui la censura dei ricorrenti deve essere respinta.
9.
Alla luce di tutto quanto suesposto, il ricorso va parzialmente accolto ai sensi del consid. 7.2.3 del presente giudizio (annullamento della ripresa d'imposta pari a fr. 1'161.10 in rapporto all'utilizzo degli autoveicoli aziendali). Di conseguenza, la ripresa d'imposta operata dall'AFC per i periodi fiscali dal 1° trimestre 1995 al 4° trimestre 1999 (1° gennaio 1995 - 31 dicembre 1999) dell'importo complessivo di 49'795 franchi va ridotta a 48'633.90 franchi (= fr. 49'795 - fr. 1'161.10), oltre interessi di mora del 5% l'anno a far tempo dal 30 aprile 1998. Per il resto il ricorso è respinto.
10.
In considerazione dell'esito della presente lite, che vede i ricorrenti in gran parte soccombenti, le spese di procedura pari a 3'000 franchi sono poste a loro carico e dedotte, nella misura corrispondente, dall'anticipo spese di 3'500 franchi versato da quest'ultimi il 22 ottobre 2013 (cfr. art. 63 cpv. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
(il dispositivo è indicato alla pagina seguente)
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è parzialmente accolto conformemente ai considd. 7.2.3 e 9, ai sensi dei quali per i periodi fiscali dal 1° trimestre 1995 al 4° trimestre 1999 i ricorrenti sono tenuti solidalmente al versamento dell'importo d'imposta di 48'633.90 franchi anziché di 49'795 franchi, oltre interessi di mora del 5% l'anno a far tempo dal 30 aprile 1998. Per il resto il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali di 3'000 franchi sono poste solidalmente a carico dei ricorrenti e dedotte, nella misura corrispondente, dall'anticipo spese di 3'500 franchi da loro versato a suo tempo. Ad avvenuta crescita in giudicato del presente giudizio, l'importo residuo di 500 franchi verrà loro restituito, previa indicazione delle coordinate bancarie o postali ove effettuare il versamento.
3.
Comunicazione a:
- ricorrenti (atto giudiziario)
- autorità inferiore (n. di rif. ***; atto giudiziario)
(i rimedi giuridici sono indicati alla pagina seguente)
La presidente del collegio: La cancelliera:
Salome Zimmermann Sara Friedli
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
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